Poco dopo le ore 24 del 16 aprile 1991 veniva
trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” il
trentaquattrenne Ciotto Giovanni, che poco prima era stato ferito dai colpi di
arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto all’interno della sua abitazione
ubicata nel quartiere di Giostra, in via Seminario estivo, presso la quale il
Ciotto si trovava ristretto agli arresti domiciliari per scontare la pena
inflittagli con una condanna definitiva per furto.
La vittima dell’agguato presentava delle ferite
di arma da fuoco alla regione scapolare
destra, alla regione latero-cervicale
destra, alla regione zigomatica destra,
e alla regione mastoidea destra, e
veniva pertanto ricoverata in prognosi riservata.
Le pattuglie delle forze dell’ordine
immediatamente recatesi sul luogo della sparatoria accertavano che il fatto di
sangue era avvenuto all’interno di una casetta bassa dove il Ciotto abitava
insieme alla moglie Oliva Carmela. All’interno e all’esterno
dell’abitazione venivano rinvenuti tre bossoli di cartuccia per pistola
calibro 7,65 e due ogive dello stesso calibro; sull’anta di un armadio posto
nei pressi dell’ingresso, appena sopra un divano – letto, veniva trovato il
foro di un proiettile, mentre sulla soglia dell’ingresso e sul pavimento delle
stanze venivano rilevate abbondanti tracce di sangue (v. verbale di sopralluogo
del 16.4.1991, ore 23,30, ed allegato fascicolo fotografico, contenuti nella
carpetta degli atti relativi al capo 16).
Fu in un primo momento ipotizzato che il ferimento
di Ciotto, che si reputava vicino al gruppo di MARCHESE Mario, fosse collegato a
qualche vicenda relativa allo spaccio di stupefacenti, come in dibattimento
(udienza del 7.11.1997) ha riferito il teste Sbarra in servizio alla Squadra
mobile di Messina.
Il giovane, delle cui dichiarazioni è stata data
lettura in dibattimento all’udienza del 17 maggio 1999 ai sensi dell’art.
512 c. p. p. (essendo poi il Ciotto deceduto per altra causa), non riferì
alcunché di utile ai fini del prosieguo delle indagini ai carabinieri che il
giorno successivo erano andati a sentirlo presso il reparto di ortopedia nel
quale era stato ricoverato, limitandosi ad affermare che verso le ore 23,20 del
giorno precedente uno sconosciuto aveva bussato alla porta, lo aveva convinto ad
aprirla dicendo di essere un carabiniere (poiché il Ciotto aveva pensato ad uno
dei consueti controlli) e gli aveva quindi esploso contro diversi colpi di
pistola, raggiungendolo al collo, al viso e alla spalla. Dello sparatore, di cui
non gli era stato possibile vedere il volto, il Ciotto dichiarò che si trattava
di una persona di statura bassa e dalla corporatura tarchiata che indossava una
camicia a righe.
Ancora meno gli inquirenti apprendevano dalla
moglie del Ciotto Oliva Carmela, la quale, così come ha poi confermato in
dibattimento, riferiva di essere a letto già dormiente allorché il marito,
alzatosi per andare ad aprire la porta, era stato ferito in varie parti del
corpo da sconosciuti che si erano fatti aprire dicendo di essere carabinieri.
Nella convinzione che tanto il Ciotto quanto la moglie sapessero molto di più
di quanto erano disposti a dichiarare, fu sottoposta ad intercettazione
l’utenza telefonica intestata al suocero del Ciotto, presso la cui abitazione
Oliva Carmela si era trasferita dopo il ferimento del marito. Gli elementi
raccolti confermarono il sospetto con riferimento alla moglie del Ciotto, che
per tale ragione è stata successivamente sottoposta ad un procedimento per
favoreggiamento che ne ha imposto il richiamo per essere sentita in questo
dibattimento con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. all’udienza del
giorno 8.11.1997.
