2.3.43.    Omicidio volontario in danno di SILIPIGNI Giuseppe (capo 43)

Ad appena cinque giorni dall’omicidio di Mastroieni Giuseppe la cronaca cittadina registrava un altro grave fatto di sangue, verificatosi nel rione Villa Lina.

Intorno alle ore 17 del 10 dicembre 1992, mentre si trovava a bordo della sua autovettura Autobianchi Y10 di colore amaranto, targata ME 487946, ferma nello spiazzale denominato “Largo villa Lina”, nelle vicinanze dell’ufficio postale e della chiesa parrocchiale di S. Matteo, il trentaquattrenne Giuseppe Silipigni veniva raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto che si era avvicinato a piedi all’autovettura coprendosi parzialmente il viso con il giubbotto di colore scuro che indossava ed estraendo una pistola dalla cinta dei pantaloni. La morte sopraggiungeva pressoché istantanea prima che il Silipigni facesse in tempo ad uscire del tutto dall’autovettura da cui aveva tentato una disperata fuga attraverso lo sportello laterale opposto a quello del conducente.

Il cadavere veniva infatti rinvenuto con la testa ed il tronco poggiati sull’asfalto in direzione del marciapiede, mentre gli arti inferiori erano ancora all’interno dell’autovettura il cui sportello anteriore destro era spalancato. All’arrivo delle forze dell’ordine l’autovettura aveva ancora le luci di posizione accese ed anche il quadro era acceso, mentre sulla carrozzeria erano visibili i segni di alcuni colpi di arma da fuoco che avevano forato il montante dello sportello sinistro, lo specchietto retrovisore esterno montato sullo sportello sinistro, lo stesso sportello sinistro e la parte inferiore dello schienale del sedile anteriore destro. Sul posto venivano rinvenuti e sequestrati sette bossoli per pistola calibro 9, marca Luger IMI (v. verbale di sequestro, verbale di sopralluogo, schizzo planimetrico e fascicolo dei rilievi fotografici, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 43, nonché le deposizioni del capitano Di Casoli, comandante del Nucleo operativo della Compagnia CC di Messina centro, che svolse le prime indagini, e dei marescialli Mangone e Volpe, tutti escussi il 6.3.1998).

L’esame autoptico, affidato al dott. Giulio Cardia (che è stato sentito in dibattimento il 13.3.1998), consentì di accertare che il Silipigni era deceduto in seguito ad arresto cardiocircolatorio conseguente al grave shock emorragico prodotto dalle lesioni al cuore, ai polmoni e al fegato. La vittima fu attinta da sette colpi, tutti esplosi da distanza che il mancato riscontro dei segni caratteristici dello sparo da vicino consentì di ipotizzare superiore ai 40/50 centimetri; tre proiettili furono rinvenuti nel corso dell’autopsia (v. la relazione di consulenza tecnica medico – legale depositata nella segreteria del Pubblico Ministero il 9.9.1993, e contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 43).

Sull’autovettura del Silipigni, sottoposta a sequestro, venivano eseguite delle indagini di natura tecnica, la prima diretta a rilevare la presenza di eventuali impronte papillari, e la seconda di tipo balistico, mirata a definire il calibro e la traiettoria dei proiettili che avevano raggiunto la carrozzeria del veicolo del Silipigni. Il primo accertamento non diede alcun risultato significativo, in quanto l’unico frammento di impronta digitale, evidenziato sulla parte interna del parabrezza, non era di dimensioni tali da consentire utili confronti. La seconda indagine consentì invece il recupero di tre proiettili, due rinvenuti all’interno della portiera laterale sinistra ed uno in quella destra, le cui caratteristiche metriche e ponderali ne attestavano l’appartenenza al calibro 9 mm Luger e la probabile riconducibilità ai bossoli rinvenuti sui luoghi (v. le relazioni delle consulenze eseguite presso il Sottocentro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina, con allegati fascicoli fotografici, contenuti nella carpetta degli atti relativi al capo 43, nonché la deposizione del maresciallo Basile Angelo, sentito il 13.3.1998).

Le indagini subito avviate consentirono di ricostruire la personalità della vittima ed i suoi ultimi movimenti, nonché di accertare l’identità di chi si trovava in compagnia del Silipigni o era comunque presente sui luoghi nel momento in cui veniva consumato l’omicidio.

Sotto il primo profilo fu accertato che il Silipigni, notoriamente dedito all’uso di sostanze stupefacenti, era sospettato di esserne anche uno spacciatore, sicché risultò che nella stessa mattinata del giorno in cui fu ucciso era stato sottoposto a perquisizione, con esito negativo, ed era stato anche accompagnato negli uffici del commissariato “Duomo” (v. deposizione del teste Gugliotta, sentito il 13.3.1998). Aveva quindi fatto rientro a casa e poi ne era uscito nuovamente nel pomeriggio insieme alla moglie Pimpo Franca, sorella del noto Pimpo Salvatore, della cui morte violenta (avvenuta il 19 maggio 1990 mentre il Pimpo si trovava per una tragica fatalità sulla stessa autovettura Autobianchi Y10, targata ME 487946, sulla quale fu ucciso il cognato), la Corte ha avuto modo di occuparsi nell’ambito di questo stesso procedimento (v. capo 8). Lasciata la moglie presso l’abitazione della suocera, il Silipigni si era quindi allontanato da solo dicendo che avrebbe comprato delle sigarette (v. la deposizione di Pimpo Franca, escussa il 6.3.1998). La moglie della vittima ha aggiunto che il marito, costretto a spacciare sostanze stupefacenti nel rione Giostra per procurarsi il denaro necessario ad acquistare quella di cui aveva bisogno per farne uso personale, era solito frequentare la piazza S. Matteo di Villa Lina, adiacente al luogo in cui sarebbe stato ucciso, ed era intimo amico di Mento Maurizio, nonché conoscente di Mastroieni Giuseppe e probabilmente anche di BONANNO Orazio.

