Puntualmente, ad un mese esatto dall’attentato in
cui aveva perso la vita Caspo Raimondo, RIZZO Rosario rimase ferito in seguito
ad un’altra aggressione armata, perpetrata questa volta nel centro cittadino
con modalità senz’altro meno appariscenti, ma non per questo meno pericolose
per la sua incolumità. A prescindere dalle conseguenze ben più gravi riportate
in questa occasione dal RIZZO, che subì in seguito al ferimento la frattura del
femore, il carattere del tutto occasionale delle circostanze che avevano indotto
l’aggressore ad entrare in azione costituì la riprova del rischio pressoché
costante a cui la vita di RIZZO Rosario era in quel periodo esposta e della
concreta impossibilità di fronteggiare in maniera adeguata l’offensiva
portata avanti da nemici sempre pronti a colpire, in qualunque circostanza di
tempo e di luogo.
Intorno alle ore 11,30 del 6 dicembre 1991 RIZZO
Rosario transitava lungo la via Garibaldi alla guida della sua autovettura BMW blindata, targata VA 914055, in compagnia del fratello Ignazio,
di tale Crocé Pietro e del convivente della nipote, Rapisarda Maurizio, allorché,
nei pressi dell’incrocio con il viale Boccetta, all’altezza del Jolly
Hotel, alla ripresa della marcia dopo la sosta imposta dal semaforo si
trovava la strada sbarrata da una Fiat 500,
targata ME 70741, che il conducente, tale Famà Massimo, diretto verso piazza
Castronovo, non riusciva a fare ripartire.
Mentre quest’ultimo, in preda al panico per
l’inconveniente causato, scendeva dall’autovettura e cercava di
giustificarsi, invitando chi gli stava dietro a non creare ulteriore confusione
con i segnali acustici, Rizzo Ignazio spazientito scendeva dalla BMW
e si dirigeva minaccioso verso il conducente dell’autovettura che gli stava
dinanzi verosimilmente intenzionato a passare alle vie di fatto. Anche il
fratello Rosario lasciava l’abitacolo della BMW
probabilmente per dare manforte al congiunto (v. le dichiarazioni di Rizzo
Ignazio, deceduto, di cui è stata data lettura ai sensi dell’art. 512 c. p.
p. all’udienza del 17.5.1999), ma in questo frangente entrava in azione
l’aggressore che impugnando una pistola si avvicinava a RIZZO Rosario e gli
esplodeva contro alcuni colpi mentre il fratello Ignazio cercava di avvertire il
parente del pericolo (il teste Famà, esaminato all’udienza del 5 dicembre
1997, ha ricordato di avere sentito Rizzo Ignazio che gridava “Attento Rosario (o Sarino)”).
Ad impedire all’aggressore di portare a termine la missione omicida fu
l’intervento di un poliziotto in borghese, l’assistente Lagonigro Angelo, in
servizio presso il Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Messina,
il quale si trovava insieme ad un collega, Pergolizzi Paolo, all’interno di
una concessionaria di autovetture ubicata sul lato opposto della strada,
all’angolo tra la via Garibaldi e la via Mario Aspa, ed intervenne richiamato
dal fragore degli spari.
Mentre RIZZO Rosario veniva ferito al gluteo
sinistro, l’ignoto aggressore rivolgeva la sua attenzione all’individuo che
qualificandosi (“Alt, Polizia”)
muoveva verso di lui ed esplodeva nella sua direzione qualche colpo di pistola,
uno dei quali perforava il lunotto posteriore della Fiat
UNO in uso al titolare della concessionaria citata, tale Viola Francesco.
Il Lagonigro esplodeva a sua volta alcuni colpi in aria con la pistola
di ordinanza, ma il fuggitivo riusciva a dileguarsi infilandosi in un vicolo che
congiunge la via Mario Aspa e la parallela via S. Maria La Porta, dopo avere
lanciato sotto un’autovettura una pistola calibro 9 ´ 21 con matricola abrasa e con dieci
proiettili nel caricatore, che veniva recuperata da Lagonigro. Quest’ultimo ha
dichiarato in dibattimento (ud. 5.12.1997), ed il dato risulta anche dal verbale
di sopralluogo che precede i rilievi fotografici eseguiti da Catalfamo Salvatore
(a sua volta sentito il 12.12.1997), che il carrello dell’arma era inceppato.
Due bossoli dello stesso calibro, verosimilmente espulsi durante la fuga
dall’arma impugnata dal fuggitivo, furono rinvenuti sull’aiuola
spartitraffico che separa le due carreggiate della via Garibaldi.
Dopo essere arrivato fino alla via Cavour, senza
trovare alcuna traccia dell’aggressore, il Lagonigro ritornò indietro e fece
ingresso nel negozio della ditta “Alma”, ubicato nella via S. Maria La
Porta, interpellando i presenti, i cugini Serra Salvatore e Serra Concetta, per
sapere se il fuggitivo fosse passato dal loro ufficio. Serra Salvatore ha in
dibattimento (ud. 5.12.1997) riferito che, poiché un giovane si era
effettivamente appena rifugiato nel negozio chiedendo di potersi nascondere e
rannicchiandosi sotto la scrivania, temendo sue possibili reazioni (anche nei
confronti della collega) aveva risposto negativamente, pur cercando di fare
capire il contrario al poliziotto che si era introdotto nel negozio con la
pistola in pugno, anche liberando la visuale in direzione dell’interno del
locale.
