In conseguenza dei provvedimenti di separazione che
la Corte è stata costretta adottare nel corso del dibattimento con riferimento
alle posizioni di Mulé Giuseppe e Papale Domenico, rispondono in questa sede
dei delitti in esame FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, TURRISI Antonino, LONGO
Luigi, CURATOLA Giuseppe, MANGANARO Salvatore e TAMBURELLA Rosario.
Il Pubblico Ministero aveva poi chiesto ed ottenuto
l’archiviazione, al momento della chiusura delle indagini preliminari relative
all’episodio in esame, per VINCI Rosario, BONASERA Angelo, LA TORRE Guido,
PIETROPAOLO Pasquale e CUSCINÀ Francesco, prendendo atto della insufficienza
delle accuse a loro carico ed ipotizzando che esse, contenute nelle
dichiarazioni di ARNONE Marcello (verbale del 2.2.1993) e MARCHESE Mario
(verbale del 3.2.1993), potessero essere scaturite dalla sovrapposizione, nella
memoria dei dichiaranti, di ricordi relativi ad altri attentati diretti contro
RIZZO Rosario (alcuni dei quali, peraltro, estranei all’ambito di questo
procedimento, e forse neppure interessati dall’esercizio dell’azione penale:
FERRARA Sebastiano, ad es., all’udienza del 12.3.1999 ha fatto cenno ad un
appostamento fallito nei pressi del villaggio Larderia, e ad un agguato
organizzato da SPARACIO Luigi in conseguenza del quale RIZZO Rosario sarebbe
stato rimasto ferito ad una gamba).
La sera del 24 febbraio 1992, intorno alle ore 19,00, l’autovettura BMW
735 blindata, targata VA 914055, di proprietà di RIZZO Rosario (la stessa
su cui il RIZZO si trovava in occasione dell’attentato appena esaminato),
mentre transitava lungo la via Comunale che collega il villaggio Santa Lucia
sopra Contesse alla S. S. 114, all’incrocio con la vecchia strada che conduce
al villaggio CEP attraversando il torrente S. Filippo, con a bordo Basile
Antonino, seduto al posto di guida, Morabito Maurizio, seduto al suo fianco,
Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy, seduti nella parte posteriore,
veniva fatta segno a numerosi colpi di arma da fuoco che perforavano la
blindatura in più punti e ferivano tutti gli occupanti, provocando lesioni
mortali a Morabito Maurizio (vedi referti medici in atti e relazione di
consulenza tecnica medico - legale attinente alla morte di Morabito Maurizio,
sulla quale ha deposto in dibattimento, all’udienza del 5-12-1997, il dott.
Alessio Asmundo, il quale ha dichiarato che il Morabito fu attinto da nove colpi
di arma da sparo a canna lunga calibro 7,62 ´ 39, verosimilmente una mitraglietta, un colpo
di arma da sparo a canna corta calibro 7,65 mm, ed un colpo di arma da sparo a
canna lunga, presumibilmente un fucile calibro 12, esplosi pressoché
simultaneamente).
Le forze dell’ordine immediatamente allertate
della sparatoria, avendo avuto notizia che l’autovettura BMW
oggetto dell’agguato si stava dirigendo ad alta velocità verso il
Policlinico Universitario, si recavano al Pronto Soccorso di quel nosocomio e lì
constatavano (vedi deposizione dell’assistente Galletta Gaetano, escusso quale
teste all’udienza del 12-12-1997 e relazione di servizio dallo stesso redatta
il 24-2-1992, prodotta nella medesima udienza) che Morabito Maurizio era giunto
in ospedale già cadavere, attinto da numerose ferite in varie parti del corpo,
mentre Basile Antonino, che aveva avuto la forza di guidare l’autovettura e di
condurla fino a quel luogo, era rimasto gravemente ferito al volto, all’addome
e al dorso, tanto da dovere essere sottoposto ad un intervento chirurgico nel
corso del quale dal palmo della mano sinistra gli fu estratta un’ogiva di
grosso calibro (v. la deposizione della teste Cappuccio, escussa all’udienza
del 20.12.1997). Gli agenti intervenuti rinvenivano e sottoponevano a sequestro
nell’area antistante i locali del Pronto soccorso la BMW del RIZZO crivellata di colpi e seriamente danneggiata nella
parte posteriore. Poco dopo giungevano, per farsi medicare, anche i restanti tre
passeggeri della BMW, accompagnati a
bordo di altri veicoli, nonché un cospicuo numero di parenti ed amici che
sfogavano la loro rabbia danneggiando varie suppellettili all’interno dei
locali del Pronto soccorso (v. annotazione di servizio a firma degli assistenti
Galletta e Canale del 24.2.1992). Dall’esame del referto delle ore 19,15 del
24.2.1992 si desume che Mento Giuseppa, a cui furono riscontrate escoriazioni
plurime agli arti inferiori con
sospetta ritenzione di corpi estranei, dopo la medicazione si allontanò ad
insaputa dei sanitari, e solo qualche ora più tardi, alle 22,15, si presentò
al Pronto soccorso dell’ospedale “Piemonte” per sottoporsi ad una nuova
medicazione e ad una visita ostetrica, presumibilmente legata ad uno stato di
gravidanza della giovane (che da qualche mese conviveva con Rapisarda Maurizio).
Sin dalle prime indagini emergeva che la morte del
Morabito fu una tragica fatalità, mentre gli attentatori avevano ancora una
volta come loro obiettivo RIZZO Rosario, il quale solo casualmente non si
trovava a bordo della propria autovettura. Dalle dichiarazioni rese agli
inquirenti poco dopo il fatto da Rapisarda Maurizio, da Basile Antonino, da
Mento Giuseppa e da Rizzo Giusy (i primi due escussi all’udienza del 5-12-1997
e gli altri tre escussi all’udienza del 12-12-1997) fu chiaro, infatti, che
l’autovettura BMW era normalmente in
uso a RIZZO Rosario (circostanza peraltro già emersa in occasione dell’esame
di altre vicende sottoposte all’attenzione di questa Corte), ma quella sera
era successo un incidente stradale a Russo Daniela, fidanzata di quest’ultimo,
la quale aveva dovuto essere ricoverata per le lesioni subite presso il locale
Policlinico universitario ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico. Il
RIZZO e molti suoi parenti si recarono, allora, in detto nosocomio per assistere
la ragazza. Poco dopo sopraggiunse in ospedale, con l’autovettura BMW
blindata del RIZZO, anche Basile Antonino, soggetto molto vicino a RIZZO Rosario
(tanto che fu condannato insieme a lui per estorsione ed essendo il RIZZO
sprovvisto di patente gli faceva da autista; la sua vicinanza al RIZZO era nota
anche a MANCUSO Giorgio: v. ud. 22.1.1999), e Morabito Maurizio, un loro giovane
amico. Successe che il Basile, avendo la necessità di andare a casa di RIZZO
Rosario a Santa Lucia sopra Contesse, dove aveva dimenticato le chiavi della
propria autovettura, e dovendosi il RIZZO attardare ancora in ospedale, decise
di allontanarsi con l’autovettura blindata di quest’ultimo per recarsi a
casa e poi fare ritorno in ospedale, facendosi accompagnare dal Morabito e da
alcuni nipoti di RIZZO Rosario. Gli attentatori, che sicuramente non sapevano
dell’imprevista permanenza del RIZZO in ospedale, ritennero, pertanto, che a
fianco del guidatore della BMW vi fosse, come al solito, il RIZZO e, forse ingannati anche
dall’oscurità, lo crivellarono di colpi. Dal verbale di sopralluogo redatto
da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina il
24-2-1992, dalle deposizioni degli assistenti Panissidi Antonino, escusso
all’udienza del 19-12-1997, e Delfino Leone, escusso all’udienza del
12-12-1997, dal verbale di sequestro dei bossoli rinvenuti sull’asfalto nel
corso del sopralluogo, risulta, invero, che gli aggressori spararono numerosi
colpi appartenenti a tre armi di diverso tipo: una mitraglietta cal. 7,62 (della
quale furono rinvenuti ben 26 bossoli), una pistola cal. 7,65 (della quale
furono rinvenuti 5 bossoli) ed un fucile cal. 12 (del quale furono rinvenuti 5
bossoli, oltre ad un contenitore in plastica per cartucce dello stesso calibro).
La dinamica dell’azione omicidiaria
può, poi, facilmente ricostruirsi sulla base delle dichiarazioni dei
sopravvissuti e di quanto è possibile desumere dagli elementi acquisiti in sede
di sopralluogo. Gli agenti che giunsero sul posto dell’agguato trovarono,
infatti, all’altezza del numero civico 55, trasversalmente sulla strada, un
camion del tipo Fiat Lupetto 625,
targato ME 153375, con il motore ancora acceso ed il quadro di accensione
manomesso (v. anche la deposizione del teste Starrantino, sentito all’udienza
del 12.12.1997). Tale veicolo risultò essere stato rubato, qualche giorno
prima, a Corrado Antonino, che ne aveva denunciato il furto e che, escusso
all’udienza del 12-12-1997, ha riferito che il mezzo gli venne sottratto il 20
febbraio 1992, mentre si trovava regolarmente posteggiato davanti alla sua
abitazione in via Lombardia nei pressi della chiesa di S. Giacomo. Dal racconto
delle vittime risulta che l’autovettura BMW
blindata sulla quale si trovavano, mentre percorreva ad alta velocità la
strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse, ebbe sbarrata la strada dal
camion suddetto, il quale aveva a bordo due persone (ciò è stato concordemente
affermato nella fase delle indagini sia da Rapisarda Maurizio che da Mento
Giuseppa, anche se al dibattimento il Pubblico Ministero ha dovuto contestare ai
due testi, che non hanno ricordato tale circostanza, le precedenti
dichiarazioni). Il Basile, resosi conto che si trattava di un agguato, inserì
immediatamente la retromarcia ma urtò violentemente con la parte posteriore
dell’auto il muro che delimitava la strada (lo attesta lo squarcio dello
spigolo posteriore sinistro della carrozzeria, ben visibile nei rilievi
fotografici n. 8 e n. 9). Quando l’autovettura si fermò, si avvicinarono
diverse persone, probabilmente cinque (tale numero è stato indicato da
Rapisarda Maurizio e da Mento Giuseppa, anche se da quest’ultima solo a
seguito di contestazione delle dichiarazioni rese qualche ora dopo il fatto al
personale della Squadra mobile della Questura di Messina che l’aveva raggiunta
all’ospedale “Piemonte”), travisate con dei sottocaschi rossi, le quali
spararono al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco. Quando non si udì
più il rumore degli spari, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy
scesero dall’autovettura e chiesero soccorso ai passanti (ma secondo il
racconto del Rapisarda non si fermarono neppure un autobus ed un’ambulanza che
transitarono casualmente da lì), mentre il Basile ed il Morabito,
quest’ultimo probabilmente già morto, rimasero a bordo della BMW, che il Basile riuscì a guidare fino al Policlinico.
