Attesa la compatibilità tra il titolo di reato e
la disciplina del giudizio abbreviato vigente all’epoca della celebrazione
dell’udienza preliminare, per questo capo di imputazione sono stati giudicati
nelle forme del rito alternativo, riportando una condanna mitigata dalla
concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante speciale di cui
all’art. 8 del d. l. n. 152/91, gli imputati SANTORO Angelo e LONGO Luigi
(sentenza del GUP n. 32 del 28 gennaio 1999).
Rispondono perciò dell’addebito in questa sede i
soli FERRARA Sebastiano e MANGANARO Salvatore, il primo perché, dopo avere
formulato richiesta di giudizio abbreviato, l’ha revocata all’udienza
preliminare del 1° giugno 1996, in quanto non interessato ad essere giudicato
separatamente per alcune imputazioni, il secondo perché l’istanza di accesso
al rito alternativo, avanzata tramite il difensore nel corso dell’udienza
preliminare del 28 maggio 1996, alla quale il MANGANARO era presente, incontrò,
in quella sede, il dissenso del Pubblico Ministero.
Verso le ore 20,30 del 6 settembre 1991 presso il
Pronto soccorso del locale Policlinico Universitario veniva condotto il
ventiduenne PARATORE Giuseppe, che era stato appena attinto da colpi di arma da
fuoco alla regione ascellare sinistra e versava in gravi condizioni. Praticate
le prime cure, il paziente, che era in imminente pericolo di vita atteso il
gravissimo stato di shock in cui si
trovava per la ferita riportata, veniva trasferito nella mattinata del giorno
successivo presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale e ricoverato
con prognosi riservata. Sempre nella serata del 6 settembre 1991 presso lo
stesso nosocomio si presentava PULLIA Carmelo, che, lamentando di avere subito
un’aggressione armata, si faceva medicare una ferita
escoriata alla regione dorsale destra (v. i relativi referti medici
contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 30).
Le indagini immediatamente avviate consentivano di appurare che il
ferimento era avvenuto nel corso di un agguato compiuto lungo la via Comunale
che collega la S. S. 114 al villaggio di Santa Lucia sopra Contesse, nei pressi
dell’incrocio della via Comunale con una stradella in terra battuta che
conduce al vicino torrente S. Filippo e quindi al villaggio CEP che il torrente
separa dall’abitato di S. Lucia sopra Contesse. Nelle vicinanze del luogo in
cui presumibilmente i sicari erano entrati in azione, nel corso del sopralluogo
venivano rinvenuti sparsi in un raggio abbastanza ampio e posti sotto sequestro
14 bossoli di cartucce marca Lapua,
calibro 7,62 ´
39. Numerosi colpi avevano attinto due cassonetti per la raccolta dei rifiuti
posti lateralmente quasi all’imbocco della citata stradella. Le investigazioni
consentivano poi ai Carabinieri (v. deposizione del teste Reale, ud. 19.12.1997)
di individuare poco tempo dopo, posteggiato alle spalle della palazzina n. 42
del villaggio S. Lucia, un veicolo verosimilmente coinvolto nella sparatoria
verificatasi a non molta distanza, e cioè l’autovettura blindata Alfetta 2000, targata MI 12067S, di proprietà di RIZZO Rosario, che
presentava numerosi fori prodotti da colpi di arma da fuoco che avevano
raggiunto il veicolo al cofano del vano motore, al parabrezza e alle fiancate
(v. verbali di sequestro e di sopralluogo, nonché fascicolo con rilievi
fotografici ed allegata copia di planimetria dei luoghi, contenuti nella
carpetta degli atti relativi al capo 30). Nel cortile della vicina palazzina n.
40 i Carabinieri riscontrarono invece cospicue macchie di sangue (v. copia della
relazione di servizio relativa all’intervento eseguito alle ore 21,20 del
6.9.1991, acquisita all’udienza del 19.12.1997).
Si accertò altresì che al momento dell’agguato
sull’Alfetta 2000, oltre a PARATORE
Giuseppe e PULLIA Carmelo, si trovava anche RIZZO Rosario, che in quel periodo
usava spostarsi a bordo di autovetture blindate per il timore di attentati, come
attesterà ampiamente l’analisi delle risultanze dibattimentali relative ai
capi di imputazione successivi.
In ordine al tipo di munizionamento utilizzato nel corso
dell’attentato alcuni dei testimoni sentiti in dibattimento hanno affermato
che sui luoghi sarebbe stata constatata anche la presenza di bossoli di cartucce
di calibro minore, presumibilmente sparate da un’arma semiautomatica a canna
corta (testi Puglisi e Muzzupappa, ud. 5.12.1997), ma il dato non ha trovato
conferma, dal momento che l’unico verbale di sequestro in atti riguarda i 14
bossoli marca Lapua calibro 7,62 ´ 39: sicché appare plausibile l’ipotesi
avanzata dal Pubblico Ministero nel corso della discussione finale, che cioè i
testimoni, attestando la circostanza della contestuale esplosione di colpi con
arma di calibro più modesto intendessero riferirsi a quanto avevano in realtà
desunto dalle caratteristiche di alcuni dei fori rinvenuti sull’autovettura
(mentre il riferimento specifico a bossoli di cartucce calibro 22 sembra essere
stato il frutto di un equivoco, determinato probabilmente dalla confusione con
l’altro attentato compiuto ai danni di PARATORE Giuseppe nei pressi del viale
Giostra il 4 marzo 1991, in occasione del quale fu effettivamente usato questo
diverso tipo di munizionamento, come hanno riferito i testi Venuto e Cicala,
erroneamente indicati per riferire in merito al capo 30, sebbene avessero
compiuto un intervento solo in occasione dell’attentato meno recente: v.
l’analoga osservazione svolta nel corso dell’analisi delle risultanze
relative al capo 14).
