Alle ore 18,20 del 17 maggio 1991 presso il pronto
soccorso del locale Policlinico universitario veniva trasportato il ventiduenne
Passeri Luigi, abitante nel vicino villaggio Aldisio, il quale presentava una
ferita d’arma da fuoco alla spalla destra, con foro di ingresso e foro
d’uscita del proiettile e con ritenzione nei tessuti della parte colpita di
minuti frammenti metallici.
Dalle prime indagini emergeva che il Passeri era
stato ferito non lontano dalla propri abitazione, mentre si trovava a bordo
dell’autovettura Fiat RITMO, targata
ME 369949, di proprietà di Vento
Giuseppe, in compagnia dello stesso Vento e di SAMPERI Paolo; a bordo
dell’autovettura, trovata in via D’Anfuso, nei pressi del supermercato “Trischitta”,
il personale della Squadra Mobile rinveniva conficcata nel pannello dello
sportello anteriore destro e sottoponeva a sequestro l’ogiva di un proiettile
di grosso calibro (38 o 45). Esito negativo dava una perquisizione eseguita
nell’immediatezza presso il domicilio del Passeri, il quale peraltro in un
primo momento, sentito dagli inquirenti in ospedale, affermava contrariamente al
vero di essere stato ferito mentre percorreva a piedi e da solo la via D’Anfuso
in direzione della propria abitazione. Il tenore di queste dichiarazioni
determinava una denunzia di Passeri per favoreggiamento, sicché egli, convocato
in dibattimento per essere sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p.
p., si è avvalso in un primo momento della facoltà di non rispondere (udienza
del 7 novembre 1997), ed ha ribadito questa scelta all’udienza del 30 aprile 1999:
anche in questo caso il Pubblico Ministero, adeguandosi al disposto dell’art.
513 c. p. p. così come emendato dall’intervento della Corte costituzionale
del novembre 1998, ha proceduto alla contestazione delle dichiarazioni del
Passeri precedentemente richiamate.
Nell’immediatezza del fatto una pattuglia della
Polizia di Stato si portava nella zona, senza acquisire alcun elemento
significativo per lo svolgimento delle indagini posto che gli sparatori si erano
già allontanati (v. in proposito le deposizioni dei testi Corriere e Cacciola).
Come ha riferito il teste Gugliotta all’udienza del 7 novembre 1997, gli
investigatori maturarono comunque il convincimento che gli obiettivi dei killer fossero il Vento ed il SAMPERI, personaggi, a differenza del
Passeri, ben noti alle forze dell’ordine che più volte li avevano sottoposti
a controlli in compagnia di MANCUSO Giorgio, a cui si ipotizzava che i due
fossero molto vicini dal punto di vita criminale.
Anche SAMPERI Paolo, imputato nell’ambito di
questo procedimento dell’omicidio di Bombara Giuseppe e dei reati connessi
(capo 28), si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere in
ordine all’agguato subito, salvo poi a rinunciare ad avvalersi di tale facoltà
per negare di avere riferito alcunché in merito a De Francesco Paolo, sicché
il Pubblico Ministero gli ha contestato le dichiarazioni rese al personale della
Squadra Mobile nella serata del 17 maggio 1991, allorché aveva riferito che
autori dell’agguato erano stati due giovani a bordo di una moto di grossa
cilindrata, uno dei quali armato con una pistola nascosta all’interno del
giubbotto, che erano travisati con caschi di colore bianco e che erano entrati
in azione quando l’autovettura Fiat
RITMO condotta da Vento, su cui si trovavano anche Passeri e SAMPERI, stava
percorrendo la via Di Giovanni. In quella occasione il SAMPERI non aveva
comunque fornito alcun elemento utile alla identificazione degli sparatori,
esternando il convincimento che l’episodio fosse scaturito casualmente dal
fatto che la motocicletta e l’autovettura del Vento stavano per urtarsi, ma
aggiungendo, contraddicendosi, che forse obiettivo
dell’attentato erano lui stesso o il Vento, ovvero entrambi, ma non il Passeri
che era rimasto ferito alla spalla.
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
i collaboratori di giustizia Santacaterina Umberto, CARIOLO Antonio, De
Francesco Paolo, MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi e MANCUSO Giorgio. RIZZO
Rosario, indicato nella lista del Pubblico Ministero anche per questo episodio,
all’udienza del 26 marzo 1999 ha dichiarato di non avere mai reso
dichiarazioni in merito. Si sono sottoposti all’esame gli imputati LA TORRE
Guido ed ARNONE Marcello, tra i quali la Corte ha poi disposto un confronto
svoltosi all’udienza del 7 maggio 1999.
Santacaterina Umberto, sentito all’udienza del 14
novembre 1997, ha dichiarato che l’attentato ai danni di Vento Giuseppe e
SAMPERI Paolo era stato commesso al villaggio Aldisio da un gruppo che era
incaricato di uccidere qualcuno degli appartenenti al gruppo “Mancuso” nel
quadro della rappresaglia attuata contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario in
seguito all’omicidio Di Blasi. Anche in tal caso ad informare Santacaterina
era stato CASTORINA Pasquale, con il quale il Santacaterina, soprattutto dopo la
morte di Di Blasi, aveva un rapporto di assidua, quotidiana frequentazione. A
partecipare all’attentato erano stati BONASERA Angelo, VINCI Rosario e altri
di cui il collaboratore non ha ricordato il nome. Le scarne informazioni fornite
dal Santacaterina hanno trovato una generica e parziale conferma nelle
dichiarazioni di CASTORINA Pasquale, il quale, nel riferire le vicende
successive all’omicidio Di Blasi, ha ricordato che nel corso di una delle
tante riunioni succedutesi in quel periodo, e probabilmente dagli stessi LA
TORRE e BONASERA, aveva appreso l’esito di una missione che ARNONE, BONASERA,
LA TORRE, RANDAZZO Domenico e Russo Massimo si erano impegnati ad eseguire al
villaggio Aldisio contro uno degli affiliati del gruppo “Mancuso” e che si
era concretizzata nel tentato omicidio di Vento Giuseppe, poi sfociato nel
ferimento di un’altra persona.
CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3
febbraio e 20 marzo 1999, riferendo quanto avvenuto la sera del 17 maggio 1991
subito dopo la consumazione da parte sua dell’omicidio di La Rosa Carmelo (di
cui al successivo capo 21), ha dichiarato che, recatosi presso l’abitazione
della suocera di SPARACIO Luigi, aveva incontrato Angelo BONASERA il quale era a
sua volta reduce da un’altra missione compiuta al villaggio Aldisio. Così
come il CARIOLO, unitamente a VENTURA Salvatore e GUARNERA Lorenzo, si era preso
l’incarico di operare nella zona compresa tra il viale Europa ed il rione
Camaro S. Paolo, ad un altro commando, composto dagli aderenti al gruppetto di
ARNONE Marcello (e cioè, oltre allo stesso ARNONE, Guido LA TORRE, Domenico
RANDAZZO inteso Mimmiciuni, Angelo
BONASERA ed altri), era stato affidato il compito di eseguire analoghe azioni
nella zona del villaggio Aldisio. All’attentato, commesso da BONASERA Angelo e
LA TORRE Guido con l’ausilio di una motocicletta tipo Enduro consegnata da Pellegrino Giuseppe, era sfuggito Vento
Giuseppe, che si riteneva affiliato a MANCUSO Giorgio, ma era stata comunque
colpita un’altra persona che secondo BONASERA era vicina al Vento e poteva
quindi ugualmente costituire un valido obiettivo della rappresaglia.
In seguito alla contestazione delle dichiarazioni
contenute in un verbale del 1° ottobre 1994 CARIOLO ha ricordato che tra gli
obiettivi dell’agguato fallito, oltre al Vento, vi era anche Catanzaro
Gaetano, altro affiliato al gruppo “Mancuso”, mentre il collaboratore ha poi
sostanzialmente ribadito quanto aveva riferito al Pubblico Ministero il 3 aprile
1995 (verosimilmente rispondendo ad un quesito specifico scaturito da quanto era
stato riferito dagli altri collaboratori), escludendo di potere affermare che al
fatto di sangue avevano direttamente preso parte, oltre a LA TORRE e BONASERA,
anche ARNONE Marcello e RANDAZZO Domenico, i quali tuttavia facevano parte del
gruppetto pronto ad entrare in azione al villaggio Aldisio e stazionavano a tale
scopo nella zona.
De Francesco Paolo, abitante al villaggio Aldisio
ed assiduo frequentatore di personaggi inseriti nel gruppo di MANCUSO Giorgio,
come SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, ha riferito che anche Passeri Luigi
frequentava Vento e SAMPERI e la zona del villaggio Aldisio. Secondo quanto
aveva appreso da SAMPERI e Vento, il Passeri era rimasto ferito nel corso di un
attentato compiuto da due giovani a bordo di una motocicletta, il cui obiettivo
erano SAMPERI e Vento, i quali al momento dell’agguato si trovavano a bordo
della Fiat RITMO del Vento in
compagnia del Passeri. Riferendo la dinamica dell’episodio così come
l’aveva appresa dalle sue fonti, il De Francesco ha dichiarato che nel corso
dell’inseguimento SAMPERI era riuscito a lanciare contro i sicari una
bottiglia di birra ed in quel frangente si era accorto che alla guida del
motoveicolo si trovava Guido LA TORRE, mentre non erano certi che il complice
fosse il BONASERA. Dopo l’episodio, che si inquadrava nella rappresaglia
contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” successiva all’omicidio Di Blasi,
MANCUSO personalmente aveva consigliato al Vento l’uso dell’autovettura
blindata, mentre il SAMPERI con spavalderia aveva declinato l’invito
all’adozione di precauzioni, affermando che in caso di attentati avrebbe
potuto anche cavarsela con un’autovettura comune.
MARCHESE Mario, sentito all’udienza del 19
febbraio 1999, ha riferito, confermando quanto aveva in generale affermato in
ordine alla paternità delle prime iniziative seguite all’omicidio Di Blasi,
che l’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo fu
organizzato da SPARACIO Luigi ed eseguito da suoi uomini (senza nessuna
convinzione MARCHESE ha menzionato come esecutori VINCI Rosario e BONASERA
Angelo), così come il successivo omicidio di Pellegrino Paolo.
SPARACIO Luigi, sentito nelle udienze del 3 marzo,
16 aprile e 17 aprile 1999, ha riferito che il triplice tentato omicidio costituì
uno dei primi agguati successivi alla morte di Di Blasi ed era riconducibile
alla deliberazione di carattere generale adottata per reagire all’uccisione di
Occhi ‘i bozza. Il mandato, anche in
questo caso, non riguardava specificamente il Vento o il SAMPERI, ma comprendeva
uno qualunque degli appartenenti al gruppo “Mancuso”. Secondo SPARACIO a
compiere la missione, per la quale presidiavano il villaggio Aldisio, erano
stati uomini del suo gruppo a bordo di due motociclette, e precisamente LA TORRE
Guido, RANDAZZO Domenico, ARNONE Marcello e BONASERA Angelo. SPARACIO, che non
ha ricordato se LA TORRE Guido avesse una ragione personale per attentare alla
vita del Vento, non ha poi spiegato, al di là di un generico riferimento alla
possibilità di discrasie o di cattivi ricordi determinata dal numero
elevatissimo di dichiarazioni che era stato chiamato a rendere nella fase
iniziale della sua collaborazione, la ragione per cui l’indicazione di
BONASERA come uno degli esecutori materiali dell’attentato sia stata da lui
fatta solamente in dibattimento, ma ha specificato che l’imputato era
transitato nel suo gruppo dopo avere fatto parte del gruppo “Marchese”, da
cui si era allontanato in seguito all’uccisione del fratello di cui attribuiva
la responsabilità anche a MARCHESE Mario, poiché gli autori dell’omicidio
erano suoi affiliati (per il duplice omicidio di Insana Carmelo e Bonasera
Michele, avvenuto il 18 luglio 1989, la 2a sezione di questa Corte di
Assise in esito al primo grado del procedimento Peloritana
Uno ha condannato Aprile Natale).
