Per l’omicidio di Messina Giovanni si era già
proceduto nei confronti di Genovese Raffaele, Misiti Albino, Pulio Salvatore e
Portovenero Francesco, gli ultimi tre assolti con sentenza della Corte di Assise
di Messina del 22 febbraio 1993 (sentenza n. 1, depositata il 26 marzo 1993,
concernente anche gli omicidi di Messina Rosario e Cento Francesco), ed il
Genovese prosciolto in secondo grado con decisione della Corte di Assise di
appello di Messina in data 8 febbraio 1994 (sentenza n. 1, depositata il
7.6.1994), divenuta poi definitiva in
parte qua a causa della mancata impugnazione del Pubblico Ministero (v. la
copia delle sentenze contenuta nella carpetta degli atti relativa al capo 5,
concernente l’omicidio di Messina Rosario).
Alla condanna del Genovese i giudici di primo grado
erano pervenuti sostanzialmente valorizzando le accuse del coimputato Calderone
Giuseppe (condannato per gli omicidi di Messina Rosario e Cento Francesco) e la
circostanza obiettiva del ritrovamento su un giubbotto sequestrato al Genovese a
due ore dall’omicidio di due particelle contenenti piombo, bario ed antimonio,
elementi ritenuti viceversa insufficienti in esito al giudizio di appello, anche
in considerazione dell’acquisizione di ulteriori dati probatori, tra cui la
testimonianza del collaboratore di giustizia Santacaterina Umberto, il quale,
assumendo di avere assistito all’omicidio perché affacciato ad un balcone,
aveva scagionato il Genovese, escludendo che questi fosse uno degli aggressori
di Messina Giovanni.
Le decisioni citate contengono una ampia e
dettagliata descrizione dei fatti, certamente utilizzabile, in quanto fondata su
atti irripetibili compiuti subito dopo il delitto, e destinata ad integrare le
scarne risultanze di questo dibattimento, fondate quasi esclusivamente sulla
prova orale, non essendo stati reperiti e prodotti gli atti di indagine iniziali
(ad es. verbali di sopralluogo e di sequestro, rilievi fotografici),
verosimilmente confluiti in uno dei fascicoli formati in occasione del primo
processo, ed avendo il Pubblico Ministero potuto produrre solamente copia della
parte conclusiva della relazione di consulenza predisposta dal medico legale che
aveva eseguito l’esame autoptico.
Emerge dagli atti che poco meno di due anni dopo
l’omicidio del fratello Rosario, consumato il 12 giugno 1989 presso il bar Cinquestelle
(di cui anche questa Corte si è occupata nell’ambito di questo stesso
procedimento: v. l’esame dei reati di cui al capo 5), anche Messina Giovanni
cadeva vittima di un agguato, perpetrato a Messina alle ore 16,30 del 21 maggio
1991 in località Contesse.
A seguito della segnalazione dell’esplosione di
colpi di arma da fuoco una pattuglia della Polizia di Stato, accorsa sulla S. S.
114 nei pressi del pastificio Triolo, rinveniva il corpo del giovane sanguinante
ed accasciato al suolo all’ingresso del palazzo “Mangano”, e nelle
vicinanze una motocicletta anch’essa riversa sull’asfalto. Trasportato
immediatamente presso il vicino Policlinico universitario, Messina Giovanni vi
giungeva cadavere essendo stato attinto da ben otto colpi, esplosi con arma da
fuoco a canna corta calibro 9, che lo avevano raggiunto prevalentemente al capo
ed al torace producendo gravi lesioni ad organi vitali. Non essendo stati
riscontrati al momento dell’indagine residui di polvere da sparo sugli
indumenti indossati dalla vittima, né altri segni caratteristici, fu escluso
che i colpi fossero stati esplosi da distanza ravvicinata: questa è la puntuale
conclusione a cui il medico legale dott. Bondì pervenne nell’ambito della
risposta ai quesiti conclusiva della relazione di consulenza, ed essa va
certamente preferita rispetto a quanto il dott. Bondì ha dichiarato in
dibattimento all’udienza del 15 novembre 1997, riferendo che il colpo alla
regione mastoidea era stato sparato da distanza ravvicinata, probabilmente perché
il consulente del Pubblico Ministero è stato ingannato dal cattivo ricordo o da
un esame non attento della parte corrispondente della relazione consultata al
momento dell’audizione (alla cui pag. 25 è scritto invece che le parti del
corpo raggiunte dai proiettili, fatta
esclusione per quello descritto alla regione mastoidea sinistra, erano
ricoperte dagli indumenti indossati dalla vittima, ma che, al contempo, i colpi
che hanno attinto il Messina furono sparati
tutti da distanza non ravvicinata).
Come ha riferito in dibattimento il dott. Gugliotta,
all’epoca dei fatti in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, il
delitto fu posto dagli inquirenti in relazione con l’uccisione di Di Blasi
Domenico, avvenuta appena sei giorni prima, ed interpretato, analogamente agli
altri fatti di sangue verificatisi nello stesso breve arco di tempo, come una
possibile rappresaglia decisa contro MANCUSO Giorgio a cui il Messina, inteso menza
molla, era notoriamente vicino.
Si era altresì appreso nell’immediatezza dei
fatti che il Messina, che abitava nella zona di Camaro, aveva di recente preso
in affitto un appartamento proprio nel quartiere Contesse, all’ultimo piano
del fabbricato nei pressi del quale fu compiuto l’agguato, ed il pomeriggio
del 21 maggio 1991 si trovava sul posto perché erano in corso dei lavori
all’interno dell’appartamento, presso il quale era intenzione del Messina
trasferirsi in compagnia di tale Martino Maria, detta Mary,
già sentimentalmente legata al pregiudicato Genovese Raffaele, in quel momento
agli arresti domiciliari. Una persona, che al momento dell’omicidio si trovava
nell’officina di un gommista (tale Luttino) posta di fronte al luogo in cui il
Messina fu affrontato dal killer, riferì che, dopo avere udito il fragore dei
colpi, aveva visto fuggire un giovane con i capelli scuri che impugnava ancora
una pistola automatica ed indossava un giubbotto di colore arancione. Da queste
circostanze erano scaturiti la perquisizione domiciliare presso l’abitazione
del Genovese alle ore 18,30 dello stesso giorno dell’omicidio ed il
conseguente sequestro da parte dei carabinieri di un maglione tipo cardigan di colore albicocca, sul quale il Pubblico Ministero
disponeva immediatamente un esame diretto alla ricerca di eventuali residui
dello sparo che si concludeva nel modo già illustrato (v. la deposizione del
teste Migliaccio, sentito all’udienza del 19 dicembre 1997).
Anche in questo caso la riapertura delle indagini e
l’esercizio dell’azione penale nei confronti degli odierni imputati sono
stati determinati dal decisivo contributo dei numerosi collaboratori di
giustizia che hanno reso dichiarazioni in merito a questo episodio.
Sull’omicidio di Messina Giovanni sono stati
sentiti in dibattimento LA TORRE Guido, ARNONE Marcello, CARIOLO Antonio,
SPARACIO Luigi, TURRISI Antonino e LEO Roberto. Si sono poi sottoposti
all’esame gli imputati LONGO Luigi, FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario,
SANTORO Angelo, SALVO Giovanni ed infine, dopo avere reso dichiarazioni
spontanee ed in seguito ad un provvedimento di ammissione dell’esame ai sensi
dell’art. 507 c. p. p., anche FERRARA Carmelo.
LA TORRE Guido, esaminato all’udienza del 19
marzo 1999, ha dichiarato, ribadendo dopo alcune contestazioni quanto aveva
riferito il 26 maggio 1994, che nelle ore pomeridiane del giorno dell’omicidio
di Messina Giovanni si era recato in compagnia di RANDAZZO Domenico presso
l’abitazione della suocera di SPARACIO Luigi, e quest’ultimo ad un tratto lo
aveva invitato ad andare via in quanto stava per essere consumato il delitto ed
era opportuno evitare di incappare in uno dei controlli che solitamente le forze
dell’ordine compiono sui soggetti di interesse operativo nell’immediatezza
di un fatto di sangue. LA TORRE aveva quindi appreso nel settembre successivo da
BONASERA Angelo (che poi, convocato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., si è
avvalso della facoltà di non rispondere) che autori materiali dell’omicidio
erano stati SALVO Giovanni e SANTORO Angelo, inteso Gigia,
i quali sapevano che alle ore 17 del giorno in cui fu consumato l’omicidio
Messina Giovanni, già affiliato a Leo Giuseppe e poi a MANCUSO Giorgio, si
sarebbe trovato presso la casa di cui aveva di recente acquistato la
disponibilità in attesa del trasporto dei mobili con cui era sua intenzione
arredarla.
Anche ARNONE Marcello, ascoltato in dibattimento il
24 marzo ed il 14 aprile 1999, ha reso in merito all’omicidio di Messina
Giovanni dichiarazioni de relato,
peraltro di modestissimo valore intrinseco avendo il collaboratore attribuito
l’omicidio ad elementi dei gruppi “Ferrara” e “Sparacio”, indicando
però come esecutori materiali SALVO Giovanni e GALLETTA Nicola; PIETROPAOLO
Pasquale, che ARNONE ha indicato quale fonte delle sue conoscenze, avrebbe avuto
invece il ruolo di portare via le armi dopo la consumazione dell’omicidio e
quello di avvertire FERRARA Carmelo, tramite un telefono cellulare, della
presenza di Messina Giovanni. Così facendo ARNONE ha ribadito quanto aveva
riferito in occasione delle sue prime dichiarazioni immediatamente successive
all’inizio della collaborazione (16 febbraio 1993), dalle quali si era
esplicitamente discostato meno di un anno dopo (2 dicembre 1993), indicando in
questa seconda occasione quali esecutori materiali SALVO Giovanni e SANTORO
Angelo (invece di GALLETTA Nicola). Mostrandosi alquanto confuso, il
collaboratore non ha saputo rendere ragione dell’atteggiamento oscillante,
limitandosi a ribadire di avere appreso quanto riferito da PIETROPAOLO Pasquale
(ma anche da LA TORRE Guido), ed indicando alcuni particolari effettivamente
corrispondenti alla realtà dei fatti (il MESSINA al momento dell’agguato
stava traslocando ed era in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata).
CARIOLO Antonio nelle udienze del 3 febbraio e del 20 marzo 1999 ha
indicato Messina Giovanni innanzitutto come l’iniziale obiettivo dell’azione
omicida che era stata poi portata a compimento con il suo concorso nei confronti
di La Rosa Carmelo (v. quanto illustrato con riferimento ai reati di cui al capo
21). Il collaboratore ha poi dichiarato di avere appreso successivamente da
FERRARA Carmelo che l’omicidio era stato organizzato dal gruppo “Ferrara”
ed eseguito con una pistola calibro 9 ´ 21 da SALVO Giovanni, componente del gruppo
di fuoco del clan “Marchese”, che in quel periodo era ospite al villaggio
CEP dello stesso Carmelo FERRARA. Quest’ultimo, esaminato il 30 aprile 1999,
ha ammesso la possibilità di avere fatto la confidenza al CARIOLO di cui era
amico. Il Messina era in procinto di sposarsi o di cominciare a convivere con
una donna presso una casa ubicata nelle vicinanze, nei pressi di un gommista,
che stata provvedendo ad arredare. Dalla circostanza che dell’organizzazione
si fosse interessato il gruppo “Ferrara” il CARIOLO aveva desunto che
coinvolto nell’esecuzione dell’omicidio fosse anche SANTORO Angelo che in
quel periodo era uno dei killer più attivi del gruppo.
SPARACIO Luigi, sentito il 3 marzo ed il 16 aprile 1999, ha riferito di
avere appreso da qualcuno del suo gruppo e forse anche da MARCHESE Mario, la
sera stessa dell’omicidio o al più tardi il giorno successivo, che ad
uccidere Messina Giovanni erano stati SALVO Giovanni e SANTORO Angelo e che
l’organizzatore dell’agguato era stato FERRARA Sebastiano. Il Messina era
stato ucciso nei pressi della casa che aveva preso in affitto sulla strada
statale 114, nelle vicinanze del villaggio CEP, mentre era in corso un trasloco
di mobili. Era stata utilizzata contro il Messina una pistola calibro 9 ´ 21, e la vittima era stata colpita mentre in
sella ad una motocicletta si stava immettendo sulla strada statale all’uscita
da un androne adiacente. SPARACIO, pur escludendo di avere saputo prima che
l’omicidio sarebbe stato commesso, lo ha ricondotto alla deliberazione
adottata nel corso della prima riunione successivamente all’omicidio Di Blasi,
dal momento che Messina Giovanni, che tutti sapevano appartenere al gruppo “Mancuso”,
era per questa ragione uno degli obiettivi primari della rappresaglia ed i suoi
movimenti erano per lo stesso motivo sottoposti al controllo degli uomini di
FERRARA Sebastiano.
Sull’omicidio di Messina Giovanni ha
incidentalmente riferito anche Zoccoli Giuseppe, il quale, analogamente a quanto
dichiarato per la vicenda dell’omicidio di D’Angelo Santo, ha affermato (ud.
31.10.1997) di avere appreso da SANTORO Angelo, prima dell’inizio della
collaborazione di quest’ultimo e durante un periodo di comune detenzione
presso il reparto cellulari della casa circondariale di Messina, nel luglio del
1994 e nel gennaio 1995 (v. l’esito positivo del relativo accertamento
illustrato nell’ambito delle risultanze relative al capo 17), che l’omicidio
era stato materialmente commesso da SALVO Giovanni, sebbene vi avesse preso
materialmente parte anche lo stesso SANTORO. Il delitto era stato ordinato da
FERRARA Sebastiano in quanto il Messina, esponente di spicco del gruppo “Mancuso”,
si era trasferito in una casa sulla S. S. 114 nel quartiere Contesse, sottoposto
al controllo del gruppo “Ferrara”.
TURRISI Antonino, contro il quale non si è proceduto in questa sede in
quanto minorenne all’epoca dei fatti (avrebbe compiuto diciotto anni poco più
di un mese dopo, il 9 luglio 1991), è stato esaminato il 24 marzo 1999. Il
collaboratore ha riferito che a commettere l’omicidio erano stati SALVO
Giovanni e SANTORO Angelo, entrambi armati, anche se ad affrontare la vittima e
a spararle con una pistola cromata calibro 9 ´
21era stato solamente il primo poiché l’agguato era stato commesso sulla
strada statale 114 ed il SANTORO, che nella zona era molto conosciuto, aveva
preferito rimanere in disparte in una traversa che collega il villaggio CEP e la
strada statale. Che i due fossero andati ad uccidere il Messina il collaboratore
lo aveva appreso poco prima di avvertire il fragore degli spari, quando nella
piazzetta del villaggio CEP, nei pressi della casa di FERRARA Carmelo, aveva
incontrato lo stesso Carmelo FERRARA, LEO Domenico, DI DIO Domenico e forse
anche FERRARA Sebastiano (“… non
ricordo se arrivò in quel momento o se arrivò dopo ”), i quali
commentavano l’imminente fatto di sangue. Avvertiti gli spari, il gruppetto si
era sciolto prima che arrivassero in zona le pattuglie delle forze
dell’ordine. Il TURRISI a questo
punto si era recato a casa di DI DIO Domenico, trovandovi, oltre a DI DIO e alla
moglie, FERRARA Sebastiano, LONGO Luigi, SALVO Giovanni e qualche altro
affiliato. Il SALVO aveva fatto presente a FERRARA Sebastiano di avere lasciato
la pistola ed un giubbotto rosso presso la stalla dello stesso FERRARA, il quale
aveva allora ordinato perentoriamente al TURRISI di distruggere l’arma e di
eliminare il giubbotto (“… FERRARA
Sebastiano mi disse di provvedere a far scomparire queste cose, io così feci:
mi recai presso la stalla, presi questa pistola, FERRARA mi aveva ordinato di
prendere questa pistola a colpi di pietra proprio di non farla riconoscere più
e di conservare il caricatore e il giubbotto rosso di buttarlo in qualche
cassonetto lontano dal Villaggio CEP, e io così feci; presi questa pistola, la
presi a colpi di pietra come ho già detto prima e l’ho sepolta in una collina
del Villaggio CEP. Presi il caricatore, l’ho nascosto, ho preso il giubbotto e
l’ho fatto scomparire anche il giubbotto e mi recai di nuovo nell’abitazione”).
A segnalare la presenza del Messina, che era in
sella ad una motocicletta, era stato LAGANÀ Gianfranco, elemento del gruppo
“Ferrara”, che si trovava casualmente nelle vicinanze presso l’officina di
un elettrauto che era in buoni rapporti con gli affiliati del FERRARA (“… era amico nostro …”). Alla precisa domanda se il LAGANÀ
sapesse che il Messina sarebbe stato ucciso, il TURRISI ha risposto
affermativamente, precisando che dato il rapporto di affiliazione il LAGANÀ era
ben conscio del fatto che Messina apparteneva al gruppo avversario ed era perciò
uno dei possibili obiettivi della rappresaglia.
