2.3.33.    Omicidio volontario in danno di MORABITO Maurizio e tentati omicidi in danno di BASILE Antonino, MENTO Giuseppa, RAPISARDA Maurizio e RIZZO Giusy (capo 33)

In conseguenza dei provvedimenti di separazione che la Corte è stata costretta adottare nel corso del dibattimento con riferimento alle posizioni di Mulé Giuseppe e Papale Domenico, rispondono in questa sede dei delitti in esame FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, TURRISI Antonino, LONGO Luigi, CURATOLA Giuseppe, MANGANARO Salvatore e TAMBURELLA Rosario.

Il Pubblico Ministero aveva poi chiesto ed ottenuto l’archiviazione, al momento della chiusura delle indagini preliminari relative all’episodio in esame, per VINCI Rosario, BONASERA Angelo, LA TORRE Guido, PIETROPAOLO Pasquale e CUSCINÀ Francesco, prendendo atto della insufficienza delle accuse a loro carico ed ipotizzando che esse, contenute nelle dichiarazioni di ARNONE Marcello (verbale del 2.2.1993) e MARCHESE Mario (verbale del 3.2.1993), potessero essere scaturite dalla sovrapposizione, nella memoria dei dichiaranti, di ricordi relativi ad altri attentati diretti contro RIZZO Rosario (alcuni dei quali, peraltro, estranei all’ambito di questo procedimento, e forse neppure interessati dall’esercizio dell’azione penale: FERRARA Sebastiano, ad es., all’udienza del 12.3.1999 ha fatto cenno ad un appostamento fallito nei pressi del villaggio Larderia, e ad un agguato organizzato da SPARACIO Luigi in conseguenza del quale RIZZO Rosario sarebbe stato rimasto ferito ad una gamba).

La sera del 24 febbraio 1992, intorno alle ore 19,00, l’autovettura BMW 735 blindata, targata VA 914055, di proprietà di RIZZO Rosario (la stessa su cui il RIZZO si trovava in occasione dell’attentato appena esaminato), mentre transitava lungo la via Comunale che collega il villaggio Santa Lucia sopra Contesse alla S. S. 114, all’incrocio con la vecchia strada che conduce al villaggio CEP attraversando il torrente S. Filippo, con a bordo Basile Antonino, seduto al posto di guida, Morabito Maurizio, seduto al suo fianco, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy, seduti nella parte posteriore, veniva fatta segno a numerosi colpi di arma da fuoco che perforavano la blindatura in più punti e ferivano tutti gli occupanti, provocando lesioni mortali a Morabito Maurizio (vedi referti medici in atti e relazione di consulenza tecnica medico - legale attinente alla morte di Morabito Maurizio, sulla quale ha deposto in dibattimento, all’udienza del 5-12-1997, il dott. Alessio Asmundo, il quale ha dichiarato che il Morabito fu attinto da nove colpi di arma da sparo a canna lunga calibro 7,62 ´ 39, verosimilmente una mitraglietta, un colpo di arma da sparo a canna corta calibro 7,65 mm, ed un colpo di arma da sparo a canna lunga, presumibilmente un fucile calibro 12, esplosi pressoché simultaneamente).

Le forze dell’ordine immediatamente allertate della sparatoria, avendo avuto notizia che l’autovettura BMW oggetto dell’agguato si stava dirigendo ad alta velocità verso il Policlinico Universitario, si recavano al Pronto Soccorso di quel nosocomio e lì constatavano (vedi deposizione dell’assistente Galletta Gaetano, escusso quale teste all’udienza del 12-12-1997 e relazione di servizio dallo stesso redatta il 24-2-1992, prodotta nella medesima udienza) che Morabito Maurizio era giunto in ospedale già cadavere, attinto da numerose ferite in varie parti del corpo, mentre Basile Antonino, che aveva avuto la forza di guidare l’autovettura e di condurla fino a quel luogo, era rimasto gravemente ferito al volto, all’addome e al dorso, tanto da dovere essere sottoposto ad un intervento chirurgico nel corso del quale dal palmo della mano sinistra gli fu estratta un’ogiva di grosso calibro (v. la deposizione della teste Cappuccio, escussa all’udienza del 20.12.1997). Gli agenti intervenuti rinvenivano e sottoponevano a sequestro nell’area antistante i locali del Pronto soccorso la BMW del RIZZO crivellata di colpi e seriamente danneggiata nella parte posteriore. Poco dopo giungevano, per farsi medicare, anche i restanti tre passeggeri della BMW, accompagnati a bordo di altri veicoli, nonché un cospicuo numero di parenti ed amici che sfogavano la loro rabbia danneggiando varie suppellettili all’interno dei locali del Pronto soccorso (v. annotazione di servizio a firma degli assistenti Galletta e Canale del 24.2.1992). Dall’esame del referto delle ore 19,15 del 24.2.1992 si desume che Mento Giuseppa, a cui furono riscontrate escoriazioni plurime agli arti inferiori con sospetta ritenzione di corpi estranei, dopo la medicazione si allontanò ad insaputa dei sanitari, e solo qualche ora più tardi, alle 22,15, si presentò al Pronto soccorso dell’ospedale “Piemonte” per sottoporsi ad una nuova medicazione e ad una visita ostetrica, presumibilmente legata ad uno stato di gravidanza della giovane (che da qualche mese conviveva con Rapisarda Maurizio).

Sin dalle prime indagini emergeva che la morte del Morabito fu una tragica fatalità, mentre gli attentatori avevano ancora una volta come loro obiettivo RIZZO Rosario, il quale solo casualmente non si trovava a bordo della propria autovettura. Dalle dichiarazioni rese agli inquirenti poco dopo il fatto da Rapisarda Maurizio, da Basile Antonino, da Mento Giuseppa e da Rizzo Giusy (i primi due escussi all’udienza del 5-12-1997 e gli altri tre escussi all’udienza del 12-12-1997) fu chiaro, infatti, che l’autovettura BMW era normalmente in uso a RIZZO Rosario (circostanza peraltro già emersa in occasione dell’esame di altre vicende sottoposte all’attenzione di questa Corte), ma quella sera era successo un incidente stradale a Russo Daniela, fidanzata di quest’ultimo, la quale aveva dovuto essere ricoverata per le lesioni subite presso il locale Policlinico universitario ed era stata sottoposta ad intervento chirurgico. Il RIZZO e molti suoi parenti si recarono, allora, in detto nosocomio per assistere la ragazza. Poco dopo sopraggiunse in ospedale, con l’autovettura BMW blindata del RIZZO, anche Basile Antonino, soggetto molto vicino a RIZZO Rosario (tanto che fu condannato insieme a lui per estorsione ed essendo il RIZZO sprovvisto di patente gli faceva da autista; la sua vicinanza al RIZZO era nota anche a MANCUSO Giorgio: v. ud. 22.1.1999), e Morabito Maurizio, un loro giovane amico. Successe che il Basile, avendo la necessità di andare a casa di RIZZO Rosario a Santa Lucia sopra Contesse, dove aveva dimenticato le chiavi della propria autovettura, e dovendosi il RIZZO attardare ancora in ospedale, decise di allontanarsi con l’autovettura blindata di quest’ultimo per recarsi a casa e poi fare ritorno in ospedale, facendosi accompagnare dal Morabito e da alcuni nipoti di RIZZO Rosario. Gli attentatori, che sicuramente non sapevano dell’imprevista permanenza del RIZZO in ospedale, ritennero, pertanto, che a fianco del guidatore della BMW vi fosse, come al solito, il RIZZO e, forse ingannati anche dall’oscurità, lo crivellarono di colpi. Dal verbale di sopralluogo redatto da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina il 24-2-1992, dalle deposizioni degli assistenti Panissidi Antonino, escusso all’udienza del 19-12-1997, e Delfino Leone, escusso all’udienza del 12-12-1997, dal verbale di sequestro dei bossoli rinvenuti sull’asfalto nel corso del sopralluogo, risulta, invero, che gli aggressori spararono numerosi colpi appartenenti a tre armi di diverso tipo: una mitraglietta cal. 7,62 (della quale furono rinvenuti ben 26 bossoli), una pistola cal. 7,65 (della quale furono rinvenuti 5 bossoli) ed un fucile cal. 12 (del quale furono rinvenuti 5 bossoli, oltre ad un contenitore in plastica per cartucce dello stesso calibro).

La dinamica dell’azione omicidiaria  può, poi, facilmente ricostruirsi sulla base delle dichiarazioni dei sopravvissuti e di quanto è possibile desumere dagli elementi acquisiti in sede di sopralluogo. Gli agenti che giunsero sul posto dell’agguato trovarono, infatti, all’altezza del numero civico 55, trasversalmente sulla strada, un camion del tipo Fiat Lupetto 625, targato ME 153375, con il motore ancora acceso ed il quadro di accensione manomesso (v. anche la deposizione del teste Starrantino, sentito all’udienza del 12.12.1997). Tale veicolo risultò essere stato rubato, qualche giorno prima, a Corrado Antonino, che ne aveva denunciato il furto e che, escusso all’udienza del 12-12-1997, ha riferito che il mezzo gli venne sottratto il 20 febbraio 1992, mentre si trovava regolarmente posteggiato davanti alla sua abitazione in via Lombardia nei pressi della chiesa di S. Giacomo. Dal racconto delle vittime risulta che l’autovettura BMW blindata sulla quale si trovavano, mentre percorreva ad alta velocità la strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse, ebbe sbarrata la strada dal camion suddetto, il quale aveva a bordo due persone (ciò è stato concordemente affermato nella fase delle indagini sia da Rapisarda Maurizio che da Mento Giuseppa, anche se al dibattimento il Pubblico Ministero ha dovuto contestare ai due testi, che non hanno ricordato tale circostanza, le precedenti dichiarazioni). Il Basile, resosi conto che si trattava di un agguato, inserì immediatamente la retromarcia ma urtò violentemente con la parte posteriore dell’auto il muro che delimitava la strada (lo attesta lo squarcio dello spigolo posteriore sinistro della carrozzeria, ben visibile nei rilievi fotografici n. 8 e n. 9). Quando l’autovettura si fermò, si avvicinarono diverse persone, probabilmente cinque (tale numero è stato indicato da Rapisarda Maurizio e da Mento Giuseppa, anche se da quest’ultima solo a seguito di contestazione delle dichiarazioni rese qualche ora dopo il fatto al personale della Squadra mobile della Questura di Messina che l’aveva raggiunta all’ospedale “Piemonte”), travisate con dei sottocaschi rossi, le quali spararono al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco. Quando non si udì più il rumore degli spari, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy scesero dall’autovettura e chiesero soccorso ai passanti (ma secondo il racconto del Rapisarda non si fermarono neppure un autobus ed un’ambulanza che transitarono casualmente da lì), mentre il Basile ed il Morabito, quest’ultimo probabilmente già morto, rimasero a bordo della BMW, che il Basile riuscì a guidare fino al Policlinico.

