Una telefonata anonima pervenuta nella notte poco
prima delle ore 2 del 21 maggio
1991 alla centrale operativa del nucleo radiomobile dei carabinieri di Messina
segnalava che in via Volturno, nel rione Ariella, si era verificata una
sparatoria. I componenti della pattuglia inviata sul posto, dopo una breve
ricerca (durata almeno venti minuti,
ha dichiarato il maresciallo Trunfio) in
base alle indicazioni dell’anonimo rinvenivano, in un vicolo del tutto privo
di illuminazione (come ha precisato il teste Cassese), il corpo di un uomo
agonizzante, con la nuca immersa in una pozza di sangue, attinto da colpi di
arma da fuoco alla testa e alla mano destra, identificato nel diciannovenne
Cannavò Angelo, celibe, abitante in una casa posta nella stessa via Volturno,
presso la quale stava presumibilmente facendo rientro al momento dell’agguato.
Venivano rinvenuti nelle vicinanze del corpo e quindi posti sotto sequestro due
bossoli di pistola semiautomatica calibro 7,65, marca Winchester, e tre ogive dello stesso calibro (v. verbali di
“accertamento urgente e di ispezione sui luoghi, sulle persone e sulle cose”
e di sequestro contenuti in atti). Sentiti nell’immediatezza, i genitori del
Cannavò, che, sebbene abitassero a poca distanza, non avevano avvertito il
fragore dei colpi, non furono in grado di riferire alcunché di rilevante dal
punto di vista investigativo per la ricostruzione della dinamica dell’agguato
(v. all’udienza del 28 novembre 1997 la deposizione dell’ispettore Mautone
della Squadra Mobile di Messina, intervenuto sul posto dopo i carabinieri).
Il ferito veniva immediatamente trasportato al
pronto soccorso dell’ospedale “Piemonte” di Messina, dove gli era
diagnosticato uno stato di coma profondo connesso alla duplice
ferita d’arma da fuoco con fori di entrata alla regione occipitale sinistra e
fori di uscita alla regione occipitale destra; il Cannavò presentava anche
delle escoriazioni ed un’altra ferita di
arma da fuoco con foro di entrata e d’uscita alla falange ungueale del primo
dito della mano destra (v. referto delle ore 2,30 del 21 maggio 1991,
contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 23). Praticate le prime
cure, il ferito veniva ricoverato dopo qualche ora nel reparto di rianimazione
del locale Policlinico Universitario con prognosi riservata. Nonostante
l’intervento neurochirurgico a cui veniva sottoposto per lo svuotamento degli
estesi ematomi al capo, nel corso del quale era estratto un proiettile ritenuto,
le condizioni generali del Cannavò rimanevano assai gravi, finché, rimasto
invariato il quadro clinico, alle ore 13,30 del 24 maggio 1991 sopraggiungeva
l’arresto cardiaco e il decesso della vittima dell’agguato (v. i referti e
la copia della cartella clinica contenuti nella carpetta degli atti relativi al
capo 23).
L’esame necroscopico eseguito dal dott. Bondì
(sentito all’udienza del 15 novembre 1997), nel corso del quale veniva
repertato un altro proiettile di cui l’indagine metrica e ponderale consentiva
di affermare l’appartenenza ad una cartuccia per pistola calibro 7,65,
analogamente a quello rinvenuto dai medici durante l’intervento chirurgico,
evidenziava che il Cannavò era stato attinto da quattro colpi esplosi da
distanza non ravvicinata, tre dei quali lo avevano raggiunto al capo ed uno
all’ultima falange del pollice destro.
Le prime indagini, in mancanza di elementi
specifici in ordine alla dinamica ed agli autori del fatto di sangue, cercarono
di appurare quali fossero le frequentazioni della vittima, e, grazie al
contributo della madre del Cannavò, fu possibile individuare due delle persone
con cui il giovane si incontrava più di frequente prima di essere ucciso, tale
Cucinotta Enrico, a carico del quale fu pure eseguita dal personale della
Squadra Mobile una perquisizione domiciliare con esito negativo alcune ore dopo
l’omicidio, e Pellegrino Salvatore, figlio di Paolo, ucciso appena tre giorni
prima del Cannavò. La madre della vittima riferì in particolare che il
Cucinotta al ritorno da Taranto, dove aveva accompagnato il Pellegrino che si
era sottoposto alla visita di leva, aveva portato con sé un “mattone” di
una sostanza di colore marrone, verosimilmente hashish,
che, unitamente al Cannavò e presso la cucina della di lui abitazione, aveva
disciolto e poi suddiviso in piccole porzioni avvolte nella carta stagnola,
evidentemente destinate allo spaccio. Di queste dosi la signora Cannavò ne
aveva rinvenuto ed eliminato alcune dopo l’uccisione del figlio, ed aveva
invece consegnato ai carabinieri il recipiente usato per l’operazione
descritta (v. in atti il verbale di sequestro di una padella eseguito il 14
giugno 1991). La circostanza indusse a ritenere possibile il collegamento tra
l’omicidio e il mondo del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti al quale
probabilmente la vittima apparteneva. La relativa pista investigativa,
nonostante lo svolgimento di un’attività di intercettazione telefonica, non
ebbe sviluppi concreti, e così anche gli altri spunti di indagine, forniti per
lo più dalla madre della vittima, mossa dal desiderio di identificare gli
assassini del figlio e raccogliere a tal fine il maggior numero di informazioni
possibile: il maresciallo Galasso, all’epoca dei fatti in servizio presso il
nucleo operativo dei carabinieri di Messina, ha in proposito evidenziato il
clima difficile nel quale si svolsero le indagini, costrette a confrontarsi con
diffuse reticenze e scarso spirito di collaborazione, sicché fu la madre della
vittima ad orientare inizialmente l’azione investigativa riferendo quanto
veniva a sapere in ordine all’omicidio del figlio.
