Intorno alle ore 20 del 4 gennaio 1993, mentre si
trovava sul viale Annunziata a bordo della sua autovettura Fiat
UNO, il ventitreenne Martinez Francesco veniva colpito da numerosi colpi
d’arma da fuoco esplosigli contro da sconosciuti che si dileguavano dopo
l’agguato. Trasferito da alcuni passanti sull’autovettura Fiat PANDA di tale Bonanno Giovanni, il Martinez fu da
quest’ultimo trasportato presso il pronto soccorso del vicino ospedale
“Regina Margherita”; al giovane, ricoverato con prognosi riservata, venivano
diagnosticate “ferite d’arma da fuoco
con fori di entrata [allo] ipocondrio
destro, epigastrio, fossa iliaca destra, emitorace anteriore destro, e fori
d’uscita [alla] regione
paravertebrale destra multipli, regione glutea sinistra con uretrorragia, foro
d’uscita sull’ascellare media, foro d’uscita gomito destro. Grave stato di
shock emorragico.” (v. referto delle ore 20,05 del 4.1.1993, contenuto
nella carpetta degli atti relativi al capo 44). Avviato al reparto di chirurgia
d’urgenza il Martinez fu subito sottoposto ad alcuni interventi di sutura
delle numerose lesioni intestinali, epatiche e pancreatiche, e quindi trasferito
il giorno successivo al ferimento presso la divisione di rianimazione dello
stesso nosocomio per la necessaria assistenza post-operatoria. Nei giorno
successivi al ritorno presso il reparto di provenienza (12 gennaio 1993)
insorgevano delle complicanze, nonostante la terapia trasfusionale e
farmacologica praticata, ed infine, alle ore 0,10 del 22 gennaio 1993,
sopraggiungeva inevitabile il decesso.
L’esame autoptico, affidato al prof. Claudio Crinò,
evidenziò che la morte era stata causata da arresto cardiocircolatorio
conseguente alle lesioni viscerali prodotte dalle ferite multiple di arma da
fuoco al torace e all’addome. L’indagine diretta a determinare il numero e
la direzione dei colpi, benché resa problematica dalle sopravvenute lesioni di
natura chirurgica e dalle relative reazioni cicatriziali, consentì comunque di
accertare che la vittima era stata attinta verosimilmente da sei colpi di arma
da fuoco a proiettile unico, uno dei quali di striscio alla regione lombare,
mentre il proiettile che aveva attraversato il braccio destro era nuovamente
penetrato alla superficie laterale dell’emitorace. Peraltro in seguito
all’audizione in dibattimento del medico legale, sentito il 23 marzo 1998,
emerse la ricordata sfasatura temporale tra la data del ferimento
(originariamente l’unica riportata nel capo di imputazione) e quella del
decesso, sicché si rese necessaria nella stessa udienza la modifica
dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero e la conseguente concessione
di un termine a difesa agli imputati che ne avevano fatto richiesta.
Nessuna indicazione utile alle indagini veniva
fornita dalla vittima dell’agguato, che fu sentita dal personale della Squadra
Mobile presso il reparto di rianimazione alla presenza del fratello Giuseppe
alle ore 18,45 del 7 gennaio 1993. Il Martinez si limitò a riferire che stava
percorrendo il viale Annunziata proveniente dalla sua abitazione con direzione
monte – mare ed era intento a discutere con un amico, tale Nastasi Antonio,
che gli si era affiancato a bordo del suo motorino, quando era stato raggiunto
da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi dalla sua destra da due giovani
travisati, sulla cui identità non avrebbe potuto fornire alcun elemento utile
essendosi subito accasciato sul volante dell’autovettura privo di sensi (v.
verbale di sommarie informazioni rese in ospedale da Martinez Francesco alle ore
18,45 del 7 gennaio 1993, acquisito ex art.
512 c. p. p. e contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 44, e la
deposizione del teste Sciacca Ettore, sentito il 13.3.1998)).
I reperti balistici rinvenuti e sequestrati
evidenziarono in maniera inequivocabile quale fosse il calibro del
munizionamento impiegato dagli aggressori. Nei pressi dell’incrocio tra il
viale Regina Elena ed il viale Annunziata, nelle vicinanze della scuola media
“Elio Vittorini” il sopralluogo consentiva infatti il ritrovamento di undici
bossoli e quattro ogive calibro 7,65, mentre sull’autovettura del Martinez,
che aveva arrestato la propria corsa contro un palo della pubblica
illuminazione, furono rinvenuti tre ogive ed un bossolo dello stesso calibro (v.
il relativo verbale di sequestro in atti, mentre non risulta prodotto il verbale
di sopralluogo e l’allegato fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti
nell’occasione dagli operatori della polizia scientifica Cavallaro e Catalfamo,
il primo escusso il 13.3.1998). Altre quattro ogive dello stesso calibro furono
trovate tra i vestiti della vittima ed una quinta ogiva fu rinvenuta il giorno
successivo all’agguato sulla lettiga su cui il Martinez era stato adagiato al
momento del ricovero.
Mentre veniva compiuta la rituale attività diretta
ad assicurare le fonti di prova ed a conservare le tracce e le cose pertinenti
al reato, qualche ora dopo l’agguato veniva eseguita con esito negativo una
perquisizione domiciliare presso l’abitazione della vittima.
Fin dal primo momento, risultando la vittima uno
degli appartenenti al gruppo “Sparacio”, fu ipotizzato dagli organi
inquirenti il possibile inquadramento dell’episodio nel conflitto che
contrapponeva in quel periodo lo stesso gruppo “Sparacio” al gruppo
“Galli” e che dall’autunno dell’anno precedente, a cominciare
dall’omicidio di Stracuzzi Antonino, insanguinava le strade della città (v.
la deposizione del dott. Carmelo Gugliotta, già in servizio presso la Squadra
Mobile di Messina, escusso il 13 marzo 1998). Dalle dichiarazioni rese dal
citato Bonanno Giovanni, che militava da circa un mese e mezzo nella stessa
squadra di calcio del Martinez, emerse che la vittima aveva un rapporto di
frequentazione con GALLETTA Nicola, insieme al quale era stato visto talvolta
dal testimone nella zona del viale Giostra (così il Bonanno ha riferito
all’udienza del 13.3.1998, confermando il contenuto delle dichiarazioni
contestate).
