Di tale delitto risponde ormai il solo CUSCINÀ
Francesco, essendo stata separata nel corso del dibattimento la posizione del
coimputato Mulé Giuseppe ed essendo stato giudicato nelle forme del giudizio
abbreviato MARCHESE Mario, che, anche in relazione a tale fatto, ha già
riportato condanna con la contestuale concessione dell’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. n. 152/91 (sentenza del GUP n. 32 del 28.1.1999, più
volte citata).
Ancor prima lo stesso giudice per le indagini
preliminari aveva in un primo momento rigettato la richiesta di misura cautelare
nei confronti di Papale Domenico e Mauro Carmelo per il tentato omicidio di
Rizzo Ignazio (capo 39 dell’ordinanza del 14 luglio 1995, pp. 225 ss.),
accolto quindi una richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero
per questi stessi due imputati con riferimento allo stesso addebito (decreto del
10 maggio 1996) e quindi emesso sentenza di non luogo a procedere in favore dei
medesimi Mauro e Papale a carico dei quali il Pubblico Ministero aveva
esercitato l’azione penale per il diverso reato di detenzione e porto illegali
di due pistole, commesso nella stessa data (16 giugno 1991) e finalizzato ad
attentare alla vita di Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo e ad
eseguire l’omicidio di RIZZO Rosario. Secondo la motivazione della sentenza n.
195 del 19 giugno 1996 il verdetto assolutorio è imposto dalle oscillazioni
dell’unica significativa fonte di accusa che attesti il coinvolgimento di
Mauro Carmelo e Papale Domenico nell’episodio in esame, e cioè il
collaboratore MARCHESE Mario.
Come è emerso dall’esposizione riguardante il
capo di imputazione che precede, appare accertato, sulla base delle
dichiarazioni più accreditate dei collaboranti che hanno riferito sulla vicenda
e, in particolare, di quelle di MARCHESE Mario e di RIZZO Rosario, che il
tentato omicidio di Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo, tutti
appartenenti al clan “Rizzo”, fu la risposta immediata all’agguato teso
pochi minuti prima a CORDIMA Francesco dallo stesso RIZZO Rosario e da PARATORE
Giuseppe. E proprio il collegamento tra i due episodi attestato dalle fonti di
prova consente di dare una collocazione temporale precisa all’attentato ai
danni di CORDIMA Franco, posto che il tentato omicidio di Rizzo, Rossano e Zito,
a differenza dell’altro episodio (rimasto del tutto ignoto alle forze
dell’ordine), fu oggetto di indagini, sebbene rimaste senza sbocchi concreti,
nel cui ambito venne anche sottoposta a sequestro l’autovettura Fiat
132 di colore blu su cui Rizzo Ignazio si trovava al momento dell’agguato
in compagnia degli altri due.
La ricostruzione della dinamica dell’episodio
compiuta nell’immediatezza consentì di accertare che l’aggressione armata
si era verificata intorno alle ore 13 del 16 giugno 1991 nella parte alta del
viale Giostra, nei pressi dell’incrocio con il viale Aranci. Come Rossano
Salvatore ha confermato in dibattimento (ud. 12.12.1997), sia pure dopo svariate
contestazioni relative alle dichiarazioni da lui rilasciate a non più di
qualche ora dal fatto, lo stesso Rossano, cognato dei fratelli RIZZO per averne
sposato la sorella Giuseppa, viaggiava in compagnia di Zito Enzo, anch’egli
cognato dei RIZZO, a bordo della Fiat 132 blindata
di colore blu che era condotta in quel frangente da Rizzo Ignazio. I tre, che si
erano incontrati nella tarda mattinata presso il bar Tulipano
del rione Gravitelli, avevano poi raggiunto il viale Giostra che stavano
percorrendo con direzione di marcia monte – mare al momento dell’attentato.
I due sicari, dei quali Rossano ha saputo riferire
soltanto che portavano caschi di colore rosso e nero, si erano portati alle
spalle dell’autovettura blindata a bordo di una motocicletta tipo Enduro e quello dei due che sedeva dietro al conducente impugnava
una pistola con cui aveva esploso numerosi colpi all’indirizzo della Fiat
132. Nel corso della sparatoria era stata accidentalmente colpita anche
un’autovettura di passaggio che percorreva il viale Giostra e sulla quale si
trovavano tre dipendenti della unità sanitaria locale n. 41, Isgrò Nunziata,
Alesci Carmelo e Artuni Salvatore, che avevano appena concluso il turno di
servizio e stavano facendo rientro a casa.
