2.3.45.    Tentato omicidio volontario in danno di SPAROLO Domenico (capo 45)

L’ultimo atto della guerra di mafia scatenata dall’omicidio di Stracuzzi Antonino (v. la deposizione del teste Giacobino Carmelo, escusso il 16.5.1998) si consuma a Messina al rione Giostra nel tardo pomeriggio del 6 gennaio 1993.

Intorno alle ore 19, mentre si accingeva ad uscire dal bar “Capocabana” ubicato in via Guglielmo Pepe, una traversa della più nota via Palermo, presso il quale si era intrattenuto nella sottostante sala - giochi, il trentottenne Domenico Sparolo, pregiudicato, abitante presso l’isolato 13 di via Palermo, veniva fatto segno a numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto. Rifugiatosi all’interno del locale, sebbene gravemente ferito alla testa, al fianco ed al torace, lo Sparolo, non essendovi alcuno disponibile a soccorrerlo, riusciva a porsi alla guida della propria autovettura Volkswagen GOLF di colore bianco, targata ME 559532, e quindi a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita”. Veniva qui ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia d’urgenza con una diagnosi di ingresso di “ferite da arma da fuoco multiple all’ipocondrio destro e sinistro, al fianco sinistro, alla regione parietale destra. Stato di shock.” (v. il referto delle ore 19,20 del 6 gennaio 1993, contenuto nella carpetta degli atti relativi al capo 45).

Non fu possibile sentire nessuno dei molti avventori che erano presumibilmente presenti all’interno del locale al momento della sparatoria in quel pomeriggio del giorno dell’Epifania (v. la deposizione dell’allora titolare del ritrovo Baggetta Vincenzo e del fratello Antonio, escussi il 13.3.1998), dal momento che tutti se ne erano precipitosamente allontanati prima dell’arrivo delle Volanti (v. la deposizione dei testi Rugolo e Mancuso, sentiti il 13.3.1998). Nel corso delle operazioni di sopralluogo vennero rinvenuti nove bossoli di pistola semiautomatica calibro 7,65, di cui cinque sul manto stradale e quattro, oltre un’ogiva, sul marciapiede posto sul lato destro dell’ingresso del locale. Un’altra ogiva venne rinvenuta conficcata nella carrozzeria di un’autovettura in sosta, la Ford Fiesta targata ME 537391, mentre si accertò che altri colpi avevano raggiunto il pannello di vetro della porta e la vetrina del bar; altre ogive venivano trovate lungo il corridoio e le scale che conducevano alla sala sotterranea del locale (quella in cui erano ubicati diversi biliardi), mentre sulla parete si riscontravano alcune “depressioni” verosimilmente causate da colpi di arma da fuoco (si tratta della descrizione contenuta nella sentenza del Tribunale per i minorenni con la quale in data 9 gennaio 1995 il minore La Camera Salvatore è stato giudicato responsabile di concorso nel tentato omicidio di Sparolo Domenico, descrizione desunta dal fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti dal personale della polizia scientifica che non risulta allegato agli atti o prodotto nel corso di questo dibattimento).

La prima attività investigativa si concretizzò nell’audizione della vittima dell’attentato, che fu sentita dal personale della Squadra Mobile della Questura di Messina nell’immediatezza dei fatti presso il reparto di chirurgia dell’ospedale “Regina Margherita”, una prima volta a ventiquattr’ore dal ferimento e poi la mattina successiva  (v. la deposizione del teste Sciacca Ettore, escusso all’udienza del 13.3.1998). Nella prima occasione lo Sparolo riferì che a sparargli era stato uno dei due giovani che aveva notato fermi nei pressi della sua autovettura GOLF nel momento in cui si accingeva a lasciare il locale “Capocabana” presso il quale si era intrattenuto a giocare. Dei due attentatori, che erano subito dopo fuggiti in direzione della via Manzoni, lo Sparolo forniva una precisa descrizione, affermando che lo sparatore, dell’apparente età di 20 – 25 anni, era alto circa un metro e sessantacinque centimetri ed aveva corporatura normale, portava un paio di occhiali piccoli di forma ovale e con lenti chiare, indossava una giacca a vento di colore grigio ed era parzialmente travisato con una sciarpa di colore giallo e rosso; l’altro, che indossava un cappotto scuro con il bavero alzato ed aveva spalle strette e corporatura magra, dimostrava di avere circa 28 anni di età ed era alto approssimativamente un metro e sessantotto centimetri. Senza particolari remore lo Sparolo ipotizzava subito che l’attentato potesse essere scaturito dalla sua amicizia con Mancuso Antonino e che si intendesse colpire in tal modo GALLI Luigi a cui il Mancuso era vicino. Evidentemente dopo avere visionato numerose fotografie segnaletiche contenute in un album sottopostogli dagli inquirenti, lo Sparolo la mattina successiva dichiarava che poco prima dell’attentato aveva notato all’interno del locale la presenza di due dei giovani la cui effigie era riprodotta nell’album, e precisamente di BUSÀ Giuseppe, inteso Zizi, e di La Camera Salvatore. Senza essere in grado di ricordare se uno di essi fosse uscito dal locale prima di lui, lo Sparolo aggiunse di avere avuto nei giorni precedenti all’attentato la sensazione di essere osservato in coincidenza con le occasioni in cui il citato La Camera si trovava all’interno del locale (i due verbali, in data 7.1.1993 ore 19,40, e 8.1.1993 ore 11,10, sono stati acquisiti in seguito alle contestazioni all’udienza del 13.3.1998). È poi emerso in dibattimento che lo Sparolo, sebbene non avesse fornito alcun indicazione utile sull’identità degli aggressori, nel momento in cui gli fu sottoposto in visione il citato album fotografico si soffermò sulle fotografie di BUSÀ e La Camera in un modo che apparve agli investigatori “eloquente” (va ovviamente così inteso il termine “loquace”, impropriamente usato dal teste Sciacca), come se lo Sparolo, pur non muovendo un’accusa specifica, intendesse orientare l’azione degli investigatori verso i due citati personaggi, che peraltro, così come lo stesso Sparolo, venivano indicati come abituali frequentatori del locale.

Lo Sparolo non era peraltro persona sconosciuta alle forze dell’ordine, essendone nota la sua contiguità a Mancuso Antonino, inteso Nittola, la cui appartenenza al gruppo “Galli” costituiva un dato notorio per gli investigatori anche in epoca precedente alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Tale indicazione ha poi ricevuto definitiva conferma allorché Sparolo Domenico è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416-bis c. p. per avere fatto parte del clan “Galli” nella più volte citata sentenza del 30.10.1995 emessa a conclusione del processo scaturito dalla c. d. Operazione Giostra. Parallelamente La Camera Salvatore era ritenuto dagli inquirenti un elemento emergente sul proscenio della criminalità organizzata messinese, nonostante la giovanissima età, ed a riprova dei collegamenti con tali ambienti, ed in particolare con il gruppo “Marchese”, sono stati citati due episodi, consacrati in due relazioni di servizio il cui contenuto è stato rievocato dagli autori dei relativi controlli. In una prima occasione, il 24 maggio 1992, la presenza di La Camera Salvatore era stata registrata all’interno di un’autovettura Opel Astra fermata sulla via Palermo nei pressi dell’abitazione di CUSCINÀ Francesco; sull’autovettura, insieme a La Camera, si trovavano al momento del controllo Urzì Giovanni, Mandini Debora e Squadrito Pietro (v. deposizione della teste Di Nuzzo Teresa, escussa il 13.3.1998): la Mandini è la giovane già legata a Stracuzzi Antonino, che successivamente intraprese un rapporto di convivenza con GALLETTA Nicola, mentre lo Squadrito qualche mese più tardi avrebbe sparato a Villari Antonino per conto del proprio clan di appartenenza, quello promosso e diretto da GALLI Luigi. È stato poi citato l’episodio del 3 luglio 1992, allorché presso l’abitazione di SALVO Giovanni fu trovato, oltre al La Camera, anche CUSCINÀ Francesco, che il La Camera dichiarò di accompagnare: attesa la ritenuta appartenenza di SALVO e CUSCINÀ al gruppo “Marchese”, il primo successivamente divenuto collaboratore di giustizia, appare evidente il valore sintomatico di tale presenza del giovane La Camera in loro compagnia. L’essere poi avvenuto l’attentato ad appena due giorni dall’agguato al Martinez, che i sanitari dello stesso ospedale “R. Margherita” stavano ancora tentando di strappare alla morte, fu circostanza ovviamente tenuta nella dovuta considerazione, in quanto il più recente fatto di sangue avrebbe potuto essere la reazione al precedente (v. la deposizione dei testi Gugliotta e Sciacca, escussi entrambi il 13.3.1998).

In dibattimento lo Sparolo, sentito il 13.3.1998, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, pur sforzandosi in tutti i modi di “depurarle” da quanto evidentemente il suo intuito di persona ben introdotta negli ambienti criminali gli suggeriva di smentire o di non confermare. Il teste ha programmaticamente escluso di avere potuto il giorno successivo al ferimento rendere le dichiarazioni trasfuse nel verbale del 7 gennaio 1993, in quanto era stato appena operato e versava in condizioni fisiche menomate, sicché un eventuale interrogatorio avrebbe potuto risolversi solamente in una serie di conferme del contenuto delle domande che gli venivano fatte. Lo Sparolo ha poi escluso anche di ricordare l’abbigliamento e le fattezze degli aggressori, limitandosi a dichiarare che lo sparatore portava occhiali, cappello ed una sciarpa con i colori sociali della locale squadra di calcio (giallo e rosso), e provocando in tal modo la contestazione del Pubblico Ministero. Dopo avere spiegato che la sua attenzione la sera dell’attentato era stata richiamata dall’atteggiamento sospetto dei giovani che sostavano fuori dal locale nei pressi della sua autovettura, poiché temeva che avessero intenzione di compiere qualche gesto ai danni del veicolo, lo Sparolo, interpellato specificamente sulla possibile causale dell’attentato subito, ha ribadito che forse qualche amicizia o frequentazione sbagliata potrebbe essere all’origine del fatto di sangue, ed ha altresì confermato con particolare vigore il proprio rapporto di fraterna amicizia con Mancuso Antonino (“… io sono amico di Mancuso, lo ero prima, lo sono adesso e lo sarò sempre, questo è un dato di fatto […] è come un fratello per me …”). Giova a questo punto, per inquadrare la personalità della vittima dell’attentato e per comprendere il senso delle sue dichiarazioni e delle sue probabili reticenze, sottolineare due passaggi della sua deposizione particolarmente significativi. Il primo è costituito dalla categorica smentita dell’indicazione di Mancuso Antonino come persona vicina a GALLI Luigi, che lo Sparolo ha attribuito ad una aggiunta dei verbalizzanti alle sue dichiarazioni del giorno successivo all’attentato. Il rifiuto della paternità dell’affermazione è sintomatico del mutato atteggiamento dello Sparolo che in dibattimento è apparso molto meno disponibile a collaborare di quanto non fosse stato nell’immediatezza dei fatti, quando, ancora sotto shock e probabilmente temendo di essere in pericolo di vita, preferì venire meno alla rigorosa consegna del silenzio imposta dal codice mafioso dell’omertà e fornire agli inquirenti alcune indicazioni, forse – come osserva acutamente la sentenza di condanna di La Camera Salvatore emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina il 9 gennaio 1995 - anche allo scopo di nuocere agli avversari “anche tramite la via giudiziaria, oltre che con la prevedibile reazione del clan di appartenenza ” (p. 29). La seconda osservazione non concerne propriamente il contenuto delle dichiarazioni dello Sparolo, ed appare pienamente comprensibile solo alla luce della conoscenza delle vicende che hanno caratterizzato la storia del crimine organizzato locale proprio negli anni presi in considerazione dalla Corte. Si vuole qui evidenziare la reazione risentita con cui lo Sparolo, invitato dal Presidente della Corte a confermare la propria amicizia con “MANCUSO Giorgio”, ovviamente a causa di un lapsus determinato dall’omonimia con la persona indicata dal testimone, ha respinto quasi inorridito l’accostamento facendo evidente ricorso a tutte le proprie risorse espressive (“con quello proprio no, non ho niente a che vedere con quello, siamo distanti anni luce.”), ed ostentando una assoluta estraneità che può comprendersi solo alla luce della notoria appartenenza di MANCUSO Giorgio ad un gruppo ostile al contesto associativo di riferimento dello Sparolo (il quale, come ha significativamente ammesso in dibattimento, era un po’ amico di tutti, ma preferiva “camminare” da solo). È poi certamente vero che sul mutato atteggiamento dello Sparolo hanno in qualche misura influito anche le sue successive vicende giudiziarie, poiché al momento dell’attentato erano ancora in corso le indagini preliminari che sarebbero sfociate nel suo arresto del 15 luglio 1993 e nel successivo processo scaturito dalla Operazione Giostra, conclusosi con la condanna, tra gli altri, di Sparolo Domenico e Mancuso Antonino per il delitto di cui all’art. 416-bis c. p. in relazione alla loro appartenenza al clan “Giostra”: è evidente che un esito di questo tipo, peraltro non ancora definitivo nel momento in cui Sparolo fu sentito in dibattimento (pendevano avverso la sentenza di secondo grado i ricorsi per Cassazione che sarebbero stati respinti qualche mese più tardi), non poteva non rendere più guardingo il testimone ed indurlo a sminuire o negare quanto dalle ipotesi sulla causale dell’attentato consentisse di risalire eventualmente alla collocazione criminale dello stesso Sparolo.