Poiché fu successivamente certo che il fuggitivo,
prima di dileguarsi si era rifugiato presso il negozio della ditta “Alma”,
nascondendosi sotto la scrivania del locale utilizzato per l’esposizione del
materiale in vendita (macchine per scrivere e fotocopiatrici), si cercò di
mettere in risalto eventuali impronte lasciate dall’individuo sulla superficie
metallica. La ricerca ebbe esito positivo perché fu trovato e prelevato un
frammento di impronta palmare sul lato sinistro della cassettiera mobile posta
al di sotto della scrivania (v. la deposizione del teste Catalfamo, escusso
all’udienza del 12.12.1997, e il fascicolo dei rilievi tecnici relativi
all’operazione di rilevazione ed asporto dell’impronta, allegato in copia
alla carpetta relativa ai reati di cui al capo 32).
Sfumata la possibilità di arrestare in flagranza
l’autore dell’aggressione, furono avviate le consuete indagini, dirette a
ricostruire i movimenti di RIZZO Rosario nel periodo immediatamente precedente
all’attentato e ad individuare l’identità dell’autore che aveva agito a
volto scoperto e che molti avevano avuto la possibilità di osservare.
Sotto il primo profilo risultò che il RIZZO si era
trasferito ormai stabilmente presso l’abitazione della sorella a Santa Lucia
sopra Contesse e la mattina del 6 dicembre 1991, dopo avere consumato un panino
presso il locale “Porta Messina” insieme al nipote acquisito Rapisarda
Maurizio (genero della sorella), al fratello Ignazio e all’amico Crocé Pietro
(teste Rappazzo Antonino, ud. 5.12.1997), stava recandosi verso la zona nord
della città, forse diretto all’abitazione della madre ubicata nel rione
Giostra.
Emerse poi un episodio verificatosi poco più di
una settimana prima che aveva avuto lo stesso RIZZO Rosario come protagonista e
che è indicativo del senso di paura che i due attentati subiti avevano indotto
in lui. Nella serata del 28 novembre 1991 era accaduto che RIZZO Rosario, che
transitava sul viale Boccetta a bordo della solita BMW
blindata ed era ancora una volta in compagnia del nipote Rapisarda Maurizio,
insospettito da un’autovettura Alfa 75 con
alcune persone a bordo, che aveva la sensazione lo stessero seguendo, aveva
oltrepassato a tutta velocità un incrocio senza rispettare l’indicazione del
semaforo per immettersi nell’autostrada ed era entrato in collisione con
un’altra autovettura, l’Alfa 75 di
un carabiniere in borghese, tale Guarrera Giuseppe, che aveva appena lasciato
l’autostrada ed era diretto verso gli imbarcaderi per raggiungere la Calabria
dove prestava servizio. Chiarito l’equivoco, RIZZO Rosario veniva condotto
presso gli uffici del Reparto operativo e quindi accompagnato presso la propria
abitazione (v. la deposizione dei testi Guarrera e Balice escussi all’udienza
del 5.12.1997, e Canova sentito all’udienza del 12.12.1997, e la copia
dell’annotazione di servizio del 29.11.1991, prodotta ed acquisita nel corso
dell’udienza del 5.12.1997).
Ed anche Rapisarda Maurizio, la cui modesta
affidabilità è stata già ampiamente messa in luce, ha dovuto ammettere che in
quel periodo lo zio era “scattiato”
(peraltro attribuendogli in dibattimento l’iniziativa della lite con il Famà),
espressione dialettale (traducibile letteralmente con il termine
“scoppiato”) con cui si intende sottolineare uno stato particolare di
nervosismo o di irascibilità, evidentemente connessi alla situazione che si era
venuta a creare.
Proprio Rapisarda Maurizio fornì un’altra
indicazione, di cui è emersa traccia in dibattimento attraverso la
contestazione del relativo verbale, dichiarando che, mentre cercava riparo e
fuggiva verso il viale Boccetta dopo avere lasciato la BMW
blindata, aveva avuto modo di notare sulla carreggiata opposta della via
Garibaldi una Renault Super 5 di colore grigio che “sgommando” si allontanava
velocemente con due persone a bordo ed imboccava la via Mario Aspa dirigendosi
verso la via Cavour.