Mentre la dinamica dell’agguato, secondo quanto
si è sopra esposto, appare chiara, occorre, da ultimo, indugiare brevemente
sulle dichiarazioni di Rapisarda Maurizio, Basile Antonino, Mento Giuseppa e
Rizzo Giusy, persone in quel periodo appartenenti tutte, per ragioni di
parentela o per rapporti di assidua frequentazione di altra natura, all’entourage
di RIZZO Rosario e consapevoli oggi dell’esigenza di dissimulare in
dibattimento tutto ciò che potrebbe anche indirettamente fornire una conferma
dell’ipotesi accusatoria. Va, infatti, sottolineato che tali dichiarazioni
rivelano un atteggiamento chiaramente omertoso che suggerisce una riflessione
intorno al radicamento, presente in certi ambienti, della prescrizione
dell’omertà sulla quale si fonda la struttura organizzativa mafiosa e che
risulta non riguardare solamente quelle informazioni su attività illecite che
potrebbero ledere gli interessi del gruppo criminoso, ma avere una portata più
ampia, tendendo alla neutralizzazione dell’esecuzione della legge, anche in
casi, come quello in questione, nei quali sono chiamate a testimoniare le stesse
vittime della prevaricazione mafiosa ed il pericolo derivante alla propria
incolumità fisica da un comportamento difforme alla regola dell’omertà non
sembra essere determinante o consequenziale. Va, in particolare, evidenziata,
quale probabile effetto di tale fenomeno, l’ostinazione manifestata da
Rapisarda Maurizio (sul cui atteggiamento non può che rinviarsi alle
considerazioni già svolte nell’ambito dell’esame dei reati di cui al capo
30) nel negare di aver visto, a bordo del camion che sbarrò la strada, due
persone a volto scoperto, oltre ai cinque che in seguito spararono, in stridente
contrasto con quanto il teste aveva, viceversa, affermato alle forze
dell’ordine nel verbale di sommarie informazioni dallo stesso rese il 24
febbraio 1992, in un momento in cui all’emozione per lo scampato pericolo si
associava la consapevolezza della limitata rilevanza, dal punto di vista
investigativo, di un resoconto conforme alla realtà dei fatti. Ancora più
incredibile appare la deposizione di Basile Antonino, il quale, adducendo spesso
a scusante dei limiti delle sue conoscenze il fatto che era stato scarcerato da
appena un mese, ha financo negato che nella cabina del camion vi fossero delle
persone, mentre è certo che vi dovette essere almeno il guidatore, atteso che
il veicolo fu spostato lentamente all’arrivo della BMW,
come hanno concordemente testimoniato il Rapisarda, la Mento e la Rizzo.
Illogica e quasi surreale nella pervicace negazione dell’evidenza è, poi,
l’affermazione di Mento Giuseppa, la quale ha sostenuto di non sapere se Rizzo
Rosario, che viveva nella sua stessa abitazione, avesse in precedenza subito
altri attentati, mentre era universalmente noto in città che il RIZZO era
riuscito più di una volta a sfuggire alla morte ed lo stesso Rapisarda,
ammettendo, come si è già rilevato, meno di quanto a sua conoscenza, ha
riferito che solo pochi mesi prima, il 6 dicembre 1991, RIZZO era rimasto anche
ferito nel corso di un precedente attentato. Strabiliante è, infine, la
dichiarazione di Rizzo Giusy, la quale ha voluto lasciare intendere di non aver
neppure parlato con lo zio RIZZO Rosario di cosa fosse accaduto quella sera.
Orbene, il comportamento processuale delle vittime, sul quale è apparso utile
soffermarsi, sottolinea una peculiarità dell’omicidio in esame (così come di
numerosi degli altri fatti di sangue esaminati da questa Corte che l’avevano
preceduto), che si caratterizza come mafioso non solo per le modalità plateali
dell’occorso, eseguito da un elevato numero di persone, con l’uso di armi
micidiali, sbarrando il transito di una pubblica via, ma anche per tale
specifico aspetto, che lo connota chiaramente.
Prima di passare all’esame delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, i quali hanno indicato le ragioni del delitto e
le persone che vi avrebbero partecipato, è opportuno, sulla base degli elementi
sin qui esaminati, fare qualche ulteriore considerazione. Come si è visto, gli
inquirenti compresero immediatamente, attraverso numerosi ed inequivocabili
elementi indiziari, che gli attentatori miravano ad uccidere RIZZO Rosario e
tale circostanza appare da sola sufficiente a fornire una chiave di lettura
dell’omicidio, che va senza dubbio collocato, a prescindere dallo specifico
contributo probatorio offerto dai collaboratori, nell’ambito della guerra di
mafia, sulla quale si è prima più ampiamente discusso, tra il clan “Mancuso
- Rizzo” e gli altri clan operanti nella città di Messina. Non può esservi
dubbio, infatti, in relazione alla personalità della vittima predestinata, non
solo che il detto fatto di sangue affondi le proprie radici in preesistenti
contrasti tra gruppi criminosi, ma anche che esso sia una conseguenza di quella
deliberazione di guerra, rivolta contro il RIZZO, il MANCUSO e tutti i loro
affiliati, effettuata dai clan “Ferrara”, “Marchese”, “Galli” e
“Sparacio” nel marzo 1991, dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano, e ripresa
con forza e decisione dopo l’uccisione di DI BLASI Domenico. Ciò importa,
inevitabilmente, delle conseguenze con riferimento all’elemento soggettivo del
reato e tale tema sarà ulteriormente ripreso quando si verificherà la
sussistenza dell’aggravante della premeditazione, ma costituisce anche la
prova inconfutabile della natura mafiosa dell’omicidio in esame, già
rilevabile, come si è detto, attraverso altri elementi. L’omicidio, che
costituisce la più efferata forma di violenza, diventa, infatti, manifestazione
concreta dell’intimidazione mafiosa quando è, come nel caso di specie,
strumento spregiudicato per il controllo delle attività legali ed illegali
gestite dall’organizzazione criminosa, determinando il vincitore o i vincitori
in quella che, non senza motivi, è stata spesso definita dagli stessi
protagonisti come una “guerra” per l’egemonia interna ed esterna al
sodalizio, quando assume, cioè, un significato strategico assicurando,
attraverso l’eliminazione o l’indebolimento dei clan rivali, le condizioni
necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del
gruppo.
Che gli investigatori non fossero molto lontani dal
vero nell’ipotizzare la matrice dell’agguato ed i possibili autori lo
dimostra uno degli atti di indagine di cui è rimasta traccia, la perquisizione
eseguita alle ore 23 all’interno della palazzina n. 11 del villaggio CEP
presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano, che evidentemente la localizzazione
territoriale dell’agguato induceva a considerare tra i personaggi coinvolti
quantomeno a livello organizzativo (v. il relativo verbale allegato alla
carpetta degli atti relativi al capo 33).
Coerentemente con quanto sin qui esposto, tutti i
collaboratori sentiti in dibattimento hanno unanimemente affermato che
l’omicidio di Morabito Maurizio fu deliberato dai clan “Ferrara”,
“Marchese”, “Galli” e “Sparacio”. Ciò non significa, naturalmente,
che tutti i clan sopra menzionati hanno partecipato alla deliberazione della
specifica azione di fuoco che si sta esaminando, ma solamente che essa, come
buona parte degli episodi che l’hanno seguita o preceduta, fu il frutto di
quella originaria e generica deliberazione della quale si è più volte in
precedenza parlato. Sia le dichiarazioni di MARCHESE Mario (vedi udienze del
20-2-1999 e del 2.4.1999), che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi (vedi udienza
del 3-3-1999) esprimono chiaramente tale concetto. Il MARCHESE ha, infatti,
affermato di essere stato uno dei mandanti del delitto insieme agli altri capi
clan, ma ha, nel contempo, precisato che l’agguato fu organizzato da FERRARA
Sebastiano e che quest’ultimo, quando agiva, come nel caso di specie,
nell’interesse comune dei diversi gruppi, si avvaleva dell’aiuto di
affiliati di altri clan contattando di volta in volta direttamente costoro senza
dare alcuna ulteriore comunicazione ai capi; lo stesso MARCHESE nel corso del
controesame è stato più cauto, dichiarando che era comunque necessario il
“filtro” preventivo della comunicazione agli elementi più rappresentativi
dei singoli gruppi (MARCHESE ha indicato, oltre a sé stesso, anche Mulé e
SPARACIO), ai quali il FERRARA era tenuto a chiedere l’invio di qualche
elemento da utilizzare per il singolo agguato. Ancora più chiaramente SPARACIO
Luigi ha affermato che l’agguato fu organizzato da FERRARA Sebastiano, anche
se, a seguito di contestazione, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni
del 29-4-1994 nelle quali aveva riferito che all’organizzazione avevano
partecipato anche il clan “Marchese” ed il clan “Galli” (quest’ultimo
attraverso i responsabili del gruppo durante la detenzione del capo, MAROTTA
Gaetano, Mancuso Antonino e Papale Domenico).
Con riferimento allo specifico fatto delittuoso
appaiono, allora, di fondamentale importanza le dichiarazioni di FERRARA
Sebastiano, il quale ha, peraltro, ammesso di essere stato l’organizzatore
dell’agguato, in sintonia con le dichiarazioni di SPARACIO e MARCHESE, ed in
tale veste ha potuto, pertanto, riferire meglio di chiunque altro le fasi che
precedettero l’azione esecutiva; per queste ragioni la ricostruzione fornita
da FERRARA Sebastiano, ma anche, come si vedrà, da LONGO Luigi, SANTORO Angelo
e TURRISI Antonino, assume un peculiare rilievo per valutare la responsabilità
penale degli imputati, che, a differenza dello stesso FERRARA e dei suoi
ex-affiliati divenuti collaboratori di giustizia, non hanno ammesso la propria
colpevolezza.
Del tutto irrilevanti appaiono invece le
dichiarazioni in merito all’episodio di Barresi Domenico, che si è limitato (ud.
19.12.1997) ha ricordare genericamente che il giorno dell’omicidio alcune
persone “di Giostra” (il collaboratore evidentemente intendeva riferirsi al
gruppo “Galli”) partirono per andare ad uccidere il Ferraiolo
(pseudonimo con cui nell’ambiente si indicava prima Rizzo Letterio, e quindi
l’intera famiglia RIZZO). Analogamente di scarsa importanza appaiono le
dichiarazioni di MANCUSO Giorgio (che all’udienza del 22.1.1999 ha
sommariamente ricostruito l’episodio inquadrandolo nell’azione degli altri
gruppi contro RIZZO Rosario) e di LA TORRE Guido (che all’udienza del
19.3.1999 ha riferito di avere appreso da Mulé Giuseppe che all’agguato,
fallito perché sull’autovettura non si trovava RIZZO Rosario ma Morabito
Maurizio, avevano preso parte, oltre a Mulé, anche Papale Domenico, SANTORO
Angelo ed altre persone di cui Mulé non rivelò l’identità).
RIZZO Rosario ha dichiarato di avere appreso da
Basile Antonino, quando questi si era ripreso ed era stato in condizione di parlargli, che all’agguato avevano preso parte TURRISI,
inteso Scagghianova, che si trovava al
momento dell’agguato sul camion utilizzato dai sicari per obbligare a fermarsi
l’autovettura blindata, nonché Mulé, Papale, LONGO Luigi e SANTORO Angelo,
tutti riconosciuti da Basile durante le concitate fasi della sparatoria. La
conferma della matrice del fatto di sangue e dell’identità degli aggressori
al RIZZO l’aveva data MAROTTA Gaetano successivamente, nel corso di una comune
detenzione presso il carcere di Bicocca a Catania nel 1994.