Cannavò Maria, sentita all’udienza del 15
novembre 1997, ha confermato in dibattimento ciò che aveva a suo tempo
dichiarato agli investigatori, riferendo tra l’altro che qualche tempo prima
di morire il figlio le aveva detto di dovere procurare dei viveri destinati a
due latitanti, MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Commentando l’uccisione di
Domenico Di Blasi, che qualche anno prima aveva proposto al Cannavò di fargli
da autista, il giovane non si era mostrato con la madre particolarmente
rammaricato dell’accaduto (“… quando
ho letto nel giornale che hanno ucciso DI BLASI […] io gliel’ho detto a mio
figlio: ‘sai così, così...’, e lui dice: ‘mi dispiace, però non era poi
uno stinco di santo’, dice, ‘per cui se la sarà meritata’.”). La
Cannavò si è poi soffermata sui rapporti del figlio con Giovanni LEO, in quel
tempo agli arresti domiciliari, al quale il giovane era stato fatto conoscere
dal convivente della Cannavò, che era stato detenuto insieme al LEO e al
VENUTO, tale Interlando Salvatore, che svolgeva l’attività di falegname. I
rapporti di quest’ultimo con il giovane erano particolarmente tesi: Interlando
aveva perfino installato in casa un’apparecchiatura destinata a registrare le
conversazioni telefoniche, e la Cannavò ha riferito in particolare che la notte
in cui era stato compiuto l’agguato i carabinieri si erano presentati a casa
sua, ma il convivente stranamente non li aveva sentiti neppure bussare alla
porta, sebbene di solito si lamentasse vivacemente dei rientri notturni del
figlio della moglie che ne disturbavano il sonno. La testimone ha poi ampiamente
riferito sui rapporti tra il figlio e VENUTO Giuseppe, da lui frequentato nella
seconda metà degli anni “80 e abitante nello stesso quartiere. Da una signora
anziana e costretta su una sedia a rotelle, successivamente deceduta, che si
chiamava Morabito e che aveva notato l’episodio attraverso la propria finestra
socchiusa, la Cannavò aveva inoltre appreso che qualche giorno prima
dell’agguato Angelo aveva avuto una animata discussione con il VENUTO e con il
cugino di questi, Trifiletti Roberto, dai quali era stato minacciato:
dell’accaduto il giovane non aveva dato alcuna spiegazione alla madre,
limitandosi a minimizzarne la portata (“…
no, niente mamma, così, lo sai, si minaccia, dice, stupidaggini …”).
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
Santacaterina Umberto, LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, MARCHESE
Mario, FERRARA Sebastiano e CARIOLO Antonio. Si sono poi sottoposti all’esame
gli imputati LEO Roberto, LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe, che all’udienza del
7 maggio 1999 sono stati messi a confronto in considerazione delle divergenze
emerse nel corso delle rispettive audizioni.
Santacaterina Umberto, sentito sull’episodio il
15 novembre 1997, ha dichiarato, in seguito alla contestazione delle
affermazioni contenute in un verbale del 3 aprile 1993, quanto aveva appreso da
VENUTO Giuseppe e CARIOLO Antonio, e cioè che era stato il primo ad uccidere
Cannavò Angelo su mandato di LEO Giovanni. Il Cannavò era stato ucciso perché
vicino a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, per conto dei quali conduceva
autovetture blindate, e abituale frequentatore di personaggi inseriti nel gruppo
“Mancuso”, come Salvatore Pellegrino e Gaetano Catanzaro. Il VENUTO, che
dopo essere stato inserito nel gruppo “Leo”, era transitato nel gruppo
“Sparacio” ed era in passato sfuggito ad un attentato posto in essere da
MANCUSO Giorgio, aveva confidato a Santacaterina di temere dopo l’omicidio di
Di Blasi Domenico di rimanere vittima di un eventuale attentato da parte di
esponenti del gruppo “Mancuso”, e del Cannavò in particolare che gli
abitava vicino.
LA TORRE Guido, sentito il 19 marzo 1999, ha
riferito che l’omicidio di Cannavò Angelo fu commesso da Giuseppe VENUTO, il
quale, tramite GUARNERA Lorenzo, aveva fatto conoscere la propria intenzione di
vendicare l’uccisione del suo figlioccio Brigandì Antonino di cui era
responsabile MANCUSO Giorgio, al quale il Cannavò era vicino. La decisione di
VENUTO, che non aveva preso parte alla riunione svoltasi presso la casa di
SPARACIO (si tratta di una delle riunioni successive all’omicidio Di Blasi),
era stata favorevolmente accolta dai presenti, in quanto rispondeva
all’interesse comune di “fare terra bruciata” intorno al gruppo “Mancuso
– Rizzo”. A commettere l’omicidio era stato il solo VENUTO, che abitava
vicino al Cannavò e l’aveva affrontato nel momento in cui stava facendo
rientro a casa.
ARNONE Marcello, esaminato nel corso dell’udienza
del 24 marzo 1999, ha riferito di avere appreso da LEO Roberto che ad uccidere
il Cannavò erano stati lo stesso LEO, che gli aveva sparato, e VENUTO Giuseppe,
al quale il Cannavò, ignorando che il VENUTO non apparteneva più al gruppo
“Mancuso” e stava transitando nel gruppo “Sparacio”, aveva confidato
imprudentemente la sua intenzione di vendicare la morte di Paolo Pellegrino.
Ricevuto il nullaosta di SPARACIO, VENUTO aveva quindi dato al Cannavò un
appuntamento nei pressi di casa sua in ore serali o notturne, rendendo così
possibile l’esecuzione dell’agguato.