Tuttavia nulla di utile emerse con riferimento alle
indagini sul ferimento di Ciotto Giovanni, sicché, archiviato il procedimento,
fu l’avvento della stagione di collaboratori di giustizia, e nel caso di
specie la confessione di RIZZO Rosario, a consentire la riapertura delle
indagini e quindi la celebrazione di questo dibattimento, dopo l’archiviazione
della posizione di MANCUSO Giorgio il cui nominativo, come si legge nel decreto
del 10.5.1996, era stato erroneamente iscritto anche per questo episodio nel
registro degli indagati.
RIZZO Rosario, sentito all’udienza del 15.2.1999,
si è assunto la paternità del fatto di sangue, dichiarando che dopo
l’omicidio del fratello Letterio (avvenuta il 23.2.1991), conclusa
l’alleanza con MANCUSO Giorgio, era sua intenzione colpire in tutti i modi Mulé
Giuseppe, ritenuto evidentemente da RIZZO in qualche misura responsabile della
morte del congiunto.
A tale scopo una sera di aprile, o al massimo dei
primi di maggio, ma in ogni caso precedente all’omicidio Di Blasi, in
compagnia di Catanzaro Gaetano, si era recato verso le undici o mezzanotte nella
zona della casette basse del rione Giostra presso l’abitazione di Ciotto
Giovanni, che spacciava droga per conto del Mulé e che in quel periodo si
trovava agli arresti domiciliari. Dopo avere bussato
alla porta, si era fatto quindi aprire fingendo di essere il Mulé e gli aveva
esploso contro alcuni colpi di pistola raggiungendolo al volto e alle spalle.
Convinto di avere ucciso il Ciotto che era caduto a terra, si era poi
allontanato dalla zona in compagnia di Catanzaro. Dai giornali aveva appreso
l’indomani che il Ciotto era stato solamente ferito, rammaricandosi per il
colpo che aveva quasi raggiunto la culla della figlia del Ciotto (“…Poi all’indomani ho letto i giornali che lui invece era stato solo
ferito e mi era dispiaciuto quando poi è arrivato questo colpo vicino alla
culla di sua figlia, meno male che non è successo niente …”).
La confessione di RIZZO Rosario, come elemento di
prova autosufficiente, era destinata ad esaurire l’istruzione dibattimentale
relativa alla vicenda in esame, considerato che il RIZZO è l’unico imputato
poiché Catanzaro Gaetano è deceduto. Alla luce della modalità dei fatti
(numero e direzioni dei colpi e regioni del corpo raggiunte dai proiettili) è
senza dubbio corretta la qualificazione giuridica proposta, dal momento che
emerge agevolmente l’intenzione omicida dell’aggressore e la concreta
idoneità dei mezzi usati a cagionare la morte del Ciotto. Appare corretta anche
la contestazione dell’aggravante della premeditazione, posto che, richiamate
le considerazioni generali sugli elementi costitutivi della circostanza
sviluppate in altra parte della motivazione (sub
capo 2, omicidio di Spagnolo Giovanni e reati connessi), è certo che
l’agguato è stato preceduto da una determinazione omicida maturata e
mantenuta in un arco di tempo sufficientemente ampio, probabilmente a partire
dal momento della individuazione del presunto ruolo del Mulé nel precedente
fatto di sangue ai danni di Rizzo Letterio, avvenuto oltre due mesi prima. Non
deve in proposito sorprendere la rapidità con la quale, stando a quanto ha
riferito RIZZO Rosario, si sarebbe passati alla fase esecutiva dell’agguato,
posto che in generale la occasionalità del momento di consumazione non è
incompatibile con la premeditazione, e nel caso concreto la consumazione
dell’agguato era stata preceduta dalla scelta di una strategia ben precisa,
diretta a colpire il Mulé e le persone a lui vicine, e da una sorta di indagine
finalizzata a scoprire chi fossero gli elementi sulla cui collaborazione il Mulé
poteva contare nello svolgimento della propria attività criminosa.
Su richiesta del Pubblico Ministero è stata
tuttavia disposta ai sensi dell’art. 507 c. p. p. la citazione di Pagano
Antonino, che il 4 marzo 1999 presso il carcere di Catania Bicocca aveva reso
dichiarazioni relative al tentato omicidio di Ciotto Giovanni, assumendosene la
paternità e smentendo espressamente il RIZZO.