Fu accertato altresì che poco prima di essere ucciso il Silipigni si trovava in compagnia di un uomo che gli era seduto accanto nell’autovettura, mentre altre due persone, a bordo di una Fiat 126 di colore bianco, si erano fermate a scambiare qualche battuta con lui e quindi allontanate. Dopo appena qualche minuto dalla traversa in cui è ubicato l’ufficio postale sopraggiungeva il killer, un giovane non molto alto, con il volto parzialmente coperto dal giubbotto scuro che indossava. Tali circostanze furono riferite dal quattordicenne Graziano Francesco, un giovane che si trovava come ogni pomeriggio nei locali di un’associazione di ispirazione cristiana e momentaneamente si era portato all’esterno davanti al cancello posto in corrispondenza dell’ingresso e sul lato opposto dello spiazzo in cui fu trovata l’autovettura del Silipigni.  Inaugurando la serie dei testimoni che in dibattimento hanno alternativamente dichiarato di non ricordare più nulla o di essere stati a suo tempo costretti a sottoscrivere verbali mai letti, il Graziano, insistendo sul dato a suo parere decisivo della giovane età (come se un ragazzino di oltre quattordici anni non abbia la maturità sufficiente a descrivere in modo adeguato le proprie esperienze), ha negato in un primo momento di ricordare qualcosa di significativo, ed in maniera più esplicita ha poi dichiarato di non essersi mai mosso dalla scrivania presso la quale si trovava intento a lavorare ad un computer e quindi di non avere potuto vedere alcunché di quanto riportato nel verbale sottoscritto, salvo a lasciarsi sfuggire di essere stato trovato piangente da un carabiniere o un poliziotto sotto una cattedra presso la quale si era rifugiato dopo avere udito gli spari. Un esame anche superficiale delle dichiarazioni dibattimentali del Graziano consente di evidenziare la reticenza che le caratterizza, non essendo plausibile che il Graziano abbia soltanto udito gli spari e si sia poi nascosto senza vedere o percepire altro. A prescindere dalla linearità e verosimiglianza del dettagliato racconto contenuto nel verbale oggetto di contestazione, appare singolare che il giovane, solo per avere sentito delle esplosioni all’esterno dei locali in cui si trovava, sia andato a rifugiarsi piangente sotto un tavolo: ciò presuppone ovviamente che egli abbia subito percepito che si trattava di colpi di arma da fuoco (il che è possibile, anche se sorprende la presunta capacità del giovane di riconoscere gli spari, mentre in frangenti simili quasi tutti i testimoni sentiti in questo dibattimento, anche i più attendibili, hanno dichiarato di avere attribuito i colpi alle esplosioni di petardi), ma implica soprattutto che il ragazzo abbia visto o sentito qualcosa in grado di suscitare emozione e paura insieme, tanto da indurlo a scoppiare in lacrime e a cercare rifugio terrorizzato sotto un tavolo. Uno stato d’animo del genere, considerata anche l’età (non propriamente infantile) che il Graziano aveva al momento dell’omicidio, è invece compatibile proprio con la consapevolezza che a pochi metri da lui un uomo ne stava uccidendo un altro, così come il ragazzo aveva dichiarato alla Squadra Mobile non a distanza di qualche giorno dai fatti, come ha cercato di far credere in dibattimento, ma poche ore dopo l’omicidio (v. nella parte destra del rilievo fotografico n. 3 l’ingresso dei locali dell’associazione presso la quale si trovava il testimone, indicato da un grande cartello, nonché la deposizione di Graziano Francesco, escusso in dibattimento il 6.3.1998, nonché il verbale del 10.12.1992, ore 19, oggetto di contestazione).

Evidenti ed ostinate reticenze hanno poi contraddistinto l’esame dibattimentale di alcune tra le ultime persone che videro in vita il Silipigni, a lui accomunate dalla condizione di tossicodipendenza ma probabilmente legati anche da un rapporto di fornitura, e cioè Restivo Renato, che era seduto sull’autovettura del Silipigni nel momento in cui sopraggiunse il killer, e Doddis Pasquale, persona che vide il Restivo ed il Silipigni insieme poco prima dell’omicidio e che fornì nell’immediatezza alcune indicazioni che si rivelarono decisive per indirizzare le indagini nei confronti dell’odierno imputato BONANNO Orazio.

