2.3.40.    Omicidio volontario in danno di STRACUZZI Antonino (capo 40)

Con l’uccisione, nell’estate del 1992, di Vento Giuseppe e Cunsolo Vittorio, due tra i pochissimi esponenti non detenuti del gruppo “Mancuso – Rizzo” ancora in vita, si esaurisce, secondo la concorde indicazione dei collaboratori di giustizia, l’azione di rappresaglia scaturita dall’omicidio di Di Blasi Domenico. Lo si desume, in particolare, dalle dichiarazioni di MARCHESE Mario, il quale ha fatto riferimento, nelle battute conclusive del suo esame del 20 febbraio 1999, a questa fase finale dell’azione congiunta dei vari gruppi, compreso il suo, accennando all’idea, poi evidentemente accantonata per difficoltà operative, di colpire anche qualche altro tra gli elementi più rappresentativi del gruppo “Mancuso” ancora in vita (come ad es. Cucinotta Giuseppe). Lo scenario introdotto dall’omicidio di Stracuzzi Antonino è sicuramente nuovo ed apre una ulteriore ed altrettanto cruenta, anche se meno prolungata, fase dello scontro tra i gruppi della criminalità organizzata messinese.

Stracuzzi Antonino, inteso ‘u Mommu, non è un personaggio la cui notorietà coincida con la notizia della sua morte violenta, e la Corte, nel lungo excursus che l’ha condotta a ripercorrere alcuni anni della storia criminale locale, attraverso l’esame di numerosi tra i fatti di sangue che l’hanno contrassegnata, ha più volte rilevato il coinvolgimento dello Stracuzzi, quasi sempre in veste di protagonista. Indicato in maniera assolutamente convergente come uno dei più attivi e rappresentativi elementi del gruppo di GALLI Luigi avente quale zona di influenza il rione di Giostra, la sua uccisione, per la caratura e lo spessore criminale del personaggio, non poteva non alterare profondamente i fragili equilibri dei rapporti tra i gruppi della criminalità organizzata messinese che avevano trovato un potente ma temporaneo fattore di aggregazione nell’esigenza di fronteggiare la minaccia rappresentata dalla spregiudicatezza di MANCUSO Giorgio: ed anzi è forse più esatto rilevare che l’omicidio di Stracuzzi Antonino, prima ancora di esserne la causa, costituiva già l’espressione di un mutamento dei predetti equilibri e dell’insorgenza di nuovi e più attuali motivi di contrasto ormai preponderanti rispetto a qualsiasi altra esigenza.

Poco dopo le ore 20 del 14 ottobre 1992, mentre si trovava, come avveniva spesso, nella piazza antistante la chiesa di S. Matteo a Villa Lina, Stracuzzi Antonino veniva ferito a morte da numerosi colpi di arma da fuoco esplosigli contro mentre era a bordo della sua autovettura, una Fiat CROMA di colore grigio metallizzato acquistata da poco (targata ME 597902) ed intestata alla moglie Amanti Lorenza. Tra i primi ad accorgersi dell’accaduto era stato il parroco di S. Matteo, Andronaco Vincenzo, il quale, escusso in dibattimento il 27.2.1998, ha riferito di avere sentito mentre era seduto nel suo ufficio una prima serie di colpi, tre, ai quali non diede eccessiva importanza credendo che si trattasse di petardi, e di avere subito dopo avvertito altri colpi (quattro) di maggiore intensità e quindi il rumore di un’autovettura che si allontanava a gran velocità. Portatosi quindi in chiesa e poi nell’ufficio del viceparroco vide un’autovettura ferma davanti con una persona riversa all’interno che ancora si muoveva, mentre alcuni giovani fuggivano, sicché subito avvertì telefonicamente le forze dell’ordine.

Il cadavere di Stracuzzi Antonino fu trovato all’interno della Fiat CROMA disteso sui due sedili anteriori, con il capo quasi appoggiato sulla guarnizione interna dello sportello anteriore destro, aperto come quello sinistro, e con gli arti inferiori posti in corrispondenza del volante. All’arrivo dei poliziotti il motore era ancora avviato, ma la marcia non era inserita, ed analogamente erano funzionanti i fari e l’impianto di diffusione sonora dell’autovettura, il cui cristallo laterale anteriore sinistro era parzialmente abbassato. All’interno dell’abitacolo del veicolo vennero trovati sei bossoli di proiettile per pistola calibro 7,65 ed un’ogiva dello stesso calibro, mentre sull’asfalto nel raggio di qualche metro dall’autovettura furono rinvenuti altri quattro bossoli dello stesso calibro (v. deposizione dei testi Cerra, Masulli e Pergolizzi, escussi il 27.2.1998, nonché il verbale di sopralluogo con allegato fascicolo dei rilievi tecnici del gabinetto di polizia scientifica, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 40: va peraltro rilevato che mentre nella parte descrittiva del verbale di sopralluogo il riferimento è complessivamente a dieci bossoli calibro 7,65, visibili nei rilievi fotografici allegati, il verbale di sequestro e la parte riassuntiva del verbale di sopralluogo fanno riferimento al ritrovamento di soli otto bossoli calibro 7,65). Tra i primi ad accorrere sul luogo dell’omicidio ci fu il padre della vittima, titolare di un panificio presso il quale Antonino prestava fin da ragazzino la propria attività lavorativa (v. la deposizione di Stracuzzi Girolamo, sentito il 27.2.1998, e poi richiamato il 7.5.1999 ai sensi dell’art. 507 c. p. p. per riferire su un’altra circostanza relativa all’omicidio di Silipigni Giuseppe: interpellato nuovamente sulla morte del figlio, in questa seconda occasione lo Stracuzzi ha lamentato con rammarico che il giovane non si confidava mai con nessuno della famiglia, e che se ciò fosse invece avvenuto forse non sarebbe morto).

L’indagine autoptica, affidata al prof. Crinò che è stato sentito in dibattimento il 28.2.1998, consentì di accertare che lo Stracuzzi, attinto da ben quattordici colpi di arma da fuoco, tutti con direzione da sinistra verso destra, morì per arresto cardiaco a causa delle ferite riportate al collo, al tronco ed agli arti, che avevano prodotto gravi lesioni ai polmoni, al cuore, al fegato e allo stomaco. I dati di sopralluogo e la distribuzione di un elevato numero di colpi sulla superficie corporea, molti dei quali fra di loro ravvicinati, indusse il consulente ad affermare che verosimilmente i colpi erano stati esplosi da distanza non superiore a qualche metro. Dei sette proiettili sottoposti al suo esame, alcuni dei quali rinvenuti nel corso dell’esame necroscopico, il consulente accertò che tre, provvisti di camiciatura di colore giallo, appartenevano a cartucce di arma da fuoco a canna corta calibro 7,65 parabellum, mentre gli altri quattro, privi di camiciatura, erano riconducibili a cartucce calibro 38 Special o 357 Magnum, sicché concluse che per commettere l’omicidio erano state impiegate due armi di calibro diverso (v. la relazione scritta depositata nella segreteria del Pubblico Ministero il 15.1.1993 ed allegata alla carpetta degli atti relativi al capo 40).

Compiuta la rituale attività diretta ad assicurare le fonti di prova ed a conservare le tracce e le cose pertinenti al reato, le prime indagini furono dirette a cercare di ricostruire i movimenti della vittima nelle ultime ore di vita, ed emerse che lo Stracuzzi, da poco riconciliatosi con la moglie Amanti Lorenza (sentita il 27.2.1998) dopo alterne vicende del rapporto coniugale ed un periodo di convivenza con un’altra donna, il 14 ottobre 1992 si era alzato dal letto intorno alle 11 ed era andato a riparare o a montare l’impianto stereofonico dell’autovettura, per rivedersi con la moglie presso l’abitazione della madre di lui intorno alle ore 17,30. Uscito nuovamente per “andare in giro”, lo Stracuzzi aveva telefonato alla moglie una diecina di minuti prima di essere ucciso, dicendole che si trovava, come al solito, nella piazzetta della chiesa di S. Matteo e chiedendole di preparare l’acqua per il bagno poiché stava per fare rientro a casa.

Lo Stracuzzi era peraltro in quel periodo al centro di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo, che aveva ad oggetto un traffico di sostanze stupefacenti e che coinvolgeva esponenti del gruppo di Giostra e personaggi della zona sud della città, nel corso della quale era emerso che proprio lo Stracuzzi contattava i complici servendosi dell’utenza telefonica di un barbiere che gli inquirenti avevano posto sotto controllo (v. la deposizione del capitano Conio Mario, all’epoca comandante del Nucleo operativo della Compagnia CC di Messina Centro, sentito all’udienza del 27.2.1998).

Poco tempo dopo l’omicidio fu segnalata sul viale Giostra, in uno spiazzale nei pressi del complesso della cooperativa “Casa Nostra”, la presenza sospetta di una Fiat UNO di colore bianco, targata ME 445624, con il tergicristallo ancora funzionante ed i fari accesi, che risultò essere stata sottratta al legittimo proprietario Mondello Placido (sentito il 27.2.1998), che l’aveva parcheggiata qualche ora prima regolarmente chiusa a chiave in via Reggio Calabria e ne aveva già segnalato il furto ai carabinieri. Accanto all’autovettura, che fu trovata da un equipaggio delle Volanti pochi minuti dopo l’omicidio con il motore ancora avviato, la portiera anteriore destra e l’impianto di accensione danneggiati (teste Pulvirenti, sentito il 27.2.1998), fu rilevata sul terriccio inumidito dalla pioggia la traccia dei pneumatici di un’altra autovettura lasciata verosimilmente mentre il veicolo si allontanava a gran velocità (testi Sbarra ed Alampi, sentiti il 27.2.1998), sicché gli inquirenti ipotizzarono che la Fiat UNO fosse l’autovettura usata dai killer e che sul posto si trovasse un’altra autovettura “pulita” a bordo della quale erano fuggiti. Emerse peraltro che qualche tempo prima, laddove fu trovata la Fiat UNO, si trovava regolarmente parcheggiata una Renault 19 Chamade di colore bianco, la quale era posta, quasi ostruendolo, nei pressi dell’ingresso della palazzina della cooperativa “La Gazzella” (v. le deposizioni del teste Peluso Vincenzo e dell’ispettore Sbarra Salvatore, sentiti il 27.2.1998). La circostanza della presenza, intorno alle ore 20,15, nei pressi dell’ingresso dello stabile della cooperativa “La Gazzella”, di una Renault 19 di colore bianco, senza nessuno a bordo e regolarmente parcheggiata con la parte anteriore rivolta verso l’ospedale psichiatrico “Mandalari”, è stata affermata in maniera inequivocabile da Peluso Vincenzo, abitante in quel periodo al terzo piano dell’edificio, il quale ha confermato quanto riferito dal personale della Polizia di Stato che al momento del successivo rinvenimento della Fiat UNO sentì informalmente, annotandone le generalità in una relazione di servizio, alcune delle persone residenti nella zona. A queste furono chieste notizie in merito alla presenza della Fiat UNO per risalire all’identità di chi ve l’avesse abbandonata ed acquisire eventualmente altre notizie utili al prosieguo delle indagini, ed emerse che poco prima nello stesso luogo era parcheggiata l’altra autovettura. Tra le persone contattate vi furono certamente anche i coniugi Castrogiovanni Antonino e D’Anna Elena, quest’ultima citata in dibattimento all’udienza del 6.3.1998 ai sensi dell’art. 195 c. p. p. dopo l’audizione del marito e degli ispettori Sbarra ed Alampi. Questi ultimi, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Messina, hanno confermato il contenuto della relazione di servizio redatta in quella occasione anche nel corso del confronto con il Castrogiovanni, svoltosi nel corso della stessa udienza del 6.3.1998, ribadendo che si erano recati all’interno dell’edificio ed al primo piano tra gli altri avevano sentito informalmente i coniugi Castrogiovanni, i quali alle ore 18,30, uscendo da casa, non avevano notato alcuna autovettura, ed invece, rientrando alle ore 20,45, avevano rilevato la presenza della Fiat UNO nelle condizioni in cui fu poi trovata dall’equipaggio della Volante accorso sul posto. La signora D’Anna, sia pure con grandi difficoltà e tra palesi incongruenze (“sarà stato di primo pomeriggio” il momento in cui aveva visto la Fiat UNO, che però aveva “le luci accese”), ha ammesso di avere incontrato, ma sul pianerottolo, dei poliziotti che chiedevano notizie. Sconcertante è apparso invece l’atteggiamento del marito, il quale ha esordito trascurando del tutto il contenuto della domanda che gli era stata rivolta dal Pubblico Ministero (“ricorda che la sera di questo giorno, 14 ottobre, di avere udito qualcosa, o di avere visto qualcosa di particolare sotto casa sua?”) e curandosi di sottolineare l’orario del proprio presunto rientro (“io sono rientrato alle 21,45, e 50 circa”), evidentemente consapevole che la circostanza rivestiva un ruolo decisivo per giustificare la posizione negativa assunta in merito alle altre domande che gli sarebbero state fatte. Ancora più sorprendenti le ulteriori affermazioni del Castrogiovanni che, mostrando un visibile fastidio del tutto incompatibile con l’assunzione delle responsabilità morali e giuridiche connesse alla testimonianza, invece di preoccuparsi di attingere ai propri ricordi per cercare rispettosamente di rispondere a chi lo interpellava, ha finito per interpellare a sua volta il Pubblico Ministero circa le ragioni della citazione e l’identità della persona o dell’organo “responsabile” del disturbo che gli arrecava la convocazione davanti alla Corte (CASTROGIOVANNI: Di questa situazione non so niente perché, addirittura, desideravo sapere chi mi ha citato, per quale motivo. P. M.: l’ho citata io, il P. M. di questo processo. CASTROGIOVANNI: dietro quale segnalazione, mi scusi?”). La successiva negazione (“Alle 21,45 non ho visto niente, non mi ricordo di aver visto niente. Sono entrato a casa e mi hanno detto che c’era venuta la, non a casa mia a casa della signora accanto, la signora Musumeci, sono venuti la polizia a chiedere che c’era una macchina ferma lì, posteggiata da tanto tempo ecc... Tutto questo io, poi, ho appreso delle notizie frammentarie da quegli altri che abitavano nella palazzina che avevano lasciato questa macchina lì davanti, fuori.”), ribadita con forza anche nel corso del confronto, è perfettamente in linea con tale atteggiamento, ma, attesa la specificità della circostanza indicata dai poliziotti e la conferma che essa trae da altre risultanze dibattimentali, è agevole, in applicazione dei criteri di valutazione della testimonianza indiretta (pienamente operanti anche per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dopo Corte cost. 31.1.1992, n. 24), privilegiare la versione degli ispettori Sbarra ed Alampi, dovendosi disattendere, alla luce della norma citata e dei chiarimenti che il dibattimento ha fornito, le contestazioni che nell’occasione una difesa ha insistentemente proposto.

