Relativamente all’omicidio di Messina Rosario,
unitamente al rinvio a giudizio di PARATORE Vincenzo e FERRANTE Santi, il GUP,
con sentenza del 19 giugno 1996, depositata in data 1.8.1996, ha emesso sentenza
di non luogo a procedere nei confronti di LA ROSA Francesco, che un anno prima
era stato raggiunto per lo stesso episodio dalla misura cautelare insieme al
FERRANTE.
La vicenda è stata peraltro oggetto di un lungo e
travagliato iter giudiziario, iniziato
il 22 febbraio 1993 con la condanna di Genovese Raffaele, Calderone Giuseppe,
Pulio Salvatore e Portovenero Francesco (sentenza n. 1 della Corte di Assise di
Messina, depositata il 26 marzo 1993, concernente anche gli omicidi di Messina
Giovanni e Cento Francesco). La decisione, confermata sotto il profilo
dell’affermazione della responsabilità dalla Corte di Assise di appello di
Messina in data 8.2.1994 (sentenza n. 1, depositata il 7.6.1994), diveniva
esecutiva per Calderone Giuseppe il 25.10.1994, mentre la Corte di Cassazione,
adita dal ricorso degli altri imputati, con sentenza del 13 gennaio 1995
confermava in via definitiva la condanna di Genovese Raffaele ed annullava
quella di Pulio e Portovenero, rinviando per un nuovo giudizio alla Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria. Quest’ultima infine con sentenza del 20
marzo 1995, irrevocabile il 4 maggio 1995, ha assolto definitivamente gli ultimi
due imputati dall’omicidio di Messina Rosario per non aver commesso il fatto,
disponendone la immediata scarcerazione (v. la copia della decisione acquisita
dalla Corte e contenuta nella carpetta degli atti relativa al capo 5).
Secondo quanto è emerso in ordine alla
ricostruzione storica del fatto nel corso dei giudizi già definiti ed in questo
dibattimento, Messina Rosario fu ucciso a colpi di arma da fuoco poco dopo le
ore 8 del 12 giugno 1989 mentre si trovava dietro il bancone del bar Cinquestelle
ubicato nella via Gerobino Pilli del rione Camaro di Messina e da lui
gestito con l’ausilio dei genitori Messina Orazio e Ferraro Rosa.
Soccorso immediatamente dai familiari il giovane
giungeva cadavere al vicino ospedale Piemonte, essendo stato attinto, come
accertò nel corso dell’esame autoptico il medico legale dott. Cardia, che è
stato sentito anche in questo dibattimento all’udienza del 7 giugno 1997, da
tre colpi esplosi da una pistola calibro 9 parabellum,
due dei quali, responsabili della morte, l’avevano raggiunto alla spalla
sinistra ed al braccio sinistro, rimanendo poi ritenuti nel corpo della vittima
dopo averne perforato con effetti devastanti i polmoni e l’aorta; un terzo
colpo, sparato da più breve distanza (intorno ai 20 centimetri), aveva
trapassato il palmo della mano destra del Messina, presumibilmente protesa in
direzione dell’arma in un istintivo quanto vano movimento di difesa. Una
lesione superficiale al braccio sinistro fece altresì ipotizzare che un quarto
colpo avesse attinto la vittima solo di striscio.
Sul posto venivano rinvenuti e sottoposti a
sequestro tre bossoli di pistola calibro 9 parabellum,
uno dei quali era stato trovato sul bancone del bar, un altro a terra, tra il
bancone e la pedana in legno retrostante, ed un altro ancora sulla pedana
medesima; sulla strada, nelle adiacenze dell’ingresso del bar, veniva
rinvenuto e sequestrato un paio di occhiali da sole scuri.
