2.3.20.    Tentativo di omicidio volontario in danno di PASSERI Luigi, VENTO Giuseppe e SAMPERI Paolo (capo 20)

Alle ore 18,20 del 17 maggio 1991 presso il pronto soccorso del locale Policlinico universitario veniva trasportato il ventiduenne Passeri Luigi, abitante nel vicino villaggio Aldisio, il quale presentava una ferita d’arma da fuoco alla spalla destra, con foro di ingresso e foro d’uscita del proiettile e con ritenzione nei tessuti della parte colpita di minuti frammenti metallici.

Dalle prime indagini emergeva che il Passeri era stato ferito non lontano dalla propri abitazione, mentre si trovava a bordo dell’autovettura Fiat RITMO, targata ME 369949, di proprietà di Vento Giuseppe, in compagnia dello stesso Vento e di SAMPERI Paolo; a bordo dell’autovettura, trovata in via D’Anfuso, nei pressi del supermercato “Trischitta”, il personale della Squadra Mobile rinveniva conficcata nel pannello dello sportello anteriore destro e sottoponeva a sequestro l’ogiva di un proiettile di grosso calibro (38 o 45). Esito negativo dava una perquisizione eseguita nell’immediatezza presso il domicilio del Passeri, il quale peraltro in un primo momento, sentito dagli inquirenti in ospedale, affermava contrariamente al vero di essere stato ferito mentre percorreva a piedi e da solo la via D’Anfuso in direzione della propria abitazione. Il tenore di queste dichiarazioni determinava una denunzia di Passeri per favoreggiamento, sicché egli, convocato in dibattimento per essere sentito con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p., si è avvalso in un primo momento della facoltà di non rispondere (udienza del 7 novembre 1997), ed ha  ribadito questa scelta all’udienza del 30 aprile 1999: anche in questo caso il Pubblico Ministero, adeguandosi al disposto dell’art. 513 c. p. p. così come emendato dall’intervento della Corte costituzionale del novembre 1998, ha proceduto alla contestazione delle dichiarazioni del Passeri precedentemente richiamate.

Nell’immediatezza del fatto una pattuglia della Polizia di Stato si portava nella zona, senza acquisire alcun elemento significativo per lo svolgimento delle indagini posto che gli sparatori si erano già allontanati (v. in proposito le deposizioni dei testi Corriere e Cacciola). Come ha riferito il teste Gugliotta all’udienza del 7 novembre 1997, gli investigatori maturarono comunque il convincimento che gli obiettivi dei killer fossero il Vento ed il SAMPERI, personaggi, a differenza del Passeri, ben noti alle forze dell’ordine che più volte li avevano sottoposti a controlli in compagnia di MANCUSO Giorgio, a cui si ipotizzava che i due fossero molto vicini dal punto di vita criminale.

Anche SAMPERI Paolo, imputato nell’ambito di questo procedimento dell’omicidio di Bombara Giuseppe e dei reati connessi (capo 28), si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere in ordine all’agguato subito, salvo poi a rinunciare ad avvalersi di tale facoltà per negare di avere riferito alcunché in merito a De Francesco Paolo, sicché il Pubblico Ministero gli ha contestato le dichiarazioni rese al personale della Squadra Mobile nella serata del 17 maggio 1991, allorché aveva riferito che autori dell’agguato erano stati due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata, uno dei quali armato con una pistola nascosta all’interno del giubbotto, che erano travisati con caschi di colore bianco e che erano entrati in azione quando l’autovettura Fiat RITMO condotta da Vento, su cui si trovavano anche Passeri e SAMPERI, stava percorrendo la via Di Giovanni. In quella occasione il SAMPERI non aveva comunque fornito alcun elemento utile alla identificazione degli sparatori, esternando il convincimento che l’episodio fosse scaturito casualmente dal fatto che la motocicletta e l’autovettura del Vento stavano per urtarsi, ma aggiungendo, contraddicendosi, che forse obiettivo dell’attentato erano lui stesso o il Vento, ovvero entrambi, ma non il Passeri che era rimasto ferito alla spalla.

Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento i collaboratori di giustizia Santacaterina Umberto, CARIOLO Antonio, De Francesco Paolo, MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi e MANCUSO Giorgio. RIZZO Rosario, indicato nella lista del Pubblico Ministero anche per questo episodio, all’udienza del 26 marzo 1999 ha dichiarato di non avere mai reso dichiarazioni in merito. Si sono sottoposti all’esame gli imputati LA TORRE Guido ed ARNONE Marcello, tra i quali la Corte ha poi disposto un confronto svoltosi all’udienza del 7 maggio 1999.

Santacaterina Umberto, sentito all’udienza del 14 novembre 1997, ha dichiarato che l’attentato ai danni di Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo era stato commesso al villaggio Aldisio da un gruppo che era incaricato di uccidere qualcuno degli appartenenti al gruppo “Mancuso” nel quadro della rappresaglia attuata contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario in seguito all’omicidio Di Blasi. Anche in tal caso ad informare Santacaterina era stato CASTORINA Pasquale, con il quale il Santacaterina, soprattutto dopo la morte di Di Blasi, aveva un rapporto di assidua, quotidiana frequentazione. A partecipare all’attentato erano stati BONASERA Angelo, VINCI Rosario e altri di cui il collaboratore non ha ricordato il nome. Le scarne informazioni fornite dal Santacaterina hanno trovato una generica e parziale conferma nelle dichiarazioni di CASTORINA Pasquale, il quale, nel riferire le vicende successive all’omicidio Di Blasi, ha ricordato che nel corso di una delle tante riunioni succedutesi in quel periodo, e probabilmente dagli stessi LA TORRE e BONASERA, aveva appreso l’esito di una missione che ARNONE, BONASERA, LA TORRE, RANDAZZO Domenico e Russo Massimo si erano impegnati ad eseguire al villaggio Aldisio contro uno degli affiliati del gruppo “Mancuso” e che si era concretizzata nel tentato omicidio di Vento Giuseppe, poi sfociato nel ferimento di un’altra persona.

