2.3.42.    Omicidio volontario in danno di MASTROIENI Giuseppe (capo 42)

Intorno alle ore 19 del 5 dicembre 1992, mentre si trovava all’interno di un locale da barbiere ubicato nella via Aurica al rione Ritiro, il trentatreenne Giuseppe Mastroieni veniva raggiunto in varie parti del corpo da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto con il volto coperto da un passamontagna. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita” a bordo della sua stessa autovettura Renault 5 da tale Previti Daniele (che si trovava nella vicina piazzetta del rione e la cui attenzione era stata richiamata da una giovane che era accorsa segnalando la consumazione dell’omicidio), il Mastroieni veniva ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza con prognosi riservata a causa dello shock emorragico prodotto dalle molteplici ferite “al viso, al collo, al torace, all’addome, al bacino ed agli arti superiori” (v. il relativo referto del pronto soccorso delle ore 19,05 del 5.12.1992, contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 42), ma le gravi lesioni riportate ne determinavano nel volgere di poche ore la morte che sopraggiungeva alle ore 6,40 del giorno successivo.

L’esame autoptico, affidato al prof. Crinò (che è stato sentito in dibattimento il 28 febbraio 1998), consentì di accertare che la morte era stata causata da arresto cardiaco determinato dalle gravi lesioni polmonari e vertebro – midollari cervicali e dorsali prodotte da ferite d’arma da fuoco al collo, al viso ed al torace. Durante l’indagine necroscopica furono rinvenuti tre proiettili, verosimilmente appartenuti a cartuccia d’arma da fuoco a canna corta calibro 7,65, mentre si accertò che la vittima fu attinta da nove colpi, esplosi da distanza che non fu possibile al consulente del Pubblico Ministero determinare esattamente, in quanto la mancanza degli indumenti non consentì l’effettuazione delle indagini dirette a cercare le tracce caratteristiche dello sparo da distanza ravvicinata: tuttavia la concentrazione della maggior parte dei colpi in un’area circoscritta della superficie corporea indusse a ritenere che fosse comunque da escludere la lunga distanza (v. la relazione di consulenza medico – legale depositata nella segreteria del Pubblico Ministero il 5.2.1993 ed allegata alla carpetta degli atti relativi al capo 42).

All’interno del piccolo salone, denominato “Parrucchiere per uomo Paolo” ed ubicato nella parte alta del viale Giostra, gli operanti, il cui intervento fu provocato da una segnalazione anonima alla sala operativa della Questura, rinvennero i segni inequivocabili dell’avvenuta sparatoria e procedettero al sequestro di sei bossoli calibro 7,65, nonché di quattro ogive dello stesso calibro e di alcuni frammenti di un orologio in plastica appartenuto alla vittima (v. il relativo verbale di sequestro, nonché il verbale di sopralluogo e l’allegato fascicolo di rilievi fotografici, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 42, nonché la deposizione dell’agente Catalfamo Salvatore, sentito il 28.2.1998, che eseguì i rilievi, ed inoltre del commissario Petralito Giuseppe, sentito il 28.2.1998, dell’ispettore Alessandro Luigi, escusso il 6.3.1998, e degli agenti Notarnicola Giuseppe e Alessi Giovanni, escussi rispettivamente il 13.3 ed il 24.4.1998).

Dall’audizione delle persone presenti emerse che il Mastroieni, inteso Mela lodda, era da poco entrato nel salone ed aveva chiesto al titolare, Sanciolo Paolo, una penna e delle schedine per la partecipazione al Totocalcio, prendendo quindi posto sul piccolo divano addossato alla parete alle spalle delle poltrone destinate ai clienti. Mastroieni aveva appena avuto il tempo di iniziare la compilazione delle schedine quando aveva fatto ingresso nel locale un uomo alto circa un metro e settantacinque centimetri, con il volto travisato da un sottocasco, che indossava un giubbotto in panno di colore scuro ed un paio di pantaloni di jeans, il quale, avvicinatosi al divano, aveva sparato numerosi colpi con una pistola semiautomatica. In quel momento si trovavano all’interno del salone tale Sergio Bruno, al quale il titolare dell’esercizio stava lavando i capelli, ed inoltre Muffari Placido, Imbesi Piero e Raffaele Giuseppe (v. la deposizione dei testi Sanciolo Paolo e Sergio Bruno, escussi il 28.2.1998).

Il delitto, in considerazione della ritenuta contiguità della vittima (che aveva dei precedenti penali di poco conto) con alcuni personaggi del gruppo “Galli”, fu inquadrato dagli inquirenti nel contesto dello scontro tra il gruppo “Sparacio” e quello “Galli” che era esploso meno di due mesi prima con gli omicidi di Stracuzzi, Villari e Mento (v. deposizione del dott. Gugliotta della Squadra Mobile di Messina, escusso il 28.2.1998): ma l’ipotesi, senza il contributo dei collaboratori di giustizia, sarebbe stata destinata a rimanere priva di concreti sbocchi giudiziari.

Sull’episodio sono stati sentiti in dibattimento MARCHESE Mario, SALVO Giovanni, TODARO Demetrio, LEO Roberto e LA TORRE Guido. Si sono inoltre sottoposti all’esame gli imputati SPARACIO Luigi e BONAFFINI Salvatore (di Angelo, nato a Messina il 27.9.1972).