Molto sommariamente in dibattimento sono emersi gli ulteriori sviluppi delle indagini, agevolmente ricostruibili attraverso l’ampia disamina contenuta nella più volte citata sentenza di condanna di La Camera Salvatore. Sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla stessa persona offesa l’attenzione degli inquirenti si appuntò su BUSÀ Giuseppe e La Camera Salvatore, a carico dei quali furono eseguite delle perquisizioni domiciliari. Si trova tra gli atti originariamente presenti nel fascicolo per il dibattimento il verbale di sequestro scaturito dalla perquisizione del 18 gennaio 1993 presso l’abitazione di BUSÀ Giuseppe ed avente ad oggetto tre sciarpe, due delle quali in lana, tutte appartenenti alla tipologia di quelle utilizzate dai tifosi della locale squadra di calcio e quindi variamente decorate con i colori sociali (giallo e rosso). Altro sequestro di un analogo indumento e di un paio di occhiali fu operato in seguito alla perquisizione eseguita presso il domicilio di La Camera Salvatore, come ha ricordato in dibattimento lo stesso La Camera, esaminato ai sensi dell’art. 210 c. p. p. il 13.3.1998. Lo Sparolo, a cui gli oggetti furono sottoposti in visione, avrebbe riconosciuto gli occhiali come quelli portati da uno degli aggressori, mentre sulla sciarpa fu meno categorico (le relative dichiarazioni non hanno formato oggetto di contestazioni del Pubblico Ministero, ma la circostanza è stata ricordata dall’ispettore Sciacca). Sull’indumento tuttavia il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, investito delle indagini a causa del coinvolgimento del minore La Camera, ordinò l’espletamento di una consulenza diretta alla ricerca di eventuali residui dello sparo, il cui esito è stato ribadito anche in questo dibattimento dal colonnello Cendamo, comandante del Sottocentro Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina Tremestieri, escusso all’udienza del 24.4.1998: sulla sciarpa sequestrata al La Camera (che, come ha ricordato il consulente del Pubblico Ministero, “era una tipica sciarpa da stadio”) furono rinvenute tre particelle che i tecnici riconducono univocamente allo sparo, in quanto costituite da piombo, antimonio e bario, ed altre cinquantuno particelle ritenute semplicemente “indicative” dello sparo, perché composte da piombo, o piombo e bario, o piombo e antimonio, ma tutte considerate nel caso concreto significative perché con le caratteristiche morfologiche tipiche dei residui dello sparo (v. la copia della relazione contenuta nella carpetta degli atti relativi al capo 45, costituente evidentemente una sola parte della relazione completa che riguardò verosimilmente anche gli altri indumenti in sequestro).

Sostanzialmente sulla scorta di tali elementi, ma soprattutto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Napoli Pietro, che tra i primi ha fornito il proprio contributo in merito al fatto di sangue, il Tribunale per i minorenni di Messina, con la ricordata sentenza n. 1 del 9 gennaio 1995, ha condannato La Camera Salvatore per il concorso nel tentato omicidio di Sparolo Domenico e per i reati connessi alla pena di anni 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, della diminuente per la minore età e della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Ridotta la pena ad anni 5 di reclusione dalla decisione d’appello, la relativa statuizione è divenuta definitiva il 22 novembre 1995 con il rigetto del ricorso per cassazione.

Nell’ambito di questo procedimento invece per il delitto è stato già condannato, con la contestuale applicazione del beneficio di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91 e delle circostanze generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti in esito al giudizio abbreviato, il collaboratore di giustizia BONAFFINI Salvatore.

Quest’ultimo è stato sentito sull’episodio in questo dibattimento unitamente a MARCHESE Mario, LEO Roberto, LA TORRE Guido, TODARO Demetrio e Di Napoli Pietro. Fra gli odierni imputati si sono sottoposti all’esame SPARACIO Luigi e PIETROPAOLO Pasquale.

MARCHESE Mario, esaminato il 20.2.1999, anche con riferimento al tentato omicidio di Sparolo Domenico ha ribadito i limiti delle proprie conoscenze su quest’ultima fase dello scontro tra i clan messinesi, ricordando che l’arresto (8 agosto 1992) e la riduzione dei contatti con l’esterno conseguente alla sottoposizione al regime carcerario speciale di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario gli impedivano di essere adeguatamente informato, sicché l’idea che con l’omicidio di Stracuzzi Antonino e quelli che erano seguiti si fosse aperta una nuova fase di scontri, espressa in un verbale del 27 aprile 1993, scaturiva dalla pregressa conoscenza degli assetti della criminalità organizzata locale e da un tentativo di interpretare i fatti di sangue verificatisi in quel periodo alla luce di quella vasta e consolidata esperienza. Che lo scontro riguardasse poi i gruppi “Galli” da una parte e “Sparacio” dall’altra era una deduzione fondata sull’appartenenza a questi due clan delle vittime, tra le quali Sparolo Domenico, che il MARCHESE ha indicato come affiliato al gruppo “Galli”.

Di modesto rilievo appaiono anche le dichiarazioni di LEO Roberto, sentito il 14 aprile 1999, che ha ricordato spontaneamente pochissimo dell’episodio, sollecitando il Pubblico Ministero a contestargli le dichiarazioni rese il 5 gennaio 1994, allorché aveva riferito di avere appreso durante un periodo di comune detenzione con MAROTTA Gaetano e CUSCINÀ Francesco che l’attentato ai danni di Sparolo Domenico era stato commesso da GALLETTA Nicola e La Camera Salvatore, un minorenne “figlioccio” di CUSCINÀ; del fatto di sangue il MAROTTA si lamentava con CUSCINÀ poiché lo Sparolo non era un vero e proprio affiliato del gruppo “Galli”, ma un semplice simpatizzante. Lo stesso GALLETTA aveva dato conferma a LEO della sua partecipazione all’attentato, evidenziando che a sparare era stato il La Camera; a quest’ultimo peraltro il collaboratore, palesando in maniera evidente la scarsa affidabilità del suo racconto, aveva in un primo momento sostituito in dibattimento BONAFFINI Salvatore, salvo a limitarsi poi a confermare le precedenti dichiarazioni dopo la contestazione senza spiegare le ragioni della iniziale divergenza.

LA TORRE Guido, esaminato sull’episodio il 19.3.1999, ha innanzitutto inquadrato l’episodio nella guerra in atto contro il gruppo “Galli”, indicando quali esecutori materiali BONAFFINI Salvatore, GALLETTA Nicola e PIETROPAOLO Pasquale ed affermando anche il coinvolgimento di VINCI Rosario e Mulé Giuseppe, quest’ultimo ed il GALLETTA appartenenti al gruppo “Marchese”, gli altri inseriti nel clan “Sparacio”, e tra questi anche il BONAFFINI che in precedenza apparteneva al gruppo “Marchese” ed era poi transitato nel gruppo “Sparacio” dopo avere stretto amicizia con il PIETROPAOLO. Da PIETROPAOLO e BONAFFINI il collaboratore aveva appreso che lo Sparolo si era rifugiato all’interno della sala da biliardo del locale nel quale si trovava al momento dell’attentato ed era stato necessario inseguirlo per cercare di colpirlo; i due peraltro si lamentavano del fatto che il GALLETTA non avesse preso parte all’inseguimento della vittima, che essi stessi erano stati costretti ad interrompere non conoscendo la parte sotterranea del locale in cui si trovava la sala da biliardo.

TODARO Demetrio, escusso il 27.2.1999, ha innanzitutto indicato lo Sparolo come uno degli affiliati al gruppo “Galli”, ricordando che la stessa vittima dell’attentato dopo avere lasciato l’ospedale gli aveva confidato di avere riconosciuto all’uscita dal bar “Capocabana” GALLETTA Nicola e La Camera Salvatore i quali sostavano nei pressi della sua autovettura, e di essere  precipitosamente rientrato nel locale mentre i due facevano fuoco contro di lui. Da una giovane di nome Debora (si tratta evidentemente della Mandini), in precedenza legata allo Stracuzzi e successivamente avvicinatasi agli elementi del gruppo “Marchese”, in particolare a LEARDO Gino, gli affiliati al gruppo “Galli”, con i quali la donna manteneva i contatti, vennero poi a sapere che l’attentato costituiva una reazione all’uccisione di Martinez Francesco, e che era stata decisa, nella stessa prospettiva, la morte di altri elementi del gruppo “Galli”, tra cui lo stesso TODARO.

Di gran lunga più importanti anche in questo dibattimento si sono rivelate le dichiarazioni di Di Napoli Pietro, sentito in data 8.5.1998, il quale ha riferito che in quel periodo era molto vicino ad alcuni elementi del gruppo “Marchese” e ciò gli diede modo di sapere che Nicola GALLETTA aveva deciso l’uccisione di Domenico Sparolo, non inserito in alcun gruppo ma avvicinatosi al gruppo “Galli”. Chiamato a spiegare la ragione della decisione, Di Napoli, facendo espresso riferimento alla situazione di disorientamento che si era venuta a creare con il venir meno dei vecchi equilibri, l’ha attribuita al timore di GALLETTA che lo Sparolo potesse fare da informatore per il gruppo “Galli” in ordine ai movimenti del clan “Marchese” (“… in quel periodo c’erano stati già tanti fatti di sangue, per cui inizialmente il MARCHESE con il clan “Galli” erano uniti. Poi questo clan si è suddiviso per cui ognuno diciamo faceva per sé. Poi ci sono state delle eliminazioni insomma di persone, e in quel momento allora si è deciso che qualunque persona si trovasse diciamo a portata di mano, insomma se faceva parte di un clan diverso, veniva eliminato, e nello stesso tempo hanno fatto così anche il clan ‘Galli’”.). Fu così deciso che La Camera Salvatore avrebbe avvisato con il telefono cellulare il GALLETTA non appena lo Sparolo si fosse trovato all’interno del ritrovo “Capocabana”, bar frequentato anche da Di Napoli. Il giorno dell’attentato Di Napoli, che aveva intuito il prevedibile sviluppo degli eventi, scambiò qualche battuta con Sparolo anche per non insospettirlo e poi chiese a La Camera di dargli il tempo di allontanarsi prima di avvisare GALLETTA. Mentre Di Napoli si recava a Villa Lina a prelevare presso l’isolato 13 il fratello di RIZZO Rosario, l’attentato veniva portato ad esecuzione, come Di Napoli avrebbe appreso in serata da La Camera e da un altro giovane, inteso Zizzo, prima nel corso di un incontro al bar “Spadaro” di piazza Muricello, e poi durante una visita a casa sua che i due fecero dopo il suo ritorno. In quest’ultima occasione Di Napoli fu informato che lo Sparolo era stato ferito e versava in gravissime condizioni.