Risulta inoltre che le indagini in un primo momento, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Barresi Domenico ed ARNONE Marcello, si orientarono verso BONASERA Angelo e VINCI Rosario, quali esecutori materiali del delitto, e SPARACIO Luigi, quale mandante, nei confronti dei quali fu emessa ordinanza di custodia cautelare successivamente annullata in sede di riesame. Qualche ora dopo l’omicidio fu eseguita una perquisizione domiciliare a carico di BONASERA Angelo, che non fu rintracciato presso l’abitazione dei genitori e quella dei suoceri, e che anche successivamente in quei giorni fu cercato invano dal personale della Squadra Mobile che ne sospettava il coinvolgimento nel fatto di sangue sapendolo vicino al gruppo di SPARACIO Luigi, che verosimilmente era entrato in contrasto con il gruppo di GALLI Luigi, a cui invece, secondo il patrimonio di conoscenze investigative dell’epoca, apparteneva lo Stracuzzi (v. il verbale di vana perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 41 T. U. L. P. S. presso l’abitazione dei genitori del BONASERA, e le deposizioni dei testi Sbarra, Sciacca e Gugliotta, sentiti il 27.2.1998).

Si intende da quanto si è appena notato la modesta rilevanza che nella prospettazione accusatoria rivestono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Barresi Domenico ed ARNONE Marcello, entrambi convocati in questo dibattimento anche per riferire in merito all’episodio in esame, ma evidentemente in possesso di informazioni utilizzate dagli inquirenti in una prima fase delle indagini e poi parzialmente accantonate in seguito alla preferenza accordata alla linea investigativa sfociata nell’esercizio dell’azione penale nei confronti degli odierni imputati.

Barresi Domenico, esaminato ai sensi dell’art. 210 c. p. p. il 27.2.1998, ha esordito ammettendo la propria pregressa appartenenza al gruppo di GALLI Luigi operante nella zona di Giostra, in cui anche Stracuzzi Antonino militava con un ruolo di rilievo (il collaboratore lo ha definito un “luogotenente”, in contrapposizione a se stesso che era soltanto un “soldato”). Il Barresi, collaboratore dal momento successivo al suo arresto (o meglio “fermo”, disposto dal Pubblico Ministero in conseguenza degli omicidi di Villari Antonino e Mento Maurizio il 23.10.1992, come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 5 del 30.10.1995, emessa a conclusione del primo grado del processo c. d. “Giostra”), ha riferito che nel corso di una riunione svoltasi il giorno successivo all’omicidio presso l’abitazione di Mancuso Antonino, forse anche in presenza di MAROTTA Gaetano, aveva appreso da CUSCINÀ Francesco, appartenente al gruppo di MARCHESE Mario, che l’uccisione di Stracuzzi era stata organizzata ed eseguita dal gruppo di SPARACIO Luigi. Lo Stracuzzi, nel momento in cui era stato ucciso, si sarebbe trovato nella propria autovettura intento a discutere con CORDIMA (Franco) e con tale Fobert Luciano, come il Barresi apprese in particolare da TODARO Demetrio incontrandolo nella stessa piazza della chiesa di S. Matteo che la sera del 14 ottobre 1992 era gremita di persone. In seguito alla contestazione il Barresi ha ricordato di avere appreso da Mancuso Antonino e MAROTTA Gaetano che l’omicidio era stato commesso da BONASERA Angelo e VINCI Rosario, così come era stato appurato nel quadro di una vera e propria intensa attività di “indagine” svolta presso i vari gruppi del crimine organizzato locale. Nei giorni successivi, come reazione all’uccisione dello Stracuzzi, gli elementi più rappresentativi del gruppo (MAROTTA o Mancuso), in quanto il GALLI era detenuto, ordinarono la reazione, concretizzatasi quasi immediatamente negli omicidi di due elementi del gruppo “Sparacio”, Villari Antonino e Mento Maurizio, a cui il Barresi ha ammesso di avere preso parte (gli omicidi, come risulta dalla sentenza citata, furono consumati il 16 e, rispettivamente, il 17 ottobre 1992). Interpellato circa la ragione per la quale lo SPARACIO si sarebbe determinato a fare eseguire l’omicidio di Stracuzzi Antonino, il Barresi ha riferito di essere stato informato che era intenzione dello SPARACIO acquisire il controllo esclusivo delle attività illecite attraverso l’uccisione degli elementi degli altri gruppi (e che a tale scopo era stata programmata anche l’uccisione di Papale Domenico in quel momento latitante). Da Mancuso Antonino il Barresi aveva appreso che Mulé Giuseppe, il quale in quel periodo si trovava fuori città, forse a Roma, aveva fatto sapere che era disposto anche a rientrare a Messina per partecipare alle iniziative volte a vendicare l’uccisione dello Stracuzzi, mentre FERRARA Sebastiano, interpellato da MAROTTA Gaetano, aveva assicurato la sua completa estraneità all’omicidio.

Se le dichiarazioni di Barresi Domenico, provenendo da un elemento inserito nello stesso contesto associativo di appartenenza della vittima, possono assumere un qualche rilievo nella misura in cui confermano quella appartenenza e contribuiscono a delineare il nuovo scenario nel quale si collocano anche i successivi fatti di sangue sui quali dovrà soffermarsi l’attenzione di questa Corte, quelle di ARNONE Marcello, sentito il 24.3.1999, non possiedono neppure questo residuo connotato di rilevanza, non essendo stato in grado l’ARNONE di specificare, se non con molta genericità ed in seguito alla contestazione, le fonti delle sue conoscenze (GUARNERA Lorenzo, De Luca Antonino e non meglio identificate altre persone detenute), sicché è legittimo pensare che esse siano il frutto di voci diffuse nell’ambiente carcerario, in conformità peraltro a quanto anche all’esterno, in un primo momento, fu creduto, o, forse meglio, fu fatto credere in merito ai responsabili dell’uccisione di Stracuzzi Antonino. Secondo quanto ARNONE avrebbe appreso in carcere, probabilmente nel novembre o dicembre 1992, a commettere l’omicidio erano stati BONASERA Angelo e VINCI Rosario, mentre PIETROPAOLO Pasquale e LA TORRE Guido avrebbero svolto un ruolo di supporto prelevando i primi due a bordo di un’altra autovettura per favorirne la fuga dopo il delitto. Causa dell’omicidio sarebbe stato un contrasto tra il gruppo di SPARACIO Luigi e quello di GALLI Luigi, scaturito dal fatto che il primo non versava al secondo i proventi delle bische e di altre attività illecite e nutriva un forte risentimento nei suoi confronti, tanto da esternare il proprio proposito di proseguire contro di esso l’offensiva scatenata contro MANCUSO Giorgio (“quando finiamo con MANCUSO iniziamo con il GALLI”).

Anche il collaboratore TODARO Demetrio (sentito all’udienza del 27.2.1999), che in passato lavorava presso il panificio del padre dello Stracuzzi e vi conobbe GALLI Luigi, ha ricondotto il delitto ad un’iniziativa del gruppo di SPARACIO Luigi, il quale non aveva corrisposto al gruppo “Galli” i proventi dell’attività delle bische clandestine e, secondo quanto il gruppo “Galli”, di cui il TODARO faceva parte, aveva appreso da elementi del gruppo “Marchese”, era intenzionato ad eliminare gli elementi del gruppo “Galli” a cominciare da Stracuzzi Antonino; lo Stracuzzi sarebbe stato ucciso da BONASER Angelo e VINCI Rosario. Successivamente MAROTTA Gaetano, che ne aveva poi riferito al TODARO, aveva appreso che anche il gruppo “Marchese”, nel quadro di un vero e proprio “doppio gioco”, era coinvolto nell’omicidio di Stracuzzi a cui aveva anche preso parte un elemento del gruppo “Marchese”, tale Martinez Francesco. Confermando quanto aveva dichiarato il Barresi, TODARO ha riferito che la sera del 14 ottobre 1992 si trovava nella piazza San Matteo, anche se in una zona diversa da quella in cui fu commesso l’omicidio, ma gli fu comunque possibile dopo il fragore degli spari avvertire lo stridio delle gomme di un’autovettura che si allontanava a gran velocità, e vedere allontanarsi anche Fobert Luciano, tale Minniti (forse Domenico) e Franco CORDIMA, il quale in precedenza era affiancato allo Stracuzzi. Circa i rapporti tra VINCI e Stracuzzi il TODARO ha confermato dopo la contestazione che il primo si riforniva di cocaina presso il secondo pagandola quasi allo stesso prezzo a cui l’acquistava lo Stracuzzi, mentre quest’ultimo aveva avuto qualche contrasto con elementi del gruppo “Marchese” a causa della giovane a cui era legato sentimentalmente, tale Debora (si tratta forse della donna a cui si è riferita la moglie della vittima), che in precedenza avrebbe avuto una relazione con lo stesso MARCHESE Mario e che dopo la morte di Stracuzzi si era legata a LEARDO e frequentava il gruppo “Marchese”, sui cui movimenti peraltro tenere informato il gruppo “Galli”.

Di modesto rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti appaiono anche le dichiarazioni di LONGO Luigi e LEO Roberto, che in entrambi casi riportano in dibattimento circostanze apprese de relato e peraltro da punti di vista non ideali ai fini di una conoscenza compiuta ed affidabile.

Il primo, sentito il 17.7.1998, senza neppure essere certo in ordine all’appartenenza criminosa della vittima che aveva già incontrato due volte al villaggio CEP, in occasione di una delle quali era stato organizzato un agguato ai danni dello SPARACIO (“Non lo so, io ‘u visti ‘nchianari cu Mulé, ma no sacciu se apparteneva al gruppo ‘Marchese’.”), ha genericamente riferito che l’omicidio era stato commesso da un catanese e da Mulé Giuseppe, che si trovava in quel periodo fuori Messina e fu chiamato in questa occasione, per rifugiarsi poi dopo il delitto per qualche giorno al villaggio CEP perché temeva per la sua vita. Molto più preciso il LONGO era stato il 6 luglio 1994, allorché sottoscrisse un verbale il cui contenuto gli è stato contestato quasi per intero e che il LONGO si è limitato a confermare dichiarando che il suo ricordo dei fatti era all’epoca migliore (parlando di una riunione svoltasi al villaggio CEP il collaboratore aveva dichiarato: “Nella circostanza lo SPARACIO chiese al FERRARA notizie del Mulé, pur sapendo che quest’ultimo fosse a Roma e voleva conto e ragione come mai ancora il medesimo non aveva provveduto ad uccidere lo Stracuzzi, così come in precedenza aveva fatto sapere a tutti. Il FERRARA gli rispose che lo avrebbe chiamato a Roma sul cellulare e lo avrebbe fatto scendere per portare a compimento l’omicidio. Non mi ricordo se si parlò di altro e comunque dopo tale discorso lo SPARACIO ed il suo affiliato si allontanarono. Anche noi del clan ‘Ferrara’ subito dopo ci siamo congedati e successivamente seppi che il FERRARA aveva già rintracciato il Mulé e che lo aveva invitato a scendere. Difatti lo stesso giorno dell’omicidio in argomento vidi lo stesso Mulé al CEP presso la casa di FERRARA Carmelo. […] Seppi dopo che il Mulé prese accordi ben precisi sulla modalità di esecuzione dell’omicidio con il FERRARA Sebastiano e quest’ultimo gli assicurò l’appoggio, nel senso che gli fornì sia la pistola dell’agguato - in questo momento non ricordo il calibro - che l’autovettura Fiat UNO diesel di colore bianco utilizzata dai killer nell’occorso. La macchina venne portata nel rione Giostra da TURRISI Antonino, così come lo stesso poi mi informò, il quale poi la lasciò sotto l’abitazione del Mulé, consegnando nello stesso tempo la pistola. L’omicidio venne materialmente commesso - così come lo stesso Mulé fece sapere al FERRARA - da due catanesi, i quali erano stati anche con lui a Roma, cioè col Mulé, e dei quali non so precisare i nomi. I mandanti per tale fatto devono essere identificati nello SPARACIO, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano. Per quanto riguarda la causale seppi che lo SPARACIO in particolare aveva dichiarato guerra al clan ‘Galli’ […] L’autovettura su citata era stata rubata dallo stesso TURRISI e da MANGANARO Salvatore, ma non so né la località né il giorno in cui si verificò tale reato.[…] Il Mulé rimase per quattro giorni a casa del FERRARA Carmelo, tutelato dal nostro clan in quanto temeva una pronta reazione degli avversari.”).

