Con riferimento al capo di imputazione in esame
(capo 52 della richiesta di rinvio a giudizio) il GUP ha emesso sentenza di non
luogo a procedere in favore di Bucalo Orazio, sulla scorta della triplice
considerazione che l’unica fonte di accusa nei suoi confronti era costituita
dalle dichiarazioni del coimputato CURRÒ Luigi, che costui aveva
successivamente ritrattato le sue dichiarazioni nel corso dell’udienza
preliminare, e che, infine, il tipo di coinvolgimento addebitato al Bucalo
(avere, insieme allo stesso Currò, accompagnato Mulé Giuseppe, qualche ora
prima dell’omicidio, presso l’abitazione di LEARDO Luigi) non autorizzava a
considerare il Bucalo concorrente nel delitto, ma, al massimo, consapevole
dell’imminente consumazione dell’omicidio.
Gaetano Catanzaro, confidenzialmente inteso Tanino, era uno degli esponenti di spicco del gruppo “Mancuso”,
un elemento la cui autorevolezza all’interno del gruppo è attestata da molte
delle dichiarazioni trasfuse nella pagine del processo come è stato ampiamente
messo in luce nell’ambito della ricostruzione della causale e delle modalità
dell’attentato commesso ai suoi danni il 23 luglio 1991 (v. l’analisi delle
risultanze relative al capo 27).
MANCUSO Giorgio ha inserito il Catanzaro nel
ristretto gruppo dei suoi accoliti più affidabili, sulla cui fedeltà aveva
potuto contare soprattutto in occasione del traumatico passaggio di consegne al
vertice del gruppo “Leo”, allorché il MANCUSO, liberatosi di Leo Giuseppe
il 6 settembre 1990 secondo le modalità più volte ricordate, aveva assunto le
redini del sodalizio ed aveva dovuto affrontare le pericolose velleità di
vendetta del piccolo gruppo di coloro che erano rimasti fedeli al vecchio capo
defunto e si erano riuniti attorno al fratello di lui Giovanni (v. la
ricostruzione della vicenda soprattutto nell’ambito dell’analisi delle
risultanze relative all’omicidio di Brigandì Antonino, capo 11).
Testimoniando il proprio attaccamento personale al Catanzaro, MANCUSO ha
espresso in dibattimento (ud. 22.1.1999) tutto il suo rammarico per
l’uccisione, collegando all’omicidio dell’amico l’unica reazione
significativa posta in essere dal suo gruppo, ormai unito a quello di RIZZO
Rosario, dopo quasi un anno nel corso del quale aveva semplicemente subito
l’iniziativa degli avversari (“Allora
arrivando a un certo punto, ammazzarono anche Catanzaro Gaetano. Catanzaro
Gaetano era una persona che io ci tenevo moltissimo, era molto amico mio, ma non
a livello malavitoso, anche a livello personale. In quella situazione mi venne
riferito dai miei amici che sospettavano della morte del Catanzaro, che aveva
fatto parte …, in sostanza aveva dato delle informazioni o aveva fatto il
segnale … - poi al Catanzaro gli sono scomparse anche delle armi che lui
custodiva ferme in un posto - che c’era il coinvolgimento di Mazzeo Roberto.
Questa cosa mi fu detta a colloquio da mio cognato. Allora io decisi di fare
ammazzare Mazzeo Roberto.”).
L’appartenenza al circuito criminale stava
peraltro per essere fatale al Catanzaro già in almeno due precedenti occasioni:
risulta dagli atti acquisiti relativi al processo Peloritana
Uno che per il tentato omicidio di Catanzaro Gaetano avvenuto in Messina il
12 gennaio 1984 sono stati condannati in primo grado D’Arrigo Marcello e
SPARACIO Luigi (capi 17 e 18 del decreto che dispone il giudizio); per un altro
attentato ai danni dello stesso Catanzaro, verificatosi in data 11 luglio 1983,
si procedeva originariamente nell’ambito della Peloritana Due a carico di PARATORE Vincenzo, Crocè Giuseppe e
FERRANTE Santi, questi ultimi due arrestati nel luglio 1995 (v. capo 69
dell’ordinanza di custodia cautelare, pp. 331 – 332, successivamente oggetto
del provvedimento di separazione del GUP citato nel corso dell’esposizione
dello svolgimento del processo). Probabilmente in occasione di uno dei due
agguati il Catanzaro aveva subito le lesioni da cui erano residuati postumi
invalidanti permanenti alla funzione visiva (la perdita di un occhio, come ha
precisato il teste D’Andrea Benito escusso all’udienza del 19.12.1997), che
gli impedivano di guidare bene (come ha dichiarato lo stesso MANCUSO
all’udienza del 22.1.1999 riferendo in merito all’omicidio di Di Blasi
Domenico).
L’omicidio in esame avvenne intorno alle ore
10,10 dell’8 marzo 1992, quando alcuni killer armati e travisati ferirono
mortalmente Gaetano Catanzaro esplodendogli contro numerosi colpi di pistola
all’interno del bar D’Andrea sito nel villaggio Aldisio. Qualcuno dei
numerosi soggetti presenti al fatto comunicò immediatamente alla Centrale
Operativa della Questura di Messina che si era verificata una sparatoria e
subito intervenne sul posto personale della Sezione Volanti, che accertò quanto
era avvenuto poco prima e provvide a compiere la rituale attività diretta ad
assicurare le fonti di prova ed a conservare le tracce e le cose pertinenti al
reato.
In ordine a questa prima attività di indagine sono
stati escussi al dibattimento l’agente Eva Perez (v. la deposizione
all’udienza del 16.1.1998) che prestava servizio presso la sala operativa
della Questura e raccolse la prima segnalazione telefonica dell’agguato
mortale; l’ispettore Giuseppe Amato della Questura di Messina (vedi la
deposizione all’udienza del 19.12.1997), che effettuò il sopralluogo e
coordinò l’attività delle forze dell’ordine giunte sul posto teatro del
delitto; gli assistenti Tommaso Benanti e Vincenzo Mancini (vedi la deposizione
all’udienza del 19.12.1997) che appartenevano alla Sezione Volanti e
intervennero nell’immediatezza del fatto; l’agente Salvatore Catalfamo (vedi
la deposizione all’udienza del 19.12.1997) che apparteneva al Gabinetto di
Polizia Scientifica della Questura ed eseguì i rilievi tecnici. Va, in
particolare, ricordata la deposizione dell’ispettore Amato, il quale ha
riferito che, recatosi presso il bar D’Andrea del villaggio Aldisio, accertò
che la vittima dell’attentato era tale Gaetano Catanzaro, personaggio molto
noto alle forze dell’ordine ed abitante in quel quartiere.
Il corpo privo di vita del Catanzaro venne
rinvenuto (vedi anche il verbale di sopralluogo eseguito da personale del
Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Messina, alle ore 11,00
dell’8 marzo 1992, che precedeva originariamente un fascicolo di rilievi
fotografici che non si trova allegato agli atti) all’interno di un ambiente di
piccole dimensioni comunicante con il bar ed adibito a sala giochi, dal quale si
poteva accedere, attraverso una porta in ferro, trovata, però, al momento del
sopralluogo, chiusa e serrata, ad un cortiletto esterno. Oltre al Catanzaro, era
stato accidentalmente ferito anche un altro giovane, che si trovava
all’interno della medesima sala, intento a giocare con dei video games e che
all’arrivo delle forze dell’ordine già era stato condotto presso un vicino
nosocomio per le opportune cure. Il teste ha continuato dicendo di aver appreso
che gli attentatori, dopo aver eseguito l’omicidio, fuggirono a bordo di
un’autovettura Fiat UNO di colore
grigio, della quale taluno dei presenti riuscì ad annotare il numero di targa,
attraverso cui si riuscì a risalire al proprietario, che ne aveva denunciato il
furto qualche giorno prima. Davanti all’ingresso del bar, a circa due metri
dalla porta, fu rinvenuto un bossolo appartenente ad una cartuccia
presumibilmente calibro 9 Parabellum, mentre all’interno della sala nella quale si trovava il corpo del
Catanzaro furono rinvenuti dei frammenti di ogiva e, sotto il braccio destro
della vittima, una ogiva per revolver
calibro 38 con frammenti di capelli, tutti oggetti che furono sequestrati e
trasmessi all’autorità giudiziaria costituendo corpi di reato (vedi decreto
di convalida di sequestro in atti datato 10.3.1992).
L’epoca e le cause della morte del Catanzaro, i
mezzi che la produssero, il numero e la direzione dei colpi, il tipo ed il
calibro delle armi usate e la distanza di sparo sono stati accertati dal medico
legale, dott.ssa Patrizia Gualniera, la quale, escussa all’udienza del
28.2.1998, ha riferito (vedi anche relazione di consulenza medico – legale,
microchimica e balistica acquisita agli atti del processo ed allegata alla
carpetta degli atti relativi al capo 34) che la morte del Catanzaro si verificò
tra le ore 10,00 e le ore 10,30 del giorno 8 marzo 1992 e fu causata da arresto
cardiocircolatorio in soggetto con ferite d’arma da fuoco al capo, al tronco e
agli arti superiori, che avevano causato lesioni vitali dell’encefalo, del
cuore e del polmone sinistro e di organi pelvici. Più precisamente il Catanzaro
venne attinto da dieci colpi di arma da sparo a canna corta, documentati da
dieci fori di entrata e da sette fori di uscita con tre proiettili ritenuti, due
dei quali rinvenuti nel corso dell’esame autoptico, mentre alcuni proiettili
venivano trovati nei tessuti indossati dalla vittima. All’interno dei tessuti
molli della spalla destra veniva trovata la medaglietta che il Catanzaro portava
al collo, che evidentemente, centrata da uno dei colpi, era stata spinta come un
proiettile secondario all’interno del corpo della vittima. Altre lesioni
riscontrate sulla superficie esterna del cadavere furono invece attribuite alle
escoriazioni prodotte dai frammenti del vetro dello schermo di uno dei
videogiochi raggiunto e mandato in frantumi da uno dei colpi esplosi dai sicari.
Si accertò poi che due dei colpi che avevano raggiunto al vittima, uno dei
quali attinse il soggetto alla nuca con direzione dall’indietro in avanti e
l’altro colpì il Catanzaro alla superficie anteriore dell’emitorace di
sinistra, furono esplosi da distanza ravvicinata, inferiore a cinquanta
centimetri.
L’altro giovane che si trovava casualmente
all’interno della sala davanti ad uno dei videogiochi ed identificato in Santo
Romeo, all’epoca dei fatti quasi tredicenne, rimase, invece, ferito alla
caviglia e dovette sottoporsi ad intervento chirurgico per l’estrazione di
alcune schegge di proiettile (vedi le deposizioni di Santo Romeo e del padre
Letterio Romeo, escussi all’udienza del 19.12.1997).
La ricostruzione della dinamica dell’azione
omicidiaria si presenta piuttosto complessa, per le numerose incertezze
manifestate dai testimoni e per la contraddittorietà delle loro dichiarazioni,
sicché, dopo l’assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
sentiti in merito all’episodio, si è resa necessaria, allo scopo di chiarire
una serie di punti oscuri, una nuova audizione dei testi D’Andrea Benito e
Romeo Letterio, e la convocazione del collaboratore di giustizia COSTANTINO
Giovanni, di cui è stata accertata la presenza accanto al Catanzaro
all’interno del bar, nel momento in cui sopraggiunsero gli attentatori.
È stato infatti inequivocabilmente accertato che
quella domenica mattina, poco dopo le ore 10, Catanzaro Gaetano aveva fatto
ingresso al bar D’Andrea, come il titolare di quest’ultimo (escusso
all’udienza del 19.12.1997) è stato costretto ad ammettere in seguito alla
contestazione, in compagnia di COSTANTINO Giovanni, ed ai due era stato offerto
un caffè da tale De Francesco, persona che il D’Andrea ha indicato come padre
di Paolo, un giovane da poco arrestato per l’omicidio di Giorgio Arezio
(trattasi evidentemente del genitore del collaboratore di giustizia sentito in
dibattimento soprattutto sulla vicenda del precedente attentato a Catanzaro
Gaetano e su quella connessa della scomparsa e dell’uccisione di Bombara
Giuseppe).
De Francesco Giovanni, originariamente indicato
nella lista del Pubblico Ministero, ma concretamente mai sentito per un disguido
prima dell’udienza del 10 maggio 1999, ha dichiarato che stava per lasciare il
locale dopo avere consumato il proprio caffè quando aveva incontrato il
Catanzaro a cui si accompagnava COSTANTINO Giovanni, inteso Stanlio, ai quali, rientrato di nuovo nel bar, aveva offerto un caffè
o una bevanda. Mostrando di avere serbato un ricordo almeno in parte molto
nitido legato a precisi riferimenti fattuali (testualmente ha affermato “è
una giornata che non potrò dimenticare mai quella”), il testimone ha poi
aggiunto che si era appena congedato con una certa fretta dagli altri due
soggetti sopra indicati, dovendo recarsi a casa della nuora, e si trovava ancora
sull’uscio del bar D’Andrea, quando giunsero gli attentatori mascherati, i
quali lo spinsero e lo fecero cadere per terra proprio sulle scale
dell’ingresso. La precisa localizzazione, effettuata dal teste, del punto nel
quale egli cadde ed il chiaro ricordo, puntualmente confermato dalle parole del
COSTANTINO (esaminato sull’episodio all’udienza del 30.4.1999), di essersi
allontanato lasciando gli altri due soggetti, con i quali aveva consumato un
caffè, all’interno del bar, sono, invero, elementi che conferiscono alle
dichiarazioni del De Francesco un pregnante valore probatorio ed inducono a
ritenere che, verosimilmente, le dichiarazioni parzialmente difformi di Benito
Pantaleo D’Andrea, titolare dell’omonimo bar, secondo cui i tre personaggi
suddetti erano già usciti dal suo locale all’arrivo degli aggressori, siano
il frutto di un cattivo ricordo dovuto al lungo tempo trascorso dai fatti ed
alla concitazione seguita all’attentato, specie se si considera che esse non
trovano corrispondenza nelle affermazioni rese dallo stesso D’Andrea agli
organi inquirenti subito dopo il fatto (ed oggetto di contestazione in occasione
della seconda audizione del D’Andrea all’udienza del 30.4.1999).
Parimenti può ritenersi certo che il Catanzaro era
giunto in quel luogo poco tempo prima e, comunque, successivamente al COSTANTINO,
al quale si unì solo davanti al bar D’Andrea. Ciò è stato sostenuto dallo
stesso Giovanni COSTANTINO (“sono andato
al bar, ho preso un caffè e poi è arrivato Catanzaro”), e trova
inequivocabile riscontro nelle dichiarazioni, perfettamente collimanti in ogni
particolare, rese da Giovanni De Francesco agli inquirenti il giorno stesso
dell’omicidio. Il teste disse, infatti, al personale della Squadra mobile che
lo sentì subito dopo il fatto, che egli aveva già sorbito una consumazione
insieme a Giovanni COSTANTINO all’interno del bar D’Andrea e si stava
allontanando dal locale, quando giunse il Catanzaro, il quale lo invitò a
tornare indietro per prendere un caffè insieme a lui. Il teste non ha, invero,
ribadito, nel corso della sua deposizione dibattimentale, tale versione dei
fatti, ma ha dovuto, comunque, ammettere, in seguito alla contestazione di un
difensore, che il suo ricordo degli avvenimenti non poteva essere preciso come
quello che aveva nel tempo immediatamente successivo all’omicidio, sicché non
può dubitarsi che le sue originarie affermazioni agli inquirenti, formalmente
contestategli al dibattimento, siano ben più affidabili di quelle rese
successivamente davanti a questa Corte a diversi anni di distanza dai fatti.
