2.3.32.    Tentato omicidio volontario in danno di RIZZO Rosario e  LAGONIGRO Angelo (capo 32)

Puntualmente, ad un mese esatto dall’attentato in cui aveva perso la vita Caspo Raimondo, RIZZO Rosario rimase ferito in seguito ad un’altra aggressione armata, perpetrata questa volta nel centro cittadino con modalità senz’altro meno appariscenti, ma non per questo meno pericolose per la sua incolumità. A prescindere dalle conseguenze ben più gravi riportate in questa occasione dal RIZZO, che subì in seguito al ferimento la frattura del femore, il carattere del tutto occasionale delle circostanze che avevano indotto l’aggressore ad entrare in azione costituì la riprova del rischio pressoché costante a cui la vita di RIZZO Rosario era in quel periodo esposta e della concreta impossibilità di fronteggiare in maniera adeguata l’offensiva portata avanti da nemici sempre pronti a colpire, in qualunque circostanza di tempo e di luogo.

Intorno alle ore 11,30 del 6 dicembre 1991 RIZZO Rosario transitava lungo la via Garibaldi alla guida della sua autovettura BMW blindata, targata VA 914055, in compagnia del fratello Ignazio, di tale Crocé Pietro e del convivente della nipote, Rapisarda Maurizio, allorché, nei pressi dell’incrocio con il viale Boccetta, all’altezza del Jolly Hotel, alla ripresa della marcia dopo la sosta imposta dal semaforo si trovava la strada sbarrata da una Fiat 500, targata ME 70741, che il conducente, tale Famà Massimo, diretto verso piazza Castronovo, non riusciva a fare ripartire.

Mentre quest’ultimo, in preda al panico per l’inconveniente causato, scendeva dall’autovettura e cercava di giustificarsi, invitando chi gli stava dietro a non creare ulteriore confusione con i segnali acustici, Rizzo Ignazio spazientito scendeva dalla BMW e si dirigeva minaccioso verso il conducente dell’autovettura che gli stava dinanzi verosimilmente intenzionato a passare alle vie di fatto. Anche il fratello Rosario lasciava l’abitacolo della BMW probabilmente per dare manforte al congiunto (v. le dichiarazioni di Rizzo Ignazio, deceduto, di cui è stata data lettura ai sensi dell’art. 512 c. p. p. all’udienza del 17.5.1999), ma in questo frangente entrava in azione l’aggressore che impugnando una pistola si avvicinava a RIZZO Rosario e gli esplodeva contro alcuni colpi mentre il fratello Ignazio cercava di avvertire il parente del pericolo (il teste Famà, esaminato all’udienza del 5 dicembre 1997, ha ricordato di avere sentito Rizzo Ignazio che gridava “Attento Rosario (o Sarino)”). Ad impedire all’aggressore di portare a termine la missione omicida fu l’intervento di un poliziotto in borghese, l’assistente Lagonigro Angelo, in servizio presso il Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Messina, il quale si trovava insieme ad un collega, Pergolizzi Paolo, all’interno di una concessionaria di autovetture ubicata sul lato opposto della strada, all’angolo tra la via Garibaldi e la via Mario Aspa, ed intervenne richiamato dal fragore degli spari.

Mentre RIZZO Rosario veniva ferito al gluteo sinistro, l’ignoto aggressore rivolgeva la sua attenzione all’individuo che qualificandosi (“Alt, Polizia”) muoveva verso di lui ed esplodeva nella sua direzione qualche colpo di pistola, uno dei quali perforava il lunotto posteriore della Fiat UNO in uso al titolare della concessionaria citata, tale Viola Francesco.

Il Lagonigro esplodeva a sua volta alcuni colpi in aria con la pistola di ordinanza, ma il fuggitivo riusciva a dileguarsi infilandosi in un vicolo che congiunge la via Mario Aspa e la parallela via S. Maria La Porta, dopo avere lanciato sotto un’autovettura una pistola calibro 9 ´ 21 con matricola abrasa e con dieci proiettili nel caricatore, che veniva recuperata da Lagonigro. Quest’ultimo ha dichiarato in dibattimento (ud. 5.12.1997), ed il dato risulta anche dal verbale di sopralluogo che precede i rilievi fotografici eseguiti da Catalfamo Salvatore (a sua volta sentito il 12.12.1997), che il carrello dell’arma era inceppato. Due bossoli dello stesso calibro, verosimilmente espulsi durante la fuga dall’arma impugnata dal fuggitivo, furono rinvenuti sull’aiuola spartitraffico che separa le due carreggiate della via Garibaldi.

