Il 4 marzo 1991 al pronto soccorso dell’ospedale
“Regina Margherita” veniva trasportato il ventunenne PARATORE Giuseppe che
poco prima era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco nel corso di una
sparatoria verificatasi sul viale Giostra nei pressi dell’incrocio con la via
Guglielmo Pepe.
Sul corpo del giovane venivano riscontrate ferite
multiple di arma da fuoco che l’avevano raggiunto alla regione
mandibolare sinistra con ematoma perorbitario, alla regione sovrascapolare sinistra, alla base dell’emitorace sinistro lungo la linea ascellare posteriore e
alla regione sottoscapolare destra (v.
referto delle ore 11,55 del 4.3.1991, nella carpetta degli atti relativi al capo
13); attesa la gravità delle lesioni riportate il PARATORE veniva ricoverato
con prognosi riservata e sottoposto ad intervento chirurgico. Nella serata dello
stesso giorno il giovane veniva quindi trasportato al Policlinico Universitario
e ricoverato nel reparto di clinica otorinolaringoiatrica.
Le pattuglie dei carabinieri e della polizia di
Stato che si erano portate sul luogo del ferimento rinvenivano otto bossoli di
proiettili calibro 22, nonché frantumi di vetri di autovettura. Un altro
bossolo dello stesso calibro veniva rinvenuto e sequestrato più tardi sul
sedile anteriore destro dell’autovettura di proprietà della stessa vittima
dell’attentato, una Fiat UNO turbo targata
ME 536581, trovata dopo un ulteriore sopralluogo sul viale Giostra nei pressi
del bar Madison, a circa 150 metri
dall’incrocio con il viale della Libertà, con entrambe le portiere aperte, il
vetro laterale destro e lo specchietto retrovisore esterno destro in frantumi e
abbondanti tracce di sangue all’interno, e posta sotto sequestro nel
pomeriggio di quello stesso giorno (v. deposizione dei testi Galasso ed Arena,
sentiti all’udienza del 24 ottobre 1997): dalla dettagliata descrizione
contenuta nel verbale di sequestro in atti (al quale avrebbe dovuto essere
originariamente allegato un fascicolo di rilievi fotografici) si desume che
anche sull’esterno dell’autovettura vi erano cospicue tracce di sangue, come
se il ferito si fosse appoggiato ad essa trascinandosi per qualche metro, mentre
il foro di un proiettile sulla parte interna dello sportello destro fu
attribuito ad un colpo sparato dall’interno del veicolo verso l’esterno.
Tale ultima circostanza appare d’altronde compatibile anche con l’esplosione
del colpo dall’esterno dell’autovettura, all’indirizzo di una persona
seduta al posto di guida, e la frantumazione del vetro laterale destro e dello
specchietto retrovisore esterno destro accreditano l’assunto che più d’uno
siano stati i colpi esplosi da questa direzione. Il rinvenimento di un bossolo
all’interno dell’autovettura e la presenza di cospicue macchie di sangue
tanto sul manto stradale che sulla superficie esterna e all’interno del
veicolo dimostravano altresì che verosimilmente la vittima era stata colpita ad
una certa distanza dalla propria autovettura ed aveva poi cercato riparo
all’interno di essa. Il dibattimento non ha peraltro chiarito a quale distanza
dal luogo in cui furono rinvenuti i bossoli sia stata trovata nel pomeriggio
l’autovettura del PARATORE: il ritrovamento dei soli frantumi di un vetro di
autovettura in occasione del primo sopralluogo induce a ritenere che la Fiat
UNO del PARATORE fosse stata spostata dal luogo dell’attentato, condotta
dallo stesso PARATORE o da un altro individuo rimasto ignoto.
L’attività investigativa svolta
nell’immediatezza si concretizzava come di consueto in una serie di
perquisizioni domiciliari e personali a carico di personaggi che si riteneva
potessero essere coinvolti nel fatto di sangue. Agli atti si rinvengono i
verbali di perquisizione domiciliare a carico di CORDIMA Francesco, SALVO
Giovanni, Palmeri Roberto e Franchina Letterio, e di perquisizione personale a
carico di GALLETTA Nicola e SALVO Giovanni. Come risulta dai provvedimenti in
atti il Pubblico Ministero procedeva alla iscrizione nel registro degli indagati
dei nominativi di CUSCINÀ Francesco, GALLETTA Nicola, CORDIMA Franco e SALVO
Giovanni.
