Con l’uccisione, nell’estate del 1992, di Vento
Giuseppe e Cunsolo Vittorio, due tra i pochissimi esponenti non detenuti del
gruppo “Mancuso – Rizzo” ancora in vita, si esaurisce, secondo la concorde
indicazione dei collaboratori di giustizia, l’azione di rappresaglia scaturita
dall’omicidio di Di Blasi Domenico. Lo si desume, in particolare, dalle
dichiarazioni di MARCHESE Mario, il quale ha fatto riferimento, nelle battute
conclusive del suo esame del 20 febbraio 1999, a questa fase finale
dell’azione congiunta dei vari gruppi, compreso il suo, accennando all’idea,
poi evidentemente accantonata per difficoltà operative, di colpire anche
qualche altro tra gli elementi più rappresentativi del gruppo “Mancuso”
ancora in vita (come ad es. Cucinotta Giuseppe). Lo scenario introdotto
dall’omicidio di Stracuzzi Antonino è sicuramente nuovo ed apre una ulteriore
ed altrettanto cruenta, anche se meno prolungata, fase dello scontro tra i
gruppi della criminalità organizzata messinese.
Stracuzzi Antonino, inteso ‘u
Mommu, non è un personaggio la cui notorietà coincida con la notizia della
sua morte violenta, e la Corte, nel lungo excursus
che l’ha condotta a ripercorrere alcuni anni della storia criminale locale,
attraverso l’esame di numerosi tra i fatti di sangue che l’hanno
contrassegnata, ha più volte rilevato il coinvolgimento dello Stracuzzi, quasi
sempre in veste di protagonista. Indicato in maniera assolutamente convergente
come uno dei più attivi e rappresentativi elementi del gruppo di GALLI Luigi
avente quale zona di influenza il rione di Giostra, la sua uccisione, per la
caratura e lo spessore criminale del personaggio, non poteva non alterare
profondamente i fragili equilibri dei rapporti tra i gruppi della criminalità
organizzata messinese che avevano trovato un potente ma temporaneo fattore di
aggregazione nell’esigenza di fronteggiare la minaccia rappresentata dalla
spregiudicatezza di MANCUSO Giorgio: ed anzi è forse più esatto rilevare che
l’omicidio di Stracuzzi Antonino, prima ancora di esserne la causa, costituiva
già l’espressione di un mutamento dei predetti equilibri e dell’insorgenza
di nuovi e più attuali motivi di contrasto ormai preponderanti rispetto a
qualsiasi altra esigenza.
Poco dopo le ore 20 del 14 ottobre 1992, mentre si
trovava, come avveniva spesso, nella piazza antistante la chiesa di S. Matteo a
Villa Lina, Stracuzzi Antonino veniva ferito a morte da numerosi colpi di arma
da fuoco esplosigli contro mentre era a bordo della sua autovettura, una Fiat
CROMA di colore grigio metallizzato acquistata da poco (targata ME 597902)
ed intestata alla moglie Amanti Lorenza. Tra i primi ad accorgersi
dell’accaduto era stato il parroco di S. Matteo, Andronaco Vincenzo, il quale,
escusso in dibattimento il 27.2.1998, ha riferito di avere sentito mentre era
seduto nel suo ufficio una prima serie di colpi, tre, ai quali non diede
eccessiva importanza credendo che si trattasse di petardi, e di avere subito
dopo avvertito altri colpi (quattro) di maggiore intensità e quindi il rumore
di un’autovettura che si allontanava a gran velocità. Portatosi quindi in
chiesa e poi nell’ufficio del viceparroco vide un’autovettura ferma davanti
con una persona riversa all’interno che ancora si muoveva, mentre alcuni
giovani fuggivano, sicché subito avvertì telefonicamente le forze
dell’ordine.
Il cadavere di Stracuzzi Antonino fu trovato
all’interno della Fiat CROMA disteso
sui due sedili anteriori, con il capo quasi appoggiato sulla guarnizione interna
dello sportello anteriore destro, aperto come quello sinistro, e con gli arti
inferiori posti in corrispondenza del volante. All’arrivo dei poliziotti il
motore era ancora avviato, ma la marcia non era inserita, ed analogamente erano
funzionanti i fari e l’impianto di diffusione sonora dell’autovettura, il
cui cristallo laterale anteriore sinistro era parzialmente abbassato.
All’interno dell’abitacolo del veicolo vennero trovati sei bossoli di
proiettile per pistola calibro 7,65 ed un’ogiva dello stesso calibro, mentre
sull’asfalto nel raggio di qualche metro dall’autovettura furono rinvenuti
altri quattro bossoli dello stesso calibro (v. deposizione dei testi Cerra,
Masulli e Pergolizzi, escussi il 27.2.1998, nonché il verbale di sopralluogo
con allegato fascicolo dei rilievi tecnici del gabinetto di polizia scientifica,
contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 40: va peraltro rilevato
che mentre nella parte descrittiva del verbale di sopralluogo il riferimento è
complessivamente a dieci bossoli calibro 7,65, visibili nei rilievi fotografici
allegati, il verbale di sequestro e la parte riassuntiva del verbale di
sopralluogo fanno riferimento al ritrovamento di soli otto bossoli calibro
7,65). Tra i primi ad accorrere sul luogo dell’omicidio ci fu il padre della
vittima, titolare di un panificio presso il quale Antonino prestava fin da
ragazzino la propria attività lavorativa (v. la deposizione di Stracuzzi
Girolamo, sentito il 27.2.1998, e poi richiamato il 7.5.1999 ai sensi
dell’art. 507 c. p. p. per riferire su un’altra circostanza relativa
all’omicidio di Silipigni Giuseppe: interpellato nuovamente sulla morte del
figlio, in questa seconda occasione lo Stracuzzi ha lamentato con rammarico che
il giovane non si confidava mai con nessuno della famiglia, e che se ciò fosse
invece avvenuto forse non sarebbe morto).
L’indagine autoptica, affidata al prof. Crinò
che è stato sentito in dibattimento il 28.2.1998, consentì di accertare che lo
Stracuzzi, attinto da ben quattordici colpi di arma da fuoco, tutti con
direzione da sinistra verso destra, morì per arresto cardiaco a causa delle
ferite riportate al collo, al tronco ed agli arti, che avevano prodotto gravi
lesioni ai polmoni, al cuore, al fegato e allo stomaco. I dati di sopralluogo e
la distribuzione di un elevato numero di colpi sulla superficie corporea, molti
dei quali fra di loro ravvicinati, indusse il consulente ad affermare che
verosimilmente i colpi erano stati esplosi da distanza non superiore a qualche
metro. Dei sette proiettili sottoposti al suo esame, alcuni dei quali rinvenuti
nel corso dell’esame necroscopico, il consulente accertò che tre, provvisti
di camiciatura di colore giallo, appartenevano a cartucce di arma da fuoco a
canna corta calibro 7,65 parabellum,
mentre gli altri quattro, privi di camiciatura, erano riconducibili a cartucce
calibro 38 Special o 357 Magnum, sicché concluse che per commettere l’omicidio erano state
impiegate due armi di calibro diverso (v. la relazione scritta depositata nella
segreteria del Pubblico Ministero il 15.1.1993 ed allegata alla carpetta degli
atti relativi al capo 40).
Compiuta la rituale attività diretta ad assicurare
le fonti di prova ed a conservare le tracce e le cose pertinenti al reato, le
prime indagini furono dirette a cercare di ricostruire i movimenti della vittima
nelle ultime ore di vita, ed emerse che lo Stracuzzi, da poco riconciliatosi con
la moglie Amanti Lorenza (sentita il 27.2.1998) dopo alterne vicende del
rapporto coniugale ed un periodo di convivenza con un’altra donna, il 14
ottobre 1992 si era alzato dal letto intorno alle 11 ed era andato a riparare o
a montare l’impianto stereofonico dell’autovettura, per rivedersi con la
moglie presso l’abitazione della madre di lui intorno alle ore 17,30. Uscito
nuovamente per “andare in giro”, lo Stracuzzi aveva telefonato alla moglie
una diecina di minuti prima di essere ucciso, dicendole che si trovava, come al
solito, nella piazzetta della chiesa di S. Matteo e chiedendole di preparare
l’acqua per il bagno poiché stava per fare rientro a casa.
Lo Stracuzzi era peraltro in quel periodo al centro
di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo, che aveva ad
oggetto un traffico di sostanze stupefacenti e che coinvolgeva esponenti del
gruppo di Giostra e personaggi della zona sud della città, nel corso della
quale era emerso che proprio lo Stracuzzi contattava i complici servendosi
dell’utenza telefonica di un barbiere che gli inquirenti avevano posto sotto
controllo (v. la deposizione del capitano Conio Mario, all’epoca comandante
del Nucleo operativo della Compagnia CC di Messina Centro, sentito all’udienza
del 27.2.1998).
Poco tempo dopo l’omicidio fu segnalata sul viale Giostra, in uno
spiazzale nei pressi del complesso della cooperativa “Casa Nostra”, la
presenza sospetta di una Fiat UNO di
colore bianco, targata ME 445624, con il tergicristallo ancora funzionante ed i
fari accesi, che risultò essere stata sottratta al legittimo proprietario
Mondello Placido (sentito il 27.2.1998), che l’aveva parcheggiata qualche ora
prima regolarmente chiusa a chiave in via Reggio Calabria e ne aveva già
segnalato il furto ai carabinieri. Accanto all’autovettura, che fu trovata da
un equipaggio delle Volanti pochi minuti dopo l’omicidio con il motore ancora
avviato, la portiera anteriore destra e l’impianto di accensione danneggiati
(teste Pulvirenti, sentito il 27.2.1998), fu rilevata sul terriccio inumidito
dalla pioggia la traccia dei pneumatici di un’altra autovettura lasciata
verosimilmente mentre il veicolo si allontanava a gran velocità (testi Sbarra
ed Alampi, sentiti il 27.2.1998), sicché gli inquirenti ipotizzarono che la Fiat
UNO fosse l’autovettura usata dai killer e che sul posto si trovasse
un’altra autovettura “pulita” a bordo della quale erano fuggiti. Emerse
peraltro che qualche tempo prima, laddove fu trovata la Fiat
UNO, si trovava regolarmente parcheggiata una Renault
19 Chamade di colore bianco, la quale era posta, quasi ostruendolo, nei
pressi dell’ingresso della palazzina
della cooperativa “La Gazzella” (v. le deposizioni del teste Peluso Vincenzo
e dell’ispettore Sbarra Salvatore, sentiti il 27.2.1998). La circostanza della
presenza, intorno alle ore 20,15, nei pressi dell’ingresso dello stabile della
cooperativa “La Gazzella”, di una Renault
19 di colore bianco, senza nessuno a bordo e regolarmente parcheggiata con
la parte anteriore rivolta verso l’ospedale psichiatrico “Mandalari”, è
stata affermata in maniera inequivocabile da Peluso Vincenzo, abitante in quel
periodo al terzo piano dell’edificio, il quale ha confermato quanto riferito
dal personale della Polizia di Stato che al momento del successivo rinvenimento
della Fiat UNO sentì informalmente,
annotandone le generalità in una relazione di servizio, alcune delle persone
residenti nella zona. A queste furono chieste notizie in merito alla presenza
della Fiat UNO per risalire
all’identità di chi ve l’avesse abbandonata ed acquisire eventualmente
altre notizie utili al prosieguo delle indagini, ed emerse che poco prima nello
stesso luogo era parcheggiata l’altra autovettura. Tra le persone contattate
vi furono certamente anche i coniugi Castrogiovanni Antonino e D’Anna Elena,
quest’ultima citata in dibattimento all’udienza del 6.3.1998 ai sensi
dell’art. 195 c. p. p. dopo l’audizione del marito e degli ispettori Sbarra
ed Alampi. Questi ultimi, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di
Messina, hanno confermato il contenuto della relazione di servizio redatta in
quella occasione anche nel corso del confronto con il Castrogiovanni, svoltosi
nel corso della stessa udienza del 6.3.1998, ribadendo che si erano recati
all’interno dell’edificio ed al primo piano tra gli altri avevano sentito
informalmente i coniugi Castrogiovanni, i quali alle ore 18,30, uscendo da casa,
non avevano notato alcuna autovettura, ed invece, rientrando alle ore 20,45,
avevano rilevato la presenza della Fiat
UNO nelle condizioni in cui fu poi trovata dall’equipaggio della Volante
accorso sul posto. La signora D’Anna, sia pure con grandi difficoltà e
tra palesi incongruenze (“sarà stato di
primo pomeriggio” il momento in cui aveva visto la Fiat
UNO, che però aveva “le luci accese”),
ha ammesso di avere incontrato, ma sul pianerottolo, dei poliziotti che
chiedevano notizie. Sconcertante è apparso invece l’atteggiamento del marito,
il quale ha esordito trascurando del tutto il contenuto della domanda che gli
era stata rivolta dal Pubblico Ministero (“ricorda
che la sera di questo giorno, 14 ottobre, di avere udito qualcosa, o di avere
visto qualcosa di particolare sotto casa sua?”) e curandosi di
sottolineare l’orario del proprio presunto rientro (“io
sono rientrato alle 21,45, e 50 circa”), evidentemente consapevole che la
circostanza rivestiva un ruolo decisivo per giustificare la posizione negativa
assunta in merito alle altre domande che gli sarebbero state fatte. Ancora più
sorprendenti le ulteriori affermazioni del Castrogiovanni che, mostrando un
visibile fastidio del tutto incompatibile con l’assunzione delle responsabilità
morali e giuridiche connesse alla testimonianza, invece di preoccuparsi di
attingere ai propri ricordi per cercare rispettosamente di rispondere a chi lo
interpellava, ha finito per interpellare a sua volta il Pubblico Ministero circa
le ragioni della citazione e l’identità della persona o dell’organo
“responsabile” del disturbo che gli arrecava la convocazione davanti alla
Corte (CASTROGIOVANNI: Di questa situazione non so niente perché, addirittura,
desideravo sapere chi mi ha citato, per quale motivo. P. M.: l’ho citata io,
il P. M. di questo processo. CASTROGIOVANNI: dietro quale segnalazione, mi
scusi?”).