MANCUSO Giorgio, sentito all’udienza del 22
gennaio 1999, ha ricordato che l’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento
Giuseppe e SAMPERI Paolo, avvenuto a villaggio Aldisio, fu uno dei primi atti
della rappresaglia decisa contro di lui dopo l’omicidio Di Blasi, così come
l’omicidio di Pellegrino Paolo, l’uno e l’altro direttamente riconducibili
all’iniziativa del gruppo “Sparacio” i cui uomini avevano compiuto le due
missioni. Questi episodi erano stati oggetto di discussione tra MANCUSO, che si
era dato alla latitanza, e SPARACIO Luigi, il quale nel corso di una
conversazione telefonica si era quasi giustificato con il MANCUSO, spiegandogli
che la morte di Di Blasi lo aveva obbligato ad assumere quelle iniziative, ma
proponendogli al contempo un incontro chiarificatore, offrendogli eventuale
assistenza per il reperimento di un difensore ed assicurandogli il proprio
interessamento affinché nel corso dell’incidente probatorio relativo allo
stesso omicidio Di Blasi i testimoni ritrattassero. In ordine alle modalità
dell’agguato MANCUSO ha riferito che i tre viaggiavano a bordo della Fiat
RITMO di colore bianco del Vento, che era stata affiancata da una
motocicletta da cui i sicari avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco
ferendo ad una spalla il Passeri, che il MANCUSO neppure conosceva, ma lasciando
illesi SAMPERI e Vento che invece appartenevano al suo gruppo.
L’imputato LA TORRE Guido, sentito all’udienza
del 19 marzo 1999, si è assunto la
paternità dell’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI
Paolo, chiamando in correità BONASERA Angelo, ma coinvolgendo anche altre
persone, e cioè RANDAZZO Domenico, in compagnia del quale si era fatto
consegnare da Pellegrino Giuseppe ed Amato Francesco una moto tipo Enduro,
nonché ARNONE Marcello, Princiotta Carmelo, Tortorella Fabio, Russo Massimo e
Carrozza Guido, nipote di Marcello ARNONE, che componevano un piccolo gruppo
capeggiato da quest’ultimo e avevano tutti preso parte alla fase organizzativa
dell’agguato che si era svolta in via Salandra, presso l’abitazione di
RANDAZZO Domenico. Il piano prevedeva che LA TORRE e BONASERA, quest’ultimo
particolarmente abile nella guida della motocicletta, dopo il compimento della
missione, che aveva come obiettivo Vento Giuseppe, raggiungessero il rione
Palmara dove avrebbero dovuto lasciare la motocicletta in una zona scarsamente
frequentata presso un panificio segnalato da Guido Carrozza ed essere prelevati
da Carmelo Princiotta e Fabio Tortorella. LA TORRE ha quindi aggiunto che
effettivamente a bordo della motocicletta tipo Enduro si era portato con il BONASERA nella zona del Villaggio
Aldisio dove sapevano che il Vento era solito stazionare, ma a causa di un
errore di manovra del BONASERA era fallito un primo tentativo di affiancamento
dell’autovettura sulla quale si trovava il Vento in compagnia di SAMPERI
Paolo, che tuttavia non costituiva un obiettivo posto che non lo si riteneva un
potenziale killer. La manovra era stata ripetuta dopo che il Vento senza
sospettare nulla si era rivolto ai due centauri con la spavalderia propria di
chi sapeva di essere un personaggio carismatico della zona (“…
ci venne incontro e ci fece dei segnali, come: ‘qui al Villaggio Aldisio si
deve salire senza caschi’ … ”). A questo punto LA TORRE aveva estratto
la pistola, ma un ulteriore errore di manovra aveva consentito al Vento di
allontanarsi, dando vita ad un inseguimento che si era snodato per quasi tutto
il villaggio Aldisio, fino a quando il LA TORRE non aveva esploso un paio di
colpi che avevano fallito il bersaglio e raggiunto casualmente il Passeri.
Dileguatosi il Vento, LA TORRE e BONASERA si erano quindi recati nel luogo
convenuto dove avevano trovato Carrozza Guido e Tortorella Fabio ed erano stati
prelevati da Princiotta Carmelo (dopo un
paio di minuti, ha dichiarato in un primo momento, dopo oltre tre
quarti d’ora di attesa, ha affermato durante il confronto), che li aveva
ricondotti a bordo di un’A112 presso
l’abitazione del RANDAZZO, dove il Tortorella a bordo della sua motocicletta
aveva riportato indietro le armi (come LA TORRE ha precisato in seguito alla
contestazione delle dichiarazioni rese il 18 maggio 1994).
