Il 4 giugno 1988 una pattuglia della Squadra Mobile
di Messina rinveniva in una strada adiacente al viale della Libertà, nei pressi
degli imbarcaderi privati della “Caronte”, un motoveicolo Vespa 50 di proprietà di Spagnolo Giovanni, un giovane
tossicodipendente, cugino di MARCHESE Mario, i cui familiari avevano denunciato
la scomparsa nei giorni precedenti.
Nei mesi successivi, del tutto casualmente, in
occasione dell’attività di intercettazione telefonica eseguita sull’utenza
di un esercizio commerciale che si riteneva sottoposto ad estorsione, si apprese
che la moglie dello scomparso, Prospero Concetta, cuoca presso detto esercizio,
era a conoscenza di circostanze importanti dal punto di vista investigativo,
relative soprattutto alle vicissitudini patite dal marito prima della scomparsa
e perciò potenzialmente assai utili per dare impulso alle indagini.
Disposte delle perquisizioni domiciliari, nel corso
di quella presso l’abitazione della Prospero, all’interno della stanza da
letto, il 14 settembre 1988 i Carabinieri rinvenivano un quaderno contenente
alcune pagine manoscritte nelle quali la moglie dello scomparso, che se ne
sarebbe assunta successivamente la paternità, esprimeva preoccupazione per la
sparizione del marito elencando una serie di circostanze, in parte apprese dallo
stesso Spagnolo, che apparvero subito assai significative.
In particolare la Prospero ricordava, in quello che
impropriamente è stato talora definito un “diario”, che in occasione del
primo colloquio avuto con il marito durante il suo ultimo breve periodo di
detenzione si era accorta di numerosi lividi e lo stesso Spagnolo, manifestando
paura, le aveva confidato di essere stato picchiato duramente da tale Pagano,
soprannominato Dracula, il quale aveva
agito su mandato di Pimpo, desideroso di attuare in tal modo una vendetta
trasversale nei confronti del cugino dello Spagnolo, MARCHESE Mario. Uscito dal
carcere il marito le aveva riferito che il tentato omicidio di GALLI Luigi,
inteso scarpuzza, avrebbe segnato
l’inizio di una “guerra”. Nel memoriale si leggeva inoltre che lo
Spagnolo, prima della scomparsa, aveva avuto svariati contatti con Sarino VINCI,
occasionati dall’esigenza di acquistare droga per uso personale e per lo
spaccio. Da uno di questi acquisti traeva poi origine un debito dello Spagnolo,
che non era riuscito a pagare una “partita” di droga, tanto da indurre il
VINCI a recarsi presso la madre
dello Spagnolo per reclamare il pagamento della somma di 800.000 lire. Ulteriori
timori dello Spagnolo scaturivano dai rapporti del VINCI con Cambria Placido,
inteso ‘u buzzusu, che si stava
organizzando e che, secondo quanto si diceva, intendeva fare terra bruciata intorno al MARCHESE. Nello scritto la Prospero aveva
poi annotato il contenuto dell’ultima telefonata del marito, che nel
pomeriggio della scomparsa le aveva detto, nel
caso gli fosse successo qualcosa,
che stava per salire da Sarino [VINCI]
per sistemare alcune cose, ed aveva riportato infine una sua impressione,
che cioè lo Spagnolo non fosse scomparso per motivi inerenti alla droga, ma per
altre ragioni, probabilmente le stesse per le quali il cugino MARCHESE si era
dato alla latitanza.
Sentita nella stessa serata del 14 settembre 1988
dai carabinieri del Nucleo operativo, oltre tre mesi dopo la scomparsa del
marito, la Prospero, premesso che circa una settimana prima aveva scritto di
proprio pugno le tre pagine di quaderno contenenti i riferimenti alla vicenda,
aveva confermato con maggiore dovizia di particolari le circostanze riassunte
nel “memoriale”, specialmente in ordine a quelle che considerava le vere
cause della scomparsa. E su di esse la signora Prospero ha reso una ampia
testimonianza anche in questo dibattimento.
In particolare la testimone ha ricordato che il
marito, con cui viveva da cinque anni, dopo la morte di Cavò Domenico, che
frequentava saltuariamente anche la casa dello Spagnolo, mostrava inquietudine e
successivamente le aveva confidato che nell’ambito della malavita messinese
era esplosa una guerra, scaturita dalla ostilità di Pimpo Salvatore, Galli
Luigi e Cambria Placido nei confronti del MARCHESE. La conferma gliela aveva
data in occasione di una sparatoria verificatasi qualche giorno prima della
scomparsa, quando lo Spagnolo aveva appreso che tra le persone coinvolte c’era
Galli Luigi (“Ora comincia la guerra”).