La successiva negazione (“Alle 21,45 non
ho visto niente, non mi ricordo di aver visto niente. Sono entrato a casa e mi
hanno detto che c’era venuta la, non a casa mia a casa della signora accanto,
la signora Musumeci, sono venuti la polizia a chiedere che c’era una macchina
ferma lì, posteggiata da tanto tempo ecc... Tutto questo io, poi, ho appreso
delle notizie frammentarie da quegli altri che abitavano nella palazzina che
avevano lasciato questa macchina lì davanti, fuori.”), ribadita con forza
anche nel corso del confronto, è perfettamente in linea con tale atteggiamento,
ma, attesa la specificità della circostanza indicata dai poliziotti e la
conferma che essa trae da altre risultanze dibattimentali, è agevole, in
applicazione dei criteri di valutazione della testimonianza indiretta
(pienamente operanti anche per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
dopo Corte cost. 31.1.1992, n. 24), privilegiare la versione degli ispettori
Sbarra ed Alampi, dovendosi disattendere, alla luce della norma citata e dei
chiarimenti che il dibattimento ha fornito, le contestazioni che
nell’occasione una difesa ha insistentemente proposto.
Risulta inoltre che le indagini in un primo
momento, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Barresi
Domenico ed ARNONE Marcello, si orientarono verso BONASERA Angelo e VINCI
Rosario, quali esecutori materiali del delitto, e SPARACIO Luigi, quale
mandante, nei confronti dei quali fu emessa ordinanza di custodia cautelare
successivamente annullata in sede di riesame. Qualche ora dopo l’omicidio fu
eseguita una perquisizione domiciliare a carico di BONASERA Angelo, che non fu
rintracciato presso l’abitazione dei genitori e quella dei suoceri, e che
anche successivamente in quei giorni fu cercato invano dal personale della
Squadra Mobile che ne sospettava il coinvolgimento nel fatto di sangue sapendolo
vicino al gruppo di SPARACIO Luigi, che verosimilmente era entrato in contrasto
con il gruppo di GALLI Luigi, a cui invece, secondo il patrimonio di conoscenze
investigative dell’epoca, apparteneva lo Stracuzzi (v. il verbale di vana
perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 41 T. U. L. P. S. presso
l’abitazione dei genitori del BONASERA, e le deposizioni dei testi Sbarra,
Sciacca e Gugliotta, sentiti il 27.2.1998).
Si intende da quanto si è appena notato la modesta
rilevanza che nella prospettazione accusatoria rivestono le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Barresi Domenico ed ARNONE Marcello, entrambi
convocati in questo dibattimento anche per riferire in merito all’episodio in
esame, ma evidentemente in possesso di informazioni utilizzate dagli inquirenti
in una prima fase delle indagini e poi parzialmente accantonate in seguito alla
preferenza accordata alla linea investigativa sfociata nell’esercizio
dell’azione penale nei confronti degli odierni imputati.
Barresi Domenico, esaminato ai sensi dell’art.
210 c. p. p. il 27.2.1998, ha esordito ammettendo la propria pregressa
appartenenza al gruppo di GALLI Luigi operante nella zona di Giostra, in cui
anche Stracuzzi Antonino militava con un ruolo di rilievo (il collaboratore lo
ha definito un “luogotenente”, in
contrapposizione a se stesso che era soltanto un “soldato”).
Il Barresi, collaboratore dal momento successivo al suo arresto (o meglio
“fermo”, disposto dal Pubblico Ministero in conseguenza degli omicidi di
Villari Antonino e Mento Maurizio il 23.10.1992, come risulta dalla sentenza di
questa Corte n. 5 del 30.10.1995, emessa a conclusione del primo grado del
processo c. d. “Giostra”), ha riferito che nel corso di una riunione
svoltasi il giorno successivo all’omicidio presso l’abitazione di Mancuso
Antonino, forse anche in presenza di MAROTTA Gaetano, aveva appreso da CUSCINÀ
Francesco, appartenente al gruppo di MARCHESE Mario, che l’uccisione di
Stracuzzi era stata organizzata ed eseguita dal gruppo di SPARACIO Luigi. Lo
Stracuzzi, nel momento in cui era stato ucciso, si sarebbe trovato nella propria
autovettura intento a discutere con CORDIMA (Franco) e con tale Fobert Luciano,
come il Barresi apprese in particolare da TODARO Demetrio incontrandolo nella
stessa piazza della chiesa di S. Matteo che la sera del 14 ottobre 1992 era
gremita di persone. In seguito alla contestazione il Barresi ha ricordato di
avere appreso da Mancuso Antonino e MAROTTA Gaetano che l’omicidio era stato
commesso da BONASERA Angelo e VINCI Rosario, così come era stato appurato nel
quadro di una vera e propria intensa attività di “indagine” svolta presso i
vari gruppi del crimine organizzato locale. Nei giorni successivi, come reazione
all’uccisione dello Stracuzzi, gli elementi più rappresentativi del gruppo (MAROTTA
o Mancuso), in quanto il GALLI era detenuto, ordinarono la reazione,
concretizzatasi quasi immediatamente negli omicidi di due elementi del gruppo
“Sparacio”, Villari Antonino e Mento Maurizio, a cui il Barresi ha ammesso
di avere preso parte (gli omicidi, come risulta dalla sentenza citata, furono
consumati il 16 e, rispettivamente, il 17 ottobre 1992). Interpellato circa la
ragione per la quale lo SPARACIO si sarebbe determinato a fare eseguire
l’omicidio di Stracuzzi Antonino, il Barresi ha riferito di essere stato
informato che era intenzione dello SPARACIO acquisire il controllo esclusivo
delle attività illecite attraverso l’uccisione degli elementi degli altri
gruppi (e che a tale scopo era stata programmata anche l’uccisione di Papale
Domenico in quel momento latitante). Da Mancuso Antonino il Barresi aveva
appreso che Mulé Giuseppe, il quale in quel periodo si trovava fuori città,
forse a Roma, aveva fatto sapere che era disposto anche a rientrare a Messina
per partecipare alle iniziative volte a vendicare l’uccisione dello Stracuzzi,
mentre FERRARA Sebastiano, interpellato da MAROTTA Gaetano, aveva assicurato la
sua completa estraneità all’omicidio.
Se le dichiarazioni di Barresi Domenico, provenendo
da un elemento inserito nello stesso contesto associativo di appartenenza della
vittima, possono assumere un qualche rilievo nella misura in cui confermano
quella appartenenza e contribuiscono a delineare il nuovo scenario nel quale si
collocano anche i successivi fatti di sangue sui quali dovrà soffermarsi
l’attenzione di questa Corte, quelle di ARNONE Marcello, sentito il 24.3.1999,
non possiedono neppure questo residuo connotato di rilevanza, non essendo stato
in grado l’ARNONE di specificare, se non con molta genericità ed in seguito
alla contestazione, le fonti delle sue conoscenze (GUARNERA Lorenzo, De Luca
Antonino e non meglio identificate altre persone detenute), sicché è legittimo
pensare che esse siano il frutto di voci diffuse nell’ambiente carcerario, in
conformità peraltro a quanto anche all’esterno, in un primo momento, fu
creduto, o, forse meglio, fu fatto credere in merito ai responsabili
dell’uccisione di Stracuzzi Antonino. Secondo quanto ARNONE avrebbe appreso in
carcere, probabilmente nel novembre o dicembre 1992, a commettere l’omicidio
erano stati BONASERA Angelo e VINCI Rosario, mentre PIETROPAOLO Pasquale e LA
TORRE Guido avrebbero svolto un ruolo di supporto prelevando i primi due a bordo
di un’altra autovettura per favorirne la fuga dopo il delitto. Causa
dell’omicidio sarebbe stato un contrasto tra il gruppo di SPARACIO Luigi e
quello di GALLI Luigi, scaturito dal fatto che il primo non versava al secondo i
proventi delle bische e di altre attività illecite e nutriva un forte
risentimento nei suoi confronti, tanto da esternare il proprio proposito di
proseguire contro di esso l’offensiva scatenata contro MANCUSO Giorgio (“quando
finiamo con MANCUSO iniziamo con il GALLI”).
Anche il collaboratore TODARO Demetrio (sentito
all’udienza del 27.2.1999), che in passato lavorava presso il panificio del
padre dello Stracuzzi e vi conobbe GALLI Luigi, ha ricondotto il delitto ad
un’iniziativa del gruppo di SPARACIO Luigi, il quale non aveva corrisposto al
gruppo “Galli” i proventi dell’attività delle bische clandestine e,
secondo quanto il gruppo “Galli”, di cui il TODARO faceva parte, aveva
appreso da elementi del gruppo “Marchese”, era intenzionato ad eliminare gli
elementi del gruppo “Galli” a cominciare da Stracuzzi Antonino; lo Stracuzzi
sarebbe stato ucciso da BONASER Angelo e VINCI Rosario. Successivamente MAROTTA
Gaetano, che ne aveva poi riferito al TODARO, aveva appreso che anche il gruppo
“Marchese”, nel quadro di un vero e proprio “doppio gioco”, era
coinvolto nell’omicidio di Stracuzzi a cui aveva anche preso parte un elemento
del gruppo “Marchese”, tale Martinez Francesco. Confermando quanto aveva
dichiarato il Barresi, TODARO ha riferito che la sera del 14 ottobre 1992 si
trovava nella piazza San Matteo, anche se in una zona diversa da quella in cui
fu commesso l’omicidio, ma gli fu comunque possibile dopo il fragore degli
spari avvertire lo stridio delle gomme di un’autovettura che si allontanava a
gran velocità, e vedere allontanarsi anche Fobert Luciano, tale Minniti (forse
Domenico) e Franco CORDIMA, il quale in precedenza era affiancato allo Stracuzzi.
Circa i rapporti tra VINCI e Stracuzzi il TODARO ha confermato dopo la
contestazione che il primo si riforniva di cocaina presso il secondo pagandola
quasi allo stesso prezzo a cui l’acquistava lo Stracuzzi, mentre
quest’ultimo aveva avuto qualche contrasto con elementi del gruppo
“Marchese” a causa della giovane a cui era legato sentimentalmente, tale
Debora (si tratta forse della donna a cui si è riferita la moglie della
vittima), che in precedenza avrebbe avuto una relazione con lo stesso MARCHESE
Mario e che dopo la morte di Stracuzzi si era legata a LEARDO e frequentava il
gruppo “Marchese”, sui cui movimenti peraltro tenere informato il gruppo
“Galli”.
Di modesto rilievo ai fini della ricostruzione dei
fatti appaiono anche le dichiarazioni di LONGO Luigi e LEO Roberto, che in
entrambi casi riportano in dibattimento circostanze apprese de
relato e peraltro da punti di vista non ideali ai fini di una conoscenza
compiuta ed affidabile.
Il primo, sentito il 17.7.1998, senza neppure
essere certo in ordine all’appartenenza criminosa della vittima che aveva già
incontrato due volte al villaggio CEP, in occasione di una delle quali era stato
organizzato un agguato ai danni dello SPARACIO (“Non
lo so, io ‘u visti ‘nchianari cu Mulé, ma no sacciu se apparteneva al
gruppo ‘Marchese’.”), ha genericamente riferito che l’omicidio era
stato commesso da un catanese e da Mulé Giuseppe, che si trovava in quel
periodo fuori Messina e fu chiamato in questa occasione, per rifugiarsi poi dopo
il delitto per qualche giorno al villaggio CEP perché temeva per la sua vita.
Molto più preciso il LONGO era stato il 6 luglio 1994, allorché sottoscrisse
un verbale il cui contenuto gli è stato contestato quasi per intero e che il
LONGO si è limitato a confermare dichiarando che il suo ricordo dei fatti era
all’epoca migliore (parlando di una riunione svoltasi al villaggio CEP il
collaboratore aveva dichiarato: “Nella
circostanza lo SPARACIO chiese al FERRARA notizie del Mulé, pur sapendo che
quest’ultimo fosse a Roma e voleva conto e ragione come mai ancora il medesimo
non aveva provveduto ad uccidere lo Stracuzzi, così come in precedenza aveva
fatto sapere a tutti. Il FERRARA gli rispose che lo avrebbe chiamato a Roma sul
cellulare e lo avrebbe fatto scendere per portare a compimento l’omicidio. Non
mi ricordo se si parlò di altro e comunque dopo tale discorso lo SPARACIO ed il
suo affiliato si allontanarono. Anche noi del clan ‘Ferrara’ subito dopo ci
siamo congedati e successivamente seppi che il FERRARA aveva già rintracciato
il Mulé e che lo aveva invitato a scendere. Difatti lo stesso giorno
dell’omicidio in argomento vidi lo stesso Mulé al CEP presso la casa di
FERRARA Carmelo. […] Seppi dopo che il Mulé prese accordi ben precisi sulla
modalità di esecuzione dell’omicidio con il FERRARA Sebastiano e
quest’ultimo gli assicurò l’appoggio, nel senso che gli fornì sia la
pistola dell’agguato - in questo momento non ricordo il calibro - che
l’autovettura Fiat UNO diesel di colore bianco utilizzata dai killer
nell’occorso. La macchina venne portata nel rione Giostra da TURRISI Antonino,
così come lo stesso poi mi informò, il quale poi la lasciò sotto
l’abitazione del Mulé, consegnando nello stesso tempo la pistola.
L’omicidio venne materialmente commesso - così come lo stesso Mulé fece
sapere al FERRARA - da due catanesi, i quali erano stati anche con lui a Roma,
cioè col Mulé, e dei quali non so precisare i nomi. I mandanti per tale fatto
devono essere identificati nello SPARACIO, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano.
Per quanto riguarda la causale seppi che lo SPARACIO in particolare aveva
dichiarato guerra al clan ‘Galli’ […] L’autovettura su citata era stata
rubata dallo stesso TURRISI e da MANGANARO Salvatore, ma non so né la località
né il giorno in cui si verificò tale reato.[…] Il Mulé rimase per quattro
giorni a casa del FERRARA Carmelo, tutelato dal nostro clan in quanto temeva una
pronta reazione degli avversari.”).