Di modestissimo rilievo appaiono le dichiarazioni di MARCHESE Mario, sentito su questo episodio il 20.2.1999, il quale, così come si è in precedenza rilevato, si è dichiarato estraneo a tutte le vicende avvenute dopo l’omicidio di Cunsolo Vittorio, ultimo atto di quella “guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario a cui il collaboratore ha ammesso di avere preso parte fino in fondo per avere concorso ad assumere la deliberazione iniziale diretta all’annientamento di tutti gli esponenti del gruppo avversario. MARCHESE ha ricordato che immediatamente dopo il suo arresto, avvenuto in data 8 agosto 1992, fu sottoposto al regime carcerario speciale di cui al noto art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, e successivamente intraprese la sua collaborazione con la giustizia, sicché non gli fu possibile partecipare in quel periodo a quanto avveniva sullo scenario del crimine organizzato locale, né esserne adeguatamente informato (risulta effettivamente dalla nota del D. A. P. del 5 maggio 1999, prot. n. 727302, che MARCHESE Mario, dopo un periodo di libertà che si protraeva dal 23 gennaio 1991, fu arrestato in data 8 agosto 1992 e rimase detenuto per un primo periodo, fino al 17 ottobre 1992, presso il carcere romano di Rebibbia): chiamato allora a spiegare il senso delle affermazioni contenute in un verbale del 27 aprile 1993, da cui sembrerebbe emergere una diversa consapevolezza in merito alle ragioni della nuova fase di scontri aperta dall’omicidio Stracuzzi e ai protagonisti di essa (“in tempi successivi ma non lontani fra i nostri gruppi c’è stata una rottura totale, questo in seguito agli omicidi di Stracuzzi Antonino, Villari Antonio, Mento Maurizio, Silipigni Giuseppe, Mastroieni Giuseppe, Martinez Francesco e del tentato omicidio di Sparolo Domenico, stante che a commettere i suddetti crimini sono stati i nostri affiliati”), il MARCHESE ha dichiarato che si trattò solamente di una sua interpretazione delle vicende accadute, fondata su deduzioni legate al bagaglio di conoscenze acquisito in tanti anni di intensa militanza criminale e sulla circostanza che nessuna delle vittime apparteneva al clan “Mancuso - Rizzo”, sicché era evidente che si era aperta una nuova fase (“Questi qua erano nel gruppo, dunque allora, Mastroeni gruppo ‘Galli’, Stracuzzi gruppo ‘Galli’, Villari gruppo ‘Sparacio’, tentato omicidio Sparolo gruppo ‘Galli’, omicidio Silipigni gruppo ‘Sparacio’, Mento Maurizio gruppo ‘Sparacio’, per cui invece l’unico che poi alla fine non faceva […] Martinez Francesco che io sappia non aveva più contatti con il mio gruppo, pure se era uno che era stato sempre vicino a me, però che io sappia fin quando io ero fuori lui non ne voleva più sapere niente di fare guerre e di fare cose, per cui come è stato ammazzato questo non lo so, per quale motivo. Nella guerra non c’entrava diciamo.”).

Ancora più modesto si è rivelato il contributo di SALVO Giovanni, il quale, interpellato sull’episodio all’udienza del 9 aprile 1999, si è limitato a dichiarare di avere saputo in carcere da GALLETTA Nicola che era stato lui ad uccidere il Mastroieni, ma senza nulla apprendere in merito all’eventuale esistenza di complici o sulle modalità esecutive del delitto.

TODARO Demetrio, nel contesto di una deposizione a tratti molto confusa la cui ricostruzione appare perciò spesso problematica, ha dichiarato (ud. 27.2.1999) che l’omicidio di Mastroieni, che apparteneva al gruppo “Galli” (lo stesso del collaboratore), fu attribuito a GALLETTA Nicola e AMANTE Brunello, che la sera del delitto furono visti aggirarsi a bordo di una Y10 nel quartiere di Giostra nelle vicinanze dell’isolato 13 di via Palermo (giova ricordare che la vittima risiedeva proprio all’isolato 13). Il primo aveva confermato di avere preso parte all’omicidio nel corso di un incontro con alcuni esponenti del gruppo “Galli”, tra cui lo stesso TODARO, spiegando che il Mastroieni aveva contravvenuto all’invito di non aggirarsi con la propria autovettura nei pressi dell’abitazione dello stesso GALLETTA, mentre la partecipazione di AMANTE, appartenente come GALLETTA al gruppo di MARCHESE Mario, era stata ipotizzata da MAROTTA Gaetano dal momento che i due erano stati visti insieme la sera del delitto. Confermando quanto è stato oggetto di contestazione, il TODARO ha poi affermato che COTUGNO Giovanni fu incaricato da Papale Domenico di cercare di sapere qualcosa di più dal titolare del salone da barbiere nel quale si trovava il Mastroieni, e si apprese in tal modo che GALLETTA Nicola aveva chiamato per nome il barbiere che stava rasando il Mastroieni invitandolo a scostarsi prima di fare fuoco, e che il GALLETTA era poi fuggito a bordo di una Y10 di colore rosso condotta da AMANTE Brunello; era stato invece tale Miroddi Lorenzo a segnalare la presenza della vittima designata all’interno del locale. TODARO ha aggiunto che il Mastroieni favoriva la latitanza di Papale Domenico, perché gli faceva avere del cibo ed era utilizzato come latore di messaggi. La partecipazione di elementi del gruppo “Marchese” costituiva la conferma del fatto che questi ultimi praticavano il “doppio gioco” e si erano schierati contro il gruppo “Galli”, così come a Mulé e a GALLETTA era stato contestato nel corso di un animato incontro presso un bar di via Manzoni che era destinato ad un chiarimento e a concludere un’eventuale tregua anche per potere far fronte alla nuova comune minaccia rappresentata dal diffondersi del pentitismo, in quanto si era sparsa la notizia che nel gruppo “Marchese” era stato lo stesso MARCHESE Mario ad iniziare a collaborare con la giustizia, mentre analoga scelta, nell’ambito del gruppo “Galli”, era stata fatta da Barresi Domenico. Lo stesso GALLETTA nel 1993 aveva personalmente confermato al TODARO, durante un incontro in carcere, la propria partecipazione all’omicidio, anche in questo caso senza alcun riferimento all’eventuale concorso di BONAFFINI Salvatore.

LEO Roberto, sentito sull’episodio il 14 ed il 19 aprile 1999, ha riferito che il Mastroieni, inteso Mela lodda, abitava a Giostra, ma non si trattava di un affiliato al gruppo “Galli”, anche se aveva contatti con gli affiliati e frequentava la stalla di Giovanni COTUGNO, inteso ‘U marocchinu, a cui puliva i cavalli e rendeva qualche altro favore. Di ciò era consapevole FERRARA Sebastiano, che, pur affiancando apparentemente lo SPARACIO nella “guerra” contro il GALLI, aveva escluso che il Mastroieni potesse costituire un obiettivo. La morte di Mastroieni fu invece voluta da Mulé Giuseppe, che lo riteneva affiliato al gruppo di GALLI, ed eseguita da GALLETTA Nicola e BONAFFINI Salvatore, che uccisero la vittima mentre si trovava in un salone da barbiere della via Palermo, così come entrambi confidarono a LEO nel corso di un incontro casuale presso il carcere di Messina (dalla nota della direzione della casa circondariale di Messina del 18.7.1994, prot. n. 017215, risulta che effettivamente nel mese di giugno 1993 LEO Roberto, BONAFFINI Salvatore e GALLETTA Nicola furono detenuti a Messina). Ulteriori conferme della responsabilità di GALLETTA Nicola e BONAFFINI Salvatore quali esecutori materiali il LEO le ebbe da CUSCINÀ Francesco, nonché in occasione dei violenti litigi tra lo stesso CUSCINÀ e MAROTTA Gaetano a cui il LEO ebbe modo di assistere nel carcere di Catania Bicocca, in occasione dei quali il MAROTTA (ristretto nella stessa cella con RIZZO Rosario) lamentava il fatto che erano state coinvolte negli attentati anche delle persone del tutto estranee al clan come Mastroieni Giuseppe o Sparolo Domenico (dalla nota della direzione della casa circondariale di Catania Bicocca del 19.7.1994 risulta che LEO Roberto, CUSCINÀ Francesco, RIZZO Rosario e MAROTTA Gaetano vi trascorsero un periodo di comune detenzione tra il maggio ed il giugno 1993).

