2.3.23.    Omicidio volontario in danno di CANNAVÒ Angelo   (capo 23)

Una telefonata anonima pervenuta nella notte poco prima delle ore 2 del  21 maggio 1991 alla centrale operativa del nucleo radiomobile dei carabinieri di Messina segnalava che in via Volturno, nel rione Ariella, si era verificata una sparatoria. I componenti della pattuglia inviata sul posto, dopo una breve ricerca (durata almeno venti minuti, ha dichiarato il maresciallo Trunfio) in base alle indicazioni dell’anonimo rinvenivano, in un vicolo del tutto privo di illuminazione (come ha precisato il teste Cassese), il corpo di un uomo agonizzante, con la nuca immersa in una pozza di sangue, attinto da colpi di arma da fuoco alla testa e alla mano destra, identificato nel diciannovenne Cannavò Angelo, celibe, abitante in una casa posta nella stessa via Volturno, presso la quale stava presumibilmente facendo rientro al momento dell’agguato. Venivano rinvenuti nelle vicinanze del corpo e quindi posti sotto sequestro due bossoli di pistola semiautomatica calibro 7,65, marca Winchester, e tre ogive dello stesso calibro (v. verbali di “accertamento urgente e di ispezione sui luoghi, sulle persone e sulle cose” e di sequestro contenuti in atti). Sentiti nell’immediatezza, i genitori del Cannavò, che, sebbene abitassero a poca distanza, non avevano avvertito il fragore dei colpi, non furono in grado di riferire alcunché di rilevante dal punto di vista investigativo per la ricostruzione della dinamica dell’agguato (v. all’udienza del 28 novembre 1997 la deposizione dell’ispettore Mautone della Squadra Mobile di Messina, intervenuto sul posto dopo i carabinieri).

Il ferito veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Piemonte” di Messina, dove gli era diagnosticato uno stato di coma profondo connesso alla duplice ferita d’arma da fuoco con fori di entrata alla regione occipitale sinistra e fori di uscita alla regione occipitale destra; il Cannavò presentava anche delle escoriazioni ed un’altra ferita di arma da fuoco con foro di entrata e d’uscita alla falange ungueale del primo dito della mano destra (v. referto delle ore 2,30 del 21 maggio 1991, contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 23). Praticate le prime cure, il ferito veniva ricoverato dopo qualche ora nel reparto di rianimazione del locale Policlinico Universitario con prognosi riservata. Nonostante l’intervento neurochirurgico a cui veniva sottoposto per lo svuotamento degli estesi ematomi al capo, nel corso del quale era estratto un proiettile ritenuto, le condizioni generali del Cannavò rimanevano assai gravi, finché, rimasto invariato il quadro clinico, alle ore 13,30 del 24 maggio 1991 sopraggiungeva l’arresto cardiaco e il decesso della vittima dell’agguato (v. i referti e la copia della cartella clinica contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 23).

L’esame necroscopico eseguito dal dott. Bondì (sentito all’udienza del 15 novembre 1997), nel corso del quale veniva repertato un altro proiettile di cui l’indagine metrica e ponderale consentiva di affermare l’appartenenza ad una cartuccia per pistola calibro 7,65, analogamente a quello rinvenuto dai medici durante l’intervento chirurgico, evidenziava che il Cannavò era stato attinto da quattro colpi esplosi da distanza non ravvicinata, tre dei quali lo avevano raggiunto al capo ed uno all’ultima falange del pollice destro.

Le prime indagini, in mancanza di elementi specifici in ordine alla dinamica ed agli autori del fatto di sangue, cercarono di appurare quali fossero le frequentazioni della vittima, e, grazie al contributo della madre del Cannavò, fu possibile individuare due delle persone con cui il giovane si incontrava più di frequente prima di essere ucciso, tale Cucinotta Enrico, a carico del quale fu pure eseguita dal personale della Squadra Mobile una perquisizione domiciliare con esito negativo alcune ore dopo l’omicidio, e Pellegrino Salvatore, figlio di Paolo, ucciso appena tre giorni prima del Cannavò. La madre della vittima riferì in particolare che il Cucinotta al ritorno da Taranto, dove aveva accompagnato il Pellegrino che si era sottoposto alla visita di leva, aveva portato con sé un “mattone” di una sostanza di colore marrone, verosimilmente hashish, che, unitamente al Cannavò e presso la cucina della di lui abitazione, aveva disciolto e poi suddiviso in piccole porzioni avvolte nella carta stagnola, evidentemente destinate allo spaccio. Di queste dosi la signora Cannavò ne aveva rinvenuto ed eliminato alcune dopo l’uccisione del figlio, ed aveva invece consegnato ai carabinieri il recipiente usato per l’operazione descritta (v. in atti il verbale di sequestro di una padella eseguito il 14 giugno 1991). La circostanza indusse a ritenere possibile il collegamento tra l’omicidio e il mondo del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti al quale probabilmente la vittima apparteneva. La relativa pista investigativa, nonostante lo svolgimento di un’attività di intercettazione telefonica, non ebbe sviluppi concreti, e così anche gli altri spunti di indagine, forniti per lo più dalla madre della vittima, mossa dal desiderio di identificare gli assassini del figlio e raccogliere a tal fine il maggior numero di informazioni possibile: il maresciallo Galasso, all’epoca dei fatti in servizio presso il nucleo operativo dei carabinieri di Messina, ha in proposito evidenziato il clima difficile nel quale si svolsero le indagini, costrette a confrontarsi con diffuse reticenze e scarso spirito di collaborazione, sicché fu la madre della vittima ad orientare inizialmente l’azione investigativa riferendo quanto veniva a sapere in ordine all’omicidio del figlio.