Dopo essere arrivato fino alla via Cavour, senza trovare alcuna traccia dell’aggressore, il Lagonigro ritornò indietro e fece ingresso nel negozio della ditta “Alma”, ubicato nella via S. Maria La Porta, interpellando i presenti, i cugini Serra Salvatore e Serra Concetta, per sapere se il fuggitivo fosse passato dal loro ufficio. Serra Salvatore ha in dibattimento (ud. 5.12.1997) riferito che, poiché un giovane si era effettivamente appena rifugiato nel negozio chiedendo di potersi nascondere e rannicchiandosi sotto la scrivania, temendo sue possibili reazioni (anche nei confronti della collega) aveva risposto negativamente, pur cercando di fare capire il contrario al poliziotto che si era introdotto nel negozio con la pistola in pugno, anche liberando la visuale in direzione dell’interno del locale.

Poiché fu successivamente certo che il fuggitivo, prima di dileguarsi si era rifugiato presso il negozio della ditta “Alma”, nascondendosi sotto la scrivania del locale utilizzato per l’esposizione del materiale in vendita (macchine per scrivere e fotocopiatrici), si cercò di mettere in risalto eventuali impronte lasciate dall’individuo sulla superficie metallica. La ricerca ebbe esito positivo perché fu trovato e prelevato un frammento di impronta palmare sul lato sinistro della cassettiera mobile posta al di sotto della scrivania (v. la deposizione del teste Catalfamo, escusso all’udienza del 12.12.1997, e il fascicolo dei rilievi tecnici relativi all’operazione di rilevazione ed asporto dell’impronta, allegato in copia alla carpetta relativa ai reati di cui al capo 32).

Sfumata la possibilità di arrestare in flagranza l’autore dell’aggressione, furono avviate le consuete indagini, dirette a ricostruire i movimenti di RIZZO Rosario nel periodo immediatamente precedente all’attentato e ad individuare l’identità dell’autore che aveva agito a volto scoperto e che molti avevano avuto la possibilità di osservare.

Sotto il primo profilo risultò che il RIZZO si era trasferito ormai stabilmente presso l’abitazione della sorella a Santa Lucia sopra Contesse e la mattina del 6 dicembre 1991, dopo avere consumato un panino presso il locale “Porta Messina” insieme al nipote acquisito Rapisarda Maurizio (genero della sorella), al fratello Ignazio e all’amico Crocé Pietro (teste Rappazzo Antonino, ud. 5.12.1997), stava recandosi verso la zona nord della città, forse diretto all’abitazione della madre ubicata nel rione Giostra.

Emerse poi un episodio verificatosi poco più di una settimana prima che aveva avuto lo stesso RIZZO Rosario come protagonista e che è indicativo del senso di paura che i due attentati subiti avevano indotto in lui. Nella serata del 28 novembre 1991 era accaduto che RIZZO Rosario, che transitava sul viale Boccetta a bordo della solita BMW blindata ed era ancora una volta in compagnia del nipote Rapisarda Maurizio, insospettito da un’autovettura Alfa 75 con alcune persone a bordo, che aveva la sensazione lo stessero seguendo, aveva oltrepassato a tutta velocità un incrocio senza rispettare l’indicazione del semaforo per immettersi nell’autostrada ed era entrato in collisione con un’altra autovettura, l’Alfa 75 di un carabiniere in borghese, tale Guarrera Giuseppe, che aveva appena lasciato l’autostrada ed era diretto verso gli imbarcaderi per raggiungere la Calabria dove prestava servizio. Chiarito l’equivoco, RIZZO Rosario veniva condotto presso gli uffici del Reparto operativo e quindi accompagnato presso la propria abitazione (v. la deposizione dei testi Guarrera e Balice escussi all’udienza del 5.12.1997, e Canova sentito all’udienza del 12.12.1997, e la copia dell’annotazione di servizio del 29.11.1991, prodotta ed acquisita nel corso dell’udienza del 5.12.1997).

Ed anche Rapisarda Maurizio, la cui modesta affidabilità è stata già ampiamente messa in luce, ha dovuto ammettere che in quel periodo lo zio era “scattiato” (peraltro attribuendogli in dibattimento l’iniziativa della lite con il Famà), espressione dialettale (traducibile letteralmente con il termine “scoppiato”) con cui si intende sottolineare uno stato particolare di nervosismo o di irascibilità, evidentemente connessi alla situazione che si era venuta a creare.

Proprio Rapisarda Maurizio fornì un’altra indicazione, di cui è emersa traccia in dibattimento attraverso la contestazione del relativo verbale, dichiarando che, mentre cercava riparo e fuggiva verso il viale Boccetta dopo avere lasciato la BMW blindata, aveva avuto modo di notare sulla carreggiata opposta della via Garibaldi una Renault Super 5 di colore grigio che “sgommando” si allontanava velocemente con due persone a bordo ed imboccava la via Mario Aspa dirigendosi verso la via Cavour.