LA TORRE Guido, sentito su questo episodio il 19 marzo 1999, ha riferito che nel periodo in cui fu commesso l’omicidio trascorreva la sua latitanza in un’abitazione di Rodia di tale Pino Salvatore. A riferirgli dell’episodio furono personalmente gli stessi esecutori materiali dell’omicidio GALLETTA Nicola e BONAFFINI Salvatore nel corso di un incontro, a cui era presente anche PIETROPAOLO Pasquale, presso un’abitazione della madre dello stesso Pino, ubicata a Provinciale e frequentata dallo stesso LA TORRE che faceva la spola tra Rodia e Provinciale, poiché in quest’ultimo quartiere nel periodo natalizio dell’anno “92 gestiva una bisca clandestina. A sparare al Mastroieni che si trovava all’interno di un salone da barbiere al villaggio Ritiro era stato il solo BONAFFINI, mentre GALLETTA attendeva alla guida dell’autovettura su cui i due erano poi fuggiti, invano inseguiti da una pattuglia dei Carabinieri che li aveva intercettati. Il delitto si inquadra nello scontro tra i gruppi “Sparacio” e “Galli”, a cui prendevano parte, schierati a fianco del primo, anche il gruppo “Ferrara” ed il gruppo “Marchese”, quest’ultimo retto da Mulé Giuseppe, in quanto il MARCHESE era stato arrestato. In ordine alle modalità del delitto LA TORRE, solo in seguito alla contestazione, ha confermato che BONAFFINI gli aveva riferito di avere invitato il barbiere a spostarsi prima di sparare al Mastroieni che si stava facendo radere.

SPARACIO Luigi, sentito su questo episodio il 16 aprile 1999, ha dichiarato che quando fu consumato l’omicidio era latitante in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare (si tratta verosimilmente del procedimento scaturito dall’indagine relativa a tale La Fauci di cui ha riferito in dibattimento il commissario Bonaccorso all’udienza del giorno 8 maggio 1999 nel quadro degli accertamenti ex art. 507 c. p. p. concernenti altro capo di imputazione). Fu perciò informato dell’omicidio da VINCI Rosario, il quale gli riferì che era stato scelto Mastroieni (peraltro sconosciuto allo SPARACIO) in quanto si trattava di un obiettivo facile da colpire, che era adibito alla pulizia della stalla di GALLI Luigi, ma non rientrava tra gli esponenti di spicco del gruppo. A conoscere il Mastroieni erano gli elementi del gruppo “Marchese”, che erano sempre stati alleati di SPARACIO nello scontro intrapreso da quest’ultimo contro GALLI Luigi, e all’omicidio aveva preso parte GALLETTA Nicola, il quale su una Fiat UNO attendeva il killer all’esterno del salone da barbiere nel quale si trovava la vittima. L’autovettura era stata poi data alle fiamme nella campagna circostante il rione Giostra. Escludendo di essere stato contattato o di avere dato l’assenso alla consumazione dell’omicidio, lo SPARACIO ha tuttavia ammesso che l’omicidio rientrava nell’ambito di una guerra in corso contro il clan “Galli”, non caratterizzata da una deliberazione vera e propria (come quella che l’aveva preceduta), né da riunioni continue ma comunque da una scelta strategica che l’esperienza giudiziaria insegna essere tipica della malavita messinese in frangenti di questo tipo (“qualsiasi persona si vedeva si doveva uccidere”), anche perché MARCHESE era già detenuto e da un certo momento in poi SPARACIO divenne latitante: lo SPARACIO ha tuttavia ammesso di avere preso parte a qualche incontro a casa di VINCI Rosario prima di essere raggiunto dall’ordine di custodia cautelare.

