Ad appena cinque giorni dall’omicidio di
Mastroieni Giuseppe la cronaca cittadina registrava un altro grave fatto di
sangue, verificatosi nel rione Villa Lina.
Intorno alle ore 17 del 10 dicembre 1992, mentre si
trovava a bordo della sua autovettura Autobianchi
Y10 di colore amaranto, targata ME 487946, ferma nello spiazzale denominato
“Largo villa Lina”, nelle vicinanze dell’ufficio postale e della chiesa
parrocchiale di S. Matteo, il trentaquattrenne Giuseppe Silipigni veniva
raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto che si
era avvicinato a piedi all’autovettura coprendosi parzialmente il viso con il
giubbotto di colore scuro che indossava ed estraendo una pistola dalla cinta dei
pantaloni. La morte sopraggiungeva pressoché istantanea prima che il Silipigni
facesse in tempo ad uscire del tutto dall’autovettura da cui aveva tentato una
disperata fuga attraverso lo sportello laterale opposto a quello del conducente.
Il cadavere veniva infatti rinvenuto con la testa
ed il tronco poggiati sull’asfalto in direzione del marciapiede, mentre gli
arti inferiori erano ancora all’interno dell’autovettura il cui sportello
anteriore destro era spalancato. All’arrivo delle forze dell’ordine
l’autovettura aveva ancora le luci di posizione accese ed anche il quadro era
acceso, mentre sulla carrozzeria erano visibili i segni di alcuni colpi di arma
da fuoco che avevano forato il montante dello sportello sinistro, lo specchietto
retrovisore esterno montato sullo sportello sinistro, lo stesso sportello
sinistro e la parte inferiore dello schienale del sedile anteriore destro. Sul
posto venivano rinvenuti e sequestrati sette bossoli per pistola calibro 9,
marca Luger IMI (v. verbale di
sequestro, verbale di sopralluogo, schizzo planimetrico e fascicolo dei rilievi
fotografici, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 43, nonché le
deposizioni del capitano Di Casoli, comandante del Nucleo operativo della
Compagnia CC di Messina centro, che svolse le prime indagini, e dei marescialli
Mangone e Volpe, tutti escussi il 6.3.1998).
L’esame autoptico, affidato al dott. Giulio
Cardia (che è stato sentito in dibattimento il 13.3.1998), consentì di
accertare che il Silipigni era deceduto in seguito ad arresto cardiocircolatorio
conseguente al grave shock emorragico
prodotto dalle lesioni al cuore, ai polmoni e al fegato. La vittima fu attinta
da sette colpi, tutti esplosi da distanza che il mancato riscontro dei segni
caratteristici dello sparo da vicino consentì di ipotizzare superiore ai 40/50
centimetri; tre proiettili furono rinvenuti nel corso dell’autopsia (v. la
relazione di consulenza tecnica medico – legale depositata nella segreteria
del Pubblico Ministero il 9.9.1993, e contenuta nella carpetta degli atti
relativi al capo 43).
Sull’autovettura del Silipigni, sottoposta a
sequestro, venivano eseguite delle indagini di natura tecnica, la prima diretta
a rilevare la presenza di eventuali impronte papillari, e la seconda di tipo
balistico, mirata a definire il calibro e la traiettoria dei proiettili che
avevano raggiunto la carrozzeria del veicolo del Silipigni. Il primo
accertamento non diede alcun risultato significativo, in quanto l’unico
frammento di impronta digitale, evidenziato sulla parte interna del parabrezza,
non era di dimensioni tali da consentire utili confronti. La seconda indagine
consentì invece il recupero di tre proiettili, due rinvenuti all’interno
della portiera laterale sinistra ed uno in quella destra, le cui caratteristiche
metriche e ponderali ne attestavano l’appartenenza al calibro 9 mm Luger
e la probabile riconducibilità ai bossoli rinvenuti sui luoghi (v. le
relazioni delle consulenze eseguite presso il Sottocentro Investigazioni
Scientifiche dei Carabinieri di Messina, con allegati fascicoli fotografici,
contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 43, nonché la deposizione
del maresciallo Basile Angelo, sentito il 13.3.1998).
Le indagini subito avviate consentirono di
ricostruire la personalità della vittima ed i suoi ultimi movimenti, nonché di
accertare l’identità di chi si trovava in compagnia del Silipigni o era
comunque presente sui luoghi nel momento in cui veniva consumato l’omicidio.
Sotto il primo profilo fu accertato che il
Silipigni, notoriamente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, era
sospettato di esserne anche uno spacciatore, sicché risultò che nella stessa
mattinata del giorno in cui fu ucciso era stato sottoposto a perquisizione, con
esito negativo, ed era stato anche accompagnato negli uffici del commissariato
“Duomo” (v. deposizione del teste Gugliotta, sentito il 13.3.1998). Aveva
quindi fatto rientro a casa e poi ne era uscito nuovamente nel pomeriggio
insieme alla moglie Pimpo Franca, sorella del noto Pimpo Salvatore, della cui
morte violenta (avvenuta il 19 maggio 1990 mentre il Pimpo si trovava per una
tragica fatalità sulla stessa autovettura Autobianchi
Y10, targata ME 487946, sulla quale fu ucciso il cognato), la Corte ha avuto
modo di occuparsi nell’ambito di questo stesso procedimento (v. capo 8).
Lasciata la moglie presso l’abitazione della suocera, il Silipigni si era
quindi allontanato da solo dicendo che avrebbe comprato delle sigarette (v. la
deposizione di Pimpo Franca, escussa il 6.3.1998). La moglie della vittima ha
aggiunto che il marito, costretto a spacciare sostanze stupefacenti nel rione
Giostra per procurarsi il denaro necessario ad acquistare quella di cui aveva
bisogno per farne uso personale, era solito frequentare la piazza S. Matteo di
Villa Lina, adiacente al luogo in cui sarebbe stato ucciso, ed era intimo amico
di Mento Maurizio, nonché conoscente di Mastroieni Giuseppe e probabilmente
anche di BONANNO Orazio.
