L’esame della vicenda del tentato omicidio di
MAROTTA Gaetano e Papale Domenico ha già consentito di individuare, almeno in
parte, le radici del contrasto sempre più acceso che nei primi mesi del 1991
andava contrapponendo MANCUSO Giorgio, e RIZZO Rosario che gli si era alleato
dopo l’uccisione del fratello Letterio (23.2.1991), agli altri gruppi della
criminalità organizzata messinese. Si è già osservato che se per un verso la
consumazione dell’attentato segnò la nascita ufficiale dell’alleanza tra
RIZZO e MANCUSO, offrendo al primo la dimostrazione più convincente della
amicizia e della determinazione del secondo, per altro verso l’attentato,
commesso a Giostra e diretto contro due tra gli elementi più rappresentativi
del gruppo di GALLI Luigi, costituì l’ulteriore manifestazione della
pericolosità e della spregiudicatezza di MANCUSO, qualità di cui egli aveva già
dato prova in occasione dell’omicidio di Pippo Leo, commesso il 6 settembre
1990 all’interno dell’abitazione della stessa vittima, ed indusse i vertici
dei gruppi della criminalità organizzata cittadina del tempo, Di Blasi Domenico
primo fra tutti, ad abbandonare ogni remora e a progettare concretamente
l’eliminazione di MANCUSO Giorgio e di RIZZO Rosario.
Il capo di imputazione in esame concerne appunto
alcune delle numerosissime iniziative prese in quel periodo per la uccisione dei
due personaggi, e concretizzatesi innanzitutto in una deliberazione
onnicomprensiva, adottata secondo l’imputazione da FERRARA Sebastiano, GALLI
Luigi, LEO Giovanni e MARCHESE Mario, e quindi in una serie di reati di
detenzione e porto illegale di armi da sparo comuni e da guerra, ascritti a
numerosi degli odierni imputati, alcuni dei quali, divenuti collaboratori di
giustizia, sono stati già giudicati e condannati in esito al giudizio
abbreviato. L’indicazione cronologica contenuta nel capo di imputazione,
genericamente ancorata all’omicidio di Di Blasi Domenico (15 maggio 1991) come
termine finale dell’arco temporale interessato dalla perpetrazione di tali
azioni, impropriamente definite agguati, può essere oggetto di ulteriore
specificazione alla luce della ricostruzione operata in occasione dell’analisi
dei reati di cui ai capi precedenti, posto che gli “agguati” dovettero
verificarsi in epoca successiva ai primi del mese di marzo 1991, in particolare
dopo l’attentato ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico del 5 marzo che
scatenò contro MANCUSO Giorgio l’aperta ostilità di tutti gli altri gruppi.
La ricostruzione di ciò che avvenne dopo il
ferimento di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, e segnatamente degli agguati
riportati sotto questo capo 15, è affidata esclusivamente alle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, ed appare arduo cercare elementi di riscontro
ulteriori rispetto alla convergenza di tali dichiarazioni, posto che è pacifico
che tali appostamenti non produssero alcuna conseguenza e che le armi, tra cui
una da guerra (un fucile kalashnikov),
di cui si contestano la detenzione ed il porto illegali, non furono mai
concretamente utilizzate contro gli obiettivi a cui erano destinate.
Sono stati sentiti in dibattimento su questo capo
di imputazione MANCUSO Giorgio, SANTORO Angelo, CASTORINA Pasquale, CARIOLO
Antonio, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano, TURRISI Antonino, SPARACIO Luigi,
LEO Roberto, LEO Giovanni e SALVO Giovanni. È poi stata disposta ai sensi
dell’art. 507 c. p. p. l’audizione di FERRARA Carmelo, imputato di uno degli
agguati descritti sotto questo capo 15, e precisamente di quello indicato come
“quinto agguato” (sub lett. f) che sarebbe stato organizzato in località Mangialupi nello
stesso periodo di riferimento.
MANCUSO Giorgio, sentito all’udienza del 22
gennaio 1999, ha dichiarato che dopo la morte di Leo Giuseppe (vicenda per la
quale il MANCUSO è stato condannato ormai in via definitiva) era stato FERRARA
Sebastiano a mettersi a disposizione
di uno dei fratelli del Leo, Domenico, di cui era intimo amico, per compiere
degli attentati ai danni di MANCUSO.
Di ciò, ed in particolare del coinvolgimento di
FERRARA Sebastiano, il MANCUSO veniva informato da alcuni degli stessi
componenti del gruppo incaricato della esecuzione degli agguati (Vento Giuseppe,
SAMPERI Paolo, De Francesco Paolo), che in realtà erano amici di MANCUSO. Dopo
l’attentato ai suoi danni anche MAROTTA Gaetano era stato visto molte volte
recarsi al villaggio CEP a far visita a FERRARA Sebastiano. Anche RIZZO Rosario,
dopo la morte del fratello Letterio, sospettava che il FERRARA stesse
organizzando un agguato ai suoi danni, come lo induceva a credere il
ritrovamento di alcune autovetture rubate nei pressi della sua abitazione. Un
concreto motivo di contrasto era poi scaturito dal fatto che un affiliato di
MANCUSO, tale Messina Giovanni, che sarà successivamente ucciso (v. il capo
24), era entrato in conflitto con FERRARA Sebastiano per una estorsione, ed
inoltre FERRARA ed i suoi affiliati avevano commesso delle estorsioni “in altri posti che interessavano il Messina”. Un’altra vicenda
alla quale MANCUSO ha fatto risalire il risentimento di FERRARA era quella
verificatasi presso gli uffici della USL di Bordonaro, il cui direttore,
minacciato di morte da persone amiche del FERRARA che intendevano ottenere delle
agevolazioni, si era rivolto a Pellegrino Paolo di cui era amico; quest’ultimo
a sua volta aveva provocato l’intervento di MANCUSO, che si era presentato
direttamente negli uffici trattando in malo modo gli amici di FERRARA
Sebastiano.
Proseguendo nell’indicazione dei propri nemici
MANCUSO ha poi usato espressioni durissime nei confronti di Di Blasi Domenico,
additato come l’artefice dell’alleanza degli altri gruppi contro di lui e
come il responsabile del fallimento dei vari tentativi di pacificazione compiuti
soprattutto da SPARACIO Luigi (“… Per
quanto riguarda il Di Blasi, dopo la morte di Valveri Sebastiano, io mi resi
conto che il Di Blasi da agnello che voleva apparire in effetti aveva uscito la
sua cattiveria dentro, perché in sostanza non dimentichiamo che il Di Blasi ha
comandato a Messina e ha fatto uccidere per venti anni persone, e faceva il bene
e il male di tutti. Per cui dopo la morte di Valveri Sebastiano, io decisi e
feci un esame di coscienza che il Di Blasi poteva attentare anche alla mia vita,
di questo ne ebbi conferma quando, dopo la sparatoria del MAROTTA, lo stesso
SPARACIO si recò a casa del MAROTTA insieme a Di Blasi e ad altre persone.
Mentre lo SPARACIO in effetti parlava di pace ed in sostanza proponeva la pace
nei miei confronti perché SPARACIO per me aveva dell’amicizia, fino ad un
certo punto, ma sincera, il Di Blasi il suo intento era diverso. Era di
accattivarsi l’amicizia dei giostroti contro di me, in quell’occasione gli
disse al MAROTTA davanti a tutti di non preoccuparsi che per la mia eliminazione
ci avrebbe pensato lui stesso.”).
Le notizie apprese convinsero MANCUSO della ostilità
degli altri gruppi e dei rischi che essa comportava (“…
io sapevo benissimo di essere nel mirino e di aspettarmi la morte da un secondo
all’altro …”), ed un’ulteriore conferma della gravità della
situazione la ebbe allorché SPARACIO lo informò che il FERRARA aveva
registrato una conversazione con tale Gallo, il quale in questa occasione aveva
informato il FERRARA che presto sarebbe stato scarcerato Costa Gaetano, acerrimo
nemico di SPARACIO Luigi, e gli aveva proposto di aderire ad un complotto per la
uccisione dello stesso SPARACIO, di Di Blasi Domenico, di MARCHESE Mario, di
GALLI Luigi, progetto a cui, secondo quanto aveva riferito il Gallo a FERRARA,
MANCUSO aveva già prestato la sua adesione. MANCUSO, che con il Gallo non aveva
avuto alcun rapporto che autorizzasse lo stesso Gallo ad affermare quanto
registrato dal FERRARA, non ha esitato a ricollegare la vicenda ad un complotto
architettato ai suoi danni da Di Blasi, MARCHESE e FERRARA, con l’obiettivo di
superare le resistenze di SPARACIO e coinvolgerlo a pieno titolo nel progetto di
eliminare il MANCUSO. Lo stesso SPARACIO informò infatti MANCUSO di essere
stato convocato dopo un paio di giorni presso l’abitazione di FERRARA
Sebastiano per partecipare ad un vero e proprio summit insieme a Luigi GALLI, Domenico Di Blasi e Mario MARCHESE. In
questa occasione lo SPARACIO aveva compiuto un estremo tentativo di perorare la
causa di MANCUSO, dicendo di ritenere il Gallo un bugiardo e cercando invano di
dissuadere gli altri dall’attuare qualsiasi iniziativa ai danni di MANCUSO.
Quest’ultimo però aveva percepito il pericolo ed aveva deciso di uccidere
MARCHESE e Di Blasi, ritenendoli gli ispiratori del complotto ai suoi danni.
Evidentemente più specifiche appaiono le
dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti su questo capo di imputazione,
che sono infatti destinate a consentire una ricostruzione in dettaglio dei vari
episodi riportati sotto il capo 15.
SANTORO Angelo, sentito nelle udienze del 4 e del
10 luglio 1998, ha confermato l’esistenza dei contrasti tra MANCUSO e FERRARA
Sebastiano, scaturiti da una estorsione a tale Freni, riferendo che in due
occasioni MANCUSO era andato ad Alì Terme a trovare il FERRARA, e che la
seconda volta FERRARA aveva capito che l’altro aveva intenzione di ucciderlo,
sicché era precipitosamente rientrato al villaggio CEP, covando a sua volta
l’intenzione di uccidere MANCUSO. Addirittura le intenzioni ostili di MANCUSO
nei confronti di FERRARA erano state decisive nell’indurre il SANTORO nel 1991
ad entrare a far parte del gruppo di FERRARA Sebastiano, a cui lo legavano una
amicizia nata negli anni dell’infanzia ed il rapporto determinato dal fatto
che un fratello del FERRARA aveva sposato la sorella di SANTORO. Il
collaboratore, a suo tempo noto con lo pseudonimo di Gigia,
ha poi confermato anche la vicenda della cassetta registrata da FERRARA
Sebastiano con il colloquio con Giovanni Gallo e della successiva riunione in
cui, messo da parte l’invito a temporeggiare di SPARACIO, era stata decisa
l’eliminazione di MANCUSO Giorgio.
In ordine agli appostamenti compiuti allo scopo di
sorprendere MANCUSO e RIZZO, che in quel periodo si spostavano spesso insieme a
bordo di autovetture blindate, SANTORO ha dichiarato innanzitutto che un giorno,
mentre egli si trovava al villaggio CEP nella stalla di FERRARA Sebastiano
insieme a quest’ultimo, a LAGANÀ Gianfranco, a GALLETTA Nicola ed a PAPALE
Domenico, giunse a bordo di un’autovettura Lancia
Thema MANCUSO Giorgio, che era accompagnato da un’altra persona, forse il
Catanzaro, il quale si fermò a casa di Carmelo FERRARA, che si trovava agli
arresti domiciliari, e chiese di parlare con il fratello di questo. FERRARA
Carmelo mandò a chiamare il fratello Sebastiano, il quale si trovava insieme
agli altri intento a controllare delle armi. FERRARA Sebastiano si recò,
pertanto, a discutere con il MANCUSO a casa del fratello Carmelo e
nell’occasione era armato, ma consegnò la propria pistola al fratello
Carmelo. Quando ebbe finito di parlare con il MANCUSO, FERRARA Sebastiano uscì
e disse ai quattro che erano prima con lui e che rimasero nella stalla ad
attendere, di uccidere il MANCUSO sulla via del ritorno verso Santa Lucia.
Subito il SANTORO, il PAPALE, il GALLETTA ed il LAGANA’ presero
un’autovettura Alfetta rubata, che era nella loro disponibilità, e si recarono al
torrente Santa Lucia (il collaboratore ha inteso, evidentemente, riferirsi al
torrente S. Filippo, limitrofo al villaggio CEP, che costeggia effettivamente la
strada che conduce al villaggio Santa Lucia), in attesa che transitasse da lì
il MANCUSO, ma dopo aver aspettato un
pezzo (poi preciserà “dieci,
quindici secondi”, in controesame dirà “circa
cinque, dieci minuti”, ma è evidente che gli attentatori dovettero
restare in quel luogo pochissimo tempo), resisi conto che il MANCUSO aveva preso
un’altra strada, se ne andarono. In tale occasione essi portarono con loro tre
pistole ed un kalashnikov. Le pistole
erano una del GALLETTA, una del SANTORO ed una del PAPALE, il quale, però, la
diede al LAGANÀ, che era sprovvisto di arma, serbando per sé il kalashnikov,
che apparteneva al gruppo “Galli”.
Dopo un paio di mesi ad un altro appostamento
sempre a Santa Lucia sopra Contesse avevano preso parte lo stesso SANTORO,
Papale Domenico e GALLETTA Nicola, armati con il fucile kalashnikov,
alcune pistole (“io avevo una 9 × 21,
GALLETTA mi sembra che aveva una 7,65”) ed un fucile automatico calibro 12
rubato che era in possesso di LONGO. Al semaforo posto all’imbocco per la
strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse si trovavano invece FERRARA
Sebastiano e TURRISI Antonino che avrebbero dovuto segnalare l’arrivo di RIZZO
o MANCUSO. Anche in questa seconda occasione, dopo una vana attesa durata fino
alla mezzanotte all’interno di una fabbrica di legname ubicata accanto ad una
fabbrica di essenze, non essendo transitate le due vittime, i componenti del
gruppetto andarono via.
SANTORO ha poi riferito di un altro appostamento,
compiuto nelle ore diurne sempre insieme a GALLETTA Nicola e Papale Domenico
all’inizio del torrente Santa Lucia (anche in questo caso si deve ritenere che
il collaboratore si riferisse al torrente S. Filippo), mentre FERRARA
Sebastiano, appostato nei pressi dello svincolo autostradale di Tremestieri,
aveva il compito di avvisare i complici dell’arrivo di RIZZO Rosario. Anche in
questa terza occasione il mancato arrivo della vittima designata aveva indotto a
desistere i tre, che erano armati con due pistole, una di SANTORO e l’altra di
GALLETTA, e con il kalashnikov in
possesso di Papale Domenico.
Sempre nel 1991 sarebbe poi avvenuto un quarto
appostamento al villaggio Aldisio, presso l’abitazione del padre dei fratelli
Leo, avendo il FERRARA coinvolto LEO Domenico e prima ancora SPARACIO Luigi nel
progetto di uccidere MANCUSO Luigi, che in quel periodo, proprio per sfuggire ad
eventuali azioni ostili, si era rifugiato al villaggio Aldisio presso
l’abitazione di suoi congiunti.
