Poco dopo le ore 18 del 19 maggio 1990, un giovane
che circolava alla guida di una Autobianchi
Y10 targata ME 487946 sul viale Giostra di Messina, nei pressi
dell’ingresso dell’ospedale psichiatrico “Mandalari” veniva costretto a
fermarsi da un’altra autovettura da cui scendevano due individui che
esplodevano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco. La vittima
dell’agguato riusciva ad abbandonare la propria autovettura nel tentativo
estremo di sottrarsi ai colpi fuggendo a piedi, ma si accasciava a terra ormai
senza vita proprio in prossimità del cancello dell’ospedale.
Mentre i due sicari fuggivano a bordo di un’altra
Autobianchi Y10 targata Roma guidata da un terzo complice,
sopraggiungeva un carabiniere, Via Pietro, che avvertiva con la radio portatile
in suo possesso i propri commilitoni del nucleo operativo.
Sul posto veniva identificato dalla pattuglia
intervenuta, composta dal brigadiere Reale (sentito all’udienza del 5 luglio
1997) e dall’appuntato Tosto, il corpo senza vita di Pimpo Salvatore, inteso Toruccio, personaggio ben noto alle forze dell’ordine, addosso al
quale venivano rinvenuti e sequestrati una consistente somma di denaro in
contanti, un assegno bancario di conto corrente dell’importo di lire
10.000.000, ed altri documenti personali (v. verbale di sequestro nel fascicolo
degli atti relativi al capo 8).
L’autovettura sulla quale viaggiava il Pimpo, di
proprietà della sorella, era ferma sul viale Giostra e si presentava con lo
sportello sinistro aperto e con evidenti danni alla parte anteriore sinistra
della carrozzeria e alla ruota sinistra, causati dal violento urto contro la
base in cemento del guardrail posto di
fronte all’ingresso dell’ospedale psichiatrico. Sulla parte inferiore del
parabrezza anteriore veniva poi notato il foro prodotto da un proiettile, mentre
all’interno dell’autovettura, sullo schienale del sedile del guidatore,
veniva rilevata una macchia di sangue. Per una tragica coincidenza sulla stessa
autovettura, poco più di due anni più tardi sarebbe stato ucciso il cognato di
Pimpo Salvatore, Silipigni Giuseppe, che ne aveva spostato la sorella Franca (v.
il capo 43).
Nei pressi dell’autovettura venivano poi trovate
due pistole a tamburo, una calibro 38 Special
marca Taurus a canna corta con
matricola abrasa e sei cartucce nel tamburo, e una calibro 38 Special Smith & Wesson
a canna lunga con cinque cartucce nel tamburo (v. verbale di sopralluogo in
atti).
Poco dopo una pattuglia della polizia rinveniva a
non molta distanza dal luogo dell’omicidio l’autovettura Autobianchi
Y10 targata Roma 08864N usata dai killer per la fuga, che risultava rubata a
Catania il 2 marzo 1990.
L’indagine autoptica, eseguita dal prof. Crinò
(sentito all’udienza del 4 luglio 1997), consentì di accertare che il Pimpo
era deceduto alle ore 18,15 circa del 19 maggio 1990, attinto da cinque o sei
colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza non ravvicinata, superiore ai 50 cm,
che avevano raggiunto la vittima al torace, al braccio sinistro e alla mandibola
sinistra; le lesioni mortali, non tali da impedire un breve periodo di
sopravvivenza della vittima, avevano interessato i polmoni ed il tratto iniziale
dell’aorta. Le caratteristiche dei due proiettili ritenuti indussero il medico
legale a concludere che appartenevano a cartuccia d’arma da fuoco del calibro 38
Special.
Le prime indagini consentivano di pervenire alla
cattura di Aprile Natale, De Domenico Giuseppe e Stracuzzi Antonino, indicati
dai carabinieri come gli autori dell’agguato ed arrestati il 26 maggio 1990 (e
non giugno, come erroneamente riportato nella parte espositiva della sentenza di
primo grado), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nella
stessa giornata.
Assunta nelle forme dell’incidente probatorio la
testimonianza di Via Pietro e dei genitori della vittima, Pimpo Carlo e Federico
Giuseppa, i tre arrestati venivano sottoposti a giudizio immediato su richiesta
del Pubblico Ministero.
La Corte di Assise di Messina, con sentenza del 17
maggio 1991, depositata il successivo 6 giugno, riconosceva la responsabilità
di Aprile Natale e De Domenico Giuseppe per l’omicidio di Pimpo Salvatore e li
condannava alla pena dell’ergastolo, mentre assolveva Stracuzzi Antonino di
cui disponeva la scarcerazione.
In seguito all’impugnazione del Pubblico
Ministero e degli imputati condannati, la Corte di Assise di Appello, con
sentenza in data 11 dicembre 1992, depositata il 24 marzo 1993, assolveva Aprile
e De Domenico e dichiarava l’estinzione dei reati ascritti allo Stracuzzi,
deceduto il 14 ottobre 1992 nel corso di un agguato analogo a quello di cui era
stato chiamato a rispondere (v. i reati di cui al capo 40).
La decisione assolutoria, scaturita dalla ritenuta
contraddittorietà degli elementi di accusa, e segnatamente delle dichiarazioni
del principale teste di accusa, il carabiniere Via Pietro, diveniva definitiva
il 13 luglio 1993 in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero.
Su questa situazione ormai cristallizzatasi con
l’autorità del giudicato in favore dei due imputati superstiti Aprile Natale
e De Domenico Giuseppe, si innesta il contributo dei collaboratori di giustizia,
che è apparso ancora una volta decisivo per giungere ad una compiuta
ricostruzione dei fatti e alla individuazione dei responsabili.
Sono stati esaminati in questo dibattimento con
riferimento al capo di imputazione in questione i collaboratori di giustizia
MANCUSO Giorgio, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e LEO Roberto, ed ha
accettato di sottoporsi all’esame l’imputato MARCHESE Mario. Numerose sono
state poi le persone sentite dalla Corte ai sensi dell’art. 507 c. p. p., tra
cui RIZZO Rosario, nel quadro dell’attività di integrazione successiva
all’assunzione delle prove originariamente ammesse.
MANCUSO Giorgio, esaminato all’udienza del 22
gennaio 1999 e già sentito nel corso delle indagini preliminari il 28 aprile
1995, ha riferito che qualche giorno prima che fosse ucciso si era incontrato
con il Pimpo, il quale gli aveva esternato il proprio disappunto a causa della
perdita della leadership del gruppo e
dei contrasti che lo vedevano contrapposto a GALLI Luigi, MARCHESE Mario ed
anche ai cugini RIZZO Rosario e Letterio. Il MANCUSO gli aveva allora anche
proposto l’acquisto di un’autovettura blindata, ed il Pimpo gli disse che
stava già provvedendo a procurarsela. Dopo un paio di giorni fu ammazzato, ed
il MANCUSO apprese da RIZZO Rosario che i mandanti erano MARCHESE e GALLI,
mentre i RIZZO si erano limitati a dare il loro assenso alla eliminazione del
congiunto, scaturita dai contrasti tra GALLI e Pimpo determinati da non meglio
precisate vicende di carattere estorsivo.
Per quanto concerne gli esecutori il MANCUSO ha
ricordato che, dopo il suo arresto avvenuto nel giugno del 1991 (per
l’omicidio Di Blasi: v. capo 18), aveva notato in carcere con meraviglia che
Federico Francesco, cugino di Pimpo e dei fratelli RIZZO, manteneva buoni
rapporti con De Domenico Giuseppe, arrestato per l’omicidio Pimpo, ma il
Federico gli aveva evidenziato l’innocenza del De Domenico, che peraltro aveva
confidato al MANCUSO analoga cosa. Da entrambi il MANCUSO aveva invece saputo
che a commettere l’omicidio era stato il barcellonese TORRE, figlio di Paolo
(in dibattimento ha aggiunto il nome di battesimo, Salvatore), il cui contributo
era stato reso possibile dall’alleanza dei gruppi MARCHESE e GALLI
con il gruppo barcellonese di appartenenza del TORRE, da cui era già
scaturita la collaborazione dei messinesi nel compimento di azioni criminose
consumate a Barcellona P. G. e dintorni.
Interpellato poi specificamente sull’origine
delle conoscenze del Federico in ordine ai responsabili dell’omicidio di Pimpo
Salvatore, il MANCUSO non è stato in grado di essere preciso, limitandosi a
riferire che il FEDERICO era detenuto dal 1988 ed aveva appreso le notizie in
ambiente carcerario (la comune detenzione dei due è stata accertata da questa
Corte relativamente ai periodi 10.6.1991 – 20.7.1991, e 29.11.1991 –
13.12.1991, come risulta dalla nota della casa circondariale di Messina del
6.5.1999, prot. n. 2849, da cui emerge che i due detenuti nel secondo periodo
occupavano celle dello stesso reparto).