Sulla scorta della descrizione della corporatura e
dell’abbigliamento del sicario si pervenne in un primo momento alla
individuazione di PIETROPAOLO Pasquale come autore del delitto, che il Lagonigro
identificò come il suo aggressore. Le indagini su questo versante si avvalsero
inizialmente anche della collaborazione di un ragazzino, tale Villari Alessio,
all’epoca quindicenne, che la mattina dell’attentato, avendo disertato la
scuola, si trovava con un amico a bordo di un ciclomotore nei pressi del luogo
della sparatoria, ed aveva avuto modo in un primo momento di vedere
l’aggressore, che indossava una felpa o un giubbotto di colore verde, fuggire
in direzione della via Cavour, parallela alla via Garibaldi, ed aveva poi
incontrato la stessa persona un po’ di tempo più tardi all’interno della
villa Mazzini, nei pressi degli uffici della Questura. Anche il Villari, che in
dibattimento (ud. 5.12.1997) ha ricordato molto poco della vicenda, rendendo
inevitabili le contestazioni, aveva poi riconosciuto il PIETROPAOLO nel corso di
una ricognizione eseguita il 6.12.1991 negli uffici della Squadra Mobile.
Le indagini tuttavia percorrevano anche un’altra
pista, ispirata da una intuizione scaturita dalla descrizione dell’aggressore
e dalla individuazione della possibile matrice dell’attentato. In serata, dopo
una ricerca protrattasi per diverse ore, veniva fermato nei pressi della sua
abitazione ed arrestato perché trovato in possesso di una pistola detenuta
illegalmente Calogero Placido, a cui veniva altresì sequestrato un giubbotto di
colore verde. L’indumento, riconosciuto da Lagonigro come quello indossato
dall’aggressore, veniva altresì sottoposto ad indagine diretta alla ricerca
di eventuali residui dello sparo, che dava esito positivo (testi Lucà e
Gugliotta, ud. 5.12.1997). Lo stesso Lagonigro, in una relazione di servizio del
giorno successivo all’attentato, attestava il riconoscimento del Calogero,
dichiarandosi sicuro con matematica
certezza che si trattasse dell’attentatore.
Tuttavia, tanto l’individuazione di PIETROPAOLO
Pasquale che quella di Calogero Placido, peraltro alternative, non ebbero
sbocchi positivi sul piano dell’accertamento giudiziario, essendo la prima
sfociata in un decreto di archiviazione, e la seconda in una sentenza di
proscioglimento con la formula più ampia, ormai irrevocabile, emessa dal
Tribunale di Messina il 28 giugno 1993.
Anche in questo caso a dare un nuovo impulso alle
indagini e a determinare una svolta inedita sono state le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia.
Sono stati sentiti in dibattimento su questo
episodio LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, LEO
Roberto e MARCHESE Mario, ed è stato altresì sottoposto ad esame RIZZO
Rosario, persona offesa dal reato per quanto concerne questo e tutti gli altri
agguati organizzati ai suoi danni.
LA TORRE Guido, sentito il 19 marzo 1999, ha dichiarato di avere appreso
notizie relative all’attentato nel corso di un incontro a casa di SPARACIO
Luigi, a cui erano presenti, oltre allo SPARACIO, BONASERA Angelo e PERTICARI
Adelfio. Quest’ultimo, che aveva già tentato di uccidere il RIZZO nei pressi
del Tribunale, era entrato in azione sulla via Garibaldi, profittando del fatto
che, con uno stratagemma, un’autovettura apparentemente in avaria, guidata da
Villari Antonino o GUARNERA Lorenzo, aveva obbligato RIZZO Rosario a fermarsi e
quindi a lasciare irritato l’autovettura blindata su cui viaggiava. A salvare
RIZZO era stata la circostanza che l’arma, una pistola calibro 9 ´ 21, si era inceppata ed era altresì
intervenuto un agente di polizia, obbligando il PERTICARI
alla fuga. Confusamente LA TORRE ha poi aggiunto che GUARNERA Lorenzo e
probabilmente anche Villari Antonino accompagnavano PERTICARI, ed ha altresì
ammesso dopo la contestazione che GUARNERA insieme a PERTICARI aveva in
precedenza iniziato a “pedinare” RIZZO a bordo di una Fiat
126 sul viale S. Martino.
CARIOLO Antonio, sentito il 3 febbraio ed il 20
marzo 1999, ha dichiarato che in quel periodo si trovava nelle Marche, in
provincia di Teramo, insieme a Tavilla Nicola, ed apprese dell’attentato,
verificatosi tra la fine del “91 ed i primi del “92,
dalla lettura del quotidiano Gazzetta
del Sud che era reperibile presso un’edicola del paese vicina alla
stazione ferroviaria. Conferma dell’accaduto l’aveva poi avuta da Villari
Antonino, da cui aveva appreso che a consumare l’attentato sulla via Garibaldi
era stato PERTICARI Adelfio, il quale era riuscito a ferire il RIZZO,
provocandogli la rottura del femore, ma non era stato in grado di dargli il
“colpo di grazia” perché l’arma si era inceppata e perché era
intervenuto un poliziotto con il quale PERTICARI aveva ingaggiato un conflitto a
fuoco. Aggiungendo qualche altro particolare, CARIOLO ha aggiunto che il
ferimento di RIZZO, che in quel periodo era tallonato dai suoi avversari, fu
possibile in quanto innervosito da un ingorgo aveva momentaneamente abbandonato
la BMW blindata su cui si trovava.
