Verso le ore 9,30 del 18 agosto 1992 nei pressi di
un’osteria ubicata nella via S. Cosimo di Messina (che si sviluppa nella parte
bassa del popoloso quartiere Provinciale), si consuma, ad oltre un anno
dall’uccisione di Di Blasi Domenico, quello che unanimemente tutti i
protagonisti delle sanguinose vicende di quegli anni hanno indicato come
l’ultimo atto della sequenza impressionante di fatti di sangue innescata da
quell’omicidio “eccellente” e destinata, nelle intenzioni di chi aveva
deciso e posto in essere la rappresaglia, ad annientare, attraverso lo sterminio
dei capi e degli affiliati, il gruppo criminale alla cui iniziativa quel delitto
era pacificamente riconducibile.
Detenuto ormai da oltre un anno il MANCUSO,
arrestato anche RIZZO Rosario dopo essere sfuggito miracolosamente ad una serie
di attentati senza precedenti (teste Sciacca Ettore, ud. 16.5.1998), eliminati
alcuni tra gli esponenti più rappresentativi del clan “Mancuso – Rizzo”,
l’ultimo dei quali Vento Giuseppe, ucciso in un agguato consumato il 2 luglio
1992, a cadere sotto il fuoco dei sicari fu in quest’ennesimo agguato Cunsolo
Vittorio, uno tra i pochi elementi di spicco del gruppo “Mancuso” ancora in
vita o in libertà, già figlioccio di Leo Giuseppe e poi, dopo la morte di
questi, nel 1990, passato a comporre il gruppo dei “fedelissimi” di MANCUSO
Giorgio, uno dei personaggi su cui lo stesso MANCUSO ha riferito in dibattimento
che poteva fare pieno affidamento.
Unico imputato, la cui posizione è sottoposta al
vaglio odierno della Corte, è CAPUTO Luigi, accusato di avere concorso
all’uccisione di Cunsolo Vittorio insieme a De Luca Antonino e MAZZITELLO
Pietro.
Nei confronti di costoro fu emessa dalla Corte di
Assise di Messina in data 11 novembre 1993 la sentenza n. 9 del 1993, con cui,
esclusa per entrambi l’aggravante della premeditazione, a De Luca fu inflitta
la condanna alla pena di anni 24 di reclusione e lire 1.000.000 di multa e a
MAZZITELLO fu applicata la pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di
multa, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente di cui
all’art. 442 c. p. p. in relazione alla richiesta avanzata a suo tempo
dall’imputato di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato. La
decisione è alla fine divenuta irrevocabile dopo un travagliato e lungo iter
giudiziario, in quanto, riformata in seguito all’appello degli imputati e
del Pubblico Ministero la sola parte della decisione relativa al De Luca
(condannato all’ergastolo per omicidio volontario premeditato in data
5.10.1994), la sentenza di secondo grado, esecutiva per MAZZITELLO il 21.6.1995,
fu annullata per la posizione dell’altro imputato; infine la Corte di Assise
di Appello di Reggio Calabria ha confermato in sede di rinvio l’originaria
decisione di primo grado, e le ulteriori impugnazioni dell’imputato e del
Pubblico Ministero sono state rigettate il 16.5.1996 con il passaggio in
giudicato dell’ultima decisione.
Essendosi l’istruzione dibattimentale concentrata
sugli aspetti della vicenda utili alla valutazione della posizione dell’unico
imputato, è necessario attingere alla decisione citata, di cui è stata
prodotta ed acquisita copia all’udienza del 12 maggio 1999, per ricostruire le
linee fondamentali del fatto nella sua storicità.
Emerse nel corso di quel processo che il trentenne
Cunsolo Vittorio, verso le ore 9,30 del 18 agosto 1992, fu fatto segno a
numerosi colpi di pistola mentre si accingeva a porre sul cavalletto la sua moto
Suzuki nella via S. Cosimo,
all’angolo con la via Napoli, dove era appena arrivato portando in sella
l’amico Saija Carmelo. Risultò che l’aggressore era sopraggiunto su una
moto Yamaha condotta da un complice ed
allontanatasi a gran velocità dopo il compimento della missione omicida.