Indicati come mandanti del fatto di sangue MARCHESE
Mario e GALLI Luigi, Sebastiano FERRARA ha riferito di avere appreso da DI DIO
Domenico, il quale a sua volta l’aveva appreso da LEARDO Gino, forse presente
a casa del DI DIO al momento della confidenza a FERRARA, che l’omicidio era
stato commesso da Aprile Natale del clan MARCHESE, da Stracuzzi Antonino del
clan “Galli”, e da un giovane di Barcellona P. G. di cui il FERRARA non
ricordava il nome neppure quando fu sentito nel corso delle indagini preliminari
il 27 settembre 1994; peraltro di ciò il FERRARA ha dato conferma solo dopo la
contestazione, essendosi in un primo momento limitato ad indicare Stracuzzi
Antonino come uno degli esecutori materiali. Ed analogamente è stata necessaria
la contestazione delle dichiarazioni di cui al verbale del 1994 perché il
FERRARA desse conferma di avere saputo dei responsabili dell’omicidio Pimpo
anche da RIZZO Rosario, allorché questi nel 1991, dopo l’uccisione del
fratello Letterio, in compagnia del suo affiliato PARATORE Giuseppe era andato
dal FERRARA a chiedergli una pistola; e confermasse altresì che il Pimpo al
momento dell’omicidio era a bordo di una Y10
in compagnia del cognato e stava facendo rientro a casa dopo essere stato in caserma a firmare il registro. Effettivamente nel corso del
procedimento a carico di Aprile e De Domenico era emerso che il Pimpo al momento
dell’agguato si trovava in compagnia di Viti Massimo, marito della sorella.
Spontaneamente il FERRARA ha poi aggiunto che per
l’omicidio era stato chiesto anche l’assenso dei fratelli RIZZO, i cui
rapporti con il cugino Pimpo non erano particolarmente buoni, posto che il Pimpo
accusava Rizzo Letterio, additandolo come sbirro,
di avere causato l’arresto di Costa Gaetano.
SPARACIO Luigi, senza essere in grado di indicare
la fonte delle proprie conoscenze, ha riferito che l’omicidio di Pimpo
Salvatore (avvenuto forse tra la fine del 1988 ed i primi dell’anno
successivo) fu una cosa interna al
gruppo GALLI e al gruppo MARCHESE, mentre gli esecutori, i quali avevano
sorpreso la vittima nei pressi della via Palermo mentre usciva dalla caserma
presso la quale il Pimpo si era recato a firmare,
erano Aprile Natale, Stracuzzi Antonino, De Domenico ed un certo TORRE di
Barcellona. Solo in seguito alla contestazione delle dichiarazioni contenute nel
verbale del 16 marzo 1994, l’imputato ha ricordato di avere appreso le notizie
da Rizzo Letterio e in un secondo momento da MARCHESE Mario, dopo la
scarcerazione di quest’ultimo. Quanto ai nominativi degli esecutori, nel corso
del controesame lo SPARACIO ha precisato che De Domenico era solamente a
conoscenza dei nomi dei responsabili, mentre al difensore che gli contestava di
non avere in precedenza fatto il nome di Torre Salvatore (in quanto aveva
soltanto parlato di una terza persona vicina al MARCHESE, che aveva guidato
l’auto, una Y10), lo SPARACIO ha
ribadito che tale nome egli aveva fatto in precedenza. Dall’esame
dell’ordinanza di custodia cautelare si trae effettivamente la conferma che
solo il MARCHESE, nel corso delle indagini preliminari, aveva indicato nome e
cognome del TORRE, mentre il MANCUSO si era limitato a dire che uno dei killer
era il figlio di Paolo Torre di Barcellona.
SPARACIO aveva poi avuto modo di incontrare ancora
i fratelli RIZZO, prima della morte di Letterio, ed in tale occasione tanto lui
che il fratello Rosario si erano rammaricati di avere dato il consenso per
l’omicidio del cugino, essendosi successivamente resi conto di essere stati
strumentalizzati da GALLI Luigi
LEO Roberto, collaboratore di giustizia dal
novembre 1993, ha riferito sull’omicidio di Pimpo Salvatore nelle udienze del
14 e del 19 aprile 1999, ribadendo sostanzialmente quanto aveva dichiarato
durante le indagini preliminari il 6.12.1995.
Ha dichiarato il LEO che il giorno in cui fu ucciso
il Pimpo si trovava occasionalmente nel rione Giostra in compagnia di RAGUSA
Natale allorché si era visto sfrecciare davanti a velocità sostenuta con
direzione monte – mare l’autovettura di Stracuzzi Antonino, inteso mommo,
una Opel Corsa di colore bianco, con a
bordo, oltre allo Stracuzzi, altre due persone, uno dei quali, seduto accanto al
guidatore, il LEO ed il RAGUSA riconobbero essere Aprile Natale, mentre non
identificarono chi fosse il terzo seduto sul sedile posteriore. Nel contempo
avevano notato delle pattuglie delle forze dell’ordine che accorrevano in
direzione opposta, verso l’ospedale “Mandalari”, sicché incuriositi si
erano portati nella zona ove avevano saputo dell’uccisione di Pimpo Salvatore
e constatato personalmente la presenza nei pressi del cadavere di una pistola
tipo P 38.
Successivamente il LEO, maggiormente inseritosi
negli ambienti malavitosi dopo la morte del cugino Pippo (risalente al settembre
1990) ed arrestato per la prima volta nell’agosto del 1991, ebbe modo di
trascorrere un periodo di comune detenzione con TORRE Salvatore (che già aveva
conosciuto in carcere a Messina nel 1991) all’interno del carcere di Catania
Bicocca, nel corso del quale il TORRE, appresa la notizia che in appello De
Domenico Giuseppe era stato assolto, gli esternò la sua soddisfazione,
confidandogli al tempo stesso che era stato lui, e non il De Domenico, a
partecipare all’uccisione del Pimpo nel quadro di una collaborazione con il
gruppo di Mario MARCHESE; ed analoga informazione il LEO ricevette da CUSCINÀ
Francesco, il quale, sopraggiunto nel carcere di Bicocca durante un periodo di
isolamento del TORRE, scaturito da un provvedimento disciplinare per una lite
con altri detenuti, confermò che l’omicidio Pimpo era stato commesso da
Stracuzzi Antonino, su mandato di GALLI Luigi, e da Aprile Natale e TORRE
Salvatore, su mandato di MARCHESE Mario.
È stato accertato che effettivamente TORRE
Salvatore fece ingresso nella casa circondariale di Catania Bicocca il 4.7.1992,
trovando alloggio dal 14.9.1992 presso la cella n. 14 del 2° piano, 1a
sezione, e finendo in isolamento dal 21.12.1992 fino alla traduzione del
19.5.1993; mentre LEO Roberto fece ingresso nello stesso istituto il 27.11.1992,
trovando alloggio presso la cella n. 15 del 2° piano, 1a sezione,
fino al trasferimento al reparto infermeria avvenuto il 24.3.1993 (v. nota della
direzione della casa circondariale di Bicocca del 6.5.1999, prot. n. 457/99,
acquisita ex art. 507 c. p. p.
attraverso il D. A. P.), sicché entrambi si trovavano nello stesso reparto alla
data dell’11.12.1992, giorno in cui fu emessa la sentenza d’appello nel
processo a carico di De Domenico ed Aprile. Ed è stato ugualmente positivo
l’accertamento circa la comune detenzione di LEO Roberto e TORRE Salvatore
presso la casa circondariale di Messina, protrattasi dal 1°.10.1991 al
6.11.1991 (v. nota della direzione della casa circondariale di Messina del
6.5.1999, prot. n. 2841, acquisita ex art.
507 c. p. p. attraverso il D. A. P.).
Molto più complete ed articolate sono apparse le
dichiarazioni rese nel corso dell’esame da MARCHESE Mario nelle udienze del 19
febbraio e del 2 aprile 1999.
