2.3.5.    Omicidio volontario in danno di MESSINA Rosario (capo 5)

Relativamente all’omicidio di Messina Rosario, unitamente al rinvio a giudizio di PARATORE Vincenzo e FERRANTE Santi, il GUP, con sentenza del 19 giugno 1996, depositata in data 1.8.1996, ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di LA ROSA Francesco, che un anno prima era stato raggiunto per lo stesso episodio dalla misura cautelare insieme al FERRANTE.

La vicenda è stata peraltro oggetto di un lungo e travagliato iter giudiziario, iniziato il 22 febbraio 1993 con la condanna di Genovese Raffaele, Calderone Giuseppe, Pulio Salvatore e Portovenero Francesco (sentenza n. 1 della Corte di Assise di Messina, depositata il 26 marzo 1993, concernente anche gli omicidi di Messina Giovanni e Cento Francesco). La decisione, confermata sotto il profilo dell’affermazione della responsabilità dalla Corte di Assise di appello di Messina in data 8.2.1994 (sentenza n. 1, depositata il 7.6.1994), diveniva esecutiva per Calderone Giuseppe il 25.10.1994, mentre la Corte di Cassazione, adita dal ricorso degli altri imputati, con sentenza del 13 gennaio 1995 confermava in via definitiva la condanna di Genovese Raffaele ed annullava quella di Pulio e Portovenero, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Quest’ultima infine con sentenza del 20 marzo 1995, irrevocabile il 4 maggio 1995, ha assolto definitivamente gli ultimi due imputati dall’omicidio di Messina Rosario per non aver commesso il fatto, disponendone la immediata scarcerazione (v. la copia della decisione acquisita dalla Corte e contenuta nella carpetta degli atti relativa al capo 5).

Secondo quanto è emerso in ordine alla ricostruzione storica del fatto nel corso dei giudizi già definiti ed in questo dibattimento, Messina Rosario fu ucciso a colpi di arma da fuoco poco dopo le ore 8 del 12 giugno 1989 mentre si trovava dietro il bancone del bar Cinquestelle ubicato nella via Gerobino Pilli del rione Camaro di Messina e da lui gestito con l’ausilio dei genitori Messina Orazio e Ferraro Rosa.

Soccorso immediatamente dai familiari il giovane giungeva cadavere al vicino ospedale Piemonte, essendo stato attinto, come accertò nel corso dell’esame autoptico il medico legale dott. Cardia, che è stato sentito anche in questo dibattimento all’udienza del 7 giugno 1997, da tre colpi esplosi da una pistola calibro 9 parabellum, due dei quali, responsabili della morte, l’avevano raggiunto alla spalla sinistra ed al braccio sinistro, rimanendo poi ritenuti nel corpo della vittima dopo averne perforato con effetti devastanti i polmoni e l’aorta; un terzo colpo, sparato da più breve distanza (intorno ai 20 centimetri), aveva trapassato il palmo della mano destra del Messina, presumibilmente protesa in direzione dell’arma in un istintivo quanto vano movimento di difesa. Una lesione superficiale al braccio sinistro fece altresì ipotizzare che un quarto colpo avesse attinto la vittima solo di striscio.

Sul posto venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro tre bossoli di pistola calibro 9 parabellum, uno dei quali era stato trovato sul bancone del bar, un altro a terra, tra il bancone e la pedana in legno retrostante, ed un altro ancora sulla pedana medesima; sulla strada, nelle adiacenze dell’ingresso del bar, veniva rinvenuto e sequestrato un paio di occhiali da sole scuri.

Le indagini svolte nell’immediatezza e sfociate in una serie di perquisizioni domiciliari (all’interno dello stesso bar, nell’abitazione del padre della vittima, presso l’abitazione di Genovese Raffaele) non approdavano ad alcun risultato concreto, finché il 18 giugno 1991, dopo l’uccisione del fratello di Messina Rosario, Giovanni (avvenuta il 21 maggio 1991; v. capo 24), veniva arrestato per espiare una condanna definitiva per furto aggravato Calderone Giuseppe.

