Nell’irrogare le condanne la Corte ha applicato a
tutti gli imputati, con riferimento a tutti i reati per i quali vi è stata
affermazione di responsabilità, l’istituto della continuazione, con la sola
eccezione, relativa a GALLI Luigi e RIZZO Rosario, dell’episodio di cui al
capo 10 (tentato omicidio di Mulé Giuseppe, avvenuto il 28 gennaio 1991, e
reati connessi), per il quale la continuazione è stata riconosciuta
all’imputato IDOTTA Marcello, ma “all’interno” della stessa imputazione,
tra il delitto più grave di tentato omicidio e quelli di detenzione e porto
illegali di arma da fuoco e di ricettazione.
Il reato continuato costituisce com’è noto una fictio juris ispirata al principio del favor rei, in quanto mira a fare conseguire all’imputato (e con
l’introduzione dell’art. 671 c. p. p. anche al condannato) un trattamento
sanzionatorio più favorevole di quello che egli otterrebbe in base al cumulo
materiale delle pene da infliggere per i reati concorrenti. La ratio
dell’istituto è conforme alla sua origine storica, essendo stata
introdotta la figura nel periodo medievale per mitigare il severo trattamento
previsto dalle legislazioni comunali nell’ipotesi di reiterazione di delitti
dello stesso tipo commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La
pena da infliggere complessivamente per il reato continuato non può superare
infatti il triplo di quella irrogata per la più grave delle violazioni,
valutazione che deve essere operata in astratto e non in concreto, dovendosi
trarre il giudizio di maggiore o minore gravità direttamente dalle scelte del
legislatore ed apparendo la portata applicativa dell’art. 187 disp. att. c. p.
p. (secondo cui “si considera violazione
più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave”)
limitata alla sola fase esecutiva[1].
La pena complessiva non può poi essere inferiore a quella che dovrebbe
infliggersi per uno solo dei reati concorrenti, e comunque non può essere
inferiore al minimo edittale di esso[2].
Sempre in ordine al criterio di determinazione della pena la giurisprudenza
sembra ormai attestata su un’interpretazione fedele al tenore letterale
dell’art. 81 c. p. secondo cui la
pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al
triplo per i reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della loro
sanzione edittale – è esclusivamente quella prevista per la violazione più
grave, e le sanzioni originariamente previste per le violazioni minori non
esplicano più alcuna efficacia[3]: il che significa che,
qualora per il reato base la legge preveda la sola pena detentiva e per quello
satellite solo o anche quella pecuniaria, l’aumento per la continuazione dovrà
riguardare la sola pena detentiva comminata per il reato base, così come questa
Corte ha ritenuto tralasciando del tutto le pene pecuniarie previste per i reati
di volta in volta unificati agli omicidi ed ai tentati omicidi. Ed analogamente,
se per il reato base è comminata la pena congiunta, per il reato satellite dovrà
essere inflitto un aumento dello stesso tipo, anche se la pena astrattamente
prevista per esso sia solo detentiva o solo pecuniaria. Naturalmente la regola
varrà anche se per il reato base fosse comminata la sola pena pecuniaria e per
quello satellite una pena più afflittiva, dovendosi escludere in tal caso
dall’aumento la pena detentiva: quest’ultima è tuttavia un’ipotesi
affrontata in passato dalla giurisprudenza, ma destinata ad applicazioni
marginali dopo l’accoglimento del criterio astratto di valutazione della
maggiore gravità.
Ulteriore conseguenza della unificazione è
costituita dalla inefficacia delle circostanze attenuanti o aggravanti relative
ai reati satelliti, che conservano dopo il riconoscimento della continuazione
solamente una più limitata incidenza quoad
poenam concorrendo a determinare in misura maggiore o minore l’aumento
della pena stabilità per la violazione più grave[4].
Contrariamente poi a quanto sembrerebbe discendere
dalla lettera dell’art.81 c. p., non sussiste alcuna incompatibilità tra
reati puniti con l’ergastolo e continuazione, nel senso che la giurisprudenza
da tempo afferma che anche nel caso di concorso di reati puniti con
l’ergastolo e di reati puniti con pene temporanee si applica il principio per
cui l’eterogeneità e la diversità delle pene non è di ostacolo alla
configurabilità della continuazione[5],
potendosi l’inasprimento della pena dell’ergastolo realizzare in questa
ipotesi attraverso lo strumento dell’isolamento diurno previsto dall’art. 72
c. p., utilizzato come aumento per la continuazione[6].
Ma evidentemente il proprium
della disciplina dell’istituto è costituito dal concetto di “medesimo
disegno criminoso” nel quale consiste la continuazione tra reati di cui
all’art. 81 cpv. c. p.. Orbene, è comune l’affermazione, sia in dottrina
che in giurisprudenza, secondo cui, perché sussista un disegno criminoso
unitario occorre che i plurimi reati rientrino in un’unica iniziale ideazione
e deliberazione, anche se previsti solamente come eventuali, e siano tutti
funzionali ad uno scopo. Si sottolinea in questa prospettiva che il presupposto
applicativo per l’applicazione della disciplina, anche in executivis, è la preesistenza di un programma delinquenziale,
ancorché genericamente ideato, del quale le varie violazioni di legge siano
momenti volitivi che ne costituiscono esecuzione: non legittimano pertanto la
presunzione di unicità del disegno criminoso né l’omogeneità delle varie
violazioni della legge penale, né la permanenza di un proposito criminoso
riconducibile alla scelta di una condotta di vita fondata sul delitto o ad una
situazione personale particolare dell’autore delle violazioni (ad es. stato di
tossicodipendenza) anche se questa determini una generica tendenza a reiterare i
delitti (per procurarsi i mezzi economici necessari all’acquisto della droga)[7].
