FATTO E DIRITTO

Il 28 maggio 1994 veniva pubblicato sul settimanale “<settimanale>” un articolo a firma “G.G.” dal titolo “Quando il controllo non CEE”, afferente agli aiuti previsti, in attuazione del regolamento comunitario n. 2078/92, per l’introduzione e il mantenimento dell’agricoltura biologica. L’articolo si apre con un sintetico richiamo dei presupposti per la riconversione delle aziende all’agricoltura biologica e, in particolare, della necessità della certificazione da parte delle sette società a ciò abilitate a livello nazionale. Nel prosieguo della pubblicazione vengono riportate, per lo più virgolettate, delle dichiarazioni di M.A., consultato dal giornalista quale presidente della Ecocert di Catania, affiliata alla Agri-Ecobio, una delle società abilitate alla certificazione. L’argomentazione del M.A., come trasfusa nell’articolo, muove da una generale considerazione dell’inadeguatezza dei controlli sulle riconversioni per far riferimento ad alcune aziende del catanese che avevano “messo in vendita succhi di frutta, conserve ed altro con il marchio biologico, quando i tempi per la riconversione sono quelli che sono”. Un caso emblematico di tale situazione viene individuato nella vicenda che aveva riguardato la scoperta di una partita di uva trattata con pesticidi e messa in commercio dall’associazione “Sole e salute”. A chiusura dell’articolo, proseguendo nel medesimo ordine di idee, il giornalista trascrive un ulteriore riferimento del M.A. alla sua esperienza personale di certificatore e alle tanto repentine quanto sospette conversioni biologiche di aziende operanti nelle province di Catania e Messina. In questo contesto viene menzionato il caso della APO “che fino a dicembre del ’92 era certificata dalla Ecocert. Quando è entrato in vigore il sistema di controllo Cee, il primo gennaio ’93, questa associazione ha cambiato sistema associandosi con la Bioagricoop, mettendo in commercio, dall’oggi al domani, arance a succo, certificati biologici, olio in bottiglia, ortaggi ed altri prodotti che secondo le leggi non possono usufruire di tale marchio di garanzia”. La chiosa finale dell’articolista è coerente con quest’ultimo passaggio e con il senso complessivo della pubblicazione: “Da quanto si capisce, in certi casi l’imbroglio è doppio. Si frega la CEE ottenendo contributi di conversione e sostenimento per l’agricoltura biologica e si colpisce l’ignaro consumatore”.

In data 11 agosto 1994 M.S., nella sua qualità di presidente della APO, ravvisando il carattere diffamatorio della predetta pubblicazione, proponeva querela con istanza di punizione del M.A., di G.G. Giovanni, redattore dell’articolo, e di B.V., direttore responsabile pro tempore del settimanale.

Completate le indagini preliminari il P.M. rubricava i reati in epigrafe e chiedeva il rinvio a giudizio dei tre predetti, disposto dal G.I.P. in data 3 luglio 1995, in esito all’udienza preliminare. B.V., pur ritualmente citato, non compariva davanti a questo Tribunale e veniva dichiarato contumace, tale rimanendo per tutto il corso del giudizio. Prima dell’apertura del dibattimento M.S. si costituiva parte civile. Nel corso dell’istruttoria tutte le parti producevano documenti. Su richiesta del P.M. veniva ammesso ed espletato l’esame testimoniale di M.S.. G.G.e M.A. si sottoponevano all’esame. Ai sensi dell’art. 507 c.p.p. veniva disposto l’esame testimoniale di Messina Salvatore, su richiesta del P.M., e di Natoli Bartolo, su richiesta della parte civile. All’udienza dell’11 marzo 1997 veniva acquisita una audiocassetta prodotta dall’imputato G.G. in esito a sue dichiarazioni spontanee. Veniva quindi disposta perizia per la trascrizione di quanto registrato nella predetta audiocassetta. All’udienza odierna, depositata la relazione di perizia e completata l’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame del perito, P.M., parte civile e difese concludevano come in atti e il Tribunale pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