Della partecipazione del LAGANÀ nei termini
illustrati TURRISI aveva appreso nel corso di una riunione da FERRARA
Sebastiano, ma quest’ultimo nella prima fase della sua collaborazione, tramite
la moglie Palmeri Letteria, gli aveva fatto pervenire due audiocassette, nelle
quali per un verso gli assicurava che non lo avrebbe accusato, e per altro verso
lo invitava, ove fosse stata anche sua intenzione collaborare con la giustizia,
a pensarci bene, rendendogli noto il tenore delle sue dichiarazioni. Era infatti
intenzione del FERRARA accusare il minor numero di persone possibile, ed evitare
in particolare di coinvolgere, tra gli affiliati, TAMBURELLA Rosario, LAGANÀ
Gianfranco, MANGANARO Salvatore e CURATOLA Giuseppe, e, tra gli altri, i
commercianti in contatto con il gruppo e tale dott. Pafumi, amico di FERRARA
Sebastiano e sempre disponibile a rendergli qualche favore. In ordine
all’omicidio di Messina Giovanni l’indicazione specifica del FERRARA era nel
senso di non rivelare la partecipazione del LAGANÀ (“Nuccio - perché a me mi chiamano anche Nuccio - ti raccumannu, non dire
che è stato Gianfranco LAGANÀ a portare il segnale…”). Questo aveva
costituito per TURRISI l’ulteriore conferma che il LAGANÀ era realmente
coinvolto nell’esecuzione del delitto.
LEO Roberto, sentito il 14 aprile 1999, ha
ricondotto l’omicidio del Messina alla deliberazione adottata da tutti gli
altri gruppi nei confronti del clan “Mancuso – Rizzo” dopo l’omicidio Di
Blasi. Ad uccidere Messina Giovanni, che stava compiendo un trasloco di mobili,
era stato SALVO Giovanni, che in quel periodo era ospitato al villaggio CEP
pronto ad essere utilizzato per qualsiasi missione omicida, e che in precedenza
aveva confidato al LEO di nutrire un profondo rancore nei confronti del Messina
e di essere intenzionato ad ucciderlo personalmente in quanto il Messina gli
aveva sottratto i proventi di un’estorsione consumata ai danni di un
commerciante, minacciandolo di morte ed indicando MANCUSO Giorgio come il nuovo
beneficiario dell’estorsione. Il SALVO aveva eseguito l’omicidio in
compagnia di SANTORO, ma ruoli diversi avevano avuto anche altri componenti del
gruppo “Ferrara”: controllava la zona TURRISI, e mandanti erano lo stesso
FERRARA Sebastiano e DI DIO Domenico (che all’epoca aveva quarant’anni, e
non era minorenne come sembra che abbia affermato LEO, a meno che intendesse
riferirsi correttamente a TURRISI), anche se più in generale il mandato omicida
doveva essere fatto risalire a tutti i partecipanti alla deliberazione della
“guerra” contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. In seguito alla
contestazione il LEO ha ricordato che aveva appreso tali circostanze dallo
stesso SALVO Giovanni nel pomeriggio del giorno successivo in una delle tante
riunioni presso l’abitazione di FERRARA Carmelo, alla quale, oltre ai due
fratelli FERRARA, avevano preso parte LEO Roberto ed il cugino Giovanni, ed
inoltre SANTORO Angelo e DI DIO Domenico. Il LEO ha poi dichiarato che era
venuto a sapere che il Messina aveva trovato una casa in affitto sulla strada
statale, nei pressi del villaggio CEP, e lo aveva comunicato al cugino LEO
Domenico perché lo riferisse a sua volta a FERRARA Sebastiano con il quale
aveva costanti contatti: da questo momento, in cui LEO Domenico era stato messo
al corrente della cosa, all’effettiva consumazione dell’omicidio erano
trascorse non più di ventiquattr’ore. In questo arco di tempo erano stati
predisposti i preparativi dell’omicidio, ed in particolare FERRARA Sebastiano
aveva mandato TURRISI perché si accertasse che effettivamente il Messina stava
traslocando, ed il TURRISI aveva verificato la presenza del camion utilizzato
per il trasporto dei mobili.
Tra gli imputati il primo ad essere esaminato,
nelle udienze del 4 e del 10 luglio 1998, è stato SANTORO Angelo, il quale,
spiegando l’antefatto dell’episodio, ha dichiarato che il giorno
dell’omicidio si trovava nella piazzetta del villaggio CEP adiacente
all’abitazione di FERRARA Carmelo in compagnia di MANGANARO Salvatore, DI DIO
Domenico, CURATOLA Giuseppe, LONGO Luigi, TURRISI Antonino e SALVO Giovanni,
quando era giunto LAGANÀ Gianfranco, un altro degli elementi del gruppo, che
aveva fatto di corsa il breve tratto di strada che separa il villaggio CEP dalla
strada statale 114 (ove si trovava fermo presso l’officina di un meccanico), e
segnalava la presenza di un affiliato al gruppo di MANCUSO Giorgio, tale Messina
inteso mezza molla. FERRARA Carmelo,
in quel periodo agli arresti domiciliari, assisteva alla scena dal balcone di
casa sua. Sottolineata la facilità di compiere l’omicidio, FERRARA Sebastiano
aveva dato ordine al TURRISI di prelevare due pistole dal nascondiglio posto
nella stalla e due paia di guanti da chirurgo, e di consegnare le armi e i
guanti al SANTORO e a SALVO Giovanni (appartenente al gruppo “Marchese” e
mandato al villaggio CEP in appoggio al clan “Ferrara”), che era comunque in
possesso di un’altra pistola. Raggiunta la strada statale, il SANTORO si era
messo in disparte per evitare di essere riconosciuto dai titolari degli esercizi
commerciali della zona (tra cui un rivenditore di pneumatici, tale Luttino) che
stavano per provvedere alla riapertura pomeridiana (l’imputato ha specificato
che erano le tre o le tre e mezza), mentre SALVO, seguendo le indicazioni del
complice, si era posizionato nei pressi della fermata dell’autobus in attesa
del Messina. SANTORO aveva poi notato il Messina avvicinarsi con la motocicletta
ed il SALVO affrontarlo ed esplodergli contro alcuni colpi di pistola. Il piano
prevedeva che a questo punto i due esecutori materiali venissero prelevati da
MANGANARO Salvatore a bordo di un’autovettura Y10
di proprietà di DI DIO Domenico per essere condotti a casa di FERRARA, ma
una cattiva intesa o un errore nella scelta dei tempi (SANTORO non ha ben
chiarito la natura del contrattempo) aveva obbligato i tre ad allontanarsi
ciascuno per conto proprio mentre sul posto cominciavano a confluire le
pattuglie delle forze dell’ordine. Il SALVO, in particolare, si era rifugiato
a casa di DI DIO Domenico, lamentandosi del comportamento del MANGANARO ed
esternando una certa apprensione e la volontà di allontanarsi al più presto
dalla zona, tanto da consumare un paio di bicchierini di whisky per smaltire la
tensione prima di essere riaccompagnato a casa da LONGO Luigi. In serata SANTORO
aveva incontrato al bar FERRARA Sebastiano, che dopo l’omicidio era stato
condotto in Questura per accertamenti, ma successivamente rilasciato.
È stato poi sentito all’udienza del 17 luglio
1998 LONGO Luigi, che ha indicato LAGANÀ Gianfranco come l’autore della
segnalazione da cui era scaturito, non programmato, l’omicidio di Messina
Giovanni. Ha dichiarato il LONGO che LAGANÀ, che ignorava qualsiasi progetto o
intenzione omicida, si trovava casualmente presso un l’officina di un
elettrauto per fare riparare un’autovettura, allorché, rilevata la presenza
del Messina, aveva fatto ritorno presso l’abitazione di Carmelo FERRARA e
comunicato la notizia ai presenti (oltre a LONGO, c’erano i fratelli FERRARA,
TURRISI Antonino, SANTORO Angelo ed un tale SALVO Giovanni, che era un killer
del gruppo “Marchese” in quel periodo ospitato da Carmelo FERRARA). Ricevuta
la segnalazione del LAGANÀ, Sebastiano FERRARA aveva immediatamente proposto di
uccidere il Messina prima a LONGO, e quindi, dopo il rifiuto di quest’ultimo,
che era conosciuto nella zona, a SALVO Giovanni e SANTORO Angelo. Eseguita la
missione SANTORO aveva poi chiesto a LONGO di andare a recuperare la sua
pistola, una calibro 9 ´ 21 che non era stata usata, perché era stato
il SALVO a fare fuoco con l’arma in suo possesso. LONGO aveva prelevato la
pistola che SANTORO aveva celato sotto una siepe nei pressi dell’asilo del
villaggio CEP e l’aveva nascosta nella stalla, mentre SALVO si era disfatto
nella stessa stalla dell’arma in suo possesso e del giubbotto di colore rosso
che indossava al momento dell’omicidio. Accompagnato quindi il SALVO presso
l’abitazione di Domenico DI DIO, il LONGO aveva poi accolto il consiglio dello
stesso DI DIO di riportare a casa il SALVO che non appariva del tutto lucido
(“era mezzo ubriaco”). Condotto il
SALVO presso l’abitazione di MARCHESE Mario, nelle vicinanze di via Palermo,
il giorno successivo il LONGO aveva commentato l’accaduto al villaggio CEP
durante il consueto incontro con i fratelli FERRARA e con i coaffiliati DI DIO,
SANTORO e TURRISI. Interpellato circa il movente del fatto di sangue, dopo la
contestazione LONGO ha ricordato che l’uccisione di Messina Giovanni era stata
decretata in una delle tante riunioni precedenti e successive all’omicidio Di
Blasi, nel corso delle quali era stato stabilito di fare “terra bruciata”
attorno al gruppo “Mancuso – Rizzo”. Il Messina apparteneva al gruppo di
MANCUSO Giorgio, e questa fu secondo LONGO la ragione principale della sua
eliminazione, sebbene dopo l’omicidio di menza
molla CUSCINÀ avesse fatto cenno come movente anche a dei contrasti
scaturiti da una estorsione ai danni di un rivenditore di granite. La
circostanza che il Messina appartenesse ad un gruppo in quel momento
contrapposto a quello “Ferrara” giustificava l’agitazione con cui il LAGANÀ,
temendo un’eventuale iniziativa ostile del Messina, ne aveva segnalato
allarmatissimo la presenza nelle vicinanze dell’officina in cui si trovava
casualmente (“Sì, l’ho visto agitato,
dice: ‘Mi vaddava fissu, cu l’occhi spalancati’ - siccome si sapia che
chisti tiravanu come i pazzi – dissi: ‘Chistu mi sa pigghia cu mia, io
picchi era unni l’elettrauto’.”).
MARCHESE Mario, sentito il 19 febbraio ed il 2 aprile 1999, ha indicato
l’omicidio di Messina Giovanni, tra i fatti di sangue successivi
all’uccisione di Di Blasi Domenico, come il primo attribuibile alla
deliberazione di tutti i gruppi contrapposti a MANCUSO e RIZZO, posto che le
prime iniziative, fino all’omicidio di Pellegrino Paolo, erano state prese
autonomamente dal gruppo di SPARACIO Luigi. Riferendo più in particolare quanto
era avvenuto il giorno dell’omicidio, il MARCHESE ha dichiarato che era appena
arrivato al villaggio CEP a bordo di un’autovettura blindata in compagnia di
Mulé Giuseppe, Mancuso Antonino, inteso nittola,
e Papale Domenico, quando era stato invitato ad allontanarsi immediatamente da
Carmelo FERRARA perché nella zona stava per essere consumato un omicidio. La
decisione di eliminare il Messina era stata presa da FERRARA Sebastiano, ma ciò
era dipeso esclusivamente dal fatto che il Messina, il quale, in quanto
appartenente al clan “Mancuso”, era uno dei possibili obiettivi della
rappresaglia concordata da tutti gli altri gruppi, si trovava occasionalmente
nella zona di influenza del gruppo “Ferrara” avendo preso in affitto nelle
vicinanze una casa di Ignazio Aliquò per l’arredamento della quale si
apprestava ad acquistare i mobili (“Allora,
quando è successo che hanno avuto l’occasione di questo Messina, si sono
organizzati loro stessi e l’hanno fatto, per cui eravamo tutti d’accordo,
non è che l’ha fatto lui di testa sua, l’ha fatto lui perché si trovava in
quella zona, però l’ha fatto con una persona che apparteneva a me.”). A
conferma del proprio coinvolgimento MARCHESE ha ricordato che l’omicidio fu
eseguito da SALVO Giovanni, uno dei suoi affiliati che era stato messo a
disposizione di FERRARA Sebastiano per l’esecuzione di qualsiasi missione
dovesse essere portata a compimento nella zona (MARCHESE ha spiegato che FERRARA
aveva assunto il ruolo di “coordinatore” degli agguati che dovevano essere
consumati in quella parte del territorio cittadino). MARCHESE, che si trovava a
casa della sorella di Mulé Giuseppe in compagnia di amici catanesi, aveva
appreso dal SALVO (che era andato ad incontrarlo a Giostra subito dopo il fatto)
che l’omicidio era stato commesso nei pressi del villaggio CEP con una pistola
calibro 9 ´
21 con impugnatura in legno, che era appartenuta allo stesso MARCHESE ed il cui
intero caricatore era stato esploso da SALVO contro la vittima che si trovava in
sella ad una motocicletta. Ad affiancare SALVO il FERRARA aveva mandato SANTORO
Angelo, ma quest’ultimo, verosimilmente incaricato di aiutare il SALVO ad
allontanarsi al più presto dal luogo dell’omicidio e a raggiungere il
villaggio CEP, non si era fatto trovare all’appuntamento, sicché il SALVO
aveva dovuto fare tutto da sé, ed il FERRARA indispettito aveva rimproverato e
schiaffeggiato il SANTORO. Successivamente MARCHESE aveva appreso le stesse
circostanze anche da FERRARA Sebastiano, probabilmente in occasione della
riunione successiva all’omicidio di Messina Giovanni che si sarebbe svolta a
casa dello stesso FERRARA.
In merito all’omicidio di Messina Giovanni nel
corso del controesame MARCHESE è stato interpellato sulle ragioni per cui,
sentito il 3 febbraio 1993, aveva indicato quale esecutore materiale PIETROPAOLO
Pasquale, e successivamente, il 12 novembre 1993, rettificando espressamente la
propria precedente dichiarazione, aveva accusato del delitto SALVO Giovanni,
ammettendo di avere in precedenza fatto confusione. MARCHESE, che in occasione
di quel primo interrogatorio aveva specificato che il PIETROPAOLO si era
mostrato contrariato in quanto aveva subito il sequestro di un giubbotto diverso
da quello effettivamente indossato al momento dell’omicidio (il collaboratore
aveva evidentemente attribuito al PIETROPAOLO quanto era in realtà accaduto nel
corso delle prime indagini a Genovese Raffaele), non ha saputo fornire una
spiegazione plausibile della discrasia, limitandosi a dichiarare che il verbale
meno recente risaliva alle fasi iniziali della sua collaborazione, quando la sua
famiglia non era stata ancora spostata in località protetta ed era pertanto
costretto a subire minacce e ricatti, ed anche il Pubblico Ministero che lo
esaminava esercitava pressioni nei suoi confronti, sospettando che fosse sua
intenzione coprire le responsabilità dei suoi ex-affiliati, tra cui GALLETTA
Nicola, che un altro collaboratore (ARNONE Marcello) accusava di tre omicidi dai
quali il MARCHESE lo scagionava: questa situazione particolare (il MARCHESE ha
dichiarato che gli era stata prospettata l’emissione di ben trenta mandati di
cattura ove non si fosse deciso a rivelare la verità) determinava uno stato di
tensione psicologica, che potrebbe giustificare la confusione all’origine
della erronea indicazione di PIETROPAOLO Pasquale, in luogo del SALVO, quale
esecutore materiale dell’omicidio di Messina Giovanni. Anche su questo
punto all’udienza del 10 maggio 1999 è stato esaminato, ai sensi
dell’art. 507 c. p. p., il maresciallo Biagio Gatto, che per un periodo aveva
“gestito” il MARCHESE raccogliendone le dichiarazioni, il quale ha
confermato il contrasto con ARNONE in ordine alla posizione di GALLETTA Nicola e
l’iniziale intenzione del MARCHESE di non coinvolgere con le proprie accuse i
suoi affiliati Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola, in quanto persone “vicine”
alla sua famiglia che si trovava ancora a Messina, lasciando tuttavia intendere
tutta l’ambiguità di tale “protezione”, che si spingeva fino ad
accompagnare i familiari del collaboratore a Roma, dove il MARCHESE si trovava
detenuto, evidentemente allo scopo di assicurarsi che al collaboratore giungesse
chiaro il messaggio implicito nella loro presenza al fianco dei congiunti. Una
conferma della assidua frequentazione di casa MARCHESE da parte di Mulé e
GALLETTA in epoca successiva all’inizio della collaborazione dello stesso
MARCHESE e dei rapporti che i due continuavano a mantenere con la moglie
Graziella Vento è venuta da altri due collaboratori BONAFFINI Salvatore e
PIETROPAOLO Pasquale, i quali, riferendo in merito al tentato omicidio di
Sparolo Domenico, avvenuto il 6 gennaio 1993, a cui entrambi hanno ammesso di
avere partecipato, hanno ricordato di essere stati prima convocati da Mulé e
GALLETTA presso l’abitazione della “zia
Graziella” dove i due si trovavano (v. in proposito l’esame delle
risultanze relative al capo 45).
