1. Svolgimento del processo
L’11 maggio 1993, dopo un periodo di latitanza protrattosi fin dal 18 novembre 1992, in seguito al mancato rientro in carcere da un permesso concesso dal Magistrato di sorveglianza, Surace Salvatore veniva arrestato a Milano. Subito dopo l’arresto prospettava la propria disponibilità a collaborare con la giustizia e rendeva tutta una serie di dichiarazioni inerenti l’organizzazione criminale da lui precedentemente diretta e un gran numero di reati (rapine, estorsioni, traffico di droga e di armi) a questa ascrivibili in un arco temporale di oltre dieci anni. Sulla scorta di tali dichiarazioni e della ulteriore attività investigativa immediatamente avviata, in data 17 marzo 1994, il G.I.P. del Tribunale di Messina applicava la misura della custodia, per il reato di associazione mafiosa e per i reati fine contestati, nei confronti di Amante Giuseppe , Aspri Benedetto , Aspri Giovanni , Borzì Salvatore, Calatozzo Giuseppe , Caleca Santo , Cananzi Vincenzo, Cariolo Benedetto , Cavallo Antonino , Cosenza Giuseppe , Costa Gaetano, Costantino Pietro , Crupi Luigi , Cutè Giovanni, D’Arrigo Marcello , Davì Giorgio, De Luca Antonino , Fresco Alfredo, Frisina Antonio, Galli Antonio , Galli Luigi , La Spada Antonino , La Valle Domenico, Leo Domenico , Longo Salvatore , Orlando Giovanni, Palermo Cesare, Palla Federico , Panarello Nunzio , Pantò Pietro , Passari Giuseppe, Pellegrino Nunzio , Ruggeri Pietro, Scipilliti Francesco , Scipilliti Giovanni , Scognamillo Gaetano , Smedile Giuseppe, Trischitta Giuseppe, Trischitta Enzo , Trovato Alfredo , Trovato Antonino, Trovato Giovanni , Ubertalli Lorenzo, Ventura Carmelo e Ventura Salvatore. La richiesta di applicazione della misura avanzata dal P.M. veniva invece rigettata per Alessandro Simone , Bonsignore Natale, Bitto Carmelo, Caleca Enrico , Carticiano Stellario , Catanzaro Antonino, Costa Francesco, Di Bella Marcello, Giannino Paolo, Gugliotta Giuseppe, Moschitta Giovanni, Nunnari Gioacchino . Veniva, inoltre, rigettata in blocco la richiesta inerente l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, formulata dal P.M. con riferimento a due sottogruppi dell’associazione principale, composti, rispettivamente, da Trovato Antonino, Aspri Benedetto, Scipilliti Giovanni e Trovato Alfredo e da Fresco Alfredo, Cutè Giovanni, Trischitta Giuseppe e Calì Sebastiano. Analogo provvedimento di rigetto riguardava le ipotesi di reato afferenti gli acquisti di stupefacenti a fini di spaccio operati da diversi soggetti dai due sottogruppi testé citati. Con separato provvedimento veniva disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili, titoli, denaro contante e attività imprenditoriali intestati agli imputati o a loro presunti prestanome in funzione della possibile confisca ai sensi dell’art. 12-sexies l. 356/92.
Dopo l’emissione del suddetto provvedimento custodiale, in tempi diversi, iniziavano a collaborare con la giustizia Fresco, Costa Gaetano, Palermo Cesare e Ventura Salvatore. In esito all’ulteriore attività investigativa, con atto del 13 dicembre 1994, il P.M. richiedeva l’emissione del decreto che dispone il giudizio, per i reati indicati in epigrafe, nei confronti di Alessandro Simone , Amante Giuseppe , Aspri Benedetto , Aspri Giovanni , Basile Leonardo, Bonanno Maurizio, Calatozzo Giuseppe , Caleca Enrico , Caleca Santo , Cananzi Vincenzo, Cannaò Giuseppe, Cariolo Benedetto , Carticiano Stellario , Cavallo Antonino , Ciraolo Claudio , Coluccio Marcello , Consales Ottavio, Cosenza Giuseppe , Costa Francesco, Costa Gaetano, Costantino Pietro , Crupi Luciano , Crupi Luigi , Cutè Alessandro , Cutè Giovanni, D’Arrigo Marcello , Davì Giorgio, De Luca Antonino , Fresco Alfredo, Frisina Antonio, Galli Antonino , Galli Luigi , Gulisano Francesco , La Spada Antonino , La Valle Domenico, Leo Domenico , Longo Salvatore , Morgante Antonino , Nunnari Gioacchino , Orlando Giovanni, Palermo Cesare, Palla Federico , Panarello Nunzio , Pantò Pietro , Parisi Stellario , Passari Giuseppe, Pellegrino Nunzio , Ruggeri Pietro, Santacaterina Umberto , Scipilliti Francesco , Scipilliti Giovanni , Scognamillo Gaetano , Scotto Giovanni , Smedile Giuseppe, Sparacio Luigi, Surace Salvatore, Trischitta Giuseppe, Trischitta Enzo , Trovato Alfredo , Trovato Antonino, Trovato Giovanni , Trovato Salvatore , Ubertalli Lorenzo, Ventura Carmelo , Ventura Salvatore, Venuto Giuseppe , Vita Giovanni . Rimanevano estranei alla richiesta i due reati associativi in materia di stupefacenti sopra menzionati e gli episodi di spaccio a questi connessi per i quali le indagini proseguivano.