LEO Roberto, sentito il 14 aprile 1999, ha ricordato il rapporto di amicizia che lo legava allo Stracuzzi (insieme al quale aveva consumato l’omicidio di Pellegrino Salvatore), sicché si era determinato a partecipare ai suoi funerali. Anche per questa ragione già nella mattinata successiva all’omicidio insieme al cugino Giovanni il LEO aveva cercato di sapere qualcosa di più in merito agli autori e alla causale del delitto, apprendendo in un primo momento da CUSCINÀ Francesco, a cui i due cugini avevano fatto visita trovandolo ancora a letto, che a commettere l’omicidio erano stati dei catanesi. Successivamente lo stesso CUSCINÀ, dopo qualche difficoltà, aveva ammesso che responsabili del delitto erano elementi dello stesso gruppo “Marchese”, e cioè GALLETTA Nicola e Mulé Giuseppe, e al LEO, che meravigliato chiedeva come il secondo avesse potuto partecipare al delitto dal momento che in quel periodo si trovava a Roma, era stato detto che Mulé era tornato a Messina di nascosto ed era ripartito subito dopo la consumazione del delitto. LEO si è poi soffermato in una lunga e non sempre lineare indicazione delle cause del delitto (ricondotto al progetto di colpire il clan di GALLI Luigi, in quel momento detenuto) e degli scenari nuovi aperti dalla morte di Stracuzzi e dal contrasto da cui scaturiva, legato alle mire egemoniche di SPARACIO Luigi, FERRARA Sebastiano e Mulé Giuseppe, ma è stato abbastanza chiaro nell’attribuire a questi tre personaggi la responsabilità dell’omicidio.

Tra i collaboratori diversi dagli imputati è stato esaminato sull’episodio (ud. 19.3.1999) anche LA TORRE Guido, il quale ha innanzitutto confermato che l’omicidio si inserisce in un nuovo contesto, quello del contrasto che opponeva al gruppo di GALLI Luigi i gruppi di SPARACIO Luigi, MARCHESE Mario e FERRARA Sebastiano. Il risentimento di SPARACIO nei confronti di GALLI aveva secondo LA TORRE radici lontane, risalenti al tempo della “guerra” contro Pippo Leo, nella quale si sospettava che il GALLI, cugino di Leo, avesse avuto un ruolo ambiguo, facendo solamente finta di parteciparvi, ed anche relativamente allo scontro con MANCUSO si addebitava al gruppo di GALLI un impegno modesto. In ordine alla specifica causale del delitto il ricordo di LA TORRE è stato molto meno vivo ed è stata necessaria la contestazione perché il collaboratore confermasse che SPARACIO decise l’eliminazione di tutti gli appartenenti al clan “Galli” in seguito alla notizia che era intenzione di Stracuzzi Antonino uccidere lo stesso SPARACIO, del quale lo Stracuzzi non condivideva l’operato in occasione della ripartizione dei proventi dell’attività delle bische clandestine di Messina e di Santa Teresa di Riva gestite dai gruppi di SPARACIO, FERRARA, GALLI e MARCHESE; era in particolare accaduto che SPARACIO aveva fatto avere agli affiliati del clan “Galli” degli assegni postdatati non negoziabili perché emessi da soggetti poco affidabili. In svariate riunioni che si svolgevano in un appartamento in uso a FERRARA Sebastiano, a cui presero parte, oltre a SPARACIO e allo stesso FERRARA, che in quel periodo era latitante, LA TORRE, BONASERA Angelo, PIETROPAOLO Pasquale, CARIOLO Antonio, DI DIO Domenico ed altri, si pervenne alla individuazione di Stracuzzi Antonino come obiettivo in quanto questi per primo aveva reso nota la sua intenzione di uccidere SPARACIO. Quest’ultimo insisteva a sua volta sempre perché nell’omicidio fosse coinvolto il gruppo “Marchese”, ed a tale scopo faceva pressioni sul FERRARA perché questi convincesse a consumare l’omicidio Mulé Giuseppe che aveva preso parte ad alcune riunioni e poi si era stabilito a Roma. Dopo un contatto telefonico con FERRARA il Mulé, che era personalmente in urto con lo Stracuzzi a causa di una ragazza, una tale Debora, aveva eseguito l’omicidio facendosi aiutare da un catanese e da CORDIMA Francesco, il quale indicò lo Stracuzzi al catanese che non lo conosceva, sicché quest’ultimo poté avvicinarsi con il pretesto di chiedergli una sigaretta: ciò il LA TORRE seppe da SPARACIO a cui lo aveva raccontato Mulé Giuseppe in occasione di un incontro casuale presso l’aeroporto di Roma. La circostanza che dopo l’omicidio la reazione del gruppo “Galli” si orientasse solo verso il clan di SPARACIO Luigi, come dimostrò l’uccisione di Villari Antonino, cugino dello stesso SPARACIO, diede a quest’ultimo la sensazione che il Mulé lo avesse “usato”, esponendolo alla vendetta degli uomini del clan di Giostra.

Il primo tra gli imputati ad essere sottoposto all’esame è stato FERRARA Sebastiano, sentito su questo episodio nelle udienze del 12 e del 13 marzo 1999, il quale ha riferito che durante la sua latitanza andò un giorno a trovarlo TURRISI Antonino, rendendogli noto che Mulé Giuseppe si stava portando al villaggio CEP perché aveva intenzione di incontrarlo. A FERRARA il Mulé, che era in compagnia di due catanesi appartenenti al gruppo di Favara Corrado, disse che aveva bisogno di una pistola e di un’autovettura per uccidere lo Stracuzzi. FERRARA diede così incarico al TURRISI di rubare una Fiat UNO e di consegnare al Mulé una pistola calibro 357, la stessa che in precedenza attraverso il Mulé era stata fornita al FERRARA dal catanese Corrado Favara. Il TURRISI rubò l’autovettura in compagnia di MANGANARO Salvatore e vi pose all’interno la pistola, andandola a parcheggiare sotto l’abitazione della madre di Mulé. Dopo un’ulteriore contatto con quest’ultimo che non trovò subito l’autovettura, intorno alle 22, 22,30 il TURRISI comunicò a FERRARA che il Mulé lo aveva rintracciato attraverso il telefono cellulare assicurandogli che l’omicidio era stato commesso. FERRARA ha aggiunto che Mulé aveva una ragione personale per commettere l’omicidio in quanto lo Stracuzzi aveva più volte minacciato di morte un nipote del Mulé, figlio di una sorella. Peraltro il Mulé era stato indotto a lasciare il rione Giostra e a trasferirsi momentaneamente a Roma, dove aveva trovato appoggi grazie all’amicizia con il Favara, in quanto gli elementi del gruppo “Galli” sospettavano un suo tradimento ed erano intenzionati ad ucciderlo. Il FERRARA ha aggiunto che dell’omicidio gli avevano successivamente parlato Mulé e SPARACIO Luigi, che era interessato all’uccisione di Stracuzzi, ed al quale all’aeroporto di Roma Mulé Giuseppe la mattina successiva aveva mostrato la copia del giornale che riportava la notizia della morte di Stracuzzi. FERRARA ha inoltre dato conferma di una circostanza ripetutamente emersa in dibattimento, che cioè era stata diffusa negli ambienti criminali, d’accordo con Mulé Giuseppe, la falsa notizia che a commettere l’omicidio erano stati BONASERA Angelo e VINCI Rosario, in modo che la reazione del gruppo “Galli” si dirigesse solo verso il gruppo “Sparacio” senza coinvolgere FERRARA o MARCHESE; ed analogamente si voleva fare credere allo SPARACIO che l’omicidio era stato commesso per soddisfare una sua richiesta, ma così non era perché erano stati decisivi i dissapori insorti tra la vittima ed il Mulé. Ha spiegato FERRARA che tra il gruppo “Galli” e SPARACIO Luigi, esaurita l’offensiva contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, erano sorti dei contrasti perché il primo lamentava di essere trascurato nella distribuzione dei proventi del gioco d’azzardo, e da ciò era scaturito l’interesse dello SPARACIO  alla eliminazione dello Stracuzzi per la quale si era rivolto a Mulé Giuseppe. Circa l’identità degli esecutori FERRARA ha affermato di avere avuto dal solo Mulé la conferma della sua partecipazione all’omicidio, anche se dal villaggio CEP tanto il Mulé che i suoi due accompagnatori catanesi si erano allontanati per andare insieme ad uccidere lo Stracuzzi. All’identità di uno dei due catanesi, appartenenti al gruppo di Corrado Favara (a sua volta affiliato al clan “Cappello”), che accompagnavano il Mulé in occasione dell’incontro svoltosi al villaggio CEP presso l’abitazione della sorella del FERRARA, Paola, il collaboratore ha riferito di essere risalito durante la sua collaborazione attraverso la consultazione degli archivi fotografici della Criminalpol di Catania, fino al riconoscimento dell’imputato TOSCANO Maurizio, eseguito a Messina nell’aula bunker annessa al carcere di Gazzi (durante l’udienza preliminare e non nel corso di un incidente probatorio, come il FERRARA è stato indotto a confermare dopo l’erronea indicazione di un difensore).

TURRISI Antonino, esaminato il 24.3.1999, ha affermato che interessato alla morte di Stracuzzi era soprattutto SPARACIO Luigi che a questo scopo esercitava continue pressioni su FERRARA Sebastiano, il quale era tuttavia poco intenzionato ad aprire una nuova fase di scontri dopo la conclusione della “guerra” contro il clan “Mancuso – Rizzo”. Pur ignorando il motivo specifico per cui fu deciso l’omicidio di Stracuzzi Antonino e la ragione per la quale tra gli elementi del gruppo “Galli” l’ostilità dello SPARACIO si fosse indirizzata specificatamente contro di lui, TURRISI ha dichiarato che il risentimento nasceva da contrasti relativi alla spartizione dei proventi del gioco d’azzardo che non era intenzione dello SPARACIO consegnare al clan di Luigi GALLI, a cui addebitava (ingiustamente, secondo FERRARA ed i suoi) uno scarso impegno nella “guerra” contro il MANCUSO. Fu così che una sera Mulé Giuseppe, accompagnato da due persone sconosciute al TURRISI il cui accento tradiva l’origine catanese, andò a  trovare FERRARA Sebastiano al villaggio CEP presso l’abitazione del cognato di quest’ultimo, Maimone Pasquale. A TURRISI, meravigliato dalla presenza di Mulé che sapeva a Roma, il FERRARA, senza spiegare a quale scopo servisse, diede ordine di rubare un’autovettura e di lasciarla sotto l’abitazione della madre del Mulé, di cui il TURRISI conosceva l’ubicazione. Mentre a Mulé fu consegnata una pistola calibro 357 Magnum, probabilmente da SANTORO Angelo (come il collaboratore avrebbe appreso qualche giorno dopo l’omicidio), il TURRISI, preso con sé MANGANARO Salvatore, si recò insieme a lui con una Renault 5 di colore rosso nella zona della via La Farina, nelle vicinanze dell’officina di un elettrauto, tale Sturniolo, e prelevò una Fiat UNO, accorgendosi dopo che non era alimentata a benzina ma a diesel. Posteggiata l’autovettura nei pressi del viale Giostra sotto l’abitazione della madre del Mulé, TURRISI salì a bordo dell’autovettura del MANGANARO da cui si era fatto seguire e, fatto ritorno al villaggio CEP, avvisò telefonicamente il Mulé, dandogli conferma della presenza del “motocarro” nel posto convenuto e ricevendo da Mulé l’assicurazione che il mezzo, anche se meno veloce in quanto non alimentato a benzina, era ugualmente idoneo allo scopo. La mattina successiva il TURRISI apprese dai giornali che Stracuzzi Antonino era stato ucciso. TURRISI ha poi fatto riferimento all’idea di uccidere lo stesso SPARACIO che era stata concordata da Mulé Giuseppe insieme a FERRARA Sebastiano e ad altri affiliati di quest’ultimo, tra cui DI DIO Domenico, in quanto lo SPARACIO, cessate le ostilità contro il gruppo “Mancuso – Rizzo” era intenzionato ad aprire uno scontro con il gruppo “Galli” (“questo voleva fare sempre guerre”), mentre non erano queste le intenzioni degli altri, tra cui FERRARA Sebastiano, che tuttavia praticava il “doppio gioco”, evitando di dissociarsi apertamente dallo SPARACIO, ma preoccupandosi al contempo di organizzare un agguato contro di lui. Alla riunione in cui fu deciso di attentare alla vita di SPARACIO, svoltasi nell’estate del “92 presso la stalla del FERRARA, prese parte tra gli altri (tra cui Mulé Giuseppe) anche Stracuzzi Antonino, ed in quella occasione si stabilì che l’attentato sarebbe stato eseguito al villaggio CEP nei pressi di un circolo ricreativo e che ad uccidere materialmente lo SPARACIO avrebbe dovuto essere Nicola GALLETTA con una pistola calibro 38 corto. L’appostamento fallì in quanto lo SPARACIO, pur essendosi effettivamente recato al villaggio CEP, se ne era precipitosamente allontanato dopo avere ricevuto una telefonata. A questo episodio, dopo il quale lo SPARACIO, forse intuendo il pericolo, “non si era fatto più vivo”, seguì, prima dell’omicidio Stracuzzi, un incontro chiarificatore presso l’abitazione del cognato di FERRARA Sebastiano, Maimone Pasquale, a cui presero parte, oltre allo stesso TURRISI, FERRARA Sebastiano, SANTORO Angelo, SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido e PIETROPAOLO Pasquale, nel corso del quale SPARACIO, in cambio della soluzione dei contrasti con i Leo, aveva chiesto a FERRARA l’appoggio contro il gruppo “Galli”. Molto contestato è risultato il profilo della consapevolezza del TURRISI in ordine all’uso che avrebbe dovuto essere fatto dell’autovettura che il FERRARA gli ordinò di andare a rubare, poiché l’imputato, durante il controesame, ha in un primo momento risposto negativamente all’interrogativo del difensore, estendendo espressamente al MANGANARO il senso della risposta (“Avv. SCORDO: A proposito dell’omicidio Stracuzzi, quando il FERRARA le ordina di rubare l’autovettura, lei è al corrente che deve essere consumato l’omicidio? TURRISI: No. Avv. SCORDO: Quindi quando si reca a rubare l’autovettura e poi gliela porta chi poi l’ha lasciata quindi non è al corrente a cosa serve quella macchina? TURRISI: Su quel momento no, ho seguito solo gli ordini di FERRARA Sebastiano di prendere una macchina e di portarla sotto l’abitazione della madre di Mulé Giuseppe. […] Avv. SCORDO: Il signor MANGANARO Salvatore quando la accompagna per rubare la macchina sa che deve essere consumato l’omicidio? TURRISI: No, MANGANARO Salvatore mi ha detto che dobbiamo fare? Niente gli ho detto io, Iano mi ha detto di prendere una macchina, di rubarla e di metterla sotto l’abitazione della madre di Mulé Giuseppe, dice va be, andiamo, siamo andati a rubare questa macchina, l’abbiamo lasciata lì, e poi l’indomani mattina abbiamo appreso dal giornale che è stato ucciso Stracuzzi Antonino.”); successivamente, rispondendo al Pubblico Ministero sullo stesso argomento, TURRISI ha operato una distinzione (“Sì, sapevo che si doveva compiere l’agguato, chi era la vittima prescelta non lo sapevo.”), dando la sensazione che in tal modo intendesse confermare le dichiarazioni rese il 28 giugno 1994, in occasione della sottoscrizione del verbale utilizzato per la contestazione (“Dopo commesso il furto, una volta parcheggiata l’autovettura feci ritorno presso il Villaggio Cep in compagnia di MANGANARO Salvatore che mi aveva seguito con la sua autovettura Renault 5 turbo. Lungo la strada contattai telefonicamente il Mulé e non ricordo se da una cabina, e gli dissi che il motocarro lo avevo lasciato parcheggiato […]. Feci quindi ritorno al Villaggio CEP e l’indomani mattina appresi dai giornali dell’omicidio di Stracuzzi Antonino. Premetto che io ero a conoscenza che doveva essere ucciso qualcuno del clan ‘Galli’, ma non sapevo chi fosse il predestinato”).