MARCHESE Mario, fatte le precisazioni indicate per
quanto riguarda la paternità del delitto, ha dichiarato, indicando quali fonti
delle sue conoscenze gli affiliati CUSCINÀ e Mulé, che all’attentato (in cui
era morto Morabito ed erano rimasti feriti tale Basile, inteso ‘u Zizzu, nonché le due ragazze che erano alloggiate sul sedile
posteriore dell’autovettura blindata BMW
di RIZZO Rosario), avevano preso parte Papale Domenico, Mulé Giuseppe,
TURRISI, inteso Scagghianova, FERRARA
Sebastiano, tale “Curattola” o “Curattolo”, SANTORO Angelo, LONGO Luigi,
inteso ‘u cacciaturi, ed un
affiliato del gruppo “Ferrara” originario di Enna. Solo in seguito alla
contestazione MARCHESE ha ricordato anche il nome di MANGANARO Salvatore, a cui
sarebbe stato affidato il compito di prendere parte alla sparatoria e di
collocare il camion al centro della carreggiata al sopraggiungere di RIZZO
Rosario, ruolo, quest’ultimo, che in un primo momento il collaboratore
sembrava aveva attribuito a TURRISI. Ed effettivamente, nel corso di alcune fasi
molto tormentate e confuse del suo esame, MARCHESE ha poi ammesso che in un
primo momento si era sbagliato fornendo l’indicazione dei nomi già indicati
all’inizio dell’esposizione (VINCI, BONASERA e LA TORRE: verbale del
3.2.1993), ed ha quindi confermato la partecipazione, quali esecutori materiali,
delle persone menzionate qualche mese più tardi (verbale del 2.5.1993), ma
specificando che la persona indicata con il soprannome di Scagghianova di cui aveva riferito non corrispondeva a MANGANARO
Salvatore (come in un primo momento egli pensava), ma si trattava di TURRISI.
SPARACIO Luigi, deciso nell’attribuire a FERRARA
Sebastiano la responsabilità organizzativa del fatto di sangue, solo dopo la
contestazione ha ricordato che all’attentato, eseguito con un kalashnikov per perforare la blindatura, parteciparono Papale
Domenico del gruppo “Galli”, Mulé Giuseppe del gruppo “Marchese”, ed
inoltre SANTORO Angelo, uno dei fratelli MANGANARO (Rosario o Salvatore) e Luigi
inteso ‘u cacciaturi, gli ultimi tre
appartenenti al gruppo “Ferrara”.
Ricordando direttamente assai poco dell’episodio,
SPARACIO si è limitato a confermare quanto aveva dichiarato il 29.4.1994, e cioè
che FERRARA, ricevuta notizia da un suo incaricato che RIZZO si era allontanato
verso il centro cittadino a bordo della sua BMW
blindata in compagnia di Basile Antonino, di due ragazze e di Rapisarda
Maurizio, fidanzato di una delle due, aveva deciso di organizzare l’agguato
sulla via del ritorno, allorché RIZZO avrebbe fatto rientro a Santa Lucia sopra
Contese per riaccompagnare le due giovani. Come SPARACIO, che in quel periodo
era fuori Messina, avrebbe poi appreso nel corso di incontri con MARCHESE Mario
e FERRARA Sebastiano, durante il tragitto il RIZZO era stato avvisato che la
giovane tossicodipendente a cui era legato sentimentalmente era stata ricoverata
al Policlinico, sicché vi si era fermato, invitando Basile e Rapisarda ad
accompagnare le due ragazze e a passare successivamente a riprenderlo. Ignari
del contrattempo, i killer, che secondo il piano architettato da FERRARA
Sebastiano avevano posizionato un camion al centro della strada per ostruire il
passaggio, passarono all’azione appena videro transitare la BMW ed indirizzarono tutti i colpi verso il passeggero che stava
seduto accanto al guidatore, ritenendo che si trattasse di RIZZO Rosario, mentre
costui era Morabito Maurizio, un giovane a cui Basile e Rapisarda avevano dato
un passaggio.
FERRARA Sebastiano, assuntasi la paternità
organizzativa del delitto, ha esordito (udienze del 12 e 13.3.1999) indicando
innanzitutto sé stesso e TAMBURELLA Rosario quali incaricati di presidiare,
rispettivamente, la S. S. 114 e l’area di servizio adiacente allo svincolo
autostradale di Tremestieri allo scopo di rilevare l’eventuale passaggio di
RIZZO Rosario. FERRARA Sebastiano era in compagnia di CURATOLA Giuseppe, e
TAMBURELLA era accompagnato da MANGANARO Salvatore, ma i due in quel momento non
avrebbero saputo, secondo quanto affermato da FERRARA, che si stava realizzando
un attentato ai danni di RIZZO Rosario. Invitato a chiarire il senso della sua
affermazione, FERRARA, pur ostentando il desiderio di non condizionare la
valutazione giudiziale della condotta dei coimputati (“Poi
giustamente sta a voi decidere, valutare le responsabilità delle persone che io
sto facendo i nomi.”), ha spiegato che CURATOLA e MANGANARO erano due
elementi del gruppo sicuramente a conoscenza della “guerra” in atto contro
il clan “Mancuso – Rizzo”, ma gli stessi non avevano preso parte ad alcuna
riunione ed erano pagati per lo svolgimento di compiti per lo più limitati al
controllo del territorio, sicché era normale che non fossero messi a parte dei
progetti di maggiore importanza e che non facessero troppe domande. In ordine
alle modalità dell’attentato FERRARA ha riferito che per aumentare le
probabilità di riuscita del piano aveva dato incarico a TURRISI Antonino di
rubare un camion e di posizionarlo al centro della strada per impedire il
passaggio dell’autovettura del RIZZO. Ricevuta la notizia che sulla BMW
blindata si trovava RIZZO Rosario, FERRARA era corso a dare il segnale ai
killer (Mulé Giuseppe, LONGO Luigi, Papale Domenico e forse qualche altro). Il
conducente della BMW, su cui
all’ultimo momento il RIZZO era stato sostituito da Morabito Maurizio,
non aveva potuto evitare l’urto con il camion ed era entrato in azione a
questo punto LONGO Luigi, il cui kalashnikov
avrebbe dovuto “aprire la strada” alle altre armi (fucili a pompa
e pistole) perforando la blindatura dei vetri e della carrozzeria. E
proprio il LONGO si era accorto della presenza di alcune donne
sull’autovettura, intimando ai complici di non sparare più. Nel luogo
consueto ad attendere i sicari c’era TURRISI Antonino che dopo la sparatoria
aveva preso in consegna le armi e le aveva riposte in un borsone incaricandosi
di nasconderle.
TURRISI Antonino ha confermato (ud. 24.3.1999) di avere ricevuto
l’incarico di rubare un camion per la consumazione dell’attentato, cosa che
aveva fatto qualche giorno prima nei pressi della via La Farina, forse in
compagnia di CURATOLA Giuseppe e MANGANARO Salvatore. FERRARA Sebastiano era
posizionato in compagnia di MANGANARO Salvatore o TAMBURELLA Rosario nei pressi
dello svincolo autostradale di Tremestieri, mentre i killer erano in attesa
lungo la strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse appostati dietro alcuni
mucchi di detriti e calcinacci rimasti sul posto dopo la demolizione della
baracche del torrente S. Filippo. Il gruppo di fuoco composto da Papale
Domenico, LONGO Luigi, SANTORO Angelo e Mulé Giuseppe disponeva di un kalashnikov
(che avrebbe usato LONGO), una pistola 7,65 (in possesso di Papale), un fucile a
pompa (che imbracciava Mulé) e una pistola 9 ´
21 (TURRISI non lo ha affermato, ma per esclusione avrebbe dovuto averla il
SANTORO), mentre TURRISI,
incaricato di condurre il camion al centro della carreggiata, disponeva di una 357 Magnum da utilizzare nella fase finale e comunque solo in caso
di necessità. Ricevuto il segnale convenuto, TURRISI aveva spostato il camion
ed i complici erano entrati in azione, dapprima
utilizzando le armi a più alto potenziale offensivo (il fucile a pompa ed il kalashnikov),
e concentrando i colpi in direzione del passeggero seduto accanto al conducente
dell’autovettura. Mentre tutti sparavano, ad eccezione del TURRISI, LONGO
aveva avvertito le urla di alcune donne all’interno dell’autovettura ed
aveva perciò invitato i complici a fuggire. Nei pressi del torrente, in
prossimità del “buco” sulla cui funzione logistica e strategica ci si è più
volte soffermati, si trovava CURATOLA Giuseppe, pronto a ricevere le armi per
metterle al sicuro, mentre gli esecutori materiali si erano dileguati
rapidamente per vanificare eventuali controlli delle forze dell’ordine. A
TURRISI è stato espressamente contestato che durante le indagini preliminari
non aveva menzionato i nomi di MANGANARO e TAMBURELLA, ma il Pubblico Ministero
all’udienza del 28.4.1999 ha prodotto copia di un verbale di interrogatorio
del TURRISI (risalente al 22.4.1995 e citato anche nell’ordinanza custodiale,
p. 273), da cui risulta che il collaboratore aveva in quella occasione
menzionato tanto l’uno che l’altro dei coimputati, sia pure attribuendo ad
entrambi, ben consapevoli dell’imminente attentato, il compito di stazionare
insieme nei pressi dell’area di servizio ESSO
adiacente allo svincolo di Tremestieri,
Mentre TURRISI, dopo avere ricordato che aveva ricevuto tre o quattro
giorni prima dell’attentato l’incarico di rubare il camion, non è stato in
grado di precisare se l’agguato era stato preceduto da una riunione
organizzativa (anche se spesso ha affermato che “si organizzò lì stesso, nella stalla”), LONGO Luigi è stato più
esplicito e preciso, dichiarando (udienza del 17.7.1998) che il delitto fu
preceduto da una riunione “di
organizzazione”, probabilmente a casa di FERRARA Carmelo, a cui presero
parte FERRARA “Sebastiano, magari
Carmelo, da parte di Mario MARCHESE mi pare che c’era Mulé, Papale”,
forse anche lo stesso MARCHESE Mario. Come in occasione degli altri attentati a
RIZZO Rosario, lo scopo era di organizzare le varie fasi dell’appostamento
(“Si organizzava sempre dove ci dovevamo
mettere, con quali armi nisciumu, chi doveva uscire.”). Incaricati
dell’esecuzione, oltre allo stesso LONGO, furono TURRISI Antonino, SANTORO
Angelo, Mulé Giuseppe e Papale Domenico. LONGO, senza ricordare chi avesse
portato le armi (durante le indagini preliminari, il 29.6.1994 era stato incerto
tra MANGANARO Salvatore e CURATOLA Giuseppe), ha confermato la distribuzione
delle armi riferita da TURRISI, specificando che SANTORO disponeva
effettivamente di una pistola calibro 9 ´
21, mentre della pistola che aveva Papale non è stato in grado di ricordare il
calibro. Ricevuta la consueta segnalazione da FERRARA Sebastiano, il gruppo di
fuoco, appostato nei pressi di un fabbrica di essenze, aveva aspettato che
TURRISI spostasse il camion per impedire il passaggio dell’autovettura su cui
si pensava che viaggiasse RIZZO Rosario ed era quindi entrato in azione
utilizzando tutte le armi a disposizione (l’unico a non sparare sicuramente fu
TURRISI, mentre per SANTORO l’imputato non ha saputo essere altrettanto
certo). LONGO, sentite le urla di coloro che si trovavano sulla BMW
e temendo che vi potessero essere anche dei bambini, aveva manifestato
qualche resistenza a proseguire, ma Mulé lo aveva invitato a mettersi davanti
all’autovettura per distinguere meglio il bersaglio e a continuare. Esauriti
quasi tutti i colpi a disposizione, i sicari avevano fatto ritorno al villaggio
CEP attraverso il percorso consueto e le armi erano state prelevate e nascoste
in un borsone nei pressi della stalla di FERRARA.