SPARACIO Luigi, ascoltato il 3 marzo 1999, ha
riferito che il Cannavò, un ragazzino che
abitava al Fondo Pugliatti, era stato ucciso da VENUTO Giuseppe perché
sospettato di essere un potenziale informatore di MANCUSO Giorgio, che avrebbe
aggiornato tramite telefono cellulare in ordine agli spostamenti dello stesso
VENUTO. A sua volta il VENUTO era tra i pochissimi, insieme a Brigandì e a
qualche altro, che dopo la morte di Leo Giuseppe erano rimasti vicini al
fratello Giovanni e non erano passati sotto la guida di MANCUSO Giorgio, contro
il quale avevano deciso di prendere parte alla “guerra” deliberata in
seguito all’omicidio di Di Blasi Domenico. Interpellato specificamente sulla
riconducibilità dell’omicidio alla deliberazione generale adottata nei
confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, SPARACIO ha escluso che
l’uccisione del Cannavò rientrasse in quell’ambito, in quanto, sebbene se
ne fosse discusso nel corso delle riunioni che si succedevano in quel periodo,
il delitto era stato commesso da elementi vicini a LEO Giovanni, il cui
coinvolgimento nelle riunioni e nella “guerra” contro MANCUSO, avvenuto
grazie ai contatti che il LEO aveva con FERRARA Sebastiano, risale ad un periodo
successivo.
MARCHESE Mario, sentito il 19 febbraio ed il 2
aprile 1999, ha ribadito anche con riferimento all’omicidio di Cannavò Angelo
la propria completa estraneità ai fatti di sangue commessi nei primi giorni
immediatamente successivi all’omicidio Di Blasi ed attribuibili esclusivamente
ad iniziative degli appartenenti al gruppo “Sparacio”. Evidentemente
interessato a sottolineare questa propria personale situazione, MARCHESE non
solo ha dichiarato che non conosceva neppure chi fosse il Cannavò, ma ha poi
negato di sapere alcunché in merito al suo omicidio, esponendosi alla immediata
contestazione del Pubblico Ministero che gli ha ricordato quanto riferito il 3
febbraio 1993, allorché il collaboratore aveva dichiarato di avere saputo da
SPARACIO che l’esecutore materiale era stato VENUTO Giuseppe, un
tossicodipendente già inserito nel gruppo di Pippo Leo, dopo la cui morte si
era avvicinato allo SPARACIO, mentre il Cannavò era persona vicina al MANCUSO.
FERRARA Sebastiano, esaminato il 12 marzo 1999, ha
affermato che era stato VENUTO Giuseppe a confidargli, nel corso di un incontro
al villaggio CEP alla presenza di LEO Domenico, di avere ucciso il Cannavò, sia
perché lo riteneva responsabile della morte di Bomboletta
(cioè di Brigandì Antonino), sia perché temeva che il Cannavò, che aveva
notato appostato nei pressi di casa sua, stesse progettando di attentare alla
sua vita. Circa le modalità esecutive FERRARA ha ricordato che gli era stato
riferito che la vittima era stata colpita alla testa, mentre il collaboratore
non è stato in grado di specificare se vi erano stati altri partecipanti al
delitto.
CARIOLO Antonio, ascoltato nelle udienze del 3
febbraio e del 20 marzo 1999, ha dichiarato che nel corso di una riunione a casa
di FERRARA Sebastiano alla quale, oltre a FERRARA, erano presenti VENUTO
Giuseppe, SPARACIO Luigi, LEO Domenico e LEO Giovanni, inteso a’
scimmia, aveva appreso che Cannavò Angelo, figlio di un falegname che era
conosciuto con il soprannome di bianco e
nero, era stato ucciso da VENUTO Giuseppe, perché ritenuto vicino al
MANCUSO. Il giovane era solito frequentare effettivamente il deposito di carni
di Paolo Pellegrino ed il figlio di questi Salvatore.
Alla vicenda ha dedicato un cenno nel corso del suo
esame del 22 gennaio 1999 MANCUSO Giorgio, che ha attribuito anche l’omicidio
di Cannavò agli “eccessi” della rappresaglia decisa contro di lui, posto
che la vittima, come altri caduti in quel periodo, non era a lui legata da un
rapporto di affiliazione (“… Un altro,
il figlio di Bianco e Nero, 18 anni, che l’hanno ammazzato nel rione, diciamo,
sotto l’ospedale ‘Piemonte’…”).
Tra gli imputati il primo ad essere esaminato è
stato LEO Giovanni, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, il quale si è
assunta la paternità dell’organizzazione dell’omicidio, materialmente
eseguito da VENUTO Giuseppe. Ha riferito il LEO che si era saputo prima
dell’omicidio Di Blasi che gli esponenti del gruppo “Mancuso” di cui
faceva parte anche il Cannavò nel corso di una riunione avevano discusso il
progetto di uccidere il VENUTO, che, secondo quanto era stato appreso, avrebbe
dovuto essere condotto nella macelleria di Paolo Pellegrino e quindi sollevato
per la gola con uno dei grossi ganci utilizzati per appendere e conservare le
porzioni degli animali macellati. Il VENUTO, allarmato anche dalla circostanza
che il Cannavò abitava nelle sue vicinanze, aveva chiesto consiglio al LEO,
ricevendone l’invito perentorio ad uccidere il giovane. Il LEO aveva poi
fornito una pistola munita di silenziatore, facendola avere al VENUTO tramite
LEO Roberto. Era stato quest’ultimo, in quanto incensurato e meno esposto al
rischio di un eventuale controllo, a prelevare materialmente l’arma a casa del
cugino Giovanni, mentre i fratelli Settimo e Salvatore l’attendevano in auto.
VENUTO aveva allora atteso una sera il rientro di Cannavò e l’aveva
affrontato, sparandogli con la pistola che era una calibro 32 munita di
silenziatore e caricata con proiettili calibro 7,65. La L’arma si era
inceppata e la vittima, colpita alla testa, non era immediatamente deceduta,
sicché il VENUTO temeva che potesse rivelare il suo nome. VENUTO si era poi
disfatto della pistola e del silenziatore.