È stato infine esaminato, all’udienza del 16.4.1999, SPARACIO Luigi, il quale ha inquadrato l’omicidio in un contesto di progressivo raffreddamento dei rapporti tra il gruppo di GALLI Luigi e gli altri che erano rimasti sulla scena della criminalità organizzata messinese (e cioè, oltre a quello dello stesso SPARACIO, i gruppi “Ferrara” e “Marchese”), scaturito dal fatto che al momento della spartizione dei proventi dell’attività della bisca clandestina al gruppo “Galli” erano stati consegnati numerosi assegni postdatati a firma di tale Catanzaro Giuseppe, che, almeno per la gran parte, sicuramente non sarebbero stati pagati. Alcuni dei titoli erano stati consegnati anche al gruppo “Marchese” ed erano nella disponibilità di Mulé Giuseppe, ma per lo più erano stati consegnati al gruppo “Galli” da SPARACIO, che in quel periodo si occupava della divisione, ma aveva proceduto nel caso di specie con il pieno accordo di FERRARA Sebastiano e MARCHESE Mario, che aveva “girato” i titoli al GALLI. Tuttavia, dal momento che tanto FERRARA che MARCHESE avevano declinato ogni responsabilità, Stracuzzi Antonino, che tra gli elementi del gruppo “Galli” era il più attivo nel cercare di ottenere il denaro, nutriva risentimento nei confronti di SPARACIO ed aveva cercato di mettersi ripetutamente in contatto con lui facendo avere allo SPARACIO anche il proprio numero di cellulare tramite BONASERA Angelo. SPARACIO non aveva nemmeno preso il foglio su cui era annotato il numero, perché non era sua intenzione dire allo Stracuzzi come stavano le cose, ma comunque, intuito il pericolo, dopo l’arresto di MARCHESE lo SPARACIO aveva discusso della questione con FERRARA Sebastiano, concordando con il medesimo che sarebbe stato Mulé a commettere l’omicidio. Poiché tuttavia il Mulé, che in quel periodo si trovava a Roma, non si fidava dello SPARACIO, era stato FERRARA a tenere i contatti e a convincerlo a tornare a Messina per eseguire l’omicidio, anche perché Stracuzzi aveva rivolto delle minacce ai nipoti dello stesso Mulé. Un giorno di ottobre del 1992, mentre SPARACIO, che era a Roma da qualche giorno perché la suocera Settineri Vincenza aveva subito un intervento al Policlinico “Gemelli”, si trovava all’aeroporto di Fiumicino pronto ad imbarcarsi su uno dei primi voli della mattina per fare ritorno a Messina, incontrò il Mulé che veniva invece da Messina, portando in mano il quotidiano Gazzetta del Sud con la notizia della morte di Stracuzzi (che SPARACIO aveva appreso telefonicamente la sera prima nel corso di un colloquio telefonico con il cugino Villari), e che, spiegandogli che stava viaggiando sotto falso nome, gli raccontò i particolari dell’omicidio commesso il giorno prima: ad uccidere lo Stracuzzi era stato un catanese del gruppo di Corrado Favara (del cui appoggio Mulé godeva a Roma), che aveva utilizzato due pistole, una calibro 357 ed una calibro 7,65, la prima sicuramente fornita da FERRARA Sebastiano, mentre Mulé lo attendeva nelle vicinanze a bordo di una Fiat UNO. Per una pura coincidenza lo stesso giorno dell’omicidio BONASERA Angelo si era accidentalmente ferito maneggiando una pistola, e questo era servito ad alimentare il sospetto infondato che fosse implicato nel delitto. Del killer catanese il Mulé aveva pure fatto il nome a SPARACIO, che non lo ricordava al momento delle verbalizzazioni, ed analogamente SPARACIO non era in grado di ricordare il nome della persona, appartenente al gruppo “Marchese” e vicina a Mulé Giuseppe, che aveva con un pretesto trattenuto lo Stracuzzi e dato il segnale al catanese. Il gruppo “Galli” attribuì subito l’omicidio a SPARACIO, senza sospettare il coinvolgimento di MARCHESE o FERRARA, anche perché, come SPARACIO avrebbe appreso in un secondo momento, tanto Mulé che FERRARA avevano fatto circolare la voce per allontanare da sé ogni sospetto: il primo addirittura, approfittando della circostanza che a Roma abitava un cognato di Stracuzzi, si era incontrato con lui uno o due giorni prima e si faceva vedere spesso perché non si sospettasse il proprio coinvolgimento.

Su questo imponente complesso di risultanze dibattimentali si è poi innestata una cospicua attività di integrazione probatoria, diretta ex art. 195 c. p. p. ad esaminare tutti coloro ai quali i testimoni o gli imputati si erano riferiti per la conoscenza dei fatti, ovvero ad approfondire taluni aspetti della vicenda laddove ciò è apparso indispensabile per valutare la posizione degli imputati sottoposti al giudizio di questa Corte.

MAROTTA Gaetano, CUSCINÀ Francesco, GUARNERA Lorenzo e Mancuso Antonino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Mulé Giuseppe, anch’egli imputato dell’omicidio di Stracuzzi Antonino, ma chiamato a risponderne in altra sede dopo il provvedimento di separazione adottato da questa Corte nel corso del dibattimento, ha negato (ud. 3.5.1999) qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio, affermando che in quel periodo si trovava a Roma, alloggiato presso l’albergo Cinecittà sulla via Tuscolana, ed esattamente il giorno dell’omicidio era stato visitato da un medico che gli riscontrò una patologia alla gamba sinistra. La sera dell’omicidio dato anche il rapporto di amicizia che lo legava allo Stracuzzi (“Stracuzzi era amico mio, l’ho cresciuto io e abitiamo nella stessa zona”), gli aveva telefonato piangente il cognato di Stracuzzi, tale Vadalà Antonio, che abitava a Roma, e che la mattina successiva si era recato in albergo dal Mulé tra le 6,30 e le 7 prima di fare rientro a Messina.

Alla luce delle dichiarazioni di Mulé Giuseppe, la cui valutazione si impone non tanto ai fini della verifica dell’alibi fornito dal Mulé (in questa sede ininfluente), ma allo scopo di accertare la “tenuta” complessiva dell’impianto accusatorio e l’attendibilità delle fonti di accusa che hanno chiamato in causa il Mulé e gli altri imputati, la Corte ha convocato il cognato della convivente della vittima, Vadalà Antonio, escusso all’udienza del 7.5.1999, il quale ha riferito di avere appreso telefonicamente dai familiari la notizia dell’omicidio dopo circa mezz’ora od un’ora dall’accaduto, e di avere incontrato nella stessa giornata verso mezzogiorno Mulé Giuseppe, che alloggiava a Roma (a scopo di vacanza, secondo quanto era noto al Vadalà) in un albergo sulla via Tuscolana nei pressi dell’abitazione della fidanzata del Vadalà. Appresa la notizia della morte del cognato, il Vadalà aveva chiamato sul cellulare il Mulé (che qualche giorno prima durante l’esame aveva escluso di fare uso di cellulari: “non mi piace avere telefonini, non li ho avuti mai”), che sapeva amico dello Stracuzzi, dandosi appuntamento con lui per la mattina successiva. Dopo un breve incontro, durato una decina di minuti (il tempo di prendere insieme un caffè), il Vadalà intorno alle 11 era partito con la sua autovettura per Messina dove avrebbe preso successivamente parte ai funerali del cognato. Per quanto l’esame della posizione del Mulé esorbiti dai confini dell’indagine affidata a questa Corte, è sufficiente in questa sede, ed ai limitati fini già indicati, rilevare che le dichiarazioni di Vadalà Antonio, lungi dall’apparire prive di pregio come il Pubblico Ministero ha argomentato nel corso della sua requisitoria conclusiva, delineano innanzitutto uno svolgimento dei fatti che è compatibile con l’esecuzione dell’omicidio da parte di Mulé Giuseppe, posto che, utilizzando il mezzo aereo ed adottando tutte le precauzioni imposte dalla volontà di Mulé di allontanare da sé ogni sospetto (atteggiamento su cui si registra una ampia e del tutto persuasiva convergenza delle fonti di accusa), è ben possibile che il Mulé abbia potuto incontrare il Vadalà a Roma anche nella tarda mattinata del 14 ottobre 1992 (eventualmente dopo essersi sottoposto alla visita ortopedica di cui ha parlato), e successivamente, sempre a Roma, nella mattinata del giorno successivo, intorno alle 11, ed al contempo, tra l’uno e l’altro incontro, sia rientrato a Messina, abbia consumato l’omicidio e fatto quindi ritorno a Roma con il primo volo utile, che gli avrebbe consentito di incontrare lo SPARACIO a Fiumicino e di essere  nuovamente nel suo albergo sulla via Tuscolana prima dell’incontro con il Vadalà. La circostanza che quest’ultimo abbia poi rintracciato il Mulé, come era solito fare, attraverso il cellulare, da un lato smentisce lo stesso Mulé, che aveva negato di avere fatto uso di simili apparecchi, e dall’altro rende del tutto verosimile l’ipotesi che, mentre il Vadalà costernato comunicava la notizia della morte violenta del cognato, il Mulé si trovasse a Messina ben conscio del delitto che egli stesso aveva concorso a consumare. È stato accertato, ai sensi dell’art. 507 c. p. p., che nell’ottobre 1992 i primi voli in arrivo a Roma Fiumicino dagli aeroporti di Reggio Calabria e Catania, scali notoriamente utilizzati, perché i più vicini, da chi proviene da Messina, sfornita di aeroporto, giungevano tra le ore 7,45 e le ore 8,50 (v. nota del Centro direzionale ALITALIA di Roma del 13.5.1999, allegata alla carpetta degli atti relativi al capo 40). È peraltro evidente che l’indicazione da parte del Vadalà dell’orario dell’incontro del 15 ottobre 1992, che il Mulé ha avuto cura di anticipare ad un momento incompatibile con il suo viaggio di ritorno e con l’incontro in aeroporto con SPARACIO, costituisce la dimostrazione più evidente della genuinità delle dichiarazioni del testimone ed al contempo della fragilità dell’alibi fornito dal Mulé, a cui si deve l’individuazione e la citazione del Vadalà.

