Per l’omicidio di Di Blasi Domenico, inteso Occhi ‘i bozza, e i reati connessi, consumati il 15 maggio 1991,
la Corte di Assise di appello di Messina, con sentenza n. 9 del 22 luglio 1994, depositata il 28.10.1994 ed irrevocabile
il 22.3.1995, ha già affermato la responsabilità di MANCUSO Giorgio, RIZZO
Rosario e COSTANTINO Giovanni, condannando il primo alla pena dell’ergastolo,
il secondo alla pena di anni 26 di reclusione e lire 3.000.000 di multa ed il
terzo alla pena di anni 22 di reclusione e lire 2.000.000 di multa, previa
concessione al RIZZO delle attenuanti generiche e al COSTANTINO di quella di cui
all’art. 114 c. p., le une e l’altra considerate equivalenti alle contestate
aggravanti. La decisione ha riformato la sentenza di primo grado del 19 giugno
1993 con cui, assolto il COSTANTINO, erano stati condannati MANCUSO e RIZZO alla
pena di anni 28 di reclusione e lire 5.000.000 di multa ciascuno, previa
esclusione per entrambi dell’aggravante della premeditazione.
Dall’esame di quelle decisioni, di cui la Corte
ha acquisito copia, si ricava che il grave fatto di sangue avvenne intorno alle
ore 17,40 del 15 maggio 1991 all’incrocio tra la centrale via Tommaso
Cannizzaro e la via Protonotaro, nei pressi del negozio di elettrodomestici
della ditta “Reluel” dei fratelli Bernava Morante presso il quale il Di
Blasi, ritenuto uno dei principali esponenti della criminalità organizzata del
tempo, si era recato da poco più di un’ora per effettuare l’acquisto di un
apparecchio stereofonico destinato al figlio della convivente, Crisafulli
Massimiliano. La vittima, giunta in stato di coma alle ore 18,00 al pronto
soccorso dell’ospedale “Piemonte” di Messina, ove gli furono riscontrate
numerose ferite di arma da fuoco in varie parti del corpo (fronte, orecchio,
emitorace e fianco), morì qualche ora dopo il ricovero.
Le prime indagini consentirono di accertare che
l’omicidio era avvenuto al culmine di una animata discussione che il Di Blasi
aveva avuto con il MANCUSO, il quale era in compagnia di un’altra persona
inizialmente non identificata. Nei confronti di MANCUSO, che alcuni dei presenti
dichiararono di avere visto sparare al Di Blasi anche quando questi era ormai
caduto a terra nei pressi del furgone Nissan
della ditta “Reluel”, il 20 maggio 1991 fu emessa un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere, eseguita solo il 10 giugno successivo in quanto
il MANCUSO si era dato alla latitanza. Successive indagini consentivano di
individuare RIZZO Rosario e COSTANTINO Giovanni quali complici del MANCUSO, ed
anche a loro carico veniva emessa ordinanza di custodia cautelare, eseguita il
23.2.1993.
I due procedimenti, concernenti anche alcune
imputazioni minori a carico di altri imputati, furono riuniti nel corso del
dibattimento di primo grado, conclusosi nel modo già indicato, mentre durante
il giudizio di appello, prima delle conclusioni dei difensori, il MANCUSO
all’udienza del 1° luglio 1994 si dichiarò spontaneamente autore
dell’omicidio, fornendo una sua versione dei fatti che il giudice d’appello
ha tuttavia ritenuto non attendibile sotto il profilo dell’indicazione della
causale del delitto e della negazione del ruolo del cognato COSTANTINO Giovanni
(marito di una sorella di MANCUSO), giudicandola un
maldestro ed ulteriore astuto tentativo di sottrarsi alla giusta punizione per
il gravissimo delitto consumato.
La vicenda dell’omicidio Di Blasi, che alla luce
dell’esposizione introduttiva del Pubblico Ministero è apparsa subito alla
Corte un momento centrale dell’intera prospettazione accusatoria relativa a
questo processo, è stata nuovamente rievocata in dibattimento per esaminare la
posizione di ROMEO Simone e CALARESE Antonio, di cui le successive acquisizioni,
scaturite dall’inizio della collaborazione con la giustizia di MANCUSO Giorgio
e RIZZO Rosario, avrebbero consentito di mettere in luce il coinvolgimento
nell’omicidio. Ad entrambi viene infatti ascritto il concorso nel fatto di
sangue, concretizzatosi secondo l’accusa rivolta al ROMEO nell’attività di
“pattugliamento” della zona compresa tra via Tommaso Cannizzaro e piazza
Cairoli e di segnalazione della presenza della vittima, mentre al CALARESE, per
il quale fu rigettata la richiesta di misura cautelare, avendo il GIP a suo
tempo ritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza (ff. 194 ss.
dell’ordinanza), viene addebitato di avere stazionato armato nei pressi del
bar Tulipano di Gravitelli e di avere
quindi accompagnato a bordo di un’autovettura MANCUSO e RIZZO sul luogo dove
si trovava il Di Blasi e poi dopo l’omicidio presso l’abitazione di una zia
del MANCUSO. Per PULLIA Carmelo viene invece ipotizzato dall’accusa un
coinvolgimento di grado minore, consistito nell’avere accompagnato MANCUSO e
RIZZO dopo l’omicidio a Venetico presso l’abitazione di tale Scimone
Giovanni, consentendo loro di sottrarsi in tal modo alle ricerche delle forze
dell’ordine.
Sull’omicidio di Di Blasi Domenico hanno riferito
in questo dibattimento alcuni testimoni e i collaboratori di giustizia Aliquò
Ignazio, MANCUSO Giorgio, RIZZO Rosario, SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario.
Riferimenti all’omicidio Di Blasi si rinvengono poi anche nelle dichiarazioni
di altri collaboratori sentiti in dibattimento, tra cui CASTORINA Pasquale e
VENTURA Salvatore.
L’andamento delle prime indagini è stato
ripercorso da MONTAGNESE Francesco e GUGLIOTTA Carmelo, al tempo dei fatti
rispettivamente dirigente e funzionario della Squadra Mobile di Messina, sentiti
nelle udienze dei giorni 8 e 7 novembre 1997.
Entrambi gli investigatori, sottolineato lo
spessore criminale della vittima, che era considerata uno dei due luogotenenti
del capo storico della criminalità organizzata messinese Gaetano Costa
(l’altro era Sebastiano Valveri, del cui omicidio avvenuto il 12 ottobre 1990
ci si è occupati in precedenza nell’analisi dei reati di cui al capo 9),
hanno ricordato che all’omicidio seguì nel giro di pochi giorni una serie di
fatti di sangue interpretati dalle forze dell’ordine come la violenta risposta
degli altri gruppi al gesto di MANCUSO e RIZZO; il teste Gugliotta ha poi
narrato un episodio che attesta la correttezza della direzione assunta dalle
indagini: il MANCUSO, evidentemente avvertito delle ricerche avviate dalla
polizia, dal suo nascondiglio telefonò in Questura ed al dirigente della
Squadra Mobile che lo invitava a presentarsi disse di trovarsi a Reggio Emilia,
senza ovviamente dare alcun seguito alla successiva richiesta di Montagnese di
ripetere la telefonata dagli uffici di un presidio della polizia di Stato.
È stata sentita anche la zia di MANCUSO Giorgio,
Renda Orioles Anna, la quale ha confermato che un pomeriggio il nipote si era
presentato accaldato a casa sua (che si trova in cima da una lunga scalinata) in
compagnia di un’altra persona sconosciuta alla testimone, si era portato in
bagno per rinfrescarsi, aveva consumato un caffè e poi, un’ora più tardi,
dopo avere fatto uso del telefono, era stato prelevato da altre persone insieme
allo sconosciuto. La sera stessa della visita del congiunto o il giorno
successivo la testimone aveva appreso dal telegiornale di una emittente locale
che nel pomeriggio di quel giorno a Messina in via Tommaso Cannizzaro era stato
ucciso Di Blasi Domenico, inteso Occhi
‘i bozza.
