2.3.19.    Deliberazione della guerra contro il gruppo RIZZO - MANCUSO a seguito dell'uccisione di DI BLASI Domenico (capo 19)

Fin dalle battute iniziali del processo è apparsa la centralità che nell’impostazione accusatoria assume la consumazione dell’omicidio di Di Blasi Domenico, destinato, per il carisma ed il prestigio della vittima (ma anche per il livello criminale di coloro che furono immediatamente indicati come autori dell’omicidio), a scuotere in profondità gli equilibri interni alla criminalità organizzata messinese e a scatenare una violentissima e cruenta reazione, snodatasi nel corso di oltre un anno in una lunga catena di gravi fatti di sangue (l’ultimo dei quali è l’omicidio di Cunsolo Vittorio, avvenuto il 18 agosto 1992), che ha dato vita ad un’escalation senza precedenti nella storia più recente della città per la platealità di alcuni episodi, per il numero degli obiettivi colpiti, per l’estensione temporale della rappresaglia e per il carattere sistematico e totalizzante dell’azione di annientamento intrapresa nei confronti di un intero gruppo criminale, la cui reazione, anche in conseguenza dell’arresto del suo elemento dotato di maggiori capacità organizzative, è stata pressoché inesistente se si eccettuano alcuni sporadici e timidi tentativi di fronteggiare l’offensiva dei gruppi avversari.

Peraltro non è sfuggito, nel corso della ricostruzione di alcune delle vicende che hanno preceduto l’omicidio Di Blasi, che l’ostilità nei confronti di MANCUSO Giorgio ha radici più lontane e remote, connesse, come si è avuto modo di rilevare analizzando soprattutto i reati indicati nei capi 14 (tentato omicidio volontario in danno di MAROTTA Gaetano e PAPALE Domenico) e 15 della rubrica (agguati contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, prima dell'omicidio di DI BLASI Domenico), al timore che presso gli altri capiclan suscitavano la spavalderia e l’aggressività di MANCUSO, che si era già sbarazzato, con modalità tali da impressionare tutto l’ambiente, di un personaggio del calibro di Leo Giuseppe, a cui peraltro lo legava un consolidato rapporto di affiliazione, e che aveva finito per entrare in contrasto con diversi esponenti degli altri gruppi, prevalentemente per ragioni legate al controllo delle estorsioni, mettendo in pericolo la fragile tregua che era stata faticosamente raggiunta tra i gruppi sorti in seguito alla disgregazione della “famiglia Costa” proprio grazie all’intervento decisivo di Di Blasi Domenico, divenuto non a caso l’avversario principale del MANCUSO ed il fautore più convinto della necessità della sua uccisione.

Rinviando alle ampie considerazioni sviluppate nel corso dell’analisi delle due imputazioni citate, è in questa sede necessario sottolineare che la rappresaglia decisa in seguito all’uccisione di Di Blasi Domenico non costituisce un fatto nuovo, ma si salda senza soluzione di continuità con l’atteggiamento assunto nei confronti di MANCUSO già dopo il tentato omicidio di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, allorché, come ha incisivamente riferito SPARACIO, nel corso di una riunione tenutasi al villaggio Giostra si decise di punire nella maniera più severa l’errore del MANCUSO (“…C’è stata una riunione a casa di Mancuso Antonino dove abbiamo partecipato io, GALLI Luigi, MARCHESE Mario, Di Blasi Domenico, MAROTTA Gaetano che era ingessato del braccio e Puccio Gatto. E in quella riunione che abbiamo fatto loro mi hanno, io cercavo di mettere la pace, di dire: va be’ ha sbagliato, ora vediamo, però, e li avevo quasi convinti sia a GALLI e a MARCHESE, e il Di Blasi, in quell’occasione, ha disposto, dice ‘no, ha sbagliato e deve morire’, e perciò in quell’occasione scaturisce … diciamo … la morte di MANCUSO Giorgio con l’accordo di GALLI, di MARCHESE, mio e di Di Blasi Domenico.”). Ed analogamente SANTORO Angelo ha riferito di avere partecipato ad una riunione, verosimilmente svoltasi a villaggio CEP presso uno dei fratelli FERRARA, a cui era presente anche Di Blasi Domenico e nel corso della quale, con l’accordo di tutti ad eccezione dello SPARACIO che si mostrava ancora dubbioso, fu decisa l’eliminazione di MANCUSO Giorgio che il Di Blasi personalmente si incaricò di eseguire non appena gli si fosse presentata l’occasione

L’individuazione dei responsabili dei vari appostamenti descritti sotto il capo 15 della rubrica ha evidenziato il progressivo coinvolgimento di tutti i gruppi nella strategia deliberata contro MANCUSO e RIZZO già in epoca precedente all’omicidio Di Blasi, così come attesta l’appartenenza degli elementi che a quegli episodi hanno partecipato in quanto messi a disposizione dai rispettivi gruppi.

Descritte nelle pagine precedenti le varie vicende su cui hanno riferito in maniera sostanzialmente convergente numerosi collaboratori di giustizia e che sono sintomatiche dei contrasti che opponevano ormai il MANCUSO a FERRARA Sebastiano, a MARCHESE Mario, agli uomini del gruppo “Galli” e a Di Blasi Domenico (ma, ad es., anche a VENTURA Salvatore, che pur provenendo dallo stesso gruppo “Leo”, non aveva buoni rapporti con MANCUSO ed era invece molto amico di Di Blasi), appare perciò evidente che l’omicidio di Di Blasi Domenico determinò solo un innalzamento del livello di un conflitto che fino a quel momento era rimasto più o meno latente ed in ogni caso non aveva avuto manifestazioni così eclatanti; lo stesso delitto si iscrive peraltro a pieno titolo nello scontro di cui si sono analizzate la genesi e le molteplici cause, costituendo, secondo una strategia preventiva ampiamente sperimentata, l’effetto della decisione di anticipare le mosse degli avversari che MANCUSO maturò quando fu consapevole delle intenzioni ostili di costoro (e segnatamente di Di Blasi Domenico) nei suoi confronti. È significativo che pressoché tutti gli imputati poi divenuti collaboratori di giustizia, pur avendo personalmente vissuto tali vicende, abbiano unanimemente manifestato la difficoltà di distinguere, nell’ambito delle varie e numerose riunioni dedicate alla questione “Mancuso”, quelle avvenute prima da quelle avvenute dopo l’omicidio Di Blasi, confermando in tal modo ulteriormente la continuità tra le due fasi e la sostanziale omogeneità, sotto il profilo dei contenuti, delle strategie concordate nei due momenti: sicché l’indicazione del delitto come momento discriminante non intende attestare la nascita di uno scenario inedito, o il radicale mutamento degli assetti delinquenziali del tempo, ma risponde prevalentemente ad un’esigenza classificatoria.

In questo quadro di sostanziale continuità i fattori veramente nuovi riconducibili all’omicidio di Di Blasi Domenico appaiono da un lato il coinvolgimento nella “guerra”, a pieno titolo e senza ulteriori remore, del gruppo capeggiato da SPARACIO Luigi, che fino a quel momento, probabilmente a causa del rapporto di amicizia che lo legava al MANCUSO, aveva mantenuto una posizione defilata (compiendo anche alcuni vani tentativi di appianare i contrasti e offrendosi quale “garante” del MANCUSO), e solo per salvaguardare il rapporto con Di Blasi, ma forse senza troppa convinzione, aveva aderito alla strategia che si era tradotta nei molteplici appostamenti organizzati prima dell’omicidio Di Blasi (v. in proposito il coinvolgimento di elementi del gruppo “Sparacio” nel sesto dei c. d. agguati esaminati nell’ambito del capo 15).

Altro fattore di novità sicuramente riconducibile all’omicidio Di Blasi fu poi l’aperto coinvolgimento di RIZZO Rosario, obiettivo dei gruppi avversari non più solamente perché schierato al fianco di MANCUSO (al quale erano riconducibili in maniera pressoché esclusiva i motivi dei precedenti contrasti), ma perché direttamente e personalmente responsabile della morte di Di Blasi, e per questa ragione, soprattutto dopo l’arresto di MANCUSO, destinato a catalizzare l’azione di rappresaglia dei gruppi avversari e a rimanere coinvolto in numerosi agguati, alcuni dei quali meticolosamente organizzati con tecniche di tipo militare, ai quali il RIZZO riuscì a scampare miracolosamente (come ha chiarito SPARACIO riferendosi all’incontro presso l’abitazione di Mancuso Antonino, “già anche nella prima si era deliberata l’uccisione di MANCUSO e dei suoi affiliati, mancava solo RIZZO Rosario, RIZZO è subentrato dopo l’omicidio Di Blasi.”).

Ulteriore dato nuovo è inoltre costituito dalla generalizzazione degli obiettivi, posto che le deliberazioni successive all’omicidio Di Blasi investono tutti gli affiliati ai gruppi “Mancuso” e “Rizzo”, e anche coloro che si sospettano ad essi vicini, sebbene l’autentica novità sia rappresentata dal carattere totalizzante della strategia di annientamento perseguita, in quanto anche in precedenza erano stati compiuti degli agguati contro personaggi che si ritenevano legati a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario (si pensi al tentato omicidio di PARATORE Giuseppe e all’omicidio di D’Angelo Santo, capi 13 e 17 della rubrica).

Il capo di imputazione in esame concerne una condotta di istigazione alla commissione di una lunga serie di delitti di omicidio e di tentato omicidio e dei reati connessi in materia di armi, che viene ascritta innanzitutto a SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e MAROTTA Gaetano (lett. a), e che sarebbe scaturita dalla partecipazione di questi imputati alle riunioni tenutesi a partire dal giorno successivo all’omicidio Di Blasi, e dalla deliberazione della eliminazione degli appartenenti ai gruppi di MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario (ovvero dalla adesione a tale deliberazione). Analoga condotta, ma con la specificazione che alle predette riunioni avrebbero preso parte tramite dei rappresentanti, viene attribuita agli imputati GALLI Luigi e LEO Giovanni (lett. b), e al secondo, a differenza degli altri, solo a partire dal 20 maggio 1991 in poi.

In seguito alla modifica dell’imputazione operata dal Pubblico Ministero all’udienza del 26 marzo 1997, ed imposta dalla necessità di aggiornare l’indicazione numerica dei reati investiti dalla “deliberazione di guerra” in base alla più breve numerazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio (dopo lo “stralcio” di numerosi episodi originariamente compresi nell’ambito della Peloritana bis), la condotta di istigazione ascritta agli imputati sarebbe stata rivolta secondo l’accusa, senza più alcuna distinzione tra le posizioni di GALLI Luigi e LEO Giovanni e quelle degli altri imputati, agli esecutori materiali dei seguenti reati:

§        capo 20: tentato omicidio in danno di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo, avvenuto il 17 maggio 1991;

§        capo 21: omicidio volontario di La Rosa Carmelo, avvenuto il 17 maggio 1991;

§        capo 22: omicidio volontario di Pellegrino Paolo, avvenuto il 18 maggio 1991;

§        capo 23: omicidio volontario di Cannavò Angelo, ferito il 21 maggio 1991 e deceduto il 24 maggio 1991;

§        capo 24: omicidio volontario di Messina Giovanni, commesso il 21 maggio 1991;

§        capo 26: tentato omicidio in danno di Rizzo Ignazio, avvenuto il 16 giugno 1991;

§        capo 27: tentato omicidio di Catanzaro Gaetano, commesso nel luglio 1991;

§        capo 29: tentato omicidio di Sturiale Francesco, avvenuto nella notte del 3 agosto 1991;

§        capo 30: tentato omicidio di PARATORE Giuseppe, RIZZO Rosario e PULLIA Carmelo, commesso il 6 settembre 1991;

§        capo 31: omicidio di Caspo Raimondo e tentato omicidio di RIZZO Rosario e IDOTTA Marcello, commessi il 7 novembre 1991;

§        capo 32: tentato omicidio di RIZZO Rosario e Lagonigro Angelo, avvenuto il 6 dicembre 1991;

§        capo 33: omicidio volontario in danno di Morabito Maurizio e tentato omicidio di Basile Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy, avvenuti il 24 febbraio 1992;

§        capo 34: omicidio di Catanzaro Gaetano, commesso in data 8 marzo 1992;

§        capo 36: omicidio di Pellegrino Salvatore, commesso il 20 marzo 1992;

§        capo 37: tentato omicidio di IDOTTA Marcello, avvenuto il 5 maggio 1992;

§        capo 38: omicidio di Conte Stellario, Foti Benedetto e Giacobbo Massimo, commesso il 31 maggio 1992;

§        capo 39: omicidio di Cunsolo Vittorio, commesso il 18 agosto 1992.

Restano ovviamente fuori dalla contestazione quegli episodi che, sebbene avvenuti nello stesso arco di tempo, appaiono riconducibili alle ben poche ed isolate iniziative prese dal gruppo “Mancuso – Rizzo” per contrastare l’offensiva, e cioè il tentato omicidio di Cordima Franco (capo 25), l’omicidio di Bombara Giuseppe (capo 28) e l’omicidio di Mazzeo Roberto (capo 35).

Sul capo di imputazione in esame hanno riferito in dibattimento, in maniera più o meno approfondita in relazione alla quantità e alla qualità delle rispettive conoscenze, Santacaterina Umberto, LONGO Luigi, SANTORO Angelo, PIETROPAOLO Pasquale, CASTORINA Pasquale, LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio, ARNONE Marcello, TURRISI Antonino, SALVO Giovanni, VENTURA Salvatore, LEO Roberto e LEO Salvatore. Si sono sottoposti all’esame gli imputati MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e LEO Giovanni, ed è stato infine disposto ai sensi dell’art. 507 c. p. p. l’esame di FERRARA Carmelo.

Santacaterina Umberto, molto legato a Di Blasi Domenico e, dopo la morte di questi, a CASTORINA Pasquale, ha riferito all’udienza del 14 novembre 1997 che in uno dei giorni immediatamente successivi all’omicidio di Di Blasi Domenico si svolse una riunione in casa della suocera di SPARACIO Luigi, nella quale fu deciso dai rappresentanti dei vari gruppi di scatenare una “guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, responsabili della morte di Di Blasi. Circa l’identità dei partecipanti a questa prima riunione, a cui seguirono delle altre, Santacaterina si è limitato a confermare dopo la contestazione il contenuto del verbale del 13 maggio 1993, quando aveva dichiarato che al vertice, promosso da SPARACIO Luigi, particolarmente irritato per l’uccisione di Di Blasi, avevano preso parte, oltre allo stesso SPARACIO, CASTORINA Pasquale (che Santacaterina ha indicato come sua fonte di conoscenza), VINCI Rosario, GUARNERA Lorenzo, CARIOLO Antonio e VENTURA Salvatore, inteso carosello, tutti del gruppo “Sparacio”; erano altresì presenti, per il gruppo “Marchese”, LEARDO Gino e MARCHESE Mario, quest’ultimo anche con poteri di rappresentanza del gruppo “Ferrara”, e, per il gruppo “Galli”, Stracuzzi Antonino, Papale Domenico e MAROTTA Gaetano.

LONGO Luigi, sentito all’udienza del 17 luglio 1998, ha genericamente ricordato di avere preso parte a delle riunioni, svoltesi al villaggio CEP presso l’abitazione di Carmelo FERRARA o presso la stalla del fratello Sebastiano, tanto precedenti che successive all’omicidio Di Blasi, a cui partecipavano, oltre ad esponenti del clan “Ferrara”, anche rappresentati dei gruppi “Marchese”, “Galli” e “Sparacio”, ed in cui si organizzavano degli agguati contro RIZZO Rosario o altri personaggi che si sapevano affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo” (in particolare il collaboratore ha ricordato l’organizzazione degli attentati contro RIZZO a Santa Lucia sopra Contesse e la deliberazione dell’omicidio di Messina Giovanni, inteso menza molla).

Dello stesso tenore e scarsamente significative appaiono anche le dichiarazioni di SANTORO Angelo, sentito nelle udienze del 4 e 10 luglio 1998, il quale, dopo avere ricordato che l’uccisione di MANCUSO era stata già decisa in precedenza, ha riferito che dopo l’omicidio Di Blasi si tennero delle riunioni in cui si deliberò l’eliminazione di tutti gli affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo”, come gli venne comunicato da FERRARA Sebastiano (dal quale solamente il SANTORO prendeva ordini), che aveva preso parte alla decisione insieme a SPARACIO e MARCHESE e ad esponenti degli altri gruppi.

Anche TURRISI Antonino, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, ha ricordato di avere preso parte ad alcune delle numerose riunioni svoltesi dopo l’omicidio Di Blasi al villaggio CEP, prevalentemente presso l’abitazione di FERRARA Carmelo, a cui erano presenti (oltre a FERRARA Sebastiano e ai suoi affiliati, come sembra plausibile desumere dalla sua ricostruzione) MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi ed alcuni loro affiliati (il collaboratore ha menzionato Rosario VINCI, Franco CUSCINÀ, Gino LEARDO e Giuseppe Mulé), e nelle quali fu deciso di fare terra bruciata intorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. Tuttavia, anche quando non prendeva parte alle riunioni, il TURRISI ha spiegato che ne era informato, in quanto FERRARA Sebastiano di solito lo incaricava di tenere sotto controllo la zona per segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Interpellato specificamente in ordine alla presenza di GALLI Luigi a questi incontri, TURRISI ha ricordato che almeno in una o due occasioni, di cui non saputo specificare se successive o precedenti all’omicidio Di Blasi, il GALLI si recò al villaggio CEP, e una volta, in cui si trovava in compagnia di Puccio Gatto, si appartò a discutere con FERRARA Sebastiano e FERRARA Carmelo, quest’ultimo agli arresti domiciliari.

