2.3.26.    Tentato omicidio in danno di RIZZO Ignazio, ROSSANO Salvatore e ZITO Enzo (capo 26)

Di tale delitto risponde ormai il solo CUSCINÀ Francesco, essendo stata separata nel corso del dibattimento la posizione del coimputato Mulé Giuseppe ed essendo stato giudicato nelle forme del giudizio abbreviato MARCHESE Mario, che, anche in relazione a tale fatto, ha già riportato condanna con la contestuale concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91 (sentenza del GUP n. 32 del 28.1.1999, più volte citata).

Ancor prima lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva in un primo momento rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Papale Domenico e Mauro Carmelo per il tentato omicidio di Rizzo Ignazio (capo 39 dell’ordinanza del 14 luglio 1995, pp. 225 ss.), accolto quindi una richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero per questi stessi due imputati con riferimento allo stesso addebito (decreto del 10 maggio 1996) e quindi emesso sentenza di non luogo a procedere in favore dei medesimi Mauro e Papale a carico dei quali il Pubblico Ministero aveva esercitato l’azione penale per il diverso reato di detenzione e porto illegali di due pistole, commesso nella stessa data (16 giugno 1991) e finalizzato ad attentare alla vita di Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo e ad eseguire l’omicidio di RIZZO Rosario. Secondo la motivazione della sentenza n. 195 del 19 giugno 1996 il verdetto assolutorio è imposto dalle oscillazioni dell’unica significativa fonte di accusa che attesti il coinvolgimento di Mauro Carmelo e Papale Domenico nell’episodio in esame, e cioè il collaboratore MARCHESE Mario.

Come è emerso dall’esposizione riguardante il capo di imputazione che precede, appare accertato, sulla base delle dichiarazioni più accreditate dei collaboranti che hanno riferito sulla vicenda e, in particolare, di quelle di MARCHESE Mario e di RIZZO Rosario, che il tentato omicidio di Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo, tutti appartenenti al clan “Rizzo”, fu la risposta immediata all’agguato teso pochi minuti prima a CORDIMA Francesco dallo stesso RIZZO Rosario e da PARATORE Giuseppe. E proprio il collegamento tra i due episodi attestato dalle fonti di prova consente di dare una collocazione temporale precisa all’attentato ai danni di CORDIMA Franco, posto che il tentato omicidio di Rizzo, Rossano e Zito, a differenza dell’altro episodio (rimasto del tutto ignoto alle forze dell’ordine), fu oggetto di indagini, sebbene rimaste senza sbocchi concreti, nel cui ambito venne anche sottoposta a sequestro l’autovettura Fiat 132 di colore blu su cui Rizzo Ignazio si trovava al momento dell’agguato in compagnia degli altri due.

La ricostruzione della dinamica dell’episodio compiuta nell’immediatezza consentì di accertare che l’aggressione armata si era verificata intorno alle ore 13 del 16 giugno 1991 nella parte alta del viale Giostra, nei pressi dell’incrocio con il viale Aranci. Come Rossano Salvatore ha confermato in dibattimento (ud. 12.12.1997), sia pure dopo svariate contestazioni relative alle dichiarazioni da lui rilasciate a non più di qualche ora dal fatto, lo stesso Rossano, cognato dei fratelli RIZZO per averne sposato la sorella Giuseppa, viaggiava in compagnia di Zito Enzo, anch’egli cognato dei RIZZO, a bordo della Fiat 132 blindata di colore blu che era condotta in quel frangente da Rizzo Ignazio. I tre, che si erano incontrati nella tarda mattinata presso il bar Tulipano del rione Gravitelli, avevano poi raggiunto il viale Giostra che stavano percorrendo con direzione di marcia monte – mare al momento dell’attentato.