Altrettanto pacifica può dirsi un’altra
circostanza, emergente da quanto rilevato all’atto del sopralluogo e da ciò
che hanno riferito i testimoni oculari, e cioè che, quando Gaetano Catanzaro
vide gli aggressori, cercò invano rifugio nell’attigua sala giochi. Ciò non
è stato affermato esplicitamente dal De Francesco, che, visti gli aggressori da
terra, si allontanò subito in direzione dell’autovettura parcheggiata nei
pressi del bar (“…appena ho percepito
subito quello che stava accadendo, ho aperto la macchina e me ne sono andato.
Dove sono andati io non glielo so dire, glielo potrà dire chi è che c’era
dentro il bar e chi è rimasto.”), ma risulta chiaramente dalla
deposizione di COSTANTINO Giovanni, in proposito molto preciso, che ha ricordato
di essersi a sua volta nascosto dietro il bancone del locale, mentre i killer
inseguivano il Catanzaro nella sala giochi ed intenti a “finire” la vittima
non si accorgevano della sua precipitosa fuga all’esterno del locale.
Maggiori incertezze sorgono in ordine al numero degli attentatori.
Nondimeno, dall’esame degli elementi probatori acquisiti in atti può
desumersi, con elevata probabilità, che l’azione esecutiva fu compiuta da tre
persone. Tale numero è stato indicato, infatti, anche se implicitamente, da
Benito Pantaleo D’Andrea, quando venne sentito lo stesso 8 marzo 1992, subito
dopo il fatto, dagli inquirenti che si occupavano del caso. A costoro il teste
disse, con adeguata precisione, venuta, viceversa, meno nel corso della incerta
e, come tale, meno affidabile deposizione dibattimentale, che “dei
killer ricordo che uno dei tre era alto all’incirca sul 1,75 – 1,80 ed
indossava un giaccone di colore scuro, mentre degli altri non so indicarvi
nulla, tranne che erano tutti travisati con passamontagna di colore scuro”
(vedi verbale di sommarie informazioni rese dal D’Andrea l’8 marzo 1992,
alle ore 12, ed acquisito agli atti del dibattimento in quanto utilizzato per le
contestazioni all’udienza del 30.4.1999). Analogamente, Letterio Romeo, che al
momento del fatto si trovava a bordo della propria autovettura non molto
distante dal bar D’Andrea, in attesa del figlio che si attardava a giocare con
dei video games nella saletta dove poi avvenne l’omicidio, dichiarò agli
inquirenti, subito dopo il fatto, di aver visto tre persone uscire dal bar
travisate (con “calzamaglia di colore nero”) poco dopo gli spari, mentre al
dibattimento il teste, anch’egli richiamato ai sensi dell’art. 507 c. p. p.
per alcuni chiarimenti, è stato molto più incerto, trincerandosi dietro il
fatto di non mantenere più un ricordo preciso degli avvenimenti ed asserendo,
in modo tanto vago quanto insoddisfacente, che gli attentatori “due, tre erano. […] Ce n’erano qualche due, mi sembra”.
Apparentemente contrastanti con le suesposte dichiarazioni sono, viceversa,
quelle di Giovanni De Francesco, il quale ha affermato di avere notato, subito
dopo essere stato scaraventato a terra dai killer, due persone mascherate, le
quali tenevano delle grosse pistole in mano. Tale deposizione non può assumere,
tuttavia, grande rilievo sia perché è certo che il teste ebbe una percezione
talmente rapida degli eventi che si stavano svolgendo davanti ai suoi occhi (o
forse meglio, al di sopra della sua testa, posto che l’irruenza dei sicari ne
aveva provocato la caduta), da non consentirgli oggi di ricordare con precisione
tutti i particolari del fatto (il teste ha, ad esempio, affermato che gli
attentatori avevano delle “pistole
piatte, come ce l’hanno i carabinieri, la polizia”, e sicuramente non
delle pistole a tamburo, le quali possiedono la caratteristica di non espellere
i bossoli esplosi, mentre è certo il contrario, come può desumersi, tra
l’altro, dal fatto che sul luogo dell’agguato venne rinvenuto un solo
bossolo per pistola a fronte di numerosi proiettili), sia, soprattutto, perché
il De Francesco non seguì l’intero svolgimento dell’azione delittuosa,
avendo egli stesso affermato che fuggì immediatamente, non appena vide, da
quella posizione non ideale, le persone travisate ed armate, ed iniziò a
sentire i primi spari quando già si trovava a bordo della propria autovettura,
sicché non può escludersi che un terzo attentatore, da lui non notato, abbia
seguito a breve distanza i primi due, così come sostanzialmente affermato dal
COSTANTINO. Allo stesso modo, il teste Agatino Parisi, assistente di polizia
escusso all’udienza del 19.12.1997, che si trovava casualmente a circa trenta
metri di distanza dall’ingresso del bar D’Andrea, intento a chiacchierare
con un ex compagno di lavoro e che probabilmente fu l’autore della prima
segnalazione e della indicazione del numero di targa dell’autovettura dei
sicari (teste Perez, ud. 16.1.1998), ha dichiarato di aver visto solo due
soggetti, travisati con sottocaschi, scendere da un autoveicolo Fiat
UNO di colore grigio, entrare nel bar D’Andrea e, dopo gli spari, uscire
con le pistole ancora in pugno e ritornare in auto, dove li attendeva un terzo
complice, insieme al quale si dileguarono. Anche tali affermazioni non possono,
tuttavia, da sole, far propendere per la tesi secondo la quale gli attentatori
furono solamente due, poiché non può escludersi che, per la concitazione del
momento, il teste non abbia avuto una corretta percezione dei fatti, ancorché
egli abbia sostenuto la suesposta circostanza con particolare convinzione e
l’avesse a suo tempo trasfusa nell’annotazione di servizio trasmessa alla
Squadra mobile che svolgeva le indagini. Che a sparare furono tre armi,
verosimilmente impugnate da tre persone diverse (apparendo poco plausibile
l’ipotesi che uno solo degli aggressori impugnasse due pistole), induce a
ritenerlo anche la considerazione della tipologia dei proiettili rinvenuti nel
corso dell’autopsia, che l’esame metrico e ponderale dimostrò appartenere a
cartucce calibro 9 mm IMI o 9 ´
21 IMI, calibro 38 Special del tipo Wad cutter, e calibro 38.
Occorre, infine, soffermarsi brevemente sulla
deposizione di Giovanni COSTANTINO, che all’epoca dell’omicidio era
profondamente inserito nella criminalità organizzata messinese, appartenente al
gruppo di MANCUSO Giorgio, di cui aveva sposato la sorella, mentre al
dibattimento è stato sentito nella nuova veste di collaboratore di giustizia,
dapprima all’udienza del 18.12.1998 sui capi di imputazione per i quali era
stato inizialmente indicato dal Pubblico Ministero, e poi all’udienza del
30.4.1999, in seguito all’ammissione del suo esame ai sensi dell’art. 507 c.
p. p. dopo che in dibattimento era emersa la circostanza certa della sua
presenza al fianco di Catanzaro al momento dell’omicidio. Il COSTANTINO riferì,
invero, agli inquirenti, nell’immediatezza dei fatti, che gli attentatori
erano due e che uno solo di essi impugnava un’arma, mentre al dibattimento ha
sostenuto di avere affermato in precedenza delle fandonie, poiché si era
attenuto ad un tipico codice di comportamento mafioso, che imponeva di non
collaborare in alcun modo con le forze dell’ordine, e, se possibile, di
ostacolare le investigazioni (per “depistare”
ha testualmente affermato il COSTANTINO). Sebbene poi avesse iniziato a
collaborare il 21 gennaio 1995, non era stato mai sentito in merito
all’episodio durante le indagini preliminari. Orbene, la giustificazione
fornita dal COSTANTINO per il contrasto esistente tra le sue più recenti
dichiarazioni e quelle rese subito dopo il fatto appare del tutto plausibile, in
quanto è certo che egli disse inizialmente il falso agli inquirenti, in
considerazione del fatto che gli attentatori fecero sicuramente uso di più armi
e non di una sola pistola, secondo quanto sembra, viceversa, doversi arguire dal
suo originario racconto, sicché l’unica plausibile ragione di una simile
alterazione della realtà può rinvenirsi proprio nell’intento di sviare le
forze dell’ordine. Esaminando, poi, il contenuto delle più recenti
dichiarazioni del COSTANTINO, che con la scelta collaborativa si è allontanato
dall’ambiente criminale di appartenenza e non può, pertanto, ritenersi più
vincolato dalla legge dell’omertà, va sottolineato che la ricostruzione della
dinamica del delitto offerta al dibattimento, pur presentando qualche elemento
di incertezza, risulta incompatibile con l’ipotesi che al fatto abbiano
partecipato meno di tre persone. Il collaboratore non ha, infatti, indicato con
assoluta sicurezza il numero degli aggressori (ha detto “tre
o quattro”), ma ha, comunque, fornito elementi, in base ai quali potere
affermare che costoro, tutti armati e travisati con cappucci di colore scuro ed
uno vestito con un ampio giaccone di colore scuro, dovettero essere almeno in
tre, se è vero che due di essi inseguirono il Catanzaro all’interno della
sala da gioco, dove la vittima, che ben conosceva il locale, cercò di trovare
salvezza, forse nella speranza di poter fuggire attraverso la porta che si
apriva verso il cortile posteriore, mentre un terzo rimase davanti al bar e solo
successivamente entrò anche lui nella suindicata saletta per dare manforte ai
complici, probabilmente dopo avere abbandonato il proposito di dirigere l’arma
nei confronti dello stesso COSTANTINO. Ha aggiunto quest’ultimo che mentre i
killer ancora sparavano egli si era allontanato dal bar dopo avere scansato nei
pressi dell’ingresso un ragazzino ferito ad un piede, senza notare se vi fosse
un’autovettura in attesa fuori dal locale e rifugiandosi nelle vicinanze
all’interno di un portone. COSTANTINO ha dichiarato inoltre che il Catanzaro
per il timore di attentati era solito dormire in località sempre diverse (Gravitelli,
Rometta), e che in quel periodo frequentava la vittima con grande assiduità: il
giorno precedente erano stati insieme fino alle tre del mattino, e si erano dati
appuntamento per le dieci del giorno successivo, allorché COSTANTINO passò a
bordo della sua Fiat CROMA dalla casa
della madre del Catanzaro, e quest’ultimo, che doveva ancora finire di
prepararsi, lo invitò a precederlo presso il bar D’Andrea ubicato a qualche
centinaio di metri. Catanzaro aveva pernottato presso la madre perché la
mattina dell’8 marzo avrebbe dovuto incontrarsi con tale Calderone, che
gestiva un’impresa di pompe funebri e, avendo subito un furto in abitazione,
si era rivolto a Catanzaro per recuperare la refurtiva. Anche se sul punto
COSTANTINO è stato poco chiaro, è sembrato di capire che in seguito
all’interessamento di Catanzaro si era attivato per il recupero SARNATARO
Santo, che abitava al villaggio Aldisio, frequentava Catanzaro ed il cui
fratello era stato ucciso da Trischitta Pietro e GIORGIANNI Salvatore mentre si
trovava insieme allo stesso COSTANTINO (trattasi evidentemente della vicenda
dell’omicidio di Sarnataro Sabatino e del contestuale tentato omicidio di
COSTANTINO Giovanni, avvenuti in Messina il 16 luglio 1989, per la quale in
esito al giudizio di primo grado del processo scaturito dalla Peloritana
Uno sono stati condannati SPARACIO Luigi, GIORGIANNI Salvatore e Trischitta
Pietro). SARNATARO si era a sua volta rivolto ad un amico, anche lui
tossicodipendente, tale CALABRÒ Salvatore, che avrebbe dovuto fargli avere il
compendio del furto consumato presso l’abitazione di Calderone, ed un paio di
giorni prima dell’omicidio Catanzaro e SARNATARO avevano concordato
l’appuntamento della domenica mattina, a cui avrebbe dovuto presenziare anche
Calderone con il quale effettivamente COSTANTINO e Catanzaro ebbero il tempo di
prendere un caffè. Va peraltro notato che in un primo momento COSTANTINO ha
affermato che dell’appuntamento era stato informato anche CALABRÒ Salvatore,
e deve rilevarsi che con tale Calderone Rocco presso il bar D’Andrea aveva
quella mattina un appuntamento anche Romeo Letterio, il padre del giovane ferito
accidentalmente alla caviglia nel corso della sparatoria: anche se non è dato
sapere se si trattasse di un omonimo o della stessa persona con cui si erano
incontrati il COSTANTINO ed il Catanzaro poco prima dell’agguato.
Il funzionario della Squadra Mobile Carmelo
Gugliotta, escusso all’udienza del 9.1.1998, ha riferito in ordine alle
indagini svolte dal suo ufficio a seguito dell’omicidio in esame. Il teste ha,
in particolare, fornito notizie sul Catanzaro, che era soggetto conosciuto dalle
forze dell’ordine a causa dei suoi numerosi precedenti penali e per il fatto
che era stato vittima di altri attentati. In considerazione di ciò e delle sue
frequentazioni, lo si riteneva inserito prima nel clan diretto da Pippo Leo, che
operava proprio al villaggio Aldisio, dove il Catanzaro era cresciuto e abitava,
e poi nel clan diretto da MANCUSO Giorgio, quando quest’ultimo, nel 1990,
prese il posto del Leo, che era stato ucciso, alla guida del clan. Il Catanzaro
si accompagnava, infatti, sovente con MANCUSO Giorgio ed era stato più volte
fermato insieme a Giovanni COSTANTINO, cognato del MANCUSO, che era con lui
anche il giorno in cui venne ucciso. In proposito appare significativa anche la
deposizione dell’ispettore Ettore Sciacca, escusso all’udienza del
19.12.1997, il quale ha riferito di essersi recato, nel corso delle indagini e
su incarico dei propri superiori, a seguire i funerali del Catanzaro e di avere
così notato che vi parteciparono numerose persone ritenute inserite nel clan
“Mancuso - Rizzo”, come Ignazio Rizzo, Giovanni COSTANTINO e Rosario RIZZO
(quest’ultimo vi prese parte per pochissimo tempo).
