TRIBUNALE DI MESSINA

Il Tribunale, composto dai signori Magistrati

        1) dott. Giuseppe Armando Leanza        Presidente

        2) dott. Michele Galluccio        Giudice

        3) dott. Alfredo Sicuro        Giudice

all'udienza dibattimentale del 6 febbraio 1995, nel procedimento contro S.V., decidendo la questione preliminare relativa all'applicabilità dell'art. 68, 1° comma Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ritenuto che l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, 1° comma Cost., costituisce una tipica guarentigia del libero svolgimento dell'attività parlamentare che, in linea di principio, non può essere assoggettata a giudizi diversi da quelli, di natura esclusivamente politica, demandati al Parlamento, al corpo elettorale e all'opinione pubblica;

che, in questa prospettiva, è certamente da escludere che il contenuto obiettivamente diffamatorio di un atto del parlamentare possa configurare un limite della suddetta insindacabilità; che un tale limite, oltre a non essere previsto dalla norma costituzionale, a differenza di quanto stabilito in alcuni ordinamenti stranieri, introdurrebbe un potere di valutazione dell'oggetto dell'atto parlamentare da parte dell'autorità giudiziaria che contrasta con la ratio della disposizione quale sopra individuata (cfr. Cass. 4 febbraio 1987, Nonno);

che, tuttavia, le medesime considerazioni di ordine sistematico impongono di circoscrivere l'ambito di operatività dell'insindacabilità agli atti tipici del mandato parlamentare (interrogazioni, interpellanze, mozioni, discussioni in aula, ecc.) e, eventualmente, accedendo alla tesi dottrinale più estensiva, a tutte le attività extraparlamentari, strettamente connesse all'esercizio delle funzioni ed inerenti all'espletamento, sia pure sotto forme atipiche, del mandato;

che, conseguentemente, rimangono fuori dalla previsione della norma costituzionale gli atti ed i comportamenti che, pur ascrivibili all'attività politica in senso lato, intesa nel senso di propaganda e diffusione di opinioni e progetti inerenti alla vita pubblica, non hanno alcun rapporto con il mandato parlamentare perché non collegati o collegati solo in via indiretta, per il contesto nel quale vengono posti in essere e per il loro contenuto, con uno degli atti oggetto di specifica tutela da parte dell'art. 68 Cost.;

che, in applicazione di tali principi, se l'insindacabilità deve essere riconosciuta nel caso di opinioni espresse in occasione di dibattiti elettorali o di pubblici interventi volti a sostenere e pubblicizzare una determinata attività parlamentare, altrettanto non può dirsi per quelle manifestazioni di pensiero attuate fuori dalle sedi istituzionali che prescindono dall'espletamento del mandato elettorale e che il membro del Parlamento effettua alla stessa stregua di un comune cittadino, sfruttando soltanto il prestigio e la notorietà che gli derivano dall'esercizio della pubblica funzione;

che, nel caso in esame, i fatti descritti nelle rubriche dei due procedimenti riuniti sarebbero stati commessi dall'imputato nel corso della trasmissione televisiva XXX dallo stesso condotta con cadenza periodica; che, in questo contesto, le pubbliche propalazioni dell'On.le S.V., anche se di evidente contenuto politico, sono avvenute nell'ambito di un rapporto continuativo di natura professionale con l'emittente televisiva, e non in relazione ad interventi parlamentari ovvero in funzione di future iniziative istituzionali; che tale circostanza esclude in radice la possibilità di ricondurre i fatti contestati al mandato parlamentare atteso che è evidente l'estraneità alla funzione elettiva di prestazioni di commento giornalistico autonomamente ricompensate nell'ambito di un rapporto professionale con un imprenditore commerciale; che, peraltro, l'imputato non ha nemmeno dedotto alcun elemento che consenta di ravvisare un qualche collegamento tra le affermazioni relative al dott. A.C. oggetto del presente procedimento ed un'attività parlamentare certamente riconducibile alla previsione dell'art. 68 Cost.;

che, in conclusione, per tutte le ragioni esposte, deve escludersi l'operatività nel presente procedimento dell'insindacabilità ex art. 68 Cost. con conseguente manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 3 D.L. 13 gennaio 1995, n. 7, della questione sollevata dall'imputato;

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato S.V..

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di copia della presente ordinanza e di copia dei decreti di citazione a giudizio.

Dispone procedersi oltre nel dibattimento.

        IL PRESIDENTE