2.3.8.    Omicidio volontario in danno di PIMPO Salvatore (capo 8)

Poco dopo le ore 18 del 19 maggio 1990, un giovane che circolava alla guida di una Autobianchi Y10 targata ME 487946 sul viale Giostra di Messina, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale psichiatrico “Mandalari” veniva costretto a fermarsi da un’altra autovettura da cui scendevano due individui che esplodevano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco. La vittima dell’agguato riusciva ad abbandonare la propria autovettura nel tentativo estremo di sottrarsi ai colpi fuggendo a piedi, ma si accasciava a terra ormai senza vita proprio in prossimità del cancello dell’ospedale.

Mentre i due sicari fuggivano a bordo di un’altra Autobianchi Y10 targata Roma guidata da un terzo complice, sopraggiungeva un carabiniere, Via Pietro, che avvertiva con la radio portatile in suo possesso i propri commilitoni del nucleo operativo.

Sul posto veniva identificato dalla pattuglia intervenuta, composta dal brigadiere Reale (sentito all’udienza del 5 luglio 1997) e dall’appuntato Tosto, il corpo senza vita di Pimpo Salvatore, inteso Toruccio, personaggio ben noto alle forze dell’ordine, addosso al quale venivano rinvenuti e sequestrati una consistente somma di denaro in contanti, un assegno bancario di conto corrente dell’importo di lire 10.000.000, ed altri documenti personali (v. verbale di sequestro nel fascicolo degli atti relativi al capo 8).

L’autovettura sulla quale viaggiava il Pimpo, di proprietà della sorella, era ferma sul viale Giostra e si presentava con lo sportello sinistro aperto e con evidenti danni alla parte anteriore sinistra della carrozzeria e alla ruota sinistra, causati dal violento urto contro la base in cemento del guardrail posto di fronte all’ingresso dell’ospedale psichiatrico. Sulla parte inferiore del parabrezza anteriore veniva poi notato il foro prodotto da un proiettile, mentre all’interno dell’autovettura, sullo schienale del sedile del guidatore, veniva rilevata una macchia di sangue. Per una tragica coincidenza sulla stessa autovettura, poco più di due anni più tardi sarebbe stato ucciso il cognato di Pimpo Salvatore, Silipigni Giuseppe, che ne aveva spostato la sorella Franca (v. il capo 43).

Nei pressi dell’autovettura venivano poi trovate due pistole a tamburo, una calibro 38 Special marca Taurus a canna corta con matricola abrasa e sei cartucce nel tamburo, e una calibro 38 Special Smith & Wesson a canna lunga con cinque cartucce nel tamburo (v. verbale di sopralluogo in atti).

Poco dopo una pattuglia della polizia rinveniva a non molta distanza dal luogo dell’omicidio l’autovettura Autobianchi Y10 targata Roma 08864N usata dai killer per la fuga, che risultava rubata a Catania il 2 marzo 1990.

L’indagine autoptica, eseguita dal prof. Crinò (sentito all’udienza del 4 luglio 1997), consentì di accertare che il Pimpo era deceduto alle ore 18,15 circa del 19 maggio 1990, attinto da cinque o sei colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza non ravvicinata, superiore ai 50 cm, che avevano raggiunto la vittima al torace, al braccio sinistro e alla mandibola sinistra; le lesioni mortali, non tali da impedire un breve periodo di sopravvivenza della vittima, avevano interessato i polmoni ed il tratto iniziale dell’aorta. Le caratteristiche dei due proiettili ritenuti indussero il medico legale a concludere che appartenevano a cartuccia d’arma da fuoco del calibro 38 Special.

Le prime indagini consentivano di pervenire alla cattura di Aprile Natale, De Domenico Giuseppe e Stracuzzi Antonino, indicati dai carabinieri come gli autori dell’agguato ed arrestati il 26 maggio 1990 (e non giugno, come erroneamente riportato nella parte espositiva della sentenza di primo grado), in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nella stessa giornata.

Assunta nelle forme dell’incidente probatorio la testimonianza di Via Pietro e dei genitori della vittima, Pimpo Carlo e Federico Giuseppa, i tre arrestati venivano sottoposti a giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero.

La Corte di Assise di Messina, con sentenza del 17 maggio 1991, depositata il successivo 6 giugno, riconosceva la responsabilità di Aprile Natale e De Domenico Giuseppe per l’omicidio di Pimpo Salvatore e li condannava alla pena dell’ergastolo, mentre assolveva Stracuzzi Antonino di cui disponeva la scarcerazione.

In seguito all’impugnazione del Pubblico Ministero e degli imputati condannati, la Corte di Assise di Appello, con sentenza in data 11 dicembre 1992, depositata il 24 marzo 1993, assolveva Aprile e De Domenico e dichiarava l’estinzione dei reati ascritti allo Stracuzzi, deceduto il 14 ottobre 1992 nel corso di un agguato analogo a quello di cui era stato chiamato a rispondere (v. i reati di cui al capo 40).

La decisione assolutoria, scaturita dalla ritenuta contraddittorietà degli elementi di accusa, e segnatamente delle dichiarazioni del principale teste di accusa, il carabiniere Via Pietro, diveniva definitiva il 13 luglio 1993 in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero.

Su questa situazione ormai cristallizzatasi con l’autorità del giudicato in favore dei due imputati superstiti Aprile Natale e De Domenico Giuseppe, si innesta il contributo dei collaboratori di giustizia, che è apparso ancora una volta decisivo per giungere ad una compiuta ricostruzione dei fatti e alla individuazione dei responsabili.

Sono stati esaminati in questo dibattimento con riferimento al capo di imputazione in questione i collaboratori di giustizia MANCUSO Giorgio, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e LEO Roberto, ed ha accettato di sottoporsi all’esame l’imputato MARCHESE Mario. Numerose sono state poi le persone sentite dalla Corte ai sensi dell’art. 507 c. p. p., tra cui RIZZO Rosario, nel quadro dell’attività di integrazione successiva all’assunzione delle prove originariamente ammesse.

MANCUSO Giorgio, esaminato all’udienza del 22 gennaio 1999 e già sentito nel corso delle indagini preliminari il 28 aprile 1995, ha riferito che qualche giorno prima che fosse ucciso si era incontrato con il Pimpo, il quale gli aveva esternato il proprio disappunto a causa della perdita della leadership del gruppo e dei contrasti che lo vedevano contrapposto a GALLI Luigi, MARCHESE Mario ed anche ai cugini RIZZO Rosario e Letterio. Il MANCUSO gli aveva allora anche proposto l’acquisto di un’autovettura blindata, ed il Pimpo gli disse che stava già provvedendo a procurarsela. Dopo un paio di giorni fu ammazzato, ed il MANCUSO apprese da RIZZO Rosario che i mandanti erano MARCHESE e GALLI, mentre i RIZZO si erano limitati a dare il loro assenso alla eliminazione del congiunto, scaturita dai contrasti tra GALLI e Pimpo determinati da non meglio precisate vicende di carattere estorsivo.

Per quanto concerne gli esecutori il MANCUSO ha ricordato che, dopo il suo arresto avvenuto nel giugno del 1991 (per l’omicidio Di Blasi: v. capo 18), aveva notato in carcere con meraviglia che Federico Francesco, cugino di Pimpo e dei fratelli RIZZO, manteneva buoni rapporti con De Domenico Giuseppe, arrestato per l’omicidio Pimpo, ma il Federico gli aveva evidenziato l’innocenza del De Domenico, che peraltro aveva confidato al MANCUSO analoga cosa. Da entrambi il MANCUSO aveva invece saputo che a commettere l’omicidio era stato il barcellonese TORRE, figlio di Paolo (in dibattimento ha aggiunto il nome di battesimo, Salvatore), il cui contributo era stato reso possibile dall’alleanza dei gruppi MARCHESE e GALLI  con il gruppo barcellonese di appartenenza del TORRE, da cui era già scaturita la collaborazione dei messinesi nel compimento di azioni criminose consumate a Barcellona P. G. e dintorni.

Interpellato poi specificamente sull’origine delle conoscenze del Federico in ordine ai responsabili dell’omicidio di Pimpo Salvatore, il MANCUSO non è stato in grado di essere preciso, limitandosi a riferire che il FEDERICO era detenuto dal 1988 ed aveva appreso le notizie in ambiente carcerario (la comune detenzione dei due è stata accertata da questa Corte relativamente ai periodi 10.6.1991 – 20.7.1991, e 29.11.1991 – 13.12.1991, come risulta dalla nota della casa circondariale di Messina del 6.5.1999, prot. n. 2849, da cui emerge che i due detenuti nel secondo periodo occupavano celle dello stesso reparto).