LEO Roberto, sentito il 14 aprile 1999, ha
ricordato il rapporto di amicizia che lo legava allo Stracuzzi (insieme al quale
aveva consumato l’omicidio di Pellegrino Salvatore), sicché si era
determinato a partecipare ai suoi funerali. Anche per questa ragione già nella
mattinata successiva all’omicidio insieme al cugino Giovanni il LEO aveva
cercato di sapere qualcosa di più in merito agli autori e alla causale del
delitto, apprendendo in un primo momento da CUSCINÀ Francesco, a cui i due
cugini avevano fatto visita trovandolo ancora a letto, che a commettere
l’omicidio erano stati dei catanesi. Successivamente lo stesso CUSCINÀ, dopo
qualche difficoltà, aveva ammesso che responsabili del delitto erano elementi
dello stesso gruppo “Marchese”, e cioè GALLETTA Nicola e Mulé Giuseppe, e
al LEO, che meravigliato chiedeva come il secondo avesse potuto partecipare al
delitto dal momento che in quel periodo si trovava a Roma, era stato detto che
Mulé era tornato a Messina di nascosto ed era ripartito subito dopo la
consumazione del delitto. LEO si è poi soffermato in una lunga e non sempre
lineare indicazione delle cause del delitto (ricondotto al progetto di colpire
il clan di GALLI Luigi, in quel momento detenuto) e degli scenari nuovi aperti
dalla morte di Stracuzzi e dal contrasto da cui scaturiva, legato alle mire
egemoniche di SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e Mulé Giuseppe, ma è stato
abbastanza chiaro nell’attribuire a questi tre personaggi la responsabilità
dell’omicidio.
Tra i collaboratori diversi dagli imputati è stato
esaminato sull’episodio (ud. 19.3.1999) anche LA TORRE Guido, il quale ha
innanzitutto confermato che l’omicidio si inserisce in un nuovo contesto,
quello del contrasto che opponeva al gruppo di GALLI Luigi i gruppi di SPARACIO
Luigi, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano. Il risentimento di SPARACIO nei
confronti di GALLI aveva secondo LA TORRE radici lontane, risalenti al tempo
della “guerra” contro Pippo Leo, nella quale si sospettava che il GALLI,
cugino di Leo, avesse avuto un ruolo ambiguo, facendo solamente finta di
parteciparvi, ed anche relativamente allo scontro con MANCUSO si addebitava al
gruppo di GALLI un impegno modesto. In ordine alla specifica causale del delitto
il ricordo di LA TORRE è stato molto meno vivo ed è stata necessaria la
contestazione perché il collaboratore confermasse che SPARACIO decise
l’eliminazione di tutti gli appartenenti al clan “Galli” in seguito alla
notizia che era intenzione di Stracuzzi Antonino uccidere lo stesso SPARACIO,
del quale lo Stracuzzi non condivideva l’operato in occasione della
ripartizione dei proventi dell’attività delle bische clandestine di Messina e
di Santa Teresa di Riva gestite dai gruppi di SPARACIO, FERRARA, GALLI e
MARCHESE; era in particolare accaduto che SPARACIO aveva fatto avere agli
affiliati del clan “Galli” degli assegni postdatati non negoziabili perché
emessi da soggetti poco affidabili. In svariate riunioni che si svolgevano in un
appartamento in uso a FERRARA Sebastiano, a cui presero parte, oltre a SPARACIO
e allo stesso FERRARA, che in quel periodo era latitante, LA TORRE, BONASERA
Angelo, PIETROPAOLO Pasquale, CARIOLO Antonio, DI DIO Domenico ed altri, si
pervenne alla individuazione di Stracuzzi Antonino come obiettivo in quanto
questi per primo aveva reso nota la sua intenzione di uccidere SPARACIO.
Quest’ultimo insisteva a sua volta sempre perché nell’omicidio fosse
coinvolto il gruppo “Marchese”, ed a tale scopo faceva pressioni sul FERRARA
perché questi convincesse a consumare l’omicidio Mulé Giuseppe che aveva
preso parte ad alcune riunioni e poi si era stabilito a Roma. Dopo un contatto
telefonico con FERRARA il Mulé, che era personalmente in urto con lo Stracuzzi
a causa di una ragazza, una tale Debora, aveva eseguito l’omicidio facendosi
aiutare da un catanese e da CORDIMA Francesco, il quale indicò lo Stracuzzi al
catanese che non lo conosceva, sicché quest’ultimo poté avvicinarsi con il
pretesto di chiedergli una sigaretta: ciò il LA TORRE seppe da SPARACIO a cui
lo aveva raccontato Mulé Giuseppe in occasione di un incontro casuale presso
l’aeroporto di Roma. La circostanza che dopo l’omicidio la reazione del
gruppo “Galli” si orientasse solo verso il clan di SPARACIO Luigi, come
dimostrò l’uccisione di Villari Antonino, cugino dello stesso SPARACIO, diede
a quest’ultimo la sensazione che il Mulé lo avesse “usato”, esponendolo
alla vendetta degli uomini del clan di Giostra.
Il primo tra gli imputati ad essere sottoposto
all’esame è stato FERRARA Sebastiano, sentito su questo episodio nelle
udienze del 12 e del 13 marzo 1999, il quale ha riferito che durante la sua
latitanza andò un giorno a trovarlo TURRISI Antonino, rendendogli noto che Mulé
Giuseppe si stava portando al villaggio CEP perché aveva intenzione di
incontrarlo. A FERRARA il Mulé, che era in compagnia di due catanesi
appartenenti al gruppo di Favara Corrado, disse che aveva bisogno di una pistola
e di un’autovettura per uccidere lo Stracuzzi. FERRARA diede così incarico al
TURRISI di rubare una Fiat UNO e di
consegnare al Mulé una pistola calibro 357, la stessa che in precedenza
attraverso il Mulé era stata fornita al FERRARA dal catanese Corrado Favara. Il
TURRISI rubò l’autovettura in compagnia di MANGANARO Salvatore e vi pose
all’interno la pistola, andandola a parcheggiare sotto l’abitazione della
madre di Mulé. Dopo un’ulteriore contatto con quest’ultimo che non trovò
subito l’autovettura, intorno alle 22, 22,30 il TURRISI comunicò a FERRARA
che il Mulé lo aveva rintracciato attraverso il telefono cellulare
assicurandogli che l’omicidio era stato commesso. FERRARA ha aggiunto che Mulé
aveva una ragione personale per commettere l’omicidio in quanto lo Stracuzzi
aveva più volte minacciato di morte un nipote del Mulé, figlio di una sorella.
Peraltro il Mulé era stato indotto a lasciare il rione Giostra e a trasferirsi
momentaneamente a Roma, dove aveva trovato appoggi grazie all’amicizia con il
Favara, in quanto gli elementi del gruppo “Galli” sospettavano un suo
tradimento ed erano intenzionati ad ucciderlo. Il FERRARA ha aggiunto che
dell’omicidio gli avevano successivamente parlato Mulé e SPARACIO Luigi, che
era interessato all’uccisione di Stracuzzi, ed al quale all’aeroporto di
Roma Mulé Giuseppe la mattina successiva aveva mostrato la copia del giornale
che riportava la notizia della morte di Stracuzzi. FERRARA ha inoltre dato
conferma di una circostanza ripetutamente emersa in dibattimento, che cioè era
stata diffusa negli ambienti criminali, d’accordo con Mulé Giuseppe, la falsa
notizia che a commettere l’omicidio erano stati BONASERA Angelo e VINCI
Rosario, in modo che la reazione del gruppo “Galli” si dirigesse solo verso
il gruppo “Sparacio” senza coinvolgere FERRARA o MARCHESE; ed analogamente
si voleva fare credere allo SPARACIO che l’omicidio era stato commesso per
soddisfare una sua richiesta, ma così non era perché erano stati decisivi i
dissapori insorti tra la vittima ed il Mulé. Ha spiegato FERRARA che tra il
gruppo “Galli” e SPARACIO Luigi, esaurita l’offensiva contro il gruppo
“Mancuso – Rizzo”, erano sorti dei contrasti perché il primo lamentava di
essere trascurato nella distribuzione dei proventi del gioco d’azzardo, e da
ciò era scaturito l’interesse dello SPARACIO
alla eliminazione dello Stracuzzi per la quale si era rivolto a Mulé
Giuseppe. Circa l’identità degli esecutori FERRARA ha affermato di avere
avuto dal solo Mulé la conferma della sua partecipazione all’omicidio, anche
se dal villaggio CEP tanto il Mulé che i suoi due accompagnatori catanesi si
erano allontanati per andare insieme ad uccidere lo Stracuzzi. All’identità
di uno dei due catanesi, appartenenti al gruppo di Corrado Favara (a sua volta
affiliato al clan “Cappello”), che accompagnavano il Mulé in occasione
dell’incontro svoltosi al villaggio CEP presso l’abitazione della sorella
del FERRARA, Paola, il collaboratore ha riferito di essere risalito durante la
sua collaborazione attraverso la consultazione degli archivi fotografici della
Criminalpol di Catania, fino al riconoscimento dell’imputato TOSCANO Maurizio,
eseguito a Messina nell’aula bunker annessa al carcere di Gazzi (durante
l’udienza preliminare e non nel corso di un incidente probatorio, come il
FERRARA è stato indotto a confermare dopo l’erronea indicazione di un
difensore).
TURRISI Antonino, esaminato il 24.3.1999, ha
affermato che interessato alla morte di Stracuzzi era soprattutto SPARACIO Luigi
che a questo scopo esercitava continue pressioni su FERRARA Sebastiano, il quale
era tuttavia poco intenzionato ad aprire una nuova fase di scontri dopo la
conclusione della “guerra” contro il clan “Mancuso – Rizzo”. Pur
ignorando il motivo specifico per cui fu deciso l’omicidio di Stracuzzi
Antonino e la ragione per la quale tra gli elementi del gruppo “Galli”
l’ostilità dello SPARACIO si fosse indirizzata specificatamente contro di
lui, TURRISI ha dichiarato che il risentimento nasceva da contrasti relativi
alla spartizione dei proventi del gioco d’azzardo che non era intenzione dello
SPARACIO consegnare al clan di Luigi GALLI, a cui addebitava (ingiustamente,
secondo FERRARA ed i suoi) uno scarso impegno nella “guerra” contro il
MANCUSO. Fu così che una sera Mulé Giuseppe, accompagnato da due persone
sconosciute al TURRISI il cui accento tradiva l’origine catanese, andò a
trovare FERRARA Sebastiano al villaggio CEP presso l’abitazione del
cognato di quest’ultimo, Maimone Pasquale. A TURRISI, meravigliato dalla
presenza di Mulé che sapeva a Roma, il FERRARA, senza spiegare a quale scopo
servisse, diede ordine di rubare un’autovettura e di lasciarla sotto
l’abitazione della madre del Mulé, di cui il TURRISI conosceva
l’ubicazione. Mentre a Mulé fu consegnata una pistola calibro 357 Magnum, probabilmente da SANTORO Angelo (come il collaboratore
avrebbe appreso qualche giorno dopo l’omicidio), il TURRISI, preso con sé MANGANARO Salvatore, si recò insieme a lui
con una Renault 5 di colore rosso
nella zona della via La Farina, nelle vicinanze dell’officina di un
elettrauto, tale Sturniolo, e prelevò una Fiat
UNO, accorgendosi dopo che non era alimentata a benzina ma a diesel.
Posteggiata l’autovettura nei pressi del viale Giostra sotto l’abitazione
della madre del Mulé, TURRISI salì a bordo dell’autovettura del MANGANARO da
cui si era fatto seguire e, fatto ritorno al villaggio CEP, avvisò
telefonicamente il Mulé, dandogli conferma della presenza del “motocarro”
nel posto convenuto e ricevendo da Mulé l’assicurazione che il mezzo, anche
se meno veloce in quanto non alimentato a benzina, era ugualmente idoneo allo
scopo. La mattina successiva il TURRISI apprese dai giornali che Stracuzzi
Antonino era stato ucciso. TURRISI ha poi fatto riferimento all’idea di
uccidere lo stesso SPARACIO che era stata concordata da Mulé Giuseppe insieme a
FERRARA Sebastiano e ad altri affiliati di quest’ultimo, tra cui DI DIO
Domenico, in quanto lo SPARACIO, cessate le ostilità contro il gruppo
“Mancuso – Rizzo” era intenzionato ad aprire uno scontro con il gruppo
“Galli” (“questo voleva fare sempre
guerre”), mentre non erano queste le intenzioni degli altri, tra cui
FERRARA Sebastiano, che tuttavia praticava il “doppio gioco”, evitando di
dissociarsi apertamente dallo SPARACIO, ma preoccupandosi al contempo di
organizzare un agguato contro di lui. Alla riunione in cui fu deciso di
attentare alla vita di SPARACIO, svoltasi nell’estate del “92 presso la
stalla del FERRARA, prese parte tra gli altri (tra cui Mulé Giuseppe) anche
Stracuzzi Antonino, ed in quella occasione si stabilì che l’attentato sarebbe
stato eseguito al villaggio CEP nei pressi di un circolo ricreativo e che ad
uccidere materialmente lo SPARACIO avrebbe dovuto essere Nicola GALLETTA con una
pistola calibro 38 corto. L’appostamento fallì in quanto lo SPARACIO, pur
essendosi effettivamente recato al villaggio CEP, se ne era precipitosamente
allontanato dopo avere ricevuto una telefonata. A questo episodio, dopo il quale
lo SPARACIO, forse intuendo il pericolo, “non
si era fatto più vivo”, seguì, prima dell’omicidio Stracuzzi, un
incontro chiarificatore presso l’abitazione del cognato di FERRARA Sebastiano,
Maimone Pasquale, a cui presero parte, oltre allo stesso TURRISI, FERRARA
Sebastiano, SANTORO Angelo, SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido e PIETROPAOLO
Pasquale, nel corso del quale SPARACIO, in cambio della soluzione dei contrasti
con i Leo, aveva chiesto a FERRARA l’appoggio contro il gruppo “Galli”.
