Intorno alle ore 8,30 del 15 novembre 1989 il
giovane Caliò Antonino, inteso ‘u
cinisi, noto alle forze dell’ordine come un carissimo amico del più
conosciuto Pimpo Salvatore, percorreva la via Manzoni di Messina a bordo della
propria autovettura Lancia Prisma
targata ME 437029, su cui viaggiava anche il figlio Antonio di sei anni, che il
Caliò come di consueto stava conducendo a scuola. Ad un tratto l’uomo veniva
raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco, sicché perdeva il controllo
dell’autovettura che andava a tamponare un’altra autovettura ferma sulla
destra della carreggiata; quest’ultima, una Fiat
Fiorino, veniva danneggiata nella parte posteriore su cui la Lancia del Caliò arrestava la propria corsa.
Il corpo del Caliò ormai esanime veniva rinvenuto
sui sedili anteriori della autovettura, accasciato sul fianco destro, mentre
numerosi reperti balistici erano rinvenuti sull’autovettura, il cui cristallo
anteriore lato guida era andato in frantumi, e sulla sede stradale alle spalle
della Lancia Prisma della vittima, ad
una distanza dal veicolo compresa tra 7 e 11 metri.
L’esame autoptico eseguito dal dott. Cardia che
aveva partecipato al sopralluogo, e che è stato sentito all’udienza del 24
ottobre 1997, consentì di accertare che la morte pressoché immediata del Caliò
era stata determinata dalla imponente emorragia prodotta dalla lacerazione
dell’aorta e del cuore. La vittima era stata raggiunta in varie parti del
corpo da 7 colpi esplosi da una pistola calibro 45; dei cinque proiettili
rinvenuti, tutti di analoghe caratteristiche ponderali e dimensionali, due
venivano estratti dal corpo del Caliò all’atto dell’esame autoptico.
Nel corso delle prime indagini si apprendeva che il
Caliò era stato ucciso da due sicari fuggiti a bordo di una Fiat
Tipo di colore grigio in direzione del vicino villaggio S. Michele. Le
ricerche consentivano di trovare la Fiat
Tipo di colore grigio usata dai killer, che risultava rubata qualche giorno
prima e che era stata abbandonata nella parte alta della via S. Michele
probabilmente perché non più in condizioni di proseguire a causa del grave
danneggiamento della ruota anteriore destra. All’interno del vano portaoggetti
dell’autovettura la polizia rinveniva un caricatore per pistola calibro 7,65
contenente quattro cartucce, ed un guanto bianco in lattice di gomma di tipo
chirurgico per mano sinistra.
Le condizioni dell’autovettura inducevano ad
intensificare nella zona le ricerche dei fuggitivi, probabilmente costretti dal
guasto ad allontanarsi a piedi, ma contemporaneamente i componenti di una
pattuglia dei Carabinieri venivano informati che due giovani, nelle vicinanze
del villaggio S. Michele, lasciata una Fiat
Tipo di colore grigio, si erano impadroniti, sotto la minaccia di una
pistola, di un furgone Ford Transit della
ditta Albanese, sottraendolo al conducente Lo Duca Giuseppe, e si erano diretti,
alla guida del veicolo e dopo averne invertito la marcia, verso il villaggio di
Castanea.
Anche il furgone veniva trovato poco dopo sulla S.
S. 113 in località Rodia, e si apprendeva che era stato abbandonato da un
giovane di corporatura robusta prelevato successivamente da un complice a bordo
di una moto Yamaha tipo enduro di colore bianco ed arancione, che si era allontanata
rapidamente in direzione Palermo. Nel corso del rastrellamento della zona una
pattuglia della Squadra Mobile rinveniva la motocicletta parcheggiata nei pressi
di un casolare in località Calamona e contemporaneamente, accanto alla moto,
notava la presenza dei due latitanti Ragno Antonino e Bonanno Rosario, ricercati
per una rapina ad un ristoratore, in compagnia di una donna. I due, alla vista
dei componenti della pattuglia, puntavano le armi in direzione dei poliziotti, a
loro volta pronti ad usare quelle in dotazione (come ha riferito anche in questo
dibattimento il teste Galizia), ma non veniva esploso alcun colpo, anche per
l’intervento della donna (che risultò essere la madre del Ragno), che si era
frapposta tra la pattuglia e i due giovani. Questi ultimi si rifugiavano nel
casolare, ma poi ne venivano fuori con le mani alzate lasciandosi arrestare.
All’interno del casolare, tra gli altri oggetti
di interesse investigativo, veniva rinvenuta una pistola Colt
calibro 45, tipo Ithaca, con
matricola abrasa e caricatore inserito contenente 7 proiettili (da cui
provenivano tutti i reperti balistici rinvenuti sui luoghi e nel corso
dell’autopsia, come hanno riferito i consulenti tecnici del
Pubblico Ministero Fatuzzo e Gentile all’udienza del 27 giugno 1997),
una pistola Beretta calibro 7,65, completa di caricatore con 7 cartucce oltre un
colpo in canna, e tre guanti da chirurgo in lattice di gomma, due dei quali per
mano destra ed uno per mano sinistra, destinati evidentemente a formare due
coppie unitamente a quello rinvenuto all’interno della Fiat Tipo abbandonata durante l’avventurosa fuga.
Convalidato l’arresto di Ragno Antonio e Bonanno
Rosario su richiesta del Pubblico Ministero, il GIP ne ordinava la cattura, e
successivamente, in stato di custodia cautelare, i due venivano tratti a
giudizio direttissimo davanti alla Corte di Assise di Messina per rispondere dei
reati di omicidio aggravato in concorso di Caliò Antonino e di porto e
detenzione illegali di arma da fuoco, nonché dei reati connessi. Nel corso del
dibattimento, con una lettera inviata al Presidente della Corte giudicante, i
due imputati si assumevano le rispettive responsabilità, il Bonanno
attribuendosi la paternità dell’omicidio, ed il Ragno dichiarando di avere
solamente accompagnato del tutto casualmente il primo, e poi chiedevano di
essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato.
