Alle ore 0,40 del 3 agosto 1991 giungeva al pronto
soccorso del Policlinico Universitario di Messina il trentasettenne STURIALE
Francesco, il quale poco tempo prima era stato oggetto di un attentato nella
piazzetta del quartiere Minissale. Lo STURIALE, che aveva raggiunto l’ospedale
alla guida della propria autovettura, una Mercedes
190, targata ME 535582, presentava una ferita d’arma da fuoco
all’addome, con foro di entrata al fianco destro e foro d’uscita al fianco
sinistro, un’altra ferita al volto all’altezza della regione temporale
destra, con proiettile ritenuto, e la frattura del condilo mandibolare destro, e
veniva perciò ricoverato dopo le prime cure presso la clinica
odontostomatologica.
In un primo momento lo STURIALE riferì di essere
stato ferito nei pressi della propria abitazione, ma poi, mentre dal pronto
soccorso veniva trasportato in un altro reparto, dichiarò con maggiore
precisione di essere stato ferito nella piazzetta del quartiere dove stava
seduto su una panchina al momento dell’aggressione (così hanno riferito
all’udienza del 12 dicembre 1997 i testi Mento, che fece il primo controllo
negativo presso l’abitazione del ferito, e Cisca, che faceva parte
dell’equipaggio della volante che aveva raggiunto il Policlinico dopo il
ricovero dello STURIALE).
La pattuglia dei carabinieri intervenuta qualche
ora dopo il fatto, composta dall’appuntato Venuto e dal carabiniere Stagno (il
primo sentito all’udienza del 5 dicembre 1997), in seguito alla individuazione
del luogo in cui lo STURIALE era stato ferito, dopo una sommaria ispezione
rinveniva nella via “Giovanni dalle bande nere” del quartiere Minissale, a
distanza di circa due metri da una chiazza di sangue e nei pressi di una
panchina, l’ogiva deformata di un proiettile calibro 7,65 presumibilmente
utilizzato per l’agguato ai danni dello STURIALE. La perquisizione eseguita la
mattina successiva presso l’abitazione dello STURIALE dava esito negativo.
Il 23 agosto successivo lo STURIALE, sentito dal
personale della locale Squadra Mobile, non forniva indicazioni particolarmente
utili ai fini delle indagini, limitandosi a dichiarare che il suo aggressore era
un giovane di corporatura atletica alto circa un metro e ottanta, probabilmente
vestito con un pantalone jeans ed una
camicia a maniche lunghe di colore scuro, che improvvisamente, travisato da un
cappuccio di stoffa rossa, gli si era avvicinato dalla destra ed aveva esploso
contro di lui due colpi di arma da fuoco che l’avevano raggiunto al capo e
all’addome. Lo STURIALE, che, sebbene ferito, aveva trovato la forza di
risalire sulla propria autovettura, che era parcheggiata nei pressi della
panchina su cui era seduto da solo al momento dell’attentato (nei pressi del
capolinea dell’autobus n. 7), e di raggiungere alla guida di essa il vicino
Policlinico, ammise in quella occasione di essere in ottimi rapporti sia con
Giorgio MANCUSO, all’epoca detenuto, che con Pasquale CASTORINA, ma non fu in
grado di spiegare le ragioni del fatto di sangue, escludendo espressamente che
l’agguato potesse avere una matrice passionale o scaturire da una vendetta.
Le indagini pertanto, in un primo momento orientate
verso il mondo dello spaccio di stupefacenti a cui l’attentato avrebbe potuto
essere collegato, non approdarono ad alcun risultato significativo ed il
relativo procedimento fu chiuso da un decreto di archiviazione (emesso in data
17.10.1991, come si apprende dall’esame dell’ordinanza di custodia
cautelare, p. 245), per quanto fosse emerso, ad es., come ha riferito il teste
Gugliotta, che lo STURIALE, contrariamente a quanto aveva riferito, era
sicuramente in compagnia di altre persone al momento dell’aggressione.
Fu in seguito alle dichiarazioni di alcuni
collaboratori di giustizia che, riaperte le indagini in data 17.7.1994, fu
possibile inquadrare l’episodio nell’ambito della violentissima e sanguinosa
reazione decisa dagli altri gruppi nei confronti del gruppo “Mancuso –
Rizzo” dopo l’omicidio Di Blasi ed individuare il responsabile
dell’agguato che le fonti di accusa indicavano essere PIETROPAOLO Pasquale,
raggiunto da convergenti indizi di colpevolezza e sottoposto perciò a misura
cautelare il 18 luglio 1995.
