Fin dalle battute iniziali del processo è apparsa
la centralità che nell’impostazione accusatoria assume la consumazione
dell’omicidio di Di Blasi Domenico, destinato, per il carisma ed il prestigio
della vittima (ma anche per il livello criminale di coloro che furono
immediatamente indicati come autori dell’omicidio), a scuotere in profondità
gli equilibri interni alla criminalità organizzata messinese e a scatenare una
violentissima e cruenta reazione, snodatasi nel corso di oltre un anno in una
lunga catena di gravi fatti di sangue (l’ultimo dei quali è l’omicidio di
Cunsolo Vittorio, avvenuto il 18 agosto 1992), che ha dato vita ad un’escalation
senza precedenti nella storia più recente della città per la platealità
di alcuni episodi, per il numero degli obiettivi colpiti, per l’estensione
temporale della rappresaglia e per il carattere sistematico e totalizzante
dell’azione di annientamento intrapresa nei confronti di un intero gruppo
criminale, la cui reazione, anche in conseguenza dell’arresto del suo elemento
dotato di maggiori capacità organizzative, è stata pressoché inesistente se
si eccettuano alcuni sporadici e timidi tentativi di fronteggiare l’offensiva
dei gruppi avversari.
Peraltro non è sfuggito, nel corso della
ricostruzione di alcune delle vicende che hanno preceduto l’omicidio Di Blasi,
che l’ostilità nei confronti di MANCUSO Giorgio ha radici più lontane e
remote, connesse, come si è avuto modo di rilevare analizzando soprattutto i
reati indicati nei capi 14 (tentato omicidio volontario in danno di MAROTTA
Gaetano e PAPALE Domenico) e 15 della rubrica (agguati contro MANCUSO Giorgio e
RIZZO Rosario, prima dell'omicidio di DI BLASI Domenico), al timore che presso
gli altri capiclan suscitavano la spavalderia e l’aggressività di MANCUSO,
che si era già sbarazzato, con modalità tali da impressionare tutto
l’ambiente, di un personaggio del calibro di Leo Giuseppe, a cui peraltro lo
legava un consolidato rapporto di affiliazione, e che aveva finito per entrare
in contrasto con diversi esponenti degli altri gruppi, prevalentemente per
ragioni legate al controllo delle estorsioni, mettendo in pericolo la fragile
tregua che era stata faticosamente raggiunta tra i gruppi sorti in seguito alla
disgregazione della “famiglia Costa” proprio grazie all’intervento
decisivo di Di Blasi Domenico, divenuto non a caso l’avversario principale del
MANCUSO ed il fautore più convinto della necessità della sua uccisione.
Rinviando alle ampie considerazioni sviluppate nel
corso dell’analisi delle due imputazioni citate, è in questa sede necessario
sottolineare che la rappresaglia decisa in seguito all’uccisione di Di Blasi
Domenico non costituisce un fatto nuovo, ma si salda senza soluzione di
continuità con l’atteggiamento assunto nei confronti di MANCUSO già dopo il
tentato omicidio di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, allorché, come ha
incisivamente riferito SPARACIO, nel corso di una riunione tenutasi al villaggio
Giostra si decise di punire nella maniera più severa l’errore del MANCUSO
(“…C’è stata una riunione a casa di Mancuso Antonino dove abbiamo
partecipato io, GALLI Luigi, MARCHESE Mario, Di Blasi Domenico, MAROTTA Gaetano
che era ingessato del braccio e Puccio Gatto. E in quella riunione che abbiamo
fatto loro mi hanno, io cercavo di mettere la pace, di dire: va be’ ha
sbagliato, ora vediamo, però, e li avevo quasi convinti sia a GALLI e a
MARCHESE, e il Di Blasi, in quell’occasione, ha disposto, dice ‘no, ha
sbagliato e deve morire’, e perciò in quell’occasione scaturisce …
diciamo … la morte di MANCUSO Giorgio con l’accordo di GALLI, di MARCHESE,
mio e di Di Blasi Domenico.”). Ed analogamente SANTORO Angelo ha riferito
di avere partecipato ad una riunione, verosimilmente svoltasi a villaggio CEP
presso uno dei fratelli FERRARA, a cui era presente anche Di Blasi Domenico e
nel corso della quale, con l’accordo di tutti ad eccezione dello SPARACIO che
si mostrava ancora dubbioso, fu decisa l’eliminazione di MANCUSO Giorgio che
il Di Blasi personalmente si incaricò di eseguire non appena gli si fosse
presentata l’occasione
L’individuazione dei responsabili dei vari
appostamenti descritti sotto il capo 15 della rubrica ha evidenziato il
progressivo coinvolgimento di tutti i gruppi nella strategia deliberata contro
MANCUSO e RIZZO già in epoca precedente all’omicidio Di Blasi, così come
attesta l’appartenenza degli elementi che a quegli episodi hanno partecipato
in quanto messi a disposizione dai rispettivi gruppi.
Descritte nelle pagine precedenti le varie vicende
su cui hanno riferito in maniera sostanzialmente convergente numerosi
collaboratori di giustizia e che sono sintomatiche dei contrasti che opponevano
ormai il MANCUSO a FERRARA Sebastiano, a MARCHESE Mario, agli uomini del gruppo
“Galli” e a Di Blasi Domenico (ma, ad es., anche a VENTURA Salvatore, che
pur provenendo dallo stesso gruppo “Leo”, non aveva buoni rapporti con
MANCUSO ed era invece molto amico di Di Blasi), appare perciò evidente che
l’omicidio di Di Blasi Domenico determinò solo un innalzamento del livello di
un conflitto che fino a quel momento era rimasto più o meno latente ed in ogni
caso non aveva avuto manifestazioni così eclatanti; lo stesso delitto si
iscrive peraltro a pieno titolo nello scontro di cui si sono analizzate la
genesi e le molteplici cause, costituendo, secondo una strategia preventiva
ampiamente sperimentata, l’effetto della decisione di anticipare le mosse
degli avversari che MANCUSO maturò quando fu consapevole delle intenzioni
ostili di costoro (e segnatamente di Di Blasi Domenico) nei suoi confronti. È
significativo che pressoché tutti gli imputati poi divenuti collaboratori di
giustizia, pur avendo personalmente vissuto tali vicende, abbiano unanimemente
manifestato la difficoltà di distinguere, nell’ambito delle varie e numerose
riunioni dedicate alla questione “Mancuso”, quelle avvenute prima da quelle
avvenute dopo l’omicidio Di Blasi, confermando in tal modo ulteriormente la
continuità tra le due fasi e la sostanziale omogeneità, sotto il profilo dei
contenuti, delle strategie concordate nei due momenti: sicché l’indicazione
del delitto come momento discriminante non intende attestare la nascita di uno
scenario inedito, o il radicale mutamento degli assetti delinquenziali del
tempo, ma risponde prevalentemente ad un’esigenza classificatoria.
In questo quadro di sostanziale continuità i
fattori veramente nuovi riconducibili all’omicidio di Di Blasi Domenico
appaiono da un lato il coinvolgimento nella “guerra”, a pieno titolo e senza
ulteriori remore, del gruppo capeggiato da SPARACIO Luigi, che fino a quel
momento, probabilmente a causa del rapporto di amicizia che lo legava al MANCUSO,
aveva mantenuto una posizione defilata (compiendo anche alcuni vani tentativi di
appianare i contrasti e offrendosi quale “garante” del MANCUSO), e solo per
salvaguardare il rapporto con Di Blasi, ma forse senza troppa convinzione, aveva
aderito alla strategia che si era tradotta nei molteplici appostamenti
organizzati prima dell’omicidio Di Blasi (v. in proposito il coinvolgimento di
elementi del gruppo “Sparacio” nel sesto dei c. d. agguati esaminati
nell’ambito del capo 15).
Altro fattore di novità sicuramente riconducibile
all’omicidio Di Blasi fu poi l’aperto coinvolgimento di RIZZO Rosario,
obiettivo dei gruppi avversari non più solamente perché schierato al fianco di
MANCUSO (al quale erano riconducibili in maniera pressoché esclusiva i motivi
dei precedenti contrasti), ma perché direttamente e personalmente responsabile
della morte di Di Blasi, e per questa ragione, soprattutto dopo l’arresto di
MANCUSO, destinato a catalizzare l’azione di rappresaglia dei gruppi avversari
e a rimanere coinvolto in numerosi agguati, alcuni dei quali meticolosamente
organizzati con tecniche di tipo militare, ai quali il RIZZO riuscì a scampare
miracolosamente (come ha chiarito SPARACIO riferendosi all’incontro presso
l’abitazione di Mancuso Antonino, “già
anche nella prima si era deliberata l’uccisione di MANCUSO e dei suoi
affiliati, mancava solo RIZZO Rosario, RIZZO è subentrato dopo l’omicidio Di
Blasi.”).
Ulteriore dato nuovo è inoltre costituito dalla
generalizzazione degli obiettivi, posto che le deliberazioni successive
all’omicidio Di Blasi investono tutti gli affiliati ai gruppi “Mancuso” e
“Rizzo”, e anche coloro che si sospettano ad essi vicini, sebbene
l’autentica novità sia rappresentata dal carattere totalizzante della
strategia di annientamento perseguita, in quanto anche in precedenza erano stati
compiuti degli agguati contro personaggi che si ritenevano legati a MANCUSO
Giorgio e RIZZO Rosario (si pensi al tentato omicidio di PARATORE Giuseppe e
all’omicidio di D’Angelo Santo, capi 13 e 17 della rubrica).
Il capo di imputazione in esame concerne una
condotta di istigazione alla commissione di una lunga serie di delitti di
omicidio e di tentato omicidio e dei reati connessi in materia di armi, che
viene ascritta innanzitutto a SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano
e MAROTTA Gaetano (lett. a), e che
sarebbe scaturita dalla partecipazione di questi imputati alle riunioni tenutesi
a partire dal giorno successivo all’omicidio Di Blasi, e dalla deliberazione
della eliminazione degli appartenenti ai gruppi di MANCUSO Giorgio e RIZZO
Rosario (ovvero dalla adesione a tale deliberazione). Analoga condotta, ma con
la specificazione che alle predette riunioni avrebbero preso parte tramite dei
rappresentanti, viene attribuita agli imputati GALLI Luigi e LEO Giovanni (lett.
b), e al secondo, a differenza degli
altri, solo a partire dal 20 maggio 1991 in poi.
In seguito alla modifica dell’imputazione operata
dal Pubblico Ministero all’udienza del 26 marzo 1997, ed imposta dalla
necessità di aggiornare l’indicazione numerica dei reati investiti dalla
“deliberazione di guerra” in base alla più breve numerazione contenuta nel
decreto che dispone il giudizio (dopo lo “stralcio” di numerosi episodi
originariamente compresi nell’ambito della Peloritana
bis), la condotta di istigazione ascritta agli imputati sarebbe stata
rivolta secondo l’accusa, senza più alcuna distinzione tra le posizioni di
GALLI Luigi e LEO Giovanni e quelle degli altri imputati, agli esecutori
materiali dei seguenti reati:
§
capo 20:
tentato omicidio in danno di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo,
avvenuto il 17 maggio 1991;
§
capo 21:
omicidio volontario di La Rosa Carmelo, avvenuto il 17 maggio 1991;
§
capo 22:
omicidio volontario di Pellegrino Paolo, avvenuto il 18 maggio 1991;
§
capo 23:
omicidio volontario di Cannavò Angelo, ferito il 21 maggio 1991 e deceduto il
24 maggio 1991;
§
capo 24:
omicidio volontario di Messina Giovanni, commesso il 21 maggio 1991;
§
capo 26:
tentato omicidio in danno di Rizzo Ignazio, avvenuto il 16 giugno 1991;
§
capo 27:
tentato omicidio di Catanzaro Gaetano, commesso nel luglio 1991;
§
capo 29:
tentato omicidio di Sturiale Francesco, avvenuto nella notte del 3 agosto 1991;
§
capo 30:
tentato omicidio di PARATORE Giuseppe, RIZZO Rosario e PULLIA Carmelo, commesso
il 6 settembre 1991;
§
capo 31:
omicidio di Caspo Raimondo e tentato omicidio di RIZZO Rosario e IDOTTA
Marcello, commessi il 7 novembre 1991;
§
capo 32:
tentato omicidio di RIZZO Rosario e Lagonigro Angelo, avvenuto il 6 dicembre
1991;
§
capo 33:
omicidio volontario in danno di Morabito Maurizio e tentato omicidio di Basile
Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy, avvenuti il 24
febbraio 1992;
§
capo 34:
omicidio di Catanzaro Gaetano, commesso in data 8 marzo 1992;
§
capo 36:
omicidio di Pellegrino Salvatore, commesso il 20 marzo 1992;
§
capo 37:
tentato omicidio di IDOTTA Marcello, avvenuto il 5 maggio 1992;
§
capo 38:
omicidio di Conte Stellario, Foti Benedetto e Giacobbo Massimo, commesso il 31
maggio 1992;
§
capo 39:
omicidio di Cunsolo Vittorio, commesso il 18 agosto 1992.
Restano ovviamente fuori dalla contestazione quegli
episodi che, sebbene avvenuti nello stesso arco di tempo, appaiono riconducibili
alle ben poche ed isolate iniziative prese dal gruppo “Mancuso – Rizzo”
per contrastare l’offensiva, e cioè il tentato omicidio di Cordima Franco
(capo 25), l’omicidio di Bombara Giuseppe (capo 28) e l’omicidio di Mazzeo
Roberto (capo 35).
Sul capo di imputazione in esame hanno riferito in
dibattimento, in maniera più o meno approfondita in relazione alla quantità e
alla qualità delle rispettive conoscenze, Santacaterina Umberto, LONGO Luigi,
SANTORO Angelo, PIETROPAOLO Pasquale, CASTORINA Pasquale, LA TORRE Guido,
CARIOLO Antonio, ARNONE Marcello, TURRISI Antonino, SALVO Giovanni, VENTURA
Salvatore, LEO Roberto e LEO Salvatore. Si sono sottoposti all’esame gli
imputati MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e LEO Giovanni, ed
è stato infine disposto ai sensi dell’art. 507 c. p. p. l’esame di FERRARA
Carmelo.
Santacaterina Umberto, molto legato a Di Blasi
Domenico e, dopo la morte di questi, a CASTORINA Pasquale, ha riferito
all’udienza del 14 novembre 1997 che in uno dei giorni immediatamente
successivi all’omicidio di Di Blasi Domenico si svolse una riunione in casa
della suocera di SPARACIO Luigi, nella quale fu deciso dai rappresentanti dei
vari gruppi di scatenare una “guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO
Rosario, responsabili della morte di Di Blasi. Circa l’identità dei
partecipanti a questa prima riunione, a cui seguirono delle altre, Santacaterina
si è limitato a confermare dopo la contestazione il contenuto del verbale del
13 maggio 1993, quando aveva dichiarato che al vertice, promosso da SPARACIO
Luigi, particolarmente irritato per l’uccisione di Di Blasi, avevano preso
parte, oltre allo stesso SPARACIO, CASTORINA Pasquale (che Santacaterina ha
indicato come sua fonte di conoscenza), VINCI Rosario, GUARNERA Lorenzo, CARIOLO
Antonio e VENTURA Salvatore, inteso carosello,
tutti del gruppo “Sparacio”; erano altresì presenti, per il gruppo
“Marchese”, LEARDO Gino e MARCHESE Mario, quest’ultimo anche con poteri di
rappresentanza del gruppo “Ferrara”, e, per il gruppo “Galli”, Stracuzzi
Antonino, Papale Domenico e MAROTTA Gaetano.
LONGO Luigi, sentito all’udienza del 17 luglio
1998, ha genericamente ricordato di avere preso parte a delle riunioni, svoltesi
al villaggio CEP presso l’abitazione di Carmelo FERRARA o presso la stalla del
fratello Sebastiano, tanto precedenti che successive all’omicidio Di Blasi, a
cui partecipavano, oltre ad esponenti del clan “Ferrara”, anche
rappresentati dei gruppi “Marchese”, “Galli” e “Sparacio”, ed in cui
si organizzavano degli agguati contro RIZZO Rosario o altri personaggi che si
sapevano affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo” (in particolare il
collaboratore ha ricordato l’organizzazione degli attentati contro RIZZO a
Santa Lucia sopra Contesse e la deliberazione dell’omicidio di Messina
Giovanni, inteso menza molla).
Dello stesso tenore e scarsamente significative
appaiono anche le dichiarazioni di SANTORO Angelo, sentito nelle udienze del 4 e
10 luglio 1998, il quale, dopo avere ricordato che l’uccisione di MANCUSO era
stata già decisa in precedenza, ha riferito che dopo l’omicidio Di Blasi si
tennero delle riunioni in cui si deliberò l’eliminazione di tutti gli
affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo”, come gli venne comunicato da
FERRARA Sebastiano (dal quale solamente il SANTORO prendeva ordini), che aveva
preso parte alla decisione insieme a SPARACIO e MARCHESE e ad esponenti degli
altri gruppi.
Anche TURRISI Antonino, sentito all’udienza del
24 marzo 1999, ha ricordato di avere preso parte ad alcune delle numerose
riunioni svoltesi dopo l’omicidio Di Blasi al villaggio CEP, prevalentemente
presso l’abitazione di FERRARA Carmelo, a cui erano presenti (oltre a FERRARA
Sebastiano e ai suoi affiliati, come sembra plausibile desumere dalla sua
ricostruzione) MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi ed alcuni loro affiliati (il
collaboratore ha menzionato Rosario VINCI, Franco CUSCINÀ, Gino LEARDO e
Giuseppe Mulé), e nelle quali fu deciso di fare terra
bruciata intorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. Tuttavia, anche quando
non prendeva parte alle riunioni, il TURRISI ha spiegato che ne era informato,
in quanto FERRARA Sebastiano di solito lo incaricava di tenere sotto controllo
la zona per segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.
Interpellato specificamente in ordine alla presenza di GALLI Luigi a questi
incontri, TURRISI ha ricordato che almeno in una o due occasioni, di cui non
saputo specificare se successive o precedenti all’omicidio Di Blasi, il GALLI
si recò al villaggio CEP, e una volta, in cui si trovava in compagnia di Puccio
Gatto, si appartò a discutere con FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo,
quest’ultimo agli arresti domiciliari.