Nella stessa udienza del 7.5.1999 sono stati escussi anche Fobert Luciano e Minniti Giuseppe, entrambi indicati da taluna delle fonti come persone eventualmente in grado di riferire qualcosa in merito all’omicidio perché presenti sui luoghi la sera del 14 ottobre 1992. Il Fobert, dopo una lunga serie di contrasti, esaminato con le garanzie di cui all’art. 210 c. p. p. per le ragioni specificate dalla Corte nell’ordinanza emessa in udienza, ha accettato infine di rispondere alle domande poste dal Presidente e dalle parti. Il Fobert ha dichiarato che la sera dell’omicidio si trovava nella piazza antistante la chiesa di San Matteo, dove aveva in precedenza incontrato l’amico Minniti Giuseppe. Entrambi si trovavano nei pressi dell’autovettura dello Stracuzzi, il Fobert addirittura appoggiato al cofano, in attesa di acquistare della cocaina da Stracuzzi. Quest’ultimo era intento a parlare dall’interno della sua autovettura con CORDIMA Franco, a sua volta a bordo di una Fiat 127 affiancata alla Fiat CROMA di Stracuzzi, allorché un individuo era sceso correndo da una Fiat UNO condotta da un complice ed incuneatosi tra le due autovetture aveva cominciato a sparare con una pistola in direzione dello Stracuzzi. Sostanzialmente conforme è stata la deposizione di Minniti Giuseppe, fermo sulla Fiat UNO di Fobert mentre Stracuzzi dialogava con CORDIMA nel momento in cui sopraggiunse il killer.

Ulteriori approfondimenti sono stati dedicati, attraverso acquisizioni documentali ed audizioni testimoniali, alla ricerca di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di conferme dell’impianto accusatorio.

In ordine alla posizione di Mulé e alle giustificazioni da lui fornite in occasione dell’esame, ma con implicazioni che si proiettano sull’intera affidabilità dell’impianto accusatorio, è stato inequivocabilmente accertato che il Mulé, contrariamente a quanto da lui assunto in occasione dell’esame con una certa spavalderia, disponeva nel 1992 di un telefono cellulare. Lo avevano dichiarato i collaboratori di giustizia, lo aveva affermato il teste Vadalà Antonio, la Corte lo ha inoltre appreso nell’ambito degli accertamenti relativi al tentato omicidio di Sparolo Domenico (v. capo 45), avvenuto qualche mese più tardi rispetto all’omicidio Stracuzzi e collocato all’epilogo dello scontro cruento aperto da quel fatto di sangue (6.1.1993): dalla nota della Squadra Mobile della Questura di Messina del 18.4.1994 (di cui è allegata copia alla carpetta degli atti relativi al capo 45) si evince che tra le utenze cellulari entrate in contatto nella serata del 6 gennaio 1993 con quella in uso al minore La Camera Salvatore, indagato per quel fatto di sangue, vi fu quella contraddistinta dal n. 0336/883188, intestata a tale Arcudi Giacoma, nipote di Mulé Giuseppe, che la nota della Squadra Mobile indicava come effettivo utilizzatore dell’apparecchio. La Corte ha disposto innanzitutto la citazione del dirigente pro tempore della Squadra Mobile di Messina, che ha confermato il contenuto del documento (v. la deposizione del dott. Gugliotta, escusso il 12.5.1999), e quindi l’audizione della stessa Arcudi Giacoma (sentita il 14.5.1999), la quale ha ammesso inequivocabilmente di essere la mera intestataria dell’utenza, essendo stato l’apparecchio da sempre nella disponibilità dello zio, che aveva corrisposto il denaro per l’acquisto e a cui, tramite la nonna della teste, madre del Mulé, venivano recapitate le bollette per il pagamento del canone e del consumo.

Ulteriori accertamenti sono stati compiuti nel tentativo di trovare una conferma alle circostanze riferite da SPARACIO Luigi in merito ai suoi movimenti del 15 ottobre 1992 che avrebbero determinato l’incontro con Mulé presso l’aeroporto di Roma. Sfumata la possibilità di verificare se nella mattinata del 15 ottobre 1992 su un volo in partenza da Fiumicino avesse viaggiato con destinazione Reggio Calabria un passeggero registrato con il nominativo dell’imputato (poiché le liste passeggeri vengono conservate per 30 mesi: v. nota del Centro direzionale ALITALIA di Roma del 13.5.1999, allegata alla carpetta degli atti relativi al capo 40), è stato acquisito un documento prodotto dal Pubblico Ministero e trasmesso con una nota della Squadra Mobile del 27.4.1999, relativo al tabulato del flusso delle comunicazioni in uscita, nel periodo compreso tra il 15 ed il 17 ottobre 1992, dell’utenza mobile n. 0336/887171, secondo la nota in esame intestata a Cuminale Luigi ed in uso nel periodo in questione a SPARACIO Luigi. Sui contenuti e sull’interpretazione del documento è stato sentito in dibattimento il funzionario della Squadra Mobile dott. Bonaccorso (escusso in data 8.5.1999), il quale ha spiegato che il tabulato era stato acquisito nel contesto di indagini dirette a rintracciare SPARACIO Luigi che si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per usura ed estorsione ai danni di tale La Fauci. La verifica dei contatti tra alcune utenze in uso a persone in vario modo collegate allo SPARACIO, alcune delle quali poste sotto controllo (come quella di Vitale Giovanni, o della suocera di SPARACIO, Settineri Vincenza, o di una tale Ferro Wanda, giovane calabrese legata allo SPARACIO da una relazione sentimentale, come poi confermerà anche Vitale Giovanni), fornì agli investigatori la certezza che l’utenza, sebbene intestata a Cuminale Luigi, fosse in realtà nella disponibilità di SPARACIO Luigi e da lui utilizzata. Fatta questa doverosa premessa, si intende il rilievo che è destinato ad avere la circostanza che le prime comunicazioni in uscita del 15 ottobre 1992, a partire da quelle della notte, e fino a quella delle ore 8,38, individuino come area di provenienza delle chiamate la zona di Roma, contraddistinta dal prefisso 06 (60 nel tabulato secondo un criterio di indicazione convenzionale che, come ha spiegato il dott. Bonaccorso, pospone la prima cifra alle altre del prefisso), mentre successivamente, a partire dalle ore 11,29, l’area di provenienza delle chiamate, e pertanto la zona in cui si trova il chiamante, si sposta in Calabria e Sicilia: è significativo proprio di un avvicinamento alla Sicilia dalla Calabria (giova ricordare che il volo su cui viaggiò lo SPARACIO aveva come destinazione lo scalo di Reggio Calabria), il fatto che la prima chiamata, dopo l’ultima indicata proveniente dalla zona di Roma, provenga da un distretto calabrese (identificato dal prefisso 0961 che identifica notoriamente il distretto di Catanzaro), mentre mezz’ora più tardi, dalle ore 12.03 in poi, l’area di provenienza delle chiamate è la Sicilia (come indica il prefisso 091, che identifica il distretto di Palermo). Anche in merito a queste circostanze sono stati compiuti ulteriori accertamenti, attraverso l’audizione di Vitale Giovanni, collaboratore di giustizia già appartenuto al gruppo di SPARACIO Luigi, un nuovo esame dello stesso SPARACIO ed una richiesta di informazioni alla società TIM Telecom Italia Mobile, ufficio commerciale di Palermo. Vitale Giovanni, sentito in data 8.5.1999, ha confermato che SPARACIO nel 1992 era in possesso di più di un cellulare, forse anche di qualche apparecchio “clonato” fornitogli da tale Cuminale Luigi che in tal modo aiutava SPARACIO anche ad eludere eventuali controlli connessi alla sua latitanza. Anche SPARACIO (sentito nuovamente all’udienza del 12.5.1999) ha confermato che nel 1992 era in possesso di più di un cellulare, probabilmente tre, uno intestato a tale Costa (forse Giovanni, che lavorava per conto della suocera di SPARACIO), uno intestato alla suocera Settineri Vincenza ed un altro intestato a Luigi Cuminale, quest’ultimo consegnatogli dopo l’inizio della sua latitanza che risale al novembre 1992: proprio con riferimento a quest’ultimo apparecchio lo SPARACIO ha aggiunto che probabilmente l’utenza era prima intestata al Costa e poi, dismesso il numero e cambiata l’intestazione, fu intestata al Cuminale, pur rimanendo di fatto nella sua disponibilità. A questo punto è stato chiesto allo SPARACIO di indicare, ove li ricordasse, i titolari delle utenze i cui numeri erano riportati nel tabulato, e l’imputato ha individuato solo il numero del cugino, Villari Antonino (0337/886719), chiamato per due volte a pochi minuti di distanza nella notte successiva all’omicidio di Stracuzzi Antonino. La società TIM con nota dell’area territoriale di Palermo pervenuta il 14.5.1999 (e contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 40) ha comunicato che l’utenza 0336/887171 fino alla data di cessazione (20.11.1992) fu intestata a tale Costa Umberto. L’accertamento compiuto, pur con i limiti legati alla difficoltà di trovare conferme a quasi sette anni di distanza, giova ragionevolmente ad attribuire verosimiglianza alle affermazioni di SPARACIO in ordine ai suoi movimenti del 15 ottobre 1992: l’individuazione di Costa Umberto quale effettivo intestatario fino al 20.11.1992 dell’utenza il cui uso si attribuisce a SPARACIO conferma le dichiarazioni di quest’ultimo in merito all’identità del titolare e vale al contempo a ricondurre l’utenza in questione all’uso dello stesso SPARACIO.

Gli elementi sintetizzati consentono di pervenire alla condanna di FERRARA Sebastiano, SPARACIO Luigi e TURRISI Antonino per l’omicidio di Stracuzzi Antonino, mentre la condanna di MANGANARO Salvatore deve essere circoscritta al solo furto dell’autovettura contestato sub c).

I primi tre imputati hanno ammesso, sia pure con sfumature diverse, il proprio coinvolgimento nell’omicidio, e su tali ammissioni, esaminate criticamente alla luce delle altre risultanze dibattimentali, può essere ragionevolmente fondata l’affermazione di responsabilità. Il FERRARA ha ricordato che Mulé gli si rivolse  per avere un’autovettura ed almeno una delle armi utilizzate per l’omicidio, una 357 Magnum (peraltro fattagli avere in precedenza dallo stesso Mulé), ed ha ammesso di avere concordato con il medesimo il piano diretto a fare ricadere la responsabilità dell’omicidio sugli elementi del gruppo “Sparacio”, e segnatamente su BONASERA Angelo e VINCI Rosario, che effettivamente furono sottoposti ad indagini e destinatari di un provvedimento di custodia cautelare, poi annullato dal Tribunale in sede di riesame. Lo stesso FERRARA ha riconosciuto di avere partecipato alla fase deliberativa dell’omicidio, al momento in cui cioè, su iniziativa di SPARACIO e d’accordo con il gruppo “Marchese” era stato anche individuato l’esecutore materiale, nella persona di CUSCINÀ Francesco: a questa fase non era peraltro immediatamente seguito l’omicidio, perché all’interesse di SPARACIO alla eliminazione di Stracuzzi non corrispondeva quello di FERRARA e di Mulé (“Questo omicidio, fare ammazzare Stracuzzi inizialmente fu deciso in una riunione a Villaggio CEP e da parte di SPARACIO. SPARACIO a tutti i costi voleva che si ammazzava Stracuzzi, infatti avevamo dato incarico pure a CUSCINÀ Francesco. In realtà non abbiamo mai preso in considerazione questa cosa perché noi non avevamo interesse di ammazzare Stracuzzi, visto che era una cosa che riguardava solamente SPARACIO. Successivamente sono avvenute delle cose contro Mulé Giuseppe, allora a quel punto abbiamo avuto interesse ad ammazzare Stracuzzi. A SPARACIO abbiamo fatto capire che abbiamo ammazzato Stracuzzi perché l’avevamo stabilito prima assieme a SPARACIO, come se noi avevamo fatto un favore pure a SPARACIO.”).