Sul posto il personale del Gabinetto provinciale di
polizia scientifica rinvenne sull’asfalto, nei pressi del cadavere del Cunsolo,
cinque bossoli di pistola calibro 7,65, mentre l’esame autoptico consentì di
accertare che la vittima era stata attinta alla nuca ed al collo da quattro
colpi esplosi da un’arma da fuoco a canna corta che avevano prodotto lesioni
gravissime e quasi istantaneamente la morte.
Sulla scorta delle indicazioni fornite da Saija
Carmelo, il giovane tossicodipendente che si trovava in compagnia di Cunsolo al
momento dell’agguato, le indagini si orientarono in un primo momento in
direzione di LA TORRE Guido ed Aspri Giovanni, ma appena due giorni dopo il
fatto si presentò spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile della
Questura di Messina MAZZITELLO Pietro, che ammise di essere il conducente della
motocicletta Yamaha su cui viaggiava
l’aggressore del Cunsolo, ma nulla di significativo fu in grado di rivelare
sulla sua identità, limitandosi ad affermare che si trattava di un conoscente,
tale “Antonio”, incontrato nei pressi del mercato “Vascone”, che gli
aveva chiesto la cortesia di accompagnarlo fino alla via S. Cosimo e poi,
fermatosi con un pretesto, aveva all’improvviso estratto una pistola e colpito
a morte Cunsolo Vittorio. Non è tuttavia escluso che gli inquirenti si fossero
autonomamente orientati verso il MAZZITELLO, presumibilmente sulla scorta delle
indicazioni fornite da qualche fonte confidenziale, e che questi, messo alle
strette, abbia poi ammesso i fatti nei termini riferiti, circostanza che appare
plausibile e che è emersa in questo dibattimento dalle dichiarazioni
dell’ispettore Alampi Bruno, il quale ha affermato (ud. 17.1.1998) che a
carico del MAZZITELLO fu eseguita, con esito verosimilmente negativo, la
consueta perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 41 T. U. L. P. S. e che
successivamente il medesimo fu condotto negli uffici della Squadra Mobile per
essere sentito sui suoi movimenti nella mattinata in cui si era verificato
l’omicidio.
Il 21 agosto 1992, in seguito alle parziali
ammissioni del MAZZITELLO, Saija Carmelo, che in un primo momento aveva dato
indicazioni tali da orientare le investigazioni verso i due originari indagati,
nei locali della Questura confermò, dopo avere visionato una serie di foto
segnaletiche, che a condurre la moto dei sicari era invece il MAZZITELLO, da lui
riconosciuto senza ombra di dubbio, e conseguentemente le indagini cambiarono
direzione, indirizzandosi, oltre che verso il MAZZITELLO, nei confronti di un
altro giovane, De Luca Antonino, che tali Todaro Santino e Diacono Giuseppe
indicarono come l’autore dell’esplosione dei colpi di pistola che avevano
raggiunto mortalmente il Cunsolo. Sottoposti a fermo il 25 agosto del 1992,
MAZZITELLO e De Luca subivano l’applicazione della custodia cautelare in
carcere, disposta nei loro confronti contestualmente alla convalida del fermo.
Veniva invece scarcerato nella stessa data LA TORRE Guido, che era inizialmente
sospettato di essere il conducente della motocicletta utilizzata dai sicari.
Successivamente il MAZZITELLO, attraverso una
lettera da lui inviata al Pubblico Ministero nel febbraio del 1993, rivelò
l’identità del complice, originariamente indicato con il solo nome di
battesimo, assumendo che si trattava di Villari Antonino, cugino di SPARACIO
Luigi, deceduto in seguito ad un agguato il 16 ottobre 1992. Disposto il rinvio
a giudizio di entrambi gli imputati, la Corte di Assise emise il verdetto di cui
si è indicato il contenuto, ritenendo, con statuizione ormai irrevocabile,
raggiunta la prova della responsabilità di De Luca e MAZZITELLO. A
quest’ultimo fu addebitato di avere accompagnato il De Luca nella piena
consapevolezza di ciò che stava per essere compiuto, anche alla luce di una
circostanza che emerse in dibattimento in perfetta aderenza alla contestazione,
assai dettagliata nella descrizione delle condotte ascritte al MAZZITELLO a
titolo di concorso nell’omicidio, e cioè che, mentre il killer scaricava la
sua pistola contro il Cunsolo, il MAZZITELLO, alla guida della motocicletta Yamaha,
aveva continuato ad azionare l’acceleratore per mantenere alto il numero di
giri del motore e favorire un allontanamento che fosse il più rapido possibile.