Ampia confessione degli addebiti ha reso l’imputato BONAFFINI Salvatore, sentito il 9 aprile 1999, il quale ha ammesso che in quel periodo, essendo in corso una guerra contro il gruppo di GALLI Luigi, vi era l’ordine di uccidere chiunque capitasse a tiro. Reggente del gruppo “Marchese”, a cui l’imputato apparteneva, era in quel frangente Mulé Giuseppe, anche se l’iniziativa del delitto fu di BONAFFINI e GALLETTA incaricati di eseguire il mandato generico ricevuto. Mastroieni era stato peraltro indicato come uno dei partecipanti all’omicidio di Mento Maurizio, in quanto avrebbe portato le armi usate per il delitto, e ciò il collaboratore ha riferito anche per giustificare la scelta sua e di GALLETTA, ai quali dopo il delitto VINCI Rosario aveva rimproverato di avere commesso un omicidio sostanzialmente inutile (“A nessuno avete ammazzato, Mastroieni in fin dei conti non faceva niente di male.”). L’imputato ha quindi dettagliatamente descritto l’agguato, le fasi che l’avevano preceduto e le modalità un po’ rocambolesche della fuga (“Avevamo una Fiat rubata, parcheggiata al rione Annunziata, e la sera verso le cinque di pomeriggio io e GALLETTA Nicola abbiamo preso questa macchina, abbiamo parcheggiato la mia autovettura e a prendere questa macchina qui ci ha visto Sarino VINCI e ci ha detto: ‘Dove state andando?’, ‘Niente, stiamo facendo un giro al rione Giostra per ammazzare qualcuno del gruppo GALLI’. Ci ha detto Sarino VINCI: ‘State attenti’. Ci siamo presi questa macchina qui rubata e siamo arrivati al rione Giostra, abbiamo girato per un po’ con questa macchina qui, GALLETTA era al lato guida ed io ero dall’altro lato, abbiamo visto il Mastroieni Giuseppe che entrava dentro un salone da barba e gli ho detto a GALLETTA Nicola di stare parcheggiato fuori dal salone da barba che io entravo, e così ho fatto. Sono arrivato vicino all’entrata, quando ho aperto la tendina non ho visto più a Mastroieni e sono rimasto, guardavo e non lo trovavo a questo qui, vicino all’entrata c’era una porta, il bagno ed era aperta la porta del bagno, ho guardato pure lì dentro e non c’era, ho visto il Mastroieni che era seduto in mezzo a due persone, e gli ho detto: ‘A te stavo cercando’ [l’imputato spiegherà nel corso del controesame di averlo solo pensato, senza pronunciare alcuna parola], e ho cominciato a sparare, il Mastroieni si è buttato addosso a me ed io l’ho spinto, però siccome già gli avevo sparato in varie parti del corpo, è caduto vicino al muro, e mentre stavo scappando l’ultimo colpo gliel’ho sparato e l’ho preso al collo. Sono uscito fuori e non ho trovato più la macchina che mi aspettava, ho preso una stradina sperduta, perché non è che io conosco bene il rione Giostra, e lì ho trovato il GALLETTA che mi aspettava, e gli ho detto: ‘Ma se tu mi dovevi aspettare fuori il locale, che fai qua?’, dice: ‘Sali, scappiamo’, e siamo scappati, siamo saliti in una montagna, abbiamo bruciato l’autovettura e siamo scappati. Siamo arrivati vicino la casa di GALLETTA Nicola, lì mi sono cambiato, ho bruciato un giubbotto che era sporco di sangue e siamo scappati di nuovo a piedi, sempre montagne montagne fino a quando non siamo arrivati al rione Annunziata.”). Quanto all’arma, BONAFFINI ha ricordato di avere utilizzato una delle due pistole calibro 7,65 di cui era in possesso, una delle quali appartenente a GALLETTA Nicola. L’imputato ha aggiunto che aveva agito con il volto travisato da un passamontagna e che nel salone si trovavano quattro persone, ad una delle quali il titolare dell’esercizio stava facendo la barba, mentre il Mastroieni era seduto tra altre due. BONAFFINI ha inquadrato l’omicidio nel contesto della guerra in corso contro il gruppo di GALLI Luigi di cui aveva avuto notizia nel carcere di Gazzi dopo l’uccisione di Stracuzzi Antonino. Nonostante le numerose contestazioni mosse sul punto nel corso del controesame, l’imputato ha sostanzialmente confermato quanto aveva dichiarato il 20.4.1995, allorché riferì che dopo l’uscita dal carcere era andato ad incontrare la moglie di MARCHESE Mario, chiedendole istruzioni e quest’ultima, dal momento che Pippo Mulé si trovava a Roma, lo invitò a “camminare” con GALLETTA Nicola, un affiliato che il BONAFFINI non conosceva prima che gli fosse presentato da LEARDO Luigi (“Un giorno la moglie di MARCHESE mi disse di camminare sempre assieme a GALLETTA, ed io così feci essendo consapevole che l’invito rivoltomi dalla signora Vento si riferiva ad una deliberazione di fuoco adottata dal MARCHESE, dallo SPARACIO e da altri contro il clan Galli”). È superfluo rilevare che nel gergo malavitoso il “camminare” con qualcuno esprime un concetto più articolato di quanto non riveli il significato letterale, in quanto indica una frequentazione che è sinonimo di contiguità criminale, una relazione che è presumibilmente finalizzata alla consumazione in comune di reati. In dibattimento l’imputato ha aggiunto che a conferirgli uno specifico mandato diretto a prendere parte all’esecuzione della deliberazione adottata fu Mulé Giuseppe nel corso di una conversazione telefonica, mentre nel corso delle indagini preliminari BONAFFINI aveva riferito i contatti con Mulé al solo GALLETTA. Infine nel corso del controesame, riferendo di averlo in precedenza dichiarato (ma un difensore gli ha contestato che così non risulta), BONAFFINI ha affermato che dopo un paio di giorni dall’omicidio SPARACIO Luigi aveva fatto avere ai “ragazzi” del gruppo “Marchese”, tra cui lo stesso BONAFFINI, la somma di dieci milioni di lire, ma non a titolo di ricompensa per il delitto, ma quale “sussidio” destinato a finanziare gli affiliati durante la guerra in corso. E ciò, può subito rilevarsi, appare sintomatico di una situazione di difficoltà economica che il clan dovette attraversare in quel periodo in cui MARCHESE era detenuto ed aveva probabilmente avviato già i primi contatti finalizzati alla collaborazione, e Mulé si trovava a Roma, costrettovi dal timore di azioni ritorsive in una fase in cui verosimilmente, esploso ormai apertamente il conflitto tra il gruppo “Sparacio” e quello “Galli”, cominciavano a delinearsi in maniera più chiara il ruolo e la posizione di Mulé e del gruppo “Marchese”.

Gli elementi sintetizzati impongono l’affermazione della responsabilità dei tre imputati.

Anche l’omicidio in esame si inserisce, per unanime attestazione di tutte le fonti di accusa, nell’ambito dello scontro esploso nel precedente mese di ottobre. È probabile che effettivamente il Mastroieni costituisse un obiettivo di ripiego, di rilievo ben più modesto di MAROTTA Gaetano, in assenza del capo vero e proprio reggente del gruppo “Galli”, per la cui uccisione dal suo nascondiglio di Roma esercitava pressioni Mulé Giuseppe, ma è altrettanto plausibile che, in un momento in cui lo scontro sembrava attraversare una fase di quiescenza dopo le fiammate iniziali, i gruppi di SPARACIO Luigi e MARCHESE Mario, ormai apertamente alleati nel contrastare il gruppo “Galli”, fossero smaniosi di colpire chiunque per riequilibrare il bilancio dello scontro dopo gli omicidi di Villari Antonino e Mento Maurizio. D’altra parte, anche se l’avvenuto decesso ha impedito ovviamente l’esame approfondito della relativa posizione, nell’ambito del procedimento scaturito dall’Operazione Giostra si ipotizzava, sulla scorta delle fonti di accusa rappresentate essenzialmente dalle dichiarazioni di Barresi Domenico e TODARO Demetrio, l’appartenenza di Mastroieni Giuseppe al clan promosso e capeggiato da Luigi GALLI ed il suo pieno coinvolgimento nelle iniziative poste in essere dal gruppo dopo la morte di Stracuzzi Antonino, e cioè la deliberazione dell’omicidio di Villari Antonino e la consumazione di quello di Mento Maurizio, e la partecipazione, allo scopo di rintracciare ed eliminare qualunque componente del gruppo “Sparacio”, alle costituite “squadrette della morte”. E, sempre con riferimento al Mastroieni, si ipotizzava un suo diretto coinvolgimento nell’omicidio di Mento Maurizio (così come avrebbero appreso GALLETTA e BONAFFINI), consistito nell’avere coadiuvato TODARO Demetrio nell’attività di “pattugliamento” della zona, finalizzata a segnalare l’avvicinamento di VINCI Rosario o di altri elementi del gruppo avversario al luogo in cui era stato predisposto l’agguato (v. p. 87 della citata sentenza del 30.10.1995).