Era convinzione degli investigatori dell’epoca
che fosse in atto uno scontro sanguinoso tra i gruppi MARCHESE e GALLI da un
lato ed il gruppo dei fratelli RIZZO dall’altro, quest’ultimo alleatosi con
quello di MANCUSO Giorgio, e la ritenuta appartenenza di PARATORE Giuseppe al
clan “Rizzo” giustificava la direzione assunta dalle indagini, posto che gli
indagati, secondo quanto ha riferito in dibattimento il teste Lucà, erano
considerati affiliati al gruppo MARCHESE. Una voce confidenziale, di cui in
dibattimento i testi Galizia e Zanghì non hanno inteso rivelare l’identità,
aveva indicato quali responsabili del fatto di sangue CORDIMA Francesco, CUSCINÀ
Francesco e Franchina Letterio (quest’ultimo probabilmente è l’amico di Mulé
Giuseppe sentito in ordine all’agguato al Mulé del 28 gennaio 1991). In
ordine all’ipotizzata appartenenza alle citate realtà associative i testimoni
hanno indicato quale fonte dei propri convincimenti il patrimonio di conoscenze
investigative dell’epoca, fondato prevalentemente sull’accertamento di
frequentazioni e di rapporti tra soggetti ritenuti inseriti nello stesso gruppo,
ovvero su attività di appostamento o di controllo su strada. Il teste
Stornante, in servizio alla Squadra Mobile di Messina, ha specificamente citato
un controllo eseguito il 2 marzo 1991, appena due giorni prima dell’attentato
al PARATORE, in occasione del quale nei pressi dell’abitazione di MARCHESE
Mario, ubicata in via Conte di Torino, nelle vicinanze del viale Giostra, era
stato notato del tutto casualmente un gruppetto di persone, composto, oltre che
dallo stesso MARCHESE, sottoposto in quel periodo alla misura della sorveglianza
speciale, da CUSCINÀ Francesco, LEARDO Luigi, GALLETTA Nicola, SALVO Giovanni e
Cambria Scimone Antonino.
I quattro indagati venivano fermati tra le 12 e le
14 del 4 marzo 1991, e fra le 16 e le 17 veniva eseguito a loro carico il
prelievo di stubs alla ricerca di
eventuali particelle attribuibili a residui dello sparo. In particolare, come ha
riferito il teste Lucà, SALVO e GALLETTA venivano fermati e condotti negli
uffici della Questura di Messina alle ore 12,30 dopo un breve appostamento nelle
vicinanze dell’abitazione di SALVO Giovanni, ubicata in via Faustina e
Tertullo, una traversa del viale Boccetta, presso la quale GALLETTA e SALVO si
erano portati a bordo di una Fiat PANDA di
colore bianco.
L’indagine di natura tecnica diretta alla ricerca
di eventuali residui dello sparo, affidata ai dottori Cardia e Gentile, il primo
dei quali sentito in dibattimento all’udienza del 20.12.1997, dava tuttavia
esito negativo, avendo i consulenti del Pubblico Ministero concluso nella
relazione depositata il 17 luglio 1991 che nessuna
delle particelle presenti sugli stubs analizzati apparteneva alla classe dei residui univocamente indicativi dello sparo con arma da
fuoco né a quella dei semplicemente indicativi. Solo nell’analisi del
reperto relativo al prelievo eseguito sulla mano destra del CUSCINÀ fu
individuata – come è precisato nelle conclusioni della relazione - una
particella contenente piombo, bario e calcio, che i consulenti precisarono non
potere essere considerata univocamente indicativa dello sparo, pur potendo
particolari tipi di innesco produrre particelle di
tale composizione, sicché l’unica indagine risolutiva, che non fu fatta,
avrebbe dovuto prendere le mosse dall’esame dei bossoli o dei proiettili
provenienti dalle cartucce impiegate per consumare l’attentato.
In seguito all’attentato il PARATORE riportava
esiti invalidanti permanenti molto seri, avendo perso la vista dall’occhio
sinistro e l’uso del braccio sinistro, come lo stesso PARATORE dichiarò il 18
luglio 1995 al GIP che lo interrogava dopo l’arresto subito nell’ambito
della operazione Peloritana bis (il
verbale delle relative dichiarazioni è stato l’unico acquisito in seguito
alle contestazioni all’udienza del 3.5.1999). Va peraltro rilevato che il
PARATORE, poco più di sei mesi dopo, rimase vittima di un altro agguato, sempre
connesso alla sua contiguità con il RIZZO, in occasione del quale fu raggiunto
da altri colpi di arma da fuoco al braccio, riportando delle ferite di una certa
gravità.
