Il 3 marzo 1991, alle ore 18,10, si presentava al
pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” CUSCINÀ Francesco, il
quale presentava una ferita lacero-contusa
al cuoio capelluto nella regione frontale.
L’episodio non fu oggetto di alcuna denunzia,
poiché verosimilmente il CUSCINÀ, interpellato circa eventuali responsabilità
di terzi, come avviene di regola nelle strutture ospedaliere di pronto soccorso,
indicò un fatto accidentale come causa della lesione. Né è emerso in
dibattimento, in mancanza di contestazioni, come il CUSCINÀ avrebbe
successivamente giustificato la ferita nel quadro delle indagini a cui venne
sottoposto per il tentato omicidio di PARATORE Giuseppe di cui al capo
successivo.
Unico imputato dei reati in esame è oggi RIZZO
Rosario, avendo il GIP accolto la richiesta di archiviazione avanzata con
riferimento alle posizioni di Zito Enzo, deceduto, e di Di Napoli Pietro e
PARATORE Giuseppe, ritenendo le accuse al secondo prive dei necessari riscontri
e la condotta del primo non qualificabile in termini di concorso penalmente
rilevante.
Oltre all’imputato RIZZO Rosario sono stati
sentiti in dibattimento su questo episodio Santacaterina Umberto, Di Napoli
Pietro, MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi
Santacaterina ha riferito che dell’episodio,
avvenuto dopo l’omicidio di Rizzo Letterio, aveva saputo nel 1992 in carcere
da Calogero Placido e CORDIMA Francesco, anche se già in precedenza gliene
aveva parlato lo stesso CUSCINÀ, che il Santacaterina, dopo il ferimento, era
andato a visitare in casa trovandolo con la testa ancora fasciata. Secondo
quanto gli aveva riferito il CUSCINÀ il ferimento era opera di Zito Enzo,
cognato dei fratelli RIZZO, di cui aveva sposato una sorella. L’iniziativa
dell’attentato andava attribuita allo stesso Zito, intenzionato a vendicare il
cognato Letterio che era stato ucciso da poco; lo Zito aveva atteso a bordo di
una Renault TURBO di colore nero l’arrivo di CUSCINÀ e Mulé, e,
quando questi a bordo di un’altra autovettura si erano trovati a transitare
sul viale Giostra nei pressi dell’isolato 13 (zona già teatro di altri fatti
di sangue), aveva fatto fuoco al loro indirizzo con un fucile a canne mozze,
ferendo alla testa il CUSCINÀ mentre il Mulé era rimasto illeso. Dopo la
contestazione del verbale del giorno 11 dicembre 1992 Santacaterina ha ricordato
che il mandato omicida era stato conferito a Zito da RIZZO Rosario con
l’obiettivo di vendicare la morte del fratello Letterio, della quale erano
responsabili i gruppi di MARCHESE Mario, al quale appartenevano le due vittime
dell’agguato, e Di Blasi Domenico, inteso occhi
‘i bozza. Secondo quanto il Santacaterina aveva appreso, CUSCINÀ dopo il
ferimento non era andato neppure in ospedale preferendo medicarsi in casa per
evitare una denunzia per favoreggiamento.
Di Napoli Pietro, sentito all’udienza del 14
novembre 1997, ha riferito che l’agguato a Mulé Giuseppe scaturì da
un’iniziativa di RIZZO Rosario, il quale incaricò dell’esecuzione il
cognato Zito. Partito da Santa Lucia sopra Contesse, dove abitava, lo Zito si
portò nel rione Giostra e avvistato il Mulé sparò al suo indirizzo mancando
il bersaglio e ferendo invece il CUSCINÀ alla testa. Riferendo l’antefatto
dell’attentato e riallacciandosi alle dichiarazioni rese in ordine al
precedente agguato al Mulé avvenuto il 28 gennaio 1991, Di Napoli ha confermato
che Mulé, dopo essere stato affiliato al gruppo di GALLI Luigi, si era
avvicinato a MARCHESE Mario, la cui ambiguità è stata sottolineata dal Di
Napoli, secondo cui, anche in questa occasione, MARCHESE aveva dato il proprio
consenso alla eliminazione di Mulé. Confusamente Di Napoli ha messo in
relazione l’omicidio di Rizzo Letterio, commesso da GALLETTA Nicola,
appartenente al gruppo MARCHESE, e tale Di Salvo, con il successivo agguato a
Mulé, ma anche con quello precedente del 28 gennaio 1991, che RIZZO Rosario
riteneva la causa della morte del fratello.