La Corte di Assise con sentenza n. 7 del 6 dicembre
1989 affermava la responsabilità di entrambi, condannandoli alla pena di anni
trenta di reclusione e lire 3.000.000 di multa ciascuno, previa applicazione
della riduzione per la scelta del rito. La decisione veniva confermata dalla
Corte di Assise di Appello di Messina il 18 giugno 1990 (sentenza n. 10), e la
Corte di Cassazione, adita dai ricorsi degli imputati, li rigettava entrambi,
rendendo irrevocabili le condanne il 10 dicembre 1990.
Peraltro erroneamente nel capo di imputazione viene
ipotizzato il concorso degli odierni imputati con
BONANNO Orazio e RAGNO Antonio, laddove il riferimento esatto è a Bonanno
Rosario, fratello di Orazio, che è imputato nell’ambito di questo processo di
altri reati e che ha spontaneamente protestato la propria estraneità alla
vicenda dell’omicidio Caliò; va comunque rilevato che l’inesattezza è del
tutto irrilevante, contenendo l’imputazione lo specifico riferimento alla
condanna pronunciata dalla Corte di Assise con sentenza del 6.12.1989 (relativa
a Bonanno Rosario e Ragno Antonio), ed ha prodotto come unica conseguenza
concreta un errore nell’accertamento dei periodi di comune detenzione nel
periodo natalizio di MARCHESE, Ragno e Bonanno.
Su questa vicenda giudiziaria ormai definitivamente
conclusa si è innestato il contributo dei collaboratori di giustizia che ha
consentito di fare luce su un aspetto rimasto in precedenza completamente in
ombra, cioè la causale del grave fatto di sangue, individuando ulteriori
responsabilità attraverso il disvelamento dello scenario nel quale maturò la
decisione di eliminare Caliò Antonino.
Nella sentenza di condanna di primo grado, pur
prendendo atto la Corte di Assise della confessione del Bonanno e delle parziali
ammissioni del Ragno, posto che entrambi si erano in precedenza dichiarati del
tutto estranei all’omicidio, si esprimono fondati dubbi sulla plausibilità
della versione fornita dagli imputati, che peraltro si sottrassero
all’interrogatorio, e ciò non soltanto in ordine al ruolo del Ragno, che
aveva tentato di accreditare una sua presenza del tutto occasionale ed
innocente, ma soprattutto in ordine al movente dell’omicidio, che i due
imputati avevano sostenuto essere scaturito da un’iniziativa estemporanea ed
individuale del Bonanno, al culmine di una discussione durante la quale il Caliò
aveva rifiutato di consegnare al Bonanno, tossicodipendente, una dose di eroina
ed aveva anzi reclamato minacciosamente il pagamento di un debito di due milioni
di lire. L’accurata preparazione dell’agguato, la condizione di latitanza
dei due imputati, le modalità del fatto nel loro insieme apparvero invece
elementi che convinsero i giudici di primo grado che l’uccisione
di Caliò Antonino costituì l’implacabile esecuzione di un progetto di morte,
freddamente elaborato in tutti i suoi dettagli, in questi compresi anche quelli
rivolti ad assicurare agli esecutori di rimanere ignoti, così come sarebbero
rimasti il Bonanno ed il Ragno qualora non si fosse verificato l’incidente che
rese non più utilizzabile la Fiat Tipo e impedì ai predetti di recuperare,
immediatamente e senza problemi, la moto Yamaha e con questa rientrare nel loro
rifugio, dopo essersi sbarazzati della vettura compromessa nell’omicidio del
Caliò (così si osserva puntualmente nella sentenza della Corte di Assise
di Messina del 6 dicembre 1989, p. 14).
Già all’epoca del fatto peraltro gli
investigatori, come ha riferito il teste Gugliotta all’udienza del 27 giugno
1997, avevano ipotizzato, in base alle notizie confidenziali di cui erano in
possesso, che l’omicidio fosse stato deciso dal gruppo di GALLI Luigi, a cui
appartenevano i due arrestati, nel quadro di uno scontro ai vertici del gruppo
della zona di Giostra; una conferma, tuttavia priva di significativi sviluppi,
fu tratta dal successivo omicidio di Pimpo Salvatore, personaggio di spicco
dello stesso gruppo di Giostra, di cui Caliò era un vero e proprio braccio
destro. L’uccisione del Caliò secondo quest’ipotesi rappresentava il segno
evidente dell’isolamento del Pimpo, culminato con il suo omicidio qualche
tempo dopo la scarcerazione (dagli accertamenti disposti dalla Corte risulta
infatti che Pimpo Salvatore fu ristretto presso la casa circondariale di Messina
dal 18.10.1989 al 9.3.1990).
Come spesso si è avuto modo di constatare
nell’esame della varie vicende i cui sviluppi giudiziari sono confluiti in
questo procedimento, l’avvento dei collaboratori di giustizia ha consentito di
riprendere ed approfondire, con l’ausilio di un contributo prezioso perché
proveniente dagli stessi protagonisti delle vicende esaminate, ipotesi
investigative accantonate perché all’epoca dei fatti non suscettibili di
conferma.
Sull’omicidio di Caliò Antonino, di cui sono
imputati in questa sede GALLI Luigi, MARCHESE Mario, RIZZO Rosario e MAROTTA
Gaetano, ha riferito per primo tra i collaboratori PARATORE Vincenzo; gli
imputati RIZZO e MARCHESE si sono sottoposti all’esame, mentre il MAROTTA,
convocato ai sensi dell’art. 195 c. p. p. perché indicato da RIZZO come fonte
delle sue conoscenze , si è avvalso della facoltà di non rispondere.