Sempre nel corso delle indagini seguite
all’omicidio fu rinvenuta, il giorno dopo il fatto, nei pressi di forte
Petrazza, su una collinetta tra Bordonaro e villaggio Camaro, l’autovettura Fiat
UNO usata dagli attentatori, completamente bruciata e rubata il 25 febbraio
precedente a tale Letterio Gulletta che aveva denunziato il furto presso la
stazione dei carabinieri di Camaro (vedi sul punto le deposizioni dei
marescialli Massimo Muzzupappa e Paolo Novena, nonché del brigadiere Giovanni
Benedetto, tutti escussi all’udienza del 19.12.1997, i quali rinvennero
l’autovettura bruciata, e la deposizione del proprietario del veicolo,
Letterio Gulletta, che ha brevemente ricordato, sempre all’udienza del
19.12.1997, il furto subito). Le targhe dell’autovettura (ME 539301), che
erano state tolte e gettate a terra, erano tuttavia perfettamente leggibili
(come si desume dal verbale di rinvenimento e sequestro delle ore 20,35 del
9.3.1992).
Va, infine, ricordato che gli inquirenti
eseguirono, qualche giorno dopo il fatto, l’11.3.1992, una perquisizione
domiciliare nell’abitazione di LA TORRE Guido, all’esito della quale si
procedette al sequestro di un giaccone da uomo di colore nero, in quanto
presumibilmente usato in occasione dell’omicidio del Catanzaro (vedi copia del
verbale di perquisizione e sequestro, del decreto di convalida di sequestro del
13.3.1992 e deposizione dell’ispettore Sciacca, il quale svolse, insieme a dei
colleghi, la suindicata attività di indagine). Furono, altresì, disposte ed
eseguite, da parte dei consulenti del Pubblico Ministero Claudio Gentile e
Giulio Cardia (escussi rispettivamente alle udienze del 19 e del 20 dicembre
1997) delle indagini microchimiche, dirette alla ricerca di eventuali residui di
sparo sull’indumento sequestrato e tale accertamento diede esito positivo,
poiché fu rilevata, sullo stub relativo
alla parte anteriore e alla manica sinistra, la presenza di “una
particella della classe univocamente indicativa dello sparo con arma da fuoco”,
perché contenente piombo, antimonio e bario (vedi anche le conclusioni della
relazione del 30.6.1992 redatta dai due consulenti, acquisita in atti).
Come può facilmente osservarsi, gli elementi di
conoscenza acquisiti dalle forze dell’ordine immediatamente dopo il delitto e
sui quali ci si è sino ad ora soffermati, non offrivano alcun concreto indizio
a carico di alcuno (il procedimento a carico di LA TORRE Guido, iscritto al n.
423/92 R. G. N. R., non andò oltre l’udienza preliminare), sicché fu solo
con l’avvento dei collaboratori di giustizia che fu possibile far luce
sull’omicidio e scoprirne gli autori. In ordine a tale delitto hanno, infatti,
reso dichiarazioni i collaboratori MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, LA TORRE
Guido, PIETROPAOLO Pasquale, ARNONE Marcello e FERRARA Sebastiano, i quali hanno
offerto una ricostruzione del fatto che ha consentito alla Pubblica Accusa di
formulare l’imputazione nei confronti dell’odierno imputato e di altri
soggetti, ottenendo che essa fosse sottoposta al vaglio dibattimentale. Secondo
l’ipotesi prospettata dall’accusa, della quale occorre verificare la
fondatezza, mandanti dell’omicidio furono Luigi SPARACIO e Mario MARCHESE,
mentre esecutori materiali furono Giuseppe Mulé, un soggetto appartenente al
clan MARCHESE, , nonché tre affiliati al clan SPARACIO, vale a dire Antonino De
Luca, Pasquale PIETROPAOLO e Guido LA TORRE, che fu alla guida del veicolo con
il quale gli attentatori si recarono sul luogo del delitto e dal quale si
allontanarono dopo la sua perpetrazione. Ruoli complementari sono quelli
attribuiti a LEARDO Luigi, CAPUTO Luigi, SARNATARO Santo e CURRÒ Luigi, gli
unici tra gli odierni imputati che non hanno ammesso le loro responsabilità,
non dovendo questa Corte più occuparsi, se non ai fini della ricostruzione
complessiva della vicenda, delle posizioni di Mulé Giuseppe e De Luca Antonino
chiamati a rispondere degli stessi addebiti in altra sede dopo i provvedimenti
di separazione indicati nella parte dedicata alla esposizione
dello svolgimento del processo.
Prima di passare all’esame delle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia, i quali hanno indicato le ragioni del delitto e
le persone che vi avrebbero partecipato, è opportuno, tuttavia, sulla base
degli elementi sin qui esaminati, fare qualche considerazione destinata ad
illustrare la matrice del delitto e ad anticipare valutazioni inerenti alla
sicura sussistenza della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 7 del
d. l. n. 152/91. È sufficiente, invero, un superficiale esame della vicenda
delittuosa per cogliere numerosi ed inequivocabili elementi indiziari, idonei a
connotare l’omicidio come mafioso. Le modalità plateali dell’occorso,
eseguito da più soggetti con l’uso di armi micidiali e con grande sicurezza
in pieno giorno ed in un luogo affollato, seminando il terrore tra i presenti e
senza timore alcuno di venire fermati ed arrestati, nonché la personalità
della vittima, certamente inserita ed in posizione di prestigio nella criminalità
organizzata cittadina, non possono, invero, lasciare alcun dubbio in ordine al
fatto che l’azione di sangue affondi le proprie radici in contrasti tra
sodalizi di tipo mafioso. L’omicidio, che costituisce la più efferata forma
di violenza, diventa, infatti, manifestazione concreta dell’intimidazione
mafiosa quando è, come nel caso di specie, perpetrato con modalità esecutive
tali da esprimere lo strapotere del sodalizio anche rispetto alle istituzioni
statali preposte al controllo del territorio e quando risulta strumento
spregiudicato per l’acquisizione e l’ampliamento delle attività legali ed
illegali gestite dall’organizzazione criminosa, determinando il vincitore o i
vincitori in quella che, non senza motivi, è stata spesso definita dagli stessi
protagonisti come una “guerra” per l’egemonia interna ed esterna al
sodalizio, quando assume, cioè, un significato strategico assicurando,
attraverso l’eliminazione o l’indebolimento dei clan rivali, le condizioni
necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del
gruppo.
Sono, pertanto, coerenti con quanto sin qui esposto
e, come tali, pienamente attendibili, le dichiarazioni di tutti i collaboratori
sentiti, i quali, confermando anche in questo caso quella che originariamente
era una intuizione degli organi investigativi rimasta priva di concreti sbocchi
processuali (LA TORRE Guido fu prosciolto in udienza preliminare), hanno
unanimemente affermato che l’omicidio di Catanzaro Gaetano fu una delle azioni
criminose perpetrate nell’ambito dello scontro sanguinoso esistente
all’epoca tra il clan “Mancuso”, al quale apparteneva la vittima, da un
lato, e gli altri clan cittadini, facenti capo a FERRARA, MARCHESE, GALLI e
SPARACIO, dall’altro lato. Ciò significa, alla luce di tutto ciò che si è
in precedenza messo in luce, che il delitto è riconducibile a quella sorta di
deliberazione di “guerra” che interessò tutti i detti sodalizi contro il
clan “Mancuso” a cui si è più volte fatto riferimento nel corso di questa
motivazione in aderenza alla ricostruzione fornita da alcuni tra gli stessi
protagonisti delle vicende sanguinose di quegli anni, che di quella “guerra”
hanno fatto un vero e proprio leit motiv delle
loro dichiarazioni. Sul rilievo strategico dell’obiettivo, che conferma in
pieno questa matrice del fatto di sangue, non si può che rinviare a quanto
esposto in occasione dell’esame delle risultanze relative all’altro agguato
al Catanzaro di cui questa Corte è stata chiamata ad occuparsi, precedente a
questo di meno di un anno (capo 27 della rubrica).
Passando all’esame delle dichiarazioni a cui si
è fatto riferimento, va subito rilevato che ben quattro dei soggetti indicati
dalla Pubblica Accusa come responsabili dell’omicidio sono collaboratori di
giustizia ed hanno confessato le proprie colpe fornendo un’ampia e dettagliata
descrizione del fatto, ciascuno dal proprio punto di osservazione, sicché non
ci si soffermerà qui a lungo sulle dichiarazioni di quegli altri collaboratori
e, in particolare, di Sebastiano FERRARA e di Marcello ARNONE (sentiti il primo
nell’udienza del 12.3.1999, ed il secondo nelle udienze del 24.3 e 14.4.1999),
i quali hanno sostenuto di aver appreso i particolari dell’omicidio da altri
soggetti (il primo da Giuseppe Mulé e da Luigi SPARACIO ed il secondo da Guido
LA TORRE) che ne furono, a loro volta, diretti protagonisti. Le conoscenze di
questi soggetti, acquisite, come si suol dire, de relato, in forza di particolari rapporti con i responsabili del
delitto, appaiono, infatti, intrinsecamente meno affidabili di quelle, che sono
pure agli atti del presente giudizio e che si esamineranno tra breve,
provenienti da chi ebbe conoscenza diretta del medesimo fatto per avervi
partecipato. Come si è avuto più volte occasione di ricordare, esiste un
profondo divario tra la dichiarazione di colui che, confessando o meno la
propria responsabilità, narra circostanze che sono cadute sotto la sua diretta
percezione e la dichiarazione di colui che descrive fatti senza averne avuto una
conoscenza diretta. Le dichiarazioni de
relato hanno una minore affidabilità intrinseca e sono, comunque, da
valutare in un quadro complessivo che tenga conto del contesto circostanziale
nel quale la comunicazione sarebbe avvenuta.
Il tenore delle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano
conferma le considerazioni appena svolte, perché il collaboratore, che durante
le indagini preliminari (in occasione delle dichiarazioni trasfuse nel verbale
del 18.10.1994 utilizzato per le contestazioni) aveva descritto, sia pure
sommariamente, le varie fasi dell’omicidio, attribuendone l’organizzazione a
SPARACIO Luigi e l’esecuzione a LA TORRE Guido, BONASERA Angelo, Mulé
Giuseppe e De Luca Antonino, in dibattimento è stato per un verso molto più
laconico, limitandosi ad indicare tra gli esecutori il solo De Luca Antonino e a
ricordare che l’omicidio era avvenuto all’interno di una sala giochi, ma per
altro verso ha riferito una circostanza per lui del tutto inedita, che cioè
LEARDO Luigi, che possedeva una casa popolare al villaggio Aldisio nei pressi
del locale frequentato da Catanzaro, aveva preso parte al delitto avvisando i
killer della presenza della vittima nel luogo in cui avvenne l’omicidio. È
evidente il carattere posticcio di una tale propalazione, scaturita quasi
sicuramente dalla conoscenza delle altre fonti di accusa, peraltro riprese da
FERRARA in modo molto approssimativo, non essendo stato il collaboratore in
grado di offrire la benché minima spiegazione sulle ragioni della divergenza,
limitandosi ad indicare la stessa fonte (Mulé Giuseppe) e ad attribuire le
novità riferite in dibattimento ad un ricordo più lucido: affermazione
quest’ultima che si commenta da sé, posto che non si intende come mai ad
oltre sette anni dal delitto il FERRARA sia stato in grado di ricordare
particolari di una certa importanza che gli erano sfuggiti a poco più di due
anni dalle confidenze di Mulé. La modestissima rilevanza probatoria intrinseca
delle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano priva in partenza di qualsiasi valore
la secca smentita proveniente da Mulé Giuseppe (esaminato il 3 maggio 1999),
che in questo come in tutti gli altri casi in cui i collaboratori nel corso del
processo lo hanno indicato come fonte delle loro conoscenze ha escluso di avere
fatto a chicchessia confidenze di alcun genere in ordine ai fatti per cui si
procede: atteggiamento sul cui significato ci si è soffermati in precedenza,
dovendosi in questa sede solamente precisare che l’art. 195 c. p. p., al cui
disposto la Corte si è riferita nell’ordinare la convocazione di tutti coloro
che, imputati e non, i collaboratori avevano indicato come fonti delle loro
conoscenze, costituisce l’espressione di un criterio di valutazione della
prova di portata generale, secondo cui il valore probatorio da attribuire alla
dichiarazione de relato dipende
strettamente dalla possibilità di controllare la sua conformità alla fonte
originaria (v. le considerazioni sviluppate in proposito nell’ambito
dell’analisi delle risultanze di cui al capo 12).
Analogamente ARNONE Marcello, riferendo quanto gli
avrebbe confidato LA TORRE Guido (ma forse anche De Luca Antonino), ha indicato
LA TORRE e De Luca quali esecutori materiali del delitto voluto da SPARACIO e
MARCHESE soprattutto per vendicare la morte di Bombara Giuseppe, responsabile di
un precedente attentato ai danni di Catanzaro Gaetano, mentre i fratelli
SARNATARO che abitano nella zona del Villaggio Aldisio avrebbero partecipato
all’omicidio dando ai killer il segnale dell’ingresso del Catanzaro
all’interno del bar D’Andrea.
Passando ora ad esaminare le dichiarazioni di Luigi
SPARACIO e di Mario MARCHESE, va sottolineato che le loro ammissioni di
responsabilità quali mandanti dell’omicidio appaiono, per quello che si è
detto sopra, del tutto verosimili e pienamente attendibili, sia per il loro
contenuto, sufficientemente dettagliato, sia perché risultano coerenti, come si
è già evidenziato, con la complessiva ricostruzione del fatto nell’ambito
delle dinamiche criminali che si agitavano all’epoca tra i sodalizi operanti
nella città di Messina. I due collaboratori suindicati hanno potuto, pertanto,
acquisire certamente notizie dotate di peculiare attendibilità in ordine ai
soggetti che eseguirono l’omicidio, ai quali essi stessi conferirono il
mandato delittuoso. Conseguentemente discende dalla loro confessione, immune dal
sospetto di iniziative autocalunniatorie, l’affermazione della responsabilità
per il più grave delitto di omicidio (e per quello di lesioni personali in
danno di Romeo Santo) e per il connesso delitto in materia di armi.
Secondo quanto affermato da Luigi SPARACIO (escusso
nelle udienze del 3.3.1999 e 17.4.1999), l’occasione per organizzare
l’agguato gli fu offerta da un contatto che aveva avuto con i fratelli
SARNATARO, i quali si erano rivolti a lui perché avevano dei contrasti con
Giovanni LEO relativi ad una estorsione. Avendo SPARACIO chiesto notizie del
Catanzaro, fu personalmente Santo SARNATARO a rivelargli che Catanzaro era
solito pernottare tra sabato e domenica nella sua casa di villaggio Aldisio,
dalla quale veniva puntualmente prelevato la domenica mattina da uno dei
componenti del gruppo “Mancuso”. SPARACIO pensò allora di rivolgersi a
LEARDO Luigi per indurlo a mettere a disposizione la sua casa dalla cui finestra
era visibile l’abitazione dei SARNATARO e forse anche un tratto della strada
che abitualmente veniva percorsa dal Catanzaro e dal suo accompagnatore. Per
superare le resistenze di LEARDO (che non intendeva consegnare le chiavi della
casa) ha riferito SPARACIO che fu costretto a rivolgersi a MARCHESE, al cui
gruppo il LEARDO apparteneva, chiedendogli di intervenire e richiamandolo alle
intese relative alla strategia comune concordata. Ottenuta la disponibilità
dell’abitazione, SPARACIO aveva fornito a Santo SARNATARO una radio
ricetrasmittente con cui avrebbe dovuto segnalare l’uscita del Catanzaro ai
killer appostati fin dalle prime ore del mattino presso la casa di LEARDO (dove
costui li aveva preceduti), dotati di un altro apparecchio dello stesso tipo.