Era stata altresì semplicemente proposta da
FERRARA Sebastiano l’utilizzazione agli stessi fini della casa di Costa
Concetta, convivente di SANTORO, ubicata nel limitrofo rione Mangialupi,
frequentato da MANCUSO che tutte le mattine prendeva il caffè in un bar posto
nei pressi del carcere di Gazzi.
In occasione di quello indicato da SANTORO come il
quarto appostamento egli era in compagnia di Papale Domenico, SALVO Giovanni,
appartenente al gruppo “Marchese”, e VENUTO Giuseppe, originariamente
inserito nel gruppo “Leo” e poi forse transitato nel gruppo “Sparacio”.
LEO Domenico aveva provveduto a trasferire presso l’abitazione dei genitori
utilizzata come appoggio logistico l’armamento destinato alla consumazione
dell’agguato, che era costituito da alcune pistole, un mitra ed un fucile kalashnikov.
Incaricato di dare il segnale con una radio ricetrasmittente al momento
dell’avvistamento dell’obiettivo era in questa occasione Gino LEARDO,
appostato presso una sua abitazione ubicata al villaggio Aldisio nei pressi
della piazzetta del quartiere, del quale SANTORO ha dichiarato di non sapere se
fosse armato o meno, e di non conoscere la ragione per cui aveva abbandonato i
complici andando via.
Uno o due mesi dopo, ma un paio di mesi prima che
fosse ucciso il Di Blasi, sempre utilizzando la casa dei Leo di villaggio
Aldisio come appoggio logistico fu organizzato, anche questa volta da FERRARA
Sebastiano, un altro agguato, al quale avrebbero dovuto prendere parte,
utilizzando le stesse armi menzionate in precedenza, anche Pasquale PIETROPAOLO,
Giovanni LEO, ed un parente di PIETROPAOLO in possesso di una Fiat
127, che aveva il compito di dare il segnale. La presenza di elementi
appartenenti a gruppi diversi era l’espressione tangibile del coinvolgimento
di tutti nel progetto di uccidere il MANCUSO. La febbrile attività diretta alla
organizzazione degli agguati ai danni di MANCUSO Giorgio era ancora in corso
quando si sparse la notizia, diffusa dal telegiornale, dell’omicidio di Di
Blasi Domenico, che giunse proprio mentre era in corso l’ennesima riunione
finalizzata allo scopo indicato. Lo stesso SANTORO aveva preso parte ad una
delle prime di queste riunioni svoltesi al villaggio CEP, a cui avevano preso
parte Di Blasi, ancora in vita, CASTORINA Pasquale, Villari Antonino e SPARACIO
Luigi, del quale anche il SANTORO ha riferito che era inizialmente il più
restio ad intraprendere una guerra contro il MANCUSO.
CASTORINA Pasquale, sentito all’udienza del 12
dicembre 1998, ha dichiarato che prima della morte di Di Blasi vi erano state
numerose riunioni, alcune svoltesi presso la casa di MARCHESE Mario, altre
presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, nelle quali era stata
decisa l’uccisione di MANCUSO Giorgio che si era alleato a RIZZO Rosario. A
queste riunioni, in una delle quali il CASTORINA aveva appreso dell’esistenza
di un contrasto tra MANCUSO e GALLI per una estorsione contesa, prendevano
parte, oltre a CASTORINA, Di Blasi Domenico, Papale Domenico, Gatto Giuseppe.
MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, inteso nittola,
MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, Villari Antonino, e qualche volta avevano anche
partecipato Mulé Giuseppe e LEARDO Gino.
In concreto lo stesso CASTORINA una volta si era
portato probabilmente armato al rione Giostra in compagnia del nipote
PIETROPAOLO Pasquale pedinando il MANCUSO e cercando invano l’attimo propizio
per ucciderlo. Era stata poi concordata da SPARACIO unitamente a Di Blasi e a
MARCHESE l’organizzazione di un agguato sul viale S. Martino e di ciò era
stato incaricato lo stesso CASTORINA, che teneva a tale scopo una pistola
calibro 7,65 Mauser, consegnatagli
dallo SPARACIO, nascosta nel negozio La
Stellina della suocera di SPARACIO, ed era pronto a farne uso non appena il
MANCUSO fosse stato rintracciato e convinto con uno stratagemma a fermarsi,
magari presso un bar per prendere un caffè. Un altro attentato avrebbe dovuto
essere commesso sul viale S. Martino dallo stesso CASTORINA e da LEARDO e
GALLETTA del gruppo “Marchese”; erano presenti anche Rosario VINCI, Domenico
Di Blasi e Antonino Villari, ma l’occasione era sfumata a causa delle presenza
di una pattuglia della polizia.
CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3
febbraio e del 20 marzo 1999, ha evidenziato che gli agguati a MANCUSO Giorgio e
RIZZO Rosario si inserivano nella strategia che aveva già condotto, alcuni mesi
prima dell’omicidio di Di Blasi Domenico, alla uccisione di Letterio Rizzo,
ordinata da MARCHESE Mario e Domenico Di Blasi ed eseguita da GALLETTA Nicola e
SALVO Giovanni. Questo periodo, come quello successivo all’omicidio Di Blasi,
fu costellato da una serie fittissima di riunioni, alle quali presero parte
esponenti di tutti i gruppi della criminalità organizzata messinese.
L’uccisione di MANCUSO Giorgio era stata peraltro già decisa prima
dell’omicidio Di Blasi, poiché il MANCUSO aveva dimostrato tutta la sua
pericolosità eliminando il suo padrino Giuseppe Leo, e ne aveva preso il posto
assumendo atteggiamenti ritenuti troppo spregiudicati (“…praticamente nelle riunioni precedenti all’omicidio Di Blasi,
riunioni che partecipò anche lo stesso Di Blasi, si decideva che MANCUSO
Giorgio doveva essere ucciso perché stava alzando a loro dire un po’ la testa
nel senso che andava radicandosi anche in città, dopo che lui stesso aveva
ucciso quello che era il suo padrino, e cioè Leo Giuseppe, ne aveva preso il
posto e a loro dire stava pretendendo molto.”). A questo periodo risale
l’organizzazione di un agguato che avrebbe dovuto essere eseguito a piazza
Cairoli da GALLETTA Nicola ed al quale il MANCUSO era sfuggito per un caso
fortuito.
MARCHESE Mario, sentito su questo capo di
imputazione all’udienza del 19 febbraio 1999, ha dichiarato che la pericolosità
e la spregiudicatezza dimostrata da MANCUSO Giorgio, soprattutto in occasione
dell’omicidio di Leo Giuseppe, aveva convinto lui e Di Blasi in particolare
della necessità di eliminare MANCUSO, nonostante la pacificazione siglata
dall’accordo raggiunto a casa dello stesso MARCHESE dopo l’attentato ai
danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico. Anche FERRARA Sebastiano, che in
quel periodo era ancora estraneo ai rapporti con gli altri gruppi e si limitava
a controllare la zona del villaggio CEP con l’ausilio di un modesto numero di
affiliati, aveva riferito a MARCHESE di non essere in buoni rapporti con MANCUSO
Giorgio, un cui affiliato, tale Messina Giovanni, inteso mezza
molla, aveva avanzato delle richieste estorsive nei confronti del titolare
di un bar ubicato a Messina, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza,
sebbene il locale fosse già controllato e “protetto” da FERRARA, peraltro
assumendo un atteggiamento di sufficienza che il FERRARA non aveva gradito per
niente (“Quello che è andato lì, che
gli ha fatto la proposta di estorsione, questo qua gli ha detto: ‘guarda che
qua c’è Iano FERRARA’. Quello, quando ha sentito così, dice: … ‘ma a
me di questo qua non ce ne frega niente, non è nessuno, … i soldi ce li devi
dare a noi!’. Giustamente questo qua lo è venuto a sapere subito FERRARA …”).
La reazione si era concretizzata nella successiva uccisione di tale D’Angelo
Santo, inteso ‘u piattaru, vicino a
MANCUSO Giorgio, ma abitante a villaggio CEP, nella zona controllata da FERRARA,
tanto da essere considerato un intruso.
MARCHESE ha poi ricordato la vicenda della
audiocassetta magnetica contenente la conversazione di FERRARA Sebastiano con
tale Gallo Giovanni, già affiliato di MARCHESE, che in quella occasione aveva
proposto a FERRARA l’uccisione di SPARACIO, MARCHESE e Di Blasi, assicurando
l’appoggio di Costa Gaetano e l’adesione al progetto di Giorgio MANCUSO. Con
l’audizione della cassetta il FERRARA dimostrò a MARCHESE la propria
affidabilità e ne ottenne al contempo l’adesione al progetto di uccidere il
MANCUSO, già condiviso da Di Blasi Domenico, che non si fidava di MANCUSO, e
quindi da SPARACIO Luigi, figlioccio di Di Blasi e da questi convinto della
necessità di uccidere il MANCUSO.
Da questa decisione scaturirono una serie di
appostamenti non andati a buon fine contro il MANCUSO, ormai obiettivo di tutti
gli altri gruppi. MARCHESE ha ricordato una irruzione a vuoto di GALLETTA Nicola
e SALVO Giovanni all’interno della pellicceria Iceberg,
nelle cui vicinanze era stata vista l’Alfa
164 di MANCUSO. Ha poi citato un appostamento nei pressi del bar
“Corrente”, davanti al quale si trovava un negozio di abbigliamento della
suocera di SPARACIO che MANCUSO frequentava quotidianamente; a questo agguato
erano pronti a partecipare il cugino di SPARACIO, Villari Antonino, lo stesso
SPARACIO, Di Blasi, CASTORINA Pasquale, il nipote di quest’ultimo Pasquale (PIETROPAOLO),
GALLETTA Nicola, De Luca Antonino e SALVO Giovanni. Il Villari avrebbe dovuto
attirare con un pretesto il MANCUSO all’interno del locale, consentendo ai
complici di intervenire e di sterminare il MANCUSO e le tre, quattro persone che
di solito lo accompagnavano, ma il progetto fallì perché SPARACIO si accorse
della presenza di un’autovettura delle forze dell’ordine e, temendo di
essere riconosciuto e coinvolto nelle successive indagini, invitò gli altri a
desistere.
MARCHESE ha infine escluso che FERRARA abbia preso
parte alla organizzazione di questi appostamenti precedenti all’omicidio Di
Blasi, attribuendo a sé stesso, a Di Blasi e a SPARACIO la paternità della
relativa organizzazione.
FERRARA Sebastiano, sentito nelle udienze del 12 e
del 13 marzo 1999, ha innanzitutto riferito in ordine all’origine dei suoi
contrasti con MANCUSO, scaturiti da una estorsione che il MANCUSO ed i suoi
affiliati, in particolare tale Mauro Salvatore, stavano compiendo ai danni di un
imprenditore edile, tale Freni Candeloro, sebbene si trattasse di un amico del
FERRARA, ed anzi manifestando apertamente di non tenere in alcuna considerazione
la circostanza che fosse il FERRARA a proteggere il Freni (“… questo mi confidava che si parlava male di me per quanto riguarda
questa estorsione come se loro non gli interessava che questo imprenditore era
amico mio e che se io volevo chiarire la cosa potevo andare tranquillamente al
Villaggio Aldisio, ‘che magari - dice - poi gli stacchiamo pure la testa’
…”). Sui rapporti di FERRARA con il Freni si è peraltro soffermato
anche SANTORO Angelo, il quale all’udienza del 10 luglio 1998 ha dichiarato
che il Freni aveva consegnato al FERRARA una consistente somma di denaro,
apparentemente a titolo di prestito, ma più verosimilmente, alla luce di quello
che il collaboratore ha lasciato intendere, quale corrispettivo della
“protezione”.
Su questo originario e probabilmente decisivo
motivo di contrasto si innesta, nella ricostruzione di FERRARA Sebastiano, la
percezione della ostilità del MANCUSO e del pericolo che il medesimo avrebbe
potuto rappresentare per le sue attività illecite e per la sua stessa incolumità.
Ha ricordato il collaboratore che un giorno MANCUSO, in compagnia di VINCI
Rosario, Messina Giovanni e di uno dei Pellegrino successivamente ucciso
(probabilmente si trattava di Paolo, del cui omicidio fu effettivamente accusato
poi CASTORINA Pasquale, citato nel racconto di FERRARA), si era recato a
trovarlo presso il ristorante che FERRARA gestiva in Alì Terme, suscitando la
diffidenza di FERRARA a cui era nota l’abitudine del MANCUSO di intrattenersi
a discutere con le sue potenziali vittime, di offrire poi loro della cocaina e
quindi di ucciderle. Nel corso dell’incontro, in cui si discuteva della
estorsione ai danni dell’imprenditore edile Freni, allorché Pellegrino
cominciò a preparare per il consumo un po’ di cocaina che MANCUSO aveva
appena uscito dalla tasca, FERRARA, che già aveva lasciato intendere ai suoi
interlocutori di essere armato (pur non avendo niente con sé), rifiutò la
droga e in maniera ancora più evidente fece capire di essere pronto a sparare,
inducendo in tal modo MANCUSO ed i suoi accompagnatori ad abbandonare ogni
proposito ostile. Scampato il pericolo FERRARA aveva lasciato insieme alla
famiglia l’appartamento di Alì, facendo precipitosamente ritorno nel più
sicuro villaggio CEP, e sottraendosi così, il giorno successivo, ad un altro
incontro con il MANCUSO che si era recato nuovamente ad Alì alla ricerca di
FERRARA. Quest’ultimo in realtà era ormai deciso ad uccidere il MANCUSO ed il
suo obiettivo era coinvolgere in questo progetto gli altri elementi più
rappresentativi della criminalità organizzata messinese dell’epoca. Sfumato
un agguato che il FERRARA avrebbe dovuto compiere con i suoi uomini nella zona
di Ganzirri all’interno di un ristorante in cui sospettava erroneamente che si
trovasse il MANCUSO, FERRARA cercò quindi di ottenere l’appoggio di GALLI
Luigi e MARCHESE Mario, ma mentre il primo era sulla stessa lunghezza d’onda
del FERRARA, in quanto non si fidava di MANCUSO che era molto vicino a SPARACIO
Luigi, MARCHESE temporeggiava nell’attesa di un chiarimento.
Apparentemente ad un chiarimento si pervenne nel
corso di un incontro presso la casa del FERRARA a cui presero parte, oltre a
FERRARA, SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, GALLI Luigi e lo stesso MANCUSO
Giorgio, ma la diffidenza del FERRARA rimase intatta ed egli infatti colse
l’occasione fornita da tale Gallo Giovanni per attuare il suo disegno. Era
questo Gallo un affiliato di MARCHESE Mario, che si era rivolto a FERRARA
cercandone l’adesione al progetto di uccidere MARCHESE, GALLI e SPARACIO e
rendendogli noto che MANCUSO condivideva e aveva fatto proprio il progetto.
