2.3.25.    Tentativo  di omicidio volontario in danno di CORDIMA Francesco (capo 25)

La vicenda in esame, a suo tempo non denunciata e rimasta sconosciuta alle forze dell’ordine, è emersa solo in seguito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MARCHESE Mario e, soprattutto, RIZZO Rosario, quest’ultimo partecipante all’agguato, costituente una delle pochissime reazioni del clan “Mancuso – Rizzo” alla strategia di sistematico annientamento decisa dagli altri gruppi dopo l’omicidio di Di Blasi Domenico. È pertanto evidente che le fonti di prova principali, da cui occorre iniziare l’esame delle risultanze dibattimentali, sono costituite dalle predette dichiarazioni, mentre i testimoni sono stati sentiti, peraltro prima di RIZZO e MARCHESE, sulle circostanze destinate a fungere da elementi di riscontro.

MARCHESE Mario, sentito all’udienza del 19 febbraio 1999, ha dichiarato che CORDIMA Francesco, appartenente al suo gruppo e particolarmente vicino a Mulé Giuseppe, era sfuggito ad un paio di colpi di pistola che gli erano stati esplosi contro sulla via Palermo da RIZZO Rosario, armato con una pistola calibro 38, e PARATORE Giuseppe, dopo che il CORDIMA era uscito dall’abitazione di CUSCINÀ Francesco e si trovava sulla sua autovettura. Subito dopo il CUSCINÀ in compagnia di Mulé ed a bordo di un’autovettura A112 blindata si era messo in cerca dei due sicari, che erano fuggiti su una motocicletta; alla loro ricerca si erano mossi anche con un’altra motocicletta Mauro Carmelo e Papale Domenico, appartenenti al gruppo “Galli” ed il secondo armato con una pistola calibro 7,65. Successivamente il Mulé, non avendo rintracciato RIZZO Rosario, aveva sparato all’indirizzo del fratello di questi, Ignazio, del cognato Rossano, e di Zito Enzo, che si trovavano tutti a bordo di una Fiat 132 o 131 blindata nei pressi di un semaforo sul viale Giostra (si tratta evidentemente della vicenda di cui al capo successivo della rubrica, indicata dal collaboratore come una reazione immediata al fallito agguato a CORDIMA Francesco). Dell’episodio MARCHESE aveva appreso, oltre che da CORDIMA, tanto dalla moglie di CUSCINÀ che da Mauro e Papale. Quest’ultimo, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere (ud. 30.4.1999), mentre il Mauro si è limitato a negare di sapere qualcosa in merito all’agguato e conseguentemente di avere mai potuto riferire alcunché al MARCHESE (che ha testualmente definito “un imbroglione”), ammettendo solo di conoscere CORDIMA Franco. Anche quest’ultimo ha negato di avere riferito alcunché a MARCHESE Mario in merito all’attentato di cui sarebbe stato vittima, analogamente a quanto fatto per tutti gli altri episodi sui quali è stato indicato dai collaboratori come fonte di conoscenza.

Ovviamente più dettagliata appare la ricostruzione fornita da RIZZO Rosario, sentito all’udienza del 26 marzo 1999, il quale ha dichiarato che l’attentato a CORDIMA scaturì dalla sua volontà di uccidere qualcuno del gruppo “Marchese”. A tale scopo a bordo di una motocicletta di sua proprietà, una Suzuki 750, ed in compagnia di PARATORE Giuseppe, una mattina si era portato nella zona di viale Giostra, armato con una pistola calibro 9 × 21, mentre PARATORE aveva con sé un’arma calibro 7,65, con matricola abrasa così come quella detenuta dal complice. Avvistato sul viale Giostra il CORDIMA, che si trovava su un’autovettura blindata, lo avevano seguito sulla via Palermo e nei pressi dell’abitazione di CUSCINÀ Francesco avevano indirizzato contro di lui e contro tale La Camera (un minorenne che lo accompagnava) alcuni colpi di pistola senza raggiungerlo. Fatto quindi rientro al quartiere Gravitelli, il RIZZO aveva appreso dal fratello Ignazio che questi, insieme a Zito Vincenzo e Rossano Salvatore, era appena sfuggito ad un agguato commesso da Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco in conseguenza del quale la carrozzeria blindata della Fiat 132 di colore blu del RIZZO, a bordo della quale si trovavano i tre, era stata forata in più punti.