Questi chiedeva di conferire con il Pubblico Ministero, essendo intenzionato a collaborare con la giustizia, e il 20 giugno successivo, alla presenza del suo difensore, veniva sentito specificamente anche sull’omicidio di Messina Rosario, relativamente al quale indicava quale esecutore materiale del delitto Genovese Raffaele, che, secondo un piano concordato la sera precedente presso il circolo ENDAS di Camaro S. Paolo, nei pressi del bar del Messina, aveva raggiunto il locale a bordo della motocicletta Cagiva 125 prestatagli dallo stesso Calderone ed aveva sparato con una pistola che gli era stata consegnata da Pulio Salvatore; quest’ultimo, dopo avere a sua volta prestato al Calderone la propria autovettura, la mattina del 12 giugno 1989, insieme a Portovenero Francesco aveva portato la motocicletta al Genovese.

Sulla scorta di tali dichiarazioni il Pubblico Ministero chiedeva ed otteneva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Genovese Raffaele, Pulio Salvatore, Portovenero Francesco e Calderone Giuseppe, e successivamente, dopo l’assunzione dell’esame del Calderone con le forme dell’incidente probatorio, esercitava l’azione penale nei confronti degli stessi imputati. Un percorso parallelo seguivano i procedimenti per l’omicidio di Messina Giovanni e per l’omicidio di Cento Francesco, che dopo il rinvio a giudizio venivano riuniti all’altro dalla Corte di Assise di Messina, la cui sentenza del 1993 concerne tutte e tre le vicende.

Le dichiarazioni del Calderone, sostanzialmente ribadite sia pure in maniera un po’ frammentaria all’odierno dibattimento in cui è stato sentito all’udienza del 27 giugno 1997, muovono dalla indicazione dell’accordo presso il circolo ENDAS della sera precedente all’omicidio, in cui ciascuno dei partecipanti (Genovese, Portovenero, Pulio e lo stesso Calderone) si assunse un ruolo; al Calderone fu richiesto di mettere a disposizione la sua motocicletta CAGIVA 125, che fu consegnata la mattina dopo, intorno alle 7, 7 e 20, a Portovenero e Pulio perché questi la facessero avere al Genovese. Il Calderone, a cui era stata lasciata l’autovettura del Pulio, dopo qualche tempo, intorno alle ore 7 e 30, 7 e 45, si era portato nuovamente nella zona di Camaro S. Paolo nei pressi del bar Cinquestelle; qui, nascosto in una traversa vicina, spaventato soprattutto ma anche curioso di seguire l’evolversi della situazione, aveva avuto modo di notare il Genovese che entrava una prima volta nel locale, sorbiva un caffè in presenza del padre del Messina e ne usciva urlando all’indirizzo di Messina Rosario (“… cu avi coppa, spara …”), e quindi poco dopo, armatosi di una pistola, rientrava nel locale; a questo punto il Calderone ha dichiarato di avere sentito l’esplosione di alcuni spari e di avere visto subito dopo il Genovese uscire, mentre riponeva la pistola nella cintola dei pantaloni, e quindi allontanarsi a bordo della Cagiva del Calderone. Il Genovese gli aveva successivamente riferito che il padre del Messina, che si era momentaneamente allontanato, aveva fatto in tempo a ritornare nel locale richiamato dagli spari e a notarlo prima che si allontanasse, e che ugualmente era stato visto dal fratello della vittima, Giovanni, e dal vicino tabaccaio.

Circa l’arma usata per l’omicidio il Calderone ha dichiarato in un primo momento che era stato il Pulio, nipote di FERRANTE Santi, a consegnarla a Genovese, ma poi, invitato a precisare l’origine di questo suo convincimento, ha precisato di non avere assistito ad alcuna consegna e di avere dedotto che questa c’era effettivamente stata quando aveva visto il Genovese allontanarsi in direzione della casa del Pulio, dopo essere stato una prima volta al bar Cinquestelle, e quindi uscirne con la pistola.

In ordine al movente dell’omicidio il Calderone è stato poco preciso, e solo in seguito alla contestazione ha ricordato che all’origine del gesto del Genovese vi era una relazione sentimentale che il Messina aveva allacciato con una tale Martino Maria, detta Mary, già legata al Genovese, profittando di un periodo di detenzione di quest’ultimo. Altro movente dell’omicidio, sempre riferito su contestazione, scaturiva da un torto che il Messina aveva fatto a Leo Giuseppe, “sconfinando” nella zona sottoposta da lui sottoposta ad estorsione.

