Intorno alle ore 19 del 5 dicembre 1992, mentre si
trovava all’interno di un locale da barbiere ubicato nella via Aurica al rione
Ritiro, il trentatreenne Giuseppe Mastroieni veniva raggiunto in varie parti del
corpo da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto con il volto
coperto da un passamontagna. Trasportato immediatamente al pronto soccorso
dell’ospedale “Regina Margherita” a bordo della sua stessa autovettura Renault
5 da tale Previti Daniele (che si trovava nella vicina piazzetta del rione e
la cui attenzione era stata richiamata da una giovane che era accorsa segnalando
la consumazione dell’omicidio), il Mastroieni veniva ricoverato nel reparto di
chirurgia d’urgenza con prognosi riservata a causa dello shock emorragico prodotto dalle molteplici ferite “al
viso, al collo, al torace, all’addome, al bacino ed agli arti superiori”
(v. il relativo referto del pronto soccorso delle ore 19,05 del 5.12.1992,
contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 42), ma le gravi lesioni
riportate ne determinavano nel volgere di poche ore la morte che sopraggiungeva
alle ore 6,40 del giorno successivo.
L’esame autoptico, affidato al prof. Crinò (che
è stato sentito in dibattimento il 28 febbraio 1998), consentì di accertare
che la morte era stata causata da arresto cardiaco determinato dalle gravi
lesioni polmonari e vertebro – midollari cervicali e dorsali prodotte da
ferite d’arma da fuoco al collo, al viso ed al torace. Durante l’indagine
necroscopica furono rinvenuti tre proiettili, verosimilmente appartenuti a
cartuccia d’arma da fuoco a canna corta calibro 7,65, mentre si accertò che
la vittima fu attinta da nove colpi, esplosi da distanza che non fu possibile al
consulente del Pubblico Ministero determinare esattamente, in quanto la mancanza
degli indumenti non consentì l’effettuazione delle indagini dirette a cercare
le tracce caratteristiche dello sparo da distanza ravvicinata: tuttavia la
concentrazione della maggior parte dei colpi in un’area circoscritta della
superficie corporea indusse a ritenere che fosse comunque da escludere la lunga
distanza (v. la relazione di consulenza medico – legale depositata nella
segreteria del Pubblico Ministero il 5.2.1993 ed allegata alla carpetta degli
atti relativi al capo 42).
All’interno del piccolo salone, denominato
“Parrucchiere per uomo Paolo” ed ubicato nella parte alta del viale Giostra,
gli operanti, il cui intervento fu provocato da una segnalazione anonima alla
sala operativa della Questura, rinvennero i segni inequivocabili dell’avvenuta
sparatoria e procedettero al sequestro di sei bossoli calibro 7,65, nonché di
quattro ogive dello stesso calibro e di alcuni frammenti di un orologio in
plastica appartenuto alla vittima (v. il relativo verbale di sequestro, nonché
il verbale di sopralluogo e l’allegato fascicolo di rilievi fotografici,
contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 42, nonché la deposizione
dell’agente Catalfamo Salvatore, sentito il 28.2.1998, che eseguì i rilievi,
ed inoltre del commissario Petralito Giuseppe, sentito il 28.2.1998,
dell’ispettore Alessandro Luigi, escusso il 6.3.1998, e degli agenti
Notarnicola Giuseppe e Alessi Giovanni, escussi rispettivamente il 13.3 ed il
24.4.1998).
Dall’audizione delle persone presenti emerse che
il Mastroieni, inteso Mela lodda, era
da poco entrato nel salone ed aveva chiesto al titolare, Sanciolo Paolo, una
penna e delle schedine per la partecipazione al Totocalcio,
prendendo quindi posto sul piccolo divano addossato alla parete alle spalle
delle poltrone destinate ai clienti. Mastroieni aveva appena avuto il tempo di
iniziare la compilazione delle schedine quando aveva fatto ingresso nel locale
un uomo alto circa un metro e settantacinque centimetri, con il volto travisato
da un sottocasco, che indossava un giubbotto in panno di colore scuro ed un paio
di pantaloni di jeans, il quale,
avvicinatosi al divano, aveva sparato numerosi colpi con una pistola
semiautomatica. In quel momento si trovavano all’interno del salone tale
Sergio Bruno, al quale il titolare dell’esercizio stava lavando i capelli, ed
inoltre Muffari Placido, Imbesi Piero e Raffaele Giuseppe (v. la deposizione dei
testi Sanciolo Paolo e Sergio Bruno, escussi il 28.2.1998).
Il delitto, in considerazione della ritenuta
contiguità della vittima (che aveva dei precedenti penali di poco conto) con
alcuni personaggi del gruppo “Galli”, fu inquadrato dagli inquirenti nel
contesto dello scontro tra il gruppo “Sparacio” e quello “Galli” che era
esploso meno di due mesi prima con gli omicidi di Stracuzzi, Villari e Mento (v.
deposizione del dott. Gugliotta della Squadra Mobile di Messina, escusso il
28.2.1998): ma l’ipotesi, senza il contributo dei collaboratori di giustizia,
sarebbe stata destinata a rimanere priva di concreti sbocchi giudiziari.
Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento
MARCHESE Mario, SALVO Giovanni, TODARO Demetrio, LEO Roberto e LA TORRE Guido.
Si sono inoltre sottoposti all’esame gli imputati SPARACIO Luigi e BONAFFINI
Salvatore (di Angelo, nato a Messina il 27.9.1972).