I due sicari, dei quali Rossano ha saputo riferire soltanto che portavano caschi di colore rosso e nero, si erano portati alle spalle dell’autovettura blindata a bordo di una motocicletta tipo Enduro e quello dei due che sedeva dietro al conducente impugnava una pistola con cui aveva esploso numerosi colpi all’indirizzo della Fiat 132. Nel corso della sparatoria era stata accidentalmente colpita anche un’autovettura di passaggio che percorreva il viale Giostra e sulla quale si trovavano tre dipendenti della unità sanitaria locale n. 41, Isgrò Nunziata, Alesci Carmelo e Artuni Salvatore, che avevano appena concluso il turno di servizio e stavano facendo rientro a casa.

Poco prima che arrivasse dalla centrale operativa la segnalazione della sparatoria (per la quale giunsero al 113 numerose telefonate), l’equipaggio di una “Volante” della Polizia di Stato di cui faceva parte l’agente Di Furia (sentito all’udienza del 12.12.1997) avvistò sul viale Giostra un’autovettura blindata Fiat 132 di colore scuro condotta da Rizzo Ignazio (l’indicazione di RIZZO Rosario come conducente appare il frutto evidente di un lapsus del teste che inizialmente aveva risposto correttamente) che si allontanava dai luoghi a gran velocità in direzione opposta a quella dell’autovettura di servizio.

Sulla scorta di questa indicazione furono poi i Carabinieri, a loro volta intervenuti in seguito alla segnalazione della centrale operativa, a collegare la descrizione dell’autovettura ai fratelli RIZZO, che notoriamente in quel periodo facevano uso di una Fiat 132 blindata di colore “blu notte”. L’automezzo fu trovato in una traversa della via Tommaso Cannizzaro, posteggiato ad una certa distanza dall’abitazione di RIZZO Rosario che in quel periodo dimorava nel quartiere Gravitelli (collocato evidentemente allo scopo di depistare le indagini, come ha sottolineato il maresciallo Galasso all’udienza del 29.11.1997). Dal verbale di sequestro in atti si desume che l’autovettura, targata ME 510549, era stata raggiunta da undici colpi che avevano forato soprattutto il cofano ed avevano parzialmente frantumato il cristallo blindato posteriore.

Il primo dei collaboratori ad essere sentito sull’episodio in esame (ud. 12.12.1997) è stato Santacaterina Umberto, il quale ha esordito “sollecitando” la contestazione del Pubblico Ministero posto che non ricordava alcunché di quanto dichiarato il 3 aprile 1993.

In quella occasione, premesso di avere appreso i fatti da Catanzaro Gaetano e da CORDIMA Francesco (detenuto con lui nell’estate del 1992 nella stessa cella al secondo piano del reparto “camerotti” del carcere di Messina), Santacaterina ha dichiarato che Rizzo Ignazio si era recato nel quartiere Giostra a bordo della Fiat 132 blindata affiancata da una potente motocicletta (una Yamaha 600 tipo enduro di colore bianco a strisce verdi) condotta dal fratello Rosario su cui si trovava anche il Catanzaro. Obiettivo del gruppo di fuoco era quello di compiere un attentato nei confronti di un esponente del gruppo “Galli” o del gruppo “Marchese”, ma qualcuno aveva avvistato la macchina di RIZZO ed aveva deciso di anticipare le mosse degli avversari. RIZZO Rosario era riuscito a sfuggire ai colpi esplosigli contro con delle pistole da MAURO Orazio (inteso tirinnanna) e Papale Domenico, che erano a loro volta a bordo di una motocicletta, ponendosi dietro l’autovettura blindata guidata dal fratello Ignazio. Spiegando confusamente la causa della sparatoria Santacaterina l’ha ricondotta ai contrasti scaturiti dall’omicidio di Rizzo Letterio, e ha poi aggiunto un po’ incerto che l’ostilità degli altri gruppi contro il clan “Mancuso – Rizzo” traeva origine anche dall’uccisione di Di Blasi Domenico.

È stato accertato che effettivamente nel periodo compreso tra il 14 luglio 1992 ed il 12 agosto 1992 Santacaterina Umberto e CORDIMA Franco sono stati detenuti nello stesso reparto del carcere di Messina presso il quale era alloggiato anche Calogero Placido che Santacaterina ha indicato come uno degli occupanti della cella che in quel periodo condivideva con il CORDIMA (v. nota D. A. P. prot. n. 2850 del 6 maggio 1999).