CARIOLO Antonio, sentito nelle udienze del 3 febbraio e 20 marzo 1999, riferendo quanto avvenuto la sera del 17 maggio 1991 subito dopo la consumazione da parte sua dell’omicidio di La Rosa Carmelo (di cui al successivo capo 21), ha dichiarato che, recatosi presso l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, aveva incontrato Angelo BONASERA il quale era a sua volta reduce da un’altra missione compiuta al villaggio Aldisio. Così come il CARIOLO, unitamente a VENTURA Salvatore e GUARNERA Lorenzo, si era preso l’incarico di operare nella zona compresa tra il viale Europa ed il rione Camaro S. Paolo, ad un altro commando, composto dagli aderenti al gruppetto di ARNONE Marcello (e cioè, oltre allo stesso ARNONE, Guido LA TORRE, Domenico RANDAZZO inteso Mimmiciuni, Angelo BONASERA ed altri), era stato affidato il compito di eseguire analoghe azioni nella zona del villaggio Aldisio. All’attentato, commesso da BONASERA Angelo e LA TORRE Guido con l’ausilio di una motocicletta tipo Enduro consegnata da Pellegrino Giuseppe, era sfuggito Vento Giuseppe, che si riteneva affiliato a MANCUSO Giorgio, ma era stata comunque colpita un’altra persona che secondo BONASERA era vicina al Vento e poteva quindi ugualmente costituire un valido obiettivo della rappresaglia.

In seguito alla contestazione delle dichiarazioni contenute in un verbale del 1° ottobre 1994 CARIOLO ha ricordato che tra gli obiettivi dell’agguato fallito, oltre al Vento, vi era anche Catanzaro Gaetano, altro affiliato al gruppo “Mancuso”, mentre il collaboratore ha poi sostanzialmente ribadito quanto aveva riferito al Pubblico Ministero il 3 aprile 1995 (verosimilmente rispondendo ad un quesito specifico scaturito da quanto era stato riferito dagli altri collaboratori), escludendo di potere affermare che al fatto di sangue avevano direttamente preso parte, oltre a LA TORRE e BONASERA, anche ARNONE Marcello e RANDAZZO Domenico, i quali tuttavia facevano parte del gruppetto pronto ad entrare in azione al villaggio Aldisio e stazionavano a tale scopo nella zona.

De Francesco Paolo, abitante al villaggio Aldisio ed assiduo frequentatore di personaggi inseriti nel gruppo di MANCUSO Giorgio, come SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, ha riferito che anche Passeri Luigi frequentava Vento e SAMPERI e la zona del villaggio Aldisio. Secondo quanto aveva appreso da SAMPERI e Vento, il Passeri era rimasto ferito nel corso di un attentato compiuto da due giovani a bordo di una motocicletta, il cui obiettivo erano SAMPERI e Vento, i quali al momento dell’agguato si trovavano a bordo della Fiat RITMO del Vento in compagnia del Passeri. Riferendo la dinamica dell’episodio così come l’aveva appresa dalle sue fonti, il De Francesco ha dichiarato che nel corso dell’inseguimento SAMPERI era riuscito a lanciare contro i sicari una bottiglia di birra ed in quel frangente si era accorto che alla guida del motoveicolo si trovava Guido LA TORRE, mentre non erano certi che il complice fosse il BONASERA. Dopo l’episodio, che si inquadrava nella rappresaglia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” successiva all’omicidio Di Blasi, MANCUSO personalmente aveva consigliato al Vento l’uso dell’autovettura blindata, mentre il SAMPERI con spavalderia aveva declinato l’invito all’adozione di precauzioni, affermando che in caso di attentati avrebbe potuto anche cavarsela con un’autovettura comune.

MARCHESE Mario, sentito all’udienza del 19 febbraio 1999, ha riferito, confermando quanto aveva in generale affermato in ordine alla paternità delle prime iniziative seguite all’omicidio Di Blasi, che l’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo fu organizzato da SPARACIO Luigi ed eseguito da suoi uomini (senza nessuna convinzione MARCHESE ha menzionato come esecutori VINCI Rosario e BONASERA Angelo), così come il successivo omicidio di Pellegrino Paolo.

SPARACIO Luigi, sentito nelle udienze del 3 marzo, 16 aprile e 17 aprile 1999, ha riferito che il triplice tentato omicidio costituì uno dei primi agguati successivi alla morte di Di Blasi ed era riconducibile alla deliberazione di carattere generale adottata per reagire all’uccisione di Occhi ‘i bozza. Il mandato, anche in questo caso, non riguardava specificamente il Vento o il SAMPERI, ma comprendeva uno qualunque degli appartenenti al gruppo “Mancuso”. Secondo SPARACIO a compiere la missione, per la quale presidiavano il villaggio Aldisio, erano stati uomini del suo gruppo a bordo di due motociclette, e precisamente LA TORRE Guido, RANDAZZO Domenico, ARNONE Marcello e BONASERA Angelo. SPARACIO, che non ha ricordato se LA TORRE Guido avesse una ragione personale per attentare alla vita del Vento, non ha poi spiegato, al di là di un generico riferimento alla possibilità di discrasie o di cattivi ricordi determinata dal numero elevatissimo di dichiarazioni che era stato chiamato a rendere nella fase iniziale della sua collaborazione, la ragione per cui l’indicazione di BONASERA come uno degli esecutori materiali dell’attentato sia stata da lui fatta solamente in dibattimento, ma ha specificato che l’imputato era transitato nel suo gruppo dopo avere fatto parte del gruppo “Marchese”, da cui si era allontanato in seguito all’uccisione del fratello di cui attribuiva la responsabilità anche a MARCHESE Mario, poiché gli autori dell’omicidio erano suoi affiliati (per il duplice omicidio di Insana Carmelo e Bonasera Michele, avvenuto il 18 luglio 1989, la 2a sezione di questa Corte di Assise in esito al primo grado del procedimento Peloritana Uno ha condannato Aprile Natale).

