2.4.2.    La diminuente per il rito abbreviato

Come si è evidenziato nella parte narrativa di questa sentenza, nel corso dell’udienza preliminare, disposto lo “stralcio” dei procedimenti per i quali il rinvio a giudizio è stato autonomamente disposto per le ragioni a suo tempo illustrate, in data 22 maggio 1996 quasi tutti gli imputati hanno chiesto di essere giudicati nelle forme del giudizio abbreviato. Il Pubblico Ministero ha negato il proprio consenso con riferimento alle richieste concernenti i reati di omicidio aggravato, punibili con l’ergastolo; relativamente alle altre richieste ha prestato il suo consenso esclusivamente per gli imputati, collaboratori di giustizia, MARCHESE Mario, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, Di Napoli Pietro, BONAFFINI Salvatore e PARATORE Vincenzo, e limitatamente ad una serie di reati (per lo più tentati omicidi e violazioni della legislazione sulle armi) per i quali la richiesta era in astratto ammissibile. Il relativo procedimento è stato definito nelle more di questo dibattimento, dopo la risoluzione di un incidente di costituzionalità, con la sentenza del GIP n. 32 in data 28 gennaio 1999, depositata il successivo 1° aprile ed acquisita agli atti di questo procedimento (carpetta n. 1, atti GIP).

Relativamente ai casi in cui il Pubblico Ministero si è opposto alla celebrazione del giudizio abbreviato, va rilevato che ciò è avvenuto senza alcuna motivazione, il che rimane privo di conseguenze con riferimento alle numerose ipotesi in cui il rito alternativo era precluso in base alla disciplina vigente dal titolo del reato, non potendosi operare la sostituzione della pena dell’ergastolo, inizialmente contemplata da una norma del codice del 1988 ma con previsione giudicata da una nota pronunzia di incostituzionalità (Corte cost. 22 aprile 1991, n. 176) estranea ai criteri della legge delega. Prendendo atto della situazione, nel silenzio del legislatore (che si è protratto fino alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30 ha ripristinato l’art. 4422 c. p. p.), la giurisprudenza ha abbracciato l’interpretazione[1] secondo cui,per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma secondo, ultimo periodo, c. p. p., il giudizio abbreviato non è più ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo”, difettando il giudice per le indagini preliminari del potere di definire il giudizio con le forme di cui agli artt. 441 e 442 c. p. p. anche ove ritenesse di irrogare una sanzione diversa dall’ergastolo (ad es. facendo applicazione dell’attenuante di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991[2]).

Problematica appare invece la valutazione dell’opposizione del Pubblico Ministero con riferimento a tutte le altre ipotesi, in cui la celebrazione del rito alternativo era astrattamente ammissibile ed il rifiuto del consenso (non più necessario solo a partire dalla recente c. d. legge Carotti, il cui art. 27 ha modificato profondamente l’art. 438 c. p. p.) ha di fatto privato alcuni imputati della possibilità di beneficiare di un cospicua riduzione di pena al momento della condanna.

Anche alla luce degli sviluppi legislativi più recenti merita pochi cenni, strettamente funzionali all’oggetto della decisione di questa Corte, la problematica sviluppatasi con riferimento alla individuazione dei presupposti in forza dei quali il Pubblico Ministero può legittimamente rifiutare il consenso al rito abbreviato. È qui sufficiente ricordare che nel testo originario del codice del 1988 la disciplina del rito abbreviato, a differenza dell’omologo procedimento dell’applicazione della pena su richiesta, non prevedeva alcun obbligo per il P.M. di motivare il proprio dissenso. Tale impostazione, motivatamente recepita dal legislatore del 1988, è stata travolta dalla Corte costituzionale la quale, con tre successive pronunce (n. 66/90 relativa alla disciplina transitoria di cui all’art. 247 disp. trans. c. p. p., n. 183/90 relativa all’art. 452, 2° comma, c. p. p., e n. 81/91 relativa alla disciplina del rito abbreviato c. d. tipico), ha dichiarato illegittima l’omessa previsione dell’obbligo del P.M. di motivare il proprio dissenso, attribuendo nel contempo al giudice del dibattimento la facoltà di sindacare la determinazione dell’organo d’accusa e di applicare all’imputato, all’esito del giudizio, la riduzione di pena di cui all’art. 442 c. p. p.. Soprattutto nell’ultima delle sentenze richiamate la Corte, uniformandosi all’orientamento già affermato con la sentenza n. 120/84 in tema di patteggiamento sulle sanzioni sostitutive ex art. 77 l. 689/81, ha sostenuto l’irragionevolezza di “una disciplina che autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una determinata scelta del rito processuale, la qual cosa sarebbe pienamente in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero, ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza dover neppure esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice”.