Ammessa la propria responsabilità come mandante
dell’omicidio, commesso da Natale Aprile, Antonino Stracuzzi e Salvatore TORRE
di Barcellona, il MARCHESE ha ricordato che dopo i contrasti scaturiti
dall’omicidio di Cavò Domenico (ai quali come si è già rilevato appaiono
riconducibili alcune tra le prime vicende prese in esame dalla Corte in questo
dibattimento) i rapporti con GALLI Luigi nel 1990 erano migliorati. Il MARCHESE,
che era detenuto (dagli accertamenti compiuti risulta tale dal 30.9.1988), aveva
quindi consentito la partecipazione all’omicidio del proprio affiliato Aprile
Natale, mettendo altresì a disposizione un amico di Barcellona Pozzo di Gotto,
TORRE Salvatore, figlio di Paolo, a sua volta legato tanto al GALLI che allo
stesso MARCHESE, ed inserito nel gruppo di Pino Chiofalo, contrapposto
nell’ambito della malavita barcellonese a quello di tale Iannello, a cui era
invece vicino SPARACIO Luigi. Lo Stracuzzi era invece inserito nel gruppo di
GALLI Luigi, che il MARCHESE ha chiamato in correità, indicandolo come secondo
mandante ed organizzatore dell’omicidio e precisando che era il GALLI a
tenerlo informato dall’esterno circa i comportamenti del Pimpo che faceva
il doppio gioco e faceva delle
tragedie, espressione questa, caratteristica del gergo malavitoso, come
quella corrispondente tragediatore,
con cui si vuole indicare generalmente, connotandolo negativamente,
l’atteggiamento di chi accredita o fa circolare voci o storie false, allo
scopo di far sorgere o alimentare contrasti, ovvero si dimostra scarsamente
sincero o poco affidabile. Peraltro il MARCHESE, ribadendo quanto aveva riferito
nel corso delle indagini preliminari, ha dichiarato che non vi fu da parte sua
un mandato specifico, ma egli, essendo detenuto, si limitò a fare sapere ai
suoi uomini che dovevano mettersi a disposizione di GALLI per tutto ciò che egli avrebbe deciso di fare (“…
io ho dato disposizione ai miei uomini di appoggiare tutto quello che faceva il
Galli fuori e so che in quell’omicidio, poi l’ho detto io perché l’ho
detto io alle persone che l’hanno fatto, che c’erano pure uomini che
facevano parte a me come Aprile Natale che era un mio affiliato, un barcellonese
…”).
In ordine alla causale il MARCHESE ha poi istituito
un collegamento con l’omicidio di Caliò Antonino, figlioccio di Pimpo
Salvatore, che l’immediato arresto dei responsabili aveva consentito di
ricondurre immediatamente all’iniziativa di GALLI Luigi rendendo di assoluta
evidenza il contrasto profondo che ormai divideva i due uomini di vertice del
gruppo (“… Ma perché ormai avevano
una rottura ormai perché lui gli aveva ammazzato il figlioccio, non si poteva
più diciamo. P.M.: Il figlioccio chi era? MARCHESE: Il Caliò, ‘u cinisi,
diciamo e siccome hanno arrestato subito i due che appartenevano a GALLI non si
poteva più coprire la falsità che aveva fatto prima il GALLI. P.M.: Quindi
GALLI dopo avere ammazzato Caliò ha deciso di ammazzare anche il Pimpo?
MARCHESE: Sì, a quel punto ormai non, ripeto perché quelli lì quando li hanno
arrestati sono subito se lo sono accettati subito che sono stati loro, sono
stati condannati a 30 anni tutti e due.”).
Circa le modalità esecutive il MARCHESE ha
riferito di averle apprese da Aprile Natale, riuscendo a parlare con lui per un
attimo subito dopo il suo arresto. Risulta effettivamente dagli accertamenti
compiuti dalla Corte, contrariamente a quanto dichiarato da Aprile Natale,
citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., che il MARCHESE e l’Aprile furono
detenuti insieme, ma senza possibilità di incontro, presso la casa
circondariale di Messina dal 26 maggio 1990 (data dell’arresto di Aprile
Natale) al 28 maggio 1990 (giorno in cui il MARCHESE fu posto agli arresti
domiciliari), e successivamente presso lo stesso reparto dal 7.11.1990 al
23.1.1991 (v. nota prot. n. 2842 del 6 maggio 1999 della casa circondariale di
Messina).
L’omicidio era stato preceduto da una riunione
preparatoria presso l’abitazione di GALLI Luigi, a cui avevano preso parte,
oltre al GALLI, Aprile Natale, Stracuzzi Antonino e TORRE Salvatore, e forse
qualche altro affiliato del MARCHESE di cui il collaboratore non è stato in
grado di ricordare il nome.
Ricevuta una Y10
rubata che era stata fornita da amici catanesi (l’autovettura risultò
effettivamente rubata a Catania qualche tempo prima dell’omicidio), gli
esecutori l’avevano adattata all’uso infrangendone un cristallo. Avevano
quindi atteso che il Pimpo uscisse dalla stazione di carabinieri di Ritiro dove
doveva recarsi periodicamente per la firma, in quanto sottoposto ad una misura
che prevedeva quest’obbligo, e seguitolo sul viale Giostra per circa un
chilometro avevano cominciato a sparare contro di lui con due pistole calibro 38
fornite da GALLI Luigi. Ad indirizzargli gli ultimi colpi da distanza più
ravvicinata era stato TORRE Salvatore, mentre il cognato del Pimpo che si
trovava con lui al momento dell’agguato era stato risparmiato (“…era
un drogato, era un ragazzo che non c’entrava niente diciamo, non aveva niente
a che vedere con … ”). Come si è già rilevato la presenza al momento
dell’agguato del cognato di Pimpo, Viti Massimo, è stata
incontrovertibilmente accertata nel corso del processo a carico di Aprile e De
Domenico, in cui emerse che il Viti si trovava in compagnia del Pimpo sia quando
questi si recò per la firma presso la stazione dei carabinieri di Giostra, che
successivamente sulla Autobianchi Y10 (peraltro
intestata alla moglie dello stesso Viti) al momento dell’aggressione nei
pressi dell’ospedale psichiatrico.
Il MARCHESE ha poi ricordato che per l’omicidio
erano stati arrestati, oltre a Stracuzzi, Aprile Natale e De Domenico Giuseppe,
quest’ultimo del tutto estraneo ai fatti, ma somigliante, a causa dei capelli
ricci, con TORRE Salvatore, e tuttavia alla fine sia Aprile che De Domenico
erano stati assolti.
È stata poi disposta l’audizione di RIZZO
Rosario che in merito all’omicidio Pimpo era stato indicato come fonte di
conoscenza da FERRARA Sebastiano, MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi.
Nel corso di una deposizione non sempre lineare
RIZZO ha ripercorso in estrema sintesi le ragioni del contrasto che vedeva
contrapposti GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, ribadendo quanto aveva esposto in
occasione del suo esame relativo all’omicidio Caliò (v. la sintesi delle sue
dichiarazioni riportata nell’analisi dei reati di cui al capo 6). In più il
RIZZO ha ricordato una sorta di ultimatum del
GALLI, che all’atto della scarcerazione del Pimpo, avvenuta effettivamente non
molto tempo prima dell’omicidio, aveva avvertito il RIZZO di quali fossero le
sue intenzioni nei confronti del congiunto, evidentemente qualora il Pimpo,
riacquistata la libertà, non avesse mutato atteggiamento (“… il GALLI nel momento in cui che Pimpo è uscito nel 1990 lui sta
dicendo “Saro vedi se tuo cugino sbaglia io lo faccio uccidere”, ci dissi:
“Luigi, se lui sbaglia è giusto che deve morire pure lui”. Da parte nostra
noi abbiamo dato assenso a GALLI Luigi se lui sbagliava lo poteva uccidere …”).
Da GALLI Luigi e MARCHESE Mario aveva saputo che
erano i mandanti dell’omicidio, mentre il cugino Federico Francesco in carcere
gli aveva rivelato che gli esecutori materiali erano stati Stracuzzi Antonino,
che fungeva da autista, Aprile Natale e TORRE Salvatore, figlio di Paolo; del
tutto innocente era invece De Domenico Giuseppe, da cui RIZZO aveva avuto
ulteriori conferme in ordine ai responsabili dell’omicidio di Pimpo Salvatore
durante un periodo di comune detenzione nel 1992, allorché il De Domenico era
in attesa dell’esito del giudizio d’appello.
Dell’omicidio Pimpo e dei responsabili il RIZZO
aveva poi parlato più di una volta con FERRARA Sebastiano.
La Corte ha poi disposto ai sensi dell’art. 507
c. p. p. l’esame con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. di Caliri
Massimiliano, su richiesta del Pubblico Ministero, che lo ha indicato come
persona informata sui fatti producendo copia di una trascrizione di
dichiarazioni rese dal Caliri in altro dibattimento relativo al procedimento a
carico di LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco, Marotta Giovanni ed Otera Giovanni,
imputati del duplice omicidio di Alioto Antonino e Cambria Anna Maria (n. 28/96
R. G. Assise). Le relative dichiarazioni sono state acquisite dalla Corte ai
sensi dell’art. 238 c. p. p., ma ai fini della utilizzabilità è stato poi
disposto in questo dibattimento l’esame del Caliri che si è svolto
all’udienza del 12.5.1999.