BONAFFINI Salvatore, già condannato per il delitto con la sentenza del GIP del 28.1.1999, ha ammesso all’udienza del 9.4.1999 di essere tra i responsabili dell’omicidio pur non avendo premuto il grilletto, ed ha quindi descritto i fatti così come direttamente appresi (“A sparare sono stati PIETROPAOLO Pasquale e GALLETTA Nicola. Mi trovavo io e PIETROPAOLO a villaggio Aldisio quando mi è arrivata una telefonata nel mio telefonino, dice: ‘Compare, potete venire’, gli ho detto: ‘Chi è?’, dice: ‘Sono Pippo’, e ho capito che era Mulé Giuseppe. Gli ho detto: ‘Che c’è?’, dice: ‘Dobbiamo andare a prenderci un caffè’, e lì ho capito che c’era qualcosa e gli ho detto: ‘Va be’, dammi mezzora di tempo che vengo subito da te’, dice: ‘Ci vediamo a casa della zia Graziella’, sarebbe la moglie di MARCHESE Mario. Quando ho staccato con Mulé Giuseppe gli ho detto a PIETROPAOLO che dovevo andare, che mi voleva Mulé Giuseppe che si doveva fare qualcosa. PIETROPAOLO si è incazzato, dice: ‘Compare, sempre a voi vi mandano, che fanno si scantano, c’è suo compare Nicola’, sarebbe il GALLETTA, ‘perché non va lui a sparare, sempre a voi vi chiamano?’. Gli ho detto io: ‘Pasquale debbo andare’, e PIETROPAOLO mi ha detto: ‘Vengo pure io’, e siamo andati a casa di MARCHESE Mario e c’era la moglie, MARCHESE Mario non c’era perché era detenuto. Siamo andati lì e abbiamo trovato a Sarino VINCI, Mulé Giuseppe, abbiamo preso le armi, ognuno avevamo le nostre pistole. […] Gli aveva detto PIETROPAOLO a Mulé Giuseppe: ‘Compare, posso sparare io?’, e dice: ‘Tanto, se vi sta a cuore, però Salvatore viene lo stesso’. Siamo andati io, PIETROPAOLO e Sarino VINCI con la mia autovettura ‘Opel Corsa’ e GALLETTA Nicola e Mulé Giuseppe con un’altra autovettura, siamo andati vicino ad un bar, non ricordo bene come si chiama questo bar. Siamo scesi tutti dalla macchina e ci siamo nascosti dietro un palazzo, si è allontanato Nicola GALLETTA, PIETROPAOLO Pasquale e Sarino VINCI si sono allontanati vicino a questo bar; dopo dieci minuti abbiamo sentito un putiferio, abbiamo sentito sparare, gli ho detto a Mulé Giuseppe: ‘L’hanno ammazzato’. Ad un tratto è arrivato PIETROPAOLO, Nicola GALLETTA e Sarino VINCI, Sarino VINCI si è messo al lato guida della mia macchina, PIETROPAOLO è salito pure con me e ce ne siamo andati subito a casa di Sarino VINCI, dove lì abbiamo appreso da PIETROPAOLO che Nicola GALLETTA si è messo a sparare da lontano, non è che gli ha sparato da vicino, a tipo che lo voleva avvertire a Sparolo. Poi abbiamo appreso dai telegiornali che è stato ferito, non è riuscita la missione.”). Ha chiarito il BONAFFINI che tutti erano armati, in quanto lui stesso era in possesso di una pistola calibro 7,65, Mulé aveva una pistola calibro 357, Sarino VINCI una calibro 9, e PIETROPAOLO una calibro 7,65. Gli accordi prevedevano che PIETROPAOLO e GALLETTA sparassero alla vittima, e che Mulé e lo stesso BONAFFINI attendessero i complici nei pressi delle rispettive autovetture, mentre Sarino VINCI aveva il compito di “guardare le spalle” ai due killer. Poiché PIETROPAOLO non conosceva lo Sparolo, era il GALLETTA che avrebbe dovuto indicarlo al complice, cosa che il secondo non fece, cominciando a sparare da lontano mentre lo Sparolo si accingeva ad uscire dal locale ed obbligando il PIETROPAOLO a fare altrettanto pur non avendo chiara cognizione dell’obiettivo. GALLETTA portava una sciarpa sulla faccia ed un paio di occhiali chiari, mentre il VINCI aveva il collo del giubbotto alzato. Ha aggiunto BONAFFINI che lo Sparolo, fermatosi per un attimo sulla soglia del locale, quando GALLETTA cominciò a sparare, fuggì all’interno del bar.

SPARACIO Luigi, esaminato il 16 ed il 17 aprile 1999, ha esordito ricordando vagamente che l’attentato era stato commesso mentre la vittima si trovava all’interno di un bar posto in una traversa della via Palermo e che tra gli esecutori materiali, alcuni dei quali suoi affiliati, si trovava anche GALLETTA Nicola. Lo Sparolo era vicino a GALLI Luigi, anche se non si trattava di un killer del gruppo, e l’attentato si inseriva nello scontro con il gruppo “Galli” che in questo caso vedeva tuttavia ormai affiancato al clan dell’imputato il gruppo “Marchese”. Essendo latitante da qualche mese, SPARACIO ha riferito in dibattimento che ad informarlo anche delle modalità esecutive era stato VINCI Rosario, l’unico tra i suoi affiliati con cui manteneva i contatti, ma gli è stato contestato che nel corso delle indagini preliminari (verbale del 13.5.1994) aveva affermato di avere appreso la notizia a Milano tramite i giornali e di avere poi preso contatto telefonicamente con qualcuno degli affiliati il quale gli aveva riferito che l’attentato era avvenuto nel quadro della guerra in corso tra il suo gruppo e quello di MARCHESE Mario da un lato e quello di GALLI Luigi dall’altro.