In occasione di un incontro il Cambria si era poi rivolto allo Spagnolo con un
gesto di chiaro significato intimidatorio, mimando l’azione di chi sta per
estrarre una pistola, ad ulteriore riprova del clima che si era creato.
Il ferimento di Franco CUSCINÀ, amico dello
Spagnolo (che era andato subito a trovarlo in ospedale, come ha ricordato il
teste Cundari), aveva accresciuto le preoccupazioni del marito, che peraltro era
stato da poco scarcerato (dopo un arresto per droga, avvenuto il 17 maggio 1988)
e durante la detenzione aveva subito un pestaggio ad opera di un altro detenuto,
Pagano Antonino, inteso Dracula, che
la Prospero conosceva perché abitante nei pressi di casa loro. Anche
l’aggressione, secondo quanto lo Spagnolo aveva spiegato alla moglie, era un
segnale diretto al cugino MARCHESE, con il quale lo Spagnolo aveva frequenti
contatti, anche durante la detenzione del congiunto, e al cui gruppo
apparteneva.
Prendendo poi spunto da quanto il marito le aveva
detto nel corso dell’ultima conversazione, il cui tono, ricordato dalla
testimone in dibattimento, offre la conferma dello stato d’animo dello
Spagnolo, la Prospero aveva personalmente cercato di ottenere qualche notizia
sulla sua sorte, ma da tale Valenti Vincenzo (che qualche tempo prima il marito
aveva notato in compagnia del Cambria e di VINCI Rosario) era stata dissuasa a
mettere ulteriormente in giro la voce dell’appuntamento tra il VINCI
ed il marito, in quanto il VINCI non si era incontrato con lo Spagnolo, e
successivamente, in maniera molto più esplicita lo stesso Valenti, poi
deceduto, aveva intimato minacciosamente alla Prospero di non coltivare
ulteriormente i suoi sospetti sul VINCI (“Mi ha detto che non dovevo insistere su questa storia perché poteva
succedere qualcosa a me e al bambino”). Tali sospetti scaturivano anche da
un’altra circostanza riferita dalla Prospero, che cioè il fratello del marito
aveva visto Giovanni il pomeriggio del 2 giugno, in un orario corrispondente a
quello dell’appuntamento con il VINCI di cui aveva parlato al telefono con la
moglie, percorrere il viale Annunziata, con direzione mare – monte, senza
accorgersi di un suo passaggio successivo in direzione opposta; nella parte alta
del viale Annunziata abitava la madre di Giovanni (che però quella sera non lo
vide, così come la moglie che lo attese invano all’appuntamento che si erano
dati), e di solito gli incontri con il VINCI (legati verosimilmente
all’acquisto della sostanza stupefacente di cui Giovanni aveva bisogno)
avvenivano proprio nella zona del viale Annunziata.
Dall’insieme di queste circostanze la testimone
ha dichiarato in dibattimento, sia pure in seguito alla contestazione, di avere
tratto la conclusione che il marito non era scomparso per questioni legate alla
droga, ma per la sua appartenenza al gruppo del cugino MARCHESE, per conto del
quale, durante la detenzione di lui, svolgeva opera di raccordo con gli
affiliati in libertà.
Il quadro fornito dalla testimone ha trovato
significative conferme in una serie di risultanze di fatto emerse in
dibattimento, e peraltro potenzialmente già in possesso degli inquirenti
all’epoca dei fatti, quando tuttavia alle ipotesi formulate non fu possibile
dare un concreto sbocco giudiziario.
La circostanza dell’aggressione subita in carcere
dallo Spagnolo è stata confermata dal teste Buscemi, agente della polizia
penitenziaria, che aveva assistito all’episodio, verificatosi intorno alle ore
17,30 del 20 maggio 1988 al piano terra del reparto camerotti della casa
circondariale; il referto medico, acquisito in copia, attesta la gravità delle
lesioni riportate dallo Spagnolo, che Pagano Antonino aveva improvvisamente e
senza alcuna apparente ragione tempestato di calci e pugni, prima di sferrargli
un calcio al naso (fu infatti diagnosticato un trauma
facciale con sospetta frattura del setto nasale). Ed a conferma della
matrice dell’aggressione va segnalata la reticenza di entrambi i detenuti, i
quali al maresciallo Usai negarono concordemente l’accaduto, attribuendo le
ferite ad una caduta accidentale dello Spagnolo dalle scale.