In ogni caso i bossoli sequestrati evidenziavano
l’uso di un munizionamento ad alto potenziale offensivo, esploso
presumibilmente da un fucile mitragliatore o da un kalashnikov
(da qui la contestazione di detenzione e porto illegali di arma da guerra di
cui alla lettera a) del capo di
imputazione), ed in grado di perforare anche la lamiera ed i cristalli di
veicoli blindati. La considerazione, anche a volere prescindere dalla gravità
della lesione riportata da PARATORE Giuseppe, che fu ridotto in fin di vita,
giova a confermare l’esattezza della configurazione del tentativo di omicidio,
sebbene gli obiettivi dell’attentato si trovassero su un’autovettura
blindata, posto che il munizionamento utilizzato era deliberatamente diretto a
neutralizzare l’accorgimento e le condotte poste in essere dagli attentatori
erano concretamente idonee a produrre effetti mortali.
Dalle prime indagini emerse che i tre si trovavano
al bar Tulipano di Gravitelli, luogo
di ritrovo abituale degli affiliati al clan “Mancuso – Rizzo”, a cui le
conoscenze investigative dell’epoca facevano ritenere che appartenessero tanto
RIZZO Rosario che gli altri due; preso posto sull’Alfetta
blindata (il PARATORE sul sedile posteriore destro, il PULLIA alla guida e
RIZZO Rosario sul sedile anteriore destro), il terzetto era quindi partito alla
volta del villaggio Santa Lucia e lungo la via Comunale che collega l’abitato
del villaggio con la S. S. n. 114 era stato affrontato da alcuni individui
appostati nei pressi di un muretto posto sul margine della strada, uno dei quali
travisato con un passamontagna di colore scuro che aveva cominciato a sparare
all’indirizzo dell’autovettura. Il PULLIA, le cui dichiarazioni rese ai
Carabinieri nella serata del 6 settembre 1991 sono state acquisite in seguito
alla contestazione all’udienza del 30.4.1999 (essendosi il medesimo avvalso
della facoltà di non rispondere), aveva allora accelerato l’andatura in
direzione dell’abitazione della sorella del RIZZO, mentre PARATORE, ferito,
emetteva un grido. Giunti a destinazione, il PARATORE era stato lasciato sul
posto e quindi condotto in ospedale dalla sorella di RIZZO Rosario, Rosa, e da
altre persone intervenute, e lo stesso PULLIA, dopo avere parcheggiato
l’autovettura nelle vicinanze, aveva dovuto fare ricorso alla cure dei
sanitari del Pronto soccorso in quanto raggiunto da alcune schegge di vetro.
L’esame dei rilievi fotografici relativi
all’autovettura evidenzia la prevalente localizzazione dei colpi sulla parte
destra del veicolo, posto che tanto il cristallo laterale destro che quello
anteriore furono raggiunti dai colpi esplosi in direzione del passeggero che
viaggiava accanto al guidatore, mentre altri colpi (che raggiunsero il cofano
posteriore ed il soprastante lunotto) furono sicuramente esplosi da dietro, nel
momento in cui l’autovettura, allontanandosi a tutta velocità in direzione
dell’abitato, offriva la parte posteriore alla visuale e all’azione dei
killer.
Sul munizionamento in sequestro fu successivamente eseguita
un’indagine balistica affidata al “Centro di investigazioni scientifiche”
dei Carabinieri di Roma, il cui scopo era quello di verificare l’eventuale
provenienza dalla stessa arma dei bossoli sequestrati la sera del 6 settembre
1991 dopo il ferimento di PARATORE Giuseppe e di quelli dello stesso tipo (marca
Lapua, calibro 7,62 ´ 39) rinvenuti in occasione di un altro
agguato consumato con modalità analoghe qualche mese più tardi, il 7 novembre
1991, in occasione del quale perse la vita Caspo Raimondo e furono feriti RIZZO
Rosario ed IDOTTA Marcello (v. capo 31). Come in dibattimento ha riferito il
maresciallo Giannico (ud. 12.12.1997), l’accertamento microscopico diede esito
positivo e la comparazione tramite l’apposito strumento consentì di
attribuire alla stessa arma, attraverso la rilevazione ed il confronto delle c.
d. impronte di classe presenti sui reperti, l’espulsione dei 14 bossoli
sequestrati dopo l’attentato del 6 settembre e dei 2 dello stesso tipo
rinvenuti in occasione dell’agguato di due mesi più tardi. Esprimendo
un’ulteriore valutazione, non in termini di certezza, ma di probabilità, il
teste ha poi indicato il kalashnikov
come l’arma verosimilmente utilizzata nelle due occasioni, desumendolo dal
tipo particolare di impronte di percussione e di espulsione rilevate nel caso di
specie ed evidentemente riconducibili di regola alla tipologia di arma indicata.