Furono sentiti, tra gli altri, in quanto ritenuti
in grado di fornire informazioni utili alle indagini, i due fratelli Antonio e
Domenico Nastasi, il primo dei quali indicato dallo stesso Martinez come la
persona che si stava accingendo a salutare dopo una breve discussione nel
momento in cui era stato raggiunto dai colpi. Nastasi Domenico fu trovato dagli
operanti sul posto e riferì che il fratello Antonio stava parlando con Martinez
al momento dell’aggressione, dichiarando a sua volta che si trovava sul viale
Annunziata intento a discutere con alcuni amici nei pressi dell’abitazione di
uno di essi allorché aveva notato un ciclomotore Peugeottino
di colore grigio chiaro con a bordo tre giovani a viso scoperto il quale
percorreva a velocità sostenuta (“a
circa 50 Km all’ora”) il viale Annunziata con direzione di marcia monte
– mare, e quasi contestualmente aveva udito il fragore di alcuni colpi di arma
da fuoco, pensando in un primo momento che si trattasse di petardi, ma
accorgendosi poi che nei pressi dell’incrocio tra il viale Regina Elena ed il
viale Annunziata si era raccolta un piccola folla di persone. Incuriosito il
Nastasi aveva percorso i cinquanta metri che lo separavano dal luogo
dell’assembramento, apprendendo che una persona era stata ferita a colpi di
arma da fuoco e notando la presenza del fratello Antonio che gli chiedeva di
aiutarlo a trasferire il ferito sull’autovettura di tale Bonanno per
consentirne il trasporto in ospedale. Il giorno successivo il fratello Antonio
gli aveva raccontato di avere notato il ciclomotore in questione con i tre
giovani a bordo mentre percorreva il viale Annunziata in direzione opposta alla
sua (mare – monte), e quindi, eseguita una inversione di marcia, si poneva
nella stessa direzione avvicinandosi all’autovettura su cui si trovava
Martinez: in questo frangente uno dei tre giovani che si trovavano sul motorino
aveva infilato la mano sotto il giubbotto, e quasi contestualmente si era
avvertita l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Nella stessa
occasione, cioè quando rese le dichiarazioni di cui al verbale del 7 gennaio
1993 (ore 10,20), Domenico Nastasi, all’epoca dei fatti quasi ventiduenne, fu
chiamato anche ad eseguire il riconoscimento fotografico di uno dei tre giovani
che viaggiava sul motorino, quello seduto più lontano dal conducente, che
indossava un giubbotto di stoffa di colore verde e che il testimone aveva potuto
vedere in volto a differenza degli altri due, e tra le foto segnaletiche
visionate individuò quella che riproduceva l’immagine dell’odierno imputato
BONANNO Orazio. Di tenore profondamente diverso fu la ricostruzione proposta al
personale della Squadra Mobile dal fratello minore Antonio, neppure ventenne, il
quale riferì in un primo momento che a commettere l’omicidio erano stati due
giovani armati, con il volto parzialmente travisato, i quali erano fuggiti a
piedi così come erano sopraggiunti all’improvviso mentre Martinez stava
chiacchierando con il Nastasi che era a bordo della sua Vespa Piaggio 50 (il verbale è quello del 4 gennaio 1993, “ore
10,00”, ma si comprende che il verbalizzante intendeva evidentemente
riferirsi alle ore 22). Nastasi Antonio, le cui dichiarazioni apparivano in
evidente contrasto con quelle del fratello che lo aveva indicato come fonte di
una parte delle sue conoscenze, fu risentito a distanza di qualche giorno, ed
aggiunse che dopo la sparatoria i due killer si erano allontanati a piedi in
direzione del viale Regina Elena ed erano stati prelevati da un complice a bordo
di una Fiat UNO di colore grigio scuro
metallizzato, il cui numero di targa iniziava con la cifra “quattro” (la
seconda era forse un “due”: verbale del 7 gennaio 1993, ore 16,00) e che si
era allontanata subito dopo a velocità sostenuta in direzione della zona di S.
Licandro.
Si è illustrato il contenuto delle dichiarazioni
iniziali dei due fratelli Nastasi in quanto i relativi verbali sono stati
pressoché interamente utilizzati per le contestazioni, essendosi i due giovani
resi protagonisti in dibattimento di due deposizioni che appaiono emblematiche
di un atteggiamento che definire reticente sarebbe eufemistico, tanto che in
entrambi i casi, in accoglimento di una richiesta del Pubblico Ministero, è
stata disposta la trasmissione del verbale di udienza al suo Ufficio per
valutare la possibilità di aprire un procedimento per falsa testimonianza.
Prima di esaminare il contenuto di tali dichiarazioni va invece ricordato un
episodio avvenuto nei corridoi della Questura dove i due giovani si erano recati
in compagnia della madre per essere sentiti dal personale della Squadra Mobile.
Si tratta dell’audizione del 7 gennaio 1993, data a cui risalgono
effettivamente due verbali, dopo la quale ebbe a verificarsi tra i due fratelli
una animata discussione il cui contenuto è stato ricordato dall’ispettore
Sciacca leggendo il contenuto della relazione di servizio redatta
sull’accaduto (“Dopo avere escusso a
verbale i fratelli Nastasi Domenico e Antonio, e dopo averli quindi congedati,
improvvisamente la nostra attenzione veniva attratta da un concitato vocio
provenire dai corridoi di questa Squadra Mobile, per cui usciti dalla stanza in
uso alla Prima Sezione, potevamo distintamente udire: ‘dicci la verità s'annunca
n'attaccunu a tutti’. Questa frase veniva detta dal Nastasi Domenico al
fratello Antonio, e rivolto a noi continuava aggiungendo ‘io quello che ho
detto è la verità’.”). Nel corso del diverbio fu anche registrato
l’intervento della madre dei Nastasi che esternava il timore di un
coinvolgimento di tutti i familiari ove i figli non avessero detto la verità
(v. le deposizioni dei testi Sciacca Ettore e Trimigno Raffaele, all’epoca dei
fatti entrambi in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, escussi il primo
il 13.3.1998, e, quale teste della difesa, il 19.4.1999, ed il secondo in
quest’ultima data quale teste della difesa).
In dibattimento Nastasi Domenico, sentito il
13.3.1998 (sarà poi convocato il 19.4.1999 in quanto teste della difesa, ma non
riferirà nulla di nuovo), ha esordito dichiarando che la sera dell’omicidio
si trovava all’interno di un bar ubicato nella parte bassa del rione
Annunziata, presso il quale stava giocando con degli amici. Il particolare può
sembrare del tutto insignificante, ma tale non è, perché il Nastasi a suo
tempo aveva indicato quale luogo di ritrovo, presso il quale si trovava insieme
agli amici nel momento in cui aveva notato il passaggio del ciclomotore con i
tre a bordo, non un locale ma verosimilmente una zona all’aperto del viale
Annunziata, ubicata nei pressi della farmacia e nelle vicinanze
dell’abitazione di uno degli amici. Non può certo escludersi che nei dintorni
potesse esserci anche un bar frequentato dal Nastasi e dai suoi amici, ma ciò
che importa sottolineare, alla luce di ciò che il testimone stava per
accingersi a dichiarare in dibattimento, è la deliberata modificazione della
versione iniziale, strettamente connessa alle sue dichiarazioni immediatamente
successive: collocata all’interno del bar la propria presenza e ribadita la
circostanza che vi era rimasto fino all’arrivo della Polizia, è del tutto
ovvio che il testimone abbia poi negato di avere visto o notato alcunché,
smentendo espressamente il contenuto delle dichiarazioni rese alla Squadra
Mobile ed attribuendolo alle pressioni a cui era stato sottoposto e alla
circostanza che era stato indotto a sottoscrivere un verbale di cui non gli era
stata data lettura (“sì, ma non esiste, cioè, che noi vediamo perché da dove noi ci
mettiamo a giocare, cioè non si vede niente perché c’è un muro che copre,
diciamo, tutta la visuale da dove è stato successo questa cosa qui, quindi io
non posso andare a dire che io ho visto tre giovani...”). Registrato
questo atteggiamento di fondo, l’esame della parte restante della deposizione
giova non tanto per illustrarne il contenuto, del tutto insignificante, quanto
per evidenziarne l’illogicità grossolana, che sfiora a tratti il grottesco, e
che costituisce, di per sé sola, la dimostrazione più evidente della
affidabilità delle dichiarazioni iniziali del testimone. Sottolineando tutti i
successivi momenti della doverosa contestazione del Pubblico Ministero con il
“non esiste” che è espressione tipica del gergo giovanile con cui
si intende indicare assoluta meraviglia o escludere che qualcosa possa essere
avvenuta o possa avvenire (come se il Nastasi stesse sentendo parlare per la
prima volta della vicenda per la quale era stato convocato), il testimone ha
continuato negando di avere incontrato quella sera il fratello Antonio, di
averlo aiutato a caricare il ferito su un’autovettura, di avere discusso
successivamente con il congiunto della vicenda, ed infine di ricordare di avere
avuto sempre con il fratello negli uffici della Questura di Messina il diverbio
attestato dalla relazione di servizio sul cui contenuto ha riferito
l’ispettore Sciacca. Leitmotiv di
questa sequela sconcertante di negazioni la circostanza che il testimone, in
seguito ad un litigio, non avrebbe ormai più alcun rapporto con il fratello
Antonio; e sul punto il testimone, che all’epoca dei fatti coabitava con il
fratello, è stato espressamente interpellato, lasciandosi sfuggire che il
contrasto all’origine della rottura sarebbe avvenuto quattro anni prima della
deposizione (e quindi nel 1994), riferimento temporale probabilmente veritiero
ma incompatibile con i tempi della vicenda, risalente ai primi giorni del 1993,
sicché al Nastasi è toccato cercare penosamente di rimediare ed ammettere che
forse ancora i rapporti non erano così freddi, anche se dell’omicidio
Martinez con Antonio non aveva sicuramente parlato (“ma
può essere che mi parlavo, però diciamo lui a me di questo fatto non mi ha mai
parlato, perché lui ha una sua vita e io ho un’altra vita.”). La
deposizione del Nastasi ha poi sfiorato l’offesa al buon senso e
all’intelligenza di chi lo ascoltava nel momento in cui, interpellato più
specificamente sull’identità della vittima dell’agguato e sulla circostanza
dell’aiuto invocato dal fratello ai fini più volte illustrati, il testimone
ha risposto in maniera singolare che, ignorando chi fosse il ferito che il
fratello gli chiedeva di soccorrere, sarebbe stato comunque impossibile che egli
si prestasse ad aiutarlo, salvo poi a rendersi subito conto di avere forse
esagerato dal momento che – almeno sul dato storico il Nastasi non pare che
abbia dubbi – si trattava di aiutare comunque un “essere umano” (“P.