In merito alle pressioni denunziate dal
collaboratore la Corte, così come rilevato anche in altre parti della
motivazione, ha preso comunque atto delle dichiarazioni di MARCHESE, che molte
difese hanno indicato come sintomo ulteriore di modalità non del tutto
ortodosse di assunzione delle fonti di prova nel corso delle indagini
preliminari che avrebbero condizionato irrimediabilmente anche la genuinità
delle risultanze dibattimentali, e ha disposto la trasmissione di copia del
verbale, nonché di quello contenente le dichiarazioni del maresciallo Gatto, al
Pubblico Ministero per quanto di sua eventuale competenza. Va tuttavia ribadita,
in linea con il criterio al quale la Corte ha scelto di attenersi, la limitata
valenza di affrettate generalizzazioni, tanto più da evitare ove si consideri
la vastità e la complessità dei fatti esaminati che non si prestano, almeno
sotto l’aspetto in questione, ad una lettura globale, diretta a contestare,
nel suo insieme e senza distinzioni, l’affidabilità di tutte le fonti di
prova utilizzate e confluite nell’istruzione dibattimentale, lamentando con
enfasi, ad es., che i suddetti inconvenienti avrebbero determinato lo
svolgimento di un “processo virtuale”.
In altri termini, pur dovendosi confermare in
generale l’esigenza che la gestione dei collaboratori di giustizia sia sempre
ispirata a criteri di massimo rigore e di spiccata professionalità, dovendosi
sfuggire alla pericolosa tentazione di ritenere che l’avvento dei
“pentiti” si traduca nella semplificazione del ragionamento probatorio,
ovvero schiuda confortevoli scorciatoie all’esplicazione del libero
convincimento, è opportuno rimanere ancorati alla valutazione del contributo
all’accertamento giudiziale dei fatti da essi fornito caso per caso,
analizzandolo alla luce della altre risultanze probatorie per saggiarne
l’affidabilità e la genuinità.
Con riferimento alla originaria indicazione di
PIETROPAOLO Pasquale come autore dell’omicidio di Messina Giovanni da parte di
MARCHESE Mario (come si è già notato, il solo ARNONE Marcello, peraltro nel
contesto di una dichiarazione di modesto valore intrinseco, ha attribuito un
ruolo nell’omicidio anche a PIETROPAOLO Pasquale), va rilevato che, al di là
delle ragioni dell’accusa (confusione, cattivo ricordo, deliberata scelta di
non coinvolgere i veri responsabili), la successiva correzione di tiro,
intervenuta peraltro molto tempo prima del dibattimento e, soprattutto, prima
della verbalizzazione di buona parte degli altri collaboratori che hanno
riferito in merito a questo delitto, adegua il contributo di MARCHESE Mario a
tutte le altre risultanze processuali più affidabili, prima fra tutte la
confessione di SALVO Giovanni, ed essa appare perciò convincente e idonea a
fare annoverare senza riserve anche l’esame di MARCHESE Mario tra le fonti di
prova utili alla ricostruzione dell’episodio in questione.
FERRARA Sebastiano, sentito nel corso delle due udienze del 12 e 13
marzo 1999, ha innanzitutto ricondotto anche l’omicidio di Messina Giovanni
alla decisione di uccidere tutti gli elementi del gruppo “Mancuso –
Rizzo”, assumendosi la responsabilità del delitto, ma escludendo che esso
fosse stato oggetto di una organizzazione specifica e sottolineando
l’occasionalità degli eventi che avevano determinato la consumazione
dell’omicidio. Casuale era la presenza del Messina nella zona il giorno
dell’omicidio, anche se FERRARA ha ammesso di essere stato messo al corrente
del fatto che la vittima aveva preso in affitto una casa nelle vicinanze (il che
induce però a ritenere che i movimenti del Messina fossero già controllati), e
casuale era soprattutto la presenza di LAGANÀ Gianfranco, affiliato del FERRARA,
il quale aveva appena accompagnato presso l’officina di un elettrauto, tale
Dario Balena, il dottore Pafumi, un medico ortopedico in servizio presso la
clinica “Cristo Re” di Messina, che aveva la necessità di una riparazione
alla propria autovettura. LAGANÀ, molto spaventato dalla presenza di Messina
Giovanni, che probabilmente gli aveva detto qualcosa, aveva allora raggiunto e
avvisato i compagni che si trovavano nel villaggio CEP, e da qui erano
immediatamente partiti SALVO Giovanni e SANTORO Angelo, armati con una pistola
calibro 9 ´ 21 ciascuno. Come successivamente FERRARA
avrebbe appreso da entrambi, a sparare era stato il SALVO, che apparteneva al
gruppo di MARCHESE Mario ma che in quel periodo era ospitato al villaggio CEP
presso un appartamento di DI DIO Domenico per motivi precauzionali, in quanto
temeva l’ostilità del gruppo “Mancuso – Rizzo”. I due esecutori
materiali si erano allontanati a piedi, sebbene fosse stato concordato che
dovesse essere predisposta per prelevarli una Autobianchi
Y10 di proprietà di DI DIO Domenico (FERRARA non ricorda se a condurla
dovesse essere lo stesso DI DIO o altra persona). Dopo l’omicidio SALVO e
SANTORO si erano temporaneamente rifugiati presso la stalla, consegnando a
TURRISI Antonino la pistola utilizzata perché la eliminasse: successivamente
SANTORO aveva fatto rientro a casa propria in compagnia della convivente, mentre
SALVO, dopo essere passato dalla casa di DIO Domenico, era stato riaccompagnato
da LONGO Luigi (e forse anche dal TURRISI); FERRARA invece, poco dopo
l’omicidio, era stato condotto in Questura presso gli uffici della Squadra
mobile, evidentemente perché la localizzazione del delitto e la personalità
della vittima autorizzavano il sospetto che il FERRARA potesse esservi coinvolto
o fosse in grado di fornire qualche elemento utile alle indagini. Ribadendo la
propria responsabilità, essendo stato l’omicidio consumato nella sua zona di
influenza e con la partecipazione di uomini del suo gruppo (“In
ogni caso ci sta sempre la mia responsabilità, altrimenti sicuramente non
sarebbe successo l’omicidio di Messina.”), Sebastiano FERRARA ha
comunque escluso che il delitto fosse stato oggetto di una specifica e
preventiva organizzazione, affermando, quanto al proprio ruolo, di non essere
sicuro se era presente nel momento in cui, appreso quanto riferiva il LAGANÀ,
SALVO e SANTORO si erano mossi per uccidere il Messina, o se piuttosto ne era
stato informato subito dopo da LEO Domenico e DI DIO Domenico. E
successivamente, durante il controesame dei difensori, allo stesso proposito il
FERRARA ha ribadito la sua incertezza, dichiarando che, se fosse stato presente,
l’ordine di uccidere il Messina sarebbe sicuramente partito da lui, ma che in
caso contrario SALVO e SANTORO erano sicuramente autorizzati a prendere comunque
l’iniziativa in virtù delle decisioni scaturite dalle riunioni successive
all’uccisione di Di Blasi Domenico, che prevedevano l’eliminazione, ove se
ne fosse presentata l’occasione, di qualsiasi elemento del gruppo “Mancuso
– Rizzo”.
SALVO Giovanni, sentito il 9 aprile 1999, si è assunto senza riserve la
paternità dell’omicidio di Messina Giovanni, affermando espressamente che il
delitto si inquadra nei fatti di sangue scaturiti dalla determinazione criminosa
adottata dagli uomini di vertice dei vari gruppi nei confronti del clan
“Mancuso – Rizzo” dopo l’omicidio Di Blasi. Il SALVO ha riferito che si
trovava al villaggio CEP, ospite da un paio di mesi del gruppo “Ferrara”
presso un appartamento di DI DIO Domenico, con il compito di prendere parte alle
azioni di fuoco che avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione nei confronti
dei componenti del gruppo “Mancuso – Rizzo” a cui apparteneva anche
Messina Giovanni. Indicando un elemento temporale molto preciso (ha dichiarato
che l’omicidio avvenne nel maggio 1991, il giorno precedente al suo
compleanno, che festeggia il 22 maggio), l’imputato ha riferito che il giorno
dell’omicidio era in compagnia di Sebastiano FERRARA, Carmelo FERRARA, Luigi
LONGO, Angelo SANTORO, Salvatore MANGANARO ed Antonino TURRISI allorché era
arrivato Gianfranco LAGANÀ che segnalava un po’ preoccupato (perché,
confermerà il SALVO, “gli aveva fatto
capire anche a gesti che lo avrebbe ucciso”) la presenza di Messina
Giovanni presso la casa di Ignazio Aliquò ubicata sulla strada statale 114 nel
quartiere di Contesse: era questo un appartamento tenuto d’occhio dal momento
che era notoria la vicinanza di Aliquò a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, con i
quali aveva frequenti rapporti legati allo scambio di cocaina. Senza alcuna
esitazione (“… non c’è stato
neanche il tempo di pensare…”) FERRARA Sebastiano aveva ordinato a SALVO
e SANTORO di prendere le armi nella stalla e di andare a commettere
l’omicidio. Armati con due pistole 9 ´
21, i due avevano concordato con MANGANARO Salvatore le modalità
dell’allontanamento che doveva avvenire attraverso una stradella che collega
la strada statale ed il villaggio CEP, in modo da consentire ai killer di
raggiungere subito la casa di DI DIO Domenico. Si era tuttavia verificato un
primo imprevisto perché il SANTORO, temendo di essere facilmente riconosciuto
in quanto abituale frequentatore della zona, si era defilato, sicché era
toccato al solo SALVO compiere la missione delittuosa. Quest’ultimo si era
posizionato in attesa nei pressi della fermata dell’autobus che è adiacente
all’ingresso del palazzo “Mangano”, finché non aveva visto il Messina
uscire dal portone ed avviare la motocicletta. A questo punto, approfittando del
passaggio di un autobus, aveva colto di sorpresa la vittima esplodendogli contro
alcuni colpi di pistola, tra cui quello “di grazia”, prima di vedere il
Messina stramazzare al suolo senza vita. Si era a questo punto verificato un
secondo imprevisto perché il MANGANARO non aveva bene inteso quale fosse il
luogo dell’appuntamento e si era posizionato altrove, sicché il SALVO, che si
era dovuto allontanare in tutta fretta per sfuggire all’assembramento creatosi
in seguito all’omicidio ed anche per evitare di essere visto da una parente
titolare di un vicino esercizio commerciale, era stato anche costretto a
raggiungere da sé la casa di DI DIO Domenico dopo essersi fermato presso la
stalla per consegnare al TURRISI, perché se ne disfacesse, un giubbotto rosso
(che gli era stato prestato da Sebastiano FERRARA) e l’arma usata per
l’omicidio. SALVO ha poi aggiunto che conosceva il Messina, che aveva
incontrato qualche tempo prima una domenica mattina a Camaro presso un
rivenditore di granite, tale Tedesco, che era sottoposto ad estorsione da parte
del gruppo “Marchese”, a cui apparteneva il SALVO: in quell’occasione il
Messina, assumendo di eseguire un ordine di Giorgio MANCUSO, aveva riferito al
SALVO che da quel momento i soldi li avrebbe ritirati lui, ma la vicenda
successivamente si era chiarita anche grazie all’intervento di MARCHESE, sicché
l’imputato ha escluso che possa avere influito sulla sua adesione alla
determinazione omicida. Circa la provenienza dell’arma usata l’imputato, che
in un primo momento aveva parlato di una pistola calibro 9 ´
21 che gli era stata data da GALLETTA Nicola (il cui ruolo il SALVO ha
dichiarato di avere assunto nell’ambito del gruppo “Marchese” dopo
l’arresto del GALLETTA), ha poi precisato in seguito alla contestazione che la
pistola era stata consegnata al GALLETTA da un calabrese, tale Ugo Di Stefano
affiliato all’omonimo clan della ‘ndrangheta,
in occasione di un incontro avvenuto a Messina presso l’imbarcadero della “Caronte”:
l’imputato si è così deliberatamente discostato sul punto dalla versione
fornita nel corso delle indagini preliminari, allorché aveva dichiarato che
l’arma gli era stata regalata direttamente dal Di Stefano, ma la divergenza,
del tutto marginale e relativa ad un particolare sostanzialmente irrilevante,
non pregiudica ovviamente l’affidabilità complessiva del racconto.
SALVO ha poi proseguito la sua narrazione,
riferendo che dopo qualche ora era stato raggiunto presso la casa di DI DIO da
FERRARA Sebastiano, che aveva cercato di tranquillizzarlo e di convincerlo a
rimanere tutta la notte rifugiato al villaggio CEP per motivi precauzionali; ma
il SALVO, anche perché il giorno successivo festeggiava il suo compleanno,
aveva insistito per allontanarsi, sicché LONGO Luigi lo aveva riportato a
Giostra intorno alle sei e mezza o sette con la Y10
di DI DIO Domenico. L’imputato aveva quindi incontrato a casa della
sorella di Mulé Giuseppe MARCHESE Mario, che era intento a controllare le armi
appena acquistate da tale Pietro Strano (verosimilmente l’amico catanese al
quale si era riferito anche MARCHESE durante il suo esame) e che si
complimentava per la riuscita dell’azione omicida.
In merito all’omicidio di Messina Giovanni
l’imputato FERRARA Carmelo ha chiesto all’udienza del 6 febbraio 1999 di
rendere spontanee dichiarazioni, dopo che al suo esame il Pubblico Ministero
aveva rinunziato, come si è già osservato nell’illustrare le risultanze
relative al capo 15, in seguito alle contestazioni determinate dal mancato
rinvenimento nel fascicolo del Pubblico Ministero di verbali contenenti sue
dichiarazioni. L’esame del FERRARA era stato nondimeno chiesto dal Pubblico
Ministero ed ammesso certamente con riferimento ai reati di cui ai capi 15
e 24 dei quali il FERRARA è imputato, ma la Corte, disposto un accertamento
urgente presso la segreteria del Pubblico Ministero, ha verificato ufficialmente
che nessun verbale di dichiarazioni dell’imputato FERRARA Carmelo era stato
depositato dal Pubblico Ministero al momento della richiesta di rinvio a
giudizio avanzata nell’ambito di questo procedimento.
Rinviando in proposito a quanto in precedenza argomentato per ciò che
riguarda le conseguenze di questa situazione e la legittimità del provvedimento
adottato dalla Corte, va ora rilevato che il FERRARA, ammettendo espressamente
di non avere mai reso in precedenza dichiarazioni in merito all’omicidio di
Messina Giovanni e lamentando di non essere stato posto in condizioni di farlo
sebbene ne avesse manifestato l’esigenza agli inquirenti, ha riferito
spontaneamente che il giorno dell’omicidio si trovava a casa sua, ove era
sottoposto agli arresti domiciliari, in compagnia di SALVO Giovanni e di un
amico barbiere che aveva tagliato i capelli ad entrambi allorché era
sopraggiunto il dottore Pafumi a bordo della sua Fiat CROMA che lamentava un guasto all’impianto elettrico,
cercando di FERRARA Sebastiano; FERRARA Carmelo aveva allora chiamato Gianfranco
LAGANÀ chiedendogli di accompagnare il Pafumi presso l’officina di tale Dario
Balena. In questo frangente il LAGANÀ, lasciato il Pafumi presso
l’elettrauto, aveva incontrato Messina Giovanni, dal quale era stato
minacciato con gesti che avevano molto impressionato il LAGANÀ tanto da indurlo
a raggiungere subito l’abitazione del FERRARA e a rendere la cosa nota ai
presenti (SANTORO, SALVO, LEO Domenico, probabilmente anche TURRISI e LONGO). A
questo punto SALVO Giovanni, che nutriva del rancore nei confronti del Messina
per un contrasto legato ad un’estorsione, si era munito di una pistola e
successivamente il FERRARA aveva percepito il fragore dei colpi comprendendo che
era stato ucciso il Messina. FERRARA aveva successivamente ricevuto la visita
delle forze dell’ordine ed il fratello Sebastiano era stato condotto in
caserma. Il giorno successivo FERRARA aveva appreso da SANTORO e SALVO che il
MANGANARO (probabilmente incorrendo in un lapsus
il collaboratore ha indicato “Rosario” quale nome di battesimo
dell’altro imputato, indotto forse in errore dal fatto che dovrebbe trattarsi
di due fratelli entrambi inseriti nel gruppo “Ferrara”: v. le dichiarazioni
di TURRISI Antonino all’udienza del 24.3.1999) avrebbe dovuto attenderli a
bordo di una Y10, ma non si era fatto
trovare nel punto concordato, sicché SALVO si era rifugiato presso la casa di
DI DIO Domenico e SANTORO era ritornato a casa sua. Con particolare enfasi il
FERRARA ha più volte ribadito la sua convinzione circa l’innocenza del LAGANÀ,
soffermandosi a descrivere il suo particolare stato emotivo, evidentemente per
metterne implicitamente in luce l’incompatibilità con l’atteggiamento di
chi partecipa ad un omicidio, sia pure con il limitato ruolo, attribuito
dall’accusa al LAGANÀ, di dare il “segnale” concernente la presenza della
vittima (“…Tutto spaventato il LAGANÀ,
con sincerità sto parlando, ha detto che c’era il Messina che l’aveva
minacciato. Era tutto impaurito, bianco, stava male comunque. […] Con molta
onestà io parlo, perché la coscienza me lo impone, che il LAGANÀ su questo
fatto per me non c’entra, perché il LAGANÀ l’ho mandato io col dottor
Pafumi lì sotto, è venuto lì sopra dicendo: “Lì sotto c’è quello
ammazzato”. Non è vero, perché è venuto tutto impaurito il LAGANÀ ... ”).