Di modestissimo rilievo appaiono le dichiarazioni
di MARCHESE Mario, sentito su questo episodio il 20.2.1999, il quale, così come
si è in precedenza rilevato, si è dichiarato estraneo a tutte le vicende
avvenute dopo l’omicidio di Cunsolo Vittorio, ultimo atto di quella
“guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario a cui il collaboratore ha
ammesso di avere preso parte fino in fondo per avere concorso ad assumere la
deliberazione iniziale diretta all’annientamento di tutti gli esponenti del
gruppo avversario. MARCHESE ha ricordato che immediatamente dopo il suo arresto,
avvenuto in data 8 agosto 1992, fu sottoposto al regime carcerario speciale di
cui al noto art. 41 bis dell’ordinamento
penitenziario, e successivamente intraprese la sua collaborazione con la
giustizia, sicché non gli fu possibile partecipare in quel periodo a quanto
avveniva sullo scenario del crimine organizzato locale, né esserne
adeguatamente informato (risulta effettivamente dalla nota del D. A. P. del 5
maggio 1999, prot. n. 727302, che MARCHESE Mario, dopo un periodo di libertà
che si protraeva dal 23 gennaio 1991, fu arrestato in data 8 agosto 1992 e
rimase detenuto per un primo periodo, fino al 17 ottobre 1992, presso il carcere
romano di Rebibbia): chiamato allora a spiegare il senso delle affermazioni
contenute in un verbale del 27 aprile 1993, da cui sembrerebbe emergere una
diversa consapevolezza in merito alle ragioni della nuova fase di scontri aperta
dall’omicidio Stracuzzi e ai protagonisti di essa (“in
tempi successivi ma non lontani fra i nostri gruppi c’è stata una rottura
totale, questo in seguito agli omicidi di Stracuzzi Antonino, Villari Antonio,
Mento Maurizio, Silipigni Giuseppe, Mastroieni Giuseppe, Martinez Francesco e
del tentato omicidio di Sparolo Domenico, stante che a commettere i suddetti
crimini sono stati i nostri affiliati”), il MARCHESE ha dichiarato che si
trattò solamente di una sua interpretazione delle vicende accadute, fondata su
deduzioni legate al bagaglio di conoscenze acquisito in tanti anni di intensa
militanza criminale e sulla circostanza che nessuna delle vittime apparteneva al
clan “Mancuso - Rizzo”, sicché era evidente che si era aperta una nuova
fase (“Questi qua erano nel gruppo,
dunque allora, Mastroeni gruppo ‘Galli’, Stracuzzi gruppo ‘Galli’,
Villari gruppo ‘Sparacio’, tentato omicidio Sparolo gruppo ‘Galli’,
omicidio Silipigni gruppo ‘Sparacio’, Mento Maurizio gruppo ‘Sparacio’,
per cui invece l’unico che poi alla fine non faceva […] Martinez Francesco
che io sappia non aveva più contatti con il mio gruppo, pure se era uno che era
stato sempre vicino a me, però che io sappia fin quando io ero fuori lui non ne
voleva più sapere niente di fare guerre e di fare cose, per cui come è stato
ammazzato questo non lo so, per quale motivo. Nella guerra non c’entrava
diciamo.”).
Ancora più modesto si è rivelato il contributo di
SALVO Giovanni, il quale, interpellato sull’episodio all’udienza del 9
aprile 1999, si è limitato a dichiarare di avere saputo in carcere da GALLETTA
Nicola che era stato lui ad uccidere il Mastroieni, ma senza nulla apprendere in
merito all’eventuale esistenza di complici o sulle modalità esecutive del
delitto.
TODARO Demetrio, nel contesto di una deposizione a
tratti molto confusa la cui ricostruzione appare perciò spesso problematica, ha
dichiarato (ud. 27.2.1999) che l’omicidio di Mastroieni, che apparteneva al
gruppo “Galli” (lo stesso del collaboratore), fu attribuito a GALLETTA
Nicola e AMANTE Brunello, che la sera del delitto furono visti aggirarsi a bordo
di una Y10 nel quartiere di Giostra nelle vicinanze dell’isolato 13 di
via Palermo (giova ricordare che la vittima risiedeva proprio all’isolato 13).
Il primo aveva confermato di avere preso parte all’omicidio nel corso di un
incontro con alcuni esponenti del gruppo “Galli”, tra cui lo stesso TODARO,
spiegando che il Mastroieni aveva contravvenuto all’invito di non aggirarsi
con la propria autovettura nei pressi dell’abitazione dello stesso GALLETTA,
mentre la partecipazione di AMANTE, appartenente come GALLETTA al gruppo di
MARCHESE Mario, era stata ipotizzata da MAROTTA Gaetano dal momento che i due
erano stati visti insieme la sera del delitto. Confermando quanto è stato
oggetto di contestazione, il TODARO ha poi affermato che COTUGNO Giovanni fu
incaricato da Papale Domenico di cercare di sapere qualcosa di più dal titolare
del salone da barbiere nel quale si trovava il Mastroieni, e si apprese in tal
modo che GALLETTA Nicola aveva chiamato per nome il barbiere che stava rasando
il Mastroieni invitandolo a scostarsi prima di fare fuoco, e che il GALLETTA era
poi fuggito a bordo di una Y10 di
colore rosso condotta da AMANTE Brunello; era stato invece tale Miroddi Lorenzo
a segnalare la presenza della vittima designata all’interno del locale. TODARO
ha aggiunto che il Mastroieni favoriva la latitanza di Papale Domenico, perché
gli faceva avere del cibo ed era utilizzato come latore di messaggi. La
partecipazione di elementi del gruppo “Marchese” costituiva la conferma del
fatto che questi ultimi praticavano il “doppio gioco” e si erano schierati
contro il gruppo “Galli”, così come a Mulé e a GALLETTA era stato
contestato nel corso di un animato incontro presso un bar di via Manzoni che era
destinato ad un chiarimento e a concludere un’eventuale tregua anche per
potere far fronte alla nuova comune minaccia rappresentata dal diffondersi del
pentitismo, in quanto si era sparsa la notizia che nel gruppo “Marchese” era
stato lo stesso MARCHESE Mario ad iniziare a collaborare con la giustizia,
mentre analoga scelta, nell’ambito del gruppo “Galli”, era stata fatta da
Barresi Domenico. Lo stesso GALLETTA nel 1993 aveva personalmente confermato al
TODARO, durante un incontro in carcere, la propria partecipazione
all’omicidio, anche in questo caso senza alcun riferimento all’eventuale
concorso di BONAFFINI Salvatore.
LEO Roberto, sentito sull’episodio il 14 ed il 19
aprile 1999, ha riferito che il Mastroieni, inteso Mela
lodda, abitava a Giostra, ma non si trattava di un affiliato al gruppo
“Galli”, anche se aveva contatti con gli affiliati e frequentava la stalla
di Giovanni COTUGNO, inteso ‘U
marocchinu, a cui puliva i cavalli e rendeva qualche altro favore. Di ciò
era consapevole FERRARA Sebastiano, che, pur affiancando apparentemente lo
SPARACIO nella “guerra” contro il GALLI, aveva escluso che il Mastroieni
potesse costituire un obiettivo. La morte di Mastroieni fu invece voluta da Mulé
Giuseppe, che lo riteneva affiliato al gruppo di GALLI, ed eseguita da GALLETTA
Nicola e BONAFFINI Salvatore, che uccisero la vittima mentre si trovava in un
salone da barbiere della via Palermo, così come entrambi confidarono a LEO nel
corso di un incontro casuale presso il carcere di Messina (dalla nota della
direzione della casa circondariale di Messina del 18.7.1994, prot. n. 017215,
risulta che effettivamente nel mese di giugno 1993 LEO Roberto, BONAFFINI
Salvatore e GALLETTA Nicola furono detenuti a Messina). Ulteriori conferme della
responsabilità di GALLETTA Nicola e BONAFFINI Salvatore quali esecutori
materiali il LEO le ebbe da CUSCINÀ Francesco, nonché in occasione dei
violenti litigi tra lo stesso CUSCINÀ e MAROTTA Gaetano a cui il LEO ebbe modo
di assistere nel carcere di Catania Bicocca, in occasione dei quali il MAROTTA
(ristretto nella stessa cella con RIZZO Rosario) lamentava il fatto che erano
state coinvolte negli attentati anche delle persone del tutto estranee al clan
come Mastroieni Giuseppe o Sparolo Domenico (dalla nota della direzione della
casa circondariale di Catania Bicocca del 19.7.1994 risulta che LEO Roberto,
CUSCINÀ Francesco, RIZZO Rosario e MAROTTA Gaetano vi trascorsero un periodo di
comune detenzione tra il maggio ed il giugno 1993).