PARATORE ha riferito che Caliò Antonino, inteso ‘u cinisi, era figlioccio di Pimpo Salvatore e suo affiliato. I
due esecutori dell’omicidio, avvenuto alla presenza del figlio della vittima
che il Caliò stava accompagnando a scuola, erano stati arrestati mentre il
PARATORE si trovava in carcere; si trattava di Bonanno Rosario, inteso telegramma, e di Ragno Antonino, inteso testa ‘i rinale, appartenenti al gruppo di GALLI Luigi, che in
quel periodo era in contrasto con il Pimpo sui criteri di conduzione del gruppo
a cui originariamente entrambi appartenevano. Al PARATORE si era rivolto Pimpo
Salvatore in carcere (risulta che in effetti il Pimpo era detenuto al tempo
dell’omicidio), chiedendone il sostegno nella lotta che egli intendeva
intraprendere contro il GALLI che si era reso responsabile dell’omicidio del
suo uomo di fiducia. Il PARATORE, di cui era nota l’appartenenza al gruppo di
SPARACIO Luigi, si limitò a dare la sua disponibilità al Pimpo nella
“guerra” contro GALLI, esortandolo a cominciare a fare eliminare gli uomini
più vicini al GALLI. Invitato poi a riferire se gli era noto il coinvolgimento
di altri nella decisione di uccidere il Caliò (in particolare di RIZZO Rosario,
cugino di Pimpo Salvatore), il collaboratore ha dichiarato che non gli risultava
anche perché la sua unica fonte di conoscenze era stato il Pimpo.
In ordine agli scenari della criminalità
organizzata messinese del tempo il PARATORE ha poi ricordato l’isolamento di
Pimpo (che in quel periodo “non si
fidava più di nessuno”), culminato successivamente nella sua uccisione
dopo l’uscita dal carcere, riferendo che i contrasti con il GALLI scaturivano
dal fatto che quest’ultimo mal tollerava il maggiore prestigio del Pimpo; in
un periodo precedente, tanto da escludere secondo lui che potesse essere stato
la causa determinante dell’omicidio del Caliò, il PARATORE ha invece
collocato un contrasto scaturito dalla mancata distribuzione dei proventi di
un’estorsione all’impresa di pulizie di tale Carmelo Marino: questi aveva
fatto avere una ingente somma di denaro (pari a dodici milioni di lire, versati
come “prezzo” della protezione) alla convivente di Cambria Placido, che,
morto evidentemente il Cambria, aveva interpellato il PARATORE, che era
detenuto, perché le facesse sapere a chi doveva consegnare il denaro. PARATORE
ha riferito di avere fatto sapere alla Spasaro che il compendio andava suddiviso
in tre parti uguali, una delle quali sarebbe andata al PARATORE per il gruppo
SPARACIO, un’altra a Pimpo ed una terza ad un’altra persona che il
collaboratore non è stato in grado di ricordare. Dal momento che il Pimpo non
aveva riferito alcunché al GALLI, era stata cura del PARATORE, desideroso di
alimentare la rivalità tra i due (secondo una strategia tipica degli ambienti
malavitosi), rendere nota al GALLI in carcere la circostanza della consegna
della somma, peraltro destinata, nelle intenzioni del PARATORE, a tutto il
gruppo di Giostra. Senza alcuna ulteriore specificazione il PARATORE ha poi
dichiarato che gli risultava in quel periodo un avvicinamento del MARCHESE a
GALLI, e quindi l’esistenza di buoni rapporti tra i due gruppi, ma
l’affermazione è stata generica, senza alcun riferimento all’omicidio di
Caliò Antonino.
RIZZO Rosario, che secondo il PARATORE era rimasto
fedele al cugino Pimpo Salvatore anche dopo la frattura tra questi e GALLI
Luigi, ha riferito che nel 1989 il Pimpo era stato apertamente accusato da GALLI
Luigi di essersi impadronito insieme al figlioccio Caliò Antonino dei proventi
di un’estorsione ai danni dell’impresa di pulizie gestita da tale Carmelo
Marino (“… a Pimpo lo accusavano che
si era mangiato i soldi di questa cooperativa e non gli ha dato niente a loro,
circa cento milioni, sia lui che il figlioccio di mio cugino…”). Il
contrasto aveva incrinato i rapporti tra GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, entrambi
detenuti, sicché, dal momento che bisognava dare un segno tangibile
dell’isolamento del Pimpo, GALLI Luigi e MARCHESE Mario, servendosi come
tramite di Mulé Giuseppe che usciva dal carcere per godere di un permesso,
fecero sapere a MAROTTA Gaetano e RIZZO Rosario, che si trovavano in libertà,
che bisognava uccidere il Caliò per dimostrare a “Toruccio”, come era
chiamato confidenzialmente il Pimpo, che
non comandava più (dagli accertamenti eseguiti su disposizione della Corte
risulta che effettivamente nel novembre 1989 il MAROTTA era ammesso al regime
della semilibertà ed usufruì complessivamente di sei giorni di licenza, mentre
Mulé Giuseppe usufruì di un permesso premio di cinque giorni dal pomeriggio
del giorno 11.11.1989 al pomeriggio del successivo 16.11.1989: v. nota n. 3103
prot., del 15 maggio 1989). L’idea fu apprezzata dal RIZZO, che evidentemente,
nonostante il rapporto di parentela, condivideva la valutazione negativa di
GALLI e MARCHESE in ordine al comportamento del Pimpo e del Caliò, e MAROTTA
Gaetano si incaricò di eseguire il mandato, dando a sua volta l’incarico di
commettere l’omicidio a Ragno Antonino e Bonanno Rosario.
L’omicidio fu consumato nella zona di Giostra nei
pressi della scuola elementare frequentata dal figlio del Caliò, che stava
conducendo il bambino a scuola, e fu usata una pistola calibro 45 messa a
disposizione dal MAROTTA, che si rivolse al RIZZO per il reperimento di alcuni
colpi dal momento che si trattava di un munizionamento particolare di cui il
MAROTTA era in quel momento sprovvisto. Solo dopo la contestazione il RIZZO ha
ricordato che dell’omicidio del Caliò, così come di quello successivo di
qualche mese del cugino Pimpo Salvatore, aveva in seguito parlato, dopo la loro
scarcerazione avvenuta nel 1990, con MARCHESE Mario e GALLI Luigi e costoro gli
avevano testualmente detto: “per quello
che hanno fatto meritavano di essere uccisi”.
In ordine alla dinamica dei fatti esattamente il
RIZZO ha poi ricordato che Ragno e Bonanno erano stati arrestati perché avevano
avuto un incidente con la macchina alludendo
ovviamente al danneggiamento dell’autovettura su cui viaggiavano che aveva
costretto i sicari a discostarsi dal piano predisposto, consentendo
l’intervento delle forze dell’ordine (appare infatti il frutto di un
equivoco la successiva contestazione di un difensore secondo cui “non
c’entra niente l’incidente con la macchina, fu
la macchina dove si trovava Caliò che era senza freni ed andò a
sbattere contro un’altra macchina”).
