Come si è evidenziato nella parte narrativa di
questa sentenza, nel corso dell’udienza preliminare, disposto lo
“stralcio” dei procedimenti per i quali il rinvio a giudizio è stato
autonomamente disposto per le ragioni a suo tempo illustrate, in data 22 maggio
1996 quasi tutti gli imputati hanno chiesto di essere giudicati nelle forme del
giudizio abbreviato. Il Pubblico Ministero ha negato il proprio consenso con
riferimento alle richieste concernenti i reati di omicidio aggravato, punibili
con l’ergastolo; relativamente alle altre richieste ha prestato il suo
consenso esclusivamente per gli imputati, collaboratori di giustizia, MARCHESE
Mario, SANTORO Angelo, LONGO Luigi, Di Napoli Pietro, BONAFFINI Salvatore e
PARATORE Vincenzo, e limitatamente ad una serie di reati (per lo più tentati
omicidi e violazioni della legislazione sulle armi) per i quali la richiesta era
in astratto ammissibile. Il relativo procedimento è stato definito nelle more
di questo dibattimento, dopo la risoluzione di un incidente di costituzionalità,
con la sentenza del GIP n. 32 in data 28 gennaio 1999, depositata il successivo
1° aprile ed acquisita agli atti di questo procedimento (carpetta n. 1, atti
GIP).
Relativamente ai casi in cui il Pubblico Ministero si è opposto alla
celebrazione del giudizio abbreviato, va rilevato che ciò è avvenuto senza
alcuna motivazione, il che rimane privo di conseguenze con riferimento alle
numerose ipotesi in cui il rito alternativo era precluso in base alla disciplina
vigente dal titolo del reato, non potendosi operare la sostituzione della pena
dell’ergastolo, inizialmente contemplata da una norma del codice del 1988 ma
con previsione giudicata da una nota pronunzia di incostituzionalità (Corte
cost. 22 aprile 1991, n. 176) estranea ai criteri della legge delega. Prendendo
atto della situazione, nel silenzio del legislatore (che si è protratto fino
alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30 ha ripristinato l’art. 4422
c. p. p.), la giurisprudenza ha abbracciato l’interpretazione[1] secondo cui,
“per
effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma
secondo, ultimo periodo, c. p. p., il giudizio abbreviato non è più ammesso
quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un
reato punibile con l'ergastolo”, difettando
il giudice per le indagini preliminari del potere di definire il giudizio con le
forme di cui agli artt. 441 e 442 c. p. p. anche ove ritenesse di irrogare una
sanzione diversa dall’ergastolo (ad es. facendo applicazione dell’attenuante
di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991[2]).
Problematica appare invece la valutazione
dell’opposizione del Pubblico Ministero con riferimento a tutte le altre
ipotesi, in cui la celebrazione del rito alternativo era astrattamente
ammissibile ed il rifiuto del consenso (non più necessario solo a partire dalla
recente c. d. legge Carotti, il cui art. 27 ha modificato profondamente l’art.
438 c. p. p.) ha di fatto privato alcuni imputati della possibilità di
beneficiare di un cospicua riduzione di pena al momento della condanna.
Anche alla luce degli sviluppi legislativi più recenti merita pochi
cenni, strettamente funzionali all’oggetto della decisione di questa Corte, la
problematica sviluppatasi con riferimento alla individuazione dei presupposti in
forza dei quali il Pubblico Ministero può legittimamente rifiutare il consenso
al rito abbreviato. È qui sufficiente ricordare che nel testo originario del
codice del 1988 la disciplina del rito abbreviato, a differenza dell’omologo
procedimento dell’applicazione della pena su richiesta, non prevedeva alcun
obbligo per il P.M. di motivare il proprio dissenso. Tale impostazione,
motivatamente recepita dal legislatore del 1988, è stata travolta dalla Corte
costituzionale la quale, con tre successive pronunce (n. 66/90 relativa alla
disciplina transitoria di cui all’art. 247 disp. trans. c. p. p., n. 183/90
relativa all’art. 452, 2° comma, c. p. p., e n. 81/91 relativa alla
disciplina del rito abbreviato c. d. tipico), ha dichiarato illegittima
l’omessa previsione dell’obbligo del P.M. di motivare il proprio dissenso,
attribuendo nel contempo al giudice del dibattimento la facoltà di sindacare la
determinazione dell’organo d’accusa e di applicare all’imputato,
all’esito del giudizio, la riduzione di pena di cui all’art. 442 c. p. p..
