Nel calcolo delle pene questa Corte ha tenuto conto
comparativamente di tutti gli elementi di cui all’art. 133 c. p., valutando la
gravità dei comportamenti addebitati, sia in relazione alle modalità della
condotta, che in relazione alla partecipazione psichica del reo, nonché la
capacità a delinquere del colpevole, desumendola dai precedenti giudiziari,
dalla condotta anteatta e, soprattutto, susseguente al reato, dalle condizioni
di vita individuali, familiari e sociali del reo.
La particolare gravità dei fatti addebitati, la
loro riconducibilità ad un contesto di criminalità organizzata nel quale tutti
gli imputati sono risultati inseriti nel momento in cui venivano consumati i
delitti, l’adesione degli stessi imputati a pericolosi sodalizi che per anni
si sono contesi in maniera cruenta il controllo del territorio e la gestione
delle attività illecite, gli effetti di profonda sfiducia nell’efficienza
dell’apparato repressivo dello Stato che il susseguirsi così ravvicinato di
fatti di sangue ha prodotto nel tessuto sociale: sono elementi, quelli indicati,
che giustificano ad avviso di questa Corte l’applicazione degli aumenti di
pena per la recidiva, ove contestata. Al tempo stesso sono state invece concesse
a numerosi imputati le circostanze attenuanti generiche, giudicate di volta in
volta prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti diverse da quella di cui
all’art. 7 del d. l. n. 152/91, laddove la ricostruzione dei fatti ha
evidenziato la marginalità del ruolo, o una meno accentuata partecipazione
psicologica ai fatti, oppure nei numerosi casi in cui l’ammissione delle
proprie responsabilità non è stata ritenuta meritevole della con concessione
della speciale attenuante prevista dall’art. 8 del d. l. n. 152/91.
Alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni
che precedono va dichiarato:
AMANTE Bruno responsabile dei reati di cui al capo
31, lettere a) e
c), riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, esclusa l’aggravante
della premeditazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle residue
aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, e applicata la diminuzione di pena di cui all’art. 442, 2° comma, c.
p. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni diciannove di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il delitto di cui al
capo 31 lettera c) anni 21 per effetto
delle generiche + anni 7 ex art. 7 d.
l. n. 152/91 + mesi 6 ex art. 81 c. p.
= anni 28 e mesi 6, ridotti di 1/3 ex art.
442 c. p. p.);
ARNONE Marcello responsabile dei reati di cui al
capo 20, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali (pena base per il delitto consumato di cui al capo 20
lettera c) anni 21 – 2/3 per il
tentativo = anni 7 + 1/3 ex art. 7 d.
l. n. 152/91 + mesi 2 ex art. 822
c. p. + anni 2 ex art. 81 c. p.);
BONAFFINI Salvatore, nato a Messina il 27
settembre1972, responsabile dei reati di cui al capo 36, lettere b),
c) e d), esclusa l’aggravante
della premeditazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle residue
aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, nonché dei reati di cui ai capi 38 e 42, concessa per questi
l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti
tutti i reati ascritti dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni ventitré di reclusione e al pagamento delle spese
processuali (pena base per il delitto più grave di cui al capo 38 lettera
b) ergastolo, ridotta ad anni 17 ex art.
8 del d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di anni 4 per i reati di cui al capo 36 e di anni 2 per i reati di cui
al capo 42);
BONAFFINI Salvatore (fu Carmelo), nato a Messina il
5 ottobre 1972, responsabile dei reati di cui al capo 36, lettere b), c) e d), riuniti tra
loro dal vincolo della continuazione, esclusa l’aggravante della
premeditazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle residue
aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni venti di reclusione
e al pagamento delle spese processuali (pena base per il delitto più grave di
cui al capo 36, lettera d), anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti comuni = anni 18 e mesi 8 +
anni 1 e mesi 4 ex art. 81 c. p.);
BONANNO Orazio responsabile dei reati di cui al
capo 43, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e applicato l’art.
72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di sei mesi, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (ergastolo per il reato di cui al capo 43 lettera b),
con isolamento diurno di mesi 6 ex art.