M.: […] Le ha fatto anche il nome della vittima suo fratello a lei quella
sera. NASTASI D.: A me? P. M.: Sì, a lei. NASTASI D.: Ma non esiste perché io
con mio fratello le sto dicendo che non mi parlo, cioè io con mio fratello non
ho nessun rapporto, e ‘sto Martinez io non lo conosco, cioè quindi, a parte
il fatto come posso andare ad aiutare lui, cioè se io non lo conosco? P. M.: Va
bene. NASTASI D.: Anche se è un essere umano, diciamo.”). La verità è
che ciò che premeva al Nastasi era dimostrare di non avere visto o sentito
nulla, e tentare di porre rimedio alla “imprudenza” commessa
nell’immediatezza dei fatti riferendo quanto verbalizzato negli uffici della
Squadra Mobile. Il resoconto del testimone fu in quella fase troppo lineare e
ricco di dettagli perché sia vero quanto il Nastasi ha cercato di fare credere,
che cioè si trattò di dichiarazioni “estorte” dai verbalizzanti dopo un
lungo e pressante interrogatorio, e lo stesso testimone, forse in un attimo di
distrazione, si è lasciato sfuggire che aveva detto cose che non avrebbe “dovuto dire”, salvo a trovare subito comodissimo annuire quando il
Pubblico Ministero gli ha offerto l’unica spiegazione presentabile
dell’affermazione appena fatta (“NASTASI
D.: Ma io se l’avrò detto, l’avrò detto perché loro mi hanno fatto
spaventare, perché io, diciamo, è la prima volta che io sto qui, perché io
sono un ragazzo, diciamo, che non ho avuto mai a che fare con queste cose,
quindi siccome loro mi hanno tenuto lì molto, io ho avuto giustamente paura e
avrò detto qualche cosa magari che non dovevo dire, perché io non ho visto
niente. P. M.: Non ha detto il vero, vuole dire lei, all’epoca, allora?
NASTASI D.: Sì, esatto. P. M.: Non ha detto il vero. NASTASI D.: Sì.”).
Circa un mese più tardi, all’udienza del 24
aprile 1998, è stato escusso Nastasi Antonio, il quale ha a sua volta
dichiarato di essersi “inventato” del tutto il racconto fatto ai
verbalizzanti, al solo scopo di lasciare gli uffici della Questura, e ciò perché,
avvertiti i primi colpi di pistola mentre si stava intrattenendo con il Martinez,
era subito fuggito a bordo della sua Vespa
50. Per giustificare la singolare affermazione il Nastasi ha poi attribuito
la scelta alle pressioni degli inquirenti che lo interpellavano continuamente,
fino a raggiungerlo a scuola, convinti che sapesse più di quanto non era
disposto a dire (“Siccome venivano ogni
sera, dicevano: tu hai visto qualcosa.”), ma è facile rendersi conto del
fatto che tale spiegazione può valere per le dichiarazioni del 7 gennaio 1993
(ad un terzo verbale, verosimilmente in data 8 gennaio 1993, il Pubblico
Ministero ha fatto un cenno, senza che il medesimo fosse prodotto o contestato
al testimone), ma non per quelle rilasciate a qualche ora dall’agguato, che
viceversa dovrebbero costituire il primo e più importante tassello del disegno
mistificatorio. Completa la deposizione del Nastasi la negazione di qualsiasi
discussione con il fratello Domenico in merito all’episodio e del diverbio
presso gli uffici della Questura più volte ricordato.
Occorreva indugiare sulle dichiarazioni dei due
fratelli Nastasi sia perché si tratta delle più “vicine” al fatto, in
quanto provenienti dalle persone che nel momento in cui veniva consumato
l’agguato erano l’una accanto alla vittima e l’altra ad una cinquantina di
metri di distanza, sia perché l’esame critico del loro contenuto e delle
profonde divergenze rispetto a quelle rese nell’immediatezza dei fatti è il
sintomo più significativo della matrice
del delitto e della condizione di assoggettamento omertoso che ne è il
riflesso: ed infatti l’unica spiegazione plausibile degli atteggiamenti
descritti è costituita dal timore di conseguenze che al momento della
deposizione i testimoni hanno evidentemente prefigurato ben più gravi di quelle
scaturenti da un’eventuale incriminazione per falsa testimonianza. Anche
questo aspetto, anticipando una osservazione rilevante ai fini della verifica
della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91,
vale a qualificare l’omicidio in esame come mafioso, unitamente alla
considerazione delle modalità esecutive che denotano la particolare audacia dei
killer, entrati in azione senza l’adozione di particolari precauzioni, in una
zona della città notoriamente frequentata, in un orario compatibile con
l’incontro di passanti e nonostante la presenza di una persona intenta a
discutere con il Martinez e collocata in una posizione che non rendeva
improbabile l’eventualità della osservazione e memorizzazione delle fattezze
dei sicari.
Approdate le prime indagini ai risultati che si
sono sintetizzati, peraltro modesti, un nuovo impulso è anche in questo caso
venuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. sull’episodio sono
stati sentiti SPARACIO Luigi e TODARO Demetrio. Invero un accenno all’omicidio
è contenuto anche nelle dichiarazioni di MARCHESE Mario (ud. 20.2.1999) di cui
è già stato in precedenza illustrato il contenuto, ma si tratta di un
riferimento di rilievo assai modesto, in quanto il collaboratore, dichiarandosi
estraneo a tutte le vicende avvenute dopo l’omicidio di Cunsolo Vittorio,
ultimo atto della “guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, ha
fornito una sorta di chiave di lettura di tali vicende, desumendo dalla
circostanza che nessuna delle vittime apparteneva al clan “Mancuso - Rizzo”,
la conclusione che si era aperta una nuova fase di contrasti, ed indicando il
Martinez come persona vicina al suo gruppo (“Questi
qua erano nel gruppo, dunque allora, Mastroeni gruppo ‘Galli’, Stracuzzi
gruppo ‘Galli’, Villari gruppo ‘Sparacio’, tentato omicidio Sparolo
gruppo ‘Galli’, omicidio Silipigni gruppo ‘Sparacio’, Mento Maurizio
gruppo ‘Sparacio’, per cui invece l’unico che poi alla fine non faceva
[…] Martinez Francesco che io sappia non aveva più contatti con il mio
gruppo, pure se era uno che era stato sempre vicino a me, però che io sappia
fin quando io ero fuori lui non ne voleva più sapere niente di fare guerre e di
fare cose, per cui come è stato ammazzato questo non lo so, per quale motivo.