Mentre la dinamica dell’agguato, secondo quanto si è sopra esposto, appare chiara, occorre, da ultimo, indugiare brevemente sulle dichiarazioni di Rapisarda Maurizio, Basile Antonino, Mento Giuseppa e Rizzo Giusy, persone in quel periodo appartenenti tutte, per ragioni di parentela o per rapporti di assidua frequentazione di altra natura, all’entourage di RIZZO Rosario e consapevoli oggi dell’esigenza di dissimulare in dibattimento tutto ciò che potrebbe anche indirettamente fornire una conferma dell’ipotesi accusatoria. Va, infatti, sottolineato che tali dichiarazioni rivelano un atteggiamento chiaramente omertoso che suggerisce una riflessione intorno al radicamento, presente in certi ambienti, della prescrizione dell’omertà sulla quale si fonda la struttura organizzativa mafiosa e che risulta non riguardare solamente quelle informazioni su attività illecite che potrebbero ledere gli interessi del gruppo criminoso, ma avere una portata più ampia, tendendo alla neutralizzazione dell’esecuzione della legge, anche in casi, come quello in questione, nei quali sono chiamate a testimoniare le stesse vittime della prevaricazione mafiosa ed il pericolo derivante alla propria incolumità fisica da un comportamento difforme alla regola dell’omertà non sembra essere determinante o consequenziale. Va, in particolare, evidenziata, quale probabile effetto di tale fenomeno, l’ostinazione manifestata da Rapisarda Maurizio (sul cui atteggiamento non può che rinviarsi alle considerazioni già svolte nell’ambito dell’esame dei reati di cui al capo 30) nel negare di aver visto, a bordo del camion che sbarrò la strada, due persone a volto scoperto, oltre ai cinque che in seguito spararono, in stridente contrasto con quanto il teste aveva, viceversa, affermato alle forze dell’ordine nel verbale di sommarie informazioni dallo stesso rese il 24 febbraio 1992, in un momento in cui all’emozione per lo scampato pericolo si associava la consapevolezza della limitata rilevanza, dal punto di vista investigativo, di un resoconto conforme alla realtà dei fatti. Ancora più incredibile appare la deposizione di Basile Antonino, il quale, adducendo spesso a scusante dei limiti delle sue conoscenze il fatto che era stato scarcerato da appena un mese, ha financo negato che nella cabina del camion vi fossero delle persone, mentre è certo che vi dovette essere almeno il guidatore, atteso che il veicolo fu spostato lentamente all’arrivo della BMW, come hanno concordemente testimoniato il Rapisarda, la Mento e la Rizzo. Illogica e quasi surreale nella pervicace negazione dell’evidenza è, poi, l’affermazione di Mento Giuseppa, la quale ha sostenuto di non sapere se Rizzo Rosario, che viveva nella sua stessa abitazione, avesse in precedenza subito altri attentati, mentre era universalmente noto in città che il RIZZO era riuscito più di una volta a sfuggire alla morte ed lo stesso Rapisarda, ammettendo, come si è già rilevato, meno di quanto a sua conoscenza, ha riferito che solo pochi mesi prima, il 6 dicembre 1991, RIZZO era rimasto anche ferito nel corso di un precedente attentato. Strabiliante è, infine, la dichiarazione di Rizzo Giusy, la quale ha voluto lasciare intendere di non aver neppure parlato con lo zio RIZZO Rosario di cosa fosse accaduto quella sera. Orbene, il comportamento processuale delle vittime, sul quale è apparso utile soffermarsi, sottolinea una peculiarità dell’omicidio in esame (così come di numerosi degli altri fatti di sangue esaminati da questa Corte che l’avevano preceduto), che si caratterizza come mafioso non solo per le modalità plateali dell’occorso, eseguito da un elevato numero di persone, con l’uso di armi micidiali, sbarrando il transito di una pubblica via, ma anche per tale specifico aspetto, che lo connota chiaramente.

Prima di passare all’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno indicato le ragioni del delitto e le persone che vi avrebbero partecipato, è opportuno, sulla base degli elementi sin qui esaminati, fare qualche ulteriore considerazione. Come si è visto, gli inquirenti compresero immediatamente, attraverso numerosi ed inequivocabili elementi indiziari, che gli attentatori miravano ad uccidere RIZZO Rosario e tale circostanza appare da sola sufficiente a fornire una chiave di lettura dell’omicidio, che va senza dubbio collocato, a prescindere dallo specifico contributo probatorio offerto dai collaboratori, nell’ambito della guerra di mafia, sulla quale si è prima più ampiamente discusso, tra il clan “Mancuso - Rizzo” e gli altri clan operanti nella città di Messina. Non può esservi dubbio, infatti, in relazione alla personalità della vittima predestinata, non solo che il detto fatto di sangue affondi le proprie radici in preesistenti contrasti tra gruppi criminosi, ma anche che esso sia una conseguenza di quella deliberazione di guerra, rivolta contro il RIZZO, il MANCUSO e tutti i loro affiliati, effettuata dai clan “Ferrara”, “Marchese”, “Galli” e “Sparacio” nel marzo 1991, dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano, e ripresa con forza e decisione dopo l’uccisione di DI BLASI Domenico. Ciò importa, inevitabilmente, delle conseguenze con riferimento all’elemento soggettivo del reato e tale tema sarà ulteriormente ripreso quando si verificherà la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, ma costituisce anche la prova inconfutabile della natura mafiosa dell’omicidio in esame, già rilevabile, come si è detto, attraverso altri elementi. L’omicidio, che costituisce la più efferata forma di violenza, diventa, infatti, manifestazione concreta dell’intimidazione mafiosa quando è, come nel caso di specie, strumento spregiudicato per il controllo delle attività legali ed illegali gestite dall’organizzazione criminosa, determinando il vincitore o i vincitori in quella che, non senza motivi, è stata spesso definita dagli stessi protagonisti come una “guerra” per l’egemonia interna ed esterna al sodalizio, quando assume, cioè, un significato strategico assicurando, attraverso l’eliminazione o l’indebolimento dei clan rivali, le condizioni necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del gruppo.

Che gli investigatori non fossero molto lontani dal vero nell’ipotizzare la matrice dell’agguato ed i possibili autori lo dimostra uno degli atti di indagine di cui è rimasta traccia, la perquisizione eseguita alle ore 23 all’interno della palazzina n. 11 del villaggio CEP presso l’abitazione di FERRARA Sebastiano, che evidentemente la localizzazione territoriale dell’agguato induceva a considerare tra i personaggi coinvolti quantomeno a livello organizzativo (v. il relativo verbale allegato alla carpetta degli atti relativi al capo 33).

Coerentemente con quanto sin qui esposto, tutti i collaboratori sentiti in dibattimento hanno unanimemente affermato che l’omicidio di Morabito Maurizio fu deliberato dai clan “Ferrara”, “Marchese”, “Galli” e “Sparacio”. Ciò non significa, naturalmente, che tutti i clan sopra menzionati hanno partecipato alla deliberazione della specifica azione di fuoco che si sta esaminando, ma solamente che essa, come buona parte degli episodi che l’hanno seguita o preceduta, fu il frutto di quella originaria e generica deliberazione della quale si è più volte in precedenza parlato. Sia le dichiarazioni di MARCHESE Mario (vedi udienze del 20-2-1999 e del 2.4.1999), che le dichiarazioni di SPARACIO Luigi (vedi udienza del 3-3-1999) esprimono chiaramente tale concetto. Il MARCHESE ha, infatti, affermato di essere stato uno dei mandanti del delitto insieme agli altri capi clan, ma ha, nel contempo, precisato che l’agguato fu organizzato da FERRARA Sebastiano e che quest’ultimo, quando agiva, come nel caso di specie, nell’interesse comune dei diversi gruppi, si avvaleva dell’aiuto di affiliati di altri clan contattando di volta in volta direttamente costoro senza dare alcuna ulteriore comunicazione ai capi; lo stesso MARCHESE nel corso del controesame è stato più cauto, dichiarando che era comunque necessario il “filtro” preventivo della comunicazione agli elementi più rappresentativi dei singoli gruppi (MARCHESE ha indicato, oltre a sé stesso, anche Mulé e SPARACIO), ai quali il FERRARA era tenuto a chiedere l’invio di qualche elemento da utilizzare per il singolo agguato. Ancora più chiaramente SPARACIO Luigi ha affermato che l’agguato fu organizzato da FERRARA Sebastiano, anche se, a seguito di contestazione, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni del 29-4-1994 nelle quali aveva riferito che all’organizzazione avevano partecipato anche il clan “Marchese” ed il clan “Galli” (quest’ultimo attraverso i responsabili del gruppo durante la detenzione del capo, MAROTTA Gaetano, Mancuso Antonino e Papale Domenico).

Con riferimento allo specifico fatto delittuoso appaiono, allora, di fondamentale importanza le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, il quale ha, peraltro, ammesso di essere stato l’organizzatore dell’agguato, in sintonia con le dichiarazioni di SPARACIO e MARCHESE, ed in tale veste ha potuto, pertanto, riferire meglio di chiunque altro le fasi che precedettero l’azione esecutiva; per queste ragioni la ricostruzione fornita da FERRARA Sebastiano, ma anche, come si vedrà, da LONGO Luigi, SANTORO Angelo e TURRISI Antonino, assume un peculiare rilievo per valutare la responsabilità penale degli imputati, che, a differenza dello stesso FERRARA e dei suoi ex-affiliati divenuti collaboratori di giustizia, non hanno ammesso la propria colpevolezza.

Del tutto irrilevanti appaiono invece le dichiarazioni in merito all’episodio di Barresi Domenico, che si è limitato (ud. 19.12.1997) ha ricordare genericamente che il giorno dell’omicidio alcune persone “di Giostra” (il collaboratore evidentemente intendeva riferirsi al gruppo “Galli”) partirono per andare ad uccidere il Ferraiolo (pseudonimo con cui nell’ambiente si indicava prima Rizzo Letterio, e quindi l’intera famiglia RIZZO). Analogamente di scarsa importanza appaiono le dichiarazioni di MANCUSO Giorgio (che all’udienza del 22.1.1999 ha sommariamente ricostruito l’episodio inquadrandolo nell’azione degli altri gruppi contro RIZZO Rosario) e di LA TORRE Guido (che all’udienza del 19.3.1999 ha riferito di avere appreso da Mulé Giuseppe che all’agguato, fallito perché sull’autovettura non si trovava RIZZO Rosario ma Morabito Maurizio, avevano preso parte, oltre a Mulé, anche Papale Domenico, SANTORO Angelo ed altre persone di cui Mulé non rivelò l’identità).

RIZZO Rosario ha dichiarato di avere appreso da Basile Antonino, quando questi si era ripreso ed era stato in condizione  di parlargli, che all’agguato avevano preso parte TURRISI, inteso Scagghianova, che si trovava al momento dell’agguato sul camion utilizzato dai sicari per obbligare a fermarsi l’autovettura blindata, nonché Mulé, Papale, LONGO Luigi e SANTORO Angelo, tutti riconosciuti da Basile durante le concitate fasi della sparatoria. La conferma della matrice del fatto di sangue e dell’identità degli aggressori al RIZZO l’aveva data MAROTTA Gaetano successivamente, nel corso di una comune detenzione presso il carcere di Bicocca a Catania nel 1994.

