2.3.28.    Omicidio volontario in danno di BOMBARA Giuseppe (capo 28)

È stato già messo ampiamente in evidenza lo stretto collegamento probatorio che intercorre tra la vicenda dell’attentato a Catanzaro Gaetano del 23 luglio 1991 e la successiva scomparsa del giovane Giuseppe Bombara. Furono infatti le indagini relative a questa seconda vicenda a fare emergere l’esistenza della prima che non era stata mai denunziata o altrimenti resa nota in precedenza alle forze dell’ordine (teste Sciacca Ettore, ud. 5.12.1997), sicché in dibattimento, attesa l’inevitabile comunanza delle fonti di prova, è sistematicamente accaduto che l’attività di acquisizione probatoria relativa ad un capo di imputazione si sia sovrapposta ed intrecciata con quella relativa all’altro; ne deriva che nell’accingersi ad illustrare le risultanze dibattimentali va innanzitutto fatto un rinvio generalizzato all’insieme delle considerazioni e delle argomentazioni appena sviluppate nell’ambito dell’analisi del precedente capo di imputazione.

Va poi osservato che in ordine ai reati di cui all’odierno capo 28 nel corso dell’udienza preliminare il 22 maggio 1996 si era costituita parte civile Abate Caterina, madre di Bombara Giuseppe, ma la costituzione non ha poi avuto ulteriori sbocchi processuali, sicché essa, ai sensi dell’art. 822 c. p. p., deve intendersi revocata.

In relazione a questa stessa vicenda il Pubblico Ministero aveva a suo tempo chiesto ed ottenuto la cattura di COSTANTINO Giovanni e SAMPERI Paolo (capo 43 dell’ordinanza di custodia cautelare del 14 luglio 1995), e quindi richiesto il rinvio a giudizio anche nei confronti di RIZZO Rosario, non raggiunto dalla misura cautelare perché collaboratore di giustizia già al momento della richiesta del provvedimento restrittivo; il SAMPERI aveva depositato un atto di rinuncia all’udienza preliminare e di richiesta di giudizio immediato, ed il relativo decreto fu emesso dal GIP il 16 luglio 1996, con assegnazione del processo a questa stessa sezione della Corte di Assise (n. 23/96 R. G.) ed indicazione per il giudizio della stessa udienza del 3 febbraio 1997, già destinata alla celebrazione del dibattimento a carico dei coimputati, e nel corso della quale, disattendendo l’opposizione della difesa, è stata disposta la riunione dei due processi per consentirne la celebrazione unitaria.

A conclusione delle indagini preliminari per questa stessa vicenda il Pubblico Ministero ha inoltre chiesto ed ottenuto l’archiviazione delle posizioni di PULLIA Carmelo, di cui era stata invano chiesta anche la cattura, e di IDOTTA Marcello (decreto del 10.5.1996, p. 15), rilevando la scarsa consistenza degli elementi a loro carico, costituiti per il primo dalle dichiarazioni del solo De Francesco Paolo, e per il secondo del solo RIZZO Rosario, e l’inutilità del relativo approfondimento dibattimentale.

La scomparsa di Bombara Giuseppe, poco più che ventenne, fu denunziata presso la stazione dei Carabinieri di Bordonaro dal padre Salvatore, che era separato dalla moglie e che viveva insieme al figlio e alla propria madre, il 31 luglio 1991, come si desume dalla copia dell’atto prodotta dal Pubblico Ministero (ud. 8.5.1999) soprattutto per attribuire data certa alle circostanze riferite dal Bombara in maniera frammentaria e con molta approssimazione all’udienza del 5 dicembre 1997. Risulta dal documento prodotto che, segnalando la scomparsa del figlio, Bombara Salvatore aveva dato una sommaria descrizione fisica del giovane, indicato l’abbigliamento presumibilmente da lui indossato al momento della scomparsa e, soprattutto, precisato la data in cui il ragazzo si era allontanato da casa senza dare più notizie di sé (“giovedì 25”).

Dopo avere in un primo momento riferito di essersi incontrato con il figlio per l’ultima volta poco dopo le ore 9 di domenica 18 luglio, immediatamente prima di iniziare un turno di servizio come stagionale impiegato nelle squadre antincendio della guardia forestale, allorché il giovane gli aveva reso nota la sua intenzione di trattenersi presso la casa a mare di proprietà di Carpenzano Raffaele (titolare della macelleria di Cumia Superiore dove il giovane lavorava come garzone), il Bombara, convocato una seconda volta per mettere ordine nei riferimenti cronologici dati in precedenza, ha affermato (ud. 10.5.1999) di essere certo di avere visto per l’ultima volta il ragazzo nella mattinata di una domenica, corrispondente all’inizio di un suo turno di servizio; ha poi chiarito quanto aveva solamente accennato nel 1997, specificando che il lunedì successivo il figlio aveva telefonato dalla casa a mare del Carpenzano, mentre il giorno seguente la nonna del giovane (a sua volta madre del teste) gli aveva riferito che Giuseppe era rientrato per cambiarsi ed era nuovamente uscito da casa per andare a mare con il Carpenzano. Il mercoledì Bombara Salvatore aveva poi chiesto ancora notizie del figlio alla nonna, e questa gli aveva riferito di avere saputo telefonicamente da Carpenzano che il ragazzo non si trovava come al solito in macelleria, perché alle 7 di quella mattina aveva chiesto al suo datore di lavoro di essere lasciato nei pressi dello svincolo autostradale all’inizio del villaggio Santo. Il Bombara a questo punto aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e si era presentato il giorno successivo, giovedì, alla stazione dei carabinieri, il cui comandante lo aveva tuttavia esortato a soprassedere per qualche giorno prima di formalizzare la denuncia, nella speranza che il giovane si fosse allontanato volontariamente (per una “scappatella”). Il teste ha così cercato probabilmente di spiegare che, indicando in denuncia il 25 luglio come il giorno in cui il giovane si era presumibilmente allontanato da casa, intendeva riferirsi alla data in cui si era recato in caserma per segnalare la situazione, poiché più esattamente al giorno precedente (al 24 luglio, mercoledì) risaliva l’ultima notizia del giovane (che il Carpenzano gli aveva detto di avere visto fino alle 7 di mattina) e l’ultimo contatto con i familiari, precisamente con la nonna, risaliva al giorno ancora precedente (martedì, 23 luglio 1991).