72, 2° comma, c. p. per il concorso con il reato di cui al capo 43 lettera a);
BONASERA Angelo responsabile dei reati di cui al
capo 20, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto,
va condannato alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il delitto tentato di cui al capo 20, lettera c), anni 10, aumentata di 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 = anni 13 e mesi 4 + anni 2 ex art. 81 c. p.);
BUSÀ Giuseppe responsabile dei reati di cui al
capo 45, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e applicata la
diminuzione di pena di cui all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante
la custodia cautelare (pena base per il delitto consumato di cui al capo 45,
lettera b), ergastolo, ridotta ad
anni 21 per l’equivalenza delle attenuanti generiche, ulteriormente ridotta di
2/3 ad anni 7 per il tentativo, aumentata di1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 = anni 9 e mesi 4 + mesi 6 ex
art. 81 c. p. = anni 10, ridotti di 1/3 ex
art. 442 c. p. p.);
CALARESE Antonio responsabile dei reati di cui al
capo 35, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e applicato l’art.
72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di sei mesi, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (ergastolo per il reato più grave di cui al capo 35 lettera b),
con isolamento diurno di mesi 6 ex art.
72, 2° comma, c. p. per il concorso con i reati di cui al capo 35 lettere a)
e c));
CANNAVÒ Filippo responsabile dei reati di cui al
capo 36, lettere b), c) e d), riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, fatta eccezione per quella di
cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va condannato
alla pena di anni ventitré di reclusione e al pagamento delle spese processuali
e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il
delitto più grave di cui al capo 36 lettera d)
anni 21 per effetto delle generiche + anni 9 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti comuni = anni 20 + anni 3 ex
art. 81 c. p.);
CAPUTO Luigi responsabile dei reati di cui ai capi
34, limitatamente alle lettere b) e c),
riqualificato quello di cui alla lettera c)
come danneggiamento seguito da incendio ai sensi dell’art. 424 c. p., e 39,
esclusa l’aggravante della premeditazione e concesse le attenuanti generiche
prevalenti sulla recidiva contestata, riuniti tutti i reati ascritti dal vincolo
della continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni
ventidue di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il delitto più grave
di cui al capo 39 lettera b) anni 21
per effetto delle generiche + 1/3 ex art.
7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate
prevalenti sulla recidiva = anni 18 e mesi 8 + anni 1 e mesi 10 ex
art. 81 c. p. per il concorso con il reato di cui al capo 39 lettera a),
ed anni 1 e mesi 6 ex art. 81 c. p.
per il concorso con i reati di cui al capo 34 lettere b) e c));
CARIOLO Antonio responsabile dei reati di cui ai capi 21, esclusa
l’aggravante della premeditazione e concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva contestata, nonché dei reati di cui al capo 31,
esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p. relativamente
a quello di cui alla lettera b),
concessa per questi ultimi l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13
maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i reati ascritti dal vincolo della
continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni ventuno di
reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena base per il delitto più
grave di cui al capo 31 lettera c)
ergastolo, ridotto ad anni 16 ex art.
8 d. l. n. 152/91 + anni 1 ex art. 81
c. p. per gli altri reati di cui al capo 31, ed anni 4 ex
art. 81 c. p. per il concorso con i reati di cui al capo 21);
CASTORINA Pasquale responsabile dei reati di cui al
capo 9, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate,
fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
nonché dei reati di cui al capo 22, concessa per questi l’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i reati ascritti
dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di
anni venti di reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena base per
il delitto più grave di cui al capo 22 lettera b)
ergastolo, ridotta ad anni 15 ex art.
8 del d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di anni 1 per il reato di cui al capo 22 lettera a), e di anni 4 per i reati di cui al capo 9);
CAVÒ Giuseppe responsabile del reato di cui al
capo 3, lettera c), concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, e, per l’effetto,
va condannato alla pena di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali;
COMANDÉ Salvatore responsabile dei reati di cui al
capo 1, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni tredici di reclusione, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare
(pena base per il più grave delitto di cui al capo 1 lettera b)
anni 12, già così ridotta per il tentativo, aumentata per la recidiva di
mesi 6, ed ulteriormente aumentata di mesi 6 ex art. 81 c. p.);
COSTANTINO Giovanni responsabile dei reati di cui
al capo 28, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
contestate, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, nonché dei reati di cui al capo 35, concessa per questi l’attenuante
di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i reati
ascritti dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla
pena di anni trenta di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 28 lettera c)
anni 21 per effetto delle generiche, aumentata ex
art. 7 del d. l. n. 152/91 ad anni 28, ulteriormente aumentata di mesi 6 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui allo steso capo 28, ed aumentata di anni 1
e mesi 6 ex art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 35);
CUCÉ Giovanni responsabile dei reati di cui ai
capi 2 e 3, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e applicato
l’art. 72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di otto mesi, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 2 lettera
b) ergastolo, inasprita ex
art. 72, 2° comma, c. p. con isolamento diurno di mesi 3 per gli altri
reati di cui al capo 2 e di mesi 5 per i reati di cui al capo 3);
CURATOLA Giuseppe responsabile dei reati di cui al
capo 33, riuniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per quella di
cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va condannato
alla pena di anni ventitré di reclusione e al pagamento delle spese processuali
e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui all’art. 33, lettera c),
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8 + anni 1 e mesi
6 ex art. 81 c. p. per il reato di cui
al capo 33 lettera a), ed anni 2 e
mesi 10 ex art. 81 c. p. per i reati
di cui al capo 33 lettera b));
CUSCINÀ Francesco responsabile dei reati di cui al
capo 26, esclusa per essi l’aggravante della premeditazione (con riferimento a
quello contestato sub b), nonché di
quelli di cui al capo 31, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.
