2.3.15.    Agguati contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, prima dell'omicidio di DI BLASI Domenico (capo 15)

L’esame della vicenda del tentato omicidio di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico ha già consentito di individuare, almeno in parte, le radici del contrasto sempre più acceso che nei primi mesi del 1991 andava contrapponendo MANCUSO Giorgio, e RIZZO Rosario che gli si era alleato dopo l’uccisione del fratello Letterio (23.2.1991), agli altri gruppi della criminalità organizzata messinese. Si è già osservato che se per un verso la consumazione dell’attentato segnò la nascita ufficiale dell’alleanza tra RIZZO e MANCUSO, offrendo al primo la dimostrazione più convincente della amicizia e della determinazione del secondo, per altro verso l’attentato, commesso a Giostra e diretto contro due tra gli elementi più rappresentativi del gruppo di GALLI Luigi, costituì l’ulteriore manifestazione della pericolosità e della spregiudicatezza di MANCUSO, qualità di cui egli aveva già dato prova in occasione dell’omicidio di Pippo Leo, commesso il 6 settembre 1990 all’interno dell’abitazione della stessa vittima, ed indusse i vertici dei gruppi della criminalità organizzata cittadina del tempo, Di Blasi Domenico primo fra tutti, ad abbandonare ogni remora e a progettare concretamente l’eliminazione di MANCUSO Giorgio e di RIZZO Rosario.

Il capo di imputazione in esame concerne appunto alcune delle numerosissime iniziative prese in quel periodo per la uccisione dei due personaggi, e concretizzatesi innanzitutto in una deliberazione onnicomprensiva, adottata secondo l’imputazione da FERRARA Sebastiano, GALLI Luigi, LEO Giovanni e MARCHESE Mario, e quindi in una serie di reati di detenzione e porto illegale di armi da sparo comuni e da guerra, ascritti a numerosi degli odierni imputati, alcuni dei quali, divenuti collaboratori di giustizia, sono stati già giudicati e condannati in esito al giudizio abbreviato. L’indicazione cronologica contenuta nel capo di imputazione, genericamente ancorata all’omicidio di Di Blasi Domenico (15 maggio 1991) come termine finale dell’arco temporale interessato dalla perpetrazione di tali azioni, impropriamente definite agguati, può essere oggetto di ulteriore specificazione alla luce della ricostruzione operata in occasione dell’analisi dei reati di cui ai capi precedenti, posto che gli “agguati” dovettero verificarsi in epoca successiva ai primi del mese di marzo 1991, in particolare dopo l’attentato ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico del 5 marzo che scatenò contro MANCUSO Giorgio l’aperta ostilità di tutti gli altri gruppi.

La ricostruzione di ciò che avvenne dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, e segnatamente degli agguati riportati sotto questo capo 15, è affidata esclusivamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed appare arduo cercare elementi di riscontro ulteriori rispetto alla convergenza di tali dichiarazioni, posto che è pacifico che tali appostamenti non produssero alcuna conseguenza e che le armi, tra cui una da guerra (un fucile kalashnikov), di cui si contestano la detenzione ed il porto illegali, non furono mai concretamente utilizzate contro gli obiettivi a cui erano destinate.

Sono stati sentiti in dibattimento su questo capo di imputazione MANCUSO Giorgio, SANTORO Angelo, CASTORINA Pasquale, CARIOLO Antonio, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano, TURRISI Antonino, SPARACIO Luigi, LEO Roberto, LEO Giovanni e SALVO Giovanni. È poi stata disposta ai sensi dell’art. 507 c. p. p. l’audizione di FERRARA Carmelo, imputato di uno degli agguati descritti sotto questo capo 15, e precisamente di quello indicato come “quinto agguato” (sub lett. f) che sarebbe stato organizzato in località Mangialupi nello stesso periodo di riferimento.

MANCUSO Giorgio, sentito all’udienza del 22 gennaio 1999, ha dichiarato che dopo la morte di Leo Giuseppe (vicenda per la quale il MANCUSO è stato condannato ormai in via definitiva) era stato FERRARA Sebastiano a mettersi a disposizione di uno dei fratelli del Leo, Domenico, di cui era intimo amico, per compiere degli attentati ai danni di MANCUSO.

Di ciò, ed in particolare del coinvolgimento di FERRARA Sebastiano, il MANCUSO veniva informato da alcuni degli stessi componenti del gruppo incaricato della esecuzione degli agguati (Vento Giuseppe, SAMPERI Paolo, De Francesco Paolo), che in realtà erano amici di MANCUSO. Dopo l’attentato ai suoi danni anche MAROTTA Gaetano era stato visto molte volte recarsi al villaggio CEP a far visita a FERRARA Sebastiano. Anche RIZZO Rosario, dopo la morte del fratello Letterio, sospettava che il FERRARA stesse organizzando un agguato ai suoi danni, come lo induceva a credere il ritrovamento di alcune autovetture rubate nei pressi della sua abitazione. Un concreto motivo di contrasto era poi scaturito dal fatto che un affiliato di MANCUSO, tale Messina Giovanni, che sarà successivamente ucciso (v. il capo 24), era entrato in conflitto con FERRARA Sebastiano per una estorsione, ed inoltre FERRARA ed i suoi affiliati avevano commesso delle estorsioni “in altri posti che interessavano il Messina”. Un’altra vicenda alla quale MANCUSO ha fatto risalire il risentimento di FERRARA era quella verificatasi presso gli uffici della USL di Bordonaro, il cui direttore, minacciato di morte da persone amiche del FERRARA che intendevano ottenere delle agevolazioni, si era rivolto a Pellegrino Paolo di cui era amico; quest’ultimo a sua volta aveva provocato l’intervento di MANCUSO, che si era presentato direttamente negli uffici trattando in malo modo gli amici di FERRARA Sebastiano.

Proseguendo nell’indicazione dei propri nemici MANCUSO ha poi usato espressioni durissime nei confronti di Di Blasi Domenico, additato come l’artefice dell’alleanza degli altri gruppi contro di lui e come il responsabile del fallimento dei vari tentativi di pacificazione compiuti soprattutto da SPARACIO Luigi (“… Per quanto riguarda il Di Blasi, dopo la morte di Valveri Sebastiano, io mi resi conto che il Di Blasi da agnello che voleva apparire in effetti aveva uscito la sua cattiveria dentro, perché in sostanza non dimentichiamo che il Di Blasi ha comandato a Messina e ha fatto uccidere per venti anni persone, e faceva il bene e il male di tutti. Per cui dopo la morte di Valveri Sebastiano, io decisi e feci un esame di coscienza che il Di Blasi poteva attentare anche alla mia vita, di questo ne ebbi conferma quando, dopo la sparatoria del MAROTTA, lo stesso SPARACIO si recò a casa del MAROTTA insieme a Di Blasi e ad altre persone. Mentre lo SPARACIO in effetti parlava di pace ed in sostanza proponeva la pace nei miei confronti perché SPARACIO per me aveva dell’amicizia, fino ad un certo punto, ma sincera, il Di Blasi il suo intento era diverso. Era di accattivarsi l’amicizia dei giostroti contro di me, in quell’occasione gli disse al MAROTTA davanti a tutti di non preoccuparsi che per la mia eliminazione ci avrebbe pensato lui stesso.”).

Le notizie apprese convinsero MANCUSO della ostilità degli altri gruppi e dei rischi che essa comportava (“… io sapevo benissimo di essere nel mirino e di aspettarmi la morte da un secondo all’altro …”), ed un’ulteriore conferma della gravità della situazione la ebbe allorché SPARACIO lo informò che il FERRARA aveva registrato una conversazione con tale Gallo, il quale in questa occasione aveva informato il FERRARA che presto sarebbe stato scarcerato Costa Gaetano, acerrimo nemico di SPARACIO Luigi, e gli aveva proposto di aderire ad un complotto per la uccisione dello stesso SPARACIO, di Di Blasi Domenico, di MARCHESE Mario, di GALLI Luigi, progetto a cui, secondo quanto aveva riferito il Gallo a FERRARA, MANCUSO aveva già prestato la sua adesione. MANCUSO, che con il Gallo non aveva avuto alcun rapporto che autorizzasse lo stesso Gallo ad affermare quanto registrato dal FERRARA, non ha esitato a ricollegare la vicenda ad un complotto architettato ai suoi danni da Di Blasi, MARCHESE e FERRARA, con l’obiettivo di superare le resistenze di SPARACIO e coinvolgerlo a pieno titolo nel progetto di eliminare il MANCUSO. Lo stesso SPARACIO informò infatti MANCUSO di essere stato convocato dopo un paio di giorni presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano per partecipare ad un vero e proprio summit insieme a Luigi GALLI, Domenico Di Blasi e Mario MARCHESE. In questa occasione lo SPARACIO aveva compiuto un estremo tentativo di perorare la causa di MANCUSO, dicendo di ritenere il Gallo un bugiardo e cercando invano di dissuadere gli altri dall’attuare qualsiasi iniziativa ai danni di MANCUSO. Quest’ultimo però aveva percepito il pericolo ed aveva deciso di uccidere MARCHESE e Di Blasi, ritenendoli gli ispiratori del complotto ai suoi danni.

Evidentemente più specifiche appaiono le dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti su questo capo di imputazione, che sono infatti destinate a consentire una ricostruzione in dettaglio dei vari episodi riportati sotto il capo 15.

SANTORO Angelo, sentito nelle udienze del 4 e del 10 luglio 1998, ha confermato l’esistenza dei contrasti tra MANCUSO e FERRARA Sebastiano, scaturiti da una estorsione a tale Freni, riferendo che in due occasioni MANCUSO era andato ad Alì Terme a trovare il FERRARA, e che la seconda volta FERRARA aveva capito che l’altro aveva intenzione di ucciderlo, sicché era precipitosamente rientrato al villaggio CEP, covando a sua volta l’intenzione di uccidere MANCUSO. Addirittura le intenzioni ostili di MANCUSO nei confronti di FERRARA erano state decisive nell’indurre il SANTORO nel 1991 ad entrare a far parte del gruppo di FERRARA Sebastiano, a cui lo legavano una amicizia nata negli anni dell’infanzia ed il rapporto determinato dal fatto che un fratello del FERRARA aveva sposato la sorella di SANTORO. Il collaboratore, a suo tempo noto con lo pseudonimo di Gigia, ha poi confermato anche la vicenda della cassetta registrata da FERRARA Sebastiano con il colloquio con Giovanni Gallo e della successiva riunione in cui, messo da parte l’invito a temporeggiare di SPARACIO, era stata decisa l’eliminazione di MANCUSO Giorgio.

In ordine agli appostamenti compiuti allo scopo di sorprendere MANCUSO e RIZZO, che in quel periodo si spostavano spesso insieme a bordo di autovetture blindate, SANTORO ha dichiarato innanzitutto che un giorno, mentre egli si trovava al villaggio CEP nella stalla di FERRARA Sebastiano insieme a quest’ultimo, a LAGANÀ Gianfranco, a GALLETTA Nicola ed a PAPALE Domenico, giunse a bordo di un’autovettura Lancia Thema MANCUSO Giorgio, che era accompagnato da un’altra persona, forse il Catanzaro, il quale si fermò a casa di Carmelo FERRARA, che si trovava agli arresti domiciliari, e chiese di parlare con il fratello di questo. FERRARA Carmelo mandò a chiamare il fratello Sebastiano, il quale si trovava insieme agli altri intento a controllare delle armi. FERRARA Sebastiano si recò, pertanto, a discutere con il MANCUSO a casa del fratello Carmelo e nell’occasione era armato, ma consegnò la propria pistola al fratello Carmelo. Quando ebbe finito di parlare con il MANCUSO, FERRARA Sebastiano uscì e disse ai quattro che erano prima con lui e che rimasero nella stalla ad attendere, di uccidere il MANCUSO sulla via del ritorno verso Santa Lucia. Subito il SANTORO, il PAPALE, il GALLETTA ed il LAGANA’ presero un’autovettura Alfetta rubata, che era nella loro disponibilità, e si recarono al torrente Santa Lucia (il collaboratore ha inteso, evidentemente, riferirsi al torrente S. Filippo, limitrofo al villaggio CEP, che costeggia effettivamente la strada che conduce al villaggio Santa Lucia), in attesa che transitasse da lì il MANCUSO, ma dopo aver aspettato un pezzo (poi preciserà “dieci, quindici secondi”, in controesame dirà “circa cinque, dieci minuti”, ma è evidente che gli attentatori dovettero restare in quel luogo pochissimo tempo), resisi conto che il MANCUSO aveva preso un’altra strada, se ne andarono. In tale occasione essi portarono con loro tre pistole ed un kalashnikov. Le pistole erano una del GALLETTA, una del SANTORO ed una del PAPALE, il quale, però, la diede al LAGANÀ, che era sprovvisto di arma, serbando per sé il kalashnikov, che apparteneva al gruppo “Galli”.

Dopo un paio di mesi ad un altro appostamento sempre a Santa Lucia sopra Contesse avevano preso parte lo stesso SANTORO, Papale Domenico e GALLETTA Nicola, armati con il fucile kalashnikov, alcune pistole (“io avevo una 9 × 21, GALLETTA mi sembra che aveva una 7,65”) ed un fucile automatico calibro 12 rubato che era in possesso di LONGO. Al semaforo posto all’imbocco per la strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse si trovavano invece FERRARA Sebastiano e TURRISI Antonino che avrebbero dovuto segnalare l’arrivo di RIZZO o MANCUSO. Anche in questa seconda occasione, dopo una vana attesa durata fino alla mezzanotte all’interno di una fabbrica di legname ubicata accanto ad una fabbrica di essenze, non essendo transitate le due vittime, i componenti del gruppetto andarono via.

SANTORO ha poi riferito di un altro appostamento, compiuto nelle ore diurne sempre insieme a GALLETTA Nicola e Papale Domenico all’inizio del torrente Santa Lucia (anche in questo caso si deve ritenere che il collaboratore si riferisse al torrente S. Filippo), mentre FERRARA Sebastiano, appostato nei pressi dello svincolo autostradale di Tremestieri, aveva il compito di avvisare i complici dell’arrivo di RIZZO Rosario. Anche in questa terza occasione il mancato arrivo della vittima designata aveva indotto a desistere i tre, che erano armati con due pistole, una di SANTORO e l’altra di GALLETTA, e con il kalashnikov in possesso di Papale Domenico.

Sempre nel 1991 sarebbe poi avvenuto un quarto appostamento al villaggio Aldisio, presso l’abitazione del padre dei fratelli Leo, avendo il FERRARA coinvolto LEO Domenico e prima ancora SPARACIO Luigi nel progetto di uccidere MANCUSO Luigi, che in quel periodo, proprio per sfuggire ad eventuali azioni ostili, si era rifugiato al villaggio Aldisio presso l’abitazione di suoi congiunti.

