2.3.22.    Omicidio volontario in danno di PELLEGRINO Paolo (capo 22)

Poco dopo le ore 7 del sabato successivo all’omicidio di Domenico Di Blasi, il 18 maggio 1991, mentre si trovava all’interno del deposito di carni di cui era titolare, Paolo Pellegrino veniva raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da due killer travisati che si allontanavano subito dopo a piedi prima di salire su una Autobianchi Y10 di colore amaranto con cui si dileguavano definitivamente. Quest’ultima circostanza veniva appresa casualmente dall’equipaggio della volante accorsa sul luogo della sparatoria, posto che le persone presenti all’interno del deposito in occasione dell’omicidio si erano a loro volta allontanate immediatamente e nessuno, oltre al cadavere, veniva trovato al momento dell’intervento (v. la testimonianza di Amato Giuseppe, sentito il 28 novembre 1997).

All’atto del sopralluogo eseguito alla presenza del Pubblico Ministero e del medico legale presso il locale ubicato a Messina, nella via 37A di contrada Fucile (presso il quale in precedenza svolgeva analogo commercio la “Mediterranea Carni”, a cui impropriamente continuava ad essere riferita l’attività), il cadavere del Pellegrino veniva rinvenuto in posizione supina, a poco più di quattro metri dall’ingresso del deposito vero e proprio e nei pressi di quello dei due box ricavati all’interno che era destinato ad ufficio, con il capo poggiato in corrispondenza di una estesa pozza di sangue. Sparsi sul pavimento, ad una distanza dal cadavere non superiore a sei metri, venivano trovati e sottoposti a sequestro quattro bossoli di cartuccia per pistola calibro 7,65 parabellum, due bossoli di cartuccia per pistola calibro 7,65 comune ed una ogiva fortemente deformata, appartenente a una cartuccia per pistola di calibro imprecisato (v. il fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti dagli operatori del locale gabinetto di polizia scientifica, contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 22, e la deposizione di mera conferma del teste Catalfamo Salvatore, sentito all’udienza del 14 novembre 1997).

La successiva indagine medico – legale, compiuta dalla dottoressa Gualniera, che è stata ascoltata in dibattimento all’udienza del 14 novembre 1997, evidenziava che tanto quest’ultimo reperto che il proiettile, anch’esso deformato, che era stato trovato infisso nel giubbotto della vittima, appartenevano presumibilmente a cartuccia per arma da fuoco a canna corta calibro 7,65 parabellum, così come induceva a ritenere l’analisi metrica e ponderale, ed il confronto con gli altri reperti rinvenuti.

L’esame autoptico, nel corso del quale venivano trovati altri reperti balistici tanto deformati da impedirne la classificazione, evidenziava che il Pellegrino era stato attinto da cinque colpi, quattro dei quali in varie zone del capo, che avevano prodotto devastanti lesioni dell’encefalo, ed uno nella parte destra del torace, il quale aveva attraversato i tessuti molli della regione sottocutanea senza determinare alcuna lesione ad organi interni. Quanto alla distanza di sparo il mancato rinvenimento dei caratteri propri dello sparo da vicino sulla stoffa degli indumenti della vittima circostante i fori di entrata dei proiettili indusse il medico legale a concludere che i colpi erano stati sparati tutti da distanza superiore, anche di poco, ai 50 centimetri (v. relazione di consulenza medico – legale, depositata il 3.7.1991, prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza del 9 maggio 1997 e contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 22).

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del Pellegrino, attigua al locale dove era stato consumato l’omicidio, venivano rinvenute solamente alcune cambiali, mentre all’interno del deposito gli inquirenti trovavano un blocchetto di assegni di un conto corrente bancario intestato a Mariella Sgroi, all’epoca convivente di MANCUSO Giorgio, sul quale si accertava che il Pellegrino, in quanto aveva subito dei protesti cambiari, era costretto ad operare per far fronte ai pagamenti nel corso della sua attività di gestione del deposito (v. dichiarazioni del teste Stornante, sentito all’udienza del 14 novembre 1997). La circostanza, inducendo a ritenere che tra il MANCUSO e la vittima vi fosse quantomeno un rapporto di cointeressenza economica relativo all’attività del Pellegrino, confermava la prima intuizione degli organi investigativi che avevano posto il fatto di sangue in relazione con l’omicidio Di Blasi, inquadrandolo nella rappresaglia presumibilmente deliberata dagli altri gruppi nei confronti del MANCUSO e delle persone a lui vicine (v. le dichiarazioni del teste Gugliotta, sentito nelle udienze del 14 novembre 1997 e 24 aprile 1998). Il Pellegrino era peraltro persona nota alle forze dell’ordine, perché già ritenuto molto vicino al defunto Pippo Leo, al cui gruppo il MANCUSO apparteneva: gli inquirenti sospettavano che in realtà il Leo fosse direttamente interessato all’attività di acquisto e vendita all’ingrosso di carni svolta dal Pellegrino, e perciò anche su quest’ultimo erano state talvolta svolte delle attività investigative (v. le dichiarazioni del teste Sciacca, sentito nelle udienze del 28 novembre 1997 e del 16 maggio 1998).