Le indagini svolte nell’immediatezza e sfociate
in una serie di perquisizioni domiciliari (all’interno dello stesso bar,
nell’abitazione del padre della vittima, presso l’abitazione di Genovese
Raffaele) non approdavano ad alcun risultato concreto, finché il 18 giugno
1991, dopo l’uccisione del fratello di Messina Rosario, Giovanni (avvenuta il
21 maggio 1991; v. capo 24), veniva arrestato per espiare una condanna
definitiva per furto aggravato Calderone Giuseppe.
Questi chiedeva di conferire con il Pubblico
Ministero, essendo intenzionato a collaborare con la giustizia, e il 20 giugno
successivo, alla presenza del suo difensore, veniva sentito specificamente anche
sull’omicidio di Messina Rosario, relativamente al quale indicava quale
esecutore materiale del delitto Genovese Raffaele, che, secondo un piano
concordato la sera precedente presso il circolo ENDAS di Camaro S. Paolo, nei
pressi del bar del Messina, aveva raggiunto il locale a bordo della motocicletta
Cagiva 125 prestatagli dallo stesso
Calderone ed aveva sparato con una pistola che gli era stata consegnata da Pulio
Salvatore; quest’ultimo, dopo avere a sua volta prestato al Calderone la
propria autovettura, la mattina del 12 giugno 1989, insieme a Portovenero
Francesco aveva portato la motocicletta al Genovese.
Sulla scorta di tali dichiarazioni il Pubblico
Ministero chiedeva ed otteneva la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Genovese Raffaele, Pulio Salvatore, Portovenero Francesco e
Calderone Giuseppe, e successivamente, dopo l’assunzione dell’esame del
Calderone con le forme dell’incidente probatorio, esercitava l’azione penale
nei confronti degli stessi imputati. Un percorso parallelo seguivano i
procedimenti per l’omicidio di Messina Giovanni e per l’omicidio di Cento
Francesco, che dopo il rinvio a giudizio venivano riuniti all’altro dalla
Corte di Assise di Messina, la cui sentenza del 1993 concerne tutte e tre le
vicende.
Le dichiarazioni del Calderone, sostanzialmente
ribadite sia pure in maniera un po’ frammentaria all’odierno dibattimento in
cui è stato sentito all’udienza del 27 giugno 1997, muovono dalla indicazione
dell’accordo presso il circolo ENDAS della sera precedente all’omicidio, in
cui ciascuno dei partecipanti (Genovese, Portovenero, Pulio e lo stesso
Calderone) si assunse un ruolo; al Calderone fu richiesto di mettere a
disposizione la sua motocicletta CAGIVA
125, che fu consegnata la mattina dopo, intorno alle 7, 7 e 20, a
Portovenero e Pulio perché questi la facessero avere al Genovese. Il Calderone,
a cui era stata lasciata l’autovettura del Pulio, dopo qualche tempo, intorno
alle ore 7 e 30, 7 e 45, si era portato nuovamente nella zona di Camaro S. Paolo
nei pressi del bar Cinquestelle; qui,
nascosto in una traversa vicina, spaventato soprattutto ma anche curioso di
seguire l’evolversi della situazione, aveva avuto modo di notare il Genovese
che entrava una prima volta nel locale, sorbiva un caffè in presenza del padre
del Messina e ne usciva urlando all’indirizzo di Messina Rosario (“… cu avi coppa, spara …”), e quindi poco dopo, armatosi di una
pistola, rientrava nel locale; a questo punto il Calderone ha dichiarato di
avere sentito l’esplosione di alcuni spari e di avere visto subito dopo il
Genovese uscire, mentre riponeva la pistola nella cintola dei pantaloni, e
quindi allontanarsi a bordo della Cagiva del
Calderone. Il Genovese gli aveva successivamente riferito che il padre del
Messina, che si era momentaneamente allontanato, aveva fatto in tempo a
ritornare nel locale richiamato dagli spari e a notarlo prima che si
allontanasse, e che ugualmente era stato visto dal fratello della vittima,
Giovanni, e dal vicino tabaccaio.