Fu accertato altresì che poco prima di essere
ucciso il Silipigni si trovava in compagnia di un uomo che gli era seduto
accanto nell’autovettura, mentre altre due persone, a bordo di una Fiat
126 di colore bianco, si erano fermate a scambiare qualche battuta con lui e
quindi allontanate. Dopo appena qualche minuto dalla traversa in cui è ubicato
l’ufficio postale sopraggiungeva il killer, un giovane non molto alto, con il
volto parzialmente coperto dal giubbotto scuro che indossava. Tali circostanze
furono riferite dal quattordicenne Graziano Francesco, un giovane che si trovava
come ogni pomeriggio nei locali di un’associazione di ispirazione cristiana e
momentaneamente si era portato all’esterno davanti al cancello posto in
corrispondenza dell’ingresso e sul lato opposto dello spiazzo in cui fu
trovata l’autovettura del Silipigni. Inaugurando
la serie dei testimoni che in dibattimento hanno alternativamente dichiarato di
non ricordare più nulla o di essere stati a suo tempo costretti a sottoscrivere
verbali mai letti, il Graziano, insistendo sul dato a suo parere decisivo della
giovane età (come se un ragazzino di oltre quattordici anni non abbia la
maturità sufficiente a descrivere in modo adeguato le proprie esperienze), ha
negato in un primo momento di ricordare qualcosa di significativo, ed in maniera
più esplicita ha poi dichiarato di non essersi mai mosso dalla scrivania presso
la quale si trovava intento a lavorare ad un computer
e quindi di non avere potuto vedere alcunché di quanto riportato nel
verbale sottoscritto, salvo a lasciarsi sfuggire di essere stato trovato
piangente da un carabiniere o un poliziotto sotto una cattedra presso la quale
si era rifugiato dopo avere udito gli spari. Un esame anche superficiale delle
dichiarazioni dibattimentali del Graziano consente di evidenziare la reticenza
che le caratterizza, non essendo plausibile che il Graziano abbia soltanto udito
gli spari e si sia poi nascosto senza vedere o percepire altro. A prescindere
dalla linearità e verosimiglianza del dettagliato racconto contenuto nel
verbale oggetto di contestazione, appare singolare che il giovane, solo per
avere sentito delle esplosioni all’esterno dei locali in cui si trovava, sia
andato a rifugiarsi piangente sotto un tavolo: ciò presuppone ovviamente che
egli abbia subito percepito che si trattava di colpi di arma da fuoco (il che è
possibile, anche se sorprende la presunta capacità del giovane di riconoscere
gli spari, mentre in frangenti simili quasi tutti i testimoni sentiti in questo
dibattimento, anche i più attendibili, hanno dichiarato di avere attribuito i
colpi alle esplosioni di petardi), ma implica soprattutto che il ragazzo abbia
visto o sentito qualcosa in grado di suscitare emozione e paura insieme, tanto
da indurlo a scoppiare in lacrime e a cercare rifugio terrorizzato sotto un
tavolo. Uno stato d’animo del genere, considerata anche l’età (non
propriamente infantile) che il Graziano aveva al momento dell’omicidio, è
invece compatibile proprio con la consapevolezza che a pochi metri da lui un
uomo ne stava uccidendo un altro, così come il ragazzo aveva dichiarato alla
Squadra Mobile non a distanza di qualche giorno dai fatti, come ha cercato di
far credere in dibattimento, ma poche ore dopo l’omicidio (v. nella parte
destra del rilievo fotografico n. 3 l’ingresso dei locali dell’associazione
presso la quale si trovava il testimone, indicato da un grande cartello, nonché
la deposizione di Graziano Francesco, escusso in dibattimento il 6.3.1998, nonché
il verbale del 10.12.1992, ore 19, oggetto di contestazione).
Evidenti ed ostinate reticenze hanno poi
contraddistinto l’esame dibattimentale di alcune tra le ultime persone che
videro in vita il Silipigni, a lui accomunate dalla condizione di
tossicodipendenza ma probabilmente legati anche da un rapporto di fornitura, e
cioè Restivo Renato, che era seduto sull’autovettura del Silipigni nel
momento in cui sopraggiunse il killer, e Doddis Pasquale, persona che vide il
Restivo ed il Silipigni insieme poco prima dell’omicidio e che fornì
nell’immediatezza alcune indicazioni che si rivelarono decisive per
indirizzare le indagini nei confronti dell’odierno imputato BONANNO Orazio.
La deposizione dei testi Restivo e Doddis, sentiti
entrambi il 6.3.1998, è apparsa effettivamente sconcertante, interamente
ispirata dal tentativo dei due di dire il meno possibile, di negare di ricordare
quanto a suo tempo riferito alla Squadra Mobile (probabilmente neppure tutto ciò
che era a loro conoscenza) e soprattutto ciò che percepivano utile alla
prospettazione accusatoria, oppure, come ha fatto il Doddis, di accusare infine
apertamente i poliziotti di averlo indotto a sottoscrivere un verbale senza
avergliene dato lettura e di avere manipolato le sue dichiarazioni. Restivo
Renato, che fu sentito presso gli uffici della Squadra Mobile il giorno
successivo al delitto, ha confermato in dibattimento che il pomeriggio del 10
dicembre 1992, incontrato il Silipigni, si era fermato a scambiare qualche
battuta con lui nei pressi della piazza di S. Matteo, rimanendo in piedi con il
figlio di due anni accanto all’autovettura del Silipigni, allorché era
sopraggiunto il killer, un giovane alto circa un metro e sessantacinque
centimetri, che si copriva parzialmente la testa con il giubbotto che indossava
e che presumibilmente era arrivato a piedi, non avendo il Restivo avvertito il
rumore di qualche veicolo al momento del suo arrivo. A prescindere
dall’ingenuo tentativo di far credere che i contatti con il Silipigni fossero
del tutto occasionali, mentre la frequentazione traeva sicuramente origine dalla
comune condizione di tossicodipendenza e dall’attività di spacciatore al
minuto svolta dal Silipigni, sostanzialmente il testimone ha confermato quanto
aveva dichiarato in precedenza, anche se in dibattimento ha cercato di
sottolineare più volte il fatto che sulle fattezze fisiche del killer non gli
sarebbe stato possibile dire di più avendo solo visto come “un’ombra”
alle proprie spalle. Peraltro va rilevato che tale atteggiamento è conforme a
quello assunto fin dall’inizio, quando il Restivo aveva espressamente escluso
che sull’autovettura del Silipigni si trovasse qualcuno al momento
dell’omicidio, ed era stato fin troppo attento a descrivere la propria
posizione in maniera tale che comunque essa risultasse incompatibile con la
visione frontale del killer (“SILIPIGNI
è rimasto al posto di guida, con il motore spento, mentre io sono rimasto in
piedi accanto allo sportello anteriore destro, anzi preciso lato guida”).
Le perplessità aumentano ove si consideri la frase, anch’essa oggetto di
contestazione, con cui in modo sibillino si chiudevano le dichiarazioni rese dal
Restivo alla Squadra Mobile a proposito dell’identità del killer (“Certamente
è qualcuno che frequenta quella zona”), significative non per il
contenuto, apparentemente deduttivo, quanto per il fatto che esse sembrano
attestare il possesso di un bagaglio di conoscenze ben più ampio di quanto la
paura non abbia indotto il Restivo ad ammettere (e a precisare comunque che al
momento dell’omicidio erano presenti diverse persone, molte delle quali
avrebbero avuto la possibilità di vedere bene o di riconoscere il killer). Che
fosse quella indicata la posizione del Restivo al momento dell’omicidio appare
dubbio già alla luce di quanto riferito dal Graziano, ovviamente
nell’immediatezza dei fatti (quando aveva affermato che con il Silipigni vi
era un altro giovane da lui mai visto in precedenza), ma appare completamente
falso alla luce delle iniziali dichiarazioni di Doddis Pasquale, il quale due
giorni dopo l’omicidio dichiarò negli uffici della Squadra Mobile di avere
incontrato il Silipigni nel pomeriggio del 10 dicembre, di avere scambiato con
lui alcune battute alla presenza di Renato Restivo che stava seduto accanto a
lui sull’autovettura Autobianchi Y10
e di essersi quindi allontanato in compagnia della moglie che lo aveva invitato
a rientrare a casa perché era necessario acquistare del latte per i bambini.
