2.3.44.    Omicidio volontario in danno di MARTINEZ Francesco (capo 44)

Intorno alle ore 20 del 4 gennaio 1993, mentre si trovava sul viale Annunziata a bordo della sua autovettura Fiat UNO, il ventitreenne Martinez Francesco veniva colpito da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosigli contro da sconosciuti che si dileguavano dopo l’agguato. Trasferito da alcuni passanti sull’autovettura Fiat PANDA di tale Bonanno Giovanni, il Martinez fu da quest’ultimo trasportato presso il pronto soccorso del vicino ospedale “Regina Margherita”; al giovane, ricoverato con prognosi riservata, venivano diagnosticate “ferite d’arma da fuoco con fori di entrata [allo] ipocondrio destro, epigastrio, fossa iliaca destra, emitorace anteriore destro, e fori d’uscita [alla] regione paravertebrale destra multipli, regione glutea sinistra con uretrorragia, foro d’uscita sull’ascellare media, foro d’uscita gomito destro. Grave stato di shock emorragico.” (v. referto delle ore 20,05 del 4.1.1993, contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 44). Avviato al reparto di chirurgia d’urgenza il Martinez fu subito sottoposto ad alcuni interventi di sutura delle numerose lesioni intestinali, epatiche e pancreatiche, e quindi trasferito il giorno successivo al ferimento presso la divisione di rianimazione dello stesso nosocomio per la necessaria assistenza post-operatoria. Nei giorno successivi al ritorno presso il reparto di provenienza (12 gennaio 1993) insorgevano delle complicanze, nonostante la terapia trasfusionale e farmacologica praticata, ed infine, alle ore 0,10 del 22 gennaio 1993, sopraggiungeva inevitabile il decesso.

L’esame autoptico, affidato al prof. Claudio Crinò, evidenziò che la morte era stata causata da arresto cardiocircolatorio conseguente alle lesioni viscerali prodotte dalle ferite multiple di arma da fuoco al torace e all’addome. L’indagine diretta a determinare il numero e la direzione dei colpi, benché resa problematica dalle sopravvenute lesioni di natura chirurgica e dalle relative reazioni cicatriziali, consentì comunque di accertare che la vittima era stata attinta verosimilmente da sei colpi di arma da fuoco a proiettile unico, uno dei quali di striscio alla regione lombare, mentre il proiettile che aveva attraversato il braccio destro era nuovamente penetrato alla superficie laterale dell’emitorace. Peraltro in seguito all’audizione in dibattimento del medico legale, sentito il 23 marzo 1998, emerse la ricordata sfasatura temporale tra la data del ferimento (originariamente l’unica riportata nel capo di imputazione) e quella del decesso, sicché si rese necessaria nella stessa udienza la modifica dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero e la conseguente concessione di un termine a difesa agli imputati che ne avevano fatto richiesta.

Nessuna indicazione utile alle indagini veniva fornita dalla vittima dell’agguato, che fu sentita dal personale della Squadra Mobile presso il reparto di rianimazione alla presenza del fratello Giuseppe alle ore 18,45 del 7 gennaio 1993. Il Martinez si limitò a riferire che stava percorrendo il viale Annunziata proveniente dalla sua abitazione con direzione monte – mare ed era intento a discutere con un amico, tale Nastasi Antonio, che gli si era affiancato a bordo del suo motorino, quando era stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi dalla sua destra da due giovani travisati, sulla cui identità non avrebbe potuto fornire alcun elemento utile essendosi subito accasciato sul volante dell’autovettura privo di sensi (v. verbale di sommarie informazioni rese in ospedale da Martinez Francesco alle ore 18,45 del 7 gennaio 1993, acquisito ex art. 512 c. p. p. e contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 44, e la deposizione del teste Sciacca Ettore, sentito il 13.3.1998)).

I reperti balistici rinvenuti e sequestrati evidenziarono in maniera inequivocabile quale fosse il calibro del munizionamento impiegato dagli aggressori. Nei pressi dell’incrocio tra il viale Regina Elena ed il viale Annunziata, nelle vicinanze della scuola media “Elio Vittorini” il sopralluogo consentiva infatti il ritrovamento di undici bossoli e quattro ogive calibro 7,65, mentre sull’autovettura del Martinez, che aveva arrestato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione, furono rinvenuti tre ogive ed un bossolo dello stesso calibro (v. il relativo verbale di sequestro in atti, mentre non risulta prodotto il verbale di sopralluogo e l’allegato fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti nell’occasione dagli operatori della polizia scientifica Cavallaro e Catalfamo, il primo escusso il 13.3.1998). Altre quattro ogive dello stesso calibro furono trovate tra i vestiti della vittima ed una quinta ogiva fu rinvenuta il giorno successivo all’agguato sulla lettiga su cui il Martinez era stato adagiato al momento del ricovero.

Mentre veniva compiuta la rituale attività diretta ad assicurare le fonti di prova ed a conservare le tracce e le cose pertinenti al reato, qualche ora dopo l’agguato veniva eseguita con esito negativo una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della vittima.

Fin dal primo momento, risultando la vittima uno degli appartenenti al gruppo “Sparacio”, fu ipotizzato dagli organi inquirenti il possibile inquadramento dell’episodio nel conflitto che contrapponeva in quel periodo lo stesso gruppo “Sparacio” al gruppo “Galli” e che dall’autunno dell’anno precedente, a cominciare dall’omicidio di Stracuzzi Antonino, insanguinava le strade della città (v. la deposizione del dott. Carmelo Gugliotta, già in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, escusso il 13 marzo 1998). Dalle dichiarazioni rese dal citato Bonanno Giovanni, che militava da circa un mese e mezzo nella stessa squadra di calcio del Martinez, emerse che la vittima aveva un rapporto di frequentazione con GALLETTA Nicola, insieme al quale era stato visto talvolta dal testimone nella zona del viale Giostra (così il Bonanno ha riferito all’udienza del 13.3.1998, confermando il contenuto delle dichiarazioni contestate).

