2.3.2.    Omicidio volontario in danno di SPAGNOLO Giovanni (capo 2)

Il 4 giugno 1988 una pattuglia della Squadra Mobile di Messina rinveniva in una strada adiacente al viale della Libertà, nei pressi degli imbarcaderi privati della “Caronte”, un motoveicolo Vespa 50 di proprietà di Spagnolo Giovanni, un giovane tossicodipendente, cugino di MARCHESE Mario, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni precedenti.

Nei mesi successivi, del tutto casualmente, in occasione dell’attività di intercettazione telefonica eseguita sull’utenza di un esercizio commerciale che si riteneva sottoposto ad estorsione, si apprese che la moglie dello scomparso, Prospero Concetta, cuoca presso detto esercizio, era a conoscenza di circostanze importanti dal punto di vista investigativo, relative soprattutto alle vicissitudini patite dal marito prima della scomparsa e perciò potenzialmente assai utili per dare impulso alle indagini.

Disposte delle perquisizioni domiciliari, nel corso di quella presso l’abitazione della Prospero, all’interno della stanza da letto, il 14 settembre 1988 i Carabinieri rinvenivano un quaderno contenente alcune pagine manoscritte nelle quali la moglie dello scomparso, che se ne sarebbe assunta successivamente la paternità, esprimeva preoccupazione per la sparizione del marito elencando una serie di circostanze, in parte apprese dallo stesso Spagnolo, che apparvero subito assai significative.

In particolare la Prospero ricordava, in quello che impropriamente è stato talora definito un “diario”, che in occasione del primo colloquio avuto con il marito durante il suo ultimo breve periodo di detenzione si era accorta di numerosi lividi e lo stesso Spagnolo, manifestando paura, le aveva confidato di essere stato picchiato duramente da tale Pagano, soprannominato Dracula, il quale aveva agito su mandato di Pimpo, desideroso di attuare in tal modo una vendetta trasversale nei confronti del cugino dello Spagnolo, MARCHESE Mario. Uscito dal carcere il marito le aveva riferito che il tentato omicidio di GALLI Luigi, inteso scarpuzza, avrebbe segnato l’inizio di una “guerra”. Nel memoriale si leggeva inoltre che lo Spagnolo, prima della scomparsa, aveva avuto svariati contatti con Sarino VINCI, occasionati dall’esigenza di acquistare droga per uso personale e per lo spaccio. Da uno di questi acquisti traeva poi origine un debito dello Spagnolo, che non era riuscito a pagare una “partita” di droga, tanto da indurre il VINCI  a recarsi presso la madre dello Spagnolo per reclamare il pagamento della somma di 800.000 lire. Ulteriori timori dello Spagnolo scaturivano dai rapporti del VINCI con Cambria Placido, inteso ‘u buzzusu, che si stava organizzando e che, secondo quanto si diceva, intendeva fare terra bruciata intorno al MARCHESE. Nello scritto la Prospero aveva poi annotato il contenuto dell’ultima telefonata del marito, che nel pomeriggio della scomparsa le aveva detto, nel caso gli fosse successo qualcosa, che stava per salire da Sarino [VINCI] per sistemare alcune cose, ed aveva riportato infine una sua impressione, che cioè lo Spagnolo non fosse scomparso per motivi inerenti alla droga, ma per altre ragioni, probabilmente le stesse per le quali il cugino MARCHESE si era dato alla latitanza.

Sentita nella stessa serata del 14 settembre 1988 dai carabinieri del Nucleo operativo, oltre tre mesi dopo la scomparsa del marito, la Prospero, premesso che circa una settimana prima aveva scritto di proprio pugno le tre pagine di quaderno contenenti i riferimenti alla vicenda, aveva confermato con maggiore dovizia di particolari le circostanze riassunte nel “memoriale”, specialmente in ordine a quelle che considerava le vere cause della scomparsa. E su di esse la signora Prospero ha reso una ampia testimonianza anche in questo dibattimento.