Registrate le “esternazioni” di Gallo su una audiocassetta magnetica,
FERRARA fece ascoltare il contenuto del nastro a MARCHESE e GALLI, ricevendone
il pieno appoggio per le iniziative da intraprendere contro MANCUSO. SPARACIO
invece, che prima dell’omicidio Di Blasi prese parte solo alla riunione in cui
si discusse il contenuto della conversazione registrata con il Gallo,
temporeggiava, probabilmente perché era legato al MANCUSO e non intendeva con
la morte di MANCUSO avvantaggiare GALLI con cui non correvano buoni rapporti. Fu
comunque decisivo per i successivi sviluppi l’assenso di Di Blasi Domenico
alla eliminazione di MANCUSO che era entrato in conflitto anche con lui. In
questo scenario RIZZO Rosario, che non era riuscito ad ottenere l’appoggio di
FERRARA contro MARCHESE e GALLI, che riteneva responsabili della morte del
fratello Letterio, si era alleato con il MANCUSO, attirandosi in questo modo
l’ostilità degli altri ed in particolare di FERRARA.
Passando a descrivere i vari appostamenti compiuti
per attuare il disegno omicida, FERRARA ha ricordato che un giorno, mentre si
trovava nella stalla insieme a GALLETTA Nicola e Papale Domenico (che GALLI
aveva mandato al villaggio CEP con delle armi, tra cui un kalashnikov,
per prendere parte ad agguati contro MANCUSO), aveva ricevuto la visita di
MANCUSO Giorgio, Catanzaro Gaetano e RIZZO Rosario, che aveva condotto i primi
due in presenza del FERRARA auspicando un definitivo chiarimento. Ben altre
intenzioni aveva FERRARA, che in un primo momento pensò di uccidere i tre in
casa e poi, abbandonata l’idea che era troppo rischiosa, ordinò a SANTORO
Angelo, GALLETTA Nicola e Papale Domenico di appostarsi armati nei pressi del
torrente San Filippo, lungo la strada che conduce a Santa Lucia, pensando,
contrariamente a ciò che accadde, che MANCUSO, Catanzaro e RIZZO, lasciato il
villaggio CEP, seguissero questo percorso.
Dopo una contestazione del Pubblico Ministero
diretta a sollecitare la memoria dell’imputato in ordine alle concrete modalità
della organizzazione di un secondo agguato (riferita alle dichiarazioni di cui
al verbale del 17 settembre 1994), FERRARA Sebastiano ha ricordato che la sera
del giorno successivo sulla strada che conduce a Santa Lucia si appostarono
LONGO Luigi, SANTORO Angelo, Papale Domenico e GALLETTA Nicola, mentre TURRISI e
lo stesso FERRARA si trovavano sulla terrazza di un fabbricato posto sulla S. S.
114 muniti di una radio ricetrasmittente con la quale avrebbero dovuto avvisare
del passaggio di MANCUSO o RIZZO i complici, tra cui il Papale era in possesso
di un apparecchio simile per ricevere il segnale. Anche in questo caso
l’appostamento non ebbe alcuno sbocco concreto, dal momento che fu visto
passare solo IDOTTA Marcello, ma non transitò nessuna delle due vittime
designate.
Una ulteriore contestazione relativa alle
dichiarazioni rese nello stesso verbale del 17 settembre 1994 è stata
necessaria perché FERRARA ricordasse l’organizzazione di un terzo agguato nel
corso di una riunione a casa di FERRARA a cui aveva preso parte, come in
precedenza, anche LEO Domenico, fratello di Giuseppe. Per commettere
l’attentato, per il quale erano state approntate delle motociclette, era stata
utilizzata come appoggio logistico la casa della madre del LEO ubicata al
villaggio Aldisio. All’agguato avrebbero dovuto prendere parte VENUTO
Giuseppe, SANTORO Angelo, LEO Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni,
quest’ultimo appartenente al gruppo “Marchese”, mentre un ulteriore
appoggio sarebbe stato fornito dal cognato di LEO Domenico, tale Salvatore
inteso nasca. Anche in questo caso il
progetto, per il quale LEO Domenico aveva fornito un mitra, un fucile a canne
mozze e delle pistole, non si concretizzò, forse perché MANCUSO sospettò che
all’interno dell’abitazione della famiglia LEO fosse nascosto qualcuno.
In maniera un po’ confusa FERRARA ha poi
ricordato altre iniziative analoghe, tra cui un appostamento organizzato con la
collaborazione di LEO in una bottega vuota di proprietà della famiglia LEO
ubicata a Bordonaro (a cui pare di capire che secondo FERRARA avrebbero preso
parte SANTORO Angelo e, per il gruppo “Marchese”, CUSCINÀ Francesco, LEARDO
Luigi e SALVO Giovanni), un appostamento all’interno del Policlinico
universitario, ed un altro nella zona di Gazzi presso l’abitazione di Costa
Concetta, convivente di SANTORO Angelo, a cui presero parte lo stesso SANTORO,
Papale Domenico, CUSCINÀ Francesco ed una quarta persona che FERRARA non ha
saputo indicare. In quest’ultimo caso a dare il segnale della presenza di
MANCUSO, che era solito frequentare la zona in quanto incontrava Fresco Alfredo,
affiliato di Surace Salvatore, sarebbe stato MAROTTA Gaetano.
TURRISI Antonino, affiliato al gruppo “Ferrara”
dal 1987 al 1994 e conosciuto con il soprannome di scagghia
nova, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, ha spiegato che i contrasti
con MANCUSO Giorgio erano scaturiti dal fatto che questi aveva cominciato ad
estendere il raggio d’azione del proprio gruppo nella zona sud della città,
verso Tremestieri, area sotto il controllo del gruppo “Ferrara”. In
particolare MANCUSO aveva sottoposto ad estorsione un imprenditore
“protetto” da FERRARA, tale Freni, e ciò aveva causato dei litigi tra il
MANCUSO ed il FERRARA. In ordine ai rapporti del RIZZO con il suo capo TURRISI
ha ricordato che originariamente, negli anni “80, i due erano amici, ma i
rapporti erano sicuramente cambiati quanto FERRARA aveva rifiutato l’appoggio
che RIZZO Rosario gli aveva richiesto per vendicare la morte del fratello,
determinando così l’alleanza del RIZZO con MANCUSO. In quel periodo il
FERRARA non abitava stabilmente a Messina, in quanto gestiva un ristorante ad Alì
Terme chiamato “Il Gabbiano Azzurro” e rientrava di tanto in tanto in città
per curare i cavalli che teneva nella stalla al villaggio CEP. In questo periodo
aveva ricevuto diverse volte la visita di MANCUSO Giorgio nel locale, ed in una
occasione, in cui il MANCUSO si era presentato in compagnia di Rosario VINCI e
di altre persone, FERRARA era stato costretto a fare capire di essere armato. Il
timore di eventuali attentati aveva indotto FERRARA a riprendere ad abitare al
villaggio CEP.
Delineato in questo modo il clima di quel periodo,
TURRISI ha riferito che gli agguati contro MANCUSO e RIZZO furono decisi nel
corso di numerose riunioni svoltesi al villaggio CEP presso la stalla di
Sebastiano FERRARA, o presso la casa del cognato di lui Maimone Pasquale, o
presso l’abitazione del fratello Carmelo, o la casa di Domenico DI DIO, o in
altri luoghi del villaggio CEP. Alle riunioni prendevano parte Sebastiano
FERRARA, Angelo SANTORO, Luigi GALLI e tale Puccio Gatto (indicato come il suo
autista), Mario MARCHESE e i suoi affiliati Gino LEARDO, Giuseppe Mulé e Nicola
GALLETTA.
Ricordando un appostamento a cui aveva
personalmente preso parte, TURRISI ha dichiarato che una sera si trovava in
compagnia di FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, LAGANÀ Gianfranco
(indicato solo dopo la contestazione), Papale Domenico e GALLETTA Nicola, questi
ultimi due presenti su mandato, rispettivamente, di GALLI Luigi e di MARCHESE
Mario, che avevano anche portato con sé delle armi (delle pistole ed un kalashnikov).
TURRISI e FERRARA si trovavano sulla terrazza di un fabbricato sulla S. S. 114,
muniti di radio ricetrasmittenti, con cui avrebbero dovuto segnalare l’arrivo
dell’autovettura di Sarino RIZZO ai complici che erano appostati a qualche
centinaio di metri di distanza, in una traversa della strada che dalla S. S. 114
conduce a Santa Lucia.
Con analoghe modalità operative era stato
organizzato un altro agguato, sebbene il TURRISI non sia stato in grado di
ricordare come avrebbero dovuto essere avvisati gli esecutori che erano
appostati un po’ più in alto, verso Santa Lucia, rispetto alla volta
precedente; anche in questa occasione il mancato transito delle vittime aveva
fatto sfumare l’attentato.
Un altro appostamento era stato poi fatto al
villaggio Aldisio con l’appoggio dei fratelli LEO e con la partecipazione di
FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, LEO Roberto e altri; ma di
questa iniziativa, fallita anch’essa perché il MANCUSO non era stato
avvistato, TURRISI ha precisato di non essere sicuro se abbia preceduto o meno
l’omicidio Di Blasi.
TURRISI ha inoltre ammesso la propria
partecipazione ad un episodio riconducibile agevolmente, anche ove rapportato
alle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano e SANTORO Angelo, all’appostamento
presso il torrente S. Filippo di cui alla lettera b
del capo 15. Nel quadro della
spiegazione dell’origine dei sospetti del FERRARA sulla fedeltà di D’Angelo
Santo che sarebbero sfociati nella uccisione di quest’ultimo (avvenuta il
22.4.1991, v. capo 17), il collaboratore ha riferito che in una occasione si
trovava nella stalla insieme a FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, Papale
Domenico e GALLETTA Nicola, poiché gli ultimi due avevano portato delle armi,
quando giunse inaspettata la visita di Giorgio MANCUSO e Rosario RIZZO, che
avevano raggiunto il villaggio CEP a bordo di una Lancia
Thema ed in compagnia di una terza persona di cui il TURRISI non ha
ricordato l’identità. Poiché era loro intenzione discutere con FERRARA,
questi lasciò la stalla per incontrarli, ma prima di allontanarsi si armò con
una pistola ed ordinò a coloro che erano con lui di prepararsi per compiere un
agguato contro MANCUSO e gli altri che lo accompagnavano. A tal fine SANTORO,
Papale e GALLETTA, saliti a bordo di un’autovettura rubata, molto
probabilmente un’Alfetta di colore
grigio condotta da Gianfranco LAGANÀ (“Non
ricordo chi esattamente, se non ricordo male Gianfranco LAGANÀ prese una
macchina rubata se non ricordo male era un’Alfetta di colore grigio insieme a
SANTORO e a Papale e a Nicola GALLETTA si organizzarono e partirono con questa
macchina …”), si andarono ad appostare nei pressi del torrente S.
Filippo, nei pressi della strada che conduce a S. Lucia sopra Contesse, mentre
FERRARA Sebastiano tratteneva i suoi interlocutori e TURRISI era rimasto di
vedetta nel piazzale del quartiere, verosimilmente pronto ad avvisare i complici
non appena MANCUSO e RIZZO si fossero congedati da FERRARA. L’agguato non fu
tuttavia portato ad esecuzione perché MANCUSO, lasciato il villaggio CEP, si
allontanò seguendo un percorso diverso da quello ipotizzato, anche se
l’appostamento servì ugualmente al TURRISI per registrare la presenza
sospetta di D’Angelo Santo.
SPARACIO Luigi, sentito nelle udienze del 3 marzo e
del 16 aprile 1999, ha ricordato un agguato organizzato sul viale S. Martino,
nei pressi di un bar ubicato nelle vicinanze di un negozio di cui era titolare
la suocera di SPARACIO. Coinvolti nell’esecuzione, oltre allo SPARACIO, erano
il cugino Villari Antonino, Di Blasi Domenico, VINCI Rosario, CASTORINA
Pasquale, LEARDO Luigi e GALLETTA Nicola. SPARACIO avrebbe atteso l’arrivo di
MANCUSO che era solito ogni mattina passare sul viale S. Martino e lo avrebbe
trattenuto con un pretesto consentendo l’intervento dei sicari. Poiché nel
giorno destinato all’attentato il MANCUSO non si era visto, SPARACIO incaricò
Villari e VINCI di cercare il MANCUSO a
villaggio Aldisio presso la macelleria Pellegrino e di indurlo a venire al bar
dove lo attendeva SPARACIO. MANCUSO poi venne effettivamente ma trovò solamente
SPARACIO e Di Blasi che lo trattennero offrendogli del caffè e cercando di non
fargli intendere le loro reali intenzioni, dal momento che LEARDO e GALLETTA,
che attendevano da circa un’ora armati nei pressi del locale, si erano dovuti
allontanare temendo un possibile controllo delle forze dell’ordine. È
tuttavia probabile che MANCUSO, informato già in precedenza della riunione in
casa di Mancuso Antonino in cui era stata decisa la sua morte, avesse compreso i
veri motivi dell’invito al bar. Altri appostamenti si succedevano in quel
periodo con frequenza pressoché giornaliera, e SPARACIO ne ha in particolare
ricordato uno presso il negozio di tale D’Angelo ove era stata segnalata la
presenza di MANCUSO, poi allontanatosi poco prima che CASTORINA Pasquale facesse
in tempo a prendere la pistola e ad arrivare.
SPARACIO ha poi confermato quanto dichiarato dagli
altri collaboratori e dallo stesso FERRARA in ordine alle ragioni del contrasto
tra FERRARA e MANCUSO (scaturito da interessi contrastanti nel settore delle
estorsioni), alla visita del MANCUSO al ristorante di Alì Terme gestito da
FERRARA, e alla vicenda della registrazione della conversazione con Gallo
Giovanni.
LEO Roberto, sentito nelle udienze del 7 e del 19
aprile 1999, ha precisato che gli agguati sono successivi alla morte di Di Blasi
Domenico, mentre in precedenza erano stati fatti soltanto degli appostamenti,
uno dei quali a villaggio Aldisio presso l’abitazione del cugino Giovanni,
fratello del defunto Pippo. Al primo di tali appostamenti, protrattosi invano
per tutta la notte, avevano preso parte, oltre allo stesso LEO Roberto e al
cugino Domenico, VENUTO Giuseppe, appartenente al gruppo “Leo”, SANTORO
Angelo, affiliato al clan “Ferrara”, SALVO Giovanni, affiliato al gruppo
“Marchese”, e Papale Domenico, affiliato al gruppo “Galli”.
L’armamento, costituito da un mitra, fucili, pistole ed un kalashnikov,
era stato portato in casa da LEO Domenico. Ad un altro appostamento nei pressi
del torrente S. Filippo avevano preso parte LEO Roberto, un amico di FERRARA che
faceva il meccanico, mentre LEO Giovanni, che era evaso dagli arresti
domiciliari (che lo obbligavano a restare a casa della madre), PIETROPAOLO
Pasquale e SANTORO Angelo aspettavano un segnale dentro la casa di villaggio
Aldisio. Sembra almeno di potere così coordinare quanto il LEO ha riferito nel
corso dell’esame, e poi qualche settimana più tardi nel corso del
controesame. In questa seconda occasione il collaboratore ha precisato che tra
le armi usate ve ne erano alcune, un mitra ed un kalashnikov,
appartenenti al cugino Giovanni.
