2.3.1.    Tentato omicidio volontario in danno di CIRAOLO Claudio (capo 1)

Alle ore 19,40 del 17 marzo 1988 al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” di Messina giungeva trasportato da tale Ruta Aldo, che poco prima lo aveva prelevato in via Palermo, Ciraolo Claudio, soprannominato piparello, personaggio ben noto alle forze dell’ordine che lo ritenevano inserito nella malavita organizzata locale, già coinvolto nel c. d. maxiprocesso dei 290, che in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul posto di lavoro.

Il Ciraolo, per il quale fu riservata la prognosi, presentava una “duplice ferita d’arma da fuoco con foro di entrata base emitorace dx sulla reg. posteriore, quadruplice ferita d’arma da fuoco con foro d’entrata reg. lombare, stato di shock”. Immediatamente prima di entrare in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico il Ciraolo, che era stato evidentemente raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, riusciva a riferire al Pubblico Ministero che a sparare era stato tale Cani niru su mandato di Pimpo e che per l’agguato era stato usato un mitra. Prima ancora dell’intervento del Pubblico Ministero, al personale della Squadra Mobile immediatamente accorso in ospedale il Ciraolo, che appariva lucido, sebbene in condizioni assai critiche, aveva dichiarato che a tendergli l’agguato erano state due persone armate con una pistola ed un mitra che erano uscite improvvisamente da una traversa, sorprendendolo sulla via Palermo mentre a bordo della sua Fiat 500 faceva rientro a casa dalla concessionaria Piaggio, dove in quel periodo lavorava, e che dopo i primi colpi lo avevano inseguito con l’evidente intento di “finirlo”. Agli investigatori con maggiore precisione aveva altresì dichiarato di avere riconosciuto nello sparatore che imbracciava il mitra il cognato Federico Francesco, noto appunto come cani niru, e di non essere certo dell’identità dell’altro aggressore, dubitativamente identificato con Caliò Antonino. Il mandante, secondo Ciraolo, doveva identificarsi in Pimpo Salvatore, cugino del Federico e suo assiduo frequentatore, uno dei personaggi di spicco della malavita del tempo, che le forze dell’ordine ritenevano ai vertici del clan della zona di Giostra, nel quale si consideravano inseriti anche il Federico e Caliò.

Sul posto venivano effettivamente rinvenuti alcuni bossoli di cartucce per armi calibro 7,65 e calibro 30 Luger, provenienti questi ultimi da un’arma automatica probabilmente predisposta per il tiro a raffica, mentre il nucleo in piombo di un proiettile calibro 7,65 Browning veniva estratto dal corpo del Ciraolo nel corso dell’intervento chirurgico. Successivamente la perizia medico – legale disposta dal giudice istruttore avrebbe consentito di accertare che il Ciraolo era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco a proiettile unico, che avevano causato esiti di carattere permanente con compromissione delle funzioni digestive. L’autovettura del Ciraolo veniva invece trovata ferma, con i fari ancora accesi e i tergicristalli funzionanti (era una serata piovosa), e presentava quattro fori sul parabrezza anteriore ed il vetro laterale sinistro infranto.

La stessa sera del 17 marzo venivano fermati tanto il Federico che il Pimpo, e nel corso delle perquisizioni, all’interno dell’abitazione di una coppia di zii del Pimpo (Altavilla Gaetano e Pimpo Gaetana), ubicata nello stabile di via Palermo in cui si trovava la casa del Pimpo, venivano rinvenute svariate armi, tra cui un fucile mitragliatore ed un fucile calibro 12 con canne e calcio mozzati, ed un ingente quantitativo di munizioni, tra cui 46 proiettili cal. 30 Luger, di tipo analogo a quelli utilizzati in occasione del ferimento del Ciraolo. Venivano quindi disposte dal giudice istruttore una serie di indagini di tipo balistico, dal cui esito emergeva tra l’altro che per l’agguato al Ciraolo erano state utilizzate almeno due armi di calibro diverso, ma che nessuna di esse si trovava tra quelle sequestrate presso l’abitazione dei coniugi Altavilla, ovvero tra quelle trovate, successivamente, presso una baracca in uso a tale Minisi Santo; si accertava altresì la corrispondenza per calibro, tipologia e marca tra i reperti balistici rinvenuti sul luogo del ferimento e le cartucce tipo 30 Luger sequestrate presso l’abitazione dei coniugi Altavilla, mentre della parte di proiettile estratta dal corpo del Ciraolo, a causa delle condizioni del reperto, appartenente verosimilmente ad uno dei proiettili che aveva attraversato il parabrezza dell’autovettura prima di attingere la vittima, fu possibile affermare solo la probabile riconducibilità allo sparo con un’arma semiautomatica calibro 7,65 Browning.