Nella guerra non c’entrava diciamo.”).
SPARACIO Luigi, esaminato sull’episodio nel corso
delle udienze del 16 e 17 aprile 1999, ha riferito di avere appreso quanto a sua
conoscenza da VINCI Rosario, a cui a sua volta l’aveva raccontato in ospedale
prima di morire lo stesso Martinez, persona che era legata al VINCI anche se
forse faceva parte del gruppo “Marchese”. Secondo le notizie in questo modo
apprese da SPARACIO, che era già latitante da qualche mese, la vittima sarebbe
stata affrontata da almeno otto persone, quattro delle quali su due motorini e
le altre su un’autovettura, che avevano affiancato quella del Martinez.
Invitato a fare i nomi dei responsabili SPARACIO, confermando le dichiarazioni
rese il 13 maggio 1994, ha indicato Bonsignore Salvatore, Minardi Giuseppe,
COTUGNO Giovanni, Papale Domenico e altri del gruppo “Galli” i cui nomi il
collaboratore non aveva ricordato all’epoca e non ha indicato neppure
successivamente. Uno degli equipaggi era composto da Bonsignore e Minardi, uno
dei quali era stato l’esecutore materiale degli spari. L’omicidio era stato
determinato dal conflitto in corso tra il gruppo “Galli” e quello
“Sparacio” ed in particolare dalla volontà del primo di colpire VINCI
Rosario, di cui la vittima era amica, allo stesso modo in cui in precedenza era
stato ucciso Mento Maurizio. Anche in merito a tale vicenda il VINCI, esaminato
in data 8 maggio 1999, non ha confermato quanto riferito dallo SPARACIO.
L’imputato TODARO Demetrio, sentito
sull’omicidio di Martinez Francesco il 27 febbraio 1999, ha ammesso di essere
tra gli esecutori materiali dell’omicidio, consumato nel contesto della lotta
in atto contro il gruppo “Marchese” ed anche perché era emerso il
coinvolgimento del Martinez nell’omicidio di Stracuzzi Antonino. A GALLI
Luigi, che in quel momento era detenuto, era stata fatta pervenire da SPARACIO
Luigi l’assicurazione che il suo gruppo non era coinvolto nell’omicidio
Stracuzzi, sicché l’indicazione di GALLI, trasmessa agli affiliati tramite il
fratello Angelo, era nel senso di dirigere l’azione di rappresaglia nei
confronti del gruppo “Marchese”. Risulta dalla più volte citata nota del D.
A. P. del 5 maggio 1999, concernente i luoghi ed i periodi di detenzione di
GALLI Luigi e MARCHESE Mario, che il primo, nel periodo compreso tra il 22
novembre ed il 27 dicembre 1992 fu detenuto presso la casa circondariale di
Messina Gazzi, prima di essere trasferito al carcere di Pianosa, dove rimase
ristretto dal 29 dicembre 1992 al 12 gennaio 1993. L’omicidio sarebbe stato
deliberato nel corso di una riunione svoltasi presso l’abitazione della madre
di MAROTTA Gaetano alla quale erano presenti, oltre al MAROTTA, lo stesso TODARO,
BONANNO Orazio, MAURO Orazio, VINCI Francesco, RAGUSA Natale, LIBRO Dino,
Minardi Giuseppe, Micari Salvatore e De Domenico Giuseppe. Scopo della riunione
era quello di mettere a punto la nuova strategia e di distribuire i compiti
relativi alla eliminazione dei componenti del clan “Marchese”, tra i quali
furono individuati, oltre al Martinez, tale Puglisi Antonino, BUSÀ Giuseppe,
Fobert Luciano, Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola. Anche se il conferimento di
specifici mandati non precludeva ad alcuno degli affiliati di eseguire la
deliberazione ogniqualvolta si fosse presentata l’occasione di uccidere un
componente del gruppo avversario, l’incarico relativo al Martinez sarebbe
stato assegnato a TODARO, BONANNO e MAURO, anche se pure il LIBRO prese poi
parte a qualche appostamento. La sera dell’omicidio TODARO, BONANNO e MAURO,
armati i primi due con pistole calibro 7,65 fornite poco prima da MAROTTA
Gaetano, presero posto su una Fiat UNO di
colore grigio a quattro porte (e non su una Renault 5 di colore verde, come l’imputato aveva dichiarato il
24.2.1994), rubata poco prima dallo stesso BONANNO, mentre MAROTTA e LIBRO
presero posto su un’Autobianchi Y10.
Peraltro, stando a quanto è precisato nell’ordinanza custodiale (p. 315) e
così come lo stesso collaboratore ha precisato (questa volta ricordando bene),
il TODARO nel corso delle indagini preliminari ha modificato sul punto le
dichiarazioni iniziali, indicando il 27.5.1995 la stessa tipologia
dell’autovettura successivamente specificata in dibattimento. Anticipando poi
una possibile contestazione il TODARO ha negato che nell’agguato siano stati
coinvolti VINCI Francesco e RAGUSA Natale che in un primo momento aveva accusato
a causa di un ricordo impreciso dei fatti. Mentre TODARO e gli altri due
complici erano fermi a bordo dell’autovettura rubata in una traversa del viale
Annunziata nei pressi di un distributore di carburante, MAROTTA e LIBRO
perlustravano la zona per rintracciare il Martinez che fu avvistato dai due
mentre percorreva il viale Annunziata dirigendosi verso mare. Avvisato dai
complici, MAURO Orazio, che guidava la Fiat
UNO, andò a fermarsi nei pressi
di un’edicola posta quasi all’incrocio tra il viale Annunziata e la strada
che prosegue verso il viale Giostra (non, come ha ricordato TODARO, la via
Garibaldi, ma il viale Regina Elena), a non più di 30 – 50 metri dal luogo in
cui si trovava il Martinez che era fermo a discutere con un giovane in sella ad
un ciclomotore. A questo punto TODARO e BONANNO scesero dall’autovettura ed
andarono a sparare contro il Martinez, mentre il giovane che era con lui cominciò
ad urlare. Interpellato sulle ragioni per le quali solo in dibattimento ed a
distanza di anni si sarebbe determinato ad escludere dalle accuse RAGUSA Natale
e VINCI Francesco, l’imputato ha spiegato che le dichiarazioni iniziali erano
sul punto frutto di confusione ed ha aggiunto che allo scopo di chiarire i
fatti, dopo averne parlato con l’ispettore della Squadra Mobile Zanghì, aveva
consegnato all’aeroporto di Catania al personale che componeva la sua scorta
nel corso di una delle trasferte a Messina, forse in occasione di un’udienza
del processo scaturito dall’Operazione
Giostra, una lettera in busta chiusa diretta ai magistrati. È stato fatto
notare all’imputato che, dopo essere stato sentito una prima volta il 24
febbraio 1994, era stato nuovamente ascoltato il 18 maggio 1995, ed in questa
seconda occasione aveva confermato le dichiarazioni precedenti, peraltro
operando un riconoscimento fotografico di tutti gli accusati, tra i quali VINCI
Francesco e RAGUSA Natale, ed il TODARO, ignorando in un primo momento la
contestazione, ha replicato che la più recente versione dei fatti scaturiva da
un chiarimento mentale sopravvenuto, ed ha poi aggiunto di non ricordare se i
contatti con l’ispettore Zanghì e l’invio della missiva ai magistrati
fossero successivi o meno al secondo interrogatorio, anche se forse erano
avvenuti prima che si concludesse l’udienza preliminare relativa al presente
procedimento. Nel corso del controesame TODARO ha spiegato che l’indicazione
che GALLI aveva fatto pervenire all’esterno del carcere era nel senso di
dirigere l’offensiva verso il gruppo “Marchese”, mentre la decisione di
uccidere il Martinez era stata presa da MAROTTA Gaetano e comunicata in una
delle tante riunioni che si susseguivano quasi quotidianamente, spesso ma non
sempre presso l’abitazione della madre del MAROTTA ubicata all’isolato 13 di
via Palermo, ed alle quali era ammesso anche TODARO sebbene fosse un semplice
“soldato” nella gerarchia interna del gruppo. Il Pubblico Ministero,
all’udienza del 30 aprile 1999, ha prodotto copia della missiva alla quale
verosimilmente faceva riferimento il TODARO nel corso del suo esame, datata
26/6/1996, ed indirizzata alla “Procura
D. D. A. Dott. Franco Langher”; il tenore della medesima corrisponde
effettivamente a quanto riferito dall’imputato nel corso del suo esame in
dibattimento, anche se la data apparente dello scritto induce a ritenerlo
successivo tanto al secondo verbale relativo all’omicidio Martinez che alla
conclusione dell’udienza preliminare (“In
riferimento alle dichiarazioni da me rese sull’omicidio Martinez le
comunico che a distanza di tempo ho avuto modo di riflettere meglio e di
ricordare che determinate persone da me accusate non erano in nessun modo
coinvolte in questo omicidio. Per questo chiedo alla S. V. I. di voler fissare
una data per essere sentito e aver modo di chiarire i fatti. In attesa porgo
cordiali saluti.”). Quanto all’occasione in cui la missiva sarebbe stata
compilata dal TODARO, in base alle indicazioni fornite dall’imputato e alla
data indicata in calce alla medesima (che non vi sarebbe ragione per ritenere
diversa da quella in cui la lettera fu effettivamente compilata), è possibile
azzardare l’ipotesi che ciò sia avvenuto in coincidenza con la trasferta a
Messina resa necessaria dall’audizione del TODARO disposta dal GIP
nell’ambito dell’udienza preliminare relativa a questo procedimento allo
scopo di acquisire informazioni ex art.
