2.6 Riscontri apparenti e riscontri sinergici

Quanto sopra affermato individua, a parere del Collegio, i limiti di ordine normativo invalicabili nella valutazione della chiamata di correo. A questi, su un piano generale ed astratto, possono aggiungersi ulteriori limiti di ordine logico, desumibili dai criteri generali che regolano la valutazione della prova, che allo stesso modo condizionano il giudizio sulle dichiarazioni del coimputato. La rilevanza di un elemento esterno ai fini dell'utilizzazione di tali dichiarazioni va, infatti, subordinata all'effettiva forza significativa del dato il quale deve essere in grado di giustificare, in qualsiasi modo, il collegamento tra il fatto reato, l'imputato e il chiamante in correità con ciò corroborando le accuse mosse da quest'ultimo. Vanno, perciò, esclusi quegli elementi di verifica privi di qualsiasi forza significativa in questo senso, o perché costituenti circostanze notorie, o perché afferenti a fatti marginali non conducenti ai fini di un giudizio di effettiva attendibilità della fonte nei confronti del fatto e dell'imputato. “Se ad esempio Tizio afferma che Caio ha ucciso Sempronio sotto la torre di Pisa, non può essere accertata l'esistenza della torre di Pisa, anche se nella specie è un elemento esterno al fatto da provare, tuttavia non è elemento significativo del fatto che Caio ha ucciso Sempronio” (si tratta del c.d. paradosso della torre di Pisa, citato dalla Corte d'appello di Napoli nella sentenza del 15 settembre 1986, Acquaviva e richiamato da parte della dottrina e della giurisprudenza successive). L'assenza del valore di valido riscontro al dato esterno richiamato nell'esempio citato discende, in primo luogo, dalla notorietà del medesimo che, per definizione, esclude la possibilità di attribuire rilevanza alla conoscenza di esso da parte del dichiarante allo scopo di rafforzare il convincimento della verità delle accuse. Il luogo di abitazione o di lavoro, il tipo di autovettura usata, la composizione del nucleo familiare, l'attività lavorativa del chiamato, di conseguenza, possono venire in rilievo quali dati esterni di conferma solo nella misura in cui sia possibile affermare, o per inferenza logica o con il concorso di fatti positivi aliunde accertati, che un dato fatto non poteva essere conosciuto dal collaborante, se non nel contesto di quei rapporti con l'accusato nell'ambito dei quali è maturato il fatto oggetto del giudizio.

Sotto altro profilo l'esistenza della torre di Pisa nell'esempio di cui sopra non riscontra la dichiarazione d'accusa perché, indipendentemente dalla notorietà della circostanza, non consente alcun collegamento di ordine logico con il fatto per cui si procede e con la persona dell'imputato. Il chiamante in correità nella specie potrebbe avere appreso dell'esistenza della torre indipendentemente dalla sua presenza sul luogo del delitto e, in ogni caso, senza che da tale conoscenza possa in alcun modo desumersi che nel medesimo contesto temporale e spaziale fosse presente l'accusato. Ciò che occorre evitare, coerentemente con quanto più sopra affermato, è, in buona sostanza, che, attraverso l'utilizzo di riscontri apparenti, si eluda la disciplina di garanzia posta dall'art. 192, co. 3 c.p.p., presentando come elementi esterni di conferma dati che, al più, possono afferire all'attendibilità generale del collaborante. Nel momento in cui la legge richiede che, pur in presenza di dichiarazioni attendibili, la provenienza da un coimputato impone comunque una verifica esterna, tale verifica non può tradursi in un ossequio formale al disposto legislativo ed impone un effettivo controllo della dichiarazione attraverso la ricerca di elementi effettivamente confermativi dell'accusa i quali, pur se non necessariamente del rango dell'indizio o della prova, siano idonei, in una valutazione complessiva della posizione processuale, a corroborare la chiamata in correità.

Per le medesime ragioni non può riconoscersi validità al c.d. riscontro sinergico cioè alla verifica delle accuse, in presenza di una chiamata plurima, attraverso l'individuazione di elementi di conferma solo con riferimento ad alcune di esse con utilizzo delle chiamate verificate come elementi di riscontro di quelle che tale supporto esterno non abbiano trovato. Va a questo proposito ulteriormente ribadito che la diffidenza nei confronti del chiamante in correità, vale a dire il sospetto che possa dire il falso o riferire di fatti appresi per conoscenza d’ambiente spacciandoli per scienza diretta, oltre a derivare dalle fondate ragioni sopra evidenziate, discende direttamente dalla legge che, distaccando nettamente la chiamata dalla prova testimoniale, impone un ulteriore livello di verifica. Ciò posto, ove potesse ritenersi sufficiente una verifica di alcune soltanto delle chiamate, le finalità della disposizione in commento sarebbero irrimediabilmente frustrate. Secondo comune esperienza, infatti, quasi mai chi rende dichiarazioni menzognere o intende accreditarsi come persona informata di determinati fatti, riferisce circostanze totalmente false. È anzi ragionevole che egli mescoli falsità e menzogna così da fornire supporto alle accuse false attraverso la possibilità o la certezza di riscontro rispetto a quelle vere. Proprio questo rischio l'art. 192, co. 3 c.p.p. si propone di minimizzare imponendo la verifica esterna della chiamata. Anche il riscontro sinergico, di conseguenza, è un riscontro apparente perché attiene all'attendibilità generale del chiamante e non al singolo fatto oggetto della prova. La giurisprudenza, infatti, anche quando afferma che “qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre”, si preoccupa comunque di sollecitare il giudice a ricercare quei collegamenti tra i diversi fatti che, su un piano strettamente logico, giustificano un’interferenza probatoria di questo tipo (v. Cass. 19 aprile 1996, Cariboni). D'altra parte, se dovesse riconoscersi una valida interferenza probatoria tra le dichiarazioni relative a fatti indipendenti, dovrebbe valere anche la reciproca: l'accertata falsità di una singola accusa dovrebbe travolgere le altre. Il che è palesemente assurdo e non a caso non è sostenuto nemmeno da quella giurisprudenza che, invece, attribuisce validità al riscontro sinergico, così che può dirsi principio ormai pacifico, come già ricordato e con le riserve più sopra espresse, che “è del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità e l'attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica del riscontro esterno” (così Cass. 19 aprile 1996 sopra citata. V. anche Cass. 10 marzo 1995, Aveta). Che, poi, la verifica di alcune delle accuse non possa estendersi alle altre è dimostrato da un'ulteriore considerazione la quale, a parere del Collegio, rende indiscutibile l'illogicità di una tale prospettazione. Sono frequenti i casi, rinvenibili, come si vedrà, anche nel presente giudizio, nei quali, a fronte di un rilevante numero di accuse, alcune risultano verificate con certezza attraverso elementi esterni, mentre di altre, con altrettanta certezza, viene ritenuta la falsità. In queste ipotesi è palese come, anche a poter individuare valide giustificazioni per le dichiarazioni false, divenga insostenibile il riscontro reciproco delle diverse accuse. Dovrebbe, infatti, sostenersi che l'assenza di prova della falsità di un'accusa, in un contesto di attendibilità generale confortato dal riscontro esterno di singole parti della chiamata, costituisce a sua volta riscontro di tutte le dichiarazioni per le quali non sussiste prova della falsità, con ciò gravando l'imputato dell'onere di fornire lui la prova della sua innocenza.