Su questo quadro faticosamente ricostruito, soprattutto grazie al preciso riferimento costituito dall’atto di denunzia, si è poi innestata la contestazione delle dichiarazioni rese da Bombara Salvatore il 17 maggio 1993, presso gli uffici della Squadra Mobile di Messina, che aveva verosimilmente ricevuto una delega di indagini scaturita dalle dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia sentiti sulla vicenda: in quella occasione il Bombara, evidenziato che il figlio nei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa era stato ospite di Carpenzano nella casa a mare di Rodia, precisò che il Carpenzano gli aveva riferito di avere visto Giuseppe per l’ultima volta, lasciandolo presso lo svincolo autostradale di Gazzi, la mattina del martedì (e non del mercoledì) alle 7 al ritorno da Rodia, dove evidentemente il ragazzo si era trattenuto la notte precedente. Il Bombara, messo in evidente difficoltà dalla contestazione (“Io adesso non ricordo con esattezza se è stato il martedì o il mercoledì… ”), ha finito per riconoscere che l’indicazione fornita nel 1993, circa il giorno in cui Carpenzano avrebbe avuto l’ultimo incontro con Giuseppe, dovrebbe considerarsi più affidabile in quanto data quando era trascorso meno tempo dai fatti ed il ricordo era certamente migliore (“… se l’ho dichiarato nel 1993 avevo la memoria più lucida.”).

Bombara Giuseppe al momento della scomparsa lavorava da circa un anno, un anno e mezzo, come garzone presso una macelleria di proprietà di tale Carpenzano, il cui figlio Raffaele, che di fatto gestiva l’esercizio nel villaggio di Cumia (quasi coetaneo del Bombara, che non era, come il teste ha riferito, “molto più piccolo di lui”), aveva instaurato con il giovane un rapporto di amicizia e di frequentazione, scaturito anche dalla particolare situazione familiare del Bombara, il quale, come ha riferito in dibattimento Carpenzano Raffaele nelle due occasioni in cui è stato sentito (5.12.1997 e 5.5.1999), aveva dei contrasti con il padre e spesso rientrando a casa non trovava niente di pronto (“… non aveva una famiglia … vera e propria”): è effettivamente emerso in dibattimento che i genitori del giovane erano separati da parecchi anni, e la madre, Abate Caterina, al momento della sua scomparsa era detenuta a Catania nel carcere di piazza Lanza e non incontrava il figlio dal momento dell’arresto, avvenuto il 26 novembre 1988, anche se grazie ai contatti epistolari gli erano noti i contrasti del ragazzo con il padre (legati a questioni economiche e ai rapporti con la convivente del padre che il genitore pretendeva fosse chiamata “mamma” dal ragazzo, come ha specificato la Abate all’udienza del 12.12.1997, aggiungendo che era stata scarcerata il 13 giugno 1994).

Carpenzano Raffaele ha confermato che il giovane era stato suo ospite la domenica precedente alla scomparsa nella casa di villeggiatura di Acqualadroni, ma non è stato in grado di specificare in quale giorno della settimana successiva, facendo rientro a Messina, il Bombara gli avesse chiesto di essere lasciato al semaforo nei pressi del villaggio Aldisio (verosimilmente quello dell’incrocio posto sul prolungamento dello svincolo autostradale di Gazzi).

La circostanza ha poi trovato una ulteriore conferma nelle dichiarazioni che, sia pure dopo la contestazione e nell’ambito di una deposizione le cui caratteristiche sono state già messe in evidenza, ha reso il già citato Leonardi Antonino, inteso marmitta, legato da un rapporto di “comparaggio” a Carpenzano Raffaele, alle cui nozze aveva fatto da testimone, ed abituale frequentatore e cliente della macelleria, dove aveva conosciuto Bombara Giuseppe, instaurando con il medesimo un rapporto di amicizia. Il Leonardi ha confermato quanto aveva dichiarato presso gli uffici della Squadra Mobile il 13 gennaio 1994, e cioè che qualche giorno dopo l’attentato a Catanzaro Gaetano, incontrando come di consueto il Carpenzano a bordo della sua autovettura poco dopo le ore 7 del mattino, quando entrambi si stavano recando sul posto di lavoro, gli aveva chiesto come mai non fosse con lui il Bombara, ed il Carpenzano gli aveva risposto che lo aveva lasciato nella zona del villaggio Santo, limitrofo a Bordonaro, perché il Bombara, che aveva trascorso la notte nella casa al mare di Acqualadroni, aveva l’esigenza di passare da casa per cambiarsi. Analoga richiesta di notizie il Leonardi aveva rivolto al Carpenzano  anche successivamente, apprendendo che il Bombara era scomparso senza dare più notizie di sé, sicché la vicenda era stata oggetto in seguito di ulteriori commenti con il Carpenzano, incapace, così come Leonardi, di trovare una spiegazione dell’accaduto.

Ed effettivamente la vicenda della scomparsa del giovane Bombara Giuseppe era destinata a rimanere senza sbocchi concreti, archiviata come un caso di “lupara bianca”, secondo l’efficace espressione usata in dibattimento dalla madre della vittima per riprodurre quanto le avevano comunicato i Carabinieri in carcere qualche tempo dopo la denunzia della scomparsa. Anche in tal caso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si sono rivelate determinanti per aprire inizialmente, nei primi del 1993, qualche squarcio nello spesso velo di omertà che aveva avvolto la vicenda, e quindi per consentire di fare piena luce sulle responsabilità degli autori del delitto e per recuperare, oltre due anni e mezzo dopo i fatti, quanto era rimasto del cadavere del povero Bombara.

Come hanno riferito in dibattimento i testi Sciacca e Novena che assistevano il Pubblico Ministero nel momento in cui il 10 gennaio 1994 veniva sentito De Francesco Paolo,  e come emerge dal contenuto del verbale che è stato acquisito, la verbalizzazione fu ad un tratto interrotta, perché il De Francesco, che era in quel periodo detenuto presso il carcere di Catanzaro, ricostruite nei termini che sono stati già illustrati le sue conoscenze in merito alla scomparsa di Bombara Giuseppe e all’antefatto costituito dall’attentato a Catanzaro Gaetano, manifestò il timore che, filtrata la notizia del suo “pentimento”, qualcuno potesse cancellare le tracce del delitto, rimuovendo i resti cadaverici del Bombara dal luogo dove il giovane era stato seppellito, che era noto al De Francesco. Fu per queste ragioni che nello stesso pomeriggio del 10 gennaio 1994 fu organizzato un immediato sopralluogo nella zona indicata dal De Francesco, che indicò il luogo in cui si era recato qualche anno prima in compagnia di Catanzaro e SAMPERI ed aveva constatato il recente seppellimento di un corpo.

Quanto fu successivamente rinvenuto nei pressi di un albero sulla collina che sovrasta il campo di calcio di S. Filippo alla presenza del Pubblico Ministero e del medico legale appositamente convocato è ampiamente documentato nel fascicolo fotografico che riunisce i rilievi eseguiti nel corso del sopralluogo (e che risulta allegato in originale al fascicolo per il dibattimento del procedimento iscritto al n. 23/96 R. G., scaturito dal decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di SAMPERI Paolo), ed a cui è allegata copia di uno stralcio di una mappa che riproduce una parte della zona sud della città ai fini della localizzazione dell’area in cui avvenne il rinvenimento. L’esame dei rilievi consente di seguire le varie fasi delle operazioni eseguite dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio del 10 gennaio 1994, iniziate con la scoperta delle prime due ossa affiorate dal terreno (presumibilmente relative agli arti superiori della vittima), e proseguite fino al rinvenimento dell’intero scheletro ed in particolare del teschio, sul quale era visibile un foro presumibilmente prodotto da un colpo di arma da fuoco.

