2.3.7.    Omicidio volontario in danno di LA ROSA Francesco (capo 7)

Verso le ore 21,30 circa del 3 novembre 1989 una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Messina, rinveniva in località Fondo Fucile, via 26/A, nei pressi di un serbatoio dell’acquedotto comunale, il cadavere del ventitreenne La Rosa Francesco.

Il corpo giaceva supino al centro di una curva a gomito, con il volto sfigurato da grumi di sostanza ematica, mista a materiale terroso, come se originariamente il viso fosse rivolto verso il basso, e a circa un metro e mezzo da esso veniva rinvenuta, adagiata sull’asfalto, la motocicletta di proprietà della vittima, una Suzuki GSX 600 cc, di colore chiaro. Sul posto venivano altresì rinvenuti e sottoposti a sequestro 7 bossoli di cartucce di pistola calibro 7,65, nonché un paio di collant da donna di colore nero. Nella tasca posteriore destra dei pantaloni della vittima, oltre alla patente, venivano trovate due fotografie formato tessera, riproducenti una l’immagine di una giovane donna, e l’altra, in bianco e nero, quella di un giovane noto ai militari intervenuti, tale Leo Marcello, deceduto qualche anno prima nel corso di un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine e fratello del più conosciuto Leo Giuseppe.

L’indagine autoptica, eseguita dal prof. Crinò, che è stato sentito in dibattimento all’udienza del 4 luglio 1997, consentì di accertare che la morte si era verificata intorno alle ore 21 del giorno del ritrovamento del cadavere e che la vittima era stata raggiunta al capo, al torace e all’addome da sette colpi, esplosi da arma da fuoco a proiettile unico, verosimilmente una pistola calibro 7,65 (come indussero a ritenere le dimensioni ed il peso dei proiettili rinvenuti nel corso dell’autopsia), da distanza non ravvicinata, certamente superiore ai 50 centimetri, da un individuo che al momento degli spari si trovava alla sinistra del La Rosa. A causare la morte era stato l’arresto cardiaco determinato dalla gravi lesioni del cervello, del cuore, dei polmoni e dell’aorta. Due dei colpi erano stati esplosi alla base del collo della vittima ed un terzo ne aveva attinto la nuca, attraversando poi la scatola cranica e l’encefalo per uscire dalla parte opposta.

Le indagini presero lo spunto da una presunta vicinanza del La Rosa al gruppo di Leo Giuseppe, a cui faceva pensare tanto la fotografia rinvenuta nei pantaloni della vittima, che la circostanza che poco tempo prima, il giorno 11 luglio 1989, il La Rosa era stato controllato dai carabinieri presso l’abitazione di MANCUSO Giorgio in compagnia di alcuni personaggi che le forze dell’ordine sapevano essere inserite nel gruppo di Leo Giuseppe (MANCUSO Giorgio, Cucinotta Giuseppe, Cunsolo Vittorio, tale Ruvolo, Sarnataro Sabatino e probabilmente altri), come hanno riferito i testi Moschella e Laisa all’udienza del 10 ottobre 1997 dopo svariate contestazioni in ordine alla richiesta di acquisizione della relativa relazione di servizio. Per questa ragione, come hanno spiegato i testi Laisa e Puglisi, sentito quest’ultimo all’udienza del 5 luglio 1997, i carabinieri subito dopo la scoperta dell’omicidio si portarono presso l’abitazione del Leo, onde verificare eventualmente quale fosse lo stato d’animo del capo e dei presunti coaffiliati, e qui constatarono la presenza, come se fossero stati convocati in una sorta di riunione da Leo, di MANCUSO, di Cunsolo, di Cucinotta, dei fratelli COSTANTINO e probabilmente di altri personaggi che gli inquirenti annoveravano tra i “fedelissimi” del Leo in base alle conoscenze investigative dell’epoca, fondate, in mancanza di altre fonti più specifiche, su una multiforme attività di intercettazione, di controllo e di appostamento.

Si ipotizzò che l’omicidio potesse inquadrarsi nello scontro in atto tra i gruppi di SPARACIO Luigi e Leo Giuseppe, della cui esistenza gli inquirenti si erano convinti in conseguenza del puntuale succedersi di fatti di sangue che riguardavano alternativamente individui che si ritenevano inseriti nell’uno e nell’altro gruppo.

Ma evidentemente l’attività investigativa non sfociò in alcuna concreta iniziativa giudiziaria ed il procedimento, rimasti ignoti gli autori dell’omicidio, si chiuse il 31.3.1990 con l’archiviazione.

Si desume dalla ordinanza di custodia cautelare che le indagini furono riaperte in seguito al provvedimento di autorizzazione del GIP del 29.6.1994, scaturito dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, a cui ha fatto seguito la confessione di GIORGIANNI Salvatore.

SPARACIO Luigi, sentito nel corso del suo esame nelle udienze del 3.3.1999, 16 e 17.4.1999, premesso che due sono stati gli omicidi consumati ai danni di persone di nome La Rosa (evidentemente il collaboratore si riferiva anche a quello di La Rosa Carmelo, avvenuto il 17 maggio 1991, dopo l’omicidio Di Blasi, nella zona di Camaro: v. infra capo 21), ha dichiarato che quello avvenuto nel 1989 al villaggio Aldisio fu commesso da GIORGIANNI Salvatore e da LENTINI Stellario, che in quel periodo trascorrevano la latitanza in località Bordonaro (notoriamente non distante dal luogo in cui fu commesso il delitto), presso l’abitazione di tale Luigi Bertoloni. Il La Rosa, che si trovava a bordo di una motocicletta, era stato atteso dai due a Fondo Fucile e quindi il GIORGIANNI gli aveva esploso contro alcuni colpi di pistola uccidendolo. L’omicidio, di cui i due esecutori gli avevano riferito presso l’abitazione del Bertoloni quasi subito, al massimo il giorno successivo, dati i contatti quotidiani, era stato determinato dal risentimento di GIORGIANNI, a cui il La Rosa era stato indicato come il responsabile del furto di un apparecchio televisivo sottratto dalla casa dell’imputato, che nutriva inoltre del rancore nei confronti della vittima per non meglio precisati motivi di carattere strettamente personale che SPARACIO non è stato in grado di indicare.