Nelle dichiarazioni di FERRARA Sebastiano si coglie peraltro un evidente salto logico, non essendo chiara la ragione per cui, dopo avere tergiversato sull’iniziativa di SPARACIO che da tempo aveva manifestato il proprio interesse alla uccisione di Stracuzzi Antonino, ad un tratto non siano stati più frapposti indugi e, ricevuta la richiesta di Mulé, il FERRARA si sia deciso a fornirgli immediatamente l’aiuto richiesto. Qualche spiraglio peraltro si coglie nelle dichiarazioni dello stesso FERRARA, laddove l’imputato ha ricordato le minacce ricevute dai nipoti del Mulé, e soprattutto ha fatto cenno alla vera ragione per cui il Mulé, su consiglio dello stesso FERRARA, si era momentaneamente trasferito a Roma, non per fare vacanza (come ha affermato di avere saputo il cognato di Stracuzzi, Vadalà Antonio), ma per sfuggire ad eventuali iniziative ostili del gruppo “Galli”, di cui evidentemente anche FERRARA aveva il sospetto (“… questo omicidio Mulé aveva interesse contro Stracuzzi perché Stracuzzi aveva minacciato il nipote di Mulé, il figlio della sorella di Mulé, di ammazzarlo, in più in quel periodo noi avevamo fatto allontanare Mulé dalla zona di Giostra perché il gruppo ‘Galli’ sospettava che Mulé li stesse tradendo e questi erano intenzionati ad ammazzare Mulé. Per evitare tutto questo abbiamo detto a Mulé: ‘Per ora allontanati’, e lui ha cercato appoggio a Roma da parte di Corrado Favara.”). Rimane tuttavia oscura la ragione per cui i timori relativi all’incolumità di Mulé siano stati fatti propri dal FERRARA ed abbiano determinato la sua adesione ed il suo appoggio per la consumazione dell’omicidio, e diviene allora inevitabile, posto che l’imputato ha ammesso di avere maturato ad un certo punto un proprio interesse all’uccisione di Stracuzzi, sospettare che il FERRARA, nel concorrere consapevolmente all’uccisione di Stracuzzi Antonino, perseguisse un proprio personale disegno, legato alle mire egemoniche di cui ha parlato LEO Roberto, oppure determinato dal desiderio di sfruttare a proprio vantaggio il notorio peggioramento dei rapporti tra il gruppo “Galli” e SPARACIO Luigi, nella consapevolezza che la “tragedia” (come si è espresso SPARACIO) costituita dalla divulgazione della voce che a commettere l’omicidio erano stati elementi del gruppo “Sparacio” avrebbe alimentato, come in effetti avvenne, l’immediata e violentissima reazione del gruppo “Galli” ed aperto una nuova fase di ostilità. Né può escludersi che la questione della divisione dei proventi del gioco d’azzardo, che FERRARA ha posto all’origine dei contrasti tra SPARACIO e gli elementi del gruppo “Galli”, dichiarandosi ad essa implicitamente estraneo (“Comunque noi avevamo quasi raggiunto l’obiettivo di  ammazzare diciamo le persone del gruppo ‘Mancuso-Rizzo’, poi nacquero altri interessi sicuramente da parte di SPARACIO, perché ci furono delle discordanze per quanto riguarda soldi di una casa di gioco che gestiva SPARACIO, si interessava SPARACIO alla quale il gruppo ‘Galli’ si lamentava il fatto che SPARACIO non  aveva dato la quota che a loro spettava. E da questa cosa SPARACIO voleva eliminare lo Stracuzzi, in quanto lo Stracuzzi era quello che di più rappresentava il gruppo ‘Galli’ in quel momento, e su questa cosa qua SPARACIO ha fatto questa proposta di ammazzare Stracuzzi. Anche perché il gruppo ‘Galli’, questa alleanza iniziale non l’ha tanto rispettata, perciò spesso si tirava indietro e non portava a compimento gli ordini che gli venivano dati, e per questo magari è nato questo rancore da parte di SPARACIO contro il gruppo ‘Galli’ e riteneva opportuno non dargli i soldi di questa casa di  gioco. Per questi motivi qua è nato questo conflitto fra SPARACIO e il gruppo ‘Galli’. Però noi non stava bene il fatto di ammazzare gente del gruppo ‘Galli’ in quanto a noi non aveva fatto niente, però successivamente è nato un interesse da parte di Mulé Giuseppe perché il gruppo ‘Galli’ pensava che Mulé Giuseppe li stesse tradendo con SPARACIO Luigi e hanno tentato di ammazzare Mulé, allora io ho consigliato a Mulé di allontanarsi da Giostra e lui ha pensato bene di andarsene a Roma appoggiatosi ad un suo amico ed anche una persona di mia conoscenza, Corrado Favara di Catania, del gruppo di Turi Cappello.”), potesse in qualche modo coinvolgerlo, come più plausibilmente ha riferito SPARACIO affermando che i criteri della spartizione non graditi al gruppo “Galli” erano noti a FERRARA e MARCHESE. È piuttosto assai probabile che i timori del Mulé, di cui ben sapeva il FERRARA, ed il “tradimento” sospettato dal gruppo “Galli” fossero in qualche modo legati proprio alla vicenda della spartizione dei proventi del gioco d’azzardo, dal momento che, arrestato il MARCHESE (nei primi di agosto del 1992), era il Mulé l’elemento più rappresentativo del gruppo, e la consegna degli assegni scoperti all’origine dello scontro sarebbe avvenuta, secondo le affermazioni dello SPARACIO, con il concorso determinante del gruppo “Marchese”: è agevole da qui intuire le ragioni del sospetto che nella vicenda fosse in qualche modo implicato il Mulé ed il conseguente timore di quest’ultimo di potere diventare l’obiettivo della rappresaglia. Né infine può trascurarsi che ai timori di Mulé non era verosimilmente estraneo neppure il fatto (noto agli elementi del gruppo “Galli”, tra cui lo Stracuzzi) della sua partecipazione alla fase ideativa dell’attentato ai danni di SPARACIO Luigi che avrebbe dovuto essere commesso al villaggio CEP, ed il conseguente sospetto che egli conducesse una sorta di “doppio gioco” (analogamente a FERRARA Sebastiano che a quei preparativi aveva preso parte, secondo quanto ha affermato il suo ex-affiliato TURRISI Antonino). Peraltro anche la scelta di un elemento proveniente da un contesto criminale diverso attesta la volontà di Mulé di dissimulare il proprio coinvolgimento anche al momento della consumazione dell’omicidio, e l’esigenza indicata potrebbe costituire una delle ragioni per le quali l’esecuzione del delitto fu ritardata rispetto alla richiesta dello SPARACIO fino al momento in cui Mulé ottenne la disponibilità del killer catanese a cui affidare l’incarico.

La difficoltà di identificare in maniera precisa tutte le ragioni che indussero il FERRARA ad appoggiare l’iniziativa di Mulé Giuseppe non incide in ogni caso sulla affidabilità della sua ammissione di responsabilità, posto che le condotte che l’imputato si è attribuito, peraltro in conformità alle affermazioni dei coimputati SPARACIO e TURRISI e dei collaboratori LEO Roberto, LA TORRE Guido e LONGO Luigi, rivestono certamente valenza concorsuale, e che gli elementi di valutazione a disposizione della Corte attestano comunque l’esistenza di un interesse personale del FERRARA a partecipare al delitto.

D’altra parte, con riferimento all’omicidio di Stracuzzi Antonino, si riscontra in una qualche misura ciò che accomuna in genere i fatti di sangue commessi in danno di esponenti di rilievo del crimine organizzato, e cioè la difficoltà di accertare compiutamente moventi e responsabilità individuali, avvolti da una coltre omertosa spesso anche dopo l’avvento dei collaboratori di giustizia, a causa della tendenza, manifestatasi fin dall’inizio anche negli stessi ambienti criminali, ad occultare le proprie responsabilità o a diffondere notizie non veritiere sulle causali o sugli autori: ne è dimostrazione proprio il travagliato iter giudiziario relativo all’omicidio di Stracuzzi Antonino.

La considerazione appena fatta introduce la valutazione della posizione di SPARACIO Luigi, che le risultanze dibattimentali autorizzano a ritenere responsabile in qualità di mandante dell’omicidio di Stracuzzi Antonino. L’imputato, riferendosi al contrasto che era sorto con il gruppo “Galli” in merito alla spartizione dei proventi del gioco d’azzardo e ai vani tentativi dello Stracuzzi di avere dei contatti con lui per un chiarimento, ha affermato che dopo l’arresto di MARCHESE si rivolse al FERRARA esternandogli le proprie intenzioni nei confronti di Stracuzzi, la cui natura non è difficile intuire, e concordando con il FERRARA che, invece che ad elementi del gruppo “Sparacio”, l’esecuzione sarebbe stata affidata a Mulé Giuseppe che con FERRARA aveva un rapporto preferenziale (“… all’epoca poi MARCHESE è stato arrestato, perciò ne parlai con FERRARA e gli dissi che questa situazione in un modo o in un altro si doveva aggiustare, casomai se prendevo provvedimenti io con il mio gruppo perché già capivo che c’era qualcosa in aria contro di me, e il FERRARA mi disse ‘no, ora questo omicidio glielo facciamo fare a Mulé’,  e io gli ho detto ‘va bene, glielo facciamo fare a Mulé’. E Mulé in quel periodo si trovava a Roma, perciò FERRARA lo chiamava spesso sul cellulare per farlo scendere a Messina perché il Mulé diciamo di me non si fidava, del mio gruppo non si fidava, si fidava solo di FERRARA […] e il FERRARA l’ha convinto a Mulé a scendere a Messina.”). In proposito FERRARA ha sostenuto che la sua adesione al piano omicida di SPARACIO fu solo apparente, e che in realtà fu soltanto “fatto capire” allo SPARACIO che l’omicidio era avvenuto in esecuzione di quella richiesta, ma non era così, perché Mulé aveva agito solo nel momento in cui la morte di Stracuzzi era diventata un obiettivo rispondente agli effettivi interessi di FERRARA e Mulé.

Che l’atteggiamento di FERRARA fosse quello descritto lo si desume anche dalle dichiarazioni del coimputato TURRISI Antonino, già affiliato al gruppo “Ferrara” e quindi in possesso di informazioni presumibilmente affidabili sugli orientamenti del vertice del sodalizio, il quale ha attribuito a FERRARA tanto un comportamento ambiguo (che lo portava ad assecondare apparentemente lo SPARACIO, quando questi gli chiedeva appoggio nello scontro che stava per aprirsi contro il gruppo “Galli”, ma al contempo a prendere parte ai preparativi di iniziative volte alla eliminazione dello stesso SPARACIO), quanto l’imbarazzo determinato dalla sua resistenza a lasciarsi coinvolgere nel nuovo durissimo scontro che verosimilmente l’esecuzione del progetto di SPARACIO avrebbe innescato.

D’altra parte molteplici sono le indicazioni di un interesse dello SPARACIO ad eliminare lo Stracuzzi, secondo una tecnica di anticipazione delle mosse dell’avversario più volte sperimentata anche nell’esame delle numerose vicende portate all’attenzione della Corte. SPARACIO ha lasciato intendere molto chiaramente di avere avuto il “presentimento” che, svanita la possibilità di contattarlo per chiedergli personalmente conto del criterio adottato nella spartizione dei proventi del gioco d’azzardo, gli uomini del gruppo “Galli”, ed in particolare lo Stracuzzi che su questo fronte sembrava uno dei più attivi, stessero programmando qualcosa di ostile nei suoi confronti, anche in considerazione della natura non propriamente amichevole dei rapporti tra le due consorterie. E che lo SPARACIO fosse nel giusto lo attesta non solo quanto è emerso in questo dibattimento, che cioè al villaggio CEP, come hanno riferito LONGO Luigi e TURRISI Antonino era stato predisposto un agguato ai cui preparativi aveva preso parte anche Stracuzzi Antonino, ma anche quanto è stato accertato nell’ambito del processo “Giostra”, ormai definito con sentenza irrevocabile, che cioè, come si legge in una parte della motivazione della sentenza di primo grado dedicata all’analisi delle cause che scatenarono il conflitto tra il gruppo “Galli” e quello “Sparacio”, furono molteplici le iniziative dirette alla uccisione di SPARACIO a cui Stracuzzi prese parte (v. pp. 41 ss. della sentenza n. 5/95 del 30 ottobre 1995, copia della quale è anche contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 41). Parallelamente devono essere considerate degne di fede, perché appaiono pienamente coerenti con lo scenario delineato, le attestazioni della “pressione” esercitata da SPARACIO su FERRARA perché convincesse il Mulé ad eseguire quanto concordato in precedenza e quanto invece il FERRARA intendeva probabilmente rimandare, forse nell’attesa di capire quale fosse la strada migliore, in vista dei nuovi assetti di potere che avrebbero potuto scaturire dalla scelta fatta: è significativo che, a prescindere dalle molteplici fonti che attestano il ruolo di SPARACIO Luigi quale mandante dell’omicidio con grado variabile di attendibilità (ARNONE Marcello, LEO Roberto, LA TORRE Guido), tali indicazioni specifiche, in ordine alle “pressioni” di SPARACIO affinché Mulé commettesse l’omicidio, provengano da LONGO Luigi e TURRISI Antonino, già affiliati al gruppo “Ferrara” e quindi in grado di riferire da un punto di osservazione privilegiato su quanto andava maturando dietro le quinte di una vicenda che vedeva pienamente coinvolto in veste di protagonista l’uomo di vertice del sodalizio.

 Alla luce delle considerazioni che si sono illustrate giova poco fare leva sul dato empirico, affidato alle sole dichiarazioni del FERRARA, secondo cui la determinazione omicida sarebbe stata assunta autonomamente dallo stesso FERRARA Sebastiano e da Mulé Giuseppe, eventualmente in concorso con gli accompagnatori catanesi del secondo, a prescindere sostanzialmente dalla deliberazione iniziale adottata al villaggio CEP con il concorso determinante di SPARACIO Luigi che intendeva “a tutti i costi” fare uccidere lo Stracuzzi. Potrebbe anche essere il frutto di un mero equivoco la risposta “fuori tema” data da FERRARA al difensore del coimputato che lo interpellava in merito alla effettiva paternità della deliberazione dell’omicidio Stracuzzi (“Nella delibera non c’entrava Stracuzzi, c’entrava il gruppo RIZZO Rosario - MANCUSO Giorgio”), ma la sensazione è che il collaboratore non abbia inteso minimizzare ulteriormente il ruolo del coimputato nella consapevolezza che quella deliberazione, sebbene momentaneamente (ma non apertamente) accantonata, continuasse ad avere una sua valenza. In altri termini, nel momento in cui, valutate le proprie ragioni di convenienza e reperito l’elemento estraneo al contesto locale a cui affidare l’esecuzione del mandato, Mulé Giuseppe da una parte e FERRARA Sebastiano dall’altra si determinarono a passare   all’azione, essi erano ben consapevoli del fatto che quella deliberazione e conseguentemente l’istigazione di SPARACIO Luigi assisteva la condotta omicida, nel senso che lo SPARACIO non aveva soltanto prestato il proprio “assenso” all’uccisione di Stracuzzi Antonino, secondo il consueto schema degli omicidi di matrice mafiosa, ma ne era il più interessato fautore. Al di là di ciò che era interesse o intenzione di Mulé o di FERRARA far credere negli ambienti criminali, è certo che l’uno e l’altro agirono anche perché sapevano che SPARACIO non avrebbe respinto la paternità del mandato omicida a lui riconducibile e tale imprimatur, che essi contribuirono probabilmente ad accreditare e divulgare subito dopo il delitto, li avrebbe posti al riparo, almeno inizialmente, dalle ripercussioni che l’omicidio era destinato ad avere, scatenando un conflitto che era già latente e che SPARACIO era verosimilmente già determinato a sostenere quando aveva proposto a FERRARA di fare eseguire il delitto ai suoi uomini. Deve pertanto riconoscersi alla iniziale decisione di SPARACIO concreta efficacia causale nella concatenazione degli eventi che sfociarono nella uccisione di Stracuzzi Antonino, e conseguentemente deve essere affermata la sua responsabilità per il delitto di omicidio e per il connesso reato in materia di armi, anche se il fatto che l’incidenza della condotta istigatrice sulla consumazione dell’omicidio fu in concreto più limitata di quanto lo stesso SPARACIO non ipotizzasse inizialmente giustifica una valutazione più benevola della posizione dell’imputato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91. La condanna di SPARACIO Luigi non può invece essere estesa al delitto di furto aggravato dell’autovettura utilizzata da Mulé e dal complice per portarsi nella piazza S. Matteo e per commettere l’omicidio. Il furto dell’autovettura, ordinato da FERRARA Sebastiano per aderire ad una espressa richiesta del Mulé, rientra tra le modalità operative scelte nel momento in cui il piano omicida era già passato nella sua fase esecutiva, ma in quanto tale essa è estranea alla deliberazione ed istigazione iniziale, sicché di essa non può ritenersi responsabile lo SPARACIO il cui coinvolgimento si colloca ed esaurisce esclusivamente in quella prima fase.

