2.3.30.    Tentato omicidio volontario in danno di PARATORE Giuseppe, RIZZO Rosario e PULLIA Carmelo (capo 30)

Attesa la compatibilità tra il titolo di reato e la disciplina del giudizio abbreviato vigente all’epoca della celebrazione dell’udienza preliminare, per questo capo di imputazione sono stati giudicati nelle forme del rito alternativo, riportando una condanna mitigata dalla concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91, gli imputati SANTORO Angelo e LONGO Luigi (sentenza del GUP n. 32 del 28 gennaio 1999).

Rispondono perciò dell’addebito in questa sede i soli FERRARA Sebastiano e MANGANARO Salvatore, il primo perché, dopo avere formulato richiesta di giudizio abbreviato, l’ha revocata all’udienza preliminare del 1° giugno 1996, in quanto non interessato ad essere giudicato separatamente per alcune imputazioni, il secondo perché l’istanza di accesso al rito alternativo, avanzata tramite il difensore nel corso dell’udienza preliminare del 28 maggio 1996, alla quale il MANGANARO era presente, incontrò, in quella sede, il dissenso del Pubblico Ministero.

Verso le ore 20,30 del 6 settembre 1991 presso il Pronto soccorso del locale Policlinico Universitario veniva condotto il ventiduenne PARATORE Giuseppe, che era stato appena attinto da colpi di arma da fuoco alla regione ascellare sinistra e versava in gravi condizioni. Praticate le prime cure, il paziente, che era in imminente pericolo di vita atteso il gravissimo stato di shock in cui si trovava per la ferita riportata, veniva trasferito nella mattinata del giorno successivo presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale e ricoverato con prognosi riservata. Sempre nella serata del 6 settembre 1991 presso lo stesso nosocomio si presentava PULLIA Carmelo, che, lamentando di avere subito un’aggressione armata, si faceva medicare una ferita escoriata alla regione dorsale destra (v. i relativi referti medici contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 30).

Le indagini immediatamente avviate consentivano di appurare che il ferimento era avvenuto nel corso di un agguato compiuto lungo la via Comunale che collega la S. S. 114 al villaggio di Santa Lucia sopra Contesse, nei pressi dell’incrocio della via Comunale con una stradella in terra battuta che conduce al vicino torrente S. Filippo e quindi al villaggio CEP che il torrente separa dall’abitato di S. Lucia sopra Contesse. Nelle vicinanze del luogo in cui presumibilmente i sicari erano entrati in azione, nel corso del sopralluogo venivano rinvenuti sparsi in un raggio abbastanza ampio e posti sotto sequestro 14 bossoli di cartucce marca Lapua, calibro 7,62 ´ 39. Numerosi colpi avevano attinto due cassonetti per la raccolta dei rifiuti posti lateralmente quasi all’imbocco della citata stradella. Le investigazioni consentivano poi ai Carabinieri (v. deposizione del teste Reale, ud. 19.12.1997) di individuare poco tempo dopo, posteggiato alle spalle della palazzina n. 42 del villaggio S. Lucia, un veicolo verosimilmente coinvolto nella sparatoria verificatasi a non molta distanza, e cioè l’autovettura blindata Alfetta 2000, targata MI 12067S, di proprietà di RIZZO Rosario, che presentava numerosi fori prodotti da colpi di arma da fuoco che avevano raggiunto il veicolo al cofano del vano motore, al parabrezza e alle fiancate (v. verbali di sequestro e di sopralluogo, nonché fascicolo con rilievi fotografici ed allegata copia di planimetria dei luoghi, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 30). Nel cortile della vicina palazzina n. 40 i Carabinieri riscontrarono invece cospicue macchie di sangue (v. copia della relazione di servizio relativa all’intervento eseguito alle ore 21,20 del 6.9.1991, acquisita all’udienza del 19.12.1997).

Si accertò altresì che al momento dell’agguato sull’Alfetta 2000, oltre a PARATORE Giuseppe e PULLIA Carmelo, si trovava anche RIZZO Rosario, che in quel periodo usava spostarsi a bordo di autovetture blindate per il timore di attentati, come attesterà ampiamente l’analisi delle risultanze dibattimentali relative ai capi di imputazione successivi.

In ordine al tipo di munizionamento utilizzato nel corso dell’attentato alcuni dei testimoni sentiti in dibattimento hanno affermato che sui luoghi sarebbe stata constatata anche la presenza di bossoli di cartucce di calibro minore, presumibilmente sparate da un’arma semiautomatica a canna corta (testi Puglisi e Muzzupappa, ud. 5.12.1997), ma il dato non ha trovato conferma, dal momento che l’unico verbale di sequestro in atti riguarda i 14 bossoli marca Lapua calibro 7,62 ´ 39: sicché appare plausibile l’ipotesi avanzata dal Pubblico Ministero nel corso della discussione finale, che cioè i testimoni, attestando la circostanza della contestuale esplosione di colpi con arma di calibro più modesto intendessero riferirsi a quanto avevano in realtà desunto dalle caratteristiche di alcuni dei fori rinvenuti sull’autovettura (mentre il riferimento specifico a bossoli di cartucce calibro 22 sembra essere stato il frutto di un equivoco, determinato probabilmente dalla confusione con l’altro attentato compiuto ai danni di PARATORE Giuseppe nei pressi del viale Giostra il 4 marzo 1991, in occasione del quale fu effettivamente usato questo diverso tipo di munizionamento, come hanno riferito i testi Venuto e Cicala, erroneamente indicati per riferire in merito al capo 30, sebbene avessero compiuto un intervento solo in occasione dell’attentato meno recente: v. l’analoga osservazione svolta nel corso dell’analisi delle risultanze relative al capo 14).