L’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l’articolo in contestazione scaturisce da un’intervista telefonica che M.A. ha rilasciato a G.G. nel contesto di un’inchiesta giornalistica che quest’ultimo stava conducendo in relazione a possibili elusioni della normativa comunitaria nella messa in commercio di prodotti certificati come coltivati con metodi biologici. Nel corso della telefonata M.A., dopo essersi diffuso su altre vicende che esulano dal presente giudizio, sollecitato da una domanda del giornalista sulla Bioagricoop e richiamata la normativa che prevede un periodo di almeno due anni per la conversione alla coltura biologica delle aziende, ha citato la APO quale caso emblematico dei metodi di certificazione adottati dalla Bioagricoop. “... questi fino al dicembre ’92 erano certificati dalla ECU (....), quindi da noi; dal momento che è entrato in vigore il sistema del controllo CEE, dal primo gennaio ’93, io ho visto che questa associazione ha rifiutato innanzitutto il controllo con noi, poi è passata all’Agricoop e ho trovato arance certificate, oli in bottiglia e c’era il certificato, succo d’arancia, ortaggi, una serie di prodotti che, fino a quando c’ero io, fino a due giorni prima, c’erano solo nocciole certificate”. M.A., pertanto, ha riferito al giornalista — il quale ha sinteticamente ma fedelmente riprodotto il tutto nella pubblicazione — di un vero e proprio imbroglio perpetrato dalla APO di Capo d’Orlando con la complicità della Bioagricoop. L’assunto dell’imputato, riportato inequivocamente anche nell’articolo, è che tale associazione, pur non avendo adottato i metodi biologici nei due anni precedenti, aveva ottenuto dalla Bioagricoop, che da intendersi compiacente, la certificazione di tutta una serie di prodotti. Propedeutica a tale manovra era stata l’interruzione del rapporto con la Ecocert la quale, diversamente dall’altra società di certificazione, non avrebbe mai consentito una così palese violazione della normativa comunitaria.

Sulla potenzialità offensiva di siffatta propalazione, nei termini sopra esposti, non sembra il caso di dilungarsi. Le accuse che il M.A. ha mosso alla APO e alla Bioagricoop, al di là dei profili di rilevanza penale in astratto configurabili a carico dei responsabili di tali due enti, ledono gravemente il prestigio di questi, nella misura in cui li individuano come compartecipi di una manovra di elusione a una normativa fondamentalmente predisposta a tutela dei consumatori. L’imputato ha accreditato l’idea che la APO avesse messo in commercio, in piena consapevolezza, prodotti illegittimamente certificati come provenienti da colture biologiche. Con ciò perpetrando, come del resto adeguatamente colto dal giornalista, un duplice imbroglio, ai danni dei consumatori e ai danni della CEE.

Dalla compiuta istruttoria è emerso con chiarezza che la vicenda così come riportata nell’articolo non ha alcuna aderenza con la realtà. È pacifico che la APO non ha mai avuto alcun rapporto con la Ecocert. Al di là della recisa affermazione in tal senso proveniente dall’offeso M.S. e dell’affermazione del M.A. di non aver avuto alcun contatto con questo quale presidente della APO, le modalità attraverso le quali l’imputato è giunto al convincimento poi espresso nell’intervista, come spiegate da lui stesso nel corso del suo esame, forniscono adeguata prova dell’assunto di cui sopra. M.A. ha sostenuto, infatti, di essere stato convocato, in qualità di presidente della Ecocert, da tale Messina Salvatore nei locali della APO per la certificazione di nocciole. Nonostante il fax di convocazione fosse intestato APOFRUS, l’imputato, in considerazione del luogo prescelto per l’incontro e di non meglio precisate fonti esterne, aveva ritenuto che le due sigle identificassero un’unica associazione. Di qui l’erroneo riferimento alla certificazione da parte della Ecocert e alla produzione di sole nocciole da parte della APO.

È certo possibile che la base associativa di APO e APOFRUS sia in parte coincidente e che tra le due associazioni si verifichino interazioni sinergiche in vista del raggiungimento dei rispettivi scopi e in funzione di interessi in parte comuni. Dato indiscutibile, tuttavia, è che i due enti hanno soggettività distinta e che fanno capo ad organi di amministrazione differenti. Natoli Bartolo, presidente della APOFRUS, ha affermato che tutti gli aderenti a tale associazione producono frutta a guscio, laddove gli affiliati APO si dedicano a colture di differente natura. Solo in caso di colture miste è possibile la contemporanea appartenenza alle due associazioni. Messina Salvatore, per parte sua, ha dichiarato di essere stato dipendente della APO fino al 1994 e di aver svolto attività professionale per conto della APOFRUS nei medesimi periodi. Avendo la disponibilità di un ufficio all’interno dello stabilimento APO, aveva utilizzato un fax ivi installato per convocare il M.A., utilizzando, come detto, carta intestata della APOFRUS. Sia Messina che Natoli, poi, confermando quanto espresso da M.S., hanno affermato che APO e APOFRUS hanno stabilimenti distinti, siti in località diverse. Tale ultima circostanza è ammessa anche dal M.A. il quale, pur collocando la propria conoscenza in epoca successiva all’intervista in contestazione, ha riconosciuto di aver appreso che la APOFRUS conduceva in locazione uno stabilimento diverso da quello della APO dove era avvenuto l’incontro con il Messina. Quanto, poi, alle pretese irregolarità nelle certificazioni dei prodotti APO non esiste in atti alcun elemento dal quale trarsi, se non una prova, un semplice sospetto delle stesse. La tesi contenuta nell’intervista, per quanto fin qui esposto, si fonda, anche secondo la prospettazione difensiva del Mauferi, su un equivoco (l’erronea identificazione della APO con la APOFRUS e il conseguente, altrettanto erroneo, convincimento che la Ecocert avesse certificato prodotti della prima associazione e solo nocciole). Non emerge dagli atti alcunché che possa indurre il Tribunale a mettere in dubbio la legittimità della certificazione effettuata dalla BIOAGRICOOP in applicazione del regime transitorio previsto dai regolamenti comunitari in favore di quei produttori che, prima dell’entrata in vigore della normativa, avessero adottato, e adeguatamente notificato, i metodi di coltura biologica. Lo stesso M.A., del resto, ha escluso di poter affermare, avuta contezza della distinta realtà delle due associazioni, l’esistenza di irregolarità nelle certificazioni di che trattasi.