Le lesioni riportate in occasione dell’agguato
del 4 marzo 1991 appaiono in ogni caso compatibili esclusivamente, per il numero
e per le zone del corpo raggiunte, con una volontà omicida, non realizzatasi
compiutamente per un puro caso, essendo buona parte dei colpi esplosi in grado
di ledere organi vitali. Ciò è sufficiente, senza ulteriori considerazioni che
sarebbero superflue, a ritenere corretta l’odierna contestazione di tentato
omicidio.
Evidentemente, anche sulla scorta dell’esito
della consulenza, in mancanza di ulteriori elementi idonei a sostenere
l’accusa nei confronti degli indagati, il Pubblico Ministero, come si desume
dall’ordinanza di custodia cautelare, chiese ed ottenne il 28.5.1992
l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti. Anche in questo
caso furono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a consentire la
riapertura delle indagini, disposta con decreto del 28.6.1993, successivo alle
dichiarazioni rese da MARCHESE Mario il 19.5.1993.
Sull’episodio in questione sono stati sentiti in
dibattimento MARCHESE Mario, TODARO Demetrio e SPARACIO Luigi.
MARCHESE ha riferito che l’agguato ai danni di
PARATORE Giuseppe si verificò il giorno successivo al tentato omicidio di
CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe. GALLETTA Nicola e lo stesso CUSCINÀ erano
alla ricerca del responsabile del precedente fatto di sangue, Zito Enzo.
MARCHESE si trovava quella mattina a casa di RIZZO Rosario, unitamente a Pagano
Antonino, inteso dracula, Di Blasi
Domenico e CASTORINA Pasquale, quando il RIZZO fu avvisato telefonicamente che
Nicola [GALLETTA] aveva sparato a PARATORE Giuseppe. Protestando la propria
estraneità al fatto di sangue in presenza di RIZZO Rosario, al quale aveva
chiesto spiegazioni del ferimento di CUSCINÀ del giorno prima, MARCHESE accertò
poi che CUSCINÀ e GALLETTA, ottenuta in prestito una Fiat
UNO, si erano messi in cerca di Zito. Trovato nella zona del mercato rionale
di Giostra il PARATORE, GALLETTA dopo essere sceso dalla Fiat
UNO gli aveva chiesto notizie dello Zito, ricevendo una risposta evasiva,
che aveva irritato il GALLETTA inducendolo ad estrarre una pistola calibro 22 e
a fare fuoco contro il PARATORE.
MARCHESE ha tenuto a ribadire che dell’iniziativa
dei suoi due affiliati non sapeva alcunché ed a riprova della sua buona fede ha
evidenziato la circostanza che diversamente non si sarebbe recato disarmato a
Santa Lucia sopra Contesse in casa di RIZZO, esponendosi alla sua eventuale
rappresaglia; l’incontro con
RIZZO era poi legato all’esigenza di un chiarimento che era sorta in seguito
all’omicidio di Rizzo Letterio, posto che RIZZO Rosario non intendeva
spostarsi a Giostra nella zona controllata da GALLI e MARCHESE, sicché era
stato quest’ultimo, di cui si sospettava il coinvolgimento nell’omicidio
come mandante, a recarsi a casa del RIZZO promettendogli la “testa” di Mulé
Giuseppe che era il responsabile dell’uccisione del fratello, ma chiedendogli
al contempo spiegazioni per il ferimento del CUSCINÀ del giorno prima. Anche in
questo dibattimento MARCHESE, condannato definitivamente all’ergastolo per
l’omicidio di Letterio Rizzo, ha continuato a protestare la propria innocenza,
giustificando la voce contraria che si era sparsa nell’ambiente con la
circostanza che a commettere l’omicidio erano stati due suoi affiliati.
All’udienza del 27 febbraio 1999 TODARO Demetrio
ha dichiarato che MAROTTA Gaetano gli aveva riferito che a sparare a PARATORE
Giuseppe era stato CUSCINÀ Francesco a causa della guerra
di mafia esplosa in seguito all’omicidio di Rizzo Letterio tra il gruppo
di RIZZO Rosario, a cui apparteneva il PARATORE, ed il clan MARCHESE.