Nel processo per l’omicidio Alioto, all’udienza
del 24.2.1997 il Caliri, dal 1994 collaboratore di giustizia (in questo
dibattimento ha puntualizzato dal gennaio
“95), dichiarava di essere il genero di Chiofalo Giuseppe, quest’ultimo
già a capo di un gruppo malavitoso, operante in una vasta area del messinese,
di cui il Caliri affermava di essere stato il referente unitamente al defunto
avv. Di Pietro, particolarmente vicino al Chiofalo soprattutto durante il lungo
periodo di detenzione subito dal capoclan a partire dall’arresto del dicembre
1987. Il Caliri aveva poi inquadrato
le proprie conoscenze in ordine all’omicidio Alioto – Cambria, concretamente
sottoposto all’esame della Corte in quel processo, nel contesto temporale dei
contatti instauratisi a partire dal 1990 tra il gruppo del suocero Pino Chiofalo
e quello guidato da Mario MARCHESE, e concretizzatisi in una sorta di patto di
mutua assistenza che le due consorterie, attraverso i loro uomini di vertice,
entrambi detenuti, avrebbero stipulato per ottenere reciprocamente aiuto l’una
dall’altra, anche attraverso un vero e proprio “scambio” di uomini in
occasione del compimento delle rispettive azioni criminose. Ad esplicazione di
quanto dichiarato il Caliri ricordava un tentato omicidio ai danni di tale
Trifirò Giuseppe, commesso nella zona di influenza del gruppo Chiofalo con il
concorso di due componenti del gruppo del MARCHESE, che il Caliri indicava in
LEARDO Luigi e CUSCINÀ Francesco, di cui era peraltro noto al collaboratore il
particolare affiatamento.
Un momento significativo di questa
“collaborazione” sarebbe poi costituito appunto, secondo quanto il Caliri
aveva dichiarato, dall’omicidio di Pimpo Salvatore, alla cui uccisione,
eseguita dopo numerosi tentativi andati a vuoto, aveva preso parte attiva,
cooperando con gli uomini di MARCHESE, uno degli affiliati del gruppo di
Chiofalo, TORRE Salvatore: fu in occasione di un incontro nella zona industriale
di Milazzo, occasionato dal rientro del TORRE dopo la sua partecipazione
all’omicidio Pimpo, che il LEARDO, che lo accompagnava unitamente al CUSCINÀ,
espresse al Caliri la sua soddisfazione per la riuscita dell’agguato al Pimpo,
considerato evidentemente di particolare importanza data la levatura criminale
della vittima, ed al contempo il disappunto per l’esito di un’altra
precedente “operazione” (a cui il LEARDO ammetteva di avere preso parte
attiva), probabilmente inquadrabile, secondo il filo logico delle dichiarazioni
rese dal Caliri in quella sede, nello stesso contesto di collaborazione tra i
due gruppi criminali, che era stata funestata, oltre che (ovviamente) dalla
morte della vittima designata, dal decesso accidentale di una giovane di nome
Anna, colpita casualmente a morte nei pressi di una cabina telefonica. In questo
caso l’interesse alla eliminazione della vittima designata, che il Caliri
avrebbe appreso in un momento successivo chiamarsi Alioto, sarebbe stato
direttamente riconducibile al gruppo MARCHESE, a cui la concorrenza dell’Alioto
sul mercato milazzese degli stupefacenti dava fastidio.
Effettivamente risulta dalla produzione documentale
del Pubblico Ministero con riferimento al capo di imputazione in esame che il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con decreto del 27
gennaio 1998 ha disposto, nell’ambito del procedimento scaturito dalla
operazione Mare Nostrum (n. 774/94 R.
G. GIP), il giudizio nei confronti, tra gli altri, di TORRE Salvatore, imputato,
unitamente a Chiofalo Giuseppe, MARCHESE Mario, LEARDO Luigi, APRILE Natale,
CUSCINÀ Francesco e Serafini Salvatore, del reato di tentato omicidio in danno
di Trifirò Giuseppe, commesso in Terme Vigliatore il 10.3.1990 (capo 52 del
decreto); e di un altro attentato alla vita del Trifirò avvenuto nella notte
tra l’11 ed il 12 agosto 1990, nell’ambito del medesimo procedimento, il
TORRE è chiamato a rispondere davanti alla 2a sezione di questa
Corte unitamente a Chiofalo Giuseppe, LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco, Citraro
Antonio e allo stesso Caliri Massimiliano (capo 75 del decreto).
In questo dibattimento il Caliri ha sostanzialmente
ribadito una parte di queste affermazioni, puntualizzando che il MARCHESE era
detenuto, sicché i contatti ai fini del “prestito” erano stati curati dai
suoi affiliati Gino LEARDO e Franco CUSCINÀ. L’esigenza era quella di
disporre di una “faccia pulita” per commettere l’omicidio, programmato da
tempo, e la scelta cadde su TORRE Salvatore, esecutore materiale insieme a
Stracuzzi e ad Aprile Natale, che aveva in quel periodo l’obbligo
della firma (il particolare, connesso alla sottoposizione alla libertà
vigilata, era emerso come prova d’alibi nel corso del processo conclusosi con
l’assoluzione di Aprile e De Domenico, ed è stato confermato dallo stesso
Aprile in questo dibattimento all’udienza del 3.5.1999). Per quello che il
Caliri aveva potuto comprendere l’ostilità del gruppo MARCHESE nei confronti
del Pimpo scaturiva da contrasti relativi al traffico di droga.
Dal TORRE, ed in parte anche da LEARDO e CUSCINÀ,
il Caliri aveva appreso le modalità esecutive dell’omicidio, commesso di
fronte ad un ospedale psichiatrico con delle pistole, una delle quali a tamburo,
utilizzando una Y10 a cui era stato
deliberatamente tolto un vetro, ed a bordo della quale i sicari avevano atteso
nei pressi di un semaforo il passaggio della vittima designata. A sparare erano
stati Aprile e TORRE Salvatore, che era inserito nel gruppo Chiofalo prima
ancora del Caliri e per la cui utilizzazione fu acquisito il consenso del padre
Paolo, che aveva la responsabilità del gruppo Chiofalo per la zona di
Barcellona e che era in quel periodo detenuto a Livorno. Il TORRE era persona
comunque nota al Caliri e disponeva di appoggi in Lombardia ed in Piemonte (il
Caliri ha citato le città di Torino, Milano, Vercelli, Novara), oltre ad essere
fidanzato con una ragazza del posto.
Dal complesso di tali risultanze emerge
indiscutibilmente la prova della responsabilità di tutti gli imputati.
Per quanto riguarda MARCHESE Mario la sua
confessione, oltre ad apparire intrinsecamente credibile e genuina, trova ampia
conferma nelle altre risultanze processuali, attestando la plausibilità delle
sintetiche argomentazioni sulla scorta delle quali il giudice dell’udienza
preliminare aveva accolto anche nei suoi confronti la richiesta di rinvio a
giudizio dandone atto nel decreto. L’indicazione di MARCHESE Mario come uno
dei mandanti dell’omicidio, associata alla specificazione che due degli
esecutori materiali vi presero parte in quanto specificamente “messi a
disposizione” da MARCHESE, ricorre con insistenza nelle dichiarazioni dei
collaboratori ascoltati e rafforza l’attendibilità della ammissione di
responsabilità dell’imputato. Peraltro alla confessione si accompagna la
descrizione di un assetto dei rapporti tra i gruppi della criminalità
organizzata locale che è coerente con le considerazioni sviluppate in
precedenza, in occasione dell’analisi delle risultanze concernenti gli altri
fatti di sangue che hanno preceduto l’omicidio Pimpo, e segnatamente
l’omicidio di Caliò Antonino che ad esso appare strettamente connesso.
Si è già rilevato in quella sede che prima
dell’omicidio Caliò si era registrato un avvicinamento tra GALLI Luigi e
MARCHESE Mario, tanto che il MARCHESE, fallito il tentativo di comporre il
contrasto profondo che contrapponeva GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, aveva
mostrato di condividere l’atteggiamento critico del primo nei confronti del
secondo, e di ciò l’imputato ha dato precisa conferma anche in questo
dibattimento (“P.M.: … Per fare capire
come arriva questa persona di Barcellona qui. Senta perché fu ammazzato il
Pimpo? MARCHESE: Perché già fuori faceva il doppio gioco insomma, non voleva,
faceva delle tragedie, questo me lo mandava a dire diciamo il GALLI, io ero in
carcere per cui …”). Un’ulteriore riprova di questa sintonia è
costituita dal fatto che lo stesso MARCHESE possa essere stato ritenuto
responsabile anche dell’omicidio Caliò, nel quadro di un avvicinamento con il
GALLI che era percepito ormai, se non come una vera e propria alleanza,
quantomeno come scelta di strategie di azione comuni.
