2.3.16.    Tentato omicidio in danno di CIOTTO Giovanni       (capo 16)

Poco dopo le ore 24 del 16 aprile 1991 veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” il trentaquattrenne Ciotto Giovanni, che poco prima era stato ferito dai colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto all’interno della sua abitazione ubicata nel quartiere di Giostra, in via Seminario estivo, presso la quale il Ciotto si trovava ristretto agli arresti domiciliari per scontare la pena inflittagli con una condanna definitiva per furto.

La vittima dell’agguato presentava delle ferite di arma da fuoco alla regione scapolare destra, alla regione latero-cervicale destra, alla regione zigomatica destra, e alla regione mastoidea destra, e veniva pertanto ricoverata in prognosi riservata.

Le pattuglie delle forze dell’ordine immediatamente recatesi sul luogo della sparatoria accertavano che il fatto di sangue era avvenuto all’interno di una casetta bassa dove il Ciotto abitava insieme alla moglie Oliva Carmela. All’interno e all’esterno dell’abitazione venivano rinvenuti tre bossoli di cartuccia per pistola calibro 7,65 e due ogive dello stesso calibro; sull’anta di un armadio posto nei pressi dell’ingresso, appena sopra un divano – letto, veniva trovato il foro di un proiettile, mentre sulla soglia dell’ingresso e sul pavimento delle stanze venivano rilevate abbondanti tracce di sangue (v. verbale di sopralluogo del 16.4.1991, ore 23,30, ed allegato fascicolo fotografico, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 16).

Fu in un primo momento ipotizzato che il ferimento di Ciotto, che si reputava vicino al gruppo di MARCHESE Mario, fosse collegato a qualche vicenda relativa allo spaccio di stupefacenti, come in dibattimento (udienza del 7.11.1997) ha riferito il teste Sbarra in servizio alla Squadra mobile di Messina.

Il giovane, delle cui dichiarazioni è stata data lettura in dibattimento all’udienza del 17 maggio 1999 ai sensi dell’art. 512 c. p. p. (essendo poi il Ciotto deceduto per altra causa), non riferì alcunché di utile ai fini del prosieguo delle indagini ai carabinieri che il giorno successivo erano andati a sentirlo presso il reparto di ortopedia nel quale era stato ricoverato, limitandosi ad affermare che verso le ore 23,20 del giorno precedente uno sconosciuto aveva bussato alla porta, lo aveva convinto ad aprirla dicendo di essere un carabiniere (poiché il Ciotto aveva pensato ad uno dei consueti controlli) e gli aveva quindi esploso contro diversi colpi di pistola, raggiungendolo al collo, al viso e alla spalla. Dello sparatore, di cui non gli era stato possibile vedere il volto, il Ciotto dichiarò che si trattava di una persona di statura bassa e dalla corporatura tarchiata che indossava una camicia a righe.

Ancora meno gli inquirenti apprendevano dalla moglie del Ciotto Oliva Carmela, la quale, così come ha poi confermato in dibattimento, riferiva di essere a letto già dormiente allorché il marito, alzatosi per andare ad aprire la porta, era stato ferito in varie parti del corpo da sconosciuti che si erano fatti aprire dicendo di essere carabinieri. Nella convinzione che tanto il Ciotto quanto la moglie sapessero molto di più di quanto erano disposti a dichiarare, fu sottoposta ad intercettazione l’utenza telefonica intestata al suocero del Ciotto, presso la cui abitazione Oliva Carmela si era trasferita dopo il ferimento del marito. Gli elementi raccolti confermarono il sospetto con riferimento alla moglie del Ciotto, che per tale ragione è stata successivamente sottoposta ad un procedimento per favoreggiamento che ne ha imposto il richiamo per essere sentita in questo dibattimento con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. all’udienza del giorno 8.11.1997.