Assai dettagliato e ricco di significativi particolari si presenta poi
il racconto di un altro degli imputati, SANTORO Angelo, il quale, sentito nel
corso delle udienze del 4 e 10.7.1998, ha innanzitutto ricordato il furto del
camion utilizzato nell’attentato, avvenuto due giorni prima nei pressi della
caserma dei Vigili del fuoco ad opera del TURRISI (destinatario dell’incarico)
e, forse, del MANGANARO e del CURATOLA (che erano soliti accompagnarlo in queste
missioni furtive). Il collaboratore ha poi affermato che al fatto parteciparono,
oltre a lui stesso, che era armato con una pistola 9 ´ 21, anche LONGO Luigi, che aveva un kalashnikov,
Mulé Giuseppe, che aveva un fucile a pompa, Papale Domenico, che aveva una
pistola cal. 7,65, e TURRISI Antonino, che forse era pure armato con una pistola
cal. 7,65, ma che aveva lo specifico compito di sbarrare con il camion la strada
all’auto con a bordo il RIZZO. Vi erano, poi, il CURATOLA, che aveva il
compito di portare le armi dalla stalla di FERRARA Sebastiano, dove si trovavano
custodite, al torrente S. Filippo, nelle cui vicinanze gli attentatori avrebbero
atteso il passaggio dell’autovettura del RIZZO, e dello stesso FERRARA
Sebastiano, che avrebbe dovuto dare il segnale dell’arrivo di detta
autovettura. Essi si ritrovarono quella sera nella piazzetta del villaggio CEP e
si diressero a piedi, dopo aver attraversato il torrente S. Filippo, che si
trova in prossimità di detto villaggio, verso il luogo dell’appostamento
vicino ad una fabbrica di essenze, mentre il TURRISI, raggiunto lo stesso luogo
dal lato opposto attraverso la via
Comunale, posteggiò il camion in una stradina secondaria, una traversa della
stessa via Comunale alla quale l’altra, quella proveniente dal torrente S.
Filippo, si congiunge prima di condurre a Santa Lucia. Il FERRARA si diresse,
invece, con una Fiat UNO, lungo la strada statale, dove vi è l’uscita
autostradale di Tremestieri. Secondo la più plausibile ricostruzione di quanto
il SANTORO ha riferito soprattutto in sede di controesame (nel corso del quale
è agevole rilevare che le incertezze sui tempi sono scaturite non già da
cattivo ricordo dell’imputato ma da qualche equivoco relativo ai contenuti
delle domande), trascorsero circa 15 - 20 minuti, quando il FERRARA notò
l’autovettura del RIZZO e salì velocemente per dare ai complici il segnale,
attraverso il suono del clacson, dell’arrivo della vittima. Qualche secondo
dopo giunse la BMW ma avendo il
TURRISI messo il camion in mezzo alla strada, l’autovettura andò a sbattervi
contro. Il conducente del veicolo, conosciuto anche da SANTORO con il soprannome
di Zizzo, innestò la retromarcia ed investì il muro, mentre il LONGO
ed il Mulé iniziarono a sparare. Il LONGO sentì, quindi, delle grida di donna
e non voleva più sparare, mentre il Mulé lo incitava a continuare,
intenzionato ad uccidere tutti gli occupanti dell’autovettura. Il
collaboratore ha, poi, specificato che spararono il LONGO, il Mulé ed il
Papale, mentre egli non sparò. Quando finirono i colpi essi scapparono, anche
perché notarono la luce lampeggiante di qualche veicolo che si avvicinava, e
ritornarono al villaggio CEP, da dove il Mulé ed il Papale si allontanarono con
la propria autovettura, che avevano lasciato ferma vicino al “buco”, vale a
dire al più volte descritto passaggio che vi è tra il villaggio CEP ed il
torrente S. Filippo, attraverso cui si può raggiungere la strada per Santa
Lucia. Le armi furono, invece, consegnate al CURATOLA che provvide a
nasconderle.
Alla luce di questi elementi sintetizzati appare
fondata la richiesta di condanna degli imputati FERRARA Sebastiano, SANTORO
Angelo, TURRISI Antonino, LONGO Luigi e CURATOLA Giuseppe, perché di costoro,
tra gli imputati di cui questa Corte è chiamata ad occuparsi in questa sede, è
stata ampiamente dimostrata la responsabilità per i reati in esame.
I primi quattro imputati, divenuti collaboratori di
giustizia, hanno ammesso senza riserve le rispettive responsabilità, e ciò,
inserendosi le loro dichiarazioni in un coerente e persuasivo contesto di
risultanze dibattimentali che dimostrano la sincerità delle confessioni, non
autorizza alcuna perplessità in ordine alla affermazione della loro
responsabilità.
Richiamate le considerazioni già sviluppate in
merito alla riconducibilità dell’episodio in questione all’offensiva dei
gruppi “Ferrara”, “Sparacio”, “Galli” e “Marchese” contro il
clan “Mancuso – Rizzo” avviata nei primi mesi del 1991 e radicalizzata
dopo l’omicidio Di Blasi, giova ricordare che gli odierni imputati erano tutti
inseriti nel gruppo “Ferrara” per loro stessa ammissione e per unanime
attestazione di tutte le fonti di prova escusse in dibattimento. Al gruppo di
FERRARA Sebastiano, secondo quanto è stato possibile apprendere dalla viva voce
di tutti i protagonisti di quelle vicende, va attribuita in prevalenza la
paternità organizzativa ed esecutiva degli attentati compiuti nella zona del
territorio cittadino in cui è compreso il villaggio Santa Lucia sopra Contesse,
non molto lontano dal rione (villaggio CEP) che di quel gruppo costituiva un
vero e proprio quartier generale.
Ammettendo le rispettive responsabilità gli imputati le cui posizioni
si stanno esaminando si sono attribuiti dei ruoli ben precisi, SANTORO, TURRISI
e LONGO affermando di avere composto il gruppo di fuoco, FERRARA riconoscendo di
avere organizzato l’attentato e di avere personalmente curato la fase
dell’avvistamento dell’autovettura su cui si presumeva che si trovasse RIZZO
Rosario, compito che già in precedenza FERRARA si era assunto almeno in
un’altra occasione (quella dell’appostamento sfociato nell’omicidio Caspo),
e che nel caso di specie era di importanza decisiva per la buona riuscita
dell’attentato, posto che il segnale era diretto soprattutto alla tempestiva
attuazione dell’accorgimento ideato dallo stesso FERRARA per vanificare la
probabile utilizzazione da parte del RIZZO di un’autovettura blindata. Gli
altri tre imputati hanno invece ammesso di avere partecipato all’appostamento
e alle fasi di carattere organizzativo che l’avevano preceduto. Il TURRISI ha
ricordato di essere stato incaricato di rubare il camion qualche giorno prima,
di condurlo poi nei pressi del luogo scelto per l’attentato e di spostarlo al
centro della strada quando fosse stato segnalato come imminente l’arrivo
dell’autovettura di RIZZO Rosario. Sembra pacifico, perché lo ha dichiarato
TURRISI, ma anche perché lo attestano gli altri due protagonisti, che sebbene
armato egli nn fece uso della 357 Magnum di
cui disponeva per l’occasione e che secondo il piano avrebbe dovuto essere
utilizzata solo in caso di necessità. LONGO e SANTORO facevano invece parte del
gruppo di fuoco vero e proprio, l’uno in possesso di un fucile kalashnikov
destinato a perforare la blindatura dell’autovettura ed affidato a LONGO
verosimilmente in considerazione di una certa dimestichezza con le armi che
doveva essere nota nell’ambiente (tanto da meritargli l’appellativo di ‘u cacciaturi), l’altro armato con una pistola calibro 9 ´ 21.
Va piuttosto rilevato, in merito alla partecipazione di SANTORO al
delitto, che FERRARA Sebastiano l’ha esclusa, pur non essendosi detto certo,
quantomeno in dibattimento, di ricordare il nome di tutti i partecipanti
all’attentato (“Questo agguato venne
portato in atto da parte di Mulé Giuseppe, LONGO Luigi, TURRISI Antonino,
comunque qualche altra persona che in questo momento mi sta sfuggendo, Papale
Domenico …”). Tuttavia l’omissione di FERRARA, per quanto sia poco
comprensibile, non incide minimamente sull’affidabilità della ricostruzione
fornita dagli altri protagonisti della vicenda che attesta, senza ombra di
equivoci, anche la partecipazione di SANTORO Angelo con il compito già
illustrato. Come è stato già anticipato, è infatti sufficiente esaminare quello che ha dichiarato il SANTORO in
merito a tale fatto di sangue per comprendere come le sue conoscenze non siano
posticce, ma rivelano, indubitabilmente, la loro provenienza da persona che ha
partecipato personalmente all’agguato, tanto da poterne riferire ogni minimo
particolare. L’accuratezza del racconto del collaboratore, la sua attenzione a
circostanze particolari anche di scarso rilievo e la perfetta corrispondenza con
gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto non possono, invero,
lasciare dubbi in ordine alla partecipazione del SANTORO al fatto di sangue.
Occorre segnalare, tra gli altri, due particolari riferiti dal collaboratore che
appaiono sufficienti ad attestare l’originalità delle sue conoscenze. Il
primo è quello relativo all’impatto dell’autovettura BMW contro il camion posto di traverso lungo la strada, che non è
stato ricordato neppure dai testimoni oculari del fatto (vi ha fatto un cenno il
solo FERRARA Sebastiano), ma che trova conferma nella fotografia n. 7 allegata
al verbale di sopralluogo, in cui si rileva chiaramente l’ammaccatura sullo
spigolo anteriore destro dell’autovettura provocato presumibilmente
dall’urto con l’altro veicolo (mentre le condizioni disastrose dello
pneumatico sono chiaramente attribuibili al fatto che dopo la foratura causata
da qualche colpo di arma da fuoco l’autovettura percorse diversi chilometri
prima di raggiungere il Policlinico). Il secondo è quello relativo al calibro
delle armi dei soggetti che spararono, poiché il collaboratore ha negato di
avere usato la pistola cal. 9 ´
21 in suo possesso e tale affermazione ha trovato conferma nel verbale di
sopralluogo, non avendo le forze dell’ordine rinvenuto proiettili di quel
calibro sul luogo dell’agguato, mentre gli altri reperti balistici attestano
l’uso di un’arma di elevato potenziale cal. 7,62 (la mitraglietta o il kalashnikov
di cui hanno riferito un po’ tutti i collaboratori), di un fucile cal. 12
(quello imbracciato da Mulé Giuseppe) e di una pistola cal. 7,65 (quella
utilizzata da Papale Domenico). Tale circostanza è di notevole rilievo, poiché
tutti gli altri collaboratori hanno affermato che gli attentatori disponevano di
una pistola cal. 9 ´
21 ma solo colui che impugnava quell’arma poteva sapere con esattezza che essa
non aveva sparato, mentre il TURRISI ha errato su tale punto, poiché ha
affermato che tutti spararono ad eccezione di lui stesso (che comunque impugnava
una pistola a tamburo che notoriamente non espelle bossoli), ed il LONGO ha
mostrato incertezze sul fatto che il SANTORO avesse sparato (a FERRARA
Sebastiano nulla è stato chiesto in proposito). Va, inoltre, osservato che il
SANTORO ha riferito la circostanza secondo la quale FERRARA Sebastiano, avendo
saputo che RIZZO Rosario avrebbe dovuto essere seduto sul sedile anteriore lato
passeggero, aveva dato istruzioni affinché il LONGO, che imbracciava il kalashnikov,
concentrasse i colpi in quella direzione per uccidere la vittima predestinata.
Orbene, tale ricordo non è stato certamente partorito dalla fantasia del
collaboratore e ben difficilmente il SANTORO avrebbe potuto apprenderlo se non
avesse ricevuto personalmente le direttive del FERRARA. La prova della
partecipazione del SANTORO al fatto discende, poi, oltre che dal tenore delle
sue dichiarazioni, dalle accuse mosse nei sui confronti sia dal LONGO che dal
TURRISI, che smentiscono irrimediabilmente il FERRARA, e le cui dichiarazioni
risultano straordinariamente accurate nella descrizione di tutta la fase
esecutiva e dimostrano senza equivoci la loro provenienza da persone che
assistettero all’azione delittuosa, tanto da conservarne un preciso ricordo.
