FATTO E DIRITTO
Con querela del 19 settembre 1993, indirizzata al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il dott. R.C., responsabile del Presidio multizonale di prevenzione dell’U.S.L. n. ###, lamentava il carattere diffamatorio nei suoi confronti di alcune dichiarazioni di B.A., esponente di Legambiente, pubblicate sulla Gazzetta del Sud del 20 giugno 1993, a proposito di presunte omissioni imputabili al suddetto presidio in relazione ai prelievi di campioni di acque marine ai fini del controllo della balneazione. Assumeva il querelante che la lesione della propria reputazione era rinvenibile nei passaggi delle suddette dichiarazioni ove il B.A., evidenziate le inadempienze del Presidio multizonale, indicato come l’unico in Italia a non aver effettuato per anni alcun prelievo, qualificava tali comportamenti come “un vero e proprio caso di ammutinamento o boicottaggio”. Il tutto rafforzato dall’analisi, ascrivibile al medesimo B.A., delle cause della prospettata situazione individuate in “approssimazione, competenze mortificate, mancanza di coordinamento o addirittura resistenze culturali all’attuazione delle leggi”, con la dedotta conseguenza di rilevare “aspetti inquietanti di illegalità” nell’attività dell’ufficio pubblico diretto dal R.C..
Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica di Messina, competente per territorio, a chiusura delle indagini preliminari, con decreto del G.I.P. del 24 febbraio 1995, emesso in esito all’udienza preliminare, il B.A. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe. Prima dell’apertura del dibattimento R.C. si costituiva parte civile. Nel corso dell’istruttoria veniva sentito quale teste il querelante e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. L’imputato si sottoponeva all’esame su sua richiesta. Al termine dell’istruttoria dibattimentale P.M., parte civile e difesa concludevano come in atti ed il Tribunale pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.
La dichiarazione dell’odierno imputato, inserita nell’articolo di stampa oggetto della querela, trae spunto da una polemica insorta tra i responsabili dell’U.S.L. n. ## e le organizzazioni ambientaliste circa la balneabilità delle coste calabresi e reggine. In particolare, secondo quanto emerge dalla dichiarazioni dell’imputato e dell’offeso e dalla rassegna stampa prodotta, il R.C. aveva opposto ai dati forniti dalla “Goletta verde” e da Legambiente quelli provenienti dalla struttura pubblica, prospettando una situazione delle coste migliore rispetto a quella denunciata dalle suddette organizzazioni. Il B.A., nell’articolo in questione, dopo aver definito “incredibile” quello che vedeva come un tentativo di attribuire agli ambientalisti la responsabilità, di intuibile rilievo economico per l’impatto sull’industria turistica, per la classificazione di “mare a rischio” attribuita in passato alle acque calabresi, individuava specificatamente nelle inadempienze del Presidio multizonale, “che non ha provveduto come previsto dalla legge ad effettuare ed a trasmettere i dati dei controlli previsti”, la causa della carenza di informazione sulla balneabilità delle coste e la conseguenze incertezza sull’effettivo grado di inquinamento delle medesime. Proseguendo nella polemica, e individuando il proprio interlocutore nel dott. R.C., l’imputato ricordava che, per i dieci anni successivi all’entrata in vigore del D.P.R. 470/82, il numero di prelievi effettuato dal Presidio multizonale dell’U.S.L. n. ### era stato talmente basso da non consentire al competente Ministero alcun giudizio circa la balneabilità delle coste e che “addirittura, per molti anni il Presidio multizonale di Reggio è stato l’unico, a livello nazionale, a non aver effettuato alcun prelievo lungo i 215 chilometri di propria competenza: un vero e proprio caso di ammutinamento o boicottaggio”. Pur dando atto delle difficoltà oggettive derivanti da carenze strutturali e di personale, il B.A. denunciava comunque l’esistenza di responsabilità soggettive rispetto alle riscontrate illegalità in una realtà con la quale i responsabili della struttura pubblica dell’U.S.L. avevano convissuto, non senza “approssimazione, competenze mortificate, mancanza di coordinamento o addirittura resistenze culturali all’attuazione delle leggi”. Di qui la rilevanza dell’opera della “Goletta verde” i cui dati, per quanto parziali, avevano rappresentato per anni l’unico punto di riferimento per valutare la balneabilità delle coste. A chiusura dell’articolo l’odierno imputato, evidenziato sarcasticamente l’attivismo dell’U.S.L. proprio in contemporanea al referendum che le sottraeva i poteri di vigilanza e controllo ambientale, affermava che i dati confortanti diffusi dal Presidio confermavano quelli forniti dalla “Goletta verde” negli anni precedenti, ma metteva in guardia dal possibile futuro degrado ambientale connesso all’esistenza di numerosi scarichi fognari diretti in mare.