La deposizione dei testi Restivo e Doddis, sentiti entrambi il 6.3.1998, è apparsa effettivamente sconcertante, interamente ispirata dal tentativo dei due di dire il meno possibile, di negare di ricordare quanto a suo tempo riferito alla Squadra Mobile (probabilmente neppure tutto ciò che era a loro conoscenza) e soprattutto ciò che percepivano utile alla prospettazione accusatoria, oppure, come ha fatto il Doddis, di accusare infine apertamente i poliziotti di averlo indotto a sottoscrivere un verbale senza avergliene dato lettura e di avere manipolato le sue dichiarazioni. Restivo Renato, che fu sentito presso gli uffici della Squadra Mobile il giorno successivo al delitto, ha confermato in dibattimento che il pomeriggio del 10 dicembre 1992, incontrato il Silipigni, si era fermato a scambiare qualche battuta con lui nei pressi della piazza di S. Matteo, rimanendo in piedi con il figlio di due anni accanto all’autovettura del Silipigni, allorché era sopraggiunto il killer, un giovane alto circa un metro e sessantacinque centimetri, che si copriva parzialmente la testa con il giubbotto che indossava e che presumibilmente era arrivato a piedi, non avendo il Restivo avvertito il rumore di qualche veicolo al momento del suo arrivo. A prescindere dall’ingenuo tentativo di far credere che i contatti con il Silipigni fossero del tutto occasionali, mentre la frequentazione traeva sicuramente origine dalla comune condizione di tossicodipendenza e dall’attività di spacciatore al minuto svolta dal Silipigni, sostanzialmente il testimone ha confermato quanto aveva dichiarato in precedenza, anche se in dibattimento ha cercato di sottolineare più volte il fatto che sulle fattezze fisiche del killer non gli sarebbe stato possibile dire di più avendo solo visto come “un’ombra” alle proprie spalle. Peraltro va rilevato che tale atteggiamento è conforme a quello assunto fin dall’inizio, quando il Restivo aveva espressamente escluso che sull’autovettura del Silipigni si trovasse qualcuno al momento dell’omicidio, ed era stato fin troppo attento a descrivere la propria posizione in maniera tale che comunque essa risultasse incompatibile con la visione frontale del killer (“SILIPIGNI è rimasto al posto di guida, con il motore spento, mentre io sono rimasto in piedi accanto allo sportello anteriore destro, anzi preciso lato guida”). Le perplessità aumentano ove si consideri la frase, anch’essa oggetto di contestazione, con cui in modo sibillino si chiudevano le dichiarazioni rese dal Restivo alla Squadra Mobile a proposito dell’identità del killer (“Certamente è qualcuno che frequenta quella zona”), significative non per il contenuto, apparentemente deduttivo, quanto per il fatto che esse sembrano attestare il possesso di un bagaglio di conoscenze ben più ampio di quanto la paura non abbia indotto il Restivo ad ammettere (e a precisare comunque che al momento dell’omicidio erano presenti diverse persone, molte delle quali avrebbero avuto la possibilità di vedere bene o di riconoscere il killer). Che fosse quella indicata la posizione del Restivo al momento dell’omicidio appare dubbio già alla luce di quanto riferito dal Graziano, ovviamente nell’immediatezza dei fatti (quando aveva affermato che con il Silipigni vi era un altro giovane da lui mai visto in precedenza), ma appare completamente falso alla luce delle iniziali dichiarazioni di Doddis Pasquale, il quale due giorni dopo l’omicidio dichiarò negli uffici della Squadra Mobile di avere incontrato il Silipigni nel pomeriggio del 10 dicembre, di avere scambiato con lui alcune battute alla presenza di Renato Restivo che stava seduto accanto a lui sull’autovettura Autobianchi Y10 e di essersi quindi allontanato in compagnia della moglie che lo aveva invitato a rientrare a casa perché era necessario acquistare del latte per i bambini. Mentre i due stavano per raggiungere il viale Giostra, avevano avvertito l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, ed il solo Doddis era ritornato sui suoi passi, constatando che la vittima dell’agguato era il Silipigni e che il Restivo non era più a bordo dell’autovettura ma sostava davanti ad un vicino esercizio per la vendita di generi alimentari. Lungo il tragitto il Doddis aveva incontrato BONANNO Orazio che indossava un giubbotto di colore scuro e si dirigeva a passo veloce verso il viale Giostra. Sostanzialmente conformi furono le dichiarazioni della moglie del Doddis, Fiumara Rosa, che fu sentita qualche ora prima del marito dalla Squadra Mobile, e che affermò di avere visto una seconda persona a bordo della Y10 in compagnia del Silipigni e di avere notato dopo gli spari una persona che fuggiva in direzione del viale Giostra. Di ben diverso tenore sono state le dichiarazioni rese in dibattimento da Doddis e dalla moglie, ai quali è stato pressoché interamente contestato il contenuto dei verbali che si è appena riassunto. Il Doddis, a cui la moglie si è significativamente allineata, ha escluso che in compagnia di Silipigni sull’autovettura vi fosse qualcuno ed ha negato di avere incontrato BONANNO Orazio (che il testimone ha escluso di conoscere, così come MAROTTA Gaetano), accusando i poliziotti di averlo sottoposto a pressioni in tal senso e di averlo indotto a sottoscrivere un verbale non corrispondente alle sue dichiarazioni. Anche in questo caso il dubbio se privilegiare la versione dibattimentale dei fatti o il racconto iniziale del dichiarante ha una risposta scontata. Con il proprio atteggiamento il Doddis ha tentato evidentemente per un verso di offrire un supporto alle dichiarazioni del Restivo, che fin dall’inizio negò che vi fosse qualcuno in compagnia del Silipigni al momento dell’omicidio e quindi che fosse lui stesso seduto in quel frangente a fianco della vittima sull’autovettura Y10. Ed ha per altro verso cercato di accreditare indirettamente la tesi difensiva secondo cui l’indicazione di BONANNO Orazio scaturirebbe da una segnalazione pervenuta da una ignota fonte confidenziale a cui gli inquirenti avrebbero cercato di dare una veste formalmente e processualmente rilevante attribuendone la paternità al Doddis. Che una voce confidenziale avesse illustrato agli inquirenti le modalità del fatto di sangue ed orientato le indagini fin dalla sera dello stesso giorno dell’omicidio verso BONANNO Orazio è peraltro emerso in dibattimento, così come risulta che fu effettuata a carico del BONANNO una perquisizione domiciliare e che il medesimo fu cercato per qualche giorno invano senza essere trovato presso l’abitazione o altrove (v. la deposizione degli ispettori Maiorana, Tripodo e Galizia, escussi il 6.3.1998). Che tuttavia deliberatamente gli inquirenti abbiano addirittura manipolato le dichiarazioni dei potenziali testimoni per accreditare processualmente quanto appreso dalla fonte confidenziale, è conseguenza assolutamente inevitabile ove si intendesse privilegiare le dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni Graziano, Doddis e Fiumara, ma è ipotesi inaccettabile, oltre che per la gravità delle accuse in tal modo indirettamente rivolte ad un intero organo investigativo, anche perché le circostanze che i testimoni si sono in dibattimento affannati a smentire si innestano coerentemente in un quadro complessivo di risultanze fattuali in cui la credibilità o verosimiglianza dell’una è destinata a ripercuotersi su quella dell’altra in una valutazione critica di tipo sinottico imposta dalla natura delle prove a disposizione della Corte. Così la circostanza pressoché certa (per le considerazioni che si sono svolte) che il giovane Graziano sia stato sincero nel riferire all’inizio di avere assistito alle varie fasi dell’agguato e di avere veduto un’altra persona seduta nell’autovettura con il Silipigni, offre la misura della scarsa affidabilità del Restivo che quella presenza ha ostinatamente negato e viceversa rende verosimili le affermazioni iniziali di Doddis e della moglie che attestavano la stessa circostanza, il primo identificando proprio con il Restivo l’accompagnatore del Silipigni.

Si è già illustrata la ragione per cui le indagini si orientarono molto presto verso BONANNO Orazio, elemento che secondo gli inquirenti gravitava nell’ambito del gruppo “Galli”, cognato di MAROTTA Gaetano, inteso ‘U rattatu, e fratello di Rosario che era stato già condannato in via definitiva per l’omicidio di Caliò Antonino (v. capo 6) (v. la deposizione del teste Gugliotta, escusso il 13.3.1998). Gli elementi raccolti, costituiti sostanzialmente dalle dichiarazioni dei testi Graziano, Doddis e Fiumara, furono valorizzati in chiave accusatoria e il BONANNO fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 23.2.1993, successivamente caducata per il decorso del termine massimo di fase, con conseguente scarcerazione dell’indagato il 29.6.1994 (v. quanto è riportato nell’ordinanza di custodia cautelare, alla p. 305).

Anche in questo caso alla ricostruzione dell’episodio e al successivo esercizio dell’azione penale sono giovate in maniera decisiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Del tutto irrilevanti appaiono le dichiarazioni di MARCHESE Mario, che si è limitato ad indicare la vittima come un affiliato al gruppo di SPARACIO Luigi, affermando anche per questo episodio quanto è stato già illustrato per quelli che lo hanno preceduto, cioè che il suo contributo, per l’omicidio Silipigni e per gli altri fatti di sangue compresi in quest’ultima fase, può limitarsi ad una mera interpretazione dei fatti alla luce delle pregresse conoscenze, stante l’inizio di un periodo di detenzione nell’agosto “92 e la sottoposizione ad un regime carcerario che ostacolava i contatti con l’esterno.