In ogni caso i bossoli sequestrati evidenziavano l’uso di un munizionamento ad alto potenziale offensivo, esploso presumibilmente da un fucile mitragliatore o da un kalashnikov (da qui la contestazione di detenzione e porto illegali di arma da guerra di cui alla lettera a) del capo di imputazione), ed in grado di perforare anche la lamiera ed i cristalli di veicoli blindati. La considerazione, anche a volere prescindere dalla gravità della lesione riportata da PARATORE Giuseppe, che fu ridotto in fin di vita, giova a confermare l’esattezza della configurazione del tentativo di omicidio, sebbene gli obiettivi dell’attentato si trovassero su un’autovettura blindata, posto che il munizionamento utilizzato era deliberatamente diretto a neutralizzare l’accorgimento e le condotte poste in essere dagli attentatori erano concretamente idonee a produrre effetti mortali.

Dalle prime indagini emerse che i tre si trovavano al bar Tulipano di Gravitelli, luogo di ritrovo abituale degli affiliati al clan “Mancuso – Rizzo”, a cui le conoscenze investigative dell’epoca facevano ritenere che appartenessero tanto RIZZO Rosario che gli altri due; preso posto sull’Alfetta blindata (il PARATORE sul sedile posteriore destro, il PULLIA alla guida e RIZZO Rosario sul sedile anteriore destro), il terzetto era quindi partito alla volta del villaggio Santa Lucia e lungo la via Comunale che collega l’abitato del villaggio con la S. S. n. 114 era stato affrontato da alcuni individui appostati nei pressi di un muretto posto sul margine della strada, uno dei quali travisato con un passamontagna di colore scuro che aveva cominciato a sparare all’indirizzo dell’autovettura. Il PULLIA, le cui dichiarazioni rese ai Carabinieri nella serata del 6 settembre 1991 sono state acquisite in seguito alla contestazione all’udienza del 30.4.1999 (essendosi il medesimo avvalso della facoltà di non rispondere), aveva allora accelerato l’andatura in direzione dell’abitazione della sorella del RIZZO, mentre PARATORE, ferito, emetteva un grido. Giunti a destinazione, il PARATORE era stato lasciato sul posto e quindi condotto in ospedale dalla sorella di RIZZO Rosario, Rosa, e da altre persone intervenute, e lo stesso PULLIA, dopo avere parcheggiato l’autovettura nelle vicinanze, aveva dovuto fare ricorso alla cure dei sanitari del Pronto soccorso in quanto raggiunto da alcune schegge di vetro.

L’esame dei rilievi fotografici relativi all’autovettura evidenzia la prevalente localizzazione dei colpi sulla parte destra del veicolo, posto che tanto il cristallo laterale destro che quello anteriore furono raggiunti dai colpi esplosi in direzione del passeggero che viaggiava accanto al guidatore, mentre altri colpi (che raggiunsero il cofano posteriore ed il soprastante lunotto) furono sicuramente esplosi da dietro, nel momento in cui l’autovettura, allontanandosi a tutta velocità in direzione dell’abitato, offriva la parte posteriore alla visuale e all’azione dei killer.

Sul munizionamento in sequestro fu successivamente eseguita un’indagine balistica affidata al “Centro di investigazioni scientifiche” dei Carabinieri di Roma, il cui scopo era quello di verificare l’eventuale provenienza dalla stessa arma dei bossoli sequestrati la sera del 6 settembre 1991 dopo il ferimento di PARATORE Giuseppe e di quelli dello stesso tipo (marca Lapua, calibro 7,62 ´ 39) rinvenuti in occasione di un altro agguato consumato con modalità analoghe qualche mese più tardi, il 7 novembre 1991, in occasione del quale perse la vita Caspo Raimondo e furono feriti RIZZO Rosario ed IDOTTA Marcello (v. capo 31). Come in dibattimento ha riferito il maresciallo Giannico (ud. 12.12.1997), l’accertamento microscopico diede esito positivo e la comparazione tramite l’apposito strumento consentì di attribuire alla stessa arma, attraverso la rilevazione ed il confronto delle c. d. impronte di classe presenti sui reperti, l’espulsione dei 14 bossoli sequestrati dopo l’attentato del 6 settembre e dei 2 dello stesso tipo rinvenuti in occasione dell’agguato di due mesi più tardi. Esprimendo un’ulteriore valutazione, non in termini di certezza, ma di probabilità, il teste ha poi indicato il kalashnikov come l’arma verosimilmente utilizzata nelle due occasioni, desumendolo dal tipo particolare di impronte di percussione e di espulsione rilevate nel caso di specie ed evidentemente riconducibili di regola alla tipologia di arma indicata.