Circa l’arma usata per l’omicidio il Calderone
ha dichiarato in un primo momento che era stato il Pulio, nipote di FERRANTE
Santi, a consegnarla a Genovese, ma poi, invitato a precisare l’origine di
questo suo convincimento, ha precisato di non avere assistito ad alcuna consegna
e di avere dedotto che questa c’era effettivamente stata quando aveva visto il
Genovese allontanarsi in direzione della casa del Pulio, dopo essere stato una
prima volta al bar Cinquestelle, e
quindi uscirne con la pistola.
In ordine al movente dell’omicidio il Calderone
è stato poco preciso, e solo in seguito alla contestazione ha ricordato che
all’origine del gesto del Genovese vi era una relazione sentimentale che il
Messina aveva allacciato con una tale Martino Maria, detta Mary,
già legata al Genovese, profittando di un periodo di detenzione di
quest’ultimo. Altro movente dell’omicidio, sempre riferito su contestazione,
scaturiva da un torto che il Messina aveva fatto a Leo Giuseppe,
“sconfinando” nella zona sottoposta da lui sottoposta ad estorsione.
Ulteriori approfondimenti sulla ricostruzione del
fatto storico appaiono ormai superflui, poiché in questo dibattimento,
probabilmente per la prima volta, il Genovese, sentito con le garanzie di cui
all’art. 210 c. p. p. all’udienza del 3 maggio 1999, si è assunta la
paternità dell’omicidio, affermando di avere agito da solo, utilizzando una
pistola calibro 9 in suo possesso, forse rubata su un’autovettura o in un
appartamento, e di avere commesso l’omicidio per motivi personali che non ha
inteso rivelare. L’ammissione di responsabilità del Genovese, giunta quando
ormai la vicenda giudiziaria che lo riguarda si è definitivamente conclusa con
la condanna a 30 anni di reclusione per gli omicidi di Messina Rosario e Cento
Francesco, non deve sorprendere, rappresentando essa, nel momento in cui non può
recare alcun nocumento al condannato, un evidente tentativo di condizionare
l’esito del giudizio odierno, fornendo una versione deliberatamente in
contrasto con l’ipotesi di accusa allo scopo di pregiudicare la credibilità
del PARATORE, sulle cui dichiarazioni essa poggia, come si vedrà di qui a poco.
È significativo, per comprendere quale sia il tasso di genuinità delle sue
ammissioni, che il Genovese non sia stato in grado di indicare in maniera più
precisa la provenienza dell’arma, circostanza di rilievo determinante ai fini
del giudizio che questa Corte è chiamata a dare, o ancora che egli si sia
ostinato a ribadire che entrò nel locale una sola volta, già armato, o che non
abbia voluto rivelare il movente dell’omicidio, o che infine, interpellato
circa i periodi di comune detenzione con il PARATORE, sia stato molto attento ad
ammetterli per gli anni 1987 e 1988, dicendo di non ricordare per gli anni
successivi. Dalle dichiarazioni dei genitori della vittima, così come chiarito
nella sentenza del 1993 e confermato dall’odierno dibattimento, emerge invece
inequivocabilmente che il Genovese la mattina dell’omicidio di recò per ben
tre volte nell’arco di una quarantina di minuti al bar Cinquestelle, con l’unico ed evidente obiettivo di incontrare
Messina Rosario, mentre l’attività investigativa diretta alla ricerca dei
riscontri ha consentito di accertare, come ha riferito il teste Sciacca
all’udienza del 7 giugno 1997, che all’epoca dell’omicidio presso il
carcere di Messina erano ristretti tanto il PARATORE che il FERRANTE ed il
Genovese, e che quest’ultimo aveva usufruito di un permesso in corrispondenza
del giorno dell’omicidio (significativamente Messina Orazio ha ricordato che
meravigliato, in occasione della seconda visita del Genovese al bar, gli aveva
chiesto: “… ma scusa, io sapeva ca era
carcerato, tu fora chi fai? …”).