Grazie alla indicazione di una fonte confidenziale, che aveva riferito il numero di targa dell’autovettura su cui erano fuggiti i killer (come ha precisato il teste Galizia), si riuscì a risalire a PIETROPAOLO Pasquale, personaggio conosciuto dalle forze dell’ordine anche perché nipote di CASTORINA Pasquale, la cui zona di influenza era notoriamente il quartiere Minissale, non molto distante dal luogo in cui era stato commesso l’omicidio. Il PIETROPAOLO, che aveva di recente acquistato la Y10 dalla precedente proprietaria, non fu immediatamente rintracciato e la circostanza destò ulteriori sospetti, anche perché le caratteristiche fisiche attribuite dai presenti ad uno dei killer corrispondevano proprio a quelle del PIETROPAOLO. Quest’ultimo fu poi trovato presso l’abitazione dello zio CASTORINA, che in quel periodo era latitante (v. le dichiarazioni dei testi Russo e Sciacca), e gli venne anche sequestrato un giubbotto di colore scuro che avrebbe potuto identificarsi con l’indumento dello stesso tipo che uno dei killer indossava al momento dell’agguato.

Sulla scorta di questi elementi a carico di PIETROPAOLO Pasquale nell’agosto 1991 (secondo quanto riferito dall’imputato nel corso del suo esame) fu emessa ed eseguita un’ordinanza di custodia cautelare.

Sul giubbotto del PIETROPAOLO, sottoposto a sequestro il 5 giugno 1991 alla presenza dell’avvocato di fiducia del PIETROPAOLO, veniva eseguita un’indagine diretta alla ricerca di eventuali residui dello sparo, la quale dava esito positivo, avendo il consulente del Pubblico Ministero, Bevagna Raniero (sentito in dibattimento il 16 gennaio 1998), accertato che sul giubbotto color senape sequestrato al PIETROPAOLO erano presenti alcune particelle riconducibili ai residui dello sparo, ed in particolare una, composta da bario, piombo e antimonio, combinazione che notoriamente è considerata dalla letteratura specializzata come univocamente indicativa dello sparo.

Nel contempo il difensore del PIETROPAOLO il 23 settembre 1991 avanzava richiesta di incidente probatorio perché il capo di abbigliamento in sequestro fosse sottoposto per l’eventuale riconoscimento a Garufi Sebastiana, già alle dipendenze del Pellegrino con mansioni di segretaria, la quale aveva descritto l’indumento indossato da uno dei killer che gli inquirenti avevano creduto di potere identificare con il giubbotto sequestrato. Il relativo mezzo istruttorio veniva ammesso dal GIP, e dopo un rinvio, a causa del mancato rinvenimento dell’indumento che era contestualmente sottoposto all’indagine tecnica diretta ad individuare i residui dello sparo, la ricognizione poteva aver luogo il successivo 15 ottobre, allorché la Garufi, che in precedenza aveva dichiarato che il giubbotto indossato da uno dei sicari era del tipo “a vento” e di colore verde militare, non riconosceva l’indumento in sequestro che le veniva mostrato insieme ad altri aventi caratteristiche simili.

Verosimilmente anche sulla scorta di questo esito dell’incidente probatorio, che indeboliva la prospettazione accusatoria, non avendo prodotto le indagini preliminari ulteriori sbocchi concreti, il procedimento, dopo la scarcerazione del PIETROPAOLO (avvenuta, secondo l’imputato, dopo un paio di mesi), si chiudeva con un decreto di archiviazione emesso il 16 luglio 1992.

Furono le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia a consentire la riapertura delle indagini (28.2.1993), più volte prorogate prima che il relativo procedimento (iscritto al n. 303/93 R. G. N. R.) confluisse nell’ambito della Peloritana bis ed il PIETROPAOLO, non ancora collaboratore di giustizia, fosse raggiunto, per questa e per altre vicende, dalla ordinanza di custodia cautelare del 14 luglio 1995 (capo 35).

Il dibattimento ha ripercorso le fasi dell’agguato attraverso l’esame delle persone che erano presenti nel deposito al momento dell’omicidio, risoltosi per tutte nella sistematica ed integrale contestazione delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, che i testimoni si sono limitati a confermare giustificando l’attuale  difficoltà di ricordare con il notevole lasso di tempo trascorso dal fatto di sangue. E tuttavia è opportuno sottolineare questo dato che accomuna le testimonianze in esame, perché esso è un indice rivelatore della matrice del fatto di sangue, attorno al quale fu eretto un muro di omertà che riesce difficile abbattere perfino dopo la confessione dei responsabili divenuti collaboratori di giustizia.

