Alle ore 19,40 del 17 marzo 1988 al pronto soccorso
dell’ospedale “Regina Margherita” di Messina giungeva trasportato da tale
Ruta Aldo, che poco prima lo aveva prelevato in via Palermo, Ciraolo Claudio,
soprannominato piparello, personaggio
ben noto alle forze dell’ordine che lo ritenevano inserito nella malavita
organizzata locale, già coinvolto nel c. d. maxiprocesso dei 290, che in quel
periodo si trovava agli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul
posto di lavoro.
Il Ciraolo, per il quale fu riservata la prognosi,
presentava una “duplice ferita d’arma
da fuoco con foro di entrata base emitorace dx sulla reg. posteriore,
quadruplice ferita d’arma da fuoco con foro d’entrata reg. lombare, stato di
shock”. Immediatamente prima di entrare in sala operatoria per essere
sottoposto ad intervento chirurgico il Ciraolo, che era stato evidentemente
raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, riusciva a riferire al Pubblico
Ministero che a sparare era stato tale Cani
niru su mandato di Pimpo e che per l’agguato era stato usato un mitra.
Prima ancora dell’intervento del Pubblico Ministero, al personale della
Squadra Mobile immediatamente accorso in ospedale il Ciraolo, che appariva
lucido, sebbene in condizioni assai critiche, aveva dichiarato che a tendergli
l’agguato erano state due persone armate con una pistola ed un mitra che erano
uscite improvvisamente da una traversa, sorprendendolo sulla via Palermo mentre
a bordo della sua Fiat 500 faceva
rientro a casa dalla concessionaria Piaggio,
dove in quel periodo lavorava, e che dopo i primi colpi lo avevano inseguito
con l’evidente intento di “finirlo”. Agli investigatori con maggiore
precisione aveva altresì dichiarato di avere riconosciuto nello sparatore che
imbracciava il mitra il cognato Federico Francesco, noto appunto come cani
niru, e di non essere certo dell’identità dell’altro aggressore,
dubitativamente identificato con Caliò Antonino. Il mandante, secondo Ciraolo,
doveva identificarsi in Pimpo Salvatore, cugino del Federico e suo assiduo
frequentatore, uno dei personaggi di spicco della malavita del tempo, che le
forze dell’ordine ritenevano ai vertici del clan della zona di Giostra, nel
quale si consideravano inseriti anche il Federico e Caliò.
Sul posto venivano effettivamente rinvenuti alcuni
bossoli di cartucce per armi calibro 7,65 e calibro 30 Luger,
provenienti questi ultimi da un’arma automatica probabilmente predisposta per
il tiro a raffica, mentre il nucleo in piombo di un proiettile calibro 7,65 Browning
veniva estratto dal corpo del Ciraolo nel corso dell’intervento chirurgico.
Successivamente la perizia medico – legale disposta dal giudice istruttore
avrebbe consentito di accertare che il Ciraolo era stato attinto da tre colpi di
arma da fuoco a proiettile unico, che avevano causato esiti di carattere
permanente con compromissione delle funzioni digestive. L’autovettura del
Ciraolo veniva invece trovata ferma, con i fari ancora accesi e i tergicristalli
funzionanti (era una serata piovosa), e presentava quattro fori sul parabrezza
anteriore ed il vetro laterale sinistro infranto.
La stessa sera del 17 marzo venivano fermati tanto
il Federico che il Pimpo, e nel corso delle perquisizioni, all’interno
dell’abitazione di una coppia di zii del Pimpo (Altavilla Gaetano e Pimpo
Gaetana), ubicata nello stabile di via Palermo in cui si trovava la casa del
Pimpo, venivano rinvenute svariate armi, tra cui un fucile mitragliatore ed un
fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, ed un ingente quantitativo di
munizioni, tra cui 46 proiettili cal. 30 Luger,
di tipo analogo a quelli utilizzati in occasione del ferimento del Ciraolo.
Venivano quindi disposte dal giudice istruttore una serie di indagini di tipo
balistico, dal cui esito emergeva tra l’altro che per l’agguato al Ciraolo
erano state utilizzate almeno due armi di calibro diverso, ma che nessuna di
esse si trovava tra quelle sequestrate presso l’abitazione dei coniugi
Altavilla, ovvero tra quelle trovate, successivamente, presso una baracca in uso
a tale Minisi Santo; si accertava altresì la corrispondenza per calibro,
tipologia e marca tra i reperti balistici rinvenuti sul luogo del ferimento e le
cartucce tipo 30 Luger sequestrate
presso l’abitazione dei coniugi Altavilla, mentre della parte di proiettile
estratta dal corpo del Ciraolo, a causa delle condizioni del reperto,
appartenente verosimilmente ad uno dei proiettili che aveva attraversato il
parabrezza dell’autovettura prima di attingere la vittima, fu possibile
affermare solo la probabile riconducibilità allo sparo con un’arma
semiautomatica calibro 7,65 Browning.
