2.3.3.    Tentato omicidio volontario in danno di LEO Giuseppe

Dei reati riuniti sotto questo capo di imputazione sono chiamati a rispondere gli imputati SPARACIO Luigi, GENTILE Bruno, CUCÉ Giovanni e CAVÒ Giuseppe.

Anche questa vicenda, come quelle esaminate in precedenza, si inserisce nei contrasti tra i vari gruppi scaturiti dall’omicidio di Cavò Domenico, avvenuto il 1° marzo 1988.

La ricostruzione dell’episodio, che non fu denunziato e che non ebbe conseguenze, a differenza di un precedente agguato teso al Leo, è affidata quasi esclusivamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, due dei quali, PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi, si sono assunta la responsabilità del fatto, il primo come esecutorie materiale, il secondo come mandante dell’agguato.

Il PARATORE è stato già giudicato per tale vicenda e condannato alla pena di anni quattro di reclusione, avendo chiesto ed ottenuto per questa imputazione la definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato, in esito al quale, riconosciuta la sua responsabilità, il GUP gli ha concesso le attenuanti generiche e quella speciale di cui all’art. 8 più volte citato.

L’imputato, confermando quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari in data 8.4.1994 (e 10.1.1994, allorché si era riservato di parlare più ampiamente del secondo agguato a Leo Giuseppe), ha riferito che l’attentato avvenne nel settembre del 1988, per le stesse ragioni per le quali qualche mese prima lo stesso gruppo facente capo a Cambria Placido e SPARACIO Luigi aveva organizzato un altro agguato poi fallito ai danni dello stesso Leo Giuseppe. PARATORE, che aveva già preso parte al primo agguato (e per tale vicenda ha ricordato di essere stato condannato in esito al dibattimento del procedimento Peloritana Uno), ha dichiarato che era andato a Milano in compagnia di GENTILE Bruno per reperire un mitra di fabbricazione israeliana tipo kalashnikov, calibro 5,56, e che per l’organizzazione dell’attentato fu convocata una apposita riunione presso l’abitazione della convivente di Cambria Placido, Spasaro Giuseppina.

Per l’attentato il Cambria aveva dato incarico a CAVÒ Giuseppe, inteso ‘u caiccu, di rubare un Fiat Fiorino, e lo SPARACIO aveva consegnato ai killer una mitraglietta M12, indicando poi come loro rifugio la casa di Gioacchino Nunnari (“… che riteneva di assoluta fiducia …”), ubicata al villaggio Aldisio, zona di influenza del Leo, nella quale, per evidenti ragioni di sicurezza, i sicari avrebbero dovuto esporsi il meno possibile per evitare la prevedibile reazione degli avversari. Era stato persino previsto, stante l’accesa ostilità che tutto il gruppo SPARACIO – Cambria nutriva nei confronti di Leo Giuseppe, che dopo la sua morte la tomba sarebbe stata profanata da un attentato dinamitardo per il quale lo SPARACIO ed il Cambria avevano già reperito i candelotti che avrebbero collocato Villari e CAVÒ Giuseppe, il quale sapeva quale uso sarebbe stato fatto del mezzo rubato nei giorni precedenti.

