2.3.12.    Tentato omicidio di MULÉ Giuseppe e CUSCINÀ Francesco (capo 12)

Il 3 marzo 1991, alle ore 18,10, si presentava al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” CUSCINÀ Francesco, il quale presentava una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto nella regione frontale.

L’episodio non fu oggetto di alcuna denunzia, poiché verosimilmente il CUSCINÀ, interpellato circa eventuali responsabilità di terzi, come avviene di regola nelle strutture ospedaliere di pronto soccorso, indicò un fatto accidentale come causa della lesione. Né è emerso in dibattimento, in mancanza di contestazioni, come il CUSCINÀ avrebbe successivamente giustificato la ferita nel quadro delle indagini a cui venne sottoposto per il tentato omicidio di PARATORE Giuseppe di cui al capo successivo.

Unico imputato dei reati in esame è oggi RIZZO Rosario, avendo il GIP accolto la richiesta di archiviazione avanzata con riferimento alle posizioni di Zito Enzo, deceduto, e di Di Napoli Pietro e PARATORE Giuseppe, ritenendo le accuse al secondo prive dei necessari riscontri e la condotta del primo non qualificabile in termini di concorso penalmente rilevante.

Oltre all’imputato RIZZO Rosario sono stati sentiti in dibattimento su questo episodio Santacaterina Umberto, Di Napoli Pietro, MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi

Santacaterina ha riferito che dell’episodio, avvenuto dopo l’omicidio di Rizzo Letterio, aveva saputo nel 1992 in carcere da Calogero Placido e CORDIMA Francesco, anche se già in precedenza gliene aveva parlato lo stesso CUSCINÀ, che il Santacaterina, dopo il ferimento, era andato a visitare in casa trovandolo con la testa ancora fasciata. Secondo quanto gli aveva riferito il CUSCINÀ il ferimento era opera di Zito Enzo, cognato dei fratelli RIZZO, di cui aveva sposato una sorella. L’iniziativa dell’attentato andava attribuita allo stesso Zito, intenzionato a vendicare il cognato Letterio che era stato ucciso da poco; lo Zito aveva atteso a bordo di una Renault TURBO di colore nero l’arrivo di CUSCINÀ e Mulé, e, quando questi a bordo di un’altra autovettura si erano trovati a transitare sul viale Giostra nei pressi dell’isolato 13 (zona già teatro di altri fatti di sangue), aveva fatto fuoco al loro indirizzo con un fucile a canne mozze, ferendo alla testa il CUSCINÀ mentre il Mulé era rimasto illeso. Dopo la contestazione del verbale del giorno 11 dicembre 1992 Santacaterina ha ricordato che il mandato omicida era stato conferito a Zito da RIZZO Rosario con l’obiettivo di vendicare la morte del fratello Letterio, della quale erano responsabili i gruppi di MARCHESE Mario, al quale appartenevano le due vittime dell’agguato, e Di Blasi Domenico, inteso occhi ‘i bozza. Secondo quanto il Santacaterina aveva appreso, CUSCINÀ dopo il ferimento non era andato neppure in ospedale preferendo medicarsi in casa per evitare una denunzia per favoreggiamento.

Di Napoli Pietro, sentito all’udienza del 14 novembre 1997, ha riferito che l’agguato a Mulé Giuseppe scaturì da un’iniziativa di RIZZO Rosario, il quale incaricò dell’esecuzione il cognato Zito. Partito da Santa Lucia sopra Contesse, dove abitava, lo Zito si portò nel rione Giostra e avvistato il Mulé sparò al suo indirizzo mancando il bersaglio e ferendo invece il CUSCINÀ alla testa. Riferendo l’antefatto dell’attentato e riallacciandosi alle dichiarazioni rese in ordine al precedente agguato al Mulé avvenuto il 28 gennaio 1991, Di Napoli ha confermato che Mulé, dopo essere stato affiliato al gruppo di GALLI Luigi, si era avvicinato a MARCHESE Mario, la cui ambiguità è stata sottolineata dal Di Napoli, secondo cui, anche in questa occasione, MARCHESE aveva dato il proprio consenso alla eliminazione di Mulé. Confusamente Di Napoli ha messo in relazione l’omicidio di Rizzo Letterio, commesso da GALLETTA Nicola, appartenente al gruppo MARCHESE, e tale Di Salvo, con il successivo agguato a Mulé, ma anche con quello precedente del 28 gennaio 1991, che RIZZO Rosario riteneva la causa della morte del fratello.