Il TODARO ha poi confermato, sia pure in seguito
alla contestazione delle dichiarazioni di cui al verbale del 18 marzo 1994, di
avere appreso dell’agguato anche da PARATORE Giuseppe nel gennaio 1993, nel
corso di un colloquio nei pressi dell’abitazione del PARATORE, che il TODARO
riforniva di eroina. Autore del ferimento era stato CUSCINÀ Francesco
(accompagnato da un’altra persona di cui il TODARO non aveva ricordato il nome
neppure il 18 marzo 1994), che aveva avvicinato il PARATORE sul viale Giostra
nei pressi del mercato ortofrutticolo di Sant’Orsola con il pretesto di
chiedergli dove fosse RIZZO Rosario e, quando il PARATORE gli aveva risposto di
non saperlo, gli aveva quindi esploso contro numerosi colpi di pistola calibro
22. Indicando poi la ragione della confidenza TODARO ha spiegato che in quel
periodo i rapporti tra il gruppo di GALLI Luigi, al quale lui apparteneva, e
quello di RIZZO Rosario, di cui faceva parte il PARATORE, erano migliorati,
essendosi i due sodalizi rappacificati per fare fronte comune contro i gruppi
avversari di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario.
SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 3 marzo
1999, solo dopo la contestazione ha ricordato che il mandante del tentato
omicidio di PARATORE Giuseppe, affiliato al gruppo capeggiato da RIZZO Rosario,
era MARCHESE Mario, mentre gli esecutori materiali erano GALLETTA Nicola e
CUSCINÀ Francesco. Causa dell’attentato era stato il precedente agguato ai
danni di CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe, commesso il giorno prima. Da
MARCHESE e dagli stessi CUSCINÀ e GALLETTA, nel quadro dei rapporti tra il
proprio gruppo e quello di MARCHESE, SPARACIO aveva appreso che a sparare era
stato il GALLETTA, il quale, sceso dall’autovettura sulla quale viaggiava
insieme a CUSCINÀ, aveva esploso l’intero caricatore della pistola calibro 22
che portava con sé contro il PARATORE, ferendolo al volto.
Alla luce di queste risultanze ritiene la Corte che
sia stata provata la responsabilità di GALLETTA Nicola e che invece CUSCINÀ
Francesco debba essere assolto per non avere commesso il fatto, sia pure ai
sensi del 2° comma dell’art. 530 del codice di rito.
Dalle dichiarazioni dei collaboratori sentiti, e
soprattutto da quelle di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario, emerge univocamente il
collegamento dell’episodio con quello verificatosi nel tardo pomeriggio del
giorno precedente di cui erano stati vittime Mulé Giuseppe e CUSCINÀ
Francesco, del quale tutte le fonti di accusa attestano il coinvolgimento anche
nel ferimento di PARATORE Giuseppe. Va poi ricordato che la posizione di
quest’ultimo in ordine al duplice tentato omicidio di Mulé Giuseppe e CUSCINÀ
Francesco è stata oggetto di un provvedimento di archiviazione emesso su
conforme richiesta del Pubblico Ministero essendo rimasta isolata l’accusa
mossa nei suoi confronti da Di Napoli Pietro. Le dichiarazioni accusatorie
traggono conforto dal dato logico rappresentato dalla successione immediata tra
i due episodi, avvenuti peraltro nella stessa zona della città, ed inquadrati
fin dall’inizio nell’ambito dello scontro tra sodalizi criminali
contrapposti riaperto dall’omicidio di un personaggio di spicco come Rizzo
Letterio.
Dall’ordinanza di custodia cautelare si desume
inoltre che nel corso delle indagini preliminari, con specifico riferimento alla
posizione di MARCHESE Mario, indicato quale mandante da SPARACIO Luigi, fu fatto
un confronto tra SPARACIO e MARCHESE, ma di ciò non è emerso alcunché in
dibattimento e solo indirettamente può arguirsi che l’esito del confronto sia
stato favorevole al MARCHESE dal fatto che egli non figuri tra gli imputati di
questo specifico episodio, e che non sia stato mai neppure sottoposto ad
indagini relativamente ad esso, posto che la richiesta ed il provvedimento di
archiviazione non lo concernono. Le dichiarazioni di SPARACIO, come ha rilevato
il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria finale, potrebbero essere
il frutto, più che della conoscenza di uno specifico mandato, di una deduzione
connessa alla appartenenza dei due autori materiali al gruppo MARCHESE.