In particolare la testimone ha ricordato che il marito, con cui viveva da cinque anni, dopo la morte di Cavò Domenico, che frequentava saltuariamente anche la casa dello Spagnolo, mostrava inquietudine e successivamente le aveva confidato che nell’ambito della malavita messinese era esplosa una guerra, scaturita dalla ostilità di Pimpo Salvatore, Galli Luigi e Cambria Placido nei confronti del MARCHESE. La conferma gliela aveva data in occasione di una sparatoria verificatasi qualche giorno prima della scomparsa, quando lo Spagnolo aveva appreso che tra le persone coinvolte c’era Galli Luigi (“Ora comincia la guerra”). In occasione di un incontro il Cambria si era poi rivolto allo Spagnolo con un gesto di chiaro significato intimidatorio, mimando l’azione di chi sta per estrarre una pistola, ad ulteriore riprova del clima che si era creato.

Il ferimento di Franco CUSCINÀ, amico dello Spagnolo (che era andato subito a trovarlo in ospedale, come ha ricordato il teste Cundari), aveva accresciuto le preoccupazioni del marito, che peraltro era stato da poco scarcerato (dopo un arresto per droga, avvenuto il 17 maggio 1988) e durante la detenzione aveva subito un pestaggio ad opera di un altro detenuto, Pagano Antonino, inteso Dracula, che la Prospero conosceva perché abitante nei pressi di casa loro. Anche l’aggressione, secondo quanto lo Spagnolo aveva spiegato alla moglie, era un segnale diretto al cugino MARCHESE, con il quale lo Spagnolo aveva frequenti contatti, anche durante la detenzione del congiunto, e al cui gruppo apparteneva.

Prendendo poi spunto da quanto il marito le aveva detto nel corso dell’ultima conversazione, il cui tono, ricordato dalla testimone in dibattimento, offre la conferma dello stato d’animo dello Spagnolo, la Prospero aveva personalmente cercato di ottenere qualche notizia sulla sua sorte, ma da tale Valenti Vincenzo (che qualche tempo prima il marito aveva notato in compagnia del Cambria e di VINCI Rosario) era stata dissuasa a mettere ulteriormente in giro la voce dell’appuntamento tra il VINCI  ed il marito, in quanto il VINCI non si era incontrato con lo Spagnolo, e successivamente, in maniera molto più esplicita lo stesso Valenti, poi deceduto, aveva intimato minacciosamente alla Prospero di non coltivare ulteriormente i suoi sospetti sul VINCI (“Mi ha detto che non dovevo insistere su questa storia perché poteva succedere qualcosa a me e al bambino”). Tali sospetti scaturivano anche da un’altra circostanza riferita dalla Prospero, che cioè il fratello del marito aveva visto Giovanni il pomeriggio del 2 giugno, in un orario corrispondente a quello dell’appuntamento con il VINCI di cui aveva parlato al telefono con la moglie, percorrere il viale Annunziata, con direzione mare – monte, senza accorgersi di un suo passaggio successivo in direzione opposta; nella parte alta del viale Annunziata abitava la madre di Giovanni (che però quella sera non lo vide, così come la moglie che lo attese invano all’appuntamento che si erano dati), e di solito gli incontri con il VINCI (legati verosimilmente all’acquisto della sostanza stupefacente di cui Giovanni aveva bisogno) avvenivano proprio nella zona del viale Annunziata.

Dall’insieme di queste circostanze la testimone ha dichiarato in dibattimento, sia pure in seguito alla contestazione, di avere tratto la conclusione che il marito non era scomparso per questioni legate alla droga, ma per la sua appartenenza al gruppo del cugino MARCHESE, per conto del quale, durante la detenzione di lui, svolgeva opera di raccordo con gli affiliati in libertà.

Il quadro fornito dalla testimone ha trovato significative conferme in una serie di risultanze di fatto emerse in dibattimento, e peraltro potenzialmente già in possesso degli inquirenti all’epoca dei fatti, quando tuttavia alle ipotesi formulate non fu possibile dare un concreto sbocco giudiziario.

La circostanza dell’aggressione subita in carcere dallo Spagnolo è stata confermata dal teste Buscemi, agente della polizia penitenziaria, che aveva assistito all’episodio, verificatosi intorno alle ore 17,30 del 20 maggio 1988 al piano terra del reparto camerotti della casa circondariale; il referto medico, acquisito in copia, attesta la gravità delle lesioni riportate dallo Spagnolo, che Pagano Antonino aveva improvvisamente e senza alcuna apparente ragione tempestato di calci e pugni, prima di sferrargli un calcio al naso (fu infatti diagnosticato un trauma facciale con sospetta frattura del setto nasale). Ed a conferma della matrice dell’aggressione va segnalata la reticenza di entrambi i detenuti, i quali al maresciallo Usai negarono concordemente l’accaduto, attribuendo le ferite ad una caduta accidentale dello Spagnolo dalle scale.