Poco prima che arrivasse dalla centrale operativa
la segnalazione della sparatoria (per la quale giunsero al 113 numerose
telefonate), l’equipaggio di una “Volante” della Polizia di Stato di cui
faceva parte l’agente Di Furia (sentito all’udienza del 12.12.1997) avvistò
sul viale Giostra un’autovettura blindata Fiat
132 di colore scuro condotta da Rizzo Ignazio (l’indicazione di RIZZO
Rosario come conducente appare il frutto evidente di un lapsus
del teste che inizialmente aveva risposto correttamente) che si allontanava
dai luoghi a gran velocità in direzione opposta a quella dell’autovettura di
servizio.
Sulla scorta di questa indicazione furono poi i
Carabinieri, a loro volta intervenuti in seguito alla segnalazione della
centrale operativa, a collegare la descrizione dell’autovettura ai fratelli
RIZZO, che notoriamente in quel periodo facevano uso di una Fiat
132 blindata di colore “blu notte”. L’automezzo fu trovato in una
traversa della via Tommaso Cannizzaro, posteggiato ad una certa distanza
dall’abitazione di RIZZO Rosario che in quel periodo dimorava nel quartiere
Gravitelli (collocato evidentemente allo scopo di depistare le indagini, come ha
sottolineato il maresciallo Galasso all’udienza del 29.11.1997). Dal verbale
di sequestro in atti si desume che l’autovettura, targata ME 510549, era stata
raggiunta da undici colpi che avevano forato soprattutto il cofano ed avevano
parzialmente frantumato il cristallo blindato posteriore.
Il primo dei collaboratori ad essere sentito
sull’episodio in esame (ud. 12.12.1997) è stato Santacaterina Umberto, il
quale ha esordito “sollecitando” la contestazione del Pubblico Ministero
posto che non ricordava alcunché di quanto dichiarato il 3 aprile 1993.
In quella occasione, premesso di avere appreso i
fatti da Catanzaro Gaetano e da CORDIMA Francesco (detenuto con lui
nell’estate del 1992 nella stessa cella al secondo piano del reparto
“camerotti” del carcere di Messina), Santacaterina ha dichiarato che Rizzo
Ignazio si era recato nel quartiere Giostra a bordo della Fiat
132 blindata affiancata da una potente motocicletta (una Yamaha
600 tipo enduro di colore bianco a
strisce verdi) condotta dal fratello Rosario su cui si trovava anche il
Catanzaro. Obiettivo del gruppo di fuoco era quello di compiere un attentato nei
confronti di un esponente del gruppo “Galli” o del gruppo “Marchese”, ma
qualcuno aveva avvistato la macchina di RIZZO ed aveva deciso di anticipare le
mosse degli avversari. RIZZO Rosario era riuscito a sfuggire ai colpi esplosigli
contro con delle pistole da MAURO Orazio (inteso tirinnanna)
e Papale Domenico, che erano a loro volta a bordo di una motocicletta, ponendosi
dietro l’autovettura blindata guidata dal fratello Ignazio. Spiegando
confusamente la causa della sparatoria Santacaterina l’ha ricondotta ai
contrasti scaturiti dall’omicidio di Rizzo Letterio, e ha poi aggiunto un
po’ incerto che l’ostilità degli altri gruppi contro il clan “Mancuso –
Rizzo” traeva origine anche dall’uccisione di Di Blasi Domenico.
È stato accertato che effettivamente nel periodo
compreso tra il 14 luglio 1992 ed il 12 agosto 1992 Santacaterina Umberto e
CORDIMA Franco sono stati detenuti nello stesso reparto del carcere di Messina
presso il quale era alloggiato anche Calogero Placido che Santacaterina ha
indicato come uno degli occupanti della cella che in quel periodo condivideva
con il CORDIMA (v. nota D. A. P. prot. n. 2850 del 6 maggio 1999).