Cannavò Maria, sentita all’udienza del 15 novembre 1997, ha confermato in dibattimento ciò che aveva a suo tempo dichiarato agli investigatori, riferendo tra l’altro che qualche tempo prima di morire il figlio le aveva detto di dovere procurare dei viveri destinati a due latitanti, MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario. Commentando l’uccisione di Domenico Di Blasi, che qualche anno prima aveva proposto al Cannavò di fargli da autista, il giovane non si era mostrato con la madre particolarmente rammaricato dell’accaduto (“… quando ho letto nel giornale che hanno ucciso DI BLASI […] io gliel’ho detto a mio figlio: ‘sai così, così...’, e lui dice: ‘mi dispiace, però non era poi uno stinco di santo’, dice, ‘per cui se la sarà meritata’.”). La Cannavò si è poi soffermata sui rapporti del figlio con Giovanni LEO, in quel tempo agli arresti domiciliari, al quale il giovane era stato fatto conoscere dal convivente della Cannavò, che era stato detenuto insieme al LEO e al VENUTO, tale Interlando Salvatore, che svolgeva l’attività di falegname. I rapporti di quest’ultimo con il giovane erano particolarmente tesi: Interlando aveva perfino installato in casa un’apparecchiatura destinata a registrare le conversazioni telefoniche, e la Cannavò ha riferito in particolare che la notte in cui era stato compiuto l’agguato i carabinieri si erano presentati a casa sua, ma il convivente stranamente non li aveva sentiti neppure bussare alla porta, sebbene di solito si lamentasse vivacemente dei rientri notturni del figlio della moglie che ne disturbavano il sonno. La testimone ha poi ampiamente riferito sui rapporti tra il figlio e VENUTO Giuseppe, da lui frequentato nella seconda metà degli anni “80 e abitante nello stesso quartiere. Da una signora anziana e costretta su una sedia a rotelle, successivamente deceduta, che si chiamava Morabito e che aveva notato l’episodio attraverso la propria finestra socchiusa, la Cannavò aveva inoltre appreso che qualche giorno prima dell’agguato Angelo aveva avuto una animata discussione con il VENUTO e con il cugino di questi, Trifiletti Roberto, dai quali era stato minacciato: dell’accaduto il giovane non aveva dato alcuna spiegazione alla madre, limitandosi a minimizzarne la portata (“… no, niente mamma, così, lo sai, si minaccia, dice, stupidaggini …”).

Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento Santacaterina Umberto, LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e CARIOLO Antonio. Si sono poi sottoposti all’esame gli imputati LEO Roberto, LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe, che all’udienza del 7 maggio 1999 sono stati messi a confronto in considerazione delle divergenze emerse nel corso delle rispettive audizioni.

Santacaterina Umberto, sentito sull’episodio il 15 novembre 1997, ha dichiarato, in seguito alla contestazione delle affermazioni contenute in un verbale del 3 aprile 1993, quanto aveva appreso da VENUTO Giuseppe e CARIOLO Antonio, e cioè che era stato il primo ad uccidere Cannavò Angelo su mandato di LEO Giovanni. Il Cannavò era stato ucciso perché vicino a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, per conto dei quali conduceva autovetture blindate, e abituale frequentatore di personaggi inseriti nel gruppo “Mancuso”, come Salvatore Pellegrino e Gaetano Catanzaro. Il VENUTO, che dopo essere stato inserito nel gruppo “Leo”, era transitato nel gruppo “Sparacio” ed era in passato sfuggito ad un attentato posto in essere da MANCUSO Giorgio, aveva confidato a Santacaterina di temere dopo l’omicidio di Di Blasi Domenico di rimanere vittima di un eventuale attentato da parte di esponenti del gruppo “Mancuso”, e del Cannavò in particolare che gli abitava vicino.

LA TORRE Guido, sentito il 19 marzo 1999, ha riferito che l’omicidio di Cannavò Angelo fu commesso da Giuseppe VENUTO, il quale, tramite GUARNERA Lorenzo, aveva fatto conoscere la propria intenzione di vendicare l’uccisione del suo figlioccio Brigandì Antonino di cui era responsabile MANCUSO Giorgio, al quale il Cannavò era vicino. La decisione di VENUTO, che non aveva preso parte alla riunione svoltasi presso la casa di SPARACIO (si tratta di una delle riunioni successive all’omicidio Di Blasi), era stata favorevolmente accolta dai presenti, in quanto rispondeva all’interesse comune di “fare terra bruciata” intorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. A commettere l’omicidio era stato il solo VENUTO, che abitava vicino al Cannavò e l’aveva affrontato nel momento in cui stava facendo rientro a casa.

ARNONE Marcello, esaminato nel corso dell’udienza del 24 marzo 1999, ha riferito di avere appreso da LEO Roberto che ad uccidere il Cannavò erano stati lo stesso LEO, che gli aveva sparato, e VENUTO Giuseppe, al quale il Cannavò, ignorando che il VENUTO non apparteneva più al gruppo “Mancuso” e stava transitando nel gruppo “Sparacio”, aveva confidato imprudentemente la sua intenzione di vendicare la morte di Paolo Pellegrino. Ricevuto il nullaosta di SPARACIO, VENUTO aveva quindi dato al Cannavò un appuntamento nei pressi di casa sua in ore serali o notturne, rendendo così possibile l’esecuzione dell’agguato.