MANCUSO Giorgio, sentito all’udienza del 22 gennaio 1999, ha ricordato che l’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo, avvenuto a villaggio Aldisio, fu uno dei primi atti della rappresaglia decisa contro di lui dopo l’omicidio Di Blasi, così come l’omicidio di Pellegrino Paolo, l’uno e l’altro direttamente riconducibili all’iniziativa del gruppo “Sparacio” i cui uomini avevano compiuto le due missioni. Questi episodi erano stati oggetto di discussione tra MANCUSO, che si era dato alla latitanza, e SPARACIO Luigi, il quale nel corso di una conversazione telefonica si era quasi giustificato con il MANCUSO, spiegandogli che la morte di Di Blasi lo aveva obbligato ad assumere quelle iniziative, ma proponendogli al contempo un incontro chiarificatore, offrendogli eventuale assistenza per il reperimento di un difensore ed assicurandogli il proprio interessamento affinché nel corso dell’incidente probatorio relativo allo stesso omicidio Di Blasi i testimoni ritrattassero. In ordine alle modalità dell’agguato MANCUSO ha riferito che i tre viaggiavano a bordo della Fiat RITMO di colore bianco del Vento, che era stata affiancata da una motocicletta da cui i sicari avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco ferendo ad una spalla il Passeri, che il MANCUSO neppure conosceva, ma lasciando illesi SAMPERI e Vento che invece appartenevano al suo gruppo.

L’imputato LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo 1999,  si è assunto la paternità dell’attentato ai danni di Passeri Luigi, Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo, chiamando in correità BONASERA Angelo, ma coinvolgendo anche altre persone, e cioè RANDAZZO Domenico, in compagnia del quale si era fatto consegnare da Pellegrino Giuseppe ed Amato Francesco una moto tipo Enduro, nonché ARNONE Marcello, Princiotta Carmelo, Tortorella Fabio, Russo Massimo e Carrozza Guido, nipote di Marcello ARNONE, che componevano un piccolo gruppo capeggiato da quest’ultimo e avevano tutti preso parte alla fase organizzativa dell’agguato che si era svolta in via Salandra, presso l’abitazione di RANDAZZO Domenico. Il piano prevedeva che LA TORRE e BONASERA, quest’ultimo particolarmente abile nella guida della motocicletta, dopo il compimento della missione, che aveva come obiettivo Vento Giuseppe, raggiungessero il rione Palmara dove avrebbero dovuto lasciare la motocicletta in una zona scarsamente frequentata presso un panificio segnalato da Guido Carrozza ed essere prelevati da Carmelo Princiotta e Fabio Tortorella. LA TORRE ha quindi aggiunto che effettivamente a bordo della motocicletta tipo Enduro si era portato con il BONASERA nella zona del Villaggio Aldisio dove sapevano che il Vento era solito stazionare, ma a causa di un errore di manovra del BONASERA era fallito un primo tentativo di affiancamento dell’autovettura sulla quale si trovava il Vento in compagnia di SAMPERI Paolo, che tuttavia non costituiva un obiettivo posto che non lo si riteneva un potenziale killer. La manovra era stata ripetuta dopo che il Vento senza sospettare nulla si era rivolto ai due centauri con la spavalderia propria di chi sapeva di essere un personaggio carismatico della zona (“… ci venne incontro e ci fece dei segnali, come: ‘qui al Villaggio Aldisio si deve salire senza caschi’ … ”). A questo punto LA TORRE aveva estratto la pistola, ma un ulteriore errore di manovra aveva consentito al Vento di allontanarsi, dando vita ad un inseguimento che si era snodato per quasi tutto il villaggio Aldisio, fino a quando il LA TORRE non aveva esploso un paio di colpi che avevano fallito il bersaglio e raggiunto casualmente il Passeri. Dileguatosi il Vento, LA TORRE e BONASERA si erano quindi recati nel luogo convenuto dove avevano trovato Carrozza Guido e Tortorella Fabio ed erano stati prelevati da Princiotta Carmelo (dopo un paio di minuti, ha dichiarato in un primo momento, dopo oltre tre quarti d’ora di attesa, ha affermato durante il confronto), che li aveva ricondotti a bordo di un’A112 presso l’abitazione del RANDAZZO, dove il Tortorella a bordo della sua motocicletta aveva riportato indietro le armi (come LA TORRE ha precisato in seguito alla contestazione delle dichiarazioni rese il 18 maggio 1994).