Riscontrando una richiesta di accertamenti della Corte, la direzione della Casa circondariale ha poi comunicato, con nota del 13.5.1999, che lo Spagnolo, durante il secondo semestre del 1987, si era recato al carcere di Gazzi con frequenza mensile per il colloquio con il cugino MARCHESE Mario; analogo accertamento era stato disposto anche per l’anno successivo, ma il dato non è stato fornito perché momentaneamente disponibile.

Inatteso è poi giunto in questo dibattimento il contributo di Pagano Antonino, citato ai sensi dell’art. 507 c. p. p. su richiesta del Pubblico Ministero per essere sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. sul tentato omicidio di Ciotto Giovanni (capo 16), ed ascoltato nell’occasione anche su questo episodio. Il Pagano, che ha dichiarato di collaborare con la giustizia dal 1994, pur non beneficiando di alcuna protezione, nel corso di una deposizione poco lineare, che ha palesato una notevole povertà di mezzi espressivi, ha sostanzialmente confermato l’ipotesi di accusa con riferimento al motivo dell’aggressione allo Spagnolo, riferendo di avere agito su mandato di Pimpo Salvatore e GALLI Luigi e di avere picchiato lo Spagnolo, in quanto cugino di MARCHESE, ritenuto responsabile della morte di Cavò, solamente perché un altro detenuto affiliato al gruppo MARCHESE, GALLETTA Nicola, che avrebbe dovuto essere accoltellato al piano terra nei pressi dell’infermeria (dove effettivamente avvenne l’aggressione), quel pomeriggio non vi si era recato. Lo Spagnolo, secondo quanto ha ricordato il Pagano, uscì dal carcere dopo una settimana, e presentava ancora i segni dell’aggressione subita.

Le dichiarazioni della Prospero non sono apparse alla Corte validamente contrastate da quanto ha affermato il fratello dello scomparso, Spagnolo Francesco, che, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., all’udienza del 14 maggio 1999 ha smentito la cognata in ordine alla circostanza dell’avvistamento di Giovanni sul viale Annunziata il giorno della scomparsa. Il giovane, insistendo sulla sua giovane età all’epoca dei fatti, ha escluso di sapere qualcosa in ordine alla scomparsa del fratello, pur ammettendo che era sua consuetudine fermarsi presso il circolo Endas di viale Annunziata, ed ha significativamente negato di avere mai avuto qualche rapporto con il cugino MARCHESE, collaboratore di giustizia. E tuttavia, se il fratello della vittima dicesse il vero, non si riesce a comprendere il motivo della indicazione della Prospero, fornita a pochi mesi dalla scomparsa dal marito, quando era difficile ipotizzare che il legittimo desiderio di conoscere la sorte del marito potesse determinarla a rivelare una circostanza non vera, di rilievo in quel momento tutto sommato secondario e peraltro facilmente verificabile; piuttosto va rilevato che il particolare, emerso solo in seguito al sequestro del manoscritto più volte citato e alla conseguente audizione della moglie dello Spagnolo, anche a suo tempo non aveva evidentemente formato oggetto di approfondimento, o forse era stato già smentito da Spagnolo Francesco, sicché questi non era stato originariamente indicato dal Pubblico Ministero ed è stato sentito solo in esito al dibattimento.

Su questo quadro si innestano con valore determinante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, uno dei quali imputato dell’omicidio di Spagnolo Giovanni e dei reati connessi.

Santacaterina Umberto, in quel periodo detenuto, ha riferito di avere assistito all’aggressione dello Spagnolo ad opera di un altro detenuto, inteso Dracula, aggiungendo che ogni dubbio circa le ragioni del pestaggio era venuto meno dopo la scomparsa dello Spagnolo, allorché Santacaterina aveva appreso che l’aggressione e poi la sparizione erano scaturite dalla ostilità di Cambria Placido nei confronti del MARCHESE, cugino dello Spagnolo, causata dall’atteggiamento assunto dal secondo durante un periodo di comune detenzione all’interno del carcere di Gazzi. Da varie fonti, tra le quali il Santacaterina ha indicato Leo Giuseppe, Calogero Placido e lo stesso MARCHESE Mario, aveva poi successivamente appreso che il giovane, che era tossicodipendente, era stato attirato con il pretesto della cessione di un quantitativo di droga nei pressi degli imbarcaderi della “Caronte”, e poi ucciso e fatto sparire. Tra gli esecutori il Santacaterina ha indicato CUCÉ Giovanni, a cui solo in dibattimento ha affiancato PARATORE Vincenzo.