In ordine agli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori è stato sentito innanzitutto il maresciallo Bagalà, nel giugno 1991 in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Messina, che ha confermato (ud. 28.11.1997) l’esistenza di numerosi controlli di CORDIMA Franco in compagnia di pregiudicati a bordo di una Fiat 132 blindata di proprietà di Aprile Natale. Ed analogamente il maresciallo Lupoli si è limitato ad affermare di avere visionato numerose relazioni di servizio a firma di colleghi che attestavano l’uso dell’autovettura nel 1991 da parte del CORDIMA e di altri personaggi vicini al gruppo “Marchese”.

È stato poi sentito in particolare l’autore di una di queste relazioni di servizio, Caroniti Antonino, il quale ha ricordato (ud. 5.12.1997) che in occasione di un controllo eseguito il 25 marzo 1991 sull’autovettura Fiat 132 blindata, di proprietà di Aprile Natale, era stata accertata la presenza, oltre che di CORDIMA Franco, di GALLETTA Nicola e CUSCINÀ Francesco che guidava il mezzo.

All’udienza del 30 aprile 1999 ha infine accettato di sottoporsi all’esame CORDIMA Franco, convocato come persona offesa dell’agguato che sarebbe stato compiuto ai suoi danni, ma anche in qualità di imputato posto che la parte finale dell’imputazione in esame si riferisce allo stesso CORDIMA, al quale si addebita di avere favorito gli autori del delitto, aiutandoli ad eludere le investigazioni nel momento in cui aveva negato di avere subito un attentato il 16 giugno 1991 e di essere stato in possesso di un’autovettura blindata. Si trova infatti agli atti, per averlo il Pubblico Ministero utilizzato per le contestazioni all’udienza del 30 aprile 1999, la copia di un verbale di sommarie informazioni sottoscritto il 22 novembre 1994 presso la casa circondariale di Messina da CORDIMA Franco, dal quale gli inquirenti, appresa l’esistenza dell’episodio, cercavano conferme alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito in merito ad un episodio fino a quel momento mai venuto in luce.

Sentito su delega del Pubblico Ministero proprio dai marescialli Bagalà e Lupoli, successivamente convocati in dibattimento, il CORDIMA in quella sede aveva negato di avere subito attentati, di essersi mai trovato a bordo di automezzi blindati e di sapere che nel periodo corrispondente a quello dell’episodio ipotizzato il MARCHESE disponesse di una Fiat 132 blindata, ricordando solamente che faceva uso di eroina e che le sue frequentazioni erano circoscritte a persone che si trovavano in condizioni analoghe, come tale Nino, inteso Dracula (si tratta evidentemente di Pagano Antonino, cugino di RIZZO Rosario), e Rizzo Ignazio.

In occasione dell’esame in dibattimento il CORDIMA ha ribadito il contenuto delle dichiarazioni rese nel 1994, affermando che il 16 giugno 1991 non ebbe a subire alcun attentato ed ammettendo l’esistenza di rapporti con Nino inteso Dracula, con PARATORE Giuseppe e con Rizzo Ignazio, ma non con RIZZO Rosario.

Alla luce di queste risultanze va innanzitutto affermata la responsabilità di RIZZO Rosario e PARATORE Giuseppe per il tentato omicidio di CORDIMA Francesco e per i reati connessi di detenzione e porto di armi da fuoco, nonché di ricettazione delle medesime in relazione al reato presupposto di abrasione del numero di matricola e dei contrassegni identificativi[1].