Degli altri collaboratori il primo ad essere sentito è stato Di Napoli Pietro, esaminato in data 8.5.1998, il quale, ricostruendo il percorso criminale del Silipigni, lo ha collocato originariamente nella famiglia “Costa”, quindi nel gruppo del cognato Pimpo Salvatore, ed infine tra gli elementi vicini a Sarino VINCI (a sua volta autista di SPARACIO Luigi) che in quel periodo lo riforniva di sostanze stupefacenti che il Silipigni spacciava nella zona di Giostra. Ha riferito il Di Napoli che quando venne commesso l’omicidio, nel pomeriggio di un giorno della fine del “92 intorno alle ore 17, egli si trovava in compagnia di tale La Camera Salvatore nel quartiere Villa Lina, fermo a bordo di un’autovettura alle cui spalle si trovava la Y10 del Silipigni. I due ad un tratto avvistarono BONANNO Orazio, inteso Nascaredda, elemento che il Di Napoli e La Camera sapevano inserito nel gruppo “Galli”, e che alla loro vista andò a fermarsi davanti al bar “Vinci” nei pressi della fermata dell’autobus. Avendo compreso che qualcosa stava per avvenire, il Di Napoli spostò la propria autovettura, portandosi dal lato opposto, dove è ubicata la chiesa di S. Matteo, ed in questo frangente notò il BONANNO, il quale indossava un giubbotto e dei pantaloni in jeans e delle scarpe da tennis, che si avviava in direzione della Y10 su cui si trovava il Silipigni. Trascorsi pochi attimi, Di Napoli avvertì l’esplosione degli spari ed intuì che il BONANNO aveva sparato al Silipigni e che il suo precedente temporeggiare era dettato dall’intenzione di consentire allo stesso Di Napoli ed al La Camera di allontanarsi dai luoghi. Di quanto accaduto il Di Napoli ebbe la conferma ritornando nelle vicinanze della Y10 e trovandovi il Silipigni morto (in dibattimento ha ricordato che il cadavere era all’interno dell’autovettura, mentre durante le indagini preliminari aveva dichiarato di averlo visto riverso sull’asfalto accanto all’autovettura).

Le circostanze riferite da Di Napoli sono state interamente smentite da La Camera Salvatore (sentito all’udienza del 6.3.1998), all’epoca dei fatti poco più che diciassettenne, il quale ha ammesso che il giorno dell’omicidio si trovava probabilmente nella zona, non distante dalla sua abitazione del tempo (ubicata in una traversa della via Palermo), ma ha negato di essere stato quel giorno in compagnia di Di Napoli Salvatore, di avere conosciuto Silipigni Giuseppe e di avere mai sentito nominare BONANNO Orazio. Sul punto, richiamate le considerazioni più volte sviluppate in merito alle puntuali e assolutamente prevedibili smentite delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte di coloro a cui essi si sono riferiti, va rilevato che La Camera Salvatore è persona che Di Napoli, così come ammesso dallo stesso La Camera, ha accusato della consumazione di reati, lasciando intendere che con il giovane si era instaurato un rapporto privilegiato, in vista di una sorta di “iniziazione” alla vita criminale, considerata la sicura appartenenza del Di Napoli, inteso Asso d’oro, agli ambienti del crimine organizzato e la giovane età del La Camera che ancora minorenne si affacciava proprio in quegli anni su quel triste proscenio e che il Di Napoli avrebbe rifornito in quel periodo di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Giova poi ricordare, e questa motivazione se ne occuperà tra poco, che il La Camera, proprio come Di Napoli ha dichiarato ricordando che la presenza del BONANNO aveva innervosito il giovane, fu uno dei protagonisti delle vicende che si stanno esaminando, in quanto, dopo meno di un mese dalla morte di Silipigni, si rese responsabile del tentato omicidio di Sparolo Domenico, indicato come l’ultimo atto della “guerra” di mafia seguita all’omicidio Stracuzzi.

SPARACIO Luigi, esaminato sull’episodio nelle udienze del 16 e 17 aprile 1999, ha affermato che il Silipigni, cognato di Pimpo Salvatore, era personaggio vicino a Rosario VINCI e svolgeva per conto del gruppo “Sparacio” dei compiti di natura informativa, tenendolo aggiornato su quanto avveniva nella zona di Giostra. Era stata l’amicizia con VINCI Rosario e la circostanza che il Silipigni era stato visto spesso con lui e recarsi a casa sua al villaggio Annunziata a determinarne la morte; ad ucciderlo fu BONANNO Orazio che esplose contro la vittima dei colpi di pistola mentre il Silipigni si trovava sulla sua autovettura. Tali notizie lo SPARACIO aveva appreso da VINCI Rosario, il quale a sua volta ne era stato informato forse anche da qualche parente della stessa vittima (“perché è stato visto da tutti questo BONANNO sparare a Silipigni”) e sicuramente da GALLETTA Nicola, il quale, così come gli altri appartenenti al gruppo “Marchese” (soprattutto Franco CUSCINÀ e Gino LEARDO), continuava ad avere contatti con il gruppo “Galli”, mantenendo un atteggiamento di apparente estraneità allo scontro in atto con il gruppo “Sparacio” con il quale invece di fatto erano alleati e praticando un vero e proprio “doppio gioco”. Anche con riferimento a queste affermazioni il VINCI ha negato di avere mai parlato della vicenda con SPARACIO Luigi o di essere a conoscenza di qualcosa in merito (ud. 8.5.1999), e giovano anche con riferimento alla valutazione di tale atteggiamento le osservazioni più volte fatte sulle smentite generalizzate delle affermazioni dei collaboratori di giustizia provenienti da soggetti più che interessati a vederne messa in discussione l’attendibilità.

Nella prospettazione accusatoria appare tuttavia determinante il contributo di TODARO Demetrio, sentito il 27.2.1999, il quale ha affermato che il Silipigni, dubitativamente collocato dal collaboratore all’interno del gruppo “Marchese”, fu ucciso perché spacciava eroina nel quartiere di Giostra, sottoposto al controllo del gruppo “Galli” (lo stresso di appartenenza del collaboratore), e inoltre perché era sospettato di informare gli esponenti del gruppo “Marchese” circa i movimenti del clan “Galli”. Dopo l’omicidio di Mastroieni Giuseppe, si svolse una riunione in un’abitazione di via Manzoni alla quale presero parte, oltre allo stesso TODARO, Domenico Papale, all’epoca latitante, Giovanni COTUGNO, Gaetano MAROTTA, Orazio MAURO, Orazio BONANNO e Dino LIBRO. Nel corso dell’incontro MAROTTA, Papale, COTUGNO e MAURO avrebbero decretato la morte del Silipigni affidandone l’esecuzione a BONANNO ed al TODARO. A questo scopo la mattina del giorno dell’omicidio, mentre il BONANNO si nascose armato (come quasi sempre le armi le fornì MAROTTA Gaetano) all’interno del panificio “Stracuzzi” (gestito dai genitori di Antonino, ucciso poco meno di due mesi prima), il TODARO si mise alla ricerca del Silipigni a bordo di un ciclomotore senza rintracciare la vittima designata. Fu così concordato con il BONANNO un appuntamento per le ore 19 dello stesso giorno, ma il TODARO, che nel pomeriggio era rientrato a casa per riposare, apprese poi dai genitori che verso le ore 17 il Silipigni era stato ucciso. Il giorno successivo TODARO incontrò poi BONANNO a casa di MAROTTA ed apprese che era stato lo stesso BONANNO a sparare al Silipigni con una pistola calibro 9 nel rione Giostra dove gli era stata segnalata la presenza della vittima. Anticipando una possibile contestazione il TODARO ha dichiarato di avere fatto confusione allorché aveva attribuito a Dino LIBRO, individuato nel corso dell’interrogatorio di cui al  verbale del 3.3.1994 attraverso l’esame di un album fotografico, la paternità della segnalazione della presenza di Silipigni (v. anche il riferimento contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare, alla p. 306). BONANNO riferì al TODARO di essere stato visto nell’occasione da due persone, un certo “De Napoli” ed un tale Doddis, e successivamente si seppe anche che un ragazzino si trovava sul luogo al momento dell’omicidio, sicché lo stesso fu rintracciato da un tale Minardi Pietro, che abitava nelle vicinanze, e fu “contattato” perché il BONANNO fosse sicuro che il potenziale testimone non avrebbe parlato di quanto aveva visto.