Anche TURRISI Antonino va condannato per l’omicidio di Stracuzzi Antonino e per il connesso reato in materia di armi, e l’affermazione di responsabilità, per quanto lo riguarda, così come per FERRARA Sebastiano, deve essere estesa al delitto di furto pluriaggravato dell’autovettura usata per la consumazione dell’omicidio. L’imputato ha invero ammesso espressamente di avere solamente commesso il furto dell’autovettura ordinatogli da FERRARA Sebastiano, negando in un primo momento, come si è rilevato nella parte espositiva, di sapere a quale scopo l’autovettura servisse al Mulé, e lasciando intendere di averlo compreso solo il giorno successivo leggendo sui giornali la notizia della morte dello Stracuzzi; poi l’imputato più plausibilmente ha ammesso di sapere che il veicolo serviva per commettere un agguato, anche se ignorava l’identità dell’esponente del gruppo “Galli” che avrebbe dovuto essere ucciso, ed in tal modo il TURRISI ha fornito una chiave di lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, quando aveva fatto analoga affermazione in un contesto che poteva lasciare qualche dubbio sulla sua riferibilità al furto dell’autovettura. Questa ammissione sarebbe invero sufficiente a delineare la responsabilità del TURRISI anche per l’omicidio, ma deve essere evidenziato che anche ove l’imputato avesse mantenuto l’atteggiamento iniziale, un esame critico delle sue dichiarazioni alla luce delle altre risultanze dibattimentali avrebbe in ogni caso condotto ad analogo risultato. Sarebbe infatti logicamente insostenibile, da parte del TURRISI, ostinarsi a negare di avere compreso a che cosa servisse l’autovettura che il FERRARA gli ordinò di andare immediatamente a rubare in presenza del Mulé e dei suoi amici catanesi, ammettendo al contempo di conoscere le manovre del FERRARA, l’evolversi dei rapporti con SPARACIO e Stracuzzi, l’appartenenza di quest’ultimo al gruppo “Galli”. Ed ancora più problematico sarebbe stato persistere nell’atteggiamento iniziale ammettendo al contempo di avere parcheggiato l’autovettura secondo le indicazioni sotto l’abitazione della madre di Mulé, del quale al TURRISI non poteva sfuggire lo spessore e la collocazione criminale, e la cui presenza in città aveva destato nel collaboratore grande meraviglia in quanto lo sapeva a Roma. Ed analoga considerazione può essere ripetuta con riferimento all’uso di un linguaggio convenzionale nel corso della conversazione con la quale il Mulé veniva avvertito della presenza e del tipo del veicolo (“il motocarro”), da parte di un TURRISI rammaricato per le più modeste prestazioni dell’autovettura alimentata a diesel, tanto se un tale linguaggio sia scaturito da un’iniziativa del TURRISI, quanto se esso fosse stato concordato in precedenza con Mulé alla presenza del FERRARA.

Giova invece evidenziare che la versione del TURRISI diverge da quella di FERRARA Sebastiano in merito ad alcuni particolari, la cui pregnanza, sotto il profilo della dimostrazione del grado di consapevolezza dell’imputato, appare fin troppo evidente. FERRARA ha infatti affermato che fu il TURRISI a collocare all’interno dell’autovettura rubata la pistola calibro 357 chiesta da Mulé, e ad avvertirlo dell’avvenuta consumazione dell’omicidio della quale era stato a sua volta reso edotto dal Mulé dopo il delitto: anche secondo LONGO Luigi l’arma sarebbe stata consegnata da TURRISI, ma quest’ultimo ha implicitamente negato la circostanza, affermando di avere saputo in un secondo momento che era stato forse SANTORO Angelo a consegnare la pistola, ed ha poi limitato i contatti con il Mulé alla sola conversazione relativa alla esecuzione del furto e al parcheggio dell’autovettura.

Alla luce delle considerazioni illustrate in precedenza è certo che l’eventuale reticenza di TURRISI su tali circostanze ha rilievo modesto, perché non appare idonea ad accreditare l’idea della sua estraneità all’omicidio, ma essa si riflette sulla posizione del coimputato MANGANARO Salvatore, la cui responsabilità non può essere affermata per l’omicidio e per il reato di armi ad esso strettamente connesso, ma va circoscritta al furto dell’autovettura  contestato al capo 40 sotto la lettera c. Che il TURRISI abbia rubato la Fiat UNO di Mondello Placido nei pressi del viale Europa in compagnia di MANGANARO Salvatore lo attestano ampiamente le risultanze dibattimentali, avendolo affermato LONGO Luigi (quest’ultimo dopo la contestazione delle dichiarazioni rese il 6.7.1994) ed i coimputati TURRISI Antonino e FERRARA Sebastiano: a quest’ultimo è stato fatto rilevare che nel corso delle indagini preliminari (verbale del 15.10.1994 presso la  casa circondariale di Catania Bicocca) non aveva accusato il MANGANARO di avere coadiuvato il TURRISI in occasione del furto (fermo restando che FERRARA anche in dibattimento ha affermato che l’incarico lo diede al solo TURRISI, e fu un’iniziativa di quest’ultimo il coinvolgimento di MANGANARO), e l’imputato si è limitato a ricordare, ma senza essere più preciso, che del ruolo di MANGANARO aveva parlato successivamente rendendo delle dichiarazioni alla Criminalpol di Catania, di cui tuttavia nessuna delle parti ha evidenziato l’esistenza nel fascicolo del Pubblico Ministero dove avrebbero dovuto trovarsi i relativi verbali. Giova ricordare che MANGANARO Salvatore, per esplicita ammissione di FERRARA Sebastiano, figura tra gli elementi del gruppo che avrebbero dovuto beneficiare del suo tentativo di occultamento delle responsabilità a cui si è più volte fatto riferimento nel corso di questa motivazione, ed in particolare, con specifico riguardo alla posizione dell’imputato, in occasione dell’esame delle risultanze relative ai reati di cui ai capi 30 e 33 della rubrica. Non è pertanto escluso che il silenzio iniziale del FERRARA e la posizione assunta dal TURRISI in merito al ruolo del coimputato discendano da quella indicazione originaria, anche se è doveroso ricordare che il TURRISI non ha avuto remore ad accusare il MANGANARO del coinvolgimento nel tentato omicidio di RIZZO Rosario, PULLIA Carmelo e PARATORE Giuseppe di cui al capo 30, delitto obiettivamente meno grave di quello in esame, ma pur sempre compreso nella sfera dei reati di sangue dal coinvolgimento nei quali il MANGANARO e gli altri personaggi indicati da FERRARA avrebbero dovuto essere preservati. E tuttavia, in mancanza di un’accusa precisa circa la consapevolezza del MANGANARO in ordine all’uso che avrebbe dovuto farsi dell’autovettura ed in assenza di elementi ulteriori da cui desumere che il MANGANARO fosse a conoscenza delle manovre di FERRARA e del Mulé e dei contrasti che precedettero l’omicidio di Stracuzzi Antonino, non è possibile pervenire ad una affermazione di responsabilità anche per i reati diversi dal furto dell’autovettura sottratta a Mondello Placido.

Ricorrono relativamente a quest’ultimo reato tutte le aggravanti contestate (nesso teleologico, numero delle persone, esposizione della cosa alla pubblica fede, violenza sulla cosa), poiché il furto fu consumato da TURRISI e MANGANARO su istigazione di FERRARA Sebastiano, a cui ne avevano fatto richiesta per commettere l’omicidio Mulé ed i personaggi di origine catanese che lo accompagnavano, e l’autovettura, che era stata lasciata dal proprietario regolarmente chiusa a chiave, fu trovata con l’impianto di accensione manomesso.

Sussistono, con riferimento al più grave delitto di omicidio, le aggravanti della premeditazione e quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

Per quanto riguarda l’intensità del dolo è evidente che l’eliminazione di un elemento della statura criminale di Stracuzzi Antonino non costituisce l’estrinsecazione di un improvviso impulso omicida, ma rappresenta la risultante di una lenta e progressiva maturazione del programma omicida, all’origine del quale, secondo la ricostruzione operata dalla Corte, si pone la decisione di SPARACIO Luigi, a cui aderisce successivamente FERRARA Sebastiano, dapprima solo in apparenza e poi anche nei fatti, subentrato un interesse proprio alla consumazione del delitto condiviso da Mulé Giuseppe. Richiedendosi in materia, secondo i principi generali più volte richiamati, un periodo apprezzabile in cui il proposito criminoso rimanga fermo, le modalità dei fatti denotano il decorso di un lasso di tempo sufficiente ad integrare la componente cronologica della circostanza aggravante. Il delitto fu preceduto certamente da contatti tra FERRARA e Mulé, e quest’ultimo, momentaneamente a Roma, preordinò il suo rientro a Messina per consumare l’omicidio e quindi il suo ritorno nella capitale in maniera tale da rendere verosimile la propria assoluta estraneità ai fatti.

Gli elementi acquisiti consentono di ritenere che il delitto fu commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale. La matrice dell’omicidio è da rinvenire nell’ambito dei contrasti che opponevano i gruppi operanti sullo scenario del crimine organizzato locale. Quando, come nel caso di specie, l’omicidio diventa strumento di soluzione di tali contrasti, in quanto finalizzato ad anticipare le mosse dell’avversario e a neutralizzare chi possa costituire una minaccia per la propria incolumità, ovvero a realizzare mire di tipo egemonico attraverso l’eliminazione o l’indebolimento del gruppo o dei gruppi rivali, esso è manifestazione tipica dell’intimidazione mafiosa, poiché è il mezzo per garantire le condizioni necessarie per mantenere ed ampliare la gestione delle attività lucrative del sodalizio, che in definitiva di ogni scelta strategica costituisce la ragione ultima e determinante. La reazione violentissima e praticamente immediata seguita all’omicidio costituisce, sia pure a posteriori, la dimostrazione lampante della matrice del delitto e degli interessi ed equilibri sui quali la morte di Stracuzzi Antonino aveva inciso (v. sul punto le ampie e condivisibili considerazioni dedicate al tema della causale degli omicidi di Villari Antonino e Mento Maurizio nella citata sentenza n. 5/95 di questa Corte, soprattutto alle pp. 57 ss.).

Compete a FERRARA Sebastiano e a SPARACIO Luigi l’attenuante di cui all’rt. 8 del d. l. n. 152/91 il cui riconoscimento neutralizza in concreto l’aggravante corrispondente prevista dall’art. 7 del d. l. n. 152/91. L’ammissione di responsabilità per l’uno e per l’altro imputato si innesta in un contesto di dissociazione dal passato che i dati in possesso della Corte e le risultanze dibattimentali, pur con tutti i limiti che si sono via via posti in evidenza, autorizzano a ritenere definitivo ed irreversibile. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni dei due imputati, nell’ambito di una vicenda caratterizzata da una molteplicità di contributi de relato, non sempre dai contenuti affidabili e persuasivi, appaiono decisive ai fini della ricostruzione dei fatti e del chiarimento delle responsabilità individuali, pur con i limiti obiettivi, proprio sotto il profilo da ultimo indicato, derivanti dal fatto che nessuno dei collaboratori ha preso parte all’esecuzione vera e propria dell’omicidio.

Così come a SPARACIO Luigi, per le ragioni già espresse in merito alla limitata rilevanza causale esplicata in concreto dalla sua condotta istigatrice, anche a TURRISI Antonino devono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti comuni contestate. Se la limitata rilevanza del contributo sotto il profilo probatorio e le oscillazioni manifestate nel delineare la propria responsabilità, unitamente al sospetto di un atteggiamento reticente diretto a dissimulare la natura della partecipazione del MANGANARO, impediscono la concessione al TURRISI dell’attenuante speciale di cui all’art. 8, le circostanze attenuanti generiche, secondo il criterio di carattere generale più volte applicato dalla Corte, si giustificano in relazione al modo in cui l’imputato ha concorso nell’omicidio, non già partecipando direttamente all’azione omicida, ma fornendo agli esecutori il proprio supporto nei termini più volte illustrati.