Di maggiore rilievo, perché frutto di una conoscenza più approfondita e prevalentemente diretta dei fatti, sono le dichiarazioni di PIETROPAOLO Pasquale, sentito in data 11 e 18 dicembre 1998, il quale ha ricordato di avere preso parte, nelle ore serali, ad una prima riunione presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi subito dopo l’omicidio Di Blasi, in cui si deliberò di uccidere tutti gli appartenenti ai gruppi “Mancuso” e “Rizzo”. All’incontro erano presenti molte persone, in rappresentanza dei vari gruppi, ed il PIETROPAOLO ha specificato che del gruppo “Sparacio”, oltre a lui stesso e allo zio CASTORINA Pasquale, parteciparono Antonino Villari, Antonio CARIOLO, Marcello ARNONE e Domenico RANDAZZO, mentre MARCHESE Mario era personalmente presente insieme al suo affiliato Mulé Giuseppe e per il gruppo di GALLI Luigi erano intervenuti Mancuso Antonino, Papale Domenico, MAROTTA Gaetano e qualche altro esponente del sodalizio; forse era presente anche LEO Giovanni. Per quanto riguarda in particolare il gruppo “Galli” PIETROPAOLO ha precisato che la presenza di elementi di cui era a tutti ben nota l’appartenenza al gruppo (Papale Domenico, MAROTTA Gaetano e Mancuso Antonino), fu intesa come il segnale inequivocabile dell’adesione dello stesso GALLI alla deliberazione, anche se nessuno di essi esternò l’effettivo assenso del capo del sodalizio. A questa seguirono successivamente altre riunioni destinate alla specifica organizzazione dei singoli agguati, ma già in occasione di questo primo incontro si decise l’omicidio di Pellegrino Paolo.

CASTORINA Pasquale, sentito all’udienza del 12 dicembre 1998, ha dichiarato che subito dopo la morte di Di Blasi si era messo in contatto con lo SPARACIO e lo aveva incontrato presso il negozio della suocera. Ancora scossi dalla notizia, in considerazione dei rapporti intrattenuti con la vittima, avevano quindi deciso insieme di riunirsi con gli altri la mattina successiva presso l’abitazione della suocera di SPARACIO, Settineri Vincenza, ubicata in via Boner, anche perché il rischio di un controllo delle forze dell’ordine sconsigliava un incontro nelle ore immediatamente successive all’omicidio. Tra le tantissime persone presenti a questa prima riunione, dopo qualche contestazione CASTORINA ha ricordato, oltre a sé stesso ed al nipote PIETROPAOLO Pasquale, SPARACIO Luigi, Villari Antonino, CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore, forse anche GUARNERA Lorenzo, LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, Russo Massimo, RANDAZZO Domenico, BONASERA Angelo, MARCHESE Mario, Mulé Giuseppe, Amato Francesco da Galati, uno dei fratelli Pellegrino inteso arancino, nonché un giovane amico dello SPARACIO e munito di porto d’armi perché incensurato (forse il “guardiaspalle” amico di SPARACIO di cui ha riferito anche CARIOLO Antonio, dichiarando che si trattava di tale Mantineo Francesco, figlio del titolare di un deposito di ceramiche ubicato sulla via La Farina); erano anche presenti alla riunione elementi del gruppo “Galli” (non personalmente il capo, ma MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, Gatto Giuseppe o Papale Domenico), mentre probabilmente mancavano in questo primo incontro gli esponenti del gruppo del villaggio CEP. Passando a descrivere i contenuti dell’incontro, CASTORINA ha riferito che a prendere la parola furono gli elementi più rappresentativi, in primo luogo lo SPARACIO che esordì comunicando all’assemblea che i responsabili della morte di Di Blasi Domenico erano MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Intervennero quindi sicuramente il MARCHESE ed il Mulé, nonché lo stesso CASTORINA e qualche altro. Erano costoro, secondo CASTORINA, in quanto investiti di poteri direttivi all’interno dei gruppi di appartenenza, ad assumere un ruolo decisionale nell’ambito della riunione, da cui scaturì innanzitutto una vera e propria “dichiarazione di guerra”, la scelta cioè di fare terra bruciata attorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”, assunta e condivisa da tutti i partecipanti come reazione all’omicidio Di Blasi. Nello stesso contesto furono individuati alcuni dei possibili obiettivi di questa strategia (Pippo Vento, Gaetano Catanzaro, Vittorio Cunsolo, Giuseppe Cucinotta, e qualcuno vicino specificamente a RIZZO Rosario, come PARATORE Giuseppe), e CASTORINA ha indicato un momento ulteriore, in cui alcuni gruppi più ristretti, con l’adesione di tutti i partecipanti alla riunione, si assunsero già dei compiti specifici: così, mentre CASTORINA ed il nipote fecero sapere che avrebbero provveduto ad uccidere Pellegrino Paolo, un altro gruppetto costituito da ARNONE, LA TORRE, RANDAZZO, BONASERA e Massimo Russo si assunse l’impegno di attentare alla vita di Giuseppe Vento, e CARIOLO Antonio unitamente ad altri, anch’essi affiliati al gruppo “Sparacio”, si incaricò di eseguire una missione omicida nella zona di Camaro.

LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo 1999, ha anch’egli ricordato di avere partecipato alla prima riunione successiva all’omicidio Di Blasi, svoltasi nella mattinata uno o due giorni dopo presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, Settineri Vincenza, a cui presero parte, oltre allo stesso SPARACIO che ne era stato il promotore, esponenti di tutti i gruppi. Del gruppo “Sparacio” erano presenti, come LA TORRE ha confermato in seguito alla contestazione, CASTORINA Pasquale, PIETROPAOLO Pasquale, CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore, GUARNERA Lorenzo, BONASERA Angelo, RANDAZZO Domenico, VINCI Rosario, Amato Francesco, Villari Antonino, mentre MARCHESE era personalmente presente insieme al suo affiliato Mulé Giuseppe, e per il gruppo “Galli” intervennero Papale Domenico e Mancuso inteso nittola. Per la verità, in seguito alla contestazione e confermando quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, LA TORRE Guido nel corso del controesame ha ammesso che a questa prima riunione presso l’abitazione di Settineri Vincenza non aveva presenziato nessuno degli esponenti del gruppo “Galli”, lasciando tuttavia intendere che l’assenza fu un fatto episodico e che potrebbe forse riferirsi anche ad un’altra riunione.

Nel corso di questa prima riunione, decisa concordemente l’uccisione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, l’eliminazione dei singoli obiettivi fu affidata a gruppi più ristretti, sicché LA TORRE, unitamente a BONASERA e RANDAZZO, si incaricò di attentare alla vita di Giuseppe Vento di cui conosceva meglio i movimenti, confidando le sue intenzioni allo SPARACIO; CARIOLO Antonio, insieme a GUARNERA e VENTURA, si assunse il compito di uccidere un altro elemento del gruppo “Mancuso”, e CASTORINA e PIETROPAOLO si impegnarono a fare ugualmente con tale Panarello, che aveva una macelleria al villaggio Santo (LA TORRE ha poi spiegato che intendeva riferirsi a Pellegrino). Tramite GUARNERA Lorenzo anche Giuseppe VENUTO aveva fatto sapere di essere disposto ad uccidere un esponente del gruppo “Mancuso”. A questa prima riunione ne erano seguite fino al luglio 1992 numerose altre, anche con la partecipazione di altre persone (tra cui LA TORRE ha ricordato Spartà Giacomo e tale Pellegrino, mentre non ha saputo dire se vi fosse anche LEO Giovanni), e ciò si era verificato fino all’ultimo degli omicidi commessi in danno di esponenti del gruppo “Mancuso”, quello di Cunsolo Vittorio, la cui uccisione fu decisa nel corso dell’ultima delle citate riunioni, svoltasi presso la casa di SPARACIO a Rodia, nella quale la scelta ricadde su Cunsolo in quanto lo stato di tossicodipendenza lo rendeva un obiettivo facile da colpire. Un incidente stradale avvenuto alla fine del maggio 1991 aveva tuttavia costretto LA TORRE all’immobilità per circa tre mesi, dopo i quali egli aveva ripreso a partecipare alle riunioni.

CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3 febbraio e 20 marzo 1999, ha ricordato che le riunioni dedicate alla questione “Mancuso” furono tantissime, sia prima che dopo l’omicidio Di Blasi, con la partecipazione di esponenti di tutti i gruppi (ad eccezione di quelli del clan “Galli”), svoltesi prevalentemente presso le abitazioni della suocera di SPARACIO, Settineri Vincenza, e di MARCHESE Mario, ma anche a casa di FERRARA Carmelo. Subito dopo l’omicidio Di Blasi fu SPARACIO, con una telefonata sull’utenza cellulare nella mattinata del 16 maggio 1991, ad avvertire il CARIOLO che era appena giunto nei pressi di Padova in compagnia di GUARNERA Lorenzo e VENTURA Salvatore. Ricevuta la notizia dell’omicidio, i tre ripartirono alla volta di Messina dove arrivarono nella notte, andando subito ad incontrare lo SPARACIO presso l’abitazione della suocera. Nel corso di questo primissimo incontro, apprese le circostanze dell’uccisione di Di Blasi, sarebbe intervenuto un primo accordo tra lo stesso CARIOLO, VENTURA, GUARNERA e SPARACIO, diretto a vendicare la morte dell’amico comune di cui erano responsabili MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, mentre nella mattinata successiva, quella del 17 maggio 1991 (come il collaboratore ha precisato durante il controesame), nel corso di una riunione presso l’abitazione della Settineri a cui presero parte anche esponenti di altri gruppi, fu decisa la strategia di annientamento dell’intero gruppo “Mancuso – Rizzo”, i cui componenti avrebbero dovuto essere uccisi non appena se ne presentava l’occasione.

CARIOLO ha inoltre ricordato che gli obiettivi primari rimanevano MANCUSO Giorgio, datosi alla latitanza subito dopo l’omicidio, e RIZZO Rosario, la cui uccisione si presentava più agevole in quanto dopo l’interrogatorio presso la Squadra Mobile era stato rilasciato. Furono così organizzati alcuni appostamenti finalizzati a sorprendere il secondo sul viale S. Martino, che il RIZZO frequentava sentendosi tranquillo in una zona centrale della città e solitamente molto affollata. In una occasione fu utilizzata come base logistica la casa in allestimento di Zimbaro Placido, compare di SPARACIO Luigi, all’interno della quale si trovavano armati con pistole di vario calibro lo stesso SPARACIO, CARIOLO, VENTURA, VINCI Rosario e Mulé Giuseppe, mentre probabilmente GUARNERA e Villari perlustravano il viale S. Martino pronti a segnalare la presenza di RIZZO; in un’altra occasione CARIOLO, MARCHESE, Mulé, SPARACIO e Villari Antonino, presidiavano il viale S. Martino sperando di avvistare il RIZZO di cui si sapeva che cercava di avere un contatto con SPARACIO Luigi. Altri appostamenti finalizzati a sorprendere RIZZO furono fatti sulla via La Farina (nei pressi di un circolo ricreativo gestito dal cognato di SPARACIO, Letterio Sollima), sulla via S. Cosimo (nei pressi dell’ingresso del cimitero), e allo svincolo autostradale di Boccetta. Anche in provincia di Messina furono organizzati degli appostamenti, uno a Rometta Marea, nei pressi di una casa di proprietà del padre di RIZZO Rosario, ed un altro nelle vicinanze di Spadafora, a Venetico, presso l’abitazione di un messinese che aveva vissuto per molti anni a Milano (tale “Giannetto” o “Giannino”), abitualmente frequentata da RIZZO Rosario e MANCUSO Giorgio (ed anche da altri personaggi a loro vicini, come Aliquò Ignazio, Catanzaro Gaetano e Vento Giuseppe), che vi trascorrevano del tempo giocando a biliardo e consumando cocaina. Come CARIOLO ha precisato in seguito ad una contestazione, nelle vicinanze si trovava anche la villa di Viena Antonello, che riforniva di cocaina il RIZZO. Specificando poi che il proprietario della casa frequentata da RIZZO e MANCUSO era stato imputato di favoreggiamento nell’ambito del processo per l’omicidio Di Blasi, CARIOLO ha fornito un elemento decisivo per individuarne l’identità, trattandosi certamente di quello Scimone Giovanni presso la cui abitazione, come si è appreso esaminando le risultanze relative ai reati di cui al capo 18, i due si sarebbero recati dopo l’uccisione di Di Blasi.

Un’altra iniziativa riferibile ai gruppi “Sparacio” e “Marchese” aveva come obiettivi Cunsolo Vittorio e Cucinotta Giuseppe, due affiliati al gruppo “Mancuso” che erano sottoposti all’obbligo di soggiorno nei pressi di Milano; SPARACIO in persona, accompagnato da CUSCINÀ Francesco e BONASERA Angelo, aveva raggiunto Milano per rintracciare i due, la cui presenza avrebbe dovuto essere segnalata da un poliziotto parente del CUSCINÀ, ma il trasferimento in altra località delle due vittime designate aveva determinato il fallimento della missione.

ARNONE Marcello, sentito nelle udienze del 24 marzo e 14 aprile 1999, ha confermato che dopo la morte di Di Blasi si tennero alcune riunioni in cui fu deciso di avviare una offensiva contro il gruppo “Mancuso” e a cui erano presenti esponenti di tutti i gruppi (ARNONE ha ricordato MAROTTA Gaetano per il gruppo “Galli”, MARCHESE Mario e Mulé Giuseppe per il gruppo “Marchese”, FERRARA Sebastiano per il suo gruppo, e poi CASTORINA, VINCI Rosario, Villari, LA TORRE, BONASERA e lo stesso ARNONE del gruppo “Sparacio”). A tre di queste riunioni, due presso la casa della suocera di SPARACIO, Settineri Vincenza, ed una presso la villa di Rodia di SPARACIO, prese parte lo stesso ARNONE. Oggetto del primo incontro, svoltosi il giorno successivo all’omicidio, fu la deliberazione della offensiva nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, assunta prevalentemente da SPARACIO e dagli altri elementi più rappresentativi, ma condivisa da tutti gli altri presenti anche nelle riunioni successive a cui prese parte un numero maggiore di persone. ARNONE ha poi fornito una singolare ricostruzione del proprio atteggiamento, riferendo che in un primo momento egli avrebbe manifestato a SPARACIO la propria intenzione di non prendere parte alla “guerra” e di continuare ad occuparsi solo di estorsioni, dissociandosi dalla deliberazione a titolo puramente personale, senza coinvolgere in questa sua scelta gli elementi del suo gruppetto, circa dodici, tredici persone che non erano sufficienti per formare un vero e  proprio gruppo e che erano perciò confluite nell’associazione “Sparacio” (ARNONE ha nominato espressamente LA TORRE, RANDAZZO, Tortorella, Conti, Russo, Princiotta). Circa le ragioni di questo atteggiamento, che SPARACIO non avrebbe stigmatizzato dal momento che per eseguire la strategia concordata poteva comunque contare sull’apporto di molti elementi, tra cui LA TORRE e RANDAZZO, ARNONE ha dichiarato che non gli erano chiari i motivi di questa “guerra”, o meglio le cause dell’omicidio Di Blasi da cui la decisione di intraprendere la “guerra” era scaturita, dal momento che non gli appariva una ragione convincente la questione delle estorsioni conteste tra MANCUSO e Di Blasi, e sospettava che i reali motivi del contrasto fossero altri; di ciò ARNONE ebbe contezza solo successivamente allorché fu lo stesso MANCUSO in carcere a spiegargli di essere stato escluso dagli altri gruppi da un affare in materia di stupefacenti e di essersi per questo motivo determinato ad uccidere il Di Blasi. Analoghe perplessità manifestava anche Pellegrino Giuseppe, capo di un gruppo operante nella zona di Galati, che era molto vicino a SPARACIO Luigi. Lo stesso ARNONE comunque, spinto dagli elementi del suo stesso gruppo, dopo poco tempo avrebbe abbandonato questo atteggiamento, aderendo alla deliberazione di guerra, ed il primo segno concreto di questo mutamento sarebbe stato la sua partecipazione al tentato omicidio di Passeri e Vento: affermazione, quest’ultima, che giustifica più di una perplessità sulla effettiva portata di questa dissociazione di ARNONE, dal momento che il tentato omicidio di Passeri Luigi e Vento Giuseppe, avvenuto nel pomeriggio del 17 maggio 1991 (meno di 48 ore dopo l’omicidio Di Blasi), fu proprio il primo degli episodi della “guerra” appena iniziata. E l’osservazione, del tutto legittima alla luce di un esame logico delle affermazioni dello stesso ARNONE, proviene  esplicitamente da SPARACIO Luigi che ha categoricamente escluso la possibilità di un’iniziale dissociazione di ARNONE Marcello, di cui addirittura lo stesso SPARACIO non ha ricordato che fosse presente alle prime riunioni. Analogamente LA TORRE, particolarmente vicino ad ARNONE che lo ha indicato tra i presenti alla riunione, ha escluso che si siano registrate dissociazioni o divergenze da parte di alcuno dei partecipanti (“ … Niente, nessuno si è dissociato, ognuno si prese le proprie responsabilità, e chi aveva le persone o conoscenti del clan Mancuso cercò di eliminarli.”).

SALVO Giovanni, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, riferendo degli appostamenti finalizzati a sorprendere MANCUSO o RIZZO nei termini illustrati in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 15 della rubrica, ha ricordato che i capi dei gruppi, nel corso di una riunione presso la casa di FERRARA Sebastiano, assunsero la decisione di uccidere tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, anche se in precedenza, nel corso di altri incontri, l’organizzazione degli agguati era stata già deliberata con l’accordo di tutti, capi e gregari.