Tuttavia nulla di utile emerse con riferimento alle indagini sul ferimento di Ciotto Giovanni, sicché, archiviato il procedimento, fu l’avvento della stagione di collaboratori di giustizia, e nel caso di specie la confessione di RIZZO Rosario, a consentire la riapertura delle indagini e quindi la celebrazione di questo dibattimento, dopo l’archiviazione della posizione di MANCUSO Giorgio il cui nominativo, come si legge nel decreto del 10.5.1996, era stato erroneamente iscritto anche per questo episodio nel registro degli indagati.

RIZZO Rosario, sentito all’udienza del 15.2.1999, si è assunto la paternità del fatto di sangue, dichiarando che dopo l’omicidio del fratello Letterio (avvenuta il 23.2.1991), conclusa l’alleanza con MANCUSO Giorgio, era sua intenzione colpire in tutti i modi Mulé Giuseppe, ritenuto evidentemente da RIZZO in qualche misura responsabile della morte del congiunto.

A tale scopo una sera di aprile, o al massimo dei primi di maggio, ma in ogni caso precedente all’omicidio Di Blasi, in compagnia di Catanzaro Gaetano, si era recato verso le undici o mezzanotte nella zona della casette basse del rione Giostra presso l’abitazione di Ciotto Giovanni, che spacciava droga per conto del Mulé e che in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari. Dopo avere bussato alla porta, si era fatto quindi aprire fingendo di essere il Mulé e gli aveva esploso contro alcuni colpi di pistola raggiungendolo al volto e alle spalle. Convinto di avere ucciso il Ciotto che era caduto a terra, si era poi allontanato dalla zona in compagnia di Catanzaro. Dai giornali aveva appreso l’indomani che il Ciotto era stato solamente ferito, rammaricandosi per il colpo che aveva quasi raggiunto la culla della figlia del Ciotto (“…Poi all’indomani ho letto i giornali che lui invece era stato solo ferito e mi era dispiaciuto quando poi è arrivato questo colpo vicino alla culla di sua figlia, meno male che non è successo niente …”).

La confessione di RIZZO Rosario, come elemento di prova autosufficiente, era destinata ad esaurire l’istruzione dibattimentale relativa alla vicenda in esame, considerato che il RIZZO è l’unico imputato poiché Catanzaro Gaetano è deceduto. Alla luce della modalità dei fatti (numero e direzioni dei colpi e regioni del corpo raggiunte dai proiettili) è senza dubbio corretta la qualificazione giuridica proposta, dal momento che emerge agevolmente l’intenzione omicida dell’aggressore e la concreta idoneità dei mezzi usati a cagionare la morte del Ciotto. Appare corretta anche la contestazione dell’aggravante della premeditazione, posto che, richiamate le considerazioni generali sugli elementi costitutivi della circostanza sviluppate in altra parte della motivazione (sub capo 2, omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), è certo che l’agguato è stato preceduto da una determinazione omicida maturata e mantenuta in un arco di tempo sufficientemente ampio, probabilmente a partire dal momento della individuazione del presunto ruolo del Mulé nel precedente fatto di sangue ai danni di Rizzo Letterio, avvenuto oltre due mesi prima. Non deve in proposito sorprendere la rapidità con la quale, stando a quanto ha riferito RIZZO Rosario, si sarebbe passati alla fase esecutiva dell’agguato, posto che in generale la occasionalità del momento di consumazione non è incompatibile con la premeditazione, e nel caso concreto la consumazione dell’agguato era stata preceduta dalla scelta di una strategia ben precisa, diretta a colpire il Mulé e le persone a lui vicine, e da una sorta di indagine finalizzata a scoprire chi fossero gli elementi sulla cui collaborazione il Mulé poteva contare nello svolgimento della propria attività criminosa.

Su richiesta del Pubblico Ministero è stata tuttavia disposta ai sensi dell’art. 507 c. p. p. la citazione di Pagano Antonino, che il 4 marzo 1999 presso il carcere di Catania Bicocca aveva reso dichiarazioni relative al tentato omicidio di Ciotto Giovanni, assumendosene la paternità e smentendo espressamente il RIZZO.