La scelta di RIZZO Rosario era caduta sul cognato
per provarne la fedeltà, posto che era figlioccio di MARCHESE e l’agguato ad
un affiliato al gruppo del MARCHESE avrebbe determinato la rottura di ogni
rapporto con il padrino.
Dopo la morte del fratello Letterio RIZZO Rosario
era rimasto isolato, essendo stato abbandonato tanto da MARCHESE che da GALLI,
sicché Di Napoli si era fatto promotore di un avvicinamento tra RIZZO Rosario e
MANCUSO Giorgio, approfittando del suo rapporto di amicizia con lo stesso
MANCUSO e con i suoi affiliati
Cucinotta Giuseppe e Cunsolo Vittorio.
Di Napoli, interpellato poi circa la sua presenza
al momento del conferimento dell’incarico omicida da parte di RIZZO Rosario al
cognato, ha risposto negativamente, con ciò probabilmente discostandosi da
quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari. A tale conclusione
questa Corte, in mancanza di contestazioni, è giunta indirettamente, esaminando
il decreto di archiviazione del 10.5.1996, da cui si desume che originariamente
Di Napoli aveva riferito di essere stato presente nell’abitazione della
sorella di RIZZO al momento del conferimento dell’incarico a Zito e di avere
partecipato a questa fase: tale coinvolgimento è apparso al Pubblico Ministero
il frutto di un cattivo ricordo del collaboratore, che avrebbe confuso questa
vicenda con quella dell’attentato precedente del 28.1.1991, in
cui il coinvolgimento del Di Napoli era stato pieno. Ma ove il sospetto fosse
fondato (v. sul punto i dubbi espressi nel decreto di archiviazione dal GIP), va
rilevato, contrariamente a quanto il Pubblico Ministero ha assunto nel corso
della discussione finale, che il
tenore delle dichiarazioni dibattimentali, salvo a volerle considerare un
allineamento postumo alla versione di RIZZO Rosario, consente di ritenere
superata la questione.
MARCHESE Mario ha dichiarato che l’agguato a Mulé
successivo all’omicidio di Rizzo Letterio fu eseguito dal tossicodipendente
Zito Enzo, cognato del Rizzo, che in quell’occasione, a bordo di una Fiat 500, si era portato nei pressi della casa di Mulé e gli aveva
esploso contro dei colpi di arma da fuoco, mancando il bersaglio e colpendo alla
testa CUSCINÀ Francesco. Da quest’ultimo, che il ferimento obbligava a
portare una benda, MARCHESE aveva appreso la sera stessa le circostanze
dell’agguato. Il Mulé apparteneva al gruppo GALLI, e solo dopo questo secondo
agguato si era avvicinato a MARCHESE: va sul punto immediatamente rilevata la
scarsa verosimiglianza di quanto asserito da MARCHESE, posto che tutte le fonti
indicano concordemente nel primo degli attentati subiti da Mulé la ragione del
suo passaggio tra le fila degli affiliati a MARCHESE, e che è apparso evidente
l’interesse di MARCHESE ad
accreditare una versione dei fatti compatibile con la protesta di estraneità
all’omicidio di Rizzo Letterio, ribadita da MARCHESE anche in questo
dibattimento nonostante la condanna ormai definitiva: è infatti ovvio che
posticipare l’aggregazione del Mulé può essere utile a presentare
l’agguato come un fatto personale tra RIZZO e Mulé e ad allontanare il
sospetto che esso fosse invece la reazione nei confronti dell’affiliato ad un
gruppo che il RIZZO riteneva responsabile della morte di Letterio.