Di maggiore rilievo, perché frutto di una
conoscenza più approfondita e prevalentemente diretta dei fatti, sono le
dichiarazioni di PIETROPAOLO Pasquale, sentito in data 11 e 18 dicembre 1998, il
quale ha ricordato di avere preso parte, nelle ore serali, ad una prima riunione
presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi subito dopo l’omicidio
Di Blasi, in cui si deliberò di uccidere tutti gli appartenenti ai gruppi
“Mancuso” e “Rizzo”. All’incontro erano presenti molte persone, in
rappresentanza dei vari gruppi, ed il PIETROPAOLO ha specificato che del gruppo
“Sparacio”, oltre a lui stesso e allo zio CASTORINA Pasquale, parteciparono
Antonino Villari, Antonio CARIOLO, Marcello ARNONE e Domenico RANDAZZO, mentre
MARCHESE Mario era personalmente presente insieme al suo affiliato Mulé
Giuseppe e per il gruppo di GALLI Luigi erano intervenuti Mancuso Antonino,
Papale Domenico, MAROTTA Gaetano e qualche altro esponente del sodalizio; forse
era presente anche LEO Giovanni. Per quanto riguarda in particolare il gruppo
“Galli” PIETROPAOLO ha precisato che la presenza di elementi di cui era a
tutti ben nota l’appartenenza al gruppo (Papale Domenico, MAROTTA Gaetano e
Mancuso Antonino), fu intesa come il segnale inequivocabile dell’adesione
dello stesso GALLI alla deliberazione, anche se nessuno di essi esternò
l’effettivo assenso del capo del sodalizio. A questa seguirono successivamente
altre riunioni destinate alla specifica organizzazione dei singoli agguati, ma
già in occasione di questo primo incontro si decise l’omicidio di Pellegrino
Paolo.
CASTORINA Pasquale, sentito all’udienza del 12
dicembre 1998, ha dichiarato che subito dopo la morte di Di Blasi si era messo
in contatto con lo SPARACIO e lo aveva incontrato presso il negozio della
suocera. Ancora scossi dalla notizia, in considerazione dei rapporti
intrattenuti con la vittima, avevano quindi deciso insieme di riunirsi con gli
altri la mattina successiva presso l’abitazione della suocera di SPARACIO,
Settineri Vincenza, ubicata in via Boner, anche perché il rischio di un
controllo delle forze dell’ordine sconsigliava un incontro nelle ore
immediatamente successive all’omicidio. Tra le tantissime persone presenti a
questa prima riunione, dopo qualche contestazione CASTORINA ha ricordato, oltre
a sé stesso ed al nipote PIETROPAOLO Pasquale, SPARACIO Luigi, Villari
Antonino, CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore, forse anche GUARNERA Lorenzo, LA
TORRE Guido, ARNONE Marcello, Russo Massimo, RANDAZZO Domenico, BONASERA Angelo,
MARCHESE Mario, Mulé Giuseppe, Amato Francesco da Galati, uno dei fratelli
Pellegrino inteso arancino, nonché un
giovane amico dello SPARACIO e munito di porto d’armi perché incensurato
(forse il “guardiaspalle” amico di SPARACIO di cui ha riferito anche CARIOLO
Antonio, dichiarando che si trattava di tale Mantineo Francesco, figlio del
titolare di un deposito di ceramiche ubicato sulla via La Farina); erano anche
presenti alla riunione elementi del gruppo “Galli” (non personalmente il
capo, ma MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, Gatto Giuseppe o Papale Domenico),
mentre probabilmente mancavano in questo primo incontro gli esponenti del gruppo
del villaggio CEP. Passando a descrivere i contenuti dell’incontro, CASTORINA
ha riferito che a prendere la parola furono gli elementi più rappresentativi,
in primo luogo lo SPARACIO che esordì comunicando all’assemblea che i
responsabili della morte di Di Blasi Domenico erano MANCUSO Giorgio e RIZZO
Rosario. Intervennero quindi sicuramente il MARCHESE ed il Mulé, nonché lo
stesso CASTORINA e qualche altro. Erano costoro, secondo CASTORINA, in quanto
investiti di poteri direttivi all’interno dei gruppi di appartenenza, ad
assumere un ruolo decisionale nell’ambito della riunione, da cui scaturì
innanzitutto una vera e propria “dichiarazione di guerra”, la scelta cioè
di fare terra bruciata attorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”, assunta e
condivisa da tutti i partecipanti come reazione all’omicidio Di Blasi. Nello
stesso contesto furono individuati alcuni dei possibili obiettivi di questa
strategia (Pippo Vento, Gaetano Catanzaro, Vittorio Cunsolo, Giuseppe Cucinotta,
e qualcuno vicino specificamente a RIZZO Rosario, come PARATORE Giuseppe), e
CASTORINA ha indicato un momento ulteriore, in cui alcuni gruppi più ristretti,
con l’adesione di tutti i partecipanti alla riunione, si assunsero già dei
compiti specifici: così, mentre CASTORINA ed il nipote fecero sapere che
avrebbero provveduto ad uccidere Pellegrino Paolo, un altro gruppetto costituito
da ARNONE, LA TORRE, RANDAZZO, BONASERA e Massimo Russo si assunse l’impegno
di attentare alla vita di Giuseppe Vento, e CARIOLO Antonio unitamente ad altri,
anch’essi affiliati al gruppo “Sparacio”, si incaricò di eseguire una
missione omicida nella zona di Camaro.
LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo
1999, ha anch’egli ricordato di avere partecipato alla prima riunione
successiva all’omicidio Di Blasi, svoltasi nella mattinata uno o due giorni
dopo presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, Settineri Vincenza,
a cui presero parte, oltre allo stesso SPARACIO che ne era stato il promotore,
esponenti di tutti i gruppi. Del gruppo “Sparacio” erano presenti, come LA
TORRE ha confermato in seguito alla contestazione, CASTORINA Pasquale,
PIETROPAOLO Pasquale, CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore, GUARNERA Lorenzo,
BONASERA Angelo, RANDAZZO Domenico, VINCI Rosario, Amato Francesco, Villari
Antonino, mentre MARCHESE era personalmente presente insieme al suo affiliato
Mulé Giuseppe, e per il gruppo “Galli” intervennero Papale Domenico e
Mancuso inteso nittola. Per la verità, in seguito alla contestazione e confermando
quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, LA TORRE Guido nel corso
del controesame ha ammesso che a questa prima riunione presso l’abitazione di
Settineri Vincenza non aveva presenziato nessuno degli esponenti del gruppo
“Galli”, lasciando tuttavia intendere che l’assenza fu un fatto episodico
e che potrebbe forse riferirsi anche ad un’altra riunione.
Nel corso di questa prima riunione, decisa
concordemente l’uccisione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso –
Rizzo”, l’eliminazione dei singoli obiettivi fu affidata a gruppi più
ristretti, sicché LA TORRE, unitamente a BONASERA e RANDAZZO, si incaricò di
attentare alla vita di Giuseppe Vento di cui conosceva meglio i movimenti,
confidando le sue intenzioni allo SPARACIO; CARIOLO Antonio, insieme a GUARNERA
e VENTURA, si assunse il compito di uccidere un altro elemento del gruppo “Mancuso”,
e CASTORINA e PIETROPAOLO si impegnarono a fare ugualmente con tale Panarello,
che aveva una macelleria al villaggio Santo (LA TORRE ha poi spiegato che
intendeva riferirsi a Pellegrino). Tramite GUARNERA Lorenzo anche Giuseppe
VENUTO aveva fatto sapere di essere disposto ad uccidere un esponente del gruppo
“Mancuso”. A questa prima riunione ne erano seguite fino al luglio 1992
numerose altre, anche con la partecipazione di altre persone (tra cui LA TORRE
ha ricordato Spartà Giacomo e tale Pellegrino, mentre non ha saputo dire se vi
fosse anche LEO Giovanni), e ciò si era verificato fino all’ultimo degli
omicidi commessi in danno di esponenti del gruppo “Mancuso”, quello di
Cunsolo Vittorio, la cui uccisione fu decisa nel corso dell’ultima delle
citate riunioni, svoltasi presso la casa di SPARACIO a Rodia, nella quale la
scelta ricadde su Cunsolo in quanto lo stato di tossicodipendenza lo rendeva un
obiettivo facile da colpire. Un incidente stradale avvenuto alla fine del maggio
1991 aveva tuttavia costretto LA TORRE all’immobilità per circa tre mesi,
dopo i quali egli aveva ripreso a partecipare alle riunioni.
CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3
febbraio e 20 marzo 1999, ha ricordato che le riunioni dedicate alla questione
“Mancuso” furono tantissime, sia prima che dopo l’omicidio Di Blasi, con
la partecipazione di esponenti di tutti i gruppi (ad eccezione di quelli del
clan “Galli”), svoltesi prevalentemente presso le abitazioni della suocera
di SPARACIO, Settineri Vincenza, e di MARCHESE Mario, ma anche a casa di FERRARA
Carmelo. Subito dopo l’omicidio Di Blasi fu SPARACIO, con una telefonata
sull’utenza cellulare nella mattinata del 16 maggio 1991, ad avvertire il
CARIOLO che era appena giunto nei pressi di Padova in compagnia di GUARNERA
Lorenzo e VENTURA Salvatore. Ricevuta la notizia dell’omicidio, i tre
ripartirono alla volta di Messina dove arrivarono nella notte, andando subito ad
incontrare lo SPARACIO presso l’abitazione della suocera. Nel corso di questo
primissimo incontro, apprese le circostanze dell’uccisione di Di Blasi,
sarebbe intervenuto un primo accordo tra lo stesso CARIOLO, VENTURA, GUARNERA e
SPARACIO, diretto a vendicare la morte dell’amico comune di cui erano
responsabili MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, mentre nella mattinata successiva,
quella del 17 maggio 1991 (come il collaboratore ha precisato durante il
controesame), nel corso di una riunione presso l’abitazione della Settineri a
cui presero parte anche esponenti di altri gruppi, fu decisa la strategia di
annientamento dell’intero gruppo “Mancuso – Rizzo”, i cui componenti
avrebbero dovuto essere uccisi non appena se ne presentava l’occasione.
CARIOLO ha inoltre ricordato che gli obiettivi
primari rimanevano MANCUSO Giorgio, datosi alla latitanza subito dopo
l’omicidio, e RIZZO Rosario, la cui uccisione si presentava più agevole in
quanto dopo l’interrogatorio presso la Squadra Mobile era stato rilasciato.
Furono così organizzati alcuni appostamenti finalizzati a sorprendere il
secondo sul viale S. Martino, che il RIZZO frequentava sentendosi tranquillo in
una zona centrale della città e solitamente molto affollata. In una occasione
fu utilizzata come base logistica la casa in allestimento di Zimbaro Placido,
compare di SPARACIO Luigi, all’interno della quale si trovavano armati con
pistole di vario calibro lo stesso SPARACIO, CARIOLO, VENTURA, VINCI Rosario e
Mulé Giuseppe, mentre probabilmente GUARNERA e Villari perlustravano il viale
S. Martino pronti a segnalare la presenza di RIZZO; in un’altra occasione
CARIOLO, MARCHESE, Mulé, SPARACIO e Villari Antonino, presidiavano il viale S.
Martino sperando di avvistare il RIZZO di cui si sapeva che cercava di avere un
contatto con SPARACIO Luigi. Altri appostamenti finalizzati a sorprendere RIZZO
furono fatti sulla via La Farina (nei pressi di un circolo ricreativo gestito
dal cognato di SPARACIO, Letterio Sollima), sulla via S. Cosimo (nei pressi
dell’ingresso del cimitero), e allo svincolo autostradale di Boccetta. Anche
in provincia di Messina furono organizzati degli appostamenti, uno a Rometta
Marea, nei pressi di una casa di proprietà del padre di RIZZO Rosario, ed un
altro nelle vicinanze di Spadafora, a Venetico, presso l’abitazione di un
messinese che aveva vissuto per molti anni a Milano (tale “Giannetto” o
“Giannino”), abitualmente frequentata da RIZZO Rosario e MANCUSO Giorgio (ed
anche da altri personaggi a loro vicini, come Aliquò Ignazio, Catanzaro Gaetano
e Vento Giuseppe), che vi trascorrevano del tempo giocando a biliardo e
consumando cocaina. Come CARIOLO ha precisato in seguito ad una contestazione,
nelle vicinanze si trovava anche la villa di Viena Antonello, che riforniva di
cocaina il RIZZO. Specificando poi che il proprietario della casa frequentata da
RIZZO e MANCUSO era stato imputato di favoreggiamento nell’ambito del processo
per l’omicidio Di Blasi, CARIOLO ha fornito un elemento decisivo per
individuarne l’identità, trattandosi certamente di quello Scimone Giovanni
presso la cui abitazione, come si è appreso esaminando le risultanze relative
ai reati di cui al capo 18, i due si sarebbero recati dopo l’uccisione di Di
Blasi.
Un’altra iniziativa riferibile ai gruppi
“Sparacio” e “Marchese” aveva come obiettivi Cunsolo Vittorio e
Cucinotta Giuseppe, due affiliati al gruppo “Mancuso” che erano sottoposti
all’obbligo di soggiorno nei pressi di Milano; SPARACIO in persona,
accompagnato da CUSCINÀ Francesco e BONASERA Angelo, aveva raggiunto Milano per
rintracciare i due, la cui presenza avrebbe dovuto essere segnalata da un
poliziotto parente del CUSCINÀ, ma il trasferimento in altra località delle
due vittime designate aveva determinato il fallimento della missione.
ARNONE Marcello, sentito nelle udienze del 24 marzo
e 14 aprile 1999, ha confermato che dopo la morte di Di Blasi si tennero alcune
riunioni in cui fu deciso di avviare una offensiva contro il gruppo
“Mancuso” e a cui erano presenti esponenti di tutti i gruppi (ARNONE ha
ricordato MAROTTA Gaetano per il gruppo “Galli”, MARCHESE Mario e Mulé
Giuseppe per il gruppo “Marchese”, FERRARA Sebastiano per il suo gruppo, e
poi CASTORINA, VINCI Rosario, Villari, LA TORRE, BONASERA e lo stesso ARNONE del
gruppo “Sparacio”). A tre di queste riunioni, due presso la casa della
suocera di SPARACIO, Settineri Vincenza, ed una presso la villa di Rodia di
SPARACIO, prese parte lo stesso ARNONE. Oggetto del primo incontro, svoltosi il
giorno successivo all’omicidio, fu la deliberazione della offensiva nei
confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, assunta prevalentemente da
SPARACIO e dagli altri elementi più rappresentativi, ma condivisa da tutti gli
altri presenti anche nelle riunioni successive a cui prese parte un numero
maggiore di persone. ARNONE ha poi fornito una singolare ricostruzione del
proprio atteggiamento, riferendo che in un primo momento egli avrebbe
manifestato a SPARACIO la propria intenzione di non prendere parte alla
“guerra” e di continuare ad occuparsi solo di estorsioni, dissociandosi
dalla deliberazione a titolo puramente personale, senza coinvolgere in questa
sua scelta gli elementi del suo gruppetto, circa dodici, tredici persone che non
erano sufficienti per formare un vero e proprio
gruppo e che erano perciò confluite nell’associazione “Sparacio” (ARNONE
ha nominato espressamente LA TORRE, RANDAZZO, Tortorella, Conti, Russo,
Princiotta). Circa le ragioni di questo atteggiamento, che SPARACIO non avrebbe
stigmatizzato dal momento che per eseguire la strategia concordata poteva
comunque contare sull’apporto di molti elementi, tra cui LA TORRE e RANDAZZO,
ARNONE ha dichiarato che non gli erano chiari i motivi di questa “guerra”, o
meglio le cause dell’omicidio Di Blasi da cui la decisione di intraprendere la
“guerra” era scaturita, dal momento che non gli appariva una ragione
convincente la questione delle estorsioni conteste tra MANCUSO e Di Blasi, e
sospettava che i reali motivi del contrasto fossero altri; di ciò ARNONE ebbe
contezza solo successivamente allorché fu lo stesso MANCUSO in carcere a
spiegargli di essere stato escluso dagli altri gruppi da un affare in materia di
stupefacenti e di essersi per questo motivo determinato ad uccidere il Di Blasi.
Analoghe perplessità manifestava anche Pellegrino Giuseppe, capo di un gruppo
operante nella zona di Galati, che era molto vicino a SPARACIO Luigi. Lo stesso
ARNONE comunque, spinto dagli elementi del suo stesso gruppo, dopo poco tempo
avrebbe abbandonato questo atteggiamento, aderendo alla deliberazione di guerra,
ed il primo segno concreto di questo mutamento sarebbe stato la sua
partecipazione al tentato omicidio di Passeri e Vento: affermazione,
quest’ultima, che giustifica più di una perplessità sulla effettiva portata
di questa dissociazione di ARNONE, dal momento che il tentato omicidio di
Passeri Luigi e Vento Giuseppe, avvenuto nel pomeriggio del 17 maggio 1991 (meno
di 48 ore dopo l’omicidio Di Blasi), fu proprio il primo degli episodi della
“guerra” appena iniziata. E l’osservazione, del tutto legittima alla luce
di un esame logico delle affermazioni dello stesso ARNONE, proviene
esplicitamente da SPARACIO Luigi che ha categoricamente escluso la
possibilità di un’iniziale dissociazione di ARNONE Marcello, di cui
addirittura lo stesso SPARACIO non ha ricordato che fosse presente alle prime
riunioni. Analogamente LA TORRE, particolarmente vicino ad ARNONE che lo ha
indicato tra i presenti alla riunione, ha escluso che si siano registrate
dissociazioni o divergenze da parte di alcuno dei partecipanti (“ …
Niente, nessuno si è dissociato, ognuno si prese le proprie responsabilità, e
chi aveva le persone o conoscenti del clan Mancuso cercò di eliminarli.”).
SALVO Giovanni, sentito all’udienza del 9 aprile
1999, riferendo degli appostamenti finalizzati a sorprendere MANCUSO o RIZZO nei
termini illustrati in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 15 della
rubrica, ha ricordato che i capi dei gruppi, nel corso di una riunione presso la
casa di FERRARA Sebastiano, assunsero la decisione di uccidere tutti gli
appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, anche se in precedenza, nel
corso di altri incontri, l’organizzazione degli agguati era stata già
deliberata con l’accordo di tutti, capi e gregari.