È poi comprensibile (ed è questa una chiave di
lettura della partecipazione dell’imputato coerente con il complesso delle
risultanze dibattimentali) che il MARCHESE avesse il desiderio di suggellare il
ritrovato prestigio nel panorama della criminalità organizzata messinese e di
dare una dimostrazione della propria affidabilità al GALLI, deceduto ormai il
Cambria e superato senza personali conseguenze il momento di difficoltà seguito
all’omicidio Cavò e alla conseguente reazione degli altri gruppi, che aveva
raggiunto l’acme, come si è già rilevato, nel giugno 1988 con il tentato
omicidio di Franco CUSCINÀ, che tutte le fonti di accusa hanno univocamente
indicato in dibattimento come uno dei più fedeli affiliati al gruppo MARCHESE,
e con l’omicidio del cugino Spagnolo Giovanni: fatti significativamente
ascrivibili l’uno ad elementi del gruppo di GALLI Luigi, condannato in primo
grado anche per questo episodio nell’ambito del processo Peloritana Uno, e l’altro a personaggi inseriti nel gruppo di
Cambria Placido (di cui è stata affermata la responsabilità all’esito di
questo dibattimento), mentre il precedente attentato a Ciraolo Claudio, ritenuto
un affiliato al MARCHESE, era scaturito, come si è ampiamente illustrato,
proprio dall’iniziativa di Pimpo Salvatore.
Queste considerazioni aprono la strada alla
valutazione della posizione dell’imputato GALLI Luigi, la cui responsabilità
quale mandante dell’omicidio Pimpo è univocamente attestata da tutti i
collaboratori di giustizia che sono stati sentiti in merito, compreso il
MARCHESE, le cui accuse configurano una vera e propria chiamata in correità,
nonché da PARATORE Vincenzo, che. pur non avendo deposto in dibattimento
sull’uccisione di Pimpo Salvatore, ha reso dichiarazioni assai importanti ai
fini dell’esatto inquadramento delle vicende che hanno condotto
all’omicidio. Vanno in proposito richiamate tutte le sue dichiarazioni
relative all’uccisione di Caliò Antonino, figlioccio ed autentico braccio
destro del Pimpo, ed alla genesi del contrasto GALLI – Pimpo, esploso in
maniera irreversibile dopo la morte di Caliò, tanto da indurre il Pimpo a
cercare presso gli esponenti di altri gruppi gli appoggi necessari per
sostenerlo nello scontro che lo contrapponeva ormai apertamente al GALLI. È
significativo che in tal senso abbiano riferito, in assoluta autonomia, anche
perché inseriti, sia in quel momento che successivamente, in contesti
associativi diversi, PARATORE Vincenzo e MANCUSO Giorgio: al primo, così come
già illustrato, il Pimpo si era rivolto cercando appoggio nella guerra che dopo
l’omicidio Caliò era ormai intenzionato ad intraprendere contro il GALLI; al
secondo Pimpo aveva esternato le sue preoccupazioni per l’andamento dei
rapporti con il GALLI e con i cugini RIZZO, confidandogli di avere in animo
l’acquisto di un’autovettura blindata.
Alla affermazione della responsabilità di GALLI,
che appare dal punto di vista logico un coerente sviluppo delle risultanze
esaminate fino a questo momento, concorre poi l’indicazione altrettanto
univoca di Stracuzzi Antonino come uno dei partecipanti all’agguato a Pimpo
Salvatore.
La partecipazione dello Stracuzzi è infatti
associata sistematicamente, nelle dichiarazioni degli accusatori,
all’affermazione del suo rapporto con GALLI Luigi, il cui mandato omicida,
d’altra parte, è in un certo senso attestato dalla presenza, tra i sicari, di
Stracuzzi Antonino, inteso mommo.
Sul punto bisogna rinviare alle considerazioni che
verranno sviluppate con riferimento ai reati di cui al capo 40, che concernono
appunto la successiva uccisione, poco più di due anni dopo l’omicidio Pimpo,
dello stesso Stracuzzi, coinvolto proprio a causa della sua appartenenza al
gruppo di GALLI Luigi, nel successivo scontro, che, in uno scenario
profondamente mutato, vide contrapposto quest’ultimo al gruppo di SPARACIO
Luigi.
La morte violenta dello Stracuzzi, avvenuta il 14
ottobre 1992, determinò l’estinzione dei reati a lui ascritti nell’ambito
del processo per l’omicidio Pimpo, dal quale peraltro era stato già assolto,
sia pure ai sensi dell’art. 5302 c. p. p., dai giudici di primo
grado.
Tale assoluzione fu motivata, in quella prima
decisione, con la considerazione che lo Stracuzzi, di cui fu accertata in
dibattimento la ipermetropia di entrambi gli occhi, difficilmente avrebbe potuto
essere incaricato dai complici di condurre senza occhiali l’autovettura usata
per la fuga, posto che la menomazione visiva dell’autista avrebbe potuto
compromettere la riuscita dell’impresa delittuosa e l’impunità dei
responsabili: il principale teste di accusa, il carabiniere Via Pietro, pur
avendo precisato di avere riconosciuto subito Stracuzzi e De Domenico tra i
componenti del terzetto omicida, del primo aveva dichiarato che era alla guida
della Y10 usata dagli aggressori ma
non portava occhiali.
La sentenza di secondo grado, emessa dopo una
ulteriore audizione di Via Pietro, già sentito in sede di incidente probatorio
e nel corso del giudizio di primo grado, per un verso prendeva atto della
debolezza logica dell’argomento utilizzato per pervenire alla assoluzione
dello Stracuzzi (attesa la modestia della menomazione visiva accertata e la
circostanza che l’esecuzione dell’azione e la brevità della fuga non
comportavano particolare capacità e attenzione nella guida), ma per altro verso
procedeva ad un compiuto riesame della complessiva prospettazione accusatoria,
mettendone in luce i limiti e le incongruenze con riferimento alla posizione di
Aprile e De Domenico, di cui pure veniva sottolineato il sicuro inserimento
nella malavita locale, e ciò soprattutto alla stregua delle contraddizioni in
cui era incorso il Via e della ritenuta falsità delle dichiarazioni rese nel
corso dell’incidente probatorio ed anche successivamente (ma non
nell’immediatezza dei fatti) dai genitori della vittima, Pimpo Carlo e
Federico Giuseppa, animati secondo i giudici d’appello soprattutto dal
desiderio di vedere condannati ad ogni costo i presunti assassini del figlio.
Prosciolti irrevocabilmente Aprile Natale e De
Domenico Giuseppe, sia pure ai sensi dell’art. 5302 c. p. p., è
necessario prendere atto della decisione, anche dopo la sopravvenienza di nuove
fonti di prova che hanno indicato in Aprile Natale uno dei componenti del gruppo
di fuoco che commise l’omicidio di Pimpo Salvatore, ma va escluso che tale
decisione incida sulle posizioni individuali oggi sottoposte alla valutazione
della Corte.
Va infatti rilevato che nell’ambito del
procedimento ormai irrevocabilmente concluso non fu raggiunta la prova
dell’innocenza degli imputati, essendo stata considerata anche dai giudici
d’appello la possibile non genuinità della prova d’alibi fornita, ed in
ogni caso la sua non decisività, ma si constatò la complessiva debolezza degli
elementi di accusa e la loro inidoneità a suffragare un’affermazione di
responsabilità: il che è ormai irrilevante sotto il profilo della formula del
proscioglimento, e ai fini della preclusione di un ulteriore giudizio per gli
imputati assolti, ma non condiziona il convincimento in ordine alla posizione di
altri imputati, la cui affermazione di responsabilità è destinata a poggiare
autonomamente sugli elementi di prova acquisiti in epoca successiva al formarsi
di quel giudicato.
Le considerazioni illustrate introducono la
valutazione della posizione di TORRE Salvatore, indicato come uno degli
esecutori materiali dell’omicidio Pimpo dai collaboratori di giustizia MANCUSO
Giorgio, MARCHESE Mario, LEO Roberto, SPARACIO Luigi, RIZZO Rosario e Caliri
Massimiliano; FERRARA Sebastiano si è infatti limitato a riferire che il terzo
componente del gruppo di fuoco era un giovane di Barcellona P. G. di cui non
ricordava le generalità.