Aliquò Ignazio, che conosceva da molti anni Di
Blasi, ha dichiarato che la sera del 15 maggio 1991, verso le ore 23, si era
recato a Venetico in compagnia di Viena Antonello, come spesso faceva, presso
l’abitazione di un amico comune, tale Scimone Giovanni, dove aveva notato la
presenza di MANCUSO Giorgio, RIZZO Rosario, Catanzaro Gaetano, COSTANTINO
Giovanni e altri di cui non ricorda più l’identità. I presenti stavano
seguendo in televisione la replica del telegiornale trasmesso da un’emittente
locale e l’Aliquò aveva appreso da RIZZO Rosario che erano i responsabili
dell’omicidio di Di Blasi Domenico. Viena e Aliquò si erano quindi
allontanati subito per evitare qualsiasi eventuale coinvolgimento. Aliquò ha
riferito altresì che conosceva MANCUSO e gli altri da tempo, in quanto era
amico di Pippo Leo e conosceva gli elementi del suo gruppo poi passato sotto la
direzione del MANCUSO. Anche con MANCUSO Aliquò ha riferito di avere un buon
rapporto, definendosi testualmente un suo simpatizzante,
ed ammettendo di avere spacciato insieme a lui della cocaina. A questi rapporti
l’Aliquò ha ricondotto le telefonate che quasi quotidianamente nei giorni
successivi riceveva da MANCUSO Giorgio, ormai latitante, il quale consigliava ad
Aliquò di essere cauto e di non uscire da casa perché avrebbe potuto rimanere
vittima di uno degli agguati nei quali dopo l’omicidio di Di Blasi erano
caduti molti dei personaggi più vicini al MANCUSO, come Pellegrino Paolo e
Messina Giovanni. Aliquò aveva accolto il consiglio e si era allontanato per
qualche giorno dalla città recandosi in Olanda.
MANCUSO Giorgio, così come già segnalato in
occasione dell’analisi dei reati di cui ai capi precedenti, ha ripercorso le
varie fasi del progressivo peggioramento dei suoi rapporti con gli altri uomini
di vertice della criminalità organizzata messinese, ricordando che, dopo avere
saputo che Di Blasi aveva organizzato degli agguati ai suoi danni, era sua
intenzione uccidere Di Blasi o qualcuno dei suoi alleati. Uno degli obiettivi di
MANCUSO era MARCHESE Mario, che aveva deciso di uccidere di persona. A tal fine
più di una volta, anche in compagnia di Catanzaro Gaetano, Vento Giuseppe ed
IDOTTA Marcello, si era recato a casa di MARCHESE senza trovarlo, ed in una
occasione era stato dissuaso dall’intraprendere qualsiasi iniziativa dalla
presenza di un’autovettura delle forze dell’ordine: è assai probabile, in
considerazione della prossimità temporale tra i due episodi, che tale presenza
rilevata da MANCUSO sia da mettere in relazione con il controllo di presunti
affiliati del gruppo eseguito presso l’abitazione di MARCHESE Mario da
personale della Squadra Mobile di Messina il 2 marzo 1991, di cui ha riferito in
dibattimento il teste Stornante all’udienza del 24 ottobre 1997 nel contesto
dell’audizione relativa alle indagini svolte sul tentato omicidio di PARATORE
Giuseppe.
Altra vicenda ricordata da MANCUSO, sempre per
spiegare il deterioramento dei rapporti con tutti gli altri gruppi, è quella
relativa al ferimento di MAROTTA Gaetano, scaturito dal fallimento di un
tentativo di chiarire e risolvere un contrasto sorto tra il suo affiliato
Catanzaro ed alcuni elementi del gruppo “Galli”, originato a sua volta da
una estorsione che il Catanzaro era stato indotto in un primo momento a
commettere ai danni del titolare di una scuola guida da un giovane parente della
stessa vittima. Successivamente, avendo la stessa persona cercato di convincere
Catanzaro a desistere dall’iniziativa estorsiva e quindi preso contatti con
alcuni componenti del gruppo “Galli”, tra cui Mancuso Antonino e MAROTTA
Gaetano, Catanzaro si era arrabbiato, proponendo di compiere qualche azione
criminosa contro il gruppo “Galli”, ma Giorgio MANCUSO lo aveva convinto a
parlare della questione con Mancuso Antonino. A questo scopo salirono al
villaggio Giostra, oltre a Giorgio MANCUSO e al Catanzaro, anche Vento Giuseppe
e IDOTTA Marcello, armati il Vento con una pistola calibro 7,65, e MANCUSO con
una calibro 28 (sorge il dubbio che si sia trattato di un errore di trascrizione
o di un lapsus dell’imputato, e che
il riferimento esatto sia ad un’arma calibro 38, peraltro comunemente usata da
MANCUSO). MANCUSO e Vento incontrarono MAROTTA Gaetano e Mauro Carmelo a bordo
di una Volvo station wagon blindata,
li invitarono a fermarsi per discutere, ma in questo frangente, avvertita la
frenata di un’altra autovettura che era sopraggiunta a gran velocità, Vento
estrasse la pistola e cominciò a sparare in direzione degli occupanti del
veicolo, inducendo a fare altrettanto il MANCUSO, che sparò un primo colpo
contro il MAROTTA, e poi, quando questi fuggendo cominciava ad allontanarsi, un
secondo colpo che lo raggiunse ad una spalla o ad un braccio. Essendo rimasti
appiedati, poiché Catanzaro e gli altri erano rimasti a distanza sull’altra
autovettura, MANCUSO e Vento si allontanarono a bordo del mezzo blindato che era
stato abbandonato da MAROTTA. Fu lo SPARACIO qualche giorno più tardi a
prendere contatto con MANCUSO e ad invitarlo a risolvere pacificamente il
contrasto. Ciò avvenne successivamente, allorché il MANCUSO, che transitava
sulla via Palermo, fu convinto dopo un significativo scambio di battute ad
entrare in casa di MAROTTA, che era ancora a letto convalescente (“…
c’era uno dei Di Mauro [probabilmente MANCUSO allude ad uno dei fratelli
Mauro], che appena mi vide mi fece cenno
di entrare, io mi fermai con la macchina, in quell’occasione ero con una
Lancia Delta integrale, mi fermai e lui mi disse che non c’erano problemi. Io
gli ho detto: ‘Guarda, problemi non ce ne sono, io sono armato; se
eventualmente vedo qualcuno che fa qualche movimento ammazzerò anche il cane
che hai davanti la porta’, mi disse: ‘No, non ti preoccupare’.”).
MANCUSO spiegò che la fuga di MAROTTA lo aveva insospettito, ed apprese che
alla guida dell’autovettura sopraggiunta a gran velocità si trovava Papale
Domenico, che intendeva solamente salutare MANCUSO e che invece era stato
costretto a fuggire ed era stato ferito ad un gluteo da Vento. Quanto
all’autovettura blindata sottratta al MAROTTA, pur rammaricandosi della
circostanza che il cognato di MAROTTA ne avesse denunziato il furto alle forze
dell’ordine pur sapendo che era stato MANCUSO ad impadronirsene in occasione
dell’attentato, MANCUSO si dichiarò disponibile a restituirla immediatamente
e così fece consegnandola personalmente al congiunto del MAROTTA che a tal fine
lo aveva seguito al villaggio Aldisio. Proprio all’attentato ai danni di
MAROTTA Gaetano e Papale Domenico il MANCUSO ha ricondotto l’origine del
progetto di un attentato ai suoi danni, nel quale erano coinvolti FERRARA
Sebastiano, LEO Domenico, fratello del defunto Giuseppe, MARCHESE Mario, e
soprattutto Di Blasi Domenico, che aveva esternato platealmente le sue
intenzioni, allo scopo di accattivarsi l’amicizia dei “giostroti”, nel
corso di una riunione a casa di MAROTTA Gaetano, assicurando che si sarebbe
personalmente interessato dell’eliminazione di MANCUSO Giorgio.