Il contributo più ampio e più dettagliato, sebbene nel contesto di una collaborazione successiva alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare (perché risalente all’interrogatorio reso davanti al GIP il 20 luglio 1995), è venuto da PIETROPAOLO Pasquale, escusso in dibattimento in data 11 e 18 dicembre 1998.L’imputato ha inserito l’attentato nel clima che si era determinato dopo la morte di Mento Maurizio all’interno del suo gruppo di appartenenza, il cui uomo di vertice, SPARACIO Luigi, era latitante, così come alcuni degli affiliati, quali BONASERA Angelo e LA TORRE Guido, mentre altri erano detenuti. Nonostante la scarsa disponibilità di risorse, era forte la volontà di vendetta che animava il gruppo, mobilitato per l’organizzazione della reazione all’omicidio del Mento, ucciso non per la sua appartenenza al gruppo ma unicamente in quanto figlioccio di Sarino VINCI. L’imputato è poi passato a descrivere le varie fasi della preparazione e dell’esecuzione dell’agguato, avvenuto un paio di sere dopo l’omicidio di Martinez Francesco (“Quella sera là praticamente eravamo io, quasi tutti i componenti che erano rimasti del clan di SPARACIO perché tutti gli altri chi era in carcere, chi come BONASERA Angelo e Guido LA TORRE erano latitanti, lo stesso SPARACIO era anche quasi latitante, sì latitante era in quel periodo, quindi eravamo rimasti io, VINCI Rosario e BONAFFINI Salvatore, che prima era diciamo nel gruppo di MARCHESE Mario e poi siccome aveva un’amicizia con me automaticamente è passato, poi ecco, rispettando me, è passato nel nostro gruppo, nel gruppo SPARACIO. Ecco eravamo rimasti questi tre del gruppo SPARACIO, poi Nicola GALLETTA del gruppo MARCHESE, […] Mulé Giuseppe e Martinez, che poi l’hanno ucciso, perché poi tutti gli altri componenti, LEARDI Gino, altre persone, ecco si sono un pochettino, fra di loro si sono un po’ divisi, ecco non si faceva vedere più nessuno, quelli del clan di Iano FERRARA non si interessavano più come la cosa non gli interessava più, e quindi eravamo rimaste queste persone che tentavamo di combattere questa guerra, di portare avanti questa cosa. Io mi sentivo spesso con lo SPARACIO che era latitante, lo informavo di quello che succedeva, niente quella sera là mi telefonò Nicola GALLETTA e mi disse di recarmi, eravamo io, VINCI Rosario e BONAFFINI Salvatore all’Annunziata a casa di VINCI Rosario. Anzi no io sto ricordando male, io e BONAFFINI Salvatore mi pare che eravamo nei pressi non mi ricordo se eravamo fermi vicino casa mia o eravamo in giro verso ecco sul Viale o stavamo girando con la nostra macchina, con la mia macchina, con una Clio diciamo [nel corso del controesame confermerà invece la prima versione], e niente mi arrivò questa telefonata e mi disse il GALLETTA di recarmi subito a casa di Mario MARCHESE [durante il controesame ammetterà che la telefonata potrebbe averla ricevuta il BONAFFINI], là a casa di Mario MARCHESE praticamente dopo il pentimento di Mario MARCHESE il GALLETTA Nicola e il Mulé Giuseppe, avendo avuto un’amicizia anche con la moglie del MARCHESE, ecco erano quasi sempre là, tutti i giorni là. Praticamente ecco mi è arrivata questa telefonata e io mi recai a casa di MARCHESE Mario diciamo, e lì trovai VINCI Rosario, Mulé Giuseppe e Nicola GALLETTA, siamo saliti io e Salvatore BONAFFINI, e ci disse il Mulé Giuseppe e il GALLETTA si poteva fare subito un omicidio che c’era questo Domenico Sparolo al bar nei pressi del viale Giostra, non mi ricordo come si chiama il bar, comunque questo ragazzo era ecco vicino al gruppo di Luigi GALLI, era assiduo solito frequentare questo bar qua. Praticamente il GALLETTA lo seppe perché praticamente ha mandato un ragazzo che ora non mi sto ricordando il nome, un certo BUSÀ mi sembra e un altro ragazzo che ecco praticamente con un vespino, con una motocicletta gli ha detto di andare là e di vedere se ecco li utilizzava in particolare perché erano più amici suoi, che le posso dire ecco li mandavano a girare per vedere se c’era qualcheduno e poi segnalarcelo a noi. Praticamente questi ragazzi con questa motocicletta sono andati in questo bar e hanno visto questo Sparolo e l’hanno indicato, segnalato praticamente al Mulé e al GALLETTA, e così il Mulé e il GALLETTA mi telefonarono. Appena arrivai a casa di MARCHESE, mi disse che ecco lo Sparolo si trovava in questo bar, che potevamo andare subito ad ucciderlo, e così io per esempio e il BONAFFINI eravamo già armati perché camminavamo sempre armati, loro avevano anche le sue pistole, il VINCI Rosario anche. Niente scendemmo da casa di Mario MARCHESE e praticamente ricordo che noi eravamo una OPEL GS di proprietà di BONAFFINI Salvatore e siamo saliti su questa OPEL io, VINCI Rosario e BONAFFINI Salvatore, e il Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola si recarono sul posto a bordo di una Panda rossa se non ricordo male […]. Avevamo concordato a casa di, prima di partire, a casa di MARCHESE che questo qua a fare questo omicidio sarebbero entrati il GALLETTA Nicola e il BONAFFINI Salvatore, e così ci siamo recati in questo bar. Poi mentre ecco siamo arrivati, c’erano anche questi ragazzi qua con la motocicletta che giravano, perché là vicino a questo bar c’era un cortile che poi questo cortile portava a un’altra strada, praticamente attraversando questo cortile si arrivava in un’altra strada dove noi avevamo posteggiata la macchina. Abbiamo posteggiato le macchine là, ci siamo messi in questo cortile, abbiamo chiamato questi due ragazzi che avevano visto questo Sparolo Domenico e gli abbiamo detto se erano là, praticamente loro ci hanno dato la conferma sì dice è ancora lì dentro e finora non è uscito. Allora che cosa fece il GALLETTA, praticamente gli disse a questo ragazzo qua, no al BUSÀ, all’altro non sto ricordando il nome [alla fine dell’esame ricorderà che si trattava di La Camera Salvatore], di mettersi all’angolo dove c’era il bar, all’angolo della palazzina e lui praticamente mettendosi all’angolo aveva la visuale vedeva sia noi che eravamo messi nell’altro angolo della palazzina e sia lo Sparolo l’uscita del bar, quando usciva dal bar. Quindi uscendo lo Sparolo dal bar e salendo sulla macchina lui ci avrebbe fatto segnale a noi e noi saremmo entrati, e noi l’avremmo ucciso, cioè potevamo entrare anche dentro il bar per esempio per ucciderlo, però il GALLETTA non ha voluto perché lì c’erano persone che lo potevano riconoscere e via dicendo e abbiamo deciso di fare così. Niente io nel frattempo gli dissi al BONAFFINI di non muoversi che ecco l’omicidio l’avrei eseguito io e il GALLETTA che se volevo andare io sarei andato io ad ammazzare insieme a Nicola GALLETTA questo Sparolo. Praticamente lui il BONAFFINI mi disse di sì, ecco dopo cinque minuti che attendevamo questo ragazzo qua ci fece segnale, lo Sparolo stava uscendo dal bar ed è rimasto praticamente come se avesse sospettato qualche cosa, è rimasto davanti alla porta del bar. Noi ci aspettavamo che lui usciva dal bar e saliva subito sulla macchina e sulla macchina gli avremmo sparato, invece lui è rimasto fermo davanti al bar, il GALLETTA era davanti, […] il GALLETTA quando eravamo vicini al bar si mise a sparare mi sembra con due colpi di pistola lo attinse nello stomaco, nella guancia, poi mentre che lui stava sparando, io dietro al GALLETTA, praticamente essendo questi colpi non mortali penso, fortunatamente anche, lo Sparolo ebbe la forza di girarsi e di rientrare di nuovo dentro il bar, io in questo attimo sparai successivamente quattro, cinque colpi di pistola e uno dei quali lo presi di striscio in testa e così lui lo vidi cadere dentro al bar. Ora io stavo entrando dentro il bar per dargli l’ultimo colpo di grazia, il GALLETTA mi disse: ‘No, andiamocene che c’è qualcuno che mi può riconoscere’, e così ho desistito dal fatto e ce ne siamo andati, ce ne siamo andati anche convinti perché lui era caduto a terra, pensavamo che in effetti io gli avevo sparato dietro pensavo che l’avevo preso in testa e quando gli ho sparato è caduto subito, e pensavamo che era morto e ce ne siamo andati. E niente siamo ritornati, loro se ne sono andati per i fatti suoi GALLETTA Nicola e Mulé Giuseppe e io, BONAFFINI Salvatore e VINCI Rosario siamo saliti al rione Annunziata, ecco siamo andati a casa di VINCI Rosario e là ecco in virtù di questo tentato omicidio […] abbiamo passato la notte a casa di, cioè in un altro appartamento a disposizione di VINCI Rosario che era mi sembra della sorella, non ricordo bene. Comunque abbiamo passato la nottata là io, BONAFFINI e il VINCI Rosario, e così è andato questo tentato omicidio.”). Ha aggiunto l’imputato che tanto lui che il GALLETTA erano armati con una pistola calibro 7,65, e che il secondo, oltre a portare come di consueto gli occhiali, era parzialmente travisato con una sciarpa che lasciava scoperti la fronte e gli occhi, e per questo temeva di addentrarsi nel locale temendo di essere riconoscibile, mentre il PIETROPAOLO indossava un cappellino di lana.

L’insieme delle illustrate risultanze dibattimentali offre elementi sufficienti a pervenire fondatamente alla affermazione della responsabilità di tutti gli odierni imputati, tra i quali non figurano né Mulé Giuseppe, per il quale è stato adottato nel corso del dibattimento il provvedimento di separazione più volte ricordato, né BONAFFINI Salvatore, per il quale si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato consentendolo, dato il titolo di reato, la disciplina vigente al momento della richiesta e della celebrazione dell’udienza preliminare, né infine La Camera Salvatore, a cui carico ha proceduto separatamente il giudice specializzato, avendo il giovane preso parte al delitto un mese e mezzo prima del compimento della maggiore età: e va rilevato che gli ultimi due hanno già riportato condanna, il secondo ormai in via definitiva, in virtù della conferma del medesimo impianto accusatorio su cui poggia l’affermazione della responsabilità degli odierni imputati.

Prima di passare all’esame delle posizioni individuali è opportuno evidenziare la correttezza della qualificazione giuridica del più grave reato di omicidio contestato alla lettera b) del capo di imputazione in esame. L’istruzione dibattimentale si è soffermata poco sulle conseguenze dell’attentato subito da Sparolo Domenico, ma la lacuna probatoria è solo apparente, in quanto è possibile rimediarvi attraverso la valorizzazione degli elementi di fatto accertati nell’ambito del procedimento a carico di La Camera Salvatore e puntualmente riportati nella decisione di condanna ormai definitiva, avendo la sentenza di secondo grado riformato la precedente solo quoad poenam. A tali elementi va attribuita piena dignità probatoria ex art. 238 bis c. p. p., poiché essi si saldano armonicamente con le risultanze di questo dibattimento concernenti la ricostruzione storica dell’episodio. La circostanza poi che l’utilizzazione concerne dati di fatto emergenti dalla motivazione della decisione, e non dal solo dispositivo, è pienamente conforme all’interpretazione più accreditata della norma indicata, la quale, alla luce della ratio della disposizione (che è quella di evitare nel rispetto del principio del libero convincimento la dispersione di elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquisito autorità di cosa giudicata[1]), consente di intendere per “fatto” ogni elemento concernente i nudi fatti storici scevri di ogni qualificazione giuridica, riconducibile o meno a quelli enunciati nell’imputazione su cui il giudice, al fine di fondare la pronuncia conclusiva, abbia espresso il proprio giudizio storico affermandone o negandone l’esistenza[2]. Dalla citata decisione di condanna a carico di La Camera Salvatore (pp. 16 – 17) si ricava che lo Sparolo fu sottoposto a visita dal medico legale incaricato dal Pubblico Ministero, dott. Patrizia Gualniera, la quale accertò che fu attinto da tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali al capo e gli altri due al torace ed all’addome; uno di questi ultimi penetrò all’interno delle cavità corporee, ledendo, tra l’altro, l’epiploon, la parete gastrica ed il parenchima epatico. Appaiono sufficienti questi elementi di fatto, corroborati dal giudizio espresso in quella sede dal medico legale (“le regioni corporee attinte sono notoriamente sedi di organi vitali … il mezzo impiegato era idoneo a cagionare la morte.”), per affermare la idoneità lesiva delle condotte poste in essere dagli aggressori, la cui intenzione omicida, anche a volere prescindere dalle ammissioni di responsabilità di alcuni tra i componenti del gruppo di fuoco, si desume senza alcuna possibilità di equivoco dalle modalità dell’azione, dall’uso di uno strumento micidiale, dal numero dei colpi esplosi e dalle parti del corpo della vittima raggiunte dai colpi: fattori destinati tutti a convergere verso l’esito perseguito dagli aggressori e mancato per un puro caso. Nella stessa prospettiva giova poi evidenziare che la dislocazione dei colpi, alcuni dei quali esplosi mentre la vittima stava rapidamente facendo rientro nel locale tentato di rifugiarsi nella sottostante sala da gioco, induce a ritenere che i sicari abbiano effettivamente inseguito lo Sparolo per un breve tratto, desistendo solo nel momento in cui sarebbe stato troppo pericoloso addentrarsi nella sala sotterranea del bar.

Va poi rilevato che la volontà omicida degli aggressori è attestata senza alcuna ombra di dubbio dai due collaboratori di giustizia che hanno ammesso di avere preso parte all’attentato, BONAFFINI Salvatore e PIETROPAOLO Pasquale. Quest’ultimo in particolare ha reso in dibattimento una ampia e dettagliata confessione, rivelando un grado di conoscenza dell’episodio che è compatibile esclusivamente con la diretta percezione dei fatti, a sua volta determinata dalla partecipazione al delitto o dalla presenza a tutte le fasi in cui si è snodata l’organizzazione ed esecuzione dell’attentato. Questa confessione appare alla Corte pienamente idonea, anche a prescindere dalle molteplici e convergenti conferme che incontra nelle altre risultanze processuali, a fondare l’affermazione di responsabilità del PIETROPAOLO. È vero che la collaborazione dell’imputato e pertanto anche le dichiarazioni in merito al tentato omicidio di Sparolo Domenico sono successive alla notifica del provvedimento custodiale, e che le seconde pertanto presuppongono evidentemente la conoscenza della ricostruzione dell’episodio contenuta nella parte corrispondente del provvedimento restrittivo (pp. 317 ss.). Ciò tuttavia non contrasta con la valutazione di particolare affidabilità del contributo, perché il PIETROPAOLO, denotando la sicurezza di chi è certo della bontà dell’origine delle proprie conoscenze, non ha mostrato alcuna remora nel discostarsi, sotto alcuni profili, dalle dichiarazioni di BONAFFINI Salvatore, arricchendo invece sotto altri aspetti la descrizione fornita dal complice, che nel provvedimento custodiale veniva indicata come quella dotata di “maggiore valenza processuale”. Tra i numerosi elementi di conferma delle dichiarazioni del PIETROPAOLO (peraltro sul punto complementari a quelle di BONAFFINI) va messa in risalto la dislocazione dei bossoli rinvenuti dagli operanti dopo l’attentato, alcuni dei quali furono trovati sul tratto di strada antistante all’ingresso del locale, ed altri sul marciapiede, a conferma del fatto che gli aggressori avevano esploso i colpi da posizioni diverse, verosimilmente spostandosi, così come riferito dai protagonisti, per inseguire la vittima che, dopo essersi arrestata sulla soglia del bar, vi aveva fatto precipitosamente rientro. Nello stesso senso va poi evidenziata la particolare determinazione con la quale il collaboratore si è sottratto alle insidie di un controesame spesso incalzante: chiamato a ricapitolare le fasi che avevano preceduto l’esecuzione dell’attentato e ad indicare il numero delle persone coinvolte, il PIETROPAOLO, che poco prima aveva ribadito che aveva preso posto sull’autovettura Opel del BONAFFINI insieme allo stesso BONAFFINI e a VINCI Rosario, mentre sull’altra autovettura, una Fiat Panda di colore rosso, si trovavano Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola, ed invece BUSÀ e La Camera erano già sul posto, ha in un primo momento respinto l’indicazione numerica inesatta propostagli dal difensore (“Quindi in tutto eravate in sei sul posto compresi i BUSÀ e La Camera?”), e quando gli è stato chiesto subito dopo di confermare che ad uscire da casa del MARCHESE erano stati in quattro, dimostrando una lucidità che non appare plausibile ritenere posticcia, ha precisato che il gruppetto era composto da cinque, e non quattro, persone, includendovi senza tentennamenti VINCI Rosario che aveva in precedenza più volte menzionato ed il cui nominativo era stato invece omesso dal difensore nella sollecitazione apparentemente riepilogativa delle affermazioni dell’imputato.

