FATTO
E DIRITTO
Il 14 giugno 1993 il quotidiano “<quotidiano>” pubblicava un articolo a firma C.F. dal titolo “È morto il dott. I.N. in una clinica di Modena”. Il sommario, posto sotto il titolo, chiariva: “Aperta un'inchiesta giudiziaria: il funzionario venne incarcerato nonostante si trovasse in terapia intensiva. L'indignazione dell'avv. A.V.”. Nel corpo della pubblicazione il giornalista, dopo un breve riferimento alla vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto il dott. I.N., ex funzionario del consorzio ASI di Reggio Calabria, affermava che questi, mentre si trovava a Verona per dei controlli resi necessari da una malattia cardiaca, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria in persona del dott. A.C. per i reati di corruzione e turbativa d'asta. Ciò premesso, addentrandosi nella narrazione della vicenda descritta in sommario, il C.F. scriveva: “I.N., comunque, è morto senza essere mai stato interrogato in quanto, a causa delle sue gravi condizioni di salute, dopo qualche giorno nel carcere del Campone di Verona, il G.I.P., a seguito delle pressanti richieste del difensore, avvocato A.V., ne aveva autorizzato il trasferimento nella clinica «Esperia hospital» di Modena”. L'articolo proseguiva dando conto dell'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Modena, su richiesta dei familiari e del difensore del dott. I.N., allo scopo di accertare l'eventuale collegamento causale del decesso dell'indagato con i “disagi della carcerazione”, la “brusca interruzione del ricovero ospedaliero” avvenuta quando il I.N. “si sarebbe trovato in terapia intensiva” e le modalità di trasferimento a Modena “effettuato, invece che a mezzo dell'ambulanza attrezzata noleggiata dalla famiglia, con una scortata dai carabinieri”. Chiudeva il pezzo una dichiarazione virgolettata dell'avvocato A.V. con la quale il penalista commentava la vicenda affermando: “Questo dramma è il sintomo del disprezzo più assoluto della vita umana, allorché le ragioni preminenti della punizione prevalgono. Questo è il contesto in cui la civiltà dei nostri giorni si evolve”.
In data 8 settembre 1993 il dott. A.C., ravvisato il contenuto diffamatorio nei suoi confronti della suddetta pubblicazione, proponeva querela formulando formale istanza di punizione nei confronti del redattore dell'articolo e del dott. C.A., direttore responsabile del quotidiano.
Con decreto del G.I.P. in data 8 febbraio 1994, emesso in esito all'udienza preliminare, il C.F. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe. Prima dell'apertura del dibattimento il dott. A.C. si costituiva parte civile. Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. L'offeso veniva sentito quale testimone su richiesta del P.M.. L'imputato rendeva spontanee dichiarazioni. In esito all'istruttoria dibattimentale, disattese dal Tribunale le ulteriori richieste di prova testimoniale provenienti dalla difesa dell'imputato, P.M., parte civile e difesa concludevano come in atti. Il Tribunale pronunciava quindi sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.
Ritiene il Collegio che l'articolo di stampa sopra richiamato non abbia il contenuto di offesa della reputazione del querelante e che, pertanto, nel difetto dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione, l'imputato debba essere assolto perché il fatto non sussiste.
Ai fini della valutazione della ricorrenza del reato di diffamazione, evidentemente, è indispensabile l'esame del contenuto della pubblicazione nella sua materialità così da apprezzarne, secondo criteri rigorosamente obiettivi, la potenzialità offensiva. Tutto ciò, indipendentemente dalla verità delle propalazioni che, se può venire in rilievo al fine di ritenere un'eventuale scriminante, è ininfluente rispetto all'elemento materiale del reato. Verità e falsità, infatti, sono categorie riferibili alla realtà storica e non al giudizio morale che è l'unico da prendere in considerazione per verificare l'idoneità offensiva dell'attribuzione di un dato fatto ad un determinato soggetto. Prima di eventualmente verificare se il C.F. abbia correttamente riportato nell'articolo in contestazione i tratti essenziali della vicenda della morte del dott. I.N. – aspetto questo sul quale tutte le parti hanno lungamente dibattuto – è indispensabile un attento esame di tutti i passaggi della pubblicazione in modo da individuare se ed in quali di essi sia ravvisabile, se non l'attribuzione al dott. A.C. di comportamenti contrari al diritto o alla morale, una critica del comportamento del magistrato e un addebito al medesimo di azioni o omissioni suscettibile, secondo un criterio obiettivo indipendente dal sentimento negativo che la cronaca abbia per avventura suscitato nell'interessato, di intaccare l'apprezzamento sociale della persona dell'offeso.