LA TORRE Guido, sentito su questo episodio il 19
marzo 1999, ha riferito che nel periodo in cui fu commesso l’omicidio
trascorreva la sua latitanza in un’abitazione di Rodia di tale Pino Salvatore.
A riferirgli dell’episodio furono personalmente gli stessi esecutori materiali
dell’omicidio GALLETTA Nicola e BONAFFINI Salvatore nel corso di un incontro,
a cui era presente anche PIETROPAOLO Pasquale, presso un’abitazione della
madre dello stesso Pino, ubicata a Provinciale e frequentata dallo stesso LA
TORRE che faceva la spola tra Rodia e Provinciale, poiché in quest’ultimo
quartiere nel periodo natalizio dell’anno “92 gestiva una bisca clandestina.
A sparare al Mastroieni che si trovava all’interno di un salone da barbiere al
villaggio Ritiro era stato il solo BONAFFINI, mentre GALLETTA attendeva alla
guida dell’autovettura su cui i due erano poi fuggiti, invano inseguiti da una
pattuglia dei Carabinieri che li aveva intercettati. Il delitto si inquadra
nello scontro tra i gruppi “Sparacio” e “Galli”, a cui prendevano parte,
schierati a fianco del primo, anche il gruppo “Ferrara” ed il gruppo
“Marchese”, quest’ultimo retto da Mulé Giuseppe, in quanto il MARCHESE
era stato arrestato. In ordine alle modalità del delitto LA TORRE, solo in
seguito alla contestazione, ha confermato che BONAFFINI gli aveva riferito di
avere invitato il barbiere a spostarsi prima di sparare al Mastroieni che si
stava facendo radere.
SPARACIO Luigi, sentito su questo episodio il 16
aprile 1999, ha dichiarato che quando fu consumato l’omicidio era latitante in
quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare (si tratta verosimilmente del
procedimento scaturito dall’indagine relativa a tale La Fauci di cui ha
riferito in dibattimento il commissario Bonaccorso all’udienza del giorno 8
maggio 1999 nel quadro degli accertamenti ex
art. 507 c. p. p. concernenti altro capo di imputazione). Fu perciò
informato dell’omicidio da VINCI Rosario, il quale gli riferì che era stato
scelto Mastroieni (peraltro sconosciuto allo SPARACIO) in quanto si trattava di
un obiettivo facile da colpire, che era adibito alla pulizia della stalla di
GALLI Luigi, ma non rientrava tra gli esponenti di spicco del gruppo. A
conoscere il Mastroieni erano gli elementi del gruppo “Marchese”, che erano
sempre stati alleati di SPARACIO nello scontro intrapreso da quest’ultimo
contro GALLI Luigi, e all’omicidio aveva preso parte GALLETTA Nicola, il quale
su una Fiat UNO attendeva il killer
all’esterno del salone da barbiere nel quale si trovava la vittima.
L’autovettura era stata poi data alle fiamme nella campagna circostante il
rione Giostra. Escludendo di essere stato contattato o di avere dato l’assenso
alla consumazione dell’omicidio, lo SPARACIO ha tuttavia ammesso che
l’omicidio rientrava nell’ambito di una guerra in corso contro il clan
“Galli”, non caratterizzata da una deliberazione vera e propria (come quella
che l’aveva preceduta), né da riunioni continue ma comunque da una scelta
strategica che l’esperienza giudiziaria insegna essere tipica della malavita
messinese in frangenti di questo tipo (“qualsiasi
persona si vedeva si doveva uccidere”), anche perché MARCHESE era già
detenuto e da un certo momento in poi SPARACIO divenne latitante: lo SPARACIO ha
tuttavia ammesso di avere preso parte a qualche incontro a casa di VINCI Rosario
prima di essere raggiunto dall’ordine di custodia cautelare.
Ampia confessione degli addebiti ha reso
l’imputato BONAFFINI Salvatore, sentito il 9 aprile 1999, il quale ha ammesso
che in quel periodo, essendo in corso una guerra contro il gruppo di GALLI
Luigi, vi era l’ordine di uccidere chiunque capitasse a tiro. Reggente del
gruppo “Marchese”, a cui l’imputato apparteneva, era in quel frangente Mulé
Giuseppe, anche se l’iniziativa del delitto fu di BONAFFINI e GALLETTA
incaricati di eseguire il mandato generico ricevuto. Mastroieni era stato
peraltro indicato come uno dei partecipanti all’omicidio di Mento Maurizio, in
quanto avrebbe portato le armi usate per il delitto, e ciò il collaboratore ha
riferito anche per giustificare la scelta sua e di GALLETTA, ai quali dopo il
delitto VINCI Rosario aveva rimproverato di avere commesso un omicidio
sostanzialmente inutile (“A nessuno
avete ammazzato, Mastroieni in fin dei conti non faceva niente di male.”).
