2.3.6.    Omicidio volontario in danno di CALIÒ Antonino   (capo 6)

Intorno alle ore 8,30 del 15 novembre 1989 il giovane Caliò Antonino, inteso ‘u cinisi, noto alle forze dell’ordine come un carissimo amico del più conosciuto Pimpo Salvatore, percorreva la via Manzoni di Messina a bordo della propria autovettura Lancia Prisma targata ME 437029, su cui viaggiava anche il figlio Antonio di sei anni, che il Caliò come di consueto stava conducendo a scuola. Ad un tratto l’uomo veniva raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco, sicché perdeva il controllo dell’autovettura che andava a tamponare un’altra autovettura ferma sulla destra della carreggiata; quest’ultima, una Fiat Fiorino, veniva danneggiata nella parte posteriore su cui la Lancia del Caliò arrestava la propria corsa.

Il corpo del Caliò ormai esanime veniva rinvenuto sui sedili anteriori della autovettura, accasciato sul fianco destro, mentre numerosi reperti balistici erano rinvenuti sull’autovettura, il cui cristallo anteriore lato guida era andato in frantumi, e sulla sede stradale alle spalle della Lancia Prisma della vittima, ad una distanza dal veicolo compresa tra 7 e 11 metri.

L’esame autoptico eseguito dal dott. Cardia che aveva partecipato al sopralluogo, e che è stato sentito all’udienza del 24 ottobre 1997, consentì di accertare che la morte pressoché immediata del Caliò era stata determinata dalla imponente emorragia prodotta dalla lacerazione dell’aorta e del cuore. La vittima era stata raggiunta in varie parti del corpo da 7 colpi esplosi da una pistola calibro 45; dei cinque proiettili rinvenuti, tutti di analoghe caratteristiche ponderali e dimensionali, due venivano estratti dal corpo del Caliò all’atto dell’esame autoptico.

Nel corso delle prime indagini si apprendeva che il Caliò era stato ucciso da due sicari fuggiti a bordo di una Fiat Tipo di colore grigio in direzione del vicino villaggio S. Michele. Le ricerche consentivano di trovare la Fiat Tipo di colore grigio usata dai killer, che risultava rubata qualche giorno prima e che era stata abbandonata nella parte alta della via S. Michele probabilmente perché non più in condizioni di proseguire a causa del grave danneggiamento della ruota anteriore destra. All’interno del vano portaoggetti dell’autovettura la polizia rinveniva un caricatore per pistola calibro 7,65 contenente quattro cartucce, ed un guanto bianco in lattice di gomma di tipo chirurgico per mano sinistra.

Le condizioni dell’autovettura inducevano ad intensificare nella zona le ricerche dei fuggitivi, probabilmente costretti dal guasto ad allontanarsi a piedi, ma contemporaneamente i componenti di una pattuglia dei Carabinieri venivano informati che due giovani, nelle vicinanze del villaggio S. Michele, lasciata una Fiat Tipo di colore grigio, si erano impadroniti, sotto la minaccia di una pistola, di un furgone Ford Transit della ditta Albanese, sottraendolo al conducente Lo Duca Giuseppe, e si erano diretti, alla guida del veicolo e dopo averne invertito la marcia, verso il villaggio di Castanea.

Anche il furgone veniva trovato poco dopo sulla S. S. 113 in località Rodia, e si apprendeva che era stato abbandonato da un giovane di corporatura robusta prelevato successivamente da un complice a bordo di una moto Yamaha tipo enduro di colore bianco ed arancione, che si era allontanata rapidamente in direzione Palermo. Nel corso del rastrellamento della zona una pattuglia della Squadra Mobile rinveniva la motocicletta parcheggiata nei pressi di un casolare in località Calamona e contemporaneamente, accanto alla moto, notava la presenza dei due latitanti Ragno Antonino e Bonanno Rosario, ricercati per una rapina ad un ristoratore, in compagnia di una donna. I due, alla vista dei componenti della pattuglia, puntavano le armi in direzione dei poliziotti, a loro volta pronti ad usare quelle in dotazione (come ha riferito anche in questo dibattimento il teste Galizia), ma non veniva esploso alcun colpo, anche per l’intervento della donna (che risultò essere la madre del Ragno), che si era frapposta tra la pattuglia e i due giovani. Questi ultimi si rifugiavano nel casolare, ma poi ne venivano fuori con le mani alzate lasciandosi arrestare.

All’interno del casolare, tra gli altri oggetti di interesse investigativo, veniva rinvenuta una pistola Colt calibro 45, tipo Ithaca, con matricola abrasa e caricatore inserito contenente 7 proiettili (da cui provenivano tutti i reperti balistici rinvenuti sui luoghi e nel corso dell’autopsia, come hanno riferito i consulenti tecnici del  Pubblico Ministero Fatuzzo e Gentile all’udienza del 27 giugno 1997), una pistola Beretta calibro 7,65, completa di caricatore con 7 cartucce oltre un colpo in canna, e tre guanti da chirurgo in lattice di gomma, due dei quali per mano destra ed uno per mano sinistra, destinati evidentemente a formare due coppie unitamente a quello rinvenuto all’interno della Fiat Tipo abbandonata durante l’avventurosa fuga.

Convalidato l’arresto di Ragno Antonio e Bonanno Rosario su richiesta del Pubblico Ministero, il GIP ne ordinava la cattura, e successivamente, in stato di custodia cautelare, i due venivano tratti a giudizio direttissimo davanti alla Corte di Assise di Messina per rispondere dei reati di omicidio aggravato in concorso di Caliò Antonino e di porto e detenzione illegali di arma da fuoco, nonché dei reati connessi. Nel corso del dibattimento, con una lettera inviata al Presidente della Corte giudicante, i due imputati si assumevano le rispettive responsabilità, il Bonanno attribuendosi la paternità dell’omicidio, ed il Ragno dichiarando di avere solamente accompagnato del tutto casualmente il primo, e poi chiedevano di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato.