ARNONE Marcello, esaminato su questo episodio il 24 marzo 1999, ha
dichiarato quanto gli era stato raccontato da GUARNERA Lorenzo, e cioè che
l’attentato era scaturito da un incontro casuale con il RIZZO nei pressi del Jolly
Hotel. Lo stesso GUARNERA percorreva la via Garibaldi a bordo della sua
autovettura in compagnia di PERTICARI Adelfio, allorché, avvistato RIZZO
Rosario che aveva momentaneamente lasciato l’autovettura blindata su cui
viaggiava perché impegnato a discutere animatamente con altri automobilisti,
aveva ordinato a PERTICARI di andare a sparargli. L’intervento di due
poliziotti in borghese aveva determinato il fallimento dell’attentato per il
quale PERTICARI aveva utilizzato una pistola calibro 9 ´ 21.
SPARACIO Luigi si è assunta la paternità
organizzativa dell’attentato, dichiarando (ud. 3.3.1999) che in considerazione
del fallimento delle precedenti iniziative gli era venuta l’idea di rivolgersi
ad un giovane incensurato vicino a VENTURA Salvatore, tale PERTICARI,
ottenendone la disponibilità ad uccidere RIZZO Rosario in qualsiasi luogo lo
avesse trovato. Per questa ragione PERTICARI veniva quotidianamente accompagnato
in giro per la città da GUARNERA Lorenzo o da Villari Antonino a bordo di una Fiat
126 bianca, e già in una prima occasione il RIZZO era sfuggito ad un
attentato nei pressi del ritrovo “Select” sulla via Tommaso Cannizzaro
grazie al passaggio di una pattuglia delle forze dell’ordine, e una seconda
volta il PERTICARI stava per entrare in azione nei pressi del Tribunale ma RIZZO
aveva fatto in tempo a risalire sull’autovettura.
La mattina del giorno in cui fu compiuto effettivamente l’attentato il
PERTICARI aveva ricevuto una pistola calibro 9 ´
21 dallo stesso SPARACIO, che aveva inserito il colpo in canna, ma azionato
anche la sicura. Ad accompagnare
PERTICARI quel giorno era il Villari (SPARACIO lo ha ribadito espressamente in
seguito a specifica domanda, negando il coinvolgimento di GUARNERA). Avvistato
RIZZO sulla via Garibaldi mentre discuteva animatamente con il conducente
dell’autovettura che lo precedeva, PERTICARI gli si era avvicinato puntandogli
la pistola alla testa e premendo il grilletto. Il colpo tuttavia non era partito
perché era inserita la sicura, circostanza che il PERTICARI ignorava, sicché
RIZZO, richiamato dal fratello e dalle altre persone che erano in sua compagnia,
aveva fatto in tempo a spostarsi, mentre PERTICARI, riattivata l’arma, era
riuscito ad esplodere tre colpi ferendolo ad un gamba. L’intervento di alcuni
poliziotti richiamati dagli spari aveva quindi impedito a PERTICARI di esplodere
il “colpo di grazia”, e lo aveva costretto dapprima a rifugiarsi presso un
negozio e poi a salire su un autobus (il n. 8), raggiungere il capolinea (a
Ganzirri) e fare quindi rientro a casa, dal momento che il Villari, che avrebbe
dovuto prenderlo in auto dopo l’attentato, lo aveva perso di vista a causa
della sparatoria.
LEO Roberto, riferendo in maniera molto confusa e prevalentemente in
seguito alle contestazioni quanto dell’attentato aveva appreso da RIZZO
Rosario, da Stracuzzi Antonino e dallo stesso PERTICARI, da lui superficialmente
conosciuto come un giovane tossicodipendente che frequentava il rione di Camaro
S. Paolo, ha dichiarato (ud. 14/19.4.1999) che era stato lo stesso PERTICARI a
commettere l’attentato su mandato di SPARACIO Luigi e GUARNERA Lorenzo, che
gli aveva a tale scopo consegnato una pistola semiautomatica calibro 9 ´
21. Sapendo che il RIZZO percorreva quotidianamente la via Garibaldi, PERTICARI
una mattina lo aveva seguito ed aveva approfittato della occasione propizia
offertagli da un tamponamento in conseguenza del quale RIZZO era sceso
dall’autovettura blindata su cui viaggiava. Ferito in maniera non mortale il
RIZZO, PERTICARI si era quindi allontanato inseguito da un poliziotto contro il
quale aveva dovuto esplodere qualche colpo di pistola per impedirgli di
continuare l’inseguimento.
MARCHESE Mario si è attribuita la responsabilità morale del delitto,
per il quale ha riportato condanna, così come SPARACIO Luigi, nell’ambito
delle condotte di istigazione ascritte al capo 19 della rubrica, dichiarando (ud.
19.2/2.4.1999) che la mattina dell’attentato era a casa di SPARACIO Luigi il
quale stava consegnando una pistola calibro 9 ´
21 ad un giovane di Camaro (che MARCHESE ha indicato come “Perdicari
Alfonso”) con l’incarico di seguire il RIZZO che viaggiava con
un’autovettura blindata e di aspettare l’occasione propizia per sparargli.