È così emerso che la mattina del 18 maggio 1991, come di consueto, intorno alle 6 erano giunti per primi al deposito i due autisti del Pellegrino, Ciacciariello Leonardo e Giorgianni Francesco, che avevano caricato della carne sul camion e l’avevano trasportata alla vicina macelleria di proprietà dello stesso Pellegrino, facendo successivamente ritorno al deposito per proseguire le attività della giornata. Intorno alle ore 7 era sopraggiunta una delle altre due dipendenti del Pellegrino, Garufi Sebastiana, assunta da circa un mese con mansioni di segretaria, e dopo una ventina di minuti era arrivato anche il Pellegrino, la cui abitazione era attigua al deposito. Quest’ultimo aveva appena fatto ingresso nel locale, portandosi nei pressi del box adibito ad ufficio al cui interno si trovava la scrivania della Garufi, quando era stato affrontato da due individui, uno dei quali travisato con un cappuccio, che era stato notato in particolare dalla Garufi mentre esplodeva un primo colpo di pistola e quindi altri in rapida successione in direzione del Pellegrino che riusciva solamente a pronunciare una disperata invocazione di aiuto. Dello sparatore la Garufi fornì una sommaria descrizione somatica, riferendo che era alto circa un metro e settanta, snello di corporatura, ed indossava un giubbotto del tipo “a vento” di colore “verde militare” più lungo dei normali giubbotti. Nessun altro dei presenti fu in grado di fornire ulteriori indicazioni, poiché tanto la Garufi che i due operai dopo i primi colpi avevano cercato riparo impauriti, mentre l’altra segretaria, Giunta Maria, come di consueto, era arrivata al deposito dopo le 8 quando l’omicidio era stato già consumato.

Sia la Giunta che la Garufi, le quali in considerazione delle mansioni espletate erano in grado di meglio riferire sull’attività e sui contatti del Pellegrino, diedero poi delle interessanti informazioni relative ai rapporti tra il loro datore di lavoro e MANCUSO Giorgio, dichiarando che quest’ultimo appariva interessato all’attività del Pellegrino ed era solito frequentare il deposito quasi quotidianamente in compagnia di un gruppo di persone, due delle quali identificate già nel corso delle prime indagini come PULLIA Carmelo e Messina Giovanni: peraltro dalla menzione dei nomi di battesimo, con i quali la Giunta indicò a suo tempo le persone che solitamente si accompagnavano a MANCUSO, è agevole risalire all’identità di questi personaggi, alcuni dei quali deceduti in occasione delle successive azioni di rappresaglia portate ad esecuzione nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” (così, ad es., “Vittorio” è certamente il Cunsolo, “Pippo” si identifica presumibilmente con Vento Giuseppe, l’uno e l’altro uccisi nell’estate del 1992). Gli incontri, che avvenivano in un clima di grande amicizia, evidenziato anche dal bacio con cui MANCUSO ed il Pellegrino erano soliti salutarsi, si erano tuttavia diradati nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio, ed il MANCUSO personalmente era stato visto per l’ultima volta quattro o cinque giorni prima. La mattina del 16 maggio 1991, invece, verso le 9 si era presentato al deposito PULLIA Carmelo, che aveva lasciato un cane del MANCUSO precisando che era necessario che l’animale rimanesse al deposito per qualche giorno.

Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento i collaboratori di giustizia Santacaterina Umberto, MANCUSO Giorgio, RIZZO Rosario, LEO Roberto, LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano, LEO Salvatore e CARIOLO Antonio. Nella lista del Pubblico Ministero, perché fosse esaminato nelle forme di cui all’art. 210 c. p. p., era stato indicato anche Aliquò Ignazio, ma lo stesso si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, tanto all’udienza del 14 novembre 1997 che a quella del 5 maggio 1999, e sull’episodio il Pubblico Ministero non ha proceduto ad alcuna contestazione.

Si sono inoltre sottoposti all’esame gli imputati CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale.

Nel contesto della narrazione delle vicende successive all’omicidio Di Blasi, Santacaterina Umberto, sentito all’udienza del 14 novembre 1997, ha inserito anche l’omicidio di Pellegrino Paolo, titolare di un deposito per la vendita di carni all’ingrosso e di una macelleria, nell’ambito della reazione degli altri gruppi alla uccisione di Di Blasi. La vittima era in rapporti di affari, anche illeciti, con MANCUSO Giorgio, ed in precedenza era stata vicina al defunto Pippo Leo, al cui gruppo apparteneva anche Santacaterina, le cui informazioni sui legami con il MANCUSO risalivano a questa fase di comune militanza criminosa.