CORDIMA Franco, esaminato il 30 aprile 1999, ha
negato di avere mai riferito al Santacaterina circostanze relative al tentato
omicidio di Rizzo Ignazio, così come agli altri episodi in ordine ai quali il
Santacaterina lo aveva indicato come fonte delle sue conoscenze, evidenziando il
fatto che qualche giorno di comune detenzione non avrebbe giustificato la
rivelazione di vicende così gravi al Santacaterina, che peraltro dopo poco
tempo divenne collaboratore di giustizia.
Anche LA TORRE Guido, esaminato il 19 marzo 1999,
ha esordito negando di ricordare alcunché in merito a questo episodio, e
limitandosi poi ad indicare gli autori (Mulé Giuseppe e Franco CUSCINÀ che si
trovavano a bordo di un “vespino”) e la causale del tentato omicidio,
riconducibile alla guerra contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” deliberata da
SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e GALLI Luigi. In seguito
alla contestazione delle dichiarazioni rilasciate il 26 maggio 1994 il
collaboratore è stato più preciso, ricordando che, poiché tanto RIZZO Rosario
che il fratello Ignazio erano soliti spostarsi su autovetture blindate, era
stato deciso di compiere degli attentati contro questi automezzi al solo scopo
di renderli inservibili e di obbligare il RIZZO ad utilizzare delle autovetture
comuni. Rizzo Ignazio percorreva il viale Giostra a bordo della Fiat
132 blindata allorché Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco avevano
cominciato ad esplodere dei colpi di pistola raggiungendo la blindatura
dell’autovettura, che era loro intenzione rendere inutilizzabile poiché erano
consapevoli che la carrozzeria avrebbe comunque resistito.
Di tenore non dissimile appaiono le dichiarazioni
di SPARACIO Luigi, il quale, sempre de
relato, in quanto avrebbe appreso le notizie dagli esecutori e da MARCHESE
Mario, ha riferito che l’attentato era stato commesso da Mulé Giuseppe e
CUSCINÀ Francesco, il cui unico obiettivo era quello di precludere ai RIZZO
l’uso dell’autoveicolo che infatti era stato sequestrato (“La
macchina gli è stata sequestrata, perciò lo spasso di salire a Villaggio
Giostra con la macchina glielo hanno fatto passare.”).
RIZZO Rosario ha dichiarato (ud. 26.3.1999) che,
subito dopo avere commesso l’attentato ai danni di CORDIMA, aveva appreso dal
fratello Ignazio che questi era a sua volta stato vittima di un fatto analogo
posto in essere da Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, i quali a colpi di
pistola avevano forato in più punti la carrozzeria della Fiat
132 di colore blu del RIZZO che era stata per questa ragione sequestrata dai
carabinieri.
Infine MARCHESE Mario, dopo avere riferito nei
termini già illustrati dell’attentato ai danni di CORDIMA Francesco, ha
dichiarato (udienze 19.2 e 2.4.1999) che, appresa la notizia del fatto di
sangue, CUSCINÀ e Mulé a bordo di un’autovettura A112
blindata e Mauro Carmelo e Papale Domenico a bordo di una motocicletta erano
andati armati in cerca di RIZZO Rosario per consumare immediatamente la
vendetta, ma avevano intercettato sul viale Giostra nei pressi di un semaforo la
Fiat 132 blindata con a bordo Rizzo
Ignazio, Rossano Salvatore, cognato di RIZZO, e Zito Vincenzo, contro la quale
il Mulé aveva esploso alcuni colpi di pistola. Assumendosi poi la responsabilità
morale dell’attentato (“Sì, se ero lì
ho dato il consenso, sì, potevo pure dire no, perché ero io quello che
decidevo.”), per il quale il MARCHESE ha riportato condanna nell’ambito
della condotta istigatrice ipotizzata dal capo 19 della rubrica, il
collaboratore ha sottolineato che la decisione di reagire all’attentato a
CORDIMA fu presa all’istante quando si seppe che RIZZO Rosario era in giro con
la motocicletta ed avrebbe potuto costituire un facile bersaglio della
rappresaglia.