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
i collaboratori di giustizia De Francesco Paolo, LA TORRE Guido, MANCUSO Giorgio
e SPARACIO Luigi. Si è poi sottoposto all’esame l’imputato PIETROPAOLO
Pasquale, divenuto collaboratore di giustizia nel corso delle indagini
preliminari, che ha ammesso le proprie responsabilità, chiamando in correità
lo zio CASTORINA Pasquale.
De Francesco Paolo, le cui dichiarazioni sono state
già prese in considerazione in occasione dell’esame del tentato omicidio di
Catanzaro Gaetano e dell’omicidio di Bombara Giuseppe, è stato sentito sul
tentato omicidio di STURIALE Francesco all’udienza del 5 dicembre 1997.
De Francesco ha dichiarato di conoscere lo STURIALE,
inteso Francu ‘u rossu, che era in
possesso di un’autovettura Mercedes e che non apparteneva propriamente a nessun gruppo, anche
se nel 1990 frequentava villaggio Aldisio e le persone vicine a Giuseppe Leo,
tra cui Antonino LEONARDI, e poi, dopo la morte di Leo, gli appartenenti al
gruppo di MANCUSO Giorgio, come Vittorio Cunsolo o Giuseppe Cucinotta in
compagnia dei quali lo aveva visto qualche volta il De Francesco, che
apparteneva allo stesso contesto e frequentava gli stessi elementi.
Era stato lo stesso STURIALE, a cui durante il
ricovero De Francesco aveva fatto visita in ospedale in compagnia di Giovanni
COSTANTINO, Paolo SAMPERI e Gaetano Catanzaro, a riferire a Catanzaro e
COSTANTINO di avere riconosciuto l’aggressore, nonostante il travisamento con
un casco, in base al modo di muoversi e all’andatura, dichiarando che si
trattava di Pasquale PIETROPAOLO, un giovane che conosceva molto bene perché
frequentava la zona di Minissale. Lo STURIALE, che si esprimeva con qualche
difficoltà a causa dei danni riportati alla dentatura, manifestava la sua
grande meraviglia per quanto accadutogli, e nel corso della breve discussione fu
ipotizzato che l’aggressione potesse essere stata determinata dai rapporti di
assidua frequentazione che la vittima aveva allacciato con il MANCUSO. Lo
STURIALE, che si trovava in compagnia di altri giovani al momento
dell’agguato, aveva ancora riferito che l’aggressore era arrivato a bordo di
una motocicletta condotta da un complice, anch’esso travisato con un casco, e
gli si era avvicinato puntandogli la pistola ed esplodendo alcuni colpi, sicché
lo STURIALE aveva ritenuto che la cosa migliore fosse fingersi morto.
LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo
1999, ha dichiarato che era stato CASTORINA Pasquale a decretare la morte dello
STURIALE, soprannominato Francu ‘u rossu,
che abitava come CASTORINA nel rione di Minissale e che vantava la propria
amicizia con Giorgio MANCUSO, sicché il ferimento si inseriva nella lotta
intrapresa dagli altri gruppi contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” dopo
l’omicidio Di Blasi. Da SPARACIO Luigi, che aveva informato LA TORRE nel corso
di una riunione svoltasi a casa sua, il collaboratore aveva saputo che lo
STURIALE era sopravvissuto all’agguato facendo credere al sicario, che era
Pasquale PIETROPAOLO, di essere ormai morto.
MANCUSO Giorgio, senza indicare la fonte delle
proprie conoscenze, ha riferito all’udienza del 22 gennaio 1999 che lo
STURIALE era stato ferito dopo l’omicidio Di Blasi da Pasquale PIETROPAOLO su
mandato di Pasquale CASTORINA, in quanto erroneamente ritenuto inserito nel suo
gruppo, mentre secondo MANCUSO si trattava semplicemente di un amico. MANCUSO ha
poi riferito una circostanza che in precedenza aveva appreso dallo stesso
STURIALE e che ha lasciato intendere potesse in qualche misura collegarsi al
ferimento, e cioè che il CASTORINA e il Di Blasi avevano proposto allo STURIALE
di spacciare droga per conto del primo, dal momento che lo STURIALE abitava
nella stessa zona di Minissale, ma quest’ultimo aveva respinto la proposta
dichiarando che già svolgeva analoga attività per conto di MANCUSO Giorgio di
cui era amico: la cosa non rispondeva al vero e STURIALE aveva poi spiegato a
MANCUSO che si era trattato di uno stratagemma per non opporre un rifiuto
ingiustificato (“Giorgio … ho detto
che … vendevo droga per te perché loro vogliono che io gli vendessi la droga
a loro. Allora io gli ho detto che vendevo la droga per te, così me ne esco
fuori da questa situazione’ …”).
SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 3 marzo
1999, ha dichiarato che STURIALE Francesco era stato ferito a Minissale da
PIETROPAOLO Pasquale mentre si trovava seduto su una panchina in quanto ritenuto
da CASTORINA e PIETROPAOLO persona vicina a MANCUSO Giorgio ed in grado di
fornirgli informazioni. Questa sarebbe la vera causale dell’aggressione, o
comunque quella prevalente, rispetto all’altra che SPARACIO aveva ricordato
nel corso delle indagini preliminari, secondo cui lo STURIALE era stato ferito
in quanto spacciava droga nel quartiere di Minissale, “regno” incontrastato
di CASTORINA Pasquale.
Si inserisce coerentemente in questo scenario
probatoriamente lineare la confessione dell’imputato PIETROPAOLO Pasquale,
sentito all’udienza del giorno 11 dicembre 1998, il quale ha indicato come
mandante del fatto di sangue lo zio CASTORINA Pasquale ed ha ammesso di esserne
stato l’esecutore materiale. Ha spiegato l’imputato che lo STURIALE, pur non
facendo parte di nessun gruppo, era molto amico di RIZZO Rosario che riforniva
periodicamente di cocaina. Il PIETROPAOLO frequentava saltuariamente il
quartiere di Minissale, nel quale si recava di tanto in tanto per prelevare la
madre o la moglie del CASTORINA e condurle nel nascondiglio del congiunto che
nell’estate del 1991 trascorreva la sua latitanza a Gioiosa Marea, nella zona
di Patti. In una di queste occasioni il PIETROPAOLO aveva notato la presenza di
RIZZO Rosario che si trovava a bordo di un’autovettura blindata in compagnia
di altre persone, e ne aveva tratto motivo di allarme, temendo che il RIZZO,
anche tramite lo STURIALE, potesse tenersi informato sui suoi spostamenti ed
organizzare qualche attentato ai suoi danni. Aveva quindi manifestato i suoi
timori allo zio CASTORINA Pasquale e questi, che nutriva rancore nei confronti
di STURIALE per una lite precedente, aveva deciso che lo stesso andava
“punito” perché amico di RIZZO e suo potenziale informatore circa i
movimenti del nipote. Come accompagnatore di PIETROPAOLO si offrì un altro zio
successivamente deceduto, tale Alaimo Giuseppe,
fratello della madre, che in quel periodo faceva uso di sostanze
stupefacenti e che per questa ragione i congiunti cercavano di coinvolgere per
poterlo avere sott’occhio (si tratta della stessa persona di cui hanno parlato
FERRARA Sebastiano e SALVO Giovanni, indicandolo come colui che era incaricato
di dare il “segnale” in occasione di un appostamento al Policlinico
universitario finalizzato alla consumazione di un agguato contro il MANCUSO).Riferendo
le fasi esecutive dell’attentato PIETROPAOLO ha ricordato che insieme allo zio
e a bordo di un’autovettura Y10 aveva raggiunto il quartiere Minissale, armato con una pistola
calibro 7,65 già utilizzata per la “gambizzazione” di un avvocato commessa
a Patti. Dopo un primo giro infruttuoso lo STURIALE era stato avvisato seduto su
una panchina nella piazzetta del rione, e a questo punto il PIETROPAOLO, con il
volto travisato con un cappuccio ricavato dalla manica di un maglione che aveva
appena prelevato a casa della zia, moglie di CASTORINA, si era avvicinato
all’obiettivo esplodendogli contro tre colpi di pistola, al petto,
all’addome ed in testa, tanto da ritenere di averlo ucciso. Successivamente
aveva ripreso posto sull’autovettura condotta dall’Alaimo e sulla
tangenziale autostradale, prima di imboccare lo svincolo di Messina Boccetta, si
era liberato del cappuccio e della pistola gettandoli in un mucchio di
immondizie.
PIETROPAOLO aveva poi saputo che lo STURIALE,
meravigliandosi dell’agguato subito, aveva cercato di conoscere le ragioni del
ferimento, e a tale scopo aveva interpellato Erba Ignazio (un altro zio dello
stesso PIETROPAOLO), ed i fratelli FERRARA, sicché era stato poi Carmelo
FERRARA a chiedere conferma al PIETROPAOLO. Quest’ultimo si era a sua volta
meravigliato che si fosse sparsa la voce che lo STURIALE, nonostante il
travisamento e l’oscurità, lo aveva riconosciuto quale esecutore
dell’aggressione.