La conclamata falsità della notizia riportata nella pubblicazione esclude in radice la possibilità di configurare nella fattispecie, pur con tutti i distinguo che si potrebbero fare tra le posizioni del giornalista e dell’intervistato, la scriminante del diritto di cronaca. Per giurisprudenza costante tale scriminante ricorre ove la notizia diffamatoria, correttamente esposta e corrispondente all’interesse generale ad una compiuta informazione, rispetti in maniera rigorosa la realtà dei fatti accaduti (vedi da ultimo, fra le tante, Cass. 29 gennaio 1997, Pendinelli). Ove tale corrispondenza tra accaduto e narrato non sussista, l’art. 51 c.p. non può trovare diretta applicazione in quanto l’ordinamento può sacrificare l’interesse della persona alla propria onorabilità, solo in relazione a un interesse superiore, quale appunto quello generale all’informazione su fatti di pertinenza pubblica. Interesse quest’ultimo che, ovviamente, intanto viene perseguito, in quanto i fatti propalati siano veri. Diversamente, residua la possibilità di applicare l’art. 59, co. 4 c.p., laddove, in presenza di circostanze che rendono verosimile una determinata situazione di fatto poi riscontrata come falsa, la propalazione di tale situazione derivi da errore dell’agente, scusabile nella misura in cui la verifica delle fonti informative sia stata condotta in maniera seria e adeguata. La cronaca giornalistica, pertanto, può essere legittima, ancorché diffamatoria e relativa a fatti falsi, ove l’agente abbia effettuato una seria ricerca della verità nei limiti delle possibilità offerte in relazione al caso concreto e secondo la comune diligenza e, per tal via, abbia raggiunto un convincimento di veridicità della notizia poi pubblicata. La giurisprudenza afferma, infatti, che “in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti” (così Cass. 21 febbraio 1994, Festa. Cfr. 5 febbraio 1997, Mordenti).

Su tali presupposti la scriminante non è configurabile nei confronti del G.G., né tantomeno del M.A.. Quest’ultimo ha prospettato al giornalista una realtà falsa, esprimendosi in termini di assoluta sicurezza, nonostante i dati di fatto sui quali fondava il proprio convincimento, anche a seguire la tesi difensiva, fossero del tutto evanescenti. M.A. sapeva certamente che APO e APOFRUS erano due associazioni giuridicamente distinte. Secondo nozioni appartenenti all’uomo della strada, e necessariamente proprie di un operatore del settore, le due sigle non potevano che ricondurre a entità che, quantomeno formalmente, dovevano considerarsi distinte. Tant’è che all’intestazione APOFRUS nel fax di convocazione sopra citato corrisponde un fax di proprietà dell’APO e che, nel documento prodotto dalla difesa del M.A., intestato e firmato APOFRUS, si fa riferimento a tale associazione e alla APO come associazioni legate da un comune interesse, ma distinte. Ciò che, a tutto concedere, il prevenuto poteva opinare sulla scorta degli elementi da lui prospettati è che le due associazioni, pur sempre dotate di una soggettività autonoma, facessero capo alle stesse persone, utilizzassero le medesime strutture e il medesimo personale, condividessero in tutto o in parte la base associativa. Il che non implicava in nessun modo che la APO producesse solo nocciole e che, per questa ragione, i prodotti poi certificati dalla Bioagricoop fossero improvvisamente e fraudolentemente divenuti compatibili con la definizione data dai regolamenti comunitari. La diversa denominazione delle due associazioni, infatti, per quanto le strutture potessero sovrapporsi, non giustificava in alcun modo in capo al prevenuto un’opinione di assoluta identità delle attività che alle stesse facevano capo. Tanto più che, come chiarito dal teste Natoli, la sigla Apofrus sottende specificatamente alla produzione di frutta secca e che il M.A., avendo intrattenuto con tale associazione un rapporto afferente all’attività di certificazione, non poteva non essere edotto della circostanza. Per altro verso, il già citato documento a firma Apofrus prodotto dalla difesa, che costituisce una risposta a una nota del 7 ottobre 1993 non allegata agli atti, dà conto di una qualche frizione tra le parti che, in uno con l’interruzione del rapporto con la Ecocert e con il conseguente intervento della Bioagricoop per l’attività di certificazione dei prodotti Apofrus, ben può spiegare il malanimo del prevenuto nel fornire al giornalista informazioni gravemente lesive della reputazione delle due associazioni e delle persone cui le stesse fanno capo. Non è certamente un caso, in questo contesto, che nell’intervista, e di conseguenza nell’articolo in contestazione, non si faccia alcun riferimento alla Apofrus che, nella capziosa versione offerta alla pubblica opinione, scompare del tutto per venire identificata e sovrapposta alla Apo all’unico scopo di supportare la tesi di una irregolare certificazione dei prodotti da parte della Bioagricoop.