Per quanto concerne l’altro imputato, stigmatizzato il tentativo del
MAZZITELLO di accreditare una versione non veritiera, addossando la
responsabilità del delitto al defunto Villari Antonino, la Corte valorizzò
soprattutto le dichiarazioni accusatorie di Diacono Giuseppe e Todaro Santino,
intesi Formaggino e, rispettivamente, Panama,
sentiti dalla polizia e dal Pubblico Ministero il 24 ed il 25 agosto 1992,
allorché le indagini si erano ormai decisamente orientate verso MAZZITELLO e De
Luca, e quando i due, che avevano assistito alle fasi culminanti dell’agguato,
avevano affermato di avere riconosciuto in MAZZITELLO Pietro il conducente della
moto Yamaha e in De Luca Antonino il
passeggero che aveva esploso i colpi mortali all’indirizzo del Cunsolo. Di
tali precise dichiarazioni accusatorie la Corte tenne conto, privilegiandole
rispetto alla ritrattazione dibattimentale, allorché i due negarono quanto in
precedenza ammesso, assumendo di non avere riconosciuto nessuno, ed il Diacono
disconoscendo perfino le firme apposte in calce ai verbali delle dichiarazioni
rese alla polizia ed al Pubblico Ministero.
Analogo atteggiamento ha tenuto in questo
dibattimento Saija Carmelo, il quale ha negato esplicitamente (ud. 27.2.1998) di
avere riconosciuto in fotografia il MAZZITELLO in occasione della sua seconda
audizione da parte degli inquirenti (quella in cui aveva smentito la precedente
indicazione di LA TORRE Guido), mentre Diacono e Todaro, esaminati con le
garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. in relazione ai procedimenti penali che
avrebbero subito a causa dell’atteggiamento reticente assunto in occasione del
processo a carico di De Luca e MAZZITELLO, si sono avvalsi entrambi della facoltà
di non rispondere (udienze del 6.3.1998 e del 17.1.1998), e tale scelta hanno
ribadito anche successivamente, quando ne è stata disposta una nuova
convocazione (ud. 30.4.1999), affinché l’eventuale acquisizione delle loro
dichiarazioni rese in precedenza avvenisse nel rispetto del disposto dell’art.
513 c. p. p. così come emendato dall’intervento della Corte costituzionale.
Mentre nessuna precedente dichiarazione è stata
contestata a Diacono Giuseppe, il Pubblico Ministero ha contestato a Todaro
Santino il contenuto di due verbali di dichiarazioni del 24 agosto 1992,
sottoscritti il primo alle ore 12,20 negli uffici della Squadra Mobile, ed il
secondo (integralmente confermativo del precedente) negli stessi uffici alle ore
15,50, ma alla presenza del Pubblico Ministero, mentre il difensore di CAPUTO
Luigi ha contestato una parte delle dichiarazioni rese dal Todaro nel corso del
dibattimento conclusosi con la condanna di De Luca e MAZZITELLO, producendo una
copia informe di uno stralcio di un paio di pagine della relativa trascrizione,
priva di qualsiasi attestazione di autenticità, ma senza che il Pubblico
Ministero sollevasse in proposito alcuna eccezione.
