La vicenda in esame, a suo tempo non denunciata e
rimasta sconosciuta alle forze dell’ordine, è emersa solo in seguito alle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MARCHESE Mario e, soprattutto,
RIZZO Rosario, quest’ultimo partecipante all’agguato, costituente una delle
pochissime reazioni del clan “Mancuso – Rizzo” alla strategia di
sistematico annientamento decisa dagli altri gruppi dopo l’omicidio di Di
Blasi Domenico. È pertanto evidente che le fonti di prova principali, da cui
occorre iniziare l’esame delle risultanze dibattimentali, sono costituite
dalle predette dichiarazioni, mentre i testimoni sono stati sentiti, peraltro
prima di RIZZO e MARCHESE, sulle circostanze destinate a fungere da elementi di
riscontro.
MARCHESE Mario, sentito all’udienza del 19
febbraio 1999, ha dichiarato che CORDIMA Francesco, appartenente al suo gruppo e
particolarmente vicino a Mulé Giuseppe, era sfuggito ad un paio di colpi di
pistola che gli erano stati esplosi contro sulla via Palermo da RIZZO Rosario,
armato con una pistola calibro 38, e PARATORE Giuseppe, dopo che il CORDIMA era
uscito dall’abitazione di CUSCINÀ Francesco e si trovava sulla sua
autovettura. Subito dopo il CUSCINÀ in compagnia di Mulé ed a bordo di
un’autovettura A112 blindata si era messo in cerca dei due sicari, che erano
fuggiti su una motocicletta; alla loro ricerca si erano mossi anche con
un’altra motocicletta Mauro Carmelo e Papale Domenico, appartenenti al gruppo
“Galli” ed il secondo armato con una pistola calibro 7,65. Successivamente
il Mulé, non avendo rintracciato RIZZO Rosario, aveva sparato all’indirizzo
del fratello di questi, Ignazio, del cognato Rossano, e di Zito Enzo, che si
trovavano tutti a bordo di una Fiat 132 o
131 blindata nei pressi di un semaforo
sul viale Giostra (si tratta evidentemente della vicenda di cui al capo
successivo della rubrica, indicata dal collaboratore come una reazione immediata
al fallito agguato a CORDIMA Francesco). Dell’episodio MARCHESE aveva appreso,
oltre che da CORDIMA, tanto dalla moglie di CUSCINÀ che da Mauro e Papale.
Quest’ultimo, citato ai sensi dell’art. 195 c. p. p., si è avvalso in
dibattimento della facoltà di non rispondere (ud. 30.4.1999), mentre il Mauro
si è limitato a negare di sapere qualcosa in merito all’agguato e
conseguentemente di avere mai potuto riferire alcunché al MARCHESE (che ha
testualmente definito “un imbroglione”),
ammettendo solo di conoscere CORDIMA Franco. Anche quest’ultimo ha negato di
avere riferito alcunché a MARCHESE Mario in merito all’attentato di cui
sarebbe stato vittima, analogamente a quanto fatto per tutti gli altri episodi
sui quali è stato indicato dai collaboratori come fonte di conoscenza.
Ovviamente più dettagliata appare la ricostruzione
fornita da RIZZO Rosario, sentito all’udienza del 26 marzo 1999, il quale ha
dichiarato che l’attentato a CORDIMA scaturì dalla sua volontà di uccidere
qualcuno del gruppo “Marchese”. A tale scopo a bordo di una motocicletta di
sua proprietà, una Suzuki 750, ed in
compagnia di PARATORE Giuseppe, una mattina si era portato nella zona di viale
Giostra, armato con una pistola calibro 9 × 21, mentre PARATORE aveva con sé
un’arma calibro 7,65, con matricola abrasa così come quella detenuta dal
complice. Avvistato sul viale Giostra il CORDIMA, che si trovava su
un’autovettura blindata, lo avevano seguito sulla via Palermo e nei pressi
dell’abitazione di CUSCINÀ Francesco avevano indirizzato contro di lui e
contro tale La Camera (un minorenne che lo accompagnava) alcuni colpi di pistola
senza raggiungerlo. Fatto quindi rientro al quartiere Gravitelli, il RIZZO aveva
appreso dal fratello Ignazio che questi, insieme a Zito Vincenzo e Rossano
Salvatore, era appena sfuggito ad un agguato commesso da Mulé Giuseppe e CUSCINÀ
Francesco in conseguenza del quale la carrozzeria blindata della Fiat
132 di colore blu del RIZZO, a bordo della quale si trovavano i tre, era
stata forata in più punti.