Sebbene le indagini non avessero avuto alcuno sbocco concreto, fu presto evidente, anche alla luce degli avvenimenti dei mesi successivi, che il vero obiettivo dell’attentato era RIZZO Rosario, verso il quale, dopo i primi fatti di sangue seguiti all’omicidio di Di Blasi e l’arresto di MANCUSO Giorgio, sembrò convergere l’azione di rappresaglia degli altri gruppi decisa dopo la morte di Occhi ‘i bozza, come dimostra il susseguirsi di una serie di azioni eclatanti dirette alla uccisione di RIZZO Rosario, alcune delle quali caratterizzate da un notevole impegno di mezzi e di uomini e dal ricorso a tecniche di tipo militare.

L’inquadramento iniziale ha trovato piena conferma dopo l’avvento dei collaboratori di giustizia, che hanno consentito una completa e persuasiva ricostruzione dell’episodio, peraltro alcuni di essi assumendosi le relative responsabilità.

Sull’attentato del 6 settembre 1991 sono stati sentiti in dibattimento SANTORO Angelo, LONGO Luigi, TURRISI Antonino, SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario e RIZZO Rosario. Dei due odierni imputati si è sottoposto all’esame FERRARA Sebastiano.

SANTORO Angelo, che come LONGO Luigi per questa vicenda è stato già giudicato e condannato con i benefici del giudizio abbreviato, ha ammesso (ud. 4.7.1998) di avere preso parte all’attentato, insieme a LONGO Luigi e MANGANARO Salvatore, mentre era compito di FERRARA Sebastiano, che era appostato allo svincolo autostradale di Tremestieri, di segnalare l’arrivo di RIZZO Rosario che in quel periodo pernottava a Santa Lucia sopra Contesse presso l’abitazione di una sorella. FERRARA Sebastiano, che aveva organizzato l’agguato, era a bordo della Fiat UNO di colore bianco di proprietà della moglie, forse in compagnia di TURRISI Antonino, ed aveva dato incarico ai componenti del gruppo di fuoco, tutti appartenenti al suo gruppo criminale, di attendere a piedi nei pressi del torrente S. Filippo. Il LONGO impugnava un fucile kalashnikov, che era stato fornito dal gruppo “Galli” e che, nel caso che non fosse prevista la partecipazione al delitto di affiliati al gruppo stesso (in particolare di Papale Domenico che rivendicava la proprietà dell’arma), veniva utilizzato da LONGO Luigi; SANTORO era invece armato con la sua pistola calibro 9 ´ 21, mentre a MANGANARO era stata consegnata una pistola calibro 7,65 appartenente al gruppo e custodita nella stalla di FERRARA Sebastiano, ubicata al villaggio CEP nelle vicinanze della casa del fratello Carmelo, di fronte ad un’edicola, ed a circa 200 metri di distanza dalla strada statale. Come convenuto fu il FERRARA, che precedeva l’autovettura su cui si trovava RIZZO Rosario, ad avvertire dell’imminente passaggio dell’Alfetta blindata. All’arrivo era stato LONGO ad aprire il fuoco, scaricando tutto il caricatore del kalashnikov, mentre SANTORO e MANGANARO avrebbero dovuto fare uso delle armi in loro possesso solo quando l’autovettura del RIZZO si fosse arrestata. Tuttavia il conducente dell’Alfetta aveva proseguito la sua corsa ed era riuscito ad allontanarsi. Dal telegiornale SANTORO avrebbe poi appreso che era rimasto ferito solo il passeggero che occupava il sedile posteriore, verso il quale il LONGO aveva prevalentemente diretto i colpi e che si chiamava PARATORE. A questo punto i tre, che erano incappucciati, anche se nel corso dell’agguato il SANTORO si era liberato del travisamento che sopportava male, avevano fatto rientro alle proprie abitazioni del villaggio CEP. Successivamente, forse la mattina del giorno dopo, SANTORO aveva incontrato FERRARA Sebastiano, un po’ rammaricato per il fallimento dell’attentato, ma fiducioso nell’aiuto che da lì a poco avrebbe ricevuto dagli altri gruppi per il compimento di altri attentati: erano infatti trascorsi pochi giorni e FERRARA si era incontrato con SPARACIO Luigi per organizzare un nuovo agguato. Lo stesso kalashnikov sarebbe poi stato utilizzato per commettere l’attentato in cui aveva perso la vita tale Raimondo (il collaboratore si riferisce evidentemente all’agguato del 7 novembre 1991, in occasione del quale era stato ucciso Caspo Raimondo).

Anche LONGO Luigi ha ammesso senza riserve la propria partecipazione al fatto (ud. 17.7.1998), ricostruendo l’episodio in modo sostanzialmente conforme alle dichiarazioni del SANTORO. LONGO ha precisato che a sparare fu soltanto lui con un fucile mitragliatore, perché l’Alfetta blindata su cui avrebbe dovuto trovarsi RIZZO Rosario rallentò e poi riuscì ad allontanarsi, senza consentire di entrare in azione a SANTORO e a MANGANARO (che erano in possesso di due pistole, rispettivamente una 9 ´ 21, ed una calibro 38 special), i quali avrebbero dovuto “finire” gli occupanti dell’autovettura una volta che questa avesse finalmente arrestato la sua corsa. Circa la provenienza del fucile kalashnikov utilizzato nell’occasione, LONGO ha riferito che l’arma era stata portata appena qualche giorno prima al villaggio CEP, per essere custodita nella stalla di FERRARA insieme alle altre, da Villari Antonino, cugino di SPARACIO Luigi. Dopo l’attentato, raccolte le armi in un borsone di colore verde, il LONGO le aveva riportate alla stalla.