Così delineato il contenuto dell’articolo in contestazione, rileva in primo luogo il Collegio che lo stesso appare, in effetti, oggettivamente offensivo della reputazione del querelante. Quest’ultimo, pur non chiamato in causa quale diretto responsabile delle denunciante inadempienze, costituisce l’evidente bersaglio della critica del B.A., sia perché è in diretta polemica con lui che l’intervento dell’imputato è scaturito, sia perché, quale responsabile del Presidio multizonale, l’offeso è chiaramente individuato come oggettivo responsabile anche delle riscontrate disfunzioni del servizio. In questo contesto, come evidenziato, il R.C. è esplicitamente accusato di aver convissuto con una situazione di carenza strutturale e con l’illegalità che ne era derivata, senza essere capace, per “approssimazione, competenze mortificate, mancanza di coordinamento, ... resistenze culturali all’attuazione delle leggi”, di impedire che il presidio reggino divenisse l’unico in Italia a non effettuare per diversi anni alcun prelievo lungo le coste o, comunque, ad effettuare costantemente un campionamento insufficiente così da escludere ogni rilevanza dei dati trasmessi al Ministero della sanità. Non c’è dubbio, in sostanza, che, al di là del tono, ora più conciliante, ora decisamente accusatorio, l’imputato ha attribuito al R.C. specifiche responsabilità, affermando con chiarezza, ferme le ricordate riserve espresse nel corpo della dichiarazione, che costui non era completamente esente da colpe per la situazione denunciata. Illuminante in proposito è il riferimento alla parabola evangelica della pagliuzza e della trave che evidenzia il senso complessivo dell’articolo: il R.C. non aveva titolo per contestare l’attendibilità dei prelievi della “Goletta verde” e per prospettare l’ingiustificato allarme che dagli stessi poteva derivare, posto che era semmai dalle inadempienze del Presidio multizonale da lui diretto che erano derivate le incertezze circa la balneabilità delle coste ed il correlativo impatto negativo nell’opinione pubblica.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che il reato di diffamazione a mezzo stampa, configurabile sul piano oggettivo rispetto all’articolo suddetto, sia nella specie scriminato avendo l’imputato legittimamente esercitato il proprio diritto di critica.
La critica si distingue dalla cronaca per il contenuto dell'esposizione. La prima è una pura manifestazione di pensiero nella quale la narrazione o il richiamo di fatti storici è strettamente funzionale ad esprimere opinioni e giudizi. La cronaca consiste, invece, nella mera esposizione di fatti. Mentre il diritto di critica si ricollega direttamente alla previsione dell'art. 21, 1° comma, Cost. ed all’interesse alla pluralità delle opinioni, il diritto di cronaca discende dal riconoscimento della libertà di stampa e dell'interesse pubblico ad una completa e libera informazione sui fatti di rilevanza generale. La netta distinzione tra il diritto di critica e quello di cronaca e la diversità del fondamento, anche costituzionale, del riconoscimento dell'uno e dell'altro, comportano, per costante affermazione dottrinale e giurisprudenziale, una altrettanto netta distinzione dei rispettivi limiti scriminanti che, nel caso della critica, sono più ampi che nella cronaca giornalistica. Se, infatti, l'esistenza della scriminante presuppone comunque l'interesse generale della pubblicazione, i limiti della verità oggettiva e della continenza, comunemente riconosciuti ai fini della specificazione del contenuto del diritto di cronaca, assumono, in relazione al diritto di critica, connotazioni particolari.