625 n. 2 c. p. relativamente a quello di cui alla lettera b),
riuniti tutti i reati ascritti dal vincolo della continuazione e applicato
l’art. 72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di mesi otto, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 31
lettera c) ergastolo, inasprita ex
art. 72, 2° comma, c. p. con isolamento diurno di mesi 3 per gli altri
reati di cui al capo 31 e di mesi 5 per i reati di cui al capo 26);
FERRARA Carmelo responsabile dei reati di cui ai
capi 15, lettera f), concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nonché di quelli
di cui al capo 24, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate
aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, riuniti tutti i reati ascritti dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni diciannove e mesi sei di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 24 lettera b)
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8 + mesi 5 ex
art. 81 c. p. per il concorso con il reato di cui al capo 24 lettera a),
e mesi 5 ex art. 81 c. p. per il reato
di cui al capo 15 lettera f));
FERRARA Sebastiano responsabile dei reati di cui ai
capi 1, 15, lettere a), b), c), d)
ed f), 19, lettera a), con
riferimento alle condotte relative ai successivi capi 26, 27, 29, 32, 34, 36,
37, 38 e 39, nonché dei reati di cui ai capi 17, 24, 30, 31, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p. relativamente a quello di cui
alla lettera b), e 33, ritenuta
assorbita in questi ultimi la contestazione relativa agli stessi reati contenuta
sotto il capo 19 lettera a), ed ancora
responsabile dei reati di cui al capo 40, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, fatta eccezione per quella di cui
all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, per i predetti reati di cui capi 24,
30, 31 e 33, concessa per tutti gli altri reati ascritti l’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e riuniti tutti i reati dal
vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni
ventotto di reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena base per il
più grave delitto di cui al capo 19 lettera a)
ergastolo, ridotta ad anni 18 ex art.
8 d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di mesi 6 per i reati di cui al capo 1, di mesi 6 per i reati di cui al
capo 15, di mesi 6 per i reati di cui al capo 17, di anni 1 e mesi 6 per i reati
di cui al capo 24, di anni 1 e mesi 6 per i reati di cui al capo 30, di anni 2
per i reati di cui al capo 31, di anni 2 per i reati di cui al capo 33, di anni
1 e mesi 6 per i reati di cui al capo 40);
GALLETTA Nicola responsabile dei reati di cui ai
capi 13, esclusa l’aggravante della premeditazione, 15, lettere b) e c), 41, esclusa
l’aggravante della premeditazione, 42, esclusa l’aggravante della
premeditazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
contestata, e 45, riuniti tutti i reati dal vincolo della continuazione,
applicato l’art. 78 c. p. e concessa la diminuzione di pena di cui all’art.
