Il 13 ottobre 1992 agenti della Squadra mobile di Messina, nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione di Viena Antonino, rinvenivano e sottoponevano a sequestro un pane di hashish del peso di g. 138, nascosto in un incavo ricavato in uno dei muri perimetrali esterni dell'immobile e coperto da grosse pietre. Il suc­cessivo 20 ottobre, nel corso di una nuova perquisizione, gli operanti rinvenivano, in un nascondiglio ricavato nella parete divisoria di due locali dell'abitazione, un caricatore per pistola cal. 7,65, un foglietto di carta con annotate delle cifre nonché due bilancini, di cui uno di precisione, con i relativi pesi. Il 5 novembre, nel giardino dell'abita­zione suddetta, in un luogo controllato da telecamere a circuito chiu­so con terminale video installato all'interno dell'edificio, gli agenti recuperavano una cassetta di alluminio, sepolta nel terreno ad una profondità di circa 50 cm, contenente centocinquanta cartucce per pistola cal. 22, trenta cartucce per pistola cal. 38 special, tre cartucce per pistola cal. 32, una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matri­cola punzonata, cinque pani di hashish per un peso complessivo di kg. 1,100 e 780 grammi di sostanza scura presumibilmente utilizzata per il taglio dell'eroina. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottopo­sto a sequestro. In data 17 novembre 1992 il G.I.P. del Tribunale di Messina emetteva contro il Viena ordinanza di custodia cautelare in carcere. Concluse le indagini preliminari, il P.M. richiedeva il rinvio a giudizio. Nel corso dell'udienza preliminare l'imputato formulava richiesta di rito abbreviato alla quale il P.M. non prestava il proprio consenso. Con decreto del 24 febbraio 1993 il Viena veniva quindi rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe indicati ai capi da 21 a 25.

Il 12 maggio 1993 veniva notificata a Di Napoli Pietro, detenuto nella Casa circondariale di Messina, un'ordinanza di cu­stodia cautelare quale indiziato di associazione mafiosa e di concor­so in omicidio premeditato ai danni di Amante Giovanni e Amante Lorenzo . Nei giorni immediatamente successivi il Di Napoli iniziava un rapporto di collaborazione con l'ufficio del P.M. nell'ambito del quale, oltre ad ammettere la responsabilità per i fatti di cui sopra, ri­feriva di altri episodi criminosi che lo avevano visto protagonista e, segnatamente, di un vasto traffico di cocaina ed eroina avvenuto, con forme diverse, dal 1987 al 1993. In seguito a tali dichiarazioni ed alla successiva attività investigativa di riscontro, in data 23 no­vembre 1993 veniva emessa ordinanza di custodia cautelare in car­cere nei confronti di Amante Orazio , Amante Pietro , Amato Andrea, Amendolea Alfredo, Barbera Marcello, Bellitto Vito, Bonanno Ora­zio, Busà Giuseppe, Calarese Antonino , Calarese Giuseppe , Caliò Roberto, Cananzi Rocco, Cananzi Vincenzo, Cannavò Giovanni, Carlucci Carlo, Colafati Vincenzo, Crocè Pietro, Cucinotta France­sco, Currò Antonino, Cuscinà Francesco, Danaro Salvatore, De Salvo Nunzio, Federico Francesco, Fobert Luciano, Fucile Salvatore, Giacobbe Tommaso, Idotta Marcello, La Cava Giustiniano Giusep­pe, Leo Giovanni, Leonardi Antonino, Lucà Maurizio, Mauro Santo, Mento Giovanni, Micari Salvatore, Miloro Giuseppe, Micheletti Giuseppe, Musolino Domenico, Orlando Giovanni, Pagano Antoni­no, Paratore Antonino , Paratore Giovanni , Paratore Giuseppe , Para­tore Natale , Puglisi Antonino (cl. 1963), Puglisi Antonio (cl. 1954), Raguseo Vincenzo, Rapisarda Maurizio, Rizzo Antonino (cl. 1964), Rizzo Carlo , Rizzo Francesco , Rizzo Rosario , Romeo Simone, Ro­saniti Alessandro, Rossano Concetto , Rossano Salvatore , Russo Antonio, Saraniti Giuseppe, Scuderi Giovanni, Squadrito Pietro, Stracuzzi Antonino , Stracuzzi Giovanni , Trovatello Biagio, Trovato Antonino e Trovato Salvatore, tutti indagati per i delitti loro rispetti­vamente ascritti in epigrafe nonché per altri illeciti inerenti il traffico di stupefacenti. Analoga richiesta del P.M. veniva rigettata nei con­fronti di Rizzo Antonino (cl. 1963), Parisi Stellario, Rizzo Ignazio (già deceduto al momento dell'emissione del provvedimento), Amante Lorenzo e Mancuso Giorgio. L'ordinanza veniva eseguita nei confronti di tutti gli indagati con la sola eccezione di Cananzi Vincenzo il quale si rendeva latitante e tale è rimasto fino alla data odierna. Dopo alcuni giorni la misura veniva dapprima sostituita con gli arresti domiciliari quindi revocata nei confronti di Amendolea Alfredo. Il 17 dicembre 1993 veniva applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Crisafi Enrico ritenuto responsabile del reato già attribuito all'Amendolea.

A chiusura delle indagini preliminari il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti delle persone sopra indicate nonché di Aliquò Ignazio e Viena Antonino e con esclusione di Rizzo Ignazio, Amendolea Alfredo, Parisi Stellario e Mancuso Giorgio nei con­fronti dei quali il procedimento veniva archiviato. Nel corso dell'udienza preliminare il giudizio nei confronti di Busà Giuseppe, Caliò Roberto, Currò Antonino, Fobert Luciano, Idotta Marcello, Rapisarda Maurizio, Trovato Salvatore, Russo Antonio, Puglisi Antonino (cl. 1963) e La Cava Giustiniano Giuseppe veniva definito con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.. Gli imputati Aliquò , Amante Orazio , Amante Pietro , Barbera , Bonanno , Can­navò , Carlucci , Colafati , Croce , Cuscinà , Federico , Fucile , Giacobbe , Leo , Lucà , Mauro , Mento , Micari , Musolino , Pagano , Paratore Antonino , Paratore Giovanni , Paratore Giuseppe , Paratore Natale , Puglisi Antonio (cl. 1954), Rizzo Antonino (cl. 1964), Rizzo Carlo , Rizzo Francesco , Rizzo Rosario , Rossano Concetto , Rossano Salva­tore , Saraniti , Squadrito , Stracuzzi Antonino , Stracuzzi Giovanni , Trovatello , Viena , Di Napoli, De Salvo e Leonardi chiedevano di es­sere giudicati nelle forme del rito abbreviato. Il P.M. prestava il pro­prio consenso solo con riferimento agli ultimi tre, ritenendo neces­sario per gli altri imputati un approfondimento dibattimentale delle rispettive posizione processuali. Con sentenza del 9 marzo 1994, in esito al giudizio abbreviato, il G.I.P. condannava Di Napoli Pietro alla pena di anni cinque di reclusione e £. 20.000.000 di multa, De Salvo Nunzio alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e £. 20.000.000 di multa, in continuazione con altra sentenza passata in giudicato, e Leonardi Antonino alla pena di anni due di reclusione e £. 3.000.000 di multa. Con decreto in pari data il G.I.P. ordinava il rinvio a giudizio davanti a questo Tribunale di tutti gli imputati indi­cati in epigrafe e di Cananzi Rocco, Cucinotta Francesco, Miloro Giuseppe, Micheletti Giuseppe, Rizzo Antonino e Trovato Antonino.

