2.4 L’attendibilità intrinseca della chiamata

Valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità, occorre procedere ad esaminare il contenuto delle accuse per stabilire l'intrinseca attendibilità delle stesse. Una tale va effettuata sulla scorta di alcuni parametri che sono generalmente individuati in maniera sufficientemente precisa, pur senza la pretesa di fornirne un'elencazione esaustiva. Le dichiarazioni del chiamante in correità, infatti, “devono in ogni caso essere di per sé meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse. Quelle generiche, contraddittorie, mutevoli, suggerite o coatte e quelle, comunque, interessate rendono le affermazioni sospette e, perciò, non credibili” (così Cass. 15 aprile 1994, Rossit. Cfr. Cass. 18 febbraio 1994, Goddi).

In questo contesto si ritiene degna di fede, in primo luogo, la chiamata “spontanea”, cioè non influenzata da suggestioni e pressioni sulla libertà morale del dichiarante, né inquinata da sollecitazioni più o meno espresse. La spontaneità va valutata in stretta connessione con l'immediatezza delle accuse che è rinvenibile quando, soprattutto in un contesto di collaborazione con la giustizia protrattosi per un lasso temporale apprezzabile, determinate dichiarazioni vengono rese fin dall'inizio e non in tempi successivi in seguito ad improvvisi quanto sospetti ricordi. Importante è anche la precisione delle dichiarazioni, cioè la ricchezza di particolari e di dettagli sul fatto, che è indicativa della genuinità della fonte, sia perché fa apparire improbabile l'assunto della falsità dei fatti riferiti, sia perché, offrendo un più ampio ventaglio di possibilità di verifica, connota la chiamata di una intrinseca linearità (v. Cass. 30 gennaio 1992, Abbate). Quando, poi, le dichiarazioni vengono ripetute senza contraddizioni o sostanziali modifiche per tutto il corso delle indagini preliminari e, successivamente, durante il dibattimento, le stesse devono ritenersi credibili per l'evidente maggiore facilità per chiunque di ritenere fatti realmente percepiti in luogo di circostanze menzognere. Ulteriori elementi di conforto della credibilità della chiamata sono infine rappresentati dalla coerenza intrinseca delle accuse (logicità), dal carattere inequivoco delle stesse (univocità), dalla loro verosimiglianza.

Va in ogni caso puntualizzato che a nessuno di tali parametri può essere attribuito un rilievo decisivo, né in senso positivo, né in senso negativo, al fine di connotare una determinata chiamata come dotata di un certo grado di attendibilità. Così, ad esempio, il fatto che determinate accuse siano state formulate a distanza di tempo dall'inizio della collaborazione può essere stato effettivamente determinato da un difetto di memoria, comprensibile magari per il numero dei fatti riferiti e ragionevolmente sanato in un secondo momento. La reiterazione delle accuse può essere stata consentita da fattori esterni e non dipendere dalla verità delle dichiarazioni. La ritrattazione di una parte dell'accusa originariamente mossa può essere essa attendibile e confermare, per tal verso, l'attendibilità generale della prima chiamata. La chiamata effettuata in tempi diversi, specie quando i nuovi elementi forniti non siano in contrasto con quelli già acquisiti, ma costituiscano il completamento e l'integrazione di questi, può essere pienamente attendibile (v. Cass. 1° febbraio 1994, Greganti).

Neppure decisivo ai fini dell’attendibilità intrinseca dell’accusa è l’eventuale riscontro negativo di una parte di essa. La giurisprudenza, al riguardo, ammette generalmente la valutazione frazionata della chiamata. Ciò nel senso che l’eventuale smentita di una parte del racconto del collaborante non inficia necessariamente l’intera chiamata (Cass. 25 agosto 1995, Prudente). Tutto ciò, fermo restando che la crisi della ricostruzione offerta va in ogni caso verificata nella sua genesi, sul piano oggettivo e soggettivo, onde apprezzarne la concreta incidenza sul giudizio di attendibilità, mentre per le ulteriori accuse non smentite si richiede inevitabilmente un maggiore livello di riscontro onde scongiurare il rischio che la menzogna o l’errore si trasformi in verità processuale solo per il casuale difetto di una prova negativa dei fatti oggetto della dichiarazione.

La valutazione del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, deve essere sempre globale e tenere conto del complesso degli elementi evidenziati che vanno presi in considerazione sinteticamente. Il risultato della verifica deve essere confrontato con le risultanze del controllo di attendibilità soggettiva e con quello attinente ai riscontri esterni allo scopo di pervenire ad una decisione definitiva sull'idoneità della chiamata a dimostrare la responsabilità dell'imputato.