SPARACIO ha poi ipotizzato un collegamento tra l’omicidio del La Rosa e l’uccisione di tale Sarnataro Sabatino [avvenuta, unitamente al tentato omicidio di COSTANTINO Giovanni, il 16 luglio 1989, fatti per i quali in esito al dibattimento relativo al processo Peloritana Uno (capi 12, 13 e 14) è stata affermata la responsabilità dello stesso SPARACIO, di GIORGIANNI Salvatore e di Trischitta Pietro]. E ciò perché le  due vittime, che si frequentavano assiduamente, erano entrambe inserite nel gruppo di Leo Giuseppe, a cui infatti era stato chiesto una sorta di nullaosta in occasione dell’uccisione del La Rosa dal momento che i rapporti con il Leo in quel momento non erano ostili (“… Io posso dire che sia il Sabatino Sarnataro che questo La Rosa erano due frequentatori assidui, camminavano assieme, e questo La Rosa faceva parte anche del gruppo di Leo Giuseppe, anzi mi ricordo che per uccidere questo La Rosa era stato chiesto, essendo che eravamo in pace con il Leo Giuseppe, se gli interessava al Leo e Leo ha detto che questo qua non gli interessava, diciamo come connessione fra i due fatti. PRESIDENTE: Cioè la sola appartenenza sta dicendo? SPARACIO: Esatto. Camminavano assieme tutti e due.”). Dopo avere ricordato nel corso del controesame che presso il Bertoloni trascorrevano la loro latitanza, oltre a GIORGIANNI e LENTINI, anche Arnone Umberto e Trischitta Pietro, lo SPARACIO ha poi precisato che in realtà essi dormivano nella casa dei figli o nipoti al piano sottostante.

All’udienza del 17 marzo 1999 è stato sentito l’imputato GIORGIANNI Salvatore, che ha fornito una ricostruzione parzialmente diversa della causale dell’omicidio. Pur confermando che le ostilità tra il gruppo SPARACIO e quello di Leo Giuseppe erano in quel momento cessate, l’imputato ha riferito che la morte del La Rosa era stata determinata dal fatto che questi continuava ad esternare propositi di vendetta nei confronti dei responsabili della morte di Sarnataro Sabatino, già inserito nel gruppo Leo, di cui il La Rosa era molto amico. Il GIORGIANNI, che era uno degli esecutori materiali dell’uccisione del Sarnataro, si rivolse allora a SPARACIO, il quale diede il proprio assenso all’omicidio dopo averne parlato con Leo Giuseppe, che in un primo momento si era detto disponibile a provvedere da sé all’omicidio del La Rosa.

Peraltro l’omicidio non aveva potuto essere commesso subito dopo il “nullaosta” del Leo, perché il La Rosa era debitore del pagamento di alcuni assegni nel quadro di una truffa commessa in concorso con dei palermitani, in particolare un farmacista, con il quale i rapporti erano intrattenuti tramite Vitale Giovanni. Era stato infatti quest’ultimo a dare la conferma che la questione era stata risolta e che perciò era venuto meno qualsiasi ostacolo alla eliminazione del La Rosa.

GIORGIANNI si è poi assunta la paternità della organizzazione dell’attentato, per il quale aveva in un primo momento coinvolto CALABRÒ Salvatore, in compagnia del quale si era appostato presso la casa del La Rosa, entrambi armati con pistole ed equipaggiati con guanti da chirurgo. Fallito il progetto per il mancato arrivo del La Rosa, successivamente il GIORGIANNI, che aveva fatto rientro nell’abitazione di Bordonaro presso la quale era ospitato durante la latitanza, l’indomani o dopo un paio di giorni, era stato avvisato da tale Tabbone Gaetano del rientro a casa del La Rosa e si era quindi portato nei pressi di essa in compagnia di LENTINI Stellario. Incontrato il La Rosa che era su una motocicletta intento a conversare con altre persone, il GIORGIANNI aveva chiesto al LENTINI, che guidava l’autovettura, di andargli contro per provocarne la caduta e quindi, indossato un cappuccio e sceso dall’auto, aveva esploso al suo indirizzo sette colpi usando una pistola Beretta calibro 7,65 munita di silenziatore. Invitato a precisare la dinamica dei fatti il GIORGIANNI ha poi testualmente riferito: “Allora quando il LENTINI gli andò addosso, gli ho detto io di andare addosso lui è caduto dalla moto, io mi sono avvicinato e lui mi ha detto un qualcosa a tipo: ma che vuoi, roba del genere, allora il primo colpo l’ho esploso mentre lui era di fronte a me all’altezza dello stomaco, a quel punto lui, mentre lui era a terra  comunque, si è alzato e si è dato alla fuga e gli ho sparato altri quattro, cinque colpi mi ricordo alle spalle perché stava scappando e dopo quando è arrivato a terra gli ho sparato due colpi alla testa.

Premesso che anche il LENTINI, sebbene fosse incaricato di guidare l’autovettura, era armato, il GIORGIANNI ha poi dichiarato che dopo l’omicidio aveva fatto rientro nel suo rifugio, consegnando la pistola a Bertoloni Luigi, che in quel periodo lo ospitava e che si sarebbe disfatto dell’arma, mentre LENTINI e Tabbone Gaetano si erano incaricati di bruciare l’autovettura, una Fiat PANDA rubata in precedenza. Dell’omicidio aveva successivamente discusso in presenza di Tabbone Gaetano, Bertoloni Luigi, SPARACIO, Arnone Umberto, Vitale Giovanni, Trischitta Pietro, CALABRÒ Salvatore.