La scelta di un armamento di elevatissima potenzialità offensiva era dettata dalla necessità di non lasciare alcuna possibilità di scampo al Leo (che peraltro notoriamente si spostava su autovetture blindate ed era sfuggito ad un precedente agguato), e lo stesso SPARACIO aveva inoltre consegnato al gruppo di fuoco delle radio ricetrasmittenti. Il cugino dello SPARACIO, Villari Antonino, aveva prelevato nelle primissime ore della mattinata il PARATORE ed il GENTILE per condurli presso l’abitazione di Gioacchino Nunnari, dove erano stati raggiunti da CUCÉ Giovanni a bordo del Fiorino rubato qualche giorno prima da CAVÒ nei pressi della via Palermo. Una delle radio era stata quindi consegnata a Nunnari Vincenzo, fratello di Gioacchino, affinché questi, girando per il quartiere, segnalasse la presenza del Leo. Dopo diverse ore, nelle quali Gioacchino Nunnari aveva atteso insieme al terzetto all’interno della casa, nel primo pomeriggio il fratello Enzo aveva segnalato la presenza del Leo nei pressi del supermercato della madre, ove sostava a bordo di una BMW blindata insieme al cognato Nunzio Pantò. A questo punto il PARATORE e GENTILE avevano preso posto sul furgoncino, guidato dal CUCÉ, armato a sua volta con una pistola calibro 7,65, e si erano portati nei pressi dell’esercizio commerciale, senza tuttavia riuscire, come programmato, a porsi davanti all’autovettura condotta dal Leo per sorprenderlo frontalmente dopo l’apertura delle porte posteriori del Fiorino. Essendosi le posizioni dei due veicoli invertite, PARATORE e GENTILE avevano ugualmente deciso di passare all’azione. Poiché il kalashnikov imbracciato dal secondo si era inceppato, era intervenuto PARATORE pronto a fare fuoco con la mitraglietta, ma l’attimo di esitazione determinato dalla presenza di due ragazzi che avrebbero potuto essere colpiti, consentì al conducente della BMW, che evidentemente aveva intuito tutto, di allontanarsi a gran velocità, probabilmente in direzione del vicino Policlinico universitario, come PARATORE avrebbe appreso successivamente (“… noi usavamo dire in modo scherzoso che se n’era andato all’ospedale e gli hanno messo il pannolino perché si è terrorizzato …”).  Non era stato neppure tentato l’uso di una delle bombe a mano, che unitamente a qualche altra pistola, anch’essa con matricola punzonata, completavano l’equipaggiamento del gruppo di fuoco.

Sfumata la possibilità di eseguire il piano, i tre avevano imboccato il vicino svincolo autostradale, per raggiungere, attraverso la tangenziale, la via Gerobino Pilli, nella zona di Camaro, dove PARATORE e GENTILE, parcheggiato il Fiorino, si erano rifugiati presso l’abitazione di uno zio del secondo, ubicata nei pressi dell’abitazione della madre dell’imputato FERRANTE Santi. Successivamente, nel corso di una riunione protrattasi fino all’alba del giorno successivo presso l’abitazione di Spasaro Giuseppina, alla quale avevano preso parte anche lo SPARACIO, Cambria Placido, Villari Antonino ed il CUCÉ, che si era curato di nascondere le armi, si era scoperto il motivo del mancato funzionamento dell’arma imbracciata dal GENTILE, il cui caricatore, in conseguenza di una caduta accidentale provocata da Villari, aveva subito una ammaccatura che ostacolava l’estrazione dei proiettili.

Una conferma completa alle dichiarazioni del PARATORE è stata data da CARIOLO Antonio, che proprio dal PARATORE, durante un periodo di comune detenzione a Messina, apprese dell’esistenza di un secondo agguato fallito ai danni di Leo Giuseppe. Al CARIOLO, che, appartenendo allo stesso gruppo SPARACIO – Cambria, contrapposto al gruppo di Leo Giuseppe e al gruppo di MARCHESE Mario, si lamentava della mancata vendetta dell’omicidio di tale Patti Antonino, ucciso all’uscita dal carcere nel settembre 1988, il PARATORE raccontò di un agguato ai danni di Leo Giuseppe, di cui non era stata data alcuna notizia. CARIOLO ha quindi confermato in sintesi il racconto di PARATORE circa l’identità ed i ruoli degli esecutori, l’utilizzazione di un Fiorino Fiat, l’uso di una mitraglietta e di un fucile kalashnikov, il mancato funzionamento di quest’ultimo, la repentina fuga del Leo a bordo della BMW blindata in compagnia del cognato Pantò all’interno del Policlinico universitario.