È evidente che un’evoluzione di questo tipo, la cui tappa successiva fu quella di attribuire al giudice del dibattimento il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c. p. p. in esito al dibattimento ove riconoscesse comunque che il giudizio poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari [3], non poteva non determinare un progressivo mutamento della stessa natura del rito alternativo, spostando l’attenzione sul momento sostanziale del cospicuo “sconto” di pena e sulla possibilità dell’imputato di accedervi, vieppiù configurata come una sorta di vero e proprio “diritto”: e coerenti con questo sviluppo appaiono le recenti profonde modificazioni della struttura e dei presupposti del giudizio abbreviato introdotti nelle more del deposito di questa motivazione.

Ciò che preme sottolineare è che, nella ricerca dei criteri ai quali il P. M. deve uniformarsi nell’esprimere o denegare il consenso al rito abbreviato e, correlativamente, dei parametri sui quali il giudice deve fondare il proprio sindacato, la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni contenute nei ripetuti interventi del giudice delle leggi, ha individuato nell’unico parametro codificato della definibilità allo stato degli atti l’elemento da prendere in considerazione ai fini in esame. In tale prospettiva si è evidenziato che il P.M. non può, ad es., rifiutare il consenso per ragioni di ordine processuale o di altra natura, che non siano in qualche modo riconducibili all’inadeguatezza del materiale raccolto ai fini della definizione del giudizio[4].

Il presupposto della “definibilità allo stato degli atti” individua una situazione di completezza del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari che faccia apparire inutile l’approfondimento dibattimentale. In altre parole, quando gli atti contenuti nel fascicolo del P. M. contengono già tutti gli elementi necessari ai fini della decisione in quanto non emergono profili di contraddittorietà tra le diverse fonti di prova ovvero di lacunosità delle medesime rispetto ai quali possa ragionevolmente ipotizzarsi uno sviluppo istruttorio dibattimentale suscettibile di risolvere gli uni o colmare gli altri, il processo può essere definito dal G.I.P. in sede di udienza preliminare in quanto l’approfondimento dibattimentale e l’assunzione garantita delle fonti di prova nulla può prevedibilmente aggiungere al quadro probatorio già emergente dagli atti raccolti nel corso delle indagini. Così, in presenza di contrasti tra diversi testimoni, come pure nei casi di prospettazioni difensive anteriori alla richiesta di definizione del processo ovvero di lacune investigative afferenti a fatti o circostanze importanti ai fini della decisione e suscettibili di essere colmate in dibattimento, deve escludersi la definibilità del giudizio allo stato degli atti e deve, conseguentemente, ritenersi legittimo il dissenso del P. M. all’adozione del rito speciale. La valutazione circa la completezza del materiale raccolto nel corso delle indagini va in ogni caso effettuata ex ante, con riferimento al momento dell’udienza preliminare, indipendentemente dalle evenienze dibattimentali, in larga misura imprevedibili, che possono travolgere la prognosi effettuabile sulla scorta del fascicolo trasmesso ai sensi dell’art. 416 c. p. p. e delle successive integrazioni. Ne discende che il dissenso del P. M. può essere ritenuto ingiustificato anche nelle ipotesi in cui il dibattimento si è di fatto rivelato tutt’altro che inutile, in quanto nuove emergenze probatorie quali nuove collaborazioni con la giustizia, confessioni, testimonianze, riscontri documentali abbiano travolto il quadro emergente dalle indagini preliminari in senso favorevole o sfavorevole all’imputato. Per converso, ove degli spunti di approfondimento istruttorio siano rilevabili dagli atti (ed un’udienza preliminare, a cui ex art. 441 c. p. p. erano originariamente estranee possibilità di integrazione probatoria, ne impedisca lo sviluppo), il dissenso può essere giustificato anche ove gli stessi non si concretizzino nell’assunzione di prove rilevanti e quindi il dibattimento finisca per non apportare alcun contributo determinante ai fini della decisione[5]. Il giudizio circa la definibilità allo stato degli atti, pertanto, è cosa diversa da quello prognostico circa la sufficienza del materiale raccolto ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Il P.M non può imporre un dibattimento, per così dire esplorativo, confidando su eventi imprevedibili in quanto non pronosticabili sulla scorta degli atti, per supplire alla ritenuta debolezza del quadro probatorio emergente dalle indagini preliminari. Se gli approfondimenti istruttori che tali eventuali lacune possano colmare non sono già individuabili dagli atti nel momento dell’udienza preliminare, il giudizio, secondo una valutazione ex ante, deve ritenersi definibile allo stato degli atti con tutte le conseguenze previste dal codice di rito.