GIORGIANNI è stato poi sollecitato da un difensore a riferire se dopo l’omicidio dei fratelli Giuseppe e Daniele Giannetto, avvenuto il 4 ottobre 1989 (come si desume dalla copia della sentenza della Corte di Assise di Assise di Appello del 30 settembre 1996, prodotta dallo stesso difensore), era stata decisa dai coaffiliati del gruppo SPARACIO l’uccisione di LENTINI Stellario per “punirlo” del comportamento tenuto in occasione di quell’agguato, nel quale egli si sarebbe sottratto al suo ruolo, abbandonando i componenti del gruppo di fuoco che avrebbe dovuto prelevare dopo l’azione criminosa. Il GIORGIANNI, dopo avere precisato che nessuna responsabilità poteva addebitarsi al LENTINI per quanto successo in occasione dell’uccisione dei fratelli Giannetto, posto che il cambiamento di programma era stato determinato dalla imprevista fuga delle vittime e dal successivo inevitabile inseguimento da parte degli esecutori materiali (la piena conferma di queste circostanze si trae dall’esame della sentenza prodotta), ha spiegato che una volta gli era capitato, agli inizi del 1990, di assistere ad una discussione tra SPARACIO e Trischitta, in cui il primo invitava il secondo ad uccidere il LENTINI (“… io ho sentito una volta una discussione detto fra lo Sparacio e il Trischitta, che lo SPARACIO ha detto a Trischitta poi gli dai due colpi in testa e lo butti”). Tuttavia, ha ricordato il GIORGIANNI, la determinazione dello SPARACIO, poi evidentemente rimasta senza seguito, non scaturiva da un addebito specifico, ma da una generale inaffidabilità del LENTINI, che faceva uso di sostanze stupefacenti e più di una volta, sebbene latitante, aveva abbandonato il rifugio per incontrarsi nei pressi del viale Giostra con la sua ex – moglie, correndo il rischio di essere riconosciuto. Lo stesso LENTINI sia prima che dopo l’uccisione del La Rosa era sembrato al GIORGIANNI poco tranquillo e spaventato, forse perché aveva paura di essere arrestato o perché aveva visto il complice sparare.

In ordine al primo appostamento finalizzato all’omicidio il GIORGIANNI ha poi dichiarato che aveva fatto rintracciare tramite Tabbone Gaetano il CALABRÒ, con il quale aveva comunque un rapporto di frequentazione e di comune militanza criminosa (poiché il CALABRÒ era molto vicino a D’Arrigo Marcello, a sua volta inserito nel gruppo SPARACIO), e si era nascosto insieme a lui dietro un muretto in attesa del La Rosa con le armi in pugno (due pistole del GIORGIANNI, una calibro 7,65 munita di silenziatore, e una 357 Magnum). In questo frangente erano stati avvistati da un giovane abitante nel rione Mangialupi, tale Caleca Santino, ed il CALABRÒ aveva manifestato al complice la paura di essere stato riconosciuto.

Ai sensi dell’art. 210 c. p. p. è stato sentito in dibattimento Tabbone Antonino, originariamente sottoposto a misura cautelare e quindi coimputato di LENTINI e GIORGIANNI, nei cui confronti il GUP aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto relativamente al reato di incendio aggravato dell’autovettura Fiat PANDA usata per l’omicidio, rilevando esattamente che ad essere accusato dell’incendio, ma solo da GIORGIANNI, era Tabbone Gaetano, fratello di Antonino; il GUP aveva emesso analoga pronuncia, ma con formula diversa, nei confronti di LENTINI Stellario e GIORGIANNI Salvatore, anch’essi imputati dell’incendio, ritenendo tuttavia la sussistenza dell’ipotesi non aggravata di cui all’art. 4241 c. p. e conseguentemente dichiarando estinto il reato per sopravvenuta prescrizione (sentenza n. 195 del 19 giugno 1996).

Tabbone, in carcere dal marzo del 1993 e condannato per l’omicidio del cugino Salvo Alessandro, ha confermato che nel 1989 LENTINI e GIORGIANNI, durante la loro latitanza, erano ospiti del fratello Gaetano a Bordonaro, in una casa al piano terra dell’isolato 11 del complesso di fabbricati denominato Case gialle, presso la quale dopo l’omicidio era andato ad abitare lo stesso Tabbone Antonino, ospite del congiunto. Nella stessa palazzina, al primo piano,  abitavano i genitori del Tabbone. Dell’omicidio gli aveva raccontato LENTINI Stellario, con il quale aveva instaurato un rapporto di confidenza e da cui aveva saputo, ma solo qualche settimana dopo, che l’avevano commesso in concorso con GIORGIANNI Salvatore, adirato nei confronti del La Rosa perché questi gli aveva rubato a casa in compagnia di tale Pippo Riggio, inteso stiratore. Il LENTINI, dopo qualche esitazione, era stato incoraggiato dal GIORGIANNI ad urtare con l’autovettura su cui si trovavano, una Fiat PANDA, la motocicletta a bordo della quale si trovava il La Rosa intento a parlare con altre persone. Al La Rosa, che rialzatosi da terra con spavalderia stava chiedendo spiegazioni, il GIORGIANNI, indossata una calzamaglia, aveva esploso un primo colpo con una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore, rendendo poi vana la fuga della vittima che era stata raggiunta da altri colpi, gli ultimi due dei quali alla nuca, quando il La Rosa era già stramazzato al suolo, colpito complessivamente da sette colpi, come ha dichiarato durante il controesame.

Dopo avere precisato spontaneamente e con insistenza che nell’omicidio non erano minimamente coinvolti né il fratello Gaetano, né CALABRÒ Salvatore, il Tabbone ha dichiarato che, apprese le circostanze dell’omicidio e compresa la pericolosità degli “ospiti” del fratello, aveva invitato il congiunto a liberarsene al più presto ed aveva a sua volta lasciato la casa, ritornando ad abitare con la famiglia presso la casa dei suoceri. Sempre in ordine al ruolo del fratello il Tabbone ha reiteratamente evidenziato che probabilmente era stato costretto ad ospitare personaggi di tale spessore criminale, forse conosciuti in carcere, dove era stato detenuto solamente per dei furti in appartamento.

Tabbone ha poi riferito che successivamente il LENTINI e il GIORGIANNI, ancora latitanti, si erano rivolti a lui perché procurasse una motocicletta, che il Tabbone aveva rubato e poi consegnato nei pressi dell’ospedale Piemonte, ed in occasione di questi contatti successivi all’omicidio La Rosa il Tabbone aveva anche conosciuto SPARACIO Luigi, che finanziava LENTINI e GIORGIANNI, forse con i proventi delle estorsioni, e che il LENTINI gli aveva già riferito essere a capo del gruppo di cui tanto lui che il GIORGIANNI facevano parte. Ancora in diverse occasioni aveva incontrato LENTINI in carcere, dopo l’inizio della sua detenzione, negli anni compresi tra il 1993 ed il 1995 (la circostanza ha trovato conferma nell’accertamento di comuni periodi di detenzione, di cui alla nota della casa circondariale di Messina del 6.5.199, prot. n. 2848).