L’imputato ha quindi dettagliatamente descritto l’agguato, le fasi che
l’avevano preceduto e le modalità un po’ rocambolesche della fuga (“Avevamo
una Fiat rubata, parcheggiata al rione Annunziata, e la sera verso le cinque di
pomeriggio io e GALLETTA Nicola abbiamo preso questa macchina, abbiamo
parcheggiato la mia autovettura e a prendere questa macchina qui ci ha visto
Sarino VINCI e ci ha detto: ‘Dove state andando?’, ‘Niente, stiamo facendo
un giro al rione Giostra per ammazzare qualcuno del gruppo GALLI’. Ci ha detto
Sarino VINCI: ‘State attenti’. Ci siamo presi questa macchina qui rubata e
siamo arrivati al rione Giostra, abbiamo girato per un po’ con questa macchina
qui, GALLETTA era al lato guida ed io ero dall’altro lato, abbiamo visto il
Mastroieni Giuseppe che entrava dentro un salone da barba e gli ho detto a
GALLETTA Nicola di stare parcheggiato fuori dal salone da barba che io entravo,
e così ho fatto. Sono arrivato vicino all’entrata, quando ho aperto la
tendina non ho visto più a Mastroieni e sono rimasto, guardavo e non lo trovavo
a questo qui, vicino all’entrata c’era una porta, il bagno ed era aperta la
porta del bagno, ho guardato pure lì dentro e non c’era, ho visto il
Mastroieni che era seduto in mezzo a due persone, e gli ho detto: ‘A te stavo
cercando’ [l’imputato spiegherà nel corso del controesame di averlo
solo pensato, senza pronunciare alcuna parola],
e ho cominciato a sparare, il Mastroieni si è buttato addosso a me ed io l’ho
spinto, però siccome già gli avevo sparato in varie parti del corpo, è caduto
vicino al muro, e mentre stavo scappando l’ultimo colpo gliel’ho sparato e
l’ho preso al collo. Sono uscito fuori e non ho trovato più la macchina che
mi aspettava, ho preso una stradina sperduta, perché non è che io conosco bene
il rione Giostra, e lì ho trovato il GALLETTA che mi aspettava, e gli ho detto:
‘Ma se tu mi dovevi aspettare fuori il locale, che fai qua?’, dice: ‘Sali,
scappiamo’, e siamo scappati, siamo saliti in una montagna, abbiamo bruciato
l’autovettura e siamo scappati. Siamo arrivati vicino la casa di GALLETTA
Nicola, lì mi sono cambiato, ho bruciato un giubbotto che era sporco di sangue
e siamo scappati di nuovo a piedi, sempre montagne montagne fino a quando non
siamo arrivati al rione Annunziata.”). Quanto all’arma, BONAFFINI ha
ricordato di avere utilizzato una delle due pistole calibro 7,65 di cui era in
possesso, una delle quali appartenente a GALLETTA Nicola. L’imputato ha
aggiunto che aveva agito con il volto travisato da un passamontagna e che nel
salone si trovavano quattro persone, ad una delle quali il titolare
dell’esercizio stava facendo la barba, mentre il Mastroieni era seduto tra
altre due. BONAFFINI ha inquadrato l’omicidio nel contesto della guerra in
corso contro il gruppo di GALLI Luigi di cui aveva avuto notizia nel carcere di
Gazzi dopo l’uccisione di Stracuzzi Antonino. Nonostante le numerose
contestazioni mosse sul punto nel corso del controesame, l’imputato ha
sostanzialmente confermato quanto aveva dichiarato il 20.4.1995, allorché riferì
che dopo l’uscita dal carcere era andato ad incontrare la moglie di MARCHESE
Mario, chiedendole istruzioni e quest’ultima, dal momento che Pippo Mulé si
trovava a Roma, lo invitò a “camminare” con GALLETTA Nicola, un affiliato
che il BONAFFINI non conosceva prima che gli fosse presentato da LEARDO Luigi
(“Un giorno la moglie di MARCHESE mi
disse di camminare sempre assieme a GALLETTA, ed io così feci essendo
consapevole che l’invito rivoltomi dalla signora Vento si riferiva ad una
deliberazione di fuoco adottata dal MARCHESE, dallo SPARACIO e da altri contro
il clan Galli”). È superfluo rilevare che nel gergo malavitoso il
“camminare” con qualcuno esprime un concetto più articolato di quanto non
riveli il significato letterale, in quanto indica una frequentazione che è
sinonimo di contiguità criminale, una relazione che è presumibilmente
finalizzata alla consumazione in comune di reati. In dibattimento l’imputato
ha aggiunto che a conferirgli uno specifico mandato diretto a prendere parte
all’esecuzione della deliberazione adottata fu Mulé Giuseppe nel corso di una
conversazione telefonica, mentre nel corso delle indagini preliminari BONAFFINI
aveva riferito i contatti con Mulé al solo GALLETTA. Infine nel corso del
controesame, riferendo di averlo in precedenza dichiarato (ma un difensore gli
ha contestato che così non risulta), BONAFFINI ha affermato che dopo un paio di
giorni dall’omicidio SPARACIO Luigi aveva fatto avere ai “ragazzi” del
gruppo “Marchese”, tra cui lo stesso BONAFFINI, la somma di dieci milioni di
lire, ma non a titolo di ricompensa per il delitto, ma quale “sussidio”
destinato a finanziare gli affiliati durante la guerra in corso. E ciò, può
subito rilevarsi, appare sintomatico di una situazione di difficoltà economica
che il clan dovette attraversare in quel periodo in cui MARCHESE era detenuto ed
aveva probabilmente avviato già i primi contatti finalizzati alla
collaborazione, e Mulé si trovava a Roma, costrettovi dal timore di azioni
ritorsive in una fase in cui verosimilmente, esploso ormai apertamente il
conflitto tra il gruppo “Sparacio” e quello “Galli”, cominciavano a
delinearsi in maniera più chiara il ruolo e la posizione di Mulé e del gruppo
“Marchese”.
Gli elementi sintetizzati impongono
l’affermazione della responsabilità dei tre imputati.
Anche l’omicidio in esame si inserisce, per
unanime attestazione di tutte le fonti di accusa, nell’ambito dello scontro
esploso nel precedente mese di ottobre. È probabile che effettivamente il
Mastroieni costituisse un obiettivo di ripiego, di rilievo ben più modesto di
MAROTTA Gaetano, in assenza del capo vero e proprio reggente del gruppo
“Galli”, per la cui uccisione dal suo nascondiglio di Roma esercitava
pressioni Mulé Giuseppe, ma è altrettanto plausibile che, in un momento in cui
lo scontro sembrava attraversare una fase di quiescenza dopo le fiammate
iniziali, i gruppi di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario, ormai apertamente alleati
nel contrastare il gruppo “Galli”, fossero smaniosi di colpire chiunque per
riequilibrare il bilancio dello scontro dopo gli omicidi di Villari Antonino e
Mento Maurizio. D’altra parte, anche se l’avvenuto decesso ha impedito
ovviamente l’esame approfondito della relativa posizione, nell’ambito del
procedimento scaturito dall’Operazione Giostra si ipotizzava, sulla scorta delle fonti di accusa
rappresentate essenzialmente dalle dichiarazioni di Barresi Domenico e TODARO
Demetrio, l’appartenenza di Mastroieni Giuseppe al clan promosso e capeggiato
da Luigi GALLI ed il suo pieno coinvolgimento nelle iniziative poste in essere
dal gruppo dopo la morte di Stracuzzi Antonino, e cioè la deliberazione
dell’omicidio di Villari Antonino e la consumazione di quello di Mento
Maurizio, e la partecipazione, allo scopo di rintracciare ed eliminare qualunque
componente del gruppo “Sparacio”, alle costituite “squadrette della
morte”. E, sempre con riferimento al Mastroieni, si ipotizzava un suo diretto
coinvolgimento nell’omicidio di Mento Maurizio (così come avrebbero appreso
GALLETTA e BONAFFINI), consistito nell’avere coadiuvato TODARO Demetrio
nell’attività di “pattugliamento” della zona, finalizzata a segnalare
l’avvicinamento di VINCI Rosario o di altri elementi del gruppo avversario al
luogo in cui era stato predisposto l’agguato (v. p. 87 della citata sentenza
del 30.10.1995).