Molto contestato è risultato il profilo della consapevolezza del TURRISI in
ordine all’uso che avrebbe dovuto essere fatto dell’autovettura che il
FERRARA gli ordinò di andare a rubare, poiché l’imputato, durante il
controesame, ha in un primo momento risposto negativamente all’interrogativo
del difensore, estendendo espressamente al MANGANARO il senso della risposta
(“Avv. SCORDO: A proposito
dell’omicidio Stracuzzi, quando il FERRARA le ordina di rubare
l’autovettura, lei è al corrente che deve essere consumato l’omicidio?
TURRISI: No. Avv. SCORDO: Quindi quando si reca a rubare l’autovettura e poi
gliela porta chi poi l’ha lasciata quindi non è al corrente a cosa serve
quella macchina? TURRISI: Su quel momento no, ho seguito solo gli ordini di
FERRARA Sebastiano di prendere una macchina e di portarla sotto l’abitazione
della madre di Mulé Giuseppe. […] Avv. SCORDO: Il signor MANGANARO Salvatore
quando la accompagna per rubare la macchina sa che deve essere consumato
l’omicidio? TURRISI: No, MANGANARO Salvatore mi ha detto che dobbiamo fare?
Niente gli ho detto io, Iano mi ha detto di prendere una macchina, di rubarla e
di metterla sotto l’abitazione della madre di Mulé Giuseppe, dice va be,
andiamo, siamo andati a rubare questa macchina, l’abbiamo lasciata lì, e poi
l’indomani mattina abbiamo appreso dal giornale che è stato ucciso Stracuzzi
Antonino.”); successivamente, rispondendo al Pubblico Ministero sullo
stesso argomento, TURRISI ha operato una distinzione (“Sì,
sapevo che si doveva compiere l’agguato, chi era la vittima prescelta non lo
sapevo.”), dando la sensazione che in tal modo intendesse confermare le
dichiarazioni rese il 28 giugno 1994, in occasione della sottoscrizione del
verbale utilizzato per la contestazione (“Dopo
commesso il furto, una volta parcheggiata l’autovettura feci ritorno presso il
Villaggio Cep in compagnia di MANGANARO Salvatore che mi aveva seguito con la
sua autovettura Renault 5 turbo. Lungo la strada contattai telefonicamente il
Mulé e non ricordo se da una cabina, e gli dissi che il motocarro lo avevo
lasciato parcheggiato […]. Feci quindi ritorno al Villaggio CEP e l’indomani
mattina appresi dai giornali dell’omicidio di Stracuzzi Antonino. Premetto che
io ero a conoscenza che doveva essere ucciso qualcuno del clan ‘Galli’, ma
non sapevo chi fosse il predestinato”).
È stato infine esaminato, all’udienza del
16.4.1999, SPARACIO Luigi, il quale ha inquadrato l’omicidio in un contesto di
progressivo raffreddamento dei rapporti tra il gruppo di GALLI Luigi e gli altri
che erano rimasti sulla scena della criminalità organizzata messinese (e cioè,
oltre a quello dello stesso SPARACIO, i gruppi “Ferrara” e “Marchese”),
scaturito dal fatto che al momento della spartizione dei proventi dell’attività
della bisca clandestina al gruppo “Galli” erano stati consegnati numerosi
assegni postdatati a firma di tale Catanzaro Giuseppe, che, almeno per la gran
parte, sicuramente non sarebbero stati pagati. Alcuni dei titoli erano stati
consegnati anche al gruppo “Marchese” ed erano nella disponibilità di Mulé
Giuseppe, ma per lo più erano stati consegnati al gruppo “Galli” da
SPARACIO, che in quel periodo si occupava della divisione, ma aveva proceduto
nel caso di specie con il pieno accordo di FERRARA Sebastiano e MARCHESE Mario,
che aveva “girato” i titoli al GALLI. Tuttavia, dal momento che tanto
FERRARA che MARCHESE avevano declinato ogni responsabilità, Stracuzzi Antonino,
che tra gli elementi del gruppo “Galli” era il più attivo nel cercare di
ottenere il denaro, nutriva risentimento nei confronti di SPARACIO ed aveva
cercato di mettersi ripetutamente in contatto con lui facendo avere allo
SPARACIO anche il proprio numero di cellulare tramite BONASERA Angelo. SPARACIO
non aveva nemmeno preso il foglio su cui era annotato il numero, perché non era
sua intenzione dire allo Stracuzzi come stavano le cose, ma comunque, intuito il
pericolo, dopo l’arresto di MARCHESE lo SPARACIO aveva discusso della
questione con FERRARA Sebastiano, concordando con il medesimo che sarebbe stato
Mulé a commettere l’omicidio. Poiché tuttavia il Mulé, che in quel periodo
si trovava a Roma, non si fidava dello SPARACIO, era stato FERRARA a tenere i
contatti e a convincerlo a tornare a Messina per eseguire l’omicidio, anche
perché Stracuzzi aveva rivolto delle minacce ai nipoti dello stesso Mulé. Un
giorno di ottobre del 1992, mentre SPARACIO, che era a Roma da qualche giorno
perché la suocera Settineri Vincenza aveva subito un intervento al Policlinico
“Gemelli”, si trovava all’aeroporto di Fiumicino pronto ad imbarcarsi su
uno dei primi voli della mattina per fare ritorno a Messina, incontrò il Mulé
che veniva invece da Messina, portando in mano il quotidiano Gazzetta
del Sud con la notizia della morte di Stracuzzi (che SPARACIO aveva appreso
telefonicamente la sera prima nel corso di un colloquio telefonico con il cugino
Villari), e che, spiegandogli che stava viaggiando sotto falso nome, gli raccontò
i particolari dell’omicidio commesso il giorno prima: ad uccidere lo Stracuzzi
era stato un catanese del gruppo di Corrado Favara (del cui appoggio Mulé
godeva a Roma), che aveva utilizzato due pistole, una calibro 357 ed una calibro
7,65, la prima sicuramente fornita da FERRARA Sebastiano, mentre Mulé lo
attendeva nelle vicinanze a bordo di una Fiat
UNO. Per una pura coincidenza lo stesso giorno dell’omicidio BONASERA
Angelo si era accidentalmente ferito maneggiando una pistola, e questo era
servito ad alimentare il sospetto infondato che fosse implicato nel delitto. Del
killer catanese il Mulé aveva pure fatto il nome a SPARACIO, che non lo
ricordava al momento delle verbalizzazioni, ed analogamente SPARACIO non era in
grado di ricordare il nome della persona, appartenente al gruppo “Marchese”
e vicina a Mulé Giuseppe, che aveva con un pretesto trattenuto lo Stracuzzi e
dato il segnale al catanese. Il gruppo “Galli” attribuì subito l’omicidio
a SPARACIO, senza sospettare il coinvolgimento di MARCHESE o FERRARA, anche
perché, come SPARACIO avrebbe appreso in un secondo momento, tanto Mulé che
FERRARA avevano fatto circolare la voce per allontanare da sé ogni sospetto: il
primo addirittura, approfittando della circostanza che a Roma abitava un cognato
di Stracuzzi, si era incontrato con lui uno o due giorni prima e si faceva
vedere spesso perché non si sospettasse il proprio coinvolgimento.
Su questo imponente complesso di risultanze
dibattimentali si è poi innestata una cospicua attività di integrazione
probatoria, diretta ex art. 195 c. p.
p. ad esaminare tutti coloro ai quali i testimoni o gli imputati si erano
riferiti per la conoscenza dei fatti, ovvero ad approfondire taluni aspetti
della vicenda laddove ciò è apparso indispensabile per valutare la posizione
degli imputati sottoposti al giudizio di questa Corte.
MAROTTA Gaetano, CUSCINÀ Francesco, GUARNERA
Lorenzo e Mancuso Antonino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere,
mentre Mulé Giuseppe, anch’egli imputato dell’omicidio di Stracuzzi
Antonino, ma chiamato a risponderne in altra sede dopo il provvedimento di
separazione adottato da questa Corte nel corso del dibattimento, ha negato (ud.
3.5.1999) qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio, affermando che in quel
periodo si trovava a Roma, alloggiato presso l’albergo Cinecittà sulla via
Tuscolana, ed esattamente il giorno dell’omicidio era stato visitato da un
medico che gli riscontrò una patologia alla gamba sinistra. La sera
dell’omicidio dato anche il rapporto di amicizia che lo legava allo Stracuzzi
(“Stracuzzi era amico mio, l’ho
cresciuto io e abitiamo nella stessa zona”), gli aveva telefonato
piangente il cognato di Stracuzzi, tale Vadalà Antonio, che abitava a Roma, e
che la mattina successiva si era recato in albergo dal Mulé tra le 6,30 e le 7
prima di fare rientro a Messina.
Alla luce delle dichiarazioni di Mulé Giuseppe, la
cui valutazione si impone non tanto ai fini della verifica dell’alibi fornito
dal Mulé (in questa sede ininfluente), ma allo scopo di accertare la
“tenuta” complessiva dell’impianto accusatorio e l’attendibilità delle
fonti di accusa che hanno chiamato in causa il Mulé e gli altri imputati, la
Corte ha convocato il cognato della convivente della vittima, Vadalà Antonio,
escusso all’udienza del 7.5.1999, il quale ha riferito di avere appreso
telefonicamente dai familiari la notizia dell’omicidio dopo circa mezz’ora
od un’ora dall’accaduto, e di avere incontrato nella stessa giornata verso
mezzogiorno Mulé Giuseppe, che alloggiava a Roma (a scopo di vacanza, secondo
quanto era noto al Vadalà) in un albergo sulla via Tuscolana nei pressi
dell’abitazione della fidanzata del Vadalà. Appresa la notizia della morte
del cognato, il Vadalà aveva chiamato sul cellulare il Mulé (che qualche
giorno prima durante l’esame aveva escluso di fare uso di cellulari: “non
mi piace avere telefonini, non li ho avuti mai”), che sapeva amico dello
Stracuzzi, dandosi appuntamento con lui per la mattina successiva. Dopo un breve
incontro, durato una decina di minuti (il tempo di prendere insieme un caffè),
il Vadalà intorno alle 11 era partito con la sua autovettura per Messina dove
avrebbe preso successivamente parte ai funerali del cognato. Per quanto
l’esame della posizione del Mulé esorbiti dai confini dell’indagine
affidata a questa Corte, è sufficiente in questa sede, ed ai limitati fini già
indicati, rilevare che le dichiarazioni di Vadalà Antonio, lungi
dall’apparire prive di pregio come il Pubblico Ministero ha argomentato nel
corso della sua requisitoria conclusiva, delineano innanzitutto uno svolgimento
dei fatti che è compatibile con l’esecuzione dell’omicidio da parte di Mulé
Giuseppe, posto che, utilizzando il mezzo aereo ed adottando tutte le
precauzioni imposte dalla volontà di Mulé di allontanare da sé ogni sospetto
(atteggiamento su cui si registra una ampia e del tutto persuasiva convergenza
delle fonti di accusa), è ben possibile che il Mulé abbia potuto incontrare il
Vadalà a Roma anche nella tarda mattinata del 14 ottobre 1992 (eventualmente
dopo essersi sottoposto alla visita ortopedica di cui ha parlato), e
successivamente, sempre a Roma, nella mattinata del giorno successivo, intorno
alle 11, ed al contempo, tra l’uno e l’altro incontro, sia rientrato a
Messina, abbia consumato l’omicidio e fatto quindi ritorno a Roma con il primo
volo utile, che gli avrebbe consentito di incontrare lo SPARACIO a Fiumicino e
di essere nuovamente nel suo
albergo sulla via Tuscolana prima dell’incontro con il Vadalà. La circostanza
che quest’ultimo abbia poi rintracciato il Mulé, come era solito fare,
attraverso il cellulare, da un lato smentisce lo stesso Mulé, che aveva negato
di avere fatto uso di simili apparecchi, e dall’altro rende del tutto
verosimile l’ipotesi che, mentre il Vadalà costernato comunicava la notizia
della morte violenta del cognato, il Mulé si trovasse a Messina ben conscio del
delitto che egli stesso aveva concorso a consumare. È stato accertato, ai sensi
dell’art. 507 c. p. p., che nell’ottobre 1992 i primi voli in arrivo a Roma
Fiumicino dagli aeroporti di Reggio Calabria e Catania, scali notoriamente
utilizzati, perché i più vicini, da chi proviene da Messina, sfornita di
aeroporto, giungevano tra le ore 7,45 e le ore 8,50 (v. nota del Centro
direzionale ALITALIA di Roma del
13.5.1999, allegata alla carpetta degli atti relativi al capo 40). È peraltro
evidente che l’indicazione da parte del Vadalà dell’orario dell’incontro
del 15 ottobre 1992, che il Mulé ha avuto cura di anticipare ad un momento
incompatibile con il suo viaggio di ritorno e con l’incontro in aeroporto con
SPARACIO, costituisce la dimostrazione più evidente della genuinità delle
dichiarazioni del testimone ed al contempo della fragilità dell’alibi fornito
dal Mulé, a cui si deve l’individuazione e la citazione del Vadalà.
Nella stessa udienza del 7.5.1999 sono stati
escussi anche Fobert Luciano e Minniti Giuseppe, entrambi indicati da taluna
delle fonti come persone eventualmente in grado di riferire qualcosa in merito
all’omicidio perché presenti sui luoghi la sera del 14 ottobre 1992. Il
Fobert, dopo una lunga serie di contrasti, esaminato con le garanzie di cui
all’art. 210 c. p. p. per le ragioni specificate dalla Corte nell’ordinanza
emessa in udienza, ha accettato infine di rispondere alle domande poste dal
Presidente e dalle parti. Il Fobert ha dichiarato che la sera dell’omicidio si
trovava nella piazza antistante la chiesa di San Matteo, dove aveva in
precedenza incontrato l’amico Minniti Giuseppe. Entrambi si trovavano nei
pressi dell’autovettura dello Stracuzzi, il Fobert addirittura appoggiato al
cofano, in attesa di acquistare della cocaina da Stracuzzi. Quest’ultimo era
intento a parlare dall’interno della sua autovettura con CORDIMA Franco, a sua
volta a bordo di una Fiat 127 affiancata
alla Fiat CROMA di Stracuzzi, allorché
un individuo era sceso correndo da una Fiat
UNO condotta da un complice ed incuneatosi tra le due autovetture aveva
cominciato a sparare con una pistola in direzione dello Stracuzzi.