Su questi aspetti della vicenda ci si è soffermati anche in questo dibattimento con l’audizione dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero, ma essi erano già stati oggetto di accertamento nel corso del procedimento a carico di Federico Francesco e Pimpo Salvatore, che la Corte di Assise di Messina giudicava con sentenza n. 6 del 30 aprile 1990, condannando il primo per il tentato omicidio ed il connesso reato in materia di armi alla pena di anni 9 di reclusione e lire 600.000 di multa, previa riduzione per la scelta del giudizio abbreviato, ed assolvendo il secondo; la decisione, impugnata dal Pubblico Ministero e dall’imputato condannato, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Assise di appello (sentenza del 4.2.1991), che riduceva la pena inflitta a Federico e dichiarava l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti del Pimpo, ucciso il 19 maggio 1990. Annullata la decisione di secondo grado per un vizio attinente alla composizione del Collegio giudicante, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria pronunciando in sede di rinvio confermava la condanna del Federico (alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione e lire 400.000 di multa) con sentenza definitiva in data 11 maggio 1992.

Nell’ambito di quel giudizio il Federico, assumendosi l’esclusiva paternità dell’agguato con una lettera al giudice istruttore del 17 giugno 1988, aveva rivelato di avere teso un agguato al Ciraolo, armato di due pistole, per motivi passionali, avendogli la moglie, Cambria Scimone Maria, riferito di essere stata molestata dal Ciraolo, marito della sorella. Il Ciraolo invece, ritrattata la versione fornita in ospedale nell’immediatezza dei fatti (quando evidentemente il rischio di morire lo aveva indotto ad abbandonare ogni reticenza), aveva negato di avere chiamato in causa il cognato ed il Pimpo, escludendo che a sparargli fosse stato il Federico.

Anche in questo dibattimento i due hanno continuato a rendere versioni diverse, avendo il Federico ammesso all’udienza del 3 maggio 1999: che la causale passionale era una montatura escogitata da Pimpo per allontanare da sé ogni sospetto; che avrebbero dovuto sparare il Federico e FERRARA Sebastiano, accompagnati da SANTORO Angelo che conduceva il vespone usato per raggiungere il luogo dell’agguato; che all’azione non aveva partecipato l’imputato COMANDÈ. Il Ciraolo invece, sentito anch’egli con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., ha ammesso che a sparargli era stato il Federico, ma ha indicato come causale quella passionale, addebitando quanto era successo all’imprudenza della moglie del Federico che aveva fatto credere al marito di essere stata molestata dal Ciraolo, e negando conseguentemente, in conformità con l’atteggiamento che ne ha già determinato delle condanne penali (probabilmente per calunnia e favoreggiamento), di avere mai riferito agli appartenenti alla Squadra mobile e al Pubblico Ministero quanto riferito dai primi e consacrato dal secondo nel verbale di istruzione sommaria del 17 marzo 1988, ore 21.

Va peraltro rilevato che nel corso del procedimento sfociato nella condanna del Federico la causale “d’onore”, sostenuta per affermare la natura esclusivamente personale delle ragioni del fatto di sangue, era stata ritenuta scarsamente verosimile e priva di qualsiasi riscontro (incisivamente la sentenza di primo grado la definì “una tesi puerile ed inconsistente”), diretta ad occultare il concorso di un secondo esecutore materiale (poco conciliabile con la natura strettamente personale del movente indicato dal Federico), e soprattutto a celare le reali ragioni dell’agguato, che era apparso già in quel momento probabilmente riconducibile a contrasti sorti in seno agli ambienti della criminalità organizzata in cui tutti i protagonisti della vicenda si consideravano inseriti: non è senza significato che nel corso del procedimento avevano trovato la morte tanto il Pimpo, che Caliò Antonino, ucciso il 15 novembre 1989, mentre l’immediata indicazione, da parte della vittima, di un mandante sicuramente estraneo alla dedotta causale contribuiva ad escludere la verosimiglianza del movente passionale.