Era stata altresì semplicemente proposta da FERRARA Sebastiano l’utilizzazione agli stessi fini della casa di Costa Concetta, convivente di SANTORO, ubicata nel limitrofo rione Mangialupi, frequentato da MANCUSO che tutte le mattine prendeva il caffè in un bar posto nei pressi del carcere di Gazzi.

In occasione di quello indicato da SANTORO come il quarto appostamento egli era in compagnia di Papale Domenico, SALVO Giovanni, appartenente al gruppo “Marchese”, e VENUTO Giuseppe, originariamente inserito nel gruppo “Leo” e poi forse transitato nel gruppo “Sparacio”. LEO Domenico aveva provveduto a trasferire presso l’abitazione dei genitori utilizzata come appoggio logistico l’armamento destinato alla consumazione dell’agguato, che era costituito da alcune pistole, un mitra ed un fucile kalashnikov. Incaricato di dare il segnale con una radio ricetrasmittente al momento dell’avvistamento dell’obiettivo era in questa occasione Gino LEARDO, appostato presso una sua abitazione ubicata al villaggio Aldisio nei pressi della piazzetta del quartiere, del quale SANTORO ha dichiarato di non sapere se fosse armato o meno, e di non conoscere la ragione per cui aveva abbandonato i complici andando via.

Uno o due mesi dopo, ma un paio di mesi prima che fosse ucciso il Di Blasi, sempre utilizzando la casa dei Leo di villaggio Aldisio come appoggio logistico fu organizzato, anche questa volta da FERRARA Sebastiano, un altro agguato, al quale avrebbero dovuto prendere parte, utilizzando le stesse armi menzionate in precedenza, anche Pasquale PIETROPAOLO, Giovanni LEO, ed un parente di PIETROPAOLO in possesso di una Fiat 127, che aveva il compito di dare il segnale. La presenza di elementi appartenenti a gruppi diversi era l’espressione tangibile del coinvolgimento di tutti nel progetto di uccidere il MANCUSO. La febbrile attività diretta alla organizzazione degli agguati ai danni di MANCUSO Giorgio era ancora in corso quando si sparse la notizia, diffusa dal telegiornale, dell’omicidio di Di Blasi Domenico, che giunse proprio mentre era in corso l’ennesima riunione finalizzata allo scopo indicato. Lo stesso SANTORO aveva preso parte ad una delle prime di queste riunioni svoltesi al villaggio CEP, a cui avevano preso parte Di Blasi, ancora in vita, CASTORINA Pasquale, Villari Antonino e SPARACIO Luigi, del quale anche il SANTORO ha riferito che era inizialmente il più restio ad intraprendere una guerra contro il MANCUSO.

CASTORINA Pasquale, sentito all’udienza del 12 dicembre 1998, ha dichiarato che prima della morte di Di Blasi vi erano state numerose riunioni, alcune svoltesi presso la casa di MARCHESE Mario, altre presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, nelle quali era stata decisa l’uccisione di MANCUSO Giorgio che si era alleato a RIZZO Rosario. A queste riunioni, in una delle quali il CASTORINA aveva appreso dell’esistenza di un contrasto tra MANCUSO e GALLI per una estorsione contesa, prendevano parte, oltre a CASTORINA, Di Blasi Domenico, Papale Domenico, Gatto Giuseppe. MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, inteso nittola, MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, Villari Antonino, e qualche volta avevano anche partecipato Mulé Giuseppe e LEARDO Gino.

In concreto lo stesso CASTORINA una volta si era portato probabilmente armato al rione Giostra in compagnia del nipote PIETROPAOLO Pasquale pedinando il MANCUSO e cercando invano l’attimo propizio per ucciderlo. Era stata poi concordata da SPARACIO unitamente a Di Blasi e a MARCHESE l’organizzazione di un agguato sul viale S. Martino e di ciò era stato incaricato lo stesso CASTORINA, che teneva a tale scopo una pistola calibro 7,65 Mauser, consegnatagli dallo SPARACIO, nascosta nel negozio La Stellina della suocera di SPARACIO, ed era pronto a farne uso non appena il MANCUSO fosse stato rintracciato e convinto con uno stratagemma a fermarsi, magari presso un bar per prendere un caffè. Un altro attentato avrebbe dovuto essere commesso sul viale S. Martino dallo stesso CASTORINA e da LEARDO e GALLETTA del gruppo “Marchese”; erano presenti anche Rosario VINCI, Domenico Di Blasi e Antonino Villari, ma l’occasione era sfumata a causa delle presenza di una pattuglia della polizia.

CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3 febbraio e del 20 marzo 1999, ha evidenziato che gli agguati a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario si inserivano nella strategia che aveva già condotto, alcuni mesi prima dell’omicidio di Di Blasi Domenico, alla uccisione di Letterio Rizzo, ordinata da MARCHESE Mario e Domenico Di Blasi ed eseguita da GALLETTA Nicola e SALVO Giovanni. Questo periodo, come quello successivo all’omicidio Di Blasi, fu costellato da una serie fittissima di riunioni, alle quali presero parte esponenti di tutti i gruppi della criminalità organizzata messinese. L’uccisione di MANCUSO Giorgio era stata peraltro già decisa prima dell’omicidio Di Blasi, poiché il MANCUSO aveva dimostrato tutta la sua pericolosità eliminando il suo padrino Giuseppe Leo, e ne aveva preso il posto assumendo atteggiamenti ritenuti troppo spregiudicati (“…praticamente nelle riunioni precedenti all’omicidio Di Blasi, riunioni che partecipò anche lo stesso Di Blasi, si decideva che MANCUSO Giorgio doveva essere ucciso perché stava alzando a loro dire un po’ la testa nel senso che andava radicandosi anche in città, dopo che lui stesso aveva ucciso quello che era il suo padrino, e cioè Leo Giuseppe, ne aveva preso il posto e a loro dire stava pretendendo molto.”). A questo periodo risale l’organizzazione di un agguato che avrebbe dovuto essere eseguito a piazza Cairoli da GALLETTA Nicola ed al quale il MANCUSO era sfuggito per un caso fortuito.

MARCHESE Mario, sentito su questo capo di imputazione all’udienza del 19 febbraio 1999, ha dichiarato che la pericolosità e la spregiudicatezza dimostrata da MANCUSO Giorgio, soprattutto in occasione dell’omicidio di Leo Giuseppe, aveva convinto lui e Di Blasi in particolare della necessità di eliminare MANCUSO, nonostante la pacificazione siglata dall’accordo raggiunto a casa dello stesso MARCHESE dopo l’attentato ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico. Anche FERRARA Sebastiano, che in quel periodo era ancora estraneo ai rapporti con gli altri gruppi e si limitava a controllare la zona del villaggio CEP con l’ausilio di un modesto numero di affiliati, aveva riferito a MARCHESE di non essere in buoni rapporti con MANCUSO Giorgio, un cui affiliato, tale Messina Giovanni, inteso mezza molla, aveva avanzato delle richieste estorsive nei confronti del titolare di un bar ubicato a Messina, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, sebbene il locale fosse già controllato e “protetto” da FERRARA, peraltro assumendo un atteggiamento di sufficienza che il FERRARA non aveva gradito per niente (“Quello che è andato lì, che gli ha fatto la proposta di estorsione, questo qua gli ha detto: ‘guarda che qua c’è Iano FERRARA’. Quello, quando ha sentito così, dice: … ‘ma a me di questo qua non ce ne frega niente, non è nessuno, … i soldi ce li devi dare a noi!’. Giustamente questo qua lo è venuto a sapere subito FERRARA …”). La reazione si era concretizzata nella successiva uccisione di tale D’Angelo Santo, inteso ‘u piattaru, vicino a MANCUSO Giorgio, ma abitante a villaggio CEP, nella zona controllata da FERRARA, tanto da essere considerato un intruso.

MARCHESE ha poi ricordato la vicenda della audiocassetta magnetica contenente la conversazione di FERRARA Sebastiano con tale Gallo Giovanni, già affiliato di MARCHESE, che in quella occasione aveva proposto a FERRARA l’uccisione di SPARACIO, MARCHESE e Di Blasi, assicurando l’appoggio di Costa Gaetano e l’adesione al progetto di Giorgio MANCUSO. Con l’audizione della cassetta il FERRARA dimostrò a MARCHESE la propria affidabilità e ne ottenne al contempo l’adesione al progetto di uccidere il MANCUSO, già condiviso da Di Blasi Domenico, che non si fidava di MANCUSO, e quindi da SPARACIO Luigi, figlioccio di Di Blasi e da questi convinto della necessità di uccidere il MANCUSO.

Da questa decisione scaturirono una serie di appostamenti non andati a buon fine contro il MANCUSO, ormai obiettivo di tutti gli altri gruppi. MARCHESE ha ricordato una irruzione a vuoto di GALLETTA Nicola e SALVO Giovanni all’interno della pellicceria Iceberg, nelle cui vicinanze era stata vista l’Alfa 164 di MANCUSO. Ha poi citato un appostamento nei pressi del bar “Corrente”, davanti al quale si trovava un negozio di abbigliamento della suocera di SPARACIO che MANCUSO frequentava quotidianamente; a questo agguato erano pronti a partecipare il cugino di SPARACIO, Villari Antonino, lo stesso SPARACIO, Di Blasi, CASTORINA Pasquale, il nipote di quest’ultimo Pasquale (PIETROPAOLO), GALLETTA Nicola, De Luca Antonino e SALVO Giovanni. Il Villari avrebbe dovuto attirare con un pretesto il MANCUSO all’interno del locale, consentendo ai complici di intervenire e di sterminare il MANCUSO e le tre, quattro persone che di solito lo accompagnavano, ma il progetto fallì perché SPARACIO si accorse della presenza di un’autovettura delle forze dell’ordine e, temendo di essere riconosciuto e coinvolto nelle successive indagini, invitò gli altri a desistere.

MARCHESE ha infine escluso che FERRARA abbia preso parte alla organizzazione di questi appostamenti precedenti all’omicidio Di Blasi, attribuendo a sé stesso, a Di Blasi e a SPARACIO la paternità della relativa organizzazione.

FERRARA Sebastiano, sentito nelle udienze del 12 e del 13 marzo 1999, ha innanzitutto riferito in ordine all’origine dei suoi contrasti con MANCUSO, scaturiti da una estorsione che il MANCUSO ed i suoi affiliati, in particolare tale Mauro Salvatore, stavano compiendo ai danni di un imprenditore edile, tale Freni Candeloro, sebbene si trattasse di un amico del FERRARA, ed anzi manifestando apertamente di non tenere in alcuna considerazione la circostanza che fosse il FERRARA a proteggere il Freni (“… questo mi confidava che si parlava male di me per quanto riguarda questa estorsione come se loro non gli interessava che questo imprenditore era amico mio e che se io volevo chiarire la cosa potevo andare tranquillamente al Villaggio Aldisio, ‘che magari - dice - poi gli stacchiamo pure la testa’ …”). Sui rapporti di FERRARA con il Freni si è peraltro soffermato anche SANTORO Angelo, il quale all’udienza del 10 luglio 1998 ha dichiarato che il Freni aveva consegnato al FERRARA una consistente somma di denaro, apparentemente a titolo di prestito, ma più verosimilmente, alla luce di quello che il collaboratore ha lasciato intendere, quale corrispettivo della “protezione”.

Su questo originario e probabilmente decisivo motivo di contrasto si innesta, nella ricostruzione di FERRARA Sebastiano, la percezione della ostilità del MANCUSO e del pericolo che il medesimo avrebbe potuto rappresentare per le sue attività illecite e per la sua stessa incolumità. Ha ricordato il collaboratore che un giorno MANCUSO, in compagnia di VINCI Rosario, Messina Giovanni e di uno dei Pellegrino successivamente ucciso (probabilmente si trattava di Paolo, del cui omicidio fu effettivamente accusato poi CASTORINA Pasquale, citato nel racconto di FERRARA), si era recato a trovarlo presso il ristorante che FERRARA gestiva in Alì Terme, suscitando la diffidenza di FERRARA a cui era nota l’abitudine del MANCUSO di intrattenersi a discutere con le sue potenziali vittime, di offrire poi loro della cocaina e quindi di ucciderle. Nel corso dell’incontro, in cui si discuteva della estorsione ai danni dell’imprenditore edile Freni, allorché Pellegrino cominciò a preparare per il consumo un po’ di cocaina che MANCUSO aveva appena uscito dalla tasca, FERRARA, che già aveva lasciato intendere ai suoi interlocutori di essere armato (pur non avendo niente con sé), rifiutò la droga e in maniera ancora più evidente fece capire di essere pronto a sparare, inducendo in tal modo MANCUSO ed i suoi accompagnatori ad abbandonare ogni proposito ostile. Scampato il pericolo FERRARA aveva lasciato insieme alla famiglia l’appartamento di Alì, facendo precipitosamente ritorno nel più sicuro villaggio CEP, e sottraendosi così, il giorno successivo, ad un altro incontro con il MANCUSO che si era recato nuovamente ad Alì alla ricerca di FERRARA. Quest’ultimo in realtà era ormai deciso ad uccidere il MANCUSO ed il suo obiettivo era coinvolgere in questo progetto gli altri elementi più rappresentativi della criminalità organizzata messinese dell’epoca. Sfumato un agguato che il FERRARA avrebbe dovuto compiere con i suoi uomini nella zona di Ganzirri all’interno di un ristorante in cui sospettava erroneamente che si trovasse il MANCUSO, FERRARA cercò quindi di ottenere l’appoggio di GALLI Luigi e MARCHESE Mario, ma mentre il primo era sulla stessa lunghezza d’onda del FERRARA, in quanto non si fidava di MANCUSO che era molto vicino a SPARACIO Luigi, MARCHESE temporeggiava nell’attesa di un chiarimento.