Nei pressi del cadavere, come ha in particolare riferito l’ispettore Sciacca che era tra i presenti, furono rinvenuti il frammento di una carta d’identità parzialmente leggibile, con una foto, una parte di una tessera contenente il numero di codice fiscale, un paio di calzature in legno, del tipo “zoccoli”, e qualche frammento di stoffa: elementi che consentirono senza ombra di dubbio di attribuire al Bombara i resti rinvenuti, e che trovarono la definitiva conferma nel riconoscimento del padre e dello zio della vittima a cui furono successivamente sottoposti in visione.

L’indagine medico – legale eseguita dal dott. Asmundo, che è stato esaminato in dibattimento all’udienza del 5.12.1997, consentì di accertare che i resti appartenevano ad un soggetto di sesso maschile, di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, alto circa m. 1,60, la cui morte pressoché immediata era stata determinata da tre colpi di arma da fuoco a canna corta, calibro 7,65 mm, che avevano raggiunto ed attraversato il cranio della vittima; uno dei proiettili, di cui fu accertata l’appartenenza a cartuccia del calibro indicato, fu rinvenuto nella matassa dei capelli che aderivano ancora al cranio della vittima. L’esame degli indumenti consentì invece di accertare, come è precisato nella parte corrispondente della relazione del 19.3.1994, che il giovane al momento della morte indossava un paio di jeans.

Sulla vicenda dell’omicidio di Bombara Giuseppe sono stati poi sentiti in dibattimento, oltre a De Francesco Paolo le cui dichiarazioni sono state già ampiamente esaminate nell’ambito dell’analisi delle risultanze dibattimentali relative al tentato omicidio di Catanzaro Gaetano, i collaboratori di giustizia  ARNONE Marcello, LEO Roberto, SPARACIO Luigi, e MARCHESE Mario. Si sono sottoposti all’esame tutti e tre gli imputati COSTANTINO Giovanni, RIZZO Rosario e SAMPERI Paolo, che è altresì più volte intervenuto in dibattimento per rendere dichiarazioni spontanee.

ARNONE Marcello, attribuendo l’origine delle sue conoscenze a BONASERA Angelo, RIZZO Rosario e forse qualche altra persona di cui non ha ricordato l’identità, ha dichiarato (udienze del 24.3.1999 e 14.4.1999) che responsabili della morte di Bombara erano RIZZO Rosario, Catanzaro Gaetano e COSTANTINO Giovanni, che lo avevano attirato in un tranello, sequestrato e ucciso per vendicare l’attentato subito da Catanzaro, e ne avevano quindi bruciato il cadavere.

Anche le dichiarazioni di LEO Roberto, sentito il 14 ed il 19 aprile 1999, sono il frutto di notizie prevalentemente apprese da altre fonti. Era stato l’odierno imputato LEONARDI (che il collaboratore ha quasi sempre indicato come “Leonardo”) a riferire a LEO Roberto e a LEO Giovanni, i quali stavano cercando di riorganizzare il gruppo che era stato di Pippo Leo (di cui LEONARDI aveva sempre fatto parte), che, temendo in particolare Catanzaro Gaetano, aveva chiesto a D’Arrigo Marcello di mettergli a disposizione un giovane per attentare alla vita di Catanzaro. Il D’Arrigo gli aveva mandato un ragazzo incensurato di S. Filippo, a cui LEONARDI aveva consegnato una pistola per uccidere il Catanzaro. Non essendo conosciuto nella zona, il Bombara era entrato presso il bar D’Andrea, aveva affrontato il Catanzaro puntandogli al volto l’arma, ma questa si era inceppata e l’attentato era fallito. Il giovane era stato quindi individuato da Catanzaro e dagli altri componenti del gruppo “Mancuso”, sequestrato, costretto a rivelare il nome del mandante e quindi ucciso.

LEO Roberto ha poi dichiarato che nel 1991, il pomeriggio del giorno precedente alla scomparsa di Bombara Giuseppe, percorrendo la strada che dal villaggio Aldisio conduce al villaggio S. Filippo e quindi al villaggio S. Lucia sopra Contesse, aveva notato la presenza di un gruppetto composto da Catanzaro Gaetano, ROMEO Simone, SAMPERI Paolo e COSTANTINO Giovanni, e successivamente, appresa la notizia della scomparsa del Bombara, aveva collegato le due circostanze, intuendo che i quattro stavano aspettando che il giovane passasse per fermarlo. Il Pubblico Ministero ha contestato al LEO che il 25 marzo 1994 aveva invece menzionato, come componenti del gruppetto, Catanzaro Gaetano, SAMPERI Paolo e De Francesco Paolo, inteso Paolo ‘u longu, ma il collaboratore ha attribuito maggiore affidabilità al ricordo più recente trasfuso nelle dichiarazioni dibattimentali.

È stata necessaria la contestazione per rammentare a LEO Roberto anche un’altra parte delle sue dichiarazioni in merito a questa vicenda che il collaboratore ha mostrato di ricordare in maniera molto approssimativa. Dell’attentato presso il bar D’Andrea e della successiva eliminazione dl Bombara era stato infatti lo stesso Catanzaro a parlare nel novembre 1991 con i cugini del LEO, Giovanni e Domenico, nel corso di un incontro presso l’abitazione di LEO Giovanni in occasione del quale il Catanzaro aveva riferito quanto Giovanni e Roberto LEO avrebbero poi appreso da LEONARDI Antonino. Quest’ultimo, così come il Catanzaro, aveva indicato come autori dell’uccisione del Bombara lo stesso Catanzaro, SAMPERI Paolo e De Francesco Paolo.

SPARACIO Luigi, a quanto aveva riferito in ordine all’attentato a Catanzaro Gaetano, ha aggiunto che il Bombara, che aveva agito a viso scoperto, era stato riconosciuto da Catanzaro, ed attirato in un tranello tesogli dallo stesso Catanzaro e da RIZZO Rosario con la collaborazione di SAMPERI Paolo, appartenente allo stesso gruppo “Mancuso”, che faceva il macellaio ed era amico del Bombara. Era opinione di LEONARDI Antonino, che SPARACIO ha indicato quale fonte delle sue conoscenze, che il giovane fosse stato ucciso da Catanzaro, RIZZO e SAMPERI, e quindi seppellito in qualche località sconosciuta, dal momento che il Bombara non aveva fatto ritorno a casa e non si erano più avute notizie di lui.