Convergono invece le principali fonti di accusa
sulla individuazione di CUSCINÀ Francesco e GALLETTA Nicola come direttamente
coinvolti nel fatto di sangue ai danni di PARATORE Giuseppe. Lo affermano
chiaramente SPARACIO e MARCHESE, ma per la verità non lo esclude neppure TODARO,
posto che il medesimo, sia pure nel quadro di una dichiarazione frutto di
ricordi poco precisi già nel corso delle indagini preliminari, ha riferito di
avere appreso da PARATORE che a sparare era stato CUSCINÀ che si trovava
comunque in compagnia di un’altra persona. Così come appare convergente
l’indicazione del calibro dell’arma usata, corrispondente a quello dei
reperti balistici rinvenuti sul luogo dell’attentato; ed in modo altrettanto
aderente alla realtà dei fatti SPARACIO e MARCHESE hanno dichiarato che il
PARATORE era stato colpito al viso.
MARCHESE ha poi incidentalmente riferito una
circostanza assai specifica che trova puntuale conferma nei primi accertamenti.
Secondo il collaboratore il PARATORE era stato colpito mentre reggeva delle
borse, in quanto si era recato a fare la spesa: in occasione del primo
sopralluogo, insieme ai frantumi di vetri di autovettura ed agli otto bossoli
calibro 22, nei pressi di una estesa macchia ematica fu trovato a terra un
sacchetto in plastica di colore bianco, anch’esso insanguinato, contenente un
ananas, il cui abbandono sul posto avvalora l’ipotesi che a reggere la borsa
fosse la vittima del ferimento (v. anche la deposizione dei testi Venuto e
Cicala, che sono stati sentiti in proposito all’udienza del 5.12.1997, anche
se non erano stati originariamente indicati con riferimento al capo di
imputazione in esame, mentre in lista figurano tra le persone che avrebbero
dovuto essere sentite in merito all’altro agguato di cui fu vittima PARATORE
Giuseppe, quello del 6 settembre 1991, descritto al capo 30 dell’imputazione:
dell’errore il Pubblico Ministero ha preso atto nel corso della stessa udienza
del 5.12.1997).
Sempre sul piano della ricerca dei riscontri
oggettivi osserva la Corte che una delle conferme delle dichiarazioni
accusatorie di MARCHESE Mario era probabilmente connessa, nella prospettazione
scaturita dalle indagini preliminari, alla utilizzazione da parte di CUSCINÀ e
GALLETTA, al momento dell’attentato, di una Fiat
UNO ricevuta in prestito da tale Ripinto Giuseppe. Una domanda in tal senso
è stata rivolta dal Pubblico Ministero senza esito al teste Lucà (“P. M.:
senta si ricorda […] se la macchina utilizzata […] per
l’effettuazione di questo tentato omicidio appartenesse, a tale RIPINTO
Giuseppe? LUCÀ: non so, non so rispondere. ”), e lo stesso Ripinto
Giuseppe, dopo avere ammesso di avere conosciuto in carcere GALLETTA, CUSCINÀ e
MARCHESE, ha riconosciuto di essere stato in possesso per circa due mesi di una Fiat
UNO diesel di colore bianco, venduta nel marzo 1991, pur escludendo nella
maniera più assoluta di avere ceduto l’autovettura in prestito a GALLETTA e
CUSCINÀ. Tuttavia sul punto MARCHESE è stato poco chiaro in dibattimento,
poiché all’udienza del 19.2.1999 ha nominato Ripinto Giuseppe come un suo
affiliato nel contesto della descrizione delle condotte di GALLETTA e CUSCINÀ
che avevano preceduto il ferimento di PARATORE, ma ha poi riferito a sé stesso
la disponibilità della Fiat UNO bianca
chiesta in prestito dai due per compiere l’agguato (“Giuseppe Ripinto che era un mio affiliato loro quella mattina sono
venuti a casa mia che io non c’ero, ero da RIZZO, si sono fatti prestare
questa macchina io avevo una Fiat UNO bianca, si sono fatti prestare questa
macchina e sono andati in giro a cercare questo Zito perché la sera il CUSCINÀ
aveva subìto quell’agguato …”). Il riferimento a Ripinto è rimasto
in queste dichiarazioni del tutto isolato rispetto alla ricostruzione
dell’episodio, sicché appare plausibile che MARCHESE intendesse indicare
Ripinto come colui al quale gli odierni imputati avevano chiesto
l’autovettura, corrispondente per marca e modello ad una di quelle
effettivamente possedute dal Ripinto. E tuttavia, alla luce del tenore testuale
delle dichiarazioni di MARCHESE, ed in mancanza di qualsiasi contestazione o
ulteriore approfondimento, è certo che la circostanza non è emersa in modo
chiaro ed univoco e di essa non si può tenere conto come elemento di riscontro
alle dichiarazioni accusatorie di MARCHESE.