La Corte di Assise con sentenza n. 7 del 6 dicembre 1989 affermava la responsabilità di entrambi, condannandoli alla pena di anni trenta di reclusione e lire 3.000.000 di multa ciascuno, previa applicazione della riduzione per la scelta del rito. La decisione veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello di Messina il 18 giugno 1990 (sentenza n. 10), e la Corte di Cassazione, adita dai ricorsi degli imputati, li rigettava entrambi, rendendo irrevocabili le condanne il 10 dicembre 1990.

Peraltro erroneamente nel capo di imputazione viene ipotizzato il concorso degli odierni imputati con BONANNO Orazio e RAGNO Antonio, laddove il riferimento esatto è a Bonanno Rosario, fratello di Orazio, che è imputato nell’ambito di questo processo di altri reati e che ha spontaneamente protestato la propria estraneità alla vicenda dell’omicidio Caliò; va comunque rilevato che l’inesattezza è del tutto irrilevante, contenendo l’imputazione lo specifico riferimento alla condanna pronunciata dalla Corte di Assise con sentenza del 6.12.1989 (relativa a Bonanno Rosario e Ragno Antonio), ed ha prodotto come unica conseguenza concreta un errore nell’accertamento dei periodi di comune detenzione nel periodo natalizio di MARCHESE, Ragno e Bonanno.

Su questa vicenda giudiziaria ormai definitivamente conclusa si è innestato il contributo dei collaboratori di giustizia che ha consentito di fare luce su un aspetto rimasto in precedenza completamente in ombra, cioè la causale del grave fatto di sangue, individuando ulteriori responsabilità attraverso il disvelamento dello scenario nel quale maturò la decisione di eliminare Caliò Antonino.

Nella sentenza di condanna di primo grado, pur prendendo atto la Corte di Assise della confessione del Bonanno e delle parziali ammissioni del Ragno, posto che entrambi si erano in precedenza dichiarati del tutto estranei all’omicidio, si esprimono fondati dubbi sulla plausibilità della versione fornita dagli imputati, che peraltro si sottrassero all’interrogatorio, e ciò non soltanto in ordine al ruolo del Ragno, che aveva tentato di accreditare una sua presenza del tutto occasionale ed innocente, ma soprattutto in ordine al movente dell’omicidio, che i due imputati avevano sostenuto essere scaturito da un’iniziativa estemporanea ed individuale del Bonanno, al culmine di una discussione durante la quale il Caliò aveva rifiutato di consegnare al Bonanno, tossicodipendente, una dose di eroina ed aveva anzi reclamato minacciosamente il pagamento di un debito di due milioni di lire. L’accurata preparazione dell’agguato, la condizione di latitanza dei due imputati, le modalità del fatto nel loro insieme apparvero invece elementi che convinsero i giudici di primo grado che l’uccisione di Caliò Antonino costituì l’implacabile esecuzione di un progetto di morte, freddamente elaborato in tutti i suoi dettagli, in questi compresi anche quelli rivolti ad assicurare agli esecutori di rimanere ignoti, così come sarebbero rimasti il Bonanno ed il Ragno qualora non si fosse verificato l’incidente che rese non più utilizzabile la Fiat Tipo e impedì ai predetti di recuperare, immediatamente e senza problemi, la moto Yamaha e con questa rientrare nel loro rifugio, dopo essersi sbarazzati della vettura compromessa nell’omicidio del Caliò (così si osserva puntualmente nella sentenza della Corte di Assise di Messina del 6 dicembre 1989, p. 14).

Già all’epoca del fatto peraltro gli investigatori, come ha riferito il teste Gugliotta all’udienza del 27 giugno 1997, avevano ipotizzato, in base alle notizie confidenziali di cui erano in possesso, che l’omicidio fosse stato deciso dal gruppo di GALLI Luigi, a cui appartenevano i due arrestati, nel quadro di uno scontro ai vertici del gruppo della zona di Giostra; una conferma, tuttavia priva di significativi sviluppi, fu tratta dal successivo omicidio di Pimpo Salvatore, personaggio di spicco dello stesso gruppo di Giostra, di cui Caliò era un vero e proprio braccio destro. L’uccisione del Caliò secondo quest’ipotesi rappresentava il segno evidente dell’isolamento del Pimpo, culminato con il suo omicidio qualche tempo dopo la scarcerazione (dagli accertamenti disposti dalla Corte risulta infatti che Pimpo Salvatore fu ristretto presso la casa circondariale di Messina dal 18.10.1989 al 9.3.1990).

Come spesso si è avuto modo di constatare nell’esame della varie vicende i cui sviluppi giudiziari sono confluiti in questo procedimento, l’avvento dei collaboratori di giustizia ha consentito di riprendere ed approfondire, con l’ausilio di un contributo prezioso perché proveniente dagli stessi protagonisti delle vicende esaminate, ipotesi investigative accantonate perché all’epoca dei fatti non suscettibili di conferma.

Sull’omicidio di Caliò Antonino, di cui sono imputati in questa sede GALLI Luigi, MARCHESE Mario, RIZZO Rosario e MAROTTA Gaetano, ha riferito per primo tra i collaboratori PARATORE Vincenzo; gli imputati RIZZO e MARCHESE si sono sottoposti all’esame, mentre il MAROTTA, convocato ai sensi dell’art. 195 c. p. p. perché indicato da RIZZO come fonte delle sue conoscenze , si è avvalso della facoltà di non rispondere.