Furono sentiti, tra gli altri, in quanto ritenuti in grado di fornire informazioni utili alle indagini, i due fratelli Antonio e Domenico Nastasi, il primo dei quali indicato dallo stesso Martinez come la persona che si stava accingendo a salutare dopo una breve discussione nel momento in cui era stato raggiunto dai colpi. Nastasi Domenico fu trovato dagli operanti sul posto e riferì che il fratello Antonio stava parlando con Martinez al momento dell’aggressione, dichiarando a sua volta che si trovava sul viale Annunziata intento a discutere con alcuni amici nei pressi dell’abitazione di uno di essi allorché aveva notato un ciclomotore Peugeottino di colore grigio chiaro con a bordo tre giovani a viso scoperto il quale percorreva a velocità sostenuta  (“a circa 50 Km all’ora”) il viale Annunziata con direzione di marcia monte – mare, e quasi contestualmente aveva udito il fragore di alcuni colpi di arma da fuoco, pensando in un primo momento che si trattasse di petardi, ma accorgendosi poi che nei pressi dell’incrocio tra il viale Regina Elena ed il viale Annunziata si era raccolta un piccola folla di persone. Incuriosito il Nastasi aveva percorso i cinquanta metri che lo separavano dal luogo dell’assembramento, apprendendo che una persona era stata ferita a colpi di arma da fuoco e notando la presenza del fratello Antonio che gli chiedeva di aiutarlo a trasferire il ferito sull’autovettura di tale Bonanno per consentirne il trasporto in ospedale. Il giorno successivo il fratello Antonio gli aveva raccontato di avere notato il ciclomotore in questione con i tre giovani a bordo mentre percorreva il viale Annunziata in direzione opposta alla sua (mare – monte), e quindi, eseguita una inversione di marcia, si poneva nella stessa direzione avvicinandosi all’autovettura su cui si trovava Martinez: in questo frangente uno dei tre giovani che si trovavano sul motorino aveva infilato la mano sotto il giubbotto, e quasi contestualmente si era avvertita l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Nella stessa occasione, cioè quando rese le dichiarazioni di cui al verbale del 7 gennaio 1993 (ore 10,20), Domenico Nastasi, all’epoca dei fatti quasi ventiduenne, fu chiamato anche ad eseguire il riconoscimento fotografico di uno dei tre giovani che viaggiava sul motorino, quello seduto più lontano dal conducente, che indossava un giubbotto di stoffa di colore verde e che il testimone aveva potuto vedere in volto a differenza degli altri due, e tra le foto segnaletiche visionate individuò quella che riproduceva l’immagine dell’odierno imputato BONANNO Orazio. Di tenore profondamente diverso fu la ricostruzione proposta al personale della Squadra Mobile dal fratello minore Antonio, neppure ventenne, il quale riferì in un primo momento che a commettere l’omicidio erano stati due giovani armati, con il volto parzialmente travisato, i quali erano fuggiti a piedi così come erano sopraggiunti all’improvviso mentre Martinez stava chiacchierando con il Nastasi che era a bordo della sua Vespa Piaggio 50 (il verbale è quello del 4 gennaio 1993, “ore 10,00”, ma si comprende che il verbalizzante intendeva evidentemente riferirsi alle ore 22). Nastasi Antonio, le cui dichiarazioni apparivano in evidente contrasto con quelle del fratello che lo aveva indicato come fonte di una parte delle sue conoscenze, fu risentito a distanza di qualche giorno, ed aggiunse che dopo la sparatoria i due killer si erano allontanati a piedi in direzione del viale Regina Elena ed erano stati prelevati da un complice a bordo di una Fiat UNO di colore grigio scuro metallizzato, il cui numero di targa iniziava con la cifra “quattro” (la seconda era forse un “due”: verbale del 7 gennaio 1993, ore 16,00) e che si era allontanata subito dopo a velocità sostenuta in direzione della zona di S. Licandro.

Si è illustrato il contenuto delle dichiarazioni iniziali dei due fratelli Nastasi in quanto i relativi verbali sono stati pressoché interamente utilizzati per le contestazioni, essendosi i due giovani resi protagonisti in dibattimento di due deposizioni che appaiono emblematiche di un atteggiamento che definire reticente sarebbe eufemistico, tanto che in entrambi i casi, in accoglimento di una richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta la trasmissione del verbale di udienza al suo Ufficio per valutare la possibilità di aprire un procedimento per falsa testimonianza. Prima di esaminare il contenuto di tali dichiarazioni va invece ricordato un episodio avvenuto nei corridoi della Questura dove i due giovani si erano recati in compagnia della madre per essere sentiti dal personale della Squadra Mobile. Si tratta dell’audizione del 7 gennaio 1993, data a cui risalgono effettivamente due verbali, dopo la quale ebbe a verificarsi tra i due fratelli una animata discussione il cui contenuto è stato ricordato dall’ispettore Sciacca leggendo il contenuto della relazione di servizio redatta sull’accaduto (“Dopo avere escusso a verbale i fratelli Nastasi Domenico e Antonio, e dopo averli quindi congedati, improvvisamente la nostra attenzione veniva attratta da un concitato vocio provenire dai corridoi di questa Squadra Mobile, per cui usciti dalla stanza in uso alla Prima Sezione, potevamo distintamente udire: ‘dicci la verità s'annunca n'attaccunu a tutti’. Questa frase veniva detta dal Nastasi Domenico al fratello Antonio, e rivolto a noi continuava aggiungendo ‘io quello che ho detto è la verità’.”). Nel corso del diverbio fu anche registrato l’intervento della madre dei Nastasi che esternava il timore di un coinvolgimento di tutti i familiari ove i figli non avessero detto la verità (v. le deposizioni dei testi Sciacca Ettore e Trimigno Raffaele, all’epoca dei fatti entrambi in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, escussi il primo il 13.3.1998, e, quale teste della difesa, il 19.4.1999, ed il secondo in quest’ultima data quale teste della difesa).

In dibattimento Nastasi Domenico, sentito il 13.3.1998 (sarà poi convocato il 19.4.1999 in quanto teste della difesa, ma non riferirà nulla di nuovo), ha esordito dichiarando che la sera dell’omicidio si trovava all’interno di un bar ubicato nella parte bassa del rione Annunziata, presso il quale stava giocando con degli amici. Il particolare può sembrare del tutto insignificante, ma tale non è, perché il Nastasi a suo tempo aveva indicato quale luogo di ritrovo, presso il quale si trovava insieme agli amici nel momento in cui aveva notato il passaggio del ciclomotore con i tre a bordo, non un locale ma verosimilmente una zona all’aperto del viale Annunziata, ubicata nei pressi della farmacia e nelle vicinanze dell’abitazione di uno degli amici. Non può certo escludersi che nei dintorni potesse esserci anche un bar frequentato dal Nastasi e dai suoi amici, ma ciò che importa sottolineare, alla luce di ciò che il testimone stava per accingersi a dichiarare in dibattimento, è la deliberata modificazione della versione iniziale, strettamente connessa alle sue dichiarazioni immediatamente successive: collocata all’interno del bar la propria presenza e ribadita la circostanza che vi era rimasto fino all’arrivo della Polizia, è del tutto ovvio che il testimone abbia poi negato di avere visto o notato alcunché, smentendo espressamente il contenuto delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed attribuendolo alle pressioni a cui era stato sottoposto e alla circostanza che era stato indotto a sottoscrivere un verbale di cui non gli era stata data lettura (“sì, ma non esiste, cioè, che noi vediamo perché da dove noi ci mettiamo a giocare, cioè non si vede niente perché c’è un muro che copre, diciamo, tutta la visuale da dove è stato successo questa cosa qui, quindi io non posso andare a dire che io ho visto tre giovani...”). Registrato questo atteggiamento di fondo, l’esame della parte restante della deposizione giova non tanto per illustrarne il contenuto, del tutto insignificante, quanto per evidenziarne l’illogicità grossolana, che sfiora a tratti il grottesco, e che costituisce, di per sé sola, la dimostrazione più evidente della affidabilità delle dichiarazioni iniziali del testimone. Sottolineando tutti i successivi momenti della doverosa contestazione del Pubblico Ministero con il “non esiste” che è espressione tipica del gergo giovanile con cui si intende indicare assoluta meraviglia o escludere che qualcosa possa essere avvenuta o possa avvenire (come se il Nastasi stesse sentendo parlare per la prima volta della vicenda per la quale era stato convocato), il testimone ha continuato negando di avere incontrato quella sera il fratello Antonio, di averlo aiutato a caricare il ferito su un’autovettura, di avere discusso successivamente con il congiunto della vicenda, ed infine di ricordare di avere avuto sempre con il fratello negli uffici della Questura di Messina il diverbio attestato dalla relazione di servizio sul cui contenuto ha riferito l’ispettore Sciacca. Leitmotiv di questa sequela sconcertante di negazioni la circostanza che il testimone, in seguito ad un litigio, non avrebbe ormai più alcun rapporto con il fratello Antonio; e sul punto il testimone, che all’epoca dei fatti coabitava con il fratello, è stato espressamente interpellato, lasciandosi sfuggire che il contrasto all’origine della rottura sarebbe avvenuto quattro anni prima della deposizione (e quindi nel 1994), riferimento temporale probabilmente veritiero ma incompatibile con i tempi della vicenda, risalente ai primi giorni del 1993, sicché al Nastasi è toccato cercare penosamente di rimediare ed ammettere che forse ancora i rapporti non erano così freddi, anche se dell’omicidio Martinez con Antonio non aveva sicuramente parlato (“ma può essere che mi parlavo, però diciamo lui a me di questo fatto non mi ha mai parlato, perché lui ha una sua vita e io ho un’altra vita.”). La deposizione del Nastasi ha poi sfiorato l’offesa al buon senso e all’intelligenza di chi lo ascoltava nel momento in cui, interpellato più specificamente sull’identità della vittima dell’agguato e sulla circostanza dell’aiuto invocato dal fratello ai fini più volte illustrati, il testimone ha risposto in maniera singolare che, ignorando chi fosse il ferito che il fratello gli chiedeva di soccorrere, sarebbe stato comunque impossibile che egli si prestasse ad aiutarlo, salvo poi a rendersi subito conto di avere forse esagerato dal momento che – almeno sul dato storico il Nastasi non pare che abbia dubbi – si trattava di aiutare comunque un “essere umano” (“P. M.: […] Le ha fatto anche il nome della vittima suo fratello a lei quella sera. NASTASI D.: A me? P. M.: Sì, a lei. NASTASI D.: Ma non esiste perché io con mio fratello le sto dicendo che non mi parlo, cioè io con mio fratello non ho nessun rapporto, e ‘sto Martinez io non lo conosco, cioè quindi, a parte il fatto come posso andare ad aiutare lui, cioè se io non lo conosco? P. M.: Va bene. NASTASI D.: Anche se è un essere umano, diciamo.”). La verità è che ciò che premeva al Nastasi era dimostrare di non avere visto o sentito nulla, e tentare di porre rimedio alla “imprudenza” commessa nell’immediatezza dei fatti riferendo quanto verbalizzato negli uffici della Squadra Mobile. Il resoconto del testimone fu in quella fase troppo lineare e ricco di dettagli perché sia vero quanto il Nastasi ha cercato di fare credere, che cioè si trattò di dichiarazioni “estorte” dai verbalizzanti dopo un lungo e pressante interrogatorio, e lo stesso testimone, forse in un attimo di distrazione, si è lasciato sfuggire che aveva detto cose che non avrebbe “dovuto dire”, salvo a trovare subito comodissimo annuire quando il Pubblico Ministero gli ha offerto l’unica spiegazione presentabile dell’affermazione appena fatta (“NASTASI D.: Ma io se l’avrò detto, l’avrò detto perché loro mi hanno fatto spaventare, perché io, diciamo, è la prima volta che io sto qui, perché io sono un ragazzo, diciamo, che non ho avuto mai a che fare con queste cose, quindi siccome loro mi hanno tenuto lì molto, io ho avuto giustamente paura e avrò detto qualche cosa magari che non dovevo dire, perché io non ho visto niente. P. M.: Non ha detto il vero, vuole dire lei, all’epoca, allora? NASTASI D.: Sì, esatto. P. M.: Non ha detto il vero. NASTASI D.: Sì.”).