Anche SPARACIO si è riferito a due attentati ai danni di LEO Giuseppe, avvenuti nel 1988 al villaggio Aldisio, dichiarando in particolare che a quello in esame, anch’esso scaturito dalla “guerra” in corso tra il gruppo di Leo Giuseppe e quello SPARACIO – Cambria, avevano preso parte PARATORE Vincenzo, CUCÉ Giovanni e GENTILE Bruno (come ha rettificato nel corso dell’esame all’udienza del 3 marzo 1999, in cui per due volte aveva parlato di “Nicola” GENTILE, forse per un lapsus del collaboratore determinato dalla effettiva esistenza di un “Nicola” GENTILE, poi deceduto, indicato quale concorrente in alcuni episodi criminosi oggetto di accertamento nell’ambito della Peloritana Uno). L’abitazione di Nunnari Gioacchino, ottimo amico dello SPARACIO, era stata scelta come base del gruppo di fuoco, che vi si era recato nella notte o nelle prime ore della mattina del giorno in cui l’omicidio avrebbe dovuto essere consumato.

Quando il fratello di Nunnari Gioacchino, Vincenzo, che era stato dotato di una ricetrasmittente, aveva segnalato la presenza del Leo, che era a bordo di una BMW blindata nei pressi della salumeria della madre, il gruppo di fuoco, che si spostava su un Fiorino rubato (al cui reperimento si era interessato CAVÒ Giuseppe, anche lo SPARACIO non sa se lo avesse rubato personalmente), era entrato in azione, ma il kalashnikov imbracciato dal GENTILE si era inceppato (preciserà l’imputato che alcuni dei proiettili erano risultati ammaccati), senza che riuscisse ad intervenire tempestivamente il PARATORE armato con una mitraglietta M12, sicché il Leo era potuto fuggire verso il Policlinico universitario, inseguito da una pattuglia delle forze dell’ordine, probabilmente insospettita dal particolare dispositivo acustico dell’autovettura del Leo.

Più in generale, soffermandosi sulle ragioni del fallimento degli attentati programmati ai danni di Leo Giuseppe, lo SPARACIO ha poi dichiarato che in lui ed in Cambria Placido si era fatta strada il sospetto che Luigi GALLI e Pino Giannetto, che erano a conoscenza dell’organizzazione degli attentati, di nascosto informassero il Leo, peraltro parente di GALLI, e tale sensazione era stata alimentata dalla circostanza che il GENTILE in una occasione aveva notato il Leo in compagnia del GALLI nella zona di Camaro all’interno di una autovettura.

L’acquisizione di copia dei decreti che dispongono il giudizio (in data 8 e 26 luglio e 20 dicembre 1994) e del dispositivo della sentenza con cui si è concluso il dibattimento relativo al procedimento Peloritana Uno (n. 19/94 R. G. Assise, sentenza n. 4 in data 11 aprile 1998), ha consentito di verificare che, in conformità a quanto emerso in questo dibattimento, la vicenda relativa ad un precedente attentato ai danni di Leo Giuseppe, commesso il 13 giugno 1988 e sfociato nel ferimento, non della vittima designata, ma di altre persone del tutto estranee all’obiettivo degli assalitori, ha già avuto un concreto, anche se non definitivo, sbocco giudiziario, con la condanna di tutti gli imputati dei reati di cui ai capi 8 e 9 dei citati decreti (CARIOLO Antonio , SPARACIO Luigi , GIORGIANNI Salvatore , D’Arrigo Marcello , Nunnari Gioacchino ), a cui era ascritto il tentato omicidio di Leo Giuseppe ed il ferimento di Annetti Vincenzo, Bonasera Provvidenza, Fantino Rosaria, Costa Domenico e De Michele Natale.

Ai fini di una compiuta ricostruzione di una vicenda avvenuta a pochi mesi di distanza da quella di cui evidentemente costituì una reiterazione, e soprattutto alla ricerca di elementi utili a confermare le dichiarazioni dei collaboratori sulle quali poggia soprattutto l’ipotesi accusatoria con riferimento all’episodio in esame, la Corte ha disposto l’acquisizione degli atti relativi al primo attentato a Leo Giuseppe, di cui il Pubblico Ministero aveva preannunciato la produzione nella sua lista, e sono stati altresì acquisiti, tramite lettura avvenuta all’udienza del 17 maggio 1999, i verbali delle dichiarazioni di una serie di persone che erano state sentite in quel dibattimento in merito all’episodio del 13 giugno 1988.

