2.3.29.    Tentato omicidio volontario in danno di STURIALE Francesco (capo 29)

Alle ore 0,40 del 3 agosto 1991 giungeva al pronto soccorso del Policlinico Universitario di Messina il trentasettenne STURIALE Francesco, il quale poco tempo prima era stato oggetto di un attentato nella piazzetta del quartiere Minissale. Lo STURIALE, che aveva raggiunto l’ospedale alla guida della propria autovettura, una Mercedes 190, targata ME 535582, presentava una ferita d’arma da fuoco all’addome, con foro di entrata al fianco destro e foro d’uscita al fianco sinistro, un’altra ferita al volto all’altezza della regione temporale destra, con proiettile ritenuto, e la frattura del condilo mandibolare destro, e veniva perciò ricoverato dopo le prime cure presso la clinica odontostomatologica.

In un primo momento lo STURIALE riferì di essere stato ferito nei pressi della propria abitazione, ma poi, mentre dal pronto soccorso veniva trasportato in un altro reparto, dichiarò con maggiore precisione di essere stato ferito nella piazzetta del quartiere dove stava seduto su una panchina al momento dell’aggressione (così hanno riferito all’udienza del 12 dicembre 1997 i testi Mento, che fece il primo controllo negativo presso l’abitazione del ferito, e Cisca, che faceva parte dell’equipaggio della volante che aveva raggiunto il Policlinico dopo il ricovero dello STURIALE).

La pattuglia dei carabinieri intervenuta qualche ora dopo il fatto, composta dall’appuntato Venuto e dal carabiniere Stagno (il primo sentito all’udienza del 5 dicembre 1997), in seguito alla individuazione del luogo in cui lo STURIALE era stato ferito, dopo una sommaria ispezione rinveniva nella via “Giovanni dalle bande nere” del quartiere Minissale, a distanza di circa due metri da una chiazza di sangue e nei pressi di una panchina, l’ogiva deformata di un proiettile calibro 7,65 presumibilmente utilizzato per l’agguato ai danni dello STURIALE. La perquisizione eseguita la mattina successiva presso l’abitazione dello STURIALE dava esito negativo.

Il 23 agosto successivo lo STURIALE, sentito dal personale della locale Squadra Mobile, non forniva indicazioni particolarmente utili ai fini delle indagini, limitandosi a dichiarare che il suo aggressore era un giovane di corporatura atletica alto circa un metro e ottanta, probabilmente vestito con un pantalone jeans ed una camicia a maniche lunghe di colore scuro, che improvvisamente, travisato da un cappuccio di stoffa rossa, gli si era avvicinato dalla destra ed aveva esploso contro di lui due colpi di arma da fuoco che l’avevano raggiunto al capo e all’addome. Lo STURIALE, che, sebbene ferito, aveva trovato la forza di risalire sulla propria autovettura, che era parcheggiata nei pressi della panchina su cui era seduto da solo al momento dell’attentato (nei pressi del capolinea dell’autobus n. 7), e di raggiungere alla guida di essa il vicino Policlinico, ammise in quella occasione di essere in ottimi rapporti sia con Giorgio MANCUSO, all’epoca detenuto, che con Pasquale CASTORINA, ma non fu in grado di spiegare le ragioni del fatto di sangue, escludendo espressamente che l’agguato potesse avere una matrice passionale o scaturire da una vendetta.

Le indagini pertanto, in un primo momento orientate verso il mondo dello spaccio di stupefacenti a cui l’attentato avrebbe potuto essere collegato, non approdarono ad alcun risultato significativo ed il relativo procedimento fu chiuso da un decreto di archiviazione (emesso in data 17.10.1991, come si apprende dall’esame dell’ordinanza di custodia cautelare, p. 245), per quanto fosse emerso, ad es., come ha riferito il teste Gugliotta, che lo STURIALE, contrariamente a quanto aveva riferito, era sicuramente in compagnia di altre persone al momento dell’aggressione.

Fu in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che, riaperte le indagini in data 17.7.1994, fu possibile inquadrare l’episodio nell’ambito della violentissima e sanguinosa reazione decisa dagli altri gruppi nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo” dopo l’omicidio Di Blasi ed individuare il responsabile dell’agguato che le fonti di accusa indicavano essere PIETROPAOLO Pasquale, raggiunto da convergenti indizi di colpevolezza e sottoposto perciò a misura cautelare il 18 luglio 1995.

Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento i collaboratori di giustizia De Francesco Paolo, LA TORRE Guido, MANCUSO Giorgio e SPARACIO Luigi. Si è poi sottoposto all’esame l’imputato PIETROPAOLO Pasquale, divenuto collaboratore di giustizia nel corso delle indagini preliminari, che ha ammesso le proprie responsabilità, chiamando in correità lo zio CASTORINA Pasquale.

De Francesco Paolo, le cui dichiarazioni sono state già prese in considerazione in occasione dell’esame del tentato omicidio di Catanzaro Gaetano e dell’omicidio di Bombara Giuseppe, è stato sentito sul tentato omicidio di STURIALE Francesco all’udienza del 5 dicembre 1997.

De Francesco ha dichiarato di conoscere lo STURIALE, inteso Francu ‘u rossu, che era in possesso di un’autovettura  Mercedes e che non apparteneva propriamente a nessun gruppo, anche se nel 1990 frequentava villaggio Aldisio e le persone vicine a Giuseppe Leo, tra cui Antonino LEONARDI, e poi, dopo la morte di Leo, gli appartenenti al gruppo di MANCUSO Giorgio, come Vittorio Cunsolo o Giuseppe Cucinotta in compagnia dei quali lo aveva visto qualche volta il De Francesco, che apparteneva allo stesso contesto e frequentava gli stessi elementi.

Era stato lo stesso STURIALE, a cui durante il ricovero De Francesco aveva fatto visita in ospedale in compagnia di Giovanni COSTANTINO, Paolo SAMPERI e Gaetano Catanzaro, a riferire a Catanzaro e COSTANTINO di avere riconosciuto l’aggressore, nonostante il travisamento con un casco, in base al modo di muoversi e all’andatura, dichiarando che si trattava di Pasquale PIETROPAOLO, un giovane che conosceva molto bene perché frequentava la zona di Minissale. Lo STURIALE, che si esprimeva con qualche difficoltà a causa dei danni riportati alla dentatura, manifestava la sua grande meraviglia per quanto accadutogli, e nel corso della breve discussione fu ipotizzato che l’aggressione potesse essere stata determinata dai rapporti di assidua frequentazione che la vittima aveva allacciato con il MANCUSO. Lo STURIALE, che si trovava in compagnia di altri giovani al momento dell’agguato, aveva ancora riferito che l’aggressore era arrivato a bordo di una motocicletta condotta da un complice, anch’esso travisato con un casco, e gli si era avvicinato puntandogli la pistola ed esplodendo alcuni colpi, sicché lo STURIALE aveva ritenuto che la cosa migliore fosse fingersi morto.

LA TORRE Guido, sentito all’udienza del 19 marzo 1999, ha dichiarato che era stato CASTORINA Pasquale a decretare la morte dello STURIALE, soprannominato Francu ‘u rossu, che abitava come CASTORINA nel rione di Minissale e che vantava la propria amicizia con Giorgio MANCUSO, sicché il ferimento si inseriva nella lotta intrapresa dagli altri gruppi contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” dopo l’omicidio Di Blasi. Da SPARACIO Luigi, che aveva informato LA TORRE nel corso di una riunione svoltasi a casa sua, il collaboratore aveva saputo che lo STURIALE era sopravvissuto all’agguato facendo credere al sicario, che era Pasquale PIETROPAOLO, di essere ormai morto.

MANCUSO Giorgio, senza indicare la fonte delle proprie conoscenze, ha riferito all’udienza del 22 gennaio 1999 che lo STURIALE era stato ferito dopo l’omicidio Di Blasi da Pasquale PIETROPAOLO su mandato di Pasquale CASTORINA, in quanto erroneamente ritenuto inserito nel suo gruppo, mentre secondo MANCUSO si trattava semplicemente di un amico. MANCUSO ha poi riferito una circostanza che in precedenza aveva appreso dallo stesso STURIALE e che ha lasciato intendere potesse in qualche misura collegarsi al ferimento, e cioè che il CASTORINA e il Di Blasi avevano proposto allo STURIALE di spacciare droga per conto del primo, dal momento che lo STURIALE abitava nella stessa zona di Minissale, ma quest’ultimo aveva respinto la proposta dichiarando che già svolgeva analoga attività per conto di MANCUSO Giorgio di cui era amico: la cosa non rispondeva al vero e STURIALE aveva poi spiegato a MANCUSO che si era trattato di uno stratagemma per non opporre un rifiuto ingiustificato (“Giorgio … ho detto che … vendevo droga per te perché loro vogliono che io gli vendessi la droga a loro. Allora io gli ho detto che vendevo la droga per te, così me ne esco fuori da questa situazione’ …”).