MARCHESE Mario, anche lui riferendo notizie apprese de relato¸ ha indicato in RIZZO Rosario e Catanzaro Gaetano gli autori della soppressione di Bombara, collegando la vicenda al precedente attentato subito dal Catanzaro che era stato ordinato da LEONARDI Antonino, inteso Nino u’ nasca.

Tra gli imputati il primo ad essere esaminato è stato COSTANTINO Giovanni, sentito all’udienza del 18 dicembre 1998, il quale ha ampiamente ammesso le proprie responsabilità in merito all’omicidio di Bombara Giuseppe nei termini già illustrati nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative al capo di imputazione che precede, confessando in particolare di avere preso parte attiva alla individuazione del giovane attentatore, al suo sequestro e alle sevizie che avevano accompagnato una sorta di “interrogatorio” a cui il Bombara era stato sottoposto per costringerlo a rivelare i retroscena dell’attentato al Catanzaro; delle fasi successive (uccisione del giovane a colpi di pistola ed occultamento del cadavere) si erano invece direttamente occupati Vento Giuseppe e SAMPERI Paolo.

RIZZO Rosario, che è stato sentito su questa vicenda all’udienza del 26 marzo 1999, ha dichiarato che l’omicidio rappresenta un episodio del conflitto del suo gruppo contro gli altri, quelli cioè di GALLI, MARCHESE, FERRARA e SPARACIO.

Ricollegato il fatto all’attentato subìto da Catanzaro al bar del villaggio Aldisio, RIZZO ha riferito che Catanzaro, dopo avergli riferito telefonicamente dell’agguato dal quale era uscito illeso, gli comunicò successivamente di avere rintracciato, grazie all’intervento di Pellegrino Salvatore, il giovane attentatore, che aveva riconosciuto in volto e che lavorava in una macelleria a Cumia. Dopo un paio di giorni, nel corso di un successivo incontro presso l’abitazione di Pellegrino Salvatore, dove si trovavano, oltre a RIZZO e al Catanzaro, anche IDOTTA Marcello, Vento Giuseppe, COSTANTINO Giovanni e SAMPERI Paolo, era stato deciso di uccidere il giovane, dopo averlo costretto a rivelare il nome dei mandanti dell’attentato, ed il Catanzaro aveva preso l’iniziativa, assicurando che la mattina successiva avrebbe personalmente provveduto a fare sequestrare ed uccidere il Bombara e dissuadendo RIZZO ed IDOTTA dal partecipare al delitto, dal momento che due giorni prima avevano già ucciso il palermitano Maurizio Previtera. Va subito rilevato in proposito che l’omicidio di Privitera Maurizio, del quale sono effettivamente accusati nell’ambito di un altro procedimento scaturito dalla stessa Operazione Peloritana bis anche RIZZO Rosario ed IDOTTA Marcello (capo 45 dell’ordinanza di custodia cautelare del 14.7.1995, oggetto del provvedimento di separazione adottato dal GIP nel corso dell’udienza preliminare), fu consumato nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 1991, e ciò priva di affidabilità il riferimento cronologico fornito da RIZZO Rosario, dal momento che posticipare l’omicidio di Bombara Giuseppe ad oltre la metà di agosto è ipotesi del tutto incompatibile con le altre risultanze processuali, che non autorizzano a dilatare eccessivamente il lasso di tempo intercorso tra la scomparsa del giovane e la sua morte violenta: lo stesso RIZZO, dimostrando maggiore lucidità nel corso del controesame, ha affermato che tra l’attentato a Catanzaro e l’omicidio di Bombara trascorsero non più di tre o quattro giorni, e ciò impedisce di collocare il secondo episodio in un momento successivo all’uccisione del Previtera.

Dopo avere pernottato presso l’abitazione di Pellegrino Salvatore, la mattina successiva, intorno alle sei, il gruppo di fuoco, composto da SAMPERI, COSTANTINO, Vento e Catanzaro, ricevuto l’assenso di RIZZO, si era mosso per compiere la missione omicida a bordo di una Lancia Prisma rubata qualche giorno prima da SAMPERI (ad una Lancia rubata si è riferito anche COSTANTINO Giovanni, ed il particolare indicato da RIZZO Rosario non risulta trasfuso nell’ordinanza di custodia cautelare). Intorno alle sette e mezza RIZZO Rosario era a sua volta uscito da casa in compagnia di IDOTTA e Pellegrino, e dopo un po’ di tempo (fra le otto e le otto e mezza) i quattro erano rientrati a bordo della Fiat CROMA di COSTANTINO ed il Catanzaro aveva informato subito RIZZO dell’esito positivo della missione (“Saro, tutto a posto […] l’abbiamo ucciso …”), comunicandogli che il Bombara, prima di morire, aveva confessato di essere stato indotto a commettere l’attentato a Catanzaro da Nino LEONARDI, inteso Nino ‘u nasca, cognato di Pippo Leo, che, a sua volta incaricato da SPARACIO di organizzare il delitto, aveva convinto il giovane promettendogli la somma di venti milioni di lire. Il cadavere del Bombara era stato abbandonato nelle campagne di S. Filippo, ma, accogliendo un consiglio di RIZZO Rosario, in serata Vento, SAMPERI e De Francesco Paolo (quest’ultimo, dipendente di un’impresa di pompe funebri, scelto per la sua dimestichezza a trattare con i cadaveri) erano andati sul posto e con una pala avevano scavato una buca e sotterrato il corpo.

SAMPERI Paolo ha nel corso del dibattimento contestato in maniera vibrante le accuse rivoltegli dai collaboratori di giustizia, ed ha in un primo momento, all’udienza del 12.12.1997, fatto rilevare di essere venuto in possesso di due copie del verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore De Francesco Paolo il 10 gennaio 1994, il giorno del ritrovamento dei resti cadaverici del Bombara, evidenziando che i due atti, identici quanto a contenuto, erano diversi nella sottoscrizione, l’uno essendo firmato solo nella pagina finale dai verbalizzanti, dal collaboratore e dal Pubblico Ministero, l’altro viceversa essendo firmato in ogni pagina dai soli verbalizzanti. Ha poi ribadito nel corso del suo esame, all’udienza del 26.4.1999, la richiesta di produrre i due documenti, e la Corte ne ha infine disposto l’acquisizione, ordinando poi con questa sentenza la trasmissione al Pubblico Ministero per quanto di sua eventuale competenza del verbale d’udienza del 12.12.1997 in cui il SAMPERI aveva denunziato l’accaduto, nonché di tutte le copie acquisite del verbale del 10 gennaio 1994, e ciò allo scopo di approfondire le ragioni della duplicità lamentata dall’imputato e le modalità attraverso le quali lo stesso era venuto in possesso di due copie dello stesso verbale confezionate in maniera diversa. Peraltro, stante l’identità di contenuto ed il tenore delle dichiarazioni rese in dibattimento da De Francesco in modo sostanzialmente conforme a quanto il collaboratore aveva riferito durante le indagini preliminari, il rischio di manipolazioni paventato dal SAMPERI può essere ragionevolmente escluso, non apparendo l’anomalia denunciata sintomo di alterazioni pregiudizievoli alla genuinità della fonte di prova, e dovendosi in ogni caso rimandare ogni valutazione di tipo diverso al momento dell’esame dell’originale o degli originali del predetto verbale.