Altri motivi di contrasto contrapponevano MANCUSO
Giorgio a FERRARA Sebastiano, che egli sapeva essersi messo
a disposizione di uno dei fratelli di Leo Giuseppe, Domenico, di cui era
intimo amico, per compiere degli attentati ai danni di MANCUSO, responsabile
della morte di Leo Giuseppe.
Di ciò, ed in particolare del coinvolgimento di
FERRARA Sebastiano, il MANCUSO veniva informato da alcuni degli stessi
componenti del gruppo incaricato della esecuzione degli agguati (Vento Giuseppe,
SAMPERI Paolo, De Francesco Paolo), che in realtà erano amici di MANCUSO. Dopo
l’attentato ai suoi danni anche MAROTTA Gaetano era stato visto molte volte
recarsi al villaggio CEP a far visita a FERRARA Sebastiano. Anche RIZZO Rosario,
dopo la morte del fratello Letterio, sospettava che il FERRARA stesse
organizzando un agguato ai suoi danni, come lo induceva a credere il
ritrovamento di alcune autovetture rubate nei pressi della sua abitazione. Un
concreto motivo di contrasto era poi scaturito dal fatto che un affiliato di
MANCUSO, tale Messina Giovanni, che sarà successivamente ucciso (v. il capo
24), era entrato in conflitto con FERRARA Sebastiano per una estorsione, ed
inoltre FERRARA ed i suoi affiliati avevano commesso delle estorsioni “in
altri posti che interessavano il Messina”. Un’altra vicenda alla quale
MANCUSO ha fatto risalire il risentimento di FERRARA era quella verificatasi
presso gli uffici della USL di Bordonaro, il cui direttore, minacciato di morte
da persone amiche del FERRARA che intendevano ottenere delle agevolazioni, si
era rivolto a Pellegrino Paolo di cui era amico; quest’ultimo a sua volta
aveva provocato l’intervento di MANCUSO, che si era presentato direttamente
negli uffici trattando in malo modo gli amici di FERRARA Sebastiano.
Proseguendo nell’indicazione dei propri nemici
MANCUSO ha poi usato espressioni durissime nei confronti di Di Blasi Domenico,
additato come l’artefice dell’alleanza degli altri gruppi contro di lui e
come il responsabile del fallimento dei vari tentativi di pacificazione compiuti
soprattutto da SPARACIO Luigi (“… Per
quanto riguarda il Di Blasi, dopo la morte di Valveri Sebastiano, io mi resi
conto che il Di Blasi da agnello che voleva apparire in effetti aveva uscito la
sua cattiveria dentro, perché in sostanza non dimentichiamo che il Di Blasi ha
comandato a Messina e ha fatto uccidere per venti anni persone, e faceva il bene
e il male di tutti. Per cui dopo la morte di Valveri Sebastiano, io decisi e
feci un esame di coscienza che il Di Blasi poteva attentare anche alla mia vita,
di questo ne ebbi conferma quando, dopo la sparatoria del MAROTTA, lo stesso
SPARACIO si recò a casa del MAROTTA insieme a Di Blasi e ad altre persone.
Mentre lo SPARACIO in effetti parlava di pace ed in sostanza proponeva la pace
nei miei confronti perché SPARACIO per me aveva dell’amicizia, fino ad un
certo punto, ma sincera, il Di Blasi il suo intento era diverso. Era di
accattivarsi l’amicizia dei giostroti contro di me, in quell’occasione gli
disse al MAROTTA davanti a tutti di non preoccuparsi che per la mia eliminazione
ci avrebbe pensato lui stesso.”).
Le notizie apprese convinsero MANCUSO della ostilità
degli altri gruppi e dei rischi che ciò comportava (“…
io sapevo benissimo di essere nel mirino e di aspettarmi la morte da un secondo
all’altro …”), ed un’ulteriore conferma la ebbe allorché SPARACIO
lo informò che il FERRARA aveva registrato una conversazione con tale Gallo, il
quale in questa occasione aveva informato il FERRARA che presto sarebbe stato
scarcerato Costa Gaetano, acerrimo nemico di SPARACIO Luigi, e gli aveva
proposto di aderire ad un complotto per la uccisione dello stesso SPARACIO, di
Di Blasi Domenico, di MARCHESE Mario, di GALLI Luigi, progetto a cui, secondo
quanto aveva riferito il Gallo a FERRARA, MANCUSO aveva già prestato la sua
adesione. MANCUSO, che con il Gallo non aveva avuto alcun rapporto che
autorizzasse lo stesso Gallo ad affermare quanto registrato dal FERRARA, non ha
esitato a ricollegare la vicenda ad un complotto architettato ai suoi danni da
Di Blasi, MARCHESE e FERRARA, con l’obiettivo di superare le resistenze di
SPARACIO e coinvolgerlo a pieno titolo nel progetto di eliminare il MANCUSO. Lo
stesso SPARACIO informò infatti MANCUSO di essere stato convocato dopo un paio
di giorni presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano per partecipare ad un vero
e proprio summit insieme a Luigi
GALLI, Domenico Di Blasi e Mario MARCHESE. In questa occasione lo SPARACIO aveva
compiuto un estremo tentativo di perorare la causa di MANCUSO, dicendo di
ritenete il Gallo un bugiardo e cercando invano di dissuadere gli altri
dall’attuare qualsiasi iniziativa ai danni di MANCUSO. Quest’ultimo però
aveva percepito il pericolo ed aveva deciso di uccidere MARCHESE e Di Blasi,
ritenendoli gli ispiratori del complotto ai suoi danni (“La morte del Di Blasi scaturisce perché Di Blasi insieme ad altri ha
attentato alla mia vita, io non ho ucciso Di Blasi per aiutare RIZZO Rosario,
perché se loro volevamo ammazzare RIZZO Rosario potevano prenderlo quando
volevano. Il Di Blasi è morto per essere stupido, per ritenersi superiore agli
altri e per avere la convinzione che lui poteva fare tutto quello che volevano e
gli altri dovevano solo subire le sue volontà.”).