Va infine presa in esame la problematica posizione dell’imputato TOSCANO Maurizio, il cui momentaneo accantonamento, dettato da ragioni di mera comodità espositiva, è stato determinato dalla esigenza di sviluppare una serie di autonome considerazioni alla motivazione dell’esito assolutorio che è già stato anticipato.

Senza dovere ripercorrere le risultanze dibattimentali che sono state in precedenza sintetizzate nella loro interezza, giova solamente ricordare che la provenienza da Catania o dalla provincia di Catania (nella prospettazione accusatoria le due ipotesi si equivalgono) di almeno uno degli esecutori materiali dell’omicidio di Stracuzzi Antonino è una circostanza che emerge con una certa insistenza nelle affermazioni dei collaboratori di giustizia. Due catanesi sarebbero stati gli autori dell’omicidio secondo LONGO Luigi, che in dibattimento ha attribuito la paternità del delitto a Mulé e ad un catanese, ed anche secondo LA TORRE Guido l’omicidio sarebbe stato commesso da Mulé e da un catanese. Che i due catanesi che accompagnavano Mulé potessero essere coinvolti nell’omicidio lo ha fatto intendere anche TURRISI Antonino, mentre SPARACIO ha riferito di avere appreso da Mulé che a commettere l’omicidio fu un catanese del gruppo di Favara Corrado, di cui Mulé gli avrebbe fatto il nome, senza che poi lo SPARACIO lo ricordasse al momento della verbalizzazione o successivamente (oppure, come aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari, di cui Mulé non gli avrebbe mai fatto il nome). Infine FERRARA Sebastiano ha in dibattimento affermato che Mulé e i suoi due accompagnatori catanesi andarono via dal villaggio CEP intenzionati a consumare l’omicidio (ed è ragionevole intendere che il collaboratore intendesse riferirsi all’intero terzetto), ed ha dichiarato che uno dei due catanesi va identificato con l’odierno imputato TOSCANO Maurizio. Attraverso il controesame sono state ripercorse le “tappe” di tale identificazione, culminate con un riconoscimento all’interno dell’aula bunker durante l’udienza preliminare, poiché è stato contestato al FERRARA che in un primo momento, in occasione di un verbale del 15 ottobre 1994, il collaboratore aveva negato di ricordare di conoscere i nomi dei due catanesi, pur ammettendo di essere in grado di riconoscerne uno (“il Mulé arrivò con due catanesi che io non conoscevo e di cui non ricordo i nomi anche se sarei in grado di riconoscerne uno”), e successivamente, il 23 novembre dello stesso anno, aveva indicato il nome di battesimo (“Maurizio”) e fornito una descrizione fisica di quello dei due la cui fisionomia gli era rimasta impressa, fino a riconoscere TOSCANO Maurizio in una fotografia segnaletica appena cinque giorni dopo, il 28 novembre 1994. Alla luce di questi elementi e degli altri acquisiti nel corso dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 422 c. p. p. è stato disposto il rinvio a giudizio di TOSCANO Maurizio, ed il Pubblico Ministero ha prodotto una cospicua documentazione con l’obiettivo di dimostrare la contiguità dell’imputato con una consorteria criminale operante nel catanese alla quale più volte hanno fatto riferimento le fonti di prova.

Giova incidentalmente rilevare che, attraverso l’esame della copia dei verbali dell’udienza preliminare, acquisiti allo scopo di accertare quali imputati avessero avanzato tempestivamente richiesta di giudizio abbreviato, la Corte ha verificato il singolare iter seguito durante l’udienza preliminare per il capo di imputazione in esame. Risulta infatti che nel corso dell’udienza preliminare del 19 giugno 1996 il GIP dispose, fissando l’udienza del 3.2.1997, il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti a questa Corte, ad eccezione di FERRARA Sebastiano, per il quale il rinvio a giudizio fu disposto il 1° giugno 1996 dopo la revoca della sua richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato, nonché degli altri imputati dell’omicidio di Stracuzzi Antonino e dei reati connessi, per i quali, limitatamente al capo di imputazione in esame, il rinvio a giudizio fu disposto all’udienza del 26 giugno 1996. Relativamente all’omicidio di Stracuzzi Antonino all’udienza del 19 giugno 1996 fu adottato dal GIP, contestualmente al provvedimento di rinvio a giudizio di quasi tutti gli imputati, un provvedimento di “separazione” diretto a consentire l’espletamento di attività integrativa ai fini della decisione ex art. 422 c. p. p., con la citazione di FERRARA Sebastiano, TURRISI Antonino, PIETROPAOLO Pasquale, TODARO Demetrio, Barresi Domenico e dell’ispettore Zanghì, in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, i quali furono sentiti all’udienza del 26 giugno 1996, in esito alla quale il GIP pronunciò il rinvio a giudizio anche per quanto concerne l’episodio in esame. A prescindere dalla problematica conciliabilità di tale modus procedendi con il disposto dell’art. 424 c. p. p. che impone l’immediata lettura e l’immediato deposito in cancelleria del provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, va comunque rilevata la unitarietà formale e sostanziale del decreto che dispone il giudizio e della vocatio in judicium che esso contiene, sicché deve escludersi che quanto osservato abbia determinato conseguenze di rilievo sul piano della validità dell’iter processuale e vanno al contempo ribadite, sebbene espresse in una fase in cui la Corte non disponeva degli elementi di valutazione acquisiti successivamente, le considerazioni fatte nell’ordinanza emessa all’udienza del 26 marzo 1997, nella quale, per sanare l’anomalia, era stato suggerito di adottare un provvedimento di “riunione”, che, stante la unitarietà formale e sostanziale del processo, avrebbe aggiunto un’ulteriore anomalia a quella già evidenziata.

Chiusa la parentesi, e riprendendo il percorso motivazionale interrotto, va rilevato che nel corso dell’udienza preliminare del 26 giugno 1996 il FERRARA, dopo essere stato ampiamente interrogato, fu chiamato a riconoscere l’imputato TOSCANO Maurizio all’interno dell’aula bunker annessa al carcere di Gazzi, non già nel corso di un incidente probatorio (come talora qualche difensore ipotizzato), ma nell’ambito dell’attività di acquisizione istruttoria propria dell’udienza preliminare. Il risultato positivo dell’individuazione, unitamente agli elementi già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, è stato determinante ai fini del rinvio a giudizio del TOSCANO e del contestuale rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare da parte del GIP.

Nel corso di questo dibattimento è stata poi acquisita documentazione su richiesta del Pubblico Ministero, diretta a dimostrare innanzitutto che Favara Corrado, al cui gruppo il TOSCANO sarebbe vicino, nel periodo in esame risiedeva nella capitale, ove era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (v. nota della Questura di Catania, ufficio misure di prevenzione, del 15 luglio 1992, nonché nota di trasmissione della notifica dell’ordinanza di revoca della misura, in data 3 luglio 1993, contenute nella carpetta degli atti relativi al capo 40): e ciò a conferma delle numerose indicazioni da cui emerge che gli appoggi di cui il Mulé godeva durante il suo soggiorno a Roma derivavano proprio dall’amicizia con il Favara, colà stabilitosi.

Altri documenti riguardano direttamente il TOSCANO, e la produzione è in questo caso diretta ad evidenziare l’appartenenza dell’imputato all’organizzazione di stampo mafioso promossa da Salvatore Cappello e Salvatore Pillera. Tra gli altri si segnala la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, avanzata dal Questore di Catania il 17 febbraio 1998, nonché la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 3 marzo 1997, depositata il 17 aprile 1997, con la quale il TOSCANO è stato ritenuto responsabile, tra l’altro, del delitto di cui all’art. 416-bis c. p., consumato a Catania fino all’ottobre 1993. La difesa ha evidenziato, producendo copia delle relative decisioni, che la Corte di Cassazione ha annullato la condanna del TOSCANO (sentenza della VI sezione penale del 9.12.1997), e la Corte di Assise di Appello di Catania, in sede di rinvio, ha più recentemente assolto il TOSCANO dal reato associativo (sentenza n. 3 del 28.1.1999). Sulle risultanze investigative relative alla personalità del TOSCANO, da cui è scaturita la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione, è stato poi sentito il dirigente della polizia anticrimine della Questura di Catania, che ha confermato il contenuto della documentazione acquisita e gli elementi da essa desumibili in merito alla collocazione criminale del TOSCANO (v. deposizione del teste Patané Salvatore, sentito ai sensi dell’art. 507 c. p. p. in data 8.5.1999).

A tale attività di acquisizione, documentale e non, era doveroso fare riferimento, anche se non è connessa al suo esame la valutazione di insufficienza del materiale di prova che giustifica l’assoluzione di TOSCANO Maurizio. Invero, come ha esattamente rilevato il Pubblico Ministero, la circostanza che l’accusa di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso non abbia superato il vaglio dibattimentale, peraltro non ancora definitivamente, non vale a smentire le indicazioni provenienti dalle fonti di prova assunte in questo dibattimento, che attestano solamente una “contiguità” dell’imputato e ricevono una indiretta conferma dal fatto che l’imputato sia comunque stato sottoposto a procedimento penale perché sospettato di appartenere ad un determinato contesto criminale, anche se l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi di prova, e specificamente delle chiamate in correità su cui si fondava l’originaria condanna, ha imposto un verdetto di proscioglimento dall’accusa.

D’altra parte che l’esecuzione dell’omicidio venisse affidata ad una persona estranea al contesto malavitoso cittadino è circostanza plausibile alla luce della ricostruzione fornita, posto che il timore di ripercussioni indusse gli organizzatori del delitto a cercare di fare ricadere esclusivamente su SPARACIO Luigi e sugli elementi del suo gruppo la responsabilità del fatto di sangue.

E tuttavia, ritornando alla descrizione dell’iter fattuale, deve essere evidenziato che nella ricostruzione accolta dalla Corte, in aderenza alle dichiarazioni dei collaboratori sentiti, ma anche alle indicazioni di coloro che si trovavano nei pressi dell’autovettura dello Stracuzzi nel momento in cui si verificò l’aggressione, a sparare fu un solo sicario, anche se impugnava sicuramente due pistole di calibro diverso il cui uso è attestato inequivocabilmente dai risultati delle indagini di tipo tecnico eseguite. Che il killer impugnasse due pistole lo ha dichiarato SPARACIO, a cui lo avrebbe riferito il Mulé descrivendo le modalità esecutive del delitto; che si trattasse di una sola persona lo hanno poi riferito, e non vi è motivo alcuno per dubitare della sincerità dell’affermazione, tanto Fobert Luciano che Minniti Giuseppe, che erano distanti non più di qualche metro dallo Stracuzzi quando sopraggiunse il killer. Alla luce di tali convergenti indicazioni assume modesto rilievo la sensazione che ebbe FERRARA Sebastiano che tanto il Mulé che i due catanesi si fossero allontanati dal villaggio CEP con l’intenzione di consumare insieme l’omicidio, anche perché il collaboratore si è preoccupato di precisare che non è in grado di riferire sull’identità di chi avrebbe effettivamente partecipato all’omicidio oltre a Mulé che gli confidò personalmente di essere stato uno degli esecutori.

La circostanza, pacifica, che il Mulé era accompagnato da due persone di origine catanese nel momento in cui si recò da FERRARA chiedendogli appoggio per consumare l’omicidio, e quella, che può dirsi altrettanto pacifica, che l’aggressore armato dello Stracuzzi era uno soltanto, accompagnato sul posto dallo stesso Mulé a bordo dell’autovettura Fiat UNO di colore bianco sottratta a Mondello Placido, finisce per introdurre nella prospettazione accusatoria un profilo di ineliminabile incertezza che priva di decisività l’individuazione di TOSCANO Maurizio operata da FERRARA Sebastiano. Ed infatti, posto che FERRARA Sebastiano ha affermato di potere risalire, così come in effetti è poi avvenuto, all’identità di uno soltanto degli accompagnatori del Mulé, negando sempre di essere in grado di fornire elementi utili per l’identificazione del secondo, anche ammettendo che l’imputato TOSCANO Maurizio fosse effettivamente una delle due persone che avevano accompagnato il Mulé al villaggio CEP, non si intende la ragione per cui il TOSCANO, e non l’altro catanese, avrebbe dovuto accompagnare il Mulé al momento della consumazione dell’omicidio. I pretesi elementi individualizzanti, e cioè l’origine catanese e l’appartenenza al gruppo di Favara Corrado, appaiono riferibili ad entrambi, e nella ricostruzione accolta dalla Corte non sono rinvenibili elementi da cui desumere che la partecipazione del catanese non coinvolto nella consumazione dell’omicidio si sia estrinsecata in termini penalmente rilevanti in altra fase dell’iter di esecuzione o deliberazione del delitto. La Corte non è in grado ovviamente di valutare l’esistenza e la rilevanza di ulteriori elementi di prova, non portati alla sua cognizione e non rilevati ex officio prima dell’ingresso in camera di consiglio, da cui potrebbe desumersi lo specifico collegamento tra l’omicidio e l’imputato (tale forse potrebbe essere l’indicazione di PIETROPAOLO Pasquale, sentito dal GIP ex art. 422 c. p. p., ove il collaboratore avesse appreso e fosse in grado di riferire l’identità del complice di Mulé Giuseppe, come sembrerebbe alla luce del provvedimento del 3.7.1996 con cui il GIP rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare del TOSCANO e dei coimputati detenuti). È tuttavia certo che un vaglio sereno e criticamente approfondito degli elementi acquisiti in dibattimento questo collegamento non consente, e si impone pertanto, ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c. p. p., l’assoluzione di TOSCANO Maurizio dall’omicidio di Stracuzzi Antonino e dai reati connessi.

Per la concreta commisurazione della pena con riferimento agli imputati condannati si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.