MARCHESE Mario, fatte le precisazioni indicate per quanto riguarda la paternità del delitto, ha dichiarato, indicando quali fonti delle sue conoscenze gli affiliati CUSCINÀ e Mulé, che all’attentato (in cui era morto Morabito ed erano rimasti feriti tale Basile, inteso ‘u Zizzu, nonché le due ragazze che erano alloggiate sul sedile posteriore dell’autovettura blindata BMW di RIZZO Rosario), avevano preso parte Papale Domenico, Mulé Giuseppe, TURRISI, inteso Scagghianova, FERRARA Sebastiano, tale “Curattola” o “Curattolo”, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, inteso ‘u cacciaturi, ed un affiliato del gruppo “Ferrara” originario di Enna. Solo in seguito alla contestazione MARCHESE ha ricordato anche il nome di MANGANARO Salvatore, a cui sarebbe stato affidato il compito di prendere parte alla sparatoria e di collocare il camion al centro della carreggiata al sopraggiungere di RIZZO Rosario, ruolo, quest’ultimo, che in un primo momento il collaboratore sembrava aveva attribuito a TURRISI. Ed effettivamente, nel corso di alcune fasi molto tormentate e confuse del suo esame, MARCHESE ha poi ammesso che in un primo momento si era sbagliato fornendo l’indicazione dei nomi già indicati all’inizio dell’esposizione (VINCI, BONASERA e LA TORRE: verbale del 3.2.1993), ed ha quindi confermato la partecipazione, quali esecutori materiali, delle persone menzionate qualche mese più tardi (verbale del 2.5.1993), ma specificando che la persona indicata con il soprannome di Scagghianova di cui aveva riferito non corrispondeva a MANGANARO Salvatore (come in un primo momento egli pensava), ma si trattava di TURRISI.

SPARACIO Luigi, deciso nell’attribuire a FERRARA Sebastiano la responsabilità organizzativa del fatto di sangue, solo dopo la contestazione ha ricordato che all’attentato, eseguito con un kalashnikov per perforare la blindatura, parteciparono Papale Domenico del gruppo “Galli”, Mulé Giuseppe del gruppo “Marchese”, ed inoltre SANTORO Angelo, uno dei fratelli MANGANARO (Rosario o Salvatore) e Luigi inteso ‘u cacciaturi, gli ultimi tre appartenenti al gruppo “Ferrara”.

Ricordando direttamente assai poco dell’episodio, SPARACIO si è limitato a confermare quanto aveva dichiarato il 29.4.1994, e cioè che FERRARA, ricevuta notizia da un suo incaricato che RIZZO si era allontanato verso il centro cittadino a bordo della sua BMW blindata in compagnia di Basile Antonino, di due ragazze e di Rapisarda Maurizio, fidanzato di una delle due, aveva deciso di organizzare l’agguato sulla via del ritorno, allorché RIZZO avrebbe fatto rientro a Santa Lucia sopra Contese per riaccompagnare le due giovani. Come SPARACIO, che in quel periodo era fuori Messina, avrebbe poi appreso nel corso di incontri con MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano, durante il tragitto il RIZZO era stato avvisato che la giovane tossicodipendente a cui era legato sentimentalmente era stata ricoverata al Policlinico, sicché vi si era fermato, invitando Basile e Rapisarda ad accompagnare le due ragazze e a passare successivamente a riprenderlo. Ignari del contrattempo, i killer, che secondo il piano architettato da FERRARA Sebastiano avevano posizionato un camion al centro della strada per ostruire il passaggio, passarono all’azione appena videro transitare la BMW ed indirizzarono tutti i colpi verso il passeggero che stava seduto accanto al guidatore, ritenendo che si trattasse di RIZZO Rosario, mentre costui era Morabito Maurizio, un giovane a cui Basile e Rapisarda avevano dato un passaggio.

FERRARA Sebastiano, assuntasi la paternità organizzativa del delitto, ha esordito (udienze del 12 e 13.3.1999) indicando innanzitutto sé stesso e TAMBURELLA Rosario quali incaricati di presidiare, rispettivamente, la S. S. 114 e l’area di servizio adiacente allo svincolo autostradale di Tremestieri allo scopo di rilevare l’eventuale passaggio di RIZZO Rosario. FERRARA Sebastiano era in compagnia di CURATOLA Giuseppe, e TAMBURELLA era accompagnato da MANGANARO Salvatore, ma i due in quel momento non avrebbero saputo, secondo quanto affermato da FERRARA, che si stava realizzando un attentato ai danni di RIZZO Rosario. Invitato a chiarire il senso della sua affermazione, FERRARA, pur ostentando il desiderio di non condizionare la valutazione giudiziale della condotta dei coimputati (“Poi giustamente sta a voi decidere, valutare le responsabilità delle persone che io sto facendo i nomi.”), ha spiegato che CURATOLA e MANGANARO erano due elementi del gruppo sicuramente a conoscenza della “guerra” in atto contro il clan “Mancuso – Rizzo”, ma gli stessi non avevano preso parte ad alcuna riunione ed erano pagati per lo svolgimento di compiti per lo più limitati al controllo del territorio, sicché era normale che non fossero messi a parte dei progetti di maggiore importanza e che non facessero troppe domande. In ordine alle modalità dell’attentato FERRARA ha riferito che per aumentare le probabilità di riuscita del piano aveva dato incarico a TURRISI Antonino di rubare un camion e di posizionarlo al centro della strada per impedire il passaggio dell’autovettura del RIZZO. Ricevuta la notizia che sulla BMW blindata si trovava RIZZO Rosario, FERRARA era corso a dare il segnale ai killer (Mulé Giuseppe, LONGO Luigi, Papale Domenico e forse qualche altro). Il conducente della BMW, su cui all’ultimo momento il RIZZO era stato sostituito da Morabito Maurizio, non aveva potuto evitare l’urto con il camion ed era entrato in azione a questo punto LONGO Luigi, il cui kalashnikov avrebbe dovuto “aprire la strada” alle altre armi (fucili a pompa  e pistole) perforando la blindatura dei vetri e della carrozzeria. E proprio il LONGO si era accorto della presenza di alcune donne sull’autovettura, intimando ai complici di non sparare più. Nel luogo consueto ad attendere i sicari c’era TURRISI Antonino che dopo la sparatoria aveva preso in consegna le armi e le aveva riposte in un borsone incaricandosi di nasconderle.

TURRISI Antonino ha confermato (ud. 24.3.1999) di avere ricevuto l’incarico di rubare un camion per la consumazione dell’attentato, cosa che aveva fatto qualche giorno prima nei pressi della via La Farina, forse in compagnia di CURATOLA Giuseppe e MANGANARO Salvatore. FERRARA Sebastiano era posizionato in compagnia di MANGANARO Salvatore o TAMBURELLA Rosario nei pressi dello svincolo autostradale di Tremestieri, mentre i killer erano in attesa lungo la strada che conduce a Santa Lucia sopra Contesse appostati dietro alcuni mucchi di detriti e calcinacci rimasti sul posto dopo la demolizione della baracche del torrente S. Filippo. Il gruppo di fuoco composto da Papale Domenico, LONGO Luigi, SANTORO Angelo e Mulé Giuseppe disponeva di un kalashnikov (che avrebbe usato LONGO), una pistola 7,65 (in possesso di Papale), un fucile a pompa (che imbracciava Mulé) e una pistola 9 ´ 21 (TURRISI non lo ha affermato, ma per esclusione avrebbe dovuto averla il SANTORO),  mentre TURRISI, incaricato di condurre il camion al centro della carreggiata, disponeva di una 357 Magnum da utilizzare nella fase finale e comunque solo in caso di necessità. Ricevuto il segnale convenuto, TURRISI aveva spostato il camion ed i complici erano entrati in azione, dapprima utilizzando le armi a più alto potenziale offensivo (il fucile a pompa ed il kalashnikov), e concentrando i colpi in direzione del passeggero seduto accanto al conducente dell’autovettura. Mentre tutti sparavano, ad eccezione del TURRISI, LONGO aveva avvertito le urla di alcune donne all’interno dell’autovettura ed aveva perciò invitato i complici a fuggire. Nei pressi del torrente, in prossimità del “buco” sulla cui funzione logistica e strategica ci si è più volte soffermati, si trovava CURATOLA Giuseppe, pronto a ricevere le armi per metterle al sicuro, mentre gli esecutori materiali si erano dileguati rapidamente per vanificare eventuali controlli delle forze dell’ordine. A TURRISI è stato espressamente contestato che durante le indagini preliminari non aveva menzionato i nomi di MANGANARO e TAMBURELLA, ma il Pubblico Ministero all’udienza del 28.4.1999 ha prodotto copia di un verbale di interrogatorio del TURRISI (risalente al 22.4.1995 e citato anche nell’ordinanza custodiale, p. 273), da cui risulta che il collaboratore aveva in quella occasione menzionato tanto l’uno che l’altro dei coimputati, sia pure attribuendo ad entrambi, ben consapevoli dell’imminente attentato, il compito di stazionare insieme nei pressi dell’area di servizio ESSO adiacente allo svincolo di Tremestieri,

Mentre TURRISI, dopo avere ricordato che aveva ricevuto tre o quattro giorni prima dell’attentato l’incarico di rubare il camion, non è stato in grado di precisare se l’agguato era stato preceduto da una riunione organizzativa (anche se spesso ha affermato che “si organizzò lì stesso, nella stalla”), LONGO Luigi è stato più esplicito e preciso, dichiarando (udienza del 17.7.1998) che il delitto fu preceduto da una riunione “di organizzazione”, probabilmente a casa di FERRARA Carmelo, a cui presero parte FERRARA “Sebastiano, magari Carmelo, da parte di Mario MARCHESE mi pare che c’era Mulé, Papale”, forse anche lo stesso MARCHESE Mario. Come in occasione degli altri attentati a RIZZO Rosario, lo scopo era di organizzare le varie fasi dell’appostamento (“Si organizzava sempre dove ci dovevamo mettere, con quali armi nisciumu, chi doveva uscire.”). Incaricati dell’esecuzione, oltre allo stesso LONGO, furono TURRISI Antonino, SANTORO Angelo, Mulé Giuseppe e Papale Domenico. LONGO, senza ricordare chi avesse portato le armi (durante le indagini preliminari, il 29.6.1994 era stato incerto tra MANGANARO Salvatore e CURATOLA Giuseppe), ha confermato la distribuzione delle armi riferita da TURRISI, specificando che SANTORO disponeva effettivamente di una pistola calibro 9 ´ 21, mentre della pistola che aveva Papale non è stato in grado di ricordare il calibro. Ricevuta la consueta segnalazione da FERRARA Sebastiano, il gruppo di fuoco, appostato nei pressi di un fabbrica di essenze, aveva aspettato che TURRISI spostasse il camion per impedire il passaggio dell’autovettura su cui si pensava che viaggiasse RIZZO Rosario ed era quindi entrato in azione utilizzando tutte le armi a disposizione (l’unico a non sparare sicuramente fu TURRISI, mentre per SANTORO l’imputato non ha saputo essere altrettanto certo). LONGO, sentite le urla di coloro che si trovavano sulla BMW e temendo che vi potessero essere anche dei bambini, aveva manifestato qualche resistenza a proseguire, ma Mulé lo aveva invitato a mettersi davanti all’autovettura per distinguere meglio il bersaglio e a continuare. Esauriti quasi tutti i colpi a disposizione, i sicari avevano fatto ritorno al villaggio CEP attraverso il percorso consueto e le armi erano state prelevate e nascoste in un borsone nei pressi della stalla di FERRARA.

