È stato già messo ampiamente in evidenza lo
stretto collegamento probatorio che intercorre tra la vicenda dell’attentato a
Catanzaro Gaetano del 23 luglio 1991 e la successiva scomparsa del giovane
Giuseppe Bombara. Furono infatti le indagini relative a questa seconda vicenda a
fare emergere l’esistenza della prima che non era stata mai denunziata o
altrimenti resa nota in precedenza alle forze dell’ordine (teste Sciacca
Ettore, ud. 5.12.1997), sicché in dibattimento, attesa l’inevitabile
comunanza delle fonti di prova, è sistematicamente accaduto che l’attività
di acquisizione probatoria relativa ad un capo di imputazione si sia sovrapposta
ed intrecciata con quella relativa all’altro; ne deriva che nell’accingersi
ad illustrare le risultanze dibattimentali va innanzitutto fatto un rinvio
generalizzato all’insieme delle considerazioni e delle argomentazioni appena
sviluppate nell’ambito dell’analisi del precedente capo di imputazione.
Va poi osservato che in ordine ai reati di cui
all’odierno capo 28 nel corso dell’udienza preliminare il 22 maggio 1996 si
era costituita parte civile Abate Caterina, madre di Bombara Giuseppe, ma la
costituzione non ha poi avuto ulteriori sbocchi processuali, sicché essa, ai
sensi dell’art. 822 c. p. p., deve intendersi revocata.
In relazione a questa stessa vicenda il Pubblico
Ministero aveva a suo tempo chiesto ed ottenuto la cattura di COSTANTINO
Giovanni e SAMPERI Paolo (capo 43 dell’ordinanza di custodia cautelare del 14
luglio 1995), e quindi richiesto il rinvio a giudizio anche nei confronti di
RIZZO Rosario, non raggiunto dalla misura cautelare perché collaboratore di
giustizia già al momento della richiesta del provvedimento restrittivo; il
SAMPERI aveva depositato un atto di rinuncia all’udienza preliminare e di
richiesta di giudizio immediato, ed il relativo decreto fu emesso dal GIP il 16
luglio 1996, con assegnazione del processo a questa stessa sezione della Corte
di Assise (n. 23/96 R. G.) ed indicazione per il giudizio della stessa udienza
del 3 febbraio 1997, già destinata alla celebrazione del dibattimento a carico
dei coimputati, e nel corso della quale, disattendendo l’opposizione della
difesa, è stata disposta la riunione dei due processi per consentirne la
celebrazione unitaria.
A conclusione delle indagini preliminari per questa
stessa vicenda il Pubblico Ministero ha inoltre chiesto ed ottenuto
l’archiviazione delle posizioni di PULLIA Carmelo, di cui era stata invano
chiesta anche la cattura, e di IDOTTA Marcello (decreto del 10.5.1996, p. 15),
rilevando la scarsa consistenza degli elementi a loro carico, costituiti per il
primo dalle dichiarazioni del solo De Francesco Paolo, e per il secondo del solo
RIZZO Rosario, e l’inutilità del relativo approfondimento dibattimentale.
La scomparsa di Bombara Giuseppe, poco più che
ventenne, fu denunziata presso la stazione dei Carabinieri di Bordonaro dal
padre Salvatore, che era separato dalla moglie e che viveva insieme al figlio e
alla propria madre, il 31 luglio 1991, come si desume dalla copia dell’atto
prodotta dal Pubblico Ministero (ud. 8.5.1999) soprattutto per attribuire data
certa alle circostanze riferite dal Bombara in maniera frammentaria e con molta
approssimazione all’udienza del 5 dicembre 1997. Risulta dal documento
prodotto che, segnalando la scomparsa del figlio, Bombara Salvatore aveva dato
una sommaria descrizione fisica del giovane, indicato l’abbigliamento
presumibilmente da lui indossato al momento della scomparsa e, soprattutto,
precisato la data in cui il ragazzo si era allontanato da casa senza dare più
notizie di sé (“giovedì 25”).
Dopo avere in un primo momento riferito di essersi
incontrato con il figlio per l’ultima volta poco dopo le ore 9 di domenica 18 luglio, immediatamente prima di iniziare un turno di
servizio come stagionale impiegato nelle squadre antincendio della guardia
forestale, allorché il giovane gli aveva reso nota la sua intenzione di
trattenersi presso la casa a mare di proprietà di Carpenzano Raffaele (titolare
della macelleria di Cumia Superiore dove il giovane lavorava come garzone), il
Bombara, convocato una seconda volta per mettere ordine nei riferimenti
cronologici dati in precedenza, ha affermato (ud. 10.5.1999) di essere certo di
avere visto per l’ultima volta il ragazzo nella mattinata di una domenica,
corrispondente all’inizio di un suo turno di servizio; ha poi chiarito quanto
aveva solamente accennato nel 1997, specificando che il lunedì successivo il
figlio aveva telefonato dalla casa a mare del Carpenzano, mentre il giorno
seguente la nonna del giovane (a sua volta madre del teste) gli aveva riferito
che Giuseppe era rientrato per cambiarsi ed era nuovamente uscito da casa per
andare a mare con il Carpenzano. Il mercoledì Bombara Salvatore aveva poi
chiesto ancora notizie del figlio alla nonna, e questa gli aveva riferito di
avere saputo telefonicamente da Carpenzano che il ragazzo non si trovava come al
solito in macelleria, perché alle 7 di quella mattina aveva chiesto al suo
datore di lavoro di essere lasciato nei pressi dello svincolo autostradale
all’inizio del villaggio Santo. Il Bombara a questo punto aveva deciso di
rivolgersi alle forze dell’ordine e si era presentato il giorno successivo,
giovedì, alla stazione dei carabinieri, il cui comandante lo aveva tuttavia
esortato a soprassedere per qualche giorno prima di formalizzare la denuncia,
nella speranza che il giovane si fosse allontanato volontariamente (per una “scappatella”).
Il teste ha così cercato probabilmente di spiegare che, indicando in denuncia
il 25 luglio come il giorno in cui il giovane si era presumibilmente allontanato
da casa, intendeva riferirsi alla data in cui si era recato in caserma per
segnalare la situazione, poiché più esattamente al giorno precedente (al 24
luglio, mercoledì) risaliva l’ultima notizia del giovane (che il Carpenzano
gli aveva detto di avere visto fino alle 7 di mattina) e l’ultimo contatto con
i familiari, precisamente con la nonna, risaliva al giorno ancora precedente
(martedì, 23 luglio 1991).