Molto più importanti si sono rivelate le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi.

PARATORE Vincenzo, ammettendo una sua responsabilità, ha riferito di avere preso direttamente parte alla fase ideativa dell’omicidio, unitamente a Cambria Placido, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni, inteso u’ giurnalaru, e VINCI Rosario, inteso u’ topu, tutti inseriti nel clan CAMBRIA – SPARACIO, così come il PARATORE, che all’epoca dei fatti trascorreva la sua latitanza in un appartamento del nonno o della nonna di VINCI Rosario, vicino all’abitazione del padre dell’imputato, Vinci Giovanni. Nel corso di una riunione si era decisa, su proposta di Cambria, l’eliminazione dello Spagnolo, cugino del MARCHESE, perché quest’ultimo aveva tradito il Cambria, attirandosi il suo odio, condiviso dal PARATORE, che aveva approvato con entusiasmo la proposta di uccidere lo Spagnolo, di cui peraltro si dovevano punire anche le mancanze di rispetto nei confronti del Cambria durante un periodo di comune detenzione: quest’ultimo sarebbe stato attirato con un pretesto da Mento Maurizio, tossicodipendente come la vittima designata, e quindi portato alla presenza degli altri per essere ucciso. La sua scomparsa avrebbe dovuto costituire per il MARCHESE un segnale della vendetta di Cambria. Essendosi però il PARATORE dovuto allontanare da Messina per reperire delle armi nell’ambito dei preparativi per il primo attentato ai danni di Leo Giuseppe, aveva appreso al suo ritorno da Cambria Placido, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni e VINCI Rosario che il piano per la eliminazione dello Spagnolo era stato portato ad esecuzione e che il giovane, dopo essere stato duramente picchiato e strangolato, era stato trasportato ormai cadavere e sotterrato sui “Colli S. Rizzo” da VINCI e CUCÉ, mentre il Mento aveva lasciato il suo motorino nei pressi degli imbarcaderi della “Caronte” per dare l’impressione che lo Spagnolo avesse lasciato volontariamente la città. Durante il controesame dei difensori il PARATORE ha poi aggiunto un particolare molto significativo, alla luce delle altre risultanze processuali, che cioè la donna dello Spagnolo dopo la scomparsa aveva cercato di avere notizie sulla sorte del giovane (“… So che dopo la scomparsa questa ragazza andava, se era sua moglie o conviveva non lo so, andava a fare delle domande”).

Sostanzialmente conformi, sia in ordine alla causale della vicenda che alle modalità esecutive, sono state poi le dichiarazioni di SPARACIO Luigi, che nel corso delle indagini preliminari aveva riferito sull’omicidio Spagnolo il 17 maggio 1994. La versione di SPARACIO diverge tuttavia da quella del PARATORE (che era stato già sentito in data 8.4.1994) in ordine alla indicazione del luogo di occultamento del cadavere, poiché secondo lui il corpo dello Spagnolo dopo lo strangolamento sarebbe stato gettato in un pozzo nella zona del Villaggio Annunziata. Risulta peraltro dalla copia del relativo atto, che è stata acquisita, che il Pubblico Ministero sulla scorta delle indicazioni fornite dal collaboratore aveva disposto una ispezione dei luoghi, alla presenza dello SPARACIO e del suo difensore, che avrebbe dovuto avvenire il 20 maggio 1994. Non è stato rinvenuto il relativo verbale, evidentemente negativo, perché, ha spiegato lo SPARACIO, il radicale mutamento della situazione dei luoghi aveva impedito l’individuazione del pozzo, a suo tempo indicatogli da Cambria e da VINCI Rosario.