L’ampia confessione di BONAFFINI Salvatore non
suscita alcun dubbio in merito alla sua genuinità, e pur non necessitando, in
quanto tale, di elementi ulteriori di conferma, ne incontra, e molteplici, nelle
risultanze processuali, ed in tal modo offre un solido supporto anche
all’affermazione di responsabilità di GALLETTA Nicola, accusato anche,
sebbene con margini diversi di attendibilità, da TODARO Demetrio, SPARACIO
Luigi, LA TORRE Guido, SALVO Giovanni e LEO Roberto.
Il Mastroieni fu effettivamente raggiunto da
numerosi colpi di arma da fuoco calibro 7,65 mentre si trovava all’interno del
salone di Sanciolo Paolo, e la parte investita da almeno uno dei colpi, quello
che raggiunse la vittima alla regione cervicale, corrisponde all’indicazione
dell’imputato, che ha riferito di avere esploso l’ultimo colpo al collo
prima di allontanarsi. Per quanto può rilevare, trattandosi di dato che il
collaboratore avrebbe potuto almeno in parte conoscere aliunde,
l’ingresso al salone era delimitato da una tenda ed anche all’arrivo delle
forze dell’ordine la porta a soffietto che conduceva dal piccolo locale al
bagno ed al ripostiglio era aperta così come il BONAFFINI ha dichiarato di
averla notata mentre dava un rapido sguardo d’insieme alla ricerca del
Mastroieni che aveva visto in precedenza accedere all’esercizio (v. la
riproduzione dei luoghi nei rilievi fotografici allegati al verbale di
sopralluogo). All’interno del salone si trovavano diverse persone, oltre a
Mastroieni, così come rilevato dal BONAFFINI e come dichiarato dal titolare
dell’esercizio. Sorge soltanto qualche dubbio sulla effettiva posizione che
occupava il Mastroieni quando fece ingresso il killer. Nel corso delle indagini
preliminari il BONAFFINI aveva dichiarato che il Mastroieni si trovava seduto su
una poltrona in attesa di essere servito dal barbiere; in dibattimento, anche se
il punto non ha formato oggetto di particolare approfondimento, l’imputato ha
precisato più volte che la vittima era seduta tra due persone. Quest’ultima
indicazione sembra effettivamente la più aderente alla realtà dei fatti, perché
presuppone evidentemente che il Mastroieni, così come riferito
nell’immediatezza dal titolare, fosse seduto sul divano che nelle fotografie
del locale appare collocato alle spalle delle due poltrone destinate ad
accogliere i clienti durante il servizio; diversamente non si intenderebbe come
il Mastroieni avrebbe potuto essere seduto tra due persone, dal momento che
sulla poltrona può prendere posto una sola persona. La distribuzione dei
reperti balistici appare peraltro compatibile con la riferita posizione della
vittima, il cui rapido movimento, nel momento in cui le intenzioni del killer le
furono chiare, fu verosimilmente in direzione del muro opposto a quello su cui si apre l’ingresso del
piccolo locale, forse nella vana speranza di cercare riparo nei pressi della
seconda poltrona. Che quest’ultima fosse invece non occupata al momento
dell’omicidio si desume dalla posizione in cui fu trovata al momento del
sopralluogo (allineata in posizione frontale rispetto allo specchio), mentre
quella più vicina all’ingresso era sicuramente impegnata da un cliente a cui
il Sanciolo stava lavando, o aveva da poco lavato, i capelli (Sergio Bruno), dal
momento che fu trovata priva del poggiatesta che si rimuove usualmente per
compiere tale operazione e su di essa furono rinvenuti una tovaglia ed un
asciugamano da poco usati. Un altro particolare conferma l’affidabilità del
racconto del teste ed indirettamente anche del BONAFFINI, nella parte in cui
l’imputato ha ricordato che il Mastroieni si trovava seduto sul divano al
momento dell’ingresso del sicario: il Sanciolo ha riferito che la vittima era
intenta alla compilazione di qualche schedina del concorso Totocalcio,
e sul pavimento, oltre a numerosi frammenti dell’orologio in plastica del
Mastroieni, fu rinvenuta una penna priva di cappuccio ed alcune schedine, una
delle quali parzialmente compilata, queste ultime sparse nell’angolo vicino
alla seconda poltrona, a poca distanza da una macchia di sangue che indica il
punto in cui il Mastroieni stramazzò al suolo, lasciandosi verosimilmente
cadere dalle mani la penna e le schedine (v. soprattutto, del fascicolo più
volte citato, i rilievi fotografici contraddistinti dai numeri 12 e 14). A
quest’ultimo proposito è significativo che il BONAFFINI, ricordando un
particolare che poteva essere noto solo a chi si trovava in quel momento nel
salone, abbia dichiarato che il Mastroieni cadde “vicino
al muro”. Il BONAFFINI ha affermato poi di essersi introdotto nel locale
con il volto travisato da un passamontagna, così come il killer fu visto dai
presenti, e soprattutto ha ricordato che indossava un giubbotto che si era
macchiato di sangue e che per questa ragione decise di dare alle fiamme per
cancellare definitivamente ogni traccia: il killer secondo la descrizione
fattane dai presenti indossava effettivamente un giubbotto scuro di panno, e la
particolarità del tessuto giustifica l’esigenza della soppressione immediata
evidenziata dal collaboratore, dal momento che la rimozione della traccia
sarebbe stata meno problematica se il materiale dell’indumento fosse stato
diverso.
A fronte di questi cospicui elementi di conferma,
appaiono di secondario rilievo le pretese incongruenze della narrazione del
collaboratore relative alla battuta che il BONAFFINI avrebbe pronunziato
all’indirizzo del Mastroieni prima di sparare, o alle difficoltà incontrate
al momento della fuga. Sotto il primo profilo il BONAFFINI, che per la prima
volta in dibattimento aveva dichiarato durante l’esame del Pubblico Ministero
di avere detto qualcosa al Mastroieni (“A
te stavo cercando”), incalzato dal controesame ha in un primo momento
affermato di non avere pronunziato realmente alcuna espressione, essendosi
limitato a pensarla tra sé e sé, ed ha poi concluso che forse si era confuso.