Va piuttosto rilevato, per quanto concerne la
questione della consegna della pistola, di cui originariamente era accusato il
Pulio, che dall’esame delle decisioni acquisite si desume che tra le
dichiarazioni accusatorie rese dal Calderone nel corso dell’incidente
probatorio ve ne era una concernente la circostanza della consegna dell’arma
che sarebbe avvenuta nel cortile dell’abitazione del Pulio (v. pagine 10 e 22
della decisione di primo grado, pagina 9 della decisione di appello, pagina 13
delle sentenza in sede di giudizio di rinvio); tale affermazione non è stata
ribadita all’odierno dibattimento, nel corso del quale, senza che il Pubblico
Ministero contestasse al Calderone di avere detto in precedenza cosa diversa,
egli si è limitato a dire che la consegna da parte del Pulio era stata una sua
deduzione logica, legata probabilmente al tenore degli accordi presi la sera
precedente e determinata dalla circostanza che il Genovese si era allontanato in
direzione della casa del Pulio e quindi, dopo il suo rientro nel locale, aveva
fatto fuoco evidentemente con l’arma che il Calderone gli vide poi
all’uscita riporre nella cintura dei pantaloni (“PM:
Lei, nella sua deposizione, ha detto di avere appreso questa circostanza, la
consegna della pistola dal PULIO al GENOVESE, proprio dal GENOVESE stesso. La
ricorda questa circostanza? CALDERONE G.: no. PM.: ricorda, o no, questa
circostanza? CALDERONE G.: no, ho detto. PM.: allora, lei, su questa consegna
della pistola, fa una deduzione logica, o ha elementi di fatto da offrire al
giudizio dalla Corte? Come fa a sapere chi ha consegnato questa pistola? Chi
gliel’ha detto? L’ha visto? O, siccome l’ha visto andare nella casa, lo ha
dedotto? Vedendolo uscire armato, poi? CALDERONE G.: no, non l’ho dedotto, cioè,
era una cosa che già sapevo anche se non mi era stata detta, ma lo sapevo. PM.:
ecco, appunto. Lo sapeva perché la si era concordata nella fase ideativa? Di
programmazione dell’omicidio? CALDERONE G.: ma no, no, no, li ha detto, prima,
giusto, cioè è una cosa logica. PM.: allora, è una cosa logica? CALDERONE G.:
non c’era altra gente quando succe., erano loro tre quando sono andati su, a
casa del PULIO, non c’era altra gente. PM.: quindi, lei, ecco, ecco. Questo è
un elemento che lei offre al vaglio, al giudizio. Cioè, lei l’ha visto
arrivare e uscire armato, quindi, l’ha dedotto questo fatto? D’accordo.”).
Va peraltro osservato che in occasione delle dichiarazioni al Pubblico Ministero
di cui al verbale del 20 giugno 1991, acquisito in seguito ad altre
contestazioni, il Calderone si era limitato a riferire di avere visto il
Genovese salire sulla moto ed avviarsi verso la propria abitazione, dove avrebbe
preso la pistola, facendo quindi veloce rientro al bar del Messina: in quelle
dichiarazioni, che probabilmente furono le prime del Calderone dopo l’inizio
della collaborazione, non solo non fu fatto alcun riferimento alla consegna
dell’arma da parte del Pulio (che veniva accusato solamente, così come il
Portovenero, di avere portato al Genovese la motocicletta), ma circa la
disponibilità della pistola il Calderone fornì una spiegazione evidentemente
alternativa, riconducendola direttamente al Genovese che l’avrebbe prelevata
presso la propria abitazione dopo l’alterco con Messina Rosario. La divergenza
rispetto alle successive dichiarazioni del Calderone non sembra essere stata
oggetto di particolare considerazione nel corso del giudizio di merito a carico
di Pulio Salvatore e dei coimputati, ma essa indubbiamente incide negativamente
sull’attendibilità intrinseca delle accuse e più in generale sulla
credibilità del Calderone, rafforzando l’esito finale della vicenda
giudiziaria, sfociata, con riferimento al Pulio, nel proscioglimento con formula
piena dopo il ribaltamento della condanna che egli aveva riportato in primo ed
in secondo grado. Tale proscioglimento muove tuttavia non dai limiti di
attendibilità del Calderone (profilo che l’ultima decisione omette
deliberatamente di prendere in considerazione alla luce della sentenza di
legittimità), ma dalla mancanza di riscontri individualizzanti alle
dichiarazioni accusatorie di Calderone, sia in ordine al prestito e alla
successiva consegna al Genovese della Cagiva
del Calderone che in ordine alla consegna dell’arma.