Circa le armi usate LA TORRE, anche in questo caso in seguito alla contestazione, ha ricordato che era munito di due pistole, una calibro 38, poi utilizzata per l’omicidio di Catanzaro Gaetano, e una calibro 7,65, mentre BONASERA era in possesso di un altro revolver calibro 38 con matricola abrasa come le prime due armi. In ordine alla scelta dell’obiettivo LA TORRE, rispondendo anche ai difensori nel corso del controesame, ha dichiarato che, ricevuto da SPARACIO l’ordine di eliminare tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”, nel corso della stessa riunione, riservatamente, in modo che non ascoltassero MARCHESE e gli altri che erano convenuti presso l’abitazione di Settineri Vincenza, aveva reso nota allo SPARACIO la sua intenzione di uccidere Vento Giuseppe, personaggio in vista del clan “Mancuso”, di cui LA TORRE conosceva bene le abitudini e nei confronti del quale nutriva peraltro vecchi rancori legati alla partecipazione del Vento, quando era affiliato a Leo Giuseppe, ad un attentato nei confronti di GIORGIANNI Salvatore, cognato di LA TORRE. Nel corso di un laborioso controesame e dopo svariate contestazioni LA TORRE ha poi ricostruito dettagliatamente, sia pure con qualche difficoltà, le fasi che avevano preceduto l’agguato, affermando che dopo l’incontro nella mattinata a casa della suocera di SPARACIO Luigi, nel corso del quale avrebbe reso nota allo SPARACIO, ma riservatamente, la sua intenzione di attentare alla vita di Vento Giuseppe, si era recato in compagnia di RANDAZZO Domenico a prelevare la motocicletta presso Pellegrino Giuseppe, aveva quindi fatto ritorno a casa del RANDAZZO, trovandovi le persone citate, con le quali aveva concordato l’organizzazione dell’agguato, e si era quindi nuovamente recato dallo SPARACIO in compagnia di BONASERA per comunicargli che era tutto predisposto per l’attentato alla vita di Vento Giuseppe.

ARNONE Marcello, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, ha dichiarato, come è stato già illustrato in precedenza, che la sua partecipazione al tentato omicidio di Passeri Luigi e Vento Giuseppe segnò l’abbandono di quell’atteggiamento di dissociazione che aveva inizialmente assunto quando il suo gruppo di appartenenza, capeggiato da SPARACIO Luigi, e gli altri gruppi avevano stabilito dopo l’omicidio Di Blasi di attuare una rappresaglia e di annientare il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Rinviando alle riserve già espresse in ordine a queste affermazioni di ARNONE, va ulteriormente evidenziato che l’imputato ha sostenuto, sia pure con qualche dubbio, che l’episodio si sarebbe verificato una settimana dopo l’omicidio Di Blasi, mentre in realtà il ferimento di Passeri Luigi avvenne a meno di quarantott’ore dalla morte del Di Blasi.

Passando a descrivere le modalità dell’accaduto, ARNONE ha ricordato che LA TORRE Guido e BONASERA Angelo lo avevano raggiunto a casa di RANDAZZO Domenico e avevano reso nota la loro intenzione di attentare alla vita del Vento. Ricevute le armi (due pistole del gruppo, una delle quali calibro 38), i due erano partiti alla volta del villaggio Aldisio, unitamente all’ARNONE, che si spostava con la sua autovettura, e al RANDAZZO, che faceva loro da staffetta con un Peugeottino e che avrebbe dovuto dopo l’agguato prelevarli e condurli presso l’autovettura “pulita” condotta da ARNONE (forse una “blindata” di proprietà di Marcello D’Arrigo) che attendeva nei pressi della chiesa del villaggio Aldisio. In realtà il piano era fallito in quanto il RANDAZZO aveva perso di vista i complici, sicché tanto lui che ARNONE avevano fatto ritorno a casa, e solo il giorno successivo, o l’indomani, LA TORRE aveva riferito ad ARNONE che l’attentato non era riuscito perché il VENTO, che era in macchina con SAMPERI e con Passeri, aveva notato la presenza della moto con a bordo i due sicari muniti di casco, ne era nato un inseguimento, ma uno dei tre era rimasto ferito (il Passeri), mentre gli altri due, lasciata l’autovettura, erano fuggiti a piedi in direzioni diverse facendo perdere le proprie tracce.

Precisando il senso delle sue precedenti dichiarazioni,  ARNONE ha poi riferito che era stato lui stesso insieme a LA TORRE e BONASERA a scegliere l’obiettivo, anche se l’eliminazione del Vento, in quanto appartenente al gruppo “Mancuso”, rientrava nell’ambito della deliberazione adottata durante le riunioni successive all’omicidio Di Blasi e quindi era assistita dall’assenso preventivo dello SPARACIO.

Ribadendo nel corso del controesame che l’agguato era stato organizzato da lui stesso unitamente a RANDAZZO Domenico, LA TORRE Guido e BONASERA Angelo, ARNONE ha poi spiegato che inizialmente, quando sull’episodio era stato sentito il 2.2.1993, una parziale comprensione dei benefici della collaborazione lo aveva indotto ad occultare le proprie responsabilità ed a tacere anche il ruolo di RANDAZZO Domenico, nel timore che gli stretti rapporti intrattenuti con quest’ultimo potessero fare risalire a lui come uno dei partecipanti all’agguato.

Atteso il parziale contrasto tra le versioni fornite dagli imputati ARNONE e LA TORRE, la Corte ha poi disposto un confronto tra i due svoltosi all’udienza del 7 maggio 1999.