Circa un mese più tardi, all’udienza del 24 aprile 1998, è stato escusso Nastasi Antonio, il quale ha a sua volta dichiarato di essersi “inventato” del tutto il racconto fatto ai verbalizzanti, al solo scopo di lasciare gli uffici della Questura, e ciò perché, avvertiti i primi colpi di pistola mentre si stava intrattenendo con il Martinez, era subito fuggito a bordo della sua Vespa 50. Per giustificare la singolare affermazione il Nastasi ha poi attribuito la scelta alle pressioni degli inquirenti che lo interpellavano continuamente, fino a raggiungerlo a scuola, convinti che sapesse più di quanto non era disposto a dire (“Siccome venivano ogni sera, dicevano: tu hai visto qualcosa.”), ma è facile rendersi conto del fatto che tale spiegazione può valere per le dichiarazioni del 7 gennaio 1993 (ad un terzo verbale, verosimilmente in data 8 gennaio 1993, il Pubblico Ministero ha fatto un cenno, senza che il medesimo fosse prodotto o contestato al testimone), ma non per quelle rilasciate a qualche ora dall’agguato, che viceversa dovrebbero costituire il primo e più importante tassello del disegno mistificatorio. Completa la deposizione del Nastasi la negazione di qualsiasi discussione con il fratello Domenico in merito all’episodio e del diverbio presso gli uffici della Questura più volte ricordato.

Occorreva indugiare sulle dichiarazioni dei due fratelli Nastasi sia perché si tratta delle più “vicine” al fatto, in quanto provenienti dalle persone che nel momento in cui veniva consumato l’agguato erano l’una accanto alla vittima e l’altra ad una cinquantina di metri di distanza, sia perché l’esame critico del loro contenuto e delle profonde divergenze rispetto a quelle rese nell’immediatezza dei fatti è il sintomo più significativo della  matrice del delitto e della condizione di assoggettamento omertoso che ne è il riflesso: ed infatti l’unica spiegazione plausibile degli atteggiamenti descritti è costituita dal timore di conseguenze che al momento della deposizione i testimoni hanno evidentemente prefigurato ben più gravi di quelle scaturenti da un’eventuale incriminazione per falsa testimonianza. Anche questo aspetto, anticipando una osservazione rilevante ai fini della verifica della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, vale a qualificare l’omicidio in esame come mafioso, unitamente alla considerazione delle modalità esecutive che denotano la particolare audacia dei killer, entrati in azione senza l’adozione di particolari precauzioni, in una zona della città notoriamente frequentata, in un orario compatibile con l’incontro di passanti e nonostante la presenza di una persona intenta a discutere con il Martinez e collocata in una posizione che non rendeva improbabile l’eventualità della osservazione e memorizzazione delle fattezze dei sicari.

Approdate le prime indagini ai risultati che si sono sintetizzati, peraltro modesti, un nuovo impulso è anche in questo caso venuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. sull’episodio sono stati sentiti SPARACIO Luigi e TODARO Demetrio. Invero un accenno all’omicidio è contenuto anche nelle dichiarazioni di MARCHESE Mario (ud. 20.2.1999) di cui è già stato in precedenza illustrato il contenuto, ma si tratta di un riferimento di rilievo assai modesto, in quanto il collaboratore, dichiarandosi estraneo a tutte le vicende avvenute dopo l’omicidio di Cunsolo Vittorio, ultimo atto della “guerra” contro MANCUSO Giorgio e RIZZO Rosario, ha fornito una sorta di chiave di lettura di tali vicende, desumendo dalla circostanza che nessuna delle vittime apparteneva al clan “Mancuso - Rizzo”, la conclusione che si era aperta una nuova fase di contrasti, ed indicando il Martinez come persona vicina al suo gruppo (“Questi qua erano nel gruppo, dunque allora, Mastroeni gruppo ‘Galli’, Stracuzzi gruppo ‘Galli’, Villari gruppo ‘Sparacio’, tentato omicidio Sparolo gruppo ‘Galli’, omicidio Silipigni gruppo ‘Sparacio’, Mento Maurizio gruppo ‘Sparacio’, per cui invece l’unico che poi alla fine non faceva […] Martinez Francesco che io sappia non aveva più contatti con il mio gruppo, pure se era uno che era stato sempre vicino a me, però che io sappia fin quando io ero fuori lui non ne voleva più sapere niente di fare guerre e di fare cose, per cui come è stato ammazzato questo non lo so, per quale motivo. Nella guerra non c’entrava diciamo.”).