Su questi aspetti della vicenda ci si è soffermati
anche in questo dibattimento con l’audizione dei testimoni indicati dal
Pubblico Ministero, ma essi erano già stati oggetto di accertamento nel corso
del procedimento a carico di Federico Francesco e Pimpo Salvatore, che la Corte
di Assise di Messina giudicava con sentenza n. 6 del 30 aprile 1990, condannando
il primo per il tentato omicidio ed il connesso reato in materia di armi alla
pena di anni 9 di reclusione e lire 600.000 di multa, previa riduzione per la
scelta del giudizio abbreviato, ed assolvendo il secondo; la decisione,
impugnata dal Pubblico Ministero e dall’imputato condannato, veniva
parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello (sentenza del 4.2.1991),
che riduceva la pena inflitta a Federico e dichiarava l’improcedibilità
dell’azione penale nei confronti del Pimpo, ucciso il 19 maggio 1990.
Annullata la decisione di secondo grado per un vizio attinente alla composizione
del Collegio giudicante, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria
pronunciando in sede di rinvio confermava la condanna del Federico (alla pena di
anni 8 e mesi 8 di reclusione e lire 400.000 di multa) con sentenza definitiva
in data 11 maggio 1992.
Nell’ambito di quel giudizio il Federico,
assumendosi l’esclusiva paternità dell’agguato con una lettera al giudice
istruttore del 17 giugno 1988, aveva rivelato di avere teso un agguato al
Ciraolo, armato di due pistole, per motivi passionali, avendogli la moglie,
Cambria Scimone Maria, riferito di essere stata molestata dal Ciraolo, marito
della sorella. Il Ciraolo invece, ritrattata la versione fornita in ospedale
nell’immediatezza dei fatti (quando evidentemente il rischio di morire lo
aveva indotto ad abbandonare ogni reticenza), aveva negato di avere chiamato in
causa il cognato ed il Pimpo, escludendo che a sparargli fosse stato il
Federico.
Anche in questo dibattimento i due hanno continuato
a rendere versioni diverse, avendo il Federico ammesso all’udienza del 3
maggio 1999: che la causale passionale era una montatura escogitata da Pimpo per
allontanare da sé ogni sospetto; che avrebbero dovuto sparare il Federico e
FERRARA Sebastiano, accompagnati da SANTORO Angelo che conduceva il vespone usato per raggiungere il luogo dell’agguato; che
all’azione non aveva partecipato l’imputato COMANDÈ. Il Ciraolo invece,
sentito anch’egli con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., ha ammesso
che a sparargli era stato il Federico, ma ha indicato come causale quella
passionale, addebitando quanto era successo all’imprudenza della moglie del
Federico che aveva fatto credere al marito di essere stata molestata dal Ciraolo,
e negando conseguentemente, in conformità con l’atteggiamento che ne ha già
determinato delle condanne penali (probabilmente per calunnia e
favoreggiamento), di avere mai riferito agli appartenenti alla Squadra mobile e
al Pubblico Ministero quanto riferito dai primi e consacrato dal secondo nel
verbale di istruzione sommaria del 17 marzo 1988, ore 21.
Va peraltro rilevato che nel corso del procedimento
sfociato nella condanna del Federico la causale “d’onore”, sostenuta per
affermare la natura esclusivamente personale delle ragioni del fatto di sangue,
era stata ritenuta scarsamente verosimile e priva di qualsiasi riscontro
(incisivamente la sentenza di primo grado la definì “una
tesi puerile ed inconsistente”), diretta ad occultare il concorso di un
secondo esecutore materiale (poco conciliabile con la natura strettamente
personale del movente indicato dal Federico), e soprattutto a celare le reali
ragioni dell’agguato, che era apparso già in quel momento probabilmente
riconducibile a contrasti sorti in seno agli ambienti della criminalità
organizzata in cui tutti i protagonisti della vicenda si consideravano inseriti:
non è senza significato che nel corso del procedimento avevano trovato la morte
tanto il Pimpo, che Caliò Antonino, ucciso il 15 novembre 1989, mentre
l’immediata indicazione, da parte della vittima, di un mandante sicuramente
estraneo alla dedotta causale contribuiva ad escludere la verosimiglianza del
movente passionale.