Sostanzialmente conforme è stata la deposizione di Minniti Giuseppe, fermo
sulla Fiat UNO di Fobert mentre
Stracuzzi dialogava con CORDIMA nel momento in cui sopraggiunse il killer.
Ulteriori approfondimenti sono stati dedicati,
attraverso acquisizioni documentali ed audizioni testimoniali, alla ricerca di
riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di conferme
dell’impianto accusatorio.
In ordine alla posizione di Mulé e alle
giustificazioni da lui fornite in occasione dell’esame, ma con implicazioni
che si proiettano sull’intera affidabilità dell’impianto accusatorio, è
stato inequivocabilmente accertato che il Mulé, contrariamente a quanto da lui
assunto in occasione dell’esame con una certa spavalderia, disponeva nel 1992
di un telefono cellulare. Lo avevano dichiarato i collaboratori di giustizia, lo
aveva affermato il teste Vadalà Antonio, la Corte lo ha inoltre appreso
nell’ambito degli accertamenti relativi al tentato omicidio di Sparolo
Domenico (v. capo 45), avvenuto qualche mese più tardi rispetto all’omicidio
Stracuzzi e collocato all’epilogo dello scontro cruento aperto da quel fatto
di sangue (6.1.1993): dalla nota della Squadra Mobile della Questura di Messina
del 18.4.1994 (di cui è allegata copia alla carpetta degli atti relativi al
capo 45) si evince che tra le utenze cellulari entrate in contatto nella serata
del 6 gennaio 1993 con quella in uso al minore La Camera Salvatore, indagato per
quel fatto di sangue, vi fu quella contraddistinta dal n. 0336/883188, intestata
a tale Arcudi Giacoma, nipote di Mulé Giuseppe, che la nota della Squadra
Mobile indicava come effettivo utilizzatore dell’apparecchio. La Corte ha
disposto innanzitutto la citazione del dirigente pro
tempore della Squadra Mobile di Messina, che ha confermato il contenuto del
documento (v. la deposizione del dott. Gugliotta, escusso il 12.5.1999), e
quindi l’audizione della stessa Arcudi Giacoma (sentita il 14.5.1999), la
quale ha ammesso inequivocabilmente di essere la mera intestataria
dell’utenza, essendo stato l’apparecchio da sempre nella disponibilità
dello zio, che aveva corrisposto il denaro per l’acquisto e a cui, tramite la
nonna della teste, madre del Mulé, venivano recapitate le bollette per il
pagamento del canone e del consumo.
Ulteriori accertamenti sono stati compiuti nel
tentativo di trovare una conferma alle circostanze riferite da SPARACIO Luigi in
merito ai suoi movimenti del 15 ottobre 1992 che avrebbero determinato
l’incontro con Mulé presso l’aeroporto di Roma. Sfumata la possibilità di
verificare se nella mattinata del 15 ottobre 1992 su un volo in partenza da
Fiumicino avesse viaggiato con destinazione Reggio Calabria un passeggero
registrato con il nominativo dell’imputato (poiché le liste passeggeri
vengono conservate per 30 mesi: v. nota del Centro direzionale ALITALIA
di Roma del 13.5.1999, allegata alla carpetta degli atti relativi al capo
40), è stato acquisito un documento prodotto dal Pubblico Ministero e trasmesso
con una nota della Squadra Mobile del 27.4.1999, relativo al tabulato del flusso
delle comunicazioni in uscita, nel periodo compreso tra il 15 ed il 17 ottobre
1992, dell’utenza mobile n. 0336/887171, secondo la nota in esame intestata a
Cuminale Luigi ed in uso nel periodo in questione a SPARACIO Luigi. Sui
contenuti e sull’interpretazione del documento è stato sentito in
dibattimento il funzionario della Squadra Mobile dott. Bonaccorso (escusso in
data 8.5.1999), il quale ha spiegato che il tabulato era stato acquisito nel
contesto di indagini dirette a rintracciare SPARACIO Luigi che si era sottratto
all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per usura ed estorsione
ai danni di tale La Fauci. La verifica dei contatti tra alcune utenze in uso a
persone in vario modo collegate allo SPARACIO, alcune delle quali poste sotto
controllo (come quella di Vitale Giovanni, o della suocera di SPARACIO,
Settineri Vincenza, o di una tale Ferro Wanda, giovane calabrese legata allo
SPARACIO da una relazione sentimentale, come poi confermerà anche Vitale
Giovanni), fornì agli investigatori la certezza che l’utenza, sebbene
intestata a Cuminale Luigi, fosse in realtà nella disponibilità di SPARACIO
Luigi e da lui utilizzata. Fatta questa doverosa premessa, si intende il rilievo
che è destinato ad avere la circostanza che le prime comunicazioni in uscita
del 15 ottobre 1992, a partire da quelle della notte, e fino a quella delle ore
8,38, individuino come area di provenienza delle chiamate la zona di Roma,
contraddistinta dal prefisso 06 (60 nel tabulato secondo un criterio di
indicazione convenzionale che, come ha spiegato il dott. Bonaccorso, pospone la
prima cifra alle altre del prefisso), mentre successivamente, a partire dalle
ore 11,29, l’area di provenienza delle chiamate, e pertanto la zona in cui si
trova il chiamante, si sposta in Calabria e Sicilia: è significativo proprio di
un avvicinamento alla Sicilia dalla Calabria (giova ricordare che il volo su cui
viaggiò lo SPARACIO aveva come destinazione lo scalo di Reggio Calabria), il
fatto che la prima chiamata, dopo l’ultima indicata proveniente dalla zona di
Roma, provenga da un distretto calabrese (identificato dal prefisso 0961 che
identifica notoriamente il distretto di Catanzaro), mentre mezz’ora più
tardi, dalle ore 12.03 in poi, l’area di provenienza delle chiamate è la
Sicilia (come indica il prefisso 091, che identifica il distretto di Palermo).
Anche in merito a queste circostanze sono stati compiuti ulteriori accertamenti,
attraverso l’audizione di Vitale Giovanni, collaboratore di giustizia già
appartenuto al gruppo di SPARACIO Luigi, un nuovo esame dello stesso SPARACIO ed
una richiesta di informazioni alla società TIM Telecom Italia Mobile, ufficio commerciale di Palermo. Vitale
Giovanni, sentito in data 8.5.1999, ha confermato che SPARACIO nel 1992 era in
possesso di più di un cellulare, forse anche di qualche apparecchio
“clonato” fornitogli da tale Cuminale Luigi che in tal modo aiutava SPARACIO
anche ad eludere eventuali controlli connessi alla sua latitanza. Anche SPARACIO
(sentito nuovamente all’udienza del 12.5.1999) ha confermato che nel 1992 era
in possesso di più di un cellulare, probabilmente tre, uno intestato a tale
Costa (forse Giovanni, che lavorava per conto della suocera di SPARACIO), uno
intestato alla suocera Settineri Vincenza ed un altro intestato a Luigi Cuminale,
quest’ultimo consegnatogli dopo l’inizio della sua latitanza che risale al
novembre 1992: proprio con riferimento a quest’ultimo apparecchio lo SPARACIO
ha aggiunto che probabilmente l’utenza era prima intestata al Costa e poi,
dismesso il numero e cambiata l’intestazione, fu intestata al Cuminale, pur
rimanendo di fatto nella sua disponibilità. A questo punto è stato chiesto
allo SPARACIO di indicare, ove li ricordasse, i titolari delle utenze i cui
numeri erano riportati nel tabulato, e l’imputato ha individuato solo il
numero del cugino, Villari Antonino (0337/886719), chiamato per due volte a
pochi minuti di distanza nella notte successiva all’omicidio di Stracuzzi
Antonino. La società TIM con nota
dell’area territoriale di Palermo pervenuta il 14.5.1999 (e contenuta nella
carpetta degli atti relativi al capo 40) ha comunicato che l’utenza
0336/887171 fino alla data di cessazione (20.11.1992) fu intestata a tale Costa
Umberto. L’accertamento compiuto, pur con i limiti legati alla difficoltà di
trovare conferme a quasi sette anni di distanza, giova ragionevolmente ad
attribuire verosimiglianza alle affermazioni di SPARACIO in ordine ai suoi
movimenti del 15 ottobre 1992: l’individuazione di Costa Umberto quale
effettivo intestatario fino al 20.11.1992 dell’utenza il cui uso si
attribuisce a SPARACIO conferma le dichiarazioni di quest’ultimo in merito
all’identità del titolare e vale al contempo a ricondurre l’utenza in
questione all’uso dello stesso SPARACIO.
Gli elementi sintetizzati consentono di pervenire
alla condanna di FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e TURRISI Antonino per
l’omicidio di Stracuzzi Antonino, mentre la condanna di MANGANARO Salvatore
deve essere circoscritta al solo furto dell’autovettura contestato sub c).
I primi tre imputati hanno ammesso, sia pure con
sfumature diverse, il proprio coinvolgimento nell’omicidio, e su tali
ammissioni, esaminate criticamente alla luce delle altre risultanze
dibattimentali, può essere ragionevolmente fondata l’affermazione di
responsabilità. Il FERRARA ha ricordato che Mulé gli si rivolse
per avere un’autovettura ed almeno una delle armi utilizzate per
l’omicidio, una 357 Magnum (peraltro
fattagli avere in precedenza dallo stesso Mulé),
ed ha ammesso di avere concordato con il medesimo il piano diretto a fare
ricadere la responsabilità dell’omicidio sugli elementi del gruppo “Sparacio”,
e segnatamente su BONASERA Angelo e VINCI Rosario, che effettivamente furono
sottoposti ad indagini e destinatari di un provvedimento di custodia cautelare,
poi annullato dal Tribunale in sede di riesame. Lo stesso FERRARA ha
riconosciuto di avere partecipato alla fase deliberativa dell’omicidio, al
momento in cui cioè, su iniziativa di SPARACIO e d’accordo con il gruppo
“Marchese” era stato anche individuato l’esecutore materiale, nella
persona di CUSCINÀ Francesco: a questa fase non era peraltro immediatamente
seguito l’omicidio, perché all’interesse di SPARACIO alla eliminazione di
Stracuzzi non corrispondeva quello di FERRARA e di Mulé (“Questo
omicidio, fare ammazzare Stracuzzi inizialmente fu deciso in una riunione a
Villaggio CEP e da parte di SPARACIO. SPARACIO a tutti i costi voleva che si
ammazzava Stracuzzi, infatti avevamo dato incarico pure a CUSCINÀ Francesco. In
realtà non abbiamo mai preso in considerazione questa cosa perché noi non
avevamo interesse di ammazzare Stracuzzi, visto che era una cosa che riguardava
solamente SPARACIO. Successivamente sono avvenute delle cose contro Mulé
Giuseppe, allora a quel punto abbiamo avuto interesse ad ammazzare Stracuzzi. A
SPARACIO abbiamo fatto capire che abbiamo ammazzato Stracuzzi perché
l’avevamo stabilito prima assieme a SPARACIO, come se noi avevamo fatto un
favore pure a SPARACIO.”).