Su questo quadro faticosamente ricostruito,
soprattutto grazie al preciso riferimento costituito dall’atto di denunzia, si
è poi innestata la contestazione delle dichiarazioni rese da Bombara Salvatore
il 17 maggio 1993, presso gli uffici della Squadra Mobile di Messina, che aveva
verosimilmente ricevuto una delega di indagini scaturita dalle dichiarazioni dei
primi collaboratori di giustizia sentiti sulla vicenda: in quella occasione il
Bombara, evidenziato che il figlio nei giorni immediatamente precedenti alla
scomparsa era stato ospite di Carpenzano nella casa a mare di Rodia, precisò
che il Carpenzano gli aveva riferito di avere visto Giuseppe per l’ultima
volta, lasciandolo presso lo svincolo autostradale di Gazzi, la mattina del
martedì (e non del mercoledì) alle 7 al ritorno da Rodia, dove evidentemente
il ragazzo si era trattenuto la notte precedente. Il Bombara, messo in evidente
difficoltà dalla contestazione (“Io
adesso non ricordo con esattezza se è stato il martedì o il mercoledì… ”),
ha finito per riconoscere che l’indicazione fornita nel 1993, circa il giorno
in cui Carpenzano avrebbe avuto l’ultimo incontro con Giuseppe, dovrebbe
considerarsi più affidabile in quanto data quando era trascorso meno tempo dai
fatti ed il ricordo era certamente migliore (“… se l’ho dichiarato nel 1993 avevo la memoria più lucida.”).
Bombara Giuseppe al momento della scomparsa
lavorava da circa un anno, un anno e mezzo, come garzone presso una macelleria
di proprietà di tale Carpenzano, il cui figlio Raffaele, che di fatto gestiva
l’esercizio nel villaggio di Cumia (quasi coetaneo del Bombara, che non era,
come il teste ha riferito, “molto più
piccolo di lui”), aveva instaurato con il giovane un rapporto di amicizia
e di frequentazione, scaturito anche dalla particolare situazione familiare del
Bombara, il quale, come ha riferito in dibattimento Carpenzano Raffaele nelle
due occasioni in cui è stato sentito (5.12.1997 e 5.5.1999), aveva dei
contrasti con il padre e spesso rientrando a casa non trovava niente di pronto
(“… non aveva una famiglia … vera e propria”): è effettivamente
emerso in dibattimento che i genitori del giovane erano separati da parecchi
anni, e la madre, Abate Caterina, al momento della sua scomparsa era detenuta a
Catania nel carcere di piazza Lanza e non incontrava il figlio dal momento
dell’arresto, avvenuto il 26 novembre 1988, anche se grazie ai contatti
epistolari gli erano noti i contrasti del ragazzo con il padre (legati a
questioni economiche e ai rapporti con la convivente del padre che il genitore
pretendeva fosse chiamata “mamma”
dal ragazzo, come ha specificato la Abate all’udienza del 12.12.1997,
aggiungendo che era stata scarcerata il 13 giugno 1994).
Carpenzano Raffaele ha confermato che il giovane
era stato suo ospite la domenica precedente alla scomparsa nella casa di
villeggiatura di Acqualadroni, ma non è stato in grado di specificare in quale
giorno della settimana successiva, facendo rientro a Messina, il Bombara gli
avesse chiesto di essere lasciato al semaforo nei pressi del villaggio Aldisio
(verosimilmente quello dell’incrocio posto sul prolungamento dello svincolo
autostradale di Gazzi).
La circostanza ha poi trovato una ulteriore
conferma nelle dichiarazioni che, sia pure dopo la contestazione e nell’ambito
di una deposizione le cui caratteristiche sono state già messe in evidenza, ha
reso il già citato Leonardi Antonino, inteso marmitta,
legato da un rapporto di “comparaggio” a Carpenzano Raffaele, alle cui nozze
aveva fatto da testimone, ed abituale frequentatore e cliente della macelleria,
dove aveva conosciuto Bombara Giuseppe, instaurando con il medesimo un rapporto
di amicizia. Il Leonardi ha confermato quanto aveva dichiarato presso gli uffici
della Squadra Mobile il 13 gennaio 1994, e cioè che qualche giorno dopo
l’attentato a Catanzaro Gaetano, incontrando come di consueto il Carpenzano a
bordo della sua autovettura poco dopo le ore 7 del mattino, quando entrambi si
stavano recando sul posto di lavoro, gli aveva chiesto come mai non fosse con
lui il Bombara, ed il Carpenzano gli aveva risposto che lo aveva lasciato nella
zona del villaggio Santo, limitrofo a Bordonaro, perché il Bombara, che aveva
trascorso la notte nella casa al mare di Acqualadroni, aveva l’esigenza di
passare da casa per cambiarsi. Analoga richiesta di notizie il Leonardi aveva
rivolto al Carpenzano anche
successivamente, apprendendo che il Bombara era scomparso senza dare più
notizie di sé, sicché la vicenda era stata oggetto in seguito di ulteriori
commenti con il Carpenzano, incapace, così come Leonardi, di trovare una
spiegazione dell’accaduto.
Ed effettivamente la vicenda della scomparsa del
giovane Bombara Giuseppe era destinata a rimanere senza sbocchi concreti,
archiviata come un caso di “lupara bianca”, secondo l’efficace espressione
usata in dibattimento dalla madre della vittima per riprodurre quanto le avevano
comunicato i Carabinieri in carcere qualche tempo dopo la denunzia della
scomparsa. Anche in tal caso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si
sono rivelate determinanti per aprire inizialmente, nei primi del 1993, qualche
squarcio nello spesso velo di omertà che aveva avvolto la vicenda, e quindi per
consentire di fare piena luce sulle responsabilità degli autori del delitto e
per recuperare, oltre due anni e mezzo dopo i fatti, quanto era rimasto del
cadavere del povero Bombara.
Come hanno riferito in dibattimento i testi Sciacca
e Novena che assistevano il Pubblico Ministero nel momento in cui il 10 gennaio
1994 veniva sentito De Francesco Paolo, e
come emerge dal contenuto del verbale che è stato acquisito, la verbalizzazione
fu ad un tratto interrotta, perché il De Francesco, che era in quel periodo
detenuto presso il carcere di Catanzaro, ricostruite nei termini che sono stati
già illustrati le sue conoscenze in merito alla scomparsa di Bombara Giuseppe e
all’antefatto costituito dall’attentato a Catanzaro Gaetano, manifestò il
timore che, filtrata la notizia del suo “pentimento”, qualcuno potesse
cancellare le tracce del delitto, rimuovendo i resti cadaverici del Bombara dal
luogo dove il giovane era stato seppellito, che era noto al De Francesco. Fu per
queste ragioni che nello stesso pomeriggio del 10 gennaio 1994 fu organizzato un
immediato sopralluogo nella zona indicata dal De Francesco, che indicò il luogo
in cui si era recato qualche anno prima in compagnia di Catanzaro e SAMPERI ed
aveva constatato il recente seppellimento di un corpo.
Quanto fu successivamente rinvenuto nei pressi di
un albero sulla collina che sovrasta il campo di calcio di S. Filippo alla
presenza del Pubblico Ministero e del medico legale appositamente convocato è
ampiamente documentato nel fascicolo fotografico che riunisce i rilievi eseguiti
nel corso del sopralluogo (e che risulta allegato in originale al fascicolo per
il dibattimento del procedimento iscritto al n. 23/96 R. G., scaturito dal
decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di SAMPERI Paolo), ed a cui
è allegata copia di uno stralcio di una mappa che riproduce una parte della
zona sud della città ai fini della localizzazione dell’area in cui avvenne il
rinvenimento. L’esame dei rilievi consente di seguire le varie fasi delle
operazioni eseguite dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio del 10 gennaio
1994, iniziate con la scoperta delle prime due ossa affiorate dal terreno
(presumibilmente relative agli arti superiori della vittima), e proseguite fino
al rinvenimento dell’intero scheletro ed in particolare del teschio, sul quale
era visibile un foro presumibilmente prodotto da un colpo di arma da fuoco.