Sentito in dibattimento all’udienza del 3 maggio
1999, il Pagano ha confermato le dichiarazioni rese in precedenza, assumendosi
la responsabilità dell’aggressione armata ai danni del Ciotto, commessa in
concorso con Rossano Salvatore, ed indicando RIZZO Rosario quale mandante del
fatto di sangue.
Il Pagano, figlio di una sorella di RIZZO Rosario
ed originariamente affiliato al gruppo del cugino Pimpo Salvatore, ha riferito
di collaborare con la giustizia dal 1994 e di avere fin dall’inizio della sua
collaborazione reso dichiarazioni anche in ordine al tentato omicidio di Ciotto
Giovanni. Quest’ultimo era sospettato da RIZZO Rosario di avere rubato per
conto di Mulé Giuseppe la motocicletta usata per l’omicidio di Rizzo Letterio
(ovvero di avere fornito a Mulé la motocicletta rubata in cambio di una
fornitura di droga), e per questa ragione, dopo un incontro a casa dello stesso
Pagano a cui aveva preso parte anche Rizzo Ignazio, il Pagano, RIZZO Rosario ed
il cognato di quest’ultimo, Rossano Salvatore, a bordo di un’Alfetta blindata si erano portati sul viale Giostra, avevano
prelevato due pistole (calibro 7,65 e 38) che erano nascoste nel vano cantinato
dell’isolato 13, dove abitava la nonna del Pagano (deceduta nel 1995), e,
percorso qualche centinaio di metri, si erano quindi recati a piedi a casa di
Ciotto. Pagano ha precisato che RIZZO, temendo di essere riconosciuto da qualche
elemento del gruppo “Galli” e di cadere vittima di qualche attentato, era
rimasto sull’autovettura, mentre i due complici si recavano a casa di Ciotto.
Quivi giunti intorno alle nove e mezza, si erano fatti aprire la porta
fingendosi carabinieri e a questo punto il Rossano aveva esploso tre colpi di
pistola in direzione del volto di Ciotto pensando di averlo ucciso (“…
Poi ce ne siamo andati perché pensavamo che era morto che l’abbiamo preso
sugli zigomi ...”). Alle spalle del Ciotto il Pagano aveva notato la
moglie, che era in vestaglia e che si mise ad urlare appena vide i sicari, ed
una figlia, che stava dormendo e che rischiò di essere raggiunta da uno dei
colpi esplosi da Rossano. Negato qualsiasi recente rapporto con il RIZZO, a
parte un incontro presso il carcere di Catanzaro successivo all’inizio della
collaborazione di entrambi, Pagano ha poi dichiarato di non sapersi spiegare la
ragione per cui lo zio non lo avesse chiamato in causa per il ferimento di
Ciotto, adombrando tuttavia il sospetto che la reale intenzione del RIZZO fosse
quella di occultare le responsabilità del cognato Rossano e chiedendo
espressamente un confronto con il RIZZO.
La Corte, prendendo atto dell’evidente contrasto
tra le due versioni, ha disposto il confronto tra l’imputato RIZZO Rosario e
Pagano Antonino, che si è svolto, una settimana dopo l’esame del secondo,
all’udienza del 10 maggio 1999 e che, a prescindere dalle reciproche e
prevedibili accuse di bugiardaggine, ha registrato il permanere della divergenza
senza offrire ulteriori elementi di valutazione.
RIZZO si è rammaricato dell’atteggiamento del
nipote, dichiarandosi vittima di un tentativo di delegittimazione ed affermando
che non avrebbe avuto alcuna ragione a non accusare
il Rossano anche del tentato omicidio di Ciotto Giovanni, posto che lo ha già
fatto condannare in altri processi e ha reso dichiarazioni accusatorie nei suoi
confronti nell’ambito di altri procedimenti ancora in fase di indagini
preliminari. Con riferimento all’episodio ha poi ribadito che aveva raggiunto
l’abitazione del Ciotto armato con una pistola calibro 7,65 in compagnia di
Catanzaro Gaetano a bordo di un’Alfetta
e si era fatto aprire fingendo di essere “Pippo”, cioè Mulé Giuseppe,
e non un carabiniere, come avevano riportato i giornali riferendo l’accaduto.