Fatta questa ampia premessa che attesta il
progressivo isolamento nel quale il MANCUSO si era venuto a trovare a causa
delle ragioni di contrasto che lo contrapponevano a tutti gli altri gruppi, con
la sola eccezione, almeno fino a questo momento, di SPARACIO Luigi, e che
dimostra altresì come il risentimento e la rabbia di MANCUSO finissero per
convergere ormai sulla persona di Di Blasi, MANCUSO è poi passato a descrivere
con la consueta efficacia le varie fasi dell’omicidio, non senza avere prima
ribadito il proprio disappunto per la condanna del cognato COSTANTINO Giovanni,
determinata dalle dichiarazioni di altri collaboratori: “Quel
giorno a casa mia c’era ROMEO, uno dei miei affiliati, un bravo ragazzo che
purtroppo si è trovato in questa situazione anche per colpa mia, allora diedi
il compito di fare da spola da Gravitelli a Piazza Cairoli e quando avrebbero
trovato il Di Blasi fermo in qualche posto mi avrebbe dovuto avvisare tramite
cellulare. Io ero a casa insieme al Catanzaro Gaetano, insieme a RIZZO Rosario,
in effetti dopo un po’ mi arrivò questa telefonata, non ricordo il contenuto
di quella telefonata, comunque mi avvisava, io ho capito che lì in quella zona
c’era il Di Blasi e scendemmo. Io presi la pistola calibro 38, scendemmo io,
Catanzaro e RIZZO Rosario, siamo saliti su una Fiat Tipo grigia di Pellegrino e
mi sono recato a Gravitelli tramite l’autostrada Gazzi/Camaro. Arrivato a
Gravitelli non trovai il ROMEO Simone, vidi il CALARESE Antonio che è cognato
di ROMEO Simone, mio affiliato e mio intimo amico almeno all’epoca, mi sono
fermato e gli ho chiesto del cognato e lui mi disse che il cognato ancora non si
era visto, però era ripartito un’altra volta, io ho cercato il ROMEO per
farlo correre alla guida della macchina, dato che lui sapeva dov’era e per
condurmi sul posto. Il ROMEO non c’era, chiesi al CALARESE di mettersi al lato
guida, il Catanzaro lo feci mettere davanti, io e RIZZO ci sedemmo dietro, gli
dissi di recarsi presso la Reluel, negozio di elettrodomestici, che appena io
sarei sceso dalla macchina lui si sarebbe dovuto fermare nella traversa, due
traverse più sopra. Cosa che avvenne, al CALARESE io non spiegai quello che si
doveva fare completamente, chiesi solamente di mettersi alla guida dell’auto,
cosa che fece. Io arrivai alla Reluel, scesi, c’era l’autista del Di Blasi
perché il Di Blasi era con una macchina blindata, lo salutai, entrai dentro la
Reluel, là dentro c’era il Di Blasi, c’erano altri che io conoscevo da
tempo perché quella è una zona dove io sono cresciuto, avevo la reggenza del
clan. Entrai, stetti, insieme al RIZZO e a tutti gli altri assieme anche al Di
Blasi, un quarto d’ora, venti minuti, parlando, scherzando, ridendo. Le mie
intenzioni però erano quelle di ammazzarlo, non glielo feci capire, uscimmo
fuori, lo salutai, salutai tutti, mentre lui stava salendo sulla macchina, io
tirai fuori una pistola e gliela puntai al capo, sparai, ho premuto il grilletto
e il colpo non è partito perché lo feci così piano che in una pistola a
tamburo ci sono due scatti nel grilletto e fece solamente il primo scatto. Il Di
Blasi si girò perché sentì la canna appoggiarsi alla testa, alla nuca e mi
disse: ‘Che cosa stavi facendo?’, e io gli dissi: ‘Niente, sto
scherzando’, gli sparai i primi due colpi, lui fece un paio di passi, cadde
per terra e a circa 20, 30 centimetri gli sparai altri due colpi in testa. Siamo
scappati io e RIZZO, nella traversa c’era la macchina con il CALARESE e il
Catanzaro, ci siamo recati presso il COT, andando per la circonvallazione, ad un
certo punto c’è un bivio dove si passa dietro le palazzine Primavera, che si
arriva a Gravitelli, li feci fermare là, loro se ne andarono ed io presi la
strada Acqua del Conte a piedi assieme al RIZZO, feci un 50 metri a piedi e poi
salì insieme un centinaio di gradini e andai a casa di mia zia. Prima di
entrare a casa, nascosi la pistola, entrai feci visita a mia zia tranquillo,
sorridente, mi presi un caffè da mia zia, sono stato un po’ là. Dopodiché
telefonai in un telefono dove trovai il PULLIA Carmelo, cognato di mio fratello,
e gli dissi di venire a prendermi e lo stesso mi disse che non sapeva la casa di
mia zia, e gli dissi di andare da mio fratello e farsi accompagnare da mio
fratello, cosa che lui ha fatto. È venuto, dopodiché gli ho detto di
accompagnare mio fratello e di ritornare con una sua macchina, lui lasciò mio
fratello, ritornò con una sua macchina, mi disse che nel frattempo era stato
fermato assieme a mio fratello dal capo della Squadra Mobile, dottor Montagnese,
che lo stesso gli aveva detto che se mi incontravano di dirmi che mi voleva
parlare, lo stesso gli fece cenno a quello che era successo e del perché mi
voleva parlare. Il PULLIA me lo disse, io dalla stessa casa feci una telefonata
al dottor Montagnese, parlai con lui, dopodiché chiusi il telefono e dallo
stesso PULLIA mi feci accompagnare a casa di Scimone, un certo Giannini a
Rometta, sono stato là, siamo stati un po’ là io, PULLIA e RIZZO. Lì ho
incontrato a Ignazio Aliquò, Viena e un altro e siamo stati un po’ a parlare
del più e del meno. Dopo un paio di ore ce ne siamo andati e lì abbiamo anche
appreso la notizia che Di Blasi era morto perché uscì sul telegiornale dieci e
mezza, undici, non ricordo bene.”.
MANCUSO ha poi precisato che né RIZZO né
Catanzaro erano armati, e che ROMEO e CALARESE furono coinvolti pur non sapendo
che MANCUSO aveva intenzione di uccidere Di Blasi. Al primo MANCUSO si era
limitato a dare l’incarico di stazionare nella zona compresa tra Gravitelli e
piazza Cairoli e di segnalare l’eventuale presenza di Di Blasi, cosa che il
ROMEO fece indicando il negozio nel quale il Di Blasi si trovava. È probabile
che rintracciatolo il MANCUSO gli avrebbe altresì affidato il compito di
guidare l’autovettura, posto che era suo interesse avere accanto RIZZO Rosario
al momento della consumazione dell’omicidio e Catanzaro non vedeva bene e non
guidava neppure bene. Per questo motivo, non avendo trovato ROMEO, che si era
allontanato dal bar Tulipano, MANCUSO
diede l’incarico di mettersi alla guida al cognato di ROMEO, CALARESE Antonio,
che si trovava nel locale e che eseguì il compito affidatogli conducendo
l’autovettura, su cui insieme a MANCUSO si trovavano Catanzaro e RIZZO
Rosario, ad un paio di traverse di distanza dal fabbricato nel quale si trovava
il negozio della ditta “Reluel”. Dopo l’omicidio Catanzaro, che insieme a
CALARESE aveva fatto ritorno al bar Tulipano,
aveva incontrato COSTANTINO Giovanni ed era stato fermato insieme a lui, ma,
secondo quanto MANCUSO ha ribadito in dibattimento, si era trattato di un
incontro del tutto fortuito poiché il COSTANTINO era all’oscuro del piano
omicida: dell’episodio, ricordato anche dal teste Gugliotta, si trae conferma
documentale dalla annotazione di servizio dei componenti di una pattuglia della
polizia di Stato, di cui è stata prodotta copia dal difensore di CALARESE
Antonio all’udienza del 7.5.1999.
RIZZO Rosario, sentito nelle udienze del 15
febbraio e del 26 marzo 1999, ha indicato un’altra delle ragioni del contrasto
che contrapponeva MANCUSO e lo stesso RIZZO Rosario, che gli si era alleato,
agli altri gruppi della criminalità organizzata messinese dell’epoca,
riferendo che SPARACIO, MARCHESE e Di Blasi si erano recati a Milano per
trattare l’acquisto di un grosso quantitativo di droga, escludendo dalla
trattativa MANCUSO e RIZZO e provocando il risentimento di questi che avevano
subito provveduto a fare bloccare l’acquisto interessando Scimone Giovanni che
aveva a sua volta preso contatti a tal fine con tale Isaia a Milano (la vicenda
era già emersa nel corso del primo processo per l’omicidio Di Blasi ed è
oggetto di ampie considerazioni nelle due sentenze acquisite, che ne offrono
peraltro una interpretazione diversa ai fini della individuazione della causale
del delitto e della determinazione dell’intensità del dolo).
Ha dichiarato quindi il RIZZO che l’omicidio era
stato preceduto da un incontro a villaggio Aldisio presso l’abitazione di
Mariella Sgroi, convivente di MANCUSO, a cui avevano preso parte lo stesso
MANCUSO, Catanzaro, RIZZO e ROMEO Simone, al quale era stato dato incarico di
controllare la zona della via Tommaso Cannizzaro da Gravitelli a piazza Cairoli
e di segnalare la presenza del Di Blasi (che era solito frequentare nella zona
un negozio di elettrodomestici, il cui titolare era suo cugino) telefonando
all’utenza cellulare del MANCUSO e pronunciando la frase convenuta (“Giorgio
il camion di tuo padre è qui a Gravitelli”). Ricevuta la segnalazione
telefonica del ROMEO, MANCUSO, RIZZO e Catanzaro avevano raggiunto il quartiere
di Gravitelli, trovandovi PULLIA Carmelo e CALARESE Antonio, i quali non
conoscevano le intenzioni di MANCUSO. Queste intenzioni però le aveva
sicuramente comprese dopo il CALARESE allorché era stato invitato a condurre
l’autovettura Fiat TIPO su cui si
trovavano MANCUSO, RIZZO e Catanzaro, dal momento che l’incarico non poteva
essere affidato a quest’ultimo la cui capacità visiva era stata pregiudicata
da un attentato subito in precedenza.