Nei pressi del cadavere, come ha in particolare
riferito l’ispettore Sciacca che era tra i presenti, furono rinvenuti il
frammento di una carta d’identità parzialmente leggibile, con una foto, una
parte di una tessera contenente il numero di codice fiscale, un paio di
calzature in legno, del tipo “zoccoli”, e qualche frammento di stoffa:
elementi che consentirono senza ombra di dubbio di attribuire al Bombara i resti
rinvenuti, e che trovarono la definitiva conferma nel riconoscimento del padre e
dello zio della vittima a cui furono successivamente sottoposti in visione.
L’indagine medico – legale eseguita dal dott.
Asmundo, che è stato esaminato in dibattimento all’udienza del 5.12.1997,
consentì di accertare che i resti appartenevano ad un soggetto di sesso
maschile, di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, alto circa m. 1,60, la cui
morte pressoché immediata era stata determinata da tre colpi di arma da fuoco a
canna corta, calibro 7,65 mm, che avevano raggiunto ed attraversato il cranio
della vittima; uno dei proiettili, di cui fu accertata l’appartenenza a
cartuccia del calibro indicato, fu rinvenuto nella matassa dei capelli che
aderivano ancora al cranio della vittima. L’esame degli indumenti consentì
invece di accertare, come è precisato nella parte corrispondente della
relazione del 19.3.1994, che il giovane al momento della morte indossava un paio
di jeans.
Sulla vicenda dell’omicidio di Bombara Giuseppe
sono stati poi sentiti in dibattimento, oltre a De Francesco Paolo le cui
dichiarazioni sono state già ampiamente esaminate nell’ambito dell’analisi
delle risultanze dibattimentali relative al tentato omicidio di Catanzaro
Gaetano, i collaboratori di giustizia ARNONE
Marcello, LEO Roberto, SPARACIO Luigi, e MARCHESE Mario. Si sono sottoposti
all’esame tutti e tre gli imputati COSTANTINO Giovanni, RIZZO Rosario e
SAMPERI Paolo, che è altresì più volte intervenuto in dibattimento per
rendere dichiarazioni spontanee.
ARNONE Marcello, attribuendo l’origine delle sue
conoscenze a BONASERA Angelo, RIZZO Rosario e forse qualche altra persona di cui
non ha ricordato l’identità, ha dichiarato (udienze del 24.3.1999 e
14.4.1999) che responsabili della morte di Bombara erano RIZZO Rosario,
Catanzaro Gaetano e COSTANTINO Giovanni, che lo avevano attirato in un tranello,
sequestrato e ucciso per vendicare l’attentato subito da Catanzaro, e ne
avevano quindi bruciato il cadavere.
Anche le dichiarazioni di LEO Roberto, sentito il
14 ed il 19 aprile 1999, sono il frutto di notizie prevalentemente apprese da
altre fonti. Era stato l’odierno imputato LEONARDI (che il collaboratore ha
quasi sempre indicato come “Leonardo”) a riferire a LEO Roberto e a LEO
Giovanni, i quali stavano cercando di riorganizzare il gruppo che era stato di
Pippo Leo (di cui LEONARDI aveva sempre fatto parte), che, temendo in
particolare Catanzaro Gaetano, aveva chiesto a D’Arrigo Marcello di mettergli
a disposizione un giovane per attentare alla vita di Catanzaro. Il D’Arrigo
gli aveva mandato un ragazzo incensurato di S. Filippo, a cui LEONARDI aveva
consegnato una pistola per uccidere il Catanzaro. Non essendo conosciuto nella
zona, il Bombara era entrato presso il bar D’Andrea, aveva affrontato il
Catanzaro puntandogli al volto l’arma, ma questa si era inceppata e
l’attentato era fallito. Il giovane era stato quindi individuato da Catanzaro
e dagli altri componenti del gruppo “Mancuso”, sequestrato, costretto a
rivelare il nome del mandante e quindi ucciso.
LEO Roberto ha poi dichiarato che nel 1991, il
pomeriggio del giorno precedente alla scomparsa di Bombara Giuseppe, percorrendo
la strada che dal villaggio Aldisio conduce al villaggio S. Filippo e quindi al
villaggio S. Lucia sopra Contesse, aveva notato la presenza di un gruppetto
composto da Catanzaro Gaetano, ROMEO Simone, SAMPERI Paolo e COSTANTINO
Giovanni, e successivamente, appresa la notizia della scomparsa del Bombara,
aveva collegato le due circostanze, intuendo che i quattro stavano aspettando
che il giovane passasse per fermarlo. Il Pubblico Ministero ha contestato al LEO
che il 25 marzo 1994 aveva invece menzionato, come componenti del gruppetto,
Catanzaro Gaetano, SAMPERI Paolo e De Francesco Paolo, inteso Paolo
‘u longu, ma il collaboratore ha attribuito maggiore affidabilità al
ricordo più recente trasfuso nelle dichiarazioni dibattimentali.
È stata necessaria la contestazione per rammentare
a LEO Roberto anche un’altra parte delle sue dichiarazioni in merito a questa
vicenda che il collaboratore ha mostrato di ricordare in maniera molto
approssimativa. Dell’attentato presso il bar D’Andrea e della successiva
eliminazione dl Bombara era stato infatti lo stesso Catanzaro a parlare nel
novembre 1991 con i cugini del LEO, Giovanni e Domenico, nel corso di un
incontro presso l’abitazione di LEO Giovanni in occasione del quale il
Catanzaro aveva riferito quanto Giovanni e Roberto LEO avrebbero poi appreso da
LEONARDI Antonino. Quest’ultimo, così come il Catanzaro, aveva indicato come
autori dell’uccisione del Bombara lo stesso Catanzaro, SAMPERI Paolo e De
Francesco Paolo.
SPARACIO Luigi, a quanto aveva riferito in ordine
all’attentato a Catanzaro Gaetano, ha aggiunto che il Bombara, che aveva agito
a viso scoperto, era stato riconosciuto da Catanzaro, ed attirato in un tranello
tesogli dallo stesso Catanzaro e da RIZZO Rosario con la collaborazione di
SAMPERI Paolo, appartenente allo stesso gruppo “Mancuso”, che faceva il
macellaio ed era amico del Bombara. Era opinione di LEONARDI Antonino, che
SPARACIO ha indicato quale fonte delle sue conoscenze, che il giovane fosse
stato ucciso da Catanzaro, RIZZO e SAMPERI, e quindi seppellito in qualche
località sconosciuta, dal momento che il Bombara non aveva fatto ritorno a casa
e non si erano più avute notizie di lui.