Non è, in verità, ben chiaro il motivo per il
quale FERRARA Sebastiano abbia escluso la partecipazione del SANTORO e può solo
ipotizzarsi che egli abbia voluto privare di credibilità le accuse mosse da
quest’ultimo nei confronti del CURATOLA, al quale, come si rileverà in
seguito, egli non ha attribuito alcun ruolo specifico nel delitto, affermando
solamente che questi era in sua compagnia ma non sapeva che avrebbe dovuto
essere commesso un crimine. È una considerazione di cui dovrà tenersi conto
nel momento in cui sarà valutata la posizione del CURATOLA, problematica così
come quella degli altri imputati TAMBURELLA Rosario e MANGANARO Salvatore, ma va
in ogni caso escluso che, ove il FERRARA abbia eventualmente avuto delle ragioni
per occultare la responsabilità di CURATOLA e, di riflesso, quella di SANTORO,
per screditare la confessione del secondo, ciò possa incidere sulla affidabilità
complessiva delle ricostruzione fornita dal FERRARA che è in sintonia con
quanto riferito dalle fonti immuni dal sospetto di condizionamenti.
Ulteriori approfondimenti merita la posizione di
CURATOLA Giuseppe, l’unico tra gli altri imputati per i quali la Corte ritiene
raggiunta la prova della responsabilità per i delitti in esame.
Di modesto rilievo probatorio appare ovviamente
l’indicazione di MARCHESE Mario, che probabilmente per la prima volta in
dibattimento ha menzionato tra i partecipanti all’agguato anche un tale “Curattola o Curatolo”, manifestando ulteriormente la sua
proverbiale tendenza a storpiare i cognomi, ma esprimendo al contempo una scarsa
lucidità del ricordo che, come è stato evidenziato, ha contraddistinto fin
dalle indagini preliminari il contributo di MARCHESE in merito alla
individuazione degli autori materiali di questo delitto.
Anche in questo caso l’indagine deve essere perciò
più proficuamente concentrata sulle dichiarazioni dei protagonisti della
vicenda, le cui accuse sono associate al riconoscimento di proprie responsabilità,
che un principio generale, ispirato dalla logica e dal buon senso prima ancora
da una regola ermeneutica di derivazione normativa, impone di privilegiare in
quanto più attendibili, in linea di massima, rispetto alle dichiarazioni di
chi, come nel caso di specie il MARCHESE, ha appreso da altri quanto sa in
merito all’episodio, pur ammettendo un proprio coinvolgimento “a monte”,
quale mandante, in quanto coinvolto nella deliberazione originaria adottata
contro il clan “Mancuso – Rizzo”.
Si è già detto di FERRARA Sebastiano, che ha aperto il proprio
racconto in merito all’omicidio Morabito, soffermandosi nei termini in
precedenza illustrati sul presunto ruolo di CURATOLA e MANGANARO, sebbene
nessuno lo avesse interpellato specificamente sul punto dal momento che il
Pubblico Ministero lo aveva invitato all’inizio dell’esame a riferire quanto
a sua conoscenza in merito all’attentato sfociato nella morte di Morabito
Maurizio e nel ferimento di Basile Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio
e Rizzo Giusy (“TAMBURELLA si portò con
lui per fargli compagnia MANGANARO Salvatore. Io a sua volta mi trovavo solo, ho
chiamato CURATOLA Giuseppe di farmi compagnia e l’ho portato con me. Però per
abitudine non si parlava di quello che si doveva fare, però TAMBURELLA sapeva
che se vedeva la macchina di RIZZO Rosario doveva andare sul posto dove ci
stavano i killer, fare il segnale che stava arrivando questa macchina. Questo
perché voglio giustamente dire che sia MANGANARO e sia CURATOLA in quel momento
non erano a conoscenza, noi non avevamo detto a queste persone vedi che dobbiamo
ammazzare RIZZO Rosario. Fu una cosa che, essendo appartenenti al gruppo,
TAMBURELLA pensò di portarsi MANGANARO per compagnia, e io ho pensato di
portarmi CURATOLA. […] Poi giustamente sta a voi decidere, valutare le
responsabilità delle persone che io sto facendo i nomi. […] P.M.: Ma dico,
non sapevano se si doveva organizzare l’attentato nei confronti di quel
determinato soggetto, ma sapevano che si doveva partecipare ad un’azione di
fuoco? FERRARA: Ma io credo che in quel momento loro sicuramente avranno capito,
ma in quel momento là, che poi giustamente l’agguato è stato portato in
atto, è normale che loro sapevano di che cosa si trattava, però cosa che loro
non si potevano permettere di farmi delle domande quello che stesse succedendo
ecco.”).
L’accusa nei confronti di CURATOLA poggia
essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati SANTORO Angelo e TURRISI
Antonino, che hanno attribuito al CURATOLA un compito ben diverso da quello che
costui avrebbe assunto secondo FERRARA. In base alle loro affermazioni può
esprimersi qualche dubbio sul fatto che CURATOLA fosse insieme a TURRISI al
momento del furto del camion (TURRISI ha affermato che c’erano sia MANGANARO
che CURATOLA, ma ha aggiunto “se non
ricordo male”; per SANTORO era soltanto usuale che i tre agissero
insieme), ma entrambi sono certi del fatto che CURATOLA era incaricato di
portare le armi nel luogo convenuto all’interno del torrente S. Filippo dove
avrebbero dovuto prelevarle i killer, e successivamente di riprenderle per
riporle nel consueto nascondiglio (anche, se secondo SANTORO, il coimputato
avrebbe mostrato scarsa diligenza e si sarebbe sottratto a questa seconda parte
dell’incarico, rendendo noto il giorno successivo che aveva lasciato le armi
nel torrente): ruolo che secondo FERRARA Sebastiano sarebbe stato invece
ricoperto nell’occasione dallo stesso TURRISI. Quest’ultimo in dibattimento
ha ricordato che FERRARA era in compagnia di qualcuno durante l’appostamento
finalizzato a registrare il passaggio di RIZZO, ma ha indicato,
alternativamente, TAMBURELLA Rosario o MANGANARO Salvatore. Sul punto la difesa
ha contestato la mancata menzione dei due nel corso delle indagini preliminari,
ed il TURRISI non è stato in grado di dare alcuna spiegazione della divergenza;
anche se il dato non è stato oggetto di ulteriore contestazione da parte del
Pubblico Ministero, ed è perciò privo di valenza probatoria diretta, dalla
copia del verbale del 22.4.1995 prodotta dal Pubblico Ministero risulta invece
che il collaboratore in quella occasione aveva affiancato i nomi di TAMBURELLA e
MANGANARO, dichiarando che entrambi erano appostati in attesa del passaggio di
RIZZO nei pressi dello svincolo autostradale di Tremestieri.
Dubbioso invece è stato sul ruolo di CURATOLA
l’altro imputato LONGO Luigi, che solo in seguito alla contestazione del
verbale del 29.6.1994 ha confermato di avere dichiarato di non ricordare se le
armi in occasione dell’attentato in esame erano state portate da MANGANARO
Salvatore o da CURATOLA Giuseppe.
Va subito rilevato che FERRARA Sebastiano è
l’unico ad attribuire al CURATOLA il ruolo di fargli compagnia durante
l’attesa del RIZZO, avendo gli altri imputati direttamente informati dei fatti
taciuto ma implicitamente negato un tale tipo di coinvolgimento che è
evidentemente incompatibile con i compiti, ben più pregnanti dal punto di vista
della consapevolezza di ciò che stava accadendo, che essi gli attribuiscono,
non essendo aderente alle risultanze processuali la “sintesi” delle varie
dichiarazioni operata nell’ordinanza di custodia cautelare, laddove,
valutandosi la gravità degli indizi a carico di CURATOLA, si accusa il medesimo
di avere “eseguito un appostamento a
bordo della Fiat UNO” insieme a FERRARA e di avere al contempo provveduto
a consegnare le armi e a ritirarle (p. 273). È certo infatti che collocando
CURATOLA accanto a sé sull’autovettura ed escludendo che il coimputato
sapesse che si stava attendendo RIZZO Rosario o che comunque l’attesa fosse
finalizzata a favorire la consumazione di un omicidio, FERRARA ha realizzato il
duplice obiettivo di cercare di svuotare di rilevanza, sul piano della
responsabilità penale, la condotta di CURATOLA, e al contempo di smentire
indirettamente gli altri collaboratori, atteso che ovviamente il CURATOLA non
poteva contemporaneamente essere sull’autovettura in compagnia di FERRARA
Sebastiano che aspettava il transito di RIZZO Rosario e farsi trovare dai
complici nel solito luogo situato nel torrente S. Filippo, grosso modo a metà
strada tra il villaggio CEP e la zona destinata all’appostamento, per
consegnare le armi e per riprendersele dopo la sparatoria.
D’altra parte che un compito siffatto potesse
essere assegnato a TURRISI Antonino, così come affermato da FERRARA per fornire
una ricostruzione compatibile con la presenza di CURATOLA sull’autovettura
accanto a lui, è già in via di ipotesi assai poco convincente, perché è
pacifico che TURRISI dovesse occuparsi del camion che aveva rubato in
precedenza, ed essere pronto a condurlo al centro della strada non appena
ricevuto il segnale dell’imminente transito di RIZZO Rosario, e ciò ha
affermato lo stesso FERRARA evidenziando coerentemente che il ruolo del
coimputato era duplice (“FERRARA: TURRISI dopo aver messo il camion sapeva dove doveva
fermarsi, diciamo, usare sempre il solito atteggiamento di prendere le armi e
nasconderle. P.M.: Cioè le armi dovevano essere raccolte da chi? FERRARA: No,
ognuno aveva le armi, arrivati all’interno del villaggio CEP venivano date
tutte in consegna a TURRISI Antonino. TURRISI, pronto con un borsone, metteva le
armi là dentro e li nascondeva.”). Certamente non vi è assoluta
incompatibilità, in termini rigorosamente cronologici, tra i due compiti
attribuiti a TURRISI da FERRARA Sebastiano, poiché, consegnate le armi,
l’imputato avrebbe dovuto solamente occuparsi del camion, posto che la sua
partecipazione alla sparatoria era stata prevista come residuale, sicché, una
volta posizionato il veicolo immediatamente prima del passaggio di RIZZO
Rosario, gli sarebbe stato astrattamente possibile percorrere
a ritroso poche centinaia di metri ed aspettare il ritorno dei complici
per riprendere in consegna le armi scariche. E tuttavia una tale modalità
operativa, che realizza una sorta di economia delle risorse, ma espone al
rischio di imprevisti, non appare consona alla accuratezza del piano omicida,
proporzionata all’importanza dell’obiettivo, peraltro già fallito più di
una volta in precedenza: messa in campo una potenza di fuoco impressionante per
essere certi di potere superare anche l’eventuale ostacolo rappresentato da un
mezzo blindato, rubato addirittura un camion per impedire il passaggio
all’autovettura di RIZZO Rosario, coinvolti nell’azione omicida due elementi
fra i più rappresentativi dei gruppi alleati “Galli” e “Marchese”,
sarebbe stato invero poco comprensibile che FERRARA Sebastiano, pur disponendo
di numerosi elementi per i compiti più svariati, avesse finito per attribuire
ad uno soltanto dei suoi affiliati, anche se fra i più affidabili, una serie di
compiti (tutti collaterali, ma di importanza determinante per la buona riuscita
del programma), il cui contestuale espletamento avrebbe richiesto un rigoroso
rispetto dei tempi delle varie fasi e l’assenza di imprevisti che potessero
pregiudicarne il sincronismo. Una netta ripartizione dei ruoli è invece
garanzia di efficienza di un programma e proprio l’osservazione delle vicende
dei delitti consumati nell’ambito della criminalità organizzata di stampo
mafioso consente di registrare la normalità di tale modus
operandi. Riesce difficile credere che, attribuiti a persone sicuramente
diverse il compito di prelevare e consegnare le armi e di posizionare il veicolo
destinato ad ostacolare il passaggio dell’autovettura del RIZZO in occasione
dell’attentato di qualche mese prima (quello del 7 novembre 1991, fallito
presumibilmente proprio a causa di una collocazione non ottimale della Fiat
127 rubata, che in quella occasione avrebbe dovuto obbligare a fermarsi
RIZZO Rosario), successivamente, predisposti mezzi ancora più imponenti per
assicurare la riuscita del piano omicida, FERRARA si sia determinato ad affidare
entrambe le mansioni ad una sola persona, che peraltro era armata in previsione
di un suo eventuale intervento diretto nella parte conclusiva della sparatoria,
ove le circostanze lo avessero consigliato, e che pertanto, in caso di
partecipazione diretta all’agguato, avrebbe potuto avere qualche difficoltà a
precedere i complici sulla via del ritorno per riprendersi le armi e provvedere
a nasconderle.