TURRISI Antonino, respinta qualsiasi ipotesi di un proprio coinvolgimento nell’attentato, ha affermato (ud. 24.3.1999) che esecutori materiali furono LONGO Luigi (che era in possesso di un mitra kalashnikov), SANTORO Angelo (che aveva una pistola calibro 9 ´ 21) e MANGANARO Salvatore (che portava una calibro 38). Della consumazione dell’attentato TURRISI aveva appreso subito dopo mentre si trovava nella piazzetta del villaggio CEP posta nei pressi dell’abitazione di FERRARA Carmelo, luogo di abituale incontro degli affiliati. Era stato FERRARA Sebastiano a dare la notizia un po’ agitato, indicando i tre esecutori materiali dell’agguato fallito ed invitando i presenti, tra cui TURRISI, ad allontanarsi al più presto per sfuggire al prevedibile imminente controllo delle forze dell’ordine. L’attentato era stato deciso ed organizzato da FERRARA Sebastiano, che era poi rammaricato per il suo fallimento, ma convinto della necessità di utilizzare per un futuro agguato un altro mezzo per ostacolare il passaggio dell’autovettura blindata ed obbligarla a fermarsi. Nel corso del controesame il TURRISI ha poi ribadito l’indicazione dei tre esecutori materiali già menzionati, precisando che non si era attenuto alla richiesta di autoaccusarsi (evidentemente escludendo MANGANARO Salvatore) che FERRARA Sebastiano gli aveva rivolto attraverso  l’audiocassettta fattagli avere tramite la moglie Palmeri Letteria (si tratta della vicenda esaminata in occasione dell’analisi delle risultanze relative al capo 24).

SPARACIO Luigi, premesso che contro RIZZO Rosario erano stati preparati quattro o cinque attentati, alla organizzazione di due dei quali aveva personalmente preso parte lo stesso SPARACIO, ha poi ricordato in seguito alla contestazione (ud. 3.3.1999) che l’agguato in esame era stato organizzato nei pressi di Santa Lucia da FERRARA Sebastiano e consumato materialmente dai suoi affiliati SANTORO Angelo, Manganaro Rosario e tale Luigi inteso ‘u cacciaturi. Il fatto rientrava nella strategia decisa da tutti gli altri gruppi, anche se dell’organizzazione di era interessato il FERRARA in quanto avrebbe dovuto essere commesso in una zona da lui controllata. Gli aggressori, che erano appostati nei pressi di un muretto posto lungo la strada, al sopraggiungere dell’Alfetta blindata di RIZZO Rosario avevano esploso al suo indirizzo numerosi colpi di pistola, fucile mitragliatore e kalashnikov, ma era rimasto ferito il solo PARATORE.

MARCHESE Mario, facendo evidentemente confusione tra l’episodio in esame  e quello del 7.11.1991, ha in un primo tempo affermato (ud. 19.2.1999) che l’attentato, commesso nelle vicinanze di Santa Lucia sopra Contesse, sarebbe stato organizzato da FERRARA Sebastiano, e, secondo quanto a MARCHESE era stato riferito da CUSCINÀ Francesco, sarebbe stato eseguito da un gruppo di fuoco composto, oltre che dallo stesso CUSCINÀ, da VENTURA Salvatore, CARIOLO Antonio ed AMANTE Brunello, quest’ultimo in particolare incaricato di posizionare una Fiat 127 al centro della carreggiata per arrestare la corsa dell’autovettura, una Maserati, su cui viaggiavano gli obiettivi del programma criminoso. Resosi conto dell’equivoco, originato dal fatto che in poco tempo nella zona furono consumati ai danni di RIZZO Rosario numerosi attentati analoghi, MARCHESE, sia pure in seguito alla contestazione, ha precisato che in quello in esame, organizzato da FERRARA Sebastiano, erano rimasti coinvolti PULLIA Carmelo, RIZZO Rosario, che guidava l’Alfetta blindata, e PARATORE Giuseppe, che era rimasto ferito più seriamente in quanto era stato raggiunto ad una spalla da un colpo di kalashnikov.

RIZZO Rosario, manifestando analoghe incertezze legate al numero degli attentati subiti con modalità identiche, ha affermato (ud. 26.3.1999) che quello in esame, uno dei primi commessi contro di lui, si era verificato mentre a bordo di un’autovettura blindata stava recandosi a Santa Lucia sopra Contesse in compagnia di PULLIA Carmelo e PARATORE Giuseppe. In occasione dell’attentato quest’ultimo era stato raggiunto al braccio da un colpo di kalashnikov che lo aveva costretto ad una lunga degenza ospedaliera a causa della gravità delle ferite riportate. Era stato poi lo stesso FERRARA Sebastiano a dare personalmente conferma al RIZZO di avere organizzato l’attentato, affidandone l’esecuzione ai propri affiliati, e a spiegargli che l’aggressione era stata determinata dal fatto che si rimproverava a RIZZO il sodalizio con MANCUSO Giorgio nei cui confronti dopo l’omicidio di Di Blasi si era scatenata la guerra degli altri gruppi.