Sentito in dibattimento all’udienza del 3 maggio 1999, il Pagano ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza, assumendosi la responsabilità dell’aggressione armata ai danni del Ciotto, commessa in concorso con Rossano Salvatore, ed indicando RIZZO Rosario quale mandante del fatto di sangue.

Il Pagano, figlio di una sorella di RIZZO Rosario ed originariamente affiliato al gruppo del cugino Pimpo Salvatore, ha riferito di collaborare con la giustizia dal 1994 e di avere fin dall’inizio della sua collaborazione reso dichiarazioni anche in ordine al tentato omicidio di Ciotto Giovanni. Quest’ultimo era sospettato da RIZZO Rosario di avere rubato per conto di Mulé Giuseppe la motocicletta usata per l’omicidio di Rizzo Letterio (ovvero di avere fornito a Mulé la motocicletta rubata in cambio di una fornitura di droga), e per questa ragione, dopo un incontro a casa dello stesso Pagano a cui aveva preso parte anche Rizzo Ignazio, il Pagano, RIZZO Rosario ed il cognato di quest’ultimo, Rossano Salvatore, a bordo di un’Alfetta blindata si erano portati sul viale Giostra, avevano prelevato due pistole (calibro 7,65 e 38) che erano nascoste nel vano cantinato dell’isolato 13, dove abitava la nonna del Pagano (deceduta nel 1995), e, percorso qualche centinaio di metri, si erano quindi recati a piedi a casa di Ciotto. Pagano ha precisato che RIZZO, temendo di essere riconosciuto da qualche elemento del gruppo “Galli” e di cadere vittima di qualche attentato, era rimasto sull’autovettura, mentre i due complici si recavano a casa di Ciotto. Quivi giunti intorno alle nove e mezza, si erano fatti aprire la porta fingendosi carabinieri e a questo punto il Rossano aveva esploso tre colpi di pistola in direzione del volto di Ciotto pensando di averlo ucciso (“… Poi ce ne siamo andati perché pensavamo che era morto che l’abbiamo preso sugli zigomi ...”). Alle spalle del Ciotto il Pagano aveva notato la moglie, che era in vestaglia e che si mise ad urlare appena vide i sicari, ed una figlia, che stava dormendo e che rischiò di essere raggiunta da uno dei colpi esplosi da Rossano. Negato qualsiasi recente rapporto con il RIZZO, a parte un incontro presso il carcere di Catanzaro successivo all’inizio della collaborazione di entrambi, Pagano ha poi dichiarato di non sapersi spiegare la ragione per cui lo zio non lo avesse chiamato in causa per il ferimento di Ciotto, adombrando tuttavia il sospetto che la reale intenzione del RIZZO fosse quella di occultare le responsabilità del cognato Rossano e chiedendo espressamente un confronto con il RIZZO.

La Corte, prendendo atto dell’evidente contrasto tra le due versioni, ha disposto il confronto tra l’imputato RIZZO Rosario e Pagano Antonino, che si è svolto, una settimana dopo l’esame del secondo, all’udienza del 10 maggio 1999 e che, a prescindere dalle reciproche e prevedibili accuse di bugiardaggine, ha registrato il permanere della divergenza senza offrire ulteriori elementi di valutazione.

RIZZO si è rammaricato dell’atteggiamento del nipote, dichiarandosi vittima di un tentativo di delegittimazione ed affermando che non avrebbe avuto alcuna ragione a non accusare il Rossano anche del tentato omicidio di Ciotto Giovanni, posto che lo ha già fatto condannare in altri processi e ha reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti nell’ambito di altri procedimenti ancora in fase di indagini preliminari. Con riferimento all’episodio ha poi ribadito che aveva raggiunto l’abitazione del Ciotto armato con una pistola calibro 7,65 in compagnia di Catanzaro Gaetano  a bordo di un’Alfetta e si era fatto aprire fingendo di essere “Pippo”, cioè Mulé Giuseppe, e non un carabiniere, come avevano riportato i giornali riferendo l’accaduto.