Soprattutto nell’ultima delle sentenze richiamate la Corte, uniformandosi
all’orientamento già affermato con la sentenza n. 120/84 in tema di
patteggiamento sulle sanzioni sostitutive ex
art. 77 l. 689/81, ha sostenuto l’irragionevolezza di “una
disciplina che autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una
determinata scelta del rito processuale, la qual cosa sarebbe pienamente in
armonia con le normali prerogative del pubblico ministero, ma anche a una
consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna,
senza dover neppure esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola
all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice”.
È evidente che un’evoluzione di questo tipo, la
cui tappa successiva fu quella di attribuire al giudice del dibattimento il
potere di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c. p. p. in
esito al dibattimento ove riconoscesse comunque che il giudizio poteva essere
definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari [3],
non poteva non determinare un progressivo mutamento della stessa natura del rito
alternativo, spostando l’attenzione sul momento sostanziale del cospicuo
“sconto” di pena e sulla possibilità dell’imputato di accedervi, vieppiù
configurata come una sorta di vero e proprio “diritto”: e coerenti con
questo sviluppo appaiono le recenti profonde modificazioni della struttura e dei
presupposti del giudizio abbreviato introdotti nelle more del deposito di questa
motivazione.
Ciò che preme sottolineare è che, nella ricerca
dei criteri ai quali il P. M. deve uniformarsi nell’esprimere o denegare il
consenso al rito abbreviato e, correlativamente, dei parametri sui quali il
giudice deve fondare il proprio sindacato, la giurisprudenza, sulla scorta delle
indicazioni contenute nei ripetuti interventi del giudice delle leggi, ha
individuato nell’unico parametro codificato della definibilità allo stato
degli atti l’elemento da prendere in considerazione ai fini in esame. In tale
prospettiva si è evidenziato che il P.M. non può, ad es., rifiutare il
consenso per ragioni di ordine processuale o di altra natura, che non siano in
qualche modo riconducibili all’inadeguatezza del materiale raccolto ai fini
della definizione del giudizio[4].
Il presupposto della “definibilità allo stato
degli atti” individua una situazione di completezza del materiale raccolto nel
corso delle indagini preliminari che faccia apparire inutile l’approfondimento
dibattimentale. In altre parole, quando gli atti contenuti nel fascicolo del P.
M. contengono già tutti gli elementi necessari ai fini della decisione in
quanto non emergono profili di contraddittorietà tra le diverse fonti di prova
ovvero di lacunosità delle medesime rispetto ai quali possa ragionevolmente
ipotizzarsi uno sviluppo istruttorio dibattimentale suscettibile di risolvere
gli uni o colmare gli altri, il processo può essere definito dal G.I.P. in sede
di udienza preliminare in quanto l’approfondimento dibattimentale e
l’assunzione garantita delle fonti di prova nulla può prevedibilmente
aggiungere al quadro probatorio già emergente dagli atti raccolti nel corso
delle indagini. Così, in presenza di contrasti tra diversi testimoni, come pure
nei casi di prospettazioni difensive anteriori alla richiesta di definizione del
processo ovvero di lacune investigative afferenti a fatti o circostanze
importanti ai fini della decisione e suscettibili di essere colmate in
dibattimento, deve escludersi la definibilità del giudizio allo stato degli
atti e deve, conseguentemente, ritenersi legittimo il dissenso del P. M.