422 c. p. p. relativamente all’episodio dell’omicidio di Stracuzzi Antonino
ed avvenuta proprio il 26 giugno 1996, vicenda già illustrata nel contesto
dell’analisi delle risultanze relative al capo 40: la circostanza che
l’audizione (del TODARO e di altre persone) avvenne presso l’aula bunker
annessa al carcere di Gazzi e che il rappresentante del Pubblico Ministero non
fosse in quell’occasione il dott. Langher con il quale il TODARO intendeva
conferire, probabilmente in relazione ai pregressi rapporti legati alle indagini
preliminari concernenti il procedimento scaturito dall’Operazione
Giostra (relativamente alle quali il contributo del TODARO fu rilevantissimo),
giustifica la singolare modalità scelta dal collaboratore, che ha dichiarato di
avere redatto la missiva e di averla consegnata prima di imbarcarsi
all’aeroporto di Catania sul volo che l’avrebbe ricondotto nella località
protetta. Sulla vicenda la Corte ha disposto ai sensi dell’art. 507 c. p. p.
la citazione dell’ispettore Zanghì in servizio presso la Squadra Mobile di
Messina, ma il testimone, escusso nella stessa udienza del 30 aprile 1999, non
ha ricordato di avere avuto con il TODARO il colloquio a cui si è riferito il
collaboratore in merito alle modifiche che egli intendeva apportare alle
dichiarazioni relative all’omicidio Martinez.
Sono stati inoltre sentiti nelle udienze del 19 e
21 aprile 1999 una serie di testimoni indicati dai difensori di alcuni imputati.
Zappalà Carmelo, cognato dell’imputato RAGUSA Natale, ha ricordato che il 6
gennaio 1993 fu battezzato il figlio Egidio, al quale fece da padrino
l’imputato. La circostanza che il sacramento fu preceduto da un breve corso di
preparazione della durata di due o tre giorni, a cui avrebbe preso parte anche
il padrino del bambino e che i relativi incontri avevano inizio intorno alle ore
18 o 18,15 per terminare tra le 19,30 e le 19,45, appare evidentemente tale da
escludere qualsiasi incidenza sulla prospettazione accusatoria, poiché, anche
ove la testimonianza dimostrasse in maniera certa che il RAGUSA la sera del 4
gennaio 1993 partecipò all’incontro del corso preparatorio al battesimo del
nipote (e così certamente non è), tale partecipazione non sarebbe
incompatibile con la presenza dell’imputato sul luogo dell’agguato che fu
consumato intorno alle ore 20. Sono stati anche sentiti alcuni testimoni
indicati dalla difesa di VINCI Francesco, e precisamente il prof. Giuseppe
Cavallazzi, specialista in otorinolaringoiatria con studio in Milano, nonché i
cognati dell’imputato, i coniugi Marotta Pietro e Girone Rosa. Al primo è
stato chiesto se il VINCI il giorno 4 gennaio 1993 si recò presso il suo centro
per essere visitato, ma il medico non ha potuto fornire una risposta certa,
osservando tuttavia che il VINCI era effettivamente affetto da un patologia per
la quale gli aveva consigliato l’intervento, che nell’anno 1993 il suo
studio, contrariamente agli altri anni, era stato aperto anche nel periodo
compreso tra il Capodanno e l’Epifania, e che in ogni caso dell’eventuale
visita il VINCI dovrebbe avere conservato una traccia documentale. I due
congiunti dell’imputato hanno poi dichiarato che l’imputato soffriva di una
patologia auricolare per la quale fu spesso sottoposto a visita presso centri
specializzati della Lombardia ed in tali occasioni era loro ospite, ma non sono
stati in grado di ricordare se ciò avvenne anche nei primi giorni del gennaio
1993 e se una di queste volte era coincisa con il periodo in cui fu commesso un
omicidio a Messina.