RIZZO ha escluso in dibattimento che PULLIA e
CALARESE fossero presenti alla riunione in casa della Sgroi in cui era stato
organizzato l’omicidio ed era avvenuta la distribuzione dei compiti,
modificando la versione resa nel corso delle indagini preliminari. Il
collaboratore ha attribuito la divergenza ad una sua confusione, precisando poi,
anche nel corso del controesame, che tanto CALARESE che PULLIA erano stati
informati del progetto omicida non appena MANCUSO e gli altri li avevano
raggiunti a Gravitelli. Adeguandosi alle dichiarazioni contenute nel verbale
usato per le contestazioni RIZZO ha poi affermato di avere rifiutato l’offerta
della pistola calibro 7,65 che gli era stata fatta dal PULLIA, che era pertanto
rimasto armato presso il bar Tulipano a
controllare l’eventuale sopraggiungere di qualche pattuglia delle forze
dell’ordine. RIZZO ha poi descritto in maniera assai dettagliata l’uccisione
del Di Blasi (“… siamo scesi io e
MANCUSO dalla macchina e lui dice ‘me ne vado ragazzi, vi saluto’, e stava
venendo il suo autista Luigi Perna con la macchina blindata. Mentre che MANCUSO
mi guarda a me negli occhi che lui era girato che stava salutando e stava
salendo sulla macchina gli punta la pistola nella testa, la 38 che era sua
quella, gli punta quella pistola e non parte subito il colpo della pistola. Gli
punta la pistola nella nuca […] puntando la pistola nella nuca non è partito
subito il colpo, ha fatto tic, lui si gira il Di Blasi dicendo ‘compare, cosa
state facendo?’, dice ‘sto scherzando, compare’, e gli parte il primo
colpo e lo prende nel fianco. Mentre che lui diciamo va indietro il MANCUSO gli
spara frontale, l’ha preso nel fianco, nel petto mi sembra, io sempre vicino a
lui come se fosse che sparavo pure io, come cade per terra gli punto la pistola
nella fronte e lì pure io mi sono abbassato come se fosse che sparavo pure io e
ci puntavo la pistola nella fronte e gli è uscito pure il cervello di fuori gli
è uscito a Di Blasi ...”); ha altresì dichiarato che PULLIA era poi
passato dall’abitazione della zia di MANCUSO, conducendo i due a casa di
Scimone Giovanni, nei pressi di Torregrotta, in cui si erano poi trattenuti per
alcuni giorni. Anche RIZZO ha escluso categoricamente che COSTANTINO Giovanni,
condannato in base alle dichiarazioni di altri collaboratori, abbia avuto un
ruolo nell’omicidio Di Blasi.
SPARACIO Luigi, sentito nelle udienze del 3 marzo,
16 e 17 aprile 1999, ha spiegato che l’omicidio, così come gli aveva
confermato lo stesso MANCUSO per telefono, era scaturito dal fatto che Di Blasi
aveva manifestato le sue intenzioni ostili nei confronti di MANCUSO.
Quest’ultimo fu avvisato della presenza di Di Blasi all’interno del negozio
di elettrodomestici “Reluel” e vi si recò armato in compagnia di Catanzaro
e RIZZO Rosario, mentre altri componenti del gruppo “Mancuso” stazionavano
nelle vicinanze e controllavano la zona. La presenza di MANCUSO e degli altri
era stata notata dai dipendenti dell’esercizio, che intendevano avvertire le
forze dell’ordine, ma ne erano stati dissuasi dallo stesso Di Blasi. Questi
aveva tentato di salire sulla sua autovettura blindata, ma ne era stato impedito
da MANCUSO e RIZZO con i quali aveva ingaggiato una breve colluttazione conclusa
dagli spari di MANCUSO. Dell’omicidio lo SPARACIO aveva appreso
telefonicamente la notizia dal cugino Villari mentre si trovava a Roccalumera, e
da quel momento era stata avviata una serie di contatti telefonici con i
rappresentati degli altri gruppi, poiché dopo l’uccisione di Di Blasi era
interesse di tutti riunirsi al più presto e decidere il tipo di atteggiamento
da assumere. Delle modalità esecutive dell’omicidio invece lo SPARACIO ha
dichiarato di avere appreso dall’autista di Di Blasi, da Bernava, titolare del
negozio di elettrodomestici, e da altre persone presenti di cui non ha indicato
l’identità.
CASTORINA Pasquale, sentito all’udienza del 12
dicembre 1998, ha riferito di avere appreso personalmente dall’autista di Di
Blasi, Luigi Perna, le modalità esecutive del fatto di sangue, avvenuto davanti
al negozio “Reluel”, mentre successivamente, nel corso della riunione
tenutasi il giorno dopo, in cui tutti i rappresentanti dei gruppi decretarono di
fare “terra bruciata” attorno a MANCUSO e RIZZO, fu SPARACIO ad aprire la
discussione annunziando che l’omicidio era stato commesso da MANCUSO Giorgio e
RIZZO Rosario, sui quali peraltro erano subito ricaduti i sospetti di tutti
essendo notori i dissapori che li contrapponevano al Di Blasi.
Anche VENTURA Salvatore, sentito il 17 marzo 1999,
ha riferito di avere appreso da SPARACIO che a commettere l’omicidio erano
stati MANCUSO e RIZZO.
MARCHESE Mario, sentito nelle udienze del 19
febbraio e 2 aprile 1999, ha ulteriormente arricchito il quadro dei contrasti
che avevano segnato il progressivo deterioramento dei rapporti tra MANCUSO e Di
Blasi, riferendo un episodio che era emerso anche in occasione del primo
processo per l’omicidio Di Blasi (v. pp. 19 – 20 della sentenza della Corte
di Assise di appello). La convivente del MANCUSO, tale Sgroi Mariella, intesa Cicciolina, si era recata in un negozio di abbigliamento di tale
D’Angelo, ubicato nei pressi del carcere di Gazzi, pretendendo di prelevare
della merce senza pagarla ed approfittando a tal fine della fama criminale del
proprio uomo. Incontrata l’opposizione del D’Angelo, che aveva fatto
presente di essere sotto la “protezione” di CASTORINA e Di Blasi, la donna
aveva riferito l’accaduto al MANCUSO e quest’ultimo aveva finito per
litigare con Di Blasi e CASTORINA che il titolare dell’esercizio aveva
convocato presso il negozio per un incontro chiarificatore.
MARCHESE ha probabilmente sopravvalutato
l’episodio indicandolo coma la “causale” dell’omicidio Di Blasi, ma
sembra plausibile ritenere, come lo stesso collaboratore ha lasciato intendere,
che l’aggressività dimostrata nell’occasione da MANCUSO avesse allarmato
non poco Di Blasi, convincendolo che il MANCUSO aveva ormai percepito
l’ostilità nei suoi confronti e che non era perciò da escludersi una sua
eventuale imminente azione di carattere preventivo.
Interpellato in ordine all’identità degli autori
materiali dell’omicidio Di Blasi, MARCHESE ha poi indicato MANCUSO Giorgio,
Catanzaro Gaetano, COSTANTINO Giovanni, cognato di MANCUSO, e RIZZO Rosario,
escludendo espressamente il coinvolgimento di ROMEO e CALARESE. Anche MARCHESE
ha indicato come propria fonte di conoscenza in ordine alle modalità
dell’omicidio l’autista del Di Blasi, Luigi Perna.