VENTURA Salvatore, sentito nel corso delle udienze del 17 e 27 marzo 1999, ha dichiarato che si trovava in un albergo nei pressi di Padova, in compagnia di GUARNERA Lorenzo e CARIOLO Antonio, quando nella mattinata del giorno successivo all’uccisione di Di Blasi CARIOLO aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare una comunicazione di SPARACIO Luigi, che comunicando loro quanto era accaduto li invitava a rientrare a Messina in quanto aveva bisogno della loro presenza. Senza frapporre indugi (VENTURA ha testualmente detto: “neanche il tempo di rifare le valigie”), i tre erano ritornati a Messina e avevano subito raggiunto SPARACIO a casa (“verso le tre di notte”), commentando con lo stesso l’omicidio Di Blasi e stigmatizzando la condotta di MANCUSO e RIZZO. SPARACIO in quel frangente li aveva altresì avvisati di avere già convocato una riunione per il pomeriggio del giorno successivo (o meglio dello stesso 17 maggio, posto che VENTURA e gli altri due incontrarono SPARACIO sicuramente dopo la mezzanotte), per decidere una strategia comune contro il gruppo “Mancuso”. Alla riunione, svoltasi poi in via Boner presso l’abitazione di SPARACIO (o meglio della suocera, così come hanno riferito concordemente gli altri collaboratori), in un clima di grande agitazione (VENTURA ha incisivamente parlato di un momento di emozione collettiva) aveva preso parte un gran numero di persone, almeno una ventina, tra le quali il VENTURA ha ricordato solo il cugino di SPARACIO, CUSCINÀ Francesco, Mulé Giuseppe, CASTORINA Pasquale ed il nipote di quest’ultimo. La decisione scaturita da quel primo incontro fu quella di reagire all’omicidio Di Blasi eliminando gli appartenenti al gruppo “Mancuso” ed a tal fine si deliberò la costituzione di gruppi ristretti, ciascuno destinato ad operare in una zona diversa della città e a colpire gli obiettivi scelti. Indicando i componenti di questi piccoli gruppi di assalto VENTURA ha ricordato che unitamente a CARIOLO Antonio faceva parte di quello che era incaricato di operare nella zona di Camaro, mentre CASTORINA ne aveva costituito un altro insieme al nipote. VENTURA ha inoltre dichiarato di avere preso parte ad un’altra riunione successiva, ma precedente all’arresto di MANCUSO, svoltasi presso la casa di FERRARA Sebastiano al villaggio CEP. Nel corso dell’incontro avrebbe dovuto discutersi della possibilità di attentare direttamente alla vita di MANCUSO che era ancora latitante ed a tale scopo era presente il fratello del defunto Leo Giuseppe, Domenico, il quale era in grado di fornire delle indicazioni per sorprendere il MANCUSO. Anche in questa occasione erano presenti molte persone, tra cui VENTURA ha ricordato Mulé Giuseppe, VENUTO Giuseppe, CARIOLO Antonio, PIETROPAOLO Pasquale, CUSCINÀ Francesco, VINCI Rosario, FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi, LEO Domenico e MARCHESE Mario. Per raccogliere la confidenza lo SPARACIO, insieme a FERRARA e MARCHESE, si era appartato con LEO Domenico, invitando anche VENTURA a seguirli, ma ricevendone un rifiuto in quanto era opinione di quest’ultimo che tutti dovessero essere coinvolti nelle decisioni ed assumersene la responsabilità.

Anche LEO Roberto, sentito all’udienza del 14 aprile 1999, ha ricordato di avere preso parte dopo l’omicidio Di Blasi ad alcune riunioni che si svolgevano settimanalmente al villaggio CEP, presso la casa di FERRARA Carmelo che si trovava agli arresti domiciliari. Le riunioni, destinate in un primo momento ad organizzare l’uccisione di MANCUSO Giorgio, dopo il suo arresto furono dedicate alla individuazione degli altri obiettivi costituiti dagli affiliati al gruppo “Mancuso – Rizzo”. Tuttavia ha aggiunto un po’ contraddittoriamente il LEO che già dopo l’uccisione di Pellegrino Paolo, che secondo LEO sarebbe scaturita da una autonoma iniziativa di CASTORINA e PIETROPAOLO, con l’accordo di tutti (il collaboratore ha citato il cugino LEO Giovanni, SPARACIO, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario) si decise di colpire i componenti del gruppo “Mancuso”.

Una generica conferma della strategia decisa dopo l’omicidio Di Blasi è infine venuta da LEO Salvatore, sentito all’udienza del 19 aprile 1999, nel corso della quale egli ha riferito di avere saputo che si erano svolte delle riunioni con la partecipazione di esponenti di tutti i gruppi ostili a MANCUSO (ha citato espressamente FERRARA, MARCHESE, SPARACIO e GALLI, quest’ultimo dopo l’arresto rappresentato da MAROTTA Gaetano e Mancuso Antonino, inteso nittola). Alle riunioni LEO Salvatore non aveva partecipato in quanto non era interessato, ma ne era stato informato dal fratello Roberto e dal cugino LEO Giovanni.

Tra gli imputati che si sono sottoposti all’esame quest’ultimo, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, è quello che ha reso dichiarazioni di minore rilievo, peraltro condizionate sicuramente dal cattivo ricordo per quanto riguarda la collocazione temporale degli appostamenti già descritti sotto il capo 15, che il LEO ha inserito tra le iniziative successive all’omicidio Di Blasi. In particolare il LEO, premesso che era sempre sua intenzione vendicare la morte del fratello Giuseppe, ucciso da MANCUSO, e che pertanto la morte di Di Blasi costituì l’occasione per unirsi agli altri gruppi e prendere parte all’offensiva contro il MANCUSO, ha riferito che dopo l’omicidio Di Blasi furono fatti due appostamenti presso la sua abitazione di villaggio Aldisio, uno nel luglio 1991, a cui LEO aveva personalmente partecipato, ed un altro, precedente di circa venti giorni, a cui aveva preso parte al posto suo VENUTO Giuseppe. L’imputato ha poi aggiunto che dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 7 luglio 1991, aveva partecipato ad una riunione al villaggio CEP presso la casa di FERRARA Sebastiano alla quale erano presenti moltissime persone, tra cui SPARACIO, MARCHESE, FERRARA Sebastiano, FERRARA Carmelo, VENTURA Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale, SALVO Giovanni, Mulé Giuseppe, CARIOLO Antonio, Papale Domenico, appartenente al gruppo “Galli”, Mancuso Antonino, SANTORO Angelo e VENUTO Giuseppe. Nel corso di quest’incontro era stata ribadita la decisione già unanimemente assunta da tutti in precedenti riunioni, quella cioè di fare terra bruciata intorno a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, eliminando tutti gli appartenenti al loro gruppo. Subito dopo la morte di Di Blasi (secondo LEO l’indomani) VENUTO Giuseppe era stato invitato da VENTURA a prendere parte ad una prima riunione destinata ad organizzare la reazione contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, ed il VENUTO vi aveva partecipato dopo avere chiesto il parere dello stesso LEO ed avere ricevuto un’indicazione concreta sull’atteggiamento da assumere (“…Sì, gli ho detto a VENUTO: ‘Vedi com’è la situazione, se è una situazione giusta  - perché anche noi non è che ci fidavamo tanto - però dato che c’è l’opportunità, che tutti si sono schierati contro di lui, vai, vedi com’è, ed eventualmente approva che ci siamo anche noi’ …”). Interpellato infine circa gli episodi nei quali era stato coinvolto qualche esponente del suo gruppo negli agguati ad appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, LEO Giovanni ha ricordato l’omicidio di Cannavò Angelo e l’omicidio di Pellegrino Salvatore.

Appaiono più articolate e più dettagliate, perché frutto di un coinvolgimento nei fatti molto più intenso e corrispondente all’importanza del ruolo rivestito nei rispettivi sodalizi, le dichiarazioni degli imputati MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e SPARACIO Luigi.

Il primo, sentito nelle udienze del 19 febbraio e del 2 aprile 1999, ha riferito innanzitutto che subito dopo l’omicidio di Di Blasi Domenico fu il gruppo “Sparacio” ad assumere le prime iniziative concrete, portando ad esecuzione, nel volgere di pochissimi giorni e senza il contributo di altri gruppi, gli omicidi di tale Cannavò, di La Rosa (MARCHESE non conosceva nessuno dei due) e di Pellegrino (macellaio di villaggio Aldisio il cui figlio sarebbe stato successivamente ucciso). Secondo MARCHESE dopo questi tre omicidi lo SPARACIO, che era stato direttamente colpito dall’uccisione del suo padrino Di Blasi, si era fatto promotore di una riunione svoltasi presso l’abitazione della suocera, in cui, rese note a tutti le ragioni degli agguati compiuti dai suoi uomini, che erano diretti a colpire il gruppo di MANCUSO Giorgio, reo di avere violato l’accordo di pacificazione del 1990 uccidendo il Di Blasi, lo stesso SPARACIO aveva chiesto ed ottenuto l’adesione degli altri gruppi all’offensiva intrapresa per vendicare la morte di Di Blasi. Indicando alcuni tra i molti presenti, MARCHESE ha ricordato di essere intervenuto unitamente ai suoi affiliati LEARDO Luigi, CUSCINÀ Francesco e Mulé Giuseppe, mentre per il gruppo di GALLI Luigi, che era assente perché già arrestato o perché latitante, era presente Mancuso Antonino, inteso nittola, e del gruppo “Sparacio”, che era più ampiamente rappresentato, erano presenti, oltre al capo, CASTORINA Pasquale, VINCI Rosario e CUCÉ Giovanni, inteso ‘u giunnalaru. Fu poi lo stesso MARCHESE a rendere noto a GALLI, che era latitante, il contenuto della decisione presa, e GALLI, che era in compagnia dell’inseparabile Puccio Gatto, si era mostrato assai soddisfatto dell’idea di prendere parte alla “guerra” contro MANCUSO. Altre riunioni erano poi seguite a questa presso l’abitazione di Sebastiano FERRARA, alle quali erano sempre presenti esponenti di tutti i gruppi, pienamente coinvolti a partire dall’omicidio di Messina Giovanni, inteso menza molla, appartenente al gruppo “Mancuso” (che secondo MARCHESE sarebbe avvenuto forse il 18 o il 19 maggio 1991); alle riunioni furono comunque sempre presenti tanto MARCHESE che SPARACIO e FERRARA Sebastiano, al quale fu delegata l’organizzazione degli agguati ai danni di RIZZO Rosario nella zona di S. Lucia sopra Contesse dove abitava il RIZZO, anche se gli altri gruppi, tra cui anche quello “Marchese”, a tale scopo misero a disposizione i loro uomini. L’omicidio di Messina Giovanni, secondo MARCHESE, è quello che segnò il coinvolgimento di tutti i gruppi nell’offensiva contro il clan “Mancuso – Rizzo”, sicché l’imputato ha riconosciuto la propria responsabilità per questo e per tutti i fatti di sangue avvenuti successivamente, fino all’uccisione nel 1992 di un componente del gruppo “Mancuso” soprannominato ‘u geometra (è probabile che il MARCHESE si sia riferito a Cunsolo Vittorio), che andrebbero addebitati in uguale misura a tutti coloro che aderirono alla deliberazione della “guerra”.

FERRARA Sebastiano, sentito il 12 e il 13 marzo 1999, ha dichiarato che dopo l’omicidio Di Blasi aveva ricevuto la visita di MARCHESE e SPARACIO, che attribuivano a MANCUSO Giorgio la responsabilità della morte di Di Blasi e gli chiedevano di unirsi con i suoi affiliati all’offensiva contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Peraltro FERRARA, evidentemente richiamandosi all’acuirsi dei contrasti descritti illustrando le risultanze processuali relative al capo 15, ha ricordato che la decisione di uccidere MANCUSO era stata già presa in precedenza da lui stesso insieme a GALLI e MARCHESE. Le prime riunioni successive all’omicidio Di Blasi alle quali il FERRARA prese parte si tennero a casa sua, altre di analoga natura si svolsero dopo anche a casa di MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi. Nel primo di questi incontri, avvenuto a casa sua, FERRARA ha riferito di avere assunto insieme a SPARACIO e MARCHESE la decisione di uccidere tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, comunicata a tutti i presenti e da essi fatta propria. Tra le persone presenti FERRARA ha menzionato in un primo momento Mulé Giuseppe, CASTORINA Pasquale, VENUTO Giuseppe, CARIOLO Antonio; per il gruppo “Galli” era presente, tra gli altri affiliati, Gatto Giuseppe, ed erano altresì intervenuti anche i componenti del gruppo “Marchese”. Furono fatti in quella occasione anche i nomi di alcuni potenziali obiettivi, ed il FERRARA, ribadendo che la deliberazione riguardava comunque tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, ha in particolare menzionato Messina Giovanni, Catanzaro Gaetano, Vento Giuseppe, Cunsolo Vittorio, Cucinotta Giuseppe e Costantino Giovanni. Inizialmente l’obiettivo primario era lo stesso MANCUSO, di cui fu segnalata in una occasione la presenza nella zona di Galati[1], ma successivamente, dopo il suo arresto, l’offensiva si concentrò contro gli altri componenti del gruppo. FERRARA, pur con il dubbio della eventuale confusione causata dal numero e dalla frequenza delle riunioni succedutesi in quel periodo, ha poi riferito che anche alle riunioni successive erano presenti in linea di massima le stesse persone (ha in un secondo momento aggiunto i nomi di SANTORO Angelo, DI DIO Domenico, VINCI Rosario), precisando che GALLI Luigi, latitante, era rappresentato dai suoi affiliati Gatto Giuseppe, Mancuso Antonino, MAROTTA Gaetano, Mauro Carmelo. Alle riunioni prendeva poi parte anche LEO Domenico, mentre solo dopo qualche mese cominciò a parteciparvi, ma senza specifici poteri decisionali, anche LEO Giovanni.

SPARACIO Luigi, esaminato nelle udienze del 3 marzo, 16 e 17 aprile 1999, ha ricordato che quando fu commesso l’omicidio Di Blasi si trovava nella zona di Roccalumera, e, apprese le modalità del delitto, commesso da MANCUSO e RIZZO, ebbe poi una conversazione telefonica con il MANCUSO con il quale aveva un ottimo rapporto; MANCUSO gli aveva spiegato di essere stato in un certo senso costretto ad uccidere Di Blasi per anticiparlo, posto che questi aveva decretato la sua morte, e non era intenzione del MANCUSO tentare una pacificazione, magari attraverso la mediazione di SPARACIO che aveva un ottimo rapporto anche con Di Blasi di cui era figlioccio.

Successivamente all’omicidio di Di Blasi, ma non più di uno o due giorni dopo considerata l’importanza della vittima, SPARACIO ha ricordato che si era svolta una riunione, a casa della suocera (come avveniva il più delle volte), a cui avevano partecipato MARCHESE Mario (quasi sempre presente anche alle successive riunioni), Mulé Giuseppe, CUSCINÀ Francesco, LEARDO Luigi, e quindi, per il gruppo “Galli”, in mancanza del capo, latitante o detenuto, Mancuso Antonino, MAROTTA Gaetano e Papale Domenico, che avevano il compito di rappresentare il GALLI e di tenerlo informato; oltre allo SPARACIO erano presenti del suo gruppo il cugino Villari Antonino, CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore, CASTORINA Pasquale, PIETROPAOLO Pasquale ed altri affiliati. In questa prima riunione fu assunta una deliberazione di carattere generale che prevedeva l’eliminazione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, senza che fossero conferiti degli incarichi specifici posto che la decisione presa permetteva a chiunque, senza ulteriori consultazioni o autorizzazioni, di eseguire il mandato omicida nei confronti di un componente del gruppo avversario. Delle numerose riunioni svoltesi nel periodo successivo SPARACIO ha ricordato che si svolgevano anche presso la casa di FERRARA Sebastiano, al villaggio CEP, o presso quella di MARCHESE Mario. Per il gruppo “Ferrara” presenziavano di solito SANTORO Angelo, Maimone Pasquale, DI DIO Domenico, TURRISI Antonino, un certo Luigi (si tratta probabilmente del LONGO). Chiarendo lo scopo e la natura delle riunioni, SPARACIO ha spiegato che, assunta nella prima di esse la deliberazione di carattere generale, concernente la “guerra” scatenata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, quelle successive non erano destinate a reiterare o a confermare la strategia scelta, ma avevano per lo più carattere organizzativo, ovvero erano finalizzate a definire gli obiettivi e le priorità, a consentire lo scambio di informazioni sull’esito degli agguati eseguiti, ad acquisire notizie sui movimenti degli avversari o a prevenire loro eventuali reazioni (“… ci incontravamo spesso per decidere chi si doveva uccidere, se c’erano novità, se sapevano di persone da localizzare, le riunioni le facevamo per questo. […] P.M.:         Alla fine di ogni riunione facevate sempre la stessa deliberazione? SPARACIO: No, si parlava delle informazioni che avevamo, non è che si deliberava come oggi allora si delibera, non è che era una giunta comunale. Ormai c’era una guerra in corso, si erano deliberati gli omicidi, ognuno sapeva a chi doveva uccidere, per dire fra di noi ci incontravamo per discutere, per sapere, per fare qualcosa di nuovo, ma non per deliberare sempre le stesse cose …”).