Alla luce di queste risultanze dibattimentali
ritiene la Corte che sussistano tutti i presupposti per affermare la
responsabilità di CUASCINÀ Francesco per il delitto di tentato omicidio in
esame e per il connesso reato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco,
ed analoga statuizione sarebbe stato possibile adottare nei confronti di Mulé
Giuseppe ove la sua posizione non fosse stata oggetto di un provvedimento di
separazione.
Tutte le fonti di accusa più significative
convergono nell’indicare Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco come autori della
repentina rappresaglia posta in essere subito dopo l’attentato a CORDIMA
Franco. Rende plausibile l’accusa la comune appartenenza allo stesso contesto
associativo, posto che è emersa quantomeno una frequentazione di CORDIMA Franco
con gli esponenti del gruppo “Marchese” in compagnia dei quali era stato
spesso controllato in epoca prossima all’omicidio a bordo dell’autovettura
che l’accusa ipotizza che occupasse anche al momento dell’attentato.
Tanto Mulé Giuseppe che CUSCINÀ Francesco, dei
quali tutte le fonti di accusa attestano senza alcuna incertezza
l’appartenenza al gruppo “Marchese” al momento dell’attentato, sono
stati spesso protagonisti dei fatti di sangue verificatisi in quel periodo ed
esaminati nell’ambito di questo dibattimento, scaturiti da contrasti con il
gruppo “Rizzo” precedenti anche all’uccisione di Domenico Di Blasi.
Il Mulé, in particolare, rimase seriamente ferito
nel corso di un agguato tesogli il 28 gennaio 1991 e non riuscito per cause del
tutto accidentali, di cui questa Corte ha ritenuto responsabile quale autore
materiale IDOTTA Marcello (capo 10 della rubrica), e poco più di un mese dopo
rimase illeso nel corso di un altro attentato, in occasione del quale fu invece
ferito superficialmente alla testa CUSCINÀ Francesco che si trovava insieme a
lui (capo 13): di questo attentato la Corte ha ritenuto responsabile quale
mandante il reo confesso RIZZO Rosario, astenendosi dall’esaminare la
posizione di Zito Enzo, indicato come autore materiale, solo perché già
deceduto. Il CUSCINÀ fu coinvolto nelle indagini relative al tentato omicidio
di PARATORE Giuseppe verificatosi il giorno successivo al suo ferimento (capo
14), ed anche per tale reato, pur assolvendo CUSCINÀ e condannando il solo GALLETTA Nicola, in quanto l’azione
criminosa è apparsa riconducibile ad una iniziativa estemporanea di
quest’ultimo, la Corte ha preso atto della circostanza che in
quell’occasione il CUSCINÀ si trovava insieme a GALLETTA e che l’attentato
rappresentava l’imprevisto sbocco di un tentativo di chiarimento legato al
ferimento subito da CUSCINÀ il giorno precedente.
Rinviando necessariamente alle considerazioni
sviluppate in questa stessa sentenza nell’ambito dell’analisi di tutti gli
episodi criminosi richiamati, va ulteriormente rilevato in questa sede che il
coinvolgimento di Mulé e CUSCINÀ nell’ennesimo fatto di sangue scaturito dai
contrasti con esponenti di altri gruppi criminali, e segnatamente del gruppo
“Rizzo”, si innesta coerentemente nella trama delle risultanze
dibattimentali, ed appare del tutto plausibile tenuto conto della personalità
dei due imputati che l’istruzione probatoria ha dimostrato essere
particolarmente attivi nel fronteggiare le iniziative degli altri gruppi e
nell’attuare le strategie di quello di appartenenza, ed assai propensi a
ricorrere all’uso delle armi per risolvere contrasti e vendicare i torti
subiti. Danno conferma di queste considerazioni proprio le modalità
dell’episodio in esame, verificatosi qualche minuto dopo l’attentato a
CORDIMA Franco, e frutto di una determinazione assunta spontaneamente dagli
imputati (sia pure con l’assenso del MARCHESE), che sentivano il bisogno di
prendere parte alla reazione, sebbene non fossero stati l’obiettivo
dell’attentato appena fallito, spinti dalla solidarietà di gruppo e alla
ricerca di qualsiasi pretesto per colpire gli esponenti del sodalizio
avversario.