all’adozione del rito speciale. La valutazione circa la completezza del
materiale raccolto nel corso delle indagini va in ogni caso effettuata ex
ante, con riferimento al momento dell’udienza preliminare,
indipendentemente dalle evenienze dibattimentali, in larga misura imprevedibili,
che possono travolgere la prognosi effettuabile sulla scorta del fascicolo
trasmesso ai sensi dell’art. 416 c. p. p. e delle successive integrazioni. Ne
discende che il dissenso del P. M. può essere ritenuto ingiustificato anche
nelle ipotesi in cui il dibattimento si è di fatto rivelato tutt’altro che
inutile, in quanto nuove emergenze probatorie quali nuove collaborazioni con la
giustizia, confessioni, testimonianze, riscontri documentali abbiano travolto il
quadro emergente dalle indagini preliminari in senso favorevole o sfavorevole
all’imputato. Per converso, ove degli spunti di approfondimento istruttorio
siano rilevabili dagli atti (ed un’udienza preliminare, a cui ex
art. 441 c. p. p. erano originariamente estranee possibilità di
integrazione probatoria, ne impedisca lo sviluppo), il dissenso può essere
giustificato anche ove gli stessi non si concretizzino nell’assunzione di
prove rilevanti e quindi il dibattimento finisca per non apportare alcun
contributo determinante ai fini della decisione[5]. Il giudizio circa la
definibilità allo stato degli atti, pertanto, è cosa diversa da quello
prognostico circa la sufficienza del materiale raccolto ai fini
dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. Il P.M non può imporre
un dibattimento, per così dire esplorativo, confidando su eventi imprevedibili
in quanto non pronosticabili sulla scorta degli atti, per supplire alla ritenuta
debolezza del quadro probatorio emergente dalle indagini preliminari. Se gli
approfondimenti istruttori che tali eventuali lacune possano colmare non sono già
individuabili dagli atti nel momento dell’udienza preliminare, il giudizio,
secondo una valutazione ex ante, deve
ritenersi definibile allo stato degli atti con tutte le conseguenze previste dal
codice di rito.
Orbene, nel presente procedimento, nel momento in
cui si svolse l’udienza preliminare moltissimi degli imputati avevano già
compiuto la scelta di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni su
tutti i fatti in contestazione. Alcuni che tale veste non avevano ancora assunto
al momento in cui fu emessa, poco meno di un anno prima, l’ordinanza di
custodia cautelare, come ad es. VENTURA Salvatore, PIETROPAOLO Pasquale e
COSTANTINO Giovanni, dopo la notifica del provvedimento restrittivo intrapresero
lo stesso percorso, peraltro confermando o arricchendo il quadro accusatorio
relativo alla vicende che li riguardavano personalmente o su cui sono poi stati
chiamati a riferire. Ma evidentemente, alla luce delle considerazioni
sviluppate, l’eventualità di nuove collaborazioni non è un motivo per
giudicare il procedimento non definibile allo stato degli atti. Non rileva, poi,
il fatto che le dichiarazioni dei diversi collaboratori fossero su alcuni punti
contrastanti, talvolta anche in modo rilevante, poiché è evidente che tale
circostanza sollecita l’interprete a valutare con grande attenzione ciascuna
fonte di prova, ma ciò costituisce il merito del giudizio e non incide sul
processo di acquisizione probatoria, che si deve considerare esaurito a seguito
dell’attività investigativa compiuta sia nell’immediatezza dei fatti
oggetto di esame sia nella successiva ricerca dei riscontri alle parole dei
collaboratori. Peraltro tali contrasti, anche in considerazione dell’epoca
remota di alcuni dei fatti contestati, non potevano allora e non possono oggi in
dibattimento che essere risolti in via di valutazione senza alcuna possibilità
di ricerca di particolari elementi obiettivi al di là dell’attività
investigativa compiuta nell’immediatezza dei singoli episodi e di quella di
ricerca dei riscontri delle dichiarazioni dei collaboranti, entrambe già
acquisite agli atti, in maniera compiuta, al momento dell’udienza preliminare.
La Corte ha invece sperimentato in taluni casi la impossibilità di ulteriori
approfondimenti, o la ricerca di conferme alle dichiarazioni dei collaboratori
proprio in relazione al decorso di un eccessivo lasso di tempo rispetto
all’epoca dei fatti a cui le indagini si riferivano, confermandosi in tal modo
la possibilità di definire anticipatamente il procedimento senza alcun
pregiudizio alla completezza dell’accertamento.