Può in merito rilevarsi soltanto che certamente il killer non pronunziò alcuna
frase all’indirizzo della vittima, perché lo hanno escluso i presenti, e
l’affermazione del BONAFFINI, più che ad un cattivo ricordo (che in ogni caso
non inficerebbe la credibilità complessiva del racconto), sembra effettivamente
attribuibile ad una sorta di lapsus
connesso alla concitazione della narrazione: diversamente non si intenderebbe la
ragione per cui, domandatogli qualche minuto più tardi se aveva o meno parlato
al Mastroieni prima di sparare, l’imputato abbia categoricamente escluso di
averlo fatto (“No, non gli ho parlato,
cosa gli dovevo dire al Mastroieni?”).
Quanto all’equivoco per cui il GALLETTA,
contrariamente agli accordi, non si trovava ad attenderlo sull’autovettura
rubata fuori dal salone, ma era in una traversa vicina, il BONAFFINI non ne
aveva effettivamente parlato nel corso delle indagini preliminari, pur avendo in
ogni caso riferito che il complice si trovava in una vicina traversa, ma la
divergenza, per tale ragione, si risolve in una mera aggiunta che non pregiudica
la continuità e la costanza delle dichiarazioni. Che poi effettivamente il
GALLETTA attendesse BONAFFINI sull’autovettura rubata e che i due dopo
l’omicidio si siano allontanati a bordo della medesima è circostanza che non
è smentita dal fatto che il titolare dell’esercizio avesse visto il killer
fuggire a piedi in direzione del viale Giostra, dal momento che il fatto che il
GALLETTA si trovasse in una traversa vicina esclude che l’autovettura fosse
visibile dalla soglia del salone o dalla zona antistante dove è presumibile che
il Sanciolo si sia affacciato subito dopo il delitto.
Va piuttosto soffermata l’attenzione sui
risultati di un accertamento che è stato compiuto per la prima volta dalla
Corte nell’ambito dell’attività di integrazione ai sensi dell’art. 507 c.
p. p. sulla scorta delle affermazioni del BONAFFINI ed anche di SPARACIO, e che
non era stato fatto nel corso delle indagini preliminari sebbene fosse stata
espletata anche per questo capo di imputazione un’indagine diretta alla
ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori (v. la deposizione
del teste Gugliotta, escusso il 28.2.1998). Richiesta al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco di Messina la trasmissione di copia della documentazione
relativa ad eventuali interventi eseguiti per incendio di autovetture nelle
giornate del 5 e del 6 dicembre 1992 nella città di Messina e nelle contrade
periferiche, alla nota di risposta del 12 maggio 1999 risulta allegata la copia
di tre rapporti di intervento relativi ad incendi di autovetture verificatisi
nella serata del 5 dicembre 1992. L’attenzione per intuibili ragioni si
sofferma sul rapporto relativo all’intervento eseguito su richiesta dei
Carabinieri nella via S. Jachiddu alle ore 19,50, allorché fu trovata avvolta
dalle fiamme una Fiat UNO targata ME 424910, che risultò sottratta qualche ora
prima, intorno alle 17, così come aveva già denunziato il proprietario
Straguzzi Antonino (copia della nota e dei documenti trasmessi è contenuta
anche nella carpetta degli atti relativi al capo 42). La tipologia
dell’autovettura, la circostanza che fosse stata rubata (in un’ora
corrispondente a quella in cui BONAFFINI e GALLETTA l’avrebbero prelevata),
l’orario della segnalazione (circa mezz’ora dopo l’omicidio) ed il luogo
isolato in cui l’autovettura fu bruciata, inducono a ritenere, con un grado di
ragionevole certezza, che l’autovettura fosse quella utilizzata dai sicari di
Mastroieni Giuseppe e successivamente data alle fiamme, sicché sarebbe
possibile, sulla scorta dei dati acquisiti, procedere alle opportune
integrazioni dell’imputazione che è ovviamente generica in ordine alla targa
dell’autovettura, all’identità del proprietario, alla data del furto. Anche
la localizzazione del rinvenimento corrisponde perfettamente alla indicazione
data dal BONAFFINI, posto che la via S. Jachiddu notoriamente è ubicata nella
parte alta del rione Giostra, ed è significativo che anche SPARACIO,
evidentemente bene informato, sappia che dopo la consumazione dell’omicidio
l’autovettura fu data alle fiamme “nella
campagna sopra il Villaggio Giostra”.
L’esito positivo dell’indagine del tutto
inedita disposta dalla Corte, senza alcuna possibilità di inquinamento o
condizionamento del risultato, attesta inequivocabilmente la genuinità delle
conoscenze del BONAFFINI e rafforza in maniera decisiva la sua confessione e
soprattutto la chiamata in correità del GALLETTA. Quest’ultimo, che
l’intero dibattimento indica costantemente come persona inserita nel clan
“Marchese” e che la partecipazione all’episodio del tentato omicidio di
COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano dimostra essere attivamente coinvolto anche
nella “guerra” contro il gruppo “Galli”, è accusato da tutti i
collaboratori sentiti in merito all’omicidio Mastroieni, alcuni dei quali
hanno dichiarato di non sapere o non ricordare il nome del complice del
GALLETTA, ma non hanno avuto dubbi, sia pure nei limiti dell’affidabilità
propria di ciascun contributo, nell’indicare lo stesso GALLETTA quale uno
degli esecutori materiali dell’omicidio, e nell’attribuirgli peraltro il
ruolo di autista effettivamente svolto (così espressamente SPARACIO e LA
TORRE). Anche TODARO Demetrio, sebbene da un punto di vista non ottimale per una
conoscenza adeguata dei fatti, ha accusato GALLETTA Nicola, affiancandogli quale
complice Brunello AMANTE, ma, anche se le sue dichiarazioni non si segnalano per
linearità e chiarezza, sembra che l’indicazione del complice di GALLETTA
(destinata in ogni caso a soccombere davanti alla confessione di BONAFFINI) sia
scaturita da una congettura di MAROTTA Gaetano recepita dagli altri componenti
del gruppo “Galli”, in quanto il GALLETTA ed il presunto complice erano
stati visti aggirarsi insieme la sera dell’omicidio nei pressi
dell’abitazione del Mastroieni. Non giova poi a GALLETTA Nicola la prova
testimoniale affidata alle dichiarazioni del cognato Mandini Guido, escusso
all’udienza del 21 aprile 1999, il quale si è limitato a confermare che il
GALLETTA, peraltro ormai separato dalla sorella del testimone, all’epoca dei
fatti di tanto in tanto prendeva parte insieme a lui a qualche partita di
calcetto presso un campo che si trova in via S. Cosimo, nei pressi del cimitero
monumentale. Ovviamente, chiamato a precisare se ciò fosse avvenuto anche il
pomeriggio del 5 dicembre 1992, il testimone non ha potuto rispondere
affermativamente, ma ha confermato che una sera, accompagnando il GALLETTA a
casa intorno alle 18 o 19, aveva notato sul viale Giostra un andirivieni di
pattuglie della Polizia e probabilmente anche l’inseguimento di una
motocicletta che era sfrecciata ad alta velocità, ed aveva quindi appreso il
giorno successivo che si era verificato un agguato. Preoccupato solo di
sottolineare che era “pomeriggio tardi”
e che il negozio di sua proprietà (adibito alla vendita di motociclette) era
ancora aperto (chiude alle ore 20), il teste non è stato in grado di dire quale
fosse l’agguato in questione. Anche se la descrizione fornita indurrebbe a
credere che il testimone intendesse riferirsi ad altro episodio, la frequenza
con cui, in una zona come il viale Giostra, si registrano accadimenti simili (e
ciò tanto più in un periodo caratterizzato da uno scontro in cui era coinvolto
proprio il clan dominante nella zona), rende del tutto impossibile la
collocazione temporale di quanto riferito dal testimone e vanifica in partenza
il tentativo di fondare sulle sue dichiarazioni una attendibile prova d’alibi.