In relazione alle altre risultanze dibattimentali
è stata disposta ai sensi dell’art. 507 c. p. p. la citazione di Sgroi
Mariella, già convivente di MANCUSO Giorgio, ma la stessa, convocata
all’udienza del 7 maggio 1999, ha dichiarato di volersi astenere dal
rispondere, esercitando la facoltà scaturente dall’art. 199, 3° comma, lett.
a), c. p. p., sicché è stata
successivamente data lettura delle dichiarazioni rese dalla Sgroi nel
dibattimento relativo al primo processo per l’omicidio Di Blasi, all’udienza
del 31.5.1993[1]
(e non nel processo Peloritana Uno,
come erroneamente è stato indicato nel verbale di udienza del 17 maggio 1999).
Premesso di avere convissuto con il MANCUSO per
circa un anno, la Sgroi ha ricordato in quella sede che il 15 maggio 1991 stava
poco bene di salute, tanto da essere costretta a farsi accompagnare al pronto
soccorso perché affetta da una febbre molto alta (41 gradi). In ospedale, dove
era stata condotta intorno alle ore 15 o 15,30 da un giovane di nome Franco,
aveva rivisto in compagnia di due amici il MANCUSO, che aveva trascorso la
mattinata a casa e se ne era poi allontanato. La circostanza del disturbo di
salute della Sgroi è stata espressamente confermata nel corso del controesame
da RIZZO Rosario, che ha precisato che si trattava di un problema alla tiroide.
Ha poi riferito la Sgroi che verso le ore 16 aveva fatto ritorno a casa, e così
anche MANCUSO, che era in compagnia di Sarino RIZZO. Dopo un po’ di tempo,
ricevuta una comunicazione sul proprio telefono portatile (il cui numero,
0337/886507, la teste aveva ricordato durante le indagini preliminari), MANCUSO
si era allontanato con il RIZZO a bordo di una Fiat
TIPO scura che gli era stata prestata da Pellegrino Salvatore.
Successivamente la Sgroi era stata condotta in Questura e le era stato chiesto
dove fosse il MANCUSO, che non avrebbe più rivisto così come il RIZZO. In quel
periodo MANCUSO, che disponeva di un’Alfa
Romeo 164, frequentava abitualmente il RIZZO, tale Tanino (probabilmente la
Sgroi si riferisce a Catanzaro Gaetano) ed il cognato COSTANTINO Giovanni,
inteso stalieddu. La Sgroi ha però
escluso che il COSTANTINO quel giorno fosse in compagnia di MANCUSO, con cui si
trovava invece RIZZO Rosario.
Il complesso delle risultanze acquisite non è
sufficiente, ad avviso di questa Corte, ad affermare la responsabilità degli
imputati.
L’accusa nei confronti di ROMEO e CALARESE per
quanto riguarda il coinvolgimento nell’omicidio di Di Blasi Domenico, e nei
confronti di PULLIA Carmelo per quanto attiene al reato di favoreggiamento che
sarebbe stato commesso dopo l’omicidio a vantaggio di MANCUSO e RIZZO, poggia
evidentemente soltanto sulle dichiarazioni dei due esecutori materiali già
giudicati e condannati per questo fatto di sangue: ed è irrimediabilmente
compromessa dalle contraddizioni e dalle incongruenze che contraddistinguono
queste dichiarazioni.
Quanto a ROMEO, MANCUSO ne ha affermato la presenza
all’incontro con RIZZO Rosario e Catanzaro Gaetano che precedette l’omicidio
e nel corso del quale allo stesso ROMEO fu affidato il compito di sorvegliare la
zona compresa tra piazza Cairoli ed il rione Gravitelli allo scopo di rilevare
l’eventuale presenza di Di Blasi Domenico e di segnalarla telefonicamente al
MANCUSO. Affermando più di una volta che tanto il ROMEO che il CALARESE erano
dei bravi ragazzi che si trovarono coinvolti loro malgrado nella vicenda
esclusivamente per colpa sua e che di regola non erano mai informati di ciò che
si doveva fare, MANCUSO ha badato a minimizzare in dibattimento il ruolo di
ROMEO, lasciando intendere che compito del medesimo era quello di segnalare la
presenza di Di Blasi e di indicare dove si trovasse ed eventualmente
l’autovettura su cui si spostava; e sebbene il MANCUSO gli avesse chiesto di
aspettare per indicargli esattamente dove si trovava Di Blasi e probabilmente
per affidargli la guida dell’autovettura alla quale non poteva mettersi il
Catanzaro, il ROMEO non fu successivamente trovato a Gravitelli, presso quel bar
Tulipano che costituiva il luogo di
ritrovo abituale degli affiliati al gruppo. Anche secondo RIZZO il ROMEO prese
parte alla riunione preparatoria presso la casa di Mariella Sgroi e gli fu
affidato il compito di segnalare telefonicamente la presenza del Di Blasi:
peraltro la circostanza che fosse stato convenuto il contenuto di una frase
convenzionale per segnalare la presenza di Di Blasi lascia intendere con
maggiore chiarezza che il ROMEO, secondo RIZZO, era ben consapevole che
l’interesse di MANCUSO ad essere informato della presenza di Di Blasi era da
porre in relazione con un progetto omicida.
Secondo MANCUSO il coinvolgimento di CALARESE fu
invece un fatto del tutto accidentale, scaturito dal mancato incontro con il
cognato ROMEO e dalla esigenza di tenere con sé RIZZO Rosario perché lo
affiancasse al momento dell’omicidio e di affidare al tempo stesso a qualcuno
che fosse più efficiente di Catanzaro la guida dell’autovettura per portarsi
nelle vicinanze del negozio all’interno del quale era stata segnalata la
presenza di Di Blasi. Come aveva già sostenuto nel corso delle indagini
preliminari MANCUSO ha categoricamente escluso che il CALARESE fosse al corrente
delle sue intenzioni o che ne fosse venuto a conoscenza durante il tragitto tra
il bar Tulipano ed il negozio della ditta Reluel.
Molto più tormentate in proposito si sono rivelate
le dichiarazioni di RIZZO Rosario, il quale in un primo momento in dibattimento
ha dichiarato che CALARESE Antonino e PULLIA Carmelo (del quale il MANCUSO non
aveva parlato) si trovavano a Gravitelli quando era sopraggiunto il terzetto
costituito da MANCUSO, RIZZO e Catanzaro, ma erano all’oscuro del progetto
omicida; CALARESE tuttavia lo aveva certamente intuito quando gli fu chiesto di
mettersi alla guida dell’autovettura. Gli è stato allora contestato il
contenuto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, allorché
aveva riferito che PULLIA e CALARESE erano presenti alla riunione preparatoria
svoltasi in casa della Sgroi a villaggio Aldisio, ed a tale incontro avevano
preso parte attivamente, assumendosi il ruolo di stazionare (il PULLIA armato
con una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa) nei pressi del bar Tulipano
di Gravitelli in attesa del momento in cui il ROMEO avrebbe segnalato a
MANCUSO e agli altri il luogo in cui si trovava il Di Blasi.