Passando a valutare subito le posizioni
individuali, va rilevato che l’imputato TODARO Demetrio ha ammesso ampiamente
le proprie responsabilità, accusando sé stesso di essere uno degli esecutori
materiali dell’omicidio, inquadrato nell’ambito del conflitto sanguinoso
scatenatosi dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino e nel quale era coinvolto il
clan “Galli”, quello di appartenenza dell’imputato, contrapposto fin
dall’inizio al clan “Sparacio”, ma proprio a partire dell’omicidio
Martinez schierato apertamente contro il gruppo “Marchese” al quale, secondo
TODARO, sarebbe appartenuta la vittima. Il mutamento di direzione della
rappresaglia, secondo il TODARO, sarebbe legato ad una direttiva proveniente dal
carcere in cui si trovava ristretto ormai da quasi sette mesi Luigi GALLI, al
quale SPARACIO, a sua volta latitante da alcuni mesi, aveva reso nota
l’estraneità del proprio gruppo all’omicidio Stracuzzi, implicitamente
invitando a cercare in altre direzioni i responsabili della morte dello
Stracuzzi e ad orientare verso altri contesti la reazione. Tale prospettazione
che il TODARO ha riferito in base a quanto appreso, pur essendo un semplice
“soldato” del gruppo, nel corso delle riunioni svoltesi in quel periodo
prevalentemente presso l’abitazione della madre di MAROTTA Gaetano, appare in
evidente contrasto con quanto ha dichiarato in dibattimento l’altro
collaboratore sentito in merito all’omicidio di Martinez Francesco, in quanto
SPARACIO ha attribuito l’omicidio alla volontà del gruppo “Galli” di
continuare a colpire indirettamente VINCI Rosario, ritenuto, come si è più
volte avuto modo di rilevare, uno dei responsabili della morte di Stracuzzi
Antonino, in quanto il Martinez, pur essendo probabilmente inserito nel gruppo
“Marchese”, era amico personale di VINCI Rosario (giova ricordare che aveva
preso parte al tentato omicidio di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano, essendo
alla guida dell’autovettura su cui si trovavano GALLETTA Nicola e VINCI
Rosario): peraltro in merito ai rapporti del Martinez con VINCI Rosario lo
SPARACIO, che in merito alle modalità dell’omicidio ha riferito quanto
appreso de relato da VINCI Rosario,
sembra viceversa avere dichiarato quanto gli constava personalmente, come è
verosimile in considerazione del suo legame con lo stesso VINCI. È evidente che
l’omicidio tanto secondo l’uno che secondo l’altro collaboratore si
inserisce nella reazione del clan “Galli” successiva all’omicidio
Stracuzzi, ma la conferma che le dichiarazioni dovrebbero reciprocamente
fornirsi è parziale in quanto parzialmente diverse sarebbero, secondo le due
prospettazioni, le ragioni per le quali la scelta di uccidere sarebbe ricaduta
sul Martinez, e SPARACIO, rendendo le dichiarazioni in esame, nulla ha detto
circa un suo eventuale intervento presso GALLI Luigi per persuaderlo della sua
estraneità all’omicidio Stracuzzi. Le divergenze tra i due collaboratori si
accrescono sensibilmente con riferimento alla descrizione della fase esecutiva,
e se è evidente che le diverse modalità di apprendimento dei fatti devono
indurre a privilegiare la versione del TODARO, che ha preso parte attiva
all’episodio di cui fornisce la descrizione, il contrasto preclude
irrimediabilmente la possibilità di ritenere che all’attendibilità della
versione dell’imputato possano fornire conferme le dichiarazioni di SPARACIO
Luigi. Altre perplessità scaturiscono da ulteriori caratteri intrinseci delle
dichiarazioni di TODARO Demetrio, su cui ci si soffermerà da qui a poco,
inerenti alla individuazione dell’identità dei correi, ma anche in questo
caso rimane pregiudicata la valenza di tali dichiarazioni nella misura in cui
esse contengono una chiamata in correità nei confronti dei coimputati del
TODARO, ma non vi è alcuna incidenza sulla confessione che a quelle accuse è
associata. Ed anche l’inquadramento della versione dei fatti riferita dal
TODARO nell’ambito delle risultanze delle prime indagini appare problematico,
anche se non emergono da queste ultime dati talmente univoci da prefigurare
un’assoluta incompatibilità. Tuttavia, in presenza di dichiarazioni che
appaiono immuni da intendimenti autocalunniatori o da condizionamenti di sorta,
alla Corte non rimane che prendere atto della confessione di TODARO Demetrio,
che in quanto tale non necessità di alcuna conferma esterna, ed è soggetta
alla consueta verifica alla stregua dei canoni della genuinità ed attendibilità
intrinseca. Peraltro, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative, la
sicura appartenenza di TODARO Demetrio, attestata da decisioni irrevocabili, al
contesto associativo al quale è ragionevolmente riconducibile la decisione di
uccidere il Martinez e l’esecuzione dell’agguato, costituisce, sia pure con
la genericità che contraddistingue un tale carattere, un elemento di conferma
della sua confessione.
Sempre attingendo ai pochi elementi acquisiti nel
corso delle prime indagini e a quelli desumibili dalla confessione di TODARO
Demetrio, possono ravvisarsi nell’omicidio le aggravanti contestate della
premeditazione e della natura “mafiosa” del delitto di cui all’art. 7 del
d. l. n. 152/91.
Quanto al primo aspetto, richiamate le notazioni di
carattere generale già illustrate nel corso di questa motivazione, le modalità
dell’agguato appaiono sintomatiche di una lucida programmazione, che, a
prescindere dai tempi eventualmente anche ristretti necessari per la
predisposizione dei mezzi e per il reperimento dei sicari (in casi del genere
l’impiego di un tempo limitato non è espressione di una più ridotta intensità
della determinazione omicida, ma al contrario è sintomo di una maggiore
efficienza), non può che far propendere per la sussistenza di entrambi gli
elementi costitutivi dell’aggravante in questione: di quello cronologico, in
quanto il TODARO ha riferito di avere ricevuto il mandato nel corso di una delle
riunioni dedicate alla organizzazione della rappresaglia ed in particolare di
quella in cui furono individuati alcuni componenti del gruppo “Marchese” nei
cui confronti dirigere l’aggressione, ma anche di quello ideologico, posto che
è indubbia la persistenza della determinazione omicida recepita dai componenti
del gruppo di fuoco e tradottasi nella esecuzione assai rapida e
“professionale” dell’agguato.
Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91, per essere stato il delitto commesso allo
scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e,
comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
del codice penale, giova richiamare da un lato le considerazioni di
carattere generale più volte fatte in merito al significato dell’omicidio
come strumento utilizzato da un sodalizio per l’annientamento o
l’indebolimento di un sodalizio avversario, e dall’altro lato le
osservazioni specifiche già sviluppate in occasione dell’analisi critica
delle dichiarazioni dei fratelli Domenico ed Antonio Nastasi. Il tentativo dei
due testimoni di sottrarsi ai doveri dell’ufficio testimoniale, smentendo
nella maniera più assoluta le dichiarazioni iniziali, è il sintomo più
evidente della percezione della matrice del delitto, le cui modalità esecutive
contribuiscono a confermare l’assunto. Valga in tal senso la considerazione
della straordinaria audacia dimostrata dai sicari, entrati in azione senza
adottare particolari precauzioni nei pressi di un incrocio notoriamente molto
frequentato e regolato da un semaforo il cui funzionamento accresceva le
probabilità della presenza di passanti, in un orario compatibile con tale
presenza e nonostante accanto al Martinez si trovasse una persona che avrebbe
potuto descrivere o riconoscere i killer: un tale modus operandi, come si è già rilevato in altre occasioni, sembra
denotare, in chi lo sceglie, una sorta di presunzione di impunità, nascente
dalla consapevolezza della forza di intimidazione del sodalizio di appartenenza
e della “riconoscibilità” del delitto come omicidio di natura mafiosa,
idonea ad indurre di per sé sola atteggiamenti omertosi che diversamente non
troverebbero alcuna spiegazione. Che un tale condizionamento abbia nel caso di
specie operato lo si desume non solo da quanto avvenuto in dibattimento, ma dal
singolare contrasto che già dopo qualche giorno dall’omicidio contrappose i
due giovani fratelli che erano stati tra i primi soccorritori del Martinez, uno
dei quali aveva sicuramente assistito alle fasi salienti dell’agguato: le
versioni incompatibili fornite nella immediatezza dei fatti, e ciò sebbene uno
dei due indicasse l’altro come fonte delle sue conoscenze, e la vicenda del
diverbio verificatosi nei corridoi della Questura il 7 gennaio 1993, sono il
sintomo più evidente del fatto che già in quelle primissime fasi la genuinità
delle dichiarazioni era condizionata e che il rispetto del codice dell’omertà
e della reticenza stava prendendo il sopravvento.
La considerazione appena illustrata introduce la
valutazione delle posizioni degli altri imputati, per alcuni dei quali,
precisamente quelli a cui TODARO ha attribuito semplicemente un ruolo di
carattere esecutivo, anche il Pubblico Ministero, con argomentazioni ampiamente
condivisibili, ha chiesto il proscioglimento. Ed infatti per due di loro TODARO
ha per la prima volta in questo dibattimento ammesso di essersi sbagliato,
escludendo che nell’esecuzione del delitto siano stati coinvolti RAGUSA Natale
e VINCI Francesco, da lui accusati nel 1994 (allorché confessò di avere preso
parte all’omicidio) di essersi appostati nei pressi dell’abitazione del
Martinez insieme a LIBRO Placido sull’autovettura Y10
del MAROTTA con il compito di segnalare i movimenti della vittima. Così
facendo il collaboratore ha semplicemente reso più agevole la motivazione,
venendo meno con la modifica delle sue dichiarazioni l’unico elemento di
accusa nei confronti dei due imputati, ma l’esito non sarebbe stato diverso
anche nel caso in cui il TODARO avesse confermato in dibattimento la versione
iniziale.