LEO Roberto, a cui l’accusa attribuisce
esclusivamente la detenzione illegale della pistola fatta avere da LEO Giovanni
a VENUTO Giuseppe per la consumazione dell’omicidio, è stato sentito
sull’episodio nelle udienze del 14 e 19 aprile 1999.
L’imputato ha riferito la causale del fatto di
sangue in termini sostanzialmente identici a quelli rappresentati dal cugino
Giovanni: VENUTO, dopo l’uccisione di Leo Giuseppe da parte di MANCUSO
Giorgio, era tra i pochissimi rimasti vicini a LEO Giovanni, che aveva
l’intenzione di vendicare l’omicidio del fratello, ma non aveva la forza per
contrastare il MANCUSO. VENUTO temeva che MANCUSO ed i suoi, che conoscevano i
propositi di vendetta di LEO Giovanni e di coloro che gli erano rimasti fedeli
(oltre al VENUTO, Brigandì Antonino e qualche altro), potessero organizzare
qualcosa contro di lui, e che a questo scopo, in particolare, potesse essere
utilizzato il Cannavò che abitava nelle vicinanze del VENUTO e che aveva già
dimostrato, nel corso di una rapina ad un benzinaio nei pressi del Policlinico,
di essere in grado all’occorrenza di usare le armi.
Passando alla fase più propriamente esecutiva LEO
Roberto ha spiegato che il giorno prima che fosse ucciso il Cannavò era andato
a trovare il cugino Giovanni, che si trovava agli arresti domiciliari presso
l’abitazione della madre a Bordonaro, e vi aveva incontrato VENUTO Giuseppe e
Trifiletti Roberto che stavano per andare via: il primo preoccupato aveva
lasciato capire che era sua intenzione commettere un omicidio, e dopo, quando i
due si erano ormai allontanati (il VENUTO aveva ricordato a LEO Giovanni: “Io adesso me ne vado, mi raccomando, mandami quello che sai tu …”),
LEO Giovanni aveva chiesto al cugino di ripassare dopo qualche ora per prelevare
un silenziatore che avrebbe dovuto fare avere al VENUTO. LEO Roberto,
all’epoca incensurato si muoveva ancora senza subire i controlli delle forze
dell’ordine e frequentava l’abitazione del cugino Giovanni passando quasi
inosservato visto il rapporto di parentela. Compiuta la missione e consegnato il
silenziatore, il LEO aveva poi appreso dell’uccisione del Cannavò,
comprendendo l’uso che ne aveva fatto il VENUTO. La conferma l’aveva avuta
il giorno dopo a casa del VENUTO dove aveva trovato il VENUTO ed il Trifiletti
intenti a smontare una pistola e aveva preso parte all’operazione prima di
andare a riportare a LEO Giovanni il silenziatore, che era di fabbricazione
artigianale, ed aveva perciò dimensioni ragguardevoli (era lungo “circa
dieci centimetri”), e non perfettamente efficiente (il VENUTO si era
lamentato di ciò).La pistola faceva parte di un gruppo di armi che LEO Giovanni
aveva consegnato al VENUTO, alcune delle quali modificate artigianalmente, che
erano simili a delle pistole calibro 7,65 pur essendo delle calibro 32. A LEO
Roberto il Pubblico Ministero ha contestato il contenuto di un verbale del 4
gennaio 1993, allorché l’imputato non aveva riferito alcunché in ordine alla
consegna da parte sua del silenziatore e non aveva fatto alcun cenno alla
presenza del Trifiletti a casa del VENUTO quando aveva trovato quest’ultimo
intento a smontare l’arma, ma l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione
della divergenza, assumendo di avere sempre fatto riferimento anche in
precedenza al particolare della consegna del silenziatore .
VENUTO Giuseppe, il cui esame si è svolto su
richiesta della difesa all’udienza del 26 aprile 1999, ha innanzitutto ammesso
per la prima volta in dibattimento le proprie responsabilità in ordine
all’omicidio di Cannavò Angelo, da lui commesso in un momento di particolare
sconvolgimento emotivo connesso alla paura che il Cannavò intendesse ucciderlo.
Ripercorrendo in estrema sintesi le tappe della propria militanza criminosa,
l’imputato ha sottolineato la propria amicizia con LEO Giovanni con il quale
era stato arrestato molte volte per reati commessi insieme, l’ultima delle
quali nel 1990 per una estorsione. Deciso a cambiare del tutto vita ed ormai
impegnato nello svolgimento di un’attività lavorativa ben retribuita, il
VENUTO, all’oscuro della rappresaglia scatenata contro il gruppo “Mancuso”,
sarebbe rimasto fuori anche dai contrasti tra MANCUSO Giorgio e LEO Giovanni
scaturiti dalla uccisione da parte del primo del fratello del secondo Giuseppe,
finché il LEO non lo aveva convocato riferendogli che Cannavò Angelo aveva
ricevuto ordine di ucciderlo e che era pertanto necessario prendere qualche
contromisura ed anticipare l’antagonista (“…chiesi
a LEO il motivo, mi disse ‘guarda, probabilmente pensano che tu magari sei
ancora coinvolto in queste situazioni, per cui - dice - datti una svegliata,
vedi un po’ quello che devi fare, insomma qua ci rimetti la pelle’ …”).