Nel corso del controesame SPARACIO non ha poi negato la possibilità che qualche azione sia stata compiuta contro il gruppo “Mancuso” anche prima della citata riunione di carattere generale, pur escludendo che ciò possa essere avvenuto autonomamente da parte di uomini del suo gruppo, e ciò lo SPARACIO ha affermato con particolare riferimento al tentato omicidio di Passeri, SAMPERI e Vento avvenuto il 17 maggio 1991.

Anche FERRARA Carmelo, il cui esame, assunto all’udienza del 30 aprile 1999, è stato disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 507 c. p. p. (dopo che lo stesso all’udienza del 6 febbraio 1999 si era limitato a rendere dichiarazioni spontanee prevalentemente relative all’omicidio di Messina Giovanni), ha confermato lo svolgimento di riunioni immediatamente successive all’omicidio Di Blasi, tenutesi presso l’abitazione del fratello Sebastiano, ma in precedenza anche presso la casa di SPARACIO e quella di MARCHESE. Nella prima riunione, svoltasi presso la casa di SPARACIO, alla quale anche il gruppo “Ferrara” era stato invitato (e sarebbe stato rappresentato da DI DIO Domenico), era stata decisa l’uccisione di tutti i componenti del gruppo “Mancuso – Rizzo” (“… dove si vedevano, di giorno di notte, senza nessun ostacolo …”), mentre nelle riunioni successive, a casa di MARCHESE e poi al villaggio CEP, presso l’abitazione del fratello Sebastiano, si era discusso l’esito delle missioni compiute e l’organizzazione di quelle programmate. Poiché FERRARA Carmelo in quel periodo si trovava agli arresti domiciliari, era il fratello Sebastiano a tenerlo informato sui contenuti delle riunioni e sull’identità dei presenti. Alle riunioni svoltesi a casa del fratello avevano partecipato sicuramente SPARACIO, MARCHESE, LEO Domenico, LEO Giovanni e i rappresentanti del gruppo “Galli” (Gatto Giuseppe, Mancuso Antonino, Papale Domenico, MAROTTA Gaetano). La deliberazione consentiva l’uccisione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo” senza alcuna necessità di consultare ulteriormente i capi dei gruppi che l’avevano autorizzata assumendo la decisione di carattere generale.

Il complesso delle risultanze illustrate ha confermato la validità dell’impostazione accusatoria, avendo l’istruttoria dibattimentale dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l’effettiva riconducibilità degli episodi originariamente inquadrati nell’ambito dell’offensiva scatenata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” dopo l’omicidio Di Blasi alla deliberazione assunta nelle riunioni indicate nelle lettere a) e b) del capo 19.

In linea generale, alla luce delle considerazioni già svolte con riferimento all’acuirsi dei contrasti tra MANCUSO Giorgio e gli esponenti degli altri gruppi più importanti e alle causali dell’omicidio Di Blasi, appare plausibile che dopo la morte di un personaggio come Occhi ‘i bozza gli elementi più in vista della criminalità organizzata messinese abbiano sentito la necessità di incontrarsi e di trovare una strategia comune per far fronte alla situazione. Peraltro la convocazione di riunioni degli affiliati di carattere organizzativo o di tipo deliberativo risponde ad una prassi collaudata a cui gli organismi criminali è presumibile che facciano ricorso nei momenti più delicati della loro esistenza (v. quanto, ad es., ha affermato SPARACIO rispondendo proprio in ordine al capo 19 al Pubblico Ministero che gli chiedeva la ragione di incontri così frequenti: “… Ma le riunioni si sono sempre fatte, non è che era … anche quando c’era la guerra con Leo Giuseppe ne abbiamo fatte riunioni a non finire …”). Ma senza dubbio quanto avvenuto dopo la morte del Di Blasi assume un rilievo particolare per il livello dei personaggi coinvolti (praticamente tutti gli uomini di vertice dei gruppi operanti nella realtà criminale della città[2]), e per il carattere sistematico degli incontri, protrattisi sostanzialmente fino ad un’epoca prossima al compimento dell’ultima missione riconducibile a quella deliberazione originaria, evidentemente perché destinati ad “istituzionalizzare” i contatti tra i partecipanti alla rappresaglia per assicurarne la migliore riuscita.

È infatti evidente che l’uccisione di Di Blasi non era un fatto destinato a ripercuotersi solamente sulla vita del suo gruppo di appartenenza, o ad interessare, ai fini di una prevedibile e limitata rappresaglia, soltanto le persone a lui più vicine, e cioè innanzitutto lo SPARACIO, di cui Di Blasi era padrino. Il rango criminale della vittima e soprattutto il ruolo assunto all’interno della criminalità organizzata messinese erano infatti tali da giustificare sviluppi ben più ampi, legati ai rapporti che il Di Blasi aveva instaurato con tutti i gruppi, promuovendo, nell’interesse comune, una pacificazione generale, che imponeva peraltro a tutti di scendere in campo contro colui che si fosse reso responsabile di unilaterali violazioni della tregua faticosamente raggiunta.

D’altra parte è innegabile che l’omicidio coinvolgeva tutti anche nella misura in cui costituiva l’ulteriore dimostrazione della pericolosità del MANCUSO, i cui comportamenti rischiavano di compromettere la tregua conclusa (già di fatto violata in occasione dell’aggressione ai danni di MAROTTA Gaetano e Papale Domenico) e le cui velleità di espansione, soprattutto in un settore di importanza capitale come quello delle estorsioni, creavano ulteriori motivi di risentimento ed occasioni di scontro.

Le considerazioni appena illustrate rafforzano sul piano logico un dato costantemente emergente dalle deposizioni di tutti i collaboratori di giustizia, al di là di marginali e comprensibili divergenze circa la partecipazione di questo o quell’individuo alle riunioni, sui luoghi in cui le stesse si sarebbero tenute o sulla scansione temporale degli incontri, e cioè che dopo l’omicidio Di Blasi i gruppi antagonisti del clan “Mancuso – Rizzo” si erano determinati, tutti insieme, ad attuare una rappresaglia. A prescindere dalla esplicita ammissione di responsabilità di alcuni degli imputati (SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario e LEO Giovanni), il riscontro incrociato delle diverse dichiarazioni soddisfa ampiamente le esigenze della conferma richiesta dall’art. 1923 del codice di rito almeno con riferimento alle linee generali dell’impianto accusatorio. È chiaro infatti che un problema di riscontro, o comunque di valutazione di una chiamata in correità, si pone in termini diversi laddove riferito a un episodio specifico, di regola noto ad un numero ristretto di soggetti, piuttosto che a una pianificazione di ordine generale, la cui efficacia, per il suo carattere di determinazione strategica finalizzata a dettare le modalità di comportamento rispetto ad altri gruppi operanti sul territorio, non poteva che essere portata a conoscenza di tutti gli affiliati, come ha dimostrato la circostanza che tutti i collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento, anche i semplici “soldati” ed i gregari, quelli cioè a suo tempo privi di poteri decisionali perché titolari di mansioni prevalentemente esecutive, hanno indicato unanimemente la deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” come un fatto notorio, il cui richiamo è apparso sufficiente ad evocare una ben precisa vicenda i cui termini essenziali sembrano effettivamente noti a tutti coloro che in quegli anni si trovavano inseriti a vario titolo negli ambienti del crimine organizzato messinese. Se ci si ferma dunque al dato storico rappresentato dall’esistenza di un deliberato di guerra totale come sopra prospettato, la prova orale ne fornisce già una dimostrazione pienamente attendibile e convincente, non potendosi neppure in via di astratta ipotesi avanzare il sospetto che quanto dichiarato in ordine alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” sia il frutto di una fuorviante mistificazione, a cui dovrebbero attribuirsi proporzioni gigantesche considerata l’imponenza degli elementi di conferma della prospettazione accusatoria. Peraltro, data la natura dell’oggetto dell’accertamento, costituito da una pianificazione di ordine generale assunta nel corso di una serie di riunioni tra esponenti della criminalità organizzata, sarebbe problematica una indagine diretta alla ricerca di riscontri al di là della verifica incrociata delle dichiarazioni dei collaboratori, che fungono da fonte di prova assolutamente privilegiata in quanto rappresentano vicende vissute dall’interno dei rispettivi sodalizi di appartenenza. Ed in ogni caso, al di là della conferma dell’impianto accusatorio che è stata fornita da tutti i collaboratori di giustizia escussi in dibattimento (anche da chi sul capo in esame ha deposto incidentalmente perché non indicato originariamente dal Pubblico Ministero), il più importante elemento di riscontro, sempre nei limiti indicati, è rappresentato dalla circostanza, storicamente indiscutibile, per cui all’omicidio Di Blasi è seguita una lunga serie di fatti di sangue in cui sono rimasti coinvolti come vittime soggetti appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, buona parte dei quali saranno oggetto di esame attraverso l’analisi dei reati di cui ai capi dal 20 al 39 della rubrica[3]: se si prescindesse dalla deliberazione successiva all’omicidio di Di Blasi Domenico, sarebbe veramente arduo trovare, per ciascuno di tali episodi, talora succedutisi convulsamente nell’arco di appena qualche ora, una giustificazione plausibile, e ne costituisce la riprova l’esito delle indagini svolte nella immediatezza dei fatti, destinate il più delle volte a chiudersi senza alcun concreto sbocco giudiziario, oppure a sfociare in un accertamento parziale della realtà dei fatti, sganciato da un contesto già intuito ma compiutamente svelato solo dai collaboratori di giustizia.

Peraltro le dichiarazioni dei collaboratori hanno in proposito fornito solamente la conferma di quanto gli organi inquirenti avevano ipotizzato già nel 1991, all’indomani dell’omicidio Di Blasi, traendone spunto dalla osservazione delle vicende criminose locali e dalle informazioni in loro possesso circa la struttura organica dei singoli gruppi criminosi, desunte prevalentemente dai risultati dei controlli su strada e dalle informative contenenti denunzie cumulative a carico di soggetti sospettati di appartenere allo stesso gruppo (v. in proposito quanto riferito dal teste Sciacca Ettore all’udienza del 16 maggio 1998). Analogamente la riconducibilità dei fatti di sangue in esame ad una deliberazione assunta con il concorso dei rappresentanti di tutti i gruppi dell’epoca trova un’ulteriore conferma nella circostanza, anch’essa difficilmente contestabile alla luce delle risultanze dibattimentali relative a ciascuno dei fatti di sangue esaminati, della partecipazione ai vari episodi nei quali si è snodata la lunga rappresaglia nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” di elementi appartenenti, secondo la corale ed unanime indicazione delle fonti di prova dell’accusa, a tutti gli altri gruppi (“Sparacio”, “Ferrara”, “Marchese” e “Leo”).

Alla coerenza ed attendibilità complessiva dell’impianto accusatorio non nuocciono le divergenze relative all’identità dei partecipanti alle varie riunioni, alle circostanze di tempo e di luogo in cui esse si sono svolte, all’ordine in cui si sono succedute; come ripetutamente hanno avvertito i collaboratori sentiti in dibattimento, la frequenza elevata degli incontri succedutisi freneticamente in quel periodo ed il grande numero delle persone coinvolte rendono comprensibili discrasie di questo tipo, anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso. Ulteriore causa di incertezze può essere poi ritenuta la circostanza, già messa in evidenza, che il problema dei rapporti con MANCUSO era stato oggetto di incontri precedenti all’omicidio Di Blasi, destinati ad esaminarne e stigmatizzarne i comportamenti, a trovare un atteggiamento comune, a programmare agguati, sicché appare più che giustificata la sovrapposizione dei ricordi, tenuto anche conto del fatto che i protagonisti delle due fasi erano in buona parte gli stessi, e può essere oggi problematico distinguere esattamente i due momenti. Sarebbe perciò esercizio sterile e poco proficuo il mero confronto tra le diverse dichiarazioni nello sforzo di trovare una convergenza o compiere una armonizzazione che non sono consentite nei termini in cui sarebbe doveroso attendersi ove l’analisi concernesse un episodio specifico.

La prova può considerarsi raggiunta, sul piano generale, non solo per quanto riguarda il dato storico dello svolgimento delle riunioni successive all’omicidio di Di Blasi, ma anche per quanto concerne l’oggetto di questi incontri (l’assunzione di una strategia comune contro il gruppo responsabile della morte del Di Blasi) e soprattutto la decisione che scaturì dal primo di essi con il consenso di tutti e che trovò implicita conferma ed ulteriore sviluppo in quelli successivi (la deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”), posto che le fonti di accusa convergono in tal senso.

Viene perciò in rilievo, a questo punto, l’ulteriore questione della effettiva riferibilità dei singoli fatti di sangue, commessi secondo l’accusa in esecuzione di quella deliberazione, al mandato generico scaturito dalle riunioni in cui la deliberazione fu presa, e quindi della addebitabilità degli episodi specifici, in termini significativi dal punto di vista concorsuale, ai vertici delle organizzazioni criminali contrapposte al gruppo “Mancuso – Rizzo”, posto che imputati sono coloro che tali vertici impersonavano all’epoca dei fatti.

In proposito tanto SPARACIO Luigi che FERRARA Sebastiano, le cui dichiarazioni appaiono convergenti e particolarmente attendibili in quanto provenienti da coloro che probabilmente svolsero i ruoli più attivi nella deliberazione ed organizzazione della rappresaglia, hanno concordemente ricondotto tutti i fatti di sangue avvenuti successivamente ai danni di appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo” a quella deliberazione iniziale, sufficiente a determinare le successive condotte degli affiliati senza nessuna ulteriore autorizzazione (“P.M.: Furono dati degli incarichi specifici? SPARACIO: Ma incarichi no, più che altro c’è stata una deliberazione totale degli omicidi, non è che ci sono stati degli incarichi fissi perché ognuno di noi poteva uccidere una persona appartenente al gruppo “Mancuso” senza che io o qualche altro ne fossi a conoscenza, una volta che c’era una deliberazione non c’era bisogno degli incarichi specifici […] Avv. SCORDO: Lei personalmente ha dato mandato di uccidere Vento? SPARACIO: Vento era vicino al gruppo di MANCUSO. Avv. SCORDO: Sì, ma la mia domanda è specifica, si ricorda se lei ha mai dato incarico a qualcuno di tentare di uccidere il Vento? SPARACIO: No, che abbia dato incarico di uccidere il Vento no, che abbia dato incarico di uccidere qualsiasi appartenente al gruppo “Mancuso” sì. […] FERRARA: Fu quella la deliberazione quando ci siamo riuniti io, MARCHESE e SPARACIO. P.M.: Gli altri che atteggiamento avevano? FERRARA: L’atteggiamento che poi noi abbiamo dato ordine a loro che in qualunque momento incontravano persone appartenenti al gruppo “Mancuso-Rizzo” li dovevano ammazzare. P.M.: Questo ordine fu dato anche agli appartenenti al clan “Galli”? FERRARA: Sì, infatti GALLI era latitante e gli fu riferito da parte dei suoi affiliati. P.M.: I quali si limitarono a prendere atto del vostro ordine? FERRARA: Certamente.”).

Ciò apparirà con ancora maggiore evidenza nel corso dell’illustrazione delle risultanze relative a ciascuno degli episodi che l’accusa riconduce alla deliberazione della “guerra” a cui fin da ora si rinvia per lo specifico collegamento che di volta in volta è stato fatto tra la deliberazione ed il singolo fatto di sangue. È però sufficiente rilevare fin da adesso che ai nominativi di buona parte di coloro che furono vittime dell’offensiva scatenata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” fu fatto sicuramente riferimento fin dalla prima riunione seguita all’omicidio Di Blasi, svoltasi probabilmente nella mattinata o nelle prime ore del pomeriggio del 17 maggio 1991, almeno stando alla convergente indicazione di CARIOLO e VENTURA, la cui lontananza da Messina al momento dell’omicidio Di Blasi e la connessa esigenza di un precipitoso rientro in città dopo la chiamata di SPARACIO offrono un preciso punto di riferimento temporale (sempre ove si ipotizzi che l’uno e l’altro furono presenti fin dalla prima riunione, e non a cominciare da quella successiva, come potrebbe argomentarsi invece dalle dichiarazioni di ARNONE Marcello che non li nomina indicando i partecipanti alla prima riunione, svoltasi peraltro a suo avviso il giorno successivo all’omicidio Di Blasi, il 16 maggio 1991, quando CARIOLO e VENTURA verosimilmente erano ancora in viaggio). Alcuni dei collaboratori di giustizia sentiti, tra cui l’imputato FERRARA Sebastiano, hanno menzionato taluni degli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, ai quali, fermo restando il carattere totalizzante ed onnicomprensivo della deliberazione adottata (peraltro rivolta in primo luogo direttamente contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario), era stato fatto esplicito riferimento nel corso delle riunioni successive all’omicidio Di Blasi come potenziali obiettivi della rappresaglia: si tratta, in particolare, di Vento Giuseppe, COSTANTINO Giovanni, Messina Giovanni, Catanzaro Gaetano, Cunsolo Vittorio, Cucinotta Giuseppe, compresi, secondo quanto ad es. ha dichiarato FERRARA Sebastiano, in un vero e proprio elenco che sarebbe stato stilato da lui stesso insieme a SPARACIO e MARCHESE nel corso di una delle prime riunioni svoltasi presso la sua abitazione al villaggio CEP.

E tuttavia l’incidenza causale della deliberazione deve essere affermata, sotto il profilo del concorso morale degli imputati nei singoli episodi di omicidio o di tentato omicidio contestati nei capi della rubrica successivi al 19, non soltanto con riferimento agli obiettivi dei quali consta, in base alle dichiarazioni dei collaboratori, che furono segnalati o individuati in occasione delle riunioni che seguirono all’omicidio Di Blasi, ma anche nei casi in cui ciò non è avvenuto o, meglio, non è emerso in dibattimento che sia avvenuto, posto che ciò che ha caratterizzato la vicenda in esame, secondo le affermazioni dei protagonisti che si sono prese in esame, è stata proprio la natura generale della deliberazione assunta, destinata a garantire l’assenso preventivo dei capi a qualunque iniziativa gli affiliati intendessero prendere nei confronti degli appartenenti al gruppo antagonista.