Apparentemente ad un chiarimento si pervenne nel corso di un incontro presso la casa del FERRARA a cui presero parte, oltre a FERRARA, SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, GALLI Luigi e lo stesso MANCUSO Giorgio, ma la diffidenza del FERRARA rimase intatta ed egli infatti colse l’occasione fornita da tale Gallo Giovanni per attuare il suo disegno. Era questo Gallo un affiliato di MARCHESE Mario, che si era rivolto a FERRARA cercandone l’adesione al progetto di uccidere MARCHESE, GALLI e SPARACIO e rendendogli noto che MANCUSO condivideva e aveva fatto proprio il progetto. Registrate le “esternazioni” di Gallo su una audiocassetta magnetica, FERRARA fece ascoltare il contenuto del nastro a MARCHESE e GALLI, ricevendone il pieno appoggio per le iniziative da intraprendere contro MANCUSO. SPARACIO invece, che prima dell’omicidio Di Blasi prese parte solo alla riunione in cui si discusse il contenuto della conversazione registrata con il Gallo, temporeggiava, probabilmente perché era legato al MANCUSO e non intendeva con la morte di MANCUSO avvantaggiare GALLI con cui non correvano buoni rapporti. Fu comunque decisivo per i successivi sviluppi l’assenso di Di Blasi Domenico alla eliminazione di MANCUSO che era entrato in conflitto anche con lui. In questo scenario RIZZO Rosario, che non era riuscito ad ottenere l’appoggio di FERRARA contro MARCHESE e GALLI, che riteneva responsabili della morte del fratello Letterio, si era alleato con il MANCUSO, attirandosi in questo modo l’ostilità degli altri ed in particolare di FERRARA.

Passando a descrivere i vari appostamenti compiuti per attuare il disegno omicida, FERRARA ha ricordato che un giorno, mentre si trovava nella stalla insieme a GALLETTA Nicola e Papale Domenico (che GALLI aveva mandato al villaggio CEP con delle armi, tra cui un kalashnikov, per prendere parte ad agguati contro MANCUSO), aveva ricevuto la visita di MANCUSO Giorgio, Catanzaro Gaetano e RIZZO Rosario, che aveva condotto i primi due in presenza del FERRARA auspicando un definitivo chiarimento. Ben altre intenzioni aveva FERRARA, che in un primo momento pensò di uccidere i tre in casa e poi, abbandonata l’idea che era troppo rischiosa, ordinò a SANTORO Angelo, GALLETTA Nicola e Papale Domenico di appostarsi armati nei pressi del torrente San Filippo, lungo la strada che conduce a Santa Lucia, pensando, contrariamente a ciò che accadde, che MANCUSO, Catanzaro e RIZZO, lasciato il villaggio CEP, seguissero questo percorso.

Dopo una contestazione del Pubblico Ministero diretta a sollecitare la memoria dell’imputato in ordine alle concrete modalità della organizzazione di un secondo agguato (riferita alle dichiarazioni di cui al verbale del 17 settembre 1994), FERRARA Sebastiano ha ricordato che la sera del giorno successivo sulla strada che conduce a Santa Lucia si appostarono LONGO Luigi, SANTORO Angelo, Papale Domenico e GALLETTA Nicola, mentre TURRISI e lo stesso FERRARA si trovavano sulla terrazza di un fabbricato posto sulla S. S. 114 muniti di una radio ricetrasmittente con la quale avrebbero dovuto avvisare del passaggio di MANCUSO o RIZZO i complici, tra cui il Papale era in possesso di un apparecchio simile per ricevere il segnale. Anche in questo caso l’appostamento non ebbe alcuno sbocco concreto, dal momento che fu visto passare solo IDOTTA Marcello, ma non transitò nessuna delle due vittime designate.

Una ulteriore contestazione relativa alle dichiarazioni rese nello stesso verbale del 17 settembre 1994 è stata necessaria perché FERRARA ricordasse l’organizzazione di un terzo agguato nel corso di una riunione a casa di FERRARA a cui aveva preso parte, come in precedenza, anche LEO Domenico, fratello di Giuseppe. Per commettere l’attentato, per il quale erano state approntate delle motociclette, era stata utilizzata come appoggio logistico la casa della madre del LEO ubicata al villaggio Aldisio. All’agguato avrebbero dovuto prendere parte VENUTO Giuseppe, SANTORO Angelo, LEO Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni, quest’ultimo appartenente al gruppo “Marchese”, mentre un ulteriore appoggio sarebbe stato fornito dal cognato di LEO Domenico, tale Salvatore inteso nasca. Anche in questo caso il progetto, per il quale LEO Domenico aveva fornito un mitra, un fucile a canne mozze e delle pistole, non si concretizzò, forse perché MANCUSO sospettò che all’interno dell’abitazione della famiglia LEO fosse nascosto qualcuno.

In maniera un po’ confusa FERRARA ha poi ricordato altre iniziative analoghe, tra cui un appostamento organizzato con la collaborazione di LEO in una bottega vuota di proprietà della famiglia LEO ubicata a Bordonaro (a cui pare di capire che secondo FERRARA avrebbero preso parte SANTORO Angelo e, per il gruppo “Marchese”, CUSCINÀ Francesco, LEARDO Luigi e SALVO Giovanni), un appostamento all’interno del Policlinico universitario, ed un altro nella zona di Gazzi presso l’abitazione di Costa Concetta, convivente di SANTORO Angelo, a cui presero parte lo stesso SANTORO, Papale Domenico, CUSCINÀ Francesco ed una quarta persona che FERRARA non ha saputo indicare. In quest’ultimo caso a dare il segnale della presenza di MANCUSO, che era solito frequentare la zona in quanto incontrava Fresco Alfredo, affiliato di Surace Salvatore, sarebbe stato MAROTTA Gaetano.

TURRISI Antonino, affiliato al gruppo “Ferrara” dal 1987 al 1994 e conosciuto con il soprannome di scagghia nova, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, ha spiegato che i contrasti con MANCUSO Giorgio erano scaturiti dal fatto che questi aveva cominciato ad estendere il raggio d’azione del proprio gruppo nella zona sud della città, verso Tremestieri, area sotto il controllo del gruppo “Ferrara”. In particolare MANCUSO aveva sottoposto ad estorsione un imprenditore “protetto” da FERRARA, tale Freni, e ciò aveva causato dei litigi tra il MANCUSO ed il FERRARA. In ordine ai rapporti del RIZZO con il suo capo TURRISI ha ricordato che originariamente, negli anni “80, i due erano amici, ma i rapporti erano sicuramente cambiati quanto FERRARA aveva rifiutato l’appoggio che RIZZO Rosario gli aveva richiesto per vendicare la morte del fratello, determinando così l’alleanza del RIZZO con MANCUSO. In quel periodo il FERRARA non abitava stabilmente a Messina, in quanto gestiva un ristorante ad Alì Terme chiamato “Il Gabbiano Azzurro” e rientrava di tanto in tanto in città per curare i cavalli che teneva nella stalla al villaggio CEP. In questo periodo aveva ricevuto diverse volte la visita di MANCUSO Giorgio nel locale, ed in una occasione, in cui il MANCUSO si era presentato in compagnia di Rosario VINCI e di altre persone, FERRARA era stato costretto a fare capire di essere armato. Il timore di eventuali attentati aveva indotto FERRARA a riprendere ad abitare al villaggio CEP.

Delineato in questo modo il clima di quel periodo, TURRISI ha riferito che gli agguati contro MANCUSO e RIZZO furono decisi nel corso di numerose riunioni svoltesi al villaggio CEP presso la stalla di Sebastiano FERRARA, o presso la casa del cognato di lui Maimone Pasquale, o presso l’abitazione del fratello Carmelo, o la casa di Domenico DI DIO, o in altri luoghi del villaggio CEP. Alle riunioni prendevano parte Sebastiano FERRARA, Angelo SANTORO, Luigi GALLI e tale Puccio Gatto (indicato come il suo autista), Mario MARCHESE e i suoi affiliati Gino LEARDO, Giuseppe Mulé e Nicola GALLETTA.

Ricordando un appostamento a cui aveva personalmente preso parte, TURRISI ha dichiarato che una sera si trovava in compagnia di FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, LAGANÀ Gianfranco (indicato solo dopo la contestazione), Papale Domenico e GALLETTA Nicola, questi ultimi due presenti su mandato, rispettivamente, di GALLI Luigi e di MARCHESE Mario, che avevano anche portato con sé delle armi (delle pistole ed un kalashnikov). TURRISI e FERRARA si trovavano sulla terrazza di un fabbricato sulla S. S. 114, muniti di radio ricetrasmittenti, con cui avrebbero dovuto segnalare l’arrivo dell’autovettura di Sarino RIZZO ai complici che erano appostati a qualche centinaio di metri di distanza, in una traversa della strada che dalla S. S. 114 conduce a Santa Lucia.

Con analoghe modalità operative era stato organizzato un altro agguato, sebbene il TURRISI non sia stato in grado di ricordare come avrebbero dovuto essere avvisati gli esecutori che erano appostati un po’ più in alto, verso Santa Lucia, rispetto alla volta precedente; anche in questa occasione il mancato transito delle vittime aveva fatto sfumare l’attentato.

Un altro appostamento era stato poi fatto al villaggio Aldisio con l’appoggio dei fratelli LEO e con la partecipazione di FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, LEO Roberto e altri; ma di questa iniziativa, fallita anch’essa perché il MANCUSO non era stato avvistato, TURRISI ha precisato di non essere sicuro se abbia preceduto o meno l’omicidio Di Blasi.

TURRISI ha inoltre ammesso la propria partecipazione ad un episodio riconducibile agevolmente, anche ove rapportato alle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano e SANTORO Angelo, all’appostamento presso il torrente S. Filippo di cui alla lettera b  del capo 15. Nel quadro della spiegazione dell’origine dei sospetti del FERRARA sulla fedeltà di D’Angelo Santo che sarebbero sfociati nella uccisione di quest’ultimo (avvenuta il 22.4.1991, v. capo 17), il collaboratore ha riferito che in una occasione si trovava nella stalla insieme a FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, Papale Domenico e GALLETTA Nicola, poiché gli ultimi due avevano portato delle armi, quando giunse inaspettata la visita di Giorgio MANCUSO e Rosario RIZZO, che avevano raggiunto il villaggio CEP a bordo di una Lancia Thema ed in compagnia di una terza persona di cui il TURRISI non ha ricordato l’identità. Poiché era loro intenzione discutere con FERRARA, questi lasciò la stalla per incontrarli, ma prima di allontanarsi si armò con una pistola ed ordinò a coloro che erano con lui di prepararsi per compiere un agguato contro MANCUSO e gli altri che lo accompagnavano. A tal fine SANTORO, Papale e GALLETTA, saliti a bordo di un’autovettura rubata, molto probabilmente un’Alfetta di colore grigio condotta da Gianfranco LAGANÀ (“Non ricordo chi esattamente, se non ricordo male Gianfranco LAGANÀ prese una macchina rubata se non ricordo male era un’Alfetta di colore grigio insieme a SANTORO e a Papale e a Nicola GALLETTA si organizzarono e partirono con questa macchina …”), si andarono ad appostare nei pressi del torrente S. Filippo, nei pressi della strada che conduce a S. Lucia sopra Contesse, mentre FERRARA Sebastiano tratteneva i suoi interlocutori e TURRISI era rimasto di vedetta nel piazzale del quartiere, verosimilmente pronto ad avvisare i complici non appena MANCUSO e RIZZO si fossero congedati da FERRARA. L’agguato non fu tuttavia portato ad esecuzione perché MANCUSO, lasciato il villaggio CEP, si allontanò seguendo un percorso diverso da quello ipotizzato, anche se l’appostamento servì ugualmente al TURRISI per registrare la presenza sospetta di D’Angelo Santo.

SPARACIO Luigi, sentito nelle udienze del 3 marzo e del 16 aprile 1999, ha ricordato un agguato organizzato sul viale S. Martino, nei pressi di un bar ubicato nelle vicinanze di un negozio di cui era titolare la suocera di SPARACIO. Coinvolti nell’esecuzione, oltre allo SPARACIO, erano il cugino Villari Antonino, Di Blasi Domenico, VINCI Rosario, CASTORINA Pasquale, LEARDO Luigi e GALLETTA Nicola. SPARACIO avrebbe atteso l’arrivo di MANCUSO che era solito ogni mattina passare sul viale S. Martino e lo avrebbe trattenuto con un pretesto consentendo l’intervento dei sicari. Poiché nel giorno destinato all’attentato il MANCUSO non si era visto, SPARACIO incaricò Villari e VINCI di cercare il MANCUSO  a villaggio Aldisio presso la macelleria Pellegrino e di indurlo a venire al bar dove lo attendeva SPARACIO. MANCUSO poi venne effettivamente ma trovò solamente SPARACIO e Di Blasi che lo trattennero offrendogli del caffè e cercando di non fargli intendere le loro reali intenzioni, dal momento che LEARDO e GALLETTA, che attendevano da circa un’ora armati nei pressi del locale, si erano dovuti allontanare temendo un possibile controllo delle forze dell’ordine. È tuttavia probabile che MANCUSO, informato già in precedenza della riunione in casa di Mancuso Antonino in cui era stata decisa la sua morte, avesse compreso i veri motivi dell’invito al bar. Altri appostamenti si succedevano in quel periodo con frequenza pressoché giornaliera, e SPARACIO ne ha in particolare ricordato uno presso il negozio di tale D’Angelo ove era stata segnalata la presenza di MANCUSO, poi allontanatosi poco prima che CASTORINA Pasquale facesse in tempo a prendere la pistola e ad arrivare.

SPARACIO ha poi confermato quanto dichiarato dagli altri collaboratori e dallo stesso FERRARA in ordine alle ragioni del contrasto tra FERRARA e MANCUSO (scaturito da interessi contrastanti nel settore delle estorsioni), alla visita del MANCUSO al ristorante di Alì Terme gestito da FERRARA, e alla vicenda della registrazione della conversazione con Gallo Giovanni.

LEO Roberto, sentito nelle udienze del 7 e del 19 aprile 1999, ha precisato che gli agguati sono successivi alla morte di Di Blasi Domenico, mentre in precedenza erano stati fatti soltanto degli appostamenti, uno dei quali a villaggio Aldisio presso l’abitazione del cugino Giovanni, fratello del defunto Pippo. Al primo di tali appostamenti, protrattosi invano per tutta la notte, avevano preso parte, oltre allo stesso LEO Roberto e al cugino Domenico, VENUTO Giuseppe, appartenente al gruppo “Leo”, SANTORO Angelo, affiliato al clan “Ferrara”, SALVO Giovanni, affiliato al gruppo “Marchese”, e Papale Domenico, affiliato al gruppo “Galli”. L’armamento, costituito da un mitra, fucili, pistole ed un kalashnikov, era stato portato in casa da LEO Domenico. Ad un altro appostamento nei pressi del torrente S. Filippo avevano preso parte LEO Roberto, un amico di FERRARA che faceva il meccanico, mentre LEO Giovanni, che era evaso dagli arresti domiciliari (che lo obbligavano a restare a casa della madre), PIETROPAOLO Pasquale e SANTORO Angelo aspettavano un segnale dentro la casa di villaggio Aldisio. Sembra almeno di potere così coordinare quanto il LEO ha riferito nel corso dell’esame, e poi qualche settimana più tardi nel corso del controesame. In questa seconda occasione il collaboratore ha precisato che tra le armi usate ve ne erano alcune, un mitra ed un kalashnikov, appartenenti al cugino Giovanni.