Accompagnava il giovane il cugino di SPARACIO, Villari Antonino, inteso Siccia.
Il racconto di MARCHESE, a cui fu poi SPARACIO a raccontare lo svolgimento
dell’episodio, è conforme a quello degli altri collaboratori, con la
precisazione che il giovane aveva mancato il primo colpo perché SPARACIO
consegnando l’arma aveva rimosso solo una delle due sicure di cui è munita la
pistola calibro 9 ´21,
e che successivamente, dopo il conflitto a fuoco con i poliziotti che erano
sopraggiunti, il sicario era stato prelevato in una traversa su un’autovettura
Y10 da Villari Antonino e condotto da SPARACIO.
RIZZO Rosario, sentito su questo episodio
all’udienza del 26 marzo 1999, ha dichiarato di avere subito identificato il
suo attentatore con un giovane di Camaro, tale Adelfio PERTICARI, che era
conosciuto dal fratello Ignazio, il quale dopo il matrimonio abitava nello
stesso quartiere, e che a RIZZO Rosario era stato presentato qualche giorno
prima da GUARNERA Lorenzo a piazza Cairoli. RIZZO era rimasto ferito ad una
gamba ed aveva poi subito una lunga convalescenza, nel corso della quale era
stato spesso sentito dai magistrati e dal personale della Squadra Mobile, i
quali cercavano di indurlo a collaborare con la giustizia; appresa la notizia
dell’arresto di Calogero Placido, RIZZO era consapevole che si trattava della
persona sbagliata ed ha lasciato intendere di averlo riferito agli inquirenti o
quantomeno di averlo dichiarato successivamente nel corso del processo.
Gli elementi sintetizzati appaiono ampiamente
sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità di PERTICARI Adelfio
per il tentato omicidio di RIZZO Rosario e di Lagonigro Angelo, nonché per i
connessi reati di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, di ricettazione
(avendo la pistola utilizzata la matricola abrasa: v. in proposito le
considerazioni illustrate nell’ambito dell’analisi dei reati di cui al capo
25) e di resistenza a pubblico ufficiale.
Sotto quest’ultimo profilo è sufficiente
considerare che l’esplosione di altri colpi dopo l’esaurimento dell’azione
aggressiva nei confronti di RIZZO Rosario (circostanza che appare pacifica alla
luce dei dati obiettivi rilevati sul luogo dell’attentato) era evidentemente
diretta ad impedire al Lagonigro di proseguire l’inseguimento e,
conseguentemente, di procedere all’arresto dell’aggressore che sarebbe stato
in quella situazione un atto dovuto.
È peraltro certo che le condotte dell’aggressore
siano state correttamente qualificate, tanto con riferimento alle azioni
compiute nei confronti di RIZZO Rosario che per quanto concerne l’esplosione
di altri colpi di arma da fuoco in direzione del Lagonigro. Che l’obiettivo
dell’aggressore fosse la morte di RIZZO Rosario appare scontato, anche senza
riferirsi minimamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sul
punto hanno soltanto confermato quello che agli investigatori apparve evidente
in base alle risultanze della c. d. prova generica: la direzione del primo
colpo, non esploso a causa dell’inconveniente illustrato, è compatibile
esclusivamente con una volontà omicida, ma anche i colpi successivamente
sparati (uno dei quali raggiunse il muro esterno del fabbricato che ospita il Jolly
Hotel, mentre un altro si conficcò nel cofano posteriore della Fiat
500 condotta dal Famà) possedevano adeguata idoneità offensiva, essendo
diretti contro un obiettivo in movimento e posto a breve distanza dallo
sparatore, che per un mero caso non fu raggiunto ad organi vitali e che, una
volta caduto a terra ferito, sfuggì agli ulteriori prevedibili sviluppi
dell’azione dell’aggressore solo perché questi fu distolto
dall’intervento dei poliziotti.
Analogamente, sopraggiunto il Lagonigro, l’azione
dell’attentatore si rivolse contro di lui con modalità non dissimili sotto il
profilo della manifestazione del proposito omicida e della concreta idoneità
offensiva. Lo attestano le dichiarazioni dello stesso Lagonigro, non
particolarmente affidabile per quanto riguarda l’identificazione
dell’aggressore, ma sempre molto preciso nel descrivere l’accaduto e
nell’attribuire all’attentatore condotte incompatibili con una volontà
diversa da quella di uccidere (“…
questa persona, scappando si è girata verso di me e mi ha esploso alcuni colpi
di arma da fuoco, di cui uno si è andato a conficcare in una macchina, lì,
parcheggiata, una Fiat Uno.”). Ma lo dimostra, con la obiettività
inconfutabile che è propria dei dati di fatto registrati nell’immediatezza,
la direzione di uno dei colpi esplosi dall’attentatore all’indirizzo del
Lagonigro prima di liberarsi dell’arma, quello che forò il lunotto posteriore
e la tappezzeria interna della Fiat Uno parcheggiata
in via Mario Aspa: il colpo fu esploso ad altezza d’uomo ed era sicuramente in
grado di raggiungere il Lagonigro in parti vitali.