L’ampia confessione di BONAFFINI Salvatore non suscita alcun dubbio in merito alla sua genuinità, e pur non necessitando, in quanto tale, di elementi ulteriori di conferma, ne incontra, e molteplici, nelle risultanze processuali, ed in tal modo offre un solido supporto anche all’affermazione di responsabilità di GALLETTA Nicola, accusato anche, sebbene con margini diversi di attendibilità, da TODARO Demetrio, SPARACIO Luigi, LA TORRE Guido, SALVO Giovanni e LEO Roberto.

Il Mastroieni fu effettivamente raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco calibro 7,65 mentre si trovava all’interno del salone di Sanciolo Paolo, e la parte investita da almeno uno dei colpi, quello che raggiunse la vittima alla regione cervicale, corrisponde all’indicazione dell’imputato, che ha riferito di avere esploso l’ultimo colpo al collo prima di allontanarsi. Per quanto può rilevare, trattandosi di dato che il collaboratore avrebbe potuto almeno in parte conoscere aliunde, l’ingresso al salone era delimitato da una tenda ed anche all’arrivo delle forze dell’ordine la porta a soffietto che conduceva dal piccolo locale al bagno ed al ripostiglio era aperta così come il BONAFFINI ha dichiarato di averla notata mentre dava un rapido sguardo d’insieme alla ricerca del Mastroieni che aveva visto in precedenza accedere all’esercizio (v. la riproduzione dei luoghi nei rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo). All’interno del salone si trovavano diverse persone, oltre a Mastroieni, così come rilevato dal BONAFFINI e come dichiarato dal titolare dell’esercizio. Sorge soltanto qualche dubbio sulla effettiva posizione che occupava il Mastroieni quando fece ingresso il killer. Nel corso delle indagini preliminari il BONAFFINI aveva dichiarato che il Mastroieni si trovava seduto su una poltrona in attesa di essere servito dal barbiere; in dibattimento, anche se il punto non ha formato oggetto di particolare approfondimento, l’imputato ha precisato più volte che la vittima era seduta tra due persone. Quest’ultima indicazione sembra effettivamente la più aderente alla realtà dei fatti, perché presuppone evidentemente che il Mastroieni, così come riferito nell’immediatezza dal titolare, fosse seduto sul divano che nelle fotografie del locale appare collocato alle spalle delle due poltrone destinate ad accogliere i clienti durante il servizio; diversamente non si intenderebbe come il Mastroieni avrebbe potuto essere seduto tra due persone, dal momento che sulla poltrona può prendere posto una sola persona. La distribuzione dei reperti balistici appare peraltro compatibile con la riferita posizione della vittima, il cui rapido movimento, nel momento in cui le intenzioni del killer le furono chiare, fu verosimilmente in direzione  del muro opposto a quello su cui si apre l’ingresso del piccolo locale, forse nella vana speranza di cercare riparo nei pressi della seconda poltrona. Che quest’ultima fosse invece non occupata al momento dell’omicidio si desume dalla posizione in cui fu trovata al momento del sopralluogo (allineata in posizione frontale rispetto allo specchio), mentre quella più vicina all’ingresso era sicuramente impegnata da un cliente a cui il Sanciolo stava lavando, o aveva da poco lavato, i capelli (Sergio Bruno), dal momento che fu trovata priva del poggiatesta che si rimuove usualmente per compiere tale operazione e su di essa furono rinvenuti una tovaglia ed un asciugamano da poco usati. Un altro particolare conferma l’affidabilità del racconto del teste ed indirettamente anche del BONAFFINI, nella parte in cui l’imputato ha ricordato che il Mastroieni si trovava seduto sul divano al momento dell’ingresso del sicario: il Sanciolo ha riferito che la vittima era intenta alla compilazione di qualche schedina del concorso Totocalcio, e sul pavimento, oltre a numerosi frammenti dell’orologio in plastica del Mastroieni, fu rinvenuta una penna priva di cappuccio ed alcune schedine, una delle quali parzialmente compilata, queste ultime sparse nell’angolo vicino alla seconda poltrona, a poca distanza da una macchia di sangue che indica il punto in cui il Mastroieni stramazzò al suolo, lasciandosi verosimilmente cadere dalle mani la penna e le schedine (v. soprattutto, del fascicolo più volte citato, i rilievi fotografici contraddistinti dai numeri 12 e 14). A quest’ultimo proposito è significativo che il BONAFFINI, ricordando un particolare che poteva essere noto solo a chi si trovava in quel momento nel salone, abbia dichiarato che il Mastroieni cadde “vicino al muro”. Il BONAFFINI ha affermato poi di essersi introdotto nel locale con il volto travisato da un passamontagna, così come il killer fu visto dai presenti, e soprattutto ha ricordato che indossava un giubbotto che si era macchiato di sangue e che per questa ragione decise di dare alle fiamme per cancellare definitivamente ogni traccia: il killer secondo la descrizione fattane dai presenti indossava effettivamente un giubbotto scuro di panno, e la particolarità del tessuto giustifica l’esigenza della soppressione immediata evidenziata dal collaboratore, dal momento che la rimozione della traccia sarebbe stata meno problematica se il materiale dell’indumento fosse stato diverso.

A fronte di questi cospicui elementi di conferma, appaiono di secondario rilievo le pretese incongruenze della narrazione del collaboratore relative alla battuta che il BONAFFINI avrebbe pronunziato all’indirizzo del Mastroieni prima di sparare, o alle difficoltà incontrate al momento della fuga. Sotto il primo profilo il BONAFFINI, che per la prima volta in dibattimento aveva dichiarato durante l’esame del Pubblico Ministero di avere detto qualcosa al Mastroieni (“A te stavo cercando”), incalzato dal controesame ha in un primo momento affermato di non avere pronunziato realmente alcuna espressione, essendosi limitato a pensarla tra sé e sé, ed ha poi concluso che forse si era confuso. Può in merito rilevarsi soltanto che certamente il killer non pronunziò alcuna frase all’indirizzo della vittima, perché lo hanno escluso i presenti, e l’affermazione del BONAFFINI, più che ad un cattivo ricordo (che in ogni caso non inficerebbe la credibilità complessiva del racconto), sembra effettivamente attribuibile ad una sorta di lapsus connesso alla concitazione della narrazione: diversamente non si intenderebbe la ragione per cui, domandatogli qualche minuto più tardi se aveva o meno parlato al Mastroieni prima di sparare, l’imputato abbia categoricamente escluso di averlo fatto (“No, non gli ho parlato, cosa gli dovevo dire al Mastroieni?”).