Quest’ultimo, verificatosi nel tardo pomeriggio di quel giorno, si era concretizzato in una sparatoria avvenuta nel villaggio Aldisio davanti al supermercato gestito dalla madre di Leo Giuseppe, in occasione della quale erano state ferite accidentalmente altre persone, una delle quali addirittura mentre era affacciata al balcone di casa, che avevano riportato lesioni guaribili in periodi compresi tra i 10 e i 40 giorni, ad eccezione di Annetti Vincenzo, gravemente ferito alla testa, che era stato ricoverato presso il Policlinico universitario con prognosi riservata. Sul posto gli inquirenti avevano rinvenuto e sequestrato solamente alcuni bossoli di cartucce per fucile calibro 12, ma era rimasta senza esito l’attività investigativa svolta nell’immediatezza dei fatti e sfociata in una serie di perquisizioni domiciliari a carico di pregiudicati, alcuni dei quali peraltro, passati diversi anni dopo tra le fila dei collaboratori di giustizia, avrebbero confessato la partecipazione al grave attentato.

Per quello che rileva in questa sede, a parte una evidente continuità tra l’uno e l’altro episodio, sia per quanto riguarda la zona scelta per l’attentato che per quanto concerne la potenzialità offensiva dell’armamento utilizzato (anche questa evidentemente proporzionata all’importanza dell’obiettivo), va osservato che nell’ambito del dibattimento sfociato nella condanna di tutti gli imputati per quel primo agguato era emersa l’esistenza di un secondo attentato, a cui non era stato dato alcun risalto perché rimasto del tutto privo di conseguenze.

Sull’agguato del mese di settembre aveva già riferito in quel dibattimento PARATORE Vincenzo, sentito all’udienza del 13 aprile 1996, le cui dichiarazioni appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle rese più tardi nell’ambito della Peloritana 2; analogamente il fratello del Leo, LEO Giovanni, all’udienza del 9 luglio 1996 aveva riferito di un agguato in cui il congiunto era stato inseguito con un Fiorino. Ed anche SPARACIO Luigi (udienza del 16 ottobre 1996) e LA TORRE Guido (udienza del 30 aprile 1996), indicando un primo ed un secondo attentato ai danni di Leo Giuseppe, avevano già in quella sede dimostrato di essere a conoscenza di un episodio successivo a quello del giugno “88.

Convergenti appaiono poi le risultanze dei due dibattimenti per quanto attiene alla causale e al contesto in cui era maturata la determinazione di uccidere Leo Giuseppe (che poi sarà ucciso in circostanze molto diverse il 6 settembre 1990). Morto Cavò Domenico (1° marzo 1988), gli equilibri interni della criminalità organizzata messinese avevano subito un rimescolamento; in particolare il gruppo facente capo a Cambria Placido e SPARACIO Luigi, a cui appartenevano i soggetti coinvolti nella preparazione ed esecuzione dei due agguati, si era apertamente schierato contro MARCHESE Mario e Leo Giuseppe, che erano ritenuti responsabili della morte del Cavò. E a prescindere da ogni altra considerazione la stretta contiguità temporale tra i due episodi, avvenuti a qualche mese di distanza, costituisce un’ulteriore riprova della riconducibilità ad una matrice comune.

Ritornando a prendere in considerazione esclusivamente l’agguato del settembre 1988, ritiene la Corte che le dichiarazioni dei collaboratori, che pure si sono rivelate decisive più che in altri casi ai fini della ricostruzione di un fatto che era rimasto del tutto sconosciuto alle forze dell’ordine, trovino sufficienti elementi di conferma anche in dati oggettivi esterni.