Con riferimento all’omicidio ed al connesso reato
in materia di armi finalizzato alla consumazione del primo (ma non al furto ed
al danneggiamento dell’autovettura, che appaiono modalità esecutive
ascrivibili alla sola iniziativa dei coimputati) va affermata anche la
responsabilità di SPARACIO Luigi. Il collaboratore nel corso del suo esame non
ha respinto esplicitamente l’addebito, pur sforzandosi di accreditare l’idea
della propria estraneità alla fase deliberativa ed organizzativa
dell’omicidio, ed affermando che nessuno gli aveva chiesto una autorizzazione
per consumare l’omicidio, che non conosceva neppure la vittima (la cui
collocazione criminale era invece nota a GALLETTA ed agli altri del gruppo
“Marchese”), e che solo successivamente era stato informato da VINCI Rosario
con cui teneva i contatti durante la latitanza. Tuttavia, evidenziando le
diverse caratteristiche della “guerra” contro il clan “Galli” rispetto a
quella appena conclusa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, legate per un
verso anche al suo stato di latitanza e per altro verso allo stato di detenzione
del MARCHESE, SPARACIO ha escluso che lo scontro in atto fosse stato
contraddistinto da una vera e propria deliberazione, segnalando che il criterio
seguito era quello di eliminare chiunque del gruppo avversario, e con ciò
lasciando implicitamente intendere l’esistenza di un mandato omicida generico,
rivolto ad incertam personam, la cui
“concretizzazione” era stata rimessa all’iniziativa degli affiliati (“Sì,
c’era una guerra in corso e diciamo non è che ci siano state delle
deliberazioni vere e proprie, c’era una guerra in corso e qualsiasi persona si
vedeva si doveva uccidere, e alcune riunioni le abbiamo fatte a casa di VINCI
quei giorni là, poi io sono stato colpito da un ordine di custodia cautelare,
perciò non potevo più farmi vedere in giro, perché io sono latitante, non mi
ricordo se era ottobre o novembre “92.”). Anche in questo caso era stato
in altri termini scelto un criterio altre volte adottato nel corso della storia
criminale locale, quello di rintracciare ed affrontare gli esponenti del gruppo
avversario ogniqualvolta se ne fosse presentata l’occasione e senza dovere
preavvisare i vertici del gruppo di appartenenza o dovere attenderne
l’autorizzazione: metodo che, se presenta l’inconveniente di esporre il
gruppo alle iniziative estemporanee degli affiliati, anche quando queste non
sono gradite ai vertici, ha tuttavia il vantaggio di evitare frequenti contatti
o di obbligare gli affiliati ad interpellare continuamente i capi o gli
esponenti più rappresentativi per ottenerne l’assenso. Il che riesce
particolarmente opportuno nei momenti di difficoltà, connessi, ad es., ad una
situazione di latitanza o di momentanea assenza degli uomini di vertice del
gruppo: giova ricordare che SPARACIO era latitante, e che MARCHESE era già
detenuto e stava per intraprendere la collaborazione con la giustizia, mentre
Mulé Giuseppe, che era senza dubbio uno degli artefici del contrasto tra il
clan “Galli” e quello “Sparacio”, si trovava a Roma allo scopo di
sfuggire ad eventuali attentati. Ciò rende forse anche ragione di una minore
organizzazione che pare caratterizzare le iniziative dei gruppi “Marchese” e
“Sparacio” rispetto alla determinazione con cui gli avversari reagirono alla
morte di Stracuzzi Domenico. In questo contesto operativo appare evidente che
l’azione di BONAFFINI e GALLETTA era assistita da un assenso generalizzato
contenuto nella scelta di aprire e di alimentare il conflitto attraverso
l’eliminazione degli affiliati al gruppo avversario ed il conseguente
indebolimento di esso. Se ne trae conferma da un riferimento contenuto nel
racconto di BONAFFINI Salvatore, allorché l’imputato ha affermato che il
VINCI, informatosi sui programmi dello stesso BONAFFINI
e di GALLETTA Nicola, ed appreso che era loro intenzione “farsi un
giro” al rione Giostra per uccidere qualcuno del clan “Galli” li aveva
invitati ad essere cauti, esprimendo evidentemente pieno assenso
all’iniziativa dei due e garantendo indirettamente anche l’appoggio di
SPARACIO Luigi, dato il suo rapporto privilegiato con lo stesso, in quel periodo
latitante (ammesso dall’imputato ed inutilmente contestato dallo stesso
VINCI); così come i contatti telefonici con Mulé garantivano analoga
“copertura” anche sul versante dei rapporti con chi in quel momento
rappresentava il vertice riconosciuto del gruppo “Marchese”. Che poi
l’iniziativa di GALLETTA e BONAFFINI, secondo lo stesso racconto del BONAFFINI,
non sia stata particolarmente gradita al VINCI, in considerazione del limitato
spessore criminale e rilievo strategico della vittima (“A nessuno avete ammazzato, Mastroieni in fin dei conti non faceva niente
di male.”), ha rilievo marginale, sia perché ciò non esclude che
l’azione di BONAFFINI e GALLETTA si svolse in concreto con la consapevolezza
di soddisfare l’interesse ed
aderire alla volontà di una delle parti in conflitto, sia perché soprattutto
la scelta di BONAFFINI e GALLETTA non fu arbitraria, alla luce di ciò che si è
rilevato sulla collocazione criminale del Mastroieni e sul suo pieno
coinvolgimento nelle più significative iniziative messe in atto dal clan
“Galli” dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino (costituzione delle c. d.
“squadrette della morte”, omicidio di Mento Maurizio).