Appare innanzitutto corretta la contestazione del reato di tentato omicidio, oltre che di quelli relativi alla detenzione e al porto delle armi, dal momento che il RIZZO ha dichiarato che era sua intenzione uccidere qualche elemento del gruppo “Marchese”, e le condotte poste in essere e descritte dall’imputato denotano indubbiamente volontà omicida ed adeguata idoneità offensiva: depone in tal senso la circostanza che i sicari si siano armati con due pistole e prima di entrare in azione abbiano inseguito la vittima, aspettando il momento più propizio per sparare, consapevoli che essa viaggiava a bordo di un automezzo blindato. Sul piano oggettivo non si oppone alla configurabilità del tentato omicidio l’utilizzazione di un’autovettura siffatta, poiché la blindatura in questione, come è agevole intuire, non era quella delle autovetture di serie, ma era realizzata artigianalmente, come è di solito quella dei mezzi utilizzati per precauzione dai gruppi criminali: come la Corte ha messo in luce in altri casi analoghi sottoposti alla sua attenzione in questo dibattimento, il concreto pericolo di un cedimento della blindatura o il rischio di un colpo diretto in una parte dell’automezzo non adeguatamente protetta, o l’eventualità che un guasto meccanico obbligasse il conducente a lasciare improvvisamente il veicolo, sono circostanze che dimostrano la concreta idoneità offensiva delle condotte poste in essere dagli aggressori, ostacolati ma non impediti dall’uso da parte del CORDIMA della Fiat 132 blindata intestata ad Aprile Natale.

L’attentato si inserisce poi nello scontro tra sodalizi criminali acuitosi dopo l’uccisione di Di Blasi Domenico e costituisce, in questa prima fase, l’unica timida reazione del gruppo “Mancuso – Rizzo”, già duramente colpito dall’opera di sistematico annientamento intrapresa dagli altri gruppi che in poco meno di un mese aveva già causato la perdita di elementi di spicco, come Messina Giovanni, ed ulteriormente indebolito dall’arresto di MANCUSO Giorgio, avvenuto il 10 giugno 1991 dopo un breve periodo di latitanza seguito all’omicidio Di Blasi. Venuta meno la guida di MANCUSO, peraltro l’uomo dotato di maggiore carisma e capacità organizzativa, le redini del gruppo furono assunte, secondo la ricostruzione fornita dai protagonisti di quelle vicende, da RIZZO Rosario, che con il primo condivideva la responsabilità dell’omicidio di Di Blasi Domenico e contro il quale non a caso, a partire da un determinato momento, cominciò a concentrarsi l’azione di rappresaglia intrapresa dai gruppi avversari coalizzati dopo la morte di Occhi ‘i bozza. L’episodio, al di là di una certa approssimazione organizzativa che bene denota lo stato di prostrazione in cui il gruppo si trovava dopo le prime perdite e l’arresto del MANCUSO, esprime probabilmente il desiderio di RIZZO Rosario di risollevare in qualche modo le sorti del gruppo, anche attraverso un gesto di carattere dimostrativo, quasi per onorare la leadership suo malgrado appena acquisita.

La confessione dell’imputato, di per sé sufficiente a pervenire ad una condanna in mancanza di validi motivi di sospetto sulla genuinità o spontaneità delle dichiarazioni autoaccusatorie, trova poi conforto nelle altre risultanze dibattimentali, e segnatamente nelle dichiarazioni di MARCHESE Mario, che da un punto di vista diametralmente opposto a quello di RIZZO Rosario, avendo appreso i fatti da persone appartenenti allo stesso contesto della vittima del fallito attentato, ha confermato la sussistenza del dato storico del fallimento di un agguato ai danni di CORDIMA Francesco posto in essere da RIZZO Rosario e PARATORE Giuseppe ed immediatamente seguito da una reazione armata della stessa natura.