Nulla il Tabbone avrebbe poi saputo invece in merito alla sorte dell’autovettura usata per l’agguato, o ad eventuali appostamenti precedenti.

Era stata anche disposta su richiesta del Pubblico Ministero, che l’aveva indicato originariamente nella lista, la citazione di Arnone Umberto, il quale all’udienza del 5 luglio 1997, convocato con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., si è avvalso della facoltà di non rispondere, adducendo ragioni di sicurezza dei propri familiari, che contrariamente alle promesse da lui ricevute non erano stati posti sotto protezione. Successivamente la Corte, provvedendo ai sensi dell’art. 507 c. p. p., ha disposto una nuova citazione di Arnone Umberto, come di tutte le altre persone che, sentite nel corso del dibattimento con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere: ciò alla luce delle modifiche normative e quindi dell’intervento della Corte costituzionale in ordine al regime delle letture delle dichiarazioni provenienti da imputato di reato connesso o collegato previsto dall’art. 513 c. p. p., le une e l’altro succedutisi dopo l’apertura di questo dibattimento  (legge 7 agosto 1997 n. 267, e sentenza della Corte cost. 2 novembre 1998, n. 361), con la conseguenza che, acquisite tali dichiarazioni de plano in forza del previgente testo dell’art. 513 c. p. p. (peraltro emendato a sua volta da una nota pronuncia di incostituzionalità del 1992), era necessario procedere alla contestazione delle dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri. Ed anche all’udienza del 30 aprile 1999 l’Arnone si è avvalso della facoltà di non rispondere, senza che gli potesse essere contestato alcunché di precedentemente dichiarato.

Va in proposito rilevata la singolarità della situazione venutasi a determinare con riferimento alla posizione di Arnone Umberto, posto che la stessa ordinanza custodiale citava tra le fonti di accusa una “dichiarazione” di Arnone del 31.12.1994, utilizzata dal GIP in quella sede come elemento di riscontro delle più precise dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore di cui al verbale del 27.4.1995, la cui attendibilità venne privilegiata in quanto provenienti da uno degli esecutori materiali dell’omicidio.

Il Pubblico Ministero ha poi prodotto la fotocopia di una lettera manoscritta (sia pure a carattere “stampatello”), non datata, a firma di Arnone Umberto, recante come intestazione “Omicidio La Rosa Carmelo”. Il documento, a prescindere dall’erroneo riferimento ad altro fatto di sangue oggetto di esame in questo stesso procedimento (v. infra capo 21), va probabilmente identificato con la “dichiarazione” citata dal GIP (p. 145 dell’ordinanza di custodia cautelare), che era stato in grado verosimilmente di consultare l’originale o una copia più completa tanto da poterne desumere la data. Nella “lettera”, come il Pubblico Ministero l’ha definita chiedendo di produrla all’udienza del 28 aprile 1999, lo scrivente riferiva di avere saputo da GIORGIANNI Salvatore e LENTINI Stellario le circostanze della morte di La Rosa Carmelo, che descriveva in sintesi. Il La Rosa era stato ucciso da GIORGIANNI Salvatore, che era in compagnia di LENTINI; i due erano a bordo di una Fiat Uno 45 bianca ed armati con tre pistole, una delle quali munita di silenziatore. Dopo alcuni tentativi infruttuosi i due sicari, che erano ospitati a Bordonaro in casa di Salvo Concetta e del marito, tale Gino, avevano trovato il La Rosa a bordo di una motocicletta, e ne avevano provocato la caduta urtandolo con l’autovettura; quindi il GIORGIANNI, che era il vero interessato alla sua morte, gli aveva esploso contro alcuni colpi di pistola.

È evidente che nello scritto sono descritte le fasi dell’omicidio di La Rosa Francesco, pur indicandosi la vittima come La Rosa Carmelo, ma non è dato sapere nulla di più in ordine alla sua provenienza e formazione, e conseguentemente ne deve essere esclusa qualsiasi utilizzazione processuale, se non altro perché colui che ne appare l’autore si è legittimamente trincerato dietro la facoltà di non rispondere precludendo qualsiasi possibilità di approfondimento circa la paternità del documento, le circostanze della sua stesura, le ragioni per le quali ad esso non ha fatto seguito la redazione di un verbale di dichiarazioni davanti all’Autorità di polizia o giudiziaria alla quale il foglio era certamente diretto. È possibile che lo stesso facesse parte, come induce a ritenere il tipo di carta usata (quella rigata, comunemente inserita nei bloc – notes per appunti), di una sorta di promemoria destinato ad essere sviluppato nel corso di una collaborazione con la giustizia appena iniziata o solamente preannunziata. È tuttavia certo che eventuali successivi contatti di Arnone non si sono tradotti in atti formali, o non hanno comunque condotto ad alcuno sviluppo significativo, sicché, anche dopo la sua nuova convocazione, le parti si sono limitate a prendere atto del suo rifiuto di rispondere, senza potergli contestare il contenuto di alcun precedente verbale.

La Corte ha poi disposto ai sensi dell’art. 195 c. p. p. l’esame dello stesso LENTINI Stellario, che lo SPARACIO e Tabbone Antonino avevano indicato come una delle proprie fonti, nonché la citazione di Caleca Santo e di Vitale Giovanni, indicati dal GIORGIANNI come persone informate sui fatti ed in grado di chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Il LENTINI si è dichiarato innocente, confermando però di avere saputo qualche giorno dopo da GIORGIANNI che era stato lui a commettere l’omicidio da solo, per motivi di ordine personale (il La Rosa ne avrebbe importunato la moglie). L’imputato ha poi ricordato di avere commesso degli omicidi in compagnia di GIORGIANNI, tra cui quello dei fratelli Giannetto, di cui si era dichiarato colpevole, ed ha poi ammesso che all’epoca dei fatti era inserito nel gruppo SPARACIO e trascorreva la latitanza insieme a GIORGIANNI in una casa di Bordonaro.

Caleca Santo, detenuto in espiazione pena per una serie di furti, ha smentito quanto aveva riferito GIORGIANNI circa l’avvistamento di lui e del CALABRÒ armati nei pressi dell’abitazione del La Rosa.