Orbene, nel presente procedimento, nel momento in cui si svolse l’udienza preliminare moltissimi degli imputati avevano già compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni su tutti i fatti in contestazione. Alcuni che tale veste non avevano ancora assunto al momento in cui fu emessa, poco meno di un anno prima, l’ordinanza di custodia cautelare, come ad es. VENTURA Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale e COSTANTINO Giovanni, dopo la notifica del provvedimento restrittivo intrapresero lo stesso percorso, peraltro confermando o arricchendo il quadro accusatorio relativo alla vicende che li riguardavano personalmente o su cui sono poi stati chiamati a riferire. Ma evidentemente, alla luce delle considerazioni sviluppate, l’eventualità di nuove collaborazioni non è un motivo per giudicare il procedimento non definibile allo stato degli atti. Non rileva, poi, il fatto che le dichiarazioni dei diversi collaboratori fossero su alcuni punti contrastanti, talvolta anche in modo rilevante, poiché è evidente che tale circostanza sollecita l’interprete a valutare con grande attenzione ciascuna fonte di prova, ma ciò costituisce il merito del giudizio e non incide sul processo di acquisizione probatoria, che si deve considerare esaurito a seguito dell’attività investigativa compiuta sia nell’immediatezza dei fatti oggetto di esame sia nella successiva ricerca dei riscontri alle parole dei collaboratori. Peraltro tali contrasti, anche in considerazione dell’epoca remota di alcuni dei fatti contestati, non potevano allora e non possono oggi in dibattimento che essere risolti in via di valutazione senza alcuna possibilità di ricerca di particolari elementi obiettivi al di là dell’attività investigativa compiuta nell’immediatezza dei singoli episodi e di quella di ricerca dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboranti, entrambe già acquisite agli atti, in maniera compiuta, al momento dell’udienza preliminare. La Corte ha invece sperimentato in taluni casi la impossibilità di ulteriori approfondimenti, o la ricerca di conferme alle dichiarazioni dei collaboratori proprio in relazione al decorso di un eccessivo lasso di tempo rispetto all’epoca dei fatti a cui le indagini si riferivano, confermandosi in tal modo la possibilità di definire anticipatamente il procedimento senza alcun pregiudizio alla completezza dell’accertamento.