MARCHESE Mario, anche lui riferendo notizie apprese
de relato¸ ha indicato in RIZZO
Rosario e Catanzaro Gaetano gli autori della soppressione di Bombara, collegando
la vicenda al precedente attentato subito dal Catanzaro che era stato ordinato
da LEONARDI Antonino, inteso Nino u’
nasca.
Tra gli imputati il primo ad essere esaminato è
stato COSTANTINO Giovanni, sentito all’udienza del 18 dicembre 1998, il quale
ha ampiamente ammesso le proprie responsabilità in merito all’omicidio di
Bombara Giuseppe nei termini già illustrati nell’ambito dell’analisi delle
risultanze relative al capo di imputazione che precede, confessando in
particolare di avere preso parte attiva alla individuazione del giovane
attentatore, al suo sequestro e alle sevizie che avevano accompagnato una sorta
di “interrogatorio” a cui il Bombara era stato sottoposto per costringerlo a
rivelare i retroscena dell’attentato al Catanzaro; delle fasi successive
(uccisione del giovane a colpi di pistola ed occultamento del cadavere) si erano
invece direttamente occupati Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo.
RIZZO Rosario, che è stato sentito su questa
vicenda all’udienza del 26 marzo 1999, ha dichiarato che l’omicidio
rappresenta un episodio del conflitto del suo gruppo contro gli altri, quelli
cioè di GALLI, MARCHESE, FERRARA e SPARACIO.
Ricollegato il fatto all’attentato subìto da
Catanzaro al bar del villaggio Aldisio, RIZZO ha riferito che Catanzaro, dopo
avergli riferito telefonicamente dell’agguato dal quale era uscito illeso, gli
comunicò successivamente di avere rintracciato, grazie all’intervento di
Pellegrino Salvatore, il giovane attentatore, che aveva riconosciuto in volto e
che lavorava in una macelleria a Cumia. Dopo un paio di giorni, nel corso di un
successivo incontro presso l’abitazione di Pellegrino Salvatore, dove si
trovavano, oltre a RIZZO e al Catanzaro, anche IDOTTA Marcello, Vento Giuseppe,
COSTANTINO Giovanni e SAMPERI Paolo, era stato deciso di uccidere il giovane,
dopo averlo costretto a rivelare il nome dei mandanti dell’attentato, ed il
Catanzaro aveva preso l’iniziativa, assicurando che la mattina successiva
avrebbe personalmente provveduto a fare sequestrare ed uccidere il Bombara e
dissuadendo RIZZO ed IDOTTA dal partecipare al delitto, dal momento che due
giorni prima avevano già ucciso il
palermitano Maurizio Previtera. Va subito rilevato in proposito che
l’omicidio di Privitera Maurizio, del quale sono effettivamente accusati
nell’ambito di un altro procedimento scaturito dalla stessa Operazione
Peloritana bis anche RIZZO Rosario ed IDOTTA Marcello (capo 45
dell’ordinanza di custodia cautelare del 14.7.1995, oggetto del provvedimento
di separazione adottato dal GIP nel corso dell’udienza preliminare), fu
consumato nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 1991, e ciò priva di
affidabilità il riferimento cronologico fornito da RIZZO Rosario, dal momento
che posticipare l’omicidio di Bombara Giuseppe ad oltre la metà di agosto è
ipotesi del tutto incompatibile con le altre risultanze processuali, che non
autorizzano a dilatare eccessivamente il lasso di tempo intercorso tra la
scomparsa del giovane e la sua morte violenta: lo stesso RIZZO, dimostrando
maggiore lucidità nel corso del controesame, ha affermato che tra l’attentato
a Catanzaro e l’omicidio di Bombara trascorsero non più di tre o quattro
giorni, e ciò impedisce di collocare il secondo episodio in un momento
successivo all’uccisione del Previtera.
Dopo avere pernottato presso l’abitazione di
Pellegrino Salvatore, la mattina successiva, intorno alle sei, il gruppo di
fuoco, composto da SAMPERI, COSTANTINO, Vento e Catanzaro, ricevuto l’assenso
di RIZZO, si era mosso per compiere la missione omicida a bordo di una Lancia
Prisma rubata qualche giorno prima da SAMPERI (ad una Lancia rubata si è riferito anche COSTANTINO Giovanni, ed il
particolare indicato da RIZZO Rosario non risulta trasfuso nell’ordinanza di
custodia cautelare). Intorno alle sette e mezza RIZZO Rosario era a sua volta
uscito da casa in compagnia di IDOTTA e Pellegrino, e dopo un po’ di tempo
(fra le otto e le otto e mezza) i quattro erano rientrati a bordo della Fiat
CROMA di COSTANTINO ed il Catanzaro aveva informato subito RIZZO
dell’esito positivo della missione (“Saro,
tutto a posto […] l’abbiamo ucciso …”), comunicandogli che il
Bombara, prima di morire, aveva confessato di essere stato indotto a commettere
l’attentato a Catanzaro da Nino LEONARDI, inteso Nino
‘u nasca, cognato di Pippo Leo, che, a sua volta incaricato da SPARACIO di
organizzare il delitto, aveva convinto il giovane promettendogli la somma di
venti milioni di lire. Il cadavere del Bombara era stato abbandonato nelle
campagne di S. Filippo, ma, accogliendo un consiglio di RIZZO Rosario, in serata
Vento, SAMPERI e De Francesco Paolo (quest’ultimo, dipendente di un’impresa
di pompe funebri, scelto per la sua dimestichezza a trattare con i cadaveri)
erano andati sul posto e con una pala avevano scavato una buca e sotterrato il
corpo.
SAMPERI Paolo ha nel corso del dibattimento
contestato in maniera vibrante le accuse rivoltegli dai collaboratori di
giustizia, ed ha in un primo momento, all’udienza del 12.12.1997, fatto
rilevare di essere venuto in possesso di due copie del verbale delle
dichiarazioni rese dal collaboratore De Francesco Paolo il 10 gennaio 1994, il
giorno del ritrovamento dei resti cadaverici del Bombara, evidenziando che i due
atti, identici quanto a contenuto, erano diversi nella sottoscrizione, l’uno
essendo firmato solo nella pagina finale dai verbalizzanti, dal collaboratore e
dal Pubblico Ministero, l’altro viceversa essendo firmato in ogni pagina dai
soli verbalizzanti. Ha poi ribadito nel corso del suo esame, all’udienza del
26.4.1999, la richiesta di produrre i due documenti, e la Corte ne ha infine
disposto l’acquisizione, ordinando poi con questa sentenza la trasmissione al
Pubblico Ministero per quanto di sua eventuale competenza del verbale
d’udienza del 12.12.1997 in cui il SAMPERI aveva denunziato l’accaduto,
nonché di tutte le copie acquisite del verbale del 10 gennaio 1994, e ciò allo
scopo di approfondire le ragioni della duplicità lamentata dall’imputato e le
modalità attraverso le quali lo stesso era venuto in possesso di due copie
dello stesso verbale confezionate in maniera diversa. Peraltro, stante
l’identità di contenuto ed il tenore delle dichiarazioni rese in dibattimento
da De Francesco in modo sostanzialmente conforme a quanto il collaboratore aveva
riferito durante le indagini preliminari, il rischio di manipolazioni paventato
dal SAMPERI può essere ragionevolmente escluso, non apparendo l’anomalia
denunciata sintomo di alterazioni pregiudizievoli alla genuinità della fonte di
prova, e dovendosi in ogni caso rimandare ogni valutazione di tipo diverso al
momento dell’esame dell’originale o degli originali del predetto verbale.