Indicati come mandanti del fatto di sangue MARCHESE Mario e GALLI Luigi, Sebastiano FERRARA ha riferito di avere appreso da DI DIO Domenico, il quale a sua volta l’aveva appreso da LEARDO Gino, forse presente a casa del DI DIO al momento della confidenza a FERRARA, che l’omicidio era stato commesso da Aprile Natale del clan MARCHESE, da Stracuzzi Antonino del clan “Galli”, e da un giovane di Barcellona P. G. di cui il FERRARA non ricordava il nome neppure quando fu sentito nel corso delle indagini preliminari il 27 settembre 1994; peraltro di ciò il FERRARA ha dato conferma solo dopo la contestazione, essendosi in un primo momento limitato ad indicare Stracuzzi Antonino come uno degli esecutori materiali. Ed analogamente è stata necessaria la contestazione delle dichiarazioni di cui al verbale del 1994 perché il FERRARA desse conferma di avere saputo dei responsabili dell’omicidio Pimpo anche da RIZZO Rosario, allorché questi nel 1991, dopo l’uccisione del fratello Letterio, in compagnia del suo affiliato PARATORE Giuseppe era andato dal FERRARA a chiedergli una pistola; e confermasse altresì che il Pimpo al momento dell’omicidio era a bordo di una Y10 in compagnia del cognato e stava facendo rientro a casa dopo essere stato in caserma a firmare il registro. Effettivamente nel corso del procedimento a carico di Aprile e De Domenico era emerso che il Pimpo al momento dell’agguato si trovava in compagnia di Viti Massimo, marito della sorella.

Spontaneamente il FERRARA ha poi aggiunto che per l’omicidio era stato chiesto anche l’assenso dei fratelli RIZZO, i cui rapporti con il cugino Pimpo non erano particolarmente buoni, posto che il Pimpo accusava Rizzo Letterio, additandolo come sbirro, di avere causato l’arresto di Costa Gaetano.

SPARACIO Luigi, senza essere in grado di indicare la fonte delle proprie conoscenze, ha riferito che l’omicidio di Pimpo Salvatore (avvenuto forse tra la fine del 1988 ed i primi dell’anno successivo) fu una cosa interna al gruppo GALLI e al gruppo MARCHESE, mentre gli esecutori, i quali avevano sorpreso la vittima nei pressi della via Palermo mentre usciva dalla caserma presso la quale il Pimpo si era recato a firmare, erano Aprile Natale, Stracuzzi Antonino, De Domenico ed un certo TORRE di Barcellona. Solo in seguito alla contestazione delle dichiarazioni contenute nel verbale del 16 marzo 1994, l’imputato ha ricordato di avere appreso le notizie da Rizzo Letterio e in un secondo momento da MARCHESE Mario, dopo la scarcerazione di quest’ultimo. Quanto ai nominativi degli esecutori, nel corso del controesame lo SPARACIO ha precisato che De Domenico era solamente a conoscenza dei nomi dei responsabili, mentre al difensore che gli contestava di non avere in precedenza fatto il nome di Torre Salvatore (in quanto aveva soltanto parlato di una terza persona vicina al MARCHESE, che aveva guidato l’auto, una Y10), lo SPARACIO ha ribadito che tale nome egli aveva fatto in precedenza. Dall’esame dell’ordinanza di custodia cautelare si trae effettivamente la conferma che solo il MARCHESE, nel corso delle indagini preliminari, aveva indicato nome e cognome del TORRE, mentre il MANCUSO si era limitato a dire che uno dei killer era il figlio di Paolo Torre di Barcellona.

SPARACIO aveva poi avuto modo di incontrare ancora i fratelli RIZZO, prima della morte di Letterio, ed in tale occasione tanto lui che il fratello Rosario si erano rammaricati di avere dato il consenso per l’omicidio del cugino, essendosi successivamente resi conto di essere stati strumentalizzati da GALLI Luigi

LEO Roberto, collaboratore di giustizia dal novembre 1993, ha riferito sull’omicidio di Pimpo Salvatore nelle udienze del 14 e del 19 aprile 1999, ribadendo sostanzialmente quanto aveva dichiarato durante le indagini preliminari il 6.12.1995.

Ha dichiarato il LEO che il giorno in cui fu ucciso il Pimpo si trovava occasionalmente nel rione Giostra in compagnia di RAGUSA Natale allorché si era visto sfrecciare davanti a velocità sostenuta con direzione monte – mare l’autovettura di Stracuzzi Antonino, inteso mommo, una Opel Corsa di colore bianco, con a bordo, oltre allo Stracuzzi, altre due persone, uno dei quali, seduto accanto al guidatore, il LEO ed il RAGUSA riconobbero essere Aprile Natale, mentre non identificarono chi fosse il terzo seduto sul sedile posteriore. Nel contempo avevano notato delle pattuglie delle forze dell’ordine che accorrevano in direzione opposta, verso l’ospedale “Mandalari”, sicché incuriositi si erano portati nella zona ove avevano saputo dell’uccisione di Pimpo Salvatore e constatato personalmente la presenza nei pressi del cadavere di una pistola tipo P 38.

Successivamente il LEO, maggiormente inseritosi negli ambienti malavitosi dopo la morte del cugino Pippo (risalente al settembre 1990) ed arrestato per la prima volta nell’agosto del 1991, ebbe modo di trascorrere un periodo di comune detenzione con TORRE Salvatore (che già aveva conosciuto in carcere a Messina nel 1991) all’interno del carcere di Catania Bicocca, nel corso del quale il TORRE, appresa la notizia che in appello De Domenico Giuseppe era stato assolto, gli esternò la sua soddisfazione, confidandogli al tempo stesso che era stato lui, e non il De Domenico, a partecipare all’uccisione del Pimpo nel quadro di una collaborazione con il gruppo di Mario MARCHESE; ed analoga informazione il LEO ricevette da CUSCINÀ Francesco, il quale, sopraggiunto nel carcere di Bicocca durante un periodo di isolamento del TORRE, scaturito da un provvedimento disciplinare per una lite con altri detenuti, confermò che l’omicidio Pimpo era stato commesso da Stracuzzi Antonino, su mandato di GALLI Luigi, e da Aprile Natale e TORRE Salvatore, su mandato di MARCHESE Mario.

È stato accertato che effettivamente TORRE Salvatore fece ingresso nella casa circondariale di Catania Bicocca il 4.7.1992, trovando alloggio dal 14.9.1992 presso la cella n. 14 del 2° piano, 1a sezione, e finendo in isolamento dal 21.12.1992 fino alla traduzione del 19.5.1993; mentre LEO Roberto fece ingresso nello stesso istituto il 27.11.1992, trovando alloggio presso la cella n. 15 del 2° piano, 1a sezione, fino al trasferimento al reparto infermeria avvenuto il 24.3.1993 (v. nota della direzione della casa circondariale di Bicocca del 6.5.1999, prot. n. 457/99, acquisita ex art. 507 c. p. p. attraverso il D. A. P.), sicché entrambi si trovavano nello stesso reparto alla data dell’11.12.1992, giorno in cui fu emessa la sentenza d’appello nel processo a carico di De Domenico ed Aprile. Ed è stato ugualmente positivo l’accertamento circa la comune detenzione di LEO Roberto e TORRE Salvatore presso la casa circondariale di Messina, protrattasi dal 1°.10.1991 al 6.11.1991 (v. nota della direzione della casa circondariale di Messina del 6.5.1999, prot. n. 2841, acquisita ex art. 507 c. p. p. attraverso il D. A. P.).

Molto più complete ed articolate sono apparse le dichiarazioni rese nel corso dell’esame da MARCHESE Mario nelle udienze del 19 febbraio e del 2 aprile 1999.

