Dei reati riuniti sotto questo capo di imputazione
sono chiamati a rispondere gli imputati SPARACIO Luigi, GENTILE Bruno, CUCÉ
Giovanni e CAVÒ Giuseppe.
Anche questa vicenda, come quelle esaminate in
precedenza, si inserisce nei contrasti tra i vari gruppi scaturiti
dall’omicidio di Cavò Domenico, avvenuto il 1° marzo 1988.
La ricostruzione dell’episodio, che non fu
denunziato e che non ebbe conseguenze, a differenza di un precedente agguato
teso al Leo, è affidata quasi esclusivamente alle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, due dei quali, PARATORE Vincenzo e SPARACIO Luigi,
si sono assunta la responsabilità del fatto, il primo come esecutorie
materiale, il secondo come mandante dell’agguato.
Il PARATORE è stato già giudicato per tale
vicenda e condannato alla pena di anni quattro di reclusione, avendo chiesto ed
ottenuto per questa imputazione la definizione del procedimento con le forme del
giudizio abbreviato, in esito al quale, riconosciuta la sua responsabilità, il
GUP gli ha concesso le attenuanti generiche e quella speciale di cui all’art.
8 più volte citato.
L’imputato, confermando quanto aveva dichiarato
nel corso delle indagini preliminari in data 8.4.1994 (e 10.1.1994, allorché si
era riservato di parlare più ampiamente del secondo agguato a Leo Giuseppe), ha
riferito che l’attentato avvenne nel settembre del 1988, per le stesse ragioni
per le quali qualche mese prima lo stesso gruppo facente capo a Cambria Placido
e SPARACIO Luigi aveva organizzato un altro agguato poi fallito ai danni dello
stesso Leo Giuseppe. PARATORE, che aveva già preso parte al primo agguato (e
per tale vicenda ha ricordato di essere stato condannato in esito al
dibattimento del procedimento Peloritana
Uno), ha dichiarato che era andato a Milano in compagnia di GENTILE Bruno
per reperire un mitra di fabbricazione israeliana tipo kalashnikov,
calibro 5,56, e che per l’organizzazione dell’attentato fu convocata una
apposita riunione presso l’abitazione della convivente di Cambria Placido,
Spasaro Giuseppina.
Per l’attentato il Cambria aveva dato incarico a
CAVÒ Giuseppe, inteso ‘u caiccu, di
rubare un Fiat Fiorino, e lo SPARACIO
aveva consegnato ai killer una mitraglietta M12,
indicando poi come loro rifugio la casa di Gioacchino Nunnari (“…
che riteneva di assoluta fiducia …”), ubicata al villaggio Aldisio, zona
di influenza del Leo, nella quale, per evidenti ragioni di sicurezza, i sicari
avrebbero dovuto esporsi il meno possibile per evitare la prevedibile reazione
degli avversari. Era stato persino previsto, stante l’accesa ostilità che
tutto il gruppo SPARACIO – Cambria nutriva nei confronti di Leo Giuseppe, che
dopo la sua morte la tomba sarebbe stata profanata da un attentato dinamitardo
per il quale lo SPARACIO ed il Cambria avevano già reperito i candelotti che
avrebbero collocato Villari e CAVÒ Giuseppe, il quale sapeva quale uso sarebbe
stato fatto del mezzo rubato nei giorni precedenti.
La scelta di un armamento di elevatissima
potenzialità offensiva era dettata dalla necessità di non lasciare alcuna
possibilità di scampo al Leo (che peraltro notoriamente si spostava su
autovetture blindate ed era sfuggito ad un precedente agguato), e lo stesso
SPARACIO aveva inoltre consegnato al gruppo di fuoco delle radio
ricetrasmittenti. Il cugino dello SPARACIO, Villari Antonino, aveva prelevato
nelle primissime ore della mattinata il PARATORE ed il GENTILE per condurli
presso l’abitazione di Gioacchino Nunnari, dove erano stati raggiunti da CUCÉ
Giovanni a bordo del Fiorino rubato qualche giorno prima da CAVÒ nei pressi della via
Palermo. Una delle radio era stata quindi consegnata a Nunnari Vincenzo,
fratello di Gioacchino, affinché questi, girando per il quartiere, segnalasse
la presenza del Leo. Dopo diverse ore, nelle quali Gioacchino Nunnari aveva
atteso insieme al terzetto all’interno della casa, nel primo pomeriggio il
fratello Enzo aveva segnalato la presenza del Leo nei pressi del supermercato
della madre, ove sostava a bordo di una BMW
blindata insieme al cognato Nunzio Pantò. A questo punto il PARATORE e
GENTILE avevano preso posto sul furgoncino, guidato dal CUCÉ, armato a sua
volta con una pistola calibro 7,65, e si erano portati nei pressi
dell’esercizio commerciale, senza tuttavia riuscire, come programmato, a porsi
davanti all’autovettura condotta dal Leo per sorprenderlo frontalmente dopo
l’apertura delle porte posteriori del Fiorino.