Gli elementi indicati soddisfano i requisiti di cui all’art. 1923 c. p. p. anche ai fini dell’affermazione di responsabilità di PARATORE Giuseppe. L’accusa nei suoi confronti proveniente da RIZZO Rosario è associata ad una personale affermazione di responsabilità e trae da ciò ragione di maggiore affidabilità, oltre ad essere perfettamente compatibile con il panorama della altre risultanze dibattimentali da cui è emerso che PARATORE Giuseppe nel volgere di qualche mese fu vittima di due gravi attentati, il primo commesso da GALLETTA Nicola il 4 marzo 1991 (v. l’esame dei reati di cui al capo 13), l’altro subito dal PARATORE il 6 settembre dello stesso anno mentre si trovava in compagnia di PULLIA Carmelo e RIZZO Rosario, quest’ultimo il reale obiettivo del fatto di sangue. Il dibattimento ha dimostrato che il coinvolgimento di PARATORE in questi attentati non fu un fatto casuale, ma scaturì dalla vicinanza del PARATORE a RIZZO Rosario, di cui sarebbe stato figlioccio, e con il quale, apertosi lo scontro cruento con gli altri gruppi, avrebbe condiviso la condizione di bersaglio della ostilità dei sodalizi avversari.

È perciò verosimile che il PARATORE, il cui fisico porterà per sempre traccia di quelle vicende (in seguito al primo attentato perse la vista dall’occhio sinistro e l’uso del braccio sinistro), abbia accompagnato il RIZZO (con cui si sarebbe trovato anche tre mesi più tardi allorché avrebbero subito l’aggressione di un commando armato sulla strada che conduce al villaggio Santa Lucia sopra Contesse) per commettere un attentato organizzato su due piedi, senza neppure avere una precisa cognizione preventiva dell’obiettivo, ma destinato nelle intenzioni a spezzare la serie di fatti di sangue ai danni di esponenti del gruppo “Mancuso – Rizzo” innescata dall’omicidio di Di Blasi Domenico.

Non sono evidentemente idonee ad indebolire la piattaforma accusatoria le smentite dell’episodio ribadite da CORDIMA Franco anche nel corso del dibattimento, e assolutamente coerenti con un atteggiamento di fondo su cui la Corte si è più volte soffermata, che impone sempre e comunque l’omertà ai soggetti appartenenti a determinati ambienti criminali (e tale è il caso di CORDIMA, assolto dal reato associativo in esito al primo grado del procedimento Peloritana Uno, ma unanimemente indicato come particolarmente “vicino” a MARCHESE Mario).Al diffuso interesse a non offrire alcuna forma di supporto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si sovrappone l’adesione ad un codice di comportamento che anche alle vittime di delitti e soprusi prescrive di astenersi da quella forma minima di collaborazione che è rappresentata dalla denunzia dei fatti e di fare ricorso eventualmente a sistemi alternativi di risoluzione dei contrasti, che escludono l’intervento degli organi dello Stato e che si ispirano al criterio del “farsi giustizia da sé”.

In presenza di due fonti che attestano, da punti di vista contrapposti ed in piena autonomia l’una dall’altra, l’esistenza storica dell’episodio ed indicano un elemento di fatto, ostinatamente negato ma oggetto di un generico riscontro obiettivo (l’uso di un’autovettura blindata da parte dell’imputato nel periodo in considerazione), le affermazioni negative di CORDIMA perdono qualsiasi rilievo ed appaiono esclusivamente il frutto della volontà dell’imputato di non discostarsi da quanto dichiarato nel 1994.

Va peraltro rilevato, passando all’esame della posizione di CORDIMA          quale imputato del delitto di favoreggiamento, che lo stesso nel 1994 figurava tra gli imputati del procedimento scaturito dalla Operazione Peloritana Uno, nel cui ambito il 7 maggio 1993 era stato sottoposto a misura cautelare in relazione alla ipotizzata appartenenza del CORDIMA, dal 1986 al 1989, al sodalizio capeggiato da MARCHESE Mario e finalizzato, tra l’altro, alla consumazione di delitti concernenti gli stupefacenti (capi 30 e 31 del decreto che dispone il giudizio in data 8 luglio 1994, del quale la difesa ha prodotto uno stralcio unitamente alla copia dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 6 maggio 1993). Da questi reati il CORDIMA alla fine del primo grado di giudizio è stato prosciolto per non avere commesso il fatto (capo 30, reato di cui all’art. 416-bis c. p.), e perché il fatto non sussiste (capo 31, reato di cui all’art. 75 del d. P. R. n. 309/90). In base a tali elementi la difesa si è opposta alla acquisizione del verbale del 22 novembre 1994 utilizzato dal Pubblico Ministero per le contestazioni mosse al CORDIMA nel corso del suo esame, assumendone la completa inutilizzabilità  a causa della mancanza delle garanzie difensive a cui il CORDIMA aveva già diritto in quanto imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso e quindi di un delitto connesso o collegato a quello di cui era rimasto vittima; conseguirebbe a ciò l’impossibilità di utilizzare il predetto verbale, e si imporrebbe, inevitabilmente, l’assoluzione dell’imputato con la formula più ampia.