Prendendo atto della contestazione, ma senza
confermare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, RIZZO ha
in un primo momento dichiarato che l’affermazione della presenza di PULLIA e
CALARESE a casa della Sgroi nasceva da confusione, precisando subito dopo che
tanto l’uno che l’altro avevano intuito ciò che doveva succedere alla vista
di MANCUSO e degli altri (“… siccome
quando io ho fatto quella dichiarazione famosa su questo omicidio qua, sì loro
frequentavano la casa diciamo di Mariella Sgroi, io mi sono confuso su quella
parte là, perché il CALARESE e il PULLIA non è che erano presenti quando noi
abbiamo fatto il discorso per uccidere il Di Blasi, per coscienza lo debbo dire,
ma bensì dopo loro l’hanno saputo che doveva essere ucciso il Di Blasi. PM:
Ma la mattina dell’omicidio l’hanno saputo o no? IMPUTATO: No, lo sapevano
di sera. PRESIDENTE: Di sera dopo o prima? IMPUTATO: Esattamente di sera quando
il Simone ci telefona stiamo partiti dal Villaggio Aldisio a Gravitelli, lì
abbiamo visto a PULLIA e a CALARESE e lì hanno capito che noi dovevamo uccidere
a Di Blasi e così è venuto solo CALARESE con noi.”). Sotto l’incalzare
delle ulteriori contestazioni del Pubblico Ministero RIZZO ha poi aggiunto che
CALARESE e PULLIA erano stati espressamente informati del progetto omicida, e ciò
era avvenuto per il primo quando gli era stato chiesto di condurre
l’autovettura nelle vicinanze del negozio dove si trovava il Di Blasi, mentre
il PULLIA era stato avvisato nel momento in cui gli fu affidato il compito di
stazionare davanti al bar di Gravitelli allo scopo di segnalare l’eventuale
arrivo di qualche pattuglia delle forze dell’ordine (“… ci dissi ‘Carmelo vedi che stiamo ammazzando a Di Blasi’,
MANCUSO invece non aveva parlato con lui, gliel’ho detto io a PULLIA, ci dissi
‘statti docu e controlla ‘a situazioni’. Però sul momento gliel’ho
detto io …”), ed aveva allora offerto a RIZZO la propria pistola calibro
7,65 che RIZZO restituì poiché secondo MANCUSO era sufficiente la calibro 38
da lui detenuta per commettere l’omicidio.
È evidente che in dibattimento il RIZZO ha
operato, per l’usare l’espressione del Pubblico Ministero, una vera e
propria “marcia indietro”, ispirata presumibilmente dalla volontà di
ridimensionare il ruolo di PULLIA, per il quale tuttavia le accuse mosse in
precedenza da RIZZO erano rimaste isolate tanto da indurre il Pubblico Ministero
correttamente ad escludere una responsabilità a titolo di concorso
nell’omicidio, e soprattutto di CALARESE, allineandosi, sotto questo profilo,
alla versione del MANCUSO. Va peraltro rilevato che per CALARESE, prendendo atto
della discrepanza tra le dichiarazioni di RIZZO e quelle di MANCUSO, era stata
già rigettata la richiesta di misura cautelare, avendo il GIP ritenuto che a
suo carico era ipotizzabile eventualmente solo una responsabilità di grado
minore, ex art. 378 c. p., connessa
alle attività compiute successivamente all’omicidio, posto che il contributo
dato in precedenza, ignorando il progetto omicida di MANCUSO e RIZZO, si era
esaurito nel momento in cui, arrestata l’autovettura, il CALARESE avrebbe
acquisito la consapevolezza delle intenzioni criminose delle persone da lui
trasportate.
Preso atto della conferma, da parte di MANCUSO,
della versione resa in precedenza, le gravi incertezze manifestate da RIZZO
Rosario in dibattimento e l’abbandono del tutto ingiustificato della posizione
assunta nel corso delle indagini preliminari appaiono alla Corte non agevolmente
superabili e, anche alla luce delle risultanze del processo già definito,
finiscono per ripercuotersi sull’intera prospettazione accusatoria e sulla
attendibilità delle dichiarazioni di MANCUSO e RIZZO laddove indicano
l’identità di coloro che li affiancarono in occasione della consumazione
dell’omicidio di Di Blasi Domenico.
È infatti necessario ricordare che nessuna delle
altre fonti di accusa indica quali complici di MANCUSO e RIZZO i due imputati
ROMEO e CALARESE. Il loro presunto coinvolgimento non era emerso nel corso del
primo processo, e lo stesso MANCUSO, ammettendo alla fine del giudizio di
appello la propria responsabilità, non vi aveva fatto alcun riferimento, mentre
RIZZO, la cui collaborazione con la giustizia ebbe inizio nello stesso periodo
(v. sentenza della Corte di assise di appello del 22.7.1994, p. 31), non aveva
neppure avuto modo di essere esaminato dai giudici di secondo grado in questa
sua nuova veste.
All’odierno dibattimento né SPARACIO né
MARCHESE hanno fatto il nome di CALARESE e ROMEO, il secondo escludendo
espressamente un loro coinvolgimento su precisa domanda del Pubblico Ministero.
Si potrebbe obiettare che la peculiarità del ruolo attribuito ai due odierni
imputati è compatibile con una conoscenza limitata del loro coinvolgimento,
posto che, secondo l’accusa, nessuno dei due si sarebbe avvicinato a Di Blasi
o al negozio di elettrodomestici, sicché la loro presenza non avrebbe potuto
essere rilevata da coloro che SPARACIO e MARCHESE hanno indicato come proprie
fonti (si tratta dell’autista del Di Blasi, Perna Luigi, e del titolare del
negozio Bernava). E tuttavia le risultanze del primo processo e la ricostruzione
dell’agguato contenuta nelle sentenze citate impongono molta cautela nella
valutazione delle dichiarazioni di RIZZO e MANCUSO, che sono peraltro apparsi
entrambi molto rammaricati del fatto che non siano stati già una volta ritenuti
credibili (specificamente in ordine alla partecipazione all’omicidio del
cognato di MANCUSO, COSTANTINO Giovanni), tanto da attribuire a questa ragione
la severità della condanna riportata (soprattutto da MANCUSO) e la mancata
concessione di ulteriori misure premiali connesse allo status
di collaboratori.
Si legge infatti nella sentenza di primo grado che
MARCHESE Mario, chiamato a ricostruire con maggiore ricchezza di particolari,
rispetto a quanto gli sia stato consentito in questo dibattimento, le varie fasi
dell’omicidio così come riferitegli dall’autista di Di Blasi, aveva
dichiarato che MANCUSO e RIZZO, al loro arrivo nei pressi del negozio di
elettrodomestici, erano scesi da un’autovettura Lancia
Delta di colore bianco su cui si trovavano anche COSTANTINO Giovanni e
Catanzaro Gaetano, della cui partecipazione il MARCHESE aveva avuto
successivamente conferma anche da Scimone Giovanni presso la cui abitazione di
Venetico MANCUSO e RIZZO si erano rifugiati la sera stessa dell’omicidio (pp.
14 – 15). È agevole rilevare l’incompatibilità di una tale circostanza con
l’intera prospettazione accusatoria, poiché, a parte il coinvolgimento di
COSTANTINO, negato tenacemente da MANCUSO e RIZZO, le modalità riferite non
lasciano alcuno spazio al ruolo di accompagnatore, consapevole o meno,
attribuito a CALARESE.
Va ancora rilevato che la circostanza appena
indicata si salda invece perfettamente, inducendo ulteriori perplessità sulla
genuinità della versione di MANCUSO e RIZZO, con quanto nel corso di quel primo
processo aveva riferito il collaboratore di giustizia Fresco Alfredo, già
legato da rapporti di amicizia con MANCUSO emersi anche in questo dibattimento,
il quale nel pomeriggio del 15.5.1991 si trovava in casa di Sgroi Mariella a
villaggio Aldisio, dove si trovavano in attesa della telefonata che segnalasse
la presenza di Di Blasi, oltre a MANCUSO e RIZZO, anche COSTANTINO e Catanzaro;
i quattro, appena arrivata la notizia, si sarebbero allontanati a bordo di due
autovetture, una Lancia Delta e una Fiat
di Pellegrino Paolo (v. sentenza d’appello, pp. 24, 33). È evidente che
la presenza fin dall’inizio di un quarto elemento, in grado di svolgere il
compito che secondo MANCUSO e RIZZO non avrebbe potuto essere affidato a
Catanzaro, indebolisce l’accusa nei confronti di CALARESE, fondata sulla
pretesa esigenza di trovare un guidatore affidabile allo scopo di percorrere le
poche centinaia di metri che separano il luogo dell’appuntamento con il ROMEO
da quello in cui avrebbe dovuto trovarsi il Di Blasi.