SPARACIO Luigi, ascoltato il 3 marzo 1999, ha riferito che il Cannavò, un ragazzino che abitava al Fondo Pugliatti, era stato ucciso da VENUTO Giuseppe perché sospettato di essere un potenziale informatore di MANCUSO Giorgio, che avrebbe aggiornato tramite telefono cellulare in ordine agli spostamenti dello stesso VENUTO. A sua volta il VENUTO era tra i pochissimi, insieme a Brigandì e a qualche altro, che dopo la morte di Leo Giuseppe erano rimasti vicini al fratello Giovanni e non erano passati sotto la guida di MANCUSO Giorgio, contro il quale avevano deciso di prendere parte alla “guerra” deliberata in seguito all’omicidio di Di Blasi Domenico. Interpellato specificamente sulla riconducibilità dell’omicidio alla deliberazione generale adottata nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, SPARACIO ha escluso che l’uccisione del Cannavò rientrasse in quell’ambito, in quanto, sebbene se ne fosse discusso nel corso delle riunioni che si succedevano in quel periodo, il delitto era stato commesso da elementi vicini a LEO Giovanni, il cui coinvolgimento nelle riunioni e nella “guerra” contro MANCUSO, avvenuto grazie ai contatti che il LEO aveva con FERRARA Sebastiano, risale ad un periodo successivo.

MARCHESE Mario, sentito il 19 febbraio ed il 2 aprile 1999, ha ribadito anche con riferimento all’omicidio di Cannavò Angelo la propria completa estraneità ai fatti di sangue commessi nei primi giorni immediatamente successivi all’omicidio Di Blasi ed attribuibili esclusivamente ad iniziative degli appartenenti al gruppo “Sparacio”. Evidentemente interessato a sottolineare questa propria personale situazione, MARCHESE non solo ha dichiarato che non conosceva neppure chi fosse il Cannavò, ma ha poi negato di sapere alcunché in merito al suo omicidio, esponendosi alla immediata contestazione del Pubblico Ministero che gli ha ricordato quanto riferito il 3 febbraio 1993, allorché il collaboratore aveva dichiarato di avere saputo da SPARACIO che l’esecutore materiale era stato VENUTO Giuseppe, un tossicodipendente già inserito nel gruppo di Pippo Leo, dopo la cui morte si era avvicinato allo SPARACIO, mentre il Cannavò era persona vicina al MANCUSO.

FERRARA Sebastiano, esaminato il 12 marzo 1999, ha affermato che era stato VENUTO Giuseppe a confidargli, nel corso di un incontro al villaggio CEP alla presenza di LEO Domenico, di avere ucciso il Cannavò, sia perché lo riteneva responsabile della morte di Bomboletta (cioè di Brigandì Antonino), sia perché temeva che il Cannavò, che aveva notato appostato nei pressi di casa sua, stesse progettando di attentare alla sua vita. Circa le modalità esecutive FERRARA ha ricordato che gli era stato riferito che la vittima era stata colpita alla testa, mentre il collaboratore non è stato in grado di specificare se vi erano stati altri partecipanti al delitto.

CARIOLO Antonio, ascoltato nelle udienze del 3 febbraio e del 20 marzo 1999, ha dichiarato che nel corso di una riunione a casa di FERRARA Sebastiano alla quale, oltre a FERRARA, erano presenti VENUTO Giuseppe, SPARACIO Luigi, LEO Domenico e LEO Giovanni, inteso a’ scimmia, aveva appreso che Cannavò Angelo, figlio di un falegname che era conosciuto con il soprannome di bianco e nero, era stato ucciso da VENUTO Giuseppe, perché ritenuto vicino al MANCUSO. Il giovane era solito frequentare effettivamente il deposito di carni di Paolo Pellegrino ed il figlio di questi Salvatore.

Alla vicenda ha dedicato un cenno nel corso del suo esame del 22 gennaio 1999 MANCUSO Giorgio, che ha attribuito anche l’omicidio di Cannavò agli “eccessi” della rappresaglia decisa contro di lui, posto che la vittima, come altri caduti in quel periodo, non era a lui legata da un rapporto di affiliazione (“… Un altro, il figlio di Bianco e Nero, 18 anni, che l’hanno ammazzato nel rione, diciamo, sotto l’ospedale ‘Piemonte’…”).

Tra gli imputati il primo ad essere esaminato è stato LEO Giovanni, sentito all’udienza del 9 aprile 1999, il quale si è assunta la paternità dell’organizzazione dell’omicidio, materialmente eseguito da VENUTO Giuseppe. Ha riferito il LEO che si era saputo prima dell’omicidio Di Blasi che gli esponenti del gruppo “Mancuso” di cui faceva parte anche il Cannavò nel corso di una riunione avevano discusso il progetto di uccidere il VENUTO, che, secondo quanto era stato appreso, avrebbe dovuto essere condotto nella macelleria di Paolo Pellegrino e quindi sollevato per la gola con uno dei grossi ganci utilizzati per appendere e conservare le porzioni degli animali macellati. Il VENUTO, allarmato anche dalla circostanza che il Cannavò abitava nelle sue vicinanze, aveva chiesto consiglio al LEO, ricevendone l’invito perentorio ad uccidere il giovane. Il LEO aveva poi fornito una pistola munita di silenziatore, facendola avere al VENUTO tramite LEO Roberto. Era stato quest’ultimo, in quanto incensurato e meno esposto al rischio di un eventuale controllo, a prelevare materialmente l’arma a casa del cugino Giovanni, mentre i fratelli Settimo e Salvatore l’attendevano in auto. VENUTO aveva allora atteso una sera il rientro di Cannavò e l’aveva affrontato, sparandogli con la pistola che era una calibro 32 munita di silenziatore e caricata con proiettili calibro 7,65. La L’arma si era inceppata e la vittima, colpita alla testa, non era immediatamente deceduta, sicché il VENUTO temeva che potesse rivelare il suo nome. VENUTO si era poi disfatto della pistola e del silenziatore.