Mentre i due stavano per raggiungere il viale Giostra, avevano avvertito
l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, ed il solo Doddis era ritornato
sui suoi passi, constatando che la vittima dell’agguato era il Silipigni e che
il Restivo non era più a bordo dell’autovettura ma sostava davanti ad un
vicino esercizio per la vendita di generi alimentari. Lungo il tragitto il
Doddis aveva incontrato BONANNO Orazio che indossava un giubbotto di colore
scuro e si dirigeva a passo veloce verso il viale Giostra. Sostanzialmente
conformi furono le dichiarazioni della moglie del Doddis, Fiumara Rosa, che fu
sentita qualche ora prima del marito dalla Squadra Mobile, e che affermò di
avere visto una seconda persona a bordo della Y10
in compagnia del Silipigni e di avere notato dopo gli spari una persona che
fuggiva in direzione del viale Giostra. Di ben diverso tenore sono state le
dichiarazioni rese in dibattimento da Doddis e dalla moglie, ai quali è stato
pressoché interamente contestato il contenuto dei verbali che si è appena
riassunto. Il Doddis, a cui la moglie si è significativamente allineata, ha
escluso che in compagnia di Silipigni sull’autovettura vi fosse qualcuno ed ha
negato di avere incontrato BONANNO Orazio (che il testimone ha escluso di
conoscere, così come MAROTTA Gaetano), accusando i poliziotti di averlo
sottoposto a pressioni in tal senso e di averlo indotto a sottoscrivere un
verbale non corrispondente alle sue dichiarazioni. Anche in questo caso il
dubbio se privilegiare la versione dibattimentale dei fatti o il racconto
iniziale del dichiarante ha una risposta scontata. Con il proprio atteggiamento
il Doddis ha tentato evidentemente per un verso di offrire un supporto alle
dichiarazioni del Restivo, che fin dall’inizio negò che vi fosse qualcuno in
compagnia del Silipigni al momento dell’omicidio e quindi che fosse lui stesso
seduto in quel frangente a fianco della vittima sull’autovettura Y10.
Ed ha per altro verso cercato di accreditare indirettamente la tesi difensiva
secondo cui l’indicazione di BONANNO Orazio scaturirebbe da una segnalazione
pervenuta da una ignota fonte confidenziale a cui gli inquirenti avrebbero
cercato di dare una veste formalmente e processualmente rilevante attribuendone
la paternità al Doddis. Che una voce confidenziale avesse illustrato agli
inquirenti le modalità del fatto di sangue ed orientato le indagini fin dalla
sera dello stesso giorno dell’omicidio verso BONANNO Orazio è peraltro emerso
in dibattimento, così come risulta che fu effettuata a carico del BONANNO una
perquisizione domiciliare e che il medesimo fu cercato per qualche giorno invano
senza essere trovato presso l’abitazione o altrove (v. la deposizione degli
ispettori Maiorana, Tripodo e Galizia, escussi il 6.3.1998). Che tuttavia
deliberatamente gli inquirenti abbiano addirittura manipolato le dichiarazioni
dei potenziali testimoni per accreditare processualmente quanto appreso dalla
fonte confidenziale, è conseguenza assolutamente inevitabile ove si intendesse
privilegiare le dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni Graziano,
Doddis e Fiumara, ma è ipotesi inaccettabile, oltre che per la gravità delle
accuse in tal modo indirettamente rivolte ad un intero organo investigativo,
anche perché le circostanze che i testimoni si sono in dibattimento affannati a
smentire si innestano coerentemente in un quadro complessivo di risultanze
fattuali in cui la credibilità o verosimiglianza dell’una è destinata a
ripercuotersi su quella dell’altra in una valutazione critica di tipo
sinottico imposta dalla natura delle prove a disposizione della Corte. Così la
circostanza pressoché certa (per le considerazioni che si sono svolte) che il
giovane Graziano sia stato sincero nel riferire all’inizio di avere assistito
alle varie fasi dell’agguato e di avere veduto un’altra persona seduta
nell’autovettura con il Silipigni, offre la misura della scarsa affidabilità
del Restivo che quella presenza ha ostinatamente negato e viceversa rende
verosimili le affermazioni iniziali di Doddis e della moglie che attestavano la
stessa circostanza, il primo identificando proprio con il Restivo
l’accompagnatore del Silipigni.
Si è già illustrata la ragione per cui le
indagini si orientarono molto presto verso BONANNO Orazio, elemento che secondo
gli inquirenti gravitava nell’ambito del gruppo “Galli”, cognato di
MAROTTA Gaetano, inteso ‘U rattatu,
e fratello di Rosario che era stato già condannato in via definitiva per
l’omicidio di Caliò Antonino (v. capo 6) (v. la deposizione del teste
Gugliotta, escusso il 13.3.1998). Gli elementi raccolti, costituiti
sostanzialmente dalle dichiarazioni dei testi Graziano, Doddis e Fiumara, furono
valorizzati in chiave accusatoria e il BONANNO fu sottoposto alla misura della
custodia cautelare in carcere con ordinanza del 23.2.1993, successivamente
caducata per il decorso del termine massimo di fase, con conseguente
scarcerazione dell’indagato il 29.6.1994 (v. quanto è riportato
nell’ordinanza di custodia cautelare, alla p. 305).
Anche in questo caso alla ricostruzione
dell’episodio e al successivo esercizio dell’azione penale sono giovate in
maniera decisiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni di
MARCHESE Mario, che si è limitato ad indicare la vittima come un affiliato al
gruppo di SPARACIO Luigi, affermando anche per questo episodio quanto è stato
già illustrato per quelli che lo hanno preceduto, cioè che il suo contributo,
per l’omicidio Silipigni e per gli altri fatti di sangue compresi in
quest’ultima fase, può limitarsi ad una mera interpretazione dei fatti alla
luce delle pregresse conoscenze, stante l’inizio di un periodo di detenzione
nell’agosto “92 e la sottoposizione ad un regime carcerario che ostacolava i
contatti con l’esterno.
Degli altri collaboratori il primo ad essere
sentito è stato Di Napoli Pietro, esaminato in data 8.5.1998, il quale,
ricostruendo il percorso criminale del Silipigni, lo ha collocato
originariamente nella famiglia “Costa”, quindi nel gruppo del cognato Pimpo
Salvatore, ed infine tra gli elementi vicini a Sarino VINCI (a sua volta autista
di SPARACIO Luigi) che in quel periodo lo riforniva di sostanze stupefacenti che
il Silipigni spacciava nella zona di Giostra. Ha riferito il Di Napoli che
quando venne commesso l’omicidio, nel pomeriggio di un giorno della fine del
“92 intorno alle ore 17, egli si trovava in compagnia di tale La Camera
Salvatore nel quartiere Villa Lina, fermo a bordo di un’autovettura alle cui
spalle si trovava la Y10 del Silipigni.