CORDIMA Franco, esaminato il 30 aprile 1999, ha negato di avere mai riferito al Santacaterina circostanze relative al tentato omicidio di Rizzo Ignazio, così come agli altri episodi in ordine ai quali il Santacaterina lo aveva indicato come fonte delle sue conoscenze, evidenziando il fatto che qualche giorno di comune detenzione non avrebbe giustificato la rivelazione di vicende così gravi al Santacaterina, che peraltro dopo poco tempo divenne collaboratore di giustizia.

Anche LA TORRE Guido, esaminato il 19 marzo 1999, ha esordito negando di ricordare alcunché in merito a questo episodio, e limitandosi poi ad indicare gli autori (Mulé Giuseppe e Franco CUSCINÀ che si trovavano a bordo di un “vespino”) e la causale del tentato omicidio, riconducibile alla guerra contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” deliberata da SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, FERRARA Sebastiano e GALLI Luigi. In seguito alla contestazione delle dichiarazioni rilasciate il 26 maggio 1994 il collaboratore è stato più preciso, ricordando che, poiché tanto RIZZO Rosario che il fratello Ignazio erano soliti spostarsi su autovetture blindate, era stato deciso di compiere degli attentati contro questi automezzi al solo scopo di renderli inservibili e di obbligare il RIZZO ad utilizzare delle autovetture comuni. Rizzo Ignazio percorreva il viale Giostra a bordo della Fiat 132 blindata allorché Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco avevano cominciato ad esplodere dei colpi di pistola raggiungendo la blindatura dell’autovettura, che era loro intenzione rendere inutilizzabile poiché erano consapevoli che la carrozzeria avrebbe comunque resistito.

Di tenore non dissimile appaiono le dichiarazioni di SPARACIO Luigi, il quale, sempre de relato, in quanto avrebbe appreso le notizie dagli esecutori e da MARCHESE Mario, ha riferito che l’attentato era stato commesso da Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, il cui unico obiettivo era quello di precludere ai RIZZO l’uso dell’autoveicolo che infatti era stato sequestrato (“La macchina gli è stata sequestrata, perciò lo spasso di salire a Villaggio Giostra con la macchina glielo hanno fatto passare.”).

RIZZO Rosario ha dichiarato (ud. 26.3.1999) che, subito dopo avere commesso l’attentato ai danni di CORDIMA, aveva appreso dal fratello Ignazio che questi era a sua volta stato vittima di un fatto analogo posto in essere da Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, i quali a colpi di pistola avevano forato in più punti la carrozzeria della Fiat 132 di colore blu del RIZZO che era stata per questa ragione sequestrata dai carabinieri.

Infine MARCHESE Mario, dopo avere riferito nei termini già illustrati dell’attentato ai danni di CORDIMA Francesco, ha dichiarato (udienze 19.2 e 2.4.1999) che, appresa la notizia del fatto di sangue, CUSCINÀ e Mulé a bordo di un’autovettura A112 blindata e Mauro Carmelo e Papale Domenico a bordo di una motocicletta erano andati armati in cerca di RIZZO Rosario per consumare immediatamente la vendetta, ma avevano intercettato sul viale Giostra nei pressi di un semaforo la Fiat 132 blindata con a bordo Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore, cognato di RIZZO, e Zito Vincenzo, contro la quale il Mulé aveva esploso alcuni colpi di pistola. Assumendosi poi la responsabilità morale dell’attentato (“Sì, se ero lì ho dato il consenso, sì, potevo pure dire no, perché ero io quello che decidevo.”), per il quale il MARCHESE ha riportato condanna nell’ambito della condotta istigatrice ipotizzata dal capo 19 della rubrica, il collaboratore ha sottolineato che la decisione di reagire all’attentato a CORDIMA fu presa all’istante quando si seppe che RIZZO Rosario era in giro con la motocicletta ed avrebbe potuto costituire un facile bersaglio della rappresaglia.