A questo proposito è poi opportuno sottolineare
che se, come spesso è accaduto in procedimenti di criminalità organizzata o
per gravi reati, la scelta del P. M. è stata nelle specie determinata
dall’esistenza o meno di una piena ammissione di responsabilità da parte
degli imputati, tale scelta deve considerarsi non in linea con le prescrizioni
del codice di rito così come emendato dai ripetuti interventi del giudice delle
leggi e come interpretato alla luce della ratio
che ha ispirato tali interventi e le successive modifiche legislative del
giudizio abbreviato. La logica premiale che giustifica lo sconto di pena
previsto per il rito abbreviato, infatti, non si fonda su un atteggiamento di
collaborazione dell’imputato incidente sul contenuto delle prove raccolte. Il
legislatore, invece, in una prospettiva di deflazione del dibattimento resa
indispensabile dall’adozione del rito accusatorio (le conseguenze della cui
mancata realizzazione sono evidenti anche nello specifico posto che il presente
dibattimento si è protratto per oltre due anni, articolandosi per un numero
molto elevato di udienze, più di un centinaio, la cui durata negli ultimi mesi
ha spesso determinato il prolungamento nelle ore pomeridiane o serali), offre un
consistente sconto di pena a colui che, rinunciando al proprio diritto alla
prova e all'istruttoria garantita, consenta una rapida definizione del giudizio.
Una tale collaborazione di ordine processuale, e non sostanziale, esaurisce il
contributo richiesto al giudicabile allo scopo di meritare il beneficio sul
piano sanzionatorio. Tutto ciò fermo restando che l’atteggiamento
dell’imputato può incidere sulla definibilità del giudizio allo stato degli
atti nel senso che, ove questi deduca circostanze nuove suscettibili di essere
approfondite in dibattimento ovvero, trincerandosi nella negazione assoluta dei
fatti, ometta di colmare eventuali lacune investigative, si impone la
celebrazione del giudizio secondo quanto già esposto. Che peraltro la
prospettiva deflazionistica fosse un elemento caratterizzante dell’istituto
fin dall’inizio lo confermano ancora una volta i più recenti sviluppi della
disciplina del rito, che è stato a tale scopo valorizzato dai più recenti
provvedimenti di riorganizzazione del sistema giudiziario (v. in particolare
l’art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico, così come
modificato dall’art. 56 della citata legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Alla luce dei principi illustrati ritiene,
pertanto, questa Corte che a tutti gli imputati che avevano fatto richiesta di
rito abbreviato e per i quali vi è pronuncia di condanna a pena detentiva
temporanea per reati che, comunque, non importavano, neppure in astratto,
l’irrogazione della pena dell’ergastolo, deve essere applicata la
diminuzione di pena di cui all’art. 442 c. p. p., secondo quanto si dirà, per
ciascuno di loro, quando si procederà al calcolo della pena.
È infine necessario evidenziare che la riduzione
di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato tempestivamente
avanzata è stata accordata dalla Corte anche in quei casi in cui, sebbene la
contestazione originaria fosse incompatibile con la celebrazione del giudizio
abbreviato in quanto relativa a reati puniti con l’ergastolo, e cioè delitti
di omicidio aggravati dalla premeditazione ex
art. 577 n. 3 c. p., la decisione di condanna finale ha escluso la
sussistenza dell’aggravante rendendo il reato punibile con pena temporanea. È
ben noto il rigido orientamento della giurisprudenza che, ancorata al principio
della inammissibilità del giudizio abbreviato in presenza di reati
astrattamente punibili con l’ergastolo, anche per una intuibile esigenza di
certezza ha ripetutamente affermato l’assoluta irrilevanza, ai fini della
valutazione di accoglibilità della richiesta di applicazione della riduzione di
pena in esito al dibattimento, delle successive vicende di quella originaria
contestazione. Si afferma in tale contesto ermeneutico l’inapplicabilità
della diminuente anche quando, in seguito ad un giudizio di comparazione tra
circostanze che abbia determinato la soccombenza o l’equivalenza rispetto alle
attenuanti della circostanza aggravante che comportava la pena perpetua, sia
stata concretamente irrogata una pena detentiva temporanea perché la ritenuta
sussistenza dell’aggravante era in ogni caso impeditiva del giudizio
abbreviato[6],
ed analogamente il giudice dell’udienza preliminare dovrà rigettare la
richiesta dell’imputato anche nel caso in cui intenda dare al fatto una
diversa e meno grave qualificazione giuridica che escluda l’irrogazione
dell’ergastolo, se in tal senso il Pubblico Ministero, pur erroneamente
esprimendo il proprio consenso, non abbia modificato l’imputazione[7].