SPARACIO Luigi, esaminato sull’episodio nel corso delle udienze del 16 e 17 aprile 1999, ha riferito di avere appreso quanto a sua conoscenza da VINCI Rosario, a cui a sua volta l’aveva raccontato in ospedale prima di morire lo stesso Martinez, persona che era legata al VINCI anche se forse faceva parte del gruppo “Marchese”. Secondo le notizie in questo modo apprese da SPARACIO, che era già latitante da qualche mese, la vittima sarebbe stata affrontata da almeno otto persone, quattro delle quali su due motorini e le altre su un’autovettura, che avevano affiancato quella del Martinez. Invitato a fare i nomi dei responsabili SPARACIO, confermando le dichiarazioni rese il 13 maggio 1994, ha indicato Bonsignore Salvatore, Minardi Giuseppe, COTUGNO Giovanni, Papale Domenico e altri del gruppo “Galli” i cui nomi il collaboratore non aveva ricordato all’epoca e non ha indicato neppure successivamente. Uno degli equipaggi era composto da Bonsignore e Minardi, uno dei quali era stato l’esecutore materiale degli spari. L’omicidio era stato determinato dal conflitto in corso tra il gruppo “Galli” e quello “Sparacio” ed in particolare dalla volontà del primo di colpire VINCI Rosario, di cui la vittima era amica, allo stesso modo in cui in precedenza era stato ucciso Mento Maurizio. Anche in merito a tale vicenda il VINCI, esaminato in data 8 maggio 1999, non ha confermato quanto riferito dallo SPARACIO.

L’imputato TODARO Demetrio, sentito sull’omicidio di Martinez Francesco il 27 febbraio 1999, ha ammesso di essere tra gli esecutori materiali dell’omicidio, consumato nel contesto della lotta in atto contro il gruppo “Marchese” ed anche perché era emerso il coinvolgimento del Martinez nell’omicidio di Stracuzzi Antonino. A GALLI Luigi, che in quel momento era detenuto, era stata fatta pervenire da SPARACIO Luigi l’assicurazione che il suo gruppo non era coinvolto nell’omicidio Stracuzzi, sicché l’indicazione di GALLI, trasmessa agli affiliati tramite il fratello Angelo, era nel senso di dirigere l’azione di rappresaglia nei confronti del gruppo “Marchese”. Risulta dalla più volte citata nota del D. A. P. del 5 maggio 1999, concernente i luoghi ed i periodi di detenzione di GALLI Luigi e MARCHESE Mario, che il primo, nel periodo compreso tra il 22 novembre ed il 27 dicembre 1992 fu detenuto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, prima di essere trasferito al carcere di Pianosa, dove rimase ristretto dal 29 dicembre 1992 al 12 gennaio 1993. L’omicidio sarebbe stato deliberato nel corso di una riunione svoltasi presso l’abitazione della madre di MAROTTA Gaetano alla quale erano presenti, oltre al MAROTTA, lo stesso TODARO, BONANNO Orazio, MAURO Orazio, VINCI Francesco, RAGUSA Natale, LIBRO Dino, Minardi Giuseppe, Micari Salvatore e De Domenico Giuseppe. Scopo della riunione era quello di mettere a punto la nuova strategia e di distribuire i compiti relativi alla eliminazione dei componenti del clan “Marchese”, tra i quali furono individuati, oltre al Martinez, tale Puglisi Antonino, BUSÀ Giuseppe, Fobert Luciano, Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola. Anche se il conferimento di specifici mandati non precludeva ad alcuno degli affiliati di eseguire la deliberazione ogniqualvolta si fosse presentata l’occasione di uccidere un componente del gruppo avversario, l’incarico relativo al Martinez sarebbe stato assegnato a TODARO, BONANNO e MAURO, anche se pure il LIBRO prese poi parte a qualche appostamento. La sera dell’omicidio TODARO, BONANNO e MAURO, armati i primi due con pistole calibro 7,65 fornite poco prima da MAROTTA Gaetano, presero posto su una Fiat UNO di colore grigio a quattro porte (e non su una Renault 5 di colore verde, come l’imputato aveva dichiarato il 24.2.1994), rubata poco prima dallo stesso BONANNO, mentre MAROTTA e LIBRO presero posto su un’Autobianchi Y10. Peraltro, stando a quanto è precisato nell’ordinanza custodiale (p. 315) e così come lo stesso collaboratore ha precisato (questa volta ricordando bene), il TODARO nel corso delle indagini preliminari ha modificato sul punto le dichiarazioni iniziali, indicando il 27.5.1995 la stessa tipologia dell’autovettura successivamente specificata in dibattimento. Anticipando poi una possibile contestazione il TODARO ha negato che nell’agguato siano stati coinvolti VINCI Francesco e RAGUSA Natale che in un primo momento aveva accusato a causa di un ricordo impreciso dei fatti. Mentre TODARO e gli altri due complici erano fermi a bordo dell’autovettura rubata in una traversa del viale Annunziata nei pressi di un distributore di carburante, MAROTTA e LIBRO perlustravano la zona per rintracciare il Martinez che fu avvistato dai due mentre percorreva il viale Annunziata dirigendosi verso mare. Avvisato dai complici, MAURO Orazio, che guidava la Fiat UNO, andò a fermarsi nei pressi di un’edicola posta quasi all’incrocio tra il viale Annunziata e la strada che prosegue verso il viale Giostra (non, come ha ricordato TODARO, la via Garibaldi, ma il viale Regina Elena), a non più di 30 – 50 metri dal luogo in cui si trovava il Martinez che era fermo a discutere con un giovane in sella ad un ciclomotore. A questo punto TODARO e BONANNO scesero dall’autovettura ed andarono a sparare contro il Martinez, mentre il giovane che era con lui cominciò ad urlare. Interpellato sulle ragioni per le quali solo in dibattimento ed a distanza di anni si sarebbe determinato ad escludere dalle accuse RAGUSA Natale e VINCI Francesco, l’imputato ha spiegato che le dichiarazioni iniziali erano sul punto frutto di confusione ed ha aggiunto che allo scopo di chiarire i fatti, dopo averne parlato con l’ispettore della Squadra Mobile Zanghì, aveva consegnato all’aeroporto di Catania al personale che componeva la sua scorta nel corso di una delle trasferte a Messina, forse in occasione di un’udienza del processo scaturito dall’Operazione Giostra, una lettera in busta chiusa diretta ai magistrati. È stato fatto notare all’imputato che, dopo essere stato sentito una prima volta il 24 febbraio 1994, era stato nuovamente ascoltato il 18 maggio 1995, ed in questa seconda occasione aveva confermato le dichiarazioni precedenti, peraltro operando un riconoscimento fotografico di tutti gli accusati, tra i quali VINCI Francesco e RAGUSA Natale, ed il TODARO, ignorando in un primo momento la contestazione, ha replicato che la più recente versione dei fatti scaturiva da un chiarimento mentale sopravvenuto, ed ha poi aggiunto di non ricordare se i contatti con l’ispettore Zanghì e l’invio della missiva ai magistrati fossero successivi o meno al secondo interrogatorio, anche se forse erano avvenuti prima che si concludesse l’udienza preliminare relativa al presente procedimento. Nel corso del controesame TODARO ha spiegato che l’indicazione che GALLI aveva fatto pervenire all’esterno del carcere era nel senso di dirigere l’offensiva verso il gruppo “Marchese”, mentre la decisione di uccidere il Martinez era stata presa da MAROTTA Gaetano e comunicata in una delle tante riunioni che si susseguivano quasi quotidianamente, spesso ma non sempre presso l’abitazione della madre del MAROTTA ubicata all’isolato 13 di via Palermo, ed alle quali era ammesso anche TODARO sebbene fosse un semplice “soldato” nella gerarchia interna del gruppo. Il Pubblico Ministero, all’udienza del 30 aprile 1999, ha prodotto copia della missiva alla quale verosimilmente faceva riferimento il TODARO nel corso del suo esame, datata 26/6/1996, ed indirizzata alla “Procura D. D. A. Dott. Franco Langher”; il tenore della medesima corrisponde effettivamente a quanto riferito dall’imputato nel corso del suo esame in dibattimento, anche se la data apparente dello scritto induce a ritenerlo successivo tanto al secondo verbale relativo all’omicidio Martinez che alla conclusione dell’udienza preliminare (“In riferimento alle dichiarazioni da me rese sull’omicidio Martinez le comunico che a distanza di tempo ho avuto modo di riflettere meglio e di ricordare che determinate persone da me accusate non erano in nessun modo coinvolte in questo omicidio. Per questo chiedo alla S. V. I. di voler fissare una data per essere sentito e aver modo di chiarire i fatti. In attesa porgo cordiali saluti.”). Quanto all’occasione in cui la missiva sarebbe stata compilata dal TODARO, in base alle indicazioni fornite dall’imputato e alla data indicata in calce alla medesima (che non vi sarebbe ragione per ritenere diversa da quella in cui la lettera fu effettivamente compilata), è possibile azzardare l’ipotesi che ciò sia avvenuto in coincidenza con la trasferta a Messina resa necessaria dall’audizione del TODARO disposta dal GIP nell’ambito dell’udienza preliminare relativa a questo procedimento allo scopo di acquisire informazioni ex art. 422 c. p. p. relativamente all’episodio dell’omicidio di Stracuzzi Antonino ed avvenuta proprio il 26 giugno 1996, vicenda già illustrata nel contesto dell’analisi delle risultanze relative al capo 40: la circostanza che l’audizione (del TODARO e di altre persone) avvenne presso l’aula bunker annessa al carcere di Gazzi e che il rappresentante del Pubblico Ministero non fosse in quell’occasione il dott. Langher con il quale il TODARO intendeva conferire, probabilmente in relazione ai pregressi rapporti legati alle indagini preliminari concernenti il procedimento scaturito dall’Operazione Giostra (relativamente alle quali il contributo del TODARO fu rilevantissimo), giustifica la singolare modalità scelta dal collaboratore, che ha dichiarato di avere redatto la missiva e di averla consegnata prima di imbarcarsi all’aeroporto di Catania sul volo che l’avrebbe ricondotto nella località protetta. Sulla vicenda la Corte ha disposto ai sensi dell’art. 507 c. p. p. la citazione dell’ispettore Zanghì in servizio presso la Squadra Mobile di Messina, ma il testimone, escusso nella stessa udienza del 30 aprile 1999, non ha ricordato di avere avuto con il TODARO il colloquio a cui si è riferito il collaboratore in merito alle modifiche che egli intendeva apportare alle dichiarazioni relative all’omicidio Martinez.

