2.1 Considerazioni generali sulla chiamata di correo

In linea con la più recente consuetudine di tutti i procedimenti, più o meno grandi, in tema di criminalità organizzata, anche il presente giudizio è stato dominato dalla prova orale e segnatamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il P.M. ha presentato davanti al Tribunale ben tredici individui (La Torre Guido, Di Napoli Pietro, Costa Gaetano, Arnone Marcello, Sparacio Luigi, Paratore Vincenzo, Palermo Cesare, Fresco Alfredo, Surace Salvatore, Ventura Salvatore, Frisina Antonio, Santacaterina Umberto  e Mancuso Giorgio), i quali, anche ove non possano definirsi da un punto di vista tecnico “correi” degli odierni imputati, appartengono comunque alla categoria dei c.d. collaboratori di giustizia. Si tratta, in altre parole, di soggetti che, macchiatisi in passato di gravi reati e sovente condannati a pene gravissime, hanno, nei limiti in cui ciò risulta dagli atti del presente dibattimento, reso dichiarazioni su grande scala sulla pregressa attività delinquenziale, coinvolgendo, secondo il diverso livello di conoscenza proprio di ciascuno, terze persone, tra le quali alcuni degli odierni imputati. Sovente costoro hanno riferito dei fatti oggetto del processo, non per esserne stati diretti protagonisti, ma per averne appreso, in maniera più o meno dettagliata, da altri, individuati, ora in maniera generica o imprecisa, ora più dettagliata. Basti pensare al riguardo ai lunghissimi periodi di detenzione, intervallati soltanto da sporadici permessi in quasi tutto l’arco temporale in contestazione, sofferti dai due principali accusatori escussi nel presente dibattimento (Surace e Fresco) i quali, per questa ragione, hanno direttamente partecipato alla fase esecutiva di una minima parte dei reati descritti in rubrica.

L’assoluta predominanza di prove orali di questo genere, specie con riferimento alle rapine contestate, fa sì che il problema della valutazione della prova con riferimento alla maggior parte delle posizioni al giudizio del Tribunale si risolva nell’esame di una pluralità di dichiarazioni, più o meno convergenti, frutto, peraltro, di una conoscenza non sempre diretta.

Ciò posto, prima di addentrarsi nell’esame dei singoli fatti oggetto della contestazione, ritiene il Collegio di dover prendere posizione sulla tematica della chiamata in correità, con specifico riferimento alle chiamate indirette (o de relato) e alla possibilità del riscontro incrociato delle accuse dei collaboranti, onde fissare criteri generali di valutazione che costituiscano le linee guida della presente sentenza. Tale disamina non potrà non tenere conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sui temi suddetti che  ha assunto nell’ultimo ventennio connotati di notevole problematicità, derivanti dalla graduale evoluzione della chiamata in correità, trasformatasi da mezzo difensivo, inserito per lo più in una confessione, in strumento di collaborazione con la giustizia e principale fonte d'accusa, soprattutto in processi di grande rilievo quali quelli di terrorismo e di criminalità organizzata.

Il problema del valore da attribuire alle accuse provenienti dall'imputato non è nuovo ed ha un fondamento d'ordine sostanziale d'immediata percezione. L'interesse primario dell'imputato, in virtù del suo ruolo nel processo, è quello di difendersi, vale a dire di sottrarsi al giudizio o quantomeno di minimizzare le conseguenze sfavorevoli che dall'esito della procedura potrebbero derivargli. La sua parola, pertanto, è sempre sospetta in quanto, per definizione, espressione di un interesse personale. Assunto questo che, se è vero quando l'imputato si limita a negare la propria responsabilità, è tanto più vero quando, ammettendo o meno i fatti contestatigli, egli accusa altri soggetti. Il fatto che tali accuse gli possano in qualche misura giovare vizia in radice la dichiarazione, rispetto alla quale il giudice non può che porsi con diffidenza, dilatando la misura dell'approccio critico che deve animare qualsiasi ricostruzione di un fatto storico, ivi inclusa, e a maggior ragione, quella che costituisce l'oggetto del procedimento penale.

Nel nostro ordinamento è il codice Rocco del 1930 a prendere atto della peculiarità del contributo al processo fornito dall'imputato stabilendo agli artt. 348, co. 3° e 465, co. 2°, con disposizione innovativa rispetto al codice del 1913, l'inammissibilità della testimonianza del coimputato e dell'imputato di reato connesso. L'esigenza primaria cui presiedeva tale novità era quella di evitare che l'imputato, obbligato a deporre sotto il vincolo del giuramento e con dovere di verità su circostanze per lui sfavorevoli, fosse costretto all'autoincriminazione. Non mancavano, tuttavia, ragioni più profonde. Il testimone, a differenza dell'imputato, è per definizione – anche quando assume la qualità di parte offesa o di parte civile – neutrale rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, tant'è che è obbligato a dire la verità e risponde penalmente in caso di mendacio. Escludere le forme sacrali con riferimento alle dichiarazioni dell’imputato, pertanto, equivaleva a depotenziarle, privando le stesse della forza eversiva dell’impostazione accusatoria che sarebbe derivata da una totale equiparazione alla testimonianza sul piano formale. In particolare, nella prospettiva del legislatore del 1930, tali dichiarazioni, se riferite ad altri soggetti coinvolti nel procedimento, potevano essere animate da “un sentimento di solidarietà con gli imputati dello stesso reato o del reato connesso ... che scuote la presunzione della loro attendibilità” (così nella relazione del delegato del Ministro davanti alla Commissione parlamentare). In un'ottica puramente inquisitoria, pertanto, il legislatore percepiva il rischio che false confessioni o false accuse con finalità puramente difensiva ovvero propalazioni di comodo volte ad alleggerire le posizioni dei correi potessero inquinare il materiale raccolto nel corso dell'istruttoria. Di qui il limitato valore attribuito alla parola del coimputato, salvo recuperarla al processo, per mezzo delle letture ex art. 465, co. 2° c.p.p. 1930, ove utile ai fini dell'accertamento della verità.