Quanto all’equivoco per cui il GALLETTA, contrariamente agli accordi, non si trovava ad attenderlo sull’autovettura rubata fuori dal salone, ma era in una traversa vicina, il BONAFFINI non ne aveva effettivamente parlato nel corso delle indagini preliminari, pur avendo in ogni caso riferito che il complice si trovava in una vicina traversa, ma la divergenza, per tale ragione, si risolve in una mera aggiunta che non pregiudica la continuità e la costanza delle dichiarazioni. Che poi effettivamente il GALLETTA attendesse BONAFFINI sull’autovettura rubata e che i due dopo l’omicidio si siano allontanati a bordo della medesima è circostanza che non è smentita dal fatto che il titolare dell’esercizio avesse visto il killer fuggire a piedi in direzione del viale Giostra, dal momento che il fatto che il GALLETTA si trovasse in una traversa vicina esclude che l’autovettura fosse visibile dalla soglia del salone o dalla zona antistante dove è presumibile che il Sanciolo si sia affacciato subito dopo il delitto.

Va piuttosto soffermata l’attenzione sui risultati di un accertamento che è stato compiuto per la prima volta dalla Corte nell’ambito dell’attività di integrazione ai sensi dell’art. 507 c. p. p. sulla scorta delle affermazioni del BONAFFINI ed anche di SPARACIO, e che non era stato fatto nel corso delle indagini preliminari sebbene fosse stata espletata anche per questo capo di imputazione un’indagine diretta alla ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori (v. la deposizione del teste Gugliotta, escusso il 28.2.1998). Richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina la trasmissione di copia della documentazione relativa ad eventuali interventi eseguiti per incendio di autovetture nelle giornate del 5 e del 6 dicembre 1992 nella città di Messina e nelle contrade periferiche, alla nota di risposta del 12 maggio 1999 risulta allegata la copia di tre rapporti di intervento relativi ad incendi di autovetture verificatisi nella serata del 5 dicembre 1992. L’attenzione per intuibili ragioni si sofferma sul rapporto relativo all’intervento eseguito su richiesta dei Carabinieri nella via S. Jachiddu alle ore 19,50, allorché fu trovata avvolta dalle fiamme una Fiat UNO targata ME 424910, che risultò sottratta qualche ora prima, intorno alle 17, così come aveva già denunziato il proprietario Straguzzi Antonino (copia della nota e dei documenti trasmessi è contenuta anche nella carpetta degli atti relativi al capo 42). La tipologia dell’autovettura, la circostanza che fosse stata rubata (in un’ora corrispondente a quella in cui BONAFFINI e GALLETTA l’avrebbero prelevata), l’orario della segnalazione (circa mezz’ora dopo l’omicidio) ed il luogo isolato in cui l’autovettura fu bruciata, inducono a ritenere, con un grado di ragionevole certezza, che l’autovettura fosse quella utilizzata dai sicari di Mastroieni Giuseppe e successivamente data alle fiamme, sicché sarebbe possibile, sulla scorta dei dati acquisiti, procedere alle opportune integrazioni dell’imputazione che è ovviamente generica in ordine alla targa dell’autovettura, all’identità del proprietario, alla data del furto. Anche la localizzazione del rinvenimento corrisponde perfettamente alla indicazione data dal BONAFFINI, posto che la via S. Jachiddu notoriamente è ubicata nella parte alta del rione Giostra, ed è significativo che anche SPARACIO, evidentemente bene informato, sappia che dopo la consumazione dell’omicidio l’autovettura fu data alle fiamme “nella campagna sopra il Villaggio Giostra”.

L’esito positivo dell’indagine del tutto inedita disposta dalla Corte, senza alcuna possibilità di inquinamento o condizionamento del risultato, attesta inequivocabilmente la genuinità delle conoscenze del BONAFFINI e rafforza in maniera decisiva la sua confessione e soprattutto la chiamata in correità del GALLETTA. Quest’ultimo, che l’intero dibattimento indica costantemente come persona inserita nel clan “Marchese” e che la partecipazione all’episodio del tentato omicidio di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano dimostra essere attivamente coinvolto anche nella “guerra” contro il gruppo “Galli”, è accusato da tutti i collaboratori sentiti in merito all’omicidio Mastroieni, alcuni dei quali hanno dichiarato di non sapere o non ricordare il nome del complice del GALLETTA, ma non hanno avuto dubbi, sia pure nei limiti dell’affidabilità propria di ciascun contributo, nell’indicare lo stesso GALLETTA quale uno degli esecutori materiali dell’omicidio, e nell’attribuirgli peraltro il ruolo di autista effettivamente svolto (così espressamente SPARACIO e LA TORRE). Anche TODARO Demetrio, sebbene da un punto di vista non ottimale per una conoscenza adeguata dei fatti, ha accusato GALLETTA Nicola, affiancandogli quale complice Brunello AMANTE, ma, anche se le sue dichiarazioni non si segnalano per linearità e chiarezza, sembra che l’indicazione del complice di GALLETTA (destinata in ogni caso a soccombere davanti alla confessione di BONAFFINI) sia scaturita da una congettura di MAROTTA Gaetano recepita dagli altri componenti del gruppo “Galli”, in quanto il GALLETTA ed il presunto complice erano stati visti aggirarsi insieme la sera dell’omicidio nei pressi dell’abitazione del Mastroieni. Non giova poi a GALLETTA Nicola la prova testimoniale affidata alle dichiarazioni del cognato Mandini Guido, escusso all’udienza del 21 aprile 1999, il quale si è limitato a confermare che il GALLETTA, peraltro ormai separato dalla sorella del testimone, all’epoca dei fatti di tanto in tanto prendeva parte insieme a lui a qualche partita di calcetto presso un campo che si trova in via S. Cosimo, nei pressi del cimitero monumentale. Ovviamente, chiamato a precisare se ciò fosse avvenuto anche il pomeriggio del 5 dicembre 1992, il testimone non ha potuto rispondere affermativamente, ma ha confermato che una sera, accompagnando il GALLETTA a casa intorno alle 18 o 19, aveva notato sul viale Giostra un andirivieni di pattuglie della Polizia e probabilmente anche l’inseguimento di una motocicletta che era sfrecciata ad alta velocità, ed aveva quindi appreso il giorno successivo che si era verificato un agguato. Preoccupato solo di sottolineare che era “pomeriggio tardi” e che il negozio di sua proprietà (adibito alla vendita di motociclette) era ancora aperto (chiude alle ore 20), il teste non è stato in grado di dire quale fosse l’agguato in questione. Anche se la descrizione fornita indurrebbe a credere che il testimone intendesse riferirsi ad altro episodio, la frequenza con cui, in una zona come il viale Giostra, si registrano accadimenti simili (e ciò tanto più in un periodo caratterizzato da uno scontro in cui era coinvolto proprio il clan dominante nella zona), rende del tutto impossibile la collocazione temporale di quanto riferito dal testimone e vanifica in partenza il tentativo di fondare sulle sue dichiarazioni una attendibile prova d’alibi.