In occasione della sua audizione da parte degli
investigatori il Todaro, dopo avere affermato di avere riconosciuto in
MAZZITELLO e De Luca i due che
viaggiavano a bordo della motocicletta
di grossa cilindrata tipo Enduro allontanatasi
a gran velocità dopo l’esplosione dei colpi, aveva tra l’altro affermato
che intorno alle 9 della mattina del 18 agosto 1992 aveva notato Antonino De
Luca a bordo di una Fiat 126 di colore
bianco, ferma nello stesso spiazzo in cui sarebbe stato consumato 40 minuti più
tardi il delitto, intento a parlare con il proprietario dell’autovettura, tale
Luigi CAPUTO, che abitava nei pressi dell’abitazione di De Luca. Descrivendo
l’abbigliamento di quest’ultimo il Todaro aveva precisato che indossava un
berretto con visiera di colore rosso, del tipo di quelli usati dai giocatori di baseball,
e portava un paio di occhiali da sole ed una maglietta a righe orizzontali,
prevalentemente di colore blu, alternate ad altre righe di colore chiaro. Di
tenore ben diverso furono le dichiarazioni rese da Todaro nel dibattimento
sfociato nella sentenza di condanna di De Luca e MAZZITELLO, allorché, nel
contesto della negazione di quanto di significativo aveva in precedenza
dichiarato, il Todaro escluse di avere visto il De Luca sulla motocicletta dei
sicari ed ammise solo di averlo salutato, ma circa un’ora prima
dell’omicidio, mentre era in compagnia di CAPUTO.
Peraltro dalla sentenza citata, che riassume anche
le dichiarazioni rese nel corso di quel dibattimento da ARNONE Marcello e
MARCHESE Mario, si desume che era già chiara, anche se non nella misura
sufficiente a configurare la preordinazione del delitto in termini compatibili
con la sussistenza della premeditazione, la matrice del delitto, riconducibile
all’offensiva scatenata dopo l’omicidio Di Blasi contro MANCUSO Giorgio al
cui gruppo apparteneva la vittima. E se MARCHESE, avendo già in quella sede
affermato di essere uno dei partecipanti alla deliberazione che era stata
adottata in seguito all’omicidio Di Blasi, si attribuiva la responsabilità di
essere uno dei mandanti del delitto, entrambi i collaboratori indicavano il De
Luca, come uno dei killer del gruppo “Sparacio” a cui era stata affidata
l’esecuzione del programma omicida al quale il suo gruppo di appartenenza
aveva aderito.
L’unico collaboratore sentito in merito
all’omicidio di Cunsolo Vittorio in questo dibattimento è stato LA TORRE
Guido, esaminato nel corso dell’udienza del 19 marzo 1999.
Il LA TORRE, ricondotto l’omicidio alla
“guerra” portata avanti dai gruppi alleati “Sparacio”, “Marchese”,
“Ferrara” e “Galli” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, ha
dichiarato che all’epoca dell’omicidio faceva parte, insieme a PIETROPAOLO
Pasquale, CAPUTO Luigi e De Luca Antonino, del gruppo di elementi del clan
“Sparacio” che stazionava nella zona di Provinciale. Notata nella zona la
presenza di Cunsolo Vittorio che aveva iniziato a frequentarla con regolarità
per acquistare eroina da quando aveva iniziato a fare uso di stupefacenti, la
cosa era stata resa nota a SPARACIO nel corso di un incontro presso la villa di
Rodia in cui si discusse della possibilità di approfittare della cosa per
sorprendere Cunsolo ed ucciderlo. Nel corso del controesame LA TORRE ha
precisato che alla riunione, avvenuta tre o quattro giorni prima
dell’omicidio, erano presenti, oltre a lui stesso, SPARACIO Luigi, Villari
Antonino, PIETROPAOLO Pasquale, MAZZITELLO Pietro e De Luca Antonino. A questa,
come LA TORRE ha chiarito dopo svariate contestazioni, era poi seguita
un’altra riunione, il giorno precedente al delitto, in cui era stata decisa la
distribuzione dei ruoli. Poiché De Luca si era offerto per l’esecuzione
dell’omicidio, fu scelto solamente colui che doveva accompagnarlo a bordo di