LEO Giovanni, sentito all’udienza del 19 aprile 1999, ha dichiarato che dopo l’uccisione del fratello Giuseppe era sua intenzione vendicarsi nei confronti di MANCUSO, ma tutti i tentativi di sorprenderlo erano falliti perché il MANCUSO poteva contare sulle confidenze di alcuni, come SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, che dopo la morte di Leo Giuseppe erano rimasti apparentemente vicini al gruppo, ma in realtà erano fedeli a MANCUSO e lo informavano dei piani preparati per la sua eliminazione, consentendogli sempre di sottrarsi all’azione dei sicari. Temendo per la propria stessa incolumità il LEO, a cui erano rimasti fedeli solo pochi uomini, tra cui VENUTO e Brigandì, successivamente scomparso, aveva pertanto momentaneamente abbandonato i propositi di vendetta. Il collaboratore si è poi soffermato sugli agguati successivi all’omicidio Di Blasi, ricordandone due organizzati a casa sua, uno nel luglio 1991, a cui il LEO aveva personalmente preso parte (unitamente a SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, Stracuzzi Antonino, inteso mommo, e SANTORO Angelo, inteso giggia) ed un altro circa venti giorni prima, in occasione del quale a era stato il VENUTO a sostituirlo. Nell’agguato di luglio, a cui il LEO aveva preso parte perché liberato dagli arresti domiciliari il 7 luglio 1991, il gruppo di fuoco era equipaggiato con un paio di mitra, diverse pistole, una mitraglietta ed un kalashnikov, quest’ultimo fornito dallo stesso LEO insieme alle pistole. All’appostamento precedente avevano invece preso parte, oltre a VENUTO Giuseppe, Papale Domenico, Stracuzzi Antonino, SANTORO Angelo e SALVO Giovanni, che erano equipaggiati con le stesse armi utilizzate anche nell’appostamento successivo.

SALVO Giovanni, già affiliato al gruppo “Marchese”, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, ha ricordato che la strategia contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario fu decisa nel corso di riunioni a casa di FERRARA o di MARCHESE, a cui partecipò lo stesso SALVO, in particolare dopo l’arresto di GALLETTA Nicola di cui aveva in un certo senso preso il posto all’interno del gruppo di fuoco del clan “Marchese”, dopo avere in precedenza affiancato il GALLETTA in occasione dell’omicidio di Rizzo Letterio. Da questo fatto di sangue era scaturita l’ostilità degli altri gruppi nei confronti di RIZZO Rosario, di cui non era gradita l’ostinata volontà di vendicare il congiunto, e di MANCUSO Giorgio che gli si era alleato. Alle riunioni prendevano parte talora esponenti di tutti i gruppi, talora i soli uomini di vertice, ad eccezione di GALLI Luigi che era latitante e che era rappresentato soprattutto da MAROTTA Gaetano.

Dopo la morte di Rizzo Letterio, decisa anche l’eliminazione di RIZZO Rosario, furono predisposti diversi appostamenti, a cui prese parte, prima di essere arrestato, GALLETTA Nicola, che a tal fine era ospitato al villaggio CEP da Sebastiano FERRARA. Il GALLETTA riferì in particolare a SALVO di essere rimasto appostato per intere nottate in compagnia di Papale e SANTORO nei pressi della “fiumara” che separa Santa Lucia sopra Contesse dal villaggio CEP.

Ad altri appostamenti successivi prese parte lo stesso SALVO, che ha ricordato, quasi a titolo esemplificativo, quelli organizzati presso l’abitazione della famiglia LEO al villaggio Aldisio, messa a disposizione di LEO Domenico, in occasione dei quali il gruppo di fuoco (composto da VENUTO, PIETROPAOLO, SALVO, LEO Giovanni, SANTORO, Papale e LEARDO) aspettava armato anche per un’intera notte che RIZZO Rosario, al ritorno dalla discoteca, accompagnasse a casa MANCUSO Giorgio; in un’altra occasione SALVO, in compagnia di SANTORO e CUSCINÀ, aveva perlustrato fino alle quattro del mattino l’abitato di Santa Lucia, ed un altro appostamento fu fatto nei pressi del Policlinico Universitario dallo stesso SALVO, Papale, SANTORO, CASTORINA e PIETROPAOLO.

Dei contrasti del FERRARA con MANCUSO ha poi incidentalmente riferito anche Zoccoli Giuseppe, sentito all’udienza del 31 ottobre 1997 e già inserito nel gruppo “Ferrara”, il quale ha dichiarato, pur non potendo essere più preciso in ordine ai motivi del conflitto, che MANCUSO aveva manifestato la propria ostilità nei confronti di FERRARA Sebastiano già dalla fine del “90. Zoccoli ha confermato la circostanza delle continue visite del MANCUSO al ristorante di Alì Terme gestito dal FERRARA, in quanto vi lavorava con mansioni di ragioniere. Proprio a causa dei timori scaturiti da questi atteggiamenti del MANCUSO, FERRARA aveva deciso di rientrare al villaggio CEP e di cominciare ad organizzare un proprio gruppo.

È poi stata disposta ai sensi dell’art. 507 c. p. p. l’audizione di FERRARA Carmelo, al cui esame il Pubblico Ministero aveva in un primo tempo rinunziato, all’udienza del 6 febbraio 1999, in considerazione delle difficoltà insorte a causa del mancato reperimento di verbali contenenti sue dichiarazioni, sebbene queste figurassero tra le fonti di prova indicate nel decreto che dispone il giudizio, e sebbene l’esame del FERRARA fosse stato concretamente chiesto nella lista del Pubblico Ministero, quantomeno con riferimento ai reati di cui ai capi 15 e 24 a lui personalmente addebitati. La rinunzia del Pubblico Ministero aveva peraltro fatto seguito ad un accertamento urgente disposto da questa Corte presso la segreteria dell’Ufficio di Procura, con cui fu verificato che nessun verbale di dichiarazioni di FERRARA Carmelo era stato depositato dal Pubblico Ministero al momento della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nell’ambito di questo procedimento.

Vanno in questa sede ribadite, anche a tal proposito, come già rilevato in occasione dell’esame dei reati di cui al capo 2 e della questione in parte analoga che si era posta per le dichiarazioni di MARCHESE Mario relative all’omicidio di Spagnolo Giovanni, le scelte compiute di volta in volta dalla Corte nel corso del dibattimento, fondate per un verso sulla presa d’atto che il Pubblico Ministero non aveva depositato verbali di dichiarazioni di FERRARA Carmelo al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento iscritto al n. 894/95 R. G. N. R., e per altro verso sulla circostanza che appariva assai dubbia l’esistenza di tali verbali in tempi compatibili con la chiusura delle indagini preliminari del presente procedimento. Tale dubbio ha trovato conferma nel momento in cui, reiterando precedenti richieste di significato analogo, all’udienza del 17 maggio 1999 il difensore di FERRARA Carmelo ha avanzato richiesta di acquisizione di una serie di verbali di dichiarazioni del suo assistito concernenti vicende esaminate nell’ambito di questo procedimento, e ciò allo scopo di consentire alla Corte una valutazione complessiva della collaborazione dell’imputato; a sostegno della richiesta sono stati infatti prodotti due verbali di dichiarazioni del Ferrara, l’uno in data 30 ottobre 1995 relativo all’omicidio di Vento Giuseppe, commesso il 2.7.1992, un fatto per il quale non si è mai proceduto nell’ambito della Peloritana bis, e l’altro in data 10 giugno 1996 relativo all’omicidio di Cannavò Angelo, nonché copia di due richieste inoltrate all’ufficio del Pubblico Ministero, ai fini del rilascio di copia dei verbali del FERRARA, relativi a numerosi episodi, buona parte dei quali effettivamente compresi nell’ambito di questo procedimento. È infatti evidente, così come la Corte ha osservato nella relativa ordinanza di rigetto della richiesta di acquisizione, che l’unico dei due verbali prodotti riguardante un fatto compreso nell’ambito di questo processo reca una data che ne rendeva impossibile il deposito al momento della richiesta del rinvio a giudizio, risalendo a poco più di una settimana prima dell’emissione del decreto che ha disposto il giudizio.

Quanto alla eccezione di invalidità del decreto che dispone il giudizio in quanto contenente una falsa affermazione, sollevata dagli altri difensori in relazione alla accertata inesistenza tra le fonti di prova valutate dal GUP di dichiarazioni accusatorie di FERRARA Carmelo, è sufficiente rilevare, in generale, che la violazione della stessa prescrizione della indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono (art. 429, comma 1, lett. d, c. p. p.) non è espressamente sanzionata da nullità[1]; ed a maggior ragione non potrebbe invocarsi una conseguenza di questo tipo nell’ipotesi che, per una qualsiasi ragione, il decreto contenga un riferimento ad una fonte di prova concretamente non esaminata ai fini del rinvio a giudizio dell’imputato perché non compresa tra le risultanze delle indagini preliminari trasmesse dal Pubblico Ministero. Il che è peraltro pienamente coerente con l’impalcatura sistematica del codice che ai fini della formazione della prova privilegia evidentemente la sede dibattimentale, avendo cura di confinare quelle raccolte in precedenza nell’ambito delle mere fonti di prova, ed attribuendo, ad esempio, ai risultati dell’eventuale attività integrativa di indagine il solo fine di consentire al Pubblico Ministero di avanzare ulteriori richieste al giudice del dibattimento: e sarebbe invero paradossale affermare le conseguenze invocate da alcuni difensori non perché una fonte di prova è stata occultata o valutata all’insaputa di una delle parti, ma semplicemente perché non è mai stata oggetto di considerazione (in quanto non disponibile in concreto) sebbene erroneamente indicata tra quelle utilizzate ai fini del rinvio a giudizio..

FERRARA Carmelo, il cui esame è stato poi disposto d’ufficio, in ordine alle circostanze e ai fatti per i quali esso appariva necessario anche alla luce delle altre risultanze dibattimentali, e si è poi esteso concretamente ad alcuni dei fatti per i quali il FERRARA ha dichiarato anche spontaneamente di avere reso dichiarazioni agli inquirenti, ha riferito all’udienza del 30 aprile 1999 che della organizzazione degli appostamenti contro MANCUSO e RIZZO precedenti all’omicidio Di Blasi veniva messo a conoscenza di solito dal fratello Sebastiano e talora apprendeva direttamente quando la riunione che li precedeva si svolgeva a casa sua. In particolare, con riferimento all’appostamento al rione Mangialupi, di cui FERRARA Carmelo è imputato unitamente al fratello (capo 15, lett. f), il collaboratore ha riferito che era stato il cognato di MAROTTA Gaetano, tale Davì Giorgio, a segnalare la presenza quotidiana di RIZZO Rosario e MANCUSO Giorgio, che erano soliti fermarsi ogni mattina al distributore di carburanti di Fresco Alfredo. Fu perciò deciso di organizzare un agguato in una riunione a casa di FERRARA Carmelo a cui presero parte MAROTTA Gaetano, Papale Domenico, Mancuso Antonino e Mauro Carmelo, affiliati al gruppo “Galli”, nonché DI DIO Domenico, SANTORO Angelo e FERRARA Sebastiano. L’appostamento fu organizzato presso una casa di Costa Concetta, convivente di SANTORO Angelo, posta di fronte al distributore, all’interno della quale rimasero dalla sera precedente Mancuso Antonino, Papale Domenico e lo stesso SANTORO. Il MANCUSO però quella mattina non transitò nella zona e il disegno sfumò.

FERRARA Carmelo ha poi fatto riferimento ad altre iniziative, sia prima che dopo l’omicidio Di Blasi, finalizzate a colpire gli appartenenti al gruppo MANCUSO – RIZZO, spiegando in maniera sostanzialmente conforme alle dichiarazioni degli altri collaboratori che i contrasti tra suo fratello Sebastiano e MANCUSO erano sorti a causa di una estorsione che MANCUSO intendeva consumare ai danni di un appaltatore messinese, tale Candeloro Freni, che per la “protezione” pagava già FERRARA Sebastiano. Da ciò erano nati i timori di FERRARA Sebastiano, alimentati dalla fama della pericolosità di MANCUSO (“Siccome il MANCUSO faceva uso di cocaina e noi non ci fidavamo perché aveva la testa pazza, così lo volevamo eliminare con l’accordo sempre del GALLI, del Di Blasi, del MARCHESE e dello SPARACIO.”), e confermati dalla visita di MANCUSO al ristorante di Alì Terme, il cui significato minaccioso non gli era sfuggito. FERRARA Carmelo ha poi descritto in modo conforme al racconto degli altri collaboratori l’appostamento al torrente San Filippo, corrispondente al primo di quelli contestati sotto il capo 15, indicando come partecipi al fatto Papale Domenico, GALLETTA Nicola e SANTORO Angelo.

L’illustrazione completa di tutte le risultanze dibattimentali consente di prendere in esame più da vicino i singoli reati di detenzione e porto di armi così come descritti e contestati nell’ambito del capo 15 per verificare se ed in che misura sia stata raggiunta, di volta in volta, la prova della sussistenza del fatto e della addebitabilità a coloro che figurano come imputati.

Passando ad esaminare il reato di cui alla lettera a del capo 15, va innanzitutto rilevato che per lo stesso reato MARCHESE Mario ha ottenuto la definizione del procedimento a suo carico nelle forme del giudizio abbreviato, riportando condanna con la sentenza del giudice per le indagini preliminari n. 32 del 28.1.1999, mitigata dal riconoscimento del beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91. È stata invece a suo tempo archiviata, con riferimento allo stesso reato, la posizione di Mulé Giuseppe, Gatto Giuseppe e DI DIO Domenico, indicati come partecipanti ad alcune delle riunioni in cui si deliberò l’organizzazione di agguati ai danni di RIZZO e MANCUSO, ma per i quali non appariva raggiunta, né raggiungibile in dibattimento, la prova del possesso di poteri decisionali e di una reale incidenza causale della loro presenza sulla deliberazione delle strategie. Va poi rilevato che il decreto che dispone il giudizio, e conseguentemente l’intestazione di questa sentenza, contiene una formulazione inesatta dell’imputazione, che non è stata emendata nel corso del dibattimento, posto che la condotta di istigazione a cui si fa riferimento è indicata come lo sviluppo logico di una precedente condotta che non è stata descritta. L’esame del capo corrispondente così come trascritto nell’ordinanza di custodia cautelare (capo 27, lett. a) evidenzia il lapsus calami commesso all’atto della redazione del testo del decreto che dispone il giudizio, posto che nella frase non riportata era indicata e descritta una condotta deliberativa su cui poggiava, nella originaria formulazione, la successiva condotta di istigazione (… ed in concorso con altre persone non identificate, deliberavano di eseguire e di fare eseguire gli omicidi in danno di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario ed in tal modo istigavano gli esecutori …). L’errore, verosimilmente determinato da una parziale riproduzione dell’imputazione al momento dell’inserimento del concorso di MARCHESE Mario (dopo la separazione della sua posizione in virtù della celebrazione del giudizio abbreviato), non sembra incidere tuttavia sul senso complessivo dell’imputazione e sulla possibilità di esercitare correttamente il diritto di difesa, poiché è agevole intendere quale sia la natura e la portata dell’addebito.