I due ad un tratto avvistarono BONANNO Orazio, inteso Nascaredda,
elemento che il Di Napoli e La Camera sapevano inserito nel gruppo “Galli”,
e che alla loro vista andò a fermarsi davanti al bar “Vinci” nei pressi
della fermata dell’autobus. Avendo compreso che qualcosa stava per avvenire,
il Di Napoli spostò la propria autovettura, portandosi dal lato opposto, dove
è ubicata la chiesa di S. Matteo, ed in questo frangente notò il BONANNO, il
quale indossava un giubbotto e dei pantaloni in jeans e delle scarpe da tennis, che si avviava in direzione della Y10
su cui si trovava il Silipigni. Trascorsi pochi attimi, Di Napoli avvertì
l’esplosione degli spari ed intuì che il BONANNO aveva sparato al Silipigni e
che il suo precedente temporeggiare era dettato dall’intenzione di consentire
allo stesso Di Napoli ed al La Camera di allontanarsi dai luoghi. Di quanto
accaduto il Di Napoli ebbe la conferma ritornando nelle vicinanze della Y10
e trovandovi il Silipigni morto (in dibattimento ha ricordato che il
cadavere era all’interno dell’autovettura, mentre durante le indagini
preliminari aveva dichiarato di averlo visto riverso sull’asfalto accanto
all’autovettura).
Le circostanze riferite da Di Napoli sono state
interamente smentite da La Camera Salvatore (sentito all’udienza del
6.3.1998), all’epoca dei fatti poco più che diciassettenne, il quale ha
ammesso che il giorno dell’omicidio si trovava probabilmente nella zona, non
distante dalla sua abitazione del tempo (ubicata in una traversa della via
Palermo), ma ha negato di essere stato quel giorno in compagnia di Di Napoli
Salvatore, di avere conosciuto Silipigni Giuseppe e di avere mai sentito
nominare BONANNO Orazio. Sul punto, richiamate le considerazioni più volte
sviluppate in merito alle puntuali e assolutamente prevedibili smentite delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte di coloro a cui essi si
sono riferiti, va rilevato che La Camera Salvatore è persona che Di Napoli, così
come ammesso dallo stesso La Camera, ha accusato della consumazione di reati,
lasciando intendere che con il giovane si era instaurato un rapporto
privilegiato, in vista di una sorta di “iniziazione” alla vita criminale,
considerata la sicura appartenenza del Di Napoli, inteso Asso
d’oro, agli ambienti del crimine organizzato e la giovane età del La
Camera che ancora minorenne si affacciava proprio in quegli anni su quel triste
proscenio e che il Di Napoli avrebbe rifornito in quel periodo di sostanza
stupefacente destinata allo spaccio. Giova poi ricordare, e questa motivazione
se ne occuperà tra poco, che il La Camera, proprio come Di Napoli ha dichiarato
ricordando che la presenza del BONANNO aveva innervosito il giovane, fu uno dei
protagonisti delle vicende che si stanno esaminando, in quanto, dopo meno di un
mese dalla morte di Silipigni, si rese responsabile del tentato omicidio di
Sparolo Domenico, indicato come l’ultimo atto della “guerra” di mafia
seguita all’omicidio Stracuzzi.
SPARACIO Luigi, esaminato sull’episodio nelle
udienze del 16 e 17 aprile 1999, ha affermato che il Silipigni, cognato di Pimpo
Salvatore, era personaggio vicino a Rosario VINCI e svolgeva per conto del
gruppo “Sparacio” dei compiti di natura informativa, tenendolo aggiornato su
quanto avveniva nella zona di Giostra. Era stata l’amicizia con VINCI Rosario
e la circostanza che il Silipigni era stato visto spesso con lui e recarsi a
casa sua al villaggio Annunziata a determinarne la morte; ad ucciderlo fu
BONANNO Orazio che esplose contro la vittima dei colpi di pistola mentre il
Silipigni si trovava sulla sua autovettura. Tali notizie lo SPARACIO aveva
appreso da VINCI Rosario, il quale a sua volta ne era stato informato forse
anche da qualche parente della stessa vittima (“perché
è stato visto da tutti questo BONANNO sparare a Silipigni”) e sicuramente
da GALLETTA Nicola, il quale, così come gli altri appartenenti al gruppo
“Marchese” (soprattutto Franco CUSCINÀ e Gino LEARDO), continuava ad avere
contatti con il gruppo “Galli”, mantenendo un atteggiamento di apparente
estraneità allo scontro in atto con il gruppo “Sparacio” con il quale
invece di fatto erano alleati e praticando un vero e proprio “doppio
gioco”. Anche con riferimento a queste affermazioni il VINCI ha negato di
avere mai parlato della vicenda con SPARACIO Luigi o di essere a conoscenza di
qualcosa in merito (ud. 8.5.1999), e giovano anche con riferimento alla
valutazione di tale atteggiamento le osservazioni più volte fatte sulle
smentite generalizzate delle affermazioni dei collaboratori di giustizia
provenienti da soggetti più che interessati a vederne messa in discussione
l’attendibilità.
Nella prospettazione accusatoria appare tuttavia
determinante il contributo di TODARO Demetrio, sentito il 27.2.1999, il quale ha
affermato che il Silipigni, dubitativamente collocato dal collaboratore
all’interno del gruppo “Marchese”, fu ucciso perché spacciava eroina nel
quartiere di Giostra, sottoposto al controllo del gruppo “Galli” (lo stresso
di appartenenza del collaboratore), e inoltre perché era sospettato di
informare gli esponenti del gruppo “Marchese” circa i movimenti del clan
“Galli”. Dopo l’omicidio di Mastroieni Giuseppe, si svolse una riunione in
un’abitazione di via Manzoni alla quale presero parte, oltre allo stesso
TODARO, Domenico Papale, all’epoca latitante, Giovanni COTUGNO, Gaetano
MAROTTA, Orazio MAURO, Orazio BONANNO e Dino LIBRO. Nel corso dell’incontro
MAROTTA, Papale, COTUGNO e MAURO avrebbero decretato la morte del Silipigni
affidandone l’esecuzione a BONANNO ed al TODARO. A questo scopo la mattina del
giorno dell’omicidio, mentre il BONANNO si nascose armato (come quasi sempre
le armi le fornì MAROTTA Gaetano) all’interno del panificio “Stracuzzi”
(gestito dai genitori di Antonino, ucciso poco meno di due mesi prima), il
TODARO si mise alla ricerca del Silipigni a bordo di un ciclomotore senza
rintracciare la vittima designata. Fu così concordato con il BONANNO un
appuntamento per le ore 19 dello stesso giorno, ma il TODARO, che nel pomeriggio
era rientrato a casa per riposare, apprese poi dai genitori che verso le ore 17
il Silipigni era stato ucciso. Il giorno successivo TODARO incontrò poi BONANNO
a casa di MAROTTA ed apprese che era stato lo stesso BONANNO a sparare al
Silipigni con una pistola calibro 9 nel rione Giostra dove gli era stata
segnalata la presenza della vittima. Anticipando una possibile contestazione il
TODARO ha dichiarato di avere fatto confusione allorché aveva attribuito a Dino
LIBRO, individuato nel corso dell’interrogatorio di cui al
verbale del 3.3.1994 attraverso l’esame di un album fotografico, la
paternità della segnalazione della presenza di Silipigni (v. anche il
riferimento contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare, alla p. 306).