Si è poi dimostrata esatta l’indicazione del
RIZZO relativa alla comune detenzione, all’epoca dell’omicidio, di Pimpo
Salvatore, MARCHESE Mario e GALLI Luigi, nonostante in proposito il
collaboratore sia stato incalzato insistentemente dai difensori: dalla nota n.
2838 di prot. del 6 maggio 1999 della casa circondariale di Messina si ricava
infatti che il MARCHESE fu ristretto in carcere dal 30.9.1988 al 28.5.1990, data
in cui fu posto agli arresti domiciliari, per essere nuovamente ristretto in
carcere tra il 7.11.1990 ed il 23.1.1991; Pimpo Salvatore fu invece detenuto
presso il carcere di Gazzi dal 18.10.1989 al 9.3.1990 e GALLI Luigi dal
18.3.1989 al 9.1.1990 e quindi dal 5.11.1990 al 18.1.1991.
MARCHESE Mario, nel corso di un esame costellato da
parecchie imprecisioni e ripetuti vuoti di memoria, ha riferito che Caliò
Antonino fu ucciso su mandato di GALLI Luigi in seguito ai contrasti con il
Pimpo Salvatore che avevano portato alla scissione del gruppo; il GALLI aveva
ordinato l’omicidio per eliminare la persona più vicina al Pimpo, affidandone
l’esecuzione ai suoi affiliati Ragno e Bonanno, già condannati per questo
fatto. Dei dissidi il MARCHESE aveva appreso dai diretti interessati
all’interno del carcere, ed in seguito alla contestazione l’imputato ha
ricordato che il contrasto era scaturito da un fallito attentato dinamitardo ai
danni del Pimpo, sotto la cui autovettura, una Lancia Y10, era stato collocato un ordigno rimasto inesploso solo
perché pioveva e Rizzo Letterio, fratello di Rosario, aveva potuto rimuoverlo
con il manico di una scopa. Della cosa il Pimpo, dopo avere sospettato lo stesso
MARCHESE Mario, accusò apertamente il GALLI, senza convincersi delle
giustificazioni di quest’ultimo che pretendeva di addossarne la responsabilità
a Leo Giuseppe.
Prima dell’uccisione del Caliò (come si è
appreso solo in seguito alla contestazione) il MARCHESE avrebbe promosso un
incontro chiarificatore all’interno della casa circondariale nella cella
occupata da Mulé Giuseppe, conclusosi con una pacificazione puramente
apparente, suggellata dall’accordo per l’uccisione di Leo Giuseppe,
attraverso il quale il GALLI avrebbe inteso dimostrare la propria lealtà al
Pimpo, che era in procinto di essere scarcerato. Peraltro in seguito ad
un’ulteriore contestazione il MARCHESE ha ammesso di avere ricordato male,
poiché l’incontro chiarificatore si era in realtà concluso in maniera ben
diversa, essendo rimasto il GALLI profondamente offeso dall’accusa infamante
rivoltagli e deciso a reagire subito con l’ordine di uccidere Caliò Antonino
(la comune detenzione dei tre è stata accertata da questa Corte relativamente
al periodo 18.10.1989 – 9.1.1990, come risulta dalla nota della casa
circondariale di Messina del 6 maggio 1999, prot. n. 2838).
Della vicenda avevano riferito a MARCHESE anche
Ragno e Bonanno dopo il loro arresto, raccontandogli durante un periodo di
comune detenzione risalente alle festività natalizie del 1989 che il Caliò era
stato ucciso mentre si trovava in compagnia del figlio su ordine di GALLI Luigi
(la circostanza della comune detenzione ha trovato solo parziale conferma
documentale, poiché con nota della casa circondariale di Messina del 6 maggio
1999, prot. n. 2843, acquisita attraverso il D. A. P., è stato accertato che
effettivamente Ragno e MARCHESE erano ristretti insieme durante le festività
natalizie 1989 all’interno della cella 30 al primo piano del reparto camerotti,
mentre per quanto riguarda il Bonanno è pervenuta una risposta negativa,
essendo l’interessato agli arresti domiciliari dal 22.11.1989, ma essa
concerne l’odierno imputato BONANNO Orazio, e non il fratello Rosario, già
condannato per l’omicidio Caliò; peraltro è agevole ipotizzare che Bonanno
Rosario, che fu arrestato il giorno stesso dell’omicidio insieme al Ragno,
poco più di un mese dopo si trovasse detenuto insieme al complice all’interno
del carcere di Gazzi). Il mandato era pervenuto all’esterno del carcere
tramite MAROTTA Gaetano, che era cugino del GALLI, e quindi ammesso ai colloqui,
e che peraltro in quel periodo fruiva di
permessi o era in semilibertà (tanto il godimento di licenze che
l’ammissione al regime di semilibertà del MAROTTA nel novembre 1989 hanno
formato oggetto, come è stato già rilevato, di accertamento della Corte
conclusosi con esito positivo).
Protestandosi del tutto innocente, il MARCHESE ha
ribadito che l’omicidio del Caliò era scaturito da un ordine del GALLI, come
era apparso evidente dopo l’arresto dei suoi due affiliati, tanto da indurre
lo stesso GALLI, ormai inevitabilmente scoperto, ad ordinare dopo poco tempo
l’uccisione dello stesso Pimpo Salvatore.
Alla luce di queste risultanze ad avviso di questa
Corte appare provata la responsabilità degli imputati RIZZO Rosario, GALLI
Luigi e MAROTTA Gaetano.
Quanto alla responsabilità del primo deve essere
ribadito un criterio generale già più volte illustrato, secondo cui, in
presenza di una confessione, laddove non emergono sospetti circa la genuinità
della stessa (determinati, ad es., dalla costrizione del confitente o da
intenzioni autocalunniatorie), è sufficiente prendere atto di essa ai fini
della formazione del convincimento e non è necessario trovare dei riscontri che
ne confermino la attendibilità.