442, 2° comma, c. p. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni
venti di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto
di cui al capo 42 lettera b) anni 21,
così applicate le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti
comuni contestate e alla recidiva, + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 = anni 28 + anni 1 ex art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 13, + anni 1 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 15, + anni 2 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 41, + anni 2
ex art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 45 = anni 34, ridotti ad anni 30
ex art. 78 c. p., ulteriormente
ridotti di 1/3 ex art. 442 c. p. p.);
GALLI Luigi responsabile dei reati di cui ai capi
6, lettere d), e)
ed f), 8, 10, 15, lettera a)
con riferimento alle condotte relative ai fatti di cui alle successive lettere b), c), d)
ed f), 19, lettera b), con
riferimento alle condotte relative ai successivi capi 20, 21, 22, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 39, riuniti tutti i reati ascritti dal
vincolo della continuazione, ad eccezione di quelli di cui al capo 10, questi a
loro volta unificati fra di essi ai sensi dell’art. 81, 2° comma, c. p., e
applicato l’art. 72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla
pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di mesi dodici,
oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante
la custodia cautelare [pena base per il più grave delitto di cui al capo 19
lettera b) ergastolo, inasprita ex
art. 72, 2° comma, c. p. con isolamento diurno di mesi 4 per i reati di cui
al capo 6, di mesi 4 per i reati di cui al capo 8, di mesi 2 per i reati di cui
al capo 10 (pena base anni 13), e di mesi 2 per i reati di cui al capo 15];
GENTILE Bruno responsabile dei reati di cui al capo
3, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia
cautelare (pena base per il delitto più grave di cui al capo 3 lettera b) anni 11, aumentati di mesi 6 ex
art. 81 c. p. per gli altri reati di cui allo stesso capo 3);
GIORGIANNI Salvatore responsabile dei reati di cui
al capo 7, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e concessa
l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni quattordici di reclusione e al
pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui
alla lettera c) ergastolo, ridotta ad
anni 13 ex art. 8 d. l. n. 152/91,
aumentata di anni 1 ex art. 81 per gli
altri reati di cui allo stesso capo 7);
GUARNERA Lorenzo responsabile dei reati di cui al
capo 21, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, esclusa
l’aggravante della premeditazione e concesse le attenuanti generiche
prevalenti sulla recidiva contestata, e applicata la diminuzione di pena di cui
all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
di anni quattordici di reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena
base per il delitto più grave di cui al capo 21 lettera c)
anni 21 + 1/3 ex art. 7 d. l. n.
152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti
sulla recidiva = anni 18 e mesi 8 + anni 2 e mesi 4 ex
art. 81 c. p. per gli altri reati di cui al capo 32 = anni 21, ridotti di
1/3 ex art. 442 c. p. p.);
IDOTTA Marcello responsabile dei reati di cui ai
capi 10, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, applicata la
diminuzione di pena di cui all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 10
lettera c) anni 12, ridotta di 1/3 ex
art. 442 c. p. p.);
LAGANÀ Gianfranco responsabile dei reati di cui al
capo 24, riuniti tra di loro dal vincolo della continuazione, esclusa
l’aggravante della premeditazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti
sulla aggravante comune contestata, e applicata la diminuzione di pena di cui
all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e
di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 24, lettera b),
anni 21 + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva = anni 18 e mesi 8 + anni 2 e
mesi 4 ex art. 81 c. p. per gli altri
reati di cui al capo 24 = anni 21, ridotti di 1/3 ex art. 442 c. p. p.);
LA TORRE Guido responsabile dei reati di cui ai
capi 20, 34, esclusi quelli di cui alla lettera b)
e c), nonché di quelli di cui al
capo 41, esclusa la premeditazione, concessa per tutti i reati l’attenuante di
cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, concesse altresì le
attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate ai capi 34 e
41, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni quindici di reclusione e al
pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui al
capo 34, lettera d) ergastolo, ridotta
ad anni 12 ex art. 8 d. l. n. 152/91,
aumentata ex art. 81 c. p. di anni 1 e
mesi 6 per i reati di cui al capo 20 e di anni 1 e mesi 6 per i reati dei cui al
capo 41);
LEARDO Luigi responsabile dei reati di cui al capo
34, lettere a) e d),
riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base
per il più grave delitto di cui al capo 34, lettera d)
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulla recidiva = anni 18 e mesi 8 + anni 1 e mesi 4 ex
art. 81 c. p. per l’altro reato di cui al capo 34 lettera a)) ;
LENTINI Stellario responsabile dei reati di cui al
capo 7, lettere b), c)
e d), riuniti tra loro dal vincolo
della continuazione, esclusa la premeditazione, applicata la diminuzione di pena
di cui all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per l’effetto, va condannato
alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base
per il più grave delitto di cui alla lettera c)
anni 21, aumentata di anni 1 e mesi 6 ex
art. 81 per gli altri reati di cui allo stesso capo 7, e ridotta di 1/3 ex
art. 442 c. p. p.);