Essendosi le posizioni dei due veicoli invertite, PARATORE e GENTILE avevano
ugualmente deciso di passare all’azione. Poiché il kalashnikov imbracciato dal secondo si era inceppato, era
intervenuto PARATORE pronto a fare fuoco con la mitraglietta, ma l’attimo di
esitazione determinato dalla presenza di due ragazzi che avrebbero potuto essere
colpiti, consentì al conducente della BMW, che evidentemente aveva intuito tutto, di allontanarsi a gran
velocità, probabilmente in direzione del vicino Policlinico universitario, come
PARATORE avrebbe appreso successivamente (“…
noi usavamo dire in modo scherzoso che se n’era andato all’ospedale e gli
hanno messo il pannolino perché si è terrorizzato …”). Non era stato neppure tentato l’uso di una delle bombe a
mano, che unitamente a qualche altra pistola, anch’essa con matricola
punzonata, completavano l’equipaggiamento del gruppo di fuoco.
Sfumata la possibilità di eseguire il piano, i tre
avevano imboccato il vicino svincolo autostradale, per raggiungere, attraverso
la tangenziale, la via Gerobino Pilli, nella zona di Camaro, dove PARATORE e
GENTILE, parcheggiato il Fiorino, si
erano rifugiati presso l’abitazione di uno zio del secondo, ubicata nei pressi
dell’abitazione della madre dell’imputato FERRANTE Santi. Successivamente,
nel corso di una riunione protrattasi fino all’alba del giorno successivo
presso l’abitazione di Spasaro Giuseppina, alla quale avevano preso parte
anche lo SPARACIO, Cambria Placido, Villari Antonino ed il CUCÉ, che si era
curato di nascondere le armi, si era scoperto il motivo del mancato
funzionamento dell’arma imbracciata dal GENTILE, il cui caricatore, in
conseguenza di una caduta accidentale provocata da Villari, aveva subito una
ammaccatura che ostacolava l’estrazione dei proiettili.
Una conferma completa alle dichiarazioni del
PARATORE è stata data da CARIOLO Antonio, che proprio dal PARATORE, durante un
periodo di comune detenzione a Messina, apprese dell’esistenza di un secondo
agguato fallito ai danni di Leo Giuseppe. Al CARIOLO, che, appartenendo allo
stesso gruppo SPARACIO – Cambria, contrapposto al gruppo di Leo Giuseppe e al
gruppo di MARCHESE Mario, si lamentava della mancata vendetta dell’omicidio di
tale Patti Antonino, ucciso all’uscita dal carcere nel settembre 1988, il
PARATORE raccontò di un agguato ai danni di Leo Giuseppe, di cui non era stata
data alcuna notizia. CARIOLO ha quindi confermato in sintesi il racconto di
PARATORE circa l’identità ed i ruoli degli esecutori, l’utilizzazione di un
Fiorino Fiat, l’uso di una
mitraglietta e di un fucile kalashnikov,
il mancato funzionamento di quest’ultimo, la repentina fuga del Leo a bordo
della BMW blindata in compagnia del
cognato Pantò all’interno del Policlinico universitario.