LEO Roberto, a cui l’accusa attribuisce esclusivamente la detenzione illegale della pistola fatta avere da LEO Giovanni a VENUTO Giuseppe per la consumazione dell’omicidio, è stato sentito sull’episodio nelle udienze del 14 e 19 aprile 1999.

L’imputato ha riferito la causale del fatto di sangue in termini sostanzialmente identici a quelli rappresentati dal cugino Giovanni: VENUTO, dopo l’uccisione di Leo Giuseppe da parte di MANCUSO Giorgio, era tra i pochissimi rimasti vicini a LEO Giovanni, che aveva l’intenzione di vendicare l’omicidio del fratello, ma non aveva la forza per contrastare il MANCUSO. VENUTO temeva che MANCUSO ed i suoi, che conoscevano i propositi di vendetta di LEO Giovanni e di coloro che gli erano rimasti fedeli (oltre al VENUTO, Brigandì Antonino e qualche altro), potessero organizzare qualcosa contro di lui, e che a questo scopo, in particolare, potesse essere utilizzato il Cannavò che abitava nelle vicinanze del VENUTO e che aveva già dimostrato, nel corso di una rapina ad un benzinaio nei pressi del Policlinico, di essere in grado all’occorrenza di usare le armi.

Passando alla fase più propriamente esecutiva LEO Roberto ha spiegato che il giorno prima che fosse ucciso il Cannavò era andato a trovare il cugino Giovanni, che si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre a Bordonaro, e vi aveva incontrato VENUTO Giuseppe e Trifiletti Roberto che stavano per andare via: il primo preoccupato aveva lasciato capire che era sua intenzione commettere un omicidio, e dopo, quando i due si erano ormai allontanati (il VENUTO aveva ricordato a LEO Giovanni: “Io adesso me ne vado, mi raccomando, mandami quello che sai tu …”), LEO Giovanni aveva chiesto al cugino di ripassare dopo qualche ora per prelevare un silenziatore che avrebbe dovuto fare avere al VENUTO. LEO Roberto, all’epoca incensurato si muoveva ancora senza subire i controlli delle forze dell’ordine e frequentava l’abitazione del cugino Giovanni passando quasi inosservato visto il rapporto di parentela. Compiuta la missione e consegnato il silenziatore, il LEO aveva poi appreso dell’uccisione del Cannavò, comprendendo l’uso che ne aveva fatto il VENUTO. La conferma l’aveva avuta il giorno dopo a casa del VENUTO dove aveva trovato il VENUTO ed il Trifiletti intenti a smontare una pistola e aveva preso parte all’operazione prima di andare a riportare a LEO Giovanni il silenziatore, che era di fabbricazione artigianale, ed aveva perciò dimensioni ragguardevoli (era lungo “circa dieci centimetri”), e non perfettamente efficiente (il VENUTO si era lamentato di ciò).La pistola faceva parte di un gruppo di armi che LEO Giovanni aveva consegnato al VENUTO, alcune delle quali modificate artigianalmente, che erano simili a delle pistole calibro 7,65 pur essendo delle calibro 32. A LEO Roberto il Pubblico Ministero ha contestato il contenuto di un verbale del 4 gennaio 1993, allorché l’imputato non aveva riferito alcunché in ordine alla consegna da parte sua del silenziatore e non aveva fatto alcun cenno alla presenza del Trifiletti a casa del VENUTO quando aveva trovato quest’ultimo intento a smontare l’arma, ma l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione della divergenza, assumendo di avere sempre fatto riferimento anche in precedenza al particolare della consegna del silenziatore .

VENUTO Giuseppe, il cui esame si è svolto su richiesta della difesa all’udienza del 26 aprile 1999, ha innanzitutto ammesso per la prima volta in dibattimento le proprie responsabilità in ordine all’omicidio di Cannavò Angelo, da lui commesso in un momento di particolare sconvolgimento emotivo connesso alla paura che il Cannavò intendesse ucciderlo. Ripercorrendo in estrema sintesi le tappe della propria militanza criminosa, l’imputato ha sottolineato la propria amicizia con LEO Giovanni con il quale era stato arrestato molte volte per reati commessi insieme, l’ultima delle quali nel 1990 per una estorsione. Deciso a cambiare del tutto vita ed ormai impegnato nello svolgimento di un’attività lavorativa ben retribuita, il VENUTO, all’oscuro della rappresaglia scatenata contro il gruppo “Mancuso”, sarebbe rimasto fuori anche dai contrasti tra MANCUSO Giorgio e LEO Giovanni scaturiti dalla uccisione da parte del primo del fratello del secondo Giuseppe, finché il LEO non lo aveva convocato riferendogli che Cannavò Angelo aveva ricevuto ordine di ucciderlo e che era pertanto necessario prendere qualche contromisura ed anticipare l’antagonista (“…chiesi a LEO il motivo, mi disse ‘guarda, probabilmente pensano che tu magari sei ancora coinvolto in queste situazioni, per cui - dice - datti una svegliata, vedi un po’ quello che devi fare, insomma qua ci rimetti la pelle’ …”). Avuta conferma dallo stesso Cannavò delle sue intenzioni ostili (“lo avvicinai per farmi dare delle spiegazioni, cioè una conferma se era vero quello che si diceva, e questo ragazzo ha ammesso […], era una persona completamente diversa da quella che io conoscevo, io lo conoscevo, si può dire eravamo cresciuti assieme, questo era diventato arrogante, non lo so come potrei descriverlo. Comunque per tutta risposta mi disse: ‘ormai sei morto’ …”), il VENUTO si era quindi determinato a passare all’azione, per puro spirito di sopravvivenza, e quindi una sera, atteso il Cannavò che rientrava a casa, lo aveva affrontato ed ucciso con una pistola in precedenza consegnatagli da LEO Giovanni ed eliminata dopo l’omicidio. Interpellato poi in ordine alle divergenze rispetto alla ricostruzione fornita dagli altri due imputati, il VENUTO ha negato di avere fatto uso di un silenziatore, escluso qualsiasi partecipazione di LEO Roberto (con cui non avrebbe avuto alcun rapporto), e negato conseguentemente anche di avere ricevuto la visita di LEO Roberto mentre era intento a smontare l’arma in compagnia del cugino Trifiletti.