Per altro verso, è altrettanto essenziale verificare che l'eventuale offesa sia stata proprio diretta contro l'odierno querelante. Una critica generica, non indirizzata nei confronti di un soggetto determinato, infatti, non è idonea ad integrare la diffamazione. Un assolutamente costante orientamento giurisprudenziale, a questo proposito, precisa che “il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili” (così Cass. 18 ottobre 1993, Ramenghi). “L'individuazione del soggetto passivo del reato - in mancanza di una indicazione specifica ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto - deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa” (così Cass. 10 maggio 1989, Baccelli).
La vicenda narrata nell'articolo in contestazione, nei suoi tratti essenziali, può essere riassunta nei termini seguenti: contro un cittadino che versa in gravi condizioni di salute tanto da essere ricoverato in una clinica privata viene richiesta, disposta ed eseguita per gravi reati contro la pubblica amministrazione la misura della custodia in carcere. Dopo “qualche giorno” di permanenza carceraria all'indagato vengono concessi gli arresti ospedalieri, ma, verosimilmente per lo stress della carcerazione subita e per l'interruzione del trattamento terapeutico, insorgono delle complicanze di natura sanitaria che ne provocano la morte.
In questi termini la narrazione contenuta nella cronaca giornalistica non ha nulla di diffamatorio. È evidente che lo scopo del giornalista, e nel contempo la ragione per cui la notizia assumeva particolare rilievo tanto da meritare la prima pagina del quotidiano, era quello di denunciare all'opinione pubblica il dramma di un individuo che esigenze giustizia distolgono dalle cure mediche, provocando un aggravamento delle sue condizioni di salute, e conducono alla morte. Una denuncia di questo tipo, tuttavia, fino a quando non si traduce in una specifica individuazione dei soggetti cui siano da addebitare comportamenti abusivi o comunque contrari alla morale, non può assumere rilevanza ai fini della configurazione del reato di diffamazione. Se la persona fisica contro la quale le critiche vengono indirizzate non è individuabile in maniera inequivoca, sia pure eventualmente attraverso un procedimento indiretto, le censure rimangono su un piano generale ma non consentono di ravvisare alcun profilo di offesa dell'altrui reputazione suscettibile di essere apprezzato sul piano penale.
Nel caso in esame, secondo la tesi sostenuta dalla parte civile che è posta a fondamento della contestazione mossa all'odierno imputato, il giornalista con l'articolo in questione avrebbe ingenerato nel lettore medio il dubbio che la carcerazione del dott. I.N. fosse stata disposta dal dott. A.C. pur conoscendo la gravità delle condizioni di salute dell'indagato e che la concessione degli arresti ospedalieri fosse stata scientemente ritardata dallo stesso magistrato con il risultato di provocare l'esito infausto della vicenda. Ad avviso di questo Collegio, invece, né l'articolo nel suo complesso né alcuno dei passaggi argomentativi dello stesso legittima un'interpretazione di questo tipo. Nel testo della pubblicazione l'imputato si è riferito al dott. A.C. una prima volta indicandolo come il giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. Tale riferimento, come pure quello alle condizioni di salute del I.N., è espresso in maniera assolutamente neutra almeno per quel che riguarda la persona del querelante. Il rapporto tra la carcerazione e il decesso è certamente postulato dal giornalista il quale, però, non ha preso posizione nell'ambito dell'articolo, limitandosi a riferire fatti nella loro essenza storica senza individuare alcun profilo di illegittimità o riprovevolezza morale ascrivibile ad alcuno degli attori della vicenda. Né, a parere del Collegio, il testo dell'articolo poteva determinare nell'opinione pubblica il convincimento di una responsabilità del dott. A.C. nel decesso dell'indagato. Non esiste, infatti, alcun passaggio dell'articolo dal quale possa desumersi che il C.F. intendeva sostenere che il magistrato era a conoscenza delle condizioni di salute del I.N. o che comunque aveva nell'emettere il provvedimento violato alcuna norma. Il collegamento tra il querelante e la vicenda è prospettato in maniera rigorosamente obiettiva attraverso il riferimento all'emissione del provvedimento che, come già evidenziato, di per sé, non ha alcun rilievo ai fini della diffamazione. A diversa valutazione, poi, non può giungersi sulla scorta della frase riportata nel sommario dell'articolo evidenziata dal dott. A.C. tanto nella querela che nelle successive difese (“Aperta un'inchiesta giudiziaria: il funzionario venne incarcerato nonostante si trovasse in terapia intensiva”). A parte ogni considerazione sulla riferibilità all'estensore dell'articolo del titolo e del sommario, rileva il Collegio che la frase in questione nulla aggiunge e nulla toglie al complessivo contenuto della cronaca, né ne modifica il senso di critica complessiva senza specifica contestazione di comportamenti dell'odierno querelante. Allo stesso modo il riferimento alle “pressanti richieste” da parte del difensore in seguito alle quali il G.I.P. si sarebbe risolto ad autorizzare il