L’attentato, verificatosi appena quarantotto ore dopo l’agguato ai danni di Martinez Francesco, si inserisce nello scontro cruento che contrapponeva in quel momento il gruppo “Galli” originariamente al solo gruppo “Sparacio”, ritenuto responsabile, a torto o a ragione, della morte di Stracuzzi Antonino, e poi anche agli affiliati al gruppo “Marchese”, a partire dal momento in cui la tattica “doppiogiochista” di questi ultimi venne alla luce e non fu più loro possibile continuare a simulare un atteggiamento amichevole nei confronti del clan di Giostra o quantomeno mantenere la posizione di equidistanza tra i contendenti fino ad allora ostentata. Si sono già colte, nell’esame delle risultanze relative all’omicidio Martinez, le avvisaglie del mutamento di strategia, indotto, secondo le informazioni in possesso di TODARO Demetrio, da alcune indicazioni provenienti dallo stesso capo del gruppo e concernenti il nuovo atteggiamento da tenere nei confronti del gruppo “Marchese”. Anche con riferimento all’attentato a Sparolo Domenico è TODARO Demetrio ad attribuire la causa del fatto di sangue al mutato clima dei rapporti del suo gruppo con il clan “Marchese”, e, sebbene le dichiarazioni del collaboratore anche su questo punto non si distinguano per linearità e chiarezza e risentano dei limiti determinati dalla posizione secondaria assunta dal TODARO nell’organigramma del sodalizio, pare certo che all’interno del gruppo “Galli” vi fosse ormai la consapevolezza della posizione di antagonismo assunta dagli affiliati al gruppo “Marchese”, o almeno da una parte di essi (quella facente capo a Mulé Giuseppe e GALLETTA Nicola), e l’attentato a Sparolo Domenico, che ebbe modo di rendersi conto dell’identità almeno di alcuni dei suoi aggressori, ne costituiva la più lampante conferma. Sulla collocazione criminale della vittima dell’attentato residuano peraltro pochi dubbi: lo Sparolo non era probabilmente un killer del gruppo “Galli”, così come ha precisato SPARACIO Luigi, ma la sua appartenenza al gruppo è attestata, oltre che dall’ex coassociato TODARO Demetrio, dallo stesso SPARACIO Luigi, a dimostrazione del fatto che si trattava di un dato notorio nell’ambiente tanto da essere conosciuto anche all’esterno del gruppo. La mancata assegnazione di ruoli operativi allo Sparolo ha probabilmente condizionato, come è emerso anche in questo dibattimento, la conoscibilità all’esterno della sua effettiva appartenenza al gruppo, ma quest’ultima è ormai consacrata in via definitiva dalla più volte citata sentenza del 30 ottobre 1995 concernente il clan “Giostra” ed emessa a conclusione di un procedimento scaturito dalle indagini su vicende assai legate all’attentato del 6 gennaio 1993. In questa decisione, sulla scorta delle risultanze processuali, allo Sparolo viene attribuito, in vista dell’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis c. p., il ruolo di incaricato del reperimento, della custodia e della manutenzione delle armi del gruppo (pp. 218 – 219). In tale collocazione criminale va perciò sicuramente rinvenuta, in mancanza di plausibili spiegazioni alternative, la causale dell’attentato in conformità alla prima intuizione degli investigatori indotta dalla considerazione della successione temporale dei fatti di sangue avvenuti in quell’ultimo periodo. Ciò costituisce, su un piano ancora generale di conferma dell’ipotesi accusatoria, la ragione per cui i responsabili dell’attentato debbano essere plausibilmente cercati tra gli affiliati al gruppo o ai gruppi che in quel momento si contrapponevano al clan di appartenenza di Sparolo Domenico. La risposta è quasi scontata alla luce del bagaglio di conoscenze acquisite attraverso la ricostruzione delle vicende avvenute a partire dall’autunno precedente e l’esame delle risultanze di altri processi (il riferimento al processo al clan “Giostra” è ancora una volta doveroso): la guerra contro il clan “Galli”, defilatosi FERRARA Sebastiano che era restio a lasciarsi coinvolgere in una nuova fase di scontri, era condotta dalla nuova coalizione costituitasi tra il gruppo “Sparacio” e quello “Marchese”, nonostante la situazione di difficoltà organizzativa in cui versavano entrambi (il primo a causa dello stato di latitanza del capo e di alcuni degli affiliati, e di detenzione di altri, il secondo a causa dell’arresto del MARCHESE, di cui verosimilmente cominciava a divenire nota l’intenzione di collaborare con la giustizia, e di probabili divergenze interne concernenti proprio l’atteggiamento da assumere nei confronti del gruppo “Galli”).

Le accuse nei confronti di SPARACIO Luigi, GALLETTA Nicola e VINCI Rosario, per rimanere agli odierni imputati, trovano perciò conforto, su un piano generale, nell’inquadramento del delitto ed in queste considerazioni fondate sulla collocazione criminale dello Sparolo e sulla conseguente individuazione della più probabile origine della determinazione omicida. Così come rimane su un piano generale, di mera verifica della “possibilità” dell’ipotesi accusatoria, la conferma discendente dallo stato di libertà, alla data del 6 gennaio 1993, di Mulé Giuseppe, GALLETTA Nicola, BUSÀ Giuseppe, PIETROPAOLO Pasquale e VINCI Rosario (v. nota della Direzione dalla casa circondariale di Messina del 26.6.1995, prodotta dal Pubblico Ministero), condizione che è compatibile con la partecipazione degli imputati al delitto nei termini ipotizzati dall’accusa.