SPARACIO Luigi, sentito all’udienza del 3 marzo 1999, ha dichiarato che STURIALE Francesco era stato ferito a Minissale da PIETROPAOLO Pasquale mentre si trovava seduto su una panchina in quanto ritenuto da CASTORINA e PIETROPAOLO persona vicina a MANCUSO Giorgio ed in grado di fornirgli informazioni. Questa sarebbe la vera causale dell’aggressione, o comunque quella prevalente, rispetto all’altra che SPARACIO aveva ricordato nel corso delle indagini preliminari, secondo cui lo STURIALE era stato ferito in quanto spacciava droga nel quartiere di Minissale, “regno” incontrastato di CASTORINA Pasquale.

Si inserisce coerentemente in questo scenario probatoriamente lineare la confessione dell’imputato PIETROPAOLO Pasquale, sentito all’udienza del giorno 11 dicembre 1998, il quale ha indicato come mandante del fatto di sangue lo zio CASTORINA Pasquale ed ha ammesso di esserne stato l’esecutore materiale. Ha spiegato l’imputato che lo STURIALE, pur non facendo parte di nessun gruppo, era molto amico di RIZZO Rosario che riforniva periodicamente di cocaina. Il PIETROPAOLO frequentava saltuariamente il quartiere di Minissale, nel quale si recava di tanto in tanto per prelevare la madre o la moglie del CASTORINA e condurle nel nascondiglio del congiunto che nell’estate del 1991 trascorreva la sua latitanza a Gioiosa Marea, nella zona di Patti. In una di queste occasioni il PIETROPAOLO aveva notato la presenza di RIZZO Rosario che si trovava a bordo di un’autovettura blindata in compagnia di altre persone, e ne aveva tratto motivo di allarme, temendo che il RIZZO, anche tramite lo STURIALE, potesse tenersi informato sui suoi spostamenti ed organizzare qualche attentato ai suoi danni. Aveva quindi manifestato i suoi timori allo zio CASTORINA Pasquale e questi, che nutriva rancore nei confronti di STURIALE per una lite precedente, aveva deciso che lo stesso andava “punito” perché amico di RIZZO e suo potenziale informatore circa i movimenti del nipote. Come accompagnatore di PIETROPAOLO si offrì un altro zio successivamente deceduto, tale Alaimo Giuseppe,  fratello della madre, che in quel periodo faceva uso di sostanze stupefacenti e che per questa ragione i congiunti cercavano di coinvolgere per poterlo avere sott’occhio (si tratta della stessa persona di cui hanno parlato FERRARA Sebastiano e SALVO Giovanni, indicandolo come colui che era incaricato di dare il “segnale” in occasione di un appostamento al Policlinico universitario finalizzato alla consumazione di un agguato contro il MANCUSO).Riferendo le fasi esecutive dell’attentato PIETROPAOLO ha ricordato che insieme allo zio e a bordo di un’autovettura Y10 aveva raggiunto il quartiere Minissale, armato con una pistola calibro 7,65 già utilizzata per la “gambizzazione” di un avvocato commessa a Patti. Dopo un primo giro infruttuoso lo STURIALE era stato avvisato seduto su una panchina nella piazzetta del rione, e a questo punto il PIETROPAOLO, con il volto travisato con un cappuccio ricavato dalla manica di un maglione che aveva appena prelevato a casa della zia, moglie di CASTORINA, si era avvicinato all’obiettivo esplodendogli contro tre colpi di pistola, al petto, all’addome ed in testa, tanto da ritenere di averlo ucciso. Successivamente aveva ripreso posto sull’autovettura condotta dall’Alaimo e sulla tangenziale autostradale, prima di imboccare lo svincolo di Messina Boccetta, si era liberato del cappuccio e della pistola gettandoli in un mucchio di immondizie.

PIETROPAOLO aveva poi saputo che lo STURIALE, meravigliandosi dell’agguato subito, aveva cercato di conoscere le ragioni del ferimento, e a tale scopo aveva interpellato Erba Ignazio (un altro zio dello stesso PIETROPAOLO), ed i fratelli FERRARA, sicché era stato poi Carmelo FERRARA a chiedere conferma al PIETROPAOLO. Quest’ultimo si era a sua volta meravigliato che si fosse sparsa la voce che lo STURIALE, nonostante il travisamento e l’oscurità, lo aveva riconosciuto quale esecutore dell’aggressione.