SAMPERI ha ammesso di avere conosciuto Bombara Giuseppe, nonché De Francesco Paolo e Carpenzano Raffaele, ma ha altresì sottolineato che anche questi ultimi conoscevano Bombara Giuseppe. Ha poi dichiarato l’imputato che era venuto a sapere subito che il De Francesco aveva iniziato a collaborare il 15 dicembre 1993, sicché, ove avesse avuto qualcosa da temere da tale collaborazione, avrebbe avuto, fino al 10 gennaio successivo, tutto il tempo necessario per fare rimuovere il cadavere del Bombara e cancellare ogni traccia del delitto. SAMPERI ha poi ammesso la propria amicizia con Catanzaro Gaetano (peraltro ben nota al Bombara), escludendo che lo stesso potesse essere stato vittima di un attentato, ed aggiungendo che Catanzaro conosceva anche Bombara, il quale frequentava il bar D’Andrea.

Anche alla luce delle sollecitazioni dell’imputato SAMPERI, la Corte ha poi disposto una nuova audizione di Carpenzano Raffaele, il quale ha innanzitutto negato di conoscere De Francesco Paolo, ed il giovane raffigurato in alcune fotografie prodotte da SAMPERI, che secondo l’imputato raffigurerebbero il De Francesco e la motocicletta del Carpenzano, a dimostrazione dell’esistenza di rapporti diretti tra i due: Carpenzano ha dichiarato che il colore della sua moto corrisponde a quello del veicolo raffigurato, ma ha poi affermato che era SAMPERI a ricevere qualche volta in prestito la sua motocicletta. Carpenzano ha aggiunto che era stato Leonardi Antonino, inteso marmitta, a fargli conoscere SAMPERI, mentre LEONARDI Antonino, inteso nasca, è suo compare perché gli ha battezzato la figlia.

Alla luce di questo complesso di risultanze e di quelle già esaminate in occasione dell’analisi del tentato omicidio di Catanzaro Gaetano, ritiene la Corte che sia sufficientemente provata la responsabilità degli odierni imputati RIZZO Rosario, COSTANTINO Giovanni e SAMPERI Paolo in ordine a tutti i reati a loro ascritti, e cioè, oltre all’omicidio volontario pluriaggravato ed al connesso reato in materia di armi, il sequestro di persona, insito nella momentanea privazione della libertà subita dal Bombara per consentirgli di rivelare i retroscena dell’attentato, e la soppressione di cadavere aggravata di cui alla lettera d) del capo di imputazione: quest’ultimo reato infatti, per costante interpretazione, configura un occultamento del cadavere potenzialmente permanente, destinato, per le modalità prescelte (ad es. luogo dell’occultamento), ad attuare una sottrazione definitiva del cadavere alle ricerche altrui, a nulla rilevando che in concreto il cadavere, fortuitamente, o in seguito a ricerche, più o meno accurate, o per altre cause, sia stato poi effettivamente rinvenuto[1].

Un coro unanime di voci attesta il collegamento tra la vicenda del fallito attentato ai danni di Catanzaro e quella della scomparsa di Bombara Giuseppe. Anche contributi di modesta portata, perché relativi a conoscenze apprese de relato, confermano che la soppressione di Bombara fu l’immediata reazione all’agguato a Catanzaro, maturato nel clima infuocato che si era sviluppato in seguito all’omicidio Di Blasi, e che era caratterizzato da un vero e proprio pullulare di iniziative e di progetti ostili al gruppo “Mancuso – Rizzo”.

L’effettivo verificarsi dell’episodio dell’attentato trae conferma anche dalle dichiarazioni di chi, come Leonardi Antonino, inteso marmitta, poi in dibattimento ha cercato di mutare versione, probabilmente comprendendo meglio il valore che l’episodio riveste nella prospettiva dell’accusa. L’attentato, in virtù del dato cronologicamente certo rappresentato dall’intervento di una pattuglia della Polizia subito dopo la sparatoria, avvenne nel pomeriggio del 23 luglio 1991, martedì, in un momento perfettamente compatibile con quello della scomparsa di Bombara Giuseppe.

È infatti certo, alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza, che il Bombara non poté dare le ultime notizie di sé il 18 luglio 1991, come in un primo momento il padre Salvatore aveva riferito in dibattimento con approssimazione degna di questioni molto meno gravi della scomparsa di un figlio ventenne. Di gran lunga più affidabile, perché fornita nell’immediatezza dei fatti e in un contesto del tutto immune dal sospetto di eventuali attività di inquinamento probatorio, appare l’indicazione data nell’atto di denunzia del 31 luglio 1991, allorché Bombara Salvatore aveva fatto coincidere l’allontanamento del figlio con il giovedì precedente, 25 luglio. Tale indicazione, per le ragioni già specificate, va tenuta ferma tanto rispetto alla ricostruzione fornita dal Bombara in dibattimento, secondo cui l’ultima notizia del figlio risalirebbe in realtà a mercoledì 24 luglio, che rispetto a quanto da lui affermato nel 1993, oggetto delle contestazioni dei difensori, allorché aveva ulteriormente anticipato al martedì mattina (23 luglio) il momento in cui si erano avute le ultime notizie di Giuseppe, o, meglio, il momento in cui il giovane, secondo quanto riferitogli da Carpenzano Raffaele, si era fatto lasciare sul viale Gazzi dirigendosi a piedi verso casa. In presenza di una deposizione dibattimentale costellata di imprecisioni ed inesattezze, quantomeno relative alla iniziale indicazione del giorno in cui Bombara Salvatore aveva incontrato il figlio per l’ultima volta, appare arduo accreditare una versione diversa da quella trasfusa nell’atto di denunzia, quando il ricordo della successione degli eventi era sicuramente più fresco e, verosimilmente, era maggiore l’attenzione a fornire indicazioni il più possibile aderenti alla realtà nella speranza che giovassero al ritrovamento del congiunto.

Pertanto, anche se l’anticipazione al 24 luglio della scomparsa e verosimilmente della morte di Bombara non renderebbe la ricostruzione del tutto incompatibile con quanto emerso in ordine all’attentato a Catanzaro, è molto più aderente ad una valutazione critica del complesso delle risultanze dibattimentali ritenere che la scomparsa e l’omicidio di Bombara Giuseppe siano avvenuti il 25 luglio 1991, due giorni dopo l’attentato a Catanzaro, lasso di tempo compatibile con la brevissima e frenetica fase “investigativa” che era seguita all’attentato e che secondo quanto affermato da tutti i protagonisti della vicenda aveva avuto durata molto contenuta. Si spiega in tal modo il fatto che il De Francesco abbia potuto ricevere le prime confidenze di SAMPERI appena tre giorni dopo l’attentato a Catanzaro.