Senza dimenticare che neppure
LONGO ha attribuito a CURATOLA la condotta riferita da FERRARA Sebastiano, le
considerazioni sviluppate inducono a privilegiare la versione di SANTORO e
TURRISI, le cui dichiarazioni hanno caratteristiche tali da non lasciare alcun
dubbio sulla partecipazione diretta ai fatti dei dichiaranti e sulla precisione
ed affidabilità del loro ricordo. Alla luce delle loro puntuali affermazioni,
del tutto convergenti sul ruolo di CURATOLA messo in evidenza, possono essere in
qualche misura rivalutate anche le dichiarazioni di MARCHESE Mario, che, pur con
tutti i limiti indicati, attestano la partecipazione all’attentato di una
persona agevolmente identificabile con CURATOLA Giuseppe, sul cui ruolo MARCHESE
nulla ha saputo precisare, ma che, se fosse rimasto semplicemente
sull’autovettura insieme a FERRARA Sebastiano (come questi ha cercato di far
credere), difficilmente avrebbe potuto essere notato dagli altri partecipanti
all’attentato e segnatamente da Mulé Giuseppe, da cui MARCHESE
presumibilmente fu informato sullo svolgimento dell’episodio.
Rimangono da comprendere le ragioni per cui FERRARA
Sebastiano abbia assunto l’atteggiamento indicato, cercando di minimizzare il
ruolo di CURATOLA, e l’ipotesi più “benevola” è che FERRARA abbia fatto
confusione, riferendo all’attentato da cui scaturì l’omicidio Morabito una
situazione verosimilmente ripetutasi molte altre volte in tanti anni di comune
militanza criminale, nel cui contesto può effettivamente apparire normale che
gli affiliati accompagnassero il capo senza fargli troppe domande, appagati
solamente dall’onore di potere stare accanto a lui e di vigilare eventualmente
sulla sua incolumità. L’interpretazione tuttavia è smentita dal tenore delle
dichiarazioni dello stesso FERRARA, che non lasciano alcun margine di dubbio sul
fatto che fosse sua intenzione riferirsi all’attentato sfociato nella morte di
Morabito Maurizio e che al collaboratore non sfuggano del tutto le ragioni di
perplessità illustrate proprio in ordine al ruolo del CURATOLA, tanto da
indurlo ad esternare, con l’espressione già citata (“Poi giustamente sta a voi decidere, valutare le responsabilità delle
persone che io sto facendo i nomi.”), il desiderio di non interferire
nella valutazione giudiziale delle condotte dei coimputati.
Giova allora ricordare che CURATOLA Giuseppe figura
tra coloro che avrebbero beneficiato dell’iniziale tentativo di FERRARA
Sebastiano di evitarne del tutto o di contenerne in margini molto ristretti il
coinvolgimento nelle vicende del gruppo di appartenenza, ed in tal senso il
FERRARA si era attivato, come si è ampiamente evidenziato in precedenza (v. le
considerazioni sviluppate nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative
all’omicidio di Messina Giovanni, capo 24), presso i suoi ex – affiliati,
cercando di condizionare i contenuti della loro futura collaborazione. Così
come per CURATOLA l’intervento sarebbe stato diretto a favorire, tra gli
altri, MANGANARO Salvatore, LAGANÀ Gianfranco e TAMBURELLA Rosario, il primo ed
il terzo coimputati del CURATOLA con specifico riferimento all’omicidio
Morabito. Senza dovere in questa sede ripetere tutte le considerazioni fatte in
proposito, è sufficiente ribadire che ancora una volta i problemi di
valutazione posti dalla conoscenza di questa vicenda non riguardano la
possibilità che accuse calunniose siano state rivolte a soggetti innocenti, ma
esprimono il più limitato pericolo che il ruolo di persone inserite nel gruppo
sia stato minimizzato, secondo le indicazioni consacrate da FERRARA Sebastiano
nell’ormai nota registrazione, o che, al più, i loro compiti, con riferimento
a singoli episodi criminosi, siano stati attribuiti ad altri personaggi già
raggiunti da autonomi elementi di accusa, a cui non avrebbe potuto arrecare
alcun pregiudizio concreto l’attribuzione di ulteriori ruoli.
Fatta questa precisazione in merito ai limiti dell’attività di
inquinamento probatorio posta in essere da FERRARA Sebastiano, così come ha
consentito di verificare l’ampia attività istruttoria compiuta in proposito
dalla Corte, le considerazioni sviluppate offrono una plausibile chiave di
lettura dell’atteggiamento di FERRARA Sebastiano, che anche con riferimento
all’omicidio Caspo aveva destato il sospetto di volere perseverare nella
strategia di “copertura” del CURATOLA, tenendo fede alla esplicita
indicazione contenuta nella registrazione più volte citata (“Invece a Pippo CURATOLA non lo nominate proprio, perché non lo sto
nominando proprio neanche io, perché se voi lo nominate dite soltanto: ‘Lo
conosco e basta, è un amico nostro che sta, però non ha mai avuto a che fare
con noi.”). In quel caso il parametro di confronto costituito dalle
dichiarazioni di due collaboratori come CARIOLO Antonio e VENTURA Salvatore, del
tutto estranei al contesto al quale le indicazioni di FERRARA erano destinate, e
perciò immuni dal sospetto di condizionamenti, fu determinante per avvalorare,
al di là degli intenti reconditi di FERRARA, la tesi della estraneità
dell’imputato alla vicenda dell’omicidio Caspo, fatta propria dal Pubblico
Ministero. Con riferimento all’omicidio Morabito invece la versione di FERRARA
è smentita apertamente da altri due collaboratori ed indirettamente da un
terzo, tutti appartenuti allo stesso contesto associativo di FERRARA e CURATOLA
e direttamente coinvolti nella vicenda di cui hanno riferito, e tutti inoltre
destinatari della attività di inquinamento probatorio posta in essere da
FERRARA Sebastiano nella fase iniziale della sua collaborazione. Sicché, mentre
le accuse di SANTORO e di TURRISI dal punto di vista qualitativo e quantitativo
appaiono sufficienti a pervenire alla affermazione di responsabilità del
CURATOLA, la diversa ricostruzione dei fatti fornita da FERRARA Sebastiano non
appare persuasiva ed acquista spessore, alla luce delle considerazioni
illustrate, il sospetto che si tratti dell’estremo tentativo di dare
esecuzione al progetto iniziale, forse nella convinzione, tutt’altro che
infrequente presso i collaboratori di giustizia (soprattutto se a suo tempo
investiti di posizioni di prestigio nei contesti criminali di appartenenza), di
potere applicare (e sostanzialmente imporre) parametri di valutazione dei
comportamenti umani che sono evidentemente un retaggio della pregressa
militanza.
Alla luce delle suesposte
considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata, con riferimento
alle posizioni prese in esame, la sussistenza degli elementi oggettivi e
soggettivi del reato di omicidio in persona di Morabito Maurizio, dei reati di
tentato omicidio nelle persone di Basile Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda
Maurizio e Rizzo Giusy, tutti commessi in concorso formale tra loro, vale a dire
con la medesima azione delittuosa, del reato di furto del camion utilizzato
nell’agguato mortale, con l’aggravante di aver commesso il fatto per
seguirne un altro (cosiddetta aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2
c.p.), con violenza sulle cose (essendo stato manomesso il sistema di accensione
del veicolo) e su cosa esposta alla pubblica fede (trovandosi il veicolo
posteggiato sulla pubblica via), nonché dei reati di detenzione e porto
illegali di armi, di cui una da guerra (mitraglietta kalashnikov,
cui appartenevano i proiettili cal. 7,62 rinvenuti sul luogo dell’agguato),
con l’aggravante teleologica e l’aggravante di avere commesso il porto in più
persone riunite ed in luogo in cui vi era concorso di persone. Per FERRARA
Sebastiano l’affermazione di responsabilità per i reati in esame assorbe la
corrispondente affermazione di responsabilità scaturente, con riferimento a
tutti i reati di cui al capo 33, dall’accusa di avere posto in essere le
condotte di istigazione contestate nell’ambito del capo 19.
Giova, da ultimo, fare alcune
precisazioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all’aggravante
della premeditazione e all’aggravante di cui all’art. 7 decreto legge
152/91.
Va, anzitutto, notato che
l’errore sull’identità della vittima, nel quale sono incorsi gli
attentatori ritenendo che sull’autovettura ci fosse RIZZO Rosario (cosiddetto error in persona, da distinguere nettamente dalla cosiddetta aberratio
ictus, dove si ha solo uno sviamento dell’azione), non può assumere alcun
rilievo. L’errore, infatti, per incidere sulla punibilità dell’agente deve
cadere, così come recita l’art. 47 c. p., sul “fatto che costituisce
reato”, vale a dire su uno degli elementi oggettivi richiesti per
l’esistenza del reato, mentre l’errore non essenziale, come quello di
specie, può rilevare solo nei limiti indicati dall’art. 60 c. p. sulla
valutazione delle circostanze.
Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del
fatto come omicidio in danno del soggetto che morì e come tentato omicidio in
danno degli altri occupanti l’autovettura. Va, infatti, osservato che quando
la norma violata è posta a tutela di beni altamente personali, come la vita o
l’integrità fisica, si dovranno ravvisare più reati tutte le volte in cui la
stessa norma viene lesa più volte da una sola condotta ed in tal caso si
dovranno, pertanto, individuare tanti reati quanti sono i soggetti passivi. Si
deve, infatti, ritenere che gli attentatori abbiano voluto uccidere, oltre a
colui che pensavano fosse il RIZZO, anche tutti gli altri occupanti
l’autovettura, sotto il profilo del dolo diretto, anche se non necessariamente
sotto quello del dolo intenzionale, e l’evento non si è verificato solo per
cause estranee alla loro volontà. Ciò emerge chiaramente dal gran numero di
colpi esplosi contro l’autovettura BMW,
quale è rilevabile non solo dal numero dei bossoli repertati, ma anche dalle
tracce devastanti che tali colpi lasciarono sul veicolo. Nel verbale di
sopralluogo si legge, infatti, che l’auto era completamente crivellata di
colpi (foro circolare sul finestrino anteriore sinistro, due impatti di
proiettile sul parabrezza, foro di forma circolare di cm. 4 ´
4 sul finestrino laterale destro, impatti di pistola nel finestrino posteriore
destro, sei fori di proiettile nello sportello anteriore destro, foro di forma
circolare di cm. 3,8 nel finestrino laterale destro parte alta, due impatti nel
finestrino laterale destro parte bassa, quattro fori nello sportello posteriore
destro, tre fori sul cofano anteriore, quattro fori sulla fiancata anteriore
destra), non solo in direzione del sedile anteriore destro, dove si sarebbe
dovuto trovare il RIZZO, ma anche su altre parti del veicolo, pur se in misura
minore. Tali colpi di arma da fuoco provocarono, inoltre, lesioni a tutti i
passeggeri del mezzo, le quali solo per un caso non si tradussero in ferite
mortali (il Basile fu, ad esempio, medicato per una ferita d’arma da fuoco
plurima all’addome ed alla regione dorsale, dove vi è la sede di organi
vitali). Dalla relazione eseguita dal medico legale in seguito all’esame
autoptico del cadavere di Morabito Maurizio si ricava la notevole potenzialità
offensiva dell’armamento utilizzato, poiché alcune delle palle d’acciaio
rinvenute nel corpo della vittima appartenevano a cartucce calibro 7,62 × 39,
simili “alle cartucce militari
sovietiche destinate ad armi automatiche d’assalto”, dotate di “straordinarie proprietà perforanti in quanto il loro nucleo è
d’acciaio ed in relazione anche alla loro altissima velocità, in genere
superiore ai 700 metri al secondo”. Tra gli altri reperti trovati nel
corso dell’autopsia spicca poi, in quanto rivela la scelta di un
munizionamento di particolare capacità lesiva, un bullone metallico privo di
testa ed avvitato al corrispondente dado, rinvenuto all’interno del cadavere
del Morabito in corrispondenza di un foro d’entrata alla regione glutea
destra, facente parte della “carica,
possibilmente ‘mista’, di cartuccia per fucile presumibilmente di calibro 12”.
Ciò consente di ritenere, anzitutto, che gli atti compiuti dagli attentatori
fossero idonei a provocare la morte di tutti gli occupanti l’autovettura, ma
costituisce anche inequivocabile elemento indiziario in ordine alla sussistenza
di una ferma e risoluta volontà
omicida. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente
affermato[1]
che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari,
tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione
della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima,
le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa,
l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. Tutti gli elementi
suindicati facevano apparire, nel caso di specie, l’evento morte come
altamente probabile, sicché gli autori non si sono limitati ad accettare il
rischio del suo verificarsi (nel qual caso ricorrerebbe, peraltro, il dolo
eventuale, che è compatibile secondo la preferibile giurisprudenza della
Suprema Corte, con il delitto tentato[2]), ma lo hanno voluto
(nella forma del dolo diretto, che è certamente compatibile con il tentativo[3]).
La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento nei
riguardi dei soggetti diversi dal Morabito non sembra, peraltro, assumere alcun
significativo valore, tenuto conto che l’attentato avvenne su una pubblica
via, che è molto frequentata, costituendo una delle poche strade di accesso ad
un quartiere cittadino (si è già rilevato che l’altra via di accesso al
villaggio S. Lucia sopra Contesse è meno agevole), sicché gli aggressori
avevano la necessità, per non correre il rischio di venire scoperti ed
arrestati, di fuggire non appena fossero stati certi dell’uccisione di colui
che essi ritenevano RIZZO Rosario, che costituiva il loro principale obiettivo
criminoso. Non può, poi, certamente affermarsi che gli attentatori abbiano
volontariamente desistito dall’azione delittuosa
, poiché, a prescindere dalla mancanza della prova del requisito della
“volontarietà” della condotta, l’istituto della desistenza, di cui al
terzo comma dell’art. 56 c. p., presuppone, per costante giurisprudenza, un
tentativo “incompiuto”, mentre nel caso di specie non può dubitarsi che gli
agenti avessero già posto in essere l’intera condotta delittuosa, la cui
tipicità va valutata, come è noto, sulla base dell’idoneità causale
a provocare la morte della vittima, mentre l’evento letale nei riguardi del
Basile, del Rapisarda, della Mento e della Rizzo non si verificò solo per
fortunose circostanze.
Quanto alla prova
dell’aggravante della premeditazione, richiamate le considerazioni di
carattere generale in precedenza sviluppate in ordine agli elementi costitutivi
dell’aggravante (v. ad es. quanto illustrato nell’ambito delle risultanze
relative al capo 2), è agevole concludere che nel caso in esame dagli atti di
causa emergono numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione
criminosa che si è protratta ferma e costante per un apprezzabile lasso di
tempo.
Va, anzitutto, ribadito che l’omicidio di Morabito
Maurizio si iscrive nella serie di attentati diretti ad uccidere RIZZO Rosario,
che hanno fatto seguito, dandovi attuazione, alla deliberazione presa da diversi
gruppi criminosi nel marzo 1991, dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano e PAPALE
Domenico da parte di MANCUSO Giorgio, di uccidere tanto quest’ultimo che RIZZO
Rosario. Anche se non vi sono elementi per poter dire che tutti gli imputati,
anche quelli per i quali è stata disposta la separazione, abbiano partecipato
alla riunione nella quale si decise la strategia di fuoco contro il MANCUSO, il
RIZZO ed i loro affiliati, tale fatto non appare neutro per l’accertamento
dell’intensità del dolo e, in particolare, per la valutazione della
sussistenza dei requisiti richiesti perché resti integrata l’aggravante della
premeditazione, poiché essi furono certamente consapevoli della decisione
presa, in considerazione del ruolo rivestito all’interno dei rispettivi clan
di appartenenza; in particolare, tutti gli odierni imputati erano inseriti nel
gruppo che fu tra i primi ad entrare in urto con il MANCUSO, e lo stesso FERRARA
Sebastiano, come è emerso in occasione dell’analisi relativa ai c. d.
“agguati” precedenti all’omicidio Di Blasi, si era fatto promotore di
alcune iniziative per coinvolgere gli altri gruppi nell’offensiva contro il
MANCUSO. SANTORO Angelo ha indicato proprio la necessità di fronteggiare il
MANCUSO come una delle ragioni determinanti della costituzione dello stesso
gruppo “Ferrara” e del suo inserimento all’interno di esso. Il
coinvolgimento di alcuni degli odierni imputati in alcuni dei numerosi
appostamenti che prima dell’omicidio Di Blasi sono stati fatti allo scopo di
sorprendere RIZZO Rosario o MANCUSO Giorgio costituisce l’ulteriore
dimostrazione della piena condivisione da parte di essi della strategia decisa
dagli uomini di vertice dei vari gruppi, sicché la loro partecipazione
all’azione esecutiva, data anche la particolare “vicinanza” al FERRARA,
rappresenta la mera conseguenza di una piena condivisione degli obiettivi che
con la guerra di mafia in corso il loro gruppo di appartenenza si proponeva e di
una concreta accettazione di tutte quelle azioni delittuose che apparivano
necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi. Il movente del delitto
costituisce, pertanto, un sicuro indice di una risoluzione criminosa a lungo
meditata nel tempo e protrattasi, tenace ed ininterrotta, fino all’esecuzione
dell’attentato nel quale perse la vita il Morabito. Ulteriori indici della
sussistenza della premeditazione possono trarsi dall’esame degli elementi di
prova attinenti alla fase organizzativa dell’omicidio, i quali assumono
precipuo rilievo poiché riferibili allo specifico fatto di sangue realizzato.
Si è visto, in primo luogo, che l’attentato fu a lungo preparato e studiato
al fine di realizzare tutte le condizioni necessarie per la sua riuscita, anche
traendo insegnamento dalle esperienze precedenti, attraverso un attento esame
dei motivi per i quali il RIZZO era, sino ad allora, riuscito a fuggire alla
morte. Anche se non vi sono elementi per potere affermare che tutti gli imputati
abbiano partecipato a tutto lo svolgimento della fase preparatoria appare,
allora, molto probabile che essi ne fossero almeno informati, considerati i
rapporti con il FERRARA che aveva sicuramente esternato anche in precedenza il
suo rammarico per gli attentati falliti ripromettendosi di studiare degli
accorgimenti per impedire che ciò si ripetesse (ed il furto di un camion è tra
questi). È illogico, d’altronde, ritenere che proprio la scelta degli
esecutori materiali di un delitto così accuratamente studiato sia stata rimessa
alla più completa improvvisazione e sia stata effettuata nei pochi minuti
intercorsi tra il momento in cui il FERRARA seppe che RIZZO Rosario avrebbe,
presumibilmente, percorso la strada nella quale si era programmato di commettere
l’omicidio e quello in cui lo stesso FERRARA avvertì i suoi affiliati di
tenersi pronti (e la cosa era di facilissima attuazione, dati i rapporti di
costante ed assidua frequentazione) e convocò il Papale ed il Mulé affinché
costoro raggiungessero i complici al villaggio CEP. In realtà gli attentatori
scelsero l’occasione più favorevole per la consumazione del delitto e, quando
questa si presentò, diedero attuazione al piano a lungo programmato. Non deve,
pertanto, sorprendere che il FERRARA, che aveva curato l’organizzazione
dell’agguato, abbia convocato tutte le persone che avrebbero dovuto
partecipare allo stesso, solo quando si ebbe la concreta opportunità di
realizzare l’agguato in precedenza accuratamente studiato. La circostanza
suindicata costituisce un ulteriore indice della premeditazione, nella misura in
cui attesta che vi fu un certo divario di tempo tra l’organizzazione e
l’esecuzione del delitto. Tali elementi indiziari appaiono, pertanto, a questa
Corte dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi
dell’asserita premeditazione, non potendovi essere dubbio che tra il momento
in cui sorse il proposito criminoso e quello in cui venne data esecuzione al
delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente e, comunque, sufficiente
per consentire all’imputato un’adeguata riflessione sul proposito omicida e
per, eventualmente, recedervi. Peraltro l’aggravante della premeditazione non
può considerarsi, per quanto sopra esposto, esclusivamente “inerente alla
persona” del FERRARA, ma riguardava tutti gli altri partecipanti
all’attentato, che condivisero con il FERRARA ragioni e motivazioni
dell’omicidio. Come è stato già rilevato in occasione dell’analisi dei
reati di cui al capo 1, la Suprema Corte ha più volte precisato, pur dopo la
modifica del suddetto art. 118 c.p., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n.
19, che, pur “se
non è sufficiente perché l’aggravante della premeditazione possa comunicarsi
al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve,
invece, ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l’estensione. Infatti,
se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l’omicidio,
tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima
dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento
criminoso dell’altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto
investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo, talché la
relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui”[4].
Sussiste, altresì,
l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, per essere stati
commessi i fatti allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di
stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416-bis c.p., essendo sufficiente notare, richiamando quanto si è detto
prima, che l’omicidio in esame si caratterizza chiaramente come “mafioso”
sia per le modalità esecutive, di straordinaria audacia e improntitudine, rese
possibili dall’assoggettamento violento di ampie parti del territorio
cittadino e della sua popolazione alla volontà prevaricatrice del sodalizio (va
richiamato, in proposito, quanto si è detto sul comportamento reticente delle
vittime), sia per il movente che è sicuramente riferibile a conflitti tra clan
contrapposti per l’acquisizione di una posizione egemonica nel sistema delle
organizzazioni criminali, attraverso lo sterminio dei capi e degli affiliati
appartenenti ai clan rivali.
Rimangono infine da valutare,
soprattutto con riferimento agli imputati che hanno ammesso le loro
responsabilità, le richieste di applicazione dei benefici connessi al
comportamento processuale (circostanze attenuanti generiche e circostanza
speciale di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91), a sostegno delle quali i
difensori hanno invocato il contributo arrecato dai loro assistiti
all’accertamento dei fatti e la scelta collaborativa da essi compiuta.