Sulla scorta della descrizione della corporatura e dell’abbigliamento del sicario si pervenne in un primo momento alla individuazione di PIETROPAOLO Pasquale come autore del delitto, che il Lagonigro identificò come il suo aggressore. Le indagini su questo versante si avvalsero inizialmente anche della collaborazione di un ragazzino, tale Villari Alessio, all’epoca quindicenne, che la mattina dell’attentato, avendo disertato la scuola, si trovava con un amico a bordo di un ciclomotore nei pressi del luogo della sparatoria, ed aveva avuto modo in un primo momento di vedere l’aggressore, che indossava una felpa o un giubbotto di colore verde, fuggire in direzione della via Cavour, parallela alla via Garibaldi, ed aveva poi incontrato la stessa persona un po’ di tempo più tardi all’interno della villa Mazzini, nei pressi degli uffici della Questura. Anche il Villari, che in dibattimento (ud. 5.12.1997) ha ricordato molto poco della vicenda, rendendo inevitabili le contestazioni, aveva poi riconosciuto il PIETROPAOLO nel corso di una ricognizione eseguita il 6.12.1991 negli uffici della Squadra Mobile.

Le indagini tuttavia percorrevano anche un’altra pista, ispirata da una intuizione scaturita dalla descrizione dell’aggressore e dalla individuazione della possibile matrice dell’attentato. In serata, dopo una ricerca protrattasi per diverse ore, veniva fermato nei pressi della sua abitazione ed arrestato perché trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente Calogero Placido, a cui veniva altresì sequestrato un giubbotto di colore verde. L’indumento, riconosciuto da Lagonigro come quello indossato dall’aggressore, veniva altresì sottoposto ad indagine diretta alla ricerca di eventuali residui dello sparo, che dava esito positivo (testi Lucà e Gugliotta, ud. 5.12.1997). Lo stesso Lagonigro, in una relazione di servizio del giorno successivo all’attentato, attestava il riconoscimento del Calogero, dichiarandosi sicuro con matematica certezza che si trattasse dell’attentatore.

Tuttavia, tanto l’individuazione di PIETROPAOLO Pasquale che quella di Calogero Placido, peraltro alternative, non ebbero sbocchi positivi sul piano dell’accertamento giudiziario, essendo la prima sfociata in un decreto di archiviazione, e la seconda in una sentenza di proscioglimento con la formula più ampia, ormai irrevocabile, emessa dal Tribunale di Messina il 28 giugno 1993.

Anche in questo caso a dare un nuovo impulso alle indagini e a determinare una svolta inedita sono state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Sono stati sentiti in dibattimento su questo episodio LA TORRE Guido, CARIOLO Antonio, ARNONE Marcello, SPARACIO Luigi, LEO Roberto e MARCHESE Mario, ed è stato altresì sottoposto ad esame RIZZO Rosario, persona offesa dal reato per quanto concerne questo e tutti gli altri agguati organizzati ai suoi danni.

LA TORRE Guido, sentito il 19 marzo 1999, ha dichiarato di avere appreso notizie relative all’attentato nel corso di un incontro a casa di SPARACIO Luigi, a cui erano presenti, oltre allo SPARACIO, BONASERA Angelo e PERTICARI Adelfio. Quest’ultimo, che aveva già tentato di uccidere il RIZZO nei pressi del Tribunale, era entrato in azione sulla via Garibaldi, profittando del fatto che, con uno stratagemma, un’autovettura apparentemente in avaria, guidata da Villari Antonino o GUARNERA Lorenzo, aveva obbligato RIZZO Rosario a fermarsi e quindi a lasciare irritato l’autovettura blindata su cui viaggiava. A salvare RIZZO era stata la circostanza che l’arma, una pistola calibro 9 ´ 21, si era inceppata ed era altresì intervenuto un agente di polizia, obbligando il PERTICARI  alla fuga. Confusamente LA TORRE ha poi aggiunto che GUARNERA Lorenzo e probabilmente anche Villari Antonino accompagnavano PERTICARI, ed ha altresì ammesso dopo la contestazione che GUARNERA insieme a PERTICARI aveva in precedenza iniziato a “pedinare” RIZZO a bordo di una Fiat 126 sul viale S. Martino.

CARIOLO Antonio, sentito il 3 febbraio ed il 20 marzo 1999, ha dichiarato che in quel periodo si trovava nelle Marche, in provincia di Teramo, insieme a Tavilla Nicola, ed apprese dell’attentato, verificatosi tra la fine del “91 ed i primi del “92,  dalla lettura del quotidiano Gazzetta del Sud che era reperibile presso un’edicola del paese vicina alla stazione ferroviaria. Conferma dell’accaduto l’aveva poi avuta da Villari Antonino, da cui aveva appreso che a consumare l’attentato sulla via Garibaldi era stato PERTICARI Adelfio, il quale era riuscito a ferire il RIZZO, provocandogli la rottura del femore, ma non era stato in grado di dargli il “colpo di grazia” perché l’arma si era inceppata e perché era intervenuto un poliziotto con il quale PERTICARI aveva ingaggiato un conflitto a fuoco. Aggiungendo qualche altro particolare, CARIOLO ha aggiunto che il ferimento di RIZZO, che in quel periodo era tallonato dai suoi avversari, fu possibile in quanto innervosito da un ingorgo aveva momentaneamente abbandonato la BMW blindata su cui si trovava.