LEO Domenico responsabile del reato di cui al capo
15, lettera d), concesse le attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti contestate, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa, oltre
al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare;
LEO Giovanni responsabile dei reati di cui ai capi
15, lettera a),
con riferimento alle condotte relative ai fatti di cui alle successive
lettere d) ed f), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti, nonché dei reati di cui al capo 19 lettera b), con riferimento alle condotte relative ai successivi capi 24 e
36, e al capo 23, concesse per questi le attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti contestate, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13
maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della
continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni ventuno di
reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave
delitto di cui al capo 19, lettera b),
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8 + anni 2 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 23 + mesi 4 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 15) ;
LEO Roberto responsabile dei reati di cui ai capi
15, lettera d), 23, lettera c), e 36, lettere b), c) e
d), concesse le attenuanti generiche equivalenti per i primi due capi e
prevalenti per il terzo rispetto alle aggravanti contestate, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i
predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni ventitré di reclusione e al pagamento delle spese
processuali (pena base per il più grave delitto di cui al capo 36, lettera d),
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/4 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 21 + anni 1 ex
art. 81 c. p. per gli altri reati di cui al capo 36, + mesi 6 ex
art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 15, + mesi 6 ex art. 81 c. p. per i reati di cui al capo 23);
LEO Salvatore responsabile dei reati di cui al capo
36, lettere b), c) e d), riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni diciannove e mesi due di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 36,
lettera d), anni 21 per effetto delle
generiche + 1/3 ex art. 7 d. l. n.
152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti
sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8 + mesi 6 ex art. 81 c. p. per gli altri reati di cui al capo 36);
LEO Settimo responsabile dei reati di cui al capo
36, lettere b), c) e d) riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni diciannove e mesi due di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui al
capo 36, lettera d), anni 21 per
effetto delle generiche + 1/3 ex art.
7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate
prevalenti sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8 + mesi 6 ex
art. 81 c. p. per gli altri reati di cui al capo 36);
LEONARDI Antonino responsabile dei reati di cui al
capo 27, riuniti tra di loro dal vincolo della continuazione e applicata la
diminuzione di pena di cui all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione,
oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante
la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 27
lettera b) anni 13 e mesi 6, aumentata di mesi 6 ex art. 81 c. p., e poi ridotta di 1/3 ex art. 442 c. p. p.);
LONGO Luigi responsabile dei reati di cui ai capi
17, 24, 31, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p.
relativamente a quello di cui alla lettera b),
e 33, concessa per tutti l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio
1991, n. 152, e riconosciute per i reati di cui al capo 31 le attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti contestate, fatta eccezione per quella di
cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati
dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di
anni diciotto di reclusione e al pagamento delle spese processuali (pena base
per il più grave delitto di cui al capo 33 lettera c)
ergastolo, ridotta ad anni 14 ex art.
8 del d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di anni 1 per i reati di cui al capo 17, di anni 1 per i reati di cui
al capo 24, e di anni 2 per i reati di cui al capo 31);
MANCUSO Giorgio responsabile dei reati di cui ai
capi 11, 14 e 35, lettere a) e b), concessa per quelli di cui al capo 11 l’attenuante di cui
all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e riconosciute per i reati di cui
al capo 35 le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, fatta
eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti
tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e al pagamento delle
spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui al capo 11,
lettera b), ergastolo, ridotta ad anni
14 ex art. 8 del d. l. n. 152/91,
aumentata ex art. 81 c. p. di anni 1
per i reati di cui al capo 14 e di anni 2 per i reati di cui al capo 35);
MANGANARO Salvatore responsabile dei reati di cui
ai capi 24, 30 e 40, lettera c),
concesse per quelli di cui al capo 24 le attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti contestate, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13
maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della
continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni venti di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto
di cui al capo 24, lettera b), anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 18 e mesi 8,
aumentata ex art. 81 c. p. di mesi 2
per gli altri reati di cui al capo 24, di mesi 2 per il reato di cui al capo 40
lettera c), di anni 1 per i reati di
cui al capo 30);
MARCHESE Mario responsabile dei reati di cui ai
capi 8, 19, lettera a), con