Evidentemente il problema si pone in termini diversi nei casi in cui, come emergerà dall’esame delle risultanze relative ad alcuni dei singoli episodi di omicidio e tentato omicidio, coloro ai quali è attribuita la responsabilità di avere adottato o concorso ad adottare la deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” debbano rispondere, in qualità di autori di uno specifico mandato o perché direttamente e personalmente coinvolti nella ideazione od organizzazione di uno dei fatti di sangue descritti nei capi successivi, anche di qualcuno di questi ultimi. In questi casi, non potendo ovviamente l’affermazione di responsabilità duplicarsi o sdoppiarsi, la partecipazione alla formazione della volontà comune, in occasione delle riunioni citate nell’imputazione in esame, si salda direttamente ai successivi atti specifici di natura concorsuale nei quali il contributo iniziale alla elaborazione del mandato generico scaturito da quelle deliberazioni è destinato a rimanere inevitabilmente assorbito. Una statuizione di questo tipo, secondo quanto più specificamente dovrà essere illustrato al momento opportuno in occasione dell’esame delle corrispondenti imputazioni, concerne l’omicidio di Messina Giovanni (capo 24) per quanto riguarda le posizioni di MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, il tentato omicidio di RIZZO Rosario, PARATORE Giuseppe e PULLIA Carmelo e l’omicidio di Morabito Maurizio (capi 30 e 33) per quanto riguarda la posizione del solo FERRARA, l’omicidio di Caspo Raimondo (capo 31) per quanto riguarda SPARACIO Luigi ed ancora FERRARA Sebastiano, l’omicidio di Catanzaro Gaetano (capo 34) per quanto riguarda SPARACIO e MARCHESE, ed il triplice omicidio di Conte Stellario, Foti Benedetto e Giacobbo Massimo (capo 38) per quanto riguarda ancora il solo MARCHESE.

Conformandosi all’orientamento già espresso al momento della decisione sulla richiesta di misura cautelare, che fu accolta per i soli GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano, il GIP non ha disposto il rinvio a giudizio per questo capo di imputazione di Mulé Giuseppe, VENUTO Giuseppe, Mancuso Antonino e Papale Domenico, di cui non era stata ordinata la cattura e per i quali lo stesso Pubblico Ministero, puntualizzando all’udienza preliminare l’impostazione accusatoria (poi ribadita alla conclusione di questo dibattimento), aveva finito per chiedere una sentenza di non luogo a procedere. In proposito nella sentenza n. 195 del 19 giugno 1996 si rileva che a titolo di concorso morale nei fatti di sangue seguiti all’omicidio Di Blasi possono essere chiamati a rispondere soltanto quei soggetti che avevano potestà decisionale all’interno del gruppo di rispettiva appartenenza (e ciò in veste di capocosca o di rappresentante di essa), mentre tutti gli altri presenti alle … riunioni, in cui venivano decisi gli omicidi, pur approvando implicitamente o esplicitamente la deliberata strategia di fuoco possono essere chiamati a rispondere soltanto dei singoli delitti commessi in esecuzione di ordini ricevuti, avendo partecipato alle riunioni quali destinatari di ordini o di messaggi da trasmettere agli affiliati assenti.

L’impostazione scelta, valorizzando soprattutto le dichiarazioni di SPARACIO Luigi e FERRARA Sebastiano, in quanto provenienti da coloro che probabilmente furono più intensamente e direttamente coinvolti nella fase ideativa ed organizzativa della rappresaglia, muove dall’esatto presupposto che è configurabile una responsabilità in termini penalmente significativi solamente a carico di coloro il cui intervento alle riunioni era in grado di contribuire a delineare la strategia di fuoco, sia esplicitamente che implicitamente, anche mediante un silenzio che fosse interpretabile come adesione alla deliberazione assunta e garanzia della propria collaborazione all’esecuzione di essa. Tale ruolo è stato attribuito solamente agli elementi di vertice dei gruppi antagonisti a quello “Mancuso – Rizzo”, in quanto investiti di poteri decisionali e capaci di condizionare i comportamenti degli altri affiliati e di orientare l’azione dei rispettivi gruppi verso l’obiettivo perseguito, costituito nella specie dall’annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”. Da ciò scaturisce l’imputazione a carico dei soli SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario, LEO Giovanni e MAROTTA Gaetano, i primi tre, per loro stessa ammissione, al vertice delle realtà associative più importanti del tempo al pari di GALLI Luigi, in stato di latitanza prima e quindi detenuto a decorrere dal 17 giugno 1991 (v. nota del D. A. P. prot. n. 727302 del 5 maggio 1999), e perciò impossibilitato a prendere direttamente parte alla deliberazione e rappresentato, a questo scopo, da MAROTTA Gaetano, mentre LEO Giovanni (secondo le risultanze processuali, perfettamente conformi alle sue ammissioni), dopo la morte del fratello Giuseppe e il parziale smembramento del suo agguerrito gruppo, era rimasto a capo di una modesta formazione a base prevalentemente familiare che della vendetta della morte di Leo Giuseppe, ucciso da MANCUSO Giorgio, aveva fatto una delle ragioni principali della propria sopravvivenza e che perciò colse nella mobilitazione seguita all’omicidio Di Blasi l’occasione propizia per vedere realizzato l’obiettivo invano autonomamente perseguito.

È vero che sul punto la giurisprudenza ha talora espresso posizioni molto rigorose, affermando, ad es., che “in materia di concorso nel reato, potendosi questo configurare anche quando si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato), deve affermarsi la riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi, partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi), mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione[4].

E tuttavia le risultanze dibattimentali consentono di affermare con un grado di ragionevole certezza che nel caso in esame gli assoluti protagonisti della mobilitazione decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” (ed ancora prima della organizzazione dell’offensiva sfociata negli appostamenti descritti al capo 15) furono i soggetti investiti, all’interno dei rispettivi gruppi di appartenenza, di responsabilità di tipo direttivo, le decisioni dei quali erano in grado di condizionare la condotta degli altri affiliati, la cui partecipazione alle riunioni, anche se massiccia, come hanno spesso sottolineato i collaboratori, non corrispondeva ad una effettiva capacità di iniziativa, ed era diretta alla mera registrazione di una strategia deliberata da altri, non tanto allo scopo di manifestare una adesione del tutto ininfluente, quanto di rendersi destinatari del mandato generico ad uccidere e quindi latori del messaggio omicidiario da trasmettere agli assenti. Ancora una volta appaiono illuminanti le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, che, riferendosi alla prima riunione svoltasi presso la sua abitazione, ha sottolineato il momento dell’incontro in cui, unitamente ai soli SPARACIO e MARCHESE, avrebbe tracciato le linee della strategia comune e predisposto una sorta di elenco degli obiettivi (“FERRARA: Sì, ricordo che ho ricevuto delle visite da parte di MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, a casa mia e lì sono nate delle riunioni, … [attribuivano] la colpa a MANCUSO Giorgio di avere ammazzato Di Blasi Domenico, e così diciamo ci siamo uniti ognuno col suo gruppo, ci siamo uniti e abbiamo preso la decisione tutti assieme di ammazzare MANCUSO Giorgio, anche se già noi, io, GALLI e MARCHESE, avevamo preso prima questa decisione. E da lì sono nate tutte le riunioni che si sono fatte contro il gruppo “Mancuso-Rizzo”, presente ci stava pure Mulé Giuseppe, CASTORINA Pasquale, VENUTO Giuseppe, da parte di GALLI c’era pure Gatto Giuseppe, Puccio Gatto, comunque quasi tutti erano venuti da parte sia di GALLI che da parte di MARCHESE, come CARIOLO Antonino, diverse persone. Però ci siamo appartati io, MARCHESE e SPARACIO e lì abbiamo deliberato di ammazzare tutte le persone appartenenti al gruppo “Mancuso-Rizzo” facendo anche i nomi di Messina Giovanni, di Catanzaro Gaetano, di Vento Giuseppe, di Consolo, di Cucinotta, di Costantino ecco un po’ tutte le persone appartenenti al gruppo “Mancuso-Rizzo”. P.M.: Questa decisione fu presa soltanto da voi tre? FERRARA: Sì, da noi tre però abbiamo dato, poi ci siamo riuniti unitamente agli altri e abbiamo dato pienamente appoggio a tutti, qualunque persona veniva incontrata che apparteneva al gruppo “Mancuso-Rizzo” doveva essere ammazzata.”).

Ma, pure così circoscritta dal punto di vista soggettivo, dell’affermazione di responsabilità per l’istigazione relativa a tutti i delitti successivi all’omicidio Di Blasi e riconducibili alla deliberazione della strategia di fuoco, diretta alla eliminazione fisica degli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, va ugualmente verificata la compatibilità con i principi in materia di concorso di persone nel reato.

Assume certamente rilievo la circostanza che taluni degli imputati, e cioè SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e, entro certi limiti, anche MARCHESE Mario abbiano ammesso la propria personale responsabilità in ordine ai fatti di sangue riconducibili alla strategia di annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”, assumendosi la paternità di quella decisione e comprendendone l’effettivo valore alla luce del ruolo rivestito nell’ambito della criminalità organizzata messinese dell’epoca. E tuttavia tali ammissioni non possono essere sopravvalutate oltre il dovuto, poiché, come si desume anche dall’osservazione delle vicende esaminate nell’ambito di questo processo, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dirette ad offrire una chiave di lettura di natura giuridica dei fatti riferiti, soprattutto in tema di affermazione o di negazione della responsabilità, vanno adeguatamente filtrate da un esame particolarmente approfondito della loro attendibilità intrinseca e degli elementi di fatto che sorreggono, a seconda dei casi, l’affermazione o la negazione, essendo tutt’altro che remota la possibilità che il collaboratore percepisca in maniera distorta, e comunque in termini non compatibili con quelli imposti dalle norme, il senso delle proprie e delle altrui condotte, ovvero sia indotto ad applicare canoni di valutazione ereditati dalla pregressa militanza criminale, esaltando ruoli di cui il filtro normativo esiga il ridimensionamento, o, viceversa, sminuendo l’importanza di comportamenti di cui debba essere invece affermata la sicura rilevanza penalistica.

Com’è noto, secondo l’insegnamento tradizionale, nell’ambito del concorso di persone nel reato la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto, ovvero nell’istigazione o nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. La partecipazione psichica consiste in particolare nel provocare o rafforzare l’altrui proposito criminoso (istigazione) o nel facilitarne la preparazione o l’attuazione (agevolazione)[5].

Un momento importante nell’elaborazione giurisprudenziale della tematica del concorso morale è rappresentato dal tormentato confine tra responsabilità per il reato associativo e responsabilità concorsuale per i reati - fine rientranti nell’ambito del programma del sodalizio. La questione, nella quale si intrecciano profili di ordine sostanziale e profili di natura processuale e probatoria, si presenta in linea di principio di agevole soluzione, posto che nessuno può rispondere di un reato in assenza di un collegamento causale tra la sua condotta ed il fatto, sicché la semplice partecipazione all’associazione non implica, di per sé, la responsabilità per i delitti – scopo compresi nel programma del gruppo.

Più problematica si presenta tuttavia la distinzione in presenza di forme di partecipazione “qualificata”, quando cioè debba essere valutata la posizione di un esponente di vertice del sodalizio (promotore, capo o organizzatore), di cui sia ipotizzato il concorso morale nei singoli delitti materialmente commessi da altri partecipi in attuazione del programma associativo.

L’esperienza più recente è maturata nell’ambito della criminalità politico – terroristica, che è stata segnata dal prevalere nella giurisprudenza di legittimità dell’orientamento tradizionale secondo cui ai fini della responsabilità a titolo di concorso è comunque necessaria la dimostrazione che il singolo associato abbia fornito consapevolmente un proprio contributo causalmente significativo allo specifico reato – fine che gli viene addebitato[6]; spinta dall’emergenza del terrorismo negli “anni di piombo” la giurisprudenza di merito mostrò invece delle significative tendenze a dilatare i presupposti tradizionali del concorso criminoso, nel tentativo per un verso di superare le difficoltà di provare la corresponsabilità dei vertici delle associazioni terroristiche rispetto ai singoli episodi criminosi, e di evitare, per altro verso, lo sconcertante e paradossale risultato di un trattamento più benevolo di quegli associati che rivestono posizioni preminenti e che per questa ragione meriterebbero invece una punizione più severa.

La criminalità di tipo mafioso è l’altro settore nel quale la problematica indicata è stata affrontata dalla giurisprudenza con esiti parzialmente diversi, poiché, in relazione ad una accresciuta sensibilità alle peculiarità del fenomeno, è stata affermata la attribuibilità a titolo di concorso morale agli appartenenti alla “commissione”, quale organismo di vertice di Cosa Nostra, dei delitti rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, valorizzando come atto di natura concorsuale anche il c. d. consenso tacito o passivo dei membri del predetto organismo di vertice dell’organizzazione[7]. Sembrano tuttavia prevalere nella giurisprudenza più recente posizioni più moderate, dirette a respingere qualsiasi automatica correlazione tra assunzione di ruoli di vertice e responsabilità a titolo di concorso per i singoli delitti rientranti nel programma dell’associazione, pur ritenendo il ruolo dirigenziale un elemento indiziario significativo, quantomeno ai fini della applicazione di una misura cautelare[8]. Nello stesso senso si precisa che l’appartenenza all’organismo di vertice dell’associazione, ai fini della ravvisabilità del concorso nei delitti rientranti nei fini strategici del sodalizio, deve essere attuale ed effettiva, e non giova la titolarità meramente formale del ruolo dirigenziale [9].Sembra poi prevalere nelle ultime decisioni una ricerca di maggiore aderenza alla realtà concreta del sodalizio e alle caratteristiche del delitto di cui si pretende l’attribuzione a titolo di concorso agli associati che rivestono posizioni di vertice in seno al gruppo: “In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la natura totalizzante (o ‘globale’) di tale tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c. d. delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. Proprio in considerazione della natura ‘globale’ di tale associazione, se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c. d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il ‘fisiologico’ ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati ‘strategici’, invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (ad es. componenti della ‘commissione’), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di ‘qualificato’ valore probatorio proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. Peraltro tali delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché tali reati trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo[10].

Alla luce dei principi esaminati appare evidente la possibilità di affermare la responsabilità a titolo di concorso nei singoli fatti di sangue di coloro ai quali va fatta risalire la decisione diretta allo sterminio degli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, e la conseguente istigazione degli affiliati a porre in essere le condotte necessarie alla attuazione della strategia perseguita.

Pur non rientrando quello di cui all’art. 416-bis c. p. tra i reati per cui si procede in questa sede, sicché l’approfondimento dibattimentale relativo alla possibilità di ravvisare i caratteri dell’associazione di natura mafiosa nei vari “gruppi” di cui è emersa l’esistenza è stato circoscritto nei limiti in cui era necessario ai fini dell’indagine sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, l’esame delle convergenti risultanze processuali consente di ritenere raggiunta la prova della operatività nel periodo in esame di nuclei organizzati riconoscibili come vere e proprie strutture associative, nell’ambito delle quali taluni rivestivano ruoli di vertice e come tali erano accettati e riconosciuti dagli altri esponenti dei sodalizi, le cui iniziative si conformavano alla volontà e alle decisioni dei capi. La mancanza di una struttura organizzativa complessa sviluppatasi in forme tendenzialmente centralizzate assimilabile a quella delle c. d. mafie storiche, ed in particolare di Cosa Nostra palermitana, e l’assenza di un apparato gerarchico analogo a quello delle organizzazioni terroristiche, caratterizza questi organismi rispetto a quelli la cui attività ha occasionato il formarsi degli orientamenti interpretativi richiamati in materia di partecipazione all’associazione e concorso morale nei reati - fine, e tuttavia, pur non esistendo un organismo centrale destinato ad orientare e coordinare l’azione dei vari gruppi, le risultanze probatorie (dichiarazioni dei collaboratori e dati investigativi) consentono di attribuire ad alcune figure un ruolo nettamente diverso da quello degli altri associati, in quanto capaci di stabilire la strategia delle singole associazioni e di condizionare la condotta degli affiliati.

L’osservazione delle vicende esaminate nell’ambito di questo procedimento consente di ritenere plausibile, come si è già rilevato, che, verificatosi un fatto particolarmente grave ed allarmante per i futuri assetti della criminalità organizzata messinese come è stato unanimemente classificato l’omicidio di Di Blasi Domenico, gli elementi di vertice dei diversi gruppi abbiano avvertito l’esigenza di riunirsi e di assumere una posizione comune, destinata peraltro a ribadire quanto era stato già in precedenza deciso dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano del marzo “91.

Sotto il profilo poi della corrispondenza degli omicidi eseguiti in ottemperanza alla decisione adottata nel corso delle riunioni successive all’omicidio Di Blasi ad un interesse strategico comune a tutti i gruppi, è fuor di dubbio che lo sterminio degli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo” rispondeva ad una pressante esigenza di tutti gli altri gruppi, alcuni dei quali, come ad es. quello di FERRARA Sebastiano, già in aperto contrasto con il MANCUSO, ma sicuramente tutti interessati a neutralizzare la pericolosa minaccia al loro potere, se non alla loro stessa sopravvivenza, che scaturiva dalle spregiudicate iniziative di MANCUSO Giorgio; a ciò si aggiunga che, nella stessa prospettiva, la necessità di una reazione esemplare scaturiva dalla esigenza di stigmatizzare in maniera visibile la violazione unilaterale della tregua tra i gruppi di cui MANCUSO si era già reso protagonista in occasione del ferimento del MAROTTA ed a maggior ragione con l’uccisione di Di Blasi che di quell’accordo era stato l’artefice principale.