SPARACIO Luigi ha precisato, aiutato nel ricordo
anche dalla contestazione del verbale del 31 marzo 1994, che il duplice tentato
omicidio di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco era stato commesso da Zito
Vincenzo, cognato dei fratelli Rizzo, su mandato di RIZZO Rosario, desideroso di
vendicare in tal modo la recente morte del fratello Letterio (avvenuta il
23.2.1991) addebitabile ai gruppi GALLI, MARCHESE e Di Blasi. In ordine alla
dinamica dell’omicidio lo SPARACIO, che aveva appreso i fatti da CUSCINÀ, Mulé
e MARCHESE, ha ricordato che lo Zito si era recato nel rione Giostra a viso
scoperto a bordo della sua Fiat 500,
ed aveva fatto quindi fuoco con una pistola calibro 7,65 mm, ferendo solo di
striscio alla testa il CUSCINÀ, e provocando la reazione degli aggrediti che
avrebbero a loro volta esploso qualche colpo di pistola.
L’imputato RIZZO Rosario è stato esaminato su
questo episodio all’udienza del 15 febbraio 1999.
Dell’omicidio del fratello Letterio RIZZO Rosario
ha riferito che sospettò subito che fosse da addebitare al Mulé, vittima
dell’attentato del 28 gennaio 1991, originato, come si è già rilevato, dalla
relazione del Mulé con Rho Floriana. La conferma del sospetto gliela avevano
data MARCHESE Mario e LEARDO Gino, in occasione della visita di condoglianze, ed
analoga versione gli era stata data da GALLI Luigi.
Il cognato Zito, ricevuta una pistola calibro 38
cromata da RIZZO Rosario, si era portato nel rione Giostra a bordo della sua Fiat
500 di colore bianco e dall’autovettura stessa aveva sparato
all’indirizzo di Mulé Giuseppe, che si trovava in compagnia di CUSCINÀ
Francesco, GALLETTA Nicola, CORDIMA Franco e tale Lillo ‘u
pacciu; questi avevano a loro volta risposto al fuoco, cercando riparo, ed
alla fine l’unico ferito era rimasto il CUSCINÀ, colpito da Zito di striscio
in testa.
L’agguato aveva innescato la reazione del gruppo
di MARCHESE Mario, tanto che dopo un paio di giorni era stato eseguito un
attentato alla vita di PARATORE Giuseppe che era affiliato a RIZZO Rosario.
Il ferimento di CUSCINÀ aveva poi determinato il
risentimento di MARCHESE, che aveva appositamente convocato il RIZZO per
invitarlo ad una maggiore prudenza (“…
Saro ma quando si fanno certe cose magari si deve avvisare così ce si sono
amici miei si allontanano di là … ”)..
La ricostruzione fornita dai collaboratori,
coerente nelle sue linee essenziali, ha trovato conferma nelle testimonianze
degli investigatori della polizia di Stato e dei carabinieri che furono
incaricati di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni (v. le
dichiarazioni di Gugliotta Carmelo, Conio Mario, Sciacca Ettore).
Fu così verificata l’appartenenza allo Zito,
all’epoca dei fatti, di una Fiat 500,
targata ME 70505, e di una Renault 5,
targata ME 460452 (v. copia dell’estratto dell’archivio P. R. A., prodotto
dal Pubblico Ministero all’udienza del 28 aprile 1999), ed all’una o
all’altra autovettura si erano riferiti i collaboratori per indicare il mezzo
impiegato da Zito per portarsi sul luogo dell’agguato. Analogamente fu
accertato che il CUSCINÀ, nel tardo pomeriggio del 3.3.1991 aveva dovuto far
ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “R.
