Alle ore 20 del 17 maggio 1991 presso il pronto
soccorso dell’ospedale “Piemonte” veniva trasportato il trentaseienne La
Rosa Carmelo, all’indirizzo del quale uno sconosciuto aveva appena esploso
alcuni colpi d’arma da fuco, provocandogli ferite multiple al fianco sinistro,
al torace, alla regione scapolare sinistra, al braccio sinistro e alla coscia
sinistra. Data la gravità delle lesioni il giovane veniva ricoverato con
prognosi riservata presso la divisione di chirurgia toracica del nosocomio e
sottoposto ad intervento chirurgico. A causa delle difficoltà respiratorie
manifestatesi nei giorni successivi e connesse alle complicanze postoperatorie
il 23 maggio 1991 il ferito veniva trasferito presso la divisione di
rianimazione dello stesso ospedale, ma nonostante le terapie praticate il 24
maggio, alle ore 10,40, sopraggiungeva un arresto cardiaco che ne determinava il
decesso nel volgere di qualche minuto.
Il sopralluogo eseguito sul luogo dell’attentato,
avvenuto nel quartiere di Camaro S. Paolo nei pressi di un cancello in ferro con
apertura sulla via Gerobino Pilli, all’altezza del numero civico n. 120,
consentiva il rinvenimento di due bossoli calibro 7,65, che erano sottoposti a
sequestro unitamente ad un pacchetto di sigarette e ad una scatola di fiammiferi
che venivano trovati nelle immediate vicinanze (v. il verbale di sopralluogo ed
il fascicolo dei rilievi fotografici contenuti nella carpetta degli atti
relativi al capo 21).
I medici del pronto soccorso dell’ospedale
“Piemonte” consegnavano al personale della Squadra Mobile due proiettili per
pistola calibro 7,65 trovati mentre al La Rosa venivano prestate le prime cure,
e due proiettili di analoghe caratteristiche venivano rinvenuti nel corso
dell’esame autoptico eseguito dal dott. Bondì.
Quest’ultimo, sentito all’udienza del 15
novembre 1997, ha riferito che il La Rosa era stato attinto da quattro colpi,
esplosi con un’arma da fuoco a canna corta calibro 7,65, che avevano raggiunto
la vittima al braccio sinistro, alla regione scapolare, con penetrazione
all’interno della colonna vertebrale, al fianco sinistro, con penetrazione
all’inguine in sede sottocutanea, e alla coscia sinistra. I proiettili
corrispondenti al primo e al terzo colpo erano stati repertati dai medici
dell’ospedale “Piemonte”, mentre il medico legale aveva estratto nel corso
dell’esame autoptico i due proiettili ritenuti all’interno della colonna
vertebrale e dei tessuti molli della coscia sinistra. Il colpo al braccio
presentava le caratteristiche del c. d. colpo da difesa, avendo presumibilmente
raggiunto la vittima mentre questa sollevava istintivamente l’arto superiore
in un estremo tentativo di proteggersi. Non fu invece possibile determinare la
distanza di sparo poiché al medico legale non furono consegnati gli indumenti
indossati dalla vittima al momento dell’agguato dei quali il La Rosa era stato
probabilmente spogliato al momento del ricovero in ospedale.
Come ha riferito il teste Gugliotta all’udienza
del 14 novembre 1997, il La Rosa dopo il suo arrivo in ospedale riuscì a
dichiarare di essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre
faceva rientro a casa dal circolo ricreativo ENDAS dove aveva trascorso un po’
di tempo a bere qualcosa o a giocare a carte, come confermarono alcuni dei
presenti, ma non fu in grado di fornire alcuna notizia utile sull’identità
dell’attentatore. Nell’informativa
trasmessa all’Autorità giudiziaria la Squadra Mobile ipotizzò un
collegamento del fatto di sangue con l’omicidio di Di Blasi Domenico
verificatosi poco più di quarantott’ore prima, dal momento che il La Rosa era
amico di Messina Giovanni inteso mezza
molla, a sua volta vicino al gruppo “Mancuso”, contro il quale sembrava
diretta la violenta reazione scatenatasi in seguito alla morte di Di Blasi e già
concretizzatasi nel ferimento di Passeri Luigi, avvenuto poco meno di due ore
prima di quello del La Rosa, e, successivamente, nell’omicidio di Pellegrino
Paolo e poi dello stesso Messina Giovanni, verificatisi nel volgere di pochi
giorni. La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Sciacca,
che ha ricordato che il La Rosa si era allontanato per parecchio tempo da
Messina e vi aveva fatto ritorno da poco avvicinandosi al MANCUSO (e in effetti
risulta dagli atti che il La Rosa figurava ancora come anagraficamente residente
a Torino).
L’insufficienza degli elementi raccolti determinò
presumibilmente l’archiviazione del procedimento, la cui successiva riapertura
fu consentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e segnatamente
di CARIOLO Antonio che ammise la propria partecipazione al fatto di sangue
indicando quale complice VENTURA Salvatore, nei confronti del quale è stata
emessa la misura cautelare del luglio del 1995.
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
i collaboratori di giustizia Santacaterina Umberto, LA TORRE Guido, SPARACIO
Luigi e ARNONE Marcello. Si sono inoltre sottoposti all’esame gli imputati
CARIOLO Antonio e VENTURA Salvatore.
Santacaterina Umberto ha dichiarato di avere
appreso da CARIOLO Antonio nel 1992, durante un periodo di comune detenzione nel
reparto camerotti del carcere di Messina, che ad uccidere La Rosa Carmelo erano
stati lo stesso CARIOLO, VENTURA Salvatore, inteso carosello,
e GUARNERA Lorenzo, tutti appartenenti al gruppo “Sparacio”, i quali stavano
percorrendo a bordo di un’autovettura il quartiere di Camaro S. Paolo, avevano
avvistato il La Rosa che sapevano vicino al gruppo “Mancuso” ed erano
tornati indietro affinché VENTURA potesse sparargli con una pistola, dopo un
breve scambio di battute il cui contenuto Santacaterina ha ricordato solo in
seguito alla contestazione (“Il La Rosa,
alla vista dei tre che procedevano lentamente, disse in modo che questi stessi
sentissero: ‘guarda a questi che girano pure da queste parti!’”). Il
La Rosa era morto qualche giorno dopo l’attentato. La circostanza della comune
detenzione nel 1992 presso il carcere di Messina di Santacaterina e CARIOLO,
peraltro in conseguenza di un arresto contestuale scaturito da un’operazione
antidroga, ha trovato precisa e specifica conferma negli accertamenti compiuti
successivamente, come hanno riferito in dibattimento i testimoni Laisa e
Giacobino, i quali hanno affermato che nello stesso periodo si trovava detenuto
presso lo stesso carcere di Gazzi anche GUARNERA Lorenzo.
LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo
1999, ha dichiarato che di La Rosa Carmelo come possibile obiettivo di un
attentato aveva sentito parlare a casa di SPARACIO Luigi nel corso di una
riunione in cui VENTURA Salvatore, CARIOLO Antonio e GUARNERA Lorenzo avevano
riferito di conoscere le abitudini ed i movimenti di questa persona vicina a
MANCUSO, all’epoca sconosciuta al LA TORRE, mentre altri presenti alla
riunione discutevano a loro volta di altri possibili obiettivi. In particolare
lo stesso GUARNERA riferì nella medesima occasione allo SPARACIO che Giuseppe
VENUTO era disposto a prendere parte alla “guerra” contro MANCUSO uccidendo
un giovane che stava nei pressi di casa sua per vendicare la morte di tale Bomboletta (quest’ultimo si identifica evidentemente con Brigandì
Antonino del cui omicidio ad opera di MANCUSO Giorgio ci si è già occupati: v.
sub capo 11), che era suo figlioccio e
che era stato ucciso dal MANCUSO, mentre CASTORINA Pasquale, insieme al nipote,
riferiva allo stesso SPARACIO che il giorno successivo avrebbe potuto uccidere
il macellaio Pellegrino (come successivamente preciserà il collaboratore
riconoscendo il precedente lapsus quando
aveva indicato tale Panarello).
LA TORRE, che non è stato in grado di specificare
il ruolo che sarebbe toccato a GUARNERA Lorenzo (limitandosi a fare intendere
che questi era solito non tirarsi indietro quando bisognava accompagnare
qualcuno a commettere un omicidio), ha poi ricordato in seguito alla
contestazione (delle dichiarazioni contenute in un verbale del 18 maggio 1994)
che nel corso della successiva riunione presso l’abitazione della suocera di
SPARACIO il CARIOLO aveva reso noto che La Rosa Carmelo si trovava morente
presso l’ospedale “Piemonte” in quanto era caduto vittima di un agguato
eseguito dallo stesso CARIOLO e da VENTURA Salvatore.
SPARACIO Luigi, sentito una prima volta su questo
episodio il 3 marzo 1999, ha dichiarato che ad uccidere La Rosa Carmelo erano
stati CARIOLO Antonio, che gli aveva sparato, e VENTURA Salvatore. Il La Rosa,
che SPARACIO non conosceva ma che era conosciuto da CARIOLO come un affiliato di
MANCUSO per conto del quale raccoglieva i proventi delle estorsioni, era stato
avvistato dai due che perlustravano il quartiere di Camaro a bordo di una
motocicletta ed era stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, anche se
l’obiettivo primario era probabilmente Messina Giovanni, al quale il La Rosa
era solito accompagnarsi.
ARNONE Marcello, sentito sull’episodio il 24
marzo e il 14 aprile 1999, ha dichiarato che l’omicidio di La Rosa Carmelo,
verificatosi dopo il tentato omicidio di Passeri Luigi, si inserisce nella
stesso contesto della “guerra” decretata contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo”. Responsabili dell’omicidio, secondo quanto ARNONE ha riferito di
avere appreso da LA TORRE in una delle tante riunioni che si susseguirono in
quel periodo, sarebbero stati CARIOLO Antonio, VENTURA Salvatore e GUARNERA
Lorenzo. L’indicazione di questi tre come autori dell’omicidio è stata
confermata da ARNONE anche in seguito alla contestazione di due precedenti
verbali, risalenti l’uno alla fase iniziale della sua collaborazione
(2.2.1993), l’altro ad oltre un anno dopo (7.7.1994), nel primo dei quali il
collaboratore aveva accusato CARIOLO e GUARNERA, e nel secondo invece, ferma
restando l’indicazione della fonte (LA TORRE Guido), CARIOLO e VENTURA. Il
ruolo affidato a GUARNERA sarebbe stato quello di attendere in auto gli altri
due complici. Il La Rosa, figlioccio di Messina Giovanni, era vicino al gruppo
“Mancuso” e questa fu la ragione della sua uccisione.
L’imputato CARIOLO Antonio, sentito in merito
all’omicidio di La Rosa Carmelo nelle udienze del 3 febbraio e 20 marzo 1999,
ha premesso che per prendere parte all’attuazione della strategia di
annientamento del gruppo “Mancuso – Rizzo”, che era stata decisa dopo
l’omicidio Di Blasi, si era recato personalmente nel villaggio Santa
Margherita presso tale Pellegrino Giuseppe, inteso arancino,
che capeggiava un gruppo operante nella zona in favore del quale lo stesso
CARIOLO aveva reso i propri servigi come killer
allorché il Pellegrino gliene aveva fatto richiesta per vendicare la morte di
un proprio fratello. Approfittando dei buoni rapporti esistenti, CARIOLO si era
fatto perciò consegnare dal Pellegrino una moto Enduro
di provenienza furtiva che era custodita da tale Galli Antonio, il quale in quel
periodo prestava ancora servizio nell’Arma dei carabinieri. Fu VENTURA
Salvatore, che CARIOLO affiancava su un’autovettura, a condurre la
motocicletta nella zona di Camaro, nella quale VENTURA, GUARNERA Lorenzo e
PERTICARI Adelfio avrebbero dovuto organizzare insieme a CARIOLO l’uccisione
di Messina Giovanni, figlioccio di MANCUSO Giorgio. A questo scopo
un’autovettura blindata “pulita” era stata parcheggiata nella parte alta
del villaggio Bisconte, mentre la pistola fu consegnata dal PERTICARI che la
custodiva presso la propria abitazione insieme ad altre armi, tutte appartenenti
a GUARNERA Lorenzo. Al PERTICARI fu inoltre affidato il compito di segnalare con
un telefono cellulare il momento in cui Messina Giovanni stava per fare rientro
a casa. La comunicazione ci fu, ma VENTURA e CARIOLO, entrambi muniti di caschi
integrali e guanti da chirurgo ed il secondo armato con la citata pistola
calibro 7,65, arrivarono sul posto con un attimo di ritardo poiché il Messina
si era già immesso nel cortile di casa sfuggendo così ai suoi attentatori. Fu
per questo motivo che al momento di rientrare i due individuarono nella stessa
zona di Camaro, mentre usciva da un circolo ENDAS, Carmelo La Rosa, un altro
obiettivo della deliberazione originaria, in quanto sospettato di essere vicino
a MANCUSO e temuto come potenziale “vedetta” del gruppo avverso. Peraltro il
La Rosa, non facendo mistero delle sue simpatie, aveva confidato ad un barista
della zona di Camaro San Paolo le intenzioni del MANCUSO nei confronti dei suoi
avversari (“… lo stesso Carmelo La
Rosa aveva confidato a un barista di San Paolo, del quartiere San Paolo, che se
il MANCUSO Giorgio ci vedeva in quel periodo ci avrebbe tagliato la testa.
Appena ricevemmo questa confidenza da parte di questa persona, quindi, anche se
non era preventivamente organizzato questo omicidio, noi avevamo stabilito che
se lo incontravamo, siccome quella persona secondo noi poteva essere anche una
potenziale vedetta perché noi eravamo anche di quella zona … e quindi ci
avrebbe dato molto fastidio … ”). Giunti nei pressi del luogo dove si
trovava il La Rosa, che passeggiava con un’altra persona conosciuta dallo
stesso CARIOLO, così come il vicino venditore ambulante di patatine fritte (che
alla vista dei due si era allontanato temendo per la propria incolumità),
CARIOLO era sceso immediatamente dalla motocicletta e, sorprendendo alle spalle
la vittima, le aveva esploso contro alcuni colpi di pistola, ed altri glieli
aveva esplosi in direzione del volto dopo la caduta. Successivamente i due
sicari si erano allontanati verso Bisconte, raggiungendo l’autovettura che vi
avevano parcheggiato in precedenza, a bordo della quale avevano poi raggiunto
Rometta. Qui VENTURA aveva chiamato GUARNERA Lorenzo, mentre CARIOLO si era
recato a casa della suocera di SPARACIO Luigi, incontrandovi BONASERA Angelo che
faceva parte di un altro gruppo di fuoco operante nella zona di Villaggio
Aldisio e Bordonaro (composto anche da LA TORRE, ARNONE, RANDAZZO e GIORGIANNI)
e che era reduce dal fallimento di un’altra missione diretta all’uccisione
di Vento Giuseppe.
Ricostruendo poi i vari momenti di quelle giornate
convulse CARIOLO ha ribadito che, avuta notizia nei pressi di Padova
dell’omicidio Di Blasi, aveva precipitosamente fatto rientro in auto a Messina
in compagnia di VENTURA e GUARNERA, giungendovi la sera del 16 maggio 1991 e
partecipando la mattina successiva, nello stesso giorno dell’omicidio La Rosa
e qualche ora prima del fatto di sangue, ad una riunione deliberativa presso la
casa della suocera di SPARACIO.
VENTURA Salvatore, sentito nelle udienze del 17 e
27 marzo 1999, ha fornito una versione dei fatti in buona parte corrispondente a
quella del CARIOLO che lo aveva chiamato in correità durante le indagini
preliminari facendolo arrestare, precisando però che obiettivo primario era
quel pomeriggio il cognato di MANCUSO, COSTANTINO Giovanni, la cui presenza
avrebbe dovuto essere segnalata da PERTICARI Adelfio tramite una chiamata sul
telefono cellulare. Poiché la telefonata non arrivò, CARIOLO e VENTURA
ripiegarono allora sull’obiettivo costituito da La Rosa Carmelo, contro il
quale CARIOLO esplose tutto il caricatore della sua pistola calibro 7,65.
Ma la principale divergenza tra le due versioni
riguarda il ruolo di GUARNERA Lorenzo, la cui imputazione scaturisce proprio
dalle dichiarazioni di VENTURA Salvatore, come chiariscono le notazioni relative
all’episodio in questione contenute nel decreto che dispone il giudizio.
Va in proposito rilevato che anche in questa
occasione è sorto un animato contrasto tra le parti in ordine alla pretesa
esistenza di dichiarazioni del VENTURA diverse da quelle contenute nel verbale
di interrogatorio al GIP del 21 luglio 1995 successivo all’applicazione della
misura cautelare, e ciò sulla scorta di alcune affermazioni dello stesso
imputato secondo cui tanto in ordine all’omicidio La Rosa che all’omicidio
Caspo (di cui al successivo capo 31) sarebbe stato sentito in maniera
dettagliata e avrebbe rilasciato agli organi inquirenti ampie dichiarazioni,
oltre ad avere indicato entrambi gli episodi nel 1994 in una “dichiarazione di
intenti”, o in un atto ad essa assimilato, preliminare all’inizio della
collaborazione vera e propria. Sul punto deve essere ovviamente confermata
l’ordinanza emessa da questa Corte all’udienza del 17 marzo 1999, con cui si
sono rigettate le contestazioni dei difensori relative ad una pretesa
incompletezza del materiale d’accusa messo a disposizione delle parti al
momento dell’esercizio dell’azione penale e ad una conseguente asserita
invalidità del decreto che dispone il giudizio. A prescindere dalla mancanza di
fondamento sotto il profilo tecnico della dedotta eccezione di nullità, in
punto di fatto l’esame del verbale di interrogatorio del 21 luglio 1995
evidenzia senza alcuna ombra di dubbio l’equivoco in cui probabilmente lo
stesso VENTURA è stato indotto dall’interesse a sottolineare l’originalità
del proprio contributo, dal momento che appare certo che il VENTURA in quella
occasione rese per la prima volta dichiarazioni in merito ai fatti contestati,
limitandosi a confermare, come si legge nell’ordinanza citata di questa Corte,
le circostanze apprese dalla lettura
dell’ordinanza custodiale ed aggiungendo qualche altro elemento con
riferimento all’omicidio Caspo in ordine al ruolo di LEARDO e soprattutto con
riferimento all’omicidio La Rosa per il quale chiamava espressamente in
correità il coindagato GUARNERA Lorenzo. E d’altra parte è stato lo
stesso VENTURA a smentire indirettamente quanto aveva affermato laddove ha
preteso di fare scaturire la “prova” del proprio assunto dalla circostanza
che, se fossero mancate le dichiarazioni a cui egli faceva riferimento, non
sarebbe stato possibile emettere il mandato di cattura a carico del GUARNERA che
lo stesso VENTURA era l’unico ad accusare: è sufficiente in proposito
rilevare che il GUARNERA non è mai stato sottoposto a misura cautelare
nell’ambito del procedimento Peloritana
bis, e che la richiesta di cattura nei suoi confronti, peraltro non accolta
per insufficienza degli indizi, fu avanzata solamente per il tentato omicidio di
RIZZO Rosario e Lagonigro Angelo, del quale non è VENTURA Salvatore ad
accusarlo (v. infra capo 32).
In merito al ruolo di GUARNERA, ribadendo quanto
aveva dichiarato presso il carcere di Bicocca dopo la notifica dell’ordinanza
custodiale, VENTURA ha riferito in dibattimento che il complice era stato
lasciato in località Catarratti, tra Bisconte e la strada che conduce ai Colli
S. Rizzo a bordo di un’Alfetta blindata
che era nella disponibilità di VENTURA. Compito del GUARNERA, che era stato
ovviamente informato del progetto di uccidere il COSTANTINO, era quello di
attendere i complici e di condurli successivamente presso l’abitazione di
Rometta, dove entrambi dimoravano, dopo che si fossero disfatti della
motocicletta usata per l’omicidio. E tale compito il GUARNERA eseguì
fedelmente, facendo poi ritorno a Messina con la stessa autovettura. A
precisazione il VENTURA ha comunque evidenziato lo stato di sudditanza in cui si
trovava in quel periodo il GUARNERA nei suoi confronti, che lo rendeva del tutto
incapace di valutare criticamente ciò che gli veniva richiesto o di opporsi a
qualsiasi ordine proveniente dall’amico (“…
il GUARNERA su questa situazione era succube della mia persona, comunque
GUARNERA io gli ho detto di andare là, di posizionarsi con la macchina e non
poteva fare altrimenti. PM.: Perché era succube? VENTURA: Sì, perché diciamo
lui era una persona di natura, non era una persona addentrata, vissuta in questa
realtà, era ancora una persona al di fuori di queste cose. Per cui doveva
essere là, si doveva stare là e non poteva dire di no, questo è un dato di
fatto …”).
Prendendo atto del contrasto evidente tra le due
dichiarazioni, la Corte ha convocato nuovamente CARIOLO e VENTURA all’udienza
del 7 maggio 1999 perché si sottoponessero ad un confronto in merito alle
segnalate divergenze, ovviamente soprattutto in ordine al ruolo attribuito al
terzo imputato, GUARNERA Lorenzo.
Una prima divergenza è stata superata dalla
precisazione iniziale di VENTURA Salvatore, il quale, pur ribadendo che il La
Rosa non costituiva l’obiettivo primario dell’azione di fuoco, ha affermato
di non essere certo che inizialmente fosse stata in quella occasione decisa
l’uccisione di COSTANTINO Giovanni, piuttosto che quella di Messina Giovanni,
posto che il COSTANTINO, cognato di MANCUSO, costituiva in ogni caso uno dei
possibili obiettivi di cui certamente si discusse nei giorni successivi, sicché
non è escluso che l’indicazione possa essere il frutto di una confusione
determinata dalla sovrapposizione dei ricordi.
È invece rimasto nettissimo il contrasto in ordine
al ruolo di GUARNERA Lorenzo, posto che CARIOLO, ripetendo più volte di avere
in altre occasioni accusato di gravi reati anche GUARNERA, peraltro amico
personale di VENTURA in quanto proveniente dallo stesso gruppo di Leo Giuseppe,
ha ribadito che fu VENTURA a chiamare il GUARNERA dopo il ritorno a Rometta,
mentre VENTURA, sottolineando il rapporto di amicizia e di assidua
frequentazione sorto anche tra GUARNERA e CARIOLO, ha a sua volta ribadito che
compito del primo era quello di attendere in località Catarratti il ritorno dei
due complici e di condurli a Rometta alla guida dell’Alfetta
blindata. Altra divergenza a questa strettamente connessa è poi emersa con
riferimento ad una comunicazione che, secondo VENTURA, CARIOLO avrebbe fatto con
il proprio telefono cellulare dall’autovettura durante il percorso a SPARACIO
Luigi (“Stasera guardati il telegiornale”),
circostanza che CARIOLO ha smentito in base alla considerazione che si trattava
di una segnalazione inutile dal momento che si sarebbe recato da SPARACIO subito
dopo il rientro a Rometta, facendo ritorno a Messina con la sua Fiat
TIPO 2000 cc 16 valvole.
Nel quadro di una ulteriore verifica è stata
allora disposta dalla Corte un’integrazione dell’esame di SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 12 maggio 1999, al quale è stato
specificamente chiesto di ricordare in quale momento il CARIOLO, che aveva già
sicuramente incontrato prima dell’omicidio, gli avrebbe riferito
dell’attentato ai danni di La Rosa Carmelo. Sul punto lo SPARACIO, dopo avere
dato l’impressione di essere certo che dell’episodio aveva discusso con il
CARIOLO nella mattinata del giorno successivo, ha poi chiarito di non potere
fornire una risposta con certezza categorica, considerata la straordinaria
frequenza degli incontri e delle riunioni di quei giorni, e di essere tuttavia
indotto a pensare che l’incontro non sarebbe avvenuto nella stessa serata
dell’omicidio, secondo una prassi ispirata a ragionevole prudenza che
sconsiglia contatti tra potenziali sospettati nei momenti immediatamente
successivi ad un fatto di sangue. Analogamente SPARACIO non ha potuto precisare
se del tentato omicidio di Passeri, Vento e SAMPERI (di cui si è trattato
nell’analisi dei reati di cui al capo 20) avesse appreso o meno nella stessa
serata.
Prendendo inoltre spunto da una richiesta del
Pubblico Ministero fondata sul contenuto di due relazioni di servizio e diretta
a dimostrare i rapporti tra i tre imputati in un periodo corrispondente a quello
dell’omicidio, la Corte ha disposto l’audizione di Riso Rocco, appartenente
all’Arma dei carabinieri, e di D’Amico Francesco, assistente della Polizia
di Stato.
Il primo, già in servizio presso la stazione di
Giampilieri, ha confermato il contenuto di una annotazione del 30 maggio 1991,
con cui rappresentava di avere proceduto una settimana prima, verso le ore 11
del 23 maggio 1991, sulla S. S. 114 nei pressi di Scaletta, al controllo di una
autovettura Alfetta 2000 di colore
amaranto, targata ME 502694, a bordo della quale viaggiavano, oltre al
conducente CARIOLO Antonio, il VENTURA ed il GUARNERA. In dibattimento il
testimone ha ricordato che si trattava di un’autovettura blindata, come aveva
intuito dallo spessore dei vetri, e munita di un apparecchio telefonico mobile.
L’altro testimone ha confermato invece il
contenuto di un atto analogo, relativo ad un controllo eseguito nel pomeriggio
del 4 giugno 1991 sul viale Europa a carico degli stessi soggetti, trovati
insieme a bordo della stessa autovettura blindata, condotta anche in questa
occasione da CARIOLO Antonio. Il teste ha ricordato in particolare che gli era
rimasta specificamente impressa nella memoria la presenza del VENTURA, che
nell’occasione, reso esuberante dalla pregressa assunzione di sostanze
alcoliche, aveva avuto un diverbio con l’altro componente della pattuglia.
Gli elementi evidenziati appaiono alla Corte
sufficienti a giustificare l’affermazione di responsabilità e la condanna non
solo di CARIOLO e VENTURA, che sono rei confessi, ma anche di GUARNERA Lorenzo
che solo il secondo degli altri due imputati ha chiamato in correità per
l’omicidio, e di PERTICARI Adelfio che entrambi concordemente collocano in una
fase preparatoria della diversa azione di fuoco programmata e non eseguita e che
è chiamato a rispondere, in concorso con i soli VENTURA e CARIOLO, del porto e
della detenzione di armi di cui alla lettera a)
del capo 21 della rubrica.
L’indagine sulle posizioni di CARIOLO e VENTURA
si presenta assai agevole, posto che le originarie e circostanziate accuse del
primo, già particolarmente attendibili in quanto provenienti da uno degli
esecutori materiali del delitto, hanno trovato definitiva conferma, quantomeno
con riferimento ai tratti generali della vicenda e alla individuazione dei
principali responsabili, nella ammissione di responsabilità di VENTURA
Salvatore, la cui collaborazione con la giustizia, per quello che è dato
constatare a questa Corte, ha avuto inizio proprio dopo la notifica
dell’ordinanza di custodia cautelare (il VENTURA ha dichiarato per la verità
che, già detenuto, avrebbe iniziato a collaborare all’inizio del 1995). Le
dichiarazioni di VENTURA e CARIOLO si saldano poi perfettamente con le
risultanze della prova generica relative alle modalità di consumazione del
delitto (luogo dell’omicidio, tipo e calibro di arma usata, parti del corpo
della vittima raggiunte dai colpi di pistola), e consentono univocamente di
ricondurre l’omicidio alla stessa causale evidenziata in occasione
dell’analisi del capo 19: la spedizione, come anche VENTURA ha finito per
ammettere prima del confronto con CARIOLO, era diretta alla uccisione di Messina
Giovanni, la cui sicura appartenenza al gruppo “Mancuso” era un fatto
notorio tanto da trovare una puntuale e tragica conferma appena qualche giorno
dopo, allorché il Messina non riuscì a scampare all’agguato decisivo
organizzato da elementi inseriti in gruppi diversi, ma schierati al fianco di
quello capeggiato da SPARACIO (a cui appartenevano CARIOLO e VENTURA) nella
lotta intrapresa contro il clan “Mancuso – Rizzo”. In questo quadro
l’uccisione di La Rosa per un verso si giustifica alla luce degli stretti
rapporti che lo stesso intratteneva personalmente con il Messina e da cui poteva
essere alimentato il sospetto concreto di un suo arruolamento nel gruppo “Mancuso”,
e per altro verso è l’ulteriore dimostrazione della straordinaria
determinazione che subito dopo l’omicidio Di Blasi animò i capi ed i gregari
dei gruppi avversari di MANCUSO e RIZZO, decisi a non perdere alcuna occasione
per fare “terra bruciata” attorno ai responsabili della morte di Occhi
‘i bozza, e ad eliminare tutti coloro che un sospetto remoto inducesse a
ritenere loro affiliati o anche solamente fiancheggiatori.
Analogamente il PERTICARI, per quanto riguarda la
detenzione ed il porto di armi, tra cui la pistola calibro 7,65 consegnata dallo
stesso per l’esecuzione del programma omicida originario (di cui era
pienamente consapevole), è raggiunto dalle convergenti accuse di CARIOLO e
VENTURA, quest’ultimo sul punto non in contrasto con il primo, mentre deve
essere esclusa, attesa la mancata realizzazione del programma iniziale, a cui
era pacificamente finalizzata la consegna dell’arma da parte di PERTICARI,
qualsiasi sua responsabilità per l’omicidio che poi è stato concretamente
eseguito. Il coinvolgimento di PERTICARI appare peraltro plausibile, trattandosi
di un imputato che le risultanze dibattimentali nel loro complesso, come sarà
evidenziato soprattutto in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 32
della rubrica, consentono di indicare come inserito nel gruppo ristretto
costituito da GUARNERA Lorenzo, VENTURA Salvatore e CARIOLO Antonio, e vicino
alla più ampia realtà associativa del gruppo “Sparacio” dalla cui
appartenenza è certamente scaturito il suo personale coinvolgimento nella
strategia di sistematica eliminazione degli elementi del gruppo “Mancuso –
Rizzo”.
Decisamente più problematico, atteso il contrasto
già evidenziato tra le principali fonti di accusa, si presenta l’esame della
posizione di GUARNERA Lorenzo, indicato esplicitamente da VENTURA come uno dei
partecipanti all’omicidio, sia pure con un ruolo limitato alla guida
dell’autovettura sulla quale CARIOLO e lo stesso VENTURA avevano fatto rientro
a Rometta, e in una posizione condizionata dal suo stato di sudditanza
psicologica nei confronti di VENTURA; e viceversa completamente scagionato da
CARIOLO, che, dopo avere fatto cenno ad un non meglio precisato ruolo di
GUARNERA nel fallito agguato a Messina Giovanni, successivamente, nel corso del
confronto con VENTURA, ha categoricamente escluso la partecipazione di GUARNERA
all’omicidio di La Rosa Carmelo, posticipando l’incontro di VENTURA con
GUARNERA ad un momento successivo al rientro a Rometta e al compimento della
missione omicida.
Tuttavia l’analisi critica di tutte le risultanze
dibattimentali e la verifica della intrinseca logicità delle versioni
contrastanti fornite dai due principali imputati induce a privilegiare le
dichiarazioni di VENTURA Salvatore e a ritenere provata anche la responsabilità
di GUARNERA Lorenzo.
È opportuno allo scopo prendere le mosse dalle
stesse dichiarazioni di CARIOLO Antonio, secondo cui il GUARNERA fu
personalmente coinvolto fin dall’inizio nell’attuazione della strategia di
annientamento decisa subito dopo l’uccisione di Domenico Di Blasi contro
MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario.
È significativo che GUARNERA si trovasse in
compagnia di CARIOLO e VENTURA nei pressi di Padova quando sull’utenza
cellulare in uso a CARIOLO arrivò nella mattinata del 16 maggio 1991 la
telefonata di SPARACIO che annunciava l’uccisione di Di Blasi lasciando
intendere che era necessario fare rientro in città per decidere il da farsi. Va
ancora rilevato che secondo lo stesso CARIOLO, così come evidenziato nel corso
dell’illustrazione delle risultanze relative al capo 19, il GUARNERA era
presente, unitamente ad altri elementi del gruppo “Sparacio”, nelle numerose
riunioni svoltesi tanto prima che dopo l’omicidio Di Blasi, e prese parte dopo
l’omicidio ad almeno tre appostamenti, diretti i primi due a sorprendere il
RIZZO (sul viale S. Martino, all’interno di una casa di Zimbaro Placido, e
sulla via La Farina) ed il terzo eventualmente anche MANCUSO Giorgio (nei pressi
di Spadafora), ed organizzati tutti nel quadro della reazione che quasi
immediatamente fu deciso di attuare contro gli appartenenti al gruppo “Mancuso
– Rizzo” (“Subito si stabilì fra di noi, quindi parlo tra me e SPARACIO, VENTURA e
GUARNERA Lorenzo che dovevamo vendicare questa morte e quindi ci dovevamo dare
da fare…”). Ed ancora, secondo le stesse parole di CARIOLO, il GUARNERA,
a cui appartenevano le armi che avrebbero dovuto essere utilizzate dal gruppo di
fuoco incaricato di operare nella zona di Camaro, affiancò VENTURA e CARIOLO
nella organizzazione dell’uccisione di Messina Giovanni che costituiva
l’obiettivo iniziale della missione (“Portammo
questa moto in zona Camaro Messina perché noi, io cioè assieme al VENTURA e
assieme a GUARNERA Lorenzo, e successivamente ad Adelfio PERTICARI organizzammo
l’uccisione, dovevamo organizzare l’uccisione di Messina Giovanni che era
figlioccio di MANCUSO Giorgio.”). Inserito espressamente il GUARNERA nel
novero di coloro che presero parte alla organizzazione dell’omicidio Messina,
non si intende come poi CARIOLO possa escluderne la partecipazione
all’uccisione di La Rosa Carmelo, posto che quest’ultima scaturì da un
imprevisto mutamento dell’obiettivo iniziale, e l’incongruenza è rimasta
nonostante il CARIOLO nel corso del confronto con VENTURA abbia fatto ricorso a
tutta la sua indubbia capacità dialettica per aggirarla e dimostrare la
maggiore attendibilità della propria versione. Ed analogamente alla sorte della
prevista partecipazione di GUARNERA alla organizzazione dell’omicidio di
Messina Giovanni il CARIOLO non ha dedicato alcun accenno neppure nel corso
delle dichiarazioni spontanee del 28 maggio 1999 successive all’illustrazione
delle richieste della Pubblica Accusa.
D’altra parte che il GUARNERA fosse solito
accompagnarsi a VENTURA e CARIOLO nel periodo corrispondente a quello
dell’omicidio in esame è attestato in maniera certa dai due controlli
eseguiti dalle forze dell’ordine nelle settimane successive all’omicidio di
La Rosa Carmelo, peraltro in zone distanti diversi chilometri l’una
dall’altra (l’uno nel centro urbano, l’altro al di là della estrema
periferia sud della città, nel territorio del limitrofo comune di Itala), in
occasione dei quali i tre furono trovati a bordo dell’Alfa
Romeo blindata di colore amaranto che fu usata dopo l’omicidio La Rosa, e
che secondo la versione di VENTURA sarebbe stata condotta in questa occasione da
GUARNERA Lorenzo. E ciò appare conforme alla stessa ricostruzione di CARIOLO
nella parte in cui GUARNERA viene indicato come uno dei componenti del gruppo
incaricato di attuare nella zona di Camaro la rappresaglia nei confronti degli
appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”.
Al coinvolgimento di GUARNERA nell’omicidio di La
Rosa Carmelo hanno poi fatto espresso riferimento in dibattimento Santacaterina
Umberto, ARNONE Marcello e LA TORRE Guido.
Il primo, pur nel quadro di una ricostruzione
tutt’altro che precisa delle modalità esecutive dell’omicidio, condizionata
dal cattivo ricordo delle circostanze apprese in carcere nel 1992 da CARIOLO, ha
attribuito a quest’ultimo l’indicazione di GUARNERA e VENTURA come suoi
complici nell’uccisione di La Rosa Carmelo. Va peraltro ricordato che CARIOLO,
interpellato circa l’eventualità che potesse confidarsi con Santacaterina,
l’ha esclusa in relazione all’appartenenza del Santacaterina al gruppo
“Leo”, contrapposto a quello “Sparacio” dal 1988.
Anche l’attendibilità delle dichiarazioni
dibattimentali di ARNONE Marcello, frutto evidente di una “saldatura” di
quanto riferito sull’episodio in due distinte occasioni nel corso delle
indagini preliminari, non può essere sopravvalutata, ma è significativo che
l’indicazione da parte sua di GUARNERA Lorenzo come uno dei responsabili
dell’omicidio risalga al primo verbale, quello del 2 febbraio 1993,
sottoscritto in un momento in cui le rivelazioni in merito all’omicidio La
Rosa costituivano un inedito, non essendo stato ancora raccolto in proposito il
contributo di alcun collaboratore.
Quanto a LA TORRE Guido (che ARNONE ha indicato
come fonte delle proprie conoscenze), egli ha attribuito a CARIOLO e VENTURA,
sia pure in seguito alla contestazione, il ruolo di esecutori materiali
dell’omicidio, ma al contempo e spontaneamente, indicando la circostanza come
frutto di una sua conoscenza diretta, ha affiancato ai due il GUARNERA nella
fase deliberativa ed organizzativa della missione, lasciando intendere che il
suo ruolo, come di consueto, fu quello di accompagnare i sicari.
Si tratta di elementi che isolatamente, attesa la
loro parzialità, non potrebbero giustificare un’affermazione di responsabilità,
ma che invece, sovrapponendosi alla precisa chiamata in correità di VENTURA,
valgono a superare gli eventuali dubbi indotti dalle smentite di CARIOLO.
Peraltro militano in tal senso anche considerazioni di ordine strettamente
logico, come quella che scaturisce dalla osservazione delle modalità di
esecuzione di omicidi di natura analoga a quello del La Rosa, oggetto di esame
anche nell’ambito di questo procedimento, per la cui consumazione appare
plausibile che i killer siano
affiancati da un complice in attesa a bordo del mezzo “pulito” destinato a
prelevarli dopo il compimento della missione omicida e pronto ad intervenire ove
le circostanze lo richiedano, e ciò in relazione soprattutto ad esigenze
determinate eventualmente dalla consumazione del delitto, e non tanto alla
necessità di evitare che la presenza del veicolo senza conducente possa destare
sospetti.
La ricostruzione di CARIOLO non ha trovato conferma
neppure nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, convocato all’udienza del 12
maggio 1999 per riferire in merito al momento in cui il CARIOLO gli avrebbe
comunicato l’avvenuta consumazione dell’agguato ai danni di La Rosa Carmelo.
Lo SPARACIO, pur non potendo con certezza assoluta riferire l’incontro con
CARIOLO alla mattinata o alla giornata successiva, ha dichiarato che di regola
in quel periodo gli autori di un omicidio evitavano nell’immediatezza di
incontrarsi con altri potenziali sospettati. L’affermazione contraria di
CARIOLO, che la sera stessa dell’omicidio si sarebbe recato a casa dello
SPARACIO, potrebbe invece trovare conferma nelle dichiarazioni di ARNONE il
quale ha riferito che subito dopo il tentativo di omicidio ai danni di Passeri e
Vento (commesso nella stessa serata) a casa di SPARACIO tra gli altri incontrò
proprio CARIOLO: trattasi tuttavia di una circostanza che in ogni caso non è
idonea a dimostrare la pretesa maggiore attendibilità della versione di CARIOLO
rispetto a quella di VENTURA, anche perché attiene ad una condotta successiva
all’omicidio e propria del solo CARIOLO (che avrebbe fatto rientro a Messina a
bordo della propria autovettura Fiat TIPO),
ed in ogni caso essa non incide sul ruolo di GUARNERA così come delineato dalle
accuse di VENTURA corroborate dagli altri elementi a carico che si sono
evidenziati.
Va piuttosto rilevato che, attesa la genericità
delle dichiarazioni di SPARACIO, la mancata menzione di GUARNERA da parte sua
non indebolisce affatto la prospettazione accusatoria. Lo stesso SPARACIO ha
ammesso di non avere inizialmente fatto neppure il nome di VENTURA come complice
di CARIOLO, ed appare possibile che ignorasse effettivamente il ruolo secondario
svolto dal GUARNERA: pur non potendosi trascurare la possibilità, adombrata dal
Pubblico Ministero, che l’omissione non sia casuale e risponda alla volontà
di evitare il coinvolgimento di GUARNERA che, quando SPARACIO fu sentito durante
le indagini preliminari, il CARIOLO non aveva chiamato in correità ed il
VENTURA non aveva ancora accusato. Peraltro la vicenda dell’omicidio di La
Rosa Carmelo è una di quelle prese in considerazione dal GIP del Tribunale di
Catania nell’ordinanza di custodia cautelare del 6 agosto 1998 (acquisita da
questa Corte con ordinanza del 12 maggio 1999), per dimostrare il carattere
strumentale della collaborazione di SPARACIO Luigi e la scarsa genuinità delle
sue dichiarazioni, nel caso di specie finalizzate inizialmente ad escludere una
propria personale responsabilità quale mandante del fatto di sangue e
successivamente ad ammetterla per porre il proprio contributo in sintonia con
quello degli altri collaboratori (pp. 25 – 26). In proposito, pur non
potendosi entrare nel merito di valutazioni rimesse ad altra A. G., va in questa
sede rilevato che, ricondotto anche l’omicidio di La Rosa Carmelo alla
deliberazione iniziale della strategia di annientamento di tutti gli elementi
inseriti nel gruppo “Mancuso – Rizzo” o ad esso vicini, nell’ambito
della condotta di istigazione di cui al capo 19 lett.
a) della rubrica anche con riferimento a questo fatto di sangue è stata
affermata la responsabilità di SPARACIO Luigi e dei coimputati condannati. In
ogni caso la questione, relativa al coinvolgimento personale di SPARACIO, non
incide sulla valutazione del ruolo ben diverso che è stato attribuito a
GUARNERA Lorenzo.
L’affermazione della responsabilità di GUARNERA
Lorenzo alla luce degli elementi evidenziati è conforme alle richieste
illustrate dal Pubblico Ministero all’udienza del 21 maggio 1999, in ordine al
tenore delle quali l’imputato CARIOLO Antonio ha chiesto di rendere
dichiarazioni spontanee prima che la Corte entrasse in camera di consiglio.
Sentito all’udienza del 28 maggio 1999 il CARIOLO, nel corso di una difesa
appassionata della qualità e della genuinità della propria collaborazione, ha
ribadito con forza l’estraneità del GUARNERA all’omicidio di
La Rosa Carmelo, sottolineando l’irragionevolezza dell’atteggiamento
attribuitogli dal Pubblico Ministero (“…
io non mi spiego come una persona cosiddetta tra virgolette intelligente possa
essere marchiata come un forviante, certo può accadere anche questo, io per
niente mi sarei mai sognato di difendere un GUARNERA Lorenzo qualunque …”),
e cercando di fornire una spiegazione delle accuse di VENTURA, riconducibili,
secondo CARIOLO, al risentimento di quest’ultimo a cui GUARNERA avrebbe sempre
rinfacciato di essere stato del tutto abbandonato in carcere, senza alcun
sostegno economico, a rispondere da solo di un tentato omicidio commesso in
realtà in concorso con tale La Spada Antonino, cognato di VENTURA (così va
rettificato logicamente il riferimento a GUARNERA contenuto nella trascrizione).
Alla vicenda CARIOLO aveva fatto un timido accenno anche nel corso del confronto
con VENTURA, senza tuttavia indicare l’episodio come causa di un possibile
risentimento del VENTURA nei confronti di GUARNERA, ed anzi ribadendo
l’esistenza di un vecchio rapporto di amicizia tra VENTURA e GUARNERA, che
invero finisce per accrescere l’attendibilità delle accuse di VENTURA (“…sai
che Lorenzo è stato sempre amico tuo, provenivate tutti e due dal clan Leo…”).
Quest’ultimo ha anzi cercato in ogni modo, anche in occasione del confronto
con CARIOLO, di attenuare la responsabilità di GUARNERA, ribadendo che lo
stesso era un suo succube e
sottolineando che il suo era un ruolo marginalissimo,
e così assumendo un atteggiamento che è l’esatto contrario di quello
logicamente riferibile a colui che rivolge accuse non rispondenti al vero.
D’altra parte, sempre sul piano logico, sembra
plausibile attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni di VENTURA
Salvatore rispetto a quelle di CARIOLO Antonio, posto che il contributo del
primo è successivo a quello del secondo, e ragionevolmente era naturale
attendersi un mero allineamento alla ricostruzione del coimputato, senza la
prospettazione di versioni alternative che avrebbero inevitabilmente esposto al
rischio di smentite e di problematici confronti.
Passando a valutare la sussistenza delle
circostanze aggravanti, di cui la Pubblica Accusa ha chiesto la conferma
unitamente al giudizio di responsabilità, ricorre senza dubbio quella di cui
all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, essendo stato il fatto commesso per
agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e comunque
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
c. p.; è sufficiente rilevare che l’omicidio di La Rosa Carmelo si
caratterizza come “mafioso” sia per le modalità esecutive sia per il
movente che lo ha determinato, riferibile ad un aspro conflitto tra gruppi
contrapposti per l’acquisizione di una posizione egemonica nell’ambito della
criminalità organizzata cittadina attraverso lo sterminio dei capi e degli
affiliati appartenenti ad un gruppo avversario. Sotto il primo profilo la
matrice del delitto è chiaramente rivelata dalla audacia con la quale i killer consumarono il delitto in una zona notoriamente frequentata
e, tenuto conto della stagione primaverile avanzata, probabilmente ancora
illuminata dalla luce del giorno, certi dell’impunità che avrebbe garantito
il clima di omertà creato dalla forza prevaricatrice del sodalizio di
appartenenza (lo stesso CARIOLO ha ricordato che la zona in cui fu commesso
l’omicidio era affollata, e che il La Rosa si trovava in compagnia di una
persona da lui conosciuta, un venditore di articoli casalinghi di nome Spoto,
mentre nelle vicinanze si trovava anche tale Pirillo, un pregiudicato, venditore
ambulante di patatine fritte, che alla vista di CARIOLO e VENTURA temette per la
propria incolumità e si allontanò
precipitosamente).
Va invece negata la sussistenza, per tutti gli
imputati, dell’aggravante della premeditazione, esclusione che per il GUARNERA,
alla luce degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, e
costituiti sostanzialmente dalle accuse di VENTURA Salvatore, sarebbe stato
corretto ipotizzare già al momento dell’esercizio dell’azione penale, con
la conseguente ammissibilità della sua richiesta di giudizio abbreviato[1],
ed il connesso diritto alla riduzione della pena di un terzo in esito a questo
dibattimento, in conformità a quanto sarà più ampiamente rilevato nella parte
finale della motivazione anche con riferimento alle posizioni degli imputati la
cui richiesta di giudizio abbreviato era in astratto ammissibile ab
initio.
La circostanza che il La Rosa rappresentò, secondo
la versione sul punto concorde di CARIOLO e VENTURA, un obiettivo di ripiego,
verso il quale l’azione dei sicari fu orientata dal fallimento del progettato
agguato ai danni di Messina Giovanni (alla cui organizzazione aveva preso parte
anche GUARNERA Lorenzo), comporta ragionevolmente l’assenza sia sotto il
profilo cronologico che sotto quello ideologico degli elementi che
caratterizzano notoriamente l’aggravante, poiché essi ricorrevano con
riferimento al Messina che era l’obiettivo iniziale della missione omicida. La
circostanza che il La Rosa fosse stato indicato nel corso delle precedenti
riunioni come uno dei possibili obiettivi della rappresaglia non appare invero
sufficiente per configurare la nascita e la permanenza del proposito criminoso
nell’animo degli esecutori materiali del delitto: non è occasionale il
momento di consumazione dell’omicidio, come assume il Pubblico Ministero per
giustificare la compatibilità con la premeditazione, ma occasionale, in quel
momento in cui era sfumata la possibilità di attentare alla vita del Messina,
fu la scelta stessa della vittima, che sarebbe probabilmente passata inosservata
ove CARIOLO e VENTURA avessero portato a compimento la missione che era stata
preordinata.
Ritiene infine la Corte che competano a tutti e tre
gli imputati le circostanze attenuanti generiche e a VENTURA quella di cui
all’art. 8 del d. l. n. 152/91.
Spetta il primo beneficio al GUARNERA, con un
giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, in relazione al ruolo
effettivamente secondario e agevolmente fungibile da lui assunto tanto nella
previsione originaria che successivamente nel concreto svolgimento
dell’azione, anche a non volere interamente dare credito alla ripetuta
sottolineatura della sua sudditanza psicologica che caratterizza la chiamata in
correità di VENTURA.
Il contegno processuale e, per il CARIOLO,
l’anteriorità della confessione, giustificano la concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata in favore degli altri due
imputati, che hanno ammesso le loro responsabilità, offrendo una ricostruzione
convergente, a prescindere dalla questione della partecipazione di GUARNERA
Lorenzo, e consentendo di fare piena luce su un episodio il cui epilogo
giudiziario in mancanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era
destinato a rimanere l’archiviazione.
A VENTURA Salvatore compete altresì l’ulteriore
beneficio dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 della legge n. 152/91.
L’applicazione del beneficio discende ovviamente dal riconoscimento della
maggiore meritevolezza del contributo fornito sul piano probatorio, fermo
restando che la confessione di VENTURA Salvatore, come quella di CARIOLO
Antonio, si inscrive in un percorso collaborativo di più ampia portata
associato ad una irreversibile dissociazione dal contesto criminale di
appartenenza che le dichiarazioni dei due imputati hanno contribuito a
disgregare. Tuttavia la maggiore attendibilità, sotto il profilo della
ricostruzione della vicenda, attribuita alle dichiarazioni di VENTURA Salvatore,
decisive per la individuazione di GUARNERA Lorenzo come complice dei due
principali imputati, giustifica la concessione al solo VENTURA, per la vicenda
in esame, dell’ulteriore beneficio che presuppone anche un valido ed efficace
contributo di natura probatoria.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.