VENTURA Salvatore, sentito nel corso delle udienze
del 17 e 27 marzo 1999, ha dichiarato che si trovava in un albergo nei pressi di
Padova, in compagnia di GUARNERA Lorenzo e CARIOLO Antonio, quando nella
mattinata del giorno successivo all’uccisione di Di Blasi CARIOLO aveva
ricevuto sul proprio telefono cellulare una comunicazione di SPARACIO Luigi, che
comunicando loro quanto era accaduto li invitava a rientrare a Messina in quanto
aveva bisogno della loro presenza. Senza frapporre indugi (VENTURA ha
testualmente detto: “neanche il tempo di
rifare le valigie”), i tre erano ritornati a Messina e avevano subito
raggiunto SPARACIO a casa (“verso le tre
di notte”), commentando con lo stesso l’omicidio Di Blasi e
stigmatizzando la condotta di MANCUSO e RIZZO. SPARACIO in quel frangente li
aveva altresì avvisati di avere già convocato una riunione per il pomeriggio
del giorno successivo (o meglio dello stesso 17 maggio, posto che VENTURA e gli
altri due incontrarono SPARACIO sicuramente dopo la mezzanotte), per decidere
una strategia comune contro il gruppo “Mancuso”. Alla riunione, svoltasi poi
in via Boner presso l’abitazione di SPARACIO (o meglio della suocera, così
come hanno riferito concordemente gli altri collaboratori), in un clima di
grande agitazione (VENTURA ha incisivamente parlato di un momento di emozione
collettiva) aveva preso parte un
gran numero di persone, almeno una ventina, tra le quali il VENTURA ha ricordato
solo il cugino di SPARACIO, CUSCINÀ Francesco, Mulé Giuseppe, CASTORINA
Pasquale ed il nipote di quest’ultimo. La decisione scaturita da quel primo
incontro fu quella di reagire all’omicidio Di Blasi eliminando gli
appartenenti al gruppo “Mancuso” ed a tal fine si deliberò la costituzione
di gruppi ristretti, ciascuno destinato ad operare in una zona diversa della
città e a colpire gli obiettivi scelti. Indicando i componenti di questi piccoli
gruppi di assalto VENTURA ha ricordato che unitamente a CARIOLO Antonio
faceva parte di quello che era incaricato di operare nella zona di Camaro,
mentre CASTORINA ne aveva costituito un altro insieme al nipote. VENTURA ha
inoltre dichiarato di avere preso parte ad un’altra riunione successiva, ma
precedente all’arresto di MANCUSO, svoltasi presso la casa di FERRARA
Sebastiano al villaggio CEP. Nel corso dell’incontro avrebbe dovuto discutersi
della possibilità di attentare direttamente alla vita di MANCUSO che era ancora
latitante ed a tale scopo era presente il fratello del defunto Leo Giuseppe,
Domenico, il quale era in grado di fornire delle indicazioni per sorprendere il
MANCUSO. Anche in questa occasione erano presenti molte persone, tra cui VENTURA
ha ricordato Mulé Giuseppe, VENUTO Giuseppe, CARIOLO Antonio, PIETROPAOLO
Pasquale, CUSCINÀ Francesco, VINCI Rosario, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi,
LEO Domenico e MARCHESE Mario. Per raccogliere la confidenza lo SPARACIO,
insieme a FERRARA e MARCHESE, si era appartato con LEO Domenico, invitando anche
VENTURA a seguirli, ma ricevendone un rifiuto in quanto era opinione di
quest’ultimo che tutti dovessero essere coinvolti nelle decisioni ed
assumersene la responsabilità.
Anche LEO Roberto, sentito all’udienza del 14
aprile 1999, ha ricordato di avere preso parte dopo l’omicidio Di Blasi ad
alcune riunioni che si svolgevano settimanalmente al villaggio CEP, presso la
casa di FERRARA Carmelo che si trovava agli arresti domiciliari. Le riunioni,
destinate in un primo momento ad organizzare l’uccisione di MANCUSO Giorgio,
dopo il suo arresto furono dedicate alla individuazione degli altri obiettivi
costituiti dagli affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo”. Tuttavia ha
aggiunto un po’ contraddittoriamente il LEO che già dopo l’uccisione di
Pellegrino Paolo, che secondo LEO sarebbe scaturita da una autonoma iniziativa
di CASTORINA e PIETROPAOLO, con l’accordo di tutti (il collaboratore ha citato
il cugino LEO Giovanni, SPARACIO, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario) si decise
di colpire i componenti del gruppo “Mancuso”.
Una generica conferma della strategia decisa dopo
l’omicidio Di Blasi è infine venuta da LEO Salvatore, sentito all’udienza
del 19 aprile 1999, nel corso della quale egli ha riferito di avere saputo che
si erano svolte delle riunioni con la partecipazione di esponenti di tutti i
gruppi ostili a MANCUSO (ha citato espressamente FERRARA, MARCHESE, SPARACIO e
GALLI, quest’ultimo dopo l’arresto rappresentato da MAROTTA Gaetano e
Mancuso Antonino, inteso nittola).
Alle riunioni LEO Salvatore non aveva partecipato in quanto non era interessato,
ma ne era stato informato dal fratello Roberto e dal cugino LEO Giovanni.
Tra gli imputati che si sono sottoposti all’esame
quest’ultimo, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, è quello che ha reso
dichiarazioni di minore rilievo, peraltro condizionate sicuramente dal cattivo
ricordo per quanto riguarda la collocazione temporale degli appostamenti già
descritti sotto il capo 15, che il LEO ha inserito tra le iniziative successive
all’omicidio Di Blasi. In particolare il LEO, premesso che era sempre sua
intenzione vendicare la morte del fratello Giuseppe, ucciso da MANCUSO, e che
pertanto la morte di Di Blasi costituì l’occasione per unirsi agli altri
gruppi e prendere parte all’offensiva contro il MANCUSO, ha riferito che dopo
l’omicidio Di Blasi furono fatti due appostamenti presso la sua abitazione di
villaggio Aldisio, uno nel luglio 1991, a cui LEO aveva personalmente
partecipato, ed un altro, precedente di circa venti giorni, a cui aveva preso
parte al posto suo VENUTO Giuseppe. L’imputato ha poi aggiunto che dopo la sua
scarcerazione, avvenuta il 7 luglio 1991, aveva partecipato ad una riunione al
villaggio CEP presso la casa di FERRARA Sebastiano alla quale erano presenti
moltissime persone, tra cui SPARACIO, MARCHESE, FERRARA Sebastiano, FERRARA
Carmelo, VENTURA Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale, SALVO Giovanni, Mulé
Giuseppe, CARIOLO Antonio, Papale Domenico, appartenente al gruppo “Galli”,
Mancuso Antonino, SANTORO Angelo e VENUTO Giuseppe. Nel corso di
quest’incontro era stata ribadita la decisione già unanimemente assunta da
tutti in precedenti riunioni, quella cioè di fare
terra bruciata intorno a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, eliminando tutti
gli appartenenti al loro gruppo. Subito dopo la morte di Di Blasi (secondo LEO
l’indomani) VENUTO Giuseppe era stato invitato da VENTURA a prendere
parte ad una prima riunione destinata ad organizzare la reazione contro il
gruppo “Mancuso – Rizzo”, ed il VENUTO vi aveva partecipato dopo avere
chiesto il parere dello stesso LEO ed avere ricevuto un’indicazione concreta
sull’atteggiamento da assumere (“…Sì,
gli ho detto a VENUTO: ‘Vedi com’è la situazione, se è una situazione
giusta - perché anche noi non è
che ci fidavamo tanto - però dato che c’è l’opportunità, che tutti si
sono schierati contro di lui, vai, vedi com’è, ed eventualmente approva che
ci siamo anche noi’ …”). Interpellato infine circa gli episodi nei
quali era stato coinvolto qualche esponente del suo gruppo negli agguati ad
appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, LEO Giovanni ha ricordato
l’omicidio di Cannavò Angelo e l’omicidio di Pellegrino Salvatore.
Appaiono più articolate e più dettagliate, perché
frutto di un coinvolgimento nei fatti molto più intenso e corrispondente
all’importanza del ruolo rivestito nei rispettivi sodalizi, le dichiarazioni
degli imputati MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e SPARACIO Luigi.
Il primo, sentito nelle udienze del 19 febbraio e
del 2 aprile 1999, ha riferito innanzitutto che subito dopo l’omicidio di Di
Blasi Domenico fu il gruppo “Sparacio” ad assumere le prime iniziative
concrete, portando ad esecuzione, nel volgere di pochissimi giorni e senza il
contributo di altri gruppi, gli omicidi di tale Cannavò, di La Rosa (MARCHESE
non conosceva nessuno dei due) e di Pellegrino (macellaio di villaggio Aldisio
il cui figlio sarebbe stato successivamente ucciso). Secondo MARCHESE dopo
questi tre omicidi lo SPARACIO, che era stato direttamente colpito
dall’uccisione del suo padrino Di Blasi, si era fatto promotore di una
riunione svoltasi presso l’abitazione della suocera, in cui, rese note a tutti
le ragioni degli agguati compiuti dai suoi uomini, che erano diretti a colpire
il gruppo di MANCUSO Giorgio, reo di avere violato l’accordo di pacificazione
del 1990 uccidendo il Di Blasi, lo stesso SPARACIO aveva chiesto ed ottenuto
l’adesione degli altri gruppi all’offensiva intrapresa per vendicare la
morte di Di Blasi. Indicando alcuni tra i molti presenti, MARCHESE ha ricordato
di essere intervenuto unitamente ai suoi affiliati LEARDO Luigi, CUSCINÀ
Francesco e Mulé Giuseppe, mentre per il gruppo di GALLI Luigi, che era assente
perché già arrestato o perché latitante, era presente Mancuso Antonino,
inteso nittola, e del gruppo “Sparacio”,
che era più ampiamente rappresentato, erano presenti, oltre al capo, CASTORINA
Pasquale, VINCI Rosario e CUCÉ Giovanni, inteso ‘u
giunnalaru. Fu poi lo stesso MARCHESE a rendere noto a GALLI, che era
latitante, il contenuto della decisione presa, e GALLI, che era in compagnia
dell’inseparabile Puccio Gatto, si era mostrato assai soddisfatto dell’idea
di prendere parte alla “guerra” contro MANCUSO. Altre riunioni erano poi
seguite a questa presso l’abitazione di Sebastiano FERRARA, alle quali erano
sempre presenti esponenti di tutti i gruppi, pienamente coinvolti a partire
dall’omicidio di Messina Giovanni, inteso menza
molla, appartenente al gruppo “Mancuso” (che secondo MARCHESE sarebbe
avvenuto forse il 18 o il 19 maggio 1991); alle riunioni furono comunque sempre
presenti tanto MARCHESE che SPARACIO e FERRARA Sebastiano, al quale fu delegata
l’organizzazione degli agguati ai danni di RIZZO Rosario nella zona di S.
Lucia sopra Contesse dove abitava il RIZZO, anche se gli altri gruppi, tra cui
anche quello “Marchese”, a tale scopo misero a disposizione i loro uomini.
L’omicidio di Messina Giovanni, secondo MARCHESE, è quello che segnò il
coinvolgimento di tutti i gruppi nell’offensiva contro il clan “Mancuso –
Rizzo”, sicché l’imputato ha riconosciuto la propria responsabilità per
questo e per tutti i fatti di sangue avvenuti successivamente, fino
all’uccisione nel 1992 di un componente del gruppo “Mancuso”
soprannominato ‘u geometra (è
probabile che il MARCHESE si sia riferito a Cunsolo Vittorio), che andrebbero
addebitati in uguale misura a tutti coloro che aderirono alla deliberazione
della “guerra”.
FERRARA Sebastiano, sentito il 12 e il 13 marzo
1999, ha dichiarato che dopo l’omicidio Di Blasi aveva ricevuto la visita di
MARCHESE e SPARACIO, che attribuivano a MANCUSO Giorgio la responsabilità della
morte di Di Blasi e gli chiedevano di unirsi con i suoi affiliati
all’offensiva contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Peraltro FERRARA,
evidentemente richiamandosi all’acuirsi dei contrasti descritti illustrando le
risultanze processuali relative al capo 15, ha ricordato che la decisione di
uccidere MANCUSO era stata già presa in precedenza da lui stesso insieme a
GALLI e MARCHESE. Le prime riunioni successive all’omicidio Di Blasi alle
quali il FERRARA prese parte si tennero a casa sua, altre di analoga natura si
svolsero dopo anche a casa di MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi. Nel primo di
questi incontri, avvenuto a casa sua, FERRARA ha riferito di avere assunto
insieme a SPARACIO e MARCHESE la decisione di uccidere tutti gli appartenenti al
gruppo “Mancuso – Rizzo”, comunicata a tutti i presenti e da essi fatta
propria. Tra le persone presenti FERRARA ha menzionato in un primo momento Mulé
Giuseppe, CASTORINA Pasquale, VENUTO Giuseppe, CARIOLO Antonio; per il gruppo
“Galli” era presente, tra gli altri affiliati, Gatto Giuseppe, ed erano
altresì intervenuti anche i componenti del gruppo “Marchese”. Furono fatti
in quella occasione anche i nomi di alcuni potenziali obiettivi, ed il FERRARA,
ribadendo che la deliberazione riguardava comunque tutti gli appartenenti al
gruppo “Mancuso – Rizzo”, ha in particolare menzionato Messina Giovanni,
Catanzaro Gaetano, Vento Giuseppe, Cunsolo Vittorio, Cucinotta Giuseppe e
Costantino Giovanni. Inizialmente l’obiettivo primario era lo stesso MANCUSO,
di cui fu segnalata in una occasione la presenza nella zona di Galati[1],
ma successivamente, dopo il suo arresto, l’offensiva si concentrò contro gli
altri componenti del gruppo. FERRARA, pur con il dubbio della eventuale
confusione causata dal numero e dalla frequenza delle riunioni succedutesi in
quel periodo, ha poi riferito che anche alle riunioni successive erano presenti
in linea di massima le stesse persone (ha in un secondo momento aggiunto i nomi
di SANTORO Angelo, DI DIO Domenico, VINCI Rosario), precisando che GALLI Luigi,
latitante, era rappresentato dai suoi affiliati Gatto Giuseppe, Mancuso
Antonino, MAROTTA Gaetano, Mauro Carmelo. Alle riunioni prendeva poi parte anche
LEO Domenico, mentre solo dopo qualche mese cominciò a parteciparvi, ma senza
specifici poteri decisionali, anche LEO Giovanni.
SPARACIO Luigi, esaminato nelle udienze del 3
marzo, 16 e 17 aprile 1999, ha ricordato che quando fu commesso l’omicidio Di
Blasi si trovava nella zona di Roccalumera, e, apprese le modalità del delitto,
commesso da MANCUSO e RIZZO, ebbe poi una conversazione telefonica con il
MANCUSO con il quale aveva un ottimo rapporto; MANCUSO gli aveva spiegato di
essere stato in un certo senso costretto ad uccidere Di Blasi per anticiparlo,
posto che questi aveva decretato la sua morte, e non era intenzione del MANCUSO
tentare una pacificazione, magari attraverso la mediazione di SPARACIO che aveva
un ottimo rapporto anche con Di Blasi di cui era figlioccio.
Successivamente all’omicidio di Di Blasi, ma non
più di uno o due giorni dopo considerata l’importanza della vittima, SPARACIO
ha ricordato che si era svolta una riunione, a casa della suocera (come avveniva
il più delle volte), a cui avevano partecipato MARCHESE Mario (quasi sempre
presente anche alle successive riunioni), Mulé Giuseppe, CUSCINÀ Francesco,
LEARDO Luigi, e quindi, per il gruppo “Galli”, in mancanza del capo,
latitante o detenuto, Mancuso Antonino, MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, che
avevano il compito di rappresentare il GALLI e di tenerlo informato; oltre allo
SPARACIO erano presenti del suo gruppo il cugino Villari Antonino, CARIOLO
Antonio, VENTURA Salvatore, CASTORINA Pasquale, PIETROPAOLO Pasquale ed altri
affiliati. In questa prima riunione fu assunta una deliberazione di carattere
generale che prevedeva l’eliminazione di tutti gli appartenenti al gruppo
“Mancuso – Rizzo”, senza che fossero conferiti degli incarichi specifici
posto che la decisione presa permetteva a chiunque, senza ulteriori
consultazioni o autorizzazioni, di eseguire il mandato omicida nei confronti di
un componente del gruppo avversario. Delle numerose riunioni svoltesi nel
periodo successivo SPARACIO ha ricordato che si svolgevano anche presso la casa
di FERRARA Sebastiano, al villaggio CEP, o presso quella di MARCHESE Mario. Per
il gruppo “Ferrara” presenziavano di solito SANTORO Angelo, Maimone
Pasquale, DI DIO Domenico, TURRISI Antonino, un certo Luigi (si tratta
probabilmente del LONGO). Chiarendo lo scopo e la natura delle riunioni,
SPARACIO ha spiegato che, assunta nella prima di esse la deliberazione di
carattere generale, concernente la “guerra” scatenata contro il gruppo
“Mancuso – Rizzo”, quelle successive non erano destinate a reiterare o a
confermare la strategia scelta, ma avevano per lo più carattere organizzativo,
ovvero erano finalizzate a definire gli obiettivi e le priorità, a consentire
lo scambio di informazioni sull’esito degli agguati eseguiti, ad acquisire
notizie sui movimenti degli avversari o a prevenire loro eventuali reazioni (“…
ci incontravamo spesso per decidere chi si doveva uccidere, se c’erano novità,
se sapevano di persone da localizzare, le riunioni le facevamo per questo. […]
P.M.:
Alla fine di ogni riunione facevate sempre la stessa deliberazione?
SPARACIO: No, si parlava delle informazioni che avevamo, non è che si
deliberava come oggi allora si delibera, non è che era una giunta comunale.
Ormai c’era una guerra in corso, si erano deliberati gli omicidi, ognuno
sapeva a chi doveva uccidere, per dire fra di noi ci incontravamo per discutere,
per sapere, per fare qualcosa di nuovo, ma non per deliberare sempre le stesse
cose …”).
Nel corso del controesame SPARACIO non ha poi
negato la possibilità che qualche azione sia stata compiuta contro il gruppo
“Mancuso” anche prima della citata riunione di carattere generale, pur
escludendo che ciò possa essere avvenuto autonomamente da parte di uomini del
suo gruppo, e ciò lo SPARACIO ha affermato con particolare riferimento al
tentato omicidio di Passeri, SAMPERI e Vento avvenuto il 17 maggio 1991.