A questo proposito è poi opportuno sottolineare che se, come spesso è accaduto in procedimenti di criminalità organizzata o per gravi reati, la scelta del P. M. è stata nelle specie determinata dall’esistenza o meno di una piena ammissione di responsabilità da parte degli imputati, tale scelta deve considerarsi non in linea con le prescrizioni del codice di rito così come emendato dai ripetuti interventi del giudice delle leggi e come interpretato alla luce della ratio che ha ispirato tali interventi e le successive modifiche legislative del giudizio abbreviato. La logica premiale che giustifica lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato, infatti, non si fonda su un atteggiamento di collaborazione dell’imputato incidente sul contenuto delle prove raccolte. Il legislatore, invece, in una prospettiva di deflazione del dibattimento resa indispensabile dall’adozione del rito accusatorio (le conseguenze della cui mancata realizzazione sono evidenti anche nello specifico posto che il presente dibattimento si è protratto per oltre due anni, articolandosi per un numero molto elevato di udienze, più di un centinaio, la cui durata negli ultimi mesi ha spesso determinato il prolungamento nelle ore pomeridiane o serali), offre un consistente sconto di pena a colui che, rinunciando al proprio diritto alla prova e all'istruttoria garantita, consenta una rapida definizione del giudizio. Una tale collaborazione di ordine processuale, e non sostanziale, esaurisce il contributo richiesto al giudicabile allo scopo di meritare il beneficio sul piano sanzionatorio. Tutto ciò fermo restando che l’atteggiamento dell’imputato può incidere sulla definibilità del giudizio allo stato degli atti nel senso che, ove questi deduca circostanze nuove suscettibili di essere approfondite in dibattimento ovvero, trincerandosi nella negazione assoluta dei fatti, ometta di colmare eventuali lacune investigative, si impone la celebrazione del giudizio secondo quanto già esposto. Che peraltro la prospettiva deflazionistica fosse un elemento caratterizzante dell’istituto fin dall’inizio lo confermano ancora una volta i più recenti sviluppi della disciplina del rito, che è stato a tale scopo valorizzato dai più recenti provvedimenti di riorganizzazione del sistema giudiziario (v. in particolare l’art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico, così come modificato dall’art. 56 della citata legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Alla luce dei principi illustrati ritiene, pertanto, questa Corte che a tutti gli imputati che avevano fatto richiesta di rito abbreviato e per i quali vi è pronuncia di condanna a pena detentiva temporanea per reati che, comunque, non importavano, neppure in astratto, l’irrogazione della pena dell’ergastolo, deve essere applicata la diminuzione di pena di cui all’art. 442 c. p. p., secondo quanto si dirà, per ciascuno di loro, quando si procederà al calcolo della pena.

È infine necessario evidenziare che la riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato tempestivamente avanzata è stata accordata dalla Corte anche in quei casi in cui, sebbene la contestazione originaria fosse incompatibile con la celebrazione del giudizio abbreviato in quanto relativa a reati puniti con l’ergastolo, e cioè delitti di omicidio aggravati dalla premeditazione ex art. 577 n. 3 c. p., la decisione di condanna finale ha escluso la sussistenza dell’aggravante rendendo il reato punibile con pena temporanea. È ben noto il rigido orientamento della giurisprudenza che, ancorata al principio della inammissibilità del giudizio abbreviato in presenza di reati astrattamente punibili con l’ergastolo, anche per una intuibile esigenza di certezza ha ripetutamente affermato l’assoluta irrilevanza, ai fini della valutazione di accoglibilità della richiesta di applicazione della riduzione di pena in esito al dibattimento, delle successive vicende di quella originaria contestazione. Si afferma in tale contesto ermeneutico l’inapplicabilità della diminuente anche quando, in seguito ad un giudizio di comparazione tra circostanze che abbia determinato la soccombenza o l’equivalenza rispetto alle attenuanti della circostanza aggravante che comportava la pena perpetua, sia stata concretamente irrogata una pena detentiva temporanea perché la ritenuta sussistenza dell’aggravante era in ogni caso impeditiva del giudizio abbreviato[6], ed analogamente il giudice dell’udienza preliminare dovrà rigettare la richiesta dell’imputato anche nel caso in cui intenda dare al fatto una diversa e meno grave qualificazione giuridica che escluda l’irrogazione dell’ergastolo, se in tal senso il Pubblico Ministero, pur erroneamente esprimendo il proprio consenso, non abbia modificato l’imputazione[7]. È tuttavia presente nello stesso consolidato filone giurisprudenziale un costante richiamo all’esigenza, sia pure attraverso una valutazione ex ante, di esaminare la correttezza della contestazione originaria, il che appare particolarmente significativo posto che diversamente, nel sistema delineatosi dopo Corte cost. n. 176/91, sarebbe una scelta insindacabile del Pubblico Ministero (quella di contestare o meno una circostanza aggravante che importi l’irrogazione dell’ergastolo) a condizionare l’accesso dell’imputato ad un beneficio di tale portata: e la considerazione appare ancora più plausibile alla luce di un’evoluzione normativa che più recentemente ha dilatato la portata applicativa dell’istituto, fino a modificarne profondamente natura e struttura, ben oltre i limiti, comunque più ampi di quelli originari, consentiti dagli interventi della Corte costituzionale.