Va in proposito rilevato che l’audizione dei testimoni specificamente indicati dal Pubblico Ministero per riferire sull’attività di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori (soprattutto Giacobino e Laisa, ma anche Sciacca e Gugliotta) ha consentito di accertare:

a)        che effettivamente gli imputati PARATORE Vincenzo e GENTILE Bruno erano latitanti nel settembre 1988;

b)        che Nunnari Gioacchino abitava in quel periodo al villaggio Aldisio, in via G. Chinigò, sicché gli era possibile fornire la propria casa come base logistica ai killer;

c)         che la latitanza del PARATORE era cessata il 10 novembre 1988, allorché l’odierno imputato era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Messina e ristretto presso il carcere di Gazzi (ove resterà fino al 24.11.1989: v. nota della Questura di Messina del 23.1.1997, prodotta dal PM all’udienza del 28.4.1999 ed inserita tra i documenti relativi al capo 5), dove si trovava già detenuto CARIOLO Antonio, a cui aveva riferito l’esistenza di un secondo agguato ai danni di Pippo Leo (al primo aveva preso parte lo stesso CARIOLO, peraltro in concorso con quel Patti Antonino, la cui morte, secondo il CARIOLO,  doveva essere vendicata con maggiore convinzione).

Su questi elementi, fornendo una conferma che ha consentito di dare una collocazione temporale più precisa agli episodi, si è inserita l’indagine diretta ad accertare se e quando nel periodo di riferimento fosse stato denunziato il furto di veicoli con caratteristiche corrispondenti a quelle del mezzo utilizzato dai mancati assassini di Pippo Leo, deliberatamente scelto – in base alle modalità di esecuzione programmate – proprio per tali caratteristiche.

È così emerso che in un periodo plausibilmente compatibile con l’uso indicato dai collaboratori di giustizia sentiti nel corso delle indagini preliminari era stato denunziato il furto di due veicoli Fiat Fiorino, uno dei quali mai più ritrovato; l’altro invece risultava rubato il 30 agosto 1988, ma era stato ritrovato il 6 settembre successivo, in località Santo Saba, e presentava alcune modifiche che il proprietario, tale Currò Santi, aveva escluso fossero state fatte prima del furto. In particolare il mezzo presentava i vetri oscurati ed era stato praticato un foro dal quale evidentemente gli occupanti, senza essere visti, avrebbero potuto comodamente controllare l’esterno.

La circostanza, che consente di ritenere che il fatto si verificò effettivamente tra il 30 agosto ed il 6 settembre 1988, appare ictu oculi di notevole significato, anche alla luce del piano originario riferito dal PARATORE, che prevedeva l’improvvisa apertura delle porte posteriori del veicolo per consentire agli esecutori di aprire il fuoco sulla vettura del Leo che li avrebbe dovuti seguire. Ed appare del tutto marginale l’ipotetica divergenza rispetto al luogo dell’abbandono del mezzo, posto che il PARATORE si è limitato ad indicare la zona in cui il gruppo di fuoco aveva lasciato il veicolo, senza escludere che altri, forse gli stessi in precedenza incaricati di reperirlo, lo avessero poi condotto in un luogo diverso, per evitare che il ritrovamento potesse in qualche modo consentire di risalire all’uso che ne era stato fatto.

In conclusione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, due dei quali hanno ammesso le proprie responsabilità, ed un altro dei quali ha fornito il proprio contributo nel quadro di una scelta collaborativa che lo ha indotto a confessare la propria partecipazione all’altro, e ben più grave per le conseguenze, attentato a Pippo Leo, si rafforzano reciprocamente, anche perché coinvolgono, peraltro in maniera convergente, persone inserite nello stesso clan originario di appartenenza. Esse trovano poi elementi esterni di conferma, apparentemente modesti, ma suscettibili di opportuna valorizzazione alla luce della circostanza che l’agguato non era mai stato denunziato e che, al di fuori di una effettiva conoscenza, diretta o de relato, non sarebbe stato possibile riferire su di esso con la dovizia di particolari che caratterizza i resoconti dei collaboratori.