In ordine alla partecipazione di quest’ultimo va poi rilevato che lo SPARACIO durante le indagini preliminari, nel verbale del 1994 appena citato, aveva omesso di inserire il nominativo del VINCI tra gli esecutori, il che peraltro non aveva impedito l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso VINCI anche per tale fatto: dell’omissione lo SPARACIO aveva dato una spiegazione in un successivo verbale del 13 marzo 1995, dichiarando che la particolare amicizia che lo legava al VINCI, uno dei suoi affiliati di maggiore spicco, lo aveva indotto in precedenza a tacere le sue responsabilità relative a fatti di sangue. Sebbene il verbale si riferisse, per quanto riguarda i fatti in esame nell’ambito di questo procedimento, al solo omicidio Caspo (capo 31), lo stesso è stato oggetto di contestazione anche relativamente all’omicidio Spagnolo all’udienza del 17 aprile 1999, e lo SPARACIO ha ammesso che analoghe ragioni lo avevano determinato a tacere le responsabilità del VINCI anche in questo caso.

Per ultimo tra i collaboratori è stato poi sentito sulla scomparsa del cugino anche MARCHESE Mario, che era stato indicato dal Pubblico Ministero nella lista, ma a cui nessuna delle parti aveva posto domande in ordine ai reati di cui al capo 2 nel corso del suo esame e controesame (udienze del 19 e 20 febbraio e 2 aprile 1999).

Peraltro con riferimento al MARCHESE si è posto, per l’omicidio Spagnolo, un problema di pretesa incompletezza del materiale messo a disposizione delle altre parti dal Pubblico Ministero all’atto del deposito della richiesta di rinvio a giudizio, omissione che in questo, come negli altri casi in cui la questione è stata sollevata, avrebbe pregiudicato il diritto di difesa degli imputati, impedendo loro di avere una conoscenza completa degli elementi di accusa e di scegliere consapevolmente, ad es., se chiedere un rito alternativo. Sul punto la Corte non può che confermare le scelte adottate nel corso del dibattimento con le articolate ordinanze che sono state via via emesse ogniqualvolta la questione si è posta.

Con riferimento specifico al MARCHESE, per quanto la circostanza possa sembrare sorprendente, anche atteso il rapporto di parentela che lo legava allo Spagnolo, è stato ufficialmente accertato che il collaboratore non fu mai sentito nel corso delle indagini preliminari del procedimento Peloritana 2 in ordine all’omicidio Spagnolo (v. attestazione di cancelleria del 4 maggio 1999) e che tra i verbali di dichiarazioni rese dall’imputato tra il 27.1.1993 ed il 27.4.1995 in ordine ai fatti oggetto di questo procedimento non ne figura alcuno relativo alla vicenda della scomparsa di Spagnolo Giovanni (v. copia della missiva del 13 maggio 1999).

Peraltro la citazione del MARCHESE era per la Corte un atto dovuto, ai sensi degli artt. 195 e 210 c. p. p., posto che l’imputato era stato indicato dal Santacaterina come una delle fonti delle sue conoscenze.

Pur non ricordando di avere effettivamente parlato con Santacaterina di questo omicidio, MARCHESE, che ha ammesso di essere stato condannato per l’omicidio di Cavò Domenico (in esito al processo Peloritana Uno è stato effettivamente l’unico tra gli imputati ad essere condannato per tale episodio), ha ricordato che al momento della scomparsa del cugino si trovava nel centro clinico della Casa circondariale di Gazzi. Le modalità del fatto gli furono riferite da Amante Giovanni, tra la fine del 1988 ed i primi del 1989, allorché l’Amante, che era stato appena arrestato e che era vicino a Cambria e a Pimpo, lo aveva raggiunto al secondo piano della struttura penitenziaria, reparto “camerotti”, per mettersi sotto la protezione del MARCHESE e sfuggire alla morte che era stata decretata nei suoi confronti dal gruppo facente capo ai fratelli Rizzo e a Pimpo Salvatore per una sua relazione sentimentale non gradita con una ragazza di nome Bianca.

Le notizie apprese dal MARCHESE, che sapeva della precedente aggressione del cugino all’interno del carcere di Gazzi, coincidono sostanzialmente con quanto hanno riferito gli altri collaboratori, sia in ordine all’identità dei responsabili della morte dello Spagnolo (Cambria Placido, VINCI Rosario, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni) che alle modalità esecutive (tranello per attirare lo Spagnolo, pestaggio, successivo seppellimento nella parte alta del villaggio Annunziata). In ordine alle ragioni dell’ostilità nei suoi confronti, sfociata nella aggressione e quindi nell’uccisione del cugino, il MARCHESE l’ha ricondotta ad un rancore personale del Cambria, escludendo che il suo coinvolgimento in vicende precedenti potesse averla alimentata. Peraltro, a conferma di una circostanza riportata nel manoscritto della Prospero, il MARCHESE ha riferito che al tempo della scomparsa del cugino si era dato alla latitanza per un periodo di due mesi e mezzo,  evidentemente anche per sottrarsi, dopo il ferimento di Franco CUSCINÀ e la scomparsa dello Spagnolo, ad eventuali altre azioni cruente degli avversari.