Passando ad esaminare le posizioni individuali e rinviando all’esame dei singoli episodi per l’illustrazione dello specifico  collegamento tra il fatto di sangue e la deliberazione originaria, appare innanzitutto provata, in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli ipotizzati dall’accusa,  la responsabilità di SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e MARCHESE Mario, le cui ampie ammissioni si confermano reciprocamente e trovano nel complesso delle altre risultanze processuali significativi e numerosissimi elementi di riscontro. Le dichiarazioni dei collaboratori sentiti, ma anche il bagaglio di conoscenze investigative accumulate prescindendo dal contributo dei “pentiti”, convergono nell’indicazione di costoro, unitamente a MANCUSO Giorgio, RIZZO Rosario e GALLI Luigi, come gli esponenti di vertice dei gruppi più importanti nel frastagliato panorama della criminalità organizzata messinese del tempo. A questo ruolo unanimemente riconosciuto è del tutto plausibile, in conformità alla ricostruzione da essi stessi fornita, che si associ una scelta strategica fondamentale per la vita dei rispettivi sodalizi qual è la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario e di fare attorno ad essi “terra bruciata”, procedendo al sistematico annientamento del loro gruppo.

Occorre in proposito precisare che appare poco convincente, pur rimanendone poco chiare le ragioni in relazione alla modesta rilevanza delle conseguenze concrete, il tentativo di MARCHESE Mario di posticipare il proprio coinvolgimento e conseguentemente la propria adesione al progetto di sterminare il gruppo “Mancuso – Rizzo”, attribuendo a SPARACIO Luigi ed al suo gruppo la responsabilità esclusiva delle prime iniziative, immediatamente successive all’omicidio Di Blasi, ed ammettendo la propria responsabilità, in dipendenza di quella adesione, solo per i fatti di sangue successivi all’omicidio di Pellegrino Paolo, e quindi, concretamente, a partire dall’uccisione di Messina Giovanni, avvenuta il 21 maggio 1991 (“Succede che SPARACIO si muove subito nello spazio di, lui è stato ucciso il 15 maggio del ’91, fra il 15 e il 18 lui ha fatto tre omicidi tutti con il suo gruppo, non c’erano estranei diciamo né del gruppo mio, né del gruppo ‘Galli’, non del gruppo ‘Ferrara’, non del gruppo di nessuno. I primi tre sono allora un certo Cannavò che io non conosco, non conoscevo neanche, non sapevo neanche chi era l’ho visto sul giornale, La Rosa che non conoscevo neanche, e Pellegrino, mi sembra che si chiami, il macellaio, […] che hanno ammazzato il padre prima, poi è stato ammazzato il figlio, quello di Villaggio Aldisio. P.M.: Quindi lei ci sta dicendo che ci fu una fase dove agì solo SPARACIO? IMPUTATO: Sì, come infatti sono tutti dei suoi uomini, non c’è nessun altro, non c’è nessun estraneo a parte i suoi uomini che erano CASTORINA, VINCI, il nipote di CASTORINA, altri lì, […] CARIOLO Antonio.”).

A prescindere dall’indicazione dell’omicidio di Cannavò Angelo, che, in base a quanto verrà illustrato in seguito, deve ritenersi consumato nell’ambito del clima sviluppatosi dopo l’omicidio Di Blasi, ma non scaturito dalla deliberazione iniziale assunta nelle riunioni più volte citate (sicché, escluso tale collegamento, tutti gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo 19 con riferimento alle condotte di cui al successivo capo 23 concernente l’omicidio del Cannavò), la protesta di innocenza del MARCHESE non convince con riferimento agli altri fatti di sangue che l’imputato pretende di escludere dall’ambito della deliberazione iniziale assunta con il suo concorso (concretamente: il tentato omicidio di Passeri e Vento, l’omicidio di La Rosa Carmelo e quello di Pellegrino Paolo), attribuendo in tal modo al gruppo “Sparacio” non solo la responsabilità esclusiva di questi delitti, ma, a ben vedere, anche un ruolo preponderante nella elaborazione ed attuazione della strategia scelta dopo l’omicidio Di Blasi, poiché il contributo degli altri gruppi dovrebbe configurarsi in termini di adesione ad un programma già in corso di esecuzione con i primi agguati ai danni di affiliati al gruppo antagonista. L’assunto di MARCHESE scaturisce dalla circostanza, evidenziata dall’imputato, che dell’identità di queste prime vittime avrebbe appreso solo dai giornali, e che, infatti, coinvolti in questi primi fatti di sangue furono solamente uomini del gruppo “Sparacio”, il cui iniziale “attivismo” sarebbe stato il frutto di una scelta del tutto autonoma e precedente a qualsiasi accordo con gli altri gruppi.

Quanto al fatto che MARCHESE non conoscesse le vittime di questi primi agguati (ma l’imputato non ha menzionato ovviamente Vento Giuseppe, la cui appartenenza al gruppo di MANCUSO era un fatto notorio nell’ambiente), è circostanza del tutto priva di rilievo, poiché il proprium della vicenda è dato dalla circostanza che il mandato conferito, totalizzante ed onnicomprensivo a tal punto da autorizzare l’uso del termine “guerra” per indicare la rappresaglia innescata, si caratterizzava per la sua genericità, comprendendo l’ordine omicida qualsiasi appartenente al gruppo “Mancuso – Rizzo” che fosse riconosciuto come tale da coloro ai quali quella deliberazione spettava di attuare, senza alcuna necessità di prendere nuovamente contatto con il capo del gruppo per verificare, in un certo senso, l’attualità dell’interesse all’omicidio ed ottenere il necessario nullaosta.

Più convincente appare l’altro “argomento” usato da MARCHESE, posto che effettivamente solo a partire dall’omicidio di Messina Giovanni si registra la partecipazione di elementi appartenenti a gruppi diversi da quello di SPARACIO Luigi, come se fino a quel momento quest’ultimo avesse realmente monopolizzato la reazione all’omicidio Di Blasi.

Tuttavia non è così, dal momento che tutte le altre risultanze dibattimentali convergono nell’attestare che il MARCHESE affiancò fin dall’inizio lo SPARACIO, ancor prima di FERRARA Sebastiano, nella deliberazione della strategia conseguente all’omicidio Di Blasi nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”.

È innanzitutto certo che MARCHESE fosse coinvolto nelle iniziative contro MANCUSO già in una fase precedente all’omicidio Di Blasi, come da lui stesso ammesso e come attestato dalla provata partecipazione di suoi affiliati (GALLETTA Nicola e SALVO Giovanni) a taluni dei numerosi appostamenti organizzati nei primi mesi del 1991 allo scopo di sorprendere MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Tale coinvolgimento è ammesso dallo stesso imputato, che ha ricordato di essere stato messo al corrente da FERRARA Sebastiano della più volte ricordata iniziativa di Gallo Giovanni (che peraltro era un affiliato al gruppo “Marchese”), e di avere concordato anche con lui l’eliminazione del MANCUSO, che era stata già sostanzialmente decisa in seguito all’attentato a MAROTTA Gaetano e Papale Domenico (“ … Allora, dopo questa diciamo pacificazione che c’è stata a casa mia, io non ero tanto convinto diciamo perché non mi fidavo proprio io di questo MANCUSO. Tramite Di Blasi ci siamo messi d’accordo di ammazzare il MANCUSO e abbiamo tentato, dice lui: ‘aspetta, dice, io parlo pure con SPARACIO’, mi fa Di Blasi, ‘vediamo se è d’accordo pure lui’. Io gli ho detto: ‘vai a parlare, vedi quello che ti dice’, gli ho detto: ‘per me questo è da ammazzare’, perché, a parte che aveva ammazzato, insomma non c’era da fidarsi perché aveva fatto delle cose lui, degli omicidi che a noi non erano piaciuti proprio perché ha ammazzato delle persone che non c’entravano, ha ammazzato Leo dentro casa sua che c’era la moglie con i figli, per cui era una persona diciamo poco raccomandabile, poco affidabile.”). E ad avanzare il sospetto che quella di Gallo Giovanni fosse una messinscena orchestrata dallo stesso MARCHESE insieme a Di Blasi per ottenere il coinvolgimento di tutti gli altri, e segnatamente del titubante SPARACIO, nel progetto di uccidere MANCUSO è stato proprio lo stesso MANCUSO nel corso del suo esame svoltosi all’udienza del 22 gennaio 1999.

Ciò che appare tuttavia determinante è che la presenza di MARCHESE, oltre che quella dei suoi affiliati, alla prima delle riunioni svoltesi dopo l’omicidio Di Blasi è circostanza sulla quale concordano senza tentennamenti pressoché tutti i protagonisti di quelle vicende, aderenti alla strategia decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” e personalmente presenti alla riunione in cui fu assunta la prima e determinante deliberazione di carattere generale: PIETROPAOLO Pasquale, CASTORINA Pasquale, LA TORRE Guido, VENTURA Salvatore, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi hanno tutti dichiarato unanimemente che a quell’incontro presenziò personalmente anche MARCHESE, al quale quasi tutti hanno affiancato Mulé Giuseppe, e qualcuno LEARDO Luigi o CUSCINÀ Francesco, personaggi la cui appartenenza al gruppo è emersa in dibattimento in maniera costante come un dato assolutamente certo. È significativo che in particolare LA TORRE Guido abbia riferito in modo univoco la presenza di MARCHESE ad una riunione precedente all’agguato ai danni di Passeri Luigi e Vento Giuseppe, che è pacificamente la prima iniziativa concreta presa nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, ed abbia attribuito anche a MARCHESE la scelta della strategia in un primo momento scelta dagli artefici della rappresaglia, che prevedeva l’abbinamento dei possibili obiettivi e delle zone di rispettiva competenza territoriale a ciascuno dei gruppetti a cui era stata affidata l’esecuzione del mandato omicida (“P.M.: Ma questa divisione in sotto gruppi, in gruppetti ognuno dei quali deputato all’esecuzione di un omicidio, da chi fu decisa, fu decisa da tutti voi, fu disposta da qualcuno? LA TORRE: No, sia SPARACIO che MARCHESE, e noi stessi sapevamo che si doveva eliminare il clan MANCUSO – RIZZO”). Ed altri collaboratori, anch’essi presenti a questi primi incontri e coinvolti fin dall’inizio nella deliberazione della strategia che si decise di attuare contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, sono stati ancora più espliciti nell’attribuire a MARCHESE un ruolo corrispondente al suo rango criminale nell’assunzione della decisione iniziale di carattere generale (v., ad es., quanto ha dichiarato CASTORINA ricordando chi intervenne nel corso della riunione: “… Quelli che prendevano la parola erano più quelli che erano al comando, diciamo MARCHESE, SPARACIO, sono intervenuto pure io nel parlare e qualche altro, non è che mi ricordo …”): sicché anche a volere ammettere che fu probabilmente SPARACIO, in considerazione dello stretto rapporto che lo legava alla vittima, ad assumere l’iniziativa, anche per rendere ormai evidente agli altri gruppi l’abbandono delle sue precedenti titubanze ed “onorare” nel modo più adeguato la memoria del padrino ucciso, appare difficile negare che l’intervento di MARCHESE fu dal primo momento decisivo nella deliberazione della rappresaglia.

Che          MARCHESE, considerate le vicende precedenti all’omicidio Di Blasi e lo spesso criminale indiscusso che gli era riconosciuto, potesse essere tenuto fuori o scegliesse di estraniarsi, sia pure per un periodo limitato, rispetto alla mobilitazione generale che seguì all’omicidio, è poi circostanza che appare scarsamente verosimile, anche perché lo stesso MARCHESE ha riferito di essere stato informato subito dell’accaduto, evidentemente con scopi diversi da quelli di un mero aggiornamento sulla cronaca nera cittadina, considerata anche la personalità di colui che gli aveva riferito la prima notizia (“… L’ho saputo dopo un’ora, due ore l’ho saputo, l’ho saputo da …, il primo che è venuto, è venuto MAROTTA a casa e ha detto: ‘Hanno sparato a Mimmo ed è all’ospedale,’ perché non è che è morto subito lui …, lui è morto, non so, dopo un paio d’ore, alle otto, alle nove, adesso non so, gli hanno sparato verso le cinque e un quarto, cinque e qualcosa e la sera poi è arrivata la notizia che è stato ucciso …”).

È peraltro coerente con un coinvolgimento immediato di MARCHESE, quantomeno sotto il profilo del concorso morale nella deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” (posto che effettivamente solo dopo l’omicidio di Pellegrino Paolo si registra la partecipazione diretta di esponenti del gruppo “Marchese” alle missioni omicide), la circostanza riferita da FERRARA Sebastiano, il quale, precisando che la decisione di uccidere MANCUSO Giorgio l’aveva già presa in precedenza unitamente a GALLI e MARCHESE, ha ricordato che dopo l’omicidio Di Blasi era stato quest’ultimo, in compagnia di uno SPARACIO ormai determinato ad abbandonare le precedenti incertezze, a fargli visita per rendergli noto che MANCUSO e RIZZO si erano resi responsabili della morte di Di Blasi ed era perciò necessario unire le forze per attuare una reazione comune.

Su questa circostanza particolare e sull’altro dato, assolutamente pacifico, che né FERRARA Sebastiano né altri elementi del suo gruppo erano presenti alle prime riunioni tenutesi nei giorni immediatamente successivi all’omicidio Di Blasi, ed in particolare alla prima che dovrebbe essersi svolta nella mattinata o, al più tardi, nel pomeriggio del 17 maggio 1991 presso l’abitazione di Settineri Vincenza in via Boner, poggia l’esclusione della responsabilità dello stesso FERRARA con riferimento ai delitti di cui ai capi 20, 21 e 22, posto che per l’omicidio di Cannavò Angelo (capo 23) va escluso, anche in relazione alla posizione di FERRARA Sebastiano (come per i coimputati), che il delitto sia riconducibile alle deliberazioni di carattere generale assunte nelle riunioni indicate nel capo 19, mentre l’affermazione di responsabilità relativa all’omicidio di Messina Giovanni (capo 24) è direttamente connessa, come per MARCHESE, ad un mandato specifico che contraddistingue l’adesione del gruppo “Ferrara” alla strategia decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Non contrasta con questa conclusione l’isolata affermazione di Santacaterina Umberto, il quale, riferendo de relato su quanto sapeva in ordine agli avvenimenti successivi all’omicidio Di Blasi ed indicando i partecipanti al vertice presso l’abitazione della Settineri, ha attribuito a MARCHESE, che sarebbe intervenuto unitamente al suo affiliato LEARDO Gino, anche compiti di rappresentanza del gruppo “Ferrara”: trattasi di un particolare che è stato ricordato dal solo Santacaterina e che non è stato confermato né dai protagonisti di questo presunto mandato rappresentativo, né soprattutto da coloro che Santacaterina ha indicato come fonti delle sue conoscenze, cioè CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO che a quell’incontro erano entrambi presenti.

Posizione invece del tutto analoga, sotto il profilo dell’estensione dell’affermazione di responsabilità per la partecipazione alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, va riconosciuta a GALLI Luigi, del quale l’accusa ipotizza l’adesione alla deliberazione e quindi la partecipazione alle riunioni successive attraverso altre persone intervenute in rappresentanza del capo del gruppo, detenuto dal giorno dell’arresto, avvenuto il 17 giugno 1991 dopo un periodo di latitanza che è attestato da quasi tutti i collaboratori sentiti, i quali, pur ricordando la presenza personale di GALLI ad alcune delle riunioni precedenti all’omicidio Di Blasi e ad alcune di quelle successive, hanno attribuito allo stato di latitanza prima e quindi a quello detentivo, la difficoltà e, rispettivamente, la impossibilità di GALLI di parteciparvi, e la conseguente necessità di farsi rappresentare da altre persone, identificate di volta in volta in Papale Domenico, MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino, Gatto Giuseppe.

La presenza di costoro alle riunioni è attestata concordemente da tutti i collaboratori sentiti, in primo luogo da coloro che vissero le vicende successive all’omicidio Di Blasi da protagonisti, per i quali è del tutto naturale che l’intervento alle riunioni di queste persone costituisse uno strumento per portare a conoscenza degli altri intervenuti la volontà di GALLI Luigi e per consentirgli di tenersi informato sull’andamento delle riunioni, e rendesse al tempo stesso manifesta l’adesione del gruppo di Giostra alla deliberazione della “guerra” contro il clan Mancuso – Rizzo. Particolarmente illuminante è in proposito una serie di affermazioni di PIETROPAOLO Pasquale, il quale, dopo avere indicato tra i presenti alla riunione Papale Domenico, Mancuso Antonino, MAROTTA Gaetano (e qualche altra persona, sempre da parte di GALLI), è stato interpellato in ordine agli elementi dai quali era stata desunto l’assenso di GALLI Luigi alla deliberazione, e l’ha ricondotta senza esitazioni a quella presenza, segno inequivocabile dell’adesione di GALLI e della partecipazione del suo gruppo alla strategia comune (“PIETROPAOLO: Praticamente … partecipò Papale Domenico, MAROTTA Gaetano, Antonino Mancuso ed altre persone … Comunque in quell’occasione noi sapevamo che, da parte dei delegati cosiddetti di Luigi GALLI, che Luigi GALLI era d’accordo anche a questa guerra.[…] durante quella riunione abbiamo saputo e abbiamo constatato che Luigi GALLI era d’accordo. Avv. CARRABBA: E come? PIETROPAOLO: Dalla presenza degli uomini di Luigi GALLI. Avv. CARRABBA: Quindi gli uomini che erano presenti hanno detto va bene? PIETROPAOLO: Sì siamo d’accordo, Luigi è pure d’accordo, cioè non l’hanno spifferato ai quattro venti davanti a cinquanta persone, queste cose si capiscono implicitamente, non c’è bisogno che se ne parla. […] era implicito nella riunione che Luigi GALLI era d’accordo, se no i suoi componenti non partecipavano alla riunione, come hanno fatto altre volte.”). Ed anche SALVO Giovanni, il cui esame, svoltosi all’udienza del 9 aprile 1999, si caratterizza in generale per la linearità della narrazione e la precisione del ricordo, ha ricondotto alla decisione di FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi la scelta della strategia di annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”, non senza aggiungere che ciò era avvenuto con l’approvazione di GALLI Luigi che aveva reso nota la sua adesione attraverso i suoi uomini presenti alle riunioni successive all’omicidio Di Blasi.