L’atteggiarsi la critica come opinione, giudizio, valutazione di comportamenti altrui, in primo luogo, impedisce di riferire a questa la categoria della verità. Vera o falsa può essere definita la narrazione di un accadimento fattuale nella misura in cui si dimostri la corrispondenza o meno della stessa rispetto alla realtà. Una pura manifestazione di pensiero, invece, potrà essere condivisibile o non condivisibile, fondata o infondata, ma non vera o falsa. Ad un giudizio è opponibile un diverso giudizio di valore, non un’esperienza cognitiva. Per questa ragione la giurisprudenza più recente esclude che, in parallelo alla configurazione dottrinaria del diritto di cronaca, la “veridicità” costituisca un limite dell’esercizio del diritto di critica. Tale categoria in questo ambito può venire in rilievo solo in un diverso contesto. Sono frequenti i casi in cui alla manifestazione di un’opinione si accompagna la narrazione di fatti ascrivibili alla persona criticata dai quali trae spunto il ragionamento che integra la pubblicazione eventualmente lesiva dell’altrui reputazione. In questi casi, secondo la giurisprudenza più recente, quando la manifestazione del pensiero costituisce “esercizio, ad un tempo, di entrambi i diritti, i corrispondenti (e diversi) limiti scriminanti dell'uno e dell'altro vanno individuati in relazione a ciascun contenuto espressivo, salvo che non si ritenga, in fatto, che lo scritto, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio o del diritto di critica o di quello di cronaca, nel qual caso è da accordare esclusivo rilievo all'una o all'altra causa di giustificazione” (così Cass. 3 luglio 1993, n. 6493). Nell’ipotesi in cui il contenuto della pubblicazione assume rilievo unicamente sotto il profilo della critica – perché il contenuto narrativo ha valenza minimale ovvero perché lo stesso costituisce un presupposto acquisito e non integra lo specifico oggetto della manifestazione – è rispetto a tale diritto che va verificata la sussistenza o meno della scriminante.
A questo fine i parametri della continenza formale e del pubblico interesse vanno esaminati congiuntamente. Posto che un’opinione non può che essere espressione di una valutazione di parte, la liceità della manifestazione della stessa si connota per la finalità perseguita e per l’interesse a che il punto di vista del dichiarante venga reso pubblico. Ne deriva che l’unica critica vietata è quella che costituisce un attacco diretto alla sfera personale dell’offeso con l’unico scopo di denigrarlo e senza che sussista alcun contenuto valutativo suscettibile di essere portato alla conoscenza del pubblico. Rispetto all’interesse pubblico alla conoscenza dell’opinione del dichiarante, poi, va valutato anche il parametro della continenza: nel confronto delle idee è ammessa la violenza verbale e la virulenza dell’argomentare, purché, anche in questo caso, ciò non travalichi lo scopo che la manifestazione si prefigge, per trasformare la critica in un gratuito attacco personale. Nella medesima prospettiva va, poi, valutato anche il riferimento a fatti determinati ascrivibili al criticato e dai quali, come si diceva, trae spunto il ragionamento oggetto della pubblicazione. Ove il soggetto muova dolosamente da dati di fatto falsi, arbitrariamente inseriti in un contesto argomentativo, tale circostanza può far ritenere diffamatoria la pubblicazione, non per difetto del parametro della veridicità, ma perché costituisce l’indice rivelatore di un comportamento determinato, non dall’interesse a far conoscere le proprie opinioni, ma dalla volontà di denigrare la persona offesa, argomentando in maniera obiettivamente pretestuosa nei suoi confronti. In questi casi, naturalmente, il rigore nell’accertamento della veridicità dei fatti menzionati nella pubblicazione è minore rispetto alle ipotesi di cronaca giornalistica, posto che il contenuto valutativo della manifestazione del pensiero fa assumere rilevanza soltanto a quelle false propalazioni tali da inquinare alla radice l’argomentazione e da far rilevare il mutamento dello scopo perseguito dall’autore. Rimangono, invece, irrilevanti quelle inesattezze che, per la loro marginalità nell’economia del discorso, hanno una incidenza nulla o trascurabile sul contenuto complessivo della critica.
Nel caso in esame ritiene il Collegio che l’articolo di stampa di cui si discute, i cui contenuti e le cui finalità sono state evidenziate, abbia contenuto esclusivo di una critica al comportamento del Presidio multizonale in un contesto più generale di denuncia dell’inefficienza degli apparati pubblici deputati al controllo ambientale sulle coste nella provincia di Reggio Calabria. Il B.A., infatti, non ha esposto fatti, ma, sia pur muovendo da dati fattuali, ha manifestato la propria opinione, in contrasto, peraltro, con il diverso punto di vista precedentemente espresso dal querelante, ed ha analizzato, secondo la propria visione personale, coerente con la sua posizione di esponente di un’organizzazione ambientalista, una data situazione, traendone il convincimento di una qualche responsabilità, sia pure negli illustrati termini sfumati, del R.C..