Vitale Giovanni, collaboratore di giustizia, nel corso di una deposizione costellata di molti cattivi ricordi e di incertezze,  ha dichiarato che, una volta appreso che La Rosa Francesco doveva essere ucciso, aveva chiesto a GIORGIANNI (latitante insieme a LENTINI Stellario, Arnone Umberto e Trischitta Pietro) di ritardare l’omicidio in quanto il La Rosa era coinvolto nel recupero di una somma di denaro, o era lui stesso debitore di questa somma (Vitale non ha saputo essere più chiaro in proposito, citando un tale Briguglio Natale come debitore, non è dato sapere a quale titolo, della somma che il La Rosa doveva recuperare), sicché era necessario che rimanesse in vita fino alla definizione della questione. Vitale ha poi escluso che la sua richiesta fosse stata presa in considerazione dal momento che il La Rosa fu ucciso poco tempo dopo, al massimo uno, due mesi. Circa il luogo presso il quale il GIORGIANNI trascorreva la latitanza in compagnia delle altre persone citate il Vitale ha riferito che tra gli altri rifugi vi era una casa nella zona di Furnari o di Oliveri di tale Gino Bertolone, o Bertolami, marito o convivente di Cettina Salvo, a sua volta madre di Tabbone Antonino che il Vitale aveva conosciuto in carcere.

L’insieme di tutte le risultanze prese in considerazione giustifica ad avviso di questa Corte l’affermazione di responsabilità di GIORGIANNI Salvatore e LENTINI Stellario.

La confessione del primo, perfettamente coerente con quanto riferito dall’imputato nel corso delle indagini preliminari (verbale del 27.4.1995), si presenta particolarmente circostanziata e dettagliata quanto alle modalità esecutive dell’omicidio, e si salda perfettamente con le altre risultanze processuali. Il luogo dell’agguato, la presenza della vittima a bordo di una motocicletta, il calibro dell’arma usata, il numero dei colpi esplosi, le parti del corpo attinte dagli spari, la stessa successione dei colpi: sono tutti elementi su cui le dichiarazioni di GIORGIANNI convergono in modo completo con la prova c. d. generica (sopralluogo ed esito dell’esame autoptico), tanto da potere essere riferiti esclusivamente da chi ha preso direttamente parte all’omicidio.

Le stesse dichiarazioni accusatorie, con riferimento alla posizione di LENTINI Stellario, trovano poi ampia conferma nelle altre risultanze dibattimentali, ed in proposito la valutazione di attendibilità si interseca con l’indagine diretta alla ricerca dei riscontri, necessari alla affermazione di responsabilità del LENTINI, che, pur protestando la propria innocenza, ha confermato la responsabilità del GIORGIANNI, di cui avrebbe raccolto la confessione qualche giorno dopo l’omicidio.

Risulta infatti dalla nota del nucleo operativo dei carabinieri di Messina del 15.6.1995 e dagli allegati estratti dell’archivio CED, prodotti dal PM all’udienza del 28.4.1999, che GIORGIANNI e LENTINI erano all’epoca dell’omicidio entrambi in stato di latitanza, essendosi sottratti all’esecuzione di provvedimenti restrittivi del 31.1.1989 e, rispettivamente, del 25.7.1989; tale condizione si sarebbe protratta fino all’arresto dei due, avvenuto il primo il giorno 11.4.1990, ed il secondo il 22.2.1990. Nella stessa nota si dà poi atto del rinvenimento, il giorno successivo all’omicidio, di una Fiat PANDA, trovata completamente distrutta dalle fiamme in località Torrente Bordonaro e rubata il 27.7.1989.

Le certificazioni anagrafiche acquisite ai sensi dell’art. 507 c. p. p. su richiesta del Pubblico Ministero hanno poi consentito di chiarire definitivamente il dato relativo alla identità delle persone citate nel corso del dibattimento ed indicate come coloro che avevano dato rifugio a GIORGIANNI e LENTINI durante la latitanza.

È così emerso che la famiglia di Salvo Concetta, già coniugata con Tabbone Giuseppe e madre di Tabbone Gaetano ed Antonino, abitante al villaggio Santo, pal. 11, int. 6, è composta da Bertoloni Luigi e Bertoloni Angelo, figlio di Luigi. I due, verosimilmente dopo un periodo di convivenza (al 1978 risale la nascita del figlio Angelo), si sono sposati il 16 luglio 1992. Dal certificato anagrafico relativo a Tabbone Gaetano si ha poi la conferma che costui è figlio di Salvo Concetta, e a sua volta coniugato con Crupi Francesca dal 28.12.1992, ma anche in questo caso verosimilmente dopo un lungo periodo di convivenza, posto che la prima figlia della coppia è nata il 20.12.1998, in epoca peraltro di molto anteriore ai fatti in esame, così da smentire l’impressione, scaturita dalle dichiarazioni di Tabbone Antonino, che la cognata fosse in avanzato stato di gravidanza durante la permanenza dei ricercati presso l’abitazione. L’accertamento del legame familiare consente di ritenere attendibile l’indicazione di Tabbone Antonino, in ordine alla circostanza che i “genitori” (come ha dichiarato riferendosi alla madre e al Bertoloni) vivevano in una casa diversa da quella di Gaetano, anche se ubicata ad un piano superiore della stessa palazzina, circostanza già desumibile dalle dichiarazioni di SPARACIO (“… La casa era una casa del villaggio Bordonaro, loro dormivano nella casa sotto dei figli, che poi non erano proprio figli, erano i nipoti.”). La riferibilità ad un unico gruppo familiare delle due abitazioni ed i frequenti contatti tra i componenti dei due nuclei giustifica l’indicazione ora di Bertoloni ora di Tabbone Gaetano come ospitanti, anche perché è verosimile che della presenza di GIORGIANNI e dei suoi compagni di latitanza fossero a conoscenza tanto la Salvo ed il convivente quanto i congiunti di Tabbone Gaetano.

Con riferimento all’attendibilità soggettiva del GIORGIANNI ed intrinseca delle sue dichiarazioni va rilevato che il collaboratore è stato invitato a ricordare se con riferimento alle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari per fatti concernenti il procedimento Peloritana bis si era riservato di fornire in un secondo momento i nomi dei responsabili. Il GIORGIANNI ha escluso categoricamente che ciò possa essere avvenuto in ordine alle vicende sottoposte all’esame di questa Corte, ed analoga risposta ha fornito relativamente ad eventuali manipolazioni o condizionamenti delle sue dichiarazioni relative ai fatti oggetto di esame in questo processo.