La Corte, prendendo atto delle significative divergenze tra le diverse ricostruzioni fornite dagli imputati, ha disposto una serie di confronti, dal momento che al contrasto tra LEO Giovanni e LEO Roberto in ordine all’oggetto che il primo avrebbe fatto pervenire al VENUTO tramite il secondo e alle modalità con cui LEO Roberto avrebbe raggiunto l’abitazione del VENUTO per compiere la consegna, si è sovrapposto un altro e più profondo contrasto tra la versione dei due imputati collaboratori di giustizia e quella dell’altro imputato VENUTO Giuseppe, inedita perché scaturita dalla confessione resa alla fine dell’istruzione dibattimentale. Quest’ultimo ha ribadito di non avere avuto alcun rapporto con LEO Roberto e di avere utilizzato per l’omicidio una pistola senza silenziatore consegnatagli direttamente da LEO Giovanni.

I confronti non hanno consentito il superamento delle divergenze, perché i tre imputati, dopo le reciproche contestazioni e le ripetute sollecitazioni della Corte e delle parti, sono tenacemente rimasti ancorati alle rispettive posizioni, ribadendone la conformità ai fatti ed invitando di volta in volta il contraddittore di turno a ricordare meglio o a decidersi a rivelare tutta la verità.

Alla luce delle risultanze processuali appare provata la responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti, e le divergenze segnalate non valgono ad inficiare la complessiva validità dell’impianto accusatorio.

Le confessioni di LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe non autorizzano alcun plausibile dubbio in ordine alla loro partecipazione all’omicidio di Cannavò Angelo, anche perché appaiono perfettamente coerenti con le indicazioni di tutte le fonti di accusa, che unanimemente e senza alcuna esitazione hanno attribuito l’omicidio, quale esecutore materiale, a VENUTO Giuseppe, riconducendolo ad una iniziativa che, sebbene in armonia con il clima del momento, posto che il Cannavò era sospettato di essere un elemento del gruppo “Mancuso” o comunque un potenziale informatore del MANCUSO, è stata ascritta ad una determinazione interna al gruppo ristretto di persone che si raccoglieva attorno a LEO Giovanni e che, dopo la morte di Brigandì Antonino per mano dello stesso MANCUSO, era rimasto circoscritto sostanzialmente a VENUTO Giuseppe e ai parenti (fratelli e cugini) del defunto Leo Giuseppe, la vendetta del quale contro MANCUSO Giorgio (responsabile dell’omicidio) costituiva uno degli obiettivi principali. Per quanto non tutti gli elementi di prova siano orientati univocamente in tal senso (secondo LA TORRE Guido, ad es., il VENUTO avrebbe chiesto ed ottenuto, sia pure attraverso GUARNERA Lorenzo, il consenso di SPARACIO all’omicidio, ed anche ARNONE ha fatto cenno all’assenso di SPARACIO), appare prevalente e decisiva, anche nella ricostruzione fornita dagli imputati, la causale riconducibile al timore del VENUTO di potere rimanere vittima di un agguato organizzato dal gruppo “Mancuso” con il determinante contributo di Cannavò Angelo, e conseguentemente l’omicidio risulta autonomo, sotto il profilo ideativo, rispetto alla deliberazione adottata contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, pur muovendosi nella stessa direzione. Sul punto è stato molto esplicito SPARACIO Luigi, che ha sottolineato, in conformità alla conclusione accolta da questa Corte con riferimento ai fatti di cui al capo 19 della rubrica, l’estraneità iniziale degli elementi del gruppo “Leo” alle riunioni successive all’omicidio Di Blasi in cui era stata adottata e messa a punto la strategia diretta all’annientamento del gruppo avversario (“P.M.: Era un omicidio che rientrava in quella deliberazione generale di guerra contro il gruppo ‘Mancuso’? SPARACIO: No, questo non rientrava perché questo è stato fatto da personaggi, io al momento non me li ricordo se ho fatto i nomi di quelli che sono stati, però voglio dire è stato fatto dal gruppo di Giovanni LEO, di Pippo VENUTO, diciamo da questo gruppo che non ha partecipato a queste riunioni, a queste deliberazioni, è stata una cosa a sé.”). Anche LEO Giovanni ha avallato questa conclusione, perché, pur attribuendosi la paternità dell’omicidio, ha riferito che solo molto più tardi, dopo la scarcerazione, aveva preso parte ad una riunione presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano, mentre in precedenza, dopo l’omicidio Di Blasi, il VENUTO era stato invitato a prendere parte ad una riunione da VENTURA Salvatore e aveva chiesto consiglio sull’atteggiamento da assumere: in ogni caso, nel parlare dell’uccisione del Cannavò, il LEO, senza nulla riferire in merito ad eventuali interventi di SPARACIO Luigi, ha ricondotto la determinazione omicida ad una ragione propria del VENUTO, certamente connessa al clima di aperta contrapposizione che si era venuto a creare rispetto al gruppo “Mancuso” in seguito all’omicidio Di Blasi, ma estranea alla deliberazione assunta dagli uomini di vertice degli altri gruppi. In altri termini l’istigazione rilevante, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore materiale dell’omicidio, non è quella ricollegabile alla citata deliberazione, ma si colloca tutta all’interno del rapporto di contiguità criminale tra il VENUTO ed il LEO, e ciò ovviamente non è smentito dal fatto che il primo, venuto a conoscenza del tipo di strategia decisa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, abbia voluto rendere noto che, in base ad una sua autonoma determinazione, avrebbe contribuito alla causa comune, o dalla circostanza che dell’omicidio Cannavò si sia successivamente parlato nell’ambito delle riunioni e dei contatti pressoché quotidiani di quel periodo (come hanno riferito SPARACIO e MARCHESE).