Nel corso dell’udienza preliminare, celebrata il 20 febbraio 1995, chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato tutti gli imputati ad eccezione di Basile, Bonanno, Cananzi, Consales, Costa Francesco, Costantino , De Luca , Gulisano , Leo , Morgante , Nunnari , Orlando, Palla , Pantò , Trovato Giovanni e Trovato Salvatore . Il P.M. prestava il consenso solo con riferimento alle richieste degli imputati Surace, Costa Gaetano, Sparacio, Palermo, Fresco e Ventura Salvatore. Il G.I.P., ritenuto definibile il giudizio allo stato degli atti nei confronti di costoro, disponeva la separazione delle relative posizioni rinviando ad altra udienza per procedere al giudizio abbreviato. La posizione di Costa Francesco veniva del pari separata per la ritenuta necessità dell’acquisizione di informazioni ex art. 422 c.p.p.. Nel corso dell’udienza preliminare Trovato Antonino accusava un malore che ne impediva la partecipazione all’ulteriore attività processuale. Anche la posizione di tale imputato veniva conseguentemente separata.
A chiusura dell’udienza, il G.I.P. dichiarava la propria incompetenza con riferimento al reato di cui al capo 83 in epigrafe per la sola posizione di Frisina Antonio e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Milano. Gli imputati Basile Leonardo e Bonanno Maurizio, accusati dell’incendio dell’esercizio commerciale “EsseMotor” in concorso con Consales Ottavio, venivano prosciolti per non aver commesso il fatto. Analogo provvedimento il G.I.P. adottava nei confronti di Orlando Giovanni, imputato di concorso nel reato di cui al capo 83 della rubrica. Per tutti gli altri imputati veniva emesso il decreto di rinvio a giudizio davanti a questo Tribunale. Con decreto del 4 marzo 1995 veniva disposto il giudizio anche nei confronti di Trovato Antonino.
Riunito quest’ultimo procedimento a quello principale, all’udienza del 15 giugno 1995 il Tribunale rilevava la nullità dell’udienza preliminare celebrata nei confronti di Trovato Antonino e del relativo decreto di rinvio a giudizio, per la mancata considerazione dell’impedimento dell’imputato. Disponeva conseguentemente la separazione della posizione del suddetto e la trasmissione degli atti al G.I.P.. La posizione di Davì Giorgio veniva stralciata per l’impedimento dell’imputato per ragioni di malattia di durata presumibilmente non breve. Per il tentativo di omicidio della guardia giurata Lombardo Antonino, commesso in occasione della tentata rapina di cui al capo 39 della rubrica e contestato a Trischitta Giuseppe e Scipilliti Giovanni , il Tribunale dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia in favore della Corte d’Assise e, previa separazione del relativo giudizio, ordinava la restituzione degli atti al P.M.. Gli imputati Caleca Enrico , Coluccio Marcello e Morgante Antonino , dichiarati contumaci alla prima udienza, tali rimanevano per tutto il corso del giudizio. Con riferimento all’imputazione di cui all’originario capo 22, relativa al menzionato episodio dell’incendio dell’esercizio “EsseMotor”, prima dell’apertura del dibattimento si costituiva parte civile contro Consales Ottavio la società “Uniass”.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano sentiti, su richiesta del P.M., i testimoni oculari delle rapine contestate, le persone offese delle estorsioni, gli ufficiali ed agenti di P.G. autori delle indagini sui singoli episodi oggetto di contestazione nonché dell’ulteriore attività di ricerca delle fonti di prova successiva all’instaurazione del presente procedimento. Ai sensi dell’art. 210 c.p.p. venivano sentiti i collaboratori di giustizia La Torre Guido, Di Napoli Pietro, Costa Gaetano, Arnone Marcello, Sparacio Luigi, Paratore Vincenzo, Palermo Cesare, Fresco Alfredo, Surace Salvatore, Ventura Salvatore e Frisina Antonio.