Pagano ha a sua volta ribadito la propria versione, accusando il RIZZO di non volere accusare Rossano per non correre il rischio di essere abbandonato dalla moglie (sorella di Rossano), ed affermando di essere stato visto in compagnia di Rossano in occasione dell’agguato a Ciotto da tale Carmelo Ingemi che abitava nelle vicinanze, e di avere già reso dichiarazioni sul tentato omicidio di Ciotto Giovanni non solo al Pubblico Ministero nel 1999, ma in precedenza anche in dibattimento, tanto nel corso del processo Peloritana Uno che durante il processo scaturito dall’operazione Piovra.

La vicenda non ha costituito oggetto di ulteriori approfondimenti in questo dibattimento, posto che, dal punto di vista della responsabilità del RIZZO, che è l’unico imputato, le due versioni si equivalgono, avendo il Pagano attribuito al congiunto il ruolo di mandante ed una limitata partecipazione alla fase esecutiva, concretizzatasi nell’accompagnamento dei due complici al rione Giostra, ed essendosi invece il RIZZO assunto la paternità pressoché esclusiva dell’agguato, accusandosi come mandante ed esecutore ed attribuendo al defunto Catanzaro Gaetano il ruolo di mero accompagnatore. Le dichiarazioni di Pagano rafforzano anzi la conclusione indicata, dal momento che, sul piano giuridico, esse implicano a pieno titolo l’affermazione di responsabilità di RIZZO Rosario, e non incidono minimamente sulla qualificazione del fatto e sulla contestazione dell’aggravante, che appaiono ampiamente giustificate anche ove si dovesse privilegiare, ai fini della ricostruzione del fatto, la versione di Pagano Antonino.

Di tali dichiarazioni va tuttavia trasmessa copia al Pubblico Ministero per ogni necessario approfondimento in ordine soprattutto alla verifica della posizione del Pagano e all’accertamento del suo eventuale coinvolgimento nel tentato omicidio di Ciotto Giovanni, dal momento che in ogni caso le sue accuse nei confronti di Rossano Salvatore, ove restassero isolate, non potrebbero avere alcun concreto sbocco processuale per assoluta mancanza di riscontri.

Nei limiti in cui la questione può assumere rilievo in questa sede, osserva comunque la Corte che, pur essendo ormai arduo, ad oltre otto anni dai fatti, cercare elementi di conferma dell’una o dell’altra versione, le dichiarazioni di RIZZO Rosario, sotto il profilo dell’attendibilità, dovrebbero essere privilegiate rispetto al più recente racconto del nipote.

Quest’ultimo si è infatti accusato di un fatto per il quale nessuno lo aveva chiamato in causa ed ha riferito, in conformità a quanto dichiarato da Ciotto nell’immediatezza dei fatti, che l’aggressore si era fatto aprire la porta fingendo di essere un carabiniere.