Sulla scorta delle dichiarazioni del TODARO la Corte ha convocato Minardi Pietro e Stracuzzi Girolamo, sentiti il 7 maggio 1999. Il primo, pur ammettendo di conoscere TODARO Demetrio fin da ragazzo, ha negato di avere avuto mai contatti con lui, di avere mai conosciuto Graziano Francesco, di avere posto in essere, dopo l’omicidio del Silipigni, l’intervento riferito dal collaboratore; il testimone ha poi spiegato di essere in stato di custodia cautelare per spaccio di droga in quanto arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia Scilla e Cariddi insieme ad altre persone, tra cui la moglie di GALLI Luigi. Lo Stracuzzi, padre di Antonino e titolare di un panificio che gestisce insieme alla moglie, ha ammesso di conoscere BONANNO Orazio, cliente occasionale del panificio, escludendo che, anche in considerazione delle caratteristiche del locale, composto da tre vani, qualcuno vi si possa rifugiare armato senza essere visto.

L’insieme delle risultanze dibattimentali consente innanzitutto di inquadrare anche questo episodio nell’ambito dello scontro esploso per le ragioni più volte ricordate tra il gruppo “Sparacio” da un lato e quello “Galli” dall’altro, coadiuvato il primo dai gruppi “Marchese” e “Ferrara”, ma in una posizione più defilata, tale da evitare, almeno fino ad un certo momento, il loro diretto coinvolgimento nella guerra di mafia scaturita dal contrasto e da consentire loro di mantenere normali contatti con gli esponenti del gruppo “Galli” assumendo un atteggiamento che è stato spesso definito in dibattimento “doppio gioco”. Gli elementi acquisiti in merito alla personalità del Silipigni confermano le causali indicate da TODARO Demetrio, il quale, pur essendo sicuramente impreciso in merito alla collocazione criminale della vittima (di cui non risulta in alcun modo la contiguità con il gruppo “Marchese” riferita dal collaboratore), ha attribuito la decisione di uccidere il Silipigni al fatto che questi spacciava sostanze stupefacenti nel quartiere, mettendo in discussione il monopolio esercitato dagli esponenti del clan “Galli”, tra cui lo stesso TODARO, che ha ammesso di essere dedito a questo tipo di attività all’interno del gruppo e di conoscere anche per questa ragione il Silipigni, sospettato (e si tratta secondo TODARO della seconda causale del delitto) di segnalare i movimenti dei componenti del clan “Galli” al clan rivale (ovviamente quello “Marchese” secondo le conoscenze del collaboratore). Questo secondo aspetto ha trovato conferma nelle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, il quale si è soffermato sulla amicizia del Silipigni con VINCI Rosario, nota agli esponenti del gruppo “Galli” che avevano notato i due spesso insieme e si erano accorti delle frequenti visite del Silipigni al villaggio Annunziata dove abitava il VINCI. In merito alle dichiarazioni di SPARACIO Luigi va rilevato che le medesime appaiono di modesto rilievo per quanto riguarda le modalità esecutive dell’omicidio (dal momento che si tratta di notizie riferite da VINCI che le aveva a sua volta apprese da GALLETTA Nicola, il quale infine le avrebbe attinte presso gli esponenti del gruppo “Galli” responsabili dell’omicidio), e viceversa le dichiarazioni di TODARO, almeno in linea di principio, presentano un elevato grado di attendibilità, perché provenienti da un soggetto inserito nello stesso contesto associativo di appartenenza dei presunti responsabili del fatto di sangue, il quale ha anche ammesso di essere stato originariamente coinvolto nel progetto omicida insieme al BONANNO che l’avrebbe poi portato autonomamente ad esecuzione. La valutazione, in omaggio al principio della frazionabilità, è destinata a ribaltarsi ove si considerino invece gli aspetti concernenti la personalità della vittima, la sua collocazione criminale e, conseguentemente, la ragione remota della sua morte violenta, perché sotto questo profilo le conoscenze del TODARO, abituato prevalentemente ad eseguire come un buon “soldato” gli ordini dei vertici del gruppo, non possono che essere limitate (lo dimostra l’imprecisione concernente la collocazione criminale del Silipigni) e circoscritte, al massimo, a quanto andava maturando, in termini di strategie e determinazioni criminose, all’interno del proprio sodalizio, senza quella visione di insieme che nelle consorterie criminali spetta di regola soltanto a chi occupa posizioni di altro rango.

Che il Silipigni fosse tossicodipendente e spacciasse sostanze stupefacenti nel quartiere Giostra è peraltro circostanza pacifica, che non ha avuto alcuna remora ad ammettere anche la moglie della vittima (meno reticente, sotto questo aspetto, di quanto non siano stati i familiari di altre vittime di fatti di sangue sfilati davanti alla Corte nel corso del dibattimento). I contatti del Silipigni con personaggi come Doddis Pasquale o Restivo Renato, assuntori di sostanze stupefacenti, non possono che giustificarsi, a prescindere dai grossolani tentativi dei testimoni di fare credere cosa diversa, proprio alla luce di questa attività della vittima, divenuta evidentemente un punto di riferimento per i tossicodipendenti della zona. Pimpo Franca ha anche ricordato un’altra circostanza assai importante, confermando, sia pure solo perché costretta dalla contestazione, l’intima amicizia del marito con Mento Maurizio, anch’egli tossicodipendente e spacciatore da lungo tempo (v. in proposito la ricostruzione della scomparsa di Spagnolo Giovanni, avvenuta nel giugno 1988), e soprattutto molto legato a VINCI Rosario, tanto da riceverne quotidianamente la visita (secondo quanto emerso nell’ambito del procedimento n. 16/94 R. G. definito con la sentenza di questa Corte del 30 ottobre 1995 più volte richiamata), e attraverso di lui al gruppo “Sparacio” di cui VINCI Rosario era esponente di primo piano. E va ulteriormente ricordato che il Mento fu ucciso il 17 ottobre 1992 nel contesto dello stesso scontro tra i gruppi “Sparacio” e “Galli”, proprio per la sua ritenuta contiguità al clan “Sparacio” ed a VINCI Rosario in particolare, secondo quanto ormai oggetto di irrevocabile accertamento con riferimento alla posizione di BONANNO Orazio (condannato all’ergastolo dalla sentenza da ultimo citata per l’omicidio di Mento Maurizio), ma anche dei correi giudicati separatamente, come Barresi Domenico ed i complici minorenni all’epoca dei fatti Minardi Giuseppe e Bonsignore Salvatore (giudicati questi ultimi dal giudice specializzato). Considerate le ragioni per le quali fu ucciso il Mento, sulle quali si sofferma ampiamente la sentenza più volte citata, la successiva uccisione di Silipigni, peraltro concepita come reazione all’omicidio di Mastroieni Giuseppe (di cui si è ipotizzato il concorso nell’omicidio di Mento Maurizio), appare ascrivibile allo stesso disegno strategico, diretto evidentemente, nell’impossibilità di colpire elementi più rappresentativi che il clima infuocato del periodo aveva reso molto guardinghi, a fare comunque “terra bruciata” intorno a VINCI Rosario, che dopo l’uccisione di Villari Antonino era “balzato al primo posto” in cima alla lista di morte predisposta dopo l’omicidio Stracuzzi (è l’espressione icastica usata dalla decisione più volte richiamata, p. 86). È significativo che anche per il Mento emerse nell’ambito del dibattimento del processo al clan “Giostra” una causale connessa alla circostanza che la presenza del Mento, abitante nelle vicinanze del rione Giostra, costituiva una minaccia in quanto gli era possibile senza destare sospetti rivelare movimenti e attività degli avversari.