Esclusa la testimonianza dell'imputato, si poneva il problema del valore da attribuire a dichiarazioni accusatorie nei confronti di coimputati rese nel corso dell'interrogatorio, congiunte o disgiunte da una confessione. Affermato che l'imputato, poiché non escusso quale testimone, non giura, non è obbligato a dire la verità, ha facoltà di astenersi dal deporre e non può rendersi responsabile di falsa testimonianza, è contraddittorio attribuire alle sue eventuali dichiarazioni accusatorie un valore identico a quello che avrebbero se provenissero da un testimone. Per questa ragione, fin dalle primissime pronunce successive all'entrata in vigore del codice Rocco, pur nel contesto di un rito di stampo marcatamente inquisitorio, sotto il giogo di un regime autoritario, senza il riferimento dei principi costituzionali, la giurisprudenza più attenta, sia pure largamente minoritaria, aveva colto il problema di fondo, evidenziando l'esigenza di distinguere la forza probante della chiamata in correità rispetto a quella della testimonianza, pena la violazione dell'art. 348 c.p.p.. Si sottolineava, pertanto, l'esigenza di armonizzare le diverse disposizioni procedurali affermando che “il giudice non può basare il suo convincimento in modo esclusivo o prevalente sulle dichiarazioni d'imputati assoluti, ma può legittimamente ritenere tali dichiarazioni come una prova indiziaria e di rincalzo a quelle altre già sufficienti a determinare il proprio convincimento” (così Cass. 31 ottobre 1934, Ferro).

Con l'entrata in vigore del codice del 1988 e, soprattutto, con le novelle legislative e le sentenze costituzionali che negli ultimi anni hanno inciso sulla disciplina dell'assunzione della prova nella fase dibattimentale, il distacco sul piano procedurale tra la chiamata in correità e la testimonianza è certamente acuito rispetto alla disciplina previgente. Ciò, se non altro, perché in un contesto di rinnovata centralità del dibattimento, la possibilità per il correo di sottrarsi al contraddittorio, consentendo comunque il recupero delle dichiarazioni rese durante le indagini equipara quasi del tutto, almeno sotto il profilo dell'acquisizione della prova, la sua posizione a quella dell'imputato, con netta divergenza rispetto alla disciplina della testimonianza. Si pensi, al riguardo, al modulo procedimentale di cui all'art. 513, co. 2 c.p.p., come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254/92. Nel testo originario del codice, com’è noto, la lettura delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso era consentita solo in caso di impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante. Con la sentenza citata la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la diversa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato riguardo a contingenze di natura processuale (separazione o connessione dei procedimenti) che nessuna influenza possono avere sulla disciplina dell'acquisizione della prova. Pur in questo contesto, tuttavia, la Corte ha sentito la necessità di puntualizzare che la previsione dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., “nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova, evidenzia allo stesso tempo ancor più l’irragionevolezza di ipotesi, quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione”. Il giudice costituzionale, perciò, dichiarando illegittimo l'art. 513, co. 2 c.p.p., colma un’evidente incongruenza di ordine processuale, ma ribadisce come la peculiarità della posizione dell'imputato che rendendo dichiarazioni accusa altri imponga un particolare regime di valutazione, se non di acquisizione della prova.

Con l'accennata evoluzione del periodo della legislazione dell'emergenza e, con maggiore evidenza, nel periodo attuale quando le dichiarazioni dei c.d. pentiti costituiscono la principale fonte di prova nei processi contro le organizzazioni mafiose, l'aspetto dell'interesse dell'imputato che collabora torna alla ribalta colorandosi di ulteriori profili. La scelta di collaborazione dell'imputato, indipendentemente dalla previsione di particolari benefici, proprio perché “scelta” e non comportamento imposto dalla legge, è dettata da una precisa strategia difensiva e, in ogni caso, può essere favorevolmente valutata dal giudice, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche. Con la legislazione premiale tale interesse è esaltato ed istituzionalizzato e considerato su un piano che spesso travalica il limite del singolo processo per privilegiare una valutazione globale della collaborazione. All'imputato che collabora e che offre un rilevante contributo per l'accertamento della verità spettano, indipendentemente dalla verifica di un effettivo pentimento – categoria questa appartenente alla sfera morale e non a quella giuridica e che, per questa ragione, non è oggetto d'accertamento ai fini della valutazione soggettiva della chiamata – consistenti sconti di pena ed una serie di vantaggi sia rispetto al trattamento carcerario, preventivo e definitivo, sia per quel che riguarda la protezione e l'aiuto, anche economico, alla persona ed alla famiglia. Egli ha quindi un preciso interesse a muovere il maggior numero di accuse, il più possibile gravi, nei confronti di un rilevante numero di persone. La gravità e l'importanza dei fatti dei quali consente l'accertamento è, infatti, direttamente proporzionale ai vantaggi che il “pentito” può ottenere attraverso la collaborazione. Per altro verso e per le medesime ragioni egli può tendere, più o meno consapevolmente, a adeguare le proprie dichiarazioni all'impostazione dell'organo d'accusa dal quale dipendono in buona parte le sue sorti processuali.