ARNONE Marcello, esaminato su questo episodio il 24 marzo 1999, ha dichiarato quanto gli era stato raccontato da GUARNERA Lorenzo, e cioè che l’attentato era scaturito da un incontro casuale con il RIZZO nei pressi del Jolly Hotel. Lo stesso GUARNERA percorreva la via Garibaldi a bordo della sua autovettura in compagnia di PERTICARI Adelfio, allorché, avvistato RIZZO Rosario che aveva momentaneamente lasciato l’autovettura blindata su cui viaggiava perché impegnato a discutere animatamente con altri automobilisti, aveva ordinato a PERTICARI di andare a sparargli. L’intervento di due poliziotti in borghese aveva determinato il fallimento dell’attentato per il quale PERTICARI aveva utilizzato una pistola calibro 9 ´ 21.

SPARACIO Luigi si è assunta la paternità organizzativa dell’attentato, dichiarando (ud. 3.3.1999) che in considerazione del fallimento delle precedenti iniziative gli era venuta l’idea di rivolgersi ad un giovane incensurato vicino a VENTURA Salvatore, tale PERTICARI, ottenendone la disponibilità ad uccidere RIZZO Rosario in qualsiasi luogo lo avesse trovato. Per questa ragione PERTICARI veniva quotidianamente accompagnato in giro per la città da GUARNERA Lorenzo o da Villari Antonino a bordo di una Fiat 126 bianca, e già in una prima occasione il RIZZO era sfuggito ad un attentato nei pressi del ritrovo “Select” sulla via Tommaso Cannizzaro grazie al passaggio di una pattuglia delle forze dell’ordine, e una seconda volta il PERTICARI stava per entrare in azione nei pressi del Tribunale ma RIZZO aveva fatto in tempo a risalire sull’autovettura.

La mattina del giorno in cui fu compiuto effettivamente l’attentato il PERTICARI aveva ricevuto una pistola calibro 9 ´ 21 dallo stesso SPARACIO, che aveva inserito il colpo in canna, ma azionato anche la sicura.  Ad accompagnare PERTICARI quel giorno era il Villari (SPARACIO lo ha ribadito espressamente in seguito a specifica domanda, negando il coinvolgimento di GUARNERA). Avvistato RIZZO sulla via Garibaldi mentre discuteva animatamente con il conducente dell’autovettura che lo precedeva, PERTICARI gli si era avvicinato puntandogli la pistola alla testa e premendo il grilletto. Il colpo tuttavia non era partito perché era inserita la sicura, circostanza che il PERTICARI ignorava, sicché RIZZO, richiamato dal fratello e dalle altre persone che erano in sua compagnia, aveva fatto in tempo a spostarsi, mentre PERTICARI, riattivata l’arma, era riuscito ad esplodere tre colpi ferendolo ad un gamba. L’intervento di alcuni poliziotti richiamati dagli spari aveva quindi impedito a PERTICARI di esplodere il “colpo di grazia”, e lo aveva costretto dapprima a rifugiarsi presso un negozio e poi a salire su un autobus (il n. 8), raggiungere il capolinea (a Ganzirri) e fare quindi rientro a casa, dal momento che il Villari, che avrebbe dovuto prenderlo in auto dopo l’attentato, lo aveva perso di vista a causa della sparatoria.

LEO Roberto, riferendo in maniera molto confusa e prevalentemente in seguito alle contestazioni quanto dell’attentato aveva appreso da RIZZO Rosario, da Stracuzzi Antonino e dallo stesso PERTICARI, da lui superficialmente conosciuto come un giovane tossicodipendente che frequentava il rione di Camaro S. Paolo, ha dichiarato (ud. 14/19.4.1999) che era stato lo stesso PERTICARI a commettere l’attentato su mandato di SPARACIO Luigi e GUARNERA Lorenzo, che gli aveva a tale scopo consegnato una pistola semiautomatica calibro 9 ´ 21. Sapendo che il RIZZO percorreva quotidianamente la via Garibaldi, PERTICARI una mattina lo aveva seguito ed aveva approfittato della occasione propizia offertagli da un tamponamento in conseguenza del quale RIZZO era sceso dall’autovettura blindata su cui viaggiava. Ferito in maniera non mortale il RIZZO, PERTICARI si era quindi allontanato inseguito da un poliziotto contro il quale aveva dovuto esplodere qualche colpo di pistola per impedirgli di continuare l’inseguimento.