Ciò premesso per quanto attiene all’inquadramento dell’episodio e alla matrice della determinazione criminosa, gli elementi acquisiti impongono, in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero, l’affermazione della responsabilità di BONANNO Orazio e MAROTTA Gaetano, ed il proscioglimento di COTUGNO Giovanni e LIBRO Placido.

Nei confronti di questi due imputati vi è soltanto un riferimento contenuto nelle dichiarazioni di TODARO Demetrio che ne attesta la presenza presso l’abitazione ubicata nelle vicinanze di via Manzoni in occasione della riunione in cui fu decisa l’uccisione di Silipigni Giuseppe. Il COTUGNO viene indicato altresì dal TODARO come uno di coloro che, dopo avere concorso a deliberare l’omicidio (unitamente a MAURO Orazio, Papale Domenico e MAROTTA Gaetano), conferì a lui ed al BONANNO il mandato di morte, mentre LIBRO Placido (che il collaboratore ha affermato di avere sempre conosciuto come “Dino”) viene indicato solo tra i presenti all’incontro ed in dibattimento il TODARO, prevenendo la contestazione, ne ha escluso il ruolo di autore della segnalazione della presenza della vittima attribuitogli nel corso delle indagini preliminari, ammettendo di avere a suo tempo fatto confusione. La giustificazione del TODARO non è ovviamente appagante, non avendo il collaboratore spiegato da che cosa aveva tratto origine la sua prima dichiarazione, ma in ogni caso, anche ove in dibattimento fosse stata confermata la versione iniziale, l’accusa sarebbe rimasta priva di qualsiasi possibilità di conferma, legata alla sola dichiarazione del TODARO, per sua natura insufficiente da sola a giustificare un’affermazione di responsabilità. Su questo argomento fece leva il Tribunale del riesame nel disporre la scarcerazione del LIBRO poco più di due mesi dopo dalla emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. La genericità delle accuse concerne peraltro anche la posizione del COTUGNO, la cui indicazione come coautore della determinazione criminosa e del mandato omicida poggia sulle sole dichiarazioni di TODARO Demetrio, senza che altrove, nell’ambito delle risultanze e acquisizioni dibattimentali, sia possibile cogliere significativi elementi di conferma dell’ipotesi di accusa. Che il COTUGNO sia elemento inserito a pieno titolo nel gruppo “Galli” lo attestano inequivocabili elementi processuali, emersi nel corso di questo dibattimento, nonché la condanna definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis c. p. riportata dal COTUGNO in esito al processo più volte citato. Il COTUGNO fu pienamente coinvolto, a fianco di MAROTTA Gaetano, nella organizzazione e nella esecuzione della strategia decisa dopo la morte di Stracuzzi Antonino, fu vittima del tentativo di agguato verificatosi quasi contemporaneamente all’uccisione di Mento Maurizio, partecipò alla composizione di una delle c. d. squadrette della morte che erano state predisposte per razionalizzare la presenza del gruppo sul territorio e dare una veste di organica sistematicità alla rappresaglia. E tuttavia tali elementi non possono tradursi automaticamente, a meno di non volere dilatare a dismisura l’area del concorso morale penalmente significativo, nella responsabilità per l’omicidio, soprattutto in mancanza di elementi da cui potere desumere un ruolo di vertice del COTUGNO e una connessa responsabilità direttiva e decisionale.

A ben diverse conclusioni conduce l’esame delle posizioni degli altri due imputati.

