Nel quadro delle statuizioni di carattere
accessorio va innanzitutto disposta ai sensi dell’art. 240 c. p. la confisca
delle armi e dei numerosi reperti balistici in sequestro, mentre può
contestualmente ordinarsi, ove non si sia provveduto in precedenza, il
dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei veicoli ancora in
sequestro, essendo non più necessario, dopo la pronuncia della sentenza,
mantenere il vincolo a fini di prova.
Vanno, poi, dichiarati, come per legge, ai sensi
degli artt. 28, 29 e 32 c. p., interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e
legalmente per la durata della pena AMANTE Bruno, ARNONE Marcello, BONAFFINI
Salvatore (nato a Messina il 27 settembre 1972), BONAFFINI Salvatore (fu
Carmelo, nato a Messina il 5 ottobre 1972), BONANNO Orazio, BONASERA Angelo, BUSÀ
Giuseppe, CALARESE Antonio, CANNAVÒ Filippo, CAPUTO Luigi, CARIOLO Antonio,
CASTORINA Pasquale, COMANDÉ Salvatore, COSTANTINO Giovanni, CUCÉ Giovanni,
CURATOLA Giuseppe, CUSCINÀ Francesco, FERRARA Carmelo, FERRARA Sebastiano,
GALLETTA Nicola, GALLI Luigi, GENTILE Bruno, GIORGIANNI Salvatore, GUARNERA
Lorenzo, IDOTTA Marcello, LAGANÀ Gianfranco, LA TORRE Guido, LEARDO Luigi,
LENTINI Stellario, LEO Giovanni, LEO Roberto, LEO Salvatore, LEO Settimo,
LEONARDI Antonino, LONGO Luigi, MANCUSO Giorgio, MARCHESE Mario, MAROTTA
Gaetano, PARATORE Giuseppe, PARATORE Vincenzo, PERTICARI Adelfio, PIETROPAOLO
Pasquale, PULLIA Carmelo, RANDAZZO Domenico, RIZZO Rosario, ROMEO Simone, SALVO
Giovanni, SAMPERI Paolo, SANTORO Angelo, SARNATARO Santo, SPARACIO Luigi, TODARO
Demetrio, TORRE Salvatore, TURRISI Antonino, VENTURA Salvatore, VENUTO Giuseppe
e VINCI Rosario; LEO Domenico deve invece essere dichiarato interdetto dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Va, inoltre, disposto, ai sensi degli artt. 228 e 230 c. p., che gli
imputati AMANTE Bruno, ARNONE Marcello, BONAFFINI Salvatore (nato a Messina il
27 settembre 1972), BONAFFINI Salvatore (fu Carmelo, nato a Messina il 5 ottobre
1972), BONASERA Angelo, CANNAVÒ Filippo, CAPUTO Luigi, CARIOLO Antonio,
CASTORINA Pasquale, COMANDÉ Salvatore, COSTANTINO Giovanni, CURATOLA Giuseppe,
FERRARA Carmelo, FERRARA Sebastiano, GALLETTA Nicola, GENTILE Bruno, GIORGIANNI
Salvatore, GUARNERA Lorenzo, LAGANÀ Gianfranco, LA TORRE Guido, LEARDO Luigi
LENTINI Stellario, LEO Giovanni, LEO Roberto, LEO Salvatore, LEO Settimo, LONGO
Luigi, MANCUSO Giorgio, MARCHESE Mario, PARATORE Giuseppe, PARATORE Vincenzo,
PERTICARI Adelfio, PIETROPAOLO Pasquale, PULLIA Carmelo, RANDAZZO Domenico,
RIZZO Rosario, ROMEO Simone, SALVO Giovanni, SANTORO Angelo, SARNATARO Santo,
SPARACIO Luigi, TODARO Demetrio, TURRISI Antonino, VENTURA Salvatore e VENUTO
Giuseppe, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di anni tre.
In relazione alla condanna alla pena
dell’ergastolo inflitta ad alcuni imputati, occorre, ai sensi dell’art. 36
c. p., disporre che la presente sentenza, per estratto, sia pubblicata mediante
affissione nel comune di Messina ed una sola volta nel giornale quotidiano Gazzetta del Sud di Messina.
In considerazione del tempus
commissi delicti gli imputati CAVÒ Giuseppe e COMANDÉ Salvatore devono
beneficiare del provvedimento di indulto di cui al d. P. R. 22 dicembre 1990, n.
394, e conseguentemente vanno dichiarate condonate le pene come sopra inflitte
per l’intero al primo, e limitatamente ad anni due di reclusione e alle pene
accessorie per quanto riguarda il secondo. Di analoga statuizione non può
beneficiare l’imputato GENTILE Bruno, anch’egli condannato come il CAVÒ per
i reati di cui al capo 3 (tentato omicidio in danno di Leo Giuseppe e reati
connessi), consumati nel settembre 1988, in quanto ha già goduto del
provvedimento di clemenza del 1990 con riferimento ad una precedente condanna.
Va, da ultimo, dichiarata, ai sensi dell’art. 300
c. p. p., la perdita di efficacia delle misure cautelari applicate nel presente
procedimento a DI DIO Domenico, TOSCANO Maurizio Cesare e MANGANARO Salvatore,
limitatamente per quest’ultimo ai reati di cui al capo 33,
e ne va disposta l’immediata cessazione, ordinando contestualmente la
scarcerazione dei primi due imputati se non detenuti per altra causa.