Margherita” per una ferita al cuoio capelluto. E con specifico riferimento
alle dichiarazioni di Santacaterina è stata verificata l’esistenza di una
detenzione dello stesso Santacaterina presso la casa circondariale di Messina
insieme a Calogero Placido e CORDIMA Franco, risalente al periodo compreso tra
il 14.7.1992 ed il 12.8.1992, e limitatamente al Calogero anche dal 23 al
28.10.1992.
Tutte le risultanze dibattimentali convergono
pertanto verso l’affermazione della responsabilità di RIZZO Rosario quale
mandante del duplice tentato omicidio di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco,
vicenda non denunziata, né riportata dai giornali, sicché va escluso in radice
che quanto riferito dai collaboratori possa essere il frutto di conoscenze
acquisite da fonti diverse da quelle indicate e comunque in maniera non genuina.
In proposito, così come in tutti gli altri casi in
cui ciò è avvenuto in questo dibattimento, non deve sorprendere la mancata
conferma delle dichiarazioni dei collaboratori da parte delle persone da essi
indicate come fonte delle rispettive conoscenze. L’audizione di queste
persone, imposta a pena di inutilizzabilità, ma solo in caso di richiesta di
parte[1],
dall’art. 195 c. p. p. (applicabile ex art.
2105 c. p. p. anche all’esame di imputato in procedimento connesso
o collegato), non ha infatti quale sbocco necessario, ai fini della credibilità
della testimonianza indiretta, la conferma delle circostanze che il dichiarante
riferisca di avere appreso dalla fonte indicata. Sul punto prevale nettamente in
giurisprudenza l’orientamento secondo il quale la legge impone un controllo di
conoscenza, ma non preclude in ogni caso, quale che sia l’esito della
verifica, la prevalenza delle dichiarazioni del teste o dichiarante de
relato. È così consentita, in omaggio al principio del libero
convincimento del giudice, la valutazione comparata dei dicta
contrastanti del teste de relato e
della fonte diretta, spettando poi al giudice la scelta, ovviamente critica e
motivata, della versione dei fatti da privilegiare[2].
L’orientamento opposto, secondo il quale, in caso
di contrasto tra il dichiarante de relato e
la persona a cui è stato fatto riferimento per la conoscenza dei fatti, sarebbe
preclusa una valutazione comparativa analoga a quella che avviene in presenza di
testimonianze tra loro in contrasto, appare troppo rigido ed introduce
inevitabilmente, ed al di fuori di qualsiasi previsione normativa, una gerarchia
tra prove, relegando arbitrariamente la deposizione indiretta a mero elemento
indiziario privo di credibile riscontro[3].
D’altra parte, posto che in base all’art 195 c.
p. p. (e alle norme che esprimono la stessa esigenza) il valore probatorio da
attribuire alla dichiarazione de relato
dipende strettamente dalla possibilità di controllare la sua conformità alla
fonte originaria, nei casi in cui risulti impossibile escutere la fonte
primigenia o questa, identificandosi nella stessa persona accusata, non possa,
comunque, deporre come teste, assumendosi la relativa responsabilità, la
dichiarazione de relato, pur
formalmente utilizzabile, avrà un valore necessariamente ridotto, poiché
potrebbe diventare una facile arma nelle mani di persone senza scrupoli, per
formulare false accuse alle quali ben difficilmente potrebbe opporsi una valida
difesa.
Nel caso di specie l’esame ai sensi dell’art.
195 c. p. p. ha riguardato CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe, già indicati
come persone offese e chiamati a deporre in questa veste, e poi CORDIMA Franco e
Calogero Placido.