La circostanza tuttavia assume rilievo anche in
questo giudizio, in cui l’accusa, che poggia sulle dichiarazioni di PARATORE
Vincenzo, coinvolge, anche con riferimento alla disponibilità e alla consegna
dell’arma, lo zio di Pulio Salvatore, FERRANTE Santi.
Sull’esistenza del rapporto di parentela non pare
possa esservi alcun dubbio, poiché esso, pur non avendo costituito oggetto di
una apposita indagine anagrafica, è emerso dalle dichiarazioni del teste
Sciacca, in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, che ha attestato di
avere rinvenuto verbali di dichiarazioni rilasciate da Pulio Salvatore, in cui
lo stesso ammetteva l’esistenza della parentela.
PARATORE Vincenzo, che durante le indagini
preliminari rese dichiarazioni sull’episodio il 10 maggio 1994, si è assunta
innanzitutto la responsabilità della fornitura dell’arma, una calibro 9 Luger,
che si trovava conservata in una casa di proprietà del collaboratore,
utilizzata saltuariamente da un parente che si trovava in Germania, ubicata in
via Bartolomeo Corleoni, nel quartiere di Minissale, nella zona sud della città
di Messina. Il PARATORE ha riferito che in quel periodo, morto Placido Cambria,
aveva assunto un ruolo di spicco all’interno del clan facente capo ormai al
solo SPARACIO Luigi e sempre in lotta con il gruppo di Leo Giuseppe.
L’assunzione di questa posizione di prestigio spiega la ragione per cui il
PARATORE fu interpellato da La Rosa Francesco e da un suo fraterno amico,
FERRANTE Santi, inteso ricchiazzi,
anch’egli inserito nel clan SPARACIO (con il quale il PARATORE ha dichiarato
di avere condiviso, anche in altre zone d’Italia, diversi anni di militanza
criminale), in ordine alla possibilità di commettere un omicidio ai danni di un
affiliato al clan di Leo Giuseppe, tale Messina Rosario, che era in contrasto
per una questione di donne con il cognato di La Rosa, Genovese Raffaele. I due
prospettarono al PARATORE l’opportunità che dell’omicidio si occupasse lo
stesso Genovese, che era in quel periodo anch’egli detenuto ma che avrebbe
presto ottenuto un permesso. Il PARATORE fu perciò invitato a spendere il
proprio prestigio per rafforzare il proposito omicida del Genovese e soprattutto
a fornire un contributo concreto, dal momento che era notorio che gli stesse
molto a cuore la lotta al Leo e ai suoi affiliati (“… io era un acerrimo nemico di Leo, quindi non era un segreto per
nessuno …”). Il La Rosa ed il FERRANTE chiesero dunque al PARATORE se
gli era possibile fare avere un’arma al Genovese ed il PARATORE si ricordò
della pistola nascosta poco prima dell’arresto nell’appartamento di
Minissale; invitò quindi il FERRANTE a mandare il nipote Pulio Salvatore a
prendere l’arma, consegnata successivamente al Genovese quando questi fruì di
un permesso di uscita dal carcere. Il PARATORE apprese poi i particolari
dell’omicidio prima dal giornale e quindi dallo stesso Genovese, che aveva
finito, con grande disappunto del FERRANTE, per coinvolgere il Pulio
nell’esecuzione dell’omicidio, portandolo con sé.