Ammessa la propria responsabilità come mandante dell’omicidio, commesso da Natale Aprile, Antonino Stracuzzi e Salvatore TORRE di Barcellona, il MARCHESE ha ricordato che dopo i contrasti scaturiti dall’omicidio di Cavò Domenico (ai quali come si è già rilevato appaiono riconducibili alcune tra le prime vicende prese in esame dalla Corte in questo dibattimento) i rapporti con GALLI Luigi nel 1990 erano migliorati. Il MARCHESE, che era detenuto (dagli accertamenti compiuti risulta tale dal 30.9.1988), aveva quindi consentito la partecipazione all’omicidio del proprio affiliato Aprile Natale, mettendo altresì a disposizione un amico di Barcellona Pozzo di Gotto, TORRE Salvatore, figlio di Paolo, a sua volta legato tanto al GALLI che allo stesso MARCHESE, ed inserito nel gruppo di Pino Chiofalo, contrapposto nell’ambito della malavita barcellonese a quello di tale Iannello, a cui era invece vicino SPARACIO Luigi. Lo Stracuzzi era invece inserito nel gruppo di GALLI Luigi, che il MARCHESE ha chiamato in correità, indicandolo come secondo mandante ed organizzatore dell’omicidio e precisando che era il GALLI a tenerlo informato dall’esterno circa i comportamenti del Pimpo che faceva il doppio gioco e faceva delle tragedie, espressione questa, caratteristica del gergo malavitoso, come quella corrispondente tragediatore, con cui si vuole indicare generalmente, connotandolo negativamente, l’atteggiamento di chi accredita o fa circolare voci o storie false, allo scopo di far sorgere o alimentare contrasti, ovvero si dimostra scarsamente sincero o poco affidabile. Peraltro il MARCHESE, ribadendo quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari, ha dichiarato che non vi fu da parte sua un mandato specifico, ma egli, essendo detenuto, si limitò a fare sapere ai suoi uomini che dovevano mettersi a disposizione di GALLI  per tutto ciò che egli avrebbe deciso di fare (“… io ho dato disposizione ai miei uomini di appoggiare tutto quello che faceva il Galli fuori e so che in quell’omicidio, poi l’ho detto io perché l’ho detto io alle persone che l’hanno fatto, che c’erano pure uomini che facevano parte a me come Aprile Natale che era un mio affiliato, un barcellonese …”).

In ordine alla causale il MARCHESE ha poi istituito un collegamento con l’omicidio di Caliò Antonino, figlioccio di Pimpo Salvatore, che l’immediato arresto dei responsabili aveva consentito di ricondurre immediatamente all’iniziativa di GALLI Luigi rendendo di assoluta evidenza il contrasto profondo che ormai divideva i due uomini di vertice del gruppo (“… Ma perché ormai avevano una rottura ormai perché lui gli aveva ammazzato il figlioccio, non si poteva più diciamo. P.M.: Il figlioccio chi era? MARCHESE: Il Caliò, ‘u cinisi, diciamo e siccome hanno arrestato subito i due che appartenevano a GALLI non si poteva più coprire la falsità che aveva fatto prima il GALLI. P.M.: Quindi GALLI dopo avere ammazzato Caliò ha deciso di ammazzare anche il Pimpo? MARCHESE: Sì, a quel punto ormai non, ripeto perché quelli lì quando li hanno arrestati sono subito se lo sono accettati subito che sono stati loro, sono stati condannati a 30 anni tutti e due.”).

Circa le modalità esecutive il MARCHESE ha riferito di averle apprese da Aprile Natale, riuscendo a parlare con lui per un attimo subito dopo il suo arresto. Risulta effettivamente dagli accertamenti compiuti dalla Corte, contrariamente a quanto dichiarato da Aprile Natale, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., che il MARCHESE e l’Aprile furono detenuti insieme, ma senza possibilità di incontro, presso la casa circondariale di Messina dal 26 maggio 1990 (data dell’arresto di Aprile Natale) al 28 maggio 1990 (giorno in cui il MARCHESE fu posto agli arresti domiciliari), e successivamente presso lo stesso reparto dal 7.11.1990 al 23.1.1991 (v. nota prot. n. 2842 del 6 maggio 1999 della casa circondariale di Messina).

L’omicidio era stato preceduto da una riunione preparatoria presso l’abitazione di GALLI Luigi, a cui avevano preso parte, oltre al GALLI, Aprile Natale, Stracuzzi Antonino e TORRE Salvatore, e forse qualche altro affiliato del MARCHESE di cui il collaboratore non è stato in grado di ricordare il nome.

Ricevuta una Y10 rubata che era stata fornita da amici catanesi (l’autovettura risultò effettivamente rubata a Catania qualche tempo prima dell’omicidio), gli esecutori l’avevano adattata all’uso infrangendone un cristallo. Avevano quindi atteso che il Pimpo uscisse dalla stazione di carabinieri di Ritiro dove doveva recarsi periodicamente per la firma, in quanto sottoposto ad una misura che prevedeva quest’obbligo, e seguitolo sul viale Giostra per circa un chilometro avevano cominciato a sparare contro di lui con due pistole calibro 38 fornite da GALLI Luigi. Ad indirizzargli gli ultimi colpi da distanza più ravvicinata era stato TORRE Salvatore, mentre il cognato del Pimpo che si trovava con lui al momento dell’agguato era stato risparmiato (“…era un drogato, era un ragazzo che non c’entrava niente diciamo, non aveva niente a che vedere con … ”). Come si è già rilevato la presenza al momento dell’agguato del cognato di Pimpo, Viti Massimo, è stata incontrovertibilmente accertata nel corso del processo a carico di Aprile e De Domenico, in cui emerse che il Viti si trovava in compagnia del Pimpo sia quando questi si recò per la firma presso la stazione dei carabinieri di Giostra, che successivamente sulla Autobianchi Y10 (peraltro intestata alla moglie dello stesso Viti) al momento dell’aggressione nei pressi dell’ospedale psichiatrico.

Il MARCHESE ha poi ricordato che per l’omicidio erano stati arrestati, oltre a Stracuzzi, Aprile Natale e De Domenico Giuseppe, quest’ultimo del tutto estraneo ai fatti, ma somigliante, a causa dei capelli ricci, con TORRE Salvatore, e tuttavia alla fine sia Aprile che De Domenico erano stati assolti.

È stata poi disposta l’audizione di RIZZO Rosario che in merito all’omicidio Pimpo era stato indicato come fonte di conoscenza da FERRARA Sebastiano, MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi.

Nel corso di una deposizione non sempre lineare RIZZO ha ripercorso in estrema sintesi le ragioni del contrasto che vedeva contrapposti GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, ribadendo quanto aveva esposto in occasione del suo esame relativo all’omicidio Caliò (v. la sintesi delle sue dichiarazioni riportata nell’analisi dei reati di cui al capo 6). In più il RIZZO ha ricordato una sorta di ultimatum del GALLI, che all’atto della scarcerazione del Pimpo, avvenuta effettivamente non molto tempo prima dell’omicidio, aveva avvertito il RIZZO di quali fossero le sue intenzioni nei confronti del congiunto, evidentemente qualora il Pimpo, riacquistata la libertà, non avesse mutato atteggiamento (“… il GALLI nel momento in cui che Pimpo è uscito nel 1990 lui sta dicendo “Saro vedi se tuo cugino sbaglia io lo faccio uccidere”, ci dissi: “Luigi, se lui sbaglia è giusto che deve morire pure lui”. Da parte nostra noi abbiamo dato assenso a GALLI Luigi se lui sbagliava lo poteva uccidere …”).

Da GALLI Luigi e MARCHESE Mario aveva saputo che erano i mandanti dell’omicidio, mentre il cugino Federico Francesco in carcere gli aveva rivelato che gli esecutori materiali erano stati Stracuzzi Antonino, che fungeva da autista, Aprile Natale e TORRE Salvatore, figlio di Paolo; del tutto innocente era invece De Domenico Giuseppe, da cui RIZZO aveva avuto ulteriori conferme in ordine ai responsabili dell’omicidio di Pimpo Salvatore durante un periodo di comune detenzione nel 1992, allorché il De Domenico era in attesa dell’esito del giudizio d’appello.

Dell’omicidio Pimpo e dei responsabili il RIZZO aveva poi parlato più di una volta con FERRARA Sebastiano.

La Corte ha poi disposto ai sensi dell’art. 507 c. p. p. l’esame con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. di Caliri Massimiliano, su richiesta del Pubblico Ministero, che lo ha indicato come persona informata sui fatti producendo copia di una trascrizione di dichiarazioni rese dal Caliri in altro dibattimento relativo al procedimento a carico di LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco, Marotta Giovanni ed Otera Giovanni, imputati del duplice omicidio di Alioto Antonino e Cambria Anna Maria (n. 28/96 R. G. Assise). Le relative dichiarazioni sono state acquisite dalla Corte ai sensi dell’art. 238 c. p. p., ma ai fini della utilizzabilità è stato poi disposto in questo dibattimento l’esame del Caliri che si è svolto all’udienza del 12.5.1999.