Il MARCHESE ha poi ricordato che dello Spagnolo, con cui si incontrava durante la detenzione in occasione dei colloqui, si era servito in precedenza per mantenere i contatti con l’esterno; per spiegare poi i successivi rapporti di frequentazione con il CUCÉ, sebbene fosse risaputo che era uno dei responsabili della morte del cugino, il MARCHESE ha aggiunto che essi risalgono al 1991, successivamente alla “pacificazione” del 1990 con cui i gruppi messinesi, tra cui quello di MARCHESE, si erano imposti di mettere da parte tutti i rancori legati alle vicende degli anni precedenti (“… tutte le cose vecchie si dovevano annullare …”), salvo poi a riprendere le ostilità, come si vedrà, dopo l’ennesima rottura degli equilibri raggiunti.

Le molteplici convergenze desumibili dalla illustrazione degli elementi di prova acquisiti, taluni dei quali inediti perché emersi solamente in dibattimento (v. soprattutto i contributi di Pagano Antonino e MARCHESE Mario), e la conferma dell’ipotesi accusatoria e delle dichiarazioni dei collaboratori fornita dal manoscritto e dalla deposizione della moglie dello scomparso, appaiono determinanti ai fini dell’affermazione di responsabilità degli odierni imputati.

Mentre le divergenze in ordine alla sorte del cadavere di Spagnolo Giovanni dovrebbero essere ragionevolmente superate dando prevalenza alla versione di PARATORE Vincenzo, più attendibile in generale perché associata ad una personale ammissione di responsabilità, ed in particolare perché proveniente da chi aveva preso parte alla fase ideativa del delitto, non deve meravigliare che in ordine alla causale sia emersa in dibattimento una discreta varietà di versioni; va infatti rilevato che, a prescindere dalla circostanza che tutti hanno concordemente ricondotto l’episodio alla ostilità nei confronti di MARCHESE, notoriamente i fatti di sangue che maturano negli ambienti della criminalità organizzata e che vedono protagonisti, nella veste di responsabili e di vittime, soggetti inseriti in tali ambienti, raramente offrono una chiave di lettura univoca, rappresentando il più delle volte, come insegna l’esperienza delle relative vicende giudiziarie, l’occasione per la convergenza di molteplici interessi e svariate causali: il che spiega le alleanze maturate in funzione della consumazione del singolo delitto, o la presenza, tra gli esecutori, di soggetti appartenenti a gruppi diversi, tutti eventualmente interessati, per ragioni ovviamente diverse, alla commissione del reato.

È significativo della situazione di isolamento, a cui il MARCHESE in quel periodo fu costretto dall’ostilità degli altri gruppi, che appena un giorno prima della scomparsa dello Spagnolo fosse stato commesso un attentato alla vita di Franco CUSCINÀ, uno degli elementi di maggior spicco del gruppo MARCHESE, per il quale è stata affermata in esito al giudizio di primo grado proprio la responsabilità di GALLI Luigi e dei suoi affiliati MAROTTA Gaetano e Mauro Carmelo (capi 63 e 64 del decreto relativo al procedimento scaturito dalla Operazione Peloritana Uno: la difesa di CUSCINÀ Francesco, invocando un accertamento peritale sulle condizioni psichiche dell’imputato, ha prodotto all’udienza del 21 aprile 1999 copia della cartella clinica della divisione chirurgica dell’ospedale “Regina Margherita” di Messina con annotazioni dal 1° al 17 giugno 1988, redatta in occasione del ricovero successivo a questo suo ferimento).

Non deve perciò meravigliare, perché assolutamente fisiologico in relazione alla matrice del reato e all’ambiente in cui maturò la relativa determinazione criminosa, che l’ostilità nei confronti del MARCHESE sia stata di volta in volta posta in relazione con le sue responsabilità per l’uccisione di Cavò Domenico (relazione che può ritenersi assai plausibile in considerazione di quanto emerso nell’analisi del capo di imputazione che precede), o con la volontà di rivalsa del Cambria, desideroso di vendicare l’isolamento a cui il MARCHESE lo aveva costretto, oppure che l’omicidio Spagnolo sia scaturito da rancori nutriti dal Cambria nei confronti della stessa vittima per vicende risalenti ad una precedente comune detenzione.