Del tutto irrilevanti appaiono perciò gli intenti perseguiti dall’autore
delle diverse azioni delittuose[8],
la cui conoscenza può soltanto contribuire a provare l’unicità del disegno
criminoso ma che da soli non valgono a configurare il presupposto applicativo
dell’istituto.
A queste rigide affermazioni di principio, che
costituiscono, ormai, jus receptum in
ordine alla interpretazione del concetto di “medesimo disegno criminoso”,
corrisponde peraltro una prassi applicativa che ricorre in maniera massiccia,
quantomeno in sede di cognizione, all’istituto della continuazione, e non
certo per sfruttarne in malam partem il
rigore sanzionatorio astrattamente perseguibile con la triplicazione della pena
da infliggere per il reato più grave, quanto per operare in maniera
diametralmente opposta, incrementando la sanzione commisurata alla violazione più
grave in misura minima, e comunque molto lontana dalla pena autonomamente
applicabile per i reati satelliti. La tendenza non sembra comunque estranea agli
orientamenti del legislatore, il quale, come si desume dai lavori preparatori
della riforma poi parzialmente sfociata nel d. l. 11 aprile 1974, n. 99
(convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), che ha dilatato moltissimo la
portata applicativa dell’istituto della continuazione, posto di fronte
all’alternativa della riduzione generalizzata dei limiti edittali di pena
prevista nella parte speciale o della previsione di meccanismi di carattere
generale idonei a contenere la misura delle condanne, ha scelto senza incertezze
la seconda strada, attirandosi giustificate e ricorrenti accuse di ambiguità e
di incapacità di sottrarsi alle urgenze e alle suggestioni del momento, ma
offrendo al contempo una precisa indicazione operativa che una prassi
evidentemente insofferente nei confronti di un sistema di cumulo materiale
giudicato troppo severo non ha esitato a raccogliere e valorizzare. La riforma
del 1974, facendo venire meno il requisito della identità delle disposizioni di
legge violate e sopprimendo al contempo un inciso che era occasione di polemiche
sulla natura giuridica della continuazione (“le
diverse violazioni si considerano come un solo reato”), ha evidentemente
fatto del disegno criminoso l’unico elemento unificante della pluralità dei
reati in continuazione, inducendo l’ampliamento della portata applicativa
dell’istituto e generando quella che con accento critico si è definita
l’introduzione di una sorta di presunzione di medesimezza del disegno
criminoso.
E tuttavia la considerazione che i reati presi in
esame, caratterizzati da una sostanziale omogeneità (sono quasi tutti omicidi e
tentati omicidi), si collocano in un contesto di sicura appartenenza degli
imputati al mondo del crimine organizzato locale, appare alla Corte ragione
sufficiente a giustificare, attraverso la continuazione, l’applicazione di un
trattamento sanzionatorio più mite, laddove non trova applicazione la pena
perpetua: invero anche se i reati risultano consumati in taluni casi a distanza
notevole di tempo gli uni dagli altri, è indubbio che ciò che determina di
volta in volta la reiterazione criminosa è l’adesione dell’imputato al
sodalizio di turno ed il coinvolgimento del gruppo di appartenenza nelle varie
“guerre” che si sono succedute nel corso degli anni presi in esame dalla
Corte attraverso l’indagine sui numerosi fatti di sangue che li hanno
contraddistinti. Una tale appartenenza, pur non costituendo ovviamente una
ragione giustificatrice di un trattamento più benevolo, condiziona in maniera
decisiva l’intensità della partecipazione psichica a ciascun reato, ed
autorizza una visione unificante delle vicende di cui ciascuno degli imputati si
è reso protagonista.
Appare avulso dal contesto indicato il delitto di
cui al capo 10 della rubrica (si tratta del tentato omicidio di Mulé Giuseppe
avvenuto il 28 gennaio 1991), la cui riconducibilità ad un contrasto di natura
completamente diversa da quelli da cui sono scaturiti gli altri fatti di sangue
esaminati esclude che gli unici due imputati per i quali la questione si pone
possano con riferimento ai reati in esame beneficiare dell’istituto della
continuazione, salvo a godere, ma nell’ambito della stessa imputazione, della
unificazione del tentativo di omicidio con gli altri reati ascritti.
[1] È questa l’interpretazione prevalsa dopo molteplici oscillazioni giurisprudenziali e ben tre inteventi delle Sezioni Unite della Cassazione nell’arco di pochi anni (S. U. 27 marzo 1992, Cardarelli; S. U. 12 ottobre 1993 ,Cassata; S. U. 3 febbraio 1998, PM in proc. Varnelli).
[2] Anche questo sembra ormai un principio pacifico: Cass. 10 maggio 1997, Murgioni (allineata all’orientamento della valutazione della maggiore gravità “in concreto”); Cass. 19 febbraio 1997, Bassi.
[3] Cass. S. U. 3 febbraio 1998, PM in proc. Varnelli, cit.; Cass. 5 luglio 1997, PM in proc. Santaniello; Cass. 26 febbraio 1997, Spinelli; Cass. 28 settembre 1994, Mongarli.
[4] Cass. 22 settembre 1998, Tornatore.
[5] Tra le meno recenti, v. Cass. 13 settembre 1989, Addis
[6] Cass. 22 marzo 1993, Nistri.
[7] Cass. 19 marzo 1996, PM in proc. Salamone. V. altresì Cass. 13 dicembre 1995, Bagnara, in Cass. pen. 1997, 249; Cass. 15 marzo 1994, Castaldo, ivi, 1996, 56.
[8] Cass. 12 marzo 1996, De Santis.