Anche SPARACIO si è riferito a due attentati ai
danni di LEO Giuseppe, avvenuti nel 1988 al villaggio Aldisio, dichiarando in
particolare che a quello in esame, anch’esso scaturito dalla “guerra” in
corso tra il gruppo di Leo Giuseppe e quello SPARACIO – Cambria, avevano preso
parte PARATORE Vincenzo, CUCÉ Giovanni e GENTILE Bruno (come ha rettificato nel
corso dell’esame all’udienza del 3 marzo 1999, in cui per due volte aveva
parlato di “Nicola” GENTILE, forse per un lapsus
del collaboratore determinato dalla effettiva esistenza di un “Nicola”
GENTILE, poi deceduto, indicato quale concorrente in alcuni episodi criminosi
oggetto di accertamento nell’ambito della Peloritana
Uno). L’abitazione di Nunnari Gioacchino, ottimo amico dello SPARACIO, era
stata scelta come base del gruppo di fuoco, che vi si era recato nella notte o
nelle prime ore della mattina del giorno in cui l’omicidio avrebbe dovuto
essere consumato.
Quando il fratello di Nunnari Gioacchino, Vincenzo,
che era stato dotato di una ricetrasmittente, aveva segnalato la presenza del
Leo, che era a bordo di una BMW
blindata nei pressi della salumeria della madre, il gruppo di fuoco, che si
spostava su un Fiorino rubato (al cui
reperimento si era interessato CAVÒ Giuseppe, anche lo SPARACIO non sa se lo
avesse rubato personalmente), era entrato in azione, ma il kalashnikov imbracciato dal GENTILE si era inceppato (preciserà
l’imputato che alcuni dei proiettili erano risultati ammaccati), senza che riuscisse ad intervenire tempestivamente il
PARATORE armato con una mitraglietta M12,
sicché il Leo era potuto fuggire verso il Policlinico universitario, inseguito
da una pattuglia delle forze dell’ordine, probabilmente insospettita dal
particolare dispositivo acustico dell’autovettura del Leo.
Più in generale, soffermandosi sulle ragioni del
fallimento degli attentati programmati ai danni di Leo Giuseppe, lo SPARACIO ha
poi dichiarato che in lui ed in Cambria Placido si era fatta strada il sospetto
che Luigi GALLI e Pino Giannetto, che erano a conoscenza dell’organizzazione
degli attentati, di nascosto informassero il Leo, peraltro parente di GALLI, e
tale sensazione era stata alimentata dalla circostanza che il GENTILE in una
occasione aveva notato il Leo in compagnia del GALLI nella zona di Camaro
all’interno di una autovettura.
L’acquisizione di copia dei decreti che dispongono il giudizio (in
data 8 e 26 luglio e 20 dicembre 1994) e del dispositivo della sentenza con cui
si è concluso il dibattimento relativo al procedimento Peloritana Uno (n. 19/94 R. G. Assise, sentenza n. 4 in data 11
aprile 1998), ha consentito di verificare che, in conformità a quanto emerso in
questo dibattimento, la vicenda relativa ad un
precedente attentato ai danni di Leo Giuseppe, commesso il 13 giugno 1988 e
sfociato nel ferimento, non della vittima designata, ma di altre persone del
tutto estranee all’obiettivo degli assalitori, ha già avuto un concreto,
anche se non definitivo, sbocco giudiziario, con la condanna di tutti gli
imputati dei reati di cui ai capi 8 e 9 dei citati decreti (CARIOLO Antonio
,
SPARACIO Luigi
,
GIORGIANNI Salvatore
,
D’Arrigo Marcello
,
Nunnari Gioacchino
),
a cui era ascritto il tentato omicidio di Leo Giuseppe ed il ferimento di
Annetti Vincenzo, Bonasera Provvidenza, Fantino Rosaria, Costa Domenico e De
Michele Natale.
Ai fini di una compiuta ricostruzione di una
vicenda avvenuta a pochi mesi di distanza da quella di cui evidentemente costituì
una reiterazione, e soprattutto alla ricerca di elementi utili a confermare le
dichiarazioni dei collaboratori sulle quali poggia soprattutto l’ipotesi
accusatoria con riferimento all’episodio in esame, la Corte ha disposto
l’acquisizione degli atti relativi al primo attentato a Leo Giuseppe, di cui
il Pubblico Ministero aveva preannunciato la produzione nella sua lista, e sono
stati altresì acquisiti, tramite lettura avvenuta all’udienza del 17 maggio
1999, i verbali delle dichiarazioni di una serie di persone che erano state
sentite in quel dibattimento in merito all’episodio del 13 giugno 1988.