L’imputato ha poi dichiarato più volte che a SPARACIO Luigi, in quanto capo del sodalizio, era stata data preventiva comunicazione dell’idea di uccidere lo STURIALE, spiegando con una espressione propria del gergo malavitoso che la prassi impone che le novità si passino ai capi, e lo SPARACIO aveva dato il suo assenso al progetto (“… Ecco gli spiegai questo fatto qua, e niente, mi disse: va beh, lo puoi fare tranquillamente.”).

È stato poi disposto l’esame di STURIALE Francesco, ma lo stesso ha dichiarato di non volere rendere dichiarazioni ed il Pubblico Ministero ha allora contestato quelle riportate nel  verbale del 23 agosto 1991, di cui si è già illustrato il contenuto e  dalle quali è scaturita a suo carico l’imputazione di favoreggiamento.

Tutte le risultanze dibattimentali convergono verso l’affermazione di responsabilità di PIETROPAOLO, la cui confessione è suffragata da una serie imponente di riscontri, in linea di principio non necessari in caso di ammissione delle proprie responsabilità da parte dell'imputato, ma senza dubbio idonei, ove presenti, a rendere superflua qualsiasi ulteriore indagine sulla genuinità della confessione e a semplificare il ragionamento probatorio.

Alle indicazioni puntuali degli altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono state ritenute sufficienti per ordinare la cattura del PIETROPAOLO, non ancora collaboratore di giustizia, e lo sarebbero anche per una condanna, si affiancano le conferme che provengono dagli accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti: a questi corrispondono, nel racconto di PIETROPAOLO, il luogo del ferimento, le modalità dell’aggressione, il numero e la direzione dei colpi, il calibro dell’arma usata.

Il PIETROPAOLO ha affermato di essere stato accompagnato sul luogo dell’attentato da un suo zio successivamente deceduto, ed evidentemente, in mancanza di elementi contrari, positivi o negativi, una simile chiamata in correità nei confronti di una persona defunta, in assenza di altri esecutori materiali, rimane irrimediabilmente priva di riscontri, la cui ricerca sarebbe in ogni caso superflua. Ben altro spessore riveste la chiamata in correità nei confronti dell’altro zio CASTORINA Pasquale, che PIETROPAOLO ha univocamente indicato quale mandante del fatto di sangue in conformità a quanto agevolmente desumibile dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, togliendo così qualsiasi fondamento al dubbio che l’indicazione dell’altro congiunto successivamente deceduto fosse finalizzata ad occultare il coinvolgimento di CASTORINA.

Ciò impone, in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero, la trasmissione degli atti al suo Ufficio per quanto concerne la posizione specifica di CASTORINA Pasquale, mentre per quanto concerne lo SPARACIO va rilevato che del fatto egli risponde, quale istigatore, in base alla imputazione onnicomprensiva di cui al capo 19 della rubrica.

Non è necessario spendere molte parole per dimostrare la correttezza della contestazione, posto che le modalità del fatto e tutte le altre risultanze dibattimentali, ivi compresa la confessione di PIETROPAOLO, attestano una precisa volontà omicida la cui mancata realizzazione è dipesa da fattori meramente fortuiti, come dimostrano le ferite riportate da STURIALE in parti del corpo corrispondenti ad organi vitali. Sussiste inoltre la premeditazione, dal momento che l’omicidio era stato già deciso da tempo, quello necessario perché il CASTORINA latitante desse mandato al nipote dal suo rifugio, perché del progetto fosse data comunicazione a SPARACIO, e perché infine il PIETROPAOLO si organizzasse coinvolgendo un altro zio nella ricerca dell’obiettivo.

Sussiste inoltre l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91. Richiamate sul punto le osservazioni generali sviluppate in ordine agli elementi costitutivi della circostanza, va ulteriormente rilevato che, al di là dei rancori personali del CASTORINA, l’agguato è unanimemente ricondotto dalle fonti di accusa e dallo stesso PIETROPAOLO ad una matrice di natura associativa, essendo stato ispirato dalla presunta appartenenza dello STURIALE al gruppo “Mancuso – Rizzo”, i cui elementi dovevano essere sterminati in esecuzione della scelta compiuta subito dopo l’omicidio Di Blasi. Il reato era pertanto diretto obiettivamente a rafforzare il gruppo capeggiato da SPARACIO Luigi, di cui facevano parte, per loro stessa ammissione, tanto il CASTORINA che il PIETROPAOLO, e che era attivamente impegnato fin dall’inizio nella lotta contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”.