Sebbene le indagini non avessero avuto alcuno
sbocco concreto, fu presto evidente, anche alla luce degli avvenimenti dei mesi
successivi, che il vero obiettivo dell’attentato era RIZZO Rosario, verso il
quale, dopo i primi fatti di sangue seguiti all’omicidio di Di Blasi e
l’arresto di MANCUSO Giorgio, sembrò convergere l’azione di rappresaglia
degli altri gruppi decisa dopo la morte di Occhi
‘i bozza, come dimostra il susseguirsi di una serie di azioni eclatanti
dirette alla uccisione di RIZZO Rosario, alcune delle quali caratterizzate da un
notevole impegno di mezzi e di uomini e dal ricorso a tecniche di tipo militare.
L’inquadramento iniziale ha trovato piena
conferma dopo l’avvento dei collaboratori di giustizia, che hanno consentito
una completa e persuasiva ricostruzione dell’episodio, peraltro alcuni di essi
assumendosi le relative responsabilità.
Sull’attentato del 6 settembre 1991 sono stati
sentiti in dibattimento SANTORO Angelo, LONGO Luigi, TURRISI Antonino, SPARACIO
Luigi, MARCHESE Mario e RIZZO Rosario. Dei due odierni imputati si è sottoposto
all’esame FERRARA Sebastiano.
SANTORO Angelo, che come LONGO Luigi per questa vicenda è stato già
giudicato e condannato con i benefici del giudizio abbreviato, ha ammesso (ud.
4.7.1998) di avere preso parte all’attentato, insieme a LONGO Luigi e
MANGANARO Salvatore, mentre era compito di FERRARA Sebastiano, che era appostato
allo svincolo autostradale di Tremestieri, di segnalare l’arrivo di RIZZO
Rosario che in quel periodo pernottava a Santa Lucia sopra Contesse presso
l’abitazione di una sorella. FERRARA Sebastiano, che aveva organizzato
l’agguato, era a bordo della Fiat UNO di
colore bianco di proprietà della moglie, forse in compagnia di TURRISI
Antonino, ed aveva dato incarico ai componenti del gruppo di fuoco, tutti
appartenenti al suo gruppo criminale, di attendere a piedi nei pressi del
torrente S. Filippo. Il LONGO impugnava un fucile kalashnikov,
che era stato fornito dal gruppo “Galli” e che, nel caso che non fosse
prevista la partecipazione al delitto di affiliati al gruppo stesso (in
particolare di Papale Domenico che rivendicava la proprietà dell’arma),
veniva utilizzato da LONGO Luigi; SANTORO era invece armato con la sua pistola
calibro 9 ´ 21, mentre a MANGANARO era stata consegnata
una pistola calibro 7,65 appartenente al gruppo e custodita nella stalla di
FERRARA Sebastiano, ubicata al villaggio CEP nelle vicinanze della casa del
fratello Carmelo, di fronte ad un’edicola, ed a circa 200 metri di distanza
dalla strada statale. Come convenuto fu il FERRARA, che precedeva
l’autovettura su cui si trovava RIZZO Rosario, ad avvertire dell’imminente
passaggio dell’Alfetta blindata.
All’arrivo era stato LONGO ad aprire il fuoco, scaricando tutto il caricatore
del kalashnikov, mentre SANTORO e MANGANARO avrebbero dovuto fare uso delle armi in
loro possesso solo quando l’autovettura del RIZZO si fosse arrestata. Tuttavia
il conducente dell’Alfetta aveva
proseguito la sua corsa ed era riuscito ad allontanarsi. Dal telegiornale
SANTORO avrebbe poi appreso che era rimasto ferito solo il passeggero che
occupava il sedile posteriore, verso il quale il LONGO aveva prevalentemente
diretto i colpi e che si chiamava PARATORE. A questo punto i tre, che erano
incappucciati, anche se nel corso dell’agguato il SANTORO si era liberato del
travisamento che sopportava male, avevano fatto rientro alle proprie abitazioni
del villaggio CEP. Successivamente, forse la mattina del giorno dopo, SANTORO
aveva incontrato FERRARA Sebastiano, un po’ rammaricato per il fallimento
dell’attentato, ma fiducioso nell’aiuto che da lì a poco avrebbe ricevuto
dagli altri gruppi per il compimento di altri attentati: erano infatti trascorsi
pochi giorni e FERRARA si era incontrato con SPARACIO Luigi per organizzare un
nuovo agguato. Lo stesso kalashnikov sarebbe
poi stato utilizzato per commettere l’attentato in cui aveva perso la vita
tale Raimondo (il collaboratore si riferisce evidentemente all’agguato del 7
novembre 1991, in occasione del quale era stato ucciso Caspo Raimondo).
Anche LONGO Luigi ha ammesso senza riserve la propria partecipazione al
fatto (ud. 17.7.1998), ricostruendo l’episodio in modo sostanzialmente
conforme alle dichiarazioni del SANTORO. LONGO ha precisato che a sparare fu
soltanto lui con un fucile mitragliatore, perché l’Alfetta
blindata su cui avrebbe dovuto trovarsi RIZZO Rosario rallentò e poi riuscì
ad allontanarsi, senza consentire di entrare in azione a SANTORO e a MANGANARO
(che erano in possesso di due pistole, rispettivamente una 9 ´ 21, ed una calibro 38 special), i quali avrebbero dovuto “finire” gli occupanti
dell’autovettura una volta che questa avesse finalmente arrestato la sua
corsa. Circa la provenienza del fucile kalashnikov
utilizzato nell’occasione, LONGO ha riferito che l’arma era stata
portata appena qualche giorno prima al villaggio CEP, per essere custodita nella
stalla di FERRARA insieme alle altre, da Villari Antonino, cugino di SPARACIO
Luigi. Dopo l’attentato, raccolte le armi in un borsone di colore verde, il
LONGO le aveva riportate alla stalla.