A commettere l’omicidio, come Santacaterina aveva avuto modo di apprendere la stessa mattina del 18 maggio 1991 dagli stessi esecutori, erano stati CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO Pasquale, appartenenti al gruppo “Sparacio”, che avevano raggiunto con una motocicletta il deposito del Pellegrino e vi erano entrati travisati facendo fuoco contro la vittima ciascuno con la propria arma. CASTORINA, che era particolarmente legato a Di Blasi e a cui era molto vicino anche Santacaterina, aveva spiegato a quest’ultimo che era stata fatta una riunione a casa di SPARACIO e che nella giornata in cui avrebbero dovuto celebrarsi i funerali dell’amico Di Blasi era giusto che qualcuno del gruppo antagonista gli facesse compagnia (“… Perché CASTORINA Pasquale era molto legato a Di Blasi Domenico e mi aveva detto che avevano fatto una riunione a casa dello SPARACIO, e avevano deciso che Di Blasi quel giorno non se ne doveva andare da solo.”).

MANCUSO Giorgio, sentito anche su questo episodio all’udienza del 22 gennaio 1999, ha escluso che Pellegrino Paolo e il figlio Salvatore, che cadrà vittima di un analogo agguato poco meno di un anno dopo il padre, fossero suoi affiliati o corresponsabili di attività di natura criminosa, esprimendo al contempo rammarico per una rappresaglia che aveva finito per coinvolgere anche persone estranee al gruppo che, come il Pellegrino, lavoravano regolarmente. Accennando alla natura dei rapporti intercorrenti con Paolo Pellegrino (emersi peraltro anche in altre vicende esaminate nell’ambito di questo processo), MANCUSO ha dichiarato che si trattava di un “amico”, nella cui attività di vendita all’ingrosso di carni il MANCUSO aveva investito tutto il proprio denaro. L’omicidio, avvenuto quando MANCUSO era già ricercato per l’uccisione di Di Blasi, era stato consumato da elementi del gruppo “Sparacio”, anche se MANCUSO non è stato in proposito più preciso.

RIZZO Rosario, sentito il 15 febbraio ed il 26 marzo 1999, ha dichiarato che l’omicidio di Paolo Pellegrino, un amico di MANCUSO a lui legato da rapporti di affari (un simpatizzante, ha precisato il collaboratore, e non un affiliato), rientrava nell’ambito della reazione degli altri gruppi successiva all’omicidio Di Blasi. Ad uccidere il Pellegrino, secondo quanto RIZZO aveva appreso dal figlio di lui Salvatore, erano stati Pasquale PIETROPAOLO e Pasquale CASTORINA.

LEO Roberto, sentito all’udienza del 14 aprile 1999, ha dichiarato che Pellegrino Paolo, molto legato originariamente al cugino Leo Giuseppe, poi ucciso, era divenuto socio del MANCUSO, con il quale aveva in comune traffici leciti e non. Dopo la morte di Di Blasi tutti i gruppi deliberarono di attuare una rappresaglia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” e l’omicidio del Pellegrino, commesso da CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale (con il coinvolgimento di SPARACIO Luigi), rientrava nella strategia di indebolimento del MANCUSO, posto che quest’ultimo si era reso irreperibile. Quanto riferito il LEO aveva appreso da VENUTO Giuseppe e dallo stesso PIETROPAOLO, che glielo aveva confidato durante un periodo di comune detenzione nel 1991: nello stesso periodo si trovava detenuto anche MANCUSO Giorgio, che minacciava di vendicare, non appena gli fosse stato possibile, la morte del Pellegrino che non era un affiliato e non avrebbe dovuto essere coinvolto nella rappresaglia. La circostanza della comune detenzione ha trovato conferma nell’accertamento compiuto presso il D. A. P. da cui è emerso che MANCUSO Giorgio, LEO Roberto e PIETROPAOLO Pasquale furono contemporaneamente detenuti presso il carcere di Messina dal 29.8 al 19.10.1991 (v. nota prot. n. 2855 del 6.5.1999). All’omicidio aveva anche preso parte una terza persona che era alla guida della Y10 usata dai killer, ma la cui identità il PIETROPAOLO non aveva inteso rivelare. Quando gli aveva fatto la confidenza il PIETROPAOLO era sottoposto a misura cautelare per l’omicidio di Pellegrino Paolo, in quanto gli era stato sequestrato un giubbotto sul quale erano stati trovati residui dello sparo, anche se PIETROPAOLO sosteneva che non indossava l’indumento al momento della consumazione dell’omicidio.

LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo 1999, ha dichiarato che dell’eliminazione di Pellegrino Paolo si era discusso nella prima riunione successiva all’omicidio Di Blasi allorché era stato deciso lo sterminio di tutti gli appartenenti al gruppo “Mancuso – Rizzo”. A prendersi l’incarico di commettere l’omicidio furono CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO Pasquale, il primo particolarmente scosso dalla morte di Di Blasi e quindi molto adirato con il MANCUSO  (“disse una parola […] che doveva uscire il Di Blasi dall’obitorio, e già doveva entrare qualcuno del MANCUSO, una cosa del genere …”). Del fatto che fossero effettivamente stati CASTORINA e PIETROPAOLO il collaboratore aveva poi avuto conferma nel corso delle riunioni successive.