D’altra parte, come ha riferito in dibattimento
il teste Zanghì, non aveva avuto concreti sbocchi giudiziari l’indicazione di
una fonte confidenziale che aveva segnalato agli inquirenti il collegamento tra
l’agguato al Ciraolo ed un precedente fatto di sangue, l’uccisione di Cavò
Domenico, avvenuta il 1° marzo 1988, ipotizzando che il ferimento fosse
scaturito proprio dal coinvolgimento del Ciraolo nell’omicidio di qualche
settimana prima.
Sul piano investigativo, come hanno riferito in
particolare i testi Gugliotta e Laisa, la relazione tra i due episodi fu
espressamente ipotizzata dalla Squadra Mobile in una informativa del 20 marzo
1989, a carico di Leo Giuseppe ed altri, con cui l’omicidio del Cavò,
indicato come un fatto di grande rilievo in considerazione della personalità
della vittima, veniva inserito in uno scontro tra gli uomini di vertice della
criminalità organizzata messinese del tempo; la causa dell’omicidio, voluto
da Leo Giuseppe e Marchese Mario, andava ricercata, secondo l’ipotesi
sviluppata in quell’informativa, nella appropriazione, da parte del Cavò, di
una somma di denaro che non sarebbe stata divisa equamente tra i gruppi, ed il
conseguente tentato omicidio sarebbe scaturito dalla decisione di Pimpo
Salvatore di punire il Ciraolo che aveva preso parte attiva nella eliminazione
del Cavò. Confortava la ricostruzione, nei limiti in cui una circostanza del
genere può assumere valore sintomatico, il trasferimento di reparto
all’interno della Casa circondariale di Gazzi dei detenuti MARCHESE Mario e
Leo Giuseppe immediatamente dopo l’uccisione del Cavò, quasi a consacrare la
rottura degli equilibri interni del gruppo determinata dall’omicidio, e a
suggellare nuove gerarchie.
L’ipotesi formulata, rimasta inevitabilmente tale
fino all’avvento dei collaboratori di giustizia per mancanza di elementi
concreti di riscontro, ha trovato sostanzialmente conferma nell’ambito di
questo dibattimento, con la confessione di due degli altri responsabili
dell’agguato ed il definitivo chiarimento delle modalità esecutive e della
causale del fatto di sangue.
Sotto il secondo dei profili indicati sono apparse
di sicuro rilievo le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, sentito su questo
episodio all’udienza del 15 giugno 1998, la prima, dopo l’esaurimento della
prova testimoniale a carico, dedicata all’esame di uno degli imputati
collaboratori di giustizia.
Il PARATORE, illustrata schematicamente la
situazione dei gruppi operanti in quel tempo nella realtà cittadina (“… Quelli che operavamo erano
il gruppo Pimpo, il gruppo Galli, il gruppo Leo, il gruppo Marchese e si stava
componendo il gruppo Cambria/Sparacio. P.M.:
In quel periodo, il 17 marzo, a quale gruppo apparteneva lei? IMPUTATO:
Stavo insieme a Placido Cambria. P.M.: Con Placido Cambria e con Sparacio?
IMPUTATO: Sì.”), ha riferito che l’agguato a Ciraolo Claudio,
uno degli uomini di MARCHESE Mario, era stato deciso da Pimpo Salvatore, che
riteneva il Ciraolo responsabile della morte di Cavò Domenico. Al Ciraolo era
in particolare addebitato il ruolo di tramite che questi avrebbe svolto tra i
mandanti detenuti (MARCHESE Mario e Leo Giuseppe) e gli esecutori materiali
dell’omicidio Cavò (Ventura Carmelo e VENUTO Giuseppe).
Indicando quale sua fonte il defunto Pimpo
Salvatore (e forse anche Placido Cambria), PARATORE ha dichiarato che
all’agguato, verificatosi sulla via Palermo mentre la vittima transitava a
bordo di una Fiat 500, avevano preso parte Federico Francesco, cugino di Pimpo, e
SANTORO Angelo, che era un affiliato al gruppo di FERRARA Sebastiano, fino a
quel momento estraneo ai contrasti che agitavano la criminalità organizzata
cittadina. Nell’occasione era stata usata un’arma artigianale, un mitra
calibro 9, proveniente da Catania e fornito agli esecutori dal Pimpo.