Tutto ciò premesso, appare certa innanzitutto la prova della colpevolezza di FERRARA Sebastiano in ordine al reato di cui al capo 15 lett. a) così come contestato e, di conseguenza, sussiste e va affermata la sua responsabilità per tale reato. Analogamente va affermata la responsabilità per lo stesso reato di GALLI Luigi, ma limitatamente al riferimento ai successivi reati di cui alle lettere b), c), d) ed f), mentre per LEO Giovanni la condanna va limitata a quelli descritti come terzo e quarto agguato (lettere d ed f).

La confessione di FERRARA Sebastiano si inserisce perfettamente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, poiché si registra una assoluta convergenza di tutte le fonti sulla indicazione di FERRARA Sebastiano come l’ispiratore più convinto della strategia di lotta degli altri gruppi contro MANCUSO Giorgio. È anzi emerso che il contrasto con il MANCUSO, scaturito da ragioni di interesse posto che questi aveva cominciato a mettere in pericolo con il proprio atteggiamento le fonti dei proventi illeciti del FERRARA, fu probabilmente l’occasione perché il gruppo di quest’ultimo acquistasse quella “visibilità” nello scenario della criminalità organizzata cittadina che fino a quel momento era mancata, perché FERRARA se l’era negata da sé, accontentandosi di esercitare il ferreo controllo della zona del villaggio CEP (una sorta di “quartiere generale” del sodalizio) e di gestire lucrose attività estorsive in un ambito territoriale rispettato da tutti gli altri gruppi prima degli “sconfinamenti” di MANCUSO.

È d’altra parte significativo, ai fini della valutazione della plausibilità dell’intera ricostruzione delle vicende in esame, che l’altro “fronte” delle ostilità, quello che contrapponeva il MANCUSO ai gruppi “Galli” e “Marchese”, si aprì in seguito ad un fatto di sangue, l’attentato ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, originato dal fallimento di un tentativo di chiarire una vicenda relativa ad una estorsione contesa.

Le circostanze riferite in modo uniforme tanto dal FERRARA che dagli altri collaboratori attestano un peculiare interesse dello stesso FERRARA alla uccisione di MANCUSO Giorgio ed anche di RIZZO Rosario, dal momento in cui quest’ultimo aveva deciso di fare fronte comune con l’unico che gli aveva assicurato il suo appoggio dopo l’omicidio del fratello Letterio. In particolare appaiono assai significativi l’incontro presso il ristorante “Il Gabbiano Azzurro” di Alì Terme, di cui FERRARA aveva percepito il significato minaccioso, tanto da fare precipitosamente ritorno a Messina con la famiglia, e la vicenda della registrazione della conversazione con il Gallo, sia che essa sia scaturita effettivamente da un’iniziativa del Gallo (eventualmente istigato da MARCHESE), poi sfruttata abilmente da FERRARA, sia che invece fin dall’inizio si sia trattato di uno stratagemma di FERRARA finalizzato a convincere gli altri capi dei gruppi messinesi della inaffidabilità e pericolosità di MANCUSO. Quest’ultima vicenda ha poi trovato un’inattesa conferma, che ne attesta ulteriormente la realtà storica, nelle dichiarazioni rese durante il controesame all’udienza del 18 dicembre 1998 da PIETROPAOLO Pasquale, il quale ha ricordato le iniziali perplessità di SPARACIO, spiegando poi plausibilmente che fu in seguito alla registrazione della conversazione da parte di FERRARA che lo SPARACIO, convintosi delle intenzioni ostili di MANCUSO anche nei suoi confronti, si determinò finalmente ad aderire alla decisione omicida (“Avv. Carrabba: Quando SPARACIO Luigi seppe di questa idea, di questa iniziativa che MANCUSO Giorgio avrebbe preso, SPARACIO Luigi decise di reagire contro MANCUSO e contro RIZZO e tutti gli addetti di questo clan, sì o no?  PIETROPAOLO: Questo qua praticamente non lo so con sicurezza, però so che è un punto che ha fatto decidere lo SPARACIO ad uccidere Giorgio MANCUSO.”).

In questo scenario è agevole collocare l’azione istigatrice del FERRARA di cui alla lettera a) del capo di imputazione in esame, ritenendo l’imputato l’ispiratore principale di tutte le iniziative che in quel periodo si andavano organizzando contro il MANCUSO ed il RIZZO, ed in particolare, tra le numerosissime di cui è emersa traccia in dibattimento, di quelle descritte e configurate nelle successive articolazioni dello stesso capo di imputazione.

A FERRARA Sebastiano compete per il reato in esame, e per tutti gli altri per i quali è stata affermata la sua responsabilità nell’ambito di questo capo 15 dell’imputazione (si tratta di quelli di cui alle lettere b, c, d ed f), l’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n. 203/91. A prescindere infatti dalla circostanza che di analogo beneficio hanno già goduto gli altri imputati collaboratori di giustizia per i quali si è proceduto separatamente per i reati in esame nelle forme del giudizio abbreviato (MARCHESE, LONGO e SANTORO), è opportuno in questa sede rilevare che l’intera ricostruzione della vicenda degli appostamenti organizzati prima dell’omicidio Di Blasi con l’obiettivo di sorprendere MANCUSO Giorgio o RIZZO Rosario poggia in gran parte sulle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, che si è assunta la paternità di buona parte delle iniziative, ammettendo di esserne l’ispiratore, ed ha al contempo indicato, con l’autorevolezza e il grado di conoscenza correlato al ruolo di capo del gruppo più attivamente coinvolto, circostanze di tempo e di luogo, nonché responsabili delle singole vicende. Ed anche se permangono divergenze in ordine alla esatta individuazione del numero e della successione dei vari episodi, e non sempre è possibile, come si vedrà, una compiuta ricostruzione delle modalità di svolgimento di ciascuno di essi, ciò non incide sul piano della attendibilità complessiva delle dichiarazioni e non sminuisce la portata del contributo, posto che queste difficoltà sono pienamente giustificate in considerazione del tempo trascorso dai fatti e della obiettiva difficoltà di ricordare e ricostruire fatti ripetutisi sicuramente con modalità analoghe moltissime volte e con la partecipazione di un numero elevato di soggetti, la cui identità è spesso, ma non sempre, coincidente.

Al rilevante contributo di natura probatoria si affianca, per quanto riguarda la posizione di FERRARA Sebastiano, il disvelamento del contesto associativo nel cui ambito sono maturate le condotte riferite ed il suo completo abbandono, nel quadro di una scelta di collaborazione che, con riferimento ai reati in esame e più in generale a quelli oggetto di questo procedimento, è apparsa nel suo complesso genuina ed immune da condizionamenti o strategie opportunistiche.

L’affermazione di responsabilità va limitata per GALLI Luigi all’azione istigatrice svolta con riferimento agli appostamenti che l’imputazione definisce primo, secondo, terzo e quinto agguato, ad eccezione pertanto di quello descritto sub e), per il quale, come si rileverà di qui a poco, manca una prova convincente della sua sussistenza, e di quello sub g), ascritto al solo SPARACIO Luigi ed effettivamente riconducibile ad un’iniziativa riferibile esclusivamente a persone a lui vicine.

Il coinvolgimento di GALLI Luigi nella deliberazione della strategia volta alla uccisione di MANCUSO Giorgio è attestato in maniera uniforme da tutte le fonti di accusa, che hanno riferito la presenza costante di GALLI o di qualcuno dei suoi uomini più rappresentativi alle riunioni che si succedevano con particolare frequenza per mettere a punto l’organizzazione dei vari attentati ai danni di MANCUSO e RIZZO. È sotto questo aspetto significativo il coinvolgimento in  almeno tre degli appostamenti contestati di Papale Domenico, per il quale si procede separatamente e che un coro tanto unanime di voci, da rendere superflua qualsiasi citazione specifica, ha indicato in questo dibattimento come elemento di spicco del gruppo “Galli”, un vero e proprio braccio destro del capo, la cui situazione di latitanza prima e di detenzione poi ne ostacolava in questo periodo la diretta partecipazione alla elaborazione delle strategie comuni con gli altri capi dei gruppi della criminalità mafiosa messinese. Va ricordato che il Papale, indicato come uno dei luogotenenti del gruppo capeggiato da GALLI Luigi dalla sentenza di questa Corte n. 5 del 30.10.1995 (pp. 222 ss.), ha riportato in quella sede una condanna ormai definitiva a quattro anni di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso. La presenza di Papale non era d’altra parte un fatto casuale, ma discendeva da una precisa adesione del gruppo “Galli” alla strategia proposta da FERRARA Sebastiano, posto che il Papale era stato appositamente inviato nel quartiere di FERRARA per prendere parte agli agguati ai danni di MANCUSO e RIZZO, così come allo stesso fine il gruppo “Marchese” aveva messo a disposizione GALLETTA Nicola.

Alla luce del complesso delle risultanze dibattimentali non può essere dato eccessivo peso in proposito alla versione fornita da CARIOLO Antonio, che non ricorda, senza tuttavia escluderla, la presenza di esponenti del gruppo “Galli” nelle riunioni che avevano preceduto l’omicidio Di Blasi, attribuendo ai soli gruppi “Sparacio” e “Marchese” la scelta della strategia da seguire, successivamente condivisa anche dal gruppo “Ferrara”, e sostenendo che era stato di comune accordo deciso di non coinvolgere il gruppo “Galli” di cui non ci si fidava molto. A prescindere dal fatto che l’assunto non appare convincente neppure con riferimento al periodo successivo all’omicidio Di Blasi, al quale CARIOLO si è spesso alternativamente richiamato nel corso del suo esame, ammettendo espressamente di non essere sempre in grado di distinguere quanto avvenuto prima e quanto verificatosi dopo l’uccisione di Occhi ‘i bozza, è significativo che uno degli episodi che aveva registrato l’inasprimento dei contrasti con il MANCUSO aveva coinvolto alcuni tra gli esponenti più rappresentativi del gruppo “Galli” e che proprio a casa di Mancuso Antonino inteso nittola, uno degli elementi più vicini a GALLI Luigi (uno dei suoi luogotenenti secondo la sentenza da ultimo citata), era stata adottata per la prima volta, in base al racconto di SPARACIO Luigi, la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio, della cui imprescindibilità era convinto soprattutto Di Blasi Domenico. Tutte le altre fonti di accusa attestano inoltre la partecipazione di GALLI, o di suoi affiliati, in relazione allo stato di latitanza del capo, alla elaborazione della strategia decisa contro MANCUSO, o il suo coinvolgimento in vicende ad essa strettamente connesse, come, ad es., quella della diffusione della registrazione del colloquio di FERRARA Sebastiano con Gallo Giovanni; ed è altrettanto pacifica la presenza di elementi del gruppo di Giostra negli appostamenti organizzati allo scopo di sorprendere il MANCUSO, come dimostra l’analisi delle risultanze dibattimentali relative a questo capo di imputazione. Rafforza ulteriormente la conclusione, sul piano logico, la reazione soddisfatta che, secondo MARCHESE Mario, il GALLI latitante avrebbe manifestato alla notizia che tutti gli altri gruppi erano fermamente intenzionati a reagire duramente all’uccisione di Di Blasi Domenico, e ciò non certo perché il GALLI fosse particolarmente addolorato per la perdita di Di Blasi, quanto piuttosto perché la situazione offriva il destro per dare sfogo a vecchi rancori e colpire l’antagonista al “riparo” della decisione comune (MARCHESE ha significativamente affermato che anche GALLI “aveva subìto”).

L’affermazione di responsabilità, con riferimento al coinvolgimento in quelli indicati nel capo di imputazione come terzo e quinto agguato, va poi estesa a LEO Giovanni. Per la verità quest’ultimo ha ammesso la propria partecipazione alle iniziative contro MANCUSO e RIZZO solo in epoca successiva all’omicidio Di Blasi, affermando di avere preso parte alle riunioni convocate a tale scopo solo dopo questo delitto e di avere partecipato personalmente alla prima riunione tenutasi a casa di FERRARA Sebastiano dopo la scarcerazione dello stesso LEO Giovanni, avvenuta in data 7 luglio 1991, quando l’imputato ha ricordato di avere incontrato, oltre a FERRARA Sebastiano e al fratello Carmelo, SPARACIO, MARCHESE, VENTURA Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale, SALVO Giovanni, Mulé Giuseppe, CARIOLO Antonio, Papale Domenico (appartenente al gruppo Galli), Mancuso Antonino, SANTORO Angelo, VENUTO Giuseppe, e probabilmente molti altri. Va peraltro aggiunto che nessuno dei collaboratori indica LEO Giovanni come partecipante alle riunioni prima dell’omicidio Di Blasi, ed anzi FERRARA Sebastiano afferma proprio il contrario, sicché il solo interesse a vendicare la morte del fratello Giuseppe, nonché il ruolo di vertice assunto nell’ambito di ciò che era rimasto del gruppo “Leo”, non appaiono sufficienti a generalizzare il concorso di LEO Giovanni nelle condotte di istigazione addebitate sub a. D’altra parte la collocazione temporale suggerita da LEO Giovanni per gli appostamenti a cui il medesimo ha ammesso di avere preso parte non appare convincente, perché essi sarebbero avvenuti dopo l’omicidio Di Blasi e soprattutto dopo l’arresto, proprio per tale fatto di sangue, di MANCUSO Giorgio (avvenuto il 10 giugno 1991), che di queste iniziative costituiva l’obiettivo primario, e che dopo l’omicidio Di Blasi e prima di essere arrestato si rese irreperibile per quasi un mese, sfuggendo in tal modo anche alla rappresaglia programmata dagli altri gruppi a cui hanno fatto riferimento alcuni dei collaboratori sentiti in dibattimento.