PARATORE ha riferito che Caliò Antonino, inteso ‘u cinisi, era figlioccio di Pimpo Salvatore e suo affiliato. I due esecutori dell’omicidio, avvenuto alla presenza del figlio della vittima che il Caliò stava accompagnando a scuola, erano stati arrestati mentre il PARATORE si trovava in carcere; si trattava di Bonanno Rosario, inteso telegramma, e di Ragno Antonino, inteso testa ‘i rinale, appartenenti al gruppo di GALLI Luigi, che in quel periodo era in contrasto con il Pimpo sui criteri di conduzione del gruppo a cui originariamente entrambi appartenevano. Al PARATORE si era rivolto Pimpo Salvatore in carcere (risulta che in effetti il Pimpo era detenuto al tempo dell’omicidio), chiedendone il sostegno nella lotta che egli intendeva intraprendere contro il GALLI che si era reso responsabile dell’omicidio del suo uomo di fiducia. Il PARATORE, di cui era nota l’appartenenza al gruppo di SPARACIO Luigi, si limitò a dare la sua disponibilità al Pimpo nella “guerra” contro GALLI, esortandolo a cominciare a fare eliminare gli uomini più vicini al GALLI. Invitato poi a riferire se gli era noto il coinvolgimento di altri nella decisione di uccidere il Caliò (in particolare di RIZZO Rosario, cugino di Pimpo Salvatore), il collaboratore ha dichiarato che non gli risultava anche perché la sua unica fonte di conoscenze era stato il Pimpo.

In ordine agli scenari della criminalità organizzata messinese del tempo il PARATORE ha poi ricordato l’isolamento di Pimpo (che in quel periodo “non si fidava più di nessuno”), culminato successivamente nella sua uccisione dopo l’uscita dal carcere, riferendo che i contrasti con il GALLI scaturivano dal fatto che quest’ultimo mal tollerava il maggiore prestigio del Pimpo; in un periodo precedente, tanto da escludere secondo lui che potesse essere stato la causa determinante dell’omicidio del Caliò, il PARATORE ha invece collocato un contrasto scaturito dalla mancata distribuzione dei proventi di un’estorsione all’impresa di pulizie di tale Carmelo Marino: questi aveva fatto avere una ingente somma di denaro (pari a dodici milioni di lire, versati come “prezzo” della protezione) alla convivente di Cambria Placido, che, morto evidentemente il Cambria, aveva interpellato il PARATORE, che era detenuto, perché le facesse sapere a chi doveva consegnare il denaro. PARATORE ha riferito di avere fatto sapere alla Spasaro che il compendio andava suddiviso in tre parti uguali, una delle quali sarebbe andata al PARATORE per il gruppo SPARACIO, un’altra a Pimpo ed una terza ad un’altra persona che il collaboratore non è stato in grado di ricordare. Dal momento che il Pimpo non aveva riferito alcunché al GALLI, era stata cura del PARATORE, desideroso di alimentare la rivalità tra i due (secondo una strategia tipica degli ambienti malavitosi), rendere nota al GALLI in carcere la circostanza della consegna della somma, peraltro destinata, nelle intenzioni del PARATORE, a tutto il gruppo di Giostra. Senza alcuna ulteriore specificazione il PARATORE ha poi dichiarato che gli risultava in quel periodo un avvicinamento del MARCHESE a GALLI, e quindi l’esistenza di buoni rapporti tra i due gruppi, ma l’affermazione è stata generica, senza alcun riferimento all’omicidio di Caliò Antonino.

RIZZO Rosario, che secondo il PARATORE era rimasto fedele al cugino Pimpo Salvatore anche dopo la frattura tra questi e GALLI Luigi, ha riferito che nel 1989 il Pimpo era stato apertamente accusato da GALLI Luigi di essersi impadronito insieme al figlioccio Caliò Antonino dei proventi di un’estorsione ai danni dell’impresa di pulizie gestita da tale Carmelo Marino (“… a Pimpo lo accusavano che si era mangiato i soldi di questa cooperativa e non gli ha dato niente a loro, circa cento milioni, sia lui che il figlioccio di mio cugino…”). Il contrasto aveva incrinato i rapporti tra GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, entrambi detenuti, sicché, dal momento che bisognava dare un segno tangibile dell’isolamento del Pimpo, GALLI Luigi e MARCHESE Mario, servendosi come tramite di Mulé Giuseppe che usciva dal carcere per godere di un permesso, fecero sapere a MAROTTA Gaetano e RIZZO Rosario, che si trovavano in libertà, che bisognava uccidere il Caliò per dimostrare a “Toruccio”, come era chiamato confidenzialmente il Pimpo, che non comandava più (dagli accertamenti eseguiti su disposizione della Corte risulta che effettivamente nel novembre 1989 il MAROTTA era ammesso al regime della semilibertà ed usufruì complessivamente di sei giorni di licenza, mentre Mulé Giuseppe usufruì di un permesso premio di cinque giorni dal pomeriggio del giorno 11.11.1989 al pomeriggio del successivo 16.11.1989: v. nota n. 3103 prot., del 15 maggio 1989). L’idea fu apprezzata dal RIZZO, che evidentemente, nonostante il rapporto di parentela, condivideva la valutazione negativa di GALLI e MARCHESE in ordine al comportamento del Pimpo e del Caliò, e MAROTTA Gaetano si incaricò di eseguire il mandato, dando a sua volta l’incarico di commettere l’omicidio a Ragno Antonino e Bonanno Rosario.

L’omicidio fu consumato nella zona di Giostra nei pressi della scuola elementare frequentata dal figlio del Caliò, che stava conducendo il bambino a scuola, e fu usata una pistola calibro 45 messa a disposizione dal MAROTTA, che si rivolse al RIZZO per il reperimento di alcuni colpi dal momento che si trattava di un munizionamento particolare di cui il MAROTTA era in quel momento sprovvisto. Solo dopo la contestazione il RIZZO ha ricordato che dell’omicidio del Caliò, così come di quello successivo di qualche mese del cugino Pimpo Salvatore, aveva in seguito parlato, dopo la loro scarcerazione avvenuta nel 1990, con MARCHESE Mario e GALLI Luigi e costoro gli avevano testualmente detto: “per quello che hanno fatto meritavano di essere uccisi”.