Superando una prima divergenza ARNONE ha subito ammesso che a casa del RANDAZZO prima dell’agguato, oltre a coloro di cui aveva ricordato la presenza nel corso dell’esame (cioè i quattro imputati), si trovavano anche Tortorella, Princiotta e altre due o tre persone (“sempre del nostro gruppo”, ha aggiunto l’imputato, evidentemente riferendosi al ristretto aggregato di persone a lui più vicine, circa 12 – 13, che godeva di una certa autonomia pur operando nell’ambito del più ampio contesto associativo facente capo a SPARACIO Luigi).A tale presenza tuttavia ARNONE ha escluso che potesse collegarsi la previsione di un qualche ruolo nella esecuzione dell’agguato a Giuseppe Vento, ovvero una partecipazione delle persone menzionate alla ideazione ed organizzazione dell’attentato, precisando che LA TORRE, che era insieme a BONASERA, gli aveva reso nota la sua intenzione di uccidere il Vento, come già concordato con SPARACIO, e che solo quando LA TORRE e BONASERA erano stati sul punto di lasciare la casa di RANDAZZO, per recarsi al villaggio Aldisio alla ricerca del Vento, lo stesso ARNONE, senza che gli altri potessero sentire, aveva comunicato a LA TORRE che li avrebbe seguiti insieme a RANDAZZO per fornirgli un appoggio (“Guarda che veniamo io e il RANDAZZO”). Anche per la fase successiva ARNONE nel corso del confronto si è in parte adeguato alla versione del coimputato, ammettendo che effettivamente era stato anche previsto l’eventuale rifugio dei sicari presso un panificio, ma solo in via del tutto residuale, qualora non fosse riuscito il programma iniziale che prevedeva il recupero da parte di RANDAZZO ed il successivo allontanamento a bordo dell’autovettura condotta da ARNONE; e sul punto l’imputato, pur non essendo stato del tutto esplicito, ha dato l’impressione che l’appuntamento presso il panificio, sia pure come extrema ratio, prevedeva effettivamente l’incontro con Princiotta e gli altri, secondo un programma completamente alternativo rispetto a quello prospettato dalla manifestazione della sua disponibilità nel momento in cui LA TORRE e BONASERA stavano per lasciare la casa di RANDAZZO.

LA TORRE a sua volta, dopo avere ripetutamente negato di ricordare il particolare, ha ammesso che ARNONE gli avrebbe reso nota la sua intenzione di seguirli unitamente a RANDAZZO (“Mi ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’…”), riconoscendo implicitamente un ruolo di ARNONE anche nella fase esecutiva del delitto che precedentemente aveva sempre escluso.

È rimasta invece netta la divergenza in ordine al ruolo di Princiotta e degli altri, che secondo LA TORRE avrebbero raggiunto sia pure con qualche ritardo il luogo concordato (il panificio del rione Palmara), e da qui avrebbero riportato gli autori materiali dell’attentato a casa di RANDAZZO, mentre ARNONE ha escluso categoricamente un loro coinvolgimento nella fase organizzativa, negando poi di ricordare se Tortorella, Princiotta e Carrozza fossero a casa di RANDAZZO quando vi fecero rientro LA TORRE e BONASERA: escludendo poi di ricordare anche se insieme a RANDAZZO erano rientrati prima o dopo rispetto a BONASERA e LA TORRE, ARNONE ha ammesso quanto in precedenza aveva dato l’impressione di escludere, che cioè con gli autori materiali del fallito attentato aveva avuto modo di incontrarsi subito e di apprendere verosimilmente nell’immediatezza l’esito della missione (“ARNONE: Questo non mi ricordo, perché non ricordo se sono arrivato prima io, cioè sia io che il RANDAZZO, o prima loro a casa di RANDAZZO. Non ricordo. PRESIDENTE: Lei non la ricorda questa fase successiva? ARNONE: Non me la ricordo.”).

Dall’insieme delle risultanze dibattimentali illustrate emerge senza apprezzabili margini di dubbio la responsabilità dei quattro attuali imputati (la posizione di Pellegrino Giuseppe, chiamato a rispondere della sola ricettazione della motocicletta utilizzata dai sicari, capo 20, lett. e), è stata oggetto di un provvedimento di separazione all’udienza del 2 maggio 1997).

Appare innanzitutto corretta la qualificazione dei fatti prospettata nel capo di imputazione, sia per quanto attiene ai reati in materia di armi e a quello di ricettazione di cui alla lettera d) (le armi, con matricola abrasa, sono da considerare clandestine, e la motocicletta procurata dal Pellegrino aveva certamente provenienza furtiva, di cui erano ben consapevoli gli imputati che si rivolgevano a Pellegrino ben sapendo quale fosse l’origine dei mezzi da lui detenuti), sia per quanto riguarda il tentato omicidio di SAMPERI Paolo e Vento Giuseppe, che è contestato unitamente al reato di lesioni personali per  aberratio ictus, cioè per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del precedente reato, nei confronti di Passeri Luigi: le modalità dell’agguato e l’uso di strumenti potenzialmente idonei allo scopo denotano senza alcuna ombra di dubbio una volontà omicida, concretamente sfociata nell’esplosione di alcuni colpi di pistola che per puro caso non hanno attinto l’obiettivo predestinato (SAMPERI forse non lo era ancora), andando invece a raggiungere il Passeri, persona completamente estranea al programma omicida.

Ciò premesso, bisogna rilevare che nella valutazione del complesso degli elementi di prova vanno certamente privilegiate, secondo i canoni generali, le dichiarazioni di LA TORRE Guido e ARNONE Marcello, in quanto provenienti da coloro che hanno una conoscenza diretta dei fatti ed hanno ammesso di avere partecipato all’attentato. Anche se le dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti forniscono una generica conferma della validità complessiva dell’impianto accusatorio, nella misura in cui riconducono unanimemente l’episodio alla rappresaglia decisa dopo l’omicidio Di Blasi ed attribuiscono unanimemente la paternità dell’attentato ad elementi del gruppo “Sparacio”, è evidente che LA TORRE ed ARNONE si esprimono, al di là delle divergenze segnalate, con l’autorevolezza e la ricchezza di particolari propria di chi ha vissuto da protagonista le vicende di cui riferisce.

La ricostruzione fornita dai due collaboratori, oltre ad inserirsi coerentemente nel quadro delle altre risultanze dibattimentali, trova conferma nei pochi elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti nel corso delle prime indagini: il contesto spaziale e temporale dell’attentato, il calibro dell’unico reperto balistico rinvenuto (l’ogiva di un proiettile di grosso calibro conficcata nel pannello di uno sportello dell’autovettura del Vento), la dinamica dell’agguato (così come gli inquirenti avevano potuto ricostruirla, sulla scorta, ad es., delle dichiarazioni del SAMPERI), trovano corrispondenza in  quanto riferito dai due collaboratori, e rafforzano ulteriormente le chiamate in correità formulate nei confronti degli altri due imputati, già sufficienti a pervenire ad una affermazione di responsabilità, in quanto l’una valido riscontro dell’altra.

Con riferimento specifico alla posizione di RANDAZZO Domenico, ed all’uso che della sua abitazione veniva fatto in quel periodo secondo LA TORRE e ARNONE, che l’hanno indicata come una sorta di base operativa del gruppetto capeggiato da ARNONE, luogo di incontro e di rifugio degli adepti, destinato anche alla custodia delle armi a loro disposizione (LA TORRE ha incisivamente affermato: “casa di RANDAZZO era come se fosse casa nostra”), il Pubblico Ministero ha prodotto copia di un verbale di sequestro in data 9 luglio 1991, eseguito a carico del RANDAZZO in seguito ad una perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 41 T. U. L. P. S. presso l’abitazione di via Salandra e l’attigua baracca, in occasione della quale, dopo il rinvenimento nell’abitazione di due radio ricetrasmittenti, nell’altro locale fu trovato un autentico arsenale, costituito da un fucile automatico a canne mozze cal. 12, una pistola cal. 38 con matricola abrasa, un’altra pistola cal. 9 × 21 anch’essa con matricola abrasa, svariate munizioni ed altro materiale per la pulizia e la custodia delle armi. Seguì al ritrovamento l’arresto del RANDAZZO e la sua successiva condanna per detenzione illegale di armi e munizioni, e per analoghe violazioni proprio il 9 luglio 1991 fu arrestato anche ARNONE Marcello (come l’imputato ha peraltro ricordato nel corso dell’esame), probabilmente insieme al RANDAZZO, avendo riportato anche lui una condanna ormai irrevocabile per reati concernenti le armi commessi nella stessa data, come si desume dall’esame dei relativi certificati penali. La prossimità temporale dell’episodio a quello in esame e la circostanza che probabilmente l’arresto del RANDAZZO fu contestuale a quello di ARNONE, al quale sarebbe stata addebitata la detenzione delle stesse armi, costituiscono ulteriori elementi di conferma del peculiare rapporto che legava i due e dell’uso che dell’abitazione di via Salandra veniva fatto dagli appartenenti al gruppetto capeggiato da ARNONE.

Nella misura in cui LA TORRE ed ARNONE coinvolgono gli altri due imputati RANDAZZO e BONASERA nella fase ideativa ed esecutiva del delitto, le loro dichiarazioni appaiono perfettamente sovrapponibili ed in linea con le risultanze della c. d. prova generica. Pertanto non nuoce alla attendibilità della chiamata in correità la circostanza che le due versioni divergano in ordine ad aspetti diversi, concernenti la partecipazione di altre persone alla preparazione ed esecuzione dell’attentato ed il ruolo specifico di ARNONE Marcello e RANDAZZO Domenico.

Va in proposito rilevato che il confronto, pur non componendo il contrasto, ha attenuato le divergenze, avendo per un verso ARNONE ammesso che l’appuntamento presso il panificio con Princiotta e gli altri rientrava nei programmi originari, anche se si trattava di un’alternativa a cui ricorrere come extrema ratio, solo nel caso in cui fosse fallito il piano che prevedeva l’allontanamento dei sicari a bordo dell’autovettura condotta da ARNONE che attendeva nelle vicinanze; sotto questo primo profilo la conferma, sia pure non del tutto esplicita ed in ogni caso parziale, della versione di LA TORRE (che tuttavia aveva ipotizzato un coinvolgimento effettivo e non puramente eventuale come quello alla fine ammesso da ARNONE), impone la trasmissione al Pubblico Ministero, in conformità alla sua richiesta e per ogni doveroso approfondimento, di copia degli atti relativi al capo 20 per quanto concerne le posizioni di Carrozza Guido, Tortorella Fabio e Princiotta Carmelo, che avrebbero partecipato quantomeno alla fase organizzativa dell’agguato.

Per altro verso LA TORRE ha alla fine ricordato che effettivamente ARNONE gli aveva assicurato la presenza sua e di RANDAZZO con funzioni di supporto, ammettendo quel coinvolgimento dei coimputati nella fase esecutiva del delitto che in precedenza aveva negato.