Nel processo per l’omicidio Alioto, all’udienza del 24.2.1997 il Caliri, dal 1994 collaboratore di giustizia (in questo dibattimento ha puntualizzato dal gennaio “95), dichiarava di essere il genero di Chiofalo Giuseppe, quest’ultimo già a capo di un gruppo malavitoso, operante in una vasta area del messinese, di cui il Caliri affermava di essere stato il referente unitamente al defunto avv. Di Pietro, particolarmente vicino al Chiofalo soprattutto durante il lungo periodo di detenzione subito dal capoclan a partire dall’arresto del dicembre 1987. Il Caliri aveva poi  inquadrato le proprie conoscenze in ordine all’omicidio Alioto – Cambria, concretamente sottoposto all’esame della Corte in quel processo, nel contesto temporale dei contatti instauratisi a partire dal 1990 tra il gruppo del suocero Pino Chiofalo e quello guidato da Mario MARCHESE, e concretizzatisi in una sorta di patto di mutua assistenza che le due consorterie, attraverso i loro uomini di vertice, entrambi detenuti, avrebbero stipulato per ottenere reciprocamente aiuto l’una dall’altra, anche attraverso un vero e proprio “scambio” di uomini in occasione del compimento delle rispettive azioni criminose. Ad esplicazione di quanto dichiarato il Caliri ricordava un tentato omicidio ai danni di tale Trifirò Giuseppe, commesso nella zona di influenza del gruppo Chiofalo con il concorso di due componenti del gruppo del MARCHESE, che il Caliri indicava in LEARDO Luigi e CUSCINÀ Francesco, di cui era peraltro noto al collaboratore il particolare affiatamento.

Un momento significativo di questa “collaborazione” sarebbe poi costituito appunto, secondo quanto il Caliri aveva dichiarato, dall’omicidio di Pimpo Salvatore, alla cui uccisione, eseguita dopo numerosi tentativi andati a vuoto, aveva preso parte attiva, cooperando con gli uomini di MARCHESE, uno degli affiliati del gruppo di Chiofalo, TORRE Salvatore: fu in occasione di un incontro nella zona industriale di Milazzo, occasionato dal rientro del TORRE dopo la sua partecipazione all’omicidio Pimpo, che il LEARDO, che lo accompagnava unitamente al CUSCINÀ, espresse al Caliri la sua soddisfazione per la riuscita dell’agguato al Pimpo, considerato evidentemente di particolare importanza data la levatura criminale della vittima, ed al contempo il disappunto per l’esito di un’altra precedente “operazione” (a cui il LEARDO ammetteva di avere preso parte attiva), probabilmente inquadrabile, secondo il filo logico delle dichiarazioni rese dal Caliri in quella sede, nello stesso contesto di collaborazione tra i due gruppi criminali, che era stata funestata, oltre che (ovviamente) dalla morte della vittima designata, dal decesso accidentale di una giovane di nome Anna, colpita casualmente a morte nei pressi di una cabina telefonica. In questo caso l’interesse alla eliminazione della vittima designata, che il Caliri avrebbe appreso in un momento successivo chiamarsi Alioto, sarebbe stato direttamente riconducibile al gruppo MARCHESE, a cui la concorrenza dell’Alioto sul mercato milazzese degli stupefacenti dava fastidio.

Effettivamente risulta dalla produzione documentale del Pubblico Ministero con riferimento al capo di imputazione in esame che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con decreto del 27 gennaio 1998 ha disposto, nell’ambito del procedimento scaturito dalla operazione Mare Nostrum (n. 774/94 R. G. GIP), il giudizio nei confronti, tra gli altri, di TORRE Salvatore, imputato, unitamente a Chiofalo Giuseppe, MARCHESE Mario, LEARDO Luigi, APRILE Natale, CUSCINÀ Francesco e Serafini Salvatore, del reato di tentato omicidio in danno di Trifirò Giuseppe, commesso in Terme Vigliatore il 10.3.1990 (capo 52 del decreto); e di un altro attentato alla vita del Trifirò avvenuto nella notte tra l’11 ed il 12 agosto 1990, nell’ambito del medesimo procedimento, il TORRE è chiamato a rispondere davanti alla 2a sezione di questa Corte unitamente a Chiofalo Giuseppe, LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco, Citraro Antonio e allo stesso Caliri Massimiliano (capo 75 del decreto).

In questo dibattimento il Caliri ha sostanzialmente ribadito una parte di queste affermazioni, puntualizzando che il MARCHESE era detenuto, sicché i contatti ai fini del “prestito” erano stati curati dai suoi affiliati Gino LEARDO e Franco CUSCINÀ. L’esigenza era quella di disporre di una “faccia pulita” per commettere l’omicidio, programmato da tempo, e la scelta cadde su TORRE Salvatore, esecutore materiale insieme a Stracuzzi e ad Aprile Natale, che aveva in quel periodo l’obbligo della firma (il particolare, connesso alla sottoposizione alla libertà vigilata, era emerso come prova d’alibi nel corso del processo conclusosi con l’assoluzione di Aprile e De Domenico, ed è stato confermato dallo stesso Aprile in questo dibattimento all’udienza del 3.5.1999). Per quello che il Caliri aveva potuto comprendere l’ostilità del gruppo MARCHESE nei confronti del Pimpo scaturiva da contrasti relativi al traffico di droga.

Dal TORRE, ed in parte anche da LEARDO e CUSCINÀ, il Caliri aveva appreso le modalità esecutive dell’omicidio, commesso di fronte ad un ospedale psichiatrico con delle pistole, una delle quali a tamburo, utilizzando una Y10 a cui era stato deliberatamente tolto un vetro, ed a bordo della quale i sicari avevano atteso nei pressi di un semaforo il passaggio della vittima designata. A sparare erano stati Aprile e TORRE Salvatore, che era inserito nel gruppo Chiofalo prima ancora del Caliri e per la cui utilizzazione fu acquisito il consenso del padre Paolo, che aveva la responsabilità del gruppo Chiofalo per la zona di Barcellona e che era in quel periodo detenuto a Livorno. Il TORRE era persona comunque nota al Caliri e disponeva di appoggi in Lombardia ed in Piemonte (il Caliri ha citato le città di Torino, Milano, Vercelli, Novara), oltre ad essere fidanzato con una ragazza del posto.

Dal complesso di tali risultanze emerge indiscutibilmente la prova della responsabilità di tutti gli imputati.

Per quanto riguarda MARCHESE Mario la sua confessione, oltre ad apparire intrinsecamente credibile e genuina, trova ampia conferma nelle altre risultanze processuali, attestando la plausibilità delle sintetiche argomentazioni sulla scorta delle quali il giudice dell’udienza preliminare aveva accolto anche nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio dandone atto nel decreto. L’indicazione di MARCHESE Mario come uno dei mandanti dell’omicidio, associata alla specificazione che due degli esecutori materiali vi presero parte in quanto specificamente “messi a disposizione” da MARCHESE, ricorre con insistenza nelle dichiarazioni dei collaboratori ascoltati e rafforza l’attendibilità della ammissione di responsabilità dell’imputato. Peraltro alla confessione si accompagna la descrizione di un assetto dei rapporti tra i gruppi della criminalità organizzata locale che è coerente con le considerazioni sviluppate in precedenza, in occasione dell’analisi delle risultanze concernenti gli altri fatti di sangue che hanno preceduto l’omicidio Pimpo, e segnatamente l’omicidio di Caliò Antonino che ad esso appare strettamente connesso.