La prospettazione accusatoria non risente in alcun modo, con riferimento
alla posizione degli odierni imputati, delle incertezze manifestate nel corso
delle indagini preliminari da MARCHESE Mario, le cui dichiarazioni costituiscono
una delle principali fonti di accusa. Si apprende dall’esame dell’ordinanza
di custodia cautelare, non essendo in proposito emerso alcunché in
dibattimento, che il MARCHESE in un primo momento (verbale di interrogatorio del
3.2.1993) aveva indicato quali autori materiali dell’attentato a Rizzo Ignazio
e agli altri occupanti della Fiat 132 blindata
“uno dei fratelli Mauro, credo Orazio”
e Papale Domenico, armati di una pistola 9 ´ 21, e successivamente, a distanza di qualche
mese (verbale del 29.6.1993), aveva rettificato le precedenti dichiarazioni,
indicando quali esecutori materiali Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, che
avevano commesso l’attentato a bordo utilizzando una A112 blindata, mentre Mauro e Papale a bordo di una motocicletta si
erano mossi alla ricerca di RIZZO Rosario. Nel corso delle indagini preliminari,
ed in particolare in occasione di un confronto tra MARCHESE Mario e SPARACIO
Luigi, erano poi emerse le ragioni delle iniziali difficoltà di MARCHESE ad
accusare i suoi ex – affiliati, determinate dalla paura di ritorsioni nei
confronti dei propri familiari che in particolare Mulé Giuseppe frequentava
liberamente (v. le osservazioni fatte in proposito in occasione dell’analisi
delle dichiarazioni di MARCHESE Mario relative all’omicidio di Messina
Giovanni).
È tuttavia evidente, al di là delle giustificate
perplessità relative alla posizione di Papale e Mauro, ormai superate dalla
loro definitiva “uscita” dal processo, che le più recente dichiarazioni di
MARCHESE Mario, nella parte in cui coinvolgono i due odierni imputati, peraltro
in epoca di gran lunga precedente ai contributi degli altri collaboratori,
appaiono aderenti alla realtà dei fatti e trovano un preciso riscontro nella
deposizione di una delle persone che occupavano l’autovettura accidentalmente
coinvolta nella sparatoria, Isgrò Nunziata, la quale, anche se in modo non del
tutto lucido, ha fatto chiaramente intendere che gli spari provenivano
dall’autovettura che vide sfrecciare a gran velocità sul viale Giostra (“Ho fatto il giro della macchina e ho visto una macchina di grandissima
velocità che sparava verso la calotta.”).Ulteriore conferma avrebbe poi
potuto fornire un’altra persona, tale Galatioto, che non è stata tuttavia
sentita in dibattimento, sebbene nell’immediatezza, stando a quanto si legge
nell’ordinanza custodiale (p. 229), avesse riferito una circostanza
significativa, che cioè gli spari provenivano da un’autovettura A112.
A fronte delle dichiarazioni di una testimone del
tutto disinteressata e sicuramente estranea all’ambiente nel quale maturò il
fatto di sangue, per contrastare quanto dalla medesima affermato in ordine al
tipo di veicolo sul quale si trovavano gli sparatori (e mettere conseguentemente
in dubbio la versione fornita da MARCHESE Mario) non giova richiamarsi alle
dichiarazioni di Rossano Salvatore, che nell’immediatezza dei fatti aveva
attribuito l’attentato a due sicari a bordo di una motocicletta e tale
versione ha continuato a fornire in dibattimento, sia pure nel contesto di una
testimonianza spesso interrotta dalle contestazioni e contraddistinta da una
evidente reticenza su aspetti assai significativi, come, ad es., i rapporti con
RIZZO Rosario, di cui aveva sposato la sorella Giuseppina, o le ragioni
dell’uso di autovetture blindate, sui quali il Rossano, coinvolto per reati
concernenti gli stupefacenti nel processo scaturito dall’operazione Piovra, ha preferito fornire risposte generiche o trincerarsi dietro
la condizione di tossicodipendente per attestare la propria estraneità alle
attività e alle frequentazioni del cognato (“…io all’epoca ero tossicodipendente, mi drogavo, e non mi
interessavo di queste cose, non avevo attenzione a queste cose qua.”). In
relazione a queste considerazioni appare fondato il sospetto che anche
nell’immediatezza dei fatti il Rossano abbia deliberatamente mentito sul tipo
di mezzo usato dagli attentatori al solo scopo di ostacolare le indagini, così
come allo stesso fine, dimostrando di essere ben più coinvolto di quanto ha
cercato di far credere, dopo l’attentato aveva posteggiato l’autovettura
forata dai proiettili ad una certa distanza dalla casa del rione Gravitelli dove
in quel periodo abitava insieme al cognato RIZZO Rosario.