MARCHESE Mario si è attribuita la responsabilità morale del delitto, per il quale ha riportato condanna, così come SPARACIO Luigi, nell’ambito delle condotte di istigazione ascritte al capo 19 della rubrica, dichiarando (ud. 19.2/2.4.1999) che la mattina dell’attentato era a casa di SPARACIO Luigi il quale stava consegnando una pistola calibro 9 ´ 21 ad un giovane di Camaro (che MARCHESE ha indicato come “Perdicari Alfonso”) con l’incarico di seguire il RIZZO che viaggiava con un’autovettura blindata e di aspettare l’occasione propizia per sparargli. Accompagnava il giovane il cugino di SPARACIO, Villari Antonino, inteso Siccia. Il racconto di MARCHESE, a cui fu poi SPARACIO a raccontare lo svolgimento dell’episodio, è conforme a quello degli altri collaboratori, con la precisazione che il giovane aveva mancato il primo colpo perché SPARACIO consegnando l’arma aveva rimosso solo una delle due sicure di cui è munita la pistola calibro 9 ´21, e che successivamente, dopo il conflitto a fuoco con i poliziotti che erano sopraggiunti, il sicario era stato prelevato in una traversa su un’autovettura Y10 da Villari Antonino e condotto da SPARACIO.

RIZZO Rosario, sentito su questo episodio all’udienza del 26 marzo 1999, ha dichiarato di avere subito identificato il suo attentatore con un giovane di Camaro, tale Adelfio PERTICARI, che era conosciuto dal fratello Ignazio, il quale dopo il matrimonio abitava nello stesso quartiere, e che a RIZZO Rosario era stato presentato qualche giorno prima da GUARNERA Lorenzo a piazza Cairoli. RIZZO era rimasto ferito ad una gamba ed aveva poi subito una lunga convalescenza, nel corso della quale era stato spesso sentito dai magistrati e dal personale della Squadra Mobile, i quali cercavano di indurlo a collaborare con la giustizia; appresa la notizia dell’arresto di Calogero Placido, RIZZO era consapevole che si trattava della persona sbagliata ed ha lasciato intendere di averlo riferito agli inquirenti o quantomeno di averlo dichiarato successivamente nel corso del processo.

Gli elementi sintetizzati appaiono ampiamente sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità di PERTICARI Adelfio per il tentato omicidio di RIZZO Rosario e di Lagonigro Angelo, nonché per i connessi reati di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, di ricettazione (avendo la pistola utilizzata la matricola abrasa: v. in proposito le considerazioni illustrate nell’ambito dell’analisi dei reati di cui al capo 25) e di resistenza a pubblico ufficiale.

Sotto quest’ultimo profilo è sufficiente considerare che l’esplosione di altri colpi dopo l’esaurimento dell’azione aggressiva nei confronti di RIZZO Rosario (circostanza che appare pacifica alla luce dei dati obiettivi rilevati sul luogo dell’attentato) era evidentemente diretta ad impedire al Lagonigro di proseguire l’inseguimento e, conseguentemente, di procedere all’arresto dell’aggressore che sarebbe stato in quella situazione un atto dovuto.

È peraltro certo che le condotte dell’aggressore siano state correttamente qualificate, tanto con riferimento alle azioni compiute nei confronti di RIZZO Rosario che per quanto concerne l’esplosione di altri colpi di arma da fuoco in direzione del Lagonigro. Che l’obiettivo dell’aggressore fosse la morte di RIZZO Rosario appare scontato, anche senza riferirsi minimamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sul punto hanno soltanto confermato quello che agli investigatori apparve evidente in base alle risultanze della c. d. prova generica: la direzione del primo colpo, non esploso a causa dell’inconveniente illustrato, è compatibile esclusivamente con una volontà omicida, ma anche i colpi successivamente sparati (uno dei quali raggiunse il muro esterno del fabbricato che ospita il Jolly Hotel, mentre un altro si conficcò nel cofano posteriore della Fiat 500 condotta dal Famà) possedevano adeguata idoneità offensiva, essendo diretti contro un obiettivo in movimento e posto a breve distanza dallo sparatore, che per un mero caso non fu raggiunto ad organi vitali e che, una volta caduto a terra ferito, sfuggì agli ulteriori prevedibili sviluppi dell’azione dell’aggressore solo perché questi fu distolto dall’intervento dei poliziotti.

Analogamente, sopraggiunto il Lagonigro, l’azione dell’attentatore si rivolse contro di lui con modalità non dissimili sotto il profilo della manifestazione del proposito omicida e della concreta idoneità offensiva. Lo attestano le dichiarazioni dello stesso Lagonigro, non particolarmente affidabile per quanto riguarda l’identificazione dell’aggressore, ma sempre molto preciso nel descrivere l’accaduto e nell’attribuire all’attentatore condotte incompatibili con una volontà diversa da quella di uccidere (“… questa persona, scappando si è girata verso di me e mi ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, di cui uno si è andato a conficcare in una macchina, lì, parcheggiata, una Fiat Uno.”). Ma lo dimostra, con la obiettività inconfutabile che è propria dei dati di fatto registrati nell’immediatezza, la direzione di uno dei colpi esplosi dall’attentatore all’indirizzo del Lagonigro prima di liberarsi dell’arma, quello che forò il lunotto posteriore e la tappezzeria interna della Fiat Uno parcheggiata in via Mario Aspa: il colpo fu esploso ad altezza d’uomo ed era sicuramente in grado di raggiungere il Lagonigro in parti vitali.