Quest’ultimo, verificatosi nel tardo pomeriggio
di quel giorno, si era concretizzato in una sparatoria avvenuta nel villaggio
Aldisio davanti al supermercato gestito dalla madre di Leo Giuseppe, in
occasione della quale erano state ferite accidentalmente altre persone, una
delle quali addirittura mentre era affacciata al balcone di casa, che avevano
riportato lesioni guaribili in periodi compresi tra i 10 e i 40 giorni, ad
eccezione di Annetti Vincenzo, gravemente ferito alla testa, che era stato
ricoverato presso il Policlinico universitario con prognosi riservata. Sul posto
gli inquirenti avevano rinvenuto e sequestrato solamente alcuni bossoli di
cartucce per fucile calibro 12, ma era rimasta senza esito l’attività
investigativa svolta nell’immediatezza dei fatti e sfociata in una serie di
perquisizioni domiciliari a carico di pregiudicati, alcuni dei quali peraltro,
passati diversi anni dopo tra le fila dei collaboratori di giustizia, avrebbero
confessato la partecipazione al grave attentato.
Per quello che rileva in questa sede, a parte una
evidente continuità tra l’uno e l’altro episodio, sia per quanto riguarda
la zona scelta per l’attentato che per quanto concerne la potenzialità
offensiva dell’armamento utilizzato (anche questa evidentemente proporzionata
all’importanza dell’obiettivo), va osservato che nell’ambito del
dibattimento sfociato nella condanna di tutti gli imputati per quel primo
agguato era emersa l’esistenza di un secondo attentato, a cui non era stato
dato alcun risalto perché rimasto del tutto privo di conseguenze.
Sull’agguato del mese di settembre aveva già
riferito in quel dibattimento PARATORE Vincenzo, sentito all’udienza del 13
aprile 1996, le cui dichiarazioni appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle
rese più tardi nell’ambito della Peloritana
2; analogamente il fratello del Leo, LEO Giovanni, all’udienza del 9
luglio 1996 aveva riferito di un agguato in cui il congiunto era stato inseguito
con un Fiorino. Ed anche SPARACIO
Luigi (udienza del 16 ottobre 1996) e LA TORRE Guido (udienza del 30 aprile
1996), indicando un primo ed un secondo attentato ai danni di Leo Giuseppe,
avevano già in quella sede dimostrato di essere a conoscenza di un episodio
successivo a quello del giugno “88.
Convergenti appaiono poi le risultanze dei due
dibattimenti per quanto attiene alla causale e al contesto in cui era maturata
la determinazione di uccidere Leo Giuseppe (che poi sarà ucciso in circostanze
molto diverse il 6 settembre 1990). Morto Cavò Domenico (1° marzo 1988), gli
equilibri interni della criminalità organizzata messinese avevano subito un
rimescolamento; in particolare il gruppo facente capo a Cambria Placido e
SPARACIO Luigi, a cui appartenevano i soggetti coinvolti nella preparazione ed
esecuzione dei due agguati, si era apertamente schierato contro MARCHESE Mario e
Leo Giuseppe, che erano ritenuti responsabili della morte del Cavò. E a
prescindere da ogni altra considerazione la stretta contiguità temporale tra i
due episodi, avvenuti a qualche mese di distanza, costituisce un’ulteriore
riprova della riconducibilità ad una matrice comune.
Ritornando a prendere in considerazione
esclusivamente l’agguato del settembre 1988, ritiene la Corte che le
dichiarazioni dei collaboratori, che pure si sono rivelate decisive più che in
altri casi ai fini della ricostruzione di un fatto che era rimasto del tutto
sconosciuto alle forze dell’ordine, trovino sufficienti elementi di conferma
anche in dati oggettivi esterni.