Di tenore analogo appaiono le dichiarazioni di ARNONE Marcello, sentito all’udienza del 24 marzo 1999, che, indicando come fonti delle sue conoscenze lo stesso LA TORRE e PIETROPAOLO Pasquale, ha specificato in ordine alle modalità esecutive che era stato CASTORINA a “finire” la vittima poiché la pistola del nipote si era inceppata.

SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 3 marzo 1999, ha confermato che Paolo Pellegrino non era un affiliato al gruppo di MANCUSO Giorgio, ma ne era un sostenitore, dal momento che MANCUSO prendeva parte alla gestione del deposito di carni di Fondo Fucile di cui era titolare il Pellegrino. Sotto questo profilo la scelta dell’obiettivo non fu casuale, perché, pur non rivestendo la vittima interesse operativo, l’eliminazione di Pellegrino colpiva MANCUSO nei suoi interessi economici, privandolo di un socio in affari. Furono CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale ad assumersi l’incarico, e fu poi il secondo che la sera stessa dell’omicidio incontrò SPARACIO raccontandogli tra l’altro di avere fatto uso di due pistole, una calibro 7,65 comune ed una calibro 7,65 parabellum. In seguito alla contestazione, ma avvalendosi della facoltà di non rispondere circa l’identità del suo informatore all’interno della Questura di Messina, SPARACIO ha ricordato che aveva successivamente saputo che le forze dell’ordine sospettavano il PIETROPAOLO ed erano alla ricerca di un giubbotto che sarebbe stato utilizzato da uno dei killer; aveva perciò messo sull’avviso il PIETROPAOLO, che aveva nascosto e successivamente lavato l’indumento effettivamente usato, mentre nel corso della perquisizione ne era stato rinvenuto un altro.

MARCHESE Mario, sentito nelle udienze del 19 febbraio e 2 aprile 1999, ha protestato la sua totale estraneità all’omicidio, indicando anche l’uccisione di Pellegrino Paolo, così come l’attentato a Passeri e Vento e l’agguato a La Rosa Carmelo tra gli episodi verificatisi subito dopo l’omicidio Di Blasi per iniziativa esclusiva del gruppo “Sparacio”. Limitandosi a ricordare che l’omicidio era stato commesso nella prima mattinata presso il deposito di carni, solo in seguito ad una reiterata contestazione MARCHESE ha ricordato che per indurlo a prendere parte attiva alla rappresaglia contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, cosa che avverrà a partire dall’omicidio di Messina Giovanni in poi, lo SPARACIO gli aveva confidato che MANCUSO stava per procedere alla sua eliminazione e che questa decisione era stata presa in particolare nel corso di una riunione svoltasi presso i locali del deposito gestito da Pellegrino Paolo.

FERRARA Sebastiano, sentito nel corso dell’udienza del 12 marzo 1999, ha riferito che anche l’omicidio di Pellegrino Paolo, che sosteneva MANCUSO economicamente, si inserisce nella stessa serie di fatti di sangue seguiti all’uccisione di Di Blasi Domenico e diretti a colpire gli elementi del gruppo “Mancuso – Rizzo”. A commettere l’omicidio erano stati CASTORINA Pasquale ed il nipote PIETROPAOLO Pasquale, i quali, ricevuta da un cognato del CASTORINA (di cui FERRARA ricorda solo che si chiama Franco e che è soprannominato canni ‘i cavaddu) l’assicurazione che il Pellegrino si trovava all’interno del deposito di carni di cui era titolare, vi avevano fatto ingresso con una motocicletta e gli avevano sparato. Dell’episodio il FERRARA aveva appreso sia da CASTORINA che da SPARACIO in occasione di una delle numerose riunioni che con frequenza quasi quotidiana si svolgevano in quel periodo.

LEO Salvatore, riferendo all’udienza del 19 aprile 1999 in merito all’omicidio di Pellegrino Salvatore, ha incidentalmente dichiarato di avere saputo che responsabili dell’omicidio del padre Paolo erano CASTORINA Pasquale e PIETROPAOLO Pasquale, ai quali il “segnale” era stato dato da un parente di CASTORINA, tale Erba Ignazio da cui il LEO aveva appreso la circostanza.

CARIOLO Antonio, sentito il 3 febbraio 1999, ha dichiarato che dell’uccisione di Pellegrino Paolo si era incaricato in una riunione svoltasi il giorno precedente all’omicidio CASTORINA Pasquale, particolarmente scosso dalla morte di Di Blasi di cui era “compare”. Successivamente tanto SPARACIO che lo stesso CASTORINA gli diedero conferma della riuscita della missione, che era stata eseguita da CASTORINA e da PIETROPAOLO Pasquale presso il deposito di carni del Pellegrino dove i killer si erano portati utilizzando un’autovettura Y10.