Sono stati inoltre sentiti nelle udienze del 19 e 21 aprile 1999 una serie di testimoni indicati dai difensori di alcuni imputati. Zappalà Carmelo, cognato dell’imputato RAGUSA Natale, ha ricordato che il 6 gennaio 1993 fu battezzato il figlio Egidio, al quale fece da padrino l’imputato. La circostanza che il sacramento fu preceduto da un breve corso di preparazione della durata di due o tre giorni, a cui avrebbe preso parte anche il padrino del bambino e che i relativi incontri avevano inizio intorno alle ore 18 o 18,15 per terminare tra le 19,30 e le 19,45, appare evidentemente tale da escludere qualsiasi incidenza sulla prospettazione accusatoria, poiché, anche ove la testimonianza dimostrasse in maniera certa che il RAGUSA la sera del 4 gennaio 1993 partecipò all’incontro del corso preparatorio al battesimo del nipote (e così certamente non è), tale partecipazione non sarebbe incompatibile con la presenza dell’imputato sul luogo dell’agguato che fu consumato intorno alle ore 20. Sono stati anche sentiti alcuni testimoni indicati dalla difesa di VINCI Francesco, e precisamente il prof. Giuseppe Cavallazzi, specialista in otorinolaringoiatria con studio in Milano, nonché i cognati dell’imputato, i coniugi Marotta Pietro e Girone Rosa. Al primo è stato chiesto se il VINCI il giorno 4 gennaio 1993 si recò presso il suo centro per essere visitato, ma il medico non ha potuto fornire una risposta certa, osservando tuttavia che il VINCI era effettivamente affetto da un patologia per la quale gli aveva consigliato l’intervento, che nell’anno 1993 il suo studio, contrariamente agli altri anni, era stato aperto anche nel periodo compreso tra il Capodanno e l’Epifania, e che in ogni caso dell’eventuale visita il VINCI dovrebbe avere conservato una traccia documentale. I due congiunti dell’imputato hanno poi dichiarato che l’imputato soffriva di una patologia auricolare per la quale fu spesso sottoposto a visita presso centri specializzati della Lombardia ed in tali occasioni era loro ospite, ma non sono stati in grado di ricordare se ciò avvenne anche nei primi giorni del gennaio 1993 e se una di queste volte era coincisa con il periodo in cui fu commesso un omicidio a Messina.

Passando a valutare subito le posizioni individuali, va rilevato che l’imputato TODARO Demetrio ha ammesso ampiamente le proprie responsabilità, accusando sé stesso di essere uno degli esecutori materiali dell’omicidio, inquadrato nell’ambito del conflitto sanguinoso scatenatosi dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino e nel quale era coinvolto il clan “Galli”, quello di appartenenza dell’imputato, contrapposto fin dall’inizio al clan “Sparacio”, ma proprio a partire dell’omicidio Martinez schierato apertamente contro il gruppo “Marchese” al quale, secondo TODARO, sarebbe appartenuta la vittima. Il mutamento di direzione della rappresaglia, secondo il TODARO, sarebbe legato ad una direttiva proveniente dal carcere in cui si trovava ristretto ormai da quasi sette mesi Luigi GALLI, al quale SPARACIO, a sua volta latitante da alcuni mesi, aveva reso nota l’estraneità del proprio gruppo all’omicidio Stracuzzi, implicitamente invitando a cercare in altre direzioni i responsabili della morte dello Stracuzzi e ad orientare verso altri contesti la reazione. Tale prospettazione che il TODARO ha riferito in base a quanto appreso, pur essendo un semplice “soldato” del gruppo, nel corso delle riunioni svoltesi in quel periodo prevalentemente presso l’abitazione della madre di MAROTTA Gaetano, appare in evidente contrasto con quanto ha dichiarato in dibattimento l’altro collaboratore sentito in merito all’omicidio di Martinez Francesco, in quanto SPARACIO ha attribuito l’omicidio alla volontà del gruppo “Galli” di continuare a colpire indirettamente VINCI Rosario, ritenuto, come si è più volte avuto modo di rilevare, uno dei responsabili della morte di Stracuzzi Antonino, in quanto il Martinez, pur essendo probabilmente inserito nel gruppo “Marchese”, era amico personale di VINCI Rosario (giova ricordare che aveva preso parte al tentato omicidio di COTUGNO Giovanni e MAROTTA Gaetano, essendo alla guida dell’autovettura su cui si trovavano GALLETTA Nicola e VINCI Rosario): peraltro in merito ai rapporti del Martinez con VINCI Rosario lo SPARACIO, che in merito alle modalità dell’omicidio ha riferito quanto appreso de relato da VINCI Rosario, sembra viceversa avere dichiarato quanto gli constava personalmente, come è verosimile in considerazione del suo legame con lo stesso VINCI. È evidente che l’omicidio tanto secondo l’uno che secondo l’altro collaboratore si inserisce nella reazione del clan “Galli” successiva all’omicidio Stracuzzi, ma la conferma che le dichiarazioni dovrebbero reciprocamente fornirsi è parziale in quanto parzialmente diverse sarebbero, secondo le due prospettazioni, le ragioni per le quali la scelta di uccidere sarebbe ricaduta sul Martinez, e SPARACIO, rendendo le dichiarazioni in esame, nulla ha detto circa un suo eventuale intervento presso GALLI Luigi per persuaderlo della sua estraneità all’omicidio Stracuzzi. Le divergenze tra i due collaboratori si accrescono sensibilmente con riferimento alla descrizione della fase esecutiva, e se è evidente che le diverse modalità di apprendimento dei fatti devono indurre a privilegiare la versione del TODARO, che ha preso parte attiva all’episodio di cui fornisce la descrizione, il contrasto preclude irrimediabilmente la possibilità di ritenere che all’attendibilità della versione dell’imputato possano fornire conferme le dichiarazioni di SPARACIO Luigi. Altre perplessità scaturiscono da ulteriori caratteri intrinseci delle dichiarazioni di TODARO Demetrio, su cui ci si soffermerà da qui a poco, inerenti alla individuazione dell’identità dei correi, ma anche in questo caso rimane pregiudicata la valenza di tali dichiarazioni nella misura in cui esse contengono una chiamata in correità nei confronti dei coimputati del TODARO, ma non vi è alcuna incidenza sulla confessione che a quelle accuse è associata. Ed anche l’inquadramento della versione dei fatti riferita dal TODARO nell’ambito delle risultanze delle prime indagini appare problematico, anche se non emergono da queste ultime dati talmente univoci da prefigurare un’assoluta incompatibilità. Tuttavia, in presenza di dichiarazioni che appaiono immuni da intendimenti autocalunniatori o da condizionamenti di sorta, alla Corte non rimane che prendere atto della confessione di TODARO Demetrio, che in quanto tale non necessità di alcuna conferma esterna, ed è soggetta alla consueta verifica alla stregua dei canoni della genuinità ed attendibilità intrinseca. Peraltro, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative, la sicura appartenenza di TODARO Demetrio, attestata da decisioni irrevocabili, al contesto associativo al quale è ragionevolmente riconducibile la decisione di uccidere il Martinez e l’esecuzione dell’agguato, costituisce, sia pure con la genericità che contraddistingue un tale carattere, un elemento di conferma della sua confessione.