Il breve lasso di tempo impiegato per risalire a Bombara Giuseppe quale autore materiale dell’attentato rende credibile la circostanza che il giovane non fosse per il Catanzaro, che aveva avuto modo di vederlo al momento dell’aggressione, un volto del tutto nuovo, e che la difficoltà consistesse non tanto nel sapere chi avesse sparato, quanto nello scoprire l’identità di quel volto probabilmente già visto all’interno del bar D’Andrea, o aggirarsi al villaggio Aldisio. Anche se, trattandosi di una vicenda che lo riguardava direttamente, è presumibile che sia stato il Catanzaro ad occuparsi personalmente della individuazione del giovane attentatore, è altrettanto possibile che egli abbia a tal fine attivato, eventualmente sulla scorta dei pochissimi dati in suo possesso (costituiti dalle fattezze di un volto e dalla descrizione fisica), la “rete” informativa del gruppo, giovandosi della collaborazione di Pellegrino Salvatore o di Vento Giuseppe, personaggi, come il Catanzaro, successivamente deceduti nell’ambito della decimazione del gruppo “Mancuso – Rizzo” attuata dagli altri gruppi. Ciò vale tuttavia a spiegare la ragione per cui i collaboratori di giustizia non hanno saputo compiutamente spiegare le modalità attraverso le quali si giunse al identificare l’attentatore con il giovane garzone della macelleria di Carpenzano ubicata a Cumia, ed hanno fornito indicazioni diverse in ordine all’autore della segnalazione che aveva consentito la scoperta del Bombara.

La ricostruzione più attendibile dell’episodio poggia evidentemente sulle dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni e De Francesco Paolo.

Esse, in quanto provenienti da persone appartenenti allo stesso contesto nel quale maturò il delitto, devono essere privilegiate rispetto a quelle degli altri collaboratori, anche perché frutto di conoscenze acquisite in un caso al momento della diretta partecipazione all’omicidio (ammessa senza riserve da COSTANTINO Giovanni), e nell’altro in una fase immediatamente successiva e nel quadro del rapporto di assidua frequentazione con gli autori del delitto instaurato da De Francesco Paolo.

Le dichiarazioni degli altri collaboratori sentiti confermano il collegamento tra la scomparsa del Bombara ed il precedente attentato a Catanzaro Gaetano, inquadrando quest’ultimo nell’offensiva portata avanti dagli altri gruppi contro il clan “Mancuso – Rizzo”, ed indicando la prima quale risposta immediata all’attentato: ma, essendo tutte le loro dichiarazioni frutto di conoscenze apprese de relato e provenienti da personaggi che, essendo inseriti in altri contesti, è plausibile ritenere interessati solamente a comprendere la matrice e la “provenienza” di fatti criminosi che non li riguardavano direttamente, quando essi si spingono avanti nella indicazione degli autori dell’omicidio del Bombara o di altri particolari relativi alla esecuzione del delitto, il loro contributo deve necessariamente cedere il passo alla più affidabile ricostruzione dei fatti fornita soprattutto da COSTANTINO Giovanni e De Francesco Paolo. Ciò va affermato per le dichiarazioni di ARNONE Marcello che ha indicato, quali autori dell’omicidio, COSTANTINO, Catanzaro e RIZZO Rosario, ma anche per quelle di SPARACIO Luigi, che, citando quale fonte l’imputato LEONARDI Antonino, ha attribuito la responsabilità dell’omicidio a Catanzaro, RIZZO e SAMPERI, o di MARCHESE Mario che ha accusato RIZZO Rosario e Catanzaro Gaetano. Considerazioni non diverse ispira l’esame delle dichiarazioni di LEO Roberto, che ha mostrato grande difficoltà a ripercorrere quanto aveva riferito nel corso delle indagini preliminari, ed ha ricordato un episodio che si sarebbe verificato il pomeriggio del giorno precedente alla scomparsa di Bombara: tuttavia, considerato che il LEO non è stato in grado di indicare con precisione il momento in cui il Bombara sarebbe scomparso, è più plausibile che il gruppetto da lui notato lungo la strada che conduce a S. Giovannello, nei pressi delle case GESCAL, non fosse, come il LEO ha riferito di avere in un secondo momento intuito, in attesa del passaggio di Bombara, ma stesse eseguendo un sopralluogo nella zona dove il povero Bombara era già stato seppellito (potrebbe trattarsi di quello descritto da De Francesco).

La confessione delle proprie responsabilità da parte di COSTANTINO Giovanni e RIZZO Rosario, che in quanto tale, lo si ripete, non necessita di riscontri, esime la Corte da ulteriori considerazioni in ordine alla loro posizione.

Mentre il primo ha confessato la propria partecipazione al sequestro e all’omicidio del Bombara nei termini già ampiamente illustrati, il secondo si è attribuito il ruolo di compartecipe a livello morale dell’omicidio, avendo dato a Catanzaro il proprio assenso ed essendosi addirittura proposto in un primo momento, almeno stando alle sue affermazioni, come esecutore materiale del delitto. Che il Catanzaro avvertisse l’esigenza di portare a conoscenza di RIZZO Rosario non solo la vicenda dell’attentato subìto nei pressi del bar D’Andrea ma anche il proprio progetto di vendetta, è pienamente coerente con il ruolo di vertice dell’intero gruppo che il RIZZO, arrestato il MANCUSO, era chiamato a svolgere, anche se con riferimento al gruppo delle persone più vicine a MANCUSO il punto di riferimento continuava ad essere costituito proprio da Catanzaro Gaetano. La responsabilità di RIZZO Rosario trova poi conferma nelle dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni, e non viene smentita da De Francesco Paolo che non lo ha indicato quale mandante o corresponsabile dell’omicidio, ma non ha escluso che lo fosse, limitandosi ad affermare che Catanzaro, appena sfuggito ad un attentato, era il più interessato a consumare la rappresaglia. Non incidono sulla attendibilità della confessione alcuni aspetti della ricostruzione della vicenda proposta dall’imputato, e segnatamente la circostanza poco plausibile che il cadavere del Bombara sarebbe stato lasciato sulla collinetta che sovrasta il campo di calcio di S. Filippo per un’intera giornata, con il pericolo concreto del ritrovamento e dell’avvio di immediate indagini, e che solo in serata sarebbe sopravvenuta la sepoltura ad opera di SAMPERI e De Francesco: è più ragionevole pensare, come ha giustamente ipotizzato il Pubblico Ministero, che il secondo intervento sia stato fatto per verificare che la pioggia non avesse fatto venire alla luce il corpo, e a questa fase avrebbe potuto prendere parte, come affermato da RIZZO, anche De Francesco.