Analogamente a quanto è stato osservato per il
tentato omicidio di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano ricorre l’aggravante di
cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, ma non quella della premeditazione.
A prescindere dall’inquadramento più volte
segnalato, non vi è prova agli atti che il delitto sia stato preceduto da una
determinazione criminosa dotata dei caratteri propri dell’aggravante in esame.
La scelta improvvisa dell’obiettivo, notato mentre stava facendo il suo
ingresso nel salone di Sanciolo Paolo, induce ad escludere che, con riferimento
al soggetto passivo del reato così come concretamente individuato dall’azione
omicida, sussistano l’elemento cronologico (decorso di un lasso di tempo
apprezzabile) ed ideologico (persistenza della determinazione criminosa) che
rivelano la presenza dell’aggravante.
Il delitto è aggravato ai sensi dell’art. 7 del
d. l. n. 152/91, in quanto commesso allo scopo di agevolare l’attività di
un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis del
codice penale. L’omicidio fu commesso poco dopo le ore 19 all’interno di un
salone da barbiere, in presenza di svariate persone, senza alcuna remora
suggerita dal rischio che un imprevisto potesse ostacolare la fuga del killer e
metterne in pericolo l’impunità. Deve poi aggiungersi anche in questo caso
che le ragioni del contrasto in cui l’agguato si inserisce (peraltro nella più
assoluta mancanza di plausibili spiegazioni alternative) e le finalità che si
intendevano conseguire con l’omicidio appaiono indici inequivocabili della
matrice dell’agguato e degli altri episodi che lo seguirono e che lo
precedettero. Si è già messo in luce, da ultimo nell’esame delle risultanze
relative al capo di imputazione che precede, il rilievo che ai fini in esame
possiede la platealità del delitto, strumento per la riaffermazione di una
forza intimidatrice che l’azione degli avversari ha messo in pericolo e che è
necessario ripristinare attraverso la soppressione degli esponenti della
consorteria opposta, ma anche generando nei cittadini atteggiamenti omertosi che
delle caratteristiche dell’omicidio sono la diretta conseguenza. È
sintomatico nel caso di specie richiamare la deposizione dibattimentale di
Riganello Antonio, cugino della vittima, il quale, chiamato a confermare
soltanto di essersi trovato nella piazza Ritiro quando una giovane, giunta a
bordo di una Renault 4 di colore bianco, aveva dato la notizia dell’omicidio, e
di essere entrato nel salone insieme a Previti Daniele per uscirne
immediatamente, impressionato dalla vista del corpo sanguinante del Mastroieni
(mentre il Previti più concretamente caricava il ferito su un’autovettura e
lo trasportava da solo in ospedale), ha finito per entrare in polemica con il
Pubblico Ministero, ostinandosi a negare un particolare del tutto insignificante
(peraltro nel contesto di una deposizione che non avrebbe potuto offrire
comunque un contributo significativo), cioè la circostanza che la giovane che
gridando aveva portato la notizia dell’omicidio, invitando a chiamare i
Carabinieri, fosse giunta a bordo di un’autovettura. È anche possibile che il
testimone, a distanza di più di cinque anni dai fatti, avesse realmente
dimenticato la circostanza riferita il 5 dicembre 1992, alle ore 20,50, al posto
fisso di polizia dell’ospedale “Regina Margherita”, ma ciò che sconcerta
è l’atteggiamento complessivo del Riganello il quale, prima di attribuire la
mancata conferma ad un possibile cattivo ricordo, si è mostrato meravigliato
del contenuto delle dichiarazioni fatte a suo tempo ed ha perfino affermato di
non avere dichiarato niente, obbligando il Pubblico Ministero a ricordargli di
avere firmato un verbale. Giova ricordare i contenuti della deposizione non per
il rilievo assolutamente marginale delle circostanze riferite dal testimone, ma
per la cultura omertosa che l’atteggiamento assunto esprime e che impone la
negazione di particolari anche insignificanti, nella misura in cui questa
frappone comunque ostacoli all’accertamento giudiziario. Ciò conferma la
matrice del delitto e giustifica la contestazione dell’aggravante in esame.
Agli imputati SPARACIO Luigi e BONAFFINI Salvatore,
in conformità alla richiesta dei loro difensori, compete l’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. n. 152/91, e a GALLETTA Nicola possono essere altresì
concesse le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alla
recidiva contestata.
Il contributo di SPARACIO e BONAFFINI, determinante
ai fini della ricostruzione dell’episodio e della individuazione dei
responsabili, si inserisce in un contesto di collaborazione, che, alla luce
degli elementi di valutazione a disposizione di questa Corte, non può che
essere ritenuto definitivo ed irreversibile. Il contributo dell’uno e
dell’altro imputato, da due punti di vista diversi ma complementari, ha
consentito di inquadrare l’omicidio nell’ambito dello scontro in atto tra il
clan “Galli” e quello “Sparacio” e di individuarne gli autori, e senza
di esso è certo che l’azione investigativa, che pure quasi immediatamente
consentì di risalire ai responsabili di alcuni dei fatti di sangue inseriti
nello stesso contesto, sarebbe rimasta senza sbocchi, non possedendo gli
inquirenti elementi concreti per ricondurre i dati acquisiti all’identità
degli autori dell’omicidio.
La concessione delle attenuanti generiche a
GALLETTA Nicola poggia infine sul tipo di contributo arrecato dall’imputato
alla consumazione dell’omicidio. Non appare alla Corte privo di conseguenze,
alla luce del criterio di cui più volte è stata fatta applicazione, il fatto
che non sia stata la mano di GALLETTA, ma quella del complice, ad armarsi e ad
eseguire materialmente l’omicidio, in relazione alla differenza, morale prima
ancora che giuridica, che intercorre tra chi pone in essere la condotta che è
direttamente causa della morte altrui e chi, inserendosi nel processo causale,
arreca un contributo qualsiasi a quella condotta e ne agevola l’esito. Esclusa
la premeditazione, le attenuanti generiche vanno dichiarate equivalenti alla
recidiva contestata al GALLETTA, sottraendosi al giudizio di bilanciamento
l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91. Va infine rilevato, in
conformità alle considerazioni che saranno più ampiamente sviluppate nella
parte conclusiva della motivazione, che l’esclusione della premeditazione, in
quanto aderente agli elementi fattuali già in possesso del Pubblico Ministero
al momento dell’esercizio dell’azione penale, rimuove la preclusione
all’accesso al giudizio abbreviato del quale l’imputato aveva avanzato
tempestiva richiesta e, in esito al dibattimento, giustifica l’abbattimento
della pena finale applicata al GALLETTA nella misura di un terzo prevista dalla
disciplina del rito alternativo.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
alla parte conclusiva di questa motivazione.