Ma a questo punto è l’intera ricostruzione
proposta da RIZZO e MANCUSO relativamente al ruolo dei due odierni imputati a
suscitare ineludibili perplessità sotto il profilo della logica dei fatti e del
rispetto di quelle esigenze organizzative che certamente, secondo la stessa
prospettazione accusatoria, imponeva l’uccisione di un personaggio del calibro
di Di Blasi Domenico. Ci si chiede infatti per quale ragione, ricevuta
telefonicamente la notizia della presenza di Di Blasi presso il negozio della Reluel, MANCUSO e gli altri, impiegato già il tempo necessario ad
attraversare la tangenziale tra gli svincoli di viale Gazzi e Camaro e quindi
l’ulteriore tratto di strada che separa Camaro dal quartiere Gravitelli,
avrebbero dovuto recarsi al bar Tulipano,
perdendo altri minuti preziosi e correndo concretamente il rischio che il Di
Blasi si allontanasse dalla zona, dal momento che al ROMEO non era stato
affidato l’incarico di segnalare gli eventuali ulteriori spostamenti
dell’obiettivo; ed ancora, posto che al ROMEO non pare fosse stato dato un
vero e proprio appuntamento e che lo stesso non era stato avvertito
dell’esigenza di condurre l’autovettura, è possibile ritenere che MANCUSO e
RIZZO, già determinati, probabilmente anche per il valore simbolico della cosa,
a presenziare entrambi all’uccisione di Di Blasi, si muovessero senza avere
alcuna garanzia in ordine alla presenza di un quarto componente del gruppo di
fuoco idoneo a svolgere il compito che non poteva essere affidato a Catanzaro ?
In presenza di queste incongruenze logiche
l’ipotesi che MANCUSO e RIZZO continuino a riferire una versione di comodo
diretta a coprire le responsabilità di altre persone, per quanto non
verificabile, non appare del tutto infondata: oltre al cognato di MANCUSO, la
cui partecipazione ai fatti è stata definitivamente accertata in esito al primo
processo anche in base ad elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei
collaboratori di cui MANCUSO e RIZZO contestano vivacemente la veridicità, non
può escludersi che delle dichiarazioni dei due collaboratori possano
beneficiare anche altri, come ad es. qualche dipendente della stessa ditta Reluel,
una dei quali il RIZZO ha ricordato essere stata assunta grazie
all’interessamento di MANCUSO, che avrebbero potuto sicuramente tenere
informato il MANCUSO non solo della presenza di Di Blasi, ma anche di eventuali
ulteriori sviluppi. La Corte ha in proposito tentato una verifica, disponendo
l’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico concernente
l’utenza radiomobile intestata a MANCUSO Giorgio per il periodo 1.5/31.5.1991,
ma l’accertamento, dato il tempo trascorso, non è stato possibile (avendo la Telecom
comunicato con nota del 10.5.1999 che i dati relativi erano stati già
cancellati in ossequio alla normativa vigente).
D’altra parte anche MANCUSO Giorgio,
determinatosi a confessare di essere l’autore materiale dell’omicidio, aveva
riferito in quel primo processo di essersi allontanato dall’abitazione della
Sgroi insieme a RIZZO Rosario e su di una Lancia
Delta condotta da Vento Giuseppe (ibidem,
p. 24).
Ulteriori elementi di perplessità, che finiscono
per comunicarsi all’intera prospettazione accusatoria, scaturiscono poi dalla
circostanza, che MANCUSO ha attribuito ad una mera casualità, che
l’equipaggio di una volante della polizia di Stato poco dopo l’omicidio
intercettò nella parte alta della via Tommaso Cannizzaro, all’inizio del
rione Gravitelli, una Fiat Croma a
bordo della quale si trovavano Catanzaro Gaetano e COSTANTINO Giovanni, il cui
abbigliamento peraltro corrispondeva a quello della coppia di giovani invano
inseguiti subito dopo la consumazione dell’omicidio da due carabinieri che
erano stati richiamati dal fragore degli spari (copia della relativa annotazione
di servizio è stata prodotta dal difensore di CALARESE all’udienza del
7.5.1999, e si trova allegata anche alla carpetta degli atti relativi al capo
18; lo stesso difensore ha prodotto copia di un’altra annotazione di servizio
relativa al contenuto di una telefonata anonima, pervenuta in Questura alle ore
18 del giorno dell’omicidio, con cui l’interlocutrice segnalava
l’allontanamento dal luogo dell’omicidio di due persone vestite in modo
analogo).
Sempre dalla sentenza con cui si concluse il
secondo grado del giudizio a carico di RIZZO e MANCUSO emerge un ulteriore
particolare sul quale in quella sede aveva riferito SPARACIO Luigi, che il
MANCUSO latitante aveva raggiunto telefonicamente perché intervenisse su alcune
delle persone che erano presenti al momento dell’omicidio; risulta infatti che
uno dei titolari del negozio raccontò allo SPARACIO che, mentre il Di Blasi si
trovava all’interno dell’esercizio commerciale, uno dei suoi dipendenti
aveva segnalato la presenza all’esterno di MANCUSO Giorgio, RIZZO Rosario,
COSTANTINO Giovanni e Catanzaro Gaetano (p. 35).
Quest’insieme di elementi pregiudica in maniera
irrimediabile l’attendibilità delle accuse mosse da MANCUSO e RIZZO agli
odierni imputati.
A fronte delle incongruenze segnalate non appare
sufficiente il rinvio a considerazioni di ordine puramente logico, come la
necessità che un delitto di tale importanza coinvolgesse una pluralità di
soggetti con ruoli diversi, o l’accertata appartenenza di CALARESE, ROMEO e
PULLIA al gruppo “Mancuso”; né ovviamente giovano altre risultanze
processuali di analoga consistenza, come, ad es., il generico riferimento di
PIETROPAOLO Pasquale, che, senza precisare la fonte di questa sua conoscenza
all’udienza del giorno 11 dicembre 1998, ha indicato PULLIA Carmelo, Catanzaro
Gaetano e qualche altro affiliato come coautori dell’omicidio Di Blasi.
Se infatti il dato dell’appartenenza al gruppo
“Mancuso” dei tre imputati, pur emergendo da una molteplicità di fonti
convergenti nell’ambito di questo processo, non ha significato univoco con
riferimento alla partecipazione al fatto di sangue, sotto il primo dei profili
indicati è certo che un omicidio come quello in esame, deliberato nei confronti
di uno degli esponenti più in vista della criminalità organizzata messinese,
con le conseguenze che avrebbe avuto – come ha effettivamente avuto – sui
futuri assetti dei gruppi mafiosi che operavano sul territorio, sul predominio
che i clan contrapposti si ripromettevano di esercitare l’uno a scapito
dell’altro, sulle alleanze e sulle vendette che ne sarebbero scaturite, non
poteva non essere meticolosamente organizzato, con la rigorosa assegnazione a
tutte le persone coinvolte di un ruolo ben preciso e con il coinvolgimento di più
appartenenti al gruppo che aveva deliberato l’uccisione per evitare il più
possibile vuoti di esecuzione e per non affidarsi alla casualità ed
all’accidentalità degli eventi: ciò peraltro va ritenuto, è doveroso
aggiungere, compatibilmente con la particolare natura del MANCUSO, il cui
spiccato protagonismo, ben manifestato anche dalla disinvoltura e dalla
sicurezza dimostrate in dibattimento nel corso dell’esame, mal si concilia
probabilmente con programmi troppo rigidi o eccessive parcellizzazioni dei
ruoli. E tuttavia l’esatta considerazione illustrata dal Pubblico Ministero
non giova ad accreditare automaticamente la verosimiglianza della versione
fornita da RIZZO e MANCUSO, che mostra invece proprio delle lacune organizzative
e delle incongruenze logiche non compatibili con la meticolosità e
l’attenzione che è ragionevole attendersi data l’importanza dell’impresa.
Conseguentemente CALARESE Antonio, ROMEO Simone e
PULLIA Carmelo devono essere tutti assolti per non avere commesso il fatto dai
reati a loro rispettivamente ascritti sotto il capo 18 della rubrica.
[1] Anche alla luce dell’interpretazione autorevolmente fornita da Corte cost. 16 maggio 1994, n. 179, secondo cui l’art. 512 c. p. p. non preclude la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell’imputato che si siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere.