Poco dopo le ore 7 del sabato successivo
all’omicidio di Domenico Di Blasi, il 18 maggio 1991, mentre si trovava
all’interno del deposito di carni di cui era titolare, Paolo Pellegrino veniva
raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da due killer travisati che
si allontanavano subito dopo a piedi prima di salire su una Autobianchi
Y10 di colore amaranto con cui si dileguavano definitivamente.
Quest’ultima circostanza veniva appresa casualmente dall’equipaggio della
volante accorsa sul luogo della sparatoria, posto che le persone presenti
all’interno del deposito in occasione dell’omicidio si erano a loro volta
allontanate immediatamente e nessuno, oltre al cadavere, veniva trovato al
momento dell’intervento (v. la testimonianza di Amato Giuseppe, sentito il 28
novembre 1997).
All’atto del sopralluogo eseguito alla presenza
del Pubblico Ministero e del medico legale presso il locale ubicato a Messina,
nella via 37A di contrada Fucile (presso il quale in precedenza svolgeva analogo
commercio la “Mediterranea Carni”, a cui impropriamente continuava ad essere
riferita l’attività), il cadavere del Pellegrino veniva rinvenuto in
posizione supina, a poco più di quattro metri dall’ingresso del deposito vero
e proprio e nei pressi di quello dei due box ricavati all’interno che era
destinato ad ufficio, con il capo poggiato in corrispondenza di una estesa pozza
di sangue. Sparsi sul pavimento, ad una distanza dal cadavere non superiore a
sei metri, venivano trovati e sottoposti a sequestro quattro bossoli di
cartuccia per pistola calibro 7,65 parabellum,
due bossoli di cartuccia per pistola calibro 7,65 comune ed una ogiva fortemente
deformata, appartenente a una cartuccia per pistola di calibro imprecisato (v.
il fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti dagli operatori del locale
gabinetto di polizia scientifica, contenuto nella carpetta degli atti relativi
al capo 22, e la deposizione di mera conferma del teste Catalfamo Salvatore,
sentito all’udienza del 14 novembre 1997).
La successiva indagine medico – legale, compiuta
dalla dottoressa Gualniera, che è stata ascoltata in dibattimento all’udienza
del 14 novembre 1997, evidenziava che tanto quest’ultimo reperto che il
proiettile, anch’esso deformato, che era stato trovato infisso nel giubbotto
della vittima, appartenevano presumibilmente a cartuccia per arma da fuoco a
canna corta calibro 7,65 parabellum,
così come induceva a ritenere l’analisi metrica e ponderale, ed il confronto
con gli altri reperti rinvenuti.
L’esame autoptico, nel corso del quale venivano
trovati altri reperti balistici tanto deformati da impedirne la classificazione,
evidenziava che il Pellegrino era stato attinto da cinque colpi, quattro dei
quali in varie zone del capo, che avevano prodotto devastanti lesioni
dell’encefalo, ed uno nella parte destra del torace, il quale aveva
attraversato i tessuti molli della regione sottocutanea senza determinare alcuna
lesione ad organi interni. Quanto alla distanza di sparo il mancato rinvenimento
dei caratteri propri dello sparo da vicino sulla stoffa degli indumenti della
vittima circostante i fori di entrata dei proiettili indusse il medico legale a
concludere che i colpi erano stati sparati tutti da distanza superiore, anche di
poco, ai 50 centimetri (v. relazione di consulenza medico – legale, depositata
il 3.7.1991, prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza del 9 maggio 1997 e
contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 22).
Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita
presso l’abitazione del Pellegrino, attigua al locale dove era stato consumato
l’omicidio, venivano rinvenute solamente alcune cambiali, mentre all’interno
del deposito gli inquirenti trovavano un blocchetto di assegni di un conto
corrente bancario intestato a Mariella Sgroi, all’epoca convivente di MANCUSO
Giorgio, sul quale si accertava che il Pellegrino, in quanto aveva subito dei
protesti cambiari, era costretto ad operare per far fronte ai pagamenti nel
corso della sua attività di gestione del deposito (v. dichiarazioni del teste
Stornante, sentito all’udienza del 14 novembre 1997). La circostanza,
inducendo a ritenere che tra il MANCUSO e la vittima vi fosse quantomeno un
rapporto di cointeressenza economica relativo all’attività del Pellegrino,
confermava la prima intuizione degli organi investigativi che avevano posto il
fatto di sangue in relazione con l’omicidio Di Blasi, inquadrandolo nella
rappresaglia presumibilmente deliberata dagli altri gruppi nei confronti del
MANCUSO e delle persone a lui vicine (v. le dichiarazioni del teste Gugliotta,
sentito nelle udienze del 14 novembre 1997 e 24 aprile 1998). Il Pellegrino era
peraltro persona nota alle forze dell’ordine, perché già ritenuto molto
vicino al defunto Pippo Leo, al cui gruppo il MANCUSO apparteneva: gli
inquirenti sospettavano che in realtà il Leo fosse direttamente interessato
all’attività di acquisto e vendita all’ingrosso di carni svolta dal
Pellegrino, e perciò anche su quest’ultimo erano state talvolta svolte delle
attività investigative (v. le dichiarazioni del teste Sciacca, sentito nelle
udienze del 28 novembre 1997 e del 16 maggio 1998).
Grazie alla indicazione di una fonte confidenziale,
che aveva riferito il numero di targa dell’autovettura su cui erano fuggiti i
killer (come ha precisato il teste Galizia), si riuscì a risalire a PIETROPAOLO
Pasquale, personaggio conosciuto dalle forze dell’ordine anche perché nipote
di CASTORINA Pasquale, la cui zona di influenza era notoriamente il quartiere
Minissale, non molto distante dal luogo in cui era stato commesso l’omicidio.
Il PIETROPAOLO, che aveva di recente acquistato la Y10
dalla precedente proprietaria, non fu immediatamente rintracciato e la
circostanza destò ulteriori sospetti, anche perché le caratteristiche fisiche
attribuite dai presenti ad uno dei killer corrispondevano proprio a quelle del
PIETROPAOLO. Quest’ultimo fu poi trovato presso l’abitazione dello zio
CASTORINA, che in quel periodo era latitante (v. le dichiarazioni dei testi
Russo e Sciacca), e gli venne anche sequestrato un giubbotto di colore scuro che
avrebbe potuto identificarsi con l’indumento dello stesso tipo che uno dei
killer indossava al momento dell’agguato.
Sulla scorta di questi elementi a carico di
PIETROPAOLO Pasquale nell’agosto 1991 (secondo quanto riferito dall’imputato
nel corso del suo esame) fu emessa ed eseguita un’ordinanza di custodia
cautelare.
Sul giubbotto del PIETROPAOLO, sottoposto a
sequestro il 5 giugno 1991 alla presenza dell’avvocato di fiducia del
PIETROPAOLO, veniva eseguita un’indagine diretta alla ricerca di eventuali
residui dello sparo, la quale dava esito positivo, avendo il consulente del
Pubblico Ministero, Bevagna Raniero (sentito in dibattimento il 16 gennaio
1998), accertato che sul giubbotto color senape sequestrato al PIETROPAOLO erano
presenti alcune particelle riconducibili ai residui dello sparo, ed in
particolare una, composta da bario, piombo e antimonio, combinazione che
notoriamente è considerata dalla letteratura specializzata come univocamente
indicativa dello sparo.
Nel contempo il difensore del PIETROPAOLO il 23
settembre 1991 avanzava richiesta di incidente probatorio perché il capo di
abbigliamento in sequestro fosse sottoposto per l’eventuale riconoscimento a
Garufi Sebastiana, già alle dipendenze del Pellegrino con mansioni di
segretaria, la quale aveva descritto l’indumento indossato da uno dei killer
che gli inquirenti avevano creduto di potere identificare con il giubbotto
sequestrato. Il relativo mezzo istruttorio veniva ammesso dal GIP, e dopo un
rinvio, a causa del mancato rinvenimento dell’indumento che era
contestualmente sottoposto all’indagine tecnica diretta ad individuare i
residui dello sparo, la ricognizione poteva aver luogo il successivo 15 ottobre,
allorché la Garufi, che in precedenza aveva dichiarato che il giubbotto
indossato da uno dei sicari era del tipo “a vento” e di colore verde
militare, non riconosceva l’indumento in sequestro che le veniva mostrato
insieme ad altri aventi caratteristiche simili.
Verosimilmente anche sulla scorta di questo esito
dell’incidente probatorio, che indeboliva la prospettazione accusatoria, non
avendo prodotto le indagini preliminari ulteriori sbocchi concreti, il
procedimento, dopo la scarcerazione del PIETROPAOLO (avvenuta, secondo
l’imputato, dopo un paio di mesi), si chiudeva con un decreto di archiviazione
emesso il 16 luglio 1992.
Furono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di
giustizia a consentire la riapertura delle indagini (28.2.1993), più volte
prorogate prima che il relativo procedimento (iscritto al n. 303/93 R. G. N. R.)
confluisse nell’ambito della Peloritana
bis ed il PIETROPAOLO, non ancora collaboratore di giustizia, fosse
raggiunto, per questa e per altre vicende, dalla ordinanza di custodia cautelare
del 14 luglio 1995 (capo 35).
Il dibattimento ha ripercorso le fasi
dell’agguato attraverso l’esame delle persone che erano presenti nel
deposito al momento dell’omicidio, risoltosi per tutte nella sistematica ed
integrale contestazione delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti,
che i testimoni si sono limitati a confermare giustificando l’attuale
difficoltà di ricordare con il notevole lasso di tempo trascorso dal
fatto di sangue. E tuttavia è opportuno sottolineare questo dato che accomuna
le testimonianze in esame, perché esso è un indice rivelatore della matrice
del fatto di sangue, attorno al quale fu eretto un muro di omertà che riesce
difficile abbattere perfino dopo la confessione dei responsabili divenuti
collaboratori di giustizia.
È così emerso che la mattina del 18 maggio 1991,
come di consueto, intorno alle 6 erano giunti per primi al deposito i due
autisti del Pellegrino, Ciacciariello Leonardo e Giorgianni Francesco, che
avevano caricato della carne sul camion e l’avevano trasportata alla vicina
macelleria di proprietà dello stesso Pellegrino, facendo successivamente
ritorno al deposito per proseguire le attività della giornata. Intorno alle ore
7 era sopraggiunta una delle altre due dipendenti del Pellegrino, Garufi
Sebastiana, assunta da circa un mese con mansioni di segretaria, e dopo una
ventina di minuti era arrivato anche il Pellegrino, la cui abitazione era
attigua al deposito. Quest’ultimo aveva appena fatto ingresso nel locale,
portandosi nei pressi del box adibito ad ufficio al cui interno si trovava la
scrivania della Garufi, quando era stato affrontato da due individui, uno dei
quali travisato con un cappuccio, che era stato notato in particolare dalla
Garufi mentre esplodeva un primo colpo di pistola e quindi altri in rapida
successione in direzione del Pellegrino che riusciva solamente a pronunciare una
disperata invocazione di aiuto. Dello sparatore la Garufi fornì una sommaria
descrizione somatica, riferendo che era alto circa un metro e settanta, snello
di corporatura, ed indossava un giubbotto del tipo “a vento” di colore
“verde militare” più lungo dei normali giubbotti. Nessun altro dei presenti
fu in grado di fornire ulteriori indicazioni, poiché tanto la Garufi che i due
operai dopo i primi colpi avevano cercato riparo impauriti, mentre l’altra
segretaria, Giunta Maria, come di consueto, era arrivata al deposito dopo le 8
quando l’omicidio era stato già consumato.
Sia la Giunta che la Garufi, le quali in
considerazione delle mansioni espletate erano in grado di meglio riferire
sull’attività e sui contatti del Pellegrino, diedero poi delle interessanti
informazioni relative ai rapporti tra il loro datore di lavoro e MANCUSO
Giorgio, dichiarando che quest’ultimo appariva interessato all’attività del
Pellegrino ed era solito frequentare il deposito quasi quotidianamente in
compagnia di un gruppo di persone, due delle quali identificate già nel corso
delle prime indagini come PULLIA Carmelo e Messina Giovanni: peraltro dalla
menzione dei nomi di battesimo, con i quali la Giunta indicò a suo tempo le
persone che solitamente si accompagnavano a MANCUSO, è agevole risalire
all’identità di questi personaggi, alcuni dei quali deceduti in occasione
delle successive azioni di rappresaglia portate ad esecuzione nei confronti del
gruppo “Mancuso – Rizzo” (così, ad es., “Vittorio” è certamente il
Cunsolo, “Pippo” si identifica presumibilmente con Vento Giuseppe, l’uno e
l’altro uccisi nell’estate del 1992). Gli incontri, che avvenivano in un
clima di grande amicizia, evidenziato anche dal bacio con cui MANCUSO ed il
Pellegrino erano soliti salutarsi, si erano tuttavia diradati nei giorni
immediatamente precedenti all’omicidio, ed il MANCUSO personalmente era stato
visto per l’ultima volta quattro o cinque giorni prima. La mattina del 16
maggio 1991, invece, verso le 9 si era presentato al deposito PULLIA Carmelo,
che aveva lasciato un cane del MANCUSO precisando che era necessario che
l’animale rimanesse al deposito per qualche giorno.
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
i collaboratori di giustizia Santacaterina Umberto, MANCUSO Giorgio, RIZZO
Rosario, LEO Roberto, LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, MARCHESE
Mario, FERRARA Sebastiano, LEO Salvatore e CARIOLO Antonio. Nella lista del
Pubblico Ministero, perché fosse esaminato nelle forme di cui all’art. 210 c.
p. p., era stato indicato anche Aliquò Ignazio, ma lo stesso si è avvalso in
dibattimento della facoltà di non rispondere, tanto all’udienza del 14
novembre 1997 che a quella del 5 maggio 1999, e sull’episodio il Pubblico
Ministero non ha proceduto ad alcuna contestazione.
Si sono inoltre sottoposti all’esame gli imputati
CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale.
Nel contesto della narrazione delle vicende
successive all’omicidio Di Blasi, Santacaterina Umberto, sentito all’udienza
del 14 novembre 1997, ha inserito anche l’omicidio di Pellegrino Paolo,
titolare di un deposito per la vendita di carni all’ingrosso e di una
macelleria, nell’ambito della reazione degli altri gruppi alla uccisione di Di
Blasi. La vittima era in rapporti di affari, anche illeciti, con MANCUSO
Giorgio, ed in precedenza era stata vicina al defunto Pippo Leo, al cui gruppo
apparteneva anche Santacaterina, le cui informazioni sui legami con il MANCUSO
risalivano a questa fase di comune militanza criminosa.
A commettere l’omicidio, come Santacaterina aveva
avuto modo di apprendere la stessa mattina del 18 maggio 1991 dagli stessi
esecutori, erano stati CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO Pasquale,
appartenenti al gruppo “Sparacio”, che avevano raggiunto con una
motocicletta il deposito del Pellegrino e vi erano entrati travisati facendo
fuoco contro la vittima ciascuno con la propria arma. CASTORINA, che era
particolarmente legato a Di Blasi e a cui era molto vicino anche Santacaterina,
aveva spiegato a quest’ultimo che era stata fatta una riunione a casa di
SPARACIO e che nella giornata in cui avrebbero dovuto celebrarsi i funerali
dell’amico Di Blasi era giusto che qualcuno del gruppo antagonista gli facesse
compagnia (“… Perché CASTORINA
Pasquale era molto legato a Di Blasi Domenico e mi aveva detto che avevano fatto
una riunione a casa dello SPARACIO, e avevano deciso che Di Blasi quel giorno
non se ne doveva andare da solo.”).
MANCUSO Giorgio, sentito anche su questo episodio
all’udienza del 22 gennaio 1999, ha escluso che Pellegrino Paolo e il figlio
Salvatore, che cadrà vittima di un analogo agguato poco meno di un anno dopo il
padre, fossero suoi affiliati o corresponsabili di attività di natura
criminosa, esprimendo al contempo rammarico per una rappresaglia che aveva
finito per coinvolgere anche persone estranee al gruppo che, come il Pellegrino,
lavoravano regolarmente. Accennando alla natura dei rapporti intercorrenti con
Paolo Pellegrino (emersi peraltro anche in altre vicende esaminate nell’ambito
di questo processo), MANCUSO ha dichiarato che si trattava di un “amico”,
nella cui attività di vendita all’ingrosso di carni il MANCUSO aveva
investito tutto il proprio denaro. L’omicidio, avvenuto quando MANCUSO era già
ricercato per l’uccisione di Di Blasi, era stato consumato da elementi del
gruppo “Sparacio”, anche se MANCUSO non è stato in proposito più preciso.
RIZZO Rosario, sentito il 15 febbraio ed il 26
marzo 1999, ha dichiarato che l’omicidio di Paolo Pellegrino, un amico di
MANCUSO a lui legato da rapporti di affari (un simpatizzante,
ha precisato il collaboratore, e non un affiliato), rientrava nell’ambito
della reazione degli altri gruppi successiva all’omicidio Di Blasi. Ad
uccidere il Pellegrino, secondo quanto RIZZO aveva appreso dal figlio di lui
Salvatore, erano stati Pasquale PIETROPAOLO e Pasquale CASTORINA.
LEO Roberto, sentito all’udienza del 14 aprile
1999, ha dichiarato che Pellegrino Paolo, molto legato originariamente al cugino
Leo Giuseppe, poi ucciso, era divenuto socio del MANCUSO, con il quale aveva in
comune traffici leciti e non. Dopo la morte di Di Blasi tutti i gruppi
deliberarono di attuare una rappresaglia contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo” e l’omicidio del Pellegrino, commesso da CASTORINA Pasquale e
PIETROPAOLO Pasquale (con il coinvolgimento di SPARACIO Luigi), rientrava nella
strategia di indebolimento del MANCUSO, posto che quest’ultimo si era reso
irreperibile. Quanto riferito il LEO aveva appreso da VENUTO Giuseppe e dallo
stesso PIETROPAOLO, che glielo aveva confidato durante un periodo di comune
detenzione nel 1991: nello stesso periodo si trovava detenuto anche MANCUSO
Giorgio, che minacciava di vendicare, non appena gli fosse stato possibile, la
morte del Pellegrino che non era un affiliato e non avrebbe dovuto essere
coinvolto nella rappresaglia. La circostanza della comune detenzione ha trovato
conferma nell’accertamento compiuto presso il D. A. P. da cui è emerso che
MANCUSO Giorgio, LEO Roberto e PIETROPAOLO Pasquale furono contemporaneamente
detenuti presso il carcere di Messina dal 29.8 al 19.10.1991 (v. nota prot. n.
2855 del 6.5.1999). All’omicidio aveva anche preso parte una terza persona che
era alla guida della Y10 usata dai killer, ma la cui identità il PIETROPAOLO non aveva
inteso rivelare. Quando gli aveva fatto la confidenza il PIETROPAOLO era
sottoposto a misura cautelare per l’omicidio di Pellegrino Paolo, in quanto
gli era stato sequestrato un giubbotto sul quale erano stati trovati residui
dello sparo, anche se PIETROPAOLO sosteneva che non indossava l’indumento al
momento della consumazione dell’omicidio.
LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo
1999, ha dichiarato che dell’eliminazione di Pellegrino Paolo si era discusso
nella prima riunione successiva all’omicidio Di Blasi allorché era stato
deciso lo sterminio di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”.
A prendersi l’incarico di commettere l’omicidio furono CASTORINA Pasquale ed
il nipote PIETROPAOLO Pasquale, il primo particolarmente scosso dalla morte di
Di Blasi e quindi molto adirato con il MANCUSO
(“disse una parola […] che
doveva uscire il Di Blasi dall’obitorio, e già doveva entrare qualcuno del
MANCUSO, una cosa del genere …”). Del fatto che fossero effettivamente
stati CASTORINA e PIETROPAOLO il collaboratore aveva poi avuto conferma nel
corso delle riunioni successive.
Di tenore analogo appaiono le dichiarazioni di
ARNONE Marcello, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, che, indicando come
fonti delle sue conoscenze lo stesso LA TORRE e PIETROPAOLO Pasquale, ha
specificato in ordine alle modalità esecutive che era stato CASTORINA a
“finire” la vittima poiché la pistola del nipote si era inceppata.
SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 3 marzo
1999, ha confermato che Paolo Pellegrino non era un affiliato al gruppo di
MANCUSO Giorgio, ma ne era un sostenitore,
dal momento che MANCUSO prendeva parte alla gestione del deposito di carni di
Fondo Fucile di cui era titolare il Pellegrino. Sotto questo profilo la scelta
dell’obiettivo non fu casuale, perché, pur non rivestendo la vittima
interesse operativo, l’eliminazione di Pellegrino colpiva MANCUSO nei suoi
interessi economici, privandolo di un socio in affari. Furono CASTORINA Pasquale
e PIETROPAOLO Pasquale ad assumersi l’incarico, e fu poi il secondo che la
sera stessa dell’omicidio incontrò SPARACIO raccontandogli tra l’altro di
avere fatto uso di due pistole, una calibro 7,65 comune ed una calibro 7,65 parabellum.
In seguito alla contestazione, ma avvalendosi della facoltà di non rispondere
circa l’identità del suo informatore all’interno della Questura di Messina,
SPARACIO ha ricordato che aveva successivamente saputo che le forze
dell’ordine sospettavano il PIETROPAOLO ed erano alla ricerca di un giubbotto
che sarebbe stato utilizzato da uno dei killer; aveva perciò messo
sull’avviso il PIETROPAOLO, che aveva nascosto e successivamente lavato
l’indumento effettivamente usato, mentre nel corso della perquisizione ne era
stato rinvenuto un altro.
MARCHESE Mario, sentito nelle udienze del 19
febbraio e 2 aprile 1999, ha protestato la sua totale estraneità
all’omicidio, indicando anche l’uccisione di Pellegrino Paolo, così come
l’attentato a Passeri e Vento e l’agguato a La Rosa Carmelo tra gli episodi
verificatisi subito dopo l’omicidio Di Blasi per iniziativa esclusiva del
gruppo “Sparacio”. Limitandosi a ricordare che l’omicidio era stato
commesso nella prima mattinata presso il deposito di carni, solo in seguito ad
una reiterata contestazione MARCHESE ha ricordato che per indurlo a prendere
parte attiva alla rappresaglia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, cosa
che avverrà a partire dall’omicidio di Messina Giovanni in poi, lo SPARACIO
gli aveva confidato che MANCUSO stava per procedere alla sua eliminazione e che
questa decisione era stata presa in particolare nel corso di una riunione
svoltasi presso i locali del deposito gestito da Pellegrino Paolo.
FERRARA Sebastiano, sentito nel corso
dell’udienza del 12 marzo 1999, ha riferito che anche l’omicidio di
Pellegrino Paolo, che sosteneva MANCUSO economicamente, si inserisce nella
stessa serie di fatti di sangue seguiti all’uccisione di Di Blasi Domenico e
diretti a colpire gli elementi del gruppo “Mancuso – Rizzo”. A commettere
l’omicidio erano stati CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO Pasquale, i
quali, ricevuta da un cognato del CASTORINA (di cui FERRARA ricorda solo che si
chiama Franco e che è soprannominato canni
‘i cavaddu) l’assicurazione che il Pellegrino si trovava all’interno
del deposito di carni di cui era titolare, vi avevano fatto ingresso con una
motocicletta e gli avevano sparato. Dell’episodio il FERRARA aveva appreso sia
da CASTORINA che da SPARACIO in occasione di una delle numerose riunioni che con
frequenza quasi quotidiana si svolgevano in quel periodo.
LEO Salvatore, riferendo all’udienza del 19
aprile 1999 in merito all’omicidio di Pellegrino Salvatore, ha incidentalmente
dichiarato di avere saputo che responsabili dell’omicidio del padre Paolo
erano CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale, ai quali il “segnale” era
stato dato da un parente di CASTORINA, tale Erba Ignazio da cui il LEO aveva
appreso la circostanza.
CARIOLO Antonio, sentito il 3 febbraio 1999, ha
dichiarato che dell’uccisione di Pellegrino Paolo si era incaricato in una
riunione svoltasi il giorno precedente all’omicidio CASTORINA Pasquale,
particolarmente scosso dalla morte di Di Blasi di cui era “compare”.
Successivamente tanto SPARACIO che lo stesso CASTORINA gli diedero conferma
della riuscita della missione, che era stata eseguita da CASTORINA e da
PIETROPAOLO Pasquale presso il deposito di carni del Pellegrino dove i killer si
erano portati utilizzando un’autovettura Y10.
CASTORINA Pasquale, esaminato il 12 dicembre 1998,
ha confermato che si era impegnato insieme al nipote a commettere l’omicidio
di Pellegrino Paolo nel corso della stessa riunione in cui SPARACIO aveva
portato a conoscenza dei presenti (tra cui MARCHESE Mario) che i responsabili
della morte di Di Blasi Domenico erano MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, e nella
quale era stato conseguentemente deciso di “fare
terra bruciata” intorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. La scelta
dell’obiettivo scaturiva anche dall’intento di “punire” personalmente il
Pellegrino presso il cui deposito di carni si sapeva che si erano svolti alcuni
incontri di esponenti del gruppo antagonista precedenti all’uccisione di Di
Blasi. Dopo la fine della riunione, intorno alle ore 13 di quello stesso giorno,
CASTORINA si era quindi recato al villaggio Aldisio presso il deposito in
compagnia del nipote PIETROPAOLO Pasquale senza rintracciare il Pellegrino. La
mattina successiva, intorno alle sette meno un quarto, CASTORINA ed il nipote,
che indossavano entrambi dei giubbotti (di colore chiaro quello del CASTORINA,
di tipo militare quello del PIETROPAOLO) ed erano travisati con cappucci ed
occhiali scuri, avevano compiuto un altro sopralluogo a bordo della Y10 di colore amaranto di proprietà del PIETROPAOLO. Avuta la
certezza della presenza del Pellegrino all’interno del deposito, dopo avere
parcheggiato l’autovettura nei pressi di una scuola, si erano introdotti nel
locale ed avevano affrontato la vittima designata. Il Pellegrino visti i sicari
travisati aveva subito compreso la ragione della loro presenza (avrebbe
esclamato “mamma bedda” o una cosa
simile), ma era stato subito raggiunto dal primo colpo esploso da CASTORINA, a
cui era seguito un altro colpo esploso da PIETROPAOLO, e quindi gli altri
quattro o cinque colpi che CASTORINA aveva indirizzato al volto della vittima.
L’arma usata dal CASTORINA era una pistola calibro 7,65 Mauser,
caricata con proiettili di dimensioni superiori a quelle comuni, che gli era
stata consegnata in precedenza da SPARACIO per compiere un attentato contro
MANCUSO e che a questo scopo era stata per un periodo custodita presso il
negozio della suocera di SPARACIO La
Stellina (v. in proposito quanto il CASTORINA aveva riferito nel corso del
suo esame relativo ai fatti di cui al capo 15).
CASTORINA ha poi aggiunto che, compiuta la missione
ed accertatosi che una persona anziana a passeggio con il cane non avesse
annotato il numero di targa della Y10,
era ritornato a casa, e quindi, sempre in compagnia del nipote, era nuovamente
uscito con la Fiat UNO della moglie
per andare a casa di SPARACIO, presso la quale entrambi avevano commentato
l’accaduto, oltre che con lo stesso SPARACIO, con Villari Antonino, VINCI
Rosario e BONASERA Angelo, questi ultimi due incontrati già durante il
precedente spostamento nei pressi del villaggio CEP.
PIETROPAOLO Pasquale, sentito in data 11 e 18
dicembre 1998, ha ribadito sostanzialmente quanto dichiarato dallo zio in ordine
alle modalità dell’omicidio e alle vicende che l’avevano preceduto,
riferendo in particolare che una delle pistole utilizzate, la calibro 7,65 parabellum, era stata consegnata da Villari Antonino, e che, esploso
il primo colpo, l’arma del CASTORINA si era inceppata, sicché era stato lo
stesso PIETROPAOLO a sparare successivamente alla testa del Pellegrino che gli
era andato incontro e che, una volta caduto, era stato centrato al capo da altri
due o tre colpi esplosi da CASTORINA che aveva nel frattempo riattivato la
propria arma. Ha inoltre aggiunto l’imputato che, come di consueto, si era
disfatto subito del giubbotto indossato al momento dell’agguato, sicché non
era questo l’indumento sequestrato dalle forze dell’ordine sul quale erano
poi stati trovati residui dello sparo.
L’insieme delle risultanze processuali non lascia
alcun dubbio sulla piena attendibilità della confessione dei due imputati e
sulla fondatezza dell’affermazione della loro responsabilità per l’omicidio
di Pellegrino Paolo ed i reati connessi.
Il dibattimento ha attestato l’esistenza di
rapporti assai stretti tra il MANCUSO ed il Pellegrino, persona questa che, come
ha acutamente osservato SPARACIO Luigi e come è agevole comprendere anche dalle
parole dello stesso MANCUSO, non aveva alcun ruolo nel gruppo dal punto di vista
operativo, tanto da non potersi considerare un vero e proprio affiliato nel
senso in cui i protagonisti di queste vicende sono soliti intendere il termine,
ma era certamente un elemento sul cui sostegno il MANCUSO poteva sempre contare
(come ha riferito anche FERRARA Sebastiano), sia dal punto di vista economico (è
probabile che l’attività commerciale del Pellegrino fosse uno dei canali
attraverso i quali si reinvestivano i proventi delle azioni criminose del
gruppo), che dal punto di vista logistico (il deposito del Pellegrino era
probabilmente utilizzato come punto di incontro e luogo di riunione, essendo
ubicato in una zona periferica della città e dotato di sistemi adeguati per
prevenire sgradite incursioni: si desume dall’esame dei rilievi fotografici
che l’area di accesso al deposito può essere illuminata da potenti lampade ed
è controllabile attraverso una telecamera, descritta nel verbale di sopralluogo
e collegata ad un monitor posto nell’ufficio). Anche LEO Giovanni, riferendo
sull’omicidio del figlio del Pellegrino, ha confermato la circostanza di un
rapporto di natura sostanzialmente societaria del MANCUSO con Pellegrino Paolo,
che analogo legame aveva intrattenuto in precedenza con il defunto Leo Giuseppe.
Ed è emerso che i rapporti erano di tale familiarità che il MANCUSO poteva
contare sull’amicizia del Pellegrino anche per piccole necessità, certamente
estranee al contesto criminale (apparteneva al MANCUSO il cane di grosse
dimensioni che una delle segretarie del Pellegrino aveva visto al deposito per
un paio di giorni prima dell’omicidio, verosimilmente perché il MANCUSO,
costretto a nascondersi dopo l’uccisione di Di Blasi, non era certamente in
condizione di prendersene cura).
Pur riconducendo unanimemente l’uccisione del
Pellegrino alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo”, le varie fonti di accusa e gli stessi imputati attribuiscono ad una
iniziativa del CASTORINA la scelta dell’obiettivo, o quantomeno l’impegno di
eliminare Pellegrino Paolo del cui ruolo all’interno del gruppo di MANCUSO si
era comunque parlato nel corso della riunione e CASTORINA ha precisato che in
ogni caso erano tutti d’accordo nell’assumere la necessità di eliminare il
Pellegrino. E ciò sia in relazione ad una sorta di criterio di “competenza”
territoriale, poiché la vittima designata abitava ed esercitava la sua attività
in una zona non lontana dal rione Minissale che costituiva l’area di influenza
del CASTORINA, sia in considerazione dello stretto legame, ampiamente emerso in
dibattimento, che univa il CASTORINA al Di Blasi, la cui uccisione aveva scosso
profondamente l’imputato, peraltro già coinvolto nelle iniziative contro
MANCUSO, e ne aveva alimentato il risentimento, ben espresso dal tono delle
varie affermazioni che gli sono state attribuite sulla assoluta necessità di
consumare la vendetta nello stesso giorno della celebrazione dei funerali di Di
Blasi Domenico.
Alla originaria chiamata in correità di CASTORINA
Pasquale, già indicato concordemente da tutte le altre fonti di accusa
unitamente al nipote, si è affiancata e sovrapposta l’ammissione di
responsabilità del PIETROPAOLO, la cui collaborazione con la giustizia ha avuto
inizio dopo l’esecuzione dell’ordinanza custodiale.
Le due confessioni, ampiamente confermate dalle
altre fonti di accusa, trovano significativi riscontri nelle risultanze della c.
d. prova generica, posto che vi è corrispondenza tra la ricostruzione fornita
dagli imputati e i dati a suo tempo riscontrati concernenti il calibro ed il
numero delle armi usate, la direzione e la presumibile successione dei colpi
esplosi, le modalità di allontanamento dei sicari dal luogo dell’omicidio.
Una singolare coincidenza deve essere invece
considerata quella relativa al ritrovamento di residui di dello sparo su un
giubbotto sequestrato al PIETROPAOLO perché ritenuto simile a quello indossato
da uno dei killer e descritto da una delle testimoni presenti: il PIETROPAOLO ha
negato ancora una volta che quello in sequestro fosse il giubbotto
effettivamente indossato al momento dell’agguato, affermando invece che di
quell’indumento, così come ha dichiarato anche CASTORINA, si era liberato
subito dopo l’omicidio come è prassi comune allo scopo di prevenire eventuali
indagini. La circostanza dello “scambio” dei due indumenti e
dell’effettuazione dell’analisi su quello non utilizzato è stata attestata
anche da due dei collaboratori sentiti (SPARACIO Luigi e LEO Roberto), oltre ad
avere trovato una indiretta conferma nell’esito della ricognizione che fu
effettuata nelle forme dell’incidente probatorio nel corso della prima fase
delle indagini preliminari. Non essendovi alcuna ragione plausibile per
affermare che l’imputato neghi ancora oggi falsamente l’uso del giubbotto
sequestrato, peraltro neppure riconosciuto dalla segretaria del Pellegrino, che
aveva fornito una descrizione sommaria dell’indumento e dell’aggressore che
lo indossava, non resta che prendere atto della circostanza e ascriverla ad un
eventuale inquinamento accidentale che avrebbe falsato il risultato
dell’indagine compiuta dal consulente del Pubblico Ministero.
Non vi sono poi, né appaiono altrimenti
reperibili, elementi sufficienti per approfondire la questione relativa alla
eventuale partecipazione all’agguato, con un ruolo di appoggio dei due
esecutori materiali, di una terza persona su cui i due odierni imputati
avrebbero deliberatamente e concordemente taciuto, o sulla quale, meglio, al
silenzio del CASTORINA il nipote si sarebbe adeguato. In proposito è talora
emerso in dibattimento che all’omicidio avrebbe preso parte una terza persona:
secondo LEO Roberto si trattava di colui che conduceva la Y10
usata per l’omicidio, ma PIETROPAOLO si sarebbe rifiutato di rivelargliene
l’identità; secondo FERRARA Sebastiano e LEO Salvatore si trattava di colui
che avrebbe dato il “segnale” ai killer, ma mentre per il primo tale compito
fu svolto da un cognato del CASTORINA inteso Franco
canni ‘i cavaddu, per LEO il ruolo fu assunto da un parente del CASTORINA,
Erba Ignazio.
È evidente che a fronte di questi elementi ed in
presenza di una precisa affermazione dei due imputati, che hanno escluso la
partecipazione di altri imputati all’omicidio, non resta che prendere atto
della loro versione, anche perché gli elementi indicati appaiono del tutto
insuscettibili di ulteriori approfondimenti, e certamente troppo modesti per
configurare, anche in via di ipotesi, la responsabilità di persone diverse da
CASTORINA e PIETROPAOLO.
Ricorrono certamente entrambe le aggravanti
contestate.
Richiamate in ordine alla premeditazione tutte le
considerazioni di carattere generale già sviluppate in altre parti di questa
motivazione, nel caso di specie l’omicidio, secondo le stesse affermazioni dei
due imputati, è stato preceduto da una precisa assunzione di impegno, legata
alla precedente deliberazione di annientamento dell’intero gruppo “Mancuso
– Rizzo”, e da una fase preparatoria, che, per quanto cronologicamente
contratta, è stata contraddistinta dal reperimento delle armi e da un primo
sopralluogo presso il deposito di carni gestito dal Pellegrino. Alla luce di
questi elementi, considerata anche la matrice dell’omicidio e la personalità
degli aggressori e della vittima, è certo che la determinazione criminosa
albergò nell’animo degli imputati per un lasso di tempo sufficientemente
ampio, e comunque tale da consentire un eventuale ripensamento, ovviamente del
tutto improbabile data la cogenza dell’impegno assunto in considerazione
dall’appartenenza ad un preciso contesto associativo.
Sussiste inoltre l’aggravante di cui all’art. 7
del decreto legge n. 152/91, per essere stati i fatti commessi allo scopo di
agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque,
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
c. p., essendo in questa sede sufficiente richiamare innanzitutto le
considerazioni illustrate in ordine alla natura di tutti i fatti di sangue
riconducibili alla deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo
“Mancuso – Rizzo”.
Il delitto presenta poi le caratteristiche proprie
della “esecuzione mafiosa”, tanto per le modalità esecutive, posto che
l’omicidio fu commesso alla presenza di tre dipendenti del Pellegrino, senza
preoccuparsi minimamente dell’eventuale presenza di passanti o di persone che
avrebbero potuto essere richiamate dal fragore dei numerosi spari nei balconi
delle limitrofe case di abitazione (vi era evidentemente la certezza che un muro
di omertà avrebbe ostacolato le indagini, e di esso si è già colta qualche
traccia anche nel corso del dibattimento), che per il movente che, secondo le
stesse ammissioni degli imputati, è riferibile sicuramente a conflitti tra
gruppi contrapposti, la cui soluzione viene affidata alle armi, nella
convinzione che l’omicidio sia lo strumento strategico per indebolire i gruppi
avversari e conquistare una posizione egemonica nel sistema delle organizzazioni
criminali.
L’operatività di quest’ultima aggravante va
tuttavia in concreto esclusa per entrambi gli imputati a cui deve essere
concessa l’attenuante speciale di cui all’art. 8 dello stesso decreto legge
n. 152/91. CASTORINA ed il nipote hanno ammesso senza riserve o reticenze
riscontrabili la propria responsabilità, fornendo entrambi una ricostruzione
aderente alla realtà dei fatti, diretta a sovrapporsi alle altre fonti di
accusa nelle quali l’indicazione dei responsabili o delle modalità
dell’omicidio avveniva de relato. A
ciò si aggiunga che al contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti si
accompagna il disvelamento ed il sicuro abbandono da parte degli imputati del
contesto associativo la cui appartenenza aveva determinato la consumazione dei
delitti per cui si procede.
Il beneficio può essere concesso anche al
PIETROPAOLO, sebbene la collaborazione di quest’ultimo sia intervenuta dopo
l’acquisizione degli indizi sufficienti alla emissione di una ordinanza di
custodia cautelare a suo carico. Il contributo di PIETROPAOLO appare dettagliato
e frutto di una conoscenza autonoma e diretta dei fatti, ed è meritevole del
beneficio invocato perché si innesta in una scelta di collaborazione che alla
luce di quanto è emerso in questo dibattimento deve ritenersi genuina ed
ispirata ad autentica dissociazione dal passato criminoso dell’imputato.
Anche in questo caso per la determinazione delle
pene si rinvia alla parte finale della motivazione.