Alla luce di queste risultanze dibattimentali ritiene la Corte che sussistano tutti i presupposti per affermare la responsabilità di CUASCINÀ Francesco per il delitto di tentato omicidio in esame e per il connesso reato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, ed analoga statuizione sarebbe stato possibile adottare nei confronti di Mulé Giuseppe ove la sua posizione non fosse stata oggetto di un provvedimento di separazione.

Tutte le fonti di accusa più significative convergono nell’indicare Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco come autori della repentina rappresaglia posta in essere subito dopo l’attentato a CORDIMA Franco. Rende plausibile l’accusa la comune appartenenza allo stesso contesto associativo, posto che è emersa quantomeno una frequentazione di CORDIMA Franco con gli esponenti del gruppo “Marchese” in compagnia dei quali era stato spesso controllato in epoca prossima all’omicidio a bordo dell’autovettura che l’accusa ipotizza che occupasse anche al momento dell’attentato.

Tanto Mulé Giuseppe che CUSCINÀ Francesco, dei quali tutte le fonti di accusa attestano senza alcuna incertezza l’appartenenza al gruppo “Marchese” al momento dell’attentato, sono stati spesso protagonisti dei fatti di sangue verificatisi in quel periodo ed esaminati nell’ambito di questo dibattimento, scaturiti da contrasti con il gruppo “Rizzo” precedenti anche all’uccisione di Domenico Di Blasi.

Il Mulé, in particolare, rimase seriamente ferito nel corso di un agguato tesogli il 28 gennaio 1991 e non riuscito per cause del tutto accidentali, di cui questa Corte ha ritenuto responsabile quale autore materiale IDOTTA Marcello (capo 10 della rubrica), e poco più di un mese dopo rimase illeso nel corso di un altro attentato, in occasione del quale fu invece ferito superficialmente alla testa CUSCINÀ Francesco che si trovava insieme a lui (capo 13): di questo attentato la Corte ha ritenuto responsabile quale mandante il reo confesso RIZZO Rosario, astenendosi dall’esaminare la posizione di Zito Enzo, indicato come autore materiale, solo perché già deceduto. Il CUSCINÀ fu coinvolto nelle indagini relative al tentato omicidio di PARATORE Giuseppe verificatosi il giorno successivo al suo ferimento (capo 14), ed anche per tale reato, pur assolvendo CUSCINÀ e  condannando il solo GALLETTA Nicola, in quanto l’azione criminosa è apparsa riconducibile ad una iniziativa estemporanea di quest’ultimo, la Corte ha preso atto della circostanza che in quell’occasione il CUSCINÀ si trovava insieme a GALLETTA e che l’attentato rappresentava l’imprevisto sbocco di un tentativo di chiarimento legato al ferimento subito da CUSCINÀ il giorno precedente.

Rinviando necessariamente alle considerazioni sviluppate in questa stessa sentenza nell’ambito dell’analisi di tutti gli episodi criminosi richiamati, va ulteriormente rilevato in questa sede che il coinvolgimento di Mulé e CUSCINÀ nell’ennesimo fatto di sangue scaturito dai contrasti con esponenti di altri gruppi criminali, e segnatamente del gruppo “Rizzo”, si innesta coerentemente nella trama delle risultanze dibattimentali, ed appare del tutto plausibile tenuto conto della personalità dei due imputati che l’istruzione probatoria ha dimostrato essere particolarmente attivi nel fronteggiare le iniziative degli altri gruppi e nell’attuare le strategie di quello di appartenenza, ed assai propensi a ricorrere all’uso delle armi per risolvere contrasti e vendicare i torti subiti. Danno conferma di queste considerazioni proprio le modalità dell’episodio in esame, verificatosi qualche minuto dopo l’attentato a CORDIMA Franco, e frutto di una determinazione assunta spontaneamente dagli imputati (sia pure con l’assenso del MARCHESE), che sentivano il bisogno di prendere parte alla reazione, sebbene non fossero stati l’obiettivo dell’attentato appena fallito, spinti dalla solidarietà di gruppo e alla ricerca di qualsiasi pretesto per colpire gli esponenti del sodalizio avversario.