BONANNO riferì al TODARO di essere stato visto nell’occasione da due persone,
un certo “De Napoli” ed un tale
Doddis, e successivamente si seppe anche che un ragazzino si trovava sul luogo
al momento dell’omicidio, sicché lo stesso fu rintracciato da un tale Minardi
Pietro, che abitava nelle vicinanze, e fu “contattato” perché il BONANNO
fosse sicuro che il potenziale testimone non avrebbe parlato di quanto aveva
visto.
Sulla scorta delle dichiarazioni del TODARO la
Corte ha convocato Minardi Pietro e Stracuzzi Girolamo, sentiti il 7 maggio
1999. Il primo, pur ammettendo di conoscere TODARO Demetrio fin da ragazzo, ha
negato di avere avuto mai contatti con lui, di avere mai conosciuto Graziano
Francesco, di avere posto in essere, dopo l’omicidio del Silipigni,
l’intervento riferito dal collaboratore; il testimone ha poi spiegato di
essere in stato di custodia cautelare per spaccio di droga in quanto arrestato
nell’ambito dell’operazione di polizia Scilla
e Cariddi insieme ad altre persone, tra cui la moglie di GALLI Luigi. Lo
Stracuzzi, padre di Antonino e titolare di un panificio che gestisce insieme
alla moglie, ha ammesso di conoscere BONANNO Orazio, cliente occasionale del
panificio, escludendo che, anche in considerazione delle caratteristiche del
locale, composto da tre vani, qualcuno vi si possa rifugiare armato senza essere
visto.
L’insieme delle risultanze dibattimentali
consente innanzitutto di inquadrare anche questo episodio nell’ambito dello
scontro esploso per le ragioni più volte ricordate tra il gruppo “Sparacio”
da un lato e quello “Galli” dall’altro, coadiuvato il primo dai gruppi
“Marchese” e “Ferrara”, ma in una posizione più defilata, tale da
evitare, almeno fino ad un certo momento, il loro diretto coinvolgimento nella
guerra di mafia scaturita dal contrasto e da consentire loro di mantenere
normali contatti con gli esponenti del gruppo “Galli” assumendo un
atteggiamento che è stato spesso definito in dibattimento “doppio gioco”.
Gli elementi acquisiti in merito alla personalità del Silipigni confermano le
causali indicate da TODARO Demetrio, il quale, pur essendo sicuramente impreciso
in merito alla collocazione criminale della vittima (di cui non risulta in alcun
modo la contiguità con il gruppo “Marchese” riferita dal collaboratore), ha
attribuito la decisione di uccidere il Silipigni al fatto che questi spacciava
sostanze stupefacenti nel quartiere, mettendo in discussione il monopolio
esercitato dagli esponenti del clan “Galli”, tra cui lo stesso TODARO, che
ha ammesso di essere dedito a questo tipo di attività all’interno del gruppo
e di conoscere anche per questa ragione il Silipigni, sospettato (e si tratta
secondo TODARO della seconda causale del delitto) di segnalare i movimenti dei
componenti del clan “Galli” al clan rivale (ovviamente quello “Marchese”
secondo le conoscenze del collaboratore). Questo secondo aspetto ha trovato
conferma nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, il quale si è soffermato sulla
amicizia del Silipigni con VINCI Rosario, nota agli esponenti del gruppo
“Galli” che avevano notato i due spesso insieme e si erano accorti delle
frequenti visite del Silipigni al villaggio Annunziata dove abitava il VINCI. In
merito alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi va rilevato che le medesime appaiono
di modesto rilievo per quanto riguarda le modalità esecutive dell’omicidio
(dal momento che si tratta di notizie riferite da VINCI che le aveva a sua volta
apprese da GALLETTA Nicola, il quale infine le avrebbe attinte presso gli
esponenti del gruppo “Galli” responsabili dell’omicidio), e viceversa le
dichiarazioni di TODARO, almeno in linea di principio, presentano un elevato
grado di attendibilità, perché provenienti da un soggetto inserito nello
stesso contesto associativo di appartenenza dei presunti responsabili del fatto
di sangue, il quale ha anche ammesso di essere stato originariamente coinvolto
nel progetto omicida insieme al BONANNO che l’avrebbe poi portato
autonomamente ad esecuzione. La valutazione, in omaggio al principio della
frazionabilità, è destinata a ribaltarsi ove si considerino invece gli aspetti
concernenti la personalità della vittima, la sua collocazione criminale e,
conseguentemente, la ragione remota della sua morte violenta, perché sotto
questo profilo le conoscenze del TODARO, abituato prevalentemente ad eseguire
come un buon “soldato” gli ordini dei vertici del gruppo, non possono che
essere limitate (lo dimostra l’imprecisione concernente la collocazione
criminale del Silipigni) e circoscritte, al massimo, a quanto andava maturando,
in termini di strategie e determinazioni criminose, all’interno del proprio
sodalizio, senza quella visione di insieme che nelle consorterie criminali
spetta di regola soltanto a chi occupa posizioni di altro rango.
Che il Silipigni fosse tossicodipendente e
spacciasse sostanze stupefacenti nel quartiere Giostra è peraltro circostanza
pacifica, che non ha avuto alcuna remora ad ammettere anche la moglie della
vittima (meno reticente, sotto questo aspetto, di quanto non siano stati i
familiari di altre vittime di fatti di sangue sfilati davanti alla Corte nel
corso del dibattimento). I contatti del Silipigni con personaggi come Doddis
Pasquale o Restivo Renato, assuntori di sostanze stupefacenti, non possono che
giustificarsi, a prescindere dai grossolani tentativi dei testimoni di fare
credere cosa diversa, proprio alla luce di questa attività della vittima,
divenuta evidentemente un punto di riferimento per i tossicodipendenti della
zona. Pimpo Franca ha anche ricordato un’altra circostanza assai importante,
confermando, sia pure solo perché costretta dalla contestazione, l’intima
amicizia del marito con Mento Maurizio, anch’egli tossicodipendente e
spacciatore da lungo tempo (v. in proposito la ricostruzione della scomparsa di
Spagnolo Giovanni, avvenuta nel giugno 1988), e soprattutto molto legato a VINCI
Rosario, tanto da riceverne quotidianamente la visita (secondo quanto emerso
nell’ambito del procedimento n. 16/94 R. G. definito con la sentenza di questa
Corte del 30 ottobre 1995 più volte richiamata), e attraverso di lui al gruppo
“Sparacio” di cui VINCI Rosario era esponente di primo piano. E va
ulteriormente ricordato che il Mento fu ucciso il 17 ottobre 1992 nel contesto
dello stesso scontro tra i gruppi “Sparacio” e “Galli”, proprio per la
sua ritenuta contiguità al clan “Sparacio” ed a VINCI Rosario in
particolare, secondo quanto ormai oggetto di irrevocabile accertamento con
riferimento alla posizione di BONANNO Orazio (condannato all’ergastolo dalla
sentenza da ultimo citata per l’omicidio di Mento Maurizio), ma anche dei
correi giudicati separatamente, come Barresi Domenico ed i complici minorenni
all’epoca dei fatti Minardi Giuseppe e Bonsignore Salvatore (giudicati questi
ultimi dal giudice specializzato). Considerate le ragioni per le quali fu ucciso
il Mento, sulle quali si sofferma ampiamente la sentenza più volte citata, la
successiva uccisione di Silipigni, peraltro concepita come reazione
all’omicidio di Mastroieni Giuseppe (di cui si è ipotizzato il concorso
nell’omicidio di Mento Maurizio), appare ascrivibile allo stesso disegno
strategico, diretto evidentemente, nell’impossibilità di colpire elementi più
rappresentativi che il clima infuocato del periodo aveva reso molto guardinghi,
a fare comunque “terra bruciata” intorno a VINCI Rosario, che dopo
l’uccisione di Villari Antonino era “balzato al primo posto” in cima alla lista di morte predisposta
dopo l’omicidio Stracuzzi (è l’espressione icastica usata dalla decisione
più volte richiamata, p. 86). È significativo che anche per il Mento emerse
nell’ambito del dibattimento del processo al clan “Giostra” una causale
connessa alla circostanza che la presenza del Mento, abitante nelle vicinanze
del rione Giostra, costituiva una minaccia in quanto gli era possibile senza
destare sospetti rivelare movimenti e attività degli avversari.