Su istanza della difesa veniva disposta perizia per accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato Trovato Giovanni . Il perito all’uopo nominato, dott. Nunziante Rosania, depositava relazione scritta e riferiva in dibattimento degli accertamenti espletati.
In esito alle dichiarazioni di Surace Salvatore circa l’occultamento di materiale esplodente all’interno del carcere di Messina, veniva disposta un’ispezione dei locali indicati dal collaborante. Veniva quindi conferito incarico peritale all’ing. Giuseppe La Rosa per la ricerca del predetto materiale. Il perito riferiva, con relazione scritta confermata in dibattimento e corredata da documentazione fotografica, dell’esito infruttuoso di tale ricerca.
Gli imputati Santacaterina , Aspri Benedetto , Scipilliti Giovanni , Panarello , D’Arrigo , Galli Antonino , Cosenza , Smedile, Longo , Leo , Alessandro , Ruggeri, Scognamillo , Ciraolo , Caleca Santo , Cannaò , Passari, Calatozzo e Cariolo si sottoponevano all’esame richiesto dal P.M.. Gli altri imputati si avvalevano della facoltà di non rispondere o non si presentavano a rendere l’esame nell’udienza stabilita. In vari momenti del dibattimento Aspri Benedetto, Cannaò , Scognamillo , Galli Antonio , Ruggeri, Panarello , Trovato Alfredo , Longo , Ciraolo , Carticiano , Cutè Giovanni, Smedile, Scipilliti Giovanni, Cosenza e Amante rendevano dichiarazioni spontanee. Su richiesta delle difese degli imputati Cavallo , Coluccio , Galli Antonio, La Valle, Longo , Smedile, Trischitta Enzo , Trovato Alfredo, Trovato Giovanni, Trovato Salvatore veniva ammessa ed espletata ulteriore prova testimoniale. P.M. e difese producevano documenti.
All’udienza del 17 maggio 1996, in esito alla pubblicazione della sentenza n. 131/96 della Corte costituzionale, con la quale è stata stabilita l’incompatibilità a partecipare al giudizio dei componenti del Tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p., nelle more della formalizzazione della dichiarazione di astensione di due dei componenti del Collegio giudicante, veniva disposto stralcio delle posizioni degli imputati Cananzi Vincenzo, Cutè Giovanni, La Valle Domenico, Passari Giuseppe, Ruggeri Pietro, Smedile Giuseppe e Ubertalli Lorenzo per i quali si prospettava un problema di incompatibilità nei termini di cui alla citata sentenza.
Ai sensi dell’art. 507 c.p.p. veniva ammessa l’audizione di ulteriori testimoni, richiesti dal P.M. e da alcuni dei difensori. Veniva acquisita una relazione peritale redatta in altro procedimento, contenente la trascrizione di un colloquio registrato in una videocassetta tra Currò Luigi, già collaboratore di giustizia, e un ignoto interlocutore in ordine a un presunto versamento di somme di denaro effettuato da Orlando Giovanni a Surace Salvatore per indurlo a ritrattare alcune delle accuse. Sulle circostanze oggetto di tale colloquio venivano disposti ed espletati l’esame testimoniale del predetto Currò e degli ufficiali di P.G. Laisa Angelo e Giacobino Carmelo nonché una nuova audizione del Surace e di Santacaterina Umberto. L’esame di Orlando Giovanni, pure disposto, non poteva essere compiuto per l’irreperibilità del suddetto. Venivano sentiti, quali imputati in procedimento connesso, Surace Cono Giovanni, figlio del collaboratore di giustizia Salvatore, e Mancuso Giorgio. Venivano acquisiti ulteriori documenti.
All’udienza del 21 giugno 1996 veniva disposta, ai sensi dell’art. 18, lett. e) c.p.p., la separazione della posizione di Consales Ottavio, imputato dell’incendio dell’esercizio commerciale “EsseMotor” sopra menzionato, per la ritenuta necessità di un approfondimento istruttorio su tale episodio in relazione all’intervenuta applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di altri soggetti per la medesima vicenda.
A chiusura dell’istruttoria dibattimentale le parti concludevano come in atti. All’udienza del 28 luglio 1996 il Tribunale pronunciava la presente sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.