2.7 Riscontri individualizzanti
Stabilita la necessità di una verifica esterna della chiamata con riferimento a ciascuno dei fatti oggetto della contestazione, occorre esaminare il problema della natura individualizzante del riscontro. Va valutato, cioè, se, nel momento in cui la credibilità del chiamante in correità venga positivamente verificata rispetto ad uno specifico episodio e, eventualmente, solo ad alcuni degli accusati dello stesso fatto, un riscontro di questo tipo sia sufficiente all'affermazione della responsabilità anche nei confronti di coloro rispetto ai quali un riscontro individualizzante non sia rinvenibile in atti. È nota a questo proposito l'oscillazione giurisprudenziale tra posizioni più o meno garantiste. In alcune pronunce, infatti, si sostiene che “la verifica della attendibilità della fonte d'accusa richiesta dall'art. 192 c.p.p. non può esaurirsi nella considerazione che il dichiarante o i dichiaranti abbiano fornito una ricostruzione del fatto esattamente corrispondente a come esso si verificò dovendo pur sempre richiedersi l'esistenza di elementi che si riferiscano alle posizioni dei singoli incolpati” (così Cass. 22 giugno 1992, Alfano). Secondo Cass. 22 giugno 1996, Sergi, ancora, “le dichiarazioni del chiamante in correità, che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati in correità, non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non si rinvengono elementi di riscontro individualizzanti costituendo, ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 192 cod. proc. pen..”. Secondo altre sentenze, viceversa, “oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti soggettive ed oggettive e non ciascuno dei punti (in essi compresi i chiamati in correità)” (così Cass. 1° marzo 1994, Lai).
A parere del Collegio, la già ricordata impossibilità di predeterminare criteri rigidi di valutazione della chiamata impedisce su questo punto una presa di posizione di ordine generale esaustiva di tutti i possibili profili che il problema in discussione può sottendere. In questa sede può solo affermarsi come, in linea di principio, nel momento in cui un soggetto intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile accusa di un determinato fatto un certo numero di persone, l'intervenuto riscontro esterno con riferimento alla materialità dell'episodio criminoso e eventualmente ad alcuni dei chiamati ben può far ritenere confermate le accuse per il medesimo fatto anche nei confronti di quei soggetti per i quali non sussiste riscontro individualizzante. La conferma, infatti, sia della diretta conoscenza da parte del chiamante dell'episodio contestato, sia della corretta individuazione di taluno dei responsabili, in assenza di elementi di segno negativo nei confronti di altri, rende plausibile la veridicità della complessiva ricostruzione del fatto fornita dal correo e corrobora, per tal via, le accuse nei confronti di tutti gli accusati. Tutto ciò, salvo valutare in concreto la sufficienza di una conferma di questo tipo a determinare l'affermazione di responsabilità, in considerazione del diverso livello di attendibilità del chiamante, della natura dei riscontri relativi agli altri indagati, dei rapporti tra questi e il soggetto per il quale il riscontro non esiste, delle caratteristiche del fatto contestato e di ogni altra circostanza. La traslazione della prova dal fatto al suo autore, infatti, può legittimamente essere operata solo in presenza di un rilevante grado di attendibilità del dichiarante suffragato da un consistente riscontro obiettivo che possa consentire, nell'ambito della valutazione unitaria delle risultanze processuali, di escludere che il dichiarante abbia falsamente accusato una determinata persona, magari allo scopo di occultare responsabilità proprie o di altri. Allo stesso modo decisive sono le caratteristiche del fatto oggetto dell'accusa in quanto, ove nell'ambito di questo le posizioni dei diversi chiamati si presentino, nella ricostruzione del chiamante in correità, tra di loro connesse con una interdipendenza dei rispettivi ruoli, il riscontro individualizzante può essere supplito dal riferimento logico alle accuse riscontrate nei confronti degli altri correi.
Ciò che preme affermare in questa sede, in ogni caso, è che, mentre con riferimento alla materialità dei singoli fatti oggetto delle accuse è da ritenere una effettiva necessità di riscontro specifico, l'esigenza del riscontro individualizzante non ha fondamento né nella legge, né nei principi generali che presiedono alla valutazione della prova. La dichiarazione riscontrata rispetto al fatto, ma non rispetto al singolo accusato, di conseguenza, può essere liberamente valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, salvo, ovviamente, l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali, pur in assenza del conforto esterno, si ritiene di attribuire fede all'accusa diretta contro il singolo imputato. Se, dunque, sussiste comunque l'opportunità della ricerca del riscontro individualizzante o dei rapporti di interferenza logica che consentono di collegare le accuse riscontrate alla persona dell'imputato, può nella sostanza condividersi l'assunto giurisprudenziale per cui “qualora le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. risultino positivamente riscontrate riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando la attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo” (così Cass. 30 gennaio 1992, Altadonna).