In ordine alla dinamica dei fatti esattamente il RIZZO ha poi ricordato che Ragno e Bonanno erano stati arrestati perché avevano avuto un incidente con la macchina alludendo ovviamente al danneggiamento dell’autovettura su cui viaggiavano che aveva costretto i sicari a discostarsi dal piano predisposto, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine (appare infatti il frutto di un equivoco la successiva contestazione di un difensore secondo cui “non c’entra niente l’incidente con la macchina, fu  la macchina dove si trovava Caliò che era senza freni ed andò a sbattere contro un’altra macchina”).

Si è poi dimostrata esatta l’indicazione del RIZZO relativa alla comune detenzione, all’epoca dell’omicidio, di Pimpo Salvatore, MARCHESE Mario e GALLI Luigi, nonostante in proposito il collaboratore sia stato incalzato insistentemente dai difensori: dalla nota n. 2838 di prot. del 6 maggio 1999 della casa circondariale di Messina si ricava infatti che il MARCHESE fu ristretto in carcere dal 30.9.1988 al 28.5.1990, data in cui fu posto agli arresti domiciliari, per essere nuovamente ristretto in carcere tra il 7.11.1990 ed il 23.1.1991; Pimpo Salvatore fu invece detenuto presso il carcere di Gazzi dal 18.10.1989 al 9.3.1990 e GALLI Luigi dal 18.3.1989 al 9.1.1990 e quindi dal 5.11.1990 al 18.1.1991.

MARCHESE Mario, nel corso di un esame costellato da parecchie imprecisioni e ripetuti vuoti di memoria, ha riferito che Caliò Antonino fu ucciso su mandato di GALLI Luigi in seguito ai contrasti con il Pimpo Salvatore che avevano portato alla scissione del gruppo; il GALLI aveva ordinato l’omicidio per eliminare la persona più vicina al Pimpo, affidandone l’esecuzione ai suoi affiliati Ragno e Bonanno, già condannati per questo fatto. Dei dissidi il MARCHESE aveva appreso dai diretti interessati all’interno del carcere, ed in seguito alla contestazione l’imputato ha ricordato che il contrasto era scaturito da un fallito attentato dinamitardo ai danni del Pimpo, sotto la cui autovettura, una Lancia Y10, era stato collocato un ordigno rimasto inesploso solo perché pioveva e Rizzo Letterio, fratello di Rosario, aveva potuto rimuoverlo con il manico di una scopa. Della cosa il Pimpo, dopo avere sospettato lo stesso MARCHESE Mario, accusò apertamente il GALLI, senza convincersi delle giustificazioni di quest’ultimo che pretendeva di addossarne la responsabilità a Leo Giuseppe.

Prima dell’uccisione del Caliò (come si è appreso solo in seguito alla contestazione) il MARCHESE avrebbe promosso un incontro chiarificatore all’interno della casa circondariale nella cella occupata da Mulé Giuseppe, conclusosi con una pacificazione puramente apparente, suggellata dall’accordo per l’uccisione di Leo Giuseppe, attraverso il quale il GALLI avrebbe inteso dimostrare la propria lealtà al Pimpo, che era in procinto di essere scarcerato. Peraltro in seguito ad un’ulteriore contestazione il MARCHESE ha ammesso di avere ricordato male, poiché l’incontro chiarificatore si era in realtà concluso in maniera ben diversa, essendo rimasto il GALLI profondamente offeso dall’accusa infamante rivoltagli e deciso a reagire subito con l’ordine di uccidere Caliò Antonino (la comune detenzione dei tre è stata accertata da questa Corte relativamente al periodo 18.10.1989 – 9.1.1990, come risulta dalla nota della casa circondariale di Messina del 6 maggio 1999, prot. n. 2838).

Della vicenda avevano riferito a MARCHESE anche Ragno e Bonanno dopo il loro arresto, raccontandogli durante un periodo di comune detenzione risalente alle festività natalizie del 1989 che il Caliò era stato ucciso mentre si trovava in compagnia del figlio su ordine di GALLI Luigi (la circostanza della comune detenzione ha trovato solo parziale conferma documentale, poiché con nota della casa circondariale di Messina del 6 maggio 1999, prot. n. 2843, acquisita attraverso il D. A. P., è stato accertato che effettivamente Ragno e MARCHESE erano ristretti insieme durante le festività natalizie 1989 all’interno della cella 30 al primo piano del reparto camerotti, mentre per quanto riguarda il Bonanno è pervenuta una risposta negativa, essendo l’interessato agli arresti domiciliari dal 22.11.1989, ma essa concerne l’odierno imputato BONANNO Orazio, e non il fratello Rosario, già condannato per l’omicidio Caliò; peraltro è agevole ipotizzare che Bonanno Rosario, che fu arrestato il giorno stesso dell’omicidio insieme al Ragno, poco più di un mese dopo si trovasse detenuto insieme al complice all’interno del carcere di Gazzi). Il mandato era pervenuto all’esterno del carcere tramite MAROTTA Gaetano, che era cugino del GALLI, e quindi ammesso ai colloqui, e che peraltro in quel periodo fruiva di permessi o era in semilibertà (tanto il godimento di licenze che l’ammissione al regime di semilibertà del MAROTTA nel novembre 1989 hanno formato oggetto, come è stato già rilevato, di accertamento della Corte conclusosi con esito positivo).

Protestandosi del tutto innocente, il MARCHESE ha ribadito che l’omicidio del Caliò era scaturito da un ordine del GALLI, come era apparso evidente dopo l’arresto dei suoi due affiliati, tanto da indurre lo stesso GALLI, ormai inevitabilmente scoperto, ad ordinare dopo poco tempo l’uccisione dello stesso Pimpo Salvatore.

Alla luce di queste risultanze ad avviso di questa Corte appare provata la responsabilità degli imputati RIZZO Rosario, GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano.

Quanto alla responsabilità del primo deve essere ribadito un criterio generale già più volte illustrato, secondo cui, in presenza di una confessione, laddove non emergono sospetti circa la genuinità della stessa (determinati, ad es., dalla costrizione del confitente o da intenzioni autocalunniatorie), è sufficiente prendere atto di essa ai fini della formazione del convincimento e non è necessario trovare dei riscontri che ne confermino la attendibilità.