La scelta di RIZZO Rosario era caduta sul cognato per provarne la fedeltà, posto che era figlioccio di MARCHESE e l’agguato ad un affiliato al gruppo del MARCHESE avrebbe determinato la rottura di ogni rapporto con il padrino.

Dopo la morte del fratello Letterio RIZZO Rosario era rimasto isolato, essendo stato abbandonato tanto da MARCHESE che da GALLI, sicché Di Napoli si era fatto promotore di un avvicinamento tra RIZZO Rosario e MANCUSO Giorgio, approfittando del suo rapporto di amicizia con lo stesso MANCUSO  e con i suoi affiliati Cucinotta Giuseppe e Cunsolo Vittorio.

Di Napoli, interpellato poi circa la sua presenza al momento del conferimento dell’incarico omicida da parte di RIZZO Rosario al cognato, ha risposto negativamente, con ciò probabilmente discostandosi da quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari. A tale conclusione questa Corte, in mancanza di contestazioni, è giunta indirettamente, esaminando il decreto di archiviazione del 10.5.1996, da cui si desume che originariamente Di Napoli aveva riferito di essere stato presente nell’abitazione della sorella di RIZZO al momento del conferimento dell’incarico a Zito e di avere partecipato a questa fase: tale coinvolgimento è apparso al Pubblico Ministero il frutto di un cattivo ricordo del collaboratore, che avrebbe confuso questa vicenda con quella dell’attentato precedente del 28.1.1991, in cui il coinvolgimento del Di Napoli era stato pieno. Ma ove il sospetto fosse fondato (v. sul punto i dubbi espressi nel decreto di archiviazione dal GIP), va rilevato, contrariamente a quanto il Pubblico Ministero ha assunto nel corso della discussione finale,  che il tenore delle dichiarazioni dibattimentali, salvo a volerle considerare un allineamento postumo alla versione di RIZZO Rosario, consente di ritenere superata la questione.

MARCHESE Mario ha dichiarato che l’agguato a Mulé successivo all’omicidio di Rizzo Letterio fu eseguito dal tossicodipendente Zito Enzo, cognato del Rizzo, che in quell’occasione, a bordo di una Fiat 500, si era portato nei pressi della casa di Mulé e gli aveva esploso contro dei colpi di arma da fuoco, mancando il bersaglio e colpendo alla testa CUSCINÀ Francesco. Da quest’ultimo, che il ferimento obbligava a portare una benda, MARCHESE aveva appreso la sera stessa le circostanze dell’agguato. Il Mulé apparteneva al gruppo GALLI, e solo dopo questo secondo agguato si era avvicinato a MARCHESE: va sul punto immediatamente rilevata la scarsa verosimiglianza di quanto asserito da MARCHESE, posto che tutte le fonti indicano concordemente nel primo degli attentati subiti da Mulé la ragione del suo passaggio tra le fila degli affiliati a MARCHESE, e che è apparso evidente l’interesse di MARCHESE  ad accreditare una versione dei fatti compatibile con la protesta di estraneità all’omicidio di Rizzo Letterio, ribadita da MARCHESE anche in questo dibattimento nonostante la condanna ormai definitiva: è infatti ovvio che posticipare l’aggregazione del Mulé può essere utile a presentare l’agguato come un fatto personale tra RIZZO e Mulé e ad allontanare il sospetto che esso fosse invece la reazione nei confronti dell’affiliato ad un gruppo che il RIZZO riteneva responsabile della morte di Letterio.

SPARACIO Luigi ha precisato, aiutato nel ricordo anche dalla contestazione del verbale del 31 marzo 1994, che il duplice tentato omicidio di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco era stato commesso da Zito Vincenzo, cognato dei fratelli Rizzo, su mandato di RIZZO Rosario, desideroso di vendicare in tal modo la recente morte del fratello Letterio (avvenuta il 23.2.1991) addebitabile ai gruppi GALLI, MARCHESE e Di Blasi. In ordine alla dinamica dell’omicidio lo SPARACIO, che aveva appreso i fatti da CUSCINÀ, Mulé e MARCHESE, ha ricordato che lo Zito si era recato nel rione Giostra a viso scoperto a bordo della sua Fiat 500, ed aveva fatto quindi fuoco con una pistola calibro 7,65 mm, ferendo solo di striscio alla testa il CUSCINÀ, e provocando la reazione degli aggrediti che avrebbero a loro volta esploso qualche colpo di pistola.

L’imputato RIZZO Rosario è stato esaminato su questo episodio all’udienza del 15 febbraio 1999.