riferimento alle condotte relative ai successivi capi 20, 21, 22, 26, 27, 29,
32, 36, 37 e 39, nonché dei reati di cui ai capi 24, 34, lettere a)
e d), e 38, ritenuta assorbita in
questi ultimi la contestazione relativa agli stessi reati contenuta sotto il
capo 19 lettera a), concesse le
attenuanti generiche prevalenti per il capo 19 ed equivalenti per il capo 34
rispetto alle contestate aggravanti, fatta eccezione per quella di cui
all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, concessa per tutti gli altri reati
ascritti l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e
riuniti tutti i reati dal vincolo della continuazione, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni ventotto di reclusione e al pagamento delle spese
processuali (pena base per il più grave delitto di cui al capo 19 lettera a)
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/4 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle altre aggravanti = anni 21, aumentata ex
art. 81 c. p. di anni 2 per i reati di cui al capo 8, di anni 1 e mesi 6 per
i reati di cui al capo 24, di anni 2 per i reati di cui al capo 34, e di anni 1
e mesi 6 per i reati di cui al capo 38);
MAROTTA Gaetano responsabile dei reati di cui ai
capi 6, lettere d), e)
ed f) e 43, riuniti tra loro dal
vincolo della continuazione e applicato l’art. 72, 2° comma, c. p., e, per
l’effetto, va condannato alla pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno
per un periodo di mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 43, lettera b),
ergastolo, inasprita ex art. 72, 2°
comma, c. p. con isolamento diurno di mesi 2 per l’altro reato di cui al capo
43 e di mesi 4 per i reati di cui al capo 6);
PARATORE Giuseppe responsabile dei reati di cui al
capo 25, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, esclusa la
premeditazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni dieci di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto
di cui alla lettera b) anni 7, previa
riduzione per il tentativo, + 1/3 ex art.
7 d. l. n. 152/91 = anni 9 e mesi 4, aumentata di mesi 8 ex art. 81 c. p. per gli altri reati di cui allo stesso capo 25);
PARATORE Vincenzo responsabile dei reati di cui ai
capi 5 e 2, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concessa per
quelli di cui al capo 2 l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio
1991, n. 152, e per quelli di cui
al capo 5 le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni diciannove di reclusione e al
pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui al
capo 2, lettera b), ergastolo, ridotta
ad anni 16 ex art. 8 d. l. n. 152/91,
aumentata ex art. 81 c. p. per i reati
di cui alle lettere a) e c) e al capo 5);
PERTICARI Adelfio responsabile dei reati di cui ai
capi 21, lettera a), e 32, riuniti tra
di loro dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione di pena di cui
all’art. 442, 2° comma, c. p. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 32, lettera b),
anni 12, applicata la riduzione per il tentativo, + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 = anni 16, aumentata ex art. 81 c. p. di anni 1 per gli altri reati di cui al capo 32, di
mesi 6 per il reato di cui al capo 21, lettera a), e di ulteriori mesi 6 per la recidiva contestata, ed il tutto
pari ad anni 18 ridotto ex art. 442 c.
p. p.);
PIETROPAOLO Pasquale responsabile dei reati di cui
ai capi 22, 29, 34, esclusi quelli di cui alla lettera b)
e c), nonché di quelli di cui ai
capi 41, esclusa la premeditazione, e 45, concessa per i reati di cui ai capi
22, 34 e 45 l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
concesse altresì le attenuanti generiche per i reati di cui al capo 29
prevalenti e per quelli di cui al capo 41 equivalenti rispetto alle residue
aggravanti contestate, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13
maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della
continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni diciannove di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto
di cui al capo 34, lettera d),
ergastolo, ridotta ad anni 15 ex art.
8 d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di anni 1 per i reati di cui al capo 22, di anni 1 per i reati di cui
al capo 29, di anni 1 per i reati di cui al capo 41, e di anni 1 per i reati di
cui al capo 45);
PULLIA Carmelo responsabile dei reati di cui al
capo 35, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni ventidue e mesi quattro di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il delitto più grave di cui al capo 35,
lettera b),
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/4 per le circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti comuni = anni 21 + anni 1 e
mesi 4 ex art. 81 c. p.);
RANDAZZO Domenico responsabile dei reati di cui al
capo 20, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave delitto di cui al capo 20,
lettera c), anni 7, così operata la riduzione per il tentativo, aumentata
di 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 =
anni 9 e mesi 4 + anni 1 ex art. 81 c.
p.);;
RIZZO Rosario responsabile dei reati di cui ai capi
4, 6, lettere d), e)
ed f),10, 12, 16, 25, esclusa la
premeditazione, e 28, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti contestate per i capi 4 e 6, e per tutti gli altri capi
l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti
tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, ad eccezione di quelli
di cui al capo 10, a loro volta unificati fra di essi ai sensi dell’art. 81, 2°
comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni ventuno e mesi
tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base per il
più grave delitto di cui al capo 28, lettera c),
ergastolo, ridotta ad anni 13 ex art.