Anche FERRARA Carmelo, il cui esame, assunto
all’udienza del 30 aprile 1999, è stato disposto d’ufficio ai sensi
dell’art. 507 c. p. p. (dopo che lo stesso all’udienza del 6 febbraio 1999
si era limitato a rendere dichiarazioni spontanee prevalentemente relative
all’omicidio di Messina Giovanni), ha confermato lo svolgimento di riunioni
immediatamente successive all’omicidio Di Blasi, tenutesi presso
l’abitazione del fratello Sebastiano, ma in precedenza anche presso la casa di
SPARACIO e quella di MARCHESE. Nella prima riunione, svoltasi presso la casa di
SPARACIO, alla quale anche il gruppo “Ferrara” era stato invitato (e sarebbe
stato rappresentato da DI DIO Domenico), era stata decisa l’uccisione di tutti
i componenti del gruppo “Mancuso – Rizzo” (“…
dove si vedevano, di giorno di notte, senza nessun ostacolo …”), mentre
nelle riunioni successive, a casa di MARCHESE e poi al villaggio CEP, presso
l’abitazione del fratello Sebastiano, si era discusso l’esito delle missioni
compiute e l’organizzazione di quelle programmate. Poiché FERRARA Carmelo in
quel periodo si trovava agli arresti domiciliari, era il fratello Sebastiano a
tenerlo informato sui contenuti delle riunioni e sull’identità dei presenti.
Alle riunioni svoltesi a casa del fratello avevano partecipato sicuramente
SPARACIO, MARCHESE, LEO Domenico, LEO Giovanni e i rappresentanti del gruppo
“Galli” (Gatto Giuseppe, Mancuso Antonino, Papale Domenico, MAROTTA
Gaetano). La deliberazione consentiva l’uccisione di tutti gli appartenenti al
gruppo “Mancuso – Rizzo” senza alcuna necessità di consultare
ulteriormente i capi dei gruppi che l’avevano autorizzata assumendo la
decisione di carattere generale.
Il complesso delle risultanze illustrate ha
confermato la validità dell’impostazione accusatoria, avendo l’istruttoria
dibattimentale dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l’effettiva
riconducibilità degli episodi originariamente inquadrati nell’ambito
dell’offensiva scatenata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” dopo
l’omicidio Di Blasi alla deliberazione assunta nelle riunioni indicate nelle
lettere a) e b)
del capo 19.
In linea generale, alla luce delle considerazioni
già svolte con riferimento all’acuirsi dei contrasti tra MANCUSO Giorgio e
gli esponenti degli altri gruppi più importanti e alle causali dell’omicidio
Di Blasi, appare plausibile che dopo la morte di un personaggio come Occhi ‘i bozza gli elementi più in vista della criminalità
organizzata messinese abbiano sentito la necessità di incontrarsi e di trovare
una strategia comune per far fronte alla situazione. Peraltro la convocazione di
riunioni degli affiliati di carattere organizzativo o di tipo deliberativo
risponde ad una prassi collaudata a cui gli organismi criminali è presumibile
che facciano ricorso nei momenti più delicati della loro esistenza (v. quanto,
ad es., ha affermato SPARACIO rispondendo proprio in ordine al capo 19 al
Pubblico Ministero che gli chiedeva la ragione di incontri così frequenti: “…
Ma le riunioni si sono sempre fatte, non è che era … anche quando c’era la
guerra con Leo Giuseppe ne abbiamo fatte riunioni a non finire …”). Ma
senza dubbio quanto avvenuto dopo la morte del Di Blasi assume un rilievo
particolare per il livello dei personaggi coinvolti (praticamente tutti gli
uomini di vertice dei gruppi operanti nella realtà criminale della città[2]),
e per il carattere sistematico degli incontri, protrattisi sostanzialmente fino
ad un’epoca prossima al compimento dell’ultima missione riconducibile a
quella deliberazione originaria, evidentemente perché destinati ad
“istituzionalizzare” i contatti tra i partecipanti alla rappresaglia per
assicurarne la migliore riuscita.
È infatti evidente che l’uccisione di Di Blasi
non era un fatto destinato a ripercuotersi solamente sulla vita del suo gruppo
di appartenenza, o ad interessare, ai fini di una prevedibile e limitata
rappresaglia, soltanto le persone a lui più vicine, e cioè innanzitutto lo
SPARACIO, di cui Di Blasi era padrino. Il rango criminale della vittima e
soprattutto il ruolo assunto all’interno della criminalità organizzata
messinese erano infatti tali da giustificare sviluppi ben più ampi, legati ai
rapporti che il Di Blasi aveva instaurato con tutti i gruppi, promuovendo,
nell’interesse comune, una pacificazione generale, che imponeva peraltro a
tutti di scendere in campo contro colui che si fosse reso responsabile di
unilaterali violazioni della tregua faticosamente raggiunta.
D’altra parte è innegabile che l’omicidio
coinvolgeva tutti anche nella misura in cui costituiva l’ulteriore
dimostrazione della pericolosità del MANCUSO, i cui comportamenti rischiavano
di compromettere la tregua conclusa (già di fatto violata in occasione
dell’aggressione ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico) e le cui
velleità di espansione, soprattutto in un settore di importanza capitale come
quello delle estorsioni, creavano ulteriori motivi di risentimento ed occasioni
di scontro.
Le considerazioni appena illustrate rafforzano sul
piano logico un dato costantemente emergente dalle deposizioni di tutti i
collaboratori di giustizia, al di là di marginali e comprensibili divergenze
circa la partecipazione di questo o quell’individuo alle riunioni, sui luoghi
in cui le stesse si sarebbero tenute o sulla scansione temporale degli incontri,
e cioè che dopo l’omicidio Di Blasi i gruppi antagonisti del clan “Mancuso
– Rizzo” si erano determinati, tutti insieme, ad attuare una rappresaglia. A
prescindere dalla esplicita ammissione di responsabilità di alcuni degli
imputati (SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario e LEO Giovanni), il
riscontro incrociato delle diverse dichiarazioni soddisfa ampiamente le esigenze
della conferma richiesta dall’art. 1923 del codice di rito almeno
con riferimento alle linee generali dell’impianto accusatorio. È chiaro
infatti che un problema di riscontro, o comunque di valutazione di una chiamata
in correità, si pone in termini diversi laddove riferito a un episodio
specifico, di regola noto ad un numero ristretto di soggetti, piuttosto che a
una pianificazione di ordine generale, la cui efficacia, per il suo carattere di
determinazione strategica finalizzata a dettare le modalità di comportamento
rispetto ad altri gruppi operanti sul territorio, non poteva che essere portata
a conoscenza di tutti gli affiliati, come ha dimostrato la circostanza che tutti
i collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento, anche i semplici
“soldati” ed i gregari, quelli cioè a suo tempo privi di poteri decisionali
perché titolari di mansioni prevalentemente esecutive, hanno indicato
unanimemente la deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo” come un fatto notorio, il cui richiamo è apparso sufficiente ad
evocare una ben precisa vicenda i cui termini essenziali sembrano effettivamente
noti a tutti coloro che in quegli anni si trovavano inseriti a vario titolo
negli ambienti del crimine organizzato messinese. Se ci si ferma dunque al dato
storico rappresentato dall’esistenza di un deliberato di guerra totale come
sopra prospettato, la prova orale ne fornisce già una dimostrazione pienamente
attendibile e convincente, non potendosi neppure in via di astratta ipotesi
avanzare il sospetto che quanto dichiarato in ordine alla deliberazione della
“guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” sia il frutto di una
fuorviante mistificazione, a cui dovrebbero attribuirsi proporzioni gigantesche
considerata l’imponenza degli elementi di conferma della prospettazione
accusatoria. Peraltro, data la natura dell’oggetto dell’accertamento,
costituito da una pianificazione di ordine generale assunta nel corso di una
serie di riunioni tra esponenti della criminalità organizzata, sarebbe
problematica una indagine diretta alla ricerca di riscontri al di là della
verifica incrociata delle dichiarazioni dei collaboratori, che fungono da fonte
di prova assolutamente privilegiata in quanto rappresentano vicende vissute
dall’interno dei rispettivi sodalizi di appartenenza. Ed in ogni caso, al di là
della conferma dell’impianto accusatorio che è stata fornita da tutti i
collaboratori di giustizia escussi in dibattimento (anche da chi sul capo in
esame ha deposto incidentalmente perché non indicato originariamente dal
Pubblico Ministero), il più importante elemento di riscontro, sempre nei limiti
indicati, è rappresentato dalla circostanza, storicamente indiscutibile, per
cui all’omicidio Di Blasi è seguita una lunga serie di fatti di sangue in cui
sono rimasti coinvolti come vittime soggetti appartenenti al gruppo “Mancuso
– Rizzo”, buona parte dei quali saranno oggetto di esame attraverso
l’analisi dei reati di cui ai capi dal 20 al 39 della rubrica[3]:
se si prescindesse dalla deliberazione successiva all’omicidio di Di Blasi
Domenico, sarebbe veramente arduo trovare, per ciascuno di tali episodi, talora
succedutisi convulsamente nell’arco di appena qualche ora, una giustificazione
plausibile, e ne costituisce la riprova l’esito delle indagini svolte nella
immediatezza dei fatti, destinate il più delle volte a chiudersi senza alcun
concreto sbocco giudiziario, oppure a sfociare in un accertamento parziale della
realtà dei fatti, sganciato da un contesto già intuito ma compiutamente
svelato solo dai collaboratori di giustizia.
Peraltro le dichiarazioni dei collaboratori hanno
in proposito fornito solamente la conferma di quanto gli organi inquirenti
avevano ipotizzato già nel 1991, all’indomani dell’omicidio Di Blasi,
traendone spunto dalla osservazione delle vicende criminose locali e dalle
informazioni in loro possesso circa la struttura organica dei singoli gruppi
criminosi, desunte prevalentemente dai risultati dei controlli su strada e dalle
informative contenenti denunzie cumulative a carico di soggetti sospettati di
appartenere allo stesso gruppo (v. in proposito quanto riferito dal teste
Sciacca Ettore all’udienza del 16 maggio 1998). Analogamente la riconducibilità
dei fatti di sangue in esame ad una deliberazione assunta con il concorso dei
rappresentanti di tutti i gruppi dell’epoca trova un’ulteriore conferma
nella circostanza, anch’essa difficilmente contestabile alla luce delle
risultanze dibattimentali relative a ciascuno dei fatti di sangue esaminati,
della partecipazione ai vari episodi nei quali si è snodata la lunga
rappresaglia nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” di elementi
appartenenti, secondo la corale ed unanime indicazione delle fonti di prova
dell’accusa, a tutti gli altri gruppi (“Sparacio”, “Ferrara”,
“Marchese” e “Leo”).
Alla coerenza ed attendibilità complessiva
dell’impianto accusatorio non nuocciono le divergenze relative all’identità
dei partecipanti alle varie riunioni, alle circostanze di tempo e di luogo in
cui esse si sono svolte, all’ordine in cui si sono succedute; come
ripetutamente hanno avvertito i collaboratori sentiti in dibattimento, la
frequenza elevata degli incontri succedutisi freneticamente in quel periodo ed
il grande numero delle persone coinvolte rendono comprensibili discrasie di
questo tipo, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso.
Ulteriore causa di incertezze può essere poi ritenuta la circostanza, già
messa in evidenza, che il problema dei rapporti con MANCUSO era stato oggetto di
incontri precedenti all’omicidio Di Blasi, destinati ad esaminarne e
stigmatizzarne i comportamenti, a trovare un atteggiamento comune, a programmare
agguati, sicché appare più che giustificata la sovrapposizione dei ricordi,
tenuto anche conto del fatto che i protagonisti delle due fasi erano in buona
parte gli stessi, e può essere oggi problematico distinguere esattamente i due
momenti. Sarebbe perciò esercizio sterile e poco proficuo il mero confronto tra
le diverse dichiarazioni nello sforzo di trovare una convergenza o compiere una
armonizzazione che non sono consentite nei termini in cui sarebbe doveroso
attendersi ove l’analisi concernesse un episodio specifico.
La prova può considerarsi raggiunta, sul piano
generale, non solo per quanto riguarda il dato storico dello svolgimento delle
riunioni successive all’omicidio di Di Blasi, ma anche per quanto concerne
l’oggetto di questi incontri (l’assunzione di una strategia comune contro il
gruppo responsabile della morte del Di Blasi) e soprattutto la decisione che
scaturì dal primo di essi con il consenso di tutti e che trovò implicita
conferma ed ulteriore sviluppo in quelli successivi (la deliberazione della
“guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”), posto che le
fonti di accusa convergono in tal senso.
Viene perciò in rilievo, a questo punto,
l’ulteriore questione della effettiva riferibilità dei singoli fatti di
sangue, commessi secondo l’accusa in esecuzione di quella deliberazione, al
mandato generico scaturito dalle riunioni in cui la deliberazione fu presa, e
quindi della addebitabilità degli episodi specifici, in termini significativi
dal punto di vista concorsuale, ai vertici delle organizzazioni criminali
contrapposte al gruppo “Mancuso – Rizzo”, posto che imputati sono coloro
che tali vertici impersonavano all’epoca dei fatti.
In proposito tanto SPARACIO Luigi che FERRARA Sebastiano, le cui
dichiarazioni appaiono convergenti e particolarmente attendibili in quanto
provenienti da coloro che probabilmente svolsero i ruoli più attivi nella
deliberazione ed organizzazione della rappresaglia, hanno concordemente
ricondotto tutti i fatti di sangue avvenuti successivamente ai danni di
appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo” a quella deliberazione iniziale,
sufficiente a determinare le successive condotte degli affiliati senza nessuna
ulteriore autorizzazione (“P.M.: Furono
dati degli incarichi specifici? SPARACIO: Ma incarichi no, più che altro c’è
stata una deliberazione totale degli omicidi, non è che ci sono stati degli
incarichi fissi perché ognuno di noi poteva uccidere una persona appartenente
al gruppo “Mancuso” senza che io o qualche altro ne fossi a conoscenza, una
volta che c’era una deliberazione non c’era bisogno degli incarichi
specifici […] Avv. SCORDO: Lei personalmente ha dato mandato di uccidere
Vento? SPARACIO: Vento era vicino al gruppo di MANCUSO. Avv. SCORDO: Sì, ma la
mia domanda è specifica, si ricorda se lei ha mai dato incarico a qualcuno di
tentare di uccidere il Vento? SPARACIO: No, che abbia dato incarico di uccidere
il Vento no, che abbia dato incarico di uccidere qualsiasi appartenente al
gruppo “Mancuso” sì.
[…] FERRARA: Fu quella la deliberazione quando ci siamo riuniti io,
MARCHESE e SPARACIO. P.M.: Gli altri che atteggiamento avevano? FERRARA:
L’atteggiamento che poi noi abbiamo dato ordine a loro che in qualunque
momento incontravano persone appartenenti al gruppo “Mancuso-Rizzo” li
dovevano ammazzare. P.M.: Questo ordine fu dato anche agli appartenenti al clan
“Galli”? FERRARA: Sì, infatti GALLI era latitante e gli fu riferito da
parte dei suoi affiliati. P.M.: I quali si limitarono a prendere atto del vostro
ordine? FERRARA: Certamente.”).
Ciò apparirà con ancora maggiore evidenza nel
corso dell’illustrazione delle risultanze relative a ciascuno degli episodi
che l’accusa riconduce alla deliberazione della “guerra” a cui fin da ora
si rinvia per lo specifico collegamento che di volta in volta è stato fatto tra
la deliberazione ed il singolo fatto di sangue. È però sufficiente rilevare
fin da adesso che ai nominativi di buona parte di coloro che furono vittime
dell’offensiva scatenata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” fu fatto
sicuramente riferimento fin dalla prima riunione seguita all’omicidio Di Blasi,
svoltasi probabilmente nella mattinata o nelle prime ore del pomeriggio del 17
maggio 1991, almeno stando alla convergente indicazione di CARIOLO e VENTURA, la
cui lontananza da Messina al momento dell’omicidio Di Blasi e la connessa
esigenza di un precipitoso rientro in città dopo la chiamata di SPARACIO
offrono un preciso punto di riferimento temporale (sempre ove si ipotizzi che
l’uno e l’altro furono presenti fin dalla prima riunione, e non a cominciare
da quella successiva, come potrebbe argomentarsi invece dalle dichiarazioni di
ARNONE Marcello che non li nomina indicando i partecipanti alla prima riunione,
svoltasi peraltro a suo avviso il giorno successivo all’omicidio Di Blasi, il
16 maggio 1991, quando CARIOLO e VENTURA verosimilmente erano ancora in
viaggio). Alcuni dei collaboratori di giustizia sentiti, tra cui l’imputato
FERRARA Sebastiano, hanno menzionato taluni degli appartenenti al gruppo
“Mancuso – Rizzo”, ai quali, fermo restando il carattere totalizzante ed
onnicomprensivo della deliberazione adottata (peraltro rivolta in primo luogo
direttamente contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario), era stato fatto esplicito
riferimento nel corso delle riunioni successive all’omicidio Di Blasi come
potenziali obiettivi della rappresaglia: si tratta, in particolare, di Vento
Giuseppe, COSTANTINO Giovanni, Messina Giovanni, Catanzaro Gaetano, Cunsolo
Vittorio, Cucinotta Giuseppe, compresi, secondo quanto ad es. ha dichiarato
FERRARA Sebastiano, in un vero e proprio elenco che sarebbe stato stilato da lui
stesso insieme a SPARACIO e MARCHESE nel corso di una delle prime riunioni
svoltasi presso la sua abitazione al villaggio CEP.
E tuttavia l’incidenza causale della
deliberazione deve essere affermata, sotto il profilo del concorso morale degli
imputati nei singoli episodi di omicidio o di tentato omicidio contestati nei
capi della rubrica successivi al 19, non soltanto con riferimento agli obiettivi
dei quali consta, in base alle dichiarazioni dei collaboratori, che furono
segnalati o individuati in occasione delle riunioni che seguirono all’omicidio
Di Blasi, ma anche nei casi in cui ciò non è avvenuto o, meglio, non è emerso
in dibattimento che sia avvenuto, posto che ciò che ha caratterizzato la
vicenda in esame, secondo le affermazioni dei protagonisti che si sono prese in
esame, è stata proprio la natura generale della deliberazione assunta,
destinata a garantire l’assenso preventivo dei capi a qualunque iniziativa gli
affiliati intendessero prendere nei confronti degli appartenenti al gruppo
antagonista.