Ciò premesso per quanto attiene
all’inquadramento dell’episodio e alla matrice della determinazione
criminosa, gli elementi acquisiti impongono, in conformità alla richiesta del
Pubblico Ministero, l’affermazione della responsabilità di BONANNO Orazio e
MAROTTA Gaetano, ed il proscioglimento di COTUGNO Giovanni e LIBRO Placido.
Nei confronti di questi due imputati vi è soltanto
un riferimento contenuto nelle dichiarazioni di TODARO Demetrio che ne attesta
la presenza presso l’abitazione ubicata nelle vicinanze di via Manzoni in
occasione della riunione in cui fu decisa l’uccisione di Silipigni Giuseppe.
Il COTUGNO viene indicato altresì dal TODARO come uno di coloro che, dopo avere
concorso a deliberare l’omicidio (unitamente a MAURO Orazio, Papale Domenico e
MAROTTA Gaetano), conferì a lui ed al BONANNO il mandato di morte, mentre LIBRO
Placido (che il collaboratore ha affermato di avere sempre conosciuto come “Dino”)
viene indicato solo tra i presenti all’incontro ed in dibattimento il TODARO,
prevenendo la contestazione, ne ha escluso il ruolo di autore della segnalazione
della presenza della vittima attribuitogli nel corso delle indagini preliminari,
ammettendo di avere a suo tempo fatto confusione. La giustificazione del TODARO
non è ovviamente appagante, non avendo il collaboratore spiegato da che cosa
aveva tratto origine la sua prima dichiarazione, ma in ogni caso, anche ove in
dibattimento fosse stata confermata la versione iniziale, l’accusa sarebbe
rimasta priva di qualsiasi possibilità di conferma, legata alla sola
dichiarazione del TODARO, per sua natura insufficiente da sola a giustificare
un’affermazione di responsabilità. Su questo argomento fece leva il Tribunale
del riesame nel disporre la scarcerazione del LIBRO poco più di due mesi dopo
dalla emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. La genericità delle
accuse concerne peraltro anche la posizione del COTUGNO, la cui indicazione come
coautore della determinazione criminosa e del mandato omicida poggia sulle sole
dichiarazioni di TODARO Demetrio, senza che altrove, nell’ambito delle
risultanze e acquisizioni dibattimentali, sia possibile cogliere significativi
elementi di conferma dell’ipotesi di accusa. Che il COTUGNO sia elemento
inserito a pieno titolo nel gruppo “Galli” lo attestano inequivocabili
elementi processuali, emersi nel corso di questo dibattimento, nonché la
condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis c. p. riportata dal COTUGNO in esito al processo più volte
citato. Il COTUGNO fu pienamente coinvolto, a fianco di MAROTTA Gaetano, nella
organizzazione e nella esecuzione della strategia decisa dopo la morte di
Stracuzzi Antonino, fu vittima del tentativo di agguato verificatosi quasi
contemporaneamente all’uccisione di Mento Maurizio, partecipò alla
composizione di una delle c. d. squadrette della morte che erano state
predisposte per razionalizzare la presenza del gruppo sul territorio e dare una
veste di organica sistematicità alla rappresaglia. E tuttavia tali elementi non
possono tradursi automaticamente, a meno di non volere dilatare a dismisura
l’area del concorso morale penalmente significativo, nella responsabilità per
l’omicidio, soprattutto in mancanza di elementi da cui potere desumere un
ruolo di vertice del COTUGNO e una connessa responsabilità direttiva e
decisionale.
A ben diverse conclusioni conduce l’esame delle
posizioni degli altri due imputati.
Prima ancora che la collaborazione di TODARO
Demetrio attestasse che a consumare l’omicidio era stato BONANNO Orazio, gli
inquirenti, pur muovendosi tra molteplici reticenze ed atteggiamenti palesemente
omertosi, erano riusciti a raccogliere indizi sufficienti all’applicazione
della misura cautelare più severa, successivamente caducata solo per il decorso
dei termini di fase che ha precluso l’applicazione al BONANNO della custodia
cautelare in carcere nell’ambito di questo procedimento. Tali elementi
appaiono evidentemente riconducibili alla sommaria descrizione del killer
fornita da Graziano Francesco, e soprattutto alle dichiarazioni di Doddis
Pasquale, che riconobbe il BONANNO mentre si affrettava ad allontanarsi verso il
viale Giostra qualche attimo dopo l’omicidio. La costante indicazione di un
giubbotto di colore scuro come indumento indossato dal killer ed utilizzato per
un parziale travisamento, nonché l’indicazione di una statura modesta
(corrispondente a quella del BONANNO), completavano il quadro, arricchito dalla
conclamata contiguità dell’imputato al gruppo “Galli” ed in particolare a
MAROTTA Gaetano. Giova ricordare che un fratello dell’imputato, Bonanno
Rosario, inteso telegramma, fu
arrestato e condannato insieme a Ragno Antonino per l’omicidio di Caliò
Antonino, braccio destro di Pimpo Salvatore, per il quale questa Corte ha
riconosciuto ed affermato la responsabilità di GALLI Luigi, RIZZO Rosario e
MAROTTA Gaetano. Si sono già messe ampiamente in luce le ragioni secondo cui
vanno privilegiate, perché rese nell’immediatezza dei fatti e in una fase di
minore rischio di inquinamento, le dichiarazioni iniziali dei testimoni sentiti
in dibattimento. Il BONANNO, inteso nascaredda,
è inoltre persona certamente inserita a pieno titolo nel gruppo “Galli”: lo
attesta definitivamente la condanna già citata per il delitto di cui all’art.