Riscontrando una richiesta di accertamenti della
Corte, la direzione della Casa circondariale ha poi comunicato, con nota del
13.5.1999, che lo Spagnolo, durante il secondo semestre del 1987, si era recato
al carcere di Gazzi con frequenza mensile per il colloquio con il cugino
MARCHESE Mario; analogo accertamento era stato disposto anche per l’anno
successivo, ma il dato non è stato fornito perché momentaneamente disponibile.
Inatteso è poi giunto in questo dibattimento il
contributo di Pagano Antonino, citato ai sensi dell’art. 507 c. p. p. su
richiesta del Pubblico Ministero per essere sentito con le garanzie di cui
all’art. 210 c. p. p. sul tentato omicidio di Ciotto Giovanni (capo 16), ed
ascoltato nell’occasione anche su questo episodio. Il Pagano, che ha
dichiarato di collaborare con la giustizia dal 1994, pur non beneficiando di
alcuna protezione, nel corso di una deposizione poco lineare, che ha palesato
una notevole povertà di mezzi espressivi, ha sostanzialmente confermato
l’ipotesi di accusa con riferimento al motivo dell’aggressione allo
Spagnolo, riferendo di avere agito su mandato di Pimpo Salvatore e GALLI Luigi e
di avere picchiato lo Spagnolo, in quanto cugino di MARCHESE, ritenuto
responsabile della morte di Cavò, solamente perché un altro detenuto affiliato
al gruppo MARCHESE, GALLETTA Nicola, che avrebbe dovuto essere accoltellato al
piano terra nei pressi dell’infermeria (dove effettivamente avvenne
l’aggressione), quel pomeriggio non vi si era recato. Lo Spagnolo, secondo
quanto ha ricordato il Pagano, uscì dal carcere dopo una settimana, e
presentava ancora i segni dell’aggressione subita.
Le dichiarazioni della Prospero non sono apparse
alla Corte validamente contrastate da quanto ha affermato il fratello dello
scomparso, Spagnolo Francesco, che, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p.,
all’udienza del 14 maggio 1999 ha smentito la cognata in ordine alla
circostanza dell’avvistamento di Giovanni sul viale Annunziata il giorno della
scomparsa. Il giovane, insistendo sulla sua giovane età all’epoca dei fatti,
ha escluso di sapere qualcosa in ordine alla scomparsa del fratello, pur
ammettendo che era sua consuetudine fermarsi presso il circolo Endas di viale
Annunziata, ed ha significativamente negato di avere mai
avuto qualche rapporto con il cugino MARCHESE, collaboratore di giustizia. E
tuttavia, se il fratello della vittima dicesse il vero, non si riesce a
comprendere il motivo della indicazione della Prospero, fornita a pochi mesi
dalla scomparsa dal marito, quando era difficile ipotizzare che il legittimo
desiderio di conoscere la sorte del marito potesse determinarla a rivelare una
circostanza non vera, di rilievo in quel momento tutto sommato secondario e
peraltro facilmente verificabile; piuttosto va rilevato che il particolare,
emerso solo in seguito al sequestro del manoscritto più volte citato e alla
conseguente audizione della moglie dello Spagnolo, anche a suo tempo non aveva
evidentemente formato oggetto di approfondimento, o forse era stato già
smentito da Spagnolo Francesco, sicché questi non era stato originariamente
indicato dal Pubblico Ministero ed è stato sentito solo in esito al
dibattimento.
Su questo quadro si innestano con valore
determinante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, uno dei quali
imputato dell’omicidio di Spagnolo Giovanni e dei reati connessi.
Santacaterina Umberto, in quel periodo detenuto, ha
riferito di avere assistito all’aggressione dello Spagnolo ad opera di un
altro detenuto, inteso Dracula,
aggiungendo che ogni dubbio circa le ragioni del pestaggio era venuto meno dopo
la scomparsa dello Spagnolo, allorché Santacaterina aveva appreso che
l’aggressione e poi la sparizione erano scaturite dalla ostilità di Cambria
Placido nei confronti del MARCHESE, cugino dello Spagnolo, causata
dall’atteggiamento assunto dal secondo durante un periodo di comune detenzione
all’interno del carcere di Gazzi. Da varie fonti, tra le quali il
Santacaterina ha indicato Leo Giuseppe, Calogero Placido e lo stesso MARCHESE
Mario, aveva poi successivamente appreso che il giovane, che era
tossicodipendente, era stato attirato con il pretesto della cessione di un
quantitativo di droga nei pressi degli imbarcaderi della “Caronte”, e poi
ucciso e fatto sparire. Tra gli esecutori il Santacaterina ha indicato CUCÉ
Giovanni, a cui solo in dibattimento ha affiancato PARATORE Vincenzo.