Va in proposito rilevato che l’audizione dei
testimoni specificamente indicati dal Pubblico Ministero per riferire
sull’attività di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori (soprattutto
Giacobino e Laisa, ma anche Sciacca e Gugliotta) ha consentito di accertare:
a)
che effettivamente gli imputati PARATORE Vincenzo e GENTILE Bruno erano
latitanti nel settembre 1988;
b)
che Nunnari Gioacchino abitava in quel periodo al villaggio Aldisio, in
via G. Chinigò, sicché gli era possibile fornire la propria casa come base
logistica ai killer;
c)
che la latitanza del PARATORE era cessata il 10 novembre 1988, allorché
l’odierno imputato era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Messina e
ristretto presso il carcere di Gazzi (ove resterà fino al 24.11.1989: v. nota
della Questura di Messina del 23.1.1997, prodotta dal PM all’udienza del
28.4.1999 ed inserita tra i documenti relativi al capo 5), dove si trovava già
detenuto CARIOLO Antonio, a cui aveva riferito l’esistenza di un secondo
agguato ai danni di Pippo Leo (al primo aveva preso parte lo stesso CARIOLO,
peraltro in concorso con quel Patti Antonino, la cui morte, secondo il CARIOLO,
doveva essere vendicata con maggiore convinzione).
Su questi elementi, fornendo una conferma che ha
consentito di dare una collocazione temporale più precisa agli episodi, si è
inserita l’indagine diretta ad accertare se e quando nel periodo di
riferimento fosse stato denunziato il furto di veicoli con caratteristiche
corrispondenti a quelle del mezzo utilizzato dai mancati assassini di Pippo Leo,
deliberatamente scelto – in base alle modalità di esecuzione programmate –
proprio per tali caratteristiche.
È così emerso che in un periodo plausibilmente
compatibile con l’uso indicato dai collaboratori di giustizia sentiti nel
corso delle indagini preliminari era stato denunziato il furto di due veicoli Fiat Fiorino, uno dei quali mai più ritrovato; l’altro invece
risultava rubato il 30 agosto 1988, ma era stato ritrovato il 6 settembre
successivo, in località Santo Saba, e presentava alcune modifiche che il
proprietario, tale Currò Santi, aveva escluso fossero state fatte prima del
furto. In particolare il mezzo presentava i vetri oscurati ed era stato
praticato un foro dal quale evidentemente gli occupanti, senza essere visti,
avrebbero potuto comodamente controllare l’esterno.
La circostanza, che consente di ritenere che il
fatto si verificò effettivamente tra il 30 agosto ed il 6 settembre 1988,
appare ictu oculi di notevole
significato, anche alla luce del piano originario riferito dal PARATORE, che
prevedeva l’improvvisa apertura delle porte posteriori del veicolo per
consentire agli esecutori di aprire il fuoco sulla vettura del Leo che li
avrebbe dovuti seguire. Ed appare del tutto marginale l’ipotetica divergenza
rispetto al luogo dell’abbandono del mezzo, posto che il PARATORE si è
limitato ad indicare la zona in cui il gruppo di fuoco aveva lasciato il
veicolo, senza escludere che altri, forse gli stessi in precedenza incaricati di
reperirlo, lo avessero poi condotto in un luogo diverso, per evitare che il
ritrovamento potesse in qualche modo consentire di risalire all’uso che ne era
stato fatto.
In conclusione le dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia, due dei quali hanno ammesso le proprie responsabilità, ed un
altro dei quali ha fornito il proprio contributo nel quadro di una scelta
collaborativa che lo ha indotto a confessare la propria partecipazione
all’altro, e ben più grave per le conseguenze, attentato a Pippo Leo, si
rafforzano reciprocamente, anche perché coinvolgono, peraltro in maniera
convergente, persone inserite nello stesso clan originario di appartenenza. Esse
trovano poi elementi esterni di conferma, apparentemente modesti, ma
suscettibili di opportuna valorizzazione alla luce della circostanza che
l’agguato non era mai stato denunziato e che, al di fuori di una effettiva
conoscenza, diretta o de relato, non
sarebbe stato possibile riferire su di esso con la dovizia di particolari che
caratterizza i resoconti dei collaboratori.