Invece alla luce delle dichiarazioni di SANTORO Angelo, FERRARA Sebastiano, SALVO Giovanni e LEO Roberto, che attestano la partecipazione di LEO Giovanni quantomeno ad uno degli appostamenti organizzati a Villaggio Aldisio in epoca precedente all’omicidio Di Blasi con la utilizzazione della casa della famiglia Leo come base logistica del gruppo di fuoco, deve essere affermata la responsabilità di LEO Giovanni con riferimento alla condotta di istigazione dei reati di detenzione e porto ascritti alla lettera d del capo 15: e ciò anche alla luce delle ammissioni di LEO Giovanni, che, pur riferendosi a due episodi che si sarebbero verificati secondo la sua ricostruzione in epoca successiva all’omicidio Di Blasi, ha affermato di avere fornito in entrambe le occasioni una parte delle armi destinate a commettere l’agguato. Ed analoga conclusione deve essere raggiunta con riferimento ai reati di cui alla lettera f dello stesso capo, posto che il relativo appostamento, tra quelli che vanno considerati più prossimi all’omicidio Di Blasi, è l’unico che possa essere ascritto, almeno in parte, alla istigazione del LEO, posto che per quello di cui alla lettera e si registra una contraddittorietà delle fonti di prova che impone l’assoluzione con la formula più ampia di tutti gli imputati e quello di cui alla lettera g si inserisce in un momento ulteriore della predisposizione delle iniziative contro MANCUSO e RIZZO contraddistinto dal coinvolgimento di SPARACIO Luigi e dei suoi affiliati. A LEO Giovanni possono essere riconosciute, in relazione al contegno processuale, le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, posto che la modestia del contributo non consente l’applicazione della diminuente di cui all’art. 8.

Per i reati di cui alla lettera b del capo 15, ascritti a FERRARA Sebastiano e GALLETTA Nicola, si registra una convergenza delle fonti che giustifica l’affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati.

Ammettendo le proprie responsabilità SANTORO Angelo, TURRISI Antonino e FERRARA Sebastiano hanno indicato concordemente gli altri partecipanti a questo primo appostamento, GALLETTA Nicola e Papale Domenico, dando anche una spiegazione della presenza di questi ultimi che è conforme a quella fornita dalle altre fonti di accusa, secondo cui l’uno e l’altro erano stati messi a disposizione di FERRARA Sebastiano da MARCHESE Mario e, rispettivamente, GALLI Luigi perché partecipassero alle iniziative contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario di cui il FERRARA si era assunta la responsabilità organizzativa. Un ulteriore contributo è giunto poi da FERRARA Carmelo, sentito su questo capo di imputazione ai sensi dell’art. 507 c. p. p., che ha raccontato l’appostamento al torrente S. Filippo in termini perfettamente sovrapponibili alla versione riferita dagli altri collaboratori, indicando quali partecipanti al fatto SANTORO, Papale e GALLETTA.

Per ciò che rileva in questa sede le accuse a GALLETTA Nicola relativamente a questo primo episodio appaiono molto specifiche, oltre ad inserirsi coerentemente nel quadro delle risultanze dibattimentali, da cui emerge un ruolo particolarmente attivo di GALLETTA nella partecipazione alle varie iniziative contro il MANCUSO, almeno fino a che lo stato di libertà glielo ha consentito. Può plausibilmente ipotizzarsi che, al di là dell’adempimento dei doveri connessi all’appartenenza al gruppo “Marchese” e alla necessaria adesione alle strategie del sodalizio, dietro questa presenza ricorrente stia un interesse personale di salvaguardia della propria incolumità, posto che la consumazione dell’omicidio di Rizzo Letterio esponeva il GALLETTA alla eventuale vendetta di RIZZO Rosario, che proprio in MANCUSO aveva trovato il solo disposto ad appoggiarlo concretamente nell’attuazione di questi propositi di rivalsa. Ciò che rileva, ai fini della valutazione della attendibilità delle accuse, è che una tale molteplicità di indicazioni convergenti di GALLETTA Nicola rende del tutto privo di consistenza il pericolo che tali accuse possano scaturire da ragioni di astio personale, che non sono state evidenziate in dibattimento, oppure possano essere il frutto di un disegno calunniatorio.

Del tutto marginali e trascurabili appaiono le divergenze tra le diverse dichiarazioni, ed esse, in ogni caso, non sono tali da pregiudicare l’attendibilità complessiva della narrazione, e per certi versi sono invece riprova di maggiore genuinità e trovano plausibili giustificazioni. Così ad es., mentre SANTORO ha dichiarato che il FERRARA diede l’ordine di appostarsi dopo essersi congedato da MANCUSO, esponendosi alla facile obiezione che l’appostamento, anche se realizzato in tempi brevissimi, era comunque destinato ad essere vanificato dall’allontanamento dell’obiettivo, la versione di TURRISI consente di risolvere l’apparente incongruenza logica, anticipando ragionevolmente l’ordine del FERRARA ad un momento precedente all’incontro con MANCUSO. Analogamente la mancata indicazione di TURRISI come uno dei partecipanti al fatto da parte di SANTORO, può essere spiegata dalla particolarità del ruolo assegnato allo stesso TURRISI, che aveva il compito di stazionare separatamente dagli altri nella piazzetta del quartiere. Ed ancora il fatto che SANTORO non indichi RIZZO Rosario tra le persone che accompagnavano MANCUSO, a differenza di TURRISI e FERRARA Sebastiano, è determinato certamente da una lacuna mnemonica che non inficia l’attendibilità del racconto, posto che anche secondo SANTORO il MANCUSO, secondo le previsioni rivelatesi poi non fondate, dopo l’incontro con FERRARA avrebbe dovuto recarsi a Santa Lucia, evidentemente per accompagnarvi il RIZZO che in quel periodo era solito frequentare assiduamente S. Lucia.

Sempre con riferimento a questo episodio, che l’imputazione impropriamente indica come “1° agguato”, va invece rilevato che tanto SANTORO che TURRISI, il secondo con qualche dubbio, hanno indicato come partecipante a questo fatto LAGANÀ Gianfranco, attribuendogli entrambi lo stesso ruolo relativo al reperimento e alla guida dell’Alfetta rubata usata per raggiungere il torrente S. Filippo. Lo stesso TURRISI, sia pure in seguito a contestazione, ha accusato LAGANÀ di avere partecipato da un altro appostamento lungo la strada che dalla S. S. 114 conduce all’abitato di S. Lucia sopra Contesse. La circostanza impone la trasmissione dagli atti al Pubblico Ministero, così come peraltro da lui richiesto, anche alla luce dei dubbi che l’esame della posizione di LAGANÀ suscita in relazione al probabile intendimento iniziale di FERRARA di non menzionare il LAGANÀ tra gli elementi del suo gruppo (v. in proposito quanto sarà detto in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 24, omicidio di Messina Giovanni e reati connessi).

Anche quello indicato come “2° agguato” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario prima dell’omicidio di Di Blasi Domenico (capo 15, lett. c) è addebitato, in questa sede, a FERRARA Sebastiano e GALLETTA Nicola, e se per il primo, accertata la plausibilità e la verosimiglianza della confessione in base alle considerazioni già sviluppate, è conseguentemente giustificata l’affermazione di responsabilità, sul nominativo di GALLETTA Nicola come uno dei partecipanti all’appostamento si registra una convergenza delle fonti di accusa analoga a quella riscontrata per l’episodio precedente.

Nelle dichiarazioni di TURRISI, SANTORO e FERRARA è isolabile in maniera netta la descrizione di un episodio particolare, costituito da un appostamento lungo la strada che conduce al villaggio S. Lucia sopra Contesse, al quale tutti e tre ammettono di avere partecipato con compiti diversi. TURRISI, insieme a FERRARA, controllava l’imbocco della strada posto sulla S. S. 114, mentre GALLETTA, Papale, SANTORO e LONGO (questi ultimi due condannati in esito al giudizio abbreviato) erano nascosti più avanti lungo il percorso, armati con pistole ed un fucile kalashnikov, e pronti ad intervenire non appena fosse stato segnalato dai complici l’arrivo di MANCUSO o RIZZO a bordo di una delle autovetture blindate su cui i due erano soliti spostarsi in quel periodo. L’esame sinottico di queste dichiarazioni consente, più che di registrare divergenze, di procedere alla integrazione del racconto dell’uno dei dichiaranti con le precisazioni degli altri, laddove i ricordi manifestano una intensità diversa o la conoscenza di un particolare non riferito da altri è legata al ruolo assunto nella vicenda: così è da dire per l’indicazione dei luoghi di appostamento dei due gruppi (TURRISI e FERRARA su un terrazzo nei pressi di un gommista, gli altri all’interno di una fabbrica per la lavorazione del legname), o per l’indicazione di un altro complice (il solo TURRISI, sia pure dopo la contestazione, ha chiamato in causa anche LAGANÀ Gianfranco).

Richiamate tutte le considerazioni svolte in ordine alla attendibilità complessiva del racconto dei collaboratori di giustizia relativo alla situazione di conflitto determinatasi nella criminalità organizzata messinese a partire dai primi mesi del 1991 e alle ragioni della contrapposizione di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario agli altri gruppi, va rilevato che con riferimento all’episodio in esame le accuse nei confronti di GALLETTA provengono tutte da soggetti che presero parte personalmente al fatto, appaiono perfettamente sovrapponibili sia per quanto riguarda la ricostruzione complessiva del fatto che per quanto riguarda il ruolo dell’imputato, e si innestano coerentemente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, da cui emergono significative analogie dell’episodio in esame con altri dagli esiti ben più tangibili: si allude al fatto che la strada scelta per l’appostamento in questione era frequentemente percorsa da RIZZO Rosario e MNCUSO Giorgio, e che nella stessa zona, a brevissima distanza, furono organizzati, dopo l’omicidio Di Blasi, due tra i più sanguinosi ed eclatanti attentati alla vita di Rosario RIZZO, in occasione dei quali furono ferite diverse persone e persero la vita Caspo Raimondo e Morabito Maurizio (v. infra capi 31 e 33).

Va inoltre rilevato che la convergenza delle dichiarazioni di TURRISI e SANTORO concerne anche la descrizione di un ulteriore appostamento con modalità analoghe a quelle dell’episodio in esame, a cui, secondo TURRISI, incaricato di portare le armi, avrebbero preso parte anche Papale, GALLETTA, SANTORO, LONGO, FERRARA Sebastiano e forse anche TAMBURELLA Rosario, mentre SANTORO ha dichiarato di avervi preso parte unitamente ai soli GALLETTA e Papale. È una ulteriore riprova della attendibilità del racconto dei collaboratori, molto bene informati di accadimenti di cui sono stati protagonisti, e della molteplicità delle iniziative intraprese in quel periodo contro RIZZO e MANCUSO; trattandosi peraltro di un episodio sicuramente diverso rispetto a quelli contestati gli atti vanno trasmessi anche a tale riguardo al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.

Di quello che nel capo di imputazione è indicato come “3° agguato” sono chiamati a rispondere in questa sede FERRARA Sebastiano, LEO Domenico, LEO Roberto, SALVO Giovanni e VENUTO Giuseppe, essendosi già definito nelle forme del giudizio abbreviato il procedimento a carico di SANTORO Angelo.

Le fonti di prova relativamente a questo episodio sono costituite, come si è già rilevato illustrandone i rispettivi contenuti, dalle dichiarazioni di TURRISI Antonino, SANTORO Angelo, FERRARA Sebastiano, LEO Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni.

 Costoro hanno riferito di un appostamento organizzato al villaggio Aldisio utilizzando come base logistica una casa della famiglia Leo, presso la quale il gruppo di fuoco avrebbe dovuto stazionare nascosto in attesa della segnalazione dell’arrivo di MANCUSO e RIZZO.

Secondo TURRISI, che non si è dichiarato certo che sia avvenuto prima dell’omicidio Di Blasi, all’appostamento, organizzato da FERRARA Sebastiano, che doveva anche dare il “segnale”, avrebbero preso parte SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, LEO Roberto ed altre persone sconosciute al collaboratore.

Secondo SANTORO sarebbero stati due gli appostamenti presso l’abitazione dei Leo a villaggio Aldisio, entrambi prima dell’omicidio Di Blasi, a distanza di uno o due mesi l’uno dall’altro. Al primo avrebbero preso parte, oltre allo stesso SANTORO, Papale Domenico, SALVO Giovanni, VENUTO Giuseppe e LEARDO Luigi, quest’ultimo incaricato di dare il “segnale” con una radio ricetrasmittente da casa sua che sporge sulla piazzetta del quartiere. All’altro episodio, organizzato con le stesse armi (pistole, un mitra, un kalashnikov), avrebbero perso parte anche Giovanni LEO e Pasquale PIETROPAOLO, oltre ad un parente di quest’ultimo in possesso di una Fiat 127, che doveva dare il “segnale” ai complici.

FERRARA Sebastiano si è assunta la paternità dell’organizzazione di un appostamento avvenuto a villaggio Aldisio presso la casa della madre di LEO Domenico. All’appostamento, fallito per il mancato arrivo dell’obiettivo che era MANCUSO Giorgio, presero parte SANTORO Angelo, LEO Giovanni, LEO Roberto, VENUTO Giuseppe e SALVO Giovanni, che erano in possesso di pistole e mitra forniti da LEO Domenico.

LEO Giovanni, dopo avere riferito di una serie di appostamenti andati a vuoto presso casa sua a villaggio Aldisio, ha ricordato due episodi, successivi all’omicidio Di Blasi, entrambi organizzati a casa sua. Al più recente, avvenuto nel luglio 1991, il collaboratore aveva preso parte insieme a SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, Stracuzzi Antonino, inteso mommo, e SANTORO Angelo, inteso giggia. A quello precedente, circa venti giorni prima, aveva preso parte, in sua vece, VENUTO Giuseppe, ed erano in sua compagnia Papale Domenico, Stracuzzi Antonino, SANTORO Angelo e SALVO Giovanni. In entrambi i casi le armi erano costituite da un paio di mitra, diverse pistole, una mitraglietta ed un kalashnikov, quest’ultimo fornito dallo stesso LEO insieme alle pistole.

LEO Roberto, anch’egli riferendoli ad un periodo successivo all’omicidio Di Blasi, ma precedente all’arresto di MANCUSO Giorgio (10 giugno 1991), ha ricordato due appostamenti presso la casa di villaggio Aldisio del cugino Giovanni, fratello di Domenico e del defunto Giuseppe. Al primo avrebbero preso parte, oltre a LEO Roberto, VENUTO Giuseppe, SANTORO Angelo, SALVO Giovanni, Papale Domenico e LEO Domenico, armati con un mitra, fucili, pistole ed un kalashnikov del cugino Giovanni. Al secondo appostamento, vanificato come il primo dal mancato passaggio del MANCUSO, avrebbero preso parte lo stesso LEO Roberto, un giovane del villaggio CEP amico di FERRARA (incensurato e meccanico di professione), SALVO Giovanni, PIETROPAOLO Pasquale, SANTORO Angelo e LEO Giovanni, che nell’occasione violò gli arresti domiciliari.