Per giustificare le sue conoscenze il PARATORE ha
poi anche riferito che i veri responsabili dell’omicidio Cavò avevano cercato
di addossargli la responsabilità del fatto, profittando della circostanza che
in precedenza effettivamente il PARATORE aveva organizzato un agguato al Cavò
non andato a buon fine, e ciò aveva fatto su incarico di Costa Gaetano ma
soprattutto per prevenire la vendetta del Cavò, intenzionato a fare uccidere il
PARATORE, responsabile a sua volta della morte di due intimi amici del Cavò,
tali Parisi e Fenghi. Peraltro, essendo stato commesso l’omicidio Cavò da un
killer travestito da donna, anche questo elemento poteva essere sfruttato per
accreditare negli ambienti criminali la responsabilità del PARATORE, che
notoriamente durante la latitanza, protrattasi fino all’ottobre “88, era
solito circolare con un travestimento femminile.
La natura de
relato delle conoscenze del PARATORE e soprattutto la circostanza che tra le
sue fonti non rientra nessuno degli esecutori materiali dell’agguato
giustificano le parziali divergenze rispetto all’ipotesi accusatoria,
principalmente per quanto riguarda l’indicazione del terzo componente del
gruppo di fuoco che aveva teso l’agguato al Ciraolo.
SANTORO Angelo, giudicato separatamente per tale
fatto nelle forme del giudizio abbreviato (e condannato con la citata sentenza
n. 32 del 1999), ha ammesso la propria partecipazione al fatto, ricostruendo
dettagliatamente le fasi esecutive dell’agguato, programmato da Pimpo
Salvatore che in compagnia del cugino Federico Francesco si era recato al
villaggio CEP, notoriamente “zona di influenza” del gruppo “Ferrara”,
per commissionare l’uccisione del Ciraolo allo stesso SANTORO e a COMANDÉ
Salvatore. Dopo avere ottenuto il “nullaosta” di FERRARA Sebastiano (al cui
clan il SANTORO apparteneva, mentre il COMANDÉ era solo “vicino” al gruppo
e aveva commesso dei reati insieme al SANTORO), si erano recati presso
l’abitazione del Pimpo, all’isolato 13 di via Palermo, e nel corso di una
riunione il SANTORO aveva appreso i dettagli dell’agguato, che avrebbe dovuto
compiere unitamente al FEDERICO e al COMANDÉ. Ricevute 500.000 lire ciascuno
dal Pimpo, che aveva anche fornito le armi, i caschi ed il Vespone
rubato, il SANTORO ed il COMANDÉ, unitamente al FEDERICO, avevano raggiunto
la via Palermo nei pressi dell’ospedale psichiatrico in attesa della vittima
designata. Fu il Pimpo a segnalarne l’arrivo e a fare entrare in azione
Federico ed il COMANDÉ, armati rispettivamente con un mitra e una pistola cal.
7,65, mentre SANTORO attendeva a bordo del motoveicolo. La vittima, a cui
Federico doveva esplodere i primi colpi e che il COMANDÉ avrebbe poi dovuto
“finire” con un colpo da distanza ravvicinata, riuscì ad uscire
dall’autovettura, benché ferita, prima di accasciarsi dando ai suoi
aggressori l’impressione di essere già morta.
La descrizione della varie fasi dell’agguato
fornita dal SANTORO collima perfettamente con le risultanze della prova c. d.
generica (numero degli sparatori, tipo di armi usate, direzione dei primi colpi
diretti ai cristalli dell’autovettura, successiva sosta presso l’abitazione
dio uno zio del Pimpo all’isolato 13), mentre le dichiarazioni appaiono
comprensibilmente meno specifiche, in considerazione del ruolo prevalentemente
esecutivo svolto dal SANTORO, laddove il collaboratore è stato interpellato
sulla causale del tentato omicidio (“Lui
[cioè il Pimpo] mi aveva detto che
parlava troppo, non lo so, cioè non mi ha spiegato tanti motivi, mi ha detto
solo che lui parlava troppo, riguardo a un’estorsione non lo so, cioè non me
l’ha spiegato … ”).