Si è già rilevato in quella sede che prima dell’omicidio Caliò si era registrato un avvicinamento tra GALLI Luigi e MARCHESE Mario, tanto che il MARCHESE, fallito il tentativo di comporre il contrasto profondo che contrapponeva GALLI Luigi e Pimpo Salvatore, aveva mostrato di condividere l’atteggiamento critico del primo nei confronti del secondo, e di ciò l’imputato ha dato precisa conferma anche in questo dibattimento (“P.M.: … Per fare capire come arriva questa persona di Barcellona qui. Senta perché fu ammazzato il Pimpo? MARCHESE: Perché già fuori faceva il doppio gioco insomma, non voleva, faceva delle tragedie, questo me lo mandava a dire diciamo il GALLI, io ero in carcere per cui …”). Un’ulteriore riprova di questa sintonia è costituita dal fatto che lo stesso MARCHESE possa essere stato ritenuto responsabile anche dell’omicidio Caliò, nel quadro di un avvicinamento con il GALLI che era percepito ormai, se non come una vera e propria alleanza, quantomeno come scelta di strategie di azione comuni.

È poi comprensibile (ed è questa una chiave di lettura della partecipazione dell’imputato coerente con il complesso delle risultanze dibattimentali) che il MARCHESE avesse il desiderio di suggellare il ritrovato prestigio nel panorama della criminalità organizzata messinese e di dare una dimostrazione della propria affidabilità al GALLI, deceduto ormai il Cambria e superato senza personali conseguenze il momento di difficoltà seguito all’omicidio Cavò e alla conseguente reazione degli altri gruppi, che aveva raggiunto l’acme, come si è già rilevato, nel giugno 1988 con il tentato omicidio di Franco CUSCINÀ, che tutte le fonti di accusa hanno univocamente indicato in dibattimento come uno dei più fedeli affiliati al gruppo MARCHESE, e con l’omicidio del cugino Spagnolo Giovanni: fatti significativamente ascrivibili l’uno ad elementi del gruppo di GALLI Luigi, condannato in primo grado anche per questo episodio nell’ambito del processo Peloritana Uno, e l’altro a personaggi inseriti nel gruppo di Cambria Placido (di cui è stata affermata la responsabilità all’esito di questo dibattimento), mentre il precedente attentato a Ciraolo Claudio, ritenuto un affiliato al MARCHESE, era scaturito, come si è ampiamente illustrato, proprio dall’iniziativa di Pimpo Salvatore.

Queste considerazioni aprono la strada alla valutazione della posizione dell’imputato GALLI Luigi, la cui responsabilità quale mandante dell’omicidio Pimpo è univocamente attestata da tutti i collaboratori di giustizia che sono stati sentiti in merito, compreso il MARCHESE, le cui accuse configurano una vera e propria chiamata in correità, nonché da PARATORE Vincenzo, che. pur non avendo deposto in dibattimento sull’uccisione di Pimpo Salvatore, ha reso dichiarazioni assai importanti ai fini dell’esatto inquadramento delle vicende che hanno condotto all’omicidio. Vanno in proposito richiamate tutte le sue dichiarazioni relative all’uccisione di Caliò Antonino, figlioccio ed autentico braccio destro del Pimpo, ed alla genesi del contrasto GALLI – Pimpo, esploso in maniera irreversibile dopo la morte di Caliò, tanto da indurre il Pimpo a cercare presso gli esponenti di altri gruppi gli appoggi necessari per sostenerlo nello scontro che lo contrapponeva ormai apertamente al GALLI. È significativo che in tal senso abbiano riferito, in assoluta autonomia, anche perché inseriti, sia in quel momento che successivamente, in contesti associativi diversi, PARATORE Vincenzo e MANCUSO Giorgio: al primo, così come già illustrato, il Pimpo si era rivolto cercando appoggio nella guerra che dopo l’omicidio Caliò era ormai intenzionato ad intraprendere contro il GALLI; al secondo Pimpo aveva esternato le sue preoccupazioni per l’andamento dei rapporti con il GALLI e con i cugini RIZZO, confidandogli di avere in animo l’acquisto di un’autovettura blindata.

Alla affermazione della responsabilità di GALLI, che appare dal punto di vista logico un coerente sviluppo delle risultanze esaminate fino a questo momento, concorre poi l’indicazione altrettanto univoca di Stracuzzi Antonino come uno dei partecipanti all’agguato a Pimpo Salvatore.

La partecipazione dello Stracuzzi è infatti associata sistematicamente, nelle dichiarazioni degli accusatori, all’affermazione del suo rapporto con GALLI Luigi, il cui mandato omicida, d’altra parte, è in un certo senso attestato dalla presenza, tra i sicari, di Stracuzzi Antonino, inteso mommo.

Sul punto bisogna rinviare alle considerazioni che verranno sviluppate con riferimento ai reati di cui al capo 40, che concernono appunto la successiva uccisione, poco più di due anni dopo l’omicidio Pimpo, dello stesso Stracuzzi, coinvolto proprio a causa della sua appartenenza al gruppo di GALLI Luigi, nel successivo scontro, che, in uno scenario profondamente mutato, vide contrapposto quest’ultimo al gruppo di SPARACIO Luigi.

La morte violenta dello Stracuzzi, avvenuta il 14 ottobre 1992, determinò l’estinzione dei reati a lui ascritti nell’ambito del processo per l’omicidio Pimpo, dal quale peraltro era stato già assolto, sia pure ai sensi dell’art. 5302 c. p. p., dai giudici di primo grado.

Tale assoluzione fu motivata, in quella prima decisione, con la considerazione che lo Stracuzzi, di cui fu accertata in dibattimento la ipermetropia di entrambi gli occhi, difficilmente avrebbe potuto essere incaricato dai complici di condurre senza occhiali l’autovettura usata per la fuga, posto che la menomazione visiva dell’autista avrebbe potuto compromettere la riuscita dell’impresa delittuosa e l’impunità dei responsabili: il principale teste di accusa, il carabiniere Via Pietro, pur avendo precisato di avere riconosciuto subito Stracuzzi e De Domenico tra i componenti del terzetto omicida, del primo aveva dichiarato che era alla guida della Y10 usata dagli aggressori ma non portava occhiali.

La sentenza di secondo grado, emessa dopo una ulteriore audizione di Via Pietro, già sentito in sede di incidente probatorio e nel corso del giudizio di primo grado, per un verso prendeva atto della debolezza logica dell’argomento utilizzato per pervenire alla assoluzione dello Stracuzzi (attesa la modestia della menomazione visiva accertata e la circostanza che l’esecuzione dell’azione e la brevità della fuga non comportavano particolare capacità e attenzione nella guida), ma per altro verso procedeva ad un compiuto riesame della complessiva prospettazione accusatoria, mettendone in luce i limiti e le incongruenze con riferimento alla posizione di Aprile e De Domenico, di cui pure veniva sottolineato il sicuro inserimento nella malavita locale, e ciò soprattutto alla stregua delle contraddizioni in cui era incorso il Via e della ritenuta falsità delle dichiarazioni rese nel corso dell’incidente probatorio ed anche successivamente (ma non nell’immediatezza dei fatti) dai genitori della vittima, Pimpo Carlo e Federico Giuseppa, animati secondo i giudici d’appello soprattutto dal desiderio di vedere condannati ad ogni costo i presunti assassini del figlio.

Prosciolti irrevocabilmente Aprile Natale e De Domenico Giuseppe, sia pure ai sensi dell’art. 5302 c. p. p., è necessario prendere atto della decisione, anche dopo la sopravvenienza di nuove fonti di prova che hanno indicato in Aprile Natale uno dei componenti del gruppo di fuoco che commise l’omicidio di Pimpo Salvatore, ma va escluso che tale decisione incida sulle posizioni individuali oggi sottoposte alla valutazione della Corte.

Va infatti rilevato che nell’ambito del procedimento ormai irrevocabilmente concluso non fu raggiunta la prova dell’innocenza degli imputati, essendo stata considerata anche dai giudici d’appello la possibile non genuinità della prova d’alibi fornita, ed in ogni caso la sua non decisività, ma si constatò la complessiva debolezza degli elementi di accusa e la loro inidoneità a suffragare un’affermazione di responsabilità: il che è ormai irrilevante sotto il profilo della formula del proscioglimento, e ai fini della preclusione di un ulteriore giudizio per gli imputati assolti, ma non condiziona il convincimento in ordine alla posizione di altri imputati, la cui affermazione di responsabilità è destinata a poggiare autonomamente sugli elementi di prova acquisiti in epoca successiva al formarsi di quel giudicato.

Le considerazioni illustrate introducono la valutazione della posizione di TORRE Salvatore, indicato come uno degli esecutori materiali dell’omicidio Pimpo dai collaboratori di giustizia MANCUSO Giorgio, MARCHESE Mario, LEO Roberto, SPARACIO Luigi, RIZZO Rosario e Caliri Massimiliano; FERRARA Sebastiano si è infatti limitato a riferire che il terzo componente del gruppo di fuoco era un giovane di Barcellona P. G. di cui non ricordava le generalità.