Assai dettagliato e ricco di significativi particolari si presenta poi il racconto di un altro degli imputati, SANTORO Angelo, il quale, sentito nel corso delle udienze del 4 e 10.7.1998, ha innanzitutto ricordato il furto del camion utilizzato nell’attentato, avvenuto due giorni prima nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco ad opera del TURRISI (destinatario dell’incarico) e, forse, del MANGANARO e del CURATOLA (che erano soliti accompagnarlo in queste missioni furtive). Il collaboratore ha poi affermato che al fatto parteciparono, oltre a lui stesso, che era armato con una pistola 9 ´ 21, anche LONGO Luigi, che aveva un kalashnikov, Mulé Giuseppe, che aveva un fucile a pompa, Papale Domenico, che aveva una pistola cal. 7,65, e TURRISI Antonino, che forse era pure armato con una pistola cal. 7,65, ma che aveva lo specifico compito di sbarrare con il camion la strada all’auto con a bordo il RIZZO. Vi erano, poi, il CURATOLA, che aveva il compito di portare le armi dalla stalla di FERRARA Sebastiano, dove si trovavano custodite, al torrente S. Filippo, nelle cui vicinanze gli attentatori avrebbero atteso il passaggio dell’autovettura del RIZZO, e dello stesso FERRARA Sebastiano, che avrebbe dovuto dare il segnale dell’arrivo di detta autovettura. Essi si ritrovarono quella sera nella piazzetta del villaggio CEP e si diressero a piedi, dopo aver attraversato il torrente S. Filippo, che si trova in prossimità di detto villaggio, verso il luogo dell’appostamento vicino ad una fabbrica di essenze, mentre il TURRISI, raggiunto lo stesso luogo dal lato opposto attraverso la  via Comunale, posteggiò il camion in una stradina secondaria, una traversa della stessa via Comunale alla quale l’altra, quella proveniente dal torrente S. Filippo, si congiunge prima di condurre a Santa Lucia. Il FERRARA si diresse, invece, con una Fiat UNO, lungo la strada statale, dove vi è l’uscita autostradale di Tremestieri. Secondo la più plausibile ricostruzione di quanto il SANTORO ha riferito soprattutto in sede di controesame (nel corso del quale è agevole rilevare che le incertezze sui tempi sono scaturite non già da cattivo ricordo dell’imputato ma da qualche equivoco relativo ai contenuti delle domande), trascorsero circa 15 - 20 minuti, quando il FERRARA notò l’autovettura del RIZZO e salì velocemente per dare ai complici il segnale, attraverso il suono del clacson, dell’arrivo della vittima. Qualche secondo dopo giunse la BMW ma avendo il TURRISI messo il camion in mezzo alla strada, l’autovettura andò a sbattervi contro. Il conducente del veicolo, conosciuto anche da SANTORO con il soprannome di Zizzo, innestò la retromarcia ed investì il muro, mentre il LONGO ed il Mulé iniziarono a sparare. Il LONGO sentì, quindi, delle grida di donna e non voleva più sparare, mentre il Mulé lo incitava a continuare, intenzionato ad uccidere tutti gli occupanti dell’autovettura. Il collaboratore ha, poi, specificato che spararono il LONGO, il Mulé ed il Papale, mentre egli non sparò. Quando finirono i colpi essi scapparono, anche perché notarono la luce lampeggiante di qualche veicolo che si avvicinava, e ritornarono al villaggio CEP, da dove il Mulé ed il Papale si allontanarono con la propria autovettura, che avevano lasciato ferma vicino al “buco”, vale a dire al più volte descritto passaggio che vi è tra il villaggio CEP ed il torrente S. Filippo, attraverso cui si può raggiungere la strada per Santa Lucia. Le armi furono, invece, consegnate al CURATOLA che provvide a nasconderle.

Alla luce di questi elementi sintetizzati appare fondata la richiesta di condanna degli imputati FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, TURRISI Antonino, LONGO Luigi e CURATOLA Giuseppe, perché di costoro, tra gli imputati di cui questa Corte è chiamata ad occuparsi in questa sede, è stata ampiamente dimostrata la responsabilità per i reati in esame.

I primi quattro imputati, divenuti collaboratori di giustizia, hanno ammesso senza riserve le rispettive responsabilità, e ciò, inserendosi le loro dichiarazioni in un coerente e persuasivo contesto di risultanze dibattimentali che dimostrano la sincerità delle confessioni, non autorizza alcuna perplessità in ordine alla affermazione della loro responsabilità.

Richiamate le considerazioni già sviluppate in merito alla riconducibilità dell’episodio in questione all’offensiva dei gruppi “Ferrara”, “Sparacio”, “Galli” e “Marchese” contro il clan “Mancuso – Rizzo” avviata nei primi mesi del 1991 e radicalizzata dopo l’omicidio Di Blasi, giova ricordare che gli odierni imputati erano tutti inseriti nel gruppo “Ferrara” per loro stessa ammissione e per unanime attestazione di tutte le fonti di prova escusse in dibattimento. Al gruppo di FERRARA Sebastiano, secondo quanto è stato possibile apprendere dalla viva voce di tutti i protagonisti di quelle vicende, va attribuita in prevalenza la paternità organizzativa ed esecutiva degli attentati compiuti nella zona del territorio cittadino in cui è compreso il villaggio Santa Lucia sopra Contesse, non molto lontano dal rione (villaggio CEP) che di quel gruppo costituiva un vero e proprio quartier generale.

Ammettendo le rispettive responsabilità gli imputati le cui posizioni si stanno esaminando si sono attribuiti dei ruoli ben precisi, SANTORO, TURRISI e LONGO affermando di avere composto il gruppo di fuoco, FERRARA riconoscendo di avere organizzato l’attentato e di avere personalmente curato la fase dell’avvistamento dell’autovettura su cui si presumeva che si trovasse RIZZO Rosario, compito che già in precedenza FERRARA si era assunto almeno in un’altra occasione (quella dell’appostamento sfociato nell’omicidio Caspo), e che nel caso di specie era di importanza decisiva per la buona riuscita dell’attentato, posto che il segnale era diretto soprattutto alla tempestiva attuazione dell’accorgimento ideato dallo stesso FERRARA per vanificare la probabile utilizzazione da parte del RIZZO di un’autovettura blindata. Gli altri tre imputati hanno invece ammesso di avere partecipato all’appostamento e alle fasi di carattere organizzativo che l’avevano preceduto. Il TURRISI ha ricordato di essere stato incaricato di rubare il camion qualche giorno prima, di condurlo poi nei pressi del luogo scelto per l’attentato e di spostarlo al centro della strada quando fosse stato segnalato come imminente l’arrivo dell’autovettura di RIZZO Rosario. Sembra pacifico, perché lo ha dichiarato TURRISI, ma anche perché lo attestano gli altri due protagonisti, che sebbene armato egli nn fece uso della 357 Magnum di cui disponeva per l’occasione e che secondo il piano avrebbe dovuto essere utilizzata solo in caso di necessità. LONGO e SANTORO facevano invece parte del gruppo di fuoco vero e proprio, l’uno in possesso di un fucile kalashnikov destinato a perforare la blindatura dell’autovettura ed affidato a LONGO verosimilmente in considerazione di una certa dimestichezza con le armi che doveva essere nota nell’ambiente (tanto da meritargli l’appellativo di ‘u cacciaturi), l’altro armato con una pistola calibro 9 ´ 21.

Va piuttosto rilevato, in merito alla partecipazione di SANTORO al delitto, che FERRARA Sebastiano l’ha esclusa, pur non essendosi detto certo, quantomeno in dibattimento, di ricordare il nome di tutti i partecipanti all’attentato (“Questo agguato venne portato in atto da parte di Mulé Giuseppe, LONGO Luigi, TURRISI Antonino, comunque qualche altra persona che in questo momento mi sta sfuggendo, Papale Domenico …”). Tuttavia l’omissione di FERRARA, per quanto sia poco comprensibile, non incide minimamente sull’affidabilità della ricostruzione fornita dagli altri protagonisti della vicenda che attesta, senza ombra di equivoci, anche la partecipazione di SANTORO Angelo con il compito già illustrato. Come è stato già anticipato, è infatti  sufficiente esaminare quello che ha dichiarato il SANTORO in merito a tale fatto di sangue per comprendere come le sue conoscenze non siano posticce, ma rivelano, indubitabilmente, la loro provenienza da persona che ha partecipato personalmente all’agguato, tanto da poterne riferire ogni minimo particolare. L’accuratezza del racconto del collaboratore, la sua attenzione a circostanze particolari anche di scarso rilievo e la perfetta corrispondenza con gli elementi desumibili dalla prova storica del fatto non possono, invero, lasciare dubbi in ordine alla partecipazione del SANTORO al fatto di sangue. Occorre segnalare, tra gli altri, due particolari riferiti dal collaboratore che appaiono sufficienti ad attestare l’originalità delle sue conoscenze. Il primo è quello relativo all’impatto dell’autovettura BMW contro il camion posto di traverso lungo la strada, che non è stato ricordato neppure dai testimoni oculari del fatto (vi ha fatto un cenno il solo FERRARA Sebastiano), ma che trova conferma nella fotografia n. 7 allegata al verbale di sopralluogo, in cui si rileva chiaramente l’ammaccatura sullo spigolo anteriore destro dell’autovettura provocato presumibilmente dall’urto con l’altro veicolo (mentre le condizioni disastrose dello pneumatico sono chiaramente attribuibili al fatto che dopo la foratura causata da qualche colpo di arma da fuoco l’autovettura percorse diversi chilometri prima di raggiungere il Policlinico). Il secondo è quello relativo al calibro delle armi dei soggetti che spararono, poiché il collaboratore ha negato di avere usato la pistola cal. 9 ´ 21 in suo possesso e tale affermazione ha trovato conferma nel verbale di sopralluogo, non avendo le forze dell’ordine rinvenuto proiettili di quel calibro sul luogo dell’agguato, mentre gli altri reperti balistici attestano l’uso di un’arma di elevato potenziale cal. 7,62 (la mitraglietta o il kalashnikov di cui hanno riferito un po’ tutti i collaboratori), di un fucile cal. 12 (quello imbracciato da Mulé Giuseppe) e di una pistola cal. 7,65 (quella utilizzata da Papale Domenico). Tale circostanza è di notevole rilievo, poiché tutti gli altri collaboratori hanno affermato che gli attentatori disponevano di una pistola cal. 9 ´ 21 ma solo colui che impugnava quell’arma poteva sapere con esattezza che essa non aveva sparato, mentre il TURRISI ha errato su tale punto, poiché ha affermato che tutti spararono ad eccezione di lui stesso (che comunque impugnava una pistola a tamburo che notoriamente non espelle bossoli), ed il LONGO ha mostrato incertezze sul fatto che il SANTORO avesse sparato (a FERRARA Sebastiano nulla è stato chiesto in proposito). Va, inoltre, osservato che il SANTORO ha riferito la circostanza secondo la quale FERRARA Sebastiano, avendo saputo che RIZZO Rosario avrebbe dovuto essere seduto sul sedile anteriore lato passeggero, aveva dato istruzioni affinché il LONGO, che imbracciava il kalashnikov, concentrasse i colpi in quella direzione per uccidere la vittima predestinata. Orbene, tale ricordo non è stato certamente partorito dalla fantasia del collaboratore e ben difficilmente il SANTORO avrebbe potuto apprenderlo se non avesse ricevuto personalmente le direttive del FERRARA. La prova della partecipazione del SANTORO al fatto discende, poi, oltre che dal tenore delle sue dichiarazioni, dalle accuse mosse nei sui confronti sia dal LONGO che dal TURRISI, che smentiscono irrimediabilmente il FERRARA, e le cui dichiarazioni risultano straordinariamente accurate nella descrizione di tutta la fase esecutiva e dimostrano senza equivoci la loro provenienza da persone che assistettero all’azione delittuosa, tanto da conservarne un preciso ricordo.

