2.2 Rapporti con la testimonianza e criteri
generali di valutazione della chiamata di correo
Sul piano strutturale la chiamata di correo è assimilabile alla testimonianza e alla confessione quali prove storiche rappresentative affidate al ricordo degli uomini. Le evidenziate ragioni di ordine formale e sostanziale, tuttavia, impongono diversi parametri di valutazione rispetto a tali prove e in particolare alla testimonianza che con la chiamata condivide il riferimento a soggetti diversi dal dichiarante. Per tali considerazioni la giurisprudenza formatasi sotto il codice abrogato escludeva in genere, pur con differenti sfumature, che la chiamata in correità potesse ritenersi sufficiente da sola a determinare il contenuto della decisione. In questo contesto si dibatteva sul valore da attribuire alla chiamata in correità, definita ora come prova, ora come semplice indizio (inteso come elemento idoneo a fornire una probabilità di colpevolezza, ma non una certezza), ora addirittura come notitia criminis equiparabile alla denuncia di polizia. La giurisprudenza prevalente, al di là dell'inquadramento dell'istituto, subordinava il valore probatorio della chiamata di correo all'esistenza di riscontri estrinseci, pur con rilevanti differenze tra le diverse sentenze circa l'esatta individuazione di questi ultimi. Secondo l'orientamento minoritario, la chiamata aveva piena efficacia purché fosse attendibile in quanto intrinsecamente e soggettivamente credibile e non contrastata da altri elementi acquisiti, indipendentemente dall'esistenza di altre fonti di prova idonee a confermarla.
Il nuovo codice ha recepito l'orientamento maggioritario, sostenuto peraltro anche dalla dottrina, e ha adottato la scelta di fornire una disciplina positiva della valutazione della chiamata di correo, omettendo, viceversa, qualsiasi indicazione a proposito delle altre prove rappresentative (confessione e testimonianza) con ciò marcando la differenza di queste ultime rispetto alla prima. Ciò, in considerazione della “necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale” (così rel. al codice, p. 61) ”. Il riscontro, pertanto, distingue il regime della chiamata in correità dalle altre prove rappresentative: nella valutazione della prima si impone al giudice un ulteriore passaggio rispetto alle seconde e precisamente la ricerca di elementi ulteriori di conferma della attendibilità. Con un evidente limite al principio del libero convincimento (v. Cass. 3 giugno 1993, De Tommasi), il legislatore impone al giudice di effettuare un controllo ulteriore rispetto a quello demandatogli di fronte alla testimonianza e, in caso di esito negativo di tale controllo, di assolvere l'imputato con formula piena, pur in presenza di dichiarazioni accusatorie ritenute idonee a dimostrare la responsabilità le quali, pertanto, ove provenienti da un testimone, anziché dal correo, avrebbero legittimamente determinato la condanna. Tale controllo passa attraverso la ricerca degli “altri elementi di prova” suscettibili di confermare l'attendibilità del dichiarante. Poiché, come detto, è proprio questo aspetto a caratterizzare la chiamata rispetto alla testimonianza, la definizione del riscontro utile ai fini dell'affermazione della responsabilità può, rispetto alla norma, avvenire in negativo. Ciò nel senso che esso deve essere rappresentato da un elemento diverso ed ulteriore rispetto a quelli che verrebbero in rilievo ai fini della valutazione della dichiarazione se la stessa provenisse da un testimone.
Per costante orientamento giurisprudenziale l'accusa proveniente da un unico testimone è sufficiente a fondare il convincimento del giudice ai fini dell'affermazione della responsabilità, anche se è in ogni caso necessaria una verifica dell'attendibilità del teste. “La prova storica affidata al ricordo degli uomini è guardata con sospetto dall'ordinamento, come è dimostrato dalle norme del rito civile che limitano il ricorso a tale forma di conoscenza della verità da parte del giudice (artt. 2721 e s. c.c. e 244 s. c.p.c.). La sua acquisizione deve essere preceduta da avvertimenti obbligatori, tesi a richiamare l'attenzione del testimone sulle responsabilità civili, morali, etiche, penali e (se si tratta di credente) anche religiose connesse alla testimonianza falsa o reticente e comunque all'inosservanza dell'obbligo di dire tutta la verità, niente altro che la verità sotto il vincolo di un solenne giuramento” (così Cass. 24 ottobre 1988, Ferro). Si impone per la testimonianza un controllo che deve riguardare tanto la persona del dichiarante sotto il profilo del disinteresse ovvero dell'assenza di motivi che possano indurlo a false accuse nei confronti dell'imputato, tanto l'oggetto della testimonianza, tanto più credibile quanto più intrinsecamente coerente, verosimile, preciso, non contraddittorio, non smentito da ulteriori acquisizioni probatorie.