Nel corso dell’esame, assunto all’udienza del 30 aprile 1999 in
seguito ad un provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 507 c. p. p.,
FERRARA Carmelo ha sostanzialmente ribadito il contenuto di queste
dichiarazioni, aggiungendo che: l’omicidio era avvenuto nel maggio 1991; il
nome di Messina, come affiliato al gruppo “Mancuso” e quindi potenziale
vittima della rappresaglia, era stato fatto nel corso delle riunioni successive
all’omicidio Di Blasi; il Messina stava facendo un trasloco quando era stato
visto da LAGANÀ; il gesto che il Messina aveva rivolto con le mani al LAGANÀ
era inequivocabilmente ostile; l’estorsione da cui era nato il contrasto tra
SALVO e Messina riguardava un rivenditore ambulante di granite, inteso il
tedesco, che lavorava sul viale Europa; FERRARA Carmelo, così come il
fratello Sebastiano, non era presente nel momento in cui SALVO e SANTORO erano
partiti per uccidere il Messina, in quanto aveva fatto ingresso in casa per
discutere con un amico catanese che gli aveva appena venduto l’arredamento di
qualche camera; LAGANÀ si era allontanato subito dopo avere riferito che
c’era il Messina; gli esecutori avevano due pistole calibro 9 ´
21 che TURRISI aveva prelevato dalla stalla; TURRISI si era inoltre disfatto di
un giubbotto rosso e della pistola utilizzati da SALVO; quest’ultimo, dopo
l’omicidio di Letterio Rizzo, era stato ospitato al villaggio CEP e durante il
giorno stava a casa di Carmelo FERRARA, mentre dormiva a casa di DI DIO
Domenico, o meglio al piano sottostante anch’esso di proprietà del DI DIO.
Con riferimento all’episodio in esame era stata
altresì disposta la citazione di Viena Antonello, già collaboratore di
giustizia che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all’art.
210 c. p. p., ma che all’udienza del 29 novembre 1997 si è avvalso della
facoltà di non rispondere. Richiamato all’udienza del 30 aprile 1999, alla
luce della nuova versione dell’art. 513 c. p. p. determinata dall’intervento
della Corte costituzionale e delle diverse conseguenze legate all’esercizio
della facoltà di astenersi dal deporre per le categorie di soggetti processuali
indicati dalla norma, il Viena si è ulteriormente avvalso della facoltà di non
rispondere ed il Pubblico Ministero gli ha contestato il contenuto di un verbale
del 28 dicembre 1993, allorché il Viena aveva accusato SALVO Giovanni di essere
l’autore materiale dell’omicidio di Messina Giovanni, come lo stesso SALVO
gli aveva confidato nell’estate del 1992 in occasione di un incontro per la
consegna di qualche grammo di cocaina che il SALVO aveva chiesto al Viena.
Alla luce dell’articolato complesso delle
risultanze dibattimentali di cui è stato in dettaglio illustrato il contenuto
si impone l’affermazione della responsabilità degli imputati SALVO Giovanni,
SANTORO Angelo, LONGO Luigi, FERRARA Sebastiano, FERRARA Carmelo, MANGANARO
Salvatore, MARCHESE Mario e LAGANÀ Gianfranco.
Vi è assoluta convergenza delle fonti di accusa più
significative ed affidabili sulla indicazione del movente dell’omicidio e
dell’identità dei due principali esecutori materiali.
Al di là di ogni ragionevole dubbio il
dibattimento ha attestato l’appartenenza di Messina Giovanni al gruppo di
MANCUSO Giorgio, ed anche quest’ultimo lo ha indicato come un suo affiliato,
che era stato coinvolto nei contrasti con il gruppo “Ferrara” precedenti
all’omicidio Di Blasi e la cui eliminazione andava essere sicuramente
ricondotta alla reazione degli altri gruppi alla uccisione di Occhi
‘i bozza (“… La morte di Messina
invece fu direttamente, partì direttamente dal gruppo “Ferrara”, che vi era
un contributo anche a questa situazione, tanto con Messina ce l’avevano pure
per altre situazioni, delle estorsioni ed altro …”). È perciò
plausibile, al di là della questione relativa al mancato svolgimento di una
riunione specificamente dedicata alla deliberazione ed organizzazione
dell’omicidio (e la risposta negativa a questo interrogativo, nonostante le
ripetute sollecitazioni, è un dato su cui le fonti di accusa convergono), che
il nome di Messina Giovanni, o lo pseudonimo con cui era conosciuto
nell’ambiente (menza molla), sia circolato fin dalle primissime riunioni successive
all’omicidio Di Blasi e la sua persona, come un potenziale obiettivo della
rappresaglia, trattandosi di uno degli elementi più vicini a MANCUSO Giorgio,
abbia attirato l’attenzione dapprima di uno dei gruppi di fuoco composto da
elementi del clan “Sparacio” (quello di CARIOLO, VENTURA e GUARNERA), e poi
del gruppo “Ferrara”, a cui non era sfuggito che il Messina stava per
traslocare dal quartiere Camaro nella casa di Contesse che gli era stata ceduta
in affitto da Aliquò Ignazio: quest’ultimo era un altro personaggio ritenuto
vicino a MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, i cui movimenti, per questa ragione,
erano oggetto di particolare ed interessata attenzione in un momento in cui
l’obiettivo primario restava ancora la scoperta del nascondiglio di MANCUSO,
resosi irreperibile dopo l’omicidio Di Blasi, ed era considerata a tal fine di
particolare importanza l’individuazione di quanti appoggiavano concretamente
la sua latitanza.
È infatti evidente che, al di là della questione
della natura del ruolo assunto da LAGANÀ Gianfranco nella vicenda e della sua
partecipazione al delitto, in ordine alla quale sarà doveroso un attento
riesame critico delle fonti di prova, quale che sia stato il contenuto e la
valenza della “segnalazione” del LAGANÀ, la presenza del Messina in un
quartiere diverso da quello da lui abitato e solitamente frequentato non
costituiva una sorpresa per FERRARA Sebastiano ed i suoi uomini. La successione
degli eventi così come concordemente riferita da tutti i protagonisti attesta
senza alcuna ombra di dubbio che costoro erano ben consapevoli del fatto che la
presenza di Messina non era frutto di un puro caso e che il giovane si sarebbe
verosimilmente trattenuto nella zona in cui era stato avvistato da LAGANÀ per
il tempo necessario a quest’ultimo a raggiungere il vicino villaggio CEP ed ai
killer per organizzarsi e compiere armati il percorso inverso: che vi fosse un
interesse del Messina a fermarsi presso l’appartamento ubicato nei pressi del
pastificio Triolo di cui aveva recentemente acquisito la disponibilità, per
seguire i lavori di rifacimento o il trasloco di mobili che precedevano il suo
trasferimento in compagnia della convivente, è circostanza confermata da
diversi collaboratori di giustizia e che giustifica la condotta di SALVO e
SANTORO, i quali si andarono a posizionare nelle vicinanze del palazzo
“Mangano” certi che il Messina vi si sarebbe trovato ancora dopo
l’incontro con LAGANÀ; la conoscenza delle ragioni che avrebbero indotto
probabilmente il Messina a trattenersi in zona vale a spiegare inoltre il motivo
per cui, anche per coloro secondo i quali il LAGANÀ diede il “segnale” per
la consumazione dell’omicidio, egli si limitò a comunicare di avere
incontrato il Messina, senza nulla aggiungere. Per quanto la sua conoscenza dei
fatti appaia per altri versi parziale, sono sul punto significative le
dichiarazioni di LEO Roberto che, nel quadro della rete di contatti e scambi di
informazioni attivata in seguito all’omicidio Di Blasi e relativa ai movimenti
degli esponenti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, ha inserito un proprio
intervento personale diretto a rendere noto al cugino LEO Domenico che il
Messina aveva da poco preso in affitto un appartamento a Contesse; ed ha altresì
affermato che l’omicidio era avvenuto pochissimo tempo dopo questa sua
segnalazione e che FERRARA Sebastiano aveva prima fatto accertare la veridicità
dell’indicazione, verificando la presenza del camion da cui venivano scaricati
i mobili destinati ad arredare la casa del Messina.
Peraltro che quest’ultimo in quel periodo si
trovasse di tanto in tanto nella zona e le ragioni per le quali ciò avveniva
sono circostanze che, considerata anche la personalità della vittima e la sua
notoria appartenenza ad un gruppo avversario, non potevano sfuggire a FERRARA
Sebastiano ed ai suoi affiliati, il cui “quartiere generale” si trovava al
villaggio CEP (distante appena qualche centinaio di metri dal luogo in cui fu
consumato l’omicidio), e ciò appare perfettamente coerente con le risultanze
dibattimentali: anche se non ha trovato conferma la circostanza che gli
esecutori materiali fossero perfino a conoscenza dell’orario in cui il Messina
avrebbe dovuto trovarsi sul posto in attesa dell’arrivo del camion da cui
dovevano essere scaricati i suoi mobili (ha dichiarato in tal senso il solo LA
TORRE, riferendo quanto avrebbe appreso da BONASERA Angelo), è poco plausibile
che l’omicidio si sia verificato “casualmente” nel senso in cui ha cercato
di far credere proprio FERRARA Sebastiano, sottolineando spontaneamente e a più
riprese che era casuale la presenza di Messina e che era soprattutto casuale la
presenza di LAGANÀ Gianfranco, e concludendo contraddittoriamente che
l’omicidio era avvenuto “per caso”, pur rientrando nell’ambito della
programmata eliminazione di tutti gli affiliati al gruppo “Mancuso –
Rizzo”, e pur essendo venuto il suo gruppo a conoscenza che il Messina aveva
preso in affitto una casa nella zona.
È infatti verosimile che effettivamente non fosse
prevista, nel pomeriggio del 21 maggio 1991, la visita del dott. Pafumi
(convocato invano dalla Corte su richiesta della difesa di LAGANÀ, essendosi
avvalso della facoltà di non rispondere: ud. 19.4.1999), e conseguentemente la
presenza dell’imputato LAGANÀ (che accompagnò il primo presso un elettrauto)
nella zona in cui si trovava anche il Messina: ma solo in questo limitato senso
si può parlare di “occasionalità” dell’incontro e del successivo
omicidio, perché è certo che in quel particolare momento gli spostamenti di un
esponente di primo piano del gruppo “Mancuso” non potevano passare
inosservati (soprattutto in una zona rigidamente assoggettata al controllo di
uno dei gruppi più attivi nell’esecuzione della strategia adottata), ed il
suo omicidio apparteneva già all’orizzonte programmatico scelto dagli uomini
di vertice degli altri gruppi e fatto proprio dagli affiliati.
Una ricostruzione di questo tipo privilegia
evidentemente la causale riconducibile alla deliberazione della “guerra”
contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, non apparendo quella connessa ai
presunti contrasti per una estorsione contesa al gruppo “Marchese”, e a
SALVO Giovanni in particolare, sufficientemente suffragata ed essendo stata
espressamente smentita dallo stesso SALVO; ma la prospettazione giustifica al
contempo, in generale, la contestazione delle due circostanze aggravanti che
accomunano quello in esame a molti degli altri reati esaminati nell’ambito di
questo procedimento, e cioè la premeditazione e l’aggravante specifica di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Sotto il primo profilo, richiamate in questa sede
le considerazioni di carattere generale in ordine agli elementi costitutivi
della circostanza e alle relative difficoltà di accertamento consistendo essa
in un dolo di particolare intensità e quindi in un fatto spiccatamente
interiore, va ricordato l’orientamento costante secondo il quale
l’occasionalità della consumazione del delitto non esclude la premeditazione:
il Messina era un elemento di primo piano del gruppo “Mancuso” e la sua
uccisione è certamente riconducibile alle deliberazioni adottate dopo
l’omicidio Di Blasi, tanto che lo stesso Messina era probabilmente
l’obiettivo (mancato) del primo agguato successivo all’omicidio Di Blasi. La
presenza di SALVO tra gli esecutori materiali (e con un ruolo determinante)
rafforza queste considerazioni, perché attesta un interesse alla eliminazione
del Messina, quale affiliato al MANCUSO, che trascendeva il gruppo
“Ferrara”, che pure aveva il monopolio organizzativo delle azioni che
venivano commesse in quella zona della città, ed investiva anche gli altri
gruppi tanto da indurre uno dei più agguerriti di essi, il gruppo
“Marchese”, a “mettere a disposizione” un componente del proprio gruppo
di fuoco per appoggiare le iniziative indicate.
L’omicidio è stato poi consumato per agevolare
un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis c. p., e
ciò sia per le modalità esecutive (il fatto fu commesso a volto scoperto ed in
pieno giorno, in una zona ad alta intensità di traffico veicolare e pedonale),
sia per il movente che è riconducibile ai contrasti tra gruppi contrapposti e
che ispira la consumazione dell’omicidio come strumento strategico diretto
alla acquisizione di un ruolo egemonico nel panorama delle organizzazioni
criminali attraverso la eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai
clan rivali.
Passando a considerare le posizioni dei singoli
imputati, va innanzitutto affermata la responsabilità di coloro che, sia pure
in maniera più o meno esplicita, hanno ammesso il proprio coinvolgimento
nell’omicidio di Messina Giovanni, e cioè SALVO Giovanni, SANTORO Angelo,
FERRARA Sebastiano, MARCHESE Mario, LONGO Luigi e FERRARA Carmelo.
SALVO e SANTORO hanno riconosciuto apertamente e
senza riserve le rispettive responsabilità quali esecutori materiali del
delitto, fornendo una dettagliatissima descrizione dell’episodio e consentendo
di ricostruire l’omicidio in maniera conforme anche alle risultanze della
prova c. d. generica ed a quanto era emerso in occasione del primo processo (ad
es. in ordine all’uso da parte del killer di un giubbotto di colore rosso o
arancione). La conclusione non vale solo per il SALVO, che ha materialmente
azionato il grilletto contro la vittima, ma anche per SANTORO, originariamente
destinato ad affiancare il primo e successivamente rimasto ad una certa distanza
a seguire la scena per evitare di essere riconosciuto. Natura indiscutibilmente
concorsuale rivestono le condotte del SANTORO precedenti all’appostamento,
peraltro comuni ad entrambi gli imputati, e reciprocamente dotate di efficacia
rafforzatrice del rispettivo proposito criminoso (accettazione del mandato
omicida, partecipazione ai preparativi, spostamento nella zona in cui avrebbe
dovuto trovarsi la vittima designata). Ma anche quanto avvenuto successivamente
attesta la partecipazione e la piena responsabilità di SANTORO Angelo, posto
che l’imputato, secondo le sue stesse ammissioni, una volta comunicata al
complice la propria volontà di non prendere direttamente parte all’esecuzione
dell’omicidio, rimase nelle vicinanze e fornì al SALVO indicazioni concrete
sulla posizione da assumere, verosimilmente perché in possesso di una migliore
conoscenza dei luoghi e perciò in grado di interpretare adeguatamente la
segnalazione di LAGANÀ (“Mi sono
fermato lì io, però gli ho spiegato dove si poteva mettere lui, e lui ha
atteso lì quando è uscito questo Mezza Molla, quando si è avvicinato con la
motocicletta lui, Gianni SALVO gli ha sparato un paio di colpi di pistola …”);
SANTORO cercò poi di favorire la fuga del SALVO, indicandogli la direzione
migliore, e tentando invano di mantenere il contatto con il MANGANARO, al quale
segnalò il percorso del SALVO: ovviamente che in concreto queste iniziative non
abbiano sortito l’effetto sperato e che SALVO e SANTORO siano stati costretti
ad allontanarsi a piedi ciascuno per proprio conto, senza incontrare la Y10
condotta da MANGANARO, non assume sotto questo aspetto alcun rilievo,
trattandosi di anomalie della fase esecutiva che hanno impedito la piena
riuscita del piano concordato ma che non privano le condotte dell’imputato di
reale efficacia causale, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento del
proposito criminoso del SALVO.
Analogamente LONGO Luigi ha ammesso di avere fatto parte del gruppo di
persone riunite nelle vicinanze della casa di FERRARA Carmelo ed avvisate da
LAGANÀ della presenza di Messina. Ricordando di essere stato designato in un
primo momento da FERRARA Sebastiano per la consumazione dell’omicidio (a cui
si era sottratto in quanto troppo conosciuto nella zona), l’imputato ha
conseguentemente ammesso di essere stato presente nel momento in cui il mandato
omicida fu accettato da SALVO e SANTORO. Va in proposito rilevato, sviluppando
un argomento destinato a valere anche per le posizioni di alcuni degli altri
imputati, che tale presenza non è un dato penalisticamente neutro o
indifferente, poiché essa esprime, per il contesto in cui si colloca, la
condivisione di un programma, l’accettazione delle sue conseguenze, e,
soprattutto, la disponibilità a darvi il proprio contributo, e per queste
ragioni determina negli altri partecipanti il legittimo convincimento di potere
contare sull’adesione e sulla collaborazione di un altro concorrente.
Nell’ambito della disamina delle risultanze relative al capo 19 è stato già
richiamato l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui “in
materia di concorso nel reato, potendosi questo configurare anche quando si
manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito
criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato), deve affermarsi la
riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi,
partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al
corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la
collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi),
mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere
pronto a dare la propria collaborazione”[1].