E tuttavia, pur non pregiudicando il contrasto l’attendibilità della chiamata in correità nei confronti degli altri due imputati, posto che le divergenze non investono la posizione e la responsabilità degli accusati, sotto il profilo logico e della coerenza interna è indubbio che debbano essere privilegiate le dichiarazioni di LA TORRE Guido, il quale, a differenza di ARNONE, ha ammesso fin dall’inizio e senza riserve la propria responsabilità e, sia pure mostrando qualche incertezza sulla natura del ruolo dello stesso ARNONE, di cui solo in seguito al confronto ha ricordato che gli aveva offerto un appoggio di non meglio precisata natura (“Mi ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’…”), aveva comunque anche in precedenza affermato il coinvolgimento di ARNONE e RANDAZZO, limitandolo tuttavia alla sola fase ideativa ed organizzativa.

Molto meno “casuali” appaiono le oscillazioni di ARNONE, il quale, messo a confronto con LA TORRE, si è evidentemente sforzato di rendere la propria ricostruzione aderente a quella del coimputato, compatibilmente con l’estremo tentativo di continuare a negare qualsiasi significativo coinvolgimento della altre persone accusate da LA TORRE di avere preso parte all’agguato. In questa ottica va intesa la singolare ricostruzione secondo la quale era stato effettivamente individuato un locale adibito a panificio presso il quale i sicari avrebbero potuto rifugiarsi dopo l’attentato, ma questa era una soluzione alternativa, destinata ad essere sperimentata solo qualora non avesse funzionato per qualsiasi motivo il piano principale, che prevedeva l’appoggio di RANDAZZO ed ARNONE, il primo incaricato di seguire lo sviluppo dell’agguato a bordo di un ciclomotore e di mantenere il contatto dei sicari con il secondo, che era invece in attesa sull’autovettura “pulita”, con la quale i killer avrebbero dovuto essere prelevati dopo la consumazione dell’omicidio.

La possibilità che quella illustrata da ARNONE fosse una delle modalità di allontanamento dei killer non è del tutto da scartare, poiché è plausibile che uno dei partecipanti all’agguato sia stato incaricato di seguire da vicino gli sviluppi dell’azione, a bordo di un mezzo agile e destinato a passare più facilmente inosservato, e quindi a fungere da raccordo operativo tra gli attentatori ed un altro complice incaricato di attenderli a bordo dell’autovettura “pulita”. Ciò che desta invece perplessità, nel caso di specie, è la pretesa di ARNONE di presentare quello indicato come il principale degli sbocchi programmati, sebbene per sua stessa ammissione il relativo accordo sarebbe intervenuto all’ultimo momento, quando LA TORRE e BONASERA stavano ormai per lasciare la casa di RANDAZZO dopo avere concordato con Princiotta, Tortorella e Carrozza l’appuntamento presso il panificio del rione Palmara (“Quando abbiamo parlato, abbiamo discusso che c’era solo questo panificio, che si poteva andare dentro questo panificio. […] Poi, quando siamo usciti fuori, gli ho detto: ‘Guarda che di supporto veniamo sia io che RANDAZZO’. ”). Appare in altri termini inverosimile che una modifica così importante del programma concordato sia stata effettuata all’ultimo momento e soprattutto all’insaputa di coloro che secondo il piano iniziale avrebbero dovuto incontrare i sicari dopo l’agguato e che invece, in virtù del cambiamento apportato e del contributo degli altri due complici, finivano per assumere un ruolo meramente eventuale.

È molto più aderente al buon senso ritenere che l’incontro con Princiotta, Tortorella e Carrozza sia sempre stato, fin dall’inizio, come ha riferito LA TORRE, previsto come immediatamente successivo all’agguato e che ARNONE, che aveva preso parte insieme a RANDAZZO alla fase ideativa ed organizzativa, abbia voluto, prima che BONASERA e LA TORRE si allontanassero, assicurare la propria presenza in zona nel momento in cui veniva commesso l’attentato e garantire ai sicari l’appoggio suo e di RANDAZZO, pronti ad intervenire ove se ne fosse presentata la necessità: il che appare anche plausibile, considerate l’importanza dell’obiettivo (il Vento era uno degli esponenti di maggior spicco del gruppo “Mancuso” e l’agguato si sarebbe consumato nella sua “zona di influenza”) e la possibilità che la relativa vicinanza del luogo del previsto incontro con i complici creasse qualche difficoltà nella fase esecutiva (il rione Palmara dista notoriamente qualche chilometro dal villaggio Aldisio, pur trovandosi anch’esso nella zona sud della città). E tuttavia è evidente che rispetto alla ricostruzione di ARNONE la prospettiva è così capovolta, ed è l’appoggio di RANDAZZO ed ARNONE a configurarsi necessariamente come eventuale, forse soprattutto destinato a dare ai killer designati maggiore sicurezza: la natura meramente eventuale dell’appoggio potrebbe anche fornire una ragionevole spiegazione della traccia non particolarmente profonda lasciata nella memoria di LA TORRE, che solo alla fine del confronto ha ricordato le parole di ARNONE che gli assicurava la presenza sua e di RANDAZZO (“Mi ricordo che lui mi disse: ‘Veniamo dietro’.”).

In una valutazione complessiva del contributo dei due imputati appare allora evidente che ARNONE, dopo avere nel corso delle indagini preliminari taciuto inizialmente sulle proprie responsabilità, poi, anche in occasione del confronto, abbia ulteriormente tentato di occultare o emarginare la partecipazione degli altri elementi del suo gruppetto accusati da LA TORRE, e soprattutto del nipote Carrozza Guido, ritagliando per loro, quando è stato in un certo senso costretto ad ammetterne il coinvolgimento, un ruolo meramente eventuale e di secondo piano, ed attribuendo a sé stesso e a RANDAZZO il compito che logicamente a loro avrebbe dovuto essere assegnato, senza alcuna significativa conseguenza posto che entrambi erano già chiamati a rispondere del delitto per la partecipazione alla fase ideativa ed organizzativa. Rafforza la valenza della considerazione e contribuisce a dare una spiegazione delle discrasie della ricostruzione di ARNONE, che non riguardano evidentemente le accuse a RANDAZZO e BONASERA, la circostanza che il collaboratore in maniera invero poco persuasiva abbia negato di ricordare gli avvenimenti successivi al fallito attentato, e soprattutto non sia stato in grado di precisare se Tortorella, Princiotta e Carrozza fossero a casa di RANDAZZO quando vi fecero rientro LA TORRE e BONASERA.