Vanno sul punto ribadite evidentemente le considerazioni di carattere generale sviluppate in altra parte di questa motivazione con riferimento ai presunti condizionamenti subiti dall’attività di acquisizione delle fonti di prova nel corso delle indagini preliminari, sottolineando per completezza che l’omicidio di La Rosa Francesco non rientra tra le vicende interessate dai sospetti circa la genuinità della collaborazione di SPARACIO Luigi e gli eventuali condizionamenti subiti da altri collaboratori, per le quali l’Autorità giudiziaria di Catania ha aperto un procedimento penale ed ha emesso a carico dello SPARACIO una ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis c. p. (proc. n. 6954/97 R.G.N.R. e n. 3025/98 R. G. GIP).

Di maggiore rilievo è indubbiamente la circostanza che, pur avendo il GIORGIANNI iniziato la sua collaborazione nell’ottobre del 1993, le sue prime ed uniche dichiarazioni in merito all’omicidio di La Rosa Francesco, l’unico fatto di cui debba rispondere nell’ambito di questo processo, risalgono al 27 aprile 1995, e sono successive al contributo che in merito era stato già fornito da SPARACIO Luigi e che aveva consentito la riapertura delle indagini.

Sul punto l’imputato ha precisato che l’omicidio di La Rosa Francesco aveva già formato oggetto di una sua indicazione iniziale all’autorità giudiziaria, quando gli era stato chiesto di elencare le vicende su cui avrebbe potuto riferire, ed in particolare gli omicidi dei quali intendeva assumersi la responsabilità. Il GIORGIANNI non è stato poi in grado di ricordare se, prima del verbale del 1995, in occasione di qualche altro contatto con gli organi inquirenti, gli sia stato chiesto di riferire sull’omicidio La Rosa, ma la circostanza deve essere esclusa dal momento che fin dalla richiesta di misura cautelare l’unico verbale di dichiarazioni citato negli atti del procedimento è quello del 27.4.1995.

Così stando le cose, se per un verso si deve prendere atto della circostanza che l’audizione del GIORGIANNI è avvenuta con ritardo rispetto alla riapertura delle indagini, considerato che la sua collaborazione era già iniziata da tempo e che, stando a quanto riferito dall’imputato, egli aveva già dato la propria disponibilità a riferire in merito all’omicidio del La Rosa, per altro verso va categoricamente escluso che ciò abbia determinato conseguenze sulla genuinità del contributo e sulla credibilità delle dichiarazioni.

L’esame sinottico delle dichiarazioni di SPARACIO e GIORGIANNI consente infatti di riconoscere l’autonomia delle rispettive conoscenze, nel senso che evidentemente la versione molto dettagliata del GIORGIANNI presenta i caratteri tipici del racconto di chi ha vissuto in prima persona quanto riferisce, mentre le sintetiche affermazioni dello SPARACIO, che teoricamente avrebbero potuto, in quanto precedenti di quasi un anno, influire sulla genuinità dell’altro contributo, appaiono il frutto di una conoscenza de relato, anche se convergono, sui tratti essenziali della ricostruzione dell’omicidio, con la più dettagliata descrizione fornita dal GIORGIANNI.

Quest’ultima trova piuttosto puntuali riscontri tanto nelle affermazioni dello SPARACIO che in quelle di Tabbone Antonino.

La convergenza è pressoché completa per quanto attiene alle modalità esecutive dell’omicidio, che peraltro SPARACIO          ha riferito di avere appreso anche da GIORGIANNI, mentre il Tabbone ha indicato quale sua unica fonte LENTINI Stellario.

Peraltro va segnalato che, mentre le dichiarazioni di SPARACIO Luigi, quantomeno laddove il collaboratore riferisce in ordine alle modalità dell’omicidio, appaiono dotate di particolare attendibilità, essendo state le prime in ordine di tempo ad intervenire (in data 20.6.1994) e a consentire la riapertura delle indagini, non può dirsi lo stesso per quelle di Tabbone Antonino. Quest’ultimo infatti, originariamente coimputato di GIORGIANNI e LENTINI, ha ammesso di essere stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 14 luglio 1995, di cui prese pertanto legittimamente conoscenza in quanto destinatario della notifica del provvedimento prima dell’interrogatorio da parte del GIP. Nella parte dell’ordinanza relativa all’omicidio di La Rosa Francesco risultano riportati infatti ampi stralci delle dichiarazioni del GIORGIANNI, proprio relativamente alla descrizione dell’episodio, sicché alla convergenza delle corrispondenti dichiarazioni del Tabbone non si può dare un eccessivo rilievo, essendo esse condizionate dalla accertata conoscenza preventiva di quanto avevano dichiarato sia il GIORGIANNI che lo SPARACIO.

Viceversa appare divergente, quantomeno in parte, la ricostruzione della causale dell’omicidio fornita dalle due principali fonti di accusa, cioè SPARACIO e GIORGIANNI.

Va in proposito registrata la accentuazione della natura personale del movente, che discende dall’esame delle parole di SPARACIO Luigi, e, di converso, l’esplicito collegamento con il contesto associativo che è stato invece fatto da GIORGIANNI.

Tuttavia, ad un esame più attento la divergenza, messa in evidenza anche dal GIP al momento della emissione della misura cautelare (v. p. 147 dell’ordinanza), è meno profonda di quanto non sembri.

Va infatti rilevato che ad un possibile collegamento dell’uccisione di La Rosa Francesco con l’omicidio di Sarnataro Sabatino si è espressamente riferito anche SPARACIO Luigi in dibattimento, evidenziando la comune appartenenza del Sarnataro e del La Rosa al gruppo di Leo Giuseppe, ed implicitamente la possibilità che l’omicidio del secondo, pur non potendo essere inquadrato in uno scontro con il gruppo Leo (con il quale anzi i rapporti erano talmente migliorati da consentire di richiedere con successo una sorta di nullaosta prima dell’omicidio), fosse in qualche modo scaturito dall’uccisione del Sarnataro, che al La Rosa era molto legato.