Nel caso di specie, pur non essendo emerso con
certezza in dibattimento che l’omicidio sia stato preceduto da una fase
organizzativa più articolata, caratterizzata, ad es., dalla divisione dei
compiti (in presenza della quale l’affermazione di responsabilità sarebbe
scontata), sembra difficile poter negare che una qualche intesa, facilitata
dalla natura dei rapporti intercorrenti tra i vari concorrenti, nei fatti vi sia
stata, avendo i presenti aderito, eventualmente anche per
facta concludentia, alla volontà
omicida esternata da FERRARA Sebastiano, abituato per il ruolo rivestito a non
discutere le proprie decisioni con gli affiliati e a pretenderne l’esecuzione
in tempi ristretti (secondo quanto incisivamente riferito da SALVO Giovanni non
ci fu neanche il tempo di pensare,
anche se lo stesso imputato fa cenno ad una assegnazione di ruoli da parte di
FERRARA Sebastiano). Che anche il LONGO, venuto a conoscenza dell’omicidio che
stava per essere consumato, si sia messo a disposizione per la buona riuscita
della missione, probabilmente secondo un meccanismo collaudato da un periodo più
o meno ampio di comune militanza associativa (l’imputato ha dichiarato di
essere entrato nel clan “Ferrara” dopo un periodo di “rodaggio” alla
fine del 1990), è ampiamente confermato dalle sue condotte successive alla
consumazione del delitto, che esprimono non già una mera cooperazione post delictum, ma la preventiva e spontanea adesione al programma e
l’assunzione di un ruolo di supporto, eventualmente anche generico in attesa
delle specificazioni imposte dallo sviluppo degli eventi. Per sua stessa
ammissione l’imputato ha infatti recuperato la pistola che dopo l’omicidio
il SANTORO aveva nascosto, per occultarla a sua volta presso la stalla di
FERRARA, ed ha poi prelevato il SALVO per condurlo presso l’appartamento di DI
DIO e poi, come hanno riferito anche FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo e lo
stesso SALVO Giovanni, presso il MARCHESE che si trovava nella zona di Giostra.
In parte su queste stesse considerazioni è fondata
l’affermazione di responsabilità di MANGANARO Salvatore e FERRARA Carmelo.
Ribaditi, in ordine al senso della loro presenza
nel momento in cui fu assunta la determinazione criminosa, gli argomenti già
illustrati con riferimento a LONGO Luigi, anche in tal caso rafforzati dalla
pacifica appartenenza di entrambi gli imputati al gruppo capeggiato da FERRARA
Sebastiano, va in particolare notato che al MANGANARO, nella fase esecutiva, era
stato affidato, secondo la concorde affermazione degli stessi protagonisti della
vicenda, un importante ruolo di ausilio dei due esecutori materiali, poiché,
come hanno affermato SALVO, SANTORO e FERRARA Carmelo, il MANGANARO era stato
incaricato di prelevare i killer dopo l’omicidio a bordo di un’autovettura e
di agevolarne in tal modo l’allontanamento dal luogo del delitto: ed anche
FERRARA Sebastiano, pur non sapendo chi dovesse condurre l’autovettura (se il
DI DIO che ne era proprietario o altri), ha dichiarato di essere a conoscenza
del fatto che era stata concordata la presenza di un complice che dopo
l’agguato avrebbe dovuto attendere in una strada secondaria gli esecutori
materiali. Tali elementi appaiono sufficienti a pervenire alla affermazione di
responsabilità di MANGANARO, che apparteneva al gruppo “Ferrara” e che era
presente al villaggio CEP nel momento in cui SALVO e SANTORO, accettato il
mandato, si erano allontanati per andare a consumare l’omicidio, e non assume
anche in questo caso alcun rilievo la circostanza che il contributo di MANGANARO
sia stato vanificato dal contrattempo che obbligò tanto SALVO che SANTORO ad
allontanarsi a piedi e ciascuno per proprio conto: l’esame incrociato delle
dichiarazioni di SALVO e SANTORO consente di chiarire che l’errata
individuazione del luogo in cui sarebbe dovuto avvenire l’incontro dopo
l’omicidio impedì a SALVO di trovare l’autovettura condotta da MANGANARO,
nonostante i tentativi di SANTORO, il quale, compreso l’equivoco e profittando
di una migliore conoscenza dei luoghi, cercò inutilmente di rimediare,
indicando al MANGANARO la direzione di fuga scelta imprudentemente da SALVO.
Anche la presenza di FERRARA Carmelo nel momento in cui in poche battute
fu deciso e organizzato il delitto, e venne conferito a SALVO e SANTORO il
mandato omicida, non può che rivestire valenza concorsuale. È emerso dal
dibattimento che l’imputato, in quel periodo agli arresti domiciliari,
contribuiva ad assicurare ospitalità a SALVO Giovanni, che trascorreva parte
della giornata presso l’abitazione del FERRARA, nelle cui adiacenze si
svolgevano buona parte degli incontri tra gli affiliati e venivano prese le più
importanti decisioni di interesse comune. Il FERRARA, conformemente
all’atteggiamento assunto dal fratello Sebastiano, sia in occasione delle
dichiarazioni spontanee che nel corso dell’esame del 30 aprile 1999 ha cercato
in maniera scarsamente convincente di dimostrare la propria estraneità alla
preparazione dell’omicidio, dichiarando di essersi allontanato per discutere
con un amico catanese l’acquisto di alcuni mobili subito dopo la segnalazione
di LAGANÀ (“… Nel frattempo però,
che cosa succede, viene un amico mio catanese, tale Catalano Mario che io avevo
preso delle camere, una camera da letto, […] l’ho fatto entrare in casa, e lì
fuori il SANTORO insieme a SALVO Giovanni, il LEO, si sono organizzati ad
uccidere il Messina […]. Dopo io, in un secondo tempo, ho saputo dal SALVO e
dal SANTORO che si erano portati a MANGANARO Rosario che li doveva prendere in
una traversa dopo averlo ucciso, invece il MANGANARO non si è fatto trovare e
subito dopo l’omicidio il SALVO Giovanni se ne è andato a casa di DI DIO
Domenico e il SANTORO a casa sua.”). E tuttavia, mentre in generale appare
poco plausibile l’assunzione di un atteggiamento di questo tipo in un momento
così delicato come quello relativo alla consumazione imminente di un omicidio
che coinvolgeva organizzativamente l’intero gruppo, se non altro per la zona
in cui sarebbe stato commesso, altre risultanze smentiscono sul punto il FERRARA
e rendono più comprensibili le ragioni per le quali l’imputato è apparso così
bene informato in ordine alle circostanze dell’omicidio, ed ha ammesso nel
corso delle dichiarazioni spontanee del 6 febbraio 1999 che, avvertite le
esplosioni degli spari, aveva compreso che il Messina era stato appena ucciso:
tutti gli altri protagonisti dell’episodio (TURRISI, SALVO, SANTORO e LONGO),
ammettendo le proprie rispettive responsabilità, hanno univocamente indicato
FERRARA Carmelo come uno di coloro che erano presenti quando LAGANÀ aveva
precipitosamente fatto rientro al villaggio CEP dando la notizia relativa
all’incontro con Messina Giovanni. Secondo la precisazione di SANTORO Angelo
alla discussione, che si era svolta successivamente nella piazzetta del
quartiere adiacente alla casa del FERRARA, quest’ultimo avrebbe preso parte
dal suo balcone insieme a SALVO Giovanni, probabilmente per non violare gli
arresti domiciliari. Ancora più esplicita appare l’indicazione desumibile
dalle dichiarazioni di un altro degli imputati collaboratori di giustizia,
MARCHESE Mario, il quale ha riferito che, recatosi al villaggio CEP in compagnia
di Papale Domenico, Mulé Giuseppe e Mancuso Antonino, era stato immediatamente
avvisato proprio da FERRARA Carmelo che di lì a poco sarebbe stato commesso un
omicidio ed indotto ad allontanarsi subito senza lasciare neppure l’automobile
su cui il MARCHESE viaggiava insieme agli altri tre: nel comunicare la cosa il
FERRARA avrebbe chiaramente lasciato intendere di essere pienamente e
direttamente coinvolto nella organizzazione dell’omicidio univocamente
riferibile al suo gruppo di appartenenza (“…
andate via che abbiamo organizzato un omicidio qua, dice, andatevene subito via.”).
L’affermazione di responsabilità riguarda poi
ovviamente, quali mandanti del delitto, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, e
la condanna è destinata ad “assorbire”, in quanto relativa ad un
coinvolgimento specifico dei due imputati, la corrispondente statuizione
concernente la deliberazione della “guerra” nei confronti del gruppo
“Mancuso – Rizzo” di cui al capo 19.
Entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità,
riconducendo l’omicidio di Messina Giovanni alla strategia adottata con il
loro decisivo contributo in seguito all’omicidio di Di Blasi Domenico.
MARCHESE ha in particolare evidenziato che il
delitto sarebbe stato il primo commesso in esecuzione del mandato comune, posto
che tutte le iniziative precedenti, alle quali l’imputato si è infatti
dichiarato estraneo, sarebbero state assunte spontaneamente ed autonomamente dal
gruppo “Sparacio”. Sul punto la Corte non può che ribadire tutte le riserve
espresse in precedenza, ma ciò che giova in questa sede sottolineare è che a
partire dall’omicidio di Messina Giovanni MARCHESE si è apertamente assunto
la responsabilità di tutti i fatti di sangue commessi contro il gruppo
“Mancuso – Rizzo”. L’imputato, a conferma del proprio assunto, ha
sottolineato che la presenza di un suo affiliato come Giovanni SALVO al
villaggio CEP era finalizzata ad affiancare il gruppo “Ferrara” in qualunque
iniziativa FERRARA Sebastiano intendesse assumere nell’ambito della strategia
adottata, e costituiva l’espressione concreta del personale coinvolgimento
dello stesso MARCHESE (riferendosi a FERRARA Sebastiano quest’ultimo ha
dichiarato: “Noi già l’accordo
l’avevamo, perché io gli avevo mandato questo SALVO, SALVO apparteneva a me,
come infatti l’omicidio l’ha fatto lui, però ce l’aveva lì pronto per
qualsiasi movimento si poteva fare ecco. Allora quando è successo che hanno
avuto l’occasione di questo Messina, si sono organizzati loro stessi e
l’hanno fatto, per cui eravamo tutti d’accordo, non è che l’ha fatto lui
di testa sua, l’ha fatto lui perché si trovava in quella zona, però l’ha
fatto con una persona che apparteneva a me.”). Ed a sottolineare
ulteriormente lo stretto legame con il SALVO e l’interesse di MARCHESE agli
sviluppi della sua partecipazione alle iniziative del gruppo “Ferrara”, va
rilevata la circostanza dell’incontro tra i due imputati, immediatamente
successivo alla consumazione dell’omicidio, in cui il SALVO aggiornò
immediatamente il suo referente circa l’esito della missione appena compiuta,
ricevendone i complimenti per la buona riuscita di un’operazione che avrebbe
accresciuto la forza ed il prestigio dell’intero gruppo.
Anche FERRARA Sebastiano ha ammesso senza
tentennamenti la propria responsabilità, collegandola al fatto che l’omicidio
era riconducibile alla riunione presso la sua abitazione in cui era stata decisa
la strategia comune contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, era avvenuto nella
zona posta territorialmente sotto il suo controllo, e soprattutto era stato
commesso da uomini del suo gruppo che non avrebbero potuto assumere
autonomamente alcuna iniziativa ove non fossero consapevoli della volontà
favorevole del loro capo (“…ci fu la
mia partecipazione sicuramente, anche perché fu nella zona del mio quartiere e
fu fatta da uomini appartenenti al mio gruppo ecco. In ogni caso ci sta sempre
la mia responsabilità, altrimenti sicuramente non sarebbe successo l’omicidio
di Messina.”). E tuttavia, se pure gli elementi indicati dal FERRARA,
unitamente a tutte le altre risultanze dibattimentali che attribuiscono
unanimemente la paternità dell’omicidio al gruppo “Ferrara”, appaiono più
che sufficienti per pervenire ad una affermazione di responsabilità, è
opportuno sviluppare, in ordine alla confessione di FERRARA Sebastiano, alcune
ulteriori considerazioni che rilevano anche per valutare complessivamente la
qualità e l’affidabilità del suo contributo.
L’imputato ha infatti più di una volta affermato
di non ricordare se era presente o meno nel momento in cui SALVO e SANTORO
avevano preso le armi ed erano andati ad uccidere il Messina, cercando di
affermare la propria estraneità alla fase propriamente organizzativa del
delitto e, soprattutto, di escludere la propria presenza nel momento in cui il
suo affiliato LAGANÀ Gianfranco aveva comunicato di avere appena incontrato il
Messina (“… Allora subito si prese
iniziativa da parte di SANTORO e di SALVO Giovanni, non ricordo se in quella
circostanza ci fui presente io, o io fui presente in un secondo tempo, che avevo
incontrato LEO Domenico e DI DIO Domenico e mi avevano detto che il SANTORO e il
SALVO Giovanni erano andati ad ammazzare Messina Giovanni.”). Sul punto il
racconto di FERRARA trova isolata conferma in parte nelle dichiarazioni di
TURRISI Antonino e soprattutto in quelle del fratello FERRARA Carmelo, la cui
versione dei fatti, resa nota per la prima volta in dibattimento, appare
deliberatamente allineata a quella del congiunto. E tuttavia, al di là delle
ragioni di tale atteggiamento (quella connessa alla questione del ruolo di LAGANÀ
appare la più plausibile), tutte le altri fonti di accusa smentiscono
clamorosamente FERRARA Sebastiano, non solo attestando la sua presenza nel
momento in cui, ricevuta la segnalazione di LAGANÀ, si decise l’uccisione di
Messina Giovanni, ma attribuendogli altresì un preciso ruolo propulsivo ed
organizzativo, posto che sua sarebbe stata l’individuazione degli esecutori
materiali, suo il conferimento specifico del mandato omicida a SALVO e SANTORO e
suoi sarebbero stati anche gli ordini finalizzati al reperimento delle armi
necessarie per commettere l’omicidio e alla successiva eliminazione di ogni
eventuale traccia (distruzione dell’arma usata e occultamento del giubbotto
indossato da SALVO al momento dell’omicidio). Sono state già sintetizzate in
proposito le significative dichiarazioni di SALVO Giovanni, che, pur
manifestando qualche dubbio in ordine alla indicazione del momento a partire dal
quale il FERRARA sarebbe stato presente e del luogo in cui avrebbe conferito il
mandato omicida, è stato molto esplicito nell’attribuire al FERRARA la
paternità di tale mandato e l’assegnazione dei compiti che precedette il
delitto e nell’affermarne la presenza nel momento in cui LAGANÀ aveva
segnalato di avere incontrato il Messina (“… noi non ci saremmo potuti muovere se lui non ci dava il via, non è
che io e SANTORO Angelo, o io da solo avrei preso la decisione di uccidere il
Messina, perché non era possibile completamente, sicuramente ce lo doveva dire
lui, perciò non poteva essere presente a casa forse, non ricordo se era
presente a casa del fratello, ma ricordo benissimo che comunque è stato lui a
dare l’ordine e che era nella stalla, e che le ha prese tutte lui le decisioni
di chi mi doveva prendere e di chi non mi doveva prendere.”).
All’esame della posizione e del contributo
processuale di FERRARA Sebastiano è evidentemente legata la questione della
partecipazione al delitto di LAGANÀ Gianfranco, che FERRARA ha indicato senza
esitazioni come un proprio affiliato, pur affannandosi nel corso dell’esame a
sottolineare che la presenza del LAGANÀ nel luogo da cui aveva avvistato il
Messina (l’officina di un elettrauto presso la quale aveva accompagnato il
dott. Pafumi) era un fatto del tutto casuale e che era stata la paura di
eventuali atti ostili nei suoi confronti a spingere LAGANÀ, a cui era nota
l’appartenenza del Messina al gruppo “Mancuso”, ad avvisare gli affiliati
che stazionavano al villaggio CEP; nel corso del controesame, sollecitato da
ulteriori richieste difensive in ordine al ruolo di LAGANÀ nella vicenda, il
FERRARA ha espresso con maggiore chiarezza il proprio convincimento, affermando
e ribadendo che a suo parere nella condotta di LAGANÀ non sarebbero ravvisabili
elementi di responsabilità: e ciò, è bene precisarlo per intendere l’esatta
portata di tali affermazioni, anche se il FERRARA è sembrato più propenso ad
escludere la propria presenza nel momento in cui il LAGANÀ aveva segnalato di
avere incontrato il Messina, e conseguentemente a ricondurre le proprie
conoscenze in ordine al ruolo del suo affiliato a quanto aveva appreso
successivamente. Affermazioni analoghe sono state fatte da FERRARA Carmelo, che
aveva negato un ruolo causalmente rilevante del LAGANÀ in occasione delle
dichiarazioni spontanee del 6 febbraio 1999, e tale versione ha successivamente
ribadito in occasione dell’esame del 30 aprile 1999.
È stata già affermata l’assoluta irrilevanza di
giudizi di questo tipo, del tutto ininfluenti ove formulati da semplici
testimoni, e da considerare addirittura con sospetto se provenienti da
collaboratori di giustizia, spesso indotti dalla loro peculiare posizione e
dalla conoscenza degli ambienti e delle dinamiche criminali ad esternare
convincimenti in ordine a responsabilità individuali (connesse, ad es., al
coinvolgimento in singoli delitti o all’appartenenza ad un’associazione) da
prendere in considerazione solo se ancorati a precisi e verificabili dati di
fatto. È infatti evidente in generale che siffatte valutazioni, ove proposte
dai collaboratori di giustizia, possono sensibilmente risentire dei criteri di
giudizio propri dell’ambiente di provenienza e della mentalità del
dichiarante, indotto da tale retaggio a sminuire la valenza di comportamenti di
sicura rilevanza penalistica, o, al contrario, a sopravvalutare atteggiamenti
che tale rilevanza non possiedono.
