FATTO E DIRITTO
Con querela depositata il 16 settembre 1995 i dottori P.N. e B.C., sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale civile dell’Annunziata di Messina, lamentavano il carattere diffamatorio nei loro confronti della lettera di tale L.P.A., pubblicata nella rubrica della corrispondenza con i lettori del quotidiano <quotidiano> del giorno 25 agosto 1995. Evidenziavano i querelanti l’infondatezza dell’assunto sostenuto dal L.P.A. nella lettera in questione circa una prevaricazione subita dal proprio figlio in occasione di una visita al pronto soccorso per disturbi oculistici e un trattamento più favorevole praticato ad altro paziente. Rilevavano, inoltre, che il quotidiano, pubblicando la lettera e dandole risalto con un titolo ad effetto, aveva amplificato l’incidenza diffamatoria della propalazione.
Esperite le indagini preliminari, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio del L.P.A. e di C.A., direttore responsabile della “<quotidiano>”. In esito all’udienza preliminare del 26 giugno 1996, durante la quale i predetti querelanti si costituivano parte civile, il G.I.P. pronunciava sentenza di proscioglimento nei confronti di entrambi gli imputati. In seguito ad appello del Procuratore generale, la Corte di Appello, in data 26 febbraio 1997, annullava la predetta sentenza e disponeva il rinvio a giudizio di L.P.A. e C.A. davanti a questo Tribunale.
Nel corso dell’odierna udienza dibattimentale le parti civili insistevano nella costituzione. C.A. non compariva in giudizio e veniva dichiarato contumace. La difesa di tale ultimo imputato rilevava la tardività dell’impugnazione a suo tempo proposta dal Procuratore generale ed eccepiva conseguentemente il passaggio in giudicato della sentenza del G.I.P. sopra menzionata. Il P.M. e la difesa dell’altro imputato aderivano all’eccezione, mentre la parte civile ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.
È fondata l’eccezione di giudicato sollevata dall’imputato C.A.. Secondo la più recente giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, il termine per impugnare le sentenze di proscioglimento del G.I.P. pronunciate in esito all’udienza preliminare ai sensi degli artt. 424 e 425 c.p.p.. è di quindici giorni (v., fra le tante, Cass. 6 febbraio 1997, Pitoni; Cass. 17 gennaio 1997, Corresi; Cass. 4 agosto 1993, Salomone; Cass. 18 febbraio 1992, Nicolò). La sentenza in questione, infatti, è, a tutti gli effetti, un provvedimento emesso in seguito a camera di consiglio (art. 420, co. 1 c.p.p.), rientrante a pieno titolo nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 585 c.p.p.. A conferma della non assimilabilità di tale pronuncia alla sentenza dibattimentale, un orientamento giurisprudenziale altrettanto costante esclude che il G.I.P. possa riservare un termine più lungo dei trenta giorni previsti per la redazione della motivazione così come stabilito dall’art. 544 c.p.p..
Nel caso in esame la sentenza, il cui dispositivo è stato letto all’udienza preliminare del 26 giugno 1996, è stata depositata il successivo 18 luglio, nel pieno rispetto del termine di cui al comma 4 dell’art. 424 c.p.p.. La sentenza è stata poi trasmessa al Procuratore generale, al più tardi, il 26 luglio, posto che in tale data egli vi ha apposto il visto. Tale data può ben essere presa in considerazione ai fini della decorrenza del termine giusta la previsione dell’art. 585, co. 2, lett. A) c.p.p., posto che la trasmissione di una copia del provvedimento con attestazione della data di deposito è quantomeno equipollente alla notifica dell’avviso di deposito. Ne discende che, considerando la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, l’impugnazione andava proposta non oltre il 25 settembre 1996. L’atto di gravame del Procuratore generale, invece, risulta depositato nella Cancelleria dell’ufficio del G.I.P. in data 10 ottobre 1996 con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Tale inammissibilità, non rilevata dalla Corte di appello in sede di discussione del gravame, deve essere dichiarata da questo Tribunale ai sensi dell’art. 591, co. 4 c.p.p.. È evidente, del resto, che, non essendo previsto alcun mezzo di gravame avverso il decreto emesso dalla Corte di appello ex art. 428, co. 6 c.p.p., la declaratoria da parte del giudice del dibattimento costituisce l’unico rimedio processuale alla situazione in esame.
Per effetto della ritenuta inammissibilità dell’impugnazione, gli imputati devono essere prosciolti perché l’azione penale non può essere proseguita. Pur se sulla sentenza di proscioglimento del G.I.P. non può formarsi un giudicato intangibile, la stessa, quando non più aggredibile con i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito, determina una preclusione dell’ulteriore corso dell’azione penale come si desume dal combinato disposto degli artt. 649, 650 e 434 c.p.p..
P. Q. M.
Visto l’art. 591, co. 4 c.p.p.
Dichiara inammissibile l’impugnazione proposta dal Procuratore generale avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Messina del 26 giugno 1996 resa nei confronti degli odierni imputati.
Visti gli artt. 529 e 649 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di C.A. e L.P.A. perché l’azione penale non può essere proseguita per precedente giudicato.
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Messina li 23 ottobre 1997
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Alfredo Sicuro) (dott. Giuseppe Armando Leanza)