Molto più importanti si sono rivelate le
dichiarazioni di PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi.
PARATORE Vincenzo, ammettendo una sua responsabilità,
ha riferito di avere preso direttamente parte alla fase ideativa
dell’omicidio, unitamente a Cambria Placido, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni,
inteso u’ giurnalaru, e VINCI Rosario, inteso u’ topu, tutti inseriti nel clan CAMBRIA – SPARACIO, così come
il PARATORE, che all’epoca dei fatti trascorreva la sua latitanza in un
appartamento del nonno o della nonna di VINCI Rosario, vicino all’abitazione
del padre dell’imputato, Vinci Giovanni. Nel corso di una riunione si era
decisa, su proposta di Cambria, l’eliminazione dello Spagnolo, cugino del
MARCHESE, perché quest’ultimo aveva tradito il Cambria, attirandosi il suo
odio, condiviso dal PARATORE, che aveva approvato con entusiasmo la proposta di
uccidere lo Spagnolo, di cui peraltro si dovevano punire anche le mancanze di
rispetto nei confronti del Cambria durante un periodo di comune detenzione:
quest’ultimo sarebbe stato attirato con un pretesto da Mento Maurizio,
tossicodipendente come la vittima designata, e quindi portato alla presenza
degli altri per essere ucciso. La sua scomparsa avrebbe dovuto costituire per il
MARCHESE un segnale della vendetta di Cambria. Essendosi però il PARATORE
dovuto allontanare da Messina per reperire delle armi nell’ambito dei
preparativi per il primo attentato ai danni di Leo Giuseppe, aveva appreso al
suo ritorno da Cambria Placido, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni e VINCI Rosario
che il piano per la eliminazione dello Spagnolo era stato portato ad esecuzione
e che il giovane, dopo essere stato duramente picchiato e strangolato, era stato
trasportato ormai cadavere e sotterrato sui “Colli S. Rizzo” da VINCI e CUCÉ,
mentre il Mento aveva lasciato il suo motorino nei pressi degli imbarcaderi
della “Caronte” per dare l’impressione che lo Spagnolo avesse lasciato
volontariamente la città. Durante il controesame dei difensori il PARATORE ha
poi aggiunto un particolare molto significativo, alla luce delle altre
risultanze processuali, che cioè la donna dello Spagnolo dopo la scomparsa
aveva cercato di avere notizie sulla sorte del giovane (“… So che dopo la scomparsa questa ragazza andava, se era sua moglie o
conviveva non lo so, andava a fare delle domande”).
Sostanzialmente conformi, sia in ordine alla
causale della vicenda che alle modalità esecutive, sono state poi le
dichiarazioni di SPARACIO Luigi, che nel corso delle indagini preliminari aveva
riferito sull’omicidio Spagnolo il 17 maggio 1994. La versione di SPARACIO
diverge tuttavia da quella del PARATORE (che era stato già sentito in data
8.4.1994) in ordine alla indicazione del luogo di occultamento del cadavere,
poiché secondo lui il corpo dello Spagnolo dopo lo strangolamento sarebbe stato
gettato in un pozzo nella zona del Villaggio Annunziata. Risulta peraltro dalla
copia del relativo atto, che è stata acquisita, che il Pubblico Ministero sulla
scorta delle indicazioni fornite dal collaboratore aveva disposto una ispezione
dei luoghi, alla presenza dello SPARACIO e del suo difensore, che avrebbe dovuto
avvenire il 20 maggio 1994. Non è stato rinvenuto il relativo verbale,
evidentemente negativo, perché, ha spiegato lo SPARACIO, il radicale mutamento
della situazione dei luoghi aveva impedito l’individuazione del pozzo, a suo
tempo indicatogli da Cambria e da VINCI Rosario.