Nel caso di specie, e sempre con riferimento a
quanto riferito da FERRARA Sebastiano circa il ruolo di LAGANÀ Gianfranco nella
consumazione dell’omicidio di Messina Giovanni, a queste considerazioni di
carattere generale si affiancano e si sovrappongono ulteriori elementi di
sospetto legati ad una serie di vicende relative alla fase iniziale della
collaborazione di FERRARA Sebastiano su cui il dibattimento si è spesso
soffermato, e sulle quali la Corte ha provveduto a svariate integrazioni ai
sensi dell’art. 507 c. p. p., sia attraverso acquisizioni documentali che
tramite l’audizione di alcune persone a vario
titolo coinvolte o informate su tali vicende, tra cui gli imputati LONGO Luigi,
SANTORO Angelo e TURRISI Antonino, ovviamente oltre allo stesso protagonista
FERRARA Sebastiano.
LONGO Luigi nel corso del suo esame (ud. 17.7.1998)
ha spiegato di avere iniziato a collaborare con la giustizia dopo il maggio
1994, allorché si era presentato spontaneamente agli organi di polizia dai
quali sapeva ormai di essere ricercato e dopo avere maturato la scelta della
collaborazione come unica possibilità di garantirsi un futuro (“Perché
non c’era via d’uscita, picchi mi vulia ricittari, perché ho perso tutto,
ho perso la famiglia, ho perso tutto, poi mi voliumu puru ammazzari e dissi
basta.”). Il LONGO ha tuttavia affermato chiaramente che questa scelta era
stata prevalentemente determinata dalle pressioni di FERRARA Sebastiano, che in
un primo momento, tramite il fratello Alessandro, gli aveva reso nota la sua
intenzione di collaborare con la giustizia invitandolo a fare altrettanto, e
poi, tramite TURRISI Antonino, gli aveva rinnovato la sollecitazione (“‘Sai,
facciamo ‘sto passo, perché ormai non c’è via di uscita’, e abbiamo
fatto il passo.”), e gli aveva fatto pervenire una audiocassetta
registrata della durata di circa venti minuti o mezz’ora, attraverso la quale
il FERRARA gli faceva sapere di averlo dovuto accusare, ma al tempo stesso gli
dava precise indicazioni sui contenuti della sua eventuale futura
collaborazione, esortandolo a non coinvolgere alcuni ragazzi del gruppo (“Diciti
tutta a verità, escluditi a MANGANARO, a LAGANÀ e a CURATOLA”). LONGO,
dopo una prima adesione alle richieste di FERRARA, ha comunque escluso di
essersi successivamente attenuto a queste indicazioni del suo ex-capoclan, dal
quale in ogni caso non era mai venuta l’esortazione ad accusare persone
innocenti, e di avere sempre dichiarato la verità a chi lo interrogava, ed in
tal senso si era determinato anche TURRISI che per primo gli aveva parlato della
cassetta e delle relative comunicazioni del FERRARA.
SANTORO Angelo ha invece dichiarato in merito a
questa vicenda (ud. 10.7.1998) che nel 1994, mentre era detenuto prima
dell’inizio della collaborazione, grazie all’intervento del maresciallo
del carcere, si era incontrato all’interno della struttura penitenziaria
con FERRARA Sebastiano, che era anch’egli detenuto, ma già collaborava con la
giustizia e invitava SANTORO a fare altrettanto. Escludendo di avere avuto
successivamente altri incontri analoghi con FERRARA Sebastiano, SANTORO ha poi
ricordato che la sua convivente, Costa Concetta, gli rese noto nel corso di un
colloquio al carcere di Spoleto di avere ricevuto una cassetta registrata, che
le era stata fatta avere dalla moglie di FERRARA, e che il SANTORO non ascoltò
pur avendo appreso dalla Costa che in essa il FERRARA gli comunicava che lo
stava accusando anche di omicidi e lo invitava ancora una volta ad intraprendere
la strada della collaborazione, cosa che il SANTORO si sarebbe determinato
autonomamente a fare nel 1995.
La circostanza ha trovato conferma nella audizione
di Costa Concetta, la quale ha precisato (ud. 8.5.1999) di avere ricevuto una
cassetta da TURRISI Antonino, a cui a sua volta sarebbe stata consegnata dalla
moglie di FERRARA Sebastiano, e di averne ancora oggi la disponibilità, dal
momento che gli organi investigativi, che avevano provveduto ad acquisire
successivamente il nastro per metterlo a disposizione dell’autorità
giudiziaria, si erano limitati ad estrarne una copia. L’ex-convivente del
SANTORO, dimostrando di avere a suo tempo conosciuto il contenuto della
registrazione, ha riferito che la voce incisa era quella di FERRARA Sebastiano,
ed ha poi specificato, dopo la contestazione di dichiarazioni rese nell’ambito
di altro procedimento (iscritto al n. 5/1993 R. G. N. R.), che in effetti le
cassette erano due, una delle quali ancora nella sua disponibilità
(precisamente custodita all’interno della sua autovettura), l’altra
probabilmente distrutta dal TURRISI, che almeno così le avrebbe riferito circa
la sorte dell’altro nastro. Non ha trovato conferma quanto invece la Costa
aveva a suo tempo dichiarato in ordine al contenuto della cassetta in suo
possesso, che ha negato di ricordare, mentre nel 1995 aveva dichiarato che con
essa il FERRARA invitava i suoi ex-affiliati ad attribuirsi le proprie
responsabilità ed in particolare anticipava a LONGO e TURRISI la notizia del
loro arresto ormai imminente raccomandando loro di consentire alle forze
dell’ordine il ritrovamento delle armi del gruppo.
In proposito è stato sentito, come è stato già
rilevato, anche TURRISI Antonino, il quale ha riferito (ud. 24.3.1999) che, dopo
l’inizio della collaborazione di FERRARA Sebastiano e prima che lo stesso
TURRISI iniziasse a sua volta a collaborare con la giustizia (maggio 1994), era
stato contattato telefonicamente dalla moglie di FERRARA Sebastiano presso
un’utenza installata all’interno di una rivendita di tabacchi al villaggio
CEP. La cosa si ripeté tre o quattro volte, ed in una di queste occasioni la
Palmeri, che cercava di rassicurare il TURRISI (“mi
diceva di non preoccuparmi che Sebastiano non si era dimenticato di me…”),
lo aveva fatto parlare con il marito. Successivamente
la moglie di FERRARA aveva
convocato TURRISI a casa sua e gli aveva consegnato le due audiocassette
registrate dal marito, in una delle quali il FERRARA faceva sapere che stava
cercando di occultare le responsabilità di TURRISI e degli altri affiliati,
mentre nell’altra invitava TURRISI a ponderare bene l’eventuale scelta di
collaborazione ed in ogni caso gli rendeva noto il contenuto delle sue
dichiarazioni, raccomandandogli, con specifico riferimento all’omicidio di
Messina Giovanni, di non accusare LAGANÀ Gianfranco di avere “portato
il segnale”. E se, una volta arrestato ed intrapresa la strada della
collaborazione, era inizialmente intenzione di TURRISI di seguire le indicazioni
del FERRARA, dopo non più di alcune settimane lo stesso TURRISI aveva
abbandonato l’idea e consentito di smascherare il progetto di FERRARA
intenzionato a coinvolgere nelle accuse il minor numero possibile di affiliati
(“… poi io ho smontato tutta la
vicenda, se così si può dire, perché io ho fatto chiamare i magistrati, ho
raccontato tutta la verità e tutto il marchingegno che aveva creato FERRARA.
[…] Io ho detto la verità, sempre la verità, però tenevo fuori qualcuno,
successivamente io che ho fatto? Siccome - non so spiegarmi il perché - ho
visto che questa cosa non poteva funzionare, ho chiesto l’intervento dei
magistrati, allora agli ispettori che mi hanno interrogato […], ho detto:
‘Gentilmente voglio la Procura qui ché devo parlare di cose importanti’.
[…] Dieci, quindici giorni ho fatto venire la Procura ed ho spiegato i motivi
del gesto della mia collaborazione e perché, e tutto il piano del FERRARA per
filo e per segno, l’ho spiegato nei minimi particolari e da lì in poi gli ho
spiegato anche ai magistrati le intenzioni di FERRARA in quanto riguarda gli
omicidi che si doveva tenere fuori alcuni nostri affiliati, e ho raccontato
tutta la verità ai magistrati, ho distrutto, diciamo, l’intento di FERRARA,
diciamo, di coinvolgere meno persone possibili.”).
Tanto la questione degli incontri del FERRARA
immediatamente successivi all’inizio della sua collaborazione che quella della
consegna delle cassette, iniziative evidentemente accomunate dal desiderio di
FERRARA Sebastiano di orientare in qualche misura la collaborazione dei propri
ex-adepti, hanno formato oggetto di ulteriori approfondimenti, attraverso
l’audizione di Bonanno Filippo, ispettore della polizia penitenziaria presso
la casa circondariale di Messina Gazzi, di Bonaccorso Gaetano, funzionario della
Squadra Mobile di Messina, e di Manganaro Andrea e Patania Mario, in servizio
nel 1994 presso il commissariato “Duomo” il cui personale procedette
all’arresto di FERRARA Sebastiano.
Il primo ha confermato (ud. 8.5.1999) che dopo
l’arresto di FERRARA Sebastiano l’autorità giudiziaria autorizzò
all’interno dell’istituto dei colloqui con il fratello Carmelo, con SANTORO
Angelo e probabilmente anche con Zoccoli Giuseppe. L’incontro che si svolse,
come di consueto, sotto il controllo esclusivamente visivo degli agenti
preposti, era altresì oggetto di un provvedimento di intercettazione ambientale
emesso dall’autorità giudiziaria.
Molto più precise si sono rivelate le
dichiarazioni di Bonaccorso Gaetano, sentito nel corso della stessa udienza, che
si è soffermato in generale sulle prime controverse fasi della collaborazione
di FERRARA Sebastiano, ricordando che dopo l’arresto l’imputato rese una
dichiarazione di intenti alla presenza dei magistrati e del personale del
Commissariato “Duomo”, ed iniziò quindi la collaborazione vera e propria
alloggiato in stato di detenzione extra-carceraria presso una struttura della
Polizia di Stato (la caserma “Zuccarello” di Messina, ove si trovava nello
stesso periodo anche TODARO Demetrio), finché il 18 maggio 1994 gli vennero
espressamente contestate dai magistrati che ne raccoglievano le dichiarazioni la
parzialità e la reticenza del contributo fornito fino a quel momento. In
conseguenza di ciò, mentre si registrò una serie di intemperanze del FERRARA,
ne venne disposto l’immediato reingresso in una struttura penitenziaria ed il
FERRARA fu condotto al carcere di Nuoro, mentre l’inizio della collaborazione
di alcuni tra i più importanti esponenti del suo gruppo (SANTORO Angelo,
TURRISI Antonino, LONGO Luigi) faceva venire alla luce un vero e proprio piano
architettato da FERRARA per occultare il coinvolgimento di alcuni affiliati e
per adeguare alle proprie le dichiarazioni degli altri collaboratori già
aderenti al suo gruppo: e ciò il FERRARA intendeva ottenere facendo loro
pervenire tramite la moglie una serie di audiocassette nelle quali aveva in
precedenza registrato le dichiarazioni contenenti le indicazioni relative ai
contenuti della sua collaborazione. Il Bonaccorso, a conoscenza del piano
architettato dal FERRARA, ma non dello specifico contenuto della cassette da lui
registrate, ha poi ricordato che in seguito al suo trasferimento presso il
carcere di Nuoro il FERRARA aveva modificato completamente il proprio
atteggiamento, ammettendo l’esistenza del disegno inizialmente perseguito e
dichiarandosi pronto ad iniziare una nuova fase della collaborazione e ad
accusare anche gli affiliati (come LAGANÀ Gianfranco e il dott. Pafumi) che in
precedenza aveva evitato di coinvolgere negando perfino l’esistenza del clan.
Il commissario Andrea Manganaro, coinvolto in veste
di imputato, unitamente ad altri colleghi già in servizio presso il
commissariato “Duomo”, in un procedimento penale legato alle fasi iniziali
della “gestione” di FERRARA Sebastiano in cui è accusato di peculato, falso
materiale e procurata evasione (ed è stato per questa ragione esaminato dalla
Corte con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p.), ha dichiarato (ud.
5.5.1999) che il giorno dell’arresto, eseguito al villaggio CEP con qualche
difficoltà (prendendo anche calci e pugni,
ha ricordato Manganaro, ed ha poi confermato l’ispettore Patania) dal
personale del commissariato presso l’abitazione del FERRARA, l’imputato fu
condotto in mattinata negli uffici e gli fu quindi consentito dopo un paio di
ore, probabilmente per ragioni di ordine pubblico, di incontrare numerose
persone (parenti, conoscenti, amici) che si erano radunate nei pressi dei locali
del commissariato con l’intenzione di salutarlo. Circa una settimana o due
dopo il suo arresto il FERRARA, comunicata attraverso la direzione della casa
circondariale di Messina la propria intenzione di collaborare con la giustizia
ed avuto un primo contatto anche con i magistrati, chiese ed ottenne
dall’autorità giudiziaria di potere incontrare in carcere alla presenza dello
stesso Manganaro un suo affiliato, tale Zoccoli Giuseppe, che era sua intenzione
convincere a collaborare e che a suo dire era bene informato in ordine ai
rapporti del gruppo con esponenti politici. Sempre presso il carcere di Gazzi fu
consentito successivamente al FERRARA di incontrare allo stesso scopo per circa
venti minuti o mezz’ora il fratello Carmelo e SANTORO Angelo, e fu in questa
occasione disposta ed eseguita una intercettazione ambientale con esiti
deludenti perché non fu possibile intendere il contenuto della conversazione
che era stata registrata. Interpellato poi in ordine alle circostanze
dell’arresto di FERRARA Sebastiano, il commissario Manganaro ha escluso che lo
stesso fosse stato concordato con l’imputato, attribuendolo invece ai
risultati di un’attività investigativa che si era avvalsa dell’ausilio di
diverse fonti confidenziali. Il Manganaro ha poi dichiarato di avere a suo tempo
presentato, insieme ai propri collaboratori, una serie di esposti alla Procura
della Repubblica di Reggio Calabria, il primo dei quali nel luglio 1994, nei
confronti di alcuni magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di
Messina (i dottori Zumbo, Vaccara, Romano, Langher e Mango), lamentando delle
presunte irregolarità nelle indagini condotte a carico suo e dei colleghi, e di
avere poi trasmesso allo stesso ufficio di Procura alcune cassette consegnate da
un confidente e contenenti la registrazione di conversazioni tra il FERRARA ed
alcuni suoi affiliati.
La Corte ha infine disposto, alla luce delle
dichiarazioni di Manganaro, l’esame dell’ispettore Patania, uno degli
appartenenti alla Polizia di Stato già in servizio presso il Commissariato
“Duomo” coinvolto nel procedimento al quale si è riferito Manganaro e per
questa ragione ascoltato anch’egli con le garanzie di cui all’art. 210 c. p.
p. all’udienza del 10 maggio 1999. Il Patania ha confermato quanto dichiarato
dal suo superiore in ordine alle circostanze dell’arresto di FERRARA
Sebastiano, alla segnalazione della sua intenzione di collaborare con la
giustizia di cui diede notizia il comandante del carcere circa dieci giorni dopo
l’arresto e al suo successivo alloggio presso la caserma “Zuccarello”, con
una parentesi trascorsa dall’imputato a Vibo Valentia. Ha poi confermato anche
la circostanza dei due incontri di FERRARA Sebastiano successivi all’inizio
della collaborazione, il primo con Zoccoli Giuseppe alla presenza del
commissario Manganaro, ed il secondo con il fratello Carmelo e con SANTORO
Angelo, il cui contenuto si tentò invano di conoscere attraverso la
collocazione di una microspia nei pressi di un orologio. Mostrandosi informato
sul contenuto delle cassette registrate successivamente dal FERRARA e consegnate
da un informatore, Patania ha ricordato che in una di esse il FERRARA dava delle
direttive ai suoi affiliati circa i contenuti della collaborazione, mentre in
un’altra era stata incisa probabilmente per errore una conversazione svoltasi
all’interno della struttura tra FERRARA Sebastiano e TODARO Demetrio,
anch’egli alloggiato presso la caserma “Zuccarello”.