Nelle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano si coglie
peraltro un evidente salto logico, non essendo chiara la ragione per cui, dopo
avere tergiversato sull’iniziativa di SPARACIO che da tempo aveva manifestato
il proprio interesse alla uccisione di Stracuzzi Antonino, ad un tratto non
siano stati più frapposti indugi e, ricevuta la richiesta di Mulé, il FERRARA
si sia deciso a fornirgli immediatamente l’aiuto richiesto. Qualche spiraglio
peraltro si coglie nelle dichiarazioni dello stesso FERRARA, laddove
l’imputato ha ricordato le minacce ricevute dai nipoti del Mulé, e
soprattutto ha fatto cenno alla vera ragione per cui il Mulé, su consiglio
dello stesso FERRARA, si era momentaneamente trasferito a Roma, non per fare
vacanza (come ha affermato di avere saputo il cognato di Stracuzzi, Vadalà
Antonio), ma per sfuggire ad eventuali iniziative ostili del gruppo “Galli”,
di cui evidentemente anche FERRARA aveva il sospetto (“…
questo omicidio Mulé aveva interesse contro Stracuzzi perché Stracuzzi aveva
minacciato il nipote di Mulé, il figlio della sorella di Mulé, di ammazzarlo,
in più in quel periodo noi avevamo fatto allontanare Mulé dalla zona di
Giostra perché il gruppo ‘Galli’ sospettava che Mulé li stesse tradendo e
questi erano intenzionati ad ammazzare Mulé. Per evitare tutto questo abbiamo
detto a Mulé: ‘Per ora allontanati’, e lui ha cercato appoggio a Roma da
parte di Corrado Favara.”). Rimane tuttavia oscura la ragione per cui i
timori relativi all’incolumità di Mulé siano stati fatti propri dal FERRARA
ed abbiano determinato la sua adesione ed il suo appoggio per la consumazione
dell’omicidio, e diviene allora inevitabile, posto che l’imputato ha ammesso
di avere maturato ad un certo punto un proprio interesse all’uccisione di
Stracuzzi, sospettare che il FERRARA, nel concorrere consapevolmente
all’uccisione di Stracuzzi Antonino, perseguisse un proprio personale disegno,
legato alle mire egemoniche di cui ha parlato LEO Roberto, oppure determinato
dal desiderio di sfruttare a proprio vantaggio il notorio peggioramento dei
rapporti tra il gruppo “Galli” e SPARACIO Luigi, nella consapevolezza che la
“tragedia” (come si è espresso SPARACIO) costituita dalla divulgazione
della voce che a commettere l’omicidio erano stati elementi del gruppo
“Sparacio” avrebbe alimentato, come in effetti avvenne, l’immediata e
violentissima reazione del gruppo “Galli” ed aperto una nuova fase di
ostilità. Né può escludersi che la questione della divisione dei proventi del
gioco d’azzardo, che FERRARA ha posto all’origine dei contrasti tra SPARACIO
e gli elementi del gruppo “Galli”, dichiarandosi ad essa implicitamente
estraneo (“Comunque noi avevamo quasi
raggiunto l’obiettivo di ammazzare
diciamo le persone del gruppo ‘Mancuso-Rizzo’, poi nacquero altri interessi
sicuramente da parte di SPARACIO, perché ci furono delle discordanze per quanto
riguarda soldi di una casa di gioco che gestiva SPARACIO, si interessava
SPARACIO alla quale il gruppo ‘Galli’ si lamentava il fatto che SPARACIO non
aveva dato la quota che a loro spettava. E da questa cosa SPARACIO voleva
eliminare lo Stracuzzi, in quanto lo Stracuzzi era quello che di più
rappresentava il gruppo ‘Galli’ in quel momento, e su questa cosa qua
SPARACIO ha fatto questa proposta di ammazzare Stracuzzi. Anche perché il
gruppo ‘Galli’, questa alleanza iniziale non l’ha tanto rispettata, perciò
spesso si tirava indietro e non portava a compimento gli ordini che gli venivano
dati, e per questo magari è nato questo rancore da parte di SPARACIO contro il
gruppo ‘Galli’ e riteneva opportuno non dargli i soldi di questa casa di
gioco. Per questi motivi qua è nato questo conflitto fra SPARACIO e il
gruppo ‘Galli’. Però noi non stava bene il fatto di ammazzare gente del
gruppo ‘Galli’ in quanto a noi non aveva fatto niente, però successivamente
è nato un interesse da parte di Mulé Giuseppe perché il gruppo ‘Galli’
pensava che Mulé Giuseppe li stesse tradendo con SPARACIO Luigi e hanno tentato
di ammazzare Mulé, allora io ho consigliato a Mulé di allontanarsi da Giostra
e lui ha pensato bene di andarsene a Roma appoggiatosi ad un suo amico ed anche
una persona di mia conoscenza, Corrado Favara di Catania, del gruppo di Turi
Cappello.”), potesse in qualche modo coinvolgerlo, come più
plausibilmente ha riferito SPARACIO affermando che i criteri della spartizione
non graditi al gruppo “Galli” erano noti a FERRARA e MARCHESE. È piuttosto
assai probabile che i timori del Mulé, di cui ben sapeva il FERRARA, ed il
“tradimento” sospettato dal gruppo “Galli” fossero in qualche modo
legati proprio alla vicenda della spartizione dei proventi del gioco
d’azzardo, dal momento che, arrestato il MARCHESE (nei primi di agosto del
1992), era il Mulé l’elemento più rappresentativo del gruppo, e la consegna
degli assegni scoperti all’origine dello scontro sarebbe avvenuta, secondo le
affermazioni dello SPARACIO, con il concorso determinante del gruppo
“Marchese”: è agevole da qui intuire le ragioni del sospetto che nella
vicenda fosse in qualche modo implicato il Mulé ed il conseguente timore di
quest’ultimo di potere diventare l’obiettivo della rappresaglia. Né infine
può trascurarsi che ai timori di Mulé non era verosimilmente estraneo neppure
il fatto (noto agli elementi del gruppo “Galli”, tra cui lo Stracuzzi) della
sua partecipazione alla fase ideativa dell’attentato ai danni di SPARACIO
Luigi che avrebbe dovuto essere commesso al villaggio CEP, ed il conseguente
sospetto che egli conducesse una sorta di “doppio gioco” (analogamente a
FERRARA Sebastiano che a quei preparativi aveva preso parte, secondo quanto ha
affermato il suo ex-affiliato TURRISI Antonino). Peraltro anche la scelta di un
elemento proveniente da un contesto criminale diverso attesta la volontà di Mulé
di dissimulare il proprio coinvolgimento anche al momento della consumazione
dell’omicidio, e l’esigenza indicata potrebbe costituire una delle ragioni
per le quali l’esecuzione del delitto fu ritardata rispetto alla richiesta
dello SPARACIO fino al momento in cui Mulé ottenne la disponibilità del killer
catanese a cui affidare l’incarico.
La difficoltà di identificare in maniera precisa
tutte le ragioni che indussero il FERRARA ad appoggiare l’iniziativa di Mulé
Giuseppe non incide in ogni caso sulla affidabilità della sua ammissione di
responsabilità, posto che le condotte che l’imputato si è attribuito,
peraltro in conformità alle affermazioni dei coimputati SPARACIO e TURRISI e
dei collaboratori LEO Roberto, LA TORRE Guido e LONGO Luigi, rivestono
certamente valenza concorsuale, e che gli elementi di valutazione a disposizione
della Corte attestano comunque l’esistenza di un interesse personale del
FERRARA a partecipare al delitto.
D’altra parte, con riferimento all’omicidio di
Stracuzzi Antonino, si riscontra in una qualche misura ciò che accomuna in
genere i fatti di sangue commessi in danno di esponenti di rilievo del crimine
organizzato, e cioè la difficoltà di accertare compiutamente moventi e
responsabilità individuali, avvolti da una coltre omertosa spesso anche dopo
l’avvento dei collaboratori di giustizia, a causa della tendenza,
manifestatasi fin dall’inizio anche negli stessi ambienti criminali, ad
occultare le proprie responsabilità o a diffondere notizie non veritiere sulle
causali o sugli autori: ne è dimostrazione proprio il travagliato iter
giudiziario relativo all’omicidio di Stracuzzi Antonino.
La considerazione appena fatta introduce la
valutazione della posizione di SPARACIO Luigi, che le risultanze dibattimentali
autorizzano a ritenere responsabile in qualità di mandante dell’omicidio di
Stracuzzi Antonino. L’imputato, riferendosi al contrasto che era sorto con il
gruppo “Galli” in merito alla spartizione dei proventi del gioco d’azzardo
e ai vani tentativi dello Stracuzzi di avere dei contatti con lui per un
chiarimento, ha affermato che dopo l’arresto di MARCHESE si rivolse al FERRARA
esternandogli le proprie intenzioni nei confronti di Stracuzzi, la cui natura
non è difficile intuire, e concordando con il FERRARA che, invece che ad
elementi del gruppo “Sparacio”, l’esecuzione sarebbe stata affidata a Mulé
Giuseppe che con FERRARA aveva un rapporto preferenziale (“…
all’epoca poi MARCHESE è stato arrestato, perciò ne parlai con FERRARA e gli
dissi che questa situazione in un modo o in un altro si doveva aggiustare,
casomai se prendevo provvedimenti io con il mio gruppo perché già capivo che
c’era qualcosa in aria contro di me, e il FERRARA mi disse ‘no, ora questo
omicidio glielo facciamo fare a Mulé’, e
io gli ho detto ‘va bene, glielo facciamo fare a Mulé’. E Mulé in quel
periodo si trovava a Roma, perciò FERRARA lo chiamava spesso sul cellulare per
farlo scendere a Messina perché il Mulé diciamo di me non si fidava, del mio
gruppo non si fidava, si fidava solo di FERRARA […] e il FERRARA l’ha
convinto a Mulé a scendere a Messina.”). In proposito FERRARA ha
sostenuto che la sua adesione al piano omicida di SPARACIO fu solo apparente, e
che in realtà fu soltanto “fatto capire”
allo SPARACIO che l’omicidio era avvenuto in esecuzione di quella richiesta,
ma non era così, perché Mulé aveva agito solo nel momento in cui la morte di
Stracuzzi era diventata un obiettivo rispondente agli effettivi interessi di
FERRARA e Mulé.
Che l’atteggiamento di FERRARA fosse quello
descritto lo si desume anche dalle dichiarazioni del coimputato TURRISI
Antonino, già affiliato al gruppo “Ferrara” e quindi in possesso di
informazioni presumibilmente affidabili sugli orientamenti del vertice del
sodalizio, il quale ha attribuito a FERRARA tanto un comportamento ambiguo (che
lo portava ad assecondare apparentemente lo SPARACIO, quando questi gli chiedeva
appoggio nello scontro che stava per aprirsi contro il gruppo “Galli”, ma al
contempo a prendere parte ai preparativi di iniziative volte alla eliminazione
dello stesso SPARACIO), quanto l’imbarazzo determinato dalla sua resistenza a
lasciarsi coinvolgere nel nuovo durissimo scontro che verosimilmente
l’esecuzione del progetto di SPARACIO avrebbe innescato.
D’altra parte molteplici sono le indicazioni di
un interesse dello SPARACIO ad eliminare lo Stracuzzi, secondo una tecnica di
anticipazione delle mosse dell’avversario più volte sperimentata anche
nell’esame delle numerose vicende portate all’attenzione della Corte.
SPARACIO ha lasciato intendere molto chiaramente di avere avuto il “presentimento”
che, svanita la possibilità di contattarlo per chiedergli personalmente conto
del criterio adottato nella spartizione dei proventi del gioco d’azzardo, gli
uomini del gruppo “Galli”, ed in particolare lo Stracuzzi che su questo
fronte sembrava uno dei più attivi, stessero programmando qualcosa di ostile
nei suoi confronti, anche in considerazione della natura non propriamente
amichevole dei rapporti tra le due consorterie. E che lo SPARACIO fosse nel
giusto lo attesta non solo quanto è emerso in questo dibattimento, che cioè al
villaggio CEP, come hanno riferito LONGO Luigi e TURRISI Antonino era stato
predisposto un agguato ai cui preparativi aveva preso parte anche Stracuzzi
Antonino, ma anche quanto è stato accertato nell’ambito del processo
“Giostra”, ormai definito con sentenza irrevocabile, che cioè, come si
legge in una parte della motivazione della sentenza di primo grado dedicata
all’analisi delle cause che scatenarono il conflitto tra il gruppo “Galli”
e quello “Sparacio”, furono molteplici le iniziative dirette alla uccisione
di SPARACIO a cui Stracuzzi prese parte (v. pp. 41 ss. della sentenza n. 5/95
del 30 ottobre 1995, copia della quale è anche contenuta nella carpetta degli
atti relativi al capo 41). Parallelamente devono essere considerate degne di
fede, perché appaiono pienamente coerenti con lo scenario delineato, le
attestazioni della “pressione” esercitata da SPARACIO su FERRARA perché
convincesse il Mulé ad eseguire quanto concordato in precedenza e quanto invece
il FERRARA intendeva probabilmente rimandare, forse nell’attesa di capire
quale fosse la strada migliore, in vista dei nuovi assetti di potere che
avrebbero potuto scaturire dalla scelta fatta: è significativo che, a
prescindere dalle molteplici fonti che attestano il ruolo di SPARACIO Luigi
quale mandante dell’omicidio con grado variabile di attendibilità (ARNONE
Marcello, LEO Roberto, LA TORRE Guido), tali indicazioni specifiche, in ordine
alle “pressioni” di SPARACIO affinché Mulé commettesse l’omicidio,
provengano da LONGO Luigi e TURRISI Antonino, già affiliati al gruppo
“Ferrara” e quindi in grado di riferire da un punto di osservazione
privilegiato su quanto andava maturando dietro le quinte di una vicenda che
vedeva pienamente coinvolto in veste di protagonista l’uomo di vertice del
sodalizio.
Alla
luce delle considerazioni che si sono illustrate giova poco fare leva sul dato
empirico, affidato alle sole dichiarazioni del FERRARA, secondo cui la
determinazione omicida sarebbe stata assunta autonomamente dallo stesso FERRARA
Sebastiano e da Mulé Giuseppe, eventualmente in concorso con gli accompagnatori
catanesi del secondo, a prescindere sostanzialmente dalla deliberazione iniziale
adottata al villaggio CEP con il concorso determinante di SPARACIO Luigi che
intendeva “a tutti i costi” fare
uccidere lo Stracuzzi. Potrebbe anche essere il frutto di un mero equivoco la
risposta “fuori tema” data da FERRARA al difensore del coimputato che lo
interpellava in merito alla effettiva paternità della deliberazione
dell’omicidio Stracuzzi (“Nella
delibera non c’entrava Stracuzzi, c’entrava il gruppo RIZZO Rosario -
MANCUSO Giorgio”), ma la sensazione è che il collaboratore non abbia
inteso minimizzare ulteriormente il ruolo del coimputato nella consapevolezza
che quella deliberazione, sebbene momentaneamente (ma non apertamente)
accantonata, continuasse ad avere una sua valenza. In altri termini, nel momento
in cui, valutate le proprie ragioni di convenienza e reperito l’elemento
estraneo al contesto locale a cui affidare l’esecuzione del mandato, Mulé
Giuseppe da una parte e FERRARA Sebastiano dall’altra si determinarono a
passare all’azione, essi
erano ben consapevoli del fatto che quella deliberazione e conseguentemente
l’istigazione di SPARACIO Luigi assisteva la condotta omicida, nel senso che
lo SPARACIO non aveva soltanto prestato il proprio “assenso” all’uccisione
di Stracuzzi Antonino, secondo il consueto schema degli omicidi di matrice
mafiosa, ma ne era il più interessato fautore. Al di là di ciò che era
interesse o intenzione di Mulé o di FERRARA far credere negli ambienti
criminali, è certo che l’uno e l’altro agirono anche perché sapevano che
SPARACIO non avrebbe respinto la paternità del mandato omicida a lui
riconducibile e tale imprimatur, che
essi contribuirono probabilmente ad accreditare e divulgare subito dopo il
delitto, li avrebbe posti al riparo, almeno inizialmente, dalle ripercussioni
che l’omicidio era destinato ad avere, scatenando un conflitto che era già
latente e che SPARACIO era verosimilmente già determinato a sostenere quando
aveva proposto a FERRARA di fare eseguire il delitto ai suoi uomini. Deve
pertanto riconoscersi alla iniziale decisione di SPARACIO concreta efficacia
causale nella concatenazione degli eventi che sfociarono nella uccisione di
Stracuzzi Antonino, e conseguentemente deve essere affermata la sua
responsabilità per il delitto di omicidio e per il connesso reato in materia di
armi, anche se il fatto che l’incidenza della condotta istigatrice sulla
consumazione dell’omicidio fu in concreto più limitata di quanto lo stesso
SPARACIO non ipotizzasse inizialmente giustifica una valutazione più benevola
della posizione dell’imputato e la concessione delle circostanze attenuanti
generiche da considerarsi equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91. La condanna di SPARACIO Luigi non può invece
essere estesa al delitto di furto aggravato dell’autovettura utilizzata da Mulé
e dal complice per portarsi nella piazza S. Matteo e per commettere
l’omicidio. Il furto dell’autovettura, ordinato da FERRARA Sebastiano per
aderire ad una espressa richiesta del Mulé, rientra tra le modalità operative
scelte nel momento in cui il piano omicida era già passato nella sua fase
esecutiva, ma in quanto tale essa è estranea alla deliberazione ed istigazione
iniziale, sicché di essa non può ritenersi responsabile lo SPARACIO il cui
coinvolgimento si colloca ed esaurisce esclusivamente in quella prima fase.