trasferimento del I.N. dal carcere alla clinica di Modena non può leggersi come contestazione al magistrato, espressa in forma indiretta, di colpevole ritardo nell'adozione di un provvedimento che avrebbe potuto salvare la vita dell'indagato. Il fatto che nel contesto della vicenda sia stato attribuito un ruolo determinante alle richieste del difensore non equivale a sostenere che il magistrato, pur avendo contezza delle condizioni di salute dell'indagato, si è ostinato a mantenerlo in carcere. È perfettamente normale, infatti, oltre che immediatamente percepibile da chiunque, che proprio il difensore, attraverso i contatti con l'interessato e con la famiglia, è colui che meglio può avere cognizione della reale situazione di fatto e delle sue implicazioni di diritto per farsi conseguentemente interprete con il magistrato delle istanze del proprio cliente. Non si vede, pertanto, come la sola circostanza dell'esistenza di tali istanze, ovviamente “pressanti” tenuto conto delle ragioni sulle quali si fondavano, valga a connotare in maniera sfavorevole il comportamento del magistrato che le accoglie attraverso la configurazione di un obbligo di anticiparne l'esito con iniziative d'ufficio. Se, pertanto, il solo fatto che un'istanza difensiva venga accolta non significa che il magistrato aveva l'obbligo di provvedere prima d'ufficio, al fine di individuare l'offesa che alla reputazione del dott. A.C. sarebbe derivato dalla cronaca giornalistica in contestazione occorrerebbe affermare che singoli passi dell'articolo o il complessivo contenuto dello stesso dicono, o lasciano intendere, che il G.I.P. aveva piena contezza della situazione e che ciò nonostante ha omesso o ritardato quei provvedimenti che le condizioni di salute dell'indagato imponevano. Ad avviso del Collegio, tuttavia, tale assunto non è sostenibile né sulla scorta del richiamato riferimento alle istanze difensive, né dal residuo contenuto dell'articolo.
Ritiene, in conclusione il Tribunale, che la pubblicazione in contestazione costituisca una critica di carattere generale della vicenda, presentata all'opinione pubblica, attraverso la dichiarazione del difensore, come “sintomo del disprezzo più assoluto della vita umana, allorché le ragioni preminenti della punizione prevalgono”. Questa impostazione, tuttavia, non si è tradotta in una specifica attribuzione di responsabilità ai singoli organi pubblici coinvolti, a diverso titolo, nei fatti narrati. La denuncia giornalistica del C.F. va intesa come critica di sistema, cioè come presa d'atto di un assetto delle diverse competenze che non consente di adeguare tempestivamente la posizione giuridica dell'indagato alle sue condizioni personali nel momento in cui queste si manifestano. Tutto ciò in linea con l'interpretazione autentica che della propria dichiarazione l'avv. A.V. ha dato nella lettera allo stesso quotidiano del 2 luglio 1993. In questo contesto il C.F. ha prospettato in termini di eventualità la responsabilità di organi pubblici attraverso il riferimento all'inchiesta giudiziaria aperta in seguito al decesso del I.N.. Si tratta, comunque, di prospettazione generica che ragionevolmente riguardava l'esecuzione del provvedimento coercitivo e di quello successivo di concessione degli arresti ospedalieri e che, in ogni caso, non viene riferita in maniera specifica alla persona del querelante. Non sembra, per contro, che nel momento in cui il giornalista, come nella specie, narra dei fatti in maniera sufficientemente distaccata senza particolari commenti che valgano a sottolineare specifici comportamenti dell'uno e dell'altro degli attori, abbia l'obbligo di puntualizzare i diversi ruoli di questi ultimi chiarendo, in particolare, che, come è evidente per gli addetti ai lavori, il G.I.P. nessuna contezza poteva avere nel momento in cui ha emesso il provvedimento dello stato di salute del destinatario dello stesso. Il fatto che non sia stato sostenuto il contrario e che, come detto, in nessun modo dall'articolo potesse trarsi un tale convincimento è sufficiente ad escludere la valenza diffamatoria della cronaca.
Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza riferita dal dott. A.C. per cui l'articolo sarebbe stato ispirato al C.F. dai presunti referenti politici del I.N. animati da malevolenza nei confronti del magistrato anche per essere stati menzionati nel provvedimento. Non compete al giudice penale, infatti, analizzare quei meccanismi che presiedono alla pubblicazione sui giornali di determinate notizie in luogo di altre ed alle scelte in forza delle quali determinati fatti, e non altri, vengono presentati in una luce, a seconda dei casi, favorevole o sfavorevole. Ciò che conta è, indipendentemente dagli scopi che il giornalista o chi per lui si prefigge, è la configurazione di un'offesa dell'altrui reputazione. Se questa, come ritenuto nella specie, manca, l'analisi dei motivi ispiratori della cronaca è un passaggio superfluo in quanto inidoneo a connotare diversamente dall'esterno la pubblicazione.
P.
Q. M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve C.F. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Messina, li 28 marzo 1995
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Alfredo Sicuro) (dott. Michele Galluccio)