La prospettazione accusatoria non risente in alcun modo, con riferimento alla posizione degli odierni imputati, delle incertezze manifestate nel corso delle indagini preliminari da MARCHESE Mario, le cui dichiarazioni costituiscono una delle principali fonti di accusa. Si apprende dall’esame dell’ordinanza di custodia cautelare, non essendo in proposito emerso alcunché in dibattimento, che il MARCHESE in un primo momento (verbale di interrogatorio del 3.2.1993) aveva indicato quali autori materiali dell’attentato a Rizzo Ignazio e agli altri occupanti della Fiat 132 blindata “uno dei fratelli Mauro, credo Orazio” e Papale Domenico, armati di una pistola 9 ´ 21, e successivamente, a distanza di qualche mese (verbale del 29.6.1993), aveva rettificato le precedenti dichiarazioni, indicando quali esecutori materiali Mulé Giuseppe e CUSCINÀ Francesco, che avevano commesso l’attentato a bordo utilizzando una A112 blindata, mentre Mauro e Papale a bordo di una motocicletta si erano mossi alla ricerca di RIZZO Rosario. Nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare in occasione di un confronto tra MARCHESE Mario e SPARACIO Luigi, erano poi emerse le ragioni delle iniziali difficoltà di MARCHESE ad accusare i suoi ex – affiliati, determinate dalla paura di ritorsioni nei confronti dei propri familiari che in particolare Mulé Giuseppe frequentava liberamente (v. le osservazioni fatte in proposito in occasione dell’analisi delle dichiarazioni di MARCHESE Mario relative all’omicidio di Messina Giovanni).

È tuttavia evidente, al di là delle giustificate perplessità relative alla posizione di Papale e Mauro, ormai superate dalla loro definitiva “uscita” dal processo, che le più recente dichiarazioni di MARCHESE Mario, nella parte in cui coinvolgono i due odierni imputati, peraltro in epoca di gran lunga precedente ai contributi degli altri collaboratori, appaiono aderenti alla realtà dei fatti e trovano un preciso riscontro nella deposizione di una delle persone che occupavano l’autovettura accidentalmente coinvolta nella sparatoria, Isgrò Nunziata, la quale, anche se in modo non del tutto lucido, ha fatto chiaramente intendere che gli spari provenivano dall’autovettura che vide sfrecciare a gran velocità sul viale Giostra (“Ho fatto il giro della macchina e ho visto una macchina di grandissima velocità che sparava verso la calotta.”).Ulteriore conferma avrebbe poi potuto fornire un’altra persona, tale Galatioto, che non è stata tuttavia sentita in dibattimento, sebbene nell’immediatezza, stando a quanto si legge nell’ordinanza custodiale (p. 229), avesse riferito una circostanza significativa, che cioè gli spari provenivano da un’autovettura A112.

A fronte delle dichiarazioni di una testimone del tutto disinteressata e sicuramente estranea all’ambiente nel quale maturò il fatto di sangue, per contrastare quanto dalla medesima affermato in ordine al tipo di veicolo sul quale si trovavano gli sparatori (e mettere conseguentemente in dubbio la versione fornita da MARCHESE Mario) non giova richiamarsi alle dichiarazioni di Rossano Salvatore, che nell’immediatezza dei fatti aveva attribuito l’attentato a due sicari a bordo di una motocicletta e tale versione ha continuato a fornire in dibattimento, sia pure nel contesto di una testimonianza spesso interrotta dalle contestazioni e contraddistinta da una evidente reticenza su aspetti assai significativi, come, ad es., i rapporti con RIZZO Rosario, di cui aveva sposato la sorella Giuseppina, o le ragioni dell’uso di autovetture blindate, sui quali il Rossano, coinvolto per reati concernenti gli stupefacenti nel processo scaturito dall’operazione Piovra, ha preferito fornire risposte generiche o trincerarsi dietro la condizione di tossicodipendente per attestare la propria estraneità alle attività e alle frequentazioni del cognato (“…io all’epoca ero tossicodipendente, mi drogavo, e non mi interessavo di queste cose, non avevo attenzione a queste cose qua.”). In relazione a queste considerazioni appare fondato il sospetto che anche nell’immediatezza dei fatti il Rossano abbia deliberatamente mentito sul tipo di mezzo usato dagli attentatori al solo scopo di ostacolare le indagini, così come allo stesso fine, dimostrando di essere ben più coinvolto di quanto ha cercato di far credere, dopo l’attentato aveva posteggiato l’autovettura forata dai proiettili ad una certa distanza dalla casa del rione Gravitelli dove in quel periodo abitava insieme al cognato RIZZO Rosario.