Non è, in verità, ben chiaro il motivo per il quale FERRARA Sebastiano abbia escluso la partecipazione del SANTORO e può solo ipotizzarsi che egli abbia voluto privare di credibilità le accuse mosse da quest’ultimo nei confronti del CURATOLA, al quale, come si rileverà in seguito, egli non ha attribuito alcun ruolo specifico nel delitto, affermando solamente che questi era in sua compagnia ma non sapeva che avrebbe dovuto essere commesso un crimine. È una considerazione di cui dovrà tenersi conto nel momento in cui sarà valutata la posizione del CURATOLA, problematica così come quella degli altri imputati TAMBURELLA Rosario e MANGANARO Salvatore, ma va in ogni caso escluso che, ove il FERRARA abbia eventualmente avuto delle ragioni per occultare la responsabilità di CURATOLA e, di riflesso, quella di SANTORO, per screditare la confessione del secondo, ciò possa incidere sulla affidabilità complessiva delle ricostruzione fornita dal FERRARA che è in sintonia con quanto riferito dalle fonti immuni dal sospetto di condizionamenti.

Ulteriori approfondimenti merita la posizione di CURATOLA Giuseppe, l’unico tra gli altri imputati per i quali la Corte ritiene raggiunta la prova della responsabilità per i delitti in esame.

Di modesto rilievo probatorio appare ovviamente l’indicazione di MARCHESE Mario, che probabilmente per la prima volta in dibattimento ha menzionato tra i partecipanti all’agguato anche un tale “Curattola o Curatolo”, manifestando ulteriormente la sua proverbiale tendenza a storpiare i cognomi, ma esprimendo al contempo una scarsa lucidità del ricordo che, come è stato evidenziato, ha contraddistinto fin dalle indagini preliminari il contributo di MARCHESE in merito alla individuazione degli autori materiali di questo delitto.

Anche in questo caso l’indagine deve essere perciò più proficuamente concentrata sulle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, le cui accuse sono associate al riconoscimento di proprie responsabilità, che un principio generale, ispirato dalla logica e dal buon senso prima ancora da una regola ermeneutica di derivazione normativa, impone di privilegiare in quanto più attendibili, in linea di massima, rispetto alle dichiarazioni di chi, come nel caso di specie il MARCHESE, ha appreso da altri quanto sa in merito all’episodio, pur ammettendo un proprio coinvolgimento “a monte”, quale mandante, in quanto coinvolto nella deliberazione originaria adottata contro il clan “Mancuso – Rizzo”.

Si è già detto di FERRARA Sebastiano, che ha aperto il proprio racconto in merito all’omicidio Morabito, soffermandosi nei termini in precedenza illustrati sul presunto ruolo di CURATOLA e MANGANARO, sebbene nessuno lo avesse interpellato specificamente sul punto dal momento che il Pubblico Ministero lo aveva invitato all’inizio dell’esame a riferire quanto a sua conoscenza in merito all’attentato sfociato nella morte di Morabito Maurizio e nel ferimento di Basile Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy (“TAMBURELLA si portò con lui per fargli compagnia MANGANARO Salvatore. Io a sua volta mi trovavo solo, ho chiamato CURATOLA Giuseppe di farmi compagnia e l’ho portato con me. Però per abitudine non si parlava di quello che si doveva fare, però TAMBURELLA sapeva che se vedeva la macchina di RIZZO Rosario doveva andare sul posto dove ci stavano i killer, fare il segnale che stava arrivando questa macchina. Questo perché voglio giustamente dire che sia MANGANARO e sia CURATOLA in quel momento non erano a conoscenza, noi non avevamo detto a queste persone vedi che dobbiamo ammazzare RIZZO Rosario. Fu una cosa che, essendo appartenenti al gruppo, TAMBURELLA pensò di portarsi MANGANARO per compagnia, e io ho pensato di portarmi CURATOLA. […] Poi giustamente sta a voi decidere, valutare le responsabilità delle persone che io sto facendo i nomi. […] P.M.: Ma dico, non sapevano se si doveva organizzare l’attentato nei confronti di quel determinato soggetto, ma sapevano che si doveva partecipare ad un’azione di fuoco? FERRARA: Ma io credo che in quel momento loro sicuramente avranno capito, ma in quel momento là, che poi giustamente l’agguato è stato portato in atto, è normale che loro sapevano di che cosa si trattava, però cosa che loro non si potevano permettere di farmi delle domande quello che stesse succedendo ecco.”).

L’accusa nei confronti di CURATOLA poggia essenzialmente sulle dichiarazioni dei coimputati SANTORO Angelo e TURRISI Antonino, che hanno attribuito al CURATOLA un compito ben diverso da quello che costui avrebbe assunto secondo FERRARA. In base alle loro affermazioni può esprimersi qualche dubbio sul fatto che CURATOLA fosse insieme a TURRISI al momento del furto del camion (TURRISI ha affermato che c’erano sia MANGANARO che CURATOLA, ma ha aggiunto “se non ricordo male”; per SANTORO era soltanto usuale che i tre agissero insieme), ma entrambi sono certi del fatto che CURATOLA era incaricato di portare le armi nel luogo convenuto all’interno del torrente S. Filippo dove avrebbero dovuto prelevarle i killer, e successivamente di riprenderle per riporle nel consueto nascondiglio (anche, se secondo SANTORO, il coimputato avrebbe mostrato scarsa diligenza e si sarebbe sottratto a questa seconda parte dell’incarico, rendendo noto il giorno successivo che aveva lasciato le armi nel torrente): ruolo che secondo FERRARA Sebastiano sarebbe stato invece ricoperto nell’occasione dallo stesso TURRISI. Quest’ultimo in dibattimento ha ricordato che FERRARA era in compagnia di qualcuno durante l’appostamento finalizzato a registrare il passaggio di RIZZO, ma ha indicato, alternativamente, TAMBURELLA Rosario o MANGANARO Salvatore. Sul punto la difesa ha contestato la mancata menzione dei due nel corso delle indagini preliminari, ed il TURRISI non è stato in grado di dare alcuna spiegazione della divergenza; anche se il dato non è stato oggetto di ulteriore contestazione da parte del Pubblico Ministero, ed è perciò privo di valenza probatoria diretta, dalla copia del verbale del 22.4.1995 prodotta dal Pubblico Ministero risulta invece che il collaboratore in quella occasione aveva affiancato i nomi di TAMBURELLA e MANGANARO, dichiarando che entrambi erano appostati in attesa del passaggio di RIZZO nei pressi dello svincolo autostradale di Tremestieri.

Dubbioso invece è stato sul ruolo di CURATOLA l’altro imputato LONGO Luigi, che solo in seguito alla contestazione del verbale del 29.6.1994 ha confermato di avere dichiarato di non ricordare se le armi in occasione dell’attentato in esame erano state portate da MANGANARO Salvatore o da CURATOLA Giuseppe.

Va subito rilevato che FERRARA Sebastiano è l’unico ad attribuire al CURATOLA il ruolo di fargli compagnia durante l’attesa del RIZZO, avendo gli altri imputati direttamente informati dei fatti taciuto ma implicitamente negato un tale tipo di coinvolgimento che è evidentemente incompatibile con i compiti, ben più pregnanti dal punto di vista della consapevolezza di ciò che stava accadendo, che essi gli attribuiscono, non essendo aderente alle risultanze processuali la “sintesi” delle varie dichiarazioni operata nell’ordinanza di custodia cautelare, laddove, valutandosi la gravità degli indizi a carico di CURATOLA, si accusa il medesimo di avere “eseguito un appostamento a bordo della Fiat UNO” insieme a FERRARA e di avere al contempo provveduto a consegnare le armi e a ritirarle (p. 273). È certo infatti che collocando CURATOLA accanto a sé sull’autovettura ed escludendo che il coimputato sapesse che si stava attendendo RIZZO Rosario o che comunque l’attesa fosse finalizzata a favorire la consumazione di un omicidio, FERRARA ha realizzato il duplice obiettivo di cercare di svuotare di rilevanza, sul piano della responsabilità penale, la condotta di CURATOLA, e al contempo di smentire indirettamente gli altri collaboratori, atteso che ovviamente il CURATOLA non poteva contemporaneamente essere sull’autovettura in compagnia di FERRARA Sebastiano che aspettava il transito di RIZZO Rosario e farsi trovare dai complici nel solito luogo situato nel torrente S. Filippo, grosso modo a metà strada tra il villaggio CEP e la zona destinata all’appostamento, per consegnare le armi e per riprendersele dopo la sparatoria.

D’altra parte che un compito siffatto potesse essere assegnato a TURRISI Antonino, così come affermato da FERRARA per fornire una ricostruzione compatibile con la presenza di CURATOLA sull’autovettura accanto a lui, è già in via di ipotesi assai poco convincente, perché è pacifico che TURRISI dovesse occuparsi del camion che aveva rubato in precedenza, ed essere pronto a condurlo al centro della strada non appena ricevuto il segnale dell’imminente transito di RIZZO Rosario, e ciò ha affermato lo stesso FERRARA evidenziando coerentemente che il ruolo del coimputato era duplice (“FERRARA: TURRISI dopo aver messo il camion sapeva dove doveva fermarsi, diciamo, usare sempre il solito atteggiamento di prendere le armi e nasconderle. P.M.: Cioè le armi dovevano essere raccolte da chi? FERRARA: No, ognuno aveva le armi, arrivati all’interno del villaggio CEP venivano date tutte in consegna a TURRISI Antonino. TURRISI, pronto con un borsone, metteva le armi là dentro e li nascondeva.”). Certamente non vi è assoluta incompatibilità, in termini rigorosamente cronologici, tra i due compiti attribuiti a TURRISI da FERRARA Sebastiano, poiché, consegnate le armi, l’imputato avrebbe dovuto solamente occuparsi del camion, posto che la sua partecipazione alla sparatoria era stata prevista come residuale, sicché, una volta posizionato il veicolo immediatamente prima del passaggio di RIZZO Rosario, gli sarebbe stato astrattamente possibile percorrere  a ritroso poche centinaia di metri ed aspettare il ritorno dei complici per riprendere in consegna le armi scariche. E tuttavia una tale modalità operativa, che realizza una sorta di economia delle risorse, ma espone al rischio di imprevisti, non appare consona alla accuratezza del piano omicida, proporzionata all’importanza dell’obiettivo, peraltro già fallito più di una volta in precedenza: messa in campo una potenza di fuoco impressionante per essere certi di potere superare anche l’eventuale ostacolo rappresentato da un mezzo blindato, rubato addirittura un camion per impedire il passaggio all’autovettura di RIZZO Rosario, coinvolti nell’azione omicida due elementi fra i più rappresentativi dei gruppi alleati “Galli” e “Marchese”, sarebbe stato invero poco comprensibile che FERRARA Sebastiano, pur disponendo di numerosi elementi per i compiti più svariati, avesse finito per attribuire ad uno soltanto dei suoi affiliati, anche se fra i più affidabili, una serie di compiti (tutti collaterali, ma di importanza determinante per la buona riuscita del programma), il cui contestuale espletamento avrebbe richiesto un rigoroso rispetto dei tempi delle varie fasi e l’assenza di imprevisti che potessero pregiudicarne il sincronismo. Una netta ripartizione dei ruoli è invece garanzia di efficienza di un programma e proprio l’osservazione delle vicende dei delitti consumati nell’ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso consente di registrare la normalità di tale modus operandi. Riesce difficile credere che, attribuiti a persone sicuramente diverse il compito di prelevare e consegnare le armi e di posizionare il veicolo destinato ad ostacolare il passaggio dell’autovettura del RIZZO in occasione dell’attentato di qualche mese prima (quello del 7 novembre 1991, fallito presumibilmente proprio a causa di una collocazione non ottimale della Fiat 127 rubata, che in quella occasione avrebbe dovuto obbligare a fermarsi RIZZO Rosario), successivamente, predisposti mezzi ancora più imponenti per assicurare la riuscita del piano omicida, FERRARA si sia determinato ad affidare entrambe le mansioni ad una sola persona, che peraltro era armata in previsione di un suo eventuale intervento diretto nella parte conclusiva della sparatoria, ove le circostanze lo avessero consigliato, e che pertanto, in caso di partecipazione diretta all’agguato, avrebbe potuto avere qualche difficoltà a precedere i complici sulla via del ritorno per riprendersi le armi e provvedere a nasconderle.

