2.3 L’attendibilità generale o soggettiva del chiamante

Il primo controllo da effettuare è dunque quello della attendibilità soggettiva del chiamante. Pur se una classificazione esaustiva dei dati di fatto da prendere in considerazione a questo fine riesce difficoltosa per la molteplicità degli aspetti che l'esperienza concreta può fare apparire come rilevanti, possono individuarsi i criteri guida costantemente recepiti dalla giurisprudenza e che il Collegio intende utilizzare per valutare la credibilità soggettiva dei diversi collaboranti che hanno reso dichiarazioni nel presente procedimento. Va evidenziato, innanzitutto, che l'attendibilità va verificata in concreto, prescindendo cioè da considerazioni di ordine generale. Non è elemento rilevante a questi fini, di conseguenza, l'interesse che il collaboratore di giustizia può avere a muovere le accuse in vista dei benefici processuali di cui si è detto. Questo aspetto, come si è visto, è uno dei presupposti in forza dei quali il legislatore impone un ulteriore livello di verifica rispetto alle altre prove orali e non è un dato che possa assumere rilievo in sede di giudizio della credibilità del dichiarante (v. Cass. 6 maggio 1994, Siciliano). Rileva piuttosto il fatto che la chiamata si accompagni o meno ad una confessione del dichiarante, da valutare unitamente alla gravità dei fatti oggetto della eventuale confessione nonché al contenuto delle accuse dalle quali il collaborante era raggiunto al momento delle dichiarazioni. Va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza, la lettera dell'art. 192 impedisce di restringere l'ambito di operatività della norma alle sole chiamate di correo in senso stretto, a quelle cioè che comportino contemporaneamente un'assunzione di responsabilità del dichiarante (v. Cass. 1° febbraio 1995, Catti). D'altra parte è da escludere, almeno in linea generale, anche al di là della necessità del riscontro comunque imposta dalla legge, che la portata confessoria della chiamata possa assurgere ad elemento decisivo di valore assoluto ai fini di attribuire credibilità generale alle accuse. Specie con riferimento ad accuse che riguardano un numero rilevante di fatti e di soggetti, sovente rese in diversi procedimenti, si è infatti acutamente osservato che “la chiamata di correo connessa alla spontanea ammissione di responsabilità propria, può ritenersi dotata di credibilità privilegiata a condizione che le dichiarazioni autoaccusatorie abbiano un reale valore confessorio, comportino cioè degli svantaggi per il dichiarante. La confessione infatti è per definizione (art. 2730 c.c.) particolarmente credibile in quanto comporta conseguenze sfavorevoli per chi la rende. Per il collaboratore che sia imputato di numerosi e gravi reati, le conseguenze penali di un ulteriore addebito possono essere pressoché irrilevanti nel quadro complessivo dell'accusa soprattutto per effetto della continuazione. Per converso, la rivelazione spontanea e non sollecita di un fatto delittuoso, proprio perché si presenta con carattere particolarmente accreditante degli intenti collaborativi, può essere funzionale all'acquisizione e al consolidamento dei benefici della collaborazione” (così Trib. Roma 4 luglio 1985, Johnson).

Ulteriore elemento di verifica è rappresentato, poi, dai rapporti tra il chiamante in correità e le persone accusate. Si tratta cioè di verificare il disinteresse del dichiarante nei confronti dell'imputato. Ove quest'ultimo non sia in grado di prospettare e dimostrare concrete ragioni di astio, inimicizia, odio, risentimento che possano giustificare delle accuse calunniose, le dichiarazioni rese contro di lui possono ritenersi credibili, sia pure entro i limiti propri di tale primo livello di controllo, secondo una massima di esperienza che fa ritenere veritiere le propalazioni accusatorie provenienti da fonte non specificatamente interessata a provocare una falsa ricostruzione delle realtà. Interesse che, invece, può rinvenirsi in ipotesi di dichiarazioni non confessorie con le quali il chiamante esclude la propria responsabilità per indicare altri soggetti come partecipi di un determinato episodio criminoso.

Dati di rilievo al fine di valutare la generale attendibilità del collaboratore di giustizia sono anche il ruolo dallo stesso ricoperto nel contesto criminale nel quale i fatti riferiti sono maturati e le circostanze e modalità attraverso le quali egli è venuto a conoscenza dei medesimi. L’avere il collaborante appreso le vicende oggetto delle sue propalazioni quale diretto protagonista delle stesse con ruolo di primo piano costituisce garanzia di attendibilità maggiore dell'ipotesi inversa in cui egli riferisca vicende alle quali è rimasto estraneo e che conosce in forza di particolari rapporti con i responsabili ovvero nelle quali ha svolto un ruolo di comprimario che gli ha consentito di percepire direttamente solo alcune fasi del loro sviluppo, senza avere avuto una visione di insieme. Con particolare riferimento ai delitti maturati nell'ambito di sodalizi criminali o comunque di programmi delinquenziali che hanno avuto attuazione per un lasso temporale apprezzabile, l'accertato inserimento del dichiarante in tali contesti e la posizione di promotore o capo che egli abbia eventualmente ricoperto confortano certamente sulla correttezza delle informazioni dallo stesso ricevute nonché sulla genuinità delle fonti e sulla plausibile conoscenza di un rilevante numero di episodi ascrivibili a diversi soggetti.

La genesi della decisione della collaborazione con la giustizia costituisce elemento giustificativo di una particolare fede da prestare alle parole del chiamante nella misura in cui possa dirsi sintomatica di un definitivo abbandono della vita criminale e non si riveli come opportunistica scelta determinata in via esclusiva o di larga preminenza dal desiderio di sminuire la propria posizione processuale in presenza di gravi addebiti rispetto ai quali, magari, le prove raccolte rendono già altamente probabile un esito condannatorio.

Rilevante è anche la valutazione della personalità del dichiarante. Ciò, non tanto sotto il profilo morale, di discutibile apprezzamento in presenza di soggetti spesso macchiatisi di gravissimi reati, ma per l'aspetto della linearità e trasparenza della condotta processuale. Il chiamante in correità, perciò, tanto più è credibile, quanto più nel formulare le proprie accuse si attenga a criteri di correttezza e lealtà, omettendo di congetturare su circostanze da lui non percepite o delle quali non ha diretta cognizione e, soprattutto, evitando di infarcire il suo racconto di riserve più o meno esplicitate o di parziali reticenze che, prima che suscitare dubbi sul reale intento collaborativo, tolgono limpidezza alle accuse facendole apparire come possibile strumento ricattatorio nei confronti di determinati soggetti ovvero come viziate dal desiderio di occultare le responsabilità di taluni dei correi.