Sempre in ordine all’autovettura utilizzata dagli aggressori, va evidenziato che talora in dibattimento si sono colti riferimenti ad una Autobianchi A112 blindata, veicolo che sarebbe appartenuto a Di Blasi Domenico e che dopo la sua morte sembra essere stato “ereditato” dagli esponenti del gruppo “Marchese” che lo utilizzavano per i loro spostamenti. Riferendo, ad es., di un suo incontro nell’estate del 1991 con SPARACIO Luigi presso la villa di quest’ultimo a Rodia e confermando il contenuto di un verbale del luglio “93 che gli veniva contestato, MARCHESE Mario ha dichiarato che vi si era recato in compagnia di Mulé e CUSCINÀ a bordo di una A112 blindata già appartenuta Di Blasi Domenico. Pertanto anche l’indicazione dell’automezzo usato, per quanto in dibattimento non siano stati fatti ulteriori approfondimenti in proposito, trova una inattesa conferma in altre risultanze dibattimentali concernenti vicende diverse.

Giova poi ribadire che correttamente, così come ha già ritenuto il GIP condannando MARCHESE Mario in esito al giudizio abbreviato, il reato contestato è quello di tentato omicidio volontario, non potendosi in senso contrario invocare le dichiarazioni di MARCHESE Mario, LA TORRE Guido e SPARACIO Luigi, i quali con accenti diversi hanno comunque escluso che obiettivo di Mulé e CUSCINÀ fosse effettivamente quello di uccidere qualcuno degli occupanti dell’autovettura blindata guidata da Rizzo Ignazio, sottolineando la natura prevalentemente dimostrativa del gesto, o il reale scopo degli sparatori, che sarebbe stato quello di rendere inutilizzabile l’autovettura blindata ed obbligare i componenti del gruppo avversario a fare uso di autovetture comuni. Al di là delle sensazioni diffuse nell’ambiente, probabilmente anche in virtù di una certa approssimazione organizzativa che risente del fatto che l’attentato fu concepito su due piedi al solo scopo di reagire immediatamente all’attentato a CORDIMA Franco, va evidenziata la concreta potenzialità offensiva della condotta nonostante gli obiettivi si trovassero su un’autovettura blindata, dovendosi ribadire le considerazioni già fatte in ordine all’incidenza che l’utilizzazione di autoveicoli di questo tipo può avere sulla configurabilità del tentato omicidio: il carattere solitamente “artigianale” della blindatura ed il connesso rischio del cedimento soprattutto in caso di colpi concentrati in un solo punto di essa, la mancata adozione di dispositivi di sicurezza che possiedono solo le autovetture blindate di serie, la possibilità che per una ragione qualsiasi gli occupanti dell’autovettura siano costretti a lasciare l’abitacolo, sono tutti elementi che inducono a ritenere probabile la consumazione dell’omicidio e concretamente idonee le condotte degli sparatori, come dimostra ampiamente nel caso di specie la parziale frantumazione del lunotto della Fiat 132 incapace di resistere ai colpi, esplosi peraltro da armi da sparo comuni.

Analogamente a quanto osservato con riferimento all’episodio preso in esame in precedenza, anche l’attentato ai danni di Rizzo Ignazio, Rossano Salvatore e Zito Enzo non può considerarsi premeditato. I tempi nei quali è maturato lo specifico proposito omicida non sono compatibili con la circostanza aggravante contestata, e non è sufficiente a concludere in senso opposto l’inquadramento dell’episodio nel contesto della guerra in corso contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”. Anche se la vicenda è certamente una “puntata” del sanguinoso scontro in atto e se l’attentato a CORDIMA fu un pretesto per dare sfogo ad una volontà di ritorsione con radici assai più lontane, questi elementi rimangono sullo sfondo di un gesto deciso, organizzato ed attuato in maniera estemporanea, concepito come reazione ad un fatto dalle caratteristiche analoghe, ispirato dallo stesso clima di accesa tensione acuitosi dopo l’omicidio Di Blasi.