8 d. l. n. 152/91, aumentata ex art.
81 c. p. di anni 1 per i reati di cui al capo 4, di anni 1 per i reati di cui al
capo 6, di mesi 4 per i reati di cui al capo 12, di mesi 4 per i reati di cui al
capo 16, e di mesi 4 per gli altri reati di cui al capo 28; a questa va aggiunta
la pena per i reati di cui al capo 10, pari ad anni 10, ridotta di ½ ex
art. 8 d. l. n. 152/91, ed aumentata di mesi 3 ex
art. 81 c. p., per cui si avrà complessivamente: anni 16 + anni 5 e mesi 3
= anni 21 e mesi 3);
ROMEO Simone responsabile dei reati di cui al capo
35, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per quella di
cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va condannato
alla pena di anni ventidue e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia
cautelare (pena base per il delitto più grave di cui al capo 35, lettera b), anni 21 per effetto
delle generiche + 1/3 ex art. 7 d. l.
n. 152/91 – 1/4 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti
sulle aggravanti comuni = anni 21 + anni 1 e mesi 4 ex art. 81 c. p.);
SALVO Giovanni responsabile dei reati di cui ai
capi 15, lettera d), e 24, concesse
per quelli di cui al capo 15 le attenuanti generiche equivalenti alle contestate
aggravanti, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, e per quelli di cui al capo 24 l’attenuante di cui all’art. 8 del d.
l. 13 maggio 1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della
continuazione, e, per l’effetto, va condannato alla pena di anni sedici di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 24, lettera b),
ergastolo, ridotta ad anni 15 ex art.
8 d. l. n. 152/91, aumentata di mesi 6 per l’altro reato di cui al capo 24, e
di mesi 6 per il reato di cui al capo 15);
SAMPERI Paolo responsabile dei reati di cui al capo
28, riuniti tra di loro dal vincolo della continuazione e applicato l’art. 72,
2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena dell’ergastolo
con l’isolamento diurno per un periodo di mesi tre, oltre al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare
(ergastolo per il reato più grave di cui al capo 28, lettera c),
ed inasprimento ex art. 72, 2° comma,
c. p. per gli altri reati di cui allo stesso capo 28);
SANTORO Angelo responsabile dei reati di cui ai
capi 24, 31, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p.
relativamente a quello di cui alla lettera b),
e 33, concessa per tutti l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio
1991, n. 152, riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e,
per l’effetto, va condannato alla pena di anni diciannove di reclusione, oltre
al pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui
al capo 33, lettera c), ergastolo,
ridotta ad anni 15 ex art. 8 d. l. n.
152/91, aumentata ex art. 81 c. p. di
anni 2 per i reati di cui al capo 24 e di anni 2 per i reati di cui al capo 31);
SARNATARO Santo responsabile dei reati di cui al
capo 34, lettere a) e d),
riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base
per il più grave delitto di cui al capo 34, lettera d)
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulla recidiva = anni 18 e mesi 8 + anni 1 e mesi 4 ex
art. 81 c. p. per l’altro reato di cui al capo 34 lettera a));
SPARACIO Luigi responsabile dei reati di cui ai
capi 3, 9, 15, lettera g), 19, lettera
a), con riferimento alle condotte relative ai successivi capi 20,
21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38 e 39, nonché dei reati di cui ai
capi 31, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p. relativamente a
quello di cui alla lettera b), e 34,
lettere a) e d), ritenuta assorbita in questi ultimi la contestazione relativa
agli stessi reati contenuta sotto il capo 19 lettera a), ed ancora responsabile dei reati di cui ai capi 40, lettere a)
e b), e 41, esclusa per questo la
premeditazione, 42, lettere a) e b),
e 45, concesse le attenuanti generiche prevalenti per i reati di cui al capo 9
ed equivalenti alle contestate aggravanti per i reati di cui ai capi 15, 31, 40,
41 e 45, fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n.