La lacuna non si ripercuote tuttavia sulla
complessiva “tenuta” della ipotesi accusatoria, posto che le convergenze e
le corrispondenze già messe in luce appaiono sufficienti per suffragare
l’affermazione di responsabilità di GALLETTA Nicola.
A prescindere dalle affermazioni di TODARO
Demetrio, che risentono di una certa genericità, forse connessa alla
appartenenza di tutti i protagonisti della vicenda ad un contesto associativo
diverso da quello in cui era inserito il TODARO, e quindi ad un ridotto
interesse dello stesso TODARO ad acquisire conoscenze in proposito, va rilevato
che tanto MARCHESE che SPARACIO attribuiscono concordemente a GALLETTA Nicola
l’iniziativa della improvvisa esplosione dei colpi di pistola all’indirizzo
di PARATORE, la cui risposta evasiva in ordine alla richiesta di notizie su Zito
Enzo (per TODARO la richiesta riguardava RIZZO Rosario) scatenò la reazione
immediata del GALLETTA. Alle affermazioni di MARCHESE, al vertice del gruppo di
appartenenza di GALLETTA e CUSCINÀ, va riconosciuta particolare attendibilità,
avendo il collaboratore riferito di fatti che aveva appreso poco dopo il loro
accadimento in relazione al chiarimento in corso con RIZZO Rosario dopo
l’omicidio del fratello di questi, Letterio. Ed anche se RIZZO Rosario non è
stato sentito specificamente in merito alla vicenda in esame, egli ha ugualmente
fornito una conferma indiretta di quanto dichiarato da MARCHESE, allorché ha
riferito che, dopo l’omicidio del fratello Letterio ed il ferimento di CUSCINÀ
ad opera del cognato Zito, era restio a recarsi nel rione Giostra temendo un
trappola, e che la reazione immediata all’agguato contro Mulé e CUSCINÀ fu
l’attentato ai danni di PARATORE Giuseppe, indicato peraltro unanimemente come
un elemento del gruppo di RIZZO Rosario (di cui era figlioccio,
come ha precisato De Francesco Paolo all’udienza del 31.10.1997).
Non pare poi che l’esito negativo dell’indagine
diretta alla ricerca dei residui dello sparo sulle mani di GALLETTA Nicola possa
ripercuotersi sulla valenza di accuse ribadite in dibattimento senza alcun
tentennamento e senza che siano state nemmeno adombrate ragioni di astio
personale o di contrasto che potrebbero influire sulla genuinità della
chiamata. Come è notorio e come in ogni caso il consulente del Pubblico
Ministero ha precisato all’udienza del 20.12.1997, la permanenza dei residui
dello sparo sulle mani dello sparatore è un fenomeno la cui durata è legata a
molte variabili: se, in linea di principio, gli studi di settore attestano la
compatibilità tra l’attività manuale ordinaria e la presenza di tali residui
per un periodo massimo di quattro, cinque ore, in concreto è sufficiente a
rendere negativo l’esito della relativa indagine, anche in tempi molto brevi
rispetto al momento in cui si è fatto uso dell’arma, il lavaggio delle mani
stesse o una banale pulitura con una stoffa umida, idonea a rimuovere e
trattenere le particelle depositate sulle mani. Sicché, appartenendo tali
nozioni all’esperienza comune, anche l’esito di un controllo eseguito in
tempi molto ridotti rispetto al momento della esplosione dei colpi può non
essere significativo, ove uno scarto temporale anche minimo abbia comunque
consentito allo sparatore l’espletamento di quelle attività elementari. Nel
caso di specie, pur risultando che il GALLETTA fu momentaneamente fermato presso
l’abitazione del SALVO poco tempo dopo il ferimento del PARATORE, il prelievo
fu in ogni caso eseguito dopo diverse ore, come si desume dalla lettura degli
appositi moduli allegati ai reperti e riprodotti nelle fotografie allegate alla
relazione di consulenza a firma dei dottori Cardia e Gentile: un periodo
comunque troppo prolungato (nel caso del GALLETTA pari ad oltre due ore dal
momento dell’agguato) per ipotizzare plausibilmente che l’odierno imputato,
anche recandosi, ad es., in un bagno, non abbia potuto compiere alcuna delle
attività che sono notoriamente sufficienti per rimuovere le tracce dello sparo
dalla cute delle mani. Ed inoltre, anche a volere ipotizzare che subito dopo il
fermo, durante la permanenza nei locali della Questura, sia stato impedito al
GALLETTA lo svolgimento di qualunque attività idonea a falsare l’esito