una motocicletta, dal momento che Cunsolo, che era solito spostarsi in
motocicletta, avrebbe potuto tentare di allontanarsi. Mentre PIETROPAOLO e LA
TORRE, conoscendo il giorno in cui avrebbe dovuto essere commesso il delitto si
erano precostituiti un alibi, rimanendo dentro casa fino a quando si sparse la
notizia dell’omicidio, CAPUTO Luigi aveva parcheggiato una Fiat 126 nella zona di Provinciale a bordo della quale si trovava la
pistola che avrebbe dovuto essere utilizzata per l’omicidio, ed il CAPUTO a
bordo dell’autovettura avrebbe atteso l’arrivo di Cunsolo in compagnia di De
Luca. Allo stesso CAPUTO il De Luca aveva consegnato l’arma per farla
“scomparire” dopo la consumazione dell’omicidio, ed aveva poi raggiunto la
casa di SPARACIO a Rodia facendosi accompagnare colà a bordo di una Y10
da Delle Rocche Gaetano che aveva incontrato casualmente nei pressi della
propria abitazione. Mentre quest’ultima notizia era stata riferita a LA TORRE
dallo stesso Delle Rocche durante un periodo di comune detenzione nel 1993, per
le altre circostanze LA TORRE ha indicato quale fonte delle sue conoscenze lo
stesso CAPUTO Luigi e tale Insana Romualdo. LA TORRE ha ricordato di avere poi
subito un fermo nella stessa giornata del delitto in quanto sospettato di essere
coinvolto nell’omicidio, ma di essere stato successivamente scarcerato in
seguito alla confessione di MAZZITELLO.
Le dichiarazioni di LA TORRE, valutate nel contesto
delle altre risultanze dibattimentali, offrono ad avviso della Corte un quadro
di elementi sufficienti per pervenire alla affermazione di responsabilità di
CAPUTO Luigi.
Non può esservi alcun dubbio, ed il dato era
emerso anche in occasione del primo processo, che l’uccisione di Cunsolo
Vittorio si inserisce nella lunga serie di agguati seguiti all’omicidio Di
Blasi e condivide con gli altri fatti di sangue esaminati la comune derivazione
dall’unica iniziale deliberazione, in cui i gruppi ostili a MANCUSO Giorgio e
RIZZO Rosario, rilevato l’interesse comune a reagire all’uccisione del Di
Blasi, decisero di unire le forze per iniziare una lotta senza quartiere diretta
all’annientamento del gruppo avversario. È stato molto esplicito in proposito
MARCHESE Mario (ud. 20.2.1999), il quale addossandosi, come capo di uno dei
gruppi coinvolti, la responsabilità di una parte dei fatti di sangue seguiti
all’omicidio Di Blasi, ha più volte indicato l’uccisione di Cunsolo come
l’ultimo atto dell’offensiva dei gruppi, fino a quel momento compatti nel
rispetto della strategia comune, specificando anche con particolare precisione
la data dell’omicidio (18 o 19 agosto 1992), in quanto di qualche giorno
successivo all’arresto dello stesso MARCHESE (8 agosto 1992), che a partire da
quel momento, a cui avrebbe poi fatto seguito l’inizio della collaborazione,
si è dichiarato estraneo alle successive vicende della criminalità organizzata
messinese, anche perché ben presto fu privato della possibilità di adeguati
contatti con l’esterno in quanto sottoposto al particolare regime carcerario
di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento
penitenziario.
Nella ricostruzione fornita da LA TORRE Guido
l’attività attribuita a CAPUTO Luigi riveste sicuramente un rilievo di natura
concorsuale. Esprime la partecipazione all’omicidio, sotto il profilo della
agevolazione da parte di CAPUTO dell’opera dei complici, la sistemazione della
pistola sull’autovettura di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità,
in modo da evitare che De Luca fosse costretto ad aspettare armato l’arrivo
del Cunsolo, eventualmente anche a bordo della motocicletta di MAZZITELLO,
peraltro in una stagione dell’anno in cui l’esiguità dell’abbigliamento
avrebbe impedito di potere occultare adeguatamente l’arma sotto i vestiti.