Sussiste poi il concorso formale eterogeneo tra il
delitto di resistenza e quello di tentato omicidio, in quanto secondo il
pacifico orientamento della giurisprudenza la diversità di beni giuridici
tutelati rende la medesima condotta penalmente rilevante sotto entrambi i
profili, poiché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto
un minimo di violenza, al limite delle percosse, e non già quegli atti che
esorbitando da tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla
vita od alla incolumità del pubblico ufficiale[1]; ed è altresì
correttamente contestata l’aggravante del nesso teleologico laddove l’azione
omicida sia diretta, come nel caso di specie, ad impedire il compimento
dell’atto da parte del pubblico ufficiale.
Ciò premesso con riferimento alla qualificazione
giuridica dei fatti, sul piano sostanziale le fonti di accusa, pur diversificate
sul piano della qualità del contributo all’accertamento dei fatti, attestano
unanimemente la riconducibilità dell’attentato all’offensiva condotta dai
gruppi coalizzati contro il clan “Mancuso – Rizzo”, orientatasi in maniera
decisa, negli ultimi mesi del 1991, verso RIZZO Rosario, ritenuto l’obiettivo
primario, dopo l’arresto di MANCUSO Giorgio, in quanto destinato in sua vece a
tenere le redini del gruppo. Se la dimostrazione della misura dell’interesse
degli uomini posti al vertice dei
gruppi ostili a RIZZO Rosario alla riuscita dell’impresa si trae,
nell’attentato precedente, dal coinvolgimento personale diretto di due di essi
nell’esecuzione materiale del piano omicida, anche in questo caso SPARACIO e
MARCHESE si sono dichiarati direttamente responsabili dell’attentato, il primo
in quanto mandante ma anche in quanto fornitore dell’arma usata dal sicario,
il secondo perché la sua presenza al momento del conferimento del mandato e
della consegna della pistola esprimeva, data l’autorevolezza del personaggio,
adesione piena al piano omicida.
Tale convergenza delle fonti di accusa non investe
solo l’inquadramento dell’attentato, ma riguarda anche la partecipazione di
uno degli esecutori materiali del delitto, l’imputato PERTICARI Adelfio, che
è indicato quale autore dell’attentato da LA TORRE, ARNONE, SPARACIO, LEO,
CARIOLO, MARCHESE (nonostante la difficoltà a ricordarne il cognome, non ha
avuto dubbi sull’identità dell’attentatore) e dallo stesso RIZZO Rosario.
Per le ragioni già indicate, mentre la credibilità delle accuse riportate dai
collaboratori le cui conoscenze sono state apprese de
relato appare modesta, ed in qualche caso la scarsa linearità del
contributo fa sorgere dubbi sulla bontà del ricordo del collaboratore (è il
caso di LEO Roberto), appaiono particolarmente significative le accuse
provenienti da MARCHESE Mario e soprattutto da SPARACIO Luigi, che si è assunta
la paternità morale del fatto e si è addossato, in piena sintonia con MARCHESE
(le cui dichiarazioni sono di gran lunga precedenti), la responsabilità della
consegna dell’arma.
La condanna di PERTICARI poggia inoltre su un
ulteriore elemento di accusa, che costituisce probabilmente anche qualcosa in più
rispetto ad un mero riscontro, configurandosi come dato munito di una valenza
probatoria autonoma, in grado di orientare, di per sé, il libero convincimento
e di fondare un’affermazione di responsabilità.
Ci si riferisce all’attività di indagine sulla
quale hanno riferito i testi Indovino e De Riggi, in servizio presso il
gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania, ai quali nel 1996 fu
affidato l’incarico di mettere a confronto l’impronta prelevata presso il
negozio nel quale l’autore del ferimento di RIZZO Rosario si era
momentaneamente rifugiato durante la fuga e quelle registrate sul cartellino
fotodattiloscopico relativo a PERTICARI Adelfio ed in possesso degli organi di
polizia. I due testimoni, sentiti rispettivamente nelle udienze del 19 e del 12
dicembre 1997, hanno spiegato che, ricevuto nel 1991 il fascicolo dei rilievi
tecnici predisposto dai colleghi di Messina, avevano comunicato la c. d. utilità
dell’impronta, cioè la possibilità di utilizzare l’impronta per eventuali
futuri confronti in relazione alla presenza di elementi caratterizzanti
sufficienti per procedere alla comparazione. Erano quindi stati avviati i
confronti di routine eseguiti
d’ufficio, destinati a durare anche molto tempo perché estesi alle impronte
di tutti i nominativi racchiusi nell’archivio, ed avevano avuto esito negativo
i confronti con le impronte di alcuni elementi che il gabinetto provinciale di
Messina aveva segnalato come sospettati di essere gli autori del delitto.