152, concessa altresì per i reati di cui capi 19, 34, 40, 41 e 42
l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e riuniti
infine tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione e al
pagamento delle spese processuali (pena base per il più grave delitto di cui al
capo 19 lettera a) ergastolo, ridotta
ad anni 17 ex art. 8 d. l. n. 152/91,
aumentata ex art. 81 c. p. di mesi 3
per i reati di cui al capo 3, di anni 1 per i reati di cui al capo 9, di mesi 3
per i reati di cui al capo 15, di anni 1 e mesi 6 per i reati di cui al capo 31,
di anni 1 per i reati di cui al capo 34, di anni 1 per i reati di cui al capo
40, mesi 6 per i reati di cui al capo 41, di anni 1 per i reati di cui al capo
42, di mesi 6 per i reati di cui al capo 45);
TODARO Demetrio responsabile dei reati di cui al
capo 44, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, fatta eccezione per
quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e, per l’effetto, va
condannato alla pena di anni venti di reclusione e al pagamento delle spese
processuali (pena base per il più grave delitto di cui al capo 44, lettera b), anni 21 per effetto delle generiche, + 1/3 ex art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per la prevalenza delle generiche
sulle altre aggravanti contestate = anni 18 e mesi 8, a cui si aggiunge
l’aumento ex art. 81 c. p. di anni 1
e mesi 4 per gli altri reati di cui allo stesso capo 44);
TORRE Salvatore responsabile dei reati di cui al
capo 8, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione e applicato l’art.
72, 2° comma, c. p., e, per l’effetto, va condannato alla pena
dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di mesi tre, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base dell’ergastolo per il più grave delitto di cui
al capo 8, lettera b), inasprita ex art. 72,
2° comma, c. p. con l’isolamento diurno per mesi tre per gli altri reati di
cui allo stesso capo 8);
TURRISI Antonino responsabile dei reati di cui ai
capi 31, 33 e 40, esclusa per quest’ultimo la premeditazione, concesse per
tutti i predetti reati le attenuanti generiche equivalenti per i capi 31 e 40 e
prevalenti per il capo 33 rispetto alle contestate aggravanti, fatta eccezione
per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, e riconosciuta per
il capo 31 l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
e riuniti infine tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni ventidue e mesi quattro di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 33, lettera c),
anni 21 per effetto delle generiche + 1/3 ex
art. 7 d. l. n. 152/91 – 1/3 per le circostanze attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle aggravanti comuni = anni 18 e mesi 8, + anni 1 e
mesi 4 ex art. 81 c. p. per i reati di
cui al capo 31, + anni 2 e mesi 4 ex art.
81 c. p. per i reati di cui al capo 40);
VENTURA Salvatore responsabile dei reati di cui ai
capi 21, esclusa l’aggravante della premeditazione e concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonché dei reati di cui al capo
31, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p.
relativamente a quello di cui alla lettera b),
concessa l’attenuante di cui all’art. 8 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
riuniti tutti i reati ascritti dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la
custodia cautelare (pena base per il più grave reato di cui al capo 31, lettera
c), ergastolo, ridotta ad anni 16 ex
art. 8 d. l. n. 152/91, aumentata di anni 2 ex
art. 81 per i reati di cui al capo 21 e per gli altri di cui allo stesso
capo 31);
VENUTO Giuseppe responsabile dei reati di cui ai
capi 15, lettera d), 23, lettere a) e b), concesse per
questi ultimi le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate,
fatta eccezione per quella di cui all’art. 7 d. l. 13 maggio 1991, n. 152,
riuniti tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, e, per
l’effetto, va condannato alla pena di anni ventidue e mesi quattro di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più grave delitto
di cui al capo 23, lettera b), anni 21
per effetto delle generiche + 1/3 ex art.
7 d. l. n. 152/91 – 1/4 per le circostanze attenuanti generiche dichiarate
prevalenti sulle aggravanti comuni = anni 21 + mesi 4 ex art. 81 c. p. per il reato di cui alla lettera a)
del capo 23, + anni 1 ex art. 81
c. p. per il reato di cui al capo 15);
VINCI Rosario responsabile dei reati di cui ai capi 2, 31, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c. p. relativamente a quello di cui
alla lettera b), e 45, riuniti tra
loro dal vincolo della continuazione e applicato l’art. 72, 2° comma, c. p.,
e, per l’effetto, va condannato alla pena dell’ergastolo con l’isolamento
diurno per un periodo di mesi otto, oltre al pagamento delle spese processuali e
di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare (pena base per il più
grave delitto di cui al capo 31, lettera c),
ergastolo, inasprita ex art. 72, 2°
comma, c. p. con isolamento diurno di mesi 2 per gli altri reati di cui al capo
31, di mesi 4 per i reati di cui al capo 2 e di mesi 2 per i reati di cui al
capo 45).