Sussiste poi il concorso formale eterogeneo tra il delitto di resistenza e quello di tentato omicidio, in quanto secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza la diversità di beni giuridici tutelati rende la medesima condotta penalmente rilevante sotto entrambi i profili, poiché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto un minimo di violenza, al limite delle percosse, e non già quegli atti che esorbitando da tale limite, e pur finalizzati alla resistenza, attentino alla vita od alla incolumità del pubblico ufficiale[1]; ed è altresì correttamente contestata l’aggravante del nesso teleologico laddove l’azione omicida sia diretta, come nel caso di specie, ad impedire il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale.

Ciò premesso con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, sul piano sostanziale le fonti di accusa, pur diversificate sul piano della qualità del contributo all’accertamento dei fatti, attestano unanimemente la riconducibilità dell’attentato all’offensiva condotta dai gruppi coalizzati contro il clan “Mancuso – Rizzo”, orientatasi in maniera decisa, negli ultimi mesi del 1991, verso RIZZO Rosario, ritenuto l’obiettivo primario, dopo l’arresto di MANCUSO Giorgio, in quanto destinato in sua vece a tenere le redini del gruppo. Se la dimostrazione della misura dell’interesse degli uomini posti al  vertice dei gruppi ostili a RIZZO Rosario alla riuscita dell’impresa si trae, nell’attentato precedente, dal coinvolgimento personale diretto di due di essi nell’esecuzione materiale del piano omicida, anche in questo caso SPARACIO e MARCHESE si sono dichiarati direttamente responsabili dell’attentato, il primo in quanto mandante ma anche in quanto fornitore dell’arma usata dal sicario, il secondo perché la sua presenza al momento del conferimento del mandato e della consegna della pistola esprimeva, data l’autorevolezza del personaggio, adesione piena al piano omicida.

Tale convergenza delle fonti di accusa non investe solo l’inquadramento dell’attentato, ma riguarda anche la partecipazione di uno degli esecutori materiali del delitto, l’imputato PERTICARI Adelfio, che è indicato quale autore dell’attentato da LA TORRE, ARNONE, SPARACIO, LEO, CARIOLO, MARCHESE (nonostante la difficoltà a ricordarne il cognome, non ha avuto dubbi sull’identità dell’attentatore) e dallo stesso RIZZO Rosario. Per le ragioni già indicate, mentre la credibilità delle accuse riportate dai collaboratori le cui conoscenze sono state apprese de relato appare modesta, ed in qualche caso la scarsa linearità del contributo fa sorgere dubbi sulla bontà del ricordo del collaboratore (è il caso di LEO Roberto), appaiono particolarmente significative le accuse provenienti da MARCHESE Mario e soprattutto da SPARACIO Luigi, che si è assunta la paternità morale del fatto e si è addossato, in piena sintonia con MARCHESE (le cui dichiarazioni sono di gran lunga precedenti), la responsabilità della consegna dell’arma.

La condanna di PERTICARI poggia inoltre su un ulteriore elemento di accusa, che costituisce probabilmente anche qualcosa in più rispetto ad un mero riscontro, configurandosi come dato munito di una valenza probatoria autonoma, in grado di orientare, di per sé, il libero convincimento e di fondare un’affermazione di responsabilità.

Ci si riferisce all’attività di indagine sulla quale hanno riferito i testi Indovino e De Riggi, in servizio presso il gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania, ai quali nel 1996 fu affidato l’incarico di mettere a confronto l’impronta prelevata presso il negozio nel quale l’autore del ferimento di RIZZO Rosario si era momentaneamente rifugiato durante la fuga e quelle registrate sul cartellino fotodattiloscopico relativo a PERTICARI Adelfio ed in possesso degli organi di polizia. I due testimoni, sentiti rispettivamente nelle udienze del 19 e del 12 dicembre 1997, hanno spiegato che, ricevuto nel 1991 il fascicolo dei rilievi tecnici predisposto dai colleghi di Messina, avevano comunicato la c. d. utilità dell’impronta, cioè la possibilità di utilizzare l’impronta per eventuali futuri confronti in relazione alla presenza di elementi caratterizzanti sufficienti per procedere alla comparazione. Erano quindi stati avviati i confronti di routine eseguiti d’ufficio, destinati a durare anche molto tempo perché estesi alle impronte di tutti i nominativi racchiusi nell’archivio, ed avevano avuto esito negativo i confronti con le impronte di alcuni elementi che il gabinetto provinciale di Messina aveva segnalato come sospettati di essere gli autori del delitto. Successivamente, come ha specificato il teste Indovino, il gabinetto provinciale di Messina avanzò nel 1996 una richiesta specifica, segnalando quale sospettato l’odierno imputato PERTICARI Adelfio. Nel volgere di qualche giorno l’accertamento fu ultimato con esito positivo, avendo l’indagine messo in luce che tra l’impronta prelevata il 6 dicembre 1991 e quelle di PERTICARI vi è corrispondenza in più di diciassette punti, misura considerata tradizionalmente necessari per affermare l’appartenenza di una determinata impronta ad una persona.