TURRISI Antonino, respinta qualsiasi ipotesi di un proprio
coinvolgimento nell’attentato, ha affermato (ud. 24.3.1999) che esecutori
materiali furono LONGO Luigi (che era in possesso di un mitra kalashnikov),
SANTORO Angelo (che aveva una pistola calibro 9 ´
21) e MANGANARO Salvatore (che portava una calibro 38). Della consumazione
dell’attentato TURRISI aveva appreso subito dopo mentre si trovava nella
piazzetta del villaggio CEP posta nei pressi dell’abitazione di FERRARA
Carmelo, luogo di abituale incontro degli affiliati. Era stato FERRARA
Sebastiano a dare la notizia un po’ agitato, indicando i tre esecutori
materiali dell’agguato fallito ed invitando i presenti, tra cui TURRISI, ad
allontanarsi al più presto per sfuggire al prevedibile imminente controllo
delle forze dell’ordine. L’attentato era stato deciso ed organizzato da
FERRARA Sebastiano, che era poi rammaricato per il suo fallimento, ma convinto
della necessità di utilizzare per un futuro agguato un altro mezzo per
ostacolare il passaggio dell’autovettura blindata ed obbligarla a fermarsi.
Nel corso del controesame il TURRISI ha poi ribadito l’indicazione dei tre
esecutori materiali già menzionati, precisando che non si era attenuto alla
richiesta di autoaccusarsi (evidentemente escludendo MANGANARO Salvatore) che
FERRARA Sebastiano gli aveva rivolto attraverso l’audiocassettta fattagli avere tramite la moglie Palmeri
Letteria (si tratta della vicenda esaminata in occasione dell’analisi delle
risultanze relative al capo 24).
SPARACIO Luigi, premesso che contro RIZZO Rosario
erano stati preparati quattro o cinque attentati, alla organizzazione di due dei
quali aveva personalmente preso parte lo stesso SPARACIO, ha poi ricordato in
seguito alla contestazione (ud. 3.3.1999) che l’agguato in esame era stato
organizzato nei pressi di Santa Lucia da FERRARA Sebastiano e consumato
materialmente dai suoi affiliati SANTORO Angelo, Manganaro Rosario e tale Luigi
inteso ‘u cacciaturi. Il fatto
rientrava nella strategia decisa da tutti gli altri gruppi, anche se
dell’organizzazione di era interessato il FERRARA in quanto avrebbe dovuto
essere commesso in una zona da lui controllata. Gli aggressori, che erano
appostati nei pressi di un muretto posto lungo la strada, al sopraggiungere
dell’Alfetta blindata di RIZZO Rosario avevano esploso al suo indirizzo
numerosi colpi di pistola, fucile mitragliatore e kalashnikov, ma era rimasto ferito il solo PARATORE.
MARCHESE Mario, facendo evidentemente confusione
tra l’episodio in esame e quello
del 7.11.1991, ha in un primo tempo affermato (ud. 19.2.1999) che l’attentato,
commesso nelle vicinanze di Santa Lucia sopra Contesse, sarebbe stato
organizzato da FERRARA Sebastiano, e, secondo quanto a MARCHESE era stato
riferito da CUSCINÀ Francesco, sarebbe stato eseguito da un gruppo di fuoco
composto, oltre che dallo stesso CUSCINÀ, da VENTURA Salvatore, CARIOLO Antonio
ed AMANTE Brunello, quest’ultimo in particolare incaricato di posizionare una Fiat
127 al centro della carreggiata per arrestare la corsa dell’autovettura,
una Maserati, su cui viaggiavano gli
obiettivi del programma criminoso. Resosi conto dell’equivoco, originato dal
fatto che in poco tempo nella zona furono consumati ai danni di RIZZO Rosario
numerosi attentati analoghi, MARCHESE, sia pure in seguito alla contestazione,
ha precisato che in quello in esame, organizzato da FERRARA Sebastiano, erano
rimasti coinvolti PULLIA Carmelo, RIZZO Rosario, che guidava l’Alfetta
blindata, e PARATORE Giuseppe, che era rimasto ferito più seriamente in
quanto era stato raggiunto ad una spalla da un colpo di kalashnikov.
RIZZO Rosario, manifestando analoghe incertezze
legate al numero degli attentati subiti con modalità identiche, ha affermato (ud.
26.3.1999) che quello in esame, uno dei primi commessi contro di lui, si era
verificato mentre a bordo di un’autovettura blindata stava recandosi a Santa
Lucia sopra Contesse in compagnia di PULLIA Carmelo e PARATORE Giuseppe. In
occasione dell’attentato quest’ultimo era stato raggiunto al braccio da un
colpo di kalashnikov che lo aveva costretto ad una lunga degenza ospedaliera
a causa della gravità delle ferite riportate. Era stato poi lo stesso FERRARA
Sebastiano a dare personalmente conferma al RIZZO di avere organizzato
l’attentato, affidandone l’esecuzione ai propri affiliati, e a spiegargli
che l’aggressione era stata determinata dal fatto che si rimproverava a RIZZO
il sodalizio con MANCUSO Giorgio nei cui confronti dopo l’omicidio di Di Blasi
si era scatenata la guerra degli altri gruppi.