È importante sottolineare ulteriormente il senso di questa presenza alla luce della complessiva ricostruzione delle risultanze processuali. È emerso che proprio il GALLI e gli uomini del suo gruppo erano tra i principali antagonisti di MANCUSO, e che una delle iniziative di quest’ultimo che aveva suscitato il maggiore risentimento era stata diretta proprio contro uno degli esponenti di spicco del gruppo “Galli”; che GALLI avesse deciso e volesse la morte di MANCUSO già prima dell’omicidio Di Blasi è circostanza altrettanto certa, perché così hanno dichiarato FERRARA Sebastiano e MARCHESE Mario che quella decisione avevano condiviso, ed anche SPARACIO Luigi che quella scelta, divenuta definitiva a partire da un incontro svoltosi presso l’abitazione di Mancuso Antonino (inteso nittola), aveva invece più che altro subito per non entrare in contrasto con Di Blasi, che dell’ostilità nei confronti di MANCUSO Giorgio era il principale ispiratore. Ed il coinvolgimento sistematico di esponenti del gruppo “Galli” negli appostamenti contro il MANCUSO ed il RIZZO in un momento precedente all’omicidio Di Blasi è un dato emerso in dibattimento con altrettanta univocità.

Richiamata ancora una volta la sostanziale continuità, sotto il profilo dei rapporti degli altri gruppi con il MANCUSO, tra le deliberazioni precedenti e quelle successive all’omicidio Di Blasi, la partecipazione di esponenti del gruppo “Galli” alle riunioni successive all’omicidio Di Blasi, svoltesi in prevalenza presso le abitazioni di Settineri Vincenza, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, non può che assumere il senso della esternazione della volontà dei vertici del gruppo di aderire alla strategia che prevedibilmente sarebbe scaturita da quelle riunioni, anche in considerazione dell’atteggiamento assunto in precedenza dallo stesso Luigi GALLI. E proprio tale continuità giustifica quella che probabilmente fu un’adesione immediata, senza alcuna necessità di prendere contatti con il GALLI, posto che la strategia scelta rispondeva certamente ai desideri che il capo aveva avuto in precedenza occasione di esternare.

Che quest’ultimo fosse al vertice di uno di quei nuclei organizzati, la cui operatività nel periodo in esame è ampiamente confermata dalle risultanze di questo dibattimento, è circostanza che ha formato oggetto ormai irrevocabile di accertamento giurisdizionale in esito al processo scaturito dalla c. d. “operazione Giostra” (n. 16/94 R. G. Assise), concluso dalla sentenza di questa Corte del 30.10.1995, a carico di GALLI Luigi ed altri, che ha esaminato, soffermandosi in particolare sulla struttura e sull’azione del clan che aveva nel rione Giostra e nella zona nord di Messina il suo spazio di influenza (p. 205), le cause e gli effetti del sanguinoso conflitto che a partire dall’omicidio di Stracuzzi Antonino (14 ottobre 1992, capo 40 del decreto che dispone il giudizio) e fino ai primi giorni dell’anno successivo (tentato omicidio di Sparolo Domenico, avvenuto a Messina il 6 gennaio 1993) ha visto i gruppi “Marchese” e “Sparacio” contrapporsi al gruppo “Galli”, e che rappresenta anche l’ultima delle fasi in cui, secondo la classificazione proposta dalla Pubblica Accusa, sono state suddivise le vicende esaminate nell’ambito del procedimento scaturito dalla Peloritana bis. Ed anche MARCHESE, dopo avere indicato gli uomini del gruppo come il canale attraverso il quale, sebbene latitante, GALLI era in grado di tenersi informato sugli sviluppi della situazione, di ricevere messaggi e di fare conoscere le proprie decisioni, ha riferito che in questo periodo aveva personalmente incontrato GALLI, percependo la sua estrema soddisfazione per la decisione di intraprendere la “guerra” contro il MANCUSO nei confronti del quale anche GALLI aveva dei motivi personali di rivalsa, verosimilmente connessi ai contrasti che avevano preceduto l’omicidio Di Blasi. Ciò costituisce una conferma del fatto che latitanza e stato di detenzione non rappresentano in ogni caso situazioni assolutamente incompatibili con la conservazione del governo del gruppo, in quanto non inibiscono il mantenimento dei contatti che sono indispensabili per l’esercizio dei relativi poteri e l’esplicazione delle connesse facoltà decisionali (v. proprio con riferimento a GALLI Luigi ed al mantenimento della sua posizione di vertice del gruppo “Giostra” anche dopo il 17.6.1991, data di inizio della sua detenzione, le ampie e condivisibili considerazioni sviluppate nella sentenza definitiva, più volte citata, con cui si è concluso il procedimento scaturito dell’Operazione Giostra, alle pp. 205 ss.).

Le risultanze dibattimentali dimostrano pertanto con un grado di ragionevole certezza che il gruppo “Galli” non è rimasto estraneo alla “guerra” intrapresa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, ma vi ha aderito a pieno titolo, come è ulteriormente confermato dalla partecipazione di alcuni tra i suoi elementi più rappresentativi alle iniziative che all’omicidio Di Blasi sono seguite, ed anche in un momento successivo all’arresto dello stesso GALLI, allorché in ogni caso le azioni compiute contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” continuavano ad essere sorrette e determinate da quella iniziale deliberazione di carattere generale. Non valgono ad incrinare la validità dell’assunto accusatorio le dichiarazioni di CARIOLO Antonio, secondo il quale il gruppo di GALLI Luigi, che non era considerato particolarmente affidabile, era stato emarginato e non aveva concretamente preso parte alla deliberazione della “guerra” contro MANCUSO e RIZZO: l’affermazione sembra testualmente riferita alla fase precedente all’omicidio Di Blasi, ma CARIOLO non menziona alcuno degli esponenti del gruppo neppure per gli incontri della fase successiva, e peraltro nel suo racconto riesce difficile distinguere i due momenti, anche perché lo stesso collaboratore sottolinea il numero e la frequenza elevatissima delle riunioni succedutesi in quel periodo esternando implicitamente una certa difficoltà mnemonica (“Non ricordo la presenza di aderenti al clan GALLI, anche perché noi non ci fidavamo molto del clan GALLI già da allora, quindi si era stabilito tra il clan SPARACIO e il clan MARCHESE prima, successivamente quello di FERRARA, comunque in quel periodo si era stabilito che non dovevamo rivelare nulla al clan GALLI proprio perché non ci si fidava molto.”). Coerentemente con la propria ricostruzione CARIOLO non ha ricordato la presenza di aderenti al gruppo “Galli” a nessuna delle riunioni, ed in particolare a quella immediatamente successiva all’omicidio Di Blasi, inducendo il Pubblico Ministero ad ipotizzare che CARIOLO possa avere partecipato ad una riunione successiva alla prima, svoltasi, stando a quanto ha riferito un altro collaboratore già affiliato al gruppo “Sparacio”, ARNONE Marcello, il giorno immediatamente successivo all’omicidio Di Blasi ed alla quale sarebbe possibile ritenere che abbiano preso parte esponenti del gruppo “Galli” per comunicare l’adesione del gruppo alla deliberazione: riunione alla quale, secondo ARNONE, non è sicuro che fosse presente il CARIOLO, che però, sempre stando a ciò che ricorda ARNONE, si sarebbe trovato a Messina quando fu ucciso il Di Blasi.

E tuttavia l’interpretazione delle risultanze processuali rimane problematica, ad ulteriore conferma della notevole difficoltà di orientamento in presenza di vicende il cui ricordo è oggi condizionato dall’essersi ripetute moltissime volte e con la partecipazione di gruppi di persone spesso in larga parte coincidenti: così, ad es., secondo CASTORINA e PIETROPAOLO alla prima riunione presso l’abitazione della suocera di SPARACIO erano presenti tanto CARIOLO, VENTURA ed ARNONE che gli esponenti del gruppo “Galli”, sicché, privilegiando questa versione, si dovrebbe ritenere che il primo incontro è avvenuto il 17 maggio 1991, posto che il giorno precedente VENTURA e CARIOLO erano ancora in viaggio e stavano facendo rientro dal Veneto dove avevano ricevuto la notizia dell’uccisione di Di Blasi Domenico.

In ogni caso quella di CARIOLO rimane una posizione isolata difficilmente conciliabile con tutte le altre fonti di accusa, che, senza una particolare ragione, avrebbero attribuito a GALLI ed al suo gruppo un coinvolgimento inesistente e ciò sia nella fase precedente all’omicidio Di Blasi che in quella successiva; senza dimenticare che il collaboratore non ha offerto alcuna spiegazione dell’effettiva partecipazione di esponenti del gruppo “Galli” all’esecuzione di alcuni delitti inseriti nel programma comune e riconducibili a quella deliberazione originaria. Sono tuttavia troppi e troppo consistenti gli elementi di segno contrario che giustificano una conclusione ben diversa, ed impongono di giudicare sul punto inaffidabile la ricostruzione di CARIOLO ed il suo tentativo di minimizzare l’apporto del gruppo “Galli”. Va peraltro rilevato che la scarsa affidabilità del gruppo “Galli”, indicata da CARIOLO come la ragione per cui fu deciso di non coinvolgerlo nella deliberazione della strategia da attuare contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, mal si concilia con quanto lo stesso collaboratore aveva appena affermato in ordine agli schieramenti formatisi dopo l’omicidio di Rizzo Letterio, allorché GALLI Luigi senza alcuna incertezza era stato annoverato tra gli antagonisti del nuovo schieramento determinato dall’alleanza tra MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario.

Né contrasta con la conclusione illustrata quanto ammesso da LA TORRE in seguito alla contestazione di sue precedenti dichiarazioni, che cioè alla prima riunione presso la casa di Settineri Vincenza effettivamente e contrariamente a quanto lo stesso LA TORRE aveva dichiarato nel corso dell’esame dibattimentale non prese parte nessuno degli appartenenti al gruppo “Galli”: la divergenza può essere spiegata anche in questo caso con la sovrapposizione di ricordi determinata dalla successione di molte riunioni analoghe, svoltesi tutte in tempi ravvicinati e con la partecipazione di identici gruppi di individui, ma in ogni caso LA TORRE ha lasciato intendere che l’assenza di esponenti del gruppo di Giostra riguardò una sola delle riunioni, sicché è verosimile ritenere che nella maggior parte dei casi, così come hanno riferito senza esitazioni altri protagonisti di quei momenti, gli affiliati al gruppo di GALLI Luigi siano intervenuti.

Tuttavia gli stessi elementi su cui poggia, ad avviso della Corte, l’affermazione della responsabilità di GALLI Luigi (con il limite, anche per lui, costituito dalla estraneità dell’omicidio di Cannavò Angelo alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”), impongono l’assoluzione dai reati di cui al capo 19 di MAROTTA Gaetano.

Non esiste infatti alcun elemento che consenta di discriminare sotto il profilo qualitativo con un grado di sufficiente certezza la posizione di MAROTTA rispetto a quella degli altri originari coimputati Mancuso Antonino e Papale Domenico per i quali fu emessa sentenza di non luogo a procedere in conformità alle richieste del Pubblico Ministero al momento della conclusione dell’udienza preliminare. Il ruolo di “vicario” di GALLI, di cui l’imputato MAROTTA è cugino, e di incaricato della gestione degli affari del gruppo in caso di impedimento del capo, che giustificherebbero una diversa conclusione, non sono emersi in maniera univoca con riferimento alla vicenda in esame, in cui il ruolo rappresentativo sembra riconosciuto nella stessa misura e con le stesse conseguenze non al solo MAROTTA, ma anche a Mancuso Antonino, inteso nittola, e a Papale Domenico, quest’ultimo direttamente coinvolto nello scontro con il MANCUSO fin dalla fase precedente all’omicidio Di Blasi (si procede a suo carico separatamente anche per i reati di cui al capo 15, lett. b, c e d, oltre che per gli omicidi di Morabito Maurizio, Pellegrino Salvatore e Silipigni Giuseppe). Sono gli stessi protagonisti delle riunioni più volte citate a non attribuire a questi esponenti del gruppo di Giostra un ruolo diverso da quello di semplici emissari del capo, legittimati a manifestare la sua volontà e a rendersi latori dei messaggi a lui destinati, ma del tutto privi di poteri decisionali autonomi, ovvero della possibilità di impegnare con la propria sola parola il gruppo di appartenenza (v. ad es., quanto dichiarato da SPARACIO Luigi all’udienza del 3 marzo 1999: “SPARACIO: È capitato nella prima riunione che il GALLI non ha partecipato, ma hanno partecipato rappresentanti del suo gruppo. P.M.: E avevano questo compito poi di informarlo? SPARACIO: Ma è normale, non potevano assumersi una responsabilità senza che era informato GALLI Luigi.”). È significativo che, secondo quanto dichiarato da FERRARA Sebastiano, ad appartarsi per stilare un elenco di possibili obiettivi, nel corso di una riunione svoltasi al villaggio CEP presso la sua abitazione, furono lo stesso FERRARA, MARCHESE e SPARACIO, ma nessuno degli esponenti del gruppo “Galli” presenti alla riunione fu coinvolto nell’operazione, che presupponeva evidentemente il possesso di un ruolo che a MAROTTA ed agli altri intervenuti per conto di GALLI non era riconosciuto.

Per sostenere il contrario il Pubblico Ministero si è richiamato agli elementi acquisiti a carico di MAROTTA Gaetano nell’ambito del processo scaturito dall’Operazione Giostra, la cui decisione conclusiva, già più volte richiamata, ritaglia effettivamente per MAROTTA un ruolo diverso da quello degli altri elementi del gruppo capeggiato da GALLI Luigi, sottolineando il rapporto di parentela con il capo, di cui è cugino, e la posizione di preminenza sugli altri associati quando il capo è libero, e di governo del gruppo in sua vece quando la detenzione impedisce a GALLI la direzione diretta ed immediata della vita associativa (p. 192). A tale indicazione si affianca la specificazione dei compiti espletati dal MAROTTA in seno al sodalizio, che vanno dal mantenimento dei contatti con il capo detenuto, attraverso i colloqui in carcere agevolati dal rapporto di parentela, all’assunzione di decisioni di primaria importanza, come l’attività rivolta alla individuazione degli assassini di Stracuzzi Antonino e la convocazione delle riunioni finalizzate ad attuare la rappresaglia; dalla tenuta della contabilità generale del gruppo al controllo sugli obiettivi dell’attività estorsiva o sulla disponibilità di armi da parte del gruppo (pp. 210 – 211).

Va tuttavia osservato, secondo il convincimento che ad avviso della Corte impongono le risultanze di questo dibattimento, che il ruolo di vicario del GALLI attribuito al MAROTTA, pur essendo apprezzabile con riferimento all’attività del suo gruppo di appartenenza, nel cui ambito questo ruolo era eventualmente oggetto di un generalizzato riconoscimento, non emerga con la stessa pregnanza e specificità con riferimento alla deliberazione di carattere strategico concernente la rappresaglia da attuare contro i responsabili dell’omicidio di Di Blasi Domenico, che non era faccenda interna ad un gruppo, ma concerneva i rapporti reciproci tra i vari sodalizi ed imponeva l’assunzione di una linea di azione comune che impegnava l’atteggiamento dei propri affiliati ma anche degli appartenenti agli altri gruppi. Che una deliberazione di questo tipo fosse di esclusiva competenza dei vertici riconosciuti è assunto assai plausibile e pienamente conforme alle risultanze processuali che non consentono di distinguere la posizione di MAROTTA da quella degli altri esponenti del gruppo “Galli” indicati come partecipanti alle varie riunioni successive all’omicidio Di Blasi, e che invece inducono ad attribuire solamente ai vari SPARACIO, MARCHESE o FERRARA una effettiva capacità di incidere sulle scelte che si andavano a compiere nell’interesse di tutti: il che trova forse una spiegazione anche nella circostanza che il GALLI aveva personalmente partecipato, prima e dopo l’inizio della sua latitanza, agli incontri da cui erano scaturite le prime iniziative concrete nei confronti di RIZZO e soprattutto MANCUSO, ed essendo ben noto quale fosse verosimilmente il suo atteggiamento è comprensibile un più limitato apporto del suo gruppo, sotto il profilo decisionale, alla scelta di una linea strategica che si poneva nello stesso solco di quelle iniziative precedenti all’omicidio Di Blasi e nei confronti della quale, in ogni caso, secondo quanto riferito da MARCHESE, non mancò di esprimere personalmente viva soddisfazione, evidentemente prima dell’arresto avvenuto il 17 giugno 1991, appena sette giorni dopo quello di MANCUSO Giorgio. Ciò ovviamente non contrasta con le conclusioni diverse alle quali, peraltro sulla scorta di una decisione ormai irrevocabile, è necessario pervenire per quanto concerne gli episodi che si collocano nella citata ultima fase delle “guerre di mafia” sottoposte all’attenzione di questa Corte, e specificamente, con riferimento alla posizione di MAROTTA Gaetano, per l’omicidio di Silipigni Giuseppe che a quella fase appartiene (v. capo 43): come si rileverà anche in seguito nel corso di questa motivazione, le caratteristiche dello scontro esploso con l’omicidio di Stracuzzi Antonino appaiono diverse, perché il contrasto riguarda in questo secondo caso specificamente il gruppo “Galli”, e soprattutto matura e si sviluppa in un periodo in cui GALLI Luigi è già detenuto da oltre un anno, sicché è plausibile ritenere che il ruolo di vicario del MAROTTA abbia assunto in quella fase una effettività necessariamente più piena di quanto non fosse avvenuto in precedenza.