Sull’importanza dell’elemento di prova ai fini del decisivo ed inoppugnabile rafforzamento dell’ipotesi di accusa non è necessario spendere molte parole. Trattasi di un elemento sopravvenuto rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori (tutti già sentiti quando il confronto fu fatto), destinato a superare le residue incertezze legate all’andamento iniziale delle indagini e alla circostanza che in quella fase un testimone oculare che l’attività svolta induce a ritenere particolarmente affidabile aveva effettuato a distanza di poche ore dal fatto il riconoscimento di due persone, diverse dal PERTICARI, indicando prima uno e poi l’altro quale autore dell’aggressione.

Effettivamente l’esame della giurisprudenza conferma che si ritiene tradizionalmente sufficiente, ai fini dell’espressione di un giudizio di identità, la corrispondenza di diciassette o sedici punti, uguali per forma e per posizione, che può anche essere relativa ad una sola impronta e che rende superflui ulteriori elementi sussidiari di conferma[2]. Viene poi considerata irrilevante la circostanza che le impronte, come nel caso di specie, siano lasciate da un parte della mano diversa dalle dita, poiché anche le impronte palmari sono dotate di una propria individualità, sono immutabili nel tempo e consentono raffronti di identità assolutamente significativi [3].

Non è poi possibile sollevare alcun plausibile dubbio in merito alla piena utilizzabilità delle testimonianze indicate, a supporto delle quali è stata prodotta dal Pubblico Ministero copia del verbale di confronto dattiloscopico del 18 maggio 1996 e della missiva con cui il medesimo veniva trasmesso al Gabinetto provinciale di Messina (v. i documenti allegati alla carpetta contenente gli atti relativi al capo 32).

In relazione alle obiezioni sollevate dalla difesa è sufficiente osservare che l’art. 349 c. p. p., dedicato come le altre norme del titolo IV alla disciplina dell’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria (non delegata dal Pubblico Ministero, contempla espressamente la possibilità che alla identificazione della persona sottoposta alle indagini proceda la polizia giudiziaria effettuando, ove necessario, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti; ciò comporta, come corollario, che la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa (come parrebbe che sia avvenuto nel caso di specie), può effettuare raffronti tramite personale specializzato a sua disposizione, tra le impronte rilevate e quelle di pregiudicati in precedenza acquisite, ovvero tra le medesime e quelle della persona inquisita[4]. Poiché d’altra parte tale accertamenti della polizia giudiziaria non richiedono la conoscenza di particolari cognizioni di ordine scientifico, ma si fondano su dati obiettivi, il giudice può valutare i risultati nel pieno esercizio del suo libero convincimento, senza alcuna necessità di disporre una perizia[5].

A diverse conclusioni è doveroso pervenire con riferimento alla posizione di GUARNERA Lorenzo, di cui anche il Pubblico Ministero ha chiesto l’assoluzione, prendendo atto della insufficienza e contraddittorietà degli elementi di accusa, e per il quale fu a suo tempo rigettata la richiesta di misura cautelare, in presenza di un quadro indiziario a cui il dibattimento non ha apportato alcun contributo di chiarezza.

La principale fonte di accusa, cioè SPARACIO Luigi, ha espressamente escluso il coinvolgimento di GUARNERA, attribuendo il ruolo di complice del PERTICARI al defunto Villari Antonino. SPARACIO non ha escluso che GUARNERA, considerati i rapporti con PERTICARI, fosse a conoscenza del progetto omicida, e che alcune volte possa essere stato lo stesso GUARNERA ad accompagnare il giovane a casa dello stesso SPARACIO la mattina, prima di intraprendere la consueta perlustrazione della città alla ricerca di RIZZO Rosario: ma è stato categorico nell’escludere che ad accompagnare ed attendere il PERTICARI la mattina dell’attentato sia stato il GUARNERA. È evidente che questo ruolo di occasionale accompagnatore è del tutto inidoneo a configurare ragionevolmente una responsabilità del GUARNERA per l’attentato.

Analoga negazione ha ribadito in dibattimento MARCHESE Mario (pur riferendosi, probabilmente per un lapsus, a “Guarnera Vincenzo”).

Solo in seguito alla contestazione LA TORRE ha confermato che GUARNERA e PERTICARI avevano iniziato a pedinare il RIZZO a bordo di  una Fiat 126, ma è stato molto vago circa un eventuale ruolo specifico dell’imputato con riferimento all’attentato del 6 dicembre 1991, ricordando, ma con qualche incertezza, che GUARNERA (o Villari) era forse alla guida dell’autovettura con cui si era messo in atto lo stratagemma per costringere RIZZO Rosario a fermarsi.