La difesa del TORRE, che è anche personalmente intervenuto più volte nel corso del dibattimento con dichiarazioni spontanee e all’udienza del 12 maggio 1999 si è sottoposto all’esame ai sensi dell’art. 195 c. p. p. (limitatamente alle notizie sull’omicidio che avrebbe riferito a LEO Roberto e Caliri Massimiliano), ha contestato l’attendibilità delle accuse dei collaboratori ed ha sollecitato, con la memoria del 27.4.1999, i poteri di integrazione probatoria della Corte.

Ai sensi dell’art. 507 c. p. p. è stata perciò disposta l’audizione del madre del TORRE e la Corte si è poi trasferita in provincia di Vercelli, in località Gattinara, per raccogliere a domicilio la testimonianza di Provenzano Maria Teresa, di cui era stato accertato l’impedimento a viaggiare per ragioni di salute.

Floramo Silvana ha ricordato che il figlio aveva trascorso le festività pasquali dell’anno 1990 in Sicilia in compagnia della convivente, tale Monia Bertazon, originaria di Sostegno, in provincia di Vercelli, e successivamente, nella prima settimana di maggio dello stesso anno, si era trasferito nel vercellese, andando ad assistere in ospedale un parente, Torre Antonino, che vi si trovava ricoverato perché affetto da una febbre altissima di origine ignota.

Interpellata sul modo in cui il figlio vivesse al nord e sul tipo di attività che svolgesse, la teste è stata molto evasiva, limitandosi a ricordare che Salvatore conviveva con la fidanzata e si era trattenuto insieme a lei sicuramente fino al 10 giugno di quell’anno, giorno in cui un fratello minore aveva celebrato la sua prima Comunione, mentre Salvatore si trovava al nord ed il padre Paolo era detenuto a Volterra, nel livornese. La testimone era stata poi informata telefonicamente dal figlio che nel maggio del 1990 si era recato a trovare il padre in carcere a Volterra. Nessuna spiegazione è stata poi in grado di dare alla circostanza che, sebbene il figlio fosse stato arrestato nel luglio del 1995 per un omicidio avvenuto il 19 maggio 1990, non aveva mai sentito il bisogno in precedenza di riferire ad alcuno circostanze potenzialmente idonee a giovare alla sua difesa.

Provenzano Maria Teresa, esaminata presso il suo domicilio di Gattinara, ha esordito ricordando di avere avuto alcuni incontri con il TORRE, conosciuto tra la fine di aprile ed i primi di maggio del 1990, anche se non una vera e propria relazione, essendo coniugata e con un figlio. Questi incontri, della durata di 30 minuti, un’ora ciascuno, avvenivano ogni 3 o 4 giorni nella piazza del paese, e l’ultimo di essi sarebbe avvenuto uno o due giorni prima del compleanno del figlio della Provenzano, Antony, che ricorre il 21 maggio. Sul punto la teste non ha potuto essere più precisa, limitandosi a ribadire che l’ultima volta in cui vide il TORRE era una data prossima al secondo compleanno del figlio. Quanto alla natura del rapporto la Provenzano ha escluso che quella con il TORRE fosse una relazione amorosa, mentre tale successivamente fu quella con il cugino del TORRE, tale Torre Antonino, durante un periodo di separazione dal marito. La Provenzano ha poi ricordato che la sorella dell’imputato Giusy si era già rivolta a lei, chiedendole la disponibilità a testimoniare in ordine all’ultimo incontro con Salvatore e facendole firmare in proposito una dichiarazione scritta. È poi verosimile che già in tale occasione la teste fosse stata messa al corrente del fatto che Salvatore era accusato di omicidio, posto che l’assunto che lo avesse compreso dal tenore della citazione è stato immediatamente smentito dall’esame della copia della citazione medesima in possesso della Provenzano che non riportava alcuna indicazione sul tipo di imputazione o sulle circostanze della testimonianza. Interpellata infine su quanto eventualmente a sua conoscenza in ordine all’attività lavorativa del TORRE, alle ragioni della sua presenza a Gattinara, al luogo presso il quale abitava, all’esistenza di eventuali relazioni con altre donne, la Provenzano è stata molto evasiva, limitandosi a dichiarare che tali conoscenze esulavano dalla natura sicuramente transitoria del rapporto.

Appare evidente, ove le stesse fossero destinate a costituire una prova d’alibi, come l’imputato ha sostenuto, il rilievo modesto di queste dichiarazioni.

È singolare che la circostanza della permanenza dell’imputato in provincia di Vercelli in un periodo corrispondente a quello in cui fu commesso l’omicidio sia stata fatta emergere solo a dibattimento inoltrato, quando il lasso di tempo trascorso, già cospicuo al momento in cui fu emessa l’ordinanza di custodia cautelare, era comunque ormai tale da rendere difficoltosa se non impossibile qualsiasi verifica. Per quanto poi l’imputato, nonostante la giovane età (aveva appena 19 anni all’epoca del fatto), godesse già di una notevole autonomia, attestata – secondo quanto hanno riferito tanto la madre che lo stesso TORRE – dall’inizio di una convivenza con la fidanzata, riesce difficile credere che una madre, certa di sapere che il figlio, dopo le festività pasquali, era ripartito entro la prima settimana di maggio, sia poi del tutto all’oscuro, o non abbia più memoria, della località presso la quale il giovane fosse andato effettivamente a vivere, dell’attività che svolgesse in quel periodo, o del modo in cui si procurasse i mezzi per vivere. In proposito sono apparse anche poco verosimili le affermazioni evasive della teste Provenzano, che ha peraltro escluso di avere avuto una relazione amorosa con il TORRE, smentendo quanto l’imputato aveva affermato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del giorno 8.5.1999; la negazione di un rapporto più intenso, anche se di breve durata, è servita alla testimone per giustificare la circostanza che ben poco era stata in grado di riferire sulla vita privata del TORRE. Peraltro la testimonianza, anche a volerla ritenere genuina nonostante l’evidente disagio dimostrato dalla Provenzano in occasione della sua audizione, non ha rilievo decisivo, attesa la saltuarietà degli incontri con l’imputato a cui la testimone si è riferita ed il fatto che l’unico dato temporale specifico da essa fornito è certamente compatibile con la presenza dell’imputato a Messina nel pomeriggio del 19 maggio 1990 (“…Ho visto per l’ultima volta il TORRE – sempre in piazza a Gattinara – uno o due giorni prima rispetto al compleanno di mio figlio Antony che cade il 21.5 […] Ricordo che era una data molto vicina al compleanno di mio figlio, comunque non posso ricordare di più anche perché io non ricordo neanche quello che ho fatto un mese fa. L’episodio lo ricordo perché era molto vicino al compleanno di mio figlio. ”).

È piuttosto verosimile che l’imputato nel periodo in questione fosse solito trascorrere dei periodi nel Nord Italia, ma è possibile che il trasferimento successivo alle festività pasquali di cui ha riferito la madre Floramo Silvana sia avvenuto in un momento successivo a quello indicato dalla stessa testimone, eventualmente coincidente con la prima Comunione di un altro figlio (10 giugno 1990) a cui, come la donna ha ripetuto più volte, non erano stati presenti né Salvatore, né il marito Paolo detenuto nel carcere di Volterra. Autorizza questa conclusione il tenore di un documento prodotto dal difensore dell’imputato e tendente a smentire quanto affermato da Caliri Massimiliano, il quale nel corso della sua audizione aveva fatto riferimento ad un contatto dell’imputato con il padre detenuto per informarlo dell’incarico ricevuto (“CALIRI: […] TORRE informò il padre che era all’epoca detenuto, adesso non ricordo le modalità o comunque ebbe modo di chiedere conferma al TORRE. PRESIDENTE: Come glielo chiese al padre? CALIRI: Non lo saprei dire perché il padre era detenuto a Livorno, quindi non so i canali che lui aveva con il padre e tanto meno mi sono mai informato di questo. PRESIDENTE: Ma lui mancò in quei giorni dal posto nel momento in cui si trattava di prendere la decisione? CALIRI: Non so comunque se mancò, mancò poco tempo voglio dire, adesso non ricordo se è mancato tanto o poco o se mancò perché, lui comunque faceva dei colloqui con il padre quindi voglio dire mancava anche periodicamente.”).