416-bis c. p. e per l’omicidio di
Mento Maurizio, inflitte all’imputato con la citata sentenza del 30.10.1995.
In questo contesto indiziario di indubbia consistenza si è inserito il
contributo di TODARO Demetrio, del quale va subito messa in luce una
significativa convergenza con quanto emerso in dibattimento: il collaboratore ha
dichiarato che il BONANNO si preoccupava in quanto era stato visto sul luogo
dell’omicidio da tali “De Napoli”
e Doddis, ed inoltre un ragazzino aveva assistito alle fasi salienti del delitto
e bisognava sapere che cosa effettivamente avesse visto e potesse eventualmente
riferire. Che il BONANNO fosse stato visto sicuramente da altre persone al
momento dell’omicidio lo aveva dichiarato peraltro anche Restivo Renato,
evidenziando che la posizione della Y10 del
Silipigni era tale per cui al delitto avevano sicuramente assistito alcuni che
sostavano nei pressi della vicina edicola e del tabacchino (“Ritengo
che molti hanno riconosciuto o visto bene il killer.”). Ed anche SPARACIO,
pur riferendo notizie apprese da altri, ha spiegato che il BONANNO aveva agito
senza particolari precauzioni e per questo non era stato difficile al VINCI
sapere chi avesse ucciso il Silipigni (“Se
non ricordo male l’ha saputo, lui VINCI, anche dalla stessa famiglia di
Silipigni, della mamma di Pimpo Salvatore [suocera della vittima],
perché è stato visto da tutti questo BONANNO sparare a Silipigni. Diciamo una
delle fonti è stata pure la famiglia e poi lui l’ha saputo, non mi ricordo da
chi, però si era sparsa subito la voce che era stato lui, e gliel’avevano
comunicato a VINCI, che poi VINCI me l’ha fatto sapere a me.”).
Ritornando al raffronto tra la deposizione di TODARO e le altre risultanze
dibattimentali, giova ricordare che il collaboratore di giustizia Di Napoli
Pietro ha descritto nei termini che si sono sintetizzati il suo incontro con il
BONANNO poco prima che fosse consumato l’omicidio, lasciando intendere che in
virtù di una sorta di tacito accordo il killer avesse atteso che il Di Napoli
si allontanasse prima di entrare in azione; che il Doddis, mentre richiamato
dagli spari faceva precipitosamente ritorno verso il luogo in cui aveva
incontrato il Silipigni, vide il BONANNO allontanarsi in fretta verso il viale
Giostra; e che, infine, il quattordicenne Graziano Francesco, che si trovava
davanti all’ingresso dei locali dell’associazione da lui frequentata e
quindi in una posizione ben visibile dal luogo in cui si trovava l’autovettura
del Silipigni, descrisse l’omicidio fornendo anche una sommaria descrizione
del killer. Tutti gli elementi indicati rafforzano le accuse di TODARO Demetrio,
perché attestano senza alcuna ombra di dubbio il contatto del collaboratore con
l’imputato, da cui soltanto sarebbe stato possibile apprendere notizie così
circostanziate in merito alle persone presenti sul luogo ed al rischio di un
riconoscimento.
Anche MAROTTA Gaetano deve essere condannato per
l’omicidio di Silipigni Giuseppe. Ove si considerino le sole dichiarazioni di
TODARO Demetrio la sua posizione si differenzia poco da quella del coimputato
COTUGNO Giovanni, essendo come quest’ultimo indicato tra i partecipanti alla
riunione seguita all’omicidio Mastroieni presso un’abitazione ubicata nei
pressi di via Manzoni e tra coloro che conferirono il mandato a TODARO e a
BONANNO. Al MAROTTA il collaboratore addebita inoltre la fornitura dell’arma o
delle armi consegnate ai due killer designati per la consumazione
dell’omicidio, così come il MAROTTA era solito fare in simili occasioni. E
tuttavia ciò che differenzia la posizione del MAROTTA è la considerazione del
ruolo che l’imputato occupava all’interno del clan “Galli”, oggetto di
un accertamento ormai definitivo nell’ambito del processo scaturito dall’Operazione
Giostra (n. 16/94 R. G., sentenza n. 5 del 30.10.1995), la cui decisione
conclusiva, già più volte richiamata, ritaglia effettivamente per MAROTTA un
ruolo diverso da quello degli altri elementi del gruppo capeggiato da GALLI
Luigi (a cui viene attribuita la natura di consorteria mafiosa ex
art. 416-bis c. p.), sottolineando il rapporto di parentela con il capo, di
cui è cugino, e la posizione di preminenza sugli altri associati quando il capo
è libero, e di governo del gruppo in sua vece quando la detenzione impedisce a
GALLI la direzione diretta ed immediata
della vita associativa (p. 192).A tale indicazione si affianca la
specificazione dei compiti espletati dal MAROTTA in seno al sodalizio, che vanno
dal mantenimento dei contatti con il capo detenuto, attraverso i colloqui in
carcere agevolati dal rapporto di parentela, all’assunzione di decisioni di
primaria importanza per la vita e la sopravvivenza del gruppo, come l’attività
rivolta alla individuazione degli assassini di Stracuzzi Antonino e la
convocazione delle riunioni finalizzate ad attuare la rappresaglia; dalla tenuta
della contabilità generale del gruppo al controllo sugli obiettivi
dell’attività estorsiva o sulla disponibilità di armi da parte del gruppo,
oppure alla iniziazione dei giovani affiliati (pp. 210 – 211). Tali elementi
non sono stati ritenuti decisivi dalla Corte per attribuire al MAROTTA la
responsabilità per la deliberazione della “guerra” contro il clan
“Mancuso – Rizzo” in seguito all’omicidio di Di Blasi Domenico (v. capo
19), in considerazione delle caratteristiche del conflitto, che coinvolgeva
tutti gli altri gruppi in maniera totalizzante, e della circostanza che il
GALLI, sebbene latitante prima e detenuto poi, a partire dal 17 giugno 1991,
aveva avuto modo di partecipare nella primissima fase ad alcune delle riunioni
in cui furono decise le prime iniziative contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario,
sicché l’adesione alla linea strategica decisa dopo l’omicidio Di Blasi, ma
legata indissolubilmente alle vicende precedenti, può essere ragionevolmente
ricondotta, per quanto concerne il gruppo “Galli”, alle determinazioni del
vertice del gruppo. Conclusioni diverse si impongono invece con riferimento ad
un episodio, come l’omicidio Silipigni, che appartiene ad una fase diversa ed
ulteriore delle c. d. “guerre di mafia”, contraddistinta dal coinvolgimento
diretto del gruppo “Galli” e dall’esigenza di adottare scelte strategiche
fondamentali per la vita e la sopravvivenza del gruppo in tempi ristretti poco
compatibili con un contatto preventivo con il capo, detenuto in quel periodo
presso vari istituti penitenziari, non sempre agevolmente raggiungibili per i
colloqui (risulta dalla citata nota del D. A. P. del 5 maggio 1999 che GALLI
Luigi fu ristretto ad Ancona dal 26.5.1992 al 6.11.1992, e poi a Pianosa dal
6.11.1992 al 20.11.1992, e quindi a Messina dal 22.11.1992 al 27.12.1992). Ciò
che giova in questa sede sottolineare è perciò il ruolo di primo piano
sicuramente avuto dal MAROTTA nella decisione ed organizzazione della reazione e
nella scelta degli obiettivi. Il MAROTTA fu direttamente coinvolto nella
esecuzione del programma elaborato, che prevedeva la suddivisione degli
affiliati in coppie o squadrette da due, con incarico di perlustrazione del
territorio e di ricerca degli obiettivi: la puntuale e convincente ricostruzione
contenuta nella sentenza più volte citata, a proposito della localizzazione
dell’attentato subito da MAROTTA e COTUGNO il 17 ottobre 1992, ne offre una
spiegazione plausibile, ricollegandola al fatto che i due, componenti di una
delle squadre della morte, stavano facendo ritorno a Giostra dal rione
Annunziata dove inutilmente avevano cercato di rintracciare il VINCI che una
voce artatamente diffusa ed alimentata indicava come uno dei responsabili della
morte di Stracuzzi Antonino (p. 90). Ricondotta l’uccisione del Silipigni alla
stessa matrice che originariamente aveva indotto a scegliere VINCI Rosario quale
obiettivo della rappresaglia dopo l’eliminazione di Villari Antonino, e
quindi, sfumata la possibilità di uccidere il VINCI, a colpire gli elementi a
lui vicini, l’indicazione di MAROTTA Gaetano come mandante dell’omicidio,
scaturente dalle dichiarazioni di TODARO Demetrio, trova conforto nella pacifica
attribuibilità al MAROTTA (o quantomeno anche a lui) della scelta delle
strategie del gruppo e degli obiettivi degli agguati.