All’agguato presero parte Mulé Giuseppe, del gruppo “Marchese”, e LA
TORRE Guido, PIETROPAOLO Pasquale e De Luca Antonino, elementi del gruppo “Sparacio”.
Portatisi sul posto con un’autovettura rubata, probabilmente una Fiat
UNO condotta da LA TORRE, i killer entrarono nel locale ed affrontarono il
Catanzaro che tentò una vana e disperata fuga nella parte retrostante del bar.
Invitato ad essere più chiaro sull’utilità della casa di LEARDO Luigi,
SPARACIO ha ribadito che, pur non vedendosi dalla casa di LEARDO né la casa di
Catanzaro, né l’ingresso del bar D’Andrea (ma solo l’inizio della
traversa in cui è ubicato il bar D’Andrea), la disponibilità della casa era
importante per ragioni logistiche essendo vicina tanto all’abitazione di
Catanzaro che al bar da lui solitamente frequentato.
MARCHESE Mario, esaminato sull’episodio il 20.2.1999 ed il 2.4.1999,
ha ammesso le proprie responsabilità quale mandante del delitto, sottolineando
ancora una volta l’irrilevanza del fatto che l’omicidio era avvenuto ad una
certa distanza di tempo dalla riunione in cui era stata deliberata l’uccisione
di tutti gli esponenti del gruppo “Mancuso – Rizzo”. Riferendosi al
coinvolgimento del suo affiliato LEARDO Luigi, MARCHESE ha ricordato che era
stato SPARACIO a chiedergli di intervenire per indurre il LEARDO a mettere a
disposizione del gruppo di fuoco la sua casa di Villaggio Aldisio, che
costituiva un importante punto di appoggio nella stessa zona in cui abitava il
Catanzaro ed in quel periodo era disabitata dal momento che il LEARDO abitava in
una villetta a Rometta. Superate le iniziali resistenze, il LEARDO si era infine
convinto, ed aveva consegnato le chiavi dell’appartamento a Mulé Giuseppe
presso la discoteca “Le Cupole” di Milazzo nella notte precedente
all’appostamento. Era stato poi Mulé Giuseppe ad informare MARCHESE circa le
modalità dell’omicidio, a cui avevano preso parte, oltre allo stesso Mulé,
Nino De Luca, un tale Pasquale, nipote di CASTORINA Pasquale (si tratta
evidentemente di PIETROPAOLO, come MARCHESE aveva riferito durante le indagini
preliminari), e Guido LA TORRE, quest’ultimo con il compito di condurre
l’autovettura rubata, forse una A112,
utilizzata dai sicari. In seguito alla contestazione di un verbale del 30 aprile
1993, MARCHESE ha confermato di avere appreso da tutti i componenti di fuoco
come era andata l’esecuzione del delitto la sera dello stesso giorno nel corso
di una riunione presso l’abitazione di SPARACIO Luigi, nel corso della quale
il Mulé si era vantato di essere intervenuto esplodendo l’intero caricatore
della sua pistola (calibro 9 ´
21, ha ricordato MARCHESE) in direzione del capo della vittima quando Catanzaro
aveva cercato di sfuggire al De Luca ingaggiando con il medesimo una breve
colluttazione, ed in tale contesto aveva esploso qualche colpo anche il
PIETROPAOLO. MARCHESE non ha poi saputo dire da chi aveva appreso che nel locale
si trovava anche COSTANTINO Giovanni, della cui presenza nessuno degli esecutori
gli aveva parlato, sicché ne aveva dedotto che non se ne fossero accorti.
Tra le dichiarazioni accusatorie di MARCHESE e di
SPARACIO sussistono delle difformità, soprattutto in ordine alla
descrizione dell’azione esecutiva, ma va tenuto presente che a tale fase
entrambi non parteciparono personalmente e di essa ebbero, pertanto, solo
notizie indirette. Va tuttavia rilevato che, evidentemente perché bene
informato dalla propria fonte, MARCHESE Mario, sebbene insieme a qualche
imprecisione e discrasia che saranno successivamente messe in luce, ha riferito
un particolare significativo delle concitate fasi finali dell’esecuzione del
delitto, accennando ad una breve colluttazione che il Catanzaro avrebbe
ingaggiato con uno dei suoi aggressori nel disperato tentativo di fermarne
l’azione: la circostanza è stata riferita anche da LA TORRE Guido, nel
contesto di un dettagliatissimo resoconto in parte frutto di quanto gli
raccontarono nell’immediatezza i tre complici (LA TORRE era infatti rimasto
fuori dal locale alla guida della Fiat UNO
rubata usata dai sicari), e da COSTANTINO Giovanni, che ha indirettamente
attribuito almeno in parte proprio alle difficoltà incontrate da uno dei killer
la propria sopravvivenza, dal momento che quello dei sicari che si era diretto
verso di lui, intuita la situazione, si spostò nell’attiguo locale per dare
manforte ai complici, ma ha soprattutto trovato una conferma nelle risultanze
dell’esame necroscopico, poiché emerse che uno dei due colpi esplosi da
distanza ravvicinata contro il Catanzaro aveva raggiunto la vittima all’emitorace
di sinistra, con direzione dall’avanti all’indietro e perpendicolare alla
superficie corporea: la regione colpita, la direzione del proiettile e la
distanza di sparo, posto che per il “colpo di grazia” viene ordinariamente
scelta un’altra sede (ed effettivamente l’altro colpo da distanza
ravvicinata raggiunse il capo della vittima), inducono a ritenere che il colpo
fu esploso nel momento in cui la vittima, cercando disperatamente di fermare o
disarmare il suo aggressore, gli si era fatta vicina, ponendosi con il corpo in
posizione ravvicinata rispetto alla canna dell’arma.
Appaiono
comunque di gran lunga più rilevanti, sotto questo profilo, le dichiarazioni
degli altri due collaboratori, Pasquale PIETROPAOLO e Guido LA TORRE, i quali
hanno addirittura confessato di aver partecipato, insieme a De Luca Antonino e a
Mulé Giuseppe, all’esecuzione dell’omicidio, e pertanto erano nella
condizione migliore per descrivere nei dettagli tale fase del delitto.
È opportuno riportare testualmente le
dichiarazioni del PIETROPAOLO, poiché la loro semplice lettura consente di
cogliere immediatamente la loro certa provenienza da un soggetto che partecipò
personalmente all’agguato, così da poterne riferire tutti i minimi
particolari, anche quelli a suo tempo
non trasfusi nella ricostruzione contenuta nell’ordinanza di custodia
cautelare (pp. 274 ss.). Giova infatti ricordare, come è stato in precedenza
messo in evidenza, che PIETROPAOLO è tra gli imputati che iniziarono la loro
collaborazione dopo la notificazione del provvedimento restrittivo, sicché non
può essere esclusa l’eventualità che quanto da essi dichiarato sia il frutto
delle conoscenze apprese dalla lettura dell’ordinanza. Tuttavia, con
riferimento al caso di specie, la ricchezza del racconto, la precisione dei
particolari, l’indicazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a
quelle comprese nella ricostruzione della vicenda contenuta nell’ordinanza di
custodia cautelare, consentono inequivocabilmente di ricondurre le dichiarazioni
dell’imputato alla sua diretta ed originale esperienza dei fatti e a ritenere
ragionevolmente scongiurato il pericolo segnalato.
Pasquale PIETROPAOLO, sentito all’udienza dell’11.12.1998, ha
affermato che il delitto “fu deliberato
perché lui era un componente del clan di MANCUSO Giorgio. […] Quella sera
andammo a casa di SPARACIO, andammo io, Antonino De Luca e LA TORRE Guido; anzi,
ci sentimmo prima con lo SPARACIO per telefono e ci disse di andare a casa.
Quando arrivammo a casa di SPARACIO in via Boner, sempre da sua suocera, già lì
c’erano Mario MARCHESE, Mulé Giuseppe, Antonino Villari e Luigi SPARACIO.
[…] Ci sedemmo e discutemmo appunto questo, perché noi […] avevamo tentato
di ammazzare il Catanzaro, però il Catanzaro […] non dormiva mai a casa sua
al villaggio Aldisio, dormiva sempre in altri appartamenti, perché appunto
c’era questa guerra in atto. Ora lo SPARACIO ci disse che aveva saputo da
delle persone che il Catanzaro quella mattina là, io ricordo bene era l’8
marzo, era domenica, era la festa delle donne, che il Catanzaro la sera si
sarebbe coricato a casa sua, […] quindi, noi giustamente constatammo che da
casa sua doveva uscire e poi da lì gli potevamo fare tranquillamente
l’attentato. […] Abbiamo parlato con Mulé Giuseppe, perché loro ci hanno
detto che praticamente c’era una casa al villaggio Aldisio disponibile, la
casa di LEARDI Gino, […] che era proprio di fronte alla casa della madre di
Catanzaro. […] Il Mulé […] ci diede appuntamento: domani mattina alle
cinque ci vediamo a casa di LEARDI Gino. […] Dopo che abbiamo finito la
riunione ce ne siamo andati”. Va
rilevato che, a seguito delle dichiarazioni dei diversi collaboratori, i quali
hanno affermato l’utilizzazione come base logistica ed operativa di
un’abitazione nella disponibilità di Luigi LEARDO sita di fronte a quella del
Catanzaro e dalla quale si poteva controllare il portone di ingresso della casa
della vittima, gli inquirenti hanno svolto degli accertamenti, sui quali hanno
riferito al dibattimento il capitano Mauro Gazzi all’udienza del 20.12.1997 ed
il sovrintendente Domenico Russo all’udienza del 19.12.1997, i quali hanno
concordemente dichiarato di essersi recati in via Accordino al villaggio Aldisio
e di aver verificato che dall’abitazione del LEARDO, ubicata al terzo piano
della palazzina 38, si poteva vedere sia il portone di ingresso dello stabile
nel quale abitava il Catanzaro, sia l’imbocco della stradina, via 30/N, nella
quale si trovava il bar D’Andrea. Il collaboratore ha, quindi, continuato
dicendo: “noi avevamo già una FIAT UNO
messa da parte rubata, e queste macchine qua le rubava Luigi CAPUTO, perché
ecco quando le usavamo noi le bruciavamo e quindi avevamo sempre una macchina a
disposizione. […]
Praticamente il CAPUTO Luigi sapeva che noi giustamente facevamo
omicidi, che noi eravamo nel clan ‘Sparacio’ e lui era anche vicino a noi,
però non era proprio inserito nel clan ‘Sparacio’. Lui praticamente rubava
delle macchine, ecco sapendo che a noi ci servivano per fare omicidi, però ecco
quella volta là ecco non è che rubò la macchina perché sapeva che noi
dovevamo fare questo determinato omicidio perché la macchina fu rubata prima,
cioè lui rubò la macchina per metterla a disposizione qualora a noi ci sarebbe
servita. […] Successe che poi alle cinque di mattina ci siamo dati
appuntamento e sono venuti praticamente LA TORRE Guido e Antonio De Luca a casa
mia, mi hanno bussato, li ho fatti entrare, ci siamo presi il caffè e ce ne siamo andati. […] Ci siamo messi a bordo di questa
macchina, io la guidai fino al villaggio Aldisio; quando siamo arrivati a casa
di LEARDO Gino siamo saliti sopra, abbiamo parcheggiato questa macchina sotto,
questa FIAT UNO rubata, […] siamo entrati dentro la casa e c’era Gino LEARDI
e MULÉ Giuseppe. […] Ci sedemmo là e aspettammo. Abbiamo aspettato
praticamente che facesse giorno per vedere il Catanzaro se usciva. […] A casa
di LEARDI Gino c’era un binocolo e noi dalla finestra di questo appartamento
che era proprio di fronte alla casa di Catanzaro, si vedeva tutto il portone
della palazzina dove abitava Catanzaro. […] Ci siamo alternati io, De Luca, il
Mulé, [...] abbiamo guardato un pochettino a turno. […] Si sono fatte le otto
e mezza., le nove, se non ricordo male, […] quando abbiamo sentito suonare una
macchina; era una macchina nera, […] a bordo di questa macchina c’era
Giovanni COSTANTINO che gli ha suonato praticamente a Catanzaro dicendogli che
lo attendeva al bar D’Andrea (successivamente
il collaboratore specificherà, in perfetta sintonia con quanto lo stesso
COSTANTINO avrebbe dichiarato in dibattimento il 30.4.1999, che essi non udirono
alcuna parola, ma “il COSTANTINO
praticamente diede due colpi di clacson e poi si avviò verso il bar
D’Andrea”; essi compresero allora, avendo saputo che “all’indomani,
al bar D’Andrea, aveva l’appuntamento con una persona che dovevano discutere
certe cose”, che il Catanzaro avrebbe raggiunto poco dopo il COSTANTINO in
detto bar). […] Dopo dieci minuti, un
quarto d’ora abbiamo visto il Catanzaro che usciva dal portone e si recava
verso il bar D’Andrea. […] Noi subito siamo scesi, io, Mulé Giuseppe,
Antonino De Luca e Guido LA TORRE; quest’ultimo guidava la macchina, la FIAT
UNO. […] LEARDI è sceso anche, è sceso in concomitanza con noi, però LEARDI
si è preso un’altra macchina, la sua macchina, perché […] lui e il MULÉ
si erano dati appuntamento, praticamente, sull’autostrada. […] avevano preso
questo accordo qua che lui praticamente dopo che ecco avrebbe atteso, il LEARDI
avrebbe atteso il Mulé. […].Siamo arrivati al bar. Al bar abbiamo visto il Catanzaro che stava
sorseggiando un caffè; siamo scesi io, Mulé Giuseppe e Antonino De Luca; siamo
entrati e gli abbiamo sparato e lì dentro c’era anche Giovanni COSTANTINO,
però siccome […] io e De Luca siamo andati verso Catanzaro, perché in quel
bar c’era una porta secondaria e il Catanzaro stava scappando, perché c’era
il bar e poi una saletta giochi, in questa saletta giochi […] c’è una porta
che poi dà su un giardino e si può scappare; quindi io e Antonino De Luca
abbiamo visto il Catanzaro che si avviava verso questa saletta, quindi siamo
andati subito dietro e abbiamo cominciato a sparare. Il COSTANTINO […] quando
ci ha visti entrare si è buttato sotto il bancone e […] noi pensavamo che il
Mulé Giuseppe si indirizzasse verso di lui […] e lo uccidesse, invece, in un
certo senso io non mi accorsi praticamente perché ero, ecco, immedesimato su
Catanzaro e praticamente lui è scappato, è riuscito ad uscire e a scappare.