Senza dimenticare che neppure LONGO ha attribuito a CURATOLA la condotta riferita da FERRARA Sebastiano, le considerazioni sviluppate inducono a privilegiare la versione di SANTORO e TURRISI, le cui dichiarazioni hanno caratteristiche tali da non lasciare alcun dubbio sulla partecipazione diretta ai fatti dei dichiaranti e sulla precisione ed affidabilità del loro ricordo. Alla luce delle loro puntuali affermazioni, del tutto convergenti sul ruolo di CURATOLA messo in evidenza, possono essere in qualche misura rivalutate anche le dichiarazioni di MARCHESE Mario, che, pur con tutti i limiti indicati, attestano la partecipazione all’attentato di una persona agevolmente identificabile con CURATOLA Giuseppe, sul cui ruolo MARCHESE nulla ha saputo precisare, ma che, se fosse rimasto semplicemente sull’autovettura insieme a FERRARA Sebastiano (come questi ha cercato di far credere), difficilmente avrebbe potuto essere notato dagli altri partecipanti all’attentato e segnatamente da Mulé Giuseppe, da cui MARCHESE presumibilmente fu informato sullo svolgimento dell’episodio.

Rimangono da comprendere le ragioni per cui FERRARA Sebastiano abbia assunto l’atteggiamento indicato, cercando di minimizzare il ruolo di CURATOLA, e l’ipotesi più “benevola” è che FERRARA abbia fatto confusione, riferendo all’attentato da cui scaturì l’omicidio Morabito una situazione verosimilmente ripetutasi molte altre volte in tanti anni di comune militanza criminale, nel cui contesto può effettivamente apparire normale che gli affiliati accompagnassero il capo senza fargli troppe domande, appagati solamente dall’onore di potere stare accanto a lui e di vigilare eventualmente sulla sua incolumità. L’interpretazione tuttavia è smentita dal tenore delle dichiarazioni dello stesso FERRARA, che non lasciano alcun margine di dubbio sul fatto che fosse sua intenzione riferirsi all’attentato sfociato nella morte di Morabito Maurizio e che al collaboratore non sfuggano del tutto le ragioni di perplessità illustrate proprio in ordine al ruolo del CURATOLA, tanto da indurlo ad esternare, con l’espressione già citata (“Poi giustamente sta a voi decidere, valutare le responsabilità delle persone che io sto facendo i nomi.”), il desiderio di non interferire nella valutazione giudiziale delle condotte dei coimputati.

Giova allora ricordare che CURATOLA Giuseppe figura tra coloro che avrebbero beneficiato dell’iniziale tentativo di FERRARA Sebastiano di evitarne del tutto o di contenerne in margini molto ristretti il coinvolgimento nelle vicende del gruppo di appartenenza, ed in tal senso il FERRARA si era attivato, come si è ampiamente evidenziato in precedenza (v. le considerazioni sviluppate nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative all’omicidio di Messina Giovanni, capo 24), presso i suoi ex – affiliati, cercando di condizionare i contenuti della loro futura collaborazione. Così come per CURATOLA l’intervento sarebbe stato diretto a favorire, tra gli altri, MANGANARO Salvatore, LAGANÀ Gianfranco e TAMBURELLA Rosario, il primo ed il terzo coimputati del CURATOLA con specifico riferimento all’omicidio Morabito. Senza dovere in questa sede ripetere tutte le considerazioni fatte in proposito, è sufficiente ribadire che ancora una volta i problemi di valutazione posti dalla conoscenza di questa vicenda non riguardano la possibilità che accuse calunniose siano state rivolte a soggetti innocenti, ma esprimono il più limitato pericolo che il ruolo di persone inserite nel gruppo sia stato minimizzato, secondo le indicazioni consacrate da FERRARA Sebastiano nell’ormai nota registrazione, o che, al più, i loro compiti, con riferimento a singoli episodi criminosi, siano stati attribuiti ad altri personaggi già raggiunti da autonomi elementi di accusa, a cui non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio concreto l’attribuzione di ulteriori ruoli.

Fatta questa precisazione in merito ai limiti dell’attività di inquinamento probatorio posta in essere da FERRARA Sebastiano, così come ha consentito di verificare l’ampia attività istruttoria compiuta in proposito dalla Corte, le considerazioni sviluppate offrono una plausibile chiave di lettura dell’atteggiamento di FERRARA Sebastiano, che anche con riferimento all’omicidio Caspo aveva destato il sospetto di volere perseverare nella strategia di “copertura” del CURATOLA, tenendo fede alla esplicita indicazione contenuta nella registrazione più volte citata (“Invece a Pippo CURATOLA non lo nominate proprio, perché non lo sto nominando proprio neanche io, perché se voi lo nominate dite soltanto: ‘Lo conosco e basta, è un amico nostro che sta, però non ha mai avuto a che fare con noi.”). In quel caso il parametro di confronto costituito dalle dichiarazioni di due collaboratori come CARIOLO Antonio e VENTURA Salvatore, del tutto estranei al contesto al quale le indicazioni di FERRARA erano destinate, e perciò immuni dal sospetto di condizionamenti, fu determinante per avvalorare, al di là degli intenti reconditi di FERRARA, la tesi della estraneità dell’imputato alla vicenda dell’omicidio Caspo, fatta propria dal Pubblico Ministero. Con riferimento all’omicidio Morabito invece la versione di FERRARA è smentita apertamente da altri due collaboratori ed indirettamente da un terzo, tutti appartenuti allo stesso contesto associativo di FERRARA e CURATOLA e direttamente coinvolti nella vicenda di cui hanno riferito, e tutti inoltre destinatari della attività di inquinamento probatorio posta in essere da FERRARA Sebastiano nella fase iniziale della sua collaborazione. Sicché, mentre le accuse di SANTORO e di TURRISI dal punto di vista qualitativo e quantitativo appaiono sufficienti a pervenire alla affermazione di responsabilità del CURATOLA, la diversa ricostruzione dei fatti fornita da FERRARA Sebastiano non appare persuasiva ed acquista spessore, alla luce delle considerazioni illustrate, il sospetto che si tratti dell’estremo tentativo di dare esecuzione al progetto iniziale, forse nella convinzione, tutt’altro che infrequente presso i collaboratori di giustizia (soprattutto se a suo tempo investiti di posizioni di prestigio nei contesti criminali di appartenenza), di potere applicare (e sostanzialmente imporre) parametri di valutazione dei comportamenti umani che sono evidentemente un retaggio della pregressa militanza.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, pertanto, ritenersi pienamente provata, con riferimento alle posizioni prese in esame, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio in persona di Morabito Maurizio, dei reati di tentato omicidio nelle persone di Basile Antonino, Mento Giuseppa, Rapisarda Maurizio e Rizzo Giusy, tutti commessi in concorso formale tra loro, vale a dire con la medesima azione delittuosa, del reato di furto del camion utilizzato nell’agguato mortale, con l’aggravante di aver commesso il fatto per seguirne un altro (cosiddetta aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2 c.p.), con violenza sulle cose (essendo stato manomesso il sistema di accensione del veicolo) e su cosa esposta alla pubblica fede (trovandosi il veicolo posteggiato sulla pubblica via), nonché dei reati di detenzione e porto illegali di armi, di cui una da guerra (mitraglietta kalashnikov, cui appartenevano i proiettili cal. 7,62 rinvenuti sul luogo dell’agguato), con l’aggravante teleologica e l’aggravante di avere commesso il porto in più persone riunite ed in luogo in cui vi era concorso di persone. Per FERRARA Sebastiano l’affermazione di responsabilità per i reati in esame assorbe la corrispondente affermazione di responsabilità scaturente, con riferimento a tutti i reati di cui al capo 33, dall’accusa di avere posto in essere le condotte di istigazione contestate nell’ambito del capo 19.

Giova, da ultimo, fare alcune precisazioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all’aggravante della premeditazione e all’aggravante di cui all’art. 7 decreto legge 152/91.

Va, anzitutto, notato che l’errore sull’identità della vittima, nel quale sono incorsi gli attentatori ritenendo che sull’autovettura ci fosse RIZZO Rosario (cosiddetto error in persona, da distinguere nettamente dalla cosiddetta aberratio ictus, dove si ha solo uno sviamento dell’azione), non può assumere alcun rilievo. L’errore, infatti, per incidere sulla punibilità dell’agente deve cadere, così come recita l’art. 47 c. p., sul “fatto che costituisce reato”, vale a dire su uno degli elementi oggettivi richiesti per l’esistenza del reato, mentre l’errore non essenziale, come quello di specie, può rilevare solo nei limiti indicati dall’art. 60 c. p. sulla valutazione delle circostanze.