Evidentemente il problema si pone in termini
diversi nei casi in cui, come emergerà dall’esame delle risultanze relative
ad alcuni dei singoli episodi di omicidio e tentato omicidio, coloro ai quali è
attribuita la responsabilità di avere adottato o concorso ad adottare la
deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso –
Rizzo” debbano rispondere, in qualità di autori di uno specifico mandato o
perché direttamente e personalmente coinvolti nella ideazione od organizzazione
di uno dei fatti di sangue descritti nei capi successivi, anche di qualcuno di
questi ultimi. In questi casi, non potendo ovviamente l’affermazione di
responsabilità duplicarsi o sdoppiarsi, la partecipazione alla formazione della
volontà comune, in occasione delle riunioni citate nell’imputazione in esame,
si salda direttamente ai successivi atti specifici di natura concorsuale nei
quali il contributo iniziale alla elaborazione del mandato generico scaturito da
quelle deliberazioni è destinato a rimanere inevitabilmente assorbito. Una
statuizione di questo tipo, secondo quanto più specificamente dovrà essere
illustrato al momento opportuno in occasione dell’esame delle corrispondenti
imputazioni, concerne l’omicidio di Messina Giovanni (capo 24) per quanto
riguarda le posizioni di MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, il tentato
omicidio di RIZZO Rosario, PARATORE Giuseppe e PULLIA Carmelo e l’omicidio di
Morabito Maurizio (capi 30 e 33) per quanto riguarda la posizione del solo
FERRARA, l’omicidio di Caspo Raimondo (capo 31) per quanto riguarda SPARACIO
Luigi ed ancora FERRARA Sebastiano, l’omicidio di Catanzaro Gaetano (capo 34)
per quanto riguarda SPARACIO e MARCHESE, ed il triplice omicidio di Conte
Stellario, Foti Benedetto e Giacobbo Massimo (capo 38) per quanto riguarda
ancora il solo MARCHESE.
Conformandosi all’orientamento già espresso al
momento della decisione sulla richiesta di misura cautelare, che fu accolta per
i soli GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano, il GIP non ha disposto il rinvio a
giudizio per questo capo di imputazione di Mulé Giuseppe, VENUTO Giuseppe,
Mancuso Antonino e Papale Domenico, di cui non era stata ordinata la cattura e
per i quali lo stesso Pubblico Ministero, puntualizzando all’udienza
preliminare l’impostazione accusatoria (poi ribadita alla conclusione di
questo dibattimento), aveva finito per chiedere una sentenza di non luogo a
procedere. In proposito nella sentenza n. 195 del 19 giugno 1996 si rileva che a titolo di concorso morale nei fatti di sangue seguiti
all’omicidio Di Blasi possono essere chiamati a rispondere soltanto quei soggetti che avevano potestà decisionale all’interno
del gruppo di rispettiva appartenenza (e ciò in veste di capocosca o di
rappresentante di essa), mentre tutti gli altri presenti alle … riunioni, in
cui venivano decisi gli omicidi, pur approvando implicitamente o esplicitamente
la deliberata strategia di fuoco possono essere chiamati a rispondere
soltanto dei singoli delitti commessi in esecuzione di ordini ricevuti, avendo
partecipato alle riunioni quali destinatari di ordini o di messaggi da
trasmettere agli affiliati assenti.
L’impostazione scelta, valorizzando soprattutto
le dichiarazioni di SPARACIO Luigi e FERRARA Sebastiano, in quanto provenienti
da coloro che probabilmente furono più intensamente e direttamente coinvolti
nella fase ideativa ed organizzativa della rappresaglia, muove dall’esatto
presupposto che è configurabile una responsabilità in termini penalmente
significativi solamente a carico di coloro il cui intervento alle riunioni era
in grado di contribuire a delineare la strategia di fuoco, sia esplicitamente
che implicitamente, anche mediante un silenzio che fosse interpretabile come
adesione alla deliberazione assunta e garanzia della propria collaborazione
all’esecuzione di essa. Tale ruolo è stato attribuito solamente agli elementi
di vertice dei gruppi antagonisti a quello “Mancuso – Rizzo”, in quanto
investiti di poteri decisionali e capaci di condizionare i comportamenti degli
altri affiliati e di orientare l’azione dei rispettivi gruppi verso
l’obiettivo perseguito, costituito nella specie dall’annientamento del
gruppo “Mancuso – Rizzo”. Da ciò scaturisce l’imputazione a carico dei
soli SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario, LEO Giovanni e MAROTTA
Gaetano, i primi tre, per loro stessa ammissione, al vertice delle realtà
associative più importanti del tempo al pari di GALLI Luigi, in stato di
latitanza prima e quindi detenuto a decorrere dal 17 giugno 1991 (v. nota del D.
A. P. prot. n. 727302 del 5 maggio 1999), e perciò impossibilitato a prendere
direttamente parte alla deliberazione e rappresentato, a questo scopo, da
MAROTTA Gaetano, mentre LEO Giovanni (secondo le risultanze processuali,
perfettamente conformi alle sue ammissioni), dopo la morte del fratello Giuseppe
e il parziale smembramento del suo agguerrito gruppo, era rimasto a capo di una
modesta formazione a base prevalentemente familiare che della vendetta della
morte di Leo Giuseppe, ucciso da MANCUSO Giorgio, aveva fatto una delle ragioni
principali della propria sopravvivenza e che perciò colse nella mobilitazione
seguita all’omicidio Di Blasi l’occasione propizia per vedere realizzato
l’obiettivo invano autonomamente perseguito.
È vero che sul punto la giurisprudenza ha talora
espresso posizioni molto rigorose, affermando, ad es., che “in
materia di concorso nel reato, potendosi questo configurare anche quando si
manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito
criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato), deve affermarsi la
riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi,
partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al
corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la
collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi),
mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere
pronto a dare la propria collaborazione”[4].
E tuttavia le risultanze dibattimentali consentono
di affermare con un grado di ragionevole certezza che nel caso in esame gli
assoluti protagonisti della mobilitazione decisa contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo” (ed ancora prima della organizzazione dell’offensiva sfociata negli
appostamenti descritti al capo 15) furono i soggetti investiti, all’interno
dei rispettivi gruppi di appartenenza, di responsabilità di tipo direttivo, le
decisioni dei quali erano in grado di condizionare la condotta degli altri
affiliati, la cui partecipazione alle riunioni, anche se massiccia, come hanno
spesso sottolineato i collaboratori, non corrispondeva ad una effettiva capacità
di iniziativa, ed era diretta alla mera registrazione di una strategia
deliberata da altri, non tanto allo scopo di manifestare una adesione del tutto
ininfluente, quanto di rendersi destinatari del mandato generico ad uccidere e
quindi latori del messaggio omicidiario da trasmettere agli assenti. Ancora una
volta appaiono illuminanti le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, che,
riferendosi alla prima riunione svoltasi presso la sua abitazione, ha
sottolineato il momento dell’incontro in cui, unitamente ai soli SPARACIO e
MARCHESE, avrebbe tracciato le linee della strategia comune e predisposto una
sorta di elenco degli obiettivi (“FERRARA:
Sì, ricordo che ho ricevuto delle visite da parte di MARCHESE Mario, SPARACIO
Luigi, a casa mia e lì sono nate delle riunioni, … [attribuivano] la
colpa a MANCUSO Giorgio di avere ammazzato Di Blasi Domenico, e così diciamo ci
siamo uniti ognuno col suo gruppo, ci siamo uniti e abbiamo preso la decisione
tutti assieme di ammazzare MANCUSO Giorgio, anche se già noi, io, GALLI e
MARCHESE, avevamo preso prima questa decisione. E da lì sono nate tutte le
riunioni che si sono fatte contro il gruppo “Mancuso-Rizzo”, presente ci
stava pure Mulé Giuseppe, CASTORINA Pasquale, VENUTO Giuseppe, da parte di
GALLI c’era pure Gatto Giuseppe, Puccio Gatto, comunque quasi tutti erano
venuti da parte sia di GALLI che da parte di MARCHESE, come CARIOLO Antonino,
diverse persone. Però ci siamo appartati io, MARCHESE e SPARACIO e lì abbiamo
deliberato di ammazzare tutte le persone appartenenti al gruppo
“Mancuso-Rizzo” facendo anche i nomi di Messina Giovanni, di Catanzaro
Gaetano, di Vento Giuseppe, di Consolo, di Cucinotta, di Costantino ecco un
po’ tutte le persone appartenenti al gruppo “Mancuso-Rizzo”. P.M.: Questa
decisione fu presa soltanto da voi tre? FERRARA: Sì, da noi tre però abbiamo
dato, poi ci siamo riuniti unitamente agli altri e abbiamo dato pienamente
appoggio a tutti, qualunque persona veniva incontrata che apparteneva al gruppo
“Mancuso-Rizzo” doveva essere ammazzata.”).
Ma, pure così circoscritta dal punto di vista
soggettivo, dell’affermazione di responsabilità per l’istigazione relativa
a tutti i delitti successivi all’omicidio Di Blasi e riconducibili alla
deliberazione della strategia di fuoco, diretta alla eliminazione fisica degli
appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, va ugualmente verificata la
compatibilità con i principi in materia di concorso di persone nel reato.
Assume certamente rilievo la circostanza che taluni
degli imputati, e cioè SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e, entro certi
limiti, anche MARCHESE Mario abbiano ammesso la propria personale responsabilità
in ordine ai fatti di sangue riconducibili alla strategia di annientamento del
gruppo “Mancuso – Rizzo”, assumendosi la paternità di quella decisione e
comprendendone l’effettivo valore alla luce del ruolo rivestito nell’ambito
della criminalità organizzata messinese dell’epoca. E tuttavia tali
ammissioni non possono essere sopravvalutate oltre il dovuto, poiché, come si
desume anche dall’osservazione delle vicende esaminate nell’ambito di questo
processo, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dirette ad offrire una
chiave di lettura di natura giuridica dei fatti riferiti, soprattutto in tema di
affermazione o di negazione della responsabilità, vanno adeguatamente filtrate
da un esame particolarmente approfondito della loro attendibilità intrinseca e
degli elementi di fatto che sorreggono, a seconda dei casi, l’affermazione o
la negazione, essendo tutt’altro che remota la possibilità che il
collaboratore percepisca in maniera distorta, e comunque in termini non
compatibili con quelli imposti dalle norme, il senso delle proprie e delle
altrui condotte, ovvero sia indotto ad applicare canoni di valutazione ereditati
dalla pregressa militanza criminale, esaltando ruoli di cui il filtro normativo
esiga il ridimensionamento, o, viceversa, sminuendo l’importanza di
comportamenti di cui debba essere invece affermata la sicura rilevanza
penalistica.
Com’è noto, secondo l’insegnamento
tradizionale, nell’ambito del concorso di persone nel reato la condotta
punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto, ovvero
nell’istigazione o nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. La
partecipazione psichica consiste in particolare nel provocare o rafforzare
l’altrui proposito criminoso (istigazione) o nel facilitarne la preparazione o
l’attuazione (agevolazione)[5].
Un momento importante nell’elaborazione
giurisprudenziale della tematica del concorso morale è rappresentato dal
tormentato confine tra responsabilità per il reato associativo e responsabilità
concorsuale per i reati - fine rientranti nell’ambito del programma del
sodalizio. La questione, nella quale si intrecciano profili di ordine
sostanziale e profili di natura processuale e probatoria, si presenta in linea
di principio di agevole soluzione, posto che nessuno può rispondere di un reato
in assenza di un collegamento causale tra la sua condotta ed il fatto, sicché
la semplice partecipazione all’associazione non implica, di per sé, la
responsabilità per i delitti – scopo compresi nel programma del gruppo.
Più problematica si presenta tuttavia la
distinzione in presenza di forme di partecipazione “qualificata”, quando cioè
debba essere valutata la posizione di un esponente di vertice del sodalizio
(promotore, capo o organizzatore), di cui sia ipotizzato il concorso morale nei
singoli delitti materialmente commessi da altri partecipi in attuazione del
programma associativo.
L’esperienza più recente è maturata
nell’ambito della criminalità politico – terroristica, che è stata segnata
dal prevalere nella giurisprudenza di legittimità dell’orientamento
tradizionale secondo cui ai fini della responsabilità a titolo di concorso è
comunque necessaria la dimostrazione che il singolo associato abbia fornito
consapevolmente un proprio contributo causalmente significativo allo specifico
reato – fine che gli viene addebitato[6];
spinta dall’emergenza del terrorismo negli “anni di piombo” la
giurisprudenza di merito mostrò invece delle significative tendenze a dilatare
i presupposti tradizionali del concorso criminoso, nel tentativo per un verso di
superare le difficoltà di provare la corresponsabilità dei vertici delle
associazioni terroristiche rispetto ai singoli episodi criminosi, e di evitare,
per altro verso, lo sconcertante e paradossale risultato di un trattamento più
benevolo di quegli associati che rivestono posizioni preminenti e che per questa
ragione meriterebbero invece una punizione più severa.
La criminalità di tipo mafioso è l’altro settore nel quale la
problematica indicata è stata affrontata dalla giurisprudenza con esiti
parzialmente diversi, poiché, in relazione ad una accresciuta sensibilità alle
peculiarità del fenomeno, è stata affermata la attribuibilità a titolo di
concorso morale agli appartenenti alla “commissione”, quale organismo di
vertice di Cosa Nostra, dei delitti
rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, valorizzando come atto
di natura concorsuale anche il c. d. consenso tacito o passivo dei membri del
predetto organismo di vertice dell’organizzazione[7].
Sembrano tuttavia prevalere nella giurisprudenza più recente posizioni più
moderate, dirette a respingere qualsiasi automatica correlazione tra assunzione
di ruoli di vertice e responsabilità a titolo di concorso per i singoli delitti
rientranti nel programma dell’associazione, pur ritenendo il ruolo
dirigenziale un elemento indiziario significativo, quantomeno ai fini della
applicazione di una misura cautelare[8].
Nello stesso senso si precisa che l’appartenenza all’organismo di vertice
dell’associazione, ai fini della ravvisabilità del concorso nei delitti
rientranti nei fini strategici del sodalizio, deve essere attuale ed effettiva,
e non giova la titolarità meramente formale del ruolo dirigenziale [9].Sembra
poi prevalere nelle ultime decisioni una ricerca di maggiore aderenza alla realtà
concreta del sodalizio e alle caratteristiche del delitto di cui si pretende
l’attribuzione a titolo di concorso agli associati che rivestono posizioni di
vertice in seno al gruppo: “In
tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la natura totalizzante (o
‘globale’) di tale tipo di associazione riguardo agli interessi delle
collettività territoriali - utile per definire i c. d. delitti strategici - sta
nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento
intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di
attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di
pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine
economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e
rappresentativa delle istituzioni politiche. Proprio in considerazione della
natura ‘globale’ di tale associazione, se al pari di tutte le associazioni
criminose, i reati c. d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che
costituiscono il ‘fisiologico’ ed ordinario svolgimento e l'attuazione del
programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità
dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale
causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non
costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati
‘strategici’, invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico
nell'associazione (ad es. componenti della ‘commissione’), tale ruolo
costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di
‘qualificato’ valore probatorio proprio per la funzione dei fatti delittuosi
in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in
relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. Peraltro tali
delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei
capi dell'organizzazione, sia perché tali reati trascendono gli interessi dei
singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere
generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono
il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo”[10].
Alla luce dei principi esaminati appare evidente la
possibilità di affermare la responsabilità a titolo di concorso nei singoli
fatti di sangue di coloro ai quali va fatta risalire la decisione diretta allo
sterminio degli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, e la conseguente
istigazione degli affiliati a porre in essere le condotte necessarie alla
attuazione della strategia perseguita.
Pur non rientrando quello di cui all’art. 416-bis c. p. tra i reati per cui si procede in questa sede, sicché
l’approfondimento dibattimentale relativo alla possibilità di ravvisare i
caratteri dell’associazione di natura mafiosa nei vari “gruppi” di cui è
emersa l’esistenza è stato circoscritto nei limiti in cui era necessario ai
fini dell’indagine sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del
d. l. n. 152/91, l’esame delle convergenti risultanze processuali consente di
ritenere raggiunta la prova della operatività nel periodo in esame di nuclei
organizzati riconoscibili come vere e proprie strutture associative,
nell’ambito delle quali taluni rivestivano ruoli di vertice e come tali erano
accettati e riconosciuti dagli altri esponenti dei sodalizi, le cui iniziative
si conformavano alla volontà e alle decisioni dei capi. La mancanza di una
struttura organizzativa complessa sviluppatasi in forme tendenzialmente
centralizzate assimilabile a quella delle c. d. mafie storiche, ed in
particolare di Cosa Nostra palermitana,
e l’assenza di un apparato gerarchico analogo a quello delle organizzazioni
terroristiche, caratterizza questi organismi rispetto a quelli la cui attività
ha occasionato il formarsi degli orientamenti interpretativi richiamati in
materia di partecipazione all’associazione e concorso morale nei reati - fine,
e tuttavia, pur non esistendo un organismo centrale destinato ad orientare e
coordinare l’azione dei vari gruppi, le risultanze probatorie (dichiarazioni
dei collaboratori e dati investigativi) consentono di attribuire ad alcune
figure un ruolo nettamente diverso da quello degli altri associati, in quanto
capaci di stabilire la strategia delle singole associazioni e di condizionare la
condotta degli affiliati.
L’osservazione delle vicende esaminate
nell’ambito di questo procedimento consente di ritenere plausibile, come si è
già rilevato, che, verificatosi un fatto particolarmente grave ed allarmante
per i futuri assetti della criminalità organizzata messinese come è stato
unanimemente classificato l’omicidio di Di Blasi Domenico, gli elementi di
vertice dei diversi gruppi abbiano avvertito l’esigenza di riunirsi e di
assumere una posizione comune, destinata peraltro a ribadire quanto era stato già
in precedenza deciso dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano del marzo “91.