FERRARA Sebastiano si è assunto la paternità del delitto, indicando quali esecutori materiali anche i suoi affiliati SANTORO Angelo, TAMBURELLA Rosario, LONGO Luigi e MANGANARO Salvatore. Ricostruendo l’episodio, FERRARA ha affermato (ud. 12.3.1999) che si trovava insieme a TAMBURELLA presso l’area di servizio ubicata allo svincolo autostradale di Tremestieri. Quando era transitata l’Alfa Romeo blindata di RIZZO Rosario, i due si erano subito diretti verso il luogo dove erano appostati i killer, che erano armati con un fucile kalashnikov (che il FERRARA aveva ricevuto dal gruppo di GALLI Luigi o da SPARACIO Luigi) e due pistole (una 9 ´ 21 il SANTORO, ed una calibro 7,65 il MANGANARO). FERRARA aveva poi appreso che, a causa della velocità con cui era transitata l’autovettura sulla quale si trovava RIZZO, era riuscito a sparare con il fucile kalashnikov e a colpire alla spalla PARATORE Giuseppe il solo LONGO, che aveva particolare dimestichezza con le armi in quanto cacciatore. Attraverso una stradina che conduceva direttamente al villaggio CEP i sicari avevano poi fatto rientro nelle rispettive case dopo avere consegnato le armi a TURRISI Antonino.

Alla luce di questo complesso di elementi ritiene la Corte raggiunta la piena prova della responsabilità dei due odierni imputati FERRARA Sebastiano e MANGANARO Salvatore.

La convergente indicazione proveniente da tutte le fonti di prova induce ad attribuire al gruppo “Ferrara” ed a FERRARA Sebastiano in particolare la paternità dell’attentato, il primo di una serie di fatti caratterizzati da modalità operative comuni e localizzati in maniera tale da rientrare in un ambito territoriale compreso nell’area sottoposta al monopolio organizzativo del gruppo “Ferrara”. Altrettanto unanime è l’affermazione della riconducibilità dell’agguato alla deliberazione iniziale adottata da tutti i gruppi nei confronti del clan “Mancuso – Rizzo”, della cui esecuzione a partire da questo attentato del settembre “91 cominciò ad interessarsi in maniera ancora più diretta FERRARA Sebastiano (peraltro già coinvolto specificamente nell’omicidio di Messina Giovanni), probabilmente perché la volontà omicida si era ormai decisamente orientata nei confronti di RIZZO Rosario, che era solito frequentare il villaggio Santa Lucia sopra Contesse, poco distante dal rione CEP che del gruppo “Ferrara” costituiva notoriamente il quartiere generale, oltre ad essere il luogo in cui risiedevano quasi tutti gli affiliati. Molto esplicito in tal senso è stato SPARACIO Luigi, confermando la paternità di FERRARA Sebastiano sotto il profilo dell’organizzazione materiale dell’attentato, ma attribuendo a sé stesso e ai capi degli altri gruppi una responsabilità connessa alla scelta e alla condivisione della strategia comune nei confronti del gruppo “Mancuso – Rizzo”, nonché alla preventiva conoscenza dell’attentato che avrebbe dovuto essere commesso (“SPARACIO: […] la causale era, rientrava che il RIZZO Rosario si era affiancato a MANCUSO Giorgio, perciò entrava nella guerra. P.M.: L’organizzazione di questo primo attentato fu solo di FERRARA o fu anche sua, o sua o di altri rappresentanti degli altri gruppi? SPARACIO: No, voglio dire, una volta che c’era la deliberazione. P.M.: Infatti io non parlo di deliberazione, parlo di organizzazione materiale. SPARACIO: no, di organizzazione FERRARA, lui era là in zona e lui ha organizzato tutto quanto lui, anche se noi sicuramente ne eravamo a conoscenza ma l’organizzatore è stato lui.”).

La confessione dell’imputato, del tutto immune dal sospetto di condizionamenti o di intenzionali manipolazioni della realtà dei fatti, si inserisce coerentemente nel quadro delle altre risultanze processuali, accreditando tanto la causale indicata anche dagli altri collaboratori che le modalità concrete di svolgimento descritte da tutti coloro che, come il FERRARA, hanno ammesso la propria partecipazione al delitto.