Si evidenzia in proposito che la riduzione postuma prevista per il rito abbreviato è legittimata dalla esclusione delle aggravanti che comportano l’ergastolo se la relativa contestazione possa essere ritenuta erronea o manifestamente inammissibile[8].Viene ribadita ovviamente l’esigenza che l’esclusione dell’aggravante sia dipesa da una contestazione erronea ab origine, e non dagli esiti dell’istruttoria condotta[9], ma l’apertura consente di attribuire rilievo alle richieste di giudizio abbreviato laddove, pur comportando l’imputazione l’astratta punibilità dell’imputato con la pena dell’ergastolo, le risultanze delle indagini preliminari autorizzavano l’esito poi confermato dal dibattimento, ed i dati in possesso del Pubblico Ministero consentivano già in quella fase di escludere la sussistenza delle aggravanti e schiudere agli istanti l’accesso al rito alternativo. In questo procedimento, nelle ipotesi in cui la Corte, alla fine dell’istruzione dibattimentale, ha escluso con riferimento alla posizione di alcuni degli imputati la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, oggetto di una generalizzata contestazione per tutti gli episodi di omicidio e tentato omicidio, tale esito appariva certamente largamente pronosticabile alla luce dei risultati delle indagini preliminari, costituiti, nella generalità dei casi, dalle prime risultanze investigative e dal successivo contributo dei collaboratori di giustizia. Quasi mai il dibattimento ha alterato il quadro probatorio con riferimento al grado di coinvolgimento di ciascun imputato per il quale vi è stata affermazione di responsabilità, o all’intensità della sua partecipazione psicologica al fatto: laddove l’istruzione dibattimentale, come si è di volta in volta rilevato nel corso dell’esame dei vari episodi, ha imposto di escludere la sussistenza della premeditazione per carenza di uno dei presupposti che la caratterizzano, ciò non ha mai costituito il frutto di un approfondimento dibattimentale, emergendo già dalle indagini preliminari in maniera tanto evidente da consentire in quella fase la distinzione delle posizioni individuali. Ciò, ad avviso della Corte, è in questi casi sufficiente per concedere la riduzione della pena ove la richiesta di giudizio sia stata tempestivamente avanzata.



[1] Affermatasi definitivamente a partire da Cass. S. U. 6 marzo 1992, PM in proc. Piccillo ed altro; v. tra le più recenti, ex multis, Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro.

[2] Cass. 21 gennaio 1998, Alfieri ed altri.

[3] È l’esito a cui è approdata Corte cost. 31 gennaio 1992, n. 23.

[4] Cass. 26 ottobre 1993, Carapacchi.

[5] Cass. 20 giugno 1997, Zuccaro; Cass. 16 aprile 1996, Figus ed altro; Cass. 10 ottobre 1995, Cicconi.

[6] V. ex multis Cass. 7 maggio 1997, Barba ed altri.

[7] Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro.

[8] Cass. 27 aprile 1995, Ruzzone ed altri; Cass. 19 ottobre 1994, P. G. in proc. Osnato.

[9] Cass. 14 gennaio 1998, Doino.