Pagano ha a sua volta ribadito la propria versione,
accusando il RIZZO di non volere accusare Rossano per non correre il rischio di
essere abbandonato dalla moglie (sorella di Rossano), ed affermando di essere
stato visto in compagnia di Rossano in occasione dell’agguato a Ciotto da tale
Carmelo Ingemi che abitava nelle vicinanze, e di avere già reso dichiarazioni
sul tentato omicidio di Ciotto Giovanni non solo al Pubblico Ministero nel 1999,
ma in precedenza anche in dibattimento, tanto nel corso del processo Peloritana
Uno che durante il processo scaturito dall’operazione Piovra.
La vicenda non ha costituito oggetto di ulteriori
approfondimenti in questo dibattimento, posto che, dal punto di vista della
responsabilità del RIZZO, che è l’unico imputato, le due versioni si
equivalgono, avendo il Pagano attribuito al congiunto il ruolo di mandante ed
una limitata partecipazione alla fase esecutiva, concretizzatasi
nell’accompagnamento dei due complici al rione Giostra, ed essendosi invece il
RIZZO assunto la paternità pressoché esclusiva dell’agguato, accusandosi
come mandante ed esecutore ed attribuendo al defunto Catanzaro Gaetano il ruolo
di mero accompagnatore. Le dichiarazioni di Pagano rafforzano anzi la
conclusione indicata, dal momento che, sul piano giuridico, esse implicano a
pieno titolo l’affermazione di responsabilità di RIZZO Rosario, e non
incidono minimamente sulla qualificazione del fatto e sulla contestazione
dell’aggravante, che appaiono ampiamente giustificate anche ove si dovesse
privilegiare, ai fini della ricostruzione del fatto, la versione di Pagano
Antonino.
Di tali dichiarazioni va tuttavia trasmessa copia
al Pubblico Ministero per ogni necessario approfondimento in ordine soprattutto
alla verifica della posizione del Pagano e all’accertamento del suo eventuale
coinvolgimento nel tentato omicidio di Ciotto Giovanni, dal momento che in ogni
caso le sue accuse nei confronti di Rossano Salvatore, ove restassero isolate,
non potrebbero avere alcun concreto sbocco processuale per assoluta mancanza di
riscontri.
Nei
limiti in cui la questione può assumere rilievo in questa sede, osserva
comunque la Corte che, pur essendo ormai arduo, ad oltre otto anni dai fatti,
cercare elementi di conferma dell’una o dell’altra versione, le
dichiarazioni di RIZZO Rosario, sotto il profilo dell’attendibilità,
dovrebbero essere privilegiate rispetto al più recente racconto del nipote.
Quest’ultimo si è infatti accusato di un fatto
per il quale nessuno lo aveva chiamato in causa ed ha riferito, in conformità a
quanto dichiarato da Ciotto nell’immediatezza dei fatti, che l’aggressore si
era fatto aprire la porta fingendo di essere un carabiniere.
Tuttavia sotto il primo profilo è stato accertato
che, contrariamente all’assunto ostinatamente ribadito dal Pagano, le sue
uniche dichiarazioni in merito all’episodio sono quelle di cui al verbale del
marzo 1999 prodotto dal Pubblico Ministero, successive di oltre quattro anni
all’inizio della sua collaborazione con la giustizia (che dovrebbe risalire,
stando alle sue stesse dichiarazioni, al novembre “94). Dall’esame dei
verbali delle dichiarazioni rese dal Pagano in dibattimento nel corso del
processo Peloritana Uno (udienza del 5.11.1996) e del processo scaturito
dalla operazione Piovra (udienza del
28.12.1994), che la Corte ha provveduto ad acquisire per verificare
l’affermazione del Pagano, si desume infatti che in quelle occasioni il Pagano
non fece alcun riferimento alla vicenda del tentato omicidio di Ciotto Giovanni,
limitandosi nel corso del dibattimento relativo al processo Piovra
(n. 157/94 R. G. Tribunale di Messina) ad un incomprensibile accenno a
Rossano Salvatore, peraltro prontamente rilevato dal Pubblico Ministero che lo
interrogava e ricondotto dal dichiarante ad un riferimento più pertinente al
tema di quel processo (p. 89 della trascrizione: “PM:
Rossano Salvatore lo conosce? IMPUTATO: Sì. PM: Che ruolo svolgeva? IMPUTATO:
Tentato omicidio. PM: Come tentato omicidio? Che vuol dire? IMPUTATO: Della
droga? Si occupava della droga. PM: Si occupava della droga in che senso?