Il riconoscimento della propria responsabilità, che si è già tradotto per LONGO e SANTORO nella condanna riportata in esito al giudizio abbreviato, accresce poi l’attendibilità delle accuse a MANGANARO Salvatore che tutti i protagonisti della vicenda indicano quale componente del terzetto che avrebbe dovuto affrontare l’autovettura blindata su cui viaggiava RIZZO Rosario lungo la strada che collega l’abitato di Santa Lucia sopra Contesse alla strada statale. Al MANGANARO, che era armato con una pistola (calibro 7,65 secondo FERRARA e SANTORO, calibro 38 secondo LONGO e TURRISI), spettava in particolare il compito di affrontare gli occupanti dell’autovettura in un secondo momento, dopo che i micidiali colpi di kalashnikov avessero in qualche modo costretto il conducente a rallentare o arrestare la marcia, aprendo nella blindatura i varchi necessari alla eventuale introduzione delle altre armi in possesso dei killer. Su questa particolare suddivisione dei compiti vi è ulteriore convergenza nelle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano e dei suoi ex-affiliati, che hanno attribuito il fallimento dell’attentato alla particolare velocità con cui l’Alfetta sarebbe sfrecciata sul luogo scelto dai sicari, impedendo a LONGO che imbracciava il kalashnikov di colpire con la dovuta precisione e conseguentemente agli altri due di intervenire.

L’uso di un’arma ad alto potenziale offensivo, come il kalashnikov di cui hanno riferito i protagonisti dell’attentato, in grado di perforare la blindatura delle autovetture sulle quali in quel periodo RIZZO Rosario era solito spostarsi, è poi attestato indiscutibilmente dagli accertamenti compiuti nella immediatezza dei fatti: se ne trae conferma dal calibro dei numerosi bossoli sequestrati, sui quali furono peraltro rilevate caratteristiche tali da fare ritenere probabile che l’arma che li aveva espulsi fosse effettivamente un kalashnikov come hanno riferito tutti i collaboratori sentiti, i quali, escludendo implicitamente che il gruppo “Ferrara” avesse un’arma di questo tipo, ne hanno ricondotto la disponibilità all’iniziativa di uno degli altri gruppi coinvolti nella “guerra” contro il clan “Mancuso – Rizzo”, il gruppo “Galli” o quello “Sparacio”, che avevano messo l’arma a disposizione di FERRARA Sebastiano perché fosse usata per gli attentati che avrebbero dovuto compiersi contro il RIZZO. Significativamente SANTORO ha ricordato che l’arma fu successivamente utilizzata in due occasioni, caratterizzate da profonde analogie con l’attentato in esame, sia per la zona scelta dai sicari per entrare in azione, sia per le altre modalità operative, e precisamente l’attentato del 7 novembre 1991, in cui sulla Maserati di RIZZO Rosario rimase il corpo senza vita di Caspo Raimondo (capo 31), e quello del 24 febbraio 1992, allorché fu colpita la BMW blindata su cui avrebbe perso la vita Morabito Maurizio (capo 33): e l’indagine balistica compiuta dal Pubblico Ministero nel dicembre 1991 consentì di accertare, come ha riferito in dibattimento il teste Giannico, che effettivamente era stata la stessa arma, probabilmente un fucile kalashnikov, ad esplodere i proiettili marca Lapua calibro 7,62 ´ 39 di cui erano stati rinvenuti i bossoli, complessivamente 16, dopo i due attentati del settembre e del novembre 1991. Quanto invece alla questione della utilizzazione di un’altra arma e al rinvenimento di bossoli relativi al munizionamento di un diverso calibro, si tratta probabilmente, come è stato già messo ampiamente in rilievo, di un falso problema, innescato da una inesatta indicazione contenuta nella lista iniziale del Pubblico Ministero, sicché ne esce rafforzata l’attendibilità dell’affermazione dei collaboratori, secondo i quali a sparare fu solo il fucile kalashnikov imbracciato da LONGO Luigi, circostanza confermata dal mancato ritrovamento di reperti balistici diversi da quelli già indicati.

A prescindere dalle evidenti discrasie contenute nelle dichiarazioni (frutto di conoscenze apprese de relato) di MARCHESE Mario, che ha palesemente scambiato le notizie in suo possesso relative a due diversi episodi, le uniche divergenze nelle versioni fornite dai collaboratori più informati riguardano l’identità di alcuni dei partecipanti all’attentato.

Alla certa ed unanime indicazione, con i ruoli già messi in evidenza, di FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, LONGO Luigi e MANGANARO Salvatore, si affianca la menzione di altri personaggi certamente appartenenti al gruppo “Ferrara”, come TURRISI Antonino e TAMBURELLA Rosario. Al primo FERRARA Sebastiano ha attribuito il compito di ritirare le armi usate dai killer, mentre ha affermato la presenza del secondo in sua compagnia presso lo svincolo di Tremestieri in attesa del transito di RIZZO Rosario. Né SANTORO, né LONGO hanno fatto cenno alla partecipazione di TURRISI e TAMBURELLA nei termini indicati da FERRARA Sebastiano, ed anche TURRISI ha con decisione negato il proprio coinvolgimento, limitandosi a lasciare intendere di avere saputo prima che l’attentato era stato organizzato e di averne conosciuto l’esito quasi subito, quando FERRARA Sebastiano, ritornando frettolosamente al villaggio CEP, aveva invitato TURRISI e gli altri ad allontanarsi per non farsi trovare insieme dalle forze dell’ordine che sarebbero accorse di lì a poco per i consueti controlli. SANTORO ha invece espresso qualche dubbio in ordine alla possibilità che a fare compagnia a FERRARA Sebastiano sull’autovettura fosse proprio il TURRISI.