Rimanendo a bordo dell’autovettura il De Luca non correva inoltre il rischio
di essere notato, al momento del suo arrivo, dal Cunsolo, nel quale tale
presenza non avrebbe non potuto destare sospetti. Ancora più pregnante appare
sotto lo stesso profilo l’attività successiva alla consumazione del delitto,
allorché, per ragioni analoghe, De Luca e MAZZITELLO, che avevano corso il
rischio di essere riconosciuti (come era effettivamente avvenuto), non avendo
adottato alcun particolare accorgimento per occultare la propria identità,
avevano l’esigenza di disporre di qualcuno al quale affidare l’arma usata
per il delitto perché la nascondesse o la eliminasse, ed ancora una volta la
soluzione meno rischiosa era quella di consegnarla al CAPUTO, che stazionava
nella zona a bordo di un automezzo tutt’altro che vistoso.
Le accuse di LA TORRE, che per quanto precise e
provenienti da chi sul delitto disponeva certamente di informazioni di prima
mano in quanto per sua stessa ammissione aveva preso parte alla fase
deliberativa ed organizzativa svoltasi presso la casa estiva di SPARACIO a Rodia,
sarebbero da sole insufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità
del CAPUTO, perché degli elementi di conferma di cui il canone normativo impone
la presenza.
Soccorrono in proposito le dichiarazioni rese
nell’immediatezza dei fatti da Todaro Santino, inteso Panama,
personaggio probabilmente gravitante nello stesso mondo di tossicodipendenza e
piccola criminalità al quale altri protagonisti della vicenda appartenevano,
come il Saija che si trovava sulla motocicletta di Cunsolo poco prima
dell’omicidio, ed al quale anche Cunsolo, che pure aveva frequentato ambienti
e personaggi di ben altro spessore criminale, si era avvicinato una volta caduto
nella rete della tossicodipendenza, e che probabilmente per questa ragione era
stato notato da Todaro nella stessa zona la mattina precedente all’omicidio,
intorno a mezzogiorno (LA TORRE ha riferito che il Cunsolo, a causa della
necessità di rifornirsi di eroina, era stato notato ripetutamente da qualche
giorno nella zona di Provinciale, e la circostanza lo aveva reso vulnerabile,
esponendolo all’azione dei killer del gruppo “Sparacio” che operavano
preferibilmente in quella zona della città, nei pressi della quale abitava lo
stesso De Luca).
Le dichiarazioni di Todaro Santino, oggetto di
contestazione da parte del Pubblico Ministero, attestano in maniera
inconfutabile un dato che nel momento in cui venivano rese ed anche
successivamente, nel corso del processo a carico di De Luca e MAZZITELLO, non
apparve in tutta la sua pregnanza, e cioè che De Luca e CAPUTO poco tempo prima
dell’omicidio si trovavano effettivamente insieme, così come presuppone la
ricostruzione di LA TORRE Guido, ed erano a bordo della Fiat
126 di colore bianco in uso al
secondo, sulla quale secondo LA TORRE era custodita l’arma che De Luca avrebbe
prelevato solo nel momento in cui, avuta certezza della presenza del Cunsolo,
era stato preso da MAZZITELLO a bordo della Yamaha
e condotto nei pressi dell’obiettivo. L’indicazione cronologica fornita
da Todaro alla Squadra Mobile ed al Pubblico Ministero appare poi perfettamente
compatibile con tale ricostruzione, poiché l’incontro con De Luca risaliva a
quaranta minuti prima dell’omicidio; mentre
nel dibattimento del processo a carico di De Luca e MAZZITELLO, nel contesto di
una ricostruzione evidentemente diretta a ribaltare il senso delle precedenti
dichiarazioni, anche un particolare di limitato interesse in quel momento, come
il tempo trascorso tra l’incontro di Todaro con De Luca e CAPUTO, fu riferito
in maniera diversa, avendo il Todaro affermato che era trascorsa circa un’ora,
probabilmente allo scopo di “allontanare” temporalmente il dato della
presenza di De Luca sui luoghi ed avvalorare la tesi dell’estraneità
dell’imputato all’aggressione armata ai danni di Cunsolo.