LEO Giovanni, sentito all’udienza del 19 aprile
1999, ha dichiarato che dopo l’uccisione del fratello Giuseppe era sua
intenzione vendicarsi nei confronti di MANCUSO, ma tutti i tentativi di
sorprenderlo erano falliti perché il MANCUSO poteva contare sulle confidenze di
alcuni, come SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, che dopo la morte di Leo Giuseppe
erano rimasti apparentemente vicini al gruppo, ma in realtà erano fedeli a
MANCUSO e lo informavano dei piani preparati per la sua eliminazione,
consentendogli sempre di sottrarsi all’azione dei sicari. Temendo per la
propria stessa incolumità il LEO, a cui erano rimasti fedeli solo pochi uomini,
tra cui VENUTO e Brigandì, successivamente scomparso, aveva pertanto
momentaneamente abbandonato i propositi di vendetta. Il collaboratore si è poi
soffermato sugli agguati successivi all’omicidio Di Blasi, ricordandone due
organizzati a casa sua, uno nel luglio 1991, a cui il LEO aveva personalmente
preso parte (unitamente a SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, Stracuzzi
Antonino, inteso mommo, e SANTORO
Angelo, inteso giggia) ed un altro
circa venti giorni prima, in occasione del quale a era stato il VENUTO a
sostituirlo. Nell’agguato di luglio, a cui il LEO aveva preso parte perché
liberato dagli arresti domiciliari il 7 luglio 1991, il gruppo di fuoco era
equipaggiato con un paio di mitra, diverse pistole, una mitraglietta ed un kalashnikov, quest’ultimo fornito dallo stesso LEO insieme alle
pistole. All’appostamento precedente avevano invece preso parte, oltre a
VENUTO Giuseppe, Papale Domenico, Stracuzzi Antonino, SANTORO Angelo e SALVO
Giovanni, che erano equipaggiati con le stesse armi utilizzate anche
nell’appostamento successivo.
SALVO Giovanni, già affiliato al gruppo
“Marchese”, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, ha ricordato che la
strategia contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario fu decisa nel corso di riunioni
a casa di FERRARA o di MARCHESE, a cui partecipò lo stesso SALVO, in
particolare dopo l’arresto di GALLETTA Nicola di cui aveva in un certo senso
preso il posto all’interno del gruppo di fuoco del clan “Marchese”, dopo
avere in precedenza affiancato il GALLETTA in occasione dell’omicidio di Rizzo
Letterio. Da questo fatto di sangue era scaturita l’ostilità degli altri
gruppi nei confronti di RIZZO Rosario, di cui non era gradita l’ostinata
volontà di vendicare il congiunto, e di MANCUSO Giorgio che gli si era alleato.
Alle riunioni prendevano parte talora esponenti di tutti i gruppi, talora i soli
uomini di vertice, ad eccezione di GALLI Luigi che era latitante e che era
rappresentato soprattutto da MAROTTA Gaetano.
Dopo la morte di Rizzo Letterio, decisa anche
l’eliminazione di RIZZO Rosario, furono predisposti diversi appostamenti, a
cui prese parte, prima di essere arrestato, GALLETTA Nicola, che a tal fine era
ospitato al villaggio CEP da Sebastiano FERRARA. Il GALLETTA riferì in
particolare a SALVO di essere rimasto appostato per intere nottate in compagnia
di Papale e SANTORO nei pressi della “fiumara” che separa Santa Lucia sopra
Contesse dal villaggio CEP.
Ad altri appostamenti successivi prese parte lo
stesso SALVO, che ha ricordato, quasi a titolo esemplificativo, quelli
organizzati presso l’abitazione della famiglia LEO al villaggio Aldisio, messa
a disposizione di LEO Domenico, in occasione dei quali il gruppo di fuoco
(composto da VENUTO, PIETROPAOLO, SALVO, LEO Giovanni, SANTORO, Papale e LEARDO)
aspettava armato anche per un’intera notte che RIZZO Rosario, al ritorno dalla
discoteca, accompagnasse a casa MANCUSO Giorgio; in un’altra occasione SALVO,
in compagnia di SANTORO e CUSCINÀ, aveva perlustrato fino alle quattro del
mattino l’abitato di Santa Lucia, ed un altro appostamento fu fatto nei pressi
del Policlinico Universitario dallo stesso SALVO, Papale, SANTORO, CASTORINA e
PIETROPAOLO.
Dei contrasti del FERRARA con MANCUSO ha poi
incidentalmente riferito anche Zoccoli Giuseppe, sentito all’udienza del 31
ottobre 1997 e già inserito nel gruppo “Ferrara”, il quale ha dichiarato,
pur non potendo essere più preciso in ordine ai motivi del conflitto, che
MANCUSO aveva manifestato la propria ostilità nei confronti di FERRARA
Sebastiano già dalla fine del “90. Zoccoli ha confermato la circostanza delle
continue visite del MANCUSO al ristorante di Alì Terme gestito dal FERRARA, in
quanto vi lavorava con mansioni di ragioniere. Proprio a causa dei timori
scaturiti da questi atteggiamenti del MANCUSO, FERRARA aveva deciso di rientrare
al villaggio CEP e di cominciare ad organizzare un proprio gruppo.
È poi stata disposta ai sensi dell’art. 507 c.
p. p. l’audizione di FERRARA Carmelo, al cui esame il Pubblico Ministero aveva
in un primo tempo rinunziato, all’udienza del 6 febbraio 1999, in
considerazione delle difficoltà insorte a causa del mancato reperimento di
verbali contenenti sue dichiarazioni, sebbene queste figurassero tra le fonti di
prova indicate nel decreto che dispone il giudizio, e sebbene l’esame del
FERRARA fosse stato concretamente chiesto nella lista del Pubblico Ministero,
quantomeno con riferimento ai reati di cui ai capi 15 e 24 a lui personalmente
addebitati. La rinunzia del Pubblico Ministero aveva peraltro fatto seguito ad
un accertamento urgente disposto da questa Corte presso la segreteria
dell’Ufficio di Procura, con cui fu verificato che nessun verbale di
dichiarazioni di FERRARA Carmelo era stato depositato dal Pubblico Ministero al
momento della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nell’ambito di questo
procedimento.
Vanno in questa sede ribadite, anche a tal
proposito, come già rilevato in occasione dell’esame dei reati di cui al capo
2 e della questione in parte analoga che si era posta per le dichiarazioni di
MARCHESE Mario relative all’omicidio di Spagnolo Giovanni, le scelte compiute
di volta in volta dalla Corte nel corso del dibattimento, fondate per un verso
sulla presa d’atto che il Pubblico Ministero non aveva depositato verbali di
dichiarazioni di FERRARA Carmelo al momento della presentazione della richiesta
di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento iscritto al n. 894/95 R. G.
N. R., e per altro verso sulla circostanza che appariva assai dubbia
l’esistenza di tali verbali in tempi compatibili con la chiusura delle
indagini preliminari del presente procedimento. Tale dubbio ha trovato conferma
nel momento in cui, reiterando precedenti richieste di significato analogo,
all’udienza del 17 maggio 1999 il difensore di FERRARA Carmelo ha avanzato
richiesta di acquisizione di una serie di verbali di dichiarazioni del suo
assistito concernenti vicende esaminate nell’ambito di questo procedimento, e
ciò allo scopo di consentire alla Corte una valutazione complessiva della
collaborazione dell’imputato; a sostegno della richiesta sono stati infatti
prodotti due verbali di dichiarazioni del Ferrara, l’uno in data 30 ottobre
1995 relativo all’omicidio di Vento Giuseppe, commesso il 2.7.1992, un fatto
per il quale non si è mai proceduto nell’ambito della Peloritana
bis, e l’altro in data 10 giugno 1996 relativo all’omicidio di Cannavò
Angelo, nonché copia di due richieste inoltrate all’ufficio del Pubblico
Ministero, ai fini del rilascio di copia dei verbali del FERRARA, relativi a
numerosi episodi, buona parte dei quali effettivamente compresi nell’ambito di
questo procedimento. È infatti evidente, così come la Corte ha osservato nella
relativa ordinanza di rigetto della richiesta di acquisizione, che l’unico dei due verbali prodotti riguardante un fatto compreso
nell’ambito di questo processo reca una data che ne rendeva impossibile il
deposito al momento della richiesta del rinvio a giudizio, risalendo a poco più
di una settimana prima dell’emissione del decreto che ha disposto il giudizio.
Quanto alla eccezione di invalidità del decreto
che dispone il giudizio in quanto contenente una falsa affermazione, sollevata
dagli altri difensori in relazione alla accertata inesistenza tra le fonti di
prova valutate dal GUP di dichiarazioni accusatorie di FERRARA Carmelo, è
sufficiente rilevare, in generale, che la violazione della stessa prescrizione
della indicazione sommaria delle fonti di
prova e dei fatti cui esse si riferiscono (art. 429, comma 1, lett. d,
c. p. p.) non è espressamente sanzionata da nullità[1];
ed a maggior ragione non potrebbe invocarsi una conseguenza di questo tipo
nell’ipotesi che, per una qualsiasi ragione, il decreto contenga un
riferimento ad una fonte di prova concretamente non esaminata ai fini del rinvio
a giudizio dell’imputato perché non compresa tra le risultanze delle indagini
preliminari trasmesse dal Pubblico Ministero. Il che è peraltro pienamente
coerente con l’impalcatura sistematica del codice che ai fini della formazione
della prova privilegia evidentemente la sede dibattimentale, avendo cura di
confinare quelle raccolte in precedenza nell’ambito delle mere fonti di prova, ed attribuendo, ad esempio, ai risultati
dell’eventuale attività integrativa di indagine il solo fine di consentire al
Pubblico Ministero di avanzare ulteriori richieste al giudice del dibattimento:
e sarebbe invero paradossale affermare le conseguenze invocate da alcuni
difensori non perché una fonte di prova è stata occultata o valutata
all’insaputa di una delle parti, ma semplicemente perché non è mai stata
oggetto di considerazione (in quanto non disponibile in concreto) sebbene
erroneamente indicata tra quelle utilizzate ai fini del rinvio a giudizio..
FERRARA Carmelo, il cui esame è stato poi disposto
d’ufficio, in ordine alle circostanze e ai fatti per i quali esso appariva
necessario anche alla luce delle altre risultanze dibattimentali, e si è poi
esteso concretamente ad alcuni dei fatti per i quali il FERRARA ha dichiarato
anche spontaneamente di avere reso dichiarazioni agli inquirenti, ha riferito
all’udienza del 30 aprile 1999 che della organizzazione degli appostamenti
contro MANCUSO e RIZZO precedenti all’omicidio Di Blasi veniva messo a
conoscenza di solito dal fratello Sebastiano e talora apprendeva direttamente
quando la riunione che li precedeva si svolgeva a casa sua. In particolare, con
riferimento all’appostamento al rione Mangialupi, di cui FERRARA Carmelo è
imputato unitamente al fratello (capo 15, lett. f),
il collaboratore ha riferito che era stato il cognato di MAROTTA Gaetano, tale
Davì Giorgio, a segnalare la presenza quotidiana di RIZZO Rosario e MANCUSO
Giorgio, che erano soliti fermarsi ogni mattina al distributore di carburanti di
Fresco Alfredo. Fu perciò deciso di organizzare un agguato in una riunione a
casa di FERRARA Carmelo a cui presero parte MAROTTA Gaetano, Papale Domenico,
Mancuso Antonino e Mauro Carmelo, affiliati al gruppo “Galli”, nonché DI
DIO Domenico, SANTORO Angelo e FERRARA Sebastiano. L’appostamento fu
organizzato presso una casa di Costa Concetta, convivente di SANTORO Angelo,
posta di fronte al distributore, all’interno della quale rimasero dalla sera
precedente Mancuso Antonino, Papale Domenico e lo stesso SANTORO. Il MANCUSO però
quella mattina non transitò nella zona e il disegno sfumò.
FERRARA Carmelo ha poi fatto riferimento ad altre
iniziative, sia prima che dopo l’omicidio Di Blasi, finalizzate a colpire gli
appartenenti al gruppo MANCUSO – RIZZO, spiegando in maniera sostanzialmente
conforme alle dichiarazioni degli altri collaboratori che i contrasti tra suo
fratello Sebastiano e MANCUSO erano sorti a causa di una estorsione che MANCUSO
intendeva consumare ai danni di un appaltatore messinese, tale Candeloro Freni,
che per la “protezione” pagava già FERRARA Sebastiano. Da ciò erano nati i
timori di FERRARA Sebastiano, alimentati dalla fama della pericolosità di
MANCUSO (“Siccome il MANCUSO faceva uso
di cocaina e noi non ci fidavamo perché aveva la testa pazza, così lo volevamo
eliminare con l’accordo sempre del GALLI, del Di Blasi, del MARCHESE e dello
SPARACIO.”), e confermati dalla visita di MANCUSO al ristorante di Alì
Terme, il cui significato minaccioso non gli era sfuggito. FERRARA Carmelo ha
poi descritto in modo conforme al racconto degli altri collaboratori
l’appostamento al torrente San Filippo, corrispondente al primo di quelli
contestati sotto il capo 15, indicando come partecipi al fatto Papale Domenico,
GALLETTA Nicola e SANTORO Angelo.
L’illustrazione completa di tutte le risultanze
dibattimentali consente di prendere in esame più da vicino i singoli reati di
detenzione e porto di armi così come descritti e contestati nell’ambito del
capo 15 per verificare se ed in che misura sia stata raggiunta, di volta in
volta, la prova della sussistenza del fatto e della addebitabilità a coloro che
figurano come imputati.
Passando ad esaminare il reato di cui alla lettera a del capo 15, va innanzitutto rilevato che per lo stesso reato
MARCHESE Mario ha ottenuto la definizione del procedimento a suo carico nelle
forme del giudizio abbreviato, riportando condanna con la sentenza del giudice
per le indagini preliminari n. 32 del 28.1.1999, mitigata dal riconoscimento del
beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91. È stata invece a suo tempo
archiviata, con riferimento allo stesso reato, la posizione di Mulé Giuseppe,
Gatto Giuseppe e DI DIO Domenico, indicati come partecipanti ad alcune delle
riunioni in cui si deliberò l’organizzazione di agguati ai danni di RIZZO e
MANCUSO, ma per i quali non appariva raggiunta, né raggiungibile in
dibattimento, la prova del possesso di poteri decisionali e di una reale
incidenza causale della loro presenza sulla deliberazione delle strategie. Va
poi rilevato che il decreto che dispone il giudizio, e conseguentemente
l’intestazione di questa sentenza, contiene una formulazione inesatta
dell’imputazione, che non è stata emendata nel corso del dibattimento, posto
che la condotta di istigazione a cui si fa riferimento è indicata come lo
sviluppo logico di una precedente condotta che non è stata descritta. L’esame
del capo corrispondente così come trascritto nell’ordinanza di custodia
cautelare (capo 27, lett. a) evidenzia
il lapsus calami commesso all’atto
della redazione del testo del decreto che dispone il giudizio, posto che nella
frase non riportata era indicata e descritta una condotta deliberativa su cui
poggiava, nella originaria formulazione, la successiva condotta di istigazione (…
ed in concorso con altre persone non identificate, deliberavano di eseguire e
di fare eseguire gli omicidi in danno di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario ed
in tal modo istigavano gli esecutori …). L’errore, verosimilmente
determinato da una parziale riproduzione dell’imputazione al momento
dell’inserimento del concorso di MARCHESE Mario (dopo la separazione della sua
posizione in virtù della celebrazione del giudizio abbreviato), non sembra
incidere tuttavia sul senso complessivo dell’imputazione e sulla possibilità
di esercitare correttamente il diritto di difesa, poiché è agevole intendere
quale sia la natura e la portata dell’addebito.