dell’indagine, ciò non esclude che tale attività, peraltro di modestissimo
rilievo temporale, sia stata compiuta nel periodo immediatamente precedente. A
questo proposito, senza necessariamente trarre argomenti dalla esperienza di cui
il GALLETTA, in quanto inserito in un clan malavitoso con un ruolo desumibile
dalle vicende esaminate in questo processo, era sicuramente in possesso, è
plausibile ritenere che l’orientamento assunto dalle prime indagini ed il
conseguente controllo della polizia non abbiano affatto colto di sorpresa
GALLETTA, CUSCINÀ e gli altri indagati, già ben noti alle forze dell’ordine,
classificati in un preciso contesto associativo, e certamente consci di essere i
primi e “naturali” destinatari delle attività investigative immediatamente
successive al ferimento o all’uccisione di elementi che si consideravano
inseriti in gruppi avversi; e ciò appare particolarmente aderente alla realtà
dei fatti posto che si trattava di un momento contrassegnato dal succedersi di
fatti di sangue molto gravi, nel quadro di una ripresa delle ostilità interne
alla criminalità organizzata cittadina resa palese dal susseguirsi in tempi
ravvicinati di fatti eclatanti come il tentato omicidio di Mulé Giuseppe e
l’uccisione di Rizzo Letterio. Avvalora queste considerazioni l’esito
negativo della perquisizione personale alla quale il GALLETTA fu sottoposto alle
ore 12,30 del 4 marzo 1991, subito dopo essere stato rintracciato nei pressi
dell’abitazione del SALVO, posto che il medesimo aveva già sicuramente
provveduto a disfarsi dell’arma usata per commettere l’attentato.
Dalla indagine diretta alla ricerca dei residui
dello sparo è invece emerso un dato, certamente poco significativo in mancanza
di ulteriori approfondimenti di natura tecnica, ma idoneo a fornire una
conferma, sia pure di limitata portata, all’ipotesi di accusa. Come si è già
rilevato illustrando i risultati delle indagini, sulla mano destra di CUSCINÀ
Francesco fu riscontrata la presenza di una particella contenente piombo, calcio
e bario, ritenuta in assoluto non indicativa in maniera univoca dello sparo, ma
composta da elementi presenti in particolari cariche di innesco, tanto da
rendere necessaria, per rispondere al quesito relativo alla sua provenienza, una
ulteriore indagine sui bossoli o sui proiettili provenienti dalle cartucce
impiegate. La circostanza, non emersa dall’audizione in dibattimento del
consulente del Pubblico Ministero, ma riferita nella parte conclusiva della
relazione, il cui contenuto l’unico dei consulenti sentiti ha interamente
confermato, potrebbe rappresentare una ulteriore conferma, ad abundantiam, della veridicità della ricostruzione operata sulla
scorta delle dichiarazioni delle fonti di accusa. Pur non essendo stato il
CUSCINÀ indicato come l’autore degli spari, se non da TODARO Demetrio (la cui
versione appare però meno precisa ed attendibile, e priva di riscontri), la
circostanza che egli era in compagnia del GALLETTA nel momento in cui questi
sparò ed a suo stretto contatto sull’autovettura potrebbe ben giustificare il
trasferimento della particella sulla mano destra dello stesso CUSCINÀ, persona
diversa dallo sparatore e per questa ragione probabilmente meno attento a
prendere precauzioni e a prevenire eventuali controlli. L’ipotesi
evidentemente poggia su una premessa non accertata, che cioè la particella
trovata possa essere ricondotta allo sparo con le cartucce utilizzate per
l’attentato, ma in mancanza di questo accertamento, la questione meritava
comunque un accenno per rafforzare l’assunto che l’esito della consulenza
non è incompatibile con la prospettazione accusatoria.
È ben diversa, rispetto alla posizione di GALLETTA
Nicola, quella del CUSCINÀ, che le fonti di accusa privilegiate dalla Corte
indicano come mero accompagnatore del primo.
Significativamente SPARACIO ricorda
l’approssimazione con cui fu preparato l’agguato, riconducendo il ferimento
del PARATORE ad un’iniziativa personale di GALLETTA (“…
io mi ricordo di questo tentativo di omicidio che non è che era stato
organizzato nei minimi particolari. Loro mentre salivano con la macchina hanno
visto questo PARATORE, è sceso dalla macchina GALLETTA Nicola e gli ha sparato
un intero caricatore della pistola.”).