Ulteriori approfondimenti sulla ricostruzione del fatto storico appaiono ormai superflui, poiché in questo dibattimento, probabilmente per la prima volta, il Genovese, sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. all’udienza del 3 maggio 1999, si è assunta la paternità dell’omicidio, affermando di avere agito da solo, utilizzando una pistola calibro 9 in suo possesso, forse rubata su un’autovettura o in un appartamento, e di avere commesso l’omicidio per motivi personali che non ha inteso rivelare. L’ammissione di responsabilità del Genovese, giunta quando ormai la vicenda giudiziaria che lo riguarda si è definitivamente conclusa con la condanna a 30 anni di reclusione per gli omicidi di Messina Rosario e Cento Francesco, non deve sorprendere, rappresentando essa, nel momento in cui non può recare alcun nocumento al condannato, un evidente tentativo di condizionare l’esito del giudizio odierno, fornendo una versione deliberatamente in contrasto con l’ipotesi di accusa allo scopo di pregiudicare la credibilità del PARATORE, sulle cui dichiarazioni essa poggia, come si vedrà di qui a poco. È significativo, per comprendere quale sia il tasso di genuinità delle sue ammissioni, che il Genovese non sia stato in grado di indicare in maniera più precisa la provenienza dell’arma, circostanza di rilievo determinante ai fini del giudizio che questa Corte è chiamata a dare, o ancora che egli si sia ostinato a ribadire che entrò nel locale una sola volta, già armato, o che non abbia voluto rivelare il movente dell’omicidio, o che infine, interpellato circa i periodi di comune detenzione con il PARATORE, sia stato molto attento ad ammetterli per gli anni 1987 e 1988, dicendo di non ricordare per gli anni successivi. Dalle dichiarazioni dei genitori della vittima, così come chiarito nella sentenza del 1993 e confermato dall’odierno dibattimento, emerge invece inequivocabilmente che il Genovese la mattina dell’omicidio di recò per ben tre volte nell’arco di una quarantina di minuti al bar Cinquestelle, con l’unico ed evidente obiettivo di incontrare Messina Rosario, mentre l’attività investigativa diretta alla ricerca dei riscontri ha consentito di accertare, come ha riferito il teste Sciacca all’udienza del 7 giugno 1997, che all’epoca dell’omicidio presso il carcere di Messina erano ristretti tanto il PARATORE che il FERRANTE ed il Genovese, e che quest’ultimo aveva usufruito di un permesso in corrispondenza del giorno dell’omicidio (significativamente Messina Orazio ha ricordato che meravigliato, in occasione della seconda visita del Genovese al bar, gli aveva chiesto: “… ma scusa, io sapeva ca era carcerato, tu fora chi fai? …”).