Un dato assolutamente certo, che trova conferma nella aggressione subita in precedenza, è che lo Spagnolo era stato scelto come obiettivo dai gruppi in quel momento ostili al MARCHESE, forse per la sua particolare vulnerabilità, connessa allo stato di tossicodipendenza, o anche per i delicati compiti di raccordo con l’esterno che lo Spagnolo si era assunto durante la detenzione del più noto cugino. Su questo dato, che per la sua univocità è idoneo a conferire spessore e compattezza a tutti gli altri elementi di accusa, si innesta coerentemente la considerazione delle altre risultanze probatorie che giustificano l’affermazione di responsabilità degli imputati CUCÉ Giovanni, VINCI Rosario e PARATORE Vincenzo.

Per quanto riguarda poi la circostanza della disponibilità in capo a VINCI Rosario di un appartamento posto nelle vicinanze del viale Annunziata, va rilevato che in dibattimento non è emerso che l’imputato abitasse all’epoca dei fatti sul viale Annunziata; la teste Prospero Concetta si era limitata a dichiarare che il viale Annunziata era abitualmente il luogo degli appuntamenti del marito con il VINCI, compreso quello del pomeriggio del 2 giugno 1988 (“… Non so di preciso dove abitasse …”), mentre il PARATORE aveva indicato come luogo di consumazione dell’omicidio una casa del villaggio Annunziata presso la quale lo stesso collaboratore si era rifugiato qualche volta durante la latitanza, appartenente al nonno o alla nonna di VINCI Rosario e posta quasi alle spalle della casa del padre dell’imputato, Vinci Giovanni. I certificati anagrafici acquisiti su richiesta della difesa attestano che fino al 14.4.1983, data del decesso e a partire dal 1974, il nonno dell’imputato, Vinci Rosario, nato a Messina il 24.7.1908, aveva abitato al rione Giostra, mentre il padre dell’imputato, Vinci Giovanni, all’epoca dei fatti e fino al 12.10.1990, abitava effettivamente al villaggio Annunziata: pertanto, posto che quantomeno il nonno del VINCI era già deceduto all’epoca dei fatti e nel periodo in cui il PARATORE sarebbe stato ospitato presso questa casa, è verosimile ritenere che la casa del nonno o della nonna del VINCI non si identifichi con la residenza dell’uno o dell’altra, ma con un appartamento appartenuto in passato ai congiunti dell’imputato (e come tale individuato nell’ambiente) e successivamente pervenuto nella disponibilità dell’imputato, il possesso del quale ovviamente non può essere smentito da alcuna certificazione anagrafica. Va piuttosto rilevato che una conferma indiretta di tale disponibilità, e dell’assunto accusatorio che è sotteso alla circostanza, emerge indirettamente dall’attestazione relativa al luogo di residenza del padre del VINCI, che all’epoca dei fatti era proprio il villaggio Annunziata.

L’abituale frequentazione della zona di viale Annunziata da parte dell’imputato VINCI Rosario e gli stretti rapporti concernenti lo spaccio di stupefacenti tra il VINCI e Mento Maurizio, che le fonti di accusa indicano come uno dei partecipanti all’omicidio dello Spagnolo, sono poi attestati dalle circostanze illustrate nella sentenza di questa Corte n. 5 del 30.10.1995, ormai definitiva, al cui esame, tra l’altro, fu sottoposto proprio l’omicidio di Mento Maurizio (pp. 84 ss.), consumato il 17 ottobre 1992 nell’ambito della violenta e repentina azione di rappresaglia intrapresa dal gruppo capeggiato da GALLI Luigi nei confronti del gruppo di SPARACIO Luigi dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino avvenuto il 14 ottobre 1992 (capo 40 di questo procedimento).

La responsabilità va estesa ai reati di sequestro di persona e soppressione di cadavere, la cui consumazione faceva parte fin dall’inizio del piano diretto alla eliminazione dello Spagnolo, che avrebbe dovuto essere attirato in un tranello e quindi, una volta ucciso, fatto sparire, secondo una sorta di rituale da lupara bianca che il reale destinatario del gesto criminoso non avrebbe dovuto avere difficoltà a “decodificare”.