Quest’ultimo, conducendo il Pubblico Ministero e le forze dell’ordine sul luogo in cui era sepolto il cadavere di Bombara Giuseppe e consentendone in tal modo il ritrovamento, ha dimostrato con i fatti di essere in possesso di informazioni di prim’ordine sulla vicenda, compatibili esclusivamente con una diretta partecipazione a qualcuna delle fasi in cui la vicenda si è snodata (che De Francesco ha con decisione escluso, ammettendo di avere solamente allontanato dal luogo della sepoltura il bossolo di una cartuccia calibro 7,65), ovvero con l’esistenza di rapporti di amicizia e di frequentazione assai stretti con i protagonisti, tali da giustificare la confidenza. Il dibattimento non ha invero dissolto del tutto il dubbio che il ruolo di De Francesco Paolo possa essere stato diverso da quello che il collaboratore si è attribuito: anche se l’indicazione di De Francesco Paolo come uno degli esecutori materiali dell’omicidio poggia esclusivamente sulle dichiarazioni de relato di LEO Roberto, un ruolo diverso, e precisamente la partecipazione di De Francesco ad un secondo seppellimento o ad una più accurata sistemazione del cadavere (secondo quanto potrebbe desumersi dalle affermazioni di RIZZO Rosario), non sembra potersi escludere (si tratterebbe invero di attribuire uno scopo diverso alla “passeggiata” nella zona di cui ha riferito il De Francesco per giustificare la conoscenza del luogo esatto in cui era stato sepolto il giovane), e non è contrastato dalle affermazioni di COSTANTINO che all’uccisione del Bombara e al seppellimento del cadavere non ha preso parte.

In ogni caso ipotizzare un coinvolgimento di De Francesco in termini diversi da quelli riferiti dal collaboratore non giova alla posizione di SAMPERI Paolo, raggiunto da molteplici e convergenti elementi di colpevolezza che giustificano ampiamente la sua condanna per l’omicidio di Bombara Giuseppe ed i reati connessi. A fronte della precisa indicazione del SAMPERI come corresponsabile del fatto di sangue, proveniente non solo da De Francesco e COSTANTINO, ma anche da SPARACIO Luigi, LEO Roberto e RIZZO Rosario, non è possibile adombrare l’ipotesi, a cui è sembrata implicitamente ispirarsi la combattiva autodifesa dell’imputato, che il De Francesco abbia deliberatamente sostituito a sé stesso il SAMPERI, attribuendo a quest’ultimo il ruolo personalmente ed effettivamente avuto nella vicenda.

L’ipotesi è connessa agli elementi evidenziati da SAMPERI, sia nel corso dell’esame che in occasione delle dichiarazioni spontanee, dimostrativi, secondo l’imputato, delle contraddizioni insite nella ricostruzione dei collaboratori, ma legati, in via esclusiva, alle sue affermazioni. In proposito appare sufficiente rilevare che manca del tutto la prova che De Francesco conoscesse Bombara a tal punto da poterlo individuare sentendo citato il solo nome di battesimo: una conoscenza occasionale e superficiale non è stata peraltro esclusa dallo stesso De Francesco il quale ha ricordato che a tale possibilità si erano riferiti anche Catanzaro e SAMPERI quando gli avevano confidato l’omicidio; che peraltro il SAMPERI inizialmente si fosse volutamente astenuto dal menzionare il nome della vittima o dare altre indicazioni più precise è plausibile, considerato lo spirito ed il contesto di quella prima confidenza, finalizzata non tanto a portare un fatto a conoscenza del De Francesco, quanto a condividere con lui il peso morale di una morte che probabilmente anche nel SAMPERI suscitava rimorso tanto da indurlo ad uno sfogo con una delle persone che in quel momento gli erano più vicine. La circostanza che il SAMPERI fosse poi venuto a conoscenza quasi subito dell’inizio della collaborazione del De Francesco, e che quindi, prima del ritrovamento dei resti di Bombara, ove fosse stato coinvolto nell’omicidio e avesse avuto qualcosa da temere, gli sarebbe stato possibile attivarsi per adottare non meglio precisate “contromisure”, poggia anch’essa sulle sole affermazioni dell’imputato, ed inoltre, anche a voler concedere che il SAMPERI sapesse che De Francesco stava per iniziare a collaborare, non può escludersi che l’imputato abbia tentato senza riuscirvi di trovare la complicità di qualcuno all’esterno del carcere per vanificare le eventuali rivelazioni del De Francesco, considerato che il ritrovamento avvenne a meno di un mese dall’inizio della collaborazione con la giustizia del De Francesco, e nella stessa giornata in cui il collaboratore verbalizzava le proprie dichiarazioni in merito all’attentato a Catanzaro Gaetano e alla scomparsa di Bombara Giuseppe.

Ciò che poi inficia irrimediabilmente l’autodifesa di SAMPERI è la sua ostinata negazione dell’attentato a Catanzaro Gaetano, di cui evidentemente l’imputato avverte le implicazioni sul piano della conferma indiretta che l’episodio fornisce alle accuse nei suoi confronti. Tutte le risultanze dibattimentali attestano in maniera univoca l’appartenenza di SAMPERI Paolo al gruppo degli elementi più vicini a MANCUSO Giorgio, che lo ha menzionato tra coloro che avrebbero dovuto aiutare LEO Giovanni a consumare nei confronti di MANCUSO la vendetta per l’omicidio del fratello Giuseppe (avvenuto il 6 settembre 1990), ma che in realtà gli erano sempre fedeli e lo tenevano informato dei progetti del LEO. Proprio per questa sua specifica ed indiscussa collocazione criminale il SAMPERI rischiò di cadere vittima di uno dei primi agguati posti in essere successivamente all’omicidio di Di Blasi Domenico, allorché il 17 maggio 1991 fu commesso un attentato, il cui vero obiettivo era Vento Giuseppe, ma in cui rimasero coinvolti anche Passeri Luigi e SAMPERI Paolo che a motivo di quella appartenenza frequentavano abitualmente il Vento e gli altri affiliati al gruppo “Mancuso”. L’imputato non ha negato i suoi stretti rapporti con Catanzaro Gaetano, con il quale era sempre insieme, escludendo per questa ragione che in quel periodo il Catanzaro potesse essere stato obiettivo di un agguato senza che lui lo sapesse: e tuttavia l’affermazione non è persuasiva, considerato il fatto che l’attentato a Catanzaro Gaetano costituisce un fatto certo, ancorato, in seguito al dibattimento, ad un dato cronologico preciso, e la cui verificazione fu ammessa a suo tempo anche da persone, come Leonardi Antonino, inteso marmitta, che successivamente hanno significativamente tentato di ribaltare il senso ed i contenuti delle precedenti dichiarazioni.

È invece vero che la ricostruzione fornita dai collaboratori, e segnatamente da COSTANTINO Giovanni e De Francesco Paolo, trova puntuali conferme in altri elementi di prova emersi in dibattimento.