In ordine agli elementi di riscontro alle
dichiarazioni dei collaboratori è stato sentito innanzitutto il maresciallo
Bagalà, nel giugno 1991 in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei
carabinieri di Messina, che ha confermato (ud. 28.11.1997) l’esistenza di
numerosi controlli di CORDIMA Franco in compagnia di pregiudicati a bordo di una
Fiat 132 blindata di proprietà di Aprile Natale. Ed analogamente il
maresciallo Lupoli si è limitato ad affermare di avere visionato numerose
relazioni di servizio a firma di colleghi che attestavano l’uso
dell’autovettura nel 1991 da parte del CORDIMA e di altri personaggi vicini al
gruppo “Marchese”.
È stato poi sentito in particolare l’autore di
una di queste relazioni di servizio, Caroniti Antonino, il quale ha ricordato (ud.
5.12.1997) che in occasione di un controllo eseguito il 25 marzo 1991
sull’autovettura Fiat 132 blindata,
di proprietà di Aprile Natale, era stata accertata la presenza, oltre che di
CORDIMA Franco, di GALLETTA Nicola e CUSCINÀ Francesco che guidava il mezzo.
All’udienza del 30 aprile 1999 ha infine
accettato di sottoporsi all’esame CORDIMA Franco, convocato come persona
offesa dell’agguato che sarebbe stato compiuto ai suoi danni, ma anche in
qualità di imputato posto che la parte finale dell’imputazione in esame si
riferisce allo stesso CORDIMA, al quale si addebita di avere favorito gli autori
del delitto, aiutandoli ad eludere le investigazioni nel momento in cui aveva
negato di avere subito un attentato il 16 giugno 1991 e di essere stato in
possesso di un’autovettura blindata. Si trova infatti agli atti, per averlo il
Pubblico Ministero utilizzato per le contestazioni all’udienza del 30 aprile
1999, la copia di un verbale di sommarie informazioni sottoscritto il 22
novembre 1994 presso la casa circondariale di Messina da CORDIMA Franco, dal
quale gli inquirenti, appresa l’esistenza dell’episodio, cercavano conferme
alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito in merito
ad un episodio fino a quel momento mai venuto in luce.
Sentito su delega del Pubblico Ministero proprio
dai marescialli Bagalà e Lupoli, successivamente convocati in dibattimento, il
CORDIMA in quella sede aveva negato di avere subito attentati, di essersi mai
trovato a bordo di automezzi blindati e di sapere che nel periodo corrispondente
a quello dell’episodio ipotizzato il MARCHESE disponesse di una Fiat 132 blindata, ricordando solamente che faceva uso di eroina e
che le sue frequentazioni erano circoscritte a persone che si trovavano in
condizioni analoghe, come tale Nino, inteso Dracula
(si tratta evidentemente di Pagano Antonino, cugino di RIZZO Rosario), e
Rizzo Ignazio.
In occasione dell’esame in dibattimento il
CORDIMA ha ribadito il contenuto delle dichiarazioni rese nel 1994, affermando
che il 16 giugno 1991 non ebbe a subire alcun attentato ed ammettendo
l’esistenza di rapporti con Nino inteso
Dracula, con PARATORE Giuseppe e con Rizzo Ignazio, ma non con RIZZO
Rosario.
Alla luce di queste risultanze va innanzitutto
affermata la responsabilità di RIZZO Rosario e PARATORE Giuseppe per il tentato
omicidio di CORDIMA Francesco e per i reati connessi di detenzione e porto di
armi da fuoco, nonché di ricettazione delle medesime in relazione al reato
presupposto di abrasione del numero di matricola e dei contrassegni
identificativi[1].