Circa le armi usate LA TORRE, anche in questo caso
in seguito alla contestazione, ha ricordato che era munito di due pistole, una
calibro 38, poi utilizzata per l’omicidio di Catanzaro Gaetano, e una calibro
7,65, mentre BONASERA era in possesso di un altro revolver
calibro 38 con matricola abrasa come le prime due armi. In ordine alla
scelta dell’obiettivo LA TORRE, rispondendo anche ai difensori nel corso del
controesame, ha dichiarato che, ricevuto da SPARACIO l’ordine di eliminare
tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, nel corso della stessa
riunione, riservatamente, in modo che non ascoltassero MARCHESE e gli altri che
erano convenuti presso l’abitazione di Settineri Vincenza, aveva reso nota
allo SPARACIO la sua intenzione di uccidere Vento Giuseppe, personaggio in vista
del clan “Mancuso”, di cui LA TORRE conosceva bene le abitudini e nei
confronti del quale nutriva peraltro vecchi rancori legati alla partecipazione
del Vento, quando era affiliato a Leo Giuseppe, ad un attentato nei confronti di
GIORGIANNI Salvatore, cognato di LA TORRE. Nel corso di un laborioso controesame
e dopo svariate contestazioni LA TORRE ha poi ricostruito dettagliatamente, sia
pure con qualche difficoltà, le fasi che avevano preceduto l’agguato,
affermando che dopo l’incontro nella mattinata a casa della suocera di
SPARACIO Luigi, nel corso del quale avrebbe reso nota allo SPARACIO, ma
riservatamente, la sua intenzione di attentare alla vita di Vento Giuseppe, si
era recato in compagnia di RANDAZZO Domenico a prelevare la motocicletta presso
Pellegrino Giuseppe, aveva quindi fatto ritorno a casa del RANDAZZO, trovandovi
le persone citate, con le quali aveva concordato l’organizzazione
dell’agguato, e si era quindi nuovamente recato dallo SPARACIO in compagnia di
BONASERA per comunicargli che era tutto predisposto per l’attentato alla vita
di Vento Giuseppe.
ARNONE Marcello, sentito all’udienza del 24 marzo
1999, ha dichiarato, come è stato già illustrato in precedenza, che la sua
partecipazione al tentato omicidio di Passeri Luigi e Vento Giuseppe segnò
l’abbandono di quell’atteggiamento di dissociazione che aveva inizialmente
assunto quando il suo gruppo di appartenenza, capeggiato da SPARACIO Luigi, e
gli altri gruppi avevano stabilito dopo l’omicidio Di Blasi di attuare una
rappresaglia e di annientare il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Rinviando alle
riserve già espresse in ordine a queste affermazioni di ARNONE, va
ulteriormente evidenziato che l’imputato ha sostenuto, sia pure con qualche
dubbio, che l’episodio si sarebbe verificato una settimana dopo l’omicidio
Di Blasi, mentre in realtà il ferimento di Passeri Luigi avvenne a meno di
quarantott’ore dalla morte del Di Blasi.
Passando a descrivere le modalità dell’accaduto,
ARNONE ha ricordato che LA TORRE Guido e BONASERA Angelo lo avevano raggiunto a
casa di RANDAZZO Domenico e avevano reso nota la loro intenzione di attentare
alla vita del Vento. Ricevute le armi (due pistole del gruppo, una delle quali
calibro 38), i due erano partiti alla volta del villaggio Aldisio, unitamente
all’ARNONE, che si spostava con la sua autovettura, e al RANDAZZO, che faceva
loro da staffetta con un Peugeottino e
che avrebbe dovuto dopo l’agguato prelevarli e condurli presso l’autovettura
“pulita” condotta da ARNONE (forse una “blindata” di proprietà di
Marcello D’Arrigo) che attendeva nei pressi della chiesa del villaggio
Aldisio. In realtà il piano era fallito in quanto il RANDAZZO aveva perso di
vista i complici, sicché tanto lui che ARNONE avevano fatto ritorno a casa, e
solo il giorno successivo, o l’indomani, LA TORRE aveva riferito ad ARNONE che
l’attentato non era riuscito perché il VENTO, che era in macchina con SAMPERI
e con Passeri, aveva notato la presenza della moto con a bordo i due sicari
muniti di casco, ne era nato un inseguimento, ma uno dei tre era rimasto ferito
(il Passeri), mentre gli altri due, lasciata l’autovettura, erano fuggiti a
piedi in direzioni diverse facendo perdere le proprie tracce.
Precisando il senso delle sue precedenti
dichiarazioni, ARNONE ha poi
riferito che era stato lui stesso insieme a LA TORRE e BONASERA a scegliere
l’obiettivo, anche se l’eliminazione del Vento, in quanto appartenente al
gruppo “Mancuso”, rientrava nell’ambito della deliberazione adottata
durante le riunioni successive all’omicidio Di Blasi e quindi era assistita
dall’assenso preventivo dello SPARACIO.
Ribadendo nel corso del controesame che l’agguato
era stato organizzato da lui stesso unitamente a RANDAZZO Domenico, LA TORRE
Guido e BONASERA Angelo, ARNONE ha poi spiegato che inizialmente, quando
sull’episodio era stato sentito il 2.2.1993, una parziale comprensione dei
benefici della collaborazione lo aveva indotto ad occultare le proprie
responsabilità ed a tacere anche il ruolo di RANDAZZO Domenico, nel timore che
gli stretti rapporti intrattenuti con quest’ultimo potessero fare risalire a
lui come uno dei partecipanti all’agguato.
Atteso il parziale contrasto tra le versioni
fornite dagli imputati ARNONE e LA TORRE, la Corte ha poi disposto un confronto
tra i due svoltosi all’udienza del 7 maggio 1999.