Che l’imputato avesse avuto un colloquio con il padre detenuto nel mese di maggio dell’anno 1990 lo ha per la verità affermato anche Floramo Silvana, probabilmente allo scopo di accreditare in tal modo con il richiamo ad un dato di fatto specifico l’assunto della lontananza del figlio dalla Sicilia nel periodo in cui fu commesso l’omicidio. E tuttavia l’attestazione della casa di reclusione di Volterra in data 11 maggio 1999 di cui la difesa ha prodotto copia certifica ufficialmente che non risulta che nel periodo in esame Torre Paolo abbia effettuato colloqui con il figlio Salvatore.

Se il contenuto del documento per un verso mette in crisi la credibilità complessiva delle indicazioni temporali, fornite dalla madre dell’imputato con una precisione che è estranea agli altri profili della deposizione, per altro verso esso non produce analogo effetto sulle dichiarazioni accusatorie del Caliri, posto che lo stesso si è limitato a riferire che il TORRE aveva dei colloqui con il padre, senza essere certo che con riferimento alla vicenda in esame il contatto fosse avvenuto attraverso un colloquio, e soprattutto senza affermare che il contatto risaliva necessariamente al maggio del 1990 o al periodo immediatamente precedente all’omicidio Pimpo. È anzi verosimile, considerate le difficoltà organizzative a cui lo stesso Caliri ha fatto riferimento nel corso del suo esame (“… Era da tanto tempo che gli stavano dietro a questo, poi finalmente avevano trovato diciamo il modo giusto di poterlo uccidere, quindi già era pedinato, era stato tutto organizzato …”), che la preparazione dell’omicidio e l’individuazione del TORRE come componente del gruppo di fuoco risalgano ad un periodo precedente al maggio del 1990, come è logico ritenere anche in considerazione dello spessore criminale della vittima designata, che imponeva un’accurata e lunga organizzazione dell’agguato, e delle esigenze operative connesse al coordinamento dell’azione dei due gruppi coinvolti nella esecuzione dell’azione criminosa.

Si impone però a questo punto un esame più approfondito delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del TORRE, onde accertarne l’attendibilità intrinseca e la verificabilità.

Su un piano generale la pacifica estraneità del TORRE all’ambiente malavitoso messinese induce ad escludere che le accuse nei suoi confronti possano essere state dettate da rancori personali o desiderio di vendetta, mentre giustifica il cattivo ricordo di chi, come FERRARA Sebastiano, del tutto estraneo al contesto nel quale maturò la determinazione omicida, si è limitato ad affermare che aveva preso parte all’agguato un giovane barcellonese non meglio identificato.

Ben diversa è la situazione dei rapporti del TORRE con Caliri Massimiliano, secondo il quale l’imputato era inserito, al pari del padre Paolo, nel gruppo malavitoso capeggiato dal suocero Pino Chiofalo, ed era specificamente coinvolto nel rapporto di fattiva collaborazione intrapreso con i messinesi del gruppo “Marchese”. A riprova di ciò, nei limiti in cui può valere un’accusa che attende di superare il vaglio dibattimentale, è stata acquisita copia del decreto che dispone il giudizio nell’ambito del procedimento Mare Nostrum, e con essa è stato accertato il dato storico dell’esercizio dell’azione penale, con esito positivo rispetto al primo filtro dell’udienza preliminare, congiuntamente nei confronti del TORRE e del MARCHESE, o di persone che questo dibattimento ha dimostrato essere suoi affiliati (CUSCINÀ Francesco, LEARDO Luigi), per reati di sangue che si assumono peraltro commessi nella zona del barcellonese in un periodo, dal marzo all’agosto del 1990, all’interno del quale si colloca cronologicamente anche l’omicidio di Pimpo Salvatore.

L’imputato ha espressamente attribuito le accuse del Caliri ad un risentimento del collaboratore, legato ad una vicenda processuale recentemente conclusa, che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni finali ha identificato con quella relativa all’omicidio di Caravello Salvatore, avvenuto il 18.7.1991, per il quale la seconda sezione di questa Corte il 25.1.1999 ha emesso sentenza di condanna a carico di TORRE e di Caliri. Nel corso di tale dibattimento il Caliri sarebbe stato, secondo quanto asserito dall’imputato, smentito dallo stesso TORRE, autoaccusatosi inaspettatamente dell’omicidio; nel corso di un aspro confronto nel corso dello stesso processo il Caliri avrebbe poi avuto modo di apprendere le notizie di carattere personale sui contatti del TORRE con alcuni centri del Nord Italia, riferite successivamente in questo dibattimento al solo scopo di accrescere l’attendibilità delle accuse.

Senza la necessità di compiere ulteriori approfondimenti è sufficiente rilevare che il Caliri si è limitato a ribadire in questo dibattimento quanto aveva già dichiarato incidentalmente oltre due anni prima in un altro dibattimento relativo ad un processo in cui né il collaboratore né l’odierno imputato erano in alcun modo coinvolti. L’assenza di rilievo immediato della circostanza riferita in quella sede, e conseguentemente il modesto interesse del collaboratore a dichiararla, consentono, su un piano generale, di valorizzarne l’attendibilità anche in questa sede, in cui il contributo del Caliri si è inserito come un inedito, non essendo state le sue dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento Peloritana bis, e risalendo invece le dichiarazioni ad un verbale del 12.5.1995, precedente all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico del TORRE per questo episodio, e relativo invece al procedimento per il duplice omicidio Alioto – Cambria (iscritto al n. 28/96 R. G. Assise), consumato a Milazzo in data 8.11.1989, anch’esso in un periodo non lontano dall’omicidio Pimpo, ed inquadrabile secondo il Caliri nel contesto della collaborazione tra il gruppo “Marchese” ed i barcellonesi: in esito al dibattimento di primo grado per questo fatto di sangue la 1a sezione di questa Corte ha condannato LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco e MAROTTA Giovanni alla pena di 30 anni di reclusione ciascuno.

Va piuttosto rilevato che l’imputato non è stato in grado di indicare eventuali ragioni di astio o risentimento che potrebbero ispirare le accuse del Caliri, sebbene il confronto con le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sia destinato verosimilmente a svilupparsi ancora in altre sedi, posto che dalla parte del decreto del 27.1.1998 (relativo al procedimento Mare Nostrum) prodotta dal Pubblico Ministero si evince che il TORRE, indicato come componente del clan dei chiofaliani, è, tra l’altro, imputato unitamente al Caliri di un tentato omicidio e di un duplice omicidio (capi 75, 76, 77 84, 85, 86, 87 e 88).

Le dichiarazioni del Caliri trovano invece piena conferma in una serie di circostanze che accreditano la genuinità delle accuse e l’autonomia delle fonti di conoscenza del collaboratore. Al di là del generico riferimento ad una causale che il collaboratore ha fatto capire di avere solamente intuito e la cui reale complessità è assolutamente normale che sfugga ad un elemento pacificamente estraneo all’ambiente criminale messinese, l’indicazione dello stato di detenzione del MARCHESE al momento dell’omicidio e la descrizione delle modalità dell’agguato corrispondono all’effettiva realtà storica dei fatti: così è da dire per il luogo dell’aggressione (nei pressi di un ospedale), l’uso di una autovettura Y10 a cui fu tolto un vetro, l’utilizzazione di una pistola a tamburo, il numero dei sicari, l’obbligo di firma a cui era sottoposto in quel periodo Aprile Natale.

Analogamente le dichiarazioni accusatorie di LEO Roberto sono state confermate quanto ai periodi di condetenzione con il TORRE presso la casa circondariale di Messina e quella di Catania Bicocca. Ed ha trovato conferma altresì il particolare del possesso di una Opel Corsa da parte dello Stracuzzi, che il LEO aveva visto il giorno dell’omicidio percorrere il viale Giostra a grande velocità, con a bordo Aprile Natale, che il collaboratore conosceva di vista, e una terza persona che il LEO non riconobbe.

Era stato lo stesso Stracuzzi, esaminato nel corso del primo processo per l’omicidio Pimpo, a descrivere i propri movimenti nella giornata dell’omicidio e ad ammettere, come emerge dalla copia del verbale prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza del 7.5.1999, che disponeva di una Opel Corsa della madre di cui si era specificamente servito il giorno dell’omicidio per i suoi spostamenti.