D’altra parte, come ha riferito in dibattimento il teste Zanghì, non aveva avuto concreti sbocchi giudiziari l’indicazione di una fonte confidenziale che aveva segnalato agli inquirenti il collegamento tra l’agguato al Ciraolo ed un precedente fatto di sangue, l’uccisione di Cavò Domenico, avvenuta il 1° marzo 1988, ipotizzando che il ferimento fosse scaturito proprio dal coinvolgimento del Ciraolo nell’omicidio di qualche settimana prima.

Sul piano investigativo, come hanno riferito in particolare i testi Gugliotta e Laisa, la relazione tra i due episodi fu espressamente ipotizzata dalla Squadra Mobile in una informativa del 20 marzo 1989, a carico di Leo Giuseppe ed altri, con cui l’omicidio del Cavò, indicato come un fatto di grande rilievo in considerazione della personalità della vittima, veniva inserito in uno scontro tra gli uomini di vertice della criminalità organizzata messinese del tempo; la causa dell’omicidio, voluto da Leo Giuseppe e Marchese Mario, andava ricercata, secondo l’ipotesi sviluppata in quell’informativa, nella appropriazione, da parte del Cavò, di una somma di denaro che non sarebbe stata divisa equamente tra i gruppi, ed il conseguente tentato omicidio sarebbe scaturito dalla decisione di Pimpo Salvatore di punire il Ciraolo che aveva preso parte attiva nella eliminazione del Cavò. Confortava la ricostruzione, nei limiti in cui una circostanza del genere può assumere valore sintomatico, il trasferimento di reparto all’interno della Casa circondariale di Gazzi dei detenuti MARCHESE Mario e Leo Giuseppe immediatamente dopo l’uccisione del Cavò, quasi a consacrare la rottura degli equilibri interni del gruppo determinata dall’omicidio, e a suggellare nuove gerarchie.

L’ipotesi formulata, rimasta inevitabilmente tale fino all’avvento dei collaboratori di giustizia per mancanza di elementi concreti di riscontro, ha trovato sostanzialmente conferma nell’ambito di questo dibattimento, con la confessione di due degli altri responsabili dell’agguato ed il definitivo chiarimento delle modalità esecutive e della causale del fatto di sangue.

Sotto il secondo dei profili indicati sono apparse di sicuro rilievo le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, sentito su questo episodio all’udienza del 15 giugno 1998, la prima, dopo l’esaurimento della prova testimoniale a carico, dedicata all’esame di uno degli imputati collaboratori di giustizia.

Il PARATORE, illustrata schematicamente la situazione dei gruppi operanti in quel tempo nella realtà cittadina (“ Quelli che operavamo erano il gruppo Pimpo, il gruppo Galli, il gruppo Leo, il gruppo Marchese e si stava componendo il gruppo Cambria/Sparacio. P.M.: In quel periodo, il 17 marzo, a quale gruppo apparteneva lei? IMPUTATO: Stavo insieme a Placido Cambria. P.M.: Con Placido Cambria e con Sparacio? IMPUTATO: Sì.”), ha riferito che l’agguato a Ciraolo Claudio, uno degli uomini di MARCHESE Mario, era stato deciso da Pimpo Salvatore, che riteneva il Ciraolo responsabile della morte di Cavò Domenico. Al Ciraolo era in particolare addebitato il ruolo di tramite che questi avrebbe svolto tra i mandanti detenuti (MARCHESE Mario e Leo Giuseppe) e gli esecutori materiali dell’omicidio Cavò (Ventura Carmelo e VENUTO Giuseppe).

Indicando quale sua fonte il defunto Pimpo Salvatore (e forse anche Placido Cambria), PARATORE ha dichiarato che all’agguato, verificatosi sulla via Palermo mentre la vittima transitava a bordo di una Fiat 500, avevano preso parte Federico Francesco, cugino di Pimpo, e SANTORO Angelo, che era un affiliato al gruppo di FERRARA Sebastiano, fino a quel momento estraneo ai contrasti che agitavano la criminalità organizzata cittadina. Nell’occasione era stata usata un’arma artigianale, un mitra calibro 9, proveniente da Catania e fornito agli esecutori dal Pimpo.