MARCHESE è stato ancora più chiaro, attribuendo
al CUSCINÀ l’intenzione di chiedere spiegazioni a Zito dell’attentato del
giorno precedente (in cui lo stesso CUSCINÀ aveva riportato una ferita
superficiale al capo), e riferendo invece al GALLETTA sia l’irritazione per la
risposta evasiva e per l’atteggiamento del PARATORE, che la successiva ed
immediata reazione (“… è sceso il
GALLETTA dalla macchina della FIAT UNO, è andato da questa persona qua, questo
aveva due borse in mano, era andato a fare la spesa e gli ha chiesto dove poteva
trovare Zito e quello ha detto: guarda
non lo so; come … non lo sai, …
ma non lo sai dove pratica, dove non pratica, è amico tuo, non è amico tuo, sì
… però … io non lo so … insomma vattelo a trovare … che vuoi da me, io
non lo so dove trovarlo. Quando questo ha finito di dire queste parole lui ha
uscito una 22 e gli ha sparato in faccia, non so l’ha preso in un occhio,
l’ha preso davanti a tutti insomma con una macchina onesta perché la macchina
non era rubata insomma, non è che lui era partito con quell’intenzione di
andargli a sparargli a quello e questo qui è tutto, diciamo la dinamica è
tutta là. Quello è andato all’ospedale, poi so, che non so l’ha preso
nell’occhio, l’ha preso. … P. M.: Diciamo che … quindi è stata una cosa
di iniziativa di CUSCINÀ e di GALLETTA? IMPUTATO: Sì, una cosa più che altro
l’ha fatta questo Nicola GALLETTA perché il CUSCINÀ cercava questo Zito per
spiegargli perché hai sparato che c’ero io, sapendo le cose che c’erano,
l’accordo che avevo preso io con RIZZO che gli dovevo dare la testa di Mulé
per l’omicidio di suo fratello …”).
A fronte di queste dichiarazioni per un verso
appare corretta l’esclusione della premeditazione, dal momento che
l’attentato scaturisce da una iniziativa estemporanea, al di fuori di
qualsiasi programmazione, anche generica, posto che lo scontro tra gruppi in
atto, secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni di due dei protagonisti,
RIZZO e MARCHESE, non aveva ancora assunto portata totalizzante, tale da
investire indiscriminatamente tutti i componenti di ciascuna consorteria,
facendone dei potenziali obiettivi per gli affiliati dei gruppi avversari. È
perciò plausibile che la decisione di uccidere il PARATORE, assunta
all’improvviso da GALLETTA, non sia stata determinata dalla appartenenza del
medesimo ad un gruppo avversario, quanto al fastidio che l’atteggiamento non
propriamente collaborativo del PARATORE aveva suscitato. Del tutto priva di
significato appare la circostanza che il GALLETTA fosse armato, posto che, in
determinati ambienti, ciò può anche apparire del tutto normale. E tuttavia,
proprio dalle modalità con cui matura ed è portato ad esecuzione il proposito
omicida, si evince che l’attentato è opera esclusiva di GALLETTA Nicola, e
sotto alcun profilo le conseguenze dell’autonoma iniziativa del coimputato
possono essere plausibilmente addebitate al CUSCINÀ. L’obiettivo di
quest’ultimo era un’altra persona, e, stando alla dichiarazione di MARCHESE,
anche con riferimento allo Zito non vi era alcuna volontà omicida, quantomeno
come progetto di immediata attuazione, posto che era intenzione di CUSCINÀ
ottenere solamente spiegazioni sul proprio coinvolgimento nell’attentato del
giorno precedente. In conclusione, riferita l’iniziativa dell’uso
dell’arma nei confronti del PARATORE al solo GALLETTA Nicola, al CUSCINÀ non
possono essere in alcun modo addebitate a titolo di concorso le conseguenze di
una decisione che il CUSCINÀ ignorava del tutto prima che essa fosse attuata in
modo del tutto inaspettato. Non essendo stata raggiunta la prova di una adesione
all’iniziativa del GALLETTA e non essendovi riscontri alla isolata accusa del
TODARO, a cui PARATORE stesso avrebbe parlato del CUSCINÀ come dello sparatore,
l’unico esito consentito è l’assoluzione dell’imputato.
Per la determinazione della pena a carico di
GALLETTA Nicola si rinvia, come al solito, alla parte finale della motivazione.