Ritornando all’esame delle posizioni individuali, interrotto per fare spazio alle predette considerazioni che alla disamina apparivano propedeutiche, appare innanzitutto provata alla Corte la responsabilità di SPARACIO Luigi quale mandante dell’attentato. Trattasi invero di una posizione la cui problematicità non è sfuggita neanche alla Pubblica Accusa, dovendosi tenere in conto la circostanza, pacifica, che l’imputato era latitante da diversi mesi quando si verificò l’agguato e per tale ragione si era dovuto allontanare da Messina, nonché l’altra circostanza, riferita dallo stesso SPARACIO, secondo la quale avrebbe appreso dell’attentato in epoca successiva alla sua consumazione, probabilmente prima dai giornali e poi da qualcuno tra gli affiliati con il quale lo SPARACIO manteneva i contatti dal suo rifugio. E tuttavia, pur avendo ostentato in dibattimento una certa vaghezza del ricordo e dimostrato qualche incertezza in merito alle modalità di acquisizione delle notizie in suo possesso, l’imputato non ha esitato ad indicare la causale del fatto di sangue in termini corrispondenti a quelli ipotizzati dall’accusa (“La causale è da inquadrarsi nella guerra che c’era fra me e il gruppo di GALLI Luigi. Qua i gruppi erano due, sia mio e quello di MARCHESE Mario.”), ricordando la partecipazione di propri affiliati all’attentato e finendo in tal modo per ammettere, sia pure indirettamente, il proprio coinvolgimento. L’atteggiamento tenuto dall’imputato alimenta d’altra parte il sospetto che quantomeno nella fase delle indagini preliminari lo SPARACIO sia stato deliberatamente reticente almeno su un aspetto delle sue dichiarazioni. È infatti emerso dal controesame che, indicando a suo tempo (verbale del 13.5.1994) le modalità attraverso le quali era venuto a sapere dell’attentato ai danni di Sparolo Domenico, il collaboratore si era limitato ad affermare di avere appreso la notizia il giorno dopo dal giornale mentre si trovava latitante a Milano, e di avere poi preso contatti telefonici con qualcuno degli affiliati, di cui in quell’occasione non ricordava il nome, da cui era stato informato che l’attentato si inseriva nello scontro tra il suo gruppo, alleato a quello di MARCHESE Mario, ed il clan “Galli”. La contestazione era scaturita dal fatto che l’imputato aveva appena affermato di avere appreso per la prima volta i fatti da VINCI Rosario nel corso di un incontro successivo al suo ritorno a Messina, circostanza che SPARACIO ha poi ribadito aggiungendo che al contatto telefonico era poi seguita la discussione con VINCI, l’unico tra gli affiliati con cui si incontrava a Messina durante la latitanza. Appare difficile credere che a distanza di poco più di un anno dai fatti il ricordo dell’imputato fosse effettivamente circoscritto alle circostanze riferite nel verbale utilizzato per le contestazioni, tra cui non rientrava specificamente l’identità dell’affiliato interpellato telefonicamente, e che invece poi, ad oltre sei anni dalla vicenda, si sia esteso ad una circostanza, quella del contatto con il VINCI, che peraltro costituiva sicuramente fin dall’inizio parte integrante del patrimonio conoscitivo dello SPARACIO (“IMPUTATO: Io mi sono ricordato di VINCI, perché era l’unico che teneva i contatti a Messina, quando scendevo a Messina. Avv. AUTRU RYOLO: Quindi è una sua presunzione, non è certo sul punto? IMPUTATO: No, sono certo perché solo con lui tenevo contatti.”). È d’altra parte agevole presumere, dato lo stretto rapporto con il VINCI, che la conversazione de visu fosse stata preceduta da altro tipo di contatti nell’immediatezza dei fatti, e ne discende l’individuazione di almeno uno degli affiliati che avevano inizialmente informato l’imputato. L’impressione che il contegno dell’imputato desta è che non indicando la fonte delle proprie conoscenze lo SPARACIO intendesse evitare qualsiasi riferimento al proprio affiliato VINCI Rosario, personaggio che il collaboratore ha ammesso espressamente, sia pure con riferimento ad altre vicende, di volere inizialmente non coinvolgere nelle accuse concernenti fatti di sangue (v. sul punto le osservazioni sviluppate nell’ambito delle risultanze relative al capo 31, omicidio di Caspo Raimondo e reati connessi). Conforta l’assunto la considerazione del momento in cui SPARACIO rendeva il contributo esaminato (13.5.1994), in epoca precedente a quello degli altri collaboratori di giustizia che avrebbero accusato il VINCI di avere preso parte al delitto (LA TORRE Guido, verbale del 3.6.1994, BONAFFINI Salvatore, verbale del 20.4.1995, e da ultimo, dopo l’applicazione della misura cautelare, PIETROPAOLO Pasquale, il cui primo verbale è quello dell’interrogatorio reso davanti al GIP il 20.7.1995). Anche se tali considerazioni riguardano essenzialmente la posizione del VINCI, esse si riflettono sulla valutazione del ruolo dello stesso SPARACIO, perché è plausibile ritenere che lo SPARACIO abbia deliberatamente minimizzato anche il proprio coinvolgimento e sia stato inizialmente evasivo sulle modalità attraverso le quali era stato informato dell’attentato, non tanto per sottrarsi alla affermazione di responsabilità per un tentato omicidio che personalmente, sul piano concreto delle conseguenze sanzionatorie, avrebbe in ogni caso avuto per lui un’incidenza trascurabile, quanto perché, tacendo il proprio coinvolgimento ed evitando qualsiasi riferimento a VINCI Rosario anche come semplice fonte di informazioni, si evitava del tutto la possibilità che emergesse il coinvolgimento del suo affiliato che fino a quel momento non era raggiunto da alcun elemento di accusa; ed al contempo SPARACIO evitava di accusare anche un altro suo affiliato, PIETROPAOLO Pasquale, che analogamente al VINCI non era ancora stato chiamato in causa (lo farà anche in questo caso LA TORRE Guido meno di un mese dopo le dichiarazioni di SPARACIO Luigi): salvo poi a menzionare il VINCI in dibattimento allorché, emerso il coinvolgimento del suo ex-affiliato dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, nessun ulteriore pregiudizio avrebbe potuto scaturire dall’indicazione. Per quanto riguarda poi il ruolo e la responsabilità dello stesso SPARACIO deve farsi rinvio alle considerazioni sviluppate con riferimento all’omicidio di Mastroieni Giuseppe (capo 42), vicenda che presenta significative analogie con quella in esame per quanto riguarda proprio la posizione di SPARACIO Luigi, il quale tuttavia, probabilmente conscio della estraneità del VINCI al delitto e della impossibilità di nuocergli menzionandolo, non ha avuto in quella occasione alcuna difficoltà ad indicarlo fin dall’inizio come fonte delle sue informazioni. Si sono messe in evidenza, esaminando le risultanze relative a quel fatto di sangue, le diverse caratteristiche della “guerra” contro il clan “Galli” rispetto a quella appena conclusa contro il gruppo “Mancuso – Rizzo”, legate per un verso anche alla latitanza dello stesso SPARACIO e per altro verso allo stato di detenzione del MARCHESE; riferendosi a ciò, SPARACIO ha escluso che lo scontro in atto fosse stato contraddistinto da una vera e propria deliberazione, segnalando che il criterio seguito era quello di eliminare chiunque del gruppo avversario, e con ciò lasciando implicitamente intendere l’esistenza di un mandato omicida generico, rivolto ad incertam personam, la cui “concretizzazione” era stata rimessa all’iniziativa degli affiliati (“Sì, c’era una guerra in corso e diciamo non è che ci siano state delle deliberazioni vere e proprie, c’era una guerra in corso e qualsiasi persona si vedeva si doveva uccidere, e alcune riunioni le abbiamo fatte a casa di VINCI quei giorni là, poi io sono stato colpito da un ordine di custodia cautelare, perciò non potevo più farmi vedere in giro, perché io sono latitante, non mi ricordo se era ottobre o novembre “92.”). Queste considerazioni e le altre sviluppate in quella sede trovano ulteriore conforto, con riferimento all’attentato a Sparolo Domenico, nelle affermazioni di PIETROPAOLO Pasquale, il quale, rappresentata la situazione di difficoltà operativa in cui il gruppo si era venuto a trovare in seguito alla latitanza di SPARACIO e di altri affiliati e alla detenzione di altri ancora, ha chiaramente attribuito la decisione di commettere l’attentato alla esigenza, nota a tutti gli affiliati, di fronteggiare l’offensiva scatenata dal gruppo rivale con l’uccisione del cugino di SPARACIO Luigi. Invitato ripetutamente nel corso del controesame, con una serie di domande palesemente suggestive, a confermare che la decisione di commettere l’omicidio era stata assunta la sera stessa dell’attentato, il PIETROPAOLO ha minimizzato la rilevanza della decisione assunta nell’immediatezza dei fatti (“Sì, c’è il tizio là, andiamo ad ucciderlo, non è che ci vuole l’arca di Noè per decidere. Se sappiamo che è un nostro rivale, è in un posto, noi andiamo a cercare di ucciderlo, non è c’è bisogno che si fa prima tre ore una riunione e poi si va, e noi siamo arrivati, ci siamo presi le pistole e siamo andati al bar, e abbiamo tentato di ucciderlo.”), ed ha chiaramente sottolineato l’importanza della fase precedente, quella in cui, qualche mese prima dello scoppio del contrasti, era stata decisa la strategia del gruppo nei confronti del clan “Galli” ed era stato conferito un mandato generico riguardante tutti gli affiliati al gruppo avversario (“ … perché noi praticamente già avevamo deciso, perché quando succedono delle guerre si fanno delle riunioni inizialmente dove si decide ecco che tutti i componenti dei clan, si deve fare la guerra contro quel clan e tutti i componenti di quel clan devono morire, quindi noi sapevamo chi erano i componenti del clan. […] quella sera non c’è stata una riunione specifica, quella sera là, cioè la riunione già si è fatta prima per determinare tutta la situazione, la guerra contro il GALLI, poi quando noi per esempio, giornalmente ecco ci incontravamo, e discutevamo come poter uccidere le persone.”). È certo che a questa fase SPARACIO ha preso attivamente parte, in quanto precedente all’inizio della sua latitanza, o che ha quantomeno fatto pervenire ai propri affiliati il suo assenso, stimolando e rafforzando la volontà di vendetta che animava il gruppo dopo la grave perdita subita con la morte di Villari Antonino. Ed è perciò altrettanto certo, con intuibili conseguenze sul piano dell’affermazione della responsabilità di SPARACIO Luigi per il concorso morale nell’omicidio, che coloro i quali presero parte all’attentato nell’interesse del relativo gruppo di appartenenza erano ben consapevoli di agire nell’ambito degli intendimenti e degli scopi perseguiti dal vertice del sodalizio, come traspare con sufficiente comprensibilità dalle affermazioni del coimputato PIETROPAOLO.

Le considerazioni che precedono introducono l’esame della posizione di VINCI Rosario, che a quella di SPARACIO Luigi è intimamente legata, in quanto si tratta del personaggio la cui autorevole presenza assume un particolare rilievo in un momento di difficoltà del gruppo come quello seguito alla uccisione del Villari, vero e proprio braccio destro del più noto cugino, e alla latitanza di quest’ultimo. Non è casuale che, ucciso il Villari, secondo quanto è emerso nell’ambito del processo “Giostra”, le attenzioni del gruppo “Galli” fossero rivolte proprio nei confronti del VINCI di cui si sospettava il coinvolgimento nell’omicidio Stracuzzi ed era in ogni caso nota l’importanza nell’organigramma del gruppo avversario. Ad ulteriore conferma dell’orientamento assunto dalla volontà di rappresaglia del gruppo “Galli” va ricordato che alcune delle vittime della “guerra” erano persone legate o vicine a VINCI Rosario, e proprio in questa contiguità è stata ravvisata la ragione della loro morte (è il caso di Mento Maurizio, Silipigni Giuseppe e probabilmente anche Martinez Giuseppe). Che il VINCI fosse pertanto impegnato attivamente nell’organizzazione della reazione è plausibile, anche in considerazione del fatto che, morto Villari e limitati i poteri direttivi di SPARACIO dalla situazione di latitanza, VINCI divenne il naturale punto di riferimento degli altri affiliati. A tale posizione è connesso il ruolo da protagonista assunto dall’imputato nelle vicende di quel periodo: la sua abitazione diventa luogo di riunione e di rifugio degli affiliati al gruppo “Sparacio” e a quello “Marchese”, lo stesso VINCI prende parte attiva alla spedizione punitiva sfociata nell’attentato a COTUGNO e MAROTTA, viene informato in anticipo dell’iniziativa di BONAFFINI e GALLETTA da cui scaturirà l’uccisione di Giuseppe Mastroieni. A ciò si aggiunga che lo stesso SPARACIO ha indicato VINCI Rosario come l’affiliato con cui durante la latitanza, in ragione di un rapporto fiduciario particolarmente stretto, si teneva in contatto costante e si incontrava personalmente quando si trovava a Messina. Ed in tale rapporto privilegiato, invano contestato dal VINCI, perché attestato da molteplici e convergenti fonti di accusa, affonda le sue radici l’iniziale tentativo di SPARACIO di minimizzare od occultare il coinvolgimento dell’imputato in fatti di sangue di cui si è rilevata traccia probabilmente anche con riferimento al tentato omicidio di Sparolo Domenico. In questo contesto si inseriscono le accuse di avere preso parte all’esecuzione dell’attentato, frutto di un mero lapsus quella di TODARO Demetrio (che in dibattimento ha menzionato VINCI invece di La Camera), più generica quella di LA TORRE Guido (che tuttavia sembra bene informato sulla divisione dei ruoli ed attribuisce al VINCI un ruolo di supporto all’azione degli esecutori materiali del delitto, che indica in BONAFFINI, GALLETTA e PIETROPAOLO), più specifiche ed assolutamente convergenti quelle dei due componenti del gruppo di fuoco che hanno ammesso le loro responsabilità, BONAFFINI Salvatore e PIETROPAOLO Pasquale, i quali hanno attribuito a VINCI un ruolo nella preparazione e nella esecuzione dell’attentato. VINCI faceva parte di uno dei due equipaggi partiti alla volta del locale presso il quale era stata segnalata la presenza dello Sparolo, ed i due complici ne hanno concordemente attestato la presenza sui luoghi nel momento in cui veniva commesso il delitto. BONAFFINI ha ulteriormente specificato che compito del VINCI era quello di “guardare le spalle” ai due killer, e la notazione non è incompatibile con la versione di PIETROPAOLO, che non si è soffermato particolarmente sui compiti dei complici diversi dal GALLETTA, pur confermando che il VINCI si trovava sul posto e dopo l’attentato andò a rifugiarsi insieme ai correi nel rione Annunziata presso un’abitazione di sua proprietà o nella sua disponibilità. Le dichiarazioni, che trovano riscontro su un piano generale nelle modalità di verificazione del fatto, appaiono pienamente attendibili, poiché non sono state evidenziate ragioni di astio nei confronti di VINCI Rosario tali da potere indurre ad accuse calunniose i collaboratori che le hanno rilasciate, due dei quali ammettendo contestualmente personali responsabilità.

