2.5 I riscontri

Esaurito il controllo dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante, vanno ricercati, ai sensi dell'art. 192, co. 3 c.p.p. gli “altri elementi” ai quali possa attribuirsi l'efficacia confermativa delle accuse. Il vigente sistema processuale, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non può tollerare una rigida tipizzazione degli elementi di riscontro. Tale principio, a ben vedere, subisce un limite per effetto del divieto posto al giudice di porre a fondamento della decisione le sole dichiarazioni del “pentito”. L'eccezionalità della disposizione, unitamente alla sua genericità, esclude che possano, in linea di principio, porsi ulteriori limiti derivanti dalla configurazione di criteri rigidi di valutazione della chiamata. Se, come sembra evidente, nessuna ulteriore restrizione del libero convincimento è giuridicamente ravvisabile fuori da quella espressamente prevista, non può che riconoscersi che, una volta individuato un riscontro di qualsiasi specie e natura, riprende pieno vigore la libertà di valutazione della prova da effettuare, in concreto, alla luce delle complessive risultanze istruttorie e segnatamente del risultato del controllo oggettivo e soggettivo di attendibilità. Ciò nel senso che, secondo una logica elementare, tanto più il collaborante è ritenuto attendibile sul piano generale secondo una valutazione in concreto, tanto minore sarà il livello di riscontri richiesto ai fini dell'affermazione di responsabilità. La prova va, infatti, unitariamente valutata senza che l'individuazione del riscontro possa comportare l'automatica attribuzione di responsabilità all'imputato e senza che la rigida predefinizione dei requisiti del riscontro medesimo possa condurre ad un giudizio di insufficienza della prova prescindendo dalle complessive risultanze processuali. Il che non significa che non sia possibile fissare i criteri di massima cui il Collegio intende attenersi nella valutazione delle chiamate. Il convincimento del giudice è “libero” nel senso di consentire la valutazione della prova secondo il prudente apprezzamento, con esclusione di prove legali o regole rigide di efficacia probatoria. Resta, però, l'obbligo di dare conto “dei motivi di fatto e diritto su cui la sentenza è fondata”, vale a dire di quelle regole tratte dalla logica e dall'esperienza, oltre che dalle norme di ermeneutica giuridica, in forza delle quali il convincimento medesimo si è formato. Procedimento questo che, evidentemente utilizzabile nella decisione del caso concreto secondo quanto esposto, è compatibile anche con una definizione astratta la quale, partendo dai punti di riferimento normativi e sistematici sopra evidenziati, può riempirsi di contenuti attraverso il collegamento logico tra la delineata ricostruzione della fattispecie e la conferma dell'attendibilità del dichiarante che la norma citata invoca. Sono perciò definibili dei principi generali di ordine logico e di larga massima che possono trovare applicazione in tutti i casi, salva la valutazione unitaria delle prove a carico da effettuare in concreto tenendo conto dei tratti peculiari che determinate posizioni possono per avventura rivestire.

L'art. 192, pur condizionando l'efficacia della chiamata alla presenza del riscontro esterno, ha comunque chiaramente attribuito il rango di prova alla chiamata in correità. Nella relazione al codice si legge: “Si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola di valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi come elementi di prova inutilizzabili”. Nel progetto preliminare del codice, in luogo dell'espressione “agli altri elementi di prova” presente nella versione definitiva, si leggeva “alle prove e agli indizi”. Con la modifica si è inteso sottolineare che la chiamata non è “altro” rispetto alle prove, ma che, in quanto prova “sospetta”, deve essere valutata insieme ad altri elementi. È certamente da escludere, dunque, che il riscontro debba necessariamente consistere in una prova autonoma della responsabilità dell'imputato. È sufficiente, invece, che l'elemento di conferma sia suscettibile di inserirsi logicamente in un iter argomentativo idoneo a sostenere la colpevolezza dell'accusato. Può trattarsi, al limite, anche di un fatto estraneo al tema storico del processo purché sia utile a dimostrare la veridicità del racconto del chiamante in correità sullo specifico punto oggetto del giudizio. Così, secondo la giurisprudenza, “i riscontri esterni della chiamata di correità vanno valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione: essi cioè non devono necessariamente consistere in una prova distinta di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del correo perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice” (così Cass. 9 luglio 1991, Lo Iacono. Cfr. Cass. 26 marzo 1996, Emmanuello; Cass. 18 febbraio 1994, Goddi).

Con altrettanta certezza deve affermarsi il principio per cui il riscontro non può essere individuato nella semplice verifica dell'attendibilità del dichiarante o, peggio, in semplici deduzioni di ordine logico. Se lo scopo dell'art. 192, co. 3 c.p.p. è quello di segnare il distacco, sul piano valutativo, della chiamata in correità dalle altre prove e, in particolare, dalla testimonianza, è evidente che l'elemento di verifica deve essere ricercato su piani strutturalmente diversi rispetto a quelli che consentono legittimamente di inferire un fatto da altre prove orali. Ricercare il riscontro nella semplice verifica dell'attendibilità generale equivale ad eludere la previsione normativa – che condiziona l'efficacia della prova al riscontro e non si limita a fornire un generico parametro di giudizio non interferente con il libero convincimento – ravvisando all'interno e non all'esterno della chiamata l'elemento di conforto dell'attendibilità della medesima. Ciò in evidente contrasto, fra l'altro, anche con quanto affermato dalla citata sentenza delle Sezioni unite del 22 febbraio 1993 nella quale i momenti di verifica dell'attendibilità sono nettamente distinti da quello del riscontro in linea con quanto fin qui affermato. Se, del resto, la semplice verifica di attendibilità generale fosse sufficiente alla piena utilizzazione della chiamata, resterebbe inevitabilmente svuotato di significato il contenuto innegabile di limite del libero convincimento insito nella disposizione dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.. Tale disposizione verrebbe ridotta al rango di legge manifesto intesa soltanto a sollecitare il giudice a particolare prudenza nell'apprezzamento della fonte di prova con contenuto palesemente sovrabbondante. È dunque essenziale la ricerca di elementi esterni dai quali desumere, secondo i normali canoni logici, la credibilità delle accuse mosse nei confronti di un dato imputato per un determinato fatto. La verifica esterna dell'attendibilità delle accuse non può che essere effettuata sulla scorta di elementi diversi da quelli che vengono utilizzati nell'ambito della verifica interna. Si deve trattare, appunto, di elementi “altri” rispetto alla chiamata.