Superando una prima divergenza ARNONE ha subito
ammesso che a casa del RANDAZZO prima dell’agguato, oltre a coloro di cui
aveva ricordato la presenza nel corso dell’esame (cioè i quattro imputati),
si trovavano anche Tortorella, Princiotta e altre due o tre persone (“sempre
del nostro gruppo”, ha aggiunto l’imputato, evidentemente riferendosi al
ristretto aggregato di persone a lui più vicine, circa 12 – 13, che godeva di
una certa autonomia pur operando nell’ambito del più ampio contesto
associativo facente capo a SPARACIO Luigi).A tale presenza tuttavia ARNONE ha
escluso che potesse collegarsi la previsione di un qualche ruolo nella
esecuzione dell’agguato a Giuseppe Vento, ovvero una partecipazione delle
persone menzionate alla ideazione ed organizzazione dell’attentato, precisando
che LA TORRE, che era insieme a BONASERA, gli aveva reso nota la sua intenzione
di uccidere il Vento, come già concordato con SPARACIO, e che solo quando LA
TORRE e BONASERA erano stati sul punto di lasciare la casa di RANDAZZO, per
recarsi al villaggio Aldisio alla ricerca del Vento, lo stesso ARNONE, senza che
gli altri potessero sentire, aveva comunicato a LA TORRE che li avrebbe seguiti
insieme a RANDAZZO per fornirgli un appoggio (“Guarda
che veniamo io e il RANDAZZO”). Anche per la fase successiva ARNONE nel
corso del confronto si è in parte adeguato alla versione del coimputato,
ammettendo che effettivamente era stato anche previsto l’eventuale rifugio dei
sicari presso un panificio, ma solo in via del tutto residuale, qualora non
fosse riuscito il programma iniziale che prevedeva il recupero da parte di
RANDAZZO ed il successivo allontanamento a bordo dell’autovettura condotta da
ARNONE; e sul punto l’imputato, pur non essendo stato del tutto esplicito, ha
dato l’impressione che l’appuntamento presso il panificio, sia pure come extrema
ratio, prevedeva effettivamente l’incontro con Princiotta e gli altri,
secondo un programma completamente alternativo rispetto a quello prospettato
dalla manifestazione della sua disponibilità nel momento in cui LA TORRE e
BONASERA stavano per lasciare la casa di RANDAZZO.
LA TORRE a sua volta, dopo avere ripetutamente
negato di ricordare il particolare, ha ammesso che ARNONE gli avrebbe reso nota
la sua intenzione di seguirli unitamente a RANDAZZO (“Mi
ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’…”), riconoscendo
implicitamente un ruolo di ARNONE anche nella fase esecutiva del delitto che
precedentemente aveva sempre escluso.
È rimasta invece netta la divergenza in ordine al
ruolo di Princiotta e degli altri, che secondo LA TORRE avrebbero raggiunto sia
pure con qualche ritardo il luogo concordato (il panificio del rione Palmara), e
da qui avrebbero riportato gli autori materiali dell’attentato a casa di
RANDAZZO, mentre ARNONE ha escluso categoricamente un loro coinvolgimento nella
fase organizzativa, negando poi di ricordare se Tortorella, Princiotta e
Carrozza fossero a casa di RANDAZZO quando vi fecero rientro LA TORRE e BONASERA:
escludendo poi di ricordare anche se insieme a RANDAZZO erano rientrati prima o
dopo rispetto a BONASERA e LA TORRE, ARNONE ha ammesso quanto in precedenza
aveva dato l’impressione di escludere, che cioè con gli autori materiali del
fallito attentato aveva avuto modo di incontrarsi subito e di apprendere
verosimilmente nell’immediatezza l’esito della missione (“ARNONE: Questo non mi ricordo, perché non ricordo se sono arrivato
prima io, cioè sia io che il RANDAZZO, o prima loro a casa di RANDAZZO. Non
ricordo. PRESIDENTE: Lei non la ricorda questa fase successiva? ARNONE: Non me
la ricordo.”).
Dall’insieme delle risultanze dibattimentali
illustrate emerge senza apprezzabili margini di dubbio la responsabilità dei
quattro attuali imputati (la posizione di Pellegrino Giuseppe, chiamato a
rispondere della sola ricettazione della motocicletta utilizzata dai sicari,
capo 20, lett. e), è stata oggetto di
un provvedimento di separazione all’udienza del 2 maggio 1997).
Appare innanzitutto corretta la qualificazione dei
fatti prospettata nel capo di imputazione, sia per quanto attiene ai reati in
materia di armi e a quello di ricettazione di cui alla lettera d)
(le armi, con matricola abrasa, sono da considerare clandestine, e la
motocicletta procurata dal Pellegrino aveva certamente provenienza furtiva, di
cui erano ben consapevoli gli imputati che si rivolgevano a Pellegrino ben
sapendo quale fosse l’origine dei mezzi da lui detenuti), sia per quanto
riguarda il tentato omicidio di SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, che è
contestato unitamente al reato di lesioni personali per
aberratio ictus, cioè per
errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del precedente reato, nei confronti di
Passeri Luigi: le modalità dell’agguato e l’uso di strumenti potenzialmente
idonei allo scopo denotano senza alcuna ombra di dubbio una volontà omicida,
concretamente sfociata nell’esplosione di alcuni colpi di pistola che per puro
caso non hanno attinto l’obiettivo predestinato (SAMPERI forse non lo era
ancora), andando invece a raggiungere il Passeri, persona completamente estranea
al programma omicida.
Ciò premesso, bisogna rilevare che nella
valutazione del complesso degli elementi di prova vanno certamente privilegiate,
secondo i canoni generali, le dichiarazioni di LA TORRE Guido e ARNONE Marcello,
in quanto provenienti da coloro che hanno una conoscenza diretta dei fatti ed
hanno ammesso di avere partecipato all’attentato. Anche se le dichiarazioni
degli altri collaboratori sentiti forniscono una generica conferma della validità
complessiva dell’impianto accusatorio, nella misura in cui riconducono
unanimemente l’episodio alla rappresaglia decisa dopo l’omicidio Di Blasi ed
attribuiscono unanimemente la paternità dell’attentato ad elementi del gruppo
“Sparacio”, è evidente che LA TORRE ed ARNONE si esprimono, al di là delle
divergenze segnalate, con l’autorevolezza e la ricchezza di particolari
propria di chi ha vissuto da protagonista le vicende di cui riferisce.