In conclusione gli elementi di valutazione forniti dall’istruzione dibattimentale consentono, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’affermazione di responsabilità di tutti e quattro gli imputati, e le divergenze tra le due principali fonti di accusa, nella misura in cui non sono state superate attraverso il confronto, non intaccano comunque l’attendibilità della chiamata in correità di RANDAZZO e BONASERA, trovando adeguata e plausibile spiegazione nelle circostanze appena illustrate.

Sussistono infine entrambe le aggravanti contestate.

L’attentato, riconducibile alla deliberazione di carattere generale concernente l’annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”, è comunque espressione di una lucida adesione ad un piano omicida coltivato con fredda determinazione e portato ad esecuzione dopo una ponderata scelta dell’obiettivo: la circostanza che la vittima potesse essere Vento, SAMPERI o chiunque altro degli affiliati al gruppo “Mancuso”, come ha precisato LA TORRE, non attenua l’intensità del dolo, posto che la fungibilità riguardava l’obiettivo concreto dell’aggressione e non già la scelta omicida in quanto tale. Che il Vento fosse poi uno degli obiettivi il cui nome era stato oggetto di espressa menzione nel corso delle prime riunioni seguite all’omicidio Di Blasi, rafforza la conclusione indicata, anche perché le fonti di accusa attestano la presenza in queste riunioni degli odierni imputati. L’inserimento di Vento tra gli obiettivi primari della rappresaglia trova peraltro ulteriore ed inesorabile conferma nel suo successivo omicidio, avvenuto il 2.7.1992, poco prima che la reazione nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” si esaurisse definitivamente. La certa appartenenza di tutti gli imputati ad uno dei gruppi in conflitto, che aveva addirittura assunto l’iniziativa dell’attuazione della rappresaglia, è un altro sicuro indice della consapevolezza da parte di essi della decisione che era stata presa. Anche la pur breve fase organizzativa che ha preceduto l’agguato (riunione preparatoria presso la casa di RANDAZZO, reperimento della motocicletta, divisione dei compiti) è un’ulteriore conferma della sussistenza della premeditazione con riferimento allo specifico fatto di sangue realizzato.

Sussiste poi per tutti gli imputati l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91[1], per essere stati i fatti commessi allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p., essendo in questa sede sufficiente richiamare innanzitutto le considerazioni illustrate in ordine alla natura di tutti i fatti di sangue riconducibili alla deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”. Il delitto poi si caratterizza come “mafioso” sia per le modalità esecutive, di straordinaria audacia ed improntitudine, consentite dall’assoggettamento violento di ampie zone del territorio urbano e della sua popolazione alla forza prevaricatrice dei diversi sodalizi operanti nella città di Messina, (l’agguato fu commesso in una zona frequentata di un quartiere notoriamente popoloso, e, data la stagione, in un orario certamente compatibile con l’illuminazione naturale), sia per il movente che è riferibile sicuramente a conflitti tra clan contrapposti per l’acquisizione di una posizione egemonica nel sistema delle organizzazioni criminali, attraverso lo sterminio dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali.

L’operatività di quest’ultima aggravante va in concreto esclusa per LA TORRE Guido a cui deve essere concessa l’attenuante speciale di cui all’art. 8 dello stesso decreto legge n. 152/91. L’imputato ha ammesso senza riserve o reticenze la propria responsabilità, fornendo fin dall’inizio della sua collaborazione una ricostruzione dei fatti le cui divergenze, rispetto agli elementi già in possesso degli inquirenti, hanno finito per rivelare la qualità ed attendibilità del contributo e la sua maggiore aderenza alla realtà dei fatti (ad es. relativamente al coinvolgimento di RANDAZZO ed ARNONE, oppure alla partecipazione degli altri complici, originariamente indicati solo da LA TORRE). A ciò si aggiunga che al contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti si accompagna il disvelamento ed il sicuro abbandono da parte dell’imputato del contesto associativo la cui appartenenza aveva determinato la consumazione dei delitti per cui si procede.

Correlativamente analogo beneficio non può essere accordato ad ARNONE Marcello, la cui collaborazione in merito all’episodio in esame è stata condizionata all’inizio dalla volontà di occultare la responsabilità propria e quella di RANDAZZO, e successivamente dal desiderio di impedire di fare luce sull’eventuale coinvolgimento di altre persone, tra cui il nipote Carrozza Guido. Ad ARNONE, in considerazione del contegno processuale ed in particolare della confessione in ogni caso precedente all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, possono invece essere concesse le attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alle aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, che si sottrae al giudizio di bilanciamento.

Analogo beneficio, e con la medesima estensione, può essere altresì concesso, in considerazione del ruolo marginale avuto nell’intera vicenda, all’imputato RANDAZZO Domenico.

Anche in questo caso per la determinazione delle pene si rinvia alla parte finale della motivazione.



[1] Sulla compatibilità dell’aggravante con i delitti rimasti allo stadio del tentativo, v. Cass. 12 maggio 1992, Caternicchia.