Su tale presupposto la legittimità della manifestazione di pensiero dell’imputato va valutata secondo i principi delineati. Va quindi rilevato, in primo luogo, che è evidente la pertinenza della critica in questione che si inserisce in un ambito più ampio di interventi specificatamente finalizzati, specie da parte delle organizzazioni ambientaliste, a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche connesse all’inquinamento, sulle carenze degli interventi e sull’illegalità di taluni comportamenti degli apparati dello Stato e degli enti locali, sulla scarsa attenzione all’impatto ambientale di certi atti da parte di soggetti pubblici e privati. Il querelante, per altro verso, è l’organo di vertice di una delle strutture competenti per i controlli. In questa veste è naturale che, sul presupposto dell’esistenza di inadempienze in tali controlli, egli ne risponda all’opinione pubblica e divenga oggetto di critiche che, indipendentemente dalla loro fondatezza e quindi dall’esistenza di valide ragioni obiettive che possano eventualmente giustificare una data situazione di fatto, ragionevolmente vengono mosse nei suoi confronti.
D’altra parte i dati di fatto obiettivi dai quali muoveva l’imputato nell’articolo (l’effettuazione di un numero di prelievi largamente inferiore a quello previsto dalla legge ai fini dell’attendibilità statistica del dato) è nella sostanza non contestato dall’offeso ed emerge documentalmente dagli atti. Risulta, infatti, dalla pubblicazione ufficiale del Ministero della sanità allegata agli atti, alla quale verosimilmente l’imputato ha attinto quale fonte di informazione, che i dati trasmessi dall’U.S.L. di Reggio Calabria hanno riguardato negli anni 1988 e nel 1990, rispettivamente, una media di 2,1 e 2,5 prelievi per punto di campionamento, a fronte dei dieci individuati come numero minimo di rilevanza statistica. Negli anni 1989 e 1991 l’U.S.L. n. ### non ha, invece, inviato alcun dato a fronte dei 131 punti di campionamento fissati. In tutti gli anni indicati nessuna elaborazione è stata possibile circa la balneabilità delle coste. Per tutti gli anni viene messo in rilievo nel suddetto documento come il comportamento della struttura reggina si presenti come peculiare, in negativo, rispetto a quello delle omologhe istituzioni sul territorio nazionale (nel rapporto del 1989 si legge, ad esempio: “L’esame dei dati analitici pervenuti, relativamente al 1989, evidenzia che gli stessi, con l’eccezione di Reggio Calabria, interessano tutte le province costiere italiane”). Lo stesso R.C., peraltro, ha prodotto una sentenza del Pretore di Reggio Calabria del 2 dicembre 1988 nella quale, nel corpo della motivazione dell’assoluzione dell’odierna parte civile dal reato di omissione di atti d’ufficio proprio con riferimento all’attuazione del D.P.R. 470/82, si legge “È indubbio, emergendo in atti ed essendo stato ammesso dagli stessi imputati, che il P.M.P. (nella persona del responsabile del settore chimico e del responsabile del Presidio stesso) non abbia effettuato i prelievi indicati nel D.P.R. 470/82 e, conseguentemente, abbia impedito la formulazione del giudizio di idoneità alla balneazione”. Sono, poi, allegate agli atti le copie di diversi articoli di stampa che confermano la mancata attuazione del suddetto D.P.R. da parte del Presidio diretto dal R.C. e la peculiarità della situazione reggina rispetto a quella nazionale.