Sono invece esclusivamente de relato, e come tali di rilievo comparativamente più modesto, le dichiarazioni accusatorie provenienti da SPARACIO, MANCUSO e RIZZO, dal momento che il primo, anche se solo in seguito alla contestazione, ha ricordato di avere appreso le notizie in suo possesso circa l’omicidio dai fratelli RIZZO e successivamente anche da MARCHESE, il secondo ha indicato quali fonti RIZZO Rosario e Federico Francesco, ed il terzo ha ricordato di avere appreso in ordine alla modalità esecutive dell’omicidio da Surace Salvatore e da Federico Francesco. Quest’ultimo, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p. e sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche se si tratta di un personaggio sicuramente a conoscenza di molte circostanze relative alla vicende di quegli anni, sia perché in esse direttamente coinvolto (v. l’analisi dei reati di cui al capo 1), sia perché legato da rapporti di parentela con esponenti di spicco della criminalità organizzata dell’epoca (essendo cugino di Pimpo Salvatore e dei fratelli Rosario e Letterio RIZZO, nonché cognato di Ciraolo Claudio), sia infine perché il lungo periodo di detenzione trascorso a Messina in un momento cruciale per il mutamento degli assetti di vertice della criminalità locale gli ha consentito certamente di vivere a stretto contatto con molti dei protagonisti di quelle vicende e di percepirne gli sviluppi da quel punto di osservazione in certi casi privilegiato che è l’ambiente carcerario.

In ordine al profilo specifico della attendibilità di RIZZO Rosario va poi rilevato che il collaboratore in occasione del suo esame e del controesame dei difensori, nelle udienze del 15 febbraio e del 26 marzo 1999, non è stato in concreto sentito sull’omicidio di Pimpo Salvatore, e la sua audizione in merito è avvenuta solo alla fine del dibattimento, ai sensi dell’art. 195 c. p. p., essendosi al RIZZO riferito altro collaboratore quale fonte delle proprie conoscenze.

E tuttavia sul punto è emerso in seguito alla contestazione del verbale del 24.10.1994, ore 18,30, che in occasione di quelle dichiarazioni, relative principalmente all’omicidio di Caliò Antonino, il RIZZO si era espressamente riservato una successiva verbalizzazione relativamente all’omicidio del cugino Pimpo Salvatore avvenuto nell’anno “90. RIZZO Rosario ha ammesso su richiesta specifica del difensore di TORRE Salvatore che successivamente nessuno lo interpellò in proposito, sicché nessun verbale fu sottoscritto relativamente a questo episodio, anche se RIZZO ha fatto intendere che egli aveva reso dichiarazioni in merito nel corso del processo Peloritana Uno.

Il difensore di TORRE ha chiesto a questo proposito l’acquisizione di copia della trascrizione allegata al verbale d’udienza del 4.6.1996, relativa al solo esame di RIZZO Rosario, posto che per il controesame era stata destinata la successiva udienza del 10.6.1996. Dall’esame delle dichiarazioni rese in quella sede si ricava che l’esame del RIZZO riguardò tutti i capi di imputazione di cui lo stesso RIZZO era chiamato direttamente a rispondere o sui quali erano state assunte sue dichiarazioni, nonché vicende di natura associativa ugualmente oggetto di esame in quel processo; di conseguenza egli non ebbe effettivamente occasione di riferire in merito all’omicidio di Pimpo Salvatore, che non figurava tra i reati per i quali erano state svolte indagini preliminari nell’ambito del procedimento Peloritana Uno.

Tale stato di cose, anche se non ascrivibile ad una strategia del collaboratore, ma ad una scelta degli organi inquirenti, ridimensiona l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal RIZZO in ordine all’omicidio di Pimpo Salvatore.

La prassi della “riserva” del collaboratore di giustizia di riferire successivamente in ordine ad episodi diversi da quelli direttamente oggetto delle dichiarazioni contenute in un verbale, come si è rilevato nell’ambito delle premesse metodologiche di questa decisione, se pure può rispondere ad una esigenza pratica dell’organo investigativo di rimandare ad un momento successivo l’approfondimento di un tema di indagine, o la ricostruzione di un diverso assetto associativo, o la descrizione di un ulteriore episodio criminoso, finisce infatti per tradursi il più delle volte in un vulnus per l’attendibilità generale delle dichiarazioni, quando addirittura non sia espressione di una deliberata reticenza. La “riserva” incide infatti sulla spontaneità del contributo, ed anche quando, a distanza di tempo, essa viene sciolta, produce inevitabilmente un frazionamento artificioso delle dichiarazioni del collaboratore che può pregiudicarne la genuinità, quando essa non produca addirittura l’inconveniente rilevato nel caso di specie, che finisce per tradursi in un irreversibile depotenziamento delle successive dichiarazioni e in una virtuale dispersione delle fonti di prova.

La più modesta attendibilità delle accuse provenienti da SPARACIO, MANCUSO e RIZZO, non determina tuttavia un indebolimento della complessiva prospettazione accusatoria nei confronti del TORRE, che annovera, accanto alle dichiarazioni di Caliri Massimiliano e LEO Roberto, quelle di MARCHESE Mario.

Pur essendo infatti il MARCHESE detenuto all’epoca dell’omicidio e pur avendo egli appreso quanto a sua conoscenza in ordine alle modalità esecutive da Aprile Natale, le sue dichiarazioni accusatorie si affiancano ad una personale  ammissione di responsabilità dell’imputato, e da essa traggono, secondo un principio di carattere generale già illustrato, particolare vigore.

MARCHESE ha direttamente collegato la propria responsabilità alla “messa a disposizione” per l’omicidio del proprio affiliato Natale Aprile e di TORRE Salvatore, che l’imputato ha spesso qualificato come “amico”, alludendo evidentemente ai rapporti di amichevole collaborazione instaurati con il gruppo di appartenenza del TORRE. Pur avendo precisato e ribadito che il suo stato di detenzione aveva determinato l’assunzione da parte di GALLI Luigi di tutte le responsabilità di natura organizzativa, il MARCHESE ha poi riferito una serie di particolari perfettamente rispondenti alla realtà dei fatti:  l’utilizzazione da parte dei sicari di una Y10 rubata a Catania, l’eliminazione di un vetro dell’autovettura, l’impiego di due pistole calibro 38, la presenza insieme al Pimpo del cognato (Viti Massimo), il luogo dell’agguato, la circostanza che il Pimpo aveva appena lasciato la caserma dei carabinieri, il disperato quanto vano tentativo di fuga della vittima.

Alla luce di queste considerazioni la convergenza sull’identità di TORRE Salvatore quale terzo componente del gruppo di fuoco acquista particolare pregnanza e concorre in maniera decisiva a suffragare l’affermazione della sua responsabilità per l’omicidio di Pimpo Salvatore.

La condanna va estesa agli altri reati contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione con il più grave reato di omicidio indicato sub b).

Quanto alle circostanze contestate sussiste indubbiamente quella della premeditazione. Alle considerazioni di carattere generale sviluppate in altra parte di questa motivazione (v. l’analisi dei reati di cui al capo 2, omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), va in questa sede affiancata quella specifica concernente il lasso di tempo non breve trascorso certamente dal momento in cui la determinazione criminosa fu adottata e quindi portata a conoscenza di chi avrebbe dovuto eseguirla, la accurata predisposizione dei mezzi che ha preceduto l’agguato, finalizzata anche a garantire la fuga dei sicari su un mezzo “pulito” dopo l’abbandono dell’autovettura impiegata per l’agguato, la precisa distribuzione dei compiti tra i componenti del gruppo di fuoco: elementi questi che denotano una fase organizzativa di complessità commisurata all’importanza dell’obiettivo ed esprimono la persistenza e la maturazione delle determinazione omicida, tanto presso i mandanti che presso gli esecutori, per un periodo di gran lunga maggiore di quello ritenuto sufficiente per configurare l’aggravante.

Spetta al MARCHESE, in relazione al contributo fornito e alla confessione della propria responsabilità, l’attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203/91. L’ammissione di responsabilità si è accompagnata ad una completa dissociazione dal contesto criminoso di cui l’imputato è stato in passato uno degli elementi più rappresentativi, nel quadro di una scelta di collaborazione con la giustizia che per quanto concerne le vicende esaminate  nell’ambito di questo dibattimento è apparsa genuina.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.