Pur nella consapevolezza della limitata valenza dimostrativa che essa possiede, va poi ricordata una circostanza riferita dal teste Gugliotta, il quale ha dichiarato che nel contesto di una corposa informativa del 20 marzo 1989, a carico di Leo Giuseppe + 100, destinata a raccogliere le risultanze investigative dell’epoca in ordine agli episodi che si ritenevano determinati da uno scontro in atto tra i vari clan della malavita cittadina, era stato fatto riferimento ad un agguato ai danni di Pippo Leo, in cui era stato utilizzato un furgone, e tra le fonti confidenziali, che avevano consentito la redazione di questa informativa, il funzionario ha espressamente indicato proprio l’odierno imputato CAVÒ Giuseppe, autista di Cambria Placido. Del dato fornito dal testimone si trae conferma esaminando i documenti acquisiti dalla Corte con riferimento alla vicenda dell’omicidio di Cambria Placido (capo 4), a loro volta acquisiti nell’ambito del procedimento Peloritana Uno, tra i quali si trova la copia di una richiesta del Pubblico Ministero del 19 ottobre 1989 e di un provvedimento del GIP del Tribunale di Messina del 24 ottobre 1989; con la prima, relativa tanto alla informativa della Squadra Mobile del 20 marzo 1989, che a quella dei Carabinieri del 18 marzo 1989, concernente in parte le stesse vicende, il Pubblico Ministero avanzò richiesta di archiviazione, considerando prive di riscontri e di limitata attendibilità intrinseca le indicazioni fornite dalle fonti indicate nei rapporti; il GIP pronunciò decreto di archiviazione a norma del nuovo codice di rito appena entrato in vigore ed ordinò la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Contrariamente all’assunto della difesa, peraltro sul punto assai generico, le conclusioni illustrate valgono anche con riferimento alla posizione di GENTILE Bruno. Infatti non si intende in quale misura e per quale ragione al GENTILE dovrebbero giovare le dichiarazioni rese nell’ambito del dibattimento relativo al procedimento Peloritana Uno da Spasaro Giuseppina, già convivente di Cambria Placido, condannata in esito al quel dibattimento per reati in materia di armi, dichiarazioni rese nell’ambito dell’esame all’udienza del 23.10.1995, e nel corso di un confronto con il coimputato SPARACIO Luigi all’udienza del giorno 11.10.1997. Delle relative trascrizioni, acquisite in copia, è stata data lettura ed esse formeranno oggetto, in relazione al loro contenuto, di più ampia considerazione nell’analisi dei reati di cui al capo successivo. Quanto poi alla sentenza della Corte di Appello di Milano del 25 maggio 1998, con cui il GENTILE, unitamente a tale Enea Salvatore, è stato giudicato per una serie di reati prevalentemente in materia di stupefacenti, commessi in Milano tra il 1986 ed il 1993, va rilevato che la sentenza ha parzialmente riformato la più severa condanna riportata dal GENTILE in primo grado, mandandolo assolto da alcuni per i quali era stata riconosciuta la sua responsabilità dal Tribunale di Milano il 25.7.1996. Tuttavia la decisione, lungi dall’affermare la inattendibilità delle fonti di accusa del GENTILE, in parte coincidenti con quelle utilizzate nell’ambito della Peloritana 2, muove dalla mancanza di riscontri   sufficienti alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo (definite “intrinsecamente attendibili”) e di Santacaterina Umberto (considerate meno precise e prevalentemente de relato), pervenendo in tal modo per alcune delle imputazioni alla assoluzione ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p. p., ma ritenendo accertato il contesto associativo nel quale il GENTILE era stato collocato (il gruppo di Costa Gaetano inizialmente e quindi quello SPARACIO – Cambria), ed al quale sono agevolmente riconducibili anche gli agguati a Pippo Leo. La decisione peraltro non è definitiva, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza in data 11.3.1999, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Milano.

Evidenziato per il CUCÉ che il reato si colloca nello stesso contesto associativo al quale appartiene l’altro per il quale l’imputato ha riportato condanna, va fatta qualche puntualizzazione in ordine alla responsabilità di CAVÒ Giuseppe, per il quale il GIP, ritenendo insufficienti gli indizi con riferimento al tentato omicidio e modeste le esigenze cautelari con riferimento al furto del mezzo, non aveva accolto la richiesta di misura cautelare.