Dell’omicidio del fratello Letterio RIZZO Rosario ha riferito che sospettò subito che fosse da addebitare al Mulé, vittima dell’attentato del 28 gennaio 1991, originato, come si è già rilevato, dalla relazione del Mulé con Rho Floriana. La conferma del sospetto gliela avevano data MARCHESE Mario e LEARDO Gino, in occasione della visita di condoglianze, ed analoga versione gli era stata data da GALLI Luigi.

Il cognato Zito, ricevuta una pistola calibro 38 cromata da RIZZO Rosario, si era portato nel rione Giostra a bordo della sua Fiat 500 di colore bianco e dall’autovettura stessa aveva sparato all’indirizzo di Mulé Giuseppe, che si trovava in compagnia di CUSCINÀ Francesco, GALLETTA Nicola, CORDIMA Franco e tale Lillo ‘u pacciu; questi avevano a loro volta risposto al fuoco, cercando riparo, ed alla fine l’unico ferito era rimasto il CUSCINÀ, colpito da Zito di striscio in testa.

L’agguato aveva innescato la reazione del gruppo di MARCHESE Mario, tanto che dopo un paio di giorni era stato eseguito un attentato alla vita di PARATORE Giuseppe che era affiliato a RIZZO Rosario.

Il ferimento di CUSCINÀ aveva poi determinato il risentimento di MARCHESE, che aveva appositamente convocato il RIZZO per invitarlo ad una maggiore prudenza (“… Saro ma quando si fanno certe cose magari si deve avvisare così ce si sono amici miei si allontanano di là … ”)..

La ricostruzione fornita dai collaboratori, coerente nelle sue linee essenziali, ha trovato conferma nelle testimonianze degli investigatori della polizia di Stato e dei carabinieri che furono incaricati di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni (v. le dichiarazioni di Gugliotta Carmelo, Conio Mario, Sciacca Ettore).

Fu così verificata l’appartenenza allo Zito, all’epoca dei fatti, di una Fiat 500, targata ME 70505, e di una Renault 5, targata ME 460452 (v. copia dell’estratto dell’archivio P. R. A., prodotto dal Pubblico Ministero all’udienza del 28 aprile 1999), ed all’una o all’altra autovettura si erano riferiti i collaboratori per indicare il mezzo impiegato da Zito per portarsi sul luogo dell’agguato. Analogamente fu accertato che il CUSCINÀ, nel tardo pomeriggio del 3.3.1991 aveva dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “R. Margherita” per una ferita al cuoio capelluto. E con specifico riferimento alle dichiarazioni di Santacaterina è stata verificata l’esistenza di una detenzione dello stesso Santacaterina presso la casa circondariale di Messina insieme a Calogero Placido e CORDIMA Franco, risalente al periodo compreso tra il 14.7.1992 ed il 12.8.1992, e limitatamente al Calogero anche dal 23 al 28.10.1992.

Tutte le risultanze dibattimentali convergono pertanto verso l’affermazione della responsabilità di RIZZO Rosario quale mandante del duplice tentato omicidio di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, vicenda non denunziata, né riportata dai giornali, sicché va escluso in radice che quanto riferito dai collaboratori possa essere il frutto di conoscenze acquisite da fonti diverse da quelle indicate e comunque in maniera non genuina.

In proposito, così come in tutti gli altri casi in cui ciò è avvenuto in questo dibattimento, non deve sorprendere la mancata conferma delle dichiarazioni dei collaboratori da parte delle persone da essi indicate come fonte delle rispettive conoscenze. L’audizione di queste persone, imposta a pena di inutilizzabilità, ma solo in caso di richiesta di parte[1], dall’art. 195 c. p. p. (applicabile ex art. 2105 c. p. p. anche all’esame di imputato in procedimento connesso o collegato), non ha infatti quale sbocco necessario, ai fini della credibilità della testimonianza indiretta, la conferma delle circostanze che il dichiarante riferisca di avere appreso dalla fonte indicata. Sul punto prevale nettamente in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale la legge impone un controllo di conoscenza, ma non preclude in ogni caso, quale che sia l’esito della verifica, la prevalenza delle dichiarazioni del teste o dichiarante de relato. È così consentita, in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, la valutazione comparata dei dicta contrastanti del teste de relato e della fonte diretta, spettando poi al giudice la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare[2].