Sempre attingendo ai pochi elementi acquisiti nel corso delle prime indagini e a quelli desumibili dalla confessione di TODARO Demetrio, possono ravvisarsi nell’omicidio le aggravanti contestate della premeditazione e della natura “mafiosa” del delitto di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

Quanto al primo aspetto, richiamate le notazioni di carattere generale già illustrate nel corso di questa motivazione, le modalità dell’agguato appaiono sintomatiche di una lucida programmazione, che, a prescindere dai tempi eventualmente anche ristretti necessari per la predisposizione dei mezzi e per il reperimento dei sicari (in casi del genere l’impiego di un tempo limitato non è espressione di una più ridotta intensità della determinazione omicida, ma al contrario è sintomo di una maggiore efficienza), non può che far propendere per la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell’aggravante in questione: di quello cronologico, in quanto il TODARO ha riferito di avere ricevuto il mandato nel corso di una delle riunioni dedicate alla organizzazione della rappresaglia ed in particolare di quella in cui furono individuati alcuni componenti del gruppo “Marchese” nei cui confronti dirigere l’aggressione, ma anche di quello ideologico, posto che è indubbia la persistenza della determinazione omicida recepita dai componenti del gruppo di fuoco e tradottasi nella esecuzione assai rapida e “professionale” dell’agguato.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, per essere stato il delitto commesso allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale, giova richiamare da un lato le considerazioni di carattere generale più volte fatte in merito al significato dell’omicidio come strumento utilizzato da un sodalizio per l’annientamento o l’indebolimento di un sodalizio avversario, e dall’altro lato le osservazioni specifiche già sviluppate in occasione dell’analisi critica delle dichiarazioni dei fratelli Domenico ed Antonio Nastasi. Il tentativo dei due testimoni di sottrarsi ai doveri dell’ufficio testimoniale, smentendo nella maniera più assoluta le dichiarazioni iniziali, è il sintomo più evidente della percezione della matrice del delitto, le cui modalità esecutive contribuiscono a confermare l’assunto. Valga in tal senso la considerazione della straordinaria audacia dimostrata dai sicari, entrati in azione senza adottare particolari precauzioni nei pressi di un incrocio notoriamente molto frequentato e regolato da un semaforo il cui funzionamento accresceva le probabilità della presenza di passanti, in un orario compatibile con tale presenza e nonostante accanto al Martinez si trovasse una persona che avrebbe potuto descrivere o riconoscere i killer: un tale modus operandi, come si è già rilevato in altre occasioni, sembra denotare, in chi lo sceglie, una sorta di presunzione di impunità, nascente dalla consapevolezza della forza di intimidazione del sodalizio di appartenenza e della “riconoscibilità” del delitto come omicidio di natura mafiosa, idonea ad indurre di per sé sola atteggiamenti omertosi che diversamente non troverebbero alcuna spiegazione. Che un tale condizionamento abbia nel caso di specie operato lo si desume non solo da quanto avvenuto in dibattimento, ma dal singolare contrasto che già dopo qualche giorno dall’omicidio contrappose i due giovani fratelli che erano stati tra i primi soccorritori del Martinez, uno dei quali aveva sicuramente assistito alle fasi salienti dell’agguato: le versioni incompatibili fornite nella immediatezza dei fatti, e ciò sebbene uno dei due indicasse l’altro come fonte delle sue conoscenze, e la vicenda del diverbio verificatosi nei corridoi della Questura il 7 gennaio 1993, sono il sintomo più evidente del fatto che già in quelle primissime fasi la genuinità delle dichiarazioni era condizionata e che il rispetto del codice dell’omertà e della reticenza stava prendendo il sopravvento.

La considerazione appena illustrata introduce la valutazione delle posizioni degli altri imputati, per alcuni dei quali, precisamente quelli a cui TODARO ha attribuito semplicemente un ruolo di carattere esecutivo, anche il Pubblico Ministero, con argomentazioni ampiamente condivisibili, ha chiesto il proscioglimento. Ed infatti per due di loro TODARO ha per la prima volta in questo dibattimento ammesso di essersi sbagliato, escludendo che nell’esecuzione del delitto siano stati coinvolti RAGUSA Natale e VINCI Francesco, da lui accusati nel 1994 (allorché confessò di avere preso parte all’omicidio) di essersi appostati nei pressi dell’abitazione del Martinez insieme a LIBRO Placido sull’autovettura Y10 del MAROTTA con il compito di segnalare i movimenti della vittima. Così facendo il collaboratore ha semplicemente reso più agevole la motivazione, venendo meno con la modifica delle sue dichiarazioni l’unico elemento di accusa nei confronti dei due imputati, ma l’esito non sarebbe stato diverso anche nel caso in cui il TODARO avesse confermato in dibattimento la versione iniziale.