Anche secondo SALVO Giovanni gli appostamenti presso la casa di villaggio Aldisio della famiglia Leo furono successivi all’omicidio Di Blasi. A titolo quasi esemplificativo, lasciando intendere che gli episodi furono tanti, l’imputato ha ricordato che l’appuntamento era fissato nel cuore della notte presso l’abitazione della famiglia Leo, all’interno della quale il gruppo di fuoco (composto dallo stesso SALVO, Papale Domenico, SANTORO Angelo, VENUTO Giuseppe, PIETROPAOLO Pasquale) attendeva il passaggio di MANCUSO e RIZZO al ritorno dalla discoteca, che avrebbe dovuto essere segnalato da Gino LEARDO, che abitava nello stesso stabile (e la cui presenza quindi, sembra di capire, non avrebbe insospettito il MANCUSO). L’armamento, fornito da Domenico LEO, era costituito da pistole automatiche, fucili, mitragliette e kalashnikov.

Alla luce di queste risultanze è possibile affermare la sussistenza del fatto, dal punto di vista storico, e la responsabilità di coloro che sono chiamati a risponderne in questa sede.

Vi è convergenza tra le predette dichiarazioni in ordine alla localizzazione degli appostamenti, alla utilizzazione di una abitazione della famiglia Leo, ai nominativi dei partecipanti, alle modalità di esecuzione dell’agguato programmato, che prevedeva l’appostamento del gruppo di fuoco all’interno della casa nelle ore serali e la segnalazione dell’arrivo delle vittime ad opera di un complice abitante nella zona, la cui presenza non avrebbe potuto destare sospetti. Peraltro alla luce delle risultanze dibattimentali è certo che, superato un  momento di crisi iniziale dopo la morte di Pippo Leo e la successiva scomparsa del fedele Brigandì, Giovanni e Domenico LEO e gli altri parenti del defunto capoclan cominciarono ad organizzarsi e a coltivare in maniera più concreta il mai sopito desiderio di vendicarsi nei confronti di MANCUSO,  approfittando della favorevole congiuntura determinata dalla convergenza su MANCUSO e RIZZO della ostilità crescente degli altri maggiori esponenti della criminalità organizzata messinese. Appare perciò plausibile che, incontrate serie difficoltà ad eseguire con successo un agguato in altre zone della città, i gruppi avversari di MANCUSO tentassero altre soluzioni, cercando di colpire in una zona che MANCUSO continuava probabilmente a frequentare, per incontrarsi con la Sgroi a cui era legato sentimentalmente, e sperando che la maggiore familiarità dei luoghi lo inducesse a commettere qualche imprudenza o ad abbandonare quell’atteggiamento guardingo che fino a quel momento gli aveva consentito di sfuggire a tutti gli appostamenti organizzati in precedenza. L’ubicazione a villaggio Aldisio dell’abitazione dei genitori di Leo Giuseppe è stata peraltro oggetto di una attività investigativa di riscontro su cui ha riferito all’udienza del giorno 8 maggio 1998 il teste Sciacca.

Divergono invece le dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla collocazione temporale dell’episodio in esame (così come dell’altro analogo al quale alcuni di essi hanno fatto riferimento), posto che prevalentemente l’appostamento al villaggio Aldisio viene indicato come un fatto successivo all’omicidio Di Blasi: così hanno espressamente affermato LEO Giovanni, LEO Roberto e SALVO Giovanni, e tra gli altri sentiti solo il SANTORO ha esplicitamente sostenuto il contrario, collocando in un periodo precedente all’omicidio Di Blasi entrambi gli episodi di cui ha parlato. Peraltro le dichiarazioni di LEO Giovanni, l’unico dei collaboratori che offre delle indicazioni temporali precise, appaiono scarsamente plausibili proprio sotto tale profilo. Riferisce infatti il LEO che furono due gli appostamenti organizzati presso la sua abitazione di villaggio Aldisio, uno nel luglio 1991, a cui poté prendere personalmente parte, essendo stato scarcerato il 7 luglio (in precedenza era agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori, come ha precisato il cugino LEO Roberto), l’altro avvenuto una ventina di giorni prima, in occasione del quale, pur avendo fornito una parte delle armi, LEO Giovanni non aveva partecipato, e vi aveva preso parte, in sostituzione, VENUTO Giuseppe. Tuttavia, indicandosi il MANCUSO come l’obiettivo in entrambi i casi ed essendo stato il MANCUSO arrestato il 10 giugno 1991, l’indicazione cronologica fornita dai cugini LEO appare poco attendibile, almeno ove riferita ad entrambi gli episodi: senza dimenticare che la ripetizione nell’arco di qualche mese di numerose ed analoghe iniziative, caratterizzate da modalità assai simili e spesso dalla partecipazione delle stesse persone, rende problematico un ricordo preciso, sembra più plausibile ritenere cioè che uno dei due appostamenti possa essersi verificato prima ed uno dopo l’omicidio Di Blasi, sempre che non ve ne siano stati degli altri, e ciò consente di spiegare il diverso ricordo dei collaboratori. La circostanza che LEO Giovanni, secondo quanto dallo stesso riferito, avrebbe recuperato la libertà solo il 7 luglio 1991 non deve poi meravigliare, posto che in precedenza si trovava agli arresti domiciliari ed il cugino Roberto ha affermato che in uno dei due appostamenti di villaggio Aldisio egli aveva violato gli arresti domiciliari. Peraltro va rilevato che proprio LEO Roberto, riferendo in ordine ad un altro episodio sicuramente precedente all’omicidio di Blasi, e cioè l’uccisione di D’Angelo Santo, avvenuta il 22 aprile 1991 (v. infra capo 17), ha mostrato la stessa difficoltà di orientamento temporale, inserendo il fatto tra quelli successivi alla morte di Di Blasi Domenico.

Accertata la complessiva affidabilità della ricostruzione offerta dai collaboratori e la corrispondenza di almeno uno degli episodi riferiti a quello descritto nel capo di imputazione, con riferimento alle singole posizioni bisogna innanzitutto prendere atto della ammissione di responsabilità di FERRARA Sebastiano (per il quale valgono le considerazioni già sviluppate), LEO Roberto e SALVO Giovanni. Al di là delle divergenze in ordine alla collocazione cronologica dell’episodio, che non inficiano la validità complessiva della ricostruzione, tali confessioni appaiono plausibili e convincenti, dovendosi escludere intenzioni autocalunniatorie o condizionamenti di altro tipo.

LEO Domenico e VENUTO Giuseppe sono stati indicati anche dai coimputati come concorrenti in questo episodio. Il VENUTO ha ammesso nel corso del suo esame di essere stato vicino a LEO Giovanni, di avere commesso insieme a lui dei reati e di essere stato interpellato per un coinvolgimento anche in altri fatti criminosi, a cui tuttavia il VENUTO si sarebbe sempre sottratto (“PRESIDENTE: Non ha mai commesso, dico a prescindere dal fatto che ha riferito oggi, fatti di sangue insieme a LEO? IMPUTATO: No. PRESIDENTE: Ha avuto richieste in tal senso dal LEO di partecipare a fatti di sangue? IMPUTATO: Esplicitamente no, comunque c’era una sua tendenza a coinvolgermi ecco … PRESIDENTE: Anche in questi fatti. IMPUTATO: … in queste situazioni …”). Le accuse ad entrambi, oltre ad essere associate ad ammissioni di personali responsabilità, provengono da soggetti che hanno riferito vicende a cui hanno preso parte in veste di protagonisti. E se l’indicazione di VENUTO è pienamente compatibile con la peculiare posizione di vicinanza ai congiunti del defunto Pippo Leo che emergerà soprattutto dall’esame della vicenda relativa all’uccisione di Cannavò Angelo, che VENUTO ha confessato di avere commesso (v. infra capo 23), anche sul nome di LEO Domenico va registrata una significativa convergenza delle accuse, provenienti anche da FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo e SALVO Giovanni, persone cioè diverse dal cugino Roberto, la cui chiamata in correità potrebbe essere condizionata dai rapporti non buoni con Domenico e con la famiglia di lui, stando alle dichiarazioni del cognato di LEO Domenico, Moschella Giovanni, esaminato nelle forme di cui all’art. 210 c. p. p., perché imputato nell’ambito della Peloritana Uno di far parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di estorsione (e poi assolto da tutte le accuse in esito al dibattimento di primo grado). Ed è significativo che l’unico a non parlare di LEO Domenico sia stato il fratello Giovanni, che si è assunto relativamente ad entrambi gli appostamenti di cui ha riferito la piena responsabilità anche della messa a disposizione della casa di villaggio Aldisio usata dal gruppo di fuoco come appoggio logistico.

Alla luce di queste considerazioni deve essere affermata la responsabilità per questo episodio anche di LEO Domenico e VENUTO Giuseppe.

Mentre a FERRARA Sebastiano compete anche per questa imputazione il beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91, a LEO Roberto, LEO Domenico e SALVO Giovanni vanno concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Giustifica l’applicazione del beneficio per il primo ed il terzo il contegno processuale, e segnatamente l’ammissione della propria responsabilità, mentre per LEO Domenico appare decisiva, al di là dell’appartenenza alla sua famiglia della casa utilizzata dal gruppo di fuoco, la considerazione del ruolo assegnatogli che prevedeva solamente il trasporto e la consegna delle armi.

Anche con riferimento all’altra vicenda di cui è emersa traccia nelle dichiarazioni dei collaboratori gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero per le determinazioni di sua competenza.

Di quello che l’imputazione qualifica “4° agguato” e che sarebbe avvenuto al villaggio Bordonaro sono chiamati a rispondere in questa sede i soli FERRARA Sebastiano e LEO Giovanni, essendo stato SANTORO Angelo già giudicato e condannato nelle forme del giudizio abbreviato. La localizzazione di uno dei tanti appostamenti presso una bottega vuota di proprietà dei Leo ubicata al villaggio Bordonaro poggia tuttavia esclusivamente sulle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, che ha ricordato l’episodio solo dopo la contestazione di dichiarazioni da lui rese il 17 settembre 1994 (“PM: Sempre a contestazione con riferimento a questo quarto agguato […] le leggo le dichiarazioni rese il 17 settembre ’94 […] Lei ha detto ‘Si organizzò da parte mia con la sola collaborazione di Leo altro agguato. Ricordo che la base operativa fu stabilità all’interno di una bottega vuota di proprietà dei Leo sita a Bordonaro …’ IMPUTATO: Sì, ricordo. PM: Può rispondere allora. IMPUTATO: Ricordo che abbiamo mandato al Villaggio Aldisio dentro questa bottega SANTORO Angelo, mio affiliato, poi CUSCINÀ Francesco da parte di MARCHESE Mario, mi sembra pure LEARDO Luigi e non ricordo se pure SALVO Giovanni, comunque questa fu una cosa pure preparata all’interno di questo locale nella zona di Bordonaro perché si pensava che MANCUSO potesse passare da quelle parti, sempre organizzato con le motociclette …). La specificità del riferimento locale impedisce di ritenere che questo appostamento coincida con il secondo presso il villaggio Aldisio di cui hanno riferito gli altri collaboratori, posto che villaggio Aldisio e Bordonaro sono quartieri diversi, pur essendo ubicati nella stessa zona della città, e l’indicazione di una bottega appare troppo specifica per potersi giustificare una eventuale confusione dei dichiaranti.

Va piuttosto rilevato che l’assoluta mancanza di conferme alla dichiarazione di FERRARA Sebastiano, che pure ha indicato quali partecipanti al fatto anche SALVO e SANTORO, si ripercuote sulla valenza delle accuse nei confronti di LEO Giovanni (non emergendo neppure chiaramente dalle dichiarazioni di FERRARA che in questo caso fosse effettivamente Giovanni il suo interlocutore), ma inficia a ben vedere l’intera ricostruzione dell’episodio e suscita più di un dubbio circa la sua effettiva verificazione e le modalità di accadimento. È significativo che il FERRARA, prima della contestazione, invitato a riferire circa appostamenti ulteriori rispetto ai tre inizialmente ricordati (due nella zona di S. Lucia sopra Contesse ed uno a villaggio Aldisio), abbia in un primo momento ricordato un appostamento all’interno del Policlinico universitario, a cui avrebbero preso parte CASTORINA Pasquale,          PIETROPAOLO Pasquale e SANTORO Angelo, senza tuttavia essere in grado di specificare se l’episodio sia precedente all’omicidio Di Blasi o meno. Ad un appostamento presso il Policlinico ha ammesso di avere preso parte, unitamente a PIETROPAOLO, CASTORINA e SANTORO, pure SALVO Giovanni che ha chiamato in causa, come FERRARA Sebastiano, anche il cognato di CASTORINA Pasquale, tale Alaimo Pippo, indicandolo come colui che avrebbe dovuto dare il “segnale”. La convergenza delle due ricostruzioni impone anche a tale proposito la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ma per quanto riguarda il presunto appostamento presso la bottega di LEO Giovanni al villaggio Bordonaro rimane l’insufficienza della sola dichiarazione del FERRARA, peraltro in sé intrinsecamente poco convincente.

Conseguentemente entrambi gli imputati vanno assolti da questa imputazione perché il fatto non sussiste.

Dai reati di detenzione e porto illegittimi di armi che l’imputazione descrive come “5° agguato” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, avvenuto in località Mangialupi, è stato già assolto con la formula più ampia SANTORO Angelo, non avendo il GIP, a conclusione del giudizio abbreviato, ritenuto che la ricostruzione di FERRARA Sebastiano, sulle cui dichiarazioni evidentemente poggia in prevalenza l’odierna articolazione dell’intero capo di imputazione in esame, trovasse convincenti conferme nelle altre risultanze processuali, tale non potendosi considerare l’effettiva disponibilità di una casa nel rione Mangialupi da parte di Costa Concetta (accertata dal teste Sciacca, e desumibile dalla relazione di servizio del 29.10.1987, sulla quale è stato sentito in dibattimento l’appuntato Passarello, che in quella occasione aveva controllato un’autovettura di proprietà di Costa Concetta, residente in via del Palio, ubicata nel rione Mangialupi). Analogo convincimento il GIP aveva espresso nel decreto di archiviazione emesso per questo episodio su conforme richiesta del Pubblico Ministero nei confronti di DI DIO Domenico, MAROTTA Gaetano, Mauro Carmelo, Mancuso Antonino, Papale Domenico e Davì Giorgio, considerando priva di riscontri la chiamata in correità dello stesso FERRARA. Ed analogamente il Pubblico Ministero ha motivato la propria richiesta di assoluzione di entrambi gli imputati dai reati relativi a questo episodio.