Sussistono inoltre, con riferimento a tutti gli imputati, le aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 577 c. p., peraltro autonomamente idonee a determinare l’applicazione della pena detentiva più severa. L’uso di una particolare crudeltà nei confronti della vittima, sottoposta a violenze sicuramente estranee ed eccessive rispetto all’obiettivo di causarne la morte, è un dato che fin dall’inizio costituiva parte integrante del programma criminoso, posto che il pestaggio, magari inserito, come ha appreso MARCHESE, nel contesto di una sorta di interrogatorio da cui non sarebbe emerso nulla di rilevante, era stato deliberatamente previsto per accrescere, in un certo senso, la portata simbolica del delitto una volta che le modalità fossero state rese note al MARCHESE. La causale o le causali del delitto, unitamente alle altre circostanze ampiamente analizzate circa la preparazione e la meticolosa esecuzione del piano, rendono poi evidente la sussistenza dell’aggravante della premeditazione in capo a tutti i responsabili.

Giova infatti ricordare che concorrono a costituire la premeditazione un elemento di natura psicologica o ideativa ed uno di natura cronologica, destinati ad esprimere, l’uno e l’altro, il radicamento e la costante persistenza del proposito omicida nella psiche del reo per un apprezzabile lasso di tempo, di cui sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine[1]. Abbandonata la vecchia concezione che identificava il delitto premeditato con quello commesso frigido pacatoque animo, e chiarito che un tale atteggiamento, peraltro inevitabilmente condizionato dal carattere dell’agente, è comunque difficilmente riscontrabile, in generale, in chi consuma un reato, soprattutto se in danno della vita e dell’incolumità di altre persone (settore tradizionalmente riservato alla previsione dell’aggravante), si ritiene comunemente che l’elemento di ordine cronologico consista nel dato obiettivo del decorso di un apprezzabile intervallo di tempo tra l’ideazione e l’esecuzione del reato, non previamente quantificabile in modo preciso, ma tale, si specifica, da consentire un’adeguata riflessione sulle decisione presa e permettere eventuali ripensamenti; quanto all’elemento di natura psicologica esso consiste nel perdurare della risoluzione criminosa nell’animo dell’agente, ed in tal senso esso esprime una volontà criminale più radicata, e giustifica, completando il dato di ordine temporale, l’aggravamento della pena.

La difficoltà di accertamento della premeditazione, così come di qualsiasi fatto interiore che sfugge per sua natura alla osservazione empirica diretta, ha condotto la giurisprudenza a valorizzare i fatti estrinseci sintomatici, quelli cioè dai quali la premeditazione può essere desunta dal giudice di merito con margini accettabili di approssimazione [2].

Nel caso di specie è provato che la vittima era stata già scelta per la precedente azione dimostrativa ai danni di MARCHESE. La successiva scomparsa ed uccisione dello Spagnolo, secondo le modalità illustrate, programmate nel corso di una riunione precedente a cui aveva preso parte anche il PARATORE, e quindi attuate successivamente, dopo il momentaneo allontanamento di quest’ultimo da Messina, esprimono una volontà omicida persistente ed ostinata, la cui esecuzione fu perseguita con fredda lucidità in tutte le varie fasi, dalla preordinazione del pretesto per attirare la vittima (probabilmente già insospettita e purtuttavia costretta a frequentare il VINCI dalla propria tossicodipendenza), al successivo pestaggio seguito dalla soppressione del cadavere e dall’abbandono del motorino dello Spagnolo in una zona scelta deliberatamente per lasciar credere che si fosse volontariamente allontanato dalla città.

Deve essere concessa al PARATORE, alla luce dei criteri esposti, l’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991, tenuto conto della circostanza che l’imputato, oltre a confessare l’omicidio in questione, fu il primo tra i collaboratori a fornire, senza reticenze od omissioni, elementi essenziali per la ricostruzione dell’intera vicenda (in occasione del citato verbale in data 8 aprile 1994), offrendo altresì un contributo decisivo per il disvelamento e lo scardinamento del contesto associativo al quale l’omicidio era riconducibile.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1]  V. ex multis, Cass. 5 marzo 1996, Travagnin.

[2]  Cass. 25 gennaio 1996, Bima.