Per valutare la credibilità di RIZZO Rosario è
inoltre necessario ricordare, e ciò riguarda anche le posizioni degli accusati,
che laddove le dichiarazioni del collaboratore di giustizia concernono vicende
da lui stesso vissute, ovvero maturate nell’ambito dello stesso contesto
associativo di appartenenza, esse appaiono dotate di un grado di attendibilità
certamente maggiore. Nel caso di specie il RIZZO ha ammesso, anche nel contesto
di dichiarazioni relative ad altre vicende su cui è stato chiamato a riferire
in questo dibattimento, la propria appartenenza al gruppo di Pimpo Salvatore e
GALLI Luigi, radicato prevalentemente nel rione Giostra, giustificandola
quantomeno nella fase iniziale con il rapporto di parentela che lo legava a
Pimpo Salvatore; riferendo poi di quello che è sembrato un vero e proprio
allontanamento dal Pimpo, in relazione alla iniqua ripartizione dei proventi
delle estorsioni, di cui il GALLI accusava Pimpo e il figlioccio Caliò,
il RIZZO ha poi rivelato un momento importante della crisi dei rapporti
tra i due uomini di vertice del gruppo, riconducendone plausibilmente
l’origine ad un concreto contrasto di ordine economico, che poteva essere noto
solamente a chi apparteneva allo stesso contesto associativo, oppure a chi, pur
appartenendo ad un gruppo diverso, come il PARATORE (che sul punto ha riferito
circostanze apprese personalmente), si era trovato direttamente coinvolto nelle
vicende all’origine dello scontro. In questo quadro la questione del fallito
attentato al Pimpo, su cui si è soffermato MARCHESE, per quanto il tipo di
accusa rivolta al GALLI riveste una indubbia gravità particolarmente avvertita
negli ambienti malavitosi perché implica il tradimento di un proprio
coaffiliato, non costituisce, ad avviso della Corte, la vera ragione del
contrasto, ma potrebbe essere una ulteriore conseguenza di un raffreddamento dei
rapporti e di una sfiducia reciproca latente che l’incontro destinato alla
pacificazione di cui ha riferito il MARCHESE non consentì di superare.
L’arresto dei due sicari, la cui vicinanza al GALLI era ben nota
nell’ambiente, impose probabilmente una brusca accelerazione agli eventi,
posto che da un lato il GALLI ben difficilmente in questo caso avrebbe potuto
sottrarsi alle accuse dell’alleato di un tempo, e dall’altro il Pimpo, perso
il proprio uomo di fiducia e affannosamente proteso alla ricerca di nuove
alleanze (come ha riferito il PARATORE), avvertiva il proprio isolamento ma
covava certamente il desiderio di vendicare la morte del Caliò: elementi questi
che stanno alla base della uccisione del Pimpo, di poco successiva alla sua
scarcerazione, e tuttavia sbocco prevedibile della situazione che si era venuta
a creare nei rapporti con il GALLI dopo l’arresto di Bonanno e Ragno per
l’omicidio Caliò. Significativamente, alla fine del suo esame, il MARCHESE ha
affermato che “siccome hanno arrestato
subito i due che appartenevano a Galli non si poteva più coprire la falsità
che aveva fatto prima il Galli”, e alla successiva sollecitazione del
Pubblico Ministero (che gli chiedeva “Quindi
Galli dopo avere ammazzato Caliò ha deciso di ammazzare anche il Pimpo?”)
ha dichiarato che a quel punto ormai, in un certo senso, il GALLI non poteva
tirarsi indietro (“Sì, a quel punto
ormai non, ripeto perché quelli lì quando li hanno arrestati sono subito se lo
sono accettati subito che sono stati loro, sono stati condannati a 30 anni tutti
e due”).
Le dichiarazioni di RIZZO Rosario trovano peraltro
significative conferme in alcuni dati riferiti dal collaboratore in piena
aderenza alla realtà dei fatti.
Ci si riferisce evidentemente al calibro della
pistola usata dai sicari, la calibro 45, della quale il RIZZO ha riferito che il
MAROTTA, pur essendo in possesso dell’arma, non disponeva del relativo
munizionamento, perché si trattava di munizioni non facilmente reperibili in
quel periodo a Messina (“… perché
erano pesanti, più facile si trovavano in Calabria che a Messina in quel
periodo …”). L’indagine dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero,
i cui risultati, riportati in dibattimento, sono stati condensati nella
relazione depositata il 24 novembre 1989, ha evidenziato la natura
effettivamente particolare dell’arma sequestrata, che costituiva la risultanze
dell’assemblaggio di componenti di marche diverse (carrello, castello, canna e
caricatore).
Ha poi trovato conferma lo stato di sostanziale
libertà del MAROTTA (che era stato ammesso al regime della semilibertà e
godette di sei giorni di licenza nel mese di novembre), nonché la fruizione da
parte del Mulé di un periodo di permesso esattamente in corrispondenza del
giorno dell’omicidio, avendo il Mulé fatto rientro in carcere il pomeriggio
del giorno successivo al fatto di sangue.
In ordine alla responsabilità di GALLI Luigi con
le dichiarazioni accusatorie di RIZZO Rosario convergono quelle di MARCHESE
Mario e PARATORE Vincenzo, mentre sul nome e sul ruolo specifico di MAROTTA
Gaetano la convergenza – sul punto specifico assai evidente – va registrata
tra le accuse di RIZZO Rosario e quelle di MARCHESE Mario.
Ricostruita nei termini illustrati la causale
dell’omicidio, o quantomeno una delle causali dell’omicidio, in maniera ben
diversa da quella che era stata rappresentata da Ragno e Bonanno ad evidenti
fini di depistaggio, e descritto lo scenario nel quale il fatto di sangue deve
essere collocato, la responsabilità di GALLI Luigi emerge in tutta la sua
evidenza. L’interesse alla eliminazione del Caliò dell’imputato, che tutti
i collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento hanno indicato come uomo di
vertice del gruppo mafioso operante prevalentemente nella zona di Giostra, è
attestato tanto dal RIZZO e dal MARCHESE, che al momento dei fatti erano in
buoni rapporti con il GALLI (il primo addirittura apparteneva allo stesso
gruppo), che dal PARATORE, appartenente ad un gruppo diverso, verosimilmente in
quel momento in contrasto con il GALLI, responsabile della morte di Placido
Cambria, ma reso edotto dal Pimpo in cerca di nuovi alleati in ordine alle
vicende interne del gruppo GALLI – Pimpo.