Per quanto riguarda la posizione del G.G., poi, va rimarcato che egli, ricevuta l’informazione in questione, la ha recepita del tutto acriticamente, omettendo qualsiasi ulteriore verifica e, anzi, fondando in toto il proprio articolo sulle false indicazioni del M.A., supportate dagli eloquenti commenti sopra riportati. Sarebbe, invece, bastato un minimo approfondimento dei fatti per verificare, quantomeno, l’effettiva natura della produzione degli associati Apo e i rapporti di tale associazione con la Ecocert. Il giornalista, nel riportare fedelmente le dichiarazioni raccolte nel corso dell’intervista, non ha offerto al suo pubblico un’opinione proveniente da una fonte qualificata, ma ha dato voce a una denuncia di fatti determinati, rispetto ai quali, lungi dal porsi in maniera problematica, ha espresso piena adesione con l’evidente intenzione di prospettarli come verità conclamate. L’aver fatto ciò in assenza di verifiche esclude, in applicazione dei principi sopra enunciati, la possibilità di configurare la scriminante del diritto di cronaca, sia pure nella forma putativa di cui all’art. 59, co. 4 c.p. Va sottolineato, a questo proposito, come, secondo la giurisprudenza, “la prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto, e cioè sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di avere svolto il controllo, e non già per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte” (così Cass. 23 luglio 1996, Scalfari).

Per le medesime ragioni va ravvisata la responsabilità di B.V., nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale, per il reato di cui all’art. 57 c.p. A fronte di una notizia il cui potenziale diffamatorio era immediatamente percepibile, non risulta che tale imputato abbia in alcun modo sollecitato il giornalista a quelle verifiche la cui mancanza rappresenta nella presente sentenza il motivo principale dell’affermazione di responsabilità per il reato di diffamazione nei confronti di G.G.. Tale comportamento costituisce, per tutto quanto fin qui esposto, una negligenza nell’adempimento dei doveri del direttore responsabile e giustifica l’imputazione colposa del reato in contestazione.

Le attenuanti generiche possono essere concesse a tutti gli imputati in virtù dei buoni precedenti penali di ciascuno di essi e possono essere ritenute equivalenti all’aggravante in contestazione, evidentemente sussistente tenuto conto della natura della pubblicazione.

Valutati comparativamente tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., con particolare riferimento al contenuto dell’offesa, alle modalità attraverso le quali la stessa è stata posta in essere, ai buoni precedenti penali degli imputati, al danno effettivo cagionato alla parte lesa, al comportamento processuale dei prevenuti, si stima pena equa per G.G. e M.A. quella di £. 1.500.000 di multa e per B.V. quella di £. 1.000.000 di multa.

Gli imputati in solido vanno condannati a risarcire alla parte civile costituita il danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separata sede non offrendo gli atti elementi sufficienti allo scopo, nonché a rifondere alla stessa parte le spese di costituzione, liquidate come da dispositivo.

Tenuto conto delle modalità del fatto, in assenza di elementi specifici per liquidare il danno patrimoniale eventualmente subito dalla APO per effetto della pubblicazione, il danno morale subito dall’associazione va quantificato in misura non inferiore a £. 10.000.000. Entro tali limiti, in accoglimento della domanda della parte civile, va posto a carico degli imputati e in favore di questa una provvisionale ai sensi dell’art. 539, co. 2 c.p.p.