Appare innanzitutto corretta la contestazione del
reato di tentato omicidio, oltre che di quelli relativi alla detenzione e al
porto delle armi, dal momento che il RIZZO ha dichiarato che era sua intenzione uccidere
qualche elemento del gruppo “Marchese”, e le condotte poste in essere e
descritte dall’imputato denotano indubbiamente volontà omicida ed adeguata
idoneità offensiva: depone in tal senso la circostanza che i sicari si siano
armati con due pistole e prima di entrare in azione abbiano inseguito la
vittima, aspettando il momento più propizio per sparare, consapevoli che essa
viaggiava a bordo di un automezzo blindato. Sul piano oggettivo non si oppone
alla configurabilità del tentato omicidio l’utilizzazione di un’autovettura
siffatta, poiché la blindatura in questione, come è agevole intuire, non era
quella delle autovetture di serie, ma era realizzata artigianalmente, come è di
solito quella dei mezzi utilizzati per precauzione dai gruppi criminali: come la
Corte ha messo in luce in altri casi analoghi sottoposti alla sua attenzione in
questo dibattimento, il concreto pericolo di un cedimento della blindatura o il
rischio di un colpo diretto in una parte dell’automezzo non adeguatamente
protetta, o l’eventualità che un guasto meccanico obbligasse il conducente a
lasciare improvvisamente il veicolo, sono circostanze che dimostrano la concreta
idoneità offensiva delle condotte poste in essere dagli aggressori, ostacolati
ma non impediti dall’uso da parte del CORDIMA della Fiat
132 blindata intestata ad Aprile Natale.
L’attentato si inserisce poi nello scontro tra
sodalizi criminali acuitosi dopo l’uccisione di Di Blasi Domenico e
costituisce, in questa prima fase, l’unica timida reazione del gruppo
“Mancuso – Rizzo”, già duramente colpito dall’opera di sistematico
annientamento intrapresa dagli altri gruppi che in poco meno di un mese aveva già
causato la perdita di elementi di spicco, come Messina Giovanni, ed
ulteriormente indebolito dall’arresto di MANCUSO Giorgio, avvenuto il 10
giugno 1991 dopo un breve periodo di latitanza seguito all’omicidio Di Blasi.
Venuta meno la guida di MANCUSO, peraltro l’uomo dotato di maggiore carisma e
capacità organizzativa, le redini del gruppo furono assunte, secondo la
ricostruzione fornita dai protagonisti di quelle vicende, da RIZZO Rosario, che
con il primo condivideva la responsabilità dell’omicidio di Di Blasi Domenico
e contro il quale non a caso, a partire da un determinato momento, cominciò a
concentrarsi l’azione di rappresaglia intrapresa dai gruppi avversari
coalizzati dopo la morte di Occhi ‘i
bozza. L’episodio, al di là di una certa approssimazione organizzativa
che bene denota lo stato di prostrazione in cui il gruppo si trovava dopo le
prime perdite e l’arresto del MANCUSO, esprime probabilmente il desiderio di
RIZZO Rosario di risollevare in qualche modo le sorti del gruppo, anche
attraverso un gesto di carattere dimostrativo, quasi per onorare la leadership
suo malgrado appena acquisita.
La confessione dell’imputato, di per sé
sufficiente a pervenire ad una condanna in mancanza di validi motivi di sospetto
sulla genuinità o spontaneità delle dichiarazioni autoaccusatorie, trova poi
conforto nelle altre risultanze dibattimentali, e segnatamente nelle
dichiarazioni di MARCHESE Mario, che da un punto di vista diametralmente opposto
a quello di RIZZO Rosario, avendo appreso i fatti da persone appartenenti allo
stesso contesto della vittima del fallito attentato, ha confermato la
sussistenza del dato storico del fallimento di un agguato ai danni di CORDIMA
Francesco posto in essere da RIZZO Rosario e PARATORE Giuseppe ed immediatamente
seguito da una reazione armata della stessa natura.