CASTORINA Pasquale, esaminato il 12 dicembre 1998, ha confermato che si era impegnato insieme al nipote a commettere l’omicidio di Pellegrino Paolo nel corso della stessa riunione in cui SPARACIO aveva portato a conoscenza dei presenti (tra cui MARCHESE Mario) che i responsabili della morte di Di Blasi Domenico erano MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, e nella quale era stato conseguentemente deciso di “fare  terra bruciata” intorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. La scelta dell’obiettivo scaturiva anche dall’intento di “punire” personalmente il Pellegrino presso il cui deposito di carni si sapeva che si erano svolti alcuni incontri di esponenti del gruppo antagonista precedenti all’uccisione di Di Blasi. Dopo la fine della riunione, intorno alle ore 13 di quello stesso giorno, CASTORINA si era quindi recato al villaggio Aldisio presso il deposito in compagnia del nipote PIETROPAOLO Pasquale senza rintracciare il Pellegrino. La mattina successiva, intorno alle sette meno un quarto, CASTORINA ed il nipote, che indossavano entrambi dei giubbotti (di colore chiaro quello del CASTORINA, di tipo militare quello del PIETROPAOLO) ed erano travisati con cappucci ed occhiali scuri, avevano compiuto un altro sopralluogo a bordo della Y10 di colore amaranto di proprietà del PIETROPAOLO. Avuta la certezza della presenza del Pellegrino all’interno del deposito, dopo avere parcheggiato l’autovettura nei pressi di una scuola, si erano introdotti nel locale ed avevano affrontato la vittima designata. Il Pellegrino visti i sicari travisati aveva subito compreso la ragione della loro presenza (avrebbe esclamato “mamma bedda” o una cosa simile), ma era stato subito raggiunto dal primo colpo esploso da CASTORINA, a cui era seguito un altro colpo esploso da PIETROPAOLO, e quindi gli altri quattro o cinque colpi che CASTORINA aveva indirizzato al volto della vittima. L’arma usata dal CASTORINA era una pistola calibro 7,65 Mauser, caricata con proiettili di dimensioni superiori a quelle comuni, che gli era stata consegnata in precedenza da SPARACIO per compiere un attentato contro MANCUSO e che a questo scopo era stata per un periodo custodita presso il negozio della suocera di SPARACIO La Stellina (v. in proposito quanto il CASTORINA aveva riferito nel corso del suo esame relativo ai fatti di cui al capo 15).

CASTORINA ha poi aggiunto che, compiuta la missione ed accertatosi che una persona anziana a passeggio con il cane non avesse annotato il numero di targa della Y10, era ritornato a casa, e quindi, sempre in compagnia del nipote, era nuovamente uscito con la Fiat UNO della moglie per andare a casa di SPARACIO, presso la quale entrambi avevano commentato l’accaduto, oltre che con lo stesso SPARACIO, con Villari Antonino, VINCI Rosario e BONASERA Angelo, questi ultimi due incontrati già durante il precedente spostamento nei pressi del villaggio CEP.

PIETROPAOLO Pasquale, sentito in data 11 e 18 dicembre 1998, ha ribadito sostanzialmente quanto dichiarato dallo zio in ordine alle modalità dell’omicidio e alle vicende che l’avevano preceduto, riferendo in particolare che una delle pistole utilizzate, la calibro 7,65 parabellum, era stata consegnata da Villari Antonino, e che, esploso il primo colpo, l’arma del CASTORINA si era inceppata, sicché era stato lo stesso PIETROPAOLO a sparare successivamente alla testa del Pellegrino che gli era andato incontro e che, una volta caduto, era stato centrato al capo da altri due o tre colpi esplosi da CASTORINA che aveva nel frattempo riattivato la propria arma. Ha inoltre aggiunto l’imputato che, come di consueto, si era disfatto subito del giubbotto indossato al momento dell’agguato, sicché non era questo l’indumento sequestrato dalle forze dell’ordine sul quale erano poi stati trovati residui dello sparo.

L’insieme delle risultanze processuali non lascia alcun dubbio sulla piena attendibilità della confessione dei due imputati e sulla fondatezza dell’affermazione della loro responsabilità per l’omicidio di Pellegrino Paolo ed i reati connessi.