L’assunto della difesa è in parte fondato ed il CORDIMA, in conformità alle sue richieste, deve essere assolto dall’addebito di avere favorito gli autori dell’attentato ai suoi danni perché il fatto non sussiste.

In linea di principio appare certa, nella condotta del CORDIMA, la configurabilità del reato di cui all’art. 378 c. p.: non assume infatti alcun rilievo la circostanza che l’imputato si sia limitato a negare la conoscenza di fatti che viceversa gli erano noti in quanto di essi aveva avuto diretta esperienza (l’attentato del 16 giugno 1991 e l’uso di autovetture blindate), e che gli organi inquirenti, nell’ambito del procedimento relativo al tentato omicidio (iscritto al n. 1832/94 R. G. N. R. e poi confluito in quello Peloritana bis, n. 895/94 R. G. N. R.), fossero già in possesso di informazioni fornite dai collaboratori di giustizia che erano stati sentiti in merito. Per costante giurisprudenza elemento costitutivo del reato è l’attitudine della condotta dell’agente a fuorviare le investigazioni dell’autorità e l’ininfluenza concreta sull’esito delle indagini non assume alcun rilievo scriminante[2].

Va poi negata l’esistenza di un rapporto di connessione in senso proprio tra gli addebiti di natura associativa dei quali il CORDIMA era chiamato a rispondere nell’ambito del procedimento Peloritana Uno ed il delitto di tentato omicidio ai suoi danni sul quale il CORDIMA fu sentito il 22 novembre 1994. A prescindere dalla diversa collocazione temporale dei due fatti (i reati associativi erano contestati fino al 1989), è da escludere in generale il rapporto di connessione tra reati associativi e fatti di sangue commessi, come sarebbe stato secondo l’accusa il tentato omicidio di CORDIMA Franco, da appartenenti ad associazioni per delinquere di tipo mafioso nell’ambito di una c. d. “guerra di mafia” con altre organizzazioni della medesima natura[3].

Ciò che tuttavia rileva è che, per quanto l’addebito di avere fatto parte dell’associazione promossa e diretta da MARCHESE Mario nell’ambito del procedimento Peloritana Uno sia cronologicamente circoscritto fino al 1989, verosimilmente in considerazione di una precisa scelta fatta in quella sede dalla Pubblica Accusa, è certo che esso si proietta anche negli anni successivi, posto che le risultanze di questo dibattimento, come più volte evidenziato, hanno messo in luce l’operatività sul territorio cittadino anche nei primi anni “90 di una serie di realtà organizzate, tra cui un sodalizio capeggiato da MARCHESE Mario e pienamente coinvolto nelle sanguinose lotte per l’egemonia che hanno contraddistinto nel periodo in esame la storia criminale cittadina. Alla luce di questa considerazione è difficilmente contestabile la reciproca influenza probatoria tra gli addebiti di tipo associativo per cui si procede a carico del CORDIMA nell’ambito della Peloritana Uno e l’attentato commesso ai suoi danni il 16 giugno 1991 e confluito nel procedimento Peloritana bis: è fin troppo evidente il valore sintomatico che potrebbero assumere l’effettivo coinvolgimento nell’attentato, sia pure nella veste di persona offesa, oppure l’uso di autoveicoli blindati ed in particolare di quella autovettura su cui l’accusa ipotizza che il CORDIMA si trovasse al momento dell’attentato, e ciò non poteva sfuggire all’odierno imputato, costretto ad una scelta tra l’ammettere le circostanze sulle quali veniva interpellato (con il rischio concreto di aggravare la propria posizione con riferimento al reato associativo) ed il negare qualsiasi proprio coinvolgimento (ed andare incontro ad un  procedimento per favoreggiamento puntualmente apertosi a suo carico in seguito alle sue dichiarazioni del 1994); ed è altrettanto evidente che, ponderati i rischi delle alternative, l’imputato possa essere stato indotto a scegliere il minor danno, costituito dal fronteggiare un’accusa per un reato di gran lunga meno grave, in quel momento di competenza pretorile.