Sotto il profilo poi della corrispondenza degli
omicidi eseguiti in ottemperanza alla decisione adottata nel corso delle
riunioni successive all’omicidio Di Blasi ad un interesse strategico comune a
tutti i gruppi, è fuor di dubbio che lo sterminio degli appartenenti al gruppo
“Mancuso – Rizzo” rispondeva ad una pressante esigenza di tutti gli altri
gruppi, alcuni dei quali, come ad es. quello di FERRARA Sebastiano, già in
aperto contrasto con il MANCUSO, ma sicuramente tutti interessati a
neutralizzare la pericolosa minaccia al loro potere, se non alla loro stessa
sopravvivenza, che scaturiva dalle spregiudicate iniziative di MANCUSO Giorgio;
a ciò si aggiunga che, nella stessa prospettiva, la necessità di una reazione
esemplare scaturiva dalla esigenza di stigmatizzare in maniera visibile la
violazione unilaterale della tregua tra i gruppi di cui MANCUSO si era già reso
protagonista in occasione del ferimento del MAROTTA ed a maggior ragione con
l’uccisione di Di Blasi che di quell’accordo era stato l’artefice
principale.
Passando ad esaminare le posizioni individuali e
rinviando all’esame dei singoli episodi per l’illustrazione dello specifico
collegamento tra il fatto di sangue e la deliberazione originaria, appare
innanzitutto provata, in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli
ipotizzati dall’accusa, la
responsabilità di SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e MARCHESE Mario, le cui
ampie ammissioni si confermano reciprocamente e trovano nel complesso delle
altre risultanze processuali significativi e numerosissimi elementi di
riscontro. Le dichiarazioni dei collaboratori sentiti, ma anche il bagaglio di
conoscenze investigative accumulate prescindendo dal contributo dei
“pentiti”, convergono nell’indicazione di costoro, unitamente a MANCUSO
Giorgio, RIZZO Rosario e GALLI Luigi, come gli esponenti di vertice dei gruppi
più importanti nel frastagliato panorama della criminalità organizzata
messinese del tempo. A questo ruolo unanimemente riconosciuto è del tutto
plausibile, in conformità alla ricostruzione da essi stessi fornita, che si
associ una scelta strategica fondamentale per la vita dei rispettivi sodalizi
qual è la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario e di fare
attorno ad essi “terra bruciata”, procedendo al sistematico annientamento
del loro gruppo.
Occorre in proposito precisare che appare poco
convincente, pur rimanendone poco chiare le ragioni in relazione alla modesta
rilevanza delle conseguenze concrete, il tentativo di MARCHESE Mario di
posticipare il proprio coinvolgimento e conseguentemente la propria adesione al
progetto di sterminare il gruppo “Mancuso – Rizzo”, attribuendo a SPARACIO
Luigi ed al suo gruppo la responsabilità esclusiva delle prime iniziative,
immediatamente successive all’omicidio Di Blasi, ed ammettendo la propria
responsabilità, in dipendenza di quella adesione, solo per i fatti di sangue
successivi all’omicidio di Pellegrino Paolo, e quindi, concretamente, a
partire dall’uccisione di Messina Giovanni, avvenuta il 21 maggio 1991 (“Succede
che SPARACIO si muove subito nello spazio di, lui è stato ucciso il 15 maggio
del ’91, fra il 15 e il 18 lui ha fatto tre omicidi tutti con il suo gruppo,
non c’erano estranei diciamo né del gruppo mio, né del gruppo ‘Galli’,
non del gruppo ‘Ferrara’, non del gruppo di nessuno. I primi tre sono allora
un certo Cannavò che io non conosco, non conoscevo neanche, non sapevo neanche
chi era l’ho visto sul giornale, La Rosa che non conoscevo neanche, e
Pellegrino, mi sembra che si chiami, il macellaio, […] che hanno ammazzato il
padre prima, poi è stato ammazzato il figlio, quello di Villaggio Aldisio. P.M.:
Quindi lei ci sta dicendo che ci fu una fase dove agì solo SPARACIO? IMPUTATO:
Sì, come infatti sono tutti dei suoi uomini, non c’è nessun altro, non c’è
nessun estraneo a parte i suoi uomini che erano CASTORINA, VINCI, il nipote di
CASTORINA, altri lì, […] CARIOLO Antonio.”).
A prescindere dall’indicazione dell’omicidio di
Cannavò Angelo, che, in base a quanto verrà illustrato in seguito, deve
ritenersi consumato nell’ambito del clima sviluppatosi dopo l’omicidio Di
Blasi, ma non scaturito dalla deliberazione iniziale assunta nelle riunioni più
volte citate (sicché, escluso tale collegamento, tutti gli imputati devono
essere assolti perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo 19 con
riferimento alle condotte di cui al successivo capo 23 concernente l’omicidio
del Cannavò), la protesta di innocenza del MARCHESE non convince con
riferimento agli altri fatti di sangue che l’imputato pretende di escludere
dall’ambito della deliberazione iniziale assunta con il suo concorso
(concretamente: il tentato omicidio di Passeri e Vento, l’omicidio di La Rosa
Carmelo e quello di Pellegrino Paolo), attribuendo in tal modo al gruppo
“Sparacio” non solo la responsabilità esclusiva di questi delitti, ma, a
ben vedere, anche un ruolo preponderante nella elaborazione ed attuazione della
strategia scelta dopo l’omicidio Di Blasi, poiché il contributo degli altri
gruppi dovrebbe configurarsi in termini di adesione ad un programma già in
corso di esecuzione con i primi agguati ai danni di affiliati al gruppo
antagonista. L’assunto di MARCHESE scaturisce dalla circostanza, evidenziata
dall’imputato, che dell’identità di queste prime vittime avrebbe appreso
solo dai giornali, e che, infatti, coinvolti in questi primi fatti di sangue
furono solamente uomini del gruppo “Sparacio”, il cui iniziale
“attivismo” sarebbe stato il frutto di una scelta del tutto autonoma e
precedente a qualsiasi accordo con gli altri gruppi.
Quanto al fatto che MARCHESE non conoscesse le
vittime di questi primi agguati (ma l’imputato non ha menzionato ovviamente
Vento Giuseppe, la cui appartenenza al gruppo di MANCUSO era un fatto notorio
nell’ambiente), è circostanza del tutto priva di rilievo, poiché il proprium della vicenda è dato dalla circostanza che il mandato
conferito, totalizzante ed onnicomprensivo a tal punto da autorizzare l’uso
del termine “guerra” per indicare la rappresaglia innescata, si
caratterizzava per la sua genericità, comprendendo l’ordine omicida qualsiasi
appartenente al gruppo “Mancuso – Rizzo” che fosse riconosciuto come tale
da coloro ai quali quella deliberazione spettava di attuare, senza alcuna
necessità di prendere nuovamente contatto con il capo del gruppo per
verificare, in un certo senso, l’attualità dell’interesse all’omicidio ed
ottenere il necessario nullaosta.
Più convincente appare l’altro “argomento”
usato da MARCHESE, posto che effettivamente solo a partire dall’omicidio di
Messina Giovanni si registra la partecipazione di elementi appartenenti a gruppi
diversi da quello di SPARACIO Luigi, come se fino a quel momento quest’ultimo
avesse realmente monopolizzato la reazione all’omicidio Di Blasi.
Tuttavia non è così, dal momento che tutte le
altre risultanze dibattimentali convergono nell’attestare che il MARCHESE
affiancò fin dall’inizio lo SPARACIO, ancor prima di FERRARA Sebastiano,
nella deliberazione della strategia conseguente all’omicidio Di Blasi nei
confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”.
È innanzitutto certo che MARCHESE fosse coinvolto
nelle iniziative contro MANCUSO già in una fase precedente all’omicidio Di
Blasi, come da lui stesso ammesso e come attestato dalla provata partecipazione
di suoi affiliati (GALLETTA Nicola e SALVO Giovanni) a taluni dei numerosi
appostamenti organizzati nei primi mesi del 1991 allo scopo di sorprendere
MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Tale coinvolgimento è ammesso dallo stesso
imputato, che ha ricordato di essere stato messo al corrente da FERRARA
Sebastiano della più volte ricordata iniziativa di Gallo Giovanni (che peraltro
era un affiliato al gruppo “Marchese”), e di avere concordato anche con lui
l’eliminazione del MANCUSO, che era stata già sostanzialmente decisa in
seguito all’attentato a MAROTTA Gaetano e Papale Domenico (“ …
Allora, dopo questa diciamo pacificazione che c’è stata a casa mia, io non
ero tanto convinto diciamo perché non mi fidavo proprio io di questo MANCUSO.
Tramite Di Blasi ci siamo messi d’accordo di ammazzare il MANCUSO e abbiamo
tentato, dice lui: ‘aspetta, dice, io parlo pure con SPARACIO’, mi fa Di
Blasi, ‘vediamo se è d’accordo pure lui’. Io gli ho detto: ‘vai a
parlare, vedi quello che ti dice’, gli ho detto: ‘per me questo è da
ammazzare’, perché, a parte che aveva ammazzato, insomma non c’era da
fidarsi perché aveva fatto delle cose lui, degli omicidi che a noi non erano
piaciuti proprio perché ha ammazzato delle persone che non c’entravano, ha
ammazzato Leo dentro casa sua che c’era la moglie con i figli, per cui era una
persona diciamo poco raccomandabile, poco affidabile.”). E ad avanzare il
sospetto che quella di Gallo Giovanni fosse una messinscena orchestrata dallo
stesso MARCHESE insieme a Di Blasi per ottenere il coinvolgimento di tutti gli
altri, e segnatamente del titubante SPARACIO, nel progetto di uccidere MANCUSO
è stato proprio lo stesso MANCUSO nel corso del suo esame svoltosi
all’udienza del 22 gennaio 1999.
Ciò che appare tuttavia determinante è che la
presenza di MARCHESE, oltre che quella dei suoi affiliati, alla prima delle
riunioni svoltesi dopo l’omicidio Di Blasi è circostanza sulla quale
concordano senza tentennamenti pressoché tutti i protagonisti di quelle
vicende, aderenti alla strategia decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”
e personalmente presenti alla riunione in cui fu assunta la prima e determinante
deliberazione di carattere generale: PIETROPAOLO Pasquale, CASTORINA Pasquale,
LA TORRE Guido, VENTURA Salvatore, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi hanno tutti
dichiarato unanimemente che a quell’incontro presenziò personalmente anche
MARCHESE, al quale quasi tutti hanno affiancato Mulé Giuseppe, e qualcuno
LEARDO Luigi o CUSCINÀ Francesco, personaggi la cui appartenenza al gruppo è
emersa in dibattimento in maniera costante come un dato assolutamente certo. È
significativo che in particolare LA TORRE Guido abbia riferito in modo univoco
la presenza di MARCHESE ad una riunione precedente all’agguato ai danni di
Passeri Luigi e Vento Giuseppe, che è pacificamente la prima iniziativa
concreta presa nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, ed abbia
attribuito anche a MARCHESE la scelta della strategia in un primo momento scelta
dagli artefici della rappresaglia, che prevedeva l’abbinamento dei possibili
obiettivi e delle zone di rispettiva competenza territoriale a ciascuno dei
gruppetti a cui era stata affidata l’esecuzione del mandato omicida (“P.M.:
Ma questa divisione in sotto gruppi, in gruppetti ognuno dei quali deputato
all’esecuzione di un omicidio, da chi fu decisa, fu decisa da tutti voi, fu
disposta da qualcuno? LA TORRE: No, sia SPARACIO che MARCHESE, e noi stessi
sapevamo che si doveva eliminare il clan MANCUSO – RIZZO”). Ed altri
collaboratori, anch’essi presenti a questi primi incontri e coinvolti fin
dall’inizio nella deliberazione della strategia che si decise di attuare
contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, sono stati ancora più espliciti
nell’attribuire a MARCHESE un ruolo corrispondente al suo rango criminale
nell’assunzione della decisione iniziale di carattere generale (v., ad es.,
quanto ha dichiarato CASTORINA ricordando chi intervenne nel corso della
riunione: “… Quelli che prendevano la
parola erano più quelli che erano al comando, diciamo MARCHESE, SPARACIO, sono
intervenuto pure io nel parlare e qualche altro, non è che mi ricordo …”):
sicché anche a volere ammettere che fu probabilmente SPARACIO, in
considerazione dello stretto rapporto che lo legava alla vittima, ad assumere
l’iniziativa, anche per rendere ormai evidente agli altri gruppi l’abbandono
delle sue precedenti titubanze ed “onorare” nel modo più adeguato la
memoria del padrino ucciso, appare difficile negare che l’intervento di
MARCHESE fu dal primo momento decisivo nella deliberazione della rappresaglia.
Che
MARCHESE, considerate le vicende precedenti all’omicidio Di Blasi e lo
spesso criminale indiscusso che gli era riconosciuto, potesse essere tenuto
fuori o scegliesse di estraniarsi, sia pure per un periodo limitato, rispetto
alla mobilitazione generale che seguì all’omicidio, è poi circostanza che
appare scarsamente verosimile, anche perché lo stesso MARCHESE ha riferito di
essere stato informato subito dell’accaduto, evidentemente con scopi diversi
da quelli di un mero aggiornamento sulla cronaca nera cittadina, considerata
anche la personalità di colui che gli aveva riferito la prima notizia (“…
L’ho saputo dopo un’ora, due ore l’ho saputo, l’ho saputo da …, il
primo che è venuto, è venuto MAROTTA a casa e ha detto: ‘Hanno sparato a
Mimmo ed è all’ospedale,’ perché non è che è morto subito lui …, lui
è morto, non so, dopo un paio d’ore, alle otto, alle nove, adesso non so, gli
hanno sparato verso le cinque e un quarto, cinque e qualcosa e la sera poi è
arrivata la notizia che è stato ucciso …”).
È peraltro coerente con un coinvolgimento
immediato di MARCHESE, quantomeno sotto il profilo del concorso morale nella
deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso –
Rizzo” (posto che effettivamente solo dopo l’omicidio di Pellegrino Paolo si
registra la partecipazione diretta di esponenti del gruppo “Marchese” alle
missioni omicide), la circostanza riferita da FERRARA Sebastiano, il quale,
precisando che la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio l’aveva già presa in
precedenza unitamente a GALLI e MARCHESE, ha ricordato che dopo l’omicidio Di
Blasi era stato quest’ultimo, in compagnia di uno SPARACIO ormai determinato
ad abbandonare le precedenti incertezze, a fargli visita per rendergli noto che
MANCUSO e RIZZO si erano resi responsabili della morte di Di Blasi ed era perciò
necessario unire le forze per attuare una reazione comune.
Su questa circostanza particolare e sull’altro
dato, assolutamente pacifico, che né FERRARA Sebastiano né altri elementi del
suo gruppo erano presenti alle prime riunioni tenutesi nei giorni immediatamente
successivi all’omicidio Di Blasi, ed in particolare alla prima che dovrebbe
essersi svolta nella mattinata o, al più tardi, nel pomeriggio del 17 maggio
1991 presso l’abitazione di Settineri Vincenza in via Boner, poggia
l’esclusione della responsabilità dello stesso FERRARA con riferimento ai
delitti di cui ai capi 20, 21 e 22, posto che per l’omicidio di Cannavò
Angelo (capo 23) va escluso, anche in relazione alla posizione di FERRARA
Sebastiano (come per i coimputati), che il delitto sia riconducibile alle
deliberazioni di carattere generale assunte nelle riunioni indicate nel capo 19,
mentre l’affermazione di responsabilità relativa all’omicidio di Messina
Giovanni (capo 24) è direttamente connessa, come per MARCHESE, ad un mandato
specifico che contraddistingue l’adesione del gruppo “Ferrara” alla
strategia decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Non contrasta con
questa conclusione l’isolata affermazione di Santacaterina Umberto, il quale,
riferendo de relato su quanto sapeva in ordine agli avvenimenti successivi
all’omicidio Di Blasi ed indicando i partecipanti al vertice presso
l’abitazione della Settineri, ha attribuito a MARCHESE, che sarebbe
intervenuto unitamente al suo affiliato LEARDO Gino, anche compiti di
rappresentanza del gruppo “Ferrara”: trattasi di un particolare che è stato
ricordato dal solo Santacaterina e che non è stato confermato né dai
protagonisti di questo presunto mandato rappresentativo, né soprattutto da
coloro che Santacaterina ha indicato come fonti delle sue conoscenze, cioè
CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO che a quell’incontro erano
entrambi presenti.
Posizione invece del tutto analoga, sotto il
profilo dell’estensione dell’affermazione di responsabilità per la
partecipazione alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso
– Rizzo”, va riconosciuta a GALLI Luigi, del quale l’accusa ipotizza
l’adesione alla deliberazione e quindi la partecipazione alle riunioni
successive attraverso altre persone intervenute in rappresentanza del capo del
gruppo, detenuto dal giorno dell’arresto, avvenuto il 17 giugno 1991 dopo un
periodo di latitanza che è attestato da quasi tutti i collaboratori sentiti, i
quali, pur ricordando la presenza personale di GALLI ad alcune delle riunioni
precedenti all’omicidio Di Blasi e ad alcune di quelle successive, hanno
attribuito allo stato di latitanza prima e quindi a quello detentivo, la
difficoltà e, rispettivamente, la impossibilità di GALLI di parteciparvi, e la
conseguente necessità di farsi rappresentare da altre persone, identificate di
volta in volta in Papale Domenico, MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, Gatto
Giuseppe.
La presenza di costoro alle riunioni è attestata
concordemente da tutti i collaboratori sentiti, in primo luogo da coloro che
vissero le vicende successive all’omicidio Di Blasi da protagonisti, per i
quali è del tutto naturale che l’intervento alle riunioni di queste persone
costituisse uno strumento per portare a conoscenza degli altri intervenuti la
volontà di GALLI Luigi e per consentirgli di tenersi informato sull’andamento
delle riunioni, e rendesse al tempo stesso manifesta l’adesione del gruppo di
Giostra alla deliberazione della “guerra” contro il clan Mancuso – Rizzo.
Particolarmente illuminante è in proposito una serie di affermazioni di
PIETROPAOLO Pasquale, il quale, dopo avere indicato tra i presenti alla riunione
Papale Domenico, Mancuso Antonino, MAROTTA Gaetano (e qualche altra persona, sempre
da parte di GALLI), è stato interpellato in ordine agli elementi dai quali
era stata desunto l’assenso di GALLI Luigi alla deliberazione, e l’ha
ricondotta senza esitazioni a quella presenza, segno inequivocabile
dell’adesione di GALLI e della partecipazione del suo gruppo alla strategia
comune (“PIETROPAOLO: Praticamente …
partecipò Papale Domenico, MAROTTA Gaetano, Antonino Mancuso ed altre persone
… Comunque in quell’occasione noi sapevamo che, da parte dei delegati
cosiddetti di Luigi GALLI, che Luigi GALLI era d’accordo anche a questa
guerra.[…] durante quella riunione abbiamo saputo e abbiamo constatato che
Luigi GALLI era d’accordo. Avv. CARRABBA: E come? PIETROPAOLO: Dalla presenza
degli uomini di Luigi GALLI. Avv. CARRABBA: Quindi gli uomini che erano presenti
hanno detto va bene? PIETROPAOLO: Sì siamo d’accordo, Luigi è pure
d’accordo, cioè non l’hanno spifferato ai quattro venti davanti a cinquanta
persone, queste cose si capiscono implicitamente, non c’è bisogno che se ne
parla. […] era implicito nella riunione che Luigi GALLI era d’accordo, se no
i suoi componenti non partecipavano alla riunione, come hanno fatto altre volte.”).