Al PIETROPAOLO competono per i reati in esame le attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti rispetto all’aggravante della premeditazione. Il beneficio è diretto a premiare la confessione dell’imputato, che si dimostra completa e senza riserve, e che si inserisce dichiaratamente in un percorso di collaborazione con la giustizia che l’imputato ha intrapreso proprio successivamente alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare per questo processo.

La circostanza che il contributo del PIETROPAOLO abbia semplicemente confermato un quadro che, anche con riferimento alla posizione di CASTORINA, sembrava già compiutamente delineato al momento dell’applicazione della misura, impedisce la concessione dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 8 del d. l. n. 151/91.

A conclusioni diverse è necessario pervenire per quanto riguarda l’addebito specifico mosso a STURIALE Francesco, al quale si imputa di avere ostacolato le indagini dichiarando falsamente agli inquirenti che uno era lo sparatore e che nessuna spiegazione era in grado di fornire in ordine alla causale dell’attentato e alla persona dello sparatore.

Va subito rilevato che l’accusa, formulata con riferimento alle dichiarazioni del 23 agosto 1991 acquisite in dibattimento attraverso la contestazione, appare certamente ingiustificata nella parte in cui qualifica come falsa anche l’informazione relativa alla riferita unicità dello sparatore. Sul punto tutte le risultanze dibattimentali, prima fra tutte la confessione di PIETROPAOLO, convergono nella individuazione del medesimo quale unico sparatore, sicché viene meno il presupposto di una pretesa accertata pluralità su cui sembrerebbe poggiare l’imputazione.

Ove invece la pluralità dovesse intendersi riferita agli esecutori materiali, non potrebbe essere adeguatamente provato che lo STURIALE possa avere percepito la presenza di una seconda persona che accompagnava il PIETROPAOLO. L’unica indicazione in tal senso è desumibile dalle dichiarazioni isolate di De Francesco Paolo, in presenza del quale lo STURIALE avrebbe dichiarato che a ferirlo era stata una persona travisata con un casco, da lui riconosciuta come PIETROPAOLO Pasquale, che era accompagnata da un complice alla guida di una motocicletta. È tuttavia evidente che sia le modalità del travisamento che il tipo di mezzo utilizzato non corrispondono alla versione fornita dal PIETROPAOLO, proveniente da uno degli esecutori materiali e quindi dotata, in linea di principio, di una maggiore attendibilità.

Che poi lo STURIALE non fosse effettivamente in grado di  spiegarsi le ragioni del ferimento lo si desume dalle dichiarazioni dello stesso De Francesco, su cui poggia prevalentemente l’accusa, dal momento che in occasione della visita in ospedale era stato soltanto ipotizzato, in mancanza di altre plausibili motivazioni, che fosse la vicinanza al MANCUSO la causa dell’agguato. E di ciò dà conferma anche PIETROPAOLO nel momento in cui riferisce di una vera e propria indagine avviata nell’ambiente da STURIALE per conoscere il motivo dell’attentato.

Anche in ordine al preteso riconoscimento dell’attentatore, sulla cui identità STURIALE avrebbe colpevolmente taciuto agli inquirenti, l’unica fonte di accusa è rappresentata dalle dichiarazioni di De Francesco Paolo, certamente insufficienti anche alla luce dello scetticismo manifestato da PIETROPAOLO circa la veridicità della voce che si era diffusa secondo cui lo STURIALE era riuscito a riconoscere il proprio aggressore, tenuto conto del travisamento utilizzato e della scarsa visibilità a causa dell’oscurità, che indusse, ad es., il PIETROPAOLO a ritenere contrariamente al vero che lo STURIALE era morto.

Pertanto la circostanza pacifica che fu uno soltanto lo sparatore, così come dichiarato da STURIALE, ed il mancato raggiungimento della prova che lo STURIALE sapesse più di quanto aveva riferito in ordine alla causale del ferimento ed all’identità dell’attentatore, determinano l’insussistenza dell’addebito e giustificano l’assoluzione dell’imputato con la formula più ampia.

Per la determinazione della pena da applicare a PIETROPAOLO Pasquale si rinvia come di consueto alla parte finale della motivazione.