La difesa del TORRE, che è anche personalmente
intervenuto più volte nel corso del dibattimento con dichiarazioni spontanee e
all’udienza del 12 maggio 1999 si è sottoposto all’esame ai sensi
dell’art. 195 c. p. p. (limitatamente alle notizie sull’omicidio che avrebbe
riferito a LEO Roberto e Caliri Massimiliano), ha contestato l’attendibilità
delle accuse dei collaboratori ed ha sollecitato, con la memoria del 27.4.1999,
i poteri di integrazione probatoria della Corte.
Ai sensi dell’art. 507 c. p. p. è stata perciò
disposta l’audizione del madre del TORRE e la Corte si è poi trasferita in
provincia di Vercelli, in località Gattinara, per raccogliere a domicilio la
testimonianza di Provenzano Maria Teresa, di cui era stato accertato
l’impedimento a viaggiare per ragioni di salute.
Floramo Silvana ha ricordato che il figlio aveva
trascorso le festività pasquali dell’anno 1990 in Sicilia in compagnia della
convivente, tale Monia Bertazon, originaria di Sostegno, in provincia di
Vercelli, e successivamente, nella prima settimana di maggio dello stesso anno,
si era trasferito nel vercellese, andando ad assistere in ospedale un parente,
Torre Antonino, che vi si trovava ricoverato perché affetto da una febbre
altissima di origine ignota.
Interpellata sul modo in cui il figlio vivesse al
nord e sul tipo di attività che svolgesse, la teste è stata molto evasiva,
limitandosi a ricordare che Salvatore conviveva con la fidanzata e si era
trattenuto insieme a lei sicuramente fino al 10 giugno di quell’anno, giorno
in cui un fratello minore aveva celebrato la sua prima Comunione, mentre
Salvatore si trovava al nord ed il padre Paolo era detenuto a Volterra, nel
livornese. La testimone era stata poi informata telefonicamente dal figlio che
nel maggio del 1990 si era recato a trovare il padre in carcere a Volterra.
Nessuna spiegazione è stata poi in grado di dare alla circostanza che, sebbene
il figlio fosse stato arrestato nel luglio del 1995 per un omicidio avvenuto il
19 maggio 1990, non aveva mai sentito il bisogno in precedenza di riferire ad
alcuno circostanze potenzialmente idonee a giovare alla sua difesa.
Provenzano Maria Teresa, esaminata presso il suo
domicilio di Gattinara, ha esordito ricordando di avere avuto alcuni incontri
con il TORRE, conosciuto tra la fine di aprile ed i primi di maggio del 1990,
anche se non una vera e propria relazione, essendo coniugata e con un figlio.
Questi incontri, della durata di 30 minuti, un’ora ciascuno, avvenivano ogni 3
o 4 giorni nella piazza del paese, e l’ultimo di essi sarebbe avvenuto uno o
due giorni prima del compleanno del figlio della Provenzano, Antony, che ricorre
il 21 maggio. Sul punto la teste non ha potuto essere più precisa, limitandosi
a ribadire che l’ultima volta in cui vide il TORRE era una data prossima al
secondo compleanno del figlio. Quanto alla natura del rapporto la Provenzano ha
escluso che quella con il TORRE fosse una relazione amorosa, mentre tale
successivamente fu quella con il cugino del TORRE, tale Torre Antonino, durante
un periodo di separazione dal marito. La Provenzano ha poi ricordato che la
sorella dell’imputato Giusy si era già rivolta a lei, chiedendole la
disponibilità a testimoniare in ordine all’ultimo incontro con Salvatore e
facendole firmare in proposito una dichiarazione scritta. È poi verosimile che
già in tale occasione la teste fosse stata messa al corrente del fatto che
Salvatore era accusato di omicidio, posto che l’assunto che lo avesse compreso
dal tenore della citazione è stato immediatamente smentito dall’esame della
copia della citazione medesima in possesso della Provenzano che non riportava
alcuna indicazione sul tipo di imputazione o sulle circostanze della
testimonianza. Interpellata infine su quanto eventualmente a sua conoscenza in
ordine all’attività lavorativa del TORRE, alle ragioni della sua presenza a
Gattinara, al luogo presso il quale abitava, all’esistenza di eventuali
relazioni con altre donne, la Provenzano è stata molto evasiva, limitandosi a
dichiarare che tali conoscenze esulavano dalla natura sicuramente transitoria
del rapporto.
Appare evidente, ove le stesse fossero destinate a
costituire una prova d’alibi, come l’imputato ha sostenuto, il rilievo
modesto di queste dichiarazioni.
È singolare che la circostanza della permanenza
dell’imputato in provincia di Vercelli in un periodo corrispondente a quello
in cui fu commesso l’omicidio sia stata fatta emergere solo a dibattimento
inoltrato, quando il lasso di tempo trascorso, già cospicuo al momento in cui
fu emessa l’ordinanza di custodia cautelare, era comunque ormai tale da
rendere difficoltosa se non impossibile qualsiasi verifica. Per quanto poi
l’imputato, nonostante la giovane età (aveva appena 19 anni all’epoca del
fatto), godesse già di una notevole autonomia, attestata – secondo quanto
hanno riferito tanto la madre che lo stesso TORRE – dall’inizio di una
convivenza con la fidanzata, riesce difficile credere che una madre, certa di
sapere che il figlio, dopo le festività pasquali, era ripartito entro la prima
settimana di maggio, sia poi del tutto all’oscuro, o non abbia più memoria,
della località presso la quale il giovane fosse andato effettivamente a vivere,
dell’attività che svolgesse in quel periodo, o del modo in cui si procurasse
i mezzi per vivere. In proposito sono apparse anche poco verosimili le
affermazioni evasive della teste Provenzano, che ha peraltro escluso di avere
avuto una relazione amorosa con il TORRE, smentendo quanto l’imputato aveva
affermato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del giorno
8.5.1999; la negazione di un rapporto più intenso, anche se di breve durata, è
servita alla testimone per giustificare la circostanza che ben poco era stata in
grado di riferire sulla vita privata del TORRE. Peraltro la testimonianza, anche
a volerla ritenere genuina nonostante l’evidente disagio dimostrato dalla
Provenzano in occasione della sua audizione, non ha rilievo decisivo, attesa la
saltuarietà degli incontri con l’imputato a cui la testimone si è riferita
ed il fatto che l’unico dato temporale specifico da essa fornito è certamente
compatibile con la presenza dell’imputato a Messina nel pomeriggio del 19
maggio 1990 (“…Ho visto per l’ultima
volta il TORRE – sempre in piazza a Gattinara – uno o due giorni prima
rispetto al compleanno di mio figlio Antony che cade il 21.5 […] Ricordo che
era una data molto vicina al compleanno di mio figlio, comunque non posso
ricordare di più anche perché io non ricordo neanche quello che ho fatto un
mese fa. L’episodio lo ricordo perché era molto vicino al compleanno di mio
figlio. ”).
È piuttosto verosimile che l’imputato nel
periodo in questione fosse solito trascorrere dei periodi nel Nord Italia, ma è
possibile che il trasferimento successivo alle festività pasquali di cui ha
riferito la madre Floramo Silvana sia avvenuto in un momento successivo a quello
indicato dalla stessa testimone, eventualmente coincidente con la prima
Comunione di un altro figlio (10 giugno 1990) a cui, come la donna ha ripetuto
più volte, non erano stati presenti né Salvatore, né il marito Paolo detenuto
nel carcere di Volterra. Autorizza questa conclusione il tenore di un documento
prodotto dal difensore dell’imputato e tendente a smentire quanto affermato da
Caliri Massimiliano, il quale nel corso della sua audizione aveva fatto
riferimento ad un contatto dell’imputato con il padre detenuto per informarlo
dell’incarico ricevuto (“CALIRI: […]
TORRE informò il padre che era all’epoca detenuto, adesso non ricordo le
modalità o comunque ebbe modo di chiedere conferma al TORRE. PRESIDENTE: Come
glielo chiese al padre? CALIRI: Non lo saprei dire perché il padre era detenuto
a Livorno, quindi non so i canali che lui aveva con il padre e tanto meno mi
sono mai informato di questo. PRESIDENTE: Ma lui mancò in quei giorni dal posto
nel momento in cui si trattava di prendere la decisione? CALIRI: Non so comunque
se mancò, mancò poco tempo voglio dire, adesso non ricordo se è mancato tanto
o poco o se mancò perché, lui comunque faceva dei colloqui con il padre quindi
voglio dire mancava anche periodicamente.”).