Gli elementi indicati soddisfano i requisiti di cui
all’art. 1923 c. p. p. anche ai fini dell’affermazione di
responsabilità di PARATORE Giuseppe. L’accusa nei suoi confronti proveniente
da RIZZO Rosario è associata ad una personale affermazione di responsabilità e
trae da ciò ragione di maggiore affidabilità, oltre ad essere perfettamente
compatibile con il panorama della altre risultanze dibattimentali da cui è
emerso che PARATORE Giuseppe nel volgere di qualche mese fu vittima di due gravi
attentati, il primo commesso da GALLETTA Nicola il 4 marzo 1991 (v. l’esame
dei reati di cui al capo 13), l’altro subito dal PARATORE il 6 settembre dello
stesso anno mentre si trovava in compagnia di PULLIA Carmelo e RIZZO Rosario,
quest’ultimo il reale obiettivo del fatto di sangue. Il dibattimento ha
dimostrato che il coinvolgimento di PARATORE in questi attentati non fu un fatto
casuale, ma scaturì dalla vicinanza del PARATORE a RIZZO Rosario, di cui
sarebbe stato figlioccio, e con il
quale, apertosi lo scontro cruento con gli altri gruppi, avrebbe condiviso la
condizione di bersaglio della ostilità dei sodalizi avversari.
È perciò verosimile che il PARATORE, il cui
fisico porterà per sempre traccia di quelle vicende (in seguito al primo
attentato perse la vista dall’occhio sinistro e l’uso del braccio sinistro),
abbia accompagnato il RIZZO (con cui si sarebbe trovato anche tre mesi più
tardi allorché avrebbero subito l’aggressione di un commando armato sulla
strada che conduce al villaggio Santa Lucia sopra Contesse) per commettere un
attentato organizzato su due piedi, senza neppure avere una precisa cognizione
preventiva dell’obiettivo, ma destinato nelle intenzioni a spezzare la serie
di fatti di sangue ai danni di esponenti del gruppo “Mancuso – Rizzo”
innescata dall’omicidio di Di Blasi Domenico.
Non sono evidentemente idonee ad indebolire la
piattaforma accusatoria le smentite dell’episodio ribadite da CORDIMA Franco
anche nel corso del dibattimento, e assolutamente coerenti con un atteggiamento
di fondo su cui la Corte si è più volte soffermata, che impone sempre e
comunque l’omertà ai soggetti appartenenti a determinati ambienti criminali
(e tale è il caso di CORDIMA, assolto dal reato associativo in esito al primo
grado del procedimento Peloritana Uno,
ma unanimemente indicato come particolarmente “vicino” a MARCHESE Mario).Al
diffuso interesse a non offrire alcuna forma di supporto alle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia si sovrappone l’adesione ad un codice di
comportamento che anche alle vittime di delitti e soprusi prescrive di astenersi
da quella forma minima di collaborazione che è rappresentata dalla denunzia dei
fatti e di fare ricorso eventualmente a sistemi alternativi di risoluzione dei
contrasti, che escludono l’intervento degli organi dello Stato e che si
ispirano al criterio del “farsi giustizia da sé”.
In presenza di due fonti che attestano, da punti di
vista contrapposti ed in piena autonomia l’una dall’altra, l’esistenza
storica dell’episodio ed indicano un elemento di fatto, ostinatamente negato
ma oggetto di un generico riscontro obiettivo (l’uso di un’autovettura
blindata da parte dell’imputato nel periodo in considerazione), le
affermazioni negative di CORDIMA perdono qualsiasi rilievo ed appaiono
esclusivamente il frutto della volontà dell’imputato di non discostarsi da
quanto dichiarato nel 1994.
Va peraltro rilevato, passando all’esame della
posizione di CORDIMA
quale imputato del delitto di favoreggiamento, che lo stesso nel 1994
figurava tra gli imputati del procedimento scaturito dalla Operazione
Peloritana Uno, nel cui ambito il 7 maggio 1993 era stato sottoposto a
misura cautelare in relazione alla ipotizzata appartenenza del CORDIMA, dal 1986
al 1989, al sodalizio capeggiato da MARCHESE Mario e finalizzato, tra l’altro,
alla consumazione di delitti concernenti gli stupefacenti (capi 30 e 31 del
decreto che dispone il giudizio in data 8 luglio 1994, del quale la difesa ha
prodotto uno stralcio unitamente alla copia dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere del 6 maggio 1993). Da questi reati il CORDIMA alla fine
del primo grado di giudizio è stato prosciolto per non avere commesso il fatto
(capo 30, reato di cui all’art. 416-bis c. p.), e perché il fatto non sussiste (capo 31, reato di cui
all’art. 75 del d. P. R. n. 309/90). In base a tali elementi la difesa si è
opposta alla acquisizione del verbale del 22 novembre 1994 utilizzato dal
Pubblico Ministero per le contestazioni mosse al CORDIMA nel corso del suo
esame, assumendone la completa inutilizzabilità a causa della mancanza delle garanzie difensive a cui il
CORDIMA aveva già diritto in quanto imputato di associazione a delinquere di
stampo mafioso e quindi di un delitto connesso o collegato a quello di cui era
rimasto vittima; conseguirebbe a ciò l’impossibilità di utilizzare il
predetto verbale, e si imporrebbe, inevitabilmente, l’assoluzione
dell’imputato con la formula più ampia.