Sempre in ordine all’autovettura utilizzata dagli
aggressori, va evidenziato che talora in dibattimento si sono colti riferimenti
ad una Autobianchi A112 blindata,
veicolo che sarebbe appartenuto a Di Blasi Domenico e che dopo la sua morte
sembra essere stato “ereditato” dagli esponenti del gruppo “Marchese”
che lo utilizzavano per i loro spostamenti. Riferendo, ad es., di un suo
incontro nell’estate del 1991 con SPARACIO Luigi presso la villa di
quest’ultimo a Rodia e confermando il contenuto di un verbale del luglio “93
che gli veniva contestato, MARCHESE Mario ha dichiarato che vi si era recato in
compagnia di Mulé e CUSCINÀ a bordo di una A112
blindata già appartenuta Di Blasi Domenico. Pertanto anche l’indicazione
dell’automezzo usato, per quanto in dibattimento non siano stati fatti
ulteriori approfondimenti in proposito, trova una inattesa conferma in altre
risultanze dibattimentali concernenti vicende diverse.
Giova poi ribadire che correttamente, così come ha
già ritenuto il GIP condannando MARCHESE Mario in esito al giudizio abbreviato,
il reato contestato è quello di tentato omicidio volontario, non potendosi in
senso contrario invocare le dichiarazioni di MARCHESE Mario, LA TORRE Guido e
SPARACIO Luigi, i quali con accenti diversi hanno comunque escluso che obiettivo
di Mulé e CUSCINÀ fosse effettivamente quello di uccidere qualcuno degli
occupanti dell’autovettura blindata guidata da Rizzo Ignazio, sottolineando la
natura prevalentemente dimostrativa del gesto, o il reale scopo degli sparatori,
che sarebbe stato quello di rendere inutilizzabile l’autovettura blindata ed
obbligare i componenti del gruppo avversario a fare uso di autovetture comuni.
Al di là delle sensazioni diffuse nell’ambiente, probabilmente anche in virtù
di una certa approssimazione organizzativa che risente del fatto che
l’attentato fu concepito su due piedi al solo scopo di reagire immediatamente
all’attentato a CORDIMA Franco, va evidenziata la concreta potenzialità
offensiva della condotta nonostante gli obiettivi si trovassero su
un’autovettura blindata, dovendosi ribadire le considerazioni già fatte in
ordine all’incidenza che l’utilizzazione di autoveicoli di questo tipo può
avere sulla configurabilità del tentato omicidio: il carattere solitamente
“artigianale” della blindatura ed il connesso rischio del cedimento
soprattutto in caso di colpi concentrati in un solo punto di essa, la mancata
adozione di dispositivi di sicurezza che possiedono solo le autovetture blindate
di serie, la possibilità che per una ragione qualsiasi gli occupanti
dell’autovettura siano costretti a lasciare l’abitacolo, sono tutti elementi
che inducono a ritenere probabile la consumazione dell’omicidio e
concretamente idonee le condotte degli sparatori, come dimostra ampiamente nel
caso di specie la parziale frantumazione del lunotto della Fiat
132 incapace di resistere ai colpi, esplosi peraltro da armi da sparo
comuni.
Analogamente a quanto osservato con riferimento
all’episodio preso in esame in precedenza, anche l’attentato ai danni di
Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo non può considerarsi premeditato.
I tempi nei quali è maturato lo specifico proposito omicida non sono
compatibili con la circostanza aggravante contestata, e non è sufficiente a
concludere in senso opposto l’inquadramento dell’episodio nel contesto della
guerra in corso contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Anche se la vicenda è
certamente una “puntata” del sanguinoso scontro in atto e se l’attentato a
CORDIMA fu un pretesto per dare sfogo ad una volontà di ritorsione con radici
assai più lontane, questi elementi rimangono sullo sfondo di un gesto deciso,
organizzato ed attuato in maniera estemporanea, concepito come reazione ad un
fatto dalle caratteristiche analoghe, ispirato dallo stesso clima di accesa
tensione acuitosi dopo l’omicidio Di Blasi.