Per quanto concerne infine la questione
dell’imputabilità di MAROTTA Gaetano possono interamente richiamarsi le
considerazioni svolte nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative
all’omicidio di Caliò Antonino e ai reati connessi (v. capo 6) e le
conclusioni a cui è pervenuto il perito nominato dalla Corte, dott. Polito.
Ricorrono nel delitto l’aggravante della
premeditazione e quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.
La determinazione criminosa non scaturisce da
un’autonoma iniziativa di BONANNO Orazio, ma da una deliberazione assunta nel
corso di una riunione tra affiliati a cui prendono parte anche i due che sono
stati individuati quali esecutori materiali del delitto. E d’altra parte
l’inquadramento dell’episodio nell’ambito di una guerra di mafia toglie al
delitto qualsiasi aspetto di estemporaneità o di improvvisazione,
ricollegandolo ad una fredda e lucida determinazione, che bene esprime
l’intensità del dolo che è propria dell’aggravante in esame. Lo scarto
temporale, per quanto di durata non specificata, tra la riunione e l’omicidio
del Silipigni giova poi ad integrare la componente di natura cronologica, che,
in base ai principi generali più volte richiamati in altre parti di questa
motivazione, non richiede un lasso di tempo di estensione predeterminata, ma va
rilevata attraverso una indagine da compiersi caso per caso in base alla
fattispecie concreta.
Il delitto è altresì aggravato ai sensi
dell’art. 7 del d. l. n. 152/91, in quanto commesso allo scopo di agevolare
l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416-bis
del codice penale. L’omicidio fu consumato intorno alle ore 17 di un
giorno feriale in uno spiazzo di un quartiere notoriamente popoloso adiacente
alla piazza in cui si trova la chiesa parrocchiale di S. Matteo, senza che il
killer adottasse particolari precauzioni per non essere notato dalle numerose
persone che verosimilmente si trovavano nella zona, in cui sono ubicati esercizi
commerciali solitamente frequentati come un’edicola ed una rivendita di
tabacchi (v. la deposizione del teste Restivo). La circostanza che il BONANNO si
sia limitato a sollevare forse solamente una parte del giubbotto che indossava
per un parziale e rudimentale travisamento, e che si sia determinato ad agire
sebbene avesse notato la presenza di altre persone (tra cui Di Napoli Pietro e,
verosimilmente, il giovanissimo Graziano Francesco), è evidente espressione di
una sorta di presunzione di impunità che nasce dall’appartenenza del killer
alla consorteria che esercitava nella zona un dominio incontrastato e a cui non
sarebbe stato difficile neutralizzare la minaccia che poteva venire da
potenziali testimoni, o svolgere le opportune “indagini” per sapere
“chi” avesse visto e “che cosa” fosse stato visto. È significativo che
il BONANNO abbia riferito i suoi timori in proposito agli altri affiliati e,
secondo quanto è stato dichiarato da TODARO, si siano attivati senza indugio i
canali informativi diretti a rintracciare i potenziali testimoni e ad anticipare
l’attività investigativa delle forze dell’ordine. La smentita di Minardi
Pietro, indicato dal TODARO (peraltro con qualche dubbio) come la persona
incaricata di rintracciare e contattare il giovane che aveva assistito alle fasi
salienti dell’omicidio, appariva scontata, in quanto il Minardi, confermando
il racconto del collaboratore, avrebbe finito pressoché sicuramente per
ammettere dei reati e le ammissioni, a prescindere dagli ulteriori sviluppi,
potrebbero essergli di immediato pregiudizio nell’ambito del procedimento per
il quale il Minardi è stato arrestato ed è indagato, tra gli altri, insieme
alla moglie di GALLI Luigi. Anche senza volere ulteriormente ipotizzare in base
ai pochi elementi ricordati la contiguità del Minardi al contesto associativo
di appartenenza degli odierni imputati, le ragioni illustrate appaiono
sufficienti a dare il giusto rilievo alle sue affermazioni e ad evidenziare ciò
che ne condiziona irrimediabilmente l’affidabilità.
Anche in questo caso le ragioni del contrasto in
cui l’agguato mortale si inserisce (peraltro nella più assoluta mancanza di
plausibili spiegazioni alternative) costituiscono indice inequivocabile della
matrice dell’omicidio e degli altri episodi che lo seguirono e che lo
precedettero. In questa prospettiva anche la platealità del delitto e
l’improntitudine dimostrata dal killer costituiscono strumenti per la
riaffermazione della forza intimidatrice del sodalizio, tanto nei confronti
della consorteria avversaria di cui si sopprimono gli affiliati, quanto nei
confronti del tessuto sociale, contribuendo il delitto ad alimentare e
rafforzare il clima di omertà indotto dalla mera esistenza del
sodalizio. Appaiono infine sotto questo aspetto sintomatiche le deposizioni
dibattimentali di alcuni dei testimoni ascoltati in merito a questo episodio, di
cui sono state già evidenziati ci contenuti e le evidenti reticenze anche alla
luce di quanto dai medesimi riferito nell’immediatezza dei fatti o a qualche
giorno dall’omicidio.
Per la concreta commisurazione della pena si rinvia
alla parte conclusiva di questa motivazione.