Pur nella consapevolezza della limitata valenza
dimostrativa che essa possiede, va poi ricordata una circostanza riferita dal
teste Gugliotta, il quale ha dichiarato che nel contesto di una corposa
informativa del 20 marzo 1989, a carico di Leo Giuseppe + 100, destinata a
raccogliere le risultanze investigative dell’epoca in ordine agli episodi che
si ritenevano determinati da uno scontro in atto tra i vari clan della malavita
cittadina, era stato fatto riferimento ad un agguato ai danni di Pippo Leo, in
cui era stato utilizzato un furgone, e tra le fonti confidenziali, che avevano
consentito la redazione di questa informativa, il funzionario ha espressamente
indicato proprio l’odierno imputato CAVÒ Giuseppe, autista di Cambria
Placido. Del dato fornito dal testimone si trae conferma esaminando i documenti
acquisiti dalla Corte con riferimento alla vicenda dell’omicidio di Cambria
Placido (capo 4), a loro volta acquisiti nell’ambito del procedimento Peloritana Uno, tra i quali si trova la copia di una richiesta del
Pubblico Ministero del 19 ottobre 1989 e di un provvedimento del GIP del
Tribunale di Messina del 24 ottobre 1989; con la prima, relativa tanto alla
informativa della Squadra Mobile del 20 marzo 1989, che a quella dei Carabinieri
del 18 marzo 1989, concernente in parte le stesse vicende, il Pubblico Ministero
avanzò richiesta di archiviazione, considerando prive di riscontri e di
limitata attendibilità intrinseca le indicazioni fornite dalle fonti indicate
nei rapporti; il GIP pronunciò decreto di archiviazione a norma del nuovo
codice di rito appena entrato in vigore ed ordinò la restituzione degli atti al
Pubblico Ministero.
Contrariamente all’assunto della difesa, peraltro
sul punto assai generico, le conclusioni illustrate valgono anche con
riferimento alla posizione di GENTILE Bruno. Infatti non si intende in quale
misura e per quale ragione al GENTILE dovrebbero giovare le dichiarazioni rese
nell’ambito del dibattimento relativo al procedimento Peloritana
Uno da Spasaro Giuseppina, già convivente di Cambria Placido, condannata in
esito al quel dibattimento per reati in materia di armi, dichiarazioni rese
nell’ambito dell’esame all’udienza del 23.10.1995, e nel corso di un
confronto con il coimputato SPARACIO Luigi all’udienza del giorno 11.10.1997.
Delle relative trascrizioni, acquisite in copia, è stata data lettura ed esse
formeranno oggetto, in relazione al loro contenuto, di più ampia considerazione
nell’analisi dei reati di cui al capo successivo. Quanto poi alla sentenza
della Corte di Appello di Milano del 25 maggio 1998, con cui il GENTILE,
unitamente a tale Enea Salvatore, è stato giudicato per una serie di reati
prevalentemente in materia di stupefacenti, commessi in Milano tra il 1986 ed il
1993, va rilevato che la sentenza ha parzialmente riformato la più severa
condanna riportata dal GENTILE in primo grado, mandandolo assolto da alcuni per
i quali era stata riconosciuta la sua responsabilità dal Tribunale di Milano il
25.7.1996. Tuttavia la decisione, lungi dall’affermare la inattendibilità
delle fonti di accusa del GENTILE, in parte coincidenti con quelle utilizzate
nell’ambito della Peloritana 2,
muove dalla mancanza di riscontri sufficienti
alle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo (definite “intrinsecamente
attendibili”) e di Santacaterina Umberto (considerate meno precise e
prevalentemente de relato), pervenendo
in tal modo per alcune delle imputazioni alla assoluzione ai sensi dell’art.
530, 2° comma, c. p. p., ma ritenendo accertato il contesto associativo nel
quale il GENTILE era stato collocato (il gruppo di Costa Gaetano inizialmente e
quindi quello SPARACIO – Cambria), ed al quale sono agevolmente riconducibili
anche gli agguati a Pippo Leo. La decisione peraltro non è definitiva, avendo
la Corte di cassazione annullato la sentenza in data 11.3.1999, con rinvio per
un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Milano.
Evidenziato per il CUCÉ che il reato si colloca
nello stesso contesto associativo al quale appartiene l’altro per il quale
l’imputato ha riportato condanna, va fatta qualche puntualizzazione in ordine
alla responsabilità di CAVÒ Giuseppe, per il quale il GIP, ritenendo
insufficienti gli indizi con riferimento al tentato omicidio e modeste le
esigenze cautelari con riferimento al furto del mezzo, non aveva accolto la
richiesta di misura cautelare.