Prima ancora che la collaborazione di TODARO Demetrio attestasse che a consumare l’omicidio era stato BONANNO Orazio, gli inquirenti, pur muovendosi tra molteplici reticenze ed atteggiamenti palesemente omertosi, erano riusciti a raccogliere indizi sufficienti all’applicazione della misura cautelare più severa, successivamente caducata solo per il decorso dei termini di fase che ha precluso l’applicazione al BONANNO della custodia cautelare in carcere nell’ambito di questo procedimento. Tali elementi appaiono evidentemente riconducibili alla sommaria descrizione del killer fornita da Graziano Francesco, e soprattutto alle dichiarazioni di Doddis Pasquale, che riconobbe il BONANNO mentre si affrettava ad allontanarsi verso il viale Giostra qualche attimo dopo l’omicidio. La costante indicazione di un giubbotto di colore scuro come indumento indossato dal killer ed utilizzato per un parziale travisamento, nonché l’indicazione di una statura modesta (corrispondente a quella del BONANNO), completavano il quadro, arricchito dalla conclamata contiguità dell’imputato al gruppo “Galli” ed in particolare a MAROTTA Gaetano. Giova ricordare che un fratello dell’imputato, Bonanno Rosario, inteso telegramma, fu arrestato e condannato insieme a Ragno Antonino per l’omicidio di Caliò Antonino, braccio destro di Pimpo Salvatore, per il quale questa Corte ha riconosciuto ed affermato la responsabilità di GALLI Luigi, RIZZO Rosario e MAROTTA Gaetano. Si sono già messe ampiamente in luce le ragioni secondo cui vanno privilegiate, perché rese nell’immediatezza dei fatti e in una fase di minore rischio di inquinamento, le dichiarazioni iniziali dei testimoni sentiti in dibattimento. Il BONANNO, inteso nascaredda, è inoltre persona certamente inserita a pieno titolo nel gruppo “Galli”: lo attesta definitivamente la condanna già citata per il delitto di cui all’art. 416-bis c. p. e per l’omicidio di Mento Maurizio, inflitte all’imputato con la citata sentenza del 30.10.1995. In questo contesto indiziario di indubbia consistenza si è inserito il contributo di TODARO Demetrio, del quale va subito messa in luce una significativa convergenza con quanto emerso in dibattimento: il collaboratore ha dichiarato che il BONANNO si preoccupava in quanto era stato visto sul luogo dell’omicidio da tali “De Napoli” e Doddis, ed inoltre un ragazzino aveva assistito alle fasi salienti del delitto e bisognava sapere che cosa effettivamente avesse visto e potesse eventualmente riferire. Che il BONANNO fosse stato visto sicuramente da altre persone al momento dell’omicidio lo aveva dichiarato peraltro anche Restivo Renato, evidenziando che la posizione della Y10 del Silipigni era tale per cui al delitto avevano sicuramente assistito alcuni che sostavano nei pressi della vicina edicola e del tabacchino (“Ritengo che molti hanno riconosciuto o visto bene il killer.”). Ed anche SPARACIO, pur riferendo notizie apprese da altri, ha spiegato che il BONANNO aveva agito senza particolari precauzioni e per questo non era stato difficile al VINCI sapere chi avesse ucciso il Silipigni (“Se non ricordo male l’ha saputo, lui VINCI, anche dalla stessa famiglia di Silipigni, della mamma di Pimpo Salvatore [suocera della vittima], perché è stato visto da tutti questo BONANNO sparare a Silipigni. Diciamo una delle fonti è stata pure la famiglia e poi lui l’ha saputo, non mi ricordo da chi, però si era sparsa subito la voce che era stato lui, e gliel’avevano comunicato a VINCI, che poi VINCI me l’ha fatto sapere a me.”). Ritornando al raffronto tra la deposizione di TODARO e le altre risultanze dibattimentali, giova ricordare che il collaboratore di giustizia Di Napoli Pietro ha descritto nei termini che si sono sintetizzati il suo incontro con il BONANNO poco prima che fosse consumato l’omicidio, lasciando intendere che in virtù di una sorta di tacito accordo il killer avesse atteso che il Di Napoli si allontanasse prima di entrare in azione; che il Doddis, mentre richiamato dagli spari faceva precipitosamente ritorno verso il luogo in cui aveva incontrato il Silipigni, vide il BONANNO allontanarsi in fretta verso il viale Giostra; e che, infine, il quattordicenne Graziano Francesco, che si trovava davanti all’ingresso dei locali dell’associazione da lui frequentata e quindi in una posizione ben visibile dal luogo in cui si trovava l’autovettura del Silipigni, descrisse l’omicidio fornendo anche una sommaria descrizione del killer. Tutti gli elementi indicati rafforzano le accuse di TODARO Demetrio, perché attestano senza alcuna ombra di dubbio il contatto del collaboratore con l’imputato, da cui soltanto sarebbe stato possibile apprendere notizie così circostanziate in merito alle persone presenti sul luogo ed al rischio di un riconoscimento.

Anche MAROTTA Gaetano deve essere condannato per l’omicidio di Silipigni Giuseppe. Ove si considerino le sole dichiarazioni di TODARO Demetrio la sua posizione si differenzia poco da quella del coimputato COTUGNO Giovanni, essendo come quest’ultimo indicato tra i partecipanti alla riunione seguita all’omicidio Mastroieni presso un’abitazione ubicata nei pressi di via Manzoni e tra coloro che conferirono il mandato a TODARO e a BONANNO. Al MAROTTA il collaboratore addebita inoltre la fornitura dell’arma o delle armi consegnate ai due killer designati per la consumazione dell’omicidio, così come il MAROTTA era solito fare in simili occasioni. E tuttavia ciò che differenzia la posizione del MAROTTA è la considerazione del ruolo che l’imputato occupava all’interno del clan “Galli”, oggetto di un accertamento ormai definitivo nell’ambito del processo scaturito dall’Operazione Giostra (n. 16/94 R. G., sentenza n. 5 del 30.10.1995), la cui decisione conclusiva, già più volte richiamata, ritaglia effettivamente per MAROTTA un ruolo diverso da quello degli altri elementi del gruppo capeggiato da GALLI Luigi (a cui viene attribuita la natura di consorteria mafiosa ex art. 416-bis c. p.), sottolineando il rapporto di parentela con il capo, di cui è cugino, e la posizione di preminenza sugli altri associati quando il capo è libero, e di governo del gruppo in sua vece quando la detenzione impedisce a GALLI la direzione diretta ed immediata della vita associativa (p. 192).A tale indicazione si affianca la specificazione dei compiti espletati dal MAROTTA in seno al sodalizio, che vanno dal mantenimento dei contatti con il capo detenuto, attraverso i colloqui in carcere agevolati dal rapporto di parentela, all’assunzione di decisioni di primaria importanza per la vita e la sopravvivenza del gruppo, come l’attività rivolta alla individuazione degli assassini di Stracuzzi Antonino e la convocazione delle riunioni finalizzate ad attuare la rappresaglia; dalla tenuta della contabilità generale del gruppo al controllo sugli obiettivi dell’attività estorsiva o sulla disponibilità di armi da parte del gruppo, oppure alla iniziazione dei giovani affiliati (pp. 210 – 211). Tali elementi non sono stati ritenuti decisivi dalla Corte per attribuire al MAROTTA la responsabilità per la deliberazione della “guerra” contro il clan “Mancuso – Rizzo” in seguito all’omicidio di Di Blasi Domenico (v. capo 19), in considerazione delle caratteristiche del conflitto, che coinvolgeva tutti gli altri gruppi in maniera totalizzante, e della circostanza che il GALLI, sebbene latitante prima e detenuto poi, a partire dal 17 giugno 1991, aveva avuto modo di partecipare nella primissima fase ad alcune delle riunioni in cui furono decise le prime iniziative contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, sicché l’adesione alla linea strategica decisa dopo l’omicidio Di Blasi, ma legata indissolubilmente alle vicende precedenti, può essere ragionevolmente ricondotta, per quanto concerne il gruppo “Galli”, alle determinazioni del vertice del gruppo. Conclusioni diverse si impongono invece con riferimento ad un episodio, come l’omicidio Silipigni, che appartiene ad una fase diversa ed ulteriore delle c. d. “guerre di mafia”, contraddistinta dal coinvolgimento diretto del gruppo “Galli” e dall’esigenza di adottare scelte strategiche fondamentali per la vita e la sopravvivenza del gruppo in tempi ristretti poco compatibili con un contatto preventivo con il capo, detenuto in quel periodo presso vari istituti penitenziari, non sempre agevolmente raggiungibili per i colloqui (risulta dalla citata nota del D. A. P. del 5 maggio 1999 che GALLI Luigi fu ristretto ad Ancona dal 26.5.1992 al 6.11.1992, e poi a Pianosa dal 6.11.1992 al 20.11.1992, e quindi a Messina dal 22.11.1992 al 27.12.1992). Ciò che giova in questa sede sottolineare è perciò il ruolo di primo piano sicuramente avuto dal MAROTTA nella decisione ed organizzazione della reazione e nella scelta degli obiettivi. Il MAROTTA fu direttamente coinvolto nella esecuzione del programma elaborato, che prevedeva la suddivisione degli affiliati in coppie o squadrette da due, con incarico di perlustrazione del territorio e di ricerca degli obiettivi: la puntuale e convincente ricostruzione contenuta nella sentenza più volte citata, a proposito della localizzazione dell’attentato subito da MAROTTA e COTUGNO il 17 ottobre 1992, ne offre una spiegazione plausibile, ricollegandola al fatto che i due, componenti di una delle squadre della morte, stavano facendo ritorno a Giostra dal rione Annunziata dove inutilmente avevano cercato di rintracciare il VINCI che una voce artatamente diffusa ed alimentata indicava come uno dei responsabili della morte di Stracuzzi Antonino (p. 90). Ricondotta l’uccisione del Silipigni alla stessa matrice che originariamente aveva indotto a scegliere VINCI Rosario quale obiettivo della rappresaglia dopo l’eliminazione di Villari Antonino, e quindi, sfumata la possibilità di uccidere il VINCI, a colpire gli elementi a lui vicini, l’indicazione di MAROTTA Gaetano come mandante dell’omicidio, scaturente dalle dichiarazioni di TODARO Demetrio, trova conforto nella pacifica attribuibilità al MAROTTA (o quantomeno anche a lui) della scelta delle strategie del gruppo e degli obiettivi degli agguati.