Corretta appare, poi, la qualificazione giuridica del fatto come omicidio in danno del soggetto che morì e come tentato omicidio in danno degli altri occupanti l’autovettura. Va, infatti, osservato che quando la norma violata è posta a tutela di beni altamente personali, come la vita o l’integrità fisica, si dovranno ravvisare più reati tutte le volte in cui la stessa norma viene lesa più volte da una sola condotta ed in tal caso si dovranno, pertanto, individuare tanti reati quanti sono i soggetti passivi. Si deve, infatti, ritenere che gli attentatori abbiano voluto uccidere, oltre a colui che pensavano fosse il RIZZO, anche tutti gli altri occupanti l’autovettura, sotto il profilo del dolo diretto, anche se non necessariamente sotto quello del dolo intenzionale, e l’evento non si è verificato solo per cause estranee alla loro volontà. Ciò emerge chiaramente dal gran numero di colpi esplosi contro l’autovettura BMW, quale è rilevabile non solo dal numero dei bossoli repertati, ma anche dalle tracce devastanti che tali colpi lasciarono sul veicolo. Nel verbale di sopralluogo si legge, infatti, che l’auto era completamente crivellata di colpi (foro circolare sul finestrino anteriore sinistro, due impatti di proiettile sul parabrezza, foro di forma circolare di cm. 4 ´ 4 sul finestrino laterale destro, impatti di pistola nel finestrino posteriore destro, sei fori di proiettile nello sportello anteriore destro, foro di forma circolare di cm. 3,8 nel finestrino laterale destro parte alta, due impatti nel finestrino laterale destro parte bassa, quattro fori nello sportello posteriore destro, tre fori sul cofano anteriore, quattro fori sulla fiancata anteriore destra), non solo in direzione del sedile anteriore destro, dove si sarebbe dovuto trovare il RIZZO, ma anche su altre parti del veicolo, pur se in misura minore. Tali colpi di arma da fuoco provocarono, inoltre, lesioni a tutti i passeggeri del mezzo, le quali solo per un caso non si tradussero in ferite mortali (il Basile fu, ad esempio, medicato per una ferita d’arma da fuoco plurima all’addome ed alla regione dorsale, dove vi è la sede di organi vitali). Dalla relazione eseguita dal medico legale in seguito all’esame autoptico del cadavere di Morabito Maurizio si ricava la notevole potenzialità offensiva dell’armamento utilizzato, poiché alcune delle palle d’acciaio rinvenute nel corpo della vittima appartenevano a cartucce calibro 7,62 × 39, simili “alle cartucce militari sovietiche destinate ad armi automatiche d’assalto”, dotate di “straordinarie proprietà perforanti in quanto il loro nucleo è d’acciaio ed in relazione anche alla loro altissima velocità, in genere superiore ai 700 metri al secondo”. Tra gli altri reperti trovati nel corso dell’autopsia spicca poi, in quanto rivela la scelta di un munizionamento di particolare capacità lesiva, un bullone metallico privo di testa ed avvitato al corrispondente dado, rinvenuto all’interno del cadavere del Morabito in corrispondenza di un foro d’entrata alla regione glutea destra, facente parte della “carica, possibilmente ‘mista’, di cartuccia per fucile presumibilmente di calibro 12”. Ciò consente di ritenere, anzitutto, che gli atti compiuti dagli attentatori fossero idonei a provocare la morte di tutti gli occupanti l’autovettura, ma costituisce anche inequivocabile elemento indiziario in ordine alla sussistenza di una ferma e  risoluta volontà omicida. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, d’altronde, ripetutamente affermato[1] che il giudice può desumere la volontà omicida da diversi elementi indiziari, tra i quali assumono precipuo valore le concrete modalità di realizzazione della condotta, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, le parti del corpo attinte dai medesimi, la distanza tra agente e parte offesa, l’obiettiva idoneità dell’azione a provocare l’evento. Tutti gli elementi suindicati facevano apparire, nel caso di specie, l’evento morte come altamente probabile, sicché gli autori non si sono limitati ad accettare il rischio del suo verificarsi (nel qual caso ricorrerebbe, peraltro, il dolo eventuale, che è compatibile secondo la preferibile giurisprudenza della Suprema Corte, con il delitto tentato[2]), ma lo hanno voluto (nella forma del dolo diretto, che è certamente compatibile con il tentativo[3]). La circostanza che l’azione delittuosa non fu portata a compimento nei riguardi dei soggetti diversi dal Morabito non sembra, peraltro, assumere alcun significativo valore, tenuto conto che l’attentato avvenne su una pubblica via, che è molto frequentata, costituendo una delle poche strade di accesso ad un quartiere cittadino (si è già rilevato che l’altra via di accesso al villaggio S. Lucia sopra Contesse è meno agevole), sicché gli aggressori avevano la necessità, per non correre il rischio di venire scoperti ed arrestati, di fuggire non appena fossero stati certi dell’uccisione di colui che essi ritenevano RIZZO Rosario, che costituiva il loro principale obiettivo criminoso. Non può, poi, certamente affermarsi che gli attentatori abbiano volontariamente desistito dall’azione delittuosa , poiché, a prescindere dalla mancanza della prova del requisito della “volontarietà” della condotta, l’istituto della desistenza, di cui al terzo comma dell’art. 56 c. p., presuppone, per costante giurisprudenza, un tentativo “incompiuto”, mentre nel caso di specie non può dubitarsi che gli agenti avessero già posto in essere l’intera condotta delittuosa, la cui  tipicità va valutata, come è noto, sulla base dell’idoneità causale a provocare la morte della vittima, mentre l’evento letale nei riguardi del Basile, del Rapisarda, della Mento e della Rizzo non si verificò solo per fortunose circostanze.

Quanto alla prova dell’aggravante della premeditazione, richiamate le considerazioni di carattere generale in precedenza sviluppate in ordine agli elementi costitutivi dell’aggravante (v. ad es. quanto illustrato nell’ambito delle risultanze relative al capo 2), è agevole concludere che nel caso in esame dagli atti di causa emergono numerosi convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa che si è protratta ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo.

Va, anzitutto, ribadito che l’omicidio di Morabito Maurizio si iscrive nella serie di attentati diretti ad uccidere RIZZO Rosario, che hanno fatto seguito, dandovi attuazione, alla deliberazione presa da diversi gruppi criminosi nel marzo 1991, dopo il ferimento di MAROTTA Gaetano e PAPALE Domenico da parte di MANCUSO Giorgio, di uccidere tanto quest’ultimo che RIZZO Rosario. Anche se non vi sono elementi per poter dire che tutti gli imputati, anche quelli per i quali è stata disposta la separazione, abbiano partecipato alla riunione nella quale si decise la strategia di fuoco contro il MANCUSO, il RIZZO ed i loro affiliati, tale fatto non appare neutro per l’accertamento dell’intensità del dolo e, in particolare, per la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti perché resti integrata l’aggravante della premeditazione, poiché essi furono certamente consapevoli della decisione presa, in considerazione del ruolo rivestito all’interno dei rispettivi clan di appartenenza; in particolare, tutti gli odierni imputati erano inseriti nel gruppo che fu tra i primi ad entrare in urto con il MANCUSO, e lo stesso FERRARA Sebastiano, come è emerso in occasione dell’analisi relativa ai c. d. “agguati” precedenti all’omicidio Di Blasi, si era fatto promotore di alcune iniziative per coinvolgere gli altri gruppi nell’offensiva contro il MANCUSO. SANTORO Angelo ha indicato proprio la necessità di fronteggiare il MANCUSO come una delle ragioni determinanti della costituzione dello stesso gruppo “Ferrara” e del suo inserimento all’interno di esso. Il coinvolgimento di alcuni degli odierni imputati in alcuni dei numerosi appostamenti che prima dell’omicidio Di Blasi sono stati fatti allo scopo di sorprendere RIZZO Rosario o MANCUSO Giorgio costituisce l’ulteriore dimostrazione della piena condivisione da parte di essi della strategia decisa dagli uomini di vertice dei vari gruppi, sicché la loro partecipazione all’azione esecutiva, data anche la particolare “vicinanza” al FERRARA, rappresenta la mera conseguenza di una piena condivisione degli obiettivi che con la guerra di mafia in corso il loro gruppo di appartenenza si proponeva e di una concreta accettazione di tutte quelle azioni delittuose che apparivano necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi. Il movente del delitto costituisce, pertanto, un sicuro indice di una risoluzione criminosa a lungo meditata nel tempo e protrattasi, tenace ed ininterrotta, fino all’esecuzione dell’attentato nel quale perse la vita il Morabito. Ulteriori indici della sussistenza della premeditazione possono trarsi dall’esame degli elementi di prova attinenti alla fase organizzativa dell’omicidio, i quali assumono precipuo rilievo poiché riferibili allo specifico fatto di sangue realizzato. Si è visto, in primo luogo, che l’attentato fu a lungo preparato e studiato al fine di realizzare tutte le condizioni necessarie per la sua riuscita, anche traendo insegnamento dalle esperienze precedenti, attraverso un attento esame dei motivi per i quali il RIZZO era, sino ad allora, riuscito a fuggire alla morte. Anche se non vi sono elementi per potere affermare che tutti gli imputati abbiano partecipato a tutto lo svolgimento della fase preparatoria appare, allora, molto probabile che essi ne fossero almeno informati, considerati i rapporti con il FERRARA che aveva sicuramente esternato anche in precedenza il suo rammarico per gli attentati falliti ripromettendosi di studiare degli accorgimenti per impedire che ciò si ripetesse (ed il furto di un camion è tra questi). È illogico, d’altronde, ritenere che proprio la scelta degli esecutori materiali di un delitto così accuratamente studiato sia stata rimessa alla più completa improvvisazione e sia stata effettuata nei pochi minuti intercorsi tra il momento in cui il FERRARA seppe che RIZZO Rosario avrebbe, presumibilmente, percorso la strada nella quale si era programmato di commettere l’omicidio e quello in cui lo stesso FERRARA avvertì i suoi affiliati di tenersi pronti (e la cosa era di facilissima attuazione, dati i rapporti di costante ed assidua frequentazione) e convocò il Papale ed il Mulé affinché costoro raggiungessero i complici al villaggio CEP. In realtà gli attentatori scelsero l’occasione più favorevole per la consumazione del delitto e, quando questa si presentò, diedero attuazione al piano a lungo programmato. Non deve, pertanto, sorprendere che il FERRARA, che aveva curato l’organizzazione dell’agguato, abbia convocato tutte le persone che avrebbero dovuto partecipare allo stesso, solo quando si ebbe la concreta opportunità di realizzare l’agguato in precedenza accuratamente studiato. La circostanza suindicata costituisce un ulteriore indice della premeditazione, nella misura in cui attesta che vi fu un certo divario di tempo tra l’organizzazione e l’esecuzione del delitto. Tali elementi indiziari appaiono, pertanto, a questa Corte dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente indicativi dell’asserita premeditazione, non potendovi essere dubbio che tra il momento in cui sorse il proposito criminoso e quello in cui venne data esecuzione al delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente e, comunque, sufficiente per consentire all’imputato un’adeguata riflessione sul proposito omicida e per, eventualmente, recedervi. Peraltro l’aggravante della premeditazione non può considerarsi, per quanto sopra esposto, esclusivamente “inerente alla persona” del FERRARA, ma riguardava tutti gli altri partecipanti all’attentato, che condivisero con il FERRARA ragioni e motivazioni dell’omicidio. Come è stato già rilevato in occasione dell’analisi dei reati di cui al capo 1, la Suprema Corte ha più volte precisato, pur dopo la modifica del suddetto art. 118 c.p., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n. 19, che, pur “se non è sufficiente perché l’aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve, invece, ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l’estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l’omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell’evento criminoso dell’altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell’altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui[4].  

Sussiste, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n. 152/91, per essere stati commessi i fatti allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., essendo sufficiente notare, richiamando quanto si è detto prima, che l’omicidio in esame si caratterizza chiaramente come “mafioso” sia per le modalità esecutive, di straordinaria audacia e improntitudine, rese possibili dall’assoggettamento violento di ampie parti del territorio cittadino e della sua popolazione alla volontà prevaricatrice del sodalizio (va richiamato, in proposito, quanto si è detto sul comportamento reticente delle vittime), sia per il movente che è sicuramente riferibile a conflitti tra clan contrapposti per l’acquisizione di una posizione egemonica nel sistema delle organizzazioni criminali, attraverso lo sterminio dei capi e degli affiliati appartenenti ai clan rivali.

Rimangono infine da valutare, soprattutto con riferimento agli imputati che hanno ammesso le loro responsabilità, le richieste di applicazione dei benefici connessi al comportamento processuale (circostanze attenuanti generiche e circostanza speciale di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91), a sostegno delle quali i difensori hanno invocato il contributo arrecato dai loro assistiti all’accertamento dei fatti e la scelta collaborativa da essi compiuta.