FERRARA Sebastiano si è assunto la paternità del delitto, indicando
quali esecutori materiali anche i suoi affiliati SANTORO Angelo, TAMBURELLA
Rosario, LONGO Luigi e MANGANARO Salvatore. Ricostruendo l’episodio, FERRARA
ha affermato (ud. 12.3.1999) che si trovava insieme a TAMBURELLA presso l’area
di servizio ubicata allo svincolo autostradale di Tremestieri. Quando era
transitata l’Alfa Romeo blindata di
RIZZO Rosario, i due si erano subito diretti verso il luogo dove erano appostati
i killer, che erano armati con un fucile kalashnikov (che il FERRARA aveva ricevuto dal gruppo di GALLI Luigi
o da SPARACIO Luigi) e due pistole (una 9 ´
21 il SANTORO, ed una calibro 7,65 il MANGANARO). FERRARA aveva poi appreso che,
a causa della velocità con cui era transitata l’autovettura sulla quale si
trovava RIZZO, era riuscito a sparare con il fucile kalashnikov
e a colpire alla spalla PARATORE Giuseppe il solo LONGO, che aveva
particolare dimestichezza con le armi in quanto cacciatore. Attraverso una
stradina che conduceva direttamente al villaggio CEP i sicari avevano poi fatto
rientro nelle rispettive case dopo avere consegnato le armi a TURRISI Antonino.
Alla luce di questo complesso di elementi ritiene
la Corte raggiunta la piena prova della responsabilità dei due odierni imputati
FERRARA Sebastiano e MANGANARO Salvatore.
La convergente indicazione proveniente da tutte le fonti di prova induce
ad attribuire al gruppo “Ferrara” ed a FERRARA Sebastiano in particolare la
paternità dell’attentato, il primo di una serie di fatti caratterizzati da
modalità operative comuni e localizzati in maniera tale da rientrare in un
ambito territoriale compreso nell’area sottoposta al monopolio organizzativo
del gruppo “Ferrara”. Altrettanto unanime è l’affermazione della
riconducibilità dell’agguato alla deliberazione iniziale adottata da tutti i
gruppi nei confronti del clan “Mancuso – Rizzo”, della cui esecuzione a
partire da questo attentato del settembre “91 cominciò ad interessarsi in
maniera ancora più diretta FERRARA Sebastiano (peraltro già coinvolto
specificamente nell’omicidio di Messina Giovanni), probabilmente perché la
volontà omicida si era ormai decisamente orientata nei confronti di RIZZO
Rosario, che era solito frequentare il villaggio Santa Lucia sopra Contesse,
poco distante dal rione CEP che del gruppo “Ferrara” costituiva notoriamente
il quartiere generale, oltre ad essere il luogo in cui risiedevano quasi tutti
gli affiliati. Molto esplicito in tal senso è stato SPARACIO Luigi, confermando
la paternità di FERRARA Sebastiano sotto il profilo dell’organizzazione
materiale dell’attentato, ma attribuendo a sé stesso e ai capi degli altri
gruppi una responsabilità connessa alla scelta e alla condivisione della
strategia comune nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, nonché alla
preventiva conoscenza dell’attentato che avrebbe dovuto essere commesso (“SPARACIO: […] la causale era, rientrava che il RIZZO Rosario si era
affiancato a MANCUSO Giorgio, perciò entrava nella guerra. P.M.:
L’organizzazione di questo primo attentato fu solo di FERRARA o fu anche sua,
o sua o di altri rappresentanti degli altri gruppi? SPARACIO: No, voglio dire,
una volta che c’era la deliberazione. P.M.: Infatti io non parlo di
deliberazione, parlo di organizzazione materiale. SPARACIO: no, di
organizzazione FERRARA, lui era là in zona e lui ha organizzato tutto quanto
lui, anche se noi sicuramente ne eravamo a conoscenza ma l’organizzatore è
stato lui.”).
La confessione dell’imputato, del tutto immune
dal sospetto di condizionamenti o di intenzionali manipolazioni della realtà
dei fatti, si inserisce coerentemente nel quadro delle altre risultanze
processuali, accreditando tanto la causale indicata anche dagli altri
collaboratori che le modalità concrete di svolgimento descritte da tutti coloro
che, come il FERRARA, hanno ammesso la propria partecipazione al delitto.
Il riconoscimento della propria responsabilità,
che si è già tradotto per LONGO e SANTORO nella condanna riportata in esito al
giudizio abbreviato, accresce poi l’attendibilità delle accuse a MANGANARO
Salvatore che tutti i protagonisti della vicenda indicano quale componente del
terzetto che avrebbe dovuto affrontare l’autovettura blindata su cui viaggiava
RIZZO Rosario lungo la strada che collega l’abitato di Santa Lucia sopra
Contesse alla strada statale. Al MANGANARO, che era armato con una pistola
(calibro 7,65 secondo FERRARA e SANTORO, calibro 38 secondo LONGO e TURRISI),
spettava in particolare il compito di affrontare gli occupanti
dell’autovettura in un secondo momento, dopo che i micidiali colpi di kalashnikov
avessero in qualche modo costretto il conducente a rallentare o arrestare la
marcia, aprendo nella blindatura i varchi necessari alla eventuale introduzione
delle altre armi in possesso dei killer. Su questa particolare suddivisione dei
compiti vi è ulteriore convergenza nelle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano e
dei suoi ex-affiliati, che hanno attribuito il fallimento dell’attentato alla
particolare velocità con cui l’Alfetta sarebbe sfrecciata sul luogo scelto dai sicari, impedendo a
LONGO che imbracciava il kalashnikov di
colpire con la dovuta precisione e conseguentemente agli altri due di
intervenire.