Molto tempo prima che VENUTO Giuseppe, ad istruzione dibattimentale quasi esaurita, ammettesse le sue responsabilità, le risultanze probatorie, confermando interamente l’esito delle indagini preliminari, convergevano sulla persona del VENUTO quale esecutore materiale dell’omicidio e sulla indicazione della causale, connessa ai timori che suscitava nel VENUTO la presenza del Cannavò nel suo stesso quartiere, tenuto conto della vicinanza del secondo al gruppo “Mancuso”, e della notoria appartenenza del VENUTO al gruppo ristretto di persone che (come Brigandì Antonino, ucciso da MANCUSO qualche mese prima) erano rimaste legate a LEO Giovanni, e ne condividevano la speranza di potere vendicare la morte di LEO Giuseppe, che MANCUSO aveva ucciso nel settembre 1990 e sostituito alla guida del gruppo.

Tali circostanze appaiono incontrovertibilmente accertate, per quanto smentite dal VENUTO, che ha cercato in tutti i modi di accreditare una matrice meramente “individuale” dell’omicidio, determinato dalla paura di rimanere a sua volta vittima di un attentato del Cannavò, e connesso alla pregressa vicinanza del VENUTO a LEO Giovanni: proprio l’indicazione dell’appartenenza del Cannavò e del motivo determinante dell’omicidio costituisce invece la conferma più evidente della circostanza che l’uccisione di Cannavò è maturata nello stesso clima di contrapposizione con il gruppo “Mancuso” in cui si collocano tutti gli altri omicidi avvenuti in questo periodo ed oggetto di esame nell’ambito del presente procedimento.

È poi altrettanto certo che, contrariamente a quanto il VENUTO ha lasciato intendere, i suoi rapporti con LEO Giovanni e conseguentemente con quella realtà criminale che era stata causa delle precedenti condanne a cui il VENUTO si è più volte riferito nel corso del suo esame, non erano cessati nel 1990, in occasione del suo ultimo arresto per estorsione, ma si erano protratti anche in epoca successiva, rinsaldandosi probabilmente con l’esplosione dell’ostilità degli altri gruppi nei confronti di MANCUSO Giorgio,  anche in considerazione dei motivi personali di risentimento che il VENUTO nutriva nei confronti del MANCUSO, responsabile della morte di Brigandì Antonino, di cui era amico (come ha ammesso lo stesso VENUTO, pur negando che il giovane, inteso bomboletta, fosse suo figlioccio). Il dibattimento ha dimostrato il coinvolgimento di VENUTO in almeno uno degli appostamenti che avevano preceduto l’omicidio Di Blasi, quello caratterizzato dalla partecipazione di elementi della famiglia “Leo”, per il quale ha riportato condanna, e le fonti di accusa attestano, nello stesso periodo ed in quello immediatamente successivo all’omicidio Di Blasi, una contiguità tra VENUTO Giuseppe e LEO Giovanni tale da fare ipotizzare l’espletamento, da parte del primo, di veri e propri compiti di rappresentanza del secondo e da determinare anche nei confronti del VENUTO l’esercizio dell’azione penale per il reato di istigazione di cui al capo 19 del decreto che dispone il giudizio. È vero, come il VENUTO ha sottolineato nel corso del confronto con LEO Giovanni, che la relativa imputazione non ha superato il vaglio dell’udienza preliminare, ma è significativo anche che il VENUTO, incalzato sul punto dal LEO che gli ricordava la natura del rapporto fiduciario che li legava in quel periodo (“ … Tu eri con me in tutti gli effetti. Tu mi hai portato la notizia, la riunione, ti sei incontrato con VENTURA, sei venuto a casa mia e mi hai detto che c’era questa riunione e mi hai spiegato la situazione ...”), non abbia smentito interamente il coimputato, ma si sia limitato a protestare la propria innocenza, lamentandosi perché chiamato in causa al posto di altre persone la cui responsabilità il LEO avrebbe inteso “coprire” ma di cui il VENUTO, sollecitato dalla Corte, non è stato in grado di riferire l’identità.

Ciò che la confessione di VENUTO non ha escluso è la responsabilità di LEO Giovanni, al quale anzi il VENUTO attribuisce in modo ancora più pieno l’iniziativa che è all’origine della determinazione criminosa, ferma restando la consegna da parte del LEO dell’arma usata per l’omicidio. Le divergenze rispetto alla versione degli altri due imputati (l’uso del silenziatore e il ruolo di intermediario di LEO Roberto ai fini della consegna, l’uno e l’altro negati dal VENUTO) non valgono evidentemente ad escludere il valore della confessione del VENUTO nella parte in cui essa conferma la validità dell’impianto accusatorio, ed in particolare la partecipazione all’omicidio di LEO Giovanni, quale istigatore e fornitore dell’arma usata per il delitto. Che LEO Giovanni abbia fatto avere l’arma al VENUTO direttamente o tramite il cugino LEO Roberto, oppure che la pistola fosse dotata o meno di silenziatore, sono circostanze del tutto irrilevanti sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità di LEO Giovanni, ancorata innanzitutto al suo intervento al momento della nascita del proposito criminoso, diretto, secondo VENUTO, a rendergli nota l’ostilità del Cannavò e a spingerlo ad anticiparne le mosse, limitato, secondo lo stesso LEO, ad autorizzare l’eliminazione di un possibile informatore del MANCUSO di cui sarebbe stato il VENUTO a parlargli per la prima volta, chiedendo un consiglio sul da farsi.