Ritiene in proposito la Corte
che a SANTORO Angelo e LONGO Luigi spetti il riconoscimento dell’attenuante
speciale invocata. Nell’ambito di una scelta collaborativa che è apparsa
genuina e spontanea i due imputati, come si è potuto verificare analizzando
criticamente le risultanze processuali, hanno certamente dato un contributo
decisivo all’accertamento dei fatti, assumendosi senza riserve le proprie
responsabilità, indicando l’identità dei complici, fornendo in dibattimento
tutte le informazioni in loro possesso circa le modalità dell’accaduto, senza
significativi scarti o divergenze rispetto a quanto avevano dichiarato nel corso
delle indagini preliminari. Sottolineata l’importanza del loro contributo con
riferimento specifico all’episodio in esame, va poi ricordato che entrambi,
dissociandosi completamente ed in modo concreto dalla pregressa militanza
criminosa e dimostrando l’adesione ad un sistema di valori alternativo a
quello seguito in passato ed ispirato prima di tutto alla salvaguardia della
solidarietà associativa ed al rigido rispetto dei vincoli di gruppo, ebbero una
parte decisiva nel portare alla luce l’iniziale tentativo di inquinamento
probatorio posto in essere da FERRARA Sebastiano, disattendendo deliberatamente
le sue indicazioni in ordine al contenuto della collaborazione e ponendosi
deliberatamente in contrasto con il loro capo di un tempo, di cui rivelarono la
macchinazione agli organi inquirenti e ai magistrati. Ed alla luce delle
considerazioni svolte con riferimento alla posizione di CURATOLA Giuseppe va
riconosciuto che probabilmente anche in dibattimento le dichiarazioni di SANTORO
e LONGO hanno finito per rivelarsi decisive per neutralizzare l’estremo
tentativo di FERRARA di perseguire il suo obiettivo iniziale. Ciò integra, ad
avviso della Corte, i presupposti per il riconoscimento della sussistenza
dell’attenuante e giustifica la concessione del beneficio invocato.
Sulle stesse considerazioni è
invece fondata la negazione del beneficio invocato anche per questo capo di
imputazione dal difensore di FERRARA Sebastiano. Ricostruite nei termini che
precedono le modalità dell’episodio e le responsabilità individuali, è
evidente che il contributo del FERRARA non appare qualificato da quei caratteri
di completezza e di decisività che giustificano la concessione
dell’attenuante speciale, diretta a premiare la collaborazione dell’imputato
condannato, il quale, a prescindere dal possesso dello status
di collaboratore e delle prerogative connesse, abbia dato un apporto
determinante alla ricostruzione dei fatti ed abbia espresso il completo ripudio
del proprio passato e dei vincoli di appartenenza. Gli elementi illustrati
proiettano delle ombre sulla genuinità del contributo dell’imputato
relativamente alla ricostruzione dell’episodio in esame, ma in ogni caso, sul
piano meramente obiettivo della utilità probatoria delle dichiarazioni, esse
non si distinguono per quei caratteri di completezza e di precisione che
autorizzano la concessione del beneficio, anche perché la ricostruzione delle
varie fasi dell’attentato poggia soprattutto sulle dichiarazioni di coloro che
vi presero parte direttamente, decisive ai fini del discernimento dei ruoli e
delle responsabilità individuali.
A FERRARA Sebastiano possono
essere invece concesse, in relazione al contegno processuale e alla confessione
delle proprie responsabilità, le circostanze attenuanti generiche, da
considerare equivalenti alle aggravanti comuni contestate, ed analogo beneficio,
ma con giudizio di prevalenza, va concesso a TURRISI Antonino, il cui
contributo, comparativamente, si rivela meno preciso e puntuale di quello dei
coimputati SANTORO e LONGO, e giustifica la diversità di trattamento rispetto a
costoro, anche se la confessione ed il ruolo di minore pregnanza assunto
concretamente al momento dell’attentato giustificano in ogni caso il
riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis
del codice penale.
Anche a CURATOLA Giuseppe infine
possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da dichiarare
prevalenti rispetto alle aggravanti comuni contestate, poiché, anche se il
dibattimento ha dimostrato, e forse, per le ragioni indicate, in misura meno
consistente di quanto in realtà sia stato, il pieno coinvolgimento
dell’imputato nelle vicende del gruppo “Ferrara” e la sua appartenenza al
sodalizio (diversamente non si comprenderebbe l’invito di FERRARA Sebastiano a
minimizzarne la partecipazione), la posizione dell’imputato appare
contrassegnata da una evidente condizione di subalternità rispetto a FERRARA
Sebastiano e agli altri elementi più rappresentativi del sodalizio ed il ruolo
concretamente assunto nell’episodio in esame, obiettivamente marginale,
esprime uno spessore criminale ridotto rispetto a quello dei coimputati.
Ad opposte conclusioni, sul
piano della responsabilità, deve pervenirsi per quanto concerne gli altri due
imputati TAMBURELLA Rosario e MANGANARO Salvatore, per il secondo anche in
accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ma per entrambi dovendosi
prendere atto della assoluta insufficienza degli elementi emersi a loro carico
in dibattimento.
FERRARA Sebastiano ha accusato
il suo ex-affiliato TAMBURELLA Rosario di avere svolto un ruolo analogo al
proprio, poiché costui sarebbe stato incaricato di fare da vedetta
all’interno dell’area di servizio adiacente allo svincolo autostradale di
Tremestieri, mentre FERRARA presidiava, sempre allo scopo di avvistare
l’autovettura su cui avrebbe dovuto viaggiare RIZZO Rosario, la S. S. 114; il
parallelismo è stato ulteriormente sottolineato da FERRARA, perché, così come
lui stesso si sarebbe fatto accompagnare da CURATOLA, completamente all’oscuro
dello scopo dell’appostamento, accanto al TAMBURELLA, nella medesima
situazione di ignoranza degli scopi dell’attesa, si sarebbe trovato un altro
elemento del gruppo, MANGANARO Salvatore. A TAMBURELLA ha poi fatto cenno
TURRISI Antonino nei termini già illustrati, e con minore precisione di quanto
non avesse fatto nel corso delle indagini preliminari (in occasione delle
dichiarazioni del 22.4.1995), ed anche MARCHESE, ancora una volta a disagio con
la memorizzazione dei cognomi, tra i partecipanti ha indicato un elemento del
gruppo “Ferrara” residente a Messina, ma nativo di Enna (“… un’altra
persona che in questo momento non ricordo il nome, in questo momento, comunque
era nativo di Enna, questo qua, che vive a Messina, che apparteneva al gruppo,
gruppo “Ferrara”, … ”), indicazione che è agevole ricondurre al
TAMBURELLA (che effettivamente, pur risiedendo a
Messina, è nato ad Assoro, in provincia di Enna, il 29 aprile 1959).
Il Pubblico Ministero, ritenendo
raggiunta la prova della responsabilità, ha spiegato la circostanza che nessuno
degli altri affiliati abbia fatto cenno al ruolo di TAMBURELLA con il fatto che
essi potevano anche essere all’oscuro dell’affidamento dell’incarico da
parte di FERRARA Sebastiano, magari avvenuto per iniziativa di quest’ultimo
poco prima dell’appostamento e dopo la distribuzione dei compiti principali. E
tuttavia la spiegazione non convince e la mancata menzione del nome di
TAMBURELLA da parte degli altri collaboratori assume rilievo in senso diverso,
perché, posto che l’appostamento di TAMBURELLA sarebbe stato finalizzato allo
stesso scopo, quello cioè di registrare il passaggio di RIZZO Rosario,
evidentemente nell’ipotesi che la sua autovettura lasciasse l’autostrada
allo svincolo di Tremestieri per fare rientro a Santa Lucia percorrendo
nuovamente in direzione del centro di Messina la S. S. 114, è logico ritenere,
anche se il punto non ha formato oggetto di particolare approfondimento, che
FERRARA fosse appostato sul versante opposto della S. S. 114, cioè sul tratto
che è posto a nord del bivio per S. Lucia, allo scopo di intercettare il RIZZO
nel caso in cui avesse fatto ritorno a S. Lucia dalla città percorrendo non
l’autostrada ma la via Consolare Valeria e quindi la S. S. 114: sicché, a
meno di non volere ipotizzare, ma al di fuori di qualsiasi appiglio nelle
risultanze dibattimentali, che TAMBURELLA, avvistato il RIZZO, dovesse
precipitarsi ad avvisare FERRARA perché questi a sua volta andasse a dare il
segnale ai complici appostati (ma la tortuosità del percorso e la scarsa
congruenza di un tale programma si commenta da sé, dato anche il rischio di non
riuscire in tal modo ad anticipare il passaggio di RIZZO Rosario), non poteva
scartarsi a priori l’eventualità
che fosse proprio TAMBURELLA a dovere accorrere presso i killer per segnalare
l’imminente transito di RIZZO Rosario, ed a questo punto è evidente che
costoro avrebbero dovuto essere in precedenza preparati ad una tale eventualità
e sapere che anche TAMBURELLA, otre che FERRARA, avrebbe potuto segnalare
l’arrivo di RIZZO Rosario. Tutto ciò esclude la plausibilità di un
coinvolgimento dell’imputato noto al solo FERRARA Sebastiano, mentre la
conferma dell’accusa proveniente dalla indicazione di MARCHESE Mario, anche a
volere prescindere dai limiti intrinseci delle sue dichiarazioni, ha modesta
portata probatoria, perché concerne genericamente la sola partecipazione al
fatto, senza alcuna indicazione sul ruolo particolare che l’affiliato di
FERRARA, residente a Messina ma nativo di Enna, sarebbe stato chiamato a
svolgere.
La situazione si presenta ancora
più problematica per l’accusa con riferimento alla posizione di MANGANARO
Salvatore, come ha riconosciuto anche il Pubblico Ministero ritenendo
insufficienti gli elementi a suo carico.
Anche per MANGANARO va
evidenziato il pericolo che FERRARA Sebastiano abbia deliberatamente, ed in
ossequio al suo programma iniziale, minimizzato il suo ruolo, mentre non può
non sottolinearsi, come per CURATOLA, la scarsa plausibilità di una sua
inconsapevole presenza al fianco di TAMBURELLA Rosario durante l’attesa del
passaggio di RIZZO Rosario. E tuttavia, scartate le accuse nei suoi confronti
relative al furto del camion (inconsistenti come quelle ipotizzabili a carico di
CURATOLA), le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, pur con tutti i limiti
indicati, si presentano come l’unica fonte relativa alla posizione di
MANGANARO Salvatore, ed in ogni caso esse sono insufficienti a fondare una
affermazione di responsabilità.
Infatti è apparente la conferma
proveniente da MARCHESE Mario, il quale, in seguito alla contestazione, ha
indicato MANGANARO Salvatore (in dibattimento lo ha talvolta chiamato
“Mangano”) tra i responsabili del delitto, ma con il compito (ben diverso da
quello ipotizzabile in base alle parole di FERRARA) di prendere parte alla
sparatoria e di sistemare il camion al centro della strada all’arrivo di RIZZO
Rosario. Ancora più modesto è il valore delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi,
che, assente da Messina nel momento in cui fu commesso l’attentato, si è
limitato a confermare dopo la contestazione di avere dichiarato, per averlo
appreso de relato, che al delitto
aveva preso parte uno dei fratelli MANGANARO (“non
ricordo se Rosario o Salvatore”). Sicché, nell’insufficienza degli
elementi di accusa a suo carico, si impone anche l’assoluzione di MANGANARO
Salvatore da tutti i delitti a lui ascritti al capo 33 dell’imputazione.
Per la concreta commisurazione
della pena con riferimento agli imputati condannati si rinvia alla parte
conclusiva di questa motivazione.