Anche TURRISI Antonino va condannato per
l’omicidio di Stracuzzi Antonino e per il connesso reato in materia di armi, e
l’affermazione di responsabilità, per quanto lo riguarda, così come per
FERRARA Sebastiano, deve essere estesa al delitto di furto pluriaggravato
dell’autovettura usata per la consumazione dell’omicidio. L’imputato ha
invero ammesso espressamente di avere solamente commesso il furto
dell’autovettura ordinatogli da FERRARA Sebastiano, negando in un primo
momento, come si è rilevato nella parte espositiva, di sapere a quale scopo
l’autovettura servisse al Mulé, e lasciando intendere di averlo compreso solo
il giorno successivo leggendo sui giornali la notizia della morte dello
Stracuzzi; poi l’imputato più plausibilmente ha ammesso di sapere che il
veicolo serviva per commettere un agguato, anche se ignorava l’identità
dell’esponente del gruppo “Galli” che avrebbe dovuto essere ucciso, ed in
tal modo il TURRISI ha fornito una chiave di lettura delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari, quando aveva fatto analoga affermazione in
un contesto che poteva lasciare qualche dubbio sulla sua riferibilità al furto
dell’autovettura. Questa ammissione sarebbe invero sufficiente a delineare la
responsabilità del TURRISI anche per l’omicidio, ma deve essere evidenziato
che anche ove l’imputato avesse mantenuto l’atteggiamento iniziale, un esame
critico delle sue dichiarazioni alla luce delle altre risultanze dibattimentali
avrebbe in ogni caso condotto ad analogo risultato. Sarebbe infatti logicamente
insostenibile, da parte del TURRISI, ostinarsi a negare di avere compreso a che
cosa servisse l’autovettura che il FERRARA gli ordinò di andare
immediatamente a rubare in presenza del Mulé e dei suoi amici catanesi,
ammettendo al contempo di conoscere le manovre del FERRARA, l’evolversi dei
rapporti con SPARACIO e Stracuzzi, l’appartenenza di quest’ultimo al gruppo
“Galli”. Ed ancora più problematico sarebbe stato persistere
nell’atteggiamento iniziale ammettendo al contempo di avere parcheggiato
l’autovettura secondo le indicazioni sotto l’abitazione della madre di Mulé,
del quale al TURRISI non poteva sfuggire lo spessore e la collocazione
criminale, e la cui presenza in città aveva destato nel collaboratore grande
meraviglia in quanto lo sapeva a Roma. Ed analoga considerazione può essere
ripetuta con riferimento all’uso di un linguaggio convenzionale nel corso
della conversazione con la quale il Mulé veniva avvertito della presenza e del
tipo del veicolo (“il motocarro”), da parte di un TURRISI rammaricato per le più
modeste prestazioni dell’autovettura alimentata a diesel, tanto se un tale
linguaggio sia scaturito da un’iniziativa del TURRISI, quanto se esso fosse
stato concordato in precedenza con Mulé alla presenza del FERRARA.
Giova invece evidenziare che la versione del
TURRISI diverge da quella di FERRARA Sebastiano in merito ad alcuni particolari,
la cui pregnanza, sotto il profilo della dimostrazione del grado di
consapevolezza dell’imputato, appare fin troppo evidente. FERRARA ha infatti
affermato che fu il TURRISI a collocare all’interno dell’autovettura rubata
la pistola calibro 357 chiesta da Mulé, e ad avvertirlo dell’avvenuta
consumazione dell’omicidio della quale era stato a sua volta reso edotto dal
Mulé dopo il delitto: anche secondo LONGO Luigi l’arma sarebbe stata
consegnata da TURRISI, ma quest’ultimo ha implicitamente negato la
circostanza, affermando di avere saputo in un secondo momento che era stato
forse SANTORO Angelo a consegnare la pistola, ed ha poi limitato i contatti con
il Mulé alla sola conversazione relativa alla esecuzione del furto e al
parcheggio dell’autovettura.
Alla luce delle considerazioni illustrate in
precedenza è certo che l’eventuale reticenza di TURRISI su tali circostanze
ha rilievo modesto, perché non appare idonea ad accreditare l’idea della sua
estraneità all’omicidio, ma essa si riflette sulla posizione del coimputato
MANGANARO Salvatore, la cui responsabilità non può essere affermata per
l’omicidio e per il reato di armi ad esso strettamente connesso, ma va
circoscritta al furto dell’autovettura contestato
al capo 40 sotto la lettera c. Che il
TURRISI abbia rubato la Fiat UNO di
Mondello Placido nei pressi del viale Europa in compagnia di MANGANARO Salvatore
lo attestano ampiamente le risultanze dibattimentali, avendolo affermato LONGO
Luigi (quest’ultimo dopo la contestazione delle dichiarazioni rese il
6.7.1994) ed i coimputati TURRISI Antonino e FERRARA Sebastiano: a
quest’ultimo è stato fatto rilevare che nel corso delle indagini preliminari
(verbale del 15.10.1994 presso la casa
circondariale di Catania Bicocca) non aveva accusato il MANGANARO di avere
coadiuvato il TURRISI in occasione del furto (fermo restando che FERRARA anche
in dibattimento ha affermato che l’incarico lo diede al solo TURRISI, e fu
un’iniziativa di quest’ultimo il coinvolgimento di MANGANARO), e
l’imputato si è limitato a ricordare, ma senza essere più preciso, che del
ruolo di MANGANARO aveva parlato successivamente rendendo delle dichiarazioni
alla Criminalpol di Catania, di cui tuttavia nessuna delle parti ha evidenziato
l’esistenza nel fascicolo del Pubblico Ministero dove avrebbero dovuto
trovarsi i relativi verbali. Giova ricordare che MANGANARO Salvatore, per
esplicita ammissione di FERRARA Sebastiano, figura tra gli elementi del gruppo
che avrebbero dovuto beneficiare del suo tentativo di occultamento delle
responsabilità a cui si è più volte fatto riferimento nel corso di questa
motivazione, ed in particolare, con specifico riguardo alla posizione
dell’imputato, in occasione dell’esame delle risultanze relative ai reati di
cui ai capi 30 e 33 della rubrica. Non è pertanto escluso che il silenzio
iniziale del FERRARA e la posizione assunta dal TURRISI in merito al ruolo del
coimputato discendano da quella indicazione originaria, anche se è doveroso
ricordare che il TURRISI non ha avuto remore ad accusare il MANGANARO del
coinvolgimento nel tentato omicidio di RIZZO Rosario, PULLIA Carmelo e PARATORE
Giuseppe di cui al capo 30, delitto obiettivamente meno grave di quello in
esame, ma pur sempre compreso nella sfera dei reati di sangue dal coinvolgimento
nei quali il MANGANARO e gli altri personaggi indicati da FERRARA avrebbero
dovuto essere preservati. E tuttavia, in mancanza di un’accusa precisa circa
la consapevolezza del MANGANARO in ordine all’uso che avrebbe dovuto farsi
dell’autovettura ed in assenza di elementi ulteriori da cui desumere che il
MANGANARO fosse a conoscenza delle manovre di FERRARA e del Mulé e dei
contrasti che precedettero l’omicidio di Stracuzzi Antonino, non è possibile
pervenire ad una affermazione di responsabilità anche per i reati diversi dal
furto dell’autovettura sottratta a Mondello Placido.
Ricorrono relativamente a quest’ultimo reato
tutte le aggravanti contestate (nesso teleologico, numero delle persone,
esposizione della cosa alla pubblica fede, violenza sulla cosa), poiché il
furto fu consumato da TURRISI e MANGANARO su istigazione di FERRARA Sebastiano,
a cui ne avevano fatto richiesta per commettere l’omicidio Mulé ed i
personaggi di origine catanese che lo accompagnavano, e l’autovettura, che era
stata lasciata dal proprietario regolarmente chiusa a chiave, fu trovata con
l’impianto di accensione manomesso.
Sussistono, con riferimento al più grave delitto
di omicidio, le aggravanti della premeditazione e quella di cui all’art. 7 del
d. l. n. 152/91.
Per quanto riguarda l’intensità del dolo è
evidente che l’eliminazione di un elemento della statura criminale di
Stracuzzi Antonino non costituisce l’estrinsecazione di un improvviso impulso
omicida, ma rappresenta la risultante di una lenta e progressiva maturazione del
programma omicida, all’origine del quale, secondo la ricostruzione operata
dalla Corte, si pone la decisione di SPARACIO Luigi, a cui aderisce
successivamente FERRARA Sebastiano, dapprima solo in apparenza e poi anche nei
fatti, subentrato un interesse proprio alla consumazione del delitto condiviso
da Mulé Giuseppe. Richiedendosi in materia, secondo i principi generali più
volte richiamati, un periodo apprezzabile in cui il proposito criminoso rimanga
fermo, le modalità dei fatti denotano il decorso di un lasso di tempo
sufficiente ad integrare la componente cronologica della circostanza aggravante.
Il delitto fu preceduto certamente da contatti tra FERRARA e Mulé, e
quest’ultimo, momentaneamente a Roma, preordinò il suo rientro a Messina per
consumare l’omicidio e quindi il suo ritorno nella capitale in maniera tale da
rendere verosimile la propria assoluta estraneità ai fatti.
Gli elementi acquisiti consentono di ritenere che
il delitto fu commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale. La matrice dell’omicidio è da rinvenire
nell’ambito dei contrasti che opponevano i gruppi operanti sullo scenario del
crimine organizzato locale. Quando, come nel caso di specie, l’omicidio
diventa strumento di soluzione di tali contrasti, in quanto finalizzato ad
anticipare le mosse dell’avversario e a neutralizzare chi possa costituire una
minaccia per la propria incolumità, ovvero a realizzare mire di tipo egemonico
attraverso l’eliminazione o l’indebolimento del gruppo o dei gruppi rivali,
esso è manifestazione tipica dell’intimidazione mafiosa, poiché è il mezzo
per garantire le condizioni necessarie per mantenere ed ampliare la gestione
delle attività lucrative del sodalizio, che in definitiva di ogni scelta
strategica costituisce la ragione ultima e determinante. La reazione
violentissima e praticamente immediata seguita all’omicidio costituisce, sia
pure a posteriori, la dimostrazione lampante della matrice del delitto e degli
interessi ed equilibri sui quali la morte di Stracuzzi Antonino aveva inciso (v.
sul punto le ampie e condivisibili considerazioni dedicate al tema della causale
degli omicidi di Villari Antonino e Mento Maurizio nella citata sentenza n. 5/95
di questa Corte, soprattutto alle pp. 57 ss.).
Compete a FERRARA Sebastiano e a SPARACIO Luigi
l’attenuante di cui all’rt. 8 del d. l. n. 152/91 il cui riconoscimento
neutralizza in concreto l’aggravante corrispondente prevista dall’art. 7 del
d. l. n. 152/91. L’ammissione di responsabilità per l’uno e per l’altro
imputato si innesta in un contesto di dissociazione dal passato che i dati in
possesso della Corte e le risultanze dibattimentali, pur con tutti i limiti che
si sono via via posti in evidenza, autorizzano a ritenere definitivo ed
irreversibile. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni dei due imputati,
nell’ambito di una vicenda caratterizzata da una molteplicità di contributi de relato, non sempre dai contenuti affidabili e persuasivi,
appaiono decisive ai fini della ricostruzione dei fatti e del chiarimento delle
responsabilità individuali, pur con i limiti obiettivi, proprio sotto il
profilo da ultimo indicato, derivanti dal fatto che nessuno dei collaboratori ha
preso parte all’esecuzione vera e propria dell’omicidio.
Così come a SPARACIO Luigi, per le ragioni già
espresse in merito alla limitata rilevanza causale esplicata in concreto dalla
sua condotta istigatrice, anche a TURRISI Antonino devono essere concesse le
circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti
comuni contestate. Se la limitata rilevanza del contributo sotto il profilo
probatorio e le oscillazioni manifestate nel delineare la propria responsabilità,
unitamente al sospetto di un atteggiamento reticente diretto a dissimulare la
natura della partecipazione del MANGANARO, impediscono la concessione al TURRISI
dell’attenuante speciale di cui all’art. 8, le circostanze attenuanti
generiche, secondo il criterio di carattere generale più volte applicato dalla
Corte, si giustificano in relazione al modo in cui l’imputato ha concorso
nell’omicidio, non già partecipando direttamente all’azione omicida, ma
fornendo agli esecutori il proprio supporto nei termini più volte illustrati.
Va infine presa in esame la problematica posizione
dell’imputato TOSCANO Maurizio, il cui momentaneo accantonamento, dettato da
ragioni di mera comodità espositiva, è stato determinato dalla esigenza di
sviluppare una serie di autonome considerazioni alla motivazione dell’esito
assolutorio che è già stato anticipato.