All'udienza del 12 novembre 1994 i due procedimenti so­pra menzionati venivano riuniti per connessione. La posizione di Cananzi Rocco e Miloro Giuseppe veniva stralciata in considerazio­ne dell'impedimento a comparire degli imputati per ragioni di salute di presumibile non rapida soluzione. Nei confronti dell'imputato Mi­cheletti, impedito a comparire perché non tradotto, veniva disposta la rinnovazione della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 486, co. 1 c.p.p.. All'udienza del 22 novembre anche la posizione del Miche­letti veniva stralciata in quanto il decreto di fissazione della nuova udienza era stato notificato all'imputato senza il rispetto del termine di legge. L'imputato Cucinotta Francesco chiedeva, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione della pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione e £. 6.000.000 di multa per il reato contestato al capo 10) in epigrafe, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e concessione delle at­tenuanti generiche. Analoga richiesta veniva formulata da Scuderi Giovanni con riferimento alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi tre di reclusione e £. 4.000.000 di multa per il reato contestato al capo 11), previa esclusione dell'aggravante contestata e riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Il P.M. prestava il consenso solo con riguardo alla posizione del Cucinotta. Il Tribunale rigettava la richiesta ritenendo non corret­ta, allo stato degli atti, l'applicazione dell'attenuante prevista dalla legge speciale. Disponeva conseguentemente la separazione della posizione del Cucinotta per sopravvenuta incompatibilità del Colle­gio giusta sentenza della Corte costituzionale n. 186/92. Nel prosie­guo del dibattimento, all'udienza del 10 gennaio 1995 si procedeva alla separazione della posizione dell'imputato Trovato Antonino il quale, preda di ripetute crisi convulsive, era impedito a partecipare al giudizio. Il 31 gennaio 1995 veniva stralciata anche la posizione di Rizzo Antonino il quale non era stato tradotto all'indicata udienza dibattimentale. Cananzi Vincenzo, Orlando Giovanni, Rizzo Carlo e Rizzo Francesco , dichiarati contumaci alla prima udienza, tali rima­nevano per tutto il giudizio.

Nel corso del dibattimento venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. Su richiesta del P.M. veniva sentito Di Napoli Pietro ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Venivano quindi sentiti in qualità di testimoni i collaboratori di giustizia Marchese Mario, Sparacio Luigi, Arnone Marcello e Surace Salvatore nonché gli ufficiali di P.G. che avevano svolto le indagini e Dugo Giacomo e Varricchio Mauro , consulenti tecnici del P.M.. Su richiesta del P.M. si proce­deva all'esame degli imputati Rizzo Rosario , Leo , Colafati , Croce , Pagano , Viena , Aliquò , Barbera , Bellitto , Calarese Giuseppe , Dana­ro , Calarese Antonio, Rossano Salvatore , Romeo , Paratore Giovan­ni , Amante Lorenzo , Paratore Antonino , Rizzo Antonino, Crisafi , Rosaniti , Puglisi , Amante Pietro , Federico , Amante Orazio , Mento , Rossano Concetto , Musolino , Carlucci , Mauro , Saraniti e Raguseo . Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale su richiesta degli imputati Amante Pietro , Carlucci , Musolino e Rosaniti . Venivano acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati non comparsi o che rifiutavano l'esame richiesto dal P.M.. Ai sensi dell'art. 507 c.p.p., venivano sentiti, quali imputati in procedimento connesso, Cucinotta Francesco e Amendolea Alfredo su richiesta della difesa di Crisafi Enrico nonché, su richiesta del P.M., Mancuso Giorgio. Veniva disposta, d'ufficio e su richiesta delle parti, l'acquisizione di ulteriori documenti. Ai sensi dell'art. 195 c.p.p. veniva sentito quale testimone l'ufficiale di P.G. Frisina Alfonso.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale P.M. e difensori concludevano come in atti. Dopo le repliche delle parti, all'udienza del 17 marzo 1995 il Tribunale si ritirava in camera di consiglio quindi, il successivo 18 marzo, pronunciava sentenza dando pubbli­ca lettura del dispositivo.