Pur non potendosi poi escludere mai, in presenza di omicidi maturati nell’ambito della criminalità organizzata, la coesistenza o convergenza di causali di natura diversa, ovvero la sovrapposizione di rancori di natura personale o familiare a moventi riconducibili alla vita o alla sopravvivenza, o comunque agli interessi del gruppo (come si è già rilevato in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 2), il movente di ordine personale del GIORGIANNI, al quale SPARACIO ha ricondotto principalmente l’omicidio, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Tabbone Antonino, che pure su tutto il resto ha reso dichiarazioni perfettamente sovrapponibili a quelle di GIORGIANNI, e non è estraneo neppure alla confessione di quest’ultimo, anche se in essa non è collegato alla vicenda del furto in abitazione di cui hanno riferito Tabbone e SPARACIO. Laddove infatti l’omicidio era scaturito dalla esigenza di impedire al La Rosa di eseguire la vendetta nei confronti dei responsabili della morte dell’amico Sarnataro, secondo quella che efficacemente è stata definita una “strategia preventiva” ampiamente praticata, è evidente che GIORGIANNI, in quanto responsabile della morte del Sarnataro e quindi probabile destinatario della eventuale ritorsione, era più che interessato personalmente a prevenirla eliminando il La Rosa prima che questi portasse ad esecuzione i suoi propositi di vendetta.

Le accuse di GIORGIANNI non sono poi validamente contrastate, sotto il profilo logico, dalla considerazione della pretesa scarsa affidabilità del LENTINI, che mal si concilierebbe con la scelta di lui come complice.

Sul punto la difesa ha invocato quanto era emerso nel corso del dibattimento conclusosi con la condanna del LENTINI per l’omicidio dei fratelli Giuseppe e Daniele Giannetto, avvenuto a Messina il 4 ottobre 1989. Dalla sentenza di secondo grado (la difesa si è limitata a produrre copia di questa decisione, senza, ad es., contestare al GIORGIANNI il contenuto di eventuali precedenti dichiarazioni) emerge che effettivamente il LENTINI, incaricato in quella occasione di fare da staffetta al gruppo di fuoco, composto da GIORGIANNI Salvatore, Trischitta Pietro e Arnone Umberto, e probabilmente di recuperare i complici dopo l’omicidio, non aveva in concreto svolto questo ruolo, anche perché la imprevista reazione di Giannetto Daniele, che guidava l’autovettura su cui si trovavano le vittime, aveva obbligato il gruppo di fuoco a compiere un percorso diverso da quello programmato. Da ciò sarebbero scaturiti, in seno al gruppo di appartenenza del LENTINI e dei complici, propositi punitivi nei confronti dell’imputato in relazione alla circostanza che in una situazione di pericolo non prevista, aveva del tutto abbandonato i complici al loro destino (sentenza citata, p. 11).

A prescindere dal fatto che la natura incidentale del riferimento impedisce di conoscere se la circostanza aveva formato oggetto di approfonditi accertamenti nell’ambito di quel giudizio (in cui ne avevano parlato sicuramente alcuni testimoni indicati dalla difesa del LENTINI), essa è stata sostanzialmente smentita dal GIORGIANNI, che ha collegato i propositi punitivi dello SPARACIO ad altre condotte del LENTINI e alla sua generica inaffidabilità determinata dallo stato di tossicodipendenza.

E tuttavia, anche a volere ammettere che l’atteggiamento tenuto dal LENTINI in occasione della consumazione dell’omicidio dei fratelli Giannetto avesse indotto negli altri affiliati la sensazione che si trattasse di un individuo poco affidabile, ciò non appare incompatibile con la scelta compiuta da GIORGIANNI, esattamente un mese dopo, per commettere un altro omicidio.

Va infatti rilevato, come lo stesso GIORGIANNI ha cercato di spiegare, che le modalità dell’uccisione del La Rosa, secondo lo stesso programma messo a punto prima del precedente appostamento in compagnia del CALABRÒ, erano molto semplici, poiché la vittima avrebbe dovuto essere sorpresa da sola, in una zona non molto frequentata, e l’arma destinata ad essere usata era munita di silenziatore: modalità sicuramente ben diverse rispetto a quelle eclatanti (per la zona e l’orario dell’agguato e per l’equipaggiamento di tipo militare degli esecutori) dell’altro fatto di sangue, in cui si era registrata la parziale defezione del LENTINI. In altri termini la consumazione dell’omicidio di La Rosa Francesco implicava solamente l’esigenza del GIORGIANNI di essere condotto sul luogo prescelto per l’agguato, senza alcuna ulteriore attività diversa da quella di guida dell’autovettura. Il precedente coinvolgimento del CALABRÒ dimostra poi la fungibilità del contributo richiesto, il cui modesto rilievo rende plausibile, nonostante gli eventuali dubbi sulla sua affidabilità, il successivo coinvolgimento di LENTINI (GIORGIANNI: CALABRÒ non aveva un potere decisionale, CALABRÒ stava venendo insieme a me perché mi serviva un’altra persona. AVV. AGNELLO: Ma gliel’ha chiesto lei di essere accompagnato? GIORGIANNI: Sì.). Ed è poi significativo che, secondo il racconto dello stesso GIORGIANNI, il LENTINI si manifestò titubante laddove, ancora una volta per una esigenza scaturita sul momento, gli fu richiesto di prendere direttamente parte all’azione, provocando la caduta della vittima dalla motocicletta.

L’attendibilità di GIORGIANNI non è minimamente scalfita neppure dalle dichiarazioni rese in dibattimento da Trischitta Pietro, sentito su richiesta della difesa all’udienza del 19 aprile 1999.

Il Trischitta, esaminato con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., premesso di essere stato da latitante qualche volta insieme a LENTINI e GIORGIANNI, ma mai presso l’abitazione di Bertoloni Luigi a Bordonaro, ha escluso di avere mai sentito parlare GIORGIANNI o qualche altra persona dell’omicidio di La Rosa Francesco, anche se aveva intuito che il delitto fosse opera di GIORGIANNI. Circa l’origine di questa sua convinzione il Trischitta ha dichiarato che il GIORGIANNI aveva compilato una lista di venti persone da eliminare in quanto avevano avuto in precedenza un qualche rapporto con la moglie. Non ha precisato il Trischitta se di questa lista facesse parte il La Rosa oppure il LENTINI, limitandosi a rilevare che la circostanza concerne la credibilità della collaborazione con la giustizia di cui l’imputato avrebbe interesse a servirsi per portare a compimento la sua vendetta in modo incruento (“…Io le sto dicendo che GIORGIANNI poteva avere  interesse a compiere l’omicidio per fatti suoi, come ne aveva tra l’altro 20 persone che poi chi è morto per i fatti suoi, chi li ha mandati in galera, invece di ucciderli li ha mandati in galera, e gli fa scontare la galera invece della morte, è quello il discorso.”).