Appare raggiunta anche la prova della responsabilità di LEO Roberto, sia pure limitatamente alla detenzione di armi di cui alla lettera c) del capo 23. Anche in tal caso il punto di partenza è costituito dalla confessione dell’imputato, che si è attribuito il ruolo di avere fatto da tramite tra il cugino Giovanni ed il VENUTO per la consegna di un silenziatore da applicare alla pistola già data in precedenza al VENUTO da LEO Giovanni, e di avere quindi preso parte alla distruzione dell’arma il giorno successivo all’omicidio, unitamente a VENUTO e al cugino di questi Trifiletti Roberto. Posto che il silenziatore deve considerarsi “parte di arma”, la circostanza che la detenzione ai fini della consegna abbia riguardato un silenziatore artigianale, come ha riferito LEO Roberto, o l’intera pistola munita di silenziatore, come ha affermato LEO Giovanni, è destinata a rimanere priva di riflessi concreti sul piano della valutazione della condotta di LEO Roberto e sulla conseguente affermazione di responsabilità.

Nel corso del confronto LEO Roberto e LEO Giovanni hanno tuttavia enfatizzato le ragioni del contrasto, il primo per lamentare l’atteggiamento ostruzionistico del secondo (dettato, a suo avviso, dal solo scopo di mettere in crisi l’attendibilità del congiunto e di dare in tal modo sfogo ad un risentimento legato ad altre situazioni), il secondo per contestare in generale, anche attraverso il riferimento ad altre vicende giudiziarie, l’attendibilità del cugino. Entrambi gli imputati si sono in proposito richiamati al processo per il tentato omicidio di Farinella Lorenzo e Ligato Umberto, del quale erano tra gli altri chiamati a rispondere anche LEO Roberto e LEO Giovanni. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Messina il 4 ottobre 1994 ed acquisita dalla Corte nell’ambito degli accertamenti ex art. 507 c. p. p., si sofferma ampiamente sul contributo offerto alla ricostruzione di quelle vicende da LEO Roberto, stigmatizzando aspramente il tentativo del collaboratore di accreditare una versione dei fatti palesemente smentita da tutte le altre risultanze processuali, e specificamente dalle dichiarazioni del cugino LEO Giovanni, la cui collaborazione con la giustizia ebbe infatti inizio, come l’imputato ha ricordato anche in questo dibattimento all’udienza del 9 aprile 1999, nell’ambito del processo per il tentato omicidio di Farinella e Ligato, allorché il 19 luglio 1994 il LEO chiese di rendere spontanee dichiarazioni ed ammise le responsabilità che aveva in precedenza negato.

Un criterio ermeneutico di carattere generale impone di valutare il contributo dei collaboratori di giustizia caso per caso, senza potere automaticamente trasferire da un processo all’altro valutazioni positive o negative che scaturiscono di volta in volta dall’indagine specifica sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni relative al singolo episodio sul quale il collaboratore viene sentito. Ciò si traduce nel valore relativo che possiedono elementi di giudizio desumibili da altri procedimenti, utili a lumeggiare la personalità del collaboratore e a valutare la serietà e la coerenza della sua scelta di dissociazione, ma insufficienti a fornire da soli un criterio univoco di interpretazione delle sue dichiarazioni o, come nel caso di specie, di eventuali divergenze.

Alla luce di questo criterio, tenuto conto dei modesti riflessi concreti dell’accoglimento dell’una o dell’altra versione, di cui sono evidentemente ben consci entrambi gli imputati, a cui non sfugge che detenere l’arma completa di silenziatore o detenere solo quest’ultimo sono condotte equivalenti sotto il profilo della rilevanza penalistica, la versione di LEO Roberto potrebbe essere considerata più aderente alla logica, dal momento che non appare del tutto convincente la ragione per cui la consegna dell’arma al VENUTO avrebbe dovuto essere ritardata rispetto al momento della richiesta, dal momento che anche LEO Giovanni ha ammesso che custodiva le armi nella vicina casa del fratello defunto Giuseppe. Ed anche se in proposito, durante il confronto con VENUTO, LEO Giovanni ha completamente escluso la possibilità di avere fatto confusione tra due analoghi episodi di consegna di armi, è plausibile ritenere che sia stata posticipata la dazione del silenziatore che poteva non essere nella immediata disponibilità di LEO Giovanni nel momento in cui il VENUTO gliene aveva fatto richiesta.