Per giustificare le sue conoscenze il PARATORE ha poi anche riferito che i veri responsabili dell’omicidio Cavò avevano cercato di addossargli la responsabilità del fatto, profittando della circostanza che in precedenza effettivamente il PARATORE aveva organizzato un agguato al Cavò non andato a buon fine, e ciò aveva fatto su incarico di Costa Gaetano ma soprattutto per prevenire la vendetta del Cavò, intenzionato a fare uccidere il PARATORE, responsabile a sua volta della morte di due intimi amici del Cavò, tali Parisi e Fenghi. Peraltro, essendo stato commesso l’omicidio Cavò da un killer travestito da donna, anche questo elemento poteva essere sfruttato per accreditare negli ambienti criminali la responsabilità del PARATORE, che notoriamente durante la latitanza, protrattasi fino all’ottobre “88, era solito circolare con un travestimento femminile.

La natura de relato delle conoscenze del PARATORE e soprattutto la circostanza che tra le sue fonti non rientra nessuno degli esecutori materiali dell’agguato giustificano le parziali divergenze rispetto all’ipotesi accusatoria, principalmente per quanto riguarda l’indicazione del terzo componente del gruppo di fuoco che aveva teso l’agguato al Ciraolo.

SANTORO Angelo, giudicato separatamente per tale fatto nelle forme del giudizio abbreviato (e condannato con la citata sentenza n. 32 del 1999), ha ammesso la propria partecipazione al fatto, ricostruendo dettagliatamente le fasi esecutive dell’agguato, programmato da Pimpo Salvatore che in compagnia del cugino Federico Francesco si era recato al villaggio CEP, notoriamente “zona di influenza” del gruppo “Ferrara”, per commissionare l’uccisione del Ciraolo allo stesso SANTORO e a COMANDÉ Salvatore. Dopo avere ottenuto il “nullaosta” di FERRARA Sebastiano (al cui clan il SANTORO apparteneva, mentre il COMANDÉ era solo “vicino” al gruppo e aveva commesso dei reati insieme al SANTORO), si erano recati presso l’abitazione del Pimpo, all’isolato 13 di via Palermo, e nel corso di una riunione il SANTORO aveva appreso i dettagli dell’agguato, che avrebbe dovuto compiere unitamente al FEDERICO e al COMANDÉ. Ricevute 500.000 lire ciascuno dal Pimpo, che aveva anche fornito le armi, i caschi ed il Vespone rubato, il SANTORO ed il COMANDÉ, unitamente al FEDERICO, avevano raggiunto la via Palermo nei pressi dell’ospedale psichiatrico in attesa della vittima designata. Fu il Pimpo a segnalarne l’arrivo e a fare entrare in azione Federico ed il COMANDÉ, armati rispettivamente con un mitra e una pistola cal. 7,65, mentre SANTORO attendeva a bordo del motoveicolo. La vittima, a cui Federico doveva esplodere i primi colpi e che il COMANDÉ avrebbe poi dovuto “finire” con un colpo da distanza ravvicinata, riuscì ad uscire dall’autovettura, benché ferita, prima di accasciarsi dando ai suoi aggressori l’impressione di essere già morta.

La descrizione della varie fasi dell’agguato fornita dal SANTORO collima perfettamente con le risultanze della prova c. d. generica (numero degli sparatori, tipo di armi usate, direzione dei primi colpi diretti ai cristalli dell’autovettura, successiva sosta presso l’abitazione dio uno zio del Pimpo all’isolato 13), mentre le dichiarazioni appaiono comprensibilmente meno specifiche, in considerazione del ruolo prevalentemente esecutivo svolto dal SANTORO, laddove il collaboratore è stato interpellato sulla causale del tentato omicidio (“Lui [cioè il Pimpo] mi aveva detto che parlava troppo, non lo so, cioè non mi ha spiegato tanti motivi, mi ha detto solo che lui parlava troppo, riguardo a un’estorsione non lo so, cioè non me l’ha spiegato … ”).