Le divergenze possono trovare agevole spiegazione nella circostanza che, divisi i compiti, ciascuno degli imputati (tanto quelli odierni che quelli già giudicati con il rito abbreviato) finì per avere il controllo di una fase dell’esecuzione del programma criminoso, quella di sua diretta pertinenza, come avviene di consueto in questi casi, con la possibilità che, ferme restando le linee generali del programma concordato, varianti non essenziali (come quelle relative, nel caso di specie, all’intervento di TURRISI successivo all’attentato, o alla presenza di TAMBURELLA in compagnia di FERRARA Sebastiano) venissero introdotte all’insaputa degli altri, o che comunque i fatti si svolgessero in maniera diversa da come previsto, o che in ogni caso oggi ciascun imputato ricordi meglio la fase corrispondente al proprio intervento: che TAMBURELLA accompagnasse FERRARA Sebastiano poteva anche sfuggire ai componenti del gruppo di fuoco, anche se fra di essi SANTORO non ha escluso la possibilità che con FERRARA si trovasse sull’autovettura un’altra persona (ed ha menzionato TURRISI Antonino). Analogamente che TURRISI abbia anche in questo caso ritirato le armi dopo l’attentato potrebbe essere circostanza non rispondente alla realtà storica dei fatti, frutto di un ricordo non preciso di FERRARA Sebastiano, posto che essa è smentita non dal solo TURRISI, ma anche da SANTORO e LONGO (che hanno dichiarato di avere riposto da sé le armi nella stalla dove erano custodite): sul piano logico non sarebbe in alcun modo giustificato il tentativo di coprire un’eventuale responsabilità del TURRISI, che nel corso della sua collaborazione ha ammesso, anche nell’ambito di questo processo, addebiti ben più gravi e la cui posizione risentirebbe in maniera molto modesta di una ulteriore condanna per la partecipazione ad un tentato omicidio. Il fatto che sia stato poi lo stesso FERRARA Sebastiano, in altre occasioni, ad accusare il TURRISI di reati ben più gravi, dovrebbe ragionevolmente indurre ad escludere che indicando il TAMBURELLA egli abbia inteso occultare le responsabilità di TURRISI, e vale a giustificare la trasmissione degli atti relativi al capo di imputazione in esame al Pubblico Ministero perché valuti in maniera più approfondita la posizione di TAMBURELLA Rosario.

Ciò che deve essere assolutamente escluso è che le divergenze rilevate, a cui peraltro sono state trovate plausibili spiegazioni, possano incidere, indebolendole, sulle accuse a MANGANARO Salvatore.

L’indicazione dell’imputato come uno dei componenti del gruppo di fuoco proviene senza tentennamenti fin dalle indagini preliminari da parte di tutti i protagonisti della vicenda. Non vi è poi alcun dubbio sulla natura concorsuale delle condotte dell’imputato, che, stando alla ricostruzione accolta, non sarebbe riuscito ad esplodere alcun colpo di pistola, ma prese parte alla preparazione dell’attentato, si posizionò armato di pistola insieme ai complici nel luogo prescelto, attese l’arrivo dell’Alfetta di RIZZO, e solo per la velocità con cui l’autovettura transitò, ovvero per l’abilità del conducente, non gli fu possibile intervenire in maniera concreta per eseguire il mandato omicida che aveva ricevuto; tale è stato anche il contributo di SANTORO Angelo, ed il GIP, condannandolo in esito al giudizio abbreviato sulla scorta di elementi non dissimili da quelli acquisiti in dibattimento, ha evidentemente attribuito valenza concorsuale alle sue condotte.

La posizione di MANGANARO Salvatore richiede peraltro qualche ulteriore approfondimento, perché l’imputato figura tra i “beneficiari” di quella iniziale attività di condizionamento della collaborazione dei propri ex – affiliati che FERRARA Sebastiano svolse con l’ausilio delle audiocassette sulle quali aveva inciso le proprie indicazioni in ordine ai contenuti di tale collaborazione. Rinviando alle considerazioni sviluppate nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative all’omicidio di Messina Giovanni (capo 24) per quanto riguarda le linee generali della vicenda in quella sede ripercorsa, va rilevato per quanto concerne la posizione di MANGANARO che nella parte iniziale della registrazione il FERRARA, citato il primo agguato a Santa Lucia (si tratta evidentemente dell’attentato del 6.9.1991), chiese espressamente di non nominare MANGANARO, e successivamente, in maniera ancora più esplicita, ribadì l’indicazione (“Poi, per quanto riguarda il fatto di Luigi, quando Luigi, Giggia e MANGANARO gli hanno sparato, hanno fatto il primo agguato a Santa Lucia, digli di dire che l’agguato fu Luigi e Giggia e che a dargli il segnale sono stato io con la macchina e che tu e Nuccio eravate con me nella macchina, senza nominare a MANGANARO […] - e successivamente, dopo avere chiesto di non menzionare CURATOLA tra gli affiliati – […] La stessa cosa MANGANARO, noi l’abbiamo allontanato perché è un pezzo di ubriacone. Prima apparteneva a noi altri e poi l’abbiamo allontanato a Salvatore MANGANARO perché è un pezzo di ubriacone. ”).