Va in proposito citato, anche per fugare qualche
dubbio che potrebbe generare il tipo di espressioni usate, un passaggio
dell’animato confronto tra RIZZO Rosario e GALLI Luigi, svoltosi nell’ambito
del procedimento Peloritana Uno
all’udienza del giorno 11.10.1997, il cui verbale la Corte ha acquisito
mediante lettura all’udienza del 17 maggio 1999. Nel corso del confronto, che
ha dimostrato quantomeno l’esistenza di un’antica conoscenza tra i due
imputati, il RIZZO ha ripreso la questione dei rapporti tra il cugino Pimpo
Salvatore e GALLI Luigi, citando la lite in carcere scaturita dalle accuse al
Pimpo relative all’impossessamento di somme destinate agli altri affiliati
(proventi di estorsioni e gioco d’azzardo), e l’omicidio di Caliò Antonino,
commesso per dimostrare a Pimpo che non era più nessuno.
Le affermazioni del RIZZO appaiono coerenti con il quadro delineato più
ampiamente nel corso di questo dibattimento, perché, senza smentire la
riferibilità al GALLI del mandato omicida, che esse sembrano invece presupporre
(posto anche che l’omicidio Caliò non costituiva se non incidentalmente
oggetto di analisi in quella sede), ribadiscono che il coinvolgimento del RIZZO
nell’omicidio assunse un valore per così dire dimostrativo, attestando lo
schierarsi del RIZZO dalla parte di GALLI contro il Pimpo, il cui comportamento,
come si è visto, era disapprovato anche dai cugini (“…
Poi là, c’era Caliò, per dimostrare, dicemu, loro volevano una dimostrazione
nostra se noi sempre ci agguantaumu a Pimpu. Noi, per dimostrare che il Pimpo
non interessava, mancu chiu a nnui, abbiamo fatto uccidere Caliò Antonino. Vah,
chistu ‘u mazzaru così […] pi dimostrari a Pimpu che non è più nessuno è
stato ucciso Caliò Antonino …”).
Non deve poi sorprendere che RIZZO e MARCHESE
abbiano fornito versioni diverse, ma non incompatibili, del contrasto tra Pimpo
e GALLI che è all’origine dell’uccisione del Caliò.
Posto che per entrambi vi fu un momento in cui
all’interno del gruppo si produsse una frattura tra i due esponenti più
rappresentativi, la diversa spiegazione in ordine alle cause del conflitto
appare giustificata alla luce della diversa posizione dei due collaboratori.
Al RIZZO, che era in stato di libertà, e quindi in
quel momento lontano dal contatto diretto con i due contendenti, ma che
apparteneva al loro stesso gruppo, non sfuggivano le ragioni più profonde del
contrasto, connesse ad un disaccordo sui criteri di gestione del gruppo e
soprattutto sulla suddivisione dei proventi delle attività criminose del
sodalizio, nella quale il Pimpo era sospettato di privilegiare se stesso ed il
suo braccio destro Caliò Antonino, trascurando gli altri affiliati, primo fra
tutti il GALLI che peraltro, come ha riferito specificamente il PARATORE,
aspirava certamente ad una posizione confacente al proprio prestigio criminale
anche nei rapporti con gli altri gruppi, e mal tollerava la posizione subalterna
a cui lo costringeva il maggiore carisma del Pimpo. Al MARCHESE viceversa, che
apparteneva ad un gruppo diverso, fino a non molto tempo prima contrapposto a
quello di GALLI e Pimpo, come
dimostrano le vicende del ferimento di Ciraolo Claudio e della scomparsa del
cugino Spagnolo Giovanni, era più agevole cogliere le cause meno remote del
contrasto, il cui superamento premeva allo stesso MARCHESE più che altro per
evitare pericolosi contraccolpi sulla serenità della vita carceraria.
Accolta questa prospettiva la convergenza delle
dichiarazioni di MARCHESE e RIZZO, nella misura in cui coinvolgono GALLI Luigi e
MAROTTA Gaetano (il primo quale mandante dell’omicidio di Caliò Antonino, ed
il secondo quale tramite tra il capo detenuto ed i due esecutori materiali),
appare particolarmente persuasiva, perché i due collaboratori muovono da due
punti di osservazione diversi e complementari, dai quali entrambi propongono
tuttavia le medesime accuse, laddove si tratta di individuare nomi e
responsabilità.
Che invece al MAROTTA non faccia alcun riferimento
PARATORE Vincenzo appare anch’essa una circostanza perfettamente comprensibile
alla luce del fatto che l’unica fonte del PARATORE fu il Pimpo, interessato
sicuramente a sottolineare soprattutto la responsabilità del GALLI quale
mandante dell’uccisione del Caliò nel momento in cui si rivolgeva al PARATORE
in un estremo tentativo di trovare qualche alleato nello scontro che ormai si
era aperto; a ciò si aggiunga che il PARATORE apparteneva ad un gruppo diverso
da quello dei protagonisti principali della vicenda, sicché è più che
comprensibile che le sue conoscenze siano limitate agli aspetti di maggiore
rilievo, e non investano un profilo, come quello delle modalità di trasmissione
del mandato omicida all’esterno del carcere, di regola conosciuto solamente
dagli appartenenti al gruppo nel cui ambito è maturata la determinazione
criminosa.
Queste considerazioni non valgono invece per
MARCHESE Mario, il cui coinvolgimento scaturisce esclusivamente dalle accuse di
RIZZO Rosario. Pur dovendosi prendere atto della particolare attendibilità che
le dichiarazioni di RIZZO possiedono per le ragioni illustrate, con riferimento
al coinvolgimento del MARCHESE, prima ancora che un problema di riscontri, si
pone una questione di credibilità intrinseca della chiamata, posto che il RIZZO
si è limitato a dire che il MARCHESE ed il GALLI mandarono fuori dal carcere un’ambasciata
con cui si trasmetteva agli affiliati in libertà l’ordine di uccidere il Caliò.