In ordine alla partecipazione di quest’ultimo va
poi rilevato che lo SPARACIO durante le indagini preliminari, nel verbale del
1994 appena citato, aveva omesso di inserire il nominativo del VINCI tra gli
esecutori, il che peraltro non aveva impedito l’emissione dell’ordinanza di
custodia cautelare a carico dello stesso VINCI anche per tale fatto:
dell’omissione lo SPARACIO aveva dato una spiegazione in un successivo verbale
del 13 marzo 1995, dichiarando che la particolare amicizia che lo legava al
VINCI, uno dei suoi affiliati di maggiore spicco, lo aveva indotto in precedenza
a tacere le sue responsabilità relative a fatti di sangue. Sebbene il verbale
si riferisse, per quanto riguarda i fatti in esame nell’ambito di questo
procedimento, al solo omicidio Caspo (capo 31), lo stesso è stato oggetto di
contestazione anche relativamente all’omicidio Spagnolo all’udienza del 17
aprile 1999, e lo SPARACIO ha ammesso che analoghe ragioni lo avevano
determinato a tacere le responsabilità del VINCI anche in questo caso.
Per ultimo tra i collaboratori è stato poi sentito
sulla scomparsa del cugino anche MARCHESE Mario, che era stato indicato dal
Pubblico Ministero nella lista, ma a cui nessuna delle parti aveva posto domande
in ordine ai reati di cui al capo 2 nel corso del suo esame e controesame
(udienze del 19 e 20 febbraio e 2 aprile 1999).
Peraltro con riferimento al MARCHESE si è posto,
per l’omicidio Spagnolo, un problema di pretesa incompletezza del materiale
messo a disposizione delle altre parti dal Pubblico Ministero all’atto del
deposito della richiesta di rinvio a giudizio, omissione che in questo, come
negli altri casi in cui la questione è stata sollevata, avrebbe pregiudicato il
diritto di difesa degli imputati, impedendo loro di avere una conoscenza
completa degli elementi di accusa e di scegliere consapevolmente, ad es., se
chiedere un rito alternativo. Sul punto la Corte non può che confermare le
scelte adottate nel corso del dibattimento con le articolate ordinanze che sono
state via via emesse ogniqualvolta la questione si è posta.
Con riferimento specifico al MARCHESE, per quanto
la circostanza possa sembrare sorprendente, anche atteso il rapporto di
parentela che lo legava allo Spagnolo, è stato ufficialmente accertato che il
collaboratore non fu mai sentito nel corso delle indagini preliminari del
procedimento Peloritana 2 in ordine
all’omicidio Spagnolo (v. attestazione di cancelleria del 4 maggio 1999) e che
tra i verbali di dichiarazioni rese dall’imputato tra il 27.1.1993 ed il
27.4.1995 in ordine ai fatti oggetto di questo procedimento non ne figura alcuno
relativo alla vicenda della scomparsa di Spagnolo Giovanni (v. copia della
missiva del 13 maggio 1999).
Peraltro la citazione del MARCHESE era per la Corte
un atto dovuto, ai sensi degli artt. 195 e 210 c. p. p., posto che l’imputato
era stato indicato dal Santacaterina come una delle fonti delle sue conoscenze.
Pur non ricordando di avere effettivamente parlato
con Santacaterina di questo omicidio, MARCHESE, che ha ammesso di essere stato
condannato per l’omicidio di Cavò Domenico (in esito al processo Peloritana Uno è stato effettivamente l’unico tra gli imputati ad
essere condannato per tale episodio), ha ricordato che al momento della
scomparsa del cugino si trovava nel centro clinico della Casa circondariale di
Gazzi. Le modalità del fatto gli furono riferite da Amante Giovanni, tra la
fine del 1988 ed i primi del 1989, allorché l’Amante, che era stato appena
arrestato e che era vicino a Cambria e a Pimpo, lo aveva raggiunto al secondo
piano della struttura penitenziaria, reparto “camerotti”, per mettersi sotto
la protezione del MARCHESE e sfuggire alla morte che era stata decretata nei
suoi confronti dal gruppo facente capo ai fratelli Rizzo e a Pimpo Salvatore per
una sua relazione sentimentale non gradita con una ragazza di nome Bianca.
Le notizie apprese dal MARCHESE, che sapeva della
precedente aggressione del cugino all’interno del carcere di Gazzi, coincidono
sostanzialmente con quanto hanno riferito gli altri collaboratori, sia in ordine
all’identità dei responsabili della morte dello Spagnolo (Cambria Placido,
VINCI Rosario, Mento Maurizio, CUCÉ Giovanni) che alle modalità esecutive
(tranello per attirare lo Spagnolo, pestaggio, successivo seppellimento nella
parte alta del villaggio Annunziata). In ordine alle ragioni dell’ostilità
nei suoi confronti, sfociata nella aggressione e quindi nell’uccisione del
cugino, il MARCHESE l’ha ricondotta ad un rancore personale del Cambria,
escludendo che il suo coinvolgimento in vicende precedenti potesse averla
alimentata. Peraltro, a conferma di una circostanza riportata nel manoscritto
della Prospero, il MARCHESE ha riferito che al tempo della scomparsa del cugino
si era dato alla latitanza per un periodo di due mesi e mezzo,
evidentemente anche per sottrarsi, dopo il ferimento di Franco CUSCINÀ e
la scomparsa dello Spagnolo, ad eventuali altre azioni cruente degli avversari.