Sussiste invece l’aggravante di cui all’art. 7
del d. l. n. 152/91, in quanto l’attentato è stato posto in essere per
agevolare un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis c.
p.. Ciò è dimostrato, anche in questo caso, dalle modalità esecutive (il
fatto fu commesso in pieno giorno, probabilmente senza alcun travisamento, in
una zona ed in un orario compatibili con la presenza di pedoni e di altri
veicoli), e dal movente che è in ogni caso riconducibile ai contrasti tra
gruppi contrapposti e che determina la consumazione del delitto di sangue come
strumento diretto alla risoluzione di tali contrasti attraverso la eliminazione
dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali. Anche in questo caso
un’ulteriore conferma della matrice del delitto si trae dalle difficoltà e
dall’infruttuosità delle prime indagini, costrette a confrontarsi con la
reticenza e la scarsa collaborazione delle stesse vittime dell’attentato.
Sempre allo scopo di mettere in evidenza la matrice del delitto, va poi
ulteriormente rilevato con sconcerto ed allarme che le modalità di svolgimento
dell’episodio denotano l’esistenza di uno scontro senza esclusione di colpi
tra gruppi malavitosi ormai pericolosamente padroni di intere zone del
territorio cittadino, sicuri di potersi affrontare in qualsiasi condizione dando
vita a dei veri e propri duelli da “far
west urbano”, con la garanzia dell’impunità e del tutto incuranti di
eventuali tragiche conseguenze (per un puro caso fu colpita solamente
l’autovettura occupata dai tre dipendenti della U. S. L. n. 41).
Vanno infine dedicate alcune considerazioni
(concernenti ovviamente anche gli altri reati per i quali l’imputato ha
riportato condanna: omicidio volontario di Caspo Raimondo e reati connessi, capo
31), alla questione della imputabilità di CUSCINÀ Francesco, in ordine alla
quale la Corte, dopo avere ascoltato su richiesta della difesa all’udienza del
19 aprile 1999 il prof. Baldassarre Chimenz, ha disposto un accertamento
peritale affidato al dott. Nocera, specialista in psichiatria.
Il Chimenz, neuropsichiatra che ha seguito
l’evoluzione delle condizioni psichiche del CUSCINÀ durante la sua
detenzione, ha riferito che l’imputato, dopo una prima fase in cui era
comparsa una depressione ansiosa, avrebbe mostrato, nonostante le terapie
farmacologiche praticate, una progressiva accentuazione dei disturbi del
comportamento, con alcune manifestazioni di autolesionismo, fino a presentare
una vera e propria sintomatologia dissociativa che comporterebbe attualmente una
notevole riduzione della capacità di intendere e di volere del CUSCINÀ.
Nella successiva udienza del 21 aprile 1999 la
difesa produceva una copiosa documentazione di varia natura riguardante
l’imputato, e soprattutto copia di due relazioni concernenti le sue condizioni
psichiche, l’una redatta a conclusione di un accertamento peritale dallo
stesso prof. Chimenz nel 1984 su incarico del giudice istruttore, a conclusione
del quale il perito emetteva un giudizio di totale assenza della capacità di
intendere e di volere, relativamente a reati commessi dall’imputato nel
febbraio dell’anno precedente e contestualmente lo considerava socialmente
pericoloso, l’altra redatta dal dott. Di Stefano nel 1997 su incarico dei
familiari dell’imputato nell’ambito di altro procedimento per un omicidio
avvenuto nel 1991, che si concludeva analogamente nel senso della esclusione
della capacità di intendere e di volere dell’imputato.
La Corte affidava allora nella stessa udienza al
dott. Nocera l’incarico di accertare se
l’imputato al momento in cui furono commessi i fatti per cui si procede era
affetto da patologie di natura psichiatrica o neurologica che incidevano sulla
sua capacità di intendere e di volere, ciò anche tenendo conto delle modalità
con cui si sarebbero svolti i fatti ascritti secondo gli elementi acquisiti in
dibattimento; se tali patologie determinavano un vizio totale o parziale di
mente, tale da escludere o da ridurre in maniera penalmente significativa
secondo i parametri normativi la sua capacità di intendere e di volere in
relazione ai fatti ascritti; se l’imputato in relazione a tale patologie o ad
altre eventualmente sopravvenute possa attualmente considerarsi persona
socialmente pericolosa.