Tuttavia sotto il primo profilo è stato accertato che, contrariamente all’assunto ostinatamente ribadito dal Pagano, le sue uniche dichiarazioni in merito all’episodio sono quelle di cui al verbale del marzo 1999 prodotto dal Pubblico Ministero, successive di oltre quattro anni all’inizio della sua collaborazione con la giustizia (che dovrebbe risalire, stando alle sue stesse dichiarazioni, al novembre “94). Dall’esame dei verbali delle dichiarazioni rese dal Pagano in dibattimento nel corso del processo Peloritana Uno (udienza del 5.11.1996) e del processo scaturito dalla operazione Piovra (udienza del 28.12.1994), che la Corte ha provveduto ad acquisire per verificare l’affermazione del Pagano, si desume infatti che in quelle occasioni il Pagano non fece alcun riferimento alla vicenda del tentato omicidio di Ciotto Giovanni, limitandosi nel corso del dibattimento relativo al processo Piovra (n. 157/94 R. G. Tribunale di Messina) ad un incomprensibile accenno a Rossano Salvatore, peraltro prontamente rilevato dal Pubblico Ministero che lo interrogava e ricondotto dal dichiarante ad un riferimento più pertinente al tema di quel processo (p. 89 della trascrizione: “PM: Rossano Salvatore lo conosce? IMPUTATO: Sì. PM: Che ruolo svolgeva? IMPUTATO: Tentato omicidio. PM: Come tentato omicidio? Che vuol dire? IMPUTATO: Della droga? Si occupava della droga. PM: Si occupava della droga in che senso? IMPUTATO: La spacciava. PM: Dove? IMPUTATO: Via Palermo, isolato 13, nel mercatino. PM: Chi gliela consegnava la droga? IMPUTATO: RIZZO Rosario. PM: Quanta droga gli dava? IMPUTATO: 5 grammi.”). Va peraltro rilevato che nel corso del suo esame in occasione del procedimento Peloritana Uno il Pagano aveva espressamente fatto riferimento ad un episodio esaminato nell’ambito di questo processo, ma questo non era il tentato omicidio di Ciotto Giovanni, ma la scomparsa di Spagnolo Giovanni, che già in quella sede, così come ha poi ribadito in questo dibattimento, ammise di avere picchiato in carcere per attuare, su ordine di Pimpo e GALLI, una vendetta trasversale nei confronti del cugino di Spagnolo MARCHESE Mario. Incide poi sulla attendibilità generale di Pagano la scarsa linearità delle sue dichiarazioni, spesso frammentarie o contraddittorie, caratteristica che è legata senza dubbio ad una desolante povertà di mezzi espressivi e di strumenti logici che è emersa in tutta la sua evidenza nelle due occasioni in cui il Pagano è comparso davanti alla Corte, ed è forse anche dovuta in parte ad un precario stato di salute al quale spesso RIZZO Rosario si è riferito nel corso del confronto commiserando il congiunto che non lo ha smentito sul punto ed ha anzi avvalorato l’affermazione dello zio (“RIZZO R.: Ma mio nipote io l’ho visto nel 1994, ’95 a Catanzaro, da Catanzaro ad oggi l’ho visto adesso che mi dispiace che è mio nipote, figlio di mia sorella e al momento sta morendo perché è ammalato, solo questo mi dispiace, avere questo scontro con lui quando io preferivo avere un altro scontro con qualche altro collaboratore […] PAGANO: Io non ti vogghiu smentiri, mi voglio mettiri l’anima a posto prima di morire e basta…”). Nondimeno l’atteggiamento complessivo del Pagano potrebbe anche essere determinato da una certa difficoltà del dichiarante a mascherare la non veridicità delle proprie dichiarazioni e dallo sforzo non del tutto riuscito di fare apparire, per ragioni oscure, come vissute in prima persona vicende apprese invece da altri.

Per quanto riguarda infatti la descrizione della dinamica dei fatti è certamente verosimile che il Pagano, considerato il rapporto di parentela e l’assidua frequentazione determinata dai legami di affiliazione criminale, fosse venuto a conoscenza dei particolari dell’aggressione, così come ha sostenuto RIZZO Rosario accusando il nipote di vantarsi di avere commesso fatti appresi da lui. Il Pubblico Ministero ha poi prodotto copia degli articoli di cronaca dedicati dal quotidiano locale “Gazzetta del Sud” al ferimento del Ciotto nei giorni del 17 e del 18 aprile 1991, da cui si desume che nell’immediatezza dei fatti erano già di dominio pubblico una serie di circostanze successivamente riferite tanto da RIZZO che da Pagano, come lo stato di detenzione domiciliare della vittima, il calibro dell’arma usata, il numero dei colpi, le parti del corpo raggiunte dai proiettili, il colpo al lettino di uno dei figli del Ciotto e, soprattutto, lo stratagemma usato dai sicari per farsi aprire la porta della casetta di via Seminario Estivo (il giornale del 17.4.1991 titolava espressamente a fondo pagina “Giostra/Ferito in casa da un falso carabiniere”).