Ed anche SALVO Giovanni, il cui esame, svoltosi all’udienza del 9 aprile 1999,
si caratterizza in generale per la linearità della narrazione e la precisione
del ricordo, ha ricondotto alla decisione di FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario
e SPARACIO Luigi la scelta della strategia di annientamento del gruppo
“Mancuso – Rizzo”, non senza aggiungere che ciò era avvenuto con
l’approvazione di GALLI Luigi che aveva reso nota la sua adesione attraverso i
suoi uomini presenti alle riunioni successive all’omicidio Di Blasi.
È importante sottolineare ulteriormente il senso
di questa presenza alla luce della complessiva ricostruzione delle risultanze
processuali. È emerso che proprio il GALLI e gli uomini del suo gruppo erano
tra i principali antagonisti di MANCUSO, e che una delle iniziative di
quest’ultimo che aveva suscitato il maggiore risentimento era stata diretta
proprio contro uno degli esponenti di spicco del gruppo “Galli”; che GALLI
avesse deciso e volesse la morte di MANCUSO già prima dell’omicidio Di Blasi
è circostanza altrettanto certa, perché così hanno dichiarato FERRARA
Sebastiano e MARCHESE Mario che quella decisione avevano condiviso, ed anche
SPARACIO Luigi che quella scelta, divenuta definitiva a partire da un incontro
svoltosi presso l’abitazione di Mancuso Antonino (inteso nittola),
aveva invece più che altro subito per non entrare in contrasto con Di Blasi,
che dell’ostilità nei confronti di MANCUSO Giorgio era il principale
ispiratore. Ed il coinvolgimento sistematico di esponenti del gruppo “Galli”
negli appostamenti contro il MANCUSO ed il RIZZO in un momento precedente
all’omicidio Di Blasi è un dato emerso in dibattimento con altrettanta
univocità.
Richiamata ancora una volta la sostanziale
continuità, sotto il profilo dei rapporti degli altri gruppi con il MANCUSO,
tra le deliberazioni precedenti e quelle successive all’omicidio Di Blasi, la
partecipazione di esponenti del gruppo “Galli” alle riunioni successive
all’omicidio Di Blasi, svoltesi in prevalenza presso le abitazioni di
Settineri Vincenza, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, non può che assumere
il senso della esternazione della volontà dei vertici del gruppo di aderire
alla strategia che prevedibilmente sarebbe scaturita da quelle riunioni, anche
in considerazione dell’atteggiamento assunto in precedenza dallo stesso Luigi
GALLI. E proprio tale continuità giustifica quella che probabilmente fu
un’adesione immediata, senza alcuna necessità di prendere contatti con il
GALLI, posto che la strategia scelta rispondeva certamente ai desideri che il
capo aveva avuto in precedenza occasione di esternare.
Che quest’ultimo fosse al vertice di uno di quei
nuclei organizzati, la cui operatività nel periodo in esame è ampiamente
confermata dalle risultanze di questo dibattimento, è circostanza che ha
formato oggetto ormai irrevocabile di accertamento giurisdizionale in esito al
processo scaturito dalla c. d. “operazione Giostra” (n. 16/94 R. G. Assise),
concluso dalla sentenza di questa Corte del 30.10.1995, a carico di GALLI Luigi
ed altri, che ha esaminato, soffermandosi in particolare sulla struttura e
sull’azione del clan che aveva nel rione
Giostra e nella zona nord di Messina il suo spazio di influenza (p. 205), le
cause e gli effetti del sanguinoso conflitto che a partire dall’omicidio di
Stracuzzi Antonino (14 ottobre 1992, capo 40 del decreto che dispone il
giudizio) e fino ai primi giorni dell’anno successivo (tentato omicidio di
Sparolo Domenico, avvenuto a Messina il 6 gennaio 1993) ha visto i gruppi
“Marchese” e “Sparacio” contrapporsi al gruppo “Galli”, e che
rappresenta anche l’ultima delle fasi in cui, secondo la classificazione
proposta dalla Pubblica Accusa, sono state suddivise le vicende esaminate
nell’ambito del procedimento scaturito dalla Peloritana
bis. Ed anche MARCHESE, dopo avere indicato gli uomini del gruppo come il
canale attraverso il quale, sebbene latitante, GALLI era in grado di tenersi
informato sugli sviluppi della situazione, di ricevere messaggi e di fare
conoscere le proprie decisioni, ha riferito che in questo periodo aveva
personalmente incontrato GALLI, percependo la sua estrema soddisfazione per la
decisione di intraprendere la “guerra” contro il MANCUSO nei confronti del
quale anche GALLI aveva dei motivi personali di rivalsa, verosimilmente connessi
ai contrasti che avevano preceduto l’omicidio Di Blasi. Ciò costituisce una
conferma del fatto che latitanza e stato di detenzione non rappresentano in ogni
caso situazioni assolutamente incompatibili con la conservazione del governo del
gruppo, in quanto non inibiscono il mantenimento dei contatti che sono
indispensabili per l’esercizio dei relativi poteri e l’esplicazione delle
connesse facoltà decisionali (v. proprio con riferimento a GALLI Luigi ed al
mantenimento della sua posizione di vertice del gruppo “Giostra” anche dopo
il 17.6.1991, data di inizio della sua detenzione, le ampie e condivisibili
considerazioni sviluppate nella sentenza definitiva, più volte citata, con cui
si è concluso il procedimento scaturito dell’Operazione
Giostra, alle pp. 205 ss.).
Le risultanze dibattimentali dimostrano pertanto
con un grado di ragionevole certezza che il gruppo “Galli” non è rimasto
estraneo alla “guerra” intrapresa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”,
ma vi ha aderito a pieno titolo, come è ulteriormente confermato dalla
partecipazione di alcuni tra i suoi elementi più rappresentativi alle
iniziative che all’omicidio Di Blasi sono seguite, ed anche in un momento
successivo all’arresto dello stesso GALLI, allorché in ogni caso le azioni
compiute contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” continuavano ad essere
sorrette e determinate da quella iniziale deliberazione di carattere generale.
Non valgono ad incrinare la validità dell’assunto accusatorio le
dichiarazioni di CARIOLO Antonio, secondo il quale il gruppo di GALLI Luigi, che
non era considerato particolarmente affidabile, era stato emarginato e non aveva
concretamente preso parte alla deliberazione della “guerra” contro MANCUSO e
RIZZO: l’affermazione sembra testualmente riferita alla fase precedente
all’omicidio Di Blasi, ma CARIOLO non menziona alcuno degli esponenti del
gruppo neppure per gli incontri della fase successiva, e peraltro nel suo
racconto riesce difficile distinguere i due momenti, anche perché lo stesso
collaboratore sottolinea il numero e la frequenza elevatissima delle riunioni
succedutesi in quel periodo esternando implicitamente una certa difficoltà
mnemonica (“Non ricordo la presenza di
aderenti al clan GALLI, anche perché noi non ci fidavamo molto del clan GALLI
già da allora, quindi si era stabilito tra il clan SPARACIO e il clan MARCHESE
prima, successivamente quello di FERRARA, comunque in quel periodo si era
stabilito che non dovevamo rivelare nulla al clan GALLI proprio perché non ci
si fidava molto.”). Coerentemente con la propria ricostruzione CARIOLO non
ha ricordato la presenza di aderenti al gruppo “Galli” a nessuna delle
riunioni, ed in particolare a quella immediatamente successiva all’omicidio Di
Blasi, inducendo il Pubblico Ministero ad ipotizzare che CARIOLO possa avere
partecipato ad una riunione successiva alla prima, svoltasi, stando a quanto ha
riferito un altro collaboratore già affiliato al gruppo “Sparacio”, ARNONE
Marcello, il giorno immediatamente successivo all’omicidio Di Blasi ed alla
quale sarebbe possibile ritenere che abbiano preso parte esponenti del gruppo
“Galli” per comunicare l’adesione del gruppo alla deliberazione: riunione
alla quale, secondo ARNONE, non è sicuro che fosse presente il CARIOLO, che però,
sempre stando a ciò che ricorda ARNONE, si sarebbe trovato a Messina quando fu
ucciso il Di Blasi.
E tuttavia l’interpretazione delle risultanze
processuali rimane problematica, ad ulteriore conferma della notevole difficoltà
di orientamento in presenza di vicende il cui ricordo è oggi condizionato
dall’essersi ripetute moltissime volte e con la partecipazione di gruppi di
persone spesso in larga parte coincidenti: così, ad es., secondo CASTORINA e
PIETROPAOLO alla prima riunione presso l’abitazione della suocera di SPARACIO
erano presenti tanto CARIOLO, VENTURA ed ARNONE che gli esponenti del gruppo
“Galli”, sicché, privilegiando questa versione, si dovrebbe ritenere che il
primo incontro è avvenuto il 17 maggio 1991, posto che il giorno precedente
VENTURA e CARIOLO erano ancora in viaggio e stavano facendo rientro dal Veneto
dove avevano ricevuto la notizia dell’uccisione di Di Blasi Domenico.
In ogni caso quella di CARIOLO rimane una posizione
isolata difficilmente conciliabile con tutte le altre fonti di accusa, che,
senza una particolare ragione, avrebbero attribuito a GALLI ed al suo gruppo un
coinvolgimento inesistente e ciò sia nella fase precedente all’omicidio Di
Blasi che in quella successiva; senza dimenticare che il collaboratore non ha
offerto alcuna spiegazione dell’effettiva partecipazione di esponenti del
gruppo “Galli” all’esecuzione di alcuni delitti inseriti nel programma
comune e riconducibili a quella deliberazione originaria. Sono tuttavia troppi e
troppo consistenti gli elementi di segno contrario che giustificano una
conclusione ben diversa, ed impongono di giudicare sul punto inaffidabile la
ricostruzione di CARIOLO ed il suo tentativo di minimizzare l’apporto del
gruppo “Galli”. Va peraltro rilevato che la scarsa affidabilità del gruppo
“Galli”, indicata da CARIOLO come la ragione per cui fu deciso di non
coinvolgerlo nella deliberazione della strategia da attuare contro il gruppo
“Mancuso – Rizzo”, mal si concilia con quanto lo stesso collaboratore
aveva appena affermato in ordine agli schieramenti formatisi dopo l’omicidio
di Rizzo Letterio, allorché GALLI Luigi senza alcuna incertezza era stato
annoverato tra gli antagonisti del nuovo schieramento determinato
dall’alleanza tra MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario.
Né contrasta con la conclusione illustrata quanto
ammesso da LA TORRE in seguito alla contestazione di sue precedenti
dichiarazioni, che cioè alla prima riunione presso la casa di Settineri
Vincenza effettivamente e contrariamente a quanto lo stesso LA TORRE aveva
dichiarato nel corso dell’esame dibattimentale non prese parte nessuno degli
appartenenti al gruppo “Galli”: la divergenza può essere spiegata anche in
questo caso con la sovrapposizione di ricordi determinata dalla successione di
molte riunioni analoghe, svoltesi tutte in tempi ravvicinati e con la
partecipazione di identici gruppi di individui, ma in ogni caso LA TORRE ha
lasciato intendere che l’assenza di esponenti del gruppo di Giostra riguardò
una sola delle riunioni, sicché è verosimile ritenere che nella maggior parte
dei casi, così come hanno riferito senza esitazioni altri protagonisti di quei
momenti, gli affiliati al gruppo di GALLI Luigi siano intervenuti.
Tuttavia gli stessi elementi su cui poggia, ad
avviso della Corte, l’affermazione della responsabilità di GALLI Luigi (con
il limite, anche per lui, costituito dalla estraneità dell’omicidio di Cannavò
Angelo alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo”), impongono l’assoluzione dai reati di cui al capo 19 di MAROTTA
Gaetano.
Non esiste infatti alcun elemento che consenta di
discriminare sotto il profilo qualitativo con un grado di sufficiente certezza
la posizione di MAROTTA rispetto a quella degli altri originari coimputati
Mancuso Antonino e Papale Domenico per i quali fu emessa sentenza di non luogo a
procedere in conformità alle richieste del Pubblico Ministero al momento della
conclusione dell’udienza preliminare. Il ruolo di “vicario” di GALLI, di
cui l’imputato MAROTTA è cugino, e di incaricato della gestione degli affari
del gruppo in caso di impedimento del capo, che giustificherebbero una diversa
conclusione, non sono emersi in maniera univoca con riferimento alla vicenda in
esame, in cui il ruolo rappresentativo sembra riconosciuto nella stessa misura e
con le stesse conseguenze non al solo MAROTTA, ma anche a Mancuso Antonino,
inteso nittola, e a Papale Domenico,
quest’ultimo direttamente coinvolto nello scontro con il MANCUSO fin dalla
fase precedente all’omicidio Di Blasi (si procede a suo carico separatamente
anche per i reati di cui al capo 15, lett. b,
c e d, oltre che per gli omicidi di Morabito Maurizio, Pellegrino
Salvatore e Silipigni Giuseppe). Sono gli stessi protagonisti delle riunioni più
volte citate a non attribuire a questi esponenti del gruppo di Giostra un ruolo
diverso da quello di semplici emissari del capo, legittimati a manifestare la
sua volontà e a rendersi latori dei messaggi a lui destinati, ma del tutto
privi di poteri decisionali autonomi, ovvero della possibilità di impegnare con
la propria sola parola il gruppo di appartenenza (v. ad es., quanto dichiarato
da SPARACIO Luigi all’udienza del 3 marzo 1999: “SPARACIO:
È capitato nella prima riunione che il GALLI non ha partecipato, ma hanno
partecipato rappresentanti del suo gruppo. P.M.: E avevano questo compito poi di
informarlo? SPARACIO: Ma è normale, non potevano assumersi una responsabilità
senza che era informato GALLI Luigi.”). È significativo che, secondo
quanto dichiarato da FERRARA Sebastiano, ad appartarsi per stilare un elenco di
possibili obiettivi, nel corso di una riunione svoltasi al villaggio CEP presso
la sua abitazione, furono lo stesso FERRARA, MARCHESE e SPARACIO, ma nessuno
degli esponenti del gruppo “Galli” presenti alla riunione fu coinvolto
nell’operazione, che presupponeva evidentemente il possesso di un ruolo che a
MAROTTA ed agli altri intervenuti per conto di GALLI non era riconosciuto.
Per sostenere il contrario il Pubblico Ministero si
è richiamato agli elementi acquisiti a carico di MAROTTA Gaetano nell’ambito
del processo scaturito dall’Operazione
Giostra, la cui decisione conclusiva, già più volte richiamata, ritaglia
effettivamente per MAROTTA un ruolo diverso da quello degli altri elementi del
gruppo capeggiato da GALLI Luigi, sottolineando il rapporto di parentela con il
capo, di cui è cugino, e la posizione di preminenza sugli altri associati
quando il capo è libero, e di governo del gruppo in sua vece quando la
detenzione impedisce a GALLI la direzione
diretta ed immediata della vita associativa (p. 192). A tale indicazione si
affianca la specificazione dei compiti espletati dal MAROTTA in seno al
sodalizio, che vanno dal mantenimento dei contatti con il capo detenuto,
attraverso i colloqui in carcere agevolati dal rapporto di parentela,
all’assunzione di decisioni di primaria importanza, come l’attività rivolta
alla individuazione degli assassini di Stracuzzi Antonino e la convocazione
delle riunioni finalizzate ad attuare la rappresaglia; dalla tenuta della
contabilità generale del gruppo al controllo sugli obiettivi dell’attività
estorsiva o sulla disponibilità di armi da parte del gruppo (pp. 210 – 211).
Va tuttavia osservato, secondo il convincimento che
ad avviso della Corte impongono le risultanze di questo dibattimento, che il
ruolo di vicario del GALLI attribuito al MAROTTA, pur essendo apprezzabile con
riferimento all’attività del suo gruppo di appartenenza, nel cui ambito
questo ruolo era eventualmente oggetto di un generalizzato riconoscimento, non
emerga con la stessa pregnanza e specificità con riferimento alla deliberazione
di carattere strategico concernente la rappresaglia da attuare contro i
responsabili dell’omicidio di Di Blasi Domenico, che non era faccenda interna
ad un gruppo, ma concerneva i rapporti reciproci tra i vari sodalizi ed imponeva
l’assunzione di una linea di azione comune che impegnava l’atteggiamento dei
propri affiliati ma anche degli appartenenti agli altri gruppi. Che una
deliberazione di questo tipo fosse di esclusiva competenza dei vertici
riconosciuti è assunto assai plausibile e pienamente conforme alle risultanze
processuali che non consentono di distinguere la posizione di MAROTTA da quella
degli altri esponenti del gruppo “Galli” indicati come partecipanti alle
varie riunioni successive all’omicidio Di Blasi, e che invece inducono ad
attribuire solamente ai vari SPARACIO, MARCHESE o FERRARA una effettiva capacità
di incidere sulle scelte che si andavano a compiere nell’interesse di tutti:
il che trova forse una spiegazione anche nella circostanza che il GALLI aveva
personalmente partecipato, prima e dopo l’inizio della sua latitanza, agli
incontri da cui erano scaturite le prime iniziative concrete nei confronti di
RIZZO e soprattutto MANCUSO, ed essendo ben noto quale fosse verosimilmente il
suo atteggiamento è comprensibile un più limitato apporto del suo gruppo,
sotto il profilo decisionale, alla scelta di una linea strategica che si poneva
nello stesso solco di quelle iniziative precedenti all’omicidio Di Blasi e nei
confronti della quale, in ogni caso, secondo quanto riferito da MARCHESE, non
mancò di esprimere personalmente viva soddisfazione, evidentemente prima
dell’arresto avvenuto il 17 giugno 1991, appena
sette giorni dopo quello di MANCUSO Giorgio. Ciò ovviamente non contrasta con
le conclusioni diverse alle quali, peraltro sulla scorta di una decisione ormai
irrevocabile, è necessario pervenire per quanto concerne gli episodi che si
collocano nella citata ultima fase delle “guerre di mafia” sottoposte
all’attenzione di questa Corte, e specificamente, con riferimento alla
posizione di MAROTTA Gaetano, per l’omicidio di Silipigni Giuseppe che a
quella fase appartiene (v. capo 43): come si rileverà anche in seguito nel
corso di questa motivazione, le caratteristiche dello scontro esploso con
l’omicidio di Stracuzzi Antonino appaiono diverse, perché il contrasto
riguarda in questo secondo caso specificamente il gruppo “Galli”, e
soprattutto matura e si sviluppa in un periodo in cui GALLI Luigi è già
detenuto da oltre un anno, sicché è plausibile ritenere che il ruolo di
vicario del MAROTTA abbia assunto in quella fase una effettività
necessariamente più piena di quanto non fosse avvenuto in precedenza.