In proposito le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano convergono con quelle di PARATORE Vincenzo. Il Ciraolo, appartenente al gruppo di MARCHESE Mario, aveva giocato un ruolo determinante nell’omicidio Cavò, segnalando tra l’altro la presenza della vittima designata, e questo aveva determinato la volontà di vendetta dell’amico e coaffiliato Pimpo Salvatore. Quest’ultimo aveva chiesto aiuto al FERRARA, ben lieto di mettere a disposizione i suoi affiliati SANTORO Angelo e COMANDÉ Salvatore considerato il rancore che nutriva nei confronti del Ciraolo (che tutti peraltro ritenevano un tragediatore), reo ai suoi occhi di avere concorso nel 1983 alla uccisione di due amici del FERRARA, Zirilli Antonino e Gambadoro Rosario, approfittando di un periodo di carcerazione dello stesso FERRARA.

Indicando come fonti delle sue conoscenze il Pimpo ed il Federico, ma anche i suoi affiliati SANTORO e COMANDÈ, incontrati la stessa sera dell’agguato al villaggio CEP, il FERRARA ha dichiarato che il Federico raccontava entusiasta di avere sparato personalmente al Ciraolo, credendo peraltro di averlo ucciso, senza che si rendesse necessario l’intervento degli altri componenti del gruppo di fuoco (nel quale ha inserito anche Caliò Antonino, oltre ai citati SANTORO e COMANDÉ).

Il quadro offerto dalle risultanze dibattimentali appare sufficiente ad affermare, per i reati in esame, la responsabilità degli imputati FERRARA Sebastiano e COMANDÉ Salvatore.

Quanto al primo, allo spunto fornito dal PARATORE e alle dichiarazioni di SANTORO Angelo, si sovrappone con valenza decisiva la spontanea e genuina ammissione delle proprie responsabilità, perfettamente coerente con il ruolo di vertice rivendicato dal FERRARA (“ … mi ritengo responsabile io unitamente ai miei affiliati SANTORO e COMANDÈ in quanto ho dato il mio appoggio su questo tentato omicidio …”).

Analoga considerazione può farsi con riferimento a SANTORO Angelo, la cui confessione, pur non essendo al vaglio diretto di questa Corte avendo l’imputato ottenuto per tale capo di imputazione la definizione del procedimento con il rito alternativo, appare il frutto di una scelta spontanea, non viziata da opportunismo o, peggio, da intenti autocalunniatori.

Va piuttosto rilevato che l’essere associate alla ammissione di proprie personali responsabilità accresce la credibilità delle accuse che concordemente i due imputati rivolgono nei confronti del loro comune coaffiliato di un tempo, COMANDÉ Salvatore, verso il quale non è stata dimostrata l’esistenza di ragioni di rancore o risentimento.

A ciò si aggiunga che le accuse appaiono immuni anche da strumentalizzazioni in vista della fruizione di benefici premiali, dal momento che provengono, come giustamente ha rilevato il Pubblico Ministero, da collaboratori che hanno riferito su fatti di gravità indubbiamente maggiore, sicché sarebbe irragionevole ritenere che perseguano il loro interesse all’ottenimento o alla ulteriore fruizione dei benefici premiali attraverso dichiarazioni accusatorie relative ad una vicenda come quella in esame.

Non valgono infine a smentire in modo persuasivo le accuse al COMANDÉ le dichiarazioni di Federico Francesco, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p. perché indicato come fonte di riferimento da FERRARA Sebastiano, e peraltro raggiunto nell’ambito dell’Operazione Peloritana 2 da ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Brugarello Pietro avvenuto in Messina il 21 dicembre 1982 (capo 68 dell’ordinanza del 14 luglio 1995, poi oggetto del provvedimento di “stralcio” del GUP). Il Federico, già condannato per il tentato omicidio di Ciraolo Claudio a pena ormai espiata e quindi sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., ha finalmente ammesso di non avere agito da solo e soprattutto ha escluso la genuinità dell’indicazione del movente personale di natura passionale (che aveva ostinatamente sostenuto nel corso del procedimento a suo carico), riferendo che l’agguato era stato deciso dal cugino Pimpo Salvatore a causa di non meglio precisati rancori che nutriva nei confronti del Ciraolo. Quanto alle modalità esecutive, il Federico ha indicato come suoi concorrenti il FERRARA ed il SANTORO e, smentendo i due collaboratori solamente circa il ruolo del primo, ha dichiarato che FERRARA lo affiancava armato sul Vespone condotto da SANTORO.