È poi certo che la versione inizialmente fornita
da Todaro Santino, dapprima agli ispettori Alampi, Rizza e Sciacca (sentiti
anche in questo dibattimento all’udienza del 17.1.1998), e poi al Pubblico
Ministero che curava le indagini, debba essere privilegiata rispetto alla sua
deposizione dibattimentale, peraltro oggetto di una contestazione parziale in
questo dibattimento, e nota direttamente alla Corte nei coli limiti in cui la
difesa interessata a proceduto alla relativa allegazione. Non ha avuto in
proposito alcun dubbio la Corte che giudicava MAZZITELLO e De Luca, in quanto le
iniziali dichiarazioni tanto di Todaro Santino che di Diacono Giuseppe, decisive
per la individuazione del De Luca come autore dell’esplosione dei colpi che
avevano ucciso il Cunsolo, secondo il giudizio cristallizzato in un accertamento
ormai irrevocabile, trovavano conferma nelle altre risultanze processuali, oltre
a confermarsi reciprocamente, e soprattutto in quanto si ritenne che i due erano
stati oggetto di azioni di intimidazione per essere indotti a ritrattare,
essendosi rivelati evidentemente fondati i timori di ritorsioni che entrambi
avevano manifestato al momento della loro audizione da parte degli inquirenti,
quando, ad es., il Todaro aveva descritto il De Luca come “elemento particolarmente violento”, con “fama di persona capace di qualunque azione delittuosa, di carattere
prepotente e spregiudicato” e “bene
inserito in ‘certi ambienti’”.
Affermata la responsabilità di CAPUTO Luigi per
l’omicidio e per il connesso reato in materia di armi, va escluso che possa
riconoscersi sussistente a suo carico l’aggravante della premeditazione. Il
coinvolgimento descritto da LA TORRE, che non ha menzionato CAPUTO nella fase
deliberativa ed organizzativa del delitto, sembra essere scaturito da
un’iniziativa presa da De Luca poco tempo prima rispetto al delitto, allorché,
concordate con il MAZZITELLO le modalità esecutive dell’agguato, si rese
necessaria la collaborazione di un’altra persona per le finalità già messe
in evidenza. I rapporti di amicizia e di frequentazione esistenti tra De Luca e
CAPUTO rendono plausibile un coinvolgimento di siffatta natura, dal momento che,
proprio a causa di tali rapporti, non erano necessarie al De Luca molte
spiegazioni per ottenere la collaborazione dell’amico e per convincerlo a
rendersi disponibile. Le stesse considerazioni escludono che a carico del CAPUTO
possa poi essere affermata l’estensione della premeditazione altrui. A
prescindere dalla circostanza che la sussistenza della premeditazione, dopo
oscillanti statuizioni, è stata definitivamente esclusa anche a carico di De
Luca Antonino in seguito alla conferma della sentenza di primo grado (sentenza
della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 24.12.1995, irrevocabile
il 16.5.1996), non vi sono elementi sufficienti per ritenere che CAPUTO,
coinvolto da De Luca, secondo le modalità descritte, abbia partecipato al
delitto conoscendo o potendo conoscere che il proposito criminoso che animava la
condotta dell’amico si era radicato nei termini e con le modalità
corrispondenti a quelli dell’aggravante contestata. Né a conclusioni diverse
conduce la considerazione degli elementi valutati in occasione dell’esame
delle risultanze relative all’omicidio di Catanzaro Gaetano (capo 34), con
riferimento al quale, assolto il CAPUTO dall’imputazione più grave di
omicidio, il tipo di condotte accertate per le quali l’imputato ha riportato
condanna (il furto dell’autovettura usata dai sicari e l’incendio della
medesima) attesta ulteriormente la marginalità e l’occasionalità del suo
coinvolgimento, espressione di una contiguità al gruppo criminale di
riferimento, ma senza quella piena condivisione di programmi e partecipazione
alla attuazione delle strategie comuni la cui dimostrazione sarebbe sintomatica
della prefigurazione del delitto in esame nei termini richiesti per la
sussistenza dell’aggravante.