In proposito le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano
convergono con quelle di PARATORE Vincenzo. Il Ciraolo, appartenente al gruppo
di MARCHESE Mario, aveva giocato un ruolo determinante nell’omicidio Cavò,
segnalando tra l’altro la presenza della vittima designata, e questo aveva
determinato la volontà di vendetta dell’amico e coaffiliato Pimpo Salvatore.
Quest’ultimo aveva chiesto aiuto al FERRARA, ben lieto di mettere a
disposizione i suoi affiliati SANTORO Angelo e COMANDÉ Salvatore considerato il
rancore che nutriva nei confronti del Ciraolo (che tutti peraltro ritenevano un tragediatore),
reo ai suoi occhi di avere concorso nel 1983 alla uccisione di due amici del
FERRARA, Zirilli Antonino e Gambadoro Rosario, approfittando di un periodo di
carcerazione dello stesso FERRARA.
Indicando come fonti delle sue conoscenze il Pimpo
ed il Federico, ma anche i suoi affiliati SANTORO e COMANDÈ, incontrati la
stessa sera dell’agguato al villaggio CEP, il FERRARA ha dichiarato che il
Federico raccontava entusiasta di avere sparato personalmente al Ciraolo,
credendo peraltro di averlo ucciso, senza che si rendesse necessario
l’intervento degli altri componenti del gruppo di fuoco (nel quale ha inserito
anche Caliò Antonino, oltre ai citati SANTORO e COMANDÉ).
Il quadro offerto dalle risultanze dibattimentali
appare sufficiente ad affermare, per i reati in esame, la responsabilità degli
imputati FERRARA Sebastiano e COMANDÉ Salvatore.
Quanto al primo, allo spunto fornito dal PARATORE e
alle dichiarazioni di SANTORO Angelo, si sovrappone con valenza decisiva la
spontanea e genuina ammissione delle proprie responsabilità, perfettamente
coerente con il ruolo di vertice rivendicato dal FERRARA (“ … mi
ritengo responsabile io unitamente ai miei affiliati SANTORO e COMANDÈ in
quanto ho dato il mio appoggio su questo tentato omicidio …”).
Analoga considerazione può farsi con riferimento a
SANTORO Angelo, la cui confessione, pur non essendo al vaglio diretto di questa
Corte avendo l’imputato ottenuto per tale capo di imputazione la definizione
del procedimento con il rito alternativo, appare il frutto di una scelta
spontanea, non viziata da opportunismo o, peggio, da intenti autocalunniatori.
Va piuttosto rilevato che l’essere associate alla
ammissione di proprie personali responsabilità accresce la credibilità delle
accuse che concordemente i due imputati rivolgono nei confronti del loro comune
coaffiliato di un tempo, COMANDÉ Salvatore, verso il quale non è stata
dimostrata l’esistenza di ragioni di rancore o risentimento.
A ciò si aggiunga che le accuse appaiono immuni
anche da strumentalizzazioni in vista della fruizione di benefici premiali, dal
momento che provengono, come giustamente ha rilevato il Pubblico Ministero, da
collaboratori che hanno riferito su fatti di gravità indubbiamente maggiore,
sicché sarebbe irragionevole ritenere che perseguano il loro interesse
all’ottenimento o alla ulteriore fruizione dei benefici premiali attraverso
dichiarazioni accusatorie relative ad una vicenda come quella in esame.
Non valgono infine a smentire in modo persuasivo le
accuse al COMANDÉ le dichiarazioni di Federico Francesco, citato ai sensi
dell’art. 195 c. p. p. perché indicato come fonte di riferimento da FERRARA
Sebastiano, e peraltro raggiunto nell’ambito dell’Operazione
Peloritana 2 da ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di
Brugarello Pietro avvenuto in Messina il 21 dicembre 1982 (capo 68
dell’ordinanza del 14 luglio 1995, poi oggetto del provvedimento di
“stralcio” del GUP). Il Federico, già condannato per il tentato omicidio di
Ciraolo Claudio a pena ormai espiata e quindi sentito con le garanzie di cui
all’art. 210 c. p. p., ha finalmente ammesso di non avere agito da solo e
soprattutto ha escluso la genuinità dell’indicazione del movente personale di
natura passionale (che aveva ostinatamente sostenuto nel corso del procedimento
a suo carico), riferendo che l’agguato era stato deciso dal cugino Pimpo
Salvatore a causa di non meglio precisati rancori che nutriva nei confronti del
Ciraolo. Quanto alle modalità esecutive, il Federico ha indicato come suoi
concorrenti il FERRARA ed il SANTORO e, smentendo i due collaboratori solamente
circa il ruolo del primo, ha dichiarato che FERRARA lo affiancava armato sul Vespone
condotto da SANTORO.