La ricostruzione fornita dai due collaboratori,
oltre ad inserirsi coerentemente nel quadro delle altre risultanze
dibattimentali, trova conferma nei pochi elementi acquisiti nell’immediatezza
dei fatti nel corso delle prime indagini: il contesto spaziale e temporale
dell’attentato, il calibro dell’unico reperto balistico rinvenuto (l’ogiva
di un proiettile di grosso calibro conficcata nel pannello di uno sportello
dell’autovettura del Vento), la dinamica dell’agguato (così come gli
inquirenti avevano potuto ricostruirla, sulla scorta, ad es., delle
dichiarazioni del SAMPERI), trovano corrispondenza in
quanto riferito dai due collaboratori, e rafforzano ulteriormente le
chiamate in correità formulate nei confronti degli altri due imputati, già
sufficienti a pervenire ad una affermazione di responsabilità, in quanto
l’una valido riscontro dell’altra.
Con riferimento specifico alla posizione di
RANDAZZO Domenico, ed all’uso che della sua abitazione veniva fatto in quel
periodo secondo LA TORRE e ARNONE, che l’hanno indicata come una sorta di base
operativa del gruppetto capeggiato da ARNONE, luogo di incontro e di rifugio
degli adepti, destinato anche alla custodia delle armi a loro disposizione (LA
TORRE ha incisivamente affermato: “casa
di RANDAZZO era come se fosse casa nostra”), il Pubblico Ministero ha
prodotto copia di un verbale di sequestro in data 9 luglio 1991, eseguito a
carico del RANDAZZO in seguito ad una perquisizione domiciliare ai sensi
dell’art. 41 T. U. L. P. S. presso l’abitazione di via Salandra e
l’attigua baracca, in occasione della quale, dopo il rinvenimento
nell’abitazione di due radio ricetrasmittenti, nell’altro locale fu trovato
un autentico arsenale, costituito da un fucile automatico a canne mozze cal. 12,
una pistola cal. 38 con matricola abrasa, un’altra pistola cal. 9 × 21
anch’essa con matricola abrasa, svariate munizioni ed altro materiale per la
pulizia e la custodia delle armi. Seguì al ritrovamento l’arresto del
RANDAZZO e la sua successiva condanna per detenzione illegale di armi e
munizioni, e per analoghe violazioni proprio il 9 luglio 1991 fu arrestato anche
ARNONE Marcello (come l’imputato ha peraltro ricordato nel corso
dell’esame), probabilmente insieme al RANDAZZO, avendo riportato anche lui una
condanna ormai irrevocabile per reati concernenti le armi commessi nella stessa
data, come si desume dall’esame dei relativi certificati penali. La prossimità
temporale dell’episodio a quello in esame e la circostanza che probabilmente
l’arresto del RANDAZZO fu contestuale a quello di ARNONE, al quale sarebbe
stata addebitata la detenzione delle stesse armi, costituiscono ulteriori
elementi di conferma del peculiare rapporto che legava i due e dell’uso che
dell’abitazione di via Salandra veniva fatto dagli appartenenti al gruppetto
capeggiato da ARNONE.
Nella misura in cui LA TORRE ed ARNONE coinvolgono
gli altri due imputati RANDAZZO e BONASERA nella fase ideativa ed esecutiva del
delitto, le loro dichiarazioni appaiono perfettamente sovrapponibili ed in linea
con le risultanze della c. d. prova generica. Pertanto non nuoce alla
attendibilità della chiamata in correità la circostanza che le due versioni
divergano in ordine ad aspetti diversi, concernenti la partecipazione di altre
persone alla preparazione ed esecuzione dell’attentato ed il ruolo specifico
di ARNONE Marcello e RANDAZZO Domenico.
Va in proposito rilevato che il confronto, pur non
componendo il contrasto, ha attenuato le divergenze, avendo per un verso ARNONE
ammesso che l’appuntamento presso il panificio con Princiotta e gli altri
rientrava nei programmi originari, anche se si trattava di un’alternativa a
cui ricorrere come extrema ratio, solo
nel caso in cui fosse fallito il piano che prevedeva l’allontanamento dei
sicari a bordo dell’autovettura condotta da ARNONE che attendeva nelle
vicinanze; sotto questo primo profilo la conferma, sia pure non del tutto
esplicita ed in ogni caso parziale, della versione di LA TORRE (che tuttavia
aveva ipotizzato un coinvolgimento effettivo e non puramente eventuale come
quello alla fine ammesso da ARNONE), impone la trasmissione al Pubblico
Ministero, in conformità alla sua richiesta e per ogni doveroso
approfondimento, di copia degli atti relativi al capo 20 per quanto concerne le
posizioni di Carrozza Guido, Tortorella Fabio e Princiotta Carmelo, che
avrebbero partecipato quantomeno alla fase organizzativa dell’agguato.
Per altro verso LA TORRE ha alla fine ricordato che
effettivamente ARNONE gli aveva assicurato la presenza sua e di RANDAZZO con
funzioni di supporto, ammettendo quel coinvolgimento dei coimputati nella fase
esecutiva del delitto che in precedenza aveva negato.
E tuttavia, pur non pregiudicando il contrasto
l’attendibilità della chiamata in correità nei confronti degli altri due
imputati, posto che le divergenze non investono la posizione e la responsabilità
degli accusati, sotto il profilo logico e della coerenza interna è indubbio che
debbano essere privilegiate le dichiarazioni di LA TORRE Guido, il quale, a
differenza di ARNONE, ha ammesso fin dall’inizio e senza riserve la propria
responsabilità e, sia pure mostrando qualche incertezza sulla natura del ruolo
dello stesso ARNONE, di cui solo in seguito al confronto ha ricordato che gli
aveva offerto un appoggio di non meglio precisata natura (“Mi ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’…”), aveva
comunque anche in precedenza affermato il coinvolgimento di ARNONE e RANDAZZO,
limitandolo tuttavia alla sola fase ideativa ed organizzativa.