L’uso di un’arma ad alto potenziale offensivo, come il kalashnikov
di cui hanno riferito i protagonisti dell’attentato, in grado di perforare
la blindatura delle autovetture sulle quali in quel periodo RIZZO Rosario era
solito spostarsi, è poi attestato indiscutibilmente dagli accertamenti compiuti
nella immediatezza dei fatti: se ne trae conferma dal calibro dei numerosi
bossoli sequestrati, sui quali furono peraltro rilevate caratteristiche tali da
fare ritenere probabile che l’arma che li aveva espulsi fosse effettivamente
un kalashnikov come hanno riferito
tutti i collaboratori sentiti, i quali, escludendo implicitamente che il gruppo
“Ferrara” avesse un’arma di questo tipo, ne hanno ricondotto la
disponibilità all’iniziativa di uno degli altri gruppi coinvolti nella
“guerra” contro il clan “Mancuso – Rizzo”, il gruppo “Galli” o
quello “Sparacio”, che avevano messo l’arma a disposizione di FERRARA
Sebastiano perché fosse usata per gli attentati che avrebbero dovuto compiersi
contro il RIZZO. Significativamente SANTORO ha ricordato che l’arma fu
successivamente utilizzata in due occasioni, caratterizzate da profonde analogie
con l’attentato in esame, sia per la zona scelta dai sicari per entrare in
azione, sia per le altre modalità operative, e precisamente l’attentato del 7
novembre 1991, in cui sulla Maserati di RIZZO Rosario rimase il corpo senza vita di Caspo
Raimondo (capo 31), e quello del 24 febbraio 1992, allorché fu colpita la BMW
blindata su cui avrebbe perso la vita Morabito Maurizio (capo 33): e
l’indagine balistica compiuta dal Pubblico Ministero nel dicembre 1991 consentì
di accertare, come ha riferito in dibattimento il teste Giannico, che
effettivamente era stata la stessa arma, probabilmente un fucile kalashnikov,
ad esplodere i proiettili marca Lapua calibro
7,62 ´ 39 di cui erano stati rinvenuti i bossoli,
complessivamente 16, dopo i due attentati del settembre e del novembre 1991.
Quanto invece alla questione della utilizzazione di un’altra arma e al
rinvenimento di bossoli relativi al munizionamento di un diverso calibro, si
tratta probabilmente, come è stato già messo ampiamente in rilievo, di un
falso problema, innescato da una inesatta indicazione contenuta nella lista
iniziale del Pubblico Ministero, sicché ne esce rafforzata l’attendibilità
dell’affermazione dei collaboratori, secondo i quali a sparare fu solo il
fucile kalashnikov imbracciato da
LONGO Luigi, circostanza confermata dal mancato ritrovamento di reperti
balistici diversi da quelli già indicati.
A prescindere dalle evidenti discrasie contenute
nelle dichiarazioni (frutto di conoscenze apprese de
relato) di MARCHESE Mario, che ha
palesemente scambiato le notizie in suo possesso relative a due diversi episodi,
le uniche divergenze nelle versioni fornite dai collaboratori più informati
riguardano l’identità di alcuni dei partecipanti all’attentato.
Alla certa ed unanime indicazione, con i ruoli già
messi in evidenza, di FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, LONGO Luigi e
MANGANARO Salvatore, si affianca la menzione di altri personaggi certamente
appartenenti al gruppo “Ferrara”, come TURRISI Antonino e TAMBURELLA
Rosario. Al primo FERRARA Sebastiano ha attribuito il compito di ritirare le
armi usate dai killer, mentre ha affermato la presenza del secondo in sua
compagnia presso lo svincolo di Tremestieri in attesa del transito di RIZZO
Rosario. Né SANTORO, né LONGO hanno fatto cenno alla partecipazione di TURRISI
e TAMBURELLA nei termini indicati da FERRARA Sebastiano, ed anche TURRISI ha con
decisione negato il proprio coinvolgimento, limitandosi a lasciare intendere di
avere saputo prima che l’attentato era stato organizzato e di averne
conosciuto l’esito quasi subito, quando FERRARA Sebastiano, ritornando
frettolosamente al villaggio CEP, aveva invitato TURRISI e gli altri ad
allontanarsi per non farsi trovare insieme dalle forze dell’ordine che
sarebbero accorse di lì a poco per i consueti controlli. SANTORO ha invece
espresso qualche dubbio in ordine alla possibilità che a fare compagnia a
FERRARA Sebastiano sull’autovettura fosse proprio il TURRISI.