Per valutare la credibilità di RIZZO Rosario è inoltre necessario ricordare, e ciò riguarda anche le posizioni degli accusati, che laddove le dichiarazioni del collaboratore di giustizia concernono vicende da lui stesso vissute, ovvero maturate nell’ambito dello stesso contesto associativo di appartenenza, esse appaiono dotate di un grado di attendibilità certamente maggiore. Nel caso di specie il RIZZO ha ammesso, anche nel contesto di dichiarazioni relative ad altre vicende su cui è stato chiamato a riferire in questo dibattimento, la propria appartenenza al gruppo di Pimpo Salvatore e GALLI Luigi, radicato prevalentemente nel rione Giostra, giustificandola quantomeno nella fase iniziale con il rapporto di parentela che lo legava a Pimpo Salvatore; riferendo poi di quello che è sembrato un vero e proprio allontanamento dal Pimpo, in relazione alla iniqua ripartizione dei proventi delle estorsioni, di cui il GALLI accusava Pimpo e il figlioccio Caliò,  il RIZZO ha poi rivelato un momento importante della crisi dei rapporti tra i due uomini di vertice del gruppo, riconducendone plausibilmente l’origine ad un concreto contrasto di ordine economico, che poteva essere noto solamente a chi apparteneva allo stesso contesto associativo, oppure a chi, pur appartenendo ad un gruppo diverso, come il PARATORE (che sul punto ha riferito circostanze apprese personalmente), si era trovato direttamente coinvolto nelle vicende all’origine dello scontro. In questo quadro la questione del fallito attentato al Pimpo, su cui si è soffermato MARCHESE, per quanto il tipo di accusa rivolta al GALLI riveste una indubbia gravità particolarmente avvertita negli ambienti malavitosi perché implica il tradimento di un proprio coaffiliato, non costituisce, ad avviso della Corte, la vera ragione del contrasto, ma potrebbe essere una ulteriore conseguenza di un raffreddamento dei rapporti e di una sfiducia reciproca latente che l’incontro destinato alla pacificazione di cui ha riferito il MARCHESE non consentì di superare. L’arresto dei due sicari, la cui vicinanza al GALLI era ben nota nell’ambiente, impose probabilmente una brusca accelerazione agli eventi, posto che da un lato il GALLI ben difficilmente in questo caso avrebbe potuto sottrarsi alle accuse dell’alleato di un tempo, e dall’altro il Pimpo, perso il proprio uomo di fiducia e affannosamente proteso alla ricerca di nuove alleanze (come ha riferito il PARATORE), avvertiva il proprio isolamento ma covava certamente il desiderio di vendicare la morte del Caliò: elementi questi che stanno alla base della uccisione del Pimpo, di poco successiva alla sua scarcerazione, e tuttavia sbocco prevedibile della situazione che si era venuta a creare nei rapporti con il GALLI dopo l’arresto di Bonanno e Ragno per l’omicidio Caliò. Significativamente, alla fine del suo esame, il MARCHESE ha affermato che “siccome hanno arrestato subito i due che appartenevano a Galli non si poteva più coprire la falsità che aveva fatto prima il Galli”, e alla successiva sollecitazione del Pubblico Ministero (che gli chiedeva “Quindi Galli dopo avere ammazzato Caliò ha deciso di ammazzare anche il Pimpo?”) ha dichiarato che a quel punto ormai, in un certo senso, il GALLI non poteva tirarsi indietro (“Sì, a quel punto ormai non, ripeto perché quelli lì quando li hanno arrestati sono subito se lo sono accettati subito che sono stati loro, sono stati condannati a 30 anni tutti e due”).

Le dichiarazioni di RIZZO Rosario trovano peraltro significative conferme in alcuni dati riferiti dal collaboratore in piena aderenza alla realtà dei fatti.

Ci si riferisce evidentemente al calibro della pistola usata dai sicari, la calibro 45, della quale il RIZZO ha riferito che il MAROTTA, pur essendo in possesso dell’arma, non disponeva del relativo munizionamento, perché si trattava di munizioni non facilmente reperibili in quel periodo a Messina (“… perché erano pesanti, più facile si trovavano in Calabria che a Messina in quel periodo …”). L’indagine dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, i cui risultati, riportati in dibattimento, sono stati condensati nella relazione depositata il 24 novembre 1989, ha evidenziato la natura effettivamente particolare dell’arma sequestrata, che costituiva la risultanze dell’assemblaggio di componenti di marche diverse (carrello, castello, canna e caricatore).

Ha poi trovato conferma lo stato di sostanziale libertà del MAROTTA (che era stato ammesso al regime della semilibertà e godette di sei giorni di licenza nel mese di novembre), nonché la fruizione da parte del Mulé di un periodo di permesso esattamente in corrispondenza del giorno dell’omicidio, avendo il Mulé fatto rientro in carcere il pomeriggio del giorno successivo al fatto di sangue.

In ordine alla responsabilità di GALLI Luigi con le dichiarazioni accusatorie di RIZZO Rosario convergono quelle di MARCHESE Mario e PARATORE Vincenzo, mentre sul nome e sul ruolo specifico di MAROTTA Gaetano la convergenza – sul punto specifico assai evidente – va registrata tra le accuse di RIZZO Rosario e quelle di MARCHESE Mario.