È tuttavia presente nello stesso consolidato filone giurisprudenziale un
costante richiamo all’esigenza, sia pure attraverso una valutazione ex
ante, di esaminare la correttezza della contestazione originaria, il che
appare particolarmente significativo posto che diversamente, nel sistema
delineatosi dopo Corte cost. n. 176/91, sarebbe una scelta insindacabile del
Pubblico Ministero (quella di contestare o meno una circostanza aggravante che
importi l’irrogazione dell’ergastolo) a condizionare l’accesso
dell’imputato ad un beneficio di tale portata: e la considerazione appare
ancora più plausibile alla luce di un’evoluzione normativa che più
recentemente ha dilatato la portata applicativa dell’istituto, fino a
modificarne profondamente natura e struttura, ben oltre i limiti, comunque più
ampi di quelli originari, consentiti dagli interventi della Corte
costituzionale.
Si evidenzia in proposito che la riduzione postuma
prevista per il rito abbreviato è legittimata dalla esclusione delle aggravanti
che comportano l’ergastolo se la relativa contestazione possa essere ritenuta
erronea o manifestamente inammissibile[8].Viene
ribadita ovviamente l’esigenza che l’esclusione dell’aggravante sia dipesa
da una contestazione erronea ab origine,
e non dagli esiti dell’istruttoria condotta[9],
ma l’apertura consente di attribuire rilievo alle richieste di giudizio
abbreviato laddove, pur comportando l’imputazione l’astratta punibilità
dell’imputato con la pena dell’ergastolo, le risultanze delle indagini
preliminari autorizzavano l’esito poi confermato dal dibattimento, ed i dati
in possesso del Pubblico Ministero consentivano già in quella fase di escludere
la sussistenza delle aggravanti e schiudere agli istanti l’accesso al rito
alternativo. In questo procedimento, nelle ipotesi in cui la Corte, alla fine
dell’istruzione dibattimentale, ha escluso con riferimento alla posizione di
alcuni degli imputati la sussistenza dell’aggravante della premeditazione,
oggetto di una generalizzata contestazione per tutti gli episodi di omicidio e
tentato omicidio, tale esito appariva certamente largamente pronosticabile alla
luce dei risultati delle indagini preliminari, costituiti, nella generalità dei
casi, dalle prime risultanze investigative e dal successivo contributo dei
collaboratori di giustizia. Quasi mai il dibattimento ha alterato il quadro
probatorio con riferimento al grado di coinvolgimento di ciascun imputato per il
quale vi è stata affermazione di responsabilità, o all’intensità della sua
partecipazione psicologica al fatto: laddove l’istruzione dibattimentale, come
si è di volta in volta rilevato nel corso dell’esame dei vari episodi, ha
imposto di escludere la sussistenza della premeditazione per carenza di uno dei
presupposti che la caratterizzano, ciò non ha mai costituito il frutto di un
approfondimento dibattimentale, emergendo già dalle indagini preliminari in
maniera tanto evidente da consentire in quella fase la distinzione delle
posizioni individuali. Ciò, ad avviso della Corte, è in questi casi
sufficiente per concedere la riduzione della pena ove la richiesta di
giudizio sia stata tempestivamente avanzata.
[1] Affermatasi definitivamente a partire da Cass. S. U. 6 marzo 1992, PM in proc. Piccillo ed altro; v. tra le più recenti, ex multis, Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro.
[2] Cass. 21 gennaio 1998, Alfieri ed altri.
[3] È l’esito a cui è approdata Corte cost. 31 gennaio 1992, n. 23.
[4] Cass. 26 ottobre 1993, Carapacchi.
[5] Cass. 20 giugno 1997, Zuccaro; Cass. 16 aprile 1996, Figus ed altro; Cass. 10 ottobre 1995, Cicconi.
[6] V. ex multis Cass. 7 maggio 1997, Barba ed altri.
[7] Cass. 25 maggio 1998, Aleci ed altro.
[8] Cass. 27 aprile 1995, Ruzzone ed altri; Cass. 19 ottobre 1994, P. G. in proc. Osnato.
[9] Cass. 14 gennaio 1998, Doino.