È infatti l’intera descrizione della dinamica dell’omicidio fornita dal TODARO che non trova adeguati elementi di conferma nelle altre risultanze processuali, e la considerazione coinvolge evidentemente anche le posizioni degli altri accusati. Tale conferma non offrono innanzitutto le dichiarazioni di SPARACIO Luigi, eventualmente utili ai fini dell’inquadramento dell’episodio e delle notizie relative alla personalità della vittima, ma di rilievo modestissimo per quanto concerne la sommaria descrizione delle fasi esecutive del delitto, in merito alla quale la genericità delle informazioni in possesso del collaboratore è evidente  conseguenza del modo in cui egli le ha apprese durante la latitanza, e cioè da VINCI Rosario che ne era stato a sua volta informato dai familiari del Martinez e probabilmente dallo stesso Martinez in ospedale prima del decesso. Ma le dichiarazioni del TODARO non trovano adeguata corrispondenza neppure negli elementi raccolti nel corso delle prime indagini, aggiungendo ulteriori incertezze a quelle che tali risultanze inevitabilmente esprimono. È stato già illustrato il profondo contrasto tra le due versioni inizialmente fornite dai due fratelli Nastasi, che in dibattimento viceversa sono stati concordi nello smentire categoricamente le dichiarazioni rese alla Squadra Mobile. La divergenza è apparsa particolarmente singolare atteso il fatto che Nastasi Domenico per una parte del suo racconto aveva indicato come fonte delle sue conoscenze proprio il fratello Antonio. D’altra parte l’episodio del diverbio negli uffici della Questura e la circostanza che nell’occasione, secondo quanto fu possibile cogliere del concitato dialogo, era Domenico ad invitare in maniera pressante il fratello Antonio a dire la verità, potrebbero indurre a ritenere che le più aderenti alla realtà dei fatti siano le dichiarazioni di Nastasi Domenico, il quale riconobbe in fotografia l’imputato BONANNO Orazio come uno dei tre giovani che viaggiava sul motorino, presumibilmente quello che aveva estratto per primo la pistola per fare fuoco contro il Martinez. E tuttavia delle due versioni fornite dai fratelli Nastasi l’unica sostanzialmente compatibile con la descrizione fornita dal TODARO è quella di Antonio, posto che secondo quest’ultimo i killer erano a piedi, erano due e ad attenderli nei pressi dell’incrocio tra il viale Regina Elena ed il viale Annunziata era un terzo complice a bordo di una Fiat UNO di colore grigio metallizzato. Ma appare evidente, sul piano della idoneità probatoria, il limite della eventuale utilizzazione, quale elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, di una versione dei fatti che il confronto critico con una versione contrastante non indurrebbe a privilegiare, tenuto anche conto della circostanza che tale seconda e preferibile ricostruzione corrisponde alle dichiarazioni del TODARO per quanto concerne l’identità di uno degli esecutori materiali dell’omicidio.

Queste insanabili incertezze non investono solamente l’attendibilità delle accuse riguardanti i pretesi esecutori materiali del delitto, come ritiene il Pubblico Ministero, ma coinvolgono inevitabilmente anche l’accusa nei confronti di GALLI Luigi e MAROTTA Gaetano. È vero che in omaggio al principio generale della legittimità della valutazione frazionata che investe tutte le prove orali e quindi anche la chiamata in correità[1], l’eventuale negazione di attendibilità che investa una parte del racconto del dichiarante non coinvolge necessariamente le altre parti che reggano alla verifica giudiziale di riscontro, e viceversa la credibilità di una parte non comporta automaticamente analogo riconoscimento all’intera narrazione; la valutazione frazionata è peraltro necessaria nei casi in cui il controllo delle diverse parti della narrazione del chiamante ubbidisca a regole di giudizio diverse, contenendo, ad es., le dichiarazioni, come nel caso di specie, la confessione del dichiarante e, contestualmente, la chiamata in correità di altre persone: la prima, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità ai sensi del 1° comma dell’art. 192 del codice di rito, non ha bisogno di riscontri esterni[2], e l’indagine giudiziale, come è stato già ampiamente rilevato, deve essere diretta solo a verificarne genuinità e veridicità e ad escludere che le dichiarazioni confessorie siano il prodotto di un intendimento autocalunnatorio o nascano da uno stato di costrizione del dichiarante[3]; alla chiamata in correità devono essere invece cercati dei riscontri esterni che suffraghino l’assunto accusatorio del confitente, sicché è legittimo un esito diverso delle due valutazioni, che sfocino l’una nell’affermazione della colpevolezza del confitente, ove venga apprezzata favorevolmente la genuinità, la veridicità e l’attendibilità della confessione, escludendosi ogni intento autocalunniatorio o una qualsiasi costrizione, e l’altra nella insufficienza della contestuale chiamata a fondare il giudizio di responsabilità dei coimputati accusati[4]. E tuttavia queste esatte considerazioni, se giovano a giustificare l’esito diverso della valutazione delle dichiarazioni del TODARO ai fini della verifica della sua posizione e di quelle dei coimputati, non autorizzano a scindere ulteriormente le conclusioni per quanto concerne queste ultime, posto che per tutti, e non solo per coloro che sono indicati dal collaboratore quali esecutori materiali dell’omicidio, si pone un problema di insufficienza delle accuse e di insanabile carenza di riscontri oggettivi. Un primo limite della chiamata in correità concerne specificamente la posizione di MAROTTA Gaetano, a cui il TODARO attribuisce un ruolo soprattutto nella fase ideativa ed organizzativa del delitto, ma di cui ricorda anche il coinvolgimento nella fase esecutiva, attraverso la consegna delle armi. Peraltro tale partecipazione, sotto l’ultimo degli aspetti illustrati, secondo quanto il collaboratore aveva riferito nel corso delle indagini preliminari avrebbe altresì compreso la momentanea cessione della disponibilità della propria autovettura Y10 utilizzata da coloro che erano incaricati di stazionare nei pressi dell’abitazione di Martinez pronti a segnalare ai complici i movimenti della vittima designata. In dibattimento, in conseguenza della ritrattazione delle accuse nei confronti di RAGUSA Natale e VINCI Francesco, l’imputato ha affiancato al LIBRO, con il compito già indicato, lo stesso MAROTTA Gaetano, consentendo peraltro di ipotizzarne un coinvolgimento più pieno nella fase esecutiva che costituisce una ulteriore novità delle dichiarazioni di TODARO ed incontra i relativi limiti di attendibilità, peraltro tutt’altro che trascurabili trattandosi di una circostanza di una certa importanza, la cui tardiva menzione da parte di chi ha preso parte attiva alla vicenda è scarsamente giustificabile (anche se, come il TODARO, di memoria tutt’altro che brillante). In presenza di queste oscillazioni, ad avviso della Corte, anche l’accusa relativa alla decisione di uccidere il Martinez ed al conferimento del mandato omicida risente inevitabilmente della mancanza di specifici elementi di conferma. La posizione di rilievo assunta all’interno del gruppo da MAROTTA Gaetano, l’assunzione da parte sua delle iniziative dirette ad organizzare la reazione del clan alla morte di Stracuzzi Antonino, la sua provata partecipazione all’esecuzione della strategia decisa sono elementi in qualche misura emersi nel corso di questo dibattimento e soprattutto attestati, ormai in modo definitivo, dalla sentenza che ha condannato il MAROTTA in quanto promotore, organizzatore e dirigente del gruppo facente capo a GALLI Luigi (si tratta sempre della sentenza n. 5 del 30.10.1995, emessa a conclusione del processo scaturito dalla c. d. Operazione Giostra). E tuttavia da tale posizione non può farsi automaticamente e aprioristicamente discendere la responsabilità per tutte le iniziative degli affiliati, anche quando le stesse possono ricondursi al clima scaturito dall’omicidio di Stracuzzi Antonino. Giova ricordare, ad es., che con la sentenza da ultimo citata, proprio in base ad una convincente analisi critica delle risultanze processuali, è stata esclusa la responsabilità del MAROTTA per l’omicidio di Mento Maurizio, che pure è certamente riconducibile alla volontà di vendetta che animava il gruppo “Galli” in quel periodo. Si vuole in altri termini affermare che con riferimento all’omicidio di Martinez Francesco l’indicazione di MAROTTA Gaetano come colui che decise l’omicidio, peraltro esplicitata solo nel corso del controesame, risente degli stessi limiti che le dichiarazioni accusatorie di TODARO Demetrio hanno palesato con riferimento all’indicazione degli esecutori materiali dell’omicidio.