Ripetendo in parte le osservazioni già fatte con riferimento alla posizione di LAGANÀ Gianfranco per l’omicidio di Messina Giovanni e precisato che dietro gli appellativi utilizzati da FERRARA è agevole risalire all’identità dei personaggi menzionati (Giggia è SANTORO Angelo, Nuccio è il TURRISI, Luigi si identifica con il LONGO), appare evidente che l’indicazione di FERRARA, concretamente non seguita dai suoi ex – affiliati poi divenuti collaboratori di giustizia (così come costoro hanno sempre affermato di essersi regolati), non può che presupporre l’effettivo coinvolgimento di MANGANARO, posto che diversamente non avrebbe avuto senso che FERRARA chiedesse ai suoi di non menzionare il nome dell’imputato, e per altro verso l’iniziativa di FERRARA, assunta secondo modalità che in quel momento non era prevedibile che ne consentissero una successiva divulgazione, è la dimostrazione più nitida della genuinità della attuale chiamata in correità, perché attesta un benevolo intento iniziale del collaboratore che è incompatibile con qualsiasi ostilità o rancore nei confronti dell’imputato.

Sussistono le aggravanti della premeditazione e quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

L’attentato scaturì da una accurata organizzazione che prevedeva una precisa scelta e distribuzione dei ruoli e che si è protratta necessariamente per un lasso di tempo ben più apprezzabile di quello ritenuto sufficiente per configurare l’aggravante di cui all’art. 577 n. 3 del codice penale. Ad ulteriore dimostrazione della maturazione e permanenza di una lucida determinazione criminosa va ricordata la specifica scelta dell’arma poi concretamente utilizzata, le cui caratteristiche avrebbero dovuto consentire di superare l’ostacolo costituito dalla blindatura delle autovetture su cui il RIZZO in quel periodo era solito spostarsi per il timore di attentati. L’episodio si inserisce poi in una più ampia serie di iniziative riconducibili alla deliberazione originariamente adottata in seguito all’omicidio Di Blasi e concretamente rivolte contro RIZZO Rosario, divenuto, dopo l’arresto di MANCUSO Giorgio, il principale obiettivo dell’azione di rappresaglia degli altri gruppi.

La causale e le modalità dell’attentato ne attestano indiscutibilmente la matrice “mafiosa”, dal momento che esso è stato consumato per agevolare un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c. p.; l’agguato fu eseguito con l’uso di armi ad alto potenziale offensivo in una zona del territorio cittadino sottoposta al controllo di un gruppo criminale, lo stesso a cui era riconducibile l’organizzazione dell’attentato, i cui affiliati traevano proprio da questa situazione di radicamento territoriale la certezza di potere entrare in azione senza correre eccessivi pericoli, incuranti della eventuale presenza di altri autoveicoli, tutt’altro che improbabile considerata la stagione, l’orario e la prossimità di un popoloso centro abitato (di una fila di macchine, che seguiva o precedeva l’Alfetta di RIZZO, ha parlato LONGO Luigi). Il movente dell’agguato, così come rilevato per altri episodi esaminati dalla Corte, è poi riconducibile ai contrasti tra gruppi contrapposti, nel cui ambito la consumazione dell’omicidio si pone quale strumento strategico diretto alla acquisizione di un ruolo egemonico nel panorama delle organizzazioni criminali attraverso la eliminazione dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali.

Competono infine a FERRARA Sebastiano le circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione. Il contegno processuale dell’imputato, che ha ammesso i fatti, giustifica ampiamente la concessione del beneficio, ma non autorizza la fruizione dell’ulteriore attenuante di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91 di cui i difensori dei collaboratori di giustizia hanno invocato una generalizzata applicazione. Analogamente a quanto rilevato per l’omicidio di Messina Giovanni, pur non essendo la Corte in possesso di dati precisi che le consentano di valutare l’anteriorità dell’un contributo rispetto all’altro, l’iniziale tentativo del FERRARA di manipolare i risultati dell’azione investigativa relativa a questo episodio non può non “pesare” anche nella valutazione odierna della meritevolezza del suo contributo, tenuto conto del fatto che il tentativo fallì non tanto per un ripensamento del FERRARA, ma solamente perché, anche in questo caso, i suoi affiliati (SANTORO, TURRISI e LONGO) disattesero le sue indicazioni preferendo rivelare subito la verità dei fatti e consentire in tal modo lo smascheramento del piano del loro ex-capo. Se pertanto la confessione della propria responsabilità e l’indicazione dei responsabili dell’attentato rendono meritevole l’imputato delle concessione delle attenuanti generiche, le reticenze iniziali impediscono, tenuto anche conto delle ragioni che le avevano ispirate e degli eventi in conseguenza dei quali esse furono abbandonate, l’attribuzione di un ulteriore beneficio la cui ratio è proprio quella di premiare il contributo che si sia rivelato decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti, ma che si inscriva altresì, fin dall’inizio, in un contesto di collaborazione leale e genuina.

Nell’affermazione di responsabilità relativa ai reati di cui al capo in esame rimane assorbita per FERRARA Sebastiano la contestazione relativa agli stessi reati contenuta sotto il capo 19, lettera a), della rubrica.

Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.