Se ciò è vero, se cioè l’imputato nell’esporre il proprio punto di vista è partito da dati di fatto conformi al vero, almeno nelle linee essenziali rilevanti ai fini che ci occupano, del tutto ininfluente è un’ulteriore indagine volta a verificare la fondatezza della prospettazione del B.A., esaminando se, in effetti, il R.C. sia estraneo a qualsiasi responsabilità per la situazione creatasi, dipendente in via esclusiva da ragioni strutturali, o se, al contrario, il suo comportamento nella direzione del servizio sia stato riprovevole sotto qualche profilo, in via diretta od indiretta. Spingendosi ad una valutazione di questo genere il Collegio non potrebbe che esprimere una propria opinione, di carattere soggettivo come quelle dell’imputato e della parte civile, il cui contenuto non inciderebbe in nessun caso sulla configurazione della scriminante. Allo stesso modo irrilevante è l’esistenza di sentenze penali che escludono la responsabilità del R.C. per i fatti di cui si discute. L’intangibilità del giudicato non può evidentemente precludere il libero confronto delle idee su questioni che coinvolgono il pubblico interesse, almeno quando, come nella specie, il contrasto non riguarda fatti storici accertati o esclusi nel procedimento penale, ma un sindacato generale sull’attività di un pubblico funzionario sulla scorta di parametri sostanziali di valutazione del tutto avulsi da quelli utilizzati dal giudice penale.
Ciò che conta è che l’imputato, nell’ambito di un’attività di carattere latu sensu politico, ha formulato una critica argomentata, su presupposti di fatto riscontrati, nei confronti di un organo pubblico per un’attività di quest’ultimo rientrante nei suoi compiti istituzionali. Tali caratteristiche impongono all’offeso di subire la critica, per quanto infondata o immeritata egli possa ritenerla, in quanto la stessa, per tutto quanto esposto, non è destinata ad una denigrazione della sua persona, ma a contrastare un suo specifico comportamento ritenuto inadeguato rispetto all’interesse pubblico. Nel momento in cui, pertanto, il B.A. accusa i responsabili del Presidio multizonale, e segnatamente il R.C., di essersi adagiati su una realtà “con aspetti inquietanti di colpevole illegalità”, non fa altro che esprimere una propria valutazione che, per quanto infondata possa essere, costituisce una libera manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.. Come si è già detto, del resto, l’analisi dell’imputato ha tenuto conto delle indiscutibili carenze strutturali che hanno contribuito a determinare la prospettata situazione. Il fatto che egli, diversamente dal R.C., non abbia ritenuto tali carenze come la causa esclusiva delle inadempienze del Presidio costituisce l’essenza della critica mossa con l’articolo e, in questi termini, non è comportamento sindacabile dal Tribunale.
Quanto alla continenza formale della critica non pare al Collegio che i toni utilizzati dall’imputato non fossero funzionali rispetto al pensiero da esprimere. Va tenuto presente che l’articolo in contestazione, come detto, si inserisce in una polemica che aveva opposto il R.C. alle organizzazioni ambientaliste sul tema dei prelievi di campioni. Dato questo che fa comprendere la virulenza di alcuni passaggi dell’articolo (“un vero e proprio caso di ammutinamento o di boicottaggio”, “ci sono in particolare episodi scandalosi che come Legambiente abbiamo provveduto a denunciare alla magistratura”) indirizzati, peraltro, non direttamente contro il querelante, ma, più in generale, contro l’intero apparato responsabile delle inadempienze. In ogni caso, anche tali espressioni appaiono consone al contenuto complessivo della critica ed ai presupposti di fatto dai quali la stessa muove e non sembrano travalicare i limiti di un civile confronto di idee, compatibile anche con espressioni forti che servono a dare consistenza all’argomentare e ad incentivare la capacità comunicativa del discorso. La giurisprudenza, a proposito del limite della continenza con riferimento all'esercizio del diritto di critica, contrapposto a quello di cronaca, ritiene comunemente legittima “la disputa polemica nelle competizioni politiche e sindacali e nelle campagne giornalistiche, anche con espressioni di durezza e di disapprovazione e con toni aspri, espressioni e toni che restano penalmente irrilevanti purché la critica non trasmodi in attacco personale con cui si intenda colpire la sfera privata dell'offeso e non sconfini nell'ingiuria, nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario” (così Cass. 2 ottobre 1992, Valentini). Tale contenuto di attacco personale, anche in rapporto alle suddette espressioni, non è, ad avviso del Collegio, ravvisabile in alcun modo nell’articolo in contestazione, valutato nel suo complesso.
Per tutte le ragioni esposte, sul presupposto della sussistenza della scriminante del diritto di critica, il B.A. deve essere assolto dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.
P. Q. M.
Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve B.A. dall’imputazione ascrittagli in rubrica perché il fatto non costituisce reato.
Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Messina, li 26 marzo 1996
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Alfredo Sicuro) (dott. Giuseppe A. Leanza)