Tutto ciò premesso, appare certa innanzitutto la
prova della colpevolezza di FERRARA Sebastiano in ordine al reato di cui al capo
15 lett. a) così come contestato e,
di conseguenza, sussiste e va affermata la sua responsabilità per tale reato.
Analogamente va affermata la responsabilità per lo stesso reato di GALLI Luigi,
ma limitatamente al riferimento ai successivi reati di cui alle lettere b),
c), d)
ed f), mentre per LEO Giovanni la condanna va limitata a quelli
descritti come terzo e quarto agguato (lettere d ed f).
La confessione di FERRARA Sebastiano si inserisce
perfettamente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, poiché si
registra una assoluta convergenza di tutte le fonti sulla indicazione di FERRARA
Sebastiano come l’ispiratore più convinto della strategia di lotta degli
altri gruppi contro MANCUSO Giorgio. È anzi emerso che il contrasto con il
MANCUSO, scaturito da ragioni di interesse posto che questi aveva cominciato a
mettere in pericolo con il proprio atteggiamento le fonti dei proventi illeciti
del FERRARA, fu probabilmente l’occasione perché il gruppo di quest’ultimo
acquistasse quella “visibilità” nello scenario della criminalità
organizzata cittadina che fino a quel momento era mancata, perché FERRARA se
l’era negata da sé, accontentandosi di esercitare il ferreo controllo della
zona del villaggio CEP (una sorta di “quartiere generale” del sodalizio) e
di gestire lucrose attività estorsive in un ambito territoriale rispettato da
tutti gli altri gruppi prima degli “sconfinamenti” di MANCUSO.
È d’altra parte significativo, ai fini della
valutazione della plausibilità dell’intera ricostruzione delle vicende in
esame, che l’altro “fronte” delle ostilità, quello che contrapponeva il
MANCUSO ai gruppi “Galli” e “Marchese”, si aprì in seguito ad un fatto
di sangue, l’attentato ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico,
originato dal fallimento di un tentativo di chiarire una vicenda relativa ad una
estorsione contesa.
Le circostanze riferite in modo uniforme tanto dal
FERRARA che dagli altri collaboratori attestano un peculiare interesse dello
stesso FERRARA alla uccisione di MANCUSO Giorgio ed anche di RIZZO Rosario, dal
momento in cui quest’ultimo aveva deciso di fare fronte comune con l’unico
che gli aveva assicurato il suo appoggio dopo l’omicidio del fratello
Letterio. In particolare appaiono assai significativi l’incontro presso il
ristorante “Il Gabbiano Azzurro” di Alì Terme, di cui FERRARA aveva
percepito il significato minaccioso, tanto da fare precipitosamente ritorno a
Messina con la famiglia, e la vicenda della registrazione della conversazione
con il Gallo, sia che essa sia scaturita effettivamente da un’iniziativa del
Gallo (eventualmente istigato da MARCHESE), poi sfruttata abilmente da FERRARA,
sia che invece fin dall’inizio si sia trattato di uno stratagemma di FERRARA
finalizzato a convincere gli altri capi dei gruppi messinesi della inaffidabilità
e pericolosità di MANCUSO. Quest’ultima vicenda ha poi trovato un’inattesa
conferma, che ne attesta ulteriormente la realtà storica, nelle dichiarazioni
rese durante il controesame all’udienza del 18 dicembre 1998 da PIETROPAOLO
Pasquale, il quale ha ricordato le iniziali perplessità di SPARACIO, spiegando
poi plausibilmente che fu in seguito alla registrazione della conversazione da
parte di FERRARA che lo SPARACIO, convintosi delle intenzioni ostili di MANCUSO
anche nei suoi confronti, si determinò finalmente ad aderire alla decisione
omicida (“Avv. Carrabba: Quando SPARACIO
Luigi seppe di questa idea, di questa iniziativa che MANCUSO Giorgio avrebbe
preso, SPARACIO Luigi decise di reagire contro MANCUSO e contro RIZZO e tutti
gli addetti di questo clan, sì o no? PIETROPAOLO:
Questo qua praticamente non lo so con sicurezza, però so che è un punto che ha
fatto decidere lo SPARACIO ad uccidere Giorgio MANCUSO.”).
In questo scenario è agevole collocare l’azione
istigatrice del FERRARA di cui alla lettera a)
del capo di imputazione in esame, ritenendo l’imputato l’ispiratore
principale di tutte le iniziative che in quel periodo si andavano organizzando
contro il MANCUSO ed il RIZZO, ed in particolare, tra le numerosissime di cui è
emersa traccia in dibattimento, di quelle descritte e configurate nelle
successive articolazioni dello stesso capo di imputazione.
A FERRARA Sebastiano compete per il reato in esame,
e per tutti gli altri per i quali è stata affermata la sua responsabilità
nell’ambito di questo capo 15 dell’imputazione (si tratta di quelli di cui
alle lettere b, c,
d ed f), l’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n.
203/91. A prescindere infatti dalla circostanza che di analogo beneficio hanno
già goduto gli altri imputati collaboratori di giustizia per i quali si è
proceduto separatamente per i reati in esame nelle forme del giudizio abbreviato
(MARCHESE, LONGO e SANTORO), è opportuno in questa sede rilevare che l’intera
ricostruzione della vicenda degli appostamenti organizzati prima dell’omicidio
Di Blasi con l’obiettivo di sorprendere MANCUSO Giorgio o RIZZO Rosario poggia
in gran parte sulle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, che si è assunta la
paternità di buona parte delle iniziative, ammettendo di esserne
l’ispiratore, ed ha al contempo indicato, con l’autorevolezza e il grado di
conoscenza correlato al ruolo di capo del gruppo più attivamente coinvolto,
circostanze di tempo e di luogo, nonché responsabili delle singole vicende. Ed
anche se permangono divergenze in ordine alla esatta individuazione del numero e
della successione dei vari episodi, e non sempre è possibile, come si vedrà,
una compiuta ricostruzione delle modalità di svolgimento di ciascuno di essi,
ciò non incide sul piano della attendibilità complessiva delle dichiarazioni e
non sminuisce la portata del contributo, posto che queste difficoltà sono
pienamente giustificate in considerazione del tempo trascorso dai fatti e della
obiettiva difficoltà di ricordare e ricostruire fatti ripetutisi sicuramente
con modalità analoghe moltissime volte e con la partecipazione di un numero
elevato di soggetti, la cui identità è spesso, ma non sempre, coincidente.
Al rilevante contributo di natura probatoria si
affianca, per quanto riguarda la posizione di FERRARA Sebastiano, il
disvelamento del contesto associativo nel cui ambito sono maturate le condotte
riferite ed il suo completo abbandono, nel quadro di una scelta di
collaborazione che, con riferimento ai reati in esame e più in generale a
quelli oggetto di questo procedimento, è apparsa nel suo complesso genuina ed
immune da condizionamenti o strategie opportunistiche.
L’affermazione di responsabilità va limitata per
GALLI Luigi all’azione istigatrice svolta con riferimento agli appostamenti
che l’imputazione definisce primo, secondo, terzo e quinto agguato, ad
eccezione pertanto di quello descritto sub
e), per il quale, come si rileverà di qui a poco, manca una prova
convincente della sua sussistenza, e di quello sub
g), ascritto al solo SPARACIO Luigi ed effettivamente riconducibile ad
un’iniziativa riferibile esclusivamente a persone a lui vicine.
Il coinvolgimento di GALLI Luigi nella
deliberazione della strategia volta alla uccisione di MANCUSO Giorgio è
attestato in maniera uniforme da tutte le fonti di accusa, che hanno riferito la
presenza costante di GALLI o di qualcuno dei suoi uomini più rappresentativi
alle riunioni che si succedevano con particolare frequenza per mettere a punto
l’organizzazione dei vari attentati ai danni di MANCUSO e RIZZO. È sotto
questo aspetto significativo il coinvolgimento in
almeno tre degli appostamenti contestati di Papale Domenico, per il quale
si procede separatamente e che un coro tanto unanime di voci, da rendere
superflua qualsiasi citazione specifica, ha indicato in questo dibattimento come
elemento di spicco del gruppo “Galli”, un vero e proprio braccio destro del
capo, la cui situazione di latitanza prima e di detenzione poi ne ostacolava in
questo periodo la diretta partecipazione alla elaborazione delle strategie
comuni con gli altri capi dei gruppi della criminalità mafiosa messinese. Va
ricordato che il Papale, indicato come uno dei luogotenenti
del gruppo capeggiato da GALLI Luigi dalla sentenza di questa Corte n. 5 del
30.10.1995 (pp. 222 ss.), ha riportato in quella sede una condanna ormai
definitiva a quattro anni di reclusione per associazione a delinquere di tipo
mafioso. La presenza di Papale non era d’altra parte un fatto casuale, ma
discendeva da una precisa adesione del gruppo “Galli” alla strategia
proposta da FERRARA Sebastiano, posto che il Papale era stato appositamente
inviato nel quartiere di FERRARA per prendere parte agli agguati ai danni di
MANCUSO e RIZZO, così come allo stesso fine il gruppo “Marchese” aveva
messo a disposizione GALLETTA Nicola.
Alla luce del complesso delle risultanze
dibattimentali non può essere dato eccessivo peso in proposito alla versione
fornita da CARIOLO Antonio, che non ricorda, senza tuttavia escluderla, la
presenza di esponenti del gruppo “Galli” nelle riunioni che avevano
preceduto l’omicidio Di Blasi, attribuendo ai soli gruppi “Sparacio” e
“Marchese” la scelta della strategia da seguire, successivamente condivisa
anche dal gruppo “Ferrara”, e sostenendo che era stato di comune accordo
deciso di non coinvolgere il gruppo “Galli” di cui non ci si fidava molto. A
prescindere dal fatto che l’assunto non appare convincente neppure con
riferimento al periodo successivo all’omicidio Di Blasi, al quale CARIOLO si
è spesso alternativamente richiamato nel corso del suo esame, ammettendo
espressamente di non essere sempre in grado di distinguere quanto avvenuto prima
e quanto verificatosi dopo l’uccisione di Occhi
‘i bozza, è significativo che uno degli episodi che aveva registrato
l’inasprimento dei contrasti con il MANCUSO aveva coinvolto alcuni tra gli
esponenti più rappresentativi del gruppo “Galli” e che proprio a casa di
Mancuso Antonino inteso nittola, uno degli elementi più vicini a GALLI Luigi (uno dei suoi
luogotenenti secondo la sentenza da ultimo citata), era stata adottata per la prima volta, in base al racconto di
SPARACIO Luigi, la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio, della cui
imprescindibilità era convinto soprattutto Di Blasi Domenico. Tutte le altre
fonti di accusa attestano inoltre la partecipazione di GALLI, o di suoi
affiliati, in relazione allo stato di latitanza del capo, alla elaborazione
della strategia decisa contro MANCUSO, o il suo coinvolgimento in vicende ad
essa strettamente connesse, come, ad es., quella della diffusione della
registrazione del colloquio di FERRARA Sebastiano con Gallo Giovanni; ed è
altrettanto pacifica la presenza di elementi del gruppo di Giostra negli
appostamenti organizzati allo scopo di sorprendere il MANCUSO, come dimostra
l’analisi delle risultanze dibattimentali relative a questo capo di
imputazione. Rafforza ulteriormente la conclusione, sul piano logico, la
reazione soddisfatta che, secondo MARCHESE Mario, il GALLI latitante avrebbe
manifestato alla notizia che tutti gli altri gruppi erano fermamente
intenzionati a reagire duramente all’uccisione di Di Blasi Domenico, e ciò
non certo perché il GALLI fosse particolarmente addolorato per la perdita di Di
Blasi, quanto piuttosto perché la situazione offriva il destro per dare sfogo a
vecchi rancori e colpire l’antagonista al “riparo” della decisione comune
(MARCHESE ha significativamente affermato che anche GALLI “aveva subìto”).
L’affermazione di responsabilità, con
riferimento al coinvolgimento in quelli indicati nel capo di imputazione come
terzo e quinto agguato, va poi estesa a LEO Giovanni. Per la verità
quest’ultimo ha ammesso la propria partecipazione alle iniziative contro
MANCUSO e RIZZO solo in epoca successiva all’omicidio Di Blasi, affermando di
avere preso parte alle riunioni convocate a tale scopo solo dopo questo delitto
e di avere partecipato personalmente alla prima riunione tenutasi a casa di
FERRARA Sebastiano dopo la scarcerazione dello stesso LEO Giovanni, avvenuta in
data 7 luglio 1991, quando l’imputato ha ricordato di avere incontrato, oltre
a FERRARA Sebastiano e al fratello Carmelo, SPARACIO, MARCHESE, VENTURA
Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale, SALVO Giovanni, Mulé Giuseppe, CARIOLO
Antonio, Papale Domenico (appartenente al gruppo Galli), Mancuso Antonino,
SANTORO Angelo, VENUTO Giuseppe, e probabilmente molti altri. Va peraltro
aggiunto che nessuno dei collaboratori indica LEO Giovanni come partecipante
alle riunioni prima dell’omicidio Di Blasi, ed anzi FERRARA Sebastiano afferma
proprio il contrario, sicché il solo interesse a vendicare la morte del
fratello Giuseppe, nonché il ruolo di vertice assunto nell’ambito di ciò che
era rimasto del gruppo “Leo”, non appaiono sufficienti a generalizzare il
concorso di LEO Giovanni nelle condotte di istigazione addebitate sub
a. D’altra parte la collocazione temporale suggerita da LEO Giovanni per
gli appostamenti a cui il medesimo ha ammesso di avere preso parte non appare
convincente, perché essi sarebbero avvenuti dopo l’omicidio Di Blasi e
soprattutto dopo l’arresto, proprio per tale fatto di sangue, di MANCUSO
Giorgio (avvenuto il 10 giugno 1991), che di queste iniziative costituiva
l’obiettivo primario, e che dopo l’omicidio Di Blasi e prima di essere
arrestato si rese irreperibile per quasi un mese, sfuggendo in tal modo anche
alla rappresaglia programmata dagli altri gruppi a cui hanno fatto riferimento
alcuni dei collaboratori sentiti in dibattimento.