CUSCINÀ, imputato in questo procedimento per reati
molto gravi, connessi alla sua pregressa appartenenza al gruppo di MARCHESE
Mario, ha in un primo momento, all’udienza del 17 ottobre 1997, escluso
perfino di ricordare di essersi recato al pronto soccorso dell’ospedale
“Regina Margherita” la sera del 3 marzo 1991 per una ferita alla testa, e
poi, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., all’udienza del 3 maggio 1999
si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Mulé Giuseppe, originariamente imputato
nell’ambito di questo procedimento e adesso in un processo separato, ha
analogamente negato di avere riferito alcunché a SPARACIO Luigi in merito
all’attentato in esame (“… Chi lo
conosce a SPARACIO, SPARACIO è un miliardario, non dava confidenza a nessuno e
niente a poco si abbassava a parlare con noi poveretti, specialmente con me …”),
escludendo più in generale di averlo mai subito. Anche CORDIMA Franco, imputato
in questo processo di favoreggiamento a vantaggio degli autori di un analogo
attentato ai suoi danni, ha negato, come Calogero Placido, di avere mai riferito
a Santacaterina alcunché in merito al tentato omicidio ai danni di Mulé
Giuseppe e CUSCINÀ Francesco.
Tuttavia, in una valutazione comparativa di queste
dichiarazioni e di quelle dei collaboratori che hanno indicato i dichiaranti
come fonte delle rispettive conoscenze, non può che darsi prevalenza alle
seconde.
Richiamate infatti le considerazioni già svolte in
ordine al diffuso interesse degli imputati, soprattutto in processi per fatti
connessi alla criminalità organizzata, a screditare comunque le affermazioni
dei collaboratori di giustizia e a fare “fronte comune” contro di essi, v
rilevato che la smentita desumibile dalle prime dichiarazioni di CUSCINÀ è
scarsamente credibile, posto che essa è rivolta contro le affermazioni di
collaboratori che in questo stesso procedimento lo accusano di appartenere ad un
preciso contesto associativo e di avere commesso in virtù di questa
appartenenza reati molto gravi; è
poi sicuramente falso che il CUSCINÀ non ricordi neppure di avere fatto ricorso
nel 1991 alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “R.
Margherita”, salvo a ritenere che l’ostentazione del cattivo ricordo da
parte del CUSCINÀ rientri in una strategia diretta ad accreditare una
situazione mentale precaria e ad avvalorare l’assunto della inimputabilità
per vizio di mente in relazione al quale questa Corte, sollecitata dalla difesa,
ha disposto un accertamento peritale (su cui v. quanto si rileverà nel contesto
dell’esame dei reati di cui al capo 26).
Per quanto riguarda Mulé va analogamente rilevato
che la smentita proviene da chi è accusato dai collaboratori di numerosi e
gravi reati, compresi nell’ambito di questo stesso processo, per i quali si
procede autonomamente a carico del Mulé dopo il provvedimento di separazione,
ed è comprensibile, nel quadro di una ostentata condizione di
“irriducibile” più volte manifestata in dibattimento, che il Mulé faccia
di tutto per contrastare tali accuse e per non contribuire in alcun modo ad
accreditare i collaboratori di giustizia, anche quando le accuse non lo
riguardino direttamente, ovvero siano concernenti attentati in danno della sua
persona (v. le considerazioni sviluppate con riferimento all’atteggiamento
tenuto dal Mulé in occasione del suo esame relativo all’agguato del gennaio
“91): senza dimenticare che l’ammissione del proprio coinvolgimento, sia
pure come vittima di un attentato, non potrebbe non assumere valore sintomatico
dell’appartenenza ostinatamente negata a quel contesto associativo in cui si
collocano anche i delitti che gli sono stati attribuiti dagli stessi
collaboratori.