Peraltro, e l’osservazione concerne anche la valutazione della posizione di GALLI Luigi, pur attribuendo al MAROTTA la decisione di uccidere il Martinez, il TODARO ha collocato tale determinazione nel contesto delle riunioni che in quel periodo si succedevano con frequenza, alle quali prendevano parte molti degli affiliati, tra cui lo stesso TODARO, e nel corso delle quali si apprese che GALLI Luigi aveva fatto sapere dal carcere che la reazione avrebbe dovuto essere diretta verso il clan “Marchese”, dal momento che a sua volta lo SPARACIO aveva trovato il modo di comunicargli l’estraneità del proprio gruppo all’omicidio Stracuzzi. Ha aggiunto il collaboratore che Martinez era stato individuato dal MAROTTA come uno dei responsabili della morte di Stracuzzi (in quanto sarebbe stato l’autista di VINCI Rosario, che le voci diffusesi nell’ambiente indicavano, unitamente a BONASERA Angelo, come uno dei responsabili della morte di Stracuzzi). Emerge tuttavia a questo punto una contraddizione che difficilmente il collaboratore, che occupava il più basso gradino nella gerarchia del gruppo, sarebbe stato in grado di spiegare, sebbene sia stato sollecitato implicitamente a farlo nel corso di un incalzante controesame: si tratta cioè di capire in quale misura, ricevuta l’indicazione del capo detenuto in merito alla strategia da seguire, il gruppo, ed in particolare MAROTTA Gaetano, diede credito ad essa (nel qual caso il Martinez sarebbe stato eliminato in quanto componente del gruppo “Marchese”), oppure se si preferì continuare a recepire le indicazioni iniziali (ed in tale ipotesi il Martinez sarebbe stato ucciso in quanto vicino a VINCI Rosario, come peraltro ha affermato SPARACIO Luigi, e perché ritenuto uno dei responsabili della morte di Stracuzzi Antonino). L’incertezza si ripercuote sulla concreta rilevanza causale della indicazione che secondo TODARO il GALLI fece pervenire ai suoi affiliati dall’interno del carcere, poiché la risposta all’interrogativo illustrato condiziona e non poco la soluzione di questa ulteriore questione. Perché infatti possa affermarsi una responsabilità di GALLI Luigi quale mandante dell’omicidio di Martinez Francesco è necessario che tale delitto si inquadri nel contesto di una nuova strategia determinata dal recepimento della direttiva pervenuta dal carcere; diversamente si dovrebbe escludere, così come nell’impianto accusatorio è pacifico per tutti gli episodi che l’hanno preceduto (sia gli omicidi Villari e Mento che gli altri fatti di sangue presi in esame da questa Corte), una specifica responsabilità di GALLI, detenuto da quasi sette mesi, dal momento che è rimasto definitivamente accertato che ad altri spettò organizzare ed orientare la volontà di vendetta che animava il gruppo dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino. La circostanza che GALLI Luigi, sebbene detenuto, continuasse a mantenere un concreto potere di governo del gruppo, non vale ad aggirare l’ostacolo, posto che l’affermazione della responsabilità per un omicidio necessita di elementi più concreti di quelli sufficienti a ritenere la permanenza del vincolo associativo e del potere di governo degli affiliati. E tuttavia sul punto l’indicazione di TODARO non solo è del tutto isolata, ma incontra nelle altre risultanze processuali specifici elementi di contrasto. Il primo, di rilievo minore, è di ordine prevalentemente logico, e si fonda sulla circostanza che tra i possibili obiettivi del gruppo “Marchese” menzionati da TODARO, verso i quali avrebbe dovuto dirigersi la reazione del gruppo “Galli”, l’unico ad essere colpito fu il Martinez: il che, in relazione alla collocazione in un certo senso ambivalente della vittima, potrebbe significare che in realtà la strategia non era mutata, ed anche l’ultimo atto della rappresaglia (quale fu in sostanza l’uccisione del Martinez) ubbidiva alla stessa logica che aveva ispirato le prime iniziative. Il secondo elemento trae spunto dalle dichiarazioni di SPARACIO Luigi, scarsamente rilevanti quando il collaboratore riferisce in merito alla dinamica dell’episodio delle notizie apprese doppiamente de relato, ma evidentemente più affidabili quando egli riferisce in merito alla causale, anche perché la versione di TODARO finiva per chiamarlo indirettamente in causa. Orbene, SPARACIO non solo non ha fatto alcun accenno al suo intervento per convincere GALLI della propria estraneità all’omicidio Stracuzzi, ma ha indicato quale specifica causale del fatto di sangue la contiguità del Martinez a VINCI Rosario, lasciando intendere che il delitto andrebbe attribuito alla stessa strategia che aveva ispirato l’omicidio di Mento Maurizio, altro personaggio alla cui amicizia con il VINCI si è in precedenza fatto riferimento. È agevole intendere che tali dichiarazioni, pur non costituendo una smentita diretta delle affermazioni di TODARO, non offrono certamente quelle conferme che erano ad esse indispensabili, e contribuiscono a comprovare la debolezza della prospettazione accusatoria.

Rimane infine da prendere in considerazione, prima di rinviare alla parte conclusiva della motivazione per la concreta determinazione della pena, la richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91 che il difensore di TODARO Demetrio ha avanzato anche con riferimento a questo capo di imputazione. L’esame della richiesta è stato deliberatamente posticipato alla compiuta valutazione della posizione dei coimputati e pertanto della rilevanza probatoria concreta del contributo fornito dal TODARO. Richiamate le considerazioni più volte illustrate in merito ai presupposti del beneficio, è sufficiente rilevare che nel caso di specie le dichiarazioni, pur inserendosi in un contesto di abbandono del contesto criminale di appartenenza e di collaborazione con la giustizia, che si protrae da oltre cinque anni, non possiedono, per limiti intrinseci e per assenza di riscontri, quei caratteri di completezza e di decisività che potrebbero giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante. I limiti delle dichiarazioni del TODARO e la loro mancanza di specificità e di costanza si sono viceversa rivelate decisive per l’indebolimento dell’impianto accusatorio e la conseguente doverosa assoluzione di tutti gli imputati.

Spettano invece all’imputato, e possono essere riconosciute secondo la massima espansione consentita dal giudizio di bilanciamento, le circostanze attenuanti generiche, e ciò in relazione alla confessione del TODARO, peraltro inserita dichiaratamente in una più ampia scelta di abbandono del proprio passato criminoso e di collaborazione con la giustizia. Non è ostativa alla concessione del beneficio la valutazione differenziata del contributo fornito dal TODARO, e ciò perché, come si è già notato, i limiti, intrinseci e non, della chiamata in correità dei coimputati non inficiano la valenza e la completezza della confessione, e non ne sminuiscono il valore sotto il più limitato profilo della meritevolezza del comportamento processuale dell’imputato.



[1] Cass. 17.2.1996, Cariboni ed altri; Cass. 21.4.1997, Di Corrado ed altri.

[2] Cass. 13.1.1997, Savi ed altri; Cass. 3 luglio 1991, Davì e altro, Cass. pen. 1993, 910.

[3] Cass. 17 febbraio 1992, Matha, Cass. pen. 1993, 2587.

[4] Cass. 7.5.1996, Mastropiero.