È vero, come il Pubblico Ministero, ha evidenziato chiedendo la condanna di CORDIMA Franco, che il principio nemo tenetur se detegere non concerne il caso di chi con le dichiarazioni che sta per rendere commetta un nuovo ed ulteriore reato, essendo diretto a salvaguardare da dichiarazioni autoindizianti chi sia sentito nell’ambito delle indagini relative ad un reato pregresso e dalle cui affermazioni emerga un possibile coinvolgimento[4]. Ma le circostanze che il CORDIMA era chiamato ad ammettere, nel contesto di un’audizione che si svolgeva senza alcuna garanzia difensiva, come se si trattasse del comune esame di una persona informata sui fatti da parte della polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero, assumevano un valore concretamente ed altamente indiziante con riferimento agli altri e ben più gravi addebiti dai quali il CORDIMA era chiamato a difendersi in altra sede, 

In altri termini il collegamento rilevante si pone tra il tentato omicidio in danno di CORDIMA Franco ed i reati di natura associativa di cui l’imputato è chiamato a rispondere nell’ambito del procedimento Peloritana Uno (la sentenza non è definitiva): tale collegamento imponeva, a pena di assoluta inutilizzabilità, l’audizione con le garanzie difensive di cui all’art. 363 c. p. p., in quanto il CORDIMA era imputato di reati probatoriamente collegati con l’attentato da lui subito il 16 giugno 1991. Il sistema del codice di rito è nel senso di attribuire all’imputato, al coimputato dello stesso reato e all’imputato di reato connesso o collegato, ed ovviamente anche all’indagato in virtù della norma estensiva di cui all’art. 61 c. p. p.[5], un diritto al silenzio che opera anche in un momento antecedente a quello dell’assunzione formale della qualità di indagato o di imputato dalla quale scaturisce il diritto stesso e che in virtù dell’art. 63 c. p. p. è destinato a realizzare un fronte avanzato di tutela, senza alcuna distinzione tra la propria posizione e quella di terzi che assumano la veste di coimputati dello stesso reato o di reato connesso o collegato. Il diritto al silenzio, e la conseguente inutilizzabilità di dichiarazioni che siano state rilasciate in violazione di tale garanzia, discende evidentemente dal fatto che chi è chiamato a rendere dichiarazioni di significato accusatorio nei confronti di altri (nel caso di specie gli autori dell’attentato) che si trovano in una posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato) può essere indotto a riferire circostanze che per l’intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui possono coinvolgere la sua responsabilità[6].

 Alla luce di queste considerazioni CORDIMA Franco deve essere assolto con la formula più ampia, essendo del tutto inutilizzabili processualmente le dichiarazioni in base alle quali fu esercitata nei suoi confronti l’azione penale per il reato di favoreggiamento.

Ritornando ad esaminare le posizioni dei due imputati per i quali viene pronunciata condanna rileva la Corte che le risultanze dibattimentali non autorizzano a ritenere la sussistenza dell’aggravante della premeditazione.