Avuta conferma dallo stesso Cannavò delle sue intenzioni ostili (“lo
avvicinai per farmi dare delle spiegazioni, cioè una conferma se era vero
quello che si diceva, e questo ragazzo ha ammesso […], era una persona
completamente diversa da quella che io conoscevo, io lo conoscevo, si può dire
eravamo cresciuti assieme, questo era diventato arrogante, non lo so come potrei
descriverlo. Comunque per tutta risposta mi disse: ‘ormai sei morto’ …”),
il VENUTO si era quindi determinato a passare all’azione, per puro spirito di
sopravvivenza, e quindi una sera, atteso il Cannavò che rientrava a casa, lo
aveva affrontato ed ucciso con una pistola in precedenza consegnatagli da LEO
Giovanni ed eliminata dopo l’omicidio. Interpellato poi in ordine alle
divergenze rispetto alla ricostruzione fornita dagli altri due imputati, il
VENUTO ha negato di avere fatto uso di un silenziatore, escluso qualsiasi
partecipazione di LEO Roberto (con cui non avrebbe avuto alcun rapporto), e
negato conseguentemente anche di avere ricevuto la visita di LEO Roberto mentre
era intento a smontare l’arma in compagnia del cugino Trifiletti.
La Corte, prendendo atto delle significative
divergenze tra le diverse ricostruzioni fornite dagli imputati, ha disposto una
serie di confronti, dal momento che al contrasto tra LEO Giovanni e LEO Roberto
in ordine all’oggetto che il primo avrebbe fatto pervenire al VENUTO tramite
il secondo e alle modalità con cui LEO Roberto avrebbe raggiunto l’abitazione
del VENUTO per compiere la consegna, si è sovrapposto un altro e più profondo
contrasto tra la versione dei due imputati collaboratori di giustizia e quella
dell’altro imputato VENUTO Giuseppe, inedita perché scaturita dalla
confessione resa alla fine dell’istruzione dibattimentale. Quest’ultimo ha
ribadito di non avere avuto alcun rapporto con LEO Roberto e di avere utilizzato
per l’omicidio una pistola senza silenziatore consegnatagli direttamente da
LEO Giovanni.
I confronti non hanno consentito il superamento
delle divergenze, perché i tre imputati, dopo le reciproche contestazioni e le
ripetute sollecitazioni della Corte e delle parti, sono tenacemente rimasti
ancorati alle rispettive posizioni, ribadendone la conformità ai fatti ed
invitando di volta in volta il contraddittore di turno a ricordare meglio o a
decidersi a rivelare tutta la verità.
Alla luce delle risultanze processuali appare
provata la responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro
rispettivamente ascritti, e le divergenze segnalate non valgono ad inficiare la
complessiva validità dell’impianto accusatorio.
Le confessioni di LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe
non autorizzano alcun plausibile dubbio in ordine alla loro partecipazione
all’omicidio di Cannavò Angelo, anche perché appaiono perfettamente coerenti
con le indicazioni di tutte le fonti di accusa, che unanimemente e senza alcuna
esitazione hanno attribuito l’omicidio, quale esecutore materiale, a VENUTO
Giuseppe, riconducendolo ad una iniziativa che, sebbene in armonia con il clima
del momento, posto che il Cannavò era sospettato di essere un elemento del
gruppo “Mancuso” o comunque un potenziale informatore del MANCUSO, è stata
ascritta ad una determinazione interna al gruppo ristretto di persone che si
raccoglieva attorno a LEO Giovanni e che, dopo la morte di Brigandì Antonino
per mano dello stesso MANCUSO, era rimasto circoscritto sostanzialmente a VENUTO
Giuseppe e ai parenti (fratelli e cugini) del defunto Leo Giuseppe, la vendetta
del quale contro MANCUSO Giorgio (responsabile dell’omicidio) costituiva uno
degli obiettivi principali. Per quanto non tutti gli elementi di prova siano
orientati univocamente in tal senso (secondo LA TORRE Guido, ad es., il VENUTO
avrebbe chiesto ed ottenuto, sia pure attraverso GUARNERA Lorenzo, il consenso
di SPARACIO all’omicidio, ed anche ARNONE ha fatto cenno all’assenso
di SPARACIO), appare prevalente e decisiva, anche nella ricostruzione
fornita dagli imputati, la causale riconducibile al timore del VENUTO di potere
rimanere vittima di un agguato organizzato dal gruppo “Mancuso” con il
determinante contributo di Cannavò Angelo, e conseguentemente l’omicidio
risulta autonomo, sotto il profilo ideativo, rispetto alla deliberazione
adottata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, pur muovendosi nella stessa
direzione. Sul punto è stato molto esplicito SPARACIO Luigi, che ha
sottolineato, in conformità alla conclusione accolta da questa Corte con
riferimento ai fatti di cui al capo 19 della rubrica, l’estraneità iniziale
degli elementi del gruppo “Leo” alle riunioni successive all’omicidio Di
Blasi in cui era stata adottata e messa a punto la strategia diretta
all’annientamento del gruppo avversario (“P.M.:
Era un omicidio che rientrava in quella deliberazione generale di guerra contro
il gruppo ‘Mancuso’? SPARACIO: No, questo non rientrava perché questo è
stato fatto da personaggi, io al momento non me li ricordo se ho fatto i nomi di
quelli che sono stati, però voglio dire è stato fatto dal gruppo di Giovanni
LEO, di Pippo VENUTO, diciamo da questo gruppo che non ha partecipato a queste
riunioni, a queste deliberazioni, è stata una cosa a sé.”). Anche LEO
Giovanni ha avallato questa conclusione, perché, pur attribuendosi la paternità
dell’omicidio, ha riferito che solo molto più tardi, dopo la scarcerazione,
aveva preso parte ad una riunione presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano,
mentre in precedenza, dopo l’omicidio Di Blasi, il VENUTO era stato invitato a
prendere parte ad una riunione da VENTURA Salvatore e aveva chiesto consiglio
sull’atteggiamento da assumere: in ogni caso, nel parlare dell’uccisione del
Cannavò, il LEO, senza nulla riferire in merito ad eventuali interventi di
SPARACIO Luigi, ha ricondotto la determinazione omicida ad una ragione propria
del VENUTO, certamente connessa al clima di aperta contrapposizione che si era
venuto a creare rispetto al gruppo “Mancuso” in seguito all’omicidio Di
Blasi, ma estranea alla deliberazione assunta dagli uomini di vertice degli
altri gruppi. In altri termini l’istigazione rilevante, sotto il profilo del
rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore materiale
dell’omicidio, non è quella ricollegabile alla citata deliberazione, ma si
colloca tutta all’interno del rapporto di contiguità criminale tra il VENUTO
ed il LEO, e ciò ovviamente non è smentito dal fatto che il primo, venuto a
conoscenza del tipo di strategia decisa contro il gruppo “Mancuso –
Rizzo”, abbia voluto rendere noto che, in base ad una sua autonoma
determinazione, avrebbe contribuito alla causa comune, o dalla circostanza che
dell’omicidio Cannavò si sia successivamente parlato nell’ambito delle
riunioni e dei contatti pressoché quotidiani di quel periodo (come hanno
riferito SPARACIO e MARCHESE).