È fin troppo agevole argomentare che le tardive
ammissioni del Federico, a pena già espiata e dopo la morte di uno dei
protagonisti della vicenda, appaiono sul piano logico utilizzabili solo nella
misura in cui esse hanno offerto, quasi alla fine del dibattimento, una conferma
dell’impianto accusatorio costruito sulle dichiarazioni degli imputati
collaboratori di giustizia; appaiono viceversa scarsamente credibili laddove
esse configurano un estremo ed ingenuo tentativo di occultare la responsabilità
dell’unico concorrente ancora non individuato e concretamente danneggiabile
attraverso una ricostruzione che, a parte la mancata indicazione del COMANDÉ,
è perfettamente sovrapponibile a quella dei collaboratori. Peraltro la
circostanza che la versione del Federico sia alternativa in ordine alla
posizione del FERRARA solo quanto al ruolo e non sul piano della responsabilità
(ammessa dal FERRARA e desumibile agevolmente anche dalle dichiarazioni di
SANTORO) costituisce un’ulteriore conferma del fatto che in questo
dibattimento si è assistito all’ennesimo tentativo del Federico di ostacolare
l’accertamento delle responsabilità relative al ferimento del cognato.
L’affermazione di responsabilità va estesa al
furto del mezzo usato per la consumazione dell’agguato, e sussistono inoltre
tutte le aggravanti contestate (numero delle persone e premeditazione con
riferimento al reato più grave di tentato omicidio). La pluralità dei
responsabili è agevolmente desumibile dalla stessa descrizione dei fatti,
mentre ai fini dell’intensità del dolo è sufficiente rilevare che
l’elemento di ordine ideologico e quello di natura temporale (che concorrono
ad integrare la premeditazione: v. le osservazioni che saranno sviluppate
nell’analisi del capo che segue) sussistevano indubbiamente in capo a Pimpo
Salvatore, in considerazione della accertata causale del fatto di sangue. Per
quanto riguarda gli altri responsabili, successivamente coinvolti dal Pimpo in
momenti presumibilmente diversi, a prescindere dalla posizione del Federico,
ormai non rilevante (anche se il Federico, alludendo alle pressioni subite, è
sembrato accreditare l’idea che tra il mandato e l’esecuzione sia trascorso
un certo lasso di tempo), è innegabile che essi, nel momento in cui hanno
aderito alla richiesta, erano ben consapevoli, ciascuno compatibilmente con il
proprio ruolo, dell’intensità del dolo del Pimpo: il FERRARA, per il suo
ruolo di vertice che rendeva necessario un vero e proprio nullaosta per la
utilizzazione di uomini del suo gruppo, ben sapeva quale fosse l’intento che
animava il Pimpo, ed ha ammesso di averne fatte proprie in un certo senso le
intenzioni di vendetta, poiché il Ciraolo aveva partecipato alla uccisione di
due suoi amici. Il SANTORO ed il COMANDÉ, a loro volta, pur essendo
presumibilmente all’oscuro del motivo dell’agguato, erano ben consapevoli
dell’adesione del FERRARA ed ebbero, tra l’altro, occasione di venire a
diretto contatto con il Pimpo e di apprendere quale fosse la misura del suo
interesse all’uccisione del Ciraolo, desumibile dalle dettagliate indicazioni
dallo stesso fornite e dallo stesso supporto logistico offerto al momento
dell’esecuzione del piano e successivamente.
Sul punto è sufficiente ricordare l’insegnamento giurisprudenziale,
aggiornato alla luce della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che è intervenuta in
maniera incisiva sull’art. 118 c. p., secondo cui “se
non è sufficiente, perché l’aggravante della premeditazione possa
comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui,
deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l’estensione,
sicché, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato
l’omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata
prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione
dell’evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al
progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché
la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui”.[1]
Compete a FERRARA Sebastiano per il capo di
imputazione in questione, alla luce dei criteri già esposti, l’attenuante
speciale di cui all’art. 8, già applicata all’originario coimputato SANTORO
Angelo con la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in esito al
giudizio abbreviato.
Per la concreta determinazione delle pene si rinvia
al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.
[1] Cass. 28 aprile 1997, Matrone ed altri, in Cass. pen., 1998, 1294; Cass. 17 maggio 1994, PM e Caparrotta.