L’orientamento opposto, secondo il quale, in caso di contrasto tra il dichiarante de relato e la persona a cui è stato fatto riferimento per la conoscenza dei fatti, sarebbe preclusa una valutazione comparativa analoga a quella che avviene in presenza di testimonianze tra loro in contrasto, appare troppo rigido ed introduce inevitabilmente, ed al di fuori di qualsiasi previsione normativa, una gerarchia tra prove, relegando arbitrariamente la deposizione indiretta a mero elemento indiziario privo di credibile riscontro[3].

D’altra parte, posto che in base all’art 195 c. p. p. (e alle norme che esprimono la stessa esigenza) il valore probatorio da attribuire alla dichiarazione de relato dipende strettamente dalla possibilità di controllare la sua conformità alla fonte originaria, nei casi in cui risulti impossibile escutere la fonte primigenia o questa, identificandosi nella stessa persona accusata, non possa, comunque, deporre come teste, assumendosi la relativa responsabilità, la dichiarazione de relato, pur formalmente utilizzabile, avrà un valore necessariamente ridotto, poiché potrebbe diventare una facile arma nelle mani di persone senza scrupoli, per formulare false accuse alle quali ben difficilmente potrebbe opporsi una valida difesa.

Nel caso di specie l’esame ai sensi dell’art. 195 c. p. p. ha riguardato CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe, già indicati come persone offese e chiamati a deporre in questa veste, e poi CORDIMA Franco e Calogero Placido.

CUSCINÀ, imputato in questo procedimento per reati molto gravi, connessi alla sua pregressa appartenenza al gruppo di MARCHESE Mario, ha in un primo momento, all’udienza del 17 ottobre 1997, escluso perfino di ricordare di essersi recato al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” la sera del 3 marzo 1991 per una ferita alla testa, e poi, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., all’udienza del 3 maggio 1999 si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Mulé Giuseppe, originariamente imputato nell’ambito di questo procedimento e adesso in un processo separato, ha analogamente negato di avere riferito alcunché a SPARACIO Luigi in merito all’attentato in esame (“… Chi lo conosce a SPARACIO, SPARACIO è un miliardario, non dava confidenza a nessuno e niente a poco si abbassava a parlare con noi poveretti, specialmente con me …”), escludendo più in generale di averlo mai subito. Anche CORDIMA Franco, imputato in questo processo di favoreggiamento a vantaggio degli autori di un analogo attentato ai suoi danni, ha negato, come Calogero Placido, di avere mai riferito a Santacaterina alcunché in merito al tentato omicidio ai danni di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco.

Tuttavia, in una valutazione comparativa di queste dichiarazioni e di quelle dei collaboratori che hanno indicato i dichiaranti come fonte delle rispettive conoscenze, non può che darsi prevalenza alle seconde.

Richiamate infatti le considerazioni già svolte in ordine al diffuso interesse degli imputati, soprattutto in processi per fatti connessi alla criminalità organizzata, a screditare comunque le affermazioni dei collaboratori di giustizia e a fare “fronte comune” contro di essi, v rilevato che la smentita desumibile dalle prime dichiarazioni di CUSCINÀ è scarsamente credibile, posto che essa è rivolta contro le affermazioni di collaboratori che in questo stesso procedimento lo accusano di appartenere ad un preciso contesto associativo e di avere commesso in virtù di questa appartenenza reati molto gravi;  è poi sicuramente falso che il CUSCINÀ non ricordi neppure di avere fatto ricorso nel 1991 alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “R. Margherita”, salvo a ritenere che l’ostentazione del cattivo ricordo da parte del CUSCINÀ rientri in una strategia diretta ad accreditare una situazione mentale precaria e ad avvalorare l’assunto della inimputabilità per vizio di mente in relazione al quale questa Corte, sollecitata dalla difesa, ha disposto un accertamento peritale (su cui v. quanto si rileverà nel contesto dell’esame dei reati di cui al capo 26).

Per quanto riguarda Mulé va analogamente rilevato che la smentita proviene da chi è accusato dai collaboratori di numerosi e gravi reati, compresi nell’ambito di questo stesso processo, per i quali si procede autonomamente a carico del Mulé dopo il provvedimento di separazione, ed è comprensibile, nel quadro di una ostentata condizione di “irriducibile” più volte manifestata in dibattimento, che il Mulé faccia di tutto per contrastare tali accuse e per non contribuire in alcun modo ad accreditare i collaboratori di giustizia, anche quando le accuse non lo riguardino direttamente, ovvero siano concernenti attentati in danno della sua persona (v. le considerazioni sviluppate con riferimento all’atteggiamento tenuto dal Mulé in occasione del suo esame relativo all’agguato del gennaio “91): senza dimenticare che l’ammissione del proprio coinvolgimento, sia pure come vittima di un attentato, non potrebbe non assumere valore sintomatico dell’appartenenza ostinatamente negata a quel contesto associativo in cui si collocano anche i delitti che gli sono stati attribuiti dagli stessi collaboratori.