Il dibattimento ha attestato l’esistenza di rapporti assai stretti tra il MANCUSO ed il Pellegrino, persona questa che, come ha acutamente osservato SPARACIO Luigi e come è agevole comprendere anche dalle parole dello stesso MANCUSO, non aveva alcun ruolo nel gruppo dal punto di vista operativo, tanto da non potersi considerare un vero e proprio affiliato nel senso in cui i protagonisti di queste vicende sono soliti intendere il termine, ma era certamente un elemento sul cui sostegno il MANCUSO poteva sempre contare (come ha riferito anche FERRARA Sebastiano), sia dal punto di vista economico (è probabile che l’attività commerciale del Pellegrino fosse uno dei canali attraverso i quali si reinvestivano i proventi delle azioni criminose del gruppo), che dal punto di vista logistico (il deposito del Pellegrino era probabilmente utilizzato come punto di incontro e luogo di riunione, essendo ubicato in una zona periferica della città e dotato di sistemi adeguati per prevenire sgradite incursioni: si desume dall’esame dei rilievi fotografici che l’area di accesso al deposito può essere illuminata da potenti lampade ed è controllabile attraverso una telecamera, descritta nel verbale di sopralluogo e collegata ad un monitor posto nell’ufficio). Anche LEO Giovanni, riferendo sull’omicidio del figlio del Pellegrino, ha confermato la circostanza di un rapporto di natura sostanzialmente societaria del MANCUSO con Pellegrino Paolo, che analogo legame aveva intrattenuto in precedenza con il defunto Leo Giuseppe. Ed è emerso che i rapporti erano di tale familiarità che il MANCUSO poteva contare sull’amicizia del Pellegrino anche per piccole necessità, certamente estranee al contesto criminale (apparteneva al MANCUSO il cane di grosse dimensioni che una delle segretarie del Pellegrino aveva visto al deposito per un paio di giorni prima dell’omicidio, verosimilmente perché il MANCUSO, costretto a nascondersi dopo l’uccisione di Di Blasi, non era certamente in condizione di prendersene cura).

Pur riconducendo unanimemente l’uccisione del Pellegrino alla deliberazione della “guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, le varie fonti di accusa e gli stessi imputati attribuiscono ad una iniziativa del CASTORINA la scelta dell’obiettivo, o quantomeno l’impegno di eliminare Pellegrino Paolo del cui ruolo all’interno del gruppo di MANCUSO si era comunque parlato nel corso della riunione e CASTORINA ha precisato che in ogni caso erano tutti d’accordo nell’assumere la necessità di eliminare il Pellegrino. E ciò sia in relazione ad una sorta di criterio di “competenza” territoriale, poiché la vittima designata abitava ed esercitava la sua attività in una zona non lontana dal rione Minissale che costituiva l’area di influenza del CASTORINA, sia in considerazione dello stretto legame, ampiamente emerso in dibattimento, che univa il CASTORINA al Di Blasi, la cui uccisione aveva scosso profondamente l’imputato, peraltro già coinvolto nelle iniziative contro MANCUSO, e ne aveva alimentato il risentimento, ben espresso dal tono delle varie affermazioni che gli sono state attribuite sulla assoluta necessità di consumare la vendetta nello stesso giorno della celebrazione dei funerali di Di Blasi Domenico.

Alla originaria chiamata in correità di CASTORINA Pasquale, già indicato concordemente da tutte le altre fonti di accusa unitamente al nipote, si è affiancata e sovrapposta l’ammissione di responsabilità del PIETROPAOLO, la cui collaborazione con la giustizia ha avuto inizio dopo l’esecuzione dell’ordinanza custodiale.

Le due confessioni, ampiamente confermate dalle altre fonti di accusa, trovano significativi riscontri nelle risultanze della c. d. prova generica, posto che vi è corrispondenza tra la ricostruzione fornita dagli imputati e i dati a suo tempo riscontrati concernenti il calibro ed il numero delle armi usate, la direzione e la presumibile successione dei colpi esplosi, le modalità di allontanamento dei sicari dal luogo dell’omicidio.

Una singolare coincidenza deve essere invece considerata quella relativa al ritrovamento di residui di dello sparo su un giubbotto sequestrato al PIETROPAOLO perché ritenuto simile a quello indossato da uno dei killer e descritto da una delle testimoni presenti: il PIETROPAOLO ha negato ancora una volta che quello in sequestro fosse il giubbotto effettivamente indossato al momento dell’agguato, affermando invece che di quell’indumento, così come ha dichiarato anche CASTORINA, si era liberato subito dopo l’omicidio come è prassi comune allo scopo di prevenire eventuali indagini. La circostanza dello “scambio” dei due indumenti e dell’effettuazione dell’analisi su quello non utilizzato è stata attestata anche da due dei collaboratori sentiti (SPARACIO Luigi e LEO Roberto), oltre ad avere trovato una indiretta conferma nell’esito della ricognizione che fu effettuata nelle forme dell’incidente probatorio nel corso della prima fase delle indagini preliminari. Non essendovi alcuna ragione plausibile per affermare che l’imputato neghi ancora oggi falsamente l’uso del giubbotto sequestrato, peraltro neppure riconosciuto dalla segretaria del Pellegrino, che aveva fornito una descrizione sommaria dell’indumento e dell’aggressore che lo indossava, non resta che prendere atto della circostanza e ascriverla ad un eventuale inquinamento accidentale che avrebbe falsato il risultato dell’indagine compiuta dal consulente del Pubblico Ministero.