Che l’imputato avesse avuto un colloquio con il
padre detenuto nel mese di maggio dell’anno 1990 lo ha per la verità
affermato anche Floramo Silvana, probabilmente allo scopo di accreditare in tal
modo con il richiamo ad un dato di fatto specifico l’assunto della lontananza
del figlio dalla Sicilia nel periodo in cui fu commesso l’omicidio. E tuttavia
l’attestazione della casa di reclusione di Volterra in data 11 maggio 1999 di
cui la difesa ha prodotto copia certifica ufficialmente che non risulta che nel
periodo in esame Torre Paolo abbia effettuato colloqui con il figlio Salvatore.
Se il contenuto del documento per un verso mette in
crisi la credibilità complessiva delle indicazioni temporali, fornite dalla
madre dell’imputato con una precisione che è estranea agli altri profili
della deposizione, per altro verso esso non produce analogo effetto sulle
dichiarazioni accusatorie del Caliri, posto che lo stesso si è limitato a
riferire che il TORRE aveva dei colloqui con il padre, senza essere certo che
con riferimento alla vicenda in esame il contatto fosse avvenuto attraverso un
colloquio, e soprattutto senza affermare che il contatto risaliva
necessariamente al maggio del 1990 o al periodo immediatamente precedente
all’omicidio Pimpo. È anzi verosimile, considerate le difficoltà
organizzative a cui lo stesso Caliri ha fatto riferimento nel corso del suo
esame (“… Era da tanto tempo che gli
stavano dietro a questo, poi finalmente avevano trovato diciamo il modo giusto
di poterlo uccidere, quindi già era pedinato, era stato tutto organizzato …”),
che la preparazione dell’omicidio e l’individuazione del TORRE come
componente del gruppo di fuoco risalgano ad un periodo precedente al maggio del
1990, come è logico ritenere anche in considerazione dello spessore criminale
della vittima designata, che imponeva un’accurata e lunga organizzazione
dell’agguato, e delle esigenze operative connesse al coordinamento
dell’azione dei due gruppi coinvolti nella esecuzione dell’azione criminosa.
Si impone però a questo punto un esame più
approfondito delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del TORRE, onde
accertarne l’attendibilità intrinseca e la verificabilità.
Su un piano generale la pacifica estraneità del
TORRE all’ambiente malavitoso messinese induce ad escludere che le accuse nei
suoi confronti possano essere state dettate da rancori personali o desiderio di
vendetta, mentre giustifica il cattivo ricordo di chi, come FERRARA Sebastiano,
del tutto estraneo al contesto nel quale maturò la determinazione omicida, si
è limitato ad affermare che aveva preso parte all’agguato un giovane
barcellonese non meglio identificato.
Ben diversa è la situazione dei rapporti del TORRE
con Caliri Massimiliano, secondo il quale l’imputato era inserito, al pari del
padre Paolo, nel gruppo malavitoso capeggiato dal suocero Pino Chiofalo, ed era
specificamente coinvolto nel rapporto di fattiva collaborazione intrapreso con i
messinesi del gruppo “Marchese”. A riprova di ciò, nei limiti in cui può
valere un’accusa che attende di superare il vaglio dibattimentale, è stata
acquisita copia del decreto che dispone il giudizio nell’ambito del
procedimento Mare Nostrum, e con essa
è stato accertato il dato storico dell’esercizio dell’azione penale, con
esito positivo rispetto al primo filtro dell’udienza preliminare,
congiuntamente nei confronti del TORRE e del MARCHESE, o di persone che questo
dibattimento ha dimostrato essere suoi affiliati (CUSCINÀ Francesco, LEARDO
Luigi), per reati di sangue che si assumono peraltro commessi nella zona del
barcellonese in un periodo, dal marzo all’agosto del 1990, all’interno del
quale si colloca cronologicamente anche l’omicidio di Pimpo Salvatore.
L’imputato ha espressamente attribuito le accuse
del Caliri ad un risentimento del collaboratore, legato ad una vicenda
processuale recentemente conclusa, che il Pubblico Ministero nelle sue
conclusioni finali ha identificato con quella relativa all’omicidio di
Caravello Salvatore, avvenuto il 18.7.1991, per il quale la seconda sezione di
questa Corte il 25.1.1999 ha emesso sentenza di condanna a carico di TORRE e di
Caliri. Nel corso di tale dibattimento il Caliri sarebbe stato, secondo quanto
asserito dall’imputato, smentito dallo stesso TORRE, autoaccusatosi
inaspettatamente dell’omicidio; nel corso di un aspro confronto nel corso
dello stesso processo il Caliri avrebbe poi avuto modo di apprendere le notizie
di carattere personale sui contatti del TORRE con alcuni centri del Nord Italia,
riferite successivamente in questo dibattimento al solo scopo di accrescere
l’attendibilità delle accuse.
Senza la necessità di compiere ulteriori
approfondimenti è sufficiente rilevare che il Caliri si è limitato a ribadire
in questo dibattimento quanto aveva già dichiarato incidentalmente oltre due
anni prima in un altro dibattimento relativo ad un processo in cui né il
collaboratore né l’odierno imputato erano in alcun modo coinvolti.
L’assenza di rilievo immediato della circostanza riferita in quella sede, e
conseguentemente il modesto interesse del collaboratore a dichiararla,
consentono, su un piano generale, di valorizzarne l’attendibilità anche in
questa sede, in cui il contributo del Caliri si è inserito come un inedito, non
essendo state le sue dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari
relative al procedimento Peloritana bis, e risalendo invece le dichiarazioni ad un verbale
del 12.5.1995, precedente all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare
a carico del TORRE per questo episodio, e relativo invece al procedimento per il
duplice omicidio Alioto – Cambria (iscritto al n. 28/96 R. G. Assise),
consumato a Milazzo in data 8.11.1989, anch’esso in un periodo non lontano
dall’omicidio Pimpo, ed inquadrabile secondo il Caliri nel contesto della
collaborazione tra il gruppo “Marchese” ed i barcellonesi: in esito al
dibattimento di primo grado per questo fatto di sangue la 1a sezione
di questa Corte ha condannato LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco e MAROTTA
Giovanni alla pena di 30 anni di reclusione ciascuno.
Va piuttosto rilevato che l’imputato non è stato
in grado di indicare eventuali ragioni di astio o risentimento che potrebbero
ispirare le accuse del Caliri, sebbene il confronto con le dichiarazioni
accusatorie del collaboratore sia destinato verosimilmente a svilupparsi ancora
in altre sedi, posto che dalla parte del decreto del 27.1.1998 (relativo al
procedimento Mare Nostrum) prodotta
dal Pubblico Ministero si evince che il TORRE, indicato come componente del clan
dei chiofaliani, è, tra l’altro, imputato unitamente al Caliri di un tentato
omicidio e di un duplice omicidio (capi 75, 76, 77 84, 85, 86, 87 e 88).
Le dichiarazioni del Caliri trovano invece piena
conferma in una serie di circostanze che accreditano la genuinità delle accuse
e l’autonomia delle fonti di conoscenza del collaboratore. Al di là del
generico riferimento ad una causale che il collaboratore ha fatto capire di
avere solamente intuito e la cui reale complessità è assolutamente normale che
sfugga ad un elemento pacificamente estraneo all’ambiente criminale messinese,
l’indicazione dello stato di detenzione del MARCHESE al momento
dell’omicidio e la descrizione delle modalità dell’agguato corrispondono
all’effettiva realtà storica dei fatti: così è da dire per il luogo
dell’aggressione (nei pressi di un ospedale), l’uso di una autovettura Y10
a cui fu tolto un vetro, l’utilizzazione di una pistola a tamburo, il
numero dei sicari, l’obbligo di firma a cui era sottoposto in quel periodo
Aprile Natale.
Analogamente le dichiarazioni accusatorie di LEO
Roberto sono state confermate quanto ai periodi di condetenzione con il TORRE
presso la casa circondariale di Messina e quella di Catania Bicocca. Ed ha
trovato conferma altresì il particolare del possesso di una Opel
Corsa da parte dello Stracuzzi, che il LEO aveva visto il giorno
dell’omicidio percorrere il viale Giostra a grande velocità, con a bordo
Aprile Natale, che il collaboratore conosceva di vista, e una terza persona che
il LEO non riconobbe.
Era stato lo stesso Stracuzzi, esaminato nel corso
del primo processo per l’omicidio Pimpo, a descrivere i propri movimenti nella
giornata dell’omicidio e ad ammettere, come emerge dalla copia del verbale
prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza del 7.5.1999, che disponeva di una
Opel Corsa della madre di cui si era
specificamente servito il giorno dell’omicidio per i suoi spostamenti.