Molto meno “casuali” appaiono le oscillazioni
di ARNONE, il quale, messo a confronto con LA TORRE, si è evidentemente
sforzato di rendere la propria ricostruzione aderente a quella del coimputato,
compatibilmente con l’estremo tentativo di continuare a negare qualsiasi
significativo coinvolgimento della altre persone accusate da LA TORRE di avere
preso parte all’agguato. In questa ottica va intesa la singolare ricostruzione
secondo la quale era stato effettivamente individuato un locale adibito a
panificio presso il quale i sicari avrebbero potuto rifugiarsi dopo
l’attentato, ma questa era una soluzione alternativa, destinata ad essere
sperimentata solo qualora non avesse funzionato per qualsiasi motivo il piano
principale, che prevedeva l’appoggio di RANDAZZO ed ARNONE, il primo
incaricato di seguire lo sviluppo dell’agguato a bordo di un ciclomotore e di
mantenere il contatto dei sicari con il secondo, che era invece in attesa
sull’autovettura “pulita”, con la quale i killer avrebbero dovuto essere
prelevati dopo la consumazione dell’omicidio.
La possibilità che quella illustrata da ARNONE
fosse una delle modalità di allontanamento dei killer non è del tutto da
scartare, poiché è plausibile che uno dei partecipanti all’agguato sia stato
incaricato di seguire da vicino gli sviluppi dell’azione, a bordo di un mezzo
agile e destinato a passare più facilmente inosservato, e quindi a fungere da
raccordo operativo tra gli attentatori ed un altro complice incaricato di
attenderli a bordo dell’autovettura “pulita”. Ciò che desta invece
perplessità, nel caso di specie, è la pretesa di ARNONE di presentare quello
indicato come il principale degli sbocchi programmati, sebbene per sua stessa
ammissione il relativo accordo sarebbe intervenuto all’ultimo momento, quando
LA TORRE e BONASERA stavano ormai per lasciare la casa di RANDAZZO dopo avere
concordato con Princiotta, Tortorella e Carrozza l’appuntamento presso il
panificio del rione Palmara (“Quando
abbiamo parlato, abbiamo discusso che c’era solo questo panificio, che si
poteva andare dentro questo panificio. […] Poi, quando siamo usciti fuori, gli
ho detto: ‘Guarda che di supporto veniamo sia io che RANDAZZO’.
”). Appare in altri termini inverosimile che una modifica così importante
del programma concordato sia stata effettuata all’ultimo momento e soprattutto
all’insaputa di coloro che secondo il piano iniziale avrebbero dovuto
incontrare i sicari dopo l’agguato e che invece, in virtù del cambiamento
apportato e del contributo degli altri due complici, finivano per assumere un
ruolo meramente eventuale.
È molto più aderente al buon senso ritenere che
l’incontro con Princiotta, Tortorella e Carrozza sia sempre stato, fin
dall’inizio, come ha riferito LA TORRE, previsto come immediatamente
successivo all’agguato e che ARNONE, che aveva preso parte insieme a RANDAZZO
alla fase ideativa ed organizzativa, abbia voluto, prima che BONASERA e LA TORRE
si allontanassero, assicurare la propria presenza in zona nel momento in cui
veniva commesso l’attentato e garantire ai sicari l’appoggio suo e di
RANDAZZO, pronti ad intervenire ove se ne fosse presentata la necessità: il che
appare anche plausibile, considerate l’importanza dell’obiettivo (il Vento
era uno degli esponenti di maggior spicco del gruppo “Mancuso” e l’agguato
si sarebbe consumato nella sua “zona di influenza”) e la possibilità che la
relativa vicinanza del luogo del previsto incontro con i complici creasse
qualche difficoltà nella fase esecutiva (il rione Palmara dista notoriamente
qualche chilometro dal villaggio Aldisio, pur trovandosi anch’esso nella zona
sud della città). E tuttavia è evidente che rispetto alla ricostruzione di
ARNONE la prospettiva è così capovolta, ed è l’appoggio di RANDAZZO ed
ARNONE a configurarsi necessariamente come eventuale, forse soprattutto
destinato a dare ai killer designati maggiore sicurezza: la natura meramente
eventuale dell’appoggio potrebbe anche fornire una ragionevole spiegazione
della traccia non particolarmente profonda lasciata nella memoria di LA TORRE,
che solo alla fine del confronto ha ricordato le parole di ARNONE che gli
assicurava la presenza sua e di RANDAZZO (“Mi
ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’.”).
In una valutazione complessiva del contributo dei
due imputati appare allora evidente che ARNONE, dopo avere nel corso delle
indagini preliminari taciuto inizialmente sulle proprie responsabilità, poi,
anche in occasione del confronto, abbia ulteriormente tentato di occultare o
emarginare la partecipazione degli altri elementi del suo gruppetto accusati da
LA TORRE, e soprattutto del nipote Carrozza Guido, ritagliando per loro, quando
è stato in un certo senso costretto ad ammetterne il coinvolgimento, un ruolo
meramente eventuale e di secondo piano, ed attribuendo a sé stesso e a RANDAZZO
il compito che logicamente a loro avrebbe dovuto essere assegnato, senza alcuna
significativa conseguenza posto che entrambi erano già chiamati a rispondere
del delitto per la partecipazione alla fase ideativa ed organizzativa. Rafforza
la valenza della considerazione e contribuisce a dare una spiegazione delle
discrasie della ricostruzione di ARNONE, che non riguardano evidentemente le
accuse a RANDAZZO e BONASERA, la circostanza che il collaboratore in maniera
invero poco persuasiva abbia negato di ricordare gli avvenimenti successivi al
fallito attentato, e soprattutto non sia stato in grado di precisare se
Tortorella, Princiotta e Carrozza fossero a casa di RANDAZZO quando vi fecero
rientro LA TORRE e BONASERA.