L’imputato ha poi dichiarato più volte che a
SPARACIO Luigi, in quanto capo del sodalizio, era stata data preventiva
comunicazione dell’idea di uccidere lo STURIALE, spiegando con una espressione
propria del gergo malavitoso che la prassi impone che le
novità si passino ai capi, e lo SPARACIO aveva dato il suo assenso al
progetto (“… Ecco gli spiegai questo
fatto qua, e niente, mi disse: va beh, lo puoi fare tranquillamente.”).
È stato poi disposto l’esame di STURIALE
Francesco, ma lo stesso ha dichiarato di non volere rendere dichiarazioni ed il
Pubblico Ministero ha allora contestato quelle riportate nel
verbale del 23 agosto 1991, di cui si è già illustrato il contenuto e
dalle quali è scaturita a suo carico l’imputazione di favoreggiamento.
Tutte le risultanze dibattimentali convergono verso
l’affermazione di responsabilità di PIETROPAOLO, la cui confessione è
suffragata da una serie imponente di riscontri, in linea di principio non
necessari in caso di ammissione delle proprie responsabilità da parte
dell'imputato, ma senza dubbio idonei, ove presenti, a rendere superflua
qualsiasi ulteriore indagine sulla genuinità della confessione e a semplificare
il ragionamento probatorio.
Alle indicazioni puntuali degli altri
collaboratori, le cui dichiarazioni sono state ritenute sufficienti per ordinare
la cattura del PIETROPAOLO, non ancora collaboratore di giustizia, e lo
sarebbero anche per una condanna, si affiancano le conferme che provengono dagli
accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti: a questi corrispondono, nel
racconto di PIETROPAOLO, il luogo del ferimento, le modalità
dell’aggressione, il numero e la direzione dei colpi, il calibro dell’arma
usata.
Il PIETROPAOLO ha affermato di essere stato
accompagnato sul luogo dell’attentato da un suo zio successivamente deceduto,
ed evidentemente, in mancanza di elementi contrari, positivi o negativi, una
simile chiamata in correità nei confronti di una persona defunta, in assenza di
altri esecutori materiali, rimane irrimediabilmente priva di riscontri, la cui
ricerca sarebbe in ogni caso superflua. Ben altro spessore riveste la chiamata
in correità nei confronti dell’altro zio CASTORINA Pasquale, che PIETROPAOLO
ha univocamente indicato quale mandante del fatto di sangue in conformità a
quanto agevolmente desumibile dalle dichiarazioni degli altri collaboratori,
togliendo così qualsiasi fondamento al dubbio che l’indicazione dell’altro
congiunto successivamente deceduto fosse finalizzata ad occultare il
coinvolgimento di CASTORINA.
Ciò impone, in conformità alla richiesta del
Pubblico Ministero, la trasmissione degli atti al suo Ufficio per quanto
concerne la posizione specifica di CASTORINA Pasquale, mentre per quanto
concerne lo SPARACIO va rilevato che del fatto egli risponde, quale istigatore,
in base alla imputazione onnicomprensiva di cui al capo 19 della rubrica.
Non è necessario spendere molte parole per
dimostrare la correttezza della contestazione, posto che le modalità del fatto
e tutte le altre risultanze dibattimentali, ivi compresa la confessione di
PIETROPAOLO, attestano una precisa volontà omicida la cui mancata realizzazione
è dipesa da fattori meramente fortuiti, come dimostrano le ferite riportate da
STURIALE in parti del corpo corrispondenti ad organi vitali. Sussiste inoltre la
premeditazione, dal momento che l’omicidio era stato già deciso da tempo,
quello necessario perché il CASTORINA latitante desse mandato al nipote dal suo
rifugio, perché del progetto fosse data comunicazione a SPARACIO, e perché
infine il PIETROPAOLO si organizzasse coinvolgendo un altro zio nella ricerca
dell’obiettivo.
Sussiste inoltre l’aggravante di cui all’art. 7
del d. l. n. 152/91. Richiamate sul punto le osservazioni generali sviluppate in
ordine agli elementi costitutivi della circostanza, va ulteriormente rilevato
che, al di là dei rancori personali del CASTORINA, l’agguato è unanimemente
ricondotto dalle fonti di accusa e dallo stesso PIETROPAOLO ad una matrice di
natura associativa, essendo stato ispirato dalla presunta appartenenza dello
STURIALE al gruppo “Mancuso – Rizzo”, i cui elementi dovevano essere
sterminati in esecuzione della scelta compiuta subito dopo l’omicidio Di Blasi.