È fin troppo agevole argomentare che le tardive ammissioni del Federico, a pena già espiata e dopo la morte di uno dei protagonisti della vicenda, appaiono sul piano logico utilizzabili solo nella misura in cui esse hanno offerto, quasi alla fine del dibattimento, una conferma dell’impianto accusatorio costruito sulle dichiarazioni degli imputati collaboratori di giustizia; appaiono viceversa scarsamente credibili laddove esse configurano un estremo ed ingenuo tentativo di occultare la responsabilità dell’unico concorrente ancora non individuato e concretamente danneggiabile attraverso una ricostruzione che, a parte la mancata indicazione del COMANDÉ, è perfettamente sovrapponibile a quella dei collaboratori. Peraltro la circostanza che la versione del Federico sia alternativa in ordine alla posizione del FERRARA solo quanto al ruolo e non sul piano della responsabilità (ammessa dal FERRARA e desumibile agevolmente anche dalle dichiarazioni di SANTORO) costituisce un’ulteriore conferma del fatto che in questo dibattimento si è assistito all’ennesimo tentativo del Federico di ostacolare l’accertamento delle responsabilità relative al ferimento del cognato.

L’affermazione di responsabilità va estesa al furto del mezzo usato per la consumazione dell’agguato, e sussistono inoltre tutte le aggravanti contestate (numero delle persone e premeditazione con riferimento al reato più grave di tentato omicidio). La pluralità dei responsabili è agevolmente desumibile dalla stessa descrizione dei fatti, mentre ai fini dell’intensità del dolo è sufficiente rilevare che l’elemento di ordine ideologico e quello di natura temporale (che concorrono ad integrare la premeditazione: v. le osservazioni che saranno sviluppate nell’analisi del capo che segue) sussistevano indubbiamente in capo a Pimpo Salvatore, in considerazione della accertata causale del fatto di sangue. Per quanto riguarda gli altri responsabili, successivamente coinvolti dal Pimpo in momenti presumibilmente diversi, a prescindere dalla posizione del Federico, ormai non rilevante (anche se il Federico, alludendo alle pressioni subite, è sembrato accreditare l’idea che tra il mandato e l’esecuzione sia trascorso un certo lasso di tempo), è innegabile che essi, nel momento in cui hanno aderito alla richiesta, erano ben consapevoli, ciascuno compatibilmente con il proprio ruolo, dell’intensità del dolo del Pimpo: il FERRARA, per il suo ruolo di vertice che rendeva necessario un vero e proprio nullaosta per la utilizzazione di uomini del suo gruppo, ben sapeva quale fosse l’intento che animava il Pimpo, ed ha ammesso di averne fatte proprie in un certo senso le intenzioni di vendetta, poiché il Ciraolo aveva partecipato alla uccisione di due suoi amici. Il SANTORO ed il COMANDÉ, a loro volta, pur essendo presumibilmente all’oscuro del motivo dell’agguato, erano ben consapevoli dell’adesione del FERRARA ed ebbero, tra l’altro, occasione di venire a diretto contatto con il Pimpo e di apprendere quale fosse la misura del suo interesse all’uccisione del Ciraolo, desumibile dalle dettagliate indicazioni dallo stesso fornite e dallo stesso supporto logistico offerto al momento dell’esecuzione del piano e successivamente.

Sul punto è sufficiente ricordare l’insegnamento giurisprudenziale, aggiornato alla luce della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che è intervenuta in maniera incisiva sull’art. 118 c. p., secondo cui “se non è sufficiente, perché l’aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l’estensione, sicché, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l’omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui”.[1]

Compete a FERRARA Sebastiano per il capo di imputazione in questione, alla luce dei criteri già esposti, l’attenuante speciale di cui all’art. 8, già applicata all’originario coimputato SANTORO Angelo con la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in esito al giudizio abbreviato.

Per la concreta determinazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.



[1] Cass. 28 aprile 1997, Matrone ed altri, in Cass. pen., 1998, 1294; Cass. 17 maggio 1994, PM e Caparrotta.