Sono invece esclusivamente de
relato, e come tali di rilievo comparativamente più modesto, le
dichiarazioni accusatorie provenienti da SPARACIO, MANCUSO e RIZZO, dal momento
che il primo, anche se solo in seguito alla contestazione, ha ricordato di avere
appreso le notizie in suo possesso circa l’omicidio dai fratelli RIZZO e
successivamente anche da MARCHESE, il secondo ha indicato quali fonti RIZZO
Rosario e Federico Francesco, ed il terzo ha ricordato di avere appreso in
ordine alla modalità esecutive dell’omicidio da Surace Salvatore e da
Federico Francesco. Quest’ultimo, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p. e
sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., si è avvalso della
facoltà di non rispondere, anche se si tratta di un personaggio sicuramente a
conoscenza di molte circostanze relative alla vicende di quegli anni, sia perché
in esse direttamente coinvolto (v. l’analisi dei reati di cui al capo 1), sia
perché legato da rapporti di parentela con esponenti di spicco della criminalità
organizzata dell’epoca (essendo cugino di Pimpo Salvatore e dei fratelli
Rosario e Letterio RIZZO, nonché cognato di Ciraolo Claudio), sia infine perché
il lungo periodo di detenzione trascorso a Messina in un momento cruciale per il
mutamento degli assetti di vertice della criminalità locale gli ha consentito
certamente di vivere a stretto contatto con molti dei protagonisti di quelle
vicende e di percepirne gli sviluppi da quel punto di osservazione in certi casi
privilegiato che è l’ambiente carcerario.
In ordine al profilo specifico della attendibilità
di RIZZO Rosario va poi rilevato che il collaboratore in occasione del suo esame
e del controesame dei difensori, nelle udienze del 15 febbraio e del 26 marzo
1999, non è stato in concreto sentito sull’omicidio di Pimpo Salvatore, e la
sua audizione in merito è avvenuta solo alla fine del dibattimento, ai sensi
dell’art. 195 c. p. p., essendosi al RIZZO riferito altro collaboratore quale
fonte delle proprie conoscenze.
E tuttavia sul punto è emerso in seguito alla
contestazione del verbale del 24.10.1994, ore 18,30, che in occasione di quelle
dichiarazioni, relative principalmente all’omicidio di Caliò Antonino, il
RIZZO si era espressamente riservato una successiva
verbalizzazione relativamente all’omicidio del cugino Pimpo Salvatore
avvenuto nell’anno “90. RIZZO Rosario ha ammesso su richiesta specifica del
difensore di TORRE Salvatore che successivamente nessuno lo interpellò in
proposito, sicché nessun verbale fu sottoscritto relativamente a questo
episodio, anche se RIZZO ha fatto intendere che egli aveva reso dichiarazioni in
merito nel corso del processo Peloritana
Uno.
Il difensore di TORRE ha chiesto a questo proposito
l’acquisizione di copia della trascrizione allegata al verbale d’udienza del
4.6.1996, relativa al solo esame di RIZZO Rosario, posto che per il controesame
era stata destinata la successiva udienza del 10.6.1996. Dall’esame delle
dichiarazioni rese in quella sede si ricava che l’esame del RIZZO riguardò
tutti i capi di imputazione di cui lo stesso RIZZO era chiamato direttamente a
rispondere o sui quali erano state assunte sue dichiarazioni, nonché vicende di
natura associativa ugualmente oggetto di esame in quel processo; di conseguenza
egli non ebbe effettivamente occasione di riferire in merito all’omicidio di
Pimpo Salvatore, che non figurava tra i reati per i quali erano state svolte
indagini preliminari nell’ambito del procedimento Peloritana
Uno.
Tale stato di cose, anche se non ascrivibile ad una
strategia del collaboratore, ma ad una scelta degli organi inquirenti,
ridimensiona l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal RIZZO in ordine
all’omicidio di Pimpo Salvatore.
La prassi della “riserva” del collaboratore di
giustizia di riferire successivamente in ordine ad episodi diversi da quelli
direttamente oggetto delle dichiarazioni contenute in un verbale, come si è
rilevato nell’ambito delle premesse metodologiche di questa decisione, se pure
può rispondere ad una esigenza pratica dell’organo investigativo di rimandare
ad un momento successivo l’approfondimento di un tema di indagine, o la
ricostruzione di un diverso assetto associativo, o la descrizione di un
ulteriore episodio criminoso, finisce infatti per tradursi il più delle volte
in un vulnus per l’attendibilità
generale delle dichiarazioni, quando addirittura non sia espressione di una
deliberata reticenza. La “riserva” incide infatti sulla spontaneità del
contributo, ed anche quando, a distanza di tempo, essa viene sciolta, produce
inevitabilmente un frazionamento artificioso delle dichiarazioni del
collaboratore che può pregiudicarne la genuinità, quando essa non produca
addirittura l’inconveniente rilevato nel caso di specie, che finisce per
tradursi in un irreversibile depotenziamento delle successive dichiarazioni e in
una virtuale dispersione delle fonti di prova.
La più modesta attendibilità delle accuse
provenienti da SPARACIO, MANCUSO e RIZZO, non determina tuttavia un
indebolimento della complessiva prospettazione accusatoria nei confronti del
TORRE, che annovera, accanto alle dichiarazioni di Caliri Massimiliano e LEO
Roberto, quelle di MARCHESE Mario.
Pur essendo infatti il MARCHESE detenuto
all’epoca dell’omicidio e pur avendo egli appreso quanto a sua conoscenza in
ordine alle modalità esecutive da Aprile Natale, le sue dichiarazioni
accusatorie si affiancano ad una personale
ammissione di responsabilità dell’imputato, e da essa traggono,
secondo un principio di carattere generale già illustrato, particolare vigore.
MARCHESE ha direttamente collegato la propria
responsabilità alla “messa a disposizione” per l’omicidio del proprio
affiliato Natale Aprile e di TORRE Salvatore, che l’imputato ha spesso
qualificato come “amico”, alludendo evidentemente ai rapporti di amichevole
collaborazione instaurati con il gruppo di appartenenza del TORRE. Pur avendo
precisato e ribadito che il suo stato di detenzione aveva determinato
l’assunzione da parte di GALLI Luigi di tutte le responsabilità di natura
organizzativa, il MARCHESE ha poi riferito una serie di particolari
perfettamente rispondenti alla realtà dei fatti:
l’utilizzazione da parte dei sicari di una Y10
rubata a Catania, l’eliminazione di un vetro dell’autovettura,
l’impiego di due pistole calibro 38, la presenza insieme al Pimpo del cognato
(Viti Massimo), il luogo dell’agguato, la circostanza che il Pimpo aveva
appena lasciato la caserma dei carabinieri, il disperato quanto vano tentativo
di fuga della vittima.
Alla luce di queste considerazioni la convergenza
sull’identità di TORRE Salvatore quale terzo componente del gruppo di fuoco
acquista particolare pregnanza e concorre in maniera decisiva a suffragare
l’affermazione della sua responsabilità per l’omicidio di Pimpo Salvatore.
La condanna va estesa agli altri reati contestati,
unificati sotto il vincolo della continuazione con il più grave reato di
omicidio indicato sub b).
Quanto alle circostanze contestate sussiste
indubbiamente quella della premeditazione. Alle considerazioni di carattere
generale sviluppate in altra parte di questa motivazione (v. l’analisi dei
reati di cui al capo 2, omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), va in
questa sede affiancata quella specifica concernente il lasso di tempo non breve
trascorso certamente dal momento in cui la determinazione criminosa fu adottata
e quindi portata a conoscenza di chi avrebbe dovuto eseguirla, la accurata
predisposizione dei mezzi che ha preceduto l’agguato, finalizzata anche a
garantire la fuga dei sicari su un mezzo “pulito” dopo l’abbandono
dell’autovettura impiegata per l’agguato, la precisa distribuzione dei
compiti tra i componenti del gruppo di fuoco: elementi questi che denotano una
fase organizzativa di complessità commisurata all’importanza dell’obiettivo
ed esprimono la persistenza e la maturazione delle determinazione omicida, tanto
presso i mandanti che presso gli esecutori, per un periodo di gran lunga
maggiore di quello ritenuto sufficiente per configurare l’aggravante.
Spetta al MARCHESE, in relazione al contributo
fornito e alla confessione della propria responsabilità, l’attenuante di cui
all’art. 8 della legge n. 203/91. L’ammissione di responsabilità si è
accompagnata ad una completa dissociazione dal contesto criminoso di cui
l’imputato è stato in passato uno degli elementi più rappresentativi, nel
quadro di una scelta di collaborazione con la giustizia che per quanto concerne
le vicende esaminate nell’ambito
di questo dibattimento è apparsa genuina.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.