Ricostruita nei termini illustrati la causale dell’omicidio, o quantomeno una delle causali dell’omicidio, in maniera ben diversa da quella che era stata rappresentata da Ragno e Bonanno ad evidenti fini di depistaggio, e descritto lo scenario nel quale il fatto di sangue deve essere collocato, la responsabilità di GALLI Luigi emerge in tutta la sua evidenza. L’interesse alla eliminazione del Caliò dell’imputato, che tutti i collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento hanno indicato come uomo di vertice del gruppo mafioso operante prevalentemente nella zona di Giostra, è attestato tanto dal RIZZO e dal MARCHESE, che al momento dei fatti erano in buoni rapporti con il GALLI (il primo addirittura apparteneva allo stesso gruppo), che dal PARATORE, appartenente ad un gruppo diverso, verosimilmente in quel momento in contrasto con il GALLI, responsabile della morte di Placido Cambria, ma reso edotto dal Pimpo in cerca di nuovi alleati in ordine alle vicende interne del gruppo GALLI – Pimpo.

Va in proposito citato, anche per fugare qualche dubbio che potrebbe generare il tipo di espressioni usate, un passaggio dell’animato confronto tra RIZZO Rosario e GALLI Luigi, svoltosi nell’ambito del procedimento Peloritana Uno all’udienza del giorno 11.10.1997, il cui verbale la Corte ha acquisito mediante lettura all’udienza del 17 maggio 1999. Nel corso del confronto, che ha dimostrato quantomeno l’esistenza di un’antica conoscenza tra i due imputati, il RIZZO ha ripreso la questione dei rapporti tra il cugino Pimpo Salvatore e GALLI Luigi, citando la lite in carcere scaturita dalle accuse al Pimpo relative all’impossessamento di somme destinate agli altri affiliati (proventi di estorsioni e gioco d’azzardo), e l’omicidio di Caliò Antonino, commesso per dimostrare a Pimpo che non era più nessuno. Le affermazioni del RIZZO appaiono coerenti con il quadro delineato più ampiamente nel corso di questo dibattimento, perché, senza smentire la riferibilità al GALLI del mandato omicida, che esse sembrano invece presupporre (posto anche che l’omicidio Caliò non costituiva se non incidentalmente oggetto di analisi in quella sede), ribadiscono che il coinvolgimento del RIZZO nell’omicidio assunse un valore per così dire dimostrativo, attestando lo schierarsi del RIZZO dalla parte di GALLI contro il Pimpo, il cui comportamento, come si è visto, era disapprovato anche dai cugini (“… Poi là, c’era Caliò, per dimostrare, dicemu, loro volevano una dimostrazione nostra se noi sempre ci agguantaumu a Pimpu. Noi, per dimostrare che il Pimpo non interessava, mancu chiu a nnui, abbiamo fatto uccidere Caliò Antonino. Vah, chistu ‘u mazzaru così […] pi dimostrari a Pimpu che non è più nessuno è stato ucciso Caliò Antonino …”).

Non deve poi sorprendere che RIZZO e MARCHESE abbiano fornito versioni diverse, ma non incompatibili, del contrasto tra Pimpo e GALLI che è all’origine dell’uccisione del Caliò.

Posto che per entrambi vi fu un momento in cui all’interno del gruppo si produsse una frattura tra i due esponenti più rappresentativi, la diversa spiegazione in ordine alle cause del conflitto appare giustificata alla luce della diversa posizione dei due collaboratori.

Al RIZZO, che era in stato di libertà, e quindi in quel momento lontano dal contatto diretto con i due contendenti, ma che apparteneva al loro stesso gruppo, non sfuggivano le ragioni più profonde del contrasto, connesse ad un disaccordo sui criteri di gestione del gruppo e soprattutto sulla suddivisione dei proventi delle attività criminose del sodalizio, nella quale il Pimpo era sospettato di privilegiare se stesso ed il suo braccio destro Caliò Antonino, trascurando gli altri affiliati, primo fra tutti il GALLI che peraltro, come ha riferito specificamente il PARATORE, aspirava certamente ad una posizione confacente al proprio prestigio criminale anche nei rapporti con gli altri gruppi, e mal tollerava la posizione subalterna a cui lo costringeva il maggiore carisma del Pimpo. Al MARCHESE viceversa, che apparteneva ad un gruppo diverso, fino a non molto tempo prima contrapposto a quello di GALLI  e Pimpo, come dimostrano le vicende del ferimento di Ciraolo Claudio e della scomparsa del cugino Spagnolo Giovanni, era più agevole cogliere le cause meno remote del contrasto, il cui superamento premeva allo stesso MARCHESE più che altro per evitare pericolosi contraccolpi sulla serenità della vita carceraria.

Accolta questa prospettiva la convergenza delle dichiarazioni di MARCHESE e RIZZO, nella misura in cui coinvolgono GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano (il primo quale mandante dell’omicidio di Caliò Antonino, ed il secondo quale tramite tra il capo detenuto ed i due esecutori materiali), appare particolarmente persuasiva, perché i due collaboratori muovono da due punti di osservazione diversi e complementari, dai quali entrambi propongono tuttavia le medesime accuse, laddove si tratta di individuare nomi e responsabilità.

Che invece al MAROTTA non faccia alcun riferimento PARATORE Vincenzo appare anch’essa una circostanza perfettamente comprensibile alla luce del fatto che l’unica fonte del PARATORE fu il Pimpo, interessato sicuramente a sottolineare soprattutto la responsabilità del GALLI quale mandante dell’uccisione del Caliò nel momento in cui si rivolgeva al PARATORE in un estremo tentativo di trovare qualche alleato nello scontro che ormai si era aperto; a ciò si aggiunga che il PARATORE apparteneva ad un gruppo diverso da quello dei protagonisti principali della vicenda, sicché è più che comprensibile che le sue conoscenze siano limitate agli aspetti di maggiore rilievo, e non investano un profilo, come quello delle modalità di trasmissione del mandato omicida all’esterno del carcere, di regola conosciuto solamente dagli appartenenti al gruppo nel cui ambito è maturata la determinazione criminosa.