Senza dovere ripercorrere le risultanze
dibattimentali che sono state in precedenza sintetizzate nella loro interezza,
giova solamente ricordare che la provenienza da Catania o dalla provincia di
Catania (nella prospettazione accusatoria le due ipotesi si equivalgono) di
almeno uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Stracuzzi Antonino è
una circostanza che emerge con una certa insistenza nelle affermazioni dei
collaboratori di giustizia. Due catanesi sarebbero stati gli autori
dell’omicidio secondo LONGO Luigi, che in dibattimento ha attribuito la
paternità del delitto a Mulé e ad un catanese, ed anche secondo LA TORRE Guido
l’omicidio sarebbe stato commesso da Mulé e da un catanese. Che i due
catanesi che accompagnavano Mulé potessero essere coinvolti nell’omicidio lo
ha fatto intendere anche TURRISI Antonino, mentre SPARACIO ha riferito di avere
appreso da Mulé che a commettere l’omicidio fu un catanese del gruppo di
Favara Corrado, di cui Mulé gli avrebbe fatto il nome, senza che poi lo
SPARACIO lo ricordasse al momento della verbalizzazione o successivamente
(oppure, come aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari, di cui Mulé
non gli avrebbe mai fatto il nome). Infine FERRARA Sebastiano ha in dibattimento
affermato che Mulé e i suoi due accompagnatori catanesi andarono via dal
villaggio CEP intenzionati a consumare l’omicidio (ed è ragionevole intendere
che il collaboratore intendesse riferirsi all’intero terzetto), ed ha
dichiarato che uno dei due catanesi va identificato con l’odierno imputato
TOSCANO Maurizio. Attraverso il controesame sono state ripercorse le “tappe”
di tale identificazione, culminate con un riconoscimento all’interno
dell’aula bunker durante l’udienza preliminare, poiché è stato contestato
al FERRARA che in un primo momento, in occasione di un verbale del 15 ottobre
1994, il collaboratore aveva negato di ricordare di conoscere i nomi dei due
catanesi, pur ammettendo di essere in grado di riconoscerne uno (“il
Mulé arrivò con due catanesi che io non conoscevo e di cui non ricordo i nomi
anche se sarei in grado di riconoscerne uno”), e successivamente, il 23
novembre dello stesso anno, aveva indicato il nome di battesimo (“Maurizio”)
e fornito una descrizione fisica di quello dei due la cui fisionomia gli era
rimasta impressa, fino a riconoscere TOSCANO Maurizio in una fotografia
segnaletica appena cinque giorni dopo, il 28 novembre 1994. Alla luce di questi
elementi e degli altri acquisiti nel corso dell’udienza preliminare ai sensi
dell’art. 422 c. p. p. è stato disposto il rinvio a giudizio di TOSCANO
Maurizio, ed il Pubblico Ministero ha prodotto una cospicua documentazione con
l’obiettivo di dimostrare la contiguità dell’imputato con una consorteria
criminale operante nel catanese alla quale più volte hanno fatto riferimento le
fonti di prova.
Giova incidentalmente rilevare che, attraverso
l’esame della copia dei verbali dell’udienza preliminare, acquisiti allo
scopo di accertare quali imputati avessero avanzato tempestivamente richiesta di
giudizio abbreviato, la Corte ha verificato il singolare iter
seguito durante l’udienza preliminare per il capo di imputazione in esame.
Risulta infatti che nel corso dell’udienza preliminare del 19 giugno 1996 il
GIP dispose, fissando l’udienza del 3.2.1997, il rinvio a giudizio di tutti
gli imputati davanti a questa Corte, ad eccezione di FERRARA Sebastiano, per il
quale il rinvio a giudizio fu disposto il 1° giugno 1996 dopo la revoca della
sua richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato, nonché degli altri
imputati dell’omicidio di Stracuzzi Antonino e dei reati connessi, per i
quali, limitatamente al capo di imputazione in esame, il rinvio a giudizio fu
disposto all’udienza del 26 giugno 1996. Relativamente all’omicidio di
Stracuzzi Antonino all’udienza del 19 giugno 1996 fu adottato dal GIP,
contestualmente al provvedimento di rinvio a giudizio di quasi tutti gli
imputati, un provvedimento di “separazione” diretto a consentire
l’espletamento di attività integrativa ai fini della decisione ex
art. 422 c. p. p., con la citazione di FERRARA Sebastiano, TURRISI Antonino,
PIETROPAOLO Pasquale, TODARO Demetrio, Barresi Domenico e dell’ispettore Zanghì,
in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, i quali furono sentiti
all’udienza del 26 giugno 1996, in esito alla quale il GIP pronunciò il
rinvio a giudizio anche per quanto concerne l’episodio in esame. A prescindere
dalla problematica conciliabilità di tale modus
procedendi con il disposto dell’art. 424 c. p. p. che impone l’immediata
lettura e l’immediato deposito in cancelleria del provvedimento conclusivo
dell’udienza preliminare, va comunque rilevata la unitarietà formale e
sostanziale del decreto che dispone il giudizio e della vocatio in judicium che esso contiene, sicché deve escludersi che
quanto osservato abbia determinato conseguenze di rilievo sul piano della
validità dell’iter processuale e
vanno al contempo ribadite, sebbene espresse in una fase in cui la Corte non
disponeva degli elementi di valutazione acquisiti successivamente, le
considerazioni fatte nell’ordinanza emessa all’udienza del 26 marzo 1997,
nella quale, per sanare l’anomalia, era stato suggerito di adottare un
provvedimento di “riunione”, che, stante la unitarietà formale e
sostanziale del processo, avrebbe aggiunto un’ulteriore anomalia a quella già
evidenziata.
Chiusa la parentesi, e riprendendo il percorso
motivazionale interrotto, va rilevato che nel corso dell’udienza preliminare
del 26 giugno 1996 il FERRARA, dopo essere stato ampiamente interrogato, fu
chiamato a riconoscere l’imputato TOSCANO Maurizio all’interno dell’aula
bunker annessa al carcere di Gazzi, non già nel corso di un incidente
probatorio (come talora qualche difensore ipotizzato), ma nell’ambito
dell’attività di acquisizione istruttoria propria dell’udienza preliminare.
Il risultato positivo dell’individuazione, unitamente agli elementi già
acquisiti nel corso delle indagini preliminari, è stato determinante ai fini
del rinvio a giudizio del TOSCANO e del contestuale rigetto dell’istanza di
revoca della misura cautelare da parte del GIP.
Nel corso di questo dibattimento è stata poi
acquisita documentazione su richiesta del Pubblico Ministero, diretta a
dimostrare innanzitutto che Favara Corrado, al cui gruppo il TOSCANO sarebbe
vicino, nel periodo in esame risiedeva nella capitale, ove era sottoposto alla
misura di sicurezza della libertà vigilata (v. nota della Questura di Catania,
ufficio misure di prevenzione, del 15 luglio 1992, nonché nota di trasmissione
della notifica dell’ordinanza di revoca della misura, in data 3 luglio 1993,
contenute nella carpetta degli atti relativi al capo 40): e ciò a conferma
delle numerose indicazioni da cui emerge che gli appoggi di cui il Mulé godeva
durante il suo soggiorno a Roma derivavano proprio dall’amicizia con il
Favara, colà stabilitosi.
Altri documenti riguardano direttamente il TOSCANO,
e la produzione è in questo caso diretta ad evidenziare l’appartenenza
dell’imputato all’organizzazione di stampo mafioso promossa da Salvatore
Cappello e Salvatore Pillera. Tra gli altri si segnala la richiesta di
applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno nel comune di Catania, avanzata dal Questore di Catania il 17
febbraio 1998, nonché la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania
del 3 marzo 1997, depositata il 17 aprile 1997, con la quale il TOSCANO è stato
ritenuto responsabile, tra l’altro, del delitto di cui all’art. 416-bis c. p., consumato a Catania fino all’ottobre 1993. La difesa ha
evidenziato, producendo copia delle relative decisioni, che la Corte di
Cassazione ha annullato la condanna del TOSCANO (sentenza della VI sezione
penale del 9.12.1997), e la Corte di Assise di Appello di Catania, in sede di
rinvio, ha più recentemente assolto il TOSCANO dal reato associativo (sentenza
n. 3 del 28.1.1999). Sulle risultanze investigative relative alla personalità
del TOSCANO, da cui è scaturita la proposta per l’applicazione della misura
di prevenzione, è stato poi sentito il dirigente della polizia anticrimine
della Questura di Catania, che ha confermato il contenuto della documentazione
acquisita e gli elementi da essa desumibili in merito alla collocazione
criminale del TOSCANO (v. deposizione del teste Patané Salvatore, sentito ai
sensi dell’art. 507 c. p. p. in data 8.5.1999).
A tale attività di acquisizione, documentale e
non, era doveroso fare riferimento, anche se non è connessa al suo esame la
valutazione di insufficienza del materiale di prova che giustifica
l’assoluzione di TOSCANO Maurizio. Invero, come ha esattamente rilevato il
Pubblico Ministero, la circostanza che l’accusa di appartenenza ad una
associazione di stampo mafioso non abbia superato il vaglio dibattimentale,
peraltro non ancora definitivamente, non vale a smentire le indicazioni
provenienti dalle fonti di prova assunte in questo dibattimento, che attestano
solamente una “contiguità” dell’imputato e ricevono una indiretta
conferma dal fatto che l’imputato sia comunque stato sottoposto a procedimento
penale perché sospettato di appartenere ad un determinato contesto criminale,
anche se l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi di prova, e
specificamente delle chiamate in correità su cui si fondava l’originaria
condanna, ha imposto un verdetto di proscioglimento dall’accusa.
D’altra parte che l’esecuzione dell’omicidio
venisse affidata ad una persona estranea al contesto malavitoso cittadino è
circostanza plausibile alla luce della ricostruzione fornita, posto che il
timore di ripercussioni indusse gli organizzatori del delitto a cercare di fare
ricadere esclusivamente su SPARACIO Luigi e sugli elementi del suo gruppo la
responsabilità del fatto di sangue.
E tuttavia, ritornando alla descrizione dell’iter fattuale, deve essere evidenziato che nella ricostruzione
accolta dalla Corte, in aderenza alle dichiarazioni dei collaboratori sentiti,
ma anche alle indicazioni di coloro che si trovavano nei pressi
dell’autovettura dello Stracuzzi nel momento in cui si verificò
l’aggressione, a sparare fu un solo sicario, anche se impugnava sicuramente
due pistole di calibro diverso il cui uso è attestato inequivocabilmente dai
risultati delle indagini di tipo tecnico eseguite. Che il killer impugnasse due
pistole lo ha dichiarato SPARACIO, a cui lo avrebbe riferito il Mulé
descrivendo le modalità esecutive del delitto; che si trattasse di una sola
persona lo hanno poi riferito, e non vi è motivo alcuno per dubitare della
sincerità dell’affermazione, tanto Fobert Luciano che Minniti Giuseppe, che
erano distanti non più di qualche metro dallo Stracuzzi quando sopraggiunse il
killer. Alla luce di tali convergenti indicazioni assume modesto rilievo la
sensazione che ebbe FERRARA Sebastiano che tanto il Mulé che i due catanesi si
fossero allontanati dal villaggio CEP con l’intenzione di consumare insieme
l’omicidio, anche perché il collaboratore si è preoccupato di precisare che
non è in grado di riferire sull’identità di chi avrebbe effettivamente
partecipato all’omicidio oltre a Mulé che gli confidò personalmente di
essere stato uno degli esecutori.
La circostanza, pacifica, che il Mulé era
accompagnato da due persone di origine catanese nel momento in cui si recò da
FERRARA chiedendogli appoggio per consumare l’omicidio, e quella, che può
dirsi altrettanto pacifica, che l’aggressore armato dello Stracuzzi era uno
soltanto, accompagnato sul posto dallo stesso Mulé a bordo dell’autovettura Fiat
UNO di colore bianco sottratta a Mondello Placido, finisce per introdurre
nella prospettazione accusatoria un profilo di ineliminabile incertezza che
priva di decisività l’individuazione di TOSCANO Maurizio operata da FERRARA
Sebastiano. Ed infatti, posto che FERRARA Sebastiano ha affermato di potere
risalire, così come in effetti è poi avvenuto, all’identità di uno soltanto
degli accompagnatori del Mulé, negando sempre di essere in grado di fornire
elementi utili per l’identificazione del secondo, anche ammettendo che
l’imputato TOSCANO Maurizio fosse effettivamente una delle due persone che
avevano accompagnato il Mulé al villaggio CEP, non si intende la ragione per
cui il TOSCANO, e non l’altro catanese, avrebbe dovuto accompagnare il Mulé
al momento della consumazione dell’omicidio. I pretesi elementi
individualizzanti, e cioè l’origine catanese e l’appartenenza al gruppo di
Favara Corrado, appaiono riferibili ad entrambi, e nella ricostruzione accolta
dalla Corte non sono rinvenibili elementi da cui desumere che la partecipazione
del catanese non coinvolto nella consumazione dell’omicidio si sia
estrinsecata in termini penalmente rilevanti in altra fase dell’iter
di esecuzione o deliberazione del delitto. La Corte non è in grado
ovviamente di valutare l’esistenza e la rilevanza di ulteriori elementi di
prova, non portati alla sua cognizione e non rilevati ex officio prima dell’ingresso in camera di consiglio, da cui
potrebbe desumersi lo specifico collegamento tra l’omicidio e l’imputato
(tale forse potrebbe essere l’indicazione di PIETROPAOLO Pasquale, sentito dal
GIP ex art. 422 c. p. p., ove il
collaboratore avesse appreso e fosse in grado di riferire l’identità del
complice di Mulé Giuseppe, come sembrerebbe alla luce del provvedimento del
3.7.1996 con cui il GIP rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare
del TOSCANO e dei coimputati detenuti). È tuttavia certo che un vaglio sereno e
criticamente approfondito degli elementi acquisiti in dibattimento questo
collegamento non consente, e si impone pertanto, ai sensi dell’art. 530, 2°
comma, c. p. p., l’assoluzione di TOSCANO Maurizio dall’omicidio di
Stracuzzi Antonino e dai reati connessi.
Per la concreta commisurazione della pena con
riferimento agli imputati condannati si rinvia alla parte conclusiva di questa
motivazione.