In ordine a quest’ultima circostanza va effettivamente registrata la conformità di quanto dichiarato da Pagano alle prime risultanze investigative, fondate prevalentemente su quanto avevano riferito il Ciotto e la moglie agli inquirenti. E tuttavia il particolare non va sopravvalutato, poiché è evidente che l’indicazione data dalla vittima era l’unica compatibile con il suo stato detentivo, che gli impediva di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi e dalle forze dell’ordine incaricate di controllarlo, ed era certamente di gran lunga preferibile a quella che avrebbe dovuto fornire ove fosse vera la versione di RIZZO Rosario, perché ammettere che il sicario si era fatto aprire qualificandosi “Pippo” avrebbe consentito probabilmente di risalire ai suoi rapporti con il Mulé ed avrebbe obbligato il Ciotto a fornire problematiche giustificazioni.

Sempre in ordine alla descrizione dei fatti va ricordato che l’episodio si verificò nella notte, come ha esattamente ricordato RIZZO Rosario, e non verso le ore nove e trenta di sera, come ha riferito Pagano, e che il Ciotto, descrivendo il suo aggressore, aveva parlato di un uomo che indossava una camicia a righe ed era basso e tarchiato. Lo stesso Pagano ha riferito in sede di confronto che Rossano Salvatore è alto quanto lui e magro, e la Corte ha effettivamente verificato de visu che il Pagano ha corporatura snella ed è alto almeno un metro e settantacinque. RIZZO Rosario ha precisato che a suo avviso il Rossano dovrebbe essere alto circa un metro e settanta, ma non è stato in grado di dire se sia magro o meno. La questione della corporatura riveste ovviamente un’importanza marginale, anche perché l’unica fonte è rappresentata dalle scarne dichiarazioni di Ciotto Giovanni rese nell’immediatezza dei fatti e non del tutto immuni dal sospetto che anche nel descrivere il suo aggressore il Ciotto abbia deliberatamente fornito dati non veritieri per ostacolare l’opera di accertamento degli inquirenti. È tuttavia certo che alla luce degli elementi concordemente forniti da RIZZO e dal nipote alla fine del confronto appare problematico identificare lo sparatore con il Pagano o con Rossano Salvatore, e ciò rafforza ulteriormente la convinzione della piena genuinità della confessione di RIZZO Rosario.

Le considerazioni illustrate, se poco incidono sull’affermazione di responsabilità di RIZZIO Rosario, alla quale si dovrebbe pervenire anche dando credito al racconto di Pagano, giovano a valutare compiutamente la posizione di RIZZO Rosario e segnatamente la richiesta di applicazione del beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91 avanzata dal suo difensore anche per questo capo di imputazione. È infatti evidente che l’accoglimento della versione di Pagano Antonino si tradurrebbe nel riconoscimento della scarsa affidabilità di RIZZO Rosario e del carattere fuorviante delle sue dichiarazioni e l’imputato si dimostrerebbe non meritevole del beneficio, che presuppone almeno la completezza del contributo alle indagini.

E tuttavia, alla luce degli argomenti esposti, dovendosi accordare preferenza alla confessione di RIZZO Rosario perché più aderente alla logica e alla realtà dei fatti e perché resa in tempi non sospetti, quando le indagini sul ferimento di Ciotto Giovanni erano ormai arenate nell’alone di indifferenziata omertà che avvolgeva buona parte dei fatti di sangue verificatisi in città in quel periodo, la collaborazione di RIZZO Rosario anche con riferimento a questo episodio deve essere premiata con la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 citato. Al contributo relativo alla ricostruzione dei fatti, la cui decisività deriva dal fatto che era l’unico fino alle dichiarazioni di Pagano Antonino del 4 marzo 1999, si affianca la completa dissociazione dal contesto in cui il fatto di sangue è maturato ed il suo abbandono definitivo, maturato nell’ambito di una collaborazione che in questo dibattimento è apparsa genuina e spesso meritevole, anche con riferimento ad altre imputazioni, della concessione del beneficio.

Per la determinazione delle pene si rinvia alla parte finale della motivazione.