Queste considerazioni non valgono invece per MARCHESE Mario, il cui coinvolgimento scaturisce esclusivamente dalle accuse di RIZZO Rosario. Pur dovendosi prendere atto della particolare attendibilità che le dichiarazioni di RIZZO possiedono per le ragioni illustrate, con riferimento al coinvolgimento del MARCHESE, prima ancora che un problema di riscontri, si pone una questione di credibilità intrinseca della chiamata, posto che il RIZZO si è limitato a dire che il MARCHESE ed il GALLI mandarono fuori dal carcere un’ambasciata con cui si trasmetteva agli affiliati in libertà l’ordine di uccidere il Caliò. Nessuna ulteriore precisazione è dato di trovare nelle accuse di RIZZO in ordine al ruolo di MARCHESE o alla ragione per cui egli avrebbe dovuto condividere il risentimento di GALLI ed associarsi alla determinazione omicida. Né sembra possibile desumere tale interesse del MARCHESE dalla circostanza che quale latore del messaggio fu utilizzato Mulé Giuseppe: le vicende esaminate nel corso di questo dibattimento attestano che l’avvicinamento del Mulé al MARCHESE, conseguente al suo abbandono del gruppo GALLI, è successivo all’omicidio del Caliò, essendo stato determinato, secondo quanto si dirà in seguito, dal risentimento del Mulé per le vicende connesse al suo ferimento in data 28 gennaio 1991.

È probabile che le accuse di RIZZO scaturiscano da una più ampia valutazione dell’atteggiamento del MARCHESE, di cui effettivamente consta, nel periodo dell’omicidio Caliò, un avvicinamento a GALLI Luigi, e di cui il RIZZO percepì il compiacimento in occasione delle discussioni avute successivamente in ordine alle morti di Caliò Antonino e Pimpo Salvatore. Così come era al RIZZO noto che il MARCHESE, fallito ogni tentativo di superare i dissidi tra il GALLI ed il Pimpo probabilmente condivideva le critiche del primo al secondo, così come emergerà successivamente in maniera chiara quando fu deliberata l’eliminazione di Pimpo Salvatore. E tuttavia in questo secondo caso alla convergenza delle indicazioni sulla persona di MARCHESE come uno dei mandanti dell’omicidio si associa la confessione del medesimo imputato, laddove per l’omicidio Caliò l’indicazione di RIZZO rimane isolata. Quest’ultimo fatto di sangue si colloca peraltro in una prima fase dello scontro tra GALLI e Pimpo, che contribuisce a rendere noto, decretando l’isolamento del Pimpo, ed è perciò plausibile ritenere che il coinvolgimento di MARCHESE nell’iniziativa di GALLI non avesse ancora raggiunto quel grado di consapevole adesione che caratterizzerà invece la fase deliberativa dell’omicidio di Pimpo Salvatore.

Conseguentemente MARCHESE Mario deve essere assolto da tutti i reati di cui al capo 6 per non avere commesso il fatto.

Analoga pronuncia, anche per RIZZO Rosario, GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano, va emessa con riferimento ai reati di furto, ricettazione e detenzione di armi di cui alle lettere a), b) e c), posto che non vi è alcuna prova di un coinvolgimento degli imputati in queste attività relative alla detenzione delle armi (che erano evidentemente detenute presso il “covo” degli esecutori materiali) e ai mezzi usati per l’agguato (Fiat Tipo e motocicletta Yamaha tipo Enduro), che si collocano in una fase strettamente esecutiva a cui è estraneo il contributo dei tre imputati la cui posizione è sottoposta oggi al vaglio del dibattimento.

Sussistono tutte le aggravanti contestate, in particolare quella della premeditazione per il delitto di omicidio di cui alla lettera f). È sufficiente in proposito richiamare, per quanto riguarda i caratteri generali della figura, quanto illustrato nell’analisi dei reati di cui al capo 2 (omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), mentre per quanto attiene alle modalità del fatto esse esprimono, a prescindere dalle risibili giustificazioni fornite dagli esecutori materiali nell’ambito del processo definito con la loro condanna, un proposito omicida coltivato con lucida e fredda determinazione attraverso l’accurata predisposizione dei mezzi, e così radicato da essere portato implacabilmente ad esecuzione nonostante il rischio concreto di coinvolgere una giovanissima vita innocente.

Anche con riferimento ai reati di cui al capo di imputazione in esame, nel quadro dei numerosi provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 507 c. p. p., la Corte ha disposto un accertamento di natura medico – legale sulle condizioni dell’imputato MAROTTA Gaetano, allo scopo di verificare se, come ha argomentato la difesa nella memoria difensiva depositata con allegati il 28 aprile 1999, la sua capacità di intendere e di volere fosse all’epoca dei fatti ascritti talmente compromessa da escludere l’imputabilità.

Con l’ordinanza emessa alla fine dell’udienza del 28 aprile 1999 è stata in particolare ordinata una perizia per accertare, previo esame della documentazione in atti, di quella eventualmente prodotta dalle parti, di altra che eventualmente le parti metteranno a disposizione, di quella relativa all’imputato in possesso dell’amministrazione penitenziaria o delle strutture ospedaliere pubbliche o private presso le quali il MAROTTA sia stato ricoverato, e presa altresì cognizione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e relativi agli episodi ascritti, se l’imputato, al momento in cui furono commessi i fatti per cui si procede, fosse affetto da patologie di natura psichiatrica e/o neurologica che incidevano sulla sua capacità di intendere e di volere, ciò anche tenendo conto delle modalità con cui si sarebbero svolti i fatti ascritti, secondo gli elementi acquisiti in dibattimento; se tali patologie determinavano un vizio totale o parziale di mente, tale da escludere o ridurre in maniera penalmente significativa, secondo i parametri normativi, la sua capacità di intendere e di volere in relazione ai fatti ascritti; se l’imputato in relazione a tali patologie o ad altre eventualmente sopravvenute possa attualmente considerarsi persona socialmente pericolosa.

Il perito nominato dalla Corte, specialista in psichiatria, dopo avere sottoposto a visita psichiatrica e neurologica il periziando ed eseguito un esame psicodiagnostico, ha risposto ai quesiti all’udienza del 10 maggio 1999, depositando al contempo un elaborato peritale che è stato acquisito al fascicolo del dibattimento.