Il dibattimento ha dimostrato ampiamente, e la circostanza non poteva essere smentita da SAMPERI, l’esistenza di rapporti di amicizia e di frequentazione molto assidua tra l’imputato ed il De Francesco (quest’ultimo ha detto che si rispettavano come fratelli), i quali forniscono una cornice adeguata alla confidenza che il primo avrebbe fatto al secondo in merito alla uccisione del Bombara, e correlativamente l’imputato non ha dimostrato l’esistenza di ragioni di risentimento del De Francesco nei suoi confronti che potrebbero spiegare le gravissime accuse rivoltegli. Tali accuse peraltro non provengono dal solo De Francesco, ma anche da COSTANTINO Giovanni e da alcuni degli altri collaboratori sentiti in dibattimento.

Oltre a quanto è stato già messo in evidenza, va poi rilevato che effettivamente, così come De Francesco aveva appreso da Catanzaro e SAMPERI, il giovane aveva una situazione familiare particolare, poiché i genitori erano separati da molto tempo, e la madre, che aveva lasciato il marito (perché stanca dei suoi maltrattamenti, ha spiegato in dibattimento), era già detenuta da qualche anno al momento della scomparsa del giovane.

L’arma usata per il delitto, così come si desume dai risultati dell’indagine medico – legale, fu effettivamente una pistola calibro 7,65, il cui calibro corrisponde all’indicazione fornita da De Francesco e COSTANTINO.

La sequenza dei fatti così come emersa dalla ricostruzione fornita da COSTANTINO e da De Francesco, ma anche da RIZZO Rosario, è pienamente  compatibile con quanto dichiarato da Carpenzano Raffaele in particolare in occasione della sua seconda audizione dibattimentale. Il Carpenzano ha ovviamente negato il suo coinvolgimento nell’attentato a Catanzaro di cui aveva parlato COSTANTINO Giovanni, affermando che tra le ammissioni che il Bombara aveva fatto prima di essere ucciso rientrava quella relativa al ruolo di appoggio svolto dal suo datore di lavoro, ma ha soprattutto escluso di essere stato condotto in campagna insieme al Bombara e quindi lasciato andare da coloro che avevano trattenuto il Bombara, ma ha dovuto ammettere di essere stato sostanzialmente l’ultimo a vederlo prima della scomparsa, allorché il giovane aveva fatto rientro a Messina insieme a lui e si era fatto lasciare ad un incrocio regolato da un semaforo: circostanze di tempo e di luogo perfettamente compatibili con la ricostruzione fornita dalle più affidabili fonti di accusa.

Va infine affermata, con riferimento al delitto più grave di omicidio, la sussistenza di tutte le aggravanti contestate.

La ricostruzione del fatto, così come resa possibile dalle dichiarazioni di De Francesco Paolo, ma soprattutto di COSTANTINO Giovanni che partecipò direttamente al delitto, evidenzia innanzitutto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577 n. 4 c. p., in relazione al n. 4 dell’art. 61 c. p., in quanto al povero Bombara, sia per indurlo a confessare l’identità del mandante dell’attentato al Catanzaro, sia forse per appagare il desiderio di vendetta che l’aggressione ed il pericolo scampato avevano alimentato, furono inflitti trattamenti contrari al più elementare senso di umanità[2], quale, ad es., lo spegnimento di una sigaretta su un occhio, diretti a rendere la punizione più completa e ad accrescere gratuitamente le sofferenze della vittima, ben consapevole di essere ormai in balia dei propri carnefici.

Richiamate ancora una volta le considerazioni di carattere generale in ordine agli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, va poi rilevato che nel caso di specie l’esecuzione del programma criminoso, che prevedeva fin dall’inizio l’uccisione del giovane autore dell’attentato a Catanzaro Gaetano, fu preceduta da una breve ma sicuramente intensa fase di acquisizione delle informazioni circa l’identità e le abitudini del Bombara che coinvolse buona parte degli esponenti di primo piano del gruppo “Mancuso – Rizzo”, le cui energie furono mobilitate in vista dello scopo. Anche se la ricerca si concluse in tempi abbastanza ristretti, essi sono compatibili con la configurabilità dell’aggravante, legata ad una risoluzione criminosa coltivata con fredda e lucida determinazione del tutto coerente con la personalità e lo spessore criminale dei protagonisti della vicenda. La circostanza che il sequestro ed il successivo omicidio costituirono la reazione quasi immediata ad un precedente attentato non contrasta con la natura premeditata del delitto, deciso subito dopo il fallimento dell’attentato, quando ancora non era neppure nota l’identità del giovane aggressore, ed organizzato poi con il coinvolgimento dell’intero gruppo di appartenenza del Catanzaro.

Su queste ultime considerazioni poggia l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91. La conseguenza dell’attentato a Catanzaro Gaetano non fu la risposta del singolo, ma fu la reazione di un intero gruppo criminale, minacciato dall’aggressione armata ad uno dei suoi elementi di maggiore spicco, e per questa ragione coinvolto nel suo insieme nella individuazione e soppressione del responsabile. A prescindere dalla personalità della giovane vittima, che è risultata estranea agli ambienti della criminalità organizzata, è certo che la decisione di uccidere il Bombara maturò e fu attuata nell’ambito di una strategia di gruppo, ed il delitto fu certamente commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c. p.: lo attesta il velo di omertà che fin dall’inizio avvolse la vicenda e l’attentato a Catanzaro che ne costituiva il logico precedente, e che solo in seguito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia cominciò a squarciarsi. Ne è ulteriore riprova la persistenza di consistenti zone d’ombra, nell’ambito della ricostruzione della vicenda (come, ad es., quelle relative all’effettivo ruolo di Leonardi Antonino, inteso marmitta), frutto di scelte e di reticenze individuali, ma condizionate dal clima di assoggettamento e di omertà creatosi intorno alla vicenda ed emerso anche in dibattimento. D’altra parte l’esecuzione del piano omicida non poteva prescindere dalla piena consapevolezza del potere di condizionamento del contesto associativo di cui facevano parte gli autori del delitto: diversamente non si comprenderebbero le modalità di consumazione, pienamente compatibili con l’eventualità che qualcuno potesse accorgersi di quanto stava per accadere al Bombara (prelevato a bordo di un’autovettura, e condotto sul luogo scelto per l’esecuzione, forse addirittura in compagnia di Carpenzano), oppure che, scandagliando nelle amicizie e nelle frequentazioni del giovane, gli inquirenti potessero venire in possesso di qualche elemento significativo dal punto di vista investigativo. Tutto ciò esprime bene la matrice del delitto e giustifica la contestazione della circostanza aggravante in esame.

 Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1] Cass. 11 gennaio 1985, Carracoi.

[2] V. tra tante, Cass. 29 ottobre 1998, Ventra, che sottoliena l’esigenza che il modus operandi degli autori del delitto denoti una partioclare insensibilità o efferatezza, ulteriore rispetto a quella in ogni caso insita nel compimento dell’azione criminosa.