[…] Io avevo una 38 lunga, una 38 quattro pollici, e Nino De Luca aveva
sempre, aveva una 38 due pollici, due 38 e poi ci fu sparato anche due colpi di
9 x 21 che aveva il Mulé Giuseppe, perché poi, dopo che noi, già il Catanzaro
era a terra, il Mulé si è avvicinato e gli ha sparato, tipo, a suo dire, il
colpo di grazia. […] Dopo aver consumato questo omicidio, siamo usciti; il LA
TORRE Guido ci attendeva con la macchina in moto, siamo saliti sulla macchina,
ci siamo tolti i cappucci, abbiamo preso l’autostrada. Sull’autostrada ci
siamo fermati dove avevano pattuito, dove avevano appuntamento, dove avevano
deciso di fare lo scambio il Mulé Giuseppe e il Gino LEARDI. Praticamente il
Mulé Giuseppe scese dalla FIAT UNO e salì sulla macchina di LEARDI; loro se ne
andarono per i fatti suoi, se non ricordo male presero l’autostrada verso
Rometta e noi abbiamo preso l’autostrada normale e siamo usciti a Messina
centro, appunto a Camaro. Di là stavamo scendendo, arrivando nei pressi
dell’ospedale Piemonte abbiamo trovato […] la strada intasata. […] Ora
praticamente c’eravamo portati due pistole in più: una ce l’aveva addosso e
gli è rimasta pulita perché non l’ha usata il LA TORRE e un’altra ce
l’aveva Antonino De Luca. Niente, avevamo le pistole sporche: due 38 che
avevamo usato; e un’altra pistola era una calibro 9 ‘Luger’ che era di LA
TORRE Guido e una 7, 65 che sono rimaste pulite. […] Abbiamo pensato ecco di
scendere dalla macchina, che se avremmo incontrato qualche pattuglia ci avrebbe
fermato sicuramente, perché già solo il fatto di essere pregiudicati dove ci
vedevano […] ci fermavano sempre. Quindi io e Antonino De Luca siamo scesi
dalla macchina nei pressi dell’ospedale Piemonte, ci siamo portati queste
quattro pistole, due sporche e due pulite, le due 38 ce le avevo io, le ho
buttate subito in un cassonetto dell’immondizia e le altre due pistole pulite,
praticamente dall’ospedale Piemonte abbiamo imboccato via Pugliatti, in questa
via Pugliatti abita la madre di Ferdinando Vadalà Campolo, che è mio cugino.
Quindi io avevo ancora il giubbotto di pelle che avevo usato nell’omicidio,
quando sono passato proprio da casa di questo mio cugino, gli ho bussato a casa
[…] è uscito suo fratello Pietro Vadalà Campolo e gli ho detto: Pietro,
fammi questo favore, abbiamo fatto una rapina, tienimi questo giubbino e queste
due pistole, domani o dopodomani vengo e me li prendo; e così abbiamo lasciato
le pistole a lui e il giubbino. Poi ce ne siamo andati a piedi”.
Quanto ai sottocaschi “li abbiamo
buttati durante il tragitto sull’autostrada”, mentre la Fiat
UNO “la lasciammo in una traversa
dove avevamo posteggiato sempre nei pressi di San Paolo, all’uscita
dell’autostrada, avevamo posteggiato la Y 10 di Guido LA TORRE. Praticamente
quando siamo usciti dall’autostrada abbiamo fatto lo scambio: abbiamo lasciato
questa FIAT UNO e ci siamo presi la Y 10 e basta, io praticamente poi di questa
macchina non ne seppi più niente. Poi successivamente si parlò e abbiamo avuto
un discorso con Antonino De Luca e lui mi disse che il giorno dopo aveva
incaricato Luigi CAPUTO per bruciare proprio questa FIAT UNO”. Sul ruolo
di quest’ultimo il PIETROPAOLO è stato ancora più esplicito, affermando che
non si trattava di un elemento del gruppo “Sparacio”, e che il medesimo non
prendeva perciò parte alle riunioni in cui venivano elaborate e messe a punto
le strategie di gruppo: tuttavia era una persona disponibile ad assumere di
volta in volta compiti specifici di supporto tutte le volte in cui fosse stato
necessario (rubare un’autovettura che serviva per un omicidio, spacciare una
partita di droga, prendere parte ad un’estorsione) e gli fosse stato
richiesto, in particolare dalle persone a cui il CAPUTO era più vicino, e cioè
oltre allo stesso PIETROPAOLO, Antonino De Luca e Guido LA TORRE.
PIETROPAOLO, rivelando una conoscenza assai
dettagliata di tutti i risvolti del delitto, ha inoltre affermato che a dare la
notizia che Catanzaro avrebbe pernottato tra sabato e domenica presso la casa
della madre di villaggio Aldisio e l’indomani si sarebbe trovato al bar
D’Andrea, dove aveva concordato un appuntamento, era stato uno dei fratelli
SARNATARO, Santino, un giovane che abitava al villaggio Aldisio e che
apparentemente non apparteneva a nessuno degli schieramenti in lotta, ma in
realtà, trincerandosi dietro questa sua ostentata neutralità, controllava i
movimenti di Catanzaro Gaetano, che alle volte si fermava presso la casa di
villaggio Aldisio dalla quale veniva prelevato da altri elementi del gruppo a
bordo di autovetture blindate.
L’accuratezza e la coerenza del racconto del PIETROPAOLO, che risulta
compatibile con tutti gli elementi noti del fatto, anche quelli attinenti
all’utilizzazione di un’abitazione nella disponibilità di LEARDO Luigi sita
di fronte alla casa del Catanzaro; l’attenzione prestata dal collaboratore a
particolari anche di scarso rilievo, senza timore alcuno di venire smentito; la
perfetta corrispondenza del suo racconto con gli elementi desumibili dalla prova
storica del fatto (l’uso di due diverse pistole calibro 38 e di un’altra
pistola calibro 9 ´
21 è, ad es., quanto sembra potersi desumere dai risultati dell’esame metrico
e ponderale dei proiettili rinvenuti nel corso dell’autopsia): tutti questi
elementi richiamati non possono, invero, lasciare dubbi in ordine alla
partecipazione del PIETROPAOLO al fatto di sangue e fanno certamente escludere
un qualsiasi intento autocalunniatorio, che costituisce un pericolo sempre
latente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali potrebbero
essere indotti in modo spregiudicato a confessare delitti mai commessi pur di
accreditarsi presso gli organi di indagine ed avere il loro sostegno nella
concessione dei benefici premiali. Occorre segnalare, tra gli altri, alcuni
particolari riferiti dal collaboratore che appaiono sufficienti ad attestare
indiscutibilmente l’originalità delle sue conoscenze. Il primo è quello
relativo al luogo esatto nel quale si trovava la vittima al momento
dell’aggressione. Come si è potuto osservare in precedenza, le fonti di prova
acquisite immediatamente dopo l’omicidio non sono del tutto concordi su tale
punto, mentre il collaboratore ha chiaramente affermato che il Catanzaro si
trovava, all’arrivo dei killer, all’interno del bar intento a bere un caffè,
così come è emerso chiaramente al dibattimento attraverso un attento esame
delle dichiarazioni del COSTANTINO e di De Francesco Giovanni. Il collaboratore
ha, poi, riferito che il COSTANTINO ed il Catanzaro non giunsero insieme al bar
D’Andrea, ma il primo precedette il secondo di circa dieci minuti, un quarto
d’ora, ed anche tale circostanza, che certamente non era nota a tutti, può
facilmente evincersi, secondo quanto si è già evidenziato, dalle parole del
COSTANTINO e del De Francesco. Il collaboratore ha, poi, indicato con assoluta
precisione il numero, il tipo ed il calibro delle armi usate, e le sue
affermazioni trovano precisa corrispondenza nella caratteristiche dei reperti
balistici rinvenuti sul luogo del delitto e durante l’esame necroscopico (v.
nella relazione di consulenza della dott. Gualniera la parte relativa alla
descrizione ed all’esame dei reperti). Il PIETROPAOLO ha, infine, ricordato
che uno dei killer sparò contro la vittima il cosiddetto “colpo di grazia”
e tale circostanza ha trovato piena corrispondenza negli accertamenti compiuti
in sede di autopsia dal medico legale, il quale ha rilevato che la vittima fu
ferita alla nuca con un colpo di pistola sparato da distanza ravvicinata.
Orbene, l’esattezza delle suddette affermazioni non può essere certamente il
frutto di casuali coincidenze e, d’altro canto, ben difficilmente il
PIETROPAOLO avrebbe potuto apprendere tali circostanze se non avesse partecipato
personalmente al fatto, sicché i suesposti particolari rivestono tutti notevole
rilievo nel giudizio sull’attendibilità del collaboratore e sulla credibilità
della sua confessione, su cui poggia l’affermazione della sua responsabilità
per l’omicidio ed il connesso reato in materia di armi. La prova della
partecipazione del PIETROPAOLO al fatto discende, poi, oltre che dal tenore
delle sue dichiarazioni, dalle accuse mosse nei suoi confronti dallo SPARACIO
dal MARCHESE e dal LA TORRE, i quali lo hanno concordemente accusato di essersi
reso responsabile, insieme al De Luca ed al Mulé, di tale omicidio.
Anche le dichiarazioni di LA TORRE Guido, sentito
il 19 marzo 1999, appaiono straordinariamente accurate nella descrizione di
tutta la fase esecutiva e rivelano senza equivoci la loro provenienza da persona
che assistette all’azione delittuosa, tanto da conservarne un preciso ricordo,
o che comunque ricevette dai complici informazioni di prima mano
nell’immediatezza dei fatti, posto che, essendo rimasto fuori dal bar
D’Andrea alla guida della Fiat UNO,
non poté assistere alle fasi culminanti dell’azione omicida. Non appare
necessario ripercorrere il contenuto di tali dichiarazioni, ma è sufficiente
evidenziare che il racconto del LA TORRE collima perfettamente con quello prima
esaminato di Pasquale PIETROPAOLO e corrisponde con la ricostruzione che del
fatto è stato possibile effettuare sulla base delle testimonianze delle persone
che vi assistettero e degli altri elementi di conoscenza desumibili dal
sopralluogo e dalle risultanze della prova storica.
Va, in particolare, sottolineato che il racconto
del LA TORRE ripercorre in modo straordinariamente aderente quello del
PIETROPAOLO non solo con riferimento all’identità dei soggetti che
parteciparono al fatto di sangue ed al ruolo che ciascuno di essi ebbe
nell’azione delittuosa, ma anche con riferimento all’utilizzazione della
casa di Luigi LEARDO come base logistica del gruppo di fuoco, al numero ed al
tipo di armi in possesso di ciascuno degli attentatori ed a quelle in concreto
utilizzate dai killer, alla complessa fase che seguì l’esecuzione
dell’omicidio, anche per quella parte concernente l’eliminazione di alcune
delle pistole usate e la custodia di quelle che non vennero impiegate. Con
riferimento al LA TORRE vi è, peraltro, un elemento ulteriore che conferma la
sua partecipazione al fatto, costituito dal rinvenimento, qualche giorno dopo
l’omicidio, sul suo giubbotto, di una particella univocamente indicativa dello
sparo con arma da fuoco. In proposito va osservato, anzitutto, che i residui
delle polveri di sparo permangono, notoriamente, sugli abiti per un tempo molto
più lungo che sulle mani o su altre parti del corpo e possono essere rilevati
anche ad alcuni giorni di distanza dal loro deposito; in secondo luogo, che essi
non attestano che il soggetto abbia sparato di recente, ma solo che questi ha
avuto a che fare con armi con le quali si è sparato di recente. Come è
specificato nella parte iniziale della relazione di cui i due consulenti del
Pubblico Ministero, dott. Gentile e dott. Cardia, hanno interamente confermato
il contenuto in dibattimento, il sistema basato sulla utilizzazione del
microscopio elettronico a scansione con microsonda ai raggi X per esaminare i
tamponi posti a contatto con la superficie corporea o gli indumenti è diretto
ad accertare “la presenza di residui di
sparo sulle superfici di prelievo ma non è certamente in grado di provare che
colui che è stato oggetto del prelievo ha sparato”. Sulla base di tali
premesse non ricorre alcuna incompatibilità tra i risultati dell’indagine e
le affermazioni che LA TORRE ha reso in merito alla sua partecipazione
all’omicidio dopo l’inizio della sua collaborazione ed in dibattimento, dal
momento che l’accertata presenza sul giubbotto sequestratogli di una
particella riconducibile in maniera certa ai residui dello sparo non trova quale
unica spiegazione la diretta partecipazione del LA TORRE alla sparatoria (che si
porrebbe in contrasto con quanto da lui stesso affermato), ma può essere
agevolmente compresa alla luce della circostanza che l’imputato si trovò per
un certo periodo di tempo all’interno di un ambiente ristretto, qual è
l’abitacolo di un’autovettura, in compagnia dei tre complici che impugnavano
le armi utilizzate poco prima per l’esecuzione dell’omicidio e che erano
verosimilmente essi stessi veicolo delle particelle depositatesi in quantità
massiccia sulla loro cute e sugli indumenti nel corso della breve ma intensa
sparatoria appena conclusa: sicché, in un ambiente che per le ragioni indicate
è presumibile che fosse saturo di
residui dello sparo, è normale che qualche particella potesse raggiungere anche
il giubbotto del LA TORRE e depositarsi sul medesimo per essere poi rilevata al
momento dell’indagine dei consulenti del Pubblico Ministero. Analogamente la
credibilità del LA TORRE non può ritenersi intaccata, sempre in ordine al
ruolo assunto dal collaboratore nell’esecuzione dell’omicidio, dal fatto che
uno dei tre sicari introdottisi nel bar D’Andrea indossava, secondo le
dichiarazioni di alcuni dei testimoni oculari dell’omicidio, un giubbotto
scuro, poiché nulla può ragionevolmente fare escludere che non fosse il solo
LA TORRE, rimasto sull’autovettura, a portare un simile indumento, e che
qualcuno dei complici entrati nel locale indossasse un capo dello stesso tipo (PIETROPAOLO
ha peraltro dichiarato che indossava proprio un giubbotto in pelle che dopo
l’omicidio consegnò al cugino Pietro Vadalà Campolo).