L’assunto della difesa è in parte fondato ed il
CORDIMA, in conformità alle sue richieste, deve essere assolto dall’addebito
di avere favorito gli autori dell’attentato ai suoi danni perché il fatto non
sussiste.
In linea di principio appare certa, nella condotta
del CORDIMA, la configurabilità del reato di cui all’art. 378 c. p.: non
assume infatti alcun rilievo la circostanza che l’imputato si sia limitato a
negare la conoscenza di fatti che viceversa gli erano noti in quanto di essi
aveva avuto diretta esperienza (l’attentato del 16 giugno 1991 e l’uso di
autovetture blindate), e che gli organi inquirenti, nell’ambito del
procedimento relativo al tentato omicidio (iscritto al n. 1832/94 R. G. N. R. e
poi confluito in quello Peloritana bis,
n. 895/94 R. G. N. R.), fossero già in possesso di informazioni fornite dai
collaboratori di giustizia che erano stati sentiti in merito. Per costante
giurisprudenza elemento costitutivo del reato è l’attitudine della condotta
dell’agente a fuorviare le investigazioni dell’autorità e l’ininfluenza
concreta sull’esito delle indagini non assume alcun rilievo scriminante[2].
Va poi negata l’esistenza di un rapporto di
connessione in senso proprio tra gli addebiti di natura associativa dei quali il
CORDIMA era chiamato a rispondere nell’ambito del procedimento Peloritana Uno ed il delitto di tentato omicidio ai suoi danni sul
quale il CORDIMA fu sentito il 22 novembre 1994. A prescindere dalla diversa
collocazione temporale dei due fatti (i reati associativi erano contestati fino
al 1989), è da escludere in generale il rapporto di connessione tra reati
associativi e fatti di sangue commessi, come sarebbe stato secondo l’accusa il
tentato omicidio di CORDIMA Franco, da appartenenti ad associazioni per
delinquere di tipo mafioso nell’ambito di una c. d. “guerra di mafia” con
altre organizzazioni della medesima natura[3].
Ciò che tuttavia rileva è che, per quanto
l’addebito di avere fatto parte dell’associazione promossa e diretta da
MARCHESE Mario nell’ambito del procedimento Peloritana
Uno sia cronologicamente circoscritto fino al 1989, verosimilmente in
considerazione di una precisa scelta fatta in quella sede dalla Pubblica Accusa,
è certo che esso si proietta anche negli anni successivi, posto che le
risultanze di questo dibattimento, come più volte evidenziato, hanno messo in
luce l’operatività sul territorio cittadino anche nei primi anni “90 di una
serie di realtà organizzate, tra cui un sodalizio capeggiato da MARCHESE Mario
e pienamente coinvolto nelle sanguinose lotte per l’egemonia che hanno
contraddistinto nel periodo in esame la storia criminale cittadina. Alla luce di
questa considerazione è difficilmente contestabile la reciproca influenza
probatoria tra gli addebiti di tipo associativo per cui si procede a carico del
CORDIMA nell’ambito della Peloritana Uno
e l’attentato commesso ai suoi danni il 16 giugno 1991 e confluito nel
procedimento Peloritana bis: è fin
troppo evidente il valore sintomatico che potrebbero assumere l’effettivo
coinvolgimento nell’attentato, sia pure nella veste di persona offesa, oppure
l’uso di autoveicoli blindati ed in particolare di quella autovettura su cui
l’accusa ipotizza che il CORDIMA si trovasse al momento dell’attentato, e ciò
non poteva sfuggire all’odierno imputato, costretto ad una scelta tra
l’ammettere le circostanze sulle quali veniva interpellato (con il rischio
concreto di aggravare la propria posizione con riferimento al reato associativo)
ed il negare qualsiasi proprio coinvolgimento (ed andare incontro ad un
procedimento per favoreggiamento puntualmente apertosi a suo carico in
seguito alle sue dichiarazioni del 1994); ed è altrettanto evidente che,
ponderati i rischi delle alternative, l’imputato possa essere stato indotto a
scegliere il minor danno, costituito dal fronteggiare un’accusa per un reato
di gran lunga meno grave, in quel momento di competenza pretorile.