Per quanto concerne infine la questione dell’imputabilità di MAROTTA Gaetano possono interamente richiamarsi le considerazioni svolte nell’ambito dell’analisi delle risultanze relative all’omicidio di Caliò Antonino e ai reati connessi (v. capo 6) e le conclusioni a cui è pervenuto il perito nominato dalla Corte, dott. Polito.

Ricorrono nel delitto l’aggravante della premeditazione e quella di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

La determinazione criminosa non scaturisce da un’autonoma iniziativa di BONANNO Orazio, ma da una deliberazione assunta nel corso di una riunione tra affiliati a cui prendono parte anche i due che sono stati individuati quali esecutori materiali del delitto. E d’altra parte l’inquadramento dell’episodio nell’ambito di una guerra di mafia toglie al delitto qualsiasi aspetto di estemporaneità o di improvvisazione, ricollegandolo ad una fredda e lucida determinazione, che bene esprime l’intensità del dolo che è propria dell’aggravante in esame. Lo scarto temporale, per quanto di durata non specificata, tra la riunione e l’omicidio del Silipigni giova poi ad integrare la componente di natura cronologica, che, in base ai principi generali più volte richiamati in altre parti di questa motivazione, non richiede un lasso di tempo di estensione predeterminata, ma va rilevata attraverso una indagine da compiersi caso per caso in base alla fattispecie concreta.

Il delitto è altresì aggravato ai sensi dell’art. 7 del d. l. n. 152/91, in quanto commesso allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale. L’omicidio fu consumato intorno alle ore 17 di un giorno feriale in uno spiazzo di un quartiere notoriamente popoloso adiacente alla piazza in cui si trova la chiesa parrocchiale di S. Matteo, senza che il killer adottasse particolari precauzioni per non essere notato dalle numerose persone che verosimilmente si trovavano nella zona, in cui sono ubicati esercizi commerciali solitamente frequentati come un’edicola ed una rivendita di tabacchi (v. la deposizione del teste Restivo). La circostanza che il BONANNO si sia limitato a sollevare forse solamente una parte del giubbotto che indossava per un parziale e rudimentale travisamento, e che si sia determinato ad agire sebbene avesse notato la presenza di altre persone (tra cui Di Napoli Pietro e, verosimilmente, il giovanissimo Graziano Francesco), è evidente espressione di una sorta di presunzione di impunità che nasce dall’appartenenza del killer alla consorteria che esercitava nella zona un dominio incontrastato e a cui non sarebbe stato difficile neutralizzare la minaccia che poteva venire da potenziali testimoni, o svolgere le opportune “indagini” per sapere “chi” avesse visto e “che cosa” fosse stato visto. È significativo che il BONANNO abbia riferito i suoi timori in proposito agli altri affiliati e, secondo quanto è stato dichiarato da TODARO, si siano attivati senza indugio i canali informativi diretti a rintracciare i potenziali testimoni e ad anticipare l’attività investigativa delle forze dell’ordine. La smentita di Minardi Pietro, indicato dal TODARO (peraltro con qualche dubbio) come la persona incaricata di rintracciare e contattare il giovane che aveva assistito alle fasi salienti dell’omicidio, appariva scontata, in quanto il Minardi, confermando il racconto del collaboratore, avrebbe finito pressoché sicuramente per ammettere dei reati e le ammissioni, a prescindere dagli ulteriori sviluppi, potrebbero essergli di immediato pregiudizio nell’ambito del procedimento per il quale il Minardi è stato arrestato ed è indagato, tra gli altri, insieme alla moglie di GALLI Luigi. Anche senza volere ulteriormente ipotizzare in base ai pochi elementi ricordati la contiguità del Minardi al contesto associativo di appartenenza degli odierni imputati, le ragioni illustrate appaiono sufficienti a dare il giusto rilievo alle sue affermazioni e ad evidenziare ciò che ne condiziona irrimediabilmente l’affidabilità.

Anche in questo caso le ragioni del contrasto in cui l’agguato mortale si inserisce (peraltro nella più assoluta mancanza di plausibili spiegazioni alternative) costituiscono indice inequivocabile della matrice dell’omicidio e degli altri episodi che lo seguirono e che lo precedettero. In questa prospettiva anche la platealità del delitto e l’improntitudine dimostrata dal killer costituiscono strumenti per la riaffermazione della forza intimidatrice del sodalizio, tanto nei confronti della consorteria avversaria di cui si sopprimono gli affiliati, quanto nei confronti del tessuto sociale, contribuendo il delitto ad alimentare e  rafforzare il clima di omertà indotto dalla mera esistenza del sodalizio. Appaiono infine sotto questo aspetto sintomatiche le deposizioni dibattimentali di alcuni dei testimoni ascoltati in merito a questo episodio, di cui sono state già evidenziati ci contenuti e le evidenti reticenze anche alla luce di quanto dai medesimi riferito nell’immediatezza dei fatti o a qualche giorno dall’omicidio.

Per la concreta commisurazione della pena si rinvia alla parte conclusiva di questa motivazione.