Sull’intera vicenda era stato già sentito in
dibattimento FERRARA Sebastiano (udienze 12 - 13.3.1999), il quale ha esordito
indicando significativamente il mese di giugno dell’anno 1994 come data di
inizio della sua collaborazione, sebbene fosse stato arrestato il 28 marzo 1994
in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare relativa al procedimento Peloritana
Uno e fosse divenuto dopo una settimana circa collaboratore di giustizia. È
probabile che così facendo l’imputato abbia inteso esprimere in maniera
ancora più evidente la netta cesura tra una “prima” e una “seconda”
collaborazione, intervallate da un breve periodo di detenzione trascorso dal
FERRARA presso la casa circondariale di Nuoro. Il FERRARA ha ammesso di avere in
un primo momento assunto degli atteggiamenti sbagliati, tra l’altro facendo
avere a TURRISI Antonino delle cassette attraverso le quali intendeva orientare
la collaborazione dei suoi ex-affiliati, inducendoli a dire tutta la verità ma
a non accusare alcune persone appartenute al gruppo ma investite di ruoli minori
(“… dicendo che loro dovevano
collaborare, dire tutto quello che era a loro conoscenza, però di non fare i
nomi di MANGANARO Salvatore, di CURATOLA Giuseppe, del dottore Pafumi, di LAGANÀ
Gianfranco e non ricordo qualche altra persona, però dovevano parlare con verità,
di dire di tutto e di accusare anche mio fratello”). L’imputato ha
comunque escluso di avere mai suggerito di indicare altre persone al posto dei
veri responsabili dei singoli delitti. A questi comportamenti poco ortodossi,
assunti in un periodo in cui il FERRARA avrebbe trovato l’appoggio di non meglio precisata natura di alcuni poliziotti in
servizio al Commissariato “Duomo”, l’imputato ha attribuito la causa della
sospensione delle misure di protezione già adottate nei suoi confronti e del
suo reingresso in carcere, a cui avrebbe fatto seguito una sincera resipiscenza
e l’apertura di una nuova e definitiva fase
caratterizzata da una collaborazione aperta e leale. Confermando
l’esistenza degli incontri con Zoccoli, SANTORO ed il fratello Carmelo, nonché
la circostanza della conversazione telefonica con il TURRISI mentre questi si
trovava presso una rivendita di tabacchi del villaggio CEP (fatta dalla caserma
della Polizia di Stato di Vibo Valentia sfuggendo momentaneamente alla vigilanza
del personale addetto), il FERRARA ha poi precisato di avere registrato le
cassette, probabilmente due, utilizzando un’apparecchiatura che la moglie gli
aveva fatto avere mentre si trovava presso la caserma di Vibo Valentia: scopo
dell’iniziativa era quello di indurre alla collaborazione i suoi affiliati in
libertà LONGO e TURRISI, con i quali non era potuto altrimenti entrare in
contatto, ed al contempo di orientarne la collaborazione nel senso già
precisato (il collaboratore ha fatto anche il nome di tale Sturniolo Orazio tra
quelli di coloro le cui responsabilità dovevano essere occultate).
La Corte, allo scopo di chiarire ulteriormente
questi aspetti e di trovare dei punti di riferimento più precisi sotto il
profilo anche temporale nell’ambito delle vicende illustrate dai protagonisti
in modo non sempre uniforme, ha provveduto ad altre integrazioni istruttorie,
disponendo l’acquisizione di copia del verbale di interrogatorio di FERRARA
Sebastiano presso la casa circondariale di Nuoro del 26 giugno 1994 e della
relativa trascrizione eseguita da un perito su incarico del GIP del Tribunale di
Reggio Calabria, nonché la trascrizione nelle forme della perizia delle
audiocassette a cui aveva fatto riferimento FERRARA Sebastiano nel corso del suo
esame, previa acquisizione di copia delle medesime, il cui originale è
materialmente allegato al fascicolo di altro procedimento che il Pubblico
Ministero ha attestato essere ancora in fase di indagini preliminari (v.
ordinanze del 21 e del 26 aprile 1999). Al contempo la Corte ha preso atto della
assoluta inutilizzabilità della intercettazione ambientale preventiva del
colloquio tra FERRARA Sebastiano, FERRARA Carmelo e SANTORO Angelo, acquisendo
copia del relativo verbale redatto il 9.4.1994 e relativo all’operazione
eseguita con esiti deludenti il 7.4.1994 (sottoscritto da: vice commissario
Andrea Manganaro, ispettori Alampi Bruno e Sbarra Salvatore, sovrintendente
Genovese Stefano e vice sovrintendente Patania Mario), nonché della richiesta
del questore di Messina alla Procura della Repubblica di Messina, Direzione
Distrettuale Antimafia, di intercettazione preventiva con provvedimento di
autorizzazione in calce del 1° aprile 1994, e della missiva di trasmissione del
precedente verbale da parte della Squadra mobile in data 11 aprile 1994 (v. la
copia degli atti prodotta dal Pubblico Ministero e allegata al verbale
d’udienza del 5 maggio 1999): e ciò perché per tale categoria di
intercettazioni l’inutilizzabilità assoluta discende dal terzo comma
dell’articolo 25 bis della legge 8
agosto 1992, n. 356 (v. ordinanza del 5 maggio 1999, confermata all’udienza
del 12 maggio 1999).
È così emerso che l’incontro con i magistrati
della Procura di Messina in occasione del quale FERRARA Sebastiano, detenuto
presso il carcere di Nuoro, manifestò la sua intenzione di collaborare
lealmente, abbandonando gli atteggiamenti che avevano causato la sospensione
delle misure di protezione, si verificò il 26 giugno 1994, e nel corso del
medesimo il FERRARA, per ciò che rileva in questa sede (la corposa trascrizione
eseguita per conto del GIP di Reggio Calabria si presenta molto frammentaria
evidentemente a causa della qualità non ottimale della registrazione), ammise
l’esistenza del piano di condizionamento della collaborazione dei suoi
ex-affiliati attraverso le cassette, attribuì all’istigazione dei poliziotti
del Commissariato “Duomo” i propri atteggiamenti iniziali, ivi comprese
alcune manifestazioni plateali di protesta (quali la rottura di un vetro e il
tentativo di darsi fuoco), e specificamente le resistenze a consentire di essere
“gestito” dalla Squadra Mobile di Messina (resistenze che peraltro, come ha
evidenziato il teste Bonaccorso, erano probabilmente dovute invece al timore del
FERRARA che le più spiccate attitudini investigative del personale del reparto
pregiudicassero la riuscita del piano inizialmente architettato).
Il perito incaricato dalla Corte di procedere alla
trascrizione delle audiocassette acquisite ha innanzitutto verificato che il
contenuto dei due nastri è identico, sicché è stata eseguita una sola
trascrizione, depositata all’udienza del 5 maggio 1999. Dall’esame della
relazione scritta si desume che in una prima parte della registrazione una voce
maschile, evidentemente quella di FERRARA Sebastiano, si rivolge a Nuccio
e Luigi (è agevole dedurre che si
tratta di TURRISI Antonino e, rispettivamente, LONGO Luigi), richiamando
numerosi episodi chiaramente riferibili ad una pregressa comune militanza
criminale, invitando i destinatari ad intraprendere con fiducia e senza
preoccupazioni la strada della collaborazione ed indicando di volta in volta il
tenore delle dichiarazioni da rendere, alla luce del criterio generale enunciato
nelle raccomandazioni finali (“Diciamo
tutte cose, tutta la verità, però senza mettere nel mezzo a nessuno,
mettiamoci nel mezzo noi, io, tu, Luigi, Giggia, questi qua mettiamoci nel
mezzo, però dicendo la verità per come sono andati i fatti, così non ci
confondiamo, l’importante è che non nominiamo altre persone, ci dobbiamo
nominare noi altri stessi, però dire la verità ”). Con
particolare riferimento all’omicidio di Messina Giovanni, uno dei pochi
episodi oggetto di specifica menzione, l’indicazione è segnatamente diretta
ad attribuire a Giovanni SALVO, oltre che il ruolo di esecutore diretto del
delitto, quello di avere segnalato la presenza di Messina, e ad evitare al
contempo di coinvolgere Gianfranco
(“… per quanto riguarda l’omicidio Messina, dite che Gianni SALVO è
stato lui che si è accorto che Messina si trovava là perché Gianni SALVO era
andato a Minissale dalla sua fidanzata e al ritorno ha visto a Messina, è
salito al CEP, gliel’ha detto pure a Giggia, si è armato di pistola, Giggia
è sceso con lui e ha fatto l’omicidio, però l’importante è non nominare a
Gianfranco e dite che il segnale gliel’ha portato Gianfranco e che fu Gianni
SALVO stesso che se ne è accorto che era andato a Minissale dalla sua fidanzata”).
Prive di rilievo appaiono invece le altre parti della registrazione, una delle
quali riporta in particolare una conversazione in cui interviene, oltre a Iano, un tale Demetrio,
verosimilmente il TODARO che si trovò alloggiato per un periodo nel 1994 presso
la caserma “Zuccarello” di Messina in compagnia di FERRARA Sebastiano.
L’ampia parentesi aperta, con l’illustrazione
della sintesi delle risultanze dibattimentali relative agli aspetti più
controversi della collaborazione di FERRARA Sebastiano, suggerisce evidentemente
delle riflessioni che trascendono il singolo episodio in esame, e riveste
inoltre delle implicazioni specifiche relative all’omicidio di Messina
Giovanni per quanto concerne la posizione dell’imputato LAGANÀ Gianfranco dal
cui esame si sono prese le mosse per sviluppare tutte le considerazioni che
precedono.
Appare invero sconcertante la relativa facilità
con cui, profittando di una serie di coincidenze favorevoli e sfruttando
abilmente il proprio carisma criminale probabilmente anche nei primi contatti
con gli organi inquirenti, un collaboratore di giustizia, in precedenza al
vertice di un agguerrito e compatto gruppo criminale, possa continuare ad avere
rapporti con i propri vecchi compagni, sia pure allo scopo, in linea di
principio meritevole, di indurli a condividere la scelta della collaborazione, e
possa poi architettare una sorta di “collaborazione di gruppo”, tentando di
ispirare il contenuto delle dichiarazioni dei propri ex-affiliati; ed appare
ancora più grave che il FERRARA ciò abbia fatto eludendo i controlli ai quali
era certamente sottoposto, trattandosi di un soggetto in quel momento ancora
detenuto, anche se in struttura extracarceraria in virtù dell’ammissione a
misure provvisorie di protezione: emblematiche sono al riguardo le vicende della
telefonata a TURRISI che si trovava in una rivendita di tabacchi del villaggio
CEP, e della incisione delle cassette destinate a circolare tra gli affiliati
come autentici promemoria della collaborazione (vicenda, quest’ultima,
rivelatrice di una certa dimestichezza del FERRARA con audiocassette e
registratori già emersa in questo dibattimento con riferimento all’episodio
della registrazione della conversazione con tale Gallo Giovanni, illustrato in
occasione dell’analisi delle risultanze relative ai reati di cui al capo 15).
E tuttavia, dovendosi ogni giudizio in proposito
ispirare ad un criterio di
ragionevolezza già più volte richiamato, vanno respinte le generalizzazioni
che pretenderebbero di trarre dalle vicende esaminate una valutazione di totale
inaffidabilità del contributo processuale di FERRARA Sebastiano e degli altri
collaboratori di giustizia, imputati e non, già appartenuti al suo gruppo e
raggiunti dall’attività di inquinamento probatorio posta in essere dal
FERRARA. Va invece operata una valutazione differenziata, caso per caso, tenendo
conto innanzitutto del fatto che la collaborazione di FERRARA, in una
considerazione complessiva del contributo dato dall’imputato
all’accertamento dei fatti sottoposti al vaglio di questo dibattimento, è
apparsa generalmente affidabile e intrinsecamente convincente, e ciò giustifica
la concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 per numerose delle
imputazioni per le quali il FERRARA ha riportato condanna. Tale valutazione, per
la quale si rinvia alle ragioni illustrate sotto ciascun capo di imputazione,
discende certamente dalla considerazione delle conferme che le dichiarazioni di
FERRARA Sebastiano hanno trovato non solo nelle dichiarazioni di altri
collaboratori, anch’essi imputati ed il più delle volte sicuramente immuni da
qualsiasi suo tentativo di condizionamento perché provenienti da contesti
associativi diversi, se non opposti, ma anche in altri elementi di prova frutto
di attività investigative autonome rispetto al contributo dei collaboratori.
Riconducendo poi l’attività di inquinamento
probatorio posta in essere dal FERRARA nei suoi esatti confini, va rilevato,
alla luce non tanto, e non solo, delle sue successive ammissioni e della sua
ostentata professione di lealtà ostentata, quanto delle dichiarazioni di coloro
che contribuirono a smascherare il piano, che quest’ultimo, oltre a riguardare
esclusivamente alcuni affiliati del gruppo “Ferrara”, contemplava
essenzialmente l’occultamento di alcune responsabilità individuali, con la
contestuale attribuzione di esse, eventualmente, ad altri affiliati già
coinvolti negli stessi episodi, o comunque immuni da concreti pregiudizi perché
già sulla strada della collaborazione, e quindi con aspettative di cospicue
riduzioni di pena o di altri benefici sul versante esecutivo: ma in ogni caso,
con riferimento tanto all’omicidio di Messina Giovanni, che agli altri episodi
sottoposti all’esame di questa Corte e potenzialmente investiti dai tentativi
di condizionamento del FERRARA, può essere escluso con un margine di
ragionevole certezza, perché rimasto del tutto sfornito di prova, che le
indicazioni fossero dirette al coinvolgimento di persone innocenti al posto dei
veri responsabili dei fatti di sangue o degli altri delitti a cui si riferiva la
collaborazione. Nonostante le ripetute sollecitazioni dirette a ottenere
chiarimenti in proposito e a fare affermare loro eventualmente il contrario,
tutti gli imputati appartenuti in precedenza al gruppo “Ferrara” sono
rimasti fermi nel negare di essere stati indotti ad accusare persone innocenti,
e, al contempo, a negare di avere accolto le indicazioni del loro ex-capo, se
non per un brevissimo lasso di tempo coincidente con la fase iniziale della
collaborazione, verosimilmente precedente alle prime verbalizzazioni e al
ripensamento determinato dall’acquisita consapevolezza che non sarebbe stato
possibile portare fino in fondo il programma suggerito da FERRARA.
La vicenda esaminata non impone pertanto la
rinuncia alle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei soggetti
coinvolti, ma deve semplicemente indurre ad una accresciuta cautela nell’esame
dei relativi contenuti, nella consapevolezza che il rischio di manipolazioni non
è comunque mai del tutto eliminabile e unico antidoto, in definitiva, rimane un
equilibrato uso delle facoltà di critica e di discernimento.
Ritornando all’esame della vicenda
dell’omicidio di Messina Giovanni, va rilevato che l’essere stato LAGANÀ
Gianfranco uno dei beneficiari del tentativo di manipolazione posto in essere da
FERRARA Sebastiano, e proprio con riferimento al ruolo che l’imputato avrebbe
avuto nella consumazione del delitto in questione, getta ombre di sospetto sulle
insistenti affermazioni tanto di FERRARA Sebastiano che del fratello Carmelo
(mai sentito nel corso delle indagini preliminari ed allineato in dibattimento
alle posizioni del congiunto) in ordine alla pretesa accidentalità della
condotta dell’imputato, come se, ha osservato acutamente il Pubblico
Ministero, sfumato il tentativo di tacere del tutto il nome di LAGANÀ
Gianfranco, si sia cercato di privare la sua presenza ed il suo intervento di
qualsiasi significato penalmente rilevante, confinando l’una e l’altro
nell’ambito degli antefatti e privandoli di concreta valenza causale sulla
condotta degli autori dell’omicidio.
Autorizza tale conclusione l’esame della stessa
versione proposta da FERRARA Sebastiano, ed in particolare il suo tentativo di
accreditare dubbi circa la sua stessa presenza nel momento in cui SALVO e
SANTORO andarono a commettere l’omicidio, dubbi che il FERRARA ha esternato più
di una volta non già per negare il proprio personale coinvolgimento (ammesso
senza alcuna riserva) ma più verosimilmente proprio per continuare a negare il
ruolo di LAGANÀ senza correre il rischio di mettere in discussione la propria
credibilità (stante il fatto che il FERRARA, quando LAGANÀ si era presentato
riferendo di avere incontrato il Messina, non era presente). Dei protagonisti
della vicenda l’unico ad esternare il dubbio che FERRARA Sebastiano possa
essere arrivato in un secondo momento, quando SALVO e SANTORO si erano già
allontanati, è stato TURRISI Antonino (il primo destinatario del tentativo di
inquinamento posto in essere da FERRARA Sebastiano), il quale tuttavia è stato
molto esplicito nell’attribuire al LAGANÀ piena consapevolezza del valore che
la sua segnalazione avrebbe avuto.
Sorge poi spontaneo l’interrogativo circa le
ragioni per le quali il FERRARA, che non ha ovviamente smentito di averlo fatto,
si sarebbe affannato a suggerire di non coinvolgere LAGANÀ Gianfranco, di non
rivelare che era stato lui a “portare il segnale”, ove tale condotta fosse
del tutto estranea al meccanismo causale che è sfociato nella consumazione del
delitto. Si potrebbero citare gli elementi di prova che smentiscono l’assunto
dei fratelli FERRARA (e le dichiarazioni di TURRISI Antonino sono fra quelli),
non tanto in ordine alla occasionalità della presenza di Messina e LAGANÀ (che
è circostanza su cui si può senz’altro convenire), quanto alla assenza di
consapevolezza da parte di quest’ultimo, essendo desumibile il contrario dalle
dichiarazioni di SANTORO Angelo e SALVO Giovanni, appartenente quest’ultimo ad
un contesto associativo diverso da quello degli altri imputati e per questa
ragione sicuramente immune dai tentativi di manipolazione del FERRARA: ma è
certamente più utile affidarsi alla logica concatenazione delle altre
risultanze dibattimentali e verificare come essa, in ogni caso, orienti verso
l’affermazione della responsabilità dell’imputato.