Non dissimili sono le valutazioni riguardanti le smentite provenienti da CORDIMA Franco, imputato anch’egli in questo procedimento ed accusato nell’ambito del procedimento Peloritana Uno anche da Santacaterina, che lo ha indicato quale fonte delle sue conoscenze in merito al duplice tentato omicidio di CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe, mentre significativamente secondo RIZZO Rosario egli era presente quando fu ferito il CUSCINÀ. Per quanto riguarda Calogero Placido, condannato in esito al primo grado del procedimento Peloritana Uno per il reato di omicidio e per quello di cui all’art. 416-bis c. p., in quanto facente parte dal marzo 1987 al marzo 1988 dell’associazione capeggiata da MARCHESE Mario, valgono considerazioni analoghe, non avendo peraltro lo stesso Calogero celato il proprio risentimento nei confronti di Santacaterina, con cui aveva avuto la sfortuna di lavorare insieme nella cucina del carcere durante un periodo di comune detenzione prima dell’inizio della collaborazione, e le cui accuse gli avevano già procurato conseguenze giudiziarie negative (“…l’ho conosciuto là nel carcere come ho conosciuto altre sei persone che lavorano assieme a me, e questo nel ’92 è uscito pentito, non lo so, mi ha fatto arrivare mandati di cattura a me …”).

È corretta la qualificazione giuridica proposta, dal momento che, secondo la ricostruzione resa possibile dalle dichiarazioni dell’unico imputato e degli altri collaboratori sentiti, lo Zito era stato incaricato di uccidere il Mulé ed era stato a tal fine fornito di un mezzo sicuramente idoneo allo scopo; che poi l’agguato sia fallito, ciò è forse dipeso dalla scarsa “professionalità” del sicario, il quale, secondo quanto emerso in dibattimento, avrebbe cercato di colpire Mulé da posizione non favorevole, rimanendo a bordo della sua autovettura, ma è certo che gli atti compiuti, nella piena consapevolezza che i colpi avrebbero potuto raggiungere una delle persone che si trovavano insieme al Mulé, erano concretamente rivolti a cagionare la morte della vittima designata e di tutti coloro che si fossero trovati sulla traiettoria dei colpi, come dimostra anche la circostanza che il CUSCINÀ, sebbene di striscio, fu ferito alla testa.

Sussiste inoltre l’aggravante della premeditazione, quantomeno con riferimento all’unica posizione oggi all’esame di questa Corte. Dalle dichiarazioni di RIZZO Rosario emerge inequivocabilmente che la decisione di uccidere Mulé era scaturita dalla notizia del suo coinvolgimento nell’omicidio di Rizzo Letterio, avvenuto il 23.2.1991. Evidentemente l’idea si era diffusa tra le persone vicine a RIZZO Rosario, tanto che il cognato Zito ebbe modo di venire a conoscenza del progetto omicida e di offrire volontariamente la propria disponibilità per l’esecuzione, per la quale il RIZZO gli consegnò una pistola calibro 38 cromata. Queste circostanze inducono fondatamente a ritenere che la determinazione omicida sia maturata e sia stata coltivata per un lasso di tempo apprezzabile, sicché, alla luce dei principi generali già illustrati e più volte richiamati (v. l’analisi dei reati di cui al capo 2, omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), ricorrono i presupposti per riconoscere la sussistenza dell’aggravante in questione.

Al RIZZO, per questa vicenda così come per molte delle altre in cui il collaboratore figura da imputato nell’ambito di questo procedimento, va concessa la diminuente di cui all’art. 8 della legge n. 203/91. Alla confessione, il cui rilievo decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti emerge dalla illustrazione delle risultanze dibattimentali (sono di RIZZO Rosario le uniche dichiarazioni non de relato), è infatti associato il totale abbandono da parte dell’imputato del contesto associativo in cui il fatto di sangue è maturato e la definitiva ed irreversibile rottura dell’accordo su cui quel contesto si fondava.

Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1] Cass. 15 dicembre 1998, Leone.

[2] Cass. 22 settembre 1998, Trovato ed altri; Cass. 13 ottobre 1995, Grimaldi ed altri; Cass. 26 aprile 1995, Di Bella ed altri.

[3] Cass. 4 giugno 1996, P. G. in proc. Scarriglia.