In conclusione gli elementi di valutazione forniti
dall’istruzione dibattimentale consentono, al di là di ogni ragionevole
dubbio, l’affermazione di responsabilità di tutti e quattro gli imputati, e
le divergenze tra le due principali fonti di accusa, nella misura in cui non
sono state superate attraverso il confronto, non intaccano comunque
l’attendibilità della chiamata in correità di RANDAZZO e BONASERA, trovando
adeguata e plausibile spiegazione nelle circostanze appena illustrate.
Sussistono infine entrambe le aggravanti
contestate.
L’attentato, riconducibile alla deliberazione di
carattere generale concernente l’annientamento del gruppo “Mancuso –
Rizzo”, è comunque espressione di una lucida adesione ad un piano omicida
coltivato con fredda determinazione e portato ad esecuzione dopo una ponderata
scelta dell’obiettivo: la circostanza che la vittima potesse essere Vento,
SAMPERI o chiunque altro degli affiliati al gruppo “Mancuso”, come ha
precisato LA TORRE, non attenua l’intensità del dolo, posto che la fungibilità
riguardava l’obiettivo concreto dell’aggressione e non già la scelta
omicida in quanto tale. Che il Vento fosse poi uno degli obiettivi il cui nome
era stato oggetto di espressa menzione nel corso delle prime riunioni seguite
all’omicidio Di Blasi, rafforza la conclusione indicata, anche perché le
fonti di accusa attestano la presenza in queste riunioni degli odierni imputati.
L’inserimento di Vento tra gli obiettivi primari della rappresaglia trova
peraltro ulteriore ed inesorabile conferma nel suo successivo omicidio, avvenuto
il 2.7.1992, poco prima che la reazione nei confronti del gruppo “Mancuso –
Rizzo” si esaurisse definitivamente. La certa appartenenza di tutti gli
imputati ad uno dei gruppi in conflitto, che aveva addirittura assunto
l’iniziativa dell’attuazione della rappresaglia, è un altro sicuro indice
della consapevolezza da parte di essi della decisione che era stata presa. Anche
la pur breve fase organizzativa che ha preceduto l’agguato (riunione
preparatoria presso la casa di RANDAZZO, reperimento della motocicletta,
divisione dei compiti) è un’ulteriore conferma della sussistenza della
premeditazione con riferimento allo specifico fatto di sangue realizzato.
Sussiste poi per tutti gli imputati l’aggravante
di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91[1],
per essere stati i fatti commessi allo scopo di agevolare l’attività di
un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis c. p.,
essendo in questa sede sufficiente richiamare innanzitutto le considerazioni
illustrate in ordine alla natura di tutti i fatti di sangue riconducibili alla
deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso –
Rizzo”. Il delitto poi si caratterizza come “mafioso” sia per le modalità
esecutive, di straordinaria audacia ed improntitudine, consentite
dall’assoggettamento violento di ampie zone del territorio urbano e della sua
popolazione alla forza prevaricatrice dei diversi sodalizi operanti nella città
di Messina, (l’agguato fu commesso in una zona frequentata di un quartiere
notoriamente popoloso, e, data la stagione, in un orario certamente compatibile
con l’illuminazione naturale), sia per il movente che è riferibile
sicuramente a conflitti tra clan contrapposti per l’acquisizione di una
posizione egemonica nel sistema delle organizzazioni criminali, attraverso lo
sterminio dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali.
L’operatività di quest’ultima aggravante va in
concreto esclusa per LA TORRE Guido a cui deve essere concessa l’attenuante
speciale di cui all’art. 8 dello stesso decreto legge n. 152/91. L’imputato
ha ammesso senza riserve o reticenze la propria responsabilità, fornendo fin
dall’inizio della sua collaborazione una ricostruzione dei fatti le cui
divergenze, rispetto agli elementi già in possesso degli inquirenti, hanno
finito per rivelare la qualità ed attendibilità del contributo e la sua
maggiore aderenza alla realtà dei fatti (ad es. relativamente al coinvolgimento
di RANDAZZO ed ARNONE, oppure alla partecipazione degli altri complici,
originariamente indicati solo da LA TORRE). A ciò si aggiunga che al contributo
decisivo per la ricostruzione dei fatti si accompagna il disvelamento ed il
sicuro abbandono da parte dell’imputato del contesto associativo la cui
appartenenza aveva determinato la consumazione dei delitti per cui si procede.
Correlativamente analogo beneficio non può essere
accordato ad ARNONE Marcello, la cui collaborazione in merito all’episodio in
esame è stata condizionata all’inizio dalla volontà di occultare la
responsabilità propria e quella di RANDAZZO, e successivamente dal desiderio di
impedire di fare luce sull’eventuale coinvolgimento di altre persone, tra cui
il nipote Carrozza Guido. Ad ARNONE, in considerazione del contegno processuale
ed in particolare della confessione in ogni caso precedente all’esercizio
dell’azione penale nei suoi confronti, possono invece essere concesse le
attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alle aggravanti contestate, ad
eccezione di quella di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, che si
sottrae al giudizio di bilanciamento.
Analogo beneficio, e con la medesima estensione, può
essere altresì concesso, in considerazione del ruolo marginale avuto
nell’intera vicenda, all’imputato RANDAZZO Domenico.
Anche in questo caso per la determinazione delle
pene si rinvia alla parte finale della motivazione.
[1] Sulla compatibilità dell’aggravante con i delitti rimasti allo stadio del tentativo, v. Cass. 12 maggio 1992, Caternicchia.