Ritiene in proposito la Corte che a SANTORO Angelo e LONGO Luigi spetti il riconoscimento dell’attenuante speciale invocata. Nell’ambito di una scelta collaborativa che è apparsa genuina e spontanea i due imputati, come si è potuto verificare analizzando criticamente le risultanze processuali, hanno certamente dato un contributo decisivo all’accertamento dei fatti, assumendosi senza riserve le proprie responsabilità, indicando l’identità dei complici, fornendo in dibattimento tutte le informazioni in loro possesso circa le modalità dell’accaduto, senza significativi scarti o divergenze rispetto a quanto avevano dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Sottolineata l’importanza del loro contributo con riferimento specifico all’episodio in esame, va poi ricordato che entrambi, dissociandosi completamente ed in modo concreto dalla pregressa militanza criminosa e dimostrando l’adesione ad un sistema di valori alternativo a quello seguito in passato ed ispirato prima di tutto alla salvaguardia della solidarietà associativa ed al rigido rispetto dei vincoli di gruppo, ebbero una parte decisiva nel portare alla luce l’iniziale tentativo di inquinamento probatorio posto in essere da FERRARA Sebastiano, disattendendo deliberatamente le sue indicazioni in ordine al contenuto della collaborazione e ponendosi deliberatamente in contrasto con il loro capo di un tempo, di cui rivelarono la macchinazione agli organi inquirenti e ai magistrati. Ed alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla posizione di CURATOLA Giuseppe va riconosciuto che probabilmente anche in dibattimento le dichiarazioni di SANTORO e LONGO hanno finito per rivelarsi decisive per neutralizzare l’estremo tentativo di FERRARA di perseguire il suo obiettivo iniziale. Ciò integra, ad avviso della Corte, i presupposti per il riconoscimento della sussistenza dell’attenuante e giustifica la concessione del beneficio invocato.

Sulle stesse considerazioni è invece fondata la negazione del beneficio invocato anche per questo capo di imputazione dal difensore di FERRARA Sebastiano. Ricostruite nei termini che precedono le modalità dell’episodio e le responsabilità individuali, è evidente che il contributo del FERRARA non appare qualificato da quei caratteri di completezza e di decisività che giustificano la concessione dell’attenuante speciale, diretta a premiare la collaborazione dell’imputato condannato, il quale, a prescindere dal possesso dello status di collaboratore e delle prerogative connesse, abbia dato un apporto determinante alla ricostruzione dei fatti ed abbia espresso il completo ripudio del proprio passato e dei vincoli di appartenenza. Gli elementi illustrati proiettano delle ombre sulla genuinità del contributo dell’imputato relativamente alla ricostruzione dell’episodio in esame, ma in ogni caso, sul piano meramente obiettivo della utilità probatoria delle dichiarazioni, esse non si distinguono per quei caratteri di completezza e di precisione che autorizzano la concessione del beneficio, anche perché la ricostruzione delle varie fasi dell’attentato poggia soprattutto sulle dichiarazioni di coloro che vi presero parte direttamente, decisive ai fini del discernimento dei ruoli e delle responsabilità individuali.

A FERRARA Sebastiano possono essere invece concesse, in relazione al contegno processuale e alla confessione delle proprie responsabilità, le circostanze attenuanti generiche, da considerare equivalenti alle aggravanti comuni contestate, ed analogo beneficio, ma con giudizio di prevalenza, va concesso a TURRISI Antonino, il cui contributo, comparativamente, si rivela meno preciso e puntuale di quello dei coimputati SANTORO e LONGO, e giustifica la diversità di trattamento rispetto a costoro, anche se la confessione ed il ruolo di minore pregnanza assunto concretamente al momento dell’attentato giustificano in ogni caso il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis del codice penale.

Anche a CURATOLA Giuseppe infine possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da dichiarare prevalenti rispetto alle aggravanti comuni contestate, poiché, anche se il dibattimento ha dimostrato, e forse, per le ragioni indicate, in misura meno consistente di quanto in realtà sia stato, il pieno coinvolgimento dell’imputato nelle vicende del gruppo “Ferrara” e la sua appartenenza al sodalizio (diversamente non si comprenderebbe l’invito di FERRARA Sebastiano a minimizzarne la partecipazione), la posizione dell’imputato appare contrassegnata da una evidente condizione di subalternità rispetto a FERRARA Sebastiano e agli altri elementi più rappresentativi del sodalizio ed il ruolo concretamente assunto nell’episodio in esame, obiettivamente marginale, esprime uno spessore criminale ridotto rispetto a quello dei coimputati.

Ad opposte conclusioni, sul piano della responsabilità, deve pervenirsi per quanto concerne gli altri due imputati TAMBURELLA Rosario e MANGANARO Salvatore, per il secondo anche in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ma per entrambi dovendosi prendere atto della assoluta insufficienza degli elementi emersi a loro carico in dibattimento.

FERRARA Sebastiano ha accusato il suo ex-affiliato TAMBURELLA Rosario di avere svolto un ruolo analogo al proprio, poiché costui sarebbe stato incaricato di fare da vedetta all’interno dell’area di servizio adiacente allo svincolo autostradale di Tremestieri, mentre FERRARA presidiava, sempre allo scopo di avvistare l’autovettura su cui avrebbe dovuto viaggiare RIZZO Rosario, la S. S. 114; il parallelismo è stato ulteriormente sottolineato da FERRARA, perché, così come lui stesso si sarebbe fatto accompagnare da CURATOLA, completamente all’oscuro dello scopo dell’appostamento, accanto al TAMBURELLA, nella medesima situazione di ignoranza degli scopi dell’attesa, si sarebbe trovato un altro elemento del gruppo, MANGANARO Salvatore. A TAMBURELLA ha poi fatto cenno TURRISI Antonino nei termini già illustrati, e con minore precisione di quanto non avesse fatto nel corso delle indagini preliminari (in occasione delle dichiarazioni del 22.4.1995), ed anche MARCHESE, ancora una volta a disagio con la memorizzazione dei cognomi, tra i partecipanti ha indicato un elemento del gruppo “Ferrara” residente a Messina, ma nativo di Enna (“… un’altra persona che in questo momento non ricordo il nome, in questo momento, comunque era nativo di Enna, questo qua, che vive a Messina, che apparteneva al gruppo, gruppo “Ferrara”, … ”), indicazione che è agevole ricondurre al TAMBURELLA (che effettivamente, pur risiedendo a  Messina, è nato ad Assoro, in provincia di Enna, il 29 aprile 1959).

Il Pubblico Ministero, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità, ha spiegato la circostanza che nessuno degli altri affiliati abbia fatto cenno al ruolo di TAMBURELLA con il fatto che essi potevano anche essere all’oscuro dell’affidamento dell’incarico da parte di FERRARA Sebastiano, magari avvenuto per iniziativa di quest’ultimo poco prima dell’appostamento e dopo la distribuzione dei compiti principali. E tuttavia la spiegazione non convince e la mancata menzione del nome di TAMBURELLA da parte degli altri collaboratori assume rilievo in senso diverso, perché, posto che l’appostamento di TAMBURELLA sarebbe stato finalizzato allo stesso scopo, quello cioè di registrare il passaggio di RIZZO Rosario, evidentemente nell’ipotesi che la sua autovettura lasciasse l’autostrada allo svincolo di Tremestieri per fare rientro a Santa Lucia percorrendo nuovamente in direzione del centro di Messina la S. S. 114, è logico ritenere, anche se il punto non ha formato oggetto di particolare approfondimento, che FERRARA fosse appostato sul versante opposto della S. S. 114, cioè sul tratto che è posto a nord del bivio per S. Lucia, allo scopo di intercettare il RIZZO nel caso in cui avesse fatto ritorno a S. Lucia dalla città percorrendo non l’autostrada ma la via Consolare Valeria e quindi la S. S. 114: sicché, a meno di non volere ipotizzare, ma al di fuori di qualsiasi appiglio nelle risultanze dibattimentali, che TAMBURELLA, avvistato il RIZZO, dovesse precipitarsi ad avvisare FERRARA perché questi a sua volta andasse a dare il segnale ai complici appostati (ma la tortuosità del percorso e la scarsa congruenza di un tale programma si commenta da sé, dato anche il rischio di non riuscire in tal modo ad anticipare il passaggio di RIZZO Rosario), non poteva scartarsi a priori l’eventualità che fosse proprio TAMBURELLA a dovere accorrere presso i killer per segnalare l’imminente transito di RIZZO Rosario, ed a questo punto è evidente che costoro avrebbero dovuto essere in precedenza preparati ad una tale eventualità e sapere che anche TAMBURELLA, otre che FERRARA, avrebbe potuto segnalare l’arrivo di RIZZO Rosario. Tutto ciò esclude la plausibilità di un coinvolgimento dell’imputato noto al solo FERRARA Sebastiano, mentre la conferma dell’accusa proveniente dalla indicazione di MARCHESE Mario, anche a volere prescindere dai limiti intrinseci delle sue dichiarazioni, ha modesta portata probatoria, perché concerne genericamente la sola partecipazione al fatto, senza alcuna indicazione sul ruolo particolare che l’affiliato di FERRARA, residente a Messina ma nativo di Enna, sarebbe stato chiamato a svolgere.

La situazione si presenta ancora più problematica per l’accusa con riferimento alla posizione di MANGANARO Salvatore, come ha riconosciuto anche il Pubblico Ministero ritenendo insufficienti gli elementi a suo carico.

Anche per MANGANARO va evidenziato il pericolo che FERRARA Sebastiano abbia deliberatamente, ed in ossequio al suo programma iniziale, minimizzato il suo ruolo, mentre non può non sottolinearsi, come per CURATOLA, la scarsa plausibilità di una sua inconsapevole presenza al fianco di TAMBURELLA Rosario durante l’attesa del passaggio di RIZZO Rosario. E tuttavia, scartate le accuse nei suoi confronti relative al furto del camion (inconsistenti come quelle ipotizzabili a carico di CURATOLA), le dichiarazioni di FERRARA Sebastiano, pur con tutti i limiti indicati, si presentano come l’unica fonte relativa alla posizione di MANGANARO Salvatore, ed in ogni caso esse sono insufficienti a fondare una affermazione di responsabilità.

Infatti è apparente la conferma proveniente da MARCHESE Mario, il quale, in seguito alla contestazione, ha indicato MANGANARO Salvatore (in dibattimento lo ha talvolta chiamato “Mangano”) tra i responsabili del delitto, ma con il compito (ben diverso da quello ipotizzabile in base alle parole di FERRARA) di prendere parte alla sparatoria e di sistemare il camion al centro della strada all’arrivo di RIZZO Rosario. Ancora più modesto è il valore delle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, che, assente da Messina nel momento in cui fu commesso l’attentato, si è limitato a confermare dopo la contestazione di avere dichiarato, per averlo appreso de relato, che al delitto aveva preso parte uno dei fratelli MANGANARO (“non ricordo se Rosario o Salvatore”). Sicché, nell’insufficienza degli elementi di accusa a suo carico, si impone anche l’assoluzione di MANGANARO Salvatore da tutti i delitti a lui ascritti al capo 33 dell’imputazione.

Per la concreta commisurazione della pena con riferimento agli imputati condannati si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1] Cass. S. U. 14 febbraio 1996, Mele.

[2] Cass. S. U. 12 ottobre 1993, Cassata.

[3] Cass. 12 novembre 1997, Tair; Cass. 15 aprile 1998, Pilato.

[4] Cass. 28 aprile 1997, Matrone ed altri, in Cass. pen., 1998, 1294; Cass. 17 maggio 1994, PM e Caparrotta.