Sussiste invece l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, in quanto l’attentato è stato posto in essere per agevolare un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p.. Ciò è dimostrato, anche in questo caso, dalle modalità esecutive (il fatto fu commesso in pieno giorno, probabilmente senza alcun travisamento, in una zona ed in un orario compatibili con la presenza di pedoni e di altri veicoli), e dal movente che è in ogni caso riconducibile ai contrasti tra gruppi contrapposti e che determina la consumazione del delitto di sangue come strumento diretto alla risoluzione di tali contrasti attraverso la eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali. Anche in questo caso un’ulteriore conferma della matrice del delitto si trae dalle difficoltà e dall’infruttuosità delle prime indagini, costrette a confrontarsi con la reticenza e la scarsa collaborazione delle stesse vittime dell’attentato. Sempre allo scopo di mettere in evidenza la matrice del delitto, va poi ulteriormente rilevato con sconcerto ed allarme che le modalità di svolgimento dell’episodio denotano l’esistenza di uno scontro senza esclusione di colpi tra gruppi malavitosi ormai pericolosamente padroni di intere zone del territorio cittadino, sicuri di potersi affrontare in qualsiasi condizione dando vita a dei veri e propri duelli da “far west urbano”, con la garanzia dell’impunità e del tutto incuranti di eventuali tragiche conseguenze (per un puro caso fu colpita solamente l’autovettura occupata dai tre dipendenti della U. S. L. n. 41).

Vanno infine dedicate alcune considerazioni (concernenti ovviamente anche gli altri reati per i quali l’imputato ha riportato condanna: omicidio volontario di Caspo Raimondo e reati connessi, capo 31), alla questione della imputabilità di CUSCINÀ Francesco, in ordine alla quale la Corte, dopo avere ascoltato su richiesta della difesa all’udienza del 19 aprile 1999 il prof. Baldassarre Chimenz, ha disposto un accertamento peritale affidato al dott. Nocera, specialista in psichiatria.

Il Chimenz, neuropsichiatra che ha seguito l’evoluzione delle condizioni psichiche del CUSCINÀ durante la sua detenzione, ha riferito che l’imputato, dopo una prima fase in cui era comparsa una depressione ansiosa, avrebbe mostrato, nonostante le terapie farmacologiche praticate, una progressiva accentuazione dei disturbi del comportamento, con alcune manifestazioni di autolesionismo, fino a presentare una vera e propria sintomatologia dissociativa che comporterebbe attualmente una notevole riduzione della capacità di intendere e di volere del CUSCINÀ.

Nella successiva udienza del 21 aprile 1999 la difesa produceva una copiosa documentazione di varia natura riguardante l’imputato, e soprattutto copia di due relazioni concernenti le sue condizioni psichiche, l’una redatta a conclusione di un accertamento peritale dallo stesso prof. Chimenz nel 1984 su incarico del giudice istruttore, a conclusione del quale il perito emetteva un giudizio di totale assenza della capacità di intendere e di volere, relativamente a reati commessi dall’imputato nel febbraio dell’anno precedente e contestualmente lo considerava socialmente pericoloso, l’altra redatta dal dott. Di Stefano nel 1997 su incarico dei familiari dell’imputato nell’ambito di altro procedimento per un omicidio avvenuto nel 1991, che si concludeva analogamente nel senso della esclusione della capacità di intendere e di volere dell’imputato.