Conseguentemente il MAROTTA deve essere assolto per non avere commesso il fatto dal delitto ascrittogli al capo 19, lett. a), della rubrica.

Passando ad esaminare la posizione di LEO Giovanni, che la prospettazione accusatoria ha inizialmente accomunato a quella di GALLI Luigi, va immediatamente rilevato, in conformità alle richieste del Pubblico Ministero, che il suo coinvolgimento risulta provato solo con riferimento ai reati di cui ai capi 23 (omicidio di Cannavò Angelo), 24 (omicidio di Messina Giovanni) e 36 (omicidio di Pellegrino Salvatore), e tuttavia per il primo l’affermazione di responsabilità non è connessa alla deliberazione indicata nel capo di imputazione in esame, sicché va adottata, limitatamente ad esso, una statuizione analoga a quella emessa per i computati, che affermi l’insussistenza della condotta istigatrice nelle forme ipotizzate dall’accusa.

Nell’esaminare le risultanze relative ai reati di cui al capo 15 si è verificato, al di là degli inesatti riferimenti temporali forniti dallo stesso LEO Giovanni, il progressivo coinvolgimento dello stesso LEO nelle iniziative prese dagli altri gruppi nei confronti di MANCUSO Giorgio anche in epoca precedente all’omicidio Di Blasi. È plausibile ritenere che la morte di Di Blasi, rafforzando ed estendendo i motivi della ostilità nei confronti di MANCUSO Giorgio e provocando nei confronti dell’intero gruppo “Mancuso – Rizzo” una vera e propria mobilitazione, sia stata percepita da LEO e da quei pochi che gli erano rimasti fedeli, e che non erano transitati nel gruppo di MANCUSO, come l’occasione per vedere vendicata l’uccisione di Leo Giuseppe della cui morte il MANCUSO si era reso responsabile qualche mese prima.

Tuttavia le scarne risultanze dibattimentali, pur confermando il coinvolgimento di LEO Giovanni e del fratello Domenico nella fase della attuazione della strategia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, non consentono di configurare un contributo determinante alla deliberazione della medesima strategia del gruppo, e di LEO Giovanni che ne impersonava in quel momento il vertice, ma la cui libertà di movimento era limitata dagli arresti domiciliari ai quali era già sottoposto prima dell’omicidio Di Blasi e che sarebbero cessati, stando alle sue stesse dichiarazioni, il 7 luglio 1991.

Ovviamente, alla luce delle considerazioni già illustrate, la mera presenza dello stesso LEO Giovanni ad alcuna delle riunioni seguite all’omicidio Di Blasi, peraltro affermata in maniera tutt’altro che univoca da qualcuno dei collaboratori sentiti (CARIOLO Antonio e PIETROPAOLO Pasquale), è compatibile con questo coinvolgimento a livello prevalentemente esecutivo e ne costituisce espressione, ma non contrasta con la conclusione anticipata.

Quest’ultima trae invece spunto innanzitutto dalle affermazioni di FERRARA Sebastiano, il quale, interpellato in ordine alla presenza alle riunioni di LEO Giovanni, l’ha riferita espressamente ad un periodo successivo a quello iniziale (il che è compatibile con i tempi della scarcerazione del LEO), lasciando intendere in ogni caso che LEO Giovanni era coinvolto a titolo personale in relazione al rapporto con lo stesso FERRARA, mentre il fratello LEO Domenico avrebbe autonomamente aderito alla “guerra” prendendo parte anche agli incontri precedenti (“Avv. FOTI: In queste riunioni era presente anche LEO Giovanni? FERRARA S.: In un secondo tempo, negli ultimi tempi. LEO Domenico invece sì. Avv. FOTI: A me non interessa LEO Domenico, ho detto: ‘LEO Giovanni’. Vorrei chiarito questo: cioè prima della morte di Di Blasi il LEO Giovanni partecipava alle riunioni? Aveva potere decisionale […] FERRARA S.: No, perché era una cosa mia personale la cosa con LEO Giovanni. Avv. FOTI: Era una cosa personale cosa? Non ho capito. FERRARA S.: Se aveva contatti, direttamente con me, invece LEO Domenico ha partecipato alle riunioni. […] Avv. FOTI: Negli ultimi tempi riferito a quando, prima o dopo la morte di Di Blasi? FERRARA S.: Dopo. Avv. FOTI: Dopo la morte di Di Blasi? FERRARA: Sì. Ma dopo a distanza di alcuni mesi. Avv. FOTI: Leo Giovanni in queste riunioni, quando partecipava e se partecipava, che potere aveva decisionale? FERRARA S.: LEO Giovanni, quando veniva, veniva a parlare direttamente con me, con mio fratello, con il mio gruppo. Avv. FOTI: Quindi lui non poteva decidere: ‘Facciamo questo, questo omicidio, quest’altra cosa’ […] FERRARA S.: Lui doveva essere a mia disposizione e accettare le cose che noi gli dicevamo di fare.”).

Da queste dichiarazioni emerge poi un ruolo di secondo piano del LEO che trova conferma nelle sue stesse affermazioni. Egli ha dichiarato di avere partecipato ad una sola riunione, successiva alla sua scarcerazione, presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano, anche se in precedenza VENUTO Giuseppe aveva preso parte, dopo averlo interpellato, ad un’altra riunione a cui l’aveva invitato VENTURA Salvatore ed in cui era stata decisa l’eliminazione di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso”. Escluso che la riunione alla quale prese parte il LEO ebbe carattere propriamente deliberativo della strategia, posto che questa era stata decisa e messa a punto nelle riunioni svoltesi nei mesi precedenti, neppure all’intervento di VENUTO Giuseppe ad uno degli incontri convocati nei momenti immediatamente successivi all’omicidio Di Blasi può essere ragionevolmente attribuito il significato di un contributo rilevante alla formazione della volontà comune, posto che al VENUTO, la cui presenza, ma a titolo personale, trova conferma nelle dichiarazioni di quasi tutti gli altri collaboratori, sembra essere stato attribuito un ruolo di mero osservatore, con il compito ulteriore di portare eventualmente a conoscenza degli altri gruppi la disponibilità dei LEO a fornire appoggio per l’esecuzione della strategia decisa (“Lui è venuto da me per chiedere il mio parere, io gli ho detto di andare e vedere come sono le cose, ed eventualmente, se vede che la cosa andava bene, di accordare e dirgli che il nostro aiuto c’era.”).

Alla luce di ciò il potere decisionale dai confini non meglio precisati attribuito a LEO Giovanni dal solo CASTORINA Pasquale (“Praticamente lui era amico con Giuseppe VENUTO e aveva, era anche influente diciamo, … perché c’erano anche i suoi cugini che partecipavano ad altri agguati, … quindi poteva dire anche la sua e sicuramente aveva non un ruolo marginale, ecco ma un ruolo anche decisionale.”), non è elemento sufficiente a contrastare quanto emerge in maniera ben più pregnante dalle altre risultanze processuali, ma appare piuttosto una sorta di riconoscimento del prestigio criminale della famiglia LEO nel suo complesso, del tutto ininfluente nella valutazione della responsabilità di LEO Giovanni in ordine alla imputazione di cui al capo 19 lett. b) della rubrica.

In conclusione, in sostanziale accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, la condanna di LEO Giovanni con riferimento all’imputazione in esame va circoscritta al solo concorso negli omicidi di Messina Giovanni e di Pellegrino Salvatore, per i quali le risultanze dibattimentali, come potrà rilevarsi in seguito, evidenziano lo specifico coinvolgimento, nella fase ideativa ed in quella esecutiva, di elementi del gruppo “Leo”: non appare casuale che LEO Giovanni, nel corso del suo esame, abbia associato il contributo di elementi del proprio gruppo agli omicidi di Messina Giovanni, Pellegrino Salvatore e Cannavò Angelo, quest’ultimo peraltro riconducibile al mandato di LEO Giovanni, ma estraneo a quella deliberazione di carattere generale, e pertanto anche con riferimento alla posizione di LEO escluso dall’affermazione di responsabilità relativa all’attività istigatrice contestata al capo 19.

Sussistono, per tutti gli imputati di cui è stata affermata la responsabilità, le aggravanti contestate della premeditazione e della natura “mafiosa” di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

Sotto il primo profilo sarebbe problematico escludere la sussistenza della premeditazione in presenza di una deliberazione di annientamento di un intero gruppo criminale, che si è formata in tempi ristretti in considerazione dell’esigenza di intraprendere al più presto dopo l’omicidio Di Blasi l’azione di rappresaglia, ma che ha assistito, sia pure con gli adattamenti imposti dallo sviluppo degli eventi, l’attuazione di un programma omicida protrattasi per oltre un anno senza soluzioni di continuità o cadute di tensione.

La sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91 va riconosciuta in quanto la deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” ha assunto una valenza strategica fondamentale per la vita e la sopravvivenza degli organismi criminali facenti capo a MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, GALLI Luigi e FERRARA Sebastiano, minacciati dalla aggressività e spavalderia del MANCUSO, di cui l’omicidio di Di Blasi Domenico costituiva l’ennesima dimostrazione, e dal pericolo rappresentato dalla alleanza che il MANCUSO aveva stretto con RIZZO Rosario, ulteriormente confermata anch’essa dalla comune partecipazione dei due alla uccisione di Domenico Di Blasi. L’omicidio (nella specie diretto ad attuare la strategia di sterminio decisa dai vertici dei gruppi antagonisti di quello “Mancuso – Rizzo”), in quanto finalizzato ad assicurare l’egemonia di un gruppo, o, come nel caso di specie, di una vera e propria coalizione di gruppi, è manifestazione tipica dell’intimidazione mafiosa, poiché è lo strumento per garantire, con l’eliminazione o l’indebolimento del gruppo o dei gruppi rivali, le condizioni necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del sodalizio, che in definitiva di ogni scelta strategica costituisce la ragione ultima e determinante.

Sulla natura mafiosa di questi organismi criminali non appare in questa sede possibile avanzare alcun ragionevole dubbio, posto che tale caratteristica è implicitamente affermata da coloro che ne hanno fatto parte con ruoli di responsabilità, ed ora, divenuti collaboratori di giustizia, ne descrivono la struttura e le prassi operative, ed emerge altresì dalle modalità dei fatti accertati in questo processo, che appaiono sintomatici dell’esistenza di uno scontro cruento tra gruppi per il controllo del territorio attraverso gli strumenti della violenza e dell’intimidazione. Nell’esaminare le risultanze dibattimentali si è poi talora sottolineato, e non mancherà l’occasione di evidenziarlo ulteriormente, l’atteggiamento chiaramente omertoso di numerosi testimoni, i quali, al di là della difficoltà obiettiva di ricordare vicende accadute diversi anni prima dell’audizione dibattimentale, hanno spesso dimostrato incertezze assolutamente incompatibili con un ricordo anche vago dei fatti, oppure hanno assunto atteggiamenti deliberatamente reticenti, sintomatici, l’uno e l’altro contegno, del clima in cui si sono svolte le vicende esaminate nell’ambito di questo processo e delle connesse difficoltà di accertamento attraverso il ricorso agli strumenti di indagine tradizionali. Ed è significativo che atteggiamenti non dissimili, sotto il profilo della negazione anche di circostanze del tutto marginali ai fini dell’accertamento dei fatti, siano stati assunti anche dagli stessi imputati non collaboratori, non di rado vittime di qualcuno dei fatti di sangue esaminati, i quali al momento di essere esaminati, quando hanno accettato di rispondere, hanno talora negato perfino l’evidenza, allineandosi ad un rifiuto di qualsiasi contributo all’attività giudiziaria di accertamento che in certi ambienti costituisce la regola.

Con riferimento alla posizione degli imputati che hanno ammesso le proprie responsabilità ed i cui difensori hanno invocato, anche per l’imputazione in esame, l’applicazione dell’art. 8 della legge n. 203/91, è necessario, ad avviso della Corte, distinguere le posizioni di SPARACIO Luigi e FERRARA Sebastiano da quelle di LEO Giovanni e MARCHESE Mario.

Compete ai primi due sicuramente la concessione dell’attenuante speciale indicata, che esclude l’applicazione della corrispondente aggravante di cui all’art. 7 della stessa legge.

Il contributo di FERRARA Sebastiano e SPARACIO Luigi, che per entrambi si innesta in una scelta di dissociazione che con riferimento alle vicende esaminate in questo dibattimento è apparsa definitiva ed irreversibile, ha rivestito carattere decisivo ai fini della compiuta ricostruzione della genesi e degli sviluppi della scelta strategica compiuta dopo la morte di Di Blasi dai gruppi ostili a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Probabilmente in relazione al ruolo di primo piano assunto nella ideazione, organizzazione ed attuazione del programmato annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”, l’uno e l’altro sono stati in grado di fornire una ricostruzione completa e sufficientemente dettagliata delle convulse vicende successive all’omicidio Di Blasi, fornendo una collaborazione che ha implicato l’ammissione di proprie personali responsabilità, nonché l’univoca affermazione del ruolo di vertice in quel tempo assunto nei rispettivi sodalizi di appartenenza, prodromica ad eventuali ulteriori sviluppi giudiziari.

Decisamente più limitato è apparso il contributo di LEO Giovanni e MARCHESE Mario, anche se il modesto rilievo delle dichiarazioni del primo discende da ragioni di carattere prevalentemente obiettivo, essendo connesso al ruolo marginale ed in ogni caso circoscritto assunto da ciò che restava del gruppo “Leo” nell’ambito delle iniziative successive all’omicidio Di Blasi. Più problematica appare la valutazione della posizione di MARCHESE Mario, in linea di principio depositario di conoscenze di livello ed importanza non inferiori a quelle dei coimputati SPARACIO e FERRARA, e tuttavia condizionato, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte, dal desiderio di posticipare l’intervento del proprio gruppo nell’attuazione delle iniziative contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” e di dimostrare la propria estraneità anche sotto il profilo ideativo ai primi fatti di sangue che a quell’azione di rappresaglia devono essere ricondotti. In relazione a questo atteggiamento l’imputato non appare meritevole di ottenere il beneficio invocato, peraltro concessogli con riferimento a buona parte delle altre imputazioni di cui è chiamato a rispondere personalmente in questo processo. Tanto MARCHESE Mario che LEO Giovanni, in relazione al contegno processuale, possono tuttavia godere, ferma restando l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, che si sottrae al giudizio di bilanciamento, della concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sulle residue aggravanti contestate.

Per la determinazione delle pene si rinvia anche in questo caso alla parte finale della motivazione.



[1] RIZZO Rosario nel corso del suo esame all’udienza del 26 marzo 1999 ha riferito che effettivamente dopo l’omicidio Di Blasi lui ed il MANCUSO erano nascosti in una casa di Santa Margherita, villaggio posto alla periferia sud della città e limitrofo a quello di Galati.

[2] Ma probabilmente anche altri elementi di cui è stata talora ricordata la partecipazione alle riunioni, come ad es. Pellegrino Giuseppe, Spartà Giacomo o Amato Francesco, gravitanti in ambiti associativi collaterali o in gruppi “satellite” rispetto a quelli direttamente coinvolti nella “guerra” al gruppo “Mancuso – Rizzo”.

[3] Si tratta delle puntuali considerazioni contenute nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 11 del 27 novembre 1997, Sparacio ed altri, relativa all’omicidio di Vento Giuseppe, avvenuto il 2 luglio 1992, uno dei pochi, tra quelli commessi dopo l’omicidio Di Blasi in danno di affiliati al gruppo “Mancuso”, non compreso nell’ambito della Peloritana bis.

[4] Cass. 10 maggio 1993, Algranati ed altri, in Cass. pen., 1995, 51.

[5] Aappare quasi superflua l’indicazione di precedenti: v. ex multis Cass. 5 aprile 1993, Palazzini.

[6] V. Cass. 30 novembre 1989, Picciafuoco; Cass. 5 luglio 1990, Balzerani.

[7] Cass. 30 gennaio 1992, Abbate ed altri, cit., emessa a conclusione del primo maxirpocesso alla mafia palermitana; in senso diametralmente opposto, ma in fattispecie completamente diversa, Cass. S.U. 21 ottobre 1992, Marino ed altri. Contro il criterio della automatica sovrapposizione della responsabilità a titolo di concorso alla partecipazione all’attività della “commissione” mafiosa v. anche Cass. 14 novembre 1992, Madonia ed altri, che ha annullato la condanna di un componente della commissione per un omicidio materialmente commesso da altri affiliati.

[8] Cass. 2 maggio 1995, Santapaola.

[9] Cass. 30 novembre 1995, Greco ed altri, anch’essa in tema di impugnazione di ordinanza applicativa di misura cautelare.

[10] Cass. 19 dicembre 1997, Greco ed altri.