Sussiste invece, anche a carico del CAPUTO,
l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
Il delitto, commesso nell’ambito di una vera e propria “guerra” di
mafia come spesso gli stessi protagonisti hanno definito lo scontro di quegli
anni, si caratterizza per le modalità proprie dell’esecuzione mafiosa:
l’omicidio fu eseguito a volto scoperto in pieno giorno, in un quartiere molto
popoloso, ed in una strada ad alta intensità di traffico veicolare, nei pressi
di un tipo di locale pubblico (un’osteria), notoriamente frequentato anche
nella mattinata, soprattutto in considerazione della stagione estiva. Le modalità
del fatto rivelano nel loro insieme una particolare audacia, espressione a sua
volta della consapevolezza dei sicari di godere di una sorta di garanzia di
impunità, assicurata dall’appartenenza ad un agguerrito gruppo criminale,
talmente nota da fungere da deterrente nei confronti di chiunque (lo dimostrano
le preoccupazioni esternate da Todaro agli inquirenti), e da un controllo
capillare del territorio. Si è già evidenziato che secondo LA TORRE
l’occasione di commettere l’omicidio era stata fornita dal fatto che Cunsolo
era stato notato frequentare con regolarità la zona di Provinciale, che LA
TORRE ha rivendicato come “nostra”
riferendosi evidentemente al suo gruppo criminale di appartenenza (“Sì, allora noi eravamo soliti praticare Provinciale con la via San
Cosimo, quindi Cunsolo Vittorio non poteva venire lì. Soltanto la droga l’ha
portato, quei tre-quattro giorni che noi l’abbiamo visto e abbiamo colto
l’occasione ed è stato ucciso. Io non penso che lui fosse magari, cioè che
non aveva bisogno della droga, veniva lì a farsi ammazzare, perché lo sapeva
che prima o dopo moriva, perché quella era una zona dove capeggiavamo noi soli.”).
Ulteriore dimostrazione della matrice del delitto si ricava poi
dall’atteggiamento reticente dei testimoni oculari nell’ambito del
dibattimento del processo a carico di De Luca e MAZZITELLO, ampiamente
sottolineato dalla sentenza più volte citata; ed analogamente le sconcertanti
affermazioni del teste Saija Carmelo, già ricordate, il quale ha attribuito
alle violente pressioni degli investigatori il contenuto delle sue iniziali
affermazioni e, segnatamente, del riconoscimento fotografico di MAZZITELLO
Pietro, appaiono espressione del clima di omertà diffusa nel quale le indagini
dovettero svolgersi, peraltro in maniera del tutto infruttuosa con riferimento
alla posizione del CAPUTO, a cui carico, prima delle dichiarazioni accusatorie
di LA TORRE Guido, poteva al massimo ipotizzarsi la consapevolezza della
imminenza dell’omicidio, del tutto irrilevante sotto il profilo della
responsabilità penale.
All’imputato competono infine le circostanze
attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti sulla recidiva contestata,
posto che l’aggravante di cui all’art. 7 si sottrae al giudizio di
bilanciamento. Impone la concessione del beneficio la considerazione delle
modalità del coinvolgimento da parte del De Luca e del tipo di contributo dato
dal CAPUTO alla consumazione del delitto. Non vi è alcuna prova che CAPUTO
conoscesse e condividesse le motivazioni che spingevano i sicari ad uccidere il
Cunsolo e che, secondo LA TORRE, avevano indotto precisamente il De Luca ad
assumere volontariamente il ruolo di killer. Va poi escluso, perché non lo ha
riferito il LA TORRE, che CAPUTO abbia preso parte alla fase organizzativa e
deliberativa del delitto, svoltasi presso l’abitazione estiva di SPARACIO
Luigi, nel corso di alcuni incontri a cui parteciparono MAZZITELLO e De Luca, ma
non CAPUTO. Ricondotto nei ristretti termini illustrati il suo contributo,
ancorché decisivo, ad es., ai fini della eliminazione dell’arma, si impone la
concessione al CAPUTO delle circostanze attenuanti generiche, secondo un
criterio al quale la Corte si è ispirata con riferimento alla posizione di
buona parte degli imputati a cui non era ascritta la partecipazione diretta al
fatto di sangue.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
come di consueto alla parte conclusiva di questa motivazione.