Conseguentemente il MAROTTA deve essere assolto per
non avere commesso il fatto dal delitto ascrittogli al capo 19, lett. a), della rubrica.
Passando ad esaminare la posizione di LEO Giovanni,
che la prospettazione accusatoria ha inizialmente accomunato a quella di GALLI
Luigi, va immediatamente rilevato, in conformità alle richieste del Pubblico
Ministero, che il suo coinvolgimento risulta provato solo con riferimento ai
reati di cui ai capi 23 (omicidio di Cannavò Angelo), 24 (omicidio di Messina
Giovanni) e 36 (omicidio di Pellegrino Salvatore), e tuttavia per il primo
l’affermazione di responsabilità non è connessa alla deliberazione indicata
nel capo di imputazione in esame, sicché va adottata, limitatamente ad esso,
una statuizione analoga a quella emessa per i computati, che affermi
l’insussistenza della condotta istigatrice nelle forme ipotizzate
dall’accusa.
Nell’esaminare le risultanze relative ai reati di
cui al capo 15 si è verificato, al di là degli inesatti riferimenti temporali
forniti dallo stesso LEO Giovanni, il progressivo coinvolgimento dello stesso
LEO nelle iniziative prese dagli altri gruppi nei confronti di MANCUSO Giorgio
anche in epoca precedente all’omicidio Di Blasi. È plausibile ritenere che la
morte di Di Blasi, rafforzando ed estendendo i motivi della ostilità nei
confronti di MANCUSO Giorgio e provocando nei confronti dell’intero gruppo
“Mancuso – Rizzo” una vera e propria mobilitazione, sia stata percepita da
LEO e da quei pochi che gli erano rimasti fedeli, e che non erano transitati nel
gruppo di MANCUSO, come l’occasione per vedere vendicata l’uccisione di Leo
Giuseppe della cui morte il MANCUSO si era reso responsabile qualche mese prima.
Tuttavia le scarne risultanze dibattimentali, pur
confermando il coinvolgimento di LEO Giovanni e del fratello Domenico nella fase
della attuazione della strategia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, non
consentono di configurare un contributo determinante alla deliberazione della
medesima strategia del gruppo, e di LEO Giovanni che ne impersonava in quel
momento il vertice, ma la cui libertà di movimento era limitata dagli arresti
domiciliari ai quali era già sottoposto prima dell’omicidio Di Blasi e che
sarebbero cessati, stando alle sue stesse dichiarazioni, il 7 luglio 1991.
Ovviamente, alla luce delle considerazioni già
illustrate, la mera presenza dello stesso LEO Giovanni ad alcuna delle riunioni
seguite all’omicidio Di Blasi, peraltro affermata in maniera tutt’altro che
univoca da qualcuno dei collaboratori sentiti (CARIOLO Antonio e PIETROPAOLO
Pasquale), è compatibile con questo coinvolgimento a livello prevalentemente
esecutivo e ne costituisce espressione, ma non contrasta con la conclusione
anticipata.
Quest’ultima trae invece spunto innanzitutto
dalle affermazioni di FERRARA Sebastiano, il quale, interpellato in ordine alla
presenza alle riunioni di LEO Giovanni, l’ha riferita espressamente ad un
periodo successivo a quello iniziale (il che è compatibile con i tempi della
scarcerazione del LEO), lasciando intendere in ogni caso che LEO Giovanni era
coinvolto a titolo personale in relazione al rapporto con lo stesso FERRARA,
mentre il fratello LEO Domenico avrebbe autonomamente aderito alla “guerra”
prendendo parte anche agli incontri precedenti (“Avv.
FOTI: In queste riunioni era presente anche LEO Giovanni? FERRARA S.: In un
secondo tempo, negli ultimi tempi. LEO Domenico invece sì. Avv. FOTI: A me non
interessa LEO Domenico, ho detto: ‘LEO Giovanni’. Vorrei chiarito questo:
cioè prima della morte di Di Blasi il LEO Giovanni partecipava alle riunioni?
Aveva potere decisionale […] FERRARA S.: No, perché era una cosa mia
personale la cosa con LEO Giovanni. Avv. FOTI: Era una cosa personale cosa? Non
ho capito. FERRARA S.: Se aveva contatti, direttamente con me, invece LEO
Domenico ha partecipato alle riunioni. […] Avv. FOTI: Negli ultimi tempi
riferito a quando, prima o dopo la morte di Di Blasi? FERRARA S.: Dopo. Avv.
FOTI: Dopo la morte di Di Blasi? FERRARA: Sì. Ma dopo a distanza di alcuni
mesi. Avv. FOTI: Leo Giovanni in queste riunioni, quando partecipava e se
partecipava, che potere aveva decisionale? FERRARA S.: LEO Giovanni, quando
veniva, veniva a parlare direttamente con me, con mio fratello, con il mio
gruppo. Avv. FOTI: Quindi lui non poteva decidere: ‘Facciamo questo, questo
omicidio, quest’altra cosa’ […] FERRARA S.: Lui doveva essere a mia
disposizione e accettare le cose che noi gli dicevamo di fare.”).
Da queste dichiarazioni emerge poi un ruolo di
secondo piano del LEO che trova conferma nelle sue stesse affermazioni. Egli ha
dichiarato di avere partecipato ad una sola riunione, successiva alla sua
scarcerazione, presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano, anche se in
precedenza VENUTO Giuseppe aveva preso parte, dopo averlo interpellato, ad
un’altra riunione a cui l’aveva invitato VENTURA Salvatore ed in cui era
stata decisa l’eliminazione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso”.
Escluso che la riunione alla quale prese parte il LEO ebbe carattere
propriamente deliberativo della strategia, posto che questa era stata decisa e
messa a punto nelle riunioni svoltesi nei mesi precedenti, neppure
all’intervento di VENUTO Giuseppe ad uno degli incontri convocati nei momenti
immediatamente successivi all’omicidio Di Blasi può essere ragionevolmente
attribuito il significato di un contributo rilevante alla formazione della
volontà comune, posto che al VENUTO, la cui presenza, ma a titolo personale,
trova conferma nelle dichiarazioni di quasi tutti gli altri collaboratori,
sembra essere stato attribuito un ruolo di mero osservatore, con il compito
ulteriore di portare eventualmente a conoscenza degli altri gruppi la
disponibilità dei LEO a fornire appoggio per l’esecuzione della strategia
decisa (“Lui è venuto da me per
chiedere il mio parere, io gli ho detto di andare e vedere come sono le cose, ed
eventualmente, se vede che la cosa andava bene, di accordare e dirgli che il
nostro aiuto c’era.”).
Alla luce di ciò il potere decisionale dai confini
non meglio precisati attribuito a LEO Giovanni dal solo CASTORINA Pasquale (“Praticamente lui era amico con Giuseppe VENUTO e aveva, era anche
influente diciamo, … perché c’erano anche i suoi cugini che partecipavano
ad altri agguati, … quindi poteva dire anche la sua e sicuramente aveva non un
ruolo marginale, ecco ma un ruolo anche decisionale.”), non è elemento
sufficiente a contrastare quanto emerge in maniera ben più pregnante dalle
altre risultanze processuali, ma appare piuttosto una sorta di riconoscimento
del prestigio criminale della famiglia LEO nel suo complesso, del tutto
ininfluente nella valutazione della responsabilità di LEO Giovanni in ordine
alla imputazione di cui al capo 19 lett. b)
della rubrica.
In conclusione, in sostanziale accoglimento delle
richieste del Pubblico Ministero, la condanna di LEO Giovanni con riferimento
all’imputazione in esame va circoscritta al solo concorso negli omicidi di
Messina Giovanni e di Pellegrino Salvatore, per i quali le risultanze
dibattimentali, come potrà rilevarsi in seguito, evidenziano lo specifico
coinvolgimento, nella fase ideativa ed in quella esecutiva, di elementi del
gruppo “Leo”: non appare casuale che LEO Giovanni, nel corso del suo esame,
abbia associato il contributo di elementi del proprio gruppo agli omicidi di
Messina Giovanni, Pellegrino Salvatore e Cannavò Angelo, quest’ultimo
peraltro riconducibile al mandato di LEO Giovanni, ma estraneo a quella
deliberazione di carattere generale, e pertanto anche con riferimento alla
posizione di LEO escluso dall’affermazione di responsabilità relativa
all’attività istigatrice contestata al capo 19.
Sussistono, per tutti gli imputati di cui è stata
affermata la responsabilità, le aggravanti contestate della premeditazione e
della natura “mafiosa” di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Sotto il primo profilo sarebbe problematico
escludere la sussistenza della premeditazione in presenza di una deliberazione
di annientamento di un intero gruppo criminale, che si è formata in tempi
ristretti in considerazione dell’esigenza di intraprendere al più presto dopo
l’omicidio Di Blasi l’azione di rappresaglia, ma che ha assistito, sia pure
con gli adattamenti imposti dallo sviluppo degli eventi, l’attuazione di un
programma omicida protrattasi per oltre un anno senza soluzioni di continuità o
cadute di tensione.
La sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
7 del d. l. n. 152/91 va riconosciuta in quanto la deliberazione della
“guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” ha assunto una
valenza strategica fondamentale per la vita e la sopravvivenza degli organismi
criminali facenti capo a MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, GALLI Luigi e FERRARA
Sebastiano, minacciati dalla aggressività e spavalderia del MANCUSO, di cui
l’omicidio di Di Blasi Domenico costituiva l’ennesima dimostrazione, e dal
pericolo rappresentato dalla alleanza che il MANCUSO aveva stretto con RIZZO
Rosario, ulteriormente confermata anch’essa dalla comune partecipazione dei
due alla uccisione di Domenico Di Blasi. L’omicidio (nella specie diretto ad
attuare la strategia di sterminio decisa dai vertici dei gruppi antagonisti di
quello “Mancuso – Rizzo”), in quanto finalizzato ad assicurare
l’egemonia di un gruppo, o, come nel caso di specie, di una vera e propria
coalizione di gruppi, è manifestazione tipica dell’intimidazione mafiosa,
poiché è lo strumento per garantire, con l’eliminazione o l’indebolimento
del gruppo o dei gruppi rivali, le condizioni necessarie per mantenere ed
ampliare la gestione delle attività lucrative del sodalizio, che in definitiva
di ogni scelta strategica costituisce la ragione ultima e determinante.
Sulla natura mafiosa di questi organismi criminali
non appare in questa sede possibile avanzare alcun ragionevole dubbio, posto che
tale caratteristica è implicitamente affermata da coloro che ne hanno fatto
parte con ruoli di responsabilità, ed ora, divenuti collaboratori di giustizia,
ne descrivono la struttura e le prassi operative, ed emerge altresì dalle
modalità dei fatti accertati in questo processo, che appaiono sintomatici
dell’esistenza di uno scontro cruento tra gruppi per il controllo del
territorio attraverso gli strumenti della violenza e dell’intimidazione.
Nell’esaminare le risultanze dibattimentali si è poi talora sottolineato, e
non mancherà l’occasione di evidenziarlo ulteriormente, l’atteggiamento
chiaramente omertoso di numerosi testimoni, i quali, al di là della difficoltà
obiettiva di ricordare vicende accadute diversi anni prima dell’audizione
dibattimentale, hanno spesso dimostrato incertezze assolutamente incompatibili
con un ricordo anche vago dei fatti, oppure hanno assunto atteggiamenti
deliberatamente reticenti, sintomatici, l’uno e l’altro contegno, del clima
in cui si sono svolte le vicende esaminate nell’ambito di questo processo e
delle connesse difficoltà di accertamento attraverso il ricorso agli strumenti
di indagine tradizionali. Ed è significativo che atteggiamenti non dissimili,
sotto il profilo della negazione anche di circostanze del tutto marginali ai
fini dell’accertamento dei fatti, siano stati assunti anche dagli stessi
imputati non collaboratori, non di rado vittime di qualcuno dei fatti di sangue
esaminati, i quali al momento di essere esaminati, quando hanno accettato di
rispondere, hanno talora negato perfino l’evidenza, allineandosi ad un rifiuto
di qualsiasi contributo all’attività giudiziaria di accertamento che in certi
ambienti costituisce la regola.
Con riferimento alla posizione degli imputati che
hanno ammesso le proprie responsabilità ed i cui difensori hanno invocato,
anche per l’imputazione in esame, l’applicazione dell’art. 8 della legge
n. 203/91, è necessario, ad avviso della Corte, distinguere le posizioni di
SPARACIO Luigi e FERRARA Sebastiano da quelle di LEO Giovanni e MARCHESE Mario.
Compete ai primi due sicuramente la concessione
dell’attenuante speciale indicata, che esclude l’applicazione della
corrispondente aggravante di cui all’art. 7 della stessa legge.
Il contributo di FERRARA Sebastiano e SPARACIO
Luigi, che per entrambi si innesta in una scelta di dissociazione che con
riferimento alle vicende esaminate in questo dibattimento è apparsa definitiva
ed irreversibile, ha rivestito carattere decisivo ai fini della compiuta
ricostruzione della genesi e degli sviluppi della scelta strategica compiuta
dopo la morte di Di Blasi dai gruppi ostili a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario.
Probabilmente in relazione al ruolo di primo piano assunto nella ideazione,
organizzazione ed attuazione del programmato annientamento del gruppo “Mancuso
– Rizzo”, l’uno e l’altro sono stati in grado di fornire una
ricostruzione completa e sufficientemente dettagliata delle convulse vicende
successive all’omicidio Di Blasi, fornendo una collaborazione che ha implicato
l’ammissione di proprie personali responsabilità, nonché l’univoca
affermazione del ruolo di vertice in quel tempo assunto nei rispettivi sodalizi
di appartenenza, prodromica ad eventuali ulteriori sviluppi giudiziari.
Decisamente più limitato è apparso il contributo
di LEO Giovanni e MARCHESE Mario, anche se il modesto rilievo delle
dichiarazioni del primo discende da ragioni di carattere prevalentemente
obiettivo, essendo connesso al ruolo marginale ed in ogni caso circoscritto
assunto da ciò che restava del gruppo “Leo” nell’ambito delle iniziative
successive all’omicidio Di Blasi. Più problematica appare la valutazione
della posizione di MARCHESE Mario, in linea di principio depositario di
conoscenze di livello ed importanza non inferiori a quelle dei coimputati
SPARACIO e FERRARA, e tuttavia condizionato, secondo la ricostruzione dei fatti
operata dalla Corte, dal desiderio di posticipare l’intervento del proprio
gruppo nell’attuazione delle iniziative contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo” e di dimostrare la propria estraneità anche sotto il profilo ideativo
ai primi fatti di sangue che a quell’azione di rappresaglia devono essere
ricondotti. In relazione a questo atteggiamento l’imputato non appare
meritevole di ottenere il beneficio invocato, peraltro concessogli con
riferimento a buona parte delle altre imputazioni di cui è chiamato a
rispondere personalmente in questo processo. Tanto MARCHESE Mario che LEO
Giovanni, in relazione al contegno processuale, possono tuttavia godere, ferma
restando l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n.
152/91, che si sottrae al giudizio di bilanciamento, della concessione delle
circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sulle residue
aggravanti contestate.
Per la determinazione delle pene si rinvia anche in
questo caso alla parte finale della motivazione.
[1] RIZZO Rosario nel corso del suo esame all’udienza del 26 marzo 1999 ha riferito che effettivamente dopo l’omicidio Di Blasi lui ed il MANCUSO erano nascosti in una casa di Santa Margherita, villaggio posto alla periferia sud della città e limitrofo a quello di Galati.
[2] Ma probabilmente anche altri elementi di cui è stata talora ricordata la partecipazione alle riunioni, come ad es. Pellegrino Giuseppe, Spartà Giacomo o Amato Francesco, gravitanti in ambiti associativi collaterali o in gruppi “satellite” rispetto a quelli direttamente coinvolti nella “guerra” al gruppo “Mancuso – Rizzo”.
[3] Si tratta delle puntuali considerazioni contenute nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 11 del 27 novembre 1997, Sparacio ed altri, relativa all’omicidio di Vento Giuseppe, avvenuto il 2 luglio 1992, uno dei pochi, tra quelli commessi dopo l’omicidio Di Blasi in danno di affiliati al gruppo “Mancuso”, non compreso nell’ambito della Peloritana bis.
[4] Cass. 10 maggio 1993, Algranati ed altri, in Cass. pen., 1995, 51.
[5] Aappare quasi superflua l’indicazione di precedenti: v. ex multis Cass. 5 aprile 1993, Palazzini.
[6] V. Cass. 30 novembre 1989, Picciafuoco; Cass. 5 luglio 1990, Balzerani.
[7] Cass. 30 gennaio 1992, Abbate ed altri, cit., emessa a conclusione del primo maxirpocesso alla mafia palermitana; in senso diametralmente opposto, ma in fattispecie completamente diversa, Cass. S.U. 21 ottobre 1992, Marino ed altri. Contro il criterio della automatica sovrapposizione della responsabilità a titolo di concorso alla partecipazione all’attività della “commissione” mafiosa v. anche Cass. 14 novembre 1992, Madonia ed altri, che ha annullato la condanna di un componente della commissione per un omicidio materialmente commesso da altri affiliati.
[8] Cass. 2 maggio 1995, Santapaola.
[9] Cass. 30 novembre 1995, Greco ed altri, anch’essa in tema di impugnazione di ordinanza applicativa di misura cautelare.
[10] Cass. 19 dicembre 1997, Greco ed altri.