IMPUTATO: La spacciava. PM: Dove? IMPUTATO: Via Palermo, isolato 13, nel
mercatino. PM: Chi gliela consegnava la droga? IMPUTATO: RIZZO Rosario. PM:
Quanta droga gli dava? IMPUTATO: 5 grammi.”). Va peraltro rilevato che nel
corso del suo esame in occasione del procedimento Peloritana
Uno il Pagano aveva espressamente fatto riferimento ad un episodio esaminato
nell’ambito di questo processo, ma questo non era il tentato omicidio di
Ciotto Giovanni, ma la scomparsa di Spagnolo Giovanni, che già in quella sede,
così come ha poi ribadito in questo dibattimento, ammise di avere picchiato in
carcere per attuare, su ordine di Pimpo e GALLI, una vendetta trasversale nei
confronti del cugino di Spagnolo MARCHESE Mario. Incide poi sulla attendibilità
generale di Pagano la scarsa linearità delle sue dichiarazioni, spesso
frammentarie o contraddittorie, caratteristica che è legata senza dubbio ad una
desolante povertà di mezzi espressivi e di strumenti logici che è emersa in
tutta la sua evidenza nelle due occasioni in cui il Pagano è comparso davanti
alla Corte, ed è forse anche dovuta in parte ad un precario stato di salute al
quale spesso RIZZO Rosario si è riferito nel corso del confronto commiserando
il congiunto che non lo ha smentito sul punto ed ha anzi avvalorato
l’affermazione dello zio (“RIZZO R.:
Ma mio nipote io l’ho visto nel 1994, ’95 a Catanzaro, da Catanzaro ad oggi
l’ho visto adesso che mi dispiace che è mio nipote, figlio di mia sorella e
al momento sta morendo perché è ammalato, solo questo mi dispiace, avere
questo scontro con lui quando io preferivo avere un altro scontro con qualche
altro collaboratore […] PAGANO: Io non ti vogghiu smentiri, mi voglio mettiri
l’anima a posto prima di morire e basta…”). Nondimeno
l’atteggiamento complessivo del Pagano potrebbe anche essere determinato da
una certa difficoltà del dichiarante a mascherare la non veridicità delle
proprie dichiarazioni e dallo sforzo non del tutto riuscito di fare apparire,
per ragioni oscure, come vissute in prima persona vicende apprese invece da
altri.
Per quanto riguarda infatti la descrizione della
dinamica dei fatti è certamente verosimile che il Pagano, considerato il
rapporto di parentela e l’assidua frequentazione determinata dai legami di
affiliazione criminale, fosse venuto a conoscenza dei particolari
dell’aggressione, così come ha sostenuto RIZZO Rosario accusando il nipote di
vantarsi di avere commesso fatti appresi da lui. Il Pubblico Ministero ha poi
prodotto copia degli articoli di cronaca dedicati dal quotidiano locale
“Gazzetta del Sud” al ferimento del Ciotto nei giorni del 17 e del 18 aprile
1991, da cui si desume che nell’immediatezza dei fatti erano già di dominio
pubblico una serie di circostanze successivamente riferite tanto da RIZZO che da
Pagano, come lo stato di detenzione domiciliare della vittima, il calibro
dell’arma usata, il numero dei colpi, le parti del corpo raggiunte dai
proiettili, il colpo al lettino di uno dei figli del Ciotto e, soprattutto, lo
stratagemma usato dai sicari per farsi aprire la porta della casetta di via
Seminario Estivo (il giornale del 17.4.1991 titolava espressamente a fondo
pagina “Giostra/Ferito in casa da un falso carabiniere”).