Il MARCHESE ha poi ricordato che dello Spagnolo,
con cui si incontrava durante la detenzione in occasione dei colloqui, si era
servito in precedenza per mantenere i contatti con l’esterno; per spiegare poi
i successivi rapporti di frequentazione con il CUCÉ, sebbene fosse risaputo che
era uno dei responsabili della morte del cugino, il MARCHESE ha aggiunto che
essi risalgono al 1991, successivamente alla “pacificazione” del 1990 con
cui i gruppi messinesi, tra cui quello di MARCHESE, si erano imposti di mettere
da parte tutti i rancori legati alle vicende degli anni precedenti (“…
tutte le cose vecchie si dovevano annullare …”), salvo poi a riprendere
le ostilità, come si vedrà, dopo l’ennesima rottura degli equilibri
raggiunti.
Le molteplici convergenze desumibili dalla
illustrazione degli elementi di prova acquisiti, taluni dei quali inediti perché
emersi solamente in dibattimento (v. soprattutto i contributi di Pagano Antonino
e MARCHESE Mario), e la conferma dell’ipotesi accusatoria e delle
dichiarazioni dei collaboratori fornita dal manoscritto e dalla deposizione
della moglie dello scomparso, appaiono determinanti ai fini dell’affermazione
di responsabilità degli odierni imputati.
Mentre le divergenze in ordine alla sorte del
cadavere di Spagnolo Giovanni dovrebbero essere ragionevolmente superate dando
prevalenza alla versione di PARATORE Vincenzo, più attendibile in generale
perché associata ad una personale ammissione di responsabilità, ed in
particolare perché proveniente da chi aveva preso parte alla fase ideativa del
delitto, non deve meravigliare che in ordine alla causale sia emersa in
dibattimento una discreta varietà di versioni; va infatti rilevato che, a
prescindere dalla circostanza che tutti hanno concordemente ricondotto
l’episodio alla ostilità nei confronti di MARCHESE, notoriamente i fatti di
sangue che maturano negli ambienti della criminalità organizzata e che vedono
protagonisti, nella veste di responsabili e di vittime, soggetti inseriti in
tali ambienti, raramente offrono una chiave di lettura univoca, rappresentando
il più delle volte, come insegna l’esperienza delle relative vicende
giudiziarie, l’occasione per la convergenza di molteplici interessi e svariate
causali: il che spiega le alleanze maturate in funzione della consumazione del
singolo delitto, o la presenza, tra gli esecutori, di soggetti appartenenti a
gruppi diversi, tutti eventualmente interessati, per ragioni ovviamente diverse,
alla commissione del reato.
È significativo della situazione di isolamento, a
cui il MARCHESE in quel periodo fu costretto dall’ostilità degli altri
gruppi, che appena un giorno prima della scomparsa dello Spagnolo fosse stato
commesso un attentato alla vita di Franco CUSCINÀ, uno degli elementi di
maggior spicco del gruppo MARCHESE, per il quale è stata affermata in esito al
giudizio di primo grado proprio la responsabilità di GALLI Luigi e dei suoi
affiliati MAROTTA Gaetano e Mauro Carmelo (capi 63 e 64 del decreto relativo al
procedimento scaturito dalla Operazione
Peloritana Uno: la difesa di CUSCINÀ Francesco, invocando un accertamento
peritale sulle condizioni psichiche dell’imputato, ha prodotto all’udienza
del 21 aprile 1999 copia della cartella clinica della divisione chirurgica
dell’ospedale “Regina Margherita” di Messina con annotazioni dal 1° al 17
giugno 1988, redatta in occasione del ricovero successivo a questo suo
ferimento).