Va invece rilevato che LA TORRE, discostandosi
parzialmente dalle dichiarazioni di PIETROPAOLO, è stato assai chiaro
nell’attribuire al CAPUTO, da entrambi indicato come l’autore del furto
dell’autovettura e del successivo incendio della medesima, la piena
consapevolezza dell’uso che del veicolo avrebbe dovuto essere fatto (“Un
paio di giorni prima avevamo fermato Luigi CAPUTO, siccome era molto amico di De
Luca Antonino, e De Luca Antonino gli disse che gli serviva una macchina per
fare un omicidio, e quindi Luigi CAPUTO ci fece una macchina e ci diede una Fiat
Uno.”); e successivamente, nel corso del controesame, pur escludendo di
sapere se CAPUTO avesse già a disposizione l’autovettura o l’avesse rubata
in seguito alla richiesta dell’amico De Luca, il collaboratore ha ribadito che
il CAPUTO era comunque al corrente dell’uso che sarebbe stato fatto
dell’autovettura e che dopo l’omicidio aveva aderito alla richiesta di
bruciare il mezzo per impedire il riconoscimento di eventuali impronte digitali
di cui il De Luca era particolarmente preoccupato nonostante l’uso dei guanti
dei quali i killer si erano disfatti durante il tragitto. Con riferimento alla
posizione di LEARDO Luigi il LA TORRE ha confermato, dopo la contestazione, le
iniziali titubanze dell’imputato ed il successivo decisivo intervento del
MARCHESE sul suo affiliato per convincerlo a mettere a disposizione
l’appartamento. Anche per quanto riguarda il ruolo di SARNATARO Santo il LA
TORRE ha confermato che costui aveva segnalato allo SPARACIO l’abitudine del
Catanzaro di trascorrere la notte tra il sabato e la domenica a casa della madre
e di recarsi la domenica mattina a prendere il caffè nel vicino bar D’Andrea;
la contropartita delle informazioni fornite da SARNATARO circa i movimenti del
Catanzaro era rappresentata dalla promessa di interessamento del gruppo
“Sparacio” in merito a dei contrasti per alcune estorsioni che al SARNATARO
erano state sottratte dal gruppo “Leo” e da Giorgio MANCUSO.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve,
pertanto, ritenersi innanzitutto pienamente provata, a carico degli imputati
SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario, LA TORRE Guido, PIETROPAOLO Pasquale, SARNATARO
Santo e LEARDO Luigi, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del
reato di omicidio in persona di Gaetano Catanzaro, del reato di lesioni per aberratio
ictus, vale a dire per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del
precedente reato, nei confronti di Santo Romeo; e dei reati di illegale
detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per l’esecuzione
dell’azione criminosa (lettere a) e d) della rubrica ).
La confessione dei primi quattro imputati, di cui
si è messa in luce la piena affidabilità e la sintonia con l’insieme delle
altre risultanze processuali, esime dallo svolgimento di ulteriori
considerazioni, trattandosi peraltro di dichiarazioni del tutto immuni dal
sospetto che le abbiano determinate intenti autocalunniatori, eventualmente
ispirati dall’interesse dei medesimi, tutti collaboratori di giustizia, ad
arricchire i contenuti della propria collaborazione e ad accreditarsi come
“pentiti di rango” agli occhi degli organi inquirenti.
Se l’affermazione di responsabilità dei quattro
imputati indicati non pone particolare problemi di ordine probatorio, essendo
prevalentemente fondata sulle loro ammissioni di responsabilità, destinate
l’una a fungere da conferma dell’altra, più problematica si presenta, tra
le posizioni sottoposte al vaglio di questa Corte, la valutazione degli elementi
di accusa a carico di SARNATARO Santo e LEARDO Luigi.
L’illustrazione sintetica delle risultanze
dibattimentali, e segnatamente delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori
di giustizia coimputati, ha evidenziato il tipo di coinvolgimento nella fase
esecutiva del delitto che l’accusa ipotizza nei loro confronti, legato, nel
caso del LEARDO, alla concessione della disponibilità di un appartamento
ubicato nei pressi del luogo dell’omicidio e dell’abitazione della madre
della vittima, connesso, nel caso del SARNATARO, ad una sua attività di natura
informativa riguardante i movimenti e le abitudini della vittima e la sua
prevedibile presenza all’interno del bar D’Andrea la mattina del giorno
scelto per la consumazione del delitto.
Su LEARDO e SARNATARO convergono senza alcuna
riserva o perplessità le accuse di tutti e quattro i coimputati che hanno
ammesso le loro responsabilità ed il dato appare significativo di un
coinvolgimento pieno di entrambi fin dal momento della elaborazione del piano
per consumare l’omicidio, tanto da essere ben noto tanto ai mandanti che agli
esecutori materiali del delitto.
L’attività investigativa successiva
all’acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ha
accertato la disponibilità in capo a LEARDO tanto di un appartamento nel
quartiere in cui fu commesso l’omicidio, che di una casa ubicata a Rometta
Marea (nella via Caterina Carbone, ha riferito il teste Sciacca).Quest’ultima
circostanza è stata in particolare riferita da MARCHESE (che ha in tal modo
spiegato la ragione per cui la casa del villaggio Aldisio non era in quel
momento abitata), mentre appare pacifico che LEARDO fosse all’epoca dei fatti
in possesso di un appartamento posto al terzo piano della palazzina n. 38 del
villaggio Aldisio, ubicata in via Accordino. Così come era stato fatto in
precedenza dai testimoni del Pubblico Ministero, un teste della difesa, Grasso
Lorenzo, sentito all’udienza del 19.4.1999, ha chiarito definitivamente la
situazione dei luoghi, fornendo delle indicazioni che rendono intellegibili le
altre risultanze dibattimentali. Incaricato di svolgere un accertamento per
conto dell’imputato, il Grasso ha precisato di essersi recato sui luoghi nel
1996, e di avere potuto registrare che dal balcone della casa del LEARDO
appaiono ben visibili tanto lo stabile di via Giovanni Di Giovanni in cui si
trova la casa della madre di Catanzaro (posto a circa 60/70 metri di distanza in
linea d’aria), quanto l’imbocco della via 30/N (distante sempre in linea
d’aria circa un centinaio di metri), nella quale, non visibile dalla casa di
LEARDO, perché posto a circa dieci, dodici metri dall’incrocio, si trova il
bar D’Andrea. Le notazioni del teste avvalorano ulteriormente la
prospettazione accusatoria, dal momento che emerge dalla situazione dei luoghi
l’importanza strategica della casa di LEARDO, posta in prossimità del luogo
in cui avrebbe dovuto essere consumato l’omicidio, ed in quanto tale idonea a
fungere da base logistica del gruppo di fuoco (che avrebbe potuto rimanervi
appostato con le armi senza destare sospetti fino a pochissimo tempo prima di
entrare in azione), ma collocata altresì in posizione ideale rispetto
all’ingresso della casa della madre del Catanzaro, tale da consentire di
conoscere il momento esatto in cui la vittima predestinata avrebbe lasciato
l’abitazione e di presumere con ragionevole approssimazione che, imboccata la
via 30/N, dopo qualche minuto il Catanzaro sarebbe stato all’interno del bar
D’Andrea in compagnia dell’amico con cui aveva una diecina di minuti prima
dialogato dalla finestra. La difesa ha ripetutamente evidenziato, e lo ha fatto
anche nel corso dell’illustrazione delle conclusioni, che, essendo la via 30/N
una strada come le altre, con una pluralità di possibili sbocchi, nessuna
garanzia i sicari avrebbero potuto avere che il Catanzaro, imboccata la strada,
si recasse al bar D’Andrea, e piuttosto non proseguisse verso altra
destinazione, o si introducesse all’interno di un altro dei numerosi esercizi
commerciali che si trovano nella zona, con il rischio di irrompere nel locale
travisati e armati di tutto punto senza trovarvi la vittima designata. In merito
a quest’ultima notazione, come ha specificato il teste Grasso, va rilevato
tuttavia che si trattava per lo più di negozi per la vendita di generi
alimentari, che è normale trovare chiusi la mattina della domenica (e tale era
l’8 marzo 1992), mentre, non essendovi altri bar nella zona, è plausibile che
i killer, conoscendo le abitudini della vittima e tenuto conto del presumibile
contenuto del precedente scambio di battute con l’amico, fossero in grado di
presumere, con un’elevata probabilità di essere nel giusto, che, imboccata la
breve via 30/N, il Catanzaro non poteva che fermarsi al bar D’Andrea. A ciò
si aggiunga che, secondo quanto ha dichiarato il PIETROPAOLO, il Catanzaro aveva
in precedenza concordato un appuntamento presso il bar D’Andrea, ed i killer
ne erano stati informati: il particolare è emerso in dibattimento, perché il
PIETROPAOLO ha iniziato la sua collaborazione dopo la notifica dell’ordinanza
custodiale, ed è significativo che, senza alcun pericolo di reciproco
condizionamento, ad un appuntamento si sia riferito anche COSTANTINO Giovanni,
anch’egli inizialmente raggiunto dal provvedimento restrittivo, il quale ha
peraltro dichiarato che l’appuntamento era tra SARNATARO Santo e CALABRÒ
Salvatore, sebbene fosse indirettamente interessato anche il Catanzaro, dal
momento che il CALABRÒ avrebbe dovuto fare avere al SARNATARO il bottino di un
furto presso un’abitazione il cui proprietario si era rivolto per il recupero
della refurtiva a Catanzaro, che a sua volta aveva interessato della cosa il
SARNATARO.
La schiacciante convergenza degli elementi di
accusa sulla persona di LEARDO Luigi come concorrente nel delitto secondo le
modalità illustrate, incompatibile con esiti diversi dall’affermazione di
responsabilità, trova poi coerente supporto in tutte le altre risultanze
dibattimentali, che attestano a più riprese ed in svariati contesti i rapporti
del LEARDO (spesso erroneamente chiamato “Leardi”) con ambienti criminali e
segnatamente con il gruppo di MARCHESE Mario, che lo ha indicato senza
esitazioni tra i suoi affiliati fin dalla costituzione del gruppo, facendo
sempre per primo il suo nome tutte le volte in cui è stato necessario indicare
chi aveva autorevolmente rappresentato il gruppo in occasioni particolari, come,
ad es., quando furono convocate le riunioni successive all’omicidio di Di
Blasi Domenico. Anche l’esame delle dichiarazioni dei collaboratori inseriti
in altri clan evidenzia la costante indicazione del LEARDO come uno degli
elementi più vicini a MARCHESE Mario, insieme a CUSCINÀ Francesco e, a partire
da un determinato momento, a Mulé Giuseppe. L’esistenza di rapporti assai
stretti è peraltro attestata dallo stesso LEARDO Luigi, il quale, per
contestare l’affermazione di MARCHESE in ordine alla richiesta delle chiavi
dell’appartamento del villaggio Aldisio, ha spontaneamente dichiarato (ud.
26.4.1999) che il coimputato non aveva alcuna necessità di chiedergli le chiavi
in quanto la porta dell’abitazione era installata in precedenza presso un
appartamento abitato dal MARCHESE, sicché, stando a quanto è sembrato di
potersi dedurre, quest’ultimo avrebbe dovuto ancora avere una copia della
chiave di ingresso: al di là della singolarità della circostanza, riferita dal
LEARDO nel contesto di uno strumento processuale privilegiato dall’imputato
proprio allo scopo di impedire qualsiasi ulteriore approfondimento, anche se
fosse vero che la porta di ingresso dell’appartamento di via Accordino era in
precedenza montata presso la casa di MARCHESE, ciò dimostrerebbe l’esistenza
di rapporti di amicizia e di frequentazione, ma non si riuscirebbe a comprendere
a quale scopo, consegnando la porta all’amico, MARCHESE avrebbe dovuto
trattenere un esemplare della chiave di ingresso, ed in ogni caso come avrebbero
potuto i sicari introdursi all’interno della casa, momentaneamente non
abitata, senza che il LEARDO ne fosse almeno avvisato.
Anche se si tratta di condanna non ancora
definitiva, va poi rilevato che LEARDO Luigi, recentemente sottoposto in via
definitiva alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per
anni tre, figura tra coloro che l’altra sezione di questa Corte ha ritenuto
responsabili del reato di cui all’art. 416-bis
c. p. per l’appartenenza al gruppo “Marchese” (a decorrere dal marzo
1987), infliggendogli la pena di anni 4 di reclusione (sentenza n. 4 in data 11
aprile 1998) in esito al dibattimento del processo scaturito dalla operazione Peloritana
Uno.
Le prove raccolte giustificano anche
l’affermazione di responsabilità di SARNATARO Santo per il concorso negli
stessi reati ascritti a LEARDO Luigi e ai coimputati (lettere a)
e d) del capo 34). Alla partecipazione
del SARNATARO, a prescindere dal generico ed impersonale accenno di ARNONE ai
“fratelli SARNATARO” (che avrebbero dovuto segnalare la presenza di
Catanzaro all’interno del bar), si sono riferiti, con dichiarazioni
sostanzialmente sovrapponibili, tre dei protagonisti della vicenda, SPARACIO
Luigi, LA TORRE Guido e PIETROPAOLO Pasquale, i quali hanno attribuito al
coimputato un compito di natura informativa, legato al fatto che, essendo della
zona e peraltro apparentemente in buoni rapporti con lo stesso Catanzaro, era
facile per il SARNATARO studiare i movimenti e le abitudini della vittima
designata senza destare sospetti e riferirne successivamente allo SPARACIO ed ai
suoi affiliati. Su questo elemento, che accomuna, per quanto concerne la
posizione di SARNATARO Santo, il contributo delle tre principali fonti di
accusa, si affiancano ulteriori specificazioni in ordine al tipo di
coinvolgimento dell’imputato e alla natura delle informazioni che lo stesso
avrebbe fornito a chi stava organizzando l’omicidio.
Secondo SPARACIO il SARNATARO sarebbe stato dotato
di un’apparecchiatura ricetrasmittente ed analogo strumento sarebbe stato in
possesso del gruppo di fuoco, l’una e l’altro forniti per l’occasione
dallo stesso SPARACIO allo scopo di agevolare i contatti e di consentire ai
sicari di muoversi solo dopo essere stati certi della presenza di Catanzaro
all’interno del bar D’Andrea (il che presuppone una presenza di SARNATARO su
luogo del delitto a cui nessuno si è riferito, anche se potrebbe essere ipotesi
plausibile alla luce della circostanza dell’appuntamento tra Calabrò e
SARNATARO di cui ha parlato in dibattimento Giovanni COSTANTINO). Per LA TORRE,
che come SPARACIO ha attribuito a SARNATARO l’interesse a recuperare il
controllo di alcune estorsioni che gli erano state sottratte da esponenti del
gruppo “Leo”, l’informazione di SARNATARO concerneva in particolare
l’abitudine della vittima di fermarsi la domenica mattina presso il bar
D’Andrea per una consumazione; ancora più specifiche le notizie che SARNATARO
avrebbe fornito ai sicari secondo PIETROPAOLO, posto che non solo era stata resa
nota l’abitudine domenicale del Catanzaro, ma erano state addirittura fornite
garanzie maggiori in ordine alla presenza della vittima all’interno del bar
nella mattina di domenica 8 marzo 1992 avendo il Catanzaro concordato un
appuntamento. Quest’ultima indicazione sembra essere la più precisa, sia
perché proveniente dal collaboratore che dei fatti sembra avere conservato il
ricordo più lucido e completo, sia perché la circostanza, emersa solo in
dibattimento (e perciò senza destare il sospetto di opportunistici
allineamenti), trova corrispondenza, secondo quanto già evidenziato, nelle
dichiarazioni di COSTANTINO Giovanni. In ogni caso, quale che sia il tenore
delle informazioni fornite (è probabile che la notizia dell’appuntamento
preso da Catanzaro per la mattina di domenica 8 marzo 1992 sia stata data nel
quadro di una più ampia attività d’informazione sui movimenti del
Catanzaro), è certo che il tipo di coinvolgimento ipotizzato configura una
condotta punibile a titolo di concorso e giustifica l’affermazione della
responsabilità del SARNATARO.