Sotto il primo profilo va evidenziato che in dibattimento si è cercato di puntualizzare il ruolo del CAVÒ, verificando se il reperimento del veicolo, del quale l’imputato si era interessato, fosse avvenuto specificamente in vista dell’attentato che il Cambria stava organizzando con i suoi affiliati. In tal senso ha riferito effettivamente PARATORE, secondo il quale l’imputato era consapevole dell’uso che del veicolo avrebbe dovuto essere fatto; più generica è apparsa l’affermazione di SPARACIO, il quale ha dichiarato di non sapere se era stato lo stesso CAVÒ a rubare il veicolo, constandogli solo il suo interessamento per la fornitura del mezzo.

Tali elementi però non appaiono sufficienti ad estendere al di là della sottrazione del veicolo l’affermazione di responsabilità del CAVÒ, poiché l’unica esplicita accusa in tal senso, costituita dal resoconto di PARATORE Vincenzo, rimane priva di riscontri concreti con riferimento specifico al coinvolgimento penalmente rilevante dell’imputato nel successivo fatto di sangue. Osserva la Corte che è mancato in dibattimento qualsiasi approfondimento in ordine alla circostanza riferita dal teste Gugliotta circa i contatti confidenziali del CAVÒ con le forze dell’ordine (che avevano consentito di ipotizzare già in quegli anni l’esistenza di un secondo attentato programmato ai danni di Pippo Leo), che potenzialmente avrebbe potuto forse giustificare una conclusione diversa, ove fosse emerso che il CAVÒ già sapeva il 30.8.1988 di contribuire con il furto del mezzo all’attuazione del piano omicida.

Alla mancanza di elementi concreti di valutazione in ordine al grado di coinvolgimento del CAVÒ nel progetto scaturito nel secondo agguato a Pippo Leo, non può sopperirsi richiamando il particolare rapporto che legava il CAVÒ al Cambria. Dagli atti acquisiti del dibattimento del procedimento Peloritana Uno, nonché attraverso l’istruzione concernente l’omicidio di Placido Cambria ed il tentato omicidio di Spasaro Giuseppina (capo 4), è infatti emerso che CAVÒ Giuseppe, cugino del più noto Domenico, svolgeva le funzioni di vero e proprio autista del Cambria, al quale la patente era stata ritirata perché sottoposto a misura di prevenzione. A sua volta CAVÒ Domenico, ucciso il 1° marzo 1988, era il genero di Spasaro Giuseppina, convivente del Cambria, avendone sposato la figlia Centorrino Francesca. In questo quadro di relazioni, parentali e non, è poco plausibile immaginare che il CAVÒ, sempre presente accanto al Cambria, anche quando questi a bordo della sua Fiat 132 blindata aveva raggiunto a Camaro il PARATORE e gli altri due dopo il fallimento dell’agguato, fosse all’oscuro dei progetti e delle strategie del suo “capo”; ma la considerazione è pur sempre il frutto di un’ipotesi, plausibile, ad es. quanto l’ipotesi opposta, che cioè, dato il ruolo che non gli consentiva di “fare domande”, il CAVÒ fosse stato incaricato senza troppe spiegazioni di reperire un veicolo con determinate caratteristiche, e avesse eseguito con la docilità propria di chi la militanza nelle organizzazioni criminali ha abituato al rigoroso rispetto delle gerarchie interne..

CAVÒ Giuseppe va pertanto assolto dai reati di cui alle lettere a) e b) del capo 3, e l’affermazione di responsabilità per quello di cui alla lettera c) deve essere mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti. Giustificano la concessione del beneficio l’accertata marginalità del ruolo dell’imputato e del reato nell’intera vicenda e le ragioni del furto, commesso certamente in adesione alla richiesta del Cambria, a prescindere dalla mancanza di consapevolezza circa l’uso che del veicolo avrebbe dovuto essere fatto.

In definitiva va affermata la responsabilità di tutti gli imputati, ad eccezione del CAVÒ, per i reati ascritti, apparendo corretta la contestazione del tentato omicidio, attesa la sicura idoneità ed univocità degli atti preparatori compiuti, e la sussistenza delle aggravanti contestate (numero delle persone e premeditazione), che emerge ictu oculi dall’esame della vicenda.

Per la commisurazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.