È infatti l’intera descrizione della dinamica
dell’omicidio fornita dal TODARO che non trova adeguati elementi di conferma
nelle altre risultanze processuali, e la considerazione coinvolge evidentemente
anche le posizioni degli altri accusati. Tale conferma non offrono innanzitutto
le dichiarazioni di SPARACIO Luigi, eventualmente utili ai fini
dell’inquadramento dell’episodio e delle notizie relative alla personalità
della vittima, ma di rilievo modestissimo per quanto concerne la sommaria
descrizione delle fasi esecutive del delitto, in merito alla quale la genericità
delle informazioni in possesso del collaboratore è evidente
conseguenza del modo in cui egli le ha apprese durante la latitanza, e
cioè da VINCI Rosario che ne era stato a sua volta informato dai familiari del
Martinez e probabilmente dallo stesso Martinez in ospedale prima del decesso. Ma
le dichiarazioni del TODARO non trovano adeguata corrispondenza neppure negli
elementi raccolti nel corso delle prime indagini, aggiungendo ulteriori
incertezze a quelle che tali risultanze inevitabilmente esprimono. È stato già
illustrato il profondo contrasto tra le due versioni inizialmente fornite dai
due fratelli Nastasi, che in dibattimento viceversa sono stati concordi nello
smentire categoricamente le dichiarazioni rese alla Squadra Mobile. La
divergenza è apparsa particolarmente singolare atteso il fatto che Nastasi
Domenico per una parte del suo racconto aveva indicato come fonte delle sue
conoscenze proprio il fratello Antonio. D’altra parte l’episodio del
diverbio negli uffici della Questura e la circostanza che nell’occasione,
secondo quanto fu possibile cogliere del concitato dialogo, era Domenico ad
invitare in maniera pressante il fratello Antonio a dire la verità, potrebbero
indurre a ritenere che le più aderenti alla realtà dei fatti siano le
dichiarazioni di Nastasi Domenico, il quale riconobbe in fotografia l’imputato
BONANNO Orazio come uno dei tre giovani che viaggiava sul motorino,
presumibilmente quello che aveva estratto per primo la pistola per fare fuoco
contro il Martinez. E tuttavia delle due versioni fornite dai fratelli Nastasi
l’unica sostanzialmente compatibile con la descrizione fornita dal TODARO è
quella di Antonio, posto che secondo quest’ultimo i killer erano a piedi,
erano due e ad attenderli nei pressi dell’incrocio tra il viale Regina Elena
ed il viale Annunziata era un terzo complice a bordo di una Fiat
UNO di colore grigio metallizzato. Ma appare evidente, sul piano della
idoneità probatoria, il limite della eventuale utilizzazione, quale elemento di
riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, di una versione dei fatti che il
confronto critico con una versione contrastante non indurrebbe a privilegiare,
tenuto anche conto della circostanza che tale seconda e preferibile
ricostruzione corrisponde alle dichiarazioni del TODARO per quanto concerne
l’identità di uno degli esecutori materiali dell’omicidio.
Queste insanabili incertezze non investono
solamente l’attendibilità delle accuse riguardanti i pretesi esecutori
materiali del delitto, come ritiene il Pubblico Ministero, ma coinvolgono
inevitabilmente anche l’accusa nei confronti di GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano.
È vero che in omaggio al principio generale della legittimità della
valutazione frazionata che investe tutte le prove orali e quindi anche la
chiamata in correità[1],
l’eventuale negazione di attendibilità che investa una parte del racconto del
dichiarante non coinvolge necessariamente le altre parti che reggano alla
verifica giudiziale di riscontro, e viceversa la credibilità di una parte non
comporta automaticamente analogo riconoscimento all’intera narrazione; la
valutazione frazionata è peraltro necessaria nei casi in cui il controllo delle
diverse parti della narrazione del chiamante ubbidisca a regole di giudizio
diverse, contenendo, ad es., le dichiarazioni, come nel caso di specie, la
confessione del dichiarante e, contestualmente, la chiamata in correità di
altre persone: la prima, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica
di attendibilità ai sensi del 1° comma dell’art. 192 del codice di rito, non
ha bisogno di riscontri esterni[2],
e l’indagine giudiziale, come è stato già ampiamente rilevato, deve essere
diretta solo a verificarne genuinità e veridicità e ad escludere che le
dichiarazioni confessorie siano il prodotto di un intendimento autocalunnatorio
o nascano da uno stato di costrizione del dichiarante[3];
alla chiamata in correità devono essere invece cercati dei riscontri esterni
che suffraghino l’assunto accusatorio del confitente, sicché è legittimo un
esito diverso delle due valutazioni, che sfocino l’una nell’affermazione
della colpevolezza del confitente, ove venga apprezzata favorevolmente la
genuinità, la veridicità e l’attendibilità della confessione, escludendosi
ogni intento autocalunniatorio o una qualsiasi costrizione, e l’altra nella
insufficienza della contestuale chiamata a fondare il giudizio di responsabilità
dei coimputati accusati[4]. E tuttavia queste esatte
considerazioni, se giovano a giustificare l’esito diverso della valutazione
delle dichiarazioni del TODARO ai fini della verifica della sua posizione e di
quelle dei coimputati, non autorizzano a scindere ulteriormente le conclusioni
per quanto concerne queste ultime, posto che per tutti, e non solo per coloro
che sono indicati dal collaboratore quali esecutori materiali dell’omicidio,
si pone un problema di insufficienza delle accuse e di insanabile carenza di
riscontri oggettivi. Un primo limite della chiamata in correità concerne
specificamente la posizione di MAROTTA Gaetano, a cui il TODARO attribuisce un
ruolo soprattutto nella fase ideativa ed organizzativa del delitto, ma di cui
ricorda anche il coinvolgimento nella fase esecutiva, attraverso la consegna
delle armi. Peraltro tale partecipazione, sotto l’ultimo degli aspetti
illustrati, secondo quanto il collaboratore aveva riferito nel corso delle
indagini preliminari avrebbe altresì compreso la momentanea cessione della
disponibilità della propria autovettura Y10 utilizzata da coloro che erano incaricati di stazionare nei
pressi dell’abitazione di Martinez pronti a segnalare ai complici i movimenti
della vittima designata. In dibattimento, in conseguenza della ritrattazione
delle accuse nei confronti di RAGUSA Natale e VINCI Francesco, l’imputato ha
affiancato al LIBRO, con il compito già indicato, lo stesso MAROTTA Gaetano,
consentendo peraltro di ipotizzarne un coinvolgimento più pieno nella fase
esecutiva che costituisce una ulteriore novità delle dichiarazioni di TODARO ed
incontra i relativi limiti di attendibilità, peraltro tutt’altro che
trascurabili trattandosi di una circostanza di una certa importanza, la cui
tardiva menzione da parte di chi ha preso parte attiva alla vicenda è
scarsamente giustificabile (anche se, come il TODARO, di memoria tutt’altro
che brillante). In presenza di queste oscillazioni, ad avviso della Corte, anche
l’accusa relativa alla decisione di uccidere il Martinez ed al conferimento
del mandato omicida risente inevitabilmente della mancanza di specifici elementi
di conferma. La posizione di rilievo assunta all’interno del gruppo da MAROTTA
Gaetano, l’assunzione da parte sua delle iniziative dirette ad organizzare la
reazione del clan alla morte di Stracuzzi Antonino, la sua provata
partecipazione all’esecuzione della strategia decisa sono elementi in qualche
misura emersi nel corso di questo dibattimento e soprattutto attestati, ormai in
modo definitivo, dalla sentenza che ha condannato il MAROTTA in quanto
promotore, organizzatore e dirigente del gruppo facente capo a GALLI Luigi (si
tratta sempre della sentenza n. 5 del 30.10.1995, emessa a conclusione del
processo scaturito dalla c. d. Operazione
Giostra). E tuttavia da tale posizione non può farsi automaticamente e
aprioristicamente discendere la responsabilità per tutte le iniziative degli
affiliati, anche quando le stesse possono ricondursi al clima scaturito
dall’omicidio di Stracuzzi Antonino. Giova ricordare, ad es., che con la
sentenza da ultimo citata, proprio in base ad una convincente analisi critica
delle risultanze processuali, è stata esclusa la responsabilità del MAROTTA
per l’omicidio di Mento Maurizio, che pure è certamente riconducibile alla
volontà di vendetta che animava il gruppo “Galli” in quel periodo. Si vuole
in altri termini affermare che con riferimento all’omicidio di Martinez
Francesco l’indicazione di MAROTTA Gaetano come colui che decise l’omicidio,
peraltro esplicitata solo nel corso del controesame, risente degli stessi limiti
che le dichiarazioni accusatorie di TODARO Demetrio hanno palesato con
riferimento all’indicazione degli esecutori materiali dell’omicidio.