Molto tempo prima che VENUTO Giuseppe, ad
istruzione dibattimentale quasi esaurita, ammettesse le sue responsabilità, le
risultanze probatorie, confermando interamente l’esito delle indagini
preliminari, convergevano sulla persona del VENUTO quale esecutore materiale
dell’omicidio e sulla indicazione della causale, connessa ai timori che
suscitava nel VENUTO la presenza del Cannavò nel suo stesso quartiere, tenuto
conto della vicinanza del secondo al gruppo “Mancuso”, e della notoria
appartenenza del VENUTO al gruppo ristretto di persone che (come Brigandì
Antonino, ucciso da MANCUSO qualche mese prima) erano rimaste legate a LEO
Giovanni, e ne condividevano la speranza di potere vendicare la morte di LEO
Giuseppe, che MANCUSO aveva ucciso nel settembre 1990 e sostituito alla guida
del gruppo.
Tali circostanze appaiono incontrovertibilmente
accertate, per quanto smentite dal VENUTO, che ha cercato in tutti i modi di
accreditare una matrice meramente “individuale” dell’omicidio, determinato
dalla paura di rimanere a sua volta vittima di un attentato del Cannavò, e
connesso alla pregressa vicinanza del VENUTO a LEO Giovanni: proprio
l’indicazione dell’appartenenza del Cannavò e del motivo determinante
dell’omicidio costituisce invece la conferma più evidente della circostanza
che l’uccisione di Cannavò è maturata nello stesso clima di contrapposizione
con il gruppo “Mancuso” in cui si collocano tutti gli altri omicidi avvenuti
in questo periodo ed oggetto di esame nell’ambito del presente procedimento.
È poi altrettanto certo che, contrariamente a
quanto il VENUTO ha lasciato intendere, i suoi rapporti con LEO Giovanni e
conseguentemente con quella realtà criminale che era stata causa delle
precedenti condanne a cui il VENUTO si è più volte riferito nel corso del suo
esame, non erano cessati nel 1990, in occasione del suo ultimo arresto per
estorsione, ma si erano protratti anche in epoca successiva, rinsaldandosi
probabilmente con l’esplosione dell’ostilità degli altri gruppi nei
confronti di MANCUSO Giorgio, anche in considerazione dei motivi personali di risentimento
che il VENUTO nutriva nei confronti del MANCUSO, responsabile della morte di
Brigandì Antonino, di cui era amico (come ha ammesso lo stesso VENUTO, pur
negando che il giovane, inteso bomboletta,
fosse suo figlioccio). Il dibattimento ha dimostrato il coinvolgimento di VENUTO
in almeno uno degli appostamenti che avevano preceduto l’omicidio Di Blasi,
quello caratterizzato dalla partecipazione di elementi della famiglia “Leo”,
per il quale ha riportato condanna, e le fonti di accusa attestano, nello stesso
periodo ed in quello immediatamente successivo all’omicidio Di Blasi, una
contiguità tra VENUTO Giuseppe e LEO Giovanni tale da fare ipotizzare
l’espletamento, da parte del primo, di veri e propri compiti di rappresentanza
del secondo e da determinare anche nei confronti del VENUTO l’esercizio
dell’azione penale per il reato di istigazione di cui al capo 19 del decreto
che dispone il giudizio. È vero, come il VENUTO ha sottolineato nel corso del
confronto con LEO Giovanni, che la relativa imputazione non ha superato il
vaglio dell’udienza preliminare, ma è significativo anche che il VENUTO,
incalzato sul punto dal LEO che gli ricordava la natura del rapporto fiduciario
che li legava in quel periodo (“ … Tu
eri con me in tutti gli effetti. Tu mi hai portato la notizia, la riunione, ti
sei incontrato con VENTURA, sei venuto a casa mia e mi hai detto che c’era
questa riunione e mi hai spiegato la situazione ...”), non abbia smentito
interamente il coimputato, ma si sia limitato a protestare la propria innocenza,
lamentandosi perché chiamato in causa al posto di altre persone la cui
responsabilità il LEO avrebbe inteso “coprire” ma di cui il VENUTO,
sollecitato dalla Corte, non è stato in grado di riferire l’identità.
Ciò che la confessione di VENUTO non ha escluso è
la responsabilità di LEO Giovanni, al quale anzi il VENUTO attribuisce in modo
ancora più pieno l’iniziativa che è all’origine della determinazione
criminosa, ferma restando la consegna da parte del LEO dell’arma usata per
l’omicidio. Le divergenze rispetto alla versione degli altri due imputati
(l’uso del silenziatore e il ruolo di intermediario di LEO Roberto ai fini
della consegna, l’uno e l’altro negati dal VENUTO) non valgono evidentemente
ad escludere il valore della confessione del VENUTO nella parte in cui essa
conferma la validità dell’impianto accusatorio, ed in particolare la
partecipazione all’omicidio di LEO Giovanni, quale istigatore e fornitore
dell’arma usata per il delitto. Che LEO Giovanni abbia fatto avere l’arma al
VENUTO direttamente o tramite il cugino LEO Roberto, oppure che la pistola fosse
dotata o meno di silenziatore, sono circostanze del tutto irrilevanti sotto il
profilo dell’affermazione di responsabilità di LEO Giovanni, ancorata
innanzitutto al suo intervento al momento della nascita del proposito criminoso,
diretto, secondo VENUTO, a rendergli nota l’ostilità del Cannavò e a
spingerlo ad anticiparne le mosse, limitato, secondo lo stesso LEO, ad
autorizzare l’eliminazione di un possibile informatore del MANCUSO di cui
sarebbe stato il VENUTO a parlargli per la prima volta, chiedendo un consiglio
sul da farsi.