La Corte affidava allora nella stessa udienza al dott. Nocera l’incarico di accertare se l’imputato al momento in cui furono commessi i fatti per cui si procede era affetto da patologie di natura psichiatrica o neurologica che incidevano sulla sua capacità di intendere e di volere, ciò anche tenendo conto delle modalità con cui si sarebbero svolti i fatti ascritti secondo gli elementi acquisiti in dibattimento; se tali patologie determinavano un vizio totale o parziale di mente, tale da escludere o da ridurre in maniera penalmente significativa secondo i parametri normativi la sua capacità di intendere e di volere in relazione ai fatti ascritti; se l’imputato in relazione a tale patologie o ad altre eventualmente sopravvenute possa attualmente considerarsi persona socialmente pericolosa.

Presi in esame gli atti processuali e la documentazione messagli a disposizione dalle parti, il perito è comparso all’udienza del 3 maggio 1999, depositando contestualmente una relazione scritta che è stata acquisita e copia della quale trovasi anche nella carpetta contenente gli atti relativi al capo di imputazione in esame.

Presi in esame l’anamnesi personale e familiare dell’imputato ed i risultati dell’esame psichiatrico e di quello psicodiagnostico, il perito ha concluso che il CUSCINÀ è affetto da disturbo di personalità NAS (non altrimenti specificato), presente all’epoca dei fatti, ma del tutto ininfluente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato all’epoca dei fatti. Riportando i risultati della più recente letteratura pschiatrico-forense, il perito ha messo in luce con chiarezza nella sua relazione che il disturbo di personalità, anche se caratterizzato, non comporta difetti di natura cognitiva, mantenendo il soggetto la capacità di comprendere il valore ed il disvalore delle azioni compiute, e può soltanto implicare una difficoltà nel controllo degli impulsi, con incidenza sulla capacità del soggetto di autodeterminarsi in vista del raggiungimento di un obiettivo, circoscritta tuttavia al caso di comportamenti delittuosi di tipo impulsivo ed irrazionale o in delitti sostanzialmente afinalistici, ma del tutto irrilevante in presenze di delitti programmati, tanto più se consumati in un contesto associativo.

Queste conclusioni il perito ha ribadito davanti alla Corte rispondendo ai quesiti e alle ulteriori sollecitazioni delle parti, ed esse appaiono interamente condivisibili perché, a dispetto dei tempi ristretti concessi per l’espletamento dell’incarico (circostanza polemicamente sottolineata dalla difesa), frutto di una indagine approfondita scaturita dall’esame delle condizioni dell’imputato e degli atti processuali.

È significativa, d’altra parte, sotto il profilo del metodo dell’indagine e delle conclusioni, la convergenza con i risultati di un altro accertamento peritale affidato dalla Corte ad un altro specialista in psichiatria e relativo alla capacità di intendere e di volere dell’imputato MAROTTA Gaetano (v. l’illustrazione dei contenuti dell’accertamento e dei risultati dell’indagine nell’ambito dell’analisi dei reati di cui al capo 6).

Anche in quel caso, rilevata l’esistenza di un difetto di personalità, definibile come disturbo antisociale di personalità,  il perito ha escluso conseguenze sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla imputabilità dell’imputato, trattandosi di un modo di essere della persona, di un modo di rapportarsi con l’esterno, e non di una malattia.

Le conclusioni appaiono in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale già richiamato in precedenza, secondo cui, ai fini di una significativa incidenza sulla imputabilità, è necessaria l’esistenza di una infermità ed essa deve riflettersi sullo stato di mente del soggetto valutato con riferimento al singolo episodio criminoso[1]. E correlativamente si afferma che “le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità, sicché l’eventuale difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane privo di rilevanza giuridica[2].

In definitiva, alla luce dell’accertamento espletato, va affermato all’epoca dei fatti per cui è processo il pieno possesso da parte dell’imputato CUSCINÀ Francesco della capacità di intendere e di volere.

 Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1] V. ex multis, Cass. 3.2.1998, Cersosimo; Cass. 7.10.1997, Giordano; Cass. 4.3.1997, PM in proc. Chiatti.

[2] Così testualmente Cass. 19.11.1997, Paesani; ad analoga conclusionbe è pervenuta Cass. 17.4.1997, PG in proc. Mariano, in un caso in cui l’imputato era risultato affetto da disturbo della personalità border-line.