Il reato era pertanto diretto obiettivamente a rafforzare il gruppo capeggiato
da SPARACIO Luigi, di cui facevano parte, per loro stessa ammissione, tanto il
CASTORINA che il PIETROPAOLO, e che era attivamente impegnato fin dall’inizio
nella lotta contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”.
Al PIETROPAOLO competono per i reati in esame le
attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti rispetto all’aggravante della
premeditazione. Il beneficio è diretto a premiare la confessione
dell’imputato, che si dimostra completa e senza riserve, e che si inserisce
dichiaratamente in un percorso di collaborazione con la giustizia che
l’imputato ha intrapreso proprio successivamente alla notifica
dell’ordinanza di custodia cautelare per questo processo.
La circostanza che il contributo del PIETROPAOLO
abbia semplicemente confermato un quadro che, anche con riferimento alla
posizione di CASTORINA, sembrava già compiutamente delineato al momento
dell’applicazione della misura, impedisce la concessione dell’ulteriore
beneficio di cui all’art. 8 del d. l. n. 151/91.
A conclusioni diverse è necessario pervenire per
quanto riguarda l’addebito specifico mosso a STURIALE Francesco, al quale si
imputa di avere ostacolato le indagini dichiarando falsamente agli inquirenti
che uno era lo sparatore e che nessuna spiegazione era in grado di fornire in
ordine alla causale dell’attentato e alla persona dello sparatore.
Va subito rilevato che l’accusa, formulata con
riferimento alle dichiarazioni del 23 agosto 1991 acquisite in dibattimento
attraverso la contestazione, appare certamente ingiustificata nella parte in cui
qualifica come falsa anche l’informazione relativa alla riferita unicità
dello sparatore. Sul punto tutte le risultanze dibattimentali, prima fra tutte
la confessione di PIETROPAOLO, convergono nella individuazione del medesimo
quale unico sparatore, sicché viene meno il presupposto di una pretesa
accertata pluralità su cui sembrerebbe poggiare l’imputazione.
Ove invece la pluralità dovesse intendersi
riferita agli esecutori materiali, non potrebbe essere adeguatamente provato che
lo STURIALE possa avere percepito la presenza di una seconda persona che
accompagnava il PIETROPAOLO. L’unica indicazione in tal senso è desumibile
dalle dichiarazioni isolate di De Francesco Paolo, in presenza del quale lo
STURIALE avrebbe dichiarato che a ferirlo era stata una persona travisata con un
casco, da lui riconosciuta come PIETROPAOLO Pasquale, che era accompagnata da un
complice alla guida di una motocicletta. È tuttavia evidente che sia le modalità
del travisamento che il tipo di mezzo utilizzato non corrispondono alla versione
fornita dal PIETROPAOLO, proveniente da uno degli esecutori materiali e quindi
dotata, in linea di principio, di una maggiore attendibilità.
Che poi lo STURIALE non fosse effettivamente in
grado di spiegarsi le ragioni del
ferimento lo si desume dalle dichiarazioni dello stesso De Francesco, su cui
poggia prevalentemente l’accusa, dal momento che in occasione della visita in
ospedale era stato soltanto ipotizzato, in mancanza di altre plausibili
motivazioni, che fosse la vicinanza al MANCUSO la causa dell’agguato. E di ciò
dà conferma anche PIETROPAOLO nel momento in cui riferisce di una vera e
propria indagine avviata nell’ambiente da STURIALE per conoscere il motivo
dell’attentato.
Anche in ordine al preteso riconoscimento
dell’attentatore, sulla cui identità STURIALE avrebbe colpevolmente taciuto
agli inquirenti, l’unica fonte di accusa è rappresentata dalle dichiarazioni
di De Francesco Paolo, certamente insufficienti anche alla luce dello
scetticismo manifestato da PIETROPAOLO circa la veridicità della voce che si
era diffusa secondo cui lo STURIALE era riuscito a riconoscere il proprio
aggressore, tenuto conto del travisamento utilizzato e della scarsa visibilità
a causa dell’oscurità, che indusse, ad es., il PIETROPAOLO a ritenere
contrariamente al vero che lo STURIALE era morto.
Pertanto la circostanza pacifica che fu uno soltanto lo sparatore, così
come dichiarato da STURIALE, ed il mancato raggiungimento della prova che lo
STURIALE sapesse più di quanto aveva riferito in ordine alla causale del
ferimento ed all’identità dell’attentatore, determinano l’insussistenza
dell’addebito e giustificano l’assoluzione dell’imputato con la formula più
ampia.
Per la determinazione della pena da applicare a
PIETROPAOLO Pasquale si rinvia come di consueto alla parte finale della
motivazione.