In ordine a quest’ultima circostanza va
effettivamente registrata la conformità di quanto dichiarato da Pagano alle
prime risultanze investigative, fondate prevalentemente su quanto avevano
riferito il Ciotto e la moglie agli inquirenti. E tuttavia il particolare non va
sopravvalutato, poiché è evidente che l’indicazione data dalla vittima era
l’unica compatibile con il suo stato detentivo, che gli impediva di avere
contatti con persone diverse dai familiari conviventi e dalle forze
dell’ordine incaricate di controllarlo, ed era certamente di gran lunga
preferibile a quella che avrebbe dovuto fornire ove fosse vera la versione di
RIZZO Rosario, perché ammettere che il sicario si era fatto aprire
qualificandosi “Pippo” avrebbe consentito probabilmente di risalire ai suoi
rapporti con il Mulé ed avrebbe obbligato il Ciotto a fornire problematiche
giustificazioni.
Sempre in ordine alla descrizione dei fatti va
ricordato che l’episodio si verificò nella notte, come ha esattamente
ricordato RIZZO Rosario, e non verso le ore nove e trenta di sera, come ha
riferito Pagano, e che il Ciotto, descrivendo il suo aggressore, aveva parlato
di un uomo che indossava una camicia a righe ed era basso e tarchiato. Lo
stesso Pagano ha riferito in sede di confronto che Rossano Salvatore è alto
quanto lui e magro, e la Corte ha effettivamente verificato de
visu che il Pagano ha corporatura snella ed è alto almeno un metro e
settantacinque. RIZZO Rosario ha precisato che a suo avviso il Rossano dovrebbe
essere alto circa un metro e settanta, ma non è stato in grado di dire se sia
magro o meno. La questione della corporatura riveste ovviamente un’importanza
marginale, anche perché l’unica fonte è rappresentata dalle scarne
dichiarazioni di Ciotto Giovanni rese nell’immediatezza dei fatti e non del
tutto immuni dal sospetto che anche nel descrivere il suo aggressore il Ciotto
abbia deliberatamente fornito dati non veritieri per ostacolare l’opera di
accertamento degli inquirenti. È tuttavia certo che alla luce degli elementi
concordemente forniti da RIZZO e dal nipote alla fine del confronto appare
problematico identificare lo sparatore con il Pagano o con Rossano Salvatore, e
ciò rafforza ulteriormente la convinzione della piena genuinità della
confessione di RIZZO Rosario.
Le considerazioni illustrate, se poco incidono
sull’affermazione di responsabilità di RIZZIO Rosario, alla quale si dovrebbe
pervenire anche dando credito al racconto di Pagano, giovano a valutare
compiutamente la posizione di RIZZO Rosario e segnatamente la richiesta di
applicazione del beneficio di cui all’art. 8 della legge n. 203/91 avanzata
dal suo difensore anche per questo capo di imputazione. È infatti evidente che
l’accoglimento della versione di Pagano Antonino si tradurrebbe nel
riconoscimento della scarsa affidabilità di RIZZO Rosario e del carattere
fuorviante delle sue dichiarazioni e l’imputato si dimostrerebbe non
meritevole del beneficio, che presuppone almeno la completezza del contributo
alle indagini.
E tuttavia, alla luce degli argomenti esposti,
dovendosi accordare preferenza alla confessione di RIZZO Rosario perché più
aderente alla logica e alla realtà dei fatti e perché resa in tempi non
sospetti, quando le indagini sul ferimento di Ciotto Giovanni erano ormai
arenate nell’alone di indifferenziata omertà che avvolgeva buona parte dei
fatti di sangue verificatisi in città in quel periodo, la collaborazione di
RIZZO Rosario anche con riferimento a questo episodio deve essere premiata con
la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 citato. Al contributo
relativo alla ricostruzione dei fatti, la cui decisività deriva dal fatto che
era l’unico fino alle dichiarazioni di Pagano Antonino del 4 marzo 1999, si
affianca la completa dissociazione dal contesto in cui il fatto di sangue è
maturato ed il suo abbandono definitivo, maturato nell’ambito di una
collaborazione che in questo dibattimento è apparsa genuina e spesso
meritevole, anche con riferimento ad altre imputazioni, della concessione del
beneficio.
Per la determinazione delle pene si rinvia alla parte finale della motivazione.