La conferma dell’impianto accusatorio investe anche la posizione di GALLETTA Nicola, che molteplici ed assolutamente convergenti risultanze processuali indicano come uno dei sicari che affrontarono armati lo Sparolo mentre questi si accingeva ad uscire dal ritrovo “Capocabana” e gli esplosero contro numerosi colpi di pistola calibro 7,65. L’imputato figura tra gli elementi del gruppo “Marchese” più attivamente coinvolti nello scontro con il gruppo “Galli”, probabilmente a causa del legame privilegiato con Mulé Giuseppe che del contrasto tra il clan “Galli” ed il clan “Sparacio” fu il principale ispiratore. GALLETTA, stando alle concordi indicazioni dei collaboratori, fu quello che più a lungo cercò di mantenere un atteggiamento di apparente equidistanza, continuando ad avere contatti con gli elementi del gruppo “Galli” ed a frequentare il rione Giostra anche quando il contrasto era ormai esploso, allo scopo di accreditare l’idea della estraneità propria e del gruppo “Marchese” a quanto andava verificandosi. È peraltro parallelamente affiorata in dibattimento una certa insoddisfazione dei complici, che hanno di volta in volta affiancato l’imputato, per il modo in cui il GALLETTA ha partecipato alle varie iniziative in cui è stato coinvolto: giova ricordare l’addebito di avere agito con  precipitazione in occasione del fallito attentato a MAROTTA e COTUGNO, o la difficoltà del BONAFFINI di rintracciare il GALLETTA dopo la consumazione dell’omicidio di Giuseppe Mastroieni. Con riferimento all’episodio in esame, al di là delle modalità del tutto fortunose con le quali lo Sparolo sfuggì a morte sicura, peraltro schivando molti dei colpi che gli furono esplosi contro, le modalità dell’episodio denotano l’arresto dell’azione dei killer nel momento in cui la vittima riuscì a riportarsi all’interno della sala giochi sotterranea, senza che prima, nel breve inseguimento che era seguito al ferimento, gli aggressori fossero stati in grado di assestare il colpo decisivo. E se ciò è attribuibile alla prudenza dei killer, che non avrebbero potuto addentrarsi ulteriormente nel locale senza correre il rischio di precludersi la fuga o di essere riconosciuti, va nondimeno rilevato che in dibattimento è emersa qualche ragione di perplessità in ordine all’operato del GALLETTA, avendo il BONAFFINI lamentato che il complice non aveva indicato al PIETROPAOLO chi fosse lo Sparolo ed aveva sparato ad eccessiva distanza dall’obiettivo, mentre il PIETROPAOLO ha ricordato che era stato GALLETTA a dissuaderlo dall’inseguire ulteriormente lo Sparolo per esplodergli contro il “colpo di grazia”. Ed ancora più esplicitamente LA TORRE Guido ha ricordato le lamentele di BONAFFINI e PIETROPAOLO, evidentemente note a tutti gli altri affiliati, i quali dopo il fallimento dell’attentato addebitavano a GALLETTA una partecipazione poco convinta, sospettando che essa fosse stata determinata da una scelta in contrasto con la apparente volontà di affiancare i complici nell’esecuzione dell’omicidio. Si tratta evidentemente di una mera illazione, anche perché il fallimento dell’attentato fu puramente casuale e lo Sparolo corse seriamente il pericolo che uno dei colpi (ad es. quello che lo raggiunse superficialmente al capo) determinasse conseguenze letali. E tuttavia la circostanza affiora come un dato ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori e va probabilmente messa in relazione con il già ricordato atteggiamento di apparente neutralità che il GALLETTA e gli altri affiliati al clan “Marchese” mantennero per un certo periodo dopo l’omicidio di Stracuzzi Antonino, continuando in tal modo a godere della fiducia dei componenti del gruppo “Galli”. Tutte le fonti di accusa individuano GALLETTA Nicola come uno degli esecutori materiali dell’attentato, e tale identificazione deve ritenersi implicita nella condanna di La Camera Salvatore pronunziata dal giudice minorile, che, pur disponendo di un bagaglio di elementi di prova di gran lunga più limitato e nell’ambito di una valutazione orientata esclusivamente all’esame della posizione del La Camera, ha attribuito piena attendibilità all’impostazione accusatoria, fondata in quel dibattimento essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore Pietro Di Napoli, ed ha incidentalmente avvalorato la circostanza della partecipazione al delitto di GALLETTA Nicola che quell’impostazione implicava. Sulla persona dell’imputato convergono le accuse provenienti tanto dai suoi stessi complici o comunque da coloro che in quel momento gli erano vicini perché appartenenti al gruppo alleato, quanto da collaboratori inseriti in contesti associativi diversi, a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento di GALLETTA nell’attentato era un fatto noto negli ambienti criminali, conosciuto anche nell’ambito del gruppo “Galli”, ai cui affiliati, come ha riferito TODARO Demetrio, era stato lo stesso Sparolo a comunicarlo. Che poi quest’ultimo avesse riconosciuto il GALLETTA al momento dell’aggressione è circostanza altamente probabile. I due si conoscevano senz’altro, dal momento che GALLETTA era solito frequentare il rione Giostra e gli affiliati al gruppo “Galli”, ed in dibattimento lo stesso Sparolo ha ammesso di conoscere GALLETTA, sia pure di vista. Secondo BONAFFINI era infatti GALLETTA a dovere indicare Sparolo a PIETROPAOLO che non conosceva la vittima (se non di nome, ha dichiarato PIETROPAOLO, che lo riteneva un “simpatizzante” del gruppo “Galli”). Il sommario travisamento utilizzato dal GALLETTA non era poi incompatibile con la possibilità di riconoscimento, posto che la sciarpa lasciava scoperta la parte superiore del volto, tanto da consentire allo Sparolo di notare che il killer portava un paio di occhiali piccoli con lenti chiare e di forma ovale: la parzialità del travisamento rende plausibili i timori dello stesso GALLETTA di addentrarsi all’interno del locale, come la fuga dello Sparolo avrebbe imposto per portare a termine la missione omicida. È poi evidente la corrispondenza delle caratteristiche fisiche dell’imputato alla descrizione che lo Sparolo fornì inizialmente di colui che aveva visto sparare (corporatura normale, altezza circa un metro e sessantacinque centimetri, occhiali piccoli con lenti chiare). Non deve peraltro sorprendere la circostanza che, pur descrivendo l’aggressore, Sparolo non ne abbia rivelato l’identità e in tale atteggiamento abbia poi perseverato. L’esperienza giudiziaria insegna (e questo dibattimento ne ha dato ripetuta conferma) che le vittime degli agguati di matrice mafiosa, soprattutto se inserite a loro volta negli ambienti del crimine organizzato, non forniscono mai elementi utili alla identificazione dei responsabili o dissimulano i fatti allo scopo di depistare le indagini, e, potendolo, evitano addirittura di denunziare i reati e si adoperano per cancellarne le tracce. Sono state già evidenziate le ragioni per le quali probabilmente l’atteggiamento iniziale dello Sparolo fu in parte diverso, caratterizzato da una certa ambiguità, come se per un verso egli non intendesse derogare alla regola ferrea dell’omertà che gli imponeva il silenzio o di riferire circostanze non veritiere, ma per altro verso intendesse rispettarla solo in apparenza, e fosse deciso a fornire, pur senza accusare nessuno, una serie di elementi che avrebbero potuto rivelarsi una volta tanto importanti per orientare le indagini (probabile causale, presenza di La Camera e di BUSÀ Giuseppe nel locale prima dell’attentato, presenza del La Camera fuori del locale appoggiato ad una Ford Fiesta scura poi risultata danneggiata dai colpi, descrizione delle fattezze dei due aggressori). Pretendere che lo Sparolo, personaggio ben inserito negli ambienti criminali e aduso al rispetto delle relative regole, dicesse di più o che indicasse addirittura l’identità di uno degli aggressori, sarebbe del tutto illusorio e scarsamente aderente ai risultati della osservazione della realtà del crimine organizzato.

Confortano le accuse nei confronti di GALLETTA Nicola due ulteriori elementi di fatto, emersi nel processo a carico del complice minore, sui quali la sentenza di condanna di La Camera pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Messina si sofferma ampiamente con argomentazioni ampiamente condivisibili. Uno di essi è stato già illustrato e su di esso anche in questo dibattimento è stato sentito il colonnello Cendamo, l’ufficiale dei Carabinieri che eseguì sulla sciarpa sequestrata a La Camera Salvatore l’indagine diretta al reperimento di eventuali residui dello sparo. L’esito dell’accertamento, valutato unitamente al dato certo del coinvolgimento del La Camera nell’attentato, induce ad affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che l’indumento fu indossato dallo sparatore o da persona che si trovava accanto a lui al momento dell’esplosione dei colpi. E tuttavia la circostanza che proprio GALLETTA Nicola, al momento dell’attentato, fosse parzialmente travisato con una sciarpa, e che non si trovassero accanto a lui altre persone con analogo travisamento, deve indurre a ritenere che l’indumento, corrispondente per tipologia a quello descritto anche da Sparolo, fosse quello usato da GALLETTA e da questi consegnato a La Camera allo scopo di liberarsi di qualsiasi traccia del delitto prima della fuga o successivamente perché il minore se ne disfacesse. Un secondo elemento ha anch’esso formato oggetto di particolare approfondimento nell’ambito del processo a carico di La Camera, allo scopo di trovare conferme alla dichiarazione di Di Napoli Pietro secondo cui La Camera, in ossequio al mandato ricevuto, si sarebbe servito del telefono cellulare in suo possesso per segnalare al GALLETTA la presenza dello Sparolo presso il bar “Capocabana” e fare scattare l’attuazione del piano omicida. Risulta dalla motivazione della sentenza citata che furono acquisiti i tabulati relativi alle chiamate in uscita ed in entrata sull’utenza mobile contraddistinta dal numero 0336/887223, intestata alla madre del La Camera ma di fatto in uso al minore (che ha ammesso la circostanza anche in questo dibattimento). L’accertamento consentì di verificare che nel solo periodo compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 18 gennaio 1993 i contatti con l’utenza mobile n. 0336/887391, intestata a tale Mandini Debora, già convivente di GALLETTA Nicola, furono quindici, ma l’attenzione si concentrò sulle chiamate ricevute dal telefono del La Camera proprio in corrispondenza delle ore in cui veniva eseguito l’attentato. È possibile in questa sede rinviare alle considerazioni svolte nella decisione più volte citata (pp. 38 ss.) in merito alla riferibilità al GALLETTA (e non alla Mandini) dei predetti contatti, non avendo questo aspetto formato oggetto di particolare approfondimento in questo dibattimento, ma non essendo state neppure proposte dall’odierno imputato spiegazioni alternative della circostanza di fatto nell’altro giudizio definitivamente accertata. Giova piuttosto soffermarsi sui contenuti di una nota della Squadra Mobile di Messina del 18.4.1994, a conferma della quale è stato in questo dibattimento escusso il dirigente dell’epoca, dott. Gugliotta (udienza del 12.5.1999), nella quale sono stati riportati, dopo averli estratti dai tabulati, gli orari e le utenze di provenienza di alcune comunicazioni ricevute il 6 gennaio 1993 dall’utenza cellulare in uso a La Camera nelle ore immediatamente precedenti ed immediatamente successive all’attentato: alle ore 17,18 e alle ore 18,31 furono registrate due comunicazioni provenienti dalla citata utenza intestata alla Mandini, mentre successivamente (ore 18,40 - 18,41 - 19,30 - 19,39)  il La Camera ricevette due comunicazioni da un’utenza mobile intestata a tale Sturniolo Pietro ed altre due inoltrate dall’utenza mobile intestata a tale Arcudi Giacoma. Quest’ultima, nipote di Mulé Giuseppe, che la citata nota della Squadra Mobile indicava come effettivo utilizzatore dell’apparecchio, è stata convocata dalla Corte ed all’udienza del 14.5.1999, come è stato già osservato in occasione dell’esame delle risultanze relative all’omicidio di Stracuzzi Antonino, ha ammesso inequivocabilmente di essere la mera intestataria dell’utenza, essendo stato l’apparecchio da sempre nella disponibilità dello zio, che aveva corrisposto il denaro per l’acquisto e a cui, tramite la nonna della teste, madre del Mulé, venivano recapitate le bollette per il pagamento del canone e del consumo. Non ha formato oggetto di approfondimento l’analoga osservazione contenuta nella nota in esame per quanto riguarda l’effettivo utilizzatore dell’utenza intestata a Sturniolo Pietro, che nel gennaio 1993 sarebbe stato l’odierno imputato BONAFFINI Salvatore. Che in orari assai prossimi a quello in cui fu consumato l’attentato, probabilmente poco prima delle ore 19, l’utenza di La Camera ricevesse a brevi intervalli le comunicazioni di tre degli odierni coimputati è circostanza sul cui rilievo è superfluo soffermarsi. Nel contesto dell’esame della posizione di GALLETTA Nicola assume rilievo la circostanza che le prime due comunicazioni ricevute dall’utenza del La Camera, quelle sicuramente precedenti alla consumazione dell’attentato, provenivano dall’utenza mobile in uso a Mandini Debora, all’epoca convivente del GALLETTA e poi moglie del medesimo, peraltro più recentemente separata dall’imputato. L’orario dei contatti fornisce la conferma delle dichiarazioni di Di Napoli Pietro, allontanatosi dal locale poco prima che il La Camera si servisse del telefono per segnalare al GALLETTA la presenza dello Sparolo: e di ciò ha tenuto conto il giudice minorile, ritenendolo un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e ridimensionando con argomenti convincenti la presunta divergenza determinata dal fatto che non fu La Camera a chiamare il GALLETTA ma avvenne al contrario (essenzialmente sulla scorta della considerazione che il Di Napoli non assistette alla conversazione, ma lasciò il locale prima che La Camera azionasse il suo apparecchio, sicché può oggi solamente ipotizzare quanto avvenne dopo). Questa Corte dispone tuttavia dell’ulteriore dato rappresentato dalle dichiarazioni di PIETROPAOLO Pasquale, che ha confermato il ruolo di La Camera e BUSÀ Giuseppe già delineato dal Di Napoli, indicando i due come persone di fiducia di GALLETTA Nicola, dal quale erano stati incaricati di registrare e segnalare la presenza di affiliati al clan avversario, ed accusandoli di avere specificamente avvertito i complici che lo Sparolo si trovava all’interno del locale. È poi particolarmente significativo, sempre ai fini della verifica dell’ipotesi di accusa, considerare la durata delle due comunicazioni, che consente di indicare il possibile contenuto delle relative conversazioni. È un dato di fatto che il giudice minorile (pp. 45 ss.) ha desunto dall’esame dei tabulati e che anche questa Corte, alla luce dei principi illustrati, può certamente utilizzare, trattandosi di un elemento che quella decisione ha valorizzato ai fini della pronunzia di condanna. La prima delle comunicazioni giunte al cellulare in uso a La Camera e provenienti da quello verosimilmente utilizzato da GALLETTA ebbe la durata di cinquanta secondi, mentre la successiva, prevenuta alle ore 18,31, durò appena sei secondi: nel contesto descritto ipotizzare, come peraltro ha puntualmente fatto il giudice minorile, che la prima comunicazione fosse destinata alla compiuta descrizione della situazione e allo scambio delle informazioni finalizzato all’imminente attentato, e la seconda ad una mera telegrafica conferma, è fin troppo agevole e sarebbe superfluo soffermarsi ulteriormente sul punto.