Il dato certo, evidenziato anche da FERRARA
Sebastiano, è che il LAGANÀ era inserito nel gruppo, ed è plausibile
ritenere, attesa anche la particolare compattezza che caratterizzava il
sodalizio del villaggio CEP rispetto agli altri operanti in quel periodo nella
stessa realtà cittadina, che ne condividesse iniziative e strategie. Pensare
che in un momento così delicato uno degli affiliati ignorasse che il suo gruppo
era attivamente coinvolto nello scontro cruento con un gruppo avversario è
certamente poco plausibile, anche in considerazione dei rapporti tutt’altro
che buoni tra MANCUSO Giorgio e FERRARA Sebastiano già in epoca precedente
all’omicidio Di Blasi. Proprio attribuendo a LAGANÀ questa consapevolezza
legata alla sua appartenenza al gruppo “Ferrara”, può essere ipotizzata la
spiegazione di una particolare circostanza su cui spesso ci si è soffermati,
sia pure con esiti opposti a quello che l’analisi critica delle risultanze
dibattimentali suggerisce come il più logico. Ci si riferisce al peculiare
stato d’animo che il LAGANÀ avrebbe manifestato riferendo ai compagni la
notizia della presenza del Messina, e cioè una grande preoccupazione o paura,
determinata probabilmente anche da un gesto o da una espressione ostile
rivoltogli dal Messina, ma legata in primo luogo alla piena consapevolezza del
clima di sanguinosa contrapposizione che si viveva in quei giorni immediatamente
successivi all’omicidio di Di Blasi Domenico, e della concreta minaccia per la
stessa propria incolumità che la presenza di un esponente di spicco del gruppo
“Mancuso” poteva rappresentare. In questo contesto, anche a non volere
ipotizzare che il LAGANÀ fosse una delle vedette a cui il FERRARA aveva
affidato il compito di registrare e comunicare fatti o circostanze rilevanti, è
fin troppo ovvio che l’imputato, segnalando ai compagni, di cui ben conosceva
le attitudini operative, la presenza di Messina Giovanni, era ben conscio di
rivolgersi a chi avrebbe definitivamente rimosso la minaccia che quella presenza
rappresentava, e di innescare in questo modo un meccanismo causale che avrebbe
determinato, alla fine, la morte del Messina.
Peraltro le peculiari modalità attraverso le quali
la partecipazione al delitto di LAGANÀ Gianfranco si è esplicitata autorizzano
ad escludere, in conformità alla richiesta finale del Pubblico Ministero, che
sussista con riferimento alla sua posizione l’aggravante della premeditazione:
non vi è prova di un proposito criminoso protratto nel tempo, perché tutte le
fonti di accusa inducono ad affermare effettivamente l’accidentalità
dell’avvistamento e della conseguente segnalazione da parte dell’imputato, e
non è provata la sua partecipazione né alle fasi che immediatamente
precedettero o seguirono la consumazione del delitto, né agli incontri in cui
era stata decisa ed elaborata la strategia da attuare nei confronti del gruppo
“Mancuso” e nel corso dei quali era stato probabilmente anche fatto il nome
di Messina Giovanni, prova che legittimerebbe l’estensione dell’aggravante
fondata sulla effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione.
La mancanza di contestazioni sul punto induce poi
la Corte, in base agli elementi di giudizio in suo possesso, a ritenere che
questo esito fosse pronosticabile già sulla scorta delle indagini preliminari,
e che, in altri termini, fosse possibile già al momento della richiesta di
rinvio a giudizio escludere per LAGANÀ Gianfranco la contestazione della
premeditazione e non privarlo in tal modo della possibilità di accedere al
giudizio abbreviato così come l’imputato ha tempestivamente ma inutilmente
chiesto nel corso dell’udienza preliminare.
È infatti noto che, in base al sistema venutosi a
delineare prima dell’entrata in vigore della recente legge n. 479 del 1999, la
giurisprudenza aveva accolto l’interpretazione secondo cui, “per
effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma
secondo, ultimo periodo, c. p. p., il giudizio abbreviato non è più ammesso
quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un
reato punibile con l'ergastolo”, difettando il giudice per le indagini preliminari del potere di
definire il giudizio con le forme di cui agli artt. 441 e 442 c. p. p. anche ove
ritenesse di irrogare una sanzione diversa dall’ergastolo[2].
E tuttavia la stessa giurisprudenza, dovendosi misurare con le concrete
conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale, è pervenuta a
comprendere, nei casi di dissenso immotivatamente opposto dal Pubblico Ministero
alla definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, le
ipotesi in cui alla fine del dibattimento sia esclusa la premeditazione e ciò
fosse possibile senza la
celebrazione del dibattimento, sicché possa qualificarsi erronea, anche se non
necessariamente arbitraria, la contestazione dell’aggravante preclusiva della
scelta del rito alternativo[3].
Ciò si traduce nel diritto dell’imputato alla
riduzione di un terzo della pena così come determinata in seguito alle
operazioni di commisurazione e alla concessione delle circostanze attenuanti
generiche da ritenersi prevalenti sulle altre aggravanti comuni contestate. La
marginalità del coinvolgimento del LAGANÀ, limitatosi alla segnalazione della
presenza di Messina Giovanni, senza alcun ulteriore intervento che precedesse o
seguisse la consumazione dell’omicidio, giustifica la concessione del
beneficio nella massima misura consentita.
Analoghe considerazioni
giustificano la concessione dello stesso beneficio a FERRARA Carmelo e MANGANARO
Salvatore, il primo coinvolto esclusivamente nella fase deliberativa ed
organizzativa dell’omicidio, oltre ad essere tra coloro che fornivano
ospitalità a SALVO Giovanni (la cui presenza al villaggio CEP aveva il
significato già più volte evidenziato), il secondo coinvolto nella stessa
misura ed inoltre incaricato, secondo la unanime indicazione delle fonti di
accusa, del compito di prelevare i killer dopo l’omicidio: la circostanza che
il MANGANARO non sia riuscito ad incontrare SALVO e SANTORO, rendendone meno
agevole l’allontanamento dal luogo dell’omicidio, non ha alcuna incidenza
sotto il profilo dell’affermazione della responsabilità, ma la mancata
concretizzazione del contributo giustifica la concessione anche a MANGANARO per
questo capo di imputazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza sulle altre aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi
equivalenti alle aggravanti contestate, devono poi essere concesse anche a
FERRARA Sebastiano. Sebbene nel contesto di un contributo che nel caso specifico
è stato tutt’altro che lineare (v. anche ciò che si rileverà con
riferimento alle accuse mosse a DI DIO Domenico), in quanto il FERRARA è
sembrato fortemente condizionato dal bisogno di conciliare il desiderio di
apparire collaboratore credibile e l’esigenza di non smentire del tutto la sua
versione iniziale dei fatti, l’imputato ha ammesso senza riserve le proprie
responsabilità, offrendo una adeguata spiegazione del contesto nel quale
l’omicidio di Messina Giovanni è maturato e manifestando una aperta
dissociazione rispetto a quella realtà di gruppo di cui per anni aveva
costituito il vertice indiscusso. Pur non consentendo le ragioni indicate la
concessione, limitatamente a questa
imputazione, dell’attenuante speciale di cui all’art. 8, gli elementi
evidenziati giustificano ampiamente il riconoscimento a FERRA Sebastiano del
beneficio di cui all’art. 62 bis del
codice penale.
L’attenuante speciale negata a FERRARA Sebastiano
compete invece a tutti gli altri imputati condannati, i collaboratori di
giustizia SALVO Giovanni, SANTORO Angelo, LONGO Luigi e MARCHESE Mario, e
comporta per essi l’esclusione della operatività della corrispondente
aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Le dichiarazioni di ciascuno di essi si inseriscono
in un atteggiamento di aperta e completa dissociazione dalle loro pregresse
appartenenze, ed esprimono l’abbandono di tutto ciò che tale militanza
comportava. Al di là poi della diversità di sfumature o del livello variabile
di approfondimento delle rispettive ricostruzioni, connessi l’una e l’altro
al ruolo rivestito in generale e rispetto all’episodio specifico da ciascuno
dei dichiaranti, il contributo da essi fornito è apparso decisivo per la
ricostruzione dei fatti, o quantomeno di quel segmento della vicenda di volta in
volta caratterizzato dal coinvolgimento di ognuno degli imputati, maggiormente
informato circa l’uno o l’altro aspetto a seconda del ruolo e del tipo di
partecipazione avuta dal dichiarante nella ideazione e consumazione del delitto.
Rinviando come di consueto alla parte conclusiva
della motivazione per la concreta commisurazione delle pene inflitte agli
imputati condannati, resta da prendere in considerazione la posizione di DI DIO
Domenico, l’unico tra gli imputati dell’omicidio di Messina Giovanni che la
Corte ha assolto per non avere commesso il fatto, disponendo al contempo la sua
remissione in libertà, essendo stato il medesimo assolto anche dai reati di cui
al capo 31 per i quali si trovava sottoposto agli arresti domiciliari dal 7
novembre 1996. Il GIP aveva infatti respinto la richiesta di cattura di DI DIO
Domenico per l’omicidio di Messina Giovanni (ma anche per l’attività di
istigazione relativa agli agguati contro MANCUSO e RIZZO precedenti
all’omicidio Di Blasi), rilevando l’impossibilità di individuare un
contributo causale efficiente, di ordine psicologico o materiale, alla
produzione dell’evento, e non potendo considerarsi tale l’ospitalità
concessa a SALVO Giovanni nel periodo in cui fu commesso l’omicidio e
specificamente subito dopo l’uccisione del Messina. E il dibattimento non ha
di molto modificato il quadro, palesando piuttosto la debolezza della
prospettazione accusatoria che aveva indotto il GIP a respingere la richiesta
della misura cautelare.
A prescindere dalla accusa generica di essere il
mandante dell’omicidio rivolta all’imputato senza alcuna ulteriore
specificazione da LEO Roberto, il DI DIO viene effettivamente indicato da tutte
le fonti come colui che ospitava in una casa di sua proprietà il SALVO a
villaggio CEP e che diede ospitalità al SALVO anche nelle ore immediatamente
successive all’omicidio, prima che il killer rientrasse nel rione Giostra per
incontrare MARCHESE Mario. I soli SANTORO Angelo e TURRISI Antonino lo indicano
poi tra i presenti nel momento in cui il LAGANÀ venne a riferire di avere
incontrato Messina Giovanni, senza tuttavia attribuirgli specificamente alcun
ruolo o iniziativa, mentre più esplicitamente FERRARA Sebastiano, dopo averlo
indicato tra coloro che erano presenti quando SALVO e SANTORO si organizzarono
per consumare l’omicidio, gli attribuisce con certezza la paternità del
delitto, descrivendolo come una persona a
lui molto vicina, il suo autentico braccio
destro, incaricato di tenere le fila del gruppo e di provvedere al pagamento
dello “stipendio” agli affiliati. È evidente che l’assegnazione di tali
compiti, in mancanza di ulteriori specificazioni, poco influisce sulla specifica
questione del coinvolgimento di DI DIO Domenico nell’omicidio di Messina
Giovanni, poiché, al di là del rapporto con il SALVO, non si intende quale sia
stato sul piano organizzativo il contributo del DI DIO ed in che termini si sia
esplicata la sua adesione alla determinazione omicida, posto che, ad es.,
l’eventuale utilizzazione di una autovettura che era nella sua disponibilità
non assume rilievo dimostrativo, essendo emerso che la Y10
con cui il MANGANARO avrebbe dovuto prelevare i killer era in un certo senso
a disposizione di tutti e l’utilizzazione da parte di uno degli affiliati non
richiedeva particolari esigenze o richieste.
Va invece rilevato, in ordine alle accuse di
FERRARA a DI DIO Domenico, che le medesime, in base a quanto emerso nel corso
del controesame, non caratterizzano in maniera uniforme il contributo di FERRARA
Sebastiano relativamente all’omicidio di Messina Giovanni durante le indagini
preliminari e successivamente, perché in occasione di un primo interrogatorio
(19.10.1994) il collaboratore si limitò ad indicare il DI DIO come colui presso
la cui abitazione uno dei responsabili del delitto era andato a rifugiarsi,
mentre durante una sua seconda audizione (19.4.1995), pur ricostruendo in
dettaglio l’episodio, omise del tutto di menzionare il DI DIO. Il FERRARA,
nella difficoltà di trovare una risposta plausibile, in dibattimento si è
limitato a ribadire il coinvolgimento di DI DIO nei termini illustrati, ma ha
dovuto ammettere l’esistenza di concrete ragioni di astio nei confronti del DI
DIO che impongono la massima cautela nella verifica dell’attendibilità delle
sue accuse.
Ha infatti affermato il FERRARA che il DI DIO,
abusando della sua posizione privilegiata all’interno del gruppo, durante la
latitanza di FERRARA avrebbe rivolto a proprio personale profitto i cospicui
proventi di un’attività estorsiva condotta dal clan nei confronti di alcune
grosse imprese che stavano realizzando un nuovo stadio nella zona di S. Filippo,
costruendosi una villa con il ricavato ed inducendo FERRARA, informato della
situazione da affiliati più fedeli (specificamente LONGO Luigi), a progettare
l’uccisione del DI DIO, da cui l’aveva dissuaso solamente il pensiero della
sorte dei figli della vittima predestinata a cui FERRARA ha ricordato di essere
particolarmente affezionato.
A questa si aggiunge poi una ulteriore ragione di
risentimento, relativa alle circostanze dell’arresto del FERRARA, posto che il
collaboratore, escludendo che la sua cattura sia scaturita da un preventivo
accordo con le forze dell’ordine, ha affermato di avere saputo dai poliziotti
del Commissariato “Duomo” che lo avevano arrestato che era stato il DI DIO a
rivelare confidenzialmente il suo nascondiglio e ad interrompere la sua
latitanza. Il collaboratore non ha poi saputo rispondere alla relativa
sollecitazione del difensore, che gli chiedeva conferma di un riferimento
particolare alla moglie di DI DIO effettivamente contenuto nel “monologo”
registrato nella parte iniziale della nota cassetta, in cui il FERRARA,
riferendosi ad una vicenda concernente verosimilmente un tentativo di rapina
sfociato nel ferimento di tale Saro (diminutivo
con cui tra gli affiliati veniva indicato Rosario TAMBURELLA), invitava TURRISI
e LONGO a non fare menzione delle prestazioni professionali rese dal dottore
Pafumi, suggerendo di indicare in sua vece la moglie di DI DIO Domenico (“Nuccio
e Luigi sentite una cosa: per quanto riguarda il fatto quando Carmelo e Saro gli
stavano prendendo la pistola a Gianni Mangano, dite la verità su questo fatto,
nominate anche a Carmelo e a Saro, non ce n’è problema, nominateli, però non
nominate il dottore Pafumi. Dovete dire solo che si è interessato Mimmo DI DIO
attraverso sua moglie, essendo che sua moglie lavora all’ortopedico di
Ganzirri, e l’ingessatura ce l’ha fatta la moglie di DI DIO a Saro. Per
quanto riguarda qualche medico fu DI DIO stesso che si è interessato attraverso
gente di ‘Mangialupi’, quando è stato il fatto che gli hanno fatto fare i
raggi a Saro, non nominate però il dottore Pafumi, vi raccomando. ”).
È evidente che, in presenza di un quadro
probatorio intrinsecamente assai debole, il raggiungimento della positiva
dimostrazione della sussistenza di ragioni di rancore da parte di FERRARA
Sebastiano, le cui dichiarazioni dovrebbero costituire
la principale fonte di accusa a carico del DI DIO, sconsiglia di
attribuire a tali dichiarazioni un grado di attendibilità compatibile con
l’affermazione della responsabilità dell’imputato, ove si consideri anche
la circostanza che tali accuse non caratterizzano con continuità la versione
dei fatti riferita dal FERRARA, che nel corso delle indagini preliminari non si
era espresso in proposito in termini così espliciti come ha ritenuto di potere
fare in dibattimento: con la conseguenza che si alimenta ulteriormente il
sospetto, ragionevolmente evidenziato dai difensori del DI DIO, che
l’aggravamento successivo della posizione dell’imputato non sia il frutto di
una più precisa sistemazione dei ricordi del collaboratore, ma possa anche
rispondere, eventualmente, a ben altri ed inconfessabili fini.
Va infine disposta in conformità alla richiesta
del Pubblico Ministero la trasmissione al suo ufficio di copia degli atti
relativi al capo di imputazione in esame per quanto concerne la posizione di LEO
Domenico, indicato da più di una fonte di accusa come presente alle riunioni
svoltesi al villaggio CEP, presente anche nel momento in cui il LAGANÀ riferì
l’incontro con Messina Giovanni, e accusato addirittura dal cugino Roberto di
avere avuto un ruolo della fase ideativa ed organizzativa del delitto come
latore del messaggio relativo alla presenza nella zona di Messina Giovanni.
[1] Cass. 10 maggio 1993, Algranati ed altri, cit..
[2] Ad es., facendo applicazione dell’attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991: l’orientamento si era definitivamente affermato a partire da Cass. S. U. 6 marzo 1992, PM in proc. Piccillo ed altro; v. tra le più recenti, ex multis, Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro.
[3] Cass. 2 aprile 1993, Obexer.