Va piuttosto rilevato, per quanto concerne la questione della consegna della pistola, di cui originariamente era accusato il Pulio, che dall’esame delle decisioni acquisite si desume che tra le dichiarazioni accusatorie rese dal Calderone nel corso dell’incidente probatorio ve ne era una concernente la circostanza della consegna dell’arma che sarebbe avvenuta nel cortile dell’abitazione del Pulio (v. pagine 10 e 22 della decisione di primo grado, pagina 9 della decisione di appello, pagina 13 delle sentenza in sede di giudizio di rinvio); tale affermazione non è stata ribadita all’odierno dibattimento, nel corso del quale, senza che il Pubblico Ministero contestasse al Calderone di avere detto in precedenza cosa diversa, egli si è limitato a dire che la consegna da parte del Pulio era stata una sua deduzione logica, legata probabilmente al tenore degli accordi presi la sera precedente e determinata dalla circostanza che il Genovese si era allontanato in direzione della casa del Pulio e quindi, dopo il suo rientro nel locale, aveva fatto fuoco evidentemente con l’arma che il Calderone gli vide poi all’uscita riporre nella cintura dei pantaloni (“PM: Lei, nella sua deposizione, ha detto di avere appreso questa circostanza, la consegna della pistola dal PULIO al GENOVESE, proprio dal GENOVESE stesso. La ricorda questa circostanza? CALDERONE G.: no. PM.: ricorda, o no, questa circostanza? CALDERONE G.: no, ho detto. PM.: allora, lei, su questa consegna della pistola, fa una deduzione logica, o ha elementi di fatto da offrire al giudizio dalla Corte? Come fa a sapere chi ha consegnato questa pistola? Chi gliel’ha detto? L’ha visto? O, siccome l’ha visto andare nella casa, lo ha dedotto? Vedendolo uscire armato, poi? CALDERONE G.: no, non l’ho dedotto, cioè, era una cosa che già sapevo anche se non mi era stata detta, ma lo sapevo. PM.: ecco, appunto. Lo sapeva perché la si era concordata nella fase ideativa? Di programmazione dell’omicidio? CALDERONE G.: ma no, no, no, li ha detto, prima, giusto, cioè è una cosa logica. PM.: allora, è una cosa logica? CALDERONE G.: non c’era altra gente quando succe., erano loro tre quando sono andati su, a casa del PULIO, non c’era altra gente. PM.: quindi, lei, ecco, ecco. Questo è un elemento che lei offre al vaglio, al giudizio. Cioè, lei l’ha visto arrivare e uscire armato, quindi, l’ha dedotto questo fatto? D’accordo.”). Va peraltro osservato che in occasione delle dichiarazioni al Pubblico Ministero di cui al verbale del 20 giugno 1991, acquisito in seguito ad altre contestazioni, il Calderone si era limitato a riferire di avere visto il Genovese salire sulla moto ed avviarsi verso la propria abitazione, dove avrebbe preso la pistola, facendo quindi veloce rientro al bar del Messina: in quelle dichiarazioni, che probabilmente furono le prime del Calderone dopo l’inizio della collaborazione, non solo non fu fatto alcun riferimento alla consegna dell’arma da parte del Pulio (che veniva accusato solamente, così come il Portovenero, di avere portato al Genovese la motocicletta), ma circa la disponibilità della pistola il Calderone fornì una spiegazione evidentemente alternativa, riconducendola direttamente al Genovese che l’avrebbe prelevata presso la propria abitazione dopo l’alterco con Messina Rosario. La divergenza rispetto alle successive dichiarazioni del Calderone non sembra essere stata oggetto di particolare considerazione nel corso del giudizio di merito a carico di Pulio Salvatore e dei coimputati, ma essa indubbiamente incide negativamente sull’attendibilità intrinseca delle accuse e più in generale sulla credibilità del Calderone, rafforzando l’esito finale della vicenda giudiziaria, sfociata, con riferimento al Pulio, nel proscioglimento con formula piena dopo il ribaltamento della condanna che egli aveva riportato in primo ed in secondo grado. Tale proscioglimento muove tuttavia non dai limiti di attendibilità del Calderone (profilo che l’ultima decisione omette deliberatamente di prendere in considerazione alla luce della sentenza di legittimità), ma dalla mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie di Calderone, sia in ordine al prestito e alla successiva consegna al Genovese della Cagiva del Calderone che in ordine alla consegna dell’arma.

La circostanza tuttavia assume rilievo anche in questo giudizio, in cui l’accusa, che poggia sulle dichiarazioni di PARATORE Vincenzo, coinvolge, anche con riferimento alla disponibilità e alla consegna dell’arma, lo zio di Pulio Salvatore, FERRANTE Santi.

Sull’esistenza del rapporto di parentela non pare possa esservi alcun dubbio, poiché esso, pur non avendo costituito oggetto di una apposita indagine anagrafica, è emerso dalle dichiarazioni del teste Sciacca, in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, che ha attestato di avere rinvenuto verbali di dichiarazioni rilasciate da Pulio Salvatore, in cui lo stesso ammetteva l’esistenza della parentela.