Nessuna ulteriore precisazione è dato di trovare nelle accuse di RIZZO in
ordine al ruolo di MARCHESE o alla ragione per cui egli avrebbe dovuto
condividere il risentimento di GALLI ed associarsi alla determinazione omicida.
Né sembra possibile desumere tale interesse del MARCHESE dalla circostanza che
quale latore del messaggio fu utilizzato Mulé Giuseppe: le vicende esaminate
nel corso di questo dibattimento attestano che l’avvicinamento del Mulé al
MARCHESE, conseguente al suo abbandono del gruppo GALLI, è successivo
all’omicidio del Caliò, essendo stato determinato, secondo quanto si dirà in
seguito, dal risentimento del Mulé per le vicende connesse al suo ferimento in
data 28 gennaio 1991.
È probabile che le accuse di RIZZO scaturiscano da
una più ampia valutazione dell’atteggiamento del MARCHESE, di cui
effettivamente consta, nel periodo dell’omicidio Caliò, un avvicinamento a
GALLI Luigi, e di cui il RIZZO percepì il compiacimento in occasione delle
discussioni avute successivamente in ordine alle morti di Caliò Antonino e
Pimpo Salvatore. Così come era al RIZZO noto che il MARCHESE, fallito ogni
tentativo di superare i dissidi tra il GALLI ed il Pimpo probabilmente
condivideva le critiche del primo al secondo, così come emergerà
successivamente in maniera chiara quando fu deliberata l’eliminazione di Pimpo
Salvatore. E tuttavia in questo secondo caso alla convergenza delle indicazioni
sulla persona di MARCHESE come uno dei mandanti dell’omicidio si associa la
confessione del medesimo imputato, laddove per l’omicidio Caliò
l’indicazione di RIZZO rimane isolata. Quest’ultimo fatto di sangue si
colloca peraltro in una prima fase dello scontro tra GALLI e Pimpo, che
contribuisce a rendere noto, decretando l’isolamento del Pimpo, ed è perciò
plausibile ritenere che il coinvolgimento di MARCHESE nell’iniziativa di GALLI
non avesse ancora raggiunto quel grado di consapevole adesione che caratterizzerà
invece la fase deliberativa dell’omicidio di Pimpo Salvatore.
Conseguentemente MARCHESE Mario deve essere assolto
da tutti i reati di cui al capo 6 per non avere commesso il fatto.
Analoga pronuncia, anche per RIZZO Rosario, GALLI
Luigi e MAROTTA Gaetano, va emessa con riferimento ai reati di furto,
ricettazione e detenzione di armi di cui alle lettere a),
b) e c), posto che non vi è alcuna prova di un coinvolgimento degli
imputati in queste attività relative alla detenzione delle armi (che erano
evidentemente detenute presso il “covo” degli esecutori materiali) e ai
mezzi usati per l’agguato (Fiat Tipo e
motocicletta Yamaha tipo Enduro),
che si collocano in una fase strettamente esecutiva a cui è estraneo il
contributo dei tre imputati la cui posizione è sottoposta oggi al vaglio del
dibattimento.
Sussistono tutte le aggravanti contestate, in
particolare quella della premeditazione per il delitto di omicidio di cui alla
lettera f). È sufficiente in
proposito richiamare, per quanto riguarda i caratteri generali della figura,
quanto illustrato nell’analisi dei reati di cui al capo 2 (omicidio di
Spagnolo Giovanni e reati connessi), mentre per quanto attiene alle modalità
del fatto esse esprimono, a prescindere dalle risibili giustificazioni fornite
dagli esecutori materiali nell’ambito del processo definito con la loro
condanna, un proposito omicida coltivato con lucida e fredda determinazione
attraverso l’accurata predisposizione dei mezzi, e così radicato da essere
portato implacabilmente ad esecuzione nonostante il rischio concreto di
coinvolgere una giovanissima vita innocente.
Anche con riferimento ai reati di cui al capo di
imputazione in esame, nel quadro dei numerosi provvedimenti emessi ai sensi
dell’art. 507 c. p. p., la Corte ha disposto un accertamento di natura medico
– legale sulle condizioni dell’imputato MAROTTA Gaetano, allo scopo di
verificare se, come ha argomentato la difesa nella memoria difensiva depositata
con allegati il 28 aprile 1999, la sua capacità di intendere e di volere fosse
all’epoca dei fatti ascritti talmente compromessa da escludere l’imputabilità.
Con l’ordinanza emessa alla fine dell’udienza
del 28 aprile 1999 è stata in particolare ordinata una perizia per
accertare, previo esame della documentazione in atti, di quella eventualmente
prodotta dalle parti, di altra che eventualmente le parti metteranno a
disposizione, di quella relativa all’imputato in possesso
dell’amministrazione penitenziaria o delle strutture ospedaliere pubbliche o
private presso le quali il MAROTTA sia stato ricoverato, e presa altresì
cognizione degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e relativi
agli episodi ascritti, se l’imputato, al momento in cui furono commessi i
fatti per cui si procede, fosse affetto da patologie di natura psichiatrica e/o
neurologica che incidevano sulla sua capacità di intendere e di volere, ciò
anche tenendo conto delle modalità con cui si sarebbero svolti i fatti
ascritti, secondo gli elementi acquisiti in dibattimento; se tali patologie
determinavano un vizio totale o parziale di mente, tale da escludere o ridurre
in maniera penalmente significativa, secondo i parametri normativi, la sua
capacità di intendere e di volere in relazione ai fatti ascritti; se
l’imputato in relazione a tali patologie o ad altre eventualmente sopravvenute
possa attualmente considerarsi persona socialmente pericolosa.
Il perito nominato dalla Corte, specialista in
psichiatria, dopo avere sottoposto a visita psichiatrica e neurologica il
periziando ed eseguito un esame psicodiagnostico, ha risposto ai quesiti
all’udienza del 10 maggio 1999, depositando al contempo un elaborato peritale
che è stato acquisito al fascicolo del dibattimento.