SAMPERI ha ammesso di avere conosciuto Bombara
Giuseppe, nonché De Francesco Paolo e Carpenzano Raffaele, ma ha altresì
sottolineato che anche questi ultimi conoscevano Bombara Giuseppe. Ha poi
dichiarato l’imputato che era venuto a sapere subito che il De Francesco aveva
iniziato a collaborare il 15 dicembre 1993, sicché, ove avesse avuto qualcosa
da temere da tale collaborazione, avrebbe avuto, fino al 10 gennaio successivo,
tutto il tempo necessario per fare rimuovere il cadavere del Bombara e
cancellare ogni traccia del delitto. SAMPERI ha poi ammesso la propria amicizia
con Catanzaro Gaetano (peraltro ben nota al Bombara), escludendo che lo stesso
potesse essere stato vittima di un attentato, ed aggiungendo che Catanzaro
conosceva anche Bombara, il quale frequentava il bar D’Andrea.
Anche alla luce delle sollecitazioni
dell’imputato SAMPERI, la Corte ha poi disposto una nuova audizione di
Carpenzano Raffaele, il quale ha innanzitutto negato di conoscere De Francesco
Paolo, ed il giovane raffigurato in alcune fotografie prodotte da SAMPERI, che
secondo l’imputato raffigurerebbero il De Francesco e la motocicletta del
Carpenzano, a dimostrazione dell’esistenza di rapporti diretti tra i due:
Carpenzano ha dichiarato che il colore della sua moto corrisponde a quello del
veicolo raffigurato, ma ha poi affermato che era SAMPERI a ricevere qualche
volta in prestito la sua motocicletta. Carpenzano ha aggiunto che era stato
Leonardi Antonino, inteso marmitta, a
fargli conoscere SAMPERI, mentre LEONARDI Antonino, inteso nasca, è suo compare perché gli ha battezzato la figlia.
Alla luce di questo complesso di risultanze e di
quelle già esaminate in occasione dell’analisi del tentato omicidio di
Catanzaro Gaetano, ritiene la Corte che sia sufficientemente provata la
responsabilità degli odierni imputati RIZZO Rosario, COSTANTINO Giovanni e
SAMPERI Paolo in ordine a tutti i reati a loro ascritti, e cioè, oltre
all’omicidio volontario pluriaggravato ed al connesso reato in materia di
armi, il sequestro di persona, insito nella momentanea privazione della libertà
subita dal Bombara per consentirgli di rivelare i retroscena dell’attentato, e
la soppressione di cadavere aggravata di cui alla lettera d)
del capo di imputazione: quest’ultimo reato infatti, per costante
interpretazione, configura un occultamento del cadavere potenzialmente
permanente, destinato, per le modalità prescelte (ad es. luogo
dell’occultamento), ad attuare una sottrazione definitiva del cadavere alle
ricerche altrui, a nulla rilevando che in concreto il cadavere, fortuitamente, o
in seguito a ricerche, più o meno accurate, o per altre cause, sia stato poi
effettivamente rinvenuto[1].
Un coro unanime di voci attesta il collegamento tra
la vicenda del fallito attentato ai danni di Catanzaro e quella della scomparsa
di Bombara Giuseppe. Anche contributi di modesta portata, perché relativi a
conoscenze apprese de relato,
confermano che la soppressione di Bombara fu l’immediata reazione
all’agguato a Catanzaro, maturato nel clima infuocato che si era sviluppato in
seguito all’omicidio Di Blasi, e che era caratterizzato da un vero e proprio
pullulare di iniziative e di progetti ostili al gruppo “Mancuso – Rizzo”.
L’effettivo verificarsi dell’episodio
dell’attentato trae conferma anche dalle dichiarazioni di chi, come Leonardi
Antonino, inteso marmitta, poi in
dibattimento ha cercato di mutare versione, probabilmente comprendendo meglio il
valore che l’episodio riveste nella prospettiva dell’accusa. L’attentato,
in virtù del dato cronologicamente certo rappresentato dall’intervento di una
pattuglia della Polizia subito dopo la sparatoria, avvenne nel pomeriggio del 23
luglio 1991, martedì, in un momento perfettamente compatibile con quello della
scomparsa di Bombara Giuseppe.
È infatti certo, alla luce delle considerazioni
illustrate in precedenza, che il Bombara non poté dare le ultime notizie di sé
il 18 luglio 1991, come in un primo momento il padre Salvatore aveva riferito in
dibattimento con approssimazione degna di questioni molto meno gravi della
scomparsa di un figlio ventenne. Di gran lunga più affidabile, perché fornita
nell’immediatezza dei fatti e in un contesto del tutto immune dal sospetto di
eventuali attività di inquinamento probatorio, appare l’indicazione data
nell’atto di denunzia del 31 luglio 1991, allorché Bombara Salvatore aveva
fatto coincidere l’allontanamento del figlio con il giovedì precedente, 25
luglio. Tale indicazione, per le ragioni già specificate, va tenuta ferma tanto
rispetto alla ricostruzione fornita dal Bombara in dibattimento, secondo cui
l’ultima notizia del figlio risalirebbe in realtà a mercoledì 24 luglio, che
rispetto a quanto da lui affermato nel 1993, oggetto delle contestazioni dei
difensori, allorché aveva ulteriormente anticipato al martedì mattina (23
luglio) il momento in cui si erano avute le ultime notizie di Giuseppe, o,
meglio, il momento in cui il giovane, secondo quanto riferitogli da Carpenzano
Raffaele, si era fatto lasciare sul viale Gazzi dirigendosi a piedi verso casa.
In presenza di una deposizione dibattimentale costellata di imprecisioni ed
inesattezze, quantomeno relative alla iniziale indicazione del giorno in cui
Bombara Salvatore aveva incontrato il figlio per l’ultima volta, appare arduo
accreditare una versione diversa da quella trasfusa nell’atto di denunzia,
quando il ricordo della successione degli eventi era sicuramente più fresco e,
verosimilmente, era maggiore l’attenzione a fornire indicazioni il più
possibile aderenti alla realtà nella speranza che giovassero al ritrovamento
del congiunto.
Pertanto, anche se l’anticipazione al 24 luglio
della scomparsa e verosimilmente della morte di Bombara non renderebbe la
ricostruzione del tutto incompatibile con quanto emerso in ordine
all’attentato a Catanzaro, è molto più aderente ad una valutazione critica
del complesso delle risultanze dibattimentali ritenere che la scomparsa e
l’omicidio di Bombara Giuseppe siano avvenuti il 25 luglio 1991, due giorni
dopo l’attentato a Catanzaro, lasso di tempo compatibile con la brevissima e
frenetica fase “investigativa” che era seguita all’attentato e che secondo
quanto affermato da tutti i protagonisti della vicenda aveva avuto durata molto
contenuta. Si spiega in tal modo il fatto che il De Francesco abbia potuto
ricevere le prime confidenze di SAMPERI appena tre giorni dopo l’attentato a
Catanzaro.