Non vi sono poi, né appaiono altrimenti reperibili, elementi sufficienti per approfondire la questione relativa alla eventuale partecipazione all’agguato, con un ruolo di appoggio dei due esecutori materiali, di una terza persona su cui i due odierni imputati avrebbero deliberatamente e concordemente taciuto, o sulla quale, meglio, al silenzio del CASTORINA il nipote si sarebbe adeguato. In proposito è talora emerso in dibattimento che all’omicidio avrebbe preso parte una terza persona: secondo LEO Roberto si trattava di colui che conduceva la Y10 usata per l’omicidio, ma PIETROPAOLO si sarebbe rifiutato di rivelargliene l’identità; secondo FERRARA Sebastiano e LEO Salvatore si trattava di colui che avrebbe dato il “segnale” ai killer, ma mentre per il primo tale compito fu svolto da un cognato del CASTORINA inteso Franco canni ‘i cavaddu, per LEO il ruolo fu assunto da un parente del CASTORINA, Erba Ignazio.

È evidente che a fronte di questi elementi ed in presenza di una precisa affermazione dei due imputati, che hanno escluso la partecipazione di altri imputati all’omicidio, non resta che prendere atto della loro versione, anche perché gli elementi indicati appaiono del tutto insuscettibili di ulteriori approfondimenti, e certamente troppo modesti per configurare, anche in via di ipotesi, la responsabilità di persone diverse da CASTORINA e PIETROPAOLO.

Ricorrono certamente entrambe le aggravanti contestate.

Richiamate in ordine alla premeditazione tutte le considerazioni di carattere generale già sviluppate in altre parti di questa motivazione, nel caso di specie l’omicidio, secondo le stesse affermazioni dei due imputati, è stato preceduto da una precisa assunzione di impegno, legata alla precedente deliberazione di annientamento dell’intero gruppo “Mancuso – Rizzo”, e da una fase preparatoria, che, per quanto cronologicamente contratta, è stata contraddistinta dal reperimento delle armi e da un primo sopralluogo presso il deposito di carni gestito dal Pellegrino. Alla luce di questi elementi, considerata anche la matrice dell’omicidio e la personalità degli aggressori e della vittima, è certo che la determinazione criminosa albergò nell’animo degli imputati per un lasso di tempo sufficientemente ampio, e comunque tale da consentire un eventuale ripensamento, ovviamente del tutto improbabile data la cogenza dell’impegno assunto in considerazione dall’appartenenza ad un preciso contesto associativo.

Sussiste inoltre l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, per essere stati i fatti commessi allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p., essendo in questa sede sufficiente richiamare innanzitutto le considerazioni illustrate in ordine alla natura di tutti i fatti di sangue riconducibili alla deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”.

Il delitto presenta poi le caratteristiche proprie della “esecuzione mafiosa”, tanto per le modalità esecutive, posto che l’omicidio fu commesso alla presenza di tre dipendenti del Pellegrino, senza preoccuparsi minimamente dell’eventuale presenza di passanti o di persone che avrebbero potuto essere richiamate dal fragore dei numerosi spari nei balconi delle limitrofe case di abitazione (vi era evidentemente la certezza che un muro di omertà avrebbe ostacolato le indagini, e di esso si è già colta qualche traccia anche nel corso del dibattimento), che per il movente che, secondo le stesse ammissioni degli imputati, è riferibile sicuramente a conflitti tra gruppi contrapposti, la cui soluzione viene affidata alle armi, nella convinzione che l’omicidio sia lo strumento strategico per indebolire i gruppi avversari e conquistare una posizione egemonica nel sistema delle organizzazioni criminali.

L’operatività di quest’ultima aggravante va tuttavia in concreto esclusa per entrambi gli imputati a cui deve essere concessa l’attenuante speciale di cui all’art. 8 dello stesso decreto legge n. 152/91. CASTORINA ed il nipote hanno ammesso senza riserve o reticenze riscontrabili la propria responsabilità, fornendo entrambi una ricostruzione aderente alla realtà dei fatti, diretta a sovrapporsi alle altre fonti di accusa nelle quali l’indicazione dei responsabili o delle modalità dell’omicidio avveniva de relato. A ciò si aggiunga che al contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti si accompagna il disvelamento ed il sicuro abbandono da parte degli imputati del contesto associativo la cui appartenenza aveva determinato la consumazione dei delitti per cui si procede.

Il beneficio può essere concesso anche al PIETROPAOLO, sebbene la collaborazione di quest’ultimo sia intervenuta dopo l’acquisizione degli indizi sufficienti alla emissione di una ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Il contributo di PIETROPAOLO appare dettagliato e frutto di una conoscenza autonoma e diretta dei fatti, ed è meritevole del beneficio invocato perché si innesta in una scelta di collaborazione che alla luce di quanto è emerso in questo dibattimento deve ritenersi genuina ed ispirata ad autentica dissociazione dal passato criminoso dell’imputato.

Anche in questo caso per la determinazione delle pene si rinvia alla parte finale della motivazione.