In ogni caso sarebbe incomprensibile, ove fosse effettivamente del tutto estraneo alla vicenda, la ragione per cui LEO Roberto abbia ammesso il proprio coinvolgimento, sia pure nei termini indicati, dal momento che, peraltro, inizialmente l’unica accusa nei suoi confronti era quella di ARNONE Marcello, che lo indicava come uno degli esecutori materiali dell’omicidio, ma tale versione è rimasta del tutto isolata ed è così venuto meno il sospetto che LEO Roberto, attribuendosi deliberatamente un ruolo marginale (la consegna di una parte dell’arma usata per l’omicidio) intendesse occultare una sua più grave responsabilità. L’uso del silenziatore, anche se di limitata efficienza perché realizzato artigianalmente (cosa di cui il VENUTO si sarebbe lamentato usando la colorita espressione ricordata da LEO Roberto), gioverebbe poi a spiegare la circostanza che il Cannavò rimase sanguinante per un certo lasso di tempo prima dell’intervento delle forze dell’ordine, senza che nessuno nelle vicinanze fosse stato richiamato dal fragore degli spari, sebbene il corpo giacesse nei pressi di alcune case di abitazione tra cui quella occupata dalla madre della stessa vittima e dal suo convivente.

In ordine al coinvolgimento di LEO Roberto le ammissioni di quest’ultimo e la versione di LEO Giovanni, che lo indica come tramite della consegna dell’arma usata per l’omicidio (pur escludendo che sapesse a quale scopo la pistola era destinata), vanno privilegiate rispetto alla versione dei fatti fornita dal VENUTO. La confessione di quest’ultimo, sopravvenuta a dibattimento quasi concluso, quando elementi di accusa univoci e convergenti raggiungevano ormai il VENUTO in misura più che sufficiente ad affermare la sua responsabilità, conferma la validità dell’impianto accusatorio (significativamente LEO Giovanni nel corso del confronto ha esclamato rivolto al VENUTO: “ Ma mica ti ho accusato di una cosa che non hai fatto! ”), ma per altro verso appare scarsamente convincente laddove il VENUTO ha tenacemente contestato la veridicità delle affermazioni dei coimputati. Del tutto inverosimile, alla luce degli specifici riferimenti indicati da LEO Roberto nel corso del confronto, appare così l’ostinata negazione di qualsiasi rapporto con quest’ultimo, frutto evidente della volontà di circoscrivere il più possibile l’ambito soggettivo della responsabilità e, più in generale, di un disegno di delegittimazione dei coimputati collaboratori di giustizia di cui la confessione è strumento.

Affermata la responsabilità di LEO Giovanni e VENUTO Giuseppe per l’omicidio, e di LEO Roberto per la più modesta imputazione concernente la detenzione della parte di arma, va altresì affermata la sussistenza delle contestate aggravanti della premeditazione e della natura “mafiosa” del delitto di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

Quanto alla premeditazione, richiamati anche in questa sede i principi generali illustrati in ordine agli elementi che la costituiscono, è in questa sede necessario sottolineare che il delitto è stato preceduto, secondo le stesse affermazioni del VENUTO, da un progressiva maturazione del proposito omicida, divenuto fermo ed irrevocabile nel momento in cui il Cannavò gli avrebbe dato personalmente conferma della ostilità delle sue intenzioni e sarebbe perciò divenuta ineludibile l’esigenza di anticipare le mosse dell’antagonista. Ulteriori elementi rivelatori di un particolare radicamento del proposito criminoso appaiono l’attività diretta a procacciare l’arma, tanto più se munita di silenziatore, la scelta delle circostanze di tempo e di luogo migliori per perpetrare l’agguato, l’esternazione della volontà di eliminare “qualcuno” del gruppo “Mancuso”, che il VENUTO avrebbe reso nota tramite GUARNERA ai rappresentanti degli altri gruppi che andavano riunendosi per elaborare una strategia comune.

L’omicidio è stato poi commesso per agevolare l’attività di una associazione di tipo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c. p.: è sufficiente richiamare in proposito le difficoltà e le reticenze con cui si dovettero confrontare le prime indagini, posto che gli inquirenti, per la raccolta di elementi utili, erano costretti ad avvalersi della collaborazione della madre della vittima, a cui più facilmente le persone informate erano indotte a fornire notizie rilevanti ai fini del prosieguo delle investigazioni. L’omicidio poi, anche ove diretto ad anticipare le mosse della vittima, appare in ogni caso strumento di soluzione dei contrasti tra gruppi e trova la sua spiegazione nell’appartenenza dei responsabili e della vittima a contesti associativi antagonisti, in contrasto per assicurarsi, in definitiva, una posizione egemonica attraverso l’indebolimento o l’annientamento del gruppo soccombente.

A tutti gli imputati, in relazione al contegno processuale, possono comunque concedersi le attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti per LEO Roberto e prevalenti per gli altri due imputati rispetto alle aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91 che si sottrae al giudizio di bilanciamento.

Con riferimento alla ricostruzione dell’episodio va poi disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per quanto di sua eventuale competenza, in ordine alla posizione di Trifiletti Roberto, cugino del VENUTO, in relazione al quale le risultanze dibattimentali autorizzano ad ipotizzare un suo eventuale coinvolgimento nello stesso omicidio. Senza che in proposito gli venisse mossa la relativa contestazione, LEO Roberto non ha in dibattimento confermato che il Trifiletti avrebbe partecipato all’omicidio (come avrebbe fatto nel corso delle indagini preliminari in base a quanto si desume dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare), ma il Trifiletti, secondo lo stesso LEO, era presente nel momento in cui LEO Giovanni prometteva al VENUTO la consegna del silenziatore, e si trovava già a casa del VENUTO il giorno successivo all’omicidio intento insieme a lui a smontare l’arma utilizzata per l’omicidio. Ancora al Trifiletti ha fatto riferimento la madre della vittima come uno dei due giovani (l’altro era proprio il VENUTO) che avrebbe minacciato il figlio qualche giorno prima dell’omicidio. In definitiva tali elementi appaiono bisognosi di ulteriori approfondimenti e a tale scopo gli atti relativi al capo di imputazione in esame vanno trasmessi all’ufficio del Pubblico Ministero.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.