È vero, come il Pubblico Ministero, ha evidenziato
chiedendo la condanna di CORDIMA Franco, che il principio nemo tenetur se detegere non concerne il caso di chi con le
dichiarazioni che sta per rendere commetta un nuovo ed ulteriore reato, essendo
diretto a salvaguardare da dichiarazioni autoindizianti chi sia sentito
nell’ambito delle indagini relative ad un reato pregresso e dalle cui
affermazioni emerga un possibile coinvolgimento[4].
Ma le circostanze che il CORDIMA era chiamato ad ammettere, nel contesto di
un’audizione che si svolgeva senza alcuna garanzia difensiva, come se si
trattasse del comune esame di una persona informata sui fatti da parte della
polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero, assumevano un valore
concretamente ed altamente indiziante con riferimento agli altri e ben più
gravi addebiti dai quali il CORDIMA era chiamato a difendersi in altra sede,
In altri termini il collegamento rilevante si pone
tra il tentato omicidio in danno di CORDIMA Franco ed i reati di natura
associativa di cui l’imputato è chiamato a rispondere nell’ambito del
procedimento Peloritana Uno (la
sentenza non è definitiva): tale collegamento imponeva, a pena di assoluta
inutilizzabilità, l’audizione con le garanzie difensive di cui all’art. 363
c. p. p., in quanto il CORDIMA era imputato di reati probatoriamente collegati
con l’attentato da lui subito il 16 giugno 1991. Il sistema del codice di rito
è nel senso di attribuire all’imputato, al coimputato dello stesso reato e
all’imputato di reato connesso o collegato, ed ovviamente anche all’indagato
in virtù della norma estensiva di cui all’art. 61 c. p. p.[5],
un diritto al silenzio che opera anche in un momento antecedente a quello
dell’assunzione formale della qualità di indagato o di imputato dalla quale
scaturisce il diritto stesso e che in virtù dell’art. 63 c. p. p. è
destinato a realizzare un fronte avanzato di tutela, senza alcuna distinzione
tra la propria posizione e quella di terzi che assumano la veste di coimputati
dello stesso reato o di reato connesso o collegato. Il diritto al silenzio, e la
conseguente inutilizzabilità di dichiarazioni che siano state rilasciate in
violazione di tale garanzia, discende evidentemente dal fatto che chi è
chiamato a rendere dichiarazioni di significato accusatorio nei confronti di
altri (nel caso di specie gli autori dell’attentato) che si trovano in una
posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato,
attribuzione di reato connesso o collegato) può essere indotto a riferire
circostanze che per l’intima connessione e interdipendenza tra il fatto
proprio e quello altrui possono coinvolgere la sua responsabilità[6].
Alla
luce di queste considerazioni CORDIMA Franco deve essere assolto con la formula
più ampia, essendo del tutto inutilizzabili processualmente le dichiarazioni in
base alle quali fu esercitata nei suoi confronti l’azione penale per il reato
di favoreggiamento.
Ritornando ad esaminare le posizioni dei due
imputati per i quali viene pronunciata condanna rileva la Corte che le
risultanze dibattimentali non autorizzano a ritenere la sussistenza
dell’aggravante della premeditazione.