Il breve lasso di tempo impiegato per risalire a
Bombara Giuseppe quale autore materiale dell’attentato rende credibile la
circostanza che il giovane non fosse per il Catanzaro, che aveva avuto modo di
vederlo al momento dell’aggressione, un volto del tutto nuovo, e che la
difficoltà consistesse non tanto nel sapere chi avesse sparato, quanto nello
scoprire l’identità di quel volto probabilmente già visto all’interno del
bar D’Andrea, o aggirarsi al villaggio Aldisio. Anche se, trattandosi di una
vicenda che lo riguardava direttamente, è presumibile che sia stato il
Catanzaro ad occuparsi personalmente della individuazione del giovane
attentatore, è altrettanto possibile che egli abbia a tal fine attivato,
eventualmente sulla scorta dei pochissimi dati in suo possesso (costituiti dalle
fattezze di un volto e dalla descrizione fisica), la “rete” informativa del
gruppo, giovandosi della collaborazione di Pellegrino Salvatore o di Vento
Giuseppe, personaggi, come il Catanzaro, successivamente deceduti nell’ambito
della decimazione del gruppo “Mancuso – Rizzo” attuata dagli altri gruppi.
Ciò vale tuttavia a spiegare la ragione per cui i collaboratori di giustizia
non hanno saputo compiutamente spiegare le modalità attraverso le quali si
giunse al identificare l’attentatore con il giovane garzone della macelleria
di Carpenzano ubicata a Cumia, ed hanno fornito indicazioni diverse in ordine
all’autore della segnalazione che aveva consentito la scoperta del Bombara.
La ricostruzione più attendibile dell’episodio
poggia evidentemente sulle dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni e De Francesco
Paolo.
Esse, in quanto provenienti da persone appartenenti
allo stesso contesto nel quale maturò il delitto, devono essere privilegiate
rispetto a quelle degli altri collaboratori, anche perché frutto di conoscenze
acquisite in un caso al momento della diretta partecipazione all’omicidio
(ammessa senza riserve da COSTANTINO Giovanni), e nell’altro in una fase
immediatamente successiva e nel quadro del rapporto di assidua frequentazione
con gli autori del delitto instaurato da De Francesco Paolo.
Le dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti
confermano il collegamento tra la scomparsa del Bombara ed il precedente
attentato a Catanzaro Gaetano, inquadrando quest’ultimo nell’offensiva
portata avanti dagli altri gruppi contro il clan “Mancuso – Rizzo”, ed
indicando la prima quale risposta immediata all’attentato: ma, essendo tutte
le loro dichiarazioni frutto di conoscenze apprese de
relato e provenienti da personaggi che, essendo inseriti in altri contesti,
è plausibile ritenere interessati solamente a comprendere la matrice e la
“provenienza” di fatti criminosi che non li riguardavano direttamente,
quando essi si spingono avanti nella indicazione degli autori dell’omicidio
del Bombara o di altri particolari relativi alla esecuzione del delitto, il loro
contributo deve necessariamente cedere il passo alla più affidabile
ricostruzione dei fatti fornita soprattutto da COSTANTINO Giovanni e De
Francesco Paolo. Ciò va affermato per le dichiarazioni di ARNONE Marcello che
ha indicato, quali autori dell’omicidio, COSTANTINO, Catanzaro e RIZZO
Rosario, ma anche per quelle di SPARACIO Luigi, che, citando quale fonte
l’imputato LEONARDI Antonino, ha attribuito la responsabilità dell’omicidio
a Catanzaro, RIZZO e SAMPERI, o di MARCHESE Mario che ha accusato RIZZO Rosario
e Catanzaro Gaetano. Considerazioni non diverse ispira l’esame delle
dichiarazioni di LEO Roberto, che ha mostrato grande difficoltà a ripercorrere
quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari, ed ha ricordato un
episodio che si sarebbe verificato il pomeriggio del giorno precedente alla
scomparsa di Bombara: tuttavia, considerato che il LEO non è stato in grado di
indicare con precisione il momento in cui il Bombara sarebbe scomparso, è più
plausibile che il gruppetto da lui notato lungo la strada che conduce a S.
Giovannello, nei pressi delle case GESCAL, non fosse, come il LEO ha riferito di
avere in un secondo momento intuito, in attesa del passaggio di Bombara, ma
stesse eseguendo un sopralluogo nella zona dove il povero Bombara era già stato
seppellito (potrebbe trattarsi di quello descritto da De Francesco).
La confessione delle proprie responsabilità da
parte di COSTANTINO Giovanni e RIZZO Rosario, che in quanto tale, lo si ripete,
non necessita di riscontri, esime la Corte da ulteriori considerazioni in ordine
alla loro posizione.
Mentre il primo ha confessato la propria
partecipazione al sequestro e all’omicidio del Bombara nei termini già
ampiamente illustrati, il secondo si è attribuito il ruolo di compartecipe a
livello morale dell’omicidio, avendo dato a Catanzaro il proprio assenso ed
essendosi addirittura proposto in un primo momento, almeno stando alle sue
affermazioni, come esecutore materiale del delitto. Che il Catanzaro avvertisse
l’esigenza di portare a conoscenza di RIZZO Rosario non solo la vicenda
dell’attentato subìto nei pressi del bar D’Andrea ma anche il proprio
progetto di vendetta, è pienamente coerente con il ruolo di vertice
dell’intero gruppo che il RIZZO, arrestato il MANCUSO, era chiamato a
svolgere, anche se con riferimento al gruppo delle persone più vicine a MANCUSO
il punto di riferimento continuava ad essere costituito proprio da Catanzaro
Gaetano. La responsabilità di RIZZO Rosario trova poi conferma nelle
dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni, e non viene smentita da De Francesco Paolo
che non lo ha indicato quale mandante o corresponsabile dell’omicidio, ma non
ha escluso che lo fosse, limitandosi ad affermare che Catanzaro, appena sfuggito
ad un attentato, era il più interessato a consumare la rappresaglia. Non
incidono sulla attendibilità della confessione alcuni aspetti della
ricostruzione della vicenda proposta dall’imputato, e segnatamente la
circostanza poco plausibile che il cadavere del Bombara sarebbe stato lasciato
sulla collinetta che sovrasta il campo di calcio di S. Filippo per un’intera
giornata, con il pericolo concreto del ritrovamento e dell’avvio di immediate
indagini, e che solo in serata sarebbe sopravvenuta la sepoltura ad opera di
SAMPERI e De Francesco: è più ragionevole pensare, come ha giustamente
ipotizzato il Pubblico Ministero, che il secondo intervento sia stato fatto per
verificare che la pioggia non avesse fatto venire alla luce il corpo, e a questa
fase avrebbe potuto prendere parte, come affermato da RIZZO, anche De Francesco.