Peraltro, e l’osservazione concerne anche la
valutazione della posizione di GALLI Luigi, pur attribuendo al MAROTTA la
decisione di uccidere il Martinez, il TODARO ha collocato tale determinazione
nel contesto delle riunioni che in quel periodo si succedevano con frequenza,
alle quali prendevano parte molti degli affiliati, tra cui lo stesso TODARO, e
nel corso delle quali si apprese che GALLI Luigi aveva fatto sapere dal carcere
che la reazione avrebbe dovuto essere diretta verso il clan “Marchese”, dal
momento che a sua volta lo SPARACIO aveva trovato il modo di comunicargli
l’estraneità del proprio gruppo all’omicidio Stracuzzi. Ha aggiunto il
collaboratore che Martinez era stato individuato dal MAROTTA come uno dei
responsabili della morte di Stracuzzi (in quanto sarebbe stato l’autista di
VINCI Rosario, che le voci diffusesi nell’ambiente indicavano, unitamente a
BONASERA Angelo, come uno dei responsabili della morte di Stracuzzi). Emerge
tuttavia a questo punto una contraddizione che difficilmente il collaboratore,
che occupava il più basso gradino nella gerarchia del gruppo, sarebbe stato in
grado di spiegare, sebbene sia stato sollecitato implicitamente a farlo nel
corso di un incalzante controesame: si tratta cioè di capire in quale misura,
ricevuta l’indicazione del capo detenuto in merito alla strategia da seguire,
il gruppo, ed in particolare MAROTTA Gaetano, diede credito ad essa (nel qual
caso il Martinez sarebbe stato eliminato in quanto componente del gruppo
“Marchese”), oppure se si preferì continuare a recepire le indicazioni
iniziali (ed in tale ipotesi il Martinez sarebbe stato ucciso in quanto vicino a
VINCI Rosario, come peraltro ha affermato SPARACIO Luigi, e perché ritenuto uno
dei responsabili della morte di Stracuzzi Antonino). L’incertezza si
ripercuote sulla concreta rilevanza causale della indicazione che secondo TODARO
il GALLI fece pervenire ai suoi affiliati dall’interno del carcere, poiché la
risposta all’interrogativo illustrato condiziona e non poco la soluzione di
questa ulteriore questione. Perché infatti possa affermarsi una responsabilità
di GALLI Luigi quale mandante dell’omicidio di Martinez Francesco è
necessario che tale delitto si inquadri nel contesto di una nuova strategia
determinata dal recepimento della direttiva pervenuta dal carcere; diversamente
si dovrebbe escludere, così come nell’impianto accusatorio è pacifico per
tutti gli episodi che l’hanno preceduto (sia gli omicidi Villari e Mento che
gli altri fatti di sangue presi in esame da questa Corte), una specifica
responsabilità di GALLI, detenuto da quasi sette mesi, dal momento che è
rimasto definitivamente accertato che ad altri spettò organizzare ed orientare
la volontà di vendetta che animava il gruppo dopo l’omicidio di Stracuzzi
Antonino. La circostanza che GALLI Luigi, sebbene detenuto, continuasse a
mantenere un concreto potere di governo del gruppo, non vale ad aggirare
l’ostacolo, posto che l’affermazione della responsabilità per un omicidio
necessita di elementi più concreti di quelli sufficienti a ritenere la
permanenza del vincolo associativo e del potere di governo degli affiliati. E
tuttavia sul punto l’indicazione di TODARO non solo è del tutto isolata, ma
incontra nelle altre risultanze processuali specifici elementi di contrasto. Il
primo, di rilievo minore, è di ordine prevalentemente logico, e si fonda sulla
circostanza che tra i possibili obiettivi del gruppo “Marchese” menzionati
da TODARO, verso i quali avrebbe dovuto dirigersi la reazione del gruppo
“Galli”, l’unico ad essere colpito fu il Martinez: il che, in relazione
alla collocazione in un certo senso ambivalente della vittima, potrebbe
significare che in realtà la strategia non era mutata, ed anche l’ultimo atto
della rappresaglia (quale fu in sostanza l’uccisione del Martinez) ubbidiva
alla stessa logica che aveva ispirato le prime iniziative. Il secondo elemento
trae spunto dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, scarsamente rilevanti quando
il collaboratore riferisce in merito alla dinamica dell’episodio delle notizie
apprese doppiamente de relato, ma evidentemente più affidabili quando egli riferisce in
merito alla causale, anche perché la versione di TODARO finiva per chiamarlo
indirettamente in causa. Orbene, SPARACIO non solo non ha fatto alcun accenno al
suo intervento per convincere GALLI della propria estraneità all’omicidio
Stracuzzi, ma ha indicato quale specifica causale del fatto di sangue la
contiguità del Martinez a VINCI Rosario, lasciando intendere che il delitto
andrebbe attribuito alla stessa strategia che aveva ispirato l’omicidio di
Mento Maurizio, altro personaggio alla cui amicizia con il VINCI si è in
precedenza fatto riferimento. È agevole intendere che tali dichiarazioni, pur
non costituendo una smentita diretta delle affermazioni di TODARO, non offrono
certamente quelle conferme che erano ad esse indispensabili, e contribuiscono a
comprovare la debolezza della prospettazione accusatoria.
Rimane infine da prendere in considerazione, prima
di rinviare alla parte conclusiva della motivazione per la concreta
determinazione della pena, la richiesta di concessione dell’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. n. 152/91 che il difensore di TODARO Demetrio ha avanzato
anche con riferimento a questo capo di imputazione. L’esame della richiesta è
stato deliberatamente posticipato alla compiuta valutazione della posizione dei
coimputati e pertanto della rilevanza probatoria concreta del contributo fornito
dal TODARO. Richiamate le considerazioni più volte illustrate in merito ai
presupposti del beneficio, è sufficiente rilevare che nel caso di specie le
dichiarazioni, pur inserendosi in un contesto di abbandono del contesto
criminale di appartenenza e di collaborazione con la giustizia, che si protrae
da oltre cinque anni, non possiedono, per limiti intrinseci e per assenza di
riscontri, quei caratteri di completezza e di decisività che potrebbero
giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante. I limiti delle
dichiarazioni del TODARO e la loro mancanza di specificità e di costanza si
sono viceversa rivelate decisive per l’indebolimento dell’impianto
accusatorio e la conseguente doverosa assoluzione di tutti gli imputati.
Spettano invece all’imputato, e possono essere
riconosciute secondo la massima espansione consentita dal giudizio di
bilanciamento, le circostanze attenuanti generiche, e ciò in relazione alla
confessione del TODARO, peraltro inserita dichiaratamente in una più ampia
scelta di abbandono del proprio passato criminoso e di collaborazione con la
giustizia. Non è ostativa alla concessione del beneficio la valutazione
differenziata del contributo fornito dal TODARO, e ciò perché, come si è già
notato, i limiti, intrinseci e non, della chiamata in correità dei coimputati
non inficiano la valenza e la completezza della confessione, e non ne
sminuiscono il valore sotto il più limitato profilo della meritevolezza del
comportamento processuale dell’imputato.