La prospettazione accusatoria va infine confermata anche per quanto riguarda la posizione di BUSÀ Giuseppe, inteso Zizzo o Zizi, che già Di Napoli Pietro aveva associato a quella di La Camera Salvatore nel corso della deposizione davanti al Tribunale per i minorenni, riferendo che i due erano insieme al bar “Capocabana” la sera dell’attentato e che erano ancora insieme successivamente quando erano andati a trovarlo a casa sua comunicandogli che lo Sparolo era stato trasportato in ospedale. La Camera ha ammesso che la sera dell’attentato si trovava nel locale insieme al BUSÀ di cui era amico, e lo stesso Sparolo, chiamato già in ospedale a visionare numerose fotografie, in una di esse ha riconosciuto l’imputato, a lui noto con il soprannome di Zizi, che insieme a La Camera stazionava all’interno del bar prima che si verificasse l’attentato. Sulle modalità del riconoscimento e sul peculiare atteggiamento dello Sparolo nel momento in cui visionava l’album fotografico sottopostogli dagli inquirenti si è già illustrata la deposizione dell’ispettore Sciacca, alla cui esperienza investigativa non sfuggì che lo Sparolo, pur negando di potere indicare l’identità dei propri aggressori, era probabilmente intenzionato in quella fase ad orientare l’azione degli investigatori e sospettava che la presenza di La Camera e BUSÀ all’interno del locale fosse in qualche modo legata all’attentato: che non si tratti di una mera illazione lo confermano le considerazioni già ampiamente illustrate in merito ad una certa ambiguità dell’atteggiamento iniziale dello Sparolo, probabilmente combattuto tra la necessità di non discostarsi dalla regola dell’omertà e l’esigenza, particolarmente sentita data anche la gravità delle condizioni fisiche, di reagire subito al fatto di sangue agevolando l’opera degli investigatori. Anche per quanto concerne la posizione di BUSÀ Giuseppe un’ulteriore conferma è venuta da PIETROPAOLO Pasquale, secondo il quale l’imputato faceva coppia con La Camera, a cui era stato affiancato allo scopo di seguire i movimenti degli affiliati al clan “Galli”, e la sera del 6 gennaio 1993 si trovava insieme al complice presso il bar “Capocabana” nel momento in cui il La Camera segnalava la presenza di Sparolo all’interno del locale e di fatto dava il via libera ai killer. Le dichiarazioni accusatorie di PIETROPAOLO incontrano il limite derivante dal fatto che presuppongono la conoscenza del contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, ma ciononostante, sebbene abbiano per questo una valenza ridotta, possono ugualmente concorrere a completare il quadro d’accusa e ad offrire una chiave di lettura della presenza del BUSÀ che si adegua armonicamente alle altre risultanze dibattimentali.

Apparendo scontata, alla luce della ricostruzione dei fatti, la sussistenza delle altre aggravanti contestate (numero delle persone per quanto riguarda il tentato omicidio ed il porto delle armi, nesso teleologico ed aggravante ex art. 42 della legge n. 895/67 per il solo porto), sussistono tanto la premeditazione che l’aggravante speciale di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91.

Quanto alla premeditazione, ricorrono tanto l’elemento cronologico che quello più propriamente ideologico, i quali per costante interpretazione sono gli elementi costitutivi della circostanza in esame. Richiamate tutte le considerazioni di carattere generale già sviluppate in proposito nel corso di questa motivazione, nel caso di specie va evidenziata la rilevanza sintomatica che assumono le modalità di esecuzione dell’attentato e la sua causale, riconducibile ad un contrasto tra clan contrapposti scaturito da motivi di interesse. Ciò vale a conferire alla determinazione omicida lo spessore che è proprio della premeditazione, la cui sussistenza è ulteriormente dimostrata, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dal fatto che il delitto fu preceduto da una articolata fase organizzativa, caratterizzata dal coinvolgimento di numerose persone e dalla ricerca della occasione propizia per portare ad esecuzione il piano omicida. Che, ricevuta la segnalazione, i killer siano immediatamente entrati in azione, non contrasta con quanto appena osservato, dal momento che, come più volte si è avuto modo di ricordare, l’occasionalità delle circostanze in cui il programma omicida viene realizzato non è incompatibile con la sussistenza della premeditazione ove si dimostri la persistenza nel tempo del proposito criminoso. Nel caso di specie Sparolo Domenico era stato da tempo individuato come possibile obiettivo, forse dal momento in cui Nicola GALLETTA aveva confidato le proprie intenzioni a Pietro Di Napoli, quindici o venti giorni prima dell’attentato. Il ferimento del Martinez, verificatosi il 4 gennaio, probabilmente consolidò il proposito omicida e rese improcrastinabile la rappresaglia già da tempo programmata.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del d. l. n. 152/91, per essere stato il delitto commesso allo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso e, comunque, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale, giova richiamare le considerazioni di carattere generale più volte fatte in merito al significato dell’omicidio come strumento utilizzato da un sodalizio per l’annientamento o l’indebolimento di un sodalizio avversario, allorché la forza di intimidazione del gruppo si esplica nei confronti di un’altra realtà dalle analoghe caratteristiche e l’omicidio è finalizzato a riaffermare un’egemonia che le iniziative degli avversari mettono in pericolo. Le modalità dell’attentato valgono poi a manifestarne ulteriormente il carattere “mafioso”: il delitto fu commesso sulla soglia di un bar con annessa sala giochi, in un orario compatibile con la presenza di numerosi avventori e di giocatori, soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di un giorno festivo. Il sommario travisamento scelto da uno solo dei killer dimostra poi che il timore di un riconoscimento era assai modesto, sapendo i killer di potere contare sull’effetto di intimidazione scaturente dalla riconducibilità del delitto allo scontro tra clan e sul conseguente assoggettamento omertoso che delitti di questo tipo inducono nel tessuto sociale.

A PIETROPAOLO Pasquale va concessa l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. n. 152/91, di cui in esito al giudizio abbreviato ha già beneficiato BONAFFINI Salvatore. Per quanto, come è stato sottolineato più volte, la valutazione del contributo dell’imputato non possa prescindere dal fatto che le sue dichiarazioni presuppongono la conoscenza dei contenuti dell’ordinanza custodiale e delle dichiarazioni degli altri collaboratori la cui sintesi è in essa trasfusa, è tuttavia certo che solo dopo la confessione di PIETROPAOLO Pasquale è stato possibile operare una compiuta ricostruzione dell’intera vicenda, facendo piena luce sui ruoli e sulle responsabilità individuali, e rimediando alle lacune che inevitabilmente residuavano anche dopo il contributo degli altri collaboratori, a causa dei limiti intrinseci delle conoscenze di alcuni (ad es. Di Napoli), oppure del ricordo meno dettagliato di altri (è il caso di BONAFFINI Salvatore, a cui forse potrebbe addebitarsi la volontà di non coinvolgere tutti i propri complici, come si ipotizza nell’ordinanza di custodia cautelare). Così come è stato già messo in evidenza nel momento in cui all’imputato è stato concesso analogo beneficio con riferimento alla sua condanna per gli omicidi di Pellegrino Paolo e Catanzaro Gaetano, il PIETROPAOLO è meritevole del beneficio indicato anche perché le sue dichiarazioni confessorie si innestano in una scelta di collaborazione che alla luce di quanto è emerso in questo dibattimento deve ritenersi genuina ed ispirata ad autentica dissociazione dal passato criminoso dell’imputato.

Competono invece agli imputati SPARACIO Luigi e BUSÀ Giuseppe le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti comuni contestate. In armonia con il criterio altre volte applicato dalla Corte il beneficio deve essere concesso a BUSÀ Giuseppe in relazione alla portata limitata della sua partecipazione, non già perché la segnalazione della presenza della vittima possa ritenersi un contributo di rilievo modesto, quanto perché, nell’economia della vicenda, tale ruolo l’imputato sembra avere svolto con un grado di coinvolgimento inferiore rispetto a La Camera, che tenne i contatti telefonici con i killer e che dopo l’attentato fu ulteriormente coinvolto da GALLETTA con la consegna della sciarpa utilizzata per il travisamento. Con riferimento allo SPARACIO in favore della concessione delle attenuanti militano considerazioni di carattere diverso, legate alla ridotta efficienza causale che il mandato originario espletò nel caso concreto: alla scelta strategica del gruppo di risolvere con le armi il contrasto insorto con il gruppo “Galli”, riconducibile alla volontà di SPARACIO Luigi, si sovrapposero le successive determinazioni, anche in seguito all’affiancamento degli elementi del gruppo “Marchese”, e nel caso dell’attentato alla vita di Sparolo Domenico tali scelte, compiute in un periodo in cui la latitanza limitava i movimenti di SPARACIO, sembrano avere avuto una valenza causale preponderante.

Si rinvia per la concreta commisurazione della pena alla parte conclusiva di questa motivazione.



[1] Cass. 19 maggio 1994, Rapanà.

[2] Cass. 20 maggio 1997, Bottaro ed altri; Cass. 26 maggio 1995, Ronch.