Presi in esame gli atti processuali e la
documentazione messagli a disposizione dalle parti, il perito è comparso
all’udienza del 3 maggio 1999, depositando contestualmente una relazione
scritta che è stata acquisita e copia della quale trovasi anche nella carpetta
contenente gli atti relativi al capo di imputazione in esame.
Presi in esame l’anamnesi personale e familiare
dell’imputato ed i risultati dell’esame psichiatrico e di quello
psicodiagnostico, il perito ha concluso che il CUSCINÀ è affetto da disturbo
di personalità NAS (non altrimenti specificato), presente all’epoca dei
fatti, ma del tutto ininfluente sulla capacità di intendere e di volere
dell’imputato all’epoca dei fatti. Riportando i risultati della più recente
letteratura pschiatrico-forense, il perito ha messo in luce con chiarezza nella
sua relazione che il disturbo di personalità, anche se caratterizzato, non
comporta difetti di natura cognitiva, mantenendo il soggetto la
capacità di comprendere il valore ed il disvalore delle azioni compiute, e
può soltanto implicare una difficoltà nel controllo degli impulsi, con
incidenza sulla capacità del soggetto di autodeterminarsi in vista del
raggiungimento di un obiettivo, circoscritta tuttavia al caso di comportamenti
delittuosi di tipo impulsivo ed irrazionale o in delitti sostanzialmente
afinalistici, ma del tutto irrilevante in presenze di delitti programmati, tanto
più se consumati in un contesto associativo.
Queste conclusioni il perito ha ribadito davanti
alla Corte rispondendo ai quesiti e alle ulteriori sollecitazioni delle parti,
ed esse appaiono interamente condivisibili perché, a dispetto dei tempi
ristretti concessi per l’espletamento dell’incarico (circostanza
polemicamente sottolineata dalla difesa), frutto di una indagine approfondita
scaturita dall’esame delle condizioni dell’imputato e degli atti
processuali.
È significativa, d’altra parte, sotto il profilo
del metodo dell’indagine e delle conclusioni, la convergenza con i risultati
di un altro accertamento peritale affidato dalla Corte ad un altro specialista
in psichiatria e relativo alla capacità di intendere e di volere
dell’imputato MAROTTA Gaetano (v. l’illustrazione dei contenuti
dell’accertamento e dei risultati dell’indagine nell’ambito dell’analisi
dei reati di cui al capo 6).
Anche in quel caso, rilevata l’esistenza di un
difetto di personalità, definibile come disturbo antisociale di personalità, il perito ha escluso conseguenze sulla capacità di intendere
e di volere e quindi sulla imputabilità dell’imputato, trattandosi di un modo
di essere della persona, di un modo di rapportarsi con l’esterno, e non di una
malattia.
Le conclusioni appaiono in linea con il costante insegnamento
giurisprudenziale già richiamato in precedenza, secondo cui, ai fini di una
significativa incidenza sulla imputabilità, è necessaria l’esistenza di una
infermità ed essa deve riflettersi sullo stato di mente del soggetto valutato
con riferimento al singolo episodio criminoso[1].
E correlativamente si afferma che “le
alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non
acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità, sicché
l’eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva
rimane privo di rilevanza giuridica”[2].
In definitiva, alla luce dell’accertamento
espletato, va affermato all’epoca dei fatti per cui è processo il pieno
possesso da parte dell’imputato CUSCINÀ Francesco della capacità di
intendere e di volere.
Per
la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa
motivazione.
[1] V. ex multis, Cass. 3.2.1998, Cersosimo; Cass. 7.10.1997, Giordano; Cass. 4.3.1997, PM in proc. Chiatti.
[2] Così testualmente Cass. 19.11.1997, Paesani; ad analoga conclusionbe è pervenuta Cass. 17.4.1997, PG in proc. Mariano, in un caso in cui l’imputato era risultato affetto da disturbo della personalità border-line.