La confessione di RIZZO Rosario e le modalità dell’attentato inducono ragionevolmente a ritenere che tra il repentino sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione trascorse un brevissimo lasso di tempo, appena sufficiente a RIZZO e PARATORE per percorrere a bordo della potente motocicletta del primo i pochi chilometri che separano la zona di Gravitelli dal quartiere Giostra alla ricerca di uno qualsiasi degli elementi dei gruppi “Galli” o “Marchese” con i quali era ormai scontro aperto dopo l’omicidio Di Blasi e le prime sanguinose reazioni sulla cui origine evidentemente RIZZO Rosario e gli uomini a lui vicini nutrivano pochi dubbi. Per quanto si neghi la determinabilità a priori della misura del lasso di tempo necessario ad integrare uno dei due elementi costitutivi della circostanza aggravante, è comunque da escludere nel caso di specie la compatibilità tra la premeditazione e l’improvvisa ideazione ed attuazione del gesto, del resto estraneo ad una vera e propria strategia di gruppo e diretto esclusivamente ad una reazione estemporanea e a riconquistare quella “visibilità” compromessa da alcune vicende di segno negativo, come l’arresto di MANCUSO Giorgio ed i primi fatti di sangue seguiti all’omicidio di Di Blasi Domenico.

Ricorre invece l’aggravante speciale di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91[7], in quanto l’attentato è stato posto in essere per agevolare un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p., e ciò sia per le modalità esecutive (il fatto fu commesso a volto scoperto ed in pieno giorno, dopo un breve inseguimento della vittima, in una zona ad alta intensità di traffico veicolare e pedonale), sia per il movente che è riconducibile ai contrasti tra gruppi contrapposti e che determina la consumazione del delitto di sangue come strumento diretto alla risoluzione di tali contrasti attraverso la eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali. Ad ulteriore conferma della matrice del delitto giova ricordare il pesante velo di omertà che avvolse subito la vicenda, rimasta per anni sconosciuta alle forze dell’ordine e destinata a rimanere tale ove non fossero intervenute le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La considerazione appena illustrata giova a giustificare la concessione a RIZZO Rosario, anche per il capo di imputazione in esame, della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91, il cui riconoscimento priva di operatività, nei confronti dell’imputato, la corrispondente aggravante dell’art. 7. L’illustrazione delle risultanze dibattimentali ha evidenziato il carattere decisivo del contributo di RIZZO Rosario, ed anche se l’assenza di contestazioni ha impedito a questa Corte di verificarne l’anteriorità rispetto alle dichiarazioni di MARCHESE Mario, è certo che la confessione di RIZZO Rosario si è rivelata determinante per la compiuta ricostruzione dell’episodio e per la individuazione dell’altro responsabile. Giova poi ancora una volta ricordare che le dichiarazioni di RIZZO Rosario, che è detenuto per espiare le condanne riportate, si innestano in un più ampio contesto di collaborazione con la giustizia intrapresa dall’imputato nel 1994, che ha comportato il completo abbandono del contesto associativo all’interno del quale il RIZZO occupava una posizione di rilievo e la definitiva ed irreversibile rottura del pactum sceleris sul quale questa partecipazione era fondata. Ciò giustifica ampiamente anche in questo caso la concessione dell’attenuante che premia la qualità e lo spessore della collaborazione fornita dall’imputato.

Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1]La sussistenza del delitto di ricettazione è affermata unanimemente dalla giursprudenza: v. ex multis Cass. 23 gennaio 1997, Cardellicchio; Cass. 20 febbraio 1996, Figus ed altro.

[2] V. tra tante Cass. 3 novembre 1997, Leanza ed altri.

[3] Cass. 26 marzo 1998, Cavallo, che ha negato nel caso di specie il rapporto di connessione qualificata per escludere la violazione del divitio di “contestazione a catena” di cui all’art. 297, 3° comma, del codice di rito.

[4] V. Cass. 25 settembre 1997, PM in proc. Bizarro.

[5] Cass. 9 giugno 1995, Osmani; Cass. 15 febbraio 1994, Betancor ed altri.

[6] Così in motivazione Cass. S. U. 9 ottobre 1996, Carpanelli ed altri, in Foro it., 1997, II, 328 ss., che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sulla esatta portata della inutilizzabilità prevista dal 2° comma dell’art. 63 del codice di rito.

[7] Di cui è stata già affermata la compatibilità anche con i delitti tentati: Cass. 12 maggio 1992, Caternicchia.