L’assoluta genericità dell’affermazione impedisce di ritenerla idonea a scalfire l’attendibilità delle accuse a LENTINI Stellario, anche perché proveniente da chi ha ammesso di essere stato già condannato per reati molto gravi, tra cui l’omicidio dei fratelli Giannetto a cui si riferisce la decisione prodotta dal difensore di LENTINI, e proprio sulla scorta delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra cui GIORGIANNI Salvatore, nei confronti dei quali sarebbe ingenuo attendersi dal Trischitta un atteggiamento benevolo.

Peraltro, proprio dall’esame della sentenza citata, che stando a quanto affermato dal Trischitta dovrebbe essere ormai irrevocabile nei suoi confronti, si ricava che anche in quella sede, in cui il Trischitta, poi condannato all’ergastolo, figurava tra gli imputati, il tentativo di screditare il GIORGIANNI era stato affidato in primo luogo all’assunto della presunta volontà del collaboratore di vendicare, attraverso le accuse, il tradimento della moglie; ed in secondo luogo poggiava su una prova ammessa su richiesta della difesa ai sensi dell’art. 507 c. p. p. e fondata sulle dichiarazioni di CALABRÒ Salvatore, di cui la Corte di Appello ha fondatamente messo in dubbio l’autenticità, e su un alibi, abilmente costruito dal Trischitta con la collaborazione di altri, tra cui Vitale Giovanni, e clamorosamente fallito dopo l’inizio della collaborazione con la giustizia di quest’ultimo.

In conclusione le dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore, intrinsecamente attendibili e certamente idonee a giustificare la sua condanna, appaiono ampiamente confermate anche con riferimento alla posizione del chiamato in correità LENTINI Stellario e ne implicano necessariamente l’affermazione di responsabilità.

Non sussistono invece elementi sufficienti per la condanna di CALABRÒ Salvatore, imputato del solo reato di porto e detenzione di armi contestato sub a), per il quale, nonostante l’annullamento del provvedimento restrittivo, il giudice dell’udienza preliminare, nella sintetica argomentazione contenuta nel decreto, aveva pronosticato possibili sviluppi dibattimentali favorevoli alla tesi accusatoria.

La contestazione poggia infatti, anche dopo la celebrazione del dibattimento, esclusivamente sulle dichiarazioni di GIORGIANNI Salvatore, che per quanto siano, alla luce di quanto si è rilevato, intrinsecamente attendibili e munite di sufficienti riscontri sul piano generale, appaiono, con riferimento all’episodio dell’appostamento presso la casa del La Rosa del giorno precedente all’omicidio, prive di riscontri individualizzanti che consentano di affermare con certezza che il CALABRÒ abbia effettivamente preso parte insieme al GIORGIANNI a questa attività di tipo preparatorio. Il GIORGIANNI, riferendo un particolare che è sembrato inedito, ha ricordato che in quell’occasione tanto lui che il CALABRÒ erano stati riconosciuti da un giovane del rione Mangialupi, ma questi sentito in dibattimento ha smentito la circostanza. Anche Tabbone Antonino, le cui dichiarazioni sono apparse su molti aspetti corrispondenti a quelle del GIORGIANNI, nulla è stato in grado riferire su eventuali appostamenti precedenti all’omicidio, e si è affannato ad escludere comunque qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio del fratello Gaetano e dello stesso CALABRÒ Salvatore, della cui posizione aveva appreso esaminando l’ordinanza di custodia cautelare.

Sussiste con riferimento al GIORGIANNI l’aggravante della premeditazione, i cui elementi caratteristici, alla luce delle considerazioni sviluppate in altra parte di questa motivazione dedicata all’analisi della vicenda di cui al capo 2 (omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), si colgono nella causale riferita (sia essa quella di ordine personale, sia essa quella di natura associativa), e nella preparazione, sia pure sommaria, dell’agguato, sfociata peraltro in un precedente appostamento non andato a buon fine per il mancato arrivo della vittima.

Conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero la sussistenza dell’aggravante va invece esclusa per LENTINI Stellario.

Il coinvolgimento dell’imputato da parte di GIORGIANNI appare il frutto di una scelta improvvisa, non preannunziata, sicché l’adesione del LENTINI alla richiesta del compagno di latitanza è del tutto priva dei caratteri che consentirebbero di estendere nei suoi confronti l’aggravante secondo i principi illustrati con riferimento alla posizione di altri imputati nell’analisi dei reati di cui al capo 1 (tentato omicidio di Ciraolo Claudio e reati connessi). Non solo non vi è prova di tale adesione, ma emerge, alla luce della ricostruzione del GIORGIANNI, la prova del contrario, posto che il precedente coinvolgimento di un’altra persona nell’attività preparatoria dell’agguato esclude, almeno fino ad un paio di giorni o al giorno prima dell’effettiva consumazione dell’omicidio, il coinvolgimento di LENTINI e dimostra al tempo stesso la fungibilità del ruolo a lui assegnato, anche sotto il profilo psicologico, certamente incompatibile con l’intensità del dolo tipica della premeditazione.

Al GIORGIANNI deve infine essere riconosciuta la speciale attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991.

La concessione del beneficio scaturisce, secondo i criteri generali che sono stati già illustrati in ordine ai contenuti e alla ratio della circostanza, dalla completezza della confessione resa, che si è accompagnata alla rivelazione del contesto associativo nel quale si muovevano entrambi gli imputati e che ha svolto in ogni caso, a prescindere dalla causale dell’omicidio, un ruolo determinante ai fini della consumazione del delitto e della successiva impunità dei responsabili, che ha sostanzialmente garantito fino all’inizio della collaborazione del capo del gruppo e alla confessione di uno degli autori dell’omicidio. La confessione del GIORGIANNI, che si inserisce in una scelta collaborativa più ampia che si protrae ormai da quasi sei anni, denota l’irreversibile abbandono di quel contesto e merita di essere premiata con il beneficio in esame nella misura in cui essa ha contribuito a scardinarlo e a consentirne la ricostruzione nelle competenti sedi investigative e giudiziarie.

Per la commisurazione delle pene si rinvia al termine dell’esame di tutti gli episodi criminosi.