Quest’ultimo, conducendo il Pubblico Ministero e
le forze dell’ordine sul luogo in cui era sepolto il cadavere di Bombara
Giuseppe e consentendone in tal modo il ritrovamento, ha dimostrato con i fatti
di essere in possesso di informazioni di prim’ordine sulla vicenda,
compatibili esclusivamente con una diretta partecipazione a qualcuna delle fasi
in cui la vicenda si è snodata (che De Francesco ha con decisione escluso,
ammettendo di avere solamente allontanato dal luogo della sepoltura il bossolo
di una cartuccia calibro 7,65), ovvero con l’esistenza di rapporti di amicizia
e di frequentazione assai stretti con i protagonisti, tali da giustificare la
confidenza. Il dibattimento non ha invero dissolto del tutto il dubbio che il
ruolo di De Francesco Paolo possa essere stato diverso da quello che il
collaboratore si è attribuito: anche se l’indicazione di De Francesco Paolo
come uno degli esecutori materiali dell’omicidio poggia esclusivamente sulle
dichiarazioni de relato di LEO Roberto, un ruolo diverso, e precisamente la
partecipazione di De Francesco ad un secondo seppellimento o ad una più
accurata sistemazione del cadavere (secondo quanto potrebbe desumersi dalle
affermazioni di RIZZO Rosario), non sembra potersi escludere (si tratterebbe
invero di attribuire uno scopo diverso alla “passeggiata” nella zona di cui
ha riferito il De Francesco per giustificare la conoscenza del luogo esatto in
cui era stato sepolto il giovane), e non è contrastato dalle affermazioni di
COSTANTINO che all’uccisione del Bombara e al seppellimento del cadavere non
ha preso parte.
In ogni caso ipotizzare un coinvolgimento di De
Francesco in termini diversi da quelli riferiti dal collaboratore non giova alla
posizione di SAMPERI Paolo, raggiunto da molteplici e convergenti elementi di
colpevolezza che giustificano ampiamente la sua condanna per l’omicidio di
Bombara Giuseppe ed i reati connessi. A fronte della precisa indicazione del
SAMPERI come corresponsabile del fatto di sangue, proveniente non solo da De
Francesco e COSTANTINO, ma anche da SPARACIO Luigi, LEO Roberto e RIZZO Rosario,
non è possibile adombrare l’ipotesi, a cui è sembrata implicitamente
ispirarsi la combattiva autodifesa dell’imputato, che il De Francesco abbia
deliberatamente sostituito a sé stesso il SAMPERI, attribuendo a quest’ultimo
il ruolo personalmente ed effettivamente avuto nella vicenda.
L’ipotesi è connessa agli elementi evidenziati
da SAMPERI, sia nel corso dell’esame che in occasione delle dichiarazioni
spontanee, dimostrativi, secondo l’imputato, delle contraddizioni insite nella
ricostruzione dei collaboratori, ma legati, in via esclusiva, alle sue
affermazioni. In proposito appare sufficiente rilevare che manca del tutto la
prova che De Francesco conoscesse Bombara a tal punto da poterlo individuare
sentendo citato il solo nome di battesimo: una conoscenza occasionale e
superficiale non è stata peraltro esclusa dallo stesso De Francesco il quale ha
ricordato che a tale possibilità si erano riferiti anche Catanzaro e SAMPERI
quando gli avevano confidato l’omicidio; che peraltro il SAMPERI inizialmente
si fosse volutamente astenuto dal menzionare il nome della vittima o dare altre
indicazioni più precise è plausibile, considerato lo spirito ed il contesto di
quella prima confidenza, finalizzata non tanto a portare un fatto a conoscenza
del De Francesco, quanto a condividere con lui il peso morale di una morte che
probabilmente anche nel SAMPERI suscitava rimorso tanto da indurlo ad uno sfogo
con una delle persone che in quel momento gli erano più vicine. La circostanza
che il SAMPERI fosse poi venuto a conoscenza quasi subito dell’inizio della
collaborazione del De Francesco, e che quindi, prima del ritrovamento dei resti
di Bombara, ove fosse stato coinvolto nell’omicidio e avesse avuto qualcosa da
temere, gli sarebbe stato possibile attivarsi per adottare non meglio precisate
“contromisure”, poggia anch’essa sulle sole affermazioni dell’imputato,
ed inoltre, anche a voler concedere che il SAMPERI sapesse che De Francesco
stava per iniziare a collaborare, non può escludersi che l’imputato abbia
tentato senza riuscirvi di trovare la complicità di qualcuno all’esterno del
carcere per vanificare le eventuali rivelazioni del De Francesco, considerato
che il ritrovamento avvenne a meno di un mese dall’inizio della collaborazione
con la giustizia del De Francesco, e nella stessa giornata in cui il
collaboratore verbalizzava le proprie dichiarazioni in merito all’attentato a
Catanzaro Gaetano e alla scomparsa di Bombara Giuseppe.
Ciò che poi inficia irrimediabilmente
l’autodifesa di SAMPERI è la sua ostinata negazione dell’attentato a
Catanzaro Gaetano, di cui evidentemente l’imputato avverte le implicazioni sul
piano della conferma indiretta che l’episodio fornisce alle accuse nei suoi
confronti. Tutte le risultanze dibattimentali attestano in maniera univoca
l’appartenenza di SAMPERI Paolo al gruppo degli elementi più vicini a MANCUSO
Giorgio, che lo ha menzionato tra coloro che avrebbero dovuto aiutare LEO
Giovanni a consumare nei confronti di MANCUSO la vendetta per l’omicidio del
fratello Giuseppe (avvenuto il 6 settembre 1990), ma che in realtà gli erano
sempre fedeli e lo tenevano informato dei progetti del LEO. Proprio per questa
sua specifica ed indiscussa collocazione criminale il SAMPERI rischiò di cadere
vittima di uno dei primi agguati posti in essere successivamente all’omicidio
di Di Blasi Domenico, allorché il 17 maggio 1991 fu commesso un attentato, il
cui vero obiettivo era Vento Giuseppe, ma in cui rimasero coinvolti anche
Passeri Luigi e SAMPERI Paolo che a motivo di quella appartenenza frequentavano
abitualmente il Vento e gli altri affiliati al gruppo “Mancuso”.
L’imputato non ha negato i suoi stretti rapporti con Catanzaro Gaetano, con il
quale era sempre insieme, escludendo per questa ragione che in quel periodo il
Catanzaro potesse essere stato obiettivo di un agguato senza che lui lo sapesse:
e tuttavia l’affermazione non è persuasiva, considerato il fatto che
l’attentato a Catanzaro Gaetano costituisce un fatto certo, ancorato, in
seguito al dibattimento, ad un dato cronologico preciso, e la cui verificazione
fu ammessa a suo tempo anche da persone, come Leonardi Antonino, inteso marmitta,
che successivamente hanno significativamente tentato di ribaltare il senso ed i
contenuti delle precedenti dichiarazioni.
È invece vero che la ricostruzione fornita dai
collaboratori, e segnatamente da COSTANTINO Giovanni e De Francesco Paolo, trova
puntuali conferme in altri elementi di prova emersi in dibattimento.