Appare raggiunta anche la prova della responsabilità
di LEO Roberto, sia pure limitatamente alla detenzione di armi di cui alla
lettera c) del capo 23. Anche in tal
caso il punto di partenza è costituito dalla confessione dell’imputato, che
si è attribuito il ruolo di avere fatto da tramite tra il cugino Giovanni ed il
VENUTO per la consegna di un silenziatore da applicare alla pistola già data in
precedenza al VENUTO da LEO Giovanni, e di avere quindi preso parte alla
distruzione dell’arma il giorno successivo all’omicidio, unitamente a VENUTO
e al cugino di questi Trifiletti Roberto. Posto che il silenziatore deve
considerarsi “parte di arma”, la circostanza che la detenzione ai fini della
consegna abbia riguardato un silenziatore artigianale, come ha riferito LEO
Roberto, o l’intera pistola munita di silenziatore, come ha affermato LEO
Giovanni, è destinata a rimanere priva di riflessi concreti sul piano della
valutazione della condotta di LEO Roberto e sulla conseguente affermazione di
responsabilità.
Nel corso del confronto LEO Roberto e LEO Giovanni
hanno tuttavia enfatizzato le ragioni del contrasto, il primo per lamentare
l’atteggiamento ostruzionistico del secondo (dettato, a suo avviso, dal solo
scopo di mettere in crisi l’attendibilità del congiunto e di dare in tal modo
sfogo ad un risentimento legato ad altre situazioni), il secondo per contestare
in generale, anche attraverso il riferimento ad altre vicende giudiziarie,
l’attendibilità del cugino. Entrambi gli imputati si sono in proposito
richiamati al processo per il tentato omicidio di Farinella Lorenzo e Ligato
Umberto, del quale erano tra gli altri chiamati a rispondere anche LEO Roberto e
LEO Giovanni. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Messina il 4
ottobre 1994 ed acquisita dalla Corte nell’ambito degli accertamenti ex
art. 507 c. p. p., si sofferma ampiamente sul contributo offerto alla
ricostruzione di quelle vicende da LEO Roberto, stigmatizzando aspramente il
tentativo del collaboratore di accreditare una versione dei fatti palesemente
smentita da tutte le altre risultanze processuali, e specificamente dalle
dichiarazioni del cugino LEO Giovanni, la cui collaborazione con la giustizia
ebbe infatti inizio, come l’imputato ha ricordato anche in questo dibattimento
all’udienza del 9 aprile 1999, nell’ambito del processo per il tentato
omicidio di Farinella e Ligato, allorché il 19 luglio 1994 il LEO chiese di
rendere spontanee dichiarazioni ed ammise le responsabilità che aveva in
precedenza negato.
Un criterio ermeneutico di carattere generale
impone di valutare il contributo dei collaboratori di giustizia caso per caso,
senza potere automaticamente trasferire da un processo all’altro valutazioni
positive o negative che scaturiscono di volta in volta dall’indagine specifica
sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni relative al singolo
episodio sul quale il collaboratore viene sentito. Ciò si traduce nel valore
relativo che possiedono elementi di giudizio desumibili da altri procedimenti,
utili a lumeggiare la personalità del collaboratore e a valutare la serietà e
la coerenza della sua scelta di dissociazione, ma insufficienti a fornire da
soli un criterio univoco di interpretazione delle sue dichiarazioni o, come nel
caso di specie, di eventuali divergenze.
Alla luce di questo criterio, tenuto conto dei
modesti riflessi concreti dell’accoglimento dell’una o dell’altra
versione, di cui sono evidentemente ben consci entrambi gli imputati, a cui non
sfugge che detenere l’arma completa di silenziatore o detenere solo
quest’ultimo sono condotte equivalenti sotto il profilo della rilevanza
penalistica, la versione di LEO Roberto potrebbe essere considerata più
aderente alla logica, dal momento che non appare del tutto convincente la
ragione per cui la consegna dell’arma al VENUTO avrebbe dovuto essere
ritardata rispetto al momento della richiesta, dal momento che anche LEO
Giovanni ha ammesso che custodiva le armi nella vicina casa del fratello defunto
Giuseppe. Ed anche se in proposito, durante il confronto con VENUTO, LEO
Giovanni ha completamente escluso la possibilità di avere fatto confusione tra
due analoghi episodi di consegna di armi, è plausibile ritenere che sia stata
posticipata la dazione del silenziatore che poteva non essere nella immediata
disponibilità di LEO Giovanni nel momento in cui il VENUTO gliene aveva fatto
richiesta.
In ogni caso sarebbe incomprensibile, ove fosse
effettivamente del tutto estraneo alla vicenda, la ragione per cui LEO Roberto
abbia ammesso il proprio coinvolgimento, sia pure nei termini indicati, dal
momento che, peraltro, inizialmente l’unica accusa nei suoi confronti era
quella di ARNONE Marcello, che lo indicava come uno degli esecutori materiali
dell’omicidio, ma tale versione è rimasta del tutto isolata ed è così
venuto meno il sospetto che LEO Roberto, attribuendosi deliberatamente un ruolo
marginale (la consegna di una parte dell’arma usata per l’omicidio)
intendesse occultare una sua più grave responsabilità. L’uso del
silenziatore, anche se di limitata efficienza perché realizzato artigianalmente
(cosa di cui il VENUTO si sarebbe lamentato usando la colorita espressione
ricordata da LEO Roberto), gioverebbe poi a spiegare la circostanza che il
Cannavò rimase sanguinante per un certo lasso di tempo prima dell’intervento
delle forze dell’ordine, senza che nessuno nelle vicinanze fosse stato
richiamato dal fragore degli spari, sebbene il corpo giacesse nei pressi di
alcune case di abitazione tra cui quella occupata dalla madre della stessa
vittima e dal suo convivente.