Non deve perciò meravigliare, perché
assolutamente fisiologico in relazione alla matrice del reato e all’ambiente
in cui maturò la relativa determinazione criminosa, che l’ostilità nei
confronti del MARCHESE sia stata di volta in volta posta in relazione con le sue
responsabilità per l’uccisione di Cavò Domenico (relazione che può
ritenersi assai plausibile in considerazione di quanto emerso nell’analisi del
capo di imputazione che precede), o con la volontà di rivalsa del Cambria,
desideroso di vendicare l’isolamento a cui il MARCHESE lo aveva costretto,
oppure che l’omicidio Spagnolo sia scaturito da rancori nutriti dal Cambria
nei confronti della stessa vittima per vicende risalenti ad una precedente
comune detenzione.
Un dato assolutamente certo, che trova conferma
nella aggressione subita in precedenza, è che lo Spagnolo era stato scelto come
obiettivo dai gruppi in quel momento ostili al MARCHESE, forse per la sua
particolare vulnerabilità, connessa allo stato di tossicodipendenza, o anche
per i delicati compiti di raccordo con l’esterno che lo Spagnolo si era
assunto durante la detenzione del più noto cugino. Su questo dato, che per la
sua univocità è idoneo a conferire spessore e compattezza a tutti gli altri
elementi di accusa, si innesta coerentemente la considerazione delle altre
risultanze probatorie che giustificano l’affermazione di responsabilità degli
imputati CUCÉ Giovanni, VINCI Rosario e PARATORE Vincenzo.
Per quanto riguarda poi la circostanza della
disponibilità in capo a VINCI Rosario di un appartamento posto nelle vicinanze
del viale Annunziata, va rilevato che in dibattimento non è emerso che
l’imputato abitasse all’epoca dei fatti sul viale Annunziata; la teste
Prospero Concetta si era limitata a dichiarare che il viale Annunziata era
abitualmente il luogo degli appuntamenti del marito con il VINCI, compreso
quello del pomeriggio del 2 giugno 1988 (“…
Non so di preciso dove abitasse …”), mentre il PARATORE aveva indicato
come luogo di consumazione dell’omicidio una casa del villaggio Annunziata
presso la quale lo stesso collaboratore si era rifugiato qualche volta durante
la latitanza, appartenente al nonno o alla nonna di VINCI Rosario e posta quasi
alle spalle della casa del padre dell’imputato, Vinci Giovanni. I certificati
anagrafici acquisiti su richiesta della difesa attestano che fino al 14.4.1983,
data del decesso e a partire dal 1974, il nonno dell’imputato, Vinci Rosario,
nato a Messina il 24.7.1908, aveva abitato al rione Giostra, mentre il padre
dell’imputato, Vinci Giovanni, all’epoca dei fatti e fino al 12.10.1990,
abitava effettivamente al villaggio Annunziata: pertanto, posto che quantomeno
il nonno del VINCI era già deceduto all’epoca dei fatti e nel periodo in cui
il PARATORE sarebbe stato ospitato presso questa casa, è verosimile ritenere
che la casa del nonno o della nonna del VINCI non si identifichi con la
residenza dell’uno o dell’altra, ma con un appartamento appartenuto in
passato ai congiunti dell’imputato (e come tale individuato nell’ambiente) e
successivamente pervenuto nella disponibilità dell’imputato, il possesso del
quale ovviamente non può essere smentito da alcuna certificazione anagrafica.
Va piuttosto rilevato che una conferma indiretta di tale disponibilità, e
dell’assunto accusatorio che è sotteso alla circostanza, emerge
indirettamente dall’attestazione relativa al luogo di residenza del padre del
VINCI, che all’epoca dei fatti era proprio il villaggio Annunziata.
L’abituale frequentazione della zona di viale
Annunziata da parte dell’imputato VINCI Rosario e gli stretti rapporti
concernenti lo spaccio di stupefacenti tra il VINCI e Mento Maurizio, che le
fonti di accusa indicano come uno dei partecipanti all’omicidio dello
Spagnolo, sono poi attestati dalle circostanze illustrate nella sentenza di
questa Corte n. 5 del 30.10.1995, ormai definitiva, al cui esame, tra l’altro,
fu sottoposto proprio l’omicidio di Mento Maurizio (pp. 84 ss.), consumato il
17 ottobre 1992 nell’ambito della violenta e repentina azione di rappresaglia
intrapresa dal gruppo capeggiato da GALLI Luigi nei confronti del gruppo di
SPARACIO Luigi dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino avvenuto il 14 ottobre
1992 (capo 40 di questo procedimento).
La responsabilità va estesa ai reati di sequestro
di persona e soppressione di cadavere, la cui consumazione faceva parte fin
dall’inizio del piano diretto alla eliminazione dello Spagnolo, che avrebbe
dovuto essere attirato in un tranello e quindi, una volta ucciso, fatto sparire,
secondo una sorta di rituale da lupara
bianca che il reale destinatario del gesto criminoso non avrebbe dovuto
avere difficoltà a “decodificare”.