Successivamente, come ha specificato il teste Indovino, il gabinetto provinciale
di Messina avanzò nel 1996 una richiesta specifica, segnalando quale sospettato
l’odierno imputato PERTICARI Adelfio. Nel volgere di qualche giorno
l’accertamento fu ultimato con esito positivo, avendo l’indagine messo in
luce che tra l’impronta prelevata il 6 dicembre 1991 e quelle di PERTICARI vi
è corrispondenza in più di diciassette punti, misura considerata
tradizionalmente necessari per affermare l’appartenenza di una determinata
impronta ad una persona.
Sull’importanza dell’elemento di prova ai fini
del decisivo ed inoppugnabile rafforzamento dell’ipotesi di accusa non è
necessario spendere molte parole. Trattasi di un elemento sopravvenuto rispetto
alle dichiarazioni dei collaboratori (tutti già sentiti quando il confronto fu
fatto), destinato a superare le residue incertezze legate all’andamento
iniziale delle indagini e alla circostanza che in quella fase un testimone
oculare che l’attività svolta induce a ritenere particolarmente affidabile
aveva effettuato a distanza di poche ore dal fatto il riconoscimento di due
persone, diverse dal PERTICARI, indicando prima uno e poi l’altro quale autore
dell’aggressione.
Effettivamente l’esame della giurisprudenza
conferma che si ritiene tradizionalmente sufficiente, ai fini dell’espressione
di un giudizio di identità, la corrispondenza di diciassette o sedici punti,
uguali per forma e per posizione, che può anche essere relativa ad una sola
impronta e che rende superflui ulteriori elementi sussidiari di conferma[2].
Viene poi considerata irrilevante la circostanza che le impronte, come nel caso
di specie, siano lasciate da un parte della mano diversa dalle dita, poiché
anche le impronte palmari sono dotate di una propria individualità, sono
immutabili nel tempo e consentono raffronti di identità assolutamente
significativi [3].
Non è poi possibile sollevare alcun plausibile
dubbio in merito alla piena utilizzabilità delle testimonianze indicate, a
supporto delle quali è stata prodotta dal Pubblico Ministero copia del verbale
di confronto dattiloscopico del 18 maggio 1996 e della missiva con cui il
medesimo veniva trasmesso al Gabinetto provinciale di Messina (v. i documenti
allegati alla carpetta contenente gli atti relativi al capo 32).
In relazione alle obiezioni sollevate dalla difesa
è sufficiente osservare che l’art. 349 c. p. p., dedicato come le altre norme
del titolo IV alla disciplina dell’attività ad iniziativa della polizia
giudiziaria (non delegata dal Pubblico Ministero, contempla espressamente la
possibilità che alla identificazione della persona sottoposta alle indagini
proceda la polizia giudiziaria effettuando, ove necessario, rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti; ciò
comporta, come corollario, che la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa (come parrebbe che sia avvenuto nel caso di specie), può effettuare
raffronti tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte
rilevate e quelle di pregiudicati in precedenza acquisite, ovvero tra le
medesime e quelle della persona inquisita[4]. Poiché d’altra parte
tale accertamenti della polizia giudiziaria non richiedono la conoscenza di
particolari cognizioni di ordine scientifico, ma si fondano su dati obiettivi,
il giudice può valutare i risultati nel pieno esercizio del suo libero
convincimento, senza alcuna necessità di disporre una perizia[5].
A diverse conclusioni è doveroso pervenire con
riferimento alla posizione di GUARNERA Lorenzo, di cui anche il Pubblico
Ministero ha chiesto l’assoluzione, prendendo atto della insufficienza e
contraddittorietà degli elementi di accusa, e per il quale fu a suo tempo
rigettata la richiesta di misura cautelare, in presenza di un quadro indiziario
a cui il dibattimento non ha apportato alcun contributo di chiarezza.
La principale fonte di accusa, cioè SPARACIO
Luigi, ha espressamente escluso il coinvolgimento di GUARNERA, attribuendo il
ruolo di complice del PERTICARI al defunto Villari Antonino. SPARACIO non ha
escluso che GUARNERA, considerati i rapporti con PERTICARI, fosse a conoscenza
del progetto omicida, e che alcune volte possa essere stato lo stesso GUARNERA
ad accompagnare il giovane a casa dello stesso SPARACIO la mattina, prima di
intraprendere la consueta perlustrazione della città alla ricerca di RIZZO
Rosario: ma è stato categorico nell’escludere che ad accompagnare ed
attendere il PERTICARI la mattina dell’attentato sia stato il GUARNERA. È
evidente che questo ruolo di occasionale accompagnatore è del tutto inidoneo a
configurare ragionevolmente una responsabilità del GUARNERA per l’attentato.
Analoga negazione ha ribadito in dibattimento
MARCHESE Mario (pur riferendosi, probabilmente per un lapsus,
a “Guarnera Vincenzo”).
Solo in seguito alla contestazione LA TORRE ha
confermato che GUARNERA e PERTICARI avevano iniziato a pedinare il RIZZO a bordo
di una Fiat
126, ma è stato molto vago circa un eventuale ruolo specifico
dell’imputato con riferimento all’attentato del 6 dicembre 1991, ricordando,
ma con qualche incertezza, che GUARNERA (o Villari) era forse alla guida
dell’autovettura con cui si era messo in atto lo stratagemma per costringere
RIZZO Rosario a fermarsi.