L’attività investigativa diretta alla ricerca
dei riscontri ha evidenziato la comune detenzione di PARATORE, La Rosa, FERRANTE
e Genovese nel periodo corrispondente a quello in cui fu commesso l’omicidio
(n. nota della Questura di Messina del 23.1.1997, contenuta nella carpetta dei
documenti relativi al capo 5).
Le dichiarazioni di PARATORE Vincenzo appaiono
sufficienti alla Corte per affermarne la responsabilità anche per l’omicidio
di Messina Rosario.
Non vi può essere alcun dubbio sulla rilevanza
penale delle condotte che il collaboratore si è attribuito, a prescindere dalla
circostanza che il Messina gli era sconosciuto e l’omicidio interessava al
PARATORE nella misura in cui andava a colpire un elemento del clan avversario.
Sebbene l’imputato abbia riferito la determinazione primaria a FERRANTE e La
Rosa (“… in pratica avevano fatto
tutto loro… ”), dal suo resoconto, oltre ad una certa tendenza a
sopravvalutare il proprio ruolo che il PARATORE ha rivelato anche in altre
occasioni, emerge che i due si erano rivolti a lui ben consapevoli
dell’autorevolezza dell’interlocutore, desiderosi, tramite il coinvolgimento
di uno dei suoi uomini più rappresentativi, di far convergere l’interesse di
tutto il gruppo SPARACIO con l’interesse personale del cognato del FERRANTE. E
a prescindere dalla rilevanza dell’incoraggiamento e dei consigli di cui il
PARATORE ha riferito di essere stato prodigo con il Genovese (che gli altri due
lo convinsero a prendere come “figlioccio”),
è certamente rilevante la fornitura dell’arma, sia pure attraverso
l’intervento di un’altra persona a cui era stato indicato il nascondiglio.
Richiamato anche in questo caso l’orientamento
secondo cui la confessione in quanto tale non necessita di riscontri, va escluso
che nel caso di specie possa plausibilmente dubitarsi della sua spontaneità e
genuinità: l’indicazione del proprio ruolo da parte del PARATORE, che non era
minimamente emerso nel corso della vicenda giudiziaria conclusa con la condanna
del Genovese e del Calderone, non vale certamente a coprire le responsabilità
di altri, né sarebbe comprensibile il motivo per cui il collaboratore, che si
è accusato di reati ben più gravi sotto il profilo del coinvolgimento
personale, avrebbe dovuto attribuirsi un ruolo (come si è visto del tutto
inedito) in una vicenda già ampiamente esaminata, sulla quale il suo contributo
in ogni caso avrebbe potuto assumere una rilevanza modesta e una limitata
originalità.
Conseguentemente PARATORE Vincenzo deve essere
condannato per i reati di cui al capo 5.Ricorrono relativamente all’omicidio
di Messina Rosario le aggravanti contestate (numero dei concorrenti e
premeditazione), desumibili dalla narrazione del PARATORE. In particolare
ricorre la premeditazione posto che il progetto criminoso era stato comunicato
al PARATORE prima ancora che il Genovese fruisse del permesso che gli avrebbe
poi consentito di commettere l’omicidio, ed il PARATORE ebbe poi modo di far
conoscere al nipote del FERRANTE, ed evidentemente tramite quest’ultimo,
l’ubicazione dell’arma. Tali elementi appaiono sufficienti a denotare il
radicamento nell’animo dell’imputato per un apprezzabile intervallo di tempo
del proposito criminoso dopo l’adesione al programma prospettatogli e, secondo
i criteri generali illustrati con riferimento all’omicidio di Spagnolo
Giovanni (capo 2), a configurare a carico dell’imputato l’aggravante di cui
all’art. 577, n. 3, del codice penale.