La confessione di RIZZO Rosario e le modalità
dell’attentato inducono ragionevolmente a ritenere che tra il repentino
sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione trascorse un brevissimo
lasso di tempo, appena sufficiente a RIZZO e PARATORE per percorrere a bordo
della potente motocicletta del primo i pochi chilometri che separano la zona di
Gravitelli dal quartiere Giostra alla ricerca di uno qualsiasi degli elementi
dei gruppi “Galli” o “Marchese” con i quali era ormai scontro aperto
dopo l’omicidio Di Blasi e le prime sanguinose reazioni sulla cui origine
evidentemente RIZZO Rosario e gli uomini a lui vicini nutrivano pochi dubbi. Per
quanto si neghi la determinabilità a
priori della misura del lasso di tempo necessario ad integrare uno dei due
elementi costitutivi della circostanza aggravante, è comunque da escludere nel
caso di specie la compatibilità tra la premeditazione e l’improvvisa
ideazione ed attuazione del gesto, del resto estraneo ad una vera e propria
strategia di gruppo e diretto esclusivamente ad una reazione estemporanea e a
riconquistare quella “visibilità” compromessa da alcune vicende di segno
negativo, come l’arresto di MANCUSO Giorgio ed i primi fatti di sangue seguiti
all’omicidio di Di Blasi Domenico.
Ricorre invece l’aggravante speciale di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91[7],
in quanto l’attentato è stato posto in essere per agevolare un’associazione
di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416-bis c. p., e ciò sia per le
modalità esecutive (il fatto fu commesso a volto scoperto ed in pieno giorno,
dopo un breve inseguimento della vittima, in una zona ad alta intensità di
traffico veicolare e pedonale), sia per il movente che è riconducibile ai
contrasti tra gruppi contrapposti e che determina la consumazione del delitto di
sangue come strumento diretto alla risoluzione di tali contrasti attraverso la
eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali. Ad
ulteriore conferma della matrice del delitto giova ricordare il pesante velo di
omertà che avvolse subito la vicenda, rimasta per anni sconosciuta alle forze
dell’ordine e destinata a rimanere tale ove non fossero intervenute le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La considerazione appena illustrata giova a
giustificare la concessione a RIZZO Rosario, anche per il capo di imputazione in
esame, della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 del d. l. n.
152/91, il cui riconoscimento priva di operatività, nei confronti
dell’imputato, la corrispondente aggravante dell’art. 7. L’illustrazione
delle risultanze dibattimentali ha evidenziato il carattere decisivo del
contributo di RIZZO Rosario, ed anche se l’assenza di contestazioni ha
impedito a questa Corte di verificarne l’anteriorità rispetto alle
dichiarazioni di MARCHESE Mario, è certo che la confessione di RIZZO Rosario si
è rivelata determinante per la compiuta ricostruzione dell’episodio e per la
individuazione dell’altro responsabile. Giova poi ancora una volta ricordare
che le dichiarazioni di RIZZO Rosario, che è detenuto per espiare le condanne
riportate, si innestano in un più ampio contesto di collaborazione con la
giustizia intrapresa dall’imputato nel 1994, che ha comportato il completo
abbandono del contesto associativo all’interno del quale il RIZZO occupava una
posizione di rilievo e la definitiva ed irreversibile rottura del pactum
sceleris sul quale questa partecipazione era fondata. Ciò giustifica
ampiamente anche in questo caso la concessione dell’attenuante che premia la
qualità e lo spessore della collaborazione fornita dall’imputato.
Per l’irrogazione delle pene si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.
[1]La sussistenza del delitto di ricettazione è affermata unanimemente dalla giursprudenza: v. ex multis Cass. 23 gennaio 1997, Cardellicchio; Cass. 20 febbraio 1996, Figus ed altro.
[2] V. tra tante Cass. 3 novembre 1997, Leanza ed altri.
[3] Cass. 26 marzo 1998, Cavallo, che ha negato nel caso di specie il rapporto di connessione qualificata per escludere la violazione del divitio di “contestazione a catena” di cui all’art. 297, 3° comma, del codice di rito.
[4] V. Cass. 25 settembre 1997, PM in proc. Bizarro.
[5] Cass. 9 giugno 1995, Osmani; Cass. 15 febbraio 1994, Betancor ed altri.
[6] Così in motivazione Cass. S. U. 9 ottobre 1996, Carpanelli ed altri, in Foro it., 1997, II, 328 ss., che ha risolto un contrasto di giurisprudenza sulla esatta portata della inutilizzabilità prevista dal 2° comma dell’art. 63 del codice di rito.
[7] Di cui è stata già affermata la compatibilità anche con i delitti tentati: Cass. 12 maggio 1992, Caternicchia.