Scarsamente convincente appare la versione di LEO
Roberto, il quale, per ciò che è sembrato di capire, ha attribuito a GUARNERA
il ruolo di mandante dell’attentato insieme a SPARACIO, ma nulla ha riferito
in merito all’identità della persona che aveva accompagnato il PERTICARI.
Le accuse più specifiche sono quelle mosse da
ARNONE Marcello, che ha sostenuto di avere appreso dallo stesso GUARNERA che era
stato che era stato lui ad accompagnare il PERTICARI sul posto in cui è stato
eseguito il tentativo di omicidio ed a riprenderlo dopo che si era rifugiato in
un negozio, inseguito dalla polizia.
Come ha evidenziato ragionevolmente il Pubblico
Ministero, non può del tutto escludersi una deliberata reticenza in merito al
ruolo di GUARNERA, che sarebbe stato attribuito, senza alcun pregiudizio alla
coerenza delle dichiarazioni, a Villari Antonino, deceduto dopo qualche mese
nell’ambito dell’ultimo cruento scontro tra i gruppi della criminalità
organizzata messinese di cui si è dovuta occupare questa Corte; e tuttavia non
può di converso escludersi del tutto che il nome di GUARNERA abbia cominciato a
circolare nell’ambiente, fino all’assegnazione di un ruolo nell’attentato,
in virtù del collegamento con PERTICARI, trattandosi di persone delle quali era
noto il rapporto di frequentazione (RIZZO Rosario ha affermato che proprio
GUARNERA gli aveva fatto conoscere PERTICARI a piazza Cairoli qualche giorno
prima dell’attentato).
In ogni caso, in mancanza di alcuna possibilità di
ulteriori approfondimenti sul punto, le isolate accuse di ARNONE, frutto di
conoscenze apprese de relato, e
peraltro in palese contrasto con gli altri modesti elementi a carico
dell’imputato per quanto riguarda il ruolo che il GUARNERA si sarebbe assunto,
non consentono di pervenire ad un verdetto di condanna, e conducono
inevitabilmente, sia pure ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p. p. al
proscioglimento dell’imputato.
Sussistono le aggravanti della premeditazione e
quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
L’attentato, al di là della occasionalità delle
circostanze che indussero il PERTICARI ad affrontare RIZZO Rosario (notoriamente
compatibile con la premeditazione), è il frutto di una determinazione omicida
lontana nel tempo, mantenutasi viva nonostante il fallimento di precedenti
analoghe iniziative. È poi emerso, perché così hanno riferito quasi tutti i
collaboratori sentiti, che da tempo il PERTICARI “tallonava” RIZZO Rosario,
che già gli era sfuggito in un paio di precedenti occasioni. Si tratta di
profili accertati del fatto che con ogni evidenza dimostrano, nel caso di
specie, la sussistenza degli elementi, cronologico ed ideologico, che integrano
l’aggravante in esame (v. ancora una volta in proposito le osservazioni
sviluppate soprattutto in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 2
della rubrica).
Il delitto condivide poi la stessa matrice
“mafiosa” che è propria di tutti i fatti di sangue avvenuti dopo
l’omicidio Di Blasi e ad esso collegati, trattandosi di un fatto destinato,
attraverso la eliminazione del capo del gruppo avversario, ad avvantaggiare i
gruppi coalizzati ostili al clan “Mancuso – Rizzo”. Richiamate tutte le
osservazioni via via sviluppate nel contesto di questa motivazione per
evidenziare i tratti caratteristici dei delitti esaminati ed affermare la
sussistenza dell’aggravante in questione, giova sottolineare il silenzio
serbato nel caso di specie dalla vittima, in perfetta sintonia con il codice
dell’omertà che inutilmente magistrati e forze dell’ordine cercavano di
indurre RIZZO ad abbandonare facendo leva sul suo particolare stato d’animo, e
la straordinaria improntitudine che l’episodio manifesta, trattandosi di
delitto commesso a volto scoperto ed in pieno giorno, in una delle zone della
città a più intenso traffico veicolare e pedonale.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione, ricordando che il PERTICARI deve beneficiare
della riduzione di un terzo della pena, avendo avanzato tempestivamente
richiesta di giudizio abbreviato e valendo anche per lui le considerazioni che
verranno svolte in ordine alla fondatezza del dissenso opposto dal Pubblico
Ministero nel corso dell’udienza preliminare alla celebrazione del rito
alternativo anche per coloro le cui imputazioni non erano incompatibili con la
disciplina all’epoca vigente.
[1] Cass. 24 gennaio 1995, PM in proc. Sorgato, che ha affermato l’ammissibilità di giudizi separati per ciascuna delle violazioni, ancorché riferibili ad una condotta criminosa unitaria., senza alcuna violazione del ne bis in idem.
[2] Cass. 2 febbraio 1989, Pastore.
[3] Cass. 5 luglio 1985, Solla.
[4] Cass. 27 agosto 1991, Romano, in Cass. pen., 1992, 693.
[5] Cass. 11 novembre 1996, Koudri.