Secondo le conclusioni a cui è giunto il perito
nominato dalla Corte, che appaiono pienamente condivisibili perché frutto in
un’indagine accurata e completa, peraltro compiuta, secondo le richieste del
provvedimento ammissivo, tenendo conto delle imputazioni e delle risultanze
dibattimentali, allo stato attuale il
MAROTTA si trova in un lieve stato depressivo, probabilmente conseguenza dello
stato di tensione che è definibile disturbo dell’adattamento con umore
depresso ed inoltre presenta un profilo di personalità che nel DSM IV può
essere riferibile al disturbo antisociale di personalità […] É chiaro che il
disturbo di personalità va considerato un fatto preesistente in qualche modo
connaturato alla persona che si è sviluppato negli anni, ma che comunque sotto
il profilo dell’imputabilità non ha rilevanza. […] al momento in cui il
MAROTTA ha commesso i fatti così come emergono dalle deposizioni […] era del
tutto capace di intendere e volere.
Con maggiore precisione nell’elaborato scritto il
perito ha formulato una diagnosi attuale di disturbo
dell’adattamento con umore depresso, del tutto ininfluente ai fini della
valutazione della imputabilità anche perché strettamente connesso alla
carcerazione. Più significativo è apparso il disturbo antisociale di personalità, certamente presente
all’epoca dei fatti per cui è processo, in quanto di regola insorgente in età
infantile o comunque giovanile, in ordine al quale, trattandosi di un modo di
essere della persona e non di una patologia (come il perito ha incisivamente
riferito nel corso dell’esame dibattimentale), il dott. Polito ha comunque
escluso, in ciò motivatamente discostandosi dalle conclusioni di precedenti
accertamenti indicati dalla difesa, che esso possa avere inciso sulla capacità
di intendere e di volere del MAROTTA al momento della commissione dei delitti
che gli vengono ascritti.
In particolare, ricostruendo il tipo di accuse
mosse all’imputato e valutando il quadro accusatorio, il perito ha esattamente
rilevato, e ciò a prescindere dalla questione della prova della responsabilità
del MAROTTA, che nessuno dei delitti ascritti al MAROTTA appartiene alla
categoria dei delitti di impulso, rispetto ai quali potrebbe porsi un ipotetico
problema di valutazione della effettiva capacità del soggetto di resistere agli
stimoli esterni e di controllare i relativi impulsi; il contesto associativo nel
quale viceversa i delitti devono essere inseriti ed i ruoli organizzativi e di
supporto che all’imputato vengono attribuiti inducono ad escludere la
possibile interferenza di profili attinenti alla personalità dell’imputato, e
a ritenere infondato qualsiasi dubbio sulla capacità dello stesso di ben
comprendere il disvalore morale e sostanziale delle condotte addebitate.
In proposito va ricordato il costante insegnamento giurisprudenziale,
secondo cui, ai fini di una significativa incidenza sulla imputabilità, è
necessaria l’esistenza di una infermità ed essa deve riflettersi sullo stato
di mente del soggetto valutato con riferimento al singolo episodio criminoso[1].
E correlativamente si afferma che “le
alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non
acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità, sicché
l’eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva
rimane privo di rilevanza giuridica”[2].
È peraltro significativo che il MAROTTA è stato
sottoposto ad analogo accertamento, affidato ad un collegio di periti,
nell’ambito del procedimento scaturito dalla c. d. Operazione
Giostra (n. 16/94 R. G., sentenza di primo grado n. 5 del 30.10.1995,
depositata il 26.3.1996, e sentenza d’appello n. 7 del 21.3.1997), in esito al
quale il MAROTTA è stato condannato, con statuizione definitiva dal 12.6.1998,
anche per i reati di cui agli artt. 416-bis
c. p. e 74 del d. P. R. 9.10.1990, n. 309, per avere promosso, organizzato e
diretto un’associazione di stampo mafioso, e, rispettivamente,
un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in concorso, tra
gli altri, con GALLI Luigi, Papale Domenico, Mancuso Antonino, MAURO Orazio e
COTUGNO Giovanni, e in un periodo compreso tra il marzo 1991 e l’ottobre 1992.
Anche in quel caso i periti erano giunti, con riferimento ad addebiti la cui
prossimità temporale rispetto a quelli esaminati in questo procedimento appare
evidente, alla conclusione che il MAROTTA è portatore
di un disturbo antisociale di personalità (p. 43 della sentenza citata),
sicché la Corte giudicante, discostandosi dalle argomentazioni difensive poi
riproposte in questa sede, ha potuto motivatamente affermare che il MAROTTA è
soggetto psicopatico, ma alla luce dei più recenti studi di criminologia
internazionale non può definirsi malato mentale, in quanto aderisce
totalmente alla realtà sapendo distinguere il bene dal male e potendo
autodeterminarsi in un modo piuttosto che in un altro (ibidem,
p. 45). La conferma, anche in questa sede, di tali conclusioni, formulate con
riferimento ad accuse sostanzialmente omogenee a quelle di cui il MAROTTA
rispondeva nel processo scaturito dall’Operazione
Giostra, rafforza i risultati dell’indagine peritale condotta dal dott.
Polito e consente di respingere l’implicito addebito di scarso approfondimento
che è stato rivolto all’accertamento compiuto dal dott. Polito in relazione
alla ristrettezza del tempo concesso per la risposta ai quesiti.
Pertanto, alla luce dell’indagine compiuta e dei
principi illustrati, deve essere affermato il possesso da parte dell’imputato
MAROTTA Gaetano della piena capacità di intendere e di volere con riferimento a
tutti i fatti di cui è chiamato a rispondere in questo processo.
Per la determinazione delle pene si rinvia anche in
questo caso alla parte finale della motivazione.
[1] V. ex multis, Cass. 3.2.1998, Cersosimo; Cass. 7.10.1997, Giordano; Cass. 4.3.1997, PM in proc. Chiatti.
[2] Così testualmente Cass. 19.11.1997, Paesani; ad analoga conclusionbe è pervenuta Cass. 17.4.1997, PG in proc. Mariano, in un caso in cui l’imputato era risultato affetto da disturbo della personalità border-line.