Una tale verifica di attendibilità deve essere particolarmente rigorosa nei confronti delle deposizioni testimoniali della parte civile e della persona offesa dal reato che, proprio per il difetto del requisito del disinteresse, possono essere viziate, se non da vera e propria avversione verso il giudicabile, da fattori di ordine psicologico ed economico. Sotto questo aspetto tali deposizioni si avvicinano a quelle del chiamante in correità. Esse, pur assistite dalle forme proprie della testimonianza, provengono da soggetti non neutrali, ma interessati a fornire sostegno all'accusa. Sulla scorta di queste considerazioni, del resto, il progetto preliminare del codice di procedura penale del 1978 prevedeva, all'art. 188 c.p.p., l'incompatibilità della costituzione di parte civile con l'ufficio di testimone. Nel codice del 1988 tale previsione è stata eliminata ritenendo che “la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale” (v. relazione al codice, pag. 62). Con l'ordinanza n. 115/92 la Corte costituzionale ha ritenuto giustificata la mancata previsione dell'incompatibilità in considerazione della preminenza dell'interesse all'accertamento dei reati rispetto a quello individuale relativo all'esito della controversia civile. Su tale presupposto, la Corte ha evidenziato che “alla luce di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa dal reato, deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa”. È pacifico, in ogni caso, che, anche a fronte della testimonianza della parte civile o della persona offesa, la verifica non si spinge fino a richiedere dei riscontri esterni. La credibilità soggettiva ed oggettiva del teste può consentire un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni nonostante i due profili evidenziati: l'interesse all'esito del giudizio e il sospetto comune a tutte le prove orali.
Le regole di valutazione della testimonianza si intersecano poi con quelle dettate per la chiamata in correità. La circostanza per cui il codice prevede la necessità del riscontro soltanto per la seconda, mentre nulla dice a proposito dei criteri di apprezzamento della prima, se da una parte conferma la sufficienza di una credibilità di ordine generale della testimonianza, dall'altra esclude che tale giudizio di credibilità possa esaurire la verifica della chiamata di correo e che una valutazione di attendibilità generale possa ritenersi valido riscontro di tutte le accuse provenienti dal coimputato. Posto che la necessità della conferma esterna qualifica sul piano valutativo la chiamata in correità rispetto alla testimonianza, ammettere che il riscontro possa essere rappresentato dall'attendibilità complessiva del dichiarante equivarrebbe a sostenere, in palese contrasto con il senso comune prima che con la pacifica elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che l'affermazione di responsabilità può discendere dalla dichiarazione verosimile e non smentita di un unico testimone indipendentemente da ogni verifica di credibilità. Come si è già evidenziato una prova orale è, di per sé, sempre sospetta perché è affidata alla memoria ed al sentimento degli uomini con tutte le conseguenze che ne derivano per quel che riguarda i rischi di cattivo ricordo, consapevole mendacio, inconscio aggravamento della posizione dell'imputato, tendenza a riferire fatti non direttamente conosciuti ma noti per voci correnti in vista di un indefinito interesse di giustizia o di altri meno nobili scopi. Di qui l'esigenza di un controllo di attendibilità che deve partire dall'esame della personalità del dichiarante e dei suoi rapporti con gli accusati per poi spingersi ad esaminare l'intrinseca consistenza delle accuse e la loro idoneità a dimostrare la responsabilità. Con riferimento alla chiamata in correità, l'art. 192 c.p.p. impone, invece, un successivo passaggio. L'attendibilità oggettiva e soggettiva delle accuse non è sufficiente a determinare la condanna, ma si richiede l'esistenza di ulteriori elementi che, evidentemente diversi da quelli già oggetto dell'altro controllo, confermino la credibilità di una deposizione che la stessa legge vede come geneticamente sospetta.
La valutazione della chiamata di correo, pertanto, può essere scissa in tre momenti, tutti intrinsecamente correlati e finalizzati ad una successiva valutazione complessiva delle accuse secondo il principio del libero convincimento del giudice. “In primo luogo, occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente ed accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, ecc., e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici. In secondo luogo, si pone il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e della caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via. Ovviamente, i problemi ora cennati e quelli relativi ai riscontri c.d. esterni, concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi e tuttavia il giudice deve compiere l'esame seguendo l'ordine logico indicato, perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa” (così Cass. SS.UU. 22 febbraio 1993, Marino). Come nella valutazione della testimonianza, pertanto, anche per la chiamata in correità è necessario un controllo interno delle dichiarazioni che, unitamente agli elementi di controllo esterno, possa accreditare determinate accuse.
Ciò posto, la definizione del controllo intrinseco da effettuare nei confronti delle chiamate di correo costituisce un passaggio essenziale ai fini dell'individuazione di un corretto metodo di valutazione. Per altro verso, tale definizione è rilevante ai fini dell'individuazione delle caratteristiche del controllo esterno, definibile in negativo rispetto al primo e ad esso correlabile, secondo il libero apprezzamento del giudice, al fine di ritenere credibile o meno l'accusa nel suo complesso.