Alla luce delle considerazioni svolte non può
invece essere sopravvalutata l’affermazione di MARCHESE, che interpellato
sulla partecipazione all’agguato di tale SARNATARO ha risposto negativamente
(“No, che a me mi risulti no.”). Ed a volere interpretare alla
lettera la domanda e la risposta del collaboratore, la seconda non andrebbe
considerata lontana dalla realtà, poiché all’agguato il SARNATARO
effettivamente non prese parte, essendosi la sua partecipazione collocata,
secondo l’ipotesi di accusa che in questa sede viene recepita, in altra fase.
Si è comunque già rilevato che la posizione di MARCHESE, mandante come
SPARACIO, ma verosimilmente meno interessato di lui alla esecuzione del
programma omicida, giustifica, come in tutti i casi in cui le dichiarazioni
provengano da chi non ha preso direttamente parte ai fatti, una conoscenza meno
approfondita delle svariate fasi in cui si snodò il complesso iter
esecutivo del delitto. In tale ottica si comprendono, senza ripercuotersi
sulla complessiva affidabilità del racconto, le imprecisioni relative a
circostanze sulle quali il dibattimento ha inequivocabilmente condotto a
conclusioni diverse da quelle prefigurate dalle dichiarazioni di MARCHESE: si
pensi alla posizione della vittima al momento dell’omicidio, che secondo
MARCHESE sarebbe avvenuto in strada, oppure alla ubicazione dell’abitazione di
LEARDO, dalla quale, sempre secondo il collaboratore, era visibile tutta la
zona, ivi compreso l’ingresso del bar D’Andrea. Così stando le cose, che a
MARCHESE sia sfuggita l’attività di ricerca di informazioni sulle abitudini
della vittima che aveva preceduto l’omicidio (di cui sembra certo che ad
occuparsi fu SPARACIO, a cui spetta anche l’individuazione della casa di
LEARDO come base logistica ideale del gruppo di fuoco), e conseguentemente la
partecipazione all’omicidio di SARNATARO Santo, perché non ne fu informato da
SPARACIO e perché non gliene riferì il suo affiliato Mulé, è circostanza che
non deve destare meraviglia e che non inficia l’affidabilità del costrutto
accusatorio. Quanto poi al fatto che, così come sottolineato dalla difesa ed
implicitamente evidenziato dallo stesso imputato nel corso del suo esame (ud.
10.5.1999), essendo lo SPARACIO il responsabile della morte di un fratello del
SARNATARO, avvenuta nel 1989 (in base a quanto si è in precedenza osservato),
sarebbe stato assai strano che i rapporti con lo SPARACIO fossero divenuti così
buoni da giustificare la collaborazione finalizzata all’uccisione di Catanzaro
Gaetano, l’osservazione trascura di considerare l’interesse che il SARNATARO
aveva, stando a quanto hanno riferito concordemente SPARACIO e LA TORRE, a
fornire le informazioni volute da SPARACIO in quanto la contropartita era
costituita dalla ripresa del controllo indisturbato su alcune estorsioni che a
SARNATARO erano contese dal gruppo “Leo”: garanzia che in quel momento a
SARNATARO non poteva che essere data da un personaggio autorevole come SPARACIO,
in grado di far valere tutto il suo prestigio in una fase in cui anche il gruppo
“Leo”, o meglio quello che ne era rimasto, era alleato con SPARACIO e con
gli altri gruppi nell’attuazione della strategia comune (v. in proposito le
osservazioni che saranno sviluppate nell’ambito dell’analisi delle
risultanze relative all’omicidio di Pellegrino Salvatore). Né va dimenticato
che l’osservazione delle vicende della criminalità organizzata messinese,
attraverso l’esame dei delitti che sono confluiti nell’ambito della Peloritana
bis, avvalora l’idea di un ambiente caratterizzato non da rigide e
consolidate contrapposizioni, o da appartenenze immutabili, ma piuttosto da
rapporti molto fluidi, che contraddistinguono tanto le relazioni tra le
organizzazioni criminose, con un continuo accavallarsi di alleanze e conflitti,
secondo combinazioni mutevoli in stretta connessione con il variare dei rapporti
di forza, quanto i rapporti tra i singoli e la loro appartenenza all’uno o
all’altro gruppo, spesso connotati da evidente ambiguità: questo concetto è
stato espresso moltissime volte dai collaboratori sentiti, i quali, con la
consapevolezza che è propria di chi ha vissuto dall’interno l’esperienza
della militanza associativa, hanno affermato spesso che taluno, “vicino” per
un periodo o fino ad un certo momento ad un determinato gruppo, se ne era poi
allontanato per “avvicinarsi” ad un altro sodalizio, oppure che taluno, pur
dando l’impressione di rimanere fedele ad un gruppo, in realtà tramava ai
suoi danni, cercando di trarre da questo “doppio gioco” il massimo profitto
possibile (significativamente in questi termini PIETROPAOLO ha definito anche
l’atteggiamento del SARNATARO, che per un verso appariva lontano dalle lotte
di quel periodo, ostentando una condizione di neutralità e mantenendo
probabilmente i suoi legami di amicizia con i personaggi più in vista del
quartiere, come il Catanzaro, ma per altro verso studiava le abitudini ed i
movimenti dello stesso Catanzaro per conto di SPARACIO).
Giova, da ultimo, fare alcune precisazioni in
ordine all’aggravante della premeditazione ed all’aggravante di cui
all’art. 7 decreto legge 152/91, che sussistono entrambe a carico di tutti gli
imputati che hanno riportato condanna per il più grave delitto di omicidio
volontario in danno di Catanzaro Gaetano.
Quanto alla prova dell’aggravante della
premeditazione, richiamate le notazioni di carattere generale in precedenza
sviluppate, secondo cui essa consiste in una particolare intensità del dolo e
si compone di due elementi, che si completano ed arricchiscono reciprocamente,
l’uno di ordine cronologico, e l’altro di ordine psicologico, è agevole
rintracciare nell’ambito delle risultanze dibattimentali numerosi e
convergenti elementi sintomatici di una risoluzione criminosa che si è
protratta ferma e costante per un apprezzabile lasso di tempo.
Va, anzitutto, ricordato ancora una volta che
l’uccisione di Gaetano Catanzaro si iscrive nella serie di omicidi che hanno
fatto seguito, dandovi attuazione, alla più volte citata deliberazione presa da
diversi gruppi criminosi, dopo l’omicidio di Domenico Di Blasi, di uccidere
tanto Giorgio MANCUSO quanto tutti i suoi affiliati. La piena consapevolezza di
una siffatta matrice può essere ovviamente attribuita a SPARACIO e MARCHESE,
che, per i ruoli rivestiti all’interno dei rispettivi gruppi di appartenenza,
presero parte attiva, per loro stessa esplicita ammissione, alla elaborazione di
quella strategia ed hanno confessato di avere organizzato l’omicidio di
Catanzaro, ma va ascritta anche a PIETROPAOLO, LA TORRE e LEARDO, trattandosi di
personaggi di cui è attestata la presenza, a fianco dei rispettivi capi, ad
almeno alcune delle riunioni che precedettero e seguirono l’omicidio Di Blasi.
Secondo l’affermazione del PIETROPAOLO il Catanzaro era già da tempo un
concreto obiettivo criminoso dei suoi attentatori, i quali scelsero
l’occasione più favorevole per la consumazione del delitto e, quando questa
si presentò, diedero attuazione al piano a lungo programmato. Il movente del
delitto costituisce, pertanto, un sicuro indice di una risoluzione criminosa a
lungo meditata nel tempo e protrattasi, tenace ed ininterrotta, fino
all’esecuzione dell’attentato. Ulteriori indici della sussistenza della
premeditazione possono trarsi dall’esame degli elementi di prova attinenti
alla fase organizzativa dell’omicidio, i quali assumono precipuo rilievo poiché
riferibili allo specifico fatto di sangue realizzato. Lo studio dei movimenti e
delle abitudini della vittima, per il quale SPARACIO si avvalse della
collaborazione di Santino SARNATARO, fu attività che si snodò sicuramente in
un arco di tempo non breve, forse per parecchi mesi, considerato anche il fatto
che fu accertato che il Catanzaro, conscio del pericolo, aveva adottato lo
stratagemma di pernottare sempre in luoghi diversi per sventare eventuali
agguati e di spostarsi a bordo di autovetture blindate preferibilmente in
compagnia di altri affiliati del gruppo “Mancuso”. Si è visto poi che il
mandato criminoso fu conferito ai killer almeno il giorno prima dell’attentato
e nel tempo che intercorse fino alla perpetrazione dell’omicidio gli
aggressori provvidero a studiare le modalità esecutive e a predisporre i mezzi,
come l’autovettura rubata, al fine di realizzare tutte le condizioni
necessarie per la sua riuscita. Essi, infine, nascosti all’interno
dell’abitazione del LEARDO, attesero per diverse ore che la vittima uscisse di
casa e non appena videro che questa si stava dirigendo verso il bar D’Andrea,
decisero risolutamente di passare alla fase esecutiva.
Tali elementi indiziari appaiono, pertanto, a
questa Corte dotati di indubbia valenza dimostrativa ed inequivocabilmente
indicativi dell’asserita premeditazione degli imputati, non potendovi essere
dubbio che tra il momento in cui sorse il proposito criminoso e quello in cui
venne data esecuzione al delitto sia intercorso uno spazio temporale consistente
e, comunque, sufficiente per consentire a tutti un’adeguata riflessione sul
proposito omicida e per, eventualmente, recedervi.
Sussiste, altresì, l’aggravante di cui
all’art. 7 del decreto legge n.. 152/91, per essere stati commessi i fatti
allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e,
comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis
c.p., essendo sufficiente notare, richiamando quanto si è detto prima, che
l’omicidio in esame si caratterizza chiaramente come “mafioso” sia per le
modalità esecutive, di straordinaria audacia e improntitudine, rese possibili
dall’assoggettamento violento di ampie parti del territorio cittadino e della
sua popolazione alla volontà prevaricatrice dei diversi sodalizi operanti nella
città di Messina, sia per il movente che è sicuramente riferibile a conflitti
tra clan contrapposti per l’acquisizione di una posizione egemonica nel
sistema delle organizzazioni criminali, attraverso lo sterminio dei capi e degli
affiliati appartenenti ai clan rivali.
Dai più gravi reati ascritti ai coimputati (l’omicidio volontario di
Gaetano Catanzaro ed il connesso reato in materia di armi) deve invece essere
assolto CAPUTO Luigi, ed analogamente va prosciolto anche, in conformità alla
richiesta della Pubblica Accusa, CURRÒ Luigi, al quale era attribuito, ma in
base a due specifiche imputazioni (di cui alle lettere e) ed f) del capo 34 della
rubrica), il concorso nella detenzione e nel porto delle armi utilizzate per
l’omicidio e la partecipazione all’omicidio medesimo, che si sarebbe
concretizzata, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’accompagnare Mulé
Giuseppe, a bordo di un’autovettura Y 10, in possesso di una pistola calibro 9
´
21, presso l’abitazione di LEARDO Luigi, consapevoli che la suddetta pistola
sarebbe stata utilizzata, come in effetti avvenne, per commettere l’omicidio di
Catanzaro Gaetano.
Passando ad occuparsi subito della posizione del secondo, risulta
evidente che l’ipotesi accusatoria nei confronti del CURRÒ (come nei
confronti dell’originario coimputato Bucalo Orazio, dopo il cui
proscioglimento non è stato operato l’aggiornamento del capo di imputazione)
poggia su elementi diversi da quelli illustrati e concernenti le condotte
attribuite ai vari coimputati, e precisamente sulle dichiarazioni con cui nel
corso delle indagini preliminari, in data 11 maggio 1995, il CURRÒ,
verosimilmente nel quadro di un approccio con gli organi inquirenti di tipo
collaborativo, riferì che una domenica, verso le 6, insieme al Bucalo, al
rientro da una notte trascorsa presso la discoteca Le
Cupole di Milazzo aveva accompagnato a bordo di un’autovettura Y
10 Mulé Giuseppe al villaggio Aldisio presso l’abitazione di LEARDO
Luigi; tanto il CURRÒ che il Bucalo sarebbero stati a conoscenza delle ragioni
per cui Mulé doveva raggiungere l’abitazione di LEARDO, scelta come punto di
riunione e avvistamento per uccidere il Catanzaro, e della circostanza che il
Mulé era in possesso di una pistola calibro 9 ´
21, occultata all’interno dell’autovettura sotto il cruscotto. Il contenuto
di questa parte delle dichiarazioni del CURRÒ si desume dalla sintesi che ne è
fatta nella sentenza con cui il GUP (peraltro definendo “scarne”
le dichiarazioni del CURRÒ) ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio nei
confronti del Bucalo, mentre il contenuto di altra parte di queste dichiarazioni
si può intuire alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni dei testimoni
sentiti in dibattimento su richiesta del Pubblico Ministero, e precisamente il
maresciallo Bagalà ed il brigadiere Lo Cane, appartenenti all’Arma dei
carabinieri, i quali hanno dichiarato che il 16 maggio 1995 effettuarono un
controllo, sulla scorta delle dichiarazioni del CURRÒ, andando a verificare se
ci fosse un’arma, una pistola calibro 9 ´ 21, occultata sotto alcuni materassi
abbandonati nella scarpata sottostante ad un’area di sosta dell’autostrada
Messina – Palermo successiva allo svincolo di Boccetta e sovrastante al viale
Giostra. È ragionevole presumere che il CURRÒ avesse dichiarato di essere a
conoscenza della circostanza relativa all’occultamento di una delle armi usate
per il delitto, ed i testimoni hanno riferito di avere trovato i materassi ma di
non avere rinvenuto alcuna traccia dell’arma.
Il CURRÒ ha successivamente ritrattato queste
dichiarazioni nel corso dell’udienza preliminare (ud. 19.6.1996), assumendo di
essere stato costretto a renderle sebbene non corrispondessero alla realtà dei
fatti, come si desume dalla succinta motivazione contenuta nel decreto che
dispone il giudizio.
Tenendo certamente conto di queste circostanze il
Pubblico Ministero non ha inizialmente chiesto l’esame del CURRÒ, avendo
circoscritto la sua richiesta ai soli imputati collaboratori, ed anche il
difensore del CURRÒ ha poi rinunciato all’udienza del 16 aprile 1999 al mezzo
istruttorio originariamente richiesto e disposto, inducendo la Corte alla revoca
del provvedimento di ammissione. È stata infine rigettata l’istanza di esame
del CURRÒ che il Pubblico Ministero aveva avanzato ai sensi dell’art. 507 c.
p. p. in relazione ai possibili sviluppi dibattimentali di quanto era avvenuto
nel corso delle indagini preliminari.