Invece alla luce delle dichiarazioni di SANTORO
Angelo, FERRARA Sebastiano, SALVO Giovanni e LEO Roberto, che attestano la
partecipazione di LEO Giovanni quantomeno ad uno degli appostamenti organizzati
a Villaggio Aldisio in epoca precedente all’omicidio Di Blasi con la
utilizzazione della casa della famiglia Leo come base logistica del gruppo di
fuoco, deve essere affermata la responsabilità di LEO Giovanni con riferimento
alla condotta di istigazione dei reati di detenzione e porto ascritti alla
lettera d del capo 15: e ciò anche
alla luce delle ammissioni di LEO Giovanni, che, pur riferendosi a due episodi
che si sarebbero verificati secondo la sua ricostruzione in epoca successiva
all’omicidio Di Blasi, ha affermato di avere fornito in entrambe le occasioni
una parte delle armi destinate a commettere l’agguato. Ed analoga conclusione
deve essere raggiunta con riferimento ai reati di cui alla lettera f
dello stesso capo, posto che il relativo appostamento, tra quelli che vanno
considerati più prossimi all’omicidio Di Blasi, è l’unico che possa essere
ascritto, almeno in parte, alla istigazione del LEO, posto che per quello di cui
alla lettera e si registra una
contraddittorietà delle fonti di prova che impone l’assoluzione con la
formula più ampia di tutti gli imputati e quello di cui alla lettera g
si inserisce in un momento ulteriore della predisposizione delle iniziative
contro MANCUSO e RIZZO contraddistinto dal coinvolgimento di SPARACIO Luigi e
dei suoi affiliati. A LEO Giovanni possono essere riconosciute, in relazione al
contegno processuale, le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi
equivalenti alle contestate aggravanti, posto che la modestia del contributo non
consente l’applicazione della diminuente di cui all’art. 8.
Per i reati di cui alla lettera b
del capo 15, ascritti a FERRARA Sebastiano e GALLETTA Nicola, si registra
una convergenza delle fonti che giustifica l’affermazione di responsabilità
di entrambi gli imputati.
Ammettendo le proprie responsabilità SANTORO
Angelo, TURRISI Antonino e FERRARA Sebastiano hanno indicato concordemente gli
altri partecipanti a questo primo appostamento, GALLETTA Nicola e Papale
Domenico, dando anche una spiegazione della presenza di questi ultimi che è
conforme a quella fornita dalle altre fonti di accusa, secondo cui l’uno e
l’altro erano stati messi a disposizione di FERRARA Sebastiano da MARCHESE
Mario e, rispettivamente, GALLI Luigi perché partecipassero alle iniziative
contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario di cui il FERRARA si era assunta la
responsabilità organizzativa. Un ulteriore contributo è giunto poi da FERRARA
Carmelo, sentito su questo capo di imputazione ai sensi dell’art. 507 c. p.
p., che ha raccontato l’appostamento al torrente S. Filippo in termini
perfettamente sovrapponibili alla versione riferita dagli altri collaboratori,
indicando quali partecipanti al fatto SANTORO, Papale e GALLETTA.
Per ciò che rileva in questa sede le accuse a
GALLETTA Nicola relativamente a questo primo episodio appaiono molto specifiche,
oltre ad inserirsi coerentemente nel quadro delle risultanze dibattimentali, da
cui emerge un ruolo particolarmente attivo di GALLETTA nella partecipazione alle
varie iniziative contro il MANCUSO, almeno fino a che lo stato di libertà
glielo ha consentito. Può plausibilmente ipotizzarsi che, al di là
dell’adempimento dei doveri connessi all’appartenenza al gruppo
“Marchese” e alla necessaria adesione alle strategie del sodalizio, dietro
questa presenza ricorrente stia un interesse personale di salvaguardia della
propria incolumità, posto che la consumazione dell’omicidio di Rizzo Letterio
esponeva il GALLETTA alla eventuale vendetta di RIZZO Rosario, che proprio in
MANCUSO aveva trovato il solo disposto ad appoggiarlo concretamente
nell’attuazione di questi propositi di rivalsa. Ciò che rileva, ai fini della
valutazione della attendibilità delle accuse, è che una tale molteplicità di
indicazioni convergenti di GALLETTA Nicola rende del tutto privo di consistenza
il pericolo che tali accuse possano scaturire da ragioni di astio personale, che
non sono state evidenziate in dibattimento, oppure possano essere il frutto di
un disegno calunniatorio.
Del tutto marginali e trascurabili appaiono le
divergenze tra le diverse dichiarazioni, ed esse, in ogni caso, non sono tali da
pregiudicare l’attendibilità complessiva della narrazione, e per certi versi
sono invece riprova di maggiore genuinità e trovano plausibili giustificazioni.
Così ad es., mentre SANTORO ha dichiarato che il FERRARA diede l’ordine di
appostarsi dopo essersi congedato da MANCUSO, esponendosi alla facile obiezione
che l’appostamento, anche se realizzato in tempi brevissimi, era comunque
destinato ad essere vanificato dall’allontanamento dell’obiettivo, la
versione di TURRISI consente di risolvere l’apparente incongruenza logica,
anticipando ragionevolmente l’ordine del FERRARA ad un momento precedente
all’incontro con MANCUSO. Analogamente la mancata indicazione di TURRISI come
uno dei partecipanti al fatto da parte di SANTORO, può essere spiegata dalla
particolarità del ruolo assegnato allo stesso TURRISI, che aveva il compito di
stazionare separatamente dagli altri nella piazzetta del quartiere. Ed ancora il
fatto che SANTORO non indichi RIZZO Rosario tra le persone che accompagnavano
MANCUSO, a differenza di TURRISI e FERRARA Sebastiano, è determinato certamente
da una lacuna mnemonica che non inficia l’attendibilità del racconto, posto
che anche secondo SANTORO il MANCUSO, secondo le previsioni rivelatesi poi non
fondate, dopo l’incontro con FERRARA avrebbe dovuto recarsi a Santa Lucia,
evidentemente per accompagnarvi il RIZZO che in quel periodo era solito
frequentare assiduamente S. Lucia.
Sempre con riferimento a questo episodio, che
l’imputazione impropriamente indica come “1° agguato”, va invece rilevato
che tanto SANTORO che TURRISI, il secondo con qualche dubbio, hanno indicato
come partecipante a questo fatto LAGANÀ Gianfranco, attribuendogli entrambi lo
stesso ruolo relativo al reperimento e alla guida dell’Alfetta
rubata usata per raggiungere il torrente S. Filippo. Lo stesso TURRISI, sia
pure in seguito a contestazione, ha accusato LAGANÀ di avere partecipato da un
altro appostamento lungo la strada che dalla S. S. 114 conduce all’abitato di
S. Lucia sopra Contesse. La circostanza impone la trasmissione dagli atti al
Pubblico Ministero, così come peraltro da lui richiesto, anche alla luce dei
dubbi che l’esame della posizione di LAGANÀ suscita in relazione al probabile
intendimento iniziale di FERRARA di non menzionare il LAGANÀ tra gli elementi
del suo gruppo (v. in proposito quanto sarà detto in occasione dell’analisi
dei reati di cui al capo 24, omicidio di Messina Giovanni e reati connessi).
Anche quello indicato come “2° agguato” contro
MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario prima dell’omicidio di Di Blasi Domenico (capo
15, lett. c) è addebitato, in questa
sede, a FERRARA Sebastiano e GALLETTA Nicola, e se per il primo, accertata la
plausibilità e la verosimiglianza della confessione in base alle considerazioni
già sviluppate, è conseguentemente giustificata l’affermazione di
responsabilità, sul nominativo di GALLETTA Nicola come uno dei partecipanti
all’appostamento si registra una convergenza delle fonti di accusa analoga a
quella riscontrata per l’episodio precedente.
Nelle dichiarazioni di TURRISI, SANTORO e FERRARA
è isolabile in maniera netta la descrizione di un episodio particolare,
costituito da un appostamento lungo la strada che conduce al villaggio S. Lucia
sopra Contesse, al quale tutti e tre ammettono di avere partecipato con compiti
diversi. TURRISI, insieme a FERRARA, controllava l’imbocco della strada posto
sulla S. S. 114, mentre GALLETTA, Papale, SANTORO e LONGO (questi ultimi due
condannati in esito al giudizio abbreviato) erano nascosti più avanti lungo il
percorso, armati con pistole ed un fucile kalashnikov,
e pronti ad intervenire non appena fosse stato segnalato dai complici l’arrivo
di MANCUSO o RIZZO a bordo di una delle autovetture blindate su cui i due erano
soliti spostarsi in quel periodo. L’esame sinottico di queste dichiarazioni
consente, più che di registrare divergenze, di procedere alla integrazione del
racconto dell’uno dei dichiaranti con le precisazioni degli altri, laddove i
ricordi manifestano una intensità diversa o la conoscenza di un particolare non
riferito da altri è legata al ruolo assunto nella vicenda: così è da dire per
l’indicazione dei luoghi di appostamento dei due gruppi (TURRISI e FERRARA su
un terrazzo nei pressi di un gommista, gli altri all’interno di una fabbrica
per la lavorazione del legname), o per l’indicazione di un altro complice (il
solo TURRISI, sia pure dopo la contestazione, ha chiamato in causa anche LAGANÀ
Gianfranco).
Richiamate tutte le considerazioni svolte in ordine
alla attendibilità complessiva del racconto dei collaboratori di giustizia
relativo alla situazione di conflitto determinatasi nella criminalità
organizzata messinese a partire dai primi mesi del 1991 e alle ragioni della
contrapposizione di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario agli altri gruppi, va
rilevato che con riferimento all’episodio in esame le accuse nei confronti di
GALLETTA provengono tutte da soggetti che presero parte personalmente al fatto,
appaiono perfettamente sovrapponibili sia per quanto riguarda la ricostruzione
complessiva del fatto che per quanto riguarda il ruolo dell’imputato, e si
innestano coerentemente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, da cui
emergono significative analogie dell’episodio in esame con altri dagli esiti
ben più tangibili: si allude al fatto che la strada scelta per l’appostamento
in questione era frequentemente percorsa da RIZZO Rosario e MNCUSO Giorgio, e
che nella stessa zona, a brevissima distanza, furono organizzati, dopo
l’omicidio Di Blasi, due tra i più sanguinosi ed eclatanti attentati alla
vita di Rosario RIZZO, in occasione dei quali furono ferite diverse persone e
persero la vita Caspo Raimondo e Morabito Maurizio (v. infra
capi 31 e 33).
Va inoltre rilevato che la convergenza delle
dichiarazioni di TURRISI e SANTORO concerne anche la descrizione di un ulteriore
appostamento con modalità analoghe a quelle dell’episodio in esame, a cui,
secondo TURRISI, incaricato di portare le armi, avrebbero preso parte anche
Papale, GALLETTA, SANTORO, LONGO, FERRARA Sebastiano e forse anche TAMBURELLA
Rosario, mentre SANTORO ha dichiarato di avervi preso parte unitamente ai soli
GALLETTA e Papale. È una ulteriore riprova della attendibilità del racconto
dei collaboratori, molto bene informati di accadimenti di cui sono stati
protagonisti, e della molteplicità delle iniziative intraprese in quel periodo
contro RIZZO e MANCUSO; trattandosi peraltro di un episodio sicuramente diverso
rispetto a quelli contestati gli atti vanno trasmessi anche a tale riguardo al
Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.
Di quello che nel capo di imputazione è indicato
come “3° agguato” sono chiamati a rispondere in questa sede FERRARA
Sebastiano, LEO Domenico, LEO Roberto, SALVO Giovanni e VENUTO Giuseppe,
essendosi già definito nelle forme del giudizio abbreviato il procedimento a
carico di SANTORO Angelo.
Le fonti di prova relativamente a questo episodio
sono costituite, come si è già rilevato illustrandone i rispettivi contenuti,
dalle dichiarazioni di TURRISI Antonino, SANTORO Angelo, FERRARA Sebastiano, LEO
Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni.
Costoro
hanno riferito di un appostamento organizzato al villaggio Aldisio utilizzando
come base logistica una casa della famiglia Leo, presso la quale il gruppo di
fuoco avrebbe dovuto stazionare nascosto in attesa della segnalazione
dell’arrivo di MANCUSO e RIZZO.
Secondo TURRISI, che non si è dichiarato certo che
sia avvenuto prima dell’omicidio Di Blasi, all’appostamento, organizzato da
FERRARA Sebastiano, che doveva anche dare il “segnale”, avrebbero preso
parte SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, LEO Roberto ed altre persone sconosciute
al collaboratore.
Secondo SANTORO sarebbero stati due gli
appostamenti presso l’abitazione dei Leo a villaggio Aldisio, entrambi prima
dell’omicidio Di Blasi, a distanza di uno o due mesi l’uno dall’altro. Al
primo avrebbero preso parte, oltre allo stesso SANTORO, Papale Domenico, SALVO
Giovanni, VENUTO Giuseppe e LEARDO Luigi, quest’ultimo incaricato di dare il
“segnale” con una radio ricetrasmittente da casa sua che sporge sulla
piazzetta del quartiere. All’altro episodio, organizzato con le stesse armi
(pistole, un mitra, un kalashnikov),
avrebbero perso parte anche Giovanni LEO e Pasquale PIETROPAOLO, oltre ad un
parente di quest’ultimo in possesso di una Fiat
127, che doveva dare il “segnale” ai complici.
FERRARA Sebastiano si è assunta la paternità
dell’organizzazione di un appostamento avvenuto a villaggio Aldisio presso la
casa della madre di LEO Domenico. All’appostamento, fallito per il mancato
arrivo dell’obiettivo che era MANCUSO Giorgio, presero parte SANTORO Angelo,
LEO Giovanni, LEO Roberto, VENUTO Giuseppe e SALVO Giovanni, che erano in
possesso di pistole e mitra forniti da LEO Domenico.
LEO Giovanni, dopo avere riferito di una serie di
appostamenti andati a vuoto presso casa sua a villaggio Aldisio, ha ricordato
due episodi, successivi all’omicidio Di Blasi, entrambi organizzati a casa
sua. Al più recente, avvenuto nel luglio 1991, il collaboratore aveva preso
parte insieme a SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, Stracuzzi Antonino, inteso
mommo, e SANTORO Angelo, inteso giggia.
A quello precedente, circa venti giorni prima, aveva preso parte, in sua vece,
VENUTO Giuseppe, ed erano in sua compagnia Papale Domenico, Stracuzzi Antonino,
SANTORO Angelo e SALVO Giovanni. In entrambi i casi le armi erano costituite da
un paio di mitra, diverse pistole, una mitraglietta ed un kalashnikov, quest’ultimo fornito dallo stesso LEO insieme alle
pistole.
LEO Roberto, anch’egli riferendoli ad un periodo
successivo all’omicidio Di Blasi, ma precedente all’arresto di MANCUSO
Giorgio (10 giugno 1991), ha ricordato due appostamenti presso la casa di
villaggio Aldisio del cugino Giovanni, fratello di Domenico e del defunto
Giuseppe. Al primo avrebbero preso parte, oltre a LEO Roberto, VENUTO Giuseppe,
SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, Papale Domenico e LEO Domenico, armati con un
mitra, fucili, pistole ed un kalashnikov del
cugino Giovanni. Al secondo appostamento, vanificato come il primo dal mancato
passaggio del MANCUSO, avrebbero preso parte lo stesso LEO Roberto, un giovane
del villaggio CEP amico di FERRARA (incensurato e meccanico di professione),
SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, SANTORO Angelo e LEO Giovanni, che
nell’occasione violò gli arresti domiciliari.