Le divergenze possono trovare agevole spiegazione
nella circostanza che, divisi i compiti, ciascuno degli imputati (tanto quelli
odierni che quelli già giudicati con il rito abbreviato) finì per avere il
controllo di una fase dell’esecuzione del programma criminoso, quella di sua
diretta pertinenza, come avviene di consueto in questi casi, con la possibilità
che, ferme restando le linee generali del programma concordato, varianti non
essenziali (come quelle relative, nel caso di specie, all’intervento di
TURRISI successivo all’attentato, o alla presenza di TAMBURELLA in compagnia
di FERRARA Sebastiano) venissero introdotte all’insaputa degli altri, o che
comunque i fatti si svolgessero in maniera diversa da come previsto, o che in
ogni caso oggi ciascun imputato ricordi meglio la fase corrispondente al proprio
intervento: che TAMBURELLA accompagnasse FERRARA Sebastiano poteva anche
sfuggire ai componenti del gruppo di fuoco, anche se fra di essi SANTORO non ha
escluso la possibilità che con FERRARA si trovasse sull’autovettura
un’altra persona (ed ha menzionato TURRISI Antonino). Analogamente che TURRISI
abbia anche in questo caso ritirato le armi dopo l’attentato potrebbe essere
circostanza non rispondente alla realtà storica dei fatti, frutto di un ricordo
non preciso di FERRARA Sebastiano, posto che essa è smentita non dal solo
TURRISI, ma anche da SANTORO e LONGO (che hanno dichiarato di avere riposto da sé
le armi nella stalla dove erano custodite): sul piano logico non sarebbe in
alcun modo giustificato il tentativo di coprire un’eventuale responsabilità
del TURRISI, che nel corso della sua collaborazione ha ammesso, anche
nell’ambito di questo processo, addebiti ben più gravi e la cui posizione
risentirebbe in maniera molto modesta di una ulteriore condanna per la
partecipazione ad un tentato omicidio. Il fatto che sia stato poi lo stesso
FERRARA Sebastiano, in altre occasioni, ad accusare il TURRISI di reati ben più
gravi, dovrebbe ragionevolmente indurre ad escludere che indicando il TAMBURELLA
egli abbia inteso occultare le responsabilità di TURRISI, e vale a giustificare
la trasmissione degli atti relativi al capo di imputazione in esame al Pubblico
Ministero perché valuti in maniera più approfondita la posizione di TAMBURELLA
Rosario.
Ciò che deve essere assolutamente escluso è che
le divergenze rilevate, a cui peraltro sono state trovate plausibili
spiegazioni, possano incidere, indebolendole, sulle accuse a MANGANARO
Salvatore.
L’indicazione dell’imputato come uno dei
componenti del gruppo di fuoco proviene senza tentennamenti fin dalle indagini
preliminari da parte di tutti i protagonisti della vicenda. Non vi è poi alcun
dubbio sulla natura concorsuale delle condotte dell’imputato, che, stando alla
ricostruzione accolta, non sarebbe riuscito ad esplodere alcun colpo di pistola,
ma prese parte alla preparazione dell’attentato, si posizionò armato di
pistola insieme ai complici nel luogo prescelto, attese l’arrivo dell’Alfetta
di RIZZO, e solo per la velocità con cui l’autovettura transitò, ovvero
per l’abilità del conducente, non gli fu possibile intervenire in maniera
concreta per eseguire il mandato omicida che aveva ricevuto; tale è stato anche
il contributo di SANTORO Angelo, ed il GIP, condannandolo in esito al giudizio
abbreviato sulla scorta di elementi non dissimili da quelli acquisiti in
dibattimento, ha evidentemente attribuito valenza concorsuale alle sue condotte.
La posizione di MANGANARO Salvatore richiede
peraltro qualche ulteriore approfondimento, perché l’imputato figura tra i
“beneficiari” di quella iniziale attività di condizionamento della
collaborazione dei propri ex – affiliati che FERRARA Sebastiano svolse con
l’ausilio delle audiocassette sulle quali aveva inciso le proprie indicazioni
in ordine ai contenuti di tale collaborazione. Rinviando alle considerazioni
sviluppate nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative all’omicidio
di Messina Giovanni (capo 24) per quanto riguarda le linee generali della
vicenda in quella sede ripercorsa, va rilevato per quanto concerne la posizione
di MANGANARO che nella parte iniziale della registrazione il FERRARA, citato il primo
agguato a Santa Lucia (si tratta evidentemente dell’attentato del
6.9.1991), chiese espressamente di non nominare MANGANARO, e successivamente, in
maniera ancora più esplicita, ribadì l’indicazione (“Poi, per quanto riguarda il fatto di Luigi, quando Luigi, Giggia e
MANGANARO gli hanno sparato, hanno fatto il primo agguato a Santa Lucia, digli
di dire che l’agguato fu Luigi e Giggia e che a dargli il segnale sono stato
io con la macchina e che tu e Nuccio eravate con me nella macchina, senza
nominare a MANGANARO […] - e successivamente, dopo avere chiesto di non
menzionare CURATOLA tra gli affiliati – […]
La stessa cosa MANGANARO, noi l’abbiamo allontanato perché è un pezzo di
ubriacone. Prima apparteneva a noi altri e poi l’abbiamo allontanato a
Salvatore MANGANARO perché è un pezzo di ubriacone. ”).