PARATORE Vincenzo, che durante le indagini preliminari rese dichiarazioni sull’episodio il 10 maggio 1994, si è assunta innanzitutto la responsabilità della fornitura dell’arma, una calibro 9 Luger, che si trovava conservata in una casa di proprietà del collaboratore, utilizzata saltuariamente da un parente che si trovava in Germania, ubicata in via Bartolomeo Corleoni, nel quartiere di Minissale, nella zona sud della città di Messina. Il PARATORE ha riferito che in quel periodo, morto Placido Cambria, aveva assunto un ruolo di spicco all’interno del clan facente capo ormai al solo SPARACIO Luigi e sempre in lotta con il gruppo di Leo Giuseppe. L’assunzione di questa posizione di prestigio spiega la ragione per cui il PARATORE fu interpellato da La Rosa Francesco e da un suo fraterno amico, FERRANTE Santi, inteso ricchiazzi, anch’egli inserito nel clan SPARACIO (con il quale il PARATORE ha dichiarato di avere condiviso, anche in altre zone d’Italia, diversi anni di militanza criminale), in ordine alla possibilità di commettere un omicidio ai danni di un affiliato al clan di Leo Giuseppe, tale Messina Rosario, che era in contrasto per una questione di donne con il cognato di La Rosa, Genovese Raffaele. I due prospettarono al PARATORE l’opportunità che dell’omicidio si occupasse lo stesso Genovese, che era in quel periodo anch’egli detenuto ma che avrebbe presto ottenuto un permesso. Il PARATORE fu perciò invitato a spendere il proprio prestigio per rafforzare il proposito omicida del Genovese e soprattutto a fornire un contributo concreto, dal momento che era notorio che gli stesse molto a cuore la lotta al Leo e ai suoi affiliati (“… io era un acerrimo nemico di Leo, quindi non era un segreto per nessuno …”). Il La Rosa ed il FERRANTE chiesero dunque al PARATORE se gli era possibile fare avere un’arma al Genovese ed il PARATORE si ricordò della pistola nascosta poco prima dell’arresto nell’appartamento di Minissale; invitò quindi il FERRANTE a mandare il nipote Pulio Salvatore a prendere l’arma, consegnata successivamente al Genovese quando questi fruì di un permesso di uscita dal carcere. Il PARATORE apprese poi i particolari dell’omicidio prima dal giornale e quindi dallo stesso Genovese, che aveva finito, con grande disappunto del FERRANTE, per coinvolgere il Pulio nell’esecuzione dell’omicidio, portandolo con sé.

L’attività investigativa diretta alla ricerca dei riscontri ha evidenziato la comune detenzione di PARATORE, La Rosa, FERRANTE e Genovese nel periodo corrispondente a quello in cui fu commesso l’omicidio (n. nota della Questura di Messina del 23.1.1997, contenuta nella carpetta dei documenti relativi al capo 5).

Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo appaiono sufficienti alla Corte per affermarne la responsabilità anche per l’omicidio di Messina Rosario.

Non vi può essere alcun dubbio sulla rilevanza penale delle condotte che il collaboratore si è attribuito, a prescindere dalla circostanza che il Messina gli era sconosciuto e l’omicidio interessava al PARATORE nella misura in cui andava a colpire un elemento del clan avversario. Sebbene l’imputato abbia riferito la determinazione primaria a FERRANTE e La Rosa (“… in pratica avevano fatto tutto loro… ”), dal suo resoconto, oltre ad una certa tendenza a sopravvalutare il proprio ruolo che il PARATORE ha rivelato anche in altre occasioni, emerge che i due si erano rivolti a lui ben consapevoli dell’autorevolezza dell’interlocutore, desiderosi, tramite il coinvolgimento di uno dei suoi uomini più rappresentativi, di far convergere l’interesse di tutto il gruppo SPARACIO con l’interesse personale del cognato del FERRANTE. E a prescindere dalla rilevanza dell’incoraggiamento e dei consigli di cui il PARATORE ha riferito di essere stato prodigo con il Genovese (che gli altri due lo convinsero a prendere come “figlioccio”), è certamente rilevante la fornitura dell’arma, sia pure attraverso l’intervento di un’altra persona a cui era stato indicato il nascondiglio.

Richiamato anche in questo caso l’orientamento secondo cui la confessione in quanto tale non necessita di riscontri, va escluso che nel caso di specie possa plausibilmente dubitarsi della sua spontaneità e genuinità: l’indicazione del proprio ruolo da parte del PARATORE, che non era minimamente emerso nel corso della vicenda giudiziaria conclusa con la condanna del Genovese e del Calderone, non vale certamente a coprire le responsabilità di altri, né sarebbe comprensibile il motivo per cui il collaboratore, che si è accusato di reati ben più gravi sotto il profilo del coinvolgimento personale, avrebbe dovuto attribuirsi un ruolo (come si è visto del tutto inedito) in una vicenda già ampiamente esaminata, sulla quale il suo contributo in ogni caso avrebbe potuto assumere una rilevanza modesta e una limitata originalità.