Vanno tuttavia riconosciute in suo favore le
circostanze attenuanti generiche in
relazione alla confessione e al ruolo marginale avuto nella consumazione
dell’omicidio, da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate, mentre la
modestia e la limitata originalità del contributo inducono a negare
l’ulteriore beneficio dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 della
legge n. 203 del 1991.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto
riguarda la posizione di FERRANTE Santi, che è accusato dal solo PARATORE di
avere avuto un ruolo nell’omicidio di Messina Rosario.
Nel prosciogliere l’originario coimputato La Rosa
Francesco, coinvolto dal PARATORE con accuse di tenore analogo a quelle mosse
nei confronti del FERRANTE, il GUP nella citata sentenza del 19 giugno 1996
rilevava che il concorso morale ascritto ad entrambi appare
evanescente, differenziando poi le posizioni e quindi giustificando
l’esito diverso con riferimento al ruolo ulteriore attribuito al FERRANTE,
quello cioè di avere contribuito materialmente, tramite il coinvolgimento del
nipote Pulio Salvatore, alla fornitura dell’arma usata per l’omicidio, ruolo
ritenuto suscettibile, diversamente da quello del coimputato, di approfondimento
dibattimentale.
Va tuttavia rilevato che il Tribunale c. d. della
libertà, investito dalla richiesta di riesame presentata nell’interesse del
FERRANTE, annullò l’ordinanza custodiale relativamente all’omicidio di
Messina Rosario il 4 agosto 1995; lo stesso imputato ottenne con il medesimo
provvedimento l’annullamento della misura anche per il reato di duplice
omicidio volontario in danno di Parisi Corrado e Fenghi Gregorio, mentre una
successiva ordinanza del 15 aprile 1996 decretò l’annullamento della misura
anche per l’ultimo dei reati per i quali era stata emessa a carico del
FERRANTE nell’ambito dell’operazione Peloritana
bis, il tentato omicidio ai danni di Catanzaro Gaetano avvenuto in data
11.7.1983.
L’assenza di qualsiasi riscontro alle accuse del
PARATORE impone il medesimo esito alla conclusione del dibattimento, così come
peraltro richiesto anche dal Pubblico Ministero, che ha correttamente rilevato
come non possa costituire riscontro idoneo il solo accertamento della
condetenzione dei vari protagonisti coinvolti dalle accuse del PARATORE.
Mentre in ordine alla deliberazione criminosa
potrebbero ripetersi per il FERRANTE le medesime osservazioni che hanno condotto
il GUP al proscioglimento anticipato del coimputato La Rosa, per quanto concerne
la partecipazione al reperimento dell’arma è sufficiente rilevare che anche
questa accusa poggia sulle sole dichiarazioni del PARATORE ed inoltre essa è
fortemente indebolita dalla definitiva assoluzione di Pulio Salvatore, anche
alla luce di quanto si è ulteriormente rilevato circa l’attendibilità
intrinseca delle accuse del Calderone su questo aspetto specifico. A
quest’ultimo era addebitata, come si è visto, anche la consegna dell’arma
usata per il delitto (il PARATORE ha poi ipotizzato anche un suo più diretto
coinvolgimento nella fase esecutiva), ed un’eventuale definitiva condanna per
questo tipo di concorso avrebbe potuto fornire una conferma indiretta del
coinvolgimento del FERRANTE. Ma la condanna, pronunciata a carico del Pulio in
primo ed in secondo grado sulla scorta delle dichiarazioni di Calderone
Giuseppe, è stata definitivamente annullata in sede di giudizio di rinvio
proprio per la mancanza di quei riscontri che sul punto la Corte di Cassazione
aveva ritenuto carenti, invitando la Corte di Assise di Appello di Reggio
Calabria ad una indagine diretta a reperirli tra le altre risultanze
processuali.
Sicché venuto meno anche questo possibile elemento
di conferma della chiamata in correità del FERRANTE, quest’ultimo va assolto
dai reati ascritti ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p., p. per non avere
commesso il fatto.
Per la commisurazione della pena si rinvia al
termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.