Ribadita la scelta negativa in ordine alla
possibilità di ammettere l’esame del CURRÒ ai sensi dell’art. 507 c. p. p.
che la Corte ha esplicitato con l’ordinanza del 28.4.1999, rilevando che
l’esame, invece che assolutamente necessario ai fini della decisione, come
avrebbe imposto il parametro normativo invocato, era finalizzato solamente alla
eventuale raccolta di elementi a carico dello stesso imputato, in questa sede
deve precisarsi che la soluzione adottata risponde anche ad evidenti ragioni di
economia processuale connesse alla considerazione del contenuto delle precedenti
dichiarazioni del CURRÒ ed alla valutazione dei prevedibili sbocchi di una
contestazione, e, ove consentita, di una eventuale acquisizione a fini di prova
di tali dichiarazioni (ex art. 5035
c. p. p.). Anche infatti nell’ipotesi in cui, perseverando il CURRÒ nel
proprio atteggiamento (prevedibilmente attraverso il rifiuto dell’esame o la
negazione di quanto aveva in precedenza riferito), la Corte avesse acquisito il
verbale delle sue dichiarazioni, esse avrebbero potuto eventualmente costituire
la prova della connivenza dell’imputato, al corrente della missione omicida
del Mulé e della presenza dell’arma sull’autovettura su cui aveva fatto
rientro a Messina insieme a Bucalo e a Mulé, ma non sarebbero state sufficienti
a configurare una sua condotta causalmente rilevante, anche sotto il profilo
della agevolazione della condotta del coimputato, in mancanza di qualche
elemento ulteriore in ordine alla eventuale sussistenza di una previa intesa tra
CURRÒ e tale Maisano, fratello della proprietaria dell’autovettura su cui il
Mulé era rientrato a Messina da Milazzo insieme a Bucalo e CURRÒ. L’assoluta
mancanza di qualsiasi riscontro in ordine alla partecipazione del CURRÒ (sotto
il profilo dell’avere favorito il rientro in città del Mulé in tempo utile
per partecipare all’appostamento e al successivo agguato ai danni di
Catanzaro) ne avrebbe imposto in ogni caso il proscioglimento. Né
ragionevolmente in senso contrario avrebbe potuto invocarsi la presenza di
alcuni materassi nella scarpata sottostante all’area di sosta autostradale,
rilevata ad oltre tre anni dai fatti dai carabinieri chiamati a riscontrare le
dichiarazioni del CURRÒ ed a cercare soprattutto la pistola che secondo le
dichiarazioni dell’imputato vi era stata occultata: in ogni caso, mentre il
mancato ritrovamento dell’arma, considerato il tempo trascorso, poteva
considerarsi pressoché scontato, il rinvenimento di alcuni materassi in disuso,
fenomeno purtroppo tutt’altro che inconsueto nelle zone adiacenti alle aree di
sosta dell’autostrada, non costituisce una circostanza dotata della specificità
necessaria per fungere da elemento di conferma di dichiarazioni rese oltre tre
anni dopo il verificarsi dei fatti a cui si riferiscono. Questione diversa è se
ed in quali limiti la considerazione delle iniziali dichiarazioni di CURRÒ
possa eventualmente incidere sulla posizione di Mulé Giuseppe, nei cui
confronti esse assumono indubbiamente rilievo accusatorio specifico, ma ciò
esula dall’ambito di giudizio affidato a questa Corte che, dopo il
provvedimento di separazione adottato nel corso del dibattimento, non concerne
il coimputato.
L’affermazione di responsabilità di CAPUTO Luigi
deve invece essere circoscritta al delitto di furto aggravato dell’autovettura
Fiat UNO utilizzata dai sicari ed a
quello di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424 c. p., così
riqualificato il delitto contestato al CAPUTO ed ai computati alla lettera c)
della rubrica. Peraltro la valutazione della posizione di CAPUTO introduce
l’esame complessivo di questo aspetto particolare della vicenda sul quale fino
a questo momento l’iter dell’argomentazione
non si era soffermato neppure con riferimento alla posizione degli altri
imputati ai quali viene pure ascritto il furto pluriaggravato dell’autovettura
utilizzata dai sicari ed il delitto di incendio della medesima, anch’esso
aggravato dal numero dei concorrenti e dal nesso teleologico con il più grave
delitto di omicidio, essendo finalizzato ad assicurarsi l’impunità dal
medesimo.
Sul piano della qualificazione giuridica è certo
che quest’ultimo delitto non possa tuttavia essere inquadrato nella
fattispecie di cui all’art. 423 c. p., ma in quella meno grave contemplata
nell’articolo seguente del codice penale.
Secondo un’interpretazione tanto accreditata da
costituire autentico jus receptum,
l’elemento distintivo tra il delitto di cui all’art. 423 c. p. e quello
punito dall’art. 424 c. p. è costituito dal diverso atteggiarsi della volontà
dell’agente, che nel primo caso è diretta a cagionare un incendio, cioè un
fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in
pericolo la pubblica incolumità, mentre nel secondo caso è orientata dal fine
di danneggiare, attraverso il fuoco, senza la previsione che ne deriverà un
incendio con le caratteristiche indicate o il pericolo di un siffatto evento,
che esula in ogni caso dalle intenzioni dell’agente[1].
Nel caso di specie, al di là della questione delle
responsabilità individuali, le caratteristiche della vicenda inducono a
ritenere plausibilmente che la condotta di chi diede alle fiamme l’autovettura
ritrovata dai carabinieri la sera del giorno successivo all’omicidio non era
ispirata dall’intenzione di cagionare un incendio, ma dallo scopo di
ostacolare l’azione investigativa attraverso la cancellazione, con il fuoco
appiccato, di eventuali tracce o di altri elementi che potessero consentire di
risalire agli autori dell’agguato.
Ciò premesso per quanto attiene alla
qualificazione giuridica del delitto di cui alla lettera c)
del capo di imputazione in esame, nel merito va rilevato che le accuse nei
confronti di CAPUTO Luigi poggiano sulle dichiarazioni di LA TORRE Guido e
PIETROPAOLO Pasquale, che hanno indicato concordemente il CAPUTO come autore del
furto dell’autovettura utilizzata dai sicari per raggiungere il villaggio
Aldisio e per allontanarsene dopo la consumazione dell’omicidio. Analogamente
l’uno e l’altro, nel contesto di dichiarazioni dotate, come si è già
osservato, di un elevato grado di attendibilità intrinseca, e destinate a
fungere sotto questo profilo l’una da riscontro all’altra, hanno attribuito
a CAPUTO il successivo intervento, destinato alla eliminazione
dall’autovettura di qualsiasi traccia utile alle indagini. Da ciò, con ogni
evidenza, discende la sussistenza di entrambi i delitti e la conseguente
affermazione di responsabilità del CAPUTO tanto per il furto che per il
successivo incendio dell’autovettura ordinato da De Luca.
Meno univoci appaiono gli elementi con riferimento
al rapporto tra l’azione furtiva e l’omicidio del Catanzaro, su cui è
necessario soffermarsi per verificare se al CAPUTO possa essere attribuita anche
la partecipazione nell’omicidio. In proposito va rilevato che LA TORRE, pur
non essendo in grado di precisare se CAPUTO avesse già a disposizione
un’autovettura rubata da consegnare o se l’avesse rubata in seguito alla
richiesta rivoltagli da De Luca, è stato molto esplicito nell’attribuire al
CAPUTO la piena consapevolezza dell’uso che sarebbe stato fatto del veicolo,
mentre le dichiarazioni di PIETROPAOLO sono sul punto molto più sfumate, in
quanto, secondo il collaboratore, CAPUTO, pur essendo al corrente dell’uso che
ordinariamente veniva fatto dei veicoli di cui gli veniva chiesta la consegna,
è escluso che ne fosse informato nel caso specifico. La versione del
PIETROPAOLO appare invero più verosimile anche perché meglio si adatta ad un
dato temporale incontrovertibile che è quello dell’epoca del furto, avvenuto
oltre dieci giorni prima dell’omicidio. È vero che in dibattimento LA TORRE
ha precisato di non sapere se CAPUTO, quando due giorni prima dell’omicidio
Nino De Luca, accompagnato da LA TORRE e PIETROPAOLO gliene aveva fatto
richiesta, avesse già a disposizione un’autovettura, o se l’avesse rubata
in seguito all’incontro con De Luca, spostando l’attenzione sul momento
della consegna della medesima e sull’atteggiamento psicologico di piena
condivisione del piano omicida che egli ha attribuito al CAPUTO. E tuttavia la
prova della partecipazione del CAPUTO all’omicidio, inscindibilmente legata
alla individuazione del tipo di atteggiamento che animava l’imputato nel
momento in cui aderì alla richiesta dell’amico De Luca e gli fece avere la Fiat
UNO rubata il 25 febbraio precedente, non può essere affidata alle sole
dichiarazioni di LA TORRE, prive di riscontri specifici ed individualizzanti con
riferimento allo specifico ruolo del CAPUTO nella vicenda. D’altra parte la
marginalità del CAPUTO rispetto al contesto associativo nel cui ambito si
sviluppò l’organizzazione e la preparazione del fatto di sangue rafforza la
perplessità espressa, ed indebolisce l’assunto sotteso alle accuse di LA
TORRE, che cioè CAPUTO “non poteva non sapere” a che cosa fosse destinato
il veicolo che gli era stato richiesto.
L’esame di questo aspetto della vicenda giova
invece a discriminare, rispetto al furto e all’incendio, la posizione degli
altri imputati. La collocazione del furto dell’autovettura in una fase
sicuramente precedente a quella in cui fu propriamente organizzato l’omicidio
di Catanzaro Gaetano, impone di escludere qualsiasi responsabilità per il furto
a carico degli imputati (LEARDO Luigi e SARNATARO Santo) il cui ruolo specifico,
direttamente finalizzato alla consumazione dell’omicidio secondo le peculiarità
descritte, appare estraneo alla scelta di concrete modalità organizzative che
possono essere addebitate, ove penalmente rilevanti in modo autonomo, solamente
ai mandanti del delitto e agli esecutori materiali che di quelle modalità in
concreto si avvalsero. Va piuttosto rilevato che il concorso di questi ultimi,
alla luce del dato cronologico più volte messo in luce e delle dichiarazioni di
LA TORRE e PIETROPAOLO, non può essere correttamente riferito al delitto di
furto, probabilmente già consumato nel momento in cui CAPUTO si sentì
rivolgere la richiesta di un’autovettura, ma ad una figura diversa, a cui sia
riconducibile la condotta degli imputati che hanno sollecitato, attraverso il De
Luca, l’acquisto della disponibilità del veicolo nella consapevolezza della
sua provenienza furtiva. In tale condotta, obiettivamente diversa da quella
ipotizzata dall’accusa, sono agevolmente ravvisabili i tratti caratteristici
del delitto di ricettazione, ma l’accertata diversità del fatto, per
salvaguardare la correlazione tra l’accusa e la sentenza, impone la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 521 c. p. p.
con riferimento agli imputati MARCHESE Mario, SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido e
PIETROPAOLO Pasquale e limitatamente a questo particolare aspetto
dell’episodio criminoso.
Conclusioni ancora diverse concernono il delitto di
incendio, dal quale tutti gli imputati, ad eccezione di CAPUTO Luigi devono
essere assolti per non avere commesso il fatto. Giova infatti ricordare che
l’incendio dell’autovettura, secondo le dichiarazioni sul punto concordi di
LA TORRE e PIETROPAOLO, scaturì da una iniziativa di De Luca, preoccupato
evidentemente che il veicolo potesse contenere tracce utili alla identificazione
dei componenti del gruppo di fuoco. Nel quadro del rapporto privilegiato di
amicizia che legava il De Luca al CAPUTO si collocano così tanto la consegna
della Fiat UNO, quanto la sua
successiva distruzione, circostanza sicuramente estranea al piano iniziale,
della quale infatti tanto PIETROPAOLO che LA TORRE appresero in epoca
successiva. È allora evidente che trattandosi di un’ulteriore sviluppo
dell’azione criminosa del tutto sganciato dalle fasi precedenti, addebitabile
all’iniziativa di uno solo degli esecutori materiali (della cui posizione
questa Corte non deve occuparsi), sarebbe pura finzione attribuire anche ai
coimputati la responsabilità di un gesto da essi non voluto e perfino ignorato
in quanto estraneo al piano omicida comune.
Rimane da considerare la questione
dell’applicazione delle circostanze attenuanti. Conformandosi
all’orientamento seguito in tutti i casi analoghi, ritiene la Corte che il
carattere secondario del ruolo avuto nella consumazione del delitto giustifichi
la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti
(ad eccezione di quella di cui all’art. 7 che si sottrae al giudizio di
bilanciamento) a LEARDO Luigi e SARNATARO Santo. Analogo beneficio può essere
concesso a MARCHESE Mario, il cui contributo, anche se privo nel caso di specie
di quei caratteri di completezza e decisività che consentirebbero
l’applicazione della circostanza speciale di cui all’art. 8 del d. l. n.
152/91, si inserisce in un contegno processuale coerente con la scelta
collaborativa che merita di essere premiato attraverso le attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti ad eccezione di quella di cui all’art. 7.
Spetta invece la circostanza attenuante speciale di
cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91 agli imputati LA TORRE Guido, PIETROPAOLO
Pasquale e SPARACIO Luigi.
I tre hanno ammesso le rispettive responsabilità,
ed il loro contributo, la cui diversa ricchezza è connessa ai diversi ruoli
assunti nella preparazione ed esecuzione del delitto, si è rivelato
importantissimo ai fini della ricostruzione della vicenda e della determinazione
delle responsabilità individuali. Ciò vale per SPARACIO e LA TORRE che,
l’uno in qualità di mandante ed organizzatore e l’altro di esecutore
materiale dell’omicidio di Catanzaro Gaetano, hanno fornito contributi per
certi versi complementari ed in ogni caso dotati di un alto grado di
attendibilità intrinseca, ma riguarda anche PIETROPAOLO, che, pur avendo
collaborato solo dopo la notifica dell’ordinanza custodiale, ha mostrato di
potere ugualmente fornire un contributo originale all’accertamento dei fatti e
delle responsabilità, legato ad una esperienza diretta e personale della
vicenda, per nulla debitrice delle conoscenze acquisite attraverso l’esame
della ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare.
Si tratta inoltre di tre soggetti, che a quanto consta a questa Corte, hanno da
tempo iniziato a collaborare con la giustizia nel contesto di una aperta
dissociazione rispetto agli originari contesti di appartenenza che le loro
dichiarazioni hanno contribuito a disgregare.
Senza il rischio di operare inammissibili
duplicazioni devono altresì essere concesse a LA TORRE Guido le attenuanti
generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate in armonia con il
criterio seguito dalla Corte di valutare in maniera più benevola la condotta
degli imputati coinvolti nella fase esecutiva dei fatti di sangue esaminati che
non abbiano direttamente preso parte all’azione omicida.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
come di consueto alla parte conclusiva di questa motivazione.