Sussistono inoltre, con riferimento a tutti gli
imputati, le aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 577 c. p., peraltro
autonomamente idonee a determinare l’applicazione della pena detentiva più
severa. L’uso di una particolare crudeltà nei confronti della vittima,
sottoposta a violenze sicuramente estranee ed eccessive rispetto all’obiettivo
di causarne la morte, è un dato che fin dall’inizio costituiva parte
integrante del programma criminoso, posto che il pestaggio, magari inserito,
come ha appreso MARCHESE, nel contesto di una sorta di interrogatorio da cui non
sarebbe emerso nulla di rilevante, era stato deliberatamente previsto per
accrescere, in un certo senso, la portata simbolica del delitto una volta che le
modalità fossero state rese note al MARCHESE. La causale o le causali del
delitto, unitamente alle altre circostanze ampiamente analizzate circa la
preparazione e la meticolosa esecuzione del piano, rendono poi evidente la
sussistenza dell’aggravante della premeditazione in capo a tutti i
responsabili.
Giova infatti ricordare che concorrono a costituire
la premeditazione un elemento di natura psicologica o ideativa ed uno di natura
cronologica, destinati ad esprimere, l’uno e l’altro, il radicamento e la
costante persistenza del proposito omicida nella psiche del reo per un
apprezzabile lasso di tempo, di cui sono sintomi il previo studio delle
occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di
mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine[1].
Abbandonata la vecchia concezione che identificava il delitto premeditato con
quello commesso frigido pacatoque animo,
e chiarito che un tale atteggiamento, peraltro inevitabilmente condizionato dal
carattere dell’agente, è comunque difficilmente riscontrabile, in generale,
in chi consuma un reato, soprattutto se in danno della vita e dell’incolumità
di altre persone (settore tradizionalmente riservato alla previsione
dell’aggravante), si ritiene comunemente che l’elemento di ordine
cronologico consista nel dato obiettivo del decorso di un apprezzabile
intervallo di tempo tra l’ideazione e l’esecuzione del reato, non
previamente quantificabile in modo preciso, ma tale, si specifica, da consentire
un’adeguata riflessione sulle decisione presa e permettere eventuali
ripensamenti; quanto all’elemento di natura psicologica esso consiste nel
perdurare della risoluzione criminosa nell’animo dell’agente, ed in tal
senso esso esprime una volontà criminale più radicata, e giustifica,
completando il dato di ordine temporale, l’aggravamento della pena.
La difficoltà di accertamento della
premeditazione, così come di qualsiasi fatto interiore che sfugge per sua
natura alla osservazione empirica diretta, ha condotto la giurisprudenza a
valorizzare i fatti estrinseci sintomatici, quelli cioè dai quali la
premeditazione può essere desunta dal giudice di merito con margini accettabili
di approssimazione [2].
Nel caso di specie è provato che la vittima era
stata già scelta per la precedente azione dimostrativa ai danni di MARCHESE. La
successiva scomparsa ed uccisione dello Spagnolo, secondo le modalità
illustrate, programmate nel corso di una riunione precedente a cui aveva preso
parte anche il PARATORE, e quindi attuate successivamente, dopo il momentaneo
allontanamento di quest’ultimo da Messina, esprimono una volontà omicida
persistente ed ostinata, la cui esecuzione fu perseguita con fredda lucidità in
tutte le varie fasi, dalla preordinazione del pretesto per attirare la vittima
(probabilmente già insospettita e purtuttavia costretta a frequentare il VINCI
dalla propria tossicodipendenza), al successivo pestaggio seguito dalla
soppressione del cadavere e dall’abbandono del motorino dello Spagnolo in una
zona scelta deliberatamente per lasciar credere che si fosse volontariamente
allontanato dalla città.
Deve essere concessa al PARATORE, alla luce dei
criteri esposti, l’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n. 203
del 1991, tenuto conto della circostanza che l’imputato, oltre a confessare
l’omicidio in questione, fu il primo tra i collaboratori a fornire, senza
reticenze od omissioni, elementi essenziali per la ricostruzione dell’intera
vicenda (in occasione del citato verbale in data 8 aprile 1994), offrendo altresì
un contributo decisivo per il disvelamento e lo scardinamento del contesto
associativo al quale l’omicidio era riconducibile.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.