Ripetendo in parte le osservazioni già fatte con
riferimento alla posizione di LAGANÀ Gianfranco per l’omicidio di Messina
Giovanni e precisato che dietro gli appellativi utilizzati da FERRARA è agevole
risalire all’identità dei personaggi menzionati (Giggia
è SANTORO Angelo, Nuccio è il
TURRISI, Luigi si identifica con il
LONGO), appare evidente che l’indicazione di FERRARA, concretamente non
seguita dai suoi ex – affiliati poi divenuti collaboratori di giustizia (così
come costoro hanno sempre affermato di essersi regolati), non può che
presupporre l’effettivo coinvolgimento di MANGANARO, posto che diversamente
non avrebbe avuto senso che FERRARA chiedesse ai suoi di non menzionare il nome
dell’imputato, e per altro verso l’iniziativa di FERRARA, assunta secondo
modalità che in quel momento non era prevedibile che ne consentissero una
successiva divulgazione, è la dimostrazione più nitida della genuinità della
attuale chiamata in correità, perché attesta un benevolo intento iniziale del
collaboratore che è incompatibile con qualsiasi ostilità o rancore nei
confronti dell’imputato.
Sussistono le aggravanti della premeditazione e
quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
L’attentato scaturì da una accurata
organizzazione che prevedeva una precisa scelta e distribuzione dei ruoli e che
si è protratta necessariamente per un lasso di tempo ben più apprezzabile di
quello ritenuto sufficiente per configurare l’aggravante di cui all’art. 577
n. 3 del codice penale. Ad ulteriore dimostrazione della maturazione e
permanenza di una lucida determinazione criminosa va ricordata la specifica
scelta dell’arma poi concretamente utilizzata, le cui caratteristiche
avrebbero dovuto consentire di superare l’ostacolo costituito dalla blindatura
delle autovetture su cui il RIZZO in quel periodo era solito spostarsi per il
timore di attentati. L’episodio si inserisce poi in una più ampia serie di
iniziative riconducibili alla deliberazione originariamente adottata in seguito
all’omicidio Di Blasi e concretamente rivolte contro RIZZO Rosario, divenuto,
dopo l’arresto di MANCUSO Giorgio, il principale obiettivo dell’azione di
rappresaglia degli altri gruppi.
La causale e le modalità dell’attentato ne
attestano indiscutibilmente la matrice “mafiosa”, dal momento che esso è
stato consumato per agevolare un’associazione di stampo mafioso e, comunque,
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
c. p.; l’agguato fu eseguito con l’uso di armi ad alto potenziale
offensivo in una zona del territorio cittadino sottoposta al controllo di un
gruppo criminale, lo stesso a cui era riconducibile l’organizzazione
dell’attentato, i cui affiliati traevano proprio da questa situazione di
radicamento territoriale la certezza di potere entrare in azione senza correre
eccessivi pericoli, incuranti della eventuale presenza di altri autoveicoli,
tutt’altro che improbabile considerata la stagione, l’orario e la prossimità
di un popoloso centro abitato (di una fila
di macchine, che seguiva o precedeva l’Alfetta
di RIZZO, ha parlato LONGO Luigi).
Il movente dell’agguato, così come rilevato per altri episodi esaminati dalla
Corte, è poi riconducibile ai contrasti tra gruppi contrapposti, nel cui ambito
la consumazione dell’omicidio si pone quale strumento strategico diretto alla
acquisizione di un ruolo egemonico nel panorama delle organizzazioni criminali
attraverso la eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan
rivali.
Competono infine a FERRARA Sebastiano le
circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla contestata
aggravante della premeditazione. Il contegno processuale dell’imputato, che ha
ammesso i fatti, giustifica ampiamente la concessione del beneficio, ma non
autorizza la fruizione dell’ulteriore attenuante di cui all’art. 8 del d. l.
n. 152/91 di cui i difensori dei collaboratori di giustizia hanno invocato una
generalizzata applicazione. Analogamente a quanto rilevato per l’omicidio di
Messina Giovanni, pur non essendo la Corte in possesso di dati precisi che le
consentano di valutare l’anteriorità dell’un contributo rispetto
all’altro, l’iniziale tentativo del FERRARA di manipolare i risultati
dell’azione investigativa relativa a questo episodio non può non “pesare”
anche nella valutazione odierna della meritevolezza del suo contributo, tenuto
conto del fatto che il tentativo fallì non tanto per un ripensamento del
FERRARA, ma solamente perché, anche in questo caso, i suoi affiliati (SANTORO,
TURRISI e LONGO) disattesero le sue indicazioni preferendo rivelare subito la
verità dei fatti e consentire in tal modo lo smascheramento del piano del loro
ex-capo. Se pertanto la confessione della propria responsabilità e
l’indicazione dei responsabili dell’attentato rendono meritevole
l’imputato delle concessione delle attenuanti generiche, le reticenze iniziali
impediscono, tenuto anche conto delle ragioni che le avevano ispirate e degli
eventi in conseguenza dei quali esse furono abbandonate, l’attribuzione di un
ulteriore beneficio la cui ratio è
proprio quella di premiare il contributo che si sia rivelato decisivo ai fini
della ricostruzione dei fatti, ma che si inscriva altresì, fin dall’inizio,
in un contesto di collaborazione leale e genuina.
Nell’affermazione di responsabilità relativa ai
reati di cui al capo in esame rimane assorbita per FERRARA Sebastiano la
contestazione relativa agli stessi reati contenuta sotto il capo 19, lettera a), della rubrica.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
alla parte conclusiva di questa motivazione.