Secondo le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dalla Corte, che appaiono pienamente condivisibili perché frutto in un’indagine accurata e completa, peraltro compiuta, secondo le richieste del provvedimento ammissivo, tenendo conto delle imputazioni e delle risultanze dibattimentali, allo stato attuale il MAROTTA si trova in un lieve stato depressivo, probabilmente conseguenza dello stato di tensione che è definibile disturbo dell’adattamento con umore depresso ed inoltre presenta un profilo di personalità che nel DSM IV può essere riferibile al disturbo antisociale di personalità […] É chiaro che il disturbo di personalità va considerato un fatto preesistente in qualche modo connaturato alla persona che si è sviluppato negli anni, ma che comunque sotto il profilo dell’imputabilità non ha rilevanza. […] al momento in cui il MAROTTA ha commesso i fatti così come emergono dalle deposizioni […] era del tutto capace di intendere e volere.

Con maggiore precisione nell’elaborato scritto il perito ha formulato una diagnosi attuale di disturbo dell’adattamento con umore depresso, del tutto ininfluente ai fini della valutazione della imputabilità anche perché strettamente connesso alla carcerazione. Più significativo è apparso il disturbo antisociale di personalità, certamente presente all’epoca dei fatti per cui è processo, in quanto di regola insorgente in età infantile o comunque giovanile, in ordine al quale, trattandosi di un modo di essere della persona e non di una patologia (come il perito ha incisivamente riferito nel corso dell’esame dibattimentale), il dott. Polito ha comunque escluso, in ciò motivatamente discostandosi dalle conclusioni di precedenti accertamenti indicati dalla difesa, che esso possa avere inciso sulla capacità di intendere e di volere del MAROTTA al momento della commissione dei delitti che gli vengono ascritti.

In particolare, ricostruendo il tipo di accuse mosse all’imputato e valutando il quadro accusatorio, il perito ha esattamente rilevato, e ciò a prescindere dalla questione della prova della responsabilità del MAROTTA, che nessuno dei delitti ascritti al MAROTTA appartiene alla categoria dei delitti di impulso, rispetto ai quali potrebbe porsi un ipotetico problema di valutazione della effettiva capacità del soggetto di resistere agli stimoli esterni e di controllare i relativi impulsi; il contesto associativo nel quale viceversa i delitti devono essere inseriti ed i ruoli organizzativi e di supporto che all’imputato vengono attribuiti inducono ad escludere la possibile interferenza di profili attinenti alla personalità dell’imputato, e a ritenere infondato qualsiasi dubbio sulla capacità dello stesso di ben comprendere il disvalore morale e sostanziale delle condotte addebitate.

In proposito va ricordato il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini di una significativa incidenza sulla imputabilità, è necessaria l’esistenza di una infermità ed essa deve riflettersi sullo stato di mente del soggetto valutato con riferimento al singolo episodio criminoso[1]. E correlativamente si afferma che “le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità, sicché l’eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane privo di rilevanza giuridica[2].

È peraltro significativo che il MAROTTA è stato sottoposto ad analogo accertamento, affidato ad un collegio di periti, nell’ambito del procedimento scaturito dalla c. d. Operazione Giostra (n. 16/94 R. G., sentenza di primo grado n. 5 del 30.10.1995, depositata il 26.3.1996, e sentenza d’appello n. 7 del 21.3.1997), in esito al quale il MAROTTA è stato condannato, con statuizione definitiva dal 12.6.1998, anche per i reati di cui agli artt. 416-bis c. p. e 74 del d. P. R. 9.10.1990, n. 309, per avere promosso, organizzato e diretto un’associazione di stampo mafioso, e, rispettivamente, un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in concorso, tra gli altri, con GALLI Luigi, Papale Domenico, Mancuso Antonino, MAURO Orazio e COTUGNO Giovanni, e in un periodo compreso tra il marzo 1991 e l’ottobre 1992. Anche in quel caso i periti erano giunti, con riferimento ad addebiti la cui prossimità temporale rispetto a quelli esaminati in questo procedimento appare evidente, alla conclusione che il MAROTTA è portatore di un disturbo antisociale di personalità (p. 43 della sentenza citata), sicché la Corte giudicante, discostandosi dalle argomentazioni difensive poi riproposte in questa sede, ha potuto motivatamente affermare che il MAROTTA è soggetto psicopatico, ma alla luce dei più recenti studi di criminologia internazionale non può definirsi malato mentale, in quanto aderisce totalmente alla realtà sapendo distinguere il bene dal male e potendo autodeterminarsi in un modo piuttosto che in un altro (ibidem, p. 45). La conferma, anche in questa sede, di tali conclusioni, formulate con riferimento ad accuse sostanzialmente omogenee a quelle di cui il MAROTTA rispondeva nel processo scaturito dall’Operazione Giostra, rafforza i risultati dell’indagine peritale condotta dal dott. Polito e consente di respingere l’implicito addebito di scarso approfondimento che è stato rivolto all’accertamento compiuto dal dott. Polito in relazione alla ristrettezza del tempo concesso per la risposta ai quesiti.

Pertanto, alla luce dell’indagine compiuta e dei principi illustrati, deve essere affermato il possesso da parte dell’imputato MAROTTA Gaetano della piena capacità di intendere e di volere con riferimento a tutti i fatti di cui è chiamato a rispondere in questo processo.

Per la determinazione delle pene si rinvia anche in questo caso alla parte finale della motivazione.



[1] V. ex multis, Cass. 3.2.1998, Cersosimo; Cass. 7.10.1997, Giordano; Cass. 4.3.1997, PM in proc. Chiatti.

[2] Così testualmente Cass. 19.11.1997, Paesani; ad analoga conclusionbe è pervenuta Cass. 17.4.1997, PG in proc. Mariano, in un caso in cui l’imputato era risultato affetto da disturbo della personalità border-line.