Sotto il primo profilo va evidenziato che in
dibattimento si è cercato di puntualizzare il ruolo del CAVÒ, verificando se
il reperimento del veicolo, del quale l’imputato si era interessato, fosse
avvenuto specificamente in vista dell’attentato che il Cambria stava
organizzando con i suoi affiliati. In tal senso ha riferito effettivamente
PARATORE, secondo il quale l’imputato era consapevole dell’uso che del
veicolo avrebbe dovuto essere fatto; più generica è apparsa l’affermazione
di SPARACIO, il quale ha dichiarato di non sapere se era stato lo stesso CAVÒ a
rubare il veicolo, constandogli solo il suo interessamento per la fornitura del
mezzo.
Tali elementi però non appaiono sufficienti ad
estendere al di là della sottrazione del veicolo l’affermazione di
responsabilità del CAVÒ, poiché l’unica esplicita accusa in tal senso,
costituita dal resoconto di PARATORE Vincenzo, rimane priva di riscontri
concreti con riferimento specifico al coinvolgimento penalmente rilevante
dell’imputato nel successivo fatto di sangue. Osserva la Corte che è mancato
in dibattimento qualsiasi approfondimento in ordine alla circostanza riferita
dal teste Gugliotta circa i contatti confidenziali del CAVÒ con le forze
dell’ordine (che avevano consentito di ipotizzare già in quegli anni
l’esistenza di un secondo attentato programmato ai danni di Pippo Leo), che
potenzialmente avrebbe potuto forse giustificare una conclusione diversa, ove
fosse emerso che il CAVÒ già sapeva il 30.8.1988 di contribuire con il furto
del mezzo all’attuazione del piano omicida.
Alla mancanza di elementi concreti di valutazione
in ordine al grado di coinvolgimento del CAVÒ nel progetto scaturito nel
secondo agguato a Pippo Leo, non può sopperirsi richiamando il particolare
rapporto che legava il CAVÒ al Cambria. Dagli atti acquisiti del dibattimento
del procedimento Peloritana Uno, nonché
attraverso l’istruzione concernente l’omicidio di Placido Cambria ed il
tentato omicidio di Spasaro Giuseppina (capo 4),
è infatti emerso che CAVÒ Giuseppe, cugino del più noto Domenico,
svolgeva le funzioni di vero e proprio autista del Cambria, al quale la patente
era stata ritirata perché sottoposto a misura di prevenzione. A sua volta CAVÒ
Domenico, ucciso il 1° marzo 1988, era il genero di Spasaro Giuseppina,
convivente del Cambria, avendone sposato la figlia Centorrino Francesca. In
questo quadro di relazioni, parentali e non, è poco plausibile immaginare che
il CAVÒ, sempre presente accanto al Cambria, anche quando questi a bordo della
sua Fiat 132 blindata aveva raggiunto
a Camaro il PARATORE e gli altri due dopo il fallimento dell’agguato, fosse
all’oscuro dei progetti e delle strategie del suo “capo”; ma la
considerazione è pur sempre il frutto di un’ipotesi, plausibile, ad es.
quanto l’ipotesi opposta, che cioè, dato il ruolo che non gli consentiva di
“fare domande”, il CAVÒ fosse stato incaricato senza troppe spiegazioni di
reperire un veicolo con determinate caratteristiche, e avesse eseguito con la
docilità propria di chi la militanza nelle organizzazioni criminali ha abituato
al rigoroso rispetto delle gerarchie interne..
CAVÒ Giuseppe va pertanto assolto dai reati di cui
alle lettere a) e b)
del capo 3, e l’affermazione di responsabilità per quello di cui alla lettera
c) deve essere mitigata dal
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle
contestate aggravanti. Giustificano la concessione del beneficio l’accertata
marginalità del ruolo dell’imputato e del reato nell’intera vicenda e le
ragioni del furto, commesso certamente in adesione alla richiesta del Cambria, a
prescindere dalla mancanza di consapevolezza circa l’uso che del veicolo
avrebbe dovuto essere fatto.
In definitiva va affermata la responsabilità di
tutti gli imputati, ad eccezione del CAVÒ, per i reati ascritti, apparendo
corretta la contestazione del tentato omicidio, attesa la sicura idoneità ed
univocità degli atti preparatori compiuti, e la sussistenza delle aggravanti
contestate (numero delle persone e premeditazione), che emerge ictu
oculi dall’esame della vicenda.
Per la commisurazione delle pene si rinvia al
termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.