Con riferimento all’omicidio ed al connesso reato in materia di armi finalizzato alla consumazione del primo (ma non al furto ed al danneggiamento dell’autovettura, che appaiono modalità esecutive ascrivibili alla sola iniziativa dei coimputati) va affermata anche la responsabilità di SPARACIO Luigi. Il collaboratore nel corso del suo esame non ha respinto esplicitamente l’addebito, pur sforzandosi di accreditare l’idea della propria estraneità alla fase deliberativa ed organizzativa dell’omicidio, ed affermando che nessuno gli aveva chiesto una autorizzazione per consumare l’omicidio, che non conosceva neppure la vittima (la cui collocazione criminale era invece nota a GALLETTA ed agli altri del gruppo “Marchese”), e che solo successivamente era stato informato da VINCI Rosario con cui teneva i contatti durante la latitanza. Tuttavia, evidenziando le diverse caratteristiche della “guerra” contro il clan “Galli” rispetto a quella appena conclusa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, legate per un verso anche al suo stato di latitanza e per altro verso allo stato di detenzione del MARCHESE, SPARACIO ha escluso che lo scontro in atto fosse stato contraddistinto da una vera e propria deliberazione, segnalando che il criterio seguito era quello di eliminare chiunque del gruppo avversario, e con ciò lasciando implicitamente intendere l’esistenza di un mandato omicida generico, rivolto ad incertam personam, la cui “concretizzazione” era stata rimessa all’iniziativa degli affiliati (“Sì, c’era una guerra in corso e diciamo non è che ci siano state delle deliberazioni vere e proprie, c’era una guerra in corso e qualsiasi persona si vedeva si doveva uccidere, e alcune riunioni le abbiamo fatte a casa di VINCI quei giorni là, poi io sono stato colpito da un ordine di custodia cautelare, perciò non potevo più farmi vedere in giro, perché io sono latitante, non mi ricordo se era ottobre o novembre “92.”). Anche in questo caso era stato in altri termini scelto un criterio altre volte adottato nel corso della storia criminale locale, quello di rintracciare ed affrontare gli esponenti del gruppo avversario ogniqualvolta se ne fosse presentata l’occasione e senza dovere preavvisare i vertici del gruppo di appartenenza o dovere attenderne l’autorizzazione: metodo che, se presenta l’inconveniente di esporre il gruppo alle iniziative estemporanee degli affiliati, anche quando queste non sono gradite ai vertici, ha tuttavia il vantaggio di evitare frequenti contatti o di obbligare gli affiliati ad interpellare continuamente i capi o gli esponenti più rappresentativi per ottenerne l’assenso. Il che riesce particolarmente opportuno nei momenti di difficoltà, connessi, ad es., ad una situazione di latitanza o di momentanea assenza degli uomini di vertice del gruppo: giova ricordare che SPARACIO era latitante, e che MARCHESE era già detenuto e stava per intraprendere la collaborazione con la giustizia, mentre Mulé Giuseppe, che era senza dubbio uno degli artefici del contrasto tra il clan “Galli” e quello “Sparacio”, si trovava a Roma allo scopo di sfuggire ad eventuali attentati. Ciò rende forse anche ragione di una minore organizzazione che pare caratterizzare le iniziative dei gruppi “Marchese” e “Sparacio” rispetto alla determinazione con cui gli avversari reagirono alla morte di Stracuzzi Domenico. In questo contesto operativo appare evidente che l’azione di BONAFFINI e GALLETTA era assistita da un assenso generalizzato contenuto nella scelta di aprire e di alimentare il conflitto attraverso l’eliminazione degli affiliati al gruppo avversario ed il conseguente indebolimento di esso. Se ne trae conferma da un riferimento contenuto nel racconto di BONAFFINI Salvatore, allorché l’imputato ha affermato che il VINCI, informatosi sui programmi dello stesso BONAFFINI  e di GALLETTA Nicola, ed appreso che era loro intenzione “farsi un giro” al rione Giostra per uccidere qualcuno del clan “Galli” li aveva invitati ad essere cauti, esprimendo evidentemente pieno assenso all’iniziativa dei due e garantendo indirettamente anche l’appoggio di SPARACIO Luigi, dato il suo rapporto privilegiato con lo stesso, in quel periodo latitante (ammesso dall’imputato ed inutilmente contestato dallo stesso VINCI); così come i contatti telefonici con Mulé garantivano analoga “copertura” anche sul versante dei rapporti con chi in quel momento rappresentava il vertice riconosciuto del gruppo “Marchese”. Che poi l’iniziativa di GALLETTA e BONAFFINI, secondo lo stesso racconto del BONAFFINI, non sia stata particolarmente gradita al VINCI, in considerazione del limitato spessore criminale e rilievo strategico della vittima (“A nessuno avete ammazzato, Mastroieni in fin dei conti non faceva niente di male.”), ha rilievo marginale, sia perché ciò non esclude che l’azione di BONAFFINI e GALLETTA si svolse in concreto con la consapevolezza di soddisfare l’interesse  ed aderire alla volontà di una delle parti in conflitto, sia perché soprattutto la scelta di BONAFFINI e GALLETTA non fu arbitraria, alla luce di ciò che si è rilevato sulla collocazione criminale del Mastroieni e sul suo pieno coinvolgimento nelle più significative iniziative messe in atto dal clan “Galli” dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino (costituzione delle c. d. “squadrette della morte”, omicidio di Mento Maurizio).