Non dissimili sono le valutazioni riguardanti le
smentite provenienti da CORDIMA Franco, imputato anch’egli in questo
procedimento ed accusato nell’ambito del procedimento Peloritana
Uno anche da Santacaterina, che lo ha indicato quale fonte delle sue
conoscenze in merito al duplice tentato omicidio di CUSCINÀ Francesco e Mulé
Giuseppe, mentre significativamente secondo RIZZO Rosario egli era presente
quando fu ferito il CUSCINÀ. Per quanto riguarda Calogero Placido, condannato
in esito al primo grado del procedimento Peloritana
Uno per il reato di omicidio e per quello di cui all’art. 416-bis
c. p., in quanto facente parte dal marzo 1987 al marzo 1988
dell’associazione capeggiata da MARCHESE Mario, valgono considerazioni
analoghe, non avendo peraltro lo stesso Calogero celato il proprio risentimento
nei confronti di Santacaterina, con cui aveva avuto la
sfortuna di lavorare insieme nella cucina del carcere durante un periodo di
comune detenzione prima dell’inizio della collaborazione, e le cui accuse gli
avevano già procurato conseguenze giudiziarie negative (“…l’ho
conosciuto là nel carcere come ho conosciuto altre sei persone che lavorano
assieme a me, e questo nel ’92 è uscito pentito, non lo so, mi ha fatto
arrivare mandati di cattura a me …”).
È corretta la qualificazione giuridica proposta,
dal momento che, secondo la ricostruzione resa possibile dalle dichiarazioni
dell’unico imputato e degli altri collaboratori sentiti, lo Zito era stato
incaricato di uccidere il Mulé ed era stato a tal fine fornito di un mezzo
sicuramente idoneo allo scopo; che poi l’agguato sia fallito, ciò è forse
dipeso dalla scarsa “professionalità” del sicario, il quale, secondo quanto
emerso in dibattimento, avrebbe cercato di colpire Mulé da posizione non
favorevole, rimanendo a bordo della sua autovettura, ma è certo che gli atti
compiuti, nella piena consapevolezza che i colpi avrebbero potuto raggiungere
una delle persone che si trovavano insieme al Mulé, erano concretamente rivolti
a cagionare la morte della vittima designata e di tutti coloro che si fossero
trovati sulla traiettoria dei colpi, come dimostra anche la circostanza che il
CUSCINÀ, sebbene di striscio, fu ferito alla testa.
Sussiste inoltre l’aggravante della
premeditazione, quantomeno con riferimento all’unica posizione oggi
all’esame di questa Corte. Dalle dichiarazioni di RIZZO Rosario emerge
inequivocabilmente che la decisione di uccidere Mulé era scaturita dalla
notizia del suo coinvolgimento nell’omicidio di Rizzo Letterio, avvenuto il
23.2.1991. Evidentemente l’idea si era diffusa tra le persone vicine a RIZZO
Rosario, tanto che il cognato Zito ebbe modo di venire a conoscenza del progetto
omicida e di offrire volontariamente la propria disponibilità per
l’esecuzione, per la quale il RIZZO gli consegnò una pistola calibro 38
cromata. Queste circostanze inducono fondatamente a ritenere che la
determinazione omicida sia maturata e sia stata coltivata per un lasso di tempo
apprezzabile, sicché, alla luce dei principi generali già illustrati e più
volte richiamati (v. l’analisi dei reati di cui al capo 2, omicidio di
Spagnolo Giovanni e reati connessi), ricorrono i presupposti per riconoscere la
sussistenza dell’aggravante in questione.
Al RIZZO, per questa vicenda così come per molte
delle altre in cui il collaboratore figura da imputato nell’ambito di questo
procedimento, va concessa la diminuente di cui all’art. 8 della legge n.
203/91. Alla confessione, il cui rilievo decisivo ai fini della ricostruzione
dei fatti emerge dalla illustrazione delle risultanze dibattimentali (sono di
RIZZO Rosario le uniche dichiarazioni non de
relato), è infatti associato il totale abbandono da parte dell’imputato
del contesto associativo in cui il fatto di sangue è maturato e la definitiva
ed irreversibile rottura dell’accordo su cui quel contesto si fondava.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
alla parte conclusiva di questa motivazione.