Scarsamente convincente appare la versione di LEO Roberto, il quale, per ciò che è sembrato di capire, ha attribuito a GUARNERA il ruolo di mandante dell’attentato insieme a SPARACIO, ma nulla ha riferito in merito all’identità della persona che aveva accompagnato il PERTICARI.

Le accuse più specifiche sono quelle mosse da ARNONE Marcello, che ha sostenuto di avere appreso dallo stesso GUARNERA che era stato che era stato lui ad accompagnare il PERTICARI sul posto in cui è stato eseguito il tentativo di omicidio ed a riprenderlo dopo che si era rifugiato in un negozio, inseguito dalla polizia.

Come ha evidenziato ragionevolmente il Pubblico Ministero, non può del tutto escludersi una deliberata reticenza in merito al ruolo di GUARNERA, che sarebbe stato attribuito, senza alcun pregiudizio alla coerenza delle dichiarazioni, a Villari Antonino, deceduto dopo qualche mese nell’ambito dell’ultimo cruento scontro tra i gruppi della criminalità organizzata messinese di cui si è dovuta occupare questa Corte; e tuttavia non può di converso escludersi del tutto che il nome di GUARNERA abbia cominciato a circolare nell’ambiente, fino all’assegnazione di un ruolo nell’attentato, in virtù del collegamento con PERTICARI, trattandosi di persone delle quali era noto il rapporto di frequentazione (RIZZO Rosario ha affermato che proprio GUARNERA gli aveva fatto conoscere PERTICARI a piazza Cairoli qualche giorno prima dell’attentato).

In ogni caso, in mancanza di alcuna possibilità di ulteriori approfondimenti sul punto, le isolate accuse di ARNONE, frutto di conoscenze apprese de relato, e peraltro in palese contrasto con gli altri modesti elementi a carico dell’imputato per quanto riguarda il ruolo che il GUARNERA si sarebbe assunto,  non consentono di pervenire ad un verdetto di condanna, e conducono inevitabilmente, sia pure ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p. p. al proscioglimento dell’imputato.

Sussistono le aggravanti della premeditazione e quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

L’attentato, al di là della occasionalità delle circostanze che indussero il PERTICARI ad affrontare RIZZO Rosario (notoriamente compatibile con la premeditazione), è il frutto di una determinazione omicida lontana nel tempo, mantenutasi viva nonostante il fallimento di precedenti analoghe iniziative. È poi emerso, perché così hanno riferito quasi tutti i collaboratori sentiti, che da tempo il PERTICARI “tallonava” RIZZO Rosario, che già gli era sfuggito in un paio di precedenti occasioni. Si tratta di profili accertati del fatto che con ogni evidenza dimostrano, nel caso di specie, la sussistenza degli elementi, cronologico ed ideologico, che integrano l’aggravante in esame (v. ancora una volta in proposito le osservazioni sviluppate soprattutto in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 2 della rubrica).

Il delitto condivide poi la stessa matrice “mafiosa” che è propria di tutti i fatti di sangue avvenuti dopo l’omicidio Di Blasi e ad esso collegati, trattandosi di un fatto destinato, attraverso la eliminazione del capo del gruppo avversario, ad avvantaggiare i gruppi coalizzati ostili al clan “Mancuso – Rizzo”. Richiamate tutte le osservazioni via via sviluppate nel contesto di questa motivazione per evidenziare i tratti caratteristici dei delitti esaminati ed affermare la sussistenza dell’aggravante in questione, giova sottolineare il silenzio serbato nel caso di specie dalla vittima, in perfetta sintonia con il codice dell’omertà che inutilmente magistrati e forze dell’ordine cercavano di indurre RIZZO ad abbandonare facendo leva sul suo particolare stato d’animo, e la straordinaria improntitudine che l’episodio manifesta, trattandosi di delitto commesso a volto scoperto ed in pieno giorno, in una delle zone della città a più intenso traffico veicolare e pedonale.

Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione, ricordando che il PERTICARI deve beneficiare della riduzione di un terzo della pena, avendo avanzato tempestivamente richiesta di giudizio abbreviato e valendo anche per lui le considerazioni che verranno svolte in ordine alla fondatezza del dissenso opposto dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza preliminare alla celebrazione del rito alternativo anche per coloro le cui imputazioni non erano incompatibili con la disciplina all’epoca vigente.



[1] Cass. 24 gennaio 1995, PM in proc. Sorgato, che ha affermato l’ammissibilità di giudizi separati per ciascuna delle violazioni, ancorché riferibili ad una condotta criminosa unitaria., senza alcuna violazione del ne bis in idem.

[2] Cass. 2 febbraio 1989, Pastore.

[3] Cass. 5 luglio 1985, Solla.

[4] Cass. 27 agosto 1991, Romano, in Cass. pen., 1992, 693.

[5] Cass. 11 novembre 1996, Koudri.