Il dibattimento ha dimostrato ampiamente, e la
circostanza non poteva essere smentita da SAMPERI, l’esistenza di rapporti di
amicizia e di frequentazione molto assidua tra l’imputato ed il De Francesco
(quest’ultimo ha detto che si rispettavano come
fratelli), i quali forniscono una cornice adeguata alla confidenza che il
primo avrebbe fatto al secondo in merito alla uccisione del Bombara, e
correlativamente l’imputato non ha dimostrato l’esistenza di ragioni di
risentimento del De Francesco nei suoi confronti che potrebbero spiegare le
gravissime accuse rivoltegli. Tali accuse peraltro non provengono dal solo De
Francesco, ma anche da COSTANTINO Giovanni e da alcuni degli altri collaboratori
sentiti in dibattimento.
Oltre a quanto è stato già messo in evidenza, va
poi rilevato che effettivamente, così come De Francesco aveva appreso da
Catanzaro e SAMPERI, il giovane aveva una situazione familiare particolare,
poiché i genitori erano separati da molto tempo, e la madre, che aveva lasciato
il marito (perché stanca dei suoi maltrattamenti, ha spiegato in dibattimento),
era già detenuta da qualche anno al momento della scomparsa del giovane.
L’arma usata per il delitto, così come si desume
dai risultati dell’indagine medico – legale, fu effettivamente una pistola
calibro 7,65, il cui calibro corrisponde all’indicazione fornita da De
Francesco e COSTANTINO.
La sequenza dei fatti così come emersa dalla
ricostruzione fornita da COSTANTINO e da De Francesco, ma anche da RIZZO
Rosario, è pienamente compatibile
con quanto dichiarato da Carpenzano Raffaele in particolare in occasione della
sua seconda audizione dibattimentale. Il Carpenzano ha ovviamente negato il suo
coinvolgimento nell’attentato a Catanzaro di cui aveva parlato COSTANTINO
Giovanni, affermando che tra le ammissioni che il Bombara aveva fatto prima di
essere ucciso rientrava quella relativa al ruolo di appoggio svolto dal suo
datore di lavoro, ma ha soprattutto escluso di essere stato condotto in campagna
insieme al Bombara e quindi lasciato andare da coloro che avevano trattenuto il
Bombara, ma ha dovuto ammettere di essere stato sostanzialmente l’ultimo a
vederlo prima della scomparsa, allorché il giovane aveva fatto rientro a
Messina insieme a lui e si era fatto lasciare ad un incrocio regolato da un
semaforo: circostanze di tempo e di luogo perfettamente compatibili con la
ricostruzione fornita dalle più affidabili fonti di accusa.
Va infine affermata, con riferimento al delitto più
grave di omicidio, la sussistenza di tutte le aggravanti contestate.
La ricostruzione del fatto, così come resa
possibile dalle dichiarazioni di De Francesco Paolo, ma soprattutto di
COSTANTINO Giovanni che partecipò direttamente al delitto, evidenzia
innanzitutto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577 n. 4 c. p.,
in relazione al n. 4 dell’art. 61 c. p., in quanto al povero Bombara, sia per
indurlo a confessare l’identità del mandante dell’attentato al Catanzaro,
sia forse per appagare il desiderio di vendetta che l’aggressione ed il
pericolo scampato avevano alimentato, furono inflitti trattamenti contrari al più
elementare senso di umanità[2],
quale, ad es., lo spegnimento di una sigaretta su un occhio, diretti a rendere
la punizione più completa e ad accrescere gratuitamente le sofferenze della
vittima, ben consapevole di essere ormai in balia dei propri carnefici.
Richiamate ancora una volta le considerazioni di
carattere generale in ordine agli elementi costitutivi della circostanza
aggravante della premeditazione, va poi rilevato che nel caso di specie
l’esecuzione del programma criminoso, che prevedeva fin dall’inizio
l’uccisione del giovane autore dell’attentato a Catanzaro Gaetano, fu
preceduta da una breve ma sicuramente intensa fase di acquisizione delle
informazioni circa l’identità e le abitudini del Bombara che coinvolse buona
parte degli esponenti di primo piano del gruppo “Mancuso – Rizzo”, le cui
energie furono mobilitate in vista dello scopo. Anche se la ricerca si concluse
in tempi abbastanza ristretti, essi sono compatibili con la configurabilità
dell’aggravante, legata ad una risoluzione criminosa coltivata con fredda e
lucida determinazione del tutto coerente con la personalità e lo spessore
criminale dei protagonisti della vicenda. La circostanza che il sequestro ed il
successivo omicidio costituirono la reazione quasi immediata ad un precedente
attentato non contrasta con la natura premeditata del delitto, deciso subito
dopo il fallimento dell’attentato, quando ancora non era neppure nota
l’identità del giovane aggressore, ed organizzato poi con il coinvolgimento
dell’intero gruppo di appartenenza del Catanzaro.
Su queste ultime considerazioni poggia
l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d.
l. n. 152/91. La conseguenza dell’attentato a Catanzaro Gaetano non fu la
risposta del singolo, ma fu la reazione di un intero gruppo criminale,
minacciato dall’aggressione armata ad uno dei suoi elementi di maggiore
spicco, e per questa ragione coinvolto nel suo insieme nella individuazione e
soppressione del responsabile. A prescindere dalla personalità della giovane
vittima, che è risultata estranea agli ambienti della criminalità organizzata,
è certo che la decisione di uccidere il Bombara maturò e fu attuata
nell’ambito di una strategia di gruppo, ed il delitto fu certamente commesso
avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis
c. p.: lo attesta il velo di omertà che fin dall’inizio avvolse la
vicenda e l’attentato a Catanzaro che ne costituiva il logico precedente, e
che solo in seguito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia cominciò
a squarciarsi. Ne è ulteriore riprova la persistenza di consistenti zone
d’ombra, nell’ambito della ricostruzione della vicenda (come, ad es., quelle
relative all’effettivo ruolo di Leonardi Antonino, inteso marmitta),
frutto di scelte e di reticenze individuali, ma condizionate dal clima di
assoggettamento e di omertà creatosi intorno alla vicenda ed emerso anche in
dibattimento. D’altra parte l’esecuzione del piano omicida non poteva
prescindere dalla piena consapevolezza del potere di condizionamento del
contesto associativo di cui facevano parte gli autori del delitto: diversamente
non si comprenderebbero le modalità di consumazione, pienamente compatibili con
l’eventualità che qualcuno potesse accorgersi di quanto stava per accadere al
Bombara (prelevato a bordo di un’autovettura, e condotto sul luogo scelto per
l’esecuzione, forse addirittura in compagnia di Carpenzano), oppure che,
scandagliando nelle amicizie e nelle frequentazioni del giovane, gli inquirenti
potessero venire in possesso di qualche elemento significativo dal punto di
vista investigativo. Tutto ciò esprime bene la matrice del delitto e giustifica
la contestazione della circostanza aggravante in esame.
Per
la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa
motivazione.