In ordine al coinvolgimento di LEO Roberto le ammissioni di
quest’ultimo e la versione di LEO Giovanni, che lo indica come tramite della
consegna dell’arma usata per l’omicidio (pur escludendo che sapesse a quale
scopo la pistola era destinata), vanno privilegiate rispetto alla versione dei
fatti fornita dal VENUTO. La confessione di quest’ultimo, sopravvenuta a
dibattimento quasi concluso, quando elementi di accusa univoci e convergenti
raggiungevano ormai il VENUTO in misura più che sufficiente ad affermare la sua
responsabilità, conferma la validità dell’impianto accusatorio
(significativamente LEO Giovanni nel corso del confronto ha esclamato rivolto al
VENUTO: “… Ma mica
ti ho accusato di una cosa che non hai fatto! ”), ma per altro verso appare scarsamente
convincente laddove il VENUTO ha tenacemente contestato la veridicità delle
affermazioni dei coimputati. Del tutto inverosimile, alla luce degli specifici
riferimenti indicati da LEO Roberto nel corso del confronto, appare così
l’ostinata negazione di qualsiasi rapporto con quest’ultimo, frutto evidente
della volontà di circoscrivere il più possibile l’ambito soggettivo della
responsabilità e, più in generale, di un disegno di delegittimazione dei
coimputati collaboratori di giustizia di cui la confessione è strumento.
Affermata la responsabilità di LEO Giovanni e
VENUTO Giuseppe per l’omicidio, e di LEO Roberto per la più modesta
imputazione concernente la detenzione della parte di arma, va altresì affermata
la sussistenza delle contestate aggravanti della premeditazione e della natura
“mafiosa” del delitto di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Quanto alla premeditazione, richiamati anche in
questa sede i principi generali illustrati in ordine agli elementi che la
costituiscono, è in questa sede necessario sottolineare che il delitto è stato
preceduto, secondo le stesse affermazioni del VENUTO, da un progressiva
maturazione del proposito omicida, divenuto fermo ed irrevocabile nel momento in
cui il Cannavò gli avrebbe dato personalmente conferma della ostilità delle
sue intenzioni e sarebbe perciò divenuta ineludibile l’esigenza di anticipare
le mosse dell’antagonista. Ulteriori elementi rivelatori di un particolare
radicamento del proposito criminoso appaiono l’attività diretta a procacciare
l’arma, tanto più se munita di silenziatore, la scelta delle circostanze di
tempo e di luogo migliori per perpetrare l’agguato, l’esternazione della
volontà di eliminare “qualcuno” del gruppo “Mancuso”, che il VENUTO
avrebbe reso nota tramite GUARNERA ai rappresentanti degli altri gruppi che
andavano riunendosi per elaborare una strategia comune.
L’omicidio è stato poi commesso per agevolare
l’attività di una associazione di tipo mafioso e, comunque, avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416-bis c.
p.: è sufficiente richiamare in proposito le difficoltà e le reticenze con cui
si dovettero confrontare le prime indagini, posto che gli inquirenti, per la
raccolta di elementi utili, erano costretti ad avvalersi della collaborazione
della madre della vittima, a cui più facilmente le persone informate erano
indotte a fornire notizie rilevanti ai fini del prosieguo delle investigazioni.
L’omicidio poi, anche ove diretto ad anticipare le mosse della vittima, appare
in ogni caso strumento di soluzione dei contrasti tra gruppi e trova la sua
spiegazione nell’appartenenza dei responsabili e della vittima a contesti
associativi antagonisti, in contrasto per assicurarsi, in definitiva, una
posizione egemonica attraverso l’indebolimento o l’annientamento del gruppo
soccombente.
A tutti gli imputati, in relazione al contegno
processuale, possono comunque concedersi le attenuanti generiche, da dichiararsi
equivalenti per LEO Roberto e prevalenti per gli altri due imputati rispetto
alle aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all’art. 7 del d. l.
n. 152/91 che si sottrae al giudizio di bilanciamento.
Con riferimento alla ricostruzione dell’episodio
va poi disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per quanto di
sua eventuale competenza, in ordine alla posizione di Trifiletti Roberto, cugino
del VENUTO, in relazione al quale le risultanze dibattimentali autorizzano ad
ipotizzare un suo eventuale coinvolgimento nello stesso omicidio. Senza che in
proposito gli venisse mossa la relativa contestazione, LEO Roberto non ha in
dibattimento confermato che il Trifiletti avrebbe partecipato all’omicidio
(come avrebbe fatto nel corso delle indagini preliminari in base a quanto si
desume dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare), ma il Trifiletti,
secondo lo stesso LEO, era presente nel momento in cui LEO Giovanni prometteva
al VENUTO la consegna del silenziatore, e si trovava già a casa del VENUTO il
giorno successivo all’omicidio intento insieme a lui a smontare l’arma
utilizzata per l’omicidio. Ancora al Trifiletti ha fatto riferimento la madre
della vittima come uno dei due giovani (l’altro era proprio il VENUTO) che
avrebbe minacciato il figlio qualche giorno prima dell’omicidio. In definitiva
tali elementi appaiono bisognosi di ulteriori approfondimenti e a tale scopo gli
atti relativi al capo di imputazione in esame vanno trasmessi all’ufficio del
Pubblico Ministero.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.