FERRARA Sebastiano, dichiarando evidentemente in dibattimento meno di quanto non avesse fatto nel corso delle indagini preliminari, senza che una contestazione consenta alla Corte di conoscere il contenuto di queste precedenti dichiarazioni, ha ricordato un appostamento organizzato con delle motociclette nella zona di Gazzi, in occasione del quale fu utilizzata come base logistica del gruppo di fuoco l’abitazione di tale Costa Concetta, ex-convivente di SANTORO Angelo, al cui interno si nascosero Papale Domenico, SANTORO Angelo, CUSCINÀ Francesco ed un’altra persona. I sicari attendevano il passaggio di MANCUSO che era solito frequentare Fresco Alfredo, di cui era molto amico, pronti ad eseguire il disegno criminoso nei pressi di un bar della zona. L’arrivo di MANCUSO avrebbe dovuto essere segnalato da Davì Giorgio, cognato di tale Di Bella Francesco, a sua volta cognato di MAROTTA Gaetano. L’appostamento sfumò perché il MANCUSO nel giorno destinato alla consumazione dell’agguato non transitò nella zona come era solito fare.

Una piena conferma di queste dichiarazioni, sia in ordine all’esistenza storica dell’episodio e alle sue modalità di svolgimento, che all’identità dei partecipanti, è stata data in dibattimento da FERRARA Carmelo, il quale  ha evidenziato che alla riunione preparatoria avevano preso parte esponenti del gruppo “Galli” e del gruppo “Ferrara” e che l’appostamento si era protratto invano per una intera nottata (“… Ricordo che il fatto dell’agguato di Mangialupi che un giorno sono saliti a casa mia MAROTTA Gaetano, Papale Domenico, Mancuso Antonino e Mauro Carmelo affiliati al clan di Luigi GALLI. Non mi ricordo se eravamo nel giardino di casa mia, comunque ci stava DI DIO Domenico, SANTORO e mio fratello Sebastiano e si parlava che c’era il Davì Giorgio parente di MAROTTA Gaetano che vedeva ogni mattina sia il RIZZO che il MANCUSO che per noi erano due obiettivi per uccidere, ci diceva che si fermavano al rifornimento di Fresco Alfredo di fronte al bar, così si organizzò per ucciderli. Lì c’è una casa nelle casette di fronte, dove c’è il rifornimento, una casa di Costa Concetta convivente di SANTORO Angelo di cui SANTORO ‘dese’ l’assenso di ospitare quelli che dovevano fare l’agguato, sarebbero il Papale Domenico, Mancuso Antonino e lo stesso SANTORO. Il Davì Giorgio, ci stava pure Davì Giorgio parente del MAROTTA che doveva fare il segnale quando arrivava il MANCUSO tramite il baracchino una cosa del genere. Comunque hanno dato la casa, e la Costa ha dato la casa e sono stati una nottata e pure la mattinata lì dentro, però il MANCUSO non è arrivato e l’agguato non si è fatto …”). È significativo, al di là della completa sovrapponibilità delle due dichiarazioni in ordine alle modalità esecutive dell’appostamento, che FERRARA Carmelo abbia indicato come responsabili dell’episodio le stesse persone che presumibilmente il fratello aveva accusato nel corso delle indagini preliminari

A fronte di tale conferma del tutto inattesa, e tanto più attendibile in quanto destinata a ripercuotersi solamente sulla posizione dei due fratelli FERRARA, gli unici imputati per il fatto in esame, appare poco credibile la risposta evasiva fornita da SANTORO Angelo, che ha ammesso l’esistenza di un progetto di agguato con caratteristiche assai simili all’episodio riferito dai due fratelli FERRARA, negando però che esso si sia tradotto in un appostamento, evidentemente allo scopo di non coinvolgere la propria ex-convivente (“… cioè lì veniva più facile che MANCUSO si fermava lì al bar di Aspri, qua al bar che c’è qua, si metteva lì, che passava tutte le mattine e si prendeva il caffè, però non si è fatto niente …”).

L’individuazione di un elemento di riscontro convincente alle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano consente di isolare con un margine di ragionevole certezza storica, nell’insieme delle iniziative intraprese contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, un appostamento organizzato nel rione Mangialupi all’interno di una casa nella disponibilità di Costa Concetta, e giustifica l’affermazione di responsabilità dei due imputati, che hanno entrambi ammesso di avere partecipato alla fase organizzativa svoltasi al villaggio CEP, probabilmente nel giardino della casa di FERRARA Carmelo.

Le ammissioni dei fratelli FERRARA, provenienti da imputati che hanno riferito di avere vissuto da protagonisti il periodo contrassegnato dai numerosi appostamenti finalizzati alla eliminazione di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, si inseriscono coerentemente nel tessuto delle altre risultanze processuali, apparendo plausibile che, constatata la difficoltà di sorprendere uno degli obiettivi in altre parti della città, si sperimentassero soluzioni diverse nell’ambito della vasta reste di informazioni di cui potevano disporre i vertici dei gruppi interessati alla realizzazione del progetto omicida.

All’affermazione di responsabilità consegue la condanna per il reato in esame di FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo. Al primo compete anche per la condanna relativa a questo episodio l’attenuante speciale di cui all’art. 8 per le ragioni già in precedenza illustrate, mentre al secondo, in considerazione del contegno processuale, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti contestate.

Per l’appostamento verificatosi nel viale S. Martino e descritto come “6° agguato”, del quale in questa sede risponde quale unico imputato SPARACIO Luigi, il GIP ha emesso decreto di archiviazione su conforme richiesta del Pubblico Ministero con riferimento alle posizioni di VINCI Rosario, GALLETTA Nicola e LEARDO Luigi, ritenendo prive di riscontri le accuse rivolte dallo SPARACIO nei confronti dei predetti indagati.

Con dovizia di particolari SPARACIO Luigi ha raccontato, nei termini che si sono già illustrati, dell’appostamento presso un bar del viale S. Martino, nei pressi del negozio della suocera, ammettendo un proprio coinvolgimento diretto nella organizzazione e nella esecuzione dell’appostamento, fallito non già, come l’imputato ha riferito in un primo momento in dibattimento, per il mancato arrivo della vittima designata, ma perché il MANCUSO arrivò in ritardo rispetto al previsto, quando già GALLETTA Nicola e LEARDO Luigi, che lo avevano atteso per circa un’ora armati all’interno del locale, si erano dovuti allontanare, temendo un eventuale controllo delle forze dell’ordine, come lo SPARACIO aveva più accuratamente riferito il 15 luglio 1994 e come ha confermato poi anche in dibattimento dopo la contestazione. All’episodio, che è successivo al coinvolgimento dello stesso SPARACIO nelle iniziative contro MANCUSO Giorgio, ispirato e voluto da Di Blasi Domenico, avrebbero preso parte gli stessi SPARACIO e Di Blasi, nonché Villari Antonino e VINCI Rosario, con funzioni collaterali di appoggio e di reperimento della vittima, e LEARDO Luigi e GALLETTA Nicola, incaricati di eseguire materialmente l’omicidio. SPARACIO ha poi indicato anche CASTORINA Pasquale, ma senza precisarne il ruolo, e dando anzi l’impressione di riferirsi a lui non tanto come a uno dei partecipanti a questo appostamento, quanto come a uno di coloro che aveva già tentato molte volte senza successo di uccidere MANCUSO Giorgio.

La ricostruzione di SPARACIO, oltre ad innestarsi coerentemente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, che attestano un successivo coinvolgimento dello stesso SPARACIO nella strategia scelta dagli altri gruppi, appare frutto di un ricordo lucido e preciso, ed anche l’indicazione dei partecipanti all’appostamento è perfettamente compatibile con lo scenario emerso in dibattimento, secondo cui LEARDO e soprattutto GALLETTA, appartenenti al gruppo di MARCHESE Mario, erano già attivamente coinvolti nella organizzazione delle iniziative contro MANCUSO, mentre il ruolo di supporto attribuito ai complici, tutti appartenenti al gruppo SPARACIO, è coerente con la più recente adesione del gruppo di appartenenza alla deliberazione della strategia contro MANCUSO e RIZZO, e risente forse dello scarso entusiasmo con cui lo stesso SPARACIO accolse l’invito perentorio di Di Blasi a rompere gli indugi e a condividere senza riserve l’idea di punire con la morte gli atteggiamenti di MANCUSO.

Va piuttosto rilevato, pur non essendo necessario ai fini dell’affermazione della responsabilità di SPARACIO, il quale ha ammesso l’addebito, che le sue dichiarazioni trovano significative e puntuali conferme in altre risultanze dibattimentali, da cui emergono elementi che giustificano ulteriormente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di sua competenza, sia con riferimento all’episodio in esame e alle posizioni di altri eventuali responsabili, sia con riferimento ad altri episodi analoghi a quello in esame, quanto a localizzazione, e per i quali non è stata esercitata l’azione penale.

In proposito la mancanza di contestazioni, sia pure “in negativo”, impedisce alla Corte di sapere se le dichiarazioni dibattimentali degli altri collaboratori che hanno riferito in ordine a questo episodio riproducano o meno il contributo reso nel corso delle indagini preliminari.

MARCHESE Mario ha infatti ricordato in maniera molto precisa un appostamento presso il bar “Corrente” sul viale San Martino, nei pressi di un negozio di abbigliamento della suocera di SPARACIO, che il MANCUSO era solito frequentare quotidianamente. All’appostamento, del quale gli riferirono il suo affiliato GALLETTA  Nicola e Di Blasi Domenico, presero parte gli stessi GALLETTA e Di Blasi ed inoltre SPARACIO, il cugino Villari Antonino, De Luca Antonino, SALVO Giovanni, CASTORINA Pasquale ed il nipote di quest’ultimo di nome Pasquale (si tratta evidentemente di PIETROPAOLO). L’occasione sarebbe sfumata, con grande disappunto di Di Blasi, in quanto SPARACIO aveva avvistato una pattuglia delle forze dell’ordine e, temendo di essere stato riconosciuto e di potere essere coinvolto nelle indagini successive al fatto di sangue, aveva interrotto l’esecuzione del piano, invitando GALLETTA e gli altri complici a desistere. Lo stesso GALLETTA, insieme a SALVO Giovanni, aveva poi compiuto armato una vana irruzione all’interno della pellicceria Iceberg nella speranza di trovarvi il MANCUSO.

CASTORINA Pasquale, oltre ad ammettere di avere un giorno seguito il MANCUSO nel rione Giostra, armato ed in compagnia del nipote PIETROPAOLO, cercando il momento propizio per sorprenderlo, ha ricordato il progetto di un attentato che avrebbe dovuto essere compiuto proprio sul viale S. Martino ai danni dello stesso MANCUSO, che un complice avrebbe dovuto trattenere con un pretesto: a tale scopo SPARACIO aveva fatto avere al CASTORINA una pistola calibro 7,65 mauser che era nascosta nel negozio “La Stellina” (che CASTORINA ha riferito essere quello gestito dalla suocera dello SPARACIO), pronta all’uso nel momento in cui il CASTORINA fosse stato avvisato della presenza di MANCUSO. Ancora più evidenti analogie con l’episodio in esame presenta tuttavia, nella ricostruzione di CASTORINA, un altro appostamento sul viale S. Martino, al quale presero parte LEARDO Luigi, VINCI Rosario, Villari Antonino, GALLETTA Nicola, incaricato di sparare, e lo stesso CASTORINA; il fallimento dell’appostamento fu determinato dal passaggio di una pattuglia della polizia.

CARIOLO Antonio ha ricordato che in un’altra occasione il MANCUSO era sfuggito per un caso fortuito a piazza Cairoli all’aggressione di GALLETTA Nicola che era pronto a sparagli in viso.

VENTURA Salvatore, sentito all’udienza del 17 marzo 1999 su altri capi di imputazione, ha dato poi una conferma indiretta del fallimento di almeno un agguato organizzato ai danni di MANCUSO sul viale S. Martino, riferendo quanto gli aveva raccontato Di Blasi assicurandogli che ormai la sorte del MANCUSO era in ogni caso segnata. È poi significativo, perché attesta ulteriormente il progressivo allargamento del fronte dei contrasti che il MANCUSO aveva aperto con diversi altri esponenti della criminalità organizzata del tempo, che VENTURA, già affiliato di Leo Giuseppe e transitato nel gruppo “Sparacio” dopo la morte di Di Blasi Domenico, abbia ricordato di essere personalmente entrato in conflitto con il MANCUSO ancora prima dell’omicidio di Di Blasi, allorché era stato costretto a difendersi da un’accusa che il MANCUSO gli aveva rivolto ingiustamente ritenendolo il mandante di un’estorsione. Era stato in questa occasione che Di Blasi aveva rassicurato VENTURA, rivelandogli quale fosse ormai la soluzione scelta per arginare gli atteggiamenti di MANCUSO (“ … Sì, io dovrei tornare una settimana prima della morte di Di Blasi in quanto io avevo avuto qualche problema con MANCUSO Giorgio in relazione ad una estorsione che lui riteneva che il mandante di questa estorsione ero io e per cui diciamo abbiamo un po’ parlato animatamente su questo fatto. Questa specifica situazione io non c’entravo niente. Dopodiché io l’indomani sono andato a casa di Di Blasi Domenico che era un amico mio e gli ho spiegato la situazione come andava, lui mi disse di non preoccuparmi in quanto era prossimo a morire MANCUSO Giorgio e che già avevano tentato qualche attentato nei suoi riguardi più precisamente sul Viale San Martino ma le cose non erano andate per il verso giusto, per cui mi rassicurò di questa cosa …”).

Alla luce di queste risultanze il racconto di SPARACIO e la sua indicazione di quello che nel capo di imputazione 15 è descritto come “6° agguato” appare senz’altro attendibile perché trova specifica conferma nelle dichiarazioni di almeno due degli altri collaboratori sentiti (MARCHESE e CASTORINA).

Conseguentemente va affermata la sua responsabilità per il reato di cui al capo 15, lett. g, della rubrica, con tutte le aggravanti contestate; a queste possono dichiararsi equivalenti le circostanze attenuanti generiche, che vanno concesse allo SPARACIO in considerazione della ammissione di responsabilità.

Per questo come per i reati indicati in precedenza si rinvia alla parte finale della motivazione per la determinazione delle pene.



[1] V. ex multis Cass. 12.11.1996, Mazza.