Conseguentemente PARATORE Vincenzo deve essere condannato per i reati di cui al capo 5.Ricorrono relativamente all’omicidio di Messina Rosario le aggravanti contestate (numero dei concorrenti e premeditazione), desumibili dalla narrazione del PARATORE. In particolare ricorre la premeditazione posto che il progetto criminoso era stato comunicato al PARATORE prima ancora che il Genovese fruisse del permesso che gli avrebbe poi consentito di commettere l’omicidio, ed il PARATORE ebbe poi modo di far conoscere al nipote del FERRANTE, ed evidentemente tramite quest’ultimo, l’ubicazione dell’arma. Tali elementi appaiono sufficienti a denotare il radicamento nell’animo dell’imputato per un apprezzabile intervallo di tempo del proposito criminoso dopo l’adesione al programma prospettatogli e, secondo i criteri generali illustrati con riferimento all’omicidio di Spagnolo Giovanni (capo 2), a configurare a carico dell’imputato l’aggravante di cui all’art. 577, n. 3, del codice penale.

Vanno tuttavia riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti  generiche in relazione alla confessione e al ruolo marginale avuto nella consumazione dell’omicidio, da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate, mentre la modestia e la limitata originalità del contributo inducono a negare l’ulteriore beneficio dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la posizione di FERRANTE Santi, che è accusato dal solo PARATORE di avere avuto un ruolo nell’omicidio di Messina Rosario.

Nel prosciogliere l’originario coimputato La Rosa Francesco, coinvolto dal PARATORE con accuse di tenore analogo a quelle mosse nei confronti del FERRANTE, il GUP nella citata sentenza del 19 giugno 1996 rilevava che il concorso morale ascritto ad entrambi appare evanescente, differenziando poi le posizioni e quindi giustificando l’esito diverso con riferimento al ruolo ulteriore attribuito al FERRANTE, quello cioè di avere contribuito materialmente, tramite il coinvolgimento del nipote Pulio Salvatore, alla fornitura dell’arma usata per l’omicidio, ruolo ritenuto suscettibile, diversamente da quello del coimputato, di approfondimento dibattimentale.

Va tuttavia rilevato che il Tribunale c. d. della libertà, investito dalla richiesta di riesame presentata nell’interesse del FERRANTE, annullò l’ordinanza custodiale relativamente all’omicidio di Messina Rosario il 4 agosto 1995; lo stesso imputato ottenne con il medesimo provvedimento l’annullamento della misura anche per il reato di duplice omicidio volontario in danno di Parisi Corrado e Fenghi Gregorio, mentre una successiva ordinanza del 15 aprile 1996 decretò l’annullamento della misura anche per l’ultimo dei reati per i quali era stata emessa a carico del FERRANTE nell’ambito dell’operazione Peloritana bis, il tentato omicidio ai danni di Catanzaro Gaetano avvenuto in data 11.7.1983.

L’assenza di qualsiasi riscontro alle accuse del PARATORE impone il medesimo esito alla conclusione del dibattimento, così come peraltro richiesto anche dal Pubblico Ministero, che ha correttamente rilevato come non possa costituire riscontro idoneo il solo accertamento della condetenzione dei vari protagonisti coinvolti dalle accuse del PARATORE.

Mentre in ordine alla deliberazione criminosa potrebbero ripetersi per il FERRANTE le medesime osservazioni che hanno condotto il GUP al proscioglimento anticipato del coimputato La Rosa, per quanto concerne la partecipazione al reperimento dell’arma è sufficiente rilevare che anche questa accusa poggia sulle sole dichiarazioni del PARATORE ed inoltre essa è fortemente indebolita dalla definitiva assoluzione di Pulio Salvatore, anche alla luce di quanto si è ulteriormente rilevato circa l’attendibilità intrinseca delle accuse del Calderone su questo aspetto specifico. A quest’ultimo era addebitata, come si è visto, anche la consegna dell’arma usata per il delitto (il PARATORE ha poi ipotizzato anche un suo più diretto coinvolgimento nella fase esecutiva), ed un’eventuale definitiva condanna per questo tipo di concorso avrebbe potuto fornire una conferma indiretta del coinvolgimento del FERRANTE. Ma la condanna, pronunciata a carico del Pulio in primo ed in secondo grado sulla scorta delle dichiarazioni di Calderone Giuseppe, è stata definitivamente annullata in sede di giudizio di rinvio proprio per la mancanza di quei riscontri che sul punto la Corte di Cassazione aveva ritenuto carenti, invitando la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ad una indagine diretta a reperirli tra le altre risultanze processuali.

Sicché venuto meno anche questo possibile elemento di conferma della chiamata in correità del FERRANTE, quest’ultimo va assolto dai reati ascritti ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p., p. per non avere commesso il fatto.

Per la commisurazione della pena si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.