Analogamente a quanto è stato osservato per il tentato omicidio di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano ricorre l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, ma non quella della premeditazione.

A prescindere dall’inquadramento più volte segnalato, non vi è prova agli atti che il delitto sia stato preceduto da una determinazione criminosa dotata dei caratteri propri dell’aggravante in esame. La scelta improvvisa dell’obiettivo, notato mentre stava facendo il suo ingresso nel salone di Sanciolo Paolo, induce ad escludere che, con riferimento al soggetto passivo del reato così come concretamente individuato dall’azione omicida, sussistano l’elemento cronologico (decorso di un lasso di tempo apprezzabile) ed ideologico (persistenza della determinazione criminosa) che rivelano la presenza dell’aggravante.

Il delitto è aggravato ai sensi dell’art. 7 del d. l. n. 152/91, in quanto commesso allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale. L’omicidio fu commesso poco dopo le ore 19 all’interno di un salone da barbiere, in presenza di svariate persone, senza alcuna remora suggerita dal rischio che un imprevisto potesse ostacolare la fuga del killer e metterne in pericolo l’impunità. Deve poi aggiungersi anche in questo caso che le ragioni del contrasto in cui l’agguato si inserisce (peraltro nella più assoluta mancanza di plausibili spiegazioni alternative) e le finalità che si intendevano conseguire con l’omicidio appaiono indici inequivocabili della matrice dell’agguato e degli altri episodi che lo seguirono e che lo precedettero. Si è già messo in luce, da ultimo nell’esame delle risultanze relative al capo di imputazione che precede, il rilievo che ai fini in esame possiede la platealità del delitto, strumento per la riaffermazione di una forza intimidatrice che l’azione degli avversari ha messo in pericolo e che è necessario ripristinare attraverso la soppressione degli esponenti della consorteria opposta, ma anche generando nei cittadini atteggiamenti omertosi che delle caratteristiche dell’omicidio sono la diretta conseguenza. È sintomatico nel caso di specie richiamare la deposizione dibattimentale di Riganello Antonio, cugino della vittima, il quale, chiamato a confermare soltanto di essersi trovato nella piazza Ritiro quando una giovane, giunta a bordo di una Renault 4 di colore bianco, aveva dato la notizia dell’omicidio, e di essere entrato nel salone insieme a Previti Daniele per uscirne immediatamente, impressionato dalla vista del corpo sanguinante del Mastroieni (mentre il Previti più concretamente caricava il ferito su un’autovettura e lo trasportava da solo in ospedale), ha finito per entrare in polemica con il Pubblico Ministero, ostinandosi a negare un particolare del tutto insignificante (peraltro nel contesto di una deposizione che non avrebbe potuto offrire comunque un contributo significativo), cioè la circostanza che la giovane che gridando aveva portato la notizia dell’omicidio, invitando a chiamare i Carabinieri, fosse giunta a bordo di un’autovettura. È anche possibile che il testimone, a distanza di più di cinque anni dai fatti, avesse realmente dimenticato la circostanza riferita il 5 dicembre 1992, alle ore 20,50, al posto fisso di polizia dell’ospedale “Regina Margherita”, ma ciò che sconcerta è l’atteggiamento complessivo del Riganello il quale, prima di attribuire la mancata conferma ad un possibile cattivo ricordo, si è mostrato meravigliato del contenuto delle dichiarazioni fatte a suo tempo ed ha perfino affermato di non avere dichiarato niente, obbligando il Pubblico Ministero a ricordargli di avere firmato un verbale. Giova ricordare i contenuti della deposizione non per il rilievo assolutamente marginale delle circostanze riferite dal testimone, ma per la cultura omertosa che l’atteggiamento assunto esprime e che impone la negazione di particolari anche insignificanti, nella misura in cui questa frappone comunque ostacoli all’accertamento giudiziario. Ciò conferma la matrice del delitto e giustifica la contestazione dell’aggravante in esame.

Agli imputati SPARACIO Luigi e BONAFFINI Salvatore, in conformità alla richiesta dei loro difensori, compete l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91, e a GALLETTA Nicola possono essere altresì concesse le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alla recidiva contestata.

Il contributo di SPARACIO e BONAFFINI, determinante ai fini della ricostruzione dell’episodio e della individuazione dei responsabili, si inserisce in un contesto di collaborazione, che, alla luce degli elementi di valutazione a disposizione di questa Corte, non può che essere ritenuto definitivo ed irreversibile. Il contributo dell’uno e dell’altro imputato, da due punti di vista diversi ma complementari, ha consentito di inquadrare l’omicidio nell’ambito dello scontro in atto tra il clan “Galli” e quello “Sparacio” e di individuarne gli autori, e senza di esso è certo che l’azione investigativa, che pure quasi immediatamente consentì di risalire ai responsabili di alcuni dei fatti di sangue inseriti nello stesso contesto, sarebbe rimasta senza sbocchi, non possedendo gli inquirenti elementi concreti per ricondurre i dati acquisiti all’identità degli autori dell’omicidio.

La concessione delle attenuanti generiche a GALLETTA Nicola poggia infine sul tipo di contributo arrecato dall’imputato alla consumazione dell’omicidio. Non appare alla Corte privo di conseguenze, alla luce del criterio di cui più volte è stata fatta applicazione, il fatto che non sia stata la mano di GALLETTA, ma quella del complice, ad armarsi e ad eseguire materialmente l’omicidio, in relazione alla differenza, morale prima ancora che giuridica, che intercorre tra chi pone in essere la condotta che è direttamente causa della morte altrui e chi, inserendosi nel processo causale, arreca un contributo qualsiasi a quella condotta e ne agevola l’esito. Esclusa la premeditazione, le attenuanti generiche vanno dichiarate equivalenti alla recidiva contestata al GALLETTA, sottraendosi al giudizio di bilanciamento l’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91. Va infine rilevato, in conformità alle considerazioni che saranno più ampiamente sviluppate nella parte conclusiva della motivazione, che l’esclusione della premeditazione, in quanto aderente agli elementi fattuali già in possesso del Pubblico Ministero al momento dell’esercizio dell’azione penale, rimuove la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato del quale l’imputato aveva avanzato tempestiva richiesta e, in esito al dibattimento, giustifica l’abbattimento della pena finale applicata al GALLETTA nella misura di un terzo prevista dalla disciplina del rito alternativo.

Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.