Anche secondo SALVO Giovanni gli appostamenti
presso la casa di villaggio Aldisio della famiglia Leo furono successivi
all’omicidio Di Blasi. A titolo quasi esemplificativo, lasciando intendere che
gli episodi furono tanti, l’imputato ha ricordato che l’appuntamento era
fissato nel cuore della notte presso l’abitazione della famiglia Leo,
all’interno della quale il gruppo di fuoco (composto dallo stesso SALVO,
Papale Domenico, SANTORO Angelo, VENUTO Giuseppe, PIETROPAOLO Pasquale)
attendeva il passaggio di MANCUSO e RIZZO al ritorno dalla discoteca, che
avrebbe dovuto essere segnalato da Gino LEARDO, che abitava nello stesso stabile
(e la cui presenza quindi, sembra di capire, non avrebbe insospettito il MANCUSO).
L’armamento, fornito da Domenico LEO, era costituito da pistole automatiche,
fucili, mitragliette e kalashnikov.
Alla luce di queste risultanze è possibile
affermare la sussistenza del fatto, dal punto di vista storico, e la
responsabilità di coloro che sono chiamati a risponderne in questa sede.
Vi è convergenza tra le predette dichiarazioni in
ordine alla localizzazione degli appostamenti, alla utilizzazione di una
abitazione della famiglia Leo, ai nominativi dei partecipanti, alle modalità di
esecuzione dell’agguato programmato, che prevedeva l’appostamento del gruppo
di fuoco all’interno della casa nelle ore serali e la segnalazione
dell’arrivo delle vittime ad opera di un complice abitante nella zona, la cui
presenza non avrebbe potuto destare sospetti. Peraltro alla luce delle
risultanze dibattimentali è certo che, superato un
momento di crisi iniziale dopo la morte di Pippo Leo e la successiva
scomparsa del fedele Brigandì, Giovanni e Domenico LEO e gli altri parenti del
defunto capoclan cominciarono ad organizzarsi e a coltivare in maniera più
concreta il mai sopito desiderio di vendicarsi nei confronti di MANCUSO,
approfittando della favorevole congiuntura determinata dalla convergenza
su MANCUSO e RIZZO della ostilità crescente degli altri maggiori esponenti
della criminalità organizzata messinese. Appare perciò plausibile che,
incontrate serie difficoltà ad eseguire con successo un agguato in altre zone
della città, i gruppi avversari di MANCUSO tentassero altre soluzioni, cercando
di colpire in una zona che MANCUSO continuava probabilmente a frequentare, per
incontrarsi con la Sgroi a cui era legato sentimentalmente, e sperando che la
maggiore familiarità dei luoghi lo inducesse a commettere qualche imprudenza o
ad abbandonare quell’atteggiamento guardingo che fino a quel momento gli aveva
consentito di sfuggire a tutti gli appostamenti organizzati in precedenza.
L’ubicazione a villaggio Aldisio dell’abitazione dei genitori di Leo
Giuseppe è stata peraltro oggetto di una attività investigativa di riscontro
su cui ha riferito all’udienza del giorno 8 maggio 1998 il teste Sciacca.
Divergono invece le dichiarazioni dei collaboratori
in ordine alla collocazione temporale dell’episodio in esame (così come
dell’altro analogo al quale alcuni di essi hanno fatto riferimento), posto che
prevalentemente l’appostamento al villaggio Aldisio viene indicato come un
fatto successivo all’omicidio Di Blasi: così hanno espressamente affermato
LEO Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni, e tra gli altri sentiti solo il
SANTORO ha esplicitamente sostenuto il contrario, collocando in un periodo
precedente all’omicidio Di Blasi entrambi gli episodi di cui ha parlato.
Peraltro le dichiarazioni di LEO Giovanni, l’unico dei collaboratori che offre
delle indicazioni temporali precise, appaiono scarsamente plausibili proprio
sotto tale profilo. Riferisce infatti il LEO che furono due gli appostamenti
organizzati presso la sua abitazione di villaggio Aldisio, uno nel luglio 1991,
a cui poté prendere personalmente parte, essendo stato scarcerato il 7 luglio
(in precedenza era agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori,
come ha precisato il cugino LEO Roberto), l’altro avvenuto una ventina di
giorni prima, in occasione del quale, pur avendo fornito una parte delle armi,
LEO Giovanni non aveva partecipato, e vi aveva preso parte, in sostituzione,
VENUTO Giuseppe. Tuttavia, indicandosi il MANCUSO come l’obiettivo in entrambi
i casi ed essendo stato il MANCUSO arrestato il 10 giugno 1991, l’indicazione
cronologica fornita dai cugini LEO appare poco attendibile, almeno ove riferita
ad entrambi gli episodi: senza dimenticare che la ripetizione nell’arco di
qualche mese di numerose ed analoghe iniziative, caratterizzate da modalità
assai simili e spesso dalla partecipazione delle stesse persone, rende
problematico un ricordo preciso, sembra più plausibile ritenere cioè che uno
dei due appostamenti possa essersi verificato prima ed uno dopo l’omicidio Di
Blasi, sempre che non ve ne siano stati degli altri, e ciò consente di spiegare
il diverso ricordo dei collaboratori. La circostanza che LEO Giovanni, secondo
quanto dallo stesso riferito, avrebbe recuperato la libertà solo il 7 luglio
1991 non deve poi meravigliare, posto che in precedenza si trovava agli arresti
domiciliari ed il cugino Roberto ha affermato che in uno dei due appostamenti di
villaggio Aldisio egli aveva violato gli arresti domiciliari. Peraltro va
rilevato che proprio LEO Roberto, riferendo in ordine ad un altro episodio
sicuramente precedente all’omicidio di Blasi, e cioè l’uccisione di
D’Angelo Santo, avvenuta il 22 aprile 1991 (v. infra
capo 17), ha mostrato la stessa difficoltà di orientamento temporale,
inserendo il fatto tra quelli successivi alla morte di Di Blasi Domenico.
Accertata la complessiva affidabilità della
ricostruzione offerta dai collaboratori e la corrispondenza di almeno uno degli
episodi riferiti a quello descritto nel capo di imputazione, con riferimento
alle singole posizioni bisogna innanzitutto prendere atto della ammissione di
responsabilità di FERRARA Sebastiano (per il quale valgono le considerazioni già
sviluppate), LEO Roberto e SALVO Giovanni. Al di là delle divergenze in ordine
alla collocazione cronologica dell’episodio, che non inficiano la validità
complessiva della ricostruzione, tali confessioni appaiono plausibili e
convincenti, dovendosi escludere intenzioni autocalunniatorie o condizionamenti
di altro tipo.
LEO Domenico e VENUTO Giuseppe sono stati indicati
anche dai coimputati come concorrenti in questo episodio. Il VENUTO ha ammesso
nel corso del suo esame di essere stato vicino a LEO Giovanni, di avere commesso
insieme a lui dei reati e di essere stato interpellato per un coinvolgimento
anche in altri fatti criminosi, a cui tuttavia il VENUTO si sarebbe sempre
sottratto (“PRESIDENTE: Non ha mai
commesso, dico a prescindere dal fatto che ha riferito oggi, fatti di sangue
insieme a LEO? IMPUTATO: No. PRESIDENTE: Ha avuto richieste in tal senso dal LEO
di partecipare a fatti di sangue? IMPUTATO: Esplicitamente no, comunque c’era
una sua tendenza a coinvolgermi ecco … PRESIDENTE: Anche in questi fatti.
IMPUTATO: … in queste situazioni …”). Le accuse ad entrambi, oltre ad
essere associate ad ammissioni di personali responsabilità, provengono da
soggetti che hanno riferito vicende a cui hanno preso parte in veste di
protagonisti. E se l’indicazione di VENUTO è pienamente compatibile con la
peculiare posizione di vicinanza ai congiunti del defunto Pippo Leo che emergerà
soprattutto dall’esame della vicenda relativa all’uccisione di Cannavò
Angelo, che VENUTO ha confessato di avere commesso (v. infra
capo 23), anche sul nome di LEO Domenico va registrata una significativa
convergenza delle accuse, provenienti anche da FERRARA Sebastiano, SANTORO
Angelo e SALVO Giovanni, persone cioè diverse dal cugino Roberto, la cui
chiamata in correità potrebbe essere condizionata dai rapporti non buoni con
Domenico e con la famiglia di lui, stando alle dichiarazioni del cognato di LEO
Domenico, Moschella Giovanni, esaminato nelle forme di cui all’art. 210 c. p.
p., perché imputato nell’ambito della Peloritana
Uno di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché
di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di estorsione (e
poi assolto da tutte le accuse in esito al dibattimento di primo grado). Ed è
significativo che l’unico a non parlare di LEO Domenico sia stato il fratello
Giovanni, che si è assunto relativamente ad entrambi gli appostamenti di cui ha
riferito la piena responsabilità anche della messa a disposizione della casa di
villaggio Aldisio usata dal gruppo di fuoco come appoggio logistico.
Alla luce di queste considerazioni deve essere
affermata la responsabilità per questo episodio anche di LEO Domenico e VENUTO
Giuseppe.
Mentre a FERRARA Sebastiano compete anche per
questa imputazione il beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91, a LEO
Roberto, LEO Domenico e SALVO Giovanni vanno concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti. Giustifica l’applicazione del
beneficio per il primo ed il terzo il contegno processuale, e segnatamente
l’ammissione della propria responsabilità, mentre per LEO Domenico appare
decisiva, al di là dell’appartenenza alla sua famiglia della casa utilizzata
dal gruppo di fuoco, la considerazione del ruolo assegnatogli che prevedeva
solamente il trasporto e la consegna delle armi.
Anche con riferimento all’altra vicenda di cui è
emersa traccia nelle dichiarazioni dei collaboratori gli atti vanno trasmessi al
Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.
Di quello che l’imputazione qualifica “4° agguato” e che sarebbe
avvenuto al villaggio Bordonaro sono chiamati a rispondere in questa sede i soli
FERRARA Sebastiano e LEO Giovanni, essendo stato SANTORO Angelo già giudicato e
condannato nelle forme del giudizio abbreviato. La localizzazione di uno dei
tanti appostamenti presso una bottega vuota di proprietà dei Leo ubicata al
villaggio Bordonaro poggia tuttavia esclusivamente sulle dichiarazioni di
FERRARA Sebastiano, che ha ricordato l’episodio solo dopo la contestazione di
dichiarazioni da lui rese il 17 settembre 1994 (“PM:
Sempre a contestazione con riferimento a questo quarto agguato […] le leggo le
dichiarazioni rese il 17 settembre ’94 […] Lei ha detto ‘Si organizzò da
parte mia con la sola collaborazione di Leo altro agguato. Ricordo che la base
operativa fu stabilità all’interno di una bottega vuota di proprietà dei Leo
sita a Bordonaro …’ IMPUTATO: Sì, ricordo. PM: Può rispondere allora.
IMPUTATO: Ricordo che abbiamo mandato al Villaggio Aldisio dentro questa bottega
SANTORO Angelo, mio affiliato, poi CUSCINÀ Francesco da parte di MARCHESE
Mario, mi sembra pure LEARDO Luigi e non ricordo se pure SALVO Giovanni,
comunque questa fu una cosa pure preparata all’interno di questo locale nella
zona di Bordonaro perché si pensava che MANCUSO potesse passare da quelle
parti, sempre organizzato con le motociclette …”).
La specificità del riferimento locale impedisce di ritenere che questo
appostamento coincida con il secondo presso il villaggio Aldisio di cui hanno
riferito gli altri collaboratori, posto che villaggio Aldisio e Bordonaro sono
quartieri diversi, pur essendo ubicati nella stessa zona della città, e
l’indicazione di una bottega appare troppo specifica per potersi giustificare
una eventuale confusione dei dichiaranti.
Va piuttosto rilevato che l’assoluta mancanza di
conferme alla dichiarazione di FERRARA Sebastiano, che pure ha indicato quali
partecipanti al fatto anche SALVO e SANTORO, si ripercuote sulla valenza delle
accuse nei confronti di LEO Giovanni (non emergendo neppure chiaramente dalle
dichiarazioni di FERRARA che in questo caso fosse effettivamente Giovanni il suo
interlocutore), ma inficia a ben vedere l’intera ricostruzione dell’episodio
e suscita più di un dubbio circa la sua effettiva verificazione e le modalità
di accadimento. È significativo che il FERRARA, prima della contestazione,
invitato a riferire circa appostamenti ulteriori rispetto ai tre inizialmente
ricordati (due nella zona di S. Lucia sopra Contesse ed uno a villaggio
Aldisio), abbia in un primo momento ricordato un appostamento all’interno del
Policlinico universitario, a cui avrebbero preso parte CASTORINA Pasquale,
PIETROPAOLO Pasquale e SANTORO Angelo, senza tuttavia essere in grado di
specificare se l’episodio sia precedente all’omicidio Di Blasi o meno. Ad un
appostamento presso il Policlinico ha ammesso di avere preso parte, unitamente a
PIETROPAOLO, CASTORINA e SANTORO, pure SALVO Giovanni che ha chiamato in causa,
come FERRARA Sebastiano, anche il cognato di CASTORINA Pasquale, tale Alaimo
Pippo, indicandolo come colui che avrebbe dovuto dare il “segnale”. La
convergenza delle due ricostruzioni impone anche a tale proposito la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ma per quanto riguarda il
presunto appostamento presso la bottega di LEO Giovanni al villaggio Bordonaro
rimane l’insufficienza della sola dichiarazione del FERRARA, peraltro in sé
intrinsecamente poco convincente.
Conseguentemente entrambi gli imputati vanno
assolti da questa imputazione perché il fatto non sussiste.
Dai reati di detenzione e porto illegittimi di armi
che l’imputazione descrive come “5° agguato” contro MANCUSO Giorgio e
RIZZO Rosario, avvenuto in località Mangialupi, è stato già assolto con la
formula più ampia SANTORO Angelo, non avendo il GIP, a conclusione del giudizio
abbreviato, ritenuto che la ricostruzione di FERRARA Sebastiano, sulle cui
dichiarazioni evidentemente poggia in prevalenza l’odierna articolazione
dell’intero capo di imputazione in esame, trovasse convincenti conferme nelle
altre risultanze processuali, tale non potendosi considerare l’effettiva
disponibilità di una casa nel rione Mangialupi da parte di Costa Concetta
(accertata dal teste Sciacca, e desumibile dalla relazione di servizio del
29.10.1987, sulla quale è stato sentito in dibattimento l’appuntato
Passarello, che in quella occasione aveva controllato un’autovettura di
proprietà di Costa Concetta, residente in via del Palio, ubicata nel rione
Mangialupi). Analogo convincimento il GIP aveva espresso nel decreto di
archiviazione emesso per questo episodio su conforme richiesta del Pubblico
Ministero nei confronti di DI DIO Domenico, MAROTTA Gaetano, Mauro Carmelo,
Mancuso Antonino, Papale Domenico e Davì Giorgio, considerando priva di
riscontri la chiamata in correità dello stesso FERRARA. Ed analogamente il
Pubblico Ministero ha motivato la propria richiesta di assoluzione di entrambi
gli imputati dai reati relativi a questo episodio.
FERRARA Sebastiano, dichiarando evidentemente in
dibattimento meno di quanto non avesse fatto nel corso delle indagini
preliminari, senza che una contestazione consenta alla Corte di conoscere il
contenuto di queste precedenti dichiarazioni, ha ricordato un appostamento
organizzato con delle motociclette nella zona di Gazzi, in occasione del quale
fu utilizzata come base logistica del gruppo di fuoco l’abitazione di tale
Costa Concetta, ex-convivente di SANTORO Angelo, al cui interno si nascosero
Papale Domenico, SANTORO Angelo, CUSCINÀ Francesco ed un’altra persona. I
sicari attendevano il passaggio di MANCUSO che era solito frequentare Fresco
Alfredo, di cui era molto amico, pronti ad eseguire il disegno criminoso nei
pressi di un bar della zona. L’arrivo di MANCUSO avrebbe dovuto essere
segnalato da Davì Giorgio, cognato di tale Di Bella Francesco, a sua volta
cognato di MAROTTA Gaetano. L’appostamento sfumò perché il MANCUSO nel
giorno destinato alla consumazione dell’agguato non transitò nella zona come
era solito fare.
Una piena conferma di queste dichiarazioni, sia in
ordine all’esistenza storica dell’episodio e alle sue modalità di
svolgimento, che all’identità dei partecipanti, è stata data in dibattimento
da FERRARA Carmelo, il quale ha
evidenziato che alla riunione preparatoria avevano preso parte esponenti del
gruppo “Galli” e del gruppo “Ferrara” e che l’appostamento si era
protratto invano per una intera nottata (“… Ricordo
che il fatto dell’agguato di Mangialupi che un giorno sono saliti a casa mia
MAROTTA Gaetano, Papale Domenico, Mancuso Antonino e Mauro Carmelo affiliati al
clan di Luigi GALLI. Non mi ricordo se eravamo nel giardino di casa mia,
comunque ci stava DI DIO Domenico, SANTORO e mio fratello Sebastiano e si
parlava che c’era il Davì Giorgio parente di MAROTTA Gaetano che vedeva ogni
mattina sia il RIZZO che il MANCUSO che per noi erano due obiettivi per
uccidere, ci diceva che si fermavano al rifornimento di Fresco Alfredo di fronte
al bar, così si organizzò per ucciderli. Lì c’è una casa nelle casette di
fronte, dove c’è il rifornimento, una casa di Costa Concetta convivente di
SANTORO Angelo di cui SANTORO ‘dese’ l’assenso di ospitare quelli che
dovevano fare l’agguato, sarebbero il Papale Domenico, Mancuso Antonino e lo
stesso SANTORO. Il Davì Giorgio, ci stava pure Davì Giorgio parente del
MAROTTA che doveva fare il segnale quando arrivava il MANCUSO tramite il
baracchino una cosa del genere. Comunque hanno dato la casa, e la Costa ha dato
la casa e sono stati una nottata e pure la mattinata lì dentro, però il
MANCUSO non è arrivato e l’agguato non si è fatto …”). È
significativo, al di là della completa sovrapponibilità delle due
dichiarazioni in ordine alle modalità esecutive dell’appostamento, che
FERRARA Carmelo abbia indicato come responsabili dell’episodio le stesse
persone che presumibilmente il fratello aveva accusato nel corso delle indagini
preliminari
A fronte di tale conferma del tutto inattesa, e
tanto più attendibile in quanto destinata a ripercuotersi solamente sulla
posizione dei due fratelli FERRARA, gli unici imputati per il fatto in esame,
appare poco credibile la risposta evasiva fornita da SANTORO Angelo, che ha
ammesso l’esistenza di un progetto di agguato con caratteristiche assai simili
all’episodio riferito dai due fratelli FERRARA, negando però che esso si sia
tradotto in un appostamento, evidentemente allo scopo di non coinvolgere la
propria ex-convivente (“… cioè lì
veniva più facile che MANCUSO si fermava lì al bar di Aspri, qua al bar che
c’è qua, si metteva lì, che passava tutte le mattine e si prendeva il caffè,
però non si è fatto niente …”).
L’individuazione di un elemento di riscontro
convincente alle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano consente di isolare con un
margine di ragionevole certezza storica, nell’insieme delle iniziative
intraprese contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, un appostamento organizzato
nel rione Mangialupi all’interno di una casa nella disponibilità di Costa
Concetta, e giustifica l’affermazione di responsabilità dei due imputati, che
hanno entrambi ammesso di avere partecipato alla fase organizzativa svoltasi al
villaggio CEP, probabilmente nel giardino della casa di FERRARA Carmelo.
Le ammissioni dei fratelli FERRARA, provenienti da
imputati che hanno riferito di avere vissuto da protagonisti il periodo
contrassegnato dai numerosi appostamenti finalizzati alla eliminazione di
MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, si inseriscono coerentemente nel tessuto delle
altre risultanze processuali, apparendo plausibile che, constatata la difficoltà
di sorprendere uno degli obiettivi in altre parti della città, si
sperimentassero soluzioni diverse nell’ambito della vasta reste di
informazioni di cui potevano disporre i vertici dei gruppi interessati alla
realizzazione del progetto omicida.
All’affermazione di responsabilità consegue la
condanna per il reato in esame di FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo. Al primo
compete anche per la condanna relativa a questo episodio l’attenuante speciale
di cui all’art. 8 per le ragioni già in precedenza illustrate, mentre al
secondo, in considerazione del contegno processuale, possono essere concesse le
circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti
contestate.
Per l’appostamento verificatosi nel viale S.
Martino e descritto come “6° agguato”, del quale in questa sede risponde
quale unico imputato SPARACIO Luigi, il GIP ha emesso decreto di archiviazione
su conforme richiesta del Pubblico Ministero con riferimento alle posizioni di
VINCI Rosario, GALLETTA Nicola e LEARDO Luigi, ritenendo prive di riscontri le
accuse rivolte dallo SPARACIO nei confronti dei predetti indagati.
Con dovizia di particolari SPARACIO Luigi ha
raccontato, nei termini che si sono già illustrati, dell’appostamento presso
un bar del viale S. Martino, nei pressi del negozio della suocera, ammettendo un
proprio coinvolgimento diretto nella organizzazione e nella esecuzione
dell’appostamento, fallito non già, come l’imputato ha riferito in un primo
momento in dibattimento, per il mancato arrivo della vittima designata, ma perché
il MANCUSO arrivò in ritardo rispetto al previsto, quando già GALLETTA Nicola
e LEARDO Luigi, che lo avevano atteso per circa un’ora armati all’interno
del locale, si erano dovuti allontanare, temendo un eventuale controllo delle
forze dell’ordine, come lo SPARACIO aveva più accuratamente riferito il 15
luglio 1994 e come ha confermato poi anche in dibattimento dopo la
contestazione. All’episodio, che è successivo al coinvolgimento dello stesso
SPARACIO nelle iniziative contro MANCUSO Giorgio, ispirato e voluto da Di Blasi
Domenico, avrebbero preso parte gli stessi SPARACIO e Di Blasi, nonché Villari
Antonino e VINCI Rosario, con funzioni collaterali di appoggio e di reperimento
della vittima, e LEARDO Luigi e GALLETTA Nicola, incaricati di eseguire
materialmente l’omicidio. SPARACIO ha poi indicato anche CASTORINA Pasquale,
ma senza precisarne il ruolo, e dando anzi l’impressione di riferirsi a lui
non tanto come a uno dei partecipanti a questo appostamento, quanto come a uno
di coloro che aveva già tentato molte volte senza successo di uccidere MANCUSO
Giorgio.
La ricostruzione di SPARACIO, oltre ad innestarsi
coerentemente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, che attestano un
successivo coinvolgimento dello stesso SPARACIO nella strategia scelta dagli
altri gruppi, appare frutto di un ricordo lucido e preciso, ed anche
l’indicazione dei partecipanti all’appostamento è perfettamente compatibile
con lo scenario emerso in dibattimento, secondo cui LEARDO e soprattutto
GALLETTA, appartenenti al gruppo di MARCHESE Mario, erano già attivamente
coinvolti nella organizzazione delle iniziative contro MANCUSO, mentre il ruolo
di supporto attribuito ai complici, tutti appartenenti al gruppo SPARACIO, è
coerente con la più recente adesione del gruppo di appartenenza alla
deliberazione della strategia contro MANCUSO e RIZZO, e risente forse dello
scarso entusiasmo con cui lo stesso SPARACIO accolse l’invito perentorio di Di
Blasi a rompere gli indugi e a condividere senza riserve l’idea di punire con
la morte gli atteggiamenti di MANCUSO.
Va piuttosto rilevato, pur non essendo necessario
ai fini dell’affermazione della responsabilità di SPARACIO, il quale ha
ammesso l’addebito, che le sue dichiarazioni trovano significative e puntuali
conferme in altre risultanze dibattimentali, da cui emergono elementi che
giustificano ulteriormente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per
quanto di sua competenza, sia con riferimento all’episodio in esame e alle
posizioni di altri eventuali responsabili, sia con riferimento ad altri episodi
analoghi a quello in esame, quanto a localizzazione, e per i quali non è stata
esercitata l’azione penale.
In proposito la mancanza di contestazioni, sia pure
“in negativo”, impedisce alla Corte di sapere se le dichiarazioni
dibattimentali degli altri collaboratori che hanno riferito in ordine a questo
episodio riproducano o meno il contributo reso nel corso delle indagini
preliminari.
MARCHESE Mario ha infatti ricordato in maniera
molto precisa un appostamento presso il bar “Corrente” sul viale San
Martino, nei pressi di un negozio di abbigliamento della suocera di SPARACIO,
che il MANCUSO era solito frequentare quotidianamente. All’appostamento, del
quale gli riferirono il suo affiliato GALLETTA
Nicola e Di Blasi Domenico, presero parte gli stessi GALLETTA e Di Blasi
ed inoltre SPARACIO, il cugino Villari Antonino, De Luca Antonino, SALVO
Giovanni, CASTORINA Pasquale ed il nipote di quest’ultimo di nome Pasquale (si
tratta evidentemente di PIETROPAOLO). L’occasione sarebbe sfumata, con grande
disappunto di Di Blasi, in quanto SPARACIO aveva avvistato una pattuglia delle
forze dell’ordine e, temendo di essere stato riconosciuto e di potere essere
coinvolto nelle indagini successive al fatto di sangue, aveva interrotto
l’esecuzione del piano, invitando GALLETTA e gli altri complici a desistere.
Lo stesso GALLETTA, insieme a SALVO Giovanni, aveva poi compiuto armato una vana
irruzione all’interno della pellicceria Iceberg
nella speranza di trovarvi il MANCUSO.
CASTORINA Pasquale, oltre ad ammettere di avere un
giorno seguito il MANCUSO nel rione Giostra, armato ed in compagnia del nipote
PIETROPAOLO, cercando il momento propizio per sorprenderlo, ha ricordato il
progetto di un attentato che avrebbe dovuto essere compiuto proprio sul viale S.
Martino ai danni dello stesso MANCUSO, che un complice avrebbe dovuto trattenere
con un pretesto: a tale scopo SPARACIO aveva fatto avere al CASTORINA una
pistola calibro 7,65 mauser che era
nascosta nel negozio “La Stellina” (che CASTORINA ha riferito essere quello
gestito dalla suocera dello SPARACIO), pronta all’uso nel momento in cui il
CASTORINA fosse stato avvisato della presenza di MANCUSO. Ancora più evidenti
analogie con l’episodio in esame presenta tuttavia, nella ricostruzione di
CASTORINA, un altro appostamento sul viale S. Martino, al quale presero parte
LEARDO Luigi, VINCI Rosario, Villari Antonino, GALLETTA Nicola, incaricato di
sparare, e lo stesso CASTORINA; il fallimento dell’appostamento fu determinato
dal passaggio di una pattuglia della polizia.
CARIOLO Antonio ha ricordato che in un’altra
occasione il MANCUSO era sfuggito per un caso fortuito a piazza Cairoli
all’aggressione di GALLETTA Nicola che era pronto a sparagli in viso.
VENTURA Salvatore, sentito all’udienza del 17
marzo 1999 su altri capi di imputazione, ha dato poi una conferma indiretta del
fallimento di almeno un agguato organizzato ai danni di MANCUSO sul viale S.
Martino, riferendo quanto gli aveva raccontato Di Blasi assicurandogli che ormai
la sorte del MANCUSO era in ogni caso segnata. È poi significativo, perché
attesta ulteriormente il progressivo allargamento del fronte dei contrasti che
il MANCUSO aveva aperto con diversi altri esponenti della criminalità
organizzata del tempo, che VENTURA, già affiliato di Leo Giuseppe e transitato
nel gruppo “Sparacio” dopo la morte di Di Blasi Domenico, abbia ricordato di
essere personalmente entrato in conflitto con il MANCUSO ancora prima
dell’omicidio di Di Blasi, allorché era stato costretto a difendersi da
un’accusa che il MANCUSO gli aveva rivolto ingiustamente ritenendolo il
mandante di un’estorsione. Era stato in questa occasione che Di Blasi aveva
rassicurato VENTURA, rivelandogli quale fosse ormai la soluzione scelta per
arginare gli atteggiamenti di MANCUSO (“
… Sì, io dovrei tornare una settimana prima della morte di Di Blasi in quanto
io avevo avuto qualche problema con MANCUSO Giorgio in relazione ad una
estorsione che lui riteneva che il mandante di questa estorsione ero io e per
cui diciamo abbiamo un po’ parlato animatamente su questo fatto. Questa
specifica situazione io non c’entravo niente. Dopodiché io l’indomani sono
andato a casa di Di Blasi Domenico che era un amico mio e gli ho spiegato la
situazione come andava, lui mi disse di non preoccuparmi in quanto era prossimo
a morire MANCUSO Giorgio e che già avevano tentato qualche attentato nei suoi
riguardi più precisamente sul Viale San Martino ma le cose non erano andate per
il verso giusto, per cui mi rassicurò di questa cosa …”).
Alla luce di queste risultanze il racconto di
SPARACIO e la sua indicazione di quello che nel capo di imputazione 15 è
descritto come “6° agguato” appare senz’altro attendibile perché trova
specifica conferma nelle dichiarazioni di almeno due degli altri collaboratori
sentiti (MARCHESE e CASTORINA).
Conseguentemente va affermata la sua responsabilità
per il reato di cui al capo 15, lett. g,
della rubrica, con tutte le aggravanti contestate; a queste possono dichiararsi
equivalenti le circostanze attenuanti generiche, che vanno concesse